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vademecum dipendenti comune di biella disciplina istituti contrattuali

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SETTORE AFFARI DEL PERSONALEVADEMECUM DIPENDENTI COMUNEDI BIELLADISCIPLINA ISTITUTI CONTRATTUALIA cura <strong>di</strong> Angelina Fatone


SETTORE AFFARI DEL PERSONALEIl presente Vademecum raccoglie ed illustraalcuni aspetti del rapporto <strong>di</strong> lavoro alle <strong>di</strong>pendenzedella Comune <strong>di</strong> Biella, segnalando, per ogni singoloistituto, il riferimento alle relative norme <strong>di</strong> legge, delContratto collettivo Nazionale.Data la complessità della materia, il presenteelaborato intende fornire ai Dirigenti e ai Dipendentiuno strumento <strong>di</strong> imme<strong>di</strong>ata consultazioneagevolando il reperimento delle fonti normative dellasingola <strong>di</strong>sposizione.Resta salva, comunque, l’applicazione delle vigentinorme <strong>di</strong> natura legislativa e contrattuale.Il Settore Affari del Personale rimane a<strong>di</strong>sposizione per ogni ulteriore chiarimento e perqualsiasi dubbio circa l’applicazione <strong>di</strong> quantocontenuto nel presente manuale.N.B. Il Vademecum sostituisce e integra in modo più ampiol’opuscolo già pubblicato sul sitoIl Dirigente del Settore Affari del PersonaleD.ssa Angelina Fatone2


SETTORE AFFARI DEL PERSONALE1. VOCI RETRIBUTIVE NONCONNESSE ALLA PRESENZA INSERVIZIO3


SETTORE AFFARI DEL PERSONALE1.1 Stipen<strong>di</strong>o tabellare inizialeDefinizioneLa nozione <strong>di</strong> stipen<strong>di</strong>o tabellare è stata formulataper la prima volta dall’art. 29 del CCNL del22/1/2004. Fino a detta data la retribuzione basemensile (ex art. 52 lett. b CCNL 14/9/2000) siripartiva in tre <strong>di</strong>stinte voci: il trattamentotabellare, iniziale per le categorie <strong>di</strong> ingresso in A,B, C e D, nonché B3 e D3; l’indennità integrativaspeciale e la progressione economica all’interno dellacategoria. A partire dal 1/1/2003 è stato previstoche la nuova nozione <strong>di</strong> stipen<strong>di</strong>o gabellare ingloba iltrattamento tabellare, che intanto è statoincrementa degli aumenti <strong>contrattuali</strong> del biennio2002-2003 e successivi , e l’indennità integrativaspeciale la quale cessa <strong>di</strong> essere corrisposta comesingola voce retributiva.Poiché l’indennità integrativa speciale dellecategorie d’ingresso B3 e D3, già in go<strong>di</strong>mento al22/1/2004, era più elevata delle corrispondenti B1 eD1, la relativa <strong>di</strong>fferenza rispetto all’importoconglobato nello stipen<strong>di</strong>o tabellare è conservatacome assegno personale non riassorbibile.EventoCon la stipulazione del contrattoin<strong>di</strong>viduale <strong>di</strong> lavoro al <strong>di</strong>pendente neoassunto è attribuito lo stipen<strong>di</strong>otabellare iniziale corrispondente allacategoria d’ingresso (A1, B1, B3, C1, D1 eD3). In seguito a progressioneorizzontale è attribuito lo stipen<strong>di</strong>otabellare corrispondente allo sviluppoeconomico all’interno della categoria (siveda la voce 2.9 del presente<strong>vademecum</strong>). L’importo dello stipen<strong>di</strong>otabellare iniziale è mo<strong>di</strong>ficatonell’ipotesi <strong>di</strong> progressione verticalementre è riproporzionato nel caso <strong>di</strong>mutamento dell’orario <strong>di</strong> lavoro e <strong>di</strong>assenze che comportano la riduzione deltrattamento fondamentale4


SETTORE AFFARI DEL PERSONALE1.2 Retribuzione in<strong>di</strong>viduale <strong>di</strong> anzianitàDefinizioneLa retribuzione in<strong>di</strong>viduale <strong>di</strong> anzianità è stataistituita dall’articolo 41 del DPR 347/83. Servivaad assorbire la progressione economica per scattie classi prevista dai precedenti accor<strong>di</strong> checessarono <strong>di</strong> esistere dal 31 <strong>di</strong>cembre 1982.La r.i.a. è stata incrementata dall’articolo 44 delDPR 333/90 e confermata dall’articolo 37 delCCNL 1994/1997. Da allora la retribuzionein<strong>di</strong>viduale <strong>di</strong> anzianità è stata solo confermatanegli importi in go<strong>di</strong>mento, ma non è stata piùattribuita,per cui la si trova solo nella retribuzione dei<strong><strong>di</strong>pendenti</strong> assunti entro il 31 <strong>di</strong>cembre 1988.Oltre alla r.i.a. prevista nell’ammontare daicontratti, altre quote <strong>di</strong> retribuzione nel corsodegli anni sono state conservate in go<strong>di</strong>mento ai<strong><strong>di</strong>pendenti</strong>sotto forma <strong>di</strong> r.i.a. Un esempio è dato dai<strong><strong>di</strong>pendenti</strong> che siano trasferiti da altreamministrazioni e che godevano <strong>di</strong> un trattamentoeconomico superiore a quello che viene loroattribuito: la <strong>di</strong>fferenza gli viene conservata atitolo <strong>di</strong> r.i.a.La r.i.a. ha natura <strong>di</strong> trattamento fondamentale.Segue la stessa sorte dello stipen<strong>di</strong>o tabellare edè quin<strong>di</strong> ridotta negli stessi casi. In quantoindennità non riassorbibile, si mantiene anche nelleipotesi <strong>di</strong> progressioni orizzontali e/o verticali.EventoConsiderato che la r.i.a. costituiscevoce stipen<strong>di</strong>ale dei <strong><strong>di</strong>pendenti</strong>assunti entro il 31 <strong>di</strong>cembre 1988,attualmente la stessa è attribuita solo aquei <strong><strong>di</strong>pendenti</strong> che – trasferitida altri enti per effetto deldecentramento amministrativo –conservano a tale titolo il maggioretrattamento economico <strong>di</strong> cui eranotitolari.La r.i.a. è conservata anche neltrattamento economico del personaleapprodato in mobilità da altri enti e chegià ne godeva.Da sottolineare che a far data dal01.01.2000, in caso <strong>di</strong> cessazione delpersonale che era in possesso dellar.i.a., l’ammontare dell’istituto va a<strong>di</strong>ncrementare il fondo per le politiche<strong>di</strong> sviluppo umano e per la produttivitàex art. 15 CCNL 1.4.1999.5


SETTORE AFFARI DEL PERSONALE1.3 Indennità <strong>di</strong> compartoDefinizioneEventoL’indennità <strong>di</strong> comparto ha carattere <strong>di</strong>generalità ed ha natura fissa e ricorrente. edè ’ corrisposta per 12 mensilità.Non è connessa alla presenza in servizio, ma èridotta o sospesa negli stessi casi <strong>di</strong>riduzione o sospensione previsti per iltrattamento tabellare.L’indennità <strong>di</strong> comparto rientra nella nozione<strong>di</strong> retribuzione, <strong>di</strong> cui all’art. 52, comma 2,lett. d), del CCNL 14/9/2000 (retribuzioneglobale <strong>di</strong> fatto), pertanto essa è utile per ilcalcolo della quota A <strong>di</strong> pensione ed ai finidella quantificazione dell’indennità <strong>di</strong>mancato preavviso, ma non è utile ai fini delladeterminazione della base <strong>di</strong> calcolo <strong>di</strong>: INADEL/T.F.R.; Compenso per ferie non godute; Trattenuta in caso <strong>di</strong> sciopero; Lavoro straor<strong>di</strong>nario; Turno e tutti gli altri compensiaccessoriL’indennità <strong>di</strong> comparto ha carattere <strong>di</strong>generalità ed ha natura fissa ericorrente. E’ corrisposta per 12 mensilità esegue le stesse regole stabilite per lostipen<strong>di</strong>o.L’indennità viene quin<strong>di</strong> ridotta o sospesanegli stessi casi <strong>di</strong> riduzione osospensione previsti per il trattamentotabellare.6


SETTORE AFFARI DEL PERSONALE1.4 Mansioni superioriDefinizioneIl conferimento delle mansioni superiori avviene neiseguenti casi:nel caso <strong>di</strong> vacanza <strong>di</strong> posto in organico, per non più<strong>di</strong> sei mesi, prorogabili fino a do<strong>di</strong>ci qualora sianostate avviate le procedure per la copertura delposto vacante, anche me<strong>di</strong>ante le selezioni interne<strong>di</strong> cui all’ art. 4 del CCNL del 31.3.1999;nel caso <strong>di</strong> sostituzione <strong>di</strong> altro <strong>di</strong>pendente assentecon <strong>di</strong>ritto alla conservazione del posto, conesclusione dell’assenza per ferie, per la duratadell’assenza;EventoConferimento delle mansioni superioriDal punto <strong>di</strong> vista retributivo l’assegnazione <strong>di</strong>mansioni superiori comporta le conseguenze <strong>di</strong>seguito in<strong>di</strong>cate: Trattamento economico fisso – Il <strong>di</strong>pendentepercepisce la <strong>di</strong>fferenza tra il trattamentoeconomico iniziale previsto per l’assunzione nelprofilo rivestito e quello iniziale corrispondente allemansioni superiori <strong>di</strong> temporanea assegnazione,fermo rimanendo la posizione economica <strong>di</strong>appartenenza e quanto percepito a titolo <strong>di</strong>retribuzione in<strong>di</strong>viduale <strong>di</strong> anzianità. Al <strong>di</strong>pendentesaranno corrisposti anche i ratei <strong>di</strong> tre<strong>di</strong>cesimamensilità, in misura corrispondente ai perio<strong>di</strong> <strong>di</strong>svolgimento delle mansioni superiori. Trattamento economico accessorio - Iltrattamento economico accessorio, nelle sue <strong>di</strong>versecomponenti, è calcolato e corrisposto conriferimento alla posizione economica formalmenterivestita nella categoria <strong>di</strong> appartenenza del<strong>di</strong>pendente.7


SETTORE AFFARI DEL PERSONALE1.5 Progressione economicaDefinizioneL’istituto della progressione economica orizzontaleconsente <strong>di</strong> progre<strong>di</strong>re all’interno della stessa categoria<strong>di</strong> inquadramento me<strong>di</strong>ante l’attribuzione, dopo iltrattamento tabellare, <strong>di</strong> quote <strong>di</strong> retribuzione fissa, inbase alle competenze.Una volta acquisita dal <strong>di</strong>pendente segue la stessa<strong>di</strong>sciplina dello stipen<strong>di</strong>o.Non è connessa alla presenza in servizio e segue lestesse regole stabilite per lo stipen<strong>di</strong>o tabellare: ècalcolata su base annua ed attribuita in 13 quotemensili. Essa è ridotta in tutti i casi che determinano lariduzione dello stipen<strong>di</strong>o tabellare.EventoAttribuzione progressioneorizzontale in base alla metodologiaadottata dall’EnteTutte le somme necessarie alla corresponsione dellaprogressione, anche negli anni successivi a quello <strong>di</strong>attribuzione della posizione, vengono prelevate dallerisorse destinate al salario accessorio e si trasformanoin trattamento fondamentale anche ai fini pensionisticie del TFS/TFR.In caso <strong>di</strong> cessazione del <strong>di</strong>pendente le quote <strong>di</strong>progressione economica costituiscono un’economia cheritorna tra le risorse decentrate <strong>di</strong>sponibili.8


SETTORE AFFARI DEL PERSONALE1.6 Indennita’ ex art 4 C.C.N.L. 1996DefinizioneL’indennità ex art 4 CCNL 1996 era prevista adecorrere dal 1° <strong>di</strong>cembre 1997 a favore <strong>di</strong> tutti i<strong><strong>di</strong>pendenti</strong> inquadrati nella qualifica dalla I alla IV. Conil CCNL 31.3.1999 i <strong><strong>di</strong>pendenti</strong> già ascritti alla I e IIqualifica hanno perso l’indennità in oggetto per effettodel nuovo inquadramento professionale nella categoria A(articolo 7 comma 3 nop del 1999), per cui dalla data <strong>di</strong>sottoscrizione del nuovo or<strong>di</strong>namento professionalel’indennità in oggetto continua ad essere percepita soloda coloro che erano inquadrati in III e IV q.f. .Successivamente l’indennità spetta ai <strong><strong>di</strong>pendenti</strong>assunti in profili <strong>di</strong> categoria A e in profili collocatinella categoria B, posizione economica B1, o che vipervengono per effetto della progressione verticale.Non èconnessa alla presenza in servizio. Ha natura <strong>di</strong>indennità fissa e continuativa. Segue la stessa sortedello stipen<strong>di</strong>o tabellare ed è quin<strong>di</strong> ridotta negli stessicasi. L’indennità si perde con la progressione verticalenella posizione d’ingresso B3.EventoL’indennità in oggetto è attribuita atutto il personale assunto incategoria A oin categoria B, posizione economicaB1, o che vi perviene per effettodella progressione verticale.9


SETTORE AFFARI DEL PERSONALE1.7 Indennità <strong>di</strong> <strong>di</strong>rezione e <strong>di</strong> staffart. 34, comma 1, lettera b), del D.P.R. 268/87DefinizioneL’istituto dell’indennità <strong>di</strong> <strong>di</strong>rezione e <strong>di</strong> staff eraprevisto dall’articolo 34, comma 1, lettera b), delDPR 268/87. L’indennità, che ammontava a1.000.000, competeva ai <strong><strong>di</strong>pendenti</strong> <strong>di</strong> ottavaqualifica funzionale che <strong>di</strong>rigessero una unitàoperativa organica complessa o al personalelaureato munito della prescritta abilitazione perl'esercizio della professione e iscrizione all'alboche operava in posizione <strong>di</strong> staff.Successivamente l’indennità è stata confermata eincrementata nel valore dall’articolo 45 del DPR333/90 e dal ccnl del 1994/1997, articolo 37,fino ad essere inglobata dalla retribuzione <strong>di</strong>posizione istituita con il nuovo or<strong>di</strong>namentoprofessionale . del 1999.Attualmente l’indennità continua ad essere erogataal personale che già ne beneficiava alla data del01.04.1999 e che non è stato incaricato <strong>di</strong> posizioneorganizzativa. Mentre non può essere più attribuitaex novo, né ai nuovi assunti, né coloro che appro<strong>di</strong>noalla D3 giuri<strong>di</strong>ca per progressione verticale. Non èconnessa alla presenza in servizio. L’indennità <strong>di</strong><strong>di</strong>rezione e <strong>di</strong> staff ha natura <strong>di</strong> indennità fissa econtinuativa. Segue la stessa sorte dello stipen<strong>di</strong>otabellare e quin<strong>di</strong> è ridotta negli stessi casi.EventoL’indennità <strong>di</strong> <strong>di</strong>rezione e <strong>di</strong> staff èmantenuta dal personale <strong>di</strong> ex VIIIqualifica funzionale che già nebeneficiava alla data dell’1/4/1999perché svolgeva e continua asvolgere attività <strong>di</strong> <strong>di</strong>rezione <strong>di</strong>unità complessa o perché inpossesso <strong>di</strong> laurea prescritta perl’esercizio <strong>di</strong> una professione el’iscrizione all’albo e che operi inposizione <strong>di</strong> staff.10


SETTORE AFFARI DEL PERSONALE1.8 Retribuzione <strong>di</strong> posizione (Posizioni organizzative e alteprofessionalità)DefinizioneLa retribuzione <strong>di</strong> posizione è funzionale acompensare gli incarichi <strong>di</strong> maggiore responsabilitàaffidati al personale <strong>di</strong> categoria D. Comprendequelle posizioni lavorative <strong>di</strong> categoria D alle quali èricondotta una attività caratterizzata da unaspiccata complessità, da un considerevole livello <strong>di</strong>autonomia organizzativa, da una assunzione <strong>di</strong>retta<strong>di</strong> responsabilità <strong>di</strong> prodotto e risultato, da undefinito ambito <strong>di</strong> autonomia decisionale, conferitacon incarico del <strong>di</strong>rigente cui fa comunque carico laverifica degli atti posti in essere.I criteri <strong>di</strong> graduazione della retribuzione <strong>di</strong>posizione sono <strong>di</strong>sciplinati da apposito “Regolamentodell’area delle posizioni <strong>di</strong> organizzazione”approvato con deliberazione G.C. n. 106 del20/02/2007 a cui si rimanda.EventoViene assegnata dal <strong>di</strong>rigente sulla base<strong>di</strong> quanto stabilito dal “Regolamentodell’area delle posizioni <strong>di</strong>organizzazione”.Il trattamento economico previstoper i titolari <strong>di</strong> P.O. assorbe tutte lecompetenze accessorie e le indennitàpreviste dal vigente contratto, adeccezione delle seguenti indennità:1. Indennità <strong>di</strong> Vigilanza (art. 37 co. 1lett. b CCNL 6.7.1995)2. Lavoro straor<strong>di</strong>nario elettorale nonautofinanziato (art. 39 co. 1 CCNL14.9.2000)3. Compensi ISTAT (art. 39 co.2 CCNL14.9.2000)4. Straor<strong>di</strong>nario per calamità naturali(art. 40 CCNL 22.1.2004)La retribuzione <strong>di</strong> posizione èugualmente compatibile con i seguenticompensi professionali: compensi <strong>di</strong> progettazione ex art.20 DEL ccnl 1/4/1999 recupero evasione ICI e liquidazionespese giu<strong>di</strong>ziarie nel contenziosotributario (art. 4 e 8 CCNL 5.10.2001)11


SETTORE AFFARI DEL PERSONALE1.9 Retribuzione <strong>di</strong> risultato (Posizioni organizzative e alteprofessionalità)DefinizioneLa retribuzione <strong>di</strong> risultato spetta al personaleincaricato <strong>di</strong> posizione organizzativa e altaprofessionalità al raggiungimento degli obiettiviassegnati dal <strong>di</strong>rigente.EventoRaggiungimento risultato assegnatoLa retribuzione <strong>di</strong> risultato è attribuita con lemodalità stabilite dal “ Regolamento dell’area delleposizioni <strong>di</strong> organizzazione” approvato condeliberazione G.C. n. 106 del 20/02/2007 a cui sirimanda12


SETTORE AFFARI DEL PERSONALE2. VOCI RETRIBUTIVE CONNESSEALLA PRESENZA IN SERVIZIO13


SETTORE AFFARI DEL PERSONALE2.1 TurnazioniDefinizioneLa turnazione consiste in una effettiva rotazione del personale inprestabilite articolazioni giornaliere, prevedendo che la prestazionelavorativa non venga erogata dallo stesso lavoratore sempre nellostesso periodo temporale, pertanto, la prestazione lavorativaeffettuata sempre nello stesso arco temporale non dàtitolo alla indennità per turnazione. Le prestazioni lavorative svolte inturnazione, ai fini della corresponsione della relativa indennità, devonoessere <strong>di</strong>stribuite nell’arco del mese, in modo tale da far risultare una<strong>di</strong>stribuzione equilibrata e avvicendata dei turni effettuati in orarioantimeri<strong>di</strong>ano, pomeri<strong>di</strong>ano e, se previsto, notturno, in relazione allaarticolazione adottata nel Servizio.Il principio della <strong>di</strong>stribuzione equilibrata ed avvicendata dei turnicomporta che il numero dei turni <strong>di</strong> lavoro prestati in orarioantimeri<strong>di</strong>ano deve essere sostanzialmente equivalente a quelliprestati in orario pomeri<strong>di</strong>ano; analoga (ad es: se in un mese ci sono 20giorni lavorativi, 10 andranno svolti in orario antimeri<strong>di</strong>ano e 10 in orariopomeri<strong>di</strong>ano).E’ consentito un minimio scarto <strong>di</strong>fferenziale tra turni antimeri<strong>di</strong>ani equelli pomeri<strong>di</strong>ani qualora sia giustificato da esigenze organizzative.Non è sufficiente un’ episo<strong>di</strong>ca o minoritaria prestazione lavorativa inun “turno” <strong>di</strong>verso dalla tipologia <strong>di</strong> lavoro or<strong>di</strong>nario (ad es un turnopomeri<strong>di</strong>ano a settimana).Il periodo <strong>di</strong> riferimento per calcolare la con<strong>di</strong>zione <strong>di</strong> equilibrio deiturni, e, quin<strong>di</strong>, la ciclicità degli stessi, è il mese.I turni <strong>di</strong>urni, antimeri<strong>di</strong>ani e pomeri<strong>di</strong>ani, possono essere attuati instrutture operative che prevedano l’erogazione <strong>di</strong> un serviziogiornaliero <strong>di</strong> almeno 10 ore.L’indennità in parola compensa interamente il <strong>di</strong>sagio derivante dallaparticolare articolazione dell’ orario <strong>di</strong> lavoro ed è corrisposta solo per iperio<strong>di</strong> <strong>di</strong> effettiva prestazione in turno.EventoLa turnazione <strong>di</strong>urna spetta al<strong>di</strong>pendente che effettui prestazionelavorativa in turnazione nella fasciaoraria compresa tra le ore 06.00 e leore 22.00La turnazione notturna spetta al<strong>di</strong>pendente che effettui prestazionedel servizio in turnazione nella fasciaoraria compresa tra le ore 22.00 e leore 06.00I turni notturni non possono esseresuperiori a 10 nel mese, facendocomunque salve le eventuali esigenzeeccezionali o quelle derivanti da calamitào eventi naturaliLa turnazione festiva spetta al<strong>di</strong>pendente che effettui prestazione delservizio in turnazione nella fascia orariacompresa tra le ore 06.00 e le ore22.00 in giornata festiva.La turnazione notturna e festivaspetta al <strong>di</strong>pendente che effettuiprestazione lavorativa in turnazione ingiornata festiva nella fascia orariacompresa tra le ore 0.00 e le ore06.00 e dalle ore 22,00 alle ore24,00.14


SETTORE AFFARI DEL PERSONALE2.2 MaggiorazioniDefinizioneIl personale non addetto a serviziche effettuino turnazioni ma chesvolga parte del proprio lavoro inorario notturno o festivo o festivonotturnoha <strong>di</strong>ritto ad unamaggiorazione come accanto in<strong>di</strong>catoPer l’attività lavorativa prestata ingiorno festivo infrasettimanaleovvero in giorno feriale nonlavorativo si rinvia al paragrafo 2.6.1EventoLa maggiorazione festiva spetta: al <strong>di</strong>pendente che or<strong>di</strong>nariamente presta servizio in giornata festiva,nella fascia oraria compresa tra le ore 06.00 e le ore 22.00Questa fattispecie si riferisce a tutte le tipologie <strong>di</strong> lavoro che prevedonouna particolare articolazione delle prestazioni, caratterizzata dallapresenza <strong>di</strong> giorni festivi (es: settimana lavorativa or<strong>di</strong>naria svolta dalmartedì alla domenica).Non si applica in caso <strong>di</strong> prestazione lavorativa resa in turnoLa maggiorazione notturna e festiva spetta: al <strong>di</strong>pendente che or<strong>di</strong>nariamente presta servizio in giornata festiva,nella fascia oraria compresa tra le ore 0.00 e le ore 06.00 e dalle ore22.00 alle ore 24.00Questa fattispecie si riferisce a tutte le tipologie <strong>di</strong> lavoro che prevedonouna particolare articolazione delle prestazioni lavorative svolte <strong>di</strong> notte ingiorni festivi (es: settimana lavorativa or<strong>di</strong>naria svolta dal martedì alladomenica).Questa fattispecie non si applica in caso <strong>di</strong> prestazione lavorativa resain turno15


SETTORE AFFARI DEL PERSONALE2.3 Maneggio valoriDefinizioneEventoL’indennità spetta ai <strong><strong>di</strong>pendenti</strong> a<strong>di</strong>biti in viacontinuativa a servizi che comportanomaneggio <strong>di</strong> valori <strong>di</strong> cassa Il valoredell’indennità è proporzionato al valoreme<strong>di</strong>o mensile dei valori maneggiati.Ai sensi dell’art. 36 del CCNL 14.09.2000 gliimporti giornalieri <strong>di</strong> tale indennità sonostabiliti in sede <strong>di</strong> contrattazioneintegrativa decentrata e possono variare daun minimo <strong>di</strong> € 0,52 ad un massimo <strong>di</strong> € 1,55.L’indennità spetta ai <strong><strong>di</strong>pendenti</strong> a<strong>di</strong>biti in viacontinuativa a servizi che comportano maneggio <strong>di</strong>valori <strong>di</strong> cassa per le sole giornate <strong>di</strong> servizioeffettivo e comunque solo per le giornate <strong>di</strong>effettivo maneggio <strong>di</strong> valori16


SETTORE AFFARI DEL PERSONALE2.4 ReperibilitàDefinizionePer le aree <strong>di</strong> pronto intervento in<strong>di</strong>viduatenell’ente, può essere istituito il servizio <strong>di</strong>pronta reperibilità.EventoIl <strong>di</strong>pendente in reperibilità è remunerato ai sensidel CCNLIn caso <strong>di</strong> chiamata l’interessato dovràraggiungere il posto <strong>di</strong> lavoro nell’arco <strong>di</strong> 30minutiCiascun <strong>di</strong>pendente non può essere collocato inreperibiltà per più <strong>di</strong> 6 volte al mese.Detta indennità è frazionabile in misura noninferiore a quattro ore ed è corrisposta inproporzione alla sua durata oraria maggiorata, intal caso, del 10%. Qualora la pronta reperibilitàcada <strong>di</strong> domenica o comunque <strong>di</strong> ripososettimanale secondo il turno assegnato, il<strong>di</strong>pendente ha <strong>di</strong>ritto ad un giorno <strong>di</strong> riposocompensativo anche se non è chiamato a renderealcuna prestazione lavorativa. La fruizione delriposo compensativo non comporta, comunque,alcuna riduzione dell’orario <strong>di</strong> lavoro settimanale.In caso <strong>di</strong> chiamata in servizio, le ore <strong>di</strong>lavoro prestate vengono retribuite come lavorostraor<strong>di</strong>nario Quin<strong>di</strong>, in caso <strong>di</strong> chiamata ilnumero <strong>di</strong> ore <strong>di</strong> reperibilità retribuite è ridottoin corrispondenza del numero <strong>di</strong> ore straor<strong>di</strong>narioprestato.L’indennità <strong>di</strong> reperibilità non compete durantel’orario <strong>di</strong> servizio a qualsiasi titolo prestato.17


SETTORE AFFARI DEL PERSONALE2.5 RischioDefinizioneL’indennità <strong>di</strong> rischio è attualmente<strong>di</strong>sciplinata dall’art. 37 del CCNL del14.9.2000 che demanda alla contrattazionedecentrata integrativa il compito <strong>di</strong>in<strong>di</strong>viduare le situazioni <strong>di</strong> rischio, inrelazione alle effettive con<strong>di</strong>zioniambientali in cui sono rese le prestazioni <strong>di</strong>specifiche categorie <strong>di</strong> lavoratori.L’amministrazione in<strong>di</strong>vidua in sede <strong>di</strong>contrattazione integrativa decentrata leprestazioni lavorative che comportanocontinua e <strong>di</strong>retta esposizione a rischipregiu<strong>di</strong>zievoli per la salute e per l’integritàpersonale dei lavoratori, assicurandocomunque le con<strong>di</strong>zioni <strong>di</strong> rischio giàriconosciute. Le attività rischioseattualmente riconosciute sono collegate alleprestazioni rese dalle seguenti figureprofessionali <strong>di</strong> categoria A e BEventoCorrisposta ai <strong><strong>di</strong>pendenti</strong> per i soli perio<strong>di</strong> <strong>di</strong>effettiva esposizione a rischio18


SETTORE AFFARI DEL PERSONALE2.6 Straor<strong>di</strong>narioDefinizioneLe prestazioni <strong>di</strong> lavoro straor<strong>di</strong>nario sonorivolte a fronteggiare situazioni <strong>di</strong> lavoroeccezionale e non possono essere utilizzatecome fattore or<strong>di</strong>nario <strong>di</strong> programmazionedel tempo <strong>di</strong> lavoro e <strong>di</strong> coperturadell’orario <strong>di</strong> lavoro.La prestazione <strong>di</strong> lavoro straor<strong>di</strong>nario èespressamente autorizzata dal <strong>di</strong>rigentesulla base delle esigenze organizzative e <strong>di</strong>servizio in<strong>di</strong>viduate dall’ente, rimanendoesclusa ogni forma generalizzata <strong>di</strong>autorizzazione.Il limite annuo è <strong>di</strong> 180 ore per<strong>di</strong>pendente, fatte salve le attività <strong>di</strong> <strong>di</strong>rettaassistenza agli organi istituzionali, per lequali occorre apposita autorizzazione da“contrattare” a livello <strong>di</strong> accordo aziendale.Fa eccezione il lavoro straor<strong>di</strong>narioprestato per eventi eccezionali (calamitànaturali e simili), e per le consultazionielettorali e referendarie.EventoStraor<strong>di</strong>nario <strong>di</strong>urno ferialeIl corrispettivo per lavoro straor<strong>di</strong>nario feriale<strong>di</strong>urno spetta a tutti i <strong><strong>di</strong>pendenti</strong> che effettuanoprestazioni lavorative oltre le 36 ore settimanali<strong>di</strong> servizio in giorno feriale in fascia oraria 06.00 -22.00Straor<strong>di</strong>nario <strong>di</strong>urno festivoIl corrispettivo per lavoro straor<strong>di</strong>nario festivo<strong>di</strong>urno spetta a tutti i <strong><strong>di</strong>pendenti</strong> che effettuanoprestazioni lavorative oltre le 36 ore settimanali <strong>di</strong>servizio in giorno festivo in fascia oraria 06.00-22.00Straor<strong>di</strong>nario notturno ferialeIl corrispettivo per lavoro straor<strong>di</strong>nario ferialenotturno spetta a tutti i <strong><strong>di</strong>pendenti</strong> che effettuanoprestazioni lavorative oltre le 36 ore settimanali <strong>di</strong>servizio in giorno feriale nelle fasce orarie 0.00 -6.00 e/o 22.00 – 24.00.Straor<strong>di</strong>nario notturno festivoIl corrispettivo per lavoro straor<strong>di</strong>nario notturnofestivo spetta a tutti i <strong><strong>di</strong>pendenti</strong> che effettuanoprestazioni lavorative oltre le 36 ore settimanali <strong>di</strong>servizio in giorno festivo nelle fasce orarie 0.00 -6.00 e/o 22.00 – 24.00.19


SETTORE AFFARI DEL PERSONALE2.6.1 Attività prestata in giorno festivo infrasettimanale ogiorno feriale non lavorativoArt. 24 comma 2 e 3 CCNL 14.9.2000DefinizioneTrattasi <strong>di</strong> attività lavorativa prestata, perparticolari esigenze <strong>di</strong> servizio (e, quin<strong>di</strong>,non come lavoro or<strong>di</strong>nario settimanale ocome or<strong>di</strong>naria prestazione in turno) ingiornata <strong>di</strong> riposo settimanale (<strong>di</strong> norma, <strong>di</strong>domenica),EventoAttività prestata in giorno festivoinfrasettimanaleL’attività prestata sempre per particolariesigenze <strong>di</strong> servizio e quin<strong>di</strong> non in via or<strong>di</strong>naria oper turno in un giorno festivo infrasettimanaledà titolo, a richiesta del <strong>di</strong>pendente:a equivalente riposo compensativo;oppure in alternativa alla corresponsionedel compenso per lavoro straor<strong>di</strong>nariofestivoAttività prestata in giorno feriale nonlavorativoL’attività prestata sempre per particolariesigenze <strong>di</strong> servizio e quin<strong>di</strong> non in via or<strong>di</strong>nariain un giorno feriale non lavorativo, a seguito <strong>di</strong>articolazione dell’orario <strong>di</strong> lavoro su cinque giornidà titolo, a richiesta del <strong>di</strong>pendente: a equivalente riposo compensativo, pari alleore <strong>di</strong> lavoro effettivamenteprestate; oppure in alternativa alla corresponsionedel compenso per lavoro straor<strong>di</strong>nario(<strong>di</strong>urno o notturno ) a seconda <strong>di</strong> quandosia effettuata la prestazione.20


SETTORE AFFARI DEL PERSONALE2.7 ProduttivitàDefinizioneLa produttività è riferita al raggiungimentodegli obiettivi in<strong>di</strong>viduati dall’Amministrazione.EventoRaggiungimento degli obiettiviL’erogazione del premio viene attribuita inbase alla metodologia <strong>di</strong> valutazione adottatadal Comune <strong>di</strong> Biella con deliberazione G.C.n.ro 609 del 27/11/2007 a cui si rimanda.L’assenza dal servizio è uno degli elementi cheincide sull’erogazione della stessa.21


SETTORE AFFARI DEL PERSONALE3. FATTISPECIE PARTICOLARI22


SETTORE AFFARI DEL PERSONALE3.1 Istituti per il personale degli asili nido3.1.1 Indennità per gli educatori <strong>di</strong> asili nidoArt. 31 comma 7 C.C.N.L. 14/09/2000DefinizioneEventoAl personale che svolge attività educativanegli asili nido spettano le seguentiindennità:1° Indennità professionale per 12 mesi;2° Indennità per 10 mesi calcolata in basealle giornate <strong>di</strong> effettivo servizio.L’indennità in parola è corrisposta al personaleche svolge esclusivamente e permanentementeattività educativa negli asili nido:- <strong>di</strong> ruolo- personale a tempo determinato23


SETTORE AFFARI DEL PERSONALE3.2 Istituti per il personale della polizia locale3.2.1 Indennità <strong>di</strong> vigilanzaDefinizioneA tutto il personale dell'area <strong>di</strong> vigilanza, inpossesso dei requisiti e per l'esercizio dellefunzioni <strong>di</strong> cui all' articolo 5 della legge 7marzo 1986 n. 65 (funzioni <strong>di</strong> poliziagiu<strong>di</strong>ziaria, servizio <strong>di</strong> polizia stradale,funzioni ausiliarie <strong>di</strong> pubblica sicurezza)spettano € 1110,84 annui lor<strong>di</strong> ripartiti per12 mesi. Tale indennità compete al personalein possesso della qualifica <strong>di</strong> agente <strong>di</strong>pubblica sicurezza conferita dal Prefettoche eserciti in modo concreto tutte lesuddette funzioni, la sola qualifica, privadell’effettivo esercizio delle funzioni nongiustifica l’erogazione dell’indennità. Alrestante personale dell'area <strong>di</strong> vigilanza nonsvolgente le funzioni <strong>di</strong> cui all' articolo 5della citata legge n. 65 del 1986 spettano €780,30 per 12 mesi;Questa voce retributiva, avendo natura <strong>di</strong>indennità fissa e continuativa, viene ridottasoltanto in corrispondenza <strong>di</strong> una voce <strong>di</strong>assenza che preveda anche la riduzione dellostipen<strong>di</strong>o.EventoIndennità <strong>di</strong> vigilanza per personale in possessodei requisiti e per l’esercizio delle funzioni <strong>di</strong>cui all’art. 5 L. 65/86 (INDENNITA’ DIVIGILANZA CON P.S.)L’indennità <strong>di</strong> vigilanza compete al personale inpossesso della qualifica <strong>di</strong> agente <strong>di</strong> pubblicasicurezza conferita dal Prefetto che eserciti inmodo concreto tutte le funzioni previste dagliartt. 5 e 10 della legge n. 65/1986Indennità <strong>di</strong> vigilanza per personale non inpossesso dei requisiti e non svolgente lefunzioni <strong>di</strong> cui all’art. 5 L. 65/86(INDENNITA’ DI VIGILANZA SENZA P.S.)L’indennità in parola spetta al personale<strong>di</strong>pendente dell’area <strong>di</strong> vigilanza non svolgente lefunzioni innanzi in<strong>di</strong>cate e viene riconosciuta alsuddetto personale per il solo fatto <strong>di</strong> essereinquadrato in profili della suddetta area.24


SETTORE AFFARI DEL PERSONALE3.3 Istituti per particolari strutture/profili3.3.1 Compensi IstatDefinizioneEventoQuesti compensi sono erogati al personaleimpiegato nelle attività <strong>di</strong> rilevazionestatistico/demografiche, perio<strong>di</strong>camente,commissionate dall’ISTAT ai Comuni.A fronte <strong>di</strong> tali indagini ed attività <strong>di</strong> settore,l’Istituto Nazionale <strong>di</strong> Statistica trasferisceall’ente specifici finanziamenti finalizzati aremunerare l’attività resa dai <strong><strong>di</strong>pendenti</strong> al <strong>di</strong>fuori dell’orario or<strong>di</strong>nario <strong>di</strong> lavoro.Le somme relative a queste operazioni vengonoaccre<strong>di</strong>tate all’ente successivamente allaverifica, da parte dell’ISTAT, della loroeffettiva esecuzione e validazione.In questa fattispecie <strong>di</strong> attività <strong>di</strong> rilevazionestatistico/demografiche non sono comprese e<strong>di</strong>sciplinate le operazioni relative aicensimenti generali, <strong>di</strong> fatto regolamentati daspecifici Decreti Ministeriali.Svolgimento <strong>di</strong> attività <strong>di</strong> rilevazione statisticodemografica commissionata dall’ISTAT.25


SETTORE AFFARI DEL PERSONALE3.3.2 Incentivi per la progettazione Legge 109/94 (Merloni)DefinizioneEventoIl compenso, previsto dall’art. 18, legge 109/94e s.m.i., è finalizzato ad incentivare le attività<strong>di</strong> redazione progettuale e realizzazione deilavori pubblici e pianificazione urbanisticasvolte dal personale comunale incar<strong>di</strong>natopresso i Servizi istituzionalmente competenti atali specifiche prestazioni.La liquidazione dei compensi è al lordo <strong>di</strong> ognionere a carico del bilancio dell’ente in quantotrattasi <strong>di</strong> progetti strettamente collegatiai finanziamenti previsti per opere pubbliche.Svolgimento <strong>di</strong> attività <strong>di</strong> progettazione <strong>di</strong> operepubbliche pianificazione urbanistica26


SETTORE AFFARI DEL PERSONALE3.3.3 Compensi messi notificatoriDefinizioneTali compensi sono erogati ai messi notificatoriper lo svolgimento dell’attività <strong>di</strong> notifica attirichiesta da uffici della pubblicaamministrazione.L'art. 54 del CCNL del 14.9.2000, infatti, hastabilito che gli enti possono verificare, in sede<strong>di</strong> concertazione, se esistano le con<strong>di</strong>zionifinanziarie per destinare una quota parte delrimborso spese per ogni notificazione <strong>di</strong> attidell’amministrazione finanziaria al fondo <strong>di</strong> cuiall’art. 15, lett. K, del CCNL dell’1/4/1999 peressere finalizzata all’erogazione <strong>di</strong> incentivi <strong>di</strong>produttività a favore dei messi notificatori.EventoSvolgimento dell’attività <strong>di</strong> notifica atti perconto dell’Amministrazione finanziaria27


SETTORE AFFARI DEL PERSONALE4. ASSENZE DEL PERSONALE28


SETTORE AFFARI DEL PERSONALE4.1 Aspettative <strong><strong>di</strong>pendenti</strong> <strong>di</strong> ruolo a tempoindeterminato4.1.1 Aspettativa per motivi personaliArt. 1, 14 e 21 del C.C.N.L. 14/09/2000DefinizioneAl <strong>di</strong>pendente con rapporto <strong>di</strong> lavoro a tempo indeterminato, che ne faccia formale e motivata richiesta, puòessere concessa, compatibilmente con le esigenze organizzative o <strong>di</strong> servizio, un’aspettativa per esigenzepersonali o <strong>di</strong> famiglia senza retribuzione e senza decorrenza dell’anzianità, per una durata complessiva <strong>di</strong> 12mesi in un triennio, da fruirsi al massimo in due perio<strong>di</strong>. Tali perio<strong>di</strong> non sono presi in considerazione ai fini delcalcolo per la determinazione del triennio <strong>di</strong> riferimento.Il <strong>di</strong>pendente non può fruire <strong>di</strong> due perio<strong>di</strong> <strong>di</strong> aspettativa (salvo che non si tratti <strong>di</strong> proroga), anche serichiesti per motivi <strong>di</strong>versi, se tra essi non intercorrano almeno sei mesi <strong>di</strong> servizio attivo.Il suddetto <strong>di</strong>vieto non si applica nei casi previsti dagli artt. 14 e 21 – comma 2 del C.C.N.L. 14/9/2000 nonchéin eventuali altri casi espressamente previsti da norme <strong>contrattuali</strong> o <strong>di</strong> legge.L’amministrazione, qualora durante il periodo <strong>di</strong> aspettativa vengano meno i motivi che ne hanno giustificato laconcessione, può invitare il <strong>di</strong>pendente a riprendere servizio nel termine appositamente fissato.Il <strong>di</strong>pendente, per le stesse motivazioni, può riprendere servizio <strong>di</strong> propria iniziativa, dandone preventivacomunicazione al Dirigente del proprio ufficio.Il rapporto <strong>di</strong> lavoro è risolto, senza <strong>di</strong>ritto ad alcuna indennità sostitutiva <strong>di</strong> preavviso, nei confronti del<strong>di</strong>pendente che, salvo casi <strong>di</strong> comprovato impe<strong>di</strong>mento, non si presenti per riprendere servizio alla scadenzadel periodo <strong>di</strong> aspettativa o del termine stabilito per il rientro anticipato.I <strong><strong>di</strong>pendenti</strong> i cui parenti entro il secondo grado o, in mancanza, entro il terzo grado ovvero i conviventi stabiliche si trovino in situazioni <strong>di</strong> tossico<strong>di</strong>pendenza o <strong>di</strong> alcolismo cronico, accertate da una struttura sanitariapubblica o da strutture associative convenzionate previste dalle leggi regionali vigenti, e che abbiano iniziato adare attuazione al progetto <strong>di</strong> recupero possono fruire <strong>di</strong> aspettativa per motivi <strong>di</strong> famiglia per l’intera duratadel progetto.Del relativo periodo non si tiene conto ai fini del <strong>di</strong>vieto <strong>di</strong> cumulo delle aspettative previsto dall’art. 14 delC.C.N.L. 14/9/2000.Il grado <strong>di</strong> parentela e la stabile convivenza saranno documentati dal <strong>di</strong>pendente nei mo<strong>di</strong> previsti dalle vigenti<strong>di</strong>sposizioni <strong>di</strong> legge.Iter procedurale:L’istanza, motivata e documentata, deve essere presentata al Settore Affari del Personale, almeno una settimanaprima dell’inizio dell’assenza, in uno al nulla-osta del <strong>di</strong>rigente <strong>di</strong> riferimento circa la conce<strong>di</strong>bilità dell’aspettativain base alle esigenze organizzative o <strong>di</strong> servizio.In caso <strong>di</strong> richiesta legata all’assistenza <strong>di</strong> un parente o del convivente sottoposti a progetto terapeutico <strong>di</strong>recupero, nella domanda va <strong>di</strong>chiarato lo stato <strong>di</strong> parentela dell’assistito, e la stessa va corredata <strong>di</strong> idoneacertificazione rilasciata dalla struttura sanitaria competente nonché, qualora si tratti <strong>di</strong> convivente, <strong>di</strong>autocertificazione sullo stato <strong>di</strong> famiglia anagrafica, ai sensi degli artt. 46 e 76 del D.P.R. 28/12/2000 n° 445.Trattamento retributivoNessunoTre<strong>di</strong>cesima mensilitàNon maturaFerieNon maturanoTrattamentopensionisticoPeriodo valutabile conriscattoTFS/TFRNon valutabile29


SETTORE AFFARI DEL PERSONALE4.1.2 Aspettativa per dottorato <strong>di</strong> ricerca o borsa <strong>di</strong> stu<strong>di</strong>o.Artt. 12, 14 e 21 del C.C.N.L. 14/09/2000DefinizioneIl <strong>di</strong>pendente a tempo indeterminato ammesso ai corsi <strong>di</strong> dottorato <strong>di</strong> ricerca ai sensi della legge n° 476/84,oppure che usufruisca delle borse <strong>di</strong> stu<strong>di</strong>o <strong>di</strong> cui alla legge n° 398/89, è collocato, a domanda, in aspettativaper motivi <strong>di</strong> stu<strong>di</strong>o senza assegni per tutto il periodo <strong>di</strong> durata del corso o della borsa <strong>di</strong> stu<strong>di</strong>o.Iter proceduraleIl <strong>di</strong>pendente interessato dovrà presentare istanza al Settore Affari del Personale unitamente a copia dellacertificazione rilasciata dall’università, o dall’istituto <strong>di</strong> istruzione universitario attestante l’ammissione alcorso o il conferimento della borsa <strong>di</strong> stu<strong>di</strong>o e la loro durata.Durante il periodo <strong>di</strong> aspettativa il <strong>di</strong>pendente avrà cura <strong>di</strong> comunicare tempestivamente qualsiasi variazioneintervenuta rispetto alla situazione iniziale ed al rientro in servizio presenterà idonea certificazioneattestante la frequenza ai corsi o la regolare fruizione della borsa <strong>di</strong> stu<strong>di</strong>o per tutta la durata dell’aspettativaTrattamento retributivoNessunoTre<strong>di</strong>cesima mensilitàNon maturaFerieNon maturanoTrattamentopensionisticoCome prescritto dallalegge 476/84TFS/TFR:Come prescrittodalla legge 476/8430


SETTORE AFFARI DEL PERSONALE4.1.3 Aspettativa per amministratori localiArtt. 77 e 81 D.lgs. 18/08/2000 n. 267DefinizioneI <strong><strong>di</strong>pendenti</strong> chiamati a svolgere funzioni <strong>di</strong> amministratori locali, quali i sindaci, anche metropolitani, ipresidenti delle province, i consiglieri dei comuni anche metropolitani e delle province, i componenti dellegiunte comunali, metropolitane e provinciali, i presidenti dei consigli comunali, metropolitani e provinciali, ipresidenti, i consiglieri e gli assessori delle comunità montane, i componenti degli organi delle unioni <strong>di</strong> comunie dei consorzi fra enti locali, nonché i componenti degli organi <strong>di</strong> decentramento, possono chiedere <strong>di</strong> esserecollocati in aspettativa non retribuita per tutto il periodo <strong>di</strong> espletamento del mandato.Il periodo <strong>di</strong> aspettativa è considerato come servizio effettivamente prestato, nonché come legittimoimpe<strong>di</strong>mento per il compimento del periodo <strong>di</strong> prova.A tale forma <strong>di</strong> aspettativa non si applica il <strong>di</strong>vieto <strong>di</strong> cumulo previsto dall’art. 14 del C.C.N.L. 14.9.2000.Aspetto relativo agli oneri previdenziali per il periodo <strong>di</strong> aspettativa: Tali aspettative non sono interessatedalla contribuzione figurativa e comportano per l'Ente datore <strong>di</strong> lavoro dell'eletto, l'obbligo <strong>di</strong> continuare ilversamento contributivo per tutta la durata del mandato elettivo, salvo poi rimborso da chiedere all'entepresso il quale il lavoratore posto in aspettativa esercita il proprio mandato. Eccezione alla regola appenaenunciata è il dettato dell’art. 86 del D.Lgs. 267/2000 in base al quale l'amministrazione locale prevede aproprio carico, dandone comunicazione tempestiva ai datori <strong>di</strong> lavoro, il versamento degli oneri assistenziali,previdenziali e assicurativi ai rispettivi <strong>istituti</strong> per i sindaci, per i presidenti <strong>di</strong> provincia, per i presidenti <strong>di</strong>comunita' montane, <strong>di</strong> unioni <strong>di</strong> comuni e <strong>di</strong> consorzi fra enti locali, per gli assessori provinciali e per gliassessori dei comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti, per i presidenti dei consigli dei comuni conpopolazione superiore a 50.000 abitanti, per i presidenti dei consigli provinciali che siano collocati inaspettativa non retribuita ai sensi del presente testo unico.Iter proceduraleIl <strong>di</strong>pendente interessato all’aspettativa è tenuto a presentare istanza al Settore Affari del Personale,unitamente a copia del provve<strong>di</strong>mento <strong>di</strong> nomina o <strong>di</strong> elezione. Alla scadenza del mandato o al termine dellalegislatura il <strong>di</strong>pendente riprenderà imme<strong>di</strong>atamente servizio presso il proprio ufficio.Trattamento retributivoNessunoTre<strong>di</strong>cesima mensilitàNon maturaFerieNon maturanoTrattamentopensionisticoPeriodo valutato conversamento deicontributiTFS/TFR:Periodo valutato conversamento deicontributi31


SETTORE AFFARI DEL PERSONALE4.1.4 Aspettativa per mandato parlamentare o elezione inConsiglio RegionaleArt. 68 D. Lgs. 165/2001DefinizioneI <strong><strong>di</strong>pendenti</strong> eletti al Parlamento nazionale, europeo e nei Consigli regionali, sono collocati in aspettativa senzaassegni per la durata del mandato.Possono altresì optare per la conservazione del trattamento economico in go<strong>di</strong>mento presso l'amministrazione<strong>di</strong> appartenenza in alternativa all'indennità parlamentare o dell'indennità corrisposta ai consiglieri regionali.Il periodo <strong>di</strong> aspettativa è utile ai fini dell'anzianità <strong>di</strong> servizio del trattamento <strong>di</strong> quiescenza/previdenza.Il collocamento in aspettativa ha luogo all'atto della proclamazione degli eletti.Le aspettative concesse ai parlamentari (nazionali ed europei) ed ai consiglieri regionali sono utilmenteconsiderate nella determinazione del <strong>di</strong>ritto al trattamento pensionistico senza versamento dei contributiobbligatori e valutate con accre<strong>di</strong>to figurativo (sia per la quota a carico dell'iscritto che per quella a caricodell'ente datore <strong>di</strong> lavoro).lavoratori <strong><strong>di</strong>pendenti</strong> eletti membri del Parlamento nazionale, europeo o <strong>di</strong>assemblea regionale, che, in ragione dell'elezione, maturino il <strong>di</strong>ritto ad un vitalizio o ad un incremento dellapensione loro spettante, sono tenuti a corrispondere l'equivalente dei contributi pensionistici per la quota acarico del lavoratore, relativamente al periodo <strong>di</strong> aspettativa non retribuita loro concessa per lo svolgimentodel mandato elettivo. Il versamento deve essere effettuato all'amministrazione dell'organo elettivo, cheprovvederà poi a riversarla al fondo dell'ente previdenziale <strong>di</strong> appartenenza.Iter proceduraleIl <strong>di</strong>pendente interessato all’aspettativa è tenuto a presentare istanza al Settore Affari del Personale,unitamente a copia del provve<strong>di</strong>mento <strong>di</strong> nomina o <strong>di</strong> elezione. Alla scadenza del mandato o al termine dellalegislatura il <strong>di</strong>pendente riprenderà imme<strong>di</strong>atamente servizio presso il proprio ufficioTrattamento retributivoNessunoTre<strong>di</strong>cesima mensilitàNon maturaFerieNon maturanoTrattamentopensionisticoPeriodo valutato concontribuzione figurativaTFS /TFRNon valutabile32


SETTORE AFFARI DEL PERSONALE4.1.5 Aspettativa per servizio militareArt. 9 del C.C.N.L. 14/09/2000DefinizioneIl <strong>di</strong>pendente chiamato ad adempiere gli obblighi <strong>di</strong> leva o richiamato alle armi per qualunque esigenzadelle Forze Armate, nonché colui che effettua l’arruolamento volontario per anticipare il servizio militareobbligatorio, ha <strong>di</strong>ritto alla conservazione del posto <strong>di</strong> lavoro per tutta la durata del servizio militare,senza percepire la retribuzione.Agli obiettori <strong>di</strong> coscienza che prestano servizio civile si applica la stessa <strong>di</strong>sciplina.Tale periodo <strong>di</strong> aspettativa produce sul rapporto <strong>di</strong> lavoro tutti gli effetti previsti dalle vigenti<strong>di</strong>sposizioni <strong>di</strong> legge e <strong>contrattuali</strong>.Per il personale a tempo determinato la conservazione del posto cesserà con la scadenza del contrattoin<strong>di</strong>viduale <strong>di</strong> lavoro.Il <strong>di</strong>pendente deve riprendere servizio entro 15 giorni dal congedo o dall’invio in licenza illimitata in attesa<strong>di</strong> congedo; alla scadenza <strong>di</strong> tale termine il rapporto <strong>di</strong> lavoro è risolto, senza <strong>di</strong>ritto all’indennità <strong>di</strong>preavviso da parte del <strong>di</strong>pendente, salvo che non sussistano comprovati motivi <strong>di</strong> impe<strong>di</strong>mento che lostesso <strong>di</strong>pendente è tenuto a documentare.I <strong><strong>di</strong>pendenti</strong> richiamati alle armi hanno <strong>di</strong>ritto alla conservazione del posto per tutto il periodo delrichiamo, che viene computato.Iter proceduraleIl lavoratore deve presentare istanza, al Settore Affari del Personale, unitamente copia delprovve<strong>di</strong>mento dell’autorità Militare in<strong>di</strong>cante la data <strong>di</strong> inizio del servizio militare o del periodo <strong>di</strong>richiamo.Al rientro in servizio il <strong>di</strong>pendente è tenuto a presentare allo stesso settore copia del congedo o altracertificazione dell’Autorità Militare dalla quale risulti la durata del servizio e la data in cui lo stesso èterminatoTrattamento retributivoNessunoTre<strong>di</strong>cesima mensilitàNon maturaFerieNon maturanoTrattamentopensionisticoValutabileTFS/TFR:Non valutabile.33


SETTORE AFFARI DEL PERSONALE4.1.6 Aspettativa per ricongiungimento al coniuge che prestaservizio all’esteroArt. 13 C.C.N.L. integr. 14.9.2000 Artt. 1,2,3,4 L.26 del 11.02.1980DefinizioneIl <strong>di</strong>pendente il cui coniuge presti servizio all’estero, può chiedere il collocamento in aspettativa senzaassegni che può avere una durata corrispondente al periodo <strong>di</strong> tempo in cui permane la situazione che l’haoriginata.L’aspettativa può essere revocata in qualunque momento, per motivate ragioni <strong>di</strong> servizio o in <strong>di</strong>fetto <strong>di</strong>effettiva permanenza all’estero del/la <strong>di</strong>pendente che l’ha richiesta.A tale aspettativa, che produce gli stessi effetti giuri<strong>di</strong>ci ed economici <strong>di</strong> quella per motivi personali, siapplica il <strong>di</strong>vieto <strong>di</strong> cumulo <strong>di</strong> cui all’art. 14 del C.C.N.L..Iter proceduraleGli interessati inoltrano specifica richiesta al Settore Affari del Personale allegando idonea documentazione,attestante che il coniuge presta servizio all’estero, nonché il periodo <strong>di</strong> tale servizio.Le suddette domande <strong>di</strong> aspettativa dovranno essere corredate anche del nulla-osta, per quanto attiene lacompatibilità con le esigenze <strong>di</strong> servizio, da parte del Dirigente dell’ufficio <strong>di</strong> appartenenza.Trattamento retributivoNessunoTre<strong>di</strong>cesima mensilitàNon maturaFerieNon maturanoTrattamentopensionisticoNon valutabileTFS/TFR:Non valutabile .34


SETTORE AFFARI DEL PERSONALE4.2 Assenze per malattie e infortuni4.2.1 Assenza per malattia del <strong>di</strong>pendenteArt. 21 C.C.N.L. 6/7/95 come integrato dall'art. 10 del C.C.N.L. integr.14/9/2000DefinizioneIl <strong>di</strong>pendente a tempo indeterminato, assente per malattia, ha <strong>di</strong>ritto alla conservazione del posto per unperiodo <strong>di</strong> <strong>di</strong>ciotto mesi, calcolato computando anche tutte le assenze per malattia intervenute nei tre anniprecedenti l'ultimo episo<strong>di</strong>o morboso in corso.Superato tale periodo, al lavoratore che ne faccia richiesta può essere consentito <strong>di</strong> assentarsi perulteriori 18 mesi in casi particolarmente gravi, previa richiesta dello stesso <strong>di</strong>pendente <strong>di</strong> essere sottoposto avisita me<strong>di</strong>ca, tramite la ASL competente per territorio, al fine <strong>di</strong> stabilire la sussistenza <strong>di</strong> eventuali cause <strong>di</strong>assoluta e permanente inidoneità fisica a svolgere qualsiasi lavoro.Al termine dei suddetti perio<strong>di</strong> nel caso che il <strong>di</strong>pendente sia riconosciuto idoneo a proficuo lavoro manon allo svolgimento delle mansioni del proprio profilo professionale, l'Ente, compatibilmente con la strutturaorganizzativa e con le <strong>di</strong>sponibilità organiche, può utilizzarlo in mansioni equivalenti a quelle del profilo rivestito,nel ambito delle stessa qualifica, oppure, ove ciò non sia possibile e con il consenso dell'interessato, anche inmansioni proprie <strong>di</strong> profilo professionale ascritto a qualifica inferiore. In tal caso trova applicazione l'art. 4,comma 4 delle legge n. 68/1999.Ove non sia possibile procedere in tal senso, oppure nel caso che il <strong>di</strong>pendente sia <strong>di</strong>chiaratopermanentemente inidoneo a svolgere qualsiasi proficuo lavoro, l'Amministrazione può procedere alla risoluzionedel rapporto corrispondendo l'indennità <strong>di</strong> sostitutiva del preavviso.L'Amministrazione può <strong>di</strong>sporre, attraverso l'ASL competente per territorio, il controllo della malattia,ai sensi delle vigenti <strong>di</strong>sposizioni <strong>di</strong> legge, fin dal primo giorno <strong>di</strong> assenza.Il <strong>di</strong>pendente assente per malattia, pur in presenza <strong>di</strong> espressa autorizzazione del me<strong>di</strong>co curante aduscire, è tenuto a farsi trovare all'in<strong>di</strong>rizzo comunicato all'Amministrazione in ciascun giorno, anche sedomenicale o festivo, dalle ore 9 alle ore 13 e dalle ore 15 alle ore 18.Qualora il <strong>di</strong>pendente, durante le suddette fasce <strong>di</strong> reperibilità, debba allontanarsi dall'in<strong>di</strong>rizzocomunicato per effettuare visite me<strong>di</strong>che, per prestazioni o accertamenti specialistici, nonché per altrigiustificati motivi che devono essere, a richiesta, documentati, è tenuto a darne preventiva comunicazione alSettore Affari del Personale Tel. 015/35087467 o tramite fax, tutti i giorni anche non lavorativi, al numero015/3507463.Le ferie in go<strong>di</strong>mento possono essere interrotte in caso <strong>di</strong> malattia dello stesso <strong>di</strong>pendente,adeguatamente documentata, che si sia protratta per più <strong>di</strong> 3 giorni o che abbia dato luogo a ricoveroospedaliero.A tale riguardo il <strong>di</strong>pendente è tenuto a darne tempestiva comunicazione (a mezzo telefono, telegramma,certificato ecc...) al Settore Affari del Personale , anche nel caso <strong>di</strong> soggiorno all'estero, precisando l'in<strong>di</strong>rizzoove può essere reperito, al fine <strong>di</strong> consentire all'Amministrazione <strong>di</strong> effettuare eventuali controlli.L'effetto sospensivo delle ferie decorrerà dalla data <strong>di</strong> ricevimento della suddetta comunicazione.In tali giornate il <strong>di</strong>pendente ha <strong>di</strong>ritto all'intera retribuzione.Iter proceduraleIl <strong>di</strong>pendente che non possa presentarsi in servizio per malattia deve darne comunicazione al servizio <strong>di</strong>appartenenza all’inizio dell’orario <strong>di</strong> lavoro del primo giorno <strong>di</strong> assenza, salvo comprovato impe<strong>di</strong>mento,precisando l’in<strong>di</strong>rizzo ove può essere reperito. Lo stesso obbligo vige in caso <strong>di</strong> prosecuzione della malattia.35


SETTORE AFFARI DEL PERSONALEQualora, per eccezionali e motivate esigenze, si verifichi la necessità <strong>di</strong> dover cambiare in<strong>di</strong>rizzo durante ilperiodo <strong>di</strong> malattia, il <strong>di</strong>pendente è tenuto a darne preventiva comunicazione al Settore Affari delPersonale per mezzo telefono, nei soli giorni lavorativo, o tramite fax, tutti i giorni anche non lavorativi.Il <strong>di</strong>pendente è tenuto a recapitare o a spe<strong>di</strong>re a mezzo <strong>di</strong> raccomandata o tramite fax, il certificatome<strong>di</strong>co <strong>di</strong> giustificazione dell’assenza entro i due giorni successivi all’inizio della malattia o alla eventualeprosecuzione della stessa. Qualora tale termine scada in giorno festivo, esso è prorogato al primo giornolavorativo successivo.Il certificato me<strong>di</strong>co può essere redatto sia su moduli INPS che su carta intestata del me<strong>di</strong>co curante odel me<strong>di</strong>co specialista della patologia in corso.In caso <strong>di</strong> ricovero ospedaliero, è sufficiente la certificazione rilasciata dalla struttura sanitaria.In caso <strong>di</strong> malattia iniziata all’estero, ad esempio durante il periodo <strong>di</strong> ferie, il certificato me<strong>di</strong>co redattoda un me<strong>di</strong>co o da una struttura sanitaria è <strong>di</strong>rettamente valido se trattasi <strong>di</strong> paesi appartenenti all’UnioneEuropea. Nei casi <strong>di</strong> malattia avvenuta in paesi extracomunitari tale certificazione deve essere legalizzata,con relativa traduzione in lingua italiana se trattasi <strong>di</strong> lingue non europee, dall’autorità consolareterritorialmente competente. In caso <strong>di</strong> impossibilità del <strong>di</strong>pendente ad effettuale tale legalizzazionel’Amministrazione accetterà temporaneamente la documentazione, riservandosi <strong>di</strong> accertare edeventualmente rifiutare successivamente una certificazione che risultasse rilasciata da soggetti nonabilitati.La malattia, a meno che non sia <strong>di</strong>versamente in<strong>di</strong>cato sul certificato me<strong>di</strong>co, decorre dalla data <strong>di</strong> rilasciodel certificato e, in caso <strong>di</strong> prosecuzione, dovrà essere documentata entro i due giorni successivi allascadenza del precedente certificato.Nel caso in cui l’assenza per malattia sia causata da colpa <strong>di</strong> un terzo (ad es. per incidente stradale), il<strong>di</strong>pendente è tenuto a darne tempestiva notizia al Settore Affari del Personale, fornendo i dati dellacompagnia <strong>di</strong> assicurazione del terzo, onde consentire all’Amministrazione <strong>di</strong> procedere ad eventuali azioni<strong>di</strong> rivalsa nei confronti della stessa compagnia.Il <strong>di</strong>pendente provvederà altresì ad informare la compagnia assicurativa circa il <strong>di</strong>ritto <strong>di</strong> rivalsa da partedell’Amministrazione e si asterrà da effettuare transazioni che comprendano le competenze ad essocorrisposte dall’Amministrazione comunale durante il periodo <strong>di</strong> assenza.L’accertata inosservanza <strong>di</strong> quanto sopra sarà motivo <strong>di</strong> attivazione <strong>di</strong> un proce<strong>di</strong>mento <strong>di</strong>sciplinare neiconfronti del <strong>di</strong>pendente inadempiente e dell’automatico recupero delle somme allo stesso corrispostedall’Amministrazione per il periodo <strong>di</strong> assenza.Trattamento retributivo Tre<strong>di</strong>cesima mensilità Ferie TrattamentopensionisticoTFS/TFR:Per i primi 9 mesi:100% delle voci retributive nonconnesse alla presenza in servizio(comprese l’indennità <strong>di</strong> docenza e<strong>di</strong> vigilanza).Successivi 3 mesi:90% delle voci retributive nonconnesse alla presenza in servizio(comprese l’indennità <strong>di</strong> docenza el’indennità <strong>di</strong> vigilanza).Successivi 6 mesi50% delle voci retributive nonconnesse alla presenza in servizio(comprese l’indennità <strong>di</strong> docenza el’indennità <strong>di</strong> vigilanza).Matura Maturano Valutato conversamento deicontributiE’ ridotta inproporzioneE’ ridotta inproporzioneMaturanoMaturanoValutato per intero conversamento deicontributi sullaretribuzione virtualeinteraValutato per intero conversamento deicontributi sullaretribuzione virtualeinteraValutato conversamento deicontributiValutato per interocon versamento deicontributi sullaretribuzionevirtuale intera.Valutato per interocon versamento deicontributi sullaretribuzionevirtuale intera.Successivi 18 mesiNessuno Non matura Non maturano Non valutabile Non valutabile36


SETTORE AFFARI DEL PERSONALE4.2.2 Assenza per infortuni sul lavoro e malattie dovute a causa<strong>di</strong> servizioArtt. 21 e 22 del C.C.N.L. del 6/7/95 Art. 10 bis del C.C.N.L. 14/9/2000DefinizioneIn caso <strong>di</strong> assenza dovuta ad infortunio sul lavoro o a malattia riconosciuta <strong>di</strong>pendente da causa <strong>di</strong> servizio, illavoratore ha <strong>di</strong>ritto alla conservazione del posto per il periodo complessivo già previsto per la malattia (18 mesi +18 mesi).Qualora l'assenza dovesse protrarsi oltre tale limite e nel caso in cui il <strong>di</strong>pendente sia riconosciuto idoneo aproficuo lavoro, ma non alle mansioni del profilo <strong>di</strong> appartenenza, l'Ente, compatibilmente con la <strong>di</strong>sponibilità inpianta organica, può utilizzarlo in mansioni equivalenti a quelle del profilo, rivestito nell'ambito della stessacategoria, oppure, previo consenso del <strong>di</strong>pendente stesso, anche in mansioni proprie del profilo professionalericonducibile alla categoria inferiore, come previsto dall'art. 4 comma 4 della Legge n. 68/99.Nel caso in cui un <strong>di</strong>pendente risultasse al momento dell'assunzione non <strong>di</strong>sabile e acquisisca in un secondomomento, per infortunio sul lavoro o malattia dovuta a causa <strong>di</strong> servizio, eventuali <strong>di</strong>sabilità, trova applicazionel'art. 1, comma 7, della Legge n. 68/99, pertanto superati i 36 mesi <strong>di</strong> cui sopra il <strong>di</strong>pendente ha <strong>di</strong>ritto allaconservazione del posto.Iter proceduraleIl <strong>di</strong>pendente che incorra in infortunio sul lavoro o infortunio “in itinere” è tenuto a darne imme<strong>di</strong>atacomunicazione al Settore Affari del Personale, producendo allo stesso tempo il certificato del Pronto Soccorso odel proprio me<strong>di</strong>co. Le certificazioni me<strong>di</strong>che dovranno essere in originale e, in caso <strong>di</strong> prolungamentodell’infortunio, i perio<strong>di</strong> certificati dovranno susseguirsi cronologicamente senza soluzione <strong>di</strong> continuità.Dopo un periodo <strong>di</strong> assenza per infortunio, il <strong>di</strong>pendente, al suo rientro in servizio, dovrà presentare un certificatome<strong>di</strong>co attestante la chiusura dell’infortunio medesimo.Trattamento retributivoPrimi 9 mesi100% delle voci retributivenon connesse alla presenza inservizio (comprese l’indennità<strong>di</strong> docenza e <strong>di</strong> vigilanza).Successivi 3 mesi90% delle voci retributive nonconnesse alla presenza inservizio (comprese l’indennità<strong>di</strong> docenza e l’indennità <strong>di</strong>vigilanza).Successivi 6 mesi50% delle voci retributive nonconnesse alla presenza inservizio (comprese l’indennità<strong>di</strong> docenza e l’indennità <strong>di</strong>vigilanza).Tre<strong>di</strong>cesimamensilitàMaturaE’ ridotta inproporzioneE’ ridotta inproporzioneFerie Trattamento pensionistico TFS/TFR:Maturano Valutato con versamento deicontributiMaturanoMaturanoValutato per intero con versamentodei contributi sulla retribuzionevirtuale interaValutato per intero con versamentodei contributi sulla retribuzionevirtuale interaValutato con versamentodei contributiValutato per intero conversamento deicontributi sullaretribuzione virtualeintera.Valutato per intero conversamento deicontributi sullaretribuzione virtualeintera.Successivi 18 mesiNessuno Non matura Non maturano Non valutabile Non valutabile37


SETTORE AFFARI DEL PERSONALE4.3 Conge<strong>di</strong> per eventi e cause particolari4.3.1 Conge<strong>di</strong> non retribuiti per gravi motivi familiariArt. 4 c. 2 Legge n° 53/2000 - Art. 18 comma 1 C.C.N.L 14.9.2000 - Decreto ministerialen° 278 del 21.7.2000DefinizioneAl <strong>di</strong>pendente è concesso un periodo <strong>di</strong> congedo per gravi e documentati motivi attinenti la situazione: personale della propria famiglia anagrafica dei soggetti <strong>di</strong> cui all’art. 433 del co<strong>di</strong>ce civile (persone obbligate agli alimenti) anche se non conviventi <strong>di</strong> parenti o affini entro il 3° grado, anche se non conviventiPer gravi motivi si intendono:a. le necessità familiari derivanti dal decesso <strong>di</strong> una delle persone sopra in<strong>di</strong>cate;b. le situazioni che comportano un impegno particolare del <strong>di</strong>pendente o della propria famiglia nella cura onell’assistenza delle persone sopra in<strong>di</strong>cate;c. le situazioni <strong>di</strong> grave <strong>di</strong>sagio personale, a esclusione della malattia, nelle quali incorra il <strong>di</strong>pendente medesimo;d. le situazioni, riferite agli stessi soggetti ad esclusione del richiedente, derivanti dalle seguenti patologie:1. patologie acute o croniche che determinano temporanea o permanente riduzione o per<strong>di</strong>ta dell’autonomiapersonale, ivi incluse le affezioni croniche <strong>di</strong> natura congenita, reumatica, neoplastica, infettiva,<strong>di</strong>smetabolica, post-traumatica, neurologica, neuromuscolare, psichiatrica, derivanti da <strong>di</strong>pendenze, acarattere evolutivo o soggette a riacutizzazioni perio<strong>di</strong>che;2. patologie acute o croniche che richiedono assistenza continuativa o frequenti monitoraggi clinici,ematochimici e strumentali;3. patologie acute o croniche che richiedono la partecipazione attiva del familiare nel trattamento sanitario;4. patologie dell’infanzia e dell’età evolutiva aventi le caratteristiche sopra specificate o per le quali ilprogramma terapeutico e riabilitativo richiede il coinvolgimento dei genitori o del soggetto che esercita lapotestà.Il <strong>di</strong>pendente che intende fruire dei conge<strong>di</strong> per le patologie <strong>di</strong> cui alla lett. d) deve presentare appositocertificato me<strong>di</strong>co (rilasciato dal me<strong>di</strong>co specialista del servizio sanitario nazionale o con esso convenzionato odal me<strong>di</strong>co <strong>di</strong> me<strong>di</strong>cina generale o dal pe<strong>di</strong>atra <strong>di</strong> libera scelta o dalla struttura sanitaria nel caso <strong>di</strong> ricovero ointervento chirurgico). Dovrà essere in<strong>di</strong>cato anche il grado <strong>di</strong> parentela con il familiare. In caso <strong>di</strong> mancatapresentazione della documentazione <strong>di</strong> cui sopra nei termini prescritti non si potrà procedere alla concessionedel permesso retribuito richiesto. Il congedo può essere utilizzato per un periodo, continuativo o frazionato,non superiore a 2 anni nell’arco della vita lavorativa. Il limite <strong>di</strong> 2 anni si computa secondo il calendario <strong>comune</strong>,calcolando i giorni festivi e non lavorativi compresi nel periodo <strong>di</strong> congedo; le frazioni <strong>di</strong> congedo inferiori almese si sommano tra <strong>di</strong> loro e si considera raggiunto il mese quando la somma delle frazioni corrisposteammonta a 30 giorni. Durante tale periodo il <strong>di</strong>pendente conserva il posto <strong>di</strong> lavoro, non ha <strong>di</strong>ritto allaretribuzione e non può svolgere alcun tipo <strong>di</strong> attività lavorativa. Il congedo non è computato nell’anzianità <strong>di</strong>sevizio né ai fini previdenziali; il lavoratore può procedere al riscatto, ovvero al versamento dei relativicontributi, calcolati secondo i criteri della prosecuzione volontaria.Per quanto riguarda il <strong>di</strong>pendente a tempo determinato il datore <strong>di</strong> lavoro può negare il congedo perincompatibilità con la durata del rapporto in relazione al periodo <strong>di</strong> congedo richiesto, ovvero quando ilrapporto è stato instaurato in ragione della sostituzione <strong>di</strong> altro <strong>di</strong>pendente in congedo ai sensi della normativasuddetta.38


SETTORE AFFARI DEL PERSONALEIter procedurale:Il <strong>di</strong>pendente interessato presenta la richiesta <strong>di</strong> congedo motivata e con la documentazione del caso al SettoreAffari del Personale previo nulla osta da parte del Dirigente del settore <strong>di</strong> appartenenza.Eventuali pareri negativi circa la concessione del congedo o eventuali proposte <strong>di</strong> rinvio o <strong>di</strong> <strong>di</strong>lazione dello stessodovranno essere motivati.Il lavoratore e la lavoratrice hanno <strong>di</strong>ritto a rientrare in servizio anche prima del termine del congedo, dandonepreventiva comunicazione al proprio ufficio.Gli stessi lavoratori sono tenuti a riprendere servizio quando siano venute meno le motivazioni che avevano datoorigine alla richiesta del congedo.Trattamento retributivoTre<strong>di</strong>cesima mensilitàFerieTrattamento pensionisticoTFS/TFRNessunoNon maturaNon maturanoNon valutabileNon valutabile39


SETTORE AFFARI DEL PERSONALE4.3.2 Conge<strong>di</strong> retribuiti per assistenza a portatori <strong>di</strong> han<strong>di</strong>cap in stato<strong>di</strong> gravitàD.Lgs 151/2001 art. 42 comma 5DefinizioneLa lavoratrice madre o in alternativa il lavoratore padre, anche adottivi, o, dopo la loro scomparsa, unodei fratelli o delle sorelle conviventi <strong>di</strong> soggetto con han<strong>di</strong>cap in situazione <strong>di</strong> gravità ai sensi dell’art 4,comma 1 della legge 5.2.92 n. 104 e che abbiano titolo a fruire dei benefici <strong>di</strong> cui all’art 33, commi 1,2,3della predetta legge 104/92 per l’assistenza del figlio, hanno <strong>di</strong>ritto a fruire del congedo <strong>di</strong> cui all’art 42,comma 5 del decreto legislativo 151/2001 entro 60 giorni dalla richiesta.Il congedo può essere utilizzato per un periodo, continuativo o frazionato, non superiore a 2 anni nell’arcodell’intera vita lavorativa del <strong>di</strong>pendente. Tra un periodo e l’altro è necessaria l’effettiva ripresa del lavoro.Il limite <strong>di</strong> 2 anni si computa secondo il calendario <strong>comune</strong>, calcolando i giorni festivi e non lavorativicompresi nel periodo <strong>di</strong> congedo; le frazioni <strong>di</strong> congedo inferiori al mese si sommano tra <strong>di</strong> loro e siconsidera raggiunto il mese quando la somma delle frazioni ammonta a 30 giorni.Durante il periodo <strong>di</strong> congedo il <strong>di</strong>pendente conserva il posto <strong>di</strong> lavoro, ma non può svolgere alcun tipo <strong>di</strong>attività lavorativa.Per quanto riguarda il <strong>di</strong>pendente a tempo determinato il datore <strong>di</strong> lavoro può negare il congedo perincompatibilità con la durata del rapporto in relazione al periodo <strong>di</strong> congedo richiesto, ovvero quando ilrapporto è stato instaurato in ragione della sostituzione <strong>di</strong> altro <strong>di</strong>pendente in congedo ai sensi dellanormativa suddetta.Il medesimo congedo, fruito alternativamente da entrambi i genitori, anche adottivi, non può superare ladurata complessiva <strong>di</strong> due anni ed è computato nel limite massimo in<strong>di</strong>viduale <strong>di</strong> due anni nell'arcodell’intera vita lavorativa posto dall'art. 4 - comma 2 della stessa legge n° 53/2000 per i conge<strong>di</strong> "per gravie documentati motivi familiari" per i quali l’interessato non ha <strong>di</strong>ritto a retribuzione.Durante i perio<strong>di</strong> nei quali viene fruito tale congedo entrambi i genitori non possono fruire dei benefici <strong>di</strong>cui all'art. 33 della legge n° 104/92, fatte salve le <strong>di</strong>sposizioni previste dai commi 5 e 6 del medesimoarticolo.Iter proceduraleIl <strong>di</strong>pendente interessato presenta la richiesta <strong>di</strong> congedo motivata e con la documentazione del caso alSettore Affari del Personale previo nulla osta da parte del Dirigente del settore <strong>di</strong> appartenenza.Eventuali pareri negativi circa la concessione del congedo o eventuali proposte <strong>di</strong> rinvio o <strong>di</strong> <strong>di</strong>lazione dellostesso dovranno essere motivati.Il lavoratore e la lavoratrice hanno <strong>di</strong>ritto a rientrare in servizio anche prima del termine del congedo,dandone preventiva comunicazione al proprio ufficio.Gli stessi lavoratori sono tenuti a riprendere servizio quando siano venute meno le motivazioni che avevanodato origine alla richiesta del congedo.Trattamento retributivoIndennità pari all’ultimaretribuzione mensilepercepitaTre<strong>di</strong>cesima mensilitàNon maturaFerieNon maturanoTrattamento pensionisticoValutabile.TFS/TFRNon valutabile40


SETTORE AFFARI DEL PERSONALE4.3.3 Conge<strong>di</strong> per la formazioneArt. 5 Legge 53/2000, art. 16 C.C.N.L. 14/09/2000DefinizioneAi <strong><strong>di</strong>pendenti</strong>, con anzianità <strong>di</strong> servizio <strong>di</strong> almeno cinque anni presso lo stesso ente, possono essere concessia richiesta, salvo comprovate esigenze <strong>di</strong> servizio, conge<strong>di</strong> per la formazione, per un periodo non superiore a11 mesi, continuativo o frazionato, nell'arco dell'intera vita lavorativa, nella misura percentuale annuacomplessiva del 10% del personale delle <strong>di</strong>verse categorie in servizio, con rapporto <strong>di</strong> lavoro a tempoindeterminato, al 31 <strong>di</strong>cembre <strong>di</strong> ciascun anno.I lavoratori interessati ed in possesso della prescritta anzianità, devono presentare una specifica domanda,contenente l'in<strong>di</strong>cazione dell'attività formativa che intendono svolgere, della data <strong>di</strong> inizio e della durataprevista.Per "congedo per la formazione" si intende quello finalizzato al completamento della scuola dell'obbligo, alconseguimento del titolo <strong>di</strong> stu<strong>di</strong>o <strong>di</strong> secondo grado, del <strong>di</strong>ploma universitario o <strong>di</strong> laurea, allapartecipazione ad attività formative <strong>di</strong>verse da quelle poste in essere o finanziate dall'Amministrazione.Tale domanda deve essere presentata almeno sessanta giorni prima dell'inizio delle attività formative.L'ente può non concedere i conge<strong>di</strong> formativi <strong>di</strong> cui sopra quando ricorrono le seguenti con<strong>di</strong>zioni: il periodo previsto <strong>di</strong> assenza superi la durata <strong>di</strong> 11 mesi consecutivi; - non sia oggettivamente possibile assicurare la regolarità e la funzionalità dei servizi.Al fine <strong>di</strong> contemperare le esigenze organizzative degli uffici con l'interesse formativo del lavoratore,qualora la concessione del congedo possa determinare un grave pregiu<strong>di</strong>zio alla funzionalità del servizio,non risolvibile durante la fase <strong>di</strong> preavviso, l'ente può <strong>di</strong>fferire la fruizione del congedo stesso fino ad unmassimo <strong>di</strong> sei mesi.Durante il periodo <strong>di</strong> congedo per la formazione il <strong>di</strong>pendente conserva il posto <strong>di</strong> lavoro e non ha <strong>di</strong>ritto allaretribuzione.Tale periodo non è computabile nell'anzianità <strong>di</strong> servizio e non è cumulabile con le ferie, con la malattia e conaltri conge<strong>di</strong>.Una grave e documentata infermità (ve<strong>di</strong> patologie <strong>di</strong> cui all'art. 2 del D.P.C.M. 21/7/2000 n° 238)intervenuta durante il periodo <strong>di</strong> congedo, <strong>di</strong> cui sia stata data tempestiva comunicazione scrittaall'Amministrazione, dà luogo a interruzione del congedo medesimo.Iter proceduraleIl <strong>di</strong>pendente interessato dovrà presentare domanda almeno 60 giorni prima dell’attività formativa, conl’in<strong>di</strong>cazione dell’attività formativa che intende svolgere unitamente alla precisazione della data <strong>di</strong> inizio edella durata della stessa.Le domande vengono esaminate ed accolte secondo l’or<strong>di</strong>ne cronologico <strong>di</strong> presentazione, nei limiti<strong>contrattuali</strong>.Trattamento retributivoTre<strong>di</strong>cesima mensilitàFerieTrattamento pensionisticoTFS/TFRNessunoNon maturaNon maturanoNon valutabileNon valutabile41


SETTORE AFFARI DEL PERSONALE4.4 FerieArt. 18 C.C.N.L. 06/07/1995DefinizioneTutti i <strong><strong>di</strong>pendenti</strong> a tempo indeterminato hanno <strong>di</strong>ritto, <strong>di</strong> norma, a 32 giorni <strong>di</strong> ferie all’anno. I <strong><strong>di</strong>pendenti</strong> neoassunti, hanno <strong>di</strong>ritto a 30 giorni lavorativi <strong>di</strong> ferie per anno solare. Agli stessi, dopo 3 anni <strong>di</strong> serviziodecorrenti dal giorno <strong>di</strong> assunzione, spettano 32 giorni <strong>di</strong> ferie.Le giornate <strong>di</strong> ferie devono essere proporzionalmente ridotte in presenza <strong>di</strong> eventi sospensivi del rapporto <strong>di</strong>lavoro per i quali è espressamente sancita la regola della mancata maturazione delle ferie.In caso <strong>di</strong> <strong>di</strong>stribuzione dell'orario settimanale <strong>di</strong> lavoro su 5 giorni, il sabato è considerato non lavorativo ed igiorni <strong>di</strong> ferie spettanti, ai sensi del punto 1, sono ridotti, rispettivamente, a 28 e 26. Nell’anno <strong>di</strong> assunzione o<strong>di</strong> cessazione dal servizio, la durata delle ferie e delle festività soppresse è determinata in proporzione deido<strong>di</strong>cesimi <strong>di</strong> servizio prestato. La frazione <strong>di</strong> mese superiore a 15 giorni è considerata a tutti gli effetti comemese intero.Le ferie sono un <strong>di</strong>ritto irrinunciabile, non sono monetizzabili. Esse sono fruite nel corso <strong>di</strong> ciascun anno solare,in perio<strong>di</strong> compatibili con le oggettive esigenze <strong>di</strong> servizio, tenuto conto delle richieste del <strong>di</strong>pendente. All'atto<strong>di</strong> cessazione del rapporto <strong>di</strong> lavoro, qualora le ferie spettanti a tale data non siano state fruite perinderogabili esigenze <strong>di</strong> servizio (adeguatamente motivate dal Dirigente Responsabile), si procede al pagamentodella corrispondente indennità sostitutiva.Compatibilmente con le oggettive esigenze <strong>di</strong> servizio, il <strong>di</strong>pendente può frazionare le ferie in più perio<strong>di</strong>. Lafruizione delle ferie dovrà avvenire nel rispetto dei turni <strong>di</strong> ferie prestabiliti, assicurando comunque al<strong>di</strong>pendente che ne abbia fatto richiesta il go<strong>di</strong>mento <strong>di</strong> almeno 2 settimane continuative <strong>di</strong> ferie nel periodo 1giugno - 30 settembre.In caso <strong>di</strong> motivate esigenze <strong>di</strong> carattere personale e compatibilmente con le esigenze <strong>di</strong> servizio, il <strong>di</strong>pendentedovrà fruire delle ferie residue al 31 <strong>di</strong>cembre, entro il mese <strong>di</strong> aprile dell'anno successivo a quello <strong>di</strong>spettanza.In casi <strong>di</strong> in<strong>di</strong>fferibili esigenze <strong>di</strong> servizio che non abbiano reso possibile il go<strong>di</strong>mento delle ferie nel corsodell'anno, le ferie dovranno essere fruite entro il 30 giugno dell'anno successivo.Il periodo <strong>di</strong> ferie non è riducibile per assenze per malattia o infortunio, anche se tali assenze si sianoprotratte per l’intero anno solare. In tal caso, il go<strong>di</strong>mento delle ferie deve essere previamente autorizzato dal<strong>di</strong>rigente in relazione alle esigenze <strong>di</strong> servizio, anche oltre il termine<strong>di</strong> cui ai punti precedenti.Qualora le ferie già in go<strong>di</strong>mento siano interrotte o sospese per motivi <strong>di</strong> servizio, il <strong>di</strong>pendente ha <strong>di</strong>ritto alrimborso delle spese documentate per il viaggio <strong>di</strong> rientro in sede e per quello <strong>di</strong> ritorno al luogo <strong>di</strong> svolgimentodelle ferie stesse, nonché all'indennità <strong>di</strong> missione per la durata del medesimo viaggio; il <strong>di</strong>pendente ha inoltre<strong>di</strong>ritto al rimborso delle spese anticipate per il periodo <strong>di</strong> ferie non godute.Nel caso in cui le ferie siano state sospese da malattie adeguatamente e debitamente documentate, che si sianoprotratte per più <strong>di</strong> 3 giorni, o abbiano dato luogo a ricovero ospedaliero, i <strong><strong>di</strong>pendenti</strong> devono darne tempestivainformazione al settore <strong>di</strong> appartenenza.Durante il periodo <strong>di</strong> preavviso le ferie non possono essere assegnate e quin<strong>di</strong> fruite dal <strong>di</strong>pendente.A tutti i <strong><strong>di</strong>pendenti</strong> sono altresì attribuite 4 giornate <strong>di</strong> riposo (festività soppresse) da fruire nell'anno solareai sensi ed alle con<strong>di</strong>zioni previsti dall'art.1 - comma 1 lettera "B" della L. 937/77; queste giornate <strong>di</strong> ripososono state sostanzialmente assimilate alle ferie, per cui trovano applicazione le medesime regole valevoli per leferie, conseguentemente, nell’anno <strong>di</strong> assunzione e <strong>di</strong> cessazione del rapporto <strong>di</strong> lavoro, esse sono determinatein do<strong>di</strong>cesimi (art. 18, comma 7 CCNL del 6/7/95); successivamente esse sono riconosciute per intero.L’art. 52, comma 5, del CCNL del 14/9/2000, in combinato <strong>di</strong>sposto con l’art. 18 comma 16 CCNL 1.4.1995,stabilisce che, all’atto della cessazione del rapporto <strong>di</strong> lavoro, in caso <strong>di</strong> mancata fruizione delle 4 giornate <strong>di</strong>riposo per esigenze <strong>di</strong> servizio, al <strong>di</strong>pendente deve essere corrisposto lo stesso trattamento economico previsto42


SETTORE AFFARI DEL PERSONALEper i giorni <strong>di</strong> ferie.Iter proceduralePer fruire del permesso il <strong>di</strong>pendente dovrà presentare apposita istanza al Dirigente del Settore <strong>di</strong> appartenenza,specificando durata e decorrenza.Trattamento retributivoVoci retributive non connessealla presenza in servizioTre<strong>di</strong>cesima mensilitàMaturaFerie- - - - - - -Trattamento pensionisticoValutatoTFS/TFRValutato43


SETTORE AFFARI DEL PERSONALE4.5 Permessi4.5.1 Permessi L. 104 per <strong><strong>di</strong>pendenti</strong> portatori <strong>di</strong> han<strong>di</strong>cap in stato <strong>di</strong>gravitàArtt. 3 e 33 della legge 5/2/92 n° 104 (come mo<strong>di</strong>ficata e integrata dalla legge8/3/2000 n° 53) - Art. 19 comma 6 del C.C.N.L. 6/7/95DefinizioneAi <strong><strong>di</strong>pendenti</strong> riconosciuti portatori <strong>di</strong> han<strong>di</strong>cap in situazione <strong>di</strong> gravità dall'apposita Commissione Me<strong>di</strong>colegalecostituita ai sensi dell'art. 4 della legge n° 104/92 presso la ASL <strong>di</strong> competenza, sono concessi 3 giornimensili <strong>di</strong> permesso retribuito o, in alternativa, 2 ore <strong>di</strong> permesso giornaliero retribuito. Tale permesso èridotto ad un'ora soltanto quando l'orario giornaliero <strong>di</strong> lavoro effettivo è inferiore a 6 ore.L'autorizzazione a fruire <strong>di</strong> detto permesso è subor<strong>di</strong>nata al riconoscimento dello stato <strong>di</strong> gravitàdell'han<strong>di</strong>cap da parte della competente ASL.Qualora nel verbale <strong>di</strong> accertamento dell'han<strong>di</strong>cap non sia previsto alcun accertamento <strong>di</strong> revisione, il<strong>di</strong>pendente potrà beneficiare dei permessi fino al termine del rapporto <strong>di</strong> lavoro, oppure fino a quando nonpresenti istanza <strong>di</strong> revoca.Qualora invece sia previsto un accertamento <strong>di</strong> revisione, il <strong>di</strong>pendente sarà autorizzato a fruire dei permessifino alla data prevista per la revisione.Dopo tale data, nelle more del nuovo accertamento, il <strong>di</strong>pendente potrà continuare temporaneamente a fruiredei permessi purché presenti una "certificazione provvisoria" redatta da un me<strong>di</strong>co in servizio presso la ASL<strong>di</strong> competenza, specialista nella patologia denunciata, attestante la persistenza della gravità dell'han<strong>di</strong>cap.Iter proceduraleIl <strong>di</strong>pendente deve presentare istanza al Settore Affari del Personale, con l'in<strong>di</strong>cazione del tipo <strong>di</strong> permesso(mensile o giornaliero) scelto, unitamente a copia del verbale rilasciato dall'apposita commissione presso la ASL<strong>di</strong> competenza.Qualora nel verbale sia previsto l'accertamento <strong>di</strong> revisione dell'han<strong>di</strong>cap, il <strong>di</strong>pendente, dopo essersisottoposto a vista alla scadenza stabilita, avrà cura <strong>di</strong> trasmettere al Settore Affari del Personale e l'esito delnuovo accertamento.TrattamentoretributivoVoci retributive nonconnesse alla presenzain servizioTre<strong>di</strong>cesima mensilitàMaturaFerieMaturanoTrattamentopensionisticoValutatoTFS/TFRValutato44


SETTORE AFFARI DEL PERSONALE4.5.2 Permessi L. 104 per assistenza a familiari portatori <strong>di</strong> han<strong>di</strong>cap instato <strong>di</strong> gravitàArtt. 3 e 33 della legge 5/2/92 n° 104 (come mo<strong>di</strong>ficata e integrata dalla legge n°53/2000); Art. 20 della legge 8/3/2000 n° 53; Art. 19 comma 6 del C.C.N.L. 6/7/95DefinizioneI <strong><strong>di</strong>pendenti</strong> che assistono una persona con han<strong>di</strong>cap in situazione <strong>di</strong> gravità, parente o affine entro il 3° grado,purché non ricoverato a tempo pieno, hanno <strong>di</strong>ritto a 3 giorni <strong>di</strong> permesso mensile retribuito, fruibili anche adore per un massimo <strong>di</strong> 18 ore mensili.Con<strong>di</strong>zione primaria per la fruizione <strong>di</strong> tali permessi è che la persona da assistere sia stata riconosciutaportatrice <strong>di</strong> han<strong>di</strong>cap in situazione <strong>di</strong> gravità da parte dell'apposita Commissione me<strong>di</strong>co-legale costitutitapresso la ASL competente.Qualora nel verbale <strong>di</strong> accertamento dell'han<strong>di</strong>cap sia previsto un accertamento <strong>di</strong> revisione, il <strong>di</strong>pendentepotrà fruire del permesso fino alla data prevista per la revisione.Dopo tale data, nelle more del nuovo accertamento cui dovrà essere sottoposto il familiare, il <strong>di</strong>pendente potràcontinuare temporaneamente a beneficiare dei permessi purché presenti una "certificazione provvisoria"redatta da un me<strong>di</strong>co in servizio presso la ASL <strong>di</strong> competenza, specialista nella patologia denunciata, attestantela persistenza della gravità dell'han<strong>di</strong>cap nella persona da assistere; sarà poi cura del <strong>di</strong>pendente trasmettereal Settore Affari del Personale l'esito del nuovo accertamento.In caso <strong>di</strong> contratto <strong>di</strong> lavoro part-time verticale, con attività lavorativa limitata ad alcuni giorni del mese, ilnumero dei giorni <strong>di</strong> permesso spettanti va ri<strong>di</strong>mensionato proporzionalmente.Se il lavoratore richiedente non è convivente con la persona han<strong>di</strong>cappata, si ha <strong>di</strong>ritto al permesso a con<strong>di</strong>zioneche l'assistenza sia continuativa ed esclusiva.Se il lavoratore richiedente è convivente con la persona han<strong>di</strong>cappata, spetta il permesso a con<strong>di</strong>zione che nonsiano presenti nella famiglia altri soggetti che possono fornire assistenza.Nel caso esistano altri soggetti non lavoratori, conviventi con la persona han<strong>di</strong>cappata, che però si trovinonell'impossibilità <strong>di</strong> prestare assistenza alla persona stessa per uno o più dei motivi sottoin<strong>di</strong>cati, al lavoratore(convivente o meno) può essere concessa la fruizione dei permessi mensili, sempre che risulti essere l'unicapersona in famiglia in grado <strong>di</strong> prestare assistenza : grave malattia; presenza in famiglia <strong>di</strong> più <strong>di</strong> tre minorenni; presenza in famiglia <strong>di</strong> un bambino inferiore a 6 anni; necessità <strong>di</strong> assistenza anche in ore notturne e anche da parte del lavoratore (da valutare a cura delme<strong>di</strong>co curante); Riconoscimento <strong>di</strong> pensioni che presuppongano, <strong>di</strong> per sé, una incapacità al lavoro pari al 100% (quali lepensioni <strong>di</strong> inabilità o analoghe provvidenze in qualsiasi modo denominate); Riconoscimento <strong>di</strong> pensioni, o <strong>di</strong> analoghe provvidenze in qualsiasi modo denominate (quali le pensioni <strong>di</strong>invali<strong>di</strong>tà civile, gli assegni <strong>di</strong> invali<strong>di</strong>tà I.N.P.S., le ren<strong>di</strong>te I.N.A.I.L., e simili), che in<strong>di</strong>viduino,<strong>di</strong>rettamente o in<strong>di</strong>rettamente, una infermità superiore ai 2/3; età inferiore ai 18 anni (anche nel caso in cui il familiare non sia studente); età superiore ai 70 anni, in presenza <strong>di</strong> una qualsiasi invali<strong>di</strong>tà comunque riconosciuta; infermità temporanea per i perio<strong>di</strong> <strong>di</strong> ricovero ospedaliero; le infermità temporanee che non <strong>di</strong>ano luogo a ricovero ospedaliero dovranno essere valutate dal me<strong>di</strong>cocurante al fine <strong>di</strong> stabilire se e per quale periodo, in relazione alla natura dell'han<strong>di</strong>cap del <strong>di</strong>sabile nonchéal tipo <strong>di</strong> affezione del familiare non lavoratore, sussista una impossibilità, per quest'ultimo, <strong>di</strong> prestareassistenza;45


SETTORE AFFARI DEL PERSONALEmancanza <strong>di</strong> patente <strong>di</strong> guida del non lavoratore; motivo valido, peraltro, solo se il lavoratore documenta lanecessità <strong>di</strong> trasportare, nei giorni richiesti, il figlio o parente han<strong>di</strong>cappato per visite me<strong>di</strong>che, terapiespecifiche e simili e <strong>di</strong>chiara l'impossibilità <strong>di</strong> far trasportare la persona han<strong>di</strong>cappata da altri soggetticonviventi non lavoratori, in quanto sprovvisti <strong>di</strong> patente <strong>di</strong> guida.Iter proceduraleIl <strong>di</strong>pendente interessato ai permessi deve presentare istanza al Settore Affari del Personale, conl'in<strong>di</strong>cazione del familiare da assistere, unitamente a:- documentazione me<strong>di</strong>co-legale, in originale o copia autentica, che comprovi la gravità dell'han<strong>di</strong>cap delfamiliare;- <strong>di</strong>chiarazione ai sensi del D.P.R. 28/12/2000 n° 445, attestante il possesso delle con<strong>di</strong>zioni prescritte e che ilfamiliare non è ricoverato a tempo pieno.Si precisa che il <strong>di</strong>pendente non potrà prescindere, salvo i casi <strong>di</strong> comprovato impe<strong>di</strong>mento, da un'attività <strong>di</strong>pianificazione con il proprio <strong>di</strong>rigente delle assenze relative a tali permessi.TrattamentoretributivoVoci retributive nonconnesse alla presenzain servizioTre<strong>di</strong>cesima mensilitàMaturaFerieMaturanoTrattamentopensionisticoValutatoTFS/TFRValutato46


SETTORE AFFARI DEL PERSONALE4.5.3 Permessi art. 19 per concorsi ed esamiArt. 19 C.C.N.L. 06/07/1995DefinizioneAl <strong>di</strong>pendente a tempo indeterminato sono concessi permessi retribuiti annui per lo svolgimento <strong>di</strong> concorsi edesami, fino a un massimo <strong>di</strong> 8 giorni e limitatamente ai giorni <strong>di</strong> svolgimento delle prove.Iter proceduralePer fruire del permesso il <strong>di</strong>pendente dovrà presentare apposita istanza all'Ufficio <strong>di</strong> appartenenza,precisando il motivo del permesso e la decorrenza.Successivamente dovrà presentare la documentazione <strong>di</strong> cui sopra, altrimenti non si potrà procedere allaconcessione del permesso retribuito richiesto.TrattamentoretributivoVoci retributive nonconnesse alla presenzain servizioTre<strong>di</strong>cesima mensilitàMaturaFerieMaturanoTrattamentopensionisticoValutatoTFS/TFRValutato47


SETTORE AFFARI DEL PERSONALE4.5.4 Permessi per luttoArt. 4 - comma 1 della Legge n° 53/2000; Art. 19 C.C.N.L. 6.7.95; Art. 18 C.C.N.L. integr.14.9.2000; Decreto ministeriale n° 278 del 21.7.2000.DefinizioneLe lavoratrici ed i lavoratori a tempo indeterminato hanno <strong>di</strong>ritto ad un permesso retribuito in ragione <strong>di</strong>tre giorni consecutivi per evento in caso <strong>di</strong> decesso del coniuge (anche legalmente separato), <strong>di</strong> un parenteentro il secondo grado (genitori, figli, fratelli, sorelle, nonni e nipoti in linea retta) o <strong>di</strong> un affine entro ilprimo grado (suoceri, generi, nuore), nonché del convivente (a con<strong>di</strong>zione che la stabile convivenza con illavoratore o la lavoratrice si accertata sulla base della certificazione anagrafica presentata dal<strong>di</strong>pendente).L'art. 19, comma 1, del CCNL del 6.7.1995 si limita a prevedere che in caso <strong>di</strong> lutto il <strong>di</strong>pendente abbia<strong>di</strong>ritto a tre giorni consecutivi <strong>di</strong> permesso retribuito per evento senza <strong>di</strong>sporre che i tre giorni debbanonecessariamente decorrere dalla data dell'evento luttuoso. Sembra quin<strong>di</strong> coerente con la lettera dellanorma ritenere che il permesso possa essere fruito in occasione dell'evento e, quin<strong>di</strong>, con una decorrenzache può anche essere spostata <strong>di</strong> qualche giorno rispetto all'evento stesso. Pertanto, se il <strong>di</strong>pendentesubisce un lutto <strong>di</strong> venerdì potrà anche chiedere che il permesso decorra dal lunedì successivo. Se però eglichiede <strong>di</strong> fruire del permesso con decorrenza dal venerdì, nei tre giorni dovranno inevitabilmente essereconteggiati anche il sabato e la domenica, visto che il citato CCNL prevede che i tre giorni sono consecutivi.La fruizione dei permessi per lutto (tre giorni per ogni evento) deve, considerarsi aggiuntiva rispettoall'eventuale permesso <strong>di</strong> tre giorni l'anno per gravi motivi, <strong>di</strong> cui all'art. 4 della legge 53/2000.Iter proceduraleL'interessato, inoltra la richiesta al Settore <strong>di</strong> appartenenza, unitamente all'autocertificazione del decesso<strong>di</strong> genitori, coniuge e figli ed alla <strong>di</strong>chiarazione sostitutiva <strong>di</strong> notorietà ai sensi dell'art. 47 D.P.R.28.12.2000 n° 445 per il decesso <strong>di</strong> altri parenti, <strong>di</strong> affini o del convivente.Trattamento retributivoVoci retributive nonconnesse alla presenza inservizioTre<strong>di</strong>cesima mensilitàMaturaFerieMaturanoTrattamentopensionisticoValutatoTFS/TFRValutato48


SETTORE AFFARI DEL PERSONALE4.5.5 Permessi per motivi personali e familiariArt. 19 C.C.N.L. 06/07/1995DefinizioneAl <strong>di</strong>pendente a tempo indeterminato sono concessi tre giorni per particolari motivi personali o familiaridebitamente documentati, compresa la nascita dei figli.Il CCNL non ha <strong>di</strong>sciplinato la casistica dei permessi per motivi personali e familiari, lasciando ai singoli enti la<strong>di</strong>screzionalità <strong>di</strong> valutare, in rapporto alle esigenze manifestate dal <strong>di</strong>pendente, l’eventuale sussistenza <strong>di</strong> ragioni<strong>di</strong> servizio tali da impe<strong>di</strong>re la concessione del permesso.I permessi <strong>di</strong> cui trattasi, hanno una portata generale, pertanto il lavoratore può chiederne la fruizione sulla base<strong>di</strong> esigenze <strong>di</strong> carattere personale o familiare.Tali permessi, comunque, non rappresentano un <strong>di</strong>ritto per il lavoratore. Il datore <strong>di</strong> lavoro, infatti, non èobbligato a concedere il permesso, pertanto, nel rispetto dei principi <strong>di</strong> correttezza e buona fede, può anchenegare la fruizione dello stesso in presenza <strong>di</strong> ragioni organizzative e <strong>di</strong> servizi ritenuti prevalenti rispettoall’interesse del lavoratore evidenziato nella domanda.È del tutto evidente che più sarà motivata e giustificata la richiesta del <strong>di</strong>pendente tanto più sarà agevole lacomparazione degli interessi contrapposti e la concessione del permesso stesso..Fermo restando quanto sopra, si in<strong>di</strong>viduano <strong>di</strong> seguito alcune situazioni che possono determinare la concessione <strong>di</strong>suddetti permessi:- Nascita del figlio (per espressa menzione del contratto);- Accertamenti clinici o visite me<strong>di</strong>che specialistiche del <strong>di</strong>pendente;- Accompagnamento <strong>di</strong> parenti o familiari per accertamenti clinici o visite me<strong>di</strong>che specialistiche;- Procedure giu<strong>di</strong>ziali in cui il richiedente sia parte in causa;- Matrimonio del figlio;- Trasloco;- Laurea del figlio;- Assistenza parenti o familiari ammalati;- Assistenza ospedaliera parenti o familiari.Le ipotesi sopra in<strong>di</strong>viduate non sono da considerarsi tassative.Iter proceduraleIl <strong>di</strong>pendente dovrà presentare istanza, debitamente documentata e motivata, acquisendo preventivamente il pareredel Dirigente del Settore Affari del Personale, al proprio Dirigente, che autorizzerà il permesso stesso.TrattamentoretributivoVoci retributive nonconnesse alla presenzain servizioTre<strong>di</strong>cesima mensilitàMaturaFerieMaturanoTrattamentopensionisticoValutatoTFS/TFRValutato49


SETTORE AFFARI DEL PERSONALE4.5.6 Permessi per matrimonioArt. 19 del C.C.N.L. 06/07/1995DefinizioneAl <strong>di</strong>pendente sono concessi 15 giorni consecutivi <strong>di</strong> permessi per matrimonio; nei giorni <strong>di</strong> permesso vannocomputati anche i giorni festivi e quelli non lavorativi ricadenti nel periodo interessato.Il permesso per matrimonio può essere fruito una sola volta e pertanto in caso <strong>di</strong> sdoppiamento temporale tracelebrazione religiosa e civile non vi è duplicazione del permesso che può essere goduto una sola volta.Il <strong>di</strong>ritto al permesso non sorge quando sia celebrato il solo matrimonio religioso senza trascrizione.Il beneficio compete in caso <strong>di</strong> <strong>di</strong>vorzio quando, venuti meno gli effetti civili del precedente matrimonio, il<strong>di</strong>pendente contragga un nuovo matrimonio.Relativamente alla decorrenza dei permessi si precisa che la stessa può iniziare a decorrere dal giorno dell’evento.Iter proceduralePer fruire del permesso il <strong>di</strong>pendente dovrà presentare apposita istanza all'Ufficio <strong>di</strong> appartenenza, precisando ilmotivo del permesso e la decorrenza.Successivamente dovrà presentare la relativa documentazione, altrimenti non si potrà procedere alla concessionedel permesso retribuito richiesto.Trattamento retributivoTre<strong>di</strong>cesima mensilitàFerieTrattamento pensionisticoTFS/TFRVoci retributive non connessealla presenza in servizioMaturaMaturanoValutatoValutato50


SETTORE AFFARI DEL PERSONALE4.5.7 Permessi per espletamento funzioni connesse a cariche pubblichenegli enti localiArt. 79 D. Lgs 18.8.2000 n° 267DefinizioneI <strong><strong>di</strong>pendenti</strong>, componenti dei Consigli comunali, provinciali e metropolitani, delle comunità montane e delleunioni <strong>di</strong> comuni, nonché dei consigli circoscrizionali dei comuni con popolazione superiore ai 500.000 abitanti,hanno <strong>di</strong>ritto ad assentarsi dal servizio per l’intera giornata in cui siano convocati i rispettivi consigli; nel caso incui i consigli si svolgano in orario serale hanno <strong>di</strong>ritto <strong>di</strong> non riprendere il lavoro prima delle ore 8.00 del giornosuccessivo; nel caso in cui i lavori dei Consigli si protraggano oltre la mezzanotte, hanno <strong>di</strong>ritto ad assentarsi perl’intera giornata successiva.I <strong><strong>di</strong>pendenti</strong>, facenti parte delle Giunte comunali, provinciali e metropolitane, delle comunità montane nonchédegli organi esecutivi dei consigli circoscrizionali, dei municipi, delle unioni <strong>di</strong> comuni e dei consorzi tra EE. LL,ovvero facenti parte delle commissioni consiliari o circoscrizionali, formalmente istituite, nonché dellecommissioni comunali previste per legge, ovvero membri delle conferenze dei capigruppo e degli organismi <strong>di</strong> pariopportunità, previsti dagli statuti e dai regolamenti consiliari, hanno <strong>di</strong>ritto ad assentarsi dal servizio perpartecipare alle riunioni degli organi <strong>di</strong> cui fanno parte per la loro effettiva durata. Il <strong>di</strong>ritto ad assentarsi, intal caso, comprende il tempo per raggiungere il luogo della riunione e quello necessario per rientrare al lavoro.Oltre ai permessi per la partecipazione alle riunioni degli organi e dei consigli <strong>di</strong> cui fanno parte, icomponenti degli organi esecutivi dei comuni, delle province, delle città metropolitane, delle comunità montane,delle unioni <strong>di</strong> comuni, e dei consorzi tra enti locali ed i Presidenti dei Consigli comunali, provinciali ecircoscrizionali, nonché i Presidenti dei gruppi consiliari delle province e dei comuni con popolazione superiore a15.000 abitanti, hanno <strong>di</strong>ritto <strong>di</strong> assentarsi dai rispettivi posti <strong>di</strong> lavoro per un massimo <strong>di</strong> 24 ore lavorative almese, elevate a 48 per i Sindaci, Presidenti delle Province, Sindaci metropolitani, presidenti delle comunitàmontane, presidenti dei consigli provinciali e dei comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti.I permessi <strong>di</strong> cui ai punti 1, 2 e 3 sono interamente retribuiti.I <strong><strong>di</strong>pendenti</strong> <strong>di</strong> cui ai punti 1, 2 e 3 hanno <strong>di</strong>ritto ad ulteriori permessi non retribuiti sino ad un massimo <strong>di</strong> 24ore lavorative mensili qualora risultino necessari per l’espletamento del mandato.L’attività ed i tempi <strong>di</strong> espletamento del mandato per i quali i lavoratori chiedono ed ottengono permessi,retribuiti e non retribuiti devono essere documentati me<strong>di</strong>ante attestazione dell’Ente dove esercitano lafunzione.Iter proceduraleIl <strong>di</strong>pendente che intende avvalersi del <strong>di</strong>ritto a fruire dei suddetti permessi è tenuto in primo luogo a fornire alSettore Affari del Personale idonea documentazione che attesti la carica pubblica ricoperta.Per la fruizione dei singoli permessi, lo stesso <strong>di</strong>pendente è tenuto a presentare apposita istanza all’Ufficio <strong>di</strong>appartenenza ed a presentare, al rientro in servizio, la certificazione dell'ente, comprovante l'oggetto e la duratadell'assenza.Trattamento retributivoVoci retributive nonconnesse alla presenza inservizioTre<strong>di</strong>cesima mensilitàMaturaFerieMaturanoTrattamentopensionisticoValutatoTFS/TFRValutato51


SETTORE AFFARI DEL PERSONALE4.5.8 Permessi per l’esercizio <strong>di</strong> funzioni <strong>di</strong> Giu<strong>di</strong>ce popolareArt. 11 Legge 287/1951DefinizioneAi <strong><strong>di</strong>pendenti</strong> chiamati ad espletare funzioni <strong>di</strong> Giu<strong>di</strong>ce Popolare spettano i permessi previsti perl’esercizio <strong>di</strong> funzioni pubbliche elettive <strong>di</strong> cui all’art 79 del D.L.vo 267/2000, in quanto l’art 11 dellalegge n. 287/1951, sostituito dall’art 2 bis della legge n.74/1978, stabilisce l’obbligatorietà dell’ufficio <strong>di</strong>Giu<strong>di</strong>ce Popolare e lo parifica a tutti gli effetti all’esercizio delle funzioni pubbliche elettive. Pertanto, i<strong><strong>di</strong>pendenti</strong> possono fruire <strong>di</strong> permessi retribuiti per le sole giornate nelle quali sono impegnatinell’esercizio effettivo dell’ufficio <strong>di</strong> giu<strong>di</strong>ce popolare e, se necessario possono accedere ad ulterioripermessi fino ad un massimo <strong>di</strong> 48 ore al mese.Infine i medesimi <strong><strong>di</strong>pendenti</strong> possono far ricorso all’istituto dei permessi non retribuiti fino ad unmassimo <strong>di</strong> 24 ore mensili.Iter proceduraleIl <strong>di</strong>pendente rivolge preventivamente istanza al Dirigente dell’Ufficio <strong>di</strong> appartenenza.I permessi fruiti saranno documentati dai <strong><strong>di</strong>pendenti</strong> me<strong>di</strong>ante certificazione della cancelleria della Corted’Assise o della Corte d’Assise d’Appello.Trattamento retributivoVoci retributive non connessealla presenza in servizio (Tre<strong>di</strong>cesima mensilitàMaturaFerieMaturanoTrattamento pensionisticoValutatoTFS/TFRValutato52


SETTORE AFFARI DEL PERSONALE4.5.9 Assenze per l’espletamento delle funzioni <strong>di</strong> Giu<strong>di</strong>ce Onorario o <strong>di</strong>vice procuratore onorarioArt. 20 C.C.N.L. 20/01/2004DefinizioneIl <strong>di</strong>pendente autorizzato dall’ente <strong>di</strong> appartenenza a svolgere le funzioni <strong>di</strong> giu<strong>di</strong>ce onorario o viceprocuratore onorario, ai sensi delle vigenti <strong>di</strong>sposizioni (D.M. 7.7.1999) salvo che non ricorranoparticolari e gravi ragioni organizzative, ha <strong>di</strong>ritto <strong>di</strong> assentarsi dal lavoro per il tempo necessarioall’espletamento del suo incarico.Tali perio<strong>di</strong> non sono sottoposti alla <strong>di</strong>sciplina del cumulo <strong>di</strong> aspettative, <strong>di</strong> cui all’art 14 del CCNL del14.9.00 e possono essere fruiti anche in via cumulativa con le ferie, con la malattia e con tutte le forme<strong>di</strong> congedo e <strong>di</strong> permesso previsti dalla legge e dalla contrattazione collettiva.Iter proceduraleIl <strong>di</strong>pendente rivolge istanza al Dirigente del Settore Affari del Personale, presentando idoneadocumentazione.Trattamento retributivoNessunoTre<strong>di</strong>cesima mensilitàNon maturaFerieNon maturanoTrattamento pensionisticoNon valutatoTFS/TFRNon valutato53


SETTORE AFFARI DEL PERSONALE4.5.10 Permessi retribuiti per l’espletamento delle funzioni <strong>di</strong> PubblicoMinisteroArt. 18 C.C.N.L. 22/01/2004DefinizioneIl personale della polizia locale cui sono affidate funzioni <strong>di</strong> Pubblico Ministero presso il Tribunale Or<strong>di</strong>narioper delega del Procuratore della Repubblica, ai sensi dell’art 50, comma 1 lett. a) del D.lgs n. 274 del 28.8.00,ha <strong>di</strong>ritto alla fruizione <strong>di</strong> permessi retribuiti per il tempo necessario all’espletamento dell’incarico affidato.Iter proceduraleIl <strong>di</strong>pendente interessato rivolge istanza al Dirigente del Settore Affari del Personale, presentando idoneadocumentazione attestante le funzioni affidate.TrattamentoretributivoVoci retributive nonconnesse alla presenzain servizioTre<strong>di</strong>cesima mensilitàMaturaFerieMaturanoTrattamentopensionisticoValutatoTFS/TFRValutato54


SETTORE AFFARI DEL PERSONALE4.5.11 Permessi per l’esercizio <strong>di</strong> funzioni presso i seggi elettoraliArt. 39 C.C.N.L. 14/09/2000 e art. 16 C.C.N.L. 05/10/2001DefinizioneI <strong><strong>di</strong>pendenti</strong> che adempiono a funzioni quali Presidente, scrutatore e Segretario, ivi compresi anche irappresentanti <strong>di</strong> lista o <strong>di</strong> gruppo <strong>di</strong> can<strong>di</strong>dati presso gli uffici elettorali, hanno <strong>di</strong>ritto ad assentarsi dallavoro per tutto il periodo corrispondente alla durata delle relative operazioni.Agli stessi spetta, inoltre, un numero <strong>di</strong> giorni <strong>di</strong> riposo compensativo pari ai giorni festivi o non lavorativieventualmente compresi nel periodo <strong>di</strong> svolgimento delle operazioni elettorali (riposo compensativo delladomenica, del lunedì, qualora le operazioni si protraggano oltre la mezzanotte della domenica, essendoconsiderato tale giorno come già lavorato; del sabato, nel caso si tratti <strong>di</strong> <strong><strong>di</strong>pendenti</strong> soggetti ad orariosettimanale <strong>di</strong> lavoro istituzionalmente articolato su cinque giorni per i quali il sabato sia considerato nonlavorativo).Iter proceduraleIl <strong>di</strong>pendente dovrà presentare apposita istanza al Servizio <strong>di</strong> appartenenza, allegando alla stessa laconvocazione presso i seggi, successivamente alle operazioni elettorali, dovrà presentare la documentazioneattestante l’effettivo impegno presso i seggi elettorali, nonché il termine delle operazioni stesse.Trattamento retributivoVoci retributive non connessealla presenza in servizioTre<strong>di</strong>cesima mensilitàMaturaFerieMaturanoTrattamento pensionisticoValutatoTFS/TFRValutato55


SETTORE AFFARI DEL PERSONALE4.5.12 Permessi per donazioni <strong>di</strong> sangue o <strong>di</strong> midollo osseoArt. 1 della legge 13/7/67 n° 584 come mo<strong>di</strong>ficato dall'art. 13 della legge 4/5/1990n° 107 D.M. 8/4/1968 Legge 4/5/1990 n° 107 Art. 5 legge 6/3/2001 n° 52DefinizioneI lavoratori donatori <strong>di</strong> sangue e <strong>di</strong> emocomponenti hanno <strong>di</strong>ritto ad astenersi dal lavoro per l'intera giornata incui effettuano la donazione, conservando la normale retribuzione per l'intera giornata.Donazione <strong>di</strong> midollo osseoI donatori <strong>di</strong> midollo osseo con rapporto <strong>di</strong> lavoro <strong>di</strong>pendente hanno <strong>di</strong>ritto a permessi retribuiti per il tempooccorrente all'espletamento dei seguenti atti : prelievo finalizzato all'in<strong>di</strong>viduazione dei dati genetici; prelievi necessari all'approfon<strong>di</strong>mento della compatibilità con i pazienti in attesa <strong>di</strong> trapianto; accertamento dell'idoneità alla donazione, ai sensi dell'art. 3 della legge 4 maggio 1990, n° 107.Il donatore ha altresì <strong>di</strong>ritto a conservare la normale retribuzione per le giornate <strong>di</strong> degenza necessarie alprelievo <strong>di</strong> sangue midollare, eseguito in regime <strong>di</strong> ospedalizzazione, e per quelle successive alla donazione, per ilcompleto ripristino del suo stato fisico, secondo quanto certificato dall'equipe me<strong>di</strong>ca che ha effettuato ilprelievo <strong>di</strong> midollo osseo. I relativi contributi previdenziali sono accre<strong>di</strong>tati ai sensi dell'art. 8 della legge 23aprile 1981, n. 155. A tal fine, al datore <strong>di</strong> lavoro sono certificati, a cura dei servizi che hanno reso le prestazionisanitarie, l'accesso e le pratiche inerenti alla procedura <strong>di</strong> donazione cui è stato sottoposto il <strong>di</strong>pendentedonatore <strong>di</strong> midollo osseo.Iter proceduraleIl <strong>di</strong>pendente interessato alla donazione del sangue preavvisa il servizio <strong>di</strong> appartenenza e produce, al rientro inservizio, la certificazione comprovante l'avvenuta donazione.Tale certificazione sarà trasmessa al Settore Affari del Personale.Il <strong>di</strong>pendente che intende fruire dei permessi per la donazione del midollo osseo è tenuto a preavvisare inservizio <strong>di</strong> appartenenza ed a produrre le certificazioni che gli verranno rilasciate dalla struttura sanitaria nellaquale avviene il prelievo.Trattamento retributivoVoci retributive non connessealla presenza in servizioTre<strong>di</strong>cesima mensilitàMaturaFerieMaturanoTrattamento pensionisticoValutatoTFS/TFRValutato56


SETTORE AFFARI DEL PERSONALE4.5.13 Assenze per attività <strong>di</strong> volontariato nell’ambito <strong>di</strong> protezionecivileArt. 10 del D.P.R. 21/9/94 n° 613DefinizioneI volontari, aderenti ad associazioni <strong>di</strong> volontariato inserite in apposito elenco pre<strong>di</strong>sposto ed aggiornato a curadel Dipartimento della protezione civile, che, in occasione <strong>di</strong> pubbliche calamità, siano impiegati in attività <strong>di</strong>soccorso ed assistenza autorizzate dal Dipartimento della Protezione Civile o dalla competente Prefettura, hanno<strong>di</strong>ritto, per un periodo non superiore a trenta giorni continuativi e fino a novanta giorni nell'anno, a: mantenimento del posto <strong>di</strong> lavoro; mantenimento del trattamento economico e previdenziale; copertura assicurativa secondo le modalità previste dall'art. 4 della legge 11/8/91 n° 266 e successivi decretiministeriali <strong>di</strong> attuazione.Per le attività <strong>di</strong> simulazione <strong>di</strong> emergenza e <strong>di</strong> formazione teorico-pratica, autorizzate preventivamente dalDipartimento della protezione civile sulla base della segnalazione della competente Prefettura, i suddetti beneficispettano per un periodo non superiore a <strong>di</strong>eci giorni continuativi e fino ad un massimo <strong>di</strong> trenta giorni nell'anno.Iter proceduraleIl <strong>di</strong>pendente interessato, presenta con congruo anticipo la richiesta <strong>di</strong> congedo al Settore Affari del Personale,allegando la documentazione del caso dalla quale risultino gli elementi che danno titolo al congedo medesimo. Alrientro in servizio il <strong>di</strong>pendente presenterà un attestato, rilasciato dall'associazione <strong>di</strong> volontariato cui aderisce,dal quale risulti il periodo <strong>di</strong> impiego. Tale attestato dovrà pervenire al Settore Affari del Personale, ondeconsentire agli uffici competenti <strong>di</strong> richiedere al Dipartimento per la protezione civile il rimborso della sommacorrisposta al <strong>di</strong>pendente stesso per gli emolumenti relativi nel periodo <strong>di</strong> congedo.Trattamento retributivoVoci retributive non connessealla presenza in servizioTre<strong>di</strong>cesima mensilitàMaturaFerieMaturanoTrattamento pensionisticoValutatoTFS/TFRValutato57


SETTORE AFFARI DEL PERSONALE4.5.14 Permessi annui retribuiti per grave infermità <strong>di</strong> parentiArt. 4 comma 1 Legge 53/2000 Decreto ministeriale n. 278 del 21/07/2000 –Art. 18 C.C.N.L. 14/09/2000DefinizioneI lavoratori hanno <strong>di</strong>ritto ad un permesso retribuito <strong>di</strong> tre giorni lavorativi all'anno in caso <strong>di</strong> decesso o in caso<strong>di</strong> documentata grave infermità del coniuge, anche legalmente separato, o <strong>di</strong> un parente entro il secondo grado(genitori, coniuge, figli, nonno/a e nipote in linea retta) anche non convivente, o <strong>di</strong> un soggetto componente lafamiglia anagrafica a con<strong>di</strong>zione che la stabile convivenza con il lavoratore o la lavoratrice sia anagraficamente<strong>di</strong>mostrabile.Il suddetto permesso, previo nulla osta del Dirigente dell'Ufficio <strong>di</strong> appartenenza, può essere fruito anche adore nel limite complessivo <strong>di</strong> 18 ore annuali.I tre giorni <strong>di</strong> permesso all'anno per grave infermità, coincidenti solo con giorni lavorativi, con esclusione <strong>di</strong>quelli non lavorativi e <strong>di</strong> quelli festivi, devono essere utilizzati in via continuativa o frazionata, entro settegiorni dall'accertamento dell'insorgenza della grave infermità o della necessità <strong>di</strong> provvedere a conseguentispecifici interventi terapeutici strettamente connessi a tale stato.Al personale con contratto <strong>di</strong> lavoro a tempo parziale <strong>di</strong> tipo verticale spettano i permessi suddetti in misuraproporzionale in ragione della ridotta prestazione lavorativa.N.B.: In caso <strong>di</strong> decesso vedasi il "permesso per lutto".Iter proceduralePer fruire del permesso il <strong>di</strong>pendente dovrà informare preventivamente il proprio Ufficio con una specificarichiesta precisando l'evento che dà titolo al permesso medesimo e i giorni nei quali esso sarà utilizzato. Talerichiesta dovrà essere imme<strong>di</strong>atamente trasmessa al Settore Affari del Personale da parte del Servizio <strong>di</strong>appartenenza.La grave infermità dovrà essere opportunamente documentata dal <strong>di</strong>pendente me<strong>di</strong>ante produzione <strong>di</strong> appositocertificato me<strong>di</strong>co non autocertificabile - rilasciato dal me<strong>di</strong>co specialista del servizio sanitario nazionale o conesso convenzionato o dal me<strong>di</strong>co <strong>di</strong> me<strong>di</strong>cina generale o dal pe<strong>di</strong>atra <strong>di</strong> libera scelta o dalla struttura sanitarianel caso <strong>di</strong> ricovero o intervento chirurgico - da presentare al Settore Affari del Personale nei cinque giornisuccessivi alla data <strong>di</strong> utilizzazione <strong>di</strong> detti permessi. Dovrà essere in<strong>di</strong>cato anche il grado <strong>di</strong> parentela con ilfamiliare e, nel caso la grave infermità riguar<strong>di</strong> il convivente, occorre che venga prodotta una <strong>di</strong>chiarazionesostitutiva dello stato <strong>di</strong> famiglia anagrafica. In caso <strong>di</strong> mancata presentazione della documentazione <strong>di</strong> cuisopra nei termini prescritti non si potrà procedere alla concessione del permesso retribuito richiesto.Trattamento retributivoVoci retributive non connessealla presenza in servizioTre<strong>di</strong>cesima mensilitàMaturaFerieMaturanoTrattamento pensionisticoValutatoTFS/TFRValutato58


SETTORE AFFARI DEL PERSONALE4.5.15 Permessi breviArt. 20 del C.C.N.L. 06/07/1995DefinizioneAl <strong>di</strong>pendente può essere concesso su istanza, previa autorizzazione del Dirigente responsabile dellastruttura, <strong>di</strong> assentarsi per brevi perio<strong>di</strong> durante l’orario <strong>di</strong> lavoro.Tali permessi non possono essere <strong>di</strong> durata superiore alla metà dell'orario <strong>di</strong> lavoro giornaliero, purchèquesto sia costituito da almeno 4 ore consecutive, e non possono comunque superare le 36 ore annue.Per consentire al <strong>di</strong>rigente <strong>di</strong> adottare le misure ritenute necessarie per garantire la continuità delservizio, la richiesta del permesso deve essere effettuata in tempo utile e, comunque, non oltre un'oradopo l'inizio della giornata lavorativa, salvo casi particolari <strong>di</strong> urgenza o necessità, valutati dal <strong>di</strong>rigentestesso.Il <strong>di</strong>pendente è tenuto a restituire le ore non lavorate, al più tar<strong>di</strong> entro il mese successivo, secondomodalità in<strong>di</strong>viduate dal <strong>di</strong>rigente; in caso <strong>di</strong> mancata restituzione, il Dirigente deve richiedere laproporzionale decurtazione della retribuzione del <strong>di</strong>pendente stesso.Iter proceduraleAi fini della concessione del permesso il <strong>di</strong>pendente rivolge istanza al Servizio <strong>di</strong> appartenenza, specificandodata e durata del permesso.59


SETTORE AFFARI DEL PERSONALE4.5.16 Permessi retribuiti per <strong>di</strong>ritto allo stu<strong>di</strong>oArt. 15 C.C.N.L. integr. 14/9/2000Definizione1. Ai <strong><strong>di</strong>pendenti</strong> con rapporto <strong>di</strong> lavoro a tempo indeterminato sono concessi - in aggiunta alle attivitàformative programmate dall'amministrazione - permessi straor<strong>di</strong>nari retribuiti, nella misura massima<strong>di</strong> 150 ore in<strong>di</strong>viduali per ciascun anno e nel limite massimo del 3% del personale in servizio a tempoindeterminato all'inizio <strong>di</strong> ogni anno, con arrotondamento all'unità superiore.2. I permessi <strong>di</strong> cui al comma 1 sono concessi per la partecipazione a corsi destinati al conseguimento <strong>di</strong>titoli <strong>di</strong> stu<strong>di</strong>o universitari, post-universitari, <strong>di</strong> scuole <strong>di</strong> istruzione primaria, secondaria e <strong>di</strong>qualificazione professionale, statali, pareggiate o legalmente riconosciute, o comunque abilitate alrilascio <strong>di</strong> titoli <strong>di</strong> stu<strong>di</strong>o legali o attestati professionali riconosciuti dall'or<strong>di</strong>namento pubblico e persostenere i relativi esami.3. Il personale interessato ai corsi ha <strong>di</strong>ritto all'assegnazione a turni <strong>di</strong> lavoro che agevolino la frequenzaai corsi stessi e la preparazione agli esami e non può essere obbligato a prestazioni <strong>di</strong> lavorostraor<strong>di</strong>nario né al lavoro nei giorni festivi o <strong>di</strong> riposo settimanale.4. Per la concessione dei permessi suddetti i <strong><strong>di</strong>pendenti</strong> interessati debbono presentare, prima dell'iniziodei corsi, il certificato <strong>di</strong> iscrizione e, al termine degli stessi, l'attestato <strong>di</strong> partecipazione e quellodegli esami sostenuti, anche se con esito negativo. In mancanza delle predette certificazioni, ipermessi già utilizzati vengono considerati come aspettativa per motivi personali.5. Il <strong>di</strong>pendente nell'utilizzo delle 150 ore non potrà prescindere da una pianificazione con il Dirigentel'Ufficio <strong>di</strong> appartenenza delle assenze relative a tali permessi.6. Per sostenere gli esami relativi ai corsi in<strong>di</strong>cati nel precedente comma 2 il <strong>di</strong>pendente può utilizzare,per il solo giorno della prova, anche i permessi per esami previsti dall'art. 19, comma 1, primo alinea delC.C.N.L. del 6/7/95.7. I <strong>di</strong>rigenti non autorizzeranno la fruizione dei suddetti permessi nei perio<strong>di</strong> <strong>di</strong> or<strong>di</strong>naria chiusura dellescuole (chiusura estiva, vacanze natalizie e pasquali) e delle università.8. In caso <strong>di</strong> contratto <strong>di</strong> lavoro part-time le 150 ore vanno proporzionate in ragione dell'impegnolavorativo ridotto.9. La concessione dei permessi è riferita all’anno solare e, pertanto, i relativi permessi possono esserefruiti dal 01 gennaio al 31 <strong>di</strong>cembre <strong>di</strong> ciascun anno.Iter proceduraleLe domande <strong>di</strong> concessione dei permessi <strong>di</strong> 150 ore dovranno essere presentate al Settore Affari delPersonale, entro e non oltre il 15 novembre.Trattamento retributivoVoci retributive non connesse allapresenza in servizioTre<strong>di</strong>cesima mensilitàMaturaFerieMaturanoTrattamento pensionisticoValutatoTFS/TFRValutato60


SETTORE AFFARI DEL PERSONALE4.6 Tutela dei <strong><strong>di</strong>pendenti</strong> in particolari con<strong>di</strong>zioni psico-fisicheArt.21 del C.C.N.L. 14/09/2000DefinizioneAllo scopo <strong>di</strong> favorire la riabilitazione ed il recupero dei <strong><strong>di</strong>pendenti</strong>, con rapporto <strong>di</strong> lavoro a tempo indeterminato,nei confronti dei quali sia stato accertato, da una struttura sanitaria pubblica o da strutture associativeconvenzionate previste dalle leggi regionali vigenti, lo stato <strong>di</strong> tossico<strong>di</strong>pendenza o lo stato <strong>di</strong> alcolismo cronico eche si impegnino a sottoporsi ad un progetto terapeutico <strong>di</strong> recupero, pre<strong>di</strong>sposto dalle predette strutture <strong>di</strong>appoggio, l’art.21 del CCNL del 14/9/2000 ha stabilito delle misure <strong>di</strong> sostegno, secondo le modalità <strong>di</strong> sviluppo delprogetto <strong>di</strong> recupero, e precisamente:a) <strong>di</strong>ritto alla conservazione del posto <strong>di</strong> lavoro per l’intera durata del progetto <strong>di</strong> recupero, con corresponsionedel trattamento economico previsto dall’art 21, comma 7, del CCNL 6/7/95; pertanto, i perio<strong>di</strong> eccedenti i 18 mesinon sono retribuiti;b) concessione <strong>di</strong> permessi giornalieri orari retribuiti nel limite massimo <strong>di</strong> due ore giornaliere, per tutta la duratadel progetto;c) riduzione dell’orario <strong>di</strong> lavoro giornaliero e settimanale, con applicazione degli <strong>istituti</strong> normativi e retributivi cosìcome previsti dal rapporto <strong>di</strong> lavoro a tempo parziale, limitatamente alla durata del predetto progetto <strong>di</strong> recupero;d) assegnazione del lavoratore a mansioni della stessa categoria <strong>di</strong> inquadramento contrattuale <strong>di</strong>verse da quelleabituali, quando tale misura sia stata in<strong>di</strong>cata dalla struttura <strong>di</strong> gestione del progetto <strong>di</strong> recupero, come supportodella terapia in atto.I <strong><strong>di</strong>pendenti</strong>, i cui parenti entro il 2° grado od in loro mancanza entro il 3° grado, come in<strong>di</strong>viduati dal co<strong>di</strong>ce civile,ovvero i conviventi stabili, anagraficamente certificati come tali, si trovino nelle con<strong>di</strong>zioni previste dal comma 1dell’art 21 del CCNL 14/9/2000 ed abbiano iniziato a dare attuazione al progetto <strong>di</strong> recupero possono fruiredell’aspettativa per motivi personali per l’intera durata del progetto medesimo. Del relativo periodo <strong>di</strong> aspettativanon si tiene conto ai fini dell’applicazione dell’art 14 CCNL 14.9.00 sul cumulo delle aspettative e del limite <strong>di</strong> 6 mesi<strong>di</strong> intervallo attivo (art 21, comma 2 CCNL6/7/95).Qualora i <strong><strong>di</strong>pendenti</strong> <strong>di</strong> cui al comma 1, art 21, del CCNL 14/9/2000 non si sottopongano, per loro volontà allepreviste terapie, l’Ente <strong>di</strong>spone, con le modalità previste dalle vigenti <strong>di</strong>sposizioni in materia l’accertamentodell’idoneità allo svolgimento della prestazione lavorativa attraverso le competenti Commissioni delle ASL (art 21,comma 3, CCNL 6/7/95).Il <strong>di</strong>pendente deve riprendere servizio presso l’Ente <strong>di</strong> appartenenza entro 15 gg. successivi alla data <strong>di</strong>completamento del predetto progetto <strong>di</strong> recupero, pena la possibile risoluzione del rapporto <strong>di</strong> lavoro ( art 21, comma4 CCNL 6/7/95).Iter proceduraleIl <strong>di</strong>pendente interessato dovrà rivolgere istanza al Settore Affari del Personale, manifestando l’impegno asottoporsi ad un progetto terapeutico <strong>di</strong> recupero e specificando la decorrenza e la durata del permesso.Alla stessa dovrà essere allegata la certificazione rilasciata da una struttura sanitaria pubblica o da struttureassociative convenzionate previste dalle Leggi Regionali vigenti, dalla quale risulti lo stato <strong>di</strong> tossico<strong>di</strong>pendenza o lostato <strong>di</strong> alcolismo cronico.61


SETTORE AFFARI DEL PERSONALETrattamento retributivoTre<strong>di</strong>cesimamensilitàFerieTrattamentopensionisticoTFS/TFR:Primi 9 mesi100% delle voci retributivenon connesse alla presenza inservizio (comprese l’indennità<strong>di</strong> docenza e <strong>di</strong> vigilanza).Successivi 3 mesi90% delle voci retributive nonconnesse alla presenza inservizio (comprese l’indennità<strong>di</strong> docenza e l’indennità <strong>di</strong>vigilanza).Successivi 6 mesi50% delle voci retributive nonconnesse alla presenza inservizio (comprese l’indennità<strong>di</strong> docenza e l’indennità <strong>di</strong>vigilanza).Matura Maturano Valutato con versamentodei contributiE’ ridotta inproporzioneE’ ridotta inproporzioneMaturanoMaturanoValutato per intero conversamento deicontributi sullaretribuzione virtualeinteraValutato per intero conversamento deicontributi sullaretribuzione virtualeinteraValutato con versamentodei contributiValutato per intero conversamento deicontributi sullaretribuzione virtualeintera.Valutato per intero conversamento deicontributi sullaretribuzione virtualeintera.Successivi 18 mesiNessuno Non matura Non maturano Non valutabile Non valutabile62


SETTORE AFFARI DEL PERSONALE4.7 Tutela dei <strong><strong>di</strong>pendenti</strong> in maternità o paternità4.7.1 Controlli prenataliArt. 14 del D.lgs. 151/2001DefinizioneLe lavoratrici gestanti hanno <strong>di</strong>ritto a permessi retribuiti per l’effettuazione <strong>di</strong> esami prenatali, oaccertamenti clinici ovvero visite me<strong>di</strong>che specialistiche, nel caso in cui questi debbano essere eseguitidurante l’orario <strong>di</strong> lavoro.I permessi coprono il tempo strettamente necessario per l’effettuazione degli esami o delle visitespecialistiche richieste, a termine dei quali la <strong>di</strong>pendente è tenuta a riprendere servizio. Si precisa altresìche nel computo dell’assenza oltre al tempo risultante dalle suddette certificazioni, alla <strong>di</strong>pendente vienericonosciuto il tempo necessario per la percorrenza dal luogo <strong>di</strong> lavoro alla struttura sanitaria e viceversa.Iter proceduralePer la fruizione <strong>di</strong> tali permessi le <strong><strong>di</strong>pendenti</strong> devono presentare apposita richiesta al servizio <strong>di</strong>appartenenza che successivamente dovrà essere corredata della documentazione giustificativa attestantela data e l’orario <strong>di</strong> inizio e termine <strong>di</strong> effettuazione degli esami o della visita specialistica.Trattamento retributivoVoci retributive nonconnesse alla presenza inservizioTre<strong>di</strong>cesima mensilitàMaturaFerieMaturanoTrattamento pensionisticoValutatoTFS/TFRValutato63


SETTORE AFFARI DEL PERSONALE4.7.2 Inter<strong>di</strong>zione anticipata dal lavoro rispetto al congedo <strong>di</strong>maternitàArt. 17 D.Lgs. 151/2001DefinizioneL’inter<strong>di</strong>zione anticipata dal lavoro per uno o più perio<strong>di</strong> antecedenti l’inizio dell’astensione obbligatoriaper gravidanza può essere <strong>di</strong>sposta dall’Ispettorato del Lavoro con specifico provve<strong>di</strong>mento.L’astensione dal lavoro della <strong>di</strong>pendente decorrerà dalla data del suddetto provve<strong>di</strong>mento che ne ècon<strong>di</strong>zione essenziale.La <strong>di</strong>pendente è tenuta a comunicare l’assenza al servizio <strong>di</strong> appartenenza all’inizio dell’orario <strong>di</strong> lavoro delprimo giorno in cui si verifica l’evento che determina l’inter<strong>di</strong>zione anticipata.Nei 2 giorni successivi la stessa farà pervenire un certificato me<strong>di</strong>co e copia della ricevuta rilasciatadall’Ispettorato circa la presentazione della richiesta <strong>di</strong> inter<strong>di</strong>zione anticipata dal lavoro. Appena neverrà in possesso trasmetterà al servizio <strong>di</strong> appartenenza copia del provve<strong>di</strong>mento <strong>di</strong> autorizzazionerilasciato dall’Ispettorato del Lavoro.Iter proceduraleLa <strong>di</strong>pendente è tenuta a comunicare imme<strong>di</strong>atamente l'assenza dal servizio. Successivamente dovrà farpervenire copia della ricevuta rilasciata dall'A.S.L., circa la presentazione della richiesta <strong>di</strong> astensioneanticipata dal lavoro.TrattamentoretributivoVoci retributive nonconnesse alla presenzain servizioTre<strong>di</strong>cesima mensilitàMaturaFerieMaturanoTrattamento pensionisticoValutatoTFS/TFRValutato64


SETTORE AFFARI DEL PERSONALE4.7.3 Conge<strong>di</strong> <strong>di</strong> maternità/paternità (ex astensione obbligatoria)D.lgs. 151/2001 Capo III – Art. 17 C.C.N.L. 14/09/2000DefinizioneCongedo <strong>di</strong> maternitàLa durata complessiva del congedo <strong>di</strong> maternità (c.d. astensione obbligatoria) è fissata in 5 mesi: i 2 mesiantecedenti la data presunta del parto ed i 3 mesi successivi.La <strong>di</strong>pendente è collocata in astensione obbligatoria previa presentazione <strong>di</strong> domanda corredata dal certificato<strong>di</strong> gravidanza dal quale risulti l’inizio della gestazione e la data presunta del parto.A parto avvenuto la lavoratrice è tenuta a presentare entro 30 giorni il certificato me<strong>di</strong>co attestante la datadel parto o <strong>di</strong>chiarazione sostitutiva.Interruzione della gravidanza:E’ considerato parto, a tutti gli effetti, l’interruzione spontanea o terapeutica della gravidanza avvenuta adecorrere dal 180° giorno dall’inizio della gestazione. In tal caso dovrà essere presentato un certificatome<strong>di</strong>co attestante il mese <strong>di</strong> gravidanza al momento dell’aborto e la data in cui questo si è verificato.In caso <strong>di</strong> interruzione della gravidanza prima del 180° giorno, le relative assenze sono considerate a tutti glieffetti malattia.In caso <strong>di</strong> parto prematuro, avvenuto in data anteriore rispetto a quella presunta, alla <strong>di</strong>pendente spettanocomunque i 5 mesi <strong>di</strong> astensione obbligatoria previsti. Vale a <strong>di</strong>re che i giorni non goduti prima del parto sonoaggiunti al periodo <strong>di</strong> congedo <strong>di</strong> maternità dopo il parto, fermo restando in ogni caso il limite complessivo dei 5mesi.Qualora il figlio nato prematuro abbia necessità <strong>di</strong> un periodo <strong>di</strong> degenza presso una struttura ospedalierapubblica o privata, la madre ha la facoltà <strong>di</strong> richiedere che il restante periodo <strong>di</strong> congedo obbligatorio postpartumed il periodo ante-partum, qualora non fruito, decorra dalla data <strong>di</strong> effettivo rientro a casa del figlio.Per avvalersi <strong>di</strong> tale facoltà la madre è tenuta a rientrare in servizio presentando un certificato me<strong>di</strong>co cheattesti la sua idoneità a riprendere il lavoro.Qualora il parto avvenga in data posticipata rispetto a quella presunta, i giorni <strong>di</strong> astensione goduti ineccedenza non rientrano nel conteggio dei 5 mesi <strong>di</strong> cui al primo capoverso. Vale a <strong>di</strong>re che il periodointercorrente tra la data presunta e la data effettiva del parto è da considerarsi congedo <strong>di</strong> maternità antepartume non riduce il periodo post-partum.Flessibilità dell’astensioneAlla lavoratrice è concessa la possibilità <strong>di</strong> continuare a lavorare fino all’ottavo mese <strong>di</strong> gravidanza, in modo dausufruire <strong>di</strong> 1 solo mese <strong>di</strong> astensione prima del parto e <strong>di</strong> 4 mesi dopo il parto.La <strong>di</strong>pendente che intende avvalersi dell’opzione <strong>di</strong> flessibilità dovrà far pervenire al proprio Servizio, all’iniziodel 7° mese <strong>di</strong> gravidanza, la domanda corredata da: certificato rilasciato dal ginecologo del Servizio Sanitario Nazionale o con esso convenzionato, attestanteche tale opzione non arrechi pregiu<strong>di</strong>zio alla salute della gestante e del nascituro; certificato me<strong>di</strong>co rilasciato dal me<strong>di</strong>co competente ai fini della prevenzione e tutela della salute suiluoghi <strong>di</strong> lavoro che provvederà ad effettuare gli accertamenti del caso, con analoga <strong>di</strong>chiarazione.Congedo <strong>di</strong> paternitàIl <strong>di</strong>ritto <strong>di</strong> astenersi dal lavoro nei primi 3 mesi dalla nascita del figlio è esteso al padre lavoratore in caso <strong>di</strong>morte, <strong>di</strong> grave infermità o <strong>di</strong> abbandono della madre, nonché in caso <strong>di</strong> affidamento esclusivo del bambino alpadre.Il lavoratore padre che intende beneficiare del congedo <strong>di</strong> paternità nei casi sopra in<strong>di</strong>cati deve presentaredomanda allegando, a seconda dei casi: certificato <strong>di</strong> morte della madre del minore o relativa certificazione sostitutiva; certificato me<strong>di</strong>co legale, rilasciato dalla ASL competente per territorio attestante lo stato <strong>di</strong> graveinfermità della madre e l’impossibilità per la stessa <strong>di</strong> accu<strong>di</strong>re il minore; in caso <strong>di</strong> abbandono da parte della madre è sufficiente una <strong>di</strong>chiarazione da parte del padre resa ai sensi65


SETTORE AFFARI DEL PERSONALEdell’art. 47 del DPR 445/2000; provve<strong>di</strong>mento <strong>di</strong> affidamento esclusivo al padreIter proceduraleLa <strong>di</strong>pendente, dovrà presentare istanza al Settore Affari del Personale, almeno 1 mese prima dell'iniziodell'assenza, unitamente al certificato me<strong>di</strong>co <strong>di</strong> gravidanza contenente la data presunta del parto. Lalavoratrice che intende posticipare l'astensione <strong>di</strong> un mese dovrà far pervenire al Settore Affari del Personale,all'inizio del settimo mese <strong>di</strong> gravidanza, la domanda corredata del certificato rilasciato dal me<strong>di</strong>co specialistadel Servizio Sanitario Nazionale, al fine <strong>di</strong> poter effettuare la visita presso il Me<strong>di</strong>co Competente. Nei 30giorni successivi al parto dovrà essere documentata, nei mo<strong>di</strong> <strong>di</strong> legge previsti, la nascita del figlio.Trattamento retributivoVoci retributive non connesse allapresenza in servizioTre<strong>di</strong>cesima mensilitàMaturaFerieMaturanoTrattamento pensionisticoValutatoTFS/TFRValutato66


SETTORE AFFARI DEL PERSONALE4.7.4 Congedo <strong>di</strong> maternità/paternità in caso <strong>di</strong> adozione o affidoArt. 26 D.lgs.151/2001DefinizioneLa possibilità <strong>di</strong> fruire dei tre mesi <strong>di</strong> astensione dal lavoro <strong>di</strong> cui all’art. 16 comma 1 – lett. c) del D.lgs.151/2001 è estesa ai genitori adottivi o affidatari, i quali potranno avvalersene alternativamente.Nell’ipotesi <strong>di</strong> adozione nazionale i tre mesi <strong>di</strong> congedo <strong>di</strong> maternità/paternità decorrono dalla data <strong>di</strong>effettivo ingresso del minore nella famiglia adottiva o affidataria, sempre che il bambino, all’attodell’adozione o dell’affidamento, non abbia superato i 6 anni <strong>di</strong> età.Nell’ipotesi <strong>di</strong> adozione internazionale il <strong>di</strong>ritto al congedo <strong>di</strong> maternità/paternità può essere esercitatoanche se il minore ha superato i sei anni <strong>di</strong> età all’atto dell’adozione o dell’affidamento e sino al compimentodella maggiore età.Il padre lavoratore ha <strong>di</strong>ritto <strong>di</strong> astenersi dal lavoro per tutta la durata del congedo <strong>di</strong> maternità o per laparte residua che sarebbe spettata alla lavoratrice, in caso <strong>di</strong> morte o <strong>di</strong> grave infermità della madreovvero <strong>di</strong> abbandono, nonché in caso <strong>di</strong> affidamento esclusivo del bambino al padre.Iter proceduraleIl <strong>di</strong>pendente deve presentare istanza al Settore Affari del Personale almeno 5 giorni prima dell’iniziodell’assenza allegando:- copia del provve<strong>di</strong>mento <strong>di</strong> adozione o affidamento;- copia del certificato <strong>di</strong> affidamento o del verbale rilasciato dall’autorità competente attestante la datadell’effettivo ingresso del bambino nella famiglia adottiva o affidataria.Trattamento retributivoVoci retributive non connessealla presenza in servizioTre<strong>di</strong>cesima mensilitàMaturaFerieMaturanoTrattamento pensionisticoValutatoTFS/TFRValutato67


SETTORE AFFARI DEL PERSONALE4.7.5 Riposi giornalieri (per allattamento)Artt. 39, 40, 41 del D.lgs. 151/2001DefinizioneI riposi c.d. per allattamento possono essere utilizzati entro il 1° anno <strong>di</strong> età del bambino nella misura <strong>di</strong>: 2 ore al giorno se l’orario <strong>di</strong> lavoro giornaliero è pari o superiore a 6 ore; 1 ora al giorno se l’orario <strong>di</strong> lavoro giornaliero è inferiore a 6 ore.Il <strong>di</strong>ritto a tali riposi è esteso al padre lavoratore, in alternativa alla madre, nei seguenti casi:a) quando i figli siano affidati al solo padre;b) in alternativa alla madre lavoratrice <strong>di</strong>pendente che non se ne avvalga;c) quando la madre non sia lavoratrice <strong>di</strong>pendente;d) in caso <strong>di</strong> morte o <strong>di</strong> grave infermità della madre.Tale <strong>di</strong>ritto non è riconosciuto al padre se la madre sta usufruendo dei conge<strong>di</strong> <strong>di</strong> maternità o <strong>di</strong> congedoparentale della madre. Nell’ipotesi della lettera c) è riconosciuto al padre il <strong>di</strong>ritto ai riposi anche quando lamadre, lavoratrice, non abbia la qualifica <strong>di</strong> “<strong>di</strong>pendente” ma sia comunque una lavoratrice autonoma, liberaprofessionista ecc.; è invece da escludere un <strong>di</strong>ritto del padre ai riposi in questione quando la madre non svolgaalcuna attività lavorativa, salvo l’ipotesi che la stessa risulti affetta da grave infermità.Il padre che intenda fruire dei riposi orari deve produrre istanza al <strong>di</strong>rigente del proprio servizio allegando:a. in caso <strong>di</strong> figli affidati al solo padrecertificato <strong>di</strong> nascita o <strong>di</strong>chiarazione sostitutiva nonché provve<strong>di</strong>mento formale da cui risulti l’affidamentoesclusivo al padreb. in caso <strong>di</strong> richiesta in alternativa alla madre lavoratrice <strong>di</strong>pendente che non se ne avvalgacertificato <strong>di</strong> nascita o <strong>di</strong>chiarazione sostitutiva<strong>di</strong>chiarazione <strong>di</strong> rinuncia ai riposi da parte della madre lavoratrice per il periodo in cui tale beneficio saràutilizzato dal padre, tale <strong>di</strong>chiarazione dovrà essere confermata da parte del relativo datore <strong>di</strong> lavoro dellastessa.c. nel caso in cui la madre non sia lavoratrice <strong>di</strong>pendentecertificato <strong>di</strong> nascita o <strong>di</strong>chiarazione sostitutivaidonea documentazione attestante la con<strong>di</strong>zione <strong>di</strong> lavoratrice non <strong>di</strong>pendente della madred. nel caso <strong>di</strong> morte o <strong>di</strong> grave infermità della madrecertificato <strong>di</strong> morte o <strong>di</strong>chiarazione sostitutiva ovverocertificazione sanitaria attestante la grave infermità della madre rilasciata dalla ASL competente perterritorio.In caso <strong>di</strong> parto plurimo i perio<strong>di</strong> <strong>di</strong> riposo spettanti durante il primo anno <strong>di</strong> vita del bambino sonoraddoppiati.Iter proceduraleIl/la lavoratore/lavoratrice dovrà presentare apposita domanda la Settore Affari del Personale, almeno unasettimana prima del rientro in servizio. Il lavoratore padre dovrà allegare all'istanza documentazione oautocertificazione ai sensi del D.P.R. 445/2000, attestante una delle con<strong>di</strong>zioni prevista per la concessione delpermesso.Trattamento retributivoVoci retributive nonconnesse alla presenza inservizioTre<strong>di</strong>cesima mensilitàMaturaFerieMaturanoTrattamentopensionisticoValutatoTFS/TFRValutato68


SETTORE AFFARI DEL PERSONALE4.7.6 Riposi giornalieri per c.d. allattamento per genitori adottivi oaffidatariArt. 45 del D.lgs. 151/2001DefinizioneIl <strong>di</strong>ritto ai riposi giornalieri per c.d. allattamento è esteso anche ai genitori adottivi o affidatari fino al compimentodel 1° anno <strong>di</strong> età del bambino.In caso <strong>di</strong> adozione o affidamento <strong>di</strong> bambini, anche non fratelli, entrati in famiglia anche in date <strong>di</strong>verse, cheabbiano ciascuno meno <strong>di</strong> 1 anno <strong>di</strong> età, i genitori adottivi o affidatari hanno <strong>di</strong>ritto al raddoppio delle ore <strong>di</strong> riposo,analogamente ai genitori naturali .Iter proceduraleIl <strong>di</strong>pendente deve presentare istanza al Settore Affari del Personale almeno 5 giorni prima dell’inizio deipermessi allegando:- copia del provve<strong>di</strong>mento <strong>di</strong> adozione o affidamento;- copia del certificato <strong>di</strong> affidamento o del verbale rilasciato dall’autorità competente attestante la datadell’effettivo ingresso del bambino nella famiglia adottiva o affidatariaTrattamento retributivoVoci retributive non connessealla presenza in servizioTre<strong>di</strong>cesima mensilitàMaturaFerieMaturanoTrattamento pensionisticoValutatoTFS/TFRValutato69


SETTORE AFFARI DEL PERSONALE4.7.7 Congedo parentale (ex astensione facoltativa)Art. 32 D.lgs. 151/2001DefinizioneIl <strong>di</strong>ritto <strong>di</strong> astenersi dal lavoro previsto dall’art. 32 del D.L.gs. n. 151/2001, è riconosciuto ad entrambi i genitori.Il congedo parentale entro i primi otto anni <strong>di</strong> vita del bambino ed in misura non eccedente complessivamente (tra idue coniugi) i 10 mesi, compete: alla madre lavoratrice, dopo l’astensione obbligatoria, per un periodo continuativo o frazionato (in tal ultimocaso tra un periodo e l’altro vi deve essere la ripresa lavorativa), non superiore ai 6 mesi; al padre lavoratore, per un periodo continuativo o frazionato non superiore a 6 mesi. Tale limite è elevato asette mesi (ed il limite complessivo delle astensioni dal lavoro dei genitori è conseguentemente elevato a un<strong>di</strong>cimesi) qualora il padre lavoratore eserciti il <strong>di</strong>ritto <strong>di</strong> astenersi dal lavoro per un periodo non inferiore a tre mesi(es. madre 4 mesi + padre 7 mesi; madre 6 mesi + padre 5 mesi); nel caso <strong>di</strong> un solo genitore per un periodo continuativo o frazionato non superiore ai 10 mesi.La con<strong>di</strong>zione <strong>di</strong> genitore solo si verifica nel caso <strong>di</strong>: morte dell’altro genitore; abbandono del figlio; affidamento esclusivo a un solo genitore; riconoscimento del figlio da parte <strong>di</strong> un solo genitore.Il <strong>di</strong>ritto a fruire del congedo in esame compete al genitore richiedente anche qualora l’altro genitore non ne abbia<strong>di</strong>ritto.I perio<strong>di</strong> <strong>di</strong> astensione, nel caso <strong>di</strong> fruizione continuativa, comprendono anche gli eventuali giorni festivi e nonlavorativi che ricadano all’interno degli stessi. Tale modalità <strong>di</strong> computo trova applicazione anche in caso <strong>di</strong>fruizione frazionata, laddove i <strong>di</strong>versi perio<strong>di</strong> <strong>di</strong> assenza non siano intervallati dall’effettivo ritorno al lavorodel lavoratore o della lavoratrice. Al riguardo si precisa che il lavoratore è tenuto a rientrare concretamentesul posto <strong>di</strong> lavoro e quin<strong>di</strong> il congedo or<strong>di</strong>nario o altra legittima forma <strong>di</strong> assenza non costituiscono “effettivo”ritorno al lavoro”.Per il personale a tempo determinato, nel rispetto dei limiti in<strong>di</strong>viduali e complessivi previsti per tale congedo, saràtenuto conto dei perio<strong>di</strong> eventualmente fruiti prima dell’attuale rapporto <strong>di</strong> lavoro, e la fruizione del congedostesso non potrà eccedere la durata del rapporto <strong>di</strong> lavoro.Trattamento economico del congedo parentale:1. Fino al 3° anno <strong>di</strong> vita del bambino:1.1 Il periodo massimo <strong>di</strong> 6 mesi, computato complessivamente tra i due genitori, è così retribuito: i primi 30 giorni sono retribuiti per intero, come <strong>di</strong>sposto dall’art. 17, comma 5 del C.C.N.L. 14/9/2000, e nonriducono le ferie; i successivi 5 mesi, fino a concorrenza del suddetto limite <strong>di</strong> sei mesi, sono retribuiti al 30% senza vincoli <strong>di</strong>red<strong>di</strong>to (Circolare INPDAP n. 49 del 27/11/2000) e sono coperti da contribuzione figurativa.1.2. Gli ulteriori perio<strong>di</strong> (oltre il 6° mese) nessuna retribuzione.2. Dal 3° all’8° anno <strong>di</strong> vita del bambino:I perio<strong>di</strong> <strong>di</strong> congedo parentale usufruiti dopo il 3° anno e fino al compimento dell’8° anno non sono retribuiti.Iter proceduraleAi fini della fruizione, anche frazionata, dei perio<strong>di</strong> <strong>di</strong> astensione dal lavoro per congedo parentale, la lavoratricemadre o il lavoratore padre presentano la relativa domanda, con la in<strong>di</strong>cazione della durata, al Settore Affari delPersonale almeno quin<strong>di</strong>ci giorni prima della data <strong>di</strong> decorrenza del periodo <strong>di</strong> astensione. La domanda può essereinviata anche a mezzo <strong>di</strong> raccomandata con avviso <strong>di</strong> ricevimento purché sia assicurato comunque il rispetto deltermine minimo <strong>di</strong> quin<strong>di</strong>ci giorni.In presenza <strong>di</strong> particolari e comprovate situazioni personali che rendono oggettivamente impossibile il rispetto <strong>di</strong>70


SETTORE AFFARI DEL PERSONALEtale <strong>di</strong>sciplina, la domanda può essere presentata entro le quarantotto ore precedenti l’inizio del periodo <strong>di</strong>astensione dal lavoro.L’istanza deve essere corredata della seguente documentazione:Domanda della madre: certificato <strong>di</strong> nascita da cui risulti la paternità e la maternità o certificazione da cui risultino gli stessielementi ovvero <strong>di</strong>chiarazione sostitutiva, sempre che la documentazione non sia già stata presentata; <strong>di</strong>chiarazione non autenticata <strong>di</strong> responsabilità del padre relativa agli eventuali perio<strong>di</strong> <strong>di</strong> astensionefacoltativa dallo stesso fruiti per il figlio <strong>di</strong> cui trattasi (con in<strong>di</strong>cazione del datore <strong>di</strong> lavoro per i lavoratori<strong><strong>di</strong>pendenti</strong>), ovvero <strong>di</strong>chiarazione relativa alla sua qualità <strong>di</strong> non avente <strong>di</strong>ritto all’astensione (libero professionista,autonomo); analoga <strong>di</strong>chiarazione della madre dei perio<strong>di</strong> <strong>di</strong> astensione facoltativa dalla stessa eventualmente già fruiti; impegno <strong>di</strong> entrambi i genitori a comunicare eventuali variazioni successive.Domanda del padre: certificato <strong>di</strong> nascita da cui risulti la paternità e la maternità o certificazione da cui risultino gli stessielementi ovvero <strong>di</strong>chiarazione sostitutiva, sempre che la documentazione non sia già stata presentata; <strong>di</strong>chiarazione non autenticata <strong>di</strong> responsabilità della madre relativa agli eventuali perio<strong>di</strong> <strong>di</strong> astensionefacoltativa dalla stessa fruiti per il figlio <strong>di</strong> cui trattasi, con in<strong>di</strong>cazione del datore <strong>di</strong> lavoro se lavoratrice<strong>di</strong>pendente, ovvero <strong>di</strong>chiarazione relativa alla sua qualità <strong>di</strong> non avente <strong>di</strong>ritto all’astensione (libera professionista,lavoratrice a domicilio); analoga <strong>di</strong>chiarazione del padre dei perio<strong>di</strong> <strong>di</strong> astensione dallo stesso eventualmente già fruiti; impegno <strong>di</strong> entrambi i genitori a comunicare eventuali variazioni successive.Trattamento retributivo Tre<strong>di</strong>cesima mensilità Ferie Trattamento pensionistico TFS/TFR:Perio<strong>di</strong> retribuiti al 100%100% delle voci retributivenon connesse alla presenzain servizioMatura Maturano Valutato con versamento deicontributiValutatoversamentocontributicondeiPerio<strong>di</strong> retribuiti al 30%30% delle voci retributivenon connesse allapresenza in servizioE’ ridotta in proporzione Non maturano Valutato al 30% conversamento dei contributi e al70% con contribuzionefigurativa.Perio<strong>di</strong> senza retribuzioneNessuno Non matura Non maturano Valutato al 100% concontribuzione figurativaValutato per interocon versamento deicontributi sullaretribuzione virtualeintera.Non valutato.71


SETTORE AFFARI DEL PERSONALE4.7.8 Congedo parentale (ex astensione facoltativa) in caso <strong>di</strong> adozioneo affidoArtt. 36 37 del D.lgs. 151/2001DefinizioneAi sensi dell’art. 36, comma 1, e 37 c. 1 del D.Lgs. n. 151/2001 le <strong>di</strong>sposizioni sul congedo parentale trovanoapplicazione sia nei confronti dei genitori adottivi o affidatari. Tale <strong>di</strong>ritto può essere esercitato entro treanni dall’ingresso del minore nel nucleo familiare.I limiti, sia in<strong>di</strong>viduali che complessivi, nonché tutte le <strong>di</strong>sposizioni e le modalità previste per l’utilizzo delcongedo parentale da parte dei genitori naturali sono estese anche ai genitori adottivi o affidatari, con leprecisazioni che seguono.Trattamento economico1. Bambini adottati o affidati <strong>di</strong> età sino a 6 anni (art. 36 comma 2 del D.lgs. n. 151 del 2001; art. 17, commi5 e 7 del CCNL del 14/9/2000;a) 100% della retribuzione per i primi 30 giorni <strong>di</strong> congedo parentale, nell’ambito del periodo massimo <strong>di</strong> sei mesi,fruito da entrambi i genitori fino al compimento del sesto anno <strong>di</strong> vita del bambino;b) 30% della retribuzione, per i successivi 5 mesi entro il periodo <strong>di</strong> cui alla lettera a);c) per i perio<strong>di</strong> <strong>di</strong> congedo eccedenti i 6 mesi (e fino agli 11 mesi complessivamente spettanti ai genitori),nessuna retribuzione;2. Bambini adottati o affidati <strong>di</strong> età compresa tra 6 e 8 anni (art. 36 comma 3 del D.lgs. n. 151 del 2001; art.17, commi 5 e 7 del CCNL del 14/9/2000;a) in<strong>di</strong>pendentemente dalle con<strong>di</strong>zioni <strong>di</strong> red<strong>di</strong>to, il 100% della retribuzione per i primi 30 giorni, nell’ambito delperiodo massimo <strong>di</strong> sei mesi , tra entrambi i genitori, se richiesto entro i tre anni dall’ingresso in famiglia;b) 30% della retribuzione, per i successivi 5 mesi entro il periodo <strong>di</strong> cui alla lettera a), sempre senza vincoli <strong>di</strong>red<strong>di</strong>to e se richiesto entro tre anni dall’ingresso in famiglia;c) dopo tre anni dall’ingresso in famiglia del minore nessun trattamento economico.3. Bambini adottati o affidati <strong>di</strong> età compresa tra 6 e 12 anni (art. 36 comma 3 del D.lgs. n. 151 del 2001;art. 17, commi 5 e 7 del CCNL del 14/9/2000;a) 100% della retribuzione per i primi 30 giorni, nell’ambito del periodo massimo <strong>di</strong> sei mesi, fruito da entrambi igenitori, entro il terzo anno dall’ingresso del minore nel nucleo familiare;b) 30% della retribuzione per i successivi 5 mesi entro il periodo <strong>di</strong> cui alla lettera a);c) per gli ulteriori perio<strong>di</strong> (oltre il sesto mese): nessuna retribuzione;d) superati i tre anni dall’ingresso in famiglia non spettano né congedo né indennità. Esempio: in caso <strong>di</strong>adozione <strong>di</strong> un bambino <strong>di</strong> 11 anni, il vincolo della fruibilità del congedo parentale entro i primi tre annisuccessivi all’ingresso in famiglia del bambino, consente <strong>di</strong> utilizzare il congedo sino al 14° anno.Il <strong>di</strong>ritto cessa alla scadenza dei termini su in<strong>di</strong>cati, anche se il periodo massimo <strong>di</strong> astensione facoltativa non èstato utilizzato.Iter proceduraleIl <strong>di</strong>pendente deve presentare istanza al Settore Affari del Personale almeno 15 giorni prima dell’iniziodell’assenza allegando:- copia del provve<strong>di</strong>mento <strong>di</strong> adozione o affidamento;- copia del certificato <strong>di</strong> affidamento o del verbale rilasciato dall’autorità competente attestante la datadell’effettivo ingresso del bambino nella famiglia adottiva o affidataria.- <strong>di</strong>chiarazione non autenticata <strong>di</strong> responsabilità del padre (o della madre nel caso sia il padre ad usufruire deipermessi) relativa agli eventuali perio<strong>di</strong> <strong>di</strong> astensione facoltativa dalla/o stessa/o fruiti per il figlio <strong>di</strong> cui72


SETTORE AFFARI DEL PERSONALEtrattasi, con in<strong>di</strong>cazione del datore <strong>di</strong> lavoro se lavoratore/trice <strong>di</strong>pendente, ovvero <strong>di</strong>chiarazione relativaalla sua qualità <strong>di</strong> non avente <strong>di</strong>ritto all’astensione (libera professionista, lavoratore/trice a domicilio);- analoga <strong>di</strong>chiarazione della madre (o del padre nel caso un cui sia lo stesso ad usufruire del permesso) deiperio<strong>di</strong> <strong>di</strong> astensione dallo stesso eventualmente già fruiti;- impegno <strong>di</strong> entrambi i genitori a comunicare eventuali variazioni successive.Trattamento retributivo Tre<strong>di</strong>cesima mensilità Ferie Trattamento pensionistico TFS/TFR:Perio<strong>di</strong> retribuiti al100%100% delle voci retributivenon connesse alla presenzain servizioMatura Maturano Valutato con versamento deicontributiValutato con versamentodei contributiPerio<strong>di</strong> retribuiti al 30%30% delle voci retributivenon connesse alla presenzain servizioE’ ridotta inproporzioneNon maturanoValutato al 30% con versamentodei contributi e al 70% concontribuzione figurativa.Perio<strong>di</strong> senza retribuzioneNessuno Non matura Non maturano Valutato al 100% con contribuzionefigurativaValutato per intero conversamento dei contributisulla retribuzione virtualeintera.Non valutato.73


SETTORE AFFARI DEL PERSONALE4.7.9 Congedo parentale per genitori <strong>di</strong> figli minori con han<strong>di</strong>cap insituazione <strong>di</strong> gravità fino a tre anniArt. 33 del D.lgs. 151/2001DefinizioneLa lavoratrice madre o, in alternativa, il lavoratore padre, <strong>di</strong> minore, anche adottivi o affidatari, conhan<strong>di</strong>cap in situazione <strong>di</strong> gravità accertata ai sensi dell'art. 4, comma 1, della Legge n. 104 del 05/02/1992,hanno <strong>di</strong>ritto al prolungamento fino al compimento dei tre anni del bambino, del congedo parentale, acon<strong>di</strong>zione che il bambino non sia ricoverato a tempo pieno presso <strong>istituti</strong> specializzati.Il <strong>di</strong>ritto è riconosciuto al genitore anche qualora l'altro ne sia escluso.Il prolungamento inizia a decorrere una volta trascorso il periodo corrispondente alla durata massima delcongedo parentale or<strong>di</strong>nario spettante al richiedente.Iter proceduraleIl lavoratore/lavoratrice dovrà presentare apposita istanza corredata dalla seguente documentazione:certificato dell'A.S.L. attestante che la con<strong>di</strong>zione del minore <strong>di</strong> han<strong>di</strong>cap in situazione <strong>di</strong> gravitàaccertata ai sensi dell'art. 4, comma 1, della Legge 104/1992autocertificazione rilasciata ai sensi del D.P.R. 445/2000, attestante che il bambino non sia ricoverato atempo pieno presso <strong>istituti</strong> specializzati.Trattamento retributivo30% delle vociretributive non connessealla presenza in servizioTre<strong>di</strong>cesima mensilitàNon maturaFerieNon maturanoTrattamento pensionisticoValutato al 30% con versamentodei contributi e al 70% concontribuzione figurativa.TFS/TFR: Valutatoper intero conversamento deicontributi sullaretribuzione virtualeintera.74


SETTORE AFFARI DEL PERSONALE4.7.10 Riposi per genitori <strong>di</strong> figli minori con han<strong>di</strong>cap in situazione <strong>di</strong>gravità fino a 3 anniArt. 33 D.lgs. 151/2001 – Art. 33 Legge 104/1992DefinizioneFino al compimento del 3° anno <strong>di</strong> vita del bambino :In alternativa al prolungamento del congedo parentale; <strong>di</strong> cui alla pagina precedente, e fino al compimento del terzoanno <strong>di</strong> vita del bambino, anche se adottivo o affidatario, con han<strong>di</strong>cap in situazione <strong>di</strong> gravità accertata ai sensidell'articolo 4, comma 1, della Legge 104 del 05/02/1992, la lavoratrice madre o in alternativa il lavoratore padrepuò richiedere due ore <strong>di</strong> riposo giornaliero retribuito.Dopo il compimento del 3° anno <strong>di</strong> vita del bambino e fino a 18 anni <strong>di</strong> età :La lavoratrice madre o in alternativa il lavoratore padre, <strong>di</strong> minori anche se adottivi o affidatari, hanno <strong>di</strong>ritto atre giorni <strong>di</strong> permessi mensili, fruibili anche in maniera continuativa, a con<strong>di</strong>zione che la persona con han<strong>di</strong>cap insituazione <strong>di</strong> gravità, non sia ricoverata a tempo pieno presso <strong>istituti</strong> specializzati.Per i permessi <strong>di</strong> cui sopra : non è richiesta la convivenza e nemmeno l'assistenza continuativa ed esclusiva; fermo restando il limite complessivo <strong>di</strong> tre giorni mensili, la coppia <strong>di</strong> genitori lavoratori <strong><strong>di</strong>pendenti</strong> può ripartirsi ipermessi anche con assenze contestuali dal rispettivo lavoro (ad esempio, due giorni il padre ed un giorno la madre,anche in coincidenza con uno dei giorni del padre).Iter proceduraleIl lavoratore/lavoratrice dovrà presentare apposita istanza corredata dalla seguente documentazione : certificato dell'A.S.L. attestante la con<strong>di</strong>zione del minore o dell'assistito o la propria con<strong>di</strong>zione, <strong>di</strong> han<strong>di</strong>cap insituazione <strong>di</strong> gravità accertata ai sensi dell'art. 4, comma 1, della Legge 104/1992 autocertificazione rilasciata ai sensi del D.P.R. 445/2000, attestante che il bambino o l'assistito non sia ricoveratoa tempo pieno presso <strong>istituti</strong> specializzati autocertificazione rilasciata ai sensi del D.P.R. 445/2000, attestante il numero dei giorni già usufruiti dall'altrogenitore, se anch'esso lavoratore <strong>di</strong>pendente, per il medesimo permesso, oppure <strong>di</strong>chiarare la <strong>di</strong>versa situazionelavorativa del coniuge.Trattamento retributivoVoci retributive non connessealla presenza in servizioTre<strong>di</strong>cesima mensilitàMaturaFerieMaturanoTrattamento pensionisticoValutatoTFS/TFRValutato75


SETTORE AFFARI DEL PERSONALE4.7.11 Assenza per malattia del bambino <strong>di</strong> età inferiore agli 8 anniCapo VII del D.lgs. 151/2000, Art. 17 C.C.N.L. 14/09/2000DefinizioneSia il padre che la madre, alternativamente, hanno <strong>di</strong>ritto ad assentarsi dal lavoro durante la malattia delbambino <strong>di</strong> età inferiore a tre anni, per perio<strong>di</strong> corrispondenti alla durata della malattia.Se il bambino ha un'età compresa fra tre e otto anni, è consentito un congedo nel limite <strong>di</strong> cinque giornilavorativi all'anno per ciascun genitore alternativamente.Iter proceduraleAi fini della fruizione <strong>di</strong> tale conge<strong>di</strong> la lavoratrice/il lavoratore, sono tenuti a presentare al Settore Affari delPersonale, una specifica richiesta corredata da: certificato me<strong>di</strong>co, comprovante la malattia del bambino; autocertificazione rilasciata ai sensi del D.P.R. 445/2000, attestante che l'altro genitore, se anch'essolavoratore <strong>di</strong>pendente, non è assente dal lavoro negli stessi giorni per il medesimo motivo e il numero deigiorni totali già usufruiti per il medesimo motivo, oppure <strong>di</strong>chiarare la <strong>di</strong>versa situazione lavorativa delconiuge.Trattamento retributivo Tre<strong>di</strong>cesima mensilità Ferie TrattamentopensionisticoPerio<strong>di</strong> retribuiti al 100%100% delle voci retributive nonconnesse alla presenza inservizioNon matura Maturano Valutato con versamentodei contributiTFS/TFR:Valutato con versamentodei contributiPerio<strong>di</strong> senza retribuzioneNessuno Non matura Non maturano Valutato al 100% concontribuzione figurativaNon valutato.76


SETTORE AFFARI DEL PERSONALE4.7.12 Conge<strong>di</strong> per malattia del bambino in caso <strong>di</strong> adozione o affidoArt. 50 del D.lgs. 151/2000DefinizioneEntrambi i genitori, alternativamente, hanno <strong>di</strong>ritto <strong>di</strong> astenersi dal lavoro durante tutte le malattiedel bambino <strong>di</strong> età non superiore a sei anni.Per le malattie che si verifichino nei primi tre anni dalla data <strong>di</strong> ingresso del minore in famiglia, ecomunque non oltre il sesto anno <strong>di</strong> età dello stesso, spettano complessivamente ai genitori, perciascun anno, trenta giorni <strong>di</strong> assenza retribuita.Ulteriori assenze nello stesso periodo sono senza retribuzione ma sono computate nell’anzianità <strong>di</strong>servizio.Fermo restando quanto sopra, gli stessi genitori hanno <strong>di</strong>ritto ad astenersi dal lavoro anche durantele malattie che dovessero verificarsi successivamente, fino al compimento dell’8° anno <strong>di</strong> età, nellimite <strong>di</strong> 5 giorni lavorativi all’anno per ciascun genitore.Qualora all’atto dell’adozione o dell’affidamento, il minore abbia un’età compresa fra sei e do<strong>di</strong>ci anni, ilcongedo per malattia del bambino è fruibile nei primi tre anni dall’ingresso del minore nel nucleofamiliare, nel limite <strong>di</strong> 5 giorni lavorativi all’anno per ciascun genitore.In ogni caso le assenze per malattia del bambino oltre il 6° anno <strong>di</strong> età, nel limite previsto <strong>di</strong> 5 giornilavorativi all’anno per ciascun genitore, sono senza retribuzione ma sono computate nell’anzianità <strong>di</strong>servizio.Per quanto riguarda le modalità e le con<strong>di</strong>zioni per l’esercizio dei suddetti <strong>di</strong>ritti si richiama quanto giàdetto in precedenza per le medesime assenze dei genitori naturali.Iter proceduraleAi fini della fruizione <strong>di</strong> tale conge<strong>di</strong> la lavoratrice/il lavoratore, sono tenuti a presentare al SettoreAffari del Personale, una specifica richiesta corredata da: certificato me<strong>di</strong>co, comprovante la malattia del bambino; autocertificazione rilasciata ai sensi del D.P.R. 445/2000, attestante che l'altro genitore, seanch'esso lavoratore <strong>di</strong>pendente, non è assente dal lavoro negli stessi giorni per il medesimo motivo eil numero dei giorni totali già usufruiti per il medesimo motivo, oppure <strong>di</strong>chiarare la <strong>di</strong>versa situazionelavorativa del coniuge.Trattamento retributivoTre<strong>di</strong>cesimamensilitàFerie Trattamento pensionistico TFS/TFR:Perio<strong>di</strong> retribuiti al 100%100% delle voci retributivenon connesse alla presenza inservizio).Non matura Maturano Valutato con versamento deicontributiValutato conversamentodei contributiPerio<strong>di</strong> senza retribuzioneNessuno Non matura Non maturano Valutato al 100% con contribuzionefigurativaNon valutato.77

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