N. <strong>21</strong> <strong>del</strong> <strong>24</strong> <strong>maggio</strong> <strong>2003</strong>366<strong>1081</strong>(segue)<strong>il</strong> <strong>consulente</strong>23, 35, 53 e 76 Cost. e, per effetto<strong>del</strong>la prova che egli ritenevasufficientemente fornita circa lastruttura organizzativa <strong>del</strong>lapropria attività professionale digeometra libero professionista,chiedeva che la Commissioneadita ritenesse che egli non fosseassoggettato all’imposta secondo<strong>il</strong> principio già espressodalla sentenza <strong>del</strong>la Corte Costituzionalen. 156/2001.L’Ufficio resisteva in difesa<strong>del</strong>l’obbligo tributario e sottolineavacome, nella specie, l’impugnazione<strong>del</strong> contribuenteverteva semplicemente sulledenunziate incostituzionalità,senza alcun riferimento allaconcreta situazione in cui egli sitrovava. La Commissione provinciale,ritenendo che <strong>il</strong> contribuentenon avesse fornito provesufficienti circa la mancanzadi una collaborazione professionalee che questa fosse comunqueconfigurata anche nel casodi collaborazioni prestate daterze persone, affermava checomunque dovevano ritenersisussistenti i presupposti richiestidalla legge per l’imposizioneIrap e conseguentemente respingeva<strong>il</strong> ricorso. Avverso taledecisione interponeva tempestivoappello <strong>il</strong> contribuente, insistendonelle proprie ragioni.Approdata la questione allaCommissione tributaria regionale,l’appello <strong>del</strong> contribuenteè stato accolto, condividendonele ragioni. Ha sostenuto la Commissioneche la decisione di primogrado non ha colto quelparticolare prof<strong>il</strong>o <strong>del</strong>la controversiache consente di qualificareal meglio la posizione di uncontribuente libero professionistae l’assoggettamento ad Irapdi categorie professionali consim<strong>il</strong>i.Nel caso specifico (professionedi geometra), come altreattività professionali tipiche, ècomunemente ritenuta un’attività“protetta”, nel senso che,onde poterla svolgere, è necessariosuperare un esame di ab<strong>il</strong>itazione.Solo dopo <strong>il</strong> positivo superamentodi tale esame è possib<strong>il</strong>eiscriversi all’Ordine professionaleper <strong>il</strong> quale si è conseguital’ab<strong>il</strong>itazione e svolgere la relativaattività. Tale premessa, che riguardatutti i liberi professionistiiscritti ad Albi professionali,ha un preciso riflesso in tema diorganizzazione <strong>del</strong>l’attività deglistessi: tale attività, infatti, nonpuò ut<strong>il</strong>mente svolgersi senza lapresenza <strong>del</strong> libero professionistaab<strong>il</strong>itato, posto che la tipicità<strong>del</strong>la sua professione ne richiedein ogni momento la presenza.In altre parole, le attività professionalidi un geometra, di uningegnere, di un architetto, diun avvocato, di un notaio nonpossono svolgersi in loro assenzae, per quanto possa essereminima l’organizzazione professionale<strong>del</strong>la quale essi si servono,la loro presenza nell’esercizio<strong>del</strong>l’attività sarà sempre ecomunque indispensab<strong>il</strong>e e, all’opposto,per quanto ampia esofisticata sia la predetta organizzazione– ad esempio conimpiegati, collaboratori, tirocinantio altro –, sarà sempre e comunquenecessario far riferimentoalla presenza personale<strong>del</strong> professionista ab<strong>il</strong>itato perchél’attività di questi possa effettivamentesvolgersi. Ciò sta asignificare, in altre parole ancora,che l’organizzazione <strong>del</strong>laquale <strong>il</strong> professionista si servenon è requisito essenziale per losvolgimento <strong>del</strong>la sua attivitàprofessionale visto che, grandeo piccola che questa sia, saràsempre e soltanto con la suapresenza personale che l’attivitàprofessionale di questi potràessere svolta.Da ciò si evince pertantoche, relativamente alle attivitàprofessionali tipiche per le qualiè previsto dalla legge uno specificoesame di ab<strong>il</strong>itazione, sarà<strong>il</strong> superamento di questo e laconseguente iscrizione <strong>del</strong> professionistaad un Albo od Ordineprofessionale protetto a costituirel’elemento qualificante<strong>del</strong>la professione stessa, senzache possa darsi r<strong>il</strong>ievo alcuno all’organizzazione<strong>del</strong>la quale eglisi serva per lo svolgimento <strong>del</strong>lasua attività. Se ne trae che <strong>il</strong>prof<strong>il</strong>o organizzativo <strong>del</strong>l’attivitàprofessionale non costituiscerequisito qualificante<strong>del</strong>l’attività di un libero professionistaiscritto ad una professione“protetta” poiché, complessoo meno che sia tale prof<strong>il</strong>oorganizzativo, l’attività nonpotrà mai svolgersi senza lapresenza personale <strong>del</strong> professionistaab<strong>il</strong>itato e la strutturaorganizzativa da solanon potrà mai supplire allasua assenza personale. Da ciòsi evince che l’appello <strong>del</strong> contribuenteè da ritenersi fondato:la sua richiesta di rimborso <strong>del</strong>l’impostaversata è stata quindicondivisa con conseguente riforma<strong>del</strong>la sentenza di primogrado.Renzo La CostaCENTRO STUDI NAZIONALE ANCL
<strong>1081</strong><strong>il</strong> <strong>consulente</strong>367Una questione alquanto dibattutaReati istantanei e prescrizione obbligatoriaCon l’articolo 19 e seguenti<strong>del</strong> D.Lgs 19.12.1994,n. 758, com’è noto, vennea suo tempo introdotta la cd.prescrizione obbligatoria perl’estinzione, in via amministrativa,<strong>del</strong>le contravvenzioniin materia di sicurezza eigiene <strong>del</strong> lavoro.In particolare, detta prescrizioneconsiste in un atto scrittoemanato obbligatoriamente, inpresenza (come più avanti vedremo)<strong>del</strong>le necessarie condizioni,dall’organo di vig<strong>il</strong>anza,con <strong>il</strong> quale vengono impartitele direttive atte a porre rimedioall’irregolarità riscontrata.Detto atto deve necessariamenteindicare, nel modo piùcompleto e specifico possib<strong>il</strong>e(anche nei termini), le operazionida eseguire allo scopo, appunto,di eliminare la contravvenzioneaccertata.In buona sostanza, la ratiolegis è chiaramente quella tesaalla reintegrazione <strong>del</strong>l’ordinegiuridico violato, con l’eliminazionedegli effetti negativiconseguenti all’accertata violazionecontravvenzionale.Con la circolare n. 25/1996<strong>del</strong> 27.2.1996 <strong>il</strong> Ministero <strong>del</strong> lavorointervenne nella materia diche trattasi, fornendo alcuni interessantichiarimenti.In particolare, detta circolarefaceva r<strong>il</strong>evare come la prescrizioneobbligatoria potesse applicarsi(esclusivamente) in presenzadi reati permanenti, poichéin questi, com’è noto, la violazionerimane in essere fino aquando la stessa non venga eliminatamediante un adeguamentoalle prescritte ovvero necessariemisure cautelari.Diversamente, invece, per ireati istantanei (quelli per i quali<strong>il</strong> soggetto non è più in gradodi far cessare lo stato di antigiuridicità),ossia reati non più suscettib<strong>il</strong>idi sanatoria o regolarizzazione.In queste ipotesi, pertanto,l’organo di vig<strong>il</strong>anza avrebbe solamentel’obbligo di riferire, exart. 347 c.p.p., alla competenteProcura <strong>del</strong>la Repubblica, fermarimanendo, ovviamente, la possib<strong>il</strong>itàdi imporre, ricorrendonel’esigenza, tutte le misure atte afar cessare <strong>il</strong> pericolo per la sicurezzao per la salute dei lavoratoridurante <strong>il</strong> lavoro (in applicazione<strong>del</strong>l’art. 20, comma 3, <strong>del</strong>D.Lgs n. 758/1994).Un esempio rappresentatodalla circolare n. 25/1996 eraquello relativo alla fattispecie dicui all’art. 48 <strong>del</strong> DPR 19.3.1956,n. 303, in materia di notifica, allacompetente Asl, di nuovi impianti.Come certamente <strong>il</strong> lettorericorderà, poi, con la sentenza n.19 <strong>del</strong> 18.2.1998, la Corte Costituzionale,senza ravvisare alcunaincostituzionalità <strong>del</strong>la normativade qua, ebbe a ritenere che,grazie al meccanismo <strong>del</strong>la prescrizione(obbligatoria) ora perallora, anche le contravvenzioni<strong>del</strong> tutto consumate ed esauritedovessero essere ricondotte nellaprocedura tesa ad ammettere<strong>il</strong> contravventore alla definizioneamministrativa (ed alla conseguenteestinzione) <strong>del</strong> reato.Con la sentenza <strong>24</strong>.10.2001,n. 38144, la III sezione penale <strong>del</strong>laCorte di Cassazione, nell’affrontareun caso di violazioneagli artt. 7 <strong>del</strong> DPR 27.4.1955, n.547, e 6 <strong>del</strong> D.Lgs n. 626/1994,ebbe modo di chiarire che, incaso di reato contravvenzionale<strong>del</strong> tutto consumato ed esaurito,anche nei suoi effetti al momento<strong>del</strong>la verifica da parte deifunzionari <strong>del</strong>l’(organo di vig<strong>il</strong>anza)Asl, erano ininfluenti leprescrizioni emanate ai sensi <strong>del</strong>D.Lgs n. 758/1994.Questa lettura apparirebbecontraria a quanto a suo temposancito dalla Corte Costituzionalecon la citata sentenza n. 19/1998, interpretazione questa poirichiamata dalla IV sezione penale<strong>del</strong>la Suprema Corte con lasentenza <strong>24</strong>.5.2002, n. 20429.L’interpretazione riguardo <strong>il</strong>corretto campo d’applicazione<strong>del</strong>la cd. prescrizione obbligatoria,introdotta dal D.Lgs n. 758/1994, almeno nell’ambito <strong>del</strong>laCorte di Cassazione penale nonsembra poi così pacifica ed uniforme.Una recentissima sentenza➦N. <strong>21</strong> <strong>del</strong> <strong>24</strong> <strong>maggio</strong> <strong>2003</strong>