11.07.2015 Views

REGOLAMENTO EDILIZIO - Comune di Verbania

REGOLAMENTO EDILIZIO - Comune di Verbania

REGOLAMENTO EDILIZIO - Comune di Verbania

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

I N D I C ETITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALIArt. 1 Oggetto del Regolamento E<strong>di</strong>lizio (R.E.) pag. 1Art. 2 Formazione della Commissione E<strong>di</strong>lizia pag. 1Art. 3 Attribuzioni della Commissione E<strong>di</strong>lizia pag. 3Art. 4 Funzionamento della Commissione E<strong>di</strong>lizia pag. 3TITOLO II - ADEMPIMENTI AMMINISTRATIVI E TECNICIArt. 5 Certificato urbanistico (C.U.) pag. 5Art. 6 Certificato <strong>di</strong> destinazione urbanistica (C.D.U.) pag. 5Art. 7 Domanda <strong>di</strong> Permesso <strong>di</strong> Costruire e progetto municipale pag. 6Art. 8 Rilascio del Permesso <strong>di</strong> Costruire pag. 8Art. 9 Diniego al Permesso <strong>di</strong> Costruire pag. 10Art. 10 Comunicazione dell'inizio dei lavori pag. 10Art. 11 Voltura <strong>di</strong> Permesso <strong>di</strong> Costruire pag. 11Art. 12 Comunicazione <strong>di</strong> ultimazione dei lavori e richiesta del certificato <strong>di</strong>agibilità pag. 11TITOLO III - PARAMETRI ED INDICI EDILIZI EDURBANISTICIArt. 13 Altezza dei fronti della costruzione (Hf) pag. 12Art. 14 Altezza della costruzione (H) pag. 13Art. 15 Numero dei piani della costruzione (Np) pag. 13Art. 16 Distanza tra le costruzioni (D), della costruzione dal confine (Dc), dellacostruzione dal ciglio stradale (Ds) pag. 13Art. 17 Superficie coperta della costruzione (Sc) pag. 14Art. 18 Superficie utile lorda della costruzione (Sul) pag. 14Art. 19 Superficie utile netta della costruzione (Sun) pag. 15Art. 20 Volume della costruzione (V) pag. 15Art. 21 Superficie fon<strong>di</strong>aria (Sf) pag. 16Art. 22 Superficie territoriale (St) pag. 16Art. 23 Rapporto <strong>di</strong> copertura (Rc) pag. 16Art. 24 In<strong>di</strong>ce <strong>di</strong> utilizzazione fon<strong>di</strong>aria (Uf) pag. 16


Art. 25 In<strong>di</strong>ce <strong>di</strong> utilizzazione territoriale (Ut) pag. 16Art. 26 In<strong>di</strong>ce <strong>di</strong> densità e<strong>di</strong>lizia fon<strong>di</strong>aria (If) pag. 17Art. 27 In<strong>di</strong>ce <strong>di</strong> densità e<strong>di</strong>lizia territoriale (It) pag. 17TITOLO IV - INSERIMENTO AMBIENTALE E REQUISITI DELLECOSTRUZIONIArt. 28 Salubrità del terreno e della costruzione pag. 17Art. 29 Allineamenti pag. 18Art. 30 Salvaguar<strong>di</strong>a e formazione del verde pag. 18Art. 31 Requisiti delle costruzioni pag. 19Art. 32 Inserimento ambientale delle costruzioni pag. 20Art. 33 Decoro e manutenzione delle costruzioni e delle aree private pag. 21Art. 34 Interventi urgenti pag. 22Art. 35 Decoro degli spazi pubblici e <strong>di</strong> uso pubblicoe loro occupazione pag. 23TITOLO V - PRESCRIZIONI COSTRUTTIVE E FUNZIONALIArt. 36 Altezza interna dei locali abitativi pag. 24Art. 37 Antenne pag. 25Art. 38 Chioschi e mezzi pubblicitari pag. 26Art. 39 Coperture, canali <strong>di</strong> gronda e pluviali pag. 27Art. 40 Cortili e cave<strong>di</strong> pag. 28Art. 41 Intercape<strong>di</strong>ni e griglie <strong>di</strong> aerazione pag. 29Art. 42 Misure contro la penetrazione <strong>di</strong> animali nelle costruzioni pag. 29Art. 43 Muri <strong>di</strong> sostegno pag. 30Art. 44 Numeri civici pag. 31Art. 45 Parapetti e ringhiere pag. 32Art. 46 Passaggi pedonali e marciapie<strong>di</strong> pag. 32Art. 47 Passi carrabili pag. 33Art. 48 Piste ciclabili pag. 34Art. 49 Loggia, portico, porticato e "pilotis" pag. 34Art. 50 Prefabbricati pag. 35Art. 51 Rampe pag. 35


Art. 52 Recinzioni e cancelli pag. 36Art. 53 Serramenti pag. 38Art. 54 Servitù pubbliche pag. 38Art. 55 Soppalchi pag. 39Art. 56 Sporgenze fisse e mobili pag. 40Art. 57 Strade private pag. 41Art. 58 Terrazzi pag. 42TITOLO VI - ESECUZIONE DELLE OPEREArt. 59 Prescrizioni generali pag. 42Art. 60 Richiesta e consegna <strong>di</strong> punti fissi pag. 43Art. 61 Disciplina del cantiere pag. 44Art. 62 Occupazione del suolo pubblico e recinzioni provvisorie pag. 45Art. 63 Sicurezza del cantiere e requisiti delle strutture provvisionali pag. 46Art. 64 Scavi e demolizioni pag. 47Art. 65 Rinvenimenti pag. 48Art. 66 Ripristino del suolo e degli impianti pubblici pag. 48TITOLO VII - VIGILANZA E SANZIONIArt. 67 Vigilanza e coercizione pag. 49Art. 68 Violazione del regolamento e sanzioni pag. 50TITOLO VIII - DISPOSIZIONI FINALIArt. 69 Ricostruzione <strong>di</strong> e<strong>di</strong>fici crollati in tutto o in parte in seguito ad eventiaccidentali pag. 50Art. 70 Deroghe pag. 51ALLEGATI pag. 52Modulistica


TITOLO IDISPOSIZIONI GENERALIArt. 1. Oggetto del Regolamento E<strong>di</strong>lizio (R.E.)1. Il Regolamento E<strong>di</strong>lizio, in conformità con quanto <strong>di</strong>sposto all'art. 2 dellalegge regionale 8 luglio1999, n. 19 (Norme in materia <strong>di</strong> e<strong>di</strong>lizia e mo<strong>di</strong>fichealla legge regionale 5 <strong>di</strong>cembre 1977, n. 56 'Tutela ed uso del suolo'),<strong>di</strong>sciplina:a) la formazione, le attribuzioni ed il funzionamento della CommissioneE<strong>di</strong>lizia, se costituita 1 ;b) gli adempimenti inerenti alle trasformazioni e<strong>di</strong>lizie ed urbanistiche delterritorio e le relative procedure;c) i parametri e gli in<strong>di</strong>ci e<strong>di</strong>lizi ed urbanistici;d) l'inserimento ambientale, i requisiti prestazionali ed il decoro del prodottoe<strong>di</strong>lizio;e) le prescrizioni costruttive e funzionali per i manufatti;f) l'esercizio dell'attività costruttiva e dei cantieri;g) la vigilanza e le sanzioni.2. Il Regolamento contiene in allegato i modelli secondo i quali devono essereredatti gli atti dei proce<strong>di</strong>menti.Art. 2. Formazione della Commissione E<strong>di</strong>lizia1. La Commissione e<strong>di</strong>lizia, se costituita, 1 é l'organo tecnico consultivocomunale nel settore urbanistico ed e<strong>di</strong>lizio.2. 2 La Commissione è composta da n. 7 componenti nominati dal competenteorgano 1 Comunale con voto <strong>di</strong> preferenza limitato a due. In caso <strong>di</strong> parità <strong>di</strong> voti,risulterà eletto il più anziano <strong>di</strong> età.Il Presidente è eletto a maggioranza dalla Commissione nella sua prima seduta;in assenza del Presidente la Commissione è presieduta dal Commissario più12Mo<strong>di</strong>ficato con D.C.C. n. 90 del 10.09.2009 pubblicata sul B.U.R. n. delIl comma 2 è stato mo<strong>di</strong>ficato con D.C.C. n.136 del 28.09.2005 pubblicata sul B.U.R. n.48 del 1.12.20051


anziano d'età.2 bis. abrogato 33 4 . I membri nominati sono scelti dal competente organo Comunale fra icitta<strong>di</strong>ni <strong>di</strong> maggiore età, ammessi all'esercizio dei <strong>di</strong>ritti politici, che abbianocompetenza, provata dal possesso <strong>di</strong> adeguato titolo <strong>di</strong> stu<strong>di</strong>o, e <strong>di</strong>mostrabileesperienza nelle materie attinenti all'architettura, all'urbanistica, all'attivitàe<strong>di</strong>lizia, all'ambiente, allo stu<strong>di</strong>o ed alla gestione dei suoli; almeno 1/3 deimembri elettivi dovrà essere in possesso <strong>di</strong> <strong>di</strong>ploma <strong>di</strong> laurea.4 5 . Non possono far parte della Commissione contemporaneamente i fratelli, gliascendenti, i <strong>di</strong>scendenti, gli affini <strong>di</strong> primo grado, l'adottante e l'adottato;parimenti non possono far parte della Commissione i soggetti che per legge, inrappresentanza <strong>di</strong> altre Amministrazioni, Organi o Istituti, devono esprimerepareri obbligatori sulle stesse pratiche sottoposte alla Commissione. Nonpossono altresì farne parte il Sindaco, gli Assessori ed i Consiglieri Comunali. 45. La Commissione resta in carica fino al rinnovo del Consiglio comunale chel'ha eletta: pertanto, al momento dell'inse<strong>di</strong>amento del nuovo Consigliocomunale, la Commissione conserva le sue competenze e le sue facoltà per nonpiù <strong>di</strong> quarantacinque giorni ed entro tale periodo deve essere ricostituita.6. I componenti della Commissione possono rassegnare le proprie <strong>di</strong>missioni inqualsiasi momento, dandone comunicazione scritta al Presidente: in tal caso,restano in carica fino a che il Consiglio comunale non li abbia sostituiti.7. I componenti della Commissione decadono:a) per incompatibilità, ove siano accertate situazioni contemplate al precedentecomma 4;b) per assenza ingiustificata a tre sedute consecutive.8. La decadenza é <strong>di</strong>chiarata dal Consiglio comunale.9. I componenti della Commissione decaduti o <strong>di</strong>missionari devono esseresostituiti entro quarantacinque giorni dalla data <strong>di</strong> esecutività della34Abrogato con D.C.C. n. 90 del 10.09.2009 pubblicata sul B.U.R. n.Mo<strong>di</strong>ficato con D.C.C. n. 90 del 10.09.2009 pubblicata sul B.U.R. n.deldel5Integrato con D.C.C. n. 136 del 28.09.2005 pubblicata sul B.U.R. n. 48 del 1.12.20052


deliberazione che <strong>di</strong>chiara la decadenza o da quella del ricevimento della lettera<strong>di</strong> <strong>di</strong>missioni.Art. 3. Attribuzioni della Commissione E<strong>di</strong>lizia1 6 . La Commissione esprime parere preventivo, non vincolante, per il rilascio <strong>di</strong>Permessi <strong>di</strong> Costruire e loro varianti, i progetti <strong>di</strong> opere pubbliche, il rilascio <strong>di</strong>Concessioni cimiteriali per la realizzazione <strong>di</strong> tombe e monumenti funerari;La Commissione non esprime il proprio parere, nei casi in cui, le leggi<strong>di</strong>spongano <strong>di</strong>versamente, ovvero sia previsto analogo parere obbligatorio evincolante da parte <strong>di</strong> organo superiore. 72. L'Autorità competente all'emanazione del provve<strong>di</strong>mento, qualora ritenga <strong>di</strong>doversi pronunciare in <strong>di</strong>fformità dal parere <strong>di</strong> cui al precedente comma, hal'obbligo <strong>di</strong> motivare il proprio <strong>di</strong>ssenso.3. Il Sindaco o l'Assessore delegato, la Giunta ed il Consiglio comunale -ciascuno nell'ambito delle proprie competenze - hanno facoltà <strong>di</strong> richiederepareri alla Commissione in materia <strong>di</strong>:a) strumenti urbanistici, generali ed esecutivi, e loro varianti;b) convenzioni;c) programmi pluriennali <strong>di</strong> attuazione;d) regolamenti e<strong>di</strong>lizi e loro mo<strong>di</strong>fiche;e) modalità <strong>di</strong> applicazione del contributo <strong>di</strong> Concessione.4. Abrogato 8 Art. 4. Funzionamento della Commissione E<strong>di</strong>lizia1. La Commissione, su convocazione del Presidente, si riunisce or<strong>di</strong>nariamentealmeno una volta al mese e, straor<strong>di</strong>nariamente, ogni volta che il Presidente loritenga necessario; le riunioni della Commissione non sono pubbliche e sonovalide quando sia presente la maggioranza dei componenti.2. Il Sindaco designa il funzionario chiamato a svolgere le funzioni <strong>di</strong> segretario678Mo<strong>di</strong>ficato con D.C.C. n. 90 del 10.09.2009 pubblicata sul B.U.R. n. delIntegrato con D.C.C. n. 136 del 28.09.2005 pubblicata sul B.U.R. n. 48 del 1.12.2005Abrogato con D.C.C. n. 90 del 10.09.2009 pubblicata sul B.U.R. n. del3


della Commissione, senza <strong>di</strong>ritto <strong>di</strong> voto.3. Assistono ai lavori della Commissione, senza <strong>di</strong>ritto <strong>di</strong> voto, i tecnicicomunali istruttori degli atti sottoposti all'esame della Commissione stessa.4. I componenti della Commissione interessati alla trattazione <strong>di</strong> argomentispecifici devono astenersi dall'assistere all'esame, alla <strong>di</strong>scussione ed algiu<strong>di</strong>zio, allontanandosi dall'aula; dell'osservanza <strong>di</strong> tale prescrizione, deveessere fatta menzione nel verbale <strong>di</strong> cui al successivo comma 9.5. Vi é interesse all'argomento quando il componente della Commissionepartecipi alla progettazione, anche parziale, dell'intervento; quando partecipi inqualsiasi modo alla richiesta <strong>di</strong> Permesso <strong>di</strong> Costruire; quando sia proprietario opossessore od usufruttuario o comunque titolare, in via esclusiva o incomunione con altri, <strong>di</strong> un <strong>di</strong>ritto sull'immobile, tale da fargli trarre concreto especifico vantaggio dall'intervento sottoposto all'esame della Commissione;quando appalti la realizzazione dell'opera; quando sia parente od affine entro ilquarto grado del richiedente o del progettista.6. La Commissione esprime i propri pareri, a maggioranza dei presenti aventi<strong>di</strong>ritto al voto, sulla base <strong>di</strong> adeguata istruttoria esperita dall'ufficio comunalecompetente; in caso <strong>di</strong> parità prevale il voto del Presidente.7. La Commissione, con decisione assunta a maggioranza dei presenti aventi<strong>di</strong>ritto al voto, ha facoltà <strong>di</strong> richiedere al Sindaco <strong>di</strong> poter sentire uno o piùesperti in specifiche materie; ha altresì facoltà - con le stesse modalitàdecisionali - <strong>di</strong> convocare e sentire i richiedenti i Permessi <strong>di</strong> Costruire, o i lorodelegati, anche insieme ai progettisti, e <strong>di</strong> eseguire sopralluoghi collegiali.8. La Commissione deve sempre motivare l'espressione del proprio parere,anche in relazione alle risultanze della relazione istruttoria.9. Il Segretario della Commissione re<strong>di</strong>ge il verbale della seduta su registro o suschede preventivamente numerate e vi<strong>di</strong>mate me<strong>di</strong>ante il bollo del <strong>Comune</strong>.10. Il verbale deve in<strong>di</strong>care il luogo e la data della riunione; il numero e inominativi dei presenti; il riferimento all'istruttoria della pratica o all'argomentopuntuale trattato; il parere espresso con la relativa motivazione o la richiesta <strong>di</strong>integrazioni o supplementi istruttori; l'esito della votazione e, su richiesta deimembri, eventuali <strong>di</strong>chiarazioni <strong>di</strong> voto.4


11. Il verbale é firmato dal Segretario estensore, dal Presidente dellaCommissione ed é allegato in copia agli atti relativi al Permesso <strong>di</strong> Costruire.TITOLO IIADEMPIMENTI AMMINISTRATIVI E TECNICIArt. 5. Certificato urbanistico (C.U.)1. La richiesta del certificato urbanistico (C.U.) può essere formulata dalproprietario o dal titolare <strong>di</strong> altro <strong>di</strong>ritto che conferisca la facoltà <strong>di</strong> svolgereattività e<strong>di</strong>lizie; essa deve in<strong>di</strong>care le generalità del richiedente e riportare i daticatastali e <strong>di</strong> ubicazione per in<strong>di</strong>viduare l'immobile a cui il certificato siriferisce.2. Il certificato urbanistico é rilasciato dall'Autorità comunale entro sessantagiorni dalla richiesta e specifica, in particolare:a) le <strong>di</strong>sposizioni vigenti e quelle eventualmente in salvaguar<strong>di</strong>a alle quali éassoggettato l'immobile;b) l'area urbanistica in cui é compreso l'immobile e le destinazioni d'usoammesse;c) i tipi e le modalità d'intervento consentiti;d) le prescrizioni urbanistiche ed e<strong>di</strong>lizie da osservare;e) le eventuali prescrizioni concernenti obblighi amministrativi, in particolareper quanto concerne urbanizzazioni e <strong>di</strong>smissioni;f) i vincoli incidenti sull'immobile.3. Il C.U. é redatto secondo il modello allegato al presente Regolamento.Art. 6. Certificato <strong>di</strong> destinazione urbanistica (C.D.U.)1. La richiesta del certificato <strong>di</strong> destinazione urbanistica (C.D.U.) può essereformulata dal proprietario o dal possessore dell'area interessata; essa devein<strong>di</strong>care le generalità del richiedente e riportare i dati catastali e <strong>di</strong> ubicazioneper in<strong>di</strong>viduare l'immobile a cui il certificato si riferisce.2. Il C.D.U. é rilasciato dall'Autorità comunale entro trenta giorni dalla richiestae specifica le prescrizioni urbanistiche riguardanti l'area interessata, in5


particolare:a) le <strong>di</strong>sposizioni vigenti e quelle eventualmente in salvaguar<strong>di</strong>a alle quali éassoggettato l'immobile;b) l'area urbanistica in cui é compreso l'immobile e le destinazioni d'usoammesse;c) le modalità d'intervento consentite;d) la capacità e<strong>di</strong>ficatoria consentita;e) i vincoli incidenti sull'immobile.3. Il C.D.U. é redatto secondo il modello allegato al presente Regolamento econserva vali<strong>di</strong>tà per un anno dalla data del rilascio, salvo che intervenganomo<strong>di</strong>ficazioni degli strumenti urbanistici.Art. 7. Richiesta <strong>di</strong> Permesso <strong>di</strong> Costruiree progetto municipale1. Il proprietario, il titolare <strong>di</strong> <strong>di</strong>ritto reale che consenta <strong>di</strong> eseguiretrasformazioni e chiunque, per qualsiasi altro valido titolo, abbia l'uso o ilgo<strong>di</strong>mento <strong>di</strong> entità immobiliari con l'anzidetta facoltà, richiede all'Autoritàcomunale il Permesso <strong>di</strong> Costruire per eseguire qualsiasi attività comportantetrasformazione urbanistica od e<strong>di</strong>lizia del territorio e degli immobili, per lefattispecie previste dal D.P.R. 380/01.2. La richiesta <strong>di</strong> Permesso <strong>di</strong> Costruire é composta dei seguenti atti:a) domanda in<strong>di</strong>rizzata all'Autorità comunale contenente:1) generalità del richiedente;2) numero del co<strong>di</strong>ce fiscale - o della partita IVA nel caso si tratti <strong>di</strong> Società -del proprietario e del richiedente;3) estremi catastali e ubicazione dell'immobile sul quale si intende intervenire;b) documento comprovante la proprietà o l'altro titolo che abilita a richiederel'atto <strong>di</strong> assenso e<strong>di</strong>lizio a norma <strong>di</strong> legge;c) progetto municipale.3.Qualora il richiedente intenda obbligarsi all'esecuzione <strong>di</strong>retta <strong>di</strong> opere <strong>di</strong>urbanizzazione, la domanda <strong>di</strong> cui al precedente comma 2, lett. a), deve essereintegrata con una <strong>di</strong>chiarazione concernente la <strong>di</strong>sponibilità ad eseguire le opere6


sulla base <strong>di</strong> uno specifico progetto e <strong>di</strong> un apposito capitolato concordati congli uffici tecnici comunali ed approvati dagli organi comunali competenti.4. Il progetto municipale é formato dai seguenti atti:a) estratto della mappa catastale;b) estratti degli elaborati del P.R.G. e degli eventuali strumenti urbanisticiesecutivi con tutte le informazioni e le prescrizioni significative per l'aread'intervento;c) rappresentazione dello stato <strong>di</strong> fatto, costituita da una planimetria del sitod'intervento, a scala non minore <strong>di</strong> quella catastale, estesa alle aree limitrofecon specificati orientamento, toponomastica, quote altimetriche e planimetriche,manufatti ed alberature esistenti; per gli interventi su e<strong>di</strong>fici esistenti, inoltre, dapiante, prospetti e sezioni <strong>di</strong> rilievo dell'esistente (in scala 1:20 - 1:50 senecessarie per la corretta descrizione dello stato <strong>di</strong> fatto, 1:100; 1:200), conspecificazione delle destinazioni d'uso <strong>di</strong> ogni singolo vano, dei materiali, dellefiniture, dei colori in atto con descrizione degli eventuali valori storici, artistici,architettonici, tipologici attraverso documentazione in scala appropriata edocumentazione fotografica;d) specificazione delle opere <strong>di</strong> urbanizzazione primaria esistenti;e) documentazione fotografica del sito nello stato <strong>di</strong> fatto, con riferimento alcontesto inse<strong>di</strong>ativo a<strong>di</strong>acente;f) simulazione fotografica dell'inserimento del progetto nella situazioneesistente nel caso <strong>di</strong> interventi aventi forte impatto per le <strong>di</strong>mensioni proprie oper le caratteristiche storiche, artistiche o ambientali del contesto in cui sicollocano;g) planimetria <strong>di</strong> progetto, alla stessa scala della rappresentazione dello stato <strong>di</strong>fatto, con l'in<strong>di</strong>cazione dei limiti <strong>di</strong> proprietà, delle quote planimetriche(<strong>di</strong>stanza dai confini, dagli e<strong>di</strong>fici, ecc.) ed altimetriche del suolo sistemato,delle destinazioni d'uso <strong>di</strong> ogni singolo vano, degli accessi, dei tracciati dellereti infrastrutturali (acquedotto, fognatura, illuminazione, ecc.);h) piante, sezioni, prospetti (in scala 1:100; 1:200) e particolari (in scala 1:10;1:20) idonei a rappresentare il manufatto in ogni sua parte; gli elaborati devonorispondere ai seguenti requisiti:7


1) le piante sono redatte per ogni piano, dall'interrato al sottotetto, con in<strong>di</strong>catele destinazioni d'uso e le <strong>di</strong>mensioni dei locali, nonché per la copertura;2) le sezioni, almeno due, in<strong>di</strong>cano le altezze nette dei piani, dei parapetti,delle aperture ed i profili del terreno naturale e sistemato;3) i prospetti riportano il <strong>di</strong>segno <strong>di</strong> ogni lato dell'e<strong>di</strong>ficio ed i riferimentialle sagome degli e<strong>di</strong>fici contigui;4) i particolari illustrano gli eventuali elementi decorativi ed in<strong>di</strong>cano imateriali, le finiture, i colori;5) nel caso <strong>di</strong> interventi <strong>di</strong> ampliamento o ristrutturazione, gli elaboratiriportano l'in<strong>di</strong>cazione delle demolizioni, campite in colore giallo, e dellenuove opere, campite in colore rosso;i) relazione illustrativa, redatta secondo il modello allegato al presenteRegolamento, contenente gli elementi descrittivi idonei a consentire la pienacomprensione del progetto e la verifica del rispetto delle <strong>di</strong>sposizioninormative, nonché ad illustrare il calcolo dei volumi e delle superfici.5. Il progetto municipale deve essere integrato da eventuali ulteriori atti edelaborati, prescritti da norme speciali o da leggi <strong>di</strong> settore, in <strong>di</strong>pendenza <strong>di</strong>specifiche situazioni tutelate dall'or<strong>di</strong>namento vigente e con particolareattenzione alle <strong>di</strong>sposizioni in materia <strong>di</strong> igiene e sanità.6. Tutti gli elaborati del progetto municipale devono riportare la denominazioneed il tipo dell'intervento, la firma dell'avente titolo alla richiesta, la firma ed iltimbro professionale del progettista o dei progettisti.7. La richiesta <strong>di</strong> variante al Permesso <strong>di</strong> Costruire segue la stessa procedura edé corredata dalla stessa documentazione in<strong>di</strong>cate ai commi precedenti: ilprogetto municipale deve in<strong>di</strong>care compiutamente le sole mo<strong>di</strong>fiche apportaterispetto all'originaria stesura.Art. 8. Rilascio <strong>di</strong> Permesso <strong>di</strong> Costruire1. I Permessi <strong>di</strong> Costruire sono rilasciati dall'Autorità comunale in forma scrittae sono redatte secondo il modello allegato al presente Regolamento.2. I Permessi <strong>di</strong> Costruire rilasciati sono pubblicati all'albo pretorio del <strong>Comune</strong>e sono annotate nell'apposito registro tenuto ai sensi della legge regionale8


urbanistica.3. I Permessi <strong>di</strong> Costruire devono contenere:a) il riferimento alla domanda (generalità e co<strong>di</strong>ce fiscale del richiedente, data<strong>di</strong> presentazione, numeri <strong>di</strong> protocollo;b) il riferimento agli elaborati tecnici e descrittivi ed agli atti che costituisconola documentazione allegata alla domanda; un originale <strong>di</strong> detti elaborati ed atti,vistato dall'Autorità comunale, é allegato al Permesso <strong>di</strong> Costruire, del qualecostituisce parte integrante;c) l'in<strong>di</strong>cazione del tipo <strong>di</strong> intervento e delle destinazioni d'uso;d) l'identificazione catastale dell'immobile oggetto dell'intervento, la suaubicazione (località, via, numero civico), il riferimento all'area urbanistica nellaquale l'immobile é situato;e) il riferimento al titolo in forza del quale é richiesto l'atto <strong>di</strong> assenso e<strong>di</strong>lizio;f) il riferimento agli eventuali pareri e Autorizzazioni vincolanti costituentipresupposto per il rilascio dell'atto; in quest'ultimo devono essere riportate leeventuali con<strong>di</strong>zioni imposte nei provve<strong>di</strong>menti preventivi predetti;g) il riferimento ai pareri obbligatori non vincolanti preventivamente espressi, equello agli eventuali pareri facoltativi assunti;h) negli atti <strong>di</strong> assenso e<strong>di</strong>lizio onerosi, gli estremi delle deliberazioni delConsiglio comunale con le quali sono stabilite le modalità <strong>di</strong> applicazione delcontributo del Permesso <strong>di</strong> Costruire;i) negli atti <strong>di</strong> assenso e<strong>di</strong>lizio onerosi, l'entità e le modalità <strong>di</strong> riscossione delcontributo del Permesso <strong>di</strong> Costruire e la determinazione delle relative garanziefinanziarie;j) negli atti <strong>di</strong> assenso e<strong>di</strong>lizio non onerosi, la precisa citazione della norma acui é riferita la motivazione <strong>di</strong> gratuità;k) il riferimento all'eventuale atto con il quale il richiedente assume l'impegno<strong>di</strong> realizzare <strong>di</strong>rettamente le opere <strong>di</strong> urbanizzazione (a scomputo totale oparziale della quota <strong>di</strong> contributo ad esse relativa) e l'assenso ad eseguire detteopere;l) le modalità dell'eventuale cessione al <strong>Comune</strong>, o dell'assoggettamento ad usopubblico, delle aree necessarie per la realizzazione <strong>di</strong> opere <strong>di</strong> urbanizzazione;9


m) i termini entro i quali i lavori devono essere iniziati ed ultimati;n) le prescrizioni per gli adempimenti preliminari all'inizio dei lavori;o) le eventuali prescrizioni particolari da osservare per la realizzazione delleopere;p) le con<strong>di</strong>zioni e le modalità esecutive imposte al Permesso <strong>di</strong> Costruire;q) il riferimento alla convenzione o all'atto <strong>di</strong> obbligo, qualora il rilasciodell'atto <strong>di</strong> assenso sia subor<strong>di</strong>nato alla stipula <strong>di</strong> una convenzione ovvero allapresentazione <strong>di</strong> un atto d'obbligo unilaterale che tenga luogo della stessa; l'atto<strong>di</strong> impegno richiesto dalla legge per gli interventi e<strong>di</strong>ficatori nelle zone agricoleé redatto secondo il modello allegato al presente Regolamento.Art. 9. Diniego <strong>di</strong> Permesso <strong>di</strong> Costruire1. Il <strong>di</strong>niego del Permesso <strong>di</strong> Costruire é assunto dall'Autorità comunale.2. Il provve<strong>di</strong>mento deve essere motivato e deve in<strong>di</strong>care le <strong>di</strong>sposizioni, <strong>di</strong>legge o <strong>di</strong> regolamento, che impe<strong>di</strong>scono il rilascio del Permesso <strong>di</strong> Costruire.3. Il provve<strong>di</strong>mento <strong>di</strong> <strong>di</strong>niego é notificato al richiedente.4. Abrogato 9 Art. 10. Comunicazione dell'inizio dei lavori1. Il titolare del Permesso <strong>di</strong> Costruire deve comunicare con atto scrittoall'Autorità comunale la data <strong>di</strong> inizio dei lavori, non oltre l'inizio stesso.2. La comunicazione é redatta secondo il modello allegato al presenteregolamento e deve menzionare:a) la data ed il protocollo del deposito, presso il competente ufficio, dellapratica inerente alle opere in cemento armato, ove presenti;b) i nominativi e le qualifiche degli operatori responsabili della <strong>di</strong>rezione,esecuzione e sorveglianza dei lavori.3. Qualsiasi variazione relativa agli operatori deve essere resa nota al <strong>Comune</strong>,a cura del titolare del Permesso <strong>di</strong> Costruire, entro il termine <strong>di</strong> giorni ottodall'avvenuta variazione.4. Per le nuove costruzioni, gli ampliamenti e le recinzioni, il <strong>Comune</strong> può9Abrogato con D.C.C. n.136 del 28.09.2005 pubblicata sul B.U.R. n.48 del 1.12.200510


effettuare, anche su richiesta degli interessati, apposita visita intesa a verificaretracciati o quote altimetriche e planimetriche, prima o al momento dell'iniziodei lavori, fissando, se del caso, appositi capisal<strong>di</strong>.5. Qualora sia accertata la violazione dei <strong>di</strong>sposti <strong>di</strong> cui ai commi 2 e 3 delpresente articolo, l'Autorità comunale inibisce o sospende i lavori, fino allaregolarizzazione amministrativa.Art. 11. Voltura <strong>di</strong> Permesso <strong>di</strong> Costruire1. Il trasferimento del Permesso <strong>di</strong> Costruire ad altro titolare (voltura) deveessere richiesto all'Autorità comunale contestualmente alla presentazione deidocumenti attestanti il titolo per ottenerlo.2. L'istanza <strong>di</strong> voltura é corredata dagli atti che comprovano l'avvenutotrasferimento della qualità <strong>di</strong> avente titolo al Permesso <strong>di</strong> Costruire.3. La voltura del Permesso <strong>di</strong> Costruire é rilasciata entro 30 giorni dal depositodella relativa istanza.4. Qualora sia accertata la violazione del <strong>di</strong>sposto <strong>di</strong> cui al comma 1 delpresente articolo, l'Autorità comunale inibisce o sospende i lavori, fino allaregolarizzazione amministrativa.Art. 12. Comunicazione <strong>di</strong> ultimazione dei lavori e richiesta del certificato<strong>di</strong> agibilità1. Entro il termine per la conclusione dei lavori, e fatta salva la richiesta <strong>di</strong>un'ulteriore Permesso <strong>di</strong> Costruire o D.I.A. per le opere mancanti, il titolare delPermesso <strong>di</strong> Costruire deve comunicare all'Autorità comunale con atto scritto,firmato anche dal <strong>di</strong>rettore dei lavori, l'ultimazione dei lavori <strong>di</strong> esecuzionedell'opera assentita.2. Contestualmente o successivamente, il proprietario richiede all'Autoritàcomunale, se dovuto, il certificato <strong>di</strong> agibilità, con le procedure e gli obblighistabiliti dalle norme vigenti.3. La comunicazione <strong>di</strong> ultimazione dei lavori e la richiesta del certificato <strong>di</strong>agibilità sono redatte secondo i modelli allegati al presente Regolamento.11


TITOLO IIIPARAMETRI ED INDICI EDILIZI ED URBANISTICIArt. 13. Altezza dei fronti della costruzione (Hf)1. Si definiscono fronti le proiezioni ortogonali delle singole facciate dellacostruzione, compresi gli elementi aggettanti o arretrati e la copertura.2. Si assume come altezza <strong>di</strong> ciascun fronte della costruzione la <strong>di</strong>fferenza <strong>di</strong>quota, misurata in metri [m], tra l'estradosso dell'ultimo solaio - ovvero tra ilfilo <strong>di</strong> gronda della copertura se a quota più elevata rispetto ad esso - ed il puntopiù basso della linea <strong>di</strong> spiccato; parapetti chiusi o semiaperti, realizzati conqualsiasi tipo <strong>di</strong> materiale, non rientrano nel computo se <strong>di</strong> altezza inferiore ouguale a 1,10 m.3. L'ultimo solaio é quello che sovrasta l'ultimo spazio abitabile o agibile - ivicompresi i sottotetti che posseggano i requisiti tecnico-funzionali per essereconsiderati abitabili o agibili - con esclusione dei volumi tecnici.4. Il filo <strong>di</strong> gronda é dato dall'intersezione della superficie della facciata con ilpiano orizzontale tangente al punto più basso della parte aggettante dellacopertura; nel caso in cui la facciata e la copertura siano raccordati con elementicurvilinei od altro, l'intersezione <strong>di</strong> cui sopra é rappresentata da una lineavirtuale.5. La linea <strong>di</strong> spiccato é data dall'intersezione della superficie del terrenonaturale o del terreno sistemato, se a quota inferiore, con la superficie dellafacciata della costruzione, escluse le parti prospicienti a rampe, scale e viabilitàprivata <strong>di</strong> accesso ai piani interrati.6. Nel caso in cui l'ultimo solaio non presenti andamento orizzontale o presentiandamento complesso con parti a <strong>di</strong>verse sezioni verticali, l'altezza virtualedella linea <strong>di</strong> estradosso rispetto al piano <strong>di</strong> calpestio sottostante, éconvenzionalmente ricavata <strong>di</strong>videndo il volume dell'ultimo spazio <strong>di</strong> cui alcomma 3 (comprensivo degli spessori dei tamponamenti laterali e dell'ultimosolaio) per la superficie utile lorda corrispondente (v. art. 18), al netto <strong>di</strong>eventuali soppalchi; l'altezza virtuale <strong>di</strong> cui sopra sommata alla <strong>di</strong>fferenza <strong>di</strong>12


quota tra il piano <strong>di</strong> calpestio citato ed il punto più basso della linea <strong>di</strong> spiccatoé l'altezza <strong>di</strong> ciascun fronte.7. Dal computo dell'altezza dei fronti sono escluse le opere <strong>di</strong> natura tecnica cheé necessario collocare al <strong>di</strong> sopra dell'ultimo solaio, quali torrini dei macchinaridegli ascensori, torrini delle scale, camini, torri <strong>di</strong> esalazione, ciminiere,antenne, impianti per il riscaldamento e/o la refrigerazione, impianti perl'utilizzo <strong>di</strong> fonti energetiche alternative.Art. 14. Altezza della costruzione (H)1. L'altezza della costruzione, misurata in metri [m], é la massima tra quelle deifronti, determinate ai sensi del precedente art. 13.Art. 15. Numero dei piani della costruzione (Np)1. Il numero dei piani della costruzione é il numero dei piani abitabili o agibili -compresi quelli formati da soffitte e da spazi sottotetto che posseggano irequisiti tecnico-funzionali per essere considerati tali - e <strong>di</strong> quelli seminterrati ilcui livello <strong>di</strong> calpestio sia, anche solo in parte, fuori terra rispetto ad unoqualunque dei fronti dell'e<strong>di</strong>ficio, con esclusione <strong>di</strong> rampe, scale e viabilitàprivata <strong>di</strong> accesso ai piani interrati.2. Dal computo del numero dei piani sono esclusi quelli il cui livello <strong>di</strong>calpestio risulti interamente interrato e che non emergano dal suolo per più <strong>di</strong>1,20 m, misurati dal più alto dei punti dell'intradosso del soffitto al più bassodei punti delle linee <strong>di</strong> spiccato perimetrali (definite ex art. 13, comma 5),nonché gli eventuali soppalchi.Art. 16. Distanza tra le costruzioni (D), della costruzione dal confine (Dc),della costruzione dal ciglio o confine stradale (Ds)1. Le <strong>di</strong>stanze <strong>di</strong> cui al titolo del presente articolo sono misurate in metri [m] eriferite al filo <strong>di</strong> fabbricazione della costruzione.2. Il filo <strong>di</strong> fabbricazione, ai fini della presente norma, é dato dal perimetroesterno delle pareti della costruzione, con esclusione degli elementi decorativi,dei cornicioni, delle pensiline, dei balconi e delle altre analoghe opere,13


aggettanti per non più <strong>di</strong> 1,50 m; sono inclusi nel perimetro anzidetto i"bow window", le verande, gli elementi portanti verticali in risalto, gli spaziporticati, i vani semiaperti <strong>di</strong> scale ed ascensori.3 10 . La <strong>di</strong>stanza tra:a) filo <strong>di</strong> fabbricazione <strong>di</strong> una costruzione e filo <strong>di</strong> fabbricazione <strong>di</strong> un'altracostruzione frontistante (D), è rappresentata dalla lunghezza del segmentominimo ortogonale congiungente i due fili <strong>di</strong> fabbricazione;b) filo <strong>di</strong> fabbricazione <strong>di</strong> una costruzione e il confine della proprietà (Dc),è rappresentata dalla lunghezza del segmento minimo congiungente il filo<strong>di</strong> fabbricazione della costruzione e il confine <strong>di</strong> proprietà antistante;c) filo <strong>di</strong> fabbricazione <strong>di</strong> una costruzione e una strada (Ds), èrappresentata dalla lunghezza del segmento minimo congiungente il filo <strong>di</strong>fabbricazione della costruzione e il confine <strong>di</strong> una strada o, in assenza <strong>di</strong>questo, il ciglio <strong>di</strong> una strada.Art. 17. Superficie coperta della costruzione (Sc)1. La superficie coperta é l'area, misurata in metri quadrati [m2], dellaproiezione orizzontale dell'intero corpo della costruzione emergente dal terreno,comprese le tettoie, le logge, i "bow window", i vani scala, i vani degliascensori, i porticati e le altre analoghe strutture.2. Sono esclusi dal computo della superficie coperta gli elementi decorativi, icornicioni, le pensiline ed i balconi aperti a sbalzo, aggettanti per non più <strong>di</strong>1,50 mt. dal filo <strong>di</strong> fabbricazione.Art. 18. Superficie utile lorda della costruzione (Sul)1. La superficie utile lorda, misurata in metri quadrati [m2], é la somma dellesuperfici utili lorde <strong>di</strong> tutti i piani - entro e fuori terra, sottotetto abitabile oagibile compreso - delimitate dal perimetro esterno <strong>di</strong> ciascun piano.2. Nel computo della superficie utile lorda dei piani sono comprese le superficirelative:a) ai "bow window" ed alle verande;10Mo<strong>di</strong>ficato con DCR 267 – 31038 del 08.07.200914


) ai piani <strong>di</strong> calpestio dei soppalchi;sono escluse le superfici relative:c) ai volumi tecnici, anche se emergenti dalla copertura del fabbricato, qualitorrini dei macchinari degli ascensori, torrini delle scale, impianti tecnologici, aivani scala ed ai vani degli ascensori;d) ai porticati, ai "pilotis", alle logge, ai balconi, ai terrazzi;e) agli spazi compresi nel corpo principale o a quelli coperti ad esso esternia<strong>di</strong>biti al ricovero ed alla manovra dei veicoli, per uso esclusivo dei residenti ocomunque pertinenziali;f) ai locali cantina, alle soffitte ed ai locali sottotetto non abitabili o agibili;g) ai cave<strong>di</strong>.Art. 19. Superficie utile netta della costruzione (Sun)1. La superficie utile netta, misurata in metri quadrati [m2], é la somma dellesuperfici utili nette <strong>di</strong> tutti i piani - entro e fuori terra, sottotetto abitabile oagibile compreso - ricavate deducendo da quelle utili lorde, così come definiteall'art. 18, tutte le superfici non destinate al calpestio.2. Le soglie <strong>di</strong> passaggio da un vano all'altro e gli sguinci <strong>di</strong> porte e finestresono convenzionalmente considerate superfici non destinate al calpestio fino aduna profon<strong>di</strong>tà massima <strong>di</strong> 0,50 mt. e, come tali, sono dedotte dalle superficilorde; soglie e sguinci <strong>di</strong> profon<strong>di</strong>tà maggiore saranno invece computati perintero come superfici destinate al calpestio.Art. 20. Volume della costruzione (V)1. Il volume della costruzione, misurato in metri cubi [m3], é la somma deiprodotti della superficie utile lorda <strong>di</strong> ciascun piano (Sul), al netto <strong>di</strong> eventualisoppalchi, per l'altezza misurata tra i livelli <strong>di</strong> calpestio del piano medesimo edel piano superiore.2. Per l'ultimo piano, sottotetto abitabile o agibile compreso, l'altezza <strong>di</strong> cuisopra é quella tra il livello <strong>di</strong> calpestio e l'estradosso dell'ultimo solaio o in suaassenza l'estradosso della superficie <strong>di</strong> copertura.3. Nel caso in cui l'ultimo solaio non presenti andamento orizzontale, si ricava15


convenzionalmente l'altezza virtuale alla quale é situata la linea <strong>di</strong> estradossorispetto al piano <strong>di</strong> calpestio, seguendo il proce<strong>di</strong>mento descritto al comma 6dell'art. 13.Art. 21. Superficie fon<strong>di</strong>aria (Sf)1. E' l'area del terreno asservita e/o asservibile alle costruzioni realizzate e/orealizzabili, misurata in metri quadrati [m2], al netto delle superfici destinatedagli strumenti urbanistici generali ed esecutivi alle urbanizzazioni primarie,secondarie e indotte esistenti e/o previste.Art. 22. Superficie territoriale (St)1. E' l'area complessiva <strong>di</strong> una porzione <strong>di</strong> territorio, misurata in metri quadrati[m2], comprendente le superfici fon<strong>di</strong>arie (Sf) e quelle destinate dagli strumentiurbanistici generali ed esecutivi alle urbanizzazioni primarie, secondarie eindotte esistenti e/o previste.Art. 23. Rapporto <strong>di</strong> copertura (Rc)1. Il rapporto <strong>di</strong> copertura é il quoziente, espresso in percentuale [%], tra lasuperficie coperta dalle costruzioni e<strong>di</strong>ficate e/o e<strong>di</strong>ficabili e la superficiefon<strong>di</strong>aria pertinente (Rc = Sc/Sf): rappresenta la percentuale <strong>di</strong> superficiecoperta e<strong>di</strong>ficata e/o e<strong>di</strong>ficabile sulla superficie fon<strong>di</strong>aria.Art. 24. In<strong>di</strong>ce <strong>di</strong> utilizzazione fon<strong>di</strong>aria (Uf)1. L'in<strong>di</strong>ce <strong>di</strong> utilizzazione fon<strong>di</strong>aria é dato dal rapporto tra la superficie utilelorda e<strong>di</strong>ficata e/o e<strong>di</strong>ficabile e la superficie fon<strong>di</strong>aria (Uf = Sul/Sf): rappresentail numero <strong>di</strong> metri quadrati <strong>di</strong> superficie utile lorda e<strong>di</strong>ficata e/o e<strong>di</strong>ficabile perogni metro quadrato <strong>di</strong> superficie fon<strong>di</strong>aria [m2]/[m2].Art. 25. In<strong>di</strong>ce <strong>di</strong> utilizzazione territoriale (Ut)1. L'in<strong>di</strong>ce <strong>di</strong> utilizzazione territoriale é dato dal rapporto tra la superficie utilelorda e<strong>di</strong>ficata e/o e<strong>di</strong>ficabile e la superficie territoriale (Ut = Sul/St):rappresenta il numero <strong>di</strong> metri quadrati <strong>di</strong> superficie lorda e<strong>di</strong>ficata e/o16


e<strong>di</strong>ficabile per ogni metro quadrato <strong>di</strong> superficie territoriale [m2]/[m2].Art. 26. In<strong>di</strong>ce <strong>di</strong> densità e<strong>di</strong>lizia fon<strong>di</strong>aria (If)1. L'in<strong>di</strong>ce <strong>di</strong> densità e<strong>di</strong>lizia fon<strong>di</strong>aria é dato dal rapporto tra il volumee<strong>di</strong>ficato e/o e<strong>di</strong>ficabile e la superficie fon<strong>di</strong>aria (If = V/Sf): rappresenta ilnumero <strong>di</strong> metri cubi <strong>di</strong> volume e<strong>di</strong>ficato e/o e<strong>di</strong>ficabile per ogni metroquadrato <strong>di</strong> superficie fon<strong>di</strong>aria [m3]/[m2].Art. 27. In<strong>di</strong>ce <strong>di</strong> densità e<strong>di</strong>lizia territoriale (It)1. L'in<strong>di</strong>ce <strong>di</strong> densità e<strong>di</strong>lizia territoriale é dato dal rapporto tra il volumee<strong>di</strong>ficato e/o e<strong>di</strong>ficabile e la superficie territoriale (It = V/St): rappresenta ilnumero <strong>di</strong> metri cubi <strong>di</strong> volume e<strong>di</strong>ficato e/o e<strong>di</strong>ficabile per ogni metroquadrato <strong>di</strong> superficie territoriale [m3]/[m2].TITOLO IVINSERIMENTO AMBIENTALE E REQUISITI DELLECOSTRUZIONIArt. 28. Salubrità del terreno e della costruzione1. E' vietato realizzare nuove costruzioni su terreni che siano stati utilizzaticome deposito <strong>di</strong> materiali insalubri (immon<strong>di</strong>zie, letame, residui organici, ecc.)se non dopo aver risanato il sottosuolo corrispondente.2. Il giu<strong>di</strong>zio concernente l'opera <strong>di</strong> risanamento é dato dall'Organo competentein materia igienico-sanitaria, previa acquisizione della documentazione e deipareri tecnici ritenuti necessari, i cui oneri sono a carico del richiedente.3. Se il terreno da e<strong>di</strong>ficare é umido e/o soggetto alle infiltrazioni <strong>di</strong> acquesotterranee o superficiali, deve essere operato un sufficiente drenaggio edebbono essere adottati gli accorgimenti atti ad impe<strong>di</strong>re che l'umi<strong>di</strong>tà sitrasmetta dalle fondazioni alle murature e/o alle strutture sovrastanti.4. In ogni caso devono essere adottate soluzioni costruttive tali da impe<strong>di</strong>re larisalita dell'acqua per capillarità e le parti murarie dei locali sotterranei o17


seminterrati devono essere protette me<strong>di</strong>ante la posa <strong>di</strong> manti impermeabili o larealizzazione <strong>di</strong> intercape<strong>di</strong>ni.5. I pavimenti non devono appoggiare <strong>di</strong>rettamente sul terreno e l'e<strong>di</strong>ficio deveessere isolato dal suolo me<strong>di</strong>ante vespaio <strong>di</strong> altezza non inferiore a 0,30 m,ventilato tramite condotti sfocianti in bocchette <strong>di</strong> aereazione.6. Il pavimento del piano terreno non deve essere, <strong>di</strong> norma, situato ad unaquota inferiore rispetto al piano dell'area esterna alla soglia <strong>di</strong> accesso.7. Possono essere ammesse, su conforme parere del Responsabile del Servizio<strong>di</strong> Igiene Pubblica competente in materia ovvero su asseverazione delprogettista, soluzioni tecniche <strong>di</strong>verse da quelle <strong>di</strong>sciplinate nei commi 5 e 6 delpresente articolo, atte a conseguire i medesimi risultati circa la protezionedall'umi<strong>di</strong>tà e dalle infiltrazioni <strong>di</strong> acqua, soprattutto nel caso <strong>di</strong> interventi sulpatrimonio e<strong>di</strong>lizio esistente.8. Il solaio dei locali, abitabili e non, deve sempre essere posto ad un livellosuperiore a quello della falda freatica o a quello <strong>di</strong> massima piena del sistemafognario <strong>di</strong> scarico.9. E' vietato realizzare nuove costruzioni su terreni che emettono sorgentira<strong>di</strong>oattive nocive alla salute. E' vietato utilizzare materiali che emettonora<strong>di</strong>azioni in quantità nocive alla salute.Art. 29. Allineamenti1. L'allineamento con e<strong>di</strong>fici o manufatti preesistenti é quello riferito allacostruzione più arretrata rispetto al se<strong>di</strong>me stradale, salvo che, per garantire ilrispetto dell'unitarietà compositiva o il mantenimento <strong>di</strong> caratteri formali, nonrisulti più conveniente allineare la costruzione in progetto ad una cortina piùavanzata.Art. 30. Salvaguar<strong>di</strong>a e formazione del verde1. La conservazione, la valorizzazione e la <strong>di</strong>ffusione della vegetazione ingenere, sia sulla proprietà pubblica sia su quella privata, sono riconosciute qualifattori <strong>di</strong> qualificazione ambientale.2. L'Autorità comunale, con or<strong>di</strong>nanza o con esplicita con<strong>di</strong>zione apposta agli18


atti <strong>di</strong> assenso relativi a proce<strong>di</strong>menti e<strong>di</strong>lizi, può imporre la piantumazione <strong>di</strong>alberi, arbusti, siepi o la creazione <strong>di</strong> superfici arboree su aree <strong>di</strong> proprietàprivata fronteggianti spazi pubblici.3. La vegetazione può oltrepassare il limite fra la proprietà ed il se<strong>di</strong>me stradalesolo quando l'aggetto dei rami sia a quota superiore a 4,00 mt. rispetto almedesimo.4. E' fatto obbligo ai proprietari <strong>di</strong> alberi, o <strong>di</strong> altra vegetazione a<strong>di</strong>acente allavia pubblica, <strong>di</strong> effettuare i tagli necessari affinché non sia intralciata laviabilità veicolare e pedonale, o compromessa la leggibilità della segnaletica, lavisione <strong>di</strong> eventuali specchi riflettenti e la visibilità della carreggiata.5. Qualora, per qualsiasi causa, cadano sul piano stradale alberi, arbusti oramaglie afferenti a terreni privati il proprietario <strong>di</strong> essi é tenuto a rimuoverlinel più breve tempo possibile a sue spese, ferma restando la responsabilità deglieventuali danni arrecati.6. L'Autorità comunale, può imporre, con or<strong>di</strong>nanza, il taglio <strong>di</strong> alberi edarbusti che costituiscano potenziali situazioni <strong>di</strong> pericolo per l'integritàdelle reti impiantistiche o che rappresentino insuperabile ostacolo per la lororealizzazione.Art. 31. Requisiti delle costruzioni1. Chiunque <strong>di</strong>riga ed esegua lavori <strong>di</strong> realizzazione <strong>di</strong> manufatti e<strong>di</strong>lizi, <strong>di</strong>costruzione <strong>di</strong> nuovi fabbricati, <strong>di</strong> ristrutturazione, restauro e manutenzione <strong>di</strong>fabbricati esistenti, <strong>di</strong> installazione o mo<strong>di</strong>fica <strong>di</strong> impianti tecnologici a serviziodei fabbricati, <strong>di</strong> installazione o mo<strong>di</strong>fica <strong>di</strong> impianti destinati ad attivitàproduttive all'interno dei fabbricati od in aree ad essi pertinenti, deveprovvedere, sotto personale responsabilità, che le opere siano compiute a regolad'arte e rispondano alle norme <strong>di</strong> sicurezza e <strong>di</strong> igiene prescritte dalle leggi, dairegolamenti e dalle <strong>di</strong>rettive in vigore.2. Le norme <strong>di</strong> settore alle quali debbono conformarsi i requisiti tecnici eprestazionali degli interventi e<strong>di</strong>lizi sono riferite alle sotto riportate esigenze <strong>di</strong>:a) resistenza meccanica e stabilità;b) sicurezza in caso <strong>di</strong> incen<strong>di</strong>o;19


c) tutela dell'igiene, della salute e dell'ambiente;d) sicurezza nell'impiego;e) protezione contro il rumore;f) risparmio energetico e ritenzione del calore;g) facilità <strong>di</strong> accesso, fruibilità e <strong>di</strong>sponibilità <strong>di</strong> spazi ed attrezzature.3. Se per il sod<strong>di</strong>sfacimento dei requisiti, le vigenti norme impongono <strong>di</strong>procedere a deposito <strong>di</strong> atti, approvazione <strong>di</strong> progetti, collau<strong>di</strong>, controlli finali oaltro, presso istituzioni pubbliche <strong>di</strong>verse dal <strong>Comune</strong>, il professionistaincaricato ai fini della conformità ai suddetti requisiti deve comunicareall'Autorità comunale gli estremi dei relativi atti e la denominazione dell'ufficiopubblico competente.4. Nel caso <strong>di</strong> approvazione con<strong>di</strong>zionata, soggetta a prescrizione, ilprofessionista incaricato ai fini della conformità al requisito deve produrrecopia del documento rilasciato dal pubblico ufficio competente, riportante peresteso le con<strong>di</strong>zioni imposte; il <strong>Comune</strong>, in sede <strong>di</strong> controllo, ha facoltà <strong>di</strong>richiedere copia completa della pratica presentata presso l'ufficio suddetto.Art. 32. Inserimento ambientale delle costruzioni1. Tutte le costruzioni devono essere inserite armonicamente nel contestoambientale.2 11 . I fabbricati <strong>di</strong> nuova costruzione, o soggetti a ricostruzione o a recupero,devono armonizzare nelle linee, nei materiali <strong>di</strong> rivestimento, nelle tinteggiaturee nelle coperture con gli e<strong>di</strong>fici circostanti, in particolare con quelli costituentimatrice ambientale, anche senza essere necessariamente simili a questi, nonchéinserirsi convenientemente nell'ambiente urbano o naturale rispettandone lecaratteristiche peculiari; inoltre nel caso <strong>di</strong> interventi e<strong>di</strong>lizi <strong>di</strong> nuovacostruzione , ampliamento, sopraelevazione, ristrutturazione e<strong>di</strong>lizia,restauro, risanamento conservativo e manutenzione straor<strong>di</strong>naria dellefacciate, le reti <strong>di</strong> <strong>di</strong>stribuzione <strong>di</strong> energia elettrica per i vari usi,dell'illuminazione pubblica e <strong>di</strong> trasmissioni in genere (telefonia, video,dati, ecc.), dovranno essere portate in tubazioni passacavo sotto traccia,11Mo<strong>di</strong>ficato con D.C.C. n. 90 del 10.09.2009 pubblicata sul B.U.R. n. del20


avendo come obiettivo il permanere dei cavi e delle tubazioni in vistasoltanto per i casi rigorosamente selezionati per obbligo <strong>di</strong> legge.3. L'Autorità comunale, sentito il parere della Commissione E<strong>di</strong>lizia, in sede <strong>di</strong>rilascio degli atti <strong>di</strong> assenso all'e<strong>di</strong>ficazione, ha facoltà <strong>di</strong> prescrivere, concongrua motivazione, soluzioni progettuali specifiche e <strong>di</strong> imporre <strong>di</strong>rettiveintese ad ottenere specifici risultati <strong>di</strong> inserimento ambientale.4. L'Autorità comunale, sentita la Commissione E<strong>di</strong>lizia, può altresì <strong>di</strong>sporre lasostituzione o la rimozione <strong>di</strong> elementi accessori esistenti - quali scritte,insegne, decorazioni, sovrastrutture, ecc. - che non si accordano con lecaratteristiche ambientali.a) I lavori e le opere necessarie per l'arredo complementare, secondo leprescrizioni imposte negli atti <strong>di</strong> assenso all'e<strong>di</strong>ficazione, devono esseretotalmente compiuti allo scadere del periodo fissato.Art. 33. Decoro e manutenzione delle costruzioni e delle aree private1 12 . Le strade, le piazze, i suoli pubblici o assoggettati ad uso pubblico,all'interno del centro abitato, devono essere provvisti <strong>di</strong> pavimentazione idoneaallo scolo delle acque meteoriche e <strong>di</strong> mezzi per lo smaltimento delle stesse,sistemati nel sottosuolo, oltre a idonee pre<strong>di</strong>sposizioni per la posa delle retitecnologiche per i vari usi (<strong>di</strong>stribuzione <strong>di</strong> metano, energia elettrica,illuminazione pubblica, telefonia, dati, video, ecc. ).2. E' prescritta la conservazione degli elementi architettonici aventicaratteristiche storico-artistiche <strong>di</strong> pregio, nonché interesse <strong>di</strong> testimonianzastorica, quali fontane, esedre, lapi<strong>di</strong>, bassorilievi, e<strong>di</strong>cole sacre, antiche targhe esimili.3. Il proprietario ha l'obbligo <strong>di</strong> eseguire i lavori <strong>di</strong> manutenzione, <strong>di</strong>riparazione e <strong>di</strong> ripristino necessari, nonché quelli <strong>di</strong> intonacatura eritinteggiatura delle costruzioni deterioratesi.4. I prospetti architettonicamente unitari debbono essere tinteggiati in modoomogeneo; detta omogeneità va mantenuta anche se gli interventi <strong>di</strong>tinteggiatura avvengono in tempi <strong>di</strong>versi e riguardano proprietà <strong>di</strong>verse.12Mo<strong>di</strong>ficato con D.C.C. n. 90 del 10.09.2009 pubblicata sul B.U.R. n. del21


5. La scelta del colore della tinteggiatura <strong>di</strong> e<strong>di</strong>fici non soggetti a specificovincolo <strong>di</strong> tutela é sottoposta all'approvazione degli uffici comunali competentipresso i quali deve essere esibita e depositata specifica campionatura.6. Le aree libere ine<strong>di</strong>ficate, a destinazione non agricola o <strong>di</strong> pertinenza dellecostruzioni, devono essere convenientemente mantenute e recintate: é vietatoprocurarne o consentirne lo stato <strong>di</strong> abbandono ed é altresì vietato l'accumulo el'abbruciamento <strong>di</strong> materiali o <strong>di</strong> rifiuti.7. Ove le con<strong>di</strong>zioni delle costruzioni e delle singole parti delle stesse o lo statodelle aree siano degradati tanto da arrecare pregiu<strong>di</strong>zio all'ambiente o allasicurezza ed alla salute delle persone, l'Autorità comunale ha facoltà <strong>di</strong>ingiungere, entro un termine prestabilito, al proprietario o al possessoredell'immobile l'esecuzione dei lavori necessari per rimuovere ogniinconveniente; in caso <strong>di</strong> inottemperanza, totale o parziale, l'Autorità comunalepuò <strong>di</strong>sporre l'esecuzione d'ufficio a spese dell'inadempiente; tali spese devonoessere rimborsate entro quin<strong>di</strong>ci giorni dalla richiesta; in <strong>di</strong>fetto, salve restandoeventuali <strong>di</strong>sposizioni speciali <strong>di</strong> legge, esse sono riscosse coattivamente con laprocedura <strong>di</strong> cui al R.D. 14 aprile 1910, n. 639.Art. 34. Interventi urgenti1. Nei casi in cui ricorrano con<strong>di</strong>zioni <strong>di</strong> pericolo per la stabilità dellecostruzioni o si manifestino situazioni <strong>di</strong> emergenza con possibilecompromissione per l'integrità dell'ambiente e rischio per l'incolumità dellepersone, il proprietario degli immobili interessati procede me<strong>di</strong>ante un"intervento urgente" alle operazioni necessarie per rimuovere la situazione <strong>di</strong>pericolo, sotto personale responsabilità sia per quanto attiene la valutazionedello stato <strong>di</strong> pericolo sia per l'effettiva consistenza delle operazioni medesime.2. E' comunque fatto obbligo al proprietario <strong>di</strong> dare imme<strong>di</strong>ata comunicazionedei lavori all'Autorità comunale nonché agli eventuali Organi <strong>di</strong> Tutela, nelcaso <strong>di</strong> e<strong>di</strong>fici gravati da specifici vincoli, e <strong>di</strong> presentare nel minor tempopossibile, comunque non oltre 30 giorni, istanza per ottenere gli atti <strong>di</strong> assensonecessari nelle normali con<strong>di</strong>zioni <strong>di</strong> intervento.3. Ogni abuso in materia é sanzionato ai sensi dell'art. 68, fatto salvo l'eventuale22


accertamento <strong>di</strong> fatti e comportamenti penalmente rilevanti e perseguibili.Art. 35. Decoro degli spazi pubblici e <strong>di</strong> uso pubblico e lorooccupazione1. Le strade, le piazze, i suoli pubblici o assoggettati ad uso pubblico, all'internodel centro abitato, devono essere provvisti <strong>di</strong> pavimentazione idonea allo scolodelle acque meteoriche e <strong>di</strong> mezzi per lo smaltimento delle stesse, sistemati nelsottosuolo.2. E' vietata la formazione <strong>di</strong> nuovi frontespizi ciechi (se non preor<strong>di</strong>nati allasuccessiva costruzione in aderenza) visibili da spazi pubblici o assoggettatiall'uso pubblico; in caso <strong>di</strong> preesistenza degli stessi sul confine <strong>di</strong> proprietà,l'Autorità comunale, sentita la Commissione E<strong>di</strong>lizia, può imporrel'e<strong>di</strong>ficazione in aderenza, ove questa sia tra le soluzioni previste dalle N.T.A.dello S.U. vigente, ovvero ingiungere al proprietario del frontespizio <strong>di</strong>sistemarlo in modo conveniente.3. Chiunque intenda occupare porzioni <strong>di</strong> suolo pubblico per attivitàtemporanee, per eseguire lavori o per depositarvi materiali deve chiedere al<strong>Comune</strong> la specifica Concessione, in<strong>di</strong>cando l'uso, la superficie che intendeoccupare e le opere che intende eseguire; l'occupazione delle se<strong>di</strong> stradali écomunque regolata dalle leggi vigenti.4. Salve restando le <strong>di</strong>sposizioni <strong>di</strong> carattere tributario, il rilascio dellaConcessione può essere subor<strong>di</strong>nato alla corresponsione <strong>di</strong> un canone per l'uso,da <strong>di</strong>sciplinare con apposito regolamento ed al versamento <strong>di</strong> un depositocauzionale per la rimessa in pristino del suolo.5. La Concessione contiene le prescrizioni da seguire per l'occupazione e in<strong>di</strong>cail termine finale della medesima.6. Scaduto il termine <strong>di</strong> cui al precedente comma, senza che ne sia stato<strong>di</strong>sposto il rinnovo, il titolare della Concessione ha l'obbligo <strong>di</strong> sgomberare ilsuolo occupato ripristinando le con<strong>di</strong>zioni ambientali preesistenti.7. In caso <strong>di</strong> inottemperanza, il ripristino é eseguito dall'Amministrazione aspese del concessionario; tali spese devono essere rimborsate entro quin<strong>di</strong>cigiorni dalla richiesta; in <strong>di</strong>fetto, salve restando eventuali <strong>di</strong>sposizioni speciali <strong>di</strong>23


legge, esse sono riscosse coattivamente con la procedura <strong>di</strong> cui al R.D. 14 aprile1910, n. 639.8. I passi carrabili sono consentiti, in conformità alle norme <strong>di</strong> legge e conl'osservanza degli obblighi fissati nell'art. 47, sempreché non costituiscanopericolo per la circolazione.TITOLO VPRESCRIZIONI COSTRUTTIVE E FUNZIONALIArt. 36. Altezza interna dei locali abitativi1. Ai fini del presente regolamento é definita altezza interna <strong>di</strong> un locale la<strong>di</strong>stanza tra pavimento finito e soffitto finito, misurata in metri [m] sullaperpen<strong>di</strong>colare ad entrambe le superfici; nel caso <strong>di</strong> solai nervati, l'altezzainterna é misurata "sottotrave".2. Nel caso in cui il soffitto non presenti andamento orizzontale o il locale siaarticolato in parti a <strong>di</strong>fferenti sezioni verticali, la misura dell'altezza interna siottiene, convenzionalmente, <strong>di</strong>videndo il volume del locale per l'area netta delpavimento ricavata escludendo le soglie <strong>di</strong> passaggio da un vano all'altro e glisguinci <strong>di</strong> porte e finestre, fino ad una profon<strong>di</strong>tà massima <strong>di</strong> 0,50 mt. (nei casi<strong>di</strong> geometria complessa della copertura, è opportuno tenere il computo delvolume totale come somma dei volumi delle <strong>di</strong>verse parti omogenee).3. La misura minima dell'altezza interna dei locali a<strong>di</strong>biti ad abitazione e deivani accessori é fissata dalle vigenti leggi statali.4. Sono quin<strong>di</strong> consentite misure minime dell'altezza interna inferiori a quelleprescritte dalle leggi statali:a) per le nuove costruzioni, nei casi <strong>di</strong>:1) ricostruzione <strong>di</strong> e<strong>di</strong>ficio <strong>di</strong> valore storico e/o artistico e/o ambientale,che deve necessariamente mantenere le caratteristiche originarie;2) inserimento <strong>di</strong> nuovo e<strong>di</strong>ficio a completamento <strong>di</strong> costruzioni <strong>di</strong> valorestorico e/o artistico e/o ambientale, <strong>di</strong>sposte a cortina, per cui é richiestol'allineamento con gli orizzontamenti contigui e preesistenti;24


3) ampliamento <strong>di</strong> e<strong>di</strong>ficio <strong>di</strong> valore storico e/o artistico e/o ambientale,per cui é richiesto l'allineamento con gli orizzontamenti preesistenti;b) per le costruzioni esistenti, nei casi <strong>di</strong>:1) interventi e<strong>di</strong>lizi volti al recupero <strong>di</strong> costruzioni in cui è in atto unafunzione abitativa;2) interventi e<strong>di</strong>lizi volti al recupero <strong>di</strong> costruzioni in cui non è in atto unafunzione abitativa, ma <strong>di</strong> valore storico e/o artistico e/o ambientale, per cuisia necessario il mantenimento delle caratteristiche originarie.Per e<strong>di</strong>fici o costruzioni <strong>di</strong> valore storico e/o artistico e/o ambientale siintendono gi e<strong>di</strong>fici in<strong>di</strong>viduati quali beni culturali ai sensi del dlgs 490/99,gli e<strong>di</strong>fici appositamente in<strong>di</strong>viduati nei P.R.G. ai sensi del comma 1 punto2 dell’art. 24 L.R. 56/77, gli e<strong>di</strong>fici appositamente in<strong>di</strong>viduati all’interno <strong>di</strong>S.U.E. ai sensi dell’art. 32 L.R. 56/77, o gli e<strong>di</strong>fici per i quali sianoconsentiti interventi sino alla categoria REA ai sensi della Circolare P.G.R.n. 5/SG/URB/ del 27/4/1984.5. In tutti i casi menzionati al comma precedente, il rilascio del certificato <strong>di</strong>abitabilità é comunque subor<strong>di</strong>nato al rispetto degli altri requisiti igienicosanitari prescritti dalle leggi vigenti o all'adozione <strong>di</strong> misure compensativein<strong>di</strong>cate nel progetto, anche offerte dalle attuali tecnologie, giu<strong>di</strong>cate idonee dalresponsabile del servizio sanitario competente.6. Ferme restando le prescrizioni <strong>di</strong> cui ai commi 2 e 3, nei locali <strong>di</strong> nuovacostruzione destinati ad uso abitativo non é consentita, in alcun punto, unaaltezza tra pavimento e soffitto inferiore a 1,80 mt.Art. 37. Antenne1. Nelle nuove costruzioni ed in quelle soggette a ristrutturazione o recupero, - icui atti <strong>di</strong> assenso e<strong>di</strong>lizio sono rilasciati dopo l'entrata in vigore del presenteRegolamento - con più <strong>di</strong> un'unità immobiliare o nelle quali comunque possonoessere installati più apparecchi ra<strong>di</strong>o o televisivi riceventi con necessità <strong>di</strong>collegamento ad antenna, é obbligatoria la posa in opera <strong>di</strong> una antennacentralizzata sia essa terrestre o satellitare, per ogni tipo <strong>di</strong> ricezione tale darichiederla; per esigenze <strong>di</strong> tutela dell'arredo urbano, le antenne paraboliche25


debbono avere colorazione armonica con il contesto dell'ambiente in cui sonoinstallate.2. Sono vietati i collegamenti tra gli apparecchi riceventi e le antenne me<strong>di</strong>antecavi volanti; i cavi devono essere canalizzati nelle pareti interne o esterne dellecostruzioni e la <strong>di</strong>mensione delle canalizzazioni deve essere tale da consentireeventuali futuri potenziamenti dell'impianto.3. L'Autorità comunale ha facoltà <strong>di</strong> richiedere, in ogni momento, per motivi <strong>di</strong>sicurezza pubblica o <strong>di</strong> tutela dell'arredo urbano, l'installazione <strong>di</strong> impianticentralizzati <strong>di</strong> antenne ra<strong>di</strong>o-televisive e l'eliminazione delle antennein<strong>di</strong>viduali, senza contrastare il <strong>di</strong>ritto all'informazione.4. L'installazione <strong>di</strong> antenne o ripetitori per impianti rice-trasmittenti <strong>di</strong>qualunque tipo é soggetta alle specifiche <strong>di</strong>sposizioni delle vigenti leggi <strong>di</strong>settore ed alla norme <strong>di</strong> P.R.G. vigenti.Art. 38. Chioschi e mezzi pubblicitari1. L'installazione <strong>di</strong> chioschi, e<strong>di</strong>cole od altre strutture similari, anche acarattere provvisorio, é autorizzata dal <strong>Comune</strong>, in conformità alle normedettate dal "Co<strong>di</strong>ce della Strada" e dal suo regolamento <strong>di</strong> esecuzione e <strong>di</strong>attuazione.2. Le definizioni, le caratteristiche e le modalità <strong>di</strong> installazione <strong>di</strong> mezzipubblicitari quali insegne, sorgenti luminose, cartelli (esclusi quelli <strong>di</strong> cantiere),manifesti, striscioni, locan<strong>di</strong>ne, stendar<strong>di</strong>, segni reclamistici, impianti <strong>di</strong>pubblicità o propaganda, sono normate dal "Co<strong>di</strong>ce della Strada" e dal suoregolamento <strong>di</strong> esecuzione e <strong>di</strong> attuazione; per quanto <strong>di</strong> competenza comunalevalgono le <strong>di</strong>sposizioni del presente articolo e dei Regolamenti Comunalivigenti.3. L'installazione <strong>di</strong> chioschi e mezzi pubblicitari non deve essere fonte <strong>di</strong>molestia o <strong>di</strong> nocumento per l'ambiente circostante: in particolare le insegneluminose e la cartellonistica motorizzata non devono provocare alcun <strong>di</strong>sturboai locali a<strong>di</strong>acenti e prospicienti.4. Il rilascio dei provve<strong>di</strong>menti comunali autorizzativi alla installazione ésubor<strong>di</strong>nato alla presentazione <strong>di</strong> domanda corredata <strong>di</strong> estratti planimetrici26


dello strumento urbanistico e <strong>di</strong> <strong>di</strong>segni <strong>di</strong> progetto in scala non inferiore a1:20.5. Il rilascio dei provve<strong>di</strong>menti autorizzativi per aree o e<strong>di</strong>fici soggetti aspecifici vincoli, é subor<strong>di</strong>nato all'acquisizione del parere favorevoledell'organo <strong>di</strong> tutela del vincolo medesimo per la fattispecie richiesta.6. I provve<strong>di</strong>menti <strong>di</strong> cui al comma 4 sono temporanei e rinnovabili; possonoessere revocati in qualsiasi momento se lo richiedono ragioni <strong>di</strong> interessepubblico.7. Nel caso in cui sia concessa l'occupazione <strong>di</strong> suolo pubblico perl'installazione <strong>di</strong> chioschi o mezzi pubblicitari, valgono le <strong>di</strong>sposizioni <strong>di</strong> cuiall'art. 35, commi 4, 5, 6, 7.8. L'Autorità comunale, sentita la Commissione E<strong>di</strong>lizia, ha facoltà <strong>di</strong> definirespazi idonei per la posa, l'installazione e l'affissione <strong>di</strong> mezzi pubblicitariall'interno del centro abitato fissandone, <strong>di</strong> volta in volta, la <strong>di</strong>stanza dal limitedelle carreggiate stradali, nel rispetto della legge vigente.Art. 39. Coperture, canali <strong>di</strong> gronda e pluviali1. Tutti gli e<strong>di</strong>fici devono essere provvisti <strong>di</strong> idonee coperture piane o inclinate,munite <strong>di</strong> canali <strong>di</strong> gronda e pluviali per la raccolta e lo smaltimento delle acquemeteoriche.2. Le coperture ed i volumi da esse sporgenti (comignoli, abbaini, volumitecnici, ecc.) sono considerati elementi architettonici della costruzione e la lororealizzazione deve rispondere a precise previsioni <strong>di</strong> progetto, in particolare perquanto riguarda l'aspetto formale e la compatibilità dei materiali impiegati.3. I canali <strong>di</strong> gronda ed i pluviali devono essere previsti tanto verso il suolopubblico quanto verso i cortili interni e gli altri spazi scoperti e devonoconvogliare le acque meteoriche nelle fognature; non sono ammessi scarichiliberi a livello del piano marciapiede o del piano stradale o comunque sul suolopubblico mentre sono ammessi scarichi in cortili, giar<strong>di</strong>ni, cisterne o appositipozzi perdenti.4. Nei canali <strong>di</strong> gronda e nei pluviali é vietato immettere acque <strong>di</strong>verse daquelle meteoriche.27


5. Verso gli spazi pubblici o assoggettati all'uso pubblico, i pluviali delle nuovecostruzioni devono essere incassati ad una altezza minima <strong>di</strong> 2,50 mt. dal pianomarciapiede o stradale; negli altri casi, é consentito installare i pluvialitotalmente all'esterno delle pareti degli e<strong>di</strong>fici realizzando il terminale inferiorein materiale indeformabile, per almeno 2,00 mt.6. Idonei pozzetti d'ispezione forniti <strong>di</strong> chiusura idraulica devono essereinstallati nei punti delle condutture interrate in cui si verifichi un cambiamento<strong>di</strong> <strong>di</strong>rezione o la confluenza con altre condutture; un pozzetto finale <strong>di</strong>ispezione, posto ai limiti della proprietà, deve precedere l'allacciamento allapubblica fognatura.Art. 40. Cortili e cave<strong>di</strong>1. I cortili, intendendosi per tali anche gli spazi limitati da tre soli fronti <strong>di</strong> unacostruzione, qualora ciascuno <strong>di</strong> essi sia <strong>di</strong> larghezza superiore a 4,00 m,devono essere <strong>di</strong>mensionati in modo che la luce libera, misurata sullaperpen<strong>di</strong>colare ad ogni prospetto finestrato, rispetti le prescrizioni delle vigentileggi.2. Agli effetti <strong>di</strong> quanto sopra, la misura della luce libera é al netto delleproiezioni orizzontali <strong>di</strong> ballatoi, balconi, pensiline e <strong>di</strong> qualsiasi altrasporgenza posta all'interno del cortile, nei limiti <strong>di</strong> cui all'art. 17, 2° comma.3. La realizzazione <strong>di</strong> cave<strong>di</strong>, intendendosi per tali gli spazi interni delimitati daprospetti <strong>di</strong> larghezza inferiore o uguale a 4,00 mt. ed aperti in alto per l'interasuperficie, é ammessa esclusivamente per la <strong>di</strong>retta illuminazione e ventilazione<strong>di</strong> servizi igienici, scale, <strong>di</strong>simpegni, ambienti <strong>di</strong> servizio, ripostigli.4. Nelle nuove costruzioni, in rapporto all'altezza dei prospetti, i cave<strong>di</strong> devonoessere così <strong>di</strong>mensionati:- altezza fino a 10,00 mt., lato min. 2,50 mt., sup. min. 6,00 m2;- altezza fino a 15,00 m, lato min. 3,00 m, sup. min. 9,00 m2;- altezza oltre 15,00 m, lato min. 4,00 m, sup. min. 16,00 m2.5. Nei cave<strong>di</strong> non é ammessa alcuna sporgenza.6. I cave<strong>di</strong> debbono essere dotati <strong>di</strong> facile accesso nella parte inferiore peragevolare le operazioni <strong>di</strong> pulizia.28


7. Cortili e cave<strong>di</strong> debbono essere pavimentati o sistemati a giar<strong>di</strong>no privato ecomunque provvisti <strong>di</strong> scarico delle acque meteoriche realizzato in modo daevitare ristagni: é vietato, in detto scarico, versare acque nere o materiale <strong>di</strong>rifiuto.8. E' vietata qualsiasi opera e<strong>di</strong>lizia alla quale risulti conseguente unpeggioramento delle con<strong>di</strong>zioni igieniche dei cortili e dei cave<strong>di</strong> esistenti.Art. 41. Intercape<strong>di</strong>ni e griglie <strong>di</strong> aerazione1. Ai fini del presente regolamento é definito "intercape<strong>di</strong>ne" il vano situatosotto il livello del suolo e compreso tra il muro perimetrale <strong>di</strong> una costruzioneed i muri <strong>di</strong> sostegno del terreno circostante, appositamente realizzati;l'intercape<strong>di</strong>ne ha la finalità <strong>di</strong> consentire l'illuminazione in<strong>di</strong>retta, l'aerazione ela protezione dall'umi<strong>di</strong>tà dei locali interrati, nonché la possibilità <strong>di</strong> accedere acondutture e canalizzazioni <strong>di</strong> impianti eventualmente in essa contenute.2. Fuori dagli allineamenti in<strong>di</strong>viduati dal filo <strong>di</strong> fabbricazione dellecostruzioni, ed anche inferiormente al suolo pubblico, può essere consentita aiproprietari frontisti la realizzazione <strong>di</strong> intercape<strong>di</strong>ni <strong>di</strong> servizio o <strong>di</strong> isolamento,protette da griglie <strong>di</strong> copertura antisdrucciolevoli, ispezionabili, praticabili edotate <strong>di</strong> cunetta e scarico per il deflusso sia delle acque meteoriche sia <strong>di</strong>quelle utilizzate per la pulizia.3. Il fondo dell'intercape<strong>di</strong>ne deve risultare almeno 0,20 mt. al <strong>di</strong> sotto dellivello <strong>di</strong> calpestio dei locali interrati attigui.4. La costruzione delle intercape<strong>di</strong>ni é a totale carico dei proprietari chedebbono altresì provvedere alla loro manutenzione ed é, in ogni caso, effettuataprevio provve<strong>di</strong>mento <strong>di</strong> assenso da parte del <strong>Comune</strong>.Art. 42. Misure contro la penetrazione <strong>di</strong> animali nelle costruzioni1. Nelle nuove costruzioni ed in quelle soggette a ristrutturazione o recuperodevono essere adottati accorgimenti tecnici per evitare la penetrazione <strong>di</strong> ratti,volatili ed animali in genere.2. Tutte le aperture presenti nelle cantine, nei sottotetti e nei vespai conintercape<strong>di</strong>ne ventilata debbono essere protette da idonee reti indeformabili a29


maglia fitta e le connessure fra superfici verticali ed orizzontali debbono esseredebitamente stuccate.3. Gli imbocchi delle canne <strong>di</strong> aspirazione debbono essere protetti con retiindeformabili a maglia fitta e le suddette canne non debbono presentare foratureo interstizi comunicanti con il corpo della muratura.4. Le canalizzazioni contenenti cablaggi <strong>di</strong> ogni tipo debbono risultare stagne eprive <strong>di</strong> qualsiasi comunicazione con il corpo della muratura: ove possibiledebbono essere inseriti appositi elementi tronco-conici o tronco piramidali perimpe<strong>di</strong>re la risalita dei ratti.5. I cornicioni e gli aggetti esposti al posarsi dei volatili debbono presentaresuperfici in pendenza con inclinazione tale da costituire idoneo mezzo <strong>di</strong><strong>di</strong>ssuasione.6. E' vietata la realizzazione <strong>di</strong> canne <strong>di</strong> caduta per i rifiuti: l'Autorità comunale,sentito il Responsabile del Servizio <strong>di</strong> Igiene Pubblica competente per territorio,può imporre la sigillatura <strong>di</strong> quelle esistenti ove siano accertate con<strong>di</strong>zioninocive per la salute degli utenti.Art. 43. Muri <strong>di</strong> sostegno1. I muri <strong>di</strong> sostegno e <strong>di</strong> contenimento del terreno devono avere altezza nonsuperiore a 2.00 mt., salvo che una <strong>di</strong>versa altezza sia resa in<strong>di</strong>spensabile dallespecifiche ed accertate <strong>di</strong>fferenze <strong>di</strong> quota esistenti in sito; eventualiterrazzamenti interme<strong>di</strong> dovranno avere larghezza non inferiore all'altezza delmuro che li sovrasta.2. Quando i muri <strong>di</strong> contenimento sono <strong>di</strong> altezza superiore a 2.00 mt., érichiesto il rispetto delle vigenti norme <strong>di</strong> legge in materia <strong>di</strong> <strong>di</strong>stanze dallepareti finestrate.3. Per i muri <strong>di</strong> sostegno <strong>di</strong>sposti lungo le se<strong>di</strong> stradali valgono le prescrizionidelle leggi vigenti e dei loro regolamenti <strong>di</strong> esecuzione e <strong>di</strong> attuazione; in ognicaso, al piede dei muri che si affacciano su spazi pubblici deve essere previstauna canalina <strong>di</strong> raccolta delle acque <strong>di</strong> scorrimento superficiali e <strong>di</strong> quelleprovenienti dalle aperture <strong>di</strong> drenaggio ricavate nei muri stessi, che devonoessere convogliate alla rete <strong>di</strong> smaltimento.30


4. I muri <strong>di</strong> sostegno <strong>di</strong> sottoscarpa e <strong>di</strong> controripa, esposti alla pubblica vista,debbono essere realizzati in materiali che trovino adeguato inserimento nelcontesto ambientale.5. Per i muri <strong>di</strong> sostegno isolati, l'Autorità comunale, sentita la CommissioneE<strong>di</strong>lizia, può richiedere l'uso dello stesso materiale <strong>di</strong> rifinitura dell'e<strong>di</strong>ficiorealizzato sulla proprietà o l'uso del materiale tra<strong>di</strong>zionale prevalente in altrimuri della zona o il materiale ritenuto più opportuno per l'armonico inserimentonell'ambiente naturale.6. L'Autorità comunale, sentita la Commissione E<strong>di</strong>lizia, può con<strong>di</strong>zionare ilrilascio del provve<strong>di</strong>mento <strong>di</strong> assenso necessario per la realizzazione dei muri<strong>di</strong> sostegno all'adozione <strong>di</strong> specifiche soluzioni progettuali motivate da ragioni<strong>di</strong> sicurezza e/o <strong>di</strong> tutela dell'ambiente: può altresì imporre il mascheramento <strong>di</strong>detti muri con arbusti, alberate o, comunque, con l'impiego <strong>di</strong> vegetazione.Art. 44. Numeri civici1. Il <strong>Comune</strong> assegna i numeri civici ed eventuali subalterni degli stessi chedevono essere apposti, a spese dei proprietari dei fabbricati, in corrispondenzadegli accessi da aree pubbliche o degli accessi con le stesse funzionalmentecollegati e dalle stesse <strong>di</strong>rettamente raggiungibili.2. Il numero civico deve essere collocato a fianco dell'accesso - a destra e aduna altezza variabile da 2.00 mt. a 3,00 mt. - e deve essere mantenutoperfettamente visibile e leggibile a cura del possessore dell'immobile.3. Le eventuali variazioni della numerazione civica, sono notificate alproprietario dell'immobile interessato e sono attuate a spese dello stesso.4. E' ammessa, a cura e spese della proprietà, l'apposizione <strong>di</strong> in<strong>di</strong>catorirealizzati in altro materiale, con numeri in rilievo e/o provvisti <strong>di</strong> <strong>di</strong>spositivo <strong>di</strong>illuminazione notturna.5. In caso <strong>di</strong> demolizione <strong>di</strong> un fabbricato senza ricostruzione o <strong>di</strong> eliminazione<strong>di</strong> porte esterne <strong>di</strong> accesso, il proprietario deve riconsegnare al <strong>Comune</strong> inumeri civici, affinché siano soppressi.31


Art. 45. Parapetti e ringhiere1. Parapetti e ringhiere devono essere posizionati laddove sussista pericolo <strong>di</strong>caduta da uno spazio praticabile, in<strong>di</strong>pendentemente dalla funzione <strong>di</strong>quest'ultimo.2. I manufatti <strong>di</strong> cui sopra devono:a) avere altezza non inferiore a 1,00 mt. ;b) presentare notevole resistenza agli urti ed alla spinta in conformità allevigenti leggi in materia;non devono:c) essere scalabili;d) presentare aperture o interspazi <strong>di</strong> larghezza libera superiore a 0,10 mt..3. Per la realizzazione <strong>di</strong> parapetti e ringhiere sono ammessi materiali aventirequisiti <strong>di</strong> resistenza e <strong>di</strong> non frammentazione agli urti, debitamente certificati.Art. 46. Passaggi pedonali e marciapie<strong>di</strong>1. Nel centro abitato, tutte le vie <strong>di</strong> nuova formazione e, per quanto possibile,quelle esistenti devono essere munite <strong>di</strong> marciapiede o comunque <strong>di</strong> passaggiopedonale pubblico, realizzati in conformità alle norme <strong>di</strong> leggesull'eliminazione delle barriere architettoniche.2. L'esecuzione dei marciapie<strong>di</strong>, sia a raso che rialzati, se effettuata daiproprietari delle unità immobiliari che li fronteggiano, deve essere realizzatacon modalità, materiali, livellette ed allineamenti in<strong>di</strong>cati <strong>di</strong> volta in volta dal<strong>Comune</strong>.3. I marciapie<strong>di</strong> ed i passaggi pedonali <strong>di</strong> cui al primo comma, ancorchérealizzati su area privata, sono gravati <strong>di</strong> servitù <strong>di</strong> pubblico passaggio.4. I marciapie<strong>di</strong> <strong>di</strong> nuova costruzione devono essere realizzati con larghezzaminima <strong>di</strong> 1,50 m, <strong>di</strong>slivello non superiore a 0,15 mt. e pendenza massima nonsuperiore all'8%.5. Eventuali <strong>di</strong>slivelli per interruzioni localizzate, dovuti a raccor<strong>di</strong> con illivello stradale o ad intersezioni con passi carrabili, devono essere superati conrampe <strong>di</strong> pendenza non superiore al 12%.32


6. Qualora, per situazioni ambientali o <strong>di</strong>pendenti dal traffico veicolare,possano risultare situazioni <strong>di</strong> pericolo, l'Amministrazione Comunale <strong>di</strong>sponeche i marciapie<strong>di</strong> ed i passaggi pedonali siano protetti con barriere metallicheidonee allo scopo.7. E' consentita l'apposizione <strong>di</strong> messaggi pubblicitari sulle transenneparapedonali <strong>di</strong> cui al comma precedente, in conformità alle <strong>di</strong>sposizioni del"Co<strong>di</strong>ce della Strada" e del suo regolamento <strong>di</strong> esecuzione e <strong>di</strong> attuazione.Art. 47. Passi carrabili1. L'accesso dei veicoli alle aree <strong>di</strong> pertinenza delle costruzioni é consentitotramite passi carrabili, la cui realizzazione deve essere autorizzata dall'Enteproprietario delle strade o degli spazi da cui si accede, nel rispetto delle<strong>di</strong>sposizioni dettate dal "Co<strong>di</strong>ce della Strada" e dal suo regolamento <strong>di</strong>esecuzione e <strong>di</strong> attuazione.2. Ove la costruzione fronteggi più spazi pubblici, l'accesso é consentito daquello a minor traffico.3. L'accesso ad uno spazio privato tramite più passi carrabili può essereconcesso quando sia giustificato da esigenze <strong>di</strong> viabilità interna ed esterna.4. Nelle nuove costruzioni a carattere residenziale, la larghezza del passocarrabile non deve essere inferiore a 3.00 mt. e superiore a 6.00 mt., realizzabileanche in aderenza al confine <strong>di</strong> proprietà. La <strong>di</strong>stanza tra un nuovo passocarraio ed altro esistente, con interposto manufatto e<strong>di</strong>lizio, non deve essereinferiore a 2.00 mt..5. Nelle nuove costruzioni, la <strong>di</strong>stanza minima tra i cancelli <strong>di</strong> accesso aglispazi <strong>di</strong> pertinenza e la carreggiata o tra quest'ultima e le livellette inclinatedelle rampe <strong>di</strong> collegamento a spazi interrati o comunque situati a livelloinferiore a quello <strong>di</strong> accesso, deve essere non inferiore a 4,50 mt.6. L'uscita dai passi carrabili verso il suolo pubblico deve essere semprerealizzata adottando tutti gli accorgimenti funzionali ad una buona visibilità,eventualmente anche con l'ausilio <strong>di</strong> specchi o telecamere opportunamente<strong>di</strong>sposti a cura dei proprietari delle costruzioni.7. Gli accessi carrabili esistenti che non rispondono ai requisiti <strong>di</strong> cui ai commi33


4 e 5 sono mantenuti nella situazione <strong>di</strong> fatto; nel caso <strong>di</strong> interventi <strong>di</strong>trasformazione dei fabbricati, che implichino il rifacimento dei prospetti e/odelle recinzioni nei quali si aprono i passi carrabili, possono essere richiestiadeguamenti, anche parziali, alle norme regolamentari, compatibilmente con lareale fattibilità e commisurando il sacrificio che ne deriva al vantaggioricavato in termini <strong>di</strong> sicurezza per la circolazione.8. Sono fatte salve le possibilità <strong>di</strong> deroga <strong>di</strong> cui al comma 4 dell'art. 46 delD.P.R. 16 <strong>di</strong>cembre 1992, n. 495, così come mo<strong>di</strong>ficato dall'art. 36, punto c, delD.P.R. 16 settembre 1996, n. 610.Art. 48. Piste ciclabili1. Il comune favorisce la realizzazione <strong>di</strong> itinerari ciclabili.2. In caso <strong>di</strong> nuova e<strong>di</strong>ficazione e <strong>di</strong> ristrutturazione e<strong>di</strong>lizia ed urbanistica ed intutti i luoghi previsti dall'art. 7 della l.r. 33/1990 sono previsti parcheggi per lebiciclette.Art. 49 13 . Loggia, portico, porticato e "pilotis"1. Negli e<strong>di</strong>fici si definiscono:“loggia” l’elemento architettonico formato da uno spazio aperto su uno odue lati, coperto, anche con la presenza <strong>di</strong> pilastri/colonne o archi;“portico” elemento aperto esternamente, posto al piano terra e sorretto dapilastri o colonne;“porticato” passaggio aperto, coperto, posto al piano terra sorretto dapilastri o colonne;piano “pilotis” lo spazio libero posto al piano terra <strong>di</strong> un e<strong>di</strong>ficio,caratterizzato dalla sola presenza <strong>di</strong> pilastri o colonne <strong>di</strong> sostegnodell’e<strong>di</strong>ficio e dall’atrio <strong>di</strong> ingresso oltre ai vani scala ed ascensore.2.I portici inseriti in e<strong>di</strong>fici <strong>di</strong> nuova costruzione, destinati a pubblico passaggiodevono avere <strong>di</strong>mensioni non inferiori a 2.50 mt. <strong>di</strong> larghezza e 3.50 mt. <strong>di</strong>altezza misurata all'intradosso del solaio <strong>di</strong> copertura; in caso <strong>di</strong> coperture avolta, e nei casi <strong>di</strong> ristrutturazione e<strong>di</strong>lizia non regolamentati da appositi13Mo<strong>di</strong>ficato con D.C.C. n. 90 del 10.09.2009 pubblicata sul B.U.R. n. del34


Strumenti Urbanistici Esecutivi, l'Amministrazione Comunale si riserva <strong>di</strong>fissare misure <strong>di</strong>verse, sentita la Commissione E<strong>di</strong>lizia3. Se lo spazio porticato si estende su strade pubbliche aperte al trafficoveicolare, l'altezza della luce libera non deve essere inferiore a 4.50 mt.4. Nel caso in cui le aree porticate o a "pilotis" non siano soggette a servitù <strong>di</strong>uso pubblico, ne é ammessa la delimitazione con cancellate, grigliati od altritamponamenti semiaperti.5. Per le aree porticate o a "pilotis" aperte al pubblico passaggio, l'Autoritàcomunale, sentita la Commissione E<strong>di</strong>lizia, in sede <strong>di</strong> rilascio degli atti <strong>di</strong>assenso e<strong>di</strong>lizio può prescrivere l'impiego <strong>di</strong> specifici materiali e coloriture perle pavimentazioni, le zoccolature, i rivestimenti, le tinteggiature.Art. 50. Prefabbricati1. Le costruzioni prefabbricate devono rispettare tutte le <strong>di</strong>sposizioni previsteper la normale fabbricazione e, nei limiti delle loro caratteristiche tecnologiche,risultare inseribili armonicamente nell'ambiente circostante, sia per i requisitiformali sia per i materiali impiegati.Art. 51. Rampe1. Si definisce rampa la superficie inclinata carrabile o pedonale atta alsuperamento <strong>di</strong> <strong>di</strong>slivelli.2. Le rampe carrabili per il transito dei veicoli all'interno o all'esterno deglie<strong>di</strong>fici non devono avere pendenza superiore al 20% se rettilinee; negli altri casila pendenza non può essere superiore al 15%.3. La larghezza minima della carreggiata delle rampe é:a) 3,00 mt. nei casi <strong>di</strong> rampa rettilinea a senso unico o a doppio senso <strong>di</strong> marciaalternato regolato da semaforo;b) 4,50 mt. nel caso <strong>di</strong> rampa rettilinea a doppio senso <strong>di</strong> marcia permanente;c) 3,50 mt. nei casi <strong>di</strong> rampa curvilinea a senso unico o a doppio senso <strong>di</strong>marcia alternato regolato da semaforo;d) 4,50 mt. nel caso <strong>di</strong> rampa curvilinea a doppio senso <strong>di</strong> marcia permanente.4. Nel caso <strong>di</strong> rampe carrabili con tracciato curvilineo, il raggio <strong>di</strong> curvatura,35


misurato sul filo esterno della carreggiata, non deve essere inferiore a:a) 7,00 mt. nei casi <strong>di</strong> rampa a senso unico o a doppio senso <strong>di</strong> marcia alternatoregolato da semaforo;b) 8,25 mt. nel caso <strong>di</strong> rampa a doppio senso <strong>di</strong> marcia permanente.5. Nei casi <strong>di</strong> cui alle lettere a) e c) del comma 3 ed a) del comma 4,l’installazione del semaforo per regolare gli accessi alle rampe, non èobbligatorio negli e<strong>di</strong>fici mono e bifamiliari.6. Le rampe carrabili devono essere realizzate in materiale antisdrucciolevole,con apposite scanalature per il deflusso delle acque; almeno da un lato, deveessere prevista l'installazione <strong>di</strong> un corrimano all'altezza <strong>di</strong> 0,90 mt.. Nei casi <strong>di</strong>realizzazione <strong>di</strong> un percorso pedonale <strong>di</strong> servizio, a fianco della carreggiata,questo dovrà essere realizzato a gradoni, <strong>di</strong> larghezza non inferiore a 0,60 mt..7. Tutte le rampe pedonali esterne o interne alle costruzioni, escluse quelle <strong>di</strong>servizio <strong>di</strong> cui al comma precedente, debbono rispettare le prescrizioni delleleggi e delle <strong>di</strong>rettive <strong>di</strong> settore per il superamento e l'eliminazione dellebarriere architettoniche.8. Le rampe esistenti dall’entrata in vigore del presente regolamento sonomantenute nella situazione <strong>di</strong> fatto.Art. 52. Recinzioni e cancelli1. I muri <strong>di</strong> recinzione, le recinzioni ad inferriate o a rete e i cancelli esposti intutto in parte alla pubblica vista, debbono rispettare le norme generali <strong>di</strong> decorodettate per le costruzioni <strong>di</strong> cui all'art. 33.2. Le recinzioni non devono ostacolare la visibilità o pregiu<strong>di</strong>care la sicurezzadella circolazione; l'Autorità comunale, in sede <strong>di</strong> rilascio degli atti <strong>di</strong> assensoe<strong>di</strong>lizio, può dettare con<strong>di</strong>zioni particolari per conseguire tali finalità e per ilmigliore inserimento ambientale.3. Le recinzioni <strong>di</strong> nuova costruzione tra le proprietà o verso spazi pubblicipossono essere realizzate:a) con muro pieno <strong>di</strong> altezza massima <strong>di</strong> 1.80 mt.;b) con muretto o cordolo <strong>di</strong> altezza massima <strong>di</strong> 0.50 mt. sovrastato da reti,cancellate o siepi per un'altezza massima complessiva <strong>di</strong> 1.80 mt.;36


c) con siepi mantenute ad una altezza massima <strong>di</strong> 1.80 mt.;d) con pali infissi al suolo e rete <strong>di</strong> protezione <strong>di</strong> altezza non superiore a 1.50mt.;e) con muri pieni <strong>di</strong> altezza superiore a 1.80 mt., in presenza <strong>di</strong> particolaricaratteristiche ambientali, sentita la Commissione E<strong>di</strong>lizia;4. Recinzioni e zoccolature <strong>di</strong> altezza <strong>di</strong>versa possono altresì essere ammesseper conseguire l'allineamento con quelle contigue, al fine <strong>di</strong> mantenere l'unitàcompositiva.5. I materiali consentiti per la realizzazione dei muri, dei muretti e dei cordolisono calcestruzzo e pietra a vista e nei casi <strong>di</strong> rivestimento, non a tessere.6. I materiali consentiti per la realizzazione delle cancellate sono legno emetallo;7. Sopra i muri <strong>di</strong> sostegno é ammessa la realizzazione <strong>di</strong> recinzioni dei tipi b),c) e d) <strong>di</strong> cui al comma 3, con altezza calcolata dalla linea <strong>di</strong> spiccato dei murimedesimi.8. I cancelli pedonali e carrabili inseriti nelle recinzioni devono presentarealtezza non superiore a 2.50 mt. ed aprirsi all'interno della proprietà (versol'interno delle costruzioni od anche verso l'esterno se convenientemente arretratiin modo da non interferire con le se<strong>di</strong> dei marciapie<strong>di</strong> o delle strade); i cancelliposti a chiusura dei passi carrabili si conformano alle larghezze per essi stabiliteall'art. 47, comma 4, e rispettano la <strong>di</strong>sposizione <strong>di</strong> cui all'art. 47, comma 5; perparticolari preesistenze l'altezza massima potrà essere derogata sentita laCommissione E<strong>di</strong>lizia.9. Eventuali apparecchiature videocitofoniche e <strong>di</strong> apertura elettrica otelecomandata e motorizzata dei cancelli devono essere opportunamenteprotette ed inserite armonicamente nel contesto della struttura; per i cancelli amovimento motorizzato protetto da fotocellule devono essere adottati i<strong>di</strong>spositivi <strong>di</strong> segnalazione atti a garantire la sicurezza degli utenti.10. La realizzazione <strong>di</strong> recinzioni al <strong>di</strong> fuori del centro abitato é soggetta alle<strong>di</strong>sposizioni <strong>di</strong> legge che regolano l'ampiezza delle fasce <strong>di</strong> rispetto dei nastristradali.37


Art. 53. Serramenti1. Le porte <strong>di</strong> accesso alle costruzioni dalle strade e dagli spazi pubblici o <strong>di</strong>uso pubblico devono essere dotate <strong>di</strong> serramenti che si aprono verso l'interno oa scorrimento, senza invadere gli spazi medesimi, fatta eccezione per iserramenti la cui apertura é prescritta verso l'esterno da norme <strong>di</strong> sicurezza, intal caso saranno posti arretrati rispetto allo spazio pubblico ove possibile.2. I serramenti delle finestre prospicienti spazi pubblici o <strong>di</strong> uso pubblicopossono aprire verso l'esterno solo se siti ad un'altezza <strong>di</strong> 3.00 mt. dal piano delmarciapiede o ad un'altezza <strong>di</strong> 4.50 mt. dal piano stradale, per le strade prive <strong>di</strong>marciapie<strong>di</strong>; in nessun caso l'apertura delle ante deve invadere il se<strong>di</strong>mestradale impegnato dal transito dei veicoli.3. In sede <strong>di</strong> rilascio degli atti <strong>di</strong> assenso e<strong>di</strong>lizio, l'Autorità comunale, sentita laCommissione E<strong>di</strong>lizia, può imporre la realizzazione dei serramenti con specificimateriali, coloriture e modalità <strong>di</strong> apertura.4. I serramenti esistenti che non rispondono ai requisiti <strong>di</strong> cui al comma 2 sonomantenuti nella situazione <strong>di</strong> fatto; nel caso <strong>di</strong> interventi <strong>di</strong> trasformazione deifabbricati che implichino il rifacimento dei prospetti, é richiesto l'adeguamentoalle norme regolamentari.Art. 54. Servitù pubbliche1. Il <strong>Comune</strong> ha facoltà <strong>di</strong> applicare o fare applicare e mantenere sui fronti dellecostruzioni, previo avviso alla proprietà, apparecchi in<strong>di</strong>catori, tabelle e altrioggetti <strong>di</strong> pubblica utilità quali:a) targhe della toponomastica urbana e numeri civici;b) piastrine e tabelle per in<strong>di</strong>cazioni planimetriche ed altimetriche, <strong>di</strong>tracciamento, <strong>di</strong> idranti e simili;c) apparecchi e tabelle <strong>di</strong> segnalazione stradale;d) cartelli in<strong>di</strong>catori relativi al transito, alla viabilità, ai pubblici servizi;e) sostegni per gli impianti dei pubblici servizi con targhe ed apparecchirelativi;f) orologi ed avvisatori stradali <strong>di</strong> data, temperatura, con<strong>di</strong>zioni del traffico,ecc.;38


g) lapi<strong>di</strong> commemorative;h) ogni altro apparecchio od impianto che si renda necessario a fini <strong>di</strong> pubblicautilità.2. Gli in<strong>di</strong>catori e gli apparecchi <strong>di</strong> cui al comma precedente possono essereapplicati sul fronte <strong>di</strong> costruzioni soggette a specifici vincoli, soltanto se nonesistono ragionevoli alternative e, comunque, previo parere dell'organo <strong>di</strong>tutela.3. La manutenzione degli oggetti, elencati al comma 1, nonché delle parti <strong>di</strong>facciata da essi <strong>di</strong>rettamente interessate, é a carico degli enti o dei privatiinstallatori.4. L'installazione deve essere effettuata producendo il minor danno e <strong>di</strong>sagioalla proprietà privata, compatibilmente con il sod<strong>di</strong>sfacimento dell'esigenzapubblica per cui é effettuata.5. I proprietari, i possessori e i detentori degli immobili hanno l'obbligo <strong>di</strong> nonrimuovere gli oggetti <strong>di</strong> cui al comma 1, <strong>di</strong> non sottrarli alla pubblica vista, <strong>di</strong>ripristinarli a loro cura e spese, quando siano stati <strong>di</strong>strutti o danneggiati perfatti a loro imputabili.6. Gli interventi e<strong>di</strong>lizi sugli e<strong>di</strong>fici ove sono installati gli oggetti <strong>di</strong> cui alcomma 1, debbono essere effettuati garantendo le opere necessarie per ilmantenimento del servizio pubblico; tali oggetti dovranno essere rimessidebitamente in posizione qualora, per l'esecuzione dei lavori, sia statoin<strong>di</strong>spensabile rimuoverli.Art. 55. Soppalchi1. Ai fini del presente regolamento é definita "soppalco" la superficie ottenutame<strong>di</strong>ante l'interposizione parziale <strong>di</strong> una struttura orizzontale in uno spaziodelimitato da pareti quando la superficie soprastante e quella sottostante allastruttura menzionata non vengono chiuse per ricavare nuovi vani; la superficienetta del soppalco, anche se <strong>di</strong>stribuita su più livelli, non può superare 2/3 dellasuperficie netta del vano in cui esso é ricavato.2. La realizzazione del soppalco é:a) soggetta alle or<strong>di</strong>narie procedure autorizzative;39


) consentita nel rispetto dei requisiti <strong>di</strong> illuminazione e ventilazione prescrittidalle leggi vigenti e, in caso <strong>di</strong> destinazione ad uso lavorativo, anche <strong>di</strong> tutte lespecifiche norme che regolano l'attività esercitata.3. E' comunque richiesto il rispetto delle seguenti prescrizioni:a) la parte superiore del soppalco deve essere munita <strong>di</strong> balaustra <strong>di</strong> altezza noninferiore a 1,00 mt.;b) l'altezza tra il pavimento finito del soppalco ed il punto più basso del soffittofinito deve risultare non inferiore a 2,00 mt.;c) l'altezza tra il pavimento del locale e il punto più basso dell'intradosso dellastruttura del soppalco deve risultare non inferiore a 2,20 mt..4. Il soppalco non é conteggiato nel numero dei piani (Np) ai sensi dell'art. 15:come tale non ha effetto ai fini del computo del volume (V) <strong>di</strong> cui all'art. 20,anche se la superficie del suo piano <strong>di</strong> calpestio costituisce incremento dellasuperficie utile lorda (Sul) ai sensi dell'art. 18.Art. 56. Sporgenze fisse e mobili1. Dal filo <strong>di</strong> fabbricazione delle costruzioni prospettanti su spazi pubblici o <strong>di</strong>uso pubblico sono ammesse sporgenze per elementi decorativi, cornici,davanzali, soglie, copertine, gocciolatoi, zoccolature, inferriate, vetrine,pensiline, balconi, tende ed altri corpi aggettanti; i "bow-window", le verande egli elementi portanti verticali in risalto costituiscono filo <strong>di</strong> fabbricazione aisensi dell'art. 16, comma 2.2. Ove non escluse o limitate dall'applicazione delle vigenti leggi e dei lororegolamenti <strong>di</strong> attuazione, sono ammesse le seguenti sporgenze massime:a) 1/5 14 della larghezza della sede stradale, con un massimo <strong>di</strong> 1.50 mt. perbalconi e pensiline che devono comunque essere posti ad una altezza noninferiore a 4,50 mt. dal piano stradale. Il presente comma non trovaapplicazione negli ambiti <strong>di</strong>sciplinati da strumenti urbanistici esecutivi. 13b) 2.50 13 mt. per tende parasole che non possono comunque superare lalarghezza del marciapiede e devono avere il bordo inferiore ad una altezzaminima <strong>di</strong> 2.20 mt. dal piano me<strong>di</strong>o del marciapiede medesimo o del14Approvazione mo<strong>di</strong>fica D.C.C. n.67 del 29.02.2001 – B.U.R. n.16 del 18.04.200140


suolo. Il presente comma non trova applicazione qualora gli e<strong>di</strong>ficiprospettino su spazi pubblici o <strong>di</strong> uso pubblico inseriti in aree pedonali. 13c) 0.08 mt. per altri corpi aggettanti compresi nel tratto verticale misurato apartire dal piano me<strong>di</strong>o del marciapiede o del suolo fino all'altezza <strong>di</strong> 2.20mt.4. La collocazione <strong>di</strong> tende parasole aggettanti su aree pubbliche può esserevietata dall'Autorità comunale per motivi <strong>di</strong> inserimento ambientale e decorourbano.Art. 57. Strade private1.La costruzione <strong>di</strong> strade private, assoggettabili ad uso pubblico, é soggettaalle or<strong>di</strong>narie procedure autorizzative e <strong>di</strong> controllo previste dall'or<strong>di</strong>namentovigente.2. Gli enti o i soggetti proprietari delle strade debbono provvedere:a) alla pavimentazione, se l'Amministrazione Comunale la ritiene necessaria;b) alla manutenzione e pulizia;c) all'apposizione e manutenzione della segnaletica prescritta;d) all'efficenza del se<strong>di</strong>me e del manto stradale;e) alla realizzazione e manutenzione delle opere <strong>di</strong> raccolta e scarico delleacque meteoriche, fino alla loro immissione nei collettori comunali;f) all'illuminazione, nei casi <strong>di</strong> cui al comma 7.3. Le strade private a servizio <strong>di</strong> residenze con una o più unità abitative devonoavere larghezza minima <strong>di</strong> 3,50 mt., raggio <strong>di</strong> curvatura, misurato al filo esternodella carreggiata, non inferiore a 7,00 mt. e, se cieche, devono terminare in unospazio <strong>di</strong> manovra tale da consentire l'agevole inversione <strong>di</strong> marcia degliautoveicoli.4. Le strade private a servizio <strong>di</strong> inse<strong>di</strong>amenti produttivi, (anche destinati allatrasformazione <strong>di</strong> prodotti agricoli) e commerciali devono avere larghezzaminima <strong>di</strong> 4,00 mt. nel caso <strong>di</strong> un unico senso <strong>di</strong> marcia, e <strong>di</strong> 7,00 mt. nel caso<strong>di</strong> doppio senso <strong>di</strong> marcia, raggio <strong>di</strong> curvatura, misurato nella mezzeria dellacarreggiata, non inferiore a 10,00 mt. e, se cieche, devono terminare in unospazio <strong>di</strong> manovra tale da consentire l'agevole inversione <strong>di</strong> marcia degli41


autoveicoli e dei veicoli da trasporto.5. Le prescrizioni <strong>di</strong> cui ai commi 3, 4, 5 si applicano alle nuove costruzioni:nel caso <strong>di</strong> interventi <strong>di</strong> ristrutturazione o recupero o rior<strong>di</strong>no, possono essererichiesti adeguamenti, anche parziali, alle norme regolamentari, compatibili conla reale fattibilità.6. Le strade private <strong>di</strong> lunghezza superiore a 25,00 m, poste all'interno delcentro abitato, debbono essere dotate <strong>di</strong> impianto <strong>di</strong> illuminazione in grado <strong>di</strong>fornire un illuminamento me<strong>di</strong>o <strong>di</strong> 4 lx (lux) sul piano stradale.7. Ove occorra, le strade private sono aperte al transito dei veicoli <strong>di</strong> soccorso e<strong>di</strong> pubblica sicurezza.Art. 58. Terrazzi1. Sono definite "terrazzi" le parti <strong>di</strong> costruzione con piano <strong>di</strong> calpestiopubblico o privato, recintate o meno da parapetto e lasciate a cielo aperto, la cuisoletta <strong>di</strong> pavimento costituisce copertura <strong>di</strong> costruzione sottostante, <strong>di</strong> portico,<strong>di</strong> corso d'acqua, <strong>di</strong> suolo.2. Ove siano sistemate a terrazzo parti <strong>di</strong> tetto, e in tutti i casi ove sussistapericolo <strong>di</strong> caduta, é obbligatoria l'applicazione <strong>di</strong> parapetto <strong>di</strong> altezza noninferiore a 1,00 m.3. Nel caso in cui il terrazzo sovrasti ambienti abitabili o comunque utilizzabilié prescritta l'impermeabilizzazione a manti multipli e devono essere poste inopera adeguate coibentazioni: in alternativa, deve essere realizzato un doppiosolaio con interposta camera d'aria.4. Le pendenze del manto <strong>di</strong> copertura non devono essere inferiori allo 0,5%.TITOLO VIESECUZIONE DELLE OPEREArt. 59. Prescrizioni generali1. Le opere e<strong>di</strong>lizie devono essere eseguite in modo conforme agli atti42


progettuali comunque assentiti.2. Il <strong>di</strong>rettore dei lavori, l'esecutore delle opere e gli altri eventuali soggetti cherivestono responsabilità operative devono adoperarsi, sotto la loro personale esolidale responsabilità, affinché opere ed interventi siano compiuti a regolad'arte e siano rispondenti alle prescrizioni delle leggi, dei regolamenti e delle<strong>di</strong>rettive in vigore.3. Per l'installazione e l'esercizio dei cantieri, devono essere rispettate le<strong>di</strong>sposizioni del "Co<strong>di</strong>ce della Strada" e del suo regolamento <strong>di</strong> attuazione e <strong>di</strong>esecuzione; le norme del presente regolamento si intendono integrate e, oveoccorra, sostituite dalle <strong>di</strong>sposizioni sopra in<strong>di</strong>cate.Art. 60. Richiesta e consegna <strong>di</strong> punti fissi1. Prima <strong>di</strong> iniziare i lavori per interventi <strong>di</strong> nuova costruzione, l'avente titolo étenuto a richiedere al <strong>Comune</strong>, me<strong>di</strong>ante lettera raccomandata con avviso <strong>di</strong>ricevimento, la ricognizione della linea <strong>di</strong> confine tra gli spazi pubblici e l'areaprivata interessata dall'intervento; l'istanza deve precisare il nominativo del<strong>di</strong>rettore dei lavori.2. Entro trenta giorni dal ricevimento della lettera <strong>di</strong> cui sopra, il personaledell'ufficio tecnico comunale - ovvero il personale messo a <strong>di</strong>sposizionedall'avente titolo e dall'assuntore dei lavori sotto la <strong>di</strong>rezione <strong>di</strong> un funzionariocomunale - provvede:a) ad assegnare sul terreno i capisal<strong>di</strong> altimetrici e planimetrici cui deve essereriferita la posizione dell'opera da realizzare;b) ad in<strong>di</strong>care i punti <strong>di</strong> immissione degli scarichi nella fognatura comunale ed ipunti <strong>di</strong> presa dell'acquedotto e <strong>di</strong> tutti gli altri impianti relativi alle opere <strong>di</strong>urbanizzazione primaria.3. Delle operazioni <strong>di</strong> cui al comma precedente deve essere redatto verbale, cheviene sottoscritto dalle parti per presa d'atto: tutte le spese sono a carico delrichiedente.4. Decorso il termine <strong>di</strong> cui al comma 2 i lavori possono essere iniziati; in talcaso il <strong>di</strong>rettore dei lavori re<strong>di</strong>ge autonomamente il verbale e ne invia copia al<strong>Comune</strong>.43


Art. 61. Disciplina del cantiere1. Nei cantieri e<strong>di</strong>li deve essere affisso, in vista del pubblico, un cartellochiaramente leggibile <strong>di</strong> <strong>di</strong>mensioni non inferiori a 0,70 mt. x 1,00 mt., conl'in<strong>di</strong>cazione:a) del tipo dell'opera in corso <strong>di</strong> realizzazione;b) degli estremi del Permesso <strong>di</strong> Costruire o della Denuncia <strong>di</strong> Iniziodell'Attività e del nome del titolare della stessa;c) della denominazione dell'impresa assuntrice dei lavori;d) dei nominativi del progettista, del <strong>di</strong>rettore dei lavori, del responsabile delcantiere e del progettista o dei responsabili della sicurezza ai sensi del dlgs494/96 e smi; tale cartello é esente dal pagamento della tassa sulle pubblicheaffissioni.2. Nel cantiere debbono essere tenuti a <strong>di</strong>sposizione il Permesso <strong>di</strong> Costruire odella Denuncia <strong>di</strong> Inizio dell'Attività in copia originale (o loro copie autentiche)nonché la comunicazione dell'inizio dei lavori, copia della notifica preliminareai sensi dlgs 494/96 e smi, del piano <strong>di</strong> sicurezza e <strong>di</strong> tutte le documentazionipreviste dalla normativa vigente.3. I cantieri e<strong>di</strong>li a lunga permanenza (oltre trenta giorni), debbono essere dotati<strong>di</strong> impianti <strong>di</strong> acqua potabile e <strong>di</strong> fognatura allacciati alle reti comunali; in caso<strong>di</strong> impossibilità dovuta a ragioni tecniche, si provvede con mezzi sostitutiviriconosciuti idonei dal Responsabile del Servizio <strong>di</strong> Igiene Pubblica competenteper territorio.4. Le costruzioni provvisorie realizzate nei cantieri e<strong>di</strong>li, destinate allapermanenza <strong>di</strong> persone, compresi i servizi igienici, debbono rispondere allevigenti norme <strong>di</strong> legge.5. E' fatto obbligo all'assuntore dei lavori <strong>di</strong> essere presente in cantiere o <strong>di</strong>assicurarvi l'intervento <strong>di</strong> persona idonea che lo rappresenti (responsabile <strong>di</strong>cantiere).6. L'Autorità comunale, in caso <strong>di</strong> violazione delle <strong>di</strong>sposizioni del presentearticolo, può or<strong>di</strong>nare la sospensione dei lavori.44


Art. 62. Occupazione del suolo pubblico e recinzioni provvisorie1. Ove i lavori comportino la manomissione del suolo pubblico o interessinoimpianti pubblici, il costruttore é tenuto a richiedere all'ente interessato leprescrizioni del caso, intese ad evitare danni al suolo ed agli impianti predetti,nonché a garantire l'esercizio <strong>di</strong> questi ultimi, specificando ubicazione, durata escopo dell'intervento.2. Ove sia in<strong>di</strong>spensabile occupare con il cantiere porzioni <strong>di</strong> suolo pubblico, iltitolare dell'atto <strong>di</strong> assenso e<strong>di</strong>lizio o il costruttore devono preventivamenterichiedere all'Autorità comunale la relativa Concessione ai sensi dell'art. 35;all'istanza deve essere allegato un elaborato grafico recante l'in<strong>di</strong>cazioneplanimetrica dell'area da includere nel cantiere.3. Il titolare del Permesso <strong>di</strong> Costruire o della Denuncia <strong>di</strong> Inizio dell'Attività,prima <strong>di</strong> dar corso ad interventi su aree poste in fregio a spazi pubblici o apertial pubblico, deve, previa denuncia all'Autorità comunale, recingereprovvisoriamente l'area impegnata dai lavori o, comunque, adottare i più idoneiaccorgimenti tecnici intesi a garantire la sicurezza, anche in conformità alleprescrizioni impartite dal <strong>Comune</strong>; la denuncia deve essere corredata del nullaostadegli enti esercenti le condutture ed i cavi aerei e/o sotterranei interessati.4. In ogni caso, devono essere adottate le misure atte a salvaguardarel'incolumità pubblica, ad assicurare il pubblico transito e ad evitare laformazione <strong>di</strong> ristagni d'acqua.5. Le recinzioni provvisorie devono avere aspetto decoroso, essere alte almeno2,00 mt. ed essere realizzate con materiale resistente; gli angoli sporgenti <strong>di</strong> talirecinzioni debbono essere <strong>di</strong>pinti per tutta la loro altezza a strisce bianche erosse con vernice riflettente e muniti <strong>di</strong> segnalazione luminosa a luce rossafissa, accesa dal tramonto al levar del sole; per recinzioni <strong>di</strong> lunghezzasuperiore a 10,00 mt., che sporgano sui marciapie<strong>di</strong> o sul se<strong>di</strong>me stradale,devono essere installate lungo il perimetro luci rosse fisse <strong>di</strong>stanti tra loro nonpiù <strong>di</strong> 10,00 mt., integrate da eventuali piastrine rifrangenti, <strong>di</strong> colore rosso e <strong>di</strong>superficie minima <strong>di</strong> 50,00 cm2, <strong>di</strong>sposte "a ban<strong>di</strong>era" rispetto al flussoveicolare.45


6. Le porte ricavate nelle recinzioni provvisorie non devono aprirsi versol'esterno e devono rimanere chiuse quando i lavori non sono in corso; se larecinzione racchiude manufatti che interessano servizi pubblici, deve comunqueessere consentito - salvo casi eccezionali il libero accesso a tali manufatti, ed inogni caso il pronto accesso degli addetti ai servizi interessati.7. L'Amministrazione Comunale, previo consenso del concessionario, hafacoltà <strong>di</strong> servirsi delle recinzioni prospettanti su spazi pubblici per le pubblicheaffissioni, senza che sia dovuto per tale uso alcun corrispettivo.8. Per gli interventi e<strong>di</strong>lizi che richiedono lavori <strong>di</strong> durata non superiore a 10giorni, la delimitazione del cantiere può assumere una configurazionesemplificata da definirsi, caso per caso, secondo le prescrizioni del <strong>Comune</strong>.9. In caso <strong>di</strong> violazione delle norme <strong>di</strong> cui ai commi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 delpresente articolo si applica il <strong>di</strong>sposto dell'ultimo comma del precedentearticolo 61.Art. 63. Sicurezza del cantiere e requisiti delle strutture provvisionali1. Ogni cantiere deve essere mantenuto libero da materiali dannosi o inutili, pertutta la durata dei lavori.2. Tutte le strutture provvisionali del cantiere e<strong>di</strong>lizio (ponteggi <strong>di</strong> servizio,impalcature, rampe, scale, parapetti e simili) devono avere requisiti <strong>di</strong>resistenza e <strong>di</strong> stabilità, devono essere dotate <strong>di</strong> protezioni per garantirel'incolumità delle persone e l'integrità delle cose e devono altresì conformarsialle vigenti <strong>di</strong>sposizioni <strong>di</strong> legge per la prevenzione degli infortuni e lasicurezza del lavoro; le fronti dei ponteggi verso strada devono essere provviste<strong>di</strong> opportune <strong>di</strong>fese <strong>di</strong> trattenuta nonché <strong>di</strong> idonei strumenti per lo scarico deimateriali.3. Le scale aeree, i ponti mobili o gli apparecchi <strong>di</strong> sollevamento non possonoessere posti in esercizio se non sono muniti <strong>di</strong> certificato <strong>di</strong> omologazionerilasciato dalle autorità competenti; ogni altro macchinario impiegato neicantieri e<strong>di</strong>li deve rispondere alle norme <strong>di</strong> legge e alle prescrizioni degli enticui é affidata la vigilanza in materia.4. In caso <strong>di</strong> interruzione dei lavori, devono essere eseguite le opere necessarie46


a garantire la sicurezza, l'igiene, il decoro e la stabilità della parti già costruite;in <strong>di</strong>fetto, l'Autorità comunale or<strong>di</strong>na al costruttore e/o al titolare del Permesso<strong>di</strong> Costruire o della Denuncia <strong>di</strong> Inizio dell'Attività, gli adempimenti necessarie, in caso <strong>di</strong> inottemperanza, <strong>di</strong>spone gli interventi sostitutivi a spese degliinadempienti.5. Nel corso dei lavori <strong>di</strong> soprelevazione devono essere adottate tutte le misureidonee a tutelare gli eventuali occupanti della parte sottostante dell'e<strong>di</strong>ficio.6. I tecnici comunali, nell'effettuare sopralluoghi, verificano l'osservanza delle<strong>di</strong>sposizioni del presente regolamento o delle altre norme vigenti in materia,informando, in caso <strong>di</strong> violazione, gli organi competenti a perseguire leinfrazioni riscontrate ed a <strong>di</strong>sporre i rime<strong>di</strong> più opportuni.7. Ove del caso, l'Autorità comunale adotta i provve<strong>di</strong>menti a tutela dellapubblica incolumità.Art. 64. Scavi e demolizioni1. La stabilità degli scavi, verificata in sede progettuale secondo quantorichiesto dalla normativa vigente, deve essere assicurata con mezzi idonei acontenere la spinta del terreno circostante e a garantire la sicurezza degli e<strong>di</strong>ficie degli impianti posti nelle vicinanze.2. Gli scavi non devono impe<strong>di</strong>re od ostacolare l'or<strong>di</strong>nario uso degli spazipubblici, ed in specie <strong>di</strong> quelli stradali; ove risulti peraltro necessarial'occupazione <strong>di</strong> tali spazi, deve essere richiesta al riguardo Concessioneall'Autorità comunale.3. Nei cantieri ove si procede a demolizioni, restando salve le altre <strong>di</strong>sposizionidel presente Regolamento, si deve provvedere affinchè i materiali <strong>di</strong> risultavengano fatti scendere a mezzo <strong>di</strong> apposite trombe o <strong>di</strong> idonei recipienti atti adevitare imbrattamenti e pericoli alle persone e alle cose; se del caso, si deveeffettuare la preventiva bagnatura dei materiali medesimi allo scopo <strong>di</strong> evitarel'eccessivo sollevamento <strong>di</strong> polveri.4. Per i cantieri ove si procede a demolizioni me<strong>di</strong>ante magli od altri macchinaria braccio meccanico, é data facoltà all'Autorità comunale <strong>di</strong> <strong>di</strong>sporre, oltre allabagnatura, ulteriori accorgimenti allo scopo <strong>di</strong> evitare polverosità ed47


inquinamento acustico.5. Il materiale <strong>di</strong> risulta dalle demolizioni e dagli scavi, ove non <strong>di</strong>versamenteutilizzato, deve essere trasportato e smaltito in una <strong>di</strong>scarica autorizzata anorma <strong>di</strong> legge, nel rispetto delle <strong>di</strong>sposizioni vigenti; é fatto obbligo al titolaredel Permesso <strong>di</strong> Costruire o della Denuncia <strong>di</strong> Inizio dell'Attività <strong>di</strong> conservarela relativa documentazione.6. La rimozione <strong>di</strong> parti in cemento amianto é soggetta alle procedurein<strong>di</strong>viduate dalla legge che <strong>di</strong>sciplina la materia.7. Si applica il <strong>di</strong>sposto dell'ultimo comma del precedente art. 61.Art. 65. Rinvenimenti1. I ritrovamenti <strong>di</strong> presumibile interesse archeologico, storico o artisticodevono essere posti a <strong>di</strong>sposizione degli enti competenti, me<strong>di</strong>ante imme<strong>di</strong>atacomunicazione all'Autorità comunale del reperimento; l'Autorità comunalerichiede l'intervento degli enti predetti, senza <strong>di</strong>lazione; i lavori, per la parteinteressata dai ritrovamenti, devono essere sospesi in modo da lasciare intatte lecose ritrovate, fermo restando l'obbligo <strong>di</strong> osservare le prescrizioni delle leggispeciali vigenti in materia.2. Nel caso <strong>di</strong> rinvenimento <strong>di</strong> resti umani, chi ne faccia la scoperta deve, aisensi delle vigenti leggi, informare imme<strong>di</strong>atamente l'Autorità comunale, laquale ne dà subito comunicazione all'Autorità Giu<strong>di</strong>ziaria e a quella <strong>di</strong> PubblicaSicurezza e <strong>di</strong>spone i necessari accertamenti per il rilascio del nulla osta per lasepoltura.3. Si applica il <strong>di</strong>sposto dell'ultimo comma del precedente articolo 61.Art. 66. Ripristino del suolo e degli impianti pubblici1. Ultimati i lavori, il costruttore e il titolare del Permesso <strong>di</strong> Costruire o dellaDenuncia <strong>di</strong> Inizio dell'Attività sono tenuti a garantire l'integrale ripristino, aregola d'arte, delle aree e degli impianti ed attrezzature pubbliche; lariconsegna, a ripristino effettuato, avviene in contrad<strong>di</strong>ttorio fra le parti, con laredazione <strong>di</strong> apposito verbale.2. In caso <strong>di</strong> inottemperanza, il ripristino é eseguito dal <strong>Comune</strong> a spese del48


costruttore e, in solido con questi, del titolare del Permesso <strong>di</strong> Costruire ovverodella Denuncia <strong>di</strong> Inizio dell'Attività; tali spese dovranno essere rimborsateentro quin<strong>di</strong>ci giorni dalla richiesta; in <strong>di</strong>fetto, salve restando eventuali<strong>di</strong>sposizioni speciali <strong>di</strong> legge, esse sono riscosse coattivamente con la procedura<strong>di</strong> cui al R.D. 14 aprile 1910, n. 639.TITOLO VIIVIGILANZA E SANZIONIArt. 67. Vigilanza e coercizione1. L'Autorità comunale esercita la vigilanza sull'attività urbanistica ed e<strong>di</strong>lizia aisensi della legge 28 febbraio 1985, n. 47, e dell'articolo 59 della legge regionale5 <strong>di</strong>cembre 1977, n. 56, e loro successive mo<strong>di</strong>ficazioni ed integrazioni.2. L'Autorità comunale esercita la vigilanza organizzando le forme <strong>di</strong> controlloritenute più efficienti.3. Il rispetto e l'applicazione del Regolamento E<strong>di</strong>lizio sono assicurati, oveoccorra, me<strong>di</strong>ante il potere <strong>di</strong> coercizione, esercitato attraverso appositemotivate or<strong>di</strong>nanze.4. Ove il rispetto e l'applicazione del Regolamento E<strong>di</strong>lizio comportinol'esecuzione <strong>di</strong> opere od attività, l'Autorità comunale or<strong>di</strong>na la realizzazionedelle stesse entro un termine congruo in rapporto alla natura delle opere oattività da eseguire; decorso inutilmente tale termine, le opere o le attività sonoeseguite dall'Amministrazione a spese del contravventore.5. L'Autorità comunale notifica al contravventore l'ammontare delle spesesostenute, ingiungendo al medesimo <strong>di</strong> rimborsare al <strong>Comune</strong> le stesse entroquin<strong>di</strong>ci giorni dalla notifica; ove tale termine decorra inutilmente, salverestando eventuali <strong>di</strong>sposizioni speciali <strong>di</strong> legge, le spese sono riscossecoattivamente con la procedura <strong>di</strong> cui al R.D. 14 aprile 1910, n. 639.49


Art. 68. Violazione del regolamento e sanzioni1. Fatte salve le sanzioni amministrative e penali derivanti dalla legislazioneurbanistica ed e<strong>di</strong>lizia, la violazione delle <strong>di</strong>sposizioni del RegolamentoE<strong>di</strong>lizio comporta l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniariepreviste dall'art. 11 della legge regionale 8 luglio 1999, n. 19, previaeliminazione, ove occorra, del motivo che ha dato luogo all'infrazione.2. Per quanto non <strong>di</strong>sciplinato, in or<strong>di</strong>ne alle sanzioni, dalla legge regionale <strong>di</strong>cui al comma 1, si applicano le <strong>di</strong>sposizioni della legge 24 novembre 1981, n.689.TITOLO VIIIDISPOSIZIONI FINALIArt. 69. Ricostruzione <strong>di</strong> e<strong>di</strong>fici crollati in tutto o in parte in seguitoad eventi accidentali1. E' facoltà dell'Autorità comunale, sentita la Commissione E<strong>di</strong>lizia, consentirela ricostruzione, anche in contrasto con le prescrizioni del Piano Regolatore, <strong>di</strong>e<strong>di</strong>fici accidentalmente crollati, in tutto o in parte, a causa <strong>di</strong> eventi naturalieccezionali o <strong>di</strong> fatti o atti accertati, dolosi o colposi, non imputabili alproprietario del bene o all'avente titolo.2. La ricostruzione può essere consentita con le preesistenti destinazioni d'uso,volumetrie, altezze, sagome, superfici coperte, confrontanze e <strong>di</strong>stanze daiconfini; é comunque facoltà dell'Amministrazione imporre che:a) siano applicati particolari accorgimenti, sia a riguardo dei materiali impiegatisia per quanto concerne eventuali allineamenti, atti a conseguire un migliorinserimento ambientale ed un miglior assetto urbanistico;b) siano applicate limitazioni, rispetto alla preesistente situazione, per quantoconcerne tutti od alcuni parametri e<strong>di</strong>lizi.3. L'assenso alla ricostruzione, con o senza limitazioni, deve essere sempreampiamente motivato per quanto attiene alle ragioni, specialmente connessealle caratteristiche ambientali, che rendono opportuno agire, nel singolo caso, in50


contrasto con lo strumento urbanistico vigente.4. La <strong>di</strong>sposizione <strong>di</strong> cui al presente articolo non si applica ai crollidolosamente causati dal proprietario o dall'avente titolo o comunqueverificatisi, in corso d'opera, per imperizia o trascuratezza dello stesso odell'assuntore dei lavori.Art. 70. Deroghe1. L'Autorità comunale, previa Autorizzazione del Consiglio Comunale e nullaosta della Giunta Regionale, può derogare alle <strong>di</strong>sposizioni del presenteRegolamento e delle Norme <strong>di</strong> Attuazione dello strumento urbanistico generalevigente - limitatamente ai casi <strong>di</strong> e<strong>di</strong>fici ed impianti pubblici o <strong>di</strong> pubblicointeresse - applicando le <strong>di</strong>sposizioni, le procedure ed i criteri fissati dalle leggie dalle <strong>di</strong>rettive vigenti.51


ALLEGATIIn considerazione della continua evoluzione normativa, la specificamodulistica, tenuta in costante aggiornamento, è <strong>di</strong>sponibile presso gliuffici del Dipartimento Servizi Territoriali e pubblicata nell’appositapagina del sito internet del <strong>Comune</strong> <strong>di</strong> <strong>Verbania</strong> www.comune.verbania.itL’uso della modulistica è comunque obbligatorio.52

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!