MEDIOLANUM <strong>EASY</strong>FREEDOM-<strong>EASY</strong>STANDARD - MEDIOLANUM FREEDOM PROFESSIONAL -MEDIOLANUM FREEDOM LIGHT PROFESSIONAL - NORME SUI SERVIZI BANCARI DI BANCA MEDIOLANUMI. CONDIZIONI GENERALI RELATIVEAL RAPPORTO BANCA-CLIENTECon riferimento ai rapporti eventualmente esistentied a quelli che saranno in futuro costituiti, gli stessisono regolati, oltre che dalle leggi e dalla disciplinacontrattuale relativa a ciascuno di essi, anche dalleseguenti condizioni generali, nonché dagli usi contemplatidagli artt. 1,8,9 delle preleggi.1 Diligenza della <strong>Banca</strong> nei rapporti conla clientela1) Nei rapporti con la clientela, la <strong>Banca</strong> è tenutaad osservare criteri di diligenza adeguati alla suacondizione professionale ed alla natura dell’attivitàsvolta, in conformità a quanto previstodall’art. 1176 cod. civ.2 Pubblicità e trasparenza delle condizionied Ufficio reclami della clientela1) La <strong>Banca</strong> osserva, nei rapporti con la clientela,le disposizioni di cui al Decreto legislativo 1°settembre 1993, n. 385 e sue successive integrazionie modificazioni (Testo unico delle leggibancarie e creditizie) e le relative disposizioni diattuazione.2) Per eventuali contestazioni in ordine ai rapportiintrattenuti con la <strong>Banca</strong>, il Cliente può rivolgersiall’Ufficio reclami della stessa e, ove ne ricorranoi presupposti, all’Ombudsman bancario,seguendo le modalità indicate nell’appositoregolamento il cui testo è allegato alle presenticondizioni generali.3 Esecuzione degli incarichi conferiti dallaclientela1) La <strong>Banca</strong> è tenuta ad eseguire gli incarichiconferiti dal Cliente nei limiti e secondo le previsionicontenute nei singoli contratti dallo stessoconclusi; tuttavia, qualora ricorra un giustificatomotivo, essa può rifiutarsi di assumere l’incaricorichiesto, dandone tempestiva comunicazione alCliente.2) In assenza di particolari istruzioni del Cliente,la <strong>Banca</strong> determina le modalità di esecuzionedegli incarichi con diligenza adeguata alla propriacondizione professionale e comunque tenendoconto degli interessi del Cliente e della naturadegli incarichi stessi.3) In relazione agli incarichi assunti, la <strong>Banca</strong>, oltrealla facoltà ad essa attribuita dall’art.1856 cod.civ., è comunque autorizzata, ai sensi e per glieffetti di cui all’art. 1717 cod. civ., a farsi sostituirenell’esecuzione dell’incarico da un propriocorrispondente anche non bancario.4) Il Cliente ha facoltà di revocare, ai sensi dell’art.1373 cod. civ., l’incarico conferito alla <strong>Banca</strong>finché l’incarico stesso non abbia avuto unprincipio di esecuzione, compatibilmente conle modalità dell’esecuzione medesima.4 Invio di corrispondenza alla <strong>Banca</strong>1) Le comunicazioni, gli ordini e qualunque altradichiarazione del Cliente, diretti alla <strong>Banca</strong>,vanno fatti pervenire alla sede della <strong>Banca</strong>.2) Il Cliente curerà che le comunicazioni e gliordini redatti per iscritto, nonché i documentiin genere, diretti alla <strong>Banca</strong> – ivi compresi i titolidi credito – siano compilati in modo chiaro eleggibile.5 Invio della corrispondenza alla clientela1) L’invio al Cliente di lettere o di estratti conto,le eventuali notifiche e qualunque altra dichiarazioneo comunicazione della <strong>Banca</strong> – ancherelativi alle presenti condizioni – saranno fattial Cliente con pieno effetto all’ultimo indirizzocomunicato per iscritto.2) In mancanza di diverso accordo scritto, quandoun rapporto è intestato a più persone, lecomunicazioni, le notifiche e l’invio degli estratticonto vanno fatti dalla <strong>Banca</strong> ad uno solo deicointestatari all’ultimo indirizzo da questi indicatoper iscritto e sono operanti a tutti gli effettianche nei confronti degli altri.3) Per i conti che prevedono l’emissione di assegni,il domicilio eletto per l’invio delle comunicazionidi cui alla legge 389/1990 (preavviso di revoca)sarà l’indirizzo di contratto, salvo diversa edesplicita pattuizione.10
MEDIOLANUM <strong>EASY</strong>FREEDOM-<strong>EASY</strong>STANDARD - MEDIOLANUM FREEDOM PROFESSIONAL -MEDIOLANUM FREEDOM LIGHT PROFESSIONAL - NORME SUI SERVIZI BANCARI DI BANCA MEDIOLANUM6 Identificazione della clientela e di altrisoggetti che entrano in rapporto con la<strong>Banca</strong>1) All’atto della costituzione dei singoli rapporti, ilCliente è tenuto a fornire alla <strong>Banca</strong> i dati identificativipropri e delle persone eventualmenteautorizzate a rappresentarlo, in conformità allanormativa vigente anche in materia di antiriciclaggio.2) Al fine di tutelare il proprio Cliente, la <strong>Banca</strong>valuta, nello svolgimento delle operazionicomunque connesse ad atti di disposizionedel medesimo, l’idoneità dei documenti eventualmenteprodotti come prova dell’identitàpersonale dei soggetti che entrano in rapportocon essa (quali portatori di assegni, beneficiaridi disposizioni di pagamento, ecc.).7 Deposito delle firme autorizzate1) Le firme del Cliente e dei soggetti a qualsiasititolo autorizzati ad operare nei rapporti conla <strong>Banca</strong> sono depositate presso la sede della<strong>Banca</strong>.2) Il Cliente e i soggetti di cui al comma precedentesono tenuti ad utilizzare, nei rapporti con la <strong>Banca</strong>,la propria sottoscrizione autografa in formagrafica corrispondente alla firma depositata,ovvero – previo accordo fra le parti – nellealtre forme consentite dalle vigenti leggi (es.firma elettronica).8 Poteri di rappresentanza1) Il Cliente è tenuto a indicare per iscritto lepersone autorizzate a rappresentarlo nei suoirapporti con la <strong>Banca</strong>, precisando gli eventualilimiti delle facoltà loro accordate.2) Le revoche e le modifiche delle facoltà concessealle persone autorizzate, nonché le rinunce daparte delle medesime, non saranno opponibilialla <strong>Banca</strong> finché questa non abbia ricevuto larelativa comunicazione inviata a mezzo di letteraraccomandata, telegramma, telex, telefax,oppure la stessa sia stata presentata alla <strong>Banca</strong> esiano trascorsi 3 giorni lavorativi dalla ricezione;ciò anche quando dette revoche, modifiche erinunce siano state rese di pubblica ragione.3) Salvo disposizione contraria, l’autorizzazionea disporre sul rapporto, conferita successivamente,non determina revoca implicita delleprecedenti autorizzazioni.4) Quando il rapporto è intestato a più persone, isoggetti autorizzati a rappresentare i cointestataridevono essere nominati per iscritto da tutti.La revoca delle facoltà di rappresentanza puòessere effettuata, in deroga all’art. 1726 cod. civ.,anche da uno solo dei cointestatari mentre lamodifica delle facoltà deve essere fatta da tutti.Per ciò che concerne la forma e gli effetti dellerevoche, modifiche e rinunce, vale quanto stabilitoal comma precedente. Il cointestatario cheha disposto la revoca è tenuto ad informarnegli altri cointestatari.5) Le altre cause di cessazione delle facoltà dirappresentanza non sono opponibili alla <strong>Banca</strong>sino a quando essa non ne abbia avuto notizialegalmente certa. Ciò vale anche nel caso in cuiil rapporto sia intestato a più persone.9 Cointestazione del rapporto con facoltàdi utilizzo disgiunto1) Quando il rapporto è intestato a più personecon facoltà per le medesime di compiere operazioniseparatamente, le disposizioni relative alrapporto medesimo possono essere effettuateda ciascun intestatario separatamente con pienaliberazione della <strong>Banca</strong> anche nei confronti deglialtri cointestatari. Tale facoltà di disposizioneseparata può essere modificata o revocata solosu conformi istruzioni impartite per iscrittoalla <strong>Banca</strong> da tutti i cointestatari. L’estinzionedel rapporto può invece essere effettuata surichiesta anche di uno solo di essi, che dovràavvertirne tempestivamente gli altri.2) I cointestatari rispondono in solido fra loro neiconfronti della <strong>Banca</strong> per tutte le obbligazioniche si venissero a creare, per qualsiasi ragione,anche per atto o fatto di un solo cointestatario,ed in particolare per le obbligazioni derivanti daconcessioni di fido.3) Nel caso di morte o di sopravvenuta incapacitàdi agire di uno dei cointestatari del rapporto,ciascuno degli altri conserva il diritto di disporreseparatamente sul rapporto. Analogamentelo conservano gli eredi del cointestatario, chesono però tenuti ad esercitarlo tutti insieme, edil legale rappresentante dell’incapace.4) Nei casi di cui al precedente comma, la <strong>Banca</strong>deve pretendere il concorso di tutti i cointestatarie degli eventuali eredi e del legalerappresentante dell’incapace, quando da uno diessi le sia stata comunicata opposizione anchesolo con lettera raccomandata.11