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Corte di Cassazione – Sentenza n. 5809/2012 Aprile 12 ... - Ospol

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inammissibile, perché <strong>di</strong>versa da quelle addotte in primo grado.Sul piano sostanziale, si sostiene che l’esclusione della colpa dell’automobilista (nellaspecie il marito dell’opponente), incorso nelle reiterate violazioni, sarebbe stata erronea econtraria, in assenza <strong>di</strong> prove <strong>di</strong> caso fortuito o forza maggiore, alla presunzione dettatadall’art. 3 L. 689/81, essendo stata la Z.T.L. istituita per motivate esigenze ambientali suautorizzazione ministeriale, concretamente attuata con segnaletica conforme alla normativaco<strong>di</strong>cistica e regolamentare, oltre che al provve<strong>di</strong>mento autorizzativo, tenuto conto inparticolare della particolare sequenza delle relative in<strong>di</strong>cazioni e prescrizioni, che avrebberoreso perfettamente intelligibili i <strong>di</strong>vieti, nelle fasce orarie <strong>di</strong> riferimento, nella specie violati.Il motivo è fondato.Pur rilevandosi, sul piano processuale, che la doglianza accolta dal giu<strong>di</strong>ce <strong>di</strong> appello erastata proposta, sia pure in termini alquanto generici, nell’ambito del secondo motivo delricorso <strong>di</strong> primo grado (laddove si era tra l’altro accennato ad un “segnale stradaleimpossibile da interpretare”, successivamente rimosso dal Comune), va osservato, sotto ilprofilo sostanziale, che nella situazione descritta dal giu<strong>di</strong>ce d’appello non può configurarsialcuna contrad<strong>di</strong>ttorietà della segnaletica, tale da indurre in errore un automobilista dotato <strong>di</strong>me<strong>di</strong>a <strong>di</strong>ligenza, tenuto ai sensi dell’art. 38 co. 2 C.d.S. all’osservanza delle prescrizionirese note a mezzo della segnaletica stradale, quando questa sia, come previsto dalsuccessivo art. 39 co. 2, sia conforme alle caratteristiche <strong>di</strong> formato, <strong>di</strong>mensioni esimbologia stabilite nel regolamento attuativo.In particolare, la possibilità <strong>di</strong> svolta a destra in determinati orari, desumibile dal primocartello menzionato nella sentenza impugnata, non <strong>di</strong>spensava il conducente dal prestareattenzione ai successivi segnali, che, proseguendo nella marcia, avrebbe poi incontrato,considerato che la vigenza spaziale <strong>di</strong> ogni <strong>di</strong>vieto o prescrizione non può che valere fino alpunto in cui non se ne incontri una successiva <strong>di</strong> contenuto <strong>di</strong>verso; sicché non puòravvisarsi scusabile, in guisa da escludere la colpa ex art. 3 L. 689/81, l’errore scusabile,consistito, come nella specie ritenuto dal Tribunale, nell’aver proseguito la marciaconfidando nella persistente vigenza della prima segnalazione, senza tuttavia prestareattenzione a quella successiva, che, regolando in concreto l’accesso alla zona a trafficolimitato, conteneva, come è nella specie incontroverso, le prescrizioni <strong>di</strong> orario in concreto<strong>di</strong>sattese dal conducente. Del tutto generiche ed irrilevanti risultano le osservazioni delgiu<strong>di</strong>ce <strong>di</strong> appello, secondo cui tale secondo cartello sarebbe stato “complicatissimo e con<strong>di</strong>citure assai minute”, considerato: a) anzitutto che, a fronte della deduzione da parte delComune <strong>di</strong> legittimità della segnaletica, non era stata specificamente dedotta la nonconformità della stessa alle caratteristiche <strong>di</strong>mensionali, simbologiche e grafiche previstenel regolamento <strong>di</strong> esecuzione e attuazione del nuovo C.d.S. (D.P.R. 495/92), in particolarealla “figura II 322/a art. 135″, prevedente, oltre ad un ben visibile segnale <strong>di</strong> <strong>di</strong>vieto <strong>di</strong>circolazione (costituente la regola generale), anche un sottostante pannello integrativo,in<strong>di</strong>cante le eccezioni a tale <strong>di</strong>vieto; b) che lo stesso giu<strong>di</strong>ce, comunque, è stato in grado <strong>di</strong>leggere, dalla riproduzione fotografica in atti, le prescrizioni, con particolare riferimentoagli orari contenute nel pannello, il che lascia presumere (tanto più in assenza <strong>di</strong> unaspecifica deduzione dell’opponente, che aveva essenzialmente lamentato la natura“complicatissima” del segnale e l’assenza <strong>di</strong> adeguata pubblicizzazione dell’estensione dellaZ.T.L., ma non l’illeggibilità grafica), che le stesse fossero leggibili dagli automobilisti.Ogni altra considerazione esposta al riguardo nella sentenza, sconfinando palesemente invalutazioni <strong>di</strong> opportunità circa l’adozione e le modalità attuative del provve<strong>di</strong>mento dequo, vale <strong>di</strong>re in un campo riservato alla P.A., in concreto attenutasi alle citate <strong>di</strong>sposizioni


co<strong>di</strong>cistiche e regolamentari, de ve ritenersi del pari irrilevante ai fini del riscontrodell’elemento soggettivo delle infrazioni, la cui presunzione <strong>di</strong> sussistenza ex art. 3 L.689/81 non è risultata nella specie superata.Con il secondo motivo si censura, per violazione e/o falsa applicazione dell’art. 77 co. 7Reg. Es. C.d.S. (D.P.R. 495/92) l’accoglimento del motivo <strong>di</strong> opposizione relativo allamancata in<strong>di</strong>cazione sul retro dei segnali in questione degli estremi del provve<strong>di</strong>mentoimpositivo, deducendo, con richiamo alla giurisprudenza <strong>di</strong> questa <strong>Corte</strong>, che la relativaomissione non determina l’illegittimità dei <strong>di</strong>vieti o prescrizioni segnalatane esime gli utentidella strada dalla relativa osservanza, assolvendo le in<strong>di</strong>cazioni a mere esigenze <strong>di</strong> controllointerne alla P.A., ed osservando che comunque, nel caso <strong>di</strong> specie, l’opponente si eralimitata ad un rilievo meramente formale, senza porre in dubbio la sussistenza <strong>di</strong> unprovve<strong>di</strong>mento ad hoc del Comune, copia del quale era stata peraltro prodotta dalla <strong>di</strong>fesadell’ente. Anche tale motivo è fondato, alla luce del principio, desumibile dallagiurisprudenza <strong>di</strong> questa <strong>Corte</strong>, secondo cui, fermo restante l’obbligo degli automobilisti <strong>di</strong>prestare osservanza alle prescrizioni e <strong>di</strong>vieti risultanti dalla segnaletica stradale, il solorilievo formale della mancanza sul retro dei cartelli dell’in<strong>di</strong>cazione, prescritta dall’art. 77co. 7 del regolamento citato, del provve<strong>di</strong>mento legittimante la relativa apposizione, ovenon ne sia contestata la ra<strong>di</strong>cale sussistenza (ipotesi nella quale l’amministrazione opposta ètenuta fornirne la prova), non costituisce, in assenza <strong>di</strong> alcuna <strong>di</strong>sposizione che la preveda,motivo <strong>di</strong> illegittimità degli obblighi o <strong>di</strong>vieti (v., tra le altre, Cass. nn. <strong>12</strong>431/10, 16884/07,8667/06, 715/06, 3962/06). Nel caso <strong>di</strong> specie il giu<strong>di</strong>ce <strong>di</strong> appello non ha tenuto conto chel’opponente si era limitata ad un mero rilievo formale e che, comunque, il Comune avevadocumentalmente provato l’esistenza del provve<strong>di</strong>mento de quo, peraltro già ammessa dallapredetta, che ne aveva soltanto lamentato l’inopportunità e l’inadeguata pubblicizzazione.Con il terzo motivo si deduce violazione e/o falsa applicazione degli artt. 201 D.lgs. 285/92e 383 D.P.R. 495/92, degli artt. 115, 116 c.p.c., nonché omessa o insufficiente motivazionesu punto decisivo, censurandosi la terza ratio deciden<strong>di</strong> della sentenza impugnata, incontrario osservando che nessuna norma impone che nel verbale siano in<strong>di</strong>cati gli estremidell’omologazione dell’apparecchio impiegato per l’accertamento dell’infrazione; taleomologazione era comunque intervenuta con decreto ministeriale del 31.5.01, prodotto incopia agli atti, al pari <strong>di</strong> quello del 28.4.05 <strong>di</strong> autorizzazione del Comune <strong>di</strong> Veronaall’istallazione dell’impianto. Il Tribunale avrebbe confuso l’omologazione con la revisionedelle apparecchiature ed erroneamente ritenuto, in assenza <strong>di</strong> alcuna <strong>di</strong>sposizione che laimponesse, non trattandosi <strong>di</strong> strumenti <strong>di</strong> misura, ma <strong>di</strong> registrazione <strong>di</strong> fotogrammi, lanecessità della taratura;peraltro, quand’anche vi fosse stato un obbligo <strong>di</strong> revisione annuale,essendo stato l’impianto installato, previo documentato collaudo, nel luglio del 2005,all’epoca dei rilievi delle infrazioni, tra il novembre dello stesso anno ed il gennaio delsuccessivo, il temine revisionale non sarebbe ancora scaduto.Anche tale motivo deve essere accolto, risultando assorbente, rispetto ai suesposti, purfondati, rilievi, la considerazione della ra<strong>di</strong>cale e palese irrilevanza del motivo oppositivo,in un contesto nel quale l’opponente non aveva contestato l’avvenuto reiterato transito delproprio veicolo nella zona interdetta al traffico nei giorni e negli orari riportati nei singoliverbali, ma essenzialmente dedotto la sostanziale l’illegittimità del <strong>di</strong>vieto stesso e lamancanza <strong>di</strong> colpa del conducente nell’accedere alla Z.T.L. in quegli specifici orari; sicchè,il mero rilievo formale, circa l’assenza <strong>di</strong> “omologazione” e “taratura” delleapparecchiature, con le quali si era proceduto all’accertamento fotografico delle infrazionirisultava fine a sé stesso e privo <strong>di</strong> concreta rilevanza, attesa l’implicita ammissione delle


condotte trasgressive. Manifestamente infondato è, infine, il ricorso incidentalecon<strong>di</strong>zionato (da esaminarsi in conseguenza dell’accertata fondatezza <strong>di</strong> quello principale),con il quale si lamenta la mancata applicazione alla fattispecie dell’art. 8 bis della L. 689/81,norma che, tenuto conto della identità delle violazioni e del limitato arco temporale dellarelativa commissione, sostanzialmente integranti, secondo la deducente, un’”unica condotta<strong>di</strong> durata”, avrebbe a suo avviso comportato l’irrogazione <strong>di</strong> una sanzione unica.Premesso che la soluzione <strong>di</strong> continuità temporale tra le varie condotte, ciascuna consumataed esaurita nelle circostanze <strong>di</strong> tempo e luogo accertate nei rispettivi processi verbali, rendeimproponibile l’adombrata tesi della “permanenza”, richiedente una condotta unitariaprotratta nel tempo, e che, sotto il profilo della “continuazione”, la normativa in materia <strong>di</strong>sanzioni amministrative, come ripetutamente precisato dalla giurisprudenza <strong>di</strong> questa <strong>Corte</strong>(tra le altre nn. <strong>12</strong>844/08, 944/11), non prevede un istituto <strong>di</strong> generale applicabilità, analogoa quello <strong>di</strong> cui all’art. 81 cpv. C.P. prevedendo l’art. 8 co.l L. 689/81, in via generale,l’applicazione <strong>di</strong> sanzione unica solo per i casi <strong>di</strong> concorso formale, mentre tale trattamento,per una pluralità <strong>di</strong> violazioni commesse in tempi <strong>di</strong>versi in esecuzione <strong>di</strong> un medesimo<strong>di</strong>segno trasgressivo, è esteso, dal secondo comma, soltanto alle violazioni in materia <strong>di</strong>previdenza e assistenza obbligatorie), inconferente risulta il richiamo all’art. 8 bis cit. Talenorma, aggiunta dall’art. 94 del D.lgs. 507/99, come è stato pure chiarito dallagiurisprudenza <strong>di</strong> questa <strong>Corte</strong> (v. in particolare nn. 17347/07, 5225/1 l), non ha introdottoin materia <strong>di</strong> sanzioni amministrative l’istituto della continuazione, analogo a quellopenalistico, bensì quello della “reiterazione”, corrispondente ad alcune formedell’aggravante della “reci<strong>di</strong>va” (art. 99 C.P.), per i casi in cui alle stesse siano connessiparticolari effetti da specifiche <strong>di</strong>sposizioni <strong>di</strong> legge.La sentenza impugnata va conclusivamente cassata, senza rinvio, essendo stati i rimanentimotivi <strong>di</strong> opposizione già respinti in sede <strong>di</strong> merito, provvedendosi <strong>di</strong>rettamente in questasede alla reiezione dell’appello ex art. 384 co. 11 u.p. c.p.c., non rendendosi necessari altriaccertamenti <strong>di</strong> fatto.Le spese del secondo grado <strong>di</strong> giu<strong>di</strong>zio e del presente, infine, vanno posti a carico dellasoccombente.P.Q.M.La <strong>Corte</strong> accoglie il ricorso principale, rigetta quello incidentale, cassa la sentenzaimpugnata e, pronunziando nel merito, rigetta l’appello.Condanna la resistente al rimborso in favore del Comune <strong>di</strong> Verona delle spese processuali,che liquida, quanto a quelle del giu<strong>di</strong>zio <strong>di</strong> appello, in complessivi Euro 1.500, 00, <strong>di</strong> cui500 per <strong>di</strong>ritti e 200 per esborsi, e, quanto a quelle del presente, in complessivi Euro 1.200,00, <strong>di</strong> cui 200 per esborsi, oltre accessori <strong>di</strong> legge.Depositata in Cancelleria il <strong>12</strong>.04.<strong>20<strong>12</strong></strong>

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