10.07.2015 Views

Regola n. 6 - Visure ipotecarie e catastali - Crestetto-matarrese.it

Regola n. 6 - Visure ipotecarie e catastali - Crestetto-matarrese.it

Regola n. 6 - Visure ipotecarie e catastali - Crestetto-matarrese.it

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

Commissione Protocolli<strong>Regola</strong> n. 6Obblighi del notaio in relazione alle visure<strong>ipotecarie</strong> e <strong>catastali</strong>1) - Sull'obbligo di visure <strong>ipotecarie</strong> e <strong>catastali</strong> - ingenerale.2) - Sull'estensione temporale dell'obbligo di visureipo<strong>catastali</strong>.3) - Sull'esame delle note e dei t<strong>it</strong>oli della pubblic<strong>it</strong>àimmobiliare.***********1) - Sull'obbligo di visure <strong>ipotecarie</strong> e <strong>catastali</strong> - ingenerale.1. Il notaio deve effettuare, in relazione agli atti immobiliari dallostesso ricevuti o autenticati, ispezioni <strong>ipotecarie</strong> almeno ventennali,curando nel contempo di accertare gli estremi attuali di identificazionecatastale degli immobili, e la cronistoria delle mutazioni <strong>catastali</strong>, in quantoquest'ultima sia strumentale ad una corretta indagine ipotecaria.2. In riferimento agli atti indicati nel primo comma, il notaio devedocumentare l'attiv<strong>it</strong>à svolta, alternativamente ed a sua scelta:a) - mediante una relazione anal<strong>it</strong>ica, dalla quale risultino lacronistoria dei t<strong>it</strong>oli di provenienza nel ventennio, gli eventuali vizi dei t<strong>it</strong>olimedesimi e l'elenco delle formal<strong>it</strong>à pregiudizievoli. Detta relazione,sottoscr<strong>it</strong>ta dal medesimo notaio, deve essere allegata all'atto notarile, ameno che la stessa non sia stata già allegata ad un precedente atto ricevutoo autenticato dal medesimo notaio. Il contenuto della relazione, che siastata allegata all'atto, deve essere riportato - per una più completainformazione dei terzi - anche nel quadro "D" della nota di trascrizione oiscrizione;b) - mediante una relazione sintetica, sottoscr<strong>it</strong>ta dal notaio e daallegarsi all'atto notarile, da riportarsi anche nel quadro "D" della nota d<strong>it</strong>rascrizione o iscrizione, dalla quale risulti che sono state effettuate, sotto ladirezione e responsabil<strong>it</strong>à del notaio, le visure ipo<strong>catastali</strong> nel ventennio,che sono state riscontrate la regolar<strong>it</strong>à dei trasferimenti di proprietà e lacontinu<strong>it</strong>à delle trascrizioni, e che non sono stati evidenziati vizi cheaffettino la valid<strong>it</strong>à o l'efficacia dei t<strong>it</strong>oli esaminati (ovvero le eventualiformal<strong>it</strong>à pregiudizievoli e gli eventuali vizi dei t<strong>it</strong>oli di provenienza).Gli obblighi di documentazione di cui sopra non si applicanorelativamente agli atti contenenti finanziamenti bancari, in quanto unarelazione, anal<strong>it</strong>ica o sintetica, sia stata prodotta in precedenza alla bancafinanziatrice. I medesimi obblighi di documentazione possono essere


alternativamente assolti, in tutti i casi di stipula di atti pubblici, mediantel'inserimento delle suindicate dichiarazioni notarili nel corpo dell'atto.3. Gli obblighi suindicati trovano applicazione anche nel caso in cuiil notaio sia richiesto di autenticare una scr<strong>it</strong>tura privata, pur se la stessasia stata predisposta dalle parti, o da terzi di loro fiducia.4. Nell'ipotesi eccezionale in cui le parti, per ragioni di urgenza o peraltri motivi, decidano di dispensare dai suddetti accertamenti il notaio,quest'ultimo dovrà innanz<strong>it</strong>utto assicurarsi che le parti abbiano compresoa fondo l'importanza di una corretta e completa indagine ipocatastale,informandole compiutamente delle possibili conseguenze pregiudizievoli.Nel caso in cui le parti richiedano comunque di procedere in assenza dellesuddette visure, il notaio dovrà far constare dall'atto pubblico, o dallascr<strong>it</strong>tura privata da autenticarsi (e comunque dal quadro "D" della nota),l'accordo delle parti di procedere alla stipula in assenza delle visure, e lerelative ragioni; in tal caso non si applicheranno le regole contenute neicommi che precedono. Si considera comunque deontologicamente scorrettoil comportamento del notaio che suggerisca alle parti la dispensa daaccertamenti ipo<strong>catastali</strong>, prospettando alle stesse un risparmio di spesa.La presenza re<strong>it</strong>erata, negli atti ricevuti o autenticati dal notaio, di clausoledi rinunzia alle visure <strong>ipotecarie</strong> e <strong>catastali</strong> - in assenza di ragioni dimer<strong>it</strong>evolezza della dispensa - cost<strong>it</strong>uisce rilevante indizio di uncomportamento scorretto del medesimo notaio. In nessun caso la dispensapuò essere utilizzata al fine di eludere l'applicazione di norme imperative edi principi di ordine pubblico, anche se posti a tutela di uno dei contraenti.5. Ai fini degli obblighi relativi alle visure <strong>ipotecarie</strong> e <strong>catastali</strong>, siconsiderano atti immobiliari quelli portanti trasferimento, cost<strong>it</strong>uzione oscioglimento della comunione del dir<strong>it</strong>to di proprietà o di altri dir<strong>it</strong>ti realiimmobiliari, di godimento o di garanzia, e più in generale gli atti la cuistipula necess<strong>it</strong>i dell'espletamento delle suddette visure al fine di tutelareadeguatamente l'interesse delle parti, e garantire la sicurezza del trafficoimmobiliare e la certezza della circolazione giuridica. Pertanto, ogniqualvolta i suddetti interessi non siano suscettibili di essere pregiudicatidall'omissione delle visure, il notaio non è obbligato al relativoespletamento, salvo espresso incarico delle parti.6. Relativamente agli immobili s<strong>it</strong>uati nelle Province nelle quali vigeil sistema dei libri fondiari, ai sensi del R.D. 28 marzo 1929, n. 499, non siapplicano le disposizioni contenute nei primi tre commi del presentearticolo; il notaio dovrà diligentemente accertare, mediante consultazionedei registri fondiari, la t<strong>it</strong>olar<strong>it</strong>à del dir<strong>it</strong>to oggetto dell'atto e l'esistenza dieventuali formal<strong>it</strong>à pregiudizievoli, con modal<strong>it</strong>à tali da assicurare pienatutela all'interesse delle parti, e dovrà dare conto di tali accertamentinell'atto, o in un allegato del medesimo.In particolare per gli atti riguardanti porzioni di casa materialmentegià divisa al Libro Fondiario la visura dovrà riguardare la Part<strong>it</strong>a Tavolaredove è inser<strong>it</strong>a la particella edificiale comprendente la porzione materialeoggetto del contratto; la visura va effettuata relativamente ai fogli A/1, A/2,e C degli aggravi comuni, nonché ai fogli B e C relativi alla porzionemateriale oggetto del contratto.Per atti riguardanti singoli beni contenuti in una o più part<strong>it</strong>etavolari con particelle fondiarie o edificiali non suddivise in porzionimateriali, la visura va effettuata con riguardo ai fogli A/1, A/2, B e C;2


Quanto al foglio A/2, occorre verificare la presenza di eventualiconsortal<strong>it</strong>à o comproprietà tavolari verificandone di conseguenza larelativa part<strong>it</strong>a tavolare.Qualora il nominativo del proprietario a foglio B non corrispondacon quello delle parti del contratto, occorre preliminamente procurarsi <strong>it</strong><strong>it</strong>oli autentici delle provenienze in quanto è necessario per procedere agliadempimenti pubblic<strong>it</strong>ari, intavolare correttamente anche i passaggiprecedenti, rispettando la cronologia degli atti.Qualora il nominativo risultante al tavolare non coincida con quellodelle parti del contratto in conseguenza di successione è preliminarmentenecessario ottenere dal Giudice Tavolare competente il certificato di ered<strong>it</strong>àa nome degli eredi o legatari che sono parte del successivo negozio.Potrà, se non sussistono ragioni di urgenza, sost<strong>it</strong>uire i suddettiaccertamenti con l'allegazione all'atto di un estratto tavolare che soddisfi lemedesime esigenze ovvero con il richiamo, nell’atto, dei dati di visuratavolare effettuata. Si applicano le disposizioni dei commi terzo, quarto equinto del presente articolo.7. Alle visure <strong>ipotecarie</strong> e <strong>catastali</strong> il notaio può procedere siapersonalmente, sia avvalendosi, sotto la propria direzione e responsabil<strong>it</strong>à,di ausiliari (artt. 1228, 2232 c.c.), facenti parte o meno della propriaorganizzazione di studio; ferma restando, in ogni caso, in capo al notaio lat<strong>it</strong>olar<strong>it</strong>à dell'obbligazione di eseguire le visure, ed il dir<strong>it</strong>to al pagamentodel compenso e delle spese relativi, a carico del cliente.Commento:1. L'obbligo di visure ipo<strong>catastali</strong>.Secondo l'orientamento giurisprudenziale e dottrinale ormai consolidato,il notaio, che sia incaricato di ricevere o autenticare un atto avente ad oggettodir<strong>it</strong>ti immobiliari, ha l'obbligo di eseguire le c.d. visure <strong>ipotecarie</strong> e <strong>catastali</strong>per un periodo comprensivo del ventennio anteriore alla data dell'atto. La regolacontenuta nel primo comma ribadisce tale obbligo anche ai fini deontologici,chiarendo che l'ispezione catastale ha - oltre all'evidente final<strong>it</strong>à di assicurarel'esatta individuazione dell'immobile, e la corretta esecuzione delle formal<strong>it</strong>à d<strong>it</strong>rascrizione, iscrizione e voltura catastale - anche la funzione di "seguire" levicende dell'immobile nel ventennio, consentendo quindi un corretto esamedelle risultanze degli atti di provenienza, delle formal<strong>it</strong>à pregiudizievoli ed ingenere delle formal<strong>it</strong>à pubblic<strong>it</strong>arie relative all'immobile nel suddetto periodo.Una corretta visura ipotecaria presuppone, quindi, una diligente ispezionestorica catastale.Si illustrano, qui di segu<strong>it</strong>o, alcuni aspetti di dettaglio della regola incommento.2. Controllabil<strong>it</strong>à del rispetto della regola; la relazione o attestazionenotarile.L'esigenza di "controllabil<strong>it</strong>à" del rispetto della regola è assicurata dallaprescrizione "formale", consistente nell'obbligo di allegare all'atto, pubblico oautenticato, alternativamente:a) - una relazione notarile ventennale, contenente sia la cronistoria de<strong>it</strong><strong>it</strong>oli di provenienza rinvenuti nel ventennio, sia le formal<strong>it</strong>à pregiudizievolirinvenute all'es<strong>it</strong>o dell'indagine ipotecaria;3


) - una relazione notarile sintetica, che riporti in modo essenzialel'indicazione degli accertamenti ipo<strong>catastali</strong> effettuati, delle formal<strong>it</strong>àpregiudizievoli rinvenute e degli eventuali vizi dei t<strong>it</strong>oli di provenienza (ilnotaio dovrà quindi attestare di aver effettuato le visure ipo<strong>catastali</strong> nelventennio, di aver riscontrato la regolar<strong>it</strong>à dei trasferimenti di proprietà e lacontinu<strong>it</strong>à delle trascrizioni, di non aver riscontrato vizi che affettino la valid<strong>it</strong>àdei t<strong>it</strong>oli esaminati, ovvero descrivere i vizi e le formal<strong>it</strong>à pregiudizievolirinvenuti).La relazione sintetica offre il pregio di non gravare il notaio dell'onere d<strong>it</strong>rascrivere l'intera cronistoria ventennale, anche se la sintesi può, almeno indeterminati casi, risultare di ostacolo all'esatta comprensione delleproblematiche inerenti la proprietà e quindi, di fatto, aggravare la responsabil<strong>it</strong>ànotarile (come infra precisato).La relazione notarile ventennale anal<strong>it</strong>ica, invece, rispecchia in dettaglioil contenuto degli accertamenti ipotecari e <strong>catastali</strong> effettuati dal notaio, edassolve a diverse final<strong>it</strong>à:1) - consente di elencare in dettaglio i trasferimenti di proprietà nelventennio, evidenziando eventualmente, per taluno di essi, le caratteristiche chepossono influire in senso negativo sulla sicurezza della circolazione (adesempio, atti di donazione, eventuali errori o imperfezioni nei t<strong>it</strong>oli diprovenienza e/o nelle relative formal<strong>it</strong>à pubblic<strong>it</strong>arie);2) - permette correlativamente di circoscrivere il perimetro dellaresponsabil<strong>it</strong>à notarile, fornendo una "rappresentazione fedele" delle risultanzedei registri immobiliari, ivi comprese eventuali "cr<strong>it</strong>ic<strong>it</strong>à", senza impegnare ilnotaio in ordine ad un "risultato" (l'effettiva piena proprietà e libertàdell'immobile, e simili), che se dichiarato o garant<strong>it</strong>o sinteticamente in atto, purse ad opera del soggetto alienante, potrebbe risultare incoerente con la natura di"obbligazione di mezzi" facente capo al notaio stesso;3) - fornisce al notaio un comodo strumento di controllo e verificadell'operato dallo stesso svolto, riassumendo sinteticamente ed in modo ordinatoil risultato degli accertamenti espletati;4) - assicura "visibil<strong>it</strong>à" all'operato del notaio, che altrimenti rimarrebbenoto solo al notaio stesso, in presenza di "asimmetrie informative" che, il piùdelle volte, impediscono al cliente di cogliere il significato e l'importanzadell'opera svolta dal notaio per suo conto;5) - fornisce all'acquirente dell'immobile un "servizio" molto piùcompleto, ponendo a sua disposizione una relazione notarile ventennale chepotrà facil<strong>it</strong>are enormemente, ad esempio, l'accesso al cred<strong>it</strong>o bancario, senzacosti aggiuntivi;6) - crea un "circu<strong>it</strong>o virtuoso" di collaborazione tra i notai, facil<strong>it</strong>andol'espletamento degli accertamenti ipo<strong>catastali</strong> ad opera dei notai che,successivamente, dovranno stipulare atti aventi ad oggetto il medesimoimmobile (senza con ciò disincentivare i suddetti notai riguardo all'obbligo dire<strong>it</strong>erare gli accertamenti, stante la responsabil<strong>it</strong>à personale che ciascun notaioassume nel sottoscrivere la relazione di cui trattasi); con la possibil<strong>it</strong>à di uncontrollo reciproco che non potrà che accrescere l'affidabil<strong>it</strong>à dell'atto notarile;7) - non comporta aggravi di costi a carico delle parti a livello tributario(posto che la maggior parte degli atti sono oggi assoggettati all'adempimentounico notarile, e quindi ad imposta di bollo in misura forfettaria per originale ecopie);4


8) - rende più agevole la voltura catastale, in caso di d<strong>it</strong>ta catastale nonaggiornata, grazie al disposto dell'art. 4, comma 2, del d.m. n. 701/1994, cherec<strong>it</strong>a testualmente: "È consent<strong>it</strong>o ai proprietari o ai t<strong>it</strong>olari di altro dir<strong>it</strong>to realedi aggiornare la posizione catastale, relativa ai soggetti o ai beni, mediantepresentazione di domanda di voltura corredata da relazione notarile, alla quale,ove la discordanza interessi i beni, è annessa appos<strong>it</strong>a relazione tecnica, redattada professionista abil<strong>it</strong>ato alla presentazione di documenti tecnici e <strong>catastali</strong>. Larelazione notarile contiene gli estremi dei t<strong>it</strong>oli pregressi, delle relativetrascrizioni che hanno dato luogo a trasferimenti, cost<strong>it</strong>uzioni o estinzioni didir<strong>it</strong>ti reali, e delle correlative domande di voltura, nonché altri elementicomunque giustificativi della leg<strong>it</strong>tim<strong>it</strong>à delle variazioni <strong>catastali</strong> richieste".Per tutte le suddette ragioni, la relazione ventennale anal<strong>it</strong>ica sarebbepreferibile rispetto alla relazione sintetica; tuttavia anche quest'ultima - inquanto implica una specifica assunzione di responsabil<strong>it</strong>à da parte del notaio - èstata r<strong>it</strong>enuta idonea a garantire il controllo del rispetto dell'obbligo sostanziale.Alla luce delle considerazioni sopra riportate, si è quindi rimessa allavalutazione del notaio la scelta circa la modal<strong>it</strong>à di documentazione da attuarsinel caso concreto.La tecnica dell'allegazione è stata prefer<strong>it</strong>a - rispetto all'inserimento dellarelazione o attestazione in atto - in quanto consente di distinguere nettamente lanatura giuridica della relazione rispetto all'atto pubblico, ed ev<strong>it</strong>a il possibileequivoco consistente nella eventuale qualificazione in termini di "certificazione"ad opera del pubblico ufficiale. Ovviamente, nulla impedisce al notaio diinserire la relazione nel corpo dell'atto pubblico, quale tecnica redazionalealternativa all'allegazione.Non sembra inutile segnalare che la relazione notarile di cui trattasi èredatta dal notaio in qual<strong>it</strong>à di libero professionista, e non di pubblico ufficiale,non assumendo quindi natura giuridica di atto pubblico o di certificazione. Ciòincide sia su determinati profili del contenuto di essa relazione (a t<strong>it</strong>oloesemplificativo, non troverà applicazione l'art. 64 del d.p.r. n. 131/1986, cheimpone ai pubblici ufficiali di indicare nei propri atti gli estremi di registrazionedegli atti, soggetti a registrazione in termine fisso, ivi c<strong>it</strong>ati), sia sul relativoregime tributario (la relazione non è soggetta ad imposta di bollo, né ad obbligodi registrazione).Al fine di non appesantire inutilmente l'atto, è prevista sia la possibil<strong>it</strong>àdi riportare la relazione in un appos<strong>it</strong>o allegato (per il quale le parti potranno,all'occorrenza, dispensare il notaio dall'obbligo di lettura), sia la possibil<strong>it</strong>à diuna relatio ad altro atto stipulato dal medesimo notaio (modal<strong>it</strong>à redazionale,quest'ultima, utile soprattutto nei casi di atti stipulati "in serie", ad esempio inamb<strong>it</strong>o condominiale). La relatio potrà essere anche parziale, laddove lacronistoria ventennale sia stata già sviluppata in una precedente relazioneallegata ad un atto notarile, e si tratti soltanto di completarla con le formal<strong>it</strong>à piùrecenti.Non si è, invece, r<strong>it</strong>enuto opportuno consentire un semplice rinvio ad attistipulati da altro notaio, che non assicurerebbe la controllabil<strong>it</strong>à dell'obbligo diesecuzione delle visure ventennali. Parimenti, non sarebbe deontologicamentecorretto il comportamento del notaio che, anziché eseguire sotto la sua direzionee responsabil<strong>it</strong>à gli accertamenti ipo<strong>catastali</strong>, si lim<strong>it</strong>asse a riprendere ilcontenuto della relazione allegata all'atto stipulato da altro collega (a tal finepotrebbe essere richiesta, a campione, prova delle visure <strong>ipotecarie</strong> checost<strong>it</strong>uiscono il presupposto della relazione notarile).5


3. Controllabil<strong>it</strong>à del rispetto della regola; contenuto della nota d<strong>it</strong>rascrizione.La prescrizione consistente nell'obbligo di riportare i dati, contenuti nellarelazione notarile allegata all'atto, nel quadro "D" della nota di trascrizione oiscrizione, trae la sua ragion d'essere nell'opportun<strong>it</strong>à di portare a conoscenzadei terzi aspetti del "t<strong>it</strong>olo" che rivestono sicura rilevanza ai fini dellacircolazione immobiliare, tenendo anche conto della relativa facil<strong>it</strong>àdell'operazione e dell'assenza di costi, anche di ordine tributario, di taleoperazione.4. La dispensa dall'obbligo di visure.Si è preso altresì atto della possibil<strong>it</strong>à - pacificamente riconosciuta indottrina e giurisprudenza - che il notaio venga concordemente dispensato, adopera delle parti, dall'obbligo di esecuzione degli accertamenti ipo<strong>catastali</strong>.Dispensa che potrebbe aver luogo per ragioni di urgenza (incompatibili con <strong>it</strong>empi necessari all'accertamento ipocatastale), di costo (rilevante spesa dideterminate visure ipo<strong>catastali</strong>, in rapporto all'esiguo valore dell'immobile) oaltre circostanze. Sul punto, è opportuno chiarire alcuni aspetti di fondamentaleimportanza.Il notaio ha innanz<strong>it</strong>utto un obbligo di informazione e di chiarimento neiconfronti delle parti, quale riflesso imprescindibile della funzione diadeguamento prescr<strong>it</strong>ta dall'art. 47 l.n., e degli obblighi di correttezza ediligenza nell'esecuzione del contratto d'opera professionale. Egli dovràpertanto, in primo luogo, accertarsi che le parti abbiano ben chiara l'importanzadelle visure ipo<strong>catastali</strong> ventennali, e le conseguenze di una loro eventualeomissione: i contraenti, una volta informati, potrebbero comunque preferire unmodesto aggravio di costi (o l'allungamento dei tempi per la stipula), a beneficiodi una maggior sicurezza dell'acquisto. Ove comunque le parti persistesseronella richiesta di esonero da visure, il notaio procederà alla stipula riportandonell'atto i dati forn<strong>it</strong>i dalle parti medesime.Sotto il profilo della correttezza deontologica del comportamentonotarile, si è chiar<strong>it</strong>o che è scorretto il comportamento del notaio che -prospettando alle parti un risparmio di spesa (minore onorario notarile; minore oinesistente esborso di tasse <strong>ipotecarie</strong> e tributi speciali per le visure) - suggeriscadi ev<strong>it</strong>are gli accertamenti ipo<strong>catastali</strong>, assumendo quindi egli stesso, in viadiretta o indiretta, "l'iniziativa" dell'esonero da visure. In tal senso, la presenzare<strong>it</strong>erata, negli atti ricevuti o autenticati da un medesimo notaio, di clausole di"rinunzia" alle visure <strong>ipotecarie</strong> e <strong>catastali</strong> - in assenza di ragioni di"mer<strong>it</strong>evolezza" della dispensa - non potrà non cost<strong>it</strong>uire rilevante indizio di uncomportamento scorretto del notaio, nel senso sopra evidenziato. La"mer<strong>it</strong>evolezza" della dispensa dovrà essere accertata caso per caso (ragioni diurgenza, ecc.), tenendo comunque conto dell'eccezional<strong>it</strong>à che la stessa deveassumere nella prospettiva di un intervento notarile qualificato ed attento alleesigenze delle parti e della sicurezza del traffico: essa deve comunquerispondere a precisi interessi delle parti (che devono emergere dalle motivazionidella "rinuncia alle visure", espresse in atto), e mai ad interessi del notaio. E'evidente che in taluni atti, in cui può esservi il dubbio dell'esistenza di unobbligo di visure (si pensi, a t<strong>it</strong>olo esemplificativo, agli atti di fusione societaria,o alle cessioni di partecipazioni sociali con clausole di garanzia sul patrimonio),la mer<strong>it</strong>evolezza della dispensa va valutata secondo un cr<strong>it</strong>erio di maggiore6


"elastic<strong>it</strong>à", rispondendo la menzione della stessa in atto soprattutto ad uncr<strong>it</strong>erio di trasparenza.Mer<strong>it</strong>a infine segnalare che, in determinati casi, l'accordo tra le parti dirinunzia alle visure (ed il concom<strong>it</strong>ante accordo di dispensa del notaio dalrelativo obbligo) potrebbero assumere la veste di clausole vessatorie, laddove ilcliente rivesta la qualifica di consumatore, ai sensi in particolare degli artt.1469-bis, comma 3, n. 2, e 1469-quinquies, comma 2, n. 2, del codice civile; indottrina si discute in ordine a tale punto, anche se non manca chi r<strong>it</strong>iene chel'accordo diretto unicamente a "delim<strong>it</strong>are" l'oggetto dell'incarico professionaleal notaio non possa essere equiparato tout court ad una clausola di esonero daresponsabil<strong>it</strong>à, ai fini di cui sopra. Analogamente, la dispensa da visure nonpotrà avere per effetto quello di determinare l'elusione di obblighi o divieti diordine pubblico (si pensi, per esemplificare, al divieto previsto dall'art. 8 del d.lgs. 20 giugno 2005, n. 122). Si è quindi evidenziato nella regola che la dispensada visure non può mai essere utilizzata al fine di eludere l'applicazione di normeimperative, o di principi di ordine pubblico.5. Controllabil<strong>it</strong>à del rispetto della regola; la menzione dell'accordo dirinunzia alle visure.In caso di dispensa dall'obbligo di visure, il notaio deve precisare nellascr<strong>it</strong>tura privata autenticata (non nell'autentica) o nell'atto pubblico (nonchénella nota di trascrizione o iscrizione) che le parti hanno raggiunto un accordo intal senso.La menzione nell'atto notarile, al fine di ev<strong>it</strong>are ogni dubbio in ordineall'interesse del notaio (parte del contratto d'opera professionale), e quindi inordine alla possibile violazione dell'art. 28, n. 3, della legge notarile, dovràessere formulata non in termini di dispensa dall'obbligo notarile, bensì qualeclausola del negozio stipulato tra le parti, intesa a regolare i rapporti tra questeultime (e potrà, ovviamente, essere accompagnata da ulteriori clausole inerentila garanzia per evizione, l'eventuale vend<strong>it</strong>a a rischio e pericolo dell'acquirente,ecc.), e non già quale clausola del contratto d'opera professionale (tale ultima"dispensa" potrà essere formalizzata, se del caso, in una scr<strong>it</strong>tura a parte).La menzione nel quadro "D" della nota svolgerà l'ufficio di segnalare ai"terzi" la circostanza che la "pubblica fede", tipica dell'atto notarile, non assistela provenienza degli immobili, l'inesistenza di formal<strong>it</strong>à pregiudizievolieventualmente dichiarata dall'alienante, ed eventualmente la stessaindividuazione catastale dell'immobile; e stimolerà per il futuro più diligentiaccertamenti sul punto.6. Amb<strong>it</strong>o di applicazione della regola: forma dell'atto.Si è voluto precisare, ai fini deontologici, che i suddetti obblighi siapplicano sia all'atto pubblico che alla scr<strong>it</strong>tura privata autenticata; ed anche - incontrapposizione ad un orientamento giurisprudenziale, contestato dallaprevalente dottrina - che ai fini in oggetto non rileva la circostanza che lascr<strong>it</strong>tura privata da autenticare sia stata predisposta dal notaio, ovvero dalle partio da terzi (posto che il controllo di legal<strong>it</strong>à, ad opera del notaio, investe lascr<strong>it</strong>tura privata autenticata anche in quest'ultimo caso).7. Amb<strong>it</strong>o di applicazione della regola: tipologie negoziali.Il quinto comma della regola in commento delim<strong>it</strong>a, sotto il profilooggettivo, gli atti la cui stipula obbliga il notaio all'effettuazione delle visure7


<strong>ipotecarie</strong> e <strong>catastali</strong>. Si è innanz<strong>it</strong>utto menzionata - quale fattispeciestatisticamente più ricorrente - la stipula degli atti portanti trasferimento,cost<strong>it</strong>uzione o scioglimento della comunione del dir<strong>it</strong>to di proprietà o di altridir<strong>it</strong>ti reali immobiliari, di godimento o di garanzia. L'inclusione delle divisioni,con o senza conguaglio, si rende necessaria per la rilevante importanza che latrascrizione assume anche in relazione a tale tipologia negoziale (cfr., tra l'altro,gli artt. 1113 e 2646 c.c.). Quanto alle ipoteche (dir<strong>it</strong>ti reali di garanzia), fermol'obbligo di visure e di relazione notarile, si è r<strong>it</strong>enuto di esonerare il notaiodall'obbligo di allegare la relazione all'atto di finanziamento bancario, posto chenella prassi detta relazione viene consegnata alla banca finanziatriceanteriormente alla stipula dell'atto di finanziamento (e, d'altra parte, la maggiorparte dei finanziamenti sono contestuali ad atti di compravend<strong>it</strong>a immobiliare, aiquali la relazione si trova già allegata); mentre lo si è mantenuto nei restanticasi. Nessun obbligo sussiste con riferimento agli atti "accessori" successivi alfinanziamento (erogazioni, frazionamenti ipotecari, cancellazioni di ipoteche, esimili).Gli atti suindicati non sono, peraltro, gli unici a fronte dei quali sussistel'obbligo di visure: si precisa, infatti, che lo stesso vige in relazione a tutti "gliatti la cui stipula necess<strong>it</strong>i dell'espletamento delle suddette visure al fine d<strong>it</strong>utelare adeguatamente l'interesse delle parti, e garantire la sicurezza del trafficoimmobiliare e la certezza della circolazione giuridica". La formulazionegenerale della norma si è resa necessaria al fine di ev<strong>it</strong>are una minuta casisticadelle fattispecie incluse, e di quelle escluse dall'obbligo di visure. Da un lato,infatti, l'interesse delle parti può essere, in concreto, pregiudicato anche a frontedi atti diversi da quelli traslativi o cost<strong>it</strong>utivi di dir<strong>it</strong>ti reali (si pensi a fattispeciequali la locazione ultranovennale, le convenzioni urbanistiche, le scissionisocietarie: fattispecie comunque rilevanti ai fini della circolazione giuridica, conle quali si creano s<strong>it</strong>uazioni giuridiche soggettive suscettibili di esserepregiudicate da formal<strong>it</strong>à trascr<strong>it</strong>te o iscr<strong>it</strong>te anteriormente). D'altro lato esistonoinvece atti, con riferimento ai quali le visure ipo<strong>catastali</strong> non svolgerebberoalcuna apprezzabile funzione ai fini della tutela dell'interesse delle parti e dellacircolazione giuridica (si pensi ad atti di trasformazione di società, o di meromutamento della ragione o denominazione, o della sede sociale).Altre fattispecie - come ad esempio le donazioni, gli atti riconducibili adun medesimo "centro di interessi" (ad esempio, tra società dello stesso gruppo),o le cost<strong>it</strong>uzioni di serv<strong>it</strong>ù - rientrano invece appieno nella regola generale, salvaper esse una valutazione in concreto dell'interesse persegu<strong>it</strong>o dalle parti, ed unapossibile valutazione in termini di "maggior mer<strong>it</strong>evolezza" di eventuali accordidi dispensa dalle visure. Salvo comunque, per il periodo anterioreall'emanazione della presente regola, l'esonero da responsabil<strong>it</strong>à del notaio che,in conform<strong>it</strong>à a prassi negoziali pregresse, non abbia proceduto ai relativiaccertamenti.Ad una valutazione del caso concreto deve essere improntata anchel'analisi di una fattispecie negoziale peculiare, quella della cessione di pacchettiazionari (o comunque di partecipazioni sociali) di riferimento di società, dicap<strong>it</strong>ali o di persone, laddove la società sia proprietaria di beni immobili:l'affermazione dell'assenza, in linea generale, di un obbligo di visure, nonsarebbe corretta, posto che laddove le garanzie dell'alienante si estendono allaconsistenza del patrimonio sociale ("bene di secondo grado"), può ipotizzarsi, inrelazione alle fattispecie concrete, un obbligo di visure a carico del notaio8


(sempreché le parti gli abbiano comunicato l'esistenza di immobili nelpatrimonio della società).Si è prefer<strong>it</strong>a, quindi, una formula di carattere generale, che realizzal'aggancio dell'obbligo notarile di visure alla funzione concreta dell'atto dastipularsi, in rapporto all'interesse delle parti ed al danno che potrebbero subireda un'eventuale omissione delle visure medesime: l'obbligo di visure sussistetutte le volte in cui l'espletamento di esse risulta funzionale al conseguimentodel risultato persegu<strong>it</strong>o dalle parti con la stipula dell'atto. Potrebbero residuare -anche in relazione al dibatt<strong>it</strong>o dottrinale e giurisprudenziale ancora aperto circala natura giuridica e l'efficacia di alcuni atti: si pensi alla fusione societaria - deicasi dubbi, in relazione ai quali non risulti con certezza la sussistenza, o meno,dell'obbligo notarile di visure. In tali casi, potrà risultare utile il riferimento aiparametri di diligenza professionale (art. 1176 c.c.) e correttezza (art. 1175 c.c.)nell'adempimento della prestazione; per superare gli eventuali residui dubbi,dovrà essere cura del notaio munirsi di un incarico scr<strong>it</strong>to, che delim<strong>it</strong>i conesattezza il contenuto della prestazione professionale allo stesso richiesta.In relazione ad alcune fattispecie, caratterizzate dall'intervento di altriprofessionisti che procedono, autonomamente, ad accertamenti ipotecari e<strong>catastali</strong> (si pensi ai conferimenti immobiliari in società di cap<strong>it</strong>ali, chenecess<strong>it</strong>ano di una relazione giurata di stima che presuppone un taleaccertamento), si è r<strong>it</strong>enuto che - fatte salve le prassi negoziali in sensocontrario anteriori all'emanazione della presente regola, che giustificano in talicasi l'esonero da responsabil<strong>it</strong>à del notaio - il coesistente accertamentoipocatastale ad opera di tali professionisti non esoneri per il futuro il notaio dalrelativo obbligo (salva l'eventuale dispensa da visure, in conform<strong>it</strong>à alle regolegenerali, ove ne ricorrano i presupposti).In defin<strong>it</strong>iva, nella delim<strong>it</strong>azione delle fattispecie assoggettate agliobblighi, sostanziali e formali, stabil<strong>it</strong>i con la regola in commento, si è attribu<strong>it</strong>ovalore prior<strong>it</strong>ario alle esigenze di certezza giuridica che l'intervento notarile èchiamato a soddisfare, in rapporto alla funzione svolta dall'atto ed all'interessedelle parti, escludendosi l'obbligo di visure solo laddove tali interessi nonrischino di essere pregiudicati, ed ammettendo solo in via eccezionale, previadispensa delle parti, l'esonero del notaio negli altri casi.8. L'obbligo di visure sugli immobili iscr<strong>it</strong>ti nei registri fondiari.Si è r<strong>it</strong>enuto di dettare una disposizione specifica relativamente agliimmobili s<strong>it</strong>i nelle Province per le quali vige il sistema dei registri fondiari(R.D. n. 499/1929). In tali casi, infatti, non avrebbe avuto senso imporre unaccertamento ipotecario e catastale esteso al ventennio, stante l'efficaciacost<strong>it</strong>utiva dell'intavolazione e la pubblica fede che assiste le iscrizioni neiregistri fondiari. Il notaio dovrà, ovviamente, effettuare gli opportuniaccertamenti anche in tali registri, con modal<strong>it</strong>à però compatibili con la naturareale, e non personale, delle iscrizioni in esso riportate e con le particolar<strong>it</strong>àproprie di tale regime pubblic<strong>it</strong>ario.Sono state altresì dettate norme specifiche riguardanti l’obbligo diottenere il certificato di ered<strong>it</strong>à in caso di mancata previa intavolazione diquest’ultimo, poiché tale documento diviene essenziale per poter procedere agliadempimenti pubblic<strong>it</strong>ari relativi a negozi stipulati dagli eredi del de cuiusapparente quale proprietario intavolato..9


9. Delegabil<strong>it</strong>à dell'esecuzione della prestazione.In conform<strong>it</strong>à alle regole generali sull'adempimento delle obbligazioni(art. 1228 c.c.) e sull'esecuzione dell'opera professionale (art. 2232 c.c.), ilnotaio può delegare a terzi la materiale esecuzione degli accertamentiipo<strong>catastali</strong>, non essendo tale delega incompatibile con l'oggetto dellaprestazione, come dimostra anche la prassi finora segu<strong>it</strong>a. L'ausiliario opera,come si è detto, sotto la direzione e responsabil<strong>it</strong>à del notaio, il quale dovràquindi curare che l'accertamento sia effettuato diligentemente, ed in modo daassicurare il perseguimento del risultato che gli è proprio. Si è chiar<strong>it</strong>o chel'utilizzazione di ausiliari è un fatto "interno" all'organizzazione dellaprestazione notarile, e non ha quindi riflessi esterni, nei rapporti tra notaio ecliente: il notaio dovrà addeb<strong>it</strong>are a quest'ultimo (in conform<strong>it</strong>à alle vigentinorme fiscali, tariffarie e contabili) il costo complessivo delle visure (onorari edeventuali anticipazioni di spese), non essendo leg<strong>it</strong>timo invece un diversocomportamento che realizzi una "delegazione" in senso tecnico (artt. 1268 ss.c.c.) dell'obbligo notarile a terzi. Sul punto, appare opportuno chiarire che lapercezione degli onorari relativi alle visure ipo<strong>catastali</strong> non potrà che essereconforme alle regole desumibili dalla tariffa notarile (e dai cr<strong>it</strong>eri applicativi checiascun consiglio notarile può dettare, a norma degli artt. 30 e 34 della tariffamedesima); mentre per quanto concerne le spese, le stesse potranno essereaddeb<strong>it</strong>ate con ogni modal<strong>it</strong>à r<strong>it</strong>enuta opportuna e conforme a legge (e quindisia come anticipazioni di spese documentate, sia quale parte delle spese generalidi studio).10


2) - Sull'estensione temporale dell'obbligo di visureipo<strong>catastali</strong>.1. Le visure ipo<strong>catastali</strong> devono di regola estendersi al ventennioantecedente la stipula dell'atto notarile. Le stesse devono peraltro risalire,ove possibile, al primo "t<strong>it</strong>olo di provenienza" anteriore al ventennio. A talfine, si intende per "t<strong>it</strong>olo di provenienza" un atto notarile, unprovvedimento giudiziario o altro atto giuridico che consenta diindividuare compiutamente l'immobile, ed accertarne quindi l'esattaconsistenza. Pertanto, a t<strong>it</strong>olo esemplificativo, la "dichiarazione disuccessione", che riporti unicamente i dati <strong>catastali</strong> degli immobili, senzaulteriori importanti specificazioni (descrizione delle un<strong>it</strong>à immobiliariurbane, confini, pertinenze esclusive, parti comuni condominiali, ulteriorielementi necessari di identificazione) non può essere considerata "t<strong>it</strong>olo diprovenienza" agli effetti suindicati.2. Su richiesta o segnalazione delle parti, il notaio dovrà estenderel'indagine ipotecaria in modo da individuare vincoli sostanziali trascr<strong>it</strong>tianteriormente al ventennio (ad esempio, dichiarazione di interesse storico oartistico degli immobili; serv<strong>it</strong>ù non prescr<strong>it</strong>te, ecc.).3. Nell'ipotesi in cui si rinvenga, anteriormente al decennio, un t<strong>it</strong>oloidoneo - nel concorso con le altre circostanze di legge - ai finidell'usucapione abbreviata ex art. 1159 c.c., il notaio dovrà comunqueestendere l'indagine ipocatastale fino al compimento del ventennio, al finedi individuare eventuali formal<strong>it</strong>à pregiudizievoli.4. Salvo quanto sopra precisato, e salve particolari s<strong>it</strong>uazionisegnalate dalle parti o desumibili dalla documentazione in possesso delnotaio, l'indagine ipotecaria dovrà, per ogni nominativo, partire dalla datadi trascrizione dell'acquisto "a favore" del soggetto, ed arrivare fino alladata della trascrizione dell'atto di alienazione, "a carico" quindi delmedesimo soggetto.Commento:Per comune prassi, leg<strong>it</strong>timata anche da numerose pronuncegiurisprudenziali, l'indagine ipocatastale viene estesa al ventennio anteriore lastipula dell'atto notarile: periodo, questo, necessario ai fini della prescrizionedelle ipoteche iscr<strong>it</strong>te sull'immobile e non rinnovate, nonché del compimentodell'usucapione ordinaria.L'estensione dell'indagine oltre il ventennio può tuttavia, in alcuni casi,rivelarsi necessaria. Ciò avviene, innanz<strong>it</strong>utto, allorché non si rinvenga un t<strong>it</strong>olodi provenienza a favore dell'alienante nel ventennio, considerato il fatto che, ilpiù delle volte, si rinvengono nel t<strong>it</strong>olo di provenienza importantissimespecificazioni utili per l'individuazione dello stato di fatto e di dir<strong>it</strong>todell'immobile (descrizione della consistenza e dei confini; individuazionegrafica in planimetrie allegate; precisazioni di natura condominiale inerentipertinenze esclusive, parti comuni condominiali, millesimi di proprietà,regolamenti di condominio, serv<strong>it</strong>ù ed obbligazioni propter rem, convenzioniurbanistiche, ecc.). Si è quindi r<strong>it</strong>enuto che una prestazione notarile "di qual<strong>it</strong>à"non possa prescindere, in tali casi, dall'esame dei t<strong>it</strong>oli di provenienza anteriorial ventennio, ogni qualvolta ciò si renda necessario per una correttaindividuazione degli immobili e del loro stato giuridico. Stanti le ragioniesposte, non sarebbe evidentemente "t<strong>it</strong>olo di provenienza" ai suddetti fini una11


"dichiarazione di successione", nella quale possono al più rinvenirsi i dati<strong>catastali</strong> degli immobili, ma certamente nessuno degli elementi sopra accennati.Altre volte l'esigenza di estendere l'indagine oltre il ventennio puòdiscendere da prospettazioni delle parti, che abbiano ad esempio segnalato alnotaio la circostanza dell'esercizio di serv<strong>it</strong>ù passive di cui esse non conosconoil t<strong>it</strong>olo, o abbiano manifestato dubbi in relazione alla t<strong>it</strong>olar<strong>it</strong>à di eventualipertinenze esclusive, o laddove vi siano dubbi che sia stata trascr<strong>it</strong>ta unaordinanza accertante una lottizzazione abusiva, o ancora laddove lecaratteristiche dell'immobile facciano dub<strong>it</strong>are in ordine all'eventuale vincoloculturale cui lo stesso potrebbe essere assoggettato; e via dicendo.In tutti i suddetti casi, è obbligo del notaio estendere l'indagine ipotecariaanche oltre il ventennio, in modo da poter diligentemente accertare lecircostanze rilevanti di cui sopra.Altra e distinta problematica è quella relativa all'estensione temporaledell'obbligo di visure nei casi in cui si rinvenga, in data anteriore al decennio, un"t<strong>it</strong>olo idoneo", deb<strong>it</strong>amente trascr<strong>it</strong>to, utile ai fini del perfezionamentodell'usucapione abbreviata ex art. 1159 c.c. Per un verso, l'esistenza di tale"t<strong>it</strong>olo di provenienza", in assenza di altri t<strong>it</strong>oli nel ventennio, potrebbedispensare da una ricerca di t<strong>it</strong>oli anteriori ai fini sopra evidenziati(individuazione dello stato di fatto e di dir<strong>it</strong>to dell'immobile). Per altro verso, ilnecessario concorso, ai fini dell'usucapione abbreviata, di ulteriori elementi (ilpossesso; la buona fede), la cui ricorrenza sfugge all'indagine che il notaiocompie sui pubblici registri, comporta la necess<strong>it</strong>à che l'indagine ipocatastale siacomunque estesa al ventennio. Estensione che sarebbe comunque indispensabileal fine di rinvenire eventuali formal<strong>it</strong>à pregiudizievoli. Tale necess<strong>it</strong>à nonverrebbe meno neanche nell'ipotesi in cui l'usucapione fosse stata dichiarata consentenza. E' vero che in giurisprudenza si è affermato, con riguardoall'usucapione ventennale - stante l'efficacia retroattiva dell'usucapione stessa -che l’interessato, nella ricerca a r<strong>it</strong>roso nei registri immobiliari, non sarebbetenuto ad andare oltre, ove dovesse scoprire la trascrizione di una sentenza diaccertamento dell’intervenuta usucapione ai sensi dell’art. 2651 cod. civ., laquale determinerebbe la fine della catena precedente, che faceva capo alproprietario usucap<strong>it</strong>o e nel contempo darebbe v<strong>it</strong>a ad una nuova catena diacquisti a t<strong>it</strong>olo derivativo (Cass. 28 giugno 2000 n. 8792). Tuttavia, nel caso diusucapione decennale occorrerebbe comunque tener conto di tutti i vincolianteriori al decennio, posto che il nostro ordinamento non conosce, secondol'opinione prevalente, l'ist<strong>it</strong>uto dell'usucapio libertatis (basti pensare alle serv<strong>it</strong>ùpreesistenti non prescr<strong>it</strong>te, ai vincoli culturali, alle ipoteche iscr<strong>it</strong>te inprecedenza nel caso di usucapione decennale, e simili). Per tutte le motivazioniesposte, si r<strong>it</strong>iene che in ogni caso l'indagine ipotecaria debba essere estesa alventennio anteriore alla stipula dell'atto notarile. Analogamente occorreprocedere nel caso in cui si rinvenga nel ventennio un decreto di trasferimento,emesso nell'amb<strong>it</strong>o di una procedura di espropriazione forzata immobiliare: èpacifico, in dottrina e giurisprudenza, che in tal caso l'acquisto avviene a t<strong>it</strong>oloderivativo, con la conseguente necess<strong>it</strong>à di estendere l'accertamento ipotecarioanche ai t<strong>it</strong>oli anteriori al suddetto decreto.Diverso sarebbe il discorso in relazione alle fattispecie di acquisto at<strong>it</strong>olo originario per effetto di espropriazione per pubblica util<strong>it</strong>à (anche pereffetto di cessione volontaria in luogo di espropriazione); il carattere originariodell'acquisto, e la circostanza che le ipoteche e gli altri dir<strong>it</strong>ti sul beneespropriato si trasferiscono sull'indenn<strong>it</strong>à, leg<strong>it</strong>timano in linea di massima il12


comportamento del notaio che, nell'effettuare le visure ipo<strong>catastali</strong>, si arrestiappunto al momento dell'acquisto originario, senza risalire ulteriormente nellaricerca.Si è, infine, precisato - in relazione alle "modal<strong>it</strong>à concrete" con cuieffettuare le ispezioni <strong>ipotecarie</strong>, che il notaio deve, per ogni nominativo,estendere l'indagine nei registri immobiliari dalla data della trascrizione "afavore" (relativa all'acquisto) a quella della trascrizione "a carico" (dell'atto dialienazione). La precisazione si è resa opportuna al fine di individuare ilcomportamento qualificabile in termini di "diligenza media" nell'esecuzionedell'attiv<strong>it</strong>à in questione, tenuto conto anche della prassi costante che è nel sensoesplic<strong>it</strong>ato dalla regola (prassi che assume rilevanza giuridica, al fine diindividuare il comportamento notarile obbligatorio, in quanto uso negozialeintegrativo del contratto d'opera professionale). Le eventuali s<strong>it</strong>uazionieccezionali che renderebbero opportuna l'estensione dell'indagine ipotecaria aldi fuori del perimetro delineato (ad esempio, trascrizione di particolari domandegiudiziali, come quella disciplinata dall'art. 2652, n. 6, c.c., che comporterebbel'esigenza di estendere l'ispezione al quinquennio successivo alla trascrizionedell'atto di alienazione), giustificano un'estensione dell'obbligo notarile nei solicasi in cui - in base alle circostanze del caso concreto - la particolare "patologia"sia nota al notaio, per essere stata al medesimo comunicata dalle parti, orisultare dalla documentazione in suo possesso.Ovviamente, le visure <strong>ipotecarie</strong> devono essere aggiornate a data il piùpossibile vicina a quella di stipula, tenendo comunque conto delle circostanzedel caso concreto.13


pensi ancora alle numerose fattispecie in cui è previsto l'intervento, quale"ufficiale rogante", di un organo della pubblica amministrazione.Ai fini di cui sopra non può, peraltro, non tenersi conto del fatto che l'art.2652, n. 6, c.c., disciplina la c.d. pubblic<strong>it</strong>à sanante decorsi cinque anni dallatrascrizione dell'atto, della cui null<strong>it</strong>à si tratta, senza che sia stata trascr<strong>it</strong>tadomanda giudiziale di null<strong>it</strong>à, e ricorrendo la buona fede del terzosubacquirente. In considerazione di tale disciplina, e dell'esigenza di nonappesantire eccessivamente le ricerche <strong>ipotecarie</strong>, con conseguenterallentamento dei traffici, il notaio - il quale ovviamente non abbia motivo, nellafattispecie concreta, di dub<strong>it</strong>are della buona fede del soggetto acquirente - potràlim<strong>it</strong>arsi ad una verifica dei t<strong>it</strong>oli di provenienza successivi al quinquennio, enon dovrà quindi estendere l'ispezione dei t<strong>it</strong>oli all'intero ventennio. Ciò anchein considerazione del fatto che, secondo l'orientamento prevalente, la buonafede, nella fattispecie dell'art. 2652, n. 6, c.c., non è elemento cost<strong>it</strong>utivodell'acquisto bensì fatto imped<strong>it</strong>ivo dell'opponibil<strong>it</strong>à della null<strong>it</strong>à al terzoacquirente, e come tale si presume.Ovviamente, laddove le esigenze del caso concreto lo richiedano (sipensi, ad esempio, alla necess<strong>it</strong>à di visionare un t<strong>it</strong>olo al fine di esaminare laplanimetria ad esso allegata, o di verificare il contenuto di un regolamento dicondominio allegato, e simili), il notaio dovrà visionare anche i t<strong>it</strong>oli anteriori alquinquennio.15

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!