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MANUALE AUTENTICHE - Network Uffici Provinciali ACI

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Automobile Club d’Italia<strong>MANUALE</strong> <strong>AUTENTICHE</strong>Disposizioni in materia di autenticazionedegli atti di alienazione e costituzione di diritti digaranzia di beni mobili registratiDirezione servizi Delegati<strong>Uffici</strong>o Normativa e Controllo Febbraio 2011<strong>ACI</strong> DSD - <strong>Uffici</strong>o Normativa Controllo, febbraio 2011__________________________________________________________________


AVVERTENZAPer agevolare la consultazione del Manuale, si precisa che lemodifiche e le integrazioni apportate rispetto alla precedenteversione sono evidenziate in carattere grassetto.<strong>ACI</strong> DSD - <strong>Uffici</strong>o Normativa Controllo__________________________________________________________________Pagina 2 di 41


IndicePremessa 5• Parte I: oggetto dell’autentica 6a) Gli atti che possono essere autenticati ex art. 7 L. n. 248/2006 6b) Formalità per le quali può essere presentata l’Istanza dell’acquirente 7Possibilità di allegare il contratto estero 8Casistiche particolari 8Istanza dell’acquirente che non sa o non può firmareSottoscrizione dell’istanza dell’acquirente a favore di persona giuridica 9Esclusione veicoli nuovi e usati extra UE e veicoli soggetti a licenza/autorizzazione 9c) Applicazione dell’art. 7 L. 248/2006 a casistiche particolari 10Formalità di rettifica di atti di alienazione contenente dati errati già trascritti al PRA 12Procura a vendere 12Atto di vendita con patto di riservato dominio 12Modifica del regime giuridico dei beni 12Veicoli immatricolati e iscritti tardivamente 13• Parte II: soggetti abilitati all’autentica della sottoscrizione 14a) Premessa 14b) <strong>Uffici</strong> <strong>Provinciali</strong> <strong>ACI</strong> 15c) <strong>Uffici</strong> Motorizzazione Civile provinciali (UMC) 15d) Studi di consulenza automobilistica 15<strong>ACI</strong> DSD - <strong>Uffici</strong>o Normativa Controllo__________________________________________________________________Pagina 3 di 41


e) Delegazioni Automobile Club (AC) 16f) Dipendenti delegati dai titolari STA a svolgere l’attività di autentica 17g) Soggetti ai quali non può essere delegato il potere di autentica 19h) Deleghe all’attività di autentica e registro autenticatori 19• Parte III: modalità di autentica 20a) Premessa 20b) Contenuti 21Modalità di identificazione del sottoscrittore 22Poteri di firma del sottoscrittore 23c) Limitazioni 29d) Autentiche irregolari 29e) Errori sulla dichiarazione di vendita 30f) Contestualità autentica e formalità PRA 32Parte IV: soggetti legittimati a sottoscrivere l’atto di vendita in casiparticolari 34a) Soggetti legittimati a sottoscrivere l’atto di vendita in particolari casi 34b) Variazioni e trasformazioni societarie 36c) Costi dell’autentica e assolvimento dell’imposta di bollo 37d) Impossibilità di assolvere l’imposta di bollo in modo virtuale 39e) Repertorio 40<strong>ACI</strong> DSD - <strong>Uffici</strong>o Normativa Controllo__________________________________________________________________Pagina 4 di 41


PREMESSAIl 4 luglio 2006, con l’art. 7 del DL n. 223/2006 convertito con modifiche in L. n.248/2006, è entrata in vigore la nuova normativa in materia di autentiche degli atti dialienazione e costituzione di diritti reali di garanzia aventi ad oggetto i beni mobiliregistrati.L’art. 7 ha ampliato i soggetti che possono autenticare gli atti da trascrivere al PRAfacendo venire meno l’obbligo di rivolgersi al notaio.L’art. 7 L. 248/2006 prevede che le nuove modalità di autentica si applichino ai benimobili registrati. Si ricorda che, in base all’art. 2683 c.c., sono beni mobili registrati:• gli autoveicoli iscritti al PRA;• le navi e i galleggianti iscritti nei registri indicati dal codice della navigazione;• gli aeromobili iscritti nel codice della navigazione.Gli <strong>Uffici</strong> <strong>Provinciali</strong> <strong>ACI</strong> non procederanno all’autentica degli atti relativi a navi eaeromobili.<strong>ACI</strong> DSD - <strong>Uffici</strong>o Normativa Controllo__________________________________________________________________Pagina 5 di 41


PARTE IOggetto dell’Autenticaa) Gli atti che possono essere autenticati ex art. 7 L. n. 248/2006b) Formalità per le quali può essere presentata l’Istanzadell’acquirentec) Applicazione dell’art. 7 L. 248/2006 a casistiche particolaria. Gli atti che possono essere autenticati ex art. 7 L. n. 248/2006La nuova normativa in materia di autentiche degli atti di alienazione ecostituzione di diritti reali di garanzia aventi ad oggetto i beni mobili registratiè entrata in vigore il 4 luglio 2006, con l’art. 7 del DL n. 223/2006 convertitocon modifiche in L. n. 248/2006.L’art. 7 ha ampliato i soggetti che possono autenticare gli atti da trascrivere alPRA facendo venire meno l’obbligo di rivolgersi al notaio.Non tutti gli atti trascrivibili al PRA possono essere autenticati con le modalitàsemplificate previste dall’art. 7, in quanto il legislatore ha limitato taleautentica ad alcune tipologie di atti, anche se le fattispecie comprese sonoquelle più frequenti.Per effetto delle disposizioni dell’art. 7 L. n. 248/2006, non è più obbligatorial’autentica notarile per i seguenti atti relativi a veicoli iscritti al PRA : atti di vendita di veicoli; atti di vendita di veicoli con riserva di proprietà, compresi i relativi atti dirisoluzione e di cancellazione; atti costitutivi di ipoteca aventi ad oggetto autoveicoli, motoveicoli erimorchi;<strong>ACI</strong> DSD - <strong>Uffici</strong>o Normativa Controllo__________________________________________________________________Pagina 6 di 41


atti di rettifica relativi ad atti di vendita già autenticati e trascritti al PRA; atti di accettazione di eredità; a questo riguardo, si precisa che nonpossono essere autenticati ex art. 7 gli atti di accettazione con beneficio diinventario dal momento che tali atti devono rivestire la forma dell’attopubblico (art. 484 c.c.); dichiarazione di proprietà di veicoli provenienti dall’estero già intestati alsoggetto che immatricola il veicolo in Italia; atto di rettifica da bene strumentale a bene personale o viceversasottoscritto dal rivenditore di veicoli usati ex L. n. 85/1995.L’autentica notarile continua ad essere necessaria per gli atti di cancellazione diipoteca, costituzione di diritto d’usufrutto e uso, nonché per le procure specialia vendere.b. Formalità per le quali può essere presentata l’istanza dell’acquirenteLa Legge n. 80/2005 stabilisce che l’istanza dell’acquirente possa essere utilizzata soloper le formalità eseguite con le modalità di Sportello Telematico dell’Automobilista(STA), previste dal DPR 358/2000 e successive modifiche.Ricordiamo che tali formalità per le quali può essere presentata l’istanzadell’acquirente, sono le seguenti:prime iscrizioni al PRA di autoveicoli, motoveicoli (con cilindrata superiore a 50 cc)nuovi di fabbrica, venduti tramite canali ufficiali; prime iscrizioni al PRA di rimorchi, con massa complessiva pari o superiore a 3500kg, nuovi di fabbrica, venduti tramite canali ufficiali;prime iscrizioni al PRA di autoveicoli, motoveicoli (con cilindrata superiore a 50 cc) erimorchi (con massa complessiva pari o superiore a 3500 kg) nuovi, provenienti daStati membri della Comunità Europea o aderenti allo Spazio economico europeo(Islanda, Norvegia e Liechtenstein), venduti tramite canali non ufficiali;prime iscrizioni al PRA di autoveicoli, motoveicoli (con cilindrata superiore a 50 cc) erimorchi (con massa complessiva pari o superiore a 3500 kg) usati, già in possessodella documentazione di circolazione provenienti da Stati membri della ComunitàEuropea o aderenti allo Spazio economico europeo (Islanda, Norvegia eLiechtenstein).<strong>ACI</strong> DSD - <strong>Uffici</strong>o Normativa Controllo__________________________________________________________________Pagina 7 di 41


L’istanza dell’acquirente può essere utilizzata anche per le prime iscrizioni di veicoliche, pur rientrando nella previsione normativa del DPR 358/2000, non sono gestibilicon le procedure di STA, quali ad es. le prime iscrizioni a favore di persone iscritte neiregistri AIRE.Possibilità di allegare il contratto esteroL’istanza dell’acquirente prodotta da un soggetto diverso dall’intestatario della carta dicircolazione estera va corredata dalla fotocopia del contratto di vendita estero, se inassenza della firma del venditore estero o della fattura.Qualora venga presentato un contratto d’acquisto estero, questo deve essere tradotto.Si ricorda che agli atti e ai documenti formati all’estero, da far valere in Italia, deveessere allegata una traduzione in lingua italiana, certificata, conforme al testo stranierodalla competente rappresentanza diplomatica o consolare, ovvero da un traduttoreufficiale (ai sensi dell’art. 33, comma 3 del DPR 445/2000).In assenza di tale requisito, potrà essere accettata la traduzione di qualunque soggettoche traduca tale contratto estero e che presti, davanti al cancelliere giudiziario,giuramento sulla conformità della propria traduzione al testo originale (ai sensi dell’art.5 del R.D. n. 1366 del 9.10.1922).Tale traduzione asseverata non può essere sostituita con una dichiarazione sostitutivadell’atto di notorietà resa dal traduttore ai sensi dell’art. 47 del DPR 445/2000 cheattesti la conformità della traduzione al testo straniero.Casistiche particolariLe case costruttrici che si intestano i veicoli possono utilizzare, per dichiarare l’acquistoa titolo originario del veicolo, l’istanza dell’acquirente ex L. 80/2005.Inoltre, poiché la norma richiede quale unico requisito per potersi avvalere dell’istanzadell’acquirente che la formalità di prima iscrizione rientri nell’ambito di applicazione delDPR 358/2000, si ritiene che il vincitore di un concorso a premi possa utilizzare l’istanzadell’acquirente per le formalità STA relative a prime iscrizioni di veicoli nuovi acquistatia tale titolo. Per tali formalità, fino ad oggi, veniva richiesto l’atto di assegnazionesottoscritto dall’organizzatore del concorso, proprietario del veicolo, nella forma dellascrittura privata autenticata dal notaio, forma che rimane in uso come modalitàalternativa all’istanza dell’acquirente.Istanza dell’acquirente che non sa o non può firmareNel caso in cui l’acquirente sia un soggetto che non sa o non può firmare,l’istanza, a scelta della parte, potrà essere sottoscritta:direttamente davanti al funzionario del PRA, in qualità di dipendenteaddetto a riceverla, il quale attesterà l’impedimento a sottoscriveredichiarato dall’acquirente previo accertamento dell’identità.<strong>ACI</strong> DSD - <strong>Uffici</strong>o Normativa Controllo__________________________________________________________________Pagina 8 di 41


c. Applicazione dell’Art. 7 L. 248/2006 a casistiche particolariLa legge n. 80/2005 ha previsto che l’istanza dell’acquirente sia ammessa solo performalità di prima iscrizione eseguite con le procedure di STA, determinandol’esclusione delle formalità di prima iscrizione che non rientrano nella previsionenormativa del DPR n. 358/2000 e successive modifiche.Tuttavia, vi sono alcune fattispecie che non potendo avvalersi dell’istanza dell’acquirente,perché non rientranti nell’applicazione del DPR n. 358/2000, si ritiene possano rientrarein via estensiva nelle disposizioni dell’art. 7 L. n. 248/2006 e beneficiare delle modalitàsemplificate di autentica.Si fa riferimento a formalità relative a:1. prima iscrizione di veicoli usati cancellati d’ufficio (ex art. 96 CdS eart. 18 L. n. 289/02) o ricostruiti;2. prima iscrizione di veicoli radiati per esportazione e reimmatricolatinuovamente in Italia perché mai esportati all’estero;3. prima iscrizione di veicoli provenienti da altri registri come ad es. iveicoli di provenienza militare, ex targa CD, ex targa EE ecc.Per queste casistiche è possibile autenticare il titolo patrimoniale in base all’art.7 L. n. 248/2006 in alternativa all’atto autenticato dal notaio, sia nel caso in cuiil titolo da presentare è una dichiarazione di vendita perché il veicolo è statoreimmatricolato a nome di un soggetto diverso dall’ultimo intestatario al PRA,sia nel caso in cui venga presentata una dichiarazione di proprietà perché ilveicolo è stato reimmatricolato a nome dell’ultimo intestatario al PRA.Si è ritenuto opportuno far rientrare nell’autentica ex art. 7 anche il caso delladichiarazione di proprietà in quanto escludere dalla semplificazione questacasistica – tecnicamente non rientrante né nell’applicazione della normativasull’istanza dell’acquirente (si tratta di formalità fuori STA) né nell’ambitodell’art. 7 (perché tale atto non sottende ad una alienazione, essendo già ilsoggetto proprietario del veicolo) –, avrebbe costituito una penalizzazione peri soggetti che già sono proprietari, sotto il profilo giuridico, del veicolo.Per i motivi sopra esposti, anche per le formalità di prima iscrizione di veicoliprovenienti dall’estero, che vengono iscritti a nome dello stesso soggetto già<strong>ACI</strong> DSD - <strong>Uffici</strong>o Normativa Controllo__________________________________________________________________Pagina 10 di 41


intestatario della carta di circolazione estera (è il caso di molti cittadini italianiche rientrano in patria), è possibile presentare la dichiarazione di proprietàautenticata, oltre che dal notaio, anche ex art. 7 L. n. 248/2006.Per le prime iscrizioni provenienti dalla UE – rientranti nell’applicazione delDPR n. 358/2000, anche se la carta di circolazione estera risulta già intestataal soggetto che immatricola il veicolo in Italia – resta inteso che è sempreutilizzabile l’istanza dell’acquirente in alternativa alla sopra citatadichiarazione di proprietà, allegando la fattura, la controfirma del venditore oil contratto estero.Infatti, vi potrebbero essere casi in cui alla base dell’importazione vi è unacquisto all’estero, pur in presenza della carta di circolazione estera giàintestata al soggetto che immatricola il veicolo in Italia, come ad esempio nelcaso di importazioni dalla Germania.Per i veicoli già immatricolati nella Repubblica Federale di Germania, ereimmatricolati con targhe per l’esportazione in uno dei Paesi UE, non vienepiù rilasciata la carta di circolazione internazionale (internationalerZulassungsschein di colore verde) ma viene emessa una nuova carta dicircolazione intestata all’acquirente del veicolo (Zulassungsscheingung Teil I),mentre il certificato di proprietà (Zulassungsscheingung Teil II) non vieneinvalidato ma sovrascritto e aggiornato a nome del nuovo proprietario.Continuerà, invece, ad essere necessario l’atto notarile o, in caso di vendita all’estero,l’atto autenticato presso il consolato o autenticato da un notaio estero e depositatopresso un notaio italiano, per le altre formalità attualmente ancora escluse dallaprevisione normativa del DPR n. 358/2000 e successive modifiche, e cioè: prime iscrizioni di veicoli che necessitano di un titolo autorizzativo la cui carta dicircolazione è rilasciata sulla base dell’art. 93, comma 3, del Codice della Strada(veicoli soggetti a licenza/autorizzazione o particolari requisiti); in questo casopuò essere utilizzata anche la dichiarazione di proprietà autenticata dalnotaio con allegata fattura estera UE, così come previsto dalla lett. circ. n.6013 del 19/6/2002. prime iscrizioni di veicoli provenienti da Stati extra UE o non aderenti allo spazioeconomico europeo, venduti tramite canali non ufficiali.Per facilitare l’individuazione dei titoli che, in relazione alle varie fattispecie,possono essere allegati alla formalità, in appendice al presente manuale siallega una scheda sinottica nella quale sono schematicamente riassunte levarie casistiche.<strong>ACI</strong> DSD - <strong>Uffici</strong>o Normativa Controllo__________________________________________________________________Pagina 11 di 41


Formalità di rettifica di atti di alienazione contenenti dati errati già trascritti alPRAQualora sia stato trascritto un atto di vendita al PRA contenente dati errati, la successivaformalità di rettifica potrà essere eseguita sulla base di un titolo, reso nella forma dellascrittura privata autenticata in base all’art. 7 L. 248/2006, anche se l’atto di venditaerrato, già trascritto al PRA, era stato autenticato dal notaio.Se l’errore è contenuto nell’istanza dell’acquirente già trascritta al PRA, l’atto di rettificapotrà essere autenticato dal notaio o in base all’art. 7 L. 248/2006.Procura a vendereSi ricorda che la procura a vendere va autenticata dal notaio.Atto di vendita con patto di riservato dominioLe autentiche degli atti di vendita con patto di riservato dominio (PDR), come noto,possono essere effettuate ex art. 7 L.248/2006.Nel caso di prima iscrizione di veicolo con annotazione del patto di riservato dominio, inluogo dell’istanza dell’acquirente che non consente la previsione della clausola diriservato dominio, è possibile presentare una dichiarazione di vendita autenticata exart. 7 L. n. 248/2006.Possono essere autenticati ai sensi dell’art. 7 L. 248/2006 anche l’atto risolutorio con ilquale viene risolto il contratto di vendita con PRD – e con il quale il venditore tornanella piena disponibilità del bene - e l’atto liberatorio – con il quale l’acquirente diventaproprietario del bene acquistato avendo corrisposto l’ultima rata del prezzo. Si tratta diatti legati a quello di alienazione stipulato in precedenza e che hanno effetti giuridici sultrasferimento di proprietà del veicolo.Modifica del regime giuridico dei veicoli da beni strumentali a personali (eviceversa)Il rivenditore di veicoli usati che usufruisce dei benefici della L. n. 85/1995, permodificare il regime giuridico dei veicoli ad esso intestati al PRA, trasformando tali benida beni personali a beni destinati alla rivendita o viceversa, presenta una richiesta ditrascrizione corredata da una dichiarazione di proprietà resa nella forma della scritturaprivata autenticata (cfr. casistiche n. 454/2004 e n. 496/2005).Tale dichiarazione di proprietà potrà essere autenticata con le modalità previstedall’art. 7 L. n. 248/2006.<strong>ACI</strong> DSD - <strong>Uffici</strong>o Normativa Controllo__________________________________________________________________Pagina 12 di 41


Veicoli immatricolati e iscritti tardivamente al PRAPer i veicoli, non provenienti dall’estero, immatricolati prima dell’avvio delle procedure diSTA o comunque prima del 17/3/2005 (data di entrata in vigore dell’istanzadell’acquirente), ma non iscritti al PRA entro i termini di legge previsti (60 giorni dalrilascio della carta di circolazione), e in relazione ai quali viene chiesta tardivamentel’autentica dell’atto e la relativa iscrizione al PRA, si potrà usufruire delle modalità diautentica ex art. 7 L. n. 248/2006, oltre che della consueta autentica effettuata dalnotaio.Possono essere autenticati ex art. 7 L. n. 248/2006 anche gli atti relativi alle formalitàdi prima iscrizione tardiva di motocicli immatricolati prima del 1959 (cosiddettemotoleggere).<strong>ACI</strong> DSD - <strong>Uffici</strong>o Normativa Controllo__________________________________________________________________Pagina 13 di 41


PARTE IISoggetti abilitatiall’Autentica della sottoscrizionea. Premessab. Gli <strong>Uffici</strong> <strong>Provinciali</strong> <strong>ACI</strong>c. <strong>Uffici</strong> Motorizzazione Civile provinciali (UMC)d. Studi di consulenza automobilisticae. Delegazioni Automobile Club (AC)f. Dipendenti delegati dai titolari STA a svolgere l’attività di autenticag. Soggetti ai quali non può essere delegato il potere di autenticah. Deleghe all’attività di autentica e registro autenticatoria. PremessaL’art. 7 Legge n. 248/2006 e il successivo art. 1, comma 68, L. 296/2006 (Finanziaria2007) hanno attribuito il potere di autentica ai seguenti soggetti:titolari dello STA previsti dall’art. 2 DPR 358/2000, cioè <strong>Uffici</strong> <strong>Provinciali</strong> <strong>ACI</strong> chegestiscono il PRA, <strong>Uffici</strong> Motorizzazione Civile provinciali (UMC), Delegazioni <strong>ACI</strong> eStudi di Consulenza Automobilistica.Dipendenti delegati dai titolari STA a svolgere l’attività di autentica<strong>Uffici</strong> Comunali.<strong>ACI</strong> DSD - <strong>Uffici</strong>o Normativa Controllo__________________________________________________________________Pagina 14 di 41


. <strong>Uffici</strong> <strong>Provinciali</strong> <strong>ACI</strong>Sono abilitati ad autenticare il Direttore dell’<strong>Uffici</strong>o Provinciale e i dipendenti <strong>ACI</strong> abilitatialla firma degli atti PRA dalla Procura Generale.c. <strong>Uffici</strong> Motorizzazione Civile provinciali (UMC)Possono autenticare il Direttore dell’<strong>Uffici</strong>o Provinciale della Motorizzazione e ilpersonale inquadrato nell’area C (circolare DTT prot. n. 16090/08/08/01 del10/7/2006).d. Studi di Consulenza AutomobilisticaIl potere di autentica è conferito ai titolari dell’impresa che svolge l’attività diconsulenza automobilistica ed è per questo in possesso dell’autorizzazioneamministrativa prevista dalla L. 264/1991.Lo STA non potrà più esercitare l’attività di autentica dalla data di definitiva cessazionedell’operatività (art. 6 comma 3 e art. 9 comma 3 D.P.R. 358/2000), cioè dalla data dichiusura definitiva del servizio telematico.Al verificarsi della terza irregolarità e del conseguente scollegamento, lo STA non potràpiù autenticare dalla data in cui riceve, da parte dell’USP <strong>ACI</strong>, formale notizia dellachiusura definitiva dello Sportello tramite raccomandata A.R., il cui contenuto saràanticipato in via telematica. Tale nota viene inviata per conoscenza all’<strong>Uffici</strong>oProvinciale <strong>ACI</strong> di riferimento, al locale DTT e alla Provincia interessata.Si invitano gli <strong>Uffici</strong> <strong>Provinciali</strong> a verificare che gli studi di consulenzaautomobilistica, nei confronti dei quali sia stata comunicata formalmente lachiusura definitiva dello sportello telematico, abbiano rimosso le vetrofaniecon il logo dello STA.Non possono autenticare gli STA che non sono ancora operativi. Per poterautenticare ex art. 7 non è sufficiente avere terminato l’iter amministrativo diattivazione dello STA e aver ricevuto la password per poter operare, ma ènecessario che il punto di servizio sia concretamente operativo con leprocedure di sportello telematico.Per individuare i titolari dello STA aventi il potere di autentica occorre, innanzitutto,distinguere a seconda che lo studio di consulenza automobilistica operi in formaindividuale o societaria.<strong>ACI</strong> DSD - <strong>Uffici</strong>o Normativa Controllo__________________________________________________________________Pagina 15 di 41


Impresa esercitata in forma individuale: il titolare dello STA si identifica con lapersona fisica titolare dello studio di consulenza. Impresa esercitata in forma societaria: titolare dello STA è la società che operaattraverso i soci-persone fisiche che sono legittimati ad agire in nome e per contodella stessa, in base alle disposizioni del codice civile e allo statuto societario.In particolare, la rappresentanza della società spetta:1. società in nome collettivo: al socio o ai soci che hanno l’amministrazione dellasocietà in base all’atto societario (art. 2298 c.c.);2. società in accomandita semplice: al socio o ai soci accomandatari che hannol’amministrazione della società in base all’atto societario (art. 2318 c.c.);3. società a responsabilità limitata: all’amministratore o agli amministratori dellasocietà indicati nello statuto (artt. 2475 e 2475 bis c.c.);4. società in accomandita per azioni: i soci accomandatari (art. 2455 c.c.) indicatinell’atto costitutivo;5. società per azioni: l’organo amministrativo della società (amministratore unico,presidente del consiglio di amministrazione, amministratore delegato) risultantidall’atto costitutivo (art. 2380 bis e 2384 c.c.);6. società cooperativa: l’organo amministrativo risultante dall’atto costitutivo (art.2542 c.c.);7. società consortile: il soggetto che, in base alla tipologia societaria prescelta, ha ilpotere di amministrazione e rappresentanza.e. Delegazioni Automobile Club (AC)Il Direttore dell’AC, che in qualità di dipendente <strong>ACI</strong>, è stato abilitato alla firma degliatti PRA, può svolgere l’attività di autentica.Per le delegazioni dell’AC, è necessario distinguere tra:<strong>ACI</strong> DSD - <strong>Uffici</strong>o Normativa Controllo__________________________________________________________________Pagina 16 di 41


delegazioni AC presso le quali non opera personale dipendente dell’Automobile ClubProvinciale (cosiddette indirette), alle quali, trattandosi di privati studi diconsulenza automobilistica, si applicano le disposizioni indicate nel paragrafoprecedente, dedicato agli studi di consulenza automobilistica;delegazioni AC presso le quali opera personale dipendente dell’Automobile ClubProvinciale (cosiddette dirette), ossia personale dipendente di un ente pubblico,quale è l’Automobile Club Provinciale. In questo caso, titolare dello STA è ilPresidente dell’AC che, in base allo Statuto ha la rappresentanza legale, e potràdelegare uno o più dipendenti dell’AC (ex art. 1, comma 68, L. 296/2006 -Finanziaria 2007).f. Dipendenti delegati dai titolari STA a svolgere l’attività di autenticaPossono autenticare le sottoscrizioni, oltre ai titolari dello STA, anche i dipendenti deititolari dello STA che siano stati da questi delegati a svolgere questa funzione (come daLegge Finanziaria 2007 - art. 1, comma 68 L. 296/2006 che ha modificato l’art. 7 L.248/2006).Sotto il profilo giuridico, dipendente è colui che è legato da un rapporto di lavorosubordinato, così come previsto dagli articoli 2094 e 2095 Codice Civile (c.c).La fattispecie tradizionale di lavoro subordinato è quella che, generalmente, si inquadranell’ambito di un contratto a tempo indeterminato e a tempo pieno.In realtà, il mercato del lavoro prevede molteplici forme contrattuali di rapporto dilavoro, anche a seguito della cosiddetta “Riforma Biagi” che ha introdotto nuove formecosiddette ”atipiche”.La definizione di lavoro subordinato, contenuta nel codice civile, si rivela oggiinsufficiente a incardinare con certezza nell’ambito del lavoro subordinato alcunetipologie di rapporti lavorativi. Sulla questione sono intervenute diverse pronuncegiurisprudenziali.Si ritiene, pertanto, che la norma contenuta nell’art. 7 vada interpretata in sensoteleologico-funzionale, tenendo conto della realtà economica che la norma disciplina edelle finalità che, con tale disposizione, il legislatore ha inteso perseguire, estendendo,dunque, la sua applicazione anche a rapporti di lavoro che, pur non essendo inquadratinel rapporto di lavoro subordinato, così come definito dalle disposizioni del codice civile,sul piano funzionale, sono ad esso equiparabili.I dipendenti del titolare dello STA delegati ex comma 68 art. 1 L. 296/2006, in quantodipendenti dell’impresa, possono svolgere l’attività di autentica presso tutte le sedisecondarie purché STA dello studio di consulenza (sede principale e sedi secondarie).<strong>ACI</strong> DSD - <strong>Uffici</strong>o Normativa Controllo__________________________________________________________________Pagina 17 di 41


Non è possibile, quindi, che il titolare dello STA possa delegare un dipendentedi una sede secondaria se presso tale sede non è attivato il servizio di STA.Per le considerazioni sopra esposte, possono essere delegati dal titolare dello STA asvolgere l’attività di autentica anche:i collaboratori dell’impresa familiare purché in regola con le disposizioni inmateria assistenziale e previdenziale.Questi soggetti prestano la propria attività lavorativa nell’impresa familiare ai sensidell’art. 230 bis c.c. e non sono legati, sotto il profilo formale, da un rapporto di lavorosubordinato in senso stretto. Sotto il profilo sostanziale, i collaboratori familiarisvolgono la loro attività e sono inseriti nell’organizzazione dell’impresa, con modalitàsimili a quelle del lavoratore dipendente.Questa interpretazione è confermata da una giurisprudenza ampiamente consolidatadella Corte di Cassazione, nonché da una dottrina prevalente che qualifica l’impresafamiliare come impresa individuale e pone i collaboratori familiari su un piano simile ailavoratori subordinati.• ApprendistatoNel caso di apprendistato, si ritiene che, sebbene esso rientri tecnicamentenella categoria del rapporto di lavoro subordinato, non sussistano ipresupposti per consentire una delega della funzione di autentica.L’apprendistato, infatti, pur nella diversità delle diverse soluzioni in cui essopuò configurarsi, è finalizzato all’attribuzione in capo al giovane apprendistadi quella necessaria formazione di base per lo svolgimento di mansionilavorative. Tale connotazione mal si configura con l’assegnazione di funzionidi responsabilità, quale quella di autenticazione.• Institore (art. 2203 c.c.)Può autenticare gli atti ex art. 7 L. 248/2006 l’institore che sia legato al titolare delloSTA da un rapporto di lavoro subordinato e da questi delegato a svolgere tale funzione.Può autenticare anche l’institore, nominato in base a procura institoria conferita ex art.2203 c.c..Pertanto, in base al citato articolo del codice civile, da coordinarsi con quanto previstodall’art. 3 comma 2 e dall’art. 4 comma 1 L. n. 264/1991 in materia di eserciziodell’attività di consulenza automobilistica, possono autenticare gli institori che rivestanola qualità di soci di Società in nome collettivo.L’institore, non essendo il titolare dello STA ma un dipendente o un socio, non potrà, asua volta, delegare il potere di autentica ad altri dipendenti dello studio di consulenza.<strong>ACI</strong> DSD - <strong>Uffici</strong>o Normativa Controllo__________________________________________________________________Pagina 18 di 41


g. Soggetti ai quali non può essere delegato il potere di autenticaSi esclude, invece, che possano essere delegati all’autentica di firma ex art. 7 L.248/2006 coloro che sono legati al titolare dello STA da rapporti di lavoro a caratterenon continuativo o saltuario, quali, ad esempio, i lavoratori a progetto, i collaboratorioccasionali, gli interinali o i lavoratori legati da collaborazioni coordinate e continuative.La loro attività è legata alla realizzazione di uno o più progetti specifici o a fasi di esso,ed è caratterizzata dall’autonomia gestionale, senza vincoli di subordinazione neiconfronti del committente.h. Deleghe all’attività di autentica e registro autenticatoriAl fine di garantire la certezza dei soggetti legittimati all’esercizio delle funzioni diautentica e consentire agli <strong>Uffici</strong> <strong>Provinciali</strong> di espletare i relativi controlli, è stato istituitoil registro degli autenticatori (titolari STA e dipendenti delegati).Gli <strong>Uffici</strong> <strong>Provinciali</strong> continueranno ad applicare le disposizioni già impartite con letteracircolare DSD n. 8879 del 26/6/2007, relative al deposito della delega delle funzioni diautentica presso l’<strong>Uffici</strong>o Provinciale.Si ricorda che l’atto di delega in favore del dipendente dovrà riportare:le generalità del delegante e l’indicazione della denominazione dello STA;le generalità del dipendente e il tipo di rapporto di lavoro (ad esempio,collaboratore dell’impresa familiare, lavoratore subordinato a tempoindeterminato, ecc.); l’indicazione che il dipendente è regolarmente iscritto presso gli entiprevidenziali;la sottoscrizione, oltre che del delegante, anche del delegato.Copia dell’atto di delega, protocollato dall’<strong>Uffici</strong>o Provinciale, sarà restituita al titolaredello STA.<strong>ACI</strong> DSD - <strong>Uffici</strong>o Normativa Controllo__________________________________________________________________Pagina 19 di 41


PARTE IIIModalità di Autenticaa. Premessab. Contenutic. Limitazionid. Autentiche irregolarie. Errori sulla dichiarazione di venditaf. Contestualità autentica e formalità PRAa. PremessaL’art. 7 L. 248/2006 non specifica le modalità da seguire per l’autentica dellesottoscrizioni, né richiama alcuna disciplina già esistente, quale quella prevista perl’autentica notarile o per l’autentica amministrativa.In assenza di specifiche disposizioni normative, si ritiene opportuno fare riferimentoall’art. 2703 c.c. che definisce l’autenticazione fatta da notaio o altro pubblico ufficialecome “l’attestazione da parte del pubblico ufficiale che la sottoscrizione è stata appostain sua presenza. Il pubblico ufficiale deve previamente accertare l’identità della personache sottoscrive”.Pertanto, ai soggetti autenticanti spetta di verificare l’identità della persona chesottoscrive e dichiarare che la sottoscrizione è stata apposta alla propria presenza,indicando la data in cui è stata apposta.Non dovrà essere effettuata dall’autenticatore alcuna valutazione in merito al contenutodell’atto.<strong>ACI</strong> DSD - <strong>Uffici</strong>o Normativa Controllo__________________________________________________________________Pagina 20 di 41


. ContenutiIl sottoscrittore dovrà :1) effettuare la sottoscrizione per esteso.La sottoscrizione deve essere autografa e non deve necessariamente essereredatta in carattere corsivo ma può essere redatta anche in stampatello cosìcome affermato anche da consolidata giurisprudenza (Cassazione Penale Sez.VI del 5/7/1989, Consiglio di Stato Sez. V, sentenza. n. 2817 del 31/5/2007).Si ricorda inoltre che non dovrà essere verificata la corrispondenza dellasottoscrizione con quella eventualmente presente sul documento diidentità/riconoscimento esibito dal sottoscrittore.2) esibire un documento di identità/riconoscimento in corso di validità e inoriginale.Non è possibile, relativamente alla funzione di identificazione svolta daldocumento di riconoscimento/identità, applicare quanto previsto dall’art. 45,comma 3, DPR n. 445/2000 in merito alla possibilità di utilizzare il documentoscaduto con allegata dichiarazione che i dati presenti sul documento scadutonon sono variati.La definizione di documento di identità è indicata all’art. 1 lett - d) DPR n.445/2000 il quale definisce documento di identità la carta di identità e ognialtro documento munito di fotografia rilasciato su supporto cartaceo,magnetico o informatico dall’amministrazione competente dello Stato Italianoo di altri Stati con la finalità prevalente di dimostrare l’identità personale delsuo titolare.Alla lett. c) del medesimo articolo è, invece, contenuta la definizione didocumento di riconoscimento inteso come ogni documento munito difotografia rilasciato, su supporto cartaceo, magnetico o informatico,dall’amministrazione competente dello Stato italiano o di altri stati con lafinalità prevalente di dimostrare l’identità personale del suo titolare.Pertanto, possono essere utilizzati come documenti di identità, ad esempio,anche il passaporto straniero oppure la carta di identità straniera, fatte salvele disposizioni previste dall’art. 33 del medesimo DPR n. 445/2000 in materiadi legalizzazione e traduzione dei documenti stranieri da far valere nello Stato.Costituisce documento di riconoscimento anche la patente emessa da unoStato UE.<strong>ACI</strong> DSD - <strong>Uffici</strong>o Normativa Controllo__________________________________________________________________Pagina 21 di 41


Per quanto riguarda, invece, i documenti di identità/riconoscimento emessisul territorio italiano, occorre fare riferimento all’art. 35 DPR 445/2000 che, alcomma 2, prevede che “sono equipollenti alla carta di identità il passaporto, la patentedi guida, la patente nautica, il libretto di pensione, il patentino di abilitazione allaconduzione di impianti termici, il porto d’armi, le tessere di riconoscimento purchèmunite di fotografia e di timbro o di altra segnatura equivalente, rilasciati daun’amministrazione dello Stato”.Il Permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo (o, nei casi residuali, lavecchia carta di soggiorno se ancora valida) è valido come documento di identificazionepersonale per 5 anni.Non può essere esibito il mero Permesso di soggiorno perchè non costituiscedocumento di identità.Si evidenzia che ai fini dell’identificazione del sottoscrittore è idoneo anche: il documento di identità/riconoscimento che non riporti la residenza deltitolare; il documento di identità/riconoscimento che non sia sottoscritto daltitolare.L’autenticatore dovrà: accertare l’identità del sottoscrittore indicando le modalità di identificazione nelcorpo dell’autentica, citando qual è il documento utilizzato per l’identificazione e gliestremi. Sarà sufficiente indicare il tipo e il numero di documento esibito,indicando, se documento straniero, la nazione che lo ha rilasciato.Modalità di identificazione del sottoscrittoreSi ritiene ammissibile l’identificazione del sottoscrittore che avvenga perconoscenza diretta/personale, modalità frequentemente utilizzata dai Comuni,quando il sottoscrittore è persona conosciuta all’autenticatore.Infatti, è da osservare che nell’ambito dell’autentica notarile, forma diautentica che più presenta analogie con quella ex art. 7 Legge 248/2006, lagiurisprudenza della Cassazione ha riconosciuto la conoscenza personalecome la prima e più certa forma di riconoscimento, da sola idonea e sufficientea fondare il convincimento dell’autenticatore (rif. Cassazione Sezione I,sentenza n. 3247 del 1986, Cassazione Sezione III, sentenza n. 9757 del2005).Occorre, poi, considerare che anche l’identificazione tramite documento diidentità non può mai fornire assoluta certezza dell’identità del soggetto, dal<strong>ACI</strong> DSD - <strong>Uffici</strong>o Normativa Controllo__________________________________________________________________Pagina 22 di 41


momento che non si può avere l’assoluta garanzia che il sottoscrittore non siavvalga di un documento falsificato.Inoltre, si richiama quanto già previsto, sempre dalla Corte di Cassazione(sent. n. 2937 del 9 ottobre 1972) che si è espressa dichiarando che: “Se lalegge esige che l’autenticazione della sottoscrizione avvenga previoaccertamento dell’identità personale del sottoscrittore, senza precisare inquale modo tale accertamento debba essere compiuto, il pubblico ufficiale puòscegliere, tra il modo diretto della conoscenza personale, quello dei fidefacentio quello documentale, il mezzo che offre idonee garanzie di veridicità, con lacautela proporzionata alla natura dei singoli atti da sottoscrivere edall’importanza delle loro conseguenze”.In questo caso nel corpo dell’autentica deve essere specificato chel’identificazione del sottoscrittore è avvenuta per conoscenzadiretta/personale.Pur riconoscendo all’autenticatore la scelta delle modalità di identificazionedel sottoscrittore, si richiama la massima attenzione al corretto svolgimentodell’attività di identificazione per le responsabilità di natura penale e civile chequesta attività comporta (rif. Paragrafo pag. 29 <strong>AUTENTICHE</strong> IRREGOLARI -CONSEGUENZE E RESPONSABILITA’ del presente manuale).Poteri di firma del sottoscrittoreNel caso di persone giuridiche, l’autenticatore dovrà accertare che il sottoscrittoredetenga il potere rappresentativo mediante esame della documentazione comprovanteil potere di firma (certificato della Camera Commercio, procura generale o speciale, attosocietario, ecc.) e indicare nel corpo dell’autentica l’avvenuto accertamento di talipoteri nonché, in caso di procura, gli estremi dell’atto (numero repertorio e data dellaprocura, oltre che notaio che ha autenticato la procura).Frequentemente alcune società prevedono che per gli atti di straordinariaamministrazione sia necessaria la firma congiunta dei soggetti che ne hannola rappresentanza legale, mentre per gli atti di ordinaria amministrazione talisoggetti possono agire disgiuntamente.Il codice civile non definisce quali siano gli atti di ordinaria e straordinariaamministrazione e in questi casi assume rilevanza, al fine dell’individuazionedei soggetti che devono sottoscrivere l’atto di vendita, il criterio dellastrumentalità diretta o indiretta dell’atto rispetto all’oggetto sociale, intesocome la specifica attività economica concordata dai soci nell’atto costitutivodella società e ricompresa nell’oggetto sociale stesso.In base a questo principio, quindi, se dal certificato camerale risulta chel’alienazione del veicolo rientra nell’oggetto sociale e nell’attivitàeffettivamente esercitata (come ad esempio nel caso di soggetti che<strong>ACI</strong> DSD - <strong>Uffici</strong>o Normativa Controllo__________________________________________________________________Pagina 23 di 41


esercitano l’attività di vendita di veicoli, o di imprese di noleggio, di leasing oimprese di trasporti in cui il veicolo costituisce strumento imprescindibile econnesso all’esercizio dell’attività della società), tale atto può esserequalificato come atto di ordinaria amministrazione che può essere sottoscrittodisgiuntamente dal singolo rappresentante legale.Il potere di firma può essere, dunque, comprovato all’autenticatore tramitepresentazione di: visura camerale; certificato camerale originale in bollo o in fotocopia senza bollo, statuto societario incopia conforme all’originale e in bollo o in fotocopia senza bollo (rif. RisoluzioneAgenzia delle Entrate n. 388/E del 20/10/2008); procura speciale in originale; procura generale in copia conforme in bollo o in fotocopia senza bollo.Qualora nell’autentica non venga citato l’avvenuto accertamento dei poteri di firma, allaformalità PRA dovrà essere allegata la documentazione, in corso di validità,comprovante tali poteri.indicare nel corpo dell’autentica: la data in cui avviene l’autentica.La data di sottoscrizione costituisce elemento essenziale dell’autentica, in quantoconferisce all’atto data certa. È da tale data che vengono computati i termini dipresentazione della formalità e dell’applicazione di eventuali sanzioni, in caso dipresentazione tardiva. Il luogo dove viene eseguita l’autentica.Deve corrispondere con la sede dello STA secondo quanto previsto anche dalDisciplinare di servizio STA, sottoscritto dal rappresentante legale dello STA, ilquale prevede che "la Delegazione/Impresa assicura l’esclusiva operatività presso lapropria struttura".Nel corpo dell’autentica, l’autenticatore deve menzionare espressamente chel’autentica del sottoscrittore (intesa sia nella fase di sottoscrizione che diredazione dell’autentica) viene effettuata presso la sede dello STA, comeindicato nel testo esemplificativo di autentica riportato al termine di questoparagrafo. Il mancato inserimento di questo riferimento nel corpodell’autentica determina la ricusazione della formalità.<strong>ACI</strong> DSD - <strong>Uffici</strong>o Normativa Controllo__________________________________________________________________Pagina 24 di 41


Il proprio nome e cognome, sottoscrizione e il timbro recante nome, cognome el’<strong>Uffici</strong>o di appartenenza.Per gli Studi di consulenza e le Delegazioni va apposto il timbro riportante i relatividati, mentre nel caso di <strong>Uffici</strong> Comunali, normalmente, viene apposto iltimbro indicante la qualifica e il Comune di appartenenza.In ordine a tale aspetto è da precisare che l’atto può essere trascrittoanche quando l’autenticatore non abbia apposto la firma per esteso o nonabbia utilizzato una grafia perfettamente leggibile ma la sottoscrizione, inbase anche al timbro che l’accompagna, sia riconducibile a tale soggettoapplicando ordinaria diligenza. Se l’autentica è effettuata da un dipendente delegato, si ribadisce – e gli <strong>Uffici</strong><strong>Provinciali</strong> <strong>ACI</strong> sono tenuti a far osservare scrupolosamente queste indicazioni - chevanno indicati, nel corpo dell’autentica, gli estremi dell’atto di delega (cioènominativo/denominazione del delegante, n. protocollo, data e indicazionedell’<strong>Uffici</strong>o Provinciale dove la delega è stata depositata). Si richiamano al riguardole disposizioni già impartite con la lettera circolare n. 8879 del 26/7/2007 con laquale sono state fornite disposizioni in materia di deposito al PRA degli atti didelega. È sufficiente che l’atto di delega sia stato depositato presso l’<strong>Uffici</strong>oProvinciale <strong>ACI</strong> ove normalmente lo STA presenta le formalità. Qualora venganopresentate formalità presso altri <strong>Uffici</strong> <strong>Provinciali</strong> <strong>ACI</strong>, questi potranno chiedereconferma del deposito dell’atto di delega all’<strong>Uffici</strong>o Provinciale dove questo è statodepositato. Con riferimento all’autentica della sottoscrizione di ciechi, sordi e di chi non sa onon può firmare, il Ministero della Giustizia, con nota del 24/4/2009 n. prot.018.003.001 -5, modificando il precedente orientamento espresso con nota del3/10/2006, ha precisato che per le persone affette da cecità che non sono in gradodi apporre la propria firma occorre fare riferimento alle disposizioni previste dalla L.n. 18/1975, in base alle quali la sottoscrizione va effettuata con un segno di croce.Se la persona non è in grado di sottoscrivere con il segno di croce, dovrà essereriportata la dicitura “impossibilitato a sottoscrivere”, accompagnata dallasottoscrizione di due testimoni fiduciari della persona impossibilitata a sottoscrivere,identificati tramite esibizione del documento di identità in corso di validità i cuiestremi vanno riportati nel testo dell’autentica (in alternativa, va allegata fotocopiadel documento di identità). Per gli altri casi di soggetti che non sanno firmare o nonpossono firmare per cause impeditive diverse dalla cecità occorre fare riferimentoalle disposizioni previste dall’art. 4 del DPR n. 445/2000 in base alle quali il pubblicoufficiale, previo accertamento dell’identità del dichiarante, attesta nel testodell’autentica l’impedimento a sottoscrivere. Il numero di repertorio dell’autentica.<strong>ACI</strong> DSD - <strong>Uffici</strong>o Normativa Controllo__________________________________________________________________Pagina 25 di 41


Si ricorda, infine, che la sottoscrizione dell’atto e le relative operazioni di autenticadevono avvenire contestualmente e alla presenza dell’autenticatore così comeprevisto dalle disposizioni dell’art. 2703 c.c..Tutto ciò premesso, si ricorda quanto segue: le autentiche prive anche di uno degli elementi relativi alla data e/o al luogo e/o allasottoscrizione del soggetto autenticante o del venditore daranno luogo allaricusazione della formalità; analogamente daranno luogo alla ricusazione delle formalità le autentiche redattesul foglio complementare prive della manifestazione di volontà del venditore, oltrealle autentiche i cui atti sono redatti sul Certificato di Proprietà (CdP) e risultanonon compilati nello spazio riservato ai dati dell’acquirente. Trattandosi di attiirricevibili non potranno essere riutilizzati per la seconda presentazione al PRA; in questi casi occorrerà redigere un nuovo atto riportante i dati che attestano lavolontà di vendita ad un soggetto individuato. Gli importi versati per la primaformalità saranno oggetto di rimborso, tranne l’imposta di bollo sulla nota che hanatura cartolare. Se per l’atto presentato in prima istanza in modo incompleto èstato il utilizzato il CdP, occorrerà redigere il nuovo atto, in unico esemplare, sucarta bollata. Il CdP, già utilizzato per la prima presentazione, andrà ripresentatocome documento di proprietà insieme alla nota PRA; con riferimento, infine, alle autentiche nel cui testo si fa riferimento al DPRn. 445/2000, nel ribadire il principio che l’autentica ex art. 7 L. n.248/2006 non è riconducibile nell’ambito dell’autentica amministrativa dicui al DPR n. 445/2000, si ritiene che la citazione di tale riferimentonormativo nel corpo dell’autentica, pur costituendo una irregolarità, nondetermina la ricusazione della formalità se l’autentica presenta tutti irequisiti formali previsti dal presente Manuale.<strong>ACI</strong> DSD - <strong>Uffici</strong>o Normativa Controllo__________________________________________________________________Pagina 26 di 41


FACSIMILE AUTENTICA SU CERTIFICATO DI PROPRIETA’ATTENZIONE: quello riportato di seguito è un facsimile che potrà essere adattato alle specificheesigenze fermo restando l’obbligo di inserire nel corpo dell’autentica gli elementi essenziali chesono indicati nel facsimile nel manuale autentiche.È invece obbligatorio, a pena di ricusazione della formalità, riportare nel corpo dell’autentica ladizione:“ ha/hanno sottoscritto in mia presenza e presso la sede dello STA ladichiarazione di vendita”DICHIARAZIONE DI VENDITA Art. 13 R.D. n°1814/1927Il veicolo di cui al presente certificato di proprietà n.di seguito indicato/i, per il quietanzato prezzo di euroacquirente/i (indicare le generalità complete dell’acquirente)Atto Soggetto / Non soggetto a IVAAUTENTICAZIONE DI FIRMATè stato verbalmente venduto allo/agli acquirente/con ogni garanzia di leggedata………………………… firma del venditore………………………………………………REPERTORIO N. Io dr notaio in funzionario del PRA* diIscritto al Collegio Notarile diprevia concorde rinuncia all’assistenza deitestimoni, certifico che la/le parte/i di seguito indicata/e, la cui identità ho accertato tramite esibizione del/deidocumenti di identità/riconoscimento n. ………………rilasciato da…………..il………….,** ha/hanno sottoscritto inmia presenza e presso la sede dello STA la dichiarazione di vendita che precedeParte/i (indicare obbligatoriamente i dati anagrafici del venditore nello spazio sottostante)Luogo e dataBOLLOETIMBROFirma (leggibile) del notaio*o titolare dello STA, dipendente delegato dal titolare dello STA, Funzionario/dipendente del Comune di…… Se l’autentica èeseguita da dipendente delegato inserire: l’indicazione della qualità di dipendente delegato, gli estremi dell’atto di delegaovvero nominativo/denominazione del delegante, n. prot. e data della delega, indicazione dell’<strong>Uffici</strong>o Provinciale dove ladelega è deposita).** se l’identificazione è effettuata per conoscenza diretta/personale occorre indicare tale modalità nel corpo dell’autentica.<strong>ACI</strong> DSD - <strong>Uffici</strong>o Normativa Controllo__________________________________________________________________Pagina 27 di 41


ATTENZIONE: quello riportato di seguito è un facsimile che potrà essere adattato allespecifiche esigenze fermo restando l’obbligo di inserire nel corpo dell’autentica glielementi essenziali che sono indicati nel facsimile nel manuale autentiche.È invece obbligatorio, a pena di ricusazione della formalità, riportare nel corpodell’autentica la dizione:“ ha/hanno sottoscritto in mia presenza e presso la sededello STA la dichiarazione di vendita”.REPERTORIO n._____del _________________Io sottoscritto/a_________________________(cognome) _______________________(nome), funzionario dell’<strong>Uffici</strong>o Provinciale di __________ dell’<strong>ACI</strong>*, attesto che la/e parte/isopra indicata/e, la cui identità ho accertato tramite esibizione del/dei documenti diidentità/riconoscimento n. ………………rilasciato da…………..il………….**, ha/hanno sottoscrittoin mia presenza e presso la sede dello STA l’atto che precede.Luogo_______, data: __/__/______(timbro e firma leggibile del soggetto autenticante)*o titolare dello STA, dipendente delegato dal titolare dello STA, Funzionario/dipendente delComune di…… Se l’autentica è eseguita da dipendente delegato inserire: l’indicazione dellaqualità di dipendente delegato, gli estremi dell’atto di delega ovveronominativo/denominazione del delegante, n. prot. e data della delega, indicazionedell’<strong>Uffici</strong>o Provinciale dove la delega è deposita).** se l’identificazione è effettuata per conoscenza diretta/personale occorre indicare talemodalità nel corpo dell’autentica.<strong>ACI</strong> DSD - <strong>Uffici</strong>o Normativa Controllo__________________________________________________________________Pagina 28 di 41


LUOGO/SPAZIO DI AUTENTICA: divieto di autentiche effettuate su etichetteadesiveL’autentica va eseguita, in caso di atto redatto sul Certificato di proprietà (CdP)nell’apposito riquadro T, o su un foglio a parte unito all’atto di vendita con timbro dilegatura apposto dal soggetto autenticante, come previsto dall’art. 10 comma 2 DM n.514/1992.Non è, quindi, ammessa l’apposizione di etichette adesive prestampate e applicatesopra lo spazio del CdP dedicato all’autentica in quanto non è conforme a quantoprevisto dal DM n. 514/1992.Coerentemente a quanto previsto dal sopra citato Decreto Ministeriale è possibileredigere l’autentica e, in casi eccezionali, la sottoscrizione quando a causa dellapresenza di più venditori la sottoscrizione non possa essere eseguita sul CdP permancanza di spazio, su foglio di continuazione che sarà unito al CdP con apposita“legatura” con timbro e firma dell’autenticatore.L’etichetta adesiva, invece, sovrapponendosi e ricoprendo lo spazio sottostante del CdPnon costituisce tecnicamente una “legatura”.c. LimitazioniA garanzia dell’imparzialità del ruolo dell’autenticatore e della sua assoluta funzione diorgano “super partes”, il titolare dello STA non può autenticare la propriasottoscrizione, né la sottoscrizione di atti di vendita a proprio favore.È possibile, invece, come già previsto con scheda tecnico informativa n. 50/2006 del13/7/2006, che il titolare dello STA o un suo dipendente delegato autentichi l’atto divendita sottoscritto da un soggetto appartenente alla medesima struttura o di unfamiliare: ad esempio, un socio può sottoscrivere in qualità di rappresentante legale delvenditore e l’altro socio o dipendente del medesimo STA autentica la sottoscrizione,oppure un socio titolare dello STA può autenticare l’atto sottoscritto dall’altro socio.d. Autentiche irregolari - conseguenze e responsabilitàSi rammenta che la dichiarazione del soggetto autenticante ex art. 2703 c.c. è essastessa un atto pubblico il quale inerisce alla scrittura privata che, invece, resta tale.<strong>ACI</strong> DSD - <strong>Uffici</strong>o Normativa Controllo__________________________________________________________________Pagina 29 di 41


La scrittura privata autenticata è, quindi, un documento unitario nel quale sonocontenuti due atti distinti aventi natura diversa: la scrittura privata e l’autentica che hanatura di atto pubblico.Qualora il soggetto autenticante attesti falsamente di aver accertato l’identità delsottoscrittore o dichiari falsamente che l’atto è stato sottoscritto in sua presenza oindichi falsamente la data e/o il luogo dell'autentica sarà responsabile sotto il profilopenale per il reato previsto all’art. 479 c.p. (reato di falso ideologico), nonché sotto ilprofilo civile per i danni arrecati a terzi (art. 2043 c.c.).e. Errori su sulla dichiarazione di vendita. Modalità di correzione autentica etrascrizione di atti non sanabiliÈ possibile che in sede di redazione della dichiarazione di vendita, sia nel casoin cui tale dichiarazione venga redatta sul CdP sia su atto a parte, il venditoreo chi materialmente redige l’atto per conto del venditore, indichierroneamente alcuni dati.Si forniscono qui di seguito alcune indicazioni sulle modalità di correzionedegli errori nella dichiarazione di vendita ricevuta dal funzionario dellosportello in vista della successiva autentica e trascrizione dell’atto: ilfunzionario avrà cura di comunicarle al sottoscrittore al fine di evitare chevengano adottati successivi interventi correttivi non appropriati.Trattandosi di errori relativi alla dichiarazione negoziale e non all’autentica lerettifiche devono essere eseguite dal venditore (o da colui o coloro cheagiscono in nome e per conto del venditore come ad es. rappresentante legale,procuratore ecc).Non sono ammissibili correzioni effettuate attraverso cancellature,“sbianchettature” o raschiature che non consentono di verificare quale sia ildato oggetto di rettifica; eventuali correzioni di errori devono essere eseguiteinterlineando il dato errato e richiamando con postilla il dato corretto.In alcuni casi, come più avanti specificato, è necessario che la postilla vengacontrofirmata dal venditore (o da colui o coloro che agiscono in nome e perconto del venditore come, ad esempio, rappresentante legale, procuratoreecc).<strong>ACI</strong> DSD - <strong>Uffici</strong>o Normativa Controllo__________________________________________________________________Pagina 30 di 41


1) Errori sulla dichiarazione di vendita rettificabili con postillaSono rettificabili con la postilla gli errori che si verificano mentre si compila, amano o con digitazione, la dichiarazione di vendita. La veridicità del datoesatto dovrà essere chiaramente deducibile dalla documentazione a corredodella formalità.Rientrano in questa categoria, ad esempio, l’errata indicazione(alternativamente) del nome e/o del cognome, della data e/o del luogo dinascita, l’errata indicazione dell’indirizzo, del prezzo di vendita del veicolo e -per gli atti non redatti sul Certificato di Proprietà - l’eventuale erratadigitazione di alcuni dati tecnici; inversione di alcuni numeri di telaio o erroriche, comunque, non devono determinare incertezza sull’identità del veicolooggetto della vendita.La documentazione a corredo potrà essere costituita, ad esempio, a secondadella tipologia di errore, dalla fotocopia del documento di identitàdell’acquirente o, nel caso di errore sul prezzo del veicolo, dalla fattura o dallaproposta di acquisto.2) Errori sulla dichiarazione di vendita rettificabili con postilla controfirmatadal venditoreLa postilla, in via generale, deve essere controfirmata dal venditore in tutti icasi in cui ricorrono errori analoghi a quelli indicati al punto precedente, ma inrelazione ai quali il dato corretto non sia rilevabile dalla documentazioneallegata a corredo della formalità.La dichiarazione di vendita può essere rettificata mediante postillacontrofirmata dal venditore anche quando, in sede di stesura delladichiarazione di vendita, non siano stati indicati tutti gli effettivi acquirenti delveicolo, ad esempio sia stato indicato un solo soggetto acquirente mentreinvece gli acquirenti erano più di uno.3) Errori sulla dichiarazioni di vendita non rettificabili mediante postilleAi fini della maggior tutela delle parti contraenti e nel rispetto del principio dicertezza e trasparenza degli atti, non si può procedere alla completasostituzione, anche se interlineata con il metodo della postilla, dei datidell’acquirente (come ad esempio può accadere se al posto dell’effettivoacquirente viene indicato un soggetto diverso), oppure, nel solo caso didichiarazione di vendita non redatta sul CDP, dei dati identificativi del veicolo(targa e/o telaio).<strong>ACI</strong> DSD - <strong>Uffici</strong>o Normativa Controllo__________________________________________________________________Pagina 31 di 41


In questi casi, anche se la dichiarazione di vendita errata è già stataautenticata sul CdP, ma non è ancora stata presentata la richiesta di formalitàal PRA, è necessario: interlineare con postilla la dichiarazione di vendita errata e indicare conapposito richiamo che i dati sono rettificati. Redigere una nuova dichiarazione di vendita su atto a parte che dovràessere sottoscritta nuovamente dal venditore e autenticata; questadichiarazione, redatta e sottoscritta entro ovviamente il termine dei 60giorni decorrenti dalla data di autentica dell’atto errato deve essere legata,con timbro e firma di legatura, al CdP contenente l’atto errato.Per evidenti ragioni di responsabilità, è opportuno che la nuova autentica siaeffettuata dal medesimo autenticatore che aveva effettuato la precedenteautentica sull’ atto errato.In base a quanto previsto dall’art. 13 DPR n. 642/1972, ritenendo che inquesto caso si rientri nell’ipotesi di atti redatti sul medesimo foglio, non dovràessere assolta nuovamente l’imposta di bollo.Gli atti presentati al PRA e rettificati con modalità diverse da quelle sopraindicate determinano la ricusazione della formalità.f. Contestualità autentica e formalità PRAContestualmente all’autentica della sottoscrizione dell’atto di vendita, deve esserepresentata all’<strong>Uffici</strong>o Provinciale <strong>ACI</strong> la richiesta di rilascio del nuovo Certificato diProprietà e di aggiornamento della Carta di circolazione.Il vincolo sopra enunciato è stato previsto al fine di tutelare l’interesse del venditore avedere trascritto l’atto di vendita e garantire, in tale modo, che dell’evento venga datapubblicità, evitando le conseguenze giuridiche derivanti dalla mancata trascrizione alPRA del trasferimento di proprietà per inadempienza dell’acquirente, soggetto che, inbase all’art. 94 del Codice della strada, è obbligato a chiedere l’aggiornamento a suonome della Carta di circolazione e del CDP.Non potranno, perciò, essere eseguite autentiche se le parti non presentino anche larelativa formalità.A tale fine, prima di eseguire l’autentica, l’autenticatore dovrà verificare che laformalità sia completa sotto il profilo documentale e siano rispettate le regolesull’accesso agli sportelli (ad esempio, se la formalità non viene presentatapersonalmente dall’acquirente dovrà essere allegata la relativa delega).<strong>ACI</strong> DSD - <strong>Uffici</strong>o Normativa Controllo__________________________________________________________________Pagina 32 di 41


Nel caso in cui i venditori siano più di uno o vi siano, ad esempio, più eredi incaso di accettazione di eredità, è possibile effettuare le autentiche in tempidiversi e anche presso autenticatori diversi; in questi casi l’obbligo dieffettuare la trascrizione e il relativo termine di 60 giorni per non incorrerenelle sanzioni di legge decorrerà solo nel momento in cui verrà autenticatal’ultima sottoscrizione perché solo in questo momento il titolo saràformalmente idoneo per la trascrizione al PRA.In caso di vendita di un veicolo ad un acquirente straniero che esporteràdefinitivamente il veicolo all’estero, l’autentica dell’atto di vendita è possibile purchè, inluogo della trascrizione del passaggio di proprietà, l’acquirente, in qualità di aventetitolo (art. 103 CdS), richieda contestualmente la formalità di radiazione per definitivaesportazione all’estero.<strong>ACI</strong> DSD - <strong>Uffici</strong>o Normativa Controllo__________________________________________________________________Pagina 33 di 41


PARTE IVSoggetti legittimatia sottoscrivere l’attodi vendita in casiparticolaria. soggetti legittimati a sottoscrivere l’atto di vendita in casiparticolarib. Variazioni e trasformazioni societariec. Costi dell’autentica e assolvimento dell’imposta di bollod. impossibilità di assolvere l’imposta di bollo in modo virtualee. Repertorioa. Soggetti legittimati a sottoscrivere l’atto di vendita in particolari casi Venditore minore di età: dovranno sottoscrivere l’atto i genitori esercenti lapotestà genitoriale congiuntamente o il genitore che esercita in via esclusiva lapotestà, così come previsto all’art. 320 c.c..Si ricorda che, in caso di alienazione di beni, è necessaria anche l’autorizzazione delgiudice tutelare (art. 320 comma 3 c.c.), in fase di autentica e di convalida dellaformalità. Resta comunque fermo il fatto che se in fase di convalida della formalità nonviene allegata l’autorizzazione del giudice tutelare, l’atto di vendita è comunquetrascrivibile in quanto, come previsto all’art. 322 c.c., gli atti privi dell’autorizzazionedel giudice tutelare sono annullabili e non nulli.<strong>ACI</strong> DSD - <strong>Uffici</strong>o Normativa Controllo__________________________________________________________________Pagina 34 di 41


Venditore in stato di interdizione: l’atto di vendita dovrà essere sottoscritto daltutore nominato dal tribunale. Per l’alienazione dei beni dell’interdetto, è richiestal’autorizzazione del tribunale (art. 375 c.c.) e, quindi, come nel punto precedente, siritiene opportuno chiederne l’esibizione in sede di autentica.Per quanto riguarda la trascrizione di un atto di alienazione senza autorizzazione deltribunale e di atto di alienazione sottoscritto dall’interdetto, valgono le osservazionievidenziate al punto precedente per i minori di età. Amministratore di sostegno (art. 404 c.c.): l’amministratore di sostegno vienenominato quando vi siano persone che, per effetto di infermità o menomazioni dinatura fisica o psichica, non siano in grado, anche parzialmente otemporaneamente, di provvedere ai propri interessi.Se il venditore è assistito da unamministratore di sostegno, per individuare il soggetto legittimato a sottoscriverevalidamente l’atto di vendita occorre verificare il decreto di nominadell’amministratore di sostegno nel quale sono indicati gli atti che devono esserecompiuti da questi in nome e per conto del beneficiario, e quali possono esserecompiuti dal beneficiario con l’assistenza dell’amministratore di sostegno. Venditore inabilitato: l’inabilitazione, disposta con sentenza del giudice,determina una incapacità legale di agire relativa, in quanto, a differenzadell’interdizione, non priva totalmente il soggetto della capacità legale. L’inabilitatopuò compiere autonomamente gli atti di ordinaria amministrazione, mentre per gliatti di straordinaria amministrazione deve essere assistito dal curatore nominatodal giudice. In caso di vendita, è necessario che l’atto sia sottoscritto dal venditoreinabilitato e dal curatore ed è necessaria l’autorizzazione del giudice tutelare (art.375 c.c.). Pertanto, nel caso in cui in fase di autentica dell’atto sia comunicato lostato di inabilitazione, l’autenticatore dovrà attenersi alle regole sopra descritte.L’atto di vendita privo dei requisiti sopra evidenziati è annullabile e, pertanto,qualora ne venga richiesta la trascrizione, l’<strong>Uffici</strong>o Provinciale darà seguito allarichiesta. Venditore minore emancipato: il codice civile riconosce al minore che abbiacontratto matrimonio, l’acquisto di una limitata capacità di agire (art. 390 c.c.). Ilminore emancipato può compiere in via autonoma gli atti di ordinariaamministrazione, mentre per gli atti di straordinaria amministrazione è necessarial’assistenza di un curatore che può essere il coniuge maggiorenne o, qualora ancheil coniuge sia minorenne, una persona nominata dal giudice. In caso di vendita delveicolo, è richiesta sia la sottoscrizione del venditore emancipato che del curatore,oltre all’autorizzazione del giudice tutelare, analogamente a quanto esposto per ilvenditore inabilitato. L’atto di vendita privo dei requisiti sopra evidenziati èannullabile e, pertanto, qualora ne venga richiesta la trascrizione, l’<strong>Uffici</strong>oProvinciale darà seguito alla richiesta.<strong>ACI</strong> DSD - <strong>Uffici</strong>o Normativa Controllo__________________________________________________________________Pagina 35 di 41


Impresa in stato di liquidazione: l’atto va sottoscritto dal liquidatore dellaSocietà, desumibile dalla visura camerale che va esibita in fase di autentica. Impresa in stato di fallimento: l’atto va sottoscritto dal curatore fallimentareprevia esibizione dell’autorizzazione del giudice delegato, se la dichiarazione difallimento è avvenuta prima del 16/7/2006. Per i fallimenti dichiarati dopo il16/7/2006, è sempre il curatore fallimentare a sottoscrivere l’atto ma va esibital’autorizzazione del comitato dei creditori. Per gli atti di valore superiore a50.000,00 euro va allegata anche la preventiva informativa al giudice delegato. Impresa in stato di liquidazione coatta amministrativa: l’atto è sottoscrittodal commissario liquidatore previa autorizzazione dell’autorità che vigila sullaliquidazione in caso di atti avente valore indeterminato o superiore a 1032,91 euro(art. 206 legge fallimentare RD n. 267/1942 e successive modifiche). Impresa sottoposta a concordato preventivo: l’atto di vendita è sottoscritto dacolui che ha la rappresentanza legale della società, desumibile dallo statuto o dalcertificato camerale (vedi accertamento dei poteri delle persone giuridiche) conl’autorizzazione del giudice delegato (art. 167 legge fallimentare RD n. 267/1942 esuccessive modifiche). Impresa soggetta ad amministrazione controllata: l’atto di vendita èsottoscritto da chi ha la rappresentanza della società previa esibizionedell’autorizzazione del giudice delegato. In questi casi se l’autenticatore si è limitatosolo ad accertare l’identità del sottoscrittore senza citare l’avvenuto accertamentodei poteri di firma, alla formalità PRA dovrà essere allegata la documentazionecomprovante tali poteri.b. Variazioni e trasformazioni societarieIn caso di trasformazione e variazione di ragione/denominazione sociale non sicostituisce un nuovo soggetto giuridico a fronte della cessazione di un vecchio soggettogiuridico. Il soggetto giuridico rimane lo stesso ed ha in capo i precedenti rapportigiuridici (art. 2498 c.c.).Nella fattispecie della trasformazione rientra sia la semplice ipotesi di trasformazionedella società, sia quella di trasformazione da società di persone in società di capitali (ades. da Sas a Srl) e le ipotesi di trasformazione “eterogenea” (art. 2500 septies c.c.) chesi verifica quando una società si trasforma in strutture non societarie (es. fondazioni,comunioni d’azienda, associazioni, consorzi ) o viceversa (art. 2500 octies c.c.).<strong>ACI</strong> DSD - <strong>Uffici</strong>o Normativa Controllo__________________________________________________________________Pagina 36 di 41


In caso di variazione e trasformazione della ragione/denominazione sociale si ritieneche si possa procedere alla trascrizione dell’atto di vendita da parte della Società stessasenza dovere preventivamente effettuare l’annotazione della variazione (formalitàcodice 85).Pertanto, nei casi in cui l’autentica è effettuata presso il notaio, si confermal’ammissibilità della richiesta di trascrizione di un atto di vendita (cod. 33), citandonell’autentica l’attuale e la precedente denominazione/ragione sociale della partevenditrice (es. Società Alfa S.p.A. già Società Alfa S.r.l.).Se, invece, l’atto di vendita viene autenticato con le modalità previste dall’art. 7 L.248/2006 sarà necessario allegare alla formalità il certificato storico camerale dal qualerisulti la variazione/trasformazione, al fine di consentire agli <strong>Uffici</strong> <strong>Provinciali</strong> la verificasull’identità dell’intestatario.Si configura, invece, la cessazione del vecchio soggetto giuridico e la costituzione di unnuovo soggetto nelle ipotesi di scissione, fusione e incorporazione, casistiche che, sottoil profilo della trascrizione, sono assimilate ai trasferimenti di proprietà.Restano inoltre escluse dall’obbligo di trascrizione al PRA (art. 56 D. Lgs. n. 446/1997)le cessioni di contratti di locazione finanziaria concernenti veicoli, effettuate inoccasione di operazioni di fusione per incorporazione a favore di società di cui all’art. 58T.U. bancario (società bancarie o società di leasing). La medesima esclusione vale incaso di fusione tra società esercenti attività di locazione senza conducente.Pertanto, in occasione della cessione di veicoli a terzi, nell’autentica dell’atto di venditadovrà essere riportata la notizia dell’intervenuta cessione, citando sia il riferimentonormativo che esclude l’obbligo di annotare la variazione (art. 56 comma 6 D. Lgs. n.446/1997), che gli estremi dell’atto attraverso il quale è stata operata la variazionestessa. Tali atti potranno essere autenticati in base all’art. 7 L. 248/2006.c. Costi dell’autentica e assolvimento dell’imposta di bolloL’autentica, come previsto dall’art. 7 L. 248/2006, è gratuita.Prima di procedere all’autentica, va apposta sull’atto, la marca da bollo (attualmente14,62 Euro), in conformità a quanto previsto all’art. 1 tariffa DPR 642/1972 cheprevede l’assoggettamento dell’imposta di bollo fin dall’origine per “atti rogati, ricevutio autenticati da notai o da altri pubblici ufficiali…”.L’art. 11 del DPR 642/1972 dispone che per gli atti soggetti a bollo sin dall’originel’apposizione delle marche, oggi sostituite dal contrassegno telematico, deve precederela sottoscrizione.<strong>ACI</strong> DSD - <strong>Uffici</strong>o Normativa Controllo__________________________________________________________________Pagina 37 di 41


Pertanto, l’autenticatore deve avere sempre cura, prima di procedere all’autentica, diverificare che la marca da bollo sia già apposta sull’atto.È equiparata alla mancata apposizione della marca da bollo sull’autentica, l’apposizionedi un contrassegno telematico con data successiva a quella dell’autentica.Quindi, in caso di contrassegno emesso in data successiva a quella dell’autentica, comespecificato dall’Agenzia delle Entrate con risoluzione n. 358/E del 10/12/2007,analogamente a quelli in cui non vi è stata apposizione del contrassegno telematico, laformalità non dovrà essere ricusata da parte dell’<strong>Uffici</strong>o Provinciale che però dovràinviare alla competente Agenzia delle Entrate, in base al domicilio fiscale delcontribuente, ossia la residenza del venditore (dato risultante dall’archivio del PRA),entro 30 giorni dal ricevimento della formalità, apposita segnalazione per l’applicazionedelle sanzioni di legge (art. 19 DPR 642/1972).Gli <strong>Uffici</strong> <strong>Provinciali</strong> dovranno inviare le segnalazioni agli indirizzi di posta elettronicadell’Agenzia delle Entrate pubblicati sul proprio sito internet, come previsto dalle vigentidisposizioni in materia di scambio di comunicazioni fra PP.AA.. Eventuali diversemodalità di invio basate su accordi con i locali <strong>Uffici</strong> dell’Agenzia delle Entrate,dovranno essere preventivamente autorizzate dalla Direzione centrale Servizi Delegati.Si ricorda, al riguardo, che, dovendo l’originale rimanere agli atti del fascicolopresso l’<strong>Uffici</strong>o Provinciale Aci, la documentazione da inviare è costituita dallacopia dell’atto.I successivi adempimenti – irrogazione delle sanzioni e eventuale definizione agevolata– sono di esclusiva competenza degli <strong>Uffici</strong> locali dell’Agenzia delle Entrate, così comeprevisto dall’art. 16 D. Lgs. n. 472/1997.Non è possibile regolarizzare i suddetti atti mediante apposizione di un contrassegno diimporto pari a un quarto dell’imposta originariamente dovuta a titolo di sanzione, cosìcome precisato dall’Agenzia delle Entrate con Risoluzione n. 419/E del 3/11/2008.Per le responsabilità che possono derivare dalla violazione delle norme in materia diimposta di bollo, anche a carico di coloro che ricevono atti non in regola con il bollo, siraccomanda agli <strong>Uffici</strong> <strong>Provinciali</strong> di controllare in fase di convalida la regolareapposizione del contrassegno telematico sulle autentiche, segnalando all’Agenzia delleEntrate le eventuali irregolarità riscontrate secondo le modalità sopra evidenziate.Nel caso di atto con più sottoscrittori che, come già detto in precedenza, puòessere oggetto di autentiche in tempi e da parte di autenticatori diversi,occorre apporre un solo contrassegno telematico ex art. 13 DPR 642/1972 poichél’assoggettamento al bollo è in relazione all’atto autenticato e non al numero di firmeautenticate.<strong>ACI</strong> DSD - <strong>Uffici</strong>o Normativa Controllo__________________________________________________________________Pagina 38 di 41


I contrassegni telematici vanno annullati, a cura dell’autenticatore, secondo le modalitàindicate all’art. 12 del DPR 642/1972, tramite “perforazione o apposizione dellasottoscrizione di una delle parti o della data o di un timbro parte su ciascuna marca eparte sul foglio”.L’obbligo di annullare i contrassegni telematici a carico dell’autenticatore non esime ilpersonale dell’<strong>Uffici</strong>o Provinciale addetto alla convalida della formalità ad effettuare icontrolli sull’avvenuto annullamento e, nel caso queste non risultino annullate, aprocedervi direttamente.Si ricorda che sul sito web dell’Agenzia delle Entrate al seguente indirizzo:http://www1.agenziaentrate.it/servizi/valoribollati/index.htm è possibile verificarel’autenticità del contrassegno telematico.Gli <strong>Uffici</strong> <strong>Provinciali</strong> Aci potranno, pertanto, utilizzare il sopra citato servizio qualoraabbiano il sospetto che un contrassegno telematico sia stato falsificato.Se la consultazione darà esito positivo, l’<strong>Uffici</strong>o Provinciale <strong>ACI</strong> dovràeffettuare la denuncia agli Organi di Polizia, così come indicato nel sitodell’Agenzia delle Entrate.d. Impossibilità di assolvere l’imposta di bollo in modo virtualeL’Agenzia delle Entrate, con Risoluzione n. 418/E del 3/11/2008, ha escluso lapossibilità di assolvere l’imposta di bollo sulle autentiche in modo virtuale, precisandoche l’imposta di bollo sull’autenticazione della sottoscrizione deve essere assolta in basealle modalità individuate dalla lett. a) dell’art. 3 DPR n. 642/1972, e cioè, medianteversamento all’intermediario convenzionato con l’Agenzia delle Entrate. Quindi, l’unicamodalità ammessa per l’assolvimento dell’imposta di bollo consiste nell’apposizione delcontrassegno telematico.Qualora vengano presentati al PRA atti autenticati con assolvimento dell’imposta dibollo in modo virtuale, la formalità non sarà ricusata, ma dovrà essere segnalata alcompetente <strong>Uffici</strong>o dell’Agenzia delle Entrate, così come previsto all’art. 19 DPR n.642/1972.Si precisa, infine, che il divieto di assolvere l’imposta di bollo con modalitàvirtuali, per quanto riguarda l’autentica, vale non solo per gli STA ma ancheper le autentiche effettuate dai Comuni e dai notai, ovvero per tutte leautentiche che rientrano nella tariffa di cui all’art. 1 n. 1 del DPR n. 642/1972relativa agli atti rogati, ricevuti o autenticati da notai o altri pubblici ufficiali.<strong>ACI</strong> DSD - <strong>Uffici</strong>o Normativa Controllo__________________________________________________________________Pagina 39 di 41


e. RepertorioAl fine di garantire trasparenza e tracciabilità delle autentiche effettuate dai soggettilegittimati e nell’interesse, non solo del sistema dello STA stesso, ma soprattutto delcittadino qualora sorgessero contenziosi in merito a mancate trascrizioni degli atti divendita al PRA, le autentiche dovranno riportare gli estremi del repertorio, i cui requisitiminimi sono numero progressivo, data e targa del veicolo (gli UU.PP. <strong>ACI</strong>continueranno ad utilizzare il modello già in uso).Si richiama, quindi, l’attenzione sull’importanza che l’adozione di questo strumento,peraltro formalmente raccomandata dal Ministero di Giustizia in occasione dei confrontisulla materia in esame, e dal Ministero dell’Interno con circolare n. 2/2009dell’8/6/2009, rappresenta per la trasparente gestione dell’attività di autentica, attivitàdalla quale, si ricorda, possono derivare, in caso di irregolarità, responsabilità di tipocivile e penale.In tale repertorio verranno annotati gli estremi dell’atto.Le formalità che presentino atti, privi nel corpo dell’autentica degli estremi delrepertorio, saranno ricusate, ad eccezione per tale particolare requisito degli attiautenticati dai Comuni.Dal 2 febbraio 2009 presso gli <strong>Uffici</strong> <strong>Provinciali</strong> <strong>ACI</strong> è attiva la procedura RAV(Repertorio Atti di Vendita) che consente la gestione in forma automatizzata, conmodalità WEB, del repertorio delle autentiche.A modifica delle disposizioni precedentemente impartite (lett. circ. n. 11898del 6/7/2006 e Avvertenza del 9/2/2009), non è più necessario conservare lafotocopia dell’atto di vendita autenticato, né dovrà essere acquisito agli atti lafotocopia del documento di identità del sottoscrittore essendo sufficientel’indicazione del documento nel corpo dell’autentica.Infatti, i dati relativi all’atto autenticato sono acquisiti nel RAV attraverso ilquale potranno essere rilasciate attestazioni su richiesta della parteinteressata contenenti i dati dell’autentica. A tale fine, come precisato anchedall’Agenzia delle Entrate, a seguito di interpello proposto da <strong>ACI</strong>, taliattestazioni verranno rilasciate previa apposizione del contrassegnotelematico attestante l’assolvimento dell’imposta di bollo ai sensi dell’art. 1tariffa all. DPR n. 642/1972.Tale attestazioni, ovviamente, saranno rilasciate solo nei casi in cui l’atto siastato autenticato presso il PRA ma l’acquirente non abbia provveduto allatrascrizione (eventualità possibile prima dell’entrata in vigore – giugno 2009 –dell’obbligo della contestualità tra autentica e richiesta della formalità alPRA).<strong>ACI</strong> DSD - <strong>Uffici</strong>o Normativa Controllo__________________________________________________________________Pagina 40 di 41


Nei casi in cui, invece, l’atto sia stato regolarmente trascritto, alla parte verràrilasciata, come da normativa di istituto, la copia conforme dell’atto presentenel fascicolo della formalità.Il contrassegno dovrà essere fornito dalla parte richiedente non essendo almomento possibile l’assolvimento dell’imposta di bollo con modalità virtuali.<strong>ACI</strong> DSD - <strong>Uffici</strong>o Normativa Controllo__________________________________________________________________Pagina 41 di 41

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