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ECC.MO TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DEL LAZIO ...

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<strong>ECC</strong>.<strong>MO</strong> <strong>TRIBUNALE</strong> <strong>AMMINISTRATIVO</strong> <strong>REGIONALE</strong><strong>DEL</strong> <strong>LAZIO</strong> - ROMARicorsoNell’interesse dell’ASSOCIAZIONE DEGLI AZIONISTI <strong>DEL</strong>LA JUVENTUS F.C.S.P.A aderenti al Comitato GIULEMANIDALLAJUVE.COM, in persona delPresidente e Legale Rappresentante Signor Giuseppe BELVISO, C.F..........…………..,elettivamente domiciliato in XXXXXXX, alla XXXXXXXXXXXXX pressol’AVV.Marcantonio Guerritore di Milano, che lo rappresenta e difende in forza diprocura .................................................;controFEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO - F.I.G.C., in persona del legalerappresentante pro tempore,e controCOMITATO OLIMPICO NAZIONALE ITALIANO - C.O.N.I., in persona del legalerappresentante pro tempore;e controMINISTERO PER I GIOVANI E LO SPORT, in persona del Ministro pro tempore;e nei confronti di- Dott. Antonio GIRAUDO;- Signor Luciano <strong>MO</strong>GGI;- F.C. INTERNAZIONALE S.p.A. in persona del legale rappresentante protempore;- Dott. Adriano GALLIANI;- Signor Leonardo MEANI;- A.C. MILAN S.p.A., in persona del legale rappresentante protempore;- F.C. MESSINA PELORO S.r.l., in persona del legale rappresentante protempore;e con notifica anche


- alla JUVENTUS F.C. S.P.A. in persona del legale rappresentante pro-tempore;per l’annullamentoprevia adozione di idonee misure cautelari,- della decisione della Corte Federale della F.I.G.C., del 25 luglio 2006, (all. 1),nella parte in cui determina “la sanzione a carico della Juventus Football ClubS.p.A., con riferimento alla stagione sportiva 2006-07, nella penalizzazione di 17punti in classifica e nella squalifica di 3 giornate di campionato del campo di gara,nonché nell’ammenda di 120 mila euro, ferme restando le altre sanzioni già irrogatenella decisione impugnata nelle stagioni sportive 2004-05 e 2005-06”(vale a dire laperdita del titolo di campione d’Italia per entrambe le stagioni)- di ogni altro atto presupposto, successivo o comunque connesso, con espressoriferimento all’atto di deferimento della Procura Federale (all. 2) ed alla decisionedella Commissione d’Appello Federale del 14 luglio 2006 (all. 3 pubblicata sul sitointernet della FIGC con comunicato C.A.F. in pari data), nella parte in cui è statadisposta a carico della JUVENTUS la sanzione sopra richiamata, nonché, per quantooccorra di tutti gli atti e provvedimenti antecedenti, presupposti, successivi,consequenziali e comunque connessi.e per la condannaal risarcimento del danno subito ai sensi dell’art. 7, comma 3, della Legge n.1034/1971, danni che, se del caso, ci si riserva di quantificare in corso di causa.Con vittoria di spese, diritti ed onorari.FATTO1. Nel maggio scorso la stampa nazionale ha iniziato a pubblicare notizie suindagini penali (ancora in corso) aventi ad oggetto diverse ipotesi di reato connesse almondo del calcio. Oggetto di pubblicazione erano, tra l’altro, ampi stralci diintercettazioni telefoniche tra personaggi di rilievo della F.I.G.C., del settore arbitrale edi squadre militanti nel campionato di serie A.In particolare interessati dalle indagini erano l’allora (oggi dimissionario)Direttore Sportivo della Juventus F.C. Signor Luciano <strong>MO</strong>GGI e l’ex AmministratoreDelegato Dott. Antonio GIRAUDO.A seguito delle dimissioni del Presidente federale, veniva nominato dal CONI unCommissario Straordinario nella persona del Prof. Avv. Guido Rossi.La Procura Federale ricevuto l’esito degli accertamenti condotti dall’UfficioIndagini, con atto del 22.6.2006, deferiva la JUVENTUS F.C. alla magistratura


sportiva, per ipotesi di responsabilità oggettiva in relazione alle condotte di <strong>MO</strong>GGI eGIRAUDO.Il contenuto dell’atto di incolpazione è così riassunto nella sentenza della C.A.F.in relazione alla posizione della società Juventus:“2. La società Juventus, della responsabilità diretta e presunta prevista dagliartt. 6, 9, comma3, 2, comma 4, C.G.S., in ordine a quanto ascritto nel capo cheprecede ai suoi dirigenti forniti di legale rappresentanza e agli altri soggetti nontesserati per essa società. Con l’aggravante di cui al comma 6 dell’art. 6 C.G.S., perla pluralità di condotte poste in essere e per l’effettivo conseguimento del vantaggio inclassifica”.“4. La società Juventus di responsabilità diretta ai sensi dell’art. 2, comma 4,C.G.S. in ordine agli addebiti contestati ai suoi dirigenti al capo che precede .”Con decisione resa in data 14 luglio 2006, la C.A.F., “visti gli artt. 1, 2, 6, 13,comma 1, lett. b), f), g), i), l), 14, comma 1, lett. a), c), e), e comma 2, C.G.S.,”condannava la JUVENTUS F.C. S.p.A. alla “retrocessione all’ultimo posto inclassifica del campionato 2005/2006; penalizzazione di punti trenta in classifica nellastagione sportiva 2006/2007; revoca dell’assegnazione del titolo di campione d’Italia2004/2005; non assegnazione del titolo di campione d’Italia 2005/2006; ammenda di€ 80.000”.Avverso la predetta decisione la JUVENTUS F.C. S.p.A. proponeva appellodinanzi alla Corte Federale, censurando sotto molteplici profili l’iter logico, istruttorioe motivazionale della decisione impugnata.Con sentenza letta nel dispositivo il 25 luglio 2006, la Corte Federaledeterminava “la sanzione a carico della Juventus Football Club S.p.A., conriferimento alla stagione sportiva 2006-07, nella penalizzazione di 17 punti inclassifica e nella squalifica di 3 giornate di campionato del campo di gara, nonchénell’ammenda di 120 mila euro, ferme restando le altre sanzioni già irrogate nelladecisione impugnata nelle stagioni sportive 2004-05 e 2005-06”.All’indomani, il Consiglio Federale disponeva l’assegnazione del titolo diCampione d’Italia 2005/2006 alla F.C. Inter, società della quale – qualche tempoprima - l’attuale Commissario Straordinario era stato consigliere.*** *** ***


Tutto ciò premesso, gli atti ed i provvedimenti impugnati,dichiarati illegittimi e, quindi, annullati per i seguenti motivi didevono essereDIRITTOSi precisa, innanzitutto, che l’Associazione ricorrente è legittimata a proporre ilpresente gravame essendo costituita prevalentemente da azionisti della JUVENTUSF.C. S.P.A., come risulta dall’Atto per Notaio.................................................., azionistiche, per effetto degli atti e provvedimenti impugnati, hanno già subito e subiranno infuturo danni irreparabili in conseguenza delle gravi depressioni in Borsa del titolo.A. IN VIA PREGIUDIZIALEAMMISSIBILITÁ <strong>DEL</strong> RICORSO PER SUSSISTENZA DI SITUAZIONIGIURIDICHE SOGGETTIVE RILEVANTI PER L’ORDINAMENTOITALIANO. IN SUBORDINE: ILLEGITTIMITÁ <strong>DEL</strong>L’ART. 1 L. 280/03 PERVIO<strong>LAZIO</strong>NE DEGLI ART. 24 E 103 COST.. CARENZA DI GIURISDIZIONE<strong>DEL</strong>LA C.A.F. E <strong>DEL</strong>LA CORTE FEDERALELa questione su cui si controverte si colloca sullo sfondo problematico cheattiene ai delicati e, molte volte, sfuggenti rapporti tra l’ordinamento giuridico statale ei rapporti con contesti ordinamentali autonomi, ma pur sempre subordinati al primo.Il punto di sostegno normativo si rinviene nell’art. 1 della l.17.10.2003 n.° 280, a mente della quale: “la Repubblica riconosce e favoriscel’autonomia dell’ordinamento sportivo nazionale, quale articolazionedell’ordinamento sportivo internazionale facente capo al Comitato OlimpicoInternazionale”. Tuttavia, le innumerevoli occasioni di confliggenza tra ordinamentigiuridici autonomi ha portato il legislatore del 2003 a predisporre, moltoavvedutamente, una basilare e inemendabile clausola di salvezza; l’art. 1 cit., infatti,prosegue affermando che “i rapporti tra l’ordinamento sportivo e l’ordinamento dellaRepubblica sono regolati in base al principio di autonomia, salvi i casi di rilevanzaper l’ordinamento giuridico della Repubblica di situazioni giuridiche soggettiveconnesse con l’ordinamento sportivo”.A questo punto è possibile svolgere una prima, fondamentale considerazione: seè vero che l’ordinamento giuridico italiano riconosce l’autonomia dell’ordinamentosportivo, non può sottacersi l’esigenza di un connubio tra gli stessi, nel senso che ilsecondo deve pur sempre inserirsi armonicamente nel quadro dei principi fondamentalisu cui si edifica l’ordinamento costituzionale vigente.


La necessità di tracciare un ben preciso limen discriminationis tra i dueordinamenti giuridici, ha ispirato la scelta del legislatore, il quale, all’art. 2 della l.280/2003 ha disposto che “in applicazione dei principi di cui all’articolo 1, è riservataall’ordinamento sportivo la disciplina delle questioni aventi ad oggetto ... b) icomportamenti rilevanti sul piano disciplinare e l’irrogazione ed applicazione dellerelative sanzioni disciplinari sportive”.La JUVENTUS F.C. S.p.A. è stata sottoposta a procedimento disciplinaredavanti agli organi della giustizia sportiva, innanzi ai quali sono stati gravemente epalesemente disattesi alcuni principi fondamentali tutelati dalla Costituzione. Inparticolare, è stato violato il disposto di cui all’art. 24, commi uno e due, nella parte incui è fatto salvo sempre il diritto del soggetto (persona fisica o giuridica) di agire ingiudizio per la tutela delle posizioni di diritto soggettivo e di interesse legittimo (art.24 comma 2 Cost.). Ma soprattutto il “giudizio” davanti alla C.A.F. e quello disecondo grado avanti la Corte Federale hanno violato il principio del giudice naturale eprecostituito per legge. Infatti, la composizione dei due organi è stata stabilita in vistadel processo che, in termini mass-mediatici, è stato denominato “Calciopoli”, e che havisto l’entrata in scena di nuovi magistrati sportivi, che rispondono al nome diFrancesco Saverio BORRELLI, Cesare RUPERTO e Piero SANDULLI. Ebbene, èprincipio generale del processo che la naturalità del giudice attenga alla dimensionespaziale, vale a dire alla individuazione del giudice competente per territorio, cometale derogabile a mezzo di istituti a ciò destinati, per porre rimedio a situazioni di“difficoltà ambientale”. Basti pensare, all’art. 11 c.p.p., per i processi che vedanocoinvolti magistrati; e agli artt. 45 e ss. c.p.p., in materia di rimessione del processo perquestioni di legittimo sospetto e di ordine pubblico. Diversamente, è assolutamenteinsuscettibile di deroga il principio di precostituzione del giudice. Il ché è già di per séconsiderazione sufficiente affinché Codesto Ill.mo T.A.R. dichiari l’annullamentodelle sentenze di entrambi i gradi del procedimento sportivo per cui è ricorso.Non solo, ma la circostanza che il giudice sportivo (C.A.F. e Corte Federale) siastato costituito dopo i fatti per cui la JUVENTUS F.C. è stata deferita viola gli artt.101, 102, 103, 111 e 113 Cost..Ai sensi dell’art. 101 Cost. “la giustizia è amministrata in nome del popolo. I giudicisono soggetti soltanto alla legge”. E’ facile avvedersi di come il C.G.S. non costituiscalegge dello Stato, in quanto non rispettoso del procedimento di formazione della leggedisciplinato agli artt. 70 e ss. Cost..


A mente dell’art. 102 comma secondo Cost.: “Non possono essere istituiti giudicistraordinari o giudici speciali”. E’ facile avvedersi di come C.A.F. e Corte Federalenon siano giudici dello Stato. Pur avendo competenza in materia di procedimentidisciplinari a carico dei soggetti dell’ordinamento sportivo, tuttavia, i loroprovvedimenti non possono incidere su situazioni giuridiche soggettive rilevanti perl’ordinamento giuridico italiano, in ossequio a quanto previsto dall’art. 1 l. 280/2003.Con riferimento al concreto atteggiarsi dei rapporti tra il c.d. vincolo di giustiziasportiva e gli artt. 103 e 113 Cost., il Consiglio di Stato ha stabilito che la clausolacompromissoria “ (che impone a tutte le società affiliate l'impegno di accettarela piena e definitiva efficacia di tutti i provvedimenti generali e di tutte le decisioniparticolari adottate dalla suddetta federazione, dai suoi organi e soggetti delegatinelle materie attinenti all'attività sportiva) sottrae alla giurisdizione dei giudici delloStato soltanto l'ambito strettamente tecnico - sportivo, come tale irrilevante perl'ordinamento statale, nonché l'ambito dei diritti disponibili; gli interessi legittimi,invece, devono essere tutelati innanzi al giudice amministrativo, poiché essi, a causadel loro intrinseco collegamento con un interesse pubblico e in forza dei principisanciti dall'art. 113 cost., sono insuscettibili di formare oggetto di una rinunziapreventiva, generale e temporalmente illimitata, alla tutela giurisdizionale” (C.d.S.,Sez. VI, dec. 30.9.1995 n.° 1050).Infine, l’art. 111 Cost., come modificato dalla Legge costituzionale sul giusto processon.° 2 del 1999, al comma due stabilisce che “ogni processo si svolge nelcontraddittorio tra le parti in condizioni di parità, davanti al giudice terzo eimparziale”. Il ché non è avvenuto nel processo “Calciopoli”, nel quale è mancata deltutto un’istruttoria a garanzia dei diritti dei deferiti, né si può legittimare una prassi chefondi l’applicazione di sanzioni esclusivamente sui fumi delle intercettazionitelefoniche. Ma soprattutto non si può proprio parlare di terzietà ed imparzialità delgiudice.Da quanto sopra, emerge palese la violazione di una situazione giuridica soggettivaconnessa con l’ordinamento sportivo, riconosciuta dall’ordinamento giuridico italianoe tutelata dalla Costituzione, la cui tutela è affidata agli organi giurisdizionali delloStato.Le considerazioni sopra svolte giustificano senza ombra di dubbio alcuno lagiurisdizione di Codesto Giudice adito.


II. ILLEGITTIMA ACQUISIZIONE AB ORIGINE <strong>DEL</strong>LEINTERCETTAZIONI TELEFONICHEIl procedimento disciplinare che ha interessato la JUVENTUS si fonda suintercettazioni illegittimamente assunte e dunque inutilizzabili ai sensi dell’art. 271c.p.p..Le modalità di espletamento delle intercettazioni telefoniche hanno violato il dispostodell’art. 268 c.p.p., dal momento che, ai sensi di legge, le operazioni possono esserecompiute esclusivamente per mezzo degli impianti installati nella Procura dellaRepubblica.Non solo, ma a monte tali modalità di espletamento delle intercettazioni sonocensurabili sul piano teleologico, se si considera che il fumus persecutionis che haguidato l’attività delle Procure della Repubblica interessate ha finito per trasfigurare lareale portata della disciplina scolpita dal legislatore agli artt. 266 e ss. c.p.p.: leintercettazioni, infatti, lungi dall’essere utilizzate quali mezzi di ricerca della provahanno costituito un valido grimaldello, nelle mani del giudice sportivo, performalizzare ex post addebiti di responsabilità per violazione del C.G.S.. In altritermini, le intercettazioni telefoniche sono state utilizzate dapprima quali mezzi diricerca delle prodromiche notizie di reato, anziché quali mezzi di ricerca della provauna volta che la notizia criminis sia arrivata in Procura. In seguito, le intercettazionitelefoniche hanno fondato la condanna della JUVENTUS F.C. a titolo di responsabilitàoggettiva, laddove l’ordinamento tipizza i mezzi di prova, cioè quegli elementi che,portando da un fatto ignoto ad un fatto noto, permettono di accertare la proposizioneaccusatoria. Così la testimonianza, l’esame, il confronto, la ricognizione, l’esperimentogiudiziale e i documenti.Curiosa appare, poi, l’argomentazione portata dalla C.A.F. a sostegno dellautilizzabilità, a fini probatori, delle intercettazioni. In particolare la sentenza di primogrado reca che “le acquisite trascrizioni delle intercettazioni telefoniche e ambientali,neppure vengono in considerazione - a ben vedere - quali prove in sé degli addebitirivolti ai deferiti. A parte infatti qualche singolo caso, che potrà trovare il suopuntuale esame nella sede opportuna, nessuno degli incolpati ha negato nél‘esistenza, né la veridicità delle conversazioni intercettate: tutti essi avendo, invece,contestato l‘interpretazione datane dagli inquirenti ai fini del deferimento”(decisione C.A.F. del 14.07.2006, p. 73).


Non corrisponde a realtà l’affermazione secondo la quale i soggetti deferiti sisarebbero limitati a dare una diversa interpretazione dei “ritagli” di intercettazionitelefoniche portate a supporto dei singoli deferimenti. Infatti, tutti i soggetti sottopostia procedimento disciplinare hanno strenuamente, sia pure con i limitati mezzi messi adisposizione dall’ordinamento sportivo, eccepito l’inutilizzabilità delle intercettazionitelefoniche. Inoltre, non si riesce a comprendere la controversa logica che muove ledecisioni della C.A.F. sul punto, dal momento che non è possibile accordareun’efficacia sanante al comportamento serbato dagli incolpati rispettoall’inutilizzabilità delle intercettazioni telefoniche.III. VIO<strong>LAZIO</strong>NE DI LEGGE IN RE<strong>LAZIO</strong>NE ALL’ART. 192, COMMI2 e 3, C.P.P.Secondo la Procura Federale la valutazione del materiale “probatorio” acquisitodalle Procure della Repubblica di Napoli e di Torino, assieme con la relazionedell’Ufficio Indagini, deve poter prescindere dall’esigenza di fondare l’addebito diresponsabilità disciplinare se non su di indizi gravi, precisi e concordanti; quindi inviolazione del disposto di cui all’art. 192, commi 2 e 3, c.p.p..Invero i risultati delle intercettazioni telefoniche, della cui inutilizzabilità si è giàdetto, non possono essere letti che attraverso la lente del citato art. 192 c.p.p., dalmomento che i riferimenti a soggetti estranei alle conversazioni captate altro non sonoche vere e proprie chiamate in correità. Inoltre le intercettazioni, come già osservato,costituiscono semplice mezzo di ricerca della prova e non già mezzo di ricerca dellanotizia di reato, né mezzo di prova. Con la conseguenza evidente che fondare unacondanna sulle sole risultanze di intercettazioni, per di più prese in considerazionesoltanto “a pezzi”, non è ammissibile, se non in presenza di indizi gravi, precisi econcordanti.IV. VIO<strong>LAZIO</strong>NE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 1, 6 e 9C.G.S. - Eccesso di potere per difetto d’istruttoria, travisamento dei fatti, assenzadei presupposti, contraddittorietà.Risulta dalla sentenza resa dalla C.A.F. il 14 luglio 2006 che la JUVENTUS F.C.avrebbe ottenuto un vantaggio in classifica che prescinde “dall’alterazione dellosvolgimento o del risultato di una singola gara”, anche se “la posizione in classificadi ciascuna squadra è la risultante aritmetica della somma dei punti conseguiti sulcampo, è anche vero che la classifica nel suo complesso può essere influenzata da


condizionamenti, che, a prescindere dal risultato delle singole gare, tuttavia finisconoper determinare il prevalere di una squadra rispetto alle altre’.Ed è aberrante osservare come, per la C.A.F. “…le condotte accertate eranosoggettivamente e oggettivamente dirette a interferire sulla terzietà della funzionearbitrale al fine di ottenere un trattamento preferenziale rispetto alle altre squadre equindi, in definitiva, ad assicurarsi un vantaggio in classfìca; e che, inoltre, avevanouna capacità causale adeguata per il conseguimento del risultato sperato” (pag. 90).In buona sostanza l’ingerenza di <strong>MO</strong>GGI e GIRAUDO presso le istituzionifederali e la classe arbitrale avrebbero, pur senza falsare i risultati (‘Il torneo2004/2005 non è stato falsato’; sono parole del Presidente della Corte Federale Prof.Piero SANDULLI), avrebbe contribuito in senso casualmente rilevante alle fortune inclassifica della JUVENTUS. Ma come può avere tratto vantaggi di classifica laJUVENTUS, dal momento che la posizione di classifica è dettata dai risultati sulcampo e non già da quelli ottenuti via cellulare?.E perché gli arbitri sono stati assolti? Risposta: perché non sono risultaticondizionamenti della classe arbitrale a favore della JUVENTUS! E perché, dice ilProf. SANDULLI, il torneo 2004-05 non è risultato essere stato falsato!Allora perché alla JUVENTUS si contesta una responsabilità oggettiva?<strong>MO</strong>GGI e l’A.D. GIRAUDO sono stati condannati per avere posto in essere attidiretti a condizionare lo svolgimento od il risultato di gare della Società bianconera(art. 6 C.G.S.), nonostante non siano emerse le prove di condizionamenti casualmenterilevanti rispetto ai risultati delle competizioni.V. ISTANZA CAUTELAREIn ordine al fumus boni iuris si richiamano tutte le argomentazioni sopra svolte.In ordine alla sussistenza del pregiudizio irreparabile, appare evidente il pericolodi aggravamento dei danni economici già verificatisi con la fuga di grandi campionibianconeri, derivanti dalla mancata partecipazione alle competizioni internazionali,dalla perdita dei contratti di sponsorizzazione. Senza contare i danni di immagine chela vicenda ha già fatto sentire alla storica Società di Torino ed ai tifosi, quali portatoridi interessi diffusi, di natura affettiva e morale; nonché agli azionisti, per i dannimateriali che le gravi depressioni in borsa del titolo hanno già acutamente riversatosugli investitori medesimi.E vieppiù, ciò è necessario - anche in pendenza degli ulteriori gradi giustiziasportiva (ci si riferisce alla C.C.A.S.) - essendo proprio la ricerca di una tutela


cautelare che ha reso indifferibile proporre il presente ricorso: anzi, la giustiziaamministrativa ben consentirebbe a codesto TAR di sospendere il provvedimentoimpugnato fissando – con termine congruo per esaurire i gradi della C.C.A.S. -l’udienza di discussione onde poi emettere sentenza succintamente motivata.* * *Si chiede pertanto che Codesto Ill.mo Tribunale, previa la sospensione deglieffetti degli atti impugnati, voglia accogliere il presente ricorso, con tutte le conseguenzedi leggeAi fini dell'applicazione del contributo unificato di cui all'art. 9 L. n. 488/1999 esuccessive modificazioni, si dichiara che il valore della presente causa èindeterminabile, e pertanto viene versato il contributo di Euro 500,00 oltre ad Euro250,00 per l’istanza cautelare.(AVV. Marcantonio Guerritore)

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