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PROCEDURE DI LIQUIDAZIONE - Tribunale di Varese

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<strong>PROCEDURE</strong> <strong>DI</strong><strong>LIQUIDAZIONE</strong>


«Procedureliquidative»Titolo X, Capo IV<strong>di</strong>stinzione tra:1. procedura “or<strong>di</strong>naria” (Art.148)2. «Procedura <strong>di</strong> risarcimento <strong>di</strong>retto»(Artt.. 149 e 150 + D.P.R. 18.07.2006 n°254 )


«Procedureliquidative»N.B.<strong>di</strong>stinzione non prevista néndaalcuna legge delega, néndalloSchema <strong>di</strong> decreto legislativosottoposto al “vaglio” delConsiglio <strong>di</strong> Stato e delParlamento


PROCEDURA OR<strong>DI</strong>NARIA(art. 148)Ambito d’applicazionedper tutti i danni a cose o a persone causate da unincidente stradale, fatta eccezione (Art.(149)per:a) i danni al veicolo nonché i danni alle cosetrasportate <strong>di</strong> proprietà dell’assicurato o delconducenteb) il danno alla persona da «lesioni <strong>di</strong> lieveentità»(Art.139) subito dal conducente nonresponsabileSi applica anche per il risarcimento del terzotrasportato (Art.(141)


PROCEDURA OR<strong>DI</strong>NARIAforma della richiesta <strong>di</strong> risarcimento(145)- la richiesta deve essere effettuata “amezzo lettera raccomandata conavviso <strong>di</strong> ricevimento”- valida anche “se inviata perconoscenza”


PROCEDURA OR<strong>DI</strong>NARIAmittenterimane aperta la questione, postasi conriferimento all’Art.22 legge n. 990/1969,se l’incombente ldell’invio della richiestapossa essere assolto anche da unapersona <strong>di</strong>versa dal danneggiante


PROCEDURA OR<strong>DI</strong>NARIAmittentePer giurisprudenza consolidata:1) legale in nome del danneggiato, pure senon munito <strong>di</strong> procura speciale2) oppure dal locatario del veicolodanneggiato o dal conducente, anzichédal proprietario


PROCEDURA OR<strong>DI</strong>NARIAdestinatarioil Co<strong>di</strong>ce non fornisce in<strong>di</strong>cazioni


PROCEDURA OR<strong>DI</strong>NARIAdestinatarioArt. 10 («Uffici dell'assicuratore presso iquali deve essere in<strong>di</strong>rizzata la richiesta <strong>di</strong>risarcimento») d.p.r. 16 gennaio 1981 n.45, , non abrogato dal Co<strong>di</strong>ce: “La richiesta<strong>di</strong> risarcimento deve essere in<strong>di</strong>rizzataall'assicuratore presso l'ufficio incaricatodella liquidazione dei sinistri nel luogo <strong>di</strong>domicilio del danneggiato ovvero pressol'agenzia presso la quale è stato concluso ilcontratto o alla quale quest'ultimoultimo è statoassegnato ovvero presso la sede sociale”


PROCEDURA OR<strong>DI</strong>NARIAdestinatarioper la Cass. richiesta validaogniqualvolta sia “<strong>di</strong>retta ai soggettiappartenenti alla strutturaorganizzativa della societàassicuratrice”Cass.,Sez. III, 11 luglio 1995, n. 7584


PROCEDURA OR<strong>DI</strong>NARIAcontenuti della richiesta <strong>di</strong> risarcimento(art.148.148,, commi 1° 1 e 2°) 2danni a cose : il modulo <strong>di</strong> denuncia il co<strong>di</strong>ce fiscale o, in mancanza del modulo <strong>di</strong> denuncia, , unadettagliata descrizione, redatta secondo ilmodulo stesso, delle circostanze nelle quali ilsinistro si è verificato l’in<strong>di</strong>cazione del luogo, dei giorni e delle orein cui le cose danneggiate sono <strong>di</strong>sponibili perl'ispezione <strong>di</strong>retta ad accertare l'identità deldanno


PROCEDURA OR<strong>DI</strong>NARIAAllegazione del modulo <strong>di</strong> denuncial’art. 148 non ha abrogato l’Art. l8, comma2°, , d.p.r. 16 gennaio 1981 n. 45: “Allarichiesta deve essere allegata copia delmodulo <strong>di</strong> denuncia … o, in mancanza <strong>di</strong>detto modulo, dettagliata descrizione,redatta secondo il modulo stesso, dellecircostanze nelle quali il sinistro si èverificato, nonché delle relativeconseguenze”


PROCEDURA OR<strong>DI</strong>NARIAdanni alla persona e danni da morte :il modulo <strong>di</strong> denuncia (se <strong>di</strong>sponibile)il co<strong>di</strong>ce fiscale degli aventi <strong>di</strong>rittouna dettagliata descrizione, redatta secondo il modulo <strong>di</strong>denuncia, delle circostanze nelle quali il sinistro si è verificatoetà, , attività e red<strong>di</strong>to del danneggiatoentità delle lesioni subitedocumentazione comprovante la durata dell’inabilitinabilitàtemporanea (assenza dal lavoro)attestazione me<strong>di</strong>ca comprovante l'avvenuta guarigione con osenza postumi permanenti o, in caso <strong>di</strong> decesso, lo “stato <strong>di</strong>famiglia della vittima” (in precedenza era richiesto ilcertificato <strong>di</strong> morte)in<strong>di</strong>cazione dell’eventuale eventuale <strong>di</strong>ritto del danneggiato a percepireprestazioni da parte <strong>di</strong> istituti che gestiscono assicurazionisociali obbligatorie (Art.(142, 2° 2 comma)


PROCEDURA OR<strong>DI</strong>NARIAINCOMPLETEZZA DELLA RICHIESTAArt. 148, 5° 5 comma“In caso <strong>di</strong> richiesta incompleta l’impresa l<strong>di</strong>assicurazione richiede al danneggiatoentro trenta giorni dalla ricezionedella stessa le necessarie integrazioni; intal caso i termini <strong>di</strong> cui ai commi 1 e 2decorrono nuovamente dalla data <strong>di</strong>ricezione dei dati o dei documentiintegrativi”.


PROCEDURA OR<strong>DI</strong>NARIAINCOMPLETEZZA DELLA RICHIESTAl’Art.148, 5° 5 comma, non è lafotocopia dell’Art.3, comma 5°, 5decreto legge 23 <strong>di</strong>cembre 1976 n.857, convertito dalla legge 26febbraio 1977 n. 39 (mo<strong>di</strong>ficatodall’art. art. 5 legge 5 marzo 2001 n. 57)


PROCEDURA OR<strong>DI</strong>NARIAINCOMPLETEZZA DELLA RICHIESTA<strong>di</strong>fferenze con il sistema precedente:- persa per strada la precisazione per cuil’assicurazione può fare la richiestad’integrazione e beneficiare <strong>di</strong> nuovitermini unicamente “ove non possa pertale incompletezza formulare congruaofferta <strong>di</strong> risarcimento”- la richiesta <strong>di</strong> integrazione ha effettiinterruttivi e non già sospensivi


PROCEDURA OR<strong>DI</strong>NARIAINCOMPLETEZZA DELLA RICHIESTAConseguenza: : la completezza dellarichiesta non è più una questione daesaminarsi nel merito in relazionealla possibilità per l’assicuratore l<strong>di</strong>procedere o meno alla valutazionedel caso ai fini dell’effettuazione effettuazione odel <strong>di</strong>niego dell’offerta, bensì unamera questione <strong>di</strong> forma


PROCEDURA OR<strong>DI</strong>NARIAINCOMPLETEZZA DELLA RICHIESTAN.B.l’incompletezza della richiestaincide sulla proce<strong>di</strong>bilità delladomanda !!!!!!!!!!


PROCEDURA OR<strong>DI</strong>NARIAINCOMPLETEZZA DELLA RICHIESTAArt. 145 ( («Proponibilità dell’azione <strong>di</strong>risarcimento»)l’azione“può essere proposta solo dopo chesiano decorsi sessanta giorni, ovveronovanta in caso <strong>di</strong> danno alla persona,decorrenti da quello in cui il danneggiatoabbia chiesto all’impresa <strong>di</strong> assicurazioneil risarcimento del danno, a mezzo letteraraccomandata con avviso <strong>di</strong> ricevimento,anche se inviata per conoscenza, - questala novità in esame – avendo osservato lemodalità ed i contenuti previstidall’articolo articolo 148”


PROCEDURA OR<strong>DI</strong>NARIAINCOMPLETEZZA DELLA RICHIESTA E NONPROPONIBILITA’ DELLA DOMANDAnon solo non previsto dalla legge delega econtrario alla ratio, , ma Art. 179, 1comma, Schema <strong>di</strong> decreto legislativoprecisava: “L’azioneè comunqueesperibile decorsi centoventi giorni dallarichiesta, ancorché incompleta, , inviataall’impresa <strong>di</strong> assicurazione”… incostituzionalità per eccesso <strong>di</strong>delega????


PROPONIBILITA’ DELLADOMANDATrib. Torino, sez. IV, 11.10.2007 n° 6070“Le prescrizioni poste dall'art. 148 CdA nonsono state … integralmente osservate poichénelle raccomandate 13.3.06 e 13.6.06 nonsono stati in<strong>di</strong>cati il co<strong>di</strong>ce fiscale dell'attrice,il red<strong>di</strong>to (che l'attrice potrebbeastrattamente conseguire benché casalinga,cosi come avviene - per esempio - per i red<strong>di</strong>tida fabbricati) e l'attestazione <strong>di</strong> cui all'ari 142comma 2 C.d.A. (anche la percezione <strong>di</strong>assicurazioni sociali non è, , <strong>di</strong> per sé, sincompatibile con il fatto che fattrice siproclami attualmente casalinga)”


PROPONIBILITA’ DELLADOMANDATrib. Torino, sez. IV, 11.10.2007 n° 6070“Le predette omissioni appaionogiuri<strong>di</strong>camente rilevanti, costruendocarenze del contenuto <strong>di</strong> un attoformale tipico contemplatodall'or<strong>di</strong>namento quale con<strong>di</strong>zione <strong>di</strong>proponibilità della domanda e che, inquanto tale, si sottrae alla <strong>di</strong>sciplinadell'art. 156 comma 2 e 3 c.p.c.riguardante i soli atti processuali”


PROPONIBILITA’ DELLADOMANDATrib. Torino, sez. IV, 11.10.2007 n° 6070“L'eventuale ininfluenza delle in<strong>di</strong>cazioni omesse dalla Sig.ra C. nelvaglio stragiu<strong>di</strong>ziale del cre<strong>di</strong>to da lei vantato è pertantoinconferente, , assumendo in ogni caso autonoma rilevanza ilfatto che tali in<strong>di</strong>cazioni, comunque prescritto dalla legge, nonsiano state fornite. All'inosservanza dell'art. 148 CdA. . conseguel’improponibilità della domanda giu<strong>di</strong>ziale formulata neiconfronti degli o<strong>di</strong>erni resistenti, fermo restando - sotto altroprofilo - il valore interattivo della prescrizione riconoscibile allepredette missive e l'inerenza della presente pronuncia ai soliprofili procedurali. L'assoluta novità della materia, la pocochiara articolazione del dettato normativo e l'assenza <strong>di</strong>precedenti nella giurisprudenza <strong>di</strong> questo <strong>Tribunale</strong>, per la primavolta investito della materia, costituiscono giusto motivo <strong>di</strong>integrale compensazione delle spese <strong>di</strong> lite”


PROCEDURA OR<strong>DI</strong>NARIAVISITA ME<strong>DI</strong>CO LEGALEArt. 3, comma 3°, 3 , decreto legge 23 <strong>di</strong>cembre1976 n. 857 (art. 5 legge 5 marzo 2001 n.57): “il danneggiato non può rifiutare gliaccertamenti strettamente necessari allavalutazione del danno alla persona daparte dell’impresaimpresa”Art. 148, comma 3° 3 aggiunge: nel caso <strong>di</strong>rifiuto del danneggiato a sottoporsi a visitail termine <strong>di</strong> novanta giorni è sospeso, , conconseguente ulteriore sanzione della nonproce<strong>di</strong>bilità della domanda


PROCEDURA OR<strong>DI</strong>NARIAVISITA ME<strong>DI</strong>CO LEGALEobbligo del danneggiato <strong>di</strong> sottoporsi a visitasussiste “pendenti i termini <strong>di</strong> cui alcomma 2 e fatto salvo quanto stabilito alcomma 5” 5 → nel caso <strong>di</strong> richiestad’integrazione, il periodo, entro cui ildanneggiato non può rifiutarel’accertamento me<strong>di</strong>co legale è quellonuovo che decorre “dalla data <strong>di</strong> ricezionedei dati o dei documenti integrativi”


PROCEDURA OR<strong>DI</strong>NARIA… dunque: riforma in peiusdel sistema precedente!!!


PROCEDURA OR<strong>DI</strong>NARIAabrogazione da parte dell’Art.354, 1° 1 comma, dell’Art.3, 9° 9comma, decreto legge 23 <strong>di</strong>cembre 1976 n. 857 (aggiuntodall’art. art. 23, 2° 2 comma, legge 12 <strong>di</strong>cembre 2002 n. 273), percui “Il danneggiato che ha ottenuto il risarcimento dei dannisubiti dal veicolo è tenuto a trasmettere all'assicuratore lafattura, o documento fiscale equivalente, relativa allariparazione dei danni risarciti entro tre mesi dal risarcimento.Nel caso in cui il danneggiato non ottemperi a tale obbligo,l'assicuratore ha <strong>di</strong>ritto a richiedere la restituzionedell'importo liquidato a titolo <strong>di</strong> risarcimento del danno, fattasalva la <strong>di</strong>sposizione <strong>di</strong> cui all'articolo 642 del co<strong>di</strong>ce penale.Nel caso <strong>di</strong> rottamazione del veicolo l'obbligo <strong>di</strong>presentazione della fattura è sostituito dall'obbligo <strong>di</strong>presentazione della documentazione attestante l'avvenutarottamazione”


PROCEDURA <strong>DI</strong>RISARCIMENTO <strong>DI</strong>RETTOArtt. . 149 e 150 + D.P.R. 18.07.2006 n° 254Art. 149 (Procedura <strong>di</strong> risarcimento <strong>di</strong>retto)1. In caso <strong>di</strong> sinistro tra due veicoli a motore identificati ed assicurati perla responsabilità civile obbligatoria, dal quale siano derivati danni ai veicolicoinvolti o ai loro conducenti, i danneggiati devono rivolgere la richiesta <strong>di</strong>risarcimento all’impresa <strong>di</strong> assicurazione che ha stipulato il contrattorelativo al veicolo utilizzato.2. La procedura <strong>di</strong> risarcimento <strong>di</strong>retto riguarda i danni al veicolo nonché idanni alle cose trasportate <strong>di</strong> proprietà dell’assicurato o del conducente.Essa si applica anche al danno alla persona subito dal conducente e nonresponsabile se risulta contenuto nel limite previsto dall’articolo articolo 139. Laprocedura non si applica ai sinistri che coinvolgono veicoli immatricolatiall’estero ed al risarcimento del danno subito dal terzo trasportato come<strong>di</strong>sciplinato dall’articolo articolo 141.


PROCEDURA <strong>DI</strong>RISARCIMENTO <strong>DI</strong>RETTOla «procedura <strong>di</strong> risarcimento <strong>di</strong>retto»:opera unicamente “in caso <strong>di</strong> sinistro tra due veicolia motore identificati ed assicurati per la responsabilitàcivile obbligatoria” (Art.149, comma 1°): 1non siapplica nei casi <strong>di</strong> sinistri multipli, , ossia laddove ilsinistro veda coinvolti più <strong>di</strong> due veicoliriguarda solo “i danni al veicolo nonché i danni allecose trasportate <strong>di</strong> proprietà dell’assicuratoodel conducente” e si applica “aldanno allapersona subito dal conducente nonresponsabile”, , posto che questo danno rientri tralesioni <strong>di</strong> lieve entità <strong>di</strong> cui all’Art.139 (Art.(149, 2° 2comma).


PROCEDURA <strong>DI</strong>RISARCIMENTO <strong>DI</strong>RETTOSono pertanto sicuramente esclusi: sinistri con più <strong>di</strong> due veicoli a motore coinvolti (Art.(149, 1° 1 comma) sinistri con veicoli a motore non identificati o non assicurati per laresponsabilità civile (Art.(149, 1° 1 comma) sinistri che coinvolgono veicoli immatricolati all’estero (Art.(149, 2° 2 comma) scontri tra biciclette e veicoli a motori danni a cose trasportate non <strong>di</strong> proprietà dell’assicurato o del conducente(Art.149, 2° 2 comma) danni alla persona occorsi a soggetti <strong>di</strong>versi dal conducente (Art.(149, 2° 2comma, la procedura non si applica al terzo trasportato) danni alla persona superiori al 10% <strong>di</strong> I.P. subiti dal conducente (Art.(149,2° comma) risarcimento del danno nei casi <strong>di</strong> decesso (Art.(149, 2° 2 comma)


PROCEDURA <strong>DI</strong>RISARCIMENTO <strong>DI</strong>RETTOcaso dubbio:danno alla persona inferiore al 10% riportato daconducente responsabile in via concorsuale o inviapresuntiva↓l’inciso (Art.(149) “non responsabile” sembra in<strong>di</strong>carequale requisito l l’assenza<strong>di</strong> qualsivoglia responsabilitàdel conducente-danneggiatodanneggiato↓a rigor <strong>di</strong> logica, il conducente-danneggiato danneggiato può farescattare la procedura in questione solo nel caso <strong>di</strong>“modulo blu” sottoscritto da entrambi i conducenti econ ammissione <strong>di</strong> responsabilità esclusiva da parte delconducente del veicolo antagonista (anche se, secondoCass.,Sez. Un., 5 maggio 2006, n. 10311 il CAI non ha valora<strong>di</strong> piena prova, ma deve essere liberamente apprezzato dalgiu<strong>di</strong>ce)


PROCEDURA <strong>DI</strong>RISARCIMENTO <strong>DI</strong>RETTOTuttaviaArt. 5 D.P.R. 18.07.2006 n° 254Modalità della richiesta <strong>di</strong> risarcimento1. Il danneggiato che si ritiene nonresponsabile, in tutto o in parte, , delsinistro rivolge la richiesta <strong>di</strong> risarcimentoall'impresa che ha stipulato il contrattorelativo al veicolo utilizzato.


PROCEDURA <strong>DI</strong>RISARCIMENTO <strong>DI</strong>RETTOLa situazione è assurda: il d.lgs ha un ambito più ristretto <strong>di</strong>operatività dell’indennizzo <strong>di</strong>retto il d.p.r. ha esteso l’ambito lanche allesituazioni <strong>di</strong> concorso… è evidente che debba prevalere il d.lgssul d.p.r.


PROCEDURA <strong>DI</strong>RISARCIMENTO <strong>DI</strong>RETTOdestinatario della richiestanon è più l’impresa assicuratrice del responsabilecivile, bensì l’impresa <strong>di</strong> assicurazione “che hastipulato il contratto relativo al veicoloutilizzato” (Art.149, 1° 1 comma).


PROCEDURA <strong>DI</strong>RISARCIMENTO <strong>DI</strong>RETTON.B.la richiesta <strong>di</strong> risarcimento è da inviarsiper conoscenza, a pena <strong>di</strong>proce<strong>di</strong>bilità della domanda, anchealla compagnia assicuratrice“dell’altro veicolo coinvolto”(Art.145, comma 2)


PROCEDURA <strong>DI</strong>RISARCIMENTO <strong>DI</strong>RETTON.B.“l’impresa, a seguito della presentazionedella richiesta <strong>di</strong> risarcimento <strong>di</strong>retto, èobbligata a provvedere alla liquidazionedei danni per conto dell’impresa <strong>di</strong>assicurazione del veicolo responsabile,ferma la successiva regolazione deirapporti fra le imprese medesime”(Art.149, 3° 3 comma)


PROCEDURA <strong>DI</strong>RISARCIMENTO <strong>DI</strong>RETTOAZIONE <strong>DI</strong>RETTA NEI CONFRONTI DELLA PROPRIA ASS.L’obbligazionerisarcitoria prosegue anche oltre la fasestragiu<strong>di</strong>ziale, con conseguente mo<strong>di</strong>ficazione del tra<strong>di</strong>zionaleassetto dell’azione <strong>di</strong>retta: “In caso <strong>di</strong> comunicazione dei motiviche impe<strong>di</strong>scono il risarcimento <strong>di</strong>retto ovvero nel caso <strong>di</strong>mancata comunicazione <strong>di</strong> offerta o <strong>di</strong> <strong>di</strong>niego <strong>di</strong> offerta entro itermini previsti dall’art. art. 148 o <strong>di</strong> mancato accordo, ildanneggiato può proporre l’azione l<strong>di</strong>retta <strong>di</strong> cui all’art. art. 145,comma 2, nei soli confronti della propria impresa <strong>di</strong>assicurazione. . L’impresa L<strong>di</strong> assicurazione del veicolo delresponsabile può chiedere <strong>di</strong> intervenire nel giu<strong>di</strong>zio e puòestromettere l’altra limpresa, riconoscendo la responsabilità delproprio assicurato ferma restando, in ogni caso, la successivaregolazione dei rapporti tra le imprese medesime secondoquanto previsto nell’ambito del sistema <strong>di</strong> risarcimento <strong>di</strong>retto”(comma 6 Art. 149)


PROCEDURA <strong>DI</strong>RISARCIMENTO <strong>DI</strong>RETTON.B.Mo<strong>di</strong>fica dell’azione <strong>di</strong>retta nonprevista dalla legge delega e dalloSchema <strong>di</strong> decreto legislativo


PROCEDURA <strong>DI</strong>RISARCIMENTO <strong>DI</strong>RETTOI problemaPuò il danneggiato agire nei confronti del responsabilecivile e dell’assicurazione <strong>di</strong> quest’ultimo?ultimo?Non vi è coor<strong>di</strong>namento con l’art. l144 ( («Azione <strong>di</strong>retta deldanneggiato»), néncon il comma 1, che prevede, senzaformulare eccezioni, che “il danneggiato per sinistro causatodalla circolazione <strong>di</strong> un veicolo o <strong>di</strong> un natante, per i quali vi èobbligo <strong>di</strong> assicurazione, ha azione <strong>di</strong>retta per il risarcimentodel danno nei confronti dell’impresa <strong>di</strong> assicurazione delresponsabile civile, entro i limiti delle somme per le quali èstata stipulata l’assicurazionelassicurazione”, , néncon il comma 3, secondo cui“nel giu<strong>di</strong>zio promosso contro l’impresa l<strong>di</strong> assicurazione èchiamato anche il responsabile del danno”


PROCEDURA <strong>DI</strong>RISARCIMENTO <strong>DI</strong>RETTOII problemail comma 6 dell’Art.149 riguarda tutti idanneggiati soggetti alla procedura <strong>di</strong>risarcimento <strong>di</strong>retto, oppure unicamente ildanneggiato-assicuratoassicurato?legittimata passiva è la “propria” impresaassicuratrice, cioè quella del danneggiato↓l’ambito d’applicazione ddella procedura vacircoscritto al conducente-danneggiatodanneggiato-nonnonresponsabile (CID)-assicurato


PROCEDURA <strong>DI</strong>RISARCIMENTO <strong>DI</strong>RETTORUOLO DEGLI AVVOCATI NELLA FASESTRAGIU<strong>DI</strong>ZIALE- è solo in relazione alla procedura or<strong>di</strong>nariache si prevede espressamente lacorresponsione <strong>di</strong> compensi professionali(Art.148, comma 11)- la lettera dell’Art.149, inoltre, non èparticolarmente promettente, giacchéquesta <strong>di</strong>sposizione prevede che i“danneggiati devono rivolgere la richiesta”tuttavia, Cass.,Sez. III, 31 maggio 2005, n. 11606


PROCEDURA <strong>DI</strong>RISARCIMENTO <strong>DI</strong>RETTORUOLO DEGLI AVVOCATI NELLA FASESTRAGIU<strong>DI</strong>ZIALED.P.R. 18.07.2006 n° 254Art. 9Assistenza tecnica e informativa ai danneggiati«2. Nel caso in cui la somma offerta dall’impresa <strong>di</strong>assicurazione sia accettata dal danneggiato, sugliimporti corrisposti non sono dovuti compensi perla consulenza o assistenza professionale <strong>di</strong> cuisi sia avvalso il danneggiato <strong>di</strong>versa da quellame<strong>di</strong>co-legaleper i danni alla persona»


RUOLO DEGLI AVVOCATINELLA FASE STRAGIU<strong>DI</strong>ZIALEse il danneggiato non accetta l’offerta, licompensi per l’assistenza llegalestragiu<strong>di</strong>ziale possono essere richiesti insede <strong>di</strong> giu<strong>di</strong>zio


RUOLO DEGLI AVVOCATINELLA FASE STRAGIU<strong>DI</strong>ZIALE… però l’art. l9 del d.p.r. n. 254/2006 nonpossiede alcuna valenza giuri<strong>di</strong>ca: rimane ilfatto incontestabile che l’art. l9 del d.p.r. n.254/2006 è una norma <strong>di</strong> rango secondario cheha introdotto una limitazione ad un <strong>di</strong>rittosostanziale del consumatore non prevista dallanorma <strong>di</strong> rango primario e che si pone in nettocontrasto con quanto statuito espressamentedalla legge delega


PROBLEMI <strong>DI</strong> COSTITUZIONALITA’DELLA PROCEDURA INDENNIZZO<strong>DI</strong>RETTOnella procedura <strong>di</strong> risarcimento<strong>di</strong>rettoil cre<strong>di</strong>tore è costrettointeramente tra le mani deldebitore ...CONTRASTO CON LA LEGGEDELEGA


… però: N.B.LA PROCEDURA <strong>DI</strong>INDENNIZZO <strong>DI</strong>RETTO NONSOLO E’ E CONTRARIA ACOSTITUZIONE, MAALTRESI’ IN CONTRASTOCON LA LEGISLAZIONECOMUNITARIA


CONTRASTO CONCOSTITUZIONE E CONTRASTOCON <strong>DI</strong>RITTO UEN.B.la legge delega (cfr. Articolo 4, 4 comma1, lettera a) ) imponeva espressamente alGoverno <strong>di</strong> rispettare il seguente criterio<strong>di</strong>rettivo: l’“adeguamento dellanormativa alle <strong>di</strong>sposizionicomunitarie e agli accor<strong>di</strong>internazionali”


Quarta <strong>di</strong>rettiva CEassicurazione autoveicoliDirettiva 2000/26/CE del Parlamento europeoe del Consiglio, 16 maggio 2000, , concernente ilravvicinamento delle legislazioni degli Stati membriin materia <strong>di</strong> assicurazione della responsabilità civilerisultante dalla circolazione <strong>di</strong> autoveicoliper i casi <strong>di</strong> sinistri transfrontalieri“la possibilità per la persona lesa <strong>di</strong> un’azione<strong>di</strong>retta nei confronti dell’impresa <strong>di</strong>assicurazione” (così i considerata 10 e 11 dellaDirettiva 2000/26/CE)


Quarta <strong>di</strong>rettiva CEassicurazione autoveicoliArticolo 3Azione <strong>di</strong>rettaOgni Stato membro provvede a che le persone <strong>di</strong> cui all'articolo 1 lese dasinistri ai sensi <strong>di</strong> detta <strong>di</strong>sposizione <strong>di</strong>spongano <strong>di</strong> un <strong>di</strong>ritto <strong>di</strong> azione<strong>di</strong>retta nei confronti dell'impresa <strong>di</strong> assicurazione che copre laresponsabilità civile del responsabile.Articolo 1Campo d'applicazione1. La presente <strong>di</strong>rettiva stabilisce <strong>di</strong>sposizioni specifiche relative a personelese aventi <strong>di</strong>ritto a risarcimento per danni a cose o a persone derivantida sinistri avvenuti in uno Stato membro <strong>di</strong>verso da quello <strong>di</strong> residenzadella persona lesa provocati dall'uso veicoli che sono assicurati i estazionano abitualmente in uno Stato membro.


Quinta <strong>di</strong>rettiva assicurazioneveicoliDirettiva 2005/14/CE del Parlamentoeuropeo e del Consiglio, 11 maggio2005, , che ha mo<strong>di</strong>ficato le <strong>di</strong>rettive delConsiglio 72/166/CEE, 84/5/CEE, 88/357/CEEe 90/232/CEE e la <strong>di</strong>rettiva 2000/26/CE delParlamento europeo e del Consigliosull'assicurazione della responsabilità civilerisultante dalla circolazione <strong>di</strong> autoveicolientrata in vigore in data 11 giugno 2005


Quinta <strong>di</strong>rettiva assicurazioneveicoliha esteso la previsione dell’azione <strong>di</strong>rettaanche ai casi non transfrontalieri,andando dunque a toccare <strong>di</strong>rettamentegli assetti nazionali per tutte le tipologie <strong>di</strong>sinistri stradali


Quinta <strong>di</strong>rettiva assicurazioneveicolipunto n. 21 dei considerata:“Il <strong>di</strong>ritto <strong>di</strong> invocare il contratto <strong>di</strong> assicurazione e agire<strong>di</strong>rettamente nei confronti della compagniaassicuratrice è estremamente importante per laprotezione delle vittime <strong>di</strong> incidenti automobilistici. . La<strong>di</strong>rettiva 2000/26/CE prevede già, , per le vittime degli incidentiintervenuti in uno Stato membro <strong>di</strong>verso dallo Stato membro <strong>di</strong>residenza della persona lesa e causati dall’uso <strong>di</strong> veicoliassicurati e stazionanti abitualmente in uno Stato membro, un<strong>di</strong>ritto d’azione d<strong>di</strong>retta contro la compagnia <strong>di</strong> assicurazione checopre la responsabilità civile della persona responsabile. Peragevolare la liquidazione rapida ed efficace dei sinistri edevitare per quanto possibile costosi proce<strong>di</strong>menti giu<strong>di</strong>ziari, tale<strong>di</strong>ritto dovrebbe essere esteso a tutte le vittime d’incidenti dautomobilistici”.


Quinta <strong>di</strong>rettiva assicurazioneveicoliil legislatore comunitario ha operato l’anzidetto lpassaggioall’Articolo4, paragrafo 4, della Direttiva2005/14/CE, , che, mo<strong>di</strong>ficando la Direttiva90/232/CEE, , ha inserito in quest’ultima ultima la seguente<strong>di</strong>sposizione:Articolo 4 quinquiesGli Stati membri provvedono affinché le personelese a seguito <strong>di</strong> un sinistro, causato da un veicoloassicurato ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1,della <strong>di</strong>rettiva 72/166/CEE, possano avvalersi <strong>di</strong>un <strong>di</strong>ritto <strong>di</strong> azione <strong>di</strong>retta nei confrontidell’impresa che assicura contro la responsabilitàcivile la persona responsabile del sinistro


Quinta <strong>di</strong>rettiva assicurazioneveicoliConvenzione europea sull’assicurazioneobbligatoria della responsabilità civile inmateria <strong>di</strong> veicoli a motori, , aperta alla firmail 20 aprile 1959 ed entrata in vigore il 22settembre 1969 (doc. 3). 3Articolo 6, 6 comma 1, 1 Allegato 1: “ildanneggiato ha azione <strong>di</strong>retta neiconfronti dell’assicurazioneassicurazione” delresponsabile civile (“Theinjured party has a<strong>di</strong>rect claim against the insurer”).


CONTRASTO CON IL <strong>DI</strong>RITTOCOMUNITARIOLa legislazione italiana in punto azione <strong>di</strong>rettanon necessitava, ben <strong>di</strong>versamente da altrisistemi giuri<strong>di</strong>ci (ad esempio, il Regno Unito),<strong>di</strong> adeguarsi alla Direttiva 2005/14/CE,essendo già pienamente conforme allaprevisione <strong>di</strong> cui all’Articolo 4 quinquiesintrodotto dalla Direttiva 2005/14/CE in senoalla Direttiva 90/232/CEE


CONTRASTO CON IL <strong>DI</strong>RITTOCOMUNITARIOil legislatore italiano avrebbesemplicemente dovuto mantenereferma la <strong>di</strong>sciplina <strong>di</strong> cui alla legge n.990/1969, Articolo 18 (“Il danneggiatoper sinistro causato dalla circolazione <strong>di</strong> unveicolo … ha azione <strong>di</strong>retta per ilrisarcimento del danno nei confrontidell'assicuratore” del responsabile deldanno)


CONTRASTO CON IL <strong>DI</strong>RITTOCOMUNITARIOla deroga dell’indennizzo <strong>di</strong>retto, in vigoredal 1° 1 gennaio 2007, impe<strong>di</strong>sce aldanneggiato <strong>di</strong> instaurare, sia nella fasestragiu<strong>di</strong>ziale e sia in seno al giu<strong>di</strong>zio,l’azione <strong>di</strong>retta, voluta dal legislatorecomunitario, avverso il responsabile civiledel danno e la compagnia assicuratrice <strong>di</strong>quest’ultimoultimo, , il che non risulta in alcun modoconforme ai principi comunitari <strong>di</strong> cui allaDirettiva 2000/26/CE, , alla Direttiva2005/14/CE e alla Direttiva 90/232/CE(così come novellata dalla Quinta Direttiva)


CONTRASTO CON IL <strong>DI</strong>RITTOCOMUNITARIOArticolo 6, 6 paragrafo 2, 2Direttiva 2005/14/CE:“gli Stati membri possono, conformemente altrattato, mantenere o mettere in vigore<strong>di</strong>sposizioni più favorevoli alla personalesa <strong>di</strong> quelle necessarie per conformarsialla presente <strong>di</strong>rettiva”.


CONTRASTO CON IL <strong>DI</strong>RITTOCOMUNITARIOtuttavia:la <strong>di</strong>sciplina della c.d. “procedura <strong>di</strong>risarcimento <strong>di</strong>retto” <strong>di</strong>fetta sia inastratto e sia in concreto del requisitodel maggior favor per la “persona lesa”richiesto dal legislatore comunitarioaffinché la norma <strong>di</strong> <strong>di</strong>ritto internopossa legittimamente <strong>di</strong>vergere dalla<strong>di</strong>sciplina prevista dalla Direttiva2005/14/CE


CONTRASTO CON IL <strong>DI</strong>RITTOCOMUNITARIOla “procedura <strong>di</strong> risarcimento <strong>di</strong>retto” nonsolo non garantisce nulla <strong>di</strong> più rispetto almodello comunitario, ma reca normepeggiorative della tutela dei danneggiati,tali da permettere alle imprese <strong>di</strong>liquidazione <strong>di</strong> sottostimare i danni eliquidarli al ribasso: non è vero che il c.d.“indennizzo <strong>di</strong>retto” favorisce la personalesa


CONTRASTO CON IL <strong>DI</strong>RITTOCOMUNITARIOla procedura <strong>di</strong> risarcimento <strong>di</strong>retto è estremamente limitativa della facoltà<strong>di</strong> scelta del debitore in precedenza riconosciuta al danneggiatola <strong>di</strong>sciplina “risarcimento <strong>di</strong>retto” priva il danneggiato dell’assistenza legalenella fase stragiu<strong>di</strong>ziale, <strong>di</strong>ssuadendolo dall’affidarsiaffidarsi ante causam ad unavvocato per una sua tutela risarcitoria integrale e lasciandolo da solo nellemani del suo debitorenella procedura è seriamente a rischio il risarcimento integrale dei danni e siassiste ad un passaggio ad un sistema vieppiù indennitariola <strong>di</strong>sciplina della “procedura <strong>di</strong> risarcimento <strong>di</strong>retto” non offre alcunagaranzia concreta <strong>di</strong> essere più celere ed efficiente rispetto alla procedura“or<strong>di</strong>naria”,, ciò soprattutto nei casi <strong>di</strong> danni alla personala procedura genera una serie <strong>di</strong> <strong>di</strong>scriminazioni in negativo tra i danneggiatiobbligati a seguirla (penalizzati) e tutte le altre persone lese da sinistristradali


LA DENUNCIA ALLACOMMISSIONE EUROPEA16 aprile 2007 prot. . SG/CDC(2007)A/3257DENUNCIA ALLA COMMISSIONE DELLECOMUNITÀ EUROPEE RIGUARDANTEINADEMPIMENTI DEL <strong>DI</strong>RITTO COMUNITARIOVIOLAZIONE DA PARTE DELL’ITALIA DELLA<strong>DI</strong>RETTIVA 2005/14/CE DEL PARLAMENTOEUROPEO E DEL CONSIGLIO, DELL’11 MAGGIO2005 SULL’ASSICURAZIONE DELLARESPONSABILITÀ CIVILE RISULTANTE DALLACIRCOLAZIONE <strong>DI</strong> AUTOVEICOLI


LA DENUNCIA ALLACOMMISSIONE EUROPEA… della denuncia si sta occupando laDirezione Generale, Politiche,Mercato interno e servizi, dellaCommissione Europea …… nel frattempo …


PROCEDURA <strong>DI</strong>RISARCIMENTO <strong>DI</strong>RETTOPROBLEMI <strong>DI</strong> OR<strong>DI</strong>NE PRATICOle agenzie avranno tra le mani un problema non dapoco:1) oneri e responsabilità nell’in<strong>di</strong>care ai danneggiati-assicurati la procedura da seguire2) clienti magari insod<strong>di</strong>sfatti delle offerte ricevute3) spiegare che devono evocare in giu<strong>di</strong>zio lacompagnia assicuratrice che li assicura4) i clienti, già <strong>di</strong>fficili da gestire nel contestodell’attuale sistema C.I.D., ., <strong>di</strong>venteranno potenzialicontroparti


Una nuova frontiera: laresponsabilità contrattualedell’assicurazione per omessariparazione integrale del dannoart. 9, comma primo, d.p.r. n. 254/2006: “L’impresa,nell’adempimento degli obblighi contrattuali <strong>di</strong> correttezza ebuona fede, fornisce al danneggiato ogni assistenza informativae tecnica utile per consentire la migliore prestazione del servizioe la piena realizzazione del <strong>di</strong>ritto al risarcimento deldanno. . Tali obblighi comprendono, in particolare, oltre aquanto stabilito espressamente dal contratto, il supportotecnico nella compilazione della richiesta <strong>di</strong> risarcimento, ancheal fini della quantificazione dei danni alle cose e ai veicoli, il suocontrollo e l’eventuale lintegrazione, l’illustrazione le laprecisazione dei criteri <strong>di</strong> responsabilità <strong>di</strong> cui all’allegato allegato a)”.


Una nuova frontiera: laresponsabilità contrattualedell’assicurazione per omessariparazione integrale del dannoil liquidatore deve fare sostanzialmentel’avvocato del danneggiato (!), e cioèimpiegare ogni mezzo possibile per consentire“la piena realizzazione del <strong>di</strong>ritto alrisarcimento del danno”


Una nuova frontiera: laresponsabilità contrattualedell’assicurazione per omessariparazione integrale del dannoogniqualvolta il danneggiato riceva un’offerta tale da nonconfigurare una “piena realizzazione del <strong>di</strong>ritto alrisarcimento del danno”, , il medesimo potrà agire ex art.1218 c.c. nei confronti dell’impresa sol <strong>di</strong>mostrando la noncongruità dell’offerta, con conseguente inversione dell’onereprobatorio in capo alla compagnia assicuratrice, , la quale saràchiamata a <strong>di</strong>mostrare <strong>di</strong> avere adempiuto agli obblighidelineati dall’articolo articolo in questione, nonché allo standard <strong>di</strong>condotta esigibile da un soggetto vincolato – l’art. 9 comma1 è chiaro sul punto – a “consentire” “la piena realizzazionedel <strong>di</strong>ritto al risarcimento del danno”


Una nuova frontiera: laresponsabilità contrattualedell’assicurazione per omessariparazione integrale del dannol’impresa assicuratrice dovrà <strong>di</strong>mostrare <strong>di</strong> avere posto in essere le seguentiaccortezze:- avere fornito al danneggiato, anche per tramite del me<strong>di</strong>co legale e fiduciario,tutte le informazioni idonee a documentare il suo danno in tutte le sueesplicazioni- - avere sottoposto a visita me<strong>di</strong>co legale (ovviamente imparziale) ildanneggiato, senza procedere con automatismi e presunzioni tabellari- - avere illustrato al danneggiato gli esiti della visita me<strong>di</strong>co legale, lfornendocopia della relazione per le eventuali comparazioni del caso- - avere dettagliato al danneggiato le voci <strong>di</strong> danno oggetto dell’offerta, contanto <strong>di</strong> informazione circa la conformità con i criteri riconosciuti sia dallalegge e sia dalla giurisprudenza (ad esempio, in punto <strong>di</strong> personalizzazionedel danno)


TERZO TRASPORTATO(Art.141)… un’altra rivoluzionedell’azione <strong>di</strong>retta!


Terzo trasportatosistema precedentecomma 2° 2 art. 1 legge 24 <strong>di</strong>cembre 1969 n. 990,riscritto dall’art. art. 27 legge 19 febbraio 1992 n.142: “L’assicurazione deve comprendere anchela responsabilità per i danni alla persona causatiai trasportati qualunque sia il titolo in baseal quale è effettuato il trasporto”.


Terzo trasportatosistema precedentea) ex art. 1681 c.c. (se ravvisabile un contratto <strong>di</strong>trasporto, anche a titolo gratuito) e, comunque, exart. 2054 contro il soggetto che ha effettuato iltrasporto e, ai sensi dell’art. 1 della legge n.990/1969, nei confronti della compagniaassicuratrice del medesimo (nei casi in cui ilsinistro stradale non avesse visto coinvolti altriveicoli questa era l’unica lsoluzione percorribile)b) oppure, nel caso <strong>di</strong> scontro tra veicoli, , in baseall’art. art. 2054, 2 comma, c.c. contro l’assicurazione ldelveicolo antagonista ed il responsabile civilec) sempre nel caso <strong>di</strong> scontro tra due o più mezzi, invia solidale contro entrambe le coppie <strong>di</strong> convenuti


Terzo trasportatosistema precedente1) l’assicurazione evocata in giu<strong>di</strong>zio, sia essa quelladel soggetto che ha effettuato il trasporto oppurel’impresa assicurante il veicolo antagonista,rispondeva nei limiti del massimale <strong>di</strong> polizza,non già <strong>di</strong> quello minimo previsto ex lege2) nell’ipotesi, in cui vi fosse una responsabilitàsolidale <strong>di</strong> entrambi i conducenti, il trasportatopoteva contare sulla <strong>di</strong>sponibilità deimassimali <strong>di</strong> polizza <strong>di</strong> entrambe lerispettive compagnie assicuratrici, , il cheassumeva particolare rilievo laddove vi fosse unapluralità <strong>di</strong> passeggeri con ingenti danni fisici


Terzo trasportato1° comma Art. 141(«Risarcimento del terzo trasportato»)il trasportato “è risarcito dall’impresa <strong>di</strong>assicurazione del veicolo sul quale era abordo al momento del sinistro”, “aprescindere dall’accertamento accertamento dellaresponsabilità dei conducenti deiveicoli coinvolti nel sinistro” e “salval’ipotesi <strong>di</strong> sinistro cagionato da casofortuito”


Terzo trasportatoTrib. Torino, sez. IV, 11.10.2007 n° 6070IL CASO FORTUITO“In proposito si osserva che, benchégiurisprudenza e dottrina concor<strong>di</strong>nonel ricondurre il "fatto del terzo"causalmente assorbente alla nozione <strong>di</strong>"caso fortuito", la norma in esameparrebbe aver accolto una nozionerestrittiva e peculiare della categoriagiuri<strong>di</strong>ca in oggetto”


Terzo trasportato3° comma Art. 141“L’azione<strong>di</strong>retta avente ad oggetto ilrisarcimento è esercitata nei confrontidell’impresa <strong>di</strong> assicurazione del veicolo sulquale il danneggiato era a bordo al momento delsinistro nei termini <strong>di</strong> cui all’art. art. 145”).2° commatrova applicazione la procedura or<strong>di</strong>naria <strong>di</strong> cuiall’Art.148, che va esperita “nei confrontidell’impresa <strong>di</strong> assicurazione del veicolo sulquale il danneggiato era a bordo al momento delsinistro”


Terzo trasportato l’impresa assicuratrice del veicolo, che haeffettuato il trasporto, risarcisce ilpasseggero sulla base <strong>di</strong> una regola no-fault ossia <strong>di</strong> uno schema che prescindeintegralmente dalla colpa (ciò in palesederoga agli artt. . 1681, 2054 e 2043 c.c.).) l’azione <strong>di</strong>retta ha come legittimatopassivo solo l’assicurazione della vetturaeffettuante il trasporto


Terzo trasportatoN.B.NOVITA’ NON PREVISTE INSEDE <strong>DI</strong> DELEGA E <strong>DI</strong>SCHEMA <strong>DI</strong> DECRETOLEGISLATIVO …ART. 76 COST.


Terzo trasportato… il Co<strong>di</strong>ce non garantisce nulla <strong>di</strong> più rispetto a quelloche prima poteva conseguire il trasportato!!!anzi, implicazioni negative:1) responsabilità oggettiva, dunque problemi sul frontedella risarcibilità del danno morale (Cost. 233/2003)2) l’impresa assicuratrice del veicolo trasportanterisponde nei confronti del trasportato solo “entro ilmassimale minimo <strong>di</strong> legge” (ammontante adeuro 774.685,35), somma che si trova a <strong>di</strong>videre congli altri danneggiati, giacché questo comma faespressamente salvo “quanto previsto all’articoloarticolo140”, , <strong>di</strong>sposizione che <strong>di</strong>sciplina il caso in cui vi siauna pluralità <strong>di</strong> danneggiati


Terzo trasportatocomma 1 Art. 141per il trasportato rimane “fermo il <strong>di</strong>ritto alrisarcimento dell’eventualeeventuale maggior dannonei confronti dell’impresa <strong>di</strong> assicurazionedel responsabile civile, se il veicolo <strong>di</strong>quest’ultimoultimo è coperto per un massimalesuperiore a quello minimo”


Terzo trasportatoPROBLEMI1) quid juris nel caso il responsabile civile sia ilproprietario/conducente del veicolo su cui il danneggiato eratrasportato?2) se il veicolo del responsabile civile (<strong>di</strong>verso da quello su cuiviaggiava il trasportato) è coperto per un massimalecorrispondente a quello minimo <strong>di</strong> legge, ciò significa che non èesperibile alcuna azione <strong>di</strong>retta nei confronti della sua impresaassicuratrice? (N.B(N.B.: .: nel sistema attuale sono a <strong>di</strong>sposizioneben due massimali!!!!!)3) se il trasportato, per il residuo, decide <strong>di</strong> agire nei confrontidell’impresa assicuratrice del responsabile civile, deve riavviarela procedura <strong>di</strong> cui all’art. art. 148? In questo caso si ritorna a<strong>di</strong>scettare <strong>di</strong> colpa?


Terzo trasportatoPROBLEMIl’Art.144 elimina il litisconsorzio necessario delresponsabile civile?la vittima potrebbe agire <strong>di</strong>rettamente nei confronti <strong>di</strong>quest’ultimo ultimo secondo i consueti principi <strong>di</strong> cui agli artt.1681, 2043 e 2054 c.c., ., oppure è costretta a passareattraverso la compagnia assicuratrice?l’assicurato-non responsabile, che assiste passivamente alrisarcimento del danno dei suoi trasportati da partedella sua impresa assicuratrice, si troveràinesorabilmente il premio aumentato, pur senza averecolpa alcuna per il sinistro?


Terzo trasportato… stessi problemi <strong>di</strong> coor<strong>di</strong>namento con laDirettiva 2005/14/CE del Parlamentoeuropeo e del Consiglio


Terzo trasportato: <strong>di</strong>sciplinaincostituzionale?Giu<strong>di</strong>ce <strong>di</strong> Pace MontepulcianoOr<strong>di</strong>nanza 19 <strong>di</strong>cembre 2006OR<strong>DI</strong>NANZA <strong>DI</strong> RIMESSIONE ATTIALLA CORTE COSTITUZIONALE EXART.•23 L. 11.03.1957, N. 83


Terzo trasportatoGiu<strong>di</strong>ce <strong>di</strong> Pace Montepulciano1. Eccesso <strong>di</strong> delega ex art. 76 della Costituzione“chiaro che il decreto legislativo ha mo<strong>di</strong>ficato, sia sostanzialmentesia proceduralmente, , i <strong>di</strong>ritti dei danneggiati, facoltà questa nonconcessa dalla legge delega”“Il Co<strong>di</strong>ce delle Assicurazioni ha altresì ridotto i doveri anche deiresponsabili dei sinistri stradali datosì che costoro non dovrannopiù neppure essere convenuti in giu<strong>di</strong>zio ed in prima persona nonsaranno più tenuti a rispondere in solido del danno cagionato”“Non meno grave è la violazione del <strong>di</strong>ritto comunitario laddove si è,con il risarcimento <strong>di</strong>retto, <strong>di</strong>sattesa la V Direttiva, eliminandol'azione <strong>di</strong>retta nei confronti dell'impresa del civile responsabilee pertanto, a breve, è facile prevedere sin da ora anche ricorsialla Corte Europea”


Terzo trasportatoGiu<strong>di</strong>ce <strong>di</strong> Pace Montepulciano2. Violazione dell'art. 3 della Costituzione“Un principio fondamentale della nostra cartacostituzionale è quello dell'uguaglianza avanti allalegge. Con l'introduzione del sistema risarcìtorioprevisto dall'art, 141 del Co<strong>di</strong>ce delle Assicurazionil'indennizzo <strong>di</strong>retto tale principio viene meno inquanto, per il medesimo fatto illecito, i citta<strong>di</strong>nidevono sottostare a norme giuri<strong>di</strong>che, risarcimento,attribuzione dìdresponsabilità ed a comportamenti<strong>di</strong>fferenti. In realtà la norma apre un vulnus <strong>di</strong> tutelain varie ipotesi”


Terzo trasportatoGiu<strong>di</strong>ce <strong>di</strong> Pace Montepulciano3. Violazione dell'art. 24 della Costituzione“Al <strong>di</strong> làldella contrad<strong>di</strong>zione in termininell'affermare che l'assicuratore risponde"salvo il caso fortuito" e l'aggiungere chetale responsabilità "prescindedall'accertamento della responsabilità <strong>di</strong>altri conducente, vi è una vera e proprialesione del <strong>di</strong>ritto <strong>di</strong> <strong>di</strong>fesa in capo allacompagnia assicurativa del vettore”


Terzo trasportatoTrib. Torino, sez. IV, 11.10.2007 n° 6070Il casoricorso notificato da un trasportato il quale,avendo subito lesioni in conseguenza ad unsinistro, intraprende l’azione lnon già neiconfronti del proprio vettore e della <strong>di</strong> luicompagnia assicuratrice come previstodall’art. art. 141, bensì contro colui che ritienecivile responsabile del danno e la societàassicuratrice <strong>di</strong> quest’ultimoultimo(sollevata eccezione <strong>di</strong> improce<strong>di</strong>bilità delladomanda)


Terzo trasportatoTrib. Torino, sez. IV, 11.10.2007 n° 6070FACOLTATIVITA’ DELLA PROCEDURA“Nell'esegesi dell'art. 141 CdA si prospettano dunque duealternative: o si segue un'interpretazione conforme a quellaprevalentemente invalsa subito dopo l'entrata in vigore dellanorma ritenendo - come il Giu<strong>di</strong>ce che ha sollevato la questione<strong>di</strong> legittimità costituzionale - che essa precluda al trasportatol’esperimento dell'azione <strong>di</strong>retta nei confronti della compagniaassicuratrice del "responsabile del danno” in violazione della<strong>di</strong>rettiva CCE con conseguente illegittimità costituzionale ex art.76 Cost, , o sìsaccede all'interpretazione "costituzionalmenteorientata” secondo la quale il trasportato-danneggiato puòcomunque agire ai sensi dell’art 144 C.d.A. anziché avvalersi delnuovo istituto introdotto dall'art. 141 prima parte C.d.A.”


Terzo trasportatoTrib. Torino, sez. IV, 11.10.2007 n° 6070FACOLTATIVITA’ DELLA PROCEDURA“L’esigenza <strong>di</strong> conformare l'esegesi della norma aldettato costituzionale induce accogliere la secondainterpretazione, la sola idonea a preservarne lavali<strong>di</strong>tà. . A fortiori, , non appare infine dubitabile, inassenza <strong>di</strong> espresse deroghe che l’artlart-141C.d.A. agliartt. . 2043-2054 2054 c,c., la facoltà del trasportato-danneggiato <strong>di</strong> agire in giu<strong>di</strong>zio nei confronti delconducente del veicolo antagonista avvalendosi <strong>di</strong> un<strong>di</strong>ritto tutelato dall'art. 24 Cost.”


Terzo trasportatoTrib. Torino, sez. IV, 11.10.2007 n° 6070FACOLTATIVITA’ DELLA PROCEDURA“Per le ragioni che precedono si ritiene che inbase all'attuale normativa il trasportato possaesperire azione <strong>di</strong>retta contro iI soloconducente del veicolo antagonista ai sensidegli artt. . 2043-20542054 cc, , o congiuntamente,nei confronti <strong>di</strong> quest'ultimo ultimo e della relativaCompagnia assicuratrice ai sensi dall'alt 144comma 1 e 3 C.d.A., ., così come è avvenuto nelpresente proce<strong>di</strong>mento”


Pluralità <strong>di</strong> danneggiati(Art.140): introdotto illitisconsorzio necessario!!!???


Pluralità <strong>di</strong> danneggiatiSISTEMA PRECEDENTEArt. 27 legge 24 <strong>di</strong>cembre 1969 n. 990“1. Qualora vi siano più persone danneggiate nello stesso sinistroe il risarcimento dovuto dal responsabile superi le sommeassicurate, i <strong>di</strong>ritti delle persone danneggiate nei confrontidell'assicuratore o dell'impresa designata a norma dell'articolo20, sono proporzionalmente ridotti fino alla concorrenza dellesomme assicurate o rispettivamente <strong>di</strong> quelle in<strong>di</strong>catenell'articolo 21. 2. L'assicuratore o l'impresa designata a normadell'articolo 20 che, decorsi trenta giorni dall'incidente eignorando l'esistenza <strong>di</strong> altre persone danneggiate puravendone ricercata l'identificazione con la normale <strong>di</strong>ligenza, ha hpagato ad alcuna <strong>di</strong> esse una somma superiore alla quotaspettante, non risponde verso le altre persone danneggiate finoalla concorrenza della somma versata, salva l'azione degliinteressati per il recupero delle somme indebitamente percepiteai fini della ripartizione in conformità del primo comma delpresente articolo”


Pluralità <strong>di</strong> danneggiatiSISTEMA PRECEDENTEl’orientamento maggioritario, ancorché talvolta per vie<strong>di</strong>verse, si era posto contro la possibilità <strong>di</strong>configurare un’ipotesi generalizzata <strong>di</strong>litisconsorzio necessario, , tranne “se del caso” ese nel giu<strong>di</strong>zio fosse in <strong>di</strong>scussione la quota <strong>di</strong>massimale da attribuire in concreto a ciascuno deidanneggiati. Ad ogni modo, la questione dellitisconsorzio necessario era sempre affrontata dallagiurisprudenza con riferimento ai soli casi in cui siponeva un problema <strong>di</strong> supero del massimale.


Pluralità <strong>di</strong> danneggiaticomma 4 Art. 140“nei giu<strong>di</strong>zi promossi fra l’impresa l<strong>di</strong>assicurazione e le persone danneggiatesussiste litisconsorzio necessario,applicandosi l’articolo l102 del co<strong>di</strong>ce <strong>di</strong>procedura civile”


Pluralità <strong>di</strong> danneggiatitre punti critici:1) la norma generalizza senza limiti l’applicazioneldell’art. 102 c.p.c., ., cioè rischia <strong>di</strong> imporre ilcoinvolgimento in un medesimo proce<strong>di</strong>mento <strong>di</strong>soggetti la cui partecipazione non sarebbe affatto“necessaria”2) la norma non chiarisce se, rispetto agli oneri ed aglieffetti implicati dal riconoscimento della fattispeciedel litisconsorzio necessario, la posizione dell’impresaassicuratrice e dei danneggiati siano parificate omeno3) norma non prevista dalla legge delega


Pluralità <strong>di</strong> danneggiatidue <strong>di</strong>verse interpretazioni del comma 4 dell’art. 140:giacché la norma prevede che “nei giu<strong>di</strong>zi promossi fra l’impresa l<strong>di</strong>assicurazione e le persone danneggiate sussiste litisconsorzio necessarionecessario”,senza specificare altro nella sua lettera, allora si dovrebbe concludere per lageneralizzazione del litisconsorzio necessario, , e cioè che si debbariconoscere il litisconsorzio necessario ogniqualvolta vi sia semplicementeuna pluralità <strong>di</strong> danneggiati (interpretazione letterale del comma 4) 4collocandosi il comma 4 nella <strong>di</strong>sciplina del supero del massimale e e avendoparte della giurisprudenza, sopra evidenziata, riconosciuto l’integrazione ldelcontrad<strong>di</strong>ttorio solo ed unicamente in quanto “necessaria”,, cioè laddovenon solo vi sia una pluralità <strong>di</strong> danneggiati, ma si ponga altresì, , in concreto,un problema <strong>di</strong> supero del massimale e si debba <strong>di</strong>scutere specificatamentecatamentedelle modalità <strong>di</strong> <strong>di</strong>stribuzione del medesimo, <strong>di</strong> conseguenza occorreconcludere per un ambito operativo dell’istituto in esame ben piùcircoscritto, cioè limitato ai soli casi <strong>di</strong> potenziale supero del massimale(interpretazione storica e sistematica del comma 4); 4in altri termini,la norma in questione avrebbe semplicemente recepito l’orientamentolgiurisprudenziale maggioritario.


La surrogazionedell’assicurazione sociale(Art.142): la questione deldanno <strong>di</strong>fferenziale


La surrogazionedell’assicurazione socialeL’art. 142 («Diritto <strong>di</strong> surroga dell’assicuratoresociale») ) del Co<strong>di</strong>ce delle Assicurazioniricalca ampiamente quanto già stabilival’art. 28 della legge 24 <strong>di</strong>cembre 1969 n.990, , ciò ad eccezione <strong>di</strong> alcune <strong>di</strong>fferenzein realtà piuttosto marginali


La surrogazionedell’assicurazione socialemancata riproduzione del comma 1 delprevigente articolo, che prevedeva il rimborso,quando non garantite da un’assicurazioneobbligatoria, delle spese per il trasporto a unvicino ospedale o ambulatorio <strong>di</strong> prontosoccorso pubblico o privato o al domicilio, per leme<strong>di</strong>cazioni, per il ricovero ospedaliero, dellespese me<strong>di</strong>che e farmaceutiche, nonché dellespese funerarie, <strong>di</strong>rettamente in capo all’entepubblico (strutture ospedaliere pubbliche o altrienti) che le avesse anticipate, purché ne fossestata fatta richiesta prima che dellacorresponsione del risarcimento al danneggiato


La surrogazionedell’assicurazione socialeart. 334 («Contributo sui premi delle assicurazionidei veicoli e dei natanti») ) del Co<strong>di</strong>ce, comma 1, 1prevede quanto segue: “Sui premi delle assicurazioniper la responsabilità civile per i danni causati dallacircolazione dei veicoli a motore e dei natanti siapplica un contributo, , sostitutivo delle azionispettanti alle Regioni e agli altri enti che eroganoprestazioni a carico del Servizio sanitario nazionale,nei confronti dell’ impresa <strong>di</strong> assicurazione, delresponsabile del sinistro o dell’impresa designata, peril rimborso delle prestazioni erogate ai danneggiatidalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti”.

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