12.07.2015 Views

REGOLAMENTO POLIZIA LOCALE - Comune di Cogorno

REGOLAMENTO POLIZIA LOCALE - Comune di Cogorno

REGOLAMENTO POLIZIA LOCALE - Comune di Cogorno

SHOW MORE
SHOW LESS
  • No tags were found...

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

ART 51. - SPETTACOLI E TRATTENIMENTI1. I titolari delle licenze prescritte dalle leggi <strong>di</strong> pubblica sicurezza per l'esercizio della attività<strong>di</strong> pubblico spettacolo o <strong>di</strong> pubblico trattenimento, i titolari degli esercizi pubblici <strong>di</strong>somministrazione, i titolari delle licenze <strong>di</strong> esercizio per spettacoli o trattenimenti pubblici ed ititolari <strong>di</strong> sale pubbliche per biliar<strong>di</strong> od altri giochi leciti devono assicurare che i locali nei qualisi svolge l'attività' siano strutturati in modo tale da rispettare le <strong>di</strong>sposizioni in materia <strong>di</strong>inquinamento acustico L.447/95 e successive e dei regolamenti comunali.2. Ai soggetti <strong>di</strong> cui al comma 1. è fatto obbligo <strong>di</strong> vigilare affinché, all'uscita dai locali, ifrequentatori evitino comportamenti dai quali possa derivare pregiu<strong>di</strong>zio alla quiete pubblica eprivata.3. Le licenze per lo svolgimento <strong>di</strong> spettacoli o trattenimenti in luoghi aperti devono in<strong>di</strong>careprescrizioni ed orari volti ad evitare pregiu<strong>di</strong>zio alla quiete pubblica e privata e comunque nelrispetto delle <strong>di</strong>sposizioni in materia <strong>di</strong> inquinamento acustico L.447/95 e successive.ART. 52 - CIRCOLI PRIVATI1. Ai responsabili dei circoli privati è fatto obbligo <strong>di</strong> osservare le prescrizioni <strong>di</strong> cuiall'articolo 53, commi 1, 2 e 3.ART. 53 - ABITAZIONI PRIVATE1. Nelle abitazioni private e relative pertinenze, non è consentito far funzionareapparecchiature fonti <strong>di</strong> molestie e <strong>di</strong>sturbi, fatte salve le eccezioni <strong>di</strong> cui ai due commiseguenti.2. Le apparecchiature <strong>di</strong> esclusivo uso domestico che producono rumore o vibrazioni nonpossono farsi funzionare prima delle ore 7 e dopo le ore 22.3. Gli apparecchi ra<strong>di</strong>ofonici e televisivi, nonché gli apparecchi <strong>di</strong> qualsiasi specie per lariproduzione della musica, devono essere utilizzati contenendo sempre il volume delle emissionisonore entro limiti tali da non recare in alcun modo molestie o <strong>di</strong>sturbo ai vicini. La<strong>di</strong>sposizione vale anche per gli analoghi apparecchi installati in esercizi pubblici <strong>di</strong>somministrazione, specie se ubicati in fabbricati destinati a civile abitazione.4. Il <strong>di</strong>vieto <strong>di</strong> cui al comma 1. non si applica nella circostanza della esecuzione <strong>di</strong> lavori <strong>di</strong>ristrutturazione <strong>di</strong> locali, a qualunque scopo destinati, situati in fabbricati <strong>di</strong> civile abitazione,purché siano adottati tutti gli accorgimenti e tutte le cautele per contenere il <strong>di</strong>sturbo e nonsiano comunque effettuati prima delle ore 8 e dopo le ore 20 nei giorni feriali (dal lunedì alvenerdì) e prima delle ore 10, fra le ore 12 e le ore 15 e dopo le ore 20 nei giorni <strong>di</strong> sabato efestivi. Analoghi accorgimenti, cautele e rispetto dei limiti <strong>di</strong> orario devono osservarsi nellaristrutturazione <strong>di</strong> esercizi pubblici <strong>di</strong> somministrazione <strong>di</strong> alimenti e bevande e <strong>di</strong> esercizicommerciali, nonché <strong>di</strong> uffici, ambulatori e simili, ubicati in fabbricati destinati a civileabitazione.noeco 26

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!