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La gestione associata delle funzioni comunali - Regione Basilicata

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<strong>Regione</strong> <strong>Basilicata</strong>PRESIDENZA DELLA GIUNTAUfficio Autonomie Locali e Decentramento AmministrativoLA GESTIONE ASSOCIATA DELLE FUNZIONI COMUNALIGli adempimenti, le forme, le scelte, l’organizzazioneUNO SCHEMA GUIDA DI STATUTO DI UNIONE DI COMUNIPasquale Moneaemail: pasquale.monea@regione.basilicata.it


<strong>La</strong> <strong>gestione</strong> <strong>associata</strong> <strong>delle</strong> <strong>funzioni</strong> <strong>comunali</strong>Struttura della presentazione1 I piccoli comuni e la sfida per l’adeguatezza2L’associazionismo comunaleUn quadro minimo di riferimento alla luce dell’art. 19 del D.L. 95/2012 sulla “spending review”3 Le <strong>funzioni</strong> fondamentali4<strong>La</strong> <strong>gestione</strong> <strong>associata</strong> nell’ambito della Governance RegionaleLe aree programma e/o Unioni di Comuni)5 Ipotesi pratiche e soluzioni prospettabili6 Lo schema guida di statuto di unione di comuni


1I piccoli Comuni e la sfida dell’adeguatezzaIl Comune è l’ente locale di “prima istanza”, proiezione immediata e diretta della comunità locale chelo costituisce.Il Comune assume spesso anche il ruolo di “ultima, unica istanza” alla quale i cittadini si rivolgonoquando altri soggetti del sistema istituzionale non abbiano potuto offrire risposta ai loro bisogni e alle loronecessità.L’obbligo di assicurare unmaggiore livello diefficienza e di economicitànei servizi e nelfunzionamento dellamacchina politicoamministrativa+L’obbligo di mantenere inordine i saldi di bilancio inragione dei vincoli europeiRischio di abbandono osoppressione di questovivace insieme di realtàlocali.


1I piccoli Comuni e la sfida dell’adeguatezzaI principali ambiti di pressione e i limiti dei piccoli comuniInnovazioninormativeInnovazioniTecnologicheCompetizione trasistemi territorialiNuove aspettativedei cittadini e<strong>delle</strong> impreseCrescente scarsitàdi risorse pubblicheTerritorialità dellosviluppoMeno servizi per lerispettive comunitàComuni di minore dimensioneIl piccolo comunenon può crescereCosti troppo alti per l’attivazionedi un nuovo servizio a causadello scarso numero di utentiBassi livelli dispecializzazioneprofessionaleOltre certi livelli di complessità ilcomune di piccole dimensioniraggiunge il punto di rottura4


1I piccoli Comuni e la sfida dell’adeguatezzal’adeguatezza nell'esercizio <strong>delle</strong> <strong>funzioni</strong>Possibili rispostela diseconomicità della frammentazione amministrativa1 Assistenziale stato della finanza pubblica2 Dimensionamento coatto autonomia3 Gestioni associate e cooperazione intercomunaleIl tema è quello di una nuova governance neipiccoli Comuni che consenta di raggiungere lemigliori condizioni possibili per esercitare piùadeguatamente le proprie <strong>funzioni</strong>, senzarinunciare alla propria autonomia e,comunque, al servizio dei cittadini e delterritoriola sfida per l’adeguatezzala capacità di gestire tutte le <strong>funzioni</strong> e iservizi fondamentali nell'interesse <strong>delle</strong>comunità, affermando il diritto dei cittadinidi usufruire di servizi di analoga qualità,indipendentemente dal loro Comune diresidenza


2L’associazionismo comunaleUn quadro minimo di riferimento alla luce dell’art. 19 del D.L. 95/2012 sulla “spending review”L’art. 19 del decreto legge 95/2012 riformula la normativa in materia di esercizio associato <strong>delle</strong> <strong>funzioni</strong>e dei servizi <strong>comunali</strong>, recependo alcune puntuali sollecitazioni pervenute dalle rappresentanze <strong>delle</strong>autonomie locali e cogliendo l’occasione per cercare di fare chiarezza sull’intera disciplina.Le norme fondamentali in materia restano le seguenti:l’art. 32 del TUEL l’art. 14 del d.l. 78/2010 l’art. 16 del d.l. 138/2011I destinatari dei nuovi obblighiTutti i comuni con popolazione fino a 5.000 ab., ovvero fino a 3.000 ab. se appartengono o sonoappartenuti a comunità montane, sono tenuti ad esercitare obbligatoriamente in forma <strong>associata</strong>,mediante unioni di comuni (art. 32 TUEL) o convenzione (art. 30 TUEL), la quasi totalità <strong>delle</strong><strong>funzioni</strong> fondamentali.Le nuove scadenzeentro il 1° gennaio 2013almeno tre <strong>delle</strong> <strong>funzioni</strong> fondamentalientro il 1° gennaio 2014le restanti <strong>funzioni</strong> fondamentali<strong>La</strong> perentorietà dei nuovi terminiAi sensi del comma 31-ter del D.L. 78/2010, l’inadempimento è sanzionato dal Prefetto, che assegna aicomuni un termine per adempiere, decorso il quale opera l’esercizio sostitutivo del Governo ai sensidell’art. 8 della legge “<strong>La</strong> Loggia” .


2L’associazionismo comunaleL’unione speciale - art.16 dl 138/2011Comuni da 0 a 1000 abitantiEntro il 7/1/2013 propongono alla <strong>Regione</strong> di costituire entro il 31/12/2013 un’unione speciale che, oltre a tuttele <strong>funzioni</strong> e i servizi, è chiamata a gestire anche la programmazione economico-finanziaria, la <strong>gestione</strong>contabile, la potestà impositiva e il patrimonio.popolazione consiglio presidente giuntanon inferiore a 5000 ab(3000 nel caso di comuniappartenenti o giàappartenuti a comunitàmontane)sindaci + 2 consiglieri perciascun comuneper ciascuno dei comuniaderenti, eletti dai rispettiviconsigli con la garanzia dellarappresentanza <strong>delle</strong> minoranzeeletto dal ConsiglioDura in carica due anni emezzo ed esercita tutte le<strong>funzioni</strong> che la Leggeassegna al Sindaco.(comprese quelle di ufficialedi governo)di nomina fiduciaria delPresidenteGli assessori verranno scelti tra icomponenti del Consigliodell’Unione in un numero nonsuperiore a quello previsto per icomuni aventi popolazione paria quella dell’Unionei comuni si limiteranno aconcorrere alla predisposizionedel bilancio di previsionedell’unione e cederanno allastessa tutte le proprie risorseumane e strumentali, oltre airapporti finanziari.dal 2014 le unioni specialisaranno soggette al pattodi stabilità interno.<strong>La</strong> costituzione <strong>delle</strong> Unionispeciali, divenutameramente facoltativa,verosimilmente sarà sceltain pochissimi casi. .


2L’associazionismo comunaleL’unione classica - art.32 TUELComuni da 0 a 5000 abitanti (3.000 nel caso di comuni appartenenti o già appartenuti a comunità montane)Costituire una unione classica ai sensi dell’art. 32 TUEL per la <strong>gestione</strong> almeno <strong>delle</strong> <strong>funzioni</strong> fondamentali(escluso: stato civile, anagrafe e servizi elettorali), nonché tutte le ulteriori <strong>funzioni</strong> previste dallo Statuto.popolazione consiglio presidente giuntanon inferiore a 10.000 ab.5000 ab. limite individuatodalla <strong>Regione</strong> con DGR n.1218 del 25/09/2012.Consiglieri eletti dai singoliConsigli ComunaliIl consiglio è composto daconsiglieri,eletti dai singoli consigli deicomuni associati tra i propricomponenti, garantendo larappresentanza<strong>delle</strong>minoranze e assicurando, ovepossibile, la rappresentanza diogni comune.SindacoIl presidente è scelto tra isindaci dei comuni associatiEletto con le modalitàindicate nello StatutoComponenti degli esecutividei comuniPossono far parte della Giuntaesclusivamente i componentidell’esecutivo dei Comunidell’Unione.Eletti con le modalità indicatenello StatutoIl Consiglio è composto da unnumero di consiglieri nonsuperiore a quello previsto per icomuni con popolazione pari aquella complessiva dell’entePopolazione N° consiglieri ( escluso il sindaco)> 30.000 24> 10.000 16> 5.000 10> 3.000 7


2L’associazionismo comunaleL’unione classica - art.32 TUELUnione costituita prevalentementedi comuni montaniL’Unione riceve, per conferimentodai comuni, le risorse umane estrumentali relative alle sole<strong>funzioni</strong> trasferiteOgni comune può far parte di unasola unioneL’Unione non ha potestà impositiva• potrà svolgere ulteriori <strong>funzioni</strong> previste dalla Costituzione edalle leggi nazionali e regionali sulla montagna• la spesa per il personale non può superare la somma <strong>delle</strong>spese di personale sostenute precedentemente dai singolicomuni• nel tempo devono essere assicurati progressivi risparmi dispesa in materia di personale.• le unioni potranno stipulare convenzioni tra loro o anche consingoli comuni.• ad essa competerà il gettito <strong>delle</strong> tasse, <strong>delle</strong> tariffe e deicontributi sui servizi che amministra.Le unioni “classiche” rimangono, fuori Patto di stabilità


2L’associazionismo comunale<strong>La</strong> convenzione - art.30 TUELComuni da 0 a 5000 abitantiSi possono stipulare convenzioni di durata almeno triennale.<strong>La</strong> popolazione dei comuni convenzionati dovrà risultare non inferiori a 10.000 abitanti (5.000 nuovolimite individuato dalla <strong>Regione</strong> con DGR n. 1218 del 25/09/2012).Le convenzioni dovranno comprovare il conseguimento di significativi livelli di efficacia ed efficienzagestionale. Questo giudizio sarà espresso dal Ministero dell’Interno, il quale potrà obbligare icomuni ad attivare una <strong>gestione</strong> mediante Unione.IDENTIKIT DELLA CONVENZIONE EX ART. 30 DEL tuel<strong>La</strong> convenzione è un semplice accordo fra gli Enti, finalizzato alla <strong>gestione</strong> <strong>associata</strong> di uno o piùservizi. E’ la forma di collaborazione più leggera e flessibile tra quelle previste nel Testo UnicoGovernance: forme di coordinamento tra gli organi politici dei comuni convenzionati ( in genereconferenza dei Sindaci)Schemi organizzativi:-Delega al Comune Capofila ( Ufficio Unico)-Ufficio Comune


2L’associazionismo comunaleLe modalità di <strong>gestione</strong> <strong>associata</strong> <strong>delle</strong> <strong>funzioni</strong> <strong>comunali</strong>CONVENZIONEart. 30 TUEL• deliberazione consiliare• non prevede organi• va individuato un enteS- punti di forza W- debolezzeFacilità di attivazioneMassima flessibilità operativaDurata: breve medio periodoGestione patrimonialeAdatta in una fase iniziale dicooperazioneSi occupa di singoli serviziMancanza di stabilitàistituzionaleScarsa autonomia gestionaleRidotta potenzialità perrazionalizzazione dei serviziDimensione territoriale nonsempre ottimalecapofila• di durata almenotriennaleImplementabile nel tempoTagli crescenti alle risorsestataliVincoli sulle assunzioniPatto di stabilitàO- opportunità T- minacce


2L’associazionismo comunaleLe modalità di <strong>gestione</strong> <strong>associata</strong> <strong>delle</strong> <strong>funzioni</strong> <strong>comunali</strong>UNIONE DI COMUNIClassica(art. 32 TUEL)Speciale(art. 16 del d.l 138/2011)• atto costitutivo e statutoS- punti di forza W- debolezzeSono Enti Locali (stabilità istituzionale)Personalità giuridica autonomaGestione di più serviziGestione patrimonialeGestione personalePotestà regolamentareDurata : lungo periodoPuò rappresentare “l’area vasta”Momento decisionaleMaggioranze per la costituzione• ente con proprie sedi• organi monocratici ecollegiali• strutture burocratiche• obblighi di legge, bilanci,Contributi e incentiviUtilizzo personale ex ComunitàMontaneSoluzione per i piccoli comuniEsenzione patto di stabilitàGestione trasferimentopersonaleRappresentatività politicaDimensionamento ottimaleProgressiva estensione del pattovalutazioni,ecc..O- opportunità T- minacce


3LE FUNZIONI FONDAMENTALIArt. 19, comma 1 d.l 95/2012( modifica dell’articolo 14 del D.L. 78/2010 convertito, con modificazioni, dalla Legge 122/2010 )Il comma 1 lett. A) dell’art.19 del D. L. 95/2012 – “Spending review” fornisce un nuovoelenco di <strong>funzioni</strong> fondamentali dei comuni e sostituisce l’elenco provvisorio contenutonella legge sul federalismo fiscale.L’individuazione <strong>delle</strong> 10 <strong>funzioni</strong> fondamentali è compiuta attraverso una modificadell’art. 14, comma 27, del D.L. 78/2010, che aveva definito le stesse <strong>funzioni</strong> ai finidell’esercizio in forma obbligatoriamente <strong>associata</strong> <strong>delle</strong> <strong>funzioni</strong> dei comuni medianterinvio alla legge sul federalismo fiscale.E’ opportuno precisare:che la legge 42/2009 ha identificato le <strong>funzioni</strong> fondamentali ai fini della determinazione deifabbisogni standard degli enti locali, mentre l’art.19 definisce le <strong>funzioni</strong> fondamentali in via nontransitoria e senza finalità specifiche;che l’art.19 non contiene disposizioni di coordinamento né con il Tuel, né con la L. 42/2009.Tuttavia, l’art. 3 del D.Lgs. 216/2010, nell’ambito della disciplina delegata in esso contenuta per ladeterminazione dei costi e dei fabbisogni standard di Comuni, Città metropolitane e Province, ha previsto che aquell’individuazione transitoria si dovesse far riferimento “fino alla data di entrata in vigore della legge stataledi individuazione <strong>delle</strong> <strong>funzioni</strong> fondamentali di Comuni, Città metropolitane e Province”; pertanto, per ladeterminazione dei costi e dei fabbisogni standard di Comuni occorre far riferimento al nuovo elenco di <strong>funzioni</strong>contenuto nell’articolo 19.


3LE FUNZIONI FONDAMENTALIArt. 19, comma 1 d.l 95/2012( modifica dell’articolo 14 del D.L. 78/2010 convertito, con modificazioni, dalla Legge 122/2010 )a) organizzazione generale dell'amministrazione, <strong>gestione</strong> finanziaria e contabile e controllo (*);b) organizzazione dei servizi pubblici di interesse generale di ambito comunale, ivi compresi i servizi di trasportopubblico comunale;c) catasto, ad eccezione <strong>delle</strong> <strong>funzioni</strong> mantenute allo Stato dalla normativa vigente;d) la pianificazione urbanistica ed edilizia di ambito comunale nonché la partecipazione alla pianificazioneterritoriale di livello sovracomunale;e) attività, in ambito comunale, di pianificazione di protezione civile e di coordinamento dei primi soccorsi;f) l'organizzazione e la <strong>gestione</strong> dei servizi di raccolta, avvio e smaltimento e recupero dei rifiuti urbani e lariscossione dei relativi tributi;g) progettazione e <strong>gestione</strong> del sistema locale dei servizi sociali ed erogazione <strong>delle</strong> relative prestazioni aicittadini, secondo quanto previsto dall'articolo 118, quarto comma, della Costituzione;h) edilizia scolastica, per la parte non attribuita alla competenza <strong>delle</strong> province, organizzazione e <strong>gestione</strong> deiservizi scolastici;i) polizia municipale e polizia amministrativa locale;l) tenuta dei registri di stato civile e di popolazione e compiti in materia di servizi anagrafici nonché in materia diservizi elettorali e statistici, nell'esercizio <strong>delle</strong> <strong>funzioni</strong> di competenza statale.(*) <strong>La</strong> terminologia utilizzata non è sempre chiara e univoca. Si ritiene che le <strong>funzioni</strong> di amministrazione generale comprendano laglobalità dei servizi interni, sia amministrativi che finanziari, ferma restando la facoltà di considerare in modo specifico le segreterie <strong>comunali</strong>e di mantenere in essere le relative convenzioni


30102LE FUNZIONI FONDAMENTALInell’ambito generale <strong>delle</strong> <strong>funzioni</strong> e dei servizi per i comuni e le unioni dei comuni(D.P.R. 31 gennaio 1996, n. 194 )Funzioni e servizi per i comuni e le unioni di comuniFunzioni generali diamministrazione, di<strong>gestione</strong> e di controlloFunzioni relative allagiustizia03 Funzioni di polizia locale040506Funzioni di istruzionepubblicaFunzioni relative allacultura e ai beni culturaliFunzioni nel settoresportivo e ricreativoFunzioni fondamentalia organi istituzionali, partecipazione e decentramento a) organizzazione generaleb segreteria generale, personale e organizzazionedell'amministrazione,<strong>gestione</strong> economica, finanziaria, programmazione,c<strong>gestione</strong> finanziaria e contabileprovveditorato e controllo di <strong>gestione</strong>e controllod <strong>gestione</strong> <strong>delle</strong> entrate tributarie e servizi fiscalil) tenuta dei registri di stato civilee <strong>gestione</strong> dei beni demaniali e patrimonialie di popolazione e compiti inf ufficio tecnicog anagrafe, stato civile, elettorale, leva e servizio statisticomateria di servizi anagraficinonché in materia di servizih altri servizi generalielettorali e statistici, nell'esercizio<strong>delle</strong> <strong>funzioni</strong> di competenza statale.ababcabcdeababcuffici giudiziari;casa circondariale e altri servizipolizia municipalepolizia commercialepolizia amministrativascuola maternaistruzione elementareistruzione mediaistruzione secondaria superioreassistenza scolastica, trasporto, refezione e altri servizibiblioteche, musei e pinacotecheteatri, attività culturali e servizi diversi nel settore culturalepiscine <strong>comunali</strong>stadio comunale, palazzo dello sport ed altri impiantimanifestazioni diverse nel settore sportivo e ricreativoi) polizia municipale e poliziaamministrativa localeh) edilizia scolastica, per la parte nonattribuita alla competenza <strong>delle</strong> province,organizzazione e <strong>gestione</strong> deiservizi scolastici


3LE FUNZIONI FONDAMENTALInell’ambito generale <strong>delle</strong> <strong>funzioni</strong> e dei servizi per i comuni e le unioni dei comuni(D.P.R. 31 gennaio 1996, n. 194 )Funzioni e servizi per i comuni e le unioni di comuni07 <strong>funzioni</strong> nel campo turistico0809<strong>funzioni</strong> nel campo dellaviabilità e dei trasporti<strong>funzioni</strong> riguardanti la<strong>gestione</strong> del territorio edell'ambiente10 <strong>funzioni</strong> nel settore sociale1112<strong>funzioni</strong> nel campo dellosviluppo economico<strong>funzioni</strong> relative a serviziproduttiviFunzioni fondamentalia servizi turisticib manifestazioni turistichea viabilità, circolazione stradale e servizi connessi b) organizzazione dei servizi pubblici dib illuminazione pubblica e servizi connessiinteresse generale di ambito comunale,c trasporti pubblici locali e servizi connessiivi compresi i servizi di trasportopubblico comunaled) la pianificazione urbanistica ed ediliziaaurbanistica e <strong>gestione</strong> del territoriodi ambito comunalec) catasto, ad eccezione <strong>delle</strong> <strong>funzioni</strong>mantenute allo Statob edilizia residenziale pubblica locale e peepe) attività, in ambito comunale, dic servizi di protezione civilepianificazione di protezione civile e dicoordinamento dei primi soccorsid servizio idrico integratof) l'organizzazione e la <strong>gestione</strong> deie servizio smaltimento rifiutiservizi di raccolta, avvio e smaltimento erecupero dei rifiuti urbani e lariscossione dei relativi tributi;fparchi e servizi per la tutela ambientale del verde, altri servizirelativi al territorio ed all'ambientea asili nido, servizi per l'infanzia e per i minori g) progettazione e <strong>gestione</strong> del sistemab servizi di prevenzione e riabilitazionelocale dei servizi sociali ed erogazionec strutture residenziali e di ricovero degli anziani<strong>delle</strong> relative prestazioni ai cittadini,d assistenza, beneficienza pubblica e servizi alla persona secondo quanto previsto dall'articoloe servizio necroscopico e cimiteriale118, quarto comma, della Costituzionea affissioni e pubblicità e servizi relativi al commerciob fiere, mercati e servizi connessi f servizi relativi all'artigianatoc mattatoio e servizi connessi g servizi relativi all'agricolturad servizi relativi all'industriaa distribuzione gas d teleriscaldamentob centrale del latte e farmaciec distribuzione energia elettrica f altri servizi produttivi


3LE FUNZIONI FONDAMENTALI DA ASSOCIARE OBBLIGATORIAMENTEArt. 19, comma 1 d.l 95/2012( modifica dell’articolo 14 del D.L. 78/2010 convertito, con modificazioni, dalla Legge 122/2010 )Servizi interni da associare obbligatoriamente:le attività, necessarie per la <strong>gestione</strong> <strong>delle</strong> <strong>funzioni</strong> riconducibili, alla ICT .Il comma 1, lettera b) dispone che “se l’esercizio <strong>delle</strong> <strong>funzioni</strong> fondamentali è legato alle tecnologiedell’informazione e della comunicazione, i comuni le esercitano obbligatoriamente in forma <strong>associata</strong>secondo le modalità stabilite dal presente articolo, fermo restando che tali <strong>funzioni</strong> comprendono larealizzazione e la <strong>gestione</strong> di infrastrutture tecnologiche, rete dati, fonia, apparati, di banche dati, diapplicativi software, l’approvvigionamento di licenze per il software, la formazione informatica e laconsulenza nel settore dell’informatica”.la stazione unica appaltante, da accentrare secondo lo schema della centrale unicadi committenza (articolo 33 del Dlgs 163/2006) dal 1° aprile 2013.L'obbligo riguarda i comuni con popolazione minore di 5.000 ab. .L'obbligo riguarda solo le procedure di gara; ogni ente rimane responsabile <strong>delle</strong> fasi a monte(programmazione) e a valle (esecuzione) e provvede autonomamente agli affidamenti diretti nei casiconsentiti (si veda Corte dei conti sezione Piemonte, parere n. 271/2012).


3LE FUNZIONI FONDAMENTALI DA ASSOCIARE OBBLIGATORIAMENTEIntegralità del conferimento <strong>delle</strong> <strong>funzioni</strong>Al fine di assicurare una <strong>gestione</strong> realmente efficace ed efficiente, l’art. 14 del comma 29del decreto legge 78/2010, dispone a carico degli Enti locali un doppio divieto disovrapposizione tra le gestioni associate:la medesima funzione non potrà essere svolta da più di una forma associativa;la funzione gestita in forma <strong>associata</strong> non può essere parzialmente gestita dalsingolo Comune.Ne consegue l’obbligo, per ognifunzione, di unificare tutti iprocedimenti amministrativi, lecompetenze politiche e gestionali, lestrutture organizzative, le risorseumane e finanziarie, nonché lerelative responsabilitàPrincipio di integralità <strong>delle</strong> <strong>funzioni</strong> conferiteComporta l’unificazione obbligatoria di:ServiziProcedimentiCompetenzeStrutture organizzativeRisorse umane e finanziarieResponsabilità


4LA GESTIONE ASSOCIATA NELL’AMBITO DELLA GOVERNACE REGIONALELe Aree Programma e/o Unioni di ComuniL’inter – <strong>comunali</strong>tà<strong>La</strong> formulazione dipolitichepubbliche di “Areavasta”<strong>La</strong> sempliceerogazione diserviziLe Unioni dei Comuni devono solo fornire servizi per conto dei comuni aderenti oppurepossono assumere anche compiti di programmazione territoriale di area vasta ?


4LA GESTIONE ASSOCIATA NELL’AMBITO DELLA GOVERNACE REGIONALEEsperienze del territorionell’attuazione dei: PIT, POIS, PSZAmbiti ottimaliper l’attuazione di politiche aproiezione territorialeAree Programmadare rappresentanza alle istanze delterritorio nei processi decisionali regionali;strutturare un modello decisionale egestionale capace di attuare le politicheregionali di area vasta;dare impulso all’associazionismo nella<strong>gestione</strong> di servizi e <strong>funzioni</strong> <strong>comunali</strong>.Le Aree Programma e/o Unioni di ComuniLE AREE PROGRAMMA E LE GESTIONI ASSOCIATEL’art. 36 della L. R.8/8/2012 n. 16incentiva latrasformazione <strong>delle</strong>Area Programma inUnioniUnioni di ComuniAssociazionismo comunaleL’art. 13 della Convenzione Quadro prevedeil concorso della Conferenza dei Sindaci dell’Area Programma,ai sensi dell’art. 24, comma 2, della L. R. n. 33/2010 , alladefinizione della delimitazione geografica dell’insieme deicomuni, tenuti ad esercitare le <strong>funzioni</strong> fondamentali informa <strong>associata</strong> in attuazione <strong>delle</strong> disposizioni di cui all’art.14, commi 26 – 31 del D. L n. 78 del 31 maggio 2010;lo svolgimento in forma <strong>associata</strong> <strong>delle</strong> <strong>funzioni</strong> fondamentalidei comuni, nei “sub Ambiti” dell’Area Programma, oltre cheattraverso la sottoscrizione di apposita convenzione ai sensidell’art. 30 del D. Lgs. nr. 267/2000, anche attraverso la formadi collaborazione più stabile e strutturata <strong>delle</strong> Unioni diComuni ai sensi dell’art. 32 del D. lgs 267/2000 e s.m.i


4LA GESTIONE ASSOCIATA NELL’AMBITO DELLA GOVERNACE REGIONALELe Aree Programma e/o Unioni di ComuniCHE FARE ?E’ compito della <strong>Regione</strong> <strong>Basilicata</strong>, ma anche <strong>delle</strong> singole Conferenze dei Sindaci <strong>delle</strong>Aree Programma, svolgere quel lavoro di concertazione interistituzionale in grado digovernare la costruzione e la <strong>gestione</strong> di forme associative nell’ambito di una coerentegovernance interistituzionale con la chiara volontà politica regionale di :valorizzare e sostenere maggiormente le forme di associazionismo più stabili estrutturate (Unioni) rispetto a quelle più blande e potenzialmente deboli;favorire la convergenza della dimensione di programmazione di politiche pubbliche diarea vasta con la dimensione di <strong>gestione</strong> (ottimale).Da qui lo sforzo di rendere coincidente l’Area Programma con l’Unione o in ogni caso dideterminare la nascita di Unioni di Comuni in forma coerente con il disegno strategico<strong>delle</strong> Aree Programma e della sua Conferenza che resta strumento di lavoro con <strong>funzioni</strong> diprogrammazione, di indirizzo, controllo e coordinamento dei Sindaci.Lo “schema – guida” di Statuto di Unione di Comuni è il primo passo.


4LA GESTIONE ASSOCIATA NELL’AMBITO DELLA GOVERNACE REGIONALELe Aree Programma e/o Unioni di ComuniCHE FARE ?E’ compito specifico <strong>delle</strong> Conferenze dei Sindaci <strong>delle</strong> Aree Programma:fare una analisi della propria realtà territoriale e dei bisogni <strong>delle</strong> proprie comunità;verificare le intenzioni strategiche dei singoli comuni;verificare la (eventuale) visione di area vasta;elaborare un progetto di <strong>gestione</strong> <strong>associata</strong> che risponda alle esigenze concrete e sia ilpiù utile e funzionale possibile, oltre che il più compatibile con le istanze dei comuni;un progetto che tenga insieme il più possibile la risposta alle scadenze di legge , conuna prospettiva ragionevole di medio - lungo periodo.


5Ipotesi pratiche e soluzioni prospettabili<strong>La</strong> vivacità <strong>delle</strong> autonomie locali ha, come sempre anticipato il Legislatore.Gli amministratori più disposti ad innovare sono riusciti a costruire esperienze chefuoriescono dalla classica dicotomia Unione SI - Unione NOL’Unione dei Comuni della Valdera (PI) formata da 15 Comuni – 130.000 abEsempio di Unione a due livelli con gruppi di Comuni che gestiscono a livellointermedio altri servizi con il sostegno dell’Unione e senza coinvolgere gli altri Enti – senon a livello di semplice coordinamento ( <strong>gestione</strong> a grappoli)Unioni del Veneto Centrale che in risposta al tema della dimensione ottimale hannodeciso successivamente alla loro costituzione di convenzionarsi fra loro per la <strong>gestione</strong>di alcuni servizi come la direzione, il controllo di <strong>gestione</strong>, e l’innovazione tecnologica.Con le rappresentazioni grafiche che seguono si è voluto dare alcuni esempi di formedi aggregazioni con Unioni riportando anche l’indicazione <strong>delle</strong> possibili <strong>funzioni</strong> dasvolgere anche in rapporto all’Area Programma.


5Ipotesi pratiche e soluzioni prospettabiliGestione <strong>associata</strong> di <strong>funzioni</strong> <strong>comunali</strong>per ambiti concentrici esempio 1Ambito territorialecoincidentecon ambito ottimaleWWZWZYZZWWZWZZZWZWComune con meno di 1.000 ab( obbligato ad associare tutte le <strong>funzioni</strong> e i servizi)Comune con più di 1.000 ab e fino a 3.000 ab( obbligato ad associare 9 <strong>delle</strong> 10 <strong>funzioni</strong> fondamentali)ZComune con > 3.000 ab < 5.000(non obbligato se comune appartenente o giàappartenuto a comunità montane)YComune con più di 5.000 abitanti - Non obbligato


5Ipotesi pratiche e soluzioni prospettabiliGestione <strong>associata</strong> di <strong>funzioni</strong> <strong>comunali</strong> per ambiti concentrici esempio 2Ambito territoriale non coincidentecon ambito ottimaleMicro unione di ComuniSub-ambito ottimale 2( > 10.000 O 5.000)WWZYWWZWWZWMicro unione di ComuniSub-ambito ottimale 1( > 10.000 O 5.000)ZZXXXXXCollaborazione per la <strong>gestione</strong> dialcune <strong>funzioni</strong> ( Convenzione)Collaborazione per la <strong>gestione</strong> dialcune <strong>funzioni</strong> ( Convenzione)Micro unione di ComuniSub-ambito ottimale 3( > 5.000 O 3.000)ZWComune con meno di 1.000 ab( obbligato ad associare tutte le <strong>funzioni</strong> e i servizi)Comune con più di 1.000 ab e fino a 3.000 ab( obbligato ad associare 9 <strong>delle</strong> 10 <strong>funzioni</strong> fondamentali)ZComune con > 3.000 ab < 5.000(non obbligato se comune appartenente o giàappartenuto a comunità montane)YComune con più di 5.000 abitanti - Non obbligato


5Ipotesi pratiche e soluzioni prospettabiliGestione <strong>associata</strong> di <strong>funzioni</strong> <strong>comunali</strong> nell’ambito <strong>delle</strong> Aree ProgrammaTrasformazione dell’Area Programma in Unione di Comuni - <strong>gestione</strong> per grappoli di <strong>funzioni</strong>Ambito territoriale Area Programmacoincidente con ambito ottimale4Y1YZXXXXWWWZZZ3WWWW2ZWComune con meno di 1.000 ab( obbligato ad associare tutte le <strong>funzioni</strong> e i servizi)Comune con più di 1.000 ab e fino a 3.000 ab( obbligato ad associare 9 <strong>delle</strong> 10 <strong>funzioni</strong> fondamentali)ZComune con > 3.000 ab < 5.000(non obbligato se comune appartenente o giàappartenuto a comunità montane)YComune con più di 5.000 abitanti - Non obbligato


5GestioneMacrounione di Comunisub-ambito A( > 15.000)Ipotesi pratiche e soluzioni prospettabiliGestione <strong>associata</strong> di <strong>funzioni</strong> <strong>comunali</strong> nell’ambito <strong>delle</strong> Aree ProgrammaArea Programmaper sub ambiti ( polarità urbane – comuni Y)WZZZWZWXYXWYXWWZWXMacrounione di Comunisub-ambito B( > 15.000)Collaborazione e coordinamento dell’Area Programma per gli aspetti programmatici negliAmbiti di operatività cui all’art. 3 della Convenzione Quadro.Servizi ad elevata economia di scala - rappresentanza politica del territorio nelladefinizione, implementazione <strong>delle</strong> politiche regionali a proiezione territoriale.ZWComune con meno di 1.000 ab( obbligato ad associare tutte le <strong>funzioni</strong> e i servizi)Comune con più di 1.000 ab e fino a 3.000 ab( obbligato ad associare 9 <strong>delle</strong> 10 <strong>funzioni</strong> fondamentali)ZComune con > 3.000 ab < 5.000(non obbligato se comune appartenente o giàappartenuto a comunità montane)YComune con più di 5.000 abitanti - Non obbligato


6Lo schema guida di statuto di unione di comuniPremessaIn attuazione <strong>delle</strong> disposizioni contenute nell’art. 36 della citata L. R. 16/2012, è statopredisposto uno “schema – guida” di Statuto di Unione di Comuni che, nell’ambito della piùampia cornice di collaborazione intercomunale delineata dalla “Aree Programma”, vuole:offrire spunti, suggerimenti e ipotizzare scenari di lavoro per i comuni, speciequelli soggetti all’obbligo di <strong>gestione</strong> <strong>associata</strong> <strong>delle</strong> c.d. <strong>funzioni</strong>fondamentali, ma anche per quei comuni interessati a sviluppare -volontariamente - un progetto di territorio;supportare le autonomie locali in un immediato ed autonomo lavoro di analisi,di fattibilità e avvio dei percorsi di <strong>gestione</strong> <strong>associata</strong>.Lo schema guida di Statuto punta all’idea primaria della macro unione ossia di unioni dicomuni coincidenti con le Aree Programma ma, si adatta, con l’esclusione/inclusione dialcuni commi anche a possibili moduli aggregativi per sub ambiti <strong>delle</strong> stesse AreeProgramma.Uno schema che non ha la pretesa di interpretare in modo univoco la varietà <strong>delle</strong> realtàe <strong>delle</strong> relazioni <strong>delle</strong> comunità locali ma, piuttosto, dare coerenza e continuità alprocesso di governance territoriale sin qui attuato.


6Lo schema guida di statuto di unione di comuniL’atto costitutivo e lo statutoL'Unione di Comuni è istituita con l'approvazione da parte dei Consigli <strong>comunali</strong> dei Comuni partecipantidi due documenti complementari ed interconnessi:l'atto costitutivo che esprime la volontà di costruire un nuovo ente associativo e ne indica glielementi essenziali;lo statuto che individua gli organi dell'Unione e le modalità per la loro costituzione, le <strong>funzioni</strong>svolte dall'Unione e le corrispondenti risorse.In altri termini l'atto costitutivo fonda l'Unione mentre lo statuto ne disegna i rapporti organizzativi efinanziari.Ai sensi dell'art. 32, comma 6, l'atto costitutivo dell'Unione di Comuni viene approvato dai Consigli<strong>comunali</strong> interessati contestualmente all'approvazione dello statuto, con le procedure e la maggioranzarichieste per le modifiche statutarie, come disposte dall'articolo 6, comma 4, del D. Lgs n. 267/2000.Comma 6 - art. 32. “Unioni di comuni” - DECRETOLEGISLATIVO 18 agosto 2000, n. 267 -“ L’atto costitutivo elo statuto dell’unione sono approvati dai consigli deicomuni partecipanti con le procedure e con la maggioranzarichieste per le modifiche statutarie. Lo statuto individua le<strong>funzioni</strong> svolte dall’unione e le corrispondenti risorse.”Comma 4 - art. 6. “Statuti <strong>comunali</strong> e provinciali” - DECRETOLEGISLATIVO 18 agosto 2000, n. 267 -“Gli statuti sono deliberatidai rispettivi consigli con il voto favorevole dei due terzi deiconsiglieri assegnati. Qualora tale maggioranza non vengaraggiunta, la votazione è ripetuta in successive sedute datenersi entro trenta giorni e lo statuto è approvato se ottieneper due volte il voto favorevole della maggioranza assoluta deiconsiglieri assegnati. Le disposizioni di cui al presente comma siapplicano anche alle modifiche statutarie.”


6Lo schema guida di statuto di unione di comuni<strong>La</strong> struttura dello statuto – I TitoliI. PRINCIPI E NORME FONDAMENTALIII.III.IV.FUNZIONI ESERCITATE DALL’UNIONEORGANIZZAZIONE DI GOVERNOORGANIZZAZIONE E AMMINISTRAZIONEV. GESTIONE, FINANZA E CONTABILITA’VI. DURATA, RECESSO E SCIOGLIMENTOVII.VIII.TRASPARENZA, ACCESSO E PARTECIPAZIONENORME TRANSITORIE E FINALI


Una metaforaMarco Polo descrive a Kublai Kan un ponte, pietra per pietra.“Ma qual è la pietra che sostiene il ponte?” chiede Kublai Kan.“Il ponte non è sostenuto da questa o quella pietra – risponde MarcoPolo - ma dalla linea dell’arco che esse formano”.Kublai Kan rimane in silenzio, riflettendo ...Poi soggiunge “Perché mi parli <strong>delle</strong> pietre?E’ solo dell’arco che mi importa”Marco Polo risponde “Senza pietre non c’è arco”.Italo Calvino

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