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Regolamento - Provincia Regionale di Catania

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PROVINCIA REGIONALE DI CATANIADIPARTIMENTO AFFARI GENERALI - SERVIZIO SEGRETERIA GENERALEUFFICIO TRASPORTIREGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL’ATTIVITA’DELLE AUTOSCUOLEIL VICE SEGRETARIO GENERALEDott. Gaetano SaettaL’ASSESSORE AI TRASPORTIOttavio VaccaroTesto approvato con delibera consiliare n. 22 del 16.06.2009.


INDICETITOLO IArt. 1 Generalità e fonti normativeArt. 2 Scopi e attivitàArt. 3 Tipi <strong>di</strong> autoscuolaArt. 4 Centri <strong>di</strong> istruzione automobilisticaTITOLO IIArt. 5 Dichiarazione <strong>di</strong> inizio attività (D.I.A.)Art. 6 Cambio <strong>di</strong> titolarità – Autoscuole precedentemente autorizzateArt. 7 Apertura <strong>di</strong> ulteriori se<strong>di</strong>Art. 8 Documentazione da allegare alla D.I.A. (Prima sede)Art. 9 Documentazione da allegare alla D.I.A. (Ulteriore sede)Art.10 Documentazione da allegare per il cambio <strong>di</strong> titolarità – Autoscuole precedentementeautorizzateArt.11 Capacità finanziariaArt.12 Locale delle autoscuole e dei centri <strong>di</strong> istruzioneArt.13 Arredamento <strong>di</strong>datticoArt.14 Materiale per lezioni teoricheArt.15 Materiale per le esercitazioni e gli esami <strong>di</strong> guidaArt.16 Insegnanti e istruttoriArt.17 Corsi <strong>di</strong> insegnamentoArt.18 Durata e modalità dei corsiArt.19 Registri e schedeArt.20 Vi<strong>di</strong>mazione schede <strong>di</strong> ammissione agli esami <strong>di</strong> teoria e guidaArt.21 Documento <strong>di</strong> abilitazione alla guidaTITOLO IIIArt.22 Trasformazione dei locali e trasferimento <strong>di</strong> sedeArt.23 Tariffe e comportamentiArt.24 Orario <strong>di</strong> aperturaArt.25 Responsabilità professionaleArt.26 Decadenza dell’attivitàArt.27 Sospensione e revoca dell’attivitàArt.28 Vigilanza e SanzioniArt.29 DipendentiTITOLO IVTITOLO VTITOLO VI2


Art.30 Corsi <strong>di</strong> formazione ed aggiornamentoArt.31 Educazione stradaleArt.32 Albo professionale insegnanti <strong>di</strong> teoriaArt.33 Albo professionale istruttori <strong>di</strong> guidaArt.34 Entrata in vigoreTITOLO VIITITOLO VIII3


TITOLO IART. 1 - GENERALITA’ E FONTI NORMATIVE1. Le scuole per l’educazione stradale, l’istruzione e la formazione dei conducenti sonodenominate autoscuole.2. Le autoscuole sono soggette a vigilanza amministrativa e tecnica da parte della <strong>Provincia</strong>sulla base <strong>di</strong> apposite <strong>di</strong>rettive emanate dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.3. La materia del settore è regolata dal presente “<strong>Regolamento</strong> per la <strong>di</strong>sciplina dell’attivitàdelle autoscuole” pre<strong>di</strong>sposto dall’Ufficio Autoscuole della <strong>Provincia</strong> sulla base dellavigente normativa: D. L.vo 30 aprile 1992, n. 285 – D.P.R. 16 Dicembre 1992, n. 495 –Legge 8 agosto 1991, n. 264 – Legge 4 gennaio 1994, n. 11 – D.M. 17 maggio 1995, n. 317– Decreto Legge 31 gennaio 2007, n. 7 - Legge 2 aprile 2007 n. 40 e successivemo<strong>di</strong>ficazioni e integrazioni.ART. 2 - SCOPI E ATTIVITA’1. Le autoscuole hanno per scopo fondamentale l’educazione, l’istruzione, la formazione el’addestramento dei conducenti <strong>di</strong> veicoli a motore.2. Le autoscuole collaborano con l’Amministrazione <strong>Provincia</strong>le e con le competenti Autoritàscolastiche per l’attività <strong>di</strong> educazione stradale per gli alunni delle scuole <strong>di</strong> ogni or<strong>di</strong>ne egrado.3. Le autoscuole che svolgono l’attività dell’insegnamento <strong>di</strong> tutte le categorie <strong>di</strong> patenti,possono preparare can<strong>di</strong>dati agli esami <strong>di</strong> idoneità per istruttore <strong>di</strong> guida o insegnante <strong>di</strong>teoria.4. Le autoscuole devono effettuare corsi <strong>di</strong> aggiornamento per i conducenti in relazioneall’evolversi della normativa secondo le <strong>di</strong>sposizioni emanate dal Ministero delleInfrastrutture e dei Trasporti.5. Le autoscuole possono esercitare, oltre all’attività <strong>di</strong> insegnamento alla guida, così comeprevisto all’art. 335 del regolamento <strong>di</strong> esecuzione del Co<strong>di</strong>ce della Strada, l’attività <strong>di</strong>consulenza per la circolazione dei mezzi <strong>di</strong> trasporto, limitatamente alle funzioni <strong>di</strong>assistenza ed agli adempimenti relativi alle operazioni concernenti le patenti <strong>di</strong> guida ed icertificati <strong>di</strong> abilitazione professionale alla guida dei mezzi <strong>di</strong> trasporto; nello svolgimento<strong>di</strong> tale attività si applicano alle autoscuole le <strong>di</strong>sposizioni <strong>di</strong> cui alla Legge 264/91 esuccessive mo<strong>di</strong>fiche ed integrazioni.6. L’attività dell’autoscuola, relativa all’insegnamento teorico e <strong>di</strong> <strong>di</strong>sbrigo delle pratiche, devesvolgersi esclusivamente nei locali riconosciuti idonei dalle Province.L’attività <strong>di</strong> consulenza per la circolazione dei mezzi <strong>di</strong> trasporto, ovvero quanto previstodalla Legge 264/91 e successive mo<strong>di</strong>ficazioni, può svolgersi negli uffici dell’autoscuola, aisensi del D.M. 317/95.4


Le autoscuole si <strong>di</strong>stinguono in due tipi:ART. 3 – TIPI DI AUTOSCUOLAa) autoscuole per conducenti <strong>di</strong> veicoli a motore per la preparazione <strong>di</strong> can<strong>di</strong>dati alconseguimento della patente <strong>di</strong> guida delle categorie A, B, C, D, E, delle patenti specialidella categoria A, B, C, D, ai relativi esami <strong>di</strong> revisione e al conseguimento delcertificato <strong>di</strong> abilitazione professionale (CAP);b) autoscuole per conducenti <strong>di</strong> veicoli a motore per la preparazione <strong>di</strong> can<strong>di</strong>dati alconseguimento della patente <strong>di</strong> guida delle categorie A e B e delle patenti specialicorrispondenti ed ai relativi esami <strong>di</strong> revisione.ART. 4 - CENTRI DI ISTRUZIONE AUTOMOBILISTICA1. A due o più autoscuole è data facoltà <strong>di</strong> consorziarsi, secondo quanto <strong>di</strong>sposto dal Co<strong>di</strong>ceCivile (art. 2602 e seguenti) e costituire Centri <strong>di</strong> istruzione automobilistica. Il Centro <strong>di</strong>istruzione deve essere riconosciuto dall'ufficio provinciale della Direzione generale dellamotorizzazione civile e trasporti in concessione in base ai criteri fissati, con decreto, dalMinistro dei trasporti.2. Il Consorzio dovrà comunicare all'Amministrazione <strong>Provincia</strong>le:a) denominazione delle autoscuole aderenti;b) responsabile del Centro <strong>di</strong> istruzione;c) generalità degli insegnanti <strong>di</strong> teoria e istruttori <strong>di</strong> guida che, per poter esercitare la loroattività presso il Centro, dovranno essere autorizzati dalla <strong>Provincia</strong>;d) ubicazione della sede del Centro;e) tipo <strong>di</strong> insegnamenti demandati dalle singole autoscuole aderenti al Centro;f) veicoli a <strong>di</strong>sposizione;g) attrezzatura per l'insegnamento teorico.3. Se le singole autoscuole demandano al Centro <strong>di</strong> istruzione anche l'effettuazione del corso <strong>di</strong>teoria, il responsabile del Centro <strong>di</strong> istruzione deve comunicare, oltre a quanto previsto alprecedente comma, anche l'ubicazione dei locali da a<strong>di</strong>bire all'attività del Centro.4. Il Centro <strong>di</strong> istruzione deve essere dotato <strong>di</strong>:a) veicoli necessari per assolvere alle funzioni demandate dalle autoscuole aderenti;b) attrezzatura <strong>di</strong>dattica <strong>di</strong> cui al presente regolamento.5. Il responsabile del Centro <strong>di</strong> istruzione deve essere in possesso dei requisiti analoghi a quellirichiesti per i titolari <strong>di</strong> autoscuola, ai sensi dell'art. 123 del nuovo co<strong>di</strong>ce della strada.6. Le autoscuole consorziate possono demandare al Centro d’Istruzione i seguenti corsi <strong>di</strong>insegnamento:- sia teorici che pratici, relativamente a determinate categorie <strong>di</strong> patente;- solo insegnamento teorico per tutte o per parte delle categorie <strong>di</strong> patente;- solo istruzione pratica per tutte o per parte delle categorie <strong>di</strong> patente.5


7. Ai Centri confluiscono solo gli allievi iscritti presso le autoscuole aderenti al Centro stessoche vengono annotati su apposito registro. Non è consentito iscrivere allievi <strong>di</strong>rettamente nelCentro.8. Gli esami <strong>di</strong> guida per il conseguimento della patente <strong>di</strong> categoria A possono essereeffettuati presso i Centri se questi sono provvisti <strong>di</strong> piste <strong>di</strong>chiarate idonee dal Ministero deiTrasporti.9. L'Ufficio provinciale della Direzione generale della motorizzazione civile e trasporti inconcessione, previa istanza del responsabile del Centro d'istruzione e verificata lasussistenza dei requisiti prescritti dal presente articolo, è tenuto a riconoscere i Centri <strong>di</strong>istruzione a tutti gli effetti legali. Conseguentemente, ne dà comunicazione alla <strong>Provincia</strong>,che provvederà ad adeguare le dotazioni complessive del personale ed attrezzature <strong>di</strong>ciascuna della autoscuole consorziate.10. Qualora al consorzio aderiscano autoscuole aventi se<strong>di</strong> in comuni appartenenti a province<strong>di</strong>verse e limitrofi a quelli in cui è ubicato il Centro <strong>di</strong> istruzione, il riconoscimento <strong>di</strong> cui alprecedente comma, è effettuato dall'Ufficio provinciale della Direzione generale dellamotorizzazione civile e trasporti in concessione nella cui circoscrizione territoriale è ubicatala sede <strong>di</strong> detto Centro.TITOLO IIART. 5 – DICHIARAZIONE DI INIZIO ATTIVITA’ (D.I.A.)1. L’esercizio dell’attività <strong>di</strong> autoscuola è soggetto a <strong>di</strong>chiarazione <strong>di</strong> inizio attività dapresentare all’Ufficio Trasporti della <strong>Provincia</strong>.Possono presentare la <strong>di</strong>chiarazione <strong>di</strong> inizio attività le persone fisiche o giuri<strong>di</strong>che, Societàed Enti.La <strong>di</strong>chiarazione <strong>di</strong> inizio attività può essere presentata da chi abbia compiuto gli anniventuno, risulti <strong>di</strong> buona condotta, sia in possesso <strong>di</strong> adeguata capacità finanziaria, del<strong>di</strong>ploma <strong>di</strong> istruzione <strong>di</strong> secondo grado e <strong>di</strong> abilitazione quale insegnante <strong>di</strong> teoria eistruttore <strong>di</strong> guida con almeno un’esperienza biennale conseguita attraverso l’eserciziodell’attività presso una o più autoscuole.La <strong>di</strong>chiarazione <strong>di</strong> inizio attività non può essere presentata dai delinquenti abituali,professionali o per tendenza e da coloro che sono sottoposti a misure amministrative <strong>di</strong>sicurezza personali o alle misure <strong>di</strong> prevenzione previste dall'art. 120 comma 1 del NuovoCo<strong>di</strong>ce della Strada <strong>di</strong> cui alla legge 27 <strong>di</strong>cembre 1956 n. 1423, come sostituita dalla legge 3agosto 1988 n. 327 e dalla legge 31 maggio 1965 n. 575 (Disposizioni contro la mafia) cosìcome successivamente mo<strong>di</strong>ficata ed integrata, fatti salvi gli effetti dei provve<strong>di</strong>mentiriabilitativi.2. Il titolare deve avere la proprietà e la gestione <strong>di</strong>retta, personale, esclusiva e permanentedell’esercizio, nonché la gestione <strong>di</strong>retta dei beni patrimoniali dell’autoscuola, rispondendodel suo regolare funzionamento nei confronti dell’Amministrazione <strong>Provincia</strong>le.3. Della <strong>di</strong>chiarazione d’inizio attività, previa verifica del possesso dei prescritti requisiti, neprende atto, con propria determina, il Dirigente del Servizio Trasporti assegnando unnumero <strong>di</strong> co<strong>di</strong>ce progressivo alla nuova autoscuola.6


4. Per le persone giuri<strong>di</strong>che i requisiti richiesti dai precedenti commi per il titolaredell’autoscuola, ad eccezione della capacità finanziaria che deve essere posseduta dallapersona giuri<strong>di</strong>ca, sono richiesti al legale rappresentante.5. Quando l’autorizzazione sia rilasciata in favore <strong>di</strong> società non aventi personalità giuri<strong>di</strong>ca, irequisiti prescritti devono essere posseduti dal socio amministratore. Qualora ci siano piùsoci amministratori <strong>di</strong> società non aventi personalità giuri<strong>di</strong>ca, tali requisiti devono essereposseduti da ognuno <strong>di</strong> questi.ART. 6 – CAMBIO DI TITOLARITA’AUTOSCUOLE PRECEDENTEMENTE AUTORIZZATE1. Si potrà provvedere al cambio <strong>di</strong> titolarità <strong>di</strong> un’autorizzazione rilasciata in data antecedenteal 02/02/2007, data <strong>di</strong> entrata in vigore del D.L. n. 7 del 31/01/2007, qualora il nuovotitolare possegga i requisiti previsti dal precedente art. 5, fatta eccezione per quei casi in cuil’atto <strong>di</strong> cessione della autoscuola sia stato stipulato in data antecedente al 3 aprile 2007,data <strong>di</strong> entrata in vigore della legge n. 40/2007, nel qual caso non sarà necessario che iltitolare abbia contemporaneamente l’abilitazione <strong>di</strong> insegnante <strong>di</strong> teoria ed istruttore <strong>di</strong>guida, bastandone anche una sola delle due.2. Previa verifica dei prescritti requisiti, il Dirigente del Servizio Trasporti con propriadetermina provvede a volturare la titolarità dell’autorizzazione esistente in favore del nuovotitolare.ART. 7 – APERTURA DI ULTERIORI SEDI1. Nel caso <strong>di</strong> apertura <strong>di</strong> ulteriori se<strong>di</strong> per l’esercizio dell’attività <strong>di</strong> autoscuola, per ciascunadeve essere <strong>di</strong>mostrato il possesso <strong>di</strong> tutti i requisiti prescritti, ad eccezione della capacitàfinanziaria che deve essere <strong>di</strong>mostrata per una sola sede, e deve essere preposto unresponsabile <strong>di</strong>dattico, in organico quale <strong>di</strong>pendente o collaboratore familiare ovvero anche,nel caso <strong>di</strong> società <strong>di</strong> persone o <strong>di</strong> capitali, quale rispettivamente socio o amministratore.2. Il responsabile <strong>di</strong>dattico ed il titolare dell’autoscuola risponderanno entrambi, ognuno perquanto <strong>di</strong> competenza, del regolare funzionamento dell’autoscuola nei confronti della<strong>Provincia</strong>.3. Per ogni ulteriore sede dovrà essere preposto un <strong>di</strong>stinto responsabile <strong>di</strong>dattico che presteràla propria attività lavorativa in modo permanente ed esclusivo presso detta sede, ovvero nonpotrà prestare la propria attività lavorativa presso altre autoscuole, enti pubblici, privati,ecc….. Questi dovrà avere i medesimi requisiti morali prescritti per il titolare, nonché avercompiuto gli anni ventuno, essere in possesso del <strong>di</strong>ploma <strong>di</strong> istruzione <strong>di</strong> secondo grado e<strong>di</strong> abilitazione quale insegnante <strong>di</strong> teoria e istruttore <strong>di</strong> guida con almeno un'esperienzabiennale conseguita attraverso l’esercizio dell’attività presso una o più autoscuole.4. Il responsabile <strong>di</strong>dattico <strong>di</strong> un ulteriore sede potrà essere lo stesso titolare dell’autoscuolaqualora questi possegga i requisiti previsti dal precedente comma.7


ART. 8 – DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA D.I.A. (Prima sede)1. La <strong>di</strong>chiarazione d’inizio attività (Mod. D.I.A. Prima sede In<strong>di</strong>v. e Mod. D.I.A. Prima sedeSocietà), con tutti i dati anagrafici del titolare, denominazione e sede della nuova autoscuola,deve essere presentata alla <strong>Provincia</strong> <strong>Regionale</strong> <strong>di</strong> <strong>Catania</strong> – Dipartimento Affari Generali –Servizio Segreteria Generale – Ufficio Trasporti – <strong>Catania</strong>, Via Pietro Mascagni 72corredata dei documenti <strong>di</strong> cui alle successive lettere a), b), c), d), e), f), g), h), i), j), k), l),m) ed n).2. L’Ufficio Autoscuole della <strong>Provincia</strong> procede ad una prima valutazione della <strong>di</strong>chiarazioned’inizio attività e della documentazione allegata per verificare l’esistenza dei requisitiprescritti dalla normativa vigente.3. In caso <strong>di</strong> insufficienza o assoluta mancanza dei requisiti, l’Ufficio Autoscuole della<strong>Provincia</strong> provvederà ad irrogare nei confronti del <strong>di</strong>chiarante la sanzione amministrativadel pagamento <strong>di</strong> una somma il cui importo varierà, a <strong>di</strong>screzione del Dirigente del Servizio,da un minimo <strong>di</strong> euro 10.000 a un massimo <strong>di</strong> euro 15.000. Dalla violazione consegue lasanzione amministrativa accessoria dell'imme<strong>di</strong>ata chiusura della nuova autoscuola e <strong>di</strong>cessazione della relativa attività, or<strong>di</strong>nata dal competente ufficio secondo le norme <strong>di</strong> cui alcapo I, sezione II, del titolo VI del Nuovo Co<strong>di</strong>ce della Strada.4. La documentazione completa è costituita come segue:a) Dichiarazione sostitutiva <strong>di</strong> certificazione rilasciata dal titolare dell’autoscuola attestanteil possesso <strong>di</strong> taluni requisiti prescritti dalla normativa vigente (secondo il modelloallegato Mod. Dich. Cert. Tit.);b) Dichiarazione sostitutiva dell’atto <strong>di</strong> notorietà rilasciata dal titolare dell’autoscuolaattestante il possesso <strong>di</strong> taluni requisiti prescritti dalla normativa vigente (secondo ilmodello allegato Mod. Dich. Not. Tit.);c) Attestato <strong>di</strong> capacità finanziaria;d) Copia conforme della patente <strong>di</strong> guida del titolare dell’autoscuola;e) Copia conforme del certificato <strong>di</strong> idoneità tecnica <strong>di</strong> insegnante <strong>di</strong> teoria ed istruttore <strong>di</strong>guida del titolare dell’autoscuola;f) Copia conforme del <strong>di</strong>ploma <strong>di</strong> istruzione <strong>di</strong> secondo grado del titolare dell’autoscuola;g) Certificato <strong>di</strong> iscrizione alla C.C.I.A.A. con antimafia e fallimentare;h) Se l’autoscuola aderisce ad un Centro d’Istruzione, la <strong>di</strong>chiarazione autentica <strong>di</strong> adesioneda parte del responsabile del C.I. da cui si evince il tipo <strong>di</strong> insegnamenti ad essodemandati da parte dell’autoscuola;i) Copie conformi delle carte <strong>di</strong> circolazione e delle assicurazioni dei mezzi facenti partedel parco veicoli dalle quali risulti la proprietà dei mezzi in capo al titolare (nel caso <strong>di</strong><strong>di</strong>tta in<strong>di</strong>viduale) o alla società e l’omologazione dei doppi coman<strong>di</strong> da parte dellaM.C.T.C.;j) Copia conforme dell’atto <strong>di</strong> proprietà dei locali o del contratto <strong>di</strong> affitto, debitamenteregistrato presso il competente ufficio;k) Certificato <strong>di</strong> agibilità dei locali con relativa planimetria allegata (qualora vi siano delle<strong>di</strong>fformità tra quanto riportato nella planimetria allegata al certificato <strong>di</strong> agibilità el’attuale conformazione dei locali dovrà prodursi una perizia giurata, a firma <strong>di</strong> untecnico abilitato, corredata della planimetria aggiornata dei locali, che attesti ilpermanere delle con<strong>di</strong>zioni <strong>di</strong> agibilità);l) Corografia in scala 1:2000 <strong>di</strong> inquadramento dell’immobile ove avrà sede l’autoscuolada cui si evince la <strong>di</strong>stanza dalle autoscuole limitrofe esistenti;m) Consenso per il trattamento dei dati sensibili del titolare dell’autoscuola (Mod. Privacy);8


n) Copia conforme dell’atto costitutivo registrato, se trattasi <strong>di</strong> persone giuri<strong>di</strong>che, Societào Enti.5. La <strong>di</strong>chiarazione <strong>di</strong> inizio attività e tutta la documentazione prodotta dovrà essere in regolacon le norme previste sul bollo.6. Ai sensi del D.P.R. n. 445 del 28.12.2000, le <strong>di</strong>chiarazioni sostitutive possono essereinoltrate debitamente firmate e corredate della fotocopia, non autenticata, <strong>di</strong> un documento<strong>di</strong> identità del <strong>di</strong>chiarante o firmate in presenza <strong>di</strong> un impiegato del Servizio abilitato in talsenso.Le copie fotostatiche <strong>di</strong> documenti possono essere autenticate presso il Servizio, esibendogli originali, oppure sotto forma <strong>di</strong> <strong>di</strong>chiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 28.12.2000,n. 445.ART. 9 – DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA D.I.A. (Ulteriore sede)1. La <strong>di</strong>chiarazione d’inizio attività (Mod. D.I.A. Ulteriore sede In<strong>di</strong>v. e Mod. D.I.A. Ulterioresede Società), con tutti i dati anagrafici del titolare e del responsabile <strong>di</strong>dattico,denominazione e sede della nuova autoscuola, deve essere presentata dal titolaredell’autoscuola, congiuntamente al responsabile <strong>di</strong>dattico, alla <strong>Provincia</strong> <strong>Regionale</strong> <strong>di</strong><strong>Catania</strong> – Dipartimento Affari Generali – Servizio Segreteria Generale – Ufficio Trasporti –<strong>Catania</strong>, Via Pietro Mascagni 72 corredata dei documenti <strong>di</strong> cui alle successive lettere o), p),q), r), s), t), u), v), w), x), y), z), aa), bb), cc) e dd).2. L’Ufficio Autoscuole della <strong>Provincia</strong> procede ad una prima valutazione della <strong>di</strong>chiarazioned’inizio attività e della documentazione allegata per verificare l’esistenza dei requisitiprescritti dalla normativa vigente.3. In caso <strong>di</strong> insufficienza o assoluta mancanza dei requisiti, l’Ufficio Autoscuole della<strong>Provincia</strong> provvederà ad irrogare nei confronti del titolare la sanzione amministrativa delpagamento <strong>di</strong> una somma il cui importo varierà, a <strong>di</strong>screzione del Dirigente del Servizio, daun minimo <strong>di</strong> euro 10.000 a un massimo <strong>di</strong> euro 15.000. Dalla violazione consegue lasanzione amministrativa accessoria dell'imme<strong>di</strong>ata chiusura della nuova sede e la cessazionedella relativa attività, or<strong>di</strong>nata dal competente ufficio secondo le norme <strong>di</strong> cui al capo I,sezione II, del titolo VI del Nuovo Co<strong>di</strong>ce della Strada.4. La documentazione completa è costituita come segue:o) Dichiarazione sostitutiva <strong>di</strong> certificazione rilasciata dal titolare dell’autoscuola attestanteil possesso <strong>di</strong> taluni requisiti prescritti dalla normativa vigente (secondo il modelloallegato Mod. Dich. Cert. Tit.);p) Dichiarazione sostitutiva dell’atto <strong>di</strong> notorietà rilasciata dal titolare dell’autoscuolaattestante il possesso <strong>di</strong> taluni requisiti prescritti dalla normativa vigente (secondo ilmodello allegato Mod. Dich. Not. Tit.);q) Dichiarazione sostitutiva <strong>di</strong> certificazione rilasciata dal responsabile <strong>di</strong>datticodell’autoscuola attestante il possesso <strong>di</strong> taluni requisiti prescritti dalla normativa vigente(secondo il modello allegato Mod. Dich. Cert. Resp.);r) Dichiarazione sostitutiva dell’atto <strong>di</strong> notorietà rilasciata dal responsabile <strong>di</strong>datticodell’autoscuola attestante il possesso <strong>di</strong> taluni requisiti prescritti dalla normativa vigente(secondo il modello allegato Mod. Dich. Not. Resp.);9


s) Copia conforme della patente <strong>di</strong> guida del titolare dell’autoscuola e del responsabile<strong>di</strong>dattico;t) Copia conforme del certificato <strong>di</strong> idoneità tecnica <strong>di</strong> insegnante <strong>di</strong> teoria ed istruttore <strong>di</strong>guida del titolare dell’autoscuola e del responsabile <strong>di</strong>dattico;u) Copia conforme del <strong>di</strong>ploma <strong>di</strong> istruzione <strong>di</strong> secondo grado del titolare dell’autoscuola edel responsabile <strong>di</strong>dattico;v) Certificato <strong>di</strong> iscrizione alla C.C.I.A.A con antimafia e fallimentare del titolare;w) Certificato antimafia del responsabile <strong>di</strong>dattico (eventualmente richiesto dall’Ufficio seil responsabile <strong>di</strong>dattico non è iscritto alla C.C.I.A.A.: in tale circostanza l’attività dellanuova autoscuola potrà avere inizio 90 giorni dopo la data <strong>di</strong> presentazione della<strong>di</strong>chiarazione <strong>di</strong> inizio attività, fatto salvo l’esito favorevole del certificato antimafia);x) Se l’autoscuola aderisce ad un Centro d’Istruzione, la <strong>di</strong>chiarazione autentica <strong>di</strong> adesioneda parte del responsabile del C.I. da cui si evince il tipo <strong>di</strong> insegnamenti ad essodemandati da parte dell’autoscuola;y) Copie conformi delle carte <strong>di</strong> circolazione e delle assicurazioni dei mezzi facenti partedel parco veicoli dalle quali risulti la proprietà dei mezzi in capo al titolare (nel caso <strong>di</strong><strong>di</strong>tta in<strong>di</strong>viduale) o alla società e l’omologazione dei doppi coman<strong>di</strong> da parte dellaM.C.T.C.;z) Copia conforme dell’atto <strong>di</strong> proprietà dei locali a nome del titolare dell’autoscuola o delcontratto <strong>di</strong> affitto, debitamente registrato presso il competente ufficio;aa) Certificato <strong>di</strong> agibilità dei locali con relativa planimetria allegata (qualora vi siano delle<strong>di</strong>fformità tra quanto riportato nella planimetria allegata al certificato <strong>di</strong> agibilità el’attuale conformazione dei locali dovrà prodursi una perizia giurata, a firma <strong>di</strong> untecnico abilitato, corredata della planimetria aggiornata dei locali, che attesti ilpermanere delle con<strong>di</strong>zioni <strong>di</strong> agibilità);bb) Corografia in scala 1:2000 <strong>di</strong> inquadramento dell’immobile ove avrà sede l’autoscuolada cui si evince la <strong>di</strong>stanza dalle autoscuole limitrofe esistenti;cc) Consenso per il trattamento dei dati sensibili del titolare dell’autoscuola e delresponsabile <strong>di</strong>dattico (Mod. Privacy);dd) Copia conforme dell’atto costitutivo registrato, se trattasi <strong>di</strong> persone giuri<strong>di</strong>che, Societào Enti;5. La <strong>di</strong>chiarazione <strong>di</strong> inizio attività e tutta la documentazione prodotta dovrà essere in regolacon le norme previste sul bollo.6. Ai sensi del D.P.R. n. 445 del 28.12.2000, l’istanza e le <strong>di</strong>chiarazioni sostitutive possonoessere inoltrate debitamente firmate e corredate della fotocopia, non autenticata, <strong>di</strong> undocumento <strong>di</strong> identità del <strong>di</strong>chiarante o firmate in presenza <strong>di</strong> un impiegato del Servizioabilitato in tal senso.Le copie fotostatiche <strong>di</strong> documenti possono essere autenticate presso il Servizio, esibendogli originali, oppure sotto forma <strong>di</strong> <strong>di</strong>chiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 28.12.2000,n. 445.ART. 10 – DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE PER IL CAMBIO DI TITOLARITA’AUTOSCUOLE PRECEDENTEMENTE AUTORIZZATE1. Per poter procedere al cambio <strong>di</strong> titolarità <strong>di</strong> un’autorizzazione rilasciata in data antecedenteal 02/02/2007, data <strong>di</strong> entrata in vigore del D.L. n. 7 del 31/01/2007, il titolare <strong>di</strong> dettaautorizzazione dovrà presentare domanda <strong>di</strong> revoca alla <strong>Provincia</strong> <strong>Regionale</strong> <strong>di</strong> <strong>Catania</strong> –10


Dipartimento Affari Generali – Servizio Segreteria Generale – Ufficio Trasporti – <strong>Catania</strong>,Via Pietro Mascagni 72, provvedendo a restituire tutta la documentazione rilasciata perl’esercizio dell’autoscuola.2. L’Ufficio autoscuole, previa obliterazione dei registri e delle schede in capo alla vecchiaautoscuola, provvede alla revoca della autorizzazione esistente con determina del Dirigentedel Servizio.3. Dal momento in cui si è revocata la suddetta autorizzazione, il vecchio titolare non potrà piùesercitare l’attività <strong>di</strong> autoscuola e, in caso contrario, sarà soggetto alla sanzioneamministrativa, irrogata dall’Ufficio Autoscuole della <strong>Provincia</strong>, del pagamento <strong>di</strong> unasomma il cui importo varierà, a <strong>di</strong>screzione del Dirigente del Servizio, da un minimo <strong>di</strong> euro10.000 a un massimo <strong>di</strong> euro 15.000.4. Il titolare subentrante inoltrerà al medesimo Ufficio della <strong>Provincia</strong> la richiesta per il cambio<strong>di</strong> titolarità della suddetta autorizzazione, con tutti i suoi dati anagrafici, denominazione esede della nuova autoscuola, corredata dei documenti <strong>di</strong> cui alle successive lettere ee), ff),gg), hh), ii), jj), kk), ll), mm), nn), oo), pp), qq), rr) ed ss).5. Previa verifica dei prescritti requisiti, il Dirigente del Servizio Trasporti con propriadetermina provvederà a volturare la titolarità dell’autorizzazione esistente in favore delnuovo titolare.6. La documentazione completa è costituita come segue:ee) Copia conforme dell’atto <strong>di</strong> cessione dell’azienda;ff) Dichiarazione sostitutiva <strong>di</strong> certificazione rilasciata dal titolare della nuova autoscuolaattestante il possesso <strong>di</strong> taluni requisiti prescritti dalla normativa vigente (secondo ilmodello allegato Mod. Dich. Cert. Tit.);gg) Dichiarazione sostitutiva dell’atto <strong>di</strong> notorietà rilasciata dal titolare della nuovaautoscuola attestante il possesso <strong>di</strong> taluni requisiti prescritti dalla normativa vigente(secondo il modello allegato Mod. Dich. Not. Tit.);hh) Attestato <strong>di</strong> capacità finanziaria;ii) Copia conforme della patente <strong>di</strong> guida del titolare dell’autoscuola;jj) Copia conforme del certificato <strong>di</strong> idoneità tecnica <strong>di</strong> insegnante <strong>di</strong> teoria ed istruttore <strong>di</strong>guida del titolare dell’autoscuola;kk) Copia conforme del <strong>di</strong>ploma <strong>di</strong> istruzione <strong>di</strong> secondo grado del titolare dell’autoscuola;ll) Certificato <strong>di</strong> iscrizione alla C.C.I.A.A. con antimafia e fallimentare;mm) Se l’autoscuola aderisce ad un Centro d’Istruzione, la <strong>di</strong>chiarazione autentica <strong>di</strong>adesione da parte del responsabile del C.I. da cui si evince il tipo <strong>di</strong> insegnamenti adesso demandati da parte dell’autoscuola;nn) Copie conformi delle carte <strong>di</strong> circolazione e delle assicurazioni dei mezzi facenti partedel parco veicoli dalle quali risulti la proprietà dei mezzi in capo al titolare el’omologazione dei doppi coman<strong>di</strong> da parte della M.C.T.C.;oo) Copia conforme dell’atto <strong>di</strong> proprietà dei locali o del contratto <strong>di</strong> affitto, debitamenteregistrato presso il competente ufficio;pp) Certificato <strong>di</strong> agibilità dei locali con relativa planimetria allegata (qualora vi siano delle<strong>di</strong>fformità tra quanto riportato nella planimetria allegata al certificato <strong>di</strong> agibilità el’attuale conformazione dei locali dovrà prodursi una perizia giurata, a firma <strong>di</strong> untecnico abilitato, corredata della planimetria aggiornata dei locali, che attesti ilpermanere delle con<strong>di</strong>zioni <strong>di</strong> agibilità);11


qq) Corografia in scala 1:2000 <strong>di</strong> inquadramento dell’immobile ove avrà sede l’autoscuolada cui si evince la <strong>di</strong>stanza dalle autoscuole limitrofe esistenti;rr) Consenso per il trattamento dei dati sensibili del titolare dell’autoscuola (Mod. Privacy);ss) Copia conforme dell’atto costitutivo registrato, se trattasi <strong>di</strong> persone giuri<strong>di</strong>che, Societào Enti.7. L’istanza e tutta la documentazione prodotta dovrà essere in regola con le norme previste sulbollo.8. Ai sensi del D.P.R. n. 445 del 28.12.2000, l’istanza e le <strong>di</strong>chiarazioni sostitutive possonoessere inoltrate debitamente firmate e corredate della fotocopia, non autenticata, <strong>di</strong> undocumento <strong>di</strong> identità dell’interessato/<strong>di</strong>chiarante o firmate in presenza <strong>di</strong> un impiegato delServizio abilitato in tal senso.Le copie fotostatiche <strong>di</strong> documenti possono essere autenticate presso il Servizio, esibendogli originali, oppure sotto forma <strong>di</strong> <strong>di</strong>chiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 28.12.2000,n. 445.ART. 11 - CAPACITA’ FINANZIARIA1. Le persone fisiche o giuri<strong>di</strong>che, per esercitare l’attività <strong>di</strong> autoscuola, debbono <strong>di</strong>mostrareuna adeguata capacità finanziaria me<strong>di</strong>ante certificato attestante la proprietà <strong>di</strong> beniimmobili <strong>di</strong> valore non inferiore ad € 51.645,69 liberi <strong>di</strong> gravami ipotecari ovvero unaattestazione <strong>di</strong> affidamento nelle varie forme tecniche, rilasciata da parte <strong>di</strong>:a) aziende o istituti <strong>di</strong> cre<strong>di</strong>to;b) società finanziaria con capitale sociale non inferiore a € 2.582.284,50.2. L’attestazione è riferita ad un importo <strong>di</strong> € 25.822,84 e deve essere formulata secondo ilseguente schema (art. 2, D.M. 17 maggio 1995, n. 317):CARTA INTESTATA(dell’azienda od istituto <strong>di</strong> cre<strong>di</strong>to ovvero <strong>di</strong> società finanziaria con capitale sociale non inferiore a 2.582.284,50)A T T E S T A Z I O N EA richiesta dell’interessato, si attesta che questo istituto ................... (o società ..............) haconcesso al sig. .................................. nella forma tecnica <strong>di</strong> .................................. un affidamento <strong>di</strong>€ 25.822,84 (venticinquemilaottocentoventidue/84)............................... lì ...........................ISTITUTO DI CREDITO(azienda – soc. finanziaria)(timbro e firma)ART. 12 – LOCALI DELLE AUTOSCUOLE E DEI CENTRI DI ISTRUZIONE1. I locali delle autoscuole e dei centri <strong>di</strong> istruzione devono comprendere:a) un’aula <strong>di</strong> almeno <strong>di</strong> mq. 25,00 <strong>di</strong> superficie e comunque tale che per ogni allievo siano<strong>di</strong>sponibili almeno mq. 1,50, dotata <strong>di</strong> idoneo arredamento e separata dagli uffici e daaltri locali <strong>di</strong> ricevimento del pubblico;12


) un ufficio <strong>di</strong> segreteria <strong>di</strong> almeno mq. 10 <strong>di</strong> superficie, antistante l’aula o laterale allastessa e con ingresso autonomo;c) servizi igienici composti da antibagno e bagno, che devono entrambi essere illuminati edareati.2. I locali devono essere conformi al regolamento e<strong>di</strong>lizio vigente nel Comune in cui ha sedel’autoscuola.3. I criteri dettati dai precedenti comma del presente articolo non si applicano alle autoscuoleautorizzate anteriormente all’entrata in vigore del decreto 17 maggio 1995, n. 317, anche senegli stessi locali si svolge l’attività <strong>di</strong> consulenza <strong>di</strong> cui alla legge 8 agosto 1991, n. 264;tali criteri si applicano alle autoscuole che trasferiscono la propria sede a qualsiasi titolo,escluse le ipotesi <strong>di</strong> sfratto e chiusura al traffico della strada, in locali <strong>di</strong>versi da quelli in cuil’attività veniva esercitata anteriormente alla data <strong>di</strong> entrata in vigore del suddetto decreto.4. La <strong>di</strong>stanza delle autoscuole rispetto a quelle esistenti, misurata secondo il percorsopedonale più breve, non può essere inferiore a:- m 200,00 nei comuni con numero <strong>di</strong> abitanti pari o superiore a 25.000- m 150,00 nei comuni con numero <strong>di</strong> abitanti inferiore a 25.000.ART. 13 – ARREDAMENTO DIDATTICO1. L’arredamento dell’aula d’insegnamento è costituito almeno dai seguenti elementi:a) una cattedra ed un tavolo per l’insegnante;b) una lavagna delle <strong>di</strong>mensioni minime <strong>di</strong> mt. 1,10 x 0,80 o lavagna luminosa;c) posti a sedere per gli allievi in proporzione alla <strong>di</strong>sponibilità <strong>di</strong> superficie dell’aula perogni allievo.ART. 14 – MATERIALE PER LE LEZIONI TEORICHE1. Il materiale <strong>di</strong>dattico per l’insegnamento teorico è costituito da:a) una serie <strong>di</strong> cartelli con le segnalazioni stradali: segnaletica verticale, segnaleticaorizzontale, segnaletica luminosa;b) un quadro elettrico con impianto <strong>di</strong> illuminazione dei motoveicoli e degli autoveicoli;c) tavole raffiguranti le cinture <strong>di</strong> sicurezza, il casco e la loro funzione;d) tavole raffiguranti i <strong>di</strong>spositivi per ridurre l’inquinamento atmosferico;e) tavole raffiguranti gli interventi <strong>di</strong> primo soccorso;f) pannelli ovvero tavole relativi al trasporto <strong>di</strong> merci pericolose e carichi sporgenti;g) una serie <strong>di</strong> tavole raffiguranti i principali organi del motore, gli impianti <strong>di</strong>raffreddamento, <strong>di</strong> lubrificazione, <strong>di</strong> accensione, il carburatore, la pompa d’iniezione, glielementi frenanti, le sospensioni, la struttura della carrozzeria degli autoveicoli, lastruttura dei motoveicoli;h) un gruppo motore a scoppio e uno <strong>di</strong>esel anche in scala ridotta, pur se monocilindrico,sezionato, dove siano evidenziati il monoblocco, l’impianto <strong>di</strong> raffreddamento e <strong>di</strong>lubrificazione, un cambio e freni idraulici, le sospensioni, un ruota con pneumaticosezionato, una pompa <strong>di</strong> iniezione sezionata.Inoltre le autoscuole <strong>di</strong> cui al punto a), comma 10 dell’art. 335 del decreto del Presidentedella Repubblica 16 <strong>di</strong>cembre 1992, n. 495 (<strong>Regolamento</strong> <strong>di</strong> esecuzione e <strong>di</strong> attuazione del13


Nuovo Co<strong>di</strong>ce della Strada), che non aderiscono ad un Centro <strong>di</strong> Istruzione sono dotate delmateriale <strong>di</strong>dattico <strong>di</strong> cui ai seguenti punti:i) una serie <strong>di</strong> cartelli raffiguranti il motore <strong>di</strong>esel, l’iniezione, l’alimentazione, ilservosterzo, l’idroguida, gli impianti e gli elementi frenanti dei veicoli industriali;l) una serie <strong>di</strong> cartelli raffiguranti gli organi <strong>di</strong> traino dei veicoli industriali, le lorosospensioni, gli organi <strong>di</strong> frenatura dei rimorchi, la <strong>di</strong>versa classificazione <strong>di</strong> dettiveicoli;m) elementi frenanti sia per il freno misto che per quello del tipo ad aria compressa,compresi gli elementi <strong>di</strong> frenatura del rimorchio.2. Se le autoscuole <strong>di</strong>spongono <strong>di</strong> pannelli luminosi, sistemi au<strong>di</strong>ovisivi, computer, possonoessere adeguatamente ridotte le tavole raffiguranti quanto previsto dal comma 1, fermorestando l’obbligo per quelle in<strong>di</strong>cate ai punti a), c), e), i), ed il materiale <strong>di</strong>dattico previstoai punti h) ed m).3. Le autoscuole possono, altresì, attrezzarsi per l’insegnamento con sistemi au<strong>di</strong>ovisiviinterattivi.Art. 15 – MATERIALE PER LE ESERCITAZIONI E GLI ESAMI DI GUIDA1. Il materiale <strong>di</strong>dattico per le esercitazioni <strong>di</strong> guida e per l’effettuazione dei relativi esami è<strong>di</strong>verso a seconda che l’autoscuola sia tra quelle ricomprese al punto a) o b) dell’art. 335,comma 10, del regolamento <strong>di</strong> esecuzione e <strong>di</strong> attuazione del Co<strong>di</strong>ce della Strada. Leautoscuole ricomprese nel punto a) del citato art. 335 devono essere dotate <strong>di</strong>:a) motociclo senza sidecar <strong>di</strong> cilindrata superiore a 120 cc che raggiunge una velocità <strong>di</strong>almeno 100 Km/h;b) veicolo a motore della categoria B a quattro ruote, che deve poter raggiungere la velocità<strong>di</strong> almeno 100 Km/h;c) veicolo a motore della categoria C con una massa massima autorizzata <strong>di</strong> almeno 10.000kg. ed una lunghezza <strong>di</strong> almeno 7 mt. che raggiunge la velocità <strong>di</strong> 80 Km/h;d) veicolo della categoria D la cui lunghezza non deve essere inferiore a 9 mt. e che devepoter raggiungere la velocità <strong>di</strong> almeno 80 Km/h;e) autoarticolato con massa massima autorizzata <strong>di</strong> almeno 18.000 Kg. ed una lunghezza <strong>di</strong>almeno 12 mt. che raggiunga la velocità <strong>di</strong> almeno 80 Km/h o complesso costituito da unveicolo d’esame della categoria C e un rimorchio avente una lunghezza <strong>di</strong> almeno 4 mt.la cui massa massima autorizzata è <strong>di</strong> almeno 18.000 Kg. e la lunghezza <strong>di</strong> almeno 12mt. e che deve poter raggiungere la velocità <strong>di</strong> almeno 80 Km/h o un autobus <strong>di</strong> cui alpunto e) con un rimorchio <strong>di</strong> almeno 4 mt.2. Le autoscuole ricomprese nel punto b) del citato art. 335 devono essere munite dei veicoliprevisti ai punti a) e b) del comma precedente.3. Tutti i veicoli devono essere immatricolati ad uso <strong>di</strong> autoscuola oppure ad uso <strong>di</strong> autoscuolae privato.Devono essere muniti <strong>di</strong> cambio manuale <strong>di</strong> velocità e, escluso quello <strong>di</strong> cui al punto a), <strong>di</strong>doppi coman<strong>di</strong> almeno per frizione e freno. Tale installazione deve risultare dalla carta <strong>di</strong>circolazione. I veicoli in<strong>di</strong>cati nel comma 1, lettera c) e lettera e) escluso l’autobus, oltre chead uso esclusivo <strong>di</strong> autoscuola sono considerati ad uso speciale in base all’art. 54 lettera g),del Co<strong>di</strong>ce della Strada in quanto attrezzati conformemente alle <strong>di</strong>sposizioni impartite dallaM.C.T.C.. I veicoli in<strong>di</strong>cati nel comma 1 ai punti a) e b) possono essere utilizzati per uso14


privato purchè su quelli <strong>di</strong> cui al punto b) i doppi coman<strong>di</strong> vengano resi inoperanti e suiveicoli <strong>di</strong> cui ai punti a) e b) a con<strong>di</strong>zione <strong>di</strong> rinunciare all’agevolazione fiscale sulla tassa <strong>di</strong>proprietà.4. Tutti i veicoli devono essere immatricolati a nome del titolare dell’autoscuola, dell’ente,della società e del consorzio che ha costituito il centro <strong>di</strong> istruzione e possono essereutilizzati presso le autoscuole <strong>di</strong>verse facenti capo ad un unico titolare o ente o societàpurché venga rispettato il numero minimo previsto dalle norme vigenti. Per i motocicli e imezzi pesanti non si fa riferimento al numero minimo.5. E’ ammesso il ricorso all’utilizzo dello strumento del leasing.6. I veicoli devono essere muniti <strong>di</strong> apposita scritta “SCUOLA GUIDA” conformemente aquanto stabilito dall’art. 334 del citato regolamento <strong>di</strong> esecuzione e <strong>di</strong> attuazione.7. Per <strong>di</strong>smettere od inserire veicoli nel parco veicolare il titolare o legale rappresentantedell’autoscuola o il responsabile del centro <strong>di</strong> istruzione deve richiedere appositoaggiornamento della carta <strong>di</strong> circolazione ai sensi dell’art. 78 del Nuovo Co<strong>di</strong>ce della stradaal competente Ufficio provinciale della M.C.Questo provvede a comunicare tempestivamente alla <strong>Provincia</strong> <strong>Regionale</strong>.8. Tutti i veicoli devono avere la copertura assicurativa in conformità alle <strong>di</strong>sposizioni vigentiin materia assicurativa e ai relativi massimali assicurativi, sia per le esercitazioni <strong>di</strong> guidache per l’effettuazione degli esami.9. Nell’uso autoscuola è compreso anche il trasporto degli allievi da e per la sede degli esami,nei giorni dell’effettuazione degli stessi, nonché la circolazione per ogni incombenzaconnessa con l’attività.10. Per le esercitazioni e per l’esame per il conseguimento <strong>di</strong> patenti delle categorie speciali edella categoria B-E è ammesso l’uso <strong>di</strong> veicoli <strong>di</strong> proprietà dell’allievo o <strong>di</strong> terzi che nehanno autorizzato l’uso. Non è ammesso l’uso <strong>di</strong> autoveicoli con il cambio automatico <strong>di</strong>proprietà degli allievi o <strong>di</strong> terzi.Tuttavia la proprietà dei suddetti veicoli, in aggiunta al numero minimo previsto dal comma1, è facoltativa per ambedue i tipi <strong>di</strong> autoscuola e per i centri <strong>di</strong> istruzione. Si applicano a taliveicoli le <strong>di</strong>sposizioni del presente articolo.11. Entro il 31 gennaio <strong>di</strong> ogni anno, il titolare dell’autoscuola e il responsabile del centro <strong>di</strong>istruzione, devono trasmettere all’Ufficio Autoscuole della <strong>Provincia</strong> <strong>Regionale</strong> un elencoaggiornato <strong>di</strong> tutti i mezzi utilizzati dall’autoscuola o del centro <strong>di</strong> istruzione <strong>di</strong> competenza.12. Le autoscuole consorziate continuano ad esercitare la loro attività singolarmente purchésiano dotate, tra l’altro, dei locali, degli insegnanti, degli istruttori e dei veicoli necessari perl’esercitazione e per la presentazione agli esami degli allievi iscritti nei propri registri, e noninviati al Centro <strong>di</strong> istruzione, nonché della prescritta attrezzatura <strong>di</strong>dattica.Tale attività può essere limitata all’effettuazione <strong>di</strong> corsi teorici e pratici, o solo teorici, osolo pratici per il conseguimento <strong>di</strong> determinate categorie <strong>di</strong> patenti.13. Ai Centri confluiscono solo gli allievi iscritti presso le autoscuole aderenti al Centro stessoche vengono annotati su apposito registro. Non è consentito iscrivere allievi <strong>di</strong>rettamente nelCentro.15


14. Gli esami <strong>di</strong> guida per il conseguimento della patente <strong>di</strong> categoria A possono essereeffettuati presso i centri se questi sono provvisti <strong>di</strong> piste <strong>di</strong>chiarate idonee dal Ministero deiTrasporti.15. L’Ufficio provinciale della Direzione generale della motorizzazione civile e trasporti inconcessione, previa istanza del responsabile del centro d’istruzione e verificata lasussistenza dei requisiti prescritti dal presente articolo, è tenuto a riconoscere i centri <strong>di</strong>istruzione a tutti gli effetti legali.Conseguentemente, ne dà comunicazione all’Amministrazione provinciale, che provvederàad adeguare le dotazioni complessive del personale ed attrezzature <strong>di</strong> ciascuna delleautoscuole consorziate.16. Qualora al consorzio aderiscano autoscuole aventi sede in comuni appartenenti a province<strong>di</strong>verse e limitrofe a quelli in cui è ubicato il centro <strong>di</strong> istruzione, il riconoscimento <strong>di</strong> cui alprecedente comma, è effettuato dall’Ufficio provinciale della Direzione generale dellaM.C.T.C. nella cui circoscrizione territoriale è ubicata la sede del Centro. Detto ufficioprovvede alle relative comunicazioni alle autorità che hanno rilasciato l’autorizzazione allesingole autoscuole aderenti nonché ai <strong>di</strong>rettori degli uffici provinciali della motorizzazionecivile e dei trasporti in concessione per i conseguenti adempimenti.ART. 16 – INSEGNANTI ED ISTRUTTORI1. L’autoscuola o il centro <strong>di</strong> istruzione deve avere uno o più insegnanti <strong>di</strong> teoria e uno o piùistruttori <strong>di</strong> guida oppure uno o più soggetti abilitati che cumulino entrambe le funzioni.2. L’autoscuola o il centro <strong>di</strong> istruzione deve avere a <strong>di</strong>sposizione almeno un istruttore <strong>di</strong>guida, oltre a quanto previsto al comma 1, qualora risulti che siano stati iscritti nei registri e<strong>di</strong>rettamente presentati agli esami <strong>di</strong> guida, allievi in numero superiore a 160 nel corsodell’anno ad esclusione <strong>di</strong> quelli eventualmente inviati al centro <strong>di</strong> istruzione, dei can<strong>di</strong>datiai certificati <strong>di</strong> abilitazione professionale e delle revisioni <strong>di</strong> patente.3. Se un’autoscuola rimane sprovvista dell’unico insegnante o istruttore <strong>di</strong> cui <strong>di</strong>spone e nonabbia, per accertate <strong>di</strong>fficoltà <strong>di</strong> reperimento, la possibilità <strong>di</strong> sostituirlo imme<strong>di</strong>atamentecon un altro, può essere autorizzato il titolare medesimo ad utilizzare, quale supplentetemporaneo, per non più <strong>di</strong> sei mesi, un insegnante o istruttore <strong>di</strong> altra autoscuola o centro <strong>di</strong>istruzione già autorizzati, in modo da assicurare il regolare funzionamento della stessa inrelazione al numero degli allievi.4. L’autoscuola può utilizzare a tempo parziale insegnanti ed istruttori regolarmente abilitatinonché lavoratori autonomi anch’essi regolarmente abilitati. Al personale insegnante(insegnante <strong>di</strong> teoria ed istruttore <strong>di</strong> guida) <strong>di</strong> più autoscuole, appartenenti ad uno stessotitolare o società, è consentita la mobilità presso le <strong>di</strong>verse se<strong>di</strong> (al massimo due).5. Il personale insegnante (insegnante <strong>di</strong> teoria ed istruttore <strong>di</strong> guida) non può esplicare lafunzione per la quale è abilitato in autoscuole appartenenti a titolari <strong>di</strong>versi. Nel caso in cuile due abilitazioni (insegnante <strong>di</strong> teoria ed istruttore <strong>di</strong> guida) sono in possesso della singolapersona, è vietato svolgere funzioni, anche se <strong>di</strong>verse (insegnante in una ed istruttore inun’altra), in autoscuole non appartenenti al medesimo proprietario. Il <strong>di</strong>vieto è valido ancheper i lavoratori autonomi che esercitano la loro attività anche a tempo parziale.16


6. Gli istruttori abilitati dalla M.C.T.C ed autorizzati dalla <strong>Provincia</strong> che hanno compiuto ilsessantacinquesimo anno <strong>di</strong> età possono svolgere la loro attività limitatamente alla categoriaB purché mantengano la titolarità della patente <strong>di</strong> guida della categoria C.7. Le autoscuole <strong>di</strong> tipo a) devono includere nel loro organico almeno un istruttore che sia inpossesso della patente <strong>di</strong> guida delle categorie A e DE, fermo restando che gli altri istruttorisiano in possesso delle patenti <strong>di</strong> guida delle categorie A e D.Tale obbligo decade nel caso in cui l’autoscuola deman<strong>di</strong> al centro d’istruzione leesercitazioni <strong>di</strong> guida per le categorie superiori, nel qual caso detta autoscuola potràincludere nel suo organico istruttori che abbiano tutti solamente la patente delle categorie Ae D.Analogamente, le autoscuole <strong>di</strong> tipo b) devono includere nel loro organico istruttori chesiano in possesso della patente <strong>di</strong> guida delle categorie A e D.Gli istruttori utilizzati nei centri <strong>di</strong> istruzione dovranno essere in possesso del documento <strong>di</strong>guida comprendente le categorie A e DE.8. Gli insegnanti <strong>di</strong> teoria e gli istruttori <strong>di</strong> guida, per esercitare l’attività, sono autorizzati dalla<strong>Provincia</strong>. Essi devono, pertanto, inoltrare richiesta alla <strong>Provincia</strong> <strong>Regionale</strong> <strong>di</strong> <strong>Catania</strong> –Dipartimento Affari Generali – Servizio Segreteria Generale – Ufficio Trasporti – <strong>Catania</strong>,Via Pietro Mascagni 72, riportando i propri dati anagrafici, la denominazione e sededell’autoscuola ove intendono esercitare le proprie funzioni, allegando i documenti <strong>di</strong> cuialle successive lettere ee), ff), gg), hh), ii), ll), mm), nn), oo) e pp) (Mod. Rich. ins. e/o istr.).Analogamente, il titolare dell’autoscuola dovrà presentare comunicazione <strong>di</strong> accettazione delsuddetto insegnante e/o istruttore secondo l’allegato modello (Mod. Accettazione ins. e/oistr.).• per gli insegnanti <strong>di</strong> teoria:ee) copia conforme della patente <strong>di</strong> guida almeno della categoria B normale o Bspeciale;ff) copia conforme del certificato <strong>di</strong> idoneità tecnica per lo svolgimento delle mansioni<strong>di</strong> insegnante <strong>di</strong> teoria;• per gli istruttore <strong>di</strong> guida:gg) copia conforme della patente <strong>di</strong> guida della cat. A e DE ovvero A e D;hh) copia conforme del certificato <strong>di</strong> idoneità tecnica per lo svolgimento delle mansioni<strong>di</strong> istruttore <strong>di</strong> guida.Inoltre per entrambi:ii) marca da bollo;ll) foto formato tessera;mm) <strong>di</strong>chiarazione sostitutiva dell’atto <strong>di</strong> notorietà attestante la non <strong>di</strong>pendenza da entipubblici o privati, oppure benestare del datore <strong>di</strong> lavoro primario nel caso <strong>di</strong>insegnanti o istruttori da utilizzare a tempo parziale (Mod. Dich. Not. ins. e/oistr.);nn) <strong>di</strong>chiarazione sostitutiva <strong>di</strong> certificazione attestante la mancanza <strong>di</strong> condanne ecarichi pendenti (Mod. Dich. Cert. ins. e/o istr.);oo) Certificato antimafia (eventualmente richiesto dall’Ufficio se l’interessato non èiscritto alla C.C.I.A.A.: in tale circostanza l’attività della autoscuola, se <strong>di</strong> nuovaistituzione, potrà avere inizio 90 giorni dopo la data <strong>di</strong> presentazione della17


<strong>di</strong>chiarazione <strong>di</strong> inizio attività o della richiesta del cambio <strong>di</strong> titolarità, fatto salvol’esito favorevole del certificato antimafia e degli altri requisiti prescritti);pp) Consenso per il trattamento dei dati sensibili (Mod. Privacy).9. L’istanza presentata per il rilascio dell’autorizzazione allo svolgimento dell’attività <strong>di</strong>insegnante <strong>di</strong> teoria e/o istruttore <strong>di</strong> guida dovrà essere in regola con le norme previste sulbollo.10. Ai sensi del D.P.R. n. 445 del 28.12.2000, l’istanza e le <strong>di</strong>chiarazioni sostitutive possonoessere inoltrate debitamente firmate e corredate della fotocopia, non autenticata, <strong>di</strong> undocumento <strong>di</strong> identità dell’interessato/<strong>di</strong>chiarante o firmate in presenza <strong>di</strong> un impiegato delServizio abilitato in tal senso.Le copie fotostatiche <strong>di</strong> documenti possono essere autenticate presso il Servizio, esibendogli originali, oppure sotto forma <strong>di</strong> <strong>di</strong>chiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 28.12.2000,n. 445.11. L’Ufficio Autoscuole della <strong>Provincia</strong>, esaminata la documentazione e accertato il possessodei requisiti tramite le richieste d’ufficio dei certificati <strong>di</strong> antimafia, casellario giu<strong>di</strong>ziale ecarichi pendenti rilascerà l’apposito atto autorizzativo e tessera <strong>di</strong> riconoscimento conl’in<strong>di</strong>cazione delle mansioni. In caso <strong>di</strong> variazioni l’autorizzazione e la tessera devono essererestituite al predetto Ufficio rilasciante.1. I corsi <strong>di</strong> insegnamento sono i seguenti:ART. 17 – CORSI DI INSEGNAMENTO1) corsi normali:a) per la presentazione dei can<strong>di</strong>dati al conseguimento delle patenti <strong>di</strong> guida <strong>di</strong> categoriaA, B, C, D, E, A speciale, B speciale, D speciale;2) corsi speciali:a) per la preparazione <strong>di</strong> can<strong>di</strong>dati al conseguimento del Certificato <strong>di</strong> AbilitazioneProfessionale (CAP);b) per i can<strong>di</strong>dati al conseguimento della patente <strong>di</strong> categoria A già in possesso <strong>di</strong> unapatente guida <strong>di</strong> altra categoria;c) per i can<strong>di</strong>dati al conseguimento della patente <strong>di</strong> categoria B già in possesso <strong>di</strong> unapatente <strong>di</strong> guida della categoria A;d) per i can<strong>di</strong>dati al conseguimento della patente <strong>di</strong> categoria D già in possesso <strong>di</strong> patenteC;e) per i can<strong>di</strong>dati al conseguimento <strong>di</strong> patenti <strong>di</strong> altra categoria già in possesso <strong>di</strong> patente <strong>di</strong>categoria E;f) per i can<strong>di</strong>dati che non abbiano conseguito l’idoneità <strong>di</strong> una prova d’esame o che sianostati respinti alla seconda prova definitiva o all’esame <strong>di</strong> revisione della patente.I corsi <strong>di</strong> cui al presente articolo sono effettuati esclusivamente dalle autoscuole <strong>di</strong> cuiall’art. 123 del Nuovo co<strong>di</strong>ce della strada.ART. 18 – DURATA E MODALITA’ DEI CORSI18


1. Ogni corso ha svolgimento non inferiore alla durata sotto in<strong>di</strong>cata e comprende lezioniteoriche <strong>di</strong> almeno un’ora ciascuno, per un minimo <strong>di</strong> ore complessive non inferiore aquanto appresso in<strong>di</strong>cato, ed esercitazioni pratiche <strong>di</strong> almeno 30 minuti ciascuna:1) corsi normali:a) almeno 20 ore <strong>di</strong> lezioni <strong>di</strong> teoria per la preparazione <strong>di</strong> can<strong>di</strong>dati al conseguimentodella patente <strong>di</strong> guida per veicoli delle categorie A – A speciale, B – B speciale, C – Cspeciale, D – D speciale, E.2) corsi speciali:a) almeno 5 ore <strong>di</strong> lezione per la preparazione <strong>di</strong> can<strong>di</strong>dati al conseguimento della patente<strong>di</strong> ogni categoria;b) almeno 10 <strong>di</strong> lezioni per la preparazione <strong>di</strong> can<strong>di</strong>dati al conseguimento del C.A.P.(Certificato <strong>di</strong> Abilitazione Professionale).La determinazione del numero e delle ore <strong>di</strong> lezione <strong>di</strong> guida sono lasciate al giu<strong>di</strong>ziodell’istruttore e del titolare dell’autoscuola i quali prima della presentazione all’esamedevono <strong>di</strong>chiarare sulla scheda <strong>di</strong> guida <strong>di</strong> cui art. 16, che l’allievo ha raggiunto un’abilitàalla guida sufficiente per sostenere l’esame.ART. 19 – REGISTRI E SCHEDE1. Le Autoscuole e i centri <strong>di</strong> istruzione devono curare la tenuta dei documenti vi<strong>di</strong>matidall’Ufficio Autoscuole della <strong>Provincia</strong> <strong>Regionale</strong> e contenenti gli elementi fondamentaliappresso in<strong>di</strong>cati:a) registro <strong>di</strong> iscrizione: data <strong>di</strong> iscrizione, generalità degli allievi, estremi delleautorizzazioni per esercitarsi alla guida, data degli esami <strong>di</strong> teoria e guida e relativoesito;b) registro delle lezioni teoriche: numero del registro <strong>di</strong> iscrizione e generalità <strong>di</strong> ogniallievo che frequenta i corsi;c) scheda per l’ammissione all’esame <strong>di</strong> teoria: generalità <strong>di</strong> ogni singolo allievo e giu<strong>di</strong>ziodell’insegnante sull’ammissibilità alla prova d’esame;d) scheda per l’ammissione all’esame <strong>di</strong> guida: generalità <strong>di</strong> ogni singolo allievo e giu<strong>di</strong>ziodell’istruttore sull’ammissibilità alla prova d’esame;e) registro degli allievi trasferiti dalle autoscuole al centro <strong>di</strong> istruzione.2. Le Autoscuole e i centri <strong>di</strong> istruzione devono curare la tenuta del libro giornale per il rilascio<strong>di</strong> ricevute, così come previsto dalla legge n. 264/91, nel caso in cui l’autoscuola svolgaanche attività <strong>di</strong> consulenza riferita al conducente <strong>di</strong> veicoli a motore così come definitoall’art. 1, comma 1 del D.M. 17 maggio 1995 n. 317. Detto libro giornale dovrà esserepreventivamente vi<strong>di</strong>mato dall’Ufficio del Registro o da un Notaio.3. Il Centro <strong>di</strong> istruzione deve re<strong>di</strong>gere e tenere i documenti <strong>di</strong> cui alle lettere b), c), d) e f) delprecedente comma, in relazione all’insegnamento teorico e pratico, o solo teorico o solopratico degli allievi provenienti dalle autoscuole consorziate che hanno costituito dettoCentro <strong>di</strong> istruzione. In tal caso, nel registro <strong>di</strong> iscrizione delle autoscuole che hannocostituito il Centro deve essere annotato il trasferimento degli allievi al Centro stesso.19


4. Tale centro provvede, inoltre, a riportare in apposito registro le generalità degli allieviinvitati dalle autoscuole consorziate annotando la rispettiva provenienza nonché tutte le altrein<strong>di</strong>cazioni contenute nella lettera a) del primo comma del presente articolo.5. Il registro <strong>di</strong> iscrizione, quello delle lezioni teoriche nonché le schede per l’ammissioneall’esame <strong>di</strong> teoria e <strong>di</strong> guida degli allievi delle autoscuole devono essere conformi aimodelli <strong>di</strong> cui agli allegati 3), 6), 7), 8), e 9) del D.M. 17 Maggio 1995, n. 317.ART. 20 – VIDIMAZIONE SCHEDE DI AMMISSIONE AGLI ESAMI DI TEORIA E GUIDA1. A tutte le autoscuole, amministrativamente in regola, con cadenza quadrimestrale, sarannorilasciate su richiesta, vi<strong>di</strong>mate in bianco, un numero <strong>di</strong> schede <strong>di</strong> ammissione degli allieviagli esami <strong>di</strong> teoria e guida pari ad 1/3 degli allievi che ciascuna autoscuola ha <strong>di</strong>chiarato <strong>di</strong>avere iscritto nel registro d'iscrizione allievi relativo all'anno precedente. Qualora le schederilasciate non dovessero risultare sufficienti, l’Ufficio Autoscuole provvederà a richiesta, avi<strong>di</strong>marne ulteriori;2. Ogni autoscuola dovrà provvedere a numerare progressivamente e separatamente le schede<strong>di</strong> teoria e guida. La progressione numerica è riferita all’anno solare.3. Le schede potranno essere utilizzate solo nel corso dell’anno per il quale sono state richieste.4. Entro il mese <strong>di</strong> luglio <strong>di</strong> ogni anno le schede rilasciate e non utilizzate per l’annoprecedente dovranno essere restituite.ART. 21 – DOCUMENTO DI ABILITAZIONE ALLA GUIDA1. L’autoscuola, quando il documento <strong>di</strong> abilitazione alla guida venga ad esse consegnato pergli adempimenti <strong>di</strong> competenza, rilascia all’interessato una ricevuta conforme al modelloapprovato con decreto del Ministero dei Trasporti del 8 febbraio 1992, che sostituisce a tuttigli effetti il documento consegnato per la durata <strong>di</strong> 30 giorni dalla data del rilascio. Tale datadeve essere contestualmente annotata sul registro giornale.La predetta ricevuta non può essere né prorogata, né rinnovata.TITOLO IIIART. 22 – TRASFORMAZIONE DEI LOCALI E TRASFERIMENTO DI SEDE1. Il titolare dell’autoscuola che intende provvedere alla trasformazione dei locali dovràpresentare alla <strong>Provincia</strong> ove ricade l’immobile debita comunicazione corredata delCertificato <strong>di</strong> agibilità dei locali con relativa planimetria allegata (qualora vi siano delle<strong>di</strong>fformità tra quanto riportato nella planimetria allegata al certificato <strong>di</strong> agibilità e l’attualeconformazione dei locali dovrà prodursi una perizia giurata, a firma <strong>di</strong> un tecnico abilitato,corredata della planimetria aggiornata dei locali, che attesti il permanere delle con<strong>di</strong>zioni <strong>di</strong>agibilità).2. Il titolare dell’autoscuola che intende provvedere al trasferimento <strong>di</strong> sede dei locali dovràpresentare alla <strong>Provincia</strong> debita comunicazione corredata della seguente documentazione:- Copia conforme dell’atto <strong>di</strong> proprietà dei locali a nome del titolare dell’autoscuola o delcontratto <strong>di</strong> affitto, debitamente registrato presso il competente ufficio;20


- Certificato <strong>di</strong> agibilità dei locali con relativa planimetria allegata (qualora vi siano delle<strong>di</strong>fformità tra quanto riportato nella planimetria allegata al certificato <strong>di</strong> agibilità e l’attualeconformazione dei locali dovrà prodursi una perizia giurata, a firma <strong>di</strong> un tecnico abilitato,corredata della planimetria aggiornata dei locali, che attesti il permanere delle con<strong>di</strong>zioni <strong>di</strong>agibilità);- Corografia in scala 1:2000 <strong>di</strong> inquadramento dell’immobile ove avrà sede l’autoscuola dacui si evince la <strong>di</strong>stanza dalle autoscuole limitrofe esistenti.3. L’Ufficio Autoscuole della <strong>Provincia</strong> procede ad una prima valutazione delladocumentazione inerente la trasformazione o il trasferimento <strong>di</strong> sede dell’autoscuola perverificare l’esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa vigente.4. In caso <strong>di</strong> insufficienza o assoluta mancanza dei requisiti, l’Ufficio Autoscuole della<strong>Provincia</strong> provvederà ad irrogare nei confronti del titolare la sanzione amministrativa delpagamento <strong>di</strong> una somma il cui importo varierà, a <strong>di</strong>screzione del Dirigente del Servizio, daun minimo <strong>di</strong> euro 10.000 a un massimo <strong>di</strong> euro 15.000. Dalla violazione consegue lasanzione amministrativa accessoria dell'imme<strong>di</strong>ata chiusura dell'autoscuola e <strong>di</strong> cessazionedella relativa attività, or<strong>di</strong>nata dal competente ufficio secondo le norme <strong>di</strong> cui al capo I,sezione II, del titolo VI del Nuovo Co<strong>di</strong>ce della Strada.5. Verificato il possesso dei prescritti requisiti in or<strong>di</strong>ne ai nuovi locali dell’autoscuola, ilDirigente del Servizio Trasporti ne riconosce l’idoneità con propria determina.TITOLO IVART. 23 – TARIFFE E COMPORTAMENTI1. Al fine <strong>di</strong> assicurare la trasparenza ed il confronto dei corrispettivi richiesti dalle autoscuole,queste dovranno trasmettere alla <strong>Provincia</strong> in duplice copia le tariffe che verranno praticate ele modalità <strong>di</strong> esposizione e informazione per l’utenza.2. Una copia <strong>di</strong> detta documentazione resterà agli atti dell’Ufficio Autoscuole e l’altra,vi<strong>di</strong>mata, verrà restituita all’autoscuola che provvederà ad esporla nei propri locali secondole modalità in<strong>di</strong>cate.3. Tale procedura andrà ripetuta ogni qualvolta l’autoscuola effettuerà delle mo<strong>di</strong>fiche alletariffe praticate o alle modalità <strong>di</strong> esposizione e informazione per l’utenza.ART. 24 – ORARIO DI APERTURA1. L’orario <strong>di</strong> apertura dell’autoscuola, <strong>di</strong> almeno trentasei ore settimanali, deve esserearticolato in modo tale da assicurare la massima <strong>di</strong>sponibilità anche per le prestazioni <strong>di</strong> cuiall’art. 2, comma 5 del presente regolamento.2. Fermo restando quanto previsto al comma precedente, l’autoscuola può scegliere un giorno<strong>di</strong> riposo settimanale (oltre i giorni festivi), dandone comunicazione al pubblico conopportune in<strong>di</strong>cazioni.3. L’autoscuola ha l’obbligo <strong>di</strong> comunicare alla <strong>Provincia</strong> gli orari <strong>di</strong> apertura, nonchél’eventuale giorno <strong>di</strong> riposo settimanale.21


TITOLO VART. 25 – RESPONSABILITA’ PROFESSIONALE1. Nello svolgimento dell’attività <strong>di</strong> consulenza per la circolazione dei mezzi <strong>di</strong> trasporto siapplicano le <strong>di</strong>sposizioni <strong>di</strong> cui alla Legge 264 del 1991 e Legge 11 del 1994 e successivemo<strong>di</strong>ficazioni.ART. 26 – DECADENZA DELL’ATTIVITA’L’attività decade in uno dei seguenti casi:a) per rinuncia espressa del titolare;b) per rinuncia tacita in caso <strong>di</strong> inattività per almeno 4 mesi consecutivi (la totale mancataiscrizione <strong>di</strong> allievi sul registro iscrizione è considerata inattività);c) per morte del titolare;d) per scioglimento della società.Il titolare o gli eventi causa sono tenuti a comunicare la decadenza dell’attivitàdell’autoscuola, esponendone i motivi, all’Ufficio Autoscuole della <strong>Provincia</strong> che, condetermina del Dirigente, ne prende atto.ART. 27 – SOSPENSIONE E REVOCA DELL’ATTIVITA’1. Ai sensi dell’art. 123 comma 8 del Nuovo Co<strong>di</strong>ce della Strada l’attività è sospesa per unperiodo da uno a tre mesi quando:a) l’attività dell’autoscuola non si svolga regolarmente;b) il titolare non provvede alla sostituzione degli insegnanti o degli istruttori che non sianoritenuti idonei;c) il titolare non ottemperi alle <strong>di</strong>sposizioni date dall’ufficio competente del Dipartimentoper i trasporti terrestri e dalla <strong>Provincia</strong> <strong>Regionale</strong> ai fini del regolare funzionamentodell’autoscuola.d) quando viene trasferita la sede dell’autoscuola senza la preventiva comunicazione alla<strong>Provincia</strong> ed il possesso dei prescritti requisiti.2. Ai sensi dell’art. 123 – comma 9 del Nuovo Co<strong>di</strong>ce della Strada l’esercizio dell’autoscuola èrevocato quanto:a) sia venuta meno la capacità finanziaria;b) siano venuti meno i requisiti morali del titolare;c) venga meno l’attrezzatura tecnica e <strong>di</strong>dattica dell’autoscuola;d) siano stati adottati più <strong>di</strong> due proce<strong>di</strong>menti <strong>di</strong> sospensione in un quinquennio.ART. 28 – VIGILANZA E SANZIONI1. Le autoscuole sono soggette a vigilanza amministrativa e tecnica da parte della <strong>Provincia</strong>.Nell’espletamento delle funzioni <strong>di</strong> assistenza e adempimenti relativi alle operazioniconcernenti le patenti <strong>di</strong> guida e i certificati <strong>di</strong> abilitazione professionale alla guida <strong>di</strong> mezzi22


<strong>di</strong> trasporto, le autoscuole sono soggette a vigilanza della <strong>Provincia</strong> ai sensi del relativo<strong>Regolamento</strong>.2. Nell’ambito dell’attività <strong>di</strong> vigilanza amministrativa, personale dell’Ufficio Autoscuole,all’uopo autorizzato, provvederà ad effettuare sopralluoghi, ispezioni alle se<strong>di</strong> ed altriaccertamenti atti a controllare:a) la regolarità dell’esercizio dell’attività;b) l’osservanza delle tariffe e degli orari depositati;c) la regolarità della tenuta dei registri;d) la regolarità della tenuta delle schede <strong>di</strong> ammissione agli esami;e) la permanenza delle con<strong>di</strong>zioni e dei requisiti necessari per l’esercizio dell’attività <strong>di</strong>autoscuola.3. Nell’ambito dell’attività <strong>di</strong> vigilanza tecnica delle autoscuole, personale dell’UfficioAutoscuole, all’uopo autorizzato, provvederà ad effettuare attività ispettiva anche durante losvolgimento delle lezioni e durante l’effettuazione degli esami.Sono, in particolare, soggette a controllo:a) la capacità <strong>di</strong>dattica del personale;b) l’efficienza e la completezza delle attrezzature;c) la rispondenza dei veicoli alle norme vigenti;d) l’idoneità dei locali;e) la percentuale degli allievi che non hanno superato la prova <strong>di</strong> esame nell’arco <strong>di</strong> seimesi;f) la percentuale degli allievi prenotati non presentati agli esami;g) la regolare esecuzione dei corsi;h) il rispetto delle <strong>di</strong>rettive impartite dal Ministero dei Trasporti, ai sensi dell’art. 123,commi 3 e 10, del Nuovo Co<strong>di</strong>ce della Strada.4. In occasione delle ispezioni effettuate nell’esercizio dell’attività <strong>di</strong> vigilanza amministrativae/o tecnica viene redatto un verbale in cui si evidenziano le irregolarità riscontrate nelfunzionamento dell’autoscuola, esse sono contestate imme<strong>di</strong>atamente al titolare, al legalerappresentante o al socio amministratore, me<strong>di</strong>ante consegna <strong>di</strong> copia del verbale dasottoscrivere per ricevuta o me<strong>di</strong>ante invio con lettera raccomandata con avviso <strong>di</strong>ricevimento oppure notificata tramite il messo notificatore provinciale.5. Il titolare dell’autoscuola o il legale rappresentante o il socio amministratore, entro quin<strong>di</strong>cigiorni dalla consegna del verbale o dalla data <strong>di</strong> ricezione della lettera raccomandata o dalladata <strong>di</strong> notifica, deve far prevenire le proprie giustificazioni all’Ufficio Autoscuole della<strong>Provincia</strong>. Qualora le giustificazioni non siano ritenute sufficienti ovvero non sianopervenute nel termine prescritto, l’Ufficio Autoscuole della <strong>Provincia</strong> <strong>di</strong>ffiderà il titolare o illegale rappresentante o il socio amministratore, con raccomandata con avviso <strong>di</strong>ricevimento, invitandolo ad eliminare le irregolarità entro un congruo periodo <strong>di</strong> tempo chenon potrà essere inferiore a 15 giorni ma non superiore a 30 giorni.6. Nel caso <strong>di</strong> inottemperanza alla <strong>di</strong>ffida <strong>di</strong> cui al precedente comma, l’Ufficio Autoscuoleadotterà i provve<strong>di</strong>menti sanzionatori <strong>di</strong> cui all’art. 123, commi 8 e 9, del Nuovo Co<strong>di</strong>cedella Strada.23


7. Chiunque gestisce un’autoscuola senza la <strong>di</strong>chiarazione <strong>di</strong> inizio attività o i requisitiprescritti è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento <strong>di</strong> una somma il cuiimporto varierà, a <strong>di</strong>screzione del Dirigente del Servizio, da un minimo <strong>di</strong> euro 10.000 a unmassimo <strong>di</strong> euro 15.000. Dalla violazione consegue la sanzione amministrativa accessoriadell'imme<strong>di</strong>ata chiusura dell'autoscuola e <strong>di</strong> cessazione della relativa attività, or<strong>di</strong>natadall’ufficio Autoscuole secondo le norme <strong>di</strong> cui al capo I, sezione II, del titolo VI del NuovoCo<strong>di</strong>ce della Strada.8. Chiunque insegna teoria nelle autoscuole o istruisce alla guida su veicoli delle autoscuolesenza essere a ciò abilitato ed autorizzato, è soggetto alla sanzione amministrativa delpagamento <strong>di</strong> una somma il cui importo varierà, a <strong>di</strong>screzione del Dirigente del Servizio, daun minimo <strong>di</strong> euro 148 a un massimo <strong>di</strong> euro 594.TITOLO VIART. 29 – DIPENDENTI1. Oltre agli insegnanti <strong>di</strong> teoria e agli istruttori <strong>di</strong> guida, le autoscuole possono utilizzarepersonale <strong>di</strong> segreteria assunto e regolamentato ai sensi della normativa vigente per talecategoria.2. Entro il 31 gennaio <strong>di</strong> ogni anno il titolare dell’autoscuola e il responsabile legale del centro<strong>di</strong> istruzione devono inviare all’Ufficio Autoscuole della <strong>Provincia</strong> un elenco aggiornato delpersonale in organico (insegnanti e istruttori).TITOLO VIIART. 30 – CORSI DI FORMAZIONE ED AGGIORNAMENTO1. L'Amministrazione <strong>Provincia</strong>le promuove corsi <strong>di</strong> formazione e <strong>di</strong> aggiornamento a favoredel personale insegnante (insegnanti ed istruttori) delle autoscuole. I corsi saranno strutturatiin modo da fornire conoscenze specifiche e metodologie <strong>di</strong>dattiche per strategie educative alfine <strong>di</strong> una politica organica <strong>di</strong> educazione alla sicurezza stradale.ART. 31 – EDUCAZIONE STRADALE1. La <strong>Provincia</strong>, ai sensi dell’art. 230 del Nuovo Co<strong>di</strong>ce della Strada che impone lapre<strong>di</strong>sposizione <strong>di</strong> programmi <strong>di</strong> educazione stradale da svolgere "come attività obbligatorianelle scuole <strong>di</strong> ogni or<strong>di</strong>ne e grado, ... che concernano la conoscenza dei principi dellasicurezza stradale, nonché delle norme generali per la condotta dei veicoli e delle regole <strong>di</strong>comportamento degli utenti", favorisce ed organizza a favore degli studenti delle scuolepubbliche le seguenti iniziative:a) la <strong>di</strong>stribuzione <strong>di</strong> opuscoli sull’educazione stradale, rivolta agli allievi delle scuole <strong>di</strong> ognior<strong>di</strong>ne e grado;b) l’avviamento, <strong>di</strong> concerto con il C.S.A. <strong>di</strong> <strong>Catania</strong>, <strong>di</strong> corsi <strong>di</strong> educazione stradale da tenereagli allievi delle scuole <strong>di</strong> ogni or<strong>di</strong>ne e grado;c) l’avviamento <strong>di</strong> corsi per il conseguimento del certificato <strong>di</strong> idoneità alla guida delciclomotore per i giovani che frequentano istituzioni scolastiche <strong>di</strong> istruzione secondaria, <strong>di</strong>24


concerto con il C.S.A. <strong>di</strong> <strong>Catania</strong> e le singole istituzioni scolastiche ai sensi dell’art.6comma f del D.Lgs 15 gennaio 2002, n.9;d) la costituzione <strong>di</strong> parchi permanenti <strong>di</strong> educazione stradale.ART. 32 – ALBO PROFESSIONALE INSEGNANTI DI TEORIA1. E’ costituito presso l’Ufficio Autoscuole l’albo professionale degli insegnanti <strong>di</strong> teoria. Alpredetto albo possono iscriversi tutti coloro che siano in possesso:a) del certificato <strong>di</strong> idoneità tecnica per lo svolgimento delle mansioni <strong>di</strong> insegnante <strong>di</strong> teoria;b) del certificato <strong>di</strong> partecipazione ad uno dei corsi <strong>di</strong> formazione per l’insegnamentodell’educazione stradale nelle scuole organizzato dalla <strong>Provincia</strong> <strong>Regionale</strong>.ART. 33 – ALBO PROFESSIONALE ISTRUTTORI DI GUIDA1. E’ costituito presso l’Ufficio Autoscuole l’albo professionale degli istruttori <strong>di</strong> guida. Alpredetto albo possono iscriversi tutti coloro che siano in possesso:a) del certificato <strong>di</strong> idoneità tecnica per lo svolgimento delle mansioni <strong>di</strong> istruttore <strong>di</strong> guida;b) del certificato <strong>di</strong> partecipazione ad uno dei corsi <strong>di</strong> formazione per l’insegnamentodell’educazione stradale nelle scuole organizzato dalla <strong>Provincia</strong> <strong>Regionale</strong>.TITOLO VIIIART. 34 – ENTRATA IN VIGOREIl presente <strong>Regolamento</strong> entra in vigore il primo giorno del mese successivo a quello dellaintervenuta esecutività del provve<strong>di</strong>mento consiliare con il quale è stato approvato.25

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