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N. 11-Venerdì 5 Marzo 2010 (PDF) - Gazzetta Ufficiale della ...

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5-3-<strong>2010</strong> - GAZZETTA UFFICIALE DELLA REGIONE SICILIANA - PARTE I n. <strong>11</strong> 7Ritenuto pertanto di procedere all’integrazione deldecreto presidenziale 20 aprile 2007 nella definitiva formulazionecondivisa dalle OO.SS. in data 21 dicembre2009;Decreta:Art. 1Al decreto presidenziale 20 aprile 2007, recante“Competenze, ordinamento professionale, articolazione inposizioni all’interno delle rispettive categorie ed organicodel Corpo forestale <strong>della</strong> Regione siciliana” è aggiunto ilseguente capitolo:“Capitolo XVIIArt. 47 bisProgressione economica orizzontale1 - Per il personale del Corpo forestale <strong>della</strong> Regionesiciliana la progressione economica orizzontale da applicaresecondo le regole, le condizioni e i limiti previsti dagliaccordi di contrattazione non produce effetti giuridici népromozioni di carriera che restano disciplinati esclusivamentedalle norme dei capitoli da I a VIII del presentedecreto.2 - Per il personale inquadrato nelle qualifiche cheprevedono una sola posizione economica detta progressionecostituisce soltanto un’anticipazione ad personamda riassorbire con il trattamento economico chesarà attribuito al seguito dell’inquadramento giuridiconella qualifica superiore determinato nel rispetto delleregole di cui al presente decreto. La relativa attribuzionenon può determinare pretese di riconoscimento diposizioni giuridiche superiori o duplicazioni di sommegià attribuite”.Art. 2Il presente decreto sarà inoltrato alla ragioneria centraleper la Presidenza <strong>della</strong> regione siciliana per il visto diregistrazione.Il presente decreto sarà pubblicato nella <strong>Gazzetta</strong><strong>Ufficiale</strong> <strong>della</strong> Regione siciliana nonché nel sito internet<strong>della</strong> Regione siciliana al seguente indirizzo: www.regione.sicilia.it.Palermo, 20 gennaio <strong>2010</strong>.LOMBARDOVistato dalla ragioneria centrale per la Presidenza, le autonomie locali ela funzione pubblica in data 16 febbraio <strong>2010</strong> al n. 13.(<strong>2010</strong>.9.607)084DECRETO PRESIDENZIALE 16 febbraio <strong>2010</strong>.Cessazione dalla carica del sindaco, <strong>della</strong> giunta e delconsiglio del comune di Mussomeli e nomina del commissariostraordinario.IL PRESIDENTE DELLA REGIONEVisto lo Statuto <strong>della</strong> Regione;Visto il vigente ordinamento amministrativo degli entilocali approvato con legge regionale 15 marzo 1963, n. 16e successive modifiche ed integrazioni;Vista la legge regionale <strong>11</strong> dicembre 1991, n. 48 e successivemodifiche ed integrazioni;Vista la legge regionale 15 settembre 1997, n. 35;Vista la legge regionale 16 dicembre 2000, n. 25;Vista la legge regionale 23 dicembre 2000, n. 30;Vista la legge regionale 16 dicembre 2008, n. 22;Vista la nota-fax, prot. n. 1081 del 18 gennaio <strong>2010</strong>,acquisita in pari data al prot. n. 1392, con la quale il segretariogenerale del comune di Mussomeli ha comunicatoche il consiglio comunale, in data 15 gennaio <strong>2010</strong>, condeliberazione n. 2, trasmessa con la successiva nota prot.n. <strong>11</strong>28 del 18 gennaio <strong>2010</strong> ed acquisita il 20 gennaio<strong>2010</strong> al prot. n. 1628, ha approvato la mozione di sfiducianei confronti del sindaco, ing. Luigi Mancuso;Preso atto che la mozione di sfiducia è stata sottoscrittada n. 18 consiglieri comunali, su 20 assegnati e che laproposta di deliberazione è stata approvata con n. 17 votifavorevoli, per cui risultano rispettati le procedure ed iquorum previsti dai commi 1 e 2 dell’art. 10 <strong>della</strong> leggeregionale n. 35/97 e s.m.i.;Rilevato che, ai sensi dell’art. 10 <strong>della</strong> legge regionale15 settembre 1997, n. 35, così come sostituito dall’art. 2<strong>della</strong> legge regionale 16 dicembre 2000, n. 25, l’approvazione<strong>della</strong> mozione di sfiducia, votata dal 65% dei consiglieriassegnati, comporta l’immediata cessazione degliorgani elettivi del comune;Rilevato, altresì che, nel caso di specie, ai sensi dell’art.<strong>11</strong>, comma 4, <strong>della</strong> legge regionale 15 settembre1997, n. 35 e dell’art. 55 <strong>della</strong> legge regionale 15 marzo1963, n. 16, come sostituito dall’art. 14 <strong>della</strong> leggeregionale 23 dicembre 2000, n. 30, ed integrato dall’art.28 <strong>della</strong> legge regionale 3 dicembre 2003, n. 20, nonchédall’art. 13 <strong>della</strong> legge regionale 16 dicembre 2008, n.22, le competenze del sindaco, <strong>della</strong> giunta e del consigliocomunale sono esercitate da un commissario straordinarioe che le nuove elezioni, ai sensi dell’art. <strong>11</strong>,comma 5, <strong>della</strong> legge regionale 15 settembre 1997, n. 35e s.m.i., avranno luogo alla prima tornata elettoraleutile;Visto l’art. 55 <strong>della</strong> legge regionale 15 marzo 1963, n.16, come sostituito dall’art. 14 <strong>della</strong> legge regionale 23dicembre 2000, n. 30 ed integrato dall’art. 28 <strong>della</strong> leggeregionale 3 dicembre 2003, n. 20, nonché dall’art. 13 <strong>della</strong>legge regionale 16 dicembre 2008, n. 22;Visto il D.P. n. 138/serv. 4/S.G. dell’8 maggio 2009, pubblicatonella <strong>Gazzetta</strong> <strong>Ufficiale</strong> <strong>della</strong> Regione siciliana n. 23del 22 maggio 2009, con il quale vengono fissate le nuoveindennità di funzione mensile spettanti ai commissaristraordinari e regionali degli enti locali, in rapporto allapopolazione rilevata nell’ultimo censimento 2001(D.P.C.M. 2 aprile 2003 in G.U.R.I. - supplemento ordinario- n. 81 del 7 aprile 2003);Su proposta dell’Assessore regionale per le autonomielocali e la funzione pubblica;Decreta:Art. 1Prendere atto <strong>della</strong> cessazione dalla carica del sindaco,<strong>della</strong> giunta e del consiglio comunale di Mussomeli(CL).Art. 2Nominare la dott.ssa Mistretta Maria, qualifica dir.reg. in quiescenza, commissario straordinario per laCOPIA TRATTA DAL SITO UFFICIALE DELLA G.U.R.S.NON VALIDA PER LA COMMERCIALIZZAZIONE

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