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Consiglio di Stato sez. V 20/4/2012 n. 2338. - Appalti e Contratti

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N. 01129/<strong>20</strong>12 REG.RIC. http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/<strong>Consiglio</strong> <strong>di</strong> Stat...1 <strong>di</strong> 6 30/04/<strong>20</strong>12 8.35N. 02338/<strong>20</strong>12REG.PROV.COLL.N. 01129/<strong>20</strong>12 REG.RIC.ha pronunciato la presenteREPUBBLICA ITALIANAIN NOME DEL POPOLO ITALIANOIl <strong>Consiglio</strong> <strong>di</strong> <strong>Stato</strong>in sede giuris<strong>di</strong>zionale (Sezione Quinta)SENTENZAex artt. 38 e 60 cod. proc. amm.sul ricorso numero <strong>di</strong> registro generale 1129 del <strong>20</strong>12, proposto da:Calcina Iniziative Ambientali S.r.l. in proprio e quale capogruppomandataria della costituenda a.t.i. con Mg Service S.r.l., Pertot Ecologia eServizi S.r.l., rappresentata e <strong>di</strong>fesa dall'avv. Luca De Pauli, con domicilioeletto presso l’avv. Enrico Di Ienno in Roma, viale Mazzini, 33;controil Comune <strong>di</strong> San Dorligo della Valle, rappresentato e <strong>di</strong>feso dall'avv.Federico Rosati, con domicilio eletto presso Stefano Coen in Roma, piazza<strong>di</strong> Priscilla, 4;nei confronti <strong>di</strong>Italspurghi Ecologia S.r.l., rappresentata e <strong>di</strong>fesa dagli avvocati MarioSanino, Giuseppe Sbisà e Giovanni Carbone, con domicilio eletto pressoMario Sanino in Roma, viale Parioli, 180;per la riformadella sentenza breve del T.A.R. FRIULI-VENEZIA-GIULIA - TRIESTE:


N. 01129/<strong>20</strong>12 REG.RIC. http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/<strong>Consiglio</strong> <strong>di</strong> Stat...2 <strong>di</strong> 6 30/04/<strong>20</strong>12 8.35SEZIONE I n. 00060/<strong>20</strong>12, resa tra le parti, concernente REVOCAAGGIUDICAZIONE PROVVISORIA GARA PER AFFIDAMENTOSERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO, SMALTIMENTO ERECUPERO RIFIUTI URBANI - MCPVisti il ricorso in appello e i relativi allegati;Visti gli atti <strong>di</strong> costituzione in giu<strong>di</strong>zio del Comune <strong>di</strong> San Dorligo dellaValle e della Italspurghi Ecologia S.r.l.;Viste le memorie <strong>di</strong>fensive;Visti tutti gli atti della causa;Relatore nella camera <strong>di</strong> consiglio del giorno 13 marzo <strong>20</strong>12 il Consigliere<strong>di</strong> <strong>Stato</strong> Doris Durante;U<strong>di</strong>ti per le parti gli avvocati De Pauli, Rosati, e Salvatore, per delegadell'avv. Sanino;Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;Ritenuto e considerato in fatto e <strong>di</strong>ritto quanto segue.Considerato che Calcina Iniziative Ambientali S.r.l., nella qualità <strong>di</strong>mandataria della costituenda a.t.i. con Mg Service S.r.l., Pertot Ecologia eServizi S.r.l., partecipava alla gara indetta dal Comune <strong>di</strong> San Dorlingo dellaValle per l’affidamento del servizio <strong>di</strong> raccolta, trasporto, smaltimento erecupero dei rifiuti soli<strong>di</strong> urbani, per il periodo <strong>20</strong>12 – <strong>20</strong>16, risultandoaggiu<strong>di</strong>cataria provvisoria;che l’aggiu<strong>di</strong>cazione veniva revocata dal Comune, essendo stata accertata, aseguito <strong>di</strong> segnalazione della Italspurghi Ecologia s.r.l., seconda classificata,l’esistenza a carico della MG Service s.r.l. della causa <strong>di</strong> preclusione <strong>di</strong> cuiall’art. 4, comma 33, del d.l. 13 agosto <strong>20</strong>11, n. 138, convertito con l. 14settembre <strong>20</strong>11, n. 148, essendo affidataria <strong>di</strong>retta dello stesso serviziopresso il Comune <strong>di</strong> Pavia <strong>di</strong> U<strong>di</strong>ne;che Calcina Iniziative Ambientali S.r.l. (d’ora innazi, solamente Calcina)


N. 01129/<strong>20</strong>12 REG.RIC. http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/<strong>Consiglio</strong> <strong>di</strong> Stat...3 <strong>di</strong> 6 30/04/<strong>20</strong>12 8.35impugnava davanti al TAR Friuli Venezia Giulia la <strong>di</strong>sposta revoca,lamentando la violazione dei principi in materia <strong>di</strong> autotutela, violazione <strong>di</strong>legge in relazione alla causa <strong>di</strong> incompatibilità e il <strong>di</strong>fetto <strong>di</strong> motivazione,nonché in via gradata vizi attinenti la composizione della commissione <strong>di</strong>gara, per la presenza <strong>di</strong> membri incompatibili;che il TAR Friuli Venezia Giulia, con sentenza in forma semplificata resaalla camera <strong>di</strong> consiglio del 25 gennaio <strong>20</strong>12, respingeva il ricorso,ritenendo sussistente la preclusione ravvisata dal Comune;che Calcina s.r.l., con l’atto <strong>di</strong> appello in esame, ha impugnato la sentenzaper error in iu<strong>di</strong>cando, in relazione a tutte le censure dedotte, che riproponein questa sede;che resistono all’appello il Comune <strong>di</strong> San Dorligo della Valle e ItalspurghiEcologia s.r.l., assumendo la correttezza della sentenza <strong>di</strong> primo grado;che alla camera <strong>di</strong> consiglio fissata per la trattazione dell’istanza cautelare <strong>di</strong>sospensione dell’efficacia della sentenza appellata, le parti sono stateavvisate circa la possibilità <strong>di</strong> definire il giu<strong>di</strong>zio con sentenza in formasemplificata.Considerato che l’art. 4, comma 33 del d.l. 13 agosto <strong>20</strong>11, n. 138convertito in l. 14 settembre <strong>20</strong>11, n. 148 stabilisce che “Le società, le lorocontrollate, controllanti e controllate da una medesima controllante (…) che in Italia oall’estero gestiscono <strong>di</strong> fatto o per <strong>di</strong>sposizione <strong>di</strong> legge, <strong>di</strong> atto amministrativo o percontratto servizi pubblici locali in virtù <strong>di</strong> affidamento <strong>di</strong>retto, <strong>di</strong> una procedura non adevidenza pubblica…nonché i soggetti cui è affidata la gestione delle reti, degli impiantie delle altre dotazioni patrimoniali degli enti locali, separata dall’attività <strong>di</strong> erogazionedei servizi, non possono acquisire la gestione <strong>di</strong> servizi ulteriori ovvero in ambititerritoriali <strong>di</strong>versi, né svolgere servizi o attività per altri enti pubblici o privati, né<strong>di</strong>rettamente, né tramite loro controllanti.. controllate o partecipate, né partecipando agare. Il <strong>di</strong>vieto …opera per tutta la durata della gestione…”;che la MG Service s.r.l., mandante dell’a.t.i. con capogruppo Calcina, ricade


N. 01129/<strong>20</strong>12 REG.RIC. http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/<strong>Consiglio</strong> <strong>di</strong> Stat...4 <strong>di</strong> 6 30/04/<strong>20</strong>12 8.35nella situazione <strong>di</strong> incompatibilità prevista dalla norma citata, atteso che,- essa società nell’anno <strong>20</strong>11 era affidataria <strong>di</strong>retta del servizio <strong>di</strong> gestionedel Centro comunale <strong>di</strong> raccolta rifiuti del Comune <strong>di</strong> Pavia <strong>di</strong> U<strong>di</strong>ne;- che il servizio affidato integra un segmento del servizio <strong>di</strong> igiene urbana;- che il <strong>di</strong>vieto <strong>di</strong> cui l’art. 4, comma 33 del d.l. n. 138 del <strong>20</strong>11, operaanche per i soggetti ai quali è affidata una fase o segmento della gestionedel servizio (“i soggetti cui è affidata la gestione delle reti, degli impianti e delle altredotazioni patrimoniali degli enti locali, separata dall’attività <strong>di</strong> erogazione dei servizi,non possono acquisire…).Ritenuto che l’estensione della preclusione come <strong>di</strong>sciplinata dall’art. 4,legge citata, toglie rilevanza alla questione sulla natura dell’affidamento allaM.G., se appalto <strong>di</strong> servizi o vero e proprio affidamento <strong>di</strong> serviziopubblico locale, attenendo, comunque, il servizio affidato dal Comune <strong>di</strong>Pavia <strong>di</strong> U<strong>di</strong>ne ad una fase del ciclo del servizio <strong>di</strong> igiene urbana.Ritenuto che ugualmente non assume rilievo la circostanza che il compensocorrisposto dal Comune <strong>di</strong> Pavia <strong>di</strong> U<strong>di</strong>ne per il servizio sia <strong>di</strong>modestissima entità, pari a euro 17.680,00 per l’intero anno.Ritenuto, in conclusione, che in forza della <strong>di</strong>sposizione citata che non v’èalcun margine <strong>di</strong> <strong>di</strong>screzionalità in capo all’amministrazione, neppure neicasi marginali, qual è quello in questione, in cui l’affidamento <strong>di</strong>retto ècontrassegnato da comportamento assolutamente legittimo inconsiderazione del valore del servizio e della procedura del regolamento deicontratti comunali del comune affidatario.Ritenuto, quanto alla <strong>di</strong>sposizione transitoria introdotta dall’art. 9, comma2, lett. i) della l. 12 novembre <strong>20</strong>11, n. 183 in base alla quale “i soggettiaffidatari <strong>di</strong>retti <strong>di</strong> servizi pubblici locali possono comunque concorrere su tutto ilterritorio nazionale a gare indette nell’ultimo anno <strong>di</strong> affidamento dei servizi da essigestiti, a con<strong>di</strong>zione che sia stata indetta la procedura competitiva ad evidenza pubblicaper il nuovo affidamento del servizio o, almeno sia stata adottata la decisione <strong>di</strong>


N. 01129/<strong>20</strong>12 REG.RIC. http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/<strong>Consiglio</strong> <strong>di</strong> Stat...5 <strong>di</strong> 6 30/04/<strong>20</strong>12 8.35procedere al nuovo affidamento attraverso la predetta procedura ovvero, purché in favore<strong>di</strong> soggetto <strong>di</strong>verso ai sensi del comma 12…” che essa non è applicabile al caso <strong>di</strong>specie, poiché la procedura <strong>di</strong> gara era conclusa nell’agosto <strong>20</strong>11, ben primadell’entrata in vigore della citata novella, la cui asserita efficacia retroattivanon trova fondamento alcuno né nella <strong>di</strong>sposizione normativa, né neiprincipi generali dell’or<strong>di</strong>namento, alla stregua dei quali vale l’oppostoprincipio del tempus regit actum;Ritenuto che la revoca dell’aggiu<strong>di</strong>cazione provvisoria (ovvero la mancataconferma) non è qualificabile alla stregua <strong>di</strong> esercizio del potere <strong>di</strong>autotutela, sì da richiedere il raffronto tra l’interesse pubblico e quelloprivato sacrificato dalla revoca, non essendo prospettabile alcunaffidamento del destinatario, dato che l’aggiu<strong>di</strong>cazione provvisoria non èl’atto conclusivo del proce<strong>di</strong>mento, sicché nessun pregio ha la censura <strong>di</strong>carente esplicitazione delle ragioni <strong>di</strong> pubblico interesse sottese alla revoca.Ritenuta inammissibile, perché proposta per la prima volta in appello, lacensura <strong>di</strong> incompatibilità del Presidente della commissione <strong>di</strong> gara, perchétitolare <strong>di</strong> un “incarico <strong>di</strong> controllo e vigilanza sul servizio messo a gara” avendodetto funzionario pre<strong>di</strong>sposto il bando <strong>di</strong> gara, il <strong>di</strong>sciplinare <strong>di</strong> gara, ilcapitolato speciale d’appalto e fornito i chiarimenti interpretativi aiconcorrenti”, oltre che infondata, atteso che le attività menzionate nullahanno a che fare con “l’incarico <strong>di</strong> controllo e vigilanza sul servizio messo a gara”.Ritenuto per le ragioni esposte <strong>di</strong> respingere l’appello, con compensazionedelle spese <strong>di</strong> giu<strong>di</strong>zio in ragione della peculiarità della fattispecie;P.Q.M.Il <strong>Consiglio</strong> <strong>di</strong> <strong>Stato</strong> in sede giuris<strong>di</strong>zionale (Sezione Quinta)definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lorespinge.Spese compensate.Or<strong>di</strong>na che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.


N. 01129/<strong>20</strong>12 REG.RIC. http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/<strong>Consiglio</strong> <strong>di</strong> Stat...6 <strong>di</strong> 6 30/04/<strong>20</strong>12 8.35Così deciso in Roma nella camera <strong>di</strong> consiglio del giorno 13 marzo <strong>20</strong>12con l'intervento dei magistrati:Calogero Piscitello, PresidenteMarzio Branca, ConsigliereCarlo Saltelli, ConsigliereDoris Durante, Consigliere, EstensoreAntonio Bianchi, ConsigliereL'ESTENSOREIL PRESIDENTEDEPOSITATA IN SEGRETERIAIl <strong>20</strong>/04/<strong>20</strong>12IL SEGRETARIO(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

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