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Consiglio di Stato, sez. V, 27 novembre 2012, n. 5965 ... - Ediltecnico

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Con appello notificato il 3 marzo 2000 la s.r.l. Saurus impugnava tale sentenza, sollevando leseguenti censure:1.Sull’inammissibilità del ricorso in primo grado per decadenza dei termini <strong>di</strong> ex art. 21 L. 6<strong>di</strong>cembre 1971 n. 1034. Il ricorso <strong>di</strong> primo grado deve essere <strong>di</strong>chiarato inammissibile per esserestato proposto tar<strong>di</strong>vamente con riferimento alla deliberazione consiliare n. 51/1993, vista epubblicata nelle forme or<strong>di</strong>narie tipiche degli atti urbanistici, così come era necessario a normadella natura dell’atto stesso, e <strong>di</strong>rettamente lesiva della posizione dei ricorrenti.2.Sulle pretese (ma infondate) censure <strong>di</strong> merito dedotte e accolte nel ricorso in primo grado. L’art.25 delle n.t.a. prevede la demolizione dell’e<strong>di</strong>ficio esistente e la costruzione del nuovo e<strong>di</strong>ficio coningombro planimetrico <strong>di</strong> volume non superiore a mc. 2350 e altezza massima non superiore a m. 7con destinazione mista a seconda dei livelli e la formazione <strong>di</strong> un porticato ad uso pubblico. Ladeliberazione n. 51/1993 è consistita nel mo<strong>di</strong>ficare il confine dell’ingombro arretrandolo econtrobilanciandolo con un avanzamento su altro e <strong>di</strong>verso fronte: la mo<strong>di</strong>ficazione èsostanzialmente irrilevante e riguarda la conformazione urbanistica dell’e<strong>di</strong>ficio che era rimastoinalterato nei volumi e nelle altezze. Né la concessione e<strong>di</strong>lizia impugnata può essere ritenuta unaconcessione in deroga.Devono poi ritenersi infondati i motivi accolti nel ricorso <strong>di</strong> primo grado, secondo i quali il progettoassentito non avrebbe rispettato i parametri <strong>di</strong> piano: la volumetria massima consentita dallostrumento urbanistico non è stata superata, né il sottotetto può essere computato in questa, vista lasua non abitabilità, la sua inaccessibilità, la sua mancanza <strong>di</strong> finestrature o luci e la sua funzione <strong>di</strong>ospitare una serie <strong>di</strong> impianti tecnici non collocabili in altre zone dell’immobile, come gli impianti<strong>di</strong> aereazione, termo-idrico, per l’ascensore ed i montacarichi.Inoltre non vi sono <strong>di</strong>fformità tra le tavole progettuali assentite dal Comune e quelle vistate dallaCommissione Provinciale Beni Ambientali e Culturali, comunque deputata a valutareesclusivamente la compatibilità esteriore delle opere con le esigenze <strong>di</strong> tutela paesistica.La Saurus s.r.l. concludeva per l’accoglimento dell’appello con vittoria <strong>di</strong> spese.Si costituiva in giu<strong>di</strong>zio il Comune <strong>di</strong> Mirano, sostenendo le tesi dell’appellante.Con appello incidentale notificato il 19 e il 28 aprile 2000 Marco Niero ed Anna Maria Conte sicostituivano anch’essi in giu<strong>di</strong>zio, sostenendo l’infondatezza dell’appello e riproponendo i motivinon accolti in primo grado <strong>di</strong> seguito esposti:Violazione degli artt. 79 e 23 legge reg. Veneto <strong>27</strong> giugno 1985 n. 61 e della L. n. 122/1989;eccesso <strong>di</strong> potere per violazione delle n.t.a. dello strumento urbanistico vigente (artt. 11 e 25),eccesso <strong>di</strong> potere per <strong>di</strong>fetto <strong>di</strong> presupposto. La ricostruzione del fabbricato è avvenuta in violazionedelle <strong>di</strong>stanze che devono intercorrere fra gli e<strong>di</strong>fici del centro storico senza tenere conto <strong>di</strong> quellodemolito, anteriore al D.M. n. 1444/1968, le cui norme però dovevano essere rispettate per i nuovie<strong>di</strong>fici.Gli appellati ed appellanti incidentali concludevano per il rigetto dell’appello della Saurus el’accoglimento del proprio appello incidentale.Alla o<strong>di</strong>erna u<strong>di</strong>enza pubblica la causa è passata in decisione.DIRITTOSi può prescindere dal primo motivo <strong>di</strong> censura, concernente l’inammissibilità del ricorso <strong>di</strong> primogrado, poiché appaiono fondate le seguenti censure concernenti il merito della causa.Seguendo i rilievi sub 2), la concessione e<strong>di</strong>lizia in questione, rilasciata all’o<strong>di</strong>erna s.r.l. Saurussubentrata ai proprietari originari, è stata preceduta da una deliberazione del consiglio comunale <strong>di</strong>Mirano emessa ai sensi dell’art. 18, comma 2, legge reg. n. 61/1985 - legge urbanistica regionaleveneta vigente all’epoca ed ora abrogata dalla legge regionale 23 aprile 2004 n. 11 - in base al quale“la delimitazione dell’ambito territoriale del Comparto e i termini per la costituzione del Consorzioe per la presentazione dell’istanza <strong>di</strong> concessione sono stabiliti da un piano urbanistico attuativo oda un Programma pluriennale <strong>di</strong> attuazione, ma possono essere deliberati o variati anche


In realtà, per quanto riguarda il progetto vistato dalla Commissione provinciale <strong>di</strong> beni ambientali eculturali, si è trattato esclusivamente <strong>di</strong> <strong>di</strong>fformità <strong>di</strong> alcuni allegati progettuali rispetto agli altri, deltutto fedeli questi al fabbricato poi realizzato: gli archi previsti dal progetto erano quattro e quattrosono stati quelli costruiti e la <strong>di</strong>fformità riportata dalla tavola 7 (tavola dei materiali) – cinque archi- appare essere del tutto innocua e senza alcuna conseguenza, oltre al fatto <strong>di</strong> essere stata redatta conlargo anticipo rispetto alla domanda e agli altri elaborati progettuali, il che <strong>di</strong>mostra le incongruenzerappresentate.E’ infine da respingere l’appello incidentale.Si dolgono i controinteressati in primo grado, ora appellanti incidentali, che la costruzione <strong>di</strong>proprietà della Saurus s.r.l. sarebbe avvenuta in violazione delle <strong>di</strong>stanze da mantenere nei centristorici, tra l’altro inferiori a quelle previste dal D.M. n. 1444/1968 data la risalenza dellacostruzione preesistente.Soccorrono in questo caso le pregevoli <strong>di</strong>fese svolte dal Comune <strong>di</strong> Mirano, con le quali vienerichiamato l’allora vigente art. 23, comma ottavo, lett. b), della l.r. Veneto n. 61/1985, per il qualegli interventi <strong>di</strong>sciplinati puntualmente dal piano regolatore generale possono comunque definire<strong>di</strong>stanze minori a quelle stabilite dall’art. 9 D.M. n. 1444/1968; l’art. 25 delle n.t.a., più volterichiamato ed oggetto delle sopraddette mo<strong>di</strong>ficazioni operate dalla deliberazione consiliare n.51/1993, ha specificamente in<strong>di</strong>viduato l’area <strong>di</strong> se<strong>di</strong>me dell’intervento costituendo così una sorta<strong>di</strong> regola del caso singolo, comunque ammessa dalla legge urbanistica regionale e che dovevaessere eventualmente oggetto <strong>di</strong> impugnazione ai tempi dell’emanazione dello strumentourbanistico generale <strong>di</strong> Mirano.Per le suesposte considerazioni l’appello principale deve essere accolto con la conseguente riformadella sentenza impugnata e il rigetto del ricorso <strong>di</strong> primo grado, mentre l’appello incidentale deveessere respinto.La peculiarità della fattispecie giustifica la compensazione delle spese <strong>di</strong> giu<strong>di</strong>zio del doppio gradotra le parti.P.Q.M.Il <strong>Consiglio</strong> <strong>di</strong> <strong>Stato</strong> in sede giuris<strong>di</strong>zionale (Sezione Quinta) definitivamente pronunciando sugliappelli, come in epigrafe proposti, accoglie l’appello principale e, per l'effetto, respinge il ricorso <strong>di</strong>primo grado, mentre respinge l’appello incidentale.Spese compensate del doppio grado.Or<strong>di</strong>na che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

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