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Polizza multibusiness - Aviva

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<strong>Polizza</strong><strong>multibusiness</strong>MB 907PRIMA DELLA SOTTOSCRIZIONE DELLA POLIZZA LEGGERE ATTENTAMENTE LA NOTAINFORMATIVAGruppo <strong>Aviva</strong>


NOTA INFORMATIVAPremessaLa presente Nota Informativa vuole contribuire a far conoscere alcune caratteristiche del contrattodi assicurazione fornendo preventivamente al Contraente le informazioni necessarie aduna corretta valutazione dell’assicurazione prescelta.In questa sede sono recepite le disposizioni di cui all’art. 185 del Codice delle Assicurazionie quelle impartite dall’ISVAP in tema di informativa al Contraente.1. INFORMAZIONI RELATIVE ALLA SOCIETÀ<strong>Aviva</strong> Italia S.p.A. è stata autorizzata all’esercizio dell’attività assicurativa con Decreto Ministerialedel 09/10/1990 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 247 del 22/10/1990.Il contratto sarà concluso con la sede legale della Società sita in Italia - Viale Abruzzi 94 -20131 Milano.2. INFORMAZIONI RELATIVE AL CONTRATTO2.1. Legislazione applicabileIn base all’art. 180 del Codice delle Assicurazioni, al contratto che sarà stipulato si applicheràla legge italiana. Le Parti possono tuttavia convenire di assoggettare il contratto ad una legislazionediversa da quella italiana, salvi i limiti derivanti dall’applicazione di norme imperativenazionali e fatta salva in ogni caso la prevalenza delle disposizioni specifiche relative alleassicurazioni obbligatorie previste dall’ordinamento italiano.2.2. Reclami in merito al contratto o ai sinistriNel caso si applichi al contratto la legislazione italiana eventuali reclami riguardanti il rapportocontrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto alla Società –Servizio Reclami, con sede in Milano – Viale Abruzzi, 94 – numero di fax 02.2775.245 –indirizzo e-mail cureclami@avivaitalia.itQualora l’esponente non si ritenga soddisfatto dall’esito del reclamo o in caso di assenza diriscontro nel termine massimo di quarantacinque giorni, potrà rivolgersi all’ISVAP, ServizioTutela degli Utenti, Via del Quirinale, 21 - 00187 ROMA, telefono 06.42.133.1.I reclami indirizzati all’ISVAP dovranno contenere i dati del reclamante, l’individuazione delsoggetto di cui si lamenta l’operato ed il motivo di lamentela, copia della documentazionerelativa al reclamo trattato dalla Società ed eventuale riscontro fornito dalla stessa, nonchéogni documento utile per descrivere più compiutamente le relative circostanze.In relazione alle controversie inerenti la quantificazione delle prestazioni e l’attribuzione dellaresponsabilità si ricorda che permane la competenza esclusiva dell’Autorità Giudiziaria, oltrealla facoltà di ricorrere a sistemi conciliativi ove esistenti.Nel caso, invece, la legislazione scelta dalle Parti sia diversa da quella italiana, gli eventualireclami, dovranno essere inviati all’Autorità di Vigilanza del Paese la cui legislazione è stataapplicata.In tal caso l’ISVAP faciliterà le comunicazioni tra l’Autorità competente ed il Contraente.2.3. Termini di prescrizione dei dirittiAi sensi dell’art. 2952 Codice Civile:– il diritto al pagamento delle rate di premio si prescrive in un anno dalle singole scadenze– gli altri diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono in due anni dal giorno incui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda.Nell’assicurazione della Responsabilità Civile, il termine decorre dal giorno in cui il terzo harichiesto il risarcimento all’Assicurato o ha promosso contro questo l’azione.Opuscolo stampato su carta riciclata al 100%1


INDICEPAGINA❏ DEFINIZIONI 4❏ GLOSSARIO GIURIDICO 8❏ NORME CHE REGOLANO L’ASSICURAZIONE IN GENERALE 10AINCENDIO❏ CONDIZIONI GENERALI 12❏ CONDIZIONI SPECIALI 15❏ CONDIZIONI PARTICOLARI 16BDANNI INDIRETTI❏ CONDIZIONI GENERALI 16CFURTO❏ CONDIZIONI GENERALI 17❏ CONDIZIONI SPECIALI 19❏ CONDIZIONI PARTICOLARI 20DCRISTALLI❏ CONDIZIONI GENERALI 21EELETTRONICA❏ CONDIZIONI GENERALI 22❏ CONDIZIONI SPECIALI 23FRESPONSABILITÀ CIVILE❏ CONDIZIONI GENERALI 25❏ CONDIZIONI SPECIALI 28❏ CONDIZIONI PARTICOLARI 302


INDICEPAGINAGASSISTENZA❏ CONDIZIONI GENERALI 31HTUTELA LEGALE❏ CONDIZIONI GENERALI 33❏ FORME DI GARANZIA 34❏ CONDIZIONI PARTICOLARI 35❑ NORME IN CASO DI SINISTRO❏ NORME IN CASO DI SINISTRO (Non riguardanti i Settori Responsabilità Civile, Assistenza, Tutela Legale) 36❏ NORME IN CASO DI SINISTRO RESPONSABILITÀ CIVILE 38❏ NORME IN CASO DI SINISTRO TUTELA LEGALE 393


❑ DEFINIZIONIAi termini che seguono le parti attribuiscono il significato qui precisato:■ ADDETTOQualunque persona che presti la sua opera nell’attività dell’esercizio assicurato a qualsiasi titolo;■ ALBERGOImpresa turistica - definito a sensi della Legge 17 maggio 1983 n. 217 - che svolge attività di gestione di strutture ricettiziedi qualsiasi categoria aperte al pubblico, a gestione unitaria, che fornisca alloggio in camere ubicate in uno o più stabili- o in unità abitative dislocate su aree recintate - ed eventualmente vitto ed altri servizi accessori quali: bar, ristoranti,parrucchieri, cure termali, attività sportive, ricreative e culturali.Per alberghi che svolgono attività stagionale s’intendono quelli che prevedono un periodo di apertura non superiore a 6mesi.■ ASSICURATOIl soggetto il cui interesse è protetto dall’assicurazione.■ ASSICURAZIONEIl contratto di assicurazione.■ CASSAFORTEMezzo di custodia dei beni con pareti e battenti in acciaio di adeguato spessore che può essere:• murata - purché munita di alette di ancoraggio incastonata con cemento nella muratura e con sportello di apertura afilo della parete;oppure• non murata o armadio corazzato - il mobile costituente difesa atta a contrastare attacchi condotti con soli mezzimeccanici; le casseforti e gli armadi corazzati di peso inferiore ai 200 Kg. debbono essere ancorati rigidamente al pavimentoe ad almeno una parete.■ CENTRALE OPERATIVAMONDIAL ASSISTANCE ITALIA SPA – Via Amperè 30 – 20131 MILANO, incaricata dalla Società di effettuare materialmentele prestazioni di assistenza.■ CONTENUTOa) merci, mobilio, arredamento in genere, attrezzature, macchine elettriche ed elettroniche, archivi, registri, campionari,cancelleria, oggetti e strumenti professionali purché inerenti l’attività esercitata e che siano destinati ad usoprofessionale dell’Assicurato e dei suoi dipendenti;b) cose di proprietà di terzi inerenti l’attività esercitata delle quali l’Assicurato deve rispondere, entro i limiti contrattualiprevisti;c) armadi di sicurezza o corazzati, casseforti, impianti di prevenzione e allarme, apparecchi ed impianti di condizionamentoe riscaldamento, impianti di illuminazione, tende esterne, vetrinette, insegne;d) lavori di abbellimento e sistemazioni di utilità, migliorie apportate dal proprietario del fabbricato e/o locatario,moquette, parquet, tappezzerie, tinteggiature, affreschi, decorazioni, tappeti, quadri d’autore, arazzi, sculture esimili oggetti d’arte, oggetti e servizi di argenteria;e) ciclomotori di cilindrata non superiore a 50 cc.;f) denaro, preziosi e valori entro i limiti contrattuali previsti;g) merci ed attrezzature in cantine, box ed altre pertinenze, anche in corpi separati purché nella stessa ubicazione,oppure in dipendenze site in altre ubicazioni, purché identificate in polizza.■ CONTRAENTEIl soggetto che stipula l’assicurazione nell’interesse proprio o di altre persone.■ DANNI DIRETTII danni materiali che le cose assicurate subiscono direttamente per il verificarsi di un evento per il quale è prestata l’assicurazione.■ DANNO BIOLOGICO (Danno alla salute)Il pregiudizio, derivante alla persona dalla menomazione dell’integrità psicofisica, suscettibile di accertamento medicolegale.■ DASDifesa Automobilistica Sinistri S.p.A..4


■ DEPOSITOMagazzino destinato a deposito di merci inerenti l’attività ove non viene svolta vendita diretta al pubblico; oppure localidove viene effettuata la vendita all’ingrosso, compresa anche l’eventuale vendita al dettaglio.■ ESPLODENTISostanze e prodotti che, anche in piccola quantità, a contatto con l’aria o con l’acqua, a condizioni normali, danno luogoa esplosioni; per azione meccanica o termica esplodono e comunque gli esplosivi considerati dall’art. 83 del R.D. n. 635del 6 Maggio 1940 ed elencati nel relativo allegato A.■ ESPLOSIONELa deflagrazione per sviluppo di gas o vapori ad alta temperatura e pressione.■ FABBRICATOIl complesso dei locali - nei quali viene esercitata l’attività assicurata - che hanno l’ubicazione indicata in polizza, compresi:fissi, infissi ed opere di fondazione od interrate, impianti idrici, igienici, elettrici fissi, di riscaldamento, di condizionamentod’aria, ascensori, montacarichi, scale mobili e altri impianti od installazioni considerati immobili per natura o perdestinazione, tutte le finiture e gli abbellimenti propri di un edificio, - inclusi moquette, tappezzerie, parquet, tinteggiaturee controsoffittature e simili - affreschi, statue e mosaici che non abbiano valore artistico - recinzioni in muratura inclusicancelli e cancellate, le relative pertinenze (quali cantina, box, centrale termica e simili) anche se in corpo separato purchésituate nell’area immediatamente circostante il corpo principale.Qualora si assicuri la porzione di un immobile, s’intende compresa la rispettiva quota di proprietà comune.■ FRANCHIGIAÈ la parte del danno indennizzabile che rimane a carico dell’Assicurato e che per ciascun sinistro viene dedotta dall’indennizzo.■ FURTOL’impossessamento della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne ingiusto profitto per sé o peraltri.■ IMPLOSIONEIl repentino dirompersi o cedere di contenitori o corpi cavi per eccesso di pressione esterna e/o carenza di pressioneinterna di fluidi.■ INCENDIOLa combustione, con fiamma, di beni materiali al di fuori di appropriato focolare che può autoestendersi e propagarsi.■ INDENNIZZOLa somma dovuta dalla Società in caso di sinistro.■ INFIAMMABILILe sostanze ed i prodotti non classificabili come “esplodenti” ad eccezione delle soluzioni idroalcoliche di gradazione nonsuperiore a 35° centesimali - che rispondono alle seguenti caratteristiche:• gas combustibili;• liquidi e solidi con punto di infiammabilità inferiore a 55°C;• sostanze e prodotti che, anche in piccole quantità, a condizioni normali ed a contatto con l’aria spontaneamente s’infiammano.Il punto di infiammabilità si determina in base alle norme di cui al D.M. 17 Dicembre 1977.■ LASTRELastre piane e curve di cristallo e vetro; specchi posti all’interno dei locali destinati all’attività esercitata; iscrizioni e decorazioniinstallate su vetrine, porte o finestre. Sono comprese, inoltre, le insegne, anche se di materiale plastico rigido erelative intelaiature, installate sia all’interno che all’esterno del fabbricato.■ MACCHINE ELETTRONICHESistemi per l’elaborazione elettronica dei dati e relativi supporti ed accessori, computers, terminali P.O.S. (Point of Sale),fotocopiatori, macchine per scrivere e da calcolo elettroniche, registratori di cassa, centralini telefonici, impianti telex etelefax, impianti di: allarme, prevenzione e sorveglianza, nonché registratori di cassa, bilance, fatturatrici ed ogni altraapparecchiatura elettronica inerente l’attività esercitata esclusi i telefoni cellulari; sono, inoltre, compresi gli impianti e gliapparecchi ad impiego mobile sempreché per natura e costruzione essi possano essere trasportati ed utilizzati in luoghidiversi dall’ubicazione indicata in polizza e che tale trasporto sia necessario per il loro utilizzo professionale.■ MASSIMALE UNICOLimite globale per ogni sinistro relativo a danni involontariamente cagionati a terzi, per morte, per lesioni personali, perdanneggiamenti a cose ed animali, in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione all’esercizio dell’attivitàdichiarata in polizza; anche nel caso di evento interessante contemporaneamente le garanzie RCT, RCO, nonché laresponsabilità civile verso prestatori di lavoro non soggetti all’assicurazione obbligatoria di legge.5


■ MERCIMaterie prime, ingredienti di lavorazione e prodotti dell’esercizio, semilavorati o finiti; scorte o materiali di consumo;imballaggi, supporti, scarti e ritagli di lavorazione; “Infiammabili” entro il limite di kg. 200 e “Merci speciali” entro il limitedi kg. 50, esplodenti entro il limite di kg. 1, oggetti di carattere promozionale, il tutto inerente l’attività esercitata, anchese di proprietà di terzi.Le merci e materie prime di natura diversa rispetto a quelle relative all’attività dichiarata sono tollerate sino al 10% dellasomma assicurata per il contenuto di cui ai settori A) Incendio e C) Furto.■ MERCI SPECIALICelluloide (grezza ed oggetti di); espansite; schiuma di lattice, gomma spugna e microporosa; materie plastiche espanseo alveolari; imballaggi di materia plastica espansa o alveolare, scarti di imballaggi combustibili (eccettuati quelli racchiusinella confezione delle merci). Non si considerano merci speciali quelle entrate a far parte del prodotto finito.■ NEGOZIOLocali utilizzati per la vendita di merci al dettaglio, nonché spazi esterni di pertinenza.■ POLIZZA O CONTRATTOIl documento che prova l’assicurazione.■ PORTAVALORILa persona incaricata del trasporto dei “valori”.■ PREMIOLa somma dovuta dal Contraente alla Società.■ PREZIOSIOggetti d’oro o di platino o oggetti montati su detti metalli, pietre preziose, perle naturali o di coltura.■ PRIMO RISCHIOLa forma di assicurazione in base alla quale l’indennizzo avviene, sino alla concorrenza della somma assicurata per sinistroe per anno assicurativo, senza l’applicazione della regola proporzionale prevista dall’art. 1907 del Codice Civile.■ RAPINA/ESTORSIONELa sottrazione di cosa mobile a chi la detiene mediante violenza o minaccia alla persona stessa od altre persone.■ RISARCIMENTOSomma dovuta dalla Società a terzi in caso di sinistro.■ RISCHIOLa probabilità che si verifichi il sinistro e l’entità dei danni che ne possono derivare.■ SABOTAGGIOQualsiasi atto compiuto da chi, per motivi politici, militari, religiosi, ideologici o simili, distrugge, danneggia o rende inservibiligli enti assicurati al solo scopo di impedire, intralciare, turbare o rallentare il normale svolgimento delle attività.■ SCOPERTOLa percentuale dell’indennizzo che rimane a carico dell’Assicurato per ciascun sinistro.■ SCOPPIORepentino dirompersi di contenitori per eccesso di pressione interna di fluidi non dovuto ad esplosione. Gli effetti del geloe del “colpo d’ariete” non sono considerati scoppio.■ SERRAMENTOIl manufatto per la chiusura dei vani di transito, illuminazione e aerazione delle costruzioni.■ SINISTROIl verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l’assicurazione.■ SOCIETÀ<strong>Aviva</strong> Italia S.p.A.;■ SUPPORTI DATIIl materiale intercambiabile da parte dell’Assicurato od anche il materiale fisso ad uso memoria di massa per la memorizzazionedi informazioni leggibili a macchina.6


Per “dati” si intendono le informazioni logicamente strutturate, elaborabili e modificabili da parte dell’Assicurato a mezzodi programmi.■ TERRITORIO ITALIANOItalia, Repubblica di San Marino e Città del Vaticano.■ TERRORISMOQualunque atto, incluso ma non limitato all’uso della forza o della violenza e/o minaccia, perpetrato da parte di qualsiasipersona o gruppo di persone , sia che essi agiscano per sé o per conto altrui , o in riferimento o collegamento a qualsiasiorganizzazione o governo, commessi a fini politici, religiosi, ideologici o similari, inclusa l’intenzione di influenzare orovesciare qualsivoglia governo e/o incutere o provocare uno stato di terrore o paura nella popolazione o parte di essa.■ UFFICIO E/O STUDIO PROFESSIONALELocali utilizzati per l’esercizio di attività amministrative in genere, studi di liberi professionisti; nonché gabinetti medici e/odentistici in genere.■ VALORE INTEROForma di assicurazione che comporta, in caso di danno, l’applicazione della proporzionale a carico dell’Assicurato cosìcome previsto dall’art. 1907 del Codice Civile, qualora risulti dalle stime che il valore a nuovo o di rimpiazzo delle coseassicurate al “momento del sinistro” eccede le somme assicurate.■ VALORE A NUOVO O DI RIMPIAZZOPer valore a nuovo o di rimpiazzo si intende:• per il fabbricato o il rischio locativo, il costo di riparazione o di ricostruzione a nuovo con analoghe caratteristichecostruttive;• per il contenuto - escluse le merci - il costo di riparazione, o se non è economicamente conveniente, il costo di rimpiazzodel medesimo con cose nuove uguali o, in mancanza, con cose equivalenti per uso, qualità e caratteristiche.■ VALORE COMMERCIALEIl costo per il rimpiazzo degli enti assicurati con altri stimati a nuovo, oppure con altri aventi caratteristiche uguali per rendimentoeconomico, al netto del deprezzamento stabilito per lo stato di conservazione, di vetustà, d’uso, di qualità e difunzionalità.■ VALORILibretti e titoli di credito in genere, francobolli (esclusi quelli da collezione), valori bollati, buoni pasto, fustelle farmaceutiche,buoni benzina, carte telefoniche, biglietti autoferrotranviari e ferroviari e ogni carta rappresentante un valore certoe spendibile dall’Assicurato.■ VETRO ANTISFONDAMENTOLastra costituita da più strati di vetro accoppiati tra loro rigidamente con interposto, tra vetro e vetro e per l’intera superficie,uno strato di materiale plastico in modo da ottenere uno spessore totale massiccio non inferiore a 6 mm. oppure daun unico strato di materiale sintetico (policarbonato) di spessore non inferiore a 6 mm..■ VETRO ANTISFONDAMENTO SPECIALESuperficie costituita da tre o più lastre con interposti ed incollati tra di loro (e per l’intera superficie) strati di materia plasticain modo da ottenere uno spessore totale non inferiore a 12 mm. oppure costituito da un unico strato di materialesintetico (policarbonato) di spessore non inferiore a 10 mm.7


❑ GLOSSARIO GIURIDICO■ ARBITRATOE’ una procedura alternativa al ricorso alla giurisdizione civile ordinaria, che le Parti possono adire per definire una controversiao evitarne l’insorgenza.■ ASSISTENZA STRAGIUDIZIALEE’ l’attività che viene svolta tentando una mediazione tra le Parti, al fine di comporre bonariamente una controversia edevitare quindi il ricorso al giudice.■ ATTI DI VOLONTARIA GIURISDIZIONESi tratta di atti previsti dal codice di procedura civile mediante i quali l’Autorità Giudiziaria conferisce efficacia alla volontàdi una o più Parti. Sono caratterizzati dall’assenza di contraddittorio e per lo più vengono proposti con ricorso al Giudicecompetente, che provvederà in Camera di Consiglio con decreto motivato.■ CONTRAVVENZIONEE’ reato (vedi alla voce Reati) . Nelle contravvenzioni non si considera l’elemento psicologico e cioè la volontarietà di chilo ha commesso: per la legge è irrilevante se il fatto è stato commesso volontariamente o involontariamente. Le contravvenzionisono punite con l’arresto e/o l’ammenda.■ DANNO EXTRACONTRATTUALEE’ il danno ingiusto derivante da un fatto illecito:tipicamente è il danno subito alla persona o a cose in conseguenza diun comportamento colposo di altre persone: esempio tipico il danno subito nel corso di un incidente stradale; oppure ildanno subito alla propria abitazione, ma anche il danno subito dal derubato, dal truffato, ecc. Tra il danneggiato e ilresponsabile non esiste alcun rapporto contrattuale o, se esiste, non ha alcun nesso con l’evento dannoso.■ DELITTOE’ un reato (vedi alla voce Reati) più grave della contravvenzione, che può essere commesso volontariamente o involontariamente.Più esattamente si definisce :– delitto colposo se viene commesso involontariamente e cioè per negligenza, imprudenza, imperizia;– delitto preterintenzionale se le conseguenze sono più gravi di quelle previste e volute;– delitto doloso se viene commesso volontariamente e con la consapevolezza di commettere un delitto.Il delitto è punito con la multa o con la reclusione.■ DIRITTO CIVILEE’ il complesso di norme che regola i rapporti tra privati (aziende o persone); quando nasce un contrasto tra due soggettiprivati questi si rivolgono al giudice perché, in base al diritto civile, decida chi ha ragione e chi ha torto. Nelle cause civiliil giudice decide esclusivamente sulla base degli elementi forniti dalle Parti ed è stabilito che chi afferma qualcosa è tenutoa provarlo.■ DIRITTO PENALEE’ il complesso di norme stabilito per la tutela della collettività contro i comportamenti dannosi dei singoli. La responsabilitàche deriva dalla violazione della legge penale può essere addebitata solo a persone fisiche, a differenza di quelladerivante dalla violazione della legge civile (vedi alla voce Diritto civile) che si può attribuire sia a persone fisiche che apersone giuridiche. Mentre nelle cause civili le Parti sono soggetti privati, nei processi penali è lo Stato che promuove ilprocesso stesso, poiché questo si svolge nell’interesse della collettività. Ne consegue che mentre nella causa civile chiperde viene generalmente condannato a pagare tutte le spese, nel processo penale l’imputato dovrà comunque pagarele spese della sua difesa, anche se assolto, ma non quelle di giustizia (vedi alla voce relativa) che invece si accollerà loStato.■ FATTO ILLECITOQualsiasi fatto commesso in violazione di norme dell’ordinamento giuridico, fuori delle ipotesi di inadempimento contrattuale.L’illecito è quindi civile, se consiste nella violazione della legge civile, penale se in violazione di norme penali,amministrativo se contrario alle norme stabilite per il funzionamento della Pubblica Amministrazione.■ INSORGENZA (del sinistro)Il momento nel quale inizia la violazione anche presunta di una norma di legge o di contratto.Ai fini della validità delle garanzie contenute nella sezione di Tutela Legale, questo momento deve essere successivo aquello di perfezionamento della polizza e, se il comportamento contestato è continuato, si prende in considerazione laprima violazione. Più semplicemente, l’insorgenza non è il momento nel quale inizia la controversia o il procedimento, maquello in cui si verifica la violazione che determina la controversia o il procedimento stesso. Più specificatamente, l’insorgenzaè :• nell’ipotesi di procedimento penale: il momento in cui sarebbe stato commesso il reato;• nell’ipotesi di danno extracontrattuale : il momento in cui si verifica l’evento dannoso;• nell’ipotesi di vertenza contrattuale: il momento in cui una delle Parti avrebbe posto in essere il primo comportamentoin violazione di norme contrattuali.8


■ LESIONI PERSONALI COLPOSE (Art. 590 C.P.)Commette reato di lesioni personali colpose chi, senza volontà, provoca lesioni ad una persona.■ OMICIDIO COLPOSO (Art. 589 C.P.)Commette reato di omicidio colposo chi, senza volontà ed intenzione, provoca la morte di una persona.■ ONERI FISCALI (a carico dell’Assicurato)Spese di bollatura di documenti da produrre in giudizio o di trascrizione, registrazione di atti (sentenze, decreti ecc)■ PROCEDIMENTO PENALEInizia con la contestazione di presunta violazione di norme penali che viene notificata alla persona mediante Informazionedi Garanzia. Questa contiene l’indicazione della norma violata e il titolo (colposo, preterintenzionale o doloso). Per lagaranzia di polizza rileva la contestazione iniziale (prima del giudizio vero e proprio)■ REATOViolazione della legge penale. I reati si distinguono in contravvenzioni e delitti (vedi alle voci relative) a seconda del tipodi pena prevista dalla legge.■ SANZIONE AMMINISTRATIVAMisura che l’ordinamento adotta per colpire un illecito amministrativo. E’ quindi solo impropriamente che le sanzioniamministrative si definiscono contravvenzioni, che invece sono veri e propri reati (vedi alla voce relativa). Può colpire siale persone fisiche che le persone giuridiche. Può consistere nel pagamento di una somma di denaro oppure nella sospensioneo decadenza da licenze o concessioni o espulsioni da determinati istituti pubblici. La competenza a comminare lasanzione amministrativa di solito è dell’Autorità Amministrativa ma in alcuni casi viene comminata dall’AutoritàGiudiziaria.■ SPESE DI GIUSTIZIASono le spese del processo penale che vengono poste a carico dell’imputato in caso di sua condanna (vedi alla voceDiritto penale).■ SPESE DI SOCCOMBENZASono le spese che la Parte che perde una causa civile dovrà pagare alla Parte vittoriosa.Il giudice decide se e in che misuratali spese devono essere addebitate a una delle Parti (vedi alla voce Diritto Civile).■ SPESE PERITALISono quelle relative all’opera del perito nominato dal giudice (C.T.U. – consulente tecnico di ufficio) o dalle Parti (consulentedi parte).■ TRANSAZIONEAccordo con il quale le Parti, facendosi reciproche concessioni, pongono fine ad una lite già insorta o ne prevengono unache potrebbe nascere.■ VERTENZA CONTRATTUALEControversia insorta a seguito del mancato rispetto, da una delle Parti, di un obbligo derivante da accordi, patti o contratti.9


❑ NORME CHE REGOLANO L’ASSICURAZIONE IN GENERALEArt. 1 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischioLe dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente relative a circostanze che influiscono sulla valutazione delrischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo nonché la stessa cessazione dell’assicurazione,ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 C.C.Art. 2 - Altre assicurazioniIl Contraente deve comunicare per iscritto alla Società l’esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioniper lo stesso rischio ed in caso di sinistro, deve darne avviso a tutti gli Assicuratori, indicando a ciascuno ilnome degli altri, così come previsto dall’art. 1910 C.C.Art. 3 - Decorrenza dell’assicurazione - Pagamento del premioL’assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati;altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento.Se il Contraente non paga i premi o le rate di premio successive, l’assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 15° giornodopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno di pagamento, ferme le successive scadenze. Ipremi devono essere pagati all’Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Società.Il premio è sempre determinato per periodi di assicurazione di un anno, salvo il caso di contratti di durata inferiore, ed èinteramente dovuto anche se ne sia stato concesso il frazionamento in più rate.Art. 4 - Modifiche dell’assicurazioneLe eventuali modifiche dell’assicurazione devono essere provate per iscritto.Art. 5 - Aggravamento del rischioIl Contraente deve dare comunicazione scritta alla Società di ogni aggravamento del rischio. Gli aggravamenti dirischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzoo alla prestazione nonché la stessa cessazione dell’assicurazione, ai sensi dell’art. 1898 C.C.Art. 6 - Diminuzione del rischioNel caso di diminuzione del rischio la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successive alla comunicazionedel Contraente (art. 1897 C.C.) e rinuncia al relativo diritto di recesso.Art. 7 - Cambio domicilio - trasloco degli enti assicuratiQualora l’attività venga trasferita, la garanzia è operante, durante il trasloco, sia nel vecchio indirizzo che in quellonuovo, per i sette giorni successivi alla comunicazione di trasferimento, sempreché la nuova ubicazione siasituata nel territorio Italiano.Trascorso tale periodo la garanzia è operante solamente per il nuovo indirizzo. In caso di aggravamento di rischiovale quanto disposto dall’art. 5 delle presenti norme.Art. 8 - Facoltà di recesso in caso di sinistroDopo la denuncia di ogni sinistro liquidabile a termini di polizza e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell’indennizzo,il Contraente e la Società hanno facoltà di recedere dal contratto con preavviso di 30 giorni da darsimediante lettera raccomandata. Il recesso, salvo diversa indicazione, avrà effetto alla scadenza della rata di premioin corso, anche di frazionamento oppure alla scadenza successiva nel caso in cui la comunicazione sia stataspedita dalle parti meno di 30 giorni prima. Tuttavia se nella comunicazione viene indicata una data di recessodiversa dalle suddette scadenze, la Società dovrà rimborsare al Contraente il rateo di premio non consumato;inoltre resta inteso che per le partite assicurate nella forma a primo rischio, si farà luogo al rimborso del rateo dipremio relativo alla parte di somma assicurata rimasta in essere dopo la liquidazione del danno.Art. 9 - Proroga dell’assicurazioneIn mancanza di disdetta, mediante lettera raccomandata spedita almeno 30 giorni prima della scadenza, l’assicurazionedi durata non inferiore ad un anno è prorogata per un anno e così successivamente.Qualora trattasi di polizza stipulata a premio unico anticipato, alla sua naturale scadenza sarà rinnovata per unanno e così successivamente; pertanto la Società provvederà all’emissione di una quietanza - salvo che vengadiversamente indicato - il cui importo verrà conteggiato rapportando il premio alla firma al periodo della coperturaprestata.Art. 10 - Oneri fiscaliGli oneri fiscali relativi all’assicurazione sono a carico del Contraente.Art. 11 - Rinvio alle norme di leggePer tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.Art. 12 - Garanzia AssistenzaPremesso che la Società presta la garanzia di Assistenza in collaborazione con Global Assistance, la Società alla scadenzadi ogni annualità assicurativa ha la facoltà di cambiare partner e Centrale Operativa, dandone tempestivo avvisoal Contraente e garantendo le medesime prestazioni previste dalla polizza.10


Art. 13 – Tutela LegalePremesso che la Società ha affidato la gestione dei sinistri Tutela Legale a DAS, la Società medesima alla scadenza di ogniannualità assicurativa ha facoltà di cambiare partner, dandone tempestivo avviso al Contraente e garantendo le medesimeprestazioni previste dal contratto.Art. 14 - Adeguamento automaticoLe somme assicurate, i massimali ed il premio, salvo sia diversamente convenuto in polizza, sono soggetti ad adeguamentoin proporzione delle variazioni percentuali del numero indice nazionale generale dei prezzi al consumo per famigliedi operai ed impiegati (già “costo della vita”) elaborato dall’Istituto Centrale di Statistica (I.S.T.A.T.).L’adeguamento si effettua, per la prima volta, ponendo a raffronto l’indice corrispondente a quello del mese di giugnodell’anno precedente a quello di stipulazione, con quello del mese di giugno successivo.Gli aumenti e le riduzioni sono applicabili a decorrere dalla prima scadenza annuale di premio successiva al 31 dicembredell’anno in cui si verifica la variazione.Ai successivi adeguamenti si procede analogamente prendendo per base l’ultimo indice che ha dato luogo a variazionidi somme assicurate, massimali e premio.Prima del termine di ogni periodo assicurativo annuo le Parti possono rinunciare all’adeguamento automaticodella polizza con preavviso di 15 giorni, a mezzo di lettera raccomandata.Nel caso di rinuncia all’adeguamento automatico le somme assicurate, i massimali ed il premio rimangono quelli risultantidall’ultimo adeguamento effettuato.Non sono soggette ad adeguamento:• le franchigie, gli scoperti, i minimi e i massimi risarcimenti;• le polizze a premio unico anticipato;• tutte le prestazioni del Settore Assistenza.Art. 15 - Coassicurazione e delega (valida solo se espressamente richiamata in polizza).L’assicurazione è ripartita per quote fra le Società indicate in polizza. Ciascuna di esse è tenuta alla prestazione in proporzionedella rispettiva quota, quale risulta dal contratto, esclusa ogni responsabilità solidale.Tutte le comunicazioni inerenti al contratto, devono trasmettersi dall’una all’altra parte unicamente per il tramite dellaSocietà designata quale Coassicuratrice Delegataria. Ogni comunicazione si intende fatta o ricevuta dalla Delegataria innome e per conto di tutte le Coassicuratrici.Queste ultime saranno tenute a riconoscere come validi ed efficaci anche nei propri confronti tutti gli atti di ordinariagestione compiuti dalla Delegataria, per la gestione della polizza, l’istruzione dei sinistri e la quantificazione dei danniindennizzabili, attribuendole a tal fine ogni facoltà necessaria, compresa quella di incaricare esperti (periti, medici, consulenti,ecc.) in nome e per conto delle Coassicuratrici.La Delegataria è anche incaricata dalle Coassicuratrici dell’esazione dei premi o importi comunque dovuti dal Contraentein dipendenza del contratto, contro rilascio delle relative quietanze.Scaduto il termine contrattuale di pagamento del premio, la Delegataria potrà sostituire le quietanze eventualmente mancantidelle altre Coassicuratrici con altra propria rilasciata in loro nome e per loro conto.Ogni modifica alla polizza, che richieda una nuova stipulazione scritta, impegna ciascuna di esse solo dopo la firma dell’attorelativo.11


ACONDIZIONI GENERALI INCENDIOArt. 1.1 - Oggetto dell’Assicurazione.Premesso che in caso di assicurazione a primo rischio la somma assicurata costituisce l’importo massimo indennizzabileper ogni anno assicurativo, la Società si obbliga ad indennizzare l’Assicurato, nei limiti di ciascuna partitaassicurata in polizza, per i danni materiali e diretti causati agli enti assicurati da:1) incendio, fulmine, esplosione, implosione, scoppio e onda sonica;2) caduta di aeromobili, veicoli spaziali loro parti o cose da essi trasportate, oggetti orbitanti, meteoriti;3) fumo, gas, vapori fuoriusciti a seguito di guasto improvviso ed accidentale negli impianti termici, purchè collegatimediante adeguate condutture ad appropriate canne fumarie; oppure sviluppatisi da incendio che abbia colpito i beniassicurati od altri enti anche non assicurati;4) guasti cagionati allo scopo di impedire, arrestare o limitare i danni alle cose assicurate;5) azioni di correnti, scariche od altri fenomeni elettrici, da qualunque causa provocati, sino ad un importo massimodi € 6.000,00 per anno assicurativo.Fermo il predetto limite, sono, altresì, compresi i danni subiti da impianti, apparecchiature, macchine e/o componentielettronici, sino ad un importo massimo di € 1.600,00 per anno assicurativo.Tale garanzia viene prestata con applicazione di una franchigia di € 100,00 per ogni sinistro;6) caduta di ascensori, montacarichi e simili, antenne radio/televisive, compresi i danni subiti dai medesimi;7) urto di veicoli stradali o natanti non appartenenti all’Assicurato in transito sulla pubblica via;8) atti vandalici e dolosi avvenuti anche in occasione di furto e rapina, scioperi, tumulti, sommosse, atti di terrorismoe sabotaggio.Sono, altresì, compresi i danni a distributori automatici per la vendita di merci, purché fissati stabilmente all’interno oall’esterno dei locali dell’esercizio, sino ad un importo massimo di € 6.000,00 per anno assicurativo;Resta convenuto che l’importo massimo indennizzabile è pari all’80% della somma assicurata per il fabbricatoe/o contenuto, per anno assicurativo, con applicazione di uno scoperto pari al 10% dell’indennizzo, con ilminimo di € 250,00 per ogni sinistro;9) trombe, tempeste, bufere, uragani, grandine, vento, sovraccarico di neve, nonché i danni causati dalla cadutadi alberi e dall’urto di cose trascinate o provocate dalla violenza dei predetti eventi atmosferici, compresi quelli dabagnamento da essi direttamente arrecati all’interno dei locali ed al loro contenuto.Sono, altresì, compresi i danni da grandine a manufatti in materia plastica e/o lastre di fibro-cemento sino ad unimporto massimo pari all’1% della somma assicurata per il fabbricato.Resta convenuto che l’importo massimo indennizzabile è pari all’80% della somma assicurata per il fabbricatoe/o contenuto, per anno assicurativo, con applicazione di uno scoperto pari al 10% dell’indennizzo, con ilminimo di € 250,00 per ogni sinistro;10) acqua piovana e dal disgelo, quando l’acqua sia penetrata all’interno del fabbricato dal tetto o si sia infiltrata acausa di rottura, ingorgo o traboccamento delle grondaie, dei pluviali o dei condotti di scarico, con applicazione diuna franchigia di € 250,00 per ogni sinistro;11) acqua condotta fuoriuscita per causa accidentale a seguito di rottura, occlusione, traboccamento e/o guasto diimpianti idrici, igienici, tecnici e di condizionamento installati nel fabbricato oppure di apparecchiature e/o macchinecollegate a condutture d’acqua trovantisi nei locali stessi, con applicazione di una franchigia di € 100,00 perogni sinistro.Sono, inoltre, comprese:le spese sostenute per ricercare, riparare o sostituire le tubazioni ed i relativi raccordi e per la demolizione edil ripristino delle parti murarie. La garanzia è operante anche per le tubazioni del gas di competenzadell’Assicurato, in caso di dispersione, dai relativi impianti di distribuzione, purché accertata dall’Azienda erogatricee che comporti il blocco della fornitura del servizio; rimangono comunque escluse le spese per rendere l’impiantoconforme alle normative vigenti in materia.Resta convenuto che l’importo massimo indennizzabile è pari al 2% della somma assicurata alla partita fabbricato,con il limite di € 2.600,00 per anno assicurativo, con applicazione di una franchigia di € 150,00 perogni sinistro;12) gelo che provochi la rottura di impianti idrici, igienici e/o tubazioni in genere di pertinenza del fabbricato assicuratofino alla concorrenza di € 2.500,00 per sinistro e per anno assicurativo. Franchigia per ogni sinistro € 100,00;13) perdita del combustibile, in conseguenza di un rischio assicurato dal presente settore o di un guasto accidentaleagli impianti di riscaldamento o condizionamento, sino ad un importo massimo di € 1.600,00 per anno assicurativo;14) incendio delle cose indicate nella partita contenuto quando sono temporaneamente depositate presso terzi perpulizia, manutenzione, conservazione o riparazione, sino ad un importo massimo pari al 10% della somma assicurataper il contenuto;15) incendio di merci verificatosi durante la partecipazione a esposizioni, fiere, mostre e mercati nel territorio Italiano,sino ad un importo massimo pari al 10% della somma assicurata per il contenuto, con il limite di € 6.000,00;12


16) incendio di merci trasportate inerenti l’attività dichiarata, su automezzi di proprietà dell’Assicurato guidati dallostesso o dai suoi dipendenti e/o collaboratori, durante i trasporti effettuati per operazioni di consegne e/o prelievitra le ore 6 e le ore 21 nel territorio Italiano, anche nel caso in cui il veicolo venga lasciato temporaneamenteincustodito. Resta convenuto che l’importo massimo indennizzabile è pari al 10% della somma assicurataper il contenuto con il limite di € 6.000,00;17) perdita o distruzione di denaro e valori, in conseguenza di un rischio assicurato dal presente settore quando sonocustoditi in cassette di sicurezza o caveau in istituti di credito o di pegno nel territorio italiano, sino ad un importomassimo pari al 10% della somma assicurata per il contenuto con il limite di € 6.000,00.La Società risarcisce inoltre:18) onorari a periti, consulenti, tecnici, ingegneri e architetti nominati in conformità a quanto previsto dalle norme cheregolano l’assicurazione sino ad un importo massimo pari al 5% dell’indennizzo, con il limite di € 8.000,00 peranno assicurativo;19) spese per demolire, sgomberare, smaltire e trasportare al più vicino scarico i residuati del sinistro, nonché le spesedi rimozione, deposito presso terzi e ricollocamento di macchinari, attrezzature, arredamento e merci sino ad unimporto massimo pari al 10% dell’indennizzo.Art. 1.2 - Aumento dell’indennizzoLa Società, inoltre, si obbliga a riconoscere all’Assicurato un importo aggiuntivo, sino alla concorrenza complessiva del20% di quello liquidabile a termini di polizza, per il danno materiale e diretto per:a) mancato godimento dei locali o la perdita delle pigioni, per il periodo necessario al loro ripristino, non oltre un anno -purché risulti assicurata in polizza la partita fabbricato -;b) oneri di urbanizzazione dovuti al comune.Art. 1.3 - Limiti di indennizzoDella somma assicurata per il contenuto la Società, in caso di sinistro indennizzabile non pagherà più del:a) 10% con il massimo di € 6.000,00 per il denaro;b) 30% con il massimo di € 30.000,00 per valori e preziosi compresi quelli portati dai clienti e consegnati in custodiaall’albergatore.Per i titoli assoggettabili a procedura di ammortamento l’assicurazione copre le relative spese;c) 20% per danni direttamente causati dalla mancanza temporanea o definitiva dei registri e documenti comprese lespese necessarie per la ricostruzione di essi e gli indennizzi eventualmente dovuti per legge a terzi.d) 30% per merci ed attrezzature riposte in cantine, box, magazzini ed altre eventuali pertinenze, purché nella stessa ubicazione,o anche in eventuali dipendenze site altrove; a condizione che venga indicata l’ubicazione di ciascuna di essein polizza.Art. 1.4 - Rischio locativoLa Società, nei casi di responsabilità dell’Assicurato ai sensi degli art. 1588, 1589 e 1611 del Codice Civile, risponde, nellimite della partita assicurata in polizza, dei danni materiali e diretti cagionati ai locali tenuti in locazione da sinistro indennizzabilea termini di polizza, fermo quanto previsto dall’art. 8.6.Art. 1.5 - Merci in refrigerazioneLa Società indennizza, nel limite della partita assicurata in polizza per le merci in refrigerazione, i danni causati da:a) mancata o anormale produzione o distribuzione del freddo;b) fuoriuscita del fluido frigorigeno;conseguente a:– eventi previsti in polizza;– accidentale verificarsi di guasti o rotture dell’impianto frigorifero o dei relativi dispositivi di controllo e di sicurezza,negli impianti di adduzione dell’acqua, negli impianti di produzione e distribuzione dell’energia elettrica.Per danni non conseguenti a incendio, implosione, esplosione o scoppio - verificatisi nei locali assicurati - la garanziaviene prestata con applicazione di uno scoperto pari al 10% dell’indennizzo, con il minimo di € 150,00 per sinistro.Art. 1.6 - Ricorso TerziLa Società risponde, per ogni anno assicurativo e nel limite del massimale indicato in polizza, delle somme che l’Assicuratosia tenuto a corrispondere per capitale, interessi e spese - quale civilmente responsabile ai sensi di legge - perdanni cagionati alle cose dei terzi, vicini e/o locatari da sinistro indennizzabile a termini della presente sezione di polizza.L’assicurazione comprende i danni derivanti da interruzioni o sospensioni, totali o parziali, di attività economiche odell’utilizzo dei beni, entro il massimale indicato in polizza e sino alla concorrenza del 10% dello stesso.La presente garanzia è prestata senza l’applicazione della regola proporzionale di cui all’Art. 1907 del C.C..Art. 1.7 - Esclusioni e delimitazioni.Sono esclusi dall’assicurazione i danni:a) determinati da dolo dell’Assicurato e/o del Contraente e quando questi non sia una persona fisica dei rappresentantilegali o dei soci a responsabilità illimitata;b) determinati da umidità, stillicidio, insalubrità dei locali;13


c) determinati da semplici bruciature, non accompagnate da sviluppo di fiamma a meno che esse non siano statecausate da azione diretta del fulmine;d) indiretti quali cambiamento di costruzione, restrizioni per norme urbanistiche o di uso dei suoli, mancanzadi locazione o di godimento o di reddito commerciale o industriale e in genere qualsiasi danno che nonriguardi la materialità delle cose assicurate, salvo quanto previsto dal precedente art. 1.2;e) da bagnamento a merci la cui base di impilamento sia posta ad altezza inferiore a cm 12 dal suolo;f) da rottura accidentale e/o deturpamento di lastre di cristallo, mezzo cristallo e vetro costituenti parte delfabbricato e/o contenuto;g) causati da terremoti, maremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni, alluvioni, allagamenti, mareggiate, franee/o cedimenti del terreno, valanghe e slavine, purché il sinistro sia in rapporto con tali eventi;h) relativamente alla garanzia prevista dall’art. 1.1 al punto 8) – Atti vandalici e dolosi:• di furto, rapina, estorsione, saccheggio, smarrimento o da ammanchi di qualsiasi genere;• verificatisi in occasione di atti di guerra, di insurrezioni, di invasioni, ostilità o rivolta, occupazione militare,purché il sinistro sia in rapporto con tali eventi;• verificatisi nel corso di confisca, sequestro, requisizione dei beni assicurati per ordine di qualsiasiAutorità, di diritto o di fatto, o in occasione di serrata;• verificatisi in occasione di esplosione o di emanazione di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazionedel nucleo dell’atomo o da radiazioni provocate dall’accelerazione artificiale di particelle atomiche,purché il sinistro sia in rapporto con tali eventi;• di imbrattamento o deturpamento alle pareti esterne del fabbricato e delle recinzioni;• a fissi ed infissi avvenuti in occasione furto;• da interruzioni di processi di lavorazione, da mancata o anormale produzione o distribuzione di energia,da alterazioni di prodotti conseguente alla sospensione del lavoro, da alterazione od omissione di controllie manovre;• di dispersione di liquidi contenuti in serbatoi, silos, vasche e danni conseguenti;• da inquinamento e contaminazione dell’aria, dell’acqua o del suolo provocato da:– produzione diretta di organismi geneticamente modificati;– produzione, distribuzione e manutenzione o detenzione di amianto o di qualsiasi altra sostanza contenentein qualsiasi forma o natura l’amianto;– emissione di onde e campi elettromagnetici;• di qualsiasi natura direttamente o indirettamente derivanti da mancato, errato, inadeguato funzionamentodel sistema informativo;i) relativamente alle garanzie previste dall’art. 1.1 al punto 9) – Eventi atmosferici:• a baracche in legno o plastica e quanto in esse contenuto, chioschi non in muratura, coperture pressostatiche,serre e quanto in esse riposto, pannelli solari, lucernari e vetrate in genere, verande, tettoie,fabbricati o porticati aperti da uno o più lati od incompleti nelle coperture o nei serramenti – anche seper temporanee esigenze di ripristino -;• enti mobili all’aperto, tende esterne e installazioni consimili;• arrecati da sovraccarico neve a fabbricati non conformi alle vigenti norme sui sovraccarichi di neve;• subiti da alberi, coltivazioni floreali ed agricole in genere;• da formazione di ruscelli, accumuli esterni di acqua anche piovana, mareggiate e penetrazione di acquamarina, fuoriuscita dalle usuali sponde di corsi o specchi d’acqua naturali o artificiali, frane e/o cedimentidel terreno, valanghe e slavine;• da bagnamento all’interno del fabbricato, che non sia arrecato direttamente dalla caduta di neve, pioggiao grandine attraverso rotture provocate al tetto o alle coperture, alle pareti ed ai serramenti dalla violenzadegli eventi atmosferici;• arrecati da gelo alle tubature installate e/o interrate all’esterno del fabbricato, nonché a fabbricati cherisultino sprovvisti di impianto di riscaldamento o con impianto non funzionante da oltre 48 ore consecutiveprima del sinistro.l) limitatamente alla garanzia Ricorso Terzi prevista dall’art. 1.6:• a cose che l’Assicurato abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo, salvo i veicoli dei dipendentidell’Assicurato ed i mezzi di trasporto sotto carico e scarico, ovvero in sosta nell’ambito delle anzidetteoperazioni, nonché le cose trasportate sui mezzi stessi;Non sono considerati terzi:• il coniuge, il convivente more uxorio, i genitori, i figli dell’Assicurato nonché ogni altro parente e/o affine secon lui convivente;• quando l’Assicurato non sia una persona fisica, il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata,l’amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui al punto precedente;• le Società le quali rispetto all’Assicurato, che non sia una persona fisica, siano qualificabili come controllanti,controllate o collegate, ai sensi dell’Art. 2359 C.C. nonché gli amministratori delle medesime.14


❑ CONDIZIONI SPECIALI INCENDIO(che integrano le Condizioni Generali del Settore Incendio)1) VincoloSe dal frontespizio di polizza risulta che il contratto è vincolato ed in mancanza di altro testo appositamentedattiloscritto, vale quello sottoriportato.La presente polizza è vincolata, limitatamente al fabbricato o porzione di fabbricato, a tutti gli effetti, a favoredell’Istituto richiamato nel frontespizio di polizza.Pertanto, la Società si obbliga a:a) riconoscere il detto vincolo come l’unico ad essa dichiarato e da essa riconosciuto al momento dell’apposizionedel vincolo stesso;b) conservarlo inalterato, nonché a riportarlo nelle nuove polizze che sostituiscono le originarie;c) non liquidare nessun indennizzo, se non con il concorso e il consenso scritto dell’Istituto;d) pagare direttamente all’Istituto l’importo della liquidazione dell’indennizzo, senza bisogno di concorsodell’Assicurato, salvo diversa disposizione scritta da parte dell’Istituto stesso;e) notificare all’Istituto, a mezzo lettera raccomandata, il mancato pagamento, da parte del Contraente, dei premitutti di assicurazione ed a considerare valida ed efficace la polizza in corso fino a quando non siano trascorsi 15(quindici) giorni dalla data in cui la lettera raccomandata suindicata è stata consegnata all’Ufficio postale;f) non apportare alla polizza alcuna variazione senza il preventivo consenso scritto dell’Istituto ed a notificareall’Istituto stesso, tutte le eventuali circostanze che menomassero la validità ed efficacia dell’assicurazione.2) Colpa graveA deroga dell’art. 1900 del Codice Civile, sono indennizzati anche i danni determinati da colpa grave dell’Assicurato,del Contraente e del Beneficiario.3) Buona fedeA parziale deroga dell’art. 1 delle “Norme”, l’omissione da parte del Contraente della dichiarazione di una circostanzaeventualmente aggravante il rischio, così come le inesatte e/o incomplete dichiarazioni all’atto della stipulazionedella presente polizza o durante il corso della stessa, non pregiudica il diritto al risarcimento dei danni, sempreché taliomissioni o inesatte dichiarazioni siano avvenute in buona fede e non siano frutto di dolo.Resta inteso che il Contraente avrà l’obbligo di corrispondere alla Società il maggior premio proporzionale al maggiorrischio che ne deriva, con decorrenza dal momento in cui la circostanza aggravante si è manifestata.4) Uffici e/o Studi professionali (operante se l’assicurazione si riferisce a tale rischio).A parziale deroga di quanto previsto dalle definizioni alla voce contenuto, sono escluse dall’assicurazione le merci.5) Alberghi (operante se l’assicurazione si riferisce a tale rischio).Ad integrazione di quanto previsto dalle definizioni alla voce contenuto l’assicurazione di cui al presente settore comprende:• le cose portate dai clienti e non consegnate, sino ad un importo massimo di € 6.000,00 per singolo oggetto,ovvero: vestiario, indumenti, apparecchi radio, macchine fotografiche, videocamere, telefoni cellulari ed altri oggettipersonali, con esclusione del denaro. Relativamente a valori e preziosi portati dai clienti la garanzia è operanteesclusivamente nel caso in cui tali beni siano stati consegnati in custodia all’albergatore;• i veicoli a motore dei clienti - escluso tutto ciò che viene lasciato al loro interno - purché custoditi nell’autorimessa,nel parcheggio o nell’area recintata dell’albergo sino ad un importo massimo di € 15.000,00 per sinistro.6) Macchine elettronicheSono escluse dall’assicurazione le macchine elettroniche qualora le stesse siano già assicurate con la partitaprevista dal settore E) Elettronica.7) Beni in leasingRelativamente alla partita contenuto -salvo diversa pattuizione- sono esclusi dall’assicurazione i beni in leasinggià coperti da altra assicurazione; pertanto tali enti non vengono considerati ai fini della determinazionedel valore delle cose assicurate.8) Facoltà di recesso per atti di terrorismo e sabotaggioA parziale deroga della normativa contrattuale relativa al Settore A) Incendio, limitatamente agli atti di terrorismoe sabotaggio, le Parti Contraenti si riservano la facoltà di recedere da dette garanzie in qualsiasi momentocon preavviso di 30 (trenta) giorni.Contestualmente a detto recesso la Società rimborserà pro-rata il premio imponibile pagato e non goduto previstoper l’estensione della garanzia agli atti di terrorismo e sabotaggio, calcolato al tasso imponibile dello0,05%°(promille) già compreso in quelli indicati in polizza.15


❑ CONDIZIONI PARTICOLARI INCENDIO(valide solo se espressamente richiamate in polizza)A) Esclusione dei danni causati da atti vandalici ed eventi atmosferici.Le garanzie previste dall’art. 1.1 ai punti 8) e 9) sono escluse dalla presente assicurazione.B) Franchigia su tutte le garanzie previste dall’art. 1.1 del Settore Incendio.Tutte le garanzie previste dall’art. 1.1 di cui al Settore Incendio sono prestate con applicazione di una franchigia di€ 500,00 per sinistro.Per le garanzie che prevedono scoperti e/o franchigie inferiori al suddetto importo l’indennizzo verrà effettuato esclusivamentecon l’applicazione di detta franchigia; tuttavia la stessa non verrà ulteriormente dedotta nel caso in cui gliscoperti e/o franchigie previste risultassero superiori a € 500,00.C) Garanzia limitata per il fabbricato.La garanzia è operante limitatamente a quanto previsto dall’art. 1.1 - ai punti: 1, 2, 4.BCONDIZIONI GENERALI DANNI INDIRETTIArt. 1.8 - Danni da interruzione di attività.La Società assicura nel limite della partita assicurata in polizza i danni da interruzione di attività in conseguenza di sinistroindennizzabile a termini del Settore A) incendio.Tali danni verranno riconosciuti a titolo di indennità aggiuntiva con un importo supplementare pari al 20% di quelloliquidato per le partite: fabbricato, rischio locativo, contenuto e merci in refrigerazione indipendentemente dalverificarsi o no dell’interruzione dell’attività.16


CCONDIZIONI GENERALI FURTOArt. 2.1 - Oggetto dell’AssicurazioneLa Società si obbliga ad indennizzare, per ogni anno assicurativo e nel limite della partita assicurata in polizza peril contenuto, i danni materiali e diretti per la perdita del medesimo, posto nell’esercizio indicato in polizza e nellerelative pertinenze e/o dipendenze, in relazione a furto purché l’autore si sia introdotto nei locali assicurati:1) con violazione delle difese esterne mediante rottura o scasso dei mezzi di protezione e chiusura purché gli stessiabbiano caratteristiche conformi a quanto previsto dall’art. 2.4 del presente settore, oppure praticando una aperturao breccia nei soffitti, nei pavimenti o nei muri dei locali stessi;2) con uso di chiavi false, grimaldelli o arnesi simili;3) con uso di chiavi vere smarrite o sottratte in modo fraudolento all’Assicurato o a chi le detiene, purché l’Assicurato neabbia denunciato lo smarrimento o la sottrazione all’autorità competente prima del sinistro.L’assicurazione vale sino alle ore 24 del terzo giorno successivo alla denuncia.In presenza della denuncia di smarrimento o sottrazione delle chiavi la Società rimborserà le spese documentateper la sostituzione delle serrature con altre uguali od equivalenti, indipendentemente dal verificarsi del furto,sino ad un importo massimo di € 250,00 per anno assicurativo.4) per via diversa da quella ordinaria che richieda superamento di ostacoli o di ripari mediante impiego di mezzi artificiosio di particolare agilità personale;5) in modo clandestino, purché l’asportazione della refurtiva sia avvenuta, poi, quando sono operanti tutte le difese esterne;nonché i furti commessi:6) attraverso maglie di inferriate fisse o serrande mobili con rottura del vetro retrostante;7) durante i periodi di chiusura diurna e serale con esposizione, fra le ore 8 e le ore 24 e non oltre, quando le vetrine- purché fisse - e le porte-vetrate - purché efficacemente chiuse - rimangono protette da solo vetro fisso;8) durante l’orario di apertura al pubblico e presenza di addetti all’esercizio, con rottura delle vetrine;9) mediante l’utilizzo di ponteggi installati per lavori di manutenzione allo stabile ove sono ubicati i locali stessi.In tal caso, la Società corrisponderà all’Assicurato l’80% dell’indennizzo, restando il 20% rimanente a caricodell’Assicurato stesso fermo quanto disposto dall’art. 2.4.La Società indennizza, inoltre, i danni verificatisi in occasione di:10) furto commesso o agevolato dai dipendenti dell’Assicurato, anche durante lo svolgimento delle loro mansioni nell’esercizio,purché l’Assicurato ne denunci l’infedeltà all’Autorità competente ed esibisca la copia di taledenuncia, alla Società. Resta convenuto che l’importo massimo indennizzabile è pari al 10% della somma assicurataper il contenuto con il limite di € 1.200,00 per il denaro;11) furto commesso utilizzando, per l’asportazione degli enti assicurati, veicoli che si trovano nei locali indicati in polizzao nell’area in uso all’Assicurato. In tal caso la Società corrisponderà all’Assicurato l’80% dell’indennizzo, restandoil 20% rimanente a carico dell’Assicurato stesso;12) furto di merci contenute in vetrine non comunicanti con i locali assicurati, oppure in bacheche a vetro solidamentefissate all’esterno degli stessi purché trovantisi nelle immediate vicinanze, nonché quelle contenute in distributoriautomatici per la vendita di merci, purché fissati stabilmente all’interno o all’esterno dei locali dell’esercizio,avvenuti a seguito di rottura del vetro e/o forzatura dei congegni di chiusura. Resta convenuto che l’importo massimoindennizzabile è pari al 10% della somma assicurata per il contenuto con il limite di € 600,00;13) furto e rapina di merci trasportate inerenti l’attività dichiarata, su automezzi di proprietà dell’Assicurato guidati dallostesso o dai suoi dipendenti e/o da collaboratori durante i trasporti effettuati per operazioni di consegne e/o prelievitra le ore 6 e le ore 21 nel territorio Italiano, anche nel caso in cui il veicolo venga lasciato temporaneamenteincustodito purché completamente chiuso e con le portiere bloccate. Resta convenuto che l’importomassimo indennizzabile è pari al 10% della somma assicurata per il contenuto con il limite di € 1.600,00 peranno assicurativo e con applicazione di una franchigia di € 150,00 per ogni sinistro;14) furto e/o rapina di merci durante la partecipazione a esposizioni, fiere, mostre e mercati nel territorio Italiano,purché i beni siano riposti in locali aventi caratteristiche conformi a quanto previsto dall’art. 2.4 del presentesettore. Resta convenuto che l’importo massimo indennizzabile è pari al 10% della somma assicurata per ilcontenuto con il limite di € 2.600,00 per anno assicurativo;15) rapina od estorsione avvenuta nei locali contenenti le cose assicurate, compreso il caso in cui le persone sulle qualiviene fatta violenza o minaccia vengano prelevate dall’esterno e siano costrette a recarsi nei locali stessi;16) atti vandalici commessi dai ladri e/o guasti cagionati dagli stessi - ai locali che contengono le cose assicurate,alle relative difese, agli impianti di protezione e di allarme, alle casseforti, agli armadi corazzati ed al contenuto ingenere - in occasione di furto o tentativo di furto, rapina ed estorsione.Limitatamente ai guasti a fissi ed infissi l’importo massimo indennizzabile è pari a € 1.600,00.Art. 2.2 - PortavaloriLa Società si obbliga ad indennizzare, per ogni anno assicurativo e nel limite della partita assicurata in polizza per17


il portavalori, la perdita di denaro e valori avvenuti all’esterno dei locali dell’attività assicurata in conseguenza di:• scippo e/o rapina;• furto con destrezza, limitatamente ai casi in cui la persona incaricata del trasporto ha indosso od a portata di manodetti valori e denaro;• furto avvenuto in seguito ad infortunio od improvviso malore della persona incaricata del trasporto esterno del denaroe dei valori;purché subiti dal titolare, da suoi familiari o addetti dell’attività stessa iscritti a libro paga durante lo svolgimentodel servizio di portavalori inerente l’esercizio assicurato.Le garanzie vengono prestate a condizione che:• dette persone incaricate del trasporto esterno dei valori siano di età non inferiore a 18 anni ne superiore a 75anni;• gli eventi previsti dalla presente clausola si verifichino durante il trasporto al domicilio del titolare, alle banche,ai fornitori e/o clienti e viceversa e comunque nell’ambito della provincia ove è ubicato il rischio assicurato edi quelle limitrofe.In caso di sinistro, la Società corrisponderà all’Assicurato il 90% dell’indennizzo, restando il 10% rimanente acarico dell’Assicurato stesso.Art. 2.3 - Limiti di indennizzo.Della somma assicurata per il contenuto la Società, in caso di sinistro indennizzabile non pagherà più:a) di € 12.000,00 per singolo oggetto per: tappeti, quadri, arazzi, sculture e simili oggetti d’arte, oggetti e servizi di argenteria;b) del 20% con il massimo di € 2.600,00 per denaro, valori e preziosi ovunque riposti.Tale limite di indennizzo s’intende elevato sino al 50% della somma assicurata con il massimo di € 12.000,00nel caso in cui detti beni siano custoditi in cassaforte a condizione che la stessa venga asportata oppure violata:• mediante rottura e/o scasso;• con l’uso di chiavi false, grimaldelli o arnesi simili;• in occasione di rapina e/o estorsione anche se iniziata all’esterno dei locali.Per titoli assoggettabili a procedura di ammortamento l’assicurazione copre le relative spese;c) del 30% con il massimo di € 8.000,00 per valori e preziosi dei clienti consegnati all’albergatore purché custoditi incassaforte;d) del 20% per danni direttamente causati dalla mancanza temporanea o definitiva dei registri e documenti comprese lespese necessarie per la ricostruzione di essi e gli indennizzi eventualmente dovuti per legge a terzi;e) del 10% per merci ed attrezzature riposte in cantine, box, magazzini ed altre eventuali pertinenze purché nella stessaubicazione, o anche in eventuali dipendenze site altrove; a condizione che venga indicata l’ubicazione di ciascunadi esse in polizza.Tale limite di indennizzo s’intende elevato sino al 30% della somma assicurata nel caso in cui detti beni sianoriposti in locali con mezzi di chiusura rigorosamente conformi al tipo B come previsto dall’art. 2.4 successivo.Art. 2.4 - Operatività dell’assicurazione. - Mezzi di chiusura di tipo BL’assicurazione furto, è operante a condizione che i locali contenenti le cose assicurate comprese le pertinenzee/o dipendenze siano dotate di mezzi di protezione e chiusura conformi a quanto segue:a) le pareti, i pavimenti ed i solai confinanti con l’esterno o con fabbricati e/o porzioni di essi, costruiti e coperti in muraturadi laterizi, cemento o altri elementi prefabbricati cementizi; stesse caratteristiche devono avere le coperture quandola linea di gronda è posta a meno di 4 metri, in linea verticale dal suolo da superfici acquee o da ripiani accessibilie praticabili per via ordinaria dall’esterno, ovvero senza impiego di mezzi artificiosi o di particolare agilità personale.b) tutte le aperture verso l’esterno, situate in linea verticale a meno di 4 metri dal suolo o da superfici acquee, nonchéda ripiani accessibili e praticabili per via ordinaria dall’esterno, senza impiego di particolare agilità personale, sianodifese, per tutta la loro estensione, da almeno uno dei seguenti mezzi:• serramenti di legno, materia plastica rigida, vetro antisfondamento, metallo o lega metallica ed altri simili materialicomunemente impiegati nell’edilizia; il tutto totalmente fisso o chiuso con idonei congegni (quali barre, catenaccie simili), manovrabili esclusivamente dall’interno oppure chiuso con serrature o lucchetti;• inferriate (considerando tali anche quelle costituite da robuste barre di metallo o di lega metallica diversi dal ferro)fissate nei muri o nelle strutture dei serramenti.Nei serramenti e nelle inferriate sono ammesse luci con dimensioni tali da consentire l’accesso ai locali contenentile cose assicurate solo mediante forzatura delle protezioni stesse.In caso di sinistro, avvenuto quando i mezzi di protezione e chiusura dei locali non siano conformi a quanto suindicato,la Società corrisponderà all’Assicurato l’80% dell’indennizzo, restando il 20% rimanente a caricodell’Assicurato stesso. Detto scoperto non verrà applicato qualora le difformità dei mezzi di protezione e chiusuranon riguardino gli accessi utilizzati dai ladri per commettere il furto.Salvo i casi previsti dall’art. 2.1, la garanzia furto non è operante qualora, per qualsiasi motivo, non esistano onon siano operanti i mezzi di chiusura e/o di protezione sopraindicati, oppure, qualora, risulti che il furto siastato commesso attraverso le luci delle inferriate senza effrazione delle relative strutture.18


Art. 2.5 - Esclusioni e delimitazioniSono esclusi dall’assicurazione i danni:a) a cose all’aperto o poste in spazi di uso comune;b) verificatisi in occasione di incendi, esplosioni, scoppi, atti di guerra, insurrezioni, invasioni e ostilità, rivolta,occupazione militare, trasmutazione del nucleo dell’atomo, nonchè da radiazioni provocate dall’accelerazioneartificiale di particelle atomiche e da esposizioni a radiazioni ionizzanti, purché il sinistro sia in rapporto contali eventi;c) agevolati con dolo o colpa grave dell’Assicurato e/o del Contraente nonché i danni commessi od agevolati condolo o colpa grave da:– persone che abitano con l’Assicurato od occupano i locali contenenti le cose assicurate o locali con questicomunicanti;– persone delle quali l’Assicurato deve rispondere;– incaricati della sorveglianza delle cose stesse o dei locali che le contengono;– persone legate all’Assicurato da vincoli di parentela od affinità che rientrano nella previsione dell’art. 649del Codice Penale (nn. 1,2,3) anche se non conviventi.d) avvenuti quando i locali contenenti gli enti assicurati rimangono per più di 45 giorni consecutivi incustoditi; in talcaso l’assicurazione è sospesa a decorrere dalle ore 24 del quarantacinquesimo giorno. Per i valori, i preziosi edil denaro, la sospensione decorre, invece dalle ore 24 del decimo giorno.e) verificatisi in occasione di atti di guerra anche civile con o senza dichiarazione, insurrezioni, invasioni e ostilità,rivolta, occupazione militare, trasmutazione del nucleo dell’atomo; nonché da radiazioni provocate dall’accelerazioneartificiale di particelle atomiche e da esposizione a radiazioni ionizzanti; salvo che il sinistro sisia verificato indipendentemente da tali eventi.f) verificatisi in occasione di terremoti, maremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni, alluvioni, allagamenti, mareggiate,frane, valanghe e slavine; salvo che il sinistro si sia verificato indipendentemente da tali eventi.Art. 2.6 - Delimitazione degli scopertiIn caso di applicabilità di più scoperti le percentuali dei medesimi vengono unificate nella misura massima del 40%.In caso di assicurazione presso diversi Assicuratori, l’indennizzo verrà determinato ai sensi dell’art. 1910 del Codice Civilesenza tener conto degli scoperti che verranno detratti successivamente dagli importi così calcolati.❑ CONDIZIONI SPECIALI FURTO(che integrano le Condizioni Generali del Settore Furto)1) Rischi specialiQualora l’assicurazione sia riferita ai rischi identificati con i seguenti codici di attività: AB10 Abbigliamento -AU10 Autosaloni - EL10 Elettrodomestici con audiovisivi - PE30 Personal Computer - TA10 Tabaccherie - TE10Telefonia, la Società corrisponderà all’Assicurato l’indennizzo sotto deduzione di un importo pari al 10% dellasomma assicurata per il contenuto.Se in polizza risulta richiamata la Condizione Particolare F) Franchigia a carico dell’Assicurato, tale franchigiaverrà applicata in aggiunta a quella prevista dalla presente Condizione Speciale.Per le garanzie che prevedono scoperti e/o franchigie inferiori al suddetto importo l’indennizzo verrà effettuato esclusivamentecon l’applicazione di detta franchigia; tuttavia la medesima non verrà ulteriormente dedotta nel caso in cuigli scoperti e/o franchigie previste risultassero superiori agli stessi.2) Uffici e/o studi professionaliA parziale deroga di quanto previsto dalla definizione contenuto, sono escluse dall’assicurazione le merci.3) AlberghiAd integrazione di quanto previsto dalla definizione contenuto l’assicurazione di cui al presente settore comprende:– valori e preziosi portati dai clienti, esclusivamente nel caso in cui detti beni siano stati consegnati in custodiaall’albergatore;– i veicoli a motore dei clienti purché chiusi a chiave - escluso tutto ciò che viene lasciato all’interno dei veicolistessi - sempreché posti nell’autorimessa, nel parcheggio o nell’area recintata dell’albergo - sino adun importo massimo di E 7.500,00 per sinistroSono inoltre compresi i danni verificatisi nelle ore di apertura dell’albergo durante le quali non siano operanti imezzi di protezione e chiusura dei locali, purché vi sia presenza costante dell’Assicurato o dei suoi familiari o dellepersone incaricate della sorveglianza dei locali stessi o delle cose assicurate.4) Alberghi con attività stagionaleSono esclusi dall’assicurazione i danni da furto di denaro, valori e preziosi avvenuti nei periodi di chiusura stagionale.5) Macchine elettronicheSono esclusi dall’assicurazione le macchine elettroniche qualora le stesse siano già assicurate con la partitaprevista dal settore E) Elettronica.19


6) Beni in leasingRelativamente alla partita contenuto -salvo diversa pattuizione- sono esclusi dall’assicurazione i beni in leasinggià coperti da altra assicurazione; pertanto tali enti non vengono considerati ai fini della determinazionedel valore delle cose assicurate.❑ CONDIZIONI PARTICOLARI FURTO(valide solo se espressamente richiamate in polizza)C) Mezzi di chiusura di tipo AIl Contraente dichiara, e tale dichiarazione si considera essenziale ai fini della efficacia delle garanzie previste dalSettore Furto, che i locali contenenti le cose assicurate sono dotati di mezzi di protezione e chiusura conformi aquanto segue:a) le pareti, i pavimenti ed i solai confinanti con l’esterno o con fabbricati e/o porzioni di essi, costruiti e coperti in muraturadi vivo, cotto, cemento o altri elementi prefabbricati cementizi; stesse caratteristiche devono avere le coperture quandola linea di gronda è posta a meno di 4 metri, in linea verticale dal suolo, da superfici acquee o da ripiani accessibili epraticabili per via ordinaria dall’esterno e cioé senza impiego di mezzi artificiosi o di particolare agilità personale.b) tutte le aperture verso l’esterno, situate in linea verticale a meno di 4 m. dal suolo o da superfici acquee, nonché daripiani accessibili e praticabili per via ordinaria, dall’esterno, senza impiego di particolare agilità personale, siano difeseper tutta la loro estensione, da almeno uno dei seguenti mezzi:• serramenti di legno pieno dello spessore minimo di 15 mm, senza luci di sorta, o da serrande avvolgibili in ferro e/olamiera di acciaio con spessore minimo di 1 mm. (senza rivestimento), senza luci di sorta; il tutto chiuso con serraturea più mandate o robusti lucchetti o altri idonei congegni, manovrabili esclusivamente dall’interno. Le chiusurepossono essere anche in vetro antisfondamento speciale montato su telaio metallico solidamente fissato al muro;• inferriate di ferro a piena sezione dello spessore minimo di 15 mm, ancorate nel muro con luci, se rettangolari, aventilati di misura rispettivamente non maggiore di 50 e 18 cm oppure, se non rettangolari, di forma inscrivibile nei predettirettangoli o di superficie non maggiore di 400 cm 2 .Salvo quanto previsto dall’art. 2.1, la garanzia furto non è operante quando, per qualsiasi motivo, non esistano onon siano operanti i mezzi di chiusura e/o protezione presenti nei locali assicurati, oppure qualora risulti che ilfurto sia stato commesso attraverso le luci delle inferriate senza effrazione delle relative strutture.Qualora in caso di sinistro risultasse che i mezzi di protezione e chiusura siano difformi da quanto sopra indicatola Società corrisponderà il 70% dell’indennizzo, restando il 30% rimanente a carico dell’Assicurato stesso.D) Impianto d’allarme installato da ditta registrata presso l’I.M.Q.Il Contraente dichiara, e tale dichiarazione si considera essenziale ai fini dell’efficacia delle garanzie previste dalSettore Furto, che:• i locali contenenti le cose assicurate sono protetti da impianto di allarme antifurto a Norme CEI, munito di registratoredi funzione (di controllo) ed installato da ditta registrata presso l’I.M.Q.;• si impegna a mantenere in perfetta efficienza l’impianto di allarme suddetto e ad attivarlo ogni qualvolta nei locali nonvi sia presenza di persone;• ha stipulato un regolare contratto di manutenzione con la ditta installatrice registratata presso l’I.M.Q., che prevedeispezioni almeno semestrali e rilascio del relativo certificato di manutenzione ordinaria;• farà effettuare esclusivamente alla ditta cui è affidata la manutenzione tutte le operazioni, sostituzioni e modifiche, eprenderà tutti i provvedimenti che si rendessero necessari, in caso di guasto, per ripristinare l’efficienza dell’impiantonel più breve tempo possibile.Qualora in caso di sinistro risultasse che l’impianto di allarme fosse inefficiente - anche in modo parziale - laSocietà corrisponderà il 70% dell’indennizzo, restando il 30% rimanente a carico dell’Assicurato stesso.E) Impianto d’allarme di diverso tipoIl Contraente dichiara, e tale dichiarazione si considera essenziale ai fini dell’efficacia delle garanzie previste dalsettore Furto, che i locali contenenti le cose assicurate sono protetti da impianto automatico di allarme.Il Contraente si impegna a mantenere detto impianto in perfetta efficienza e ad attivarlo ogni qualvolta nei suddetti localinon vi sia presenza di persone.Qualora in caso di sinistro risultasse che l’impianto di allarme fosse inefficiente - anche in modo parziale - laSocietà corrisponderà l’80% dell’indennizzo, restando il 20% rimanente a carico dell’Assicurato stesso.F) Franchigia a carico dell’Assicurato.Relativamente a tutte le garanzie previste dall’Art. 2.1 di cui al settore Furto, in caso di sinistro la Società corrisponderàall’Assicurato l’importo liquidato a termini di polizza con applicazione di una franchigia pari al 10% dellasomma assicurata alla partita “Contenuto”.G) abrogazione franchigia prevista dalla condizione speciale 1) furto.La franchigia prevista dalla condizione speciale 1), per le categorie di rischio in essa indicate, deve intendersi abrogata.20


DCONDIZIONI GENERALI CRISTALLIArt. 3.1 - Oggetto dell’AssicurazioneLa Società si obbliga ad indennizzare per ogni anno assicurativo e nel limite della partita assicurata in polizza, idanni materiali e diretti di rottura delle lastre avvenuta in occasione di:• causa accidentale;• fatto involontario dell’Assicurato o dei suoi dipendenti;• fatto di terzi;• furto e tentato furto;• atti vandalici, scioperi, tumulti, sommosse, atti di terrorismo, compresi gli atti dolosi delle persone di cui il Contraentedebba rispondere ai sensi di legge;• eventi atmosferici compresa la grandine.Nonché• i danni materiali e diretti al contenuto provocati dalla rottura delle lastre sino ad un importo massimo pari al 20% diquello liquidabile a termini del presente settore.Art. 3.2 - Esclusioni e delimitazioniL’assicurazione non copre i danni:a) causati con dolo dell’Assicurato e/o del Contraente;b) causati da atti di guerra, anche civile con o senza dichiarazione, insurrezioni, invasioni e ostilità, rivolta, occupazionemilitare, trasmutazione del nucleo dell’atomo nonché da radiazioni provocate dall’accelerazione artificialedi particelle atomiche e da esposizione a radiazioni ionizzanti;c) i danni causati da terremoti, maremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni, alluvioni, allagamenti mareggiate,frane e/o cedimenti del terreno, valanghe e slavine;d) derivanti da vizio di costruzione, difettosa installazione e mancanza di manutenzione;e) avvenuti in occasione di riparazioni, rimozioni o operazioni di trasloco. Lavori di straordinaria manutenzione odi ristrutturazione dei locali ove si svolge l’attività esercitata.Inoltre le rigature o segnature, le screpolature e le scheggiature non costituiscono rotture indennizzabili ai sensidi polizza.21


ECONDIZIONI GENERALI ELETTRONICAArt. 4.1 - Oggetto dell’AssicurazionePremesso che in caso di assicurazione a primo rischio la somma assicurata costituisce l’importo massimo indennizzabileper ogni anno assicurativo, la Società si obbliga ad indennizzare, nel limite della partita indicata in polizza,i danni materiali e diretti causati alle macchine elettroniche da qualunque evento non espressamente esclusodall’art 4.3. La garanzia è prestata con una franchigia di E 150,00 per ogni sinistro; salvo quanto diversamente previstoper i danni:1) ad impianti ed apparecchi ad impiego mobile - facenti comunque parte del contenuto oggetto dell’attività - verificatisiin conseguenza di trasporti, e trasferimenti e relative operazioni di carico e scarico al di fuori dell’ubicazione indicatae comunque entro il territorio Italiano garantiti sino ad un importo massimo pari al 20% della somma assicurataper le macchine elettroniche con il limite di € 2.600,00 per anno assicurativo con applicazione di una franchigiadi € 250,00 per sinistro;2) a strumenti e/o apparecchiature elettromedicali garantiti sino ad un importo massimo pari al 20% della sommaassicurata per le macchine elettroniche con il limite di € 8.000,00 per anno assicurativo, con applicazione diuna franchigia di € 250,00 per sinistro;3) ai conduttori esterni collegati alle apparecchiature, ai registratori di cassa e ai terminali P.O.S. assicurati e di esclusivapertinenza degli stessi, ad eccezione delle parti accessorie non attraversate da corrente dei conduttori assicurati.Nell’ambito di tale garanzia sono compresi anche i costi di scavo, sterro, puntellatura, muratura, intonaco, pavimentazionesostenuti per la riparazione e/o sostituzione di detti conduttori esterni.Il danno è garantito sino ad un importo massimo pari al 10% della somma assicurata per le macchine elettronichecon il limite di € 2.600,00 per anno assicurativo con applicazione di una franchigia di € 150,00 per sinistro;La Società indennizza inoltre:4) onorari a periti, consulenti, tecnici, ingegneri e architetti nominati in conformità a quanto previsto dalle norme cheregolano l’assicurazione sino ad un importo massimo pari al 10% dell’indennizzo, con il limite di € 2.600,00 peranno assicurativo;5) spese per demolire, sgomberare e trasportare al più vicino scarico i residuati del sinistro, nonché le spese di rimozion,e il ricollocamento delle macchine ed apparecchiature elettroniche sino ad un importo massimo pari al 10% dell’indennizzo.Art. 4.2 - Aumento dell’indennizzoLa Società, inoltre, si obbliga a riconoscere all’Assicurato un importo aggiuntivo sino alla concorrenza complessiva del20% di quello indennizzabile a termini di quanto previsto dall’art. 4.1 per il danno materiale e diretto per:a) i costi necessari sostenuti dall’Assicurato per:• la sostituzione dei “supporti dati” danneggiati e/o distrutti nonché per la ricostituzione dei dati memorizzati sui supportistessi (riprodotti a mezzo di dischi e/o nastri);• la duplicazione e il riacquisto dei programmi standard e/o in “licenza d’uso” distrutti e danneggiati in caso di dannomateriale e diretto ai supporti dei programmi medesimi.La garanzia viene prestata con applicazione di una franchigia di € 100,00;b) i costi supplementari di elaborazione dati per la continuazione dell’attività costituiti da:• spese di sostituzione provvisoria di elaboratori, computers, apparecchiature elettroniche, registratori di cassa e deiterminali P.O.S. per il tempo necessario alla loro riparazione in conseguenza di un sinistro risarcibile a termini delpresente settore:• spese di personale esterno necessario per l’utilizzazione di dette apparecchiature sostitutive.• spese di trasporto per tali apparecchiature sostitutive.La garanzia viene prestata a partire dal 2° giorno dal momento in cui insorgono i costi supplementari di elaborazione.Art. 4.3 - Esclusioni e delimitazioniSono esclusi dall’assicurazione i danni e/o guasti:a) determinati da dolo dell’Assicurato e/o del Contraente;b) di deperimento, logoramento, corrosione, ossidazione che siano conseguenza naturale dell’uso o funzionamentoo causati dagli effetti graduali degli agenti atmosferici;c) per i quali deve rispondere, per legge o per contratto, il costruttore, venditore o locatore delle cose assicurate;d) verificatisi in conseguenza di montaggi e smontaggi non connessi a lavori di pulitura, manutenzione e revisione,nonché i danni verificatisi in occasione di traslochi e trasferimenti salvo quanto previsto all’art. 4.1 p. 1);e) dovuti all’inosservanza delle prescrizioni per la manutenzione e l’esercizio indicate dal costruttore e/o fornitore;f) meccanici ed elettrici, i difetti o disturbi di funzionamento, nonché i danni a moduli e componenti elettrici dell’impiantoassicurato (ivi compresi i costi della ricerca e dell’identificazione di difetti) la cui eliminazione è previstadalle prestazioni normalmente comprese nei contratti di assistenza tecnica, ovvero:• controlli di funzionalità;• manutenzione preventiva;22


• eliminazione dei disturbi e difetti a seguito di usura;• eliminazione dei danni e disturbi (parti di ricambio e costi di manodopera) verificatisi durante l’esercizio,senza concorso di cause esterne.I danni imputabili a variazione di tensione nella rete elettrica di alimentazione a monte degli impianti stessisono indennizzabili a condizione che gli impianti assicurati siano dotati di adeguati sistemi di protezione e stabilizzazioneconformi alle norme di installazione previsti dal costruttore e che il danno sia conseguente al danneggiamentodi dette apparecchiature;g) di natura estetica che non siano connessi con danni indennizzabili;h) attribuibili a difetti noti all’Assicurato e/o al Contraente all’atto della stipulazione della polizza;i) ai tubi e a valvole elettronici nonché a lampade ed altre fonti di luce salvo che siano connessi a danni indennizzabiliverificatisi anche ad altre parti delle cose assicurate;l) causati da atti di guerra, anche civile con o senza dichiarazione, insurrezioni, invasioni e ostilità, rivolta, occupazionemilitare, trasmutazione del nucleo dell’atomo nonché da radiazioni provocate dall’accelerazione artificialedi particelle atomiche e da esposizione a radiazioni ionizzanti;m) causati da terremoti, maremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni, alluvioni, allagamenti, mareggiate, frane e/ocedimenti del terreno, valanghe e slavine.In relazione alle garanzie aggiuntive di cui all’art. 4.2 lettera a) la Società non risponde dei danni dovuti:n) ad errata registrazione (di programmazione, di iscrizione, di inserimento);o) cancellature conseguenti ad errori di ogni genere od a cestinatura per svista;p) perdita di dati memorizzati causata dall’azione di campi magnetici.Se la ricostituzione non è necessaria o non avviene entro un anno dal sinistro, vengono indennizzate le sole speseper il riacquisto dei supporti dati privi di informazione.In relazione alla garanzia prestata dall’art. 4.2 lettera b) la Società non risponde dei costi supplementari di elaborazionedovuti a:q) limitazione dell’attività aziendale e difficoltà nella rimessa in efficienza delle macchine elettroniche assicurateda provvedimenti di governo o di altra autorità;r) eventuale indisponibilità di mezzi finanziari da parte dell’Assicurato per la riparazione o il riacquisto degli entidistrutti o danneggiati;s) modifiche, migliorie o revisioni eseguite in occasione della riparazione o del rimpiazzo delle macchine elettronichedistrutte o danneggiate.❑ CONDIZIONI SPECIALI ELETTRONICA(che integrano le Condizioni Generali del Settore Elettronica)1) Buona fedeA parziale deroga dell’art. 1 delle “Norme” Dichiarazione relative alle circostanze del rischio, l’omissione da parte delContraente della dichiarazione di una circostanza eventualmente aggravante il rischio, così come le inesatte e/oincomplete dichiarazioni all’atto della stipulazione della presente polizza o durante il corso della stessa, non pregiudicail diritto al risarcimento dei danni, sempreché tali omissioni o inesatte dichiarazioni siano avvenute in buona fede enon siano frutto di dolo.Resta inteso che il Contraente avrà l’obbligo di corrispondere alla Società il maggior premio proporzionale al maggiorrischio che ne deriva, con decorrenza dal momento in cui la circostanza aggravante si è manifestata.Tale condizione non è operante per le dichiarazioni riguardanti le circostanze aggravanti per il rischio furto.2) Atti vandalici e dolosiI danni materiali e diretti alle macchine elettroniche causati da: atti vandalici e dolosi avvenuti anche in occasione difurto e rapina, scioperi, tumulti, sommosse, atti di terrorismo e sabotaggio, saranno indennizzati con applicazione diuno scoperto pari al 10% dell’importo liquidabile a termini di polizza, con il minimo di € 250,00 in aggiunta allefranchigie previste dall’art. 4.1 e fermi i limiti di indennizzo.Ai fini della presente garanzia i danni a distributori automatici per la vendita di merci, purché fissati stabilmente all’internoo all’esterno dei locali dell’esercizio, sono garantiti sino ad un importo massimo di € 6.000,00 per ogni annoassicurativo ferma l’applicazione del suddetto scoperto.Sono esclusi da tale estensione di garanzia i danni :– di imbrattamento o deturpamento di apparecchiature elettroniche e/o distributori automatici di merci,poste all’esterno dei locali;– direttamente o indirettamente derivanti da inquinamento e/o contaminazione di qualsiasi natura;– di qualsiasi natura direttamente o indirettamente derivanti da mancato, errato, inadeguato funzionamentoe/o elaborazione del sistema informativo e/o di qualsiasi impianto, apparecchiatura, componente elettronica,firmware, software, hardware.23


3) Operatività dell’assicurazione per il furto.L’assicurazione furto, è operante a condizione che i locali contenenti le cose assicurate siano dotati di mezzidi protezione e chiusura conformi a quanto segue:a) le pareti, i pavimenti ed i solai confinanti con l’esterno o con fabbricati e/o porzioni di essi, costruiti e coperti inmuratura di vivo, cotto, cemento o altri elementi prefabbricati cementizi; stesse caratteristiche devono avere lecoperture quando la linea di gronda è posta a meno di 4 metri, in linea verticale, dal suolo, da superfici acquee oda ripiani accessibili e praticabili per via ordinaria dall’esterno e cioé senza impiego di mezzi artificiosi o di particolareagilità personale;b) tutte le aperture verso l’esterno, situate in linea verticale a meno di 4 metri dal suolo o da superfici acquee, nonchéda ripiani accessibili e praticabili per via ordinaria dall’esterno, senza impiego di particolare agilità personale,siano difese, per tutta la loro estensione, da almeno uno dei seguenti mezzi:– serramenti di legno, materia plastica rigida, vetro antisfondamento, metallo o lega metallica ed altri simili materialicomunemente impiegati nell’edilizia; il tutto totalmente fisso o chiuso con idonei congegni (quali barre, catenaccie simili), manovrabili esclusivamente dall’interno oppure chiuso con serrature o lucchetti;– inferriate (considerando tali anche quelle costituite da robuste barre di metallo o di lega metallica diversi dalferro) fissate nei muri o nelle strutture dei serramenti.Nei serramenti e nelle inferriate sono ammesse luci con dimensioni tali da consentire l’accesso ai locali contenenti lecose assicurate solo mediante forzatura delle protezioni stesse.In caso di sinistro, avvenuto quando i mezzi di protezione e chiusura dei locali non siano conformi a quantosuindicato, la Società corrisponderà all’Assicurato l’80% dell’indennizzo, restando il 20% rimanente a caricodell’Assicurato stesso. Detto scoperto non verrà applicato qualora le difformità dei mezzi di protezione e chiusuranon riguardino gli accessi utilizzati dai ladri per commettere il furto.Sono comunque esclusi, dalla garanzia, i danni di furto e/o atto vandalico qualora, per qualsiasi motivo, nonesistano o non siano operanti i mezzi di chiusura e/o di protezione sopraindicati.L’eventuale scoperto previsto nel caso sopraindicato verrà applicato in aggiunta alle franchigie previstedall’Art. 4.1 oggetto dell’assicurazione - fermi i limiti di indennizzo.4) Macchine elettronicheSe dal contratto risulta che le macchine elettroniche sono assicurate nel presente settore, il valore delle stessenon verrà considerato nell’ambito delle partite assicurate per il contenuto di cui ai settori incendio e furto.5) Beni in leasingRelativamente alla partita macchine elettroniche - salvo diversa pattuizione - sono esclusi dall’assicurazione ibeni in leasing già coperti da altra assicurazione; pertanto tali enti non vengono considerati ai fini della determinazionedel valore delle cose assicurate.24


FCONDIZIONI GENERALI RESPONSABILITÀ CIVILEArt. 5.1 - Oggetto dell’assicurazione1) Responsabilità civile verso i terzi (R.C.T.)La Società si obbliga a tenere indenne l’Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmenteresponsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) di danni involontariamentecagionati a terzi, per morte, per lesioni personali e per danneggiamenti a cose ed animali, in conseguenza diun fatto accidentale verificatosi in relazione all’esercizio dell’attività dichiarata in polizza.L’assicurazione vale anche per la responsabilità civile che possa derivare all’Assicurato da fatto doloso di personedelle quali debba rispondere.2) Responsabilità civile verso prestatori di lavoro soggetti all’assicurazione obbligatoria di legge (R.C.O.)La Società, entro limite RCO per danni a persona indicato in polizza, si obbliga a tenere indenne l’Assicuratodi quanto questi sia tenuto a pagare (capitale, interessi e spese) quale civilmente responsabile:a) ai sensi degli artt. 10 e 11 del D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 e dell’art. 13 del D. Lgs 23 febbraio 2000 n. 38 e successivemodificazioni e/o integrazioni intervenute sino alla data di stipula del presente contratto, per gli infortunisofferti da prestatori di lavoro da lui dipendenti o da lavoratori parasubordinati assicurati ai sensi dei predetti D.P.R.e D. Lgs ed addetti alle attività per le quali è prestata l’assicurazione;b) ai sensi del Codice Civile a titolo di risarcimento di danni non rientranti nella disciplina del D.P.R. del 30 giugno1965 n. 1124 e del D. Lgs 23 febbraio 2000 n. 38 e successive modificazioni e/o integrazioni intervenute sino alladata di stipula del presente contratto, cagionati ai prestatori di lavoro di cui al precedente punto a) per morte eper lesioni personali dalle quali sia derivata un’invalidità permanente non inferiore al 6% calcolata in basealla tabella delle menomazioni di cui all’art 13 comma 2) lettera a) del D. Lgs 23.2.2000 n. 38 e successivemodificazioni e/o integrazioni intervenute sino alla data di stipula del presente contratto, debitamenteapprovata.La garanzia che precede è estesa agli infortuni sofferti dai soci dell’Assicurato, purché regolarmente iscrittiall’INAIL, ma limitatamente:• all’azione di rivalsa che l’INAIL stesso può esperire ai sensi del D.P.R. 30.6.1965 n. 1124 e del Decreto Lgs.23 febbraio 2000 n. 38 e successive modificazioni e/o integrazioni intervenute sino alla data stipula del presentecontratto;• alle pretese di responsabilità civile che gli eredi del socio possono avanzare in caso di sua morte per infortunioindennizzabile dall’INAIL e per le somme che eccedano quanto dovuto dall’INAIL stesso.L’assicurazione è efficace alla condizione che, al momento del sinistro, l’Assicurato sia in regola con gli obblighidell’assicurazione di legge. Tuttavia non costituirà motivo di decadenza il fatto che l’Assicurato non sia inregola nei confronti del dipendente infortunato soggetto all’INAIL, con gli obblighi per l’assicurazione di legge,a condizione che l’irregolarità derivi da comprovata ed involontaria errata interpretazione delle norme di leggevigenti in materia.3) Responsabilità civile verso prestatori di lavoro non soggetti all’assicurazione obbligatoria di leggeLa garanzia di responsabilità civile verso terzi vale anche per gli infortuni subiti in occasione di lavoro – entro il limiteRCO per danni a persona indicato in polizza:• da dipendenti non soggetti all’assicurazione obbligatoria di legge;• da prestatori di lavoro tamporaneo di cui si avvale ai sensi della legge 24.06.1997 n. 196 e successive modificazionie/o integrazioni intervenute sino alla data di stipula del presente contratto, nell’esercizio delle attività per lequali è prestata l’assicurazione. La garanzia opera a condizione che i prestatori d’opera siano forniti ed utilizzatinel pieno rispetto delle norme della legge 196/1997 sia da parte dell’Assicurato che da parte dell’impresafornitrice;• da persone che stipulano con l’Assicurato un contratto d’opera saltuaria o occasionale per gli infortuni subiti sempreche dai suddetti eventi derivino la morte o lesioni gravi o gravissime, così come definiti dall’art. 583 del C.P.;• da persone che pur non essendo in rapporto di dipendenza prestino la loro opera a favore dell’Assicurato sempreche dall’evento derivi all’Assicurato stesso una responsabilità civile.La garanzia vale inoltre per le azioni di rivalsa motivate ai sensi del D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 e del D. Lgs23.2.2000 n. 38 e successive modificazioni e/o integrazioni intervenute sino alla data di stipula del presente contratto,esperite direttamente dall’INAIL, o dall’impresa fornitrice dei prestatori di lavoro temporaneo.Le garanzie di cui ai punti 1) – 2) – 3) sono prestate fino alla concorrenza del massimale per sinistro indicato inpolizza, restando inteso che lo stesso rappresenta il limite globale di esposizione della Società, anche nel caso dievento interessante contemporaneamente più garanzie previste dalla presente sezione.Tanto l’assicurazione R.C.T. quanto l’assicurazione R.C.O. valgono anche per le azioni di rivalsa esperite dall’INPS aisensi dell’art. 14 della legge 12.6.84 n. 222.Art. 5.2 - Estensioni di garanziaLa garanzia comprende anche la responsabilità civile dell’Assicurato, derivante:25


1) dalla sua qualità di proprietario e/o conduttore dei locali, indicati in polizza, compreso l’eventuale deposito di riserva,nei quali si svolge l’attività descritta in polizza e degli impianti fissi destinati alla loro conduzione; la garanzia comprendeinoltre i danni da spargimento d’acqua o da rigurgiti di fogne, purché conseguenti a rotture accidentalidi tubazioni e condutture di pertinenza del fabbricato. Limitatamente ai danni da spargimento d’acqua, il risarcimentoviene corrisposto con applicazione di una franchigia di € 100,00 per sinistro;2) dai lavori di ordinaria manutenzione dei fabbricati ove viene svolta l’attività effettuati in economia e/o affidati a terzi;3) da lavori di straordinaria manutenzione inclusi tra questi l’ampliamento, il ripristino di locali, capannoni ed edificivari in cui si svolge l’attività indicata in polizza.La garanzia comprende altresì la responsabilità civile imputabile all’Assicurato quale committente di lavori edilirientranti nel campo di applicazione del Decreto Legislativo 494/96.Tale estensione opera sempreché:• l’Assicurato abbia designato il responsabile dei lavori, il coordinatore per la progettazione ed il coordinatoreper l’esecuzione dei lavori, conformemente a quanto disposto dal Decreto Legislativo 494/96;• dall’evento siano derivati in capo al danneggiato la morte o lesioni personali gravi o gravissime, così comedefinite dall’art. 583 del codice penale;4) dalla partecipazione ad esposizioni, fiere, mostre e mercati, compreso il rischio derivante dall’allestimento, dalmontaggio e dallo smontaggio degli stands;5) dalla proprietà e dalla manutenzione di insegne in genere, di cartelli pubblicitari e striscioni, ovunque nel territorioItaliano, qualora la manutenzione sia affidata a terzi la garanzia opera a favore dell’Assicurato nella sua qualità dicommittente dei lavori;6) dall’uso di apparecchiature elettroniche in genere poste al servizio del pubblico, di macchine automatiche per ladistribuzione di cibi, bevande e/o merci inerenti l’attività;7) dall’impiego da parte dell’Assicurato o dei propri dipendenti di biciclette e mezzi di trasporto a mano sia all’internodelle aree occupate dall’Assicurato che all’esterno;8) dal possesso di cani anche da guardia (compresa la responsabilità di colui che ha in consegna i cani);9) dall’esistenza di servizio di vigilanza affidato a guardia anche se armata;10) dai danni materiali e diretti cagionati alle cose di terzi a seguito di incendio di cose dell’Assicurato o da lui detenute;tale estensione di garanzia viene prestata con un limite di risarcimento pari al 10% del massimale stabilitoin polizza per ogni anno assicurativo;l’assicurazione di cui al presente settore si intende inoltre estesa ai danni:11) diretti e materiali ai mezzi di trasporto sotto carico o scarico ovvero in sosta nell’ambito di esecuzione delle anzidetteoperazioni. Tale estensione di garanzia è prestata con applicazione di una franchigia di € 100,00 per ognimezzo danneggiato;12) diretti e materiali ai veicoli di terzi e dei dipendenti, trovantisi nell’ambito di esecuzione dei lavori. La garanzia è prestatacon applicazione di una franchigia di € 100,00 per ogni veicolo;13) conseguenti ad operazioni di prelievo, consegna, rifornimento di merci;14) cagionati dai generi alimentari somministrati o smerciati sempreché la somministrazione o la vendita e il dannosiano avvenuti durante il periodo di validità della garanzia. Per i generi alimentari di produzione propria venduti e/osomministrati nello stesso esercizio, l’assicurazione si intende valida anche per i danni dovuti a vizio originario del prodotto.Inoltre il massimale per sinistro rappresenta il limite di garanzia per ogni anno assicurativo;15) derivanti da posa in opera e/o installazione delle cose che sono oggetto dell’attività assicurata, compresi i danni ailocali ove si eseguono i lavori ed alle cose trovantisi nell’ambito di esecuzione dei lavori stessi. Tale estensione digaranzia è prestata con un limite di risarcimento di € 30.000,00 per anno assicurativo e con applicazione diuna franchigia di € 150,00 per sinistro;16) cagionati a terzi da dipendenti a libro paga in relazione alla guida di autovetture, ciclomotori, motocicli, di cuil’Assicurato debba rispondere ai sensi dell’Art. 2049 C.C.L’assicurazione è valida purché i medesimi veicoli non siano di proprietà od in usufrutto dell’Assicurato od allostesso intestati al P.R.A., ovvero a lui locati ed inoltre è valida anche per i danni corporali cagionati alle personetrasportate. La garanzia vale nel territorio Italiano;17) derivanti dal sollevamento con mezzi meccanici per operazioni di carico e scarico da parte dell’Assicurato o dei propridipendenti anche all’esterno delle aree ove viene svolta l’attività;18) da interruzioni o sospensioni totali o parziali, di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi,purché conseguenti a sinistro indennizzabile a termini di polizza.Questa estensione di garanzia è prestata con uno scoperto del 10% per sinistro con il minimo di € 500,00,con limite di risarcimento pari al 10% del massimale assicurato con il massimo di € 60.000,00 per anno assicurativo;19) da sottrazione, distruzione e deterioramento, a parziale deroga dell’art. 5.6 lettera d), di cose dei clienti da essiportate, a qualsiasi titolo nei locali dell’esercizio indicato in polizza - consegnate e non - con un limite di risarcimentodi € 1.200,00 per ogni cliente danneggiato con il limite di € 2.600,00 per anno assicurativo.Questa garanzia non è operante per gli oggetti preziosi, denaro, valori, veicoli e natanti in genere e cose inessi contenute ed il risarcimento, viene corrisposto con applicazione di una franchigia di € 100,00 per ognicliente danneggiato;26


20) da distruzione e deterioramento di cose di proprietà dei dipendenti dell’Assicurato, portate o in deposito nell’ambitodell’azienda, sempreché i fatti che li abbiano provocati siano imputabili a responsabilità dell’Assicurato a terminidi legge.Art. 5.3 - Responsabilità civile personale di tutti i dipendentiL’assicurazione vale anche per la responsabilità civile personale dei dipendenti dell’Assicurato, per danni involontariamentecagionati a terzi, escluso l’Assicurato stesso, nello svolgimento delle loro mansioni.Agli effetti di questa estensione di garanzia, sono considerati terzi anche i dipendenti dell’Assicurato, limitatamente aidanni da essi subiti per morte o per lesioni personali gravi o gravissime, così come definite dall’art. 583 del CodicePenale.Art. 5.4 - Estensione territorialeL’assicurazione R.C.T. vale per i danni che avvengano nel territorio di tutti i paesi Europei, l’assicurazione R.C.O. vale peril mondo intero.Art. 5.5 - Variazione addetti.La Società rinuncerà all’applicazione del disposto dell’ultimo comma dell’art. 1898 del C.C. (regola proporzionale)a condizione che il numero degli addetti risulti superiore di una sola unità rispetto a quello originariamentedichiarato, qualora nel corso del contratto l’Assicurato dovesse non intenzionalmente omettere di segnalare levariazioni in aumento di tale numero.Nel caso in cui dalla polizza e/o appendice risultasse operante il presente settore, ma senza l’indicazione delnumero di addetti, verrà considerato un numero non superiore a quattro unità compreso il titolare.Art. 5.6 - Esclusioni e delimitazioni.L’assicurazione R.C.T./R.C.O. non comprende i danni derivanti da:a) detenzione impiego di sostanze radioattive o di apparecchi per l’accelerazione di particelle atomiche, comepure i danni che, in relazione ai rischi assicurati, si siano verificati in connessione con fenomeni di trasmutazionedel nucleo dell’atomo o con radiazioni provocate dall’accelerazione artificiale di particelle atomiche;b) detenzione o impiego di esplosivi;c) malattie professionali da qualunque causa determinate;L’assicurazione R.C.T. non comprende altresì i danni da:d) furto;e) circolazione su strade di uso pubblico o su aree equiparate, di veicoli a motore, carrelli o macchine operatrici;nonché da navigazione di natanti a motore, da impiego di aeromobili;f) impiego di veicoli a motore, macchinari o impianti che siano condotti od azionati da persona non abilitata anorma delle disposizioni in vigore, e che comunque non abbia compiuto il 16° anno di età;g) alle cose trasportate, rimorchiate, sollevate, caricate o scaricate;h) a cose che l’Assicurato abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo, salvo quanto previsto dall’art.5.2 - punto 19) e 20);i) alle opere in costruzione, e quelle sulle quali si esplicano i lavori;l) cagionati da opere ed installazioni in genere dopo l’ultimazione dei lavori o, qualora si tratti di operazioni di manutenzioneo riparazione o posa in opera, quelli non avvenuti durante l’esecuzione dei lavori. Per le opere cherichiedono spostamenti successivi dei lavori e comunque ad esecuzione frazionata con risultati parziali distintamenteindividuabili, si tiene conto, anziché del compimento dell’intera opera, del compimento di ogni singolaparte ciascuna delle quali si considera compiuta dopo l’ultimazione dei lavori che la riguardano e, comunque,dopo 30 giorni da quando la stessa è stata resa accessibile all’uso o aperta al pubblico;m) inquinamento e contaminazione dell’aria, dell’acqua o del suolo da qualsiasi causa provocato ivi compreso quello:• derivante da produzione diretta di organismi geneticamente modificati;• da produzione, distribuzione, manutenzione o detenzione di amianto o di qualsiasi altra sostanza contenente inqualsiasi forma o natura l’amianto;• derivante dall’emissione di onde e campi elettromagnetici;n) derivanti da lavori di manutenzione straordinaria, ampliamenti e sopraelevazioni del fabbricato, salvo quantoprevisto dall’art. 5.2 - punto 3);o) derivanti da attività esercitate diverse da quelle per le quali è stipulata l’assicurazione;p) ad interruzione, alterazioni o impoverimento di falde acquifere, giacimenti minerari ed in genere di quanto trovasinel sottosuolo suscettibile di sfruttamento;q) subiti da persone che, ai fini dell’Assicurazione R.C.T., non sono considerate terzi; ovvero:1) il coniuge, il convivente more uxorio, i genitori, i figli dell’Assicurato, nonché qualsiasi altro parente od affinecon lui convivente;2) quando l’Assicurato non sia una persona fisica, il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata,l’amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui al precedente punto 1);3) i dipendenti dell’Assicurato che subiscano il danno in occasione di lavoro o di servizio;4) i subappaltatori ed i loro dipendenti.27


❑ CONDIZIONI SPECIALI RESPONSABILITÀ CIVILE(che integrano le condizioni Generali del settore Responsabilità Civile quando esse siano riferite ai rischi sottoindicati)1) FarmacieLa validità della garanzia è subordinata al possesso da parte del titolare e delle persone addette alla farmacia dei requisitirichiesti dalla legge per l’esercizio dell’attività da loro svolta.L’assicurazione comprende i danni cagionati, entro un anno dalla consegna e, comunque durante il periodo divalidità della garanzia, da prodotti e specialità smerciati; per i prodotti galenici, di produzione propria, venduti nellostesso esercizio l’assicurazione si intende operante anche per i danni dovuti a vizio originario dei prodotti stessi.Inoltre il massimale per sinistro rappresenta il limite di garanzia per ogni anno assicurativo.2) Parrucchieri, centri estetici, solarium, visagisti, massaggiatori, pedicure ed altre attività affiniQualora l’assicurazione sia riferita ai rischi su indicati la garanzia comprende anche i danni:– corporali causati dall’applicazione di tinture decoloranti, prodotti per permanenti e di cosmetici nonché quelli derivantidal servizio di manicure e/o pedicure e dalla pratica di trattamenti estetici;– causati in occasione di prestazioni professionali eseguite al domicilio dei clienti.La garanzia non comprende i danni derivanti da trattamenti che necessitino di preventivo controllo medico.Tale estensione di garanzia è valida purché l’applicazione o il trattamento siano stati effettuati durante il periododi validità dell’assicurazione ed il danno si sia manifestato comunque, non oltre la data di scadenza di polizzae viene prestata sino ad un importo pari al 10% del massimale assicurato con il massimo di € 80.000,00 peranno assicurativo.L’efficacia dell’assicurazione è subordinata al possesso, da parte del titolare e delle persone addette all’esercizio, deirequisiti richiesti dalla legge per l’attività da essi svolta.3) Stazioni di servizio per veicoli a motore - distributori di carburante - stazioni di lavaggio - anche con autofficina.A parziale deroga dell’art. 5.6 al punto l) delle Condizioni Generali la garanzia comprende i danni causati dal carburantevenduto, esclusi quelli dovuti a vizio originario del prodotto.A parziale deroga dell’art. 5.6 ai punti h), i) delle Condizioni Generali, l’assicurazione comprende altresì i danni subitidai veicoli in consegna o custodia all’Assicurato, ovvero sotto rifornimento, o sottoposti a lavori di manutenzione, riparazioneo lavaggio purché detti danni si verifichino nell’ambito del luogo dove si esercita l’attività cui si riferisce l’assicurazionee non siano diretta conseguenza dei lavori di manutenzione o di riparazione.Entrambe queste estensioni di garanzia sono prestate con applicazione di una franchigia di € 100,00 per ognisinistro, ferma restando l’esclusione dei danni da furto e incendio.4) Lavanderie, tintorie, stirerieL’assicurazione comprende i danni cagionati alle cose sulle quali si eseguono lavorazioni. La garanzia è prestatasino ad un importo massimo di € 800,00 per sinistro e con il limite di € 1.600,00 per anno assicurativo e conapplicazione di una franchigia di € 100,00 per sinistro.5) Esercizio con vendita all’ingrosso e per corrispondenza.Relativamente ad esercizi la cui attività prevede la vendita all’ingrosso o per corrispondenza l’assicurazionenon comprende il rischio dello smercio di cui all’art. 5.2) punto 14).6) Uffici e/o studi professionali.Si intende esclusa ogni responsabilità dell’Assicurato inerente l’attività professionale o commerciale.7) Garanzia limitata alla proprietà e/o conduzione del fabbricato (valida solo se indicata nel tipo di rischio nella schedadi polizza).Premesso che la presente clausola è operante solamente in presenza della partita fabbricato assicurata a valore interonell’ambito del settore A) Incendio, la garanzia è limitata alla responsabilità civile derivante all’Assicurato in conseguenzadi un fatto accidentale verificatosi in relazione alla proprietà e/o conduzione dei fabbricati indicati in polizza,comprese: le dipendenze, le recinzioni, e gli impianti a servizio dei fabbricati stessi.Pertanto l’operatività del presente settore è limitata ai rischi previsti dall’art. 5.2 ai punti 1), 2), 3), 10) e 18).Qualora la presente garanzia debba essere applicata per fabbricati locati a terzi l’assicurazione vale per ilContraente/Assicurato nella sua qualità di proprietario dell’immobile ed al locatario nella qualità di conduttore delmedesimo ed inoltre gli stessi, in tale ambito, vengono considerati terzi tra loro.Inoltre la Società rinuncia, salvo il caso di dolo, al diritto di rivalsa, previsto dall’art. 1916 del Codice Civile, nei confrontidel predetto locatario sempreché il Contraente stesso non eserciti tale azione nei confronti del medesimo.8) Albergo: cose portate dai clienti consegnate e non consegnate (Valida solo se indicato il limite nella scheda dipolizza)L’assicurazione è estesa alla responsabilità di cui agli artt. 1783, 1784, 1785 bis del Codice Civile per i danni soffertidai clienti in seguito a deterioramento, distruzione o sottrazione delle cose consegnate o non consegnate, con il limitedi risarcimento indicato in polizza per ciascun cliente e con l’intesa che, in caso di più clienti danneggiati ilrisarcimento complessivo non potrà superare l’importo di € 60.000,00.Relativamente a valori preziosi portati e non consegnati in custodia all’albergatore, la garanzia è prestata sino ad unimporto massimo pari al 50% del limite di risarcimento indicato in polizza per ciascun cliente.Agli effetti dell’applicazione del limite di garanzia, i componenti di un medesimo nucleo familiare sono consideratiun unico cliente. Anche se alloggiati in più stanze o appartamenti.28


La garanzia non vale per:• denaro;• veicoli e natanti in genere e cose in essi contenute;• per gli oggetti preziosi consegnati in custodia dell’albergatore e per quelli che egli si è rifiutato di riceverein custodia senza giustificato motivo;• per i danni cagionati da incendio e da bruciature per contatto con apparecchi di riscaldamento e di striatura,nonché quelli causati da lavatura, smacchiatura e simili.Tale estensione di garanzia viene prestata con applicazione di uno scoperto del 10% dell’importo liquidabile atermini di polizza con il minimo di € 150,00 per ciascun cliente.9) Alberghi: esercizio dei servizi accessoriL’assicurazione comprende la responsabilità civile in conseguenza di un fatto accidentale derivante dall’esercizio deiservizi accessori, quali bar, ristorante, tintorie, lavanderie, saloni di parrucchieri per uomo e/o donna, sale da ballo,sale per convegni e tutto quanto inerente ad attività ricreative e culturali.Relativamente a rischi riguardanti tintorie, lavanderie e saloni di parrucchieri vale quanto previsto dalle CondizioniSpeciali che precedono la presente clausola.29


❑ CONDIZIONI PARTICOLARI RESPONSABILITÀ CIVILE(valide solo se espressamente richiamate in polizza)H) Esclusione della responsabilità civile verso gli operaiA parziale deroga dell’Art. 5.1, la garanzia è limitata ai soli rischi derivanti dalla responsabilità civile verso terzi,pertanto le garanzie previste dall’Art. 5.1 ai punti 2) e 3) non sono operanti.L) R.C. postuma.A parziale deroga dell’Art. 5.6 lett. l) delle Condizioni Generali la garanzia comprende:a) Per attività diverse da quelle indicate al punto b) - qualora l’assicurazione sia riferita a stazioni di servizio per veicolia motore - distributori di carburante - stazioni di lavaggio - anche con autofficina - fermo quanto previsto dallaCondizione Speciale 3) della responsabilità civile - i danni causati dai veicoli a motore riparati, revisionati o sottopostia manutenzione da parte dell’Assicurato, dovuti a fatto od omissione per i quali lo stesso sia responsabile ai sensi dilegge, purché detti danni si verifichino durante il periodo di validità dell’assicurazione e comunque entro seimesi dall’intervento e riguarda esclusivamente i lavori per i quali sussista regolare fattura o ricevuta fiscaleredatta anteriormente all’accertamento del danno, dalla quale risultino la data effettiva e le caratteristiche dell’intervento.b) la responsabilità civile derivante all’Assicurato ai sensi di legge, nella sua qualità di installatore manutentore o riparatoreanche di impianti non installati dall’Assicurato, per danni cagionati a terzi (compresi i committenti) dagli impiantistessi, dopo l’ultimazione dei lavori, sempreché gli stessi siano effettuati dal titolare o da dipendenti della ditta assicuratae si tratti di lavori eseguiti in immobili adibiti ad uso civile, ad attività produttive, al commercio, al terziario o adaltri usi.L’assicurazione è prestata per i danni verificatisi durante il periodo di validità dell’assicurazione e comunque entrododici mesi dall’intervento e riguarda esclusivamente i lavori per i quali sussista regolare fattura o ricevuta fiscale,redatta anteriormente all’accertamento del danno, dalla quale risultino la data effettiva e le caratteristiche dell’interventostesso.La garanzia non comprende i danni:• agli impianti, apparecchiature e/o cose istallate od oggetto di lavori di manutenzione e/o riparazione;• da vizio o difetto originario dei prodotti da chiunque fabbricati, da inidoneità o mancata rispondenza all’usoper i quali gli impianti sono destinati;• da mancato od intempestivo intervento manutentivo derivanti da interruzione di servizi e/o attività;• da mancato uso o mancata disponibilità dei beni oggetto dell’intervento;• da inquinamento.Questa estensione di garanzia è prestata sino ad un importo massimo di € 30.000,00 per anno assicurativo e conapplicazione di uno scoperto del 10% sull’ importo liquidabile a termini di polizza, con il minimo di € 150,00 perogni sinistro.M) Alberghi - Cure termaliLa garanzia è prestata per la responsabilità civile derivante all’albergatore da fatto proprio e/o delle persone delle quali ocon le quali debba rispondere, per l’esercizio di uno stabilimento termale annesso al complesso alberghiero. Si intendonoesclusi i danni riconducibili ad attività che richiedono controlli medici.N) Alberghi - Attività sportiveLa garanzia è prestata per la responsabilità civile derivante all’Assicurato da fatto proprio e/o delle persone delle quali ocon le quali debba rispondere per l’esercizio, nell’ambito del complesso alberghiero delle seguenti attività sportive, compresii relativi corsi di istruzione organizzati dallo stesso albergatore: pallacanestro, pallavolo, golf, minigolf, tennis, bocce,hockey a rotelle o su prato, nonché equitazione (escluso il salto ad ostacoli), nuoto, canottaggio e vela, anche sequeste ultime sono al di fuori dell’ambito del complesso alberghiero purché con presenza di istruttori incaricatidall’albergatore e in possesso - se richiesti - di abilitazione ai sensi di legge.O) Alberghi - Custodia veicoli a motoreLa garanzia è prestata per la responsabilità civile derivante all’Assicurato da fatto proprio e/o delle persone delle quali ocon le quali debba rispondere per danni ai veicoli a motore dei clienti in consegna o custodia all’Assicurato compresiquelli verificatisi in occasione di rifornimento o lavaggio - purché avvenuti nell’autorimessa, nel parcheggio o nell’arearecintata dell’albergo; il risarcimento sarà effettuato sino ad un importo massimo di € 6.000,00 per ogni veicolodanneggiato e con applicazione di una franchigia di € 250,00 per ogni sinistro.Sono comunque esclusi dall’assicurazione i danni da incendio e da furto.30


GCONDIZIONI GENERALI ASSISTENZALa Società presta il servizio di assistenza in collaborazione con:Gli Assicurati possono ottenere l’intervento della centrale operativa telefonando al numero:dall’Italia800-015711dall’estero+39-02-26609609per la protezione della Vostra attività 24 ore su 24Per richiedere l’assistenza è necessario comunicare:• il numero di polizza;• cognome e nome e ragione sociale dell’Assicurato e suo indirizzo o recapito temporaneo (località, via, telefono,telex, ecc.);• prestazione richiesta;• l’ubicazione presso la quale si richiede l’intervento;Art. 6.1 - Oggetto dell’AssicurazioneLa Società si obbliga a garantire le seguenti prestazioni per i locali adibiti all’esercizio dell’attività indicata in polizza -ovvero:1) invio di un idraulico per interventi di urgenza, al verificarsi di una rottura, una otturazione oppure un guasto alle tubaturefisse dell’impianto idraulico nell’esercizio assicurato che provochino un allagamento o una mancanza di erogazioned’acqua allo stabile.La Centrale Operativa provvederà ad inviare, direttamente presso l’esercizio dell’Assicurato, un idraulico per l’interventonecessario.La Società sosterrà le relative spese sino ad un importo massimo di € 160,00 per sinistro e di € 350,00 per annoassicurativo.Tuttavia se per cause indipendenti dalla volontà della Centrale Operativa risultasse impossibile reperire l’idraulico,la Società rimborserà all’Assicurato le spese da esso sostenute, sino ad un importo massimo di € 175,00 per sinistrocon presentazione di regolari fatture entro 60 giorni dalla data dell’intervento;2) invio di un elettricista per interventi di urgenza al verificarsi di un guasto all’impianto elettrico .La Centrale Operativa provvederà ad inviare, direttamente presso l’esercizio dell’Assicurato, un elettricista per l’interventonecessario.La Società sosterrà le relative spese sino ad un importo massimo di € 160,00 per sinistro e di € 350,00 per annoassicurativo.Tuttavia se per cause indipendenti dalla volontà della Centrale Operativa risultasse impossibile reperire l’elettricista,la Società rimborserà all’Assicurato le spese da esso sostenute, sino ad un importo massimo di € 175,00 persinistro con presentazione di regolari fatture entro 60 giorni dalla data dell’intervento;3) invio di un fabbro per interventi di urgenza, quando a seguito di furto, smarrimento o rottura delle chiavi o mal funzionamentodella serratura non sia possibile l’ingresso nell’esercizio assicurato; oppure quando, a seguito di forzaturao tentata forzatura, non sia possibile chiudere la porta d’ingresso del medesimo, la Centrale Operativa provvederàad inviare, direttamente presso l’esercizio assicurato, un fabbro per l’intervento necessario.La Società sosterrà le relative spese sino ad un importo massimo di € 160,00 per sinistro e di € 350,00 per annoassicurativo.31


Tuttavia se per cause indipendenti dalla volontà della Centrale Operativa risultasse impossibile reperire il fabbro,la Società rimborserà all’Assicurato le spese da esso sostenute, sino ad un importo massimo di € 175,00per sinistro con presentazione di regolari fatture entro 60 giorni dalla data dell’intervento;4) servizio di reperimento ed invio di artigiani in genere, ovvero la Centrale Operativa ricercherà un artigiano chenecessiti all’Assicurato per motivi diversi da quelli precisati ai punti 1), 2), 3) e quindi non per situazioni di emergenzao di urgenza. Le relative spese saranno interamente a carico dell’Assicurato stesso;5) servizio di segnalazione guasti, ovvero qualora sia necessario segnalare un guasto avvenuto all’impianto idrico,elettrico o del gas di pertinenza dell’esercizio dell’Assicurato, la Centrale Operativa provvederà a fornireall’Assicurato i numeri telefonici delle varie aziende interessate ed eventualmente a segnalare direttamente la presenzadel guasto alle stesse;6) rientro dell’Assicurato a causa di sinistro avvenuto nell’esercizio assicurato, ovvero qualora l’Assicurato si trovi inviaggio - anche all’estero - e sia costretto ad anticipare il proprio rientro a seguito di furto, incendio o scoppio verificatisinell’esercizio assicurato, la Centrale Operativa provvederà ad organizzare il rientro dell’Assicurato col mezzo ditrasporto più idoneo e la Società sosterrà le spese di viaggio sino ad un importo massimo di € 225,00 per evento;7) servizio di sorveglianza, qualora a seguito di furto o tentato furto siano stati resi inefficaci i mezzi di chiusura attia garantire la sicurezza dei locali dell’esercizio assicurato, la Centrale Operativa provvederà a reperire e a metterea disposizione dell’Assicurato entro 2 ore dalla sua richiesta, una guardia giurata, in attesa dell’invio degli artigianiper il ripristino dei suddetti mezzi di chiusura. La Società sosterrà la relativa spesa sino ad un massimodi 10 ore di piantonamento dopodiché il costo della guardia giurata resta a carico dell’Assicurato.Art. 6.2 - Assistenza sanitaria sui luoghi di lavoro.La Società garantisce, altresì, le prestazioni relative all’assistenza sanitaria sui luoghi di lavoro presso i locali dell’esercizioassicurato durante gli orari lavorativi nei confronti del titolare dell’attività, dei dipendenti, nonché dei visitatori dell’azienda,ovvero:1) Reperimento ed invio di un’ambulanza a seguito di infortunio o malattia degli Assicurati;2) Trasferimento degli Assicurati in centri ospedalieri di alta specializzazione ovunque nel mondo (costi a caricodell’Assicurato) in caso di infortunio o malattia non curabile nell’ambito della regione di residenza.La Centrale Operativa provvederà ad organizzare il trasporto sanitario dell’Assicurato con il mezzo che l’Equipe medicadella Centrale Operativa giudicherà più idoneo (aereo sanitario, aereo di linea, autoambulanza, treno), se necessariocon accompagnatore medico, previo accordo con l’Assicurato.I costi dei trasferimenti saranno concordati preventivamente con l’Assicurato.Le prestazioni sopraindicate hanno efficacia unicamente a seguito di preventivo contatto con la CentraleOperativa e l’attivazione da parte di quest’ultima.Art. 6.3 - Esclusioni e delimitazioni.Le prestazioni assicurative da parte della Società non sono dovute nei seguenti casi:a) disposizione delle Autorità locali che vietino o rendano impossibile la prestazione assicurativa;b) guerra anche civile, con o senza dichiarazione, rivoluzioni, sommosse o tumulti popolari, saccheggi, atti disabotaggio, di terrorismo e di vandalismo, scioperi e serrate;c) movimenti tellurici, inondazioni, eruzioni vulcaniche ed ogni altro fenomeno naturale od atmosferico avente caratteristicadi calamità naturale, trasmutazioni del nucleo dell’atomo, radiazioni provocate dall’accelerazione artificiale diparticelle atomiche;d) sinistri cagionati con dolo del Contraente e/o dell’Assicurato;e) sinistri riguardanti fabbricati locati a terzi;f) sinistri riguardanti: supermercati con superficie superiore a 200 metri quadrati, cinematografi, pubblici uffici esimilari, alberghi, nonché attività di gestione di parcheggi;g) per danni conseguenti ad un mancato o ritardato intevento della Centrale Operativa dovuto a cause di forzamaggiore;sono inoltre esclusi:h) i costi dei materiali e/o pezzi di ricambio utilizzati per gli interventi di cui ai punti 1), 2), e 3) dell’art. 6.1.32


HCONDIZIONI GENERALI TUTELA LEGALEIn relazione alla normativa introdotta dal D. Lgs. 17/03/95 – n. 175 e in accordo con le opzioni consentite dall’art. 46 ditale decreto, la Società ha scelto di affidare la gestione dei sinistri di tutela legale aD.A.S. Difesa Automobilistica sinistri S.p.A. di seguito denominata DAS con sede in Verona, via IV Novembre, 24 - Tel.(045) 8372632 - 8372658 Fax (045) 8351023.A quest’ultima Società, in via preferenziale, dovranno pertanto essere inviate tutte le denunce, i documenti ed ogni altracomunicazione relativa ai sinistri.Art. 7.1 - Oggetto dell’assicurazioneLa Società assicura, nei limiti del massimale indicato in polizza, il rischio delle seguenti spese che si rendanonecessarie per la tutela dei diritti dell’Assicurato:• le spese di assistenza stragiudiziale;• gli oneri per l’intervento di un legale;• gli oneri per l’intervento del perito d’ufficio (C.T.U.);• gli oneri per l’intervento di un consulente tecnico di parte;• le spese di giustizia;• le spese liquidate a favore di controparte in caso di soccombenza;• le spese conseguenti ad una transazione autorizzata dalla Società;• le spese di accertamenti su soggetti, proprietà, modalità e dinamica dei sinistri;• le spese di indagini per la ricerca di prove di difesa;• le spese per la redazione di denunce, querele, istanze all’Autorità Giudiziaria.Art. 7.2 - Estensione territorialePer tutti i rischi le garanzie riguardano i sinistri che insorgano e debbono essere processualmente trattati ed eseguiti:• in tutti gli Stati d’Europa, nelle ipotesi di diritto al risarcimento dei danni extracontrattuali, o di procedimento penale;• nel territorio Italiano, negli altri casi.Art. 7.3 - Esclusioni e delimitazioniLa garanzia non comprende:• danni subiti in conseguenza di disastro ecologico, atomico o radioattivo;• controversie con Istituti o Enti pubblici di assicurazioni previdenziali e sociali (INPS, INAIL, ecc.);• controversie e procedimenti penali riferibili a immobili diversi da quelli ove viene svolta l’attività, indicati inpolizza;• operazioni relative all’acquisto o costruzione di beni immobili;• acquisto di beni mobili registrati;• controversie relative alla compravendita e alla circolazione, uso o proprietà di veicoli, imbarcazioni e aerei;• controversie relative a rapporti tra Soci e/o Amministratori e operazioni di trasformazione, fusione, partecipazionesocietaria;• materia fiscale ed amministrativa, tranne che per imputazioni penali che derivino da violazioni in tali materie;• controversie relative a diritti di brevetto, marchio, esclusiva e concorrenza sleale;• arbitrati, fatta eccezione per la Garanzia Completa e per la Garanzia Alberghi.Art. 7.4 - Insorgenza del sinistro - Operatività della garanzia assicurativaIl sinistro si intende insorto e quindi verificato nel momento in cui una delle parti avrebbe iniziato a violare normelegislative o contrattuali.La garanzia assicurativa riguarda i sinistri che insorgono:• dalle ore 24 del giorno di stipulazione del contratto, se si tratta di risarcimento di danni extracontrattuali e diprocedimento penale;• trascorsi 90 giorni dalla stipulazione del contratto, negli altri casi.Se il contratto è emesso in sostituzione di analogo contratto precedentemente in essere con la Società per imedesimi rischi e purché il contratto sostituito abbia avuto una durata minima di 90 giorni, la garanzia assicurativariguarda i sinistri che insorgono dalle ore 24 del giorno di stipulazione del nuovo contratto.Nelle vertenze relative a contratto di lavoro dipendente, in caso di interruzione del rapporto, l’insorgenza del sinistrosi identifica con la data di cessazione del rapporto di lavoro.La garanzia si estende ai sinistri insorti nel periodo contrattuale, ma manifestatisi e denunciati entro 360 giornidalla cessazione del contratto.33


La garanzia non ha luogo per i sinistri insorgenti da patti, accordi, obbligazioni contrattuali che, al momento dellastipulazione del contratto, fossero già stati disdetti o la cui rescissione, risoluzione o modificazione fossero giàstate chieste da uno dei contraenti.In caso di imputazione a carico di più persone assicurate e dovute al medesimo evento-fatto, il sinistro è unico atutti gli effetti.In caso di vertenza tra più persone assicurate la garanzia verrà prestata solo a favore dell’Assicurato/Contraente.Le vertenze, promosse da o contro più persone ed aventi per oggetto domande identiche o connesse, si consideranoa tutti gli effetti sinistro unico.❑ FORME DI GARANZIA(condizioni che integrano le norme che regolano l’assicurazione in relazione alla forma di garanzia prescelta in polizza)GARANZIA BASE (relativa solo all’esercizio/ufficio ove viene svolta l’attività):La garanzia riguarda la tutela dei diritti che l’Assicurato, in stretta relazione alla proprietà e/o conduzione dei locali ovesvolge la propria attività, identificati in polizza, pretende lesi e precisamente qualora:a) l’esercizio od ufficio ove viene svolta l’attività subiscano danni extracontrattuali dovuti a fatto illecito di terzi;b) l’Assicurato o un suo dipendente, o familiare/collaboratore siano sottoposti a procedimento penale per delitto colposoo per contravvenzione;c) l’Assicurato debba sostenere controversie di diritto civile di natura contrattuale nei confronti di artigiani, riparatori,appaltatori per lavori di ordinaria o straordinaria manutenzione o di ristrutturazione da lui stesso commissionati, purchéil valore in lite sia superiore a € 210,00;d) l’Assicurato debba sostenere controversie civili riguardanti la sua proprietà esclusiva, come ad esempio aperture diluci o vedute, rispetto di confini, distanze o servitù, oppure riguardanti il contratto di locazione se è conduttore dell’immobilee purché il valore in lite sia superiore a € 210,00;Inoltre, la garanzia viene estesa all’Assicurato, ai suoi dipendenti e/o familiari-collaboratori, qualora siano sottopostiad un procedimento penale per delitto colposo o per contravvenzione derivante dalla presunta violazione diobblighi e/o adempimenti in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, previsti dal D. Lgs. 626/94 e successivemodifiche, e nei cantieri temporanei e mobili, previsti dal D. Lgs. 494/96 (responsabilità del committente).Si garantisce inoltre una consulenza scritta sulle problematiche attinenti il D. Lgs. 626/94 e il D. Lgs. 494/96, aseguito di apposita richiesta da inoltrare per iscritto a DAS.GARANZIA COMPLETA (attività commerciale/professionale)La garanzia riguarda la tutela dei diritti dell’Assicurato, qualora a causa di fatti o eventi connessi allo svolgimento dellapropria attività/professione indicata in polizza:a) subisca danni extracontrattuali dovuti a fatto illecito di terzi;b) sia sottoposto a procedimento penale per delitto colposo o per contravvenzione; sono compresi a parziale derogadell’art. 7.3 - Esclusioni e delimitazioni - i procedimenti penali per delitti colposi e per contravvenzioni derivanti da violazioniin materia fiscale ed amministrativa nonché derivanti dalla presunta violazione di obblighi e/o adempimenti inmateria di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, previsti dal D. Lgs. 626/94 e successive modifiche, e nei cantieri temporaneie mobili, previsti dal D. Lgs. 494/96 (responsabilità del committente). Si garantisce inoltre una consulenzascritta sulle problematiche attinenti il D. Lgs. 626/94 e il D. Lgs. 494/96 a seguito di apposita richiesta da inoltrare periscritto a DAS;c) debba sostenere controversie di diritto civile nascenti da pretese inadempienze contrattuali, proprie o di controparte,per le quali il valore in lite sia superiore a € 210,00, relative a:• contratti di fornitura/prestazione di beni/servizi da lui commissionati e/o ricevuti;• controversie riguardanti la sua proprietà esclusiva dell’esercizio/ufficio identificato in polizza ove viene svolta l’attività,come ad esempio aperture di luci o vedute, rispetto di confini, distanze o servitù, oppure riguardanti il contrattodi locazione se è conduttore dell’immobile;• contratti individuali di lavoro con propri dipendenti, regolarmente iscritti nei libri paga e collaboratori inquadrati aisensi della normativa vigente.Tale garanzia vale per i sinistri che si verifichino e che debbano essere processualmente trattati ed eseguiti nei Paesidell’Unione Europea ed inoltre nel Liechtenstein, nel Principato di Monaco ed in Svizzera, in estensione a quanto previstodall’art. 7.2 - Estensione territoriale.d) debba sostenere controversie relative a richieste di risarcimento di danni extracontrattuali avanzate da terzi, in conseguenzadi un suo presunto comportamento illecito. La garanzia opera ad integrazione e dopo esaurimento diciò che è dovuto, per spese legali di resistenza e di soccombenza, dalla polizza di Responsabilità Civile operantea favore dell’Assicurato, ai sensi dell’art. 1917 C.C.Nel caso in cui non esista o non sia operante la suddetta polizza di Responsabilità Civile, la garanzia vale perle spese legali necessarie a tutela dei diritti dell’Assicurato relative all’intervento di DAS, direttamente o amezzo di professionisti da essa incaricato, per la sola fase stragiudiziale. L’Assicurato è tenuto a dichiararealla stessa, al momento del sinistro, l’esistenza e l’operatività o meno della suddetta polizza di ResponsabilitàCivile e , a seguito di semplice richiesta, ad esibirne copia.34


Si comprendono inoltre le spese degli arbitri e del legale intervenuti, entro il limite di € 6.000,00 per ciascun arbitrato,nel caso in cui una controversia che rientri in garanzia debba essere deferita e risolta davanti ad uno o piùarbitri.Persone assicurate:L’imprenditore o il libero professionista, ed inoltre i suoi familiari-collaboratori e i suoi dipendenti relativamente alle garanziedi cui alle lettere a) e b) della Garanzia Base e della Garanzia Completa.GARANZIA PER ALBERGHILa garanzia riguarda la tutela dei diritti dell’Assicurato qualora, a causa di fatti o eventi connessi allo svolgimento dellapropria attività di albergatore/ristoratore:a) subisca danni extracontrattuali dovuti a fatto illecito di terzi:b) sia sottoposto a procedimento penale per delitto colposo o per contravvenzione; sono compresi i procedimenti penaliderivanti dalla presunta violazione di obblighi e/o adempimenti in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro,previsti dal D. Lgs. 626/94 e successive modifiche e nei cantieri temporanei e mobili previsti dal D. Lgs. 494/96(responsabilità del Committente);c) debba sostenere controversie di diritto civile nascenti da pretese inadempienze contrattuali proprie o di controparteper le quali il valore in lite sia superiore a € 210,00, relative a:• controversie riguardanti la sua proprietà esclusiva dell’immobile identificato in polizza ove viene svolta l’attività,come ad esempio aperture di luci o vedute, rispetto di confini, distanze o servitù, oppure riguardanti il contratto dilocazione se è conduttore dell’immobile;• contratti individuali di lavoro con propri dipendenti, purché questi risultino regolarmente iscritti a libro matricola.Si comprendono, inoltre, le spese degli arbitri e del legale intervenuti, entro il limite di € 6.000,00 per ciascun arbitrato,nel caso in cui una controversia che rientri in garanzia debba essere deferita e risolta avanti ad uno o piùarbitri.Persone assicurate:L’albergatore, ed inoltre i suoi familiari-collaboratori e i suoi dipendenti relativamente alle garanzie di cui alle lettere a) e b).❑ CONDIZIONI PARTICOLARI TUTELA LEGALE(valide solo se espressamente richiamate in polizza esclusivamente per la garanzia completa o per alberghi)P) PENALE DOLOSO (richiamabile per Garanzia Completa o per Alberghi)La garanzia viene estesa alla tutela delle persone assicurate qualora siano sottoposte a procedimento penale per delittodoloso, purché venga pronunciata nei loro confronti sentenza di proscioglimento o assoluzione. In tal caso la Società rimborseràle spese di difesa soltanto dopo la sentenza di proscioglimento o assoluzione, fermo restando l’obbligo perl’Assicurato di denunciare il sinistro nel momento in cui ha inizio il procedimento penale. Si intendono sempreesclusi i casi di estinzione del reato.Q) VERTENZE CONTRATTUALI CON I CLIENTI (richiamabile solo per Garanzia Completa)La garanzia viene estesa alle vertenze contrattuali relative a forniture/prestazioni di beni/servizi effettuate dall’Assicurato,compreso il recupero di crediti, che insorgano e debbano essere processualmente trattate ed eseguite nel territorio italiano,con il limite di due denunce per ciascun anno assicurativo. Per dette vertenze non si tiene conto del valore minimoin lite previsto alla lettera c) della Garanzia Completa.R) VERTENZE CONTRATTUALI CON FORNITORI E CLIENTI (richiamabile solo per Alberghi)La garanzia viene estesa alle controversie di diritto civile nascenti da pretese inadempienze contrattuali, proprie o di controparte,per le quali il valore in lite sia superiore a € 210,00, relative a:• contratti di fornitura/prestazione di beni/servizi da lui commissionati e/o ricevuti.A titolo esemplificativo in tale fattispecie rientrano le vertenze nei confronti di fornitori di alimenti, bevande, attrezzaturee simili; le vertenze nei confronti di artigiani, appaltatori, prestatori d’opera, per lavori di ordinaria o straordinariamanutenzione; vertenze relative a lavori di ristrutturazione o ampliamento dell’esercizio;• contratti di prestazione di servizi da lui effettuati a terzi, compreso il recupero dei crediti, con il limite di quattrodenunce per ciascun anno assicurativo. Per dette vertenze non si tiene conto del valore minimo in lite previsto allalettera c) della Garanzia per Alberghi.S) OPPOSIZIONE ALLE SANZIONI AMMINISTRATIVEA parziale deroga dell’art. 7.3 – Esclusioni e delimitazioni – la garanzia viene estesa alla tutela dei diritti dell’Assicuratonel caso debba presentare Ricorso Gerarchico e/o Opposizione al Giudice ordinario di primo grado competente avversouna sanzione amministrativa comminata dall’Autorità preposta. Nei casi di sanzione relativa al solo pagamento di unasomma di denaro, la garanzia vale allorché la somma ingiunta, per singola violazione, sia pari o superiore a € 1.000,00.35


❑ NORME IN CASO DI SINISTRO(Non riguardanti i Settori Responsabilità Civile, Assistenza e Tutela Legale)Art. 8.1 - Obblighi in caso di sinistroIn caso di sinistro l’Assicurato deve:a) fare quanto gli è possibile per contenere o limitare il danno e per salvare le cose assicurate;b) darne avviso all’Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Società entro tre giorni da quando ne haavuto conoscenza (art. 1913 C.C.);l’inadempimento di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo ai sensi dell’art.1915 C.C.;c) in tutti i casi previsti dalla legge, sporgere denuncia scritta all’Autorità competente, precisando le circostanzedell’evento e l’importo approssimativo del danno, trasmettendone copia all’Agenzia o alla Società;d) conservare le tracce ed i residui del sinistro per un periodo di almeno trenta giorni dalla data del sinistro;e) in caso di distruzione o sottrazione di titoli di credito, farne tempestiva denuncia anche al debitore ed esperire,se la legge lo consente, la procedura di ammortamento. Le relative spese saranno a carico della Societàsecondo il disposto dell’art. 1914 C.C.;f) predisporre un elenco dei danni subiti con riferimento alla qualità, quantità e valore delle cose perdute o danneggiate,mettendo comunque a disposizione i registri, conti, fatture o qualsiasi documento che possa essererichiesto dalla Società o dai Periti ai fini delle loro indagini e verifiche.Art. 8.2 - Assicurazione presso diversi assicuratoriIn caso di sinistro l’Assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori e può richiedere a ciascuno di essi l’indennizzodovuto secondo il rispettivo contratto.Tuttavia la Società conserva il diritto di rivalsa nei confronti degli assicuratori verso i quali l’Assicurato non ha fatto alcunarichiesta di indennizzi, per la ripartizione proporzionale in ragione delle indennità dovute secondo i rispettivi contratti.Se un assicuratore è insolvente la sua quota viene ripartita fra tutti gli assicuratori.Art. 8.3 - Procedura per la valutazione del dannoL’ammontare del danno è concordato dalle Parti, direttamente oppure, a richiesta di una di esse, mediante Peritinominati uno dalla Società ed uno dall’Assicurato con apposito atto unico. I due Periti devono nominarne un terzoquando si verifichi disaccordo fra loro ed anche prima su richiesta di uno di essi.Il terzo Perito interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza.Ciascun Perito ha facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioniperitali, senza però avere alcun voto deliberativo.Se una delle Parti non provvede alla nomina del proprio Perito o se i Periti non si accordano sulla nomina del terzo,tali nomine, anche su istanza di una sola delle Parti, sono demandate al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizioneil sinistro è avvenuto.Ciascuna delle parti sostiene le spese del proprio perito; quelle del terzo sono ripartite a metà.Art. 8.4 - Mandato dei PeritiI Periti devono:a) indagare su circostanze, natura, causa e modalità del sinistro;b) verificare l’esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali e riferire se almomento del sinistro esistevano circostanze aggravanti il rischio e non fossero state comunicate, nonché verificarese l’Assicurato ha adempiuto agli “Obblighi in caso di sinistro” dell’art. 8.1;c) verificare l’esistenza, la qualità e la quantità delle cose assicurate, determinando il valore che le cose medesimeavevano al momento del sinistro secondo i criteri di valutazione previsti dall’art. 8.5 «Valore delle cose assicuratee determinazione del danno”;d) procedere alla stima ed alla liquidazione del danno in conformità alle disposizioni contrattuali.I risultati delle operazioni peritali, concretati dai Periti concordi oppure dalla maggioranza, nel caso di perizia collegiale,devono essere raccolti in apposito verbale (con allegate le stime dettagliate) da redigersi in doppio esemplare,uno per ognuna delle Parti.I risultati delle valutazioni di cui ai punti c) e d) sono obbligatori per le Parti, le quali rinunciano fin da ora a qualsiasiimpugnativa, salvo il caso di dolo, errore, violenza o violazione dei patti contrattuali, impregiudicata in ognicaso qualsivoglia azione ad eccezione inerente all’indennizzabilità dei danni.La perizia collegiale è valida anche se un Perito si rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato daglialtri Periti nel verbale definitivo di perizia.I Periti sono dispensati dall’osservanza di ogni formalità.Art. 8.5 - Valore delle cose assicurate e determinazione del dannoLa determinazione del danno viene eseguita separatamente per ogni ente assicurato ovvero:36


a) per il Fabbricato o Rischio Locativo: stimando la spesa necessaria per ricostruire a nuovo le parti distrutte con analogheod equivalenti caratteristiche costruttive, per riparare quelle soltanto danneggiate - escluso il valore dell’area -,deducendo da tale risultato il valore dei recuperi, fermi i limiti previsti.L’Assicurato acquista il diritto all’intero indennizzo purché proceda alla riparazione o ricostruzione del fabbricatonello stesso luogo o in altra località, entro due anni dall’atto di liquidazione amichevole o del verbale definitivodi perizia, sempreché non ne derivi aggravio per la Società.Finché ciò non avviene la Società limita l’indennizzo al valore commerciale.La Società procederà al pagamento della differenza tra i due criteri di indennizzo a presentazione di fatture oin base agli stadi di esecuzione dei lavori documentati dall’Assicurato;b) per il Contenuto: come differenza fra il valore di rimpiazzo dello stesso al momento del sinistro di cose nuove ugualio, in mancanza, di cose equivalenti per uso, qualità e funzionalità, ed il valore di ciò che del contenuto stesso, determinatocon lo stesso criterio, rimane dopo il sinistro, fermi i limiti previsti.Per gli enti danneggiati, fuori uso od inservibili prima del sinistro, l’assicurazione è prestata unicamente per il loro valoreallo stato d’uso, di conservazione e ad ogni altra circostanza concomitante.L’Assicurato acquista il diritto all’intero indennizzo purché proceda al rimpiazzo del contenuto entro un annodall’atto di liquidazione amichevole o del verbale definitivo di perizia, sempreché non ne derivi aggravio per laSocietà.Finché ciò non avviene la Società limita l’indennizzo al valore commerciale.La Società procederà al pagamento della differenza tra i due criteri di indennizzo a presentazione di fatture oin base agli stadi di esecuzione dei lavori documentati dall’Assicurato;c) per le Merci si stima il valore in relazione alla natura, qualità, eventuale svalutazione commerciale, compresi gli onerifiscali.Qualora le valutazioni così formulate superassero i corrispondenti eventuali prezzi di mercato, si applicheranno questiultimi.L’ammontare del danno si determina deducendo dal valore dei beni assicurati il valore di ciò che resta dopo il sinistro,nonché gli oneri fiscali non dovuti all’erario;d) per le Lastre, l’ammontare del danno è dato dal loro costo di rimpiazzo, compresa la manodopera necessaria, dedottoil valore dei recuperi;e) per le Macchine Elettroniche:• in caso di danno suscettibile di riparazione, si stima l’importo totale della spesa per il ripristino degli enti danneggiatinello stato funzionale in cui gli stessi si trovavano prima del sinistro;• in caso di danno non suscettibile di riparazione si stima il costo per rimpiazzare gli enti distrutti con altri nuovi ugualiod equivalenti per rendimento economico.Un danno si considera non suscettibile di riparazione quando le spese di riparazione del bene danneggiato sonosuperiori al costo di rimpiazzo a nuovo del medesimo.Qualora trattasi di apparecchiature che non siano in stato di attività, il risarcimento verrà effettuato sulla base delvalore allo stato d’uso di conservazione e di ogni altra circostanza concomitante.Le spese di demolizione e sgombero dei residui del sinistro devono essere tenute separate dalle stime di cuisopra in quanto per esse non è operante il successivo art. 8.6.Art. 8.6 - Assicurazione parziale - Deroga alla regola proporzionale (non applicabile per la forma a “Primo Rischio”).Se al momento del sinistro la somma assicurata per il Fabbricato o per il Rischio Locativo risulta inferiore al costodi ricostruzione a nuovo, escluso il valore dell’area, e per il Contenuto, escluse le merci, inferiore al valore anuovo, la Società risponde dei danni nel rapporto esistente tra i due suddetti importi.Tuttavia se i valori di esistenza stimati al momento del sinistro non superano di oltre il 15% le somme assicurate, non sidarà luogo all’applicazione della regola proporzionale.Se tale limite risulta superato, la regola proporzionale verrà applicata per la sola eccedenza. Non è ammessa compensazionetra somme assicurate con le diverse partite.Art. 8.7 - Esagerazione dolosa del dannoL’Assicurato che esagera dolosamente l’ammontare del danno, dichiara distrutte o perdute cose che non esistevanoal momento del sinistro, occulta, sottrae o manomette cose salvate, adopera a giustificazione mezzi o documentimenzogneri o fraudolenti, altera dolosamente le tracce, gli indizi materiali ed i residui del sinistro o facilitail progresso di questo, perde il diritto alla parte di indennizzo relativa al pregiudizio che ne deriva.Art. 8.8 - Titoli di creditoPer quanto riguarda i titoli di credito, rimane stabilito che:• la Società, salvo diversa pattuizione, non pagherà l’importo per essi liquidato prima delle rispettive scadenze,se previste;• l’Assicurato deve restituire alla Società l’indennizzo per essi percepito non appena, per effetto della procedura diammortamento - se consentita - i titoli di credito siano divenuti inefficaci;• il loro valore è dato dalla somma da essi portata.Per quanto riguarda in particolare gli effetti cambiari, rimane inoltre stabilito che l’assicurazione vale soltanto pergli effetti per i quali sia possibile l’esercizio dell’azione cambiaria.37


Art. 8.9 - Raccolte e collezioniQualora la raccolta o collezione venga danneggiata o asportata parzialmente, la Società indennizzerà soltanto ilvalore dei singoli pezzi perduti o danneggiati, escluso qualsiasi conseguente deprezzamento della raccolta o collezioneo delle rispettive parti.Art. 8.10 - Recupero delle cose rubate. - (valida solo per i settori Furto ed Elettronica).Se le cose rubate vengono recuperate in tutto o in parte, l’Assicurato deve darne avviso alla Società appena neabbia notizia.Le cose recuperate divengono di proprietà della Società se questa ha risarcito integralmente il danno.Se invece la Società ha risarcito il danno solo in parte, il valore del recupero spetta all’Assicurato fino a concorrenza dellaparte di danno eventualmente rimasta scoperta di assicurazione; il resto spetta alla Società.Art. 8.11 - Titolarità dei diritti nascenti dalla polizzaLa presente polizza è stipulata dal Contraente in nome proprio e nell’interesse di chi spetta.In caso di sinistro sarà cura esclusivamente del Contraente compiere gli atti necessari all’accertamento ed alla determinazionedefinitiva dei danni, che sono vincolanti anche per l’Assicurato, restando esclusa ogni sua facoltà di impugnativa.L’indennizzo liquidato a termini di polizza deve essere pagato all’Assicurato oppure al Contraente con il consensodell’Assicurato stesso.Art. 8.12 - Pagamento dell’indennizzoIl pagamento dell’indennizzo è eseguito dalla Società presso la propria Sede, ovvero presso quella dell’Agenziaalla quale è assegnata la polizza, entro trenta giorni dalla data dell’atto di liquidazione amichevole o del verbaledi perizia definitivo o di sentenza passata in giudicato, sempreché non sia stata fatta opposizione e si sia verificatala titolarità dell’interesse assicurato.Se è stato aperto un procedimento penale sulla causa del sinistro, il pagamento sarà effettuato qualora dal procedimentostesso risulti che non ricorre alcuno dei casi previsti dall’art. 1.7 lett. a), dall’art. 2.5 lett. c), dall’art. 3.2 lett.a), dall’art. 4.3 lett. a).Se l’Assicurato è un impresa soggetta a procedura concorsuale la Società, prima del pagamento può richiedere:• l’attestazione del Tribunale civile circa la non apertura di procedure di fallimento, concordato preventivo edaltre simili procedure concorsuali;• il certificato di iscrizione alla Camera di Commercio Industria Artigianato ed Agricoltura.Art. 8.13 - Limite massimo di indennizzoSalvo il caso previsto dall’art. 1914 del Codice Civile (spese di salvataggio) per nessun titolo la Societàpotrà essere tenuta a pagare somma superiore a quella assicurata per singola partita di polizza maggioratadell’indennizzo di cui gli artt. 1.2 e 4.2) - Aumento dell’indennizzo.Art. 8.14 - Anticipo indennizzi. (valido per il solo settore incendio)La Società anticipa un importo pari al 50% dell’ammontare presumibilmente indennizzabile e sino ad un massimodi € 500.000,00 in base alle risultanze acquisite sul valore allo stato d’uso, purché:• non siano sorte contestazioni sulla risarcibilità del sinistro;• l’Assicurato abbia adempiuto agli obblighi previsti dalla polizza;• l’Assicurato ne faccia esplicita richiesta e siano trascorsi almeno 90 giorni dalla data di presentazione delladenuncia del sinistro;• il presumibile indennizzo non sia inferiore a € 50.000,00;• non sussistano vincoli, ipoteche, istruttorie penali in corso a carico dell’Assicurato.L’obbligo della Società dovrà essere soddisfatto entro 30 giorni dalla richiesta dell’anticipo.Art. 8.15 - Rinuncia alla rivalsaLa Società rinuncia - salvo il caso di dolo - al diritto di rivalsa, previsto dall’art. 1916 del Codice Civile, nei confronti dellepersone di cui l’Assicurato/Contraente deve rispondere a norma di legge, delle Società controllate e/o collegate, dei suoifamiliari, soci ed amministratori, a condizione che l’Assicurato/Contraente stesso non eserciti tale azione nei confronti deimedesimi.❑ NORME IN CASO DI SINISTRO RESPONSABILITÀ CIVILEArt. 8.16 - Obblighi in caso di sinistroIn caso di sinistro riguardante la responsabilità civile il Contraente o l’Assicurato devono:1) agli effetti dell’assicurazione della responsabilità civile verso terzi (RCT)a) esporre nella denuncia la narrazione del fatto, l’indicazione delle conseguenze, il nome e il domicilio deidanneggiati e dei testimoni, la data, il luogo e le cause del sinistro;b) far seguire, nel più breve tempo possibile, le notizie, i documenti e gli atti giudiziari relativi al sinistro, adoperandosiper l’acquisizione degli elementi di difesa nonché, se la Società lo richieda, per un componimentoamichevole,38


2) agli effetti dell’assicurazione della responsabilità civile verso i prestatori di lavoro (RCO):a) denunciare soltanto i sinistri per i quali ha luogo l’inchiesta pretorile a norma della legge infortuni, e ciòentro tre giorni da quando l’Assicurato ha ricevuto l’avviso per l’inchiesta;b) dare avviso alla Società non appena ne hanno avuto notizia, se per l’infortunio viene iniziato un procedimentopenale;c) dare indicazione alla Società di qualunque domanda od azione proposta dall’infortunato o suoi aventi dirittononché dall’Istituto assicuratore infortuni per conseguire o ripetere risarcimenti, rispettivamente, ai sensidegli Art. 10 e 11 del D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 e del Decreto Legislativo 23 febbraio 2000 n. 38 e successivemodificazioni e/o integrazioni trasmettendo tempestivamente atti, documenti, notizie e quantoaltro riguardi la vertenza.La Società ha diritto di avere in visione i documenti concernenti sia l’assicurazione obbligatoria sia l’infortuniodenunciato in relazione all’assicurazione stessa, che abbia dato luogo al reclamo per responsabilitàcivile.Il Contraente o l’Assicurato devono, inoltre, dare tempestiva comunicazione alla Società di qualunquedomanda od azione proposta dall’INPS ai sensi dell’art. 14 della legge 12 giugno 1984, n. 222.Art. 8.17 - Assicurazione presso diversi assicuratoriIn caso di sinistro l’Assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori ed è tenuto a indicare a ciascuno di essi il nominativodi tutti gli altri.Art. 8.18 - Gestione delle vertenze di danno - Spese legaliLa Società assume fino a quando ne ha interesse la gestione delle vertenze civili tanto in sede stragiudiziale che giudiziale,a nome dell’Assicurato, designando, ove occorra, legali o tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettantiall’Assicurato stesso.In sede di giudizio penale le spese di assistenza sono sostenute dalla Società fino all’esaurimento del grado di giudizioin corso al momento della tacitazione dei danneggiati.Sono a carico della Società le spese sostenute per resistere all’azione promossa contro l’Assicurato, entro il limite di unimporto pari al quarto del massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda.Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite fra la Società e l’Assicuratoin proporzione del rispettivo interesse.La Società non riconosce spese incontrate dal Contraente o dall’Assicurato per legali o tecnici che non siano da essadesignati e non risponde di multe o ammende né delle spese di giustizia penale.Art. 8.19 - Pluralità di assicuratiQualora la garanzia venga prestata per una pluralità di assicurati, il massimale stabilito in polizza per il danno cuisi riferisce la domanda di risarcimento resta, per ogni effetto unico, anche nel caso di corresponsabilità di più assicuratifra di loro.Art. 8.20 - Assicurazione parziale - deroga alla riduzione proporzionale del risarcimento (valida solo se il tipo dirischio indicato nella scheda di polizza è proprietà e/o conduzione di fabbricati).Qualora l’assicurazione sia riferita solamente alla proprietà e/o conduzione di fabbricati che renda operante lacondizione speciale 7), del settore F) Responsabilità Civile, resta inteso che se al momento del sinistro il valore diricostruzione a nuovo del fabbricato (escluso il valore dell’area) risulterà superiore a quello dichiarato in polizza,si applicherà la riduzione proporzionale del risarcimento prevista dall’art. 1907 C.C., a condizione che la stessasuperi il 15% e per la sola parte eccedente.❑ NORME IN CASO DI SINISTRO TUTELA LEGALEArt. 8.21 - Denuncia del sinistro e scelta del legaleL’Assicurato deve denunciare il sinistro a DAS trasmettendo inoltre tutti gli atti e documenti di cui al successivoart. 8.22.I sinistri denunciati oltre un anno dal momento in cui poteva essere fatto valere il diritto alla prestazione comporterannoper l’Assicurato la prescrizione del diritto alla garanzia.L’Assicurato dovrà far pervenire a DAS notizia di ogni atto a lui notificato tramite Ufficiale Giudiziario, tempestivamentee comunque entro il termine utile per la difesa.Contemporaneamente alla denuncia del sinistro, l’Assicurato può indicare a DAS un legale - residente nella localitàove ha sede l’Ufficio Giudiziario competente a decidere la controversia - al quale affidare la pratica per ilseguito giudiziale, ove il tentativo di definizione in via bonaria non abbia esito positivo.Se l’Assicurato sceglie un legale non residente presso il circondario del tribunale competente, la Società garantiràgli onorari solo nei limiti dei minimi previsti dalla tariffa forense e con esclusione di spese e/o diritti di trasferta,vacazione, domiciliazione e di duplicazioni di attività.La scelta del legale fatta dall’Assicurato è operante fin dalla fase stragiudiziale, ove si verifichi una situazione diconflitto di interessi con DAS o con la Società.39


Art. 8.22 - Fornitura dei documenti occorrenti alla prestazione della garanzia assicurativaL’Assicurato è tenuto a fornire a DAS tutti gli atti e documenti occorrenti, regolarizzandoli a proprie spese secondole norme fiscali di bollo e di registro nonché ad assumere a proprio carico tutti gli oneri fiscali che dovesseropresentarsi nel corso o alla fine della vertenza.Art. 8.23 - Gestione del sinistroRicevuta la denuncia del sinistro, DAS si riserva la facoltà di svolgere, direttamente o a mezzo di professionisti daessa incaricati, ogni possibile tentativo per una bonaria definizione della controversia. Ove ciò non riesca e in ognicaso quando sia necessaria la difesa penale, DAS trasmette la pratica al legale designato ai sensi dell’art. 8.21.Le garanzie sono operanti esclusivamente per i sinistri per i quali gli incarichi a legali e/o periti siano stati preventivamenteconcordati con DAS per ogni stato della vertenza e grado di giudizio; agli stessi l’Assicurato rilasceràle necessarie procure.Dopo la denuncia del sinistro, ogni accordo transattivo o composizione della vertenza devono essere preventivamenteconcordati con DAS; in caso contrario l’Assicurato risponderà di tutti gli oneri sostenuti da DAS per la trattazionedella pratica. Fanno eccezione i casi di comprovata urgenza - con conseguente impossibilità perl’Assicurato di preventiva richiesta di benestare - i quali verranno ratificati da DAS, che sia stata posta in gradodi verificare urgenza e congruità dell’operazione.L’esecuzione forzata di un titolo verrà estesa a due tentativi. In caso di procedure concorsuali la garanzia si limitaalla stesura e al deposito della domanda di ammissione del credito. DAS non è responsabile dell’operato dilegali e periti.Art. 8.24 - Disaccordo sulla gestione del sinistroIn caso di divergenze di opinioni fra l’Assicurato e DAS sulle possibilità di esito positivo o più favorevoleall’Assicurato del giudizio - in un procedimento civile o in caso di ricorso al Giudice Superiore in un procedimentocivile o penale - la questione, a richiesta di una delle parti da formularsi per iscritto, potrà essere demandata ad unarbitro sulla cui designazione le parti dovranno accordarsi. Se un tale accordo non si realizza, l’arbitro verrà designatodal Presidente del Tribunale competente.L’arbitro deciderà secondo equità e le spese di arbitrato saranno a carico della parte soccombente.Art. 8.25 - Recupero di sommeTutte le somme liquidate o comunque recuperate per capitale ed interessi sono di esclusiva spettanza dell’Assicurato,mentre spetta a DAS quanto liquidato a favore anche dello stesso Assicurato giudizialmente o stragiudizialmente perspese, competenze ed onorari.40


INFORMATIVA AI SENSI DELL’ARTICOLO 13 DEL D.L. 30.06.2003 N. 196Ai sensi dell’art. 13 del Decreto Legislativo del 30.06.2003 n. 196 (di seguito denominata Legge), ed in relazione ai datipersonali che La/Vi riguardano e che formeranno oggetto di trattamento, La/Vi informiamo di quanto segue:1. FINALITÀ DEL TRATTAMENTO DEI DATIIl trattamento:a) è diretto all’espletamento da parte della Società dellefinalità di conclusione, gestione ed esecuzione dei contrattie gestione e liquidazione dei sinistri attinenti esclusivamenteall’esercizio dell’attività assicurativa e riassicurativa,a cui la Società è autorizzata ai sensi dellevigenti disposizioni di legge;b) può anche essere diretto all’espletamento da partedella Società delle finalità di informazione e promozionecommerciale dei prodotti assicurativi della Società stessa.2. MODALITÀ DEL TRATTAMENTO DEI DATIIl trattamento:a) è realizzato per mezzo delle operazioni o complessi dioperazioni indicate all’art. 4, comma 1, lett. a), dellaLegge: raccolta, registrazione e organizzazione, elaborazione,compresi modifica, raffronto/interconnessione,utilizzo, comprese consultazione, comunicazione, conservazione,cancellazione/distruzione, sicurezza/protezione,comprese accessibilità/confidenzialità, integrità,tutela;b) è effettuato anche con l’ausilio di mezzi elettronici ocomunque automatizzati;c) è svolto direttamente dall’organizzazione del titolare eda soggetti esterni a tale organizzazione, facenti partedella catena distributiva del settore assicurativo, in qualitàdi responsabili e/o incaricati del trattamento, nonchéda società di servizi, in qualità di responsabili e/o incaricatidel trattamento.3. CONFERIMENTO DEI DATIFerma l’autonomia personale dell’interessato, il conferimentodei dati personali può essere:a) obbligatorio in base a legge, regolamento o normativacomunitaria (ad esempio, per antiriciclaggio, Casellariocentrale infortuni, Motorizzazione civile);b) strettamente necessario alla conclusione di nuovi rapportio alla gestione ed esecuzione dei rapporti giuridiciin essere o alla gestione e liquidazione dei sinistri;c) facoltativo ai fini dello svolgimento dell’attività di informazionee di promozione commerciale di prodotti assicurativinei confronti dell’interessato stesso.4. RIFIUTO DI CONFERIMENTO DEI DATIL’eventuale rifiuto da parte dell’interessato di conferire idati personali:a) nei casi in cui al punto 3, lett. a) e b), comporta l’impossibilitàdi concludere od eseguire i relativi contratti diassicurazione o di gestire e liquidare i sinistri;b) nel caso in cui al punto 3, lett. c), non comporta alcunaconseguenza sui rapporti giuridici in essere ovvero incorso di costituzione, ma preclude la possibilità di svolgereattività di informazione e di promozione commercialedi prodotti assicurativi nei confronti dell’interessato.5. COMUNICAZIONE DEI DATIa) i dati personali possono essere comunicati, per le finalitàdi cui al punto 1, lett. a), e per essere sottoposti a trattamentiaventi le medesime finalità o obbligatori per legge -agli altri soggetti del settore assicurativo, quali assicuratori,coassicuratori e riassicuratori, agenti, subagenti, produttoridi agenzia, mediatori di assicurazione ed altri canali diacquisizione di contratti di assicurazione (ad esempio, banchee SIM), legali, periti e autofficine, società di servizi a cuisiano affidati la gestione, la liquidazione ed il pagamentodei sinistri, nonché società di servizi informatici o di archiviazione,organismi associativi (ANIA) e consortili propri delsettore assicurativo, ISVAP, Ministero dell’Industria, delCommercio e dell’Artigianato, CONSAP, UCI, Commissionedi vigilanza sui fondi pensione, Ministero del Lavoro e dellaPrevidenza Sociale ed altre banche dati nei confronti dellequali la comunicazione dei dati è obbligatoria (ad esempioUfficio Italiano Cambi, Casellario centrale infortuni,Motorizzazione civile e dei trasporti in concessione);b) inoltre i dati personali possono essere comunicati, perle finalità di cui al punto 1, lett. b), a società del gruppo diappartenenza (società controllanti, controllate e collegate,anche indirettamente, ai sensi delle vigenti disposizioni dilegge), nonché ad agenti o mediatori di assicurazione.6. DIFFUSIONE DEI DATII dati personali non sono soggetti a diffusione.7. TRASFERIMENTO DEI DATI ALL’ESTEROI dati personali possono essere trasferiti verso Paesidell’Unione Europea e verso paesi terzi rispettoall’Unione Europea.8. DIRITTI DELL’INTERESSATOGli art. 7 e 10 della Legge conferiscono all’interessatol’esercizio di specifici diritti, tra cui quelli di ottenere daltitolare la conferma dell’esistenza o meno di propri datipersonali e la loro messa a disposizione in forma intelligibile;di avere conoscenza dell’origine dei dati, nonchédella logica e della finalità su cui si basa il trattamento; diottenere la cancellazione, la trasformazione in formaanonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge,nonché l’aggiornamento, la rettificazione o, se vi è interesse,l’integrazione dei dati, di opporsi, per motivi legittimi,al trattamento stesso.9. TITOLARE E RESPONSABILE DEL TRATTAMENTOTitolare del trattamento è la Società stessa, con sede inMilano, Viale Abruzzi n. 94. Responsabile del trattamentoper l’Area Industriale è il Direttore Generale protemporedomiciliato in Milano, Viale Abruzzi n. 94.41


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<strong>Aviva</strong> Italia S.p.A.V.le Abruzzi 94 20131 Milanowww.avivaitalia.itTel. +39 02 2775.1Fax +39 02 2775.204<strong>Aviva</strong> Italia S.p.A. è una società del Gruppo <strong>Aviva</strong>Sede legale e sede sociale in Italia Viale Abruzzi 94 20131 Milano CapitaleSociale Euro 45.684.400,00 (i.v.) R.E.A. di Milano 1277308 Iscrizione al Registrodelle Imprese di Milano, Codice Fiscale e Partita IVA 09197520159 Società conunico socio soggetta a direzione e coordinamento di <strong>Aviva</strong> Italia Holding S.p.A.Impresa autorizzata all’esercizio delle assicurazioni con decreto del Ministerodell’Industria, del Commercio e dell’Artigianato n. 18652 del 09/10/1990(Gazzetta Ufficiale n. 247 del 22/10/1990) e con Provv. ISVAP n. 2282 del25/05/2004 (Gazzetta Ufficiale n. 128 del 03/06/2004) Iscrizione all’Albo delleImprese di Assicurazione n. 1.00091 Iscrizione all’albo dei gruppi assicurativi n.038.00005Mod. 13511 - - 5.000 - 3/2009

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