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Slides campionamento per indagini chimiche - Aicod

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IL CAMPIONAMENTODEGLI ALIMENTIModalità di <strong>campionamento</strong> <strong>per</strong> <strong>indagini</strong><strong>chimiche</strong> e principali non conformità rilevateModena 10 febbraio 2011Giorgio FedrizziReparto di Chimica degli Alimenti – BolognaIstituto Zooprofilattico S. della Lombardia e Emilia Romagna


CHI LO DISPONE? Reg. 882/2004DPR. 327C P PReg. UE 1881; 1882; 1883;…..


Art. 6 - Modalità e norme di prelevamento dei campioni da sottoporre adanalisi chimica.Per il prelievo dei campioni destinati all'analisi chimica, salvo quanto previstoda norme speciali, nonché dal successivo art. 9, o quando ricorrano particolariesigenze di controllo, si applicano le modalità stabilite dall'allegato A delpresente regolamento. Qualora non sia possibile applicare esattamente lemodalità di cui al comma precedente deve essere fatta espressa menzione, nelverbale di prelevamento, dei motivi che vi hanno ostato.Art. 9 - Adeguamento alle direttive della Comunità economica europea.Fatte salve le competenze stabilite da leggi e regolamenti speciali, il Ministrodella sanità in applicazione di direttive comunitarie, può, con proprio decreto,apportare modifiche agli allegati al presente regolamento <strong>per</strong> quanto attiene alprelievo dei campioni.


Art. 7 - Contrassegni di identificazione dei singoli campioni.Ciascuno dei campioni di cui al precedente art. 6 deve essere costituito dicinque parti equivalenti, ciascuna delle quali deve essere chiusa e sigillata,preferibilmente con piombini e con suggello recante impressa la dicituradell'ufficio che ha disposto il prelievo. Il responsabile dell'esercizio od un suorappresentante, o il detentore della merce, ha facoltà di apporvi un propriotimbro o sigillo e di ciò si deve far menzione nel verbale di prelevamento dicui al successivo art. 15. Su ognuna delle parti costituenti il campione devefigurare, oltre all'intestazione dell'ufficio che ha disposto il prelievo, la datadel prelievo, la natura della merce prelevata, il numero del verbale diprelevamento, nonché la firma di chi esegue il prelievo e del responsabiledell'esercizio o di un suo rappresentante o del detentore della merce. Ovequesti ultimi dovessero rifiutarsi di firmare, del fatto deve farsi menzione nelverbale di prelevamento. Le indicazioni previste dal terzo comma del presentearticolo possono essere riportate anche su di un cartellino assicurato alcampione, o alle parti equivalenti che lo compongono in modo da impedirne ildistacco.


Art. 15 - Verbale di prelevamento.Il verbale di prelevamento da compilarsi in esecuzione dei precedenti articoli deve contenere:a) il numero d'ordine <strong>per</strong> ciascun prelievo;b) la data, l'ora e il luogo del prelievo;c) le generalità e la qualifica della o delle <strong>per</strong>sone che eseguono il prelievo;d) il nome o la ragione sociale e l'ubicazione dello stabilimento, deposito od esercizio in cui è stato eseguito ilprelievo, nonché le generalità della <strong>per</strong>sona che ha assistito al prelievo della merce in qualità di titolare dell'impresa,di rappresentante o di detentore della merce;e) l'indicazione della natura della merce, la descrizione delle condizioni ambientali di conservazione e le indicazionicon cui è posta in vendita, o le diciture apposte sulle etichette e la dichiarazione se la merce è posta in vendita sfusa oin contenitori originali, con particolare cenno all'eventuale originalità ed integrità delle confezioni;f) le modalità seguite nel prelievo;g) la dichiarazione del prelevatore o dei prelevatori dalla quale risulti se si è proceduto o meno all'eventualesequestro della merce da cui è prelevato il campione;h) la dichiarazione che il titolare dell'impresa o un suo rappresentante o il detentore ha trattenuto una copia delverbale e un campione;i) la dichiarazione che il verbale è stato letto alla presenza dell'interessato - titolare dell'impresa, rappresentante odetentore e che è stato sottoscritto anche dal medesimo, o che lo stesso si è rifiutato di sottoscriverlo;l) la firma del o dei verbalizzanti e quella del titolare dell'impresa o di un suo rappresentate, o del detentore dellamerce;m) le eventuali dichiarazioni del titolare dell'impresa o del rappresentante o del detentore sul nome e residenza delfornitore della merce e sulla data della consegna della merce medesima;n) le eventuali dichiarazioni del titolare dell'impresa, del rappresentante o del detentore sulle aggiunte omanipolazioni subite dalla merce dopo il ricevimento della stessa;o) la specifica indicazione della merce eventualmente sequestrata, oggetto del prelievo;p) le eventuali altre osservazioni o dichiarazioni, anche se fatte dal titolare dell'impresa, dal rappresentante o daldetentore;q) l'eventuale peso lordo riportato sul campione;r) l'indicazione di eventuali aggiunte o trattamenti subiti dalla merce all'atto del prelievo.Il verbale viene redatto in quattro esemplari, tre dei quali vengono inviati al laboratorio che eseguirà gliaccertamenti, mentre un quarto esemplare viene rilasciato all'interessato o a chi lo rappresenta. In caso di prelievo dicampioni di prodotti confezionati, dovrà essere redatto un quinto esemplare del verbale di prelievo che verrà speditosenza ritardo all'impresa produttrice, con lettera raccomandata a carico di quest'ultima. Il laboratorio di analisitrattiene un esemplare del verbale e rimette gli altri all'autorità sanitaria che ha disposto il prelievo.


Art. 16 - Destinazione del campione.Una delle parti del campione prelevato a norma dei precedenti articoli vieneconsegnata, al momento del prelievo, al responsabile dell'esercizio o ad unsuo rappresentante o al detentore della merce, escluso l'eventuale vettore,sempre che non trattasi di spedizioniere doganale rappresentante delproprietario della merce ai sensi del testo unico delle disposizioni legislativein materia doganale approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23gennaio 1973, n. 43. Le altre, insieme al verbale di prelevamento, vengonoinviate <strong>per</strong> le analisi nel più breve tempo possibile al laboratorio pubblicocompetente <strong>per</strong> territorio o ad altro laboratorio autorizzato allo scopo ai sensidell'art. 1 della legge. Una di tali parti è utilizzata <strong>per</strong> l'analisi di primaistanza, un'altra è destinata all'eventuale analisi di revisione e deve essereconservata <strong>per</strong> la durata di sessanta giorni a decorrere dalla data dicomunicazione dell'esito dell'analisi all'interessato; ed un'altra parte infinerimane di riserva <strong>per</strong> eventuali <strong>per</strong>izie ordinate dall'autorità giudiziaria. Incaso di prodotti confezionati, una parte del campione sarà messo adisposizione dell'impresa produttrice, <strong>per</strong> la durata di sessanta giorni, presso illaboratorio di cui al precedente comma. Nel caso previsto dal precedente art.11, una parte del campione viene tenuta presso il laboratorio di analisicompetente, a disposizione del mittente <strong>per</strong> la durata di sessanta giorni.


A che spettal’analisi direvisione?Art. 18 - Comunicazione dei re<strong>per</strong>ti analitici.Non appena accertata, con l'esito delle analisi, la non conformità delle sostanzealle disposizioni di legge, il capo del laboratorio trasmette il certificatoall'autorità sanitaria competente, unendovi il verbale di prelevamento.Contemporaneamente, a mezzo di lettera raccomandata con avviso diricevimento, trasmette all'esercente e ad altri eventuali interessati e, ovel'analisi si riferisca a prodotti confezionati, al produttore, copia del certificatodi analisi comunicando anche la metodica seguita, ai fini delle garanzie didifesa di cui agli articoli 304, 304 -bis, ter, quater e 390 del codice diprocedura penale. Nell'ipotesi prevista dall'ultimo comma dell'art. 1 dellalegge, l'autorità sanitaria di cui all'art. 3 del presente regolamento procede alladenuncia all'autorità giudiziaria, senza attendere il termine previsto <strong>per</strong> lapresentazione della istanza di revisione di analisi dandone contestualecomunicazione al Ministero della sanità. Nel caso in cui il risultato delleanalisi non abbia messo in evidenza irregolarità, ciò deve essere comunicatoall'autorità sanitaria che ha disposto il prelievo, affinché faccia le conseguenticomunicazioni all'esercente e, ove l'analisi si riferisca a prodotti confezionati,al produttore. In caso di mera irregolarità formale rilevabile dall'esamedell'etichetta o della confezione dei prodotti prelevati, l'autorità sanitaria hafacoltà di non richiedere l'analisi dei campioni.


Art. 19 - Istanza di revisione di analisi.L'istanza di revisione di analisi di cui al quarto comma dell'art. 1 della legge, èdiretta all'autorità competente ai sensi dell'art. 3, comma primo, n. 2), delpresente regolamento. Qualora l'istanza di revisione riguardi analisi dispostedai medici o veterinari preposti rispettivamente agli uffici di sanità marittimae aerea e agli uffici veterinari di confine, porto, aeroporto e dogana interna, lastessa deve essere rivolta al titolare del servizio. Le istanze di cui ai precedenticommi debbono indicare il numero e la data del verbale di prelevamento econtenere l'eventuale nomina di un difensore di fiducia. All'istanza deveessere allegata la quietanza del deposito provvisorio effettuato presso latesoreria provinciale <strong>per</strong> spese di analisi, nella misura di lire cinquantamila<strong>per</strong> ogni voce elencata nell'allegato A, paragrafo 1, del presente regolamento ea disposizione dell'Istituto su<strong>per</strong>iore di sanità. L'esito della revisione saràcomunicato agli interessati, senza ritardo, a cura dell'autorità sanitariacompetente ai sensi dell'art. 3 del presente regolamento. Nel caso in cui larevisione non confermi le conclusioni dell'analisi di prima istanza, laquietanza della somma versata deve essere restituita ai fini del rimborso deldeposito provvisorio; nel caso di conferma, la somma viene versatasull'apposito capitolo di bilancio dell'Istituto su<strong>per</strong>iore di sanità, dopo lacondanna definitiva o la oblazione. Nella procedura di revisione di analisi siapplicano, in quanto compatibili, le garanzie stabilite <strong>per</strong> gli atti <strong>per</strong>itali dagliarticoli 304, 304 bis, ter, quater e 390 del codice di procedura penale.


3. Norme generali da seguire <strong>per</strong> il prelievo dei campioni da analizzarea) Nel caso di sostanze o prodotti omogenei contenuti in un unico recipiente, se ne preleva unaquantità rappresentativa della massa, dalla quale si ricava il campione <strong>per</strong> l'analisi.b) Nel caso di sostanze o prodotti omogenei contenuti in più recipienti, se ne prelevano quantitàparziali da diversi recipienti scelti a caso e rappresentativi della partita; le quantità parziali vengonoriunite e mescolate <strong>per</strong> ricavare il campione <strong>per</strong> l'analisi.c) Nel caso di sostanze o prodotti non omogenei contenuti in un unico recipiente e conservati allarinfusa, se ne prelevano quantità parziali nella parte su<strong>per</strong>iore, centrale e inferiore della massa;l'insieme delle quantità parziali rappresentative della partita, vengono riunite e mescolate <strong>per</strong>ricavare il campione <strong>per</strong> l'analisi.d) Nel caso di sostanze o prodotti non omogenei contenuti in più recipienti, se ne prelevano quantitàparziali da diversi recipienti scelti a caso e rappresentativi della partita; le quantità parziali prelevatevengono riunite e mescolate <strong>per</strong> ricavare il campione <strong>per</strong> l'analisi.e) Nel caso di sostanze o prodotti contenuti in confezioni originali chiuse e quando la natura di talesostanza o prodotto, e il tipo di controllo analitico da effettuare ne consentano l'a<strong>per</strong>tura si prelevanoa caso, da un numero di confezioni rappresentative della partita, aliquote di sostanza o prodotto dallequali, riunite e mescolate, si ricava il campione <strong>per</strong> l'analisi.f) Nel caso di sostanze o prodotti contenuti in confezioni originali chiuse, quando la natura dellesostanze o prodotti, e il tipo di controllo analitico da effettuare non ne consentono l'a<strong>per</strong>tura, sipreleva a caso, dalla partita, un numero rappresentativo di confezioni <strong>per</strong> formare il campione <strong>per</strong>l'analisi. In ogni caso il peso complessivo de campione non deve essere inferiore a quello previstonell'apposita tabella.g) Nel caso di latte in confezioni originali chiuse destinate alla vendita al dettaglio se ne prelevanocinque, indipendentemente dal loro volume.


contestuali


Per il <strong>campionamento</strong> si deve fareriferimento a: Regolamento CE 2073/2005sui criteri microbiologiciapplicabili ai prodottialimentariCodice di procedura penale


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(Art. 24. della Costituzione“Tutti possono agire in giudizio <strong>per</strong> la tutela dei propri diritti e interessi legittimi.La difesa è diritto inviolabile in ogni stato e grado del procedimento. ….) *++, ) - )./ 0)1* )!/ 20) )* 0/


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Sentenza n 2360 del 19/01/2010Cassazione Penale - sez. III(Parti: Prevedini)Doc. 710B2360.000 di Origine Nazionaleemanato/a da: Corte di Cassazione Penaleriguardante:SOSTANZE ALIMENTARI - Disposizioni generali - Alimenti, bevande: igiene, vigilanza sanitaria,metodi di analisiMassimaIn materia alimentare l'obbligo di avviso all'interessato delle o<strong>per</strong>azioni di analisi sui campioni prelevati érichiesto allorché si tratti di sostanze deteriorabili, mentre, <strong>per</strong> quelle non deteriorabili, tale avviso non èprevisto, essendo consentita la richiesta di revisione delle stesse. (Fattispecie relativa ad esame effettuato sucampione di mozzarella deteriorabile). (SM)


Sentenza n 34853 del 09/09/2009Cassazione Penale - sez. III(Parti: Piccinini)Doc. 709B09SE.000 di Origine Nazionaleemanato/a da: Corte di Cassazione Penaleriguardante:SOSTANZE ALIMENTARI - Disposizioni generali - Alimenti,bevande: igiene, vigilanza sanitaria, metodi di analisiMassimaLe modalità di svolgimento dei controlli e delle analisi <strong>per</strong> l'accertamentodi penali responsabilità in materia di commercio di prodotti alimentarideteriorabili, dirette ad assicurare le garanzie difensive, non possonoessere derogate da atti amministrativi regionali che prevedano il prelievodi un numero di aliquote del campione da analizzare inferiore alle tre oquattro previste dalla legge statale. (SM)


Sentenza n 28496 del 18/07/2007Cassazione Penale - sez. III(Parti: Ilario ed altri)Doc. 707B18LU.000 di Origine Nazionaleemanato/a da: Corte di Cassazione Penaleriguardante:SOSTANZE ALIMENTARI - Disposizioni generali - Alimenti, bevande: igiene, vigilanzasanitaria, metodi di analisiMassimaIn materia di controlli microbiologici su prodotti alimentari deteriorabili, la disciplina dettatadall'art. 4 del D.Lgs. 123/93 nel richiamare l'art. 223 disp. att. cod. proc. pen. prevede ilrispetto di una procedura garantita sia <strong>per</strong> il prelievo dei campioni da analizzare che <strong>per</strong> ilquantitativo minimo del <strong>campionamento</strong>, rinviando alle disposizioni dei decreti ministeriali <strong>per</strong>la loro individuazione. A tal fine, l'impossibilità di revisione che comporta l'applicazione dellaprocedura di cui al citato art. 223, c. 1, si riferisce soltanto alle analisi microbiologiche e nonanche a quelle aventi ad oggetto la ricerca di additivi chimici, in quanto tali residui sonorinvenibili nei prodotti de<strong>per</strong>ibili anche a distanza di tempo sicché, essendo possibile larevisione, trova applicazione in quest'ultimo caso la disciplina dettata dall'art. 223, commasecondo, disp. att. cod. proc. pen. (Fattispecie dettata in materia di produzione e commercio diprodotti ortofrutticoli deteriorabili, nella specie cetrioli, che presentavano residui del prodottoantiparassitario "dieldrin" in quantità su<strong>per</strong>iore rispetto a quella prevista dal D.M. 19 maggio2000, all'epoca vigente). (SM)


Sentenza n 29737 del 06/09/2006Cassazione Penale - sez. III(Parti: Sciolette)Doc. 706B06SE.001 di Origine Nazionaleemanato/a da: Corte di Cassazione Penaleriguardante:SOSTANZE ALIMENTARI - Disposizioni generali - Alimenti, bevande: igiene,vigilanza sanitaria, metodi di analisiMassimaIn tema di tutela degli alimenti, le disposizioni di cui al D.M. 20 aprile 1978,relativo alle modalità di prelevamento dei campioni, non sono stabilite a pena dinullità o di inutilizzabilità della analisi; pur tuttavia, atteso che queste tendono agarantire la rappresentatività del campione in rapporto al complesso, devonoessere considerate dal giudice <strong>per</strong> valutare l'attendibilità delle analisi. (SM)


Sentenza n 10225 del 23/03/2006Cassazione Penale - sez. III(Parti: Sacchi)Doc. 706B23MA.001 di Origine Nazionaleemanato/a da: Corte di Cassazione Penaleriguardante:SOSTANZE ALIMENTARI - Disposizioni generali - Alimenti, bevande: igiene, vigilanzasanitaria, metodi di analisiMassimaIntegra il reato di cui all’art. 5, comma primo, lett. d, legge 30 aprile 1962 n. 283, ladetenzione al fine di commercio di “granella di nocciole” alterata <strong>per</strong> la presenza diaflatossina b1 e aflatossine totali in quantità su<strong>per</strong>iori a quelle indicate dal Ministero dellaSanità, nonostante il “metodo di <strong>campionamento</strong>” utilizzato <strong>per</strong> l’accertamentodell’alterazione sia stato diverso da quello previsto da disposizioni ministeriali, le quali hannonatura ordinatoria e non prescrittiva. (Nella specie la Corte ha ritenuto che le disposizioni chestabiliscono le modalità di prelievo dei campioni e le analisi hanno carattere ordinatorio e laloro inosservanza non dà luogo a nullità delle analisi né esclude il loro valore probatorio. (SM)


Sentenza n 41675 del 21/11/2005Cassazione Penale - sez. III(Parti: P.G. presso il Tribunale di Tempio Pausania in proc. Bigi ed altro)Doc. 705B21NO.000 di Origine Nazionaleemanato/a da: Corte di Cassazione Penaleriguardante:SOSTANZE ALIMENTARI - Disposizioni generali - Alimenti, bevande: igiene,vigilanza sanitaria, metodi di analisiMassimaLe modalità di <strong>campionamento</strong> di prodotti alimentari deteriorabili, una voltaassicurata la suddivisione tra soggetto interessato e organo di controllo, devonoassumere la rappresentatività come principio generale, mentre è lasciata alladiscrezionalità tecnica della P.A. stabilire il numero di confezioni da suddividerenelle due aliquote di base (una all’interessato, una all’organo pubblico).


Sentenza n 2186 del 20/11/2002Cass. Pen. Sez. IIIDoc. 702B2186.000 di Origine Nazionaleemanato/a da: Corte di Cassazione Penaleriguardante:SOSTANZE ALIMENTARI - Disposizioni generali - Alimenti, bevande: igiene,vigilanza sanitaria, metodi di analisi…….Non c'è dubbio, <strong>per</strong>tanto, che la patente di deteriorabilità sia attribuita, daldetto decreto ministeriale del '93, solo in relazione all'effettuazione di analisimicrobiologiche, <strong>per</strong> cui appare arbitrario volerla considerare valida a tutti glieffetti.Peraltro, anche sotto il profilo logico, non è condivisibile l'assunto della difesa,essendo noto - come già evidenziato dal Tribunale -, che, a differenza deibatteri, i residui chimici <strong>per</strong>mangono inalterati nel prodotto <strong>per</strong> <strong>per</strong>iodi moltopiù lunghi, anche senza l'adozione di speciali cautele nel <strong>campionamento</strong> enella conservazione.In conclusione, nella fattispecie in esame, sarebbe stata utilmente es<strong>per</strong>ibilel'analisi di revisione, <strong>per</strong> cui l'interessato, <strong>per</strong> contestare i risultati delle primeanalisi "non garantite" del prodotto, avrebbe dovuto avvalersi della possibilitàdi richiederla. Non avendolo fatto, non può eccepire l'inutilizzabilitàprocessuale delle prime analisi, i cui risultati provano, sotto il profilooggettivo, la sussistenza della contravvenzione ascrittagli. Nessun'altradoglianza è stata proposta dal ricorrente, <strong>per</strong> cui va rigettato il gravame.


1 ALIQUOTA1 AL LABORATORIO1: PRIMA ANALISICONFORMENON CONFORMEComunicazioneesitoAutorità prelevanteComunicazione esito NO RACCOMANDATAA.R.Autorità prelevante


1 AL PRODUTTORE1: PRIMA ANALISI5 ALIQUOTE3 AL LABORATORIO2: REVISIONEISS1 AL DETENTORE3: AUTORITA’GIUDIZIARIACONFORMEComunicazioneesitoall’AutoritàprelevanteNON CONFORMEIl Laboratorio avvisaCON RACCOMANDATA A.R. :Autorità SanitariaAutorità prelevanteProduttoreDetentoreCONFERMA NONCONFORMITA’


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MODALITA’ DICAMPIONAMENTOPREVISTE DA NORMESPECIFICHE


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Reg CEE n 1883CAMPIONAMENTO E ANALISI Regolamento 1883/06 (alimenti).<strong>campionamento</strong> deve essererappresentativo dell’intera partita La partita è conforme se il risultato di unasingola analisi non su<strong>per</strong>a il limitesu<strong>per</strong>iore tenendo conto dell’incertezza La partita non è conforme se il risultato èconfermato da una doppia analisi esu<strong>per</strong>a il limite su<strong>per</strong>iore al di là di ogniragionevole dubbio tenuto contodell’incertezza


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Reg CEE n 1881LIMITI DI LEGGERegolamento (CE) N. 1881/2006 dellacommissione del 19 dicembre 2006Che definisce i tenori massimi di alcunicontaminanti nei prodotti alimentari


NOTE (32-33)Reg CEE n 1883F G;; @HI; B ? >? ; >? F I ;;@ ? 9J


Reg CEE n 1883


Reg CEE n 1883RAPPORTI DI PROVA Sono presenti tutte le voci (concentrazioni di ciascuncongenere espresse in quantità ed in TEQ) Sono presenti le somme (Tal quale, limite intermedio,limite su<strong>per</strong>iore tutti in TEQ) E’ indicato il metodo di analisi (EPA 1613 <strong>per</strong> lediossine ed EPA 1668 <strong>per</strong> i PCB) E’ indicata la tecnica analitica (GC-HRMS)


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LETTURA RAPIDA E SEMPLIFICATARAPPORTI DI PROVAIZSLER PER EMERGENZA GERMANIAN.B. SENZA RIFERIMENTI ALLA RACCOMANDAZIONE6 FEBBRAIO 2006+ +",('$+ 5G% %$.12 ; HB I? + 1))-; +- +",('$+ 5G% %$.123' ; HB I? + 1))-; 3 ($"'0'#+$$''9'"("$+$%+!3$"("$9"2$+"#+$''"!"%$$'"'!"#$$9+$*#'+$Reg CEE n 1883


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Reg CEE n 333


Reg CEE n 333


Reg CEE n 333


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Reg CEE n 333


Reg CEE n 1882


Reg CEE n 1882


Reg CEE n 1882


Reg CEE n 1882


Reg CEE n 1882


Reg CEE n 401Regolamento CEE/UE n 401 del 23/02/2006Regolamento (CE) n. 401/2006 della Commissione del 23 febbraio 2006relativo ai metodi di <strong>campionamento</strong> e di analisi <strong>per</strong> il controllo ufficialedei tenori di micotossine nei prodotti alimentariAllegato, parte D: così sostituita dall'art.1 del regolamento (UE) n. 178/2010.Allegato, parte E: così modificata dall'art.1 del regolamento (UE) n. 178/2010.Allegato, parte G: così sostituita dall'art.1 del regolamento (UE) n. 178/2010.Allegato, parte K: così aggiunta dall'art.1 del regolamento (UE) n. 178/2010.ALLEGATO I ( 1) - METODI DI CAMPIONAMENTO PER IL CONTROLLO UFFICIALEDEI TENORI DI MICOTOSSINE NEI PRODOTTI ALIMENTARI___(1) Una guida destinata alle autorità competenti <strong>per</strong> il controllo del rispetto della legislazionecomunitaria in materia di aflatossine è disponibile al seguente indirizzo:http://europa.eu.int/comm/food/food/chemicalsafety/contaminants/aflatoxin_guidance_it.pdf. Laguida fornisce ulteriori informazioni pratiche, che tuttavia sono subordinate alle disposizioni delpresente regolamento.


Reg CEE n 401A.2. DefinizioniAi fini del presente allegato si applicano le seguenti definizioni:A.2.1. «partita»: quantitativo identificabile di prodotto alimentare, consegnato in una sola volta, <strong>per</strong> il quale è accertata dall’addetto alcontrollo ufficiale la presenza di caratteristiche comuni quali l’origine, la varietà, il tipo d’imballaggio, l’imballatore, lo speditore o lamarcatura;A.2.2. «sottopartita»: porzione di una grande partita designata <strong>per</strong> essere sottoposta a <strong>campionamento</strong>; ciascuna sottopartita deve esserefisicamente separata e identificabile;A.2.3. «campione elementare»: quantitativo di materiale prelevato in un solo punto della partita o della sottopartita;A.2.4. «campione globale»: campione ottenuto riunendo tutti i campioni elementari prelevati dalla partita o dalla sottopartita;A.2.5. «campione di laboratorio»: campione destinato al laboratorio.A.3. Disposizioni generaliA.3.1. PersonaleIl prelievo deve essere effettuato da <strong>per</strong>sonale qualificato, secondo le norme vigenti nello Stato membro.A.3.2. Prodotto da campionareCiascuna partita da analizzare è oggetto di <strong>campionamento</strong> separato. Conformemente alle disposizioni specifiche di <strong>campionamento</strong> <strong>per</strong> lediverse micotossine, le grandi partite devono essere suddivise in sottopartite, che sono oggetto di <strong>campionamento</strong> separato.A.3.3. Precauzioni necessarieNel corso del prelievo e della preparazione dei campioni occorre adottare alcune precauzioni <strong>per</strong> evitare qualsiasi alterazione che possa:- modificare il tenore di micotossine e compromettere le analisi o la rappresentatività del campione globale,- compromettere la sicurezza alimentare delle partite da campionare.Occorre inoltre prendere tutte le misure necessarie a garantire la sicurezza del <strong>per</strong>sonale che procede al prelievo dei campioni.A.3.4. Campioni elementariI campioni elementari devono essere prelevati <strong>per</strong> quanto possibile in vari punti distribuiti nell’insieme della partita o della sottopartita.Qualsiasi deroga a tale norma va segnalata nel verbale di cui al punto A.3.8 del presente allegato.A.3.5. Preparazione del campione globaleIl campione globale viene ottenuto mescolando i campioni elementari.A.3.6. Campioni replicatiI campioni replicati in esecuzione di provvedimenti amministrativi o giudiziari, a fini commerciali o <strong>per</strong> procedure arbitrali sono prelevatidal campione globale omogeneizzato, a condizione che tale procedura sia conforme alla legislazione vigente nello Stato membro in materiadi diritti degli o<strong>per</strong>atori del settore alimentare.A.3.7. Confezionamento ed invio dei campioniOgni campione è collocato in un recipiente pulito, di materiale inerte, che lo protegga adeguatamente da qualsiasi fattore di contaminazionee dai danni che potrebbero essere causati dal trasporto. Sono prese tutte le precauzioni necessarie ad evitare alterazioni della composizionedel campione durante il trasporto o la conservazione.A.3.8. Sigillatura ed etichettatura dei campioniOgni campione ufficiale viene sigillato sul luogo del prelievo e identificato secondo le prescrizioni vigenti nello Stato membro.Per ciascun prelievo di campione è redatto un verbale di <strong>campionamento</strong> che consenta di identificare con certezza la partita campionata eche indichi la data e il luogo del <strong>campionamento</strong>, nonché qualsiasi informazione supplementare utile all’analista.


Reg CEE n 401B.4. Metodo di <strong>campionamento</strong> <strong>per</strong> i cereali e i prodotti derivati (partite < 50 tonnellate)Per le partite di cereali e prodotti derivati inferiori a 50 tonnellate si applica un piano di<strong>campionamento</strong> proporzionato al peso della partita e comprendente da 10 a 100 campionielementari, riuniti in un campione globale di 1-10 kg. In caso di partite molto piccole (< 0,5 t) sipuò prelevare un numero inferiore di campioni elementari, ma il campione globale che riunisce tuttii campioni elementari deve comunque pesare almeno 1 kg.Per determinare il numero di campioni elementari da prelevare è possibile basarsi sulle cifre dellatabella 2.Tabella 2 - Numero di campioni elementari da prelevare in funzione del peso della partita dicereali e di prodotti derivatiC.5. Campionamento nella fase della distribuzione al dettaglioIl prelievo di campioni nella fase della distribuzione al dettaglio deve essere conforme, nella misuradel possibile, alle disposizioni di cui alla presente parte dell’allegato I.Qualora ciò non sia possibile, si può ricorrere a un metodo alternativo di <strong>campionamento</strong> nella fasedella distribuzione al dettaglio purché il campione globale sia sufficientemente rappresentativodella partita campionata e il metodo sia chiaramente descritto e debitamente documentato. Ilcampione globale deve comunque pesare almeno 1 kg (1).___(1) Qualora la porzione da campionare sia troppo piccola <strong>per</strong> ottenere un campione globale di 1 kg,il peso di quest’ultimo può essere inferiore a 1 kg.___


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B. METODO DI CAMPIONAMENTO PER I CEREALI E I PRODOTTI DERIVATISi applica questo metodo di <strong>campionamento</strong> <strong>per</strong> il controllo ufficiale dei tenori massimistabiliti <strong>per</strong> l’aflatossina B1, le aflatossine totali, l’ocratossina A e le tossine di Fusarium neicereali e nei prodotti derivati.Reg CEE n 401C. METODO DI CAMPIONAMENTO PER LA FRUTTA SECCA, COMPRESE LE UVESECCHE E I PRODOTTI DERIVATI ED ESCLUSI I FICHI SECCHISi applica questo metodo di <strong>campionamento</strong> <strong>per</strong> il controllo ufficiale dei tenori massimistabiliti <strong>per</strong>:- l’aflatossina B1 e le aflatossine totali nella frutta secca, esclusi i fichi secchi, e- l’ocratossina A nelle uve secche (uva di Corinto, uva passa e uva sultanina).D. METODO DI CAMPIONAMENTO PER I FICHI SECCHI, LE ARACHIDI E LAFRUTTA A GUSCIOSi applica questo metodo di <strong>campionamento</strong> <strong>per</strong> il controllo ufficiale dei tenori massimistabiliti <strong>per</strong> l’aflatossina B1 e le aflatossine totali nei fichi secchi, nelle arachidi e nella frutta aguscio.E. METODO DI CAMPIONAMENTO PER LE SPEZIEQuesto metodo di <strong>campionamento</strong> deve essere utilizzato <strong>per</strong> il controllo ufficiale dei tenorimassimi di ocratossina A, di aflatossina B1 e di aflatossine totali <strong>per</strong> le spezie.F. METODO DI CAMPIONAMENTO PER IL LATTE E I PRODOTTI LATTIERO-CASEARI, GLI ALIMENTI PER LATTANTI E GLI ALIMENTI DI PROSEGUIMENTO,COMPRESI IL LATTE PER LATTANTI E IL LATTE DI PROSEGUIMENTOSi applica questo metodo di <strong>campionamento</strong> <strong>per</strong> il controllo ufficiale dei tenori massimistabiliti <strong>per</strong> l’aflatossina M1 nel latte, nei prodotti lattiero-caseari, negli alimenti <strong>per</strong> lattanti enegli alimenti di proseguimento, compresi il latte <strong>per</strong> lattanti, il latte di proseguimento e glialimenti dietetici (latte e prodotti lattiero-caseari) a fini medici speciali destinatispecificatamente ai lattanti.


G. METODO DI PRELIEVO DI CAMPIONI PER IL CAFFÈ, I PRODOTTI A BASE DICAFFÈ, LA RADICE DI LIQUIRIZIA E L’ESTRATTO DI LIQUIRIZIAQuesto metodo di prelievo deve essere utilizzato <strong>per</strong> il controllo ufficiale dei tenorimassimi di ocratossina A <strong>per</strong> il caffè torrefatto, il caffè torrefatto macinato, il caffèmacinato solubile, la radice di liquirizia e l’estratto di liquirizia.Reg CEE n 401H. METODO DI CAMPIONAMENTO PER I SUCCHI DI FRUTTA, COMPRESI ISUCCHI D’UVA, I MOSTI D’UVA, IL SIDRO E IL VINOSi applica questo metodo di <strong>campionamento</strong> <strong>per</strong> il controllo ufficiale dei tenorimassimi stabiliti <strong>per</strong>:- l’ocratossina A nel vino, nei succhi d’uva e nei mosti d’uva, e <strong>per</strong>- la patulina nei succhi di frutta, nel nettare di frutta, nelle bevande alcoliche, nelsidro e in altre bevande fermentate derivati dalle mele o contenenti succo di mele.I. METODO DI CAMPIONAMENTO PER I PRODOTTI SOLIDI A BASE DI MELA,IL SUCCO DI MELA E I PRODOTTI SOLIDI A BASE DI MELA DESTINATI AILATTANTI E ALLA PRIMA INFANZIASi applica questo metodo di <strong>campionamento</strong> <strong>per</strong> il controllo ufficiale dei tenorimassimi stabiliti <strong>per</strong> la patulina nei prodotti solidi a base di mela, nel succo di mela enei prodotti solidi a base di mela destinati ai lattanti e alla prima infanzia.


Reg CEE n 401J. METODO DI CAMPIONAMENTO PER GLI ALIMENTI PER BAMBINI E PER GLIALIMENTI TRASFORMATI A BASE DI CEREALI DESTINATI AI LATTANTI EALLA PRIMA INFANZIASi applica questo metodo di <strong>campionamento</strong> <strong>per</strong> il controllo ufficiale dei tenorimassimi stabiliti <strong>per</strong>:- le aflatossine, l’ocratossina A e le tossine di Fusarium negli alimenti <strong>per</strong> bambini enegli alimenti trasformati a base di cereali destinati ai lattanti e alla prima infanzia,- le aflatossine e l’ocratossina A negli alimenti dietetici a fini medici speciali (diversidal latte e dai prodotti lattierocaseari) destinati specificatamente ai lattanti,- la patulina negli alimenti <strong>per</strong> bambini diversi dagli alimenti trasformati a base dicereali destinati ai lattanti e alla prima infanzia. Per il controllo dei tenori massimistabiliti <strong>per</strong> la patulina nel succo di mela e nei prodotti solidi a base di mela destinatiai lattanti e alla prima infanzia si applica il metodo di <strong>campionamento</strong> di cui allaparte I del presente allegato.K. METODO DI CAMPIONAMENTO PER GLI OLI VEGETALIQuesto metodo di <strong>campionamento</strong> deve essere utilizzato <strong>per</strong> il controllo ufficiale deitenori massimi stabiliti <strong>per</strong> le micotossine, in particolare l’aflatossina B1, leaflatossine totali e lo zearalenone, negli oli vegetali.


Reg CEE n 4011.1. PrecauzioniPoiché in genere la distribuzione delle micotossine non è omogenea, i campionidevono essere preparati (e soprattutto omogeneizzati) con la massima cura.Qualora l’omogeneizzazione sia effettuata dal laboratorio, quest’ultimo utilizza ilcampione completo ricevuto dopo averlo omogeneizzato.Per l’analisi delle aflatossine è opportuno evitare il più possibile la luce del giornodurante l’o<strong>per</strong>azione, dato che l’aflatossina si decompone gradualmente sottol’influenza della luce ultravioletta.1.2. Calcolo della proporzione di guscio/parte commestibile nei frutti a guscio interiI limiti fissati <strong>per</strong> le aflatossine dal regolamento (CE) n. 466/2001 si applicano allaparte commestibile. Il tenore di aflatossine nella parte commestibile può esseredeterminato come segue:- i campioni di frutti a guscio interi possono essere sgusciati e il tenore di aflatossineviene determinato nella parte commestibile,- il metodo di preparazione del campione può applicarsi alla totalità del frutto aguscio. Il metodo di <strong>campionamento</strong> e di analisi calcola il peso della partecommestibile nel campione globale. Quest’ultimo viene valutato mediante un fattoreche tiene conto della proporzione tra guscio e parte commestibile nel frutto intero.Questa proporzione viene utilizzata <strong>per</strong> determinare la quantità di parte commestibilenel campione globale utilizzato <strong>per</strong> la preparazione e il metodo di analisi delcampione.A tale scopo circa 100 frutti a guscio interi vengono prelevati a caso dalla partita o daciascun campione globale.Per ogni campione di laboratorio la proporzione può essere ottenuta pesando i fruttiinteri, togliendo il guscio e pesando le porzioni di guscio e di parte commestibile.Il laboratorio può tuttavia determinare la proporzione di guscio rispetto alla partecommestibile a partire da un determinato numero di campioni e utilizzarla nellesuccessive analisi. Ma se un campione di laboratorio risulta non conforme ai limitistabiliti, tale proporzione deve essere determinata, <strong>per</strong> il campione in questione,utilizzando il centinaio di frutti a guscio tenuti da parte.


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