12.07.2015 Views

N. 21 del 24 maggio 2003 368 il consulente 1081 - Ancl

N. 21 del 24 maggio 2003 368 il consulente 1081 - Ancl

N. 21 del 24 maggio 2003 368 il consulente 1081 - Ancl

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

<strong>1081</strong><strong>il</strong> <strong>consulente</strong>367Una questione alquanto dibattutaReati istantanei e prescrizione obbligatoriaCon l’articolo 19 e seguenti<strong>del</strong> D.Lgs 19.12.1994,n. 758, com’è noto, vennea suo tempo introdotta la cd.prescrizione obbligatoria perl’estinzione, in via amministrativa,<strong>del</strong>le contravvenzioniin materia di sicurezza eigiene <strong>del</strong> lavoro.In particolare, detta prescrizioneconsiste in un atto scrittoemanato obbligatoriamente, inpresenza (come più avanti vedremo)<strong>del</strong>le necessarie condizioni,dall’organo di vig<strong>il</strong>anza,con <strong>il</strong> quale vengono impartitele direttive atte a porre rimedioall’irregolarità riscontrata.Detto atto deve necessariamenteindicare, nel modo piùcompleto e specifico possib<strong>il</strong>e(anche nei termini), le operazionida eseguire allo scopo, appunto,di eliminare la contravvenzioneaccertata.In buona sostanza, la ratiolegis è chiaramente quella tesaalla reintegrazione <strong>del</strong>l’ordinegiuridico violato, con l’eliminazionedegli effetti negativiconseguenti all’accertata violazionecontravvenzionale.Con la circolare n. 25/1996<strong>del</strong> 27.2.1996 <strong>il</strong> Ministero <strong>del</strong> lavorointervenne nella materia diche trattasi, fornendo alcuni interessantichiarimenti.In particolare, detta circolarefaceva r<strong>il</strong>evare come la prescrizioneobbligatoria potesse applicarsi(esclusivamente) in presenzadi reati permanenti, poichéin questi, com’è noto, la violazionerimane in essere fino aquando la stessa non venga eliminatamediante un adeguamentoalle prescritte ovvero necessariemisure cautelari.Diversamente, invece, per ireati istantanei (quelli per i quali<strong>il</strong> soggetto non è più in gradodi far cessare lo stato di antigiuridicità),ossia reati non più suscettib<strong>il</strong>idi sanatoria o regolarizzazione.In queste ipotesi, pertanto,l’organo di vig<strong>il</strong>anza avrebbe solamentel’obbligo di riferire, exart. 347 c.p.p., alla competenteProcura <strong>del</strong>la Repubblica, fermarimanendo, ovviamente, la possib<strong>il</strong>itàdi imporre, ricorrendonel’esigenza, tutte le misure atte afar cessare <strong>il</strong> pericolo per la sicurezzao per la salute dei lavoratoridurante <strong>il</strong> lavoro (in applicazione<strong>del</strong>l’art. 20, comma 3, <strong>del</strong>D.Lgs n. 758/1994).Un esempio rappresentatodalla circolare n. 25/1996 eraquello relativo alla fattispecie dicui all’art. 48 <strong>del</strong> DPR 19.3.1956,n. 303, in materia di notifica, allacompetente Asl, di nuovi impianti.Come certamente <strong>il</strong> lettorericorderà, poi, con la sentenza n.19 <strong>del</strong> 18.2.1998, la Corte Costituzionale,senza ravvisare alcunaincostituzionalità <strong>del</strong>la normativade qua, ebbe a ritenere che,grazie al meccanismo <strong>del</strong>la prescrizione(obbligatoria) ora perallora, anche le contravvenzioni<strong>del</strong> tutto consumate ed esauritedovessero essere ricondotte nellaprocedura tesa ad ammettere<strong>il</strong> contravventore alla definizioneamministrativa (ed alla conseguenteestinzione) <strong>del</strong> reato.Con la sentenza <strong>24</strong>.10.2001,n. 38144, la III sezione penale <strong>del</strong>laCorte di Cassazione, nell’affrontareun caso di violazioneagli artt. 7 <strong>del</strong> DPR 27.4.1955, n.547, e 6 <strong>del</strong> D.Lgs n. 626/1994,ebbe modo di chiarire che, incaso di reato contravvenzionale<strong>del</strong> tutto consumato ed esaurito,anche nei suoi effetti al momento<strong>del</strong>la verifica da parte deifunzionari <strong>del</strong>l’(organo di vig<strong>il</strong>anza)Asl, erano ininfluenti leprescrizioni emanate ai sensi <strong>del</strong>D.Lgs n. 758/1994.Questa lettura apparirebbecontraria a quanto a suo temposancito dalla Corte Costituzionalecon la citata sentenza n. 19/1998, interpretazione questa poirichiamata dalla IV sezione penale<strong>del</strong>la Suprema Corte con lasentenza <strong>24</strong>.5.2002, n. 20429.L’interpretazione riguardo <strong>il</strong>corretto campo d’applicazione<strong>del</strong>la cd. prescrizione obbligatoria,introdotta dal D.Lgs n. 758/1994, almeno nell’ambito <strong>del</strong>laCorte di Cassazione penale nonsembra poi così pacifica ed uniforme.Una recentissima sentenza➦N. <strong>21</strong> <strong>del</strong> <strong>24</strong> <strong>maggio</strong> <strong>2003</strong>

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!