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breve dispensa sulla principale normativa concernente direttamente ...

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BREVE DISPENSA SULLA PRINCIPALE NORMATIVA CONCERNENTEDIRETTAMENTE O INDIRETTAMENTE I MINORATI VISIVI( Sintesi a cura dell’avv Salvatore Nocera, Vicepresidente nazionale della F.I.S.H., Fed. It. Per il Superamentodell’Handicap )(scaricabile dal sito della cooperativa “ servizi integrati” , presieduta dalla dr.ssa Marialuisa GargiuloL’ACCERTAMENTO DELL’INVALIDITA’ E NORME CORRETTIVE CONTRO I FALSI INVALIDIANCHE PER LA SCUOLA1. ACCE RTAMENTO DEGLI STATI DI INVALIDITA' CIVILE, DELLE CONDIZIONI VISIVEPer poter usufruire di alcuni benefici e/o agevolazioni occorre essere in possesso di un RICONOSCIMENTO DIINVALIDITA’ CIVILE rilasciato dalla commissione medico legale della propria ASL di residenza, Ufficio InvalidiA – Accertamento: è di competenza delle ASL (sia per 1° riconoscimento che per aggravamento)1. E’ necessario presentare una DOMANDAChe deve essere corredata da idonea documentazione medica attestante la diagnosi.Non ci sono limiti di età per presentare tale domanda.2. La ASL fisserà, entro 3 mesi dalla data di presentazione della domanda, LA VISITA MEDICA.Si può presentare diffida se non si viene convocati entro tale termineE’ possibile passare la visita presso il proprio domicilio per le persone allettate o in situazione di ricoveroospedalieroSi può ottenere un accertamento in rogatoria nel caso in cui il domicilio sia diverso dalla residenzaI tempi per il RICONOSCIMENTO dell’invalidità devono concludersi entro 9 mesi dalla presentazione delladomanda3. Dopo la visita l’ASL trasmetterà il verbale che accerta l’invalidità.B – Concessione:.Titolare è la Regione che può delegare il potere ai Comuni o alle ASL.Nel caso di riconoscimento di invalidità che preveda l’erogazione di pensioni o altro, l’ente per le concessioni deibenefici economici provvede a inviare comunicazione con l’invito a specificare l’ufficio postale o il c/c della bancapresso la quale si vuole accreditare detto beneficio.C –L’erogazione: è di competenza dell’INPS1. L’iter amministrativo si conclude con comunicazione all’interessato e con la trasmissione degli atti all’INPSI benefici economici decorrono dal primo giorno del mese successivo alla data di presentazione della domandaall’ASL.2. Contro il verbale della Commissioni Medica è possibile entro 60 giorni proporre RICORSO gerarchico(stragiudiziale) alla Commissione Medica Superiore e di Invalidità Civile - Ministero del Tesoro, Direzione GPensione di guerra, Commissione medica Superiore e di Invalidità Civile, Via Casilina, n.3 00182 Roma –(personalmente e RR.)3. Dopo 180 giorni di silenzio (il silenzio per legge equivale a rigetto) si può ricorrere secondo le vie ordinarie(pretore) tramite un legale.4. Entro 60 giorni dalla notifica dell’accertamento, in alternativa al ricorso, si può presentare domanda diAGGRAVAMENTO allegando la documentazione che accerta la modifica del quadro clinico.__


LE RECENTI MODIFICHE COLLEGATE ALLA FINANZIARIA PER IL 2004ART 42 DEL DECRETO LEGGEIl comma 1 stabilisce che l'interessato che voglia promuovere unprocedimento davanti al giudice civile contro un accertamento che glineghi un beneficio deve obbligatoriamente notificare la citazioneanche al Ministero dell'Economia, sia presso l'Avvocaturadistrettuale dello Stato, sia presso la Direzione provinciale dellostesso Ministero. Ciò per essere sicuri che questo Ministero siapresente per rintuzzare le richieste degli interessati. E questadifesa del Ministero contro l'assalto alla diligenza da partedei "falsi" invalidi può ormai avvenire non solo come avviene disolito con l'Avvocatura dello Stato, che talora a causa del troppolavoro o di ritardo nel consultare le citazioni non si presenta ingiudizio, ma anche con funzionari dello stesso ministero o avvocatidell'INPS, senza però oneri aggiuntivi per lo Stato.A tal fine, il comma 2, prevede corsi di formazione per talifunzionari ad opera della scuola superiore della pubblicaamministrazione. Inoltre, il consulente tecnico d'ufficio nominatodal Giudice per accertare gli aspetti medici in discussione èobbligato (pena la nullità del processo) a chiedere al Direttoredella direzione provinciale del Ministero dell'economia la nomina diun consulente tecnico di parte. La possibilità di una tale nomina eragià prevista dal Codice di procedura civile; qui però è resaobbligatoria, mostrando così una discreta sfiducia nei consulentitecnici di ufficio. Tale consulente deve essere scelto tra i membridelle commissioni per la verifica. Ovviamente, la persona scelta nondeve aver partecipato alle verifiche sul caso in discussione, poiché,è bene ricordarlo, esso potrebbe essere ricusato dall'interessato.Ma è il comma 3 quello veramente rivoluzionario. E' stabilito che,dalla data di entrata in vigore del decreto-legge, non è piùpossibile proporre ricorsi amministrativi, che non costavano nulla,non richiedendo l'assistenza di un avvocato né spese legali; èpossibile solo proporre citazione avanti al giudice ordinario entrosei mesi dalla notifica dell'accertamento che si vuole impugnare, conuna serie di conseguenze negative per la tutela dei dirittidell'interessato. Innanzi tutto, cresceranno in modo vertiginoso lespese; in secondo luogo, i tempi di decisione si allungherannonotevolmente, giacché queste nuove cause andranno ad appesantire iruoli già fortemente intasati.Un contentino per far digerire questa pillola amara è offerto dalcomma 11 che esonera dal pagamento delle spese processualil'interessato soccombente, quando versi in condizione di povertà.Comunque, il comma 4 ribadisce una vecchia norma secondo cui i soldipercepiti senza averne diritto debbono essere restituiti dal giornodi accertamento negativo e le verifiche d'ufficio a tal fine verrannoeffettuate a campione tenendo conto della media degli accertamentiper regione.Il comma 6 ha un riferimento alla L.n. 104/92 prevedendo che lecommissioni mediche di verifica debbano essere integrate da unoperatore sociale e da uno specialista nella patologia oggetto dellaverifica. Probabilmente ciò dovrebbe rendere meno burocratiche lestesse verifiche.Il comma 7 estende una norma particolare introdotta nell'art 94 comma3 dell'attuale Legge finanziaria n. 289/02, che ha eliminato le


visite di accertamento per le persone Down, dichiarate con handicapin situazione di gravità, per le quali basta la presentazione dellamappa cromosomica per il loro accertamento medico-legale. La normasembrò immediatamente una norma discriminatoria. Il comma 7 cerca dieliminare la discriminazione, prevedendo che le persone con gravimenomazioni fisiche permanenti, con gravi anomalie cromosomiche,nonché i disabili mentali gravi con effetti permanenti, sianoesonerate da visite mediche, anche a campione, non appena talipatologie saranno individuate con un decreto dei Ministeridell'Economia e la documentazione necessaria. Anche se la perennepresenza del Ministero dell'Economia segnala il prevalente einteresse al risparmio, se non altro la norma ristabilisce uncriterio di giustizia verso minorazioni non meno gravi della sindromedi Down.Il comma 8 detta norme per la presidenza della Commissione superioredi verifica ed il comma 9 trasferisce ad una Direzione del ministerodel Tesoro le competenze residue del Ministero dell'interno inmateria di invalidità civile. Giustamente è stato osservato, anche inun comunicato stampa della F I S H a firma di Carlo Giacobini, che lanorma va in direzione opposta alla logica del decentramento alleregioni, nei cui confronti quindi il decreto-legge sembra nutriresospetti.Il comma 10 prevede una spesa di circa 4 miliardi di lire per ilcorrente anno e di circa 20 miliardi di lire a partire dall'annoprossimo. Il Governo ritiene di introitare una somma ben maggiore diquella che spenderà.IL DECRETO SUL SOSTEGNO APPLICATIVO DELLA FINANZIARIA 2003LE RAGIONI DEL DECRETOL’ART 35 COMMA 7 DELLA FINANZIARIA HA INTRODOTTO UN NUOVO STRUMENTO DIINDIVIDUAZIONE DEGLI ALUNNI CON HANDICAP AI FINI DELL’INTEGRAZIONESCOLASTICA.Trattasi di una commissione invece del singolo specialista previsto dal decreto legge n. 324/93convenrtito dalla L.n. 423/93.Le ragioni si rinvengono chiaramente sia nella relazione al parlamento svolta dal SottosegretatrioValentibna Aprea il 22 Ottobre scorso e dall’ampia discussione parlamentare in sede di approvazione della leggefinanziaria. Secondo il Ministero dell’Istruzuione il numero degli alunni certificati come in situazione di handicapnegli ultimi anni è cresciuto enormemente, suscitando ragionevoli dubbi <strong>sulla</strong> correttezza di certificazioni conriguardo ai criteri fissati dalla L.n. 104/92 e cioè la presenza di “ minorazioni stabilizzate o progressive”, comestabilisce l’art 3 comma 1 della stessa legge.In verità , in presenza di un calo degli alunni non handicappati, il numero di quelli con handicap è cresciutocertamente sia perché sono aumentate le iscrizioni alla scuola materna, sia perché, a causa dell’innalzamentodell’obbligo scolastico, quanti prima non si iscrivevano alle scuole superiori, ora sono obbligati a farlo.Malgrado ciò però il Ministero ritiene che vi siano molte certificazioni improprie concernenti casi disvantaggio psicosocioambientale, che si sommano ai casi di handicap .Di qui il la sostituzione dello specialista singolo con un organismo collegiale, le cui modalità e criteri difunzionamento dovevano essere previsti da un decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri da emanarsi entrodue mesi dall’entrata in vigore della legge finanziaria.I tempiD i formulazione del decreto sono stati molto più lunghi di quanto previsto dal legislatore e così solo a fineLuglio i due Ministeri dell’Istruzione e della Sanità hanno potuto concordare una bozza di testo.Il testo attuale è decisamente migliore di quello originariamente fatto conoscere alle Associazioni durantela riunione dell’Osservatorio del Ministero dell’Istruzione sull’integrazione scolastica nel Marzo scorso.Al suo miglioramento hanno certamente contribuito le numerose osservazioni presentate dalleAssociazioni, specie della F I S H. Occorre riconoscere puibblicamente che tali osservazioni sono state recepite dalSottosegretario all’Istruzione valentina Aprea e dal Sottosegretario alla Salute Antonio Guidi.


CONTENUTO DEL DECRETOIl testo si compone di 5 articoli e da un “preambolo” con riferimenti al DPR del 24/2/94 <strong>sulla</strong> precedente<strong>normativa</strong> sulle certificazioni , che viene in parte modificato ed alla legge 333/01 che ha cambiato la tempistica perla concessione delle deroghe per le ore di sostegno didattico, nonché alla l.n. 328/00, in cui si stabilisce che ilprogetto globale individualizzato per le persone con disabilità deve essere assicurato nell’ambito dei piani di zona,tramite la rete dei servizi territoriali coordinati.L’art 1 si limita a richiamare l’art 35 della finanziaria.L’arT 2 , nel comma 1 ribadisce il principio che la richiesta di certificazione deve provenire dai genitori, cosa chennon risultava dalla prima stesura.Al comma 2 si stabilisce che gli accertamenti medicolegali sono effettuati dalla Commissione dell’art 4della Legge-quadro, cioè la commissione che accertta per tutti gli effetti la situazione ddi handicap o di gravità.Questo è stato il punto sul quale c’è stata la massima incertezza sino alla fine. Le associazioni infatti non volevanoche alle tante già esistenti si aggiungesse anche una nuova commissione medicolegale, mentre il MIUR insistevain senso contrario.La soluzione definitiva lascia soddisfatte le associazioni ed evita all’Erario una notevole spesa.Il comma 3 stabilisce in 30 giorni dalla richiesta la formulazione e spedizione del verbale alle scuole,firmato da tutti i mebri effettivi della commissione, integrata, caso per caso, da uno specialista della patologiasegnalata.Inoltre la Commissione può indicare un termine per la “rivedibilità “ della diagnosi. E qui, ad avviso di chiscrive, dal momento che possono essere certificati in situazione di handicap solo persone con minorazioni “stabilizzate o progressive”, la rivedibilità può riguardare solo casi di aggravamento, dovendo essere impossibile, perdefinizione, una regressione della diagnosi, con conseguente sospensione dei diritti legati all’ accertamentodell’handicap.Il comma 4 stabilisce che il verbale e la conseguente documentazione della diagnosi FUNZIONALEDEBBONO PERVENIRE ALLE SCUOLE, TEMPESTIVAMENTE, per il tramite dei genitori o i tutori. Qui c’èstato il recepimento di un’altra ossrervazione delle associazioni, giacchè il precedente testo prevedeva l’inviodiretto dalle ASL alle istituzioni scolastiche, presso cui l’alunno era iscritto. Ciò era incoerente, giacchè non eracomprensibile come potesse inviarsi una documentazione alla scuola , cui l’alunno era iscritto, se egli necessitavaproprio di tale docukmentazione per potersi iscrivere.L’art 3 riguarda la procedura per le derooghe.Il comma 1 innova sostanzialmente, come precisato dall’art 5 comma 2 dello stesso decreto, la tempisticaprevista dagli art 3,4 e 5 del DPR del 24/2/94 relativa alla formulazione della diagnosi funzionale, del profilodinamico funzionale e del piano educativo individualizzato. Infatti nel DPR era stabilito che il PDF dovesse essereeffettuato dopo almeno un mese e mezzo di osservazione dall’inizio delle lezioni e quindi il PEI andava formulatoancora dopo e cioè verso metà Novembre, se non oltre.Ora il nuovo decreto stabilisce che tutti questi adempimenti debbono avvenire “entro il 30 Luglio “dell’anno precedente la frequenza, al fine di consentire gli adempimenti di cui alla L.n. 333/01 e cioè l’eventualesdoppiamento delle classi e la concessione di deroghe per il sostegno.Il comma 2 esplicita un passaggio importante, che la primitiva stesura del decreto rendeva confuso epericoloso. Si precisa che la quantificazione delle ore di sostegno, ma anche di quelle dell’assistenza educativa, siaproposta dal Gruppo di lavoro che ppredispone il PEI, che è composto non solo dagli operatori della scuola, maanche da quelli dei servizi sociosanitari di territorio.Il testo originario affidava questo compito solo all’istituzionescolastica, che , ovviamente, non avrebbe potutto avanzare alcuna proposta seria, senza la presenza e l’eventualecontraddittorio con gli Enti locali.Inoltre quella formulazione lasciava l’impressione che le uniche risorse umane perl’integrazione fossero costituite solo dalle ore di sostegno, perpetuando così un’errata delega in una anacronisticalogica isolazionista del mondo della scuola.Il comma 3 prevede opportunamente che gli Enti locali, gli Uffici scolastici regionali e le Direzionisanitarie regionali concludano accordi per coordinare , nella logica della rete dei servizi prevista dalla Legge diriforma dei servizi sociali n. 328/2000, tempi e modi di adempimento dei rispettivi provvedimenti necessari alfunzionamento delle classi fin d’allinizio dell’anno scolastico , dotate di tutti quei servizi e risorse personali emateriali che possono garantire una buona qualità dell’integrazione scolastica.Ed a tal proposito il comma 3 prosegue, richiamando una norma del decreto, già prevista dall’art 12 comma6 della Legge-quadro, prevedendo l’effettuazione di “sistematiche verifiche in ordine ai servizi realizzati “, cioèalla loro efficienza ed in ordine “ “ all’influenza esercitata dall’ambiente scolastico sull’alunno in situazione dihandicap” e cioè alla loro efficacia Sarà quindi necessario individuare degli “ indicatori strutturali, di processo e diesito ““ per poter misurare i livelli di efficienza, di efficacia e quindi di qualità dei singoli interventi e del processocomplessivo di integrazione scolastica.Tali verifiche , per gli alunni già certificati in situazione di handicap,saranno effettuate al passaggio daciascuno dei cicli all’altro rimodulati dalla L.n. 53/03 di riforma della scuola voluta dal Ministro Moratti. Si


aggancia quindi il decreto anche alla nuova legge di riforma, di cui la stesura originaria del testo non faceva alcunriferimento,non essendo essa , allora, stata ancora approvata.L’art 4 del decreto ribadisce , quanto disposto dall’art 35 comma 7 della finanziaria e cioè che le derogheper il sostegno verranno disposte dal Dirigente scolastico regionale <strong>sulla</strong> base delle certificazioni attestanti” laparticolare gravità “ della situazione di handicap.E’ appena il caso di chiarire che il termine “ particolare “ è, ad avviso dello scrivente, pleonastico, almenosotto un profilo tecnico-giuridico. Infatti l’art 3 comma 3 della L.n. 104/92 definisce il concetto di “ handicap insituazione di gravità “ed in nessuna norma si rinviene la definizione medico-legale di “particolare gravità”. Pertantoinm mancanza di una norma esplicita nessuna ASL ppotrà ricavare nel concetto medico-legale di “gravità unasottospecie più linitata di “particolare gravità “ alla quale limitare la possibilità di accesso alle deroghe ,escludendone chi , pur dichiarato “ in situazione di gravità “, non sia inquadrabile in una arbitraria catalogazione di“particolare gravità”.L’art 5 del decreto, pur essendo una norma programmatica, è di notevole importanza per il futurodell’integrazione scolastica. Infatti esso stabilisce che, d’intesa con la Conferenza unificata Stato Regioni-Città, “sono organicamente ridefinite le procedure finalizzate “ all’integrazione scolastica. Sarà quella la sede propria per ladefinizione di “Linee-guida” per l’individuazione condivisa di indicatori per misurare la qualità dell’integrazionescolastica, in<strong>dispensa</strong>bili per far entrare tale processo nella valutazione complessiva della qwualità del serviziod’istruzione. Senza tale valutazione, come è stato ormai osservato da più parti e da molto tempo, la valutazioneglobale della qualità del servizio d’istruzione viene a mancare di un aspetto trasversale e generalizzato risultandoquindi falsata.OSSERVAZIONI CONCLUSIVEIl testo del decreto, all’inizio del lungo iter procedurale che l attende, sembra sufficientemente chiaro edovrebbe ottenere in tempi brevi i prescritti pareri, per poter essere applicato per le iscrizioni del prossimo annoscolastico.Partito da una mera esigenza di riduzione della spesa pubblica a causa dell’uso , ritenuto,improprio della<strong>normativa</strong> sukll’handicap, si è trasformato, cammin facendo, in uno strumento di miglioramento del processod’integrazione scolastica. Infatti si è riusciti a delineare un processo programmatorio interessante, consistente nellaorganica ridefinizione delle procedure e quindi di Linnee-uida , in accordi interistituzionali a livello regionale, allaprogettazione interistituzionale dei singoli casi a livello di istituzione scolastica, con l’attiva partecipazione dellefamiglie. In mancanza di qualsiasi iniziativa ufficiale del Ministero dell’istruzione per l’anno europeo delle personecon disabilità, forse , per l’astuzia della storia, siamo pervenuti ad un risultato di notevole portata, di cui potremovalutare l’importanza fin dagli inizi del 2004. Condizione in<strong>dispensa</strong>bile è che le Commissioni funzionino senzaritardi, perché , in tale malaugurata ipotesi, i vantaggi si tramuterebbero in svantaggi ed ulteriori intralci alfunzionamebnto ordinato della scuola.Rimane però un aspetto non trascurabile di questa operazione, nata come manovra finanziaria : i risparmiche si riusciranno a realizzare nei confronti dei “ falsi invalidi “ dove andranno? Il presunto “uso improprio “ dellalegge –quadro sull’hndicap ha comunque contribuito a risoklvere gravi problemi di funzionamento della scuola,legati a difficoltà di apprendikmento dovute a cause diverse dallò’handicap, ma certamente presenti nella scuola edenunciati da troppo tempo, per la mancanza di risorse appropriate per affrontarli seriamente.Se, sino ad oggi, questi casi avevano potuto essere tamponati con “l’uso improprio “ delle risorse perl’ghandicap, questi casi problematici rimarranno privi di risorse per trovare dloro delle soluzioni.Taluni propongono che le risorse così “risparmiate” dovrebbero essere restituite al Ministerodell’Economia che ha voluto la previsione dell’art 35 comma 7 della Finanziaria o dovrebnbero andare adimpinguare le risorse per il superamento dell’handica, Chi scrive è dell’avviso che queste risorse dovrebbero essereriassegnate alle singole scuole per fronteggiare , nel modo che l’autonomia loro consente, i numerosi problemi didifficoltà di apprendimento. Senza una tale disponibilità aggiuntiva, le scuole RISCHIERANNO,, FIN DALPROSSIMO ANNO, IL COLLASSO, DAL MOMENTO CHE NUMEROSE RICERCHE EVIDENZIANO COMEIL NUMERO DI ALUNNI CON DIFFICOLTà DI APPRENDIMENTO SPECIFICO SUPERANO DI TRE oQUATTRO VOLTE IL NUMERO DEGLI ALUNNI CERTIFICATI COME IN SITUAZIONDI HADICAP ED ILPROF Gabriel Levi sostiene che, senza interventi adeguati, molti di questi alunni rischiano l’insorgenza di handicapstabilizzati o progressivi.Ma di questi ed altri problemi sicuramente si discuterà subito in Autunno, poiché ilSottosegretario Aprea, che ha finalmente preso in mano con coraggio le problematiche dell’integrazione scolastica edel disagio, ha promesso di convocare proprio ad inizio Autunno una riunione dell’Osservatorio ministeriale.LA NORMATIVA SULL’INTEGRAZIONE SCOLASTICA


sensi della L.n. 69/00. E ‘ su questi due pilastri, il POF ed il Bilancio che si reggono i piani didattici personalizzatidegli alunni ed in particolare di quelli con minorazione visiva.Tali piani didattici possono ispirarsi all’autonomia organizzativa riconosciuta dall’art 5 del regolamento,all’autonomia di ricerca , sperimentazione e di ricerca metodologica di cui agli art 6 e 13 del regolamento.Sempre più stanno sviluppandosi centri teritoriali di documentazione, risorse e consulenza perl’integrazione scolastica, ai sensi dell’art 7 del Regolamento, organizzati da reti di scuole.E’ questo dei centriterritoriali uno strumento innovativo a supporto dell’autonomia e consente una puntuale programmazione di risorse,anche degli enti locali e dei soggetti con e senza fini di lucro del territorio, che stanno giovando moltissimoall’ìinnalzamento della qualità dell’integrazione scolastica, soprattutto dei minorati visivi.E’ anche grazie a questi centri treritoriali che si sta ampliando l’offerta formativa ai sensi dell’art 9 delregolamento e le associazioni dei minorati della vista e dei loro familiari dovrebbero prendere sempre più coscienzadella necessità del loro pontenziamento. Infatti queste associazioni possono partecipare alla gestione di tali centri, ades. con l’apporto della propria competenza specifica e delle risorse costituite da centri di ausilii e di documentazione.E’ opportuno che si evitino duplicazioni di centri gestiti separatamente dalle associazioni, mentre è opportunomettere in rete, tramite apposite convenzioni tali risorse.Visione lungimirante delle istituzioni scolastiche e delle associazioni sarebbe quella di inserire questerisorse nell’ambito die piani di zona di cui all’art 19 della L.n. 328/00, pretendendo così che tali piani dedichino ildovuto spazio normativo anche agli aspetti dell’integrazione scolastica e del collegamento scuola-formazioneprofessionale-lavoro per gli studenti minorati visivi frequentanti le scuole superiori.E nella logica dei ppiani di zona in cui si inserisce l’esercizio dell’autonomia delle scuole singole o in reteche possono più agevolmente risolvere i problemi dell’inserimento sociale degli alunni pluriminorati. Infatti è inquesto ambito territoriaole che vanno programmati i centri diurni o le attività occupazionali per questi soggetti, inmodo tale da garantire la continuoità educativa fra scuola ed extrascuola e della vita postscolare, anche <strong>sulla</strong> basedegli orientamenti indicati dai gruppi di lavoro interistituzionali provinciali di cui all’art 15 comma 1 della L.n.104/92, che non scompaiono a seguito dell’accentramento nelle Direzioni scolastiche regionaoli delle funzioni deiProvveditorati agli studi, ma possono diversamente articolarsi in alto , ad es. in Gruppi di lavoro regionali o inbasso, ad es. in Gruppi di lavoro a livello di reti di scuole o di distreetto sociosanitario di base.L’art 10 comma 2della L.n. 104/92 stabilisce che le attività dei centri educativi-riabilitativi debbono svolgersi secondo gliorientamenti dei Gruppi di lavoro di cui all’art 15 della stessa legge.Infine un apporto importante per migliorare la qualità dell’integrazione scolastica dei minorati visivipotrebbe venire dall’attuazione del decreto previsto dalla L.n. 69/00 <strong>sulla</strong> ristrutturazuione dell’Istituto dispecializzazione “ A. Romagnoli” in centro nazionale di supporto all’integrazione scolastica dei minorati visivi.E’ questa un’opportunità che non era presente nella formulazione originaria del disegno di legge cheprevedeva finanziamenti per gli istituti speciali per ciechi, senza alcun collegamento con la logica dell’integrazionescolastica. Dopo le grandi battaglie sostenute dalla F I S H ( Federazione italiana per il Superamento dell’Handicap )il testo originario della proposta di legge è stato radicalmente modificato, con l’abolizione delle ultime scuolespeciali statali per ciechi e dei convitti presenti negli istituti . Il nuovo istituto “ A: Romagnoli” dovrà esserepropulsore nella ricerca e sperimentazione per migliorare sempre più la qualità dell’integrazione scolastica.Ove la proposta di legge fosdse stata approvata nella sua originaria formulazione , sarebbe certamente stataun “limite “ alla cultura ed alla prassi dellintegrazione.Quanto fin qui detto vale espressamente per le scuole statali. Ma esso deve riferirsi pure alla scuole nonstatalui “paritarie”, in forza della L.n. 62/00 che ha posto per gli enti che chiedono la parità l’obbligo di accettare leiscrizioni degli alunni con disabilità e quindi pure dei ciechi.Queste scuole, pubbliche come ad es. le scuole materne comunali o private godono di una maggior libertàdi scelta del proprio personale. Ad es. gli insegnanti per le attività di sostegno possono essere scelti liberamente ,senza la necessità di rispettare le graduatorie provincialipresso i CSA, centri di servizi amministrativi.Essi godono inoltre di finanziamenti pubblici, che sono maggiori per le scuole materne edelementari”parificate”, cuioè convenzionate con lo Stato che, in base alla convenzione deve dare un appositocontributo pari a quasi l’intero stipendio dell’insegnante per le attività di sostegno.Se trattatsi di scuole nonconvenzionate, spetta loro solo un piccolo contributo pèrevisto dalla L.n. 62/00, pari a circa duemila euro l’anno.Per le scuole ,medie e superiori è previsto un contributo se predisponghono un progetto d’integrazionescolastica su base sperimentale. Annualmente il Ministero dell’istruzione emana una circolare con cui si fornisconole indicazioni per la presentazione dei progetti sperimentali. Quanti non otrtengono l’accogliemento dei progetti onon lo presentano hanno diritto solo al piccolo contributo di cui sopra.IL RUOLO DEI DIRIGENTI SCOLASTICI NELL’AMBITO DELL’AUTONOMIAAlla luce dell’esposizione <strong>normativa</strong> precedente, emerge con chiarezza il ruolo determinante che ha ilDirigente scolastico nell’impostazione dell’integrazione scolastica. Esso non è più ( se mai lo è stato ) un burocrate ,esecutore delle circolari ministeriali; emerge invece il suo ruolo di manager, cioè di propulsore dellaprogrammazione della vita scolastica, ivi compresa l’integrazione degli alunni minorati visivi.


E’ lui che deve coordinare il collegio dei docenti e indirizzare il consiglio di circolo o di istituto nellescelte finanziarie finalizzate al miglioramento dell’offerta formativa.E’ lui che deve istituire il gruppo di lavoro di istituto per l’integrazione scolastica di cui all’art 15 comma 2della Le.n. 104/92, composto di docenti, di non docenti, di studenti ( nelle scuole superiori), di operatori dei serviziterritoriali e di genitori.E’ tale Gruppo che elabora le proposte per il POF e per il collegio dei docenti e che offre lasua consulenza al Dirigente scolastico.E’ il Dirigente scolastico che coordina, tramite le “funzioni-obiettivo” le attività di formazione dei docenti edei non docenti, dell’attuazione del POG, di accoglienza degli alunni e di collegamento e coollaborazione con iservizi di territorio . E’ lui che ha ampia competenza nell’esercizio dell’autonomia negoziale dell’istituzionescolastica.E’ lui che deve far entrare nel POF, ove non abbiano provveduto i docenti, il progetto di aggiornamentodegli insegnanti curriculari sull’integrazione scolastica anche degli alunni minorati visivi, ai sensi della Notaministeriale prot n. 4088/02 e della Circolare n. 78/03.E’ lui che deve predisporre il funzionamento dei GLH operativi, cioè dei gruppi di lavoro sul singolocaso , di cui allò’art 12 coomma 5 della L.n. 104/92, per la predisposizione della diagnosi funzionale, del Profilodinamico funzionale e del Piano educativo individualizzato, che non è ancora il progetto didattico personalizzato,ma la sintesi dei tre progetti riabilitativo, educativo e di socializzazione, come correttamente precisa l’art 13comma 1 lett. “a” della L.n. 104 /92.E’ lui che deve programmare la riunione dei consigli di classe per la formulazione dei progetti didattici, dicui ai dd.mm. 331/98 e 141/99 per chiedere entro Maggio , al massimo Giugno, al Direttore scolastico regionale lariduzione di alunni per classe e le deroghe per le ore di sostegno.E’ lui che , nellambito del piano educativo individualizzato, deve rappresentare agli estensori la necessitàche si tenga conto non solo della richiesta delle ore di sostegno, ma anche, ove occorra delle ore di assistenti perl’autonomia e la comunicazione da chiedere aglienti locali, di individuare i casi in cui necessita l’assistenza igienicafornita dai collaboratori scolastici.E’ lui che deve chiedere, ove necessario, agli enti locali il trasporto per gli alunni con disabilità el’eliminazione delle barriere architettoniche.E’ lui che deve vigilare sul corretto svolgimento del percorso didattico personalizzato e della sua verifica evalutazione da parte dei vconsigli di classe.E’ lui che deve vigilare affinchè l’alunno minorato visovo non venga emarginato dentro o fuori dellaclasse , specie con l’insegnante specializzato o con l’assistente educativo o, peggio ancoral, col collabvoratorescolastico.Una interpretazione burocratica della <strong>normativa</strong> sull’assistenza igienica, operata da un dirigente superficialepotrebbe costituire un limite allintehrazione, accontentandosi ad esl. Di assegnare un collaboratore scolastico, nontenendo conto che ne occorrono almeno due di sesso diverso.Così un’interpretazione autoritaria del suo ruolo potrebbe portare, come talòora accade, ad utilizzarel’insegnante specializzato per supplenze in altre classi, anche se l’alunno con disabilità è presente nella suaclasse.E’ da tener presente che una tale prassi è decisamente illegittima, tanto più ora che l’art 35 comma 7 dellalegge-finanziaria n. 289/02 impone di assegnare ore di sostegno esclusivamente agli alunni certificati in situazionedi handicap ai sensi della L.n. 104/92.E’ il Dirigente scolastico che dà le indicazioni per programmare corsi di “alta qualificazione” perinsegnanti specializzati che però non hanno una preparazione specifica per affrontare seriamente un alunno condisabilità visiva. E tali corsi vanno programmati , possibilmente non appena si ha notizia dell’iscrizione di un talealunno o al più tardi subito all'iinizio dell'anno scolastico e prima dell’inizio delle lezioni.E’ il Dirigente scolastico che, ad es. in presenza di un alunno che necessita di assistenza sanitaria persomministrazione di farmaci, deve concordare con l’Asl le modalità di intervento di un infermiere o di formazionedi una persona della scuola.In conclusione è il Dirigente scolastico che dovrebbe essere l’animatore e l’ispiratore dell’integrazionescolastica nel suo istituto. Ove non si sentisse preparato a ciò, dovrebbe pretendere dall’amministrazione di poterpartecipare a corsi di aggiornamento sugli aspetti normativi ed organizzativi di tale processo.La mancanza di un obbnligo normativo in tal senso, come nei confronti dei docenti curriculari, costituisceun grave limite, di cui il legislatore, i sindacati e l’amministrazione scolastica debbono assolutamente rendersi conto.DOVE E COME FAREI genitori debbono recarsi alla ASL di propria residenza, all’Ufficio invalidi alla sefreteria dellaCommissione per gli accertamenti di cui all’art 4 della L.n. 104/92, alcuni mesi prima della data dell’iscrizionescolastica, che è normalmente fissata per metà Gennaio di ogni anno.Qui presentare l’istanza per le visite medicolegalidi accertamento ai fini dell’ottenimento della dichiarazione di cieco civile, del riconoscimento dell’ handicapin situazione di gravità e della certificazione ai fini dell’iscrizione scolastica.


Quindi la certificazione di handicap ai fini scolastici viene portata al Dirigente scolastico, al quale si farichiesta di convocare al più presto il consiglio di classe ( se l’alunno già frequenta) o del Gruppo di lavoro,GLH,d’Istituto( se è l’iscrizione alla prima classe materna, elementare o media o superiore), per la formulazione delladiagnosi funzionale, del PEI e del Progetto didattico d’integrazione da inviare a tutti gli enti che dovrannoprovvedere all’erogazione dei servizi indicati in tali documenti ( deroghe per il sostegno, eventuiale assistente perl’autonomia, ausilii e sussidi didattici, trascrizione in braille dei libri di testo, trasporto a scuola, elimazione dellebarriere architettoniche e percettive).Verso Marzo ricordare al Dirigente scolastico la convocazione del GLH operativo per gli adempimentisopraindicati, qualora ancora nulla sia stato fatto, malgrado la richiesta iniziale.In caso di inerzia del Dirigente scolasticorivolgersi al CSA ( ex Provveditorato agli studi ) all’Ufficio doveè presente la persona incaricata dell’integrazione scolastica e chiedere un intervento di sollecito.Chiedere al Dirigente scolastico di accertarsi se l’insegnante per il sostegno che verrà nominato sia inpossesso di una buona conoscenza del braille e di informazioni tiflologiche. In mancanza di tali competenze,chiedere che egli partecipi ad un corso di alta wqualificazione o di aggiornamento specifico sull’integrazione deiminorati visivi. Il corso deve essere organizzato dall’istituto o dalla rete di scuole di cui l’istituto fa parte, ancheeventualmente in convenzione con qualche associazionedi o per ciechi , esistente sul territorio che abbia personecompetenti sull’integrazione scolastica.Il corso deve essere avviato prima dell’inizio delle lezionie concluso al più presto. Qualora il docente nonsia in grado di affrontare in concreto i bisogni specifici dei minorati visivi, ad es. per scarsa o nulla conoscenza delbraille, chiedere formalmente per iscritto immediamtamente al Dirigente scolastico, la sostituzione dell’insegnantenominato in forza della Sentenza del consiglio di Staton. 245/01.Qualora a tardare nell’erogazione dei rispettivi servizi, benchè richiesti, siano il Comune o la Provincia ,diffidare formalmente con raccomandata gli Assessori competenti, minacciando il ricorso alla Procura dellarepubblica oper omissione di atti d’ufficio.In tali casi ci si può rivolgere al Difensore civico comunale, provinciale oregionale.Ci si può pure fare assistere da una delle associazioini di o per ciechi, che in quanto associazioni dipromozione sociale, hanno il potere di rappresentare , anche in giudizio, i ciechi in forza dell’art 26 della L.n.383/00, o rivolgersi alle associazioni dei consumatori che, in forza della L.n. 281/98 hanno poteri simili.INSERIMENTO LAVORATIVOAnche ai ciechi si applica la legge-quadro sul collocamento lavorativo mirato” su progetto n. 68/99Però rimangono in vita numerose leggi speciali che, avendo istituito albi nazionali, oggi regionalizzati,assicurano il collocamento con riservain alcune professioni. Così gli insegnanti ciechi possono insegnare nellescuole secondarie ed hanno diritto , a loro scelta, a portare in classe , a proprie spese, un assistente di o9oro fiduciain forza dell’art 61 della L.n. 270/82.Per i massofisioterapisti cfr la L.n.686/61 e la L.n. 403/71.Per i centralinisti telefonici cfr la L.n. 113/85.L’art 7 della stessa L.n. 113/85 ha aperto la strada per l’accesso dei ciechi anche ai pubblici impieghi edalla carriera direttiva negli stessi.Oltre all’eservizio delle libere professioni, si sta sempre più allargando il numero di ciechi che si avvianoalle professioni informatiche, sia come lavoratori autonomi che dipendenti.Però l’applicazione della L.n. 68/99, ha subito di recente un ridimensionamento, che comunque nondanneggia i ciechi, a causa di un decretoapplicativo della L.n. 30/03, che ha riformnato il mercato del lavoro .L’art 14 del decreto legislativo applicativo di tale legge aveva, in una prima formulazione, convogliato tuttigli aspiranti lavoratori disabili verso le cooperative sociali, escludendo così,la possibilità di inserimento nei normaliposti di lavoro. A seguito di una dura battaglia politico-legale condotta da tutte le associazioni, il contenuto dell’art14 del decreto legislativo n. 276/03è stato ridimensionato . Se ne trascrive il testo:Articolo 14.Cooperative sociali e inserimento lavorativo dei lavoratori svantaggiati1. Al fine di favorire l'inserimento lavorativo dei lavoratori svantaggiati e dei lavoratori disabili, i servizi di cuiall'articolo 6, comma 1, della legge 12 marzo 1999, n. 68, sentito l'organismo di cui all'articolo 6, comma 3, deldecreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, così come modificato dall'articolo 6 della legge 12 marzo 1999, n. 68,stipulano con le associazioni sindacali dei datori di lavoro e dei prestatori di lavoro comparativamente piùrappresentative a livello nazionale e con le associazioni di rappresentanza, assistenza e tutela delle cooperative di cuiall'articolo 1, comma 1, lettera b), della legge 8 novembre 1991, n. 381, e con i consorzi di cui all'articolo 8 dellastessa legge, convenzioni quadro su base territoriale, che devono essere validate da parte delle regioni, sentiti gli


organismi di concertazione di cui al decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, e successive modificazioni edintegrazioni, aventi ad oggetto il conferimento di commesse di lavoro alle cooperative sociali medesime da partedelle imprese associate o aderenti. 2. La convenzione quadro disciplina i seguenti aspetti:a) le modalità di adesione da parte delle imprese interessate; b) i criteri di individuazione dei lavoratori svantaggiatida inserire al lavoro in cooperativa; l'individuazione dei disabili sarà curata dai servizi di cui all'articolo 6, comma 1,della legge 12 marzo 1999, n. 68;c) le modalità di attestazione del valore complessivo del lavoro annualmente conferito da ciascuna impresa e lacorrelazione con il numero dei lavoratori svantaggiati inseriti al lavoro in cooperativa;d) la determinazione del coefficiente di calcolo del valore unitario delle commesse, ai fini del computo di cui alcomma 3, secondo criteri di congruità con i costi del lavoro derivati dai contratti collettivi di categoria applicati dallecooperative sociali;e) la promozione e lo sviluppo delle commesse di lavoro a favore delle cooperative sociali;f) l'eventuale costituzione, anche nell'ambito dell'agenzia sociale di cui all'articolo 13 di una struttura tecnicooperativasenza scopo di lucro a supporto delle attività previste dalla convenzione;g) i limiti di percentuali massime di copertura della quota d'obbligo da realizzare con lo strumento dellaconvenzione. 3. Allorché l'inserimento lavorativo nelle cooperative sociali, realizzato in virtù dei commi 1 e 2,riguardi i lavoratori disabili, che presentino particolari caratteristiche e difficoltà di inserimento nel ciclo lavorativoordinario, in base alla esclusiva valutazione dei servizi di cui all'articolo 6, comma 1, della legge 12 marzo 1999, n.68, lo stesso si considera utile ai fini della copertura della quota di riserva, di cui all'articolo 3 della stessa legge cuisono tenute le imprese conferenti. Il numero delle coperture per ciascuna impresa e' dato dall'ammontare annuo dellecommesse dalla stessa conferite diviso per il coefficiente di cui al comma 2, lettera d), e nei limiti di percentualimassime stabilite con le convenzioni quadro di cui al comma 1. Tali limiti percentuali non hanno effetto neiconfronti delle imprese che occupano da 15 a 35 dipendenti. La congruità della commutabilità dei lavoratori inseritiin cooperativa sociale sarà verificata dalla Commissione provinciale del lavoro. 4. L'applicazione delle disposizionidi cui al comma 3 e' subordinata all'adempimento degli obblighi di assunzione di lavoratori disabili ai fini dellacopertura della restante quota d'obbligo a loro carico determinata ai sensi dell'articolo 3 della legge 12 marzo 1999,n. 68.DOVE E COME FAREOccorre , subito dopo aver adempiuto l’obbligo scolastico, frequentare un corso di formazioneprofessionale ed , acquisito il diploma, iscriversi all’albo regionale speciale, ove esoistente per quella determinataprofessione.Per il collocamento, occorre iscriversi alle liste speciali tenute dall’Ufficio comunale ( o , inmancanza,provinciale) per l’impiego, presentando il certificato di riconoscimento di cecità civile ed il titolo di studioe di formazione professionale posseduto.Occorre quindi chiedere alla Commissione di cui all’art 4 della L.n. 104/92, operante presso l’ASL dipropria residenza la formulazione della diagnosi funzionale al lavoro di cui alla L. n. 68/99.L’Ufficio avvia quindi il procedimento di collocamento.In caso di inerzia dell’Ufficoio o di resistenza del datore di lavoro individuato che non ha coperto la quotadi riserva,occorre rivolgersi alle associazioini di e per ciechi , come già detto a proposito dell’integrazionescolastica.ASSISTENZA ECONOMICALa L.n. 382/70 riconosce il diritto alla pensione ai ciechi assoluti. Ai ciechi con un residuo visivo non superiore aunventesimo è riconosciuto un assegno , che è inferiore per chi ha un residuo superiore ad un decimo.Chi ha un residuo superiore ad un decimo ha lo stesso trattamento degli invalidi civili.Inoltre a tutti i ciechi assoluti è riconosciuto il diritto all’indennitòà di accompagnamento, che non è legatoal reddito , a differenza delle pensioni , che è dovuto al solo titolo della cecità assolutaCOSA E COME FAREDopo la vista medicolegale presso la commissione dell’ASL, ove l’esito non sia positivo, si può presentarericorso amministrativo o giurisdizionale, avanti al Giudice del Lavoro, secondo quanto detto a proposito degliaccertamenti.LA RIABILITAZIONE


Iciechi assoluti godono dell’esenzione totale dal pagamento del ticket per le cure mediche e lariabilitazione. Essi godono pure del diritto di accedere alle prestazioni protesiche previste dal “Nomenclatoretariffario”, che si va sempre più aprendo anche ad ausilii non tradizionali, come programmi informatici di sintesivocale, la barra braille,lo skanner per la lettura. E’ pure riconosciuto il diritto all’acquisto di strumenti perl’autonomia, come un registratore, il computer, l’autoveicolo, su cui si paga l’IVA al 4% ed il 19% del prezzopagato è detraibile dall’IRPEF, purchè siano stati prexfritti dallo specialista del’ASL.COSA E COME FARELa richiesta per ottenere un ausilio del nomenclatore va presentata all’Ufficio invalidi dell’ASL della propriaresidenza, dopo aver passato una visita oculistica presso la stessa ASL.Alla domanda si allega la preswcrizionemedica dell’ausilio, rilasciata al termine della visita oculistica.Ci si reca presso una ditta autorizzataper scegliere eprovare l’ausilio. La ditta predispn quindi la fattura che viene portata all’ufficio dell’ASL in occasione delcollaudo dell’ausilio.Normalmente per il collaudo non occorre portare l’ausilio, ma basta dichiarare che esso è digradimento dell’interessato.L’ASL vista la fattura e l’interessato può ritirare l’ausilio.Per gli acquisti fuori nomenclatore, occorre ottrenere la prescrizione dall’oculista dell’ASL, che dichiarache l’ausilio indicato dall’interessato è necessario per una sua migliore autonomia.Ottenuta la prescrizione, ci sireca dal fornitore al quale si rilascia la prescrizione, vistata dall’ufficio medicolegale dell’ASL, affinchè egli possafar pagare l’IVA al 4% e rilascia fattura, che viene allegata alla dichiarazione dei redditi ai fini di ottenere ladetrazione IRPEF sopra indicata.aALTRE AGEVOLAZIONII Comuni sono tenuti all’assegnazione di cani-guida, che possono legalmente circolare sui mezzi ditrasporto.Essendo ormai l’assistenza sanitaria e sociale di competenza legislativa delle regioni, queste concedonodiverse agevolazioni e talora anche l’integrazione delle indennità nazionali con contributi economici.Agevolazioni sono pure riconosciute per i viaggi in treno consistentinella riduzione di un quinto del valoredel viglietto ferroviario e del 30% del biglietto aereo per i ciechi che viaggiano da soli. Se il cieco viaggiaaccompagnato ha diritto al biglietto ferroviario gratuito per questo, mentre in aereo la riduzione è sempre del 30%anche per l’accompagnatore.Presso le principali stazioni ferroviarie e gli aeroporti, esistono dei servizi di assistenza per i viaggiatori condisabilità. Occorre telefonare precedentemente per segnalare l’orario di partenza del mezzo e concordare l’orario incui l’interessato deve farsi trovare presso il posto di assistenza.DIRITTI CIVILISino all’entrata in vigore del Codice civile del 1942, i ciechi dovevano essere interdetti. L’art 415dell’attuale codice civile stabilisce che si procede all’inabilitazione solo se il cieco non è stato istruitoE’ ormai riconosciuta la validità della firma dei ciechi in forza della L.n. 18/75 e la giurisprudenza hariconosciuto la validità del testamento olografo, cioè scritto tutto di pugno del cieco in braille.

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