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La bancarotta semplice nel diritto spagnolo e in quello italiano

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Paesi e mercatiUnione europea<strong>La</strong> <strong>bancarotta</strong> <strong>semplice</strong><strong>nel</strong> <strong>diritto</strong> <strong>italiano</strong>ed <strong>in</strong> <strong>quello</strong> <strong>spagnolo</strong>di <strong>La</strong>ura Citroni (*)In una prospettiva comparatistica, vengono affrontate le legislazioni italiana e spagnola:dal raffronto emerge la diversa collocazione della <strong>bancarotta</strong> <strong>in</strong> una legge complementareal Codice penale per l’Italia, e di contro all’<strong>in</strong>terno del Codice penale per laSpagna.Anche <strong>nel</strong> campo sanzionatorio, l’ord<strong>in</strong>amento <strong>italiano</strong> mantiene delle posizioni dimaggiore severità per le ipotesi fraudolente, rispetto all’ord<strong>in</strong>amento <strong>spagnolo</strong>.Tradizionalmente costruita come reato colposo, pur <strong>nel</strong>lanuova e migliore struttura offerta dalla legge fallimentare,la fattispecie di <strong>bancarotta</strong> <strong>semplice</strong> prevista dall’art. 217legge fall., porta il peso di concezioni e schematismi normativ<strong>in</strong>on più accettabili.<strong>La</strong> descrizione degli illeciti previsti, viene fatta tipizzandouna serie di comportamenti specifici il che, da un lato, mostral’<strong>in</strong>capacità del sistema di <strong>in</strong>dicare l’illecito attraversoformulazioni generali mentre, dall’altro permette una puntualee precisa caratterizzazione delle s<strong>in</strong>gole ipotesi delittuose.Dalla lettura della norma si ev<strong>in</strong>ce come l’oggetto della tutelacomune, r<strong>in</strong>venibile <strong>in</strong> tutte le ipotesi di <strong>bancarotta</strong><strong>semplice</strong> <strong>in</strong> senso stretto (cd. <strong>bancarotta</strong> <strong>semplice</strong> patrimoniale)sia <strong>quello</strong> dell’<strong>in</strong>teresse all’ord<strong>in</strong>ato svolgimentodella procedura fallimentare davanti ad una dim<strong>in</strong>uzionedel patrimonio dell’imprenditore e della conseguente relativalesione della garanzia dei creditori.Il legislatore, tenendo separati dal gruppo il punto n. 5 deicomma 1 e 2, ha voluto offrire una sanzione anche per leviolazioni degli obblighi di tenuta e conservazionedelle scritture contabili (salvo le maggiori pene stabilitenei casi <strong>in</strong> cui le medesime siano state manomesse), considerandolicomportamenti ostativi degli accertamenti necessariallo svolgimento della procedura concorsuale.Questa diversificazione, appare piuttosto chiara <strong>in</strong> quanto,<strong>nel</strong>l’ultimo comma, viene leso l’<strong>in</strong>teresse all’ostensibilitàdel patrimonio e non, come <strong>in</strong> <strong>quello</strong> precedente, direttamentel’<strong>in</strong>tegrità della garanzia patrimoniale.Le s<strong>in</strong>gole ipotesi <strong>in</strong>vece, <strong>in</strong> quanto fatti che per loro stessanatura possono verificarsi solamente <strong>in</strong> un tempo anteriore,sono per la maggior parte <strong>in</strong>compatibili con l’<strong>in</strong>izio diun procedimento di esecuzione concorsuale.Il Codice <strong>spagnolo</strong> all’<strong>in</strong>terno della prima norma del capodedicato all’<strong>in</strong>solvenza punibile, prevede la figura dell’alzamientosde bienes (analoga a quella prevista dal nostroart. 257 legge fall.), concetto questo che comprende i varicontratti simulati, le compravendite fittizie, e tutte le fattispeciedi occultazione che term<strong>in</strong>ano con un’<strong>in</strong>solvenza,frustrante o riduttiva, delle aspettative di soddisfazione deicreditori.Nota:(*) Studio legale Meda, Milano.Commercio <strong>in</strong>ternazionale n. 21/200515


Paesi e mercati<strong>La</strong> peculiarità della fattispecie va ricercata <strong>nel</strong>l’autonomiadella stessa norma che rappresenta, appunto, una dellepr<strong>in</strong>cipali novità apportate dall’ultima versione del Codicepoiché, f<strong>in</strong>o al 1995, la giurisprudenza, era concorde <strong>nel</strong>ritenere che la produzionedi un’ulterioresituazione<strong>La</strong> <strong>bancarotta</strong> <strong>semplice</strong> può certamenterealizzarsi anche <strong>nel</strong> caso<strong>in</strong> cui l’occultamento dei beni o una forza attrattivaconcorsuale avesseil proposito di <strong>in</strong>ganno siano anteriorialla nascita vera e propria anche la fattispecietale da assorbiredell’obbligazione.di <strong>bancarotta</strong> <strong>semplice</strong><strong>in</strong> esame, privandoqueste di una propria autonoma perseguibilità.Presupposto del reato <strong>in</strong> esame è l’esistenza di un’obbligazionegiuridicamente valida, la cui soddisfazione vengaimpedita ponendo <strong>in</strong> essere una condotta illecita. Per larealizzazione della fattispecie è sufficiente un rapportov<strong>in</strong>colante preesistente allo stato di <strong>in</strong>solvenza, mentre idebiti nascenti devono essere «legittimi, reali, generalmentescaduti, liquidi ed esigibili».Precisando che questi devono essere generalmente scadutisi vogliono tutelare quei debiti non ancora esigibili, eciò perché, se si dovesse aspettare la scadenza del rapportoobbligatorio, non si potrebbe procedere contro il debitoreche compia atti di occultazione di beni davanti aglistessi creditori che <strong>in</strong>tende pregiudicare.Non è però necessario che l’attività delittuosa sia posterioreall’esigibilità del credito, mentre l’occultazione patrimonialedeve essere fatta col f<strong>in</strong>e di non permettere larealizzazione delle pretese sui beni del debitore.<strong>La</strong> <strong>bancarotta</strong> <strong>semplice</strong> può certamente realizzarsi anche<strong>nel</strong> caso <strong>in</strong> cui l’occultamento dei beni o il proposito di <strong>in</strong>gannosiano anteriori alla nascita vera e propria dell’obbligazione<strong>in</strong> quanto sono frequenti i casi <strong>in</strong> cui «i debitori,davanti all’imm<strong>in</strong>ente probabile nascita di un credito futuro,compiano atti lesivi della futura aspettativa creditoria».Uno dei pr<strong>in</strong>cipali problemi è dunque rappresentato dallanecessità di delimitare la <strong>bancarotta</strong> <strong>semplice</strong> <strong>in</strong> sensostretto ex art. 257, comma 1, punto 1, rispetto a quellepreviste dall’art. 257, comma 1, punto 2, e dall’art. 258.Il primo discipl<strong>in</strong>a l’<strong>in</strong>solvenza che si produce per eludereun sequestro <strong>in</strong>iziato (che comprende <strong>in</strong>fatti sia i casi diobbligazioni scadute, fonti del suddetto procedimento disequestro già <strong>in</strong>iziato, sia quelle frutto di una procedura diprevedibile <strong>in</strong>izio), mentre il secondo ha ad oggetto la<strong>bancarotta</strong> preferenziale post-fallimentare, dove il responsabileche vuole eludere la responsabilità civile nascentedal reato, può farlo sia <strong>in</strong> relazione alla sentenzacomm<strong>in</strong>ante l’<strong>in</strong>solvenza, che davanti alla <strong>semplice</strong> obbligazionescaduta.Dalla evidente base comune dei 3 articoli, deriva che gliart. 257, comma 1, punto 2 e l’art. 258, differenti tra loroper la condotta tipica posta <strong>in</strong> essere, altro non sono senon una <strong>semplice</strong> variante del primo.<strong>La</strong> <strong>bancarotta</strong> <strong>semplice</strong>patrimoniale dell’art. 217,1legge fall. e l’alzamientode bienes dell’art. 257 C.p.Con il term<strong>in</strong>e <strong>bancarotta</strong> <strong>semplice</strong> <strong>in</strong> senso stretto o cd.<strong>bancarotta</strong> <strong>semplice</strong> patrimoniale, si vogliono <strong>in</strong>tendere leprime 4 ipotesi previste dalla norma, causanti una lesioneconcreta al patrimonio dei creditori.Nel punto n. 1 si parla delle «spese personali e per la famigliaeccessive rispetto alla sua condizione economica», conl’<strong>in</strong>tento di punire gli esborsi di denaro che non super<strong>in</strong>o iredditi disponibili, ma che mettano <strong>in</strong> concreto pericolo l’attitud<strong>in</strong>edel patrimonio alla sua funzione di garanzia.Per la sussistenza del reato è necessario che queste spesesiano sostenute per il soddisfacimento dell’agente edei suoi familiari, <strong>in</strong>tesi <strong>in</strong> senso lato come i parenti, gli aff<strong>in</strong>i,f<strong>in</strong>o alla stessa famiglia di fatto.Nel punto n. 2 si parla dello sperpero <strong>in</strong> «operazioni dipura sorte o manifestamente imprudenti», essendo questi«atti di gestione che eccedono le normali regole di prudenzao di perizia, ma pur sempre posti <strong>in</strong> essere con l’<strong>in</strong>tentodi giovare alle ragioni dell’azienda».<strong>La</strong> valutazione dell’avventatezza e della pericolosità deveriguardare l’oggetto dell’impresa, mentre le operazioni di«pura sorte» sono quelle il cui esito dipende <strong>in</strong>teramente,o quasi, dal caso (gioco d’azzardo, lotterie, concorsi…).Sono <strong>in</strong>vece «manifestamente imprudenti» quelle operazioni<strong>in</strong> cui il rischio è superiore al normale e la cui avventatezzaè riconoscibile a prima vista; non, qu<strong>in</strong>di, quelleaffidate completamente all’alea, bensì quelle che, per laloro avventatezza o per la loro rischiosità, appaionosconsigliabili.16Commercio <strong>in</strong>ternazionale n. 21/2005


Paesi e mercatiNon è richiesta una prova del nesso causale tra la perditaed il fallimento, ma la prima deve comunque riguardareuna «notevole parte del patrimonio»; il giudice, dovràaccertare queste condizioni, valutare la natura delle operazionicompiute e considerare al contempo tutte le circostanzeche possono servire a tal f<strong>in</strong>e come il tipo di impresa,la qualità dell’operazione e l’andamento del mercato.Il punto n. 3 si occupa delle «operazioni di grave imprudenzaper ritardare il fallimento»: si tratta degli espedienticui ricorrono gli imprenditori sperando di evitare o ritardarel’apertura del procedimento concorsuale (adesempio vendere le merci <strong>in</strong> magazz<strong>in</strong>o a prezzi <strong>in</strong>ferioridel mercato, contrarre prestiti ad <strong>in</strong>teresse usuraio). Astuziepiù o meno rov<strong>in</strong>ose con cui l’imprenditore <strong>in</strong> stato didissesto cerca di dilazionare il fallimento <strong>nel</strong>la speranza diriuscire poi ad evitarlo; non sono di per sé manifestamenteimprudenti, né aleatorie, ma acquistano rilievo alla lucedel particolare momento <strong>in</strong> cui vengono poste <strong>in</strong> essereoltre che per il loro particolare f<strong>in</strong>e.Va comunque precisato che il ritardo <strong>nel</strong> fallimento nonrappresenta un evento della fattispecie <strong>in</strong> esame, ma necostituisce solo un momento volitivo, mentre, ai f<strong>in</strong>i dellapunibilità, è necessario che si produca una dim<strong>in</strong>uzionepatrimoniale; motivo questo per il quale non sarà punibilel’imprenditore i cui atti palesemente rischiosi posti <strong>in</strong> essere,abbiano portato a risultati positivi.In questo caso non viene richiesta la dimostrazione dell’effettivoaggravamento del dissesto, perché ciò che sivuole colpire, <strong>in</strong>dipendentemente dal risultato ottenuto, èil comportamento sconsiderato del debitore <strong>in</strong> crisi.Il punto n. 4 ipotizza il fatto di colui che «ha aggravato ilproprio dissesto astenendosi dal richiedere la dichiarazionedel proprio fallimento o con altra colpa grave».Benché <strong>in</strong>serite <strong>in</strong> un’unica disposizione, si ravvisano quidue condotte che devono essere dist<strong>in</strong>te per la loro <strong>in</strong>tr<strong>in</strong>secanatura.<strong>La</strong> prima consiste <strong>in</strong> un comportamento omissivo a cuideve seguire, alla luce di un nesso causale, un aggravamentodel dissesto. Non è <strong>in</strong>fatti, l’omissione <strong>in</strong> sé adessere rilevante, ma è piuttosto l’atto di aggravamentoconsequenziale all’omissione a concretizzare la fattispecie<strong>in</strong> esame.<strong>La</strong> ratio puniendi si <strong>in</strong>dividua <strong>nel</strong> fatto che normalmente, ilritardo <strong>nel</strong>l’apertura del procedimento concorsuale, fapeggiorare le condizioni dei creditori.<strong>La</strong> seconda ipotesi comprende <strong>in</strong>vece qualunque comportamentoattivo od omissivo, caratterizzato, sotto ilprofilo soggettivo, da una colpa grave che abbia determ<strong>in</strong>atol’aggravarsi del dissesto.Conseguenza di questo comportamento è qu<strong>in</strong>di l’aggravamentodella crisi; presupposto per il suo verificarsi è,per ciò, una precedente sussistenza dello stato di <strong>in</strong>solvenza(<strong>in</strong> caso contrario verranno applicate le ipotesi deipunti nn. 2 e 3 già esam<strong>in</strong>ate).Ponendosi come una fattispecie a sé, rispetto allo schemadella <strong>bancarotta</strong> <strong>semplice</strong>, <strong>nel</strong> disegno della legge fallimentare,le previsioni del n. 5 occupano una difficile posizione,<strong>in</strong> quanto, i pr<strong>in</strong>cìpi che l’accomunano alle prime4 figure, sono qui difficilmente r<strong>in</strong>venibili venendo punitol’imprenditore che non abbia soddisfatto le obbligazioniassunte <strong>in</strong> un precedente concordato (preventivo o fallimentare).Dal testo della disposizione si desume come sia esclusadalla fattispecie l’<strong>in</strong>osservanza del concordato stragiudiziale,mentre si discute se il concordato, il cui <strong>in</strong>adempimentopuò dar luogo a responsabilità per <strong>bancarotta</strong> exart. 137 legge fall., comprenda anche il concordato fallimentareed il concordato preventivo. A tal proposito, ilconcordato <strong>in</strong>adempiuto dovrebbe riferirsi ad una precedentee dist<strong>in</strong>ta procedura concorsuale e non alla medesimasituazione di <strong>in</strong>solvenza; <strong>nel</strong> caso della riapertura dellaprocedura stessa, per effetto del mancato adempimentodelle obbligazioni assunte con il concordato fallimentare,lo si considera come riferito ad una precedente e dist<strong>in</strong>taprocedura concorsuale.Con tale apparato normativo, il legislatore ha, <strong>in</strong>fatti, <strong>in</strong>tesocolpire il fallito recidivo, e tale non può considerarsi nécolui che abbia riacquistato la qualità di fallito <strong>in</strong> seguitoalla riapertura del fallimento, né l’imprenditore che, nonavendo adempiuto gli obblighi assunti <strong>in</strong> un concordatopreventivo, sia stato per ciò dichiarato fallito.Essendo sufficiente la mera scadenza dei term<strong>in</strong>i previstiper l’adempimento del concordato e non potendosi considerare<strong>in</strong>adempiente chi può, senza essere <strong>in</strong> mora, corrispondereil dovuto, ai f<strong>in</strong>i dell’applicabilità della norma <strong>in</strong>esame, risulta rilevante anche il solo adempimento parziale;e ciò, anche se la dichiarazione di fallimento non èCommercio <strong>in</strong>ternazionale n. 21/200517


Paesi e mercatistata eseguita o la procedura concorsuale non è stata riaperta.Dall’analisi del punto 5 della norma, e dalla sua specialitàrispetto alle altre fattispecie della stessa, si desume comel’<strong>in</strong>teresse protetto venga <strong>in</strong>dividuato <strong>in</strong> <strong>quello</strong> processualeal corretto svolgimento delle procedure concorsuali, enon <strong>in</strong> <strong>quello</strong> deicreditori alla garanzia;<strong>in</strong> questo caso,Se nonostante l’occultamento deibeni, il patrimonio restante è sufficienteper adempiere le obbliga-però, l’oggetto giuridicodel reato, saràzioni, non si hanno gli estremi qu<strong>in</strong>di rappresentatodalla precedentedella <strong>bancarotta</strong>.procedura di concordatopreventivo o fallimentare, e non dalla proceduraaperta con la dichiarazione di fallimento.Dalla lettera della norma, si ev<strong>in</strong>ce qu<strong>in</strong>di come la penadebba essere irrogata:■ contro l’imprenditore che, non adempiute le obbligazioniassunte <strong>in</strong> un concordato preventivo, sia stato successivamentee per altri motivi, dichiarato fallito;■ contro lo stesso che sia stato dichiarato fallito a seguitodell’<strong>in</strong>adempimento delle obbligazioni assunte con il concordatopreventivo;■ contro colui che, ottenuta l’omologazione di una propostadi concordato fallimentare, non abbia adempiuto le obbligazioniassunte e sia stato successivamente, per altri ediversi motivi, dichiarato fallito.<strong>La</strong> legislazione spagnolaL’alzamiento de bienes, vale a dire <strong>bancarotta</strong> <strong>semplice</strong><strong>nel</strong> Codice <strong>spagnolo</strong>, si riferisce a quelle <strong>in</strong>solvenze causateod aggravate dall’occultamento dei beni, con cui siimpedisce ai creditori di realizzare le proprie pretese sulpatrimonio del debitore.Presupposto oggettivo e materiale della fattispecie è l’esistenzadi un debito scaduto, liquido ed esigibile, ravvisabile<strong>nel</strong>l’esistenza di un’obbligazione precedente, che<strong>in</strong>clude tutti i tipi di debiti e di obbligazioni, <strong>in</strong>dipendentementedalla loro orig<strong>in</strong>e e dal fatto che il creditore sia un<strong>in</strong>dividuo od una persona giuridica pubblica o privata.Il reato <strong>in</strong> esame si concretizza con un atto d’occultamentodei beni.Concordemente la giurisprudenza ha ritenuto sufficienteuna sparizione fittizia dei beni <strong>in</strong> modo che gli stessi nonpossano essere raggiunti dalle procedure concorsuali.In ogni caso, gli atti devono comunque essere posteriorialla nascita del debito e devono sempre essere realizzatimediante comportamenti attivi, non essendo idonei, imeri atti omissivi, a concretare il reato.Non si ritiene ammissibile un alzamiento de bienes peromissione, e questo specialmente nei casi <strong>in</strong> cui potrebbeesistere, <strong>in</strong> capo al creditore, un dovere di agire.<strong>La</strong> conseguenza di tale condotta è la produzione di unasituazione di <strong>in</strong>solvenza da parte del debitore.<strong>La</strong> giurisprudenza è concorde <strong>nel</strong> ritenere che «l’attività dioccultazione di beni genera l’<strong>in</strong>solvenza» e che questapuò essere reale o apparente, parziale o totale purchésia, <strong>in</strong> ogni caso, sufficiente «aff<strong>in</strong>ché i creditori non soddisf<strong>in</strong>oi loro crediti».Conseguenza importante di tale comportamento, è chel’attivo sia <strong>in</strong>feriore al passivo e, pertanto, <strong>in</strong>sufficiente adattendere le obbligazioni pendenti. Se, <strong>in</strong>fatti, nonostantel’occultamento dei beni, il patrimonio restante è sufficienteper adempiere le obbligazioni, non si hanno gli estremidella <strong>bancarotta</strong>.Prodotta l’<strong>in</strong>solvenza come conseguenza della condotta <strong>in</strong>esame, è <strong>in</strong>differente che i creditori siano effettivamentepregiudicati, perché ciò che risulta importante è che lacondotta sia stata tenuta con la consapevolezza di danneggiarli;questo spiega perché la pena è determ<strong>in</strong>ata <strong>in</strong>maniera generale <strong>in</strong>dipendentemente dal pregiudiziosubìto dagli aventi causa.L’art. 257,1 n. 2 estende la stessa pena prevista per il debitore<strong>nel</strong> primo comma, a«chiunque con lo stesso f<strong>in</strong>e, realizzi qualsiasi attodi disposizione patrimoniale o generatore di obbligazioniche posticipi, renda più difficile, o impedisca,l’efficacia di un sequestro o di un procedimentoesecutivo, giudiziale, extragiudiziale o amm<strong>in</strong>istrativo,<strong>in</strong>iziato o di prevedibile <strong>in</strong>izio».Il punto estende il novero delle modalità commissive allecondotte che non impongono un’occultazione del patrimonioma che impediscono o rendono più difficile l’efficaciadella procedura concorsuale volta alla tutela dei creditori.Con tale norma il legislatore si è <strong>in</strong>fatti limitato a tipizzaredeterm<strong>in</strong>ate condotte di <strong>bancarotta</strong> che la giurisprudenzadella Cassazione aveva già rilevato.18Commercio <strong>in</strong>ternazionale n. 21/2005


Paesi e mercatiIl secondo comma dell’art. 257 stabilisce:«che le norme del suddetto articolo saranno applicate<strong>in</strong>dipendentemente dalla natura e dall’orig<strong>in</strong>edell’obbligazione, o del debito la cui soddisfazioneo pagamento si vuole eludere, <strong>in</strong>clusi i diritti economicidei lavoratori, e con <strong>in</strong>dipendenza dal fattoche il creditore sia particolare o qualsiasi personagiuridica pubblica o privata».<strong>La</strong> seconda peculiarità della fattispecie è data dall’<strong>in</strong>clusione<strong>nel</strong> reato dell’ipotesi di <strong>in</strong>solvenza realizzata per pregiudicarei «diritti economici dei lavoratori», <strong>in</strong>cludendovi tuttociò che vi è relazionato, dal pagamento dei salari, alla quotadella sicurezza sociale, al trattamento di f<strong>in</strong>e rapporto.Ai sensi del terzo comma dell’articolo:«questo reato sarà perseguito anche quando la suacommissione orig<strong>in</strong>erà un procedimento concorsuale».L’art. 258, contiene una figura specifica di <strong>bancarotta</strong><strong>semplice</strong> la cui peculiarità si ev<strong>in</strong>ce già dalla sua lettura <strong>in</strong>quanto, il soggetto attivo deve necessariamente essere ilresponsabile di un qualsiasi atto illecito che, successivamentealla sua commissione e con il f<strong>in</strong>e di eludere laresponsabilità civile che ne deriva, realizza atti di disposizionepatrimoniale, o contrae obbligazioni che dim<strong>in</strong>uisconoil suo patrimonio, rendendosi totalmente o parzialmente<strong>in</strong>solvente.<strong>La</strong> condotta tipica (realizzare atti di disposizione o contrarreobbligazioni causanti l’<strong>in</strong>solvenza totale o parzialedel debitore) e il f<strong>in</strong>e (impedire la realizzazione di un’obbligazioneche sia esigibile, <strong>in</strong> quanto già emessa unasentenza di condanna, o di prevedibile esigibilità, <strong>in</strong> quantoil procedimento è <strong>in</strong> corso) sono gli stessi elementi essenzialied impresc<strong>in</strong>dibili della generale fattispecie di<strong>bancarotta</strong>.Con questa norma il Codice <strong>spagnolo</strong> ha recepito una frequenteprassi per cui l’autore di un atto illecito, per evitarele conseguenze, di una pronuncia <strong>in</strong> merito alla sua responsabilitàcivile, preferisce occultare i propri beni primadell’emissione di una sentenza penale di condanna.I possibili autori della fattispecie, sono»i responsabili diqualsiasi atto illecito», doloso o colposo, compiuto siacome autore che come coautore, <strong>in</strong>cludendovi anche isoggetti solidalmente tenuti, <strong>nel</strong> caso <strong>in</strong> cui il responsabilecivile differisca da <strong>quello</strong> penale.Per l’applicabilità si richiede che l’atto, pregiudizievole perle garanzie creditorie, causi comunque un’<strong>in</strong>solvenza totaleo parziale, e che lo stesso sia compiuto con il f<strong>in</strong>e dieludere la responsabilità civile.Quanto detto permette di precisare che la prova, per verificarela commissione del suddetto illecito, va fatta partendodall’esame dell’atto di disposizione per valutare se siaprivo o meno della sua giustificazione causale o sia <strong>in</strong>realtà un negozio simulato.L’elemento soggettivoPer quanto concerne l’elemento soggettivo del reato <strong>in</strong>esame, l’<strong>in</strong>tento del legislatore <strong>italiano</strong> del 1942 fu <strong>quello</strong>di pervenire ad una costruzione unitaria anche dal puntodi vista dell’elemento <strong>in</strong>tenzionale dei reati di <strong>bancarotta</strong><strong>semplice</strong>.<strong>La</strong> fattispecie dell’art. 217, punti nn. 2 e 4, viene consideratacome colposa, <strong>in</strong> quanto <strong>nel</strong> primo, oltre all’espressoriferimento testuale, per <strong>in</strong>tegrare le operazioni di pura sorteo manifestamente imprudenti che consumano il patrimonio,è sufficiente la coscienza e la volontà delle azioni, lamera consapevolezza delle stesse e non necessariamentel’<strong>in</strong>tenzione; <strong>nel</strong> secondo, oltre al richiamo espresso alla«grave colpa», non occorre la consapevolezza di un dissestogià <strong>in</strong> atto, essendo sufficiente che questo sia conoscibilecon la normale diligenza (<strong>in</strong> vero, un aggravamentovolontario del dissesto, anche <strong>nel</strong>la forma attenuatadel dolo eventuale, sfocerebbe <strong>nel</strong>la <strong>bancarotta</strong> fraudolentaper distrazione, distruzione o dissipazione).Si considera <strong>in</strong>vece dolosa l’ipotesi crim<strong>in</strong>osa prevista <strong>nel</strong>n. 3 che concreta operazioni di grave imprudenza compiutedall’imprenditore per ritardare il fallimento, <strong>in</strong> quanto l’azione,con la quale si violano norme prudenziali, parte dalpresupposto di conoscenza della crisi, e qu<strong>in</strong>di dalla consapevolezza,almeno sotto forma di dolo eventuale, di offendereil bene giuridico tutelato.Per quanto riguarda <strong>in</strong>vece la fattispecie prevista <strong>nel</strong> n. 1,è necessario fare una dist<strong>in</strong>zione a seconda che si vogliaconsiderare la sua natura di tipo doloso o colposo. In quest’ultimocaso, l’eccessività delle spese potrebbe anchenon essere avvertita dal colpevole, orig<strong>in</strong>ando una fattispeciedi colpa <strong>in</strong>cosciente; <strong>in</strong>oltre, se fosse richiesto ildolo, questa ipotesi co<strong>in</strong>ciderebbe con quella di dissipazionedei beni prevista dall’art. 216 n 1.Commercio <strong>in</strong>ternazionale n. 21/200519


Paesi e mercatiRitenendo <strong>in</strong>vece <strong>in</strong>dispensabile la presenza del dolo, ènecessario far leva sul pr<strong>in</strong>cipio generale sancito dall’art.42,2 C.p, <strong>in</strong> quanto è più verosimile che l’agente si rendaconto del rischio per i creditori e lo accetti. Nella sua volontàsi avrà la consapevolezza di una spesa eccessiva.Nel punto n. 5, <strong>in</strong>f<strong>in</strong>e, è riscontrabile una caratterizzazionedolosa dell’elemento soggettivo, <strong>in</strong> quanto l’<strong>in</strong>adempimentoè il frutto di una <strong>in</strong>tenzione della volontà cosciente,mossa dalla consapevolezza di non soddisfare le obbligazioniassunte <strong>in</strong> un precedente concordato. Non potrebbe<strong>in</strong>fatti sostenersi l’esistenza di una colpa presunta, poichéquest’ultima, altro non è se non una forma di responsabilitàoggettiva, ex art. 42,3 C.p. ammessa solo nei casiespressamente determ<strong>in</strong>ati dalla legge.<strong>La</strong> <strong>bancarotta</strong> <strong>semplice</strong> patrimoniale è, qu<strong>in</strong>di, <strong>nel</strong>le suevarie ipotesi, un reato <strong>in</strong>quadrabile sotto il profilo del dolo<strong>in</strong>teso come volontà del comportamento imprudente, ma<strong>nel</strong>lo stesso tempo della colpa, quanto alla non volontàdel risultato.In concreto però <strong>nel</strong>la fattispecie così considerata andrannoconciliate due diverse esigenze: quella di vietare tutti ifatti colposi di <strong>bancarotta</strong> punendo contemporaneamentesolo i casi di colpa evidente, <strong>in</strong> quanto l’imprenditore èun professionista che risponde solo per colpa grave(come viene espressamente <strong>in</strong>dicato <strong>nel</strong> punto n. 3) e nonper colpa lieve ex art. 2236 C.c.: il reato <strong>in</strong> esame è gravee frequente, ma la punibilità è limitata <strong>nel</strong>la sua forma colposapatrimoniale alla luce della sua natura di illecito professionale.Queste considerazioni sono mosse dal fatto che, <strong>nel</strong>la<strong>bancarotta</strong> fraudolenta, <strong>in</strong> tutti i casi è richiesta l’<strong>in</strong>tenzionedi sottrarre i propri beni all’esecuzione concorsuale, equ<strong>in</strong>di un dolo specifico, mentre <strong>nel</strong>la <strong>bancarotta</strong> <strong>semplice</strong>,si ha solamente una dim<strong>in</strong>uzione consapevole del propriopatrimonio. In vero, <strong>in</strong> quest’ultima fattispecie, tale op<strong>in</strong>ione,ammette la possibilità di agire con un <strong>in</strong>tento doloso,differente da <strong>quello</strong> richiesto per la <strong>bancarotta</strong> fraudolenta,ma al contempo non esclude il rilievo attribuito alla sufficienzadella colpa grave, come è palese <strong>nel</strong> punto n. 4.Se per l’applicazione delle sanzioni punitive bastassero isemplici estremi della colpa <strong>in</strong>fatti, la <strong>bancarotta</strong> f<strong>in</strong>irebbeper co<strong>in</strong>cidere con il fallimento, <strong>in</strong> quanto è ben difficileche qualche imprudenza o negligenza non sia imputabilead un imprenditore caduto <strong>in</strong> dissesto.Come si desume dall’analisi delle f<strong>in</strong>alità causali che caratterizzanole 3 prime ipotesi (il soddisfacimento dei bisognidella famiglia, lo scopo di lucro, il f<strong>in</strong>e di ritardare il fallimento),si può affermare che, la qualifica del reato <strong>in</strong> dolosoo colposo, dipende dal rapporto esistente tra la volontàl’evento, <strong>in</strong> un terreno delimitato dal dolo comeeventuale e dalla colpa necessariamente grave.Una soluzione perciò può essere raggiunta solo differenziandole diverse ipotesi della fattispecie, per cui, limitatamenteai primi 3 casi l’elemento soggettivo può consisteresolo <strong>in</strong> una colpa <strong>in</strong>cosciente o <strong>in</strong> un dolo eventuale,per il punto 4 l’animus può essere esclusivamente colposo,mentre <strong>nel</strong> punto 5 generalmente doloso.<strong>La</strong> difficoltà di <strong>in</strong>dividuare l’elemento soggettivo richiesto<strong>nel</strong>le s<strong>in</strong>gole ipotesi della norma, ha conseguentementeaperto il problema dell’<strong>in</strong>dividuazione del titolo <strong>in</strong> base alquale la fattispecie sia addebitabile.Per <strong>in</strong>tegrare l’elemento psicologico dell’ipotesi <strong>in</strong> esameè, <strong>in</strong> ogni caso, necessario il dolo, <strong>in</strong>tegrato solo quandol’<strong>in</strong>adempimento sia predicato della volontà cosciente, <strong>in</strong>tenzionalmentediretta alla lesione dell’<strong>in</strong>teresse protettoal corretto svolgimento della procedura concorsuale.Le fattispecie di <strong>bancarotta</strong> <strong>semplice</strong> previste dal Codice<strong>spagnolo</strong>, sanzionano la condotta del debitore che, mediantel’occultamento di beni, produce o aggrava la situazionedi <strong>in</strong>solvenza, mettendo <strong>in</strong> pericolo il <strong>diritto</strong> deicreditori ad essere soddisfatti. Dottr<strong>in</strong>a e giurisprudenza,<strong>in</strong>dipendentemente dal nomen iuris usato, hanno da semprecercato di <strong>in</strong>dividuare l’elemento soggettivo caratterizzantela fattispecie <strong>nel</strong>l’«<strong>in</strong>tenzione specifica di pregiudicareil <strong>diritto</strong> dei creditori».<strong>La</strong> giurisprudenza spagnola ritiene questa analisi necessaria,<strong>in</strong> quanto essenziale, come per tutti gli elementi soggettivi,«da un lato per affermare l’antigiuridicità della condotta,e dall’altro per configurare la tipicità della stessa».Il dolo e l’elemento soggettivo dell’atto <strong>in</strong>giusto non devonoconfondersi, <strong>in</strong> quanto il primo richiede una <strong>semplice</strong>conoscenza di tutti gli elementi della fattispecie (<strong>in</strong>clusaperciò la consapevolezza del rapporto obbligatorio, delladest<strong>in</strong>azione dei beni a garanzia dei creditori e dell’illiceitàdella condotta che si va a porre <strong>in</strong> essere) mentre il secondoesige l’<strong>in</strong>tenzione di pregiudicare i creditori.Dalle riflessioni fatte si può qu<strong>in</strong>di ev<strong>in</strong>cere come l’elementosoggettivo richiesto per addebitare la fattispecie20Commercio <strong>in</strong>ternazionale n. 21/2005


Paesi e mercatifallimentare, più importante del Codice <strong>spagnolo</strong> sia, <strong>in</strong>realtà, un dolo eventuale, una speciale forma del doloanalizzato, richiedente appunto <strong>nel</strong> debitore la consapevolezzadella sua condotta e l’assunzione <strong>in</strong> capo a questodelle conseguenze penali ulteriori che possono derivaredal suo agire.ConclusioniSi è cercato di offrire una panoramica generale, <strong>in</strong> un terrenodi per sé complesso, a cavallo tra il <strong>diritto</strong> penale e<strong>quello</strong> commerciale.L’attenzione è stata volta <strong>in</strong> modo particolare alla prospettivacomparatistica, per cercare di sottol<strong>in</strong>eare come leapparenti similitud<strong>in</strong>i, <strong>in</strong> realtà, cel<strong>in</strong>o delle profonde differenze,prima fra tutte, la diversa collocazione <strong>in</strong> una leggecomplementare al Codice penale <strong>italiano</strong>, e di contro <strong>in</strong> uncapo del Codice penale <strong>spagnolo</strong>.Il sistema <strong>italiano</strong> si basa su un ruolo centrale attribuito alla<strong>bancarotta</strong> fraudolenta, primo articolo del capo I del titoloVI, mentre, come visto, il sistema <strong>spagnolo</strong> ha preferitodare maggior rilievo alla figura dell’alzamientos de bienesa cui ha dato una funzione di norma base per le differentimodalità di condotta previste.Non può risultare esaustiva una generale e superficialeequiparazione dei soggetti <strong>in</strong>crim<strong>in</strong>ati dalle normative <strong>in</strong>esame, <strong>in</strong> quanto, benché sia presente l’imprenditorialitàcome requisito comune, <strong>nel</strong> nostro ord<strong>in</strong>amento vieneconsiderato «l’imprenditore dichiarato fallito», mentre <strong>nel</strong>Codice penale <strong>spagnolo</strong> si parla dapprima dell’alzado, coluiche si appropria dei propri beni <strong>in</strong> pregiudizio dei suoicreditori, o che realizza atti di disposizione patrimoniale ogeneratori di obbligazioni, per poi occuparsi, <strong>nel</strong>l’art. 258C.p. del responsabile di un atto illecito che posteriormentealla sua commissione, realizza atti di disposizione patrimonialeche dim<strong>in</strong>uiscono il suo patrimonio causandoun’<strong>in</strong>solvenza, per poi arrivare al «quiebrado», il fallitodell’art. 260 C.p.Il sistema <strong>italiano</strong> poi, <strong>nel</strong>la sua formulazione, risente ancoradel metodo casistico per <strong>in</strong>dividuare le fattispecie penalmenterilevanti e dunque, <strong>nel</strong>la normativa, vi è una dettagliatadescrizione delle condotte <strong>in</strong> relazione alla differentesanzione prevista; di contro, l’ord<strong>in</strong>amento <strong>spagnolo</strong>,forse grazie alla sua recente riforma, non è più <strong>in</strong>ficiatoda questo retaggio del passato e solo <strong>nel</strong>la <strong>bancarotta</strong><strong>semplice</strong> si sofferma ad enunciare esplicitamente una seriedi condotte sanzionabili, preferendo <strong>in</strong>vece offrire deiparametri più generali e variamente <strong>in</strong>terpretabili.Un’altra divergenza si ha per quanto riguarda l’animusdell’agente, causa,come visto di fortiL’<strong>in</strong>adempimento è il frutto di unacontrasti per les<strong>in</strong>gole ipotesi <strong>in</strong>tenzione della volontà cosciente,mossa dalla consapevolezza<strong>nel</strong>l’ord<strong>in</strong>amento<strong>italiano</strong>, passando di non soddisfare le obbligazionida un concetto diassunte <strong>in</strong> un precedente concordato.colpa, ad un doloeventuale e ad undolo generico, <strong>in</strong>quanto la normativa, ad eccezione dell’art 217,1 n. 4 <strong>in</strong>cui si parla di grave colpa, non fa alcun esplicito riferimentoall’elemento psicologico. Questi contrasti sembrano almenoparzialmente essere sanati dalla normativa spagnolache, <strong>nel</strong>l’art. 260 C.p., <strong>in</strong>vece, nom<strong>in</strong>a esplicitamente ildolo benché ciò non sia sufficiente per escludere il necessarioapporto giurisprudenziale <strong>nel</strong>la soluzione delle s<strong>in</strong>golefattispecie concrete.Inf<strong>in</strong>e per quanto riguarda l’apparato sanzionatorio, l’ord<strong>in</strong>amento<strong>italiano</strong> mantiene delle posizioni di maggiore severitàper le ipotesi fraudolente condannando alla reclusioneda 3 a 10 anni il fallito fraudolentemente, contro i limitida 2 a 6 anni o la detenzione da 8 a 24 mesi dell’ord<strong>in</strong>amento<strong>spagnolo</strong>. Per quanto riguarda <strong>in</strong>vece, la <strong>bancarotta</strong><strong>semplice</strong>, la condanna alla reclusione da 6 mesi a 2anni del fallito prevista dalla legge fall. è <strong>in</strong>feriore al limiteda 1 a 4 anni o la reclusione da 12 a 24 mesi del Codice<strong>spagnolo</strong>.Si può concludere affermando che, nonostante le differenzesottol<strong>in</strong>eate possono essere spiegate <strong>in</strong> relazioni alcontesto diverso, alle diverse esperienze governative e alladiversa epoca storica di cui sono frutto, ma non sonocomunque <strong>in</strong> grado di cancellare la comune matrice romanar<strong>in</strong>venibile <strong>in</strong> entrambi gli ord<strong>in</strong>amenti.Commercio <strong>in</strong>ternazionale n. 21/200521

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