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05/10/2005 Proposta di Concordato Parmalat

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COMUNICATO STAMPA(Diramato fuori dagli U.S.A.)<strong>Proposta</strong> <strong>di</strong> <strong>Concordato</strong> PARMALAT – Risultati SentenzaCre<strong>di</strong>tori che non hanno votato – Invito a richiedere l’assegnazione delle azioni<strong>Parmalat</strong> S.p.A. comunica che i risultati del voto dei cre<strong>di</strong>tori sulla <strong>Proposta</strong> <strong>di</strong> <strong>Concordato</strong> ai sensidell’articolo 4 bis D.L. n. 347/2003 e successive mo<strong>di</strong>fiche, sono riportati nella sentenza <strong>di</strong>omologazione della <strong>Proposta</strong> <strong>di</strong> <strong>Concordato</strong> stessa, depositata presso la Cancelleria del Tribunale<strong>di</strong> Parma in data 1° ottobre 20<strong>05</strong>, della quale si allega l’estratto.La sentenza, per estratto, è stata pubblicata, ai sensi dell’articolo 4 bis, comma <strong>10</strong>, D.L. n.347/2003 e successive mo<strong>di</strong>fiche, in data o<strong>di</strong>erna sui seguenti quoti<strong>di</strong>ani: Corriere della Sera, LaRepubblica, Il Sole 24 Ore e Financial Times (e<strong>di</strong>zione UK). Verrà inoltre pubblicata suLuxemburger Wort in data 6 ottobre 20<strong>05</strong>.Si rammenta ai cre<strong>di</strong>tori che non si sono legittimati al voto l’esigenza <strong>di</strong> attivarsi al fine <strong>di</strong> vedersiconsegnare le azioni e i relativi warrant, secondo le modalità previste dalla <strong>Proposta</strong> <strong>di</strong><strong>Concordato</strong>. In particolare, gli obbligazionisti che non hanno votato e intendono ottenerel’intestazione delle azioni e dei warrant, dovranno rivolgersi <strong>di</strong>rettamente all’interme<strong>di</strong>ariofinanziario presso il quale detengono il dossier titoli. Sarà cura <strong>di</strong> detto interme<strong>di</strong>ario istruire ilSistema <strong>di</strong> Gestione Accentrata competente ed inviare a <strong>Parmalat</strong> S.p.A., presso Servizio TitoliS.p.A., le informazioni anagrafiche necessarie.Ai sensi dell’articolo 9, paragrafo 9.3 della <strong>Proposta</strong> <strong>di</strong> <strong>Concordato</strong> il <strong>di</strong>ritto dei cre<strong>di</strong>tori a richiedereed ottenere la assegnazione delle azioni e dei warrant <strong>di</strong> <strong>Parmalat</strong> S.p.A. (Assuntore) <strong>di</strong> lorospettanza è soggetto al termine <strong>di</strong> decadenza <strong>di</strong> cinque anni, termine decorrente rispettivamente:i) per i cre<strong>di</strong>tori ammessi, dalla data <strong>di</strong> iscrizione nel registro delle imprese dell’aumento<strong>di</strong> capitale effettuato dall’Assuntore;ii) per i cre<strong>di</strong>tori che abbiano proposto opposizione allo stato passivo, dalla data in cui<strong>di</strong>verrà definitiva la pronuncia <strong>di</strong> accertamento del cre<strong>di</strong>to oggetto <strong>di</strong> opposizione ovverodalla data <strong>di</strong> intervenuta transazione tra le parti che riconosca e determini la esistenza el’importo del cre<strong>di</strong>to contestato;iii)iv)per i cre<strong>di</strong>tori con<strong>di</strong>zionali, dalla data in cui si sia verificata la con<strong>di</strong>zione;per i Cre<strong>di</strong>tori Tar<strong>di</strong>vi, dalla data in cui <strong>di</strong>verrà definitiva la pronuncia <strong>di</strong> accertamentodel loro cre<strong>di</strong>to ovvero dalla data <strong>di</strong> intervenuta transazione tra le parti che riconosca edetermini la esistenza e l’importo del cre<strong>di</strong>to.Collecchio (PR), 5 ottobre 20<strong>05</strong><strong>Parmalat</strong> S.p.A.Il presente comunicato stampa non è un’offerta <strong>di</strong> ven<strong>di</strong>ta negli Stati Uniti. I titoli offerti in relazione alla<strong>Proposta</strong> <strong>di</strong> <strong>Concordato</strong> non potranno essere offerti o venduti negli Stati Uniti in assenza <strong>di</strong> registrazione aisensi del United States Securities Act del 1933 o in assenza <strong>di</strong> esenzione della registrazione come previstonelle Leggi statunitensi. Qualsiasi offerta dei titoli potrà avvenire soltanto a mezzo <strong>di</strong> prospetto contenentedettagliata informativa dell’emittente corredata dalla situazione economica patrimoniale finanziaria dellostesso.<strong>Parmalat</strong> Spa Sede: Via 0. Grassi, 26 43044 Collecchio (Parma) Italia Tel.+39.<strong>05</strong>21.8081 Fax +39.<strong>05</strong>21.808322Cap. Soc. € 1.600.926.818 i.v. R.E.A. Parma n. 228069 Reg. Imprese Parma n. 04030970968 Cod. Fisc. e P. IVA n. 04030970968


N. SENT. 22/<strong>05</strong> VOLONTARIAGIURISDIZIONE N. 1670/<strong>05</strong>CRON. N. 1623REP. N. 2411COMUNICAZ. N. 6REPUBBLICA ITALIANAIN NOME DEL POPOLO ITALIANOIl Tribunale Civile e Penale <strong>di</strong> Parma – Sezione Prima – riunito in Camera <strong>di</strong> Consiglio e compostodai Magistrati:dott. Stellario Bruno Presidente,dott. Pasquale Liccardo Giu<strong>di</strong>ce relatore – estensore,dott. Giuseppe Coscioni Giu<strong>di</strong>ce relatore - estensore,ha pronunciato la seguenteSENTENZAnel giu<strong>di</strong>zio <strong>di</strong> omologazione del concordato ex art. 4 bis, D.L. 23 <strong>di</strong>cembre 2003, n. 347, conv. conmod. in L. 18 febbraio 2004, n. 39, come mo<strong>di</strong>ficata dal D.L. 3 maggio 2004, n. 119, conv. conmod. in L. 5 luglio 2004, n. 166, dal D.L. 28 febbraio 20<strong>05</strong>, n. 22, conv. con mod. in L. 29 aprile20<strong>05</strong>, n. 71, proposto dal Commissario Straor<strong>di</strong>nario dott. Enrico Bon<strong>di</strong>, quale parte integrante delprogramma <strong>di</strong> ristrutturazione autorizzato in data 23 luglio 2004 dal Ministro delle AttivitàProduttive, d’intesa con il Ministro delle Politiche Agricole e Forestali, e depositato presso ilTribunale in data 29 luglio 2004, oggetto <strong>di</strong> successiva mo<strong>di</strong>fica autorizzata in data 1 marzo 20<strong>05</strong>dal Ministro delle Attività Produttive, d’intesa con il Ministro delle Politiche Agricole e Forestali, edepositata presso il Tribunale in data 4 marzo 20<strong>05</strong>, con riferimento alle seguenti società inamministrazione straor<strong>di</strong>naria come risultanti dal registro generale delle amministrazionistraor<strong>di</strong>narie:Tribunale <strong>di</strong> Parma - sentenza <strong>di</strong> omologazione del concordato ex art. 4 bis, D.L. n. 347/03 e succ. mod.1


I. 01/2003 <strong>di</strong> <strong>Parmalat</strong> s.p.a.II. 01/2004 <strong>di</strong> <strong>Parmalat</strong> Finanziaria s.p.a.III. 02/2004 <strong>di</strong> Eurolat s.p.a.IV. 03/2004 <strong>di</strong> Lactis s.p.a.V. 09/2004 <strong>di</strong> <strong>Parmalat</strong> Netherlands BVVI. <strong>10</strong>/2004 <strong>di</strong> <strong>Parmalat</strong> Finance Corporation BVVII. 11/2004 <strong>di</strong> <strong>Parmalat</strong> Capital Netherlands BVVIII. 12/2004 <strong>di</strong> Dairies Hol<strong>di</strong>ng International BVIX. 14/2004 <strong>di</strong> <strong>Parmalat</strong> Soparfi SAX. 15/2004 <strong>di</strong> Olex SAXI. 16/2004 <strong>di</strong> Geslat s.r.l.XII. 17/2004 <strong>di</strong> Parmengineering s.r.l.XIII. 18/2004 <strong>di</strong> Contal s.r.l.XIV. 21/2004 <strong>di</strong> Panna Elena C.P.C. s.r.l.XV. 22/2004 <strong>di</strong> Centro Latte Centallo s.r.l.XVI. 23/2004 <strong>di</strong> Newco s.r.l.e con l’intervento del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale <strong>di</strong> Parma dott. GerardoLaguar<strong>di</strong>aCONCLUSIONIIl Commissario Straor<strong>di</strong>nario ha così concluso: “L’Ill.mo Tribunale <strong>di</strong> Parma, accertato l’esito dellavotazione dei cre<strong>di</strong>tori, nel caso in cui il concordato sia stato approvato, dagli stessi in termini <strong>di</strong>legge, voglia emettere sentenza <strong>di</strong> approvazione del concordato, che determini, tra l’altro, gli effetti<strong>di</strong> cui al punto 5 della proposta <strong>di</strong> concordato, e che contenga, tra l’altro ed in particolare:Tribunale <strong>di</strong> Parma - sentenza <strong>di</strong> omologazione del concordato ex art. 4 bis, D.L. n. 347/03 e succ. mod.2


1) gli estremi dei beni immobili e dei beni mobili registrati, così come risultanti dagli allegatielenchi, e l’or<strong>di</strong>ne ai Conservatori dei rispettivi registri <strong>di</strong> annotare i relativi trasferimentiall’Assuntore;2) l’in<strong>di</strong>viduazione delle azioni revocatorie promosse dal Commissario, e <strong>di</strong> cui all’allegatoelenco, con la menzione del loro trasferimento all’Assuntore;3) la menzione del trasferimento all’Assuntore delle azioni <strong>di</strong> responsabilità nei confronti degliorgani <strong>di</strong> amministrazione e controllo, ivi comprese le società <strong>di</strong> revisione, delle societàinteressate dalla proposta <strong>di</strong> concordato, promosse dal Commissario Straor<strong>di</strong>nario e,tra lealtre, delle azioni <strong>di</strong> cui all’allegato elenco;4) la menzione della cessione all’Assuntore <strong>di</strong> ogni altra azione, anche risarcitoria, spettantealle società interessate dalla proposta <strong>di</strong> concordato, ivi comprese tutte le azioni risarcitoriegià promosse dal Commissario;5) la menzione del fatto che la sentenza costituisce titolo idoneo per l’annotazione a libro socidel trasferimento all’Assuntore delle partecipazioni societarie, nonché per la girata dei titoliazionari e per l’eventuale annotazione del trasferimento presso i registri competenti,nell’ipotesi <strong>di</strong> titoli dematerializzati, e tra l’altro ed in particolare per il trasferimento dellequote sociali delle società a responsabilità limitata <strong>di</strong> cui all’allegato elenco;6) la menzione del fatto che la sentenza costituirà per l’Assuntore titolo idoneo per ottenere leformalità idonee a consentire ed a rendere opponibile ai terzi il trasferimento <strong>di</strong> tutti i <strong>di</strong>ritti<strong>di</strong> proprietà intellettuale già nella titolarità <strong>di</strong> ognuna delle se<strong>di</strong>ci società interessate dallaproposta <strong>di</strong> concordato e, tra l’altro ed in particolare, dei marchi, dei brevetti e nomi <strong>di</strong>dominio <strong>di</strong> cui agli allegati elenchi”.Tribunale <strong>di</strong> Parma - sentenza <strong>di</strong> omologazione del concordato ex art. 4 bis, D.L. n. 347/03 e succ. mod.3


Il Procuratore della Repubblica ha così concluso: “Visti gli atti, chiede che il Tribunale accertatol’esito favorevole della votazione dei cre<strong>di</strong>tori e verificato che il concordato sia stato approvatodagli stessi nei termini <strong>di</strong> legge, voglia emettere sentenza <strong>di</strong> approvazione del concordato”.IL TRIBUNALE DI PARMAlette le conclusioni rassegnate in atti dal Commissario Straor<strong>di</strong>nario e dal Procuratore dellaRepubblica presso il Tribunale <strong>di</strong> Parma;avuto riguardo alle attività <strong>di</strong> scrutinio espletate dai Giu<strong>di</strong>ci Delegati come risultanti dai verbali inatti acquisiti, per il tramite dell’attività espletata in favore del Tribunale da Servizio Titoli s.p.a. econ l’ausilio dei coa<strong>di</strong>utori all’uopo nominati dott. Giancarlo Buccarella e dott. Alessandro Masneriha così deciso:SVOLGIMENTO DEL PROCESSO(omissis)MOTIVI DELLA DECISIONELa proposta <strong>di</strong> concordato, formulata in data 21 giugno 2004, dal Commissario Straor<strong>di</strong>nariounitamente al programma <strong>di</strong> ristrutturazione <strong>di</strong> cui all’art. 54 del D.Lgs. n. 270/99, redatto secondol’in<strong>di</strong>rizzo <strong>di</strong> ristrutturazione economica e finanziaria <strong>di</strong> cui all’art. 27, comma 2, lettera b), delD.Lgs. n. 270/1999, come autorizzata con decreti ministeriali del 23 luglio 2004 e del 1 marzo 20<strong>05</strong>dal Ministro delle Attività Produttive, d’intesa con il Ministro delle Politiche Agricole e Forestali,su parere del Comitato <strong>di</strong> Sorveglianza, ha conseguito le maggioranze <strong>di</strong> legge e va pertantoomologata.1. Oggetto e limiti del giu<strong>di</strong>zio(omissis)Tribunale <strong>di</strong> Parma - sentenza <strong>di</strong> omologazione del concordato ex art. 4 bis, D.L. n. 347/03 e succ. mod.4


2. Attività <strong>di</strong> scrutinio ed esito delle votazioniA norma dell’art 4 bis, comma 8, D.L. n. 347/03 e succ. mod., “il concordato è approvato seriporta il voto favorevole dei cre<strong>di</strong>tori che rappresentino la maggioranza dei cre<strong>di</strong>ti ammessi alvoto”: va pertanto accertato il raggiungimento della maggioranza prescritta, con riferimentoall’epoca <strong>di</strong> scadenza del termine assegnato ai cre<strong>di</strong>tori per la votazione, in lineare applicazione <strong>di</strong>quanto <strong>di</strong>sposto dalla citata norma e dall’art. 128, comma 3, R.D. n. 267/42.L’in<strong>di</strong>viduazione del predetto termine consente <strong>di</strong> considerare ai fini della maggioranza <strong>di</strong> legge:a. le domande tar<strong>di</strong>ve formulate dal ceto cre<strong>di</strong>torio con <strong>di</strong>ritto <strong>di</strong> voto, come definitenella pendenza del prescritto termine, per un importo <strong>di</strong> € 1.708.344,53;b. le rinunzie alla prededuzione e al privilegio pervenute nel termine in<strong>di</strong>cato per unimporto <strong>di</strong> € 48.447.286,69;c. le rinunzie e le compensazioni <strong>di</strong> cre<strong>di</strong>ti ammessi negli elenchi pervenute nelprescritto termine per un importo <strong>di</strong> € 212.2<strong>05</strong>.399,99;d. le annotazioni agli elenchi dei cre<strong>di</strong>tori effettuate nel termine in<strong>di</strong>cato per un importo<strong>di</strong> € <strong>10</strong>.865.<strong>05</strong>3,19.L’ammissione per massa prevista dall’art. 4 bis, comma 6, D.L. n. 347/03 e succ. mod., conriferimento a strumenti finanziari che non consentono l’in<strong>di</strong>viduazione nominativa <strong>di</strong> soggettilegittimati, unitamente alla in<strong>di</strong>viduazione da parte dei Giu<strong>di</strong>ci Delegati dei criteri <strong>di</strong> legittimazioneal voto dei portatori degli strumenti finanziari, rendono ragione dell’or<strong>di</strong>naria partecipazione deicre<strong>di</strong>tori in esame alle votazioni secondo le regole proprie del ceto cre<strong>di</strong>torio or<strong>di</strong>nario.Ai fini del calcolo della maggioranza <strong>di</strong> legge, avuto riguardo agli esiti delle attività <strong>di</strong> formazionedegli elenchi dei cre<strong>di</strong>tori, si determina nell’importo <strong>di</strong> € 19.953.072.0<strong>10</strong>,46 il valore complessivodei cre<strong>di</strong>tori ammessi e/o ammessi con riserva legittimati al voto, importo cui vanno ad aggiungersi,per i motivi sopra in<strong>di</strong>cati, i cre<strong>di</strong>ti in prededuzione e/o in privilegio per i quali risulta pervenutatempestiva rinunzia al grado, l’importo delle insinuazioni tar<strong>di</strong>ve definite, le annotazione agliTribunale <strong>di</strong> Parma - sentenza <strong>di</strong> omologazione del concordato ex art. 4 bis, D.L. n. 347/03 e succ. mod.5


elenchi dei cre<strong>di</strong>tori, e a detrarsi rinunzie e compensazioni <strong>di</strong> cre<strong>di</strong>ti ammessi: il totale complessivorisulta pertanto da questo Collegio determinato nell’importo <strong>di</strong> € 19.801.887.294,88.Le attività <strong>di</strong> scrutinio hanno avuto ad oggetto n. 52.279 voti manifestati dagli obbligazionisti per iltramite dei Sistemi <strong>di</strong> Clearing e degli Interme<strong>di</strong>ari interessati, nonché n. 1.793 schede <strong>di</strong> votopervenute in Cancelleria secondo modalità or<strong>di</strong>narie: non sono stati computate n. 218 schede <strong>di</strong>voto tar<strong>di</strong>vamente pervenute, attesa l’inelu<strong>di</strong>bilità del termine stabilito per le attività <strong>di</strong> votazione.Le attività <strong>di</strong> scrutinio hanno registrato i seguenti risultati:a. voti favorevoli per un importo pari ad € 6.288.869.488,94;b. voti contrari per un importo pari ad € 437.158.179,59;c. voti implicitamente favorevoli per un importo pari ad € 7.845.953.779,58: a normadell’art. 4 bis, comma 8, D.L. n. 347/03 e succ. mod., devono infatti ritenersifavorevoli al concordato i cre<strong>di</strong>tori che non hanno fatto pervenire il proprio voto (oche non si siano legittimati al voto entro il termine assegnato dai Giu<strong>di</strong>ci Delegati).Il complessivo importo <strong>di</strong> voti favorevoli è pari ad € 14.134.823.268,52 corrispondenti al 71,38%del ceto cre<strong>di</strong>torio ammesso al voto: deve pertanto ritenersi raggiunta ed ampiamente superata lamaggioranza <strong>di</strong> legge, con coerente interruzione <strong>di</strong> ogni attività <strong>di</strong> ulteriore scrutinio in quantoirrilevante ai fini del presente giu<strong>di</strong>zio ed in contrasto con le ragioni <strong>di</strong> spe<strong>di</strong>tezza insite nellapresente legge, avuto altresì riguardo alle <strong>di</strong>fficoltà manifestate da Servizio Titoli s.p.a. nellarelazione in data 27 settembre 20<strong>05</strong> in or<strong>di</strong>ne alla corretta ricostruzione dei residui voti inviatitelematicamente.Deve pertanto provvedersi all’omologazione del concordato con successione dell’Assuntore nellaposizione propria del Commissario Straor<strong>di</strong>nario (cfr. in termini, Cass. 30 luglio 1984, n. 4535;Cass. 5 novembre 1979, n. 5728; Cass. 9 marzo 1978, n. 1180) e connessa produzione degli effettiobbligatori e traslativi ivi analiticamente dedotti.Tribunale <strong>di</strong> Parma - sentenza <strong>di</strong> omologazione del concordato ex art. 4 bis, D.L. n. 347/03 e succ. mod.6


3. Effetti obbligatori e traslativi della proposta <strong>di</strong> concordatoIn particolare, quanto agli effetti obbligatori, per espressa pattuizione concordataria (cfr. cap. III,par. 5.3, della proposta <strong>di</strong> concordato), l’assunzione risulta effettuata a titolo <strong>di</strong> accollo privativo,con conseguente liberazione delle società partecipi della proposta concordataria sia dall’obbligo <strong>di</strong>pagamento dei cre<strong>di</strong>tori privilegiati e prededucibili, sia dall’obbligo <strong>di</strong> pagamento dei cre<strong>di</strong>torichirografari ridotti dalla falci<strong>di</strong>a concordataria, debiti tutti che si trasferiscono all’Assuntore il qualeper l’effetto subentra nei seguenti obblighi:a. obbligo <strong>di</strong> provvedere entro 180 giorni dalla pubblicazione della sentenza <strong>di</strong>approvazione <strong>di</strong> concordato, al pagamento dei cre<strong>di</strong>tori prededucibili e dei cre<strong>di</strong>toriprivilegiati, in quanto ammessi e non contestati, salvo quanto previsto dal successivopunto b);b. accollo del debito relativo al T.F.R. e <strong>di</strong> ogni altra spettanza maturata dai lavoratorisubor<strong>di</strong>nati delle società interessate dal concordato, i cui contratti <strong>di</strong> lavoro verrannotrasferiti all’Assuntore, secondo le modalità precisate nel programma <strong>di</strong>ristrutturazione;c. obbligo <strong>di</strong> sod<strong>di</strong>sfacimento dei cre<strong>di</strong>tori chirografari secondo le modalità descrittenella proposta <strong>di</strong> concordato.Per espressa previsione concordataria operata dal Commissario Straor<strong>di</strong>nario in sede <strong>di</strong>formulazione della proposta, i cre<strong>di</strong>tori conservano la loro azione per l’intero nei confronti deicoobbligati, dei fideiussori e degli obbligati in via <strong>di</strong> regresso partecipi del perimetro concordatario,in conformità con la regola generale <strong>di</strong> cui agli artt. 135 e 184 R.D. n. 267/42 (cfr . cap. III, par. 5.3,lett. c) della proposta <strong>di</strong> concordato).Tribunale <strong>di</strong> Parma - sentenza <strong>di</strong> omologazione del concordato ex art. 4 bis, D.L. n. 347/03 e succ. mod.7


Ai fini della esaustiva determinazione dei criteri <strong>di</strong> imputazione che presiedono all’adempimentodei cre<strong>di</strong>tori chirografari da parte dell’Assuntore, in coerenza con la formulazione concordataria, sirileva che la sentenza <strong>di</strong> omologazione del concordato opera l’imme<strong>di</strong>ata riduzione <strong>di</strong> ogni debitoper causa, titolo o ragione anteriore all’apertura della procedura nella misura concordataria, in forzadella parziale remissione del cre<strong>di</strong>to operata dai cre<strong>di</strong>tori all’atto dell’assenso espresso: nel caso inesame, appare insito nella stessa proposta che gli effetti remissori propri dell’assenso si in<strong>di</strong>rizzano– con riferimento autonomo ad ognuna delle posizioni vantate in ragione della <strong>di</strong>sciplina <strong>di</strong> cui agliartt. 135 e 184 R.D. n. 267/42 – in via primaria sugli accessori e solo in via secondaria ed eventualesul capitale, con conseguente salvezza del residuo cre<strong>di</strong>to a tale titolo vantato, cui va pertantoimputato ogni attività solutoria realizzata dall’Assuntore.Relativamente agli effetti traslativi, come oggetto <strong>di</strong> unificazione nella proposta <strong>di</strong> concordato, conriferimento espresso all’elenco dei <strong>di</strong>ritti, beni, complessi aziendali, contratti, partecipazioni edazioni giu<strong>di</strong>ziarie in atti depositato dal Commissario Straor<strong>di</strong>nario in data 20 settembre 20<strong>05</strong>,successivamente mo<strong>di</strong>ficato ed integrato in data 28 settembre 20<strong>05</strong>, gli stessi risultano cosìin<strong>di</strong>viduati:I. trasferimento all’Assuntore, <strong>Parmalat</strong> s.p.a., con sede legale in Collecchio (PR), viaOreste Grassi n. 26, iscritta al Registro delle Imprese della C.C.I.A.A. <strong>di</strong> Parma al n.04030970968, C.F. e partita I.V.A. 04030970968, <strong>di</strong> tutte le attività delle societàinteressate dalla proposta <strong>di</strong> concordato, attività comprensive <strong>di</strong> tutti i <strong>di</strong>ritti su benimobili ed immobili, materiali ed immateriali, aziende, contratti in essere e <strong>di</strong> ogni<strong>di</strong>ritto ed azione già spettanti alle società interessate dalla proposta <strong>di</strong> concordato, ed inparticolare:i. <strong>di</strong>ritti <strong>di</strong> proprietà sui seguenti beni immobili, come gravati dalle iscrizionienunciate nelle relazioni ipocatastali a ministero del notaio dott. AngeloBusani, del Distretto Notarile <strong>di</strong> Parma, così in<strong>di</strong>cati:(omissis)Tribunale <strong>di</strong> Parma - sentenza <strong>di</strong> omologazione del concordato ex art. 4 bis, D.L. n. 347/03 e succ. mod.8


ii. <strong>di</strong>ritti <strong>di</strong> proprietà sui seguenti beni mobili registrati <strong>di</strong> cui alle visure in atti:(omissis)iii. cessione dei contratti <strong>di</strong> leasing aventi ad oggetto i seguenti beni, <strong>di</strong> cui allevisure in atti:(omissis)iv. <strong>di</strong>ritti <strong>di</strong> proprietà industriale su brevetti, domini, marchi:(omissis)v. titolarità delle seguenti partecipazioni:(omissis)II. cessione all’Assuntore, <strong>Parmalat</strong> s.p.a., con sede legale in Collecchio (PR), via OresteGrassi n. 26, iscritta al Registro delle Imprese della C.C.I.A.A. <strong>di</strong> Parma al n.04030970968, C.F. e partita I.V.A. 04030970968, <strong>di</strong> tutte le azioni revocatoriepromosse dal Commissario Straor<strong>di</strong>nario entro la data <strong>di</strong> pubblicazione della presentesentenza, ed in particolare:(omissis)III. cessione all’Assuntore, <strong>Parmalat</strong> s.p.a., con sede legale in Collecchio (PR), via OresteGrassi n. 26, iscritta al Registro delle Imprese della C.C.I.A.A. <strong>di</strong> Parma al n.04030970968, C.F. e partita I.V.A. 04030970968, delle azioni <strong>di</strong> responsabilitàpromosse dal Commissario Straor<strong>di</strong>nario nei confronti degli organi <strong>di</strong> amministrazionee <strong>di</strong> controllo, ivi compresi le società <strong>di</strong> revisione, ed in particolare in via <strong>di</strong> merain<strong>di</strong>cazione:(omissis)Tribunale <strong>di</strong> Parma - sentenza <strong>di</strong> omologazione del concordato ex art. 4 bis, D.L. n. 347/03 e succ. mod.9


IV. cessione all’Assuntore, <strong>Parmalat</strong> s.p.a., con sede legale in Collecchio (PR), via OresteGrassi n. 26, iscritta al Registro delle Imprese della C.C.I.A.A. <strong>di</strong> Parma al n.04030970968, C.F. e partita I.V.A. 04030970968, <strong>di</strong> ogni altra azione, ivi comprese leazioni risarcitorie già promosse dal Commissario, spettanti alle società interessatedalla proposta <strong>di</strong> concordato.In forza <strong>di</strong> quanto previsto dalla lettera b), del par. 5.2, del cap. III della proposta <strong>di</strong> concordato, ilpredetto effetto deve intendersi esteso ad ogni altro <strong>di</strong>ritto, bene, contratto in essere ed azione <strong>di</strong>pertinenza delle società partecipi del concordato non risultanti dalla predetta relazione e degliannessi allegati, con la sola esclusione delle partecipazioni detenute dalle società interessate dallaproposta <strong>di</strong> concordato in società del gruppo sottoposte alla procedura <strong>di</strong> amministrazionestraor<strong>di</strong>naria, ad eccezione delle partecipazioni in Deutsche <strong>Parmalat</strong> Gmbh, <strong>Parmalat</strong> MolkereiGmbh, Boschi Luigi & Figli s.p.a. e F.lli Strini s.r.l.4. Spese <strong>di</strong> lite(omissis)5. Pubblicazione della sentenza(omissis)6. Provvisoria esecutivitàIn conformità a quanto <strong>di</strong>sposto dall’art. 4 bis, comma <strong>10</strong>, D.L. n. 347/03 e succ. mod., la presentesentenza è provvisoriamente esecutiva e produce effetti nei confronti <strong>di</strong> tutti i cre<strong>di</strong>tori per titolo,fatto, ragione o causa anteriore all’apertura delle procedure <strong>di</strong> amministrazione straor<strong>di</strong>naria.Tribunale <strong>di</strong> Parma - sentenza <strong>di</strong> omologazione del concordato ex art. 4 bis, D.L. n. 347/03 e succ. mod.<strong>10</strong>


P.Q.M.Il Tribunale, definitivamente pronunziando nel giu<strong>di</strong>zio <strong>di</strong> omologazione del concordato ex art. 4bis, D.L. 23 <strong>di</strong>cembre 2003, n. 347, conv. con mod. in L. 18 febbraio 2004, n. 39, come mo<strong>di</strong>ficatadal D.L. 3 maggio 2004, n. 119, conv. con mod. in L. 5 luglio 2004, n. 166, dal D.L. 28 febbraio20<strong>05</strong>, n. 22, conv. con mod. in L. 29 aprile 20<strong>05</strong>, n. 71, proposto dal Commissario Straor<strong>di</strong>nariodott. Enrico Bon<strong>di</strong>, in uno con il programma <strong>di</strong> ristrutturazione autorizzato in data 23 luglio 2004dal Ministro delle Attività Produttive, d’intesa con il Ministro delle Politiche Agricole e Forestali, edepositato presso il Tribunale in data 29 luglio 2004, oggetto <strong>di</strong> successiva mo<strong>di</strong>fica autorizzata indata 1 marzo 20<strong>05</strong> dal Ministro delle Attività Produttive, d’intesa con il Ministro delle PoliticheAgricole e Forestali, e depositata presso il Tribunale in data 4 marzo 20<strong>05</strong>, relativo alle seguentisocietà in amministrazione straor<strong>di</strong>naria come risultanti dal registro generale delle amministrazionistraor<strong>di</strong>narie:I. 01/2003 <strong>di</strong> <strong>Parmalat</strong> s.p.a.II. 01/2004 <strong>di</strong> <strong>Parmalat</strong> Finanziaria s.p.a.III. 02/2004 <strong>di</strong> Eurolat s.p.a.IV. 03/2004 <strong>di</strong> Lactis s.p.a.V. 09/2004 <strong>di</strong> <strong>Parmalat</strong> Netherlands BVVI. <strong>10</strong>/2004 <strong>di</strong> <strong>Parmalat</strong> Finance Corporation BVVII. 11/2004 <strong>di</strong> <strong>Parmalat</strong> Capital Netherlands BVVIII. 12/2004 <strong>di</strong> Dairies Hol<strong>di</strong>ng International BVIX. 14/2004 <strong>di</strong> <strong>Parmalat</strong> Soparfi SAX. 15/2004 <strong>di</strong> Olex SAXI. 16/2004 <strong>di</strong> Geslat s.r.l.XII. 17/2004 <strong>di</strong> Parmengineering s.r.l.XIII. 18/2004 <strong>di</strong> Contal s.r.l.XIV. 21/2004 <strong>di</strong> Panna Elena C.P.C. s.r.l.Tribunale <strong>di</strong> Parma - sentenza <strong>di</strong> omologazione del concordato ex art. 4 bis, D.L. n. 347/03 e succ. mod.11


XV. 22/2004 <strong>di</strong> Centro Latte Centallo s.r.l.XVI. 23/2004 <strong>di</strong> Newco s.r.l.accertata la sussistenza <strong>di</strong> tutti i presupposti <strong>di</strong> legge,omologail concordato ex art. 4 bis, D.L. n. 347/03 e succ. mod., <strong>di</strong> cui alla in<strong>di</strong>cata proposta , conassunzione da parte della società <strong>Parmalat</strong> s.p.a., con sede legale in Collecchio (PR), via OresteGrassi n. 26, iscritta al Registro delle Imprese della C.C.I.A.A. <strong>di</strong> Parma al n. 04030970968, C.F. epartita I.V.A. 04030970968, delle seguenti obbligazioni:a. obbligo <strong>di</strong> provvedere entro 180 giorni dalla pubblicazione della presente sentenza,al pagamento dei cre<strong>di</strong>tori prededucibili e dei cre<strong>di</strong>tori privilegiati, in quantoammessi e non contestati, con accollo del debito relativo al T.F.R. e <strong>di</strong> ogni altraspettanza maturata dai lavoratori subor<strong>di</strong>nati delle società interessate dal concordato,in ragione del trasferimento all’Assuntore dei contratti <strong>di</strong> lavoro, secondo le modalitàprecisate nel programma <strong>di</strong> ristrutturazione;b. obbligo <strong>di</strong> provvedere al sod<strong>di</strong>sfacimento dei cre<strong>di</strong>tori chirografari nella misura esecondo le modalità dedotte nella proposta <strong>di</strong> concordato,con conseguente liberazione delle società partecipi del perimetro concordatario;<strong>di</strong>sponel’imme<strong>di</strong>ato trasferimento all’Assuntore <strong>Parmalat</strong> s.p.a., con sede legale in Collecchio (PR), viaOreste Grassi n. 26, iscritta al Registro delle Imprese della C.C.I.A.A. <strong>di</strong> Parma al n. 04030970968,C.F. e partita I.V.A. 04030970968, <strong>di</strong> tutti i beni, i <strong>di</strong>ritti, le partecipazioni sociali e le azionigiu<strong>di</strong>ziarie promosse come analiticamente in<strong>di</strong>cati nella parte motiva della presente sentenza alparagrafo n. 3, da intendersi qui per intero richiamato e trascritto;<strong>di</strong>chiaraTribunale <strong>di</strong> Parma - sentenza <strong>di</strong> omologazione del concordato ex art. 4 bis, D.L. n. 347/03 e succ. mod.12


la presente sentenza titolo idoneo all’integrale assolvimento degli oneri pubblicitari normativamenteprevisti per il trasferimento dei beni e dei <strong>di</strong>ritti tutti in<strong>di</strong>cati;or<strong>di</strong>naal Direttore dell’Ufficio del Territorio - competente per ognuno degli immobili interessati dallavicenda traslativa dei <strong>di</strong>ritti in<strong>di</strong>cati - <strong>di</strong> provvedere alle formalità trascrizionali <strong>di</strong> legge in favoredell’Assuntore;or<strong>di</strong>naaltresì all’Ufficio del Pubblico Registro Automobilistico <strong>di</strong> provvedere agli adempimentipubblicitari <strong>di</strong> legge in favore dell’Assuntore;<strong>di</strong>sponela pubblicazione della presente sentenza per estratto sui quoti<strong>di</strong>ani Corriere della Sera, LaRepubblica, Il Sole 24 Ore e, previa traduzione da parte del C.T. nominato, e sui quoti<strong>di</strong>aniFinancial Times (ed. UK) e Luxemburger Wort, nonché sul sito del Tribunale <strong>di</strong> Parma(http:\\www.tribunaleparma.it) in conformità a quanto previsto dall’art. 4 bis, comma <strong>10</strong>, D.L. n.347/03 e succ. mod.;<strong>di</strong>chiarala presente sentenza provvisoriamente esecutiva con effetti nei confronti <strong>di</strong> tutti i cre<strong>di</strong>tori per titolo,fatto, ragione o causa anteriore all’apertura delle procedure <strong>di</strong> amministrazione straor<strong>di</strong>naria inconformità a quanto <strong>di</strong>sposto dall’art. 4 bis, comma <strong>10</strong>, D.L. n. 347/03 e succ. mod.Manda alla Cancelleria per gli adempimenti <strong>di</strong> legge.Così deciso nelle Camere <strong>di</strong> Consiglio del 15, del 27 e del 28 settembre 20<strong>05</strong>.Parma, addì 1 ottobre 20<strong>05</strong>Il PresidenteF.to dott. Stellario BrunoTribunale <strong>di</strong> Parma - sentenza <strong>di</strong> omologazione del concordato ex art. 4 bis, D.L. n. 347/03 e succ. mod.13


Il Giu<strong>di</strong>ce relatore - estensoreIl Giu<strong>di</strong>ce relatore - estensoreF.to dott. Pasquale Liccardo F.to dott. Giuseppe CoscioniIl CancelliereF.to dott. Daniele PetruzziTribunale <strong>di</strong> Parma - sentenza <strong>di</strong> omologazione del concordato ex art. 4 bis, D.L. n. 347/03 e succ. mod.14

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