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ordine degli avvocati di treviso organismo di mediazione forense

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ORDINE DEGLI AVVOCATI DI TREVISOORGANISMO DI MEDIAZIONE FORENSEREGOLAMENTO DI PROCEDURA E CODICE ETICOApprovato con delibere del COA <strong>di</strong> Treviso <strong>di</strong> data 24/01/2011 e 28/02/2011CAPO IDISPOSIZIONI GENERALIARTICOLO 1 – OGGETTO, PRINCIPI GENERALI E AMBITO DI APPLICAZIONE1. Il presente Regolamento è approvato dal Consiglio dell'Or<strong>di</strong>ne <strong>degli</strong>Avvocati <strong>di</strong> Treviso (d'ora in avanti C.d.O.) con la delibera del 24 gennaio2011 e contiene: (i) le norme volte a <strong>di</strong>sciplinare l'attività dell'Organismo <strong>di</strong>me<strong>di</strong>azione (d'ora in avanti Organismo) del C.d.O., costituito con deliberadello stesso C.d.O. <strong>di</strong> data 24 gennaio 2011 e il proce<strong>di</strong>mento <strong>di</strong> me<strong>di</strong>azione<strong>di</strong> cui al D.Lgs. 4.3.2010, n. 28 e del decreto ministeriale 18.10.2010 n. 180,nonché (ii) il co<strong>di</strong>ce etico.2. Il presente Regolamento si ispira ai principi <strong>di</strong> informalità, riservatezza,rapi<strong>di</strong>tà e professionalità.3. Il Regolamento contiene l'in<strong>di</strong>cazione del luogo dove si svolge ilproce<strong>di</strong>mento <strong>di</strong> me<strong>di</strong>azione, che è derogabile soltanto su accordo delleparti per singoli atti.4. Ai sensi <strong>degli</strong> art. 2 e 5 del decreto legislativo n. 28/10, il presenteregolamento è applicabile alla me<strong>di</strong>azione per la conciliazione <strong>di</strong>controversie civili e commerciali, relative a <strong>di</strong>ritti <strong>di</strong>sponibili, che le partivogliano risolvere in maniera collaborativa, in forza <strong>di</strong> un accordo, <strong>di</strong> unaclausola contrattuale e (o) statutaria, <strong>di</strong> un obbligo <strong>di</strong> legge, ovvero su invitodel giu<strong>di</strong>ce o su iniziativa <strong>di</strong> taluna o <strong>di</strong> tutte le parti.5. La finalità della procedura <strong>di</strong> me<strong>di</strong>azione è quella <strong>di</strong> facilitare il <strong>di</strong>alogo tradue o più parti coinvolte in una controversia e <strong>di</strong> favorire la composizioneamichevole della loro <strong>di</strong>sputa, attraverso l'intervento <strong>di</strong> un me<strong>di</strong>atore terzo,incaricato <strong>di</strong> assistere le parti nella ricerca <strong>di</strong> un accordo che consenta <strong>di</strong>risolvere la controversia stessa.1


6. Per i proce<strong>di</strong>menti <strong>di</strong>sciplinati da <strong>di</strong>sposizioni <strong>di</strong> leggi speciali il presenteregolamento si applica in quanto compatibile.CAPO IIL’ORGANISMO DI MEDIAZIONEARTICOLO 2– DISPOSIZIONI GENERALI1. L’Organismo <strong>di</strong> me<strong>di</strong>azione gestisce il proce<strong>di</strong>mento <strong>di</strong> me<strong>di</strong>azione nellematerie <strong>di</strong> cui all’art. 1, comma 4, secondo le norme del presenteregolamento.2. L’Organismo <strong>di</strong> me<strong>di</strong>azione non può svolgere anche funzioni arbitrali.3. L'Organismo <strong>di</strong> me<strong>di</strong>azione non può essere ritenuto responsabile <strong>di</strong>eventuali decadenze o prescrizioni sia per la mancata o ritardataeffettuazione delle comunicazioni <strong>di</strong> cui all'art. 8, comma 1, del decretolegislativo n. 28/2010, sia nel caso <strong>di</strong> imprecisa, inesatta o mancatain<strong>di</strong>viduazione ad opera delle parti dell'oggetto della domanda e del <strong>di</strong>rittotutelato.4. I termini fissati per il compimento <strong>di</strong> atti da parte della SegreteriaAmministrativa dell'Organismo sono da considerarsi or<strong>di</strong>natori.ARTICOLO 3 – L’ELENCO DEI MEDIATORI1. L’Organismo <strong>di</strong> me<strong>di</strong>azione tiene l’elenco dei me<strong>di</strong>atori.2. Nella formazione dell’elenco l’Organismo tende a mantenere unaproporzione tra il numero <strong>di</strong> me<strong>di</strong>atori iscritti ed i proce<strong>di</strong>menti <strong>di</strong> me<strong>di</strong>azioneeffettivamente svolti.3. L’elenco è sud<strong>di</strong>viso nelle seguenti sezioni <strong>di</strong>stinte per materia:I. persone e <strong>di</strong>ritti reali;II. contratti del consumatore;III. contratti dell’impresa;IV. obbligazioni ed altri contratti;V. <strong>di</strong>ritto dell’impresa e <strong>di</strong>ritto societario;VI. responsabilità extracontrattuale.4. E’ ammessa l’iscrizione al massimo in due sezioni.2


5. Per ogni me<strong>di</strong>atore sono annotate le specializzazioni riconosciute dallalegge o, in <strong>di</strong>fetto, in forza <strong>di</strong> <strong>di</strong>sposizioni del Consiglio Nazionale Forense, ela conoscenza delle lingue straniere .6. Tali annotazioni sono messe a <strong>di</strong>sposizione <strong>degli</strong> utenti, anche me<strong>di</strong>antepubblicazione sul sito web dell'Organismo.7. La revisione dell’elenco dei me<strong>di</strong>atori deve essere fatta con cadenzabiennale.ARTICOLO 4 – LA SEGRETERIA AMMINISTRATIVA1. La Segreteria Amministrativa dell'Organismo si occupa del servizio <strong>di</strong>me<strong>di</strong>azione; essa ha sede presso il Tribunale e/o presso le se<strong>di</strong> del C.d.O.Possono essere istituite Segreterie presso Sezioni Distaccate del Tribunale.2. I <strong>di</strong>pendenti dell'Or<strong>di</strong>ne che operano presso la Segreteria Amministrativadevono essere ed apparire imparziali, non entrano nel merito dellacontroversia e non svolgono attività <strong>di</strong> consulenza giuri<strong>di</strong>ca o <strong>di</strong> me<strong>di</strong>azione.E' fatto loro espresso <strong>di</strong>vieto <strong>di</strong> in<strong>di</strong>care nominativi <strong>di</strong> me<strong>di</strong>atori e, serichiesti, si limitano a mettere a <strong>di</strong>sposizione l'elenco.3. Chiunque presta la propria opera o il proprio servizio nell'Organismo ocomunque nell'ambito del proce<strong>di</strong>mento <strong>di</strong> me<strong>di</strong>azione é tenuto all'obbligo <strong>di</strong>riservatezza rispetto alle <strong>di</strong>chiarazioni rese e alle informazioni acquisitedurante il proce<strong>di</strong>mento medesimo.4. I dati, comunque raccolti, sono trattati nel rispetto delle <strong>di</strong>sposizioni deldecreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante “Co<strong>di</strong>ce in materia <strong>di</strong>protezione dei dati personali”.5. La Segreteria Amministrativa tiene un registro, anche informatico,con leannotazioni, per ogni proce<strong>di</strong>mento, relative al numero d'<strong>or<strong>di</strong>ne</strong> progressivo,ai dati identificativi delle parti, all'oggetto della me<strong>di</strong>azione, al me<strong>di</strong>atoredesignato, alla durata del proce<strong>di</strong>mento ed al relativo esito.6. La Segreteria Amministrativa conserva per un triennio dalla data <strong>di</strong>conclusione del proce<strong>di</strong>mento esclusivamente la domanda, la <strong>di</strong>chiarazione<strong>di</strong> adesione, il verbale <strong>di</strong> accordo o <strong>di</strong> mancato accordo; i documentivengono consegnati al me<strong>di</strong>atore e dallo stesso restituiti alle parti a lorocura e spese alla conclusione del proce<strong>di</strong>mento.3


CAPO IIIIL MEDIATOREARTICOLO 5 – DISPOSIZIONI GENERALI1. Il me<strong>di</strong>atore aiuta le parti nel trovare un accordo che esse reputinosod<strong>di</strong>sfacente per la composizione della controversia e, pur tenendopresente i loro reali interessi, non prescinde, nello svolgimento della suafunzione, dai principi generali che <strong>di</strong>sciplinano il rapporto.2. I me<strong>di</strong>atori iscritti nell'Elenco devono svolgere la loro attività nel rispetto delpresente regolamento e devono mantenere i livelli qualitativi richiestidall'Organismo, frequentando ogni due anni un corso <strong>di</strong> formazione e <strong>di</strong>aggiornamento accre<strong>di</strong>tato dall’Organismo. Il rispetto <strong>degli</strong> obblighideontologici e <strong>di</strong> formazione è con<strong>di</strong>zione per mantenere l’iscrizionenell’elenco dei me<strong>di</strong>atori.3. Il me<strong>di</strong>atore non può svolgere attività <strong>di</strong> consulenza sull'oggetto dellacontroversia.4. Il me<strong>di</strong>atore deve eseguire personalmente la sua prestazione.ARTICOLO 6 – ISCRIZIONE NELL’ELENCO DEI MEDIATORI1. Il mantenimento dei requisiti <strong>di</strong> onorabilità costituisce requisito perl'ottenimento e il mantenimento dell’iscrizione, oltre a quant’altro previsto nelpresente regolamento.2. Sono con<strong>di</strong>zioni per l’iscrizione nell’elenco dei me<strong>di</strong>atori:a) non avere riportato condanne definitive per delitti non colposi o a penadetentiva;b) non essere incorso nell’inter<strong>di</strong>zione perpetua o temporanea dai pubbliciuffici;c) non essere stato sottoposto a misure <strong>di</strong> prevenzione o <strong>di</strong> sicurezza;d) non avere riportato sanzioni <strong>di</strong>sciplinari <strong>di</strong>verse dall’avvertimento;e) possedere una specifica formazione ed uno specifico aggiornamentobiennale, acquisiti presso gli enti <strong>di</strong> formazione in base all’art. 18 deld.m. 18 ottobre 2010, n. 180;4


f) essere iscritto all’Albo dell’Or<strong>di</strong>ne <strong>degli</strong> Avvocati <strong>di</strong> Treviso, oppure ad altroOr<strong>di</strong>ne <strong>degli</strong> Avvocati dei <strong>di</strong>stretti delle Corti <strong>di</strong> Appello <strong>di</strong> Venezia, Trento eTrieste purché nei regolamenti <strong>degli</strong> Organismi <strong>di</strong> Conciliazione <strong>di</strong> suddettoOr<strong>di</strong>ne sia prevista, in con<strong>di</strong>zione <strong>di</strong> reciprocità, analoga <strong>di</strong>sposizione;g) non trovarsi in alcuna delle situazioni <strong>di</strong> incompatibilità previste daspecifiche norme <strong>di</strong> legge;h) essere in possesso <strong>di</strong> una polizza assicurativa contro la responsabilitàprofessionale, estesa anche all’attività <strong>di</strong> me<strong>di</strong>azione, con un massimale<strong>di</strong> almeno €. 500.000,00;i) non essere iscritto nell’elenco dei me<strong>di</strong>atori <strong>di</strong> più <strong>di</strong> tre organismi <strong>di</strong>me<strong>di</strong>azione.3. Con la richiesta <strong>di</strong> iscrizione nell’elenco il me<strong>di</strong>atore deve:a) <strong>di</strong>chiarare la <strong>di</strong>sponibilità ad operare per l’Organismo ed in<strong>di</strong>care lasezione o le sezioni dell’elenco in cui chiede <strong>di</strong> essere iscritto;b) depositare un curriculum sintetico, con in<strong>di</strong>cazione specifica dei requisiti<strong>di</strong> cui alle lettere e) e f) del comma precedente;c) attestare il possesso dei requisiti <strong>di</strong> cui alle lettere a), b), c), d) e g) delcomma che precede;d) depositare copia della polizza <strong>di</strong> cui alla lettera h) del commaprecedente;e) <strong>di</strong>chiarare presso quali altri Organismi sia iscritto.4. Il me<strong>di</strong>atore che intende conseguire l’iscrizione negli elenchi <strong>di</strong> cui all’art. 3,comma 3, sezione B, del d.m. 18 ottobre 2010, n. 180, deve depositarepresso l’Organismo la documentazione idonea a comprovare le conoscenzelinguistiche necessarie.5. Sulle domande <strong>di</strong> iscrizione delibera il Consiglio Direttivo dell'Organismo.6. L'Elenco dei me<strong>di</strong>atori è revisionato perio<strong>di</strong>camente ogni due anni, conprima decorrenza dal primo gennaio 2012.7. Il me<strong>di</strong>atore, decorsi due anni dalla sua iscrizione nell’Elenco, dovràrichiedere all'Organismo, a pena <strong>di</strong> decadenza dall'incarico, il rinnovodell’iscrizione entro la data del 30 settembre del secondo anno <strong>di</strong>decorrenza.ARTICOLO 7 – SOSPENSIONE E CANCELLAZIONE DALL’ELENCO DEIMEDIATORI5


3. E’ <strong>di</strong>sposta la sospensione cautelare dall’elenco dei me<strong>di</strong>atori:a) nel caso <strong>di</strong> esercizio dell’azione penale per delitto non colposo;b) nel caso <strong>di</strong> apertura <strong>di</strong> proce<strong>di</strong>mento <strong>di</strong>sciplinare;c) nel caso <strong>di</strong> sospensione cautelare dall’attività <strong>di</strong> avvocato.4. La sospensione viene revocata:a) una volta <strong>di</strong>venuta definitiva la sentenza o la decisione che definisce ilproce<strong>di</strong>mento;b) con la pronuncia della sentenza o della decisione anche non definitive,qualora siano <strong>di</strong> proscioglimento ovvero irroghino una pena o unasanzione compatibili con l’iscrizione nell’elenco.5. E <strong>di</strong>sposta la cancellazione dall’elenco dei me<strong>di</strong>atori:a) qualora vengano meno i requisiti per l’iscrizione;b) nel caso <strong>di</strong> sostituzione ai sensi dell’art. 10, comma 2;c) nel caso <strong>di</strong> rifiuto, salvo giustificato motivo, dell’incarico <strong>di</strong> me<strong>di</strong>azioneaffidato, se ripetuto per più <strong>di</strong> due volte nell’arco <strong>di</strong> un anno.6. Qualora l’accordo <strong>di</strong> conciliazione non sia omologato ai sensi dell’art. 12 deldecreto legislativo n. 28/2010 perché contrario ai principi <strong>di</strong> <strong>or<strong>di</strong>ne</strong> pubblicoo alle norme imperative, l’Organismo si attiverà, ricevuta la relativacomunicazione, per gli eventuali provve<strong>di</strong>menti <strong>di</strong> sospensione ocancellazione del me<strong>di</strong>atore.7. Del provve<strong>di</strong>mento <strong>di</strong> cancellazione è imme<strong>di</strong>atamente notiziato il Consigliodell’Or<strong>di</strong>ne <strong>di</strong> appartenenza al fine dell'apertura dell’eventuale proce<strong>di</strong>mento<strong>di</strong>sciplinare.8. Il me<strong>di</strong>atore che assume funzioni o cariche <strong>di</strong>rettive nell’ambitodell’Organismo è sospeso dall’elenco per la durata dell’incarico.ARTICOLO 8 - PROCEDIMENTO PER LA SOSPENSIONE E LACANCELLAZIONE1. Avuta formale notizia dell'infrazione da parte del me<strong>di</strong>atore, viene nominatoun relatore tra i membri del Consiglio Direttivo che provvede ad istruire lapratica.2. Il me<strong>di</strong>atore viene invitato a fornire chiarimenti scritti in un congruo terminecon possibilità <strong>di</strong> sua au<strong>di</strong>zione in caso <strong>di</strong> richiesta avanzata dallo stessome<strong>di</strong>atore o dal relatore.6


3. Il Consiglio Direttivo nel corso dell'istruttoria può determinarsi nel seguentemodo:1. consentire all'interessato <strong>di</strong> continuare a svolgere l'incarico;2. sospenderlo cautelativamente dall'incarico provvedendo alla suasostituzione.4. Conclusa la fase istruttoria il relatore riferisce al Consiglio Direttivo che potràdeterminarsi nei confronti del me<strong>di</strong>atore nei seguenti mo<strong>di</strong>:1. archiviare la pratica;2. sospenderlo o cancellarlo dall'Elenco dei me<strong>di</strong>atori, nel qual caso èimme<strong>di</strong>atamente notiziato il C.d.O. <strong>di</strong> appartenenza al fine dell'aperturadel rituale proce<strong>di</strong>mento <strong>di</strong>sciplinare.5. Delle sospensioni e/o cancellazioni dall'Elenco è data imme<strong>di</strong>ata notizia alC.d.O. <strong>di</strong> appartenenza del me<strong>di</strong>atore e al Responsabile del Registro <strong>degli</strong>Organismi <strong>di</strong> me<strong>di</strong>azione.6. Avverso ogni determinazione <strong>di</strong> sospensione o <strong>di</strong> cancellazione delConsiglio Direttivo è ammesso ricorso al C.d.O. da proporre me<strong>di</strong>anteidoneo atto motivato entro il termine <strong>di</strong> giorni trenta decorrente dallacomunicazione integrale della decisione del Consiglio Direttivo.7. Per quanto non <strong>di</strong>sciplinato nel presente articolo, si rinvia alle norme sulproce<strong>di</strong>mento <strong>di</strong>sciplinare avanti il C.d.O. per quanto applicabili.ARTICOLO 9 – DOVERI DI IMPARZIALITA’ E DI EVITARE INCOMPATIBILITA’E CONFLITTI1. Il me<strong>di</strong>atore non può assumere l’incarico:a) nei casi previsti dagli articoli 37 e 55 del co<strong>di</strong>ce deontologico <strong>forense</strong>;b) in ogni altro caso previsto dall’art. 815 co<strong>di</strong>ce <strong>di</strong> procedura civile;c) se non abbia conoscenza specifica nella materia giuri<strong>di</strong>ca oggetto dellame<strong>di</strong>azione;d) in ogni altra situazione in cui possa esserne compromessa l’imparzialitào l’in<strong>di</strong>pendenza dalle parti.2. L’Organismo non è responsabile dei danni derivanti da infedeli <strong>di</strong>chiarazionidel me<strong>di</strong>atore.3. Al me<strong>di</strong>atore designato, ai suoi ausiliari o collaboratori nonché ad altroprofessionista socio o con lui associato, ovvero che eserciti negli stessilocali ove il primo ha lo stu<strong>di</strong>o, è fatto <strong>di</strong>vieto:7


a) <strong>di</strong> assumere la funzione <strong>di</strong> arbitro nella vertenza oggetto <strong>di</strong> me<strong>di</strong>azione;b) <strong>di</strong> assumere <strong>di</strong>ritti o obblighi connessi, <strong>di</strong>rettamente o in<strong>di</strong>rettamente,con gli affari trattati nella procedura <strong>di</strong> me<strong>di</strong>azione;c) <strong>di</strong> percepire compensi <strong>di</strong>rettamente dalle parti;d) <strong>di</strong> assumere successivamente, <strong>di</strong>rettamente o in<strong>di</strong>rettamente, anchetramite altro professionista socio o associato <strong>degli</strong> stessi, ovvero cheeserciti negli stessi locali ove il me<strong>di</strong>atore ha lo stu<strong>di</strong>o, la <strong>di</strong>fesa delleparti in un giu<strong>di</strong>zio per questioni strettamente inerenti agli affari trattatinella procedura <strong>di</strong> me<strong>di</strong>azione.4. Il me<strong>di</strong>atore designato s’impegna ad informare imme<strong>di</strong>atamente l'Organismoe le parti delle ragioni <strong>di</strong> possibile pregiu<strong>di</strong>zio all’imparzialità nellosvolgimento della me<strong>di</strong>azione, anche se non espressamente previste.5. Il me<strong>di</strong>atore deve comunicare alla Segreteria Amministrativa, prontamente enon oltre due giorni dalla comunicazione della sua designazione,l'accettazione dell'incarico. Al momento dell'accettazione dell'incarico ecomunque prima dell’inizio del proce<strong>di</strong>mento <strong>di</strong> me<strong>di</strong>azione il me<strong>di</strong>atoredeve sottoscrivere un'apposita <strong>di</strong>chiarazione <strong>di</strong> imparzialità e <strong>di</strong> rispetto <strong>di</strong>quanto previsto nel presente regolamento.6. La comunicazione <strong>di</strong> accettazione dell'incarico da parte del me<strong>di</strong>atore:a) equivale a <strong>di</strong>chiarazione <strong>di</strong> insussistenza <strong>di</strong> motivi <strong>di</strong> incompatibilità e <strong>di</strong>possesso dei requisiti <strong>di</strong> necessaria competenza;b) costituisce fonte <strong>di</strong> responsabilità per il me<strong>di</strong>atore;c) ha rilevanza deontologica.7. I magistrati onorari ed i giu<strong>di</strong>ci <strong>di</strong> pace non possono assumere incarichi qualime<strong>di</strong>atori durante il loro mandato.ARTICOLO 10 – LA DESIGNAZIONE DEL MEDIATORE1. Il me<strong>di</strong>atore nominato dal Coor<strong>di</strong>natore è designato tra i nominativi inseriti,secondo l’<strong>or<strong>di</strong>ne</strong> <strong>di</strong> iscrizione, nella sezione dell’elenco relativa alla materiaoggetto della vertenza. La designazione avviene considerato il valore dellecontroversie in base allo scorrimento della lista seguendo l'<strong>or<strong>di</strong>ne</strong> <strong>di</strong>iscrizione nella sezione <strong>di</strong> appartenenza. Qualora il me<strong>di</strong>atore cosìin<strong>di</strong>viduato non possa accettare l'incarico per motivi <strong>di</strong> incompatibilità o <strong>di</strong>conflitto <strong>di</strong> interessi, l'incarico verrà assegnato al me<strong>di</strong>atore imme<strong>di</strong>atamente8


susseguente nell'elenco. Al me<strong>di</strong>atore che ha rinunciato all'incaricoesclusivamente per i suddetti motivi verrà assegnato l'incarico successivo.2. Le parti possono in<strong>di</strong>viduare con una domanda congiunta il me<strong>di</strong>atore tra inominativi inseriti nell'elenco.3. In caso <strong>di</strong> sostituzione del me<strong>di</strong>atore l'Organismo nomina un altro me<strong>di</strong>atoreai sensi del primo comma.4. E' facoltà del Consiglio Direttivo derogare ai predetti criteri laddove siravvisino straor<strong>di</strong>narie, oggettive e comprovate esigenze <strong>di</strong>specializzazioneARTICOLO 11 – LA SOSTITUZIONE DEL MEDIATORE1. Su istanza motivata <strong>di</strong> parte, il Consiglio Direttivo può provvedere allasostituzione del me<strong>di</strong>atore, previa sua au<strong>di</strong>zione.2. Il mancato rispetto da parte del me<strong>di</strong>atore <strong>degli</strong> obblighi che a lui fanno capone comporta, previa au<strong>di</strong>zione, l’imme<strong>di</strong>ata sostituzione, salvo quantoprevisto all’art. 7.3. Il Consiglio Direttivo provvede parimenti alla nomina <strong>di</strong> un altro me<strong>di</strong>atore aisensi dell’art. 10:a) qualora il me<strong>di</strong>atore designato nel corso del proce<strong>di</strong>mento rinunciall’incarico con <strong>di</strong>chiarazione scritta e idoneamente motivata, che deveessere accettata dal Consiglio Direttivo medesimo;b) nei casi <strong>di</strong> sospensione e <strong>di</strong> cancellazione <strong>di</strong> cui all’art. 7.CAPO IVIL PROCEDIMENTOARTICOLO 12 – PRINCIPI GENERALI1. Parti del proce<strong>di</strong>mento <strong>di</strong> me<strong>di</strong>azione sono il proponente e il convenuto.2. Tutte le comunicazioni del proce<strong>di</strong>mento devono essere fatte con il mezzopiù idoneo a certificarne legalmente l'avvenuta ricezione presso l'ultimaresidenza o sede ovvero l'ultimo domicilio portato legalmente a conoscenzadalle stesse all'Organismo.9


3. Dall'avvenuto ricevimento delle comunicazioni decorrono i vari terminiprevisti dal Regolamento.4. Tutti i termini assegnati alle parti debbono intendersi come perentori.ARTICOLO 13 – LA DOMANDA DI MEDIAZIONE1. Ai sensi dell'art. 4, comma 1, del decreto legislativo n. 28/2010, alproce<strong>di</strong>mento <strong>di</strong> me<strong>di</strong>azione si accede me<strong>di</strong>ante il deposito <strong>di</strong> una domandapresso la Segreteria Amministrativa dell'Organismo. La parte che aderisceal proce<strong>di</strong>mento deposita la relativa <strong>di</strong>chiarazione.2. L’in<strong>di</strong>viduazione dell’oggetto della controversia spetta alla parte chedeposita la domanda <strong>di</strong> me<strong>di</strong>azione. La parte che aderisce al proce<strong>di</strong>mentopuò estenderne l’oggetto ad ogni altra questione, purché connessa a quellaoggetto della domanda e vertente su <strong>di</strong>ritti <strong>di</strong>sponibili.3. La domanda e l’adesione alla procedura devono essere effettuateutilizzando l'apposito modulo con l’in<strong>di</strong>cazione:a) dell’Organismo;b) dei dati identificativi delle parti, del loro co<strong>di</strong>ce fiscale e del loro in<strong>di</strong>rizzo;c) della sommaria descrizione dei fatti, delle questioni controverse,dell'oggetto e delle ragioni della pretesa;d) della clausola <strong>di</strong> me<strong>di</strong>azione, laddove esistente;e) dei dati identificativi <strong>di</strong> colui che rappresenterà la parte nelproce<strong>di</strong>mento, con attestazione scritta del relativo potere;f) dei dati identificativi <strong>di</strong> colui che assisterà la parte nel proce<strong>di</strong>mento;g) del valore della controversia e dei criteri con i quali é stato determinato;h) dell’eventuale proposta, motivata, <strong>di</strong> mo<strong>di</strong>fica del luogo ove tenerel'incontro <strong>di</strong> me<strong>di</strong>azione e/o dell’eventuale proposta, motivata, <strong>di</strong> derogaalle <strong>di</strong>sposizioni regolamentari.4. La sottoscrizione dell’istanza e della <strong>di</strong>chiarazione <strong>di</strong> adesione, se non sonoautenticate nelle forme <strong>di</strong> cui all’art. 83, terzo comma, co<strong>di</strong>ce <strong>di</strong> proceduracivile, devono essere corredate da copia <strong>di</strong> valido documento <strong>di</strong> identità delsottoscrittore e, nell’ipotesi che costui agisca in rappresentanza <strong>di</strong> altrosoggetto, anche dai documenti giustificativi del potere <strong>di</strong> rappresentanza eda copia <strong>di</strong> documento <strong>di</strong> identità e del co<strong>di</strong>ce fiscale del rappresentato;10


inoltre l’istanza e la <strong>di</strong>chiarazione <strong>di</strong> adesione devono contenere l’impegnodella parte a tenere nel proce<strong>di</strong>mento un comportamento leale.5. Le parti possono depositare domande <strong>di</strong> me<strong>di</strong>azione congiunte o contestualied anche nei confronti <strong>di</strong> più soggetti.6. Il deposito della domanda <strong>di</strong> me<strong>di</strong>azione, nonché l'adesione alla stessa,costituiscono accettazione del regolamento, delle indennità <strong>di</strong> cui alla tabellaallegata, commisurate al valore della lite, e riconoscimento del relativodebito, solidale tra le parti, nei confronti dell'Organismo.7. L’Organismo non può rifiutarsi <strong>di</strong> svolgere la me<strong>di</strong>azione, se non pergiustificato motivo.ARTICOLO 14 – DIRITTO DI ACCESSO1. Fermo quanto previsto dall’art. 9, comma 2, del d. lgs. n. 28/2010, le partihanno <strong>di</strong>ritto <strong>di</strong> accesso agli atti del proce<strong>di</strong>mento <strong>di</strong> me<strong>di</strong>azione, chel’Organismo è tenuto a custo<strong>di</strong>re in apposito fascicolo debitamenteregistrato e numerato nell’ambito del registro <strong>degli</strong> affari <strong>di</strong> me<strong>di</strong>azione.2. Il <strong>di</strong>ritto <strong>di</strong> accesso ha per oggetto gli atti depositati dalle parti nelle sessionicomuni ovvero, per ciascuna parte, gli atti depositati nella propria sessioneseparata.ARTICOLO 15 - NORME DEL PROCEDIMENTO: ATTI INTRODUTTIVI1. La Segreteria Amministrativa:a) verifica la conformità della domanda ai requisiti formali previsti dalpresente regolamento e l’avvenuta effettuazione del pagamento dellespese <strong>di</strong> avvio del proce<strong>di</strong>mento e del deposito delle spese <strong>di</strong>me<strong>di</strong>azione;b) annota la domanda nell’apposito registro attribuendone il numero <strong>di</strong>ruolo;c) comunica con apposito modulo, in una forma comprovante l'avvenutaricezione: il nominativo del me<strong>di</strong>atore designato; il giorno, l’ora ed illuogo dell'incontro <strong>di</strong> me<strong>di</strong>azione, da fissarsi entro 15 giorni dal depositodella domanda; il termine fissato per la notifica; il termine <strong>di</strong> giorni 15fissato alla parte avversa per manifestare la propria adesione; l’avvisodella necessità <strong>di</strong> partecipazione personale o me<strong>di</strong>ante proprio11


appresentante munito dei necessari poteri a conoscenza dei fatti;l’avvertimento che, in caso <strong>di</strong> mancata partecipazione al proce<strong>di</strong>mento <strong>di</strong>me<strong>di</strong>azione senza giustificato motivo, secondo il dettato dell'art. 8,comma 5, del decreto legislativo n. 28/2010, il giu<strong>di</strong>ce potrà desumereargomenti <strong>di</strong> prova nell'eventuale giu<strong>di</strong>zio, ai sensi dell'art. 116, comma2, c.p.c.; e, infine, l’ammontare delle indennità ed il termine per ilpagamento delle stesse, con l’avviso che il mancato tempestivopagamento comporterà l'improce<strong>di</strong>bilità della domanda <strong>di</strong> me<strong>di</strong>azione;d) dà avviso alla parte proponente che dovrà partecipare personalmente ome<strong>di</strong>ante un proprio rappresentante munito dei necessari poteri aconoscenza dei fatti e, qualora la domanda sia stata presentatapersonalmente, che potrà essere assistita da un avvocato.2. La Segreteria Amministrativa invita quin<strong>di</strong> la parte proponente a trasmetterecol mezzo più idoneo, anche per gli effetti previsti dall'art. 5, comma 6, delD. Lgs. n. 28/2010, copia conforme all'originale della domanda <strong>di</strong>me<strong>di</strong>azione e del modulo <strong>di</strong> cui al comma 1, lett. c) alla parte (o alle parti)nei cui confronti la domanda stessa è avanzata.3. Decorso inutilmente il termine <strong>di</strong> giorni 15 <strong>di</strong> cui al precedente comma 1,lett. c) senza che parte convenuta abbia formalizzato l'adesione alproce<strong>di</strong>mento <strong>di</strong> me<strong>di</strong>azione la parte proponente può ritirare la domanda <strong>di</strong>me<strong>di</strong>azione.4. Decorsi inutilmente ulteriori 15 (quin<strong>di</strong>ci) giorni senza che parte convenutaabbia comunicato l'adesione al proce<strong>di</strong>mento <strong>di</strong> me<strong>di</strong>azione, ovvero nelleipotesi in cui la stessa comunichi alla parte proponente e all'Organismo lapropria volontà <strong>di</strong> non aderire al proce<strong>di</strong>mento <strong>di</strong> me<strong>di</strong>azione, la Segretaria<strong>di</strong>spone d'ufficio la chiusura del proce<strong>di</strong>mento per mancata me<strong>di</strong>azione,dandone tempestiva comunicazione alle parti.5. Parte convenuta si costituisce compilando il modulo pre<strong>di</strong>sposto contenentela formale adesione al proce<strong>di</strong>mento <strong>di</strong> me<strong>di</strong>azione come proposto da parteproponente, da comunicare col mezzo più idoneo alla parte proponente eall'Organismo entro il termine perentorio <strong>di</strong> giorni 15 (quin<strong>di</strong>ci) dalricevimento della domanda <strong>di</strong> me<strong>di</strong>azione.6. Parte convenuta a sua volta, utilizzando il modulo <strong>di</strong> cui al precedentecomma 5, può proporre domande o questioni <strong>di</strong> natura riconvenzionale neiconfronti <strong>di</strong> parte proponente, cosiccome proporre domande <strong>di</strong>pendenti dal12


titolo già dedotto nel proce<strong>di</strong>mento <strong>di</strong> me<strong>di</strong>azione nei confronti <strong>di</strong> soggettiterzi.7. In tali ultime ipotesi la Segreteria, verificata la conformità delle domandeintrodotte da parte convenuta rispetto ai requisiti previsti dal presenteregolamento e l'avvenuto versamento delle spese <strong>di</strong> avvio del proce<strong>di</strong>mentoe delle spese <strong>di</strong> me<strong>di</strong>azione al riguardo maturate, invita la parte convenuta atrasmettere col mezzo più idoneo, anche per gli effetti previsti dall'art. 5,comma 6, del D. Lgs. n. 28/2010, copia conforme all'originale delladomanda o delle domande dalla stessa proposte me<strong>di</strong>ante il modulo <strong>di</strong> cuial precedente comma 5 e del modulo <strong>di</strong> cui al comma 1, lett. c) alla parte (oalle parti) nei cui confronti la domanda stessa è avanzata.8. Con riguardo alle eventuali questioni o domande riconvenzionali ovvero allequestioni o domande proposte nei confronti <strong>di</strong> eventuali terzi si applicano inogni caso le <strong>di</strong>sposizioni <strong>di</strong> cui ai capoversi che precedono. Il giorno, l'ora eil luogo dell'incontro <strong>di</strong> me<strong>di</strong>azione rimarrà, per quanto possibile, quellofissato ai sensi del precedente comma 1, lett. c); <strong>di</strong>versamente, la nuovadata verrà comunicata alle parti a cura della Segreteria.9. Il rifiuto, espresso o tacito, della parte proponente o <strong>degli</strong> eventuali terzi inrelazione alle domande proposte dalla parte convenuta non esplica alcunaefficacia sul proce<strong>di</strong>mento <strong>di</strong> me<strong>di</strong>azione già avviato.10. In ogni caso ai fini dell’impe<strong>di</strong>mento delle decadenze e dell’interruzionedelle prescrizioni, la parte istante ha l'onere <strong>di</strong> notificare alla controparte oalle controparti, ai sensi dell'art. 8, comma 1, del decreto legislativo n.28/2010, la sola domanda <strong>di</strong> me<strong>di</strong>azione depositata, previa richiesta <strong>di</strong>copia alla Segreteria Amministrativa, riservandosi <strong>di</strong> comunicare la datafissata dall’Organismo per il primo incontro <strong>di</strong> me<strong>di</strong>azione.11. Con riferimento alla procedura <strong>di</strong> me<strong>di</strong>azione saranno altresì osservate leseguenti regole:a) il me<strong>di</strong>atore deve verificare preliminarmente se sia stata rispettata laclausola <strong>di</strong> me<strong>di</strong>azione o conciliazione contrattuale o statutaria; deve,altresì, informare le parti della facoltà <strong>di</strong> farsi assistere da un avvocato;in ogni caso il me<strong>di</strong>atore segnala alle parti i principi inderogabili o <strong>di</strong><strong>or<strong>di</strong>ne</strong> pubblico attinenti alla fattispecie;b) il me<strong>di</strong>atore deve avvertire le parti dell’eventuale necessità <strong>di</strong>coinvolgere terzi nel proce<strong>di</strong>mento <strong>di</strong> me<strong>di</strong>azione, quando la loropartecipazione è necessaria ai fini dell’efficacia dell’eventuale accordo;13


c) la forma scritta è richiesta solo per la proposizione della domanda, perl’adesione della parte convocata, per la redazione della proposta daparte del me<strong>di</strong>atore, per la redazione del verbale <strong>di</strong> espletamento deltentativo <strong>di</strong> conciliazione, <strong>di</strong> accordo o <strong>di</strong> mancato accordo;d) la trattazione durante le riunioni comuni e gli incontri separati avvienesolo in forma orale;e) ciascuna parte, fermo il <strong>di</strong>vieto <strong>di</strong> utilizzabilità nell’eventuale giu<strong>di</strong>zio, puòprendere appunti per se stessa, ma non può chiedere la sottoscrizionedelle altre parti o del me<strong>di</strong>atore, né registrare la riunione;f) il me<strong>di</strong>atore può invitare le parti all’esibizione <strong>di</strong> ulterioredocumentazione;g) l'eventuale rappresentante della parte nel proce<strong>di</strong>mento <strong>di</strong> me<strong>di</strong>azionedeve essere munito <strong>di</strong> idonea procura a conciliare ed essere a pienaconoscenza dei fatti e della situazione reale della parte da lui assistita; lamancanza <strong>di</strong> idonea procura o la mancanza della conoscenza dei fatticomportano il fallimento della procedura <strong>di</strong> me<strong>di</strong>azione.h) il me<strong>di</strong>atore non ha potere decisionale, che rimane riservato alle parti, e<strong>di</strong>l suo compito è quello <strong>di</strong> promuovere la composizione bonaria dellacontroversia , facilitando nelle riunioni, sia separate che comuni, lanegoziazione tra le parti;i) non sono ammessi da parte del me<strong>di</strong>atore, delle parti e dei loro <strong>di</strong>fensoriatteggiamenti <strong>di</strong>latori;j) le parti sono libere <strong>di</strong> decidere se proseguire la me<strong>di</strong>azione ed hanno lafacoltà <strong>di</strong> abbandonare la me<strong>di</strong>azione senza obbligo <strong>di</strong> motivazione,fermi gli obblighi <strong>di</strong> pagamento delle spese <strong>di</strong> proce<strong>di</strong>mentok) la mancata adesione o l’abbandono della me<strong>di</strong>azione non costituiscefonte <strong>di</strong> responsabilità, salvo quanto previsto dal decreto legislativo n.28/2010 e la mancata comparizione senza giustificato motivo <strong>di</strong> unadelle parti ad un incontro fissato dal me<strong>di</strong>atore comporta <strong>di</strong> <strong>di</strong>ritto ilfallimento della procedura <strong>di</strong> me<strong>di</strong>azione; in ogni caso entrambe le partihanno l'obbligo <strong>di</strong> comunicare tempestivamente, e comunque cinquegiorni prima, dell'incontro <strong>di</strong> me<strong>di</strong>azione all'Organismo e al me<strong>di</strong>atorie laloro intenzione <strong>di</strong> non comparire, fermo comunque l'obbligo <strong>di</strong>pagamento delle spese <strong>di</strong> proce<strong>di</strong>mento;14


l) il mancato versamento delle indennità previste comporta <strong>di</strong> <strong>di</strong>ritto,decorso il termine <strong>di</strong> cui all’art. 22, comma 8, il fallimento della procedura<strong>di</strong> me<strong>di</strong>azionem) la me<strong>di</strong>azione può svolgersi anche secondo modalità telematiche dadeterminarsi con separato regolamento;n) il me<strong>di</strong>atore solo su concorde richiesta delle parti, nonché solo se nelcorso del proce<strong>di</strong>mento siano emersi sufficienti elementi per unadefinizione del conflitto e comunque previo avvertimento circa leconseguenze <strong>di</strong> cui all’art. 13, commi 1 e 2, del decreto legislativo n.28/2010, formula loro la proposta <strong>di</strong> conciliazione <strong>di</strong> cui all'art. 11 dellostesso decreto; nel formulare la proposta deve rispettare il limitedell’<strong>or<strong>di</strong>ne</strong> pubblico e delle norme imperative;o) in nessun caso il verbale negativo può contenere riferimenti alle<strong>di</strong>chiarazioni rese o alle informazioni acquisite nel corso delproce<strong>di</strong>mento o in<strong>di</strong>care le ragioni del mancato accordo;p) il me<strong>di</strong>atore deve assicurarsi che tutte le parti abbiano adeguateopportunità <strong>di</strong> essere coinvolte nel proce<strong>di</strong>mento e che esse pervenganoad un accordo in modo consapevole ed informato;q) non sono consentite comunicazioni riservate delle parti al solome<strong>di</strong>atore, eccetto quelle effettuate in occasione delle sessioni separate.ARTICOLO 16 – NORME DEL PROCEDIMENTO: ATTI ISTRUTTORI1. Il proce<strong>di</strong>mento <strong>di</strong> me<strong>di</strong>azione si svolge presso la sede dell’Organismo oaltro luogo in<strong>di</strong>cato dall'Organismo stesso.2. Il me<strong>di</strong>atore conduce l'incontro senza formalità <strong>di</strong> procedura, sentendo leparti congiuntamente e, qualora lo ritenga opportuno, separatamente.3. Il me<strong>di</strong>atore preliminarmente verifica che la questione a lui sottoposta nonriguar<strong>di</strong> <strong>di</strong>ritti in<strong>di</strong>sponibili, nel qual caso rimette il proce<strong>di</strong>mento al ConsiglioDirettivo per la <strong>di</strong>chiarazione <strong>di</strong> inammissibilità della domanda e larestituzione dell’indennità versata, fatta eccezione per le spese <strong>di</strong>proce<strong>di</strong>mento.4. La proposta viene formulata oralmente dal me<strong>di</strong>atore e imme<strong>di</strong>atamenteverbalizzata. Ove non venga accettata dalle parti nel corso dell'incontro, laproposta viene inoltrata per iscritto alle stesse per il tramite della Segreteria15


Amministrativa e le parti hanno sette giorni per comunicare alla SegreteriaAmministrativa la loro accettazione.5. In casi particolarmente complessi il me<strong>di</strong>atore può avvalersi dell'ausilio <strong>di</strong> unesperto in materie tecniche da scegliere tra i nominativi dei consulentitecnici contenuti nell'Albo <strong>di</strong> cui all'art. 13 delle <strong>di</strong>sposizioni <strong>di</strong> attuazione delco<strong>di</strong>ce <strong>di</strong> procedura civile, istituito presso il Tribunale <strong>di</strong> Treviso o <strong>di</strong> altriTribunali del <strong>di</strong>stretto della Corte d'Appello <strong>di</strong> Venezia, a con<strong>di</strong>zione chetutte le parti vi consentano. La nomina è subor<strong>di</strong>nata all'impegno, dallestesse sottoscritto, <strong>di</strong> sostenerne solidalmente gli oneri in eguale misura e invia anticipata prima dell'inizio delle operazioni. Il compenso dell’espertoviene determinato dal Consiglio Direttivo dell’Organismo e deve essereversato prima dell’inizio delle operazioni.6. All'esperto si applicano le <strong>di</strong>sposizioni del presente regolamento cheriguardano i casi d’incompatibilità e d'imparzialità del me<strong>di</strong>atore, nonché leregole <strong>di</strong> riservatezza.7. All'esperto è fatto <strong>di</strong>vieto <strong>di</strong> formulare una proposta.ARTICOLO 17 - NORME DEL PROCEDIMENTO: ATTI CONCLUSIVI1. Ai sensi dell'art. 11 del decreto legislativo n. 28/2010, il proce<strong>di</strong>mento siconsidera concluso, quando:a) le parti raggiungono un accordo amichevole;b) le parti non aderiscono all'eventuale proposta formulata dal me<strong>di</strong>atore;c) una o alcune delle parti non aderiscono al proce<strong>di</strong>mento o nonpartecipano all'incontro <strong>di</strong> me<strong>di</strong>azione;d) le parti non raggiungono un accordo;e) le parti non versano nel termine fissato le indennità;2. In tutti i casi in cui si sia tenuto l'incontro, il me<strong>di</strong>atore forma un verbale incui dà atto del suo svolgimento. Il verbale viene sottoscritto dalle parti e dalme<strong>di</strong>atore che certifica l'autografia o l'impossibilità <strong>di</strong> sottoscrivere.3. Nell'ipotesi <strong>di</strong> cui al primo comma, lett. a), il verbale contiene l'accordoraggiunto e sottoscritto dalle parti.4. Il verbale <strong>di</strong> accordo sottoscritto dalle parti è depositato presso la SegreteriaAmministrativa dell'Organismo. Tutti gli oneri fiscali derivanti dall'accordoraggiunto sono assolti dalle parti L’Organismo è tenuto a rilasciare alle parti16


che gliene fanno richiesta il verbale <strong>di</strong> accordo anche ai fini dell’istanza <strong>di</strong>omologazione del verbale medesimo.5. Nell'ipotesi <strong>di</strong> cui al primo comma, lett. b), il me<strong>di</strong>atore in<strong>di</strong>ca nel verbalemedesimo la sua proposta e le ragioni del mancato accordo solo suconcorde richiesta delle parti.6. Nelle ipotesi <strong>di</strong> cui al primo comma, lettera c), il me<strong>di</strong>atore in<strong>di</strong>ca nel verbaleche il proce<strong>di</strong>mento è fallito per la mancata partecipazione <strong>di</strong> una o <strong>di</strong>alcune delle parti. Ove l'incontro non abbia avuto luogo perché la parteinvitata o alcune delle parti invitate hanno espressamente negato la propriaadesione, la Segreteria Amministrativa rilascia, su richiesta della parteistante, una <strong>di</strong>chiarazione <strong>di</strong> fallimento del proce<strong>di</strong>mento per mancataadesione della parte invitata o <strong>di</strong> alcune delle parti invitate.7. Nell'ipotesi <strong>di</strong> cui al primo comma, lett. d), il me<strong>di</strong>atore in<strong>di</strong>cherà nel verbaleche il proce<strong>di</strong>mento si è concluso per mancato accordo8. Nell'ipotesi <strong>di</strong> cui al primo comma, lettera e), la Segreteria Amministrativain<strong>di</strong>cherà che il proce<strong>di</strong>mento è fallito per mancato versamento delleindennità.9. Se l’istante non provvede alla comunicazione della domanda <strong>di</strong> me<strong>di</strong>azioneil proce<strong>di</strong>mento non può avere corso e, a richiesta della parte interessata, laSegreteria Amministrativa dà atto <strong>di</strong> ciò.10. Nel caso <strong>di</strong> sospensione o <strong>di</strong> cancellazione dell’Organismo ai sensi dell’art.10 del d.m. 18 ottobre 2010, n. 180, il proce<strong>di</strong>mento si estingue e leindennità <strong>di</strong> cui all’art. 20 vengono restituite alle parti.ARTICOLO 18 - MEDIAZIONE DELEGATA1. Nelle ipotesi <strong>di</strong> me<strong>di</strong>azione delegata dal giu<strong>di</strong>ce le parti depositano copia deifascicoli <strong>di</strong> parte e dei verbali <strong>di</strong> causa; il me<strong>di</strong>atore deve tenere conto nelproce<strong>di</strong>mento <strong>di</strong> me<strong>di</strong>azione dello stato del processo, delle eventualidecadenze verificatesi e delle in<strong>di</strong>cazioni date dal Giu<strong>di</strong>ce con l'or<strong>di</strong>nanzache <strong>di</strong>spone la me<strong>di</strong>azione delegata.2. Il me<strong>di</strong>atore non può riferire al Giu<strong>di</strong>ce delegante alcunché in <strong>or<strong>di</strong>ne</strong> alleposizioni, alle <strong>di</strong>chiarazioni ed all’atteggiamento assunto dalle parti nelproce<strong>di</strong>mento <strong>di</strong> me<strong>di</strong>azione ed in merito alle proposte fatte dalle parti o dalui.17


ARTICOLO 19 – RISERVATEZZA, INUTILIZZABILITA’ E SEGRETOPROFESSIONALE1. Al me<strong>di</strong>atore, alle parti ed a tutti coloro che intervengono al proce<strong>di</strong>mento èfatto <strong>di</strong>vieto <strong>di</strong> <strong>di</strong>vulgare a terzi i fatti e le informazioni apprese in relazione alproce<strong>di</strong>mento <strong>di</strong> me<strong>di</strong>azione, ai sensi dell’art. 9 del d. lgs. n. 28/10. Rispettoalle <strong>di</strong>chiarazioni rese ed alle informazioni acquisite nel corso <strong>di</strong> eventualisessioni separate, salvo il consenso della parte <strong>di</strong>chiarante o da cui leinformazioni stesse provengano, il me<strong>di</strong>atore ed il personale dellaSegreteria Amministrativa sono tenuti alla riservatezza nei riguar<strong>di</strong> <strong>di</strong> tutti glialtri soggetti.2. Le <strong>di</strong>chiarazioni e le informazioni apprese durante il proce<strong>di</strong>mento <strong>di</strong>me<strong>di</strong>azione non possono essere utilizzate nel giu<strong>di</strong>zio avente il medesimooggetto anche parziale, iniziato, riassunto o proseguito dopo la me<strong>di</strong>azione,salvo il consenso scritto <strong>di</strong> entrambe le parti. Il contenuto delle stesse<strong>di</strong>chiarazioni e informazioni non può essere oggetto <strong>di</strong> prova testimoniale, <strong>di</strong>interrogatorio formale o <strong>di</strong> giuramento decisorio.3. Le parti non possono chiamare il me<strong>di</strong>atore, gli addetti dell'Organismo, ime<strong>di</strong>atori ausiliari, gli esperti e chiunque altro abbia preso parte alproce<strong>di</strong>mento a testimoniare in giu<strong>di</strong>zio sui fatti e sulle circostanze <strong>di</strong> cuisono venuti a conoscenza in relazione al proce<strong>di</strong>mento <strong>di</strong> me<strong>di</strong>azione odedurre interrogatorio formale sugli stessi.ARTICOLO 20 – VALUTAZIONE DEL SERVIZIO1. Al termine del proce<strong>di</strong>mento <strong>di</strong> me<strong>di</strong>azione a ogni parte del proce<strong>di</strong>mentoviene consegnata una scheda per la valutazione del servizio, il cui modelloè allegato al presente regolamento.2. La scheda viene conservata dall’Organismo e copia della stessa, con lasottoscrizione della parte e l’in<strong>di</strong>cazione delle sue generalità, è trasmessaper via telematica al responsabile della tenuta del registro <strong>degli</strong> <strong>organismo</strong><strong>di</strong> me<strong>di</strong>azione, con modalità che assicurano la certezza dell’avvenutoricevimento.18


ARTICOLO 21 - DURATA DEL PROCEDIMENTO1. Il proce<strong>di</strong>mento non potrà avere durata superiore a quattro mesi daldeposito della domanda <strong>di</strong> me<strong>di</strong>azione o dalla scadenza del termine fissatodal giu<strong>di</strong>ce per il deposito della stessa.CAPO VLE INDENNITA’ARTICOLO 22 - INDENNITA'1. Salvo <strong>di</strong>verse previsioni <strong>di</strong> legge, per le spese <strong>di</strong> avvio del proce<strong>di</strong>mento édovuto, da ciascuna parte, un importo <strong>di</strong> Euro 40,00= oltre I.V.A., a valeresull’indennità complessiva, che deve essere versato dalla parte istante almomento del deposito della domanda <strong>di</strong> me<strong>di</strong>azione e dalla parte aderenteal tentativo <strong>di</strong> me<strong>di</strong>azione al momento del deposito della <strong>di</strong>chiarazione <strong>di</strong>adesione.2. A titolo <strong>di</strong> indennità é dovuto, da ciascuna parte, l'importo in<strong>di</strong>cato nellatabella allegata al presente regolamento oltre I.V.A., che deve esseredepositato per intero, prima dell'incontro <strong>di</strong> me<strong>di</strong>azione.3. L’importo massimo dell’indennità per ciascun scaglione <strong>di</strong> riferimento, comedeterminato a norma della tabella <strong>di</strong> cui al comma precedente:a) è aumentato in misura non superiore ad un quinto nel caso <strong>di</strong> successodella me<strong>di</strong>azione;b) è aumentato <strong>di</strong> un quinto nel caso <strong>di</strong> formulazione della proposta aisensi dell’art. 11 del d. lgs. n. 28/2010;c) è ridotto <strong>di</strong> un terzo nelle materie <strong>di</strong> cui all’art. 5, comma 1, del d. lgs. n.28/2010.4. Si considerano importi minimi quelli dovuti come massimi per il valore dellalite ricompreso nello scaglione imme<strong>di</strong>atamente precedente a quelloeffettivamente applicabile; l’importo relativo al primo scaglione è liberamentedeterminato.5. Gli importi dovuti per il singolo scaglione non si sommano in nessun casotra loro.19


6. L’indennità rimane fissa anche nel caso <strong>di</strong> mutamento del me<strong>di</strong>atore nelcorso del proce<strong>di</strong>mento, ovvero <strong>di</strong> nomina <strong>di</strong> un collegio <strong>di</strong> me<strong>di</strong>atori o <strong>di</strong>nomina <strong>di</strong> uno o più me<strong>di</strong>atori ausiliari.7. Nel caso <strong>di</strong> mancato versamento la Segreteria Amministrativa sospende ilproce<strong>di</strong>mento; intervenuto il pagamento, il proce<strong>di</strong>mento riprende con lafissazione <strong>di</strong> nuova data dell'incontro <strong>di</strong> me<strong>di</strong>azione.8. Se il pagamento non interviene entro trenta giorni dalla data fissata per ilprimo incontro la Segreteria Amministrativa <strong>di</strong>chiara fallito il proce<strong>di</strong>mentoper mancato pagamento dell’indennità. E' fatta salva la facoltà per ciascunadelle parti <strong>di</strong> anticipare anche per l'altra parte le spese <strong>di</strong> avvio delproce<strong>di</strong>mento e l’indennità.9. In ogni caso in cui non si tenga l'incontro <strong>di</strong> me<strong>di</strong>azione la parte istante avràl’onere <strong>di</strong> corrispondere all’Organismo la sola spesa per l’avvio delproce<strong>di</strong>mento e le ulteriori somme depositate verranno restituite. Ilme<strong>di</strong>atore non avrà <strong>di</strong>ritto ad alcun compenso.10. Qualora il valore del proce<strong>di</strong>mento risulti indeterminato, indeterminabile o visia una notevole <strong>di</strong>vergenza tra le parti sulla sua determinazione, ilConsiglio Direttivo decide il valore <strong>di</strong> riferimento e lo comunica alle parti. Ilnuovo valore <strong>di</strong> riferimento viene altresì determinato dal Consiglio Direttivoqualora l’oggetto del proce<strong>di</strong>mento sia mo<strong>di</strong>ficato per effetto dell’adesionealla procedura.11. Qualora all'esito del proce<strong>di</strong>mento l'accordo sia raggiunto su valori superioririspetto allo scaglione determinato dalle parti, é facoltà dell'Organismorichiedere l'indennità corrispondente al valore contenuto nell'accordo.12. Le parti sono tenute in via solidale al pagamento delle spese e delleindennità previste nei precedenti commi. Ai fini della corresponsionedell’indennità, quando più soggetti rappresentano un unico centrod’interessi, si considerano come un’unica parte.ARTICOLO 23 – INDENNITA' PER I NON ABBIENTI1. Le parti che versino nelle con<strong>di</strong>zioni per l’ammissione al patrocinio a spesedello Stato ai sensi dell’art. 76 DPR 115/2002 dovranno depositare allaSegreteria il provve<strong>di</strong>mento <strong>di</strong> ammissione anticipata al beneficio dell’Or<strong>di</strong>necompetente.20


In tale ipotesi non è dovuta all’Organismo l’indennità <strong>di</strong> cui all’art. 22riferibile alla parte ammessa al beneficio.2. Qualora tutte le parti si trovino nel caso previsto nel comma precedente ilme<strong>di</strong>atore deve svolgere la prestazione gratuitamente.3. Nel caso in cui le con<strong>di</strong>zioni predette riguar<strong>di</strong>no solo talune delle parti, ilme<strong>di</strong>atore riceve un'indennità ridotta, in misura corrispondente al numerodelle parti che non risultano poter essere ammesse al patrocinio per i nonabbienti.4. Tali <strong>di</strong>sposizioni si applicano quando la me<strong>di</strong>azione sia con<strong>di</strong>zione <strong>di</strong>proce<strong>di</strong>bilità della domanda giu<strong>di</strong>ziale.5. L'Organismo tiene un registro, anche su solo supporto informatico, nel qualeannota i proce<strong>di</strong>menti <strong>di</strong> cui ai commi 1, 2 e 3. Il registro contiene ilriferimento al numero del proce<strong>di</strong>mento, al nominativo del me<strong>di</strong>atore,all'esito della me<strong>di</strong>azione, all'importo dell'indennità riscossa e/o che sarebbespettata per l'attività svolta. Il Consiglio dell'Or<strong>di</strong>ne può <strong>di</strong>sporre, in sede <strong>di</strong>bilancio consuntivo annuo, il riconoscimento <strong>di</strong> un'indennità da ripartirsi tra ime<strong>di</strong>atori che abbiano svolto la loro opera nei proce<strong>di</strong>menti <strong>di</strong> cui alpresente articolo sino a concorrenza dell'importo <strong>di</strong> eventuali attivitàresiduate.CAPO VINORMA DI CHIUSURA E TRANSITORIEARTICOLO 24 – NORMA DI CHIUSURA1. Per quant’altro non previsto si applica il decreto legislativo n. 28/2010.ART. 25 – NORMA TRANSITORIA1. Sino a che non vengano costituite le sezioni dell’elenco dei me<strong>di</strong>atori conalmeno 7 me<strong>di</strong>atori ciascuna, l'Organismo si avvale <strong>di</strong> un unico elenco <strong>di</strong>me<strong>di</strong>atori non sud<strong>di</strong>viso in sezioni <strong>di</strong> competenza, ma tenendo conto nelladesignazione delle competenze specifiche <strong>di</strong> ciascun me<strong>di</strong>atore.2. Nei casi <strong>di</strong> cui al comma 1 è facoltà del me<strong>di</strong>atore designato <strong>di</strong>chiarare <strong>di</strong>non accettare l’incarico per <strong>di</strong>fetto della specifica competenza nella materiadella me<strong>di</strong>azione.21


ART. 26 - ENTRATA IN VIGORE1. Il presente regolamento, insieme allo Statuto dell'Organismo, vienedepositato presso il Ministero della giustizia ai sensi dell'art. 16 del decretolegislativo n. 28/2010 ai fini dell'iscrizione nel Registro <strong>degli</strong> Organismi.2. Le norme e le <strong>di</strong>sposizioni contenute nel presente regolamento entrano invigore dopo l'iscrizione dell'Organismo nel Registro <strong>degli</strong> Organismi.ART. 27 - MODIFICHE DEL REGOLAMENTO1. Ogni mo<strong>di</strong>fica del regolamento deve essere approvata dal Consigliodell’Or<strong>di</strong>ne e deve essere comunicata al Ministero della Giustizia ai sensidel comma 3 dell'art. 16 del decreto legislativo n. 28/2010.2. Ogni mo<strong>di</strong>fica del regolamento <strong>di</strong>viene efficace decorsi 60 giorni dalcompimento delle formalità <strong>di</strong> cui al comma che precede senza che ilMinistero della Giustizia abbia rilevato illegittimità o incongruenze.Treviso, lì 24 gennaio 2011.IL PRESIDENTE DEL C.D.O.MEMBRO DELLA COMMISSIONE MEDIAZIONE E CONCILIAZIONE(Avv. Paolo De Girolami)IL CONSIGLIERE SEGRETARIO DEL C.D.O.MEMBRO DELLA COMMISSIONE MEDIAZIONE E CONCILIAZIONE(Avv. Patrizia Grassetto)IL CONSIGLIERE DEL C.D.O.MEMBRO DELLA COMMISSIONE MEDIAZIONE E CONCILIAZIONE(Avv. Piera Cescon)IL CONSIGLIERE DEL C.D.O.MEMBRO DELLA COMMISSIONE MEDIAZIONE E CONCILIAZIONE(Avv. Francesco Manildo)IL CONSIGLIERE DEL C.D.O., MEMBRO DELLA COMMISSIONE MEDIAZIONE ECONCILIAZIONE(Avv. Michele Pedoja)22


Tabella delle indennitàfino a Euro 1.000 - Euro 65da Euro 1.001 a Euro 5.000 - Euro 130da Euro 5.001 a Euro 10.000 - Euro 240da Euro 10.001 a Euro 25.000 - Euro 360da Euro 25.001 a Euro 50.000 - Euro 600da Euro 50.001 a Euro 250.000 - Euro 1.000da Euro 250.001 a Euro 500.000 - Euro 2.000da Euro 500.001 a Euro 2.500.000 - Euro 3.800da Euro 2.500.001 a Euro 5.000.000 - Euro 5.200Oltre Euro 5.000.000 - Euro 9.200Scheda <strong>di</strong> valutazione del servizioIl (la) sottoscritto (sottoscritta) …, nato (nata) a…, il …, residente a …, co<strong>di</strong>cefiscale …, 1premessoa) che è stato parte del proce<strong>di</strong>mento <strong>di</strong> me<strong>di</strong>azione n. ... , svolto <strong>di</strong>nanziall’Organismo <strong>di</strong> me<strong>di</strong>azione costituito dal Consiglio dell’Or<strong>di</strong>ne <strong>degli</strong>Avvocati <strong>di</strong> …;b) che detto proce<strong>di</strong>mento si è concluso (non si è concluso) con laconciliazione;esprimele seguenti notizie e valutazioni circa il servizio <strong>di</strong> me<strong>di</strong>azione prestato:a) numero <strong>di</strong> giorni, dal deposito della domanda, entro il quale si è tenuto ilprimo incontro con il me<strong>di</strong>atore: …b) durata complessiva del proce<strong>di</strong>mento, dal deposito della domanda all’ultimoincontro con il me<strong>di</strong>atore: …c) chiarezza e facilità <strong>di</strong> uso dei moduli forniti dall’Organismo <strong>di</strong> me<strong>di</strong>azione:0 insufficienti0 sufficienti0 buone1 Nel caso <strong>di</strong> società o ente: La (il) sottoscritta (sottoscritto) …, con sede a …., co<strong>di</strong>ce fiscale …, inpersona del legale rappresentante …, nato a …, il … .23


0 ottimed) efficienza e tempestività della Segreteria Amministrativa dell’Organismo <strong>di</strong>me<strong>di</strong>azione:0 insufficienti0 sufficienti0 buone0 ottimee) efficienza e professionalità del me<strong>di</strong>atore:0 insufficienti0 sufficienti0 buone0 ottimef) grado <strong>di</strong> sod<strong>di</strong>sfazione circa l’utilizzo del servizio <strong>di</strong> me<strong>di</strong>azione prestato:0 insufficiente0 sufficiente0 buono0 ottimog) eventuali considerazioni e (o) suggerimenti: …(luogo), (data)(firma)24

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