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Testo completo dell'ordinanza del 02/05/2006 - fondazione forense ...

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CONCORRENZA E PUBBLICITÀ – Concorrenza sleale (storno di dipendenti e clientela)SPESE GIUDIZIALI (mat. Civile) – Pronuncia sulle spese (ambito e portata)TRIB MODENA 26/04-<strong>02</strong>/<strong>05</strong>/<strong>2006</strong>® Concorrenza e pubblicità – Concorrenza sleale (storno di clientela) – Cessazione di lavoro dipendente –Esercizio in proprio <strong>del</strong>la medesima attività – Acquisizione di clientela <strong>del</strong>l’ex datore – Utilizzo di informazioni esviamento di clientela – Concorrenza sleale da violazione dei doveri di correttezza – Spese giudiziali (mat. Civile) –Pronuncia sulle spese (ambito e portata) – Provvedimenti cautelari di accoglimento o di rigetto – Doverosità <strong>del</strong>lapronunzia sulle spese – Applicazione analogica <strong>del</strong> rito societario – Esclusione – Osservanza dei principi ordinarivigenti – Rif.Leg.artt.2125,2598 cc; art.6bis RD 1127/39; art.23 DLgs5/03; artt.669septies,669octies,669terdecies cpc;OrdinanzaPronunziata il 26/04/<strong>2006</strong>Depositata il <strong>02</strong>/<strong>05</strong>/<strong>2006</strong>TRIBUNALE DI MODENA(SEZIONE II° CIVILE)composto dai magistrati:dr. Guido Stanzani Presidentedr. Alberto Rovatti Giudicedr. Roberto Masoni Relatore ed Estensoresul reclamo ex art. 669 terdecies c.p.c. r.g. 2687/<strong>2006</strong> promosso da:XX Condomini s.r.l. (avv.ti Maniscalco e Rossini)controYY (avv. Foppa Vincenzini)ha pronunciato la seguente:ORDINANZAI. XX Condomini s.r.l., ai sensi <strong>del</strong>l'art. 700 c.p.c., ha richiesto di inibire all'ex dipendente,YY, lo svolgimento di attività di concorrenza sleale nei confronti <strong>del</strong>l'istante; attività, inparticolare, consistente nella distrazione e nella sottrazione di clientela.La resistente, costituendosi in giudizio, ha chiesto il rigetto <strong>del</strong>la domanda cautelare.L'ordinanza di rigetto pronunciata dal G.D. in data 27 marzo u.s. viene qui reclamata.II. In fatto è pacifico che la resistente ha cessato l'attività lavorativa svolta alledipendenze di XX Condomini s.r.l., per effetto di dimissioni volontarie in data 17. 11u.s., aventi decorrenza dat 1.1.<strong>2006</strong>.


Del pari è pacifico che la stessa YY, cessato il rapporto di lavoro, ha iniziato in proprio asvolgere la medesima attività esercitata dalla reclamante, avente ad oggettol'amministrazione di condomini, ponendosi in concorrenza con quest'ultima.Pacifica è anche la propalazione di un volantino col quale si informano i condomini che"la sig.ra YY ha aperto un'attività di cui è l'unica titolare, per caso di nomina sarà lei che seguirà ilCondominio e che parteciperà all'assemblea personalmente" (doc. 17 di parte istante).Ancora, la stessa difesa <strong>del</strong>la convenuta ammette (ma la circostanza risulta già dalle<strong>del</strong>ibere dei condomini prodotte in atti), che a seguito <strong>del</strong>la cessazione <strong>del</strong> rapportolavorativo con XX Condomini s.r.l., la YY ha assunto l'incarico di gestione di ben seicondomini, in precedenza gestiti dalla reclamante (Le Torri, Le Corti lotto g, Casotto deifrancesi, Mercalti e Condominio Reiter).Questi i dati di fatti emersi alto stato <strong>del</strong>la procedura.III. È ora questione qualificare giuridicamente gli elementi di fatto, evidenziando seL'acquisizione di clientela <strong>del</strong> precedente datore di lavoro configuri per l'ex dipendenteattività di concorrenza sleale ai sensi <strong>del</strong>l'art.2598 n. 3 c.c. e se le informazioni acquisitein costanza di rapporto di lavoro siano qualificabili alla stregua di segreti aziendali, aisensi <strong>del</strong>l'art. 6 bis l.inv.Sembra pacifico che l'ex dipendente, cessato il rapporto di lavoro che lo legava alprecedente datore, come si è autorevolmente scritto, non "debba deporre sulla soglie<strong>del</strong>l'azienda le conoscenze che ha acquisite grazie al suo lavoro". Egli ben può invece sfruttareal meglio le conoscenze professionali maturate e perciò, in assenza di patti di limitativi<strong>del</strong>la concorrenza (ad es., ex art. 2125 c.c.), svolgere la medesima attività in precedenzaesercitata.Ciò che invece è vietata è la condotta di sviamento e di storno <strong>del</strong>la clientela dalprecedente datore di lavoro, tramite l'utilizzo di elenchi di clientela che possonoqualificarsi segreti aziendali, ai sensi <strong>del</strong>l'art. 6 bis l.inv.La qualificazione <strong>del</strong>l'attività di storno <strong>del</strong>ta clientela da parte <strong>del</strong>l'ex dipendente comeattività di concorrenza sleale appare sostanzialmente pacifica.Si insegna che: "i vantaggi, in termini di avviamento e clientela, che derivano al committentedall'attività promozionale svolta dall'agente, restano acquisiti al committente medesimo, anchedopo l'estinzione <strong>del</strong> rapporto di agenzia, come bene appartenente alla sua azienda, tutelabilecontro eventuali atti di concorrenza sleale, pure se provenienti dall'agente stesso dopo l'estinzione<strong>del</strong> rapporto, con la conseguenza che lo sviamento di clientela posto in essere dall'ex agente (comedall'ex dipendente) di un'azienda, facendo uso <strong>del</strong>le conoscenze riservate acquisite nel precedenterapporto o, comunque, con modalità tali da non potersi giustificare alla luce dei principi dicorrettezza professionale, costituisce concorrenza sleale (ai sensi <strong>del</strong>l'art. 2598, n. 3 cod. civ.)"(Cass. 18,8.2004, n. 16.156; Cass. 11.10.20<strong>02</strong>, n. 14.479, in termini generali).Non pare contestabile che, nella specie, ricorra un classico caso di concorrenza sleale.A prescindere dall'effettiva copiatura degli elenchi clienti da parte <strong>del</strong>la YY e dallacancellazione di tali dati presenti nel personale computer <strong>del</strong>la reclamante, fatto questoche si sarebbe verificato, in tesi, in data 23.11. u.s., dalle circostanze in precedenzaesposte, emerge lo storno di clientela posto in essere dalla YY.


Questa ha per così dire fatto tesoro dei nominativi dei condomini acquisiti lavorando alledipendenze <strong>del</strong>la XX Condomini s.r.l., tanto che li ha contattati offrendosi di proseguireil lavoro di amministrazione condominiale in luogo <strong>del</strong>l'ex datrice di lavoro. Ed è pacificoche è stata officiata <strong>del</strong>l'incarico per effetto dalle relative <strong>del</strong>ibere assembleari dei seicondomini in precedenza indicati.Altri condomini, cui la stessa YY potrebbe rivolgersi offrendo tali prestazioni,potrebbero seguire, con conseguente depauperamento <strong>del</strong> patrimonio aziendale diclientela legittimamente acquisito dalla reclamante.In sostanza, il reclamo va accolto.IV. In conseguenza <strong>del</strong>l'introduzione nel sistema normativo <strong>del</strong> principio c.d. <strong>del</strong>lastrumentalità attenuata, che per i provvedimenti cautelari anticipatori rende non piùdoveroso, ma solamente facoltativo l'inizio <strong>del</strong> giudizio di merito (art. 669 octies, 6° co.,c.p.c.), appare doverosa, anche in caso di accoglimento <strong>del</strong>la misura cautelare, pur inassenza di alcuna previsione normativa espressa, la pronuncia sulle spese processuali,nell'ottica di una plausibile definitività <strong>del</strong>la misura medesima.Il principio non sembra possa fondarsi sull'applicazione analogica <strong>del</strong>l'art. 23, 2° co.,d.lgs. 5/2003, secondo cui: "il giudice designato provvede, in ogni caso, sulle spese <strong>del</strong>procedimento a norma degli artt. 91 e segg. c.p.c.".In quanto quest'ultima è una disposizione speciale, dettata per disciplinare il rito(speciale) societario, e, in quanto tale, appare insuscettibile di applicazione analogica alrito ordinario di cognizione, pena l'inversione logica degli abituali criteri di ermeneutica<strong>del</strong>la legge.Quanto, piuttosto, in forza <strong>del</strong> seguente rilievo avente carattere generale.Ogni procedimento nel momento in cui termina deve contenere una statuizione sullespese, il provvedimento conclusivo abbia natura di sentenza, ovvero, altra forma (Cass.24,1989, n. 2<strong>02</strong>1; Cass. 4.11.1993, n. 10.931).Qualora sia omessa la pronunzia sulle spese, la parte vincitrice, in caso di mancato inizio<strong>del</strong> giudizio di merito, che oggi è divenuto meramente. eventuale, non sarebbe ripagataper il dispendio di attività processuale sostenuto, con sostanziale violazione <strong>del</strong>l'art. 91c.p.c. e con preterizione <strong>del</strong> principio di soccombenza.Unica alternativa, in ipotesi, potrebbe essere quella, peraltro contraria ad ogni principiodi economia processuale, <strong>del</strong>l'introduzione di un nuovo ed autonomo giudizio ordinariodi cognizione avente, appunto, ad oggetto la liquidazione dette spese <strong>del</strong>la proceduranon liquidate in sede cautelare.In forza <strong>del</strong> principio sopra riferito, e in particolare di un indirizzo giurisprudenzialeaffermatosi prima <strong>del</strong>la riforma processuale <strong>del</strong> 1990 in materia di provvedimentid'urgenza (Cass., Sez. Un., 17.10.1983, n. 6077), l'art. 669 septies c.p.c. dispone che, incaso di rigetto o di declaratoria di incompetenza, quando la domanda cautelare sia stataavanzata ante causam, l'ordinanza reiettiva deve contenere la pronuncia sulle spese <strong>del</strong>procedimento.In sostanza, dopo le riforme processuali <strong>del</strong> 20<strong>05</strong>-<strong>2006</strong> ed alla luce <strong>del</strong>l'innovato quadronormativo, sembra che la pronuncia sulle spese, relative a ricorso cautelare urgente (oltre"agli altri provvedimenti cautelari idonei ad anticipare gli effetti <strong>del</strong>la sentenza dimerito") avanzato prima <strong>del</strong>l'inizio detta causa di merito, sia divenuta indefettibile, tanto


in caso di rigetto <strong>del</strong>l'istanza (art. 669 septies c.p.c.), quanto in caso di suo accoglimento,essendo incerto, in quest'ultima ipotesi, se il giudizio di merito seguirà.P.Q.M.visto l'art. 669 terdecies c.p.c.,in totale riforma <strong><strong>del</strong>l'ordinanza</strong> impugnata, ordina alla resistente di cessare losvolgimento, <strong>del</strong>l'attività di concorrenza sleale con XX Condomini s.r.l. che è statadescritta in motivazione;dichiara poi tenuta e condanna la reclamata al rimborso <strong>del</strong>le spese di procedura, che siliquidano in complessivi Euro 3.500 (di cui Euro 370 per anticipazioni; Euro 600 perdiritti ed il residuo per onorario), oltre ad IVA e CPA, come per legge.Modena, 26.4.<strong>2006</strong>Si comunichiIl Presidente(dott. Guido Stanzani)L’Estensore(dott. Roberto Masoni)Depositato in Cancelleria il <strong>02</strong>/<strong>05</strong>/<strong>2006</strong>

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