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N. 21 del 24 maggio 2003 368 il consulente 1081 - Ancl

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N. <strong>21</strong> <strong>del</strong> <strong>24</strong> <strong>maggio</strong> <strong>2003</strong>366<strong>1081</strong>(segue)<strong>il</strong> <strong>consulente</strong>23, 35, 53 e 76 Cost. e, per effetto<strong>del</strong>la prova che egli ritenevasufficientemente fornita circa lastruttura organizzativa <strong>del</strong>lapropria attività professionale digeometra libero professionista,chiedeva che la Commissioneadita ritenesse che egli non fosseassoggettato all’imposta secondo<strong>il</strong> principio già espressodalla sentenza <strong>del</strong>la Corte Costituzionalen. 156/2001.L’Ufficio resisteva in difesa<strong>del</strong>l’obbligo tributario e sottolineavacome, nella specie, l’impugnazione<strong>del</strong> contribuenteverteva semplicemente sulledenunziate incostituzionalità,senza alcun riferimento allaconcreta situazione in cui egli sitrovava. La Commissione provinciale,ritenendo che <strong>il</strong> contribuentenon avesse fornito provesufficienti circa la mancanzadi una collaborazione professionalee che questa fosse comunqueconfigurata anche nel casodi collaborazioni prestate daterze persone, affermava checomunque dovevano ritenersisussistenti i presupposti richiestidalla legge per l’imposizioneIrap e conseguentemente respingeva<strong>il</strong> ricorso. Avverso taledecisione interponeva tempestivoappello <strong>il</strong> contribuente, insistendonelle proprie ragioni.Approdata la questione allaCommissione tributaria regionale,l’appello <strong>del</strong> contribuenteè stato accolto, condividendonele ragioni. Ha sostenuto la Commissioneche la decisione di primogrado non ha colto quelparticolare prof<strong>il</strong>o <strong>del</strong>la controversiache consente di qualificareal meglio la posizione di uncontribuente libero professionistae l’assoggettamento ad Irapdi categorie professionali consim<strong>il</strong>i.Nel caso specifico (professionedi geometra), come altreattività professionali tipiche, ècomunemente ritenuta un’attività“protetta”, nel senso che,onde poterla svolgere, è necessariosuperare un esame di ab<strong>il</strong>itazione.Solo dopo <strong>il</strong> positivo superamentodi tale esame è possib<strong>il</strong>eiscriversi all’Ordine professionaleper <strong>il</strong> quale si è conseguital’ab<strong>il</strong>itazione e svolgere la relativaattività. Tale premessa, che riguardatutti i liberi professionistiiscritti ad Albi professionali,ha un preciso riflesso in tema diorganizzazione <strong>del</strong>l’attività deglistessi: tale attività, infatti, nonpuò ut<strong>il</strong>mente svolgersi senza lapresenza <strong>del</strong> libero professionistaab<strong>il</strong>itato, posto che la tipicità<strong>del</strong>la sua professione ne richiedein ogni momento la presenza.In altre parole, le attività professionalidi un geometra, di uningegnere, di un architetto, diun avvocato, di un notaio nonpossono svolgersi in loro assenzae, per quanto possa essereminima l’organizzazione professionale<strong>del</strong>la quale essi si servono,la loro presenza nell’esercizio<strong>del</strong>l’attività sarà sempre ecomunque indispensab<strong>il</strong>e e, all’opposto,per quanto ampia esofisticata sia la predetta organizzazione– ad esempio conimpiegati, collaboratori, tirocinantio altro –, sarà sempre e comunquenecessario far riferimentoalla presenza personale<strong>del</strong> professionista ab<strong>il</strong>itato perchél’attività di questi possa effettivamentesvolgersi. Ciò sta asignificare, in altre parole ancora,che l’organizzazione <strong>del</strong>laquale <strong>il</strong> professionista si servenon è requisito essenziale per losvolgimento <strong>del</strong>la sua attivitàprofessionale visto che, grandeo piccola che questa sia, saràsempre e soltanto con la suapresenza personale che l’attivitàprofessionale di questi potràessere svolta.Da ciò si evince pertantoche, relativamente alle attivitàprofessionali tipiche per le qualiè previsto dalla legge uno specificoesame di ab<strong>il</strong>itazione, sarà<strong>il</strong> superamento di questo e laconseguente iscrizione <strong>del</strong> professionistaad un Albo od Ordineprofessionale protetto a costituirel’elemento qualificante<strong>del</strong>la professione stessa, senzache possa darsi r<strong>il</strong>ievo alcuno all’organizzazione<strong>del</strong>la quale eglisi serva per lo svolgimento <strong>del</strong>lasua attività. Se ne trae che <strong>il</strong>prof<strong>il</strong>o organizzativo <strong>del</strong>l’attivitàprofessionale non costituiscerequisito qualificante<strong>del</strong>l’attività di un libero professionistaiscritto ad una professione“protetta” poiché, complessoo meno che sia tale prof<strong>il</strong>oorganizzativo, l’attività nonpotrà mai svolgersi senza lapresenza personale <strong>del</strong> professionistaab<strong>il</strong>itato e la strutturaorganizzativa da solanon potrà mai supplire allasua assenza personale. Da ciòsi evince che l’appello <strong>del</strong> contribuenteè da ritenersi fondato:la sua richiesta di rimborso <strong>del</strong>l’impostaversata è stata quindicondivisa con conseguente riforma<strong>del</strong>la sentenza di primogrado.Renzo La CostaCENTRO STUDI NAZIONALE ANCL


<strong>1081</strong><strong>il</strong> <strong>consulente</strong>367Una questione alquanto dibattutaReati istantanei e prescrizione obbligatoriaCon l’articolo 19 e seguenti<strong>del</strong> D.Lgs 19.12.1994,n. 758, com’è noto, vennea suo tempo introdotta la cd.prescrizione obbligatoria perl’estinzione, in via amministrativa,<strong>del</strong>le contravvenzioniin materia di sicurezza eigiene <strong>del</strong> lavoro.In particolare, detta prescrizioneconsiste in un atto scrittoemanato obbligatoriamente, inpresenza (come più avanti vedremo)<strong>del</strong>le necessarie condizioni,dall’organo di vig<strong>il</strong>anza,con <strong>il</strong> quale vengono impartitele direttive atte a porre rimedioall’irregolarità riscontrata.Detto atto deve necessariamenteindicare, nel modo piùcompleto e specifico possib<strong>il</strong>e(anche nei termini), le operazionida eseguire allo scopo, appunto,di eliminare la contravvenzioneaccertata.In buona sostanza, la ratiolegis è chiaramente quella tesaalla reintegrazione <strong>del</strong>l’ordinegiuridico violato, con l’eliminazionedegli effetti negativiconseguenti all’accertata violazionecontravvenzionale.Con la circolare n. 25/1996<strong>del</strong> 27.2.1996 <strong>il</strong> Ministero <strong>del</strong> lavorointervenne nella materia diche trattasi, fornendo alcuni interessantichiarimenti.In particolare, detta circolarefaceva r<strong>il</strong>evare come la prescrizioneobbligatoria potesse applicarsi(esclusivamente) in presenzadi reati permanenti, poichéin questi, com’è noto, la violazionerimane in essere fino aquando la stessa non venga eliminatamediante un adeguamentoalle prescritte ovvero necessariemisure cautelari.Diversamente, invece, per ireati istantanei (quelli per i quali<strong>il</strong> soggetto non è più in gradodi far cessare lo stato di antigiuridicità),ossia reati non più suscettib<strong>il</strong>idi sanatoria o regolarizzazione.In queste ipotesi, pertanto,l’organo di vig<strong>il</strong>anza avrebbe solamentel’obbligo di riferire, exart. 347 c.p.p., alla competenteProcura <strong>del</strong>la Repubblica, fermarimanendo, ovviamente, la possib<strong>il</strong>itàdi imporre, ricorrendonel’esigenza, tutte le misure atte afar cessare <strong>il</strong> pericolo per la sicurezzao per la salute dei lavoratoridurante <strong>il</strong> lavoro (in applicazione<strong>del</strong>l’art. 20, comma 3, <strong>del</strong>D.Lgs n. 758/1994).Un esempio rappresentatodalla circolare n. 25/1996 eraquello relativo alla fattispecie dicui all’art. 48 <strong>del</strong> DPR 19.3.1956,n. 303, in materia di notifica, allacompetente Asl, di nuovi impianti.Come certamente <strong>il</strong> lettorericorderà, poi, con la sentenza n.19 <strong>del</strong> 18.2.1998, la Corte Costituzionale,senza ravvisare alcunaincostituzionalità <strong>del</strong>la normativade qua, ebbe a ritenere che,grazie al meccanismo <strong>del</strong>la prescrizione(obbligatoria) ora perallora, anche le contravvenzioni<strong>del</strong> tutto consumate ed esauritedovessero essere ricondotte nellaprocedura tesa ad ammettere<strong>il</strong> contravventore alla definizioneamministrativa (ed alla conseguenteestinzione) <strong>del</strong> reato.Con la sentenza <strong>24</strong>.10.2001,n. 38144, la III sezione penale <strong>del</strong>laCorte di Cassazione, nell’affrontareun caso di violazioneagli artt. 7 <strong>del</strong> DPR 27.4.1955, n.547, e 6 <strong>del</strong> D.Lgs n. 626/1994,ebbe modo di chiarire che, incaso di reato contravvenzionale<strong>del</strong> tutto consumato ed esaurito,anche nei suoi effetti al momento<strong>del</strong>la verifica da parte deifunzionari <strong>del</strong>l’(organo di vig<strong>il</strong>anza)Asl, erano ininfluenti leprescrizioni emanate ai sensi <strong>del</strong>D.Lgs n. 758/1994.Questa lettura apparirebbecontraria a quanto a suo temposancito dalla Corte Costituzionalecon la citata sentenza n. 19/1998, interpretazione questa poirichiamata dalla IV sezione penale<strong>del</strong>la Suprema Corte con lasentenza <strong>24</strong>.5.2002, n. 20429.L’interpretazione riguardo <strong>il</strong>corretto campo d’applicazione<strong>del</strong>la cd. prescrizione obbligatoria,introdotta dal D.Lgs n. 758/1994, almeno nell’ambito <strong>del</strong>laCorte di Cassazione penale nonsembra poi così pacifica ed uniforme.Una recentissima sentenza➦N. <strong>21</strong> <strong>del</strong> <strong>24</strong> <strong>maggio</strong> <strong>2003</strong>


N. <strong>21</strong> <strong>del</strong> <strong>24</strong> <strong>maggio</strong> <strong>2003</strong><strong>368</strong><strong>1081</strong>(segue)<strong>il</strong> <strong>consulente</strong><strong>del</strong>la III sezione penale <strong>del</strong>laSuprema Corte, segnatamentela n. 3<strong>21</strong>76 <strong>del</strong> 26.9.2002, viene asegnare un altro punto a favore<strong>del</strong>la tesi che sposa l’impossib<strong>il</strong>itàdi applicare l’istituto <strong>del</strong>laprescrizione obbligatoria incaso di reato istantaneo.La fattispecie affrontata conla decisione appena richiamatasi riferisce alla violazione <strong>del</strong>l’art.48 <strong>del</strong> DPR n. 303/1956 (<strong>il</strong> medesimoportato a suo tempo adesempio dalla circolare ministerialen. 25/1996).Il contravventore ricorrentein Cassazione lamentava che <strong>il</strong>giudice di prime cure avevaomesso di accertare se l’azionepenale (aperta per l’accertataviolazione <strong>del</strong>l’art. 48 <strong>del</strong> DPR n.303/1956), che rimane sospesamedio tempore, fosse stata ritualmentepreceduta dall’emanazione<strong>del</strong>la prescrizione obbligatoriadi cui all’articolo 19 e seguenti<strong>del</strong> D.Lgs n. 758/1994.I giudici di legittimità, ritenendoinfondato <strong>il</strong> gravame proposto,fanno espressamente r<strong>il</strong>evareche “l’espletamento <strong>del</strong>laprocedura amministrativa invocatadal ricorrente, volta ad eliminarela situazione di pericolo o didisagio per i lavoratori mediantel’adozione <strong>del</strong>le misure all’uopoprescritte dagli organi di controllocompetenti, ai sensi degli artt. 20 eseguenti <strong>del</strong> D.Lgs n. 758/1994,con gli effetti previsti dalle disposizionicitate, si palesa incompatib<strong>il</strong>econ la natura <strong>del</strong> reato di cui allacontestazione, in quanto quest’ultimosi consuma con la omessacomunicazione alla Usl, di cui all’art.48, primo comma, <strong>del</strong> DPR n.303/1956, e non è suscettib<strong>il</strong>e disanatoria mediante l’adempimentodi prescrizioni, che nonsono elemento costitutivo di talefattispecie omissiva, bensì <strong>del</strong>la diversaipotesi di cui al terzo comma<strong>del</strong> medesimo art. 48.”Chiara incompatib<strong>il</strong>ità, quindi,<strong>del</strong>l’istituto <strong>del</strong>la prescrizioneobbligatoria con accertati reatiaventi natura istantanea.Del resto tale atto (la prescrizioneobbligatoria, appunto),come detto, ha la sua ratio proprionell’obbligo (per accederealla prevista definizione amministrativa<strong>del</strong> reato) di reintegrarela situazione giuridica lesa, cosaquesta che, ovviamente, non puòverificarsi in caso di violazione diun precetto che, qualora non osservato,non mantiene più alcunvalore (o meglio, importanza).A ben vedere, peraltro, a differenzada quanto (erroneamente)interpretato dai più, la stessasentenza n. 19/1998 <strong>del</strong>la CorteCostituzionale, nella sua letturadegli artt. 19-25 <strong>del</strong> D.Lgs n. 758/1994, non sembrerebbe estenderetout court la prescrizioneobbligatoria, ma la considererebbeapplicab<strong>il</strong>e anche nei casiin cui la stessa è ermeneuticamenteut<strong>il</strong>izzab<strong>il</strong>e.I giudici <strong>del</strong>le leggi ebbero achiarire: «appare infatti che le “lacune”segnalate dal giudice rimettentedipendono da una difettosaformulazione tecnica <strong>del</strong>la normativain esame, derivante dall’obiettivadifficoltà di prevederein astratto tutte le possib<strong>il</strong>i situazioniequipollenti a quelle espressamentedisciplinate dalla legge,e, in quanto tali, non sono dovutead una consapevole scelta di politicalegislativa. Pertanto, èsenz’altro possib<strong>il</strong>e un’applicazione<strong>del</strong>la disciplina in base allaquale, in caso di notizia di reatoacquisita da un’autorità di poliziagiudiziaria diversa dall’organo divig<strong>il</strong>anza e di spontanea regolarizzazioneda parte <strong>del</strong> contravventore,l’organo di vig<strong>il</strong>anza siaautorizzato ad impartire ora perallora la prescrizione prevista dall’art.20, ovvero, ed a <strong>maggio</strong>r ragione,a ratificare nelle forme dovuteprescrizioni irritualmente impartite,nonché a verificare l’avvenutaeliminazione <strong>del</strong>le conseguenzedannose o pericolose <strong>del</strong>reato e ad ammettere <strong>il</strong> contravventoreal pagamento <strong>del</strong>la sommadeterminata a norma <strong>del</strong>l’art.<strong>21</strong>, commi 1 e 2, sì che l’autore <strong>del</strong>l’<strong>il</strong>lecito,previo pagamento <strong>del</strong>lasomma stab<strong>il</strong>ita, possa usufruire<strong>del</strong>l’estinzione <strong>del</strong> reato disciplinatadall’art. <strong>24</strong>.»Senza voler avere alcuna pretesa,alla luce di quanto fino adora detto, appare oltremodochiaro <strong>il</strong> campo d’intervento <strong>del</strong>lasentenza <strong>del</strong>la Corte Costituzionale<strong>del</strong> 1998: allargare lapossib<strong>il</strong>ità di ut<strong>il</strong>izzo <strong>del</strong>la specialedefinizione amministrativa<strong>del</strong> reato, disegnata dalD.Lgs n. 758/1994, anche adipotesi “parallele” a quelle ordinarie,ma comunque legate daun unico fine comune, diversoperò dalla individuazione e separazionegiuridica fra reato permanentee reato istantaneo.In caso di reato istantaneo,quindi, alla luce <strong>del</strong> confermatoorientamento <strong>del</strong>la III sezionepenale <strong>del</strong>la Suprema Corte, nonpotendosi applicare l’istituto<strong>del</strong>la prescrizione obbligatoria, <strong>il</strong>contravventore, senza alcunaapparente differenza giuridica,potrà avvalersi degli altri strumentiprevisti dalla normativaprocessualistica penale.Luigi PellicciaRESPONSABILEDEL SERVIZIO ISPEZIONE DEL LAVORODELLA DIREZIONE PROVINCIALEDEL LAVORO DI SIENA


<strong>1081</strong><strong>il</strong> <strong>consulente</strong>369Quale tassazione va applicata?L’Irap per le indennità di fine rapporto<strong>del</strong>l’agente di commercioL’agente di commerciopersona fisicaIn base all’art. 11-bis, comma 1,<strong>del</strong> D.Lgs 15.12.1997, n. 446, ai fini<strong>del</strong>l’applicazione <strong>del</strong>l’Irap è affermatal’irr<strong>il</strong>evanza <strong>del</strong>le disposizioniindicate nell’art. 58 <strong>del</strong> DPR22.12.1986, n. 917.Più in particolare, questa norma,alla lettera c), esclude dalla determinazione<strong>del</strong> reddito d’impresa“le indennità per la cessazione deirapporti di agenzia <strong>del</strong>le persone fisiche”.Di fatto, quando l’agentepersonafisica percepisce le indennitàdovute per la cessazione <strong>del</strong>rapporto di agenzia, tali importisono da iscrivere nel conto economicoma non vanno consideratinella determinazione <strong>del</strong> redditod’impresa essendo attratti tra i redditisoggetti a tassazione separata.Conto economicoProvvigioni 100 +indennità per cessazione<strong>del</strong> rapporto di agenzia 40totale proventi 140 –costi 90ut<strong>il</strong>e di b<strong>il</strong>ancio 50Dichiarazione dei redditiUt<strong>il</strong>e di b<strong>il</strong>ancio 50 –indennità per cessazione<strong>del</strong> rapporto di agenzia 40reddito d’impresa(a tassazione ordinaria) 10reddito tassab<strong>il</strong>ein maniera separata 40Ai fini <strong>del</strong>l’Irap le indennità vengonoincluse tra gli altri ricavi, cioènon quelli tipici <strong>del</strong>l’attività per cuitale importo concorre a formare labase imponib<strong>il</strong>e <strong>del</strong> tributo regionale.Più nel dettaglio, in base al citatoart. 11-bis, le indennità percepitedalle persone fisiche sono soggetteall’Irap, concorrendo a formare <strong>il</strong>valore <strong>del</strong>la produzione netta secondole regole fissate dal codiceciv<strong>il</strong>e, pur se ai fini <strong>del</strong>l’Irpef sonosottratte alla tassazione ordinariaessendo assoggettate alla regola<strong>del</strong>la tassazione separata.L’agente di commerciosocietà di personePer le società di persone <strong>il</strong> problema<strong>del</strong>l’esclusione <strong>del</strong>le indennitàdal reddito d’impresa non sussiste:in tale ipotesi questa voceconcorre a formare la base imponib<strong>il</strong>e<strong>del</strong>l’Irap.Va ricordato che dall’1.1.2001(art. 6, comma 1, <strong>del</strong>la L. 23.12.2000,n. 388) le indennità dovute per lacessazione dei rapporti di agenziaspettanti alle società di personesono assoggettate alla regola <strong>del</strong>latassazione separata.La disposizione, però, non hainciso anche sul testo <strong>del</strong>l’art. 58<strong>del</strong> DPR 22.12.1986, n. 917, che, pertanto,esclude dal reddito d’impresasoltanto le predette indennitàspettanti alle persone fisiche e nonanche alle società di persone.Queste ultime, come è statochiarito con la circolare ministeriale18.6.2001, n. 57/E, al momento<strong>del</strong> percepimento <strong>del</strong> proventodebbono poter optare per <strong>il</strong> criteriodi tassazione dei soci, i quali, aloro volta, possono assoggettare laquota di indennità attribuita allatassazione ordinaria o a quella separata.All’atto pratico, le indennitàsono da comprendere nell’ambito<strong>del</strong> reddito d’impresa <strong>del</strong>lasocietà, restando assoggettate all’Irape, valendo la scelta per la tassazioneseparata in capo ai soci,ciascun socio è tenuto a comp<strong>il</strong>are<strong>il</strong> quadro RH <strong>del</strong> mod. “Unico –Persone fisiche” per la sola quotaparte <strong>del</strong> reddito ordinario d’esercizioe <strong>il</strong> quadro RM per la quotaafferente le indennità riferite allacessazione dei rapporti di agenzia,in conformità alle risultanze <strong>del</strong>prospetto ricevuto dalla società.Va ricordato che la tassazioneseparata è riconosciuta per la partedi indennità maturata dal giorno1.1.2001.La ritenutad’accontoSe l’indennità di risoluzione<strong>del</strong> rapporto di agenzia è percepitada un agente che opera in formaindividuale, l’erogazione èequiparata al reddito di lavoro autonomoda assoggettare alla ritenutad’acconto ai fini <strong>del</strong>l’Irpef conl’aliquota <strong>del</strong> 20%.La società di persone, invece,consegue sempre un proventoche rientra nell’ambito <strong>del</strong> redditod’impresa. Pertanto, anche se laposta può essere assoggettata allaregola <strong>del</strong>la tassazione separata, laritenuta d’acconto non va operata.Nessun dubbio, infine, sussistese l’agente è una società di capitali:<strong>il</strong> provento rappresenta sempreun reddito d’impresa, circostanzache esclude l’applicab<strong>il</strong>ità<strong>del</strong>la ritenuta.➦N. <strong>21</strong> <strong>del</strong> <strong>24</strong> <strong>maggio</strong> <strong>2003</strong>


N. <strong>21</strong> <strong>del</strong> <strong>24</strong> <strong>maggio</strong> <strong>2003</strong>370<strong>1081</strong>(segue)<strong>il</strong> <strong>consulente</strong>Il dubbio per l’agentedi assicurazioniCO.-IN-FO. SRLLa risoluzione ministeriale5.7.2002, n. <strong>21</strong>7/E, esprimendosisulla fattispecie <strong>del</strong>l’agente di assicurazione,ha affermato che le indennitàdi cessazione <strong>del</strong> rapportoconcorrono a formare la base imponib<strong>il</strong>e<strong>del</strong>l’Irap.Il quesito aveva per oggettouna società di persone nella qualedue soci avevano esercitato <strong>il</strong> dirittodi recesso, fatto dal quale derivala corresponsione <strong>del</strong>l’indennità. Aifini <strong>del</strong> tributo, “la ratio deve essereravvisata nella necessità di compensarel’agente per <strong>il</strong> beneficio che <strong>il</strong>preponente consegue in virtù <strong>del</strong>lasua opera di promozione” e l’indennitàè dovuta anche quando <strong>il</strong> recessoè esercitato dall’agente permotivi che impediscono <strong>il</strong> proseguimento<strong>del</strong>l’attività. La circostanzache <strong>il</strong> presupposto <strong>del</strong>l’erogazioneda parte <strong>del</strong>la compagnia diassicurazione sia rappresentato dalrecesso dei soci non fa venir menol’obbligo di corrispondere quantodovuto alla società (e non direttamenteai soci), poiché questa, in effetti,è la sola titolare <strong>del</strong> mandatodi agenzia, essendo ininfluente laposizione di ciascun socio.La soluzione indicata non èconvincente. Il rapporto agentecompagniadi assicurazione prevedeche quest’ultima, al momento<strong>del</strong>la cessazione <strong>del</strong> rapporto, liquidi<strong>il</strong> portafoglio <strong>del</strong>le polizze esistente.Conseguentemente, la stessaaddebita all’agente subentranteun corrispettivo, la cd. “rivalsa”, di pariimporto al momento <strong>del</strong> conferimento<strong>del</strong> mandato, al fine di gestire<strong>il</strong> suddetto portafoglio polizze. Inpratica, quindi, la somma che è percepitadall’agente di assicurazionerappresenta una posta che può essereequiparata, in sostanza, al prezzo<strong>del</strong>l’avviamento attuale, che rappresental’importo aggiornato <strong>del</strong>l’avviamentopagato a suo tempo,cioè la rivalsa, all’inizio <strong>del</strong> mandato.Più in particolare, l’agente avevacorrisposto alla compagnia di assicurazioneun avviamento all’inizio<strong>del</strong>lo svolgimento <strong>del</strong>l’attività e, almomento <strong>del</strong>la cessazione <strong>del</strong>mandato, ha <strong>il</strong> diritto di ricevere dallastessa compagnia una sommache compensi l’avviamento, cioèl’attività di promozione svolta durante<strong>il</strong> rapporto di agenzia. Se ciò èindubbio, ne deriva che l’indennitàpercepita dagli agenti di assicurazioneper fine mandato rappresentauna posta di natura squisitamentestraordinaria, al pari <strong>del</strong>l’avviamento,per cui la stessa non ha alcunar<strong>il</strong>evanza ai fini <strong>del</strong>l’Irap.Sergio Mogorovich(Da“AGENTI E RAPPRESENTANTI DICOMMERCIO” n. 3/2002 – Age editrice)in collaborazione con i CONSIGLI PROVINCIALI DELL’ORDINE DEI CDL DILA SPEZIA, MANTOVA, MESSINA, PAVIA, PORDENONE, REGGIO EMILIA, ROVIGO, SONDRIO E TRIESTEorganizza unCONVEGNOper <strong>il</strong> giorno 4 giugno <strong>2003</strong>, alle ore 14,45, presso la Sala Congressi <strong>del</strong> Centro Termale – Via <strong>del</strong>le Terme, 22 – Salice Terme (PV)sui temiLA RIFORMA DEL MERCATO DEL LAVORORELATORE: POTITO DI NUNZIO.LA RIFORMA DEGLI ORARI DI LAVORORELATORE: MASSIMO BRISCIANI.SALUTO AI PARTECIPANTI: STELVIO LANATI, Presidente <strong>del</strong> Consiglio Provinciale <strong>del</strong>l’Ordine dei cdl di Pavia.Il convegno è valido ai fini <strong>del</strong>la formazione continua obbligatoria.La partecipazione è gratuita per gli aderenti al pacchetto formativo programmato da CO.-IN-FO. SRL;per l’iscrizione: www.coinfosrl.it. Per i non iscritti al “pacchetto” la quota di partecipazione è di € 45,00 + Iva;dal secondo iscritto <strong>del</strong>lo studio: € 25,00 + Iva.Segreteria: CONSUL-IN-FORM SRL – Via Dominutti, 20 – E-ma<strong>il</strong>: segreteria@coinfosrl.it.


<strong>1081</strong><strong>il</strong> <strong>consulente</strong>371ANCHE I CIRENEI, NEL LORO PIC-COLO, …«Seregno, lì 28 apr<strong>il</strong>e <strong>2003</strong>ALL’ILL.MO DIRETTORESEDE INAIL – MONZAALLAALLAREDAZIONEDE “IL CONSULENTE <strong>1081</strong>”REDAZIONEDE “IL CONSULENTEDEL LAVORO”e, p.c. SPETT.LE ANCL – MILANOPer fare fronte all’anomala affluenzadi pubblico conseguente all’emissionedi “cartelle pazze”, le sediIna<strong>il</strong>, anziché agire sulle cause, punendochi le ha fatte emettere, curanoi sintomi, cercando di limitarel’affluenza <strong>del</strong> pubblico.Quando però un Istituto finge diessere “customer oriented” non puòmettere alla porta i clienti che luistesso ha vessato.Vediamo allora venire alla lucedisposizioni come quelle <strong>del</strong>le sedidi M<strong>il</strong>ano e Sesto, che limitano l’accessoalle loro aree territoriali, disattendendoquanto di buono è statofatto nella recente riforma.Vediamo ritornare disposizionicome quelle <strong>del</strong>la sede di Monza,dove ciascun utente può trattare almassimo tre pratiche, ancora piùmiopi perché, anziché ridurre l’affollamento,fanno ritornare più volteed inoltre vanno a colpire gli “intermediariab<strong>il</strong>itati”, come taluno hapreso a definirci.Come già era capitato un po’ dianni or sono, in un luogo chiamatoPalestina, ad un tale conosciutocome “Cireneo”, ora qualcuno ha caricatouna croce ad una categoriadenominata consulenti <strong>del</strong> lavoro,“devolvendo” loro, a titolo rigorosamentegratuito, fasi di lavoro di competenzadi vari enti (ora alludo ai dati<strong>del</strong>l’autoliquidazione, ma <strong>il</strong> discorso,più ampio, riguarda le denuncie Inps,i dati fiscali e, buon ultimo, <strong>il</strong> collocamento).Orbene, anche i cirenei nel loropiccolo, ogni tanto, si debbono incazzare.Potrebbero divenire riottosicome usano fare i muli, visto chespesso come tali sono trattati.Vorrebbero almeno la garanziascritta (<strong>del</strong> responsab<strong>il</strong>e <strong>del</strong> processoa norma <strong>del</strong>la legge n. <strong>24</strong>1/1990)di non dover subentrare anche allacrocefissione finale, dato che le bastonaturenella via Crucis sono previstenella scenografia.MARINO DELL’ORTOSeregno (MI)»DEDUCIBILITÀ COMPENSO AI PRA-TICANTI«Verona, lì 29 apr<strong>il</strong>e <strong>2003</strong>Sul n. 13 <strong>del</strong> 29 marzo <strong>2003</strong> diquesta rivista, a pag. 230, leggo la rispostaal quesito sulla deducib<strong>il</strong>itàdi quanto corrisposto ai “praticanti”.In linea di principio nulla da eccepire.Faccio presente che la soluzioneadottata nel mio studio è, forse, piùchiara e completa.La materia è prevista e regolatadal DPR 22 dicembre 1986, n. 917,art. 47, comma 1, lett. c).Pertanto, nella quietanza periodicache consegno al professionistacliente, ospitante tirocinanti presso <strong>il</strong>suo studio, <strong>il</strong> percipiente “… dichiaradi ricevere a titolo di ‘assegno, premioo sussidio per fini di studio o diaddestramento professionale’ ex art.47, comma 1, lett. c), <strong>del</strong> DPR n. 917/1986, per i mesi di …” ecc.Ritengo che le somme erogatein questo modo, ovviamente sottopostea regolare ritenuta Irpef neimodi usuali, siano inoppugnab<strong>il</strong>i edetraib<strong>il</strong>i.Non faccio alcuna menzione aborse di studio, date le particolarinorme regolanti la specifica voce.Cordiali saluti.LEONARDO BERTOLDIVerona»RINNOVATO IL VERTICE DI CONFE-DERTECNICAI <strong>del</strong>egati dei Sindacati nazionaliaderenti, nella riunione di sabato5 apr<strong>il</strong>e u.s., hanno provveduto alrinnovo <strong>del</strong>le cariche statutarie <strong>del</strong>laGiunta Esecutiva di Confedertecnica,la Confederazione dei Sindacatinazionali <strong>del</strong>le libere professionitecniche.Sono risultati eletti:Carlo DanielePresidenteMario CassanoVice PresidenteLuigi GuastiVice PresidenteEnrico BuzzettiSegretarioRiccardo BesenghiTesoriereMassimo CaldaComponenteCalogero Lo CastroComponenteLoredana Regazzoni ComponenteEnrico StasiComponenteN. <strong>21</strong> <strong>del</strong> <strong>24</strong> <strong>maggio</strong> <strong>2003</strong>


N. <strong>21</strong> <strong>del</strong> <strong>24</strong> <strong>maggio</strong> <strong>2003</strong>37<strong>21</strong>081<strong>il</strong> <strong>consulente</strong>Le dimissioni<strong>del</strong> lavoratoreUn contratto a tempo indeterminatopuò essere risolto anchead iniziativa <strong>del</strong> lavoratore, a mezzo<strong>del</strong>le dimissioni presentate periscritto con l’osservanza o meno<strong>del</strong> periodo di preavviso previstodal contratto collettivo di lavoro, lacui durata dipende di norma dallaqualifica rivestita.Nel contratto di lavoro a termine,invece, è ipotizzab<strong>il</strong>e un recessoanticipato solo per giusta causa(art. <strong>21</strong>19 c.c.); diversamente l’interessatosi espone alla richiesta dirisarcimento danno da parte <strong>del</strong>datore di lavoro.Casi concretia) Dimissioni <strong>del</strong>la lavoratriceche si sposaPena la nullità, le dimissioni<strong>del</strong>la lavoratrice che si sposa (nelperiodo che va dal giorno <strong>del</strong>la richiestadi pubblicazione <strong>del</strong> matrimonioad un anno dopo la celebrazionestessa) devono esserepresentate alla Direzione provinciale<strong>del</strong> lavoro competente per laconvalida (art. 1, legge 9 gennaio1963, n. 7).b) Dimissioni <strong>del</strong>la lavoratricemadreLa richiesta di dimissioni dal lavoropresentate dalla lavoratricemadre durante <strong>il</strong> periodo di gravidanzae durante <strong>il</strong> primo anno divita <strong>del</strong> bambino o nel primo annodi accoglienza <strong>del</strong> minore adottatoo in affidamento deve ritenersinulla se non convalidata dal serviziodirettivo <strong>del</strong>la Direzione provinciale<strong>del</strong> lavoro competente.In ogni caso la lavoratrice, nonsolo non è tenuta al preavviso ma,anzi, ha diritto al pagamento <strong>del</strong>mancato preavviso.Detta disposizione si applicaanche al padre che ha fruito <strong>del</strong>congedo di paternità.c) Dimissioni <strong>del</strong> lavoratore stranieroSe <strong>il</strong> lavoratore straniero, regolarmenteassunto, decide di dimettersidal lavoro, <strong>il</strong> datore di lavorodeve comunicare <strong>il</strong> fatto alla Questuraentro quarantotto ore ed allaDirezione provinciale <strong>del</strong> lavoroentro cinque giorni.Quest’ultimo Ufficio provvedeall’iscrizione <strong>del</strong> lavoratore nella listedi collocamento fino all’esaurimento<strong>del</strong> periodo di permesso disoggiorno e, in ogni caso, per unperiodo non inferiore a dodici mesi.d) Dimissioni per molestie sessualiLe molestie sessuali, specie adanno <strong>del</strong>le donne, nei luoghi d<strong>il</strong>avoro permettono alle lavoratricidi dimettersi in tronco con richiesta<strong>del</strong> risarcimento danni.Interessante sul tema la sentenza<strong>del</strong>la Cassazione n. 7768 <strong>del</strong>17 luglio 1995, la quale ha affermatoche la violazione <strong>del</strong>l’obbligo<strong>del</strong>la tutela <strong>del</strong>l’integrità fisica e<strong>del</strong>la personalità morale <strong>del</strong> lavoratore,se commessa con dolo ocolpa ed attuata durante l’orario d<strong>il</strong>avoro, determina responsab<strong>il</strong>itàcontrattuale e violazione <strong>del</strong> doveredi buona fede e correttezza.e) Dimissioni <strong>del</strong> lavoratore incigIl lavoratore occupato nel settore<strong>del</strong>l’ed<strong>il</strong>izia – che, durante <strong>il</strong> periododi sospensione o di riduzione<strong>del</strong>l’orario di lavoro, si dimette perchéassunto in altra azienda <strong>del</strong>lostesso settore di attività – non perde<strong>il</strong> diritto alla integrazione salarialefino alla cessazione <strong>del</strong> precedenterapporto di lavoro.Claudio M<strong>il</strong>occoInefficacia<strong>del</strong> licenziamento oralee risarcimento <strong>del</strong> dannoPoiché, in tema di licenziamentointimato oralmente, l’inefficacia<strong>del</strong>l’atto consegue alla sua nullitàper mancanza <strong>del</strong>la forma scrittaad substantiam, la domanda con laquale <strong>il</strong> lavoratore chiede la dichiarazionedi nullità <strong>del</strong> licenziamentonon si pone in contrasto con lacontestazione <strong>del</strong> licenziamentoper <strong>il</strong> fatto di essere stato intimatoin forma orale.Allo stesso modo <strong>il</strong> fatto che <strong>il</strong>lavoratore abbia formulato anche➦


<strong>1081</strong><strong>il</strong> <strong>consulente</strong>373(segue Brev<strong>il</strong>avoro)altre conclusioni o abbia attivatola procedura conc<strong>il</strong>iativa presso laCommissione provinciale <strong>del</strong> lavoronon può ritenersi incompatib<strong>il</strong>econ la volontà <strong>del</strong> lavoratorestesso di far valere l’inefficacia <strong>del</strong>licenziamento per tale ragione.Il licenziamento inefficace pervizi di forma (nella specie perchéintimato oralmente) rende improduttivodi effetti <strong>il</strong> recesso <strong>del</strong> datoredi lavoro; tuttavia, tenutoconto <strong>del</strong>la natura corrispettiva<strong>del</strong>le obbligazioni a carico <strong>del</strong>leparti, in mancanza <strong>del</strong>le prestazion<strong>il</strong>avorative, <strong>il</strong> lavoratore nonpuò avere diritto alla retribuzionema solo al risarcimento <strong>del</strong> danno,presumib<strong>il</strong>mente commisuratoalle mancate retribuzioni, restandoa carico <strong>del</strong> datore di lavorol’onere di provare le sommeche <strong>il</strong> lavoratore possa aver conseguitosvolgendo una qualsiasiattività lavorativa.Questi principi li ha stab<strong>il</strong>iti laCassazione, sezione lavoro, con lasentenza n. 13543 <strong>del</strong> 16 settembre2002.FattoLa società TAVAGLIONE L. E F.LLI SNC,in data 4 agosto 1994 comunicavaoralmente alla propria dipendenteVirg<strong>il</strong>io l’interruzione <strong>del</strong>rapporto di lavoro in essere e solosuccessivamente, <strong>il</strong> 9 agosto, la formalizzavaper iscritto.La società, dopo essere statacondannata con sentenza dal tribunale,presentava ricorso in Cassazione,sostenendo che la lavoratrice– avendo chiesto con <strong>il</strong> ricorso,e più precisamente nelle conclusioni,che <strong>il</strong> licenziamento fossedichiarato <strong>il</strong>legittimo e/o nulloe avendo proposto domande, quali<strong>il</strong> pagamento <strong>del</strong>l’indennità difine rapporto, incompatib<strong>il</strong>i con larichiesta di dichiarazione di inefficacia<strong>del</strong> licenziamento – avesse difatto rinunciato a quest’ultima.Inoltre, sotto <strong>il</strong> prof<strong>il</strong>o <strong>del</strong>la condannaal pagamento <strong>del</strong>le retribuzionidalla data <strong>del</strong> licenziamento aquella <strong>del</strong>la sentenza, la societàcensurava la sentenza <strong>del</strong> giudicedi merito, sostenendo che la lavoratriceavesse soltanto diritto al risarcimentodei danni con l’onere diprovarne l’an ed <strong>il</strong> quantum.La Corte ha rigettato le censure<strong>del</strong>la società ricorrente, affermandoi principi sopra enunciati.Luca M<strong>il</strong>occoIl ritardo evolutivoVisto che la vigente direttivaUe 76/207 attua <strong>il</strong> principio <strong>del</strong>laparità di trattamento tra uomini edonne per l’accesso al lavoro, hapensato bene un cittadino tedescodi rivolgersi ai massimi organidi giustizia europei per ottenerel’esonero dalla leva obbligatoria,tenuto conto che in quello stato ledonne sono escluse dal serviziom<strong>il</strong>itare. Anzi, ha obiettato <strong>il</strong> futurosoldato, le donne hanno dirittoanche all’accesso all’impiego lavorativom<strong>il</strong>itare, mentre gli uominidurante la leva, sono tenuti a sospendereogni eventuale attivitàprofessionale: un’autentica discriminazionea svantaggio degli uomini.Ma la sentenza non gli è statafavorevole: secondo i giudic<strong>il</strong>’obbligo di leva , non dando originead alcun rapporto di lavoro,non rientra nel campo di applicazione<strong>del</strong>la direttiva; e se è vero chela limitazione agli uomini <strong>del</strong>laleva comporta per essi un ritardonell’evoluzione <strong>del</strong>la loro carrieraprofessionale, è altrettanto veroche ai chiamati alla leva è consentitoacquisire una formazionecomplementare o di accedere allacarriera m<strong>il</strong>itare (Corte GiustiziaEuropea 11.3.<strong>2003</strong>).Con tutti questi vantaggi (pura prezzo di un ritardo evolutivo)non si esclude che qualche donnaricorra anch’essa per esserne -allostato- ingiustamente esclusa.CENTRO STUDI NAZIONALE ANCLIl potere disciplinareal quadratoCi è stato insegnato che l’assoggettamentogerarchico <strong>del</strong> lavoratoresubordinato al datore d<strong>il</strong>avoro è una <strong>del</strong>le caratteristichedistintive di tale rapporto di lavoro.Il lavoratore può quindi temere<strong>il</strong> licenziamento solo da parte <strong>del</strong>datore di lavoro: ma l’institoredove lo mettiamo?In base all’art. <strong>21</strong>03 c.c. è institorecolui che è preposto dal titolare<strong>del</strong>l’impresa all’esercizio <strong>del</strong>lamedesima. In base all’art. 2204c.c. l’institore può compiere tuttigli atti inerenti all’esercizio <strong>del</strong>l’impresa.La procura institoria nonrichiede forme solenni né è essenziale,per l’acquisto <strong>del</strong>la qualità diinstitore, la sussistenza di un rapportodi lavoro subordinato conl’imprenditore. Attraverso la preposizioneinstitoria l’imprenditorenon perde comunque <strong>il</strong> potere didirezione <strong>del</strong>l’impresa. Tra i poteri<strong>del</strong>l’institore vi è quello <strong>del</strong> licenziamentodei lavoratori subordinati.Tuttavia, nominando un institore,l’imprenditore non si priva <strong>del</strong>potere di provvedere anche personalmenteal licenziamento (Cassazione,sezione lavoro, n. 3022 <strong>del</strong>27 febbraio <strong>2003</strong>).E ora di tornare a studiare.CENTRO STUDI NAZIONALE ANCLN. <strong>21</strong> <strong>del</strong> <strong>24</strong> <strong>maggio</strong> <strong>2003</strong>


N. <strong>21</strong> <strong>del</strong> <strong>24</strong> <strong>maggio</strong> <strong>2003</strong>374<strong>1081</strong><strong>il</strong> <strong>consulente</strong>Inps e contributiprevidenziali dirigentiQuesitoSono un collega di Verona, vichiedo un parere relativo ai contributiprevidenziali dei dirigentiche prima si versavano all’Inpdaied ora all’Inps.In una azienda, mia cliente, èdipendente un dirigente seriamentepreoccupato di questofatto.Mi chiede, ed io lo chiedo avoi, se <strong>il</strong> miglior trattamento, cheprima era riservato ai dirigenti, rimane?Oppure, per <strong>il</strong> fatto cheora l’Inpdai è confluita nell’Inps,anche questi lavoratori rientranonella normale gestione Inps?Vi sarei grato di questa precisazione.RispostaLa sua domanda trova puntualerisposta nella recente circolareInps n. 83 <strong>del</strong> <strong>24</strong>.4.<strong>2003</strong>,dove viene precisato che, a seguito<strong>del</strong>l’ applicazione <strong>del</strong>l’art.42 <strong>del</strong>la Finanziaria per <strong>il</strong> <strong>2003</strong>, adecorrere dall’1.1.<strong>2003</strong> l’Inpdaiconfluisce nell’Inps. Conseguentemente,si rende necessaria unagestione contab<strong>il</strong>e separata all’interno<strong>del</strong> flpd, dove i dirigentiin forza antecedentementeall’1.1.<strong>2003</strong> dovranno avere dueposizioni separate:– l’una con la contribuzioneversata all’Inpdai fino al31.12.2002;A cura <strong>del</strong> Servizio quesiti <strong>Ancl</strong>,coordinato dalla collega Diana Onder– l’altra con le disposizioni in vigoredall’1.1.<strong>2003</strong>, pertantocon totale uniformità di regolerispetto agli altri lavoratoridipendenti la cui contribuzioneconfluisce al fpld.L’ammontare <strong>del</strong>la pensionesarà così determinato:– per le quote acquisite fino al31.12.2002, la retribuzionepensionab<strong>il</strong>e terrà conto <strong>del</strong>massimale previsto dal D.Lgsn. 181 <strong>del</strong> 1997;– per le successive quote chematureranno dall’1.1.<strong>2003</strong>, laretribuzione pensionab<strong>il</strong>esarà determinata con le medesimeregole in vigore pergli altri lavoratori dipendentigestiti dal fpld.5 <strong>maggio</strong> <strong>2003</strong>Diana OnderDiritto o meno al compensoda parte di un prepostoalla somministrazionedi alimenti e bevandeQuesitoUna persona fisica, con requisitidi preposto per somministrazionealimenti e bevande, presta<strong>il</strong> suo nome ad una società in talequalità, pur non rientrando nellacompagine sociale <strong>del</strong>la stessa.Ha diritto ad un compensoe sotto quale forma lo può ricevere?RispostaPer una puntuale visioned’insieme, necessaria ad inquadrarecorrettamente la fattispeciein esame, si segnalano le seguentifonti (in ordine cronologico):– L. n. 287 <strong>del</strong> 25.8.1991;– D.Lgs n. 114 <strong>del</strong> 31.3.1998;– circolare <strong>del</strong> Ministero <strong>del</strong>l’industrian. 3467/C <strong>del</strong>28.5.1999.Le società che esercitano lasomministrazione di alimenti ebevande devono necessariamenteavere una persona <strong>del</strong>egatache abbia i requisiti morali eprofessionali richiesti per i titolaridi pubblico esercizio ex L. n. 287<strong>del</strong> 1991. La normativa precisache la designazione deve risultareda apposito atto, ma nulla èdetto circa la natura <strong>del</strong>la prestazionemessa in atto dal preposto.In questo caso è determinante lavolontà negoziale <strong>del</strong>le parti. Ilrapporto in questione può infattiessere svolto a titolo gratuito odoneroso ed in quest’ultimo caso,a seconda dei connotati specifici<strong>del</strong> rapporto da inquadrare, puòqualificarsi come subordinato,parasubordinato o autonomo.14 apr<strong>il</strong>e <strong>2003</strong>CENTRO STUDI NAZIONALE ANCL


<strong>1081</strong><strong>il</strong> <strong>consulente</strong>375In un lampo passano le informazioni nei nostri studi. Proviamo a fermarnequalcuna, indicandone la fonte. Contiamo così di dare una mano a chi per unattimo si è distratto, come capita spesso anche a noi. (studio associato Paoli)N. ArgomentoOggettoFonte104AssicurazioneinfortuniDenuncia Ina<strong>il</strong>No per la fusioneper incorporazioneIn caso di fusione per incorporazione di aziende con passaggiodiretto di dipendenti non c’è obbligo di effettuare la denuncianominativa istantanea all’Ina<strong>il</strong> (nota Ina<strong>il</strong> <strong>del</strong> 6.5.03).“Italia Oggi” <strong>del</strong>9.5.03105FerieDisciplinaIstanzadi differimentoper le ferie estiveLe aziende che fermano l’attività per le ferie estive hanno tempofino al 31 <strong>maggio</strong> per chiedere all’Inps di spostare <strong>il</strong> terminedi versamento dei contributi. Si tratta <strong>del</strong> cosiddetto differimento,la cui disciplina è contenuta in alcune <strong>del</strong>ibere <strong>del</strong>Consiglio di amministrazione <strong>del</strong>l’Ente di previdenza (nn. 177/89, 58/80, 5/83). Articolo di D. Comegna.“Italia Oggi” <strong>del</strong>10.5.03106ContributidipendentiDisciplinaIn arrivo25 m<strong>il</strong>ionidi estratti contoL’Inps ha annunciato che procederà, in poco meno di un anno,alla emissione generalizzata degli estratti conto (mo<strong>del</strong>loEco1) agli iscritti alle gestioni previdenziali obbligatorie (adesclusione degli assicurati alla gestione separata) per fornireun documento che attesti, alla data <strong>del</strong> 31 dicembre 2001, lasituazione assicurativa e contributiva individuale. Stab<strong>il</strong>ite lemodalità per le eventuali variazioni, integrazioni e correzioni(mo<strong>del</strong>lo Eco2) (circolare Inps n. 86 <strong>del</strong> 12.5.03).“Il Sole” 13.5.03“Italia Oggi” <strong>del</strong>13.5.03107108Artigianie commerciantiContributiIstruzioni Inpsrelative allacomp<strong>il</strong>azione <strong>del</strong>quadro RR <strong>del</strong>mod. Unico <strong>2003</strong>AssicurazioneinfortuniAutina<strong>il</strong>2001/2002Avvisi bonariL’Inps puntualizza le istruzioni fiscali relative alla comp<strong>il</strong>azione<strong>del</strong> quadro RR <strong>del</strong> mo<strong>del</strong>lo Unico <strong>2003</strong>. Si precisa che restanoescluse dalla rateizzazione le quote fisse dei contributidovuti da artigiani e commercianti, anche nell’ipotesi in cui <strong>il</strong>relativo importo dovesse risultare compreso nella somma adebito <strong>del</strong> contribuente. È invece possib<strong>il</strong>e la compensazionecon <strong>il</strong> mo<strong>del</strong>lo F<strong>24</strong> di crediti risultanti dal quadro RR con altrepartite debitorie (circolare Inps n. 85 <strong>del</strong> 12.5.03).Sono più di 600.000 gli avvisi bonari che l’Ina<strong>il</strong> sta inviandorelativamente all’autina<strong>il</strong> 2001/2002. L’operazione è finalizzataad evitare l’iscrizione a ruolo di partite creditorie i cui importisiano già stati versati e che, a causa di meri errori di comp<strong>il</strong>azioneo di ricezione degli F<strong>24</strong>, non siano stati ancora attribuitiai giusti titoli (nota Ina<strong>il</strong> <strong>del</strong> 30.4.03).“Italia Oggi” <strong>del</strong>13.5.03“Guida al lavoro”n. 20 <strong>del</strong> 16.5.03N. <strong>21</strong> <strong>del</strong> <strong>24</strong> <strong>maggio</strong> <strong>2003</strong>


N. <strong>21</strong> <strong>del</strong> <strong>24</strong> <strong>maggio</strong> <strong>2003</strong>376<strong>1081</strong><strong>il</strong> <strong>consulente</strong>Condoni fiscali – RiaperturaUltimo giornocon ressa finalee probab<strong>il</strong>eriaperturaChiusura <strong>il</strong> 16 <strong>maggio</strong> conqualche disagio per i contribuenti<strong>del</strong>l’ultima orae con la volontà di riaprire i termini.Data anche la coincidenzacon i versamenti di metà mese(Inps, Iva, ecc.) e lo sciopero degliUffici postali e di alcuni concessionari<strong>del</strong>la riscossione, l’ul-Manovra economica – Riforma fiscaleLa <strong>del</strong>egaal Governo perla riforma fiscaleè leggetimo giorno di pagamento deicondoni fiscali ha registrato moltocaos.E di questo si è fatta partecipel’Agenzia <strong>del</strong>le entrate che hadiffuso nella serata <strong>del</strong> 16 <strong>maggio</strong>un comunicato stampa chenel prendere atto <strong>del</strong>la “massicciaadesione registrata alle varieforme di condono e <strong>del</strong> disagio arrecatoai contribuenti dallo sciopero<strong>del</strong>le Poste e di alcuni concessionari<strong>del</strong> servizio <strong>del</strong>la riscossione… <strong>il</strong> Direttore generale <strong>del</strong>l’Agenzia<strong>del</strong>le entrate, RaffaeleFerrara, proporrà al Ministro <strong>del</strong>l’economiae <strong>del</strong>le finanze di valutarel’opportunità di un interventonormativo volto a riaprire lescadenze dei termini stab<strong>il</strong>iti per lediverse sanatorie”.Sulla Gazzetta Ufficiale n. 91<strong>del</strong> 18 apr<strong>il</strong>e <strong>2003</strong> è statapubblicata la legge n. 80<strong>del</strong> 17 apr<strong>il</strong>e <strong>2003</strong>, avente per oggettola “Delega al Governo per lariforma <strong>del</strong> sistema fiscale statale”.La legge <strong>del</strong>ega si propone diristrutturare e migliorare <strong>il</strong> nostroordinamento tributario, recependola normativa comunitariae tenendo pure conto <strong>del</strong>l’esperienzainternazionale, fondamentalein un mercato semprepiù aperto e globale.Come abbiamo <strong>il</strong>lustrato apag. 268 di questa rivista, <strong>il</strong> sistemasarà articolato in cinqueimposte disciplinate in un unicocodice, vale a dire l’impostasul reddito <strong>del</strong>le persone fisiche,l’imposta sul reddito <strong>del</strong>lesocietà, l’Iva, l’imposta unica suiservizi e le accise.Tra le novità più r<strong>il</strong>evanti notiamo:a) la riduzione <strong>del</strong> prelievo complessivo;b) la semplificazione degli adempimentiformali a carico deicontribuenti;Una richiesta che <strong>il</strong> MinistroTremonti, secondo le agenzie distampa e le associazioni dei professionistitributari, sicuramenteaccoglierà anche perché alle sollecitazionidegli addetti ai lavorisi sono aggiunte quelle dei parlamentariin forma di “bipartisan”,da Maurizio Leo <strong>del</strong>la Casa <strong>del</strong>lelibertà, a Roberto Pinza <strong>del</strong>l’Ulivo.Quindi, <strong>il</strong> condono <strong>2003</strong> hachiuso per riaprire.Le ipotesi di riapertura potrebberoessere due: fino al 20giugno <strong>2003</strong> (attuale termine discadenza per <strong>il</strong> concordato), oppureun’apertura più ampia, perarrivare a dopo l’estate; in entrambii casi occorre l’emanazionedi un decreto legge da parte<strong>del</strong> Governo.c) <strong>il</strong> riordino <strong>del</strong> sistema fiscalestatale in un unico codice tributario.La legge n. 80/<strong>2003</strong> è entratain vigore <strong>il</strong> 3 <strong>maggio</strong> scorso eda tale data decorrono i dueanni per adottare, da parte <strong>del</strong>Governo, i decreti legislativi cheporteranno a riscrivere ex novo<strong>il</strong> sistema tributario italiano. Ilprocesso di attuazione sarà comunquecomplesso poiché <strong>il</strong>Governo dovrà tenere conto<strong>del</strong>le risorse che si renderannodisponib<strong>il</strong>i con le prossime leggifinanziarie.Il nuovo codice tributario dovràcontenere soltanto gli elementiessenziali <strong>del</strong>l’imposizio-➟


<strong>1081</strong><strong>il</strong> <strong>consulente</strong>377(segue Fisco in p<strong>il</strong>lole)ne, lasciando così all’attività <strong>del</strong>Ministero competente la possib<strong>il</strong>itàdi legiferare le norme necessarieper la concreta applicazione<strong>del</strong>le imposte.È prevista, inoltre, l’unitarietà<strong>del</strong>la disciplina <strong>del</strong> soggettopassivo: <strong>del</strong>l’obbligazione, <strong>del</strong>lesanzioni e <strong>del</strong> processo. In meritoalle sanzioni, siano esse penaliche amministrative, questeverranno concentrate “sul soggettoche ha tratto effettivo beneficiodalla violazione”.Agevolazioni – Notizie flashBonusper acquistare pc,corsi di formazionee le innovazioni●Bonus ai giovani per acquistodi pcPrende <strong>il</strong> via una iniziativaprevista dalla Finanziaria <strong>2003</strong>con un fondo di 93 m<strong>il</strong>ioni dieuro: <strong>il</strong> Ministro per l’innovazionetecnologica, Lucio Stanca, hacomunicato che i 572.000 ragazziche entro <strong>il</strong> <strong>2003</strong> compiranno i16 anni riceveranno un “regalo”costituito da un bonus di 175euro per l’acquisto di un computerin grado di collegarsi a Internet.I giovani sedicenni riceverannouna lettera contenente <strong>il</strong> bonusentro <strong>il</strong> mese di <strong>maggio</strong> eavranno tempo fino al 31 dicembreper ut<strong>il</strong>izzarlo presso i 20.000rivenditori che esporranno <strong>il</strong>logo “Vola con Internet”.Il progetto, inoltre, prevedealtre due fac<strong>il</strong>itazioni:– sostenere gratuitamente gliesami per <strong>il</strong> conseguimento<strong>del</strong>la “patente informaticaeuropea” (Ecdl);– uno sconto per l’acquisto <strong>del</strong>la“sk<strong>il</strong>ls card” per l’ut<strong>il</strong>izzo <strong>del</strong>corso on line.Il risparmio totale, fra acquisto<strong>del</strong> computer e le altre fac<strong>il</strong>itazioni,ammonta a 340 euro perogni sedicenne.●Corsi di formazione professionalePer i corsi di formazione professionale,<strong>il</strong> Ministero <strong>del</strong>le attivitàproduttive, con circolare n.946<strong>21</strong>9 <strong>del</strong> 7 <strong>maggio</strong> <strong>2003</strong>, riaprei termini di domanda sul pacchettointegrato di agevolazioni(“pia”) – seconda chance per laformazione – modificando le regole<strong>del</strong> gioco già in vigore.Verranno erogati finanziamentiper 15,48 m<strong>il</strong>ioni di europer i programmi di formazionecapaci di coinvolgere universitàe centri di ricerca pubblici e privati.Rispetto alla prima edizione<strong>del</strong> bando, le imprese agevolatedal “pia” dovranno soddisfare parametrioccupazionali ridimensionati:infatti, i tecnici <strong>del</strong>le attivitàproduttive hanno portatoda 30 a 10 unità la soglia di incrementooccupati che ogni investimentoha l’obbligo di soddisfare.Le domande per le agevolazioni“pia” saranno aperte dalgiorno di pubblicazione in GU<strong>del</strong>la circolare suddetta e chiusedopo 40 giorni. Su Internet leistruzioni e i chiarimenti.●Nuove imprese innovativeSulla Gazzetta Ufficiale n. 102<strong>del</strong> 5 <strong>maggio</strong> <strong>2003</strong> è stato pubblicato<strong>il</strong> decreto <strong>del</strong> Ministero<strong>del</strong>le attività produttive 3 febbraio<strong>2003</strong>, recante le modalitàdi gestione, forme e misure <strong>del</strong>leagevolazioni per la promozionee lo sv<strong>il</strong>uppo di nuove impreseinnovative.Il provvedimento dà pienaattuazione all’art. 106 <strong>del</strong>la leggefinanziaria per <strong>il</strong> 2001 (legge23 dicembre 2000, n. 388), con <strong>il</strong>quale è stata prevista l’estensione<strong>del</strong>l’ut<strong>il</strong>izzo <strong>del</strong> fondo, previstodalla legge n. 46/1982, al finanziamentodei programmi diinvestimento per la nascita e <strong>il</strong>consolidamento <strong>del</strong>le impreseoperanti in comparti di attività aelevato impatto tecnologico e<strong>del</strong>le iniziative di promozione eassistenza tecnica svolte da organismiqualificati per favorirne<strong>il</strong> loro avvio.I progetti di sv<strong>il</strong>uppo sonoconsiderati “innovativi” e ad “elevatoimpatto tecnologico” se introduconomiglioramenti ai prodottie ai processi produttivi.Per beneficiare <strong>del</strong>le agevolazioni,le imprese devono esserecostituite come società di capitali– incluse le cooperative –da non oltre tre anni dalla datadi richiesta degli interventi edanche risultare economicamentee finanziariamente sane.La valutazione dei progettispetta ad una apposita commissionecostituita con decreto <strong>del</strong>Direttore generale per <strong>il</strong> coordinamentodegli incentivi alle imprese<strong>del</strong> Ministero per le attivitàproduttive, <strong>il</strong> quale Ministero– ai soggetti che risultano vincitori– assegna, al momento <strong>del</strong>lastipula <strong>del</strong>la convenzione, un acconto<strong>del</strong> 15% <strong>del</strong> totale.N. <strong>21</strong> <strong>del</strong> <strong>24</strong> <strong>maggio</strong> <strong>2003</strong>


N. <strong>21</strong> <strong>del</strong> <strong>24</strong> <strong>maggio</strong> <strong>2003</strong>378<strong>1081</strong><strong>il</strong> <strong>consulente</strong>Giornata terrib<strong>il</strong>e quellaodierna per l’Angelo F<strong>il</strong>iberto:prima le preghiere<strong>del</strong> mattino, poi i canti gregoriani,poi le funzioni serali, poi mettic<strong>il</strong>a pesante prevenzione celestein attesa che funzioni la prevenzioneterrestre, quand’è seraF<strong>il</strong>iberto (lo chiamiamo così datii buoni rapporti) è letteralmentedistrutto.E non finisce qui: mentre sispoglia vicino al letto con la consuetadifficoltà a causa <strong>del</strong>leenormi ali, arriva un Angiolettopraticante, ormai quasi alla vig<strong>il</strong>iadegli esami di ab<strong>il</strong>itazione perispettore celeste. Attenzione F<strong>il</strong>iberto,gli dice, ho sentito in unostab<strong>il</strong>imento certi discorsi <strong>del</strong> <strong>del</strong>egatoRomoletto che non mipiacciono per niente.Più precisamente, continual’Angioletto, <strong>il</strong> Romolettodiceva che, essendo stato nominato<strong>del</strong>egato da appena unmese, non può sapere tutto,provvedere a tutto, girare dappertuttocome un <strong>del</strong>egato anziano.Quindi andiamoci pianocon la responsab<strong>il</strong>ità, dice. E, intanto,prenda un giorno di permesso.Ha detto proprio così? rispon<strong>del</strong>’Angelo F<strong>il</strong>iberto rivestendosiprecipitosamente eprendendo la via aerea più breveper raggiungere lo stab<strong>il</strong>imentosotto osservazione.Il novizio responsab<strong>il</strong>eOvviamente Romoletto,quando vede entrare dalla finestra<strong>del</strong>la camera l’Angelo con lesue enormi ali, crede di essere unmiracolato, come succede di solitoin tali occasioni.No, Romoletto, non sei unmiracolato, sei appena un taleche piglierà da me un fracco dibotte. Rivestiti subito e andiamoin ditta, dove ci sono irregolaritàche tu devi sanare immediatamente.Avanti, monta a cavalcionie tieniti forte, altro che permesso!TANTO PER RIDERENon puoi dire che sei unnovizio: “In caso d’infortunio sullavoro, è penalmente responsab<strong>il</strong>e<strong>il</strong> soggetto che abbia volontariamentee liberamente accettatola <strong>del</strong>ega dei compiti antinfortunistici,pur quanto sia stato breve<strong>il</strong> tempo intercorso tra l’assunzione<strong>del</strong>la <strong>del</strong>ega e l’infortunio …”(Cassazione, sezione IV penale, 9apr<strong>il</strong>e 1990, n. 5274). Te lo dò io <strong>il</strong>permesso.Valfrido Paoli


<strong>1081</strong><strong>il</strong> <strong>consulente</strong>379Migliora sempre l’offerta <strong>del</strong>la convenzioneServizio 730 telematico <strong>Ancl</strong>/CgnIl servizioIl professionista associatoCgn viene nominato “Centro raccolta<strong>del</strong> caaf Cgn” e svolge in viaautonoma l’attività di consulenzae comp<strong>il</strong>azione per conto <strong>del</strong>contribuente.Servizi Cgn fornisce <strong>il</strong> softwareper la comp<strong>il</strong>azione <strong>del</strong>le dichiarazioni(inclusi i controlli suidati immessi).Il “Centro raccolta <strong>del</strong> caafCgn” effettua le seguenti operazioni:●●●●●●●raccolta <strong>del</strong>le dichiarazioni;trasmissione telematica alcaaf Cgn per <strong>il</strong> controllo, l’elaborazionee l’apposizione <strong>del</strong>visto di conformità;stampa definitiva e consegnaal contribuente <strong>del</strong>la dichiarazionee <strong>del</strong> prospettodi liquidazione elaborato dalcaaf Cgn.Il caaf Cgn provvede:all’assistenza fiscale e al calcolo<strong>del</strong>le imposte;ad effettuare le comunicazionia tutti i sostituti d’imposta;a trasmettere all’amministrazionefinanziaria le dichiarazionielaborate.I vantaggiUnico interlocutore per l’assistenza(tecnica e fiscale).●●●●Totale gratuità <strong>del</strong> servizioper i professionisti aderentialle categorie convenzionate.Possib<strong>il</strong>ità di recupero archivida ogni procedura 730 eUnico in base al tracciato recordministeriale.Servizio integrato di assistenza:– quesiti telematici (risposteassicurate dai professionistidi Servizi Cgn);– fax;– call center.Possib<strong>il</strong>ità di stampare materialemarketing personalizzatodirettamente dal programma(stampati, volantini).● Servizio telematico attivo <strong>24</strong>ore su <strong>24</strong>, 7 giorni su 7.●●●●Monitor errori (oltre 300 controlli)sui dati immessi.Installazione in rete o in monoutenza.Aggiornamento software automatico.Rappresentazione grafica●●●●●●●●●<strong>del</strong> mo<strong>del</strong>lo ministeriale.Corso multimediale su cd per<strong>il</strong> corretto ut<strong>il</strong>izzo <strong>del</strong> software.Help in linea in ogni campo.Guida operativa per <strong>il</strong> correttout<strong>il</strong>izzo <strong>del</strong> programma.Copie degli archivi sempredisponib<strong>il</strong>i presso la sede <strong>del</strong>caaf.Possib<strong>il</strong>ità di ut<strong>il</strong>izzare <strong>il</strong> serviziodi stampe centralizzate,in alternativa alla stampa laser.Risultati d’imposta calcolatiin tempo reale e sempre visib<strong>il</strong>i.Consultazione banca dati fiscaleCgn gratuita.Il servizio consente l’ut<strong>il</strong>izzogratuito dei servizi Ici e Iseetelematico e l’attivazione <strong>del</strong>servizio banca dati catastale.Gli ut<strong>il</strong>izzatori <strong>del</strong> servizio730 godono di listini riservaticon sconti dal 20% al 50%su tutti gli altri servizi.Trovi le informazioni complete nei sitiwww.ancl.it e www.cgn.it ovvero presso Servizi Cgn,Via San Giuliano, 43 – 33170 PordenoneTel. 0434/506511 – Fax 0434/506534.N. <strong>21</strong> <strong>del</strong> <strong>24</strong> <strong>maggio</strong> <strong>2003</strong>

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