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regione puglia assessorato urbanistica e assetto del territorio piano ...

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sorgenti e <strong>del</strong>le acque superficiali e sotterranee; non vanno consentite nuovelocalizzazioni per attività estrattive e, per quelle in attività, vanno verificate le compatibilità<strong>del</strong> loro mantenimento in esercizio e vanno predisposti specifici piani di recuperoambientale;2.3- negli ambiti territoriali di valore distinguibile ("C" <strong>del</strong>l'art.2.01), in attuazione degliindirizzi di tutela, le previsioni insediative ed i progetti <strong>del</strong>le opere di trasformazione <strong>del</strong><strong>territorio</strong> devono mantenere l'<strong>assetto</strong> geomorfologico d'insieme e conservare l'<strong>assetto</strong>idrogeologico <strong>del</strong>le relative aree; le nuove localizzazioni di attività estrattive vanno limitateai materiali di inderogabile necessità e di difficile reperibilità.2.4- negli ambiti territoriali di valore relativo ("D", art.2.01), in attuazione degli indirizzi ditutela, le previsioni insediative ed i progetti <strong>del</strong>le opere di trasformazione <strong>del</strong> <strong>territorio</strong>devono tenere in conto l'<strong>assetto</strong> geomorfologico d'insieme e conservare l'<strong>assetto</strong>idrogeologico <strong>del</strong>le relative aree; le nuove localizzazioni e/o ampliamenti di attivitàestrattive sono consentite previa verifica <strong>del</strong>la documentazione di cui all'allegato A3.3. Per il sistema "copertura botanico-vegetazionale e colturale", va perseguita la tutela<strong>del</strong>le componenti <strong>del</strong> paesaggio botanico-vegetazionale di riconosciuto valore scientificoe/o importanza ecologica, economica, di difesa <strong>del</strong> suolo, e/o di riconosciuta importanzasia storica sia estetica, presenti sul <strong>territorio</strong> regionale, prescrivendo per tutti gli ambititerritoriali (art.2.01) sia la protezione e la conservazione di ogni ambiente di particolareinteresse biologico-vegetazionale e <strong>del</strong>le specie floristiche rare o in via di estinzione, sia losviluppo <strong>del</strong> patrimonio botanico e vegetazionale autoctono.Va inoltre prescritto che:3.1- negli ambiti territoriali estesi di valore eccezionale ("A", art.2.01), in attuazione degliindirizzi di tutela, per tutti gli ambiti territoriali distinti di cui all'art.3.03,va evitato: ildanneggiamento <strong>del</strong>le specie vegetali autoctone, l'introduzione di specie vegetali estraneee la eliminazione di componenti <strong>del</strong>l'ecosistema; l'apertura di nuove strade o piste el'ampliamento di quelle esistenti; l'attività estrattiva; l'allocazione di discariche o depositi dirifiuti ed ogni insediamento abitativo o produttivo; la modificazione <strong>del</strong>l'<strong>assetto</strong>idrogeologico;3.2- negli ambiti territoriali estesi di valore rilevante ("B" art. 2.01), in attuazione degliindirizzi di tutela,per tutti gli ambiti territoriali distinti di cui al punto 3 <strong>del</strong>l'art.3.03, vaevitato: l'apertura di nuove cave; la costruzione di nuove strade e l'ampliamento di quelleesistenti; la allocazione di discariche o depositi di rifiuti; la modificazione <strong>del</strong>l'<strong>assetto</strong>idrogeologico. La possibilità di allocare insediamenti abitativi e produttivi, tralicci e/oantenne, linee aeree,condotte sotterranee o pensili, ecc., va verificata tramite appositostudio di impatto paesaggistico sul sistema botanico/vegetazionale con definizione <strong>del</strong>leeventuali opere di mitigazione;3.3- negli ambiti territoriali estesi di valore distinguibile ("C" <strong>del</strong>l'art.2.01) e di valorerelativo ("D"), in attuazione degli indirizzi di tutela, tutti gli interventi di trasformazionefisica <strong>del</strong> <strong>territorio</strong> e/o insediativi vanno resi compatibili con:la conservazione deglielementi caratterizzanti il sistema botanico/vegetazionale, la sua ricostituzione, le attivitàagricole coerenti con la conservazione <strong>del</strong> suolo.4. Per il sistema "stratificazione storica <strong>del</strong>l'organizzazione insediativa", va perseguita latutela dei beni storico-culturali di riconosciuto valore e/o di riconosciuto ruolo negli assettipaesaggistici <strong>del</strong> <strong>territorio</strong> regionale, individuando per tutti gli ambiti territoriali (art.2.01) imodi per perseguire sia la conservazione dei beni stessi, sia la loro appropriatafruizione/utilizzazione, sia la salvaguardia/ripristino <strong>del</strong> contesto in cui sono inseriti.Va, inoltre, prescritto:4.1- negli ambiti territoriali estesi di valore eccezionale ("A"<strong>del</strong>l'art.2.01) e di valorerilevante ("B"), in attuazione degli indirizzi di tutela, per tutti gli ambiti territoriali distinti di

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