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Regolamento per l'accesso ai documenti amministrativi in formato ...

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REGOLAMENTOREGOLAMENTO PER L’ESERCIZIO DEL DIRITTO DI ACCESSOAI DOCUMENTI AMMINISTRATIVIApprovato con deliberazione consiliaren. 38 del 2 marzo 1995 divenuta esecutiva.Art. 1 (oggetto e ambito di applicazione)1. Il presente regolamento discipl<strong>in</strong>a le modalità di esercizio del diritto di accesso <strong>ai</strong> <strong>documenti</strong> <strong>amm<strong>in</strong>istrativi</strong> del comune edelle circoscrizioni.2. Il diritto di accesso si esercita mediante esame e/o estrazione di copia dei <strong>documenti</strong>.3. E’ documento amm<strong>in</strong>istrativo, <strong>ai</strong> sensi di legge, ogni rappresentazione grafica, fotoc<strong>in</strong>ematografica, elettromagnetica o diqualunque altra specie del contenuto di atti, anche <strong>in</strong>terni, formati da una pubblica amm<strong>in</strong>istrazione o, comunque,utilizzati <strong>ai</strong> f<strong>in</strong>i dell’attività amm<strong>in</strong>istrativa.Art. 2 (titolari del diritto di accesso)1. Chiunque ha diritto di accesso agli atti pubblicati all’albo pretorio, nonché <strong>ai</strong> <strong>documenti</strong> disponibili sullo statodell’ambiente.2. Fatto salvo quanto dispone il D.P.R. 30 settembre 1963 n. 1409, è del pari consentito a chiunque l’accesso <strong>ai</strong> <strong>documenti</strong>contenenti atti aventi carattere storico, letterario, scientifico.3. L’esercizio del diritto di accesso <strong>ai</strong> <strong>documenti</strong> e agli atti <strong>amm<strong>in</strong>istrativi</strong>, diversi da quelli <strong>in</strong>dividuati <strong>ai</strong> commi 1 e 2, èriconosciuto <strong>ai</strong> soggetti <strong>in</strong>dicati all’art. 22, comma 1, della legge 7 agosto 1990 n. 241.Art. 3 (<strong>documenti</strong> ammessi all’accesso)1. Fatto salvo quanto dispongono i successivi articoli 4 e 5, sono ammessi all’accesso tutti i <strong>documenti</strong> che contengono attio provvedimenti <strong>amm<strong>in</strong>istrativi</strong>, ancorché non ancora esecutivi, nonché i <strong>documenti</strong> relativi agli atti istruttori o preparatoridel comune o delle circoscrizioni – quali le proposte, i referti, le istanze, i pareri, la corrispondenza e gli atti <strong>in</strong>terni –richiamati negli atti conclusivi del procedimento.Art. 4 ( esclusione dall’accesso)1. I <strong>documenti</strong> non possono essere sottratti all’accesso se non nei casi di cui all’art. 7, comma 3, della legge 8/6/1990 n. 142 eall’art. 24 della legge 7/8/1990 n. 2412. In particolare è vietato l’accesso:a. a <strong>documenti</strong> che riguard<strong>in</strong>o strutture, mezzi, dotazioni, <strong>per</strong>sonale ed azioni strettamente strumentali alla tutela dell’ord<strong>in</strong>epubblico nonché all’attività di polizia giudiziaria;b. ad atti e <strong>documenti</strong> che riguard<strong>in</strong>o la vita privata o la riservatezza di <strong>per</strong>sone fisiche, giuridiche, gruppi, imprese,associazioni, con particolare riferimento agli <strong>in</strong>teressi epistolare, socio-sanitario, professionale, f<strong>in</strong>anziario, <strong>in</strong>dustriale ecommerciale di cui siano titolari, ancorché i dati siano forniti all’amm<strong>in</strong>istrazione dagli stessi soggetti cui si riferiscono;c. a relazioni, rapporti <strong>in</strong>terni agli uffici, che <strong>in</strong>volgano valutazioni su qualità morali delle <strong>per</strong>sone.3. Sono, altresì. esclusi dall’accesso le note meramente <strong>in</strong>terne d’ufficio, atti e <strong>documenti</strong> relativi a controversie legali, sempre chead essi non si faccia riferimento nei provvedimenti conclusivi dei procedimenti, tutti quegli atti oggetto di vertenze giudiziarie la cuidivulgazione potrebbe compromettere l’esito dei giudizi o dalla cui diffusione potrebbe derivare violazione del segreto istruttorio.1. Sono, da ultimo, esclusi dall’accesso:a. accertamenti medico-legali e relativa documentazione;b. fascicoli <strong>per</strong>sonali di dipendenti o di altri di cui l’amm<strong>in</strong>istrazione detenga, a qualsiasi titolo, le <strong>in</strong>formazioni; comunquetutti gli atti che riguardano la sfera squisitamente privata dei soggettic. atti del procedimento discipl<strong>in</strong>are e di valutazione del <strong>per</strong>sonale;d. atti di polizia giudiziaria, atti ed <strong>in</strong>formazioni provenienti dall’autorità di pubblica sicurezza;e. atti di promovimento di azioni di azioni di responsabilità di fronte alle procure della Corte dei conti e alle autoritàgiudiziarie ord<strong>in</strong>arie;f. documentazione sulla salute delle <strong>per</strong>sone ovvero concernente le condizioni psicofisiche delle medesime, ivi compresi ifascicoli <strong>per</strong>sonali degli utenti dei servizi sociali con problematiche socio-assistenziali, e i provvedimenti relativi altrattamento sanitario obbligatorio;g. cartell<strong>in</strong>i segnaletici, muniti di fotografia del titolare, relativi alle carte di identità emesse;h. documentazione relativa alle cause che hanno determ<strong>in</strong>ato il decesso;file:///C|/VICENZA/new5/ente/regolamenti/5.htm (1 di 3) [15/09/2003 8.58.30]


REGOLAMENTOi.1.i <strong>documenti</strong>, <strong>in</strong> blocco <strong>per</strong> categorie e/o <strong>per</strong> <strong>per</strong>iodi di tempo, che non siano ricollegabili alla tutela di comprovatesituazioni giuridicamente rilevanti.E’ <strong>in</strong> ogni caso garantita <strong>ai</strong> richiedenti la visione degli atti dei procedimenti <strong>amm<strong>in</strong>istrativi</strong> la cui conoscenza sianecessaria <strong>per</strong> curare o difendere i propri <strong>in</strong>teressi giuridici, fermo restando che nel caso di relazioni e rapporti <strong>in</strong>terni agliuffici che contengano valutazioni su qualità morali delle <strong>per</strong>sone è garantito l’accesso al solo provvedimento f<strong>in</strong>ale.Art. 5 (differimento del diritto di accesso)1. L’accesso <strong>ai</strong> <strong>documenti</strong> può essere differito quando la conoscenza di essi possa impedire o gravemente ostacolare losvolgimento dell’azione amm<strong>in</strong>istrativa.2. L’accesso <strong>ai</strong> <strong>documenti</strong> è, <strong>in</strong> particolare, differito <strong>per</strong> i seguenti atti:a. offerte contrattuali nei procedimenti di gara ufficiosa: il divieto di accesso o<strong>per</strong>a f<strong>in</strong>o alla predisposizione delquadro economico comparativo;b. elenco dei soggetti che nelle procedure <strong>per</strong> pubblici <strong>in</strong>canti hanno presentato le offerte: il divieto di accesso o<strong>per</strong>af<strong>in</strong>o a che non sia scaduto il term<strong>in</strong>e <strong>per</strong> la presentazione delle offerte;c. elenco dei soggetti che hanno richiesto di essere <strong>in</strong>vitati, o hanno manifestato l’<strong>in</strong>teresse all’<strong>in</strong>vito, nelle licitazioniprivate, appalto-concorso. gara <strong>in</strong>formale antecedente alla trattativa privata: il divieto o<strong>per</strong>a f<strong>in</strong>o allacomunicazione ufficiale da parte dell’appaltante o concedente dei candidati da <strong>in</strong>vitare o del soggetto <strong>in</strong>dividuato<strong>per</strong> l’affidamento a trattativa privata;d. studi, progetti, istruttorie tecniche f<strong>in</strong>o alla emissione del provvedimento f<strong>in</strong>ale;e. elaborati concorsuali e documentazione contenente gli atti delle commissioni giudicatrici f<strong>in</strong>o alla avvenutaapprovazione delle risultanze della commissione da parte della pubblica amm<strong>in</strong>istrazione.Art. 6 (responsabile del procedimento di accesso)1. Responsabile del procedimento di accesso è il dirigente di livello apicale o, su designazione di questi, il dirigente addettoall’unità organizzativa competente a formare l’atto o a detenerlo stabilmente. Nel caso di atti <strong>in</strong>fraprocedimentali,responsabile del procedimento è, parimenti, il dirigente competente alla formazione dell’atto conclusivo ovvero adetenerlo stabilmente.2. Il responsabile del procedimento, ove rilevi che gli atti richiesti sono esclusi dal diritto di accesso, ovvero l’accesso vadifferito, dà motivata risposta del d<strong>in</strong>iego o del differimento.3. Copia della risposta di cui <strong>ai</strong> commi precedenti è trasmessa all’ufficio del difensore civico.Art. 7 (accesso <strong>in</strong>formale)1. Per gli atti <strong>in</strong> pubblicazione all’albo pretorio, il diritto di accesso si esercita <strong>in</strong> via immediata mediante richiesta, ancheverbale e senza alcuna formalità. A pubblicazione avvenuta, detti atti sono accessibili dietro presentazione di richiestascritta.2. Per gli atti di cui al comma 1, il diritto di accesso è soddisfatto anche dall’ufficio <strong>in</strong>formazioni al cittad<strong>in</strong>o.3. Il diritto di accesso <strong>in</strong> via <strong>in</strong>formale si esercita, altresì, <strong>per</strong> gli atti pubblicati dall’amm<strong>in</strong>istrazione comunale anche a mezzodi strumenti <strong>in</strong>formatici, elettronici o telematici. In tal caso il richiedente è tenuto al pagamento del costo dellapubblicazione qualora la stessa non sia gratuitamente a disposizione dello stesso.Art. 8 (accesso formale)1. Qualora non sia possibile l’accoglimento della richiesta di accesso <strong>in</strong> via <strong>in</strong>formale <strong>ai</strong> sensi del precedente articolo e neicasi dall’art. 2, comma 3, il diritto di accesso si esercita mediante presentazione di richiesta scritta.2. L’<strong>in</strong>teressato deve <strong>in</strong>dicare nella domanda di accesso gli estremi del documento oggetto della richiesta, ovvero glielementi che ne consentano l’<strong>in</strong>dividuazione, specificare e, ove occorra, comprovare l’<strong>in</strong>teresse connesso all’oggettodella richiesta.3. La domanda di accesso è soddisfatta entro 20 giorni dalla presentazione dell’istanza.4. Qualora <strong>per</strong> ragioni organizzative si richiedano particolari modalità <strong>per</strong> l’esame dei <strong>documenti</strong> o specifiche tecniche <strong>per</strong> ilrilascio di copie, il responsabile del procedimento, entro il term<strong>in</strong>e di 10 giorni, comunica <strong>per</strong> iscritto le modalità, i tempi edil luogo dove potrà avvenire l’accesso.Art. 9 (diritto di accesso <strong>ai</strong> consiglieri comunali e circoscrizionali)1. I consiglieri comunali e circoscrizionali <strong>per</strong> l’effettivo esercizio delle loro funzioni esercitano il diritto di accesso su tutti gliatti dell’amm<strong>in</strong>istrazione mediante presentazione di richiesta, anche verbale, che viene immediatamente evasa. Essi sonotenuti al segreto nei casi specificamente determ<strong>in</strong>ati dalla legge.2. Eccezionalmente l’accesso può essere differito, nel qual caso il responsabile del procedimento concorda con gli<strong>in</strong>teressati tempi e modalità <strong>per</strong> l’esame dei <strong>documenti</strong> e <strong>per</strong> il rilascio di copia.3. I consiglieri comunali e circoscrizionali sono esentati dal pagamento dei costi di riproduzione nonché di qualsiasi altrodiritto.file:///C|/VICENZA/new5/ente/regolamenti/5.htm (2 di 3) [15/09/2003 8.58.30]


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