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Polizza BNL IeS

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icevimento dell’intera documentazione richiesta. Decorso tale termine sono dovuti gli interessi moratori, apartire dal termine stesso, a favore degli aventi diritto.La liquidazione della prestazione avverrà con le modalità di pagamento di volta in volta concordate tra laSocietà e gli aventi diritto.Art. 14 BeneficiarioIl Contraente ha la facoltà di designare il Beneficiario o i Beneficiari, a cui corrispondere la prestazioneassicurativa prevista per il caso di decesso dell’Assicurato. La designazione del Beneficiario va indicata nellaProposta di assicurazione e può essere effettuata anche in modo generico.Per effetto della designazione, il Beneficiario acquista un diritto proprio ai vantaggi dell’assicurazione.La designazione del Beneficiario può essere revocata o modificata in qualsiasi momento, tranne nei seguenticasi:- dagli eredi dopo la morte del Contraente ovvero dopo che, verificatosi l’evento, il Beneficiario abbiadichiarato per iscritto di voler profittare del beneficio;- dopo che il Contraente abbia rinunciato per iscritto al potere di revoca ed il Beneficiario abbia dichiarato alContraente di voler profittare del beneficio.Le modifiche relative alla designazione del Beneficiario devono essere comunicate per iscritto alla Società odisposte per testamento.Art. 15 Cessione del contrattoIl Contraente può cedere ad altri il contratto, secondo quanto previsto agli artt. 1406 e ss. del codice civile.La cessione diventa efficace quando la Società riceve la relativa comunicazione scritta da parte delContraente uscente (cedente) e del Contraente entrante (cessionario).La Società provvede a comunicare l’avvenuta cessione alle parti.Art. 16 Pegno e vincoloIl Contraente può dare in pegno ad altri il contratto o vincolare le prestazioni del contratto.Tali atti diventano efficaci quando la Società riceve la relativa comunicazione scritta del Contraente.La Società provvede ad annotare la costituzione di pegno o vincolo su apposita appendice contrattuale.Art. 17 Tasse e imposteLe tasse e le imposte relative al contratto assicurativo sono a carico del Contraente o degli aventi diritto.Art. 18 Foro CompetentePer le controversie relative al contratto è competente l’Autorità Giudiziaria del luogo di residenza o di domicilioelettivo del Consumatore.

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