Allegato - Delibera di Giunta n. 687 - Bollettino Ufficiale della ...
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V.6.riposizionamento <strong>della</strong> costruzione nell’area <strong>di</strong> pertinenza qualora non varino lecon<strong>di</strong>zioni <strong>di</strong> stabilità dei terreni, lo spettro <strong>di</strong> risposta elastico e le interferenze con lecostruzioni contigue.3. Elaborati progettuali con cui <strong>di</strong>mostrare la ricorrenza delle varianti in corso d’opera,riguardanti parti strutturali, che non rivestono carattere sostanzialeIl presente paragrafo <strong>di</strong>sciplina gli elaborati necessari a <strong>di</strong>mostrare che un intervento costituisce una variantein corso d’opera che, pur riguardando parti strutturali, non riveste carattere sostanziale. Si tratta quin<strong>di</strong> <strong>di</strong>quegli elaborati con cui si <strong>di</strong>mostra la ricorrenza dei requisiti delle varianti non sostanziali, in<strong>di</strong>cati nelprecedente paragrafo 2.1) Per i casi in<strong>di</strong>viduati dalle lettere da V.1 a V.6, la documentazione necessaria è costituita da:−−−la <strong>di</strong>chiarazione sintetica descrittiva dell’intervento, firmata congiuntamente dal progettistaarchitettonico e dal progettista che cura l’intera progettazione dell’opera strutturale, contenentel’asseverazione che la variante in corso d’opera, riguardante parti strutturali, non ha caratteresostanziale in quanto rientra tra le ipotesi <strong>di</strong> cui alle lettere da V.1 a V.6 del presente <strong>Allegato</strong>.Tale <strong>di</strong>chiarazione deve essere vistata per presa visione dal <strong>di</strong>rettore dei lavori eimme<strong>di</strong>atamente comunicata al collaudatore statico, ove previsto;la relazione tecnica esplicativa: contenente le informazioni necessarie a definire le mo<strong>di</strong>ficheproposte rispetto al progetto originario, al fine <strong>di</strong> <strong>di</strong>mostrare che l’intervento <strong>di</strong> variante èricompreso tra i casi <strong>di</strong> cui alle lettere da V.1 a V.6 relativi alle varianti non sostanziali.La relazione tecnica dovrà riportare le valutazioni numeriche necessarie a <strong>di</strong>mostrare il rispettodei limiti prescritti ed ogni altro requisito o con<strong>di</strong>zione in<strong>di</strong>cati nel medesimo elenco.Nel caso <strong>di</strong> variazioni che riguar<strong>di</strong>no singole parti e/o elementi <strong>della</strong> struttura, la relazionetecnica e la relazione <strong>di</strong> calcolo ad essa allegata possono essere limitate alle sole porzioniinteressate dalla suddetta variante e a quelle con esse interagenti;l’elaborato grafico: comprensivo <strong>di</strong> piante e sezioni, quotate ed in scala commisurata allatipologia <strong>della</strong> variante proposta, e particolari esecutivi, rappresentativi <strong>di</strong> tutte le informazioninecessarie a <strong>di</strong>mostrare che l’intervento è ricompreso tra i casi <strong>di</strong> cui alle lettere da V.1 a V.6relativi alle varianti non sostanziali, come già precedentemente in<strong>di</strong>cato.La suddetta documentazione, pre<strong>di</strong>sposta dal progettista abilitato, nei limiti delle propriecompetenze, dovrà essere depositata presso lo Sportello unico per l’e<strong>di</strong>lizia, completa <strong>di</strong> aggiornateed esaustive valutazioni numeriche, ad integrazione del progetto esecutivo originario riguardante lestrutture, entro la data <strong>di</strong> comunicazione <strong>di</strong> ultimazione dei lavori strutturali.2) Per i casi non in<strong>di</strong>viduati dalle lettere da V.1 a V.6, la documentazione necessaria è costituita da:−−la <strong>di</strong>chiarazione: sintetica descrittiva dell’intervento, firmata congiuntamente dal progettistaarchitettonico e dal progettista che cura l’intera progettazione dell’opera strutturale, contenentel’asseverazione che la variante, riguardante parti strutturali, pur non rientrando tra le ipotesi <strong>di</strong>cui alle lettere da V.1 a V.6 del precedente paragrafo 2 non ha carattere sostanziale, in quantonon ricade in uno dei casi <strong>di</strong> cui ai punti I, II, III e IV del medesimo paragrafo 2. Tale<strong>di</strong>chiarazione deve essere vistata per presa visione dal <strong>di</strong>rettore dei lavori e imme<strong>di</strong>atamentecomunicata al collaudatore statico ove previsto;la relazione tecnica esplicativa: contenente le informazioni necessarie a definire le mo<strong>di</strong>ficheproposte rispetto al progetto originario, al fine <strong>di</strong> <strong>di</strong>mostrare che l’intervento <strong>di</strong> variante nonricade in uno dei casi <strong>di</strong> cui ai punti I, II, III e IV del precedente paragrafo 2, relativi allevarianti sostanziali.La relazione tecnica dovrà riportare le valutazioni numeriche necessarie a <strong>di</strong>mostrare il rispettodei limiti prescritti ed ogni altro requisito o con<strong>di</strong>zione in<strong>di</strong>cati nei medesimi punti.