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PENSIONI E PRESTAZIONI INPDAP 2008 - Cisl Lombardia

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SOMMARIOLa previdenza del pubblico impiego pag. 2Iscrizione alle casse degli istituti di previdenza pag. 3Base pensionabile e retribuzione contributiva pag. 4Servizi utili o computabili pag. 5Servizi riscattabili pag. 8Maggiorazioni di servizio pag. 12Prosecuzione volontaria pag. 12Contribuzione figurativa pag. 12Aspettativa sindacale non retribuita pag. 14Ricongiunzione delle posizioni assicurative pag. 14La pensione di vecchiaia (o età) pag. 19Pensione di vecchiaia nel sistema contributivo pag. 21Nuovi assunti 1.1.1996 pag. 24Requisito per pensione anticipata pag. 25Pensione di anzianità (sistema retributivo e misto) pag. 27Arrotondamenti statali - scuola - Inpdap pag. 30Sistema contributivo pag. 32Lavoro a tempo parziale (part-time) pag. 33Nuovi sitemi di calcolo delle pensioni pag. 35Tabella calcolo pensione dipendenti statali pag. 40Tabella calcolo pensione lavoratori degli enti locali e sanità pag. 41Coefficienti di trasformazione pag. 42Pensione indiretta o di reversibilità pag. 45Misura pensione indiretta e di reversibilità pag. 49Prestazioni per inabilità non dipendente da causa di servizio pag. 50La pensione di invalidità pag. 51La pensione di inabilità pag. 55La pensione privilegiata pag. 64Contenzioso pag. 66Pensione Inpdap pag. 67Contribuzione pensionistica pag. 69Perequazione automatica pensioni pag. 70Indennità Una Tantum pag. 74Costituzione posizione assicurativa presso l’Inps pag. 74Direzioni provinciali del tesoro pag. 74Indennità di buonuscita o di fine servizio pag. 75Riliquidazione buonuscite L. 87/94 pag. 76Indennità di buonuscita/indennità di fine servizio/tfr pag. 78Assegno nucleo familiare pag. 87Imposta sul reddito delle persone fisiche (<strong>2008</strong>) pag. 881


LA PREVIDENZA DEL PUBBLICO IMPIEGORiguarda:Le forme di previdenza esclusive confluite nel nuovo Ente denominato<strong>INPDAP</strong>, e cioè:- Cassa pensioni dipendenti Enti Locali (CPDEL)- Cassa pensioni insegnanti asilo e scuole elementari parificate- Cassa pensioni sanitarie- Cassa pensioni ufficiali giudiziari ed aiutantiIn base alla legge 335/95, art. 2, con effetto dal 1° gennaio 1996è stata istituita pressa I’<strong>INPDAP</strong> la gestione separata dei trattamentipensionistici ai dipendenti dello Stato, nonché alle altre categorie dipersonale i cui trattamenti di pensione sono a carico del bilancio delloStato.A) Amministrazione dello StatoFino al 31.12.1995 non esisteva nessuna Cassa. Lo Stato introitavail contributo versato dal lavoratore ed al momento del collocamentoa riposo dello stesso, erogava la pensione con prelievo diretto da unapposito capitolo del bilancio statale. Rientravano in tale normativa idipendenti civili e militari dello Stato, i magistrati ordinari, amministrativie della giustizia militare, gli avvocati e procuratori dello Stato e dell’Università,nonché i dipendenti delle Aziende autonome dello Stato.Le prestazioni previdenziali erano gestite direttamente dalle singoleAmministrazioni Statali ad eccezione dei:- Postelegrafonici per i quali la gestione è affidata all’IPOST.- Ferrovieri per i quali la gestione è affidata al Fondo PrevidenzaFerrovie S.pA.Soppressione del Fondo Pensioni dipendenti della Ferrovie delloStato S.P.A.Per quanto riguarda, invece, la competenza delle attività connesse2


all’adozione dei provvedimenti che danno luogo alla liquidazione dellepensioni delle Amministrazioni statali non inserite nell’elenco, rimane acarico delle stesse fino a quando l’<strong>INPDAP</strong> non sarà in grado di provvedervidirettamente. L’Istituto pagatore è comunque l’<strong>INPDAP</strong>.La gestione delle prestazioni previdenziali per i dipendenti della SocietàPoste è affidata all’Ipost mentre per i dipendenti delle Ferroviedello Stato è affidata al Fondo di Previdenza Ferrovie S.p.A. istitutopresso l’Inps.B) <strong>INPDAP</strong>La Cassa pensioni dipendenti Enti locali (CPDEL), la Cassa pensioniinsegnanti di asilo e scuole elementari parificate, la Cassa pensioni aiSanitari (CPS) e la Cassa per le Pensioni agli Ufficiali Giudiziari, amministratedalla Direzione Generale degli Istituti di Previdenza, sonostate soppresse. E’ stato fondato l’Istituto Nazionale di Previdenza peri Dipendenti dell’Amministrazione Pubblica (<strong>INPDAP</strong>) che succede allapredetta Direzione Generale degli istituti di Previdenza, all’ENPAS,all’INADEL e all’ENPDEDP.ISCRIZIONE ALLE CASSE DEGLI ISTITUTIDI PREVIDENZA (ora <strong>INPDAP</strong>)La legge 274/91 ha previsto, a decorrere dal 10 settembre 1991, l’iscrizioneobbligatoria all’Istituto per tutti i dipendenti, a qualunque titoloassunti anche se adibiti a servizi di carattere eccezionale o straordinario,anche se l’assunzione sia a tempo determinato o a titolo di supplenzao per attività non istituzionali.L’<strong>INPDAP</strong> liquida le pensioni e le indennità ai dipendenti dei: Comuni,Amministrazioni Provinciali, Unità Sanitarie locali, IPAB, Enti Ospedalieri,Aziende Municipalizzate; (ivi compresi medici, veterinari, insegnanti dellescuole pubbliche elementari non statali, degli asili di infanzia eretti inEnti morali, degli educatori femminili e delle scuole elementari per ciechie sordomuti). L’istituto liquida inoltre le pensioni e le indennità degli Uffi-3


ciali Giudiziari, aiutanti Ufficiali Giudiziari e Coadiutori addetti agli ufficinotificazioni e protesti degli Uffici Giudiziari. In futuro dovrà liquidarele pensioni anche dei dipendenti delle Amministrazioni Statali.BASE PENSIONABILE ERETRIBUZIONE CONTRIBUTIVAPer determinare la misura del trattamento di quiescenza dei dipendentipubblici si prendono in considerazione gli emolumenti di seguitospecificati:LAVORATORI DELLO STATOL’indennità integrativa specialeDall’1.1.95 la I.I.S. entra a far parte della retribuzione pensionabile.BASE IMPONIBILE E RETRIBUZIONE PENSIONABILEDall’1.1.96 viene estesa l’applicazione della normativa I.N.P.S. dettatadall’art. 12 Legge 153/69, ed entrano a far parte della base imponibilee della retribuzione pensionistica anche:- mensilità aggiuntive- compensi per il lavoro straordinario- notturno e festivo- indennità di reperibilità e rischio- indennità incentivanti la produzione- 50% di indennità di trasferta corrisposta in cifra fissaPer i dipendenti statali solo la parte eccedente l’incremento del 18%della retribuzione.LA NUOVA RETRIBUZIONE CONTRIBUTIVA E PENSIONABILEE’ VALIDA SOLO PER LA DETERMINAZIONE DELLA QUOTA BDELLA PENSIONE (servizi utili successivi al 31.12.1992)LAVORATORI ENTI LOCALIDall’1.1.95: l’indennità integrativa specialeentra a far parte della retribuzione pensionabile.4


DalI’1.1.96: base imponibile e retribuzione pensionabileViene estesa la normativa I.N.P.S. (art. 12 - Legge 153/69).Entrano a far parte anche:- mensilità aggiuntive- compensi per lavoro straordinario- notturno e festivo- indennità di reperibilità e rischio- indennità incentivanti la produzione- 50% indennità di trasferta corrisposta in cifra fissaLA NUOVA RETRIBUZIONE CONTRIBUTIVA E PENSIONABILEE’ VALIDA SOLO PER LA DETERMINAZIONE DELLA QUOTA ADELLA PENSIONE (servizi utili successivi al 31.12.1992)SERVIZI UTILI O COMPUTABILILavoratori dello StatoSono computabili, d’ufficio, per i lavoratori statali tutti i servizi effettividi ruolo e non di ruolo prestati nelle Amministrazioni dello Stato, nelleForze Armate a qualsiasi titolo e presso gli Enti Locali, oppure i serviziequiparati come: partigiano, con incarichi di governo, dipendenteC.R.I. in tempo di guerra. Sono computabili, a domanda, senza onereper l’interessato, i servizi inerenti:- servizi non di ruolo con iscrizione all’INPS;- periodi retributivi di incarichi e supplenze;- periodi di ruolo e non di ruolo prestati presso Enti Pubblici locali,Parastatali o comunque sottoposti a tutela dello Stato;- periodi prestati come operaio giornaliero presso le aziende dipendentidal Ministero delle poste e telegrafi;- la maggiorazione del servizio - 4 mesi per ogni anno di servizio aisensi della legge n.120 del 28-3-1991, in favore dei non vedenti;- il servizio militare per richiamo alle armi con diritto alla conservazionedel posto o prestato posteriormente all’assunzione;5


- l’intero periodo intercorso tra la cessazione per eventi bellici opolitici dopo il 30 giugno 1943 e la riassunzione in servizio;- il servizio prestato presso Enti locali non più facenti parte del territorioitaliano (profughi);- i periodi di aspettativa:a) per motivi di salute o indisponibilità (i periodi trascorsi in aspettativaper motivi di famiglia o in sospensione dell’impiego non sonoconsiderati);b) per astensione obbligatoria e facoltativa dal lavoro delle lavoratricimadri;c) per mandato parlamentare; per elezione a cariche presso Entiautonomi territoriali; per motivi sindacali.Per tutti i servizi prestati in precedenza nello Stato, o in altri EntiPubblici, i dipendenti statali devono dichiararne per iscritto, all’attodell’assunzione l’esistenza (compreso il servizio militare). I servizi e iperiodi non dichiarati non possono essere valutati ai fini del trattamentodi quiescenza. Sono ammesse dichiarazioni integrative nel termineperentorio di due anni dalla dichiarazione originaria.Lavoratori degli Enti Locali - SanitàSono utili ai fini del trattamento di quiescenza:- i servizi prestati presso Enti Locali con obbligo di iscrizione od unao più Casse pensioni;- i servizi cumulabili;- i servizi e periodi riscattati, quelli cioè che vengono resi utili mediantecontributo a carico dell’iscritto (laurea, corsi di specializzazione,diploma di infermiere professionale, ecc.);- i servizi prestati presso lo Stato e ricongiungibili ai sensi della legge22-5-54 n. 523;- la maggiorazione del servizio - 4 mesi per ogni anno di servizio aisensi della legge n. 120 del 28-3-1991, in favore dei non vedenti;- i periodi assicurativi ricongiunti ai sensi della legge 7-2-79 n.29;- il servizio militare di leva;- il servizio sostitutivo civile;- il servizio non armato (obiettore di coscienza);- il servizio di volontariato non in costanza dei rapporti di impiego nei6


paesi in via di sviluppo (computabile solo entro i limiti della ferma dileva);- il servizio militare per richiamo alle armi con diritto alla conservazionedel posto o prestato posteriormente all’iscrizione obbligatoria allaCassa;- i periodi di aspettativa:a) per motivi di salute o indisponibilità (i periodi trascorsi in aspettativaper motivi di famiglia o in sospensione dell’impiego non sonoconsiderati);b) per astensione obbligatoria e facoltativa dal lavoro delle lavoratricimadri;c) per mandato parlamentare; per elezioni a cariche presso Enti autonomiterritoriali; per motivi sindacali, purché gli interessati si avvalganodella facoltà di continuazione dell’iscrizione alla Cassa.Servizi simultaneiI servizi simultanei sono quelli resi contemporaneamente in due opiù Enti iscrivibili alla Cassa. Tali servizi non aumentano la duratacomplessiva del servizio, ma fanno maturare una quota aggiuntiva diindennità o di pensione denominata “Parte B”. Tale maggiorazione dipensione (Parte B) è riconosciuta anche se i servizi sono prestati pressolo stesso Ente a condizione che le mansioni siano diverse.Es. servizio diurno: operatore amministrativo - servizio serale: bibliotecario.Servizio Militare (sostitutivo o equiparato)Stato - è considerato utile d’ufficio, non è richiesta alcuna domandada parte del dipendente.Enti locali e Sanità - è considerato utile ai fini del trattamento di quiescenzaa domanda dell’iscritto (art.1 L. 274/91).Servizio militare - è valutabile ai fini dell’inquadramento economicoe ai fini del trattamento di fine rapporto (indennità di buonuscita epremio di servizio) solo se prestato alla data di entrata in vigoredella legge 958/86 (31 gennaio 1987) o successivamente - (art. 7legge 412/91).7


SERVIZI RISCATTABILILavoratori dello StatoSono riscattabili a domanda i seguenti servizi:- periodo di dipendente statale non di ruolo senza iscrizione all’INPS;- periodi di studi universitari solo nel caso non sia già coperto dacontribuzione;- periodo di assistente universitario volontario;- periodo di assistente straordinario non incaricato;- periodo di docente presso università estere;- periodo di assunzione con contratto locale presso uffici italianiall’estero.Per i dipendenti assunti ad orario ridotto, il riscatto e la ricongiunzione,ai fini del trattamento di pensione e di fine rapporto, del periodo diservizio o di altri periodi previsti dalla Legge avvengono con riferimentoall’orario di lavoro a tempo pieno.La domanda di riscatto, redatta in carta semplice, deve essere presentataall’Amministrazione di appartenenza nei seguenti termini:- almeno 2 anni prima del raggiungimento del limite previsto per lacessazione per limiti d’età;- entro 90 giorni dalla data del provvedimento di dimissione.Lavoratori Enti Locali - SanitàSono riscattabili o ricongiungibili (con onere): i servizi resi presso Entiiscrivibili alla Cassa prima dell’obbligo d’iscrizione;- i servizi prestati presso Consorzi di bonifica o idraulici che abbianocarattere di pubblica amministrazione;- i servizi prestati presso aziende private o enti esercenti un pubblicoservizio anteriormente alla iscrizione alla Cassa (non rientra nelconcetto di pubblico servizio quello di pubblica necessità come ades. il servizio farmaceutico);- i servizi prestati presso Enti di diritto pubblico, ivi compresi gli istitutidi Credito di diritto pubblico (Banca d’Italia, Banco di Napoli, Bancodi Sicilia, Banca naz.le del Lavoro, Monte dei Paschi di Siena);- i servizi prestati nello Stato in qualità di “fuori ruolo”;8


- i servizi resi in qualità di assistente volontario nelle università perl’intera durata del servizio prestato;- i servizi prestati in qualità di aiuto o assistente ospedaliero anteriormenteal 31 - 12 - 1962;- i servizi anteriori alla data di iscrizione facoltativa alla Cassa resialle dipendenze dell’ente che ha adottato la relativa delibera dimassima applicazione dell’art. 39, della legge 379/55 e successiveestensioni (IACP, ENT, ENEA, CNR ecc.);- i servizi prestati nel settore privato con iscrizione all’INPS o a formeobbligatorie di previdenza sostitutive, esonerative ovvero nellegestioni speciali per i lavoratori autonomi gestite dall’INPS.Altri periodi riscattabili- gli anni di studio corrispondenti alla durata legale del corso dilaurea o equiparati, purché prescritti per l’ammissione ad uno deiposti occupati durante la carriera;- gli anni di studio corrispondenti alla durata legale dei corsi dellescuole universitarie dirette ai fini speciali;- il triennio corrispondente al corso di studio seguito presso la scuolaconvitto, per il conseguimento del diploma di infermiera professionalee di vigilatrice d’infanzia purché i diplomi siano prescritti perl’ammissione ad uno dei posti occupati durante la carriera;- i periodi, non inferiori ad un anno, corrispondenti alla durata legaledei corsi di formazione professionale, seguiti dopo il conseguimentodei titolo di studio di istruzione secondaria superiore o riconosciutidallo Stato, dalle Regioni o dalle Provincie autonome di Trento eBolzano;- i periodi di iscrizione ad albi professionali, esclusivamente per ilnumero di anni esplicitamente richiesti come condizione necessarriaper l’ammissione ad uno dei posti ricoperti durante la carriera;- i periodi corrispondenti alla durata legale di corsi speciali di perfezionamentopost-diploma o post-laurea, il cui diploma sia statochiesto quale condizione necessaria per l’ammissione ad uno deiposti ricoperti durante la carriera;9


10- i periodi trascorsi in aspettativa per motivi sindacali, senza retribuzionee con interruzione dell’iscrizione alle Casse fino al 6.4.95;- i periodi di tirocinio pratico per i sanitari ed i farmacisti.- Periodi successivi all’1-1-94 per assenza facoltativa del lavoro pergravidanza o puerperio al di fuori del rapporto di lavoro e, i periodidi congedo per motivi familiari fruiti per l’assistenza e la curaai disabili in misura non inferiore alI’80%. I predetti periodi sonoriscattabili purché il dipendente possa far valere almeno 5 anni dicontribuzione versata in costanza di effettiva attività lavorativa;il riscatto è ammesso nella misura massima di 5 anni e non è cumulabilecon il riscatto del corso legale di laurea. La domanda diriscatto deve essere presentata in attività di servizio ovvero entroil termine di 90 giorni dalla data di cessazione o, in caso di mortedei superstiti entro 90 giorni dalla data del decesso.In base al Decreto Legislativo 564/1996 viene prevista la possibilitàdi riscattare o, in alternativa, il ricorso alla prosecuzione volontaria,(in determinate situazioni) dei periodi successivi al 31 Dicembre 1996non coperti da contribuzione.- Periodi di interruzione o sospensione del rapporto di lavoro. Gliiscritti alle forme di previdenza sostitutive o esclusive (Stato, <strong>INPDAP</strong>e così via) hanno la facoltà di riscattare la domanda, nella misuramassima di 3 anni, mediante il versamento della riserva matematicastabilita dall’art. 12 della Legge 1338/1962, i periodi successivi al31 Dicembre 1996, di interruzione o sospensione del rapporto dilavoro previsti da specifici disposizioni di legge o contrattuali prividi copertura assicurativa. In alternativa al riscatto, gli interessatipossono ottenere l’autorizzazione ai versamenti volontari del fondopensionistico di appartenenza secondo la Legge 18 Febbraio 1983n. 47.- Periodi di formazione professionale di studio o di ricerca. Gli iscrittialle forme sostitutive o esclusive possono, a domanda, riscattare,quando, se richiesto, sia stato conseguito il richiesto titolo o attestato,i seguenti periodi successivi al 31 Dicembre 1996, privi di coperturaassicurativa, finalizzati all’ottenimento di titoli o competenze pro-


fessionali richiesti per l’assunzione al lavoro o per la progressionedi carriera:• di formazione professionale• di studio o ricerca• corrispondenti alle tipologie di inserimento nel mercato del lavorose non comportanti rapporti di lavoro con obbligo di iscrizioneall’assicurazione gen. obbl. a forme prev. sostitutive o esclusive.Si tratta di un riscatto oneroso (riserva matematica prevista dall’art.13 della legge 1338/1962 a carico dell’interessato), verrà emanatoun Decreto del Ministero del Lavoro per la individuazione dei corsidi formazione professionale, dei periodi di studio o di ricerca e delleprecedenti tipologie di ingresso al mercato del lavoro.- Lavori discontinui - stagionali e temporanei. Nel caso di svolgimentodi attività da lavoro dipendente in forma stagionale, temporanea odiscontinua, i periodi intercorrenti, successivi al 31 Dicembre 1996,non coperti da contribuzione obbligatoria o figurativa, possonoessere riscattati dagli iscritti alle forme di previdenza sostitutive oesclusive mediante il pagamento della riserva matematica di cuiall’articolo 13 della legge 1338/1962. GI interessati, in alternativa alriscatto, possono essere autorizzati alla prosecuzione volontaria nelfondo pensionistico di appartenenza secondo la legge 47/1983. Pertale autorizzazione, però è richiesto il possesso di almeno un annodi contribuzione, nell’ultimo quinquennio alla forma di previdenzasostitutiva o esclusiva.- I periodi di contribuzione all’estero, inferiori ad 1 anno, possonoessere riscattati dietro presentazione di apposita domanda, in baseal D.L. 184/97.Riscatti dal 1.1.<strong>2008</strong>La Legge 247/2007 ha introdotto la possibilità di rateizzare l’onererelativo al riscatto, in 120 rate mensili senza interessi.Inoltre per i soggetti che non hanno ancora iniziato a lavorare, è datala possibilità di riscattare il periodo di laurea con onere agevolato.La domanda va inoltrata all’Inps.11


MAGGIORAZIONI DI SERVIZIOA partire daIl’1.1.98 le maggiorazioni di servizio previste per alcunecategorie di dipendenti dello Stato (Forze Armate, Vigili del Fuoco,controllori del traffico aereo, Guardia di Finanza, Polizia di Stato,Carabinieri, Corpo Forestale dello Stato, servizi prestati all’estero, ecc.)non possono eccedere complessivamente i 5 anni.Gli aumenti di servizio maturati alla data del 31.12.97, anche se eccedentidi 5 anni, sono riconosciuti utili ai fini pensionistici, ma non sonoulteriormente aumentabili oltre tale limite.PROSECUZIONE VOLONTARIANelle ipotesi di interruzione o cessazione del rapporto di lavoro èammessa la prosecuzione volontaria secondo le norme già vigentinell’assicurazione generale obbligatoria. Tale facoltà è concessa qualoral’interessato possa far valere, 5 anni di contribuzione versati nell’interavita lavorativa - anche non continuativa - precedente l’istanza o 3 annidi contribuzione nel quinquennio precedente la domanda .CONTRIBUZIONE FIGURATIVAPeriodi di maternità:- I periodi di astensione facoltativa per maternità verificatisi in costanzadi rapporto di lavoro, a decorrere dal 15.11.96 sono - a domanda- coperti da contribuzione figurativa (gratuita) nei casi in cui manchi lacorresponsione di retribuzione o, per la parte differenziale, qualoraspetti una retribuzione ridotta;- I periodi di astensione obbligatoria per maternità intervenuta al difuori del rapporto di lavoro, possono avere - a domanda - la coperturafigurativa (gratuita) purché l’evento maternità sia successivoall’1.1.94 ed il richiedente possa vantare, all’atto della domanda alFondo, almeno 5 anni di contribuzione versata in costanza di effettivaattività lavorativa.12


MalattiaI periodi di assenza dal lavoro per malattia verificatisi oltre il limite deldodicesimo mese vengono valutati ai fini della misura della pensioneal 50%, indipendentemente dal fatto che essi siano retribuiti in misuraintera o ridotta da parte dell’Ente datore di lavoro.Tale disposizione non si applica ai soggetti affetti da grave forme morbose,da individuarsi con decreto del Ministero del lavoro e della previdenzasociale di concetto con i Ministeri della Sanità e del Tesoro.TABELLA PER VALUTAZIONE AI FINI DEL DIRITTOE DELLA MISURA DELLA PRESTAZIONE <strong>PENSIONI</strong>STICADEI PERIODI DI MALATTIA ECCEDENTI 112 MESITabella collocazione periodo massimo di contribuzione figurativa accreditabile per malattiaPeriodo Fino al 1997 2000 2003 2006 Dal1996 1999 2002 2005 <strong>2008</strong> 2009N° ctb.accr.li52 61* 69* 78* 87* 95**di cui non piùdi 52 al 31.12.96*di cui non piùdi 52 al 31.12.96*di cui non piùdi 61 al 31.12.96*di cui non piùdi 52 al 31.12.96*di cui non piùdi 61 al 31.12.96*di cui non piùdi 69 al 31.12.96*di cui non più *di cui non piùdi 52 al 31.12.96 di 52 al 31.12.96*di cui non più *di cui non piùdi 61 al 31.12.96 di 61 al 31.12.96*di cui non più *di cui non piùdi 69 al 31.12.96 di 69 al 31.12.96*di cui non piùdi 78 al 31.12.96*di cui non piùdi 78 al 31.12.96*di cui non piùdi 87 al 31.12.96Accredito maternitàE’ possibile in base alle D. L. 151/01 art. 25 accreditare il periodoobbligatorio di maternità al di fuori del rapporto di lavoro.13


14ASPETTATIVA SINDACALE NON RETRIBUITAIl lavoratore, in caso di aspettativa non retribuita per motivi sindacalifruita ai sensi del D.P.C.M. 27.10.94, n. 770 e quindi dal 6.4.95 hadiritto alla copertura assicurativa figurativa con onere a carico dell’Enteprevidenziale di appartenenza. La domanda deve essere presentata, apena di decadenza, per ogni anno solare o per frazione di esso entroil 30 giugno dell’anno successivo a quello nel corso del quale abbiaavuto inizio o si sia protratta l’aspettativa stessa.Per le aspettative di durata pluriennale, la domanda di accredito dellacontribuzione dovrà essere presentata entro il 30 settembre di ognianno, con riferimento all’anno solare precedente.Per i periodi di aspettativa che si collocano a decorrere dal 1.12.96 èdata facoltà all’Organizzazione sindacale di versare una contribuzioneaggiuntiva sull’eventuale differenza tra le somme corrisposte per losvolgimento dell’attività sindacale e la retribuzione contrattuale previarichiesta di autorizzazione ai regime pensionistico di appartenenzadel lavoratore. Le organizzazioni sindacali hanno altresì la facoltà dieffettuare versamenti contributivi per i compensi corrisposti ai lavoratoricollocati in distacco sindacale retribuito. Il termine di prescrizioneè decennale per le situazioni pregresse e quinquennale per i periodisuccessivi all’1.1.96.RICONGIUNZIONE DELLE POSIZIONIASSICURATIVE AI FINI DI UN’UNICAPENSIONE (LEGGE 29/79)Il dipendente pubblico può ricongiungere, ai fini di un unico trattamentodi pensione, i periodi assicurativi esistenti presso altre gestionipensionistiche.La domanda deve essere presentata in attività di servizio e deve essereriferita a tutti i periodi nella loro globalità.Per i dipendenti non di ruolo iscritti all’<strong>INPDAP</strong>, l’istanza può esserepresentata dopo almeno un anno di iscrizione all’istituto.


La facoltà di ricongiunzione può essere esercitata una sola volta; ne èammessa una seconda:a) nel caso in cui l’interessato possa far valere successivamente allaprima, 10 anni di retribuzione, di cui almeno 5 versati per effettivaattività lavorativa;b) all’atto del pensionamento, purché la domanda sia diretta a trasferireulteriori periodi nella gestione nella quale ha operato la ricongiunzioneprecedente.Sia la prima domanda che la seconda possono essere presentate daisuperstiti. L’onere di ricongiunzione, per la domanda presentata all’<strong>INPDAP</strong>(in Direzione degli Istituti di Previdenza) dopo il 10 settembre1991, viene determinato sulla base della retribuzione annua contributivacomprensiva dell’Indennità lntegrativa Speciale.I periodi ricongiungibili validi sia ai fini del diritto che della misura dellapensione sono:1) i periodi di lavoro prestato nel settore privato e coperti da contribuzioneobbligatoria INPS;2) i periodi di contribuzione figurativa siano essi accreditati d’ufficio(ds, tbc, cig) siano essi accreditati a richiesta dell’interessato (malattia,maternità, infortuni, aspettativa sindacale o politica, licenziamenti permotivi politici o sindacali);3) i periodi riscattati (corso legale di laurea, periodo di lavoro subordinatoall’estero in Stati non convenzionati ai sensi dell’art. 51 Legge30-4-69 n. 153, periodi di omissione contributiva al di là del decennio,recuperata ai sensi dell’art. 13 della Legge 1338/62);4) i periodi coperti da contribuzione volontaria, non concomitanteall’iscr. <strong>INPDAP</strong>;5) i contributi versati in qualità di coltivatore diretto (dal 1957), artigiano(dal 1959), commerciante (dal 1965);6) i periodi di assicurazione in Stati esteri (non della CEE) per i qualila convenzione bilaterale preveda a certe condizioni il trasferimentodei rispettivi contributi all’INPS italiano (Svizzera).15


16Contribuzione lavoratori autonomiNell’ipotesi in cui oggetto della ricongiunzione siano periodi di iscrizionenelle gestioni speciali dei lavoratori autonomi è richiesto che il soggettopossa vantare nel periodo antecedente alla presentazione della domanda- almeno un quinquennio di contribuzione in una o più delle gestioniobbligatorie dei lavoratori dipendenti (pubblica o privata).Procedura per la ricongiunzione dei contributi svizzeri pressol’<strong>INPDAP</strong> valida fino al 30.5.2002I contributi versati in Svizzera non possono essere trasferiti direttamenteall’istituto, ma tramite l’INPS e solo al momento del verificarsi deldiritto al trattamento di quiescenza. Per la ricongiunzione all’Istituto laprocedura è la seguente:a) inoltro della domanda di ricongiunzione dei contributi svizzeri edegli altri contributi eventualmente accreditati presso l’INPS o altragestione previdenziale obbligatoria;b) accertamento, da parte dell’Istituto interessato del verificarsi dell’eventoassicurato (raggiungimento del diritto al trattamento di quiescenza:dal 10.9.91 è richiesto il diritto a pensione);c) trasmissione della richiesta di ricongiunzione (con esplicita comunicazione,che l’evento assicurato si è verificato) alla competente sedeINPS, l’accertamento dell’”evento assicurato” può essere fatto anchedall’Ente datore di lavoro all’INPS;d) inoltro della richiesta di trasferimento da parte della predetta sedealla corrispondente Cassa Svizzera;e) trasmissione da parte dell’INPS dell’apposito tabulato contenentetutti i dati inerenti ai contributi svizzeri da ricongiungere unitamenteo meno a quelli relativi ad altri contributi eventualmente accreditatipresso il predetto Istituto;f) emanazione da parte dell’Istituto previdenziale del decreto di ricongiunzione,secondo i criteri, le modalità e le procedure previsteordinariamente per l’applicazione della legge n. 29/79;g) trasferimento dei contributi provenienti dall’assicurazione elveticaall’Istituto, tramite l’INPS che avrà cura di maggiorare i relativi importidegli interessi, previsti dall’art. 5, punto.2, della citata Legge n. 29/79,


a decorrere dal primo giorno dell’anno succesivo a quello in cui ilpredetto Istituto entra in possesso delle somme trasferite.NB: successivamente al 04.06.2002 con l’entrata in vigore degli accordibilaterali, i contributi dalla Svizzera si possono totalizzare.Totalizzazionei dipendenti pubblici sono entrati nel novero dei soggetti a cui si applicanoi regolamenti europei di sicurezza sociale.Questo significa che il lavoratore, cittadino di un Paese membro dell’UnioneEuropea che ha lavorato in più Paesi membri, anche comepubblico dipendente, potrà godere dei diritti previsti dai RegolamentiCE n. 1408/71 e n. 574/72 che, per l’ottenimento delle prestazionisocio-previdenziali, permettono, tra le altre cose, di cumulare i periodidi assicurazione maturati in questi Paesi.Le domande possono essere presentate dagli iscritti all’<strong>INPDAP</strong> in qualsiasimomento e non è necessario attendere la data di pensionamentoin quanto l’Istituto, indipendentemente dal raggiungimento del dirittoalla pensione, attiva tutte le procedure necessarie pe l’acquisizionedella documentazione relativa al periodo di servizio prestato neipaesi CEE.Tali domande devono essere redatte su apposito modello e trasmesse amezzo INAS all’’<strong>INPDAP</strong> - Direzione Centrale Prestazioni Previdenziali- Ufficio I Normativa Settore Pensioni in Regime Internazionale- via A. Ballarin, 42 - 00142 Roma.Gli iscritti all’<strong>INPDAP</strong> devono trasmettere, per conoscenza, la domandaalla sede provinciale dell’<strong>INPDAP</strong> competente per territorio.Riguardo ai principi della totalizzazione e del calcolo in pro-rata, siricorda che per attribuire il trattamento pensionistico, è necessario procederesia alla determinazione dell’importo di pensione calcolato in baseai soli contributi “italiani” che a quello calcolato in regime comunitariocon la totalizzazione dei contributi esteri.17


Ricongiunzione presso l’INPSIl lavoratore ha la facoltà di ricongiungere all’INPS tutti i periodiassicurativi coperti da contribuzione presso le gestioni previdenzialisostitutive, esonerative ed esclusive (CPDEL) dell’assicurazione generaleobbligatoria. Tale ricongiunzione avviene senza alcun onere a caricodel lavoratore, fatta eccezione per i periodi di iscrizione nelle gestionispeciali dei lavoratori autonomi gestite dall’INPS (artigiani, commercianti,coltivatori diretti). Per questi lavoratori è richiesto inoltre il requisitodi 5 anni di contribuzione antecedenti la domanda di ricongiunzionein una o più gestioni assicurative dei lavoratori dipendenti.La Corte dei Conti, ha espresso parere che la legge 29/79 e la legge322/58 agiscono su un piano di parità assoluta; ne consegue pertantoche gli iscritti alla CPDEL possono esercitare una scelta fra le due formedi trasferimento dei contributi tenendo presente, però, che la facoltà dicui alla Legge 29/79 va esercitata solo in attività di servizio.Indennità premio di fine servizio INADELLa ricongiunzione dei periodi di iscrizione CPDEL, all’INPS o in altregestioni previdenziali comporta comunque la liquidazione dell’indennitàpremio di fine servizio da parte dell’INADEL, per il periodo corrispondenteall’iscrizione alla Cassa.Coincidenza periodi assicurativiQualora si verifichi coincidenza di più periodi assicurativi, è consideratoutile il periodo coperto da contribuzione connessa ad effettiveprestazioni di lavoro o, in mancanza di questo, il periodo coperto dallacontribuzione di importo più elevato.18


LA PENSIONE DI VECCHIAIA (o per limiti di età)È elevato il limite di età per la pensione solo nel caso in cui il regolamentoorganico preveda limiti inferiori ai seguenti:Decorrenza della pensione Uomini DonneFino al 31/12/1993 60 55Dal 01/01/94 al 30/06/95 61 56Dal 01/07/95 al 31/12/96 62 57Dal 01/01/97 al 30/06/98 63 58Dal 01/07/98 al 31/12/99 64 59Dal 01/01/2000 in poi 65 60Dall’1/1/96 tutto il personale femminile può accedere al pensionamentodi vecchiaia al compimento del 60° anno di età, a domanda.- viene confermato il limite di età più elevato previsto per il pensionamentonel Pubblico Impiego in vigore al 31-12-92 già previsto daisingoli ordinamenti;- restano fermi i limiti di età stabiliti dalle disposizioni in vigore al31/12/92 per:- gli appartenenti alle Forze armate;- personale della Pubblica Sicurezza;- personale della Guardia di Finanza;- personale degli Agenti di Custodia;- personale del Corpo Nazionale dei Vigili del fuoco;- personale viaggiante delle Ferrovie S.p.A.;- controllo del traffico aereo, piloti, operatori radiomisure, esperti diassistenza al volo e meteo (A.N.A.V.);- personale del Corpo Forestale dello Stato;- personale viaggiante addetto ai pubblici servizi di trasporto eventualmenteiscritto alla CPDEL.Sono confermati requisiti per la pensione di vecchiaia in vigore al31/12/92 per i non vedenti. Sono mantenuti i limiti di età previsti alladata del 31-12-92 per gli invalidi in misura non inferiori alI’80%.19


Requisiti richiesti fino al 2007Sistema retributivo/mistoSistema contributivoDipendentiDipendenti65 anni uomo - 60 anni donna Da 57 a 65 anni20 anni contributi 5 anni contributiPer i soli pubblici, possibilità dirinvio della pensione al 70° annodi età (D.L. 136/04)oppure40 anni di contributi(a prescindere dall’età)L’anzianità utile è comprensiva dei periodi riscatti ricongiunti, computati edelle maggiorazioni.20


PENSIONE DI VECCHIAIANEL SISTEMA CONTRIBUTIVO40 anni di contributiAi fini del raggiungimento della contribuzione utile per la maturazionedi tale requisito, il c.77, art. 1 della L. 247/2007, stabilisce che possonoessere considerati anche i contributi da riscatto per periodi di studio,mentre continuano ad essere esclusi soltanto quelli relativi ai versamentivolontari.35 anni di contributi+età anagraficaAnche in tale situazione, l’Inps precisa che, ai fini della maturazionedel requisito contributivo dei 35 anni, possono essere consideratianche i contributi da riscatto per periodi di studio, mentre continuanoad essere esclusi soltanto quelli relativi ai versamenti volontari.L’Inps, in riferimento a tale possibilità di accesso al pensionamento,precisa che, in merito all’applicazione della disciplina delle finestredi accesso (presumibilmente, in relazione alle quote) anche a questafattispecie, è stato chiesto apposito parere ai ministeri preposti.A tal proposito, ricordiamo che la L. 243/04 ha introdotto le finestreanche per le pensioni liquidate nel sistema contributivo, con la solaesclusione dei lavoratori che hanno compiuto il 65° (oppure, per ledonne, il 60°) anno di età. Quindi, tale meccanismo si applica neiconfronti dei:- lavoratori che richiedono la pensione con 40 anni di anzianitàcontributiva (non avendo raggiunto i suindicati limiti di età);- lavoratori che richiedono la pensione di anzianità in presenza diun’anzianità contributiva di almeno 35 anni, in concorrenza con leetà stabilite dalla suddetta legge.E’ presumibile, con la L. 247/07, che anche per i requisiti ordinariprevisti per la VO (età anagrafica, 5 anni di ctb effettivi ed il parametrodell’importo) venga introdotto l’istituto delle finestre.Importo pari a 1,2 volte l’assegno socialeLa liquidazione della pensione nel sistema contributivo rimanesubordinata alla condizione che l’importo della stessa non sia21


inferiore ad 1,2 volte l’importo dell’assegno sociale; si prescinde dallasoddisfazione di questo parametro soltanto al compimento del 65°anno di età. Il mancato raggiungimento di tale requisito incide in modoparticolare sulle lavoratrici donne che, pur avendo compiuto 60 anni,non potranno accedere al pensionamento in assenza del medesimorequisito.Lavoratori iscritti alla Gestione SeparataCome si ricorderà (cfr. circ.Inps n. 105/05), si è ancora in attesa che ilMinistero del Lavoro si pronunci in merito alla normativa pensionisticada applicare nei confronti dei lavoratori, iscritti sia alla Gestioneseparata, che ad un’altra forma di previdenza obbligatoria; inproposito, infatti, la L. 243/04 aveva stabilito che l’innalzamento deirequisiti di accesso al pensionamento trovasse applicazione soltantonei confronti dei lavoratori iscritti esclusivamente alla Gestioneseparata. L’Inps si riserva, quindi, di fornire le relative istruzioni consuccessiva circolare.22


Requisiti e decorrenze pensione di vecchiaia. LAVORATORI DIPENDENTIDATA MATURAZIONE REQUISITI DECORRENZAREQUISITI(previa verifica deroghe)31 marzo <strong>2008</strong> 20 anni di ctb 1° luglio <strong>2008</strong>60 anni età per donne65 anni età per uomini30 giugno <strong>2008</strong> 20 anni di ctb 1° ottobre <strong>2008</strong>60 anni età per donne65 anni età per uomini30 settembre <strong>2008</strong> 20 anni di ctb 1° gennaio 200960 anni età per donne65 anni età per uomini31 dicembre <strong>2008</strong> 20 anni di ctb 1° aprile 200960 anni età per donne65 anni età per uomini31 marzo 2009 20 anni di ctb 1° luglio 200960 anni età per donne65 anni età per uomini30 giugno 2009 20 anni di ctb 1° ottobre 200960 anni età per donne65 anni età per uomini30 settembre 2009 20 anni di ctb 1° gennaio 201060 anni età per donne65 anni età per uomini31 dicembre 2009 20 anni di ctb 1° aprile 201060 anni età per donne65 anni età per uomini31 marzo 2010 20 anni di ctb 1° luglio 201060 anni età per donne65 anni età per uomini30 giugno 2010 20 anni di ctb 1° ottobre 201060 anni età per donne65 anni età per uomini30 settembre 2010 20 anni di ctb 1° gennaio 201160 anni età per donne65 anni età per uomini31 dicembre 2010 20 anni di ctb 1° aprile 201160 anni età per donne65 anni età per uomini31 marzo 2011 20 anni di ctb 1° luglio 201160 anni età per donne65 anni età per uomini30 giugno 2011 20 anni di ctb 1° ottobre 201160 anni età per donne65 anni età per uomini30 settembre 2011 20 anni di ctb 1° gennaio 201260 anni età per donne65 anni età per uomini31 dicembre 2011 20 anni di ctb 1° aprile 201260 anni età per donne65 anni età per uomini23


24Certificazione del diritto alla pensione di vecchiaiaI lavoratori che maturano entro il 31/12/2007 i requisiti (contributivi eanagrafici) per conseguire il diritto alla pensione di vecchiaia (anchecontributiva) possono inoltrare all’Ente previdenziale di iscrizione richiestadi certificazione della posizione previdenziale maturata per il diritto.Per la misura della pensione, solo per i periodi contributivi maturati finoalla data di conseguimento del diritto a pensione saranno salvaguardaticon l’applicazione dei previgenti sistemi di calcolo. Ne consegue chel’eventuale certificazione non garantirà, per la contribuzione versatasuccessivamente alla maturazione del diritto, l’applicazione dellaprevigente normativa (eventuale pro-rata). L’esercizio del diritto, con ilconseguente inoltro della domanda di pensione potrà essere effetuatoanche in anni futuri ancorchè interessati da mutamenti normativi. Pereffetto dell’istituzione del Casellario centrale delle posizioni previdenziliattive (in seno all’Inps) saranno raccolti, conservati e gestiti tutti i dati etutte le informazioni relative ad ogni lavoratore iscritto a qualsivogliaregime previdenziale obbligatorio.NUOVI ASSUNTI DALL’1.1.96Dopo la fase transitoria, riservata ai già assicurati al 31/12/1995, ogniforma di pensionamento anticipato verrà abolita per i nuovi assunti adeccezione della invalidità. Per i lavoratori i cui trattamenti pensionisticisono liquidati esclusivamente secondo il sistema contributivo, le pensionidi vecchiaia, di vecchiaia anticipata, di anzianità sono sostituiteda un’unica prestazione denominata “pensione di vecchiaia”. Il dirittoalla pensione, previa risoluzione del rapporto di lavoro, si consegueal compimento del 57° anno di età, a condizione che risultino versatie accreditati in favore dell’assicurato almeno 5 anni di contribuzioneeffettiva e che l’importo della pensione risulti essere non inferiore a 1,2volte l’importo dell’assegno sociale. Si prescinde dal predetto anagraficoal raggiungimento dell’anzianità contributiva non inferiore a 40 anni. Aifini del computo delle predette anzianità non concorrono le anzianitàderivanti da riscatto di periodi di studio e dalla prosecuzione volontariadei versamenti, la contribuzione accreditata per i periodi di lavoro precedentiil raggiungimento del 18° anno di età è moltiplicata per 1,5.


REQUISITO PER PENSIONE ANTICIPATA:sistema retributivoA regime, la pensione di anzianità si potrà conseguire con 35 anni dicontributi e 57 anni di età oppure, indipendentemente dall’età, al raggiungimentodi una anzianità contributiva non inferiore a 40 anni.Requisiti dall’1-1-1998A partire dal 1° gennaio 1998 sono stati modificati i precedenti requisitidi accesso nel seguente modo:A) Per i pubblici dipendenti sono abolite le possibilità di pensionamentocon anzianità di servizio inferiore ai 35 anni (3° e 4° uscita).B) Per i lavoratori dipendenti pubblici rimane invariato il requisito dell’anzianitàcontributiva più elevata rispetto ai 35 anni, già fissatodalla legge 335/95, mentre viene modificata (secondo la tabellaC allegata alla legge) la gradualità con la quale doveva essereraggiunto il requisito dei 57 anni da far valere in concorrenza coni 35 anni di contribuzione.Pertanto i lavoratori del settore pubblico raggiungeranno tale limite dietà a partire dal 2004.PENSIONE DI ANZIANITÀTABELLA REQUISITI lavoratori pubbliciAnno Età e CTB SoIo CTB1998 53 e 35 361999 53 e 35 372000 54 e 35 372001 55 e 35 372002 55 e 35 372003 56 e 35 372004 57 e 35 382005 57 e 35 382006 57 e 35 392007 57 e 35 3925


DEROGHE FINO AL 31.12.2005Non sono assogettati al suddetto inasprimento (età) e mantengono,quindi, i requisiti di cui alla tabella B della legge 335/95, le seguenticategorie di lavoratori:1) i lavoratori qualificati dai controlli collettivi come OPERAI ed i lavoratoriad essi EQUIVALENTI.2) i lavoratori dipendenti che risultino essere stati iscritti a forme pensionisticheobbligatorie per non meno di 1 ANNO in età compresa tra i 14e i 19 ANNI, a seguito di effettivo svolgimento di attività lavorativa.PENSIONE DI ANZIANITÀTABELLA REQUISITI categorie protetteAnno Età e CTB SoIo CTB1998 53 e 35 361999 53 e 35 372000 54 e 35 372001 54 e 35 372002 55 e 35 372003 55 e 35 372004 56 e 35 382005 56 e 35 382006 57 e 35 392007 57 e 35 3926DOMANDA DI PENSIONAMENTOPer i lavoratori del Pubblico Impiego la domanda per il pensionamentodi anzianità deve essere presentata non prima di 12 mesi dalladata indicata per l’accesso al pensionamento; il mancato accesso allapensione entro un anno dalla domanda comporta la decadenza dellastessa e la conseguente necessità di riproporne una nuova.DecorrenzeSi ricorda che le decorrenze vanno intese come termini iniziali a partire


dai quali, gli interessati che si trovano nelle condizioni richieste possonoaccedere al pensionamento. Pertanto si può ottenere la liquidazionedella pensione anche da un qualsiasi mese successivo alla prima decorrenzautile.PENSIONE DI ANZIANITA’(SISTEMA RETRIBUTIVO E MISTO)QuoteIn presenza di un’anzianità contributiva minima di 35 anni e dell’etàanagrafica richiesta al momento del pensionamento, devono essereutilizzati soltanto gli anni interi (di età anagrafica e contribuzione) peril raggiungimento dei requisiti indicati dalla legge (quote: 95; 96; 97;98). Da luglio 2009 sarà richiesta infatti - per i dipendenti - la quota95, in presenza di almeno 59 anni di età (quindi: 36 anni ctb + 59anni età, oppure 35 anni di ctb + 60 di età). Ad esempio, nel casosopra indicato, un soggetto con 58 anni e 3 mesi di età e 1911 ctb(36 anni e 9 mesi) non potrà soddisfare quota 95.Inoltre, poichè il testo di legge nulla indica circa il superamento dei35 anni di contribuzione utile, né gli Istituti previdenziali precisanoqualcosa al riguardo, è evidente che il perfezionamento del requisitocontributivo della maggiore anzianità (ad esempio, 36 anni), unavolta maturati i 35 anni di anzianità contributiva minima, continuia realizzarsi con l’utilizzo anche della contribuzione “non utile”(disoccupazione ordinaria, malattia ordinaria e/o infortunio).40 anni di contributiIl diritto alla pensione di anzianità si consegue ancora con il maggiorrequisito contributivo (ora 40 anni), indipendentemente dall’etàanagrafica. Per l’accesso a pensione con tale requisito, dal <strong>2008</strong>, sonostate mantenute le quattro “finestre” (1° luglio, 1° ottobre, 1° gennaio,1° aprile), già stabilite dalla L. 449/97. In proposito, per quantoconcerne i lavoratori dipendenti, si deve rilevare che il possesso dialmeno 57 anni di età (ancorchè non sia un requisito) consente diaccedere prima al pensionamento, per quanto riguarda le finestre diluglio ed ottobre. Ad esempio: il lavoratore con 40 anni di contributi,maturati entro il 31.3.<strong>2008</strong> ma con un’età anagrafica, alla stessa27


data, pari a 55 anni, potrà accedere al pensionamento solo a partiredal 1° gennaio 2009. Diversamente, se lo stesso soggetto avessecompiuto i 57 anni entro il 30.6.<strong>2008</strong>, avrebbe potuto accedere alpensionamento già dal 1° luglio <strong>2008</strong>.DerogheContinua ad applicarsi la disciplina pensionistica in vigore fino al31.12.07 (35 anni di contributi e 57 anni di età), nei confronti dei:- lavoratori che siano stati autorizzati alla prosecuzione volontariaantecedentemente al 20.7.07;- lavoratori collocati in mobilità ordinaria, sulla base di accordi sindacalistipulati anteriormente al 15.7.07, e che maturino i requisiti per ilpensionamento di anzianità entro il periodo di fruizione dell’indennitàdi mobilità ordinaria ex L. 223/91, art.7, cc.l e 2 (compresa quella dipiù ampia durata, prevista per le Aree svantaggiate del Mezzogiorno)(dr. anche ns. comunicazione n.245/07);- lavoratrici dipendenti che optino per la pensione calcolata con ilsistema contributivo.Inoltre, il personale delle Forze di Polizia ad ordinamento militare ecivile, delle Forze Armate e del Corpo dei Vigili del Fuoco, nonchèdei rispettivi dirigenti, mantengono la possibilità di accedere alpensionamento anticipato con i requisiti previgenti (53 anni di età eanzianità contributiva da determinarsi in base a quella maturata alladata del 31.12.97).Infine, il personale della scuola, per l’anno 2009, potrà accedere alpensionamento con 58 anni di età e 35 anni di contribuzione, anzichèquelli più onerosi previsti dall’introduzione delle “quote” per lageneralità dei lavoratori. Per questi lavoratori, l’Inpdap ribadisce chel’accesso al pensionamento non è vincolato dalle decorrenze, essendofissata la cessazione dal servizio al 31 agosto dell’anno, con diritto alpagamento della pensione al 1° settembre (31 ottobre - 1° novembreper il personale universitario.28


REQUISITI E DECORRENZE PENSIONE DI ANZIANITA’ DAL1.1.<strong>2008</strong>. LAVORATORI DIPENDENTIDATA REQUISITI QUOTA DECORRENZAMATURAZIONEREQUISITI30 giugno <strong>2008</strong> 58 età+35 ctb -- 1° gennaio 200931 dicembre <strong>2008</strong> 58 età+35 ctb -- 1° luglio 200930 giugno 2009 58 età+35 ctb -- 1° gennaio 201031 dicembre 2009 59 età+36 ctb 95 1° luglio 2010oppure60 età+35 ctb30 giugno 2010 59 età+36 ctb 95 1° gennaio 2011oppure60 età+35 ctb31dicembre 2010 59 età+36 ctb 95 1° luglio 2011oppure60 età+35 ctb30 giugno 2011 60 età+36 ctb 96 1° gennaio 2012oppure61 età+35 ctb31 dicembre 2011 60 età+36 ctb 96 1° luglio 2012oppure61 età+35 ctb30 giugno 2012 60 età+36 ctb 96 1° gennaio 2013oppure61 età+35 ctb31 dicembre 2012 60 età+36 ctb 96 1° luglio 2013oppure61 età+35 ctb30 giugno 2013 61 età+36 ctb 97 1° gennaio 2014oppure62 età+35 ctb29


30ARROTONDAMENTISTATALI - SCUOLA - <strong>INPDAP</strong>- A decorrere dal 1.1.98 l’arrotondamento del servizio ai fini pensionisticiavviene per tutti solo a mese intero (34 anni 11 mesi 16 giorni= 35 anni).- I periodi da riscattare all’<strong>INPDAP</strong> espressi in anni, mesi e giornivengono arrotondati ad anni e mesi interi valutando a mese interola frazione di esso (L. 379/59).Esempio: 3 anni 4 mesi ed 1 giorno = 3 anni 5 mesi.- I periodi da ricongiungere ai sensi dell’art. 2 della L. 29/79 si calcolanoad anni e mesi interi, arrotondando la frazione dei giorni a meseintero se superiore a 15 giorni, altrimenti si trascura (L. 965/65).- Ai fini del calcolo con il sistema esclusivamente retributivo, il previstorequisito di 18 anni alla data del 31.12.95 deve essere effettivo(senza alcun arrotondamento) per gli iscritti <strong>INPDAP</strong>.Chiaramente, sono considerati utili tutti i periodi o servizi che sicollocano temporalmente entro tale data, anche se la domandadi valutazione - mediante riscatto, ricongiunzione o computo vienepresentata successivamente.Il requisito anagrafico per l’accesso o il diritto a pensione deve esserepienamente raggiunto senza alcun arrotondamento.Gli arrotondamenti previsti riguardano:STATALI: L’art. 40 del DPR 1092/73 prevede che la frazione di annosuperiore a 6 mesi si computa come anno intero; la frazione uguale oinferiore a 6 mesi si trascura.<strong>INPDAP</strong>: L’art. 3 della L. 274 del 1991 prevede l’arrotondamento delcomplessivo servizio utile a mese intero, trascurando la frazione dimese non superiore a 15 giorni. Pertanto: 32 anni 11 mesi e16 giornisono pari ad anni 33. Inoltre:- Ai fini delle riduzioni delle pensioni anticipate previste dalla L. 537/93(in relazione agli anni mancanti ai 35 o 37) l’arrotandamento ad annointero viene effettuato in presenza di almeno 6 mesi e 16 giorni.- I periodi da riscattare espressi in anni, mesi e giorni vengono arroton-


dati ad anni e mesi interi valutando a mese intero la frazione di esso(L. 379/59). Esempio: 3 anni 4 mesi ed 1 giorno = 3 anni 5 mesi.- I periodi da ricongiungere ai sensi dell’art. 2 della L. 29/79 si calcolanoad anni e mesi interi, arrotondando la frazione dei giorni a meseintero se superiore a 15 giorni, altrimenti si trascura (L. 965/65).- Ai fini del calcolo con il sistema esclusivamente retributivo, il previstorequisito di 18 anni alla data del 31.12.95 deve essere effettivo(senza alcun arrotondamento). Chiaramente, sono considerati utili tuttii periodi o servizi che si collocano temporalmente entro tale data,anche se la domanda di valutazione - mediante riscatto ricongiunzioneo computo viene presentata successivamente.Il requisito anagrafico per l’accesso o il diritto a pensione deve esserepienamente raggiunto senza alcun arrotondamento.LAVORI USURANTIChi svolge attività particolarmente usuranti potrà beneficiare di una riduzionesull’età pensionabile e sul limite di anzianità richiesta (20 anni) di12 mesi ogni 10 anni di attività usuranti, per un massimo di 24 mesi.DESTINATARIDestinatari delle disposizioni richiamate sono i lavoratori che risultinoaver svolto, nel periodo compreso tra la data dell’8 ottobre 1993(data di entrata in vigore del decreto legislativo 11 agosto 1993,n. 374, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 23 settembre 1993, n.224, supplemento ordinario n. 90) ed il 31 dicembre 2001 “i lavori di cuiall’articolo 2 del decreto ministeriale 19 maggio 1999 particolarmenteusuranti, per le caratteristiche di maggior gravità dell’usura che questipresentano” indicati dal decreto interministeriale del 19 maggio 1999che di seguito si riportano:- “lavori in galleria, cava o miniera”; mansioni svolte in sotterraneo concarattere di prevalenza e continuità;- “lavori nelle cave” mansioni svolte dagli addetti alle cave di materialedi pietra e ornamentale;- “lavori nelle gallerie” mansioni svolte dagli addetti al fronte di avanzamentocon carattere di prevalenza e continuità;31


- “lavori in cassoni ad aria compressa”;- “lavori svolti dai palombari”;- “lavori ad alte temperature”; mansioni che espongono ad alte temperature,quando non sia possibile adottare misure di prevenzione,quali, a titolo esemplificativo, quelle degli addetti alle fonderie di 2 afusione, non comandata a distanza, dei refrattaristi, degli addetti adoperazioni di colata manuale;- “lavorazione del vetro cavo”; mansioni dei soffiatori nell’industria delvetro cavo eseguito a mano e a soffio;- “lavori espletati in spazi ristretti”, con carattere di prevalenza e continuitàed in particolare delle attività di costruzione, riparazione emanutenzione navale, le mansioni svolte continuativamente all’internodi spazi ristretti, quali intercapedini, pozzetti, doppi fondi, di bordoo di grandi blocchi strutture;- “lavori di asportazione dell’amianto” mansioni svolte con carattere diprevalenza e continuità.Detti lavoratori sono ammessi a fruire dei benefici di riduzione deilimiti di età e di anzianità contributiva a condizione che i requisiti per ilpensionamento di anzianità o di vecchiaia vengano perfezionati, pereffetto del riconoscimento dei benefici in parola, entro il 31 dicembre2001, fatto salvo in ogni caso il limite di disponibilità di cui al comma13 dell’articolo 78 della legge n. 388 del 2000.32SISTEMA CONTRIBUTIVOa) Pensione annua:montante annuo x coefficiente di trasformazioneb) Montante contributivo33% della retribuzione annua rivalutata in base al P.I.L. dell’annoEsempio:- 1° anno: importo dei contributi versati nell’anno + importo dei contributianno precedente- 2° anno: importo dei contributi versati nell’anno + importo dei contributianno precedente + P.I.L.


- 3° anno: importo dei contributi versati nell’anno + importo dei contributiversati negli anni precedenti + P.l.L.Così fino al termine della vita lavorativaNei casi di soggetti con età inferiore a 57 anni e che maturino il dirittoa pensione;- con contribuzione pari a 40 anni;- assegno di invalidità o inabilità;- pensioni di reversibilità, coefficiente da considerare è quello previstoper i 57 anni.- Per la lavoratrice madre di età pari o superiore a 57 anni il coefficientedi trasformazione è quello relativo all’età aumentato di:- 1 anno fino a 2 figli.- 2 anni in caso di 3 o più figli.- Per lavoratori addetti a lavori usuranti di età pari o superiore a 57anni, il coefficiente è quello relativo all’età aumentato di 1 anno ogni6 anni di lavoro usurante.Opzione: lavoratori a cui si applicano i sistemi RETRIBUTIVO eMISTO:possono optare per l’applicazione del sistema contributivo quandohanno:- 15 anni di contribuzione, di cui 5 anni versati dopo il 31.12.1995(quindi l’opzione potrà essere esercitata dal 2001).N.B. - entro un anno dall’entrata in vigore della legge il Governoemanerà disposizioni in materia di calcolo, retribuzione di riferimento,coefficiente di rivalutazione e ogni altro elemento utile alla ricostruzionedelle posizioni assicurative dei lavoratori.Le pensioni liquidate con il sistema contributivo non potranno essereintegrate al trattamento minimo.LAVORO A TEMPO PARZIALE (PART-TIME)I periodi di lavoro a tempo parziale sono valutati nel seguentemodo:1) ai fini del diritto al trattamento di pensione e dell’indennità di finerapporto, sono utili per intero;33


342) ai fini della misura dei trattamenti (pensione e buonuscita), devonoessere ricondotti ad anni interi, moltiplicando gli stessi per il coefficienterisultante dal rapporto tra orario settimanale di servizio ridottoed orario di servizio a tempo pieno (generalmente pari a 0,50);3) per la base del calcolo, si considerano le retribuzioni previste perla corrispondente posizione di lavoro a tempo pieno.In sostanza, i periodi di lavoro a part-time vengono valutati per intero aifini del diritto ai trattamenti di previdenza e quiescenza, mentre vengonoproporzionalmente ridotti a fini della misura delle prestazioni stesse.Al lavoratore è concessa la facoltà di riscattare ovvero di chiedere laprosecuzione volontaria per i periodi di part-time successivi al 31.12.96:l’esercizio di questa facoltà esplica i suoi effetti esclusivamente in ordinealla misura del trattamento di pensione.Facoltà di rimanere in servizio oltre il limite di etàÈ data facoltà di:- optare per la permanenza in servizio fino al 65° anno ai fini diincrementare la posizione assicurativa purché:1) non sia stata raggiunta l’anzianità contributiva massima utile;2) non sia stata ottenuta o richiesta la liquidazione di una pensione (aqualsiasi titolo) a carico dell’INPS o di Fondi esclusivi, sostitutivi odesonerativi dell’AGO;- di rimanere in servizio fino al 65° anno di età anche nel caso in cui sisia raggiunta l’anzianità contributiva massima utile prevista dai singoliordinamenti, purché non sia stata ottenuta o richiesta la pensione divecchiaia.La comunicazione all’Ente datore di lavoro o all’Ente previdenzialedeve essere fatta almeno 6 mesi prima del raggiungimento del requisito,salvo diversa previsione stabilita dal contratto;- ai dipendenti pubblici in servizio - alla data del 15.11.92- di permanerein servizio per un periodo massimo di un biennio oltre i limiti dietà per il collocamento a riposo (fino al 67° anno di età);- di rimanere in servizio oltre il 65° anno di età ai fini della maturazionedel diritto a pensione entro il 70° anno;


- al personale della scuola in ruolo alla data del 1974 di rimanere inservizio sino al 70° anno di età ai fini del raggiungimento dell’anzianitàassicurativa massima.NUOVI SISTEMI DI CALCOLODELLE <strong>PENSIONI</strong>Le pensioni vengono calcolate con il sistema retributivo, misto ocontributivo:- il sistema retributivo riguarda coloro che al 31.12.1995 possono farvalere almeno 18 anni di servizio utile;- il sistema misto (retributivo fino al 1995 e contributivo dal 1996)riguarda coloro che al 31.12.1995 possono far valere meno di 18anni di servizio utile;- il sistema contributivo riguarda coloro che iniziano a lavorare dopo il31.12.1995 e coloro che, pur essendo assicurati a tale data, esercitanol’opzione per il calcolo della pensione con questo sistema.SISTEMA RETRIBUTIVOIl calcolo della pensione viene ripartito in quote, in relazione all’anzianitàmaturata al 31.12.1992.L’importo della pensione è dato dalla somma della quota A e dellaquota B.Quota A (fino al 31.12.1992)Ultima retribuzione spettante all’atto della cessazione dal servizio (stipendio-indennitàintegrativa speciale-retribuzione di anzianità-assegnifissi e ricorrenti) moltiplicata per l’aliquota di rendimento (DipendentiEnti Locali e Sanità: vedi tab. A della L. 965/65; Dipendenti Statali:vedi tab. ex art. 44 del DPR 1092/73).Per i dipendenti statali la retribuzione pensionabile (con esclusionedell’IIS e delle voci non facenti parte della retribuzione) deve esseremaggiorata del 18%.35


36Quota B (dal 1.1.1993 alla cessazione del servizio)Periodo di riferimento delle retribuzioni- 50% del periodo intercorrente tra il 1.1.93 e il 31.12.95- 66% del periodo intercorrente tra il 1.1.96 e la data di cessazionedal servizioRivalutazione delle retribuzioni (dal 1.1.93)Le retribuzioni da prendere a base per il calcolo delle pensionidevono essere rivalutate in misura corrispondente alla variazionedell’indice annuo dei prezzi al consumo per le famiglie di operai eimpiegati, calcolato dall’ISTAT tra l’anno solare cui le retribuzioni siriferiscono e quello precedente la decorrenza della pensione; ai finidell’adeguamento delle predette retribuzioni, viene inoltre riconosciutol’aumento di un punto percentuale per ogni anno solare preso inconsiderazione.INDICI ISTAT PER LA RIVALUTAZIONE DELLE RETRIBUZIONIAI SENSI DEL D.LGS. 503/92Anno Base 100=1992 Base 100=1995 Variazione %1992 1001993 104,2 +4,21994 108,3 +3,91995 114,1 100 +5,41996 118,5499 103,9 +3,91997 120,6037 105,7 +1,71998 122,7716 107,6 +1,81999 124,7113 109,3 +1,62000 127,9061 112,1 +2,62001 131,3291 115,1 +2,72002 134,5239 117,9 +2,42003 137,8328 120,8 +2,52004 140,5712 123,2 +2,02005 142,9673 125,3 +1,7


Aliquote di rendimentoFino al 31.12.94:sono quelle relative al servizio maturato a tale data in base alla: tab.A della L. 965/65 per l’<strong>INPDAP</strong>, e tab. ex art. 44 DPR 1092/73 - pergli Statali (pagine seguenti).Dal 1.1.95: l’aliquota è fissa (2% per ogni anno di servizio). L’aliquotadi rendimento è determinata dalla differenza tra l’aliquota direndimento calcolata in base all’anzianità di servizio complessiva equella applicata alla quota A.Per i trattamenti di quiescenza con decorrenza successiva al 1.1.95si deve accertare che l’aliquota relativa all’anzianità complessivadi servizio non sia superiore a quella prevista dalla previgentenormativa.Se la predetta aliquota risultasse superiore, si dovrà utilizzarequella più bassa prevista dalle vecchie tabelle.Retribuzione pensionabile e contributivaDal 1.1.95 l’indennità integrativa speciale entra a far parte dellaretribuzione pensionabile. Continua ad applicarsi la previgentenormativa in materia nei confronti di:- dipendenti che al 1.1.95 avevano chiesto il trattenimento in servizioprevisto da specifiche disposizioni di legge;- dipendenti che al 1.1.95 avevano in corso il procedimento didispensa dal servizio per inabilità.Dall’1.1.96 entra a far parte della retribuzione pensionabile anche ilsalario accessorio (vedi “base pensionabile”); per i dipendenti statali,questo deve essere considerato solo per la parte eccedente la previstamaggiorazione del 18%.Tetto pensionabile - aliquote di rendimentoIl tetto pensionabile oltre il quale si applicano le riduzioni progressivedelle aliquote di rendimento è stato aggiornato ad Euro 39.297,00per l’anno 2006. Conseguentemente, sulla retribuzione eccedente taleimporto, l’aliquota di rendimento è la seguente:37


38Fasce dl retribuzione annue pensionabili e aliquotedi rendimento per pensioni decorrenti dal 1/1/2006RetribuzioneAliquota pensionisticafino ad Euro 39.297,00 2%Oltre ad Euro 39.297,00 1,60% (abbattimento dal 20%)fino ad Euro 52.265,01oltre ad Euro 52.265,01 1,35% (abbattimento del 32,5%)fino ad Euro 65.233,02oltre ad Euro 65.233,02 1,10% (abbattimento del 45%)fino ad Euro 74.664,30oltre ad Euro 74.664.30 0,90% (abbattimento del 55%)Dal gennaio 1993 al 31.12.97 la riduzione percentuale dell’aliquotadi rendimento ha riguardato solo la fascia di retribuzione più elevatae nella misura solo del 50% di essa.Per le cessazioni 1998-2002 la riduzione percentuale dell’aliquota direndimento relativa al periodo 1993-1997 riguarda solo la fascia diretribuzione più elevata ma nella misura intera.Con effetto sulle anzianità contributive maturate a decorrere dal1.1.98, si applicano invece le aliquote di rendimento ridotte sullaretribuzione eccedente il tetto pensionabile, come da tabella sopraindicata.PenalizzazioniDal 1.1.94 le pensioni anticipate con anzianità inferiore ad anni35 hanno subito una decurtazione in relazione agli anni mancanti,con esclusione di quelle la cui domanda era stata accolta prima del15.10.93.Dal 1.1.96 sono state introdotte decurtazioni delle pensioni anticipatecon anzianità inferiore ad anni 37 ed età inferiore ai 52 anni (4° canaledi accesso previsto dalla L. 335/95); detta penalizzazione si applicaanche a coloro, che per effetto di domanda di dimissioni presentataprima del 3.11.97, hanno fruito delle uscite programmate (tra il 1998


ed il 2000) previste dal decreto interministeriale del 30.3.98, in baseai previgenti requisiti. La decurtazione viene mantenuta anche dopo ilcompimento dell’età pensionabile.Benefici legge n. 336/70La legge n. 336/70 riconosce benefici di servizio e retributivi alpersonale in possesso della qualifica di ex combattente ed equiparato(partigiani, mutilati ed invalidi per fatti di guerra, vittime civili di guerra,vedove di e per atti di guerra, orfani di guerra, profughi, deportati permotivi politici e razziali).All’atto del collocamento a riposo, spettano a tali categorie di iscrittitre aumenti periodici di stipendio.L’art. 2 della legge prevede in alternativa e a domanda la qualificasuperiore a quella posseduta. Per qualifica immediatamente superiorea quella posseduta si deve intendere quella conferibile in relazionealla carriera di appartenenza quale prevista dall’ordinamentogenerale della carriera stessa o dai contratti colletivi di lavoro,indipendentemente dal sistema di conferimento e cioè sganciata daivari sistemi di conferimento di essa in via ordinaria.La qualifica superiore è, infatti, un beneficio nella carriera diappartenenza a carattere eccezionale e con efficacia esclusiva inordine al solo trattamento di quiescenza e di previdenza.Tuttavia se la qualifica in relazione alla funzione espletata consente- nella qualifica funzionale - la progressione economica soltanto perscatti o classi non è ipotizzabile il grado superiore.Procedura di calcoloSi precede al calcolo di due distinte pensioni, una sulla retribuzionecomprensiva del beneficio (tre scatti) e l’altra sulla retribuzioneeffettiva; il calcolo della pensione senza benefici è necessario per ladeterminazione della quota di pensione corrispondente ai beneficidell’art. 2 della legge n. 336/70.Dall’1/1/98 il requisito contributivo minimo per la pensione di anzianitàè solo quello di anni 35 (comprese le maggiorazioni di servizio).39


TABELLA PER IL CALCOLO DELLA PENSIONE DIPENDENTI STATALI(DPR 29.12.73 N. 1092 - ART. 44)Anni Aliquota Anni Aliquota1 2,33 21 45,802 4,67 22 47,603 7,00 23 49,404 9,33 24 51,205 11,67 25 53,006 14,00 26 54,807 16,33 27 56,608 18,67 28 58,409 21,00 29 60,2010 23,33 30 62,0011 25,67 31 63,8012 28,00 32 65,6013 30,33 33 67,4014 32,67 34 69,2015 35,00 35 71,0016 36,80 36 72,8017 38,60 37 74,6018 40,40 38 76,4019 42,20 39 78,2020 44,00 40 80,00TABELLA PER IL CALCOLO DELLA PENSIONE DIPENDENTI STATALI(COMPRESA LA MAGGIORAZIONE DEL 18% Dl CUI ALLA LEGGE 177/76)Anni Aliquota Anni Aliquota15 41,300 28 68,91216 43,424 29 71,03617 45,548 30 73,16018 47,672 31 75,28419 49,706 32 77,40820 51,920 33 79,53221 54,044 34 81,65622 56,168 35 83,78023 58,292 36 85,90424 60,416 37 88,02826 62,540 38 90,11226 64,664 39 92,27627 66,788 40 94,40040


TABELLA PER IL CALCOLO DELLA PENSIONE DEI LAVORATORIDEGLI ENTI LOCALI E DELLA SANITÀAllegato A - Legge 27/6/65 n 965MESIANNI 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 110 0,23865 0,23913 0,23961 0,24009 0,24057 0,24106 0,24115 0,24204 0,24254 0,24304 0,24354 0,244051 0,24456 0,24507 0,24559 0,24611 0,24663 0,24716 0,24769 0,24822 0,24876 0,244930 0,24984 0,250382 0,25093 0,25148 0,25203 0,25259 0,25315 0,25371 0,25428 0,25485 0,25542 0,25600 0,25658 0,257163 0,25775 0,25834 0,25893 0,25953 0,26013 0,26073 0,26133 0,26194 0,26255 0,26316 0,26378 0,264404 0,26502 0,26565 0,26628 0,26691 0,26755 0,26819 0,26883 0,26948 0,27013 0,27078 0,27143 0,272095 0,27275 0,27341 0,27408 0,27475 0,27542 0,27610 0,27678 0,27746 0,27815 0,27884 0,27953 0,280236 0,28093 0,28163 0,28234 0,28305 0,28376 0,28447 0,28519 0,28591 0,28663 0,28736 0,28809 0,288827 0,28958 0,29030 0,29104 0,29179 0,29254 0,29329 0,29405 0,29481 0,29557 0,29634 0,29711 0,297888 0,29865 0,29943 0,30021 0,30099 0,30178 0,30257 0,30336 0,30416 0,30496 0,30576 0,30657 0,307389 0,30819 0,30901 0,30983 0,31118 0,31123 0,31314 0,31397 0,31397 0,31451 0,31565 0,31649 0,3173410 0,31819 0,31904 0,31990 0,32076 0,32162 0,32249 0,32356 0,32423 0,32511 0,32599 0,32687 0,3277611 0,32865 0,32954 0,33043 0,33133 0,33223 0,33313 0,33404 0,33495 0,33586 0,33678 0,33770 0,3386212 0,33955 0,34048 0,34141 0,34235 0,34329 0,34423 0,34518 0,34613 0,34708 0,34803 0,34889 0,3499513 0,35091 0,35188 0,35285 0,35382 0,35578 0,35676 0,35775 0,35874 0,35573 0,36073 0,36073 0,3617314 0,36273 0,36374 0,36475 0,36576 0,36677 0,36779 0,36881 0,36983 0,37086 0,37189 0,37292 0,3739615 0,37500 0,37605 0,37710 0,37816 0,37922 0,38030 0,38138 0,38246 0,38356 0,38466 0,36576 0,3868816 0,38800 0,38913 0,39026 0,39141 0,39256 0,39371 0,39488 0,39605 0,39722 0,39841 0,39960 0,4008017 0,40200 0,40321 0,40443 0,40566 0,40689 0,40813 0,40938 0,41063 0,41189 0,41316 0,41443 0,4157118 0,41700 0,41830 0,41960 0,42091 0,42222 0,42355 0,42488 0,42488 0,42756 0,42891 0,43026 0,4316319 0,43300 0,43438 0,43576 0,43716 0,43856 0,43996 0,44138 0,44280 0,44422 0,44566 0,44710 0,4485520 0,45000 0,45146 0,45293 0,45441 0,45589 0,45736 0,45888 0,46385 0,46189 0,46341 0,46493 0,4664621 0,46800 0,46955 0,47110 0,47266 0,47422 0,47580 0,47738 0,47896 0,48056 0,48216 0,48376 0,4853822 0,48700 0,48863 0,49026 0,49191 0,49356 0,49521 0,49688 0,49855 0,50022 0,50191 0,50360 0,5053023 0,50700 0,50871 0,51043 0,51216 0,51389 0,51563 0,51758 0,51913 0,52089 0,52266 0,52443 0,5262124 0,52800 0,52980 0,53160 0,53341 0,53522 0,53705 0,53888 0,54071 0,54256 0,54441 0,54626 0,5481325 0,55000 0,55188 0,55376 0,55566 0,55756 0,55946 0,56138 0,56330 0,56522 0,55716 0,56910 0,5710526 0,57300 0,57496 0,57693 0,57891 0,58089 0,58288 0,58488 0,58688 0,58889 0,59091 0,59293 0,5949627 0,59700 0,59905 0,60110 0,60316 0,60522 0,60730 0,60938 0,61146 0,61356 0,61566 0,61776 0,6198828 0,62200 0,62413 0,62626 0,62841 0,63056 0,63271 0,63488 0,63705 0,63922 0,64161 0,64360 0,6458029 0,64800 0,65021 0,65243 0,65466 0,65689 0,65913 0,66138 0,66363 0,66589 0,66816 0,67043 0,6727130 0,67500 0,67730 0,67960 0,68191 0,68422 0,68655 0,68888 0,69121 0,69356 0,69591 0,69826 0,7006331 0,70300 0,70538 0,70776 0,71016 0,71256 0,71496 0,71738 0,71980 0,72222 0,72466 0,72710 0,7295532 0,73200 0,73446 0,73693 0,73941 0,74189 0,74438 0,74688 0,74938 0,75189 0,75441 0,75693 0,7594633 0,76200 0,76455 0,76710 0,76966 0,77222 0,77480 0,77738 0,77996 0,78256 0,78516 0,78776 0,7903834 0,79300 0,79563 0,79826 0,80091 0,80356 0,80621 0,80888 0,81155 0,81422 0,81691 0,81960 0,8223035 0,82500 0,82771 0,83043 0,83316 0,83589 0,83863 0,84138 0,84413 0,84689 0,84966 0,85243 0,8552136 0,85800 0,86080 0,86360 0,86641 0,86922 0,87205 0,87488 0,87771 0,88058 0,88341 0,88626 0,8891337 0,89200 0,89488 0,89776 0,90066 0,90356 0,90646 0,90932 0,91230 0,91522 0,91816 0,92110 0,9240538 0,92700 0,92996 0,93293 0,93591 0,93889 0,94118 0,94488 0,94788 0,95080 0,95391 0,95693 0,9599639 0,96300 0,96605 0,96910 0,97216 0,97522 0,97830 0,98138 0,98446 0,98756 0,99066 0,99376 0,9968840 1,00000 1,00000 1,00000 1,00000 1,00000 1,00000 1,00000 1,00000 1,00000 1,00000 1,00000 1,0000041


42SISTEMA MISTOSi applica ai lavoratori che, al 31.12.95, hanno meno di 18 anni dicontributi.- Per le anzianità contributive maturate fino al 31.12.95:sistema retributivo (quota A e B)- Per le anzianità contributive maturate dopo il 31.12.95:sistema contributivo (quota C)SISTEMA CONTRIBUTIVOPer i lavoratori assicurati a decorrere dal 1° gennaio 1996, è previstoun nuovo sistema di calcolo, denominato “contributivo”.MisuraL’importo annuo della pensione viene determinato moltiplicando ilmontante contributivo per il coefficiente di trasformazione relativoall’età posseduta all’atto del pensionamento: ad una maggiore etàcorrisponde un più elevato coefficiente di trasformazione.Il montante contributivo è determinato dall’importo dei contributi versatio accreditati rivalutati al 31 dicembre di ciascun anno, con l’esclusionedella contribuzione dello stesso anno, al tasso di capitalizzazione.COEFFICIENTI DI TRASFORMAZIONEEta’Valore57 4.720%58 4.860%59 5.006%60 5.163%61 5.334%62 5.514%63 5,706%64 5.911%65 6.136%


Coefficiente di trasformazione per casi particolariIl coefficiente di trasformazione relativo ai 57 anni viene applicatoanche in caso di:- pensione liquidata con 40 anni di contributi ed una età inferiore ai57 anni;- pensione di riversibilità se il dante causa aveva una età inferiore ai57 anni;- pensione di inabilità liquidata a soggetti di età inferiore ai 57 anni.Per le lavoratrici madri di età pari o superiore ai 57 anni, il coefficientedi trasformazione è quello relativo all’età aumentato di:- 1 anno in caso di 1 o 2 figli- 2 anni in caso di 3 o più figliPer gli occupati in attività usuranti di età pari o superiore ai 57 anni, ilcoefficiente di trasformazione è quello relativo all’età auinentato di:- 1 anno ogni 6 anni di attività usurante.OPZIONEL’opzione per il sistema contributivo è consentita solo ai dipendenti chealla data del 31 dicembre 1995 vantano una anzianità contributivainferiore ai 18 anni. Per l’opzione è necessario aver maturato almeno15 anni di anzianità contributiva dei quali almeno 5 nel sistemacontributivo.MASSIMALE CONTRIBUTIVOIl massimale annuo della base contributiva e pensionabile previstodall’art. 2, comma 18 della legge 8 agosto 1995 n. 335, per i nuoviiscritti dall’1-1-96 a forme pensionistiche obbligatorie e per coloro cheoptano per la pensione con il sistema contributivo, rivalutato in baseall’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegaticalcolato nella misura del 2,5 per cento, è pari, per l’anno 2004, adEuro 82.400,54.43


Massimale contributivo art. 2, c. 18, L. 335/95AnnoImporto Euro1996 68.172,311997 70.861,031998 72,035,411999 73.332,232000 74.505,622001 76.442,852002 78.506,612003 80.390,772004 82.400,542005 84.048,552006 85.477,372007 87.188,00<strong>2008</strong> 88.669,0044


PENSIONE INDIRETTA O DI REVERSIBILITÀStato - Enti Locali - Sanità- La pensione indiretta viene liquidata ai superstiti dell’Iscritto chemuore in attività di servizio dopo aver maturato il diritto alla pensione(14 anni 6 mesi e 1 giorno), fino al 15.8.1995.- La pensione di riversibilità viene liquidata ai superstiti del lavoratoregià pensionato.Dal 17.08.1995 la pensione ai superstiti spetta se si possono far valere5 anni di contributi, di cui 3 nell’ultimo quinquiennio. La percentualeprevista è quella analoga all’INPS (60% coniuge, ecc.). L’indennitàintegrativa speciale dall’01.01.1995 è stata conglobata nella retribuzionenella misura del 100%. II trattamento viene ridotto in presenzadi altri redditi di qualsiasi natura d’importo pari o superiore al triplodel trattamento minimo AGO FPLD con esclusione della pensione aisuperstiti secondo la seguente tabella.Redditi possedutiRedditi superiori a 3 volte il T.M.Redditi superiori a 4 volte il T.M.Redditi superiori a 5 volte il T.M.Percentuale di riduzione25% della pensione40% della pensione50% della pensioneIl trattamento non può essere comunque inferiore a quello che sarebbespettato al soggetto in possesso di reddito pari al limite massimo delloscaglione precedente.Se il beneficiario fa parte di un nucleo familiare con figli minori, studentio inabili, la pensione è corrisposta per intero.Sono fatti salvi i trattamenti previdenziali più favorevoli in godimentoalla data di entrata in vigore della presente legge, con riassorbimentosui futuri miglioramenti.Aventi diritto (in ordine di precedenza) (anti 17.8.95)Il coniugeil coniuge superstite (vedova o vedovo) anche se:45


46- separato legalmente ma con sentenza di separazione personale a lui(o lei) non addebitabile;- divorziato e in assenza del coniuge superstite, a condizione che nonsia passato a nuove nozze e sia titolare di assegno di mantenimento,e sempre che il rapporto da cui trae origine il trattamento pensionisticosia anteriore alla sentenza di divorzio. Nel caso di esistenza delconiuge superstite, la pensione al coniuge divorziato spetta per unaquota calcolata tenendo conto della durata del rapporto coniugalee viene conferita dal Tribunale.Orfani minorenni- Sono considerati minorenni gli orfani fino al maggior anno di età;- Sono considerati equiparati ai minorenni gli orfani maggiorennistudenti iscritti all’università o Istituti superiori per tutta la durata delcorso legale di studi e, comunque, non oltre il 26° anno di età.Orfani maggiorenni- Gli orfani maggiorenni inabili - conviventi a carico e nullatenenti.L’inabilità è presunta dopo il 60° anno di età;- gli orfani maggiorenni iscritti ad università o ad Istituti superiori equiparatiper tutta la durata del corso legale di laurea, comunque nonoltre il 26° anno di età.Sono equiparati ai figli legittimi:- i figli naturali riconosciuti o giudizialmente dichiarati affiliati qualoranon vi siano figli legittimi aventi diritto;- i figli adottivi purché la domanda di adozione sia stata presentatadal dante causa prima del compimento del 60° anno di età.Fratelli e sorelle- se minorenni;- se maggiorenni inabili o di età superiore ai 60 anni;- se nullatenenti;- se a carico dell’iscritto;- l’inabilità deve essere intesa in modo assoluto e permanente;- la nullotenenza sussiste qualora non si è titolare di reddito superiorea quello previsto per il diritto alla pensione degli invalidi civili totali che


per 1995 è di lire 20.026.235 e per il 1996 è di L. 21.103.645.- per convivenza a carico si intende la somministrazione, da part del“dante causa” dei necessari mezzi di sostentamento;- inabilità, nullatenenza e convivenza sono tre requisiti che devonocoesistere alla data del decesso dell’iscritto.Dal 17 agosto 1995:1) al coniuge, anche se separato legalmente purché non gli sia stataaddebitata la responsabilità della separazione. Il coniuge superstiteseparato “con addebito” ha diritto alla pensione soltanto nel casoin cui risulti titolare di assegno alimentare a carico del coniuge deceduto;2) al coniuge divorziato, nel caso in cui l’ex coniuge deceduto non sisia risposato, sempreché ricorrano le seguenti condizioni:- il coniuge divorziato superstite deve essere titolare di assegno didivorzio;- il coniuge divorziato superstite non deve essersi risposato;- il coniuge divorziato dante causa deve essere deceduto dopo 12marzo 1987, data di entrata in vigore della legge 6 marzo 1987, n.74, recante la nuova disciplina del trattamento economico del coniugedivorziato in caso di morte dell’ex coniuge;- il rapporto assicurativo del coniuge deceduto dal quale deriva iltrattamento pensionistico deve essere iniziato anteriormente alla datadella sentenza che ha pronunciato lo scioglimento o la cessazionedegli effetti civile del matrimonio.Nel caso in cui dopo lo scioglimento del matrimonio l’ex coniuge si siarisposato, il Tribunale può disporre, alla sua morte, che al coniuge divorziatosia corrisposta una quota della pensione spettante al coniuge conil quale il lavoratore era legato in matrimonio alla data del decesso.3) ai figli minori di anni 18;4) ai figli studenti di scuola media o professionale di età non superioreai 21 anni, a carico del genitore al momento della morte e che nonprestino lavoro retributivo;47


5) ai figli studenti universitari, a carico del genitore al momento dellamorte e che non prestino lavoro retributivo, per gli anni del corsolegale di laurea e comunque non oltre il 26° anno di età;6) ai figli di qualunque età riconosciuti inabili e a carico del genitore almomento della morte;7) ai genitori di età superiore ai 65 anni che non siano titolari di pensionee risultino a carico dell’assicurato o del pensionato alla datadella morte, quando non vi siano né coniuge né figli superstiti o, pureesistendo, non abbiano titolo alla pensione;8) ai fratelli celibi e alle sorelle nubili, che non siano titolari di pensione,sempreché al momento della morte dell’assicurato o del pensionatorisultino permanentemente inabili e a suo carico, quando non visiano né coniuge né figli superstiti né genitori, o, pure esistendo, nonabbiano titolo alla pensione.48


MISURA PENSIONE INDIRETTAE DI REVERSIBILITÀLa pensione indiretta e di riversibilità viene calcolata sulla pensionespettante al dante causa secondo percentuali che variano per decorrenzeoriginarie del 2/1/1995:Per tutti i dipendenti pubblici• Coniuge superstite senza orfani 60%• Coniuge superstitecon orfani minorennicon un solo orfano 80%con 2 orfani 100%con 3 orfani 100%con più di 3 orfani 100%• Orfani minorenni soli: con un solo orfano* 60%con 2 orfani 80%con 3 orfani 100%con 4 orfani 100%con più di 4 orfani 100%• Genitori 15%• Fratelli e sorelle 15%* Dal 01.09.1995 la misura è del 70% se unico superstite orfano minore, studenteo inabile.Decorrenza della pensioneDal primo giorno del mese successivo alla data di decesso del dantecausa.Cessazioni del diritto- Per il coniuge:- in caso di matrimonio (liquidazione doppia annualità);- Per i figli non inabili:- al compimento dei 18 anni;- al compimento del 21° anno, se studenti di scuola media superiore;49


50- alla fine del corso legale di laurea o di Istituti superiori equiparati ecomunque non oltre il 26° anno di età;- Per i figli inabili:- senza limiti di età.<strong>PRESTAZIONI</strong> PER INABILITÀ NONDIPENDENTE DA CAUSA DI SERVIZIOIn caso di inabilità non dipendente da causa di servizio, è dovuta unapensione di inabilità in base ad un requisito contributivo non inferiore a(14 anni 6 mesi 1 giorno per inabili assoluti e a 19 anni 6 mesi 1 giornoper inabilità specifica dell’iscritto alla CPDEL), fino al 31.12.1995.La pensione per inabilità L. 335/95 art. 2(nuova normativa)A decorrere dall’1/1/96 i dipendenti pubblici o comunque iscritti aforme esclusive dell’assicurazione generale obbligatoria che si trovinonell’assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attivitàlavorativa hanno diritto ad una pensione calcolata in misura pari aquella che sarebbe spettata all’atto del compimento dei limiti di etàprevisti per il collocamento a riposo.1. REQUISITIa) anzianità contributiva di almeno 5 anni di cui almeno 3 nel quinquiennioprecedente la decorrenza della pensione di inabilitàb) risoluzione del rapporto di lavoro per infermità non dipendente dacausa di servizio;c) assoluta e permanente impossibilità a svolgere qualsiasi attivitàlavorativa (dipendente ed autonoma).2. DOMANDALa prestazione viene liquidata solo su domanda dell’iscritto; tale facoltànon è concessa ai superstiti.La domanda ed il certificato medico devono essere redatti secondoschemi predisposti.


LA PENSIONE DI INVALIDITÀLa risoluzione del rapporto di lavoro per inidoneità permanente (exdispensa dal servizio) comporta il diritto a pensione di invalidità alleseguenti condizioni:- in caso di “inidoneità assoluta e permanente a qualsiasi proficuolavoro” riconosciuta dalla competente Commissione medica spetta lapensione di invalidità. Il requisito contributivo minimo è pari ad anni15. La misura della pensione è quella corrispondente all’anzianitàcontributiva maturata.- in caso di “inidoneità assoluta e permanente alle mansioni”l’Amministrazione deve generalmente recuperare il lavoratoreal servizio attivo, adibendolo ad altre mansioni più confacenti alsuo stato di salute (vedi norma specifica nel C.C.N.L di comparto).Solo qualora ciò non sia possibile, può essere risolto il rapporto dilavoro con il diritto alla pensione di invalidità. Il requisito contributivominimo è di anni 15 per lo Stato e 20 per gli Enti Locali. La misuradella pensione è quella corrispondente all’anzianità contributivamaturata.La domanda di accertamento dello stato di idoneità va presentataall’Amministrazione di appartenenza. La stessa procede, invece,d’ufficio qualora il dipendente abbia superato il periodo massimo diaspettativa per malattia consentito dal Contratto Collettivo di Lavoro.Organismi di accertamento sanitarioGli accertamenti sanitari vengono eseguiti da:- Commissioni mediche ospedaliere (CMO) per gli appartenenti alleForze Armate ed ai Corpi di Polizia, anche ad ordinamento civile.Ove presenti nelle province nelle quali il dipendente presta servizio(o il pensionato o l’avente diritto risiedono), sono altresì deputatead eseguire gli accertamenti sanitari nei confronti dei dipendenti delMinistero della Difesa e dell’Interno, non appartenenti alle ForzeArmate ed alle Forze della Polizia; nelle province in cui non risultanocostituite le C.M.O., gli accertamenti sanitari nei confronti dei suddetti51


52dipendenti vengono effettuati dalle Commissioni mediche di Verificacompetenti per territorio.- Commissioni mediche di Verifica (C.M.V) per i dipendentidei Ministeri, della Scuola, dell’Università, delle Aziende edAmministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, degli Entilocali, del Servizio Sanitario nazionale, degli Istituti autonomi Casepopolari, della Camera di Commercio.- Commissioni mediche c/o AA.SS.LL per i dipendenti di enti pubblicinon economici (<strong>INPDAP</strong>, INPS, INAIL, IPSEMA, ICE, ENIT. ACI, Entiparchi nazionali, CAI, UNIRE, ENEA, ISPESL, ISTAT. CNR, Ordini eCollegi professionali, AGEA, ecc.).Domanda:La domanda di accertamento dello stato di inidoneità va presentataall’Amministrazione di appartenenza. La stessa procede, invece,d’ufficio qualora il dipendente abbia superato il periodo massimo diaspettativa per malattia consentito dal Contratto collettivo di lavoro.Idoneità Comparto ScuolaPersonale docente a decorrere dall’1/1/2003: il personale docentedichiarato permanentemente inidoneo alla propria funzione permotivi di salute dalla Commissione medica competente, ma idoneoad altri compiti ha facoltà di chiedere di ottenere il collocamentofuori ruolo o l’utilizzo in altri compiti. In tal caso viene sottoposto adaccertamento presso la Commissione medica (territoriale) del Ministerodell’Economia e delle Finanze, già istituita per la verifica degli statidi invalidità civile e di guerra. In caso di esito favorevole il docenteha facoltà di chiedere di transitare in altro ruolo dell’Amministrazionescolastica (ruolo amministrativo), o di altra Amministrazione stataleo Ente pubblico. Qualora non dovesse esercitare tale facoltà, verràmantenuto in servizio per un periodo massimo di cinque anni dalladata del provvedimento di collocamento fuori ruolo o di utilizzazionein altri compiti. Decorso tale termine, l’Amministrazione procede allarisoluzione del rapporto di lavoro. E’ chiaro che tale ultima soluzionediscende da una libera scelta del docente. Per il personale docentegià collocato fuori ruolo o utilizzato in altri compiti alla data del


31/12/2002 il termine di cinque anni per il mantenimento in serviziodecorre dall’1/1/2003, sempre che non chieda di transitare in altroruolo dell’Amministrazione scolastica o di altra Amministrazionestatale o Ente pubblico. In assenza della richiesta di collocamentofuori ruolo e/o utilizzazione in altri compiti, l’Amministrazione disponela cessazione del rapporto di lavoro per inidoneità fisica, attribuendo- ove spettante - il trattamento pensionistico (requisito contributivoanni 15). L’importo della pensione è calcolato sulla base dell’anzianitàcontributiva conseguita.Verifica degli stati di inidoneità alla funzioneLa Commissione di Verifica degli stati di invalidità civile e di guerrapresente in ogni provincia e dipendente dal Ministero dell’Economiae delle Finanze è competente ad effettuare periodiche visite dicontrollo disposte dall’Amministrazione scolastica per il personaledocente dichiarato inidoneo alla funzione ed utilizzato in altri compiti.Qualora la Commissione medica dovesse ritenere non sussistere più lecondizioni per la dichiarazione di inidoneità a svolgere la funzione, lostesso sarà reintegrato nel ruolo e nella funzione di docente. Qualoravenisse confermata l’inidoneità all’insegnamento ma l’idoneità ad altricompiti, l’interessato ha facoltà di chiedere di transitare ad altro ruolodell’Amministrazione scolastica, o di altra Amministrazione stataleo Ente pubblico; in mancanza, viene mantenuto in servizio per unperiodo massimo di cinque anni. Restano ferme le disposizioni cheprevedono il diritto a pensione in caso di cessazione dal rapportodi lavoro per inidoneità fisica (15 anni di contribuzione). Personaleamministrativo, tecnico ed ausiliario (ATA): a decorre dall’1/1/2003,per il personale ATA dichiarato inidoneo a svolgere mansioni previstedal profilo di appartenenza non è più previsto il collocamento fuoriruolo. Pertanto, la cessazione del rapporto di lavoro per inidoneitàfisica comporta il diritto a pensione solo in presenza di una anzianitàcontributiva minima di anni 15.Ricorso Amministrativo Comm. Medica 2° istanzaAttraverso il giudizio medico - legale formulato dalle Commissionimediche di 1° istanza (Commissioni medico-ospedaliere, Commissioni53


mediche di verifica, Commissioni mediche AA.SS.LL.) in materiadi idoneità al servizio, il dipendente pubblico può ricorrere allacompetente Commissione medica di 2° istanza, entro il termine di diecigiorni dalla comunicazione del verbale della Commissione medica.REGIONEMILITARENordSudCOMMISSIONI MEDICHE Dl 2° ISTANZASEDECommissione Medica2° IstanzaPADOVAVia Cesarotti, 11535100MILANOComando LogisticoA.M. Serv. Sanit.P.zza Novelli, 120929FIRENZEVia Venezia, 550122ROMAPolitecnico MilitarePiazza Celimontana, 5000184NAPOLIRampe S.Antonioa Posillipo, 13980122BACINO DI UTENZAProvince di competenza territoriale delleCC.MM.OO delle corrispondenti sedi di:- Centro Militare di Medicina Legale Padova;- Centro Militare di Medicina Legale Padova C.M.O.distaccata di Udine;- Centro Militare di Medicina Legale Padova C.M.O.distaccata di Verona;- Centro Militare - Milano- Centro Militare di Medicina Legale Torino.- Centro Militare di Medicina Legale Bologna;- Centro Militare di Medicina Legale Firenze;- Centro Militare di Medicina Legale Firenze C.M.O.distaccata di Livorno;- Centro Militare - Milano;- Centro Militare di Medicina Legale Firenze C.M.O.distaccata di Perugia.- Centro Militare di Medicina Legale Chieti;- Centro Militare di Medicina Legale Roma- Centro Militare di Medicina Legale Caserta;- Centro Militare di Medicina Legale Caserta C.M.O.distaccata di Napoli;- Ospedale Militare - Bari;- Centro Militare di Medicina Legale CatanzaroCAGLIARI - Centro Militare di Medicina Legale CagliariVia Ospedale, 109124PALERMO - Centro Militare di Medicina Legale Palermo;Corso Calatafimi, 404 - Centro Militare di Medicina Legale Palermo C.M.O.90129distaccata di Messina54


LA PENSIONE DI INABILITÀA decorrere dall’1/1/96 i dipendenti pubblici o comunque iscritti aforme esclusive dell’assicurazione generale obbligatoria che si trovinonell’assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attivitàlavorativa hanno diritto ad una pensione calcolata in misura pari aquella che sarebbe spettata all’atto del compimento dei limiti di etàprevisti per il collocamento a riposo.Requisitia) anzianità contributiva di almeno 5 anni di cui almeno 3 nelquinquennio precedente la decorrenza della pensione di inabilitàb) risoluzione del rapporto di lavoro per infermità non dipendente dacausa di servizioc) assoluta e permanente impossibilità a svolgere qualsiasi attivitàlavorativa (dipendente ed autonoma)Domanda:La prestazione viene liquidata solo su domanda dell’iscritto; talefacoltà non è concessa ai superstiti.Accertamenti sanitariGli accertamenti sanitari sono di competenza delle:- Commissioni Mediche Ospedaliere (CMO) per gli appartenentialle Forze Armate, ai Corpi di Polizia anche ad ordinamento civile.Per i dipendenti del Ministero della Difesa e dell’Interno solo sela CMO presente nella provincia, diversamente la competenza èquella della Commissione medica di Verifica;- Commissioni Mediche di Verifica (C.M.V.) per i dipendentidei Ministeri, della Scuola, dell’Università, delle Aziende,éedAmministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, degli Entilocali, del Servizio Sanitario Nazionale, degli Istituti autonomi Casepopolari e della Camera del Commercio.- Commissioni mediche c/o AA.SS.LL. per i dipendenti di enti pubblici55


non economici (<strong>INPDAP</strong>, INPS,INAIL, IPSEMA, ENIT, ACI, ENEA,ISPESL, CNR, ISTAT, ecc.).L’interessato ha la facoltà di farsi assistere da un medico di fiducia,le cui spese sono a carico dell’interessato. Nei casi di coesistenzadi infermità dipendenti e non dipendenti da causa di servizio, laCommissione medica deve precisare se l’inabilità è determinata inmisura prevalente dalle une o dalle altre.Misuraa) Pensione di inabilità con il sistema RETRIBUTIVO (per i soggetti cheal 31.12.95 possono far valere una anzianità contributiva di almeno18 anni): l’anzianità maturata alla data di risoluzione del rapportodi lavoro viene incrementata del periodo mancante al compimentodel limite di età, comunque:- l’anzianità utile computata non può essere superiore ad anni 40;- l’importo della pensione non può essere superiore all’80% dellabase pensionabile;- l’importo della pensione non può essere superiore al trattamentospettante nel caso in cui l’inabilità sia dipendente da causa diservizio (pensione privilegiata).b) Pensione di inabilità con il sistema CONTRIBUTIVO o MISTO:l’anzianità posseduta alla data di risoluzione del rapporto dilavoro è incrementata, secondo il sistema contributivo, del periodomancante al compimento del 60é anno di età.IncompatibilitàLa pensione di inabilità è incompatibile con lo svolgimento di qualsiasiattività di lavoro dipendente (in Italia e all’estero) ed autonoma.Per quanto non esplicitamente previsto, trovano applicazione ledisposizioni dettate dalla L. 222/84 con riferimento alla pensione diabilità.56


LA CAUSA DI SERVIZIOSulla Gazzetta Ufficiale del 7 gennaio 2002 è stato pubblicato ilDecreto del Presidente della Repubblica del 29 ottobre 2001, n.461 avente per oggetto il “Regolamento recante semplificazionedei procedimenti per il riconoscimento della dipendenza delleinfermità da causa di servizio, per la concessione della pensioneprivilegiata ordinaria e dell’equo indennizzo, nonché per ilfunzionamento e la composizione del comitato per le pensioniprivilegiate ordinarie”.Detto Decreto entra in vigore il 22 gennaio 2002.Il dipendente che abbia subito un danno fisico a seguito di eventoverificatosi in servizio e per cause inerenti al servizio, ovvero quandosia venuto a conoscenza di essere affetto da infermità causata dallecondizioni nelle quali ha prestato o presta servizio, ha diritto ad essereindennizzato.Sono considerati dipendenti da causa di servizio le lesioni, le infermitàriportate dal dipendente, mentre attende ad un servizio, e che trovanola loro ragione nel servizio stesso.Il fatto di servizio può ravvisarsi anche nell’evento che si verifichi all’esternodei locali dell’amministrazione nel recarsi o nel ritornare dall’ufficio(infortunio in itinere) o nell’esplicare all’esterno un incarico.I fatti di servizio, per essere assunti quale “causa o concausa” dell’evento,devono aver rilevanza “efficiente e determinante” ai fini dellaproduzione dell’evento dannoso al punto che, senza di essi, l’eventosarebbe stato diverso o sarebbe mancante.La predisposizione organica o costituzionale del soggetto a contrarreuna infermità, non determina ostacolo al riconoscimento della dipendenzada causa di servizio, purché i fatti di servizio abbiano costituitouna “concausa preponderante e necessaria” ai fini dell’insorgenza dellainvalidità o del suo più rapido decorso.Il nesso di causalità fra servizio e infermità non viene meno quandoal verificarsi di quest’ultima abbiano concorso l’imprudenza o la negligenzadel soggetto.Il nesso è interrotto invece quando al verificarsi dell’evento dannosoabbiano contribuito il dolo o la colpa grave del dipendente.57


58Le novità, in rapporto alla precedente formulazione della norma, sonorappresentate dal fatto che vengono prese ora in considerazione nonsolo le conseguenze sull’integrità fisica ma anche su quella psichicao sensoriale; inoltre viene ora contemplato anche l’aggravamento di“infermità preesistenti”, già riconosciuto dalla giurisprudenza nei casi incui i fatti di servizio abbiano influito sul più rapido decorso invalidantedell’affezione morbosa.1. AVENTI DIRITTOLa platea dei destinatari del presente provvedimento è molto vasta ecomprende i dipendenti delle Amministrazioni pubbliche (tutte le Amministrazionidello Stato, ivi compresi gli Istituti e Scuole di ogni ordinee grado e le Istituzioni educative, le Aziende ed Amministrazioni delloStato ad ordinamento autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, leComunità montane e loro consorzi e associazioni, le Istituzioni universitarie,gli Istituti autonomi case popolari, le Camere di Commercio, e loroassociazioni, tutti gli enti Pubblici non economici Nazionali, Regionalie Locali le Amministrazioni, le Aziende e gli Enti del Servizio SanitarioNazionale), i Magistrati ordinari, amministrativi e della giustizia militare,gli Avvocati e Procuratori dello Stato, i militari delle Forze Armate edei Corpi ad ordinamento militare, Forze di Polizia compresa quellaPenitenziaria ed il Corpo forestale dello Stato, i Vigili del Fuoco.Sono esclusi (in quanto si applica la normativa INAIL):i dipendenti delle Poste, delle Ferrovie, dell’Ente nazionale per le strade,dei Monopoli, dell’Ente nazionale di assistenza al volo e di tutte leAziende pubbliche privatizzate.2. DOMANDA Dl RICONOSCIMENTOLa domanda deve essere presentata all’Ente di appartenenza dall’interessatoo dai superstiti entro sei mesi dalla data in cui si è verificatol’evento dannoso o da quella in cui l’interessato ha avuto conoscenzadell’infermità.Indicando specificatamente la natura dell’infermità o lesione, i fatti di


servizio che vi hanno concorso e, ove possibile, le conseguenze nonsolo sull’integrità fisica, ma anche psichica o sensoriale, allegando ognidocumento utile.E’ data facoltà all’interessato di farsi assistere durante la visita da unmedico di fiducia che, a differenza del passato, non integrerà più laCommissione ma potrà solo far porre eventuali dichiarazioni a verbale;i relativi oneri non sono più posti a carico dell’Amministrazione.EQUO INDENNIZZOL’istanza può ora essere presentata:a) contestualmente alla domanda di riconoscimento della dipendenzada causa di servizio dell’infermità o lesione;b) nel corso del procedimento di riconoscimento della dipendenza dacausa di servizio entro il termine di dieci giorni dalla ricezione dellacomunicazione dell’Amministrazione di appartenenza di invio degliatti al Comitato di verifica per il prescritto parere; in quest’ultimocaso i due procedimenti vengono unificati, con l’adozione di un unicoprovvedimento di riconoscimento di dipendenza da causa di servizioe di equo indennizzo;c) entro il termine di sei mesi dalla data di notifica o comunicazionedel provvedimento di riconoscimento della dipendenza da causa diservizio dell’infermità o lesione, da cui sia derivata una menomazioneascrivibile alle tabelle A o B annesse al DPR n. 834/81 o della tabellaF1 annessa al DPR n. 915/78 (vedi Tab. 1 allegata);d) qualora dal provvedimento di riconoscimento della dipendenza dacausa di servizio risulti che la menomazione non sia ascrivibile adalcuna delle tabelle, a seguito di suo aggravamento, la domanda puòessere presentata entro sei mesi dalla data in cui la menomazionediventa ascrivibile;e) entro sei mesi dal decesso, da parte degli eredi del dipendentedeceduto, anche se pensionato.L’equo indennizzo spetta in caso di morte o di menomazione ascrivibilead una delle categorie di cui alla tabella A o alla tabella B annesse al59


60ORGANISMI DI ACCERTAMENTO SANITARIO1.1 Commissione medica-ospedaliera presso gli Ospedali militari:E’ competente per gli accertamenti sanitari di cui al Regolamento, neiconfronti di:- appartamenti alle Forze Armate (Esercito, Marina, Aereonautica,Carabinieri);- appartamenti al Corpo della Gardia di Finanza, della Polizia di Stato,della Polizia Penitenziaria ed al Corpo Forestale;- dipendenti civili del Ministero della Difesa (non appartenenti alleForze Armate) e dell’interno (non appartenenti alle Forze di Polizia),solo se la commissione medico-ospedaliera è presente nella provincianella quale prestano servizio. In caso contriario, competente è laCommissione medico-ospedaliera più vicina, oppure la Commissionedi Verifica di cui al punto sub 2).- corpo dei Vigili del Fuoco, anche se appartenenti al comparto delleAmministrazioni autonome dello Stato, potrebbero essere consideraticome “dipendenti del Ministero dell’Interno non appartenenti alleForze di Polizia ad ordinamento civile”; non è dato conoscere ancorala posizione dell’Amministrazione.Le competenze di tale Commissione medica si estendono agli eventicausa dei soggetti deceduti appartenenti alle medesime categorie.1.2 Commissione medica ASL già istituita per l’acceramento dell’invaliditàcivile ai sensi della L. 295/90E’ competente per gli accertamenti sanitari di cui al Regolamento, inrelazione alla sede di ultima assegnazione, nei confronti dei:- dipendenti di Enti pubbblici non economici (Parastato) nazionali,regionali e locali (Indap, Inps, Inail, Enpals, Enasarco, Enit, Aci, CroceRossa, Enpam e dipendenti Casse liberi professionisti ed Agea (ex-Aima), Ice,ecc.)- dipendenti delle Agenzie fiscali che, nell’ambito di riforma del lavoropubblico, non appartengono più al comparto Ministeri, ma a quellodegli Enti pubblici non economici. Non è dato conoscere ancora laposizione dell’Amministrazione.


La Commissione territorialmente competente è individuata in relazionealla sede di ultima assegnazione del dipendente o, se collocatiin quiescenza, in relazione alla residenza del pensionato o dei suoiaventi causa.1.3 Commissione medica di verifica del Ministero dell’Economiagià istituite ai sensi del D. Lgs. n. 278/98E’ competente degli accretamenti sanitari di cui al Regolamento, inrelazione all’ubicazione dell’Ente di ultima assegnazione, per i:- dipendenti civili dello Stato, dipendenti del comparto Scuola edUniversità:- dipendenti Enti locali (Comuni, Province, Regioni, Comunità Montanee loro Consorzi):- dipendenti del Servizio Sanitario nazionale:- dipendenti Enti di ricerca (Iss. Ispesl, Istat, Istituto nazionale, Astrofisica,Enea, Cnr, ecc.):- docenti universitari:- Magistrati ed Avvocati dello Stato:- Vigili del Fuoco (se considerati come dipendenti da Amministrazioneautonoma dello Stato e non del Ministero dell’Interno). Si attendonoopportuni chiarimenti da parte dell’Amministrazione:- dipendenti dei Monopoli (Amministrazione autonoma dello Stato):- dipendenti Camera di Commercio ed Istituti autonomi case popolari.Nel caso in cui una delle suddette Commissioni mediche,per comprovati eventi eccezionali,non sia in condizione di operare,l’Amministrazione, in deroga ai suddetti criteri,trasmette le domandead un Organismo di accertamento medico.61


2. MODELLI DI VERBALE PER GLI ACCERTAMENTI SANITARIAi fini dell’adozione di criteri uniformi da parte di tutte le Commissionimediche competenti, sono stati pubblicati i modelli di verbale da utilizzareper gli accertamenti sanitari, con indicazioni dettagliate per l’usoe la loro compilazione.- il primo deve essere utilizzato per l’accertamento degli stati di inidoneità- il secondo deve essere utilizzato per l’accertamento dello stato diinabilità assoluta e permanente a qualsiasi attività lavorativa ai sensidell’art. 2 comma 1,2 della L. 335/95.- il terzo deve essere utilizzato per gli accertamenti finalizzati al riconoscimentodella causa di servizio, equo indennizzo e pensioneprivilegiata.3. GIUDIZI DELLE COMMISSIONI MEDICHEAll’art. 6 del Decreto in esame vengono ulteriormente precisati i compitie gli adempimenti a carico delle Commissioni mediche, sia per gliaccertamenti connessi al riconoscimento della causa di servizio, siaper quelli connessi agli stati di inidoneità od inabilità.62


Tabella 1 (Art. 13, comma 1)Tabella di determinazione della misura dell’equo indennizzo per i dipendentidelle Amministrazioni Pubbliche (Stato, Aziende Autonome Statali,Scuole ed Università, Enti Locali e Regioni, Enti pubblici non economici,Servizio Sanitario Nazionale, Camere di Commercio, Istituti autonomicase popolari, Enti di ricerca e sperimentazione, Forze Armate, Corpidi Polizia e Magistrature)CATEGORIA DI DENOMINAZIONEDI CUI ALLA TAB. A ALLEGATA ALDPR 30.12.81 N. 834Prima categoriaSeconda categoriaTerza categoriaQuarta categoriaQuinta categoriaSesta categoriaSettima categoriaOttava categoriaMISURADue volte l’importo dello stipendiotabellare iniziale alla data dipresentazione della domanda92% dell’importo stabilito per laprima categoria75% dell’importo stabilito per laprima categoria61% dell’importo stabilito per laprima categoria44% dell’importo stabilita per laprima categoria27% dell’importo stabilito per laprima categoria12% dell’importo stabilito per laprima categoria6% dell’importo stabilito per laprima categoriaMENOMAZIONI DELL’INEGRITÀFISICA DI CUI ALLA TAB. BALLEGATA AL DPR 30.12.81 N. 834Per tutte le informazioni ivi previsteMISURA3% dell’importo stabilito per laprima categoria63


PROCEDIMENTO ORDINARIO:causa di servizio ed equo indennizzo- Domanda all’Amministrazione (entro sei mesi)- Trasmissione alla Commissione medica territoriale: entro 30 giornidalla ricezione- Visita medico-collegiale entro 30 giorni dalla ricezione- Verbale di visita medica all’Amministrazione entro 15 gg. dalla visitamed. conclusiva.- Invio al Comitato di verifica entro 30 gg. dalla ricezione del verbale- Parere del Comitato di verifica entro 60 giorni- Comunicazione parere all’Amministrazione entro 15 giorni dalparere- Provvedimento dell’Amministrazione entro 20 gg. dalla ricezione delparere- Notifica all’interessato entro 15 giorni dal provvedimentoLA PENSIONE PRIVILEGIATA641. DIRITTOLa pensione privilegiata spetta al dipendente pubblico che diventapermanentemente inabile per infermità derivanti da causa di servizio,indipendentemente dalla durata del servizio prestato.2. DOMANDALa domanda di pensione privilegiata deve essere presentata:a) per i dipendenti statali: all’Ufficio presso il quale il dipendente haprestato l’ultimo servizio entro il termine perentorio di 5 anni dallacessazione dal servizio;


) per i dipendenti degli Enti locali e Sanità: direttamente all’<strong>INPDAP</strong>entro il termine perentorio di 5 anni dalla cessazione del servizio.In ambedue i casi il termine di decadenza è elevato a 10 anni in casodi parkinsonismo.È previsto solo un intervento transitorio e parziale sui procedimentiper la concessione dei trattamenti pensionistici ordinari e privilegiati aseguito di accertata invalidità o inabilità.Per i dipendenti civili e militari dello Stato è infatti previsto che, finoalla data di assunzione da parte dell’<strong>INPDAP</strong> di tutti i procedimentiriguardanti i trattamenti pensionistici, sia privilegiati che ordinari, rimangonoa carico della stessa Amministrazione statale le procedure per ilriconoscimento e la liquidazione di:- riconoscimento della dipendenza da causa di servizio ai fini dellapensione privilegiata;- accertamento di stati invalidanti al servizio ai fini del trattamentopensionistico ordinario;- accertamento di inabilità non dipendente da causa di servizio ai finidella pensione per inabilità ordinaria.Viene confermato il termine di cinque anni dalla cessazione del servizio,o dieci anni in caso di parkinsonismo, per la presentazione delladomanda di pensione privilegiata, anche nei casi in cui sia stato emessoun provvedimento di accertamento negativo della causa di servizio perassenza ingiustificata del dipendente alla visita medica o per negatoconsenso alla trattazione di dati sensibili.Ovviamente la domanda di pensione privilegiata non può essere presentatada parte di coloro nei confronti dei quali sia già stato emesso,per la stessa infermità, un provvedimento definitivo di negato riconoscimentodella dipendenza da causa di servizio su conforme parere delComitato di verifica, anche se successivamente aggravata.65


CONTENZIOSOI provvedimenti che negano il riconoscimento della causa di servizio el’equo indennizzo (ed ogni altro beneficio economico) possono essereimpugnati per via giudiziari dinanzi al giudice ordinario, solo dopoaver esperito il previsto tentativo obbligatorio di conciliazione pressola Direzione provinciale del Lavoro.Il personale della scuola può optare per il tentativo di conciliazioneprevisto dall’Accordo Aran/2001 presso l’Ufficio territoriale dell’Amministrazionescolastica.I provvedimenti che negano il diritto alla pensione privilegiata possonoessere impugnati solo dinanzi alla Corte dei Conti, giudice in materiadi pensioni.Divieto di estensione del giudicato in materia di pubblico impiegoIl comma 34 dell’art. 22 della legge 724/94 prevede che a decorreredal 1° gennaio per tutto l’anno 1995 non è consentita alla PubblicaAmministrazione l’adozione di provvedimenti conseguenti all’estensionedi sentenze giurisdizionali aventi forza di giudicato o comunque divenuteesecutive nella materia del Pubblico Impiego.Pertanto, anche in presenza di giurisprudenza consolidata, viene ribaditoche eventuali decisioni di accoglimento riguardano esclusivamenteil ricorrente e tali decisioni non possono dare origine ad alcun beneficioriguardante la stessa categoria cui appartiene il ricorrente.66


PENSIONE INDAPL’Indap ha definito una nuova procedura telematica - denominataP04 - che consente la liquidazione ed il pagamento della pensionedefinitiva, senza più la necessità - per gli Enti datori di lavoro oAmministrazioni dalle quali dipende il lavoratore - di liquidare edisporre un trattamento provvisorio.1. DestinatariSono tutti gli iscritti alle Casse pensioni Inpdap (Cpdel, Cps, Cpi,Cpug), e tutti i dipendenti delle Amministrazioni dello Stato iscritti allaCassa dei Trattamenti pensionistici dei dipendenti dello Stato (Ctps) peri quali sono state già acquistate dall’Inpdap le competenze in materiadi liquidazione dei trattamenti pensionistici (dipendenti del Ministerodell’Istruzione, dell’università e della Ricerca, dipendente delle Agenziedel Demanio e del Territorio, dipendenti del Consiglio Superiore dellaMagistratura, dell’Istituto Superiore di Sanità e dell’Istituto di Astrofisica,dipendenti dell’Agenzia per le erogazioni in agricoltura, dell’EnteTabacchi Italiano, del Cncl e dell’Enac).Per tutti gli altri dipendenti dello Stato, momentaneamente la domandadi pensione dovrà ancora essere presentata all’Amministrazione diappartenenza.La nuova procedura riguarda i trattamenti pensionistici di anzianità edi vecchiaia decorrenti dal 1° giugno 2004.Per il personale del comparto Scuola statale si continuano ad adottarele procedure già in uso per la liquidazione immediata della pensionedefinitiva: la domanda deve essere presentata entro il termine stabilitoannualmente dal Ministero della Pubblica Istruzione (per il 2004 dovevaessere presentata entro il 10/1/2004).67


Tabella per il calcolo della pensione dei lavoratori iscritti alla CPUGAnni coefficiente Anni coefficiente Anni coefficiente Anni coefficiente0...0,23865 11...0,023865 22...0,48700 33...0,760131...0,24456 12...0,33955 23...0,50700 34...0,786402...0,25093 13...0,35091 24...0,52800 35...0,812663...0,25775 14...0,36273 25...0,55000 36...0,838934...0,26502 15...0,37500 26...0,57627 37...0,865205...0,27275 16...0,38800 27...0,60253 38...0,891466...0,28093 17...0,40200 28...0,62880 39...0,917737...0,29865 18...0,41700 29...0,65507 40...0,944008...0,29865 19...0,43300 30...0,681339...0,30819 20...0,45000 31...0,7076010...0,29865 21...0,46800 32...0,7338768


CONTRIBUZIONE <strong>PENSIONI</strong>STICAEnte Contribuzione a carico Contribuzione a carico TotaleStato 16,5% daIl’ 1.1.89 6,75% 23,25%1.1.90 6,95% 23,45%1.1.91 7,15% 23,65%1.1.96 8,75% 24,70%24,20% 32,95%24,20% dall’ 1.1.07 8,80% 33,00%Ipost 16,5% dall’ 1.1.89 6,75% 23,25%1.1.90 6,95% 23,45%1.1.91 7,15% 23,65%1.1.92 8,20% 24,70%1.1.96 8,75%24,20% 32,95%Fondo 16,5% dall’ 1.1.89 6,75% 23,23%Pensioni 1.1.90 6,95% 23,45%FF. SS. 1.1.91 7,15% 23,65%1.1.92 8,20% 24,70%1.1.91 7,50%1.1.96 8,75%23,81% 8,89% 32,70%ex 18,60% dall’ 1.5.91 7,75% 23,25%CPDEL 1.1.92 7,75% 23,45%11.7.91 8,55% 23,65%1.1.96 8,90% 27,15%23,80% dall’ 1.12.96 8,55% 32,35%23,80% dall’ 1.1.07 8,85% 32,65%Prelievo contributivo sulla maggiorazione della base pensionobile(Statali ecc.) (art. 15 legge 724/94)Dal 1.1.1995 la maggiorazione pari al 18% della retribuzione pensionabilesenza Indennità Integrativa Speciale e altri emolumenti non pensionabili,per il personale dello Stato, Ferrovieri, Postali, Dipendenti Ente NazionaleStrada, Scuola ecc. è assogettata a contribuzione. Il prelievo contributivo inconto entrate Tesoro è determinato sulla retribuzione presa a calcolo dellapensione incrementata del 18%.Modifiche Legge Finanziaria n. 296/06, articolo 1, comma 769, elevazione 0,3% quotacontributiva a carico lavoratore entro il limite massimo complessivo del 33%.69


70PEREQUAZIONE AUTOMATICA <strong>PENSIONI</strong>Sviluppo delle pensioni superiori al minimoDecorrenza Importo Aumentopensione della pensione in %1-1-2002 fino a 1.147,0766 2,7da 1.147,0767 a 1.911,79 2,43oltre 1.911,7945 2,0251-1-2003 fino a 1.178,07 2,4da 1.178,07 a 1.963,45 2,16oltre 1.963,45 1,81-1-2004 fino a 1.206,36 2,5da 1.206,36 a 2.010,60 2,25oltre 2.010,60 1,8751-1-2005 fino a 1.236,54 2,0da 1.236,54 a 2.060,90 1,8oltre 2.060,90 1,51-1-2006 fino a 1.261,29 1,7da 1.261,29 a 2.102,15 1,530oltre 2.102,15 1,2751-1-2007 fino a 1.282,74 2da 1.282,75 a 2.137,90 1,8oltre 2.137,90 1,5Dal 1.1.<strong>2008</strong> fino a 2.180,70 1,60da 2.180,71 a 3.489,12 1,20da 3.489,13 a 3.539,72oltre 3.539,72aumento fino al raggiungimentodel limite massimodella fascianessun aumentoN.B. - Dal 1° gennaio 1999 la perequazione automatica per i titolari di pensioneviene applicata sull’importo complessivo delle pensioni ed in via previsionale, coneventuale conguaglio all’inizio dell’anno successivo.


L’INDENNITÀ INTEGRATIVA SPECIALE FINO AL 31.12.94La scala mobile è un istituto nato il 24 ottobre 1946 con lo scopo diadeguare l’importo dello stipendio dei lavoratori dell’Italia settentrionaleal costo della vita. La scala mobile nel Pubblico Impiego, denominataIndennità Integrativa Speciale, è stata istituita con Legge n. 324 del5-5-59.L’indennità Integrativa Speciale:- non è cedibile, pignorabile o sequestrabile;- concorre a formare il reddito IRPEF;- compete una sola volta ai titolari di più pensioni;- non compete ai pensionati che prestano opera retributiva in quantogià percepita sullo stipendio;- per i collocati a riposo dal 29 gennaio 1983 in poi viene corrispostanella misura intera (80%) solo nei casi di:a) cessazione dal servizio per limiti di età;b) cessazione per limiti di servizio previsti dal regolamento organico;c) cessazioni per inabilità dipendente o meno da causa di servizio;d) morte (ai superstiti);- per i collocati a riposo dopo il 30 giugno 1988 e fino al 31.12.1994verrà ridotta di L. 1.081.000 (vedi capitolo conglobamento nellostipendio dell’l.l.S.);- se all’atto della cessazione dal servizio al pensionato spetta una I.I.S.inferiore a L. 448.554 viene comunque assicurato l’importo mensilelordo sopraddetto. La differenza tra tale importo e quello effettivamentespettante viene conservato a titolo di assegno personaleriassorbibile;- ai sensi dell’art. 7 del D.P.R. 23-8-88 n. 395, a decorrere dal 1990 l’I.I.S. mensile corrisposta al personale in servizio, in aggiunta alla tredicesimamensilità, è incrementata di un importo lordo di L. 48.400;- le pensioni di importo fino a 2.180,70 euro mensili usufruirannodell’aumento pieno dell’1,6%, mentre scatterà l’aumento dell’1,2%sugli importi mensili oltre 2.180,70 e fino a 3.489,12 euro.71


72- il suddetto importo è ridotto proporzionalmente nei casi in cui latredicesima mensilità non compete in misura intera.Per le pensioni decorrenti dall’ 1.1.1995 l’indennità Integrativa Specialeentra nella retribuzione contributiva e pensionabile e pertanto fa parteintegrante della pensione e non viene più corrisposta a parte comenel passato.CONGLOBAMENTO NELLO STIPENDIO DELL’I.I.S.Dal 1° maggio 1986 gli importi della indennità integrativa specialesono differenziati in relazione al livello o qualifica rivestita. Dal giugno1988 una quota fissa ed uguale per tutti di I.I.S., pari a L. 1.081.000annue lorde, è pensionabile e quindi conglobata nello stipendio inizialedel livello di appartenenza.La circolare n. 30 del 27 giugno 1988 della Ragioneria Generale delloStato ha fornito i criteri di attuazione delle disposizioni in materia di I.I.S.contenute nel D.P.R. 494/87 relativamente alla riduzione da operaresull’l.I.S. spettante ai titolari di pensione collocati a riposo successivamenteal 30 giugno 1988.Pertanto per tutti coloro che sono cessati dal servizio dal 1° luglio 1988l’indennità integrativa speciale viene ridotta di un quota variabile che dipendedal tipo di cessazione dal servizio e dall’anzianità di servizio.Premesso quindi che:1) L’I.I.S. da prendere in considerazione non è quella riportata nellistino paga dei lavoratori attivi, ma è quella pensionabile stabilita,con apposito decreto;2) La riduzione viene fatta tenendo conto delle percentuali di pensionamentopreviste dall’art. 4 del D.P.R. 1092/73 valide per il personalestatale e riportate nella tabella seguente.3) Occorre però ricordarsi che:a) per coloro che cessano dal servizio per raggiungimento del limitedi età, di servizio, per infermità o morte, la percentuale di riduzioneprevista dalla tabella deve essere detratta dall’I.I.S. pensionabileintera;


) per i prepensionati la percentuale di riduzione è sempre quellaprevista dalla tabella, la quale va però detratta dall’I.I.S. in quarantesimi.DecorrenzaIMPORTI INDENNITÀ INTEGRATIVA SPECIALEPereq.%Indennità integrativa speciale - importo in €Lordo Mensile (1) Netto Mensile (1) 13 a mensilità (2)01/01/88 343,65 341,9301/05/88 2,6 352,58 350,82 332,5901/11/88 2,6 361,75 359,94 341,7501/01/89 2,7 361,75 361,75 345,3601/05/89 3,8 375,50 375,50 355,5001/11/89 3,2 387,51 387,51 367,5101/05/90 3,7 401,85 401,85 381,3501/11/90 3,8 415,51 415,51 395,5201/05/91 4,3 433,38 433,38 413,3801/11/91 3,5 448,55 448,55 428,5501/01/92 0,4 448,55 448,55 428,5501/05/92 2,6 460,21 460,21 440,2101/06/93 1,8 468,49 468,49 448,5001/12/93 1,7 476,46 476,46 456,4601/01/94 0,7 476,46 476,46 456,4601/11/94 4,0 495,52 495,52 475,5201/01/96 5,4 522,27 522,27 502,2801/01/97 3,9 542,64 542,64 522,6501/01/98 1,7 551,87 551,87 531,8701/01/99 1,8 561,80 561,80 541,8001/01/00 1,6 570,79 570,79 550,7901/01/01 2,6 585,63 585,63 565,6301/01/02 2,7 601,44 601,44 581,4401/01/03 2,4 615,87 615,87 595,8701/01/04 2,5 631,27 631,27 611,2701/01/05 1,9 643,26 643,26 623,2601/01/06 1,7 654,85 654,85 634,8501/01/07 2 667,95 667,95 647,9501/01/08 1,6 678,63 678,63 658,63(1) Importi corrisposti mensilmente e per 12 mensilità.(2) Importo corrisposto ad integrazione dal 1975.73


74INDENNITÀ UNA TANTUMPer gli iscritti alle Casse degli Ex Istituti di Previdenza (<strong>INPDAP</strong>),l’Istitutodell’indennità una tantum in luogo di pensione è abrogato per le cessazionidal servizio successive all’entrata in vigore della legge 10-9-91.Rimane ferma l’applicazione della Legge 322/58.COSTITUZIONE POSIZIONE ASSICURATIVAPRESSO L’INPSPer gli iscritti alle Casse pensioni degli Istituti di Previdenza che cessanodal servizio senza aver maturato il diritto a pensione esiste la possibilità,a domanda, di costituire la posizione assicurativa presso l’INPS ai sensidella Legge 322/58.L’importo dei contributi per la costituzione della posizione assicurativaè a totale carico degli Istituti Previdenziali.Non viene effettuata la costituzione della posizione assicurativa pressol’INPS:- quando l’iscritto, per le cessazioni fino al 31-12-75, ha maturato ildiritto al vitalizio INADEL;- quando a seguito di cessazione dell’iscritto per morte non sussistaper i superstiti il diritto a pensione INPS;- quando è richiesta la ricongiunzione ai sensi della Legge 29/79.La costituzione della posizione assicurativa presso l’INPS è possibileper tutti i servizi per i quali vi sia stata effettiva prestazione di lavorosubordinato, purché non siano già coperti da contribuzione INPS. Nonè ammessa la costituzione della posizione assicurativa per il periododel corso di laurea riscattato.DIREZIONI PROVINCIALI DEL TESOROLe direzioni provinciali del tesoro (D.P.T.) sono organi perifericidel Ministero del Tesoro - Direzione Generale Servizi Periferici.Tra le competenze istituzionali della D.P.T. rimangono, anche


dall’1.1.99, la gestione ed il pagamento:• Delle Pensioni di guerra pagate a cittadini italiani residenti sia in Italiache all’estero.• Delle pensioni tabellari (privilegiate a militare di leva).• Degli stipendi.INDENNITÀ DI BUONUSCITAO DI FINE SERVIZIOL’indennità di buonuscita per i lavoratori statali viene erogata dall’<strong>INPDAP</strong>(ex ENPAS). Hanno diritto all’indennità di buonuscita i dipendenticivili e militari dello Stato, di ruolo e non di ruolo, (con esclusionesolo di alcune particolari categorie) a prescindere dalla maturazionedel diritto a pensione purché abbiano almeno un anno di servizio.In caso di morte dell’iscritto hanno diritto alla indennità di buonuscitanella misura spettante all’iscritto, nell’ordine tassativo di precedenza:- il coniuge, se solo o con orfani minorenni nella misura del 100%;- il coniuge con orfani dei quali non abbia la rappresentanza legale,ovvero con orfani maggiorenni, nella misura che segue:a) se concorre un solo orfano: 60% al coniuge e 40% all’orfano;b) se concorrono più orfani: 40% al coniuge e 60% agli orfani.- Per orfani soli l’indennità è suddivisa in parti uguali;- Per i genitori l’indennità è attribuita al padre, salvo che all’atto deldecesso dei dipendenti la madre viva effettivamente separata dalmarito senza riceverne gli alimenti; in tal caso l’indennità è suddivisain parti uguali;- Per fratelli e sorelle l’indennità è suddivisa in parti uguali.L’indennità di buonuscita è ragguagliata a tanti dodicesimi della basecontributiva - costituita dall’80% dello stipendio - comprensiva dellatredicesima mensilità nonché dell’indennità e degli assegni pensionabili- dell’I.I.S. nella misura del 60% - maggiorata delle quote mensili della75


76successiva classe di stipendio o del successivo aumento periodico maturatoall’atto della cessazione dal servizio - per quanti sono gli annidi servizio effettivi con iscrizione al Fondo compresi quelli computabili,esclusi i periodi di aspettativa per motivi di famiglia.L’indennità di buonuscita deve essere corrisposta dall’ENPAS entro 90giorni dalla cessazione dal servizio per qualsiasi causa.RILIQUIDAZIONE BUONUSCITE L. 87/94La riliquidazione della buonuscita con la valutazione dell’indennitàintegrativa speciale nella misura del 60% per i dipendenti statali chesono cessati dal servizio dal 1° gennaio 1989 al 30 novembre 1994è avvenuta secondo le seguenti scadenze:- cessati dal 1.1.89 al 31.12.90 entro il 1998 e non entro il 1997- cessati dall’1.1.91 al 31.12.92 entro il 1999 e non entro il 1998- cessati dall’1.1.93 al 30.11.94 entro il 2000 e non entro il 1999Lo slittamento del pagamento non sarà applicato a:- ultra settantatreenni- possessori di reddito inferiori al doppio del trattamento minimoINPS- soggetti in gravi condizioni di salute comprovate da idonea certificazionesanitaria.Lavoratori Enti Locali - SanitàL’indennità premio di fine servizio per i lavoratori degli Enti Locali e dellaSanità viene erogata dall’<strong>INPDAP</strong> (ex INADEL). L’iscrizione all’INADELè obbligatoria dal 2 aprile 1968, oltre che per il personale di ruolo,anche per quello avventizio che abbia maturato almeno un anno diservizio continuativo e sia adibito a lavoro di carattere permanente.Hanno diritto all’indennità premio di fine servizio i lavoratori degli EntiLocali e della Sanità che cessano dal servizio con almeno un anno diiscrizione all’INADEL, indipendentemente dal conseguimento del dirittoalla pensione. L’indennità premio di fine servizio spetta anche ai superstitidell’iscritto che muoia in attività di servizio purché abbia maturato unaanzianità di almeno un anno.


I superstiti aventi diritto, in ordine di precedenza, sono:- il coniuge superstite ed i figli;- i genitori;- fratelli e sorelle;- gli eredi testamentari;- gli eredi previsti dal Codice Civile.L’indennità premio di servizio è ragguagliata ad 1/5 della retribuzionecontributiva (stipendio, classi e scatti, 13 a mensilità, indennità integrativaspeciale, eventuali assegni ad personam, acconti sui futuri miglioramenti)degli ultimi 12 mesi ridotta dell’80% per ogni anno di iscrizione all’I.N.A.D.E.L.L’indennità premio di servizio deve essere corrisposta dall’I.N.A.D.E.L.entro 120 giorni dalla cessazione del rapporto per qualsiasi causa. Aseguito della sentenza del 6-12-1988 n. 1060 della Corte Costituzionaleche ha dichiarato l’illegittimità della Legge 440/87 laddove disponeche le somme dovute a titolo di riliquidazione dell’indennità premio diservizio non danno luogo a corresponsione di interesse, I’I.N.A.D.EL.su tutte le riliquidazioni dell’indennità di fine servizio (sentenza 236/86)dovrà procedere d’ufficio alla liquidazione degli interessi dal 121°giorno dalla data di cessazione del servizio.Detassazione indennità buonuscita ENPASI criteri di tassazione dell’indennità di buonuscita sono fissati dallalegge 482/85.Il nuovo regime fiscale che ha effetto retroattivo all’1-1-1984 e la sentenzadella Corte Costituzionale n. 178 hanno prodotto effetti positiviper il personale statale in quanto dal 17-7-1986 per la determinazionedell’aliquota si deve tener conto che dall’imponibile da assogettaread IRPEF deve essere detratta una somma pari alla percentuale dell’indennità,corrispondente dal rapporto esistente fra il contributo del2,5% a carico del lavoratore e l’aliquota complessiva che è pari al9,6% - del contributo previdenziale. Il risultato dà una detassazionepari al 26,04%.77


78INDENNITÀ DI BUONUSCITAINDENNITÀ Dl FINE SERVIZIOTFRA) Dipendenti pubblici con contratto di lavoro a tempo indeterminatoal 3 dicembre 2000Spetta l’indennità di buonuscita o premio di fine servizio, salvo opzioneper il TFR con adesione al fondo pensionistico complementare.1. STATALIL’indennità di buonuscita per i lavoratori statali viene erogata dall’<strong>INPDAP</strong>(ex ENPAS). Hanno diritto all’indennità di buonuscita idipendenti civili e militari dello Stato, a prescindere dalla maturazionedel diritto a pensione purché abbiano almeno un anno di servizio.In caso di morte dell’iscritto hanno diritto alla indennità di buonuscita,nella misura spettante all’iscritto, nell’ordine tassativo di precedenza:- il coniuge, se solo o con orfani minorenni, nella misura del 100%- il coniuge con orfani, dei quali non abbia la rappresentanza legaleovvero orfani maggiorenni, nella misura che segue:a) se concorre un solo orfano spetta il 60% al coniuge ed il 40%all’orfano;b) se concorrono più orfani spetta il 40% al coniuge ed il 60% agliorfani;- gli orfani soli (l’indennità è suddivisa in parti uguali);- i genitori (è attribuita al padre, salvo che all’atto del decesso del dipendentela madre viva effettivamente separata dal marito senza ricevernegli alimenti: in tal caso l’indennità è suddivisa in parti uguali);- i fratelli e sorelle (l’indennità è suddivisa in parti uguali);- gli eredi testamentari, in mancanza di altri aventi diritto.L’indennità di buonuscita è ragguagliata a tanti dodicesimi della base contributiva- costituita dall’80% dello stipendio e comprensiva della tredicesimamensilità, delle indennità e degli assegni pensionabili, delI’l.l.S. nella misuradel 60% - maggiorata delle quote mensili della successiva classe di stipendio


o del successivo aumento periodico maturato all’atto della cessazione dalservizio e moltiplicata per quanti sono gli anni di servizio effettivi previsticon iscrizione al Fondo, compresi quelli riscattati e con esclusione dei periodidi aspettativa per motivi di famiglia.2. DIPENDENTI SOCIETÀ POSTE ITALIANEA seguito della trasformazione dell’Ente Poste in S.p.A., i dipendenti inservizio al 28.2.98 o successivamente assunti, hanno diritto al trattamentodi fine rapporto. Pertanto, il personale assunto fino a tale dataavrà diritto all’indennità di buonuscita calcolata dalla data di iscrizioneall’apposito fondo fino al 28.2.98; a decorrere dal 1° marzo verràliquidato, invece, il TFR. L’Ipost, in tal caso, provvede alla determinazionedell’importo della buonuscita e lo comunica alla Società Poste Italianeche, all’atto della risoluzione del rapporto di lavoro, liquida in un’unicasoluzione l’intera prestazione spettante (buonuscita + TFR). In virtù dellamodifica del predetto trattamento, dal 1° gennaio 2003 sarà soppressoil contributo a carico del lavoratore; per gli anni 2001 e 2002, questoè stabilito nella misura dell’1,75% e dell’1%.3. DIPENDENTI ENTI LOCALI E SANITÀL’indennità premio di fine servizio per i lavoratori degli Enti Locali edella Sanità viene erogata dall’<strong>INPDAP</strong> (ex INADEL). L’iscrizione all’INADELè obbligatoria dal 2.4.68, oltre che per il personale di ruolo,anche per quello non di ruolo che abbia maturato almeno un anno diservizio continuativo e sia adibito al lavoro di carattere permanente.Hanno diritto all’indennità premio di fine servizio i lavoratori degli Entilocali e della Sanità che cessano dal servizio con almeno un annodi iscrizione all’INADEL, indipendentemente dal conseguimento deldiritto alla pensione. L’indennità premio di fine servizio spetta ancheai superstiti dell’iscritto che muoia in attività di servizio purché abbiamaturato un’anzianità di almeno un anno. I superstiti aventi diritto, inordine di precedenza, sono:- il coniuge superstite ed i figli;- i genitori;79


80- i fratelli e le sorelle;- gli eredi testamentari;- gli eredi legittimi previsti dal Codice Civile.L’indennità premio di servizio è ragguagliata ad 1/15 della retribuzionecontributiva (stipendio, classi e scatti, 13 a mensilità, indennitàintegrativa speciale, eventuali assegni ad personam, acconti sui futurimiglioramenti) degli ultimi 12 mesi ridotta all’80% per ogni anno diiscrizione all’INADEL.4. TERMINI PER IL PAGAMENTOEntro 270 giorni in caso di:- cessazione dal servizio per dimissioni- cessazione dal servizio prima del compimento del limite di etàEntro 90 giorni in caso di:- cessazione dal servizio per morte- cessazione con 40 anni di servizio- cessazione per inabilità- cessazione per raggiungimento dei limiti di età previsti dagli ordinamentidi appartenenza5. DETASSAZIONE INDENNITÀ BUONUSCITA EX ENPASI criteri di tassazione dell’indennità di buonuscita sono fissati dalla legge482/85. Il nuovo e più favorevole regime fiscale ha effetto retroattivodall’1.1.84. Successivamente, la sentenza della Corte Costituzionale n.178/86 ha prodotto ulteriori effetti positivi per il personale: infatti dal17.7.86, dall’imponibile da assogettare ad IRPEF, deve essere esclusala quota di indennità maturata per effetto di contribuzione a carico dellavoratore (contributo del 2,5% a carico del lavoratore, a fronte di unaaliquota complessiva pari al 9,6% del contributo previdenziale).Il risultato dà luogo ad una detassazione ulteriore pari al 26,04%.6. DETASSAZIONE INDENNITÀ Dl FINE SERVIZIO EX-INADELAi criteri di tassazione dell’indennità di fine servizio, fissati dalla Legge


485/85, vanno aggiunti i benefici derivanti dall’applicazione della sentenzan. 178/86, in base alla quale dall’imponibile da assogettare adIRPEF deve essere detratta la quota di indennità maturata per effettodi contribuzione a carico del lavoratore (contributo del 2,5% a caricodel lavoratore, a fronte di una aliquota complessiva pari al 6,10% delcontributo previdenziale). Il risultato dà luogo ad una ulteriore detassazionepari al 40,98%.B) Dipendenti assunti con contratto di lavoro a tempo determinatosuccessivamente al 30 maggio 2000 ed a tempo indeterminatosuccessivamente al 31 dicembre 2000.Spetta il trattamento di fine rapporto ai sensi della legge n. 297/82,calcolato nel seguente modo:a) accantonamento annuale di una quota pari alla retribuzione annuautile ai fini del TFR, divisa per 13,5.b) rivalutazione annuale delle quote accantonate, con esclusione dellaquota maturata nell’anno, su base composta, al 31 dicembre di ognianno, con l’applicazione di un tasso costituito dal 1,5% in misurafissa e dal 75% dell’aumento dell’indice dei prezzi al consumo per lefamiglie di operai ed impiegati accertato dall’ISTAT, rispetto al mesedi dicembre dell’anno precedentec) salvo diversa previsione dei contratti collettivi, la retribuzione annua- ai fini del calcolo dell’accantonamento annuale - tiene conto di tutte lesomme, compreso l’equivalente delle prestazioni in natura, corrispostein dipendenza del rapporto di lavoro, a titolo non occasionale e conesclusione di quanto è corrisposto a titolo di rimborso spese.Le disposizioni sulle anticipazioni del TFR per i dipendenti pubblici nonsono immediatamente applicabili; la soluzione del problema è statademandata alla contrattazione di comparto.81


Per chi va in pensione con il sistema retributivo o misto si applicala vecchia disciplina del cumulo.CUMULO <strong>PENSIONI</strong> E REDDITI DI LAVORONormativa in vigoreLa disciplina del cumulo è diversificata a seconda del tipo di pensione(limiti di età o anticipata). I trattamenti di pensione possono esserecumulati nella misura qui riportata:Possibilitàdi cumuloLavorodipendenteLavoroautonomoFino al31/12/1993IncumulabileI.I.S.Cumulo totalePensioni per limiti di età e inabilità- pensionati- soggetti con req.“entro il 31/12/94”IncumulabileI.I.S.Cumulo totaleDal 01/01/1994- soggetti con req.dopo il 31/12/94PC = TM + (P - TM)2“pensione compresa I.I.S.”PC = TM + (P - TM)2LEGENDA: PC = quota di pensione cumulabile - TM = importo del trattamento minimo - P = importo pensionePossibilitàdi cumuloFino al31/12/1993Pensioni anticipate- pensionati- soggetti con req.“entro il 31/12/94”Dal 01/01/1994- soggetti con req.dopo il 31/12/94LavorodipendenteIncumulabilità IncumulabilitàIncumulabilitàLavoro Cumulo totale Cumulo totalePC = TM + (P - TM)autonomo2LEGENDA: PC = quota di pensione cumulabile - TM = importo del trattamento minimo - P = importo pensione<strong>PENSIONI</strong>- vecchiaia- invalidità 1)- 40 anniDecorrenza entroil 31/12/1994(dlgs 503/92 - L. 537/93)TotalecumuloDecorrenza entro il 31/12/1997Decorrenza dal1/1/1995(dlgs 503/92 - L. 537/93)Decorrenza dal1/10/1996(L. 662/96)LAV. AUT. LAV. DIP. LAV. AUT. LAV. DIP. LAV. AUT. LAV. DIP.Totalecumulo50% 3) 50% 3)Previgente normativa inbase alla data di maturazionedei requisitianzianitàTotalecumuloIncumulabile 50% 3) Incumulabile Incumulabile IncumulabileDeroghe 4)82


Le percentuali di incumulabilità si applicano sulla parte eccedente iltrattamento minimo Inps e fino a concorrenza dei redditi percepiti.1) Le pensioni di invalidità sono interamente cumulabili con i redditida lavoro autonomo o dipendente per decorrenze fino al31/12/94; per decorrenze dal 1/1/95 è ininfluente la data di manutenzionedei requisiti e andrà trattenuto l’importo della pensionepari al 50% della quota eccedente il trattamento minimo INPS siain caso di lavoro autonomo che dipendente.2) Se tali pensioni hanno avuto decorrenza anteriore alla data al29/01/1983 (articolo 10 del DL n. 17/1983) restano interamentecumulabili.3) Le pensioni di vecchiaia e di anzianità con decorrenza dal1/1/1995 mantengono la precedente normativa più favorevolequalora i rispettivi requisiti minimi per il diritto siano stati perfezionatientro il 31/12/1994.4) DerogheNessuna trattenuta nei confronti dei soggetti che:- avevano maturato 36 anni servizio al 30/9/1996;- avevano maturato 35 anni di servizio e compiuto 52 anni di etàal 30/9/1996;- avevano maturato 40 di servizio o l’anzianità massima previstadall’ordinamento di appartenenza alla data di cessazione;- avevano presentato domanda di collocamento a riposo regolarmenteaccolta entro il 28 settembre 1994.Al raggiungimento dell’età pensionabile le pensioni di anzianità edinvalidità sono equiparate ai trattamenti pensionistici di vecchiaia aifini dell’applicazione della disciplina sul cumulo.Decorrenza dall’ 1/1/1998 con effetto anche sulle pensioni liquidate anteriormente,se più favorevole (L. 449/97)<strong>PENSIONI</strong>LAV. AUT.LAV. DIP.VECCHIAIARequisiti maturati entro il 31/12/1994 Totale cumulo50%Requisiti maturati a partire dal 1/1/1995 50%50%INVALIDITA’ 50% 50%ANZIANITA’ 40 ANNI 50% Incumulabile83


Decorrenza dall’ 1/1/1999 con effetto anche sulle pensioni liquidate anteriormente,(L. 448/98)<strong>PENSIONI</strong>LAV. AUT.LAV. DIP.VECCHIAIARequisiti maturati entro il 31/12/1994 Totale cumulo50%Requisiti maturati a partire dal 1/1/1995 50%50%40 ANNI Totale cumulo 50%INVALIDITA’ ù 40 ANNI 50% 50%ANZIANITA’ ù 40 ANNI 50% Incumulabile84CUMULO <strong>PENSIONI</strong> E REDDITI DA LAVORONormativa in vigore dall’ 1-1-2001La disciplina del cumulo è diversificata a seconda del tipo di pensione(limiti di età - tab. A - anticipata - tab. B). I trattamenti di pensione possonoessere cumulati nella misura qui riportata:Tab. ACUMULO PENSIONE DI VECCHIAIA - REDDITO DA LAVOROREDDITO DECORRENZA CUMULOLavoro dipendente TUTTE TOTALELavoro dipendente agricolo e domestico TUTTE TOTALELavoro autonomo TUTTE TOTALE• In riferimento alla possibilità di cumulo totale rimane ancora irrisoltoil problema della cumulabilità o meno dell’Indennità integrativaSpecialeTab. BCUMULO PENSIONE DI ANZIANITA’ - REDDITO DA LAVOROPENSIONE LAVOR. DIPEND. LAV. AUT.Pensione anticipata con Cumulo Totale Cumulo Totale40 anni di contribuzionePensione anticipata con meno di Incumulabile Cumulo Parziale40 anni di contribuzione PC = TM + 70% (P - TM)LEGENDA: PC = quota di pensione cumulabile - TM = importo del trattamento minimo - P = importo pensione


N.B. La trattenuta non può superare il 30% del reddito prodotto.• La nuova normativa si applica anche ai trattamenti liquidati primadel 1.1.2001• Si applica la normativa previgente se più favorevoleIL CUMULO TRA PENSIONE E REDDITO DA LAVORO È CON-SENTITO:- ai titolari di pensioni dello Stato, i cui importi siano esclusi dalla baseimponibile ai fini IRPEF (es.: pensioni privilegiate militari tabellari);- agli assunti con contratto a termine di durata inferiore alle 50 giornateannue;- ai percettori di un reddito da lavoro dipendente o autonomo diimporto pari o inferiore al trattamento minimo;- ai lavoratori il cui reddito (non soggetto a contribuzione previdenziale)derivi da attività promossa per il reinserimento degli anziani in programmidi utilità sociale promosse da Enti locali o da altre istituzionipubbliche o private.CUMULO PENSIONE ANZIANITA’ - LAVORO DALL’1.1.2003Dall’1.1.2003 coloro che alla decorrenza della pensione di anzianitàpossono far valere 37 anni di contributi e 58 anni di età possono cumularetotalmente la pensione con qualsiasi reddito da lavoro (Dipendente- Autonomo - Professionale).85


RIPRESA DI ATTIVITA’ LAVORATIVALa ripresa di una attività lavorativa da parte del pensionato pubblicocomporta a seconda dei casi che schematicamente vengono riportatidi seguito, la sospensione della Indennità Integrativa Speciale, dellatredicesima, e spesso anche della pensione fino al 31.12.1993.Riduzione o sospensione:Indennità integrativaspecialePensioneTredicesimasulla pensioneTitolare di pensione vecchiaia Sospesa. Concessa. Se presta operao inabilità o reversibilità alleretribuita pressodipendenze di terzi, sia pubblicilo Stato o Entiche privati, con diritto a retribu-pubblici sospesa.zione.Se pres. privaticoncessaTitolare di pensione pubblica di Concessa solo Concessa. Come sopra.vecchiaia o inabilità o reversib. a parte perrioccupato alle dipendenze di raggiungereterzi per il quale la pensione il minimo(senza l.l.S.) non raggiungeINPS.il minimo INPS.Titolare di più trattamenti di Una sola I.I.S. Concessa. Concessa supensione di Enti locali. nella misura ciascunpiù favorevoletrattamentoTitolari di pens. pubbl. anticipata, Sospesa. Sospesa. Sospesa.maturata dopo il 28/1/83e con I.I.S. ridotta (pens. anticipatoche prestino opera retributivapresso Enti o privati.Titolare di pensione indiretta o Sospesa, Concessa. Sospesa se Entedi reversibilità pubblica che tuttavia viene pubblico.presta servizio presso terzi.assicuratoil minimo86


ASSEGNO NUCLEO FAMILIARE- Il reddito familiare da considerarsi è quello relativo all’anno solare precedenteil 1° gennaio di ciascun anno ed ha valore per la corresponsionedell’assegno famigliare fino al 31 dicembre.- Per l’applicazione di questa tabella si considerano equiparati ai figli: gliadottivi, gli affiliati, i naturali legalmente riconosciuti o giudizialmentedichiarati, i nati da precedente matrimonio dell’altro coniuge, i minoriaffidati dagli organi competenti a norma di legge (sono quindi esclusi ifratelli, le sorelle e i nipoti).Si considerano equiparati ai genitori: gli adottanti, gli affilianti, il patrignoe la matrigna, nonché le persone alle quali l’interessato fu affidato comeesposto (sono quindi esclusi i nonni e i bisnonni).- L’ipotesi riguarda il titolare maggiorenne di pensione ai superstiti unicocomponente il nucleo familiare.- Questi importi sono elevati del 10% o del 50% se il nucleo familiare comprendesoggetti nella condizione di vedovo/a, divorziato/a, separato/a,celibe o nubile, o totalmente inabili e del 60% se sussistono entrambele condizioni.LIMITI DI REDDITO MENSILE PER IL DIRITTO AGLI ASSEGNI FAMILIARIFamiliari a caricoDecorrenza Coniuge e figli Due genitori1.01.1996 982.200 1.624.9501.01.1997 966.186 1.690.8501.01.1998 982.600 1.719.5501.01.1999 1.000.270 1.750.4701.01.2000 1.015.270 1.776.7201.01.2001 1.040.650 1.821.1001.01.2002 euro 553,04 euro 967,821.01.2003 euro 566,32 euro 991,061.01.2004 euro 580,49 euro 1.015,861.01.2005 euro 591,53 euro 1.035,181.01.2006 euro 602,17 euro 1.053,801.01.2007 euro 614,22 euro 1.074,8887


88IMPOSTA SUL REDDITODELLE PERSONE FISICHE (<strong>2008</strong>)SCAGLIONI MENSILI D’IMPOSTAAliquotaRedditopercentualeCorrettivoda detrarreFino a 1.250,00 23% 0,00Oltre 1.250,00 Fino a 2.333,33 27% 50,00Oltre 2.333,33 Fino a 4.583,33 38% 306,67Oltre 4.583,33 Fino a 6.250,00 41% 444,17Oltre 6.250,00 43% 569,17DETRAZIONE PER CARICHI DI FAMIGLIA DIVERSI DAL CONIUGEFamiliare cui spetta la detrazioneDetrazione annuaPer ciascun figlio, compresi i figli naturali riconosciuti, 800,00i figli adottivi e gli affidati o affiliatiPer ciascun figlio di età inferiore a tre anni 900,00Per ogni figlio portatore di handicap ai sensi Importo base + 220,00 eurodell’articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104Se più di tre figli a caricoLa detrazione è aumentata di 200,00 europer ciascun figlio a partire dal primo.Aumento = 200,00* n. tot. figliPer ogni altra persona indicata 750,00nell’articolo 433 del codice civilePer il primo figlio in mancanza del coniugeSi applicano, se più convenienti,le detrazioni previste per il coniugeLa Finanziaria <strong>2008</strong> ha previsto un’ulteriore detrazione di 1.200 Euro per famiglie con almeno4 figli, oltre alle detrazioni sopra indicate, applicabili già dall’anno d’imposta 2007, e semprenella misura del 50% tra i coniugi. Nel caso il coniuge fosse fiscalmente a carico dell’altroconiuge, spetta per intero a quest’ultimo. In caso non fosse percepita per intero a causa diincapienza di imposta, l’importo eccedente diventa credito d’imposta. Si percepisce come unicoimporto anche se i figli sono più di quattro, non è influenzata dal reddito complessivo e spettainteramente anche se la condizione familiare sussiste per una sola parte dell’anno.La detrazione per carichi di famiglia spetta a condizione che le persone alle quali si riferiscepossiedono un reddito complessivo, computando anche le retribuzioni corrisposte da enti eorganismi internazionali, rappresentanze diplomatiche e consolari e missioni, nonché quellecorrisposte dalla Santa Sede, dagli enti gestiti direttamente da essa e dagli enti centrali dellaChiesa cattolica, non superiore a 2.840,51 euro, al lordo degli oneri deducibili.Le detrazioni per carichi di famiglia sono “rapportate a mese” e competono dal mese incui si sono verificate a quello in cui sono cessate le condizioni richieste.Se i rapporti sono pari a zero, minori di zero o uguali a 1, le detrazioni non competono; neglialtri casi, il risultato dei predetti rapporti, si assume nelle prime quattro cifre decimali.


DETRAZIONE PER CONIUGE non legalmente ed effettivamente separatoRedditoDetrazione annuaFino a 15.000,00 800,00Oltre 15.000,00 Fino a 29.000,00 690,00Oltre 29.000,00 Fino a 29.200,00 700,00Oltre 29.200,00 Fino a 34.700,00 710,00Oltre 34.700,00 Fino a 35.000,00 720,00Oltre 35.000,00 Fino a 35.100,00 710,00Oltre 35.100,00 Fino a 35.200,00 700,00Oltre 35.200,00 Fino a 40.000,00 690,00Oltre 40.000,00 Fino a 80.000,00 690,00La detrazione è “rapportata al periodo di pensione” dell’anno.Se il risultato dei rapporti è maggiore di zero, lo stesso si assume nelle prime quattrocifre decimali.DETRAZIONE PER REDDITI DI PENSIONE(per soggetti di età inferiore a 75 anni) (di cui all’articolo 49, comma 2, lett. A del TUIR)RedditoDetrazione annuaFino a 7.500,00 1.725,00Oltre 7.500,00 Fino a 15.000,00 1.255,00Oltre 15.000,00 Fino a 55.000,00 1.255,00Oltre 55.000,00 0La detrazione è “rapportata al periodo di pensione” dell’anno.Se il risultato dei rapporti è maggiore di zero, lo stesso si assume nelle prime quattrocifre decimali.DETRAZIONE PER REDDITI DI PENSIONE ultra 75(per soggetti di età pari o superiore a 75 anni)(di cui all’articolo 49, comma 2, lett. A del TUIR)RedditoDetrazione annuaFino a 7.750,00 1.783,00Oltre 7.750,00 Fino a 15.000,00 1.297,00Oltre 15.000,00 Fino a 55.000,00 1.297,00Oltre 55.000,00 0La detrazione è “rapportata al periodo di pensione” dell’anno.Se il risultato dei rapporti è maggiore di zero, lo stesso si assume nelle prime quattrocifre decimali.89


DETRAZIONE PER REDDITI DI LAVORO(da applicare nei casi di trattamenti pensionistici erogati dalla previdenzacomplementare di cui all’art. 50, comma 1, lettera h-bis del TUIR)RedditoDetrazione annuaFino a 8.000,00 1.840,00Oltre 8.000,00 Fino a 15.000,00 1.338,00Oltre 15.000,00 Fino a 55.000,00 1.338,00Oltre 55.000,00 0La detrazione è “rapportata al periodo di pensione” dell’anno.Se il risultato dei rapporti è maggiore di zero, lo stesso si assume nelle prime quattrocifre decimali.ULTERIORE DETRAZIONE PER REDDITI DI LAVORO(da applicare nei casi di trattamenti pensionistici erogati dalla previdenzacomplementare di cui all’art. 50, comma 1, lettera h-bis del TUIR)RedditoDetrazione annuaOltre 23.000,00 Fino a 24.000,00 10,00Oltre 24.000,00 Fino a 25.000,00 20,00Oltre 25.000,00 Fino a 26.000,00 30,00Oltre 26.000,00 Fino a 27.700,00 40,00Oltre 27.700,00 Fino a 28.000,00 25,00Nota: L’importo dell’ulteriore detrazione deve essere aggiunto all’importo della detrazioneper redditi di lavoro calcolata secondo i criteri della tabella 4.DETRAZIONE PER REDDITI DIVERSI(da applicare alle quote corrisposte a titolo di assegno alimentareall’ex coniuge e di assegno divorzile all’ex coniuge superstite)RedditoDetrazione annua90Fino a 4.800,00 1.104,00Oltre 4.800,00 Fino a 55.000,00 1.104,00Oltre 55.000,00 0Se il risultato dei rapporti è maggiore di zero, lo stesso si assume nelle prime quattrocifre decimali.


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