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Annali 03 - Il riciclaggio - Movimento Internazionale per la Giustizia

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GUARDIA DI FINANZASCUOLA DI POLIZIA TRIBUTARIAIL RICICLAGGIOLIDO DI OSTIA, GIUGNO 2002


COMITATO DI REDAZIONEPresidente del Comitato di RedazioneGEN. D. UGO MARCHETTIComitato di RedazioneCOL. T.ST. MASSIMO RICCIARDITEN. COL. PIL. T.ST. PATRIZIO VEZZOLIMAGG. T.ST. ANTONIO CARANOMAGG. T.ST. GIANFRANCO CAROZZAMAGG. T.ST. GIOVANNI DE ROMAMAGG. T.ST. FRANCESCO GRECOMAGG. T.ST. PIERO IOVINOMAGG. T.ST. BENEDETTO LIPARIMAGG. T.ST. ROSARIO MASSINOMAGG. T.ST. GIOVANNI PADULAMAGG. T.ST. VIRGILIO POMPONIImpaginazione e montaggioM.C. MARCO BOCCOLINIM.O. VINCENZO CILIBERTIFIN. GIANCARLO NAPOLIRealizzazione tipograficaBRIG. RAFFAELLO FANTONIBRIG. GIUSEPPE FINOCCHIAROFIN. SC. MARIO CRUCIANIFIN. SC. NATALINO PALERMOFIN. SC. EDUARDO MARRAFIN. ALFREDO LABATECol<strong>la</strong>borazioneM.A. DONATO GRASSOBRIG. PIETRO FRANCIAFIN. SC. SERGIO MURGIAFIN. DAVID FANCIULLETTIEdito a curaSCUOLA DI POLIZIA TRIBUTARIADELLA GUARDIA DI FINANZA


INDICE GENERALEPRESENTAZIONE........................................................................................... XVPARTE PRIMAL’ANALISI ECONOMICA DEL RICICLAGGIO .................................................... 1PARTE SECONDALA DISCIPLINA CONTRO IL RICICLAGGIO..................................................... 91PARTE TERZAIL CONTRASTO AL RICICLAGGIO NELL’ESPERIENZA DEI PRINCIPALIPAESI EUROPEI ..............................................................................................311PARTE QUARTAIL CONTRASTO AL RICICLAGGIO NELL’ESPERIENZA DI ALCUNI PAESIEXTRA U.E.......................................................................................................441PARTE QUINTACASI PRATICI ..................................................................................................531PARTE SESTACONSIDERAZIONI E PROPOSTE...................................................................607BIBLIOGRAFIA DEGLI AUTORI ..................................................................631RIFERIMENTI NORMATIVI........................................................................651SITI INTERNET ............................................................................................665


IIICAP. IPARTE SECONDALA DISCIPLINA CONTRO IL RICICLAGGIOORGANIZZAZIONI INTERNAZIONALI E STRATEGIE DICONTRASTO AL RICICLAGGIO ................................................... 93a cura del Magg. t.ST. Gianfranco Carozza1. La necessità di una politica criminale internazionale .......................... 932. Prima iniziativa internazionale contro il <strong>ricic<strong>la</strong>ggio</strong>: <strong>la</strong>Raccomandazione del Consiglio d’Europa del 27 giugno 1980...... 1<strong>03</strong>3. La dichiarazione dei principi di Basilea del 12 dicembre 1988........ 1074. La Convenzione di Vienna del 19 dicembre 1988 ............................ 1125. <strong>Il</strong> primo rapporto GAFI del 1990 ....................................................... 1206. La legis<strong>la</strong>zione modello del<strong>la</strong> C.I.C.A.D............................................. 1307. La Convenzione di Strasburgo dell’8 novembre 1990...................... 1338. La Direttiva del Consiglio delle Comunità Europee del 10 giugno1991 e successive modificazioni........................................................... 1409. Gli interventi più recenti verso una definizione univoca del reatodi <strong>ricic<strong>la</strong>ggio</strong> ............................................................................................ 153CAP. IIGLI ORGANISMI INTERNAZIONALI NEL CONTRASTO ALRICICLAGGIO: RUOLO E STRUTTURA ORGANIZZATIVA .......171a cura del Magg. t.ST. Piero Iovino1. Gruppo di Azione finanziaria internazionale..................................... 1711.1 Introduzione ................................................................................. 1711.2 Struttura e finalità del GAFI ...................................................... 1731.2.1 Le quaranta Raccomandazioni: il contesto................. 1751.3 Obiettivo delle “40 Raccomandazioni” .................................... 1771.3.1 Riesame delle “40 Raccomandazioni”......................... 1801.3.2 Dalle Raccomandazioni ai fatti..................................... 1851.4 Obiettivi emergenti: pagamenti elettronici e terrorismofinanziario ..................................................................................... 1871.4.1 Pagamenti elettronici ..................................................... 1891.4.2 Terrorismo finanziario................................................... 1992. OIPC - Interpol...................................................................................... 2042.1 Origini ed evoluzione storica ..................................................... 2042.2 Natura giuridica............................................................................ 2062.3 Finalità e limiti dell’azione dell’Interpol.................................... 2062.3.1 <strong>Il</strong> principio del<strong>la</strong> sovranità nazionale........................... 2072.3.2 <strong>Il</strong> principio del<strong>la</strong> <strong>per</strong>seguibilità dei soli “reaticomuni” (ordinary <strong>la</strong>w crimes)..................................... 2072.4 Struttura e funzionamento.......................................................... 209


IV2.4.1 L’Assemblea Generale................................................... 2092.4.2 <strong>Il</strong> Comitato esecutivo..................................................... 2102.4.3 <strong>Il</strong> Segretariato Generale................................................. 2112.4.4 Gli Uffici centrali nazionali........................................... 2142.5 L’Interpol italiana......................................................................... 2152.6 L’attività dell’Interpol nel<strong>la</strong> lotta al <strong>ricic<strong>la</strong>ggio</strong>: il“FO.P.A.C.”.................................................................................. 2172.6.1 Le attività del “FO.P.A.C.”........................................... 2182.6.2 Le iniziative più recenti ................................................. 2213. World Customs Organization .............................................................. 2233.1 Premessa........................................................................................ 2233.2 Scopi .............................................................................................. 2243.3 La struttura.................................................................................... 2253.4 Le attività....................................................................................... 2263.5 La struttura regionale degli uffici di collegamento (RILO –Regional Intelligence Liaison Offices)...................................... 2273.5.1 <strong>Il</strong> ruolo del Segretariato dell’OMD.............................. 2273.5.2 <strong>Il</strong> ruolo dei RILO ........................................................... 2283.5.3 <strong>Il</strong> ruolo dei punti di contatto ........................................ 2293.6 L’attività di contrasto al crimine organizzato ed, inpartico<strong>la</strong>re, al <strong>ricic<strong>la</strong>ggio</strong>.............................................................. 2293.6.1 <strong>Il</strong> ruolo dell’OMD.......................................................... 231CAP. IIILA DISCIPLINA NORMATIVA ITALIANA PER IL CONTRASTODEL RICICLAGGIO .....................................................................233a cura del Magg. t.ST. Francesco Greco1. Cenni sull’assetto normativo anti<strong>ricic<strong>la</strong>ggio</strong> introdotto dal<strong>la</strong> legge18 maggio 1978, n. 191.......................................................................... 2332. Ricettazione, favoreggiamento reale e <strong>ricic<strong>la</strong>ggio</strong>: <strong>la</strong> definizionegiurisprudenziale dei criteri discriminanti........................................... 2353. La fattispecie di <strong>ricic<strong>la</strong>ggio</strong> come introdotta dall’art. 23 del<strong>la</strong>legge 19 marzo 1990, n. 55. <strong>Il</strong> nuovo testo dell’art. 648 - bisintrodotto dal<strong>la</strong> legge 9 agosto 1993, n. 328....................................... 2394. <strong>Il</strong> rapporto tra il delitto di <strong>ricic<strong>la</strong>ggio</strong> e le fattispecie associative,con partico<strong>la</strong>re riguardo all’associazione <strong>per</strong> delinquere distampo mafioso. ..................................................................................... 2445. L’elemento soggettivo e <strong>la</strong> punibilità del dolo eventuale neldelitto di <strong>ricic<strong>la</strong>ggio</strong>................................................................................ 2496. <strong>Il</strong> reimpiego del denaro illecito: <strong>la</strong> fattispecie di cui all’art. 648 -ter.............................................................................................................. 254


V7. I rapporti tra lo “scudo fiscale” e <strong>la</strong> rego<strong>la</strong>mentazioneanti<strong>ricic<strong>la</strong>ggio</strong> nel Codice Penale.......................................................... 257CAP. IVSTRUMENTI E STRUTTURE OPERATIVE DI CONTRASTO ALFENOMENO................................................................................263a cura del Magg. t.ST. Rosario Massino1. Le previsioni del<strong>la</strong> legge 5 luglio 1991, n. 197 ................................... 2632. I soggetti destinatari............................................................................... 2643. Le limitazioni all’uso di contante e di titoli al portatore................... 2684. Gli obblighi di identificazione e registrazione ................................... 2705. L’Archivio Unico Informatico ............................................................. 2726. Gli obblighi di segna<strong>la</strong>zione delle o<strong>per</strong>azioni sospette..................... 2767. <strong>Il</strong> concetto di o<strong>per</strong>azione sospetta....................................................... 2798. <strong>Il</strong> Decalogo del<strong>la</strong> Banca d’Italia............................................................ 2819. <strong>Il</strong> decreto legis<strong>la</strong>tivo n. 153 del 1997................................................... 28410. La circo<strong>la</strong>re UIC del 22 agosto 1997................................................... 29011. <strong>Il</strong> ruolo dell’UIC..................................................................................... 29312. <strong>Il</strong> ruolo o<strong>per</strong>ativo del sistema bancario: <strong>la</strong> procedura GIANOS .... 29513. <strong>Il</strong> ruolo e l’attività svolta dal<strong>la</strong> Guardia di Finanza............................ 299PARTE TERZAIL CONTRASTO AL RICICLAGGIO NELL’ESPERIENZA DEIPRINCIPALI PAESI EUROPEICAP. I LA FUNZIONE DELLE ISTITUZIONI COMUNITARIE ...............313a cura dei Magg. t.ST. Piero Iovino e Magg. t.ST. Giovanni De Roma1. Europol.................................................................................................... 3131.1 Introduzione ................................................................................. 3131.2 La Convenzione Europol ........................................................... 3141.3 La struttura organica.................................................................... 3181.4 La lotta al <strong>ricic<strong>la</strong>ggio</strong>.................................................................... 3202. OLAF....................................................................................................... 3222.1 Premessa........................................................................................ 3222.2 La Convenzione sul<strong>la</strong> Tute<strong>la</strong> degli Interessi Finanziari.......... 3242.3 I protocolli integrativi del<strong>la</strong> Convenzione................................ 3252.4 Struttura e compiti ....................................................................... 3272.4.1 Cenni sull’organigramma e l’indipendenzadell’Ufficio....................................................................... 3302.4.2 <strong>Il</strong> contrasto al <strong>ricic<strong>la</strong>ggio</strong> dei capitali ........................... 332


VICAP. IIL’ESPERIENZA BELGA...............................................................335a cura dei Magg. t.ST. Rosario Massino e Magg. t.ST. Benedetto Lipari1. La legis<strong>la</strong>zione anti<strong>ricic<strong>la</strong>ggio</strong> in Belgio............................................... 3352. La C.T.I.F................................................................................................ 338CAP. IIIL’ESPERIENZA OLANDESE........................................................343a cura dei Magg. t.ST. Gianfranco Carozza e Magg. t.ST. Antonio Carano1. La legis<strong>la</strong>zione anti<strong>ricic<strong>la</strong>ggio</strong> in O<strong>la</strong>nda............................................. 3431.1 Premessa........................................................................................ 3431.2 <strong>Il</strong> reato di <strong>ricic<strong>la</strong>ggio</strong> nel sistema penale o<strong>la</strong>ndese................... 3441.3 <strong>Il</strong> sistema delle segna<strong>la</strong>zioni ed il MOT - MeldpuntOngebruikeleijke Transacties ..................................................... 3481.4 Le misure patrimoniali: <strong>la</strong> confisca ed il sequestro ................. 3542. IL BLOM - Bureau Landelijk Officier van Justitie in MOTzaken . 3552.1 Premessa sull’organizzazione delle forze di Polizia inO<strong>la</strong>nda ........................................................................................... 3552.2 <strong>Il</strong> BLOM: struttura e funzioni.................................................... 3562.3 La procedura HARM – Hit And Run on MoneyLaundering .................................................................................... 360CAP. IVL’ESPERIENZA FRANCESE.........................................................363a cura del T.Col. pil. t.ST. Patrizio Vezzoli e Magg. t.ST. Virgilio Pomponi1. La legis<strong>la</strong>zione anti<strong>ricic<strong>la</strong>ggio</strong> in Francia............................................. 3631.1 Premessa........................................................................................ 3631.2 L’attualità del <strong>ricic<strong>la</strong>ggio</strong> in Francia........................................... 3651.3 La legis<strong>la</strong>zione di contrasto al <strong>ricic<strong>la</strong>ggio</strong>.................................. 3672. <strong>Il</strong> T.R.A.C.F.I.N. .................................................................................... 3732.1 Premessa........................................................................................ 3732.2 La struttura del T.R.A.C.F.I.N................................................... 3742.3 I compiti del T.R.A.C.F.I.N. ...................................................... 380CAP. VL’ESPERIENZA TEDESCA...........................................................385a cura dei Magg. t.ST. Rosario Massino e Magg. t.ST. Benedetto Lipari1. Considerazioni di carattere generale.................................................... 3852. Profili di diritto sostanziale e procedurale del delitto di <strong>ricic<strong>la</strong>ggio</strong>in Germania ............................................................................................ 3863. Lo Z.K.A................................................................................................. 3934. Prospettive di evoluzione a breve termine ......................................... 400CAP. VIL’ESPERIENZA INGLESE............................................................401a cura dei Magg. t.ST. Piero Iovino e Magg. t.ST. Giovanni De Roma1. La legis<strong>la</strong>zione anti<strong>ricic<strong>la</strong>ggio</strong> nel Regno Unito................................. 401


VII2. Organismi di contrasto.......................................................................... 404CAP. VIIa cura dei Magg. t.ST. Gianfranco Carozza e Magg. t.ST. Antonio CaranoL’ESPERIENZA SPAGNOLA........................................................4091. Legis<strong>la</strong>zione e Giurisprudenza ............................................................. 4091.1 La Normativa <strong>Internazionale</strong> ..................................................... 4091.2 La normativa nazionale............................................................... 4101.3 <strong>Il</strong> reato di <strong>ricic<strong>la</strong>ggio</strong> .................................................................... 4152. Metodologie d’indagine......................................................................... 4202.1 Fonti di innesco............................................................................ 4202.2 Tipologie investigative................................................................. 422CAP. VIII L’ESPERIENZA SLOVENA ..........................................................425a cura dei Magg. t.ST. Giovanni Padu<strong>la</strong> e Magg. t.ST. Francesco Greco1. Quadro generale introduttivo del “sistema Paese” ........................... 4252. Aspetti generali del<strong>la</strong> legis<strong>la</strong>zione di settore. ...................................... 4273. Disciplina normativa attuale e principali novità introdotte.............. 4304. Altri aspetti del<strong>la</strong> normativa speciale e nozioni generali sul<strong>la</strong>normativa penal-codicistica .................................................................. 434CODICE PENALE ART.252 .............................................................................440PARTE QUARTAIL CONTRASTO AL RICICLAGGIO NELL’ESPERIENZA DI ALCUNIPAESI EXTRA U.E.CAP. I L’ESPERIENZA STATUNITENSE ................................................443a cura del T.Col. pil. t.ST. Patrizio Vezzoli1. La legis<strong>la</strong>zione anti<strong>ricic<strong>la</strong>ggio</strong> negli U.S.A. ......................................... 4431.1 L’evoluzione storica dell’assetto normativo anti<strong>ricic<strong>la</strong>ggio</strong>.... 4502. Le agenzie federali <strong>per</strong> l’applicazione ed il rispetto del<strong>la</strong>normativa anti<strong>ricic<strong>la</strong>ggio</strong> ....................................................................... 4592.1 Gli organi deputati “all’applicazione del<strong>la</strong> legge”.................... 4592.1.1 <strong>Il</strong> Dipartimento del Tesoro........................................... 4592.1.2 <strong>Il</strong> Dipartimento di <strong>Giustizia</strong>.......................................... 4612.1.3 <strong>Il</strong> Dipartimento di Stato ................................................ 4632.1.4 <strong>Il</strong> Servizio Postale........................................................... 4632.2 Gli organi deputati al controllo del rispetto del<strong>la</strong>rego<strong>la</strong>mentazione anti<strong>ricic<strong>la</strong>ggio</strong>................................................ 464


VIIICAP. II L’ESPERIENZA RUSSA ................................................................467a cura del Magg. t.ST. Giovanni De Roma1. Introduzione ........................................................................................... 4672. La liberalizzazione del sistema finanziario e bancario ...................... 4693. Business e crimini economici: il reato di <strong>ricic<strong>la</strong>ggio</strong>.......................... 4714. La normativa anti<strong>ricic<strong>la</strong>ggio</strong> del<strong>la</strong> Federazione Russa ...................... 4735. Recenti sviluppi ...................................................................................... 4766. Accordi di coo<strong>per</strong>azione con le Autorità italiane .............................. 479CAP. III L’ESPERIENZA CINESE ..............................................................481a cura dei Magg. t.ST. Benedetto Lipari e Magg. t.ST. Giovanni Padu<strong>la</strong>1. Profili generali ed introduttivi .............................................................. 4812. Quadro generale dei principali aspetti economici del<strong>la</strong>Repubblica Popo<strong>la</strong>re Cinese................................................................. 4832.1 Re<strong>la</strong>zioni commerciali internazionali ed investimenti ............ 4852.2 Re<strong>la</strong>zioni commerciali con l’Italia.............................................. 4873. Assetto normativo in materia di anti<strong>ricic<strong>la</strong>ggio</strong>. Legis<strong>la</strong>zionepenale ....................................................................................................... 4894. Assetto normativo in materia di anti<strong>ricic<strong>la</strong>ggio</strong>. Legis<strong>la</strong>zionespeciale..................................................................................................... 4915. Quadro generale dei principali aspetti economici del<strong>la</strong> RegioneAmministrativa Speciale di Hong Kong............................................. 4966. Adeguamento dell’assetto normativo di Hong Kong al contestogiuridico internazionale ......................................................................... 4997. Organi e strumenti normativi di contrasto al fenomeno del<strong>ricic<strong>la</strong>ggio</strong>................................................................................................. 5017.1 Assetto normativo in materia di anti<strong>ricic<strong>la</strong>ggio</strong>.Legis<strong>la</strong>zione penale ...................................................................... 5<strong>03</strong>7.2 Assetto normativo in materia di anti<strong>ricic<strong>la</strong>ggio</strong>.Legis<strong>la</strong>zione speciale.................................................................... 5078. Notizie di carattere generale sugli aspetti economici del<strong>la</strong>Regione Amministrativa Speciale di Macao ....................................... 5109. L’assetto normativo di Macao con partico<strong>la</strong>re riferimento alsettore valutario ed a quello bancario.................................................. 51110. Organi e strumenti normativi di contrasto al <strong>ricic<strong>la</strong>ggio</strong>.................. 514RIEPILOGO DEI DATI E VALORI DI SINTESI DELLA REPUBBLICAPOPOLARE CINESE E DELLA REGIONE AMMINISTRATIVA SPECIALE DIHONG KONG ..................................................................................................517INTERSCAMBIO COMMERCIALE ITALIA/HONG KONG.............................529VALORI ESPRESSI IN MILIONI USD ...............................................................529


IXPARTE QUINTACASI PRATICIa cura del Magg. t.ST. Virgilio PomponiCAP. I INQUADRAMENTO ....................................................................533CAP. IIIL RICORSO STRUTTURE COMMERCIALI APPOSITAMENTECOSTITUITE................................................................................5371. Caso n. 1: o<strong>per</strong>azione “Nord Est 2” (Italia)....................................... 5382. Caso n. 2: o<strong>per</strong>azione “Cane rosso” (Italia) ....................................... 5423. Caso n. 3: o<strong>per</strong>azione “Mozart” (Italia).............................................. 5434. Caso n. 4: o<strong>per</strong>azione “Kenneth” (Europa centrale)........................ 544CAP. III IL RAGGIRO DI OPERATORI COMMERCIALIINCONSAPEVOLI........................................................................5471. Caso n. 5: o<strong>per</strong>azione “Lotto” (Italia)................................................. 5482. Caso n. 6: o<strong>per</strong>azione “Miner” (Australia) ......................................... 5483. Caso n. 7: o<strong>per</strong>azione “Marc” (Europa orientale)............................. 5494. Caso n. 8: o<strong>per</strong>azione “Lawyer” (Europa settentrionale)................. 5505. Caso n. 9: o<strong>per</strong>azione “Insurance” (Asia)........................................... 551CAP. IVL’UTILIZZO DI IDENTITÀ FITTIZIE, DI DOCUMENTI FALSIE DI “PRESTANOME”.................................................................5531. Caso n. 10: o<strong>per</strong>azione “Felix” (Italia)................................................ 5542. Caso n. 11: o<strong>per</strong>azione “Boss” (Italia) ................................................ 5583. Caso n. 12: o<strong>per</strong>azione “Deep Cleaning” (Italia) .............................. 5594. Caso n. 13: o<strong>per</strong>azione “Gang” (Australia)........................................ 5625. Caso n. 14: o<strong>per</strong>azione “G<strong>la</strong>ss” (America centro-meridionale) ...... 5636. Caso n. 15: o<strong>per</strong>azione “Patrick” (America meridionale) ................ 564CAP. V LO SFRUTTAMENTO DELLE DIFFERENZE TRA LELEGISLAZIONI INTERNAZIONALI............................................5671. Caso n. 16: o<strong>per</strong>azione “Europa 2” (Italia) ........................................ 5682. Caso n. 17: o<strong>per</strong>azione “Russian” (Italia)........................................... 5743. Caso n. 18: o<strong>per</strong>azione “Forziere” (Italia).......................................... 5794. Caso n. 19: o<strong>per</strong>azione “Flip<strong>per</strong>” (Italia)............................................ 5825. Caso n. 20: o<strong>per</strong>azione “Andreas” (Europa meridionale)................ 585CAP. VIIL RICORSO A FORME DI RICCHEZZA ANONIME ED AVALORI “AL PORTATORE”........................................................5871. Caso n. 21: o<strong>per</strong>azione “Phalesia” (Italia) .......................................... 5882. Caso n. 22: o<strong>per</strong>azione “Unigold” (Italia) .......................................... 590


X3. Caso n. 23: o<strong>per</strong>azione “Finanza e comunicazione S.I.M. S.p.A.”(Italia)....................................................................................................... 5934. Caso n. 24: o<strong>per</strong>azione “ Casas” (Stati Uniti) .................................... 5975. Caso n. 25: o<strong>per</strong>azione “ Muriel” (Europa settentrionale)............... 5986. Caso n. 26: o<strong>per</strong>azione “Bear” (Stati Uniti) ....................................... 599CAP. VIIL’UTILIZZO DI INTERNET.........................................................6011. Caso n. 27: o<strong>per</strong>azione “Euroclear” (Italia) ....................................... 6022. Caso n. 28: o<strong>per</strong>azione “Virtual casino” (Europa)............................ 605PARTE SESTACONSIDERAZIONI E PROPOSTEPremessa......................................................................................................... 6091. Riflessioni sugli aspetti normativi e processuali del fenomeno del<strong>ricic<strong>la</strong>ggio</strong>................................................................................................. 6111.1 Profili legis<strong>la</strong>tivi............................................................................ 6111.2 Profili processuali......................................................................... 6192. Prospettive di coo<strong>per</strong>azione politica ed economica.......................... 6213. Spunti propositivi................................................................................... 6243.1 Iniziative utili sotto il profilo investigativo............................... 626BIBLIOGRAFIA DEGLI AUTORI ..................................................................631RIFERIMENTI NORMATIVI........................................................................651SITI INTERNET ............................................................................................665


INDICE VOLUME IPARTE PRIMAL’ANALISI ECONOMICA DEL RICICLAGGIOCAP. ICAP. IIL’ECONOMIA DEL RICICLAGGIO – PROFILI MICRO EMACROECONOMICI ....................................................................... 3a cura del Magg. t.ST. Antonio CaranoIL RUOLO DEGLI INTERMEDIARI FINANZIARI E LAPOLITICA ANTIRICLAGGIO......................................................... 13a cura del T. Col pil. t.ST. Patrizio Vezzoli1. Premessa.................................................................................................... 132. La centralità degli intermediari finanziari nel contrasto del<strong>ricic<strong>la</strong>ggio</strong>................................................................................................... 153. La politica anti<strong>ricic<strong>la</strong>ggio</strong> secondo l’analisi economica....................... 24CAP. IIII PARADISI FINANZIARI E LO SFRUTTAMENTO DEI CENTRIFINANZIARI “OFF-SHORE” DA PARTE DELLA CRIMINALITÀORGANIZZATA. I PROGETTI EURO-SHORE............................... 33a cura del Magg. t.ST. Antonio Carano1. <strong>Il</strong> contesto internazionale........................................................................ 332. L’equalizzazione del rischio-<strong>ricic<strong>la</strong>ggio</strong> ed il progetto“Euroshore”.............................................................................................. 383. <strong>Il</strong> secondo rapporto Euroshore ed i benefici del<strong>la</strong> trasparenza<strong>per</strong> <strong>la</strong> coo<strong>per</strong>azione internazionale ........................................................ 493.1 Settore Bancario/finanziario........................................................ 513.2 Settore commerciale/societario ................................................... 543.3 L’ottimizzazione delle normative anti-<strong>ricic<strong>la</strong>ggio</strong> degli StatiMembri ............................................................................................ 613.4 La possibilità di coniugare trasparenza ed efficienza................ 61CAP. IVEVOLUZIONE DEI SISTEMI DI PAGAMENTO E RISCHIORICICLAGGIO ............................................................................... 65a cura del T. Col pil. t.ST. Patrizio Vezzoli1. Premessa.................................................................................................... 652. La recente evoluzione nel sistema dei pagamenti................................ 653. Internet e gli strumenti di pagamento................................................... 674. Sistemi innovativi di pagamento e <strong>ricic<strong>la</strong>ggio</strong> via internet. ................ 83


XIICAP. IPARTE SECONDALA DISCIPLINA CONTRO IL RICICLAGGIOORGANIZZAZIONI INTERNAZIONALI E STRATEGIE DICONTRASTO AL RICICLAGGIO ................................................... 93a cura del Magg. t.ST. Gianfranco Carozza1. La necessità di una politica criminale internazionale .......................... 932. Prima iniziativa internazionale contro il <strong>ricic<strong>la</strong>ggio</strong>: <strong>la</strong>Raccomandazione del Consiglio d’Europa del 27 giugno 1980...... 1<strong>03</strong>3. La dichiarazione dei principi di Basilea del 12 dicembre 1988........ 1074. La Convenzione di Vienna del 19 dicembre 1988 ............................ 1125. <strong>Il</strong> primo rapporto GAFI del 1990 ....................................................... 1206. La legis<strong>la</strong>zione modello del<strong>la</strong> C.I.C.A.D............................................. 1307. La Convenzione di Strasburgo dell’8 novembre 1990...................... 1338. La Direttiva del Consiglio delle Comunità Europee del 10 giugno1991 e successive modificazioni........................................................... 1409. Gli interventi più recenti verso una definizione univoca del reatodi <strong>ricic<strong>la</strong>ggio</strong> ............................................................................................ 153CAP. IIGLI ORGANISMI INTERNAZIONALI NEL CONTRASTO ALRICICLAGGIO: RUOLO E STRUTTURA ORGANIZZATIVA .......171a cura del Magg. t.ST. Piero Iovino1. Gruppo di Azione finanziaria internazionale..................................... 1711.1 Introduzione ................................................................................. 1711.2 Struttura e finalità del GAFI ...................................................... 1731.2.1 Le quaranta Raccomandazioni: il contesto................. 1751.3 Obiettivo delle “40 Raccomandazioni” .................................... 1771.3.1 Riesame delle “40 Raccomandazioni”......................... 1801.3.2 Dalle Raccomandazioni ai fatti..................................... 1851.4 Obiettivi emergenti: pagamenti elettronici e terrorismofinanziario ..................................................................................... 1871.4.1 Pagamenti elettronici ..................................................... 1891.4.2 Terrorismo finanziario................................................... 1992. OIPC - Interpol...................................................................................... 2042.1 Origini ed evoluzione storica ..................................................... 2042.2 Natura giuridica............................................................................ 2062.3 Finalità e limiti dell’azione dell’Interpol.................................... 2062.3.1 <strong>Il</strong> principio del<strong>la</strong> sovranità nazionale........................... 2072.3.2 <strong>Il</strong> principio del<strong>la</strong> <strong>per</strong>seguibilità dei soli “reaticomuni” (ordinary <strong>la</strong>w crimes)..................................... 207


XIII2.4 Struttura e funzionamento.......................................................... 2092.4.1 L’Assemblea Generale................................................... 2092.4.2 <strong>Il</strong> Comitato esecutivo..................................................... 2102.4.3 <strong>Il</strong> Segretariato Generale................................................. 2112.4.4 Gli Uffici centrali nazionali........................................... 2142.5 L’Interpol italiana......................................................................... 2152.6 L’attività dell’Interpol nel<strong>la</strong> lotta al <strong>ricic<strong>la</strong>ggio</strong>: il“FO.P.A.C.”.................................................................................. 2172.6.1 Le attività del “FO.P.A.C.”........................................... 2182.6.2 Le iniziative più recenti ................................................. 2213. World Customs Organization .............................................................. 2233.1 Premessa........................................................................................ 2233.2 Scopi .............................................................................................. 2243.3 La struttura.................................................................................... 2253.4 Le attività....................................................................................... 2263.5 La struttura regionale degli uffici di collegamento (RILO –Regional Intelligence Liaison Offices)...................................... 2273.5.1 <strong>Il</strong> ruolo del Segretariato dell’OMD.............................. 2273.5.2 <strong>Il</strong> ruolo dei RILO ........................................................... 2283.5.3 <strong>Il</strong> ruolo dei punti di contatto ........................................ 2293.6 L’attività di contrasto al crimine organizzato ed, inpartico<strong>la</strong>re, al <strong>ricic<strong>la</strong>ggio</strong>.............................................................. 2293.6.1 <strong>Il</strong> ruolo dell’OMD.......................................................... 231CAP. IIILA DISCIPLINA NORMATIVA ITALIANA PER IL CONTRASTODEL RICICLAGGIO .....................................................................233a cura del Magg. t.ST. Francesco Greco1. Cenni sull’assetto normativo anti<strong>ricic<strong>la</strong>ggio</strong> introdotto dal<strong>la</strong> legge18 maggio 1978, n. 191.......................................................................... 2332. Ricettazione, favoreggiamento reale e <strong>ricic<strong>la</strong>ggio</strong>: <strong>la</strong> definizionegiurisprudenziale dei criteri discriminanti........................................... 2353. La fattispecie di <strong>ricic<strong>la</strong>ggio</strong> come introdotta dall’art. 23 del<strong>la</strong>legge 19 marzo 1990, n. 55. <strong>Il</strong> nuovo testo dell’art. 648 - bisintrodotto dal<strong>la</strong> legge 9 agosto 1993, n. 328....................................... 2394. <strong>Il</strong> rapporto tra il delitto di <strong>ricic<strong>la</strong>ggio</strong> e le fattispecie associative,con partico<strong>la</strong>re riguardo all’associazione <strong>per</strong> delinquere distampo mafioso. ..................................................................................... 2445. L’elemento soggettivo e <strong>la</strong> punibilità del dolo eventuale neldelitto di <strong>ricic<strong>la</strong>ggio</strong>................................................................................ 2496. <strong>Il</strong> reimpiego del denaro illecito: <strong>la</strong> fattispecie di cui all’art. 648 -ter.............................................................................................................. 254


XIV7. I rapporti tra lo “scudo fiscale” e <strong>la</strong> rego<strong>la</strong>mentazioneanti<strong>ricic<strong>la</strong>ggio</strong> nel Codice Penale.......................................................... 257CAP. IVSTRUMENTI E STRUTTURE OPERATIVE DI CONTRASTO ALFENOMENO................................................................................263a cura del Magg. t.ST. Rosario Massino1. Le previsioni del<strong>la</strong> legge 5 luglio 1991, n. 197 ................................... 2632. I soggetti destinatari............................................................................... 2643. Le limitazioni all’uso di contante e di titoli al portatore................... 2684. Gli obblighi di identificazione e registrazione ................................... 2705. L’Archivio Unico Informatico ............................................................. 2726. Gli obblighi di segna<strong>la</strong>zione delle o<strong>per</strong>azioni sospette..................... 2767. <strong>Il</strong> concetto di o<strong>per</strong>azione sospetta....................................................... 2798. <strong>Il</strong> Decalogo del<strong>la</strong> Banca d’Italia............................................................ 2819. <strong>Il</strong> decreto legis<strong>la</strong>tivo n. 153 del 1997................................................... 28410. La circo<strong>la</strong>re UIC del 22 agosto 1997................................................... 29011. <strong>Il</strong> ruolo dell’UIC..................................................................................... 29312. <strong>Il</strong> ruolo o<strong>per</strong>ativo del sistema bancario: <strong>la</strong> procedura GIANOS .... 29513. <strong>Il</strong> ruolo e l’attività svolta dal<strong>la</strong> Guardia di Finanza............................ 299


INDICE VOLUME IIPARTE TERZAIL CONTRASTO AL RICICLAGGIO NELL’ESPERIENZA DEIPRINCIPALI PAESI EUROPEICAP. I LA FUNZIONE DELLE ISTITUZIONI COMUNITARIE ...............313a cura dei Magg. t.ST. Piero Iovino e Magg. t.ST. Giovanni De Roma1. Europol.................................................................................................... 3131.1 Introduzione ................................................................................. 3131.2 La Convenzione Europol ........................................................... 3141.3 La struttura organica.................................................................... 3181.4 La lotta al <strong>ricic<strong>la</strong>ggio</strong>.................................................................... 3202. OLAF....................................................................................................... 3222.1 Premessa........................................................................................ 3222.2 La Convenzione sul<strong>la</strong> Tute<strong>la</strong> degli Interessi Finanziari.......... 3242.3 I protocolli integrativi del<strong>la</strong> Convenzione................................ 3252.4 Struttura e compiti ....................................................................... 3272.4.1 Cenni sull’organigramma e l’indipendenzadell’Ufficio....................................................................... 3302.4.2 <strong>Il</strong> contrasto al <strong>ricic<strong>la</strong>ggio</strong> dei capitali ........................... 332CAP. IIL’ESPERIENZA BELGA...............................................................335a cura dei Magg. t.ST. Rosario Massino e Magg. t.ST. Benedetto Lipari1. La legis<strong>la</strong>zione anti<strong>ricic<strong>la</strong>ggio</strong> in Belgio............................................... 3352. La C.T.I.F................................................................................................ 338CAP. IIIL’ESPERIENZA OLANDESE........................................................343a cura dei Magg. t.ST. Gianfranco Carozza e Magg. t.ST. Antonio Carano1. La legis<strong>la</strong>zione anti<strong>ricic<strong>la</strong>ggio</strong> in O<strong>la</strong>nda............................................. 3431.1 Premessa........................................................................................ 3431.2 <strong>Il</strong> reato di <strong>ricic<strong>la</strong>ggio</strong> nel sistema penale o<strong>la</strong>ndese................... 3441.3 <strong>Il</strong> sistema delle segna<strong>la</strong>zioni ed il MOT - MeldpuntOngebruikeleijke Transacties ..................................................... 3481.4 Le misure patrimoniali: <strong>la</strong> confisca ed il sequestro ................. 3542. IL BLOM - Bureau Landelijk Officier van Justitie in MOTzaken . 3552.1 Premessa sull’organizzazione delle forze di Polizia inO<strong>la</strong>nda ........................................................................................... 3552.2 <strong>Il</strong> BLOM: struttura e funzioni.................................................... 356


II2.3 La procedura HARM – Hit And Run on MoneyLaundering .................................................................................... 360CAP. IVL’ESPERIENZA FRANCESE.........................................................363a cura del T.Col. pil. t.ST. Patrizio Vezzoli e Magg. t.ST. Virgilio Pomponi1. La legis<strong>la</strong>zione anti<strong>ricic<strong>la</strong>ggio</strong> in Francia............................................. 3631.1 Premessa........................................................................................ 3631.2 L’attualità del <strong>ricic<strong>la</strong>ggio</strong> in Francia........................................... 3651.3 La legis<strong>la</strong>zione di contrasto al <strong>ricic<strong>la</strong>ggio</strong>.................................. 3672. <strong>Il</strong> T.R.A.C.F.I.N. .................................................................................... 3732.1 Premessa........................................................................................ 3732.2 La struttura del T.R.A.C.F.I.N................................................... 3742.3 I compiti del T.R.A.C.F.I.N. ...................................................... 380CAP. VL’ESPERIENZA TEDESCA...........................................................385a cura dei Magg. t.ST. Rosario Massino e Magg. t.ST. Benedetto Lipari1. Considerazioni di carattere generale.................................................... 3852. Profili di diritto sostanziale e procedurale del delitto di <strong>ricic<strong>la</strong>ggio</strong>in Germania ............................................................................................ 3863. Lo Z.K.A................................................................................................. 3934. Prospettive di evoluzione a breve termine ......................................... 400CAP. VIL’ESPERIENZA INGLESE............................................................401a cura dei Magg. t.ST. Piero Iovino e Magg. t.ST. Giovanni De Roma1. La legis<strong>la</strong>zione anti<strong>ricic<strong>la</strong>ggio</strong> nel Regno Unito................................. 4012. Organismi di contrasto.......................................................................... 404CAP. VIIa cura dei Magg. t.ST. Gianfranco Carozza e Magg. t.ST. Antonio CaranoL’ESPERIENZA SPAGNOLA........................................................4091. Legis<strong>la</strong>zione e Giurisprudenza ............................................................. 4091.1 La Normativa <strong>Internazionale</strong> ..................................................... 4091.2 La normativa nazionale............................................................... 4101.3 <strong>Il</strong> reato di <strong>ricic<strong>la</strong>ggio</strong> .................................................................... 4152. Metodologie d’indagine......................................................................... 4202.1 Fonti di innesco............................................................................ 4202.2 Tipologie investigative................................................................. 422CAP. VIII L’ESPERIENZA SLOVENA ..........................................................425a cura dei Magg. t.ST. Giovanni Padu<strong>la</strong> e Magg. t.ST. Francesco Greco1. Quadro generale introduttivo del “sistema Paese” ........................... 4252. Aspetti generali del<strong>la</strong> legis<strong>la</strong>zione di settore. ...................................... 4273. Disciplina normativa attuale e principali novità introdotte.............. 430


III4. Altri aspetti del<strong>la</strong> normativa speciale e nozioni generali sul<strong>la</strong>normativa penal-codicistica .................................................................. 434CODICE PENALE ART.252 .............................................................................440PARTE QUARTAIL CONTRASTO AL RICICLAGGIO NELL’ESPERIENZA DI ALCUNIPAESI EXTRA U.E.CAP. I L’ESPERIENZA STATUNITENSE ................................................443a cura del T.Col. pil. t.ST. Patrizio Vezzoli1. La legis<strong>la</strong>zione anti<strong>ricic<strong>la</strong>ggio</strong> negli U.S.A. ......................................... 4431.1 L’evoluzione storica dell’assetto normativo anti<strong>ricic<strong>la</strong>ggio</strong>.... 4502. Le agenzie federali <strong>per</strong> l’applicazione ed il rispetto del<strong>la</strong>normativa anti<strong>ricic<strong>la</strong>ggio</strong> ....................................................................... 4592.1 Gli organi deputati “all’applicazione del<strong>la</strong> legge”.................... 4592.1.1 <strong>Il</strong> Dipartimento del Tesoro........................................... 4592.1.2 <strong>Il</strong> Dipartimento di <strong>Giustizia</strong>.......................................... 4612.1.3 <strong>Il</strong> Dipartimento di Stato ................................................ 4632.1.4 <strong>Il</strong> Servizio Postale........................................................... 4632.2 Gli organi deputati al controllo del rispetto del<strong>la</strong>rego<strong>la</strong>mentazione anti<strong>ricic<strong>la</strong>ggio</strong>................................................ 464CAP. II L’ESPERIENZA RUSSA ................................................................467a cura del Magg. t.ST. Giovanni De Roma1. Introduzione ........................................................................................... 4672. La liberalizzazione del sistema finanziario e bancario ...................... 4693. Business e crimini economici: il reato di <strong>ricic<strong>la</strong>ggio</strong>.......................... 4714. La normativa anti<strong>ricic<strong>la</strong>ggio</strong> del<strong>la</strong> Federazione Russa ...................... 4735. Recenti sviluppi ...................................................................................... 4766. Accordi di coo<strong>per</strong>azione con le Autorità italiane .............................. 479CAP. III L’ESPERIENZA CINESE ..............................................................481a cura dei Magg. t.ST. Benedetto Lipari e Magg. t.ST. Giovanni Padu<strong>la</strong>1. Profili generali ed introduttivi .............................................................. 4812. Quadro generale dei principali aspetti economici del<strong>la</strong>Repubblica Popo<strong>la</strong>re Cinese................................................................. 4832.1 Re<strong>la</strong>zioni commerciali internazionali ed investimenti ............ 4852.2 Re<strong>la</strong>zioni commerciali con l’Italia.............................................. 4873. Assetto normativo in materia di anti<strong>ricic<strong>la</strong>ggio</strong>. Legis<strong>la</strong>zionepenale ....................................................................................................... 489


IV4. Assetto normativo in materia di anti<strong>ricic<strong>la</strong>ggio</strong>. Legis<strong>la</strong>zionespeciale..................................................................................................... 4915. Quadro generale dei principali aspetti economici del<strong>la</strong> RegioneAmministrativa Speciale di Hong Kong............................................. 4966. Adeguamento dell’assetto normativo di Hong Kong al contestogiuridico internazionale ......................................................................... 4997. Organi e strumenti normativi di contrasto al fenomeno del<strong>ricic<strong>la</strong>ggio</strong>................................................................................................. 5017.1 Assetto normativo in materia di anti<strong>ricic<strong>la</strong>ggio</strong>.Legis<strong>la</strong>zione penale ...................................................................... 5<strong>03</strong>7.2 Assetto normativo in materia di anti<strong>ricic<strong>la</strong>ggio</strong>.Legis<strong>la</strong>zione speciale.................................................................... 5078. Notizie di carattere generale sugli aspetti economici del<strong>la</strong>Regione Amministrativa Speciale di Macao ....................................... 5109. L’assetto normativo di Macao con partico<strong>la</strong>re riferimento alsettore valutario ed a quello bancario.................................................. 51110. Organi e strumenti normativi di contrasto al <strong>ricic<strong>la</strong>ggio</strong>.................. 514RIEPILOGO DEI DATI E VALORI DI SINTESI DELLA REPUBBLICAPOPOLARE CINESE E DELLA REGIONE AMMINISTRATIVA SPECIALE DIHONG KONG ..................................................................................................517INTERSCAMBIO COMMERCIALE ITALIA/HONG KONG.............................529VALORI ESPRESSI IN MILIONI USD ...............................................................529PARTE QUINTACASI PRATICIa cura del Magg. t.ST. Virgilio PomponiCAP. I INQUADRAMENTO ....................................................................533CAP. IIIL RICORSO STRUTTURE COMMERCIALI APPOSITAMENTECOSTITUITE................................................................................5371. Caso n. 1: o<strong>per</strong>azione “Nord Est 2” (Italia)....................................... 5382. Caso n. 2: o<strong>per</strong>azione “Cane rosso” (Italia) ....................................... 5423. Caso n. 3: o<strong>per</strong>azione “Mozart” (Italia).............................................. 5434. Caso n. 4: o<strong>per</strong>azione “Kenneth” (Europa centrale)........................ 544CAP. III IL RAGGIRO DI OPERATORI COMMERCIALIINCONSAPEVOLI........................................................................5471. Caso n. 5: o<strong>per</strong>azione “Lotto” (Italia)................................................. 5482. Caso n. 6: o<strong>per</strong>azione “Miner” (Australia) ......................................... 5483. Caso n. 7: o<strong>per</strong>azione “Marc” (Europa orientale)............................. 549


V4. Caso n. 8: o<strong>per</strong>azione “Lawyer” (Europa settentrionale)................. 5505. Caso n. 9: o<strong>per</strong>azione “Insurance” (Asia)........................................... 551CAP. IVL’UTILIZZO DI IDENTITÀ FITTIZIE, DI DOCUMENTI FALSIE DI “PRESTANOME”.................................................................5531. Caso n. 10: o<strong>per</strong>azione “Felix” (Italia)................................................ 5542. Caso n. 11: o<strong>per</strong>azione “Boss” (Italia) ................................................ 5583. Caso n. 12: o<strong>per</strong>azione “Deep Cleaning” (Italia) .............................. 5594. Caso n. 13: o<strong>per</strong>azione “Gang” (Australia)........................................ 5625. Caso n. 14: o<strong>per</strong>azione “G<strong>la</strong>ss” (America centro-meridionale) ...... 5636. Caso n. 15: o<strong>per</strong>azione “Patrick” (America meridionale) ................ 564CAP. V LO SFRUTTAMENTO DELLE DIFFERENZE TRA LELEGISLAZIONI INTERNAZIONALI............................................5671. Caso n. 16: o<strong>per</strong>azione “Europa 2” (Italia) ........................................ 5682. Caso n. 17: o<strong>per</strong>azione “Russian” (Italia)........................................... 5743. Caso n. 18: o<strong>per</strong>azione “Forziere” (Italia).......................................... 5794. Caso n. 19: o<strong>per</strong>azione “Flip<strong>per</strong>” (Italia)............................................ 5825. Caso n. 20: o<strong>per</strong>azione “Andreas” (Europa meridionale)................ 585CAP. VIIL RICORSO A FORME DI RICCHEZZA ANONIME ED AVALORI “AL PORTATORE”........................................................5871. Caso n. 21: o<strong>per</strong>azione “Phalesia” (Italia) .......................................... 5882. Caso n. 22: o<strong>per</strong>azione “Unigold” (Italia) .......................................... 59<strong>03</strong>. Caso n. 23: o<strong>per</strong>azione “Finanza e comunicazione S.I.M. S.p.A.”(Italia)....................................................................................................... 5934. Caso n. 24: o<strong>per</strong>azione “ Casas” (Stati Uniti) .................................... 5975. Caso n. 25: o<strong>per</strong>azione “ Muriel” (Europa settentrionale)............... 5986. Caso n. 26: o<strong>per</strong>azione “Bear” (Stati Uniti) ....................................... 599CAP. VII L’UTILIZZO DI INTERNET.........................................................6011. Caso n. 27: o<strong>per</strong>azione “Euroclear” (Italia) ....................................... 6022. Caso n. 28: o<strong>per</strong>azione “Virtual casino” (Europa)............................ 605


PRESENTAZIONELa criminalità organizzata che manifesta <strong>la</strong> propria attivitàin un variegato spettro di settori illeciti (traffico distupefacenti, contrabbando di armi, terrorismo, prostituzione,estorsioni, ecc.), produce una mole assai impressionante diprofitti <strong>la</strong> cui stima, se da un canto non può essere definita conprecisione, dall’altro può essere individuata, a giudizio deglies<strong>per</strong>ti internazionali, secondo un valore che oscil<strong>la</strong> tra 500 e1.000 miliardi di dol<strong>la</strong>ri all’anno.Esiste quindi sullo scenario internazionale un “Paeseindustrializzato”, quello del crimine, che, attestando il proprio“prodotto interno lordo” su cifre intermedie tra quelle cheindicano <strong>la</strong> produttività di due Paesi come <strong>la</strong> Spagna e l’Italia, èin grado di contagiare il mondo economico e finanziario conconseguente condizionamento del<strong>la</strong> concorrenza, dellosviluppo e del benessere.La massa enorme di capitali di provenienza illecita spinge leorganizzazioni criminali ad approntare opportune misure didissimu<strong>la</strong>zione del<strong>la</strong> loro origine delittuosa ed a porre in esseresofisticate tecniche di reintroduzione nell’economia legale.<strong>Il</strong> <strong>ricic<strong>la</strong>ggio</strong> di denaro “sporco” è quindi <strong>la</strong> rispostanecessaria all’esigenza criminosa di conferire una parvenza dilegittimità a proventi di natura illecita, nel<strong>la</strong> prospettiva diattribuire loro adeguati sbocchi sui mercati legali.I meccanismi di <strong>ricic<strong>la</strong>ggio</strong>, emersi dall’es<strong>per</strong>ienzainvestigativa internazionale, si descrivono attraverso unamultiforme varietà di architetture e combiNazioni passando daelementari rimedi dissimu<strong>la</strong>tori ad e<strong>la</strong>borate alchimiefinanziarie: così, a fianco di modelli elementari, quali <strong>la</strong>conversione delle divise presso cambisti manuali, si collocanotecniche ben più raffinate ed insidiose che prevedono ilricorso alle nuove tecnologie di pagamento, quali i portafoglielettronici o virtuali o all’utilizzazione del<strong>la</strong> rete Internet.


XVILa dimensione del <strong>ricic<strong>la</strong>ggio</strong> non conosce barriereterritoriali, anzi, <strong>la</strong> peculiare funzione ad esso attribuita difavorire <strong>la</strong> determinazione del maggiore “distacco” tra le fontidi produzione degli illeciti capitali e le re<strong>la</strong>tive rivenienze fa sìche lo scenario o<strong>per</strong>ativo sul quale si realizzano le proceduredi attuazione del fenomeno debba coincidere con modelli,tecnologicamente avanzati, di penetrazione economica su sca<strong>la</strong>mondiale.I soggetti criminali, dediti all’attività di <strong>ricic<strong>la</strong>ggio</strong>, o<strong>per</strong>anosecondo logiche imprenditoriali che non si sottraggono alleordinarie regole economiche di massimizzazione dei profittitramite il più appropriato collocamento delle risorse.Proprio <strong>per</strong> l’adesione a tale logica, i ricic<strong>la</strong>tori si pongonoin condizione di coerente sintonia ed attualità con l’evoluzionedei sistemi economici e finanziari che, in un contesto diglobalizzazione, despecializzazione ed internazionalizzazione,“impongono” all’impresa criminale una necessaria dimensionetransnazionale.<strong>Il</strong> significativo e preoccupante livello di diffusione edintegrazione dell’economia illegale con i sistemi economici efinanziari internazionali fa ritenere il <strong>ricic<strong>la</strong>ggio</strong> un’attuale ecostante minaccia <strong>per</strong> <strong>la</strong> comunità internazionale.Per combattere questo dirompente e invasivo fenomeno <strong>la</strong>cui <strong>per</strong>icolosità può essere riassunta nel<strong>la</strong> definizione di“cancro” dell’economia mondiale, a pieno titolo riconosciutaleunanimemente, <strong>la</strong> comunità internazionale si è mobilitata, daun canto, sul piano giuridico, attraverso l’adozione di normeguida con funzione di paradigma <strong>per</strong> le legis<strong>la</strong>zioni nazionali,dall’altro, sotto un profilo o<strong>per</strong>ativo, attraversol’individuazione di speciali strutture quali le Financial IntelligenceUnits.L’assoluto rilievo e <strong>la</strong> massima attualità del fenomeno,hanno “moralmente” imposto al<strong>la</strong> Scuo<strong>la</strong> di Polizia Tributariadel<strong>la</strong> Guardia di Finanza l’approntamento di un appositostudio in materia, <strong>per</strong> <strong>la</strong> cui realizzazione è stato predisposto


XVIIun partico<strong>la</strong>re <strong>per</strong>corso di ricerca, scandito, nei tempi,dall’impegno accademico biennale dei frequentatori del 29°Corso Su<strong>per</strong>iore di Polizia Tributaria “Ezio Vanoni” edartico<strong>la</strong>to, nel metodo, secondo un approccio globale diesplorazione del tema assegnato agli stessi Ufficiali .L’ambizioso progetto, compendiato nel presente testo, èstato concepito con <strong>la</strong> finalità di offrire un quadro quanto piùcompleto degli aspetti che attengono al tema scottante del<strong>ricic<strong>la</strong>ggio</strong>.Senza velleità di conferire al <strong>la</strong>voro di studio connotati diassoluta esaustività nel<strong>la</strong> trattazione del fenomeno del<strong>ricic<strong>la</strong>ggio</strong>, si è cercato, non di meno, di predisporre unsistematico modello di analisi che soddisfacesse l’esigenza ditratteggiare, almeno nei caratteri essenziali, ogni possibileaspetto di investigazione ed e<strong>la</strong>borazione del tema.In tal modo si è potuta offrire al lettore una panoramicaglobale sul “caso <strong>ricic<strong>la</strong>ggio</strong>” indirizzando l’attenzionespecu<strong>la</strong>tiva verso una serie di rilevanti aspetti che spazianodall’analisi delle intrinseche caratteristiche economiche airapporti con i mercati bancari e finanziari, dalle nuovefrontiere del cyber money <strong>la</strong>undering alle politiche anti<strong>ricic<strong>la</strong>ggio</strong>,dalle rego<strong>la</strong>mentazioni predisposte da organismi internazionalialle legis<strong>la</strong>zioni dei principali Paesi europei ed extraeuropei.Ampio spazio si è voluto dedicare all’illustrazione delle piùsignificative o<strong>per</strong>azioni condotte, in ambito nazionale edinternazionale, nel<strong>la</strong> lotta contro il <strong>ricic<strong>la</strong>ggio</strong> al fine di faremergere e rappresentare i re<strong>la</strong>tivi e più diffusi modelliteorico-pratici di <strong>per</strong>petrazione.La vasta disamina delle legis<strong>la</strong>zioni europee discende dallees<strong>per</strong>ienze conseguite dai frequentatori del 29° CorsoSu<strong>per</strong>iore, diretti dal Col. t.ST Massimo RICCIARDI,nell’ambito dello svolgimento di un’apposita missione distudio effettuata in Europa presso le sedi dei principali organideputati all’attività anti<strong>ricic<strong>la</strong>ggio</strong>.


XVIIIAl <strong>la</strong>voro di ricerca, inoltre, si è voluto affidare anche ilcompito di individuare, in chiave prospettica, i possibili nuoviscenari sui quali nei prossimi decenni il <strong>ricic<strong>la</strong>ggio</strong> potrebbeindirizzarsi e trovare ideali sbocchi.Ritenendo, infatti, che un’analisi previsionaledell’evoluzione dei mercati economici e finanziari possadettare utili indicazioni circa le conseguenti future direttrici diimpiego dei capitali illeciti, è stata analizzata, nel corso diun’apposita missione, <strong>la</strong> realtà del Paese Cina, nuova frontieraeconomica del Terzo Millennio e conseguentemente attrattivameta <strong>per</strong> l’industria del <strong>ricic<strong>la</strong>ggio</strong>.Se <strong>la</strong> lotta al <strong>ricic<strong>la</strong>ggio</strong> si svolge prevalentemente sul pianodel<strong>la</strong> prevenzione, allora le riscontrate condizioni disostanziale insufficienza del<strong>la</strong> legis<strong>la</strong>zione anti<strong>ricic<strong>la</strong>ggio</strong> cinesenon possono che fungere da avviso e stimolo <strong>per</strong> <strong>la</strong> comunitàinternazionale a che consideri <strong>la</strong> necessità di supportareadeguatamente quei Paesi che, in condizione di forteevoluzione economica, non abbiano previsto un opportunoradicamento di presidi normativi ed o<strong>per</strong>ativi anti<strong>ricic<strong>la</strong>ggio</strong>.Con <strong>la</strong> presentazione di alcuni spunti di riflessione circa inecessari interventi correttivi da apportare al modello generaledi legis<strong>la</strong>zione adottato dai principali Paesi industrializzati, iltesto esaurisce, ma solo “formalmente” le proprie finalità.Infatti, <strong>la</strong> presente pubblicazione costituisce un punto dipartenza <strong>per</strong> una costante ed impegnativa “missione” che vede<strong>la</strong> Scuo<strong>la</strong> professionalmente e spiritualmente coinvolta neldedicare al grave fenomeno del <strong>ricic<strong>la</strong>ggio</strong> <strong>la</strong> doverosa econtinuativa attenzione d’indagine scientifica al fine di poterconsentire un sempre più vasto, approfondito ed attualesupporto conoscitivo <strong>per</strong> quanti, scegliendo di servire leragioni del<strong>la</strong> <strong>Giustizia</strong>, lottano quotidianamente contro <strong>la</strong>criminalità.GEN. D. Ugo MARCHETTI


PARTE PRIMAL’ANALISI ECONOMICA DEL RICICLAGGIO


CAPITOLO IL’ECONOMIA DEL RICICLAGGIO – PROFILI MICROE MACROECONOMICIL’analisi economica del fenomeno criminale rappresentatodal <strong>ricic<strong>la</strong>ggio</strong> o<strong>per</strong>ato attraverso il sistema finanziario,richiede, preliminarmente, una sua definizione.A tale scopo vengono qui ripresi i risultati di quel filone diricerca che dagli inizi degli anni novanta ha cominciato adoccuparsi di tale area e che ne ha messo in luce lecaratteristiche 1 di:1 La base degli studi sugli aspetti economici dei comportamenti delittuosi è costituitodal contributo dell’economista americano GARY S. BECKER, Premio Nobel 1984,“Crime and Punishement: an economical approach”, 1968. L’intuizione beckeriana è cheanche il comportamento di un criminale può avere fondamento microeconomico: <strong>la</strong>scelta tra compiere un crimine e non compierlo è una scelta razionale, basata su unconfronto tra benefici e costi in una situazione di incertezza. Nel<strong>la</strong> funzione diutilità del potenziale criminale, i benefici sono rappresentati dal reddito derivantedall’illegalità, mentre i costi sono determinati da due variabili: l’entità del<strong>la</strong> sanzionee <strong>la</strong> probabilità che questa venga comminata. Un incremento nel<strong>la</strong> probabilità disco<strong>per</strong>ta del reato o una maggiore severità del<strong>la</strong> re<strong>la</strong>tiva pena possono, adeterminate condizioni, ridurre l’utilità attesa dell’attività illegale, e così contribuire aridurre il numero dei reati commessi. L’Autorità – anch’essa vista dall’Autore comeagente che <strong>per</strong>segue l’obiettivo di massimizzare l’utilità – dovrebbe, quindi, scegliereil livello ottimale del<strong>la</strong> pena e del<strong>la</strong> probabilità di sco<strong>per</strong>ta, e decidere quante risorsededicare al<strong>la</strong> prevenzione, al<strong>la</strong> sco<strong>per</strong>ta e al<strong>la</strong> punizione dei reati.In partico<strong>la</strong>re, le risorse stanziate <strong>per</strong> <strong>la</strong> lotta al<strong>la</strong> criminalità possono aumentare <strong>la</strong>probabilità di cattura e punizione dei criminali, ma comportano anche dei costi <strong>per</strong><strong>la</strong> società. Si tratta quindi di minimizzare una funzione di <strong>per</strong>dita sociale, nel<strong>la</strong> qualesi tenga conto sia dei costi generati dalle attività illegali sia degli oneri connessiall’attività di deterrenza nei confronti del crimine.In termini formali, sono possibili due approcci fondamentali: nel primo, il soggettodecide quale frazione del<strong>la</strong> propria ricchezza destinare ad attività legali e quale adattività illegali (portfolio approach); nel secondo il soggetto decide come ripartire ilproprio tempo fra attività legali, illegali e tempo libero (time allocation approach).<strong>Il</strong> primo approccio può essere utilizzato quando tutti i costi e i benefici sonoesprimibili in termini monetari e le attività illecite non comportano consumo ditempo. La re<strong>la</strong>tiva analisi di statistica comparata indica che <strong>la</strong> frazione di redditodestinata ad atti illeciti aumenta se: 1) diminuisce <strong>la</strong> probabilità di essere sco<strong>per</strong>ti; 2)


4L’ANALISI ECONOMICA DEL RICICLAGGIO• illegalità: l’attività di <strong>ricic<strong>la</strong>ggio</strong> riguarda qualunqueprovento originato da azioni criminali o illegali;• occultamento: lo scopo primario di tale attività èoccultare l’origine illecita di tali proventi;• specificità: l’attività di <strong>ricic<strong>la</strong>ggio</strong> viene posta in attoutilizzando uno o più intermediari finanziari o bancari, ilcui atteggiamento può essere passivo o inconsapevole,ovvero attivo o consapevole 2 .<strong>Il</strong> <strong>ricic<strong>la</strong>ggio</strong> si configura, quindi, come autonoma attivitàeconomica criminale, con una funzione economica essenzialeconsistente nel<strong>la</strong> trasformazione di liquidità di provenienzaillecita, o potere di acquisto potenziale, in potere d’acquistoeffettivo utilizzabile <strong>per</strong> scelta di consumo, di risparmio e diinvestimento pre-investimento. Questa definizione riassumegli studi sviluppati in una serie di <strong>la</strong>vori da parte delMasciandaro che ha affrontato il fenomeno del <strong>ricic<strong>la</strong>ggio</strong>aumenta il reddito esogeno, e l’individuo è avverso al rischio con coefficiente diavversione assoluta decrescente; 3) c’è un cambiamento esogeno dei livelli deibenefici dell’attività illegale, e l’individuo è avverso al rischio con coefficiente diavversione assoluta decrescente; 4) c’è un cambiamento esogeno nei costi derivantida un’azione illegale, e il soggetto è neutrale o avverso al rischio. <strong>Il</strong> secondoapproccio, più complesso, prevede che il soggetto possa distribuire il proprio tempofra attività legali e illegali. Un soggetto razionale trova vantaggioso investire partedel proprio tempo in attività illecite se il corrispondente ricavo marginale al nettodel ricavo marginale dell’attività legale è su<strong>per</strong>iore al costo del<strong>la</strong> punizione in caso diinsuccesso. <strong>Il</strong> valore ottimale del<strong>la</strong> frazione di tempo dedicata ad attività illegaliviene definito di nuovo in funzione delle variabili esogene e dei parametri delmodello. In Italia il contributo di BECKER è stato sviluppato da R. MARSELLI eM. TANNINI in Economia del<strong>la</strong> Criminalità, UTET, Torino, 1999. Rispettoall’approccio tradizionale, i contributi italiani si segna<strong>la</strong>no fin dall’inizio <strong>per</strong> unaattenzione specifica al rapporto tra criminalità ed attività economica, piuttosto cheal crimine di <strong>per</strong> sé, unita ad una spiccata sensibilità agli aspetti istituzionali e dicontesto ambientale. Con riferimento, in partico<strong>la</strong>re, all’analisi economica del<strong>ricic<strong>la</strong>ggio</strong>, questo filone di ricerca è rappresentato, in primo luogo, dai <strong>la</strong>vori di D.MASCIANDARO [1993, 1994, 1995, 1996, 1999], del quale, nel<strong>la</strong> presente ricerca,si riprendono i modelli micro e macro-economici di analisi dell’interazione trasistema bancario, <strong>ricic<strong>la</strong>ggio</strong> ed economia criminale reale.2 MASCIANDARO D. 1995, “Economia del <strong>ricic<strong>la</strong>ggio</strong> e del<strong>la</strong> politicaanti<strong>ricic<strong>la</strong>ggio</strong>”, in Giornale degli Economisti ed <strong>Annali</strong> di Economia, p. 211-228.


L’ECONOMIA DEL RICICLAGGIO – PROFILI MICRO E MACROECONOMICI 5attraverso un’analisi microeconomia del comportamento deisoggetti criminali, coerente con il modello di base beckeriano(vds. nota n.1).In tale approccio viene proposto un modello <strong>per</strong> lo studiodi un soggetto economico, il quale debba decidere se e in chemisura ricic<strong>la</strong>re i proventi di un reato. Si ipotizza che unsoggetto economico (il “criminale”) tragga da una attivitàillecita un flusso di reddito. Questo reddito illecito rappresentapotere d’acquisto potenziale: il suo utilizzo direttoaumenterebbe <strong>la</strong> probabilità di sco<strong>per</strong>ta dei reati commessi dalsoggetto. Più in generale, <strong>per</strong> il criminale, una lira “pulita” hamaggior valore di una lira “sporca”, in quanto <strong>la</strong> prima puòessere investita con maggior profitto e/o minori rischi diincriminazione. <strong>Il</strong> criminale deve dunque decidere, <strong>per</strong> ognilira di reddito illecito, se ripulir<strong>la</strong> o meno.L’utilità del criminale è decrescente nel<strong>la</strong> probabilità disco<strong>per</strong>ta del reato e nel<strong>la</strong> severità del<strong>la</strong> sanzione, mentre ècrescente nel rendimento medio atteso del<strong>la</strong> liquidità ripulita.<strong>Il</strong> criminale deve quindi individuare il livello ottimale del<strong>la</strong>liquidità da ripulire, tenendo conto delle risorse massime a suadisposizione. <strong>Il</strong> valore ottimale rappresenta il limite oltre ilquale non è più conveniente richiedere servizi di <strong>ricic<strong>la</strong>ggio</strong>: ildanno derivante dal<strong>la</strong> sco<strong>per</strong>ta del reato e dal<strong>la</strong> re<strong>la</strong>tivasanzione diviene tanto elevato da rendere negativa l’utilitàattesa. In questo caso risulta conveniente utilizzare il denarosporco in impieghi con utilità attesa nul<strong>la</strong>. <strong>Il</strong> valore critico puòessere interpretato come <strong>la</strong> propensione a ricic<strong>la</strong>re, chedipende dai parametri del modello: politiche anti<strong>ricic<strong>la</strong>ggio</strong> piùefficaci e/o più severe riducono <strong>la</strong> propensione a ricic<strong>la</strong>re; unaumento del<strong>la</strong> redditività del<strong>la</strong> liquidità ripulita e una riduzionedei costi delle o<strong>per</strong>azioni di <strong>ricic<strong>la</strong>ggio</strong> aumentano <strong>la</strong>propensione a ricic<strong>la</strong>re 3 .3 In sintesi, MASCIANDARO definisce un modello di analisi empirico e scientificonel quale il fenomeno del <strong>ricic<strong>la</strong>ggio</strong> riveste un ruolo centrale <strong>per</strong> lo sviluppo di


6L’ANALISI ECONOMICA DEL RICICLAGGIOUna volta definita <strong>la</strong> funzione economica del <strong>ricic<strong>la</strong>ggio</strong>,ovvero <strong>la</strong> trasformazione di potere d’acquisto potenziale inpotere d’acquisto effettivo, è possibile coglierne non solo <strong>la</strong>peculiarità ma anche <strong>la</strong> sua generalità.La definizione adottata, infatti, mantiene una sostanzialeunità tra tre aspetti che, secondo altri punti di vista,rappresentano tre diversi oggetti dell’azione di contrasto: iflussi finanziari; le ricchezze ed i beni intesi come momentiterminali di tali flussi, i soggetti tito<strong>la</strong>ri, o che comunqueabbiano <strong>la</strong> disponibilità di tali ricchezze e beni. Secondo ilmodello di analisi e<strong>la</strong>borato dal<strong>la</strong> dottrina si avrà, <strong>per</strong>ciòsempre un soggetto che, commesso un reato che haapprofondito accumu<strong>la</strong>zione di proventi illeciti, movimentaflussi da ricic<strong>la</strong>re, al fine di accrescere successivamente le suedisponibilità finanziarie, attraverso un’attività di investimentonel settore legale o di riaccumu<strong>la</strong>zione nel settore illegale.<strong>Il</strong> primo attore cruciale da mettere sotto osservazione èdunque l’organizzazione criminale (rectius, impresa criminale) 4 .qualunque reato produca proventi. Difatti lo svolgimento di una qualunque attivitàillegale può dover far fronte ad una peculiare categoria di costi di transazione, legatial fatto che l’utilizzo dei re<strong>la</strong>tivi proventi aumenti le probabilità di sco<strong>per</strong>ta del reatoe quindi di incriminazione. Tali costi di transazione possono essere minimizzati dauna efficace azione di <strong>ricic<strong>la</strong>ggio</strong>, attività <strong>la</strong> cui funzione economica peculiare èproprio quel<strong>la</strong> di trasformare potere d’acquisto potenziale in effettivo; in questosenso il <strong>ricic<strong>la</strong>ggio</strong> svolge una funzione monetaria illegale. L’Autore dimostra come<strong>la</strong> domanda di ripulitura originata dai costi di transazione legati ai ricavi di attivitàillegali e criminali venga soddisfatta dall’industria bancaria, cioè che esiste, in forzadi un elevato grado di opacità del sistema (asimmetrie informative), una funzionalitàdegli intermediari bancari e finanziari, all’attività di <strong>ricic<strong>la</strong>ggio</strong>, a prescindere dal<strong>la</strong>loro consapevolezza. E’ questo il principale insegnamento che si trae dall’analisidelle tecniche di <strong>ricic<strong>la</strong>ggio</strong>: gli intermediari coinvolti utilizzano in modo distorto glistrumenti di gestione del sistema dei pagamenti e di allocazione del credito <strong>per</strong>ripulire i denari sporchi. Da qui il concetto dei anomalia dei flussi bancari: l’ipotesi èche quando una qualunque o<strong>per</strong>azione finanziaria assolve <strong>la</strong> funzione illegale diripulitura, che si affianca o sostituisce al<strong>la</strong> funzione propria e legale, tale o<strong>per</strong>azione,avuto riguardo anche ai profili dei soggetti economici coinvolti, presenta profili dianomalia.4 Per i contributi del<strong>la</strong> letteratura sul tema dell’impresa criminale si rinvia a: A.BECCHI, M. TURVIANI (1993), “Domanda ed offerta nel mercato internazionale


L’ECONOMIA DEL RICICLAGGIO – PROFILI MICRO E MACROECONOMICI 7dei narcotici: effetti del<strong>la</strong> proibizione”, in S. ZAMAGNI (a cura di) Mercati illegali emafie. L’economia del crimine organizzato, Bologna, <strong>Il</strong> Mulino. M. POLO (1995),Internal cohesion and competition among criminal, in G. FIORENTINI, S. PELTZAM, Theeconomics of organized crime, Cambridge University Press.J.F. PORACH, H. THOMAS, C.W.F. BADEN-FULLER (1994), Competitive groupsas cognitive communities: the case of scottish knitwear manufacturers, in Daems, H. Thomas(ed. By), Strategic groups, strategic moves and <strong>per</strong>formance, Oxford, Pergamon.M. PUNCH (1996), Dirty Business, Exploring corporate misconduct. Analysis and Cases,Londra, Sage publ.G.M. REY (1995), “L’impresa criminale”, Bari, Laterza.P.L. SACCO (1995), “Dissussion”, in G. Fiorentini, S. Pieltzman, The economics oforganized crime, Cambridge University press.Cfr. BINI M., “<strong>Il</strong> poliformismo dell’impresa criminale” in “La criminalità comeimpresa” a cura di Alberto Bretoni, Egea, 1997.Gli studi di analisi economica del crimine concordano ormai sul fatto che <strong>la</strong>criminalità organizzata prima ancora di essere un’associazione fra <strong>per</strong>sone conintenti criminali è una formu<strong>la</strong> organizzativa che tende ad assumere <strong>la</strong> formadell’impresa. L’espressione impresa criminale è, <strong>per</strong>ò, vaga e riferibile ad un insiemedi tipologie organizzative assai diverse tra loro. Non esiste infatti, l’impresacriminale tipica; l’illegalità dà luogo a condizioni specifiche legate ai mercati serviticui le imprese criminali rispondono sul<strong>la</strong> base di soluzioni eterogenee fra loro, inre<strong>la</strong>zione alle capacità organizzative, al<strong>la</strong> delega di responsabilità ed all’accertamentodel controllo.Come evidenziato in dottrina, cfr.POLLARI N., in “L’impresa criminale ed i suoieffetti sui mercati e sugli aggregati macroeconomici”, in Riv. del<strong>la</strong> Guardia diFinanza, n. 3, 1999, pp. 1<strong>03</strong>7 e ss., con riferimento all’aspetto del<strong>la</strong> dimensione delleattività economiche criminali, onde valutarne l’impatto complessivo sull’economianazionale, si può o<strong>per</strong>are una c<strong>la</strong>ssificazione delle attività criminali, distinguendo tra:- attività illegali produttive di reddito, ossia svolte da o<strong>per</strong>atori non autorizzati osecondo modalità diverse da quelle consentite <strong>per</strong> legge (contrabbando di t.l.e.,usura, gioco d’azzardo e scommesse c<strong>la</strong>ndestine, ecc.);- attività illegali redistributive di reddito (furti, rapine e estorsioni, truffe,corruttele e tangenti; frodi comunitarie ed altre vio<strong>la</strong>zioni finanziarie, ecc.);- attività produttive/distributive di beni o servizi illegali, ossia aventi un oggettoobiettivamente illecito ex se (traffico di stupefacenti, armi o materiali sensibili,gestione dell’immigrazione c<strong>la</strong>ndestina, sfruttamento del<strong>la</strong> prostituzione edell’accattonaggio minorile, sofisticazioni e altre frodi alimentari, ecc.).Un’altra componente è, poi, costituita dal<strong>la</strong> produzione irrego<strong>la</strong>re (non illecita) dibeni e servizi legali, ossia <strong>la</strong> cd. economia “sommersa”, di cui solo una parte èstimabile: si tratta di imprese legali che realizzano produzioni legali, ma chedisapplicano talune norme non direttamente incidenti sul<strong>la</strong> liceità dei processiproduttivi o dei prodotti offerti, quanto piuttosto attinenti ad obblighi di naturatributaria, previdenziale-contributiva, ecc.; <strong>per</strong> tale ambito, <strong>per</strong>tanto, non è esattopar<strong>la</strong>re di criminalità (tuttavia si riscontra che anche le imprese legali di derivazionecriminale effettuino tali pratiche elusive/evasive).


8L’ANALISI ECONOMICA DEL RICICLAGGIOPer organizzazione criminale intendiamo un insieme diindividui e di beni strumentali, associati tra loro con lo scopodi scambiare o produrre in modo esclusivo servizi e beni dinatura illecita, ovvero servizi e beni di natura lecita con mezziilleciti o di origine illecita.L’organizzazione criminale, attraverso l’attività svolta neimercati illegali accumu<strong>la</strong> risorse. <strong>Il</strong> momento di accumu<strong>la</strong>zionedi risorse illegali pone <strong>per</strong>ò immediatamente un problema di<strong>ricic<strong>la</strong>ggio</strong>. L’attività di <strong>ricic<strong>la</strong>ggio</strong> ha <strong>la</strong> finalità di trasformare<strong>la</strong> liquidità “sporca” proveniente da una qualunque attivitàcriminale o illegale in fondi che – in quanto “puliti”, cioè prividi quelle tracce che possano collegarli ai reati di base –possono essere utilizzati <strong>per</strong> scelte di consumo, di risparmio,di investimento nei settori legali, di reinvestimento nei mercatiillegali. <strong>Il</strong> momento dell’investimento legale e quel<strong>la</strong> del<strong>la</strong>riaccumu<strong>la</strong>zione illegale completano il modello. In lineagenerale, le scelte di un soggetto economico di impiegare lesue risorse in attività illecite, divenendo quindi soggettocriminale, dipenderanno, dati i possibili ritorni, da duegrandezze: <strong>la</strong> probabilità di essere incriminato e <strong>la</strong> pena chesubirà nel caso sia riconosciuto colpevole. L’analisi delle sceltedel<strong>la</strong> criminalità organizzata può indubbiamente seguire ilmedesimo approccio.L’analisi del comportamento di un’organizzazionecriminale in termini di razionalità non può certo considerarsiesclusiva. Non si può escludere, infatti, che il soggettoSui rapporti tra impresa criminale ed economia legale di riferimento, vds. Piùampiamente BERTONI A. e ROSSI E. in “I rapporti tra impresa criminale edeconomia legale di riferimento. La gestione del patrimonio cumu<strong>la</strong>to con attivitàcriminose”, in “La criminalità come impresa”, op. cit. pp. 35 e segg.: secondo gliautori citati, <strong>la</strong> gestione del patrimonio accumu<strong>la</strong>to con l’attività criminale consenteall’imprenditore di esercitare una “leva finanziaria criminale”, il cui effettomoltiplicatore è in grado di minare <strong>la</strong> potenzialità delle imprese legali anche piùsane. L’impresa criminale, a seguito del<strong>la</strong> disponibilità di capitali, accresce <strong>la</strong> propriainfluenza sul mercato legale distorcendone il funzionamento, l’esplicarsi del<strong>la</strong>concorrenza e <strong>per</strong>sino l’allocazione del credito da parte del sistema bancario.


L’ECONOMIA DEL RICICLAGGIO – PROFILI MICRO E MACROECONOMICI 9criminale sia vinco<strong>la</strong>to ed influenzato da logiche diverse daquel<strong>la</strong> del<strong>la</strong> razionalità. Va <strong>per</strong>altro rilevato come <strong>la</strong>componente economica è divenuta l’elemento caratterizzante,se non addirittura predominante, del<strong>la</strong> più recente tipologiadelle organizzazioni criminali.Per avviare l’attività di <strong>ricic<strong>la</strong>ggio</strong>, l’organizzazionedetentrice del<strong>la</strong> liquidità proveniente da attività illecita decideràse porre in atto, in un dato sistema economico, un atto illecitospecifico, il <strong>ricic<strong>la</strong>ggio</strong>, valutando appunto <strong>la</strong> probabilità diessere sco<strong>per</strong>ta e <strong>la</strong> re<strong>la</strong>tiva pena e confrontando<strong>la</strong> con iguadagni attesi, al netto dei costi economici di tale attività di<strong>ricic<strong>la</strong>ggio</strong>. La scelta dell’organizzazione implica unasostanziale autonomia del delitto in esame, e del<strong>la</strong> re<strong>la</strong>tivaorganizzazione produttiva, rispetto ad altre fattispeciedelittuose, che hanno originato i proventi nel<strong>la</strong> fase diaccumu<strong>la</strong>zione. Inoltre il ruolo cruciale che l’attività di<strong>ricic<strong>la</strong>ggio</strong> svolge nel<strong>la</strong> crescita e nel<strong>la</strong> profittabilità di tuttal’industria del crimine fa avanzare l’ipotesi di una suacentralità, qualitativa e quantitativa, in tutte le organizzazionicriminali.L’indicazione di una utilità del reato di <strong>ricic<strong>la</strong>ggio</strong>compendia, in realtà, dandone una espressione unitaria, ilvalore di una serie di servizi più generali che stimo<strong>la</strong>no <strong>la</strong>crescita di una domanda di servizi di <strong>ricic<strong>la</strong>ggio</strong> da parte delleorganizzazioni criminali, che accumu<strong>la</strong>no risorse illecite. <strong>Il</strong><strong>ricic<strong>la</strong>ggio</strong> produce difatti <strong>per</strong> chi ne usufruisce:• il valore economico in senso stretto di trasformarepienamente in potere d’acquisto <strong>la</strong> liquidità provenientedalle più diverse attività criminali (trasformazione); <strong>la</strong>trasformazione a sua volta produce altre due utilità <strong>per</strong> ilsoggetto criminale:• <strong>la</strong> possibilità di aumentare il tasso di penetrazione neisettori legali dell’economia, attraverso il successivomomento dell’investimento (inquinamento);


10L’ANALISI ECONOMICA DEL RICICLAGGIO• <strong>la</strong> possibilità di aumentare il tasso di mimetismo deisoggetti e delle organizzazioni criminali nel sistema nelsuo complesso (mimetismo).Definito il problema nei termini più generali possibili, sipuò passare ad un ulteriore livello di indagine, riguardante <strong>la</strong>possibilità di investigare le scelte di una genericaorganizzazione (o impresa) criminale, <strong>la</strong> quale, avendoaccumu<strong>la</strong>to risorse nei mercati illegali, deve decidere se, e inquale misura, ricic<strong>la</strong>re i roventi di un determinato reato. Inbase al modello d’analisi in esame è possibile individuare ledeterminanti del<strong>la</strong> domanda di <strong>ricic<strong>la</strong>ggio</strong> a livellomicroeconomico di una singo<strong>la</strong> organizzazione criminale.Secondo i risultati a cui è <strong>per</strong>venuta l’analisi economica delcrimine, al momento di stabilire l’ammontare del<strong>la</strong> liquidità daricic<strong>la</strong>re, l’organizzazione criminale viene influenza da unaserie di variabili “chiave”:• ammontare dei proventi delle attività criminali re<strong>la</strong>tiveal<strong>la</strong> fase di accumu<strong>la</strong>zione;• probabilità di sco<strong>per</strong>ta del reato nel<strong>la</strong> fase di <strong>ricic<strong>la</strong>ggio</strong>;• severità delle sanzioni nel<strong>la</strong> fase di <strong>ricic<strong>la</strong>ggio</strong>;• redditività del<strong>la</strong> liquidità ripulita rispetto a quel<strong>la</strong> sporcanel<strong>la</strong> fase dell’investimento;• costo delle o<strong>per</strong>azioni di <strong>ricic<strong>la</strong>ggio</strong>.Definite le coordinate microeconomiche del modelloaccumu<strong>la</strong>zione-<strong>ricic<strong>la</strong>ggio</strong>-investimento, è possibile offrirneanche una specificazione aggregata.Da un punto di vista macroeconomico, il <strong>ricic<strong>la</strong>ggio</strong>finanziario svolge una funzione essenziale nel<strong>la</strong> crescita di tuttigli altri mercati illegali, in quanto <strong>la</strong> separazione di fondi liquididal<strong>la</strong> loro matrice illecita ne consente il reinvestimento,altrimenti impossibile. <strong>Il</strong> <strong>ricic<strong>la</strong>ggio</strong> finanziario svolge cioè in


L’ECONOMIA DEL RICICLAGGIO – PROFILI MICRO E MACROECONOMICI 11aggregato un ruolo di moltiplicatore del volume dell’attivitàafferente a soggetti criminali 56 .Ogni o<strong>per</strong>azione di <strong>ricic<strong>la</strong>ggio</strong> ha <strong>per</strong> l’organizzazionecriminale un suo costo opportunità rappresentato dalle risorsenecessarie al soggetto criminale <strong>per</strong> por<strong>la</strong> in atto 7 . Talecomponente di costo può avere una duplice natura: da un <strong>la</strong>toi costi tecnici, dovuti al<strong>la</strong> metodologia utilizzata ed al<strong>la</strong> naturaed esigenze degli o<strong>per</strong>atori utilizzati; dall’altro <strong>la</strong>to i costi del<strong>la</strong>rego<strong>la</strong>mentazione anti<strong>ricic<strong>la</strong>ggio</strong>: a parità di altre condizioni, ilcosto dell’attività di <strong>ricic<strong>la</strong>ggio</strong> dipenderà dall’efficacia del<strong>la</strong>rego<strong>la</strong>mentazione anti<strong>ricic<strong>la</strong>ggio</strong>; tanto più <strong>la</strong>rego<strong>la</strong>mentazione è efficace, tanto più costoso sarà <strong>per</strong> ilcriminale porre in atto l’attività illecita.L’effetto moltiplicativo dell’attività di <strong>ricic<strong>la</strong>ggio</strong> finanziariosarà tanto maggiore:• quanto minore è il costo opportunità di tale attività, valea dire tanto minore è , a parità di altre condizioni,l’efficacia del<strong>la</strong> rego<strong>la</strong>mentazione;5 DONATO e MASCIANDARO, “Moneta, Banca, Finanza. Gli abusi del credito”,Hoepli, Mi<strong>la</strong>no, 2001, p. 138 ss.6 I modelli del moltiplicatore sono stati introdotti nell’area del<strong>la</strong> teoria monetaria, apartire da J.E. MEADE (1934). <strong>Il</strong> moltiplicatore da <strong>ricic<strong>la</strong>ggio</strong> qui presentato è statointrodotto in D. MASCIANDARO (1994) – anche in un modello reddito-spesa consettori illegali, del tipo utilizzato in M. CENTORRINO – G. SIGNORINO (1993),G.M. REY (1993). La crescita del settore illegale, favorita dal <strong>ricic<strong>la</strong>ggio</strong>, provocapoi tutta una serie di alterazioni profonde nei meccanismi di funzionamento di unaeconomia di mercato, incidendo sul sistema stesso di re<strong>la</strong>zioni su cui si fondano gliscambi e <strong>la</strong> produzione: <strong>per</strong> gli effetti sulle re<strong>la</strong>zioni di fiducia cfr. <strong>per</strong> tutti L.CAMPIGLIO (1993) e S. ZAMAGNI (1993).7 <strong>Il</strong> costo opportunità del <strong>ricic<strong>la</strong>ggio</strong>, comprende l’erogazione al ricic<strong>la</strong>tore di una<strong>per</strong>centuale del capitale ricic<strong>la</strong>to, spese <strong>per</strong> le o<strong>per</strong>azioni effettuate, mediazione tra icontraenti, disponibilità di capitali liquidi, ecc.; cfr. G. COLOMBO (1990) e MORIet al. (1991), D. PISTORELLI (1993) – rileva appunto come l’attività di <strong>ricic<strong>la</strong>ggio</strong>produca reddito all’esterno dell’organizzazione criminale, poiché essa comporta uncosto lucrato da <strong>per</strong>sone estranee all’attività illecita fonte del flusso di liquiditàricic<strong>la</strong>ta.


12L’ANALISI ECONOMICA DEL RICICLAGGIO• quanto maggiore è <strong>la</strong> quota di reinvestimento in attivitàillecite, che a sua volta dipende dai profitti stessi, intermini di rendimento e rischiosità. Per cui:• tanto maggiore è il differenziale di rendimento realeatteso delle attività illecite;• tanto minore è <strong>la</strong> rischiosità attesa re<strong>la</strong>tiva delle attivitàillecite.• quanto più grande è il volume iniziale di attivitàeconomica criminale.Possiamo quindi concludere che il volume attesodell’attività di <strong>ricic<strong>la</strong>ggio</strong> cresce all’aumentare dell’entitàdell’economia illegale, avendo a sua volta su quest’ultima uneffetto moltiplicativo. La crescita dell’industria del crimine ingenerale e di quel<strong>la</strong> del <strong>ricic<strong>la</strong>ggio</strong> in partico<strong>la</strong>re aumenta iltasso di inquinamento del sistema economico e finanziario.Va sottolineato come l’effetto inquinante possa essere coltoalmeno sotto tre punti di vista. Un <strong>ricic<strong>la</strong>ggio</strong> efficace riduce,in primo luogo, le probabilità che un dato reato- quindi undato criminale – venga sco<strong>per</strong>to; esso consente ai soggetticriminali di aumentare i propri investimenti, in generale leproprie dotazioni reddituali e patrimoniali, nel settore legale;questo aumenta il tasso di inquinamento del settore produttivoreale.Infine, quanto più l’attività di ripulitura si svolge o riguardail sistema bancario e finanziario, tanto più aumenterà il tasso diinquinamento del<strong>la</strong> struttura finanziaria 8 .8 MASCIANDARO osserva che sul piano macroeconomico <strong>la</strong> re<strong>la</strong>zione tra l’attivitàdi <strong>ricic<strong>la</strong>ggio</strong> finanziario e l’economia criminale si dovrebbe dunque riflettere in unacrescita “anoma<strong>la</strong>” del<strong>la</strong> struttura, non spiegabile cioè solo in termini di crescitadell’economia legale. La crescita “anoma<strong>la</strong>” dell’intermediazione finanziariadovrebbe riguardare sia l’intermediazione bancaria che l’intermediazione finanziarianon bancaria. Sul punto, vds. più compiutamente MASCIANDARO D. (1993), in“Analisi economica del<strong>la</strong> criminalità, teoria del<strong>la</strong> rego<strong>la</strong>mentazione e <strong>ricic<strong>la</strong>ggio</strong>finanziario”, in Mercati illegali e mafie, ZAMAGNI Stefano (a cura di) <strong>Il</strong> Mulino,Bologna,.243-297.


CAPITOLO IIIL RUOLO DEGLI INTERMEDIARI FINANZIARI E LAPOLITICA ANTIRICICLAGGIO1. Premessa<strong>Il</strong> <strong>ricic<strong>la</strong>ggio</strong> <strong>per</strong>petrato attraverso i canali bancari efinanziari arreca una profonda lesione al valore dell’integritàdei re<strong>la</strong>tivi mercati le cui caratteristiche in termini di gravità edimensione sono corre<strong>la</strong>te all’intensificarsi del processo diglobalizzazione e di integrazione del<strong>la</strong> stessa economiafinanziaria.Un’analisi sui rapporti tra <strong>ricic<strong>la</strong>ggio</strong> ed intermediarifinanziari e soprattutto circa l’incidenza ed il condizionamentodel primo su economia e finanza costituisce un indispensabileapproccio <strong>per</strong> una esaustiva conoscenza del complesso edinsidioso fenomeno legato all’occultamento ed al reimpiegodei proventi da attività delittuose 1 .I mercati bancari e finanziari svolgono un ruolo funzionaleal<strong>la</strong> crescita dell’economia legale; infatti, passandodall’economia di scambio a quel<strong>la</strong> monetaria, attraversol’esercizio del<strong>la</strong> funzione di offerta di servizi di pagamento e dicredito, gli intermediari forniscono agli o<strong>per</strong>atori economici glistrumenti necessari <strong>per</strong> <strong>la</strong> realizzazione delle scelte allocative1 La letteratura italiana, esistente in materia, è assai limitata ed i pochi prodottidell’e<strong>la</strong>borazione scientifica sull’argomento sono riconducibili ad un novero ristrettodi autori che nell’ultimo decennio hanno, con successo, tratteggiato i contorni del<strong>per</strong>verso rapporto tra illegalità e mercati finanziari. Accademici quali StefanoZamagni, Luigi Donato e Donato Masciandaro hanno fatto registrare progressi assailusinghieri nello studio di una così delicata problematica, fornendo rigorosa ecopiosa testimonianza di <strong>la</strong>vori di ricerca ampi e profondi. L’approccio al tema delleinterre<strong>la</strong>zioni tra economia finanziaria e <strong>ricic<strong>la</strong>ggio</strong> non può prescindere daicontributi dottrinari frutto delle ricerche dei predetti autori.


14L’ANALISI ECONOMICA DEL RICICLAGGIOdelle proprie risorse, consentendo, in tal modo, ilmiglioramento del sistema.Tali mercati sono fondamentali anche <strong>per</strong> lo sviluppoduraturo dell’economia illegale. 2Le caratteristiche di immaterialità e di invisibilità checonnotano i beni ed i servizi offerti dalle istituzioni bancarie efinanziarie ben si integrano con le esigenze di sviluppo e dimimetismo delle transazioni illegali.Si osserva che negli anni Ottanta si è assistito ad un forteed intenso incremento del<strong>la</strong> competizione nel<strong>la</strong> offerta diservizi creditizi e finanziari indotto dai noti processi diglobalizzazione, despecializzazione ed internazionalizzazione,con conseguente innalzamento del tasso rischio di instabilitàanche a livello sistemico 3 .In tale contesto, connotato da una maggiore efficienza deimercati finanziari, <strong>la</strong> maggiore domanda di servizi funzionaliall’assicurazione delle esigenze di occultamento e reimpiego dicapitali illecitamente ottenuti ha trovato un’ideale opportunitàdi soddisfacimento.Nel<strong>la</strong> composizione dell’incontro tra <strong>la</strong> sopra cennataillecita richiesta di approntamento di supporti finanziariserventi il <strong>ricic<strong>la</strong>ggio</strong> di denaro “sporco” e l’offerta dei re<strong>la</strong>tiviservizi, svolgono un ruolo necessario due categorie di soggettio<strong>per</strong>anti nel settore bancario e finanziario.Essi sono rappresentati da o<strong>per</strong>atori che, del tuttoinconsapevolmente, prestano <strong>la</strong> propria assistenza finanziarianel<strong>la</strong> realizzazione di o<strong>per</strong>azioni frutto di delinquenziali attivitàe da strutture che, invece, in modo assolutamente2 “E ciò <strong>per</strong> due ordini di motivi: da un <strong>la</strong>to <strong>per</strong> le stesse motivazioni, sopra indicate,in re<strong>la</strong>zione all’economia legale; dall’altro <strong>per</strong> il fatto che gli o<strong>per</strong>atori criminaliriescono, attraverso le strutture finanziarie, a far riemergere i propri illeciti proventinell’economia legale.” In DONATO L.- MASCIANDARO L., ”Criminalità eintermediazione finanziaria”, Edibank, 1996.3 Ibidem.


IL RUOLO DEGLI INTERMEDIARI FINANZIARI E LA POLITICA ANTIRICICLAGGIO 15consapevole, si predispongono all’offerta di servizi finanziariilleciti 4 .Di qui discende l’esigenza di esplorare sia i meccanismi chepresiedono al<strong>la</strong> nascita ed allo sviluppo delle intime re<strong>la</strong>zionitra mondo criminale, segnatamente quello afferente ilfenomeno del <strong>ricic<strong>la</strong>ggio</strong> e mercati bancari e finanziari, chedelle misure preventive e repressive da adottare <strong>per</strong> un efficacecontrasto o contenimento del detto crimine.2. La centralità degli intermediari finanziari nel contrasto del <strong>ricic<strong>la</strong>ggio</strong>L’analisi delle partico<strong>la</strong>ri funzioni svolte dagli intermediaribancari e finanziari può determinare un significativocontributo nel<strong>la</strong> comprensione del<strong>la</strong> natura del <strong>ricic<strong>la</strong>ggio</strong>posto in essere attraverso i re<strong>la</strong>tivi mercati.La teoria economica rammenta che nell’esercizio delleproprie attività gli o<strong>per</strong>atori finanziari soddisfano tre principaliesigenze espresse, sul mercato, dai soggetti economici: ilcontenimento dei costi delle transazioni; <strong>la</strong> riduzione delrischio ed il coordinamento delle diverse preferenzetemporali. 5Gli intermediari finanziari, offrendo servizi funzionali al<strong>la</strong>riduzione del costo delle transazioni, conferiscono aglio<strong>per</strong>atori economici l’opportunità di migliorare le re<strong>la</strong>tivescelte allocative del potere d’acquisto, in termini di consumo,di risparmio e di investimento. 6L’industria finanziaria produce servizi e beni immateriali adalto contenuto specialistico che rendono i prodotti offertifrutto di un patrimonio informativo partico<strong>la</strong>rmente esclusivo:4 DONATO L.- MASCIANDARO L., op cit.; ZAMAGNI S., “Mercati illegali eMafie, L’economia del crimine organizzato”, <strong>Il</strong> Mulino, 1992.5 DONATO L.- MASCIANDARO L., “Moneta, Banca, Finanza. Gli abusi delmercato”, Hoepli, Mi<strong>la</strong>no, 2001.6 Ibidem.


16L’ANALISI ECONOMICA DEL RICICLAGGIOda ciò discende un indubbio determinarsi, sul mercato, diun’asimmetria informativa.<strong>Il</strong> peculiare patrimonio informativo, leva di forza del<strong>la</strong>massimizzazione del profitto dell’industria finanziaria, èl’elemento di assoluto discrimine rispetto alle altre impreseo<strong>per</strong>anti sul mercato.Conseguentemente, se <strong>la</strong> finalità del <strong>ricic<strong>la</strong>ggio</strong> consta nel<strong>la</strong>necessità di trasformare potere d’acquisto potenziale ineffettivo, gli o<strong>per</strong>atori finanziari, coerentemente alsoddisfacimento di tale esigenza, vengono ad assumerecaratteristiche del tutto singo<strong>la</strong>ri, atteso che, da un <strong>la</strong>to,assumono una minore trasparenza rispetto al normale, inragione del fatto che le transazioni sono gestite da o<strong>per</strong>atorispecializzati, in ciò riverberando <strong>la</strong> anzidetta asimmetriainformativa, dall’altro, essi si collocano in una posizione diprivilegio 7 .Per i motivi sopra esposti il mercato finanziario si descrive,all’interno del mondo economico, anche attraverso i caratteridel<strong>la</strong> opacità e del<strong>la</strong> centralità.Nell’ambito del mercato finanziario un partico<strong>la</strong>re ruoloviene rivestito dall’azienda bancaria che, a ragione del<strong>la</strong>contemporanea gestione di contratti di deposito e di credito,beneficia di economie di sca<strong>la</strong> e di diversificazione nel<strong>la</strong>gestione delle informazioni.La banca, <strong>per</strong>tanto, in un mercato opaco <strong>per</strong> definizione,diviene una depositaria di informazioni riservate sia suibeneficiari dei prestiti che sugli utilizzatori dei servizi dipagamento 8 .Le istituzioni bancarie, inoltre, se da un canto consentonoalle imprese legali l’opportunità di allocare le risorse attraversoil sistema dei pagamenti, dall’altro si pongono in condizione diassicurare all’economia illegale <strong>la</strong> possibilità di trasformare il7 Ibidem.8 Ibidem.


IL RUOLO DEGLI INTERMEDIARI FINANZIARI E LA POLITICA ANTIRICICLAGGIO 17potere d’acquisto potenziale del denaro “sporco” in potered’acquisto effettivo.Da ciò discende <strong>la</strong> focalità del ruolo giocato dalle bancheattraverso <strong>la</strong> gestione del sistema dei pagamenti rispetto alleesigenze del mondo criminale, interessato, non solo, al<strong>la</strong>riduzione dei costi di transazione, ma partico<strong>la</strong>rmente attentoa massimizzare il livello di tute<strong>la</strong> dai rischi di sco<strong>per</strong>ta e diconseguente sopportazione degli oneri conseguenti.Pertanto, in un mercato come quello finanziario ove leinformazioni non sono né complete né acquisibili senza costi,le opportunità di nascondimento del potere d’acquistoderivante da profitti illegali divengono elevate e <strong>la</strong> condottadelle istituzioni bancarie e creditizie assume un risvoltocruciale 9 .Infatti, gli intermediari finanziari vengono a collocarsi alcentro dell’interesse sia delle organizzazioni criminali che delleAutorità pubbliche deputate al contrasto del <strong>ricic<strong>la</strong>ggio</strong>.La presenza di intermediari collusi o inconsapevoli, <strong>per</strong>chénon in grado di tute<strong>la</strong>re in modo efficiente <strong>la</strong> difesa del<strong>la</strong>propria integrità, determina <strong>la</strong> possibilità, <strong>per</strong> i soggetticriminali, di utilizzare convenientemente il sistema deipagamenti o del credito <strong>per</strong> le specifiche finalità di ripulitura edi reinvestimento del denaro illegittimamente ottenuto.Per gli organi pubblici, destinatari di funzioni diprevenzione e repressione dei fenomeni delinquenziali, ilmondo finanziario si colloca in posizione servente <strong>per</strong>ottenere, attraverso lo sfruttamento del re<strong>la</strong>tivo patrimonioinformativo, elementi indicatori e rive<strong>la</strong>tori dell’esistenza diorganizzazioni criminali.La singo<strong>la</strong>rità del <strong>ricic<strong>la</strong>ggio</strong> o<strong>per</strong>ato tramite i sistemibancari e finanziari consta nel fatto che esso si realizza <strong>per</strong> iltramite di transazioni e mercati “governati” da differenti9 Ibidem.


18L’ANALISI ECONOMICA DEL RICICLAGGIOforme di asimmetria informativa; <strong>per</strong>tanto, il successodell’azione pubblica nel<strong>la</strong> rego<strong>la</strong>mentazione dell’attività degliintermediari finanziari, in chiave anti<strong>ricic<strong>la</strong>ggio</strong>, è legato alcomportamento che gli o<strong>per</strong>atori del settore pongono inessere 10 .Come più su ricordato, il <strong>ricic<strong>la</strong>ggio</strong> bancario e finanziariopuò assumere due distinte connotazioni: consapevole oinconsapevole.Nel primo caso, l’attività criminosa in questione si serve diun intermediario anch’esso criminale, <strong>la</strong> cui o<strong>per</strong>atività èdirettamente o indirettamente control<strong>la</strong>ta dall’organizzazionedelinquenziale; nel<strong>la</strong> seconda ipotesi, vengono poste in esseretransazioni illecite <strong>per</strong> il tramite di intermediari non inquinati<strong>la</strong> cui precipua funzione consiste nel supportare l’economialegale.Per l’analisi economica del fenomeno “rischio” di<strong>ricic<strong>la</strong>ggio</strong> assume considerevole rilievo il ruolo svolto dagliintermediari finanziari: gli o<strong>per</strong>atori onesti edinconsapevolmente coinvolti in procedure di <strong>la</strong>vaggio deldenaro “sporco” possono essere destinatari di incombenzediscendenti da disposizioni normative tese a far rivestire aquesti ultimi, funzioni di “agenti” nell’assunzione di una fattivao<strong>per</strong>atività col<strong>la</strong>borativa nell’individuare e segna<strong>la</strong>re ilcompimento di anomale transazioni.10 Secondo DONATO E MASCIANDARO “questo connotato differenzia il<strong>ricic<strong>la</strong>ggio</strong> bancario e finanziario dalle forme crimine analizzate tradizionalmentedall’analisi economica, in cui l’Autorità pubblica delega principalmente l’azione dicontrollo alle Forze di polizia. Anche nell’ambito del<strong>la</strong> lotta al <strong>ricic<strong>la</strong>ggio</strong> bancario efinanziario le Forze di polizia, emanazione delle pubbliche autorità, svolgono unruolo di grande rilievo ma, <strong>la</strong> natura del rapporto principale-agente che si instauratra Autorità pubblica e Forze dell’ordine, con i re<strong>la</strong>tivi problemi di delega, nonpresenta aspetti peculiari che non siano già stati affrontati dall’approccio c<strong>la</strong>ssicomentre è, invece, possibile rilevare uno sforzo di individuazione specifico del reatodi <strong>ricic<strong>la</strong>ggio</strong> bancario e finanziario, delegato principalmente agli intermediari,nettamente distinto dallo sforzo generale ed uniforme di individuazione eprevenzione delle varie tipologie di reato, delegato alle Forze di polizia”.


IL RUOLO DEGLI INTERMEDIARI FINANZIARI E LA POLITICA ANTIRICICLAGGIO 19Ciò in virtù del<strong>la</strong> constatazione dell’esistenza di unaevidente asimmetria informativa che presiede il rapporto traautorità di controllo, banca-agente e soggetti criminali.Ovviamente, considerando che non è possibile conoscere apriori se <strong>la</strong> delega di funzioni di “controllo” strumentaliall’intercettazione di illecite o<strong>per</strong>azioni di <strong>ricic<strong>la</strong>ggio</strong> è affidataad intermediari onesti o inquinati, occorre tenere ben distintele due figure di o<strong>per</strong>atori finanziari, atteso che differenti sono“le ipotesi di partenza riguardo alle rispettive strutture degliincentivi e degli obiettivi”. 11Nell’ipotesi che il <strong>ricic<strong>la</strong>ggio</strong> del denaro di provenienzaillecita transiti <strong>per</strong> il tramite di o<strong>per</strong>atori bancari e finanziarionesti, si osserva che lo sviluppo di un’adeguata politica dicol<strong>la</strong>borazione attiva dovrebbe consentire l’individuazionedelle inevitabili tracce conseguenti all’illegale attività.In detta circostanza, il rischio di <strong>ricic<strong>la</strong>ggio</strong> è direttamenteproporzionale al livello dell’attività col<strong>la</strong>borativa.Pertanto, se <strong>per</strong> ciò che concerne gli intermediari collusi ilproblema gravante sulle Autorità pubbliche di approntare unaefficace azione di contrasto si incardina nel sistema deimeccanismi di deterrenza, in re<strong>la</strong>zione al<strong>la</strong> diversa categoriadegli intermediari inconsapevoli <strong>la</strong> questione si pone,diversamente, in termini di accettabilità delle normerego<strong>la</strong>mentari preordinate all’ottenimento del<strong>la</strong>col<strong>la</strong>borazione 12 .Si pone <strong>la</strong> necessità, quindi, che i sistemi rego<strong>la</strong>mentariesaltino <strong>la</strong> propria efficacia attraverso un adeguato livello diaccettabilità da parte degli intermediari e ciò dipendenecessariamente dal rapporto tra i costi dell’implementazione e11 Ibidem.12 DONATO e MASCIANDARO osservano che “ogni forma di rego<strong>la</strong>mentazionetende a modificare <strong>la</strong> struttura degli incentivi, e quindi <strong>la</strong> condotta, degliintermediari”; <strong>per</strong>tanto, “l’efficacia del<strong>la</strong> rego<strong>la</strong>mentazione dipende quindi dal<strong>la</strong>capacità di influenzare nel<strong>la</strong> giusta direzione le scelte degli o<strong>per</strong>atori”.


20L’ANALISI ECONOMICA DEL RICICLAGGIOdell’osservanza delle disposizioni anti<strong>ricic<strong>la</strong>ggio</strong> ed i guadagniattesi dal<strong>la</strong> rego<strong>la</strong>mentazione.Gli intermediari finanziari rappresentano un punto focalenello sviluppo delle attività criminose proprio <strong>per</strong>ché essirappresentano il veicolo prioritario dell’attività di <strong>ricic<strong>la</strong>ggio</strong>.<strong>Il</strong> <strong>ricic<strong>la</strong>ggio</strong>, o<strong>per</strong>ato attraverso le strutture bancarie efinanziarie, consente lo sviluppo delle attività criminaliattraverso <strong>la</strong> separazione dei proventi delittuosi dal<strong>la</strong> loroorigine illegale e <strong>per</strong>mettendone il reinvestimento in altreattività illecite o legali.<strong>Il</strong> processo in questione può essere sufficientementearginato quando l’attività di <strong>ricic<strong>la</strong>ggio</strong> induce forti costi <strong>per</strong> icriminali.Quanto più sarà efficace <strong>la</strong> rego<strong>la</strong>mentazione anti<strong>ricic<strong>la</strong>ggio</strong>tanto più elevati saranno i costi <strong>per</strong> i ricic<strong>la</strong>tori.Nel solco del<strong>la</strong> col<strong>la</strong>boratività richiesta agli intermediarifinanziari si rileva come tale forma di ausilio alle funzioni diprevenzione e repressione gravanti sulle Autorità pubbliche siadivenuta vieppiù complessa ed artico<strong>la</strong>ta con il progrediredelle tecniche di <strong>ricic<strong>la</strong>ggio</strong>.Queste ultime divenendo sempre più sofisticate induconoun aggravamento delle condizioni di definizione edindividuazione delle o<strong>per</strong>azioni cosi dette anomale 13 .<strong>Il</strong> ruolo che gli intermediari finanziari possono svolgerenel<strong>la</strong> riduzione del livello di penetrabilità dei mercati legali daparte delle organizzazioni criminali interessate al <strong>ricic<strong>la</strong>ggio</strong> deldenaro “sporco”, dipende essenzialmente da due elementichiave: l’informazione e gli incentivi.13 DONATO e MASCIANDARO sostengono che “si registra una crescente difficoltànelle procedure di riconoscimento delle anomalie del <strong>ricic<strong>la</strong>ggio</strong> al<strong>la</strong> quale siaggiunge <strong>la</strong> problematica insita nel concetto di anomalia che se da un cantorappresenta una condizione necessaria <strong>per</strong>ché possa prestarsi a rive<strong>la</strong>re l’esistenza diun fatto di <strong>ricic<strong>la</strong>ggio</strong>, può non essere sufficiente a tale scopo atteso che essapotrebbe riferirsi a singo<strong>la</strong>rità o<strong>per</strong>azionali estranee a finalità di ripulitura”.


IL RUOLO DEGLI INTERMEDIARI FINANZIARI E LA POLITICA ANTIRICICLAGGIO 21<strong>Il</strong> livello di efficacia di una rego<strong>la</strong>mentazione anti<strong>ricic<strong>la</strong>ggio</strong>è subordinato al fattore informazione; atteso, infatti, cheesiste, come già più su considerato, uno squilibrio informativotra soggetti criminali, Autorità pubbliche e intermediarifinanziari, a tutto favore di questi ultimi, “è efficiente che aimedesimi sia affidata <strong>la</strong> funzione di “agenti” nell’attenzionareil fenomeno del <strong>ricic<strong>la</strong>ggio</strong>.” 14Ma ciò dipende in <strong>la</strong>rga misura da un altro elementofondamentale rappresentato dal sistema degli incentivi: neconsegue, quindi, <strong>la</strong> necessità di evitare che i costi attesi <strong>per</strong> ilrecepimento delle disposizioni anti<strong>ricic<strong>la</strong>ggio</strong> e <strong>per</strong> <strong>la</strong> re<strong>la</strong>tivaattuazione non su<strong>per</strong>ino i corre<strong>la</strong>tivi guadagni ingenerando intal modo nel sistema un incentivo ad evitare di porre in esserecomportamenti distorsivi od elusivi.<strong>Il</strong> problema degli incentivi si incardina nel<strong>la</strong> ricerca di unmodello di coo<strong>per</strong>azione tra Autorità pubbliche edintermediari finanziari che importi <strong>per</strong> questi ultimi <strong>la</strong>vantaggiosità insita nell’adempiere efficacemente <strong>la</strong> lorofunzione di “agente”.<strong>Il</strong> sistema di regole indirizzate agli intermediari finanziarideve o<strong>per</strong>are “in modo positivo, a parità di altre condizioni(sanzioni pecuniarie, e non, incluse), sulle risorse ritenuteimportanti” 15 <strong>per</strong> gli stessi.<strong>Il</strong> valore “reputazione” può svolgere, in tale direzione, unruolo molto importante 16 .Dato che l’industria bancaria e finanziaria o<strong>per</strong>ano inmercati nei quali oltre agli elementi reddituali, patrimoniali diogni singo<strong>la</strong> impresa, rileva, in termini di apprezzamentopresso gli investitori, i clienti, le autorità, il valore aggiunto14 Ibidem.15 Ibidem.16 <strong>Il</strong> sistema di “sanzioni” ed “incentivi” <strong>per</strong> lo sviluppo del<strong>la</strong> col<strong>la</strong>boratività degliintermediari finanziari ruota, secondo le intuizioni e le valutazioni riconducibili aDONATO e MASCIANDARO, attorno a questo importante elemento.


22L’ANALISI ECONOMICA DEL RICICLAGGIOdel<strong>la</strong> reputazione, <strong>la</strong> rego<strong>la</strong>mentazione anti<strong>ricic<strong>la</strong>ggio</strong> devetenerne debita evidenza.Gli intermediari finanziari, indotti da pressioni esogene adun proficuo livello col<strong>la</strong>borativo attraverso <strong>la</strong> sollecitazionedel<strong>la</strong> conservazione o dell’esaltazione del<strong>la</strong> re<strong>la</strong>tivareputazione, sarebbero spinti conseguenzialmente a far si che<strong>la</strong> struttura interna degli incentivi nelle singole funzioni dirigaverso comportamenti di più stretta aderenza alle esigenzepubbliche di fattiva col<strong>la</strong>borazione.L’intermediario inquinato è costituito da un’impresaposseduta o control<strong>la</strong>ta da soggetti criminali, che, tra leproprie attività, svolge una funzione di occultamentodell’origine del<strong>la</strong> liquidità proveniente da attività illecite.In pratica, l’attività di <strong>ricic<strong>la</strong>ggio</strong> di un intermediariocriminale consiste nel porre in atto un processo ditrasformazione, il cui input è costituito dal<strong>la</strong> liquidità “daripulire”, mentre l’output è <strong>la</strong> liquidità “ripulita” o anonima 17 .L’intermediario inquinato può essere interpretato come unafattispecie partico<strong>la</strong>re di impresa legale, <strong>la</strong> cui proprietà o il cuicontrollo afferisce a soggetti criminali.Più precisamente si può affermare che l’intermediarioinquinato rappresenta il tipico esempio di impresa “legale”impegnata in una specifica attività “illegale”.I moventi <strong>per</strong> cui un soggetto criminale decide di costituireun’impresa bancaria o finanziaria sono riassumibili in duecategorie: da un <strong>la</strong>to, le ragioni generali <strong>per</strong> cui unaorganizzazione criminale decide di dedicarsi ad attività legali;dall’altro, <strong>la</strong> funzionalità specifica, anche se non unica,ovviamente, del settore bancario e finanziario rispettoall’attività del <strong>ricic<strong>la</strong>ggio</strong>.17 In tal senso DONATO e MASCIANDARO ai quali è riconducibile <strong>la</strong> teoriadell’impresa illegale.


IL RUOLO DEGLI INTERMEDIARI FINANZIARI E LA POLITICA ANTIRICICLAGGIO 23Sul<strong>la</strong> funzionalità specifica, si può distinguere il diversocaso delle funzioni svolte dall’intermediario bancario rispetto aquelle dell’o<strong>per</strong>atore finanziario non bancario.Per quel che concerne <strong>la</strong> funzionalità di una banca inquinatadall’attività di <strong>ricic<strong>la</strong>ggio</strong> 18 , essa può essere identificata ingenerale nel<strong>la</strong> capacità di utilizzare, ai fini dell’occultamento,l’offerta dei servizi bancari, sia dal <strong>la</strong>to “passivo” sia sul frontedell’”attivo”.Dal <strong>la</strong>to del “passivo”, il deposito bancario consenteall’utente criminale <strong>la</strong> possibilità di usufruire con <strong>la</strong> massimaefficacia dei servizi di pagamento: una banca inquinata puòconsentire le massime garanzie, sul piano del<strong>la</strong> funzionalitàeconomica, ed al netto dei rischi di incriminazione e diindividuazione, di trasformabilità del<strong>la</strong> liquidità illecita in lecita.In linea di principio, entrambe le funzioni teoriche deldeposito bancario, strumento di pagamento e riserva di valore,possono essere funzionali alle esigenze di occultamentoproprie dei soggetti criminali, ma, in realtà, nei concreti assettiistituzionali, l’offerta di passività bancarie è sempre piùdiversificata e, di conseguenza, varia il grado di “appetibilità”re<strong>la</strong>tiva anche in termini di funzionalità <strong>per</strong> <strong>la</strong> ripulitura didenaro sporco. 19Questo implica, <strong>per</strong>altro, che qualunque intermediario,bancario e non, che riesca a proporre un’offerta di servizi dipagamento, risulta essere impresa appetibile ai fini delleo<strong>per</strong>azioni di <strong>ricic<strong>la</strong>ggio</strong> ed in potenziale concorrenza con gliintermediari bancari inquinati.Sul fronte del<strong>la</strong> gestione dell’attivo, in partico<strong>la</strong>re delcredito, ma in generale dei servizi finanziari a favore delleimprese, oltre alle possibilità di <strong>ricic<strong>la</strong>ggio</strong> in senso stretto,legate all’utilizzo distorto dei rapporti di credito e di liquidità,18 Ibidem.19 DONATO L.- MASCIANDARO L., “Moneta, Banca, Finanza. Gli abusi delmercato”, Hoepli, Mi<strong>la</strong>no, 2001.


24L’ANALISI ECONOMICA DEL RICICLAGGIOva sottolineata <strong>la</strong> possibilità di erogazioni di credito noncorrispondenti a criteri economici, ma ad obiettivi funzionalialle esigenze dell’organizzazione criminale.Tale comportamento, oltre ad agevo<strong>la</strong>re lo sviluppodell’economia illegale, comporta un cattivo svolgimento del<strong>la</strong>funzione che al<strong>la</strong> banca è affidata dai depositanti, in virtù delsuo patrimonio informativo, e cioè il monitoraggio del<strong>la</strong> bontàdei progetti e delle imprese in cui vengono investiti i fondiraccolti.Per quanto concerne, invece, le ragioni generali chepossono rendere appetibile il controllo di una banca o di unintermediario finanziario rispetto alle esigenze delleorganizzazioni criminali, esse possono individuarsi, in lineateorica, essenzialmente a tre categorie: razionamentodell’investimento sui mercati illegali; profittabilitàdell’investimento nei mercati legali del credito; economieesterne in termini di controllo del territorio 20 .<strong>Il</strong>lustrati, seppur <strong>per</strong> sommi capi, i tratti distintivi degliintermediari inquinati, si profi<strong>la</strong> l’esigenza di descrivere iconnotati delle misure atte a risolvere il problema, al fine diridurre il rischio di <strong>ricic<strong>la</strong>ggio</strong>.3. La politica anti<strong>ricic<strong>la</strong>ggio</strong> secondo l’analisi economicaNel definire le caratteristiche ottimali del<strong>la</strong>rego<strong>la</strong>mentazione anti<strong>ricic<strong>la</strong>ggio</strong>, con finalità di dissuasionedell’emergere di tali intermediari inquinati, occorre porrel’attenzione sul comportamento di due soggetti: l’Autoritàpubblica e l’intermediario inquinato 21 .Sul primo, definibile Autorità-controllore, incombe il20 Ibidem.21 Su tale presupposto si svolge, in merito al problema dibattuto dell’ottimale politicaanti<strong>ricic<strong>la</strong>ggio</strong>, l’analisi economica e<strong>la</strong>borata da DONATO e MASCIANDAROdal<strong>la</strong> cui sintesi si desumono le conclusioni compendiate nel presente paragrafo.


IL RUOLO DEGLI INTERMEDIARI FINANZIARI E LA POLITICA ANTIRICICLAGGIO 25problema di disegnare una rego<strong>la</strong>mentazione anti<strong>ricic<strong>la</strong>ggio</strong>efficace e verificarne gli effetti.<strong>Il</strong> secondo è rappresentato da un’organizzazione bancaria ofinanziaria, posseduta o control<strong>la</strong>ta da uno o più soggetticriminali, che, orientata a rendere massimi i suoi profitti, puòimpiegare le sue risorse in attività lecite ed illecite, tra cuiappunto il <strong>ricic<strong>la</strong>ggio</strong>.All’Autorità è fatto carico di tenere in debito conto i dannisociali derivanti dall’o<strong>per</strong>are di un intermediario inquinato inquanto, più efficace è l’azione di <strong>ricic<strong>la</strong>ggio</strong>, tanto più cresce ilpeso economico, quindi verosimilmente sociale e politico,delle organizzazioni criminali.L’Autorità <strong>per</strong>seguendo l’integrità del sistema bancario efinanziario migliora il benessere sociale.Ai costi diffusi <strong>per</strong> <strong>la</strong> società, rappresentati appunto dallosviluppo dell’economia criminale, vanno aggiunti i costispecifici <strong>per</strong> il sistema bancario dati dal<strong>la</strong> presenza diintermediari inquinati.È dunque evidente che, quanto più i mercati bancari efinanziari sono caratterizzati da scarsa efficienza e trasparenza,tanto più l’imprenditore inquinato trova non solo maggioriprobabilità di sopravvivenza, ma anche vantaggi competitivi.L’ipotesi più naturale porta a considerare il <strong>ricic<strong>la</strong>ggio</strong> fontedi un danno sociale netto, <strong>per</strong> l’effetto di inquinamento delsistema finanziario, economico e sociale.Si deve, <strong>per</strong>ò, ricordare che esiste <strong>la</strong> possibilità <strong>per</strong> cui, <strong>per</strong>taluni Paesi o <strong>per</strong> taluni legis<strong>la</strong>tori, l’attività di <strong>ricic<strong>la</strong>ggio</strong> dellebanche criminali induce sia danni che benefici.I danni sono ancora una volta quelli già indicati e collegatiagli effetti economici e sociali del<strong>la</strong> crescita del ruolo edell’influenza delle organizzazioni criminali nel tessutoeconomico del Paese.I benefici possono ravvisarsi, invece, nello stimolo, <strong>per</strong>quanto inquinato, che tale attività illecita può dare al<strong>la</strong> crescitadel sistema economico e finanziario; a fianco di questi ultimi


26L’ANALISI ECONOMICA DEL RICICLAGGIOtrovano, altresì collocazione i benefici non collettivi, ovverosiaquelli specifici ed individuali, dell’Autorità pubblica.I benefici collettivi discendono dal<strong>la</strong> constatazione che,essendo il <strong>ricic<strong>la</strong>ggio</strong> un’attività economica criminale, che puòfungere da fonte di fornitura di servizi finanziari, esso puòrappresentare una fonte di reddito non marginale, soprattutto<strong>per</strong> i Paesi scarsamente dotati di risorse alternative.I possibili benefici <strong>per</strong>sonali si manifestano in presenza diAutorità pubbliche colluse con le organizzazioni criminali, <strong>per</strong>cui uno sviluppo delle attività di ripulitura si riflette in unmiglioramento del reddito di queste ultime.In ogni caso, dovendo ipotizzare che generalmente il dannosociale netto del <strong>ricic<strong>la</strong>ggio</strong> sia positivo e cioè che tale criminesia considerato un “male, si evidenzia che l’Autorità, oltre aldanno sociale netto del <strong>ricic<strong>la</strong>ggio</strong>, deve considerare anche icosti sociali che <strong>la</strong> comunità sopporta <strong>per</strong> l’azione di contrastoanti<strong>ricic<strong>la</strong>ggio</strong>.L’Autorità deve cioè “contabilizzare” le risorse necessarie<strong>per</strong> una efficace politica anti<strong>ricic<strong>la</strong>ggio</strong>, valutando sia i costidiffusi <strong>per</strong> <strong>la</strong> comunità, legati sia all’attività di contrasto chealle sanzioni, sia i costi specifici <strong>per</strong> il settore finanziario,connessi al<strong>la</strong> presenza di oneri, obblighi, adempimenti,derivanti dal<strong>la</strong> rego<strong>la</strong>mentazione anti<strong>ricic<strong>la</strong>ggio</strong>.L’esistenza, quindi, di un fenomeno <strong>ricic<strong>la</strong>ggio</strong> comporta,sotto il profilo economico, una serie cospicua di costi didiversa natura, economicamente definibili.Si pone, allora, un possibile attrito tra le distinte necessità diavere un sistema bancario e finanziario integro, cioè noninquinato, e che il medesimo o<strong>per</strong>i secondo criteri diefficienza.Difatti, quanto più i rischi di inquinamento spingono versouna rego<strong>la</strong>mentazione ed un monitoraggio dei flussi bancari efinanziari, tanto più tende a comprimersi l’efficienza degliintermediari nello svolgimento delle loro funzioni, a causadegli oneri da normazione anti<strong>ricic<strong>la</strong>ggio</strong>.


IL RUOLO DEGLI INTERMEDIARI FINANZIARI E LA POLITICA ANTIRICICLAGGIO 27Compito dell’Autorità è proprio quello di individuare unarego<strong>la</strong>mentazione anti<strong>ricic<strong>la</strong>ggio</strong> capace di ottenere un giustoequilibrio tra le due finalità di integrità e di efficienza.“Se si ipotizza che i costi sociali del<strong>la</strong> rego<strong>la</strong>mentazionesiano corre<strong>la</strong>ti all’intensità dell’attività di contrasto prescelta,sianegli aspetti generali dell’azione di polizia che in quelli specificiriguardanti il sistema finanziario, occorre valutareattentamente gli effetti del<strong>la</strong> rego<strong>la</strong>mentazione sul così dettofattore inefficienza da costi.” 22Questo punto è cruciale <strong>per</strong> determinare l’efficacia o menodi una politica anti<strong>ricic<strong>la</strong>ggio</strong>.Se infatti le condotte attive dell’Autorità <strong>per</strong> aumentare leprobabilità di sco<strong>per</strong>ta del reato si svolgono secondoprocedure e modelli o<strong>per</strong>ativi che incidono sull’efficienza, equindi sui costi, del sistema, il rischio è quello di produrrerisultati insoddisfacenti, sia in termini di efficienza sia diefficacia.In re<strong>la</strong>zione al<strong>la</strong> possibile intensità assumibile dall’attività dicontrasto e di prevenzione del fenomeno <strong>ricic<strong>la</strong>ggio</strong> vaconsiderato che se si ipotizza che essa cresca quanto peggiorisono i risultati <strong>per</strong>cepiti del<strong>la</strong> lotta anticrimine, è ragionevoleritenere che il livello dell’attività di contrasto cresca quanto piùinsoddisfacente è il risultato conseguito in termini di reatisco<strong>per</strong>ti.In aggiunta, va rilevato che anche le sanzioni anti<strong>ricic<strong>la</strong>ggio</strong>che l’Autorità può decidere di applicare al singolointermediario possono riflettersi in costi diffusi <strong>per</strong> il sistema,e quindi <strong>per</strong> il Paese nel suo complesso.É in questo caso che il <strong>ricic<strong>la</strong>ggio</strong> di natura bancaria ofinanziaria manifesta tutta <strong>la</strong> propria specificità.Infatti, così come il legis<strong>la</strong>tore del settore bancario in sensostretto deve prestare molta attenzione nel decidere di punire22 Ibidem.


28L’ANALISI ECONOMICA DEL RICICLAGGIOl’intermediario insolvente, <strong>per</strong> evitare che il sospetto diinsolvenza si diffonda nei mercati, coinvolgendo ancheintermediari solo illiquidi, o addirittura sani, provocando unacrisi finanziaria, allo stesso modo, l’Autorità anti<strong>ricic<strong>la</strong>ggio</strong>deve tener conto che le sanzioni su un intermediario inquinatopossono avere conseguenze che travalicano il singolo casoaziendale.Le sanzioni o punizioni che vengono comminate nel casodi f<strong>la</strong>granza di.reato di <strong>ricic<strong>la</strong>ggio</strong> possono, infatti, avere deicosti, effettivi o potenziali, diffusi, economici o politici, adesempio, <strong>per</strong> <strong>la</strong> reputazione complessiva del sistema bancario efinanziario del Paese nel suo complesso, ovvero ancora intermini di minor appetibilità <strong>per</strong> l’insediamento di bancheestere, partico<strong>la</strong>rmente sensibili ai costi di segretezza.Si ipotizza allora che i costi sociali dell’esistenza di unsistema di sanzioni anti<strong>ricic<strong>la</strong>ggio</strong> dipendano dall’entità del<strong>la</strong>sanzione, nonché dal<strong>la</strong> probabilità che essa venga comminata.L’intermediario inquinato, che esprime l’offerta di servizi diripulitura, si pone, invece, il problema di conseguire i profitticonnessi all’attività di <strong>ricic<strong>la</strong>ggio</strong>, senza incorrere nelle sanzionipreviste <strong>per</strong> tale crimine.Sia un aumento delle sanzioni sia un aumento del<strong>la</strong>probabilità di essere incriminato riducono l’utilità diintraprendere l’attività di <strong>ricic<strong>la</strong>ggio</strong>.Conseguentemente, ci si può chiedere se l’effetto dideterrenza è più forte, nel caso di intensificazione dell’azionedi contrasto oppure con un inasprimento delle sanzioni.La risposta in generale dipende dal<strong>la</strong> propensione al rischiodell’intermediario inquinato: tanto più l’istituzione criminale èpropensa al rischio, tanto più è efficace l’azione di contrastorispetto all’entità del<strong>la</strong> pena.<strong>Il</strong> legame diretto tra l’attività di <strong>ricic<strong>la</strong>ggio</strong> e l’attivitàbancaria e finanziaria lecita segna<strong>la</strong>, invece, <strong>la</strong> circostanza <strong>per</strong>cui l’o<strong>per</strong>a dell’intermediario inquinato risulta facilitata, se leo<strong>per</strong>azioni di ripulitura vengono confuse ed occultate


IL RUOLO DEGLI INTERMEDIARI FINANZIARI E LA POLITICA ANTIRICICLAGGIO 29attraverso un numero sempre maggiore di o<strong>per</strong>azioni legali.In questo modo, l’intermediario inquinato riesce a fruire dieconomie di sca<strong>la</strong> e di gamma nello svolgimento del<strong>la</strong> suaattività.Tale ipotesi coglie il fenomeno che lega <strong>la</strong> sempre maggioreinternazionalizzazione e globalizzazione dei mercati finanziarie bancari alle maggiori opportunità di <strong>ricic<strong>la</strong>ggio</strong>.L’Autorità si pone dunque il problema di definire i valoriottimali del<strong>la</strong> probabilità di incriminazione e delle sanzionire<strong>la</strong>tive agli intermediari inquinati: se <strong>la</strong> rego<strong>la</strong>mentazioneanti<strong>ricic<strong>la</strong>ggio</strong> fosse priva di costi, <strong>la</strong> soluzione ovvia sarebbequel<strong>la</strong> di porre <strong>la</strong> probabilità di incriminazione vicina all’unità edefinire sanzioni sufficientemente severe da fungere dadeterrente all’emergere di intermediari criminali.Definire una politica anti<strong>ricic<strong>la</strong>ggio</strong> ha invece dei costi,generali <strong>per</strong> l’economia e specifici <strong>per</strong> il sistema bancario efinanziario e, inoltre, anche <strong>la</strong> definizione del sistema dellesanzioni può avere dei costi <strong>per</strong> l’economia ed il Paese nel suocomplesso: l’Autorità si trova, quindi, a dover individuare ivalori ottimali che rendono minimi i costi sociali del<strong>ricic<strong>la</strong>ggio</strong>, limitando di conseguenza il reato ad un livello dicosì detta tollerabilità e trovando, cioè, un equilibrio ottimo tra<strong>la</strong> finalità dell’integrità e quel<strong>la</strong> dell’efficienza.<strong>Il</strong> concetto di tollerabilità del reato di <strong>ricic<strong>la</strong>ggio</strong> deve esserequi assunto nel<strong>la</strong> sua corretta accezione: l’intuizione è che, sesi volesse azzerare <strong>la</strong> possibilità che possa essere compiuto unreato di <strong>ricic<strong>la</strong>ggio</strong> utilizzando il sistema bancario e finanziario,verosimilmente i costi, in termini di benessere <strong>per</strong> gli o<strong>per</strong>atoriprivati, famiglie, imprese e banche non criminali, sarebberoingenti e di essi si deve tenere conto.La rego<strong>la</strong>mentazione anti<strong>ricic<strong>la</strong>ggio</strong>, volta a minimizzare inun dato Paese il rischio del <strong>ricic<strong>la</strong>ggio</strong>, nasce cosìendogenamente dall’interazione tra l’Autorità di controllo e gliintermediari potenzialmente inquinati, influenzata da una seriedi parametri strutturali che definiscono di volta in volta il


30L’ANALISI ECONOMICA DEL RICICLAGGIOcontesto.L’analisi economica ha espresso in termini matematici <strong>la</strong>re<strong>la</strong>zione che lega le diverse componenti espressione dei costisociali (<strong>la</strong> funzione di <strong>per</strong>dita sociale) e cioè il livellodell’attività di <strong>ricic<strong>la</strong>ggio</strong>, i danni sociali, i costi del<strong>la</strong>rego<strong>la</strong>mentazione, i costi delle sanzioni 23 .L’Autorità pubblica provvede coerentemente a definire ivalori ottimali delle politiche di contrasto e di sanzione, chedipendono, a loro volta, da elementi strutturali, quali il valoreche in quel Paese si dà all’integrità e all’efficienza, nonché <strong>la</strong>sensibilità degli intermediari alle politiche anti<strong>ricic<strong>la</strong>ggio</strong>.È interessante notare come variazioni in tali sensibilitàstrutturali si riflettono sui valori di equilibrio delle politiche dicontrasto e di sanzione.Un aumento del<strong>la</strong> sensibilità nei confronti dei danni del<strong>ricic<strong>la</strong>ggio</strong>, il fattore “integrità”, aumenta <strong>la</strong> severità sia dellepolitiche di contrasto e di prevenzione, sia delle sanzionianti<strong>ricic<strong>la</strong>ggio</strong>.Viceversa, una maggiore incidenza sui costi allocatividell’azione anti<strong>ricic<strong>la</strong>ggio</strong>, il fattore “inefficienza da costi”, fapreferire il ricorso alle sanzioni rispetto alle politiche attive,con i re<strong>la</strong>tivi oneri <strong>per</strong> il sistema, <strong>per</strong> cui <strong>la</strong> probabilità disco<strong>per</strong>ta tende a ridursi, mentre si accentua <strong>la</strong> severità dellesanzioni.Inoltre, se il Paese diviene più sensibile ai rischi dellesanzioni anti<strong>ricic<strong>la</strong>ggio</strong>, il fattore “inefficienza da reputazione”,diverranno più <strong>la</strong>ssiste sia le politiche di prevenzione econtrasto sia <strong>la</strong> politica delle sanzioni.Infine, una maggiore sensibilità degli intermediari inquinatiai rischi di sco<strong>per</strong>ta e sanzioni, il fattore “pena”, incentival’Autorità a rendere più incisiva l’azione di prevenzione e23 Si rimanda all’approfondita e<strong>la</strong>borazione sviluppata in tal senso da DONATO L.-MASCIANDARO L., in “Moneta, Banca, Finanza. Gli abusi del mercato”, Hoepli,Mi<strong>la</strong>no, 2001.


IL RUOLO DEGLI INTERMEDIARI FINANZIARI E LA POLITICA ANTIRICICLAGGIO 31controllo, mentre l’effetto sul<strong>la</strong> politica delle sanzioni èincerto.La politica anti<strong>ricic<strong>la</strong>ggio</strong> ottimale, che determina il livellodi <strong>ricic<strong>la</strong>ggio</strong>”tollerato” in un dato Paese, quanto è vero chepecunia olet, sarà quindi influenzata dal contesto istituzionale edall’atteggiamento congiunturale degli attori in campo 24 .24 DONATO L.- MASCIANDARO L., in “Moneta, Banca, Finanza. Gli abusi delmercato”, Hoepli, Mi<strong>la</strong>no, 2001.


CAPITOLO IIII PARADISI FINANZIARI E LO SFRUTTAMENTO DEICENTRI FINANZIARI “OFF-SHORE” DA PARTEDELLA CRIMINALITÀ ORGANIZZATA.I PROGETTI EURO-SHORE.1. <strong>Il</strong> contesto internazionalePer analizzare in maniera approfondita il fenomeno del<strong>ricic<strong>la</strong>ggio</strong> ed affrontare il tema delle re<strong>la</strong>tive politiche diprevenzione e contrasto è necessario collocarsi in unaprospettiva internazionale ed esaminare le principali tendenzein atto sui mercati internazionali sia reali che finanziari.Una prima tendenza è costituita dal<strong>la</strong> crescenteinternazionalizzazione dei processi di produzione e del<strong>la</strong>struttura dei consumi e, quindi, del<strong>la</strong> crescente integrazionereale tra le economie dei singoli Paesi: negli ultimi 20 anni, ilcommercio mondiale è cresciuto in volume di oltre il 160%,mentre il reddito mondiale di circa il 90%. Una secondatendenza riguarda, poi, <strong>la</strong> crescente integrazione finanziaria: lostock dei prestiti bancari internazionali in rapporto al PIL deiPaesi industriali è cresciuto del 5% negli anni ’70 ad oltre il20% negli anni ’90; lo stock di obbligazioni emesse sui mercatiinternazionali (eurocurrency bonds e foreign bonds) è salito dal 3 al10% negli ultimi 10 anni.Peraltro, <strong>la</strong> crescita del volume di scambi finanziari con ilresto del mondo è più evidente <strong>per</strong> quei Paesi che hannorecentemente rimosso le restrizioni al<strong>la</strong> libera circo<strong>la</strong>zione deicapitali. Una terza tendenza riguarda, infine, il ruolo crescentenelle transazioni finanziarie internazionali assunto daglio<strong>per</strong>atori non-bancari: investitori istituzionali, soprattuttofondi pensioni, assicurazioni, fondi di investimento.


34L’ANALISI ECONOMICA DEL RICICLAGGIOLe tecnologie informatiche e gli strumenti finanziariinnovativi – quali i cosiddetti derivati (options, futures, ecc.) –consentono inoltre di mobilizzare ingenti risorse sui mercatianche a piccoli o<strong>per</strong>atori altamente specializzati: si stima, adesempio, che i cosiddetti “hedge funds”, circa 800 fondi diinvestimento con un elevato capitale minimo richiesto <strong>per</strong> <strong>la</strong>partecipazione, dispongano in totale di un capitale compresotra i 50 e i 100 milioni di dol<strong>la</strong>ri, e siano in grado di indebitarsi<strong>per</strong> multipli sino a dieci volte.Infine, gli o<strong>per</strong>atori non-bancari sono oggetto dirego<strong>la</strong>mentazioni e regimi di vigi<strong>la</strong>nza meno stringenti deitradizionali o<strong>per</strong>atori bancari: ad esempio gli “hedge funds” sonoabitualmente localizzati in centri off-shore, appuntocaratterizzati da controlli minimi.A riguardo si sottolinea che secondo i dati UIC, nel<strong>per</strong>iodo aprile 1995-giugno 1998, vi sono state transazioni tral’Italia ed i regimi off-shore <strong>per</strong> un ammontare complessivo di400 mi<strong>la</strong> miliardi: fenomeno questo che ha avuto un trendcrescente dal 1997 in poi.La globalizzazione delle attività finanziarie e lo sviluppodel<strong>la</strong> new economy, ossia il complesso dei cambiamenti provocatidalle nuove tecnologie dell’informazione e delletelecomunicazioni, se da un <strong>la</strong>to costituiscono occasioni dicrescita, dall’altro presentano un rischio: quello di agevo<strong>la</strong>re il<strong>ricic<strong>la</strong>ggio</strong> dei capitali illeciti. In altre parole, le tendenze sopraesposte – oltre a comportare indubbi vantaggi sul pianoeconomico viste le opportunità offerte - determinanoimportanti conseguenze negative <strong>per</strong> l’obiettivo di prevenire econtrastare il <strong>ricic<strong>la</strong>ggio</strong>.<strong>Il</strong> crimine organizzato, come anche i flussi di liquiditàgenerati da corruzione ed evasione fiscale, si muovono ormaiverso una dimensione globale. In proposito si è osservato che“il legame delle associazioni a delinquere con i Paesi esteri si sostanzianon solo nell’internazionalizzazione delle attività criminali di base (neltraffico degli stupefacenti, ad esempio, si va dall’integrazione verticale con


I PARADISI FINANZIARI E LO SFRUTTAMENTO DEI CENTRI FINANZIARI “OFF-SHORE” DAPARTE DELLA CRIMINALITÀ ORGANIZZATA. I PROGETTI EURO-SHORE35soggetti produttori e distributori delle materie prime e del prodotto grezzo,sino al<strong>la</strong> ricerca di nuovi canali distributivi e mercati di sbocco) o nelcoordinamento info-o<strong>per</strong>ativo con associazioni e sistemi criminali altroveresidenti, ma anche e specialmente nel coinvolgimento di o<strong>per</strong>atorifinanziari stranieri direttamente o <strong>per</strong> il tramite di intermediari nazionali– al fine di rendere maggiormente efficace e sicura quell’azione di“allontanamento” delle somme di denaro disponibili dal<strong>la</strong> loro origineillecita…” 1 .Da ciò ne discende, come logica conseguenza che <strong>per</strong>comprendere appieno il fenomeno del <strong>ricic<strong>la</strong>ggio</strong> del denarosporco ed affrontare il tema delle re<strong>la</strong>tive politiche diprevenzione e contrasto occorre sempre più porsi in unaprospettiva internazionale. In partico<strong>la</strong>re, è l’intreccio dei duefenomeni che appare sempre più preoccupante: da un <strong>la</strong>to, <strong>la</strong>crescente globalizzazione dei flussi di <strong>ricic<strong>la</strong>ggio</strong>; dall’altro, il<strong>per</strong>manere di forti segmentazioni e disomogeneità nellelegis<strong>la</strong>zioni anti<strong>ricic<strong>la</strong>ggio</strong>, con il caso estremo rappresentatodai paradisi e finanziari.I due punti sono innegabili: il <strong>ricic<strong>la</strong>ggio</strong> è divenuto – comedimostrano i tragici eventi del settembre 2001 – un “problemaglobale”, di <strong>per</strong>icolosità economica e sociale crescente; l’azionedi contrasto e di prevenzione del fenomeno si scontranecessariamente con i “buchi nel<strong>la</strong> rete” anti<strong>ricic<strong>la</strong>ggio</strong>,rappresentati dai comportamenti non coo<strong>per</strong>ativi di diversiPaesi sovrani.<strong>Il</strong> dato di partenza è dunque rappresentato dal<strong>la</strong> presenzacontemporanea di una sensibile disomogeneità nell’offerta dirego<strong>la</strong>mentazione nazionale, a parità di urgenza del fenomeno(domanda di rego<strong>la</strong>mentazione) e di gravi difficoltà nell’attivitàdi coordinamento internazionale.Cercando di o<strong>per</strong>are uno sforzo di sintesi, re<strong>la</strong>tivo airisultati cui è <strong>per</strong>venuta l’analisi economica sul fenomeno1 POLLARI N., “<strong>Il</strong> controllo internazionale sui paradisi finanziari” in Rivista del<strong>la</strong>Guardia di Finanza n. 5, 1995, pp. 1888-1890.


36L’ANALISI ECONOMICA DEL RICICLAGGIOcriminale del <strong>ricic<strong>la</strong>ggio</strong> internazionale, si può affermare cheessa parte da una semplice intuizione di fondo: l’analisi costibeneficidi ciascun Paese, rispetto al trade-off tra efficienza edintegrità, produce una diversa sensibilità delle autorità, rispettoal fenomeno del <strong>ricic<strong>la</strong>ggio</strong>.A tale diversa sensibilità concorrono verosimilmente unapluralità di fattori; soprattutto va sottolineato che <strong>la</strong> necessitàdi difendere l’integrità dei sistemi finanziari con controlli divaria natura vadano apparentemente nel<strong>la</strong> direzione oppostarispetto alle politiche bancarie in atto, volte, <strong>per</strong> accresceredimensioni ed efficienza negli scambi, a ridurre l’azione diintervento delle autorità. La diversa sensibilità provoca unadisomogeneità dell’offerta di rego<strong>la</strong>mentazione, tra i diversiPaesi; e che determina <strong>la</strong> coesistenza, nel panoramainternazionale, di Paesi “virtuosi” con Paesi “devianti” (icosiddetti paradisi fiscali). 22 Sul punto si può ulteriormente osservare che i Paesi che adottano un sistema fiscaleprivilegiato hanno anche un diritto societario ed un diritto bancario moltosemplificati. Tale semplificazione molto spesso si estende anche al diritto penalenel<strong>la</strong> parte riguardante i reati contro il patrimonio e <strong>la</strong> Pubblica Amministrazione.Si par<strong>la</strong>, quindi, di paradisi “fiscali” quando si intende riferirsi agli Stati che nonhanno imposta sul reddito, o le applicano con aliquote molto basse. Ma si devepar<strong>la</strong>re di paradisi “societari” se gli stessi Stati prevedono <strong>la</strong> possibilità di costituirenel proprio territorio società di capitali senza partico<strong>la</strong>ri formalità (ad es. l’assenza diun minimo di capitale sociale, <strong>la</strong> possibilità di avere azioni al portatore, l’assenza dilimiti all’indebitamento oltre misura rispetto al capitale sociale, l’assenza dell’obbligodi nominare amministratori che siano <strong>per</strong>sone fisiche, come di quello di certificare edepositare il bi<strong>la</strong>ncio, ecc.).Altresì è opportuno par<strong>la</strong>re di paradisi “bancari” se gli stessi Stati ri<strong>la</strong>sciano nelproprio territorio l’autorizzazione ad esercitare l’attività bancaria, e finanziaria ingenerale, senza richiedere stringenti requisiti patrimoniali e di affidabilità e,soprattutto, se garantiscono il segreto bancario, che si spinga al punto che <strong>la</strong> stessabanca non sappia chi sia il beneficiario economico del conto che in essa è statoa<strong>per</strong>to.<strong>Il</strong> quadro si può completare con l’attribuzione del<strong>la</strong> qualifica di paradiso “penale” sealle semplificazioni sopracitate si affianca un sistema penale che non prevede il reatodi evasione fiscale, del falso in bi<strong>la</strong>ncio, di insider trading, di corruzione, e, diconseguenza, di <strong>ricic<strong>la</strong>ggio</strong>, in cui quelli predetti generalmente figurano come reatipresupposti.


I PARADISI FINANZIARI E LO SFRUTTAMENTO DEI CENTRI FINANZIARI “OFF-SHORE” DAPARTE DELLA CRIMINALITÀ ORGANIZZATA. I PROGETTI EURO-SHORE37Di fronte a tale disomogeneità, che con tutta probabilità harafforzato il fenomeno criminale, <strong>per</strong> alcuni Paesi,Non sempre gli Stati economicamente più potenti hanno adottato misure <strong>per</strong>contrastare trasversalmente l’uso di questi Paesi, cioè tanto nel<strong>la</strong> loro qualifica diparadisi “fiscali”, che in quel<strong>la</strong> di “societari”, “bancari”, e “penali”. Anzi è prevalsonel tempo un approccio non coordinato che si è basato sul diffondersi di misureuni<strong>la</strong>terali intese a scoraggiarne l’uso <strong>per</strong> ottenere risparmi fiscali (da cui <strong>la</strong> prassi inuso oggi secondo cui ci si riferisce ai paradisi fiscali anche <strong>per</strong> intendere quegli Statiche hanno un diritto societario, bancario e penale semplificato).Altra dottrina preferisce <strong>la</strong> denominazione onnicomprensiva di “paradisi finanziari”con <strong>la</strong> quale riferirsi ai Paesi nei quali:- il segreto bancario venga rigidamente tute<strong>la</strong>to;- gli istituti di credito garantiscano al<strong>la</strong> cliente<strong>la</strong> l’anonimato totale;- l’esecuzione di accertamenti bancari o patrimoniali sia limitata a casi diassoluta necessità;- le o<strong>per</strong>azioni valutarie e finanziarie in genere (specie l’abbandono o iltrasferimento di fondi all’estero) possano avvenire in modo rapido e con costidi transazione praticamente nulli, grazie al<strong>la</strong> presenza, da una parte, di idoneeprevisioni legis<strong>la</strong>tive ed all’utilizzo di strumenti finanziari innovativi ovverodall’altra all’esistenza di o<strong>per</strong>atori non istituzionali disposti a svolgere funzionidi intermediazione finanziaria irrego<strong>la</strong>re.- L’irrisorietà, se non l’esistenza di disposizioni fiscali sui redditi societari e/odelle <strong>per</strong>sone fisiche (in partico<strong>la</strong>re, sui redditi da capitale) rendaconsiderevolmente vantaggiosi i depositi monetari, gli investimenti ed i trafficidi valuta.- L’assistenza giudiziaria ed eventuali commissioni rogatorie estere non possanoessere assicurate da accordi internazionali, nonostante sussistano trattaticontro le doppie imposizioni”. Cfr. POLLARI, op. cit., pp. 1888-1889.Ancora sul tema, si rinvia a MASCIANDARO – CASTELLI in “Integrazione deimercati finanziari, <strong>ricic<strong>la</strong>ggio</strong> e paradisi fiscali”, EGEA, 1998, pp. 118 e segg., chedopo aver <strong>la</strong>vorato su un campione di 194 Paesi ritengono che, con riferimento aiParadisi fiscali, si tratta di piccoli Paesi poco sviluppati, che traggono ricchezza datransazioni finanziarie cui offrono anonimato e limitate (a volte nulle) aliquoted’imposta. O Paesi anche più sviluppati che fondano sull’attività di intermediazionefinanziaria internazionale il successo del loro settore bancario (è il caso del<strong>la</strong>Svizzera, dove i pagamenti interbancari, nelle festività osservate dai mercatiamericani, crol<strong>la</strong>no al 10% del livello medio giornaliero; in certa misura anche diLondra): piazze che ad un elevato livello di professionalità accoppiano unalegis<strong>la</strong>zione molto <strong>per</strong>missiva.Per questi Paesi l’attività di <strong>ricic<strong>la</strong>ggio</strong> presenta solo effetti positivi: consente infattidi arricchirsi con le commissioni sulle transazioni e con le tasse pagate dalle societàche si insediano sul territorio <strong>per</strong> sfuggire a normative più stringenti. D’altra partenon risentono degli effetti negativi dovuti alle attività del<strong>la</strong> criminalità organizzata,che con un <strong>per</strong>verso patto tacitamente approvato si impegna a non infastidire questicosì utili col<strong>la</strong>boratori”.


38L’ANALISI ECONOMICA DEL RICICLAGGIOessenzialmente industrializzati, si è messo in moto un processodi “competizione in severità”, mentre <strong>per</strong> altri, essenzialmente nonindustrializzati, un processo, più implicito e passivo, di“competizione in <strong>la</strong>ssismo”.Si prospetta così un fenomeno negativo che potremmodefinire di dualismo rego<strong>la</strong>mentare, <strong>per</strong> cui le disomogeneitàtra Paesi, o gruppo di Paesi, tendono ad aumentare,aumentando <strong>la</strong> possibilità delle organizzazioni criminalitransnazionali di “arbitrare” tra rego<strong>la</strong>mentazioni diverse,vanificando così anche gli sforzi delle legis<strong>la</strong>zioni più severe. 32. L’equalizzazione del rischio-<strong>ricic<strong>la</strong>ggio</strong> ed il progetto “Euroshore”<strong>Il</strong> fine ultimo del controllo internazionale sui paradisifinanziari – attraverso <strong>la</strong> coo<strong>per</strong>azione internazionale – èquello di arrivare – come sostenuto in dottrina 4 - ad una“equalizzazione” del rischio <strong>per</strong> i criminali, nei vari Paesi, <strong>per</strong>rendere loro meno convenienti i processi diinternazionalizzazione: <strong>la</strong> consapevolezza che ovunqueandranno troveranno lo stesso rischio nell’essere individuati,arrestati, condannati ed i proventi delle loro attività confiscati,li porterà a ridurre le dimensioni dei loro traffici.L’equalizzazione del rischio <strong>per</strong> i criminali deve <strong>per</strong>òcorrispondere ad una scelta strategica del<strong>la</strong> comunitàinternazionale, cioè quel<strong>la</strong> di stabilire una serie di “misureminime” che tutti i Paesi devono predisporre.In direzione di una riduzione delle opportunità criminali simuovono alcune delle strategie internazionali contro <strong>la</strong>criminalità organizzata le quali hanno individuato nell’esistenzadi centri finanziari e giurisdizioni offshore una vasta rete di3 MASCIANDARO-CASTELLI, “Integrazione dei mercati finanziari, <strong>ricic<strong>la</strong>ggio</strong> eparadisi fiscali”, op. cit., p. 118 e ss.4 POLLARI, “IL controllo internazionale sui paradisi finanziari”, op. cit., pp. 1887 esegg.


I PARADISI FINANZIARI E LO SFRUTTAMENTO DEI CENTRI FINANZIARI “OFF-SHORE” DAPARTE DELLA CRIMINALITÀ ORGANIZZATA. I PROGETTI EURO-SHORE39rego<strong>la</strong>zioni carenti e di scarsa col<strong>la</strong>borazione con le istituzionidi lotta al<strong>la</strong> criminalità internazionale. <strong>Il</strong> problema offshore sicolloca ai primi posti dell’agenda di numerose organizzazioniinternazionali (Nazioni Unite, GAFI, OCSE, Consigliod’Europa e Unione Europea) e di molti governi nazionali.In partico<strong>la</strong>re, il Progetto Euroshore 5 finanziato nel 1998 dalprogramma FALCONE del<strong>la</strong> Commissione Europea, hafornito una più approfondita comprensione di questaproblematica e delle sue implicazioni di policies: il progetto –che verrà di seguito esaminato nei suoi aspetti più importanti –si sviluppa attraverso un’idea guida, quel<strong>la</strong> di ritenere possibileprevenire lo sviluppo delle organizzazioni criminali riducendole opportunità dei loro affari criminali attraverso un sistema dide-rego<strong>la</strong>zione e ri-rego<strong>la</strong>zione di quei “mercati” dove siincontrano domanda e offerta di servizi illeciti.5 <strong>Il</strong> progetto Euroshore. Protecting the EU financial system from the exploitation of financialcentres and offshore facilities by organised crime è stato finanziato nel 1998 dal programmaFalcone del<strong>la</strong> Commissione europea diretto da TRANSCRIME, Centrointerdipartimentale di ricerca sul<strong>la</strong> criminalità transnazionale dell’Università diTrento (prof. E. Savona), in col<strong>la</strong>borazione con il CERTI – Università Bocconi diMi<strong>la</strong>no (prof. V. Uckmar) – e con <strong>la</strong> Facoltà di Giurisprudenza dell’UniversitàErasmus di Rotterdam in O<strong>la</strong>nda (prof. H. DeDoelder).<strong>Il</strong> progetto è stato preparato nell’agosto del 1998 su iniziativa del Ministero del<strong>la</strong><strong>Giustizia</strong> italiano e come seguito al<strong>la</strong> Raccomandazione n. 30 del piano d’Azionedell’Unione Europea contro <strong>la</strong> criminalità organizzata dell’aprile 1997. Per rendereo<strong>per</strong>ativa questa raccomandazione gli Stati membri “devono analizzare quali sianole possibili modalità di intervento e adottare le difese che sono necessarie contro lesfruttamento, da parte del<strong>la</strong> criminalità organizzata, dei centri finanziari e dellegiurisdizioni offshore, soprattutto se questi siano situati in località geografichesottoposte al<strong>la</strong> giurisdizione dei Paesi Membri. Per quanto riguarda, invece, i centrifinanziari e le giurisdizioni offshore situate al di fuori del<strong>la</strong> giurisdizione dei PaesiMembri, il Consiglio deve adottare una politica comune, coerente con quel<strong>la</strong>adottata dagli Stati Membri al loro interno, <strong>per</strong> impedire che questi centri siano,d’ora innanzi, sfruttati dalle organizzazioni criminali che o<strong>per</strong>ano sul territoriocomunitario”.Le proposte finali del progetto sono confluite nel<strong>la</strong> Raccomandazione nr. 58dell’Unione Europea adottata dal Consiglio di Tam<strong>per</strong>e del 1999 e diretta aproteggere più efficacemente il suo sistema finanziario contro lo sfruttamento deicentri finanziari off-shore da parte del<strong>la</strong> criminalità organizzata, riducendone così leopportunità <strong>per</strong> il loro sviluppo.


40L’ANALISI ECONOMICA DEL RICICLAGGIOA tal fine, sono state esaminate le zone di vulnerabilità incui <strong>la</strong> domanda proveniente dal<strong>la</strong> diffusione di reati economici–finanziari incontra l’offerta di servizi finanziari forniti daicentri e dalle giurisdizioni offshore. Si tratta di quelle aree deldiritto penale, bancario e societario e del<strong>la</strong> co-o<strong>per</strong>azioneinternazionale che, <strong>per</strong>ché sotto-rego<strong>la</strong>te rispetto alle stessearee dei Paesi on-shores, divengono attraenti <strong>per</strong> i criminali chemirano a ridurre il rischio di <strong>la</strong>w enforcement; cioè <strong>la</strong> probabilitàdi essere individuati, arrestati, condannati e di avere confiscati iproventi delle loro attività illecite.Dopo aver discusso le motivazioni che stanno al<strong>la</strong> basedell’agire del<strong>la</strong> criminalità organizzata – e dopo aver indicatocome l’accresciuto livello di informazioni sui servizi fornitidalle giurisdizioni offshore (tramite i mass media, Internet ed iprofessionisti del settore) possa aumentare il rischio di un lorosfruttamento da parte del<strong>la</strong> criminalità organizzata – ilrapporto Euroshore, al fine di proporre rimedi efficaci alproblema, ha individuato, fornendone una dimensionequantitativa, in quali giurisdizioni, ed in quali settori del<strong>la</strong>rego<strong>la</strong>zione, si trovino le zone di vulnerabilità che possonoessere sfruttate ai fini criminali.I servizi offerti dai centri finanziari e dalle giurisdizionioffshore sono spesso, anche se non sempre, il prodotto diasimmetrie rego<strong>la</strong>tive. Queste possono essere definite come ledifferenze che intercorrono tra un certo tipo di rego<strong>la</strong>zioneesistente in un Paese ed il corrispondente standard di integritàstabilito, <strong>per</strong> quello stesso tipo di rego<strong>la</strong>zione, dal<strong>la</strong> comunitàinternazionale <strong>per</strong> proteggere i sistemi finanziari dainfiltrazioni criminali.Sono stati analizzati 48 Paesi, poi raggrupparti in tre gruppidi “centri finanziari e giurisdizioni offshore” in base al lorolivello di prossimità agli Stati Membri dell’Unione Europea(prossimità geografica, politica, economica): a questi tre gruppiè stato affiancato un quarto gruppo omogeneo, quello dei


I PARADISI FINANZIARI E LO SFRUTTAMENTO DEI CENTRI FINANZIARI “OFF-SHORE” DAPARTE DELLA CRIMINALITÀ ORGANIZZATA. I PROGETTI EURO-SHORE41Paesi dell’Unione Europea (gruppo 0). I quattro gruppi cosìselezionati sono stati:• Gruppo 0 – Stati Membri dell’Unione Europea.• Gruppo 1 – Centri finanziari e giurisdizioni offshoreeuropei – non si tratta di Paesi Membri dell’Unione, madi Paesi che hanno partico<strong>la</strong>ri contatti di tipogeografico, economico o politico con l’Unione europea.Gli stati e i territori considerati in questa ricerca sono:Andorra i British Overseas Territories (che comprendonoAnguil<strong>la</strong>, Bermuda, Gibilterra, le Isole VerginiBritanniche, le Isole Cayman, Montserrat e le IsoleTurks e Caicos); i Caribbean Territories del Regnod’O<strong>la</strong>nda (che comprendono Aruba e le AntilleO<strong>la</strong>ndesi), Cipro, i French West Indies Departments, le Isoledel Canale (che comprendono Guernsey e Jersey),l’Iso<strong>la</strong> di Man, Liechtenstein, Malta, Principato diMonaco, San Marino e Svizzera.• Gruppo 2- Economie in transizione – si tratta digiurisdizioni appartenenti all’ex blocco sovietico osituate nel<strong>la</strong> regione balcanica. Alcuni di questi Paesisono col<strong>la</strong>geni all’Unione europea tramite Accordi diassociazione e hanno iniziato il processo di annessioneall’Unione europea. La ricerca ha quindi considerato leseguenti giurisdizioni: Albania, Bulgaria, Moldavia, PaesiBaltici (che comprendono Estonia, Lettonia e Lituania),Polonia, Repubblica Ceca, Repubblica Slovacca,Romania, Russia, Slovenia, Ucraina ed Ungheria.• Gruppo 3 – Giurisdizioni offshore esterne all’Unioneeuropea – queste giurisdizioni non hanno alcun tipo diconnessione con l’Unione europea. Le giurisdizionianalizzate sono Bahamas, Barbados, Giamaica e PortoRico (che sono legati agli Stati Uniti da accordi dicoo<strong>per</strong>azione, inclusi accordi fiscali), Le Isole Cook,Hong Kong e Macao (Cina), Malesia, Nauru, Niue,Filippine, Seychelles, Singapore e Vanuatu.


42L’ANALISI ECONOMICA DEL RICICLAGGIOPer ognuna delle giurisdizioni considerate si è effettuataun’analisi sull’esistenza di attività riconducibili al<strong>la</strong> criminalitàorganizzata che potevano portare al<strong>la</strong> fruizione dei serviziofferti dal<strong>la</strong> giurisdizione stessa. A questa è seguita unadescrizione dettagliata delle rego<strong>la</strong>zioni nei settori del diritto edel<strong>la</strong> procedura penale, del diritto amministrativo,commerciale, bancario e societario e di quelle re<strong>la</strong>tive al<strong>la</strong>coo<strong>per</strong>azione internazionale.Le conclusioni raggiunte dal<strong>la</strong> ricerca e le conseguentiimplicazioni di policy si possono così riassumere:1. La distinzione tra offshore e onshore sta <strong>per</strong>dendo molti deisuoi significati convenzionali, se si intendono i primisinonimo di opacità ed i secondi di trasparenza. Alcunegiurisdizioni offshore si muovono verso l’adozione dimigliori legis<strong>la</strong>zioni penali e migliori forme dicoo<strong>per</strong>azione internazionale, rendendo in qualchemodo <strong>la</strong> loro rego<strong>la</strong>zione avviata verso un discretolivello di trasparenza (Gruppo 1 - Centri finanziari egiurisdizioni offshore europei e Gruppo 2 - Economie intransizione). Altri (Gruppo 3 - Giurisdizioni offshoreesterne all'Unione europea) mantengono tutte lecaratteristiche di opacità dei loro sistemi rego<strong>la</strong>tivi chehanno creato nel<strong>la</strong> <strong>per</strong>cezione comune <strong>la</strong>corrispondenza del concetto di offshore a quello diopacità. Allo stesso tempo Paesi onshore che hanno unalunga tradizione di centri finanziari e che sono collocatinel territorio europeo presentano livelli di trasparenzapari o inferiori a secondo dei settori, a quelli del Paesiche vengono ufficialmente definiti come centrioffshore.2. I risultati di questa ricerca dimostrano con chiarezzache i Paesi appartenenti al Gruppo 2 (Economie intransizione) stanno rafforzando le loro legis<strong>la</strong>zionipenali e stanno cercando di dare una maggiortrasparenza alle loro rego<strong>la</strong>mentazioni finanziarie. In


I PARADISI FINANZIARI E LO SFRUTTAMENTO DEI CENTRI FINANZIARI “OFF-SHORE” DAPARTE DELLA CRIMINALITÀ ORGANIZZATA. I PROGETTI EURO-SHORE43questo processo è evidente l'influenza dell'Unioneeuropea. Le istituzioni regionali come l’Unione europeapossono giocare, infatti, un ruolo importante nelmiglioramento degli standard di integrità dei Paesi adesse limitrofi.3. Non solo <strong>la</strong> presenza di Accordi di associazione (<strong>per</strong> iproblemi analizzati in questa ricerca) ma anche <strong>la</strong>vicinanza con l'Unione europea sembra esercitareun’influenza positiva. I risultati del<strong>la</strong> ricerca mostranocome le giurisdizioni offshore appartenenti al Gruppo 1(quelle che hanno, cioè, una vicinanza di tipogeografico, economico o politico con l'Unione europea)hanno una minore deviazione dagli standard di integritàrispetto alle giurisdizioni appartenenti al Gruppo 3(giurisdizioni offshore che non hanno contatti conl’Unione europea). Tranne che <strong>per</strong> <strong>la</strong> legis<strong>la</strong>zionesocietaria dove i livelli di opacità si equivalgono, tutti glialtri settori di rego<strong>la</strong>zione del Gruppo 1 (Offshores viciniall'Europa) ottengono risultati migliori degli equivalentisettori del Gruppo 3 (Offshores lontani dall'Europa).4. Le prime due conclusioni chiariscono come unapproccio di tipo regionale funzioni e come Paesi che sitrovano in contatti politici ed economici con l’Unioneeuropea presentino un livello maggiore di integrità nelleloro rego<strong>la</strong>zioni. rispetto ad altri Paesi. Conseguenza diciò è <strong>la</strong> riduzione del rischio di sfruttamento dei sistemifinanziari di questi Paesi da parte del<strong>la</strong> criminalitàorganizzata. Questo vale <strong>per</strong> quasi tutti i settori dirego<strong>la</strong>zione analizzati da questa ricerca ad eccezione deldiritto societario. Comparando i livelli di deviazione deldiritto societario dei Paesi membri dell’Unione Europeadagli standard di integrità definiti “ottimali”, <strong>per</strong> questosettore di rego<strong>la</strong>zione, si può osservare come il dirittosocietario dei Paesi membri dell’Unione Europea daglistandard di integrità meno dello scostamento del


44L’ANALISI ECONOMICA DEL RICICLAGGIOGruppo 2 (che devia dagli standard generali di integritàdello 0.30) e molto meno del Gruppo 1 (che ha unoscostamento dello 0.46) e di quello del Gruppo 3 (0.47).Questo sta a significare che, almeno <strong>per</strong> quantoriguarda un settore fondamentale quale è quello deldiritto societario, i Paesi Membri dell’Unione europeahanno problemi di opacità, anche se minori degli altri, esarebbe comunque bene che li risolvessero prima dichiedere ad altri Paesi di farlo. Questo <strong>per</strong> almeno dueragioni: sia <strong>per</strong> mantenere l’autorevolezza dell’Unioneeuropea, che <strong>per</strong> incidere in un settore, il dirittosocietario, fondamentale <strong>per</strong> <strong>la</strong> trasparenza di ognisistema finanziario.5. <strong>Il</strong> diritto societario contribuisce, più di altri settori dirego<strong>la</strong>zione, a livello di trasparenza/opacità di unsistema finanziario. <strong>Il</strong> diritto societario stabilisce leregole re<strong>la</strong>tive al capitale sociale, al<strong>la</strong> possibilità diemettere azioni al portatore da parte delle società aresponsabilità limitata, al<strong>la</strong> necessità di registrare <strong>la</strong> sededel<strong>la</strong> società, al<strong>la</strong> necessità di revisione dei conti nelcaso di società a responsabilità limitata, al<strong>la</strong> necessità ditenere un registro dei soci. A seconda del tipo dirego<strong>la</strong>zione, il diritto societario può contribuire arendere trasparente oppure opaco un sistemafinanziario, influenzando tutti gli altri settori dirego<strong>la</strong>zione e determinando l’efficacia, o meno, del<strong>la</strong>coo<strong>per</strong>azione con le forze dell’ordine ed i sistemigiudiziari a livello internazionale. Si tratta di quello chequesta ricerca considera come l’effetto “domino” deldiritto societario. Per esempio, se <strong>la</strong> legis<strong>la</strong>zionesocietaria rende possibile massimizzare l’anonimatonelle transazioni finanziarie, <strong>per</strong>mettendo, con re<strong>la</strong>tivasemplicità, <strong>la</strong> creazione di società di co<strong>per</strong>tura i cuiresponsabili rimangono sconosciuti (<strong>per</strong>ché, adesempio, <strong>la</strong> società ha come direttori altre società),


I PARADISI FINANZIARI E LO SFRUTTAMENTO DEI CENTRI FINANZIARI “OFF-SHORE” DAPARTE DELLA CRIMINALITÀ ORGANIZZATA. I PROGETTI EURO-SHORE45questo anonimato si trasferirà automaticamente anchead altri settori di rego<strong>la</strong>zione. In questo modo l’identitàdei tito<strong>la</strong>ri reali delle società ed i beneficiari effettividelle transazioni finanziarie rimarranno sconosciuti,rendendo assai complicate le eventuali indagini ed iprocedimenti giudiziari a loro carico. La coo<strong>per</strong>azioneinvestigativa ha bisogno di informazioni su <strong>per</strong>sonefisiche e non di astratte <strong>per</strong>sone giuridiche. Se il dirittosocietario, <strong>per</strong> ragioni di efficienza, tende versol’anonimato, diventa inevitabile l’inefficacia del dirittopenale e del<strong>la</strong> coo<strong>per</strong>azione investigativa e giudiziarianei confronti delle organizzazioni criminali che usanoproprio questo anonimato societario come schermo. Lostesso risultato si manifesta con il diritto bancario,<strong>la</strong>ddove il problema del segreto bancario diventa disecondaria importanza di fronte ad investigazioni cheriguardano conti bancari di società con soci che legestiscono godendo del massimo anonimato. L’effetto“domino” del diritto societario cioè il contagio che intermini di anonimato subiscono gli altri settori del<strong>la</strong>rego<strong>la</strong>zione contribuisce a gran parte dell’opacità di unsistema finanziario. Partendo da queste osservazioni,questa ricerca suggerisce che, se è il diritto societario apresentare le asimmetrie maggiori rispetto degli altrisettori, si debba sviluppare proprio in questo ambitol’o<strong>per</strong>a di protezione dei sistemi finanziari. E questoandrebbe fatto sia nei Paesi europei come in quellioffshore.Una conferma di questa necessità viene da quel<strong>la</strong> parte delrapporto Euroshore dedicato all’analisi dei casi di “offshore inaction”, cioè a quelle o<strong>per</strong>azioni di <strong>la</strong>w enforcement condotte alivello internazionale contro organizzazioni criminali dovecentri finanziari e giurisdizioni offshore hanno avuto un ruolocentrale in o<strong>per</strong>azioni di <strong>ricic<strong>la</strong>ggio</strong> dei proventi illeciti o inaltre transazioni a fini criminali. Le informazioni tratte dallo


46L’ANALISI ECONOMICA DEL RICICLAGGIOstudio di questi casi portano anch’esse al<strong>la</strong> conclusione che,non sono tanto il diritto e <strong>la</strong> procedura penale a caratterizzarele differenze tra giurisdizioni meno rego<strong>la</strong>mentate e quelle piùrego<strong>la</strong>mentate, quanto piuttosto le regole che disciplinano <strong>la</strong>costituzione e l’azione delle società. Le regole re<strong>la</strong>tive alcorporate governance che combinano l’efficienza con <strong>la</strong>trasparenza del<strong>la</strong> gestione societaria dovrebbero essereridisegnate in modo da poter raggiungere un’ulterioretrasparenza, quel<strong>la</strong> capace di garantire un livello ottimale diintegrità dei sistemi finanziari nei quali quelle società o<strong>per</strong>ano.Questa forma di trasparenza potrebbe ridurre il rischio disfruttamento dei centri finanziari e i Paesi offshore <strong>per</strong> esigenzecriminali, rendendo <strong>la</strong> coo<strong>per</strong>azione internazionale di polizia egiudiziaria efficace. Questa trasparenza aiuterebbe <strong>la</strong>ricostruzione dei flussi finanziari di origine criminalemigliorando quindi l’efficienza investigativa da una parte el’efficacia dell’attività giudiziaria dall’altra attraverso provedocumentali sulle transazioni illecite ed i loro destinatari.Imprese e governi dovrebbero comprendere che facilitarel’identificazione dei singoli individui che o<strong>per</strong>ano nei mercatifinanziari contribuisce a migliorare, nel lungo <strong>per</strong>iodo, <strong>la</strong>trasparenza dei sistemi finanziari senza danneggiarnel’efficienza. Se si impedisce l’inquinamento dei mercatifinanziari da parte di capitali illeciti che danneggiano <strong>la</strong> liberaconcorrenza tra imprese, sarà anche possibile ridurre ilproliferare di o<strong>per</strong>atori illeciti a svantaggio di quelli onesti. Lapartnership tra imprese, legis<strong>la</strong>tori e organi di <strong>la</strong>w enforcementpotrebbe velocizzare questo processo.Raggiunti questi risultati, il rapporto Euroshore proponesette raccomandazioni che indicano tre diversi livelli ai quali sidovrebbero porre le azioni delle istituzioni dell’UnioneEuropea finalizzate al<strong>la</strong> protezione del sistema finanziarioeuropeo:


I PARADISI FINANZIARI E LO SFRUTTAMENTO DEI CENTRI FINANZIARI “OFF-SHORE” DAPARTE DELLA CRIMINALITÀ ORGANIZZATA. I PROGETTI EURO-SHORE47• armonizzare e, dove necessario, migliorare il livello dirego<strong>la</strong>zione tra gli Stati Membri dell’Unione(armonizzazione);• esportare gli standard raggiunti in questo modo a livellodi Unione europea ai centri finanziari e giurisdizionioffshore, <strong>per</strong> ridurre le asimmetrie dei loro sistemirego<strong>la</strong>tivi e quelli degli Stati Membri dell’Unione(protezione attiva – riduzione delle asimmetrie);• impedire che i meccanismi finanziari dell’UnioneEuropea (istituzioni finanziarie e non) <strong>per</strong>mettanol’accesso a transazioni finanziarie che originano dacentri finanziari e offshore al di fuori dell’Unioneeuropea, a meno che le transazioni non rispettino illivello di rego<strong>la</strong>zione degli Stati Membri dell’Unioneeuropea (protezione passiva – esclusione). La finalità diquest’azione sarebbe quel<strong>la</strong> di prevenire l’infiltrazione dicapitale di provenienza illecita nel sistema finanziariodell’Unione Europea.Le sette raccomandazioni vengono così descrittesinteticamente.1. l’introduzione di una legis<strong>la</strong>zione che consideri tutti gliilleciti penali come reati-presupposto del <strong>ricic<strong>la</strong>ggio</strong>,accompagnata da una lista minima tassativa difattispecie penali che debbano essere incluse come reatiautonomi nel sistema penale di ciascuna giurisdizione.2. l’introduzione nelle giurisdizioni esterne ai Paesimembri di una legis<strong>la</strong>zione anti-<strong>ricic<strong>la</strong>ggio</strong> in linea congli standard delineati dal<strong>la</strong> direttiva dell’Unione Europeasul <strong>ricic<strong>la</strong>ggio</strong>.3. l’introduzione del<strong>la</strong> responsabilità delle <strong>per</strong>sonegiuridiche, sia amministrativa (nel breve <strong>per</strong>iodo) chepenale (nel lungo <strong>per</strong>iodo), come sanzione generale <strong>per</strong>i reati commessi dalle società.4. <strong>la</strong> richiesta alle istituzioni finanziarie dell’Unioneeuropea che accettino transazioni da Paesi al di fuori


48L’ANALISI ECONOMICA DEL RICICLAGGIOdell’Unione di ottenere – insieme al nome del<strong>la</strong> <strong>per</strong>soneche ordine <strong>la</strong> transazione – anche il nome del direttoredel<strong>la</strong> società o del trustee, insieme all’identità di coloroche gestiscono <strong>la</strong> società (ultimate beneficial owners, cioèdegli azionisti principali) e del beneficiario e del settlordel trust. Se l’istituto finanziario dell’Unione europeanon adempie a quest’obbligo, dovrà essere soggetto aduna sanzione.5. l’esplorazione del<strong>la</strong> fattibilità di un sistema di incentivi<strong>per</strong> istituzioni creditizie e finanziarie che vadano damisure minime di coinvolgimento, dirette a evidenziareil loro contributo ai risultati concreti del<strong>la</strong> loro azioneanti-<strong>ricic<strong>la</strong>ggio</strong>, a misure massime consistenti inincentivi finanziari concessi quando le segna<strong>la</strong>zionieffettuate sono state essenziali <strong>per</strong> <strong>la</strong> condanna deicriminali e/o <strong>la</strong> confisca di patrimoni illeciti. Questo,con l’obiettivo di promuovere e dare maggiore efficaciaal<strong>la</strong> coo<strong>per</strong>azione tra istituzioni creditizie e finanziarieda una parte e autorità di <strong>la</strong>w enforcement dall’altra.6. l’esplorazione del<strong>la</strong> fattibilità di riformare il dirittosocietario prescrivendo, tra l’altro: a) l’eliminazionedelle azioni al portatore e quelle intestate a prestanome;b) di rendere obbligatorio il requisito di un capitaleminimo <strong>per</strong> <strong>la</strong> costituzione di una società insieme al<strong>la</strong>tenuta e al deposito di libri societari sottoposti arevisione contabile; c) di prevedere un registro pubblicodelle società. Queste misure sarebbero partico<strong>la</strong>rmenteauspicabili <strong>per</strong> quelle società che localizzate in centrifinanziari ed offshore potrebbero essere facilmentesfruttate <strong>per</strong> fini criminali. L’effetto consisterebbenell’agevo<strong>la</strong>re l’identificazione delle <strong>per</strong>sone a vantaggiodelle quali le transazioni sono condotte e, proprio <strong>per</strong>questo <strong>la</strong> raccomandazione è strettamente connessa al<strong>la</strong>raccomandazione n. 4.


I PARADISI FINANZIARI E LO SFRUTTAMENTO DEI CENTRI FINANZIARI “OFF-SHORE” DAPARTE DELLA CRIMINALITÀ ORGANIZZATA. I PROGETTI EURO-SHORE497. l’introduzione di certi requisiti minimi, come <strong>la</strong>registrazione dell’atto istitutivo del trust e <strong>la</strong> rive<strong>la</strong>zionedell’identità del settlor e del beneficiario, al fine dimigliorare <strong>la</strong> trasparenza del<strong>la</strong> disciplina riguardante itrust. L’effetto ottenibile renderebbe più agevolel’identificazione delle <strong>per</strong>sone a vantaggio delle quali letransazioni sono condotte e proprio <strong>per</strong> questo anchequesta raccomandazione è strettamente connessa aquel<strong>la</strong> indicata al n. 4.3. <strong>Il</strong> secondo rapporto Euroshore 6 ed i benefici del<strong>la</strong> trasparenza <strong>per</strong> <strong>la</strong>coo<strong>per</strong>azione internazionaleCome evidenziato nel par. 2, <strong>la</strong> rego<strong>la</strong>zione del settorecommerciale e societario contribuisce a rendere piùtrasparente o più opaco un sistema finanziario, influenzandotutti gli altri settori di rego<strong>la</strong>zione e determinando <strong>la</strong> maggioreo minore efficacia del<strong>la</strong> coo<strong>per</strong>azione con le forze dell’ordineed i sistemi giudiziari a livello internazionale. Si tratta di quelloche, nelle condizioni del primo rapporto Euroshore, è statodefinito “effetto domino” del diritto societario.Se <strong>la</strong> normativa in materia societaria rende possibilemassimizzare l’anonimato nelle transazioni finanziarie<strong>per</strong>mettendo, con re<strong>la</strong>tiva semplicità, <strong>la</strong> creazione di società dico<strong>per</strong>tura i cui responsabili rimangono sconosciuti (<strong>per</strong>ché, adesempio, altre società figurano come amministratori), questoanonimato si trasferirà automaticamente anche ad altri settoridi rego<strong>la</strong>zione (come il diritto penale, bancario, fiscale). Inquesto modo l’identità dei tito<strong>la</strong>ri reali delle società e dei6 <strong>Il</strong> Rapporto Transparency and money Laundering. Study of the regu<strong>la</strong>tion and itsimplementation, in the EU Members States, that obstruct anti-money <strong>la</strong>undering international coo<strong>per</strong>ation(banking/financial and corporate/company regu<strong>la</strong>tive fields) è stato finanziato aTranscrime dal<strong>la</strong> Commissione Europea nel gennaio 2001, a seguito del<strong>la</strong>partecipazione al tender JHA B/2000/B2/01 del 20 luglio 2000.


50L’ANALISI ECONOMICA DEL RICICLAGGIObeneficiari effettivi delle transazioni finanziarie rimanesconosciuta, complicando le eventuali indagini ed iprocedimenti giudiziari a loro carico.Questa conclusione ha prodotto due conseguenze. Inprimo luogo, si è evidenziata <strong>la</strong> necessità di approfondire ilruolo giocato dalle strutture societarie nel facilitare <strong>la</strong>commissione di reati. In secondo luogo, dato che leraccomandazioni del rapporto Euroshore sono state dirette agliStati membri dell’Unione Europea, si è reso necessariocomprendere dall’assenza o dal<strong>la</strong> parziale attuazione di qualidisposizioni, del settore bancario, finanziario e societario,derivi un ostacolo <strong>per</strong> <strong>la</strong> coo<strong>per</strong>azione internazionale anti<strong>ricic<strong>la</strong>ggio</strong>7 .Per lo svolgimento di questo studio, <strong>per</strong> ognuno degli StatiMembri dell’Unione Europea, è stata effettuata un’analisi del<strong>la</strong>rego<strong>la</strong>zione dei settori bancario/finanziario e commerciale/societario. L’analisi ha riguardato le disposizioni, raggruppate<strong>per</strong> aree tematiche, <strong>la</strong> cui esistenza è considerata rilevante <strong>per</strong>una più efficace coo<strong>per</strong>azione internazionale poiché in gradodi aumentare <strong>la</strong> trasparenza dei sistemi finanziari nazionale (icd. indicatori di trasparenza).Per capire, nei due settori normativi presi inconsiderazione, in quale area tematica esistono ostacoli al<strong>la</strong>coo<strong>per</strong>azione internazionale anti-<strong>ricic<strong>la</strong>ggio</strong>, <strong>per</strong> ognuno degliindicatori di trasparenza (ovvero le disposizioni <strong>la</strong> cui esistenzagarantisce una maggiore trasparenza dei sistemi finanziaria) èstato calco<strong>la</strong>to un “indice di ostacolo” nel<strong>la</strong> rego<strong>la</strong>zione e nel<strong>la</strong>7 Nel<strong>la</strong> prima direzione si colloca il recente OECD Report on the Misure of CorporateVehicles for <strong>Il</strong>licit Purposes, che si è occupato di studiare le giurisdizioni offshore edonshore (9 maggio 2001); nel<strong>la</strong> seconda direzione si colloca invece il secondorapporto Euroshore (ottobre 2001) il cui scopo principale è quello di evidenziare,negli Stati Membri dell’Unione Europea, quali normative sono mancanti o <strong>la</strong> cuiattuazione è incompleta o assente – nei settori bancario/finanziario ecommerciale/societario – costituendo un ostacolo <strong>per</strong> <strong>la</strong> coo<strong>per</strong>azioneinternazionale anti-<strong>ricic<strong>la</strong>ggio</strong>.


I PARADISI FINANZIARI E LO SFRUTTAMENTO DEI CENTRI FINANZIARI “OFF-SHORE” DAPARTE DELLA CRIMINALITÀ ORGANIZZATA. I PROGETTI EURO-SHORE51sua attuazione. Questi indici rappresentano, su una sca<strong>la</strong> da 1 a100, <strong>la</strong> dimensione degli ostacoli creati dal<strong>la</strong> mancanza di unaprevisione normativa o dal<strong>la</strong> sua parziale o assente attuazione,quando essa esiste. Maggiori sono questi indici, maggiori sonogli ostacoli al<strong>la</strong> coo<strong>per</strong>azione internazionale anti-<strong>ricic<strong>la</strong>ggio</strong>.Per ognuna delle aree tematiche individuate, questi indicisono poi stati aggregati rispettivamente in un “Indice Generaledi Ostacolo nel<strong>la</strong> rego<strong>la</strong>zione “ (indice GOR) ed in un “IndiceGenerale di Ostacolo nell’attuazione del<strong>la</strong> rego<strong>la</strong>zione” (indiceGOI).Questi indici GOR e GOI rappresentano un’espressionequantitativa degli ostacoli che sono creati, in ognuna delle areetematiche ed in ognuno degli Stati membri dell’UnioneEuropea, dal<strong>la</strong> mancanza di disposizioni o dal<strong>la</strong> parziale oassente attuazione di tali disposizioni, quando queste esistono.Di seguito si riportano le conclusioni dello Studio.3.1 Settore Bancario/finanziarioI risultati dell’analisi condotta sono riassunti nei grafici 1 e2, che rappresentano gli ostacoli nei settori bancario efinanziario non bancario nelle quattro aree tematiche scelte(cioè “Identificazione dei clienti/conservazione deidocumenti”, “Segna<strong>la</strong>zione delle o<strong>per</strong>azioni sospette”,“Coo<strong>per</strong>azione con le forze di polizia” e “Sistemiinternazionali di pagamento”).


52L’ANALISI ECONOMICA DEL RICICLAGGIOGRAFICO 160Settore bancarioostacoli nelle 4 aree tematiche (media UE)50Indice di ostacoli %4<strong>03</strong>020Rego<strong>la</strong>zioneAttuazione100Identificazionedei clienti /ConservazionedocumentiSegna<strong>la</strong>zione delleo<strong>per</strong>azioni sospetteAree tematicheCoo<strong>per</strong>azione con leforze di poliziaSistemi internazionalidi pagamentoGRAFICO 260Settore finanziario non bancarioostacoli nelle 4 aree tematiche (media UE)50Indice di ostacoli %4<strong>03</strong>020Rego<strong>la</strong>zioneAttuazione100Identificazionedei clienti /ConservazionedocumentiSegna<strong>la</strong>zione delleo<strong>per</strong>azioni sospetteAree tematicheCoo<strong>per</strong>azione con leforze di poliziaSistemi internazionalidi pagamento


I PARADISI FINANZIARI E LO SFRUTTAMENTO DEI CENTRI FINANZIARI “OFF-SHORE” DAPARTE DELLA CRIMINALITÀ ORGANIZZATA. I PROGETTI EURO-SHORE53Per quanto riguarda il settore bancario e finanziario(comprensivo delle istituzioni bancarie e di quelle finanziarienon bancarie) l’analisi condotta mostra che i maggiori ostacolial<strong>la</strong> coo<strong>per</strong>azione internazionale anti-<strong>ricic<strong>la</strong>ggio</strong> sono nell’areatematica definita “Sistemi internazionali di pagamento”, chepresenta ostacoli sia nel settore bancario che in quello delleistituzioni finanziarie non bancarie. La rilevanza di quest’area èstata evidenziata dal GAFI, nel suo recente Report on MoneyLaundering Typologies 8 . Gli ostacoli principali derivanodall’assenza di disposizioni che impongono di inserire tutte leinformazioni riguardanti il mittente ed il destinatario delpagamento internazionale sul modulo col quale si richiede ilpagamento stesso. Questa rego<strong>la</strong>zione dovrebbe ancheprevedere che, nel caso questi dati non siano forniti,l’istituzione finanziaria debba rifiutare di eseguire <strong>la</strong>transazione.Ostacoli si riscontrano anche nell’area tematica denominata“Identificazione dei clienti e conservazione dei documenti”anche se di minore entità rispetto a quelli evidenziati sopra.L’assenza di disposizioni in quest’area potrebbe esserecompensate da strumenti di autorego<strong>la</strong>zione, cioè da uninsieme di linee guida e<strong>la</strong>borate dalle autorità di su<strong>per</strong>visionedel settore bancario e finanziario. Ciò spiegherebbe <strong>per</strong>chéPaesi come Belgio, Germania, Grecia, Italia e Portogallo, chemanifestano una sostanziale mancanza di disposizioni (indiceGOR> 40), presentano in realtà alti livelli di autorego<strong>la</strong>zione equindi meno opacità e minori ostacoli al<strong>la</strong> coo<strong>per</strong>azioneinternazionale anti-<strong>ricic<strong>la</strong>ggio</strong>.Infine, nell’area tematica definita “Segna<strong>la</strong>zione delleo<strong>per</strong>azioni sospette” si nota <strong>la</strong> mancanza di disposizioni che8 Nell’investigazione di casi di <strong>ricic<strong>la</strong>ggio</strong>, gli es<strong>per</strong>ti considerano necessario analizzareforme di pagamento non in contratti, che spesso possono giocare un ruolo moltoimportante nel processo di <strong>ricic<strong>la</strong>ggio</strong>. GATI, Report on Money Laundering Typologies2000-2001, Parigi, 1 febbraio 2001.


54L’ANALISI ECONOMICA DEL RICICLAGGIOrichiedono l’applicazione del<strong>la</strong> normativa anti-<strong>ricic<strong>la</strong>ggio</strong> anchealle filiali dislocate all’estero. Questo potrebbe rappresentareun ostacolo al<strong>la</strong> coo<strong>per</strong>azione internazionale anti-<strong>ricic<strong>la</strong>ggio</strong>,soprattutto in quelle giurisdizioni con politiche anti-<strong>ricic<strong>la</strong>ggio</strong>insufficienti o totalmente inesistenti. Questo problemarichiede l’e<strong>la</strong>borazione di politiche coordinate <strong>per</strong> banche edistituzioni finanziarie, non soltanto nell’Unione Europea, maanche altri Paesi.3.2 Settore commerciale/societarioNel<strong>la</strong> prima fase dello studio sono state identificate lestrutture suscettibili di essere utilizzate, negli Stati membridell’Unione Europea, in o<strong>per</strong>azioni di <strong>ricic<strong>la</strong>ggio</strong>. Le struttureanalizzate sono state inserite in tre gruppi:• nel primo gruppo sono comprese le società <strong>per</strong> azioni ele società a responsabilità limitata.;• il secondo gruppo è costituito dal trust, che vaconsiderato separatamente a causa delle sue partico<strong>la</strong>ricaratteristiche, che lo differenziano dalle altre formesocietarie.• al terzo gruppo appartengono le società de droit civil ( e leequivalenti strutture esistenti in altri Stati Membridell’Unione), e le altre strutture societarie segna<strong>la</strong>te dasingoli Stati Membri in quanto suscettibili di esseresfruttate a fini di <strong>ricic<strong>la</strong>ggio</strong>.Per quanto riguarda il primo gruppo [Spa e srl], gli ostacolimaggiori sono stati riscontrati nell’area tematica denominata“Identificazione del reale tito<strong>la</strong>re”, che raccoglie il gruppo didisposizioni dirette ad identificare le <strong>per</strong>sone fisiche checontrol<strong>la</strong>no una società e ne dirigono l’attività e <strong>la</strong> cuiimportanza è stata recentemente evidenziata dall’OCSE nelsuo Report on the misure of corporate vehicles for illicit purposes.L’ostacolo principale sembra consistere nel<strong>la</strong> mancanza diuna previsione normativa che richieda l’esistenza di


I PARADISI FINANZIARI E LO SFRUTTAMENTO DEI CENTRI FINANZIARI “OFF-SHORE” DAPARTE DELLA CRIMINALITÀ ORGANIZZATA. I PROGETTI EURO-SHORE55informazioni dettagliate riguardo all’identità del reale tito<strong>la</strong>re diuna società <strong>per</strong> azioni e a responsabilità limitata, soprattuttonel caso in cui <strong>per</strong>sone giuridiche abbiano all’interno di questasocietà il ruolo di azionista o di amministratore, o <strong>la</strong>ddove sia<strong>per</strong>messa l’emissione di azioni al portatore. Altri problemisono causati dal<strong>la</strong> possibilità, in alcuni Stati Membri, di a vereamministratori e/o azionisti fiduciari.Anche l’area “Costituzione del<strong>la</strong> società” presenta degliostacoli al<strong>la</strong> coo<strong>per</strong>azione internazionale anti-<strong>ricic<strong>la</strong>ggio</strong>, anchese di entità minore di quelli evidenziati nell’areaprecedentemente menzionata. La mancanza di rego<strong>la</strong>zione inquest’area rende difficile l’acquisizione di informazioni suifondatori del<strong>la</strong> società, aumentando <strong>la</strong> possibilità che <strong>la</strong>struttura societaria venga utilizzata <strong>per</strong> scopi criminali.L’introduzione di controlli, al contrario, da un <strong>la</strong>to, renderebbepiù alto <strong>per</strong> i criminali il costo di utilizzare strutture societariein o<strong>per</strong>azioni di <strong>ricic<strong>la</strong>ggio</strong>, dall’altro aumenterebbe il volumedi informazioni disponibili, che potrebbero essere utilizzatedalle forze di polizia, dall’autorità giudiziaria e dalle autoritàfinanziarie facilitando, di conseguenza, l’attività investigativasia a livello nazionale che internazionale, alcuni Stati Membri,ad esempio, <strong>per</strong>mettono l’esistenza di “shelf companies”, cioèsocietà già costituite, che hanno uno statuto “standard” dotatodi soci, amministratori e segretari “inattivi”. Spesso non èobbligatorio informare le autorità quando, <strong>per</strong> un cambio diproprietà, si sostituiscono soci, amministratori e segretari.Questa caratteristica unita al fatto che <strong>la</strong> procedura <strong>per</strong>costituire una shelf company è molto flessibile, rende difficileidentificare il reale tito<strong>la</strong>re delle società. Inoltre, le normativedi molti Stati Membri non richiedono un controllo suifondatori di una società, né sul<strong>la</strong> legalità dell’origine delcapitale investito.L’analisi del<strong>la</strong> normativa che rego<strong>la</strong> i trust ha evidenziatouna notevole opacità di questo istituto, nonché l’assenza ditutte quelle disposizioni rilevanti <strong>per</strong> <strong>la</strong> coo<strong>per</strong>azione


56L’ANALISI ECONOMICA DEL RICICLAGGIOinternazionale anti-<strong>ricic<strong>la</strong>ggio</strong>. La rego<strong>la</strong>zione e <strong>la</strong> granderiservatezza che caratterizza <strong>la</strong> costituzione dei trustcompromette <strong>la</strong> raccolta di informazioni riguardanti sial’identità delle parti, sia il management dei beni concessi intrust. Quest’opacità crea degli ostacoli al<strong>la</strong> coo<strong>per</strong>azioneinternazionale anti-<strong>ricic<strong>la</strong>ggio</strong> a causa del lungo temponecessario <strong>per</strong> raccogliere le informazioni sopra menzionate.Alcune osservazioni comuni possono essere fatte <strong>per</strong> lesocietà de droit civil (ed equivalenti strutture esistenti in altriStati Membri dell’Unione) e le altre strutture societariesegna<strong>la</strong>re da singoli Stati Membri come suscettibili di esseresfruttate a fini di <strong>ricic<strong>la</strong>ggio</strong>. Mentre le società <strong>per</strong> azioni e lesocietà a responsabilità limitata svolgono attività commerciale,<strong>la</strong> maggioranza delle società di diritto civile o<strong>per</strong>a nel settoreimmobiliare, in quello agricolo o dell’artigianato e delle libereprofessioni, tutti settori riconosciuti come attraenti <strong>per</strong> icriminali al<strong>la</strong> ricerca di attività in cui “mesco<strong>la</strong>re” denarosporco con denaro pulito. Questo significa anche, <strong>per</strong>ò, chesebbene queste società hanno maggiori limitazioni in terminidi attività svolte, possono in ogni caso fornire dei vantaggi airicic<strong>la</strong>tori.Le aree che presentano maggiore opacità nelle strutturesocietarie appartenenti a questo terzo gruppo sono quelli del<strong>la</strong>“identificazione del reale tito<strong>la</strong>re” e del<strong>la</strong> “Costituzione del<strong>la</strong>società”. Tuttavia, in questo caso, l’apparente mancanza dirego<strong>la</strong>zione a tute<strong>la</strong> del<strong>la</strong> trasparenza è attribuibile al<strong>la</strong> naturastessa delle strutture esaminate. Infatti, molte di esse nonhanno <strong>per</strong>sonalità giuridica ed i loro membri sono responsabiliillimitatamente <strong>per</strong> gli obblighi assunti. Queste caratteristichefanno sì che <strong>la</strong> normativa riguardante l’identificazione del realetito<strong>la</strong>re sia meno rigorosa di quel<strong>la</strong> applicabile alle società conresponsabilità limitata. Per questa ragione non apparenecessario aumentare il livello di rego<strong>la</strong>zione, quanto piuttostomigliorare l’attività investigativa. Spesso le o<strong>per</strong>azioni di<strong>ricic<strong>la</strong>ggio</strong> che coinvolgono queste strutture sono attribuite al<strong>la</strong>


I PARADISI FINANZIARI E LO SFRUTTAMENTO DEI CENTRI FINANZIARI “OFF-SHORE” DAPARTE DELLA CRIMINALITÀ ORGANIZZATA. I PROGETTI EURO-SHORE57<strong>per</strong>sona che risulta come formale tito<strong>la</strong>re del<strong>la</strong> società, anchese in realtà egli non è altro che un prestanome, un complicedel reale tito<strong>la</strong>re, spesso nell’ombra. Questa situazione siverifica frequentemente nei casi in cui <strong>la</strong> criminalitàorganizzata detiene il controllo del territorio e o<strong>per</strong>a sul<strong>la</strong> basedi re<strong>la</strong>zioni di fiducia.Dalle conclusioni raggiunte a seguito dell’analisi <strong>per</strong> ciascunsettore considerato (bancario/finanziario e commerciale/societario), sono state proposte alcune raccomandazioni <strong>per</strong>ridurre gli ostacoli al<strong>la</strong> coo<strong>per</strong>azione internazionaleanti<strong>ricic<strong>la</strong>ggio</strong>.Per quanto riguarda il settore bancario/finanziario ecommerciale/societario, vengono proposte quattroraccomandazioni.La raccomandazione n. 1 suggerisce l’introduzione dimisure in grado di ridurre gli ostacoli al<strong>la</strong> coo<strong>per</strong>azioneinternazionale derivanti dal<strong>la</strong> mancanza di rego<strong>la</strong>zioni nell’areadei sistemi internazionali di pagamento. Si suggerisce, cioè, diestendere <strong>la</strong> normativa anti-<strong>ricic<strong>la</strong>ggio</strong> anche alle istituzioniche effettuano pagamenti a livello internazionale, rendendolicosì soggetti ai medesimi obblighi, di identificare i clienti esegna<strong>la</strong>re o<strong>per</strong>azioni sospette, previsti <strong>per</strong> le altre istituzioni,bancarie e non, o<strong>per</strong>anti nel settore finanziario.La raccomandazione n. 2 è re<strong>la</strong>tiva agli ostacoli derivantidal<strong>la</strong> mancanza di rego<strong>la</strong>zione nell’area tematica denominata“Identificazione dei clienti e conservazione dei documenti”, esi propone di migliorare ed armonizzare tra gli Stati Membridell’Unione Europea <strong>la</strong> normativa in quest’ambito attraversol’introduzione di specifiche disposizioni, tra le quali:• disposizioni che rendono necessario, nelle istituzioniche offrono servizi di private banking, che tutti i nuoviclienti ed i nuovi conti siano approvati da un secondoimpiegato oltre al private banking manager;• disposizioni che proibiscono l’a<strong>per</strong>tura di partico<strong>la</strong>ri tipidi conti l’inizio di un rapporto d’affari, dove l’identità


58L’ANALISI ECONOMICA DEL RICICLAGGIOdel cliente è nota solo al<strong>la</strong> direzione senior managementdell’istituto;• disposizioni che rendono necessario aggiornare idocumenti comprovanti l’identità dei clienti su baserego<strong>la</strong>re;• disposizioni che obbligano le istituzioni e le <strong>per</strong>sonesoggette al<strong>la</strong> normativa anti-<strong>ricic<strong>la</strong>ggio</strong> a verificarel’identificazione e gli altri controlli effettuati dalle lorocontroparti negli altri Stati membri dell’Unione ed inPaesi terzi;• disposizioni che prevedono l’obbligo di e<strong>la</strong>borare unacustomer acceptance policy;• disposizioni che obbligano ad una specifica proceduradi identificazione nel caso l’a<strong>per</strong>tura di un conto sia fattatramite presentazioni o raccomandazioni;• disposizioni che prevedono <strong>la</strong> registrazione automaticadelle transazioni su<strong>per</strong>iori ad un determinatoammontare.La raccomandazione n. 3 è finalizzata ad incoraggiarel’introduzione, da parte delle autorità di su<strong>per</strong>visione deisettori bancario e finanziario, di strumenti di autorego<strong>la</strong>zione,cioè di linee-guida anti-<strong>ricic<strong>la</strong>ggio</strong> comuni.Infine, <strong>la</strong> raccomandazione n. 4, di natura più generalerispetto alle precedenti, sottolinea l’importanza di verificare <strong>la</strong>fattibilità di creare una metodologia <strong>per</strong> misurare l’impattodel<strong>la</strong> direttiva 91/308 sul<strong>la</strong> normativa e <strong>la</strong> sua attuazione negliStati Membri dell’Unione Europea, e di attribuireun’istituzione specifica il compito di effettuare valutazioni diimpatto <strong>per</strong>iodiche.Anche <strong>per</strong> quanto riguarda il settore commerciale/societario, vengono proposte quattro raccomandazioni.La raccomandazione n. 1 suggerisce l’introduzione dispecifiche disposizioni dirette in partico<strong>la</strong>re alle società <strong>per</strong>azioni ed alle società a responsabilità limitata, <strong>per</strong> ridurre gliostacoli al<strong>la</strong> coo<strong>per</strong>azione internazionale anti-<strong>ricic<strong>la</strong>ggio</strong>


I PARADISI FINANZIARI E LO SFRUTTAMENTO DEI CENTRI FINANZIARI “OFF-SHORE” DAPARTE DELLA CRIMINALITÀ ORGANIZZATA. I PROGETTI EURO-SHORE59causati dal<strong>la</strong> mancanza di rego<strong>la</strong>zione nell’area tematicadenominata “Identificazione del reale tito<strong>la</strong>re”. In partico<strong>la</strong>resi propone l’introduzione di:• disposizioni che obbligano a fornire informazionidettagliate, nel caso gli azionisti siano <strong>per</strong>sonegiuridiche;• disposizioni che vietano l’emissione di azioni alportatore;• disposizioni che proibiscono l’esistenza diamministrazioni fiduciarie;• disposizioni che proibiscono l’esistenza di azionistifiduciari;• disposizioni che prevedono <strong>la</strong> comunicazionedell’identità del reale tito<strong>la</strong>re.La raccomandazione n. 2 è diretta a ridurre gli ostacolicreati al<strong>la</strong> coo<strong>per</strong>azione internazionale anti-<strong>ricic<strong>la</strong>ggio</strong>attraverso l’introduzione, specialmente <strong>per</strong> le società <strong>per</strong> azionie le società a responsabilità limitata, di specifiche disposizioniriguardanti l’area tematica denominata “Costituzione del<strong>la</strong>società “ ed in partico<strong>la</strong>re:• disposizioni che prevedono un tempo minimo <strong>per</strong> <strong>la</strong>costituzione di una società, in modo da <strong>per</strong>metterel’effettuazione di controlli riguardo ai suoi fondatori;• disposizioni che obbligano a condurre investigazioni suifondatori di una società;• disposizioni che vietano <strong>la</strong> costituzione di shelf companies;• disposizioni che obbligano di effettuare controlli sul<strong>la</strong>legalità dell’origine del capitale sociale;• disposizioni che prevedono un’autorizzazionepreventiva al<strong>la</strong> costituzione di una società.La raccomandazione n. 3, <strong>per</strong> ridurre gli ostacoli al<strong>la</strong>coo<strong>per</strong>azione internazionale derivanti dal<strong>la</strong> mancanza dirego<strong>la</strong>zione che caratterizza i trust, suggerisce di introdurre leseguenti disposizioni:


60L’ANALISI ECONOMICA DEL RICICLAGGIO• disposizioni che richiedono <strong>la</strong> costituzione dei trust <strong>per</strong>atto scritto;• disposizioni che richiedono <strong>la</strong> registrazione dell’attocostitutivo del trust in un registro pubblico;• disposizioni che richiedono che le generalità delcostituente appaiano in un documento accessibile alpubblico;• disposizioni che richiedono che le generalità delbeneficiario appaiano in un documento accessibile alpubblico;• disposizioni che vietano che il costituente del trust nesia anche il beneficiario;• disposizioni che proibiscono che il beneficiario di untrust sia costituito da un altro trust;• disposizioni che prevedono l’esistenza di un registroaccessibile al pubblico che riporti l’identità di tutte le<strong>per</strong>sone fisiche e giuridiche che hanno ruolo di trustee;• disposizioni ce prevedono l’esistenza di un’autorità conruolo di trustees.La raccomandazione n. 4, di carattere più generalesottolinea l’importanza di studi di valutazione del trade-off tramaggiore trasparenza nel settore commerciale/societario edefficienza di un sistema finanziario. Questo tipo di analisiaiuterà i policy makers nelle loro scelte, effettuate sul<strong>la</strong> base del<strong>la</strong>conoscenza dei costi e dei benefici sia in termini di efficienzache di trasparenza.Da queste conclusioni e raccomandazioni, studiate <strong>per</strong>ognuno dei settori analizzati (bancari/finanziario ecommerciale/societario), si possono trarre alcune riflessioniconclusive.


I PARADISI FINANZIARI E LO SFRUTTAMENTO DEI CENTRI FINANZIARI “OFF-SHORE” DAPARTE DELLA CRIMINALITÀ ORGANIZZATA. I PROGETTI EURO-SHORE613.3 L’ottimizzazione delle normative anti-<strong>ricic<strong>la</strong>ggio</strong> degli Stati MembriSe <strong>la</strong> qualità del<strong>la</strong> coo<strong>per</strong>azione internazionale dipende daquel<strong>la</strong> delle normative nazionali, è chiaro che più le legis<strong>la</strong>zionidegli Stati Membri sono omogenee tra loro, minori saranno leprobabilità che proventi di origine illecito vengano direttiverso gli Stati Membri meno rego<strong>la</strong>ti. Chi ricic<strong>la</strong> denaro sporcosfrutta le asimmetrie rego<strong>la</strong>tive che derivano dal<strong>la</strong> flessibilità distrumenti di contrasto come <strong>la</strong> direttiva che, pur essendovinco<strong>la</strong>nti, <strong>la</strong>sciano margini di discrezionalità ai diversi Paesi<strong>per</strong> quanto riguarda alcuni aspetti del<strong>la</strong> loro attuazione. Vatenuto presente, <strong>per</strong>ò, che l’ottimo livello di rego<strong>la</strong>zione chedovrebbe essere introdotto negli Stati Membri dell’UnioneEuropea non è il livello massimo che solo pochi Paesipossono raggiungere, ma il livello che può essere raggiunto damolti.3.4 La possibilità di coniugare trasparenza ed efficienzaLa trasparenza dei sistemi finanziari è un aspettoimportante, ma l’efficienza non è da meno. Inizialmente isistemi finanziari hanno resistito all’introduzione di normativeanti-<strong>ricic<strong>la</strong>ggio</strong> e sono stati riluttanti nel<strong>la</strong> coo<strong>per</strong>azione con leautorità di polizia. La ragione addotta ora che gli obblighiimposti dalle normative anti-<strong>ricic<strong>la</strong>ggio</strong> diminuivanol’efficienza del sistema. Nel corso degli ultimi dieci anni leistituzioni bancarie e finanziarie non bancarie hanno provato(in misura diversa) a combinare efficienza e trasparenza adottimizzare <strong>la</strong> <strong>per</strong>formance di entrambe. Ciò è dovuto al<strong>la</strong>richiesta di trasparenza nel settore finanziario che dall’iniziodegli anni ’90, si è sviluppata dentro e fuori l’Europa. Questeosservazioni suggeriscono tre possibili linee-guida <strong>per</strong>un’azione da intraprendere a livello sia nazionale che europeo.


62L’ANALISI ECONOMICA DEL RICICLAGGIO1. Le Istituzioni finanziarie europee non dovrebberotollerare né essere complici di quelle giurisdizioni chepresentano un’insufficiente rego<strong>la</strong>zione anti-<strong>ricic<strong>la</strong>ggio</strong>.Esse non dovrebbero, altresì, tollerare né esserecomplici di quelle giurisdizioni in cui l’efficienza deisistemi internazionali di pagamento è massimizzata adiscapito del<strong>la</strong> trasparenza. Questa pratica si configurainfatti come “concorrenza sleale”; se praticata dallemaggiori Istituzioni finanziarie europee e dalle loro filialiestere, crea un “sistema sotterraneo” volto ariappropriarsi di quel<strong>la</strong> parte di efficienza che nei Paesieuropei è sacrificata a favore del<strong>la</strong> trasparenza.2. Le Istituzioni Europee dovrebbero continuare a prestareattenzione al<strong>la</strong> trasparenza delle attività deiprofessionisti (gatekee<strong>per</strong>s) nell’ambito del<strong>la</strong> costituzionedi società e dell’esecuzione di transazioni finanziarie.I risultati positivi riguardanti <strong>la</strong> combinazione diefficienza e trasparenza ottenuti nel settore bancario efinanziario potrebbero e dovrebbero essere intensificatiin altri settori di rego<strong>la</strong>zione riguardanti avvocati,contabili e consulenti finanziari (gatekee<strong>per</strong>s). Si tratta diuna questione delicata che deve essere affrontata conmolta attenzione, separando privilegi, come <strong>la</strong>riservatezza nelle comunicazioni tra avvocato e clientedall’incremento delle opportunità criminali che tale<strong>ricic<strong>la</strong>ggio</strong> fa sì che questi professionisti giochino unruolo fondamentale nel<strong>la</strong> costituzione di strutturesocietarie e nello svolgimento di transazioni finanziarie.È importante stabilire una linea di confine che determinie regoli <strong>la</strong> soglia al di là del<strong>la</strong> quale il consulente legaleha un ruolo attivo (anche se spesso involontario) inun’o<strong>per</strong>azione di <strong>ricic<strong>la</strong>ggio</strong>.3. Le Istituzioni Europee dovrebbero considerarel’opportunità di creare ed attuare degli standard <strong>per</strong> <strong>la</strong>riforma delle normative nazionali in materia di corporate


I PARADISI FINANZIARI E LO SFRUTTAMENTO DEI CENTRI FINANZIARI “OFF-SHORE” DAPARTE DELLA CRIMINALITÀ ORGANIZZATA. I PROGETTI EURO-SHORE63governance, prestando attenzione al<strong>la</strong> questione del<strong>la</strong>trasparenza.Le normative presenti nel campo del dirittocommerciale e societario (che in questo <strong>per</strong>iodo sonooggetto di molte riforme all’interno degli Stati Membri,soprattutto <strong>per</strong> quanto riguarda <strong>la</strong> gestione societaria)dovrebbero valutare maggiormente i benefici che <strong>la</strong>trasparenza presenta nell’ottica del<strong>la</strong> coo<strong>per</strong>azioneinternazionale anti-<strong>ricic<strong>la</strong>ggio</strong>.


CAPITOLO IVEVOLUZIONE DEI SISTEMI DI PAGAMENTO ERISCHIO RICICLAGGIO1. PremessaL’evoluzione delle tecniche di gestione dei pagamenti hasubito negli ultimi tempi una forte accelerazione che hacondotto tale fenomeno ad intrecciarsi con l’impetuososviluppo delle comunicazioni via Internet.Ci si interroga, <strong>per</strong>tanto, sulle possibili conseguenze indottesul <strong>ricic<strong>la</strong>ggio</strong> di denaro “sporco” dalle caratteristiche e dallosviluppo dei nuovi sistemi di pagamento delle economieindustrializzate.In altri termini, secondo quali modalità l’innovazionetecnologica nel<strong>la</strong> gestione dei flussi monetari può avere delleesternalità negative in termini di capacità delle pubblicheAutorità di contrastare e prevenire l’utilizzo del sistemafinanziario <strong>per</strong> fini illeciti e criminali?L’analisi è indubbiamente complessa e difficoltosa attesa sia<strong>la</strong> natura illegale delle transazioni ed o<strong>per</strong>azioni oggetto diinteresse che <strong>per</strong> <strong>la</strong> difficile individuazione e re<strong>per</strong>ibilità deire<strong>la</strong>tivi “casi di studio” e delle “prove s<strong>per</strong>imentali”.2. La recente evoluzione nel sistema dei pagamentiLa spinta evolutiva dei sistemi di pagamento deve essereanalizzata sotto i corre<strong>la</strong>ti aspetti del<strong>la</strong> domanda e dell’offertadi tale tipologia di servizi 1 .1 MASCIANDARO D., “Mercati finanziari e <strong>ricic<strong>la</strong>ggio</strong>”, EGEA, Mi<strong>la</strong>no, 1999.


66L’ANALISI ECONOMICA DEL RICICLAGGIODal punto di vista del<strong>la</strong> domanda si rileva che <strong>la</strong> forza delmutamento, legata alle esigenze del<strong>la</strong> cliente<strong>la</strong>, è andatacrescendo con il progressivo venir meno delle barriere fra imercati dei beni, con <strong>la</strong> riduzione delle rigidità diffuse nelsistema economico e, più in generale, con il processo diglobalizzazione delle re<strong>la</strong>zioni economiche.Gli o<strong>per</strong>atori sia privati 2 che imprese manifestano vieppiùl’esigenza di disporre di strumenti di pagamento differenziatied efficienti.La richiesta di mercato non si presenta in modo uniforme,quanto ad intensità e tipo di esigenze espresse.Essa è massima ed assume connotati fortemente innovativinel settore delle imprese, specie da parte di quellecaratterizzate da un elevato livello di automazione.Dal <strong>la</strong>to delle famiglie, sia pure con ritmi meno intensi,vanno <strong>per</strong>ò emergendo comportamenti sempre più evolutinel<strong>la</strong> selezione degli strumenti e nel<strong>la</strong> gestione delle scorteliquide.I maggiori bisogni sono facilmente corre<strong>la</strong>bili conun’economia che si terziarizza e richiede <strong>per</strong>ciò più efficienzain tutti gli strumenti al servizio degli scambi.Sul fronte dell’offerta, l’impulso al cambiamento nei sistemidi pagamento discende da una serie di elementi causali quali iprogressi conseguiti nel campo dell’e<strong>la</strong>borazione dei dati, chehanno consentito <strong>la</strong> riduzione dei costi, <strong>la</strong> gestione piùefficiente delle informazioni con <strong>la</strong> sostituzione di impulsielettronici ai tradizionali strumenti cartacei ed i miglioramentinel settore delle telecomunicazioni, che hanno consentito ilcollegamento tra unità o<strong>per</strong>ative anche molto decentrate,su<strong>per</strong>ando così le distanze fisiche 3 .2 Ad esempio, <strong>la</strong> tendenza al<strong>la</strong> crescita del credito al consumo porta ad arricchire <strong>la</strong>domanda di detta avanzata specie di servizi, atteso che tale forma di credito risulta,più di altre, legata ai servizi di pagamento.3 MASCIANDARO D., op. cit.


EVOLUZIONE DEI SISTEMI DI PAGAMENTO E RISCHIO RICICLAGGIO 67L’applicazione dell’innovazione tecnologica al settore deiservizi è un fenomeno di grande rilievo economico che trova<strong>la</strong> sua giustificazione nel carattere “indifferenziato”delsupporto tecnologico.Infatti, le aziende che o<strong>per</strong>ano in campi assai diversi traloro, utilizzando gli stessi beni strumentali quali gli e<strong>la</strong>boratori,i terminali e le reti di trasmissione, riducono i tradizionaliconfini tra le stesse attività e si predispongono <strong>per</strong> <strong>la</strong>realizzazione di un’intensa integrazione di mercato.È importante ricordare come sia determinante, ai fini delcambiamento, anche <strong>la</strong> crescente rilevanza del settore deipagamenti nell’ampio quadro delle attività economiche efinanziarie nonché dell’attivazione al suo interno di più accesimeccanismi concorrenziali.Le banche, tradizionali offerenti di servizi di pagamento,sono partico<strong>la</strong>rmente interessate a sfruttare le nuovecondizioni di mercato, indotte dal<strong>la</strong> crescita del<strong>la</strong> domanda edallo sviluppo tecnologico; a ciò esse sono sollecitate anzituttodal<strong>la</strong> possibilità di realizzare nuovi e più convenienti equilibrigestionali, compensando <strong>per</strong> questa via il ridimensionamentodel<strong>la</strong> tradizionale attività di intermediazione e dal<strong>la</strong> necessità didifendersi da un contesto concorrenziale sempre piùimpegnativo.3. Internet e gli strumenti di pagamentoPrima di passare all’illustrazione dei sistemi di pagamentopiù avanzati ed avveniristici (es. <strong>la</strong> moneta elettronica) si vuolefare menzione ai più rilevanti passi compiuti nel recentepassato nel partico<strong>la</strong>re settore.A tal riguardo un significativo rilievo deve essere accordatoal<strong>la</strong> “carta di credito”, strumento di pagamento che haaccompagnato <strong>la</strong> transizione dai sistemi di rego<strong>la</strong>zione delletransazioni attraverso il supporto cartaceo ai sistemielettronici.


68L’ANALISI ECONOMICA DEL RICICLAGGIOAl momento del<strong>la</strong> re<strong>la</strong>tiva comparsa, <strong>la</strong> carta di credito harappresentato un’innovativa forma di pagamento rispettoall’assegno bancario e al denaro contante, poiché consentemaggiore flessibilità e un più elevato grado di sicurezzanell’effettuazione dei pagamenti; <strong>per</strong>altro, le modalità neiprocessi di re<strong>la</strong>tivo utilizzo rendono possibili pagamentiautomatizzati. 4A fianco del<strong>la</strong> carta di credito si è sviluppata, in misuraminore, <strong>la</strong> “carta di debito”, del tutto simile al<strong>la</strong> prima e daquest’ultima differenziatasi nel<strong>la</strong> diversa figura del<strong>la</strong> societàemittente e nei termini di saldo da parte del cliente.Infatti, <strong>la</strong> società emittente, in questo caso, è <strong>la</strong> banca cheprovvede automaticamente all’addebito del<strong>la</strong> spesa attraverso<strong>la</strong> registrazione, in tempo reale, delle annotazioni sul conto delcliente: in detto caso, non vi è più una terza parte che, comenel caso del<strong>la</strong> carta di credito, anticipa il denaro <strong>per</strong> conto deltito<strong>la</strong>re del<strong>la</strong> carta 5 .4 <strong>Il</strong> possesso di una carta di credito dà il diritto di effettuare pagamenti <strong>per</strong> acquisti dibeni e servizi presso esercenti convenzionati con <strong>la</strong> società emittente del<strong>la</strong> carta. <strong>Il</strong>documento <strong>per</strong>mette di identificare il proprietario sul<strong>la</strong> base di un codice <strong>per</strong>sonaleed è idoneo <strong>per</strong> l’effettuazione di pagamenti senza l’impiego di contante o di titoli dicredito. L’utente accettato come socio dall’ente emittente può utilizzare <strong>la</strong> carta dicredito presso esercenti convenzionati, che al momento del<strong>la</strong> transazionecontrol<strong>la</strong>no <strong>la</strong> carta e ri<strong>la</strong>sciano una ricevuta al detentore re<strong>la</strong>tiva alle spese. Talericevuta viene quindi inoltrata all’emittente, che paga <strong>la</strong> nota di spesa al negoziante,scontata di una commissione, e che richiederà successivamente il pagamentoall’utente.5 Un’approfondita illustrazione del tema è stata condotta da NUZZOLO A. in“Strumenti innovativi di pagamento e controllo dei flussi finanziari”, Quaderni,Tecnica Professionale I, Scuo<strong>la</strong> di Polizia Tributaria del<strong>la</strong> Guardia di Finanza, Vol. I.“La carta di credito e <strong>la</strong> carta di debito rappresentano due “ circuiti di pagamento”con procedure differenti: ATM (Automated Teller Machine) e POS (Points of Sale) sonodue applicazioni del trasferimento di fondi elettronico (EFT, electronic funds transfer). Idue circuiti possono essere inseriti in una qualsiasi delle due applicazioni. ATM ePOS sono basati sull’utilizzo di una carta di p<strong>la</strong>stica con una banda magnetica.Ultimamente, grazie allo sviluppo dell’elettronica in campo bancario, si stannoincorporando in una so<strong>la</strong> carta entrambe le applicazioni dell’EFT. Le reti ATM<strong>per</strong>mettono ai depositanti, clienti delle banche aderenti alle stesse reti, di accedere alloro conto da qualsiasi sportello ATM affiliato ad una rete usando <strong>la</strong> carta ATM. Ingenere si possono effettuare prelievi di contante, ma in molti casi si possono anche


EVOLUZIONE DEI SISTEMI DI PAGAMENTO E RISCHIO RICICLAGGIO 69Le “smart cards” differiscono, invece, dalle altre carte solo<strong>per</strong> <strong>la</strong> presenza di un microprocessore, inglobato nel<strong>la</strong> cartastessa e <strong>per</strong> l’assenza del<strong>la</strong> banda magnetica.effettuare trasferimenti ad altri conti correnti, rimborsi di prestiti, richieste diinformazioni e altri servizi. La rete unisce <strong>la</strong> macchina ATM del<strong>la</strong> bancaall’e<strong>la</strong>boratore centrale, <strong>per</strong>mettendo così di inviare <strong>la</strong> richiesta di transazione dallosportello, utilizzato dal possessore del<strong>la</strong> carta, al<strong>la</strong> banca di quest’ultimo. Se ilpossessore del<strong>la</strong> carta effettua una transazione ad uno sportello ATM di proprietàdel<strong>la</strong> banca presso cui ha il conto, non necessariamente <strong>la</strong> richiesta di transazionedeve passare dal<strong>la</strong> centrale del<strong>la</strong> rete. Anzi, questo tipo di transazione <strong>la</strong> maggiorparte delle volte è eseguita interamente all’interno del<strong>la</strong> banca stessa. Se, invece, ilpossessore del<strong>la</strong> carta utilizza uno sportello ATM non appartenente al<strong>la</strong> sua banca,<strong>la</strong> richiesta di transazione viene evasa tramite l’e<strong>la</strong>boratore centrale del<strong>la</strong> rete. Unatransazione POS è caratterizzata dal trasferimento di fondi dal conto del cliente alconto dell’esercente sul<strong>la</strong> base di un messaggio elettronico che ha origine al puntovendita. Esistono più possibilità <strong>per</strong> effettuare questa o<strong>per</strong>azione. <strong>Il</strong> POS non è unsistema singolo a sé stante che richiede uno speciale tipo di carta, ma un insieme ditecnologie finalizzate al<strong>la</strong> sostituzione dei trasferimenti cartacei con quellielettronici. Le transazioni POS possono essere fatte usando qualsiasi tipo di conto, ilconto corrente bancario oppure il conto del<strong>la</strong> carta di credito (assumendo che ilvenditore possa onorare quel tipo di carta di credito). Una transazione POS ècontraddistinta da 5 fasi: il riconoscimento: il riconoscimento del possessore di unacarta di credito può avvenire elettronicamente tramite <strong>la</strong> verifica del codice PIN delcliente, oppure manualmente verificando <strong>la</strong> firma del cliente. Di solito si utilizza ilsistema elettronico, tramite il riconoscimento del PIN. La verifica può essereeffettuata sia on-line sia off-line; l’autorizzazione: nel caso on-line <strong>la</strong> verifica èimmediata, grazie ai collegamenti istantanei con <strong>la</strong> centrale del<strong>la</strong> società che haemesso <strong>la</strong> carta. Nel secondo caso <strong>la</strong> verifica avviene soltanto a fine giornata,quando ci si collega <strong>per</strong> e<strong>la</strong>borare tutte le transazioni effettuate durante tutto l’arcodel<strong>la</strong> giornata; l’invio e l’e<strong>la</strong>borazione messaggio: il messaggio, come l’autorizzazione, puòessere inviato subito, on-line, oppure posticipatamente, off-line. Tra i due metodi, inquesto caso, non esiste molta differenza, poiché <strong>la</strong> necessità di avere informazioni intempo reale riguarda l’autorizzazione <strong>per</strong> un pagamento piuttosto che l’ammontaredel pagamento stesso; le procedure di pagamento: dopo che <strong>la</strong> notifica del<strong>la</strong> transazioneè passata dall’esercente al<strong>la</strong> società che ha emesso <strong>la</strong> carta, i fondi devono esseretrasferiti dal conto del cliente a quello dell’esercente. Questo può avvenireimmediatamente, nel caso di carte di debito, oppure con un ritardo, ad esempio conle carte di credito. In alcuni casi il ritardo è creato artificialmente, di modo che <strong>la</strong>spesa non venga addebitata sul conto del cliente prima di quanto non accadrebbe seavesse usato assegni. Per le transazioni POS con carta di credito l’addebito sul contodel possessore del<strong>la</strong> carta è più veloce rispetto a quando si effettuano le transazionicon voucher di carta. Ma i tempi di rego<strong>la</strong>mento con <strong>la</strong> società che ha emesso <strong>la</strong>carta sono i medesimi.”


70L’ANALISI ECONOMICA DEL RICICLAGGIOLe re<strong>la</strong>tive funzioni, quali carta di debito o di credito,rimangono inalterate, come <strong>per</strong> quanto concerne leapplicazioni o<strong>per</strong>ative.La sostanziale novità è <strong>la</strong> capacità del<strong>la</strong> carta, o meglio delmicroprocessore, di assicurare <strong>la</strong> validità del<strong>la</strong> stessa e diautorizzare o meno una determinata transazione.Tutte le transazioni vengono, infatti, autorizzate dal<strong>la</strong> carta,senza <strong>la</strong> necessità di collegamento con <strong>la</strong> società emittente <strong>per</strong>l’ottenimento dell’autorizzazione.Tutte le registrazioni delle transazione effettuate da uncommerciante a carico di smart card vengono inviate una so<strong>la</strong>volta al giorno al<strong>la</strong> società che ha emesso <strong>la</strong> carta.La presenza del microprocessore rende <strong>la</strong> carta molto piùsicura rispetto ai vecchi modelli con banda magnetica: ilmicroprocessore, a differenza del<strong>la</strong> banda magnetica, non èduplicabile, o <strong>per</strong> lo meno ciò è molto più difficile e costoso.La smart card, grazie al microprocessore, può contenere unaquantità maggiore di informazioni rispetto al<strong>la</strong> bandamagnetica, e, quindi, <strong>per</strong>mette un utilizzo dello strumentomolto più e<strong>la</strong>stico.Oltre alle carte di credito e di debito esiste un altro serviziodi pagamento denominato home bonking. 6Quest’ultimo offre <strong>la</strong> possibilità di effettuare o<strong>per</strong>azionibancarie tramite il telefono senza il necessario intervento dialcun o<strong>per</strong>atore essendo sufficiente l’impiego di un telefono atoni.Lo stesso servizio o<strong>per</strong>a anche attraverso l’utilizzo di un<strong>per</strong>sonal computer e di un modem 7 .6 MASCIANDARO D., op. cit..7 Questo sistema <strong>per</strong>mette ai clienti di una banca di poter vedere <strong>la</strong> situazione delproprio conto, pagare bollette, trasferire denaro su altri conti ed altre semplicio<strong>per</strong>azioni. Si utilizzano un codice <strong>per</strong>sonale e il proprio numero di conto. Treelementi principali caratterizzano questo sistema: <strong>la</strong> disponibilità, in tempo reale, diinformazioni riguardanti <strong>la</strong> situazione del conto del cliente, con i dettagli di tutti imovimenti; <strong>la</strong> possibilità <strong>per</strong> il cliente di inviare istruzioni di pagamento al<strong>la</strong> propria


EVOLUZIONE DEI SISTEMI DI PAGAMENTO E RISCHIO RICICLAGGIO 71La rivoluzionaria comparsa nel mondo informatico diInternet, non solo ha consentito infinite opportunità diacquisIzione, scambio e trasmissione di informazioni, direalizzazione di transazioni economiche e finanziarie, ma haaltresì <strong>per</strong>messo un proprio utilizzo come piattaforma <strong>per</strong> iservizi legati allo strumento di pagamento “carta di credito” 8 .In tal senso l’impiego di Internet è alquanto sempliceessendo sufficiente disporre di un idoneo software <strong>per</strong>effettuare gli acquisti 9 e di un conto presso un’istituzionefinanziaria.Raggiunto il sito Web commerciale l’utente sceglie iprodotti <strong>per</strong> l’acquisto e li ordina.Una volta e<strong>la</strong>borato l’ordine, nel giro di pochi secondi edeseguita <strong>la</strong> verifica dell’identità e del conto dell’acquirente, <strong>la</strong>transazione si <strong>per</strong>feziona 10 .Sino a qualche anno fa , tuttavia, Internet non ha offerto unsoddisfacente supporto <strong>per</strong> <strong>la</strong> risoluzione dei problemi dibanca, o di trasferire fondi ad altri conti; ed infine <strong>la</strong> possibilità di effettuare uninsieme di altre o<strong>per</strong>azioni, come richiedere il libretto degli assegni o ottenereprevisioni sull’andamento dei tassi di interesse.8 MASCIANDARO D., op. cit..9 Es. il Secure Electronic Transactions, sviluppato da IBM, Microsoft, Netscape edappoggiato da Mastercard e VISA)10 In realtà, secondo quanto osserva MASCIANDARO, “ciò che accade dietro lequinte è più complesso. All’a<strong>per</strong>tura del conto (bancario o di una carta di credito) ilcliente riceve un certificato sotto forma di file che contiene tutti i suoi dati in formacriptata. Analogamente il commerciante riceve il suo certificato dal<strong>la</strong> banca pressocui ha il conto. Dopo aver effettuato l’ordine il cliente riceve una copia delcertificato del commerciante e verifica <strong>la</strong> validità dell’esercizio commerciale, anchetramite <strong>la</strong> verifica del<strong>la</strong> presenza di una firma elettronica del<strong>la</strong> banca. L’ordine dipagamento e copia del certificato del cliente vengono inviati al commerciante cheverifica a sua volta l’autenticità del<strong>la</strong> firma elettronica del cliente, convalidando leinformazioni re<strong>la</strong>tive a quest’ultimo presso una terza parte (es. banca). Ciò equivaleal<strong>la</strong> lettura elettronica del<strong>la</strong> carta di credito. A questo punto il commerciante invia alcliente una ricevuta dell’ordine e trasmette al<strong>la</strong> banca tutti i suoi dati e quelli delcliente. A sua volta <strong>la</strong> banca control<strong>la</strong> i dati del commerciante e del cliente. Se tuttele verifiche sono positive, si autorizza il pagamento, inviando dei messaggi alle altredue parti, e il re<strong>la</strong>tivo trasferimento di fondi dal conto del cliente a quello delcommerciante.”


72L’ANALISI ECONOMICA DEL RICICLAGGIOpagamento proprio a causa dell'architettura “a<strong>per</strong>ta” del<strong>la</strong>“rete” che rendeva molto vulnerabili e facilmente aggredibili inormali sistemi di pagamento utilizzati nelle transazioni fuoridal<strong>la</strong> “rete” stessa 11 .Tali mezzi, infatti, se da un <strong>la</strong>to garantiscono un elevatogrado di sicurezza nei sistemi EFT (Electronic Fund Transfer)dedicati del mondo finanziario, presentano grossi limiti insituazioni di open network.Per questo motivo, gli o<strong>per</strong>atori economici hanno preferitotenere ben distinti, in una prima fase, il momento del<strong>la</strong>conclusione dell’accordo economico, di norma realizzato inrete, da quello del pagamento, facendo ricorso <strong>per</strong>quest’ultimo a due procedure alternative, entrambe di tipo offline: il pagamento tramite assegno o bonifico bancario el’a<strong>per</strong>tura di uno speciale conto presso ogni venditore econtestuale utilizzo di una password ed un protocollo riservato.Questo approccio, tuttavia, soffriva di importantilimitazioni in punto di rapidità di esecuzione dell’o<strong>per</strong>azione,talché si sono diffusi in “rete” una serie di strumenti dipagamento, cosiddetti on line, tra cui si possono distinguerepagamenti con assegni elettronici e con moneta elettronica,oltre che con carte di credito e di debito di cui più sopra fattocenno.Sono state approntate numerose versioni di assegni suInternet, addirittura trasferibili anche tra individui.Nel sistema degli assegni elettronici l’utente apre un contopresso <strong>la</strong> banca presente su Internet, “stacca” un assegnoelettronico e lo invia al ricevente.Quest’ultimo manda l’assegno al<strong>la</strong> banca <strong>per</strong> conferma e<strong>per</strong> riscuoterlo.11 MASCIANDARO D., op. cit..


EVOLUZIONE DEI SISTEMI DI PAGAMENTO E RISCHIO RICICLAGGIO 73La sicurezza risulta garantita sia dal<strong>la</strong> tecnologia del<strong>la</strong>criptazione, sia dal processo di verifica del<strong>la</strong> banca presso coluiche ha firmato l’assegno.Numerosi sono i modelli di assegno elettronico 12 e traquesti si annoverano: il NetChex 13 , il Redi-Check 14 , il NetCheque 15ed il Banknet 16 .12 Una diffusa rassegna dei modelli di assegno elettronico è stata delineata daNUZZOLO A. in op. cit..13 “Si tratta di un prodotto fornito, a partire dal 1995, da un’azienda informatica consede a Phoenix, Arizona, con l’obiettivo di introdurre e sviluppare software <strong>per</strong> servizisicuri e ad alto contenuto tecnologico. NetChex <strong>per</strong>mette di fare un pagamento otrasferire fondi da e verso chiunque lo desideri, sempre che destinatario e mittenteabbiano un conto disponibile presso una banca. In altri termini, tale strumento<strong>la</strong>vora in modo virtuale come un normale assegno in carta. Una condizione cheviene richiesta è quel<strong>la</strong> di registrarsi presso il sistema, ottenendo l’assegnazione di unnumero identificativo, cd. “ombra”, che consente di tenere nascosti i dati re<strong>la</strong>tivi alsoggetto ed al proprio conto corrente e di validare l’assegno emesso dal cliente, unavolta che il sistema di e<strong>la</strong>borazione NetChex ha decifrato il "numero ombra". Latransazione autenticata viene quindi trasferita, attraverso un network privato,all'appropriato sistema bancario <strong>per</strong> il normale completamento dell'o<strong>per</strong>azione”.14 Questo sistema, realizzato nel 1994 ed apparso <strong>per</strong> <strong>la</strong> prima volta in internetnell'Aprile 1995, <strong>per</strong>mette il rego<strong>la</strong>mento on line dell’o<strong>per</strong>azione tra venditore edacquirente. <strong>Il</strong> funzionamento di Redi-Check è molto semplice: il cliente registra ipropri dati <strong>per</strong>sonali, re<strong>la</strong>tivi al conto corrente bancario, una so<strong>la</strong> volta, o<strong>per</strong>ando inrete, attraverso il ricorso a tecniche crittografiche, ovvero off line, tramite fax. I datiraccolti vengono archiviati in un database ed all'utente viene assegnato un nome(username) ed una password che verranno usati <strong>per</strong> le o<strong>per</strong>azioni di acquisto e venditain internet. Ogni qual volta il consumatore decide di acquistare un bene od unservizio presso un fornitore che consente il ricorso a tale strumento, non deve faraltro che inviare una e-mail con indicate password ed username. A sua volta, il server diRedi-Check reinvia una e-mail sia al consumatore che al fornitore <strong>per</strong> rendere a tuttievidente e confermare l'ordine di acquisto.15 Questo sistema di pagamento elettronico è stato sviluppato dall'Information ScienceInstitute (ISI) dell'Università del<strong>la</strong> California del Sud. Gli utenti registrati al"NetCheque Accounting Server" possono scrivere assegni a favore degli altri utenti delsistema, che vengono poi inviati <strong>per</strong> posta elettronica o attraverso altri protocolli direte. Questo strumento è disegnato <strong>per</strong> <strong>per</strong>mettere accessi senza l'uso di password oaltre informazioni inviate su collegamenti di rete. In una serie di messaggi "in avantied indietro" tra due computer in contatto, <strong>la</strong> procedura crea un pacchetto di daticodificati, denominato "ticket", che nel caso in esame corrisponde al<strong>la</strong> firma digitaledell’emittente l’assegno, inviandolo ad un terzo computer <strong>per</strong> identificaresicuramente l'utente.16 E' questo un servizio di on-line banking, realizzato da una joint venture tra MarketNet eSecure Trust Bank plc, con sede a Bradford, Inghilterra. Un conto presso BankNet offre


74L’ANALISI ECONOMICA DEL RICICLAGGIONel settore delle carte di credito, si segna<strong>la</strong>no i seguentistrumenti di o<strong>per</strong>atività via Internet: SET(Secure ElectronicTransaction), 17 CyberCash, 18 e FirstVirtual. 19tutti i vantaggi di un conto presso <strong>la</strong> Secure Trust Bank ed in più mette a disposizioneun protocollo di collegamento on line che <strong>per</strong>mette <strong>la</strong> stampa di diversi dati, qualil'estratto conto, l’accesso al proprio conto attraverso il web, nonché <strong>la</strong> scritturazionedi assegni elettronici. Tali assegni sono ottenuti mediante digital signature, usandotecniche di crittografia a chiavi pubblica e privata. Da sottolineare che <strong>la</strong> chiave, con<strong>la</strong> quale praticamente viene firmato l'assegno, non viene mai conosciuta da nessundestinatario, rimanendo sempre nelle mani del proprio autore e proprietario. Questaprocedura <strong>per</strong>mette attualmente ad un cliente BankNet di effettuare pagamenti soload un altro utente del sistema, ma nel futuro più prossimo è prevista <strong>la</strong> possibilità dieseguire o<strong>per</strong>azioni anche con soggetti non clienti, inviando gli assegni ad altrebanche via e-mail.17 <strong>Il</strong> protocollo SET (Secure Electronic Transaction) è in corso di sviluppo da parte diMastercard e Visa, dopo che entrambe avevano provato a realizzare propri standard.La procedura in esame si artico<strong>la</strong> nelle seguenti fasi: il browser del consumatore criptai dati re<strong>la</strong>tivi al<strong>la</strong> carta di credito prima di spedirli al venditore; quest'ultimo nonviene a conoscenza dei dati in chiaro, ma solo del<strong>la</strong> conferma <strong>per</strong> <strong>la</strong> societàemittente <strong>la</strong> carta di credito dell’avvenuto pagamento; <strong>la</strong> decodificazione, <strong>per</strong>tanto,avviene solo ed unicamente all'interno del sistema informatico di quest’ultimosoggetto. L’obiettivo <strong>per</strong>seguito è di utilizzare meccanismi di crittografia e firmedigitali sempre più avanzati, arrivando ad avere chiavi composte anche da 784 bit.Recentemente, anche American Express ha aderito al sistema SET, contribuendo cosìallo sviluppo su <strong>la</strong>rga sca<strong>la</strong> del protocollo de quo.18 Questo sistema, basato su firme digitali e su di un algoritmo di crittografia di tipoRSA con chiave a 1024 bit, è completamente indipendente dal browser usato <strong>per</strong>viaggiare in internet e quindi può essere impiegato liberamente su ogni piattaformae con ogni software di navigazione. Di fatto, è un sistema già o<strong>per</strong>ante dall'aprile del1995, cui sono collegate più dell'80 % delle banche degli Stati Uniti, artico<strong>la</strong>to nelleseguenti cinque fasi. Dapprima l'utente invia, in forma criptata, i dati del<strong>la</strong> carta dicredito al<strong>la</strong> controparte e successivamente il commerciante riceve il pacchettocriptato, ne estrapo<strong>la</strong> l'ordine, mettendolo in lista di attesa, ed inoltra il resto delpacchetto, che non può decifrare, al server di CyberCash, dopo aver apposto <strong>la</strong> propriachiave privata. CyberCash e<strong>la</strong>bora, quindi, <strong>la</strong> transazione, in completa sicurezza, sucomputer non connessi ad internet e trasferisce i dati cifrati al<strong>la</strong> banca delcommerciante su linee di trasmissione dedicate e sicure; <strong>la</strong> banca in questioneprocede con <strong>la</strong> richiesta di autorizzazione al<strong>la</strong> banca o all'ente emittente <strong>la</strong> carta dicredito, comunicando a CyberCash l'approvazione o il rifiuto dell'o<strong>per</strong>azione. Daultimo, CyberCash invia il responso al commerciante che a sua volta lo giraall'acquirente.19 Questo sistema di pagamento appositamente studiato <strong>per</strong> internet fu uno dei primiad entrare in funzione ed è basato sul cosiddetto "Green Commerce Model", secondo ilquale tutti i rischi del<strong>la</strong> transazione vengono a cadere su colui che vende il bene o ilservizio oggetto dell'o<strong>per</strong>azione. <strong>Il</strong> cliente apre un account al<strong>la</strong> First Virtual (FV),


EVOLUZIONE DEI SISTEMI DI PAGAMENTO E RISCHIO RICICLAGGIO 75Ma <strong>la</strong> vera rivoluzione nel campo dei sistemi di pagamentonon è rappresentata dal<strong>la</strong> possibilità di realizzare transazionieconomiche tramite Internet utilizzando le carte di credito.La carta di credito, con le sue molteplici possibilità diutilizzo, è solo un mezzo, uno strumento <strong>per</strong> trasferire denaro;al<strong>la</strong> base del funzionamento del<strong>la</strong> carta di credito c’è ancora ildenaro contante, le banconote, che vengono trasferite da unconto all’altro.Ciò che rappresenta una vera rivoluzione è <strong>la</strong> creazione diun nuovo strumento di pagamento che va a sostituirsi aldenaro contante: <strong>la</strong> moneta elettronica.Secondo tale strumento, il denaro, o meglio <strong>la</strong> banconota,non esiste più.seguendo una procedura off-line, tipicamente telefonica, mediante <strong>la</strong> quale viene adistituirsi un collegamento con <strong>la</strong> propria carta di credito (Visa o Mastercard). Unavolta registrati al<strong>la</strong> FV, si ottiene un "virtual PIN" <strong>per</strong> acquisti elettronici, che puòessere spedito via web o e-mail. A sua volta, anche il commerciante deve registrarsipresso <strong>la</strong> FV, fornendo un collegamento ad un proprio conto bancario accessibiletramite il sistema di compensazione interbancaria statunitense. A questo punto, icommercianti possono scegliere di aderire al<strong>la</strong> InfoHaus, una specie di grandemagazzino virtuale in cui è possibile apparire come venditori e fare pubblicità anchesenza avere un proprio sito in internet. <strong>Il</strong> Green Commerce Model <strong>per</strong>metteall'acquirente di ricevere prima il bene che si vuole acquistare e poi, se digradimento, di pagarlo tramite FV. Da notare che questo sistema <strong>per</strong>mette a FV dicontrol<strong>la</strong>re <strong>la</strong> qualità dei venditori convenzionati e, nel caso questi sianoprotagonisti di o<strong>per</strong>azioni con elevato grado di restituzione delle merci, di escluderlidal sistema. La procedura, a differenza del<strong>la</strong> precedente, non utilizza tecniche dicrittografia, basandosi piuttosto sul<strong>la</strong> rigida distinzione tra informazioni chepossono viaggiare in internet, in ragione del basso contenuto di importanza cherivestono e del re<strong>la</strong>tivo scarso livello di segretezza di cui necessitano, edinformazioni che, invece, <strong>per</strong> <strong>la</strong> loro implicita rilevanza, devono essere tenutecategoricamente segrete e quindi non devono viaggiare su network a<strong>per</strong>ti. Cosìquando FV è chiamata in causa nel processare una transazione finanziaria, essarichiede solo il Virtual PIN del cliente. Ottenuto il PIN, cercherà nel propriodatabase l'indirizzo e-mail dell'utente al quale verrà inviato un messaggio di postaelettronica in cui si chiede <strong>la</strong> conferma dell'o<strong>per</strong>azione. L'utente potrà rispondere,"yes", "no", "fraud". Solo nel caso in cui <strong>la</strong> risposta sia affermativa inizierà <strong>la</strong>transazione finanziaria portando in gioco <strong>la</strong> carta di credito dell'acquirente ed ilsistema di compensazione nazionale. Nell’ipotesi in cui <strong>la</strong> risposta rechi il messaggio"fraud" (frode), FV inizierà una serie di controlli tendenti ad identificare il possibileautore dell'illecito.


76L’ANALISI ECONOMICA DEL RICICLAGGIORimangono so<strong>la</strong>mente scritture contabili elettroniche cherappresentano le disponibilità monetarie dei singoli soggetti.Nel sistema di pagamento basato sul<strong>la</strong> moneta elettronica iflussi di valuta sono simili a quelli presenti nel sistema deipagamenti in contante che coinvolgono una istituzioneemittente (banca centrale), il sistema bancario, e il sistemadel<strong>la</strong> vendita al dettaglio 20 .Un singolo emittente crea <strong>la</strong> valuta elettronica e <strong>la</strong> invia alleistituzioni partecipanti, normalmente le banche.Queste istituzioni caricano <strong>la</strong> valuta elettronica sulle<strong>per</strong>iferiche dei loro clienti; questa valuta è, quindi, usata daiconsumatori <strong>per</strong> i loro acquisti; i commercianti e iconsumatori depositano questi fondi presso le loro banche(istituzioni partecipanti).I pagamenti interbancari che risultano dai trasferimenti divaluta elettronica sono resi effettivi nel dominio dei saldi edelle compensazioni 21 .In un modello di questo tipo, l’emittente di solito coincidecon l’o<strong>per</strong>atore del sistema e le istituzioni partecipanti hannoanche il ruolo di istituzioni di acquisizione.Nel dominio del commercio al dettaglio i consumatoripossono trasferire valuta liberamente fra di loro e aicommercianti, mentre questi ultimi sono obbligati a depositare<strong>la</strong> moneta elettronica ricevuta in pagamento.La moneta elettronica 22 è dunque uno strumento dipagamento in cui il valore monetario è memorizzato su un20 MASCIANDARO D., op. cit..21 MASCIANDARO D., op. cit..22 Nel “Report on electronic money” dell’agosto 1998, <strong>la</strong> Banca Centrale Europea hafornito una prima definizione di moneta elettronica secondo <strong>la</strong> quale essa costituisce“una riserva elettronica di valore monetario su un dispositivo che può essereampiamente utilizzato <strong>per</strong> effettuare pagamenti a imprese diverse dall’emittentesenza necessariamente implicare <strong>la</strong> presenza di conti bancari nell’o<strong>per</strong>azione,avendo esso invece natura di strumento pre-pagato al portatore”. Di recente, poi, èstata adotta ufficialmente una definizione legale di moneta elettronica nell’art. 1, par.3, lett. b), del<strong>la</strong> Direttiva 2000/46/CE 22 , riguardante l’avvio degli istituti di moneta


EVOLUZIONE DEI SISTEMI DI PAGAMENTO E RISCHIO RICICLAGGIO 77dispositivo elettronico in possesso del cliente e diminuisce oaumenta a seconda dell’o<strong>per</strong>azione effettuata (acquisto,vendita, carico o scarico).L’aspetto maggiormente innovativo di tale strumento ècostituito, <strong>per</strong>tanto, dal fatto che non richiede necessariamentel’a<strong>per</strong>tura di un conto bancario.Nell’ambito dei sistemi di moneta elettronica, si possonoo<strong>per</strong>are alcune distinzione di fondo in funzione:• dell’identità dell’emittente, che può consistere in unabanca, in una società non bancaria di servizi finanziari,ovvero in una società non finanziaria;• dell’esistenza, o meno, di una procedura diregistrazione. Nel primo caso, l’emittente mantiene unacompleta o parziale lista di controllo delle transazioni epuò identificare sia <strong>la</strong> <strong>per</strong>sona nei confronti del<strong>la</strong> qualesono stati emessi i soldi telematici, sia i soggetti e leimprese che ricevono <strong>la</strong> valuta digitale durante <strong>la</strong>trasmissione attraverso il sistema economico; viceversa,nel<strong>la</strong> seconda ipotesi, il denaro telematico viene emessoe passa attraverso il sistema economico, senza alcunaforma di controllo;• delle procedure di collocamento del valore, a secondache il denaro sia conservato in un libro mastro tenutoda terzi (cd. “denaro telematico annotato”), ovvero siaconservato in un valore simbolico posseduto dall’utente(cd. “denaro telematico simbolo”); 23elettronica, in base al<strong>la</strong> quale si intende tale “il valore monetario rappresentato da uncredito nei confronti dell’emittente che sia: (i) memorizzato su un dispositivoelettronico; (ii) emesso, dietro ricezione di fondi il cui valore non sia inferiore alvalore monetario emesso; (iii) accettato come mezzo di pagamento da impresediverse dall’emittente”.23 Nel primo caso, gli scambi avvengono sottraendo valore da una posta contabile edaggiungendolo ad un’altra (in questa ipotesi, i terzi assumono <strong>la</strong> funzione dicontrollo esterno, verificando ed autorizzando le transazioni); nel<strong>la</strong> seconda ipotesi,il passaggio avviene direttamente tra pagatore e beneficiario, attraverso il depositosu una carta intelligente, un disk drive del computer o su dispositivi di memoria.


78L’ANALISI ECONOMICA DEL RICICLAGGIO• dei mezzi di trasferimento del valore, in re<strong>la</strong>zione al<strong>la</strong>circostanza che il denaro telematico circoli su <strong>per</strong>sonalcomputer o su supporto cartaceo, rappresentato dal<strong>la</strong>cosidetta “carta intelligente”, di materiale p<strong>la</strong>stico, ingrado di conservare ed e<strong>la</strong>borare il contantetelematico 24 .<strong>Il</strong> ruolo del<strong>la</strong> moneta elettronica nell’economia deriva dal<strong>la</strong>sua funzione di strumento di pagamento al dettaglio, cosìcome avviene <strong>per</strong> le altre tipologie del<strong>la</strong> specie comunementenote, quali le banconote e le monete metalliche, gli assegni, ibonifici bancari e le carte di credito e di debito.In tale contesto, se è vero che ciascuno dei predetti mezzidi pagamento risponde a specifiche esigenze del<strong>la</strong> cliente<strong>la</strong>, èaltrettanto innegabile che finiscono <strong>per</strong> esercitare tra loro unindiscutibile effetto concorrenza.Talché, assume un’importanza preponderante, in aggiuntaal<strong>la</strong> gamma dei servizi offerti, il costo associato all’utilizzo diciascuno strumento: questo è alto <strong>per</strong> le banconote e lemonete metalliche, così come <strong>per</strong> gli assegni, mentre è piùbasso <strong>per</strong> le carte di credito e di debito 25 .Sotto tale profilo, <strong>la</strong> moneta elettronica presenta indubbivantaggi competitivi non solo rispetto alle banconote, maanche verso le carte di debito, in quanto il processo dirego<strong>la</strong>mento generalmente richiede lo scambio di un numeroinferiore di informazioni e di solito non esiste <strong>la</strong> necessità diautorizzazione on line delle o<strong>per</strong>azioni.24 A sua volta, l’utilizzo del supporto cartaceo può essere ulteriormente distinto in“chiuso” o “a<strong>per</strong>to”. <strong>Il</strong> primo prevede generalmente un solo emittente e un solovenditore che accetta <strong>la</strong> carta ai fini del pagamento. <strong>Il</strong> secondo, invece, interessa unoo più emittenti in grado di fornire le carte da utilizzare con i differenti venditori.Nonostante l’attuale prevalenza del<strong>la</strong> circo<strong>la</strong>zione “chiusa”, è possibile che quel<strong>la</strong>“a<strong>per</strong>ta” diventi più comune in futuro, se i re<strong>la</strong>tivi sistemi di sicurezzamiglioreranno; diffusione auspicabile atteso che quest’ultima potrebbe risultare piùefficiente in termini di costi e più conveniente <strong>per</strong> gli utenti.25 MASCIANDARO D:, op. cit..


EVOLUZIONE DEI SISTEMI DI PAGAMENTO E RISCHIO RICICLAGGIO 79Tuttavia, tale situazione di vantaggio non è di <strong>per</strong> sésufficiente a garantire l’affermazione di questa innovativaforma di pagamento, il cui sviluppo dipenderà altresì dalledecisioni prese dai clienti e dagli esercenti circa il suo utilizzocome strumento di rego<strong>la</strong>zione degli scambi.Al riguardo, preme sottolineare che l’introduzione del<strong>la</strong>moneta elettronica comporta degli elevati costi fissi iniziali,connessi all’acquisto delle carte e del software gestionale, afronte di costi marginali, attinenti al<strong>la</strong> singo<strong>la</strong> o<strong>per</strong>azioneconclusa, re<strong>la</strong>tivamente esigui.Pertanto, è sensato attendersi che detto strumento possaincontrare l’interesse di quegli esercenti <strong>la</strong> cui attività implichipagamenti re<strong>la</strong>tivamente frequenti, nonché di quei clienti chehanno <strong>la</strong> necessità di effettuare pagamenti altrettanto frequentie di ammontare ridotto 26 .<strong>Il</strong> Millicent, 27 e l’E-cash (Digicash) 28 rappresentano i principalisistemi di moneta elettronica.26 Inoltre, sempre in chiave prospettica, è lecito attendersi che gli elevati costi fissi, cuisi è fatto cenno in precedenza, determinino una non eccessiva proliferazione dellediverse tipologie disponibili; in partico<strong>la</strong>re, riferendosi all’es<strong>per</strong>ienza del passato, sipuò osservare come l’uscita di un nuovo prodotto sul mercato venga generalmentea corrispondere al momento di raggiungimento del<strong>la</strong> massa critica del precedentestrumento.27 Questo protocollo è stato studiato <strong>per</strong> effettuare transazioni elettroniche dimodestissimo valore, dell’ordine di frazioni di centesimo. La filosofia del sistemaruota intorno al concetto di manipo<strong>la</strong>zione delle transazioni elettroniche, il cuivalore nominale risulti sensibilmente inferiore al costo di una possibile o<strong>per</strong>azionedi breaking su sistemi che fanno uso di crittografia. In questo modo, viene menol'interesse al<strong>la</strong> frode, da parte del pirata informatico, essendo <strong>la</strong> realizzazione diquest'ultima molto più costosa dei benefici derivanti dall'o<strong>per</strong>azione stessa. Lanatura del protocollo rende necessario l’intervento di un intermediario traconsumatore e venditore, cosiddetto "Millicent Broker Server", che <strong>per</strong>mettel'accumu<strong>la</strong>zione dei piccolissimi importi degli acquisti effettuati, <strong>per</strong> poi eseguire ununico grande trasferimento di fondi con il commerciante. Infatti, Millicent rivolge ilproprio sistema di pagamento a transazioni di importo anche minore ad 1/10 dicentesimo di dol<strong>la</strong>ro e fino ad un massimo di 5.00 $. <strong>Il</strong> sistema Millicent è costituitoda tre componenti software: il Millicent Wallet, il Millicent Vendor Server ed il giàmenzionato Millicent Broker Server. <strong>Il</strong> primo è un client-side software che consente alcliente l' integrazione con il proprio browser di navigazione in internet ed il controllodelle transazioni Millicent, in entrata ed in uscita. <strong>Il</strong> Vendor Server invece è l'altra


80L’ANALISI ECONOMICA DEL RICICLAGGIOOccorre, a questo punto, accennare ad alcuni spuntiriflessivi sul problema del<strong>la</strong> rintracciabilità del <strong>per</strong>corsocompiuto dal denaro elettronico attraverso le reti Internetconsiderando che ciò rappresenta un fenomenoevidentemente ed immediatamente collegabile al <strong>ricic<strong>la</strong>ggio</strong>,proprio <strong>per</strong>ché ad esso intimamente funzionale.La caratteristica di non rintracciabilità (untraceability) delle“impronte”, di un sistema di pagamento, è tipicamentecontroparte del<strong>la</strong> transazione, che come detto è filtrata dal Broker Server. Pereffettuare una transazione, il consumatore contatta il Broker Server e compra le Scripdel broker, consistenti in valuta elettronica di piccolo taglio assistita da firma digitale,mediante un pagamento ad esempio con carta di credito. Dopodiché, l'utente puòeffettuare acquisti presso qualsiasi commerciante aderente al circuito de quo,versando in contropartita le Scrip del broker. A questo punto il venditore che si trovain possesso delle Scrip può, nel momento in cui abbia accumu<strong>la</strong>to un valoreconsistente di "crediti", monetizzarle sul proprio conto bancario.28 Riprendendo l’idea di fondo, secondo cui, in origine, una banconota non era altroche un documento firmato con il quale si assumeva un impegno a rimborsare deivalori a chi lo avesse presentato al<strong>la</strong> banca, il sistema in esame sostituisce l’originarianota di carta riportante <strong>la</strong> firma manoscritta, con un messaggio elettronico assistitodal<strong>la</strong> firma digitale. In questo modo, una banca elettronica depositaria di unrapporto di conto con il cliente emette banconote, consistenti in messaggi, firmati"digitalmente" con <strong>la</strong> chiave segreta del<strong>la</strong> banca, impegnandosi ad onorare il creditoa favore di chiunque presenti <strong>la</strong> nota al<strong>la</strong> banca. La banconota viene decifrata con <strong>la</strong>chiave pubblica del<strong>la</strong> banca, che tutti conoscono, consentendo, in questo modo, aciascuno di apprenderne l’esatto valore; sul<strong>la</strong> stessa, inoltre, è riportato un numerodi serie, come accade sulle odierne banconote, che viene usato dal<strong>la</strong> banca <strong>per</strong>accertarsi che quel<strong>la</strong> tal banconota venga incassata una volta so<strong>la</strong>. Per evitare chel’istituto di credito abbia <strong>la</strong> possibilità di identificare le due parti del<strong>la</strong> transazione, siè fatto ricorso ad una formu<strong>la</strong> matematica, grazie al<strong>la</strong> quale il numero di serie vienecambiato casualmente quando <strong>la</strong> banconota viene ritirata. In questo modo, <strong>la</strong> bancapuò control<strong>la</strong>re che quel<strong>la</strong> nota non venga depositata (quindi incassata) due volte,pur restando nell'impossibilità di determinare il soggetto che l’ha originariamenteacquisita. La successiva fase del<strong>la</strong> procedura prevede che l’acquirente invii alcommerciante un e-mail contenente i “messaggi banconote”; a sua volta, ilcommerciante, decifrata l’e-mail con <strong>la</strong> chiave pubblica del<strong>la</strong> banca, <strong>per</strong> estrarne <strong>la</strong>firma, <strong>la</strong> invia a quest’ultima <strong>la</strong> quale, accertato che le banconote non siano già statedepositate, accredita il corrispondente valore. E’ evidente che il sistema presentaancora dei significativi limiti in re<strong>la</strong>zione al<strong>la</strong> necessità di dover control<strong>la</strong>re ognitransazione insieme al<strong>la</strong> banca, ai tagli fissi delle banconote ed all'impossibilità dimonetizzarle. Al momento, il sistema viene fornito dal<strong>la</strong> Mark Twain Bank diSt.Louis.


EVOLUZIONE DEI SISTEMI DI PAGAMENTO E RISCHIO RICICLAGGIO 81riscontrabile nel<strong>la</strong> peculiarità del denaro contante che <strong>per</strong>mettedi mantenere le transazioni anonime.Per evitare che tale inconveniente venga esaltato tramite leinimmaginabili potenzialità di Internet, <strong>la</strong> tecnologia del<strong>la</strong>criptazione deve essere impiegata al massimo delle suepossibilità, <strong>per</strong>ché, tra l’altro, oltre alle evidenti ragioni inchiave anti<strong>ricic<strong>la</strong>ggio</strong>, <strong>la</strong> moneta non rintracciabile può essereduplicata e spesa due volte.<strong>Il</strong> meccanismo che presiede al funzionamento del sistemalegato al denaro digitale è simile a quello illustratoprecedentemente <strong>per</strong> gli assegni elettronici, ma, in questo caso,si impedisce alle banche di conoscere l’identità di chi haeffettuato l’acquisto e cosa è stato comprato.Come in parte già evidenziato nel paragrafo precedente, ilprimo passo <strong>per</strong> l’attivazione del sistema legato al<strong>la</strong> monetaelettronica è l’a<strong>per</strong>tura di un conto presso una banca virtualesu Internet.A seguire, l’utente chiede al<strong>la</strong> banca di emettere a suofavore una certa quantità di denaro digitale.La banca emette un ammontare di e-cash usando <strong>la</strong>tecnologia del<strong>la</strong> criptazione e <strong>la</strong> addebita sul conto dell’utente.<strong>Il</strong> contenuto del<strong>la</strong> moneta digitale è <strong>la</strong> combinazione di duenumeri enormi che hanno una speciale re<strong>la</strong>zione matematica 29 .L’emissione di denaro elettronico significa che <strong>la</strong> bancacalco<strong>la</strong> questi due enormi numeri e li invia all’utente.Quando un utente effettua un pagamento con denaroelettronico, invia i suoi dati al ricevente.Questi manda i dati ricevuti al<strong>la</strong> banca <strong>per</strong> conferma.Se <strong>la</strong> banca dà conferma, allora, sul conto dell’o<strong>per</strong>atoreeconomico verrà automaticamente accreditato l’importo29 Oltre al<strong>la</strong> banca, nessuno può creare dati con <strong>la</strong> stessa re<strong>la</strong>zione <strong>per</strong>ché il calcolo diquei due numeri senza conoscere <strong>la</strong> chiave segreta, che solo <strong>la</strong> banca conosce,richiede una quantità di tempo infinita.


82L’ANALISI ECONOMICA DEL RICICLAGGIOcorrispondente al<strong>la</strong> transazione, oppure allo stesso verràinviato lo stesso ammontare in forma di moneta elettronica.La banca può esclusivamente dare conferma del fatto che idati re<strong>la</strong>tivi all’utilizzazione di moneta elettronica sono statiemessi da essa stessa e che non sono stati impiegati due volte.La banca non può sa<strong>per</strong>e chi ha usato il denaro elettronicofintantoché l’utente non prova ad usarlo due volte.Tale sistema di pagamento è conosciuto come “denaro suInternet” <strong>per</strong>ché è quasi simile ai pagamenti in denaro contantein termini di sicurezza, tasse, pagamenti tra singoli individui, enon rintracciabilità.A seconda del protocollo utilizzato, <strong>la</strong> transazioneeffettuata con denaro elettronico può o non può essereregistrata presso <strong>la</strong> banca o il negoziante; di conseguenzarisulterebbe possibile identificare l’acquirente.<strong>Il</strong> denaro elettronico può <strong>la</strong>sciare <strong>la</strong> stessa traccia contabiledi un acquisto effettuato con carta di credito o può fornire unanonimato più sicuro di quello garantito dalle banconote.Senza alcuna forma di anonimato inserita nel<strong>la</strong> monetaelettronica, comunque, ogni pagamento <strong>la</strong>scia <strong>la</strong> possibilità diuna registrazione che, combinata con altre registrazioni simili,<strong>per</strong>mette di ricostruire il profilo dell’utilizzatore.Se il denaro elettronico sostituisce le carte di credito <strong>per</strong> ilcommercio ordinario di beni tangibili, le conseguenze diquesta “schedatura” dell’utilizzatore possono essere identichea quelle collegate all’uso del<strong>la</strong> carta di credito.Se lo sviluppo futuro dei pagamenti su Internet è orientatoverso l’uso del<strong>la</strong> carta di credito e del<strong>la</strong> moneta elettronicasenza possibilità di anonimato, sarà disponibile una quantitàsempre maggiore di notizie utili a tracciare il <strong>per</strong>corso del<strong>la</strong>possibile conversione del potere d’acquisto potenziale(espresso da denaro illecitamente ottenuto) in potered’acquisto reale.


EVOLUZIONE DEI SISTEMI DI PAGAMENTO E RISCHIO RICICLAGGIO 834. Sistemi innovativi di pagamento e <strong>ricic<strong>la</strong>ggio</strong> via internet.I rischi di un uso illegale di Internet sono assai rilevantipoiché il web può costituire un ambiente vulnerabile e<strong>per</strong>meabile alle infiltrazioni delle organizzazioni criminalioffrendo loro <strong>la</strong> possibilità di realizzare le o<strong>per</strong>azioninecessarie allo svolgimento ed allo sviluppo delle strategiec<strong>la</strong>ssiche di <strong>ricic<strong>la</strong>ggio</strong> dei proventi illeciti, basate sulle tre fasiche caratterizzano il fenomeno 30 .Nel<strong>la</strong> stadio denominato “p<strong>la</strong>cement”, che, come noto,coincide con il momento di collocamento fisico del denaro nelcircuito finanziario o nel commercio legale, l’uso del<strong>la</strong> rete puòrisultare strategico nel garantire <strong>la</strong> riservatezza dellecomunicazioni, attraverso <strong>la</strong> disponibilità di molteplici softwaredi crittografia (prelevabili gratuitamente dal web), che allo statoattuale sono di fatto invio<strong>la</strong>bili <strong>per</strong> qualsiasi agenzia dicontrollo del crimine.Sempre in questo ambito, non vanno sottovalutate lepossibilità di o<strong>per</strong>are in totale anonimato, risultando30 Basti pensare agli o<strong>per</strong>atori “Private World”, “Privacy Tool”, “Defiscalisation”, “PrivacySolutions”, che, unitamente ad una miriade di altri soggetti, attraverso Internet, offronostrumenti come passaporti e seconda cittadinanza, assieme a conti bancari anonimi,carte ATM di pagamento elettronico e di credito anonime, carte d'identità, societàanonime offshore ed altro. Sfruttando le onnipresenti ambiguità di giurisdizione epresentando pretestuose ragioni di difesa del<strong>la</strong> privacy, queste imprese sono in gradodi offrire strumenti molto utili <strong>per</strong> un <strong>la</strong>rgo spettro di attività criminali. Le propostedi questi intermediari si caratterizzano, più che come servizi, come veri e propristrumenti messi a disposizione delle imprese criminali e tali da consentire loroqualunque o<strong>per</strong>azione finanziaria. L'immissione nel circuito finanziario legale deifondi di provenienza illecita, l'occultamento del<strong>la</strong> loro origine, l'effettuazione diinvestimenti o di pagamenti in tempo reale sono così disponibili non solo senzasoluzione di continuità, ma divengono al contempo direttamente gestibilidall'utente. La maggior parte dei prodotti offerti non rispetta i più basi<strong>la</strong>ri principi ditrasparenza bancaria, né tantomeno le varie discipline internazionalisull'anti<strong>ricic<strong>la</strong>ggio</strong>.


84L’ANALISI ECONOMICA DEL RICICLAGGIOestremamente semplice, ad esempio, dotarsi in modo gratuitodi nuovi indirizzi di posta elettronica 31 .Come noto, l’esecuzione di molteplici o<strong>per</strong>azionifinanziarie o commerciali finalizzate al mascheramento oscomposizione del denaro dall’origine criminale dà luogo al<strong>la</strong>fase di “<strong>la</strong>yering”.Anche in tale circostanza Internet rappresenta un <strong>per</strong>icolosocatalizzatore delle o<strong>per</strong>azioni di <strong>ricic<strong>la</strong>ggio</strong>, allo stadio inparo<strong>la</strong>, favorendo il ricorso a servizi tecnici spinti e ado<strong>per</strong>azioni sui mercati globali. L’elemento di notevolemiglioramento <strong>per</strong> i ricic<strong>la</strong>tori e di conseguente al<strong>la</strong>rme <strong>per</strong> leautorità che si dedicano all’anti-<strong>ricic<strong>la</strong>ggio</strong>.Tre sono le probabili aree di rischio che potrebbero essereagevolmente sfruttate soprattutto dai professionisti del<strong>la</strong>protezione e dell’occultamento dei capitali.Da un canto un favorevole supporto alle attività didissimu<strong>la</strong>zione dell’origine dei proventi da attività illecita puòessere sviluppata dagli intermediari finanziari, <strong>per</strong> lo piùcollocati in Paesi considerati paradisi fiscali, attraverso <strong>la</strong>prestazione di servizi on-line del tipo asset protection, privatebanking.Gli intermediari finanziari on-line assicurano diversificatiservizi potenzialmente utili all’attività di “<strong>la</strong>yering” sonomoltissimi ed offrono una molteplicità di prodotti, tutticomodamente acquistabili attraverso <strong>la</strong> rete, come nel caso, ad31 Inoltre, <strong>per</strong> evitare <strong>la</strong> remota possibilità di essere tracciati, ossia intercettati edindividuati attraverso <strong>la</strong> connessione telefonica, esistono degli appositi server, dettianonymizer o remailer, che <strong>per</strong>mettono di cancel<strong>la</strong>re l'origine ed il <strong>per</strong>corso effettuatodal<strong>la</strong> mail <strong>per</strong> arrivare a destinazione. Più semplicemente, è sufficiente o<strong>per</strong>are con ilproprio indirizzo anonimo da uno dei sempre più numerosi punti di accessopubblici ad internet, come i cyber caffè, le biblioteche o le Università. Nondimeno,nel<strong>la</strong> rete risulta possibile acquisire servizi <strong>per</strong> conservare l'anonimato con <strong>la</strong> postaconvenzionale: sono, infatti, in vendita, in numerosi siti dedicati al<strong>la</strong> conservazionedel<strong>la</strong> privacy, efficaci servizi di caselle postali anonime, con possibilità di rinviopostale, o ancora numeri di telefono in diverse Nazioni che sono automaticamentegirati su un'utenza nazionale.


EVOLUZIONE DEI SISTEMI DI PAGAMENTO E RISCHIO RICICLAGGIO 85esempio, dei conti bancari anonimi, delle società off-shore, dellecarte di credito anonime o delle tessere telefoniche anonime.L’on-line banking, in Stati con legis<strong>la</strong>zioni restrittive sulsegreto bancario e con im<strong>per</strong>fetta rego<strong>la</strong>mentazione oattuazione dell’identificazione del<strong>la</strong> cliente<strong>la</strong>, si presta afungere da terreno fertile <strong>per</strong> l’implementazione delle tecnichedi nascondimento del denaro “sporco”.A ciò si aggiunge che in questo caso, il <strong>per</strong>icolo che inInternet esistano istituti di credito sprovveduti o, peggio ancora,in ma<strong>la</strong> fede, è connesso con <strong>la</strong> difficoltà nel nuovo ambientevirtuale di imporre delle politiche di "know your customer", conconseguenti problemi di identificazione del cliente che sirivolge al partico<strong>la</strong>re strumento.È difficile infatti poter verificare che le parti dell'o<strong>per</strong>azionesiano effettivamente coloro che hanno a<strong>per</strong>to il conto e noninvece terze <strong>per</strong>sone non conosciute.La possibilità di aprire comodamente da casa conti bancarion-line in istituti residenti in Paesi dal<strong>la</strong> stretta legis<strong>la</strong>zione sul<strong>la</strong>privacy bancaria facilita ancora maggiormente il compito dicoloro che attraverso il web cercano di occultare i capitali diorigine illecita.Un ruolo di significativa importanza, nel <strong>per</strong>fezionamentodel processo di “<strong>la</strong>yering”, spetta al gioco d’azzardo on linefunzionante tramite casinò e centri di scommesse collocati suInternet.<strong>Il</strong> business delle case da gioco virtuali è letteralmente esplosoin questi ultimi anni tanto che, effettuando una semplicericerca, vengono riportati centinaia di casinò virtuali, nel<strong>la</strong>maggior parte dei casi, o<strong>per</strong>anti in paradisi fiscali.Nel gioco d'azzardo on-line si amplificano i rischi giàintrinseci in questo tipo di attività: da una parte, Internetconsente un totale anonimato del giocatore e dall'altra <strong>la</strong>collocazione di queste case da gioco virtuali in Paesi dal<strong>la</strong>normativa anti-<strong>ricic<strong>la</strong>ggio</strong> “flessibile”, <strong>per</strong>mette di rego<strong>la</strong>re legiocate con qualsiasi forma di pagamento, evitando i <strong>per</strong>icoli


86L’ANALISI ECONOMICA DEL RICICLAGGIOdi controllo o di comunicazione delle transazioni sospette aqualsivoglia autorità di vigi<strong>la</strong>nza.Con riguardo all’ultima fase del processo di <strong>ricic<strong>la</strong>ggio</strong>,definita di "integration”, ovvero <strong>la</strong> fase di integrazione deldenaro con altri proventi di natura legale o <strong>la</strong> costituzione diprove di legittimità del<strong>la</strong> loro provenienza, l’apporto di Internetnon è affatto diverso dal corrispondente beneficio creato neimercati finanziari convenzionali, anche <strong>per</strong>ché in questa fasesono meno determinanti le esigenze di riservatezza edanonimato.Semplificando, si potrebbe sostenere che <strong>la</strong> possibilità digestire i risparmi attraverso Internet comporta sempre deinotevoli vantaggi in termini di costi e soprattutto diopportunità di differenziazione.L’ipotesi più insidiosa di <strong>ricic<strong>la</strong>ggio</strong> <strong>per</strong>petrato via Internet èquel<strong>la</strong> di natura “digitale integrale”, attraverso <strong>la</strong> quale tutte lefasi c<strong>la</strong>ssiche del <strong>ricic<strong>la</strong>ggio</strong> sono condotte attraversotransazioni elettroniche anonime.<strong>Il</strong> ricorso a “dispenser” automatici di carte pre-pagate o che<strong>per</strong>mettono il caricamento di “smart cards” 32 anonime el’esecuzione di transazioni illecite direttamente in formadigitale anonima (pagamenti con smart-cards anonime, denaroelettronico, phone-money, carte di credito anonime)rappresentano passaggi funzionali al<strong>la</strong> realizzazione del<strong>ricic<strong>la</strong>ggio</strong>.In partico<strong>la</strong>re, si segna<strong>la</strong> il fenomeno delle schede prepagatee ricaricabili, <strong>per</strong> i cellu<strong>la</strong>ri, spesso emesse incondizione di anonimato <strong>per</strong> l’acquirente e che, soprattutto,consentono una facile conversione del denaro liquido inqualsiasi punto vendita che offre servizi di ricarica.32 Si tenga conto, infatti, che non sono richiesti dati <strong>per</strong>sonali <strong>per</strong> le carte prepagate dibasso importo, mentre le smart cards, pur esigendo in genere l’a<strong>per</strong>tura di un contobancario, possono essere emesse da istituti di credito di Paesi dal<strong>la</strong> strettissimalegis<strong>la</strong>zione sul segreto bancario e acquistate attraverso Internet.


EVOLUZIONE DEI SISTEMI DI PAGAMENTO E RISCHIO RICICLAGGIO 87Per quel che riguarda il trasferimento del valore dal<strong>la</strong>tessera GSM ad un conto bancario, lo stesso potrebbe esseregià facilmente realizzato attraverso <strong>la</strong> costituzione e l’uso dihot-line fittizie.Inoltre, si sono sviluppati negli Stati Uniti, e, come visto, sistanno radicando anche in Italia, dei sistemi di pagamentobasati sul credito telefonico.In questo scenario, le recenti innovazioni che hannoportato all’integrazione del telefono cellu<strong>la</strong>re con i sistemi dinavigazione in internet, sanciscono molto probabilmente <strong>la</strong>completa intero<strong>per</strong>abilità dei due strumenti e, quindi, anche <strong>la</strong>possibilità di trasferire valore dal telefono cellu<strong>la</strong>re via Internet.Sono, <strong>per</strong>tanto, evidenti le implicazioni dell'impiego dell'E-Cash sui sistemi di controllo anti<strong>ricic<strong>la</strong>ggio</strong>.Solo <strong>la</strong> fase finale del rego<strong>la</strong>mento avviene <strong>per</strong> il tramitedelle banche: nel frattempo l'o<strong>per</strong>azione si è già realizzata e,con essa, una certa disponibilità è stata trasferita ad un altrosoggetto in contropartita di un bene o di un servizio.Vi è il rischio concreto di “disintermediazione”, ovvero dieliminazione del<strong>la</strong> partecipazione di intermediari nelleo<strong>per</strong>azioni di emissione e trasferimento di mezzi di pagamentoelettronici, con rilevanti conseguenze sul piano del controllodell'origine delle disponibilità immesse nel sistema 33 .Di partico<strong>la</strong>re gravità risulta <strong>la</strong> minaccia del <strong>ricic<strong>la</strong>ggio</strong><strong>per</strong>petrato mediante indebitamento, ossia ricorrendo non già amovimentazioni delle somme depositate presso gliintermediari creditizi e finanziari, bensì allo strumento delle33 Con riguardo alle cosiddette "Stored Value Cards" o "Smart Cards", si assisteall'accreditamento di denaro in forma virtuale e al<strong>la</strong> sua incorporazione in unsupporto magnetico ricaricabile ed utilizzabile <strong>per</strong> effettuare pagamenti etrasferimenti di fondi. In considerazione del meccanismo di funzionamento dellesmart cards, dopo che <strong>la</strong> disponibilità è stata trasferita dal conto al<strong>la</strong> carta, di essa si<strong>per</strong>de ogni traccia finché non avviene il deposito in altro conto, ad o<strong>per</strong>a di undiverso soggetto, del denaro che sino a quel momento è circo<strong>la</strong>to liberamente. <strong>Il</strong>rischio maggiore è costituito dal<strong>la</strong> possibilità (allo stato non ancora presente inItalia) di effettuare trasferimenti da carta a carta senza transitare <strong>per</strong> <strong>la</strong> banca.


88L’ANALISI ECONOMICA DEL RICICLAGGIOgaranzie, che sfugge al dispositivo di prevenzione erepressione attuato mediante gli obblighi di identificazionedel<strong>la</strong> cliente<strong>la</strong> e di segna<strong>la</strong>zione delle o<strong>per</strong>azioni sospette: ilriferimento è alle P.B.G.'s (primary bank guarrantees) o a titolisimili (prime bank notes e prime bank stand-by letters of credits),grazie ai quali i capitali sporchi, esposti al “rischio” dimonitoraggio, restano immobili, mentre al loro posto simuovono le re<strong>la</strong>tive garanzie sottostanti in un vortice ditriango<strong>la</strong>zioni fra istituti 34 .Se <strong>la</strong> fase di “p<strong>la</strong>cement” del <strong>ricic<strong>la</strong>ggio</strong> digitale integrale è <strong>la</strong>più innovativa, nel<strong>la</strong> fase di “<strong>la</strong>yering” entrano in gioco altrenovità tecnologiche che <strong>la</strong> rendono interessante.In partico<strong>la</strong>re, assumono rilevanza, nell’ottica di o<strong>per</strong>aremovimenti di denaro elettronico in condizione di anonimato letecnologie di crittografia, adottate <strong>per</strong> ragioni di privacy e disicurezza, che hanno <strong>per</strong>messo di attribuire al<strong>la</strong> valutaelettronica le stesse caratteristiche che contraddistinguono ildenaro liquido.L’esistenza di tale opportunità ha indotto <strong>la</strong> necessità diapprontare sistemi di crittografia sca<strong>la</strong>bili, in grado di garantirelivelli di privacy distinti e control<strong>la</strong>bili a seconda degli interessicollettivi messi in <strong>per</strong>icolo, in modo da assicurare alle autoritàcompetenti <strong>la</strong> possibilità di effettuare indagini ed individuare il<strong>per</strong>corso seguito dal denaro elettronico.Tuttavia, l’implementazione e <strong>la</strong> diffusione di questetecnologie è tuttavia fondamentalmente legata al grado distandardizzazione dei sistemi di pagamento elettronici e,soprattutto, al livello di rego<strong>la</strong>mentazione che verrà richiestonei singoli Paesi.Altrettanto, <strong>per</strong>icolose sono le tecniche di tunnelling IP che<strong>per</strong>mettono di nascondere le transazioni illegali all'internodelle informazioni tecniche che accompagnano palesi e spesso34 POLLARI N., “La sicurezza economica come obiettivo pubblico di tute<strong>la</strong>”, Rivistadel<strong>la</strong> Guardia di Finanza, n. 5/1999.


EVOLUZIONE DEI SISTEMI DI PAGAMENTO E RISCHIO RICICLAGGIO 89insignificanti disposizioni spedite elettronicamente agli istitutidi credito.Nell'intestazione dei singoli “pacchetti” che vengonotrasmessi in rete è ce<strong>la</strong>ta l'effettiva commissione bancaria adispetto di quanto leggibile nel contenuto del messaggiointercettato.Al fine di realizzare queste o<strong>per</strong>azioni i mezzi tradizionali dicrittografia vengono affiancati e sostituiti dai più modernisistemi di “steganografia”, ossia quelli che consentono dinascondere testi e immagini all'interno di altre immagini oriproduzioni sonore 35 .35 RAPETTO U., “Guardie e <strong>la</strong>dri sul web”, Inserto Affari & Finanza del<strong>la</strong>Repubblica del 5 luglio 1999.


PARTE SECONDALA DISCIPLINA CONTRO IL RICICLAGGIO


CAPITOLO IORGANIZZAZIONI INTERNAZIONALI ESTRATEGIE DI CONTRASTO AL RICICLAGGIO1. La necessità di una politica criminale internazionale<strong>Il</strong> mondo del crimine organizzato può oggi essere a ragionedefinito come completamente imprenditorializzato, nel sensoche risulta integrato o, meglio, motivato dal<strong>la</strong> logica delprofitto.Nel<strong>la</strong> parte prima di quest’o<strong>per</strong>a, ampio spazio è stato datoal<strong>la</strong> tematica re<strong>la</strong>tiva all’impresa criminale ed al<strong>la</strong> demarcazionedei mercati legali ed illegali. Ai fini logici del <strong>per</strong>corso chegiunge al<strong>la</strong> conclusione del<strong>la</strong> necessità di una strategiainternazionale contro <strong>la</strong> criminalità organizzata in generale econtro il <strong>ricic<strong>la</strong>ggio</strong> in partico<strong>la</strong>re, giova comunque riprendere<strong>la</strong> definizione, così come viene proposta da alcuni autori, dimercato illegale. Questo può essere individuato nell’area nelcui ambito si svolgono in modo continuativo gli scambi dibeni e servizi <strong>la</strong> cui produzione, commercializzazione econsumo sono proibiti, o sottoposti a forti limitazioni, dalleleggi del<strong>la</strong> maggior parte degli Stati e dalle norme di dirittointernazionale, adottate sul<strong>la</strong> base di considerazioni inerenti <strong>la</strong>sicurezza collettiva e <strong>la</strong> dignità del<strong>la</strong> <strong>per</strong>sona umana 1 . Esempitipici di mercati di questo genere sono quelli del<strong>la</strong> droga, dellearmi da guerra vendute al di fuori degli accordi ufficiali, del<strong>la</strong>tratta degli esseri umani, ridotti in schiavitù economica osessuale, dei capitali di origine criminale, delle informazioniriservate e segrete. <strong>Il</strong> mercato diventa, quindi, illegale quando1 ARLACCHI P., “Saggio sui mercati illegali”, Rassegna italiana di sociologia, 1988,pp. 127 ss.


94LA DISCIPLINA CONTRO IL RICICLAGGIOsi sviluppa al di fuori dei margini precisi posti dai divietigiuridici, formali, messi in atto dal diritto interno edinternazionale; ne consegue che i mercati illegali possonoessere considerati come una creazione artificiale, cresciutaparalle<strong>la</strong>mente alle funzioni di rego<strong>la</strong>zione economica, diprotezione e di assistenza 2 .Ove l’attività di produzione o di scambio avvengaall’interno delle regole del tessuto normativo fissato in ambitolocale ed internazionale, si realizza il mercato legale, <strong>la</strong> cuiqualificazione positiva deriva dall’ossequio di una praticadeontologicamente corretta dell’impresa: il rispetto, acondizioni di reciprocità, di principi di base <strong>per</strong> il comuneraggiungimento di finalità economiche, considerate degne ditute<strong>la</strong> giuridica.Se <strong>la</strong> disciplina giuridica del mercato è adottata <strong>per</strong>garantirne il rego<strong>la</strong>re funzionamento, su un piano strettamenteeconomico l’assoluta libertà, in linea teorica, del<strong>la</strong> produzionee dello scambio di beni e servizi non può che determinare uneffetto moltiplicativo del valore aggiunto, con ricadutesicuramente positive in un’ottica macroeconomica.La riduzione o l’eliminazione, in alcune aree, delle barrieredoganali, l’affermarsi di regole che tendono alcontem<strong>per</strong>amento del<strong>la</strong> rapidità nei traffici commerciali con <strong>la</strong>difesa del<strong>la</strong> sicurezza in termini sociali, l’affermarsi di unsostrato infrastrutturale di servizi basato oramai quasiuniversalmente sull’utilizzo di strumenti telematici, hanno datoun impulso gigantesco al<strong>la</strong> globalizzazione dei mercati cheoramai non conoscono confini di sorta. Ne è un interessanteesempio <strong>la</strong> Repubblica Popo<strong>la</strong>re Cinese che, da economiachiusa di impostazione socialista, ha a<strong>per</strong>to le porte agli2 PANSA A., “I flussi di denaro sporco, le tecniche di <strong>ricic<strong>la</strong>ggio</strong> e gli sforzi del<strong>la</strong>coo<strong>per</strong>azione internazionale nelle politiche di contrasto, in DE GUTTRY A. -PAGANI F., La coo<strong>per</strong>azione tra gli Stati in materia di confisca dei proventi direato e lotta al <strong>ricic<strong>la</strong>ggio</strong>, CEDAM, 1995, pag. 7 e ss.


ORGANIZZAZIONI INTERNAZIONALI E STRATEGIE DICONTRASTO AL RICICLAGGIO95investimenti ed alle iniziative imprenditoriali straniere, pur secon criteri ed in misura ampiamente control<strong>la</strong>ti 3 .In un contesto di elevatissimo dinamismo economicocommerciale, il confine fra i mercati legali ed i mercati illegaliva via sempre più diradandosi fino a scomparire, atteso chel’attività di <strong>ricic<strong>la</strong>ggio</strong> di capitali di provenienza illecita nonconsiste praticamente che nell’inserimento e nel<strong>la</strong> conseguentetrasformazione, finalizzata all’occultamento delle origini, didenaro sporco nel circuito legale. Una volta esaurita <strong>la</strong> fase di<strong>la</strong>undering, il capitale ripulito rispetta le regole del mercatolegale e vi si mimetizza <strong>per</strong>fettamente.La lotta contro il <strong>ricic<strong>la</strong>ggio</strong> di denaro sporco si pone,dunque, <strong>per</strong> motivazioni di ordine etico intimamente connessea quelle di ordine pubblico economico, incentrate sul principiodel<strong>la</strong> certezza delle regole e del diritto. L’eventuale tolleranzadi attività di <strong>ricic<strong>la</strong>ggio</strong> anche <strong>per</strong> quei proventi derivanti dacondotte che <strong>la</strong> coscienza sociale non c<strong>la</strong>ssifica fra i reati gravi,come talvolta avviene <strong>per</strong> i reati tributari, potrebbe portare adun effetto contagioso del<strong>la</strong> criminalità nel mondo del<strong>la</strong> finanzae dell’economia <strong>per</strong> cui, ad un ridotto livello di rischiosanzione, <strong>la</strong> remuneratività di un’attività farebbe sicuramentepremio sul suo contenuto antisociale. <strong>Il</strong> ciclo del capitaleillecitamente realizzato non può che determinare un effettovo<strong>la</strong>no <strong>per</strong> <strong>la</strong> criminalità organizzata, nel senso che, oltre asoddisfare le re<strong>la</strong>tive esigenze di autoalimentazione, l’impiegodi denaro sporco porta ad effetti moltiplicativi tanto sul pianofinanziario quanto sul piano patrimoniale. Tale conseguenzadiventa ancor più evidente <strong>la</strong>ddove l’offerta di liquidità, che leorganizzazioni criminali porgono verso le economie, siincrocia con <strong>la</strong> sete di investimenti di Paesi che solo adesso sivolgono verso forme più a<strong>per</strong>te di mercato, come nel caso3 L’ingresso del<strong>la</strong> Repubblica Popo<strong>la</strong>re Cinese nel<strong>la</strong> Organizzazione Mondiale delCommercio (WTO), avvenuto nel 2001, ha favorito l’ampliamento degli scambicommerciali a livello internazionale.


96LA DISCIPLINA CONTRO IL RICICLAGGIOcitato del<strong>la</strong> Cina o come nel caso del<strong>la</strong> riunificazione delle dueGermanie a seguito del<strong>la</strong> caduta del muro di Berlino, senzacon questo voler far intendere che il crimine possa essere inalcun modo fattore determinante di sviluppi politicoeconomici di tal genere.Tale premessa serve a spiegare, in via molto sintetica, che legrandi organizzazioni criminali, dai cartelli colombiani al<strong>la</strong>mafia russa, dal<strong>la</strong> yakuza giapponese alle triadi cinesi o al<strong>la</strong>mafia italiana, o<strong>per</strong>ano su sca<strong>la</strong> internazionale. Nel settoredelle sostanze stupefacenti, <strong>per</strong> esempio, le materie primevengono prodotte in determinati Paesi, situati prevalentementenel sud est asiatico, nell’Asia centrale o nell’Americameridionale, trasformate e vendute in altri localizzati nelleregioni più ricche come quelle del nord America e dell’Europaoccidentale, spesso dopo essere transitate, <strong>per</strong> vari motivi, inaltre aree di stoccaggio o di distribuzione, come <strong>la</strong> Turchia ol’Est europeo.Seguendo <strong>la</strong> linea di questa grave forma di imprenditoriacriminale, <strong>la</strong> ricchezza prodotta dal narcotraffico segue lostesso itinerario logico sul piano internazionale, andando adinteressare o<strong>per</strong>atori finanziari di diversi Paesi, ognuno con ilproprio ordinamento giuridico. Combattere il <strong>ricic<strong>la</strong>ggio</strong>, oaltri fenomeni criminali attinenti al narcotraffico, nell’ambitolimitato del singolo ordinamento nazionale risulterebbe,ovviamente, del tutto inefficace.L’internazionalità del fenomeno del <strong>ricic<strong>la</strong>ggio</strong> è statadimostrata anche dal<strong>la</strong> casistica, seppure non molto ampia,data dalle indagini anti<strong>ricic<strong>la</strong>ggio</strong> condotte su vasta sca<strong>la</strong> nelnostro Paese 4 . Valga, a tal fine, l’esempio del<strong>la</strong> cosiddettao<strong>per</strong>azione Green Ice, condotta nel 1992, che ha riguardato unarete criminale di narcotrafficanti del cartello di Medellin e diCali che si erano serviti di banche e di istituti finanziari, italiani4 Ai casi di maggiore rilevanza investigativa è stata dedicata <strong>la</strong> parte quinta di questotesto, cui si rinvia <strong>per</strong> ogni elemento di dettaglio.


ORGANIZZAZIONI INTERNAZIONALI E STRATEGIE DICONTRASTO AL RICICLAGGIO97e statunitensi, <strong>per</strong> il <strong>ricic<strong>la</strong>ggio</strong> dei proventi delle loro attività.In questo che è stato uno dei primi casi sco<strong>per</strong>ti,l’organizzazione aveva costituito al proprio interno una rete dispecialisti in o<strong>per</strong>azioni finanziarie, schema funzionale che<strong>per</strong>metteva <strong>la</strong> facile ricostruzione degli organici fino a risalireai capi del sodalizio criminale. È così che successivamente <strong>la</strong>criminalità organizzata ha affinato le proprie tecniche andandoa commissionare l’attività di <strong>ricic<strong>la</strong>ggio</strong> verso o<strong>per</strong>atori esterni,cui venivano rego<strong>la</strong>rmente corrisposte <strong>la</strong>ute provvigioni <strong>per</strong> leprestazioni di servizio rese. Tale nuova metodologia ha,<strong>per</strong>altro, evidenziato le forti potenzialità di inquinamento del<strong>la</strong>criminalità nei confronti del mercato legale, nel senso chealcuni intermediari finanziari, o funzionari equivalenti delsettore bancario, da semplici <strong>per</strong>sonaggi esterni sono stati coltempo inglobati organicamente dalle organizzazioni, attraverso<strong>la</strong> nota pratica corruttiva. Altra o<strong>per</strong>azione di rilievointernazionale è quel<strong>la</strong> che è andata sotto il nome di Unigold,resa possibile dal<strong>la</strong> col<strong>la</strong>borazione di autorità investigativeitaliane con diverse forze di polizia straniere, che ha consentitodi portare al<strong>la</strong> luce complessi schemi di <strong>ricic<strong>la</strong>ggio</strong> messi inatto tra l’Italia, <strong>la</strong> Colombia ed il Panama 5 .La scelta da parte del<strong>la</strong> criminalità organizzata dei Paesi overicic<strong>la</strong>re il proprio denaro discende da attente analisicomparative, spesso eseguite da parte di consiglieri es<strong>per</strong>ti nelsettore legale e finanziario, al<strong>la</strong> ricerca delle aree caratterizzateda partico<strong>la</strong>ri punti di debolezza nel<strong>la</strong> politica e nel<strong>la</strong>legis<strong>la</strong>zione antiric<strong>la</strong>ggio, talvolta del tutto assenti. A talproposito, non si può nascondere che eventuali rendite diposizione siano determinate <strong>per</strong> precisa volontà degli organi digoverno che tendono ad attrarre capitali, anche se sporchi, con5 In proposito si rimanda a DE GENNARO, in Criminalità e finanza, Atti delConvegno AREL, Bologna, 1991, 15 ss.


98LA DISCIPLINA CONTRO IL RICICLAGGIOvere e proprie tecniche di “dumping” normativo 6 .L’allocazione dei capitali sporchi in Paesi ove il rischiosanzione appare ridotto se non inesistente risponde a strategiedi elusione penale a livello internazionale, in forma del tuttoanaloga se non paralle<strong>la</strong> agli esempi dell’elusione fiscale,incentrata sulle differenze fra i diversi ordinamenti giuridici.Tale politica criminale non può che avere effetti distorsivi sul<strong>la</strong>libera concorrenza dei mercati più evoluti.In tale sistema, partico<strong>la</strong>rmente appetibili sono i Paesi offshore,che non solo non contengono norme penali a reprimereil <strong>ricic<strong>la</strong>ggio</strong>, ma sono addirittura privi di qualsiasi legis<strong>la</strong>zioneefficace di controllo sulle società commerciali e sui sistemibancari, rendendo partico<strong>la</strong>rmente difficile, se nonimpossibile, <strong>la</strong> ricostruzione dell’origine del denaro che vitransita 7 .Tuttavia, anche <strong>la</strong>cune di minore entità, presenti nellelegis<strong>la</strong>zioni di diversi Stati non definibili come off-shore,6 In tal senso sembra andare <strong>la</strong> situazione di alcuni Paesi dell’est europeo, comel’Ungheria e, nei primi anni novanta, <strong>per</strong>sino <strong>la</strong> Germania, che solo nel 1993 haintrodotto <strong>la</strong> legis<strong>la</strong>zione di controllo nei confronti del <strong>ricic<strong>la</strong>ggio</strong> (Gesetz uber dasAufspuren von Gewinnen aus schweren Straftaten /Geldwaschegesetz-GwG del 25 ottobre1993, BGBI, 1993, I, 1770) in ottem<strong>per</strong>anza del<strong>la</strong> Direttiva del Consiglio delle CEdel giugno 1991. Ciò potrebbe aver facilitato il contributo di capitali di sospettaprovenienza all’impegnativa o<strong>per</strong>a di ricostruzione dei territori appartenenti all’exRepubblica Democratica Tedesca, nei primi anni dopo l’unificazione.7 Nel<strong>la</strong> definizione di off-shore, ormai diversa dal significato letterale di “distanza dal<strong>la</strong>costa”, si includono, generalmente tanto i paradisi bancari (bank havens) che iparadisi fiscali (tax havens) o societari (company havens). Per l’utilizzo dei Paesi off-shorea fini di <strong>ricic<strong>la</strong>ggio</strong> si vedano BERNASCONI, <strong>Il</strong> nuovo diritto europeo sul sequestro e ildepistaggio di valori patrimoniali provento di reato transazionale, in Riv. trim. dir. pen. ec., 1992,49 ss.; TURONE, Le tecniche di contrasto del <strong>ricic<strong>la</strong>ggio</strong>, CP, 1993, pt. IV, 1790 ss.;BERNASCONI, Good Offices to Bad Governance: Towards International Rules against theAbuse of Off-shore Companies, in Journal of Money Laundering Control, 1998, 120 ss. Airischi connessi ai Paesi off-shore prestano partico<strong>la</strong>re attenzione gli ultimi rapportiannuali del GAFI, di cui si richiama il Report 1998-1999, il quale denuncia che, negliultimi dieci anni, mentre i Paesi membri del FATF/GAFI hanno rispettato glistandards internazionali richiesti dal primo rapporto GAFI, <strong>per</strong>mane “<strong>la</strong> scarsapropensione, o il diretto rifiuto, di taluni importanti centri finanziari a col<strong>la</strong>borare inquest’area”.


ORGANIZZAZIONI INTERNAZIONALI E STRATEGIE DICONTRASTO AL RICICLAGGIO99possono favorire l’attività delle organizzazioni criminaliinternazionali, ostaco<strong>la</strong>ndo, ad esempio, le condizioni direciprocità che sono essenziali <strong>per</strong> <strong>la</strong> col<strong>la</strong>borazione dei diversisistemi giudiziari, o rendendo inefficiente <strong>la</strong> <strong>per</strong>secuzione ditaluni schemi criminali.Una strategia di effettivo contrasto al <strong>ricic<strong>la</strong>ggio</strong> necessita,quindi, di ampia coo<strong>per</strong>azione e di coordinamentointernazionale, tanto più efficace se supportata da unadisciplina omogenea, quanto meno nei termini fondamentali,fra i vari Paesi.<strong>Il</strong> processo di omogeneizzazione delle normative dovrebberiguardare innanzitutto le fattispecie penali di <strong>ricic<strong>la</strong>ggio</strong>, <strong>per</strong>evitare che eventuali aree di impunità di certi comportamenti,presenti solo in taluni Paesi, possa costituire ostacolo oimpedisca <strong>la</strong> col<strong>la</strong>borazione internazionale fra autoritàgiudiziarie o investigative. In tale processo di ravvicinamentodevono essere coinvolti anche gli intermediari finanziari <strong>per</strong>l’acquisizione e lo scambio di informazioni sui movimenti deldenaro contante o sulle transazioni, che, <strong>per</strong> caratteristicheoggettive o anche soggettive, possono considerarsi sospette. Enon certo secondaria è <strong>la</strong> tematica del<strong>la</strong> coo<strong>per</strong>azione <strong>per</strong>consentire un miglior funzionamento organico, a livellointernazionale, dei singoli o<strong>per</strong>atori di giustizia, in modo taleche volga verso un’effettiva repressione del fenomeno in tuttele sue fasi costitutive, frammentate in regioni spesso ubicate incontinenti diversi, strategia essenziale sia <strong>per</strong> lo svolgimentodelle indagini che re<strong>la</strong>tivamente all’assicurazione ed al<strong>la</strong>confisca delle ricchezze illecitamente conseguite 8 . La necessitàdi un <strong>la</strong>voro coordinato, a livello internazionale, soprattutto alivello investigativo, facilita le indagini bancarie e societarie8 Sul<strong>la</strong> necessità di accordi internazionali, si veda MASCIANDARO, Banche e<strong>ricic<strong>la</strong>ggio</strong>, analisi economica e rego<strong>la</strong>mentazione, Mi<strong>la</strong>no, 1994, 194.


100LA DISCIPLINA CONTRO IL RICICLAGGIOvolte all’individuazione all’estero dei proventi illeciti 9 , comeripetutamente richiesto da parte dei magistrati e degliinvestigatori impegnati sul campo dell’anti<strong>ricic<strong>la</strong>ggio</strong>.Come si potrà ricavare dal<strong>la</strong> lettura dei paragrafi successivi,il <strong>ricic<strong>la</strong>ggio</strong> deve ritenersi come il nucleo centrale stesso del<strong>la</strong>criminalità organizzata, rappresentandone tanto il fine, sottol’aspetto teleologico, quanto l’origine, sotto l’aspetto geneticodello stimolo al consolidamento ed allo sviluppo delle attivitàdelittuose ad elevato grado di redditività. Quindi, il <strong>ricic<strong>la</strong>ggio</strong>si pone al centro dell’attenzione delle autorità preposte alcontrollo del<strong>la</strong> criminalità organizzata sul piano internazionale.Ne è un esempio molto significativo <strong>la</strong> “Dichiarazione politicadi Napoli”, formu<strong>la</strong>ta al<strong>la</strong> conclusione dei <strong>la</strong>vori del<strong>la</strong>Conferenza mondiale sul<strong>la</strong> criminalità organizzata, svoltasi dal21 al 23 novembre 1994, che fra i temi di maggioreimportanza poneva quello del contrasto al <strong>ricic<strong>la</strong>ggio</strong> qualestrumento fondamentale di lotta al<strong>la</strong> criminalità organizzatainternazionale.In quel<strong>la</strong> sede, veniva raccomandato:• “un maggior allineamento delle disposizioni di leggere<strong>la</strong>tive al<strong>la</strong> criminalità organizzata;• il rafforzamento del<strong>la</strong> coo<strong>per</strong>azione internazionale, alivello investigativo, processuale e giudiziario, in ambitoo<strong>per</strong>ativo;• <strong>la</strong> definizione di modalità e principi fondamentali <strong>per</strong> <strong>la</strong>coo<strong>per</strong>azione internazionale a livello regionale emondiale;• l’e<strong>la</strong>borazione di accordi internazionali sul<strong>la</strong> criminalitàorganizzata transnazionale;9 Tale esigenza era stata denunciata, già nel 1984, da Giovanni Falcone, nel corso diun Convegno internazionale sul tema “Mafia e criminalità”, come ricordato daMAZZOCCO, La nuova disciplina anti<strong>ricic<strong>la</strong>ggio</strong>, in Riv. trim. dir. pen. ec., 1993, 1181.


ORGANIZZAZIONI INTERNAZIONALI E STRATEGIE DICONTRASTO AL RICICLAGGIO101• l’attuazione di misure e strategie volte a prevenire econtrastare il <strong>ricic<strong>la</strong>ggio</strong> del denaro e a control<strong>la</strong>rel’utilizzazione dei proventi illeciti” 10 .La difficoltà obiettiva è quel<strong>la</strong> di richiedere a tutti gliordinamenti che venga assicurata <strong>la</strong> massima “trasparenza”,anche in sede di col<strong>la</strong>borazione rispetto ad indagini condotteda autorità giudiziarie di altri Paesi. Difficoltà che deriva dal<strong>la</strong>non <strong>per</strong>fetta coincidenza delle misure sanzionatorie se nonaddirittura del<strong>la</strong> scelta di altri strumenti sanzionatori in luogodi quello penale <strong>per</strong> talune condotte accessorie al reato di<strong>ricic<strong>la</strong>ggio</strong>. Ne è un esempio il fatto che gli illeciti tributarihanno in alcuni Paesi natura esclusivamente amministrativa,come <strong>la</strong> Svizzera, che <strong>per</strong>tanto non ammette deroghe alsegreto bancario rispetto alle indagini delle autorità giudiziariestraniere volte ad accertare il <strong>ricic<strong>la</strong>ggio</strong> di proventi derivantida reati fiscali 11 . Le fattispecie di <strong>ricic<strong>la</strong>ggio</strong> possono, <strong>per</strong>altro,essere <strong>per</strong>seguite solo se i reati “presupposti” o “fonte”commessi all’estero, da cui derivano i proventi, abbianorilevanza penale tanto nel Paese dove è stata compiutal’o<strong>per</strong>azione di “produzione” del<strong>la</strong> ricchezza quanto nel Paesedove viene attuata l’o<strong>per</strong>azione di “ripulitura”.La scommessa del<strong>la</strong> lotta anti<strong>ricic<strong>la</strong>ggio</strong> viene allora giocatasolo sul campo del<strong>la</strong> sensibilità giuridica di ogni Paese che10 Dichiarazione politica di Napoli e Piano d’azione globale di lotta al<strong>la</strong> criminalitàorganizzata transnazionale, rapporto del Comitato plenario tenuto a conclusionedel<strong>la</strong> Conferenza mondiale sul<strong>la</strong> criminalità organizzata, Napoli, 21-23 novembre1994 (pubblicata in AA.VV., Mafie e antimafia, Rapporto ‘96, a cura di LucianoVio<strong>la</strong>nte, Bari, 1996, 241 ss.).11 È molto dibattuto il dubbio sul<strong>la</strong> configurabilità del <strong>ricic<strong>la</strong>ggio</strong> <strong>per</strong> proventirivenienti da reati di evasione fiscale. Vi è chi esclude tale ipotesi sostenendo che ildenaro cui essi attengono proviene da attività lecite e non criminali, come MANNAA., Ricic<strong>la</strong>ggio e reati connessi all’intermediazione mobiliare, Utet 2000 eZANCHETTI, <strong>Il</strong> <strong>ricic<strong>la</strong>ggio</strong> di denaro proveniente da reato, cap. V, par. 8. b. Certoè che capitali riferibili ad atti di evasione fiscale vanno ad alimentare <strong>la</strong> cosiddetta“opacità” del sistema creditizio, al<strong>la</strong>rgando <strong>la</strong> base del<strong>la</strong> zona grigia in cui i proventidi delitti gravi, come il narcotraffico, possono ben confondersi con quelli derivantidal<strong>la</strong> mancata osservanza di obblighi di contribuzione al<strong>la</strong> spesa pubblica.


102LA DISCIPLINA CONTRO IL RICICLAGGIOdeve andare a ritenere l’offesa verso interessi di tipopubblicistico come un’offesa verso interessi di portatasopranazionale 12 .Per motivazioni che saranno più ampiamente esposte inseguito, non si può immaginare una competenza esclusiva acarattere sopranazionale delle istituzioni dedite in via esclusivaal<strong>la</strong> lotta al <strong>ricic<strong>la</strong>ggio</strong> come il GAFI o l’ONU, conl’imposizione di specifici obblighi di previsione di sanzionipenali da parte degli Stati membri. Risulterà, purtroppo,fisiologicamente sempre presente un certo livello di “opacità”del sistema, che non deve comunque assumere le dimensionipatologiche dell’identificazione, o meglio, del<strong>la</strong> confusionedelle esigenze di competitività delle imprese legali conl’eliminazione di qualsivoglia, seppur minima, rego<strong>la</strong> restrittiva.Un comportamento conciliante da parte degli intermediarinel<strong>la</strong> “zona grigia” non agevolerebbe di certo il cosiddettopa<strong>per</strong> trail, ossia <strong>la</strong> ricostruzione del <strong>per</strong>corso seguito dallericchezze illecitamente accumu<strong>la</strong>te sul circuito finanziariorego<strong>la</strong>re.Ed è proprio il mercato legale a fornire, in via del tuttonaturale e nel<strong>la</strong> più <strong>per</strong>fetta buona fede, “spillovers”, ovverovantaggi di posizione, al crimine organizzato, nel senso che glioramai consolidati pi<strong>la</strong>stri dei sistemi finanziari avanzati,consistenti nel segreto bancario o nel<strong>la</strong> tradizionaleaccettazione di cospicui depositi in contanti, specie da parte dideterminate categorie di o<strong>per</strong>atori economici dediti al retail,12 In tal senso, il Trattato di Maastricht, con l’inserimento dell’art. 209A nel Trattatodell’Unione Europea ha introdotto il fondamentale “principio di assimi<strong>la</strong>zione” <strong>per</strong>il quale gli Stati membri adottano, <strong>per</strong> combattere le frodi che ledono gli interessifinanziari del<strong>la</strong> Comunità, le stesse misure che adottano <strong>per</strong> combattere le frodi cheledono i loro interessi finanziari. Con esso è stata attuata una <strong>per</strong>fetta equiparazionedelle lesioni ai beni giuridici comunitari con quelle recate ai beni giuridici nazionali,tenuta <strong>per</strong>fettamente identica anche nel<strong>la</strong> nuova formu<strong>la</strong>zione del citato art. 209,rinumerato al n. 280, a seguito del Trattato di Amsterdam del 1997.


ORGANIZZAZIONI INTERNAZIONALI E STRATEGIE DICONTRASTO AL RICICLAGGIO1<strong>03</strong>contribuiscono al<strong>la</strong> resistenza dell’opacità del<strong>la</strong> struttura infavore del <strong>ricic<strong>la</strong>ggio</strong>.Risulta, comunque, del tutto arduo pensare all’effettivaapplicazione di misure drastiche <strong>per</strong> l’eliminazione dei vuoti ditrasparenza del sistema, quale l’eliminazione totale dei mezzi dipagamento al portatore, mediante l’introduzione di un sistemageneralizzato di scambi nominativi a mezzo di carte di creditoo altri strumenti che <strong>la</strong>scino tracce informatiche, o quale <strong>la</strong>cancel<strong>la</strong>zione dei vantaggi competitivi derivanti dal<strong>la</strong> re<strong>la</strong>tivaimpenetrabilità nei confronti delle autorità di controllo, fiscalio di altro genere, dei Paesi off-shore. Tali difficoltà non devonofermare quel processo, iniziato poco più di venti ani fa, che haportato all’istituzione di organismi internazionali con ilcompito esclusivo di individuare ed indicare gli strumenti piùefficaci <strong>per</strong> debel<strong>la</strong>re un fenomeno come quello del <strong>ricic<strong>la</strong>ggio</strong>che, <strong>per</strong> estensione e vischiosità, non ha certo le caratteristichemigliori <strong>per</strong> essere arginato in tempi brevi. Certo è che è solosul piano del coordinamento e del<strong>la</strong> coo<strong>per</strong>azioneinternazionale possono essere intraviste le uniche possibilità disuccesso del<strong>la</strong> lotta al “money <strong>la</strong>undering”.2. Prima iniziativa internazionale contro il <strong>ricic<strong>la</strong>ggio</strong>: <strong>la</strong>Raccomandazione del Consiglio d’Europa del 27 giugno 1980Nel<strong>la</strong> cronologia delle iniziative internazionali, uno deiprimi documenti che affronta in maniera diretta il tema del<strong>ricic<strong>la</strong>ggio</strong> è rappresentato dal<strong>la</strong> Raccomandazione delComitato dei Ministri del Consiglio d’Europa del giugno 1980,registrata con il numero R 80/10, sotto il titolo “Misurecontro il trasferimento e <strong>la</strong> custodia di fondi di originecriminale”. La raccomandazione costituisce l’esito di unostudio di un comitato d’es<strong>per</strong>ti condotto nel <strong>per</strong>iodo 1977-80.In quanto raccomandazione redatta dal Comitato deiMinistri, composto dai Ministri degli esteri o da loro delegati,tale atto non ha esplicato un’efficacia cogente diretta negli


104LA DISCIPLINA CONTRO IL RICICLAGGIOordinamenti dei Paesi membri del Consiglio d’Europa, ma è daritenersi di assoluta importanza <strong>per</strong> il fatto che costituisce ilprimo precedente <strong>per</strong> quel<strong>la</strong> che sarà <strong>la</strong> Convenzione dellostesso Consiglio d’Europa del novembre 1990 13 .La raccomandazione nasce in un clima di espansione delleattività delle organizzazioni criminali, che si stavanopreoccupantemente sviluppando in tutta l’area europea, qualeregione fra le più ricche dello scenario mondiale, con unacrescita sensibile del numero delle rapine, dei sequestri di<strong>per</strong>sona e di altri gravi reati. Tale evoluzione faceva insorgere<strong>la</strong> fondata preoccupazione che sul finire degli anni settanta <strong>la</strong>criminalità avesse già intessuto una fitta rete di legamiinternazionali non solo sul piano strettamente o<strong>per</strong>ativocriminale,ma anche nel<strong>la</strong> fase successiva del reimpiego deicapitali illeciti da un Paese all’altro. <strong>Il</strong> <strong>ricic<strong>la</strong>ggio</strong> di tali attivitàillecite poteva, quindi, incoraggiare <strong>la</strong> <strong>per</strong>petrazione di ulterioridelitti, anche in Paesi diversi, con seria e reale minacciaall’ordine pubblico e alle economie a<strong>per</strong>te 14 .13 <strong>Il</strong> Consiglio d’Europa fu creato nel 1949 come un’organizzazione europeafinalizzata al<strong>la</strong> coo<strong>per</strong>azione intergovernativa e par<strong>la</strong>mentare. La sua finalità è quel<strong>la</strong>di creare le condizioni <strong>per</strong> <strong>la</strong> massima unione tra i membri, intesa come salvaguardiadegli ideali che ne costituiscono il patrimonio comune e <strong>per</strong> facilitarne il progressoeconomico e sociale. Al momento, il Consiglio d’Europa consta di 32 Stati membri,di cui 23 sono democrazie dell’Europa occidentale, mentre gli altri 9 appartengonoall’Europa centrale e orientale. L’Ungheria è stato il primo di questi Paesi, nelnovembre 1990, a entrare nell’“Area Democratica Europea”, seguita dal<strong>la</strong>Cecoslovacchia nel febbraio 1991 e dal<strong>la</strong> Polonia nel novembre 1991. Al momentosono all’esame domande di adesione di altri 9 Stati, incluse <strong>la</strong> Federazione russa el’Ucraina.14 È da segna<strong>la</strong>re che l’Italia, solo due anni prima, con il d.l. 21 marzo 1978, n. 59,convertito con l. 18 maggio 1978 n. 191, aveva introdotto una fattispecie penale adhoc, l’art. 678 bis c.p., re<strong>la</strong>tiva al delitto di “Sostituzione di denaro o valoriprovenienti da rapina aggravata, estorsione aggravata, sequestro di <strong>per</strong>sona a scopodi estorsione” che può essere considerata, se non una vera fattispecie di <strong>ricic<strong>la</strong>ggio</strong>,sicuramente un valido esempio di anticipazione di quest’ultima. Tale delitto venivaposto come forma di tute<strong>la</strong> integrativa dell’ordinamento penale verso l’espandersidelle attività di estorsione e di sequestro. Ponendo una sorta di semplificazioneprobatoria, veniva così prevista una pena <strong>per</strong> chi venisse sorpreso con banconote“segnate” provenienti da uno dei delitti indicati, senza dover dimostrare il concorso


ORGANIZZAZIONI INTERNAZIONALI E STRATEGIE DICONTRASTO AL RICICLAGGIO105<strong>Il</strong> progetto di base del<strong>la</strong> Raccomandazione consiste nel<strong>la</strong>costruzione di una politica di coo<strong>per</strong>azione generale fra i Paesimembri nel<strong>la</strong> lotta al <strong>ricic<strong>la</strong>ggio</strong>, da realizzarsi mediantel’appello verso i legis<strong>la</strong>tori ad intervenire sui sistemi bancari,introducendo misure idonee a prevenire <strong>la</strong> penetrazione deldenaro sporco nelle istituzioni finanziarie e creditizie chelegalmente o<strong>per</strong>ano nel tessuto imprenditoriale dei vari Stati.L’idea centrale di questa raccomandazione, che, comedetto, era il frutto di un primo studio organico delle misure dacontrapporre ad un fenomeno <strong>la</strong> cui gravità era già statacomunque <strong>per</strong>cepita e segna<strong>la</strong>ta in precedenti occasioni, èquel<strong>la</strong> di ritenere che il sistema creditizio possa avere“all’interno del<strong>la</strong> strategia complessiva un ruolo preventivoefficace”, secondo <strong>la</strong> lettera stessa del<strong>la</strong> raccomandazione80/10. La coo<strong>per</strong>azione delle banche viene, infatti, giudicatacome fondamentale <strong>per</strong> consentire o, quantomeno, agevo<strong>la</strong>reil <strong>la</strong>voro delle autorità giudiziarie e delle forze di polizia.Questo può ritenersi, a ragione, il punto focale degli impiantigiuridici, tanto di matrice internazionale quanto di originecomunitaria, che si sono susseguite fino ad oggi, con leggerevariazioni piuttosto di forma che di contenuti essenziali.Infatti, a guardare i documenti internazionali predisposti neglianni successivi, si nota che questa col<strong>la</strong>borazione con l’autoritàinquirente viene richiesta con accenti di maggiore o minorespontaneità al sistema creditizio e mobiliare in genere. Da un<strong>la</strong>to si registra l’auspicio di una maggiore assistenza, dall’altrosi apre al<strong>la</strong> facoltà di infrangere il segreto professionale anchefuori dai casi di specifica richiesta dell’autorità competente,fino all’obbligo, gravemente sanzionato, di segna<strong>la</strong>re i proprinell’estorsione o nel sequestro. In proposito, si vedano PECORELLA, Denaro(sostituzione di), in Digesto penale, III, Torino, 1987, 366 ss.; PALAZZO, Larecente legis<strong>la</strong>zione penale, Padova, 1981, 144 ss.; DALIA, L’attentato agli impiantie il delitto di <strong>ricic<strong>la</strong>ggio</strong>, Mi<strong>la</strong>no, 1978; REINOTTI, Ricettazione e <strong>ricic<strong>la</strong>ggio</strong>, inEnc. dir., XL, Mi<strong>la</strong>no, 1989, 461 Ss.


106LA DISCIPLINA CONTRO IL RICICLAGGIOclienti “sospetti”, sul<strong>la</strong> base di autonome valutazioni dao<strong>per</strong>are secondo criteri predisposti dagli organi di vigi<strong>la</strong>nza. Siè quindi progressivamente passati da quel<strong>la</strong> che, nel<strong>la</strong>letteratura internazionale, viene normalmente definita comeuna col<strong>la</strong>borazione passiva dell’intermediario con l’autoritàinquirente (esibizione di documenti, a<strong>per</strong>tura di cassette disicurezza, ecc., su specifico mandato di un giudice penale) aduna col<strong>la</strong>borazione attiva concretantesi nel<strong>la</strong> segna<strong>la</strong>zione dio<strong>per</strong>azioni sospette. 15Al di là di questa breve digressione, va evidenziato che <strong>la</strong>Raccomandazione del 1980 si limita solo ad auspicarel’introduzione di alcune misure fondamentali.Anzitutto viene richiesto alle banche di control<strong>la</strong>rel’identità dei clienti, sul<strong>la</strong> base di documenti ufficiali di identitào strumenti equipollenti, all’atto dell’a<strong>per</strong>tura di un contocorrente o di una cassetta di sicurezza, o al momentodell’effettuazione di transazioni <strong>per</strong> contanti su<strong>per</strong>iori ad unacerta entità. Viene, inoltre, richiesto di sviluppare forme dicoo<strong>per</strong>azione, sul piano nazionale e transnazionale, fra lebanche e le Autorità giudiziarie e investigative competenti, inordine allo scambio di informazioni sul<strong>la</strong> provenienza e <strong>la</strong>circo<strong>la</strong>zione di banconote di sospetta provenienza criminosa,anche <strong>per</strong> il tramite dell’Interpol.<strong>Il</strong> Comitato dei Ministri invita, quindi, i Paesi membri adintraprendere le opportune iniziative acché le banche adottinoaltre misure di carattere caute<strong>la</strong>re. In partico<strong>la</strong>re, si richiede dievitare, ad esempio, di affittare cassette di sicurezza a <strong>per</strong>sonenon conosciute o non degne di fiducia; di istituire corsi diaddestramento e formazione <strong>per</strong> il <strong>per</strong>sonale, specie se addettoa funzioni di re<strong>la</strong>zione con il pubblico; di accantonare unacerta quantità di banconote con il numero registrato, dautilizzare su indicazione delle Autorità <strong>per</strong> casi partico<strong>la</strong>ri o,15 Sul punto si veda ZANCHETTI, <strong>Il</strong> <strong>ricic<strong>la</strong>ggio</strong> di denaro proveniente da reato, Mi<strong>la</strong>no,1997, cap. III. par. 1 e 2.


ORGANIZZAZIONI INTERNAZIONALI E STRATEGIE DICONTRASTO AL RICICLAGGIO107infine, di istituzionalizzare meccanismi di controllo casuali osistematici, <strong>per</strong> verificare <strong>la</strong> provenienza lecita del denaro 16 .3. La dichiarazione dei principi di Basilea del 12 dicembre 1988<strong>Il</strong> 12 dicembre 1988 viene adottata a Basilea <strong>la</strong>“Dichiarazione di Principi concernenti <strong>la</strong> prevenzione dell’usocriminale del sistema bancario a fini di <strong>ricic<strong>la</strong>ggio</strong> del denaro” 17da parte del Comitato Cooke del<strong>la</strong> Banca dei Rego<strong>la</strong>mentiInternazionali 18 . La Dichiarazione di Principi di Basilearappresenta una pietra miliare nel<strong>la</strong> produzione normativaanti<strong>ricic<strong>la</strong>ggio</strong> adottata a livello internazionale e si pone in<strong>per</strong>fetta linea con <strong>la</strong> Raccomandazione del Consigliod’Europa, esplicitamente richiamata all’interno del suo stessopreambolo.La dichiarazione si artico<strong>la</strong> su cinque punti e “si prefigge didelineare alcune fondamentali politiche e procedure, dellequali i responsabili delle banche dovrebbero assicurarel’applicazione all’interno delle proprie istituzioni, con lo scopodi contribuire al<strong>la</strong> repressione del <strong>ricic<strong>la</strong>ggio</strong> di fondi diprovenienza illecita attraverso il sistema bancario nazionale edinternazionale” 19 .16 Dal<strong>la</strong> qualità delle raccomandazioni o<strong>per</strong>ative materiali, si desume <strong>la</strong> fortepreoccupazione allora riservata al crescente numero di sequestri di <strong>per</strong>sona, delittoche, ovviamente <strong>per</strong>petrato <strong>per</strong> ragioni economiche, andava a ledere gravemente, etalvolta irrimediabilmente, i diritti fondamentali delle vittime.17 Copia del<strong>la</strong> Dichiarazione è, fra gli altri, pubblicata nel<strong>la</strong> Rivista trimestrale di dirittopenale dell’economia, 1989, pag. 477, con allegata una nota illustrativa del<strong>la</strong> Bancad’Italia al<strong>la</strong> dichiarazione di principi, e <strong>la</strong> Re<strong>la</strong>zione introduttiva <strong>per</strong> l’audizione delGovernatore del<strong>la</strong> Banca d’Italia, aprile 1989. <strong>Il</strong> governatore del<strong>la</strong> Banca d’Italia eraCarlo Azeglio Ciampi, attuale Presidente del<strong>la</strong> Repubblica Italiana.18 Tale comitato è composto dai rappresentanti delle Banche Centrali e delle Autoritàdi Vigi<strong>la</strong>nza bancaria dei Paesi costituenti il cosiddetto “Gruppo dei Dieci” (Belgio,Canada, Francia, Germania, Giappone, Italia, O<strong>la</strong>nda, Regno Unito, Svezia, Svizzerae Stati Uniti d’America) e del Lussemburgo.19 Così è stabilito al punto 1 - lo scopo - del<strong>la</strong> dichiarazione.


108LA DISCIPLINA CONTRO IL RICICLAGGIOCome si deduce dalle battute introduttive del preambolo, irappresentanti delle Banche centrali e delle autorità di vigi<strong>la</strong>nzaerano stati indotti all’adozione di un provvedimento contro il<strong>ricic<strong>la</strong>ggio</strong> <strong>per</strong> <strong>la</strong> necessità, sentita, di impedire <strong>la</strong>canalizzazione di fondi derivanti da attività criminali verso ilcircuito finanziario legale, ma anche, se non soprattutto, <strong>per</strong> <strong>la</strong>forte preoccupazione che l’uso del sistema bancario, edell’intermediazione finanziaria in genere, da parte di benartico<strong>la</strong>te organizzazioni criminali potesse generare un cosìgrave effetto di pubblicità negativa, da portare al<strong>la</strong> sensibileriduzione, se non al<strong>la</strong> <strong>per</strong>dita, di fiducia da parte del pubblicoin queste istituzioni, fondamentali <strong>per</strong> il libero mercato. Sivoleva, quindi, evitare che le banche potessero esporsi a<strong>per</strong>dite dirette, a cagione di errori nell’identificazione deiclienti indesiderabili, o a cagione di frodi commesse dafunzionari collusi con <strong>la</strong> criminalità organizzata.Trattandosi di una questione a carattere internazionale, eraevidente <strong>la</strong> necessità di su<strong>per</strong>are le differenze, in termini dicompetenze e di responsabilità, fra le varie Autorità divigi<strong>la</strong>nza bancaria presenti nei singoli Paesi, avuto comunqueriguardo al fatto che istituzionalmente tali autorità sonopreposte al<strong>la</strong> salvaguardia del sistema del credito, e non certoal controllo sull’origine legale delle o<strong>per</strong>azioni del<strong>la</strong> cliente<strong>la</strong>.Obiettivo del<strong>la</strong> dichiarazione è stato, allora, quello diraggiungere un’intesa internazionale sul<strong>la</strong> fissazione deiprincipi cui potesse aderire tutto il sistema delle istituzionifinanziari. Non trattandosi di un documento avente forza dilegge, l’efficacia del<strong>la</strong> dichiarazione è stata, comunque, ripostanell’implementazione di leggi e rego<strong>la</strong>menti idonei araggiungere gli obiettivi stabilititi in quel<strong>la</strong> sede.La natura <strong>per</strong> così dire “deontologica” del documentoemerge dalle premesse di moralizzazione rivolte all’interosistema bancario; questo deve poggiare sull’integrità dei proprifunzionari, messi fortemente in <strong>per</strong>icolo dalle lusinghe di unpotere economico criminale senza remore. Sul<strong>la</strong> base di tali


ORGANIZZAZIONI INTERNAZIONALI E STRATEGIE DICONTRASTO AL RICICLAGGIO109considerazioni di base, i responsabili delle banche centrali,onde prevenire coinvolgimenti del sistema bancario in attivitàcriminali, hanno assunto l’impegno di attuare ragionevolisforzi organizzativi al fine di assicurare l’identificazione ditutte le <strong>per</strong>sone che richiedono servizi alle banche, servizi darifiutare a coloro che non forniscono i propri datiidentificativi. Altre regole di condotta che le Autorità delleBanche centrali si sono poste riguardano l’impegno delleistituzioni finanziarie ad evitare di dar seguito ad o<strong>per</strong>azioniche possono ragionevolmente essere associate ad attività di<strong>ricic<strong>la</strong>ggio</strong>, come pure l’impegno di coo<strong>per</strong>are con l’autoritàgiudiziaria e con le autorità di polizia, non andando aconfondere il rispetto del diritto al<strong>la</strong> riservatezza del clientecon <strong>la</strong> sua co<strong>per</strong>tura <strong>per</strong> l’elusione se non <strong>per</strong> <strong>la</strong> vio<strong>la</strong>zionedel<strong>la</strong> legge o delle attività investigative degli o<strong>per</strong>atori digiustizia.Pur non avendo <strong>la</strong> dichiarazione, come detto, alcun effettocoercitivo, non può essere negata l’autorevolezza deldocumento approvato dai rappresentanti delle banche centrali,che, seppure non dotate di potere normativo generale, in ogniPaese ad economia avanzata hanno una sicura capacità diorientamento e di stimolo delle iniziative legis<strong>la</strong>tive. Laconcreta adesione al<strong>la</strong> dichiarazione è stata, <strong>per</strong>altro,dimostrata dal<strong>la</strong> circostanza che <strong>la</strong> stessa è stataimmediatamente seguita, nell’ambito dei singoli sisteminazionali, da documenti esplicativi circo<strong>la</strong>ri, di sicura efficaciaamministrativa interna, che le Autorità centrali hannodiramato, nel<strong>la</strong> maggior parte dei casi, verso i singoli istituti dicredito.Un’analisi dei contenuti del<strong>la</strong> Dichiarazione di Basilea portaad alcune considerazioni di rilievo, avuto riguardoall’evoluzione successiva del<strong>la</strong> lotta internazionale al<strong>ricic<strong>la</strong>ggio</strong>.


110LA DISCIPLINA CONTRO IL RICICLAGGIO<strong>Il</strong> citato obbligo di identificazione del<strong>la</strong> cliente<strong>la</strong> 20 era giàstato oggetto del<strong>la</strong> Raccomandazione del Consiglio d’Europadel 1980. Nel<strong>la</strong> formu<strong>la</strong>zione adottata a Basilea,l’identificazione viene limitata ai soggetti che richiedono iservizi delle banche e non viene estesa ai beneficiari effettividell’o<strong>per</strong>azione, aspetto che viene invece preso inconsiderazione negli atti internazionali successivi. Inoltre, <strong>la</strong>Dichiarazione incita ad evitare il compimento di o<strong>per</strong>azionicon clienti non identificati in caso di transazioni <strong>per</strong> importirilevanti, di cui non viene specificata, comunque, alcuna soglia.Se viene previsto l’obbligo dell’identificazione, non risultatrattata <strong>la</strong> materia, al<strong>la</strong> prima intimamente connessa, degliobblighi di conservazione dei dati re<strong>la</strong>tivi ai dati identificatividel<strong>la</strong> cliente<strong>la</strong> che intrattiene rapporti di durata o effettuao<strong>per</strong>azioni istantanee presso un istituto di credito, procedurache potrebbe assicurare un’importante traccia storica adeventuali indagini su fatti di <strong>ricic<strong>la</strong>ggio</strong> individuati dall’autoritàgiudiziaria anche a distanza di anni. È, <strong>per</strong>ò, da apprezzare <strong>la</strong>sottile precisazione con cui <strong>la</strong> Dichiarazione estende l’obiettivodell’identificazione, oltre che al tito<strong>la</strong>re formale del conto,anche al<strong>la</strong> ownership, ovvero al<strong>la</strong> <strong>per</strong>sona, in ipotesi anchecliente indiretto, effettivo proprietario dei fondi disponibilipresso <strong>la</strong> banca. Tale accorgimento dovrebbe evitare diprestare facilitazioni, anche di ordine formale, all’occultamentodel<strong>la</strong> tito<strong>la</strong>rità di attività finanziarie depositate presso istitutifinanziari in capo a <strong>per</strong>sone giuridiche, magari localizzate inaree off-shore.Altro aspetto di interesse è quello re<strong>la</strong>tivo all’impegno dellebanche <strong>per</strong> il quale “non dovrebbero rendersi disponibili ad20 L’Italia ha introdotto nel<strong>la</strong> propria legis<strong>la</strong>zione l’obbligo di identificazione del<strong>la</strong>cliente<strong>la</strong> bancaria sin dal 1979 con l’art. 13 del d.l. 15 dicembre 1979, n. 625,convertito con modificazioni con <strong>la</strong> l. 6 febbraio 1980, n. 15. Attualmente, l’obbligodi identificazione, a seguito di modifiche adottate con <strong>la</strong> l. n. 197/1991, concernetutti i rapporti continuativi con istituti di credito e tutte le o<strong>per</strong>azioni su<strong>per</strong>iori ai 20milioni compiute presso intermediari anche non bancari.


ORGANIZZAZIONI INTERNAZIONALI E STRATEGIE DICONTRASTO AL RICICLAGGIO111offrire i propri servizi o a fornire un’assistenza attiva ino<strong>per</strong>azioni in ordine alle quali esse hanno buone ragioni <strong>per</strong>ritenerle collegate ad attività di <strong>ricic<strong>la</strong>ggio</strong> di fondi illeciti”.Una tale affermazione di principio comporta l’adozione diiniziative coraggiose da parte delle banche che, a costo di<strong>per</strong>dere il rapporto con il cliente, in presenza di ragionevolielementi di sospetto devono rifiutare l’o<strong>per</strong>azione. Una taleiniziativa, anche se partico<strong>la</strong>rmente rischiosa, non sembrapoter assicurare efficaci effetti nel<strong>la</strong> lotta al <strong>ricic<strong>la</strong>ggio</strong> nelmomento in cui, contestualmente al rifiuto dell’o<strong>per</strong>azione,non venga previsto un obbligo di segna<strong>la</strong>zione del<strong>la</strong>transazione sospetta o un’alternativa possibilità dicol<strong>la</strong>borazione con l’autorità investigativa. È di tutta ovvietà,infatti, che una volta rifiutata l’o<strong>per</strong>azione, il cliente sospettonon solo rimane anonimo, ma riporta con sé il denaro sporcoche ha tentato di depositare o, comunque, di ricic<strong>la</strong>re. Ecco,quindi, che l’obbligo di segna<strong>la</strong>zione delle o<strong>per</strong>azioni sospetteentrerà nell’agenda internazionale, e quindi all’interno dellesingole legis<strong>la</strong>zioni, solo successivamente, a partiredall’istituzione del GAFI nel 1990 21 .Un aspetto di rilievo fissato nel<strong>la</strong> Dichiarazione è ancoraquello, fondamentale <strong>per</strong> il successo delle attività investigativeanti<strong>ricic<strong>la</strong>ggio</strong>, del<strong>la</strong> col<strong>la</strong>borazione delle banche con l’AutoritàGiudiziaria e con gli organi di polizia investiti di questopartico<strong>la</strong>re settore di indagini.La Dichiarazione di Basilea invita gli istituti a “prestare <strong>la</strong>più piena col<strong>la</strong>borazione”, che, tuttavia, al momento del<strong>la</strong> suaapprovazione, non poteva che essere di tipo passivo, ovveropoteva essere fornita solo su esplicita richiesta da partedell’Autorità Giudiziaria secondo <strong>la</strong> “misura consentita dal<strong>la</strong>21 Si veda il paragrafo 5. di questo capitolo ed il successivo cap. III.


112LA DISCIPLINA CONTRO IL RICICLAGGIOspecifica normativa locale in materia di riservatezza sui clientibancari” 22 .4. La Convenzione di Vienna del 19 dicembre 1988L’importanza storica del<strong>la</strong> Convenzione di Vienna del 19dicembre 1988 risiede nel fatto che è il primo documento aprevedere <strong>la</strong> possibilità di introdurre fattispecie di caratterepenale in ordine al <strong>ricic<strong>la</strong>ggio</strong>. Nell’evoluzione storica dellenorme o, meglio, delle iniziative pattizie a carattereinternazionale sulle problematiche criminali di maggiorepreoccupazione sociale, <strong>per</strong> <strong>la</strong> prima volta tale atto faemergere l’intima aderenza, in termini di logicaconsequenzialità, degli sviluppi economico monetari rispetto adeterminate categorie di reati. <strong>Il</strong> primo merito di caratterestrategico di tale scelta di criminalizzazione del <strong>ricic<strong>la</strong>ggio</strong> è,quindi, da attribuirsi al riconoscimento definitivo dell’estrema<strong>per</strong>icolosità del fenomeno del <strong>ricic<strong>la</strong>ggio</strong>. Se su un pianoistintivo il <strong>ricic<strong>la</strong>ggio</strong> non va ad impressionare <strong>la</strong> sensibilitàcomune del<strong>la</strong> coscienza sociale, in quanto si pone oltre <strong>la</strong> lineadei reati che offendono interessi diretti, di manifestazioneimmediata, del<strong>la</strong> comunità, su un piano razionale si puòfacilmente determinarne l’elevato grado di <strong>per</strong>icolosità, inmisura quanto meno pari a quel<strong>la</strong> propria dei delitti base cherendono possibile l’accumu<strong>la</strong>zione dei proventi illeciti. Tantoin quanto si deve pensare all’effetto “vo<strong>la</strong>no” che <strong>la</strong> levamoltiplicativa dei depositi e degli investimenti delle ricchezzeillecitamente conseguite possa produrre sull’impresa criminale.Se nel<strong>la</strong> Raccomandazione del Consiglio d’Europa del 1980e nel<strong>la</strong> Dichiarazione di Basilea del 1988 <strong>la</strong> problematica erastata semplicemente affrontata in re<strong>la</strong>zione all’assistenza ed22 FLICK, Informazione bancaria e giudice penale: l’evoluzione del<strong>la</strong> disciplina nelcodice di procedura penale e nel<strong>la</strong> legis<strong>la</strong>zione speciale sul <strong>ricic<strong>la</strong>ggio</strong> e sul<strong>la</strong>criminalità organizzata, BBTC, 90, 111, 306 ss.


ORGANIZZAZIONI INTERNAZIONALI E STRATEGIE DICONTRASTO AL RICICLAGGIO113al<strong>la</strong> col<strong>la</strong>borazione che gli intermediari finanziari dovevanoprestare in ordine ai reati di sequestro di <strong>per</strong>sona, di rapine edi altri reati tipici del<strong>la</strong> criminalità organizzata, <strong>la</strong> convenzionedi Vienna si va ad occupare esplicitamente del <strong>ricic<strong>la</strong>ggio</strong> dellericchezze rivenienti dallo spaccio di sostanze stupefacenti.Infatti, l’interesse delle Nazioni Unite e <strong>la</strong> conseguenteproduzione normativa nel settore più generale del controllodell’abuso di stupefacenti e del<strong>la</strong> repressione del trafficoillecito parte dal 1961, allorquando venne e<strong>la</strong>borato un trattatomulti<strong>la</strong>terale generale, <strong>la</strong> “Convenzione unica suglistupefacenti” 23 che riordinava l’intero quadro del<strong>la</strong>coo<strong>per</strong>azione internazionale fino ad allora costituitosiattraverso provvedimenti frammentari. Successivamente, nel1971, si concludeva una “Convenzione sulle sostanzepsicotrope” 24 cui, <strong>per</strong> l’esigenza di una disciplina <strong>per</strong> certiaspetti più repressiva, seguiva l’adozione di un Protocollo diemendamenti al<strong>la</strong> Convenzione unica sugli stupefacentifirmato a Ginevra il 25 marzo 1972 25 . Se queste iniziativeandavano a rego<strong>la</strong>mentare il mercato delle sostanzestupefacenti, il cui uso è consentito solo <strong>per</strong> finalità mediche escientifiche, nel corso degli anni ’80, di fronte al di<strong>la</strong>gare susca<strong>la</strong> internazionale del fenomeno, <strong>la</strong> comunità internazionaleha al<strong>la</strong>rgato il fronte di contrasto mediante un’intensificazionedel<strong>la</strong> coo<strong>per</strong>azione nelle attività repressive e di contrastodell’offerta di droga. Così, nel 1981 l’Assemblea Generale delleNazioni Unite adottava l’International Drug Abuse Control Strategye un programma di azione in cinque anni (1982-86), mentre23 Single Convention on Narcotic Drugs, tenutasi a New York il 30 marzo 1961, in vigoredal 13 dicembre 1964, ratificata dall’Italia il 14 marzo 1975 e resa esecutiva con L. n.412 del 5 giugno 1974.24 Convention on Psychotropic Substances, conclusa a Vienna il 21 febbraio 1971, in vigoredal 16 agosto 1976, ratificata dall’Italia il 27 novembre 1981 e resa esecutiva con L.n. 385 del 25 giugno 1981.25 Protocol Amending the Single Convention on Narcotics Drugs, firmato a Ginevra il 25 marzo1972, in vigore dall’8 agosto 1975, ratificato dall’Italia il 14 marzo 1975 e resaesecutiva con L. n. 412 del 5 giugno 1974.


114LA DISCIPLINA CONTRO IL RICICLAGGIOnel 1987, sempre su iniziativa dell’Assemblea generale, venivaconvocata a Vienna l’lnternational Conference on Drug Abuse and<strong>Il</strong>licit Trafficking, con cui venivano disegnate linee guidaessenziali <strong>per</strong> l’azione antidroga di governi, organizzazioniinternazionali e organizzazioni non governative.Da questo substrato storico politico nasce <strong>la</strong> conferenzaappositamente indetta a Vienna, conclusasi il 19 dicembre1988 con l’approvazione del<strong>la</strong> Convenzione delle NazioniUnite contro il traffico di stupefacenti e sostanze psicotrope,entrata in vigore l’11 novembre 1990 26 . Sull’esempio delleiniziative assunte negli Stati Uniti, che nel 1986 adottavanouna specifica normativa antiric<strong>la</strong>ggio, il Money LaunderingControl Act 27 , essa introduce sotto un profilo penale <strong>la</strong>fattispecie del <strong>ricic<strong>la</strong>ggio</strong> dei proventi derivanti dalnarcotraffico. Le parti contraenti si dichiarano, infatti,“determinate a privare le <strong>per</strong>sone, coinvolte nel trafficoillecito, dei proventi delle loro attività criminali e così eliminareil loro principale incentivo <strong>per</strong> tali comportamenti”, come silegge nel preambolo del<strong>la</strong> Convenzione. Si determina, quindi,sul piano giuridico un’autonoma rappresentazione del<strong>ricic<strong>la</strong>ggio</strong> rispetto alle tipiche fattispecie finalizzate al<strong>la</strong>repressione del traffico illecito di sostanze stupefacenti.Scopo del<strong>la</strong> Convenzione, fissato nell’art. 3, è quello di“promuovere <strong>la</strong> coo<strong>per</strong>azione fra le Parti affinché essepossano affrontare più efficacemente i vari aspetti del trafficoillecito di stupefacenti e sostanze psicotrope che hannodimensione internazionale”. Ponendo in tale contesto lenorme in funzione specificatamente anti<strong>ricic<strong>la</strong>ggio</strong>, <strong>la</strong>26 La Convenzione di Vienna è stata a<strong>per</strong>ta al<strong>la</strong> firma di tutti gli Stati dell’ONU e delleOrganizzazioni di integrazione economica regionale fin dal giorno successivo (art.26). <strong>Il</strong> termine <strong>per</strong> l’entrata in vigore del<strong>la</strong> Convenzione era stato subordinato al<strong>la</strong>sottoscrizione da almeno venti Stati, numero <strong>la</strong>rgamente oggi su<strong>per</strong>ato. L’Italia hadato esecuzione al<strong>la</strong> Convenzione con L 5 novembre 1990, n. 328, entrata in vigoreil 16 novembre 1990.27 Paragrafi 1956 e 1957, 18 U.S.Code.


ORGANIZZAZIONI INTERNAZIONALI E STRATEGIE DICONTRASTO AL RICICLAGGIO115Convenzione parte dal<strong>la</strong> premessa che “il traffico illecito (didroghe) è fonte di considerevoli profitti finanziari e diricchezze, che consentono alle organizzazioni criminalitransnazionali di penetrare, contaminare e corrom<strong>per</strong>e lestrutture dello Stato, le attività commerciali e finanziarielegittime e <strong>la</strong> società a tutti i suoi livelli”.Con <strong>la</strong> firma di questo strumento, rispettando <strong>la</strong> sovranitàdegli Stati nel<strong>la</strong> determinazione quantitativa del<strong>la</strong> pena 28 , ilegis<strong>la</strong>tori dei Paesi membri dell’ONU aderenti al<strong>la</strong>Convenzione si impegnano ad adottare un sistema penale cherisponda ai requisiti di uno “standard minimo” di condottanel<strong>la</strong> lotta al traffico di stupefacenti. Tale standard minimo,comune nei dati essenziali a tutte le legis<strong>la</strong>zioni mondiali, èdato dal<strong>la</strong> previsione di alcune fattispecie penali atte al<strong>la</strong>repressione dei traffici illeciti di droga, secondo il dettatostesso del<strong>la</strong> Convenzione di Vienna.<strong>Il</strong> paragrafo 1.a. dell’art. 3 del<strong>la</strong> Convenzione impegna,infatti, i legis<strong>la</strong>tori a prevedere una sanzione penale <strong>per</strong>condotte ritenute di tale <strong>per</strong>icolosità <strong>per</strong> <strong>la</strong> comunitàinternazionale da poter assurgere al ruolo di reati presuppostial delitto di <strong>ricic<strong>la</strong>ggio</strong>, come: <strong>la</strong> produzione, <strong>la</strong> coltivazione, <strong>la</strong>fabbricazione, l’estrazione, <strong>la</strong> preparazione, l’offerta, <strong>la</strong>distribuzione, <strong>la</strong> vendita, <strong>la</strong> consegna, l’esportazione ol’importazione di stupefacenti; <strong>la</strong> fabbricazione, il trasporto, <strong>la</strong>distribuzione di equipaggiamento, materiali o precursorinecessari al traffico di stupefacenti. E ancor più grave èl’ipotesi considerata delle forme associative, <strong>per</strong> cui <strong>la</strong>Convenzione prevede <strong>per</strong> le parti l’ulteriore impegno diprevedere una sanzione specifica <strong>per</strong> l’organizzazione, <strong>la</strong>direzione o il finanziamento di reati legati al narcotraffico.<strong>Il</strong> cuore del<strong>la</strong> tematica antiric<strong>la</strong>ggio è, <strong>per</strong>ò, contenuta nel<strong>la</strong>menzione specifica del paragrafo 1.b. dell’art. 3, ai commi i) ed28 Come stabilito dal paragrafo 11 dell’art. 3 del<strong>la</strong> Convenzione.


116LA DISCIPLINA CONTRO IL RICICLAGGIOii), con cui si su<strong>per</strong>a il tracciato del<strong>la</strong> mera col<strong>la</strong>borazionespontanea o, piuttosto, indotta dei sistemi bancari e finanziari<strong>per</strong> aggravare l’attenzione sanzionatoria, in chiavecriminalistica, sulle attività più <strong>per</strong>icolose di collusione degliintermediari stessi o di altri con i narcotrafficanti nel“<strong>la</strong>vaggio” del denaro sporco.La condotta di <strong>ricic<strong>la</strong>ggio</strong> viene così definita:Art. 3 (b)(i): “La sostituzione o il trasferimento di beni, con<strong>la</strong> consapevolezza che tali beni sono derivati da uno o più reatiprevisti nel sottoparagrafo (a) di questo paragrafo, o da un attodi partecipazione in tale reato, con il fine di nascondere o difalsificare o di confondere <strong>la</strong> provenienza illecita dei beni, o difornire assistenza ad una <strong>per</strong>sona che è coinvolta nel<strong>la</strong>commissione di tale reato affinché possa sfuggire alleconseguenze delle sue azioni”;(ii): “<strong>Il</strong> nascondere o il falsificare <strong>la</strong> vera natura, fonte,collocazione, disposizioni, movimenti di beni, ovvero diritti otito<strong>la</strong>rità re<strong>la</strong>tivi a beni, sapendo che tali beni sono derivati dauno o più reati di cui al sottoparagrafo (a) di questo paragrafoo da un atto di partecipazione in tale reato”.A differenza delle due ipotesi appena enunciate, in cuiviene rivolta una richiesta cogente <strong>per</strong> tutti gli Stati firmatari,un invito ad adottare un ulteriore fattispecie viene espressonell’ambito del paragrafo c) dello stesso art. 3 che ipotizza <strong>la</strong>punibilità di un comportamento non distante da quel<strong>la</strong>“dell’impiego” 29 . Tale comma statuisce, infatti, che“subordinatamente ai principi costituzionali e ai concettibasi<strong>la</strong>ri del proprio ordinamento giuridico” lo Stato ratificanteassume l’impegno a punire “l’acquisto, il possesso, o l’impiegodi beni se a conoscenza, all’atto del ricevimento, che tali beniderivano da uno o più reati di cui al sottoparagrafo (a) o da29 Così come formu<strong>la</strong>ta nel 1990 dal legis<strong>la</strong>tore italiano nell’art. 648 ter c.p.


ORGANIZZAZIONI INTERNAZIONALI E STRATEGIE DICONTRASTO AL RICICLAGGIO117episodi di partecipazione in essi” 30 . Chiare le preoccupazionicirca le prime due fattispecie che potevano essereincompatibili con i principi costituzionali di alcuni degli Statiinteressati.Dal<strong>la</strong> descrizione dei casi rivisti dal<strong>la</strong> Convenzione, risultaevidente <strong>la</strong> c<strong>la</strong>ssificazione del <strong>ricic<strong>la</strong>ggio</strong> nelle ipotesi disostituzione, trasferimento (art. 3, b, i), che consistono ino<strong>per</strong>azioni di “trasformazione”, e nell’ipotesidell’occultamento o ostacolo all’identificazione dell’originecriminosa dei beni (art. 3, b, ii), che consistono piuttosto ino<strong>per</strong>azioni di “mascheramento”, cui si affiancano condotte diimpiego anticipate, come il semplice acquisto e possesso deibeni stessi. Più che di beni, <strong>la</strong> norma citata fa riferimento altermine di proprietà (pro<strong>per</strong>ty), di cui dà un’ampissimadefinizione, facendovi rientrare attività di qualunque genere,sia materiali che immateriali, mobili o immobili, ovverodocumenti o strumenti alternativi che dimostrino <strong>la</strong> tito<strong>la</strong>rità ol’interesse in tali attività.<strong>Il</strong> profilo soggettivo del <strong>ricic<strong>la</strong>ggio</strong> viene salvaguardato dallimite del dolo, rilevabile dalle oggettive circostanze di fatto. <strong>Il</strong>comportamento illecito deve, quindi, avere carattereintenzionale e consapevole, potendosi sicuramente ritenerescriminata <strong>la</strong> condotta del funzionario di banca che, in caso diignoranza del<strong>la</strong> provenienza illecita del denaro odell’appartenenza a gruppi criminali del richiedente, dàesecuzione ad un’o<strong>per</strong>azione di trasferimento fondi.Andando ad analizzare criticamente <strong>la</strong> portata del<strong>la</strong>Convenzione, emerge un dato importante che <strong>la</strong> distinguedalle altre Convenzioni internazionali in materia penale:30 Tale invito era stato previsto <strong>per</strong> quegli ordinamenti privi del<strong>la</strong> previsione difattispecie di ricettazione, o di favoreggiamento reale, idonee a sanzionare l’acquisto,il possesso o l’impiego di beni provenienti da qualsiasi reato. Al riguardo, si vedaZANCHETTI, sub art. 648 ter, IX, in Commentario breve al codice penale, a curadi CRESPI, STELLA, ZUCCALÀ, Padova, 1999.


118LA DISCIPLINA CONTRO IL RICICLAGGIOassunta come ferma dichiarazione di impegno da parte degliStati aderenti, <strong>la</strong> sua efficacia <strong>per</strong>mane anche quando tutti glielementi costitutivi del<strong>la</strong> fattispecie non dovessero assumerecarattere di transnazionalità, eventualità <strong>per</strong> <strong>la</strong> quale in genereviene adottato uno strumento comune da parte di una pluralitàdi Paesi. Per <strong>la</strong> definizione del <strong>ricic<strong>la</strong>ggio</strong>, essa rappresenta <strong>la</strong>base anche terminologica delle fattispecie chesuccessivamente, pur con qualche modifica, sono stateriprodotte nell’art. 6 del<strong>la</strong> Convenzione del Consigliod’Europa sul <strong>ricic<strong>la</strong>ggio</strong>, <strong>la</strong> ricerca, il sequestro e <strong>la</strong> confisca deiproventi di reato, conclusa a Strasburgo l’8 novembre 1990,oppure nell’art. 1 del<strong>la</strong> Direttiva del Consiglio delle Comunitàeuropee del 10 giugno 1991 re<strong>la</strong>tiva al<strong>la</strong> prevenzione dell’usodel sistema finanziario a scopo di <strong>ricic<strong>la</strong>ggio</strong> dei proventi diattività illecite, e nel<strong>la</strong> raccomandazione n. 4 del GAFI, di cuisi dirà nei paragrafi che seguono.La previsione del <strong>ricic<strong>la</strong>ggio</strong> come reato è, inoltre,supportata funzionalmente da una serie di strumenti contenutinegli articoli 6, 7 e 9 tendenti a facilitare <strong>la</strong> coo<strong>per</strong>azione fra gliStati nel<strong>la</strong> lotta al <strong>ricic<strong>la</strong>ggio</strong>. Questo viene definito come reatoestradabile, essendo ad esso estranei sia il carattere di reatopolitico che il carattere di reato fiscale. Sul piano del<strong>la</strong>coo<strong>per</strong>azione internazionale, risulta importante evidenziareche, come stabilito nel paragrafo 5) dell’art. 7, nelle indaginisul <strong>ricic<strong>la</strong>ggio</strong> è prevista l’inopponibilità del segreto bancario,motivo <strong>per</strong> il quale alcune legis<strong>la</strong>zioni nazionali hanno dovutosubire interventi adeguativi a tale inevitabile presupposto diefficacia investigativa. Altrettanto significativa è <strong>la</strong> previsionedelle forme di coo<strong>per</strong>azione di polizia che nonnecessariamente devono essere subordinate a partico<strong>la</strong>riaccordi bi<strong>la</strong>terali o multi<strong>la</strong>terali (agreements), ma possono essererealizzate anche secondo intese o procedure informali(arrangements).In ordine alle misure reali, <strong>la</strong> Convenzione si occupa anchedel<strong>la</strong> confisca, quale atto finale dell’azione di contrasto al


ORGANIZZAZIONI INTERNAZIONALI E STRATEGIE DICONTRASTO AL RICICLAGGIO119<strong>ricic<strong>la</strong>ggio</strong>, misura che non era stata riguardata fino ad alloranelle precedenti convenzioni, se non <strong>per</strong> gli stupefacenti e <strong>per</strong>le sostanze connesse, e che <strong>per</strong> <strong>la</strong> prima volta viene inseritacon riguardo proprio ai proventi finanziari del narcotraffico.Un tratto saliente è quello che ammette <strong>la</strong> facoltà,subordinatamente ai principi del<strong>la</strong> propria legis<strong>la</strong>zione, diprevedere l’ipotesi di inversione dell’onere del<strong>la</strong> prova del<strong>la</strong>liceità del<strong>la</strong> provenienza delle attività che possono essereoggetto di confisca 31Come detto, le norme sul <strong>ricic<strong>la</strong>ggio</strong> proposte dal<strong>la</strong>Convenzione di Vienna sono legate al settore delnarcotraffico, circostanza che rappresenta un limiteall’effettiva funzionalità dell’impianto basato su un insiemeristretto di reati presupposti. Rilevato questo limite, le autoritàinternazionali intervenute successivamente sul tema, hannoprovveduto ad estendere l’area complessiva dei predicate offencesben oltre al caso del narcotraffico che, in ogni caso, rimaneuna delle attività criminali a più alto tasso di redditività.Peraltro, va considerato che una ristretta elencazionetassativa dei “reati presupposto” all’interno di una norma sul<strong>ricic<strong>la</strong>ggio</strong> costituisce un ostacolo non indifferenteall’accertamento del<strong>la</strong> responsabilità penale <strong>per</strong> il <strong>ricic<strong>la</strong>ggio</strong>stesso, <strong>per</strong> problemi di “reciprocità” in caso di reati commessiall’estero, situazione aggravata anche <strong>per</strong> le problematichesull’indagine da espletare in ordine all’elemento soggettivo 32 .31 Tale facoltà è stata adottata da vari Paesi, come riferito nel Report of the United StatesDelegation to the United Nations Conference for the Adoption of a Convention Against <strong>Il</strong>licitTraffic in Narcotic Drugs and Psycbotropic Substances, riprodotto in GILMORE, W.C.,International Efforts to Combat Money Laundering, Cambridge, 1992, p. 10232 In presenza di un elenco di reati presupposti specifici, il dolo include <strong>la</strong>rappresentazione del<strong>la</strong> provenienza del denaro ricic<strong>la</strong>to da uno di questi (v. BIFFA,Sul dolo del delitto di <strong>ricic<strong>la</strong>ggio</strong>, GM, 1991, 1168 ss.). Se il “ricic<strong>la</strong>tore” possiedequesta specifica conoscenza, è ragionevole ritenere che l’accordo criminosoprecedeva <strong>la</strong> commissione del reato fonte delle ricchezze. Si potrà, quindi procedere<strong>per</strong> concorso nel reato medesimo, come avviene nel nostro ed in numerosi altriordinamenti (v. MANNA A., Ricic<strong>la</strong>ggio e reati connessi all’intermediazione


120LA DISCIPLINA CONTRO IL RICICLAGGIOPer tali ragioni, <strong>la</strong> Convenzione di Vienna del 1988 non haavuto sostanziale applicazione se non fino al<strong>la</strong> riformu<strong>la</strong>zionedelle fattispecie di <strong>ricic<strong>la</strong>ggio</strong> comprendente i proventiderivanti da qualsiasi delitto non colposo 33 .5. <strong>Il</strong> primo rapporto GAFI del 1990Nel tracciare l’excursus storico giuridico delle iniziative edelle norme in funzione anti<strong>ricic<strong>la</strong>ggio</strong>, un momentofondamentale è rappresentato dal<strong>la</strong> costituzione di unorganismo internazionale autonomo dedito, in via esclusiva especialistica, al<strong>la</strong> lotta contro il <strong>ricic<strong>la</strong>ggio</strong> di denaro sporco.Al termine del quindicesimo summit annuale dei capi diStato e dei capi di governo dei sette Paesi più industrializzati,tenutosi a Parigi nel 1989, viene presa definitivamentecoscienza di tale necessità, connessa all’esigenza fondamentalenell’azione di contrasto al <strong>ricic<strong>la</strong>ggio</strong> di uniformare le varielegis<strong>la</strong>zioni. Questo processo di uniformazione non avrebbepotuto prendere corpo se non attraverso l’istituzione diun’agenzia di controllo indipendente, in grado di verificare iprogressi eventualmente compiuti sul piano legis<strong>la</strong>tivo edmobiliare, UTET, 2000, pag. 22). Un caso alternativo è rappresentato dagli StatiUniti ove, <strong>per</strong> effetto dei paragrafi 1956 e 195, 18 U.S. Code, è sì previsto un elencotassativo di reati presupposti, ma a fronte del<strong>la</strong> dimostrazione dell’obiettivaprovenienza del denaro da una delle fattispecie specificamente previste, il dolo delreato è dato dal<strong>la</strong> mera consapevolezza del<strong>la</strong> generica provenienza criminosa.33 <strong>Il</strong> Par<strong>la</strong>mento italiano ha proceduto a dare esecuzione al<strong>la</strong> Convenzione, consemplice procedimento di rinvio, con L. n. 328 del 5 novembre 1990, non ritenendonecessario adottare nell’immediato specifiche disposizioni attuative. Infatti all’epocal’ordinamento italiano già prevedeva l’ipotesi del <strong>ricic<strong>la</strong>ggio</strong> in re<strong>la</strong>zione a proventidi delitti gravi, quali, tra gli altri, quelli concernenti “<strong>la</strong> produzione o il traffico disostanze stupefacenti o psicotrope” (art. 648 bis). In questo senso gli artt. 23-24del<strong>la</strong> L. n. 55 del 19 marzo 1990 avevano ridisciplinato gli art. 648 bis e 648 ter delcodice penale. Successivamente, con gli articoli 4 e 5 del<strong>la</strong> L. n. 328 del 9 agosto1993, che ha ratificato <strong>la</strong> Convenzione di Strasburgo del 1990, venivano modificatiquegli stessi articoli, mediante l’ampliamento del ventaglio dei reati-fonte a tutti idelitti non colposi.


ORGANIZZAZIONI INTERNAZIONALI E STRATEGIE DICONTRASTO AL RICICLAGGIO121amministrativo da parte dei singoli Stati nel<strong>la</strong> lotta al<strong>ricic<strong>la</strong>ggio</strong>, con <strong>la</strong> conseguente indicazione delle opportunemodifiche da adottare 34 .Venne così deliberata <strong>la</strong> costituzione di un’agenzia del tuttoautonoma rispetto al<strong>la</strong> struttura del “G7” denominata,secondo <strong>la</strong> dicitura anglosassone, Financial Action Task Force(FATF), equivalente al termine italiano di Gruppo d’AzioneFinanziaria (GAFI)Tale iniziativa derivava dal<strong>la</strong> sempre crescentepreoccupazione ed attenzione riposta sul diffondersi e sullosviluppo dei traffici internazionali di sostanze stupefacenti. Apartecipare a tale iniziativa furono, oltre ai “sette grandi” (StatiUniti d’America, Giappone, Germania, Francia, Regno Unito,Canada e Italia), anche altre otto importanti Nazioni europeeed extraeuropee: Svezia, Svizzera, Spagna, Austria, Australia,Belgio, Lussemburgo, O<strong>la</strong>nda. <strong>Il</strong> risultato del summit di Parigifu poi compendiato nel voluminoso I Rapporto del GAFI del6 febbraio 1990, che contiene le note 40 Raccomandazioni checostituiscono tuttora un punto di riferimento assoluto <strong>per</strong> tuttii Paesi che hanno aderito a questo progetto internazionale dilotta al <strong>ricic<strong>la</strong>ggio</strong>.Alcune linee ispiratrici del<strong>la</strong> politica del GAFI furono trattedal<strong>la</strong> Convenzione delle Nazioni Unite del 1988 contro iltraffico illecito di stupefacenti e sostanze psicotrope e dal<strong>la</strong>Dichiarazione di Principi del 12 dicembre 1988 del Comitatodi Basilea <strong>per</strong> <strong>la</strong> rego<strong>la</strong>mentazione bancaria e le procedure divigi<strong>la</strong>nza, oggetto dei paragrafi precedenti.La strategia del GAFI è incentrata su tre aspettifondamentali: a) il <strong>per</strong>fezionamento delle legis<strong>la</strong>zioni nazionaliin materia; b) il rafforzamento del<strong>la</strong> col<strong>la</strong>borazione del sistemafinanziario; c) il rafforzamento del<strong>la</strong> coo<strong>per</strong>azioneinternazionale. In tal senso, gli obiettivi principali del GAFI34 Data l’importanza del tema, si rinvia al paragrafo 3. del capitolo che segue, dedicatoin via esclusiva all’organismo del GAFI


122LA DISCIPLINA CONTRO IL RICICLAGGIOsono vari. Innanzitutto, tale agenzia si è prefissata il compitodi redigere un rapporto annuale, il primo dei quali, del 1990,come detto, è dedicato ad una sintesi delle misure di contrastoal <strong>ricic<strong>la</strong>ggio</strong> – le quaranta raccomandazioni - indispensabili<strong>per</strong> tutti i Paesi aderenti, mentre i successivi riguardanoapprofondimenti specifici <strong>per</strong> partico<strong>la</strong>ri situazioni, o settori,con un’eventuale rimodu<strong>la</strong>zione delle misure proposte. Adoggi, il GAFI ha redatto tredici rapporti, l’ultimo dei qualire<strong>la</strong>tivo al meeting tenutosi in Nuova Ze<strong>la</strong>nda dal 19 al 20novembre 2001.Altro compito del GAFI è quello di monitorare <strong>la</strong>situazione di ogni singolo Paese, verificando se <strong>la</strong> legis<strong>la</strong>zione -o <strong>la</strong> prassi sono in linea con le raccomandazioni, al fine dievidenziare eventuali <strong>la</strong>cune legis<strong>la</strong>tivo-o<strong>per</strong>ative da colmare<strong>per</strong> una maggiore aderenza ai principi dettati in sedeinternazionale 35 .Su un piano più strettamente o<strong>per</strong>ativo, il GAFI si proponeanche di tenere costantemente aggiornate le autorità nazionalie sovranazionali sugli ultimi sviluppi delle tecniche di<strong>ricic<strong>la</strong>ggio</strong> e sulle possibili misure <strong>per</strong> contrastarle. La suaazione va anche oltre <strong>la</strong> ristretta area dei Paesi membri con unprogramma di re<strong>la</strong>zioni esterne, fra i Paesi aderenti al GAFI equelli non aderenti, <strong>per</strong> favorire <strong>la</strong> massima diffusionepossibile delle misure di contrasto al <strong>ricic<strong>la</strong>ggio</strong>.La prima e probabilmente <strong>la</strong> più importante delle o<strong>per</strong>erealizzate dal GAFI è rappresentata, quindi, dal suo rapportoiniziale, pubblicato il 7 febbraio 1990, che si pone qualeulteriore fondamentale passo storico nel quadro delle fontiinternazionali del<strong>la</strong> lotta al <strong>ricic<strong>la</strong>ggio</strong>. Tale rapporto si artico<strong>la</strong>35 A questo fine, i rapporti successivi al 1990 sono stati strutturati in una partegenerale cui si accostano singole “Schede Paese”, che documentanol’aggiornamento del<strong>la</strong> normativa anti<strong>ricic<strong>la</strong>ggio</strong> nei diversi contesti nazionali. <strong>Il</strong>GAFI compie a tal fine specifiche ispezioni ad o<strong>per</strong>a di propri funzionari inviati neisingoli Paesi.


ORGANIZZAZIONI INTERNAZIONALI E STRATEGIE DICONTRASTO AL RICICLAGGIO123in tre parti fondamentali. La prima è dedicata ai metodi piùricorrenti di <strong>ricic<strong>la</strong>ggio</strong> del denaro sporco, tematica ripresa neirapporti annuali successivi; <strong>la</strong> seconda riguarda i principaliprogrammi, già in atto nel 1990 sia all’interno dei Paesimembri che sul<strong>la</strong> scena internazionale, una volta rilevata unacerta diffusa difformità sul tema delle singole legis<strong>la</strong>zioninazionali, mentre <strong>la</strong> terza parte è costituita dalle citate 40raccomandazioni che tuttora costituiscono <strong>la</strong> base diriferimento <strong>per</strong> qualsiasi sistema normativo di controllo del<strong>ricic<strong>la</strong>ggio</strong> 36 .La terza parte del Rapporto è suddivisa, a sua volta, inquattro sezioni che contengono, <strong>per</strong> l’appunto, i 40 punticomplessivi.La Sezione A) costituisce il complesso di massima (generalframework) delle raccomandazioni. La considerazione dipartenza del Rapporto sta nell’osservazione che “molte delledifficoltà attuali, nel<strong>la</strong> coo<strong>per</strong>azione internazionale contro il<strong>ricic<strong>la</strong>ggio</strong> di denaro proveniente dal traffico di droga sonodirettamente o indirettamente legate ad una strettaapplicazione del segreto bancario, al fatto che in molti Paesi il<strong>ricic<strong>la</strong>ggio</strong> al giorno d’oggi non è ancora un reato, eall’insufficiente coo<strong>per</strong>azione multi<strong>la</strong>terale e mutua assistenzalegale”. Viene, quindi, denunciata <strong>la</strong> mancata ratifica da partedi molti Stati del<strong>la</strong> Convenzione di Vienna, anche se questa,quale espressione primordiale, meritava un’o<strong>per</strong>a diaffinamento e completamento delle misure di contrasto al<strong>ricic<strong>la</strong>ggio</strong> 37 .36 Le raccomandazioni sono state riviste, dal GAFI, nel 1996 e sono state integrate danote interpretative, le più recenti delle quali risalgono al luglio 1999, ma <strong>la</strong> strutturafondamentale rimane quel<strong>la</strong> d’origine del 1990. Tutt’oggi sono in corso <strong>la</strong>vori distudio tendenti ad una modifica delle 40 raccomandazioni GAFI. Si veda, alriguardo PIETH, The Prevention of Monev Laundering: A Comparative Analysis, inEuropean Journal of Crime, Criminal Law and Criminal Justice, 1998, pag. 160.37 Al riguardo, si rimanda a AA.VV., <strong>Il</strong> <strong>ricic<strong>la</strong>ggio</strong> dei proventi illeciti, a cura diPalombi, Napoli, 1996, 339 ss; CORVESE, La legis<strong>la</strong>zione anti<strong>ricic<strong>la</strong>ggio</strong> in


124LA DISCIPLINA CONTRO IL RICICLAGGIOLe raccomandazioni vere e proprie sono raccolte nel<strong>la</strong>sezione B), re<strong>la</strong>tiva alle raccomandazioni intese a migliorare lelegis<strong>la</strong>zioni nazionali in ordine alle esigenze del<strong>la</strong> lotta al<strong>ricic<strong>la</strong>ggio</strong>, nel<strong>la</strong> sezione C), concernente le raccomandazioniintese ad accrescere il ruolo del sistema finanziario nel<strong>la</strong>prevenzione e nel<strong>la</strong> repressione del <strong>ricic<strong>la</strong>ggio</strong> e nel<strong>la</strong> sezioneD) riguardante le raccomandazioni sul<strong>la</strong> col<strong>la</strong>borazioneinternazionale fra i Paesi membri.Più in partico<strong>la</strong>re, <strong>la</strong> sezione B) richiede alle legis<strong>la</strong>zioninazionali di prevedere una fattispecie penale di <strong>ricic<strong>la</strong>ggio</strong> e leconnesse misure patrimoniali dirette al<strong>la</strong> confisca dei beni cheabbiano formato oggetto di <strong>ricic<strong>la</strong>ggio</strong> o che da essoprovengano.Un punto caratterizzante del<strong>la</strong> forza espansiva del<strong>la</strong> volontàespressa dagli Stati in questo primo rapporto è dato dal<strong>la</strong>volontà di al<strong>la</strong>rgare l’alveo dei reati presupposti oltre il raggiodel<strong>la</strong> ristretta cerchia dei reati propriamente connessi altraffico internazionale di sostanze stupefacenti, <strong>per</strong> cui “ogniPaese dovrebbe prendere in considerazione l’ipotesi diestendere il reato di money <strong>la</strong>undering dei proventi danarcotraffico ad ogni altro reato <strong>per</strong> il quale ci sia un legamecon gli stupefacenti; un approccio alternativo potrebbe essere<strong>la</strong> penalizzazione del money <strong>la</strong>undering basata su tutti i reati gravi,o su tutti i reati che generano una quantità significativa diproventi...”. Oltre al<strong>la</strong> raccomandazione sull’adozione disanzioni severe, applicabili eventualmente direttamente neiconfronti del<strong>la</strong> stessa <strong>per</strong>sona giuridica 38 , il rapporto poneGiappone, in AA.VV., <strong>Il</strong> <strong>ricic<strong>la</strong>ggio</strong> di denaro nel<strong>la</strong> legis<strong>la</strong>zione civile e penale, acura di Corvese e Santoro, Mi<strong>la</strong>no, 1996, 146 ss.38 Sul<strong>la</strong> responsabilità delle <strong>per</strong>sone giuridiche esiste un ampio dibattito <strong>per</strong> quantoattiene a quel<strong>la</strong> di natura penale. Nonostante le <strong>per</strong>plessità di parte del<strong>la</strong> dottrina(significativamente, ROMANO, Societas delinquere non potest, RIDPP, 1995, 1<strong>03</strong>1ss.) l’introduzione del<strong>la</strong> responsabilità penale delle <strong>per</strong>sone giuridiche appareefficace nel<strong>la</strong> lotta al <strong>ricic<strong>la</strong>ggio</strong> al<strong>la</strong> luce del<strong>la</strong> significativa es<strong>per</strong>ienza statunitense inproposito. Si rimanda a MANNA, Realtà e prospettive del<strong>la</strong> tute<strong>la</strong> penale


ORGANIZZAZIONI INTERNAZIONALI E STRATEGIE DICONTRASTO AL RICICLAGGIO125l’accento sul<strong>la</strong> necessità <strong>per</strong> gli Stati di adottare <strong>la</strong> confisca,applicabile anche <strong>per</strong> equivalente, quale misura essenziale <strong>per</strong>privare le organizzazioni criminali delle proprie ricchezze 39 .La sezione C), avendo ad oggetto le raccomandazioniintese ad accrescere il ruolo del sistema finanziario e bancarionel controllo del <strong>ricic<strong>la</strong>ggio</strong>, si apre con un esplicitoriferimento al<strong>la</strong> Dichiarazione di Basilea del 1988. A talriguardo, viene auspicata l’applicazione delle misure enunciatenel<strong>la</strong> dichiarazione del 1988 anche al settoredell’intermediazione finanziaria non bancaria, poiché sisostiene che “<strong>per</strong> <strong>la</strong> massima efficacia, queste raccomandazioniavrebbero bisogno di coprire quante più organizzazionipossibili che effettuano <strong>la</strong>rghe transazioni in denaro contantenel corso del<strong>la</strong> loro attività”.Queste istituzioni assumono un ruolo centrale nel<strong>la</strong>strategia anti<strong>ricic<strong>la</strong>ggio</strong>, rilevata <strong>la</strong> necessità, attraverso l’analisidelle tecniche di money <strong>la</strong>undering, di migliorare le procedure diindividuazione delle varie fasi di “<strong>la</strong>vaggio”. Infatti, si ritieneche “cruciale nel<strong>la</strong> lotta contro il money <strong>la</strong>undering attraverso ilsistema finanziario è l’abilità degli istituti di evitare i clientiindesiderabili, nonché l’abilità <strong>per</strong> gli inquirenti di condurre leproprie indagini sul<strong>la</strong> base di documenti affidabili riguardo alledell’ambiente in Italia, in Riv. trim. dir. pen. ec., 98, 872 ss. ed a ZANCHETTI <strong>Il</strong><strong>ricic<strong>la</strong>ggio</strong> di denaro proveniente da reato, Mi<strong>la</strong>no, 1997.L’assenza di misure sanzionatorie efficaci nei confronti delle <strong>per</strong>sone giuridiche èritenuta, nel nono rapporto del GAFI 1997-1998, <strong>la</strong> più importante <strong>la</strong>cuna nel<strong>la</strong>disciplina italiana di contrasto al <strong>ricic<strong>la</strong>ggio</strong>.Va detto che, da ultimo, in Italia, a seguito del<strong>la</strong> ratifica del<strong>la</strong> Convenzione sul<strong>la</strong>Tute<strong>la</strong> degli interessi finanziari delle Comunità Europee, avvenuta con <strong>la</strong> L. 29settembre 2000, n. 300, in Italia <strong>per</strong> alcuni tipi di “reati d’impresa”, quali <strong>la</strong> truffa e<strong>la</strong> corruzione, è stata introdotta <strong>la</strong> responsabilità amministrativa delle <strong>per</strong>sonegiuridiche con il D. Lgs. 8 giugno 2001, n. 231.39 La confisca <strong>per</strong> equivalente, che è prevista da taluni ordinamenti in via generale,come nell’ordinamento tedesco, è stata introdotta, nel codice penale italiano, solo<strong>per</strong> il delitto di usura (art. 644 c.p.). In dottrina ed in giurisprudenza viene auspicatoche tale misura criterio venga al<strong>la</strong>rgato al<strong>la</strong> gran parte delle fattispecie. Si vedaFORNARI, Criminalità del profitto e tecniche sanzionatorie, Padova, 1997, 112 ss.;MANNA, Usura, App. Digesto/pen., par. 15.


126LA DISCIPLINA CONTRO IL RICICLAGGIOtransazioni e all’identità dei clienti”. <strong>Il</strong> fermo coinvolgimentodi tali apparati risponde, poi, non solo all’esigenza dicombattere, in una paro<strong>la</strong>, il crimine, ma di preservarel’integrità e <strong>la</strong> credibilità delle stesse istituzioni bancarie efinanziarie, così come più volte ribadito anche nel corso deisuccessivi rapporti del GAFI 40 .Le raccomandazioni richiedono, quindi, ai legis<strong>la</strong>tori dinegare <strong>la</strong> possibilità di accendere conti anonimi o a nomefittizio, di stabilire che le banche e gli altri o<strong>per</strong>atori finanziariprovvedano al<strong>la</strong> raccolta dei dati identificativi di qualsiasicliente che instauri un rapporto di durata o anche occasionalecon una banca e, da ultimo, di obbligare gli intermediari adaccertare l’identità reale del beneficiario del<strong>la</strong> transazione,vincolo ulteriore rispetto alle indicazioni del<strong>la</strong> Dichiarazionedei principi di Basilea del 1988, al fine di evitare un’agevoleelusione delle norme attraverso schemi di interposizionefittizia di <strong>per</strong>sona.Rispetto al<strong>la</strong> citata Dichiarazione, le raccomandazioni siesprimono in termini non semplicemente esortativi, ma inmaniera tanto chiara e diretta da poter essere direttamentetrasferite nelle legis<strong>la</strong>zioni nazionali. Così, sul<strong>la</strong> raccolta deidati e sull’obbligo di documentazione e sul<strong>la</strong> eliminazione delsegreto bancario <strong>per</strong> le attività investigative anti<strong>ricic<strong>la</strong>ggio</strong>, “leistituzioni finanziarie dovrebbero essere obbligate aconservare, <strong>per</strong> almeno cinque anni, tutte le necessarieregistrazioni sulle transazioni, sia interne che internazionali,onde <strong>per</strong>mettere alle istituzioni stesse di dare pronta rispostaal<strong>la</strong> richiesta di informazioni proveniente dalle competentiautorità. Tali registrazioni devono essere sufficienti a<strong>per</strong>mettere <strong>la</strong> ricostruzione del<strong>la</strong> singo<strong>la</strong> transazione (incluso iltipo e <strong>la</strong> quantità di valuta coinvolta) e anche a fornire,40 Dichiarazioni in tal senso si rilevano in SHERMAN T., International Efforts to CombatMoney Laundering: The Role of the Financial Action Task Force, in MacQueen, H.L. MoneyLaundering, Edinburgh, 1993


ORGANIZZAZIONI INTERNAZIONALI E STRATEGIE DICONTRASTO AL RICICLAGGIO127<strong>la</strong>ddove necessario, supporto probatorio <strong>per</strong> un processopenale”.Pur tuttavia, va rilevato che le raccomandazioni non vannooltre una col<strong>la</strong>borazione “passiva” delle istituzioni finanziariecon le autorità inquirenti, rimanendo ancorata,fondamentalmente allo schema di base di Basilea.Altro punto importante delle raccomandazioni del GAFI èquello re<strong>la</strong>tivo alle cosiddette “o<strong>per</strong>azioni sospette”.Le istituzioni bancarie e finanziarie svolgono un’importantefunzione di “indicatore” in un sistema che va verso unasempre maggiore integrazione economica e finanziaria, <strong>la</strong> cuiglobalizzazione va anche a vantaggio dei ricic<strong>la</strong>toriprofessionisti. Ad esse, nello spirito di col<strong>la</strong>borazione verso leautorità preposte, viene richiesto di verificare <strong>la</strong>ragionevolezza delle o<strong>per</strong>azioni ed il loro effettivo significatoeconomico, al fine di trarre una valutazione definitiva sulgrado di “sospetto” delle transazioni finanziarie ocommerciali. In partico<strong>la</strong>re, viene segna<strong>la</strong>to di “prestarespeciale attenzione ad ogni transazione complessa o inusuale, ea tutti i modelli di transazione poco frequenti, che non hannoalcuna apparente ragione economica o alcuna visibile ragionegiuridica. I presupposti e il proposito di tali transazionidovrebbero, <strong>per</strong> quanto possibile, essere esaminati; quantosco<strong>per</strong>to dovrebbe essere messo in iscritto e reso disponibileai su<strong>per</strong>visori, agli auditors e alle autorità inquirenti”.<strong>Il</strong> GAFI è altrettanto determinato nel richiederel’eliminazione delle residue limitazioni all’invio di talisegna<strong>la</strong>zioni sulle o<strong>per</strong>azioni sospette, derivanti dal<strong>la</strong>previsione di un rigido “segreto bancario”. <strong>Il</strong> rapportoafferma, al riguardo, che “<strong>la</strong>ddove le istituzioni finanziariesospettino che i fondi siano derivati da una attività criminale,dovrebbe essere loro consentito, o richiesto, di fare immediatorapporto del proprio sospetto alle autorità competenti. Diconseguenza dovrebbero esserci previsioni di legge cheeliminino <strong>per</strong> le istituzioni finanziarie e <strong>per</strong> i loro impiegati


128LA DISCIPLINA CONTRO IL RICICLAGGIOogni responsabilità civile o penale <strong>per</strong> <strong>la</strong> vio<strong>la</strong>zionedell’obbligo di conservare il segreto...”. Allo stesso tempo,viene osservato che l’obbligo del segreto deve essere osservatoanche da parte dell’intermediario nei confronti dei propriclienti circa <strong>la</strong> segna<strong>la</strong>zione delle re<strong>la</strong>tive o<strong>per</strong>azioni sospette.L’evidente progresso rispetto al<strong>la</strong> Dichiarazione di Basileasta nel fatto che, mentre questa si fermava al<strong>la</strong> sempliceastensione dal <strong>per</strong>fezionamento dell’o<strong>per</strong>azione sospetta, ilGAFI richiede al<strong>la</strong> banca o agli altri intermediari di assumereun ruolo attivo di denunzia del cliente. Evidente losconvolgimento di un sistema che, <strong>per</strong> storia e tradizione, sifonda sul rapporto fiduciario con <strong>la</strong> cliente<strong>la</strong>, tanto più solidoquanto più rigidi sono i vincoli di segretezza che <strong>la</strong> prassi e lenorme pongono sui rapporti bancari.Anche se il GAFI non richiede l’obbligatorietà del<strong>la</strong>segna<strong>la</strong>zione delle o<strong>per</strong>azioni sospette in ogni Paese, essostabilisce che “nel caso sia stato adottato il sistema del<strong>la</strong>denuncia obbligatoria, o nel caso di un sistema di denunciavolontaria, le istituzioni finanziarie dovrebbero adeguarsi, neiloro rapporti, alle istruzioni predisposte dalle competentiautorità. In Paesi dove non c’è l’obbligo di segna<strong>la</strong>zione,quando un istituto decide di non fare rapporto, dovrebbecomunque negare ogni assistenza al cliente, interrom<strong>per</strong>ne irapporti e chiudere il suo conto”.Nell’ambito del<strong>la</strong> sezione C, una raccomandazione specificariguarda i paradisi bancari e finanziari, indicati come “regu<strong>la</strong>tionheavens”, ossia “paradisi rego<strong>la</strong>tori”, aree di abituale interessedel <strong>ricic<strong>la</strong>ggio</strong>.L’appetibilità di tali aree è fortissima <strong>per</strong> i capitali cheformano oggetto delle o<strong>per</strong>azioni di <strong>ricic<strong>la</strong>ggio</strong>, in quantoessendo privi spesso di alcuna rego<strong>la</strong>mentazione specifica dicontrasto, costituiscono zone di transito del denaro sporco,che viene lì inviato <strong>per</strong> poi essere reintrodotto nei Paesimembri del GAFI, in forma apparentemente pulita. Leistituzioni bancarie e finanziarie dovrebbero, quindi, prestare


ORGANIZZAZIONI INTERNAZIONALI E STRATEGIE DICONTRASTO AL RICICLAGGIO129partico<strong>la</strong>re attenzione alle re<strong>la</strong>zioni commerciali ed alletransazioni con <strong>per</strong>sone, società o istituti finanziari cherisiedano in Nazioni che non applicano le raccomandazionidel GAFI, o<strong>per</strong>azioni che, ove non siano supportate da unachiara giustificazione economica, dovrebbero esserecomunque registrate, analizzate ed eventualmente denunciatecome sospette. In tal senso, gli intermediari appartenenti aiPaesi del GAFI vengono invitati ad imporre il rispetto delleraccomandazioni anche alle loro sedi sussidiarie, o dipendenze,localizzate in Paesi non trasparenti, cioè privi dirego<strong>la</strong>mentazione obbligatoria.La stessa determinazione non si ritrova, <strong>per</strong>ò, nel<strong>la</strong> normadel GAFI re<strong>la</strong>tiva all’obbligo di registrazione delle o<strong>per</strong>azioniche su<strong>per</strong>ino una certa soglia, punto che, invece, troveràspecifica applicazione nei documenti internazionali successividel Consiglio d’Europa o delle Comunità Europee. Alriguardo, <strong>la</strong> raccomandazione si ferma a richiedere che i Paesi“considerino l’attuabilità e l’utilità di un sistema dove lebanche e gli altri intermediari finanziari registrino tutte letransazioni interne e internazionali in valuta che su<strong>per</strong>ino unammontare fisso, da comunicare ad una agenzia centraledotata di un archivio elettronico, che sia interrogabile dalleautorità competenti <strong>per</strong> l’uso nelle investigazioni sul<strong>ricic<strong>la</strong>ggio</strong>, con tutte le strette precauzioni <strong>per</strong> assicurare l’usoappropriato delle informazioni”.L’attenzione si sposta anche sui mezzi di pagamento, <strong>per</strong>cui viene raccomandato, nel<strong>la</strong> sez. C, art. 5, ai Paesi diincoraggiare in generale “lo sviluppo dell’impiego di assegni,carte di pagamento, diretto deposito dei sa<strong>la</strong>ri...” e di ognialtro strumento che possa sostituire il denaro contante, con ilchiaro scopo di attuare un sistema che <strong>la</strong>sci traccia di ognitransazione finanziaria e che consenta di risalire al<strong>la</strong> fonte dellericchezze. Sul<strong>la</strong> stessa linea, il paragrafo successivo suggerisceai Paesi membri di ampliare i poteri degli organi di vigi<strong>la</strong>nzasul sistema bancario e finanziario, e suggerisce nel contempo


130LA DISCIPLINA CONTRO IL RICICLAGGIOalle autorità che detengono questo potere di vigi<strong>la</strong>nza distrutturare delle “linee guida” <strong>per</strong> orientare <strong>la</strong> coo<strong>per</strong>azionedegli intermediari nel<strong>la</strong> loro lotta al <strong>ricic<strong>la</strong>ggio</strong>.L’ultima sezione del<strong>la</strong> parte III, <strong>la</strong> D), intito<strong>la</strong>ta“Rafforzamento del<strong>la</strong> coo<strong>per</strong>azione internazionale” è volta alconsolidamento ed al miglioramento del<strong>la</strong> reciproca assistenzafra i Paesi membri, sia sul piano investigativo che su quellogiudiziario.La materia è ripartita in due paragrafi, il primo dei quali èincentrato sul<strong>la</strong> necessità di istituire meccanismi di scambiodelle informazioni sui flussi finanziari e sulle tecniche del<strong>ricic<strong>la</strong>ggio</strong>. <strong>Il</strong> secondo è rivolto a rilevare le condizioni e lemisure necessarie <strong>per</strong> migliorare <strong>la</strong> coo<strong>per</strong>azione fra gli Stati:uniformazione delle legis<strong>la</strong>zioni (specie <strong>per</strong> quanto riguarda <strong>la</strong>definizione di <strong>ricic<strong>la</strong>ggio</strong>), stipu<strong>la</strong>zione di accordi bi<strong>la</strong>terali emulti<strong>la</strong>terali, incoraggiamento delle indagini congiunte,introduzione di meccanismi volti a evitare conflitti digiurisdizione, inserimento del <strong>ricic<strong>la</strong>ggio</strong> fra i reati <strong>per</strong> cui sipuò concedere estradizione e così via.6. La legis<strong>la</strong>zione modello del<strong>la</strong> C.I.C.A.D.La CICAD, acronimo che sta <strong>per</strong> Comisiòn Inter Americanapara el Control de l’Abuso de Drogas, è l’organizzazione nataall’interno dell’Organizzazione degli Stati Americani, meglionota come O.E.A. o come O.A.S. a seconda che si utilizzi <strong>la</strong>sig<strong>la</strong> spagno<strong>la</strong> o inglese, le due lingue ufficialidell’organizzazione. Essa ha formu<strong>la</strong>to, sulle orme degliesempi ONU e GAFI, <strong>la</strong> cosiddetta “legis<strong>la</strong>zione modello”, aseguito dei <strong>la</strong>vori di studio sviluppati dal<strong>la</strong> citata commissioneinteramericana.


ORGANIZZAZIONI INTERNAZIONALI E STRATEGIE DICONTRASTO AL RICICLAGGIO131<strong>Il</strong> documento finale 41 , nel<strong>la</strong> sua prima versione, è statofirmato durante <strong>la</strong> conferenza di Ixtapa, nel Messico, il 20aprile 1990; è stato poi rie<strong>la</strong>borato durante un successivoincontro del<strong>la</strong> CICAD, a Nassau, Bahamas, il 23 maggio 1992e nuovamente rivisto nell’ultima versione adottata nel<strong>la</strong>venticinquesima sessione svoltasi a Washington nel maggio1999 42 .Al<strong>la</strong> stregua delle quaranta raccomandazioni del GAFI,questo testo impegna gli Stati appartenenti all’organizzazione,localizzati tanto nel nord che nel centro e nel sud delcontinente americano 43 , aree in cui <strong>la</strong> produzione di sostanzestupefacenti, in ispecie <strong>la</strong> cocaina, è partico<strong>la</strong>rmente vasta, apredisporre legis<strong>la</strong>zioni a contrasto del <strong>ricic<strong>la</strong>ggio</strong>.Un grosso limite <strong>per</strong> <strong>la</strong> legis<strong>la</strong>zione modello, che appareindietro rispetto alle posizioni del GAFI e delle altreorganizzazioni internazionali, risiede nel fatto che, <strong>per</strong> <strong>la</strong>natura stessa degli Stati aderenti al<strong>la</strong> CICAD, <strong>la</strong> fattispecie del<strong>ricic<strong>la</strong>ggio</strong> viene posta in re<strong>la</strong>zione ai soli proventi delnarcotraffico o degli altri reati connessi.La definizione dei delitos de <strong>la</strong>vado, contenuta nell’art. 2 delmodello, configura in tre diverse fattispecie di <strong>ricic<strong>la</strong>ggio</strong>. Lanorma, infatti, stabilisce che:“Commette delitto <strong>la</strong> <strong>per</strong>sona che converte o trasferiscebeni sapendo o dovendo sa<strong>per</strong>e o intenzionalmente ignorandoche tali beni sono il prodotto di un delitto di traffico illecito(di stupefacenti) o delitti connessi.41 Sul documento ESCOBAR, El crirnen de <strong>la</strong> droga, Buenos Aires, 1995, 385.42 L’ultima edizione è maturata a seguito degli incontri di Santiago del Cile nel 1997,Washington nel maggio 1998 e di Buenos Aires nell’ottobre 1998.43 La CICAD ricomprende i seguenti Stati: Antigua e Barbuda, Argentina, Bahamas,isole Barbados, Belize, Bolivia, Brasile, Canada, Cile, Colombia, Costa Rica,Repubblica Dominica, Ecuador, El Salvador, Grenada, Guatema<strong>la</strong>, Guyana, Haiti,Honduras, Jamaica, Messico, Nicaragua, Panama, Paraguay, Perù, RepubblicaDominicana, San Kitts e Nevis, Santa Lucia, Saint Vincent, Suriname, Trinidad eTobago, U.S.A., Uruguay e Venezue<strong>la</strong>.


132LA DISCIPLINA CONTRO IL RICICLAGGIO2. Commette delitto <strong>la</strong> <strong>per</strong>sona che acquista, possiede,detiene o utilizza beni sapendo, dovendo sa<strong>per</strong>e o ignorandointenzionalmente che tali beni sono il prodotto di un delitto ditraffico illecito o delitti connessi.3. Commette delitto <strong>la</strong> <strong>per</strong>sona che occulta o impedisce <strong>la</strong>determinazione del<strong>la</strong> natura, dell’origine, dell’ubicazione, del<strong>la</strong>destinazione, del movimento del<strong>la</strong> proprietà di beni o di dirittire<strong>la</strong>tivi a tali beni sapendo, dovendo sa<strong>per</strong>e o con ignoranzaintenzionale del fatto che tali beni sono il prodotto di undelitto di traffico illecito o di un delitto connesso”.In buona sostanza, viene adottata <strong>la</strong> stessa definizione dellediverse condotte di <strong>ricic<strong>la</strong>ggio</strong> già in precedenza proposte dal<strong>la</strong>Convenzione di Vienna: <strong>la</strong> sostituzione od il trasferimento,l’ostacolo all’identificazione dell’origine criminosa e l’acquistoo l’impiego dei capitali di origine illecita, posti secondo unordine inverso.È interessante rilevare come sia espressamente evidenziata,sotto il profilo soggettivo del reato, l’ammissibilità del doloeventuale, contenuta nell’espressione originale dell’ignoranciaintentional. Viene ripreso, in questo senso, il concetto espressonel diritto statunitense di willful blindness, ovvero, secondo <strong>la</strong>traduzione letterale, di “cecità volontaria”, espressione chenon esime da responsabilità <strong>la</strong> condotta di chi, in pratica, nonpoteva non sa<strong>per</strong>e 44 .Questa legis<strong>la</strong>zione modello dimostra il forte interesse chePaesi di aree diverse dall’Europa e dagli Stati Uniti hannoriposto nel<strong>la</strong> lotta al <strong>ricic<strong>la</strong>ggio</strong>.Anche se nel<strong>la</strong> sua originaria versione non conteneva tuttigli elementi di dettaglio distintivi del primo rapporto GAFI,44 Tale criterio soggettivo è normalmente utilizzato dalle corti statunitensi nei processi<strong>per</strong> <strong>ricic<strong>la</strong>ggio</strong>: <strong>per</strong> tutte, si veda United States v. Campbell, 977 F.2d 854, 4th Cir.1992, secondo <strong>la</strong> quale, <strong>per</strong> accertare il dolo di <strong>ricic<strong>la</strong>ggio</strong>, essenzialmente <strong>la</strong>consapevolezza del<strong>la</strong> provenienza criminosa dei beni, “l’accusa deve provare oltreogni ragionevole dubbio che l’imputato ha di proposito e deliberatamente cercato dievitare di apprendere quali fossero i fatti”.


ORGANIZZAZIONI INTERNAZIONALI E STRATEGIE DICONTRASTO AL RICICLAGGIO133dopo <strong>la</strong> revisione del 1992, forte di tutte le precedenties<strong>per</strong>ienze (Vienna, GAFI, <strong>la</strong> Convenzione di Strasburgo, <strong>la</strong>Direttiva del Consiglio del<strong>la</strong> CEE) <strong>la</strong> legis<strong>la</strong>zione modello haassunto caratteri di partico<strong>la</strong>re complessità e completezza,atteso che è andata a ricomprendere sostanzialmente tutte leprescrizioni internazionalmente già verificate ed accettate <strong>per</strong><strong>la</strong> lotta al <strong>ricic<strong>la</strong>ggio</strong> 45 . Così, è stata prevista <strong>la</strong> possibilità delsequestro preventivo, e successivamente del<strong>la</strong> confisca, deibeni riconducibili al traffico illecito e ai delitti connessi. Altredisposizioni riguardano i rituali oneri <strong>per</strong> le istituzionifinanziarie, <strong>per</strong> le quali da un <strong>la</strong>to è previsto l’obbligo diidentificare i clienti e dall’altro l’obbligo di segna<strong>la</strong>re leo<strong>per</strong>azioni sospette.7. La Convenzione di Strasburgo dell’8 novembre 1990<strong>Il</strong> Consiglio d’Europa, fin dal<strong>la</strong> sua costituzione, nel 1949,ha concentrato il proprio impegno soprattutto nel settoregiuridico, nel tentativo di fornire linee guida di armonizzazione<strong>per</strong> le legis<strong>la</strong>zioni dei Paesi che, fra le condizioni <strong>per</strong> accedervi,devono dimostrare di avere un sistema di reale democraziapluralistica, che tenga conto e rispetti i diritti dell’uomocontenuti nel<strong>la</strong> omonima Convenzione.La sua intensa attività è dimostrata dalle oltre 150convenzioni e accordi predisposti e dall’o<strong>per</strong>a del ComitatoEuropeo <strong>per</strong> i Problemi Criminali, organo interno al Consiglioche si occupa dal 1957 di criminalità e politica criminale.Proprio questo Comitato ha preso l’iniziativa del<strong>la</strong> redazionedel<strong>la</strong> Convenzione di Strasburgo sul <strong>ricic<strong>la</strong>ggio</strong>, <strong>la</strong> ricerca, il45 La col<strong>la</strong>borazione fra GAFI e CICAD è, ormai, strettissima, come rilevato nel IXrapporto del GAFI del 25 giugno 1998.


134LA DISCIPLINA CONTRO IL RICICLAGGIOsequestro e <strong>la</strong> confisca dei proventi di reato, a<strong>per</strong>ta al<strong>la</strong> firmadegli Stati membri l’8 settembre 1990 46 .La Convenzione di Strasburgo 47 interviene a dieci anni didistanza dal<strong>la</strong> Raccomandazione adottata dallo stessoConsiglio d’Europa il 27 giugno 1980, ma sia <strong>la</strong> portata deicontenuti sia <strong>la</strong> forma a<strong>per</strong>ta di adesione offerta anche a Paesiesterni all’area europea ne fanno un documento di rilevanza esignificato ben più ampi. Tale affermazione trae, infatti,spunto dal mancato riferimento al carattere europeodell’iniziativa e dall’attiva partecipazione al<strong>la</strong> sua stesura daparte di Stati come l’Australia, il Canada e gli Stati Uniti chehanno visto questo nuovo documento come il giusto sentieroattraverso il quale avviarsi a forme di col<strong>la</strong>borazione giudiziariae a sistemi penali omogenei - nei loro principi di base -, ingrado di porsi efficacemente a contrasto del fenomeno del<strong>ricic<strong>la</strong>ggio</strong>.Una prima finalità del<strong>la</strong> Convenzione è quel<strong>la</strong> di facilitare <strong>la</strong>coo<strong>per</strong>azione internazionale nell’indagine, <strong>la</strong> ricerca, ilsequestro e <strong>la</strong> confisca dei proventi di qualsiasi tipo di attivitàcriminale, in partico<strong>la</strong>re dei reati gravi, non solo di quelli legatial narcotraffico, ma anche quelli connessi al commercio illecitodi armi, al terrorismo, fino ad arrivare al<strong>la</strong> tratta dei bambini eagli altri reati che generano <strong>la</strong>rghi profitti. <strong>Il</strong> suo pregio èappunto quello di costituire il necessario complemento di altristrumenti redatti sempre nell’ambito del Consiglio d’Europa,46 La convenzione fu immediatamente sottoscritta dai rappresentanti di: Belgio, Cipro,Danimarca, Germania, Is<strong>la</strong>nda, Italia, Norvegia, O<strong>la</strong>nda, Portogallo, Regno Unito,Spagna e Svezia. L’Italia ha provveduto al<strong>la</strong> sua ratifica con <strong>la</strong> L. 9 agosto 1993, n. 328,con <strong>la</strong> quale veniva <strong>per</strong> <strong>la</strong> seconda volta modificata <strong>la</strong> disciplina penale italiana sul <strong>ricic<strong>la</strong>ggio</strong>(artt. 648 bis e 648 ter c.p.).47 Sul<strong>la</strong> Convenzione di Strasburgo si vedano: COLOMBO, <strong>Il</strong> <strong>ricic<strong>la</strong>ggio</strong>, Mi<strong>la</strong>no,1990, 102; DELICATO, Reato di <strong>ricic<strong>la</strong>ggio</strong> e coo<strong>per</strong>azione internazionale:l’applicazione in Italia del<strong>la</strong> Convenzione del Consiglio d’Europa del 1990, in Riv.It. dir. proc. civ., 1995, 341 ss.; CAFARI PANICO, Ricic<strong>la</strong>ggio di “denaro sporco” ecol<strong>la</strong>borazione internazionale, in AA.VV., La coo<strong>per</strong>azione giuridica internazionalenel<strong>la</strong> lotta al<strong>la</strong> corruzione, a cura di Parisi, Padova, 1996, 47 ss.


ORGANIZZAZIONI INTERNAZIONALI E STRATEGIE DICONTRASTO AL RICICLAGGIO135quale <strong>la</strong> Convenzione europea sul<strong>la</strong> mutua assistenza inmateria penale concernente l’esecuzione di lettere di rogatoria,atteso lo sforzo che deve essere compiuto <strong>per</strong> contrastare unfenomeno a carattere globale come il <strong>ricic<strong>la</strong>ggio</strong>.Altro obiettivo del<strong>la</strong> Convenzione è quello di indurre gliStati ad adottare nei loro sistemi nazionali misure atte a privarei criminali dei frutti delle loro attività illecite, mediante unprocesso di avvicinamento delle norme nel tentativo dichiudere ogni spazio di convenienza giuridica alle mirespecu<strong>la</strong>tive delle organizzazioni criminali. La necessità diun’adeguata legis<strong>la</strong>zione nazionale è stata considerataessenzialmente dal punto di vista del<strong>la</strong> coo<strong>per</strong>azioneinternazionale. Gli Stati membri devono adottare efficaciprovvedimenti re<strong>la</strong>tivamente alle indagini, alle misureconservative e al<strong>la</strong> confisca dei proventi illeciti al fine diraggiungere un adeguato livello di efficienza contro <strong>la</strong>criminalità in genere e contro il <strong>ricic<strong>la</strong>ggio</strong> in partico<strong>la</strong>re.Venne infatti osservato, durante i <strong>la</strong>vori preparatori, che talunistrumenti, come le <strong>per</strong>quisizioni, i sequestri o altre misure,erano inadeguati <strong>per</strong>ché spesso rego<strong>la</strong>ti da codici di procedurapenale adottati molti anni prima. Re<strong>la</strong>tivamente al<strong>la</strong> confisca,le legis<strong>la</strong>zioni degli Stati membri differivano <strong>la</strong>rgamente nellenorme sia di merito che di procedura. La distanza fra gliordinamenti penali poteva costituire un elemento fortementeostativo al<strong>la</strong> coo<strong>per</strong>azione internazionale, che tradizionalmentedipende proprio dal<strong>la</strong> comunanza dei principi giuridici. LaConvenzione veniva, quindi, studiata al fine di fornire glistrumenti <strong>per</strong> su<strong>per</strong>are tali differenze.È così che l’art. 6 del<strong>la</strong> Convenzione arriva a vinco<strong>la</strong>re iPaesi firmatari all’adozione di normative penali di contrasto al<strong>ricic<strong>la</strong>ggio</strong>, definendo <strong>la</strong> fattispecie in modo piuttosto preciso estringente, ma sempre con lo spirito realmente col<strong>la</strong>borativo diancorarli intorno ad un’unica chiara espressione di questo tipodi offesa penale. Esso statuisce:


136LA DISCIPLINA CONTRO IL RICICLAGGIO“1. Ciascuno Stato adotterà i provvedimenti di caratterelegis<strong>la</strong>tivo e gli altri provvedimenti che si renderanno necessari<strong>per</strong> prevedere come reato conformemente al<strong>la</strong> proprialegis<strong>la</strong>zione nazionale, quando l’atto sia commessointenzionalmente:a) <strong>la</strong> conversione o il trasferimento di beni, effettuati con <strong>la</strong>consapevolezza che tali beni sono dei proventi, allo scopo dioccultarne o dissimu<strong>la</strong>rne l’origine illecita o di aiutare qualsiasi<strong>per</strong>sona implicata nel<strong>la</strong> commissione del reato presupposto asottrarsi alle conseguenze legali dei suoi atti;b) l’occultamento o <strong>la</strong> dissimu<strong>la</strong>zione del<strong>la</strong> reale natura,origine, ubicazione, disposizione, movimento, proprietà deibeni o diritti sugli stessi, effettuati con <strong>la</strong> consapevolezza chetali beni sono dei proventi;e, subordinatamente ai propri principi costituzionali ed aiconcetti fondamentali del proprio sistema giuridico:c) l’acquisizione, il possesso o l’uso di beni, con <strong>la</strong>consapevolezza, al momento del<strong>la</strong> loro ricezione, che tali benisono proventi di reato;d) il concorso in alcuno dei reati stabiliti in conformità conil presente articolo, l’associazione o <strong>la</strong> cospirazione finalizzataal<strong>la</strong> sua commissione, il tentativo di <strong>per</strong>petrarlo, il fatto diaiutare, istigare, agevo<strong>la</strong>re o consigliare alcuno nel<strong>la</strong>commissione di esso.2. Ai fini dell’adempimento o dell’applicazione delparagrafo 1 del presente articolo:a) sarà irrilevante che il reato presupposto sia soggetto al<strong>la</strong>giurisdizione penale del<strong>la</strong> Parte contraente;b) potrà prevedersi l’esclusione dell’applicazione dei reati dicui al paragrafo 1 all’autore del reato presupposto;c) <strong>la</strong> conoscenza, l’intenzione o <strong>la</strong> finalità richieste qualeelemento di un reato previsto nel paragrafo 1 potranno esserededotte da circostanze di fatto obiettive.3. Ciascuna parte potrà adottare le misure consideratenecessarie <strong>per</strong> attribuire altresì carattere di reato,


ORGANIZZAZIONI INTERNAZIONALI E STRATEGIE DICONTRASTO AL RICICLAGGIO137conformemente al<strong>la</strong> propria legis<strong>la</strong>zione nazionale, a tutti o adalcuno degli atti di cui al paragrafo 1 del presente articolo, inalcuno o in ciascuno dei seguenti casi, ove il reo:a) avrebbe dovuto supporre che i beni fossero proventi direato;b) abbia agito <strong>per</strong> un fine di profitto;c) abbia agito allo scopo di promuovere <strong>la</strong> <strong>per</strong>petrazione diulteriori attività criminose.4. Ciascuna parte potrà, al momento del<strong>la</strong> sottoscrizione odel deposito del proprio strumento di ratifica, accettazione,approvazione o accessione, con dichiarazione indirizzata alSegretario Generale del Consiglio d’Europa, dichiarare che ilparagrafo 1 del presente articolo si applicherà esclusivamenteai reati presupposto o alle categorie di questi reatiespressamente indicate in tale dichiarazione”.Interessante osservare che, come chiarito dall’art. 1 lett. a)del<strong>la</strong> Convenzione, con il termine “proventi” si intendequalsiasi vantaggio economico derivante da un’attività illecita.Tale vantaggio può consistere in un qualsiasi bene, secondo <strong>la</strong>lett. b) del medesimo articolo, definizione volutamente ampiae non fornita di alcuna tassatività, posta quale riferimentogenerico cui <strong>la</strong> Convenzione spesso ricorre nei principi di basedel suo artico<strong>la</strong>to.Al comma 2.b) sopra tradotto, viene <strong>la</strong>sciata ai Paesiaderenti <strong>la</strong> facoltà di prevedere nell’ambito delle rispettivelegis<strong>la</strong>zioni <strong>la</strong> punibilità dell’autore del reato presupposto. Mail punto più delicato e difficile da interpretare è quello re<strong>la</strong>tivoall’elemento soggettivo del reato. Da un <strong>la</strong>to, infatti, si trova, alpunto 3.a., seppure in termini non vinco<strong>la</strong>nti, una previsionenon chiara circa <strong>la</strong> condotta del reo che “avrebbe dovutosupporre” che i beni fossero proventi da reato. Taleespressione potrebbe essere intesa come una forma di doloeventuale, anche se questo non può essere ricostruito sul<strong>la</strong>base del mancato rispetto di doveri propri dell’autore delreato. Più facile, a questo punto, pensare che il riferimento sia


138LA DISCIPLINA CONTRO IL RICICLAGGIOal<strong>la</strong> possibilità di prevedere un’ipotesi di <strong>ricic<strong>la</strong>ggio</strong> colposo 48 .Dall’altro <strong>la</strong>to, il paragrafo 2.c. del<strong>la</strong> Convenzione suggerisceche il dolo intenzionale e il dolo specifico eventualmenterichiesti dalle norme nazionali possano essere dedotti dacircostanze di fatto obiettive, secondo i criteri <strong>la</strong>rgamenteutilizzati nei Paesi anglosassoni 49 .In merito all’obiettivo dell’ampliamento del<strong>la</strong> coo<strong>per</strong>azioneinternazionale, finalizzata a privare <strong>la</strong> criminalità deglistrumenti e dei frutti delle sue attività illegali, <strong>la</strong> Convenzioneadotta diversi tipi di misure.Le forze di polizia e le autorità giudiziarie, una voltaraccolte sufficienti informazioni attraverso le indagini,dovrebbero poter disporre di mezzi adeguati a far sì che glistrumenti e i proventi di reato non siano trasferiti o rimossi. Inquesto senso possono essere adottati provvedimenti, quali ilconge<strong>la</strong>mento dei conti bancari, il sequestro dei beni o altremisure conservative.Così, con il capitolo III, <strong>la</strong> Convenzione si occupa del<strong>la</strong>coo<strong>per</strong>azione internazionale nell’investigazione e nel<strong>la</strong>repressione del <strong>ricic<strong>la</strong>ggio</strong>. L’elemento di novità fornito dal<strong>la</strong>Convenzione sta nel<strong>la</strong> facoltà di effettuare scambi diinformazione anche durante le indagini preliminari, nel<strong>la</strong> fase48 <strong>Il</strong> <strong>ricic<strong>la</strong>ggio</strong> colposo è oggi previsto in Germania (par. 261, c. 5 StGB), in Spagna(art. 301, c. 3 c.p.) in O<strong>la</strong>nda ed in Lussemburgo.49 Va rilevato, <strong>per</strong>altro, che l’a<strong>per</strong>tura allo “standard obiettivizzato” di accertamento deldolo era già presente nelle raccomandazioni del GAFI, secondo cui il delitto di<strong>ricic<strong>la</strong>ggio</strong> sarebbe configurabile in caso di consapevolezza del<strong>la</strong> provenienzadelittuosa dei beni “incluso il concetto che <strong>la</strong> conoscenza possa essere dedotta daoggettive circostanze di fatto” (GAFI, Report 1990, raccomandazione n. 6); ancorprima, questo standard appariva nell’art. 3.2. del<strong>la</strong> Convenzione di Vienna 1988,secondo il quale “<strong>la</strong> conoscenza, l’intenzione o <strong>la</strong> finalità richiesti come elementi diun reato previsto dal paragrafo 1 di questo articolo possono essere dedotti daobiettive circostanze di fatto”. La discesa verso forme di accertamento del dolosempre più semplificate, sino all’inversione dell’onere del<strong>la</strong> prova o ad accertamentipresuntivi potrebbe, <strong>per</strong>ò, diventare un criterio <strong>per</strong>icoloso, tenuto conto dellostretto confine tra diritto penale dell’economia e diritto penale proprio del<strong>la</strong>criminalità organizzata.


ORGANIZZAZIONI INTERNAZIONALI E STRATEGIE DICONTRASTO AL RICICLAGGIO139in cui l’azione penale può ancora non essere stata esercitata.Questa coo<strong>per</strong>azione, infatti, dovrebbe essere condotta a trelivelli:• a livello di indagini, nel momento in cui le Partinecessitano di aiuto nell’identificazione e nel<strong>la</strong> ricercadei proventi;• ancora a livello di indagini, quando gli Stati necessitanodi aiuto <strong>per</strong> sequestrare i beni e raccogliere altre fonti diprova;• a livello giudiziale, quando le Parti necessitano diassistenza nel dare esecuzione ad un ordine di confisca.Tale esecuzione può concretarsi sia nell’esecuzione diuna sentenza straniera sia nell’adozione di un proprioprovvedimento interno. Questo schema segue quantogià contemp<strong>la</strong>to dal<strong>la</strong> Convenzione di Vienna.Quello del<strong>la</strong> confisca costituisce un altro argomentoinnovativo del<strong>la</strong> Convenzione che prevede due principaliforme di coo<strong>per</strong>azione, vale a dire l’esecuzione da parte delloStato richiesto di un ordine di confisca adottato all’esterooppure l’istituzione da parte dello Stato richiesto, su istanzadell’altro Stato, di un proprio procedimento nazionale checomporti <strong>la</strong> confisca.<strong>Il</strong> Comitato di es<strong>per</strong>ti aveva precedentemente individuatonumerose differenze negli ordinamenti nazionali degli Statimembri del Consiglio d’Europa sull’istituto del<strong>la</strong> confisca.Tutti gli Stati hanno un sistema di confisca degli strumentiutilizzati <strong>per</strong> <strong>la</strong> commissione del reato, inclusi oggetti esostanze il cui possesso è di <strong>per</strong> sé illegale. Alcuni Stati inoltreconoscono anche <strong>la</strong> confisca dei proventi, direttamente oindirettamente derivanti da reati o dei loro sostituti. Si trattadel<strong>la</strong> cosiddetta confisca di proprietà, il cui risultato è iltrasferimento allo Stato del<strong>la</strong> proprietà sugli specifici beni.Riguardo ai proventi di reato, un altro sistema di confisca<strong>la</strong>rgamente usato in alcuni Stati membri del Consigliod’Europa è <strong>la</strong> confisca di valore o “<strong>per</strong> equivalente” (“value


140LA DISCIPLINA CONTRO IL RICICLAGGIOconfiscation”) che consiste nel<strong>la</strong> richiesta di pagamento di unasomma di denaro corrispondente al valore dei proventiderivanti direttamente o indirettamente dal reato. Taleprocedura consiste in una pretesa finanziaria nei confronti delreo pari ai proventi così come quantificati in sede giudiziaria.In caso di mancato pagamento, l’azione può essere esercitatanei confronti di qualsiasi proprietà appartenente al<strong>la</strong> <strong>per</strong>sona,sia essa acquisita legalmente o illegalmente, analogamente alleprocedure seguite nel processo civile.Se alcuni Stati conoscono entrambi i sistemi, <strong>la</strong> confisca diproprietà e <strong>la</strong> confisca <strong>per</strong> equivalente, va detto che l’Italia nonammette in via generale quest’ultimo tipo di confisca 50 .8. La Direttiva del Consiglio delle Comunità Europee del 10 giugno1991 e successive modificazioniLa panoramica delle iniziative internazionali a contrasto del<strong>ricic<strong>la</strong>ggio</strong> del denaro sporco passa necessariamente attraversoun altro importante documento rappresentato dal<strong>la</strong> direttiva91/308/CEE del Consiglio delle Comunità Europee del 10giugno 1991 “re<strong>la</strong>tiva al<strong>la</strong> prevenzione dell’uso del sistemafinanziario a scopo di <strong>ricic<strong>la</strong>ggio</strong> dei proventi di attivitàillecite” 51 .L’atto viene adottato sulle numerose spinte del Par<strong>la</strong>mentoeuropeo al<strong>la</strong> lotta contro il traffico di sostanze stupefacenti, daattuarsi attraverso un programma comunitario globale che50 Va, <strong>per</strong>ò, segna<strong>la</strong>to che <strong>la</strong> confisca <strong>per</strong> equivalente è stata di recente ammessa nelcampo dl<strong>la</strong> responsabilità amministrativa delle <strong>per</strong>sone giuridiche, a mente dell’art.6, c. 5 del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231.51 La direttiva è stata pubblicata sul<strong>la</strong> Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee del 28giugno 1991. Per un commento, si rimanda a SALAZAR, Ricic<strong>la</strong>ggio dei capitali:direttiva comunitaria e legis<strong>la</strong>zione italiana, Firenze, 1991, IV, 462 ss.; DEGUTTRY, in AA.VV., La coo<strong>per</strong>azione tra gli Stati in materia di confisca deiproventi di reato e lotta al <strong>ricic<strong>la</strong>ggio</strong>, a cura di DE GUTTRY e PAGANI, cit., 300 ss.;ALEXANDER, The EC Monev Laundering Directive, in Journal of Money LaunderingControl, 1998, 68 ss.


ORGANIZZAZIONI INTERNAZIONALI E STRATEGIE DICONTRASTO AL RICICLAGGIO141comprenda efficaci misure contro il <strong>ricic<strong>la</strong>ggio</strong>, come si leggegià nel<strong>la</strong> risoluzione dell’ottobre del 1986 52 . Tanto ilPar<strong>la</strong>mento quanto le altre competenti istituzioni comunitariesono state, <strong>per</strong>altro, compulsate a loro volta dall’azione delGruppo di Trevi 53 e dal Comitato europeo di lotta contro <strong>la</strong>droga (CELAD) 54 , nonché nell’ambito degli Accordi diSchengen del 19 giugno 1990.Così le strategie di lotta al<strong>la</strong> droga hanno presto tenutoconto del<strong>la</strong> stretta corre<strong>la</strong>zione intercorrente tra le diversecomponenti del fenomeno del narcotraffico ed ilreinvestimento degli utili che ne derivano.L’esigenza di un intervento da parte dell’organo esecutivodelle Comunità Europee era determinata, <strong>per</strong>altro, non solodal<strong>la</strong> volontà di rendersi parte attiva nel<strong>la</strong> lotta al <strong>ricic<strong>la</strong>ggio</strong>dopo i numerosi esempi di altre organizzazioni internazionali,ma dall’evidente preoccupazione che “l’assenza di iniziativecomunitarie contro il <strong>ricic<strong>la</strong>ggio</strong> potesse indurre gli Statimembri, allo scopo di proteggere il proprio sistemafinanziario, ad adottare provvedimenti in contrasto con leesigenze del mercato unico”.52 Risoluzione 9 ottobre 1986 del Par<strong>la</strong>mento europeo. La risoluzione recepiva icontenuti del rapporto di una commissione d’inchiesta sul problema del<strong>la</strong> droga neiPaesi membri del<strong>la</strong> Comunità, concluso nel settembre dello stesso anno, chedenunciava il diffondersi di organizzazioni criminali dedite specificatamente al<strong>ricic<strong>la</strong>ggio</strong> dei proventi del narcotraffico in ambito europeo. Si richiamano, inoltre,<strong>la</strong> risoluzione del Par<strong>la</strong>mento europeo del 18 gennaio 1989 sul<strong>la</strong> lotta contro <strong>la</strong>droga e sul traffico di droga, riprodotta in Gazzetta Ufficiale delle Comunitàeuropee n. C 247 del 27 febbraio 1989 e <strong>la</strong> risoluzione del Par<strong>la</strong>mento europeo del17 dicembre 1987 riprodotta in Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee n. C 13del 18 gennaio 1988.53 <strong>Il</strong> Gruppo di Trevi era stato costituito dal Consiglio europeo di Roma nel dicembre1975; le sue competenze si sono nel tempo ampiamente al<strong>la</strong>rgate ed hannoricompreso, a partire dagli anni ’80, anche il settore del<strong>la</strong> lotta contro il traffico deglistupefacenti.54 Istituito con decisione del Consiglio dei Ministri nel dicembre 1989, il CELADdoveva <strong>per</strong>seguire un duplice obiettivo: da un <strong>la</strong>to orientare le istituzionicomunitarie in materia di lotta al<strong>la</strong> droga e, dall’altro, coordinare le politiche interneed esterne dei singoli attori comunitari nonché degli Stati membri.


142LA DISCIPLINA CONTRO IL RICICLAGGIOA questo timore si univa, proprio in previsione di unaattuazione in tempi brevi del mercato unico, l’ulteriorepreoccupazione che i ricic<strong>la</strong>tori potessero trarre ulteriorivantaggi o<strong>per</strong>ativi dal<strong>la</strong> caduta delle frontiere e dal<strong>la</strong>conseguente maggiore libertà di transito dei capitali. Proprio intale ottica l’attenzione del Consiglio si focalizza sul sistema di“prevenzione dell’uso del sistema finanziario legittimo a scopodi trasformazione dei proventi di attività criminali in ricchezzedi origine apparentemente legittima”. Così, anche <strong>per</strong> rimanereentro i limiti legittimi di una produzione normativa che nonandasse ad incidere nel settore penale sostanziale, di assolutasovranità dei singoli Stati, il Consiglio ha dato <strong>per</strong> fissati glialtri importanti aspetti re<strong>la</strong>tivi alle misure contro il <strong>ricic<strong>la</strong>ggio</strong>,quale <strong>la</strong> previsione di fattispecie penali apposite e le normesul<strong>la</strong> confisca che non vengono, quindi, disciplinate indettaglio; <strong>per</strong> gli stessi motivi, <strong>la</strong> Direttiva non ha volutoseguire pedissequamente il dettato del<strong>la</strong> precedenteConvenzione di Strasburgo, firmata sostanzialmente da tutti imembri del<strong>la</strong> Comunità europea.A distanza di dieci anni, le stesse considerazioni di basevengono ripetute nel<strong>la</strong> Direttiva 2001/97/CE che ilPar<strong>la</strong>mento Europeo ed il Consiglio hanno adottato in data 4dicembre 2001 55 , con cui è stata modificata ed integrata <strong>la</strong>direttiva 91/308/CEE al fine non soltanto di riflettere lemigliori pratiche internazionali del settore anti<strong>ricic<strong>la</strong>ggio</strong>, maanche <strong>per</strong> “continuare a garantire uno standard elevato nel<strong>la</strong>protezione del settore finanziario e di altre attività a rischiodagli effetti dannosi del denaro proveniente da attivitàcriminose”. Conformemente all’Accordo generale sugli scambidi servizi (GATS), obiettivo <strong>per</strong>manente del<strong>la</strong> strategiacomunitaria è rimasto, tra gli altri, quello di garantire <strong>la</strong>stabilità e l'integrità del sistema finanziario, evitando,55 Pubblicata nel<strong>la</strong> G.U.C.E. 28 dicembre 2001, n. L 344 ed entrata in vigore il 28dicembre 2001, il cui termine di recepimento è stato fissato al 15 giugno 20<strong>03</strong>.


ORGANIZZAZIONI INTERNAZIONALI E STRATEGIE DICONTRASTO AL RICICLAGGIO143comunque, l’adozione di restrizioni eccessive rispetto al<strong>la</strong>funzionalità stessa del sistema.La direttiva del 2001 ha, quindi apportato varie modifichetendenti a chiarire alcuni dubbi interpretativi o ad eliminarealcuni limiti del<strong>la</strong> direttiva di base, quali <strong>la</strong> definizione deglienti creditizi e finanziari, cui si rivolge, e l’estensione delconcetto di <strong>ricic<strong>la</strong>ggio</strong> non più da intendersi unicamentecollegato ai proventi di reato connessi al traffico di sostanzestupefacenti, ma da porsi in collegamento con una “gammapiù vasta di reati base o presupposto” 56 .Quanto al<strong>la</strong> definizione di <strong>ricic<strong>la</strong>ggio</strong> contenuta nell’art. 1,<strong>la</strong> direttiva originariamente nul<strong>la</strong> aggiungeva al contributo deidocumenti internazionali precedenti, dacché le condotterestavano quelle descritte nel<strong>la</strong> Convenzione di Vienna, poiintegrate a Strasburgo.Un grosso passo in avanti è stato, invece, compiuto con <strong>la</strong>Direttiva del 2001 che, nell’obiettivo dichiarato di aggiornare“il catalogo dei reati presupposti”, vi ha ricompreso i reatigravi così come definiti nell'azione comune 98/699/GAIadottata dal Consiglio il 3 dicembre 1998, sul “<strong>ricic<strong>la</strong>ggio</strong> didenaro e sull'individuazione, il rintracciamento, ilconge<strong>la</strong>mento o sequestro e <strong>la</strong> confisca degli strumenti e deiproventi di reato” 57 . Tali reati sono, in linea generale, quellipunibili nel massimo con una pena privativa del<strong>la</strong> libertà inmisura su<strong>per</strong>iore ad un anno. Inoltre, <strong>la</strong> direttiva ha aggiuntoall’elencazione dei reati gravi anche quello di frode, così comedefinita nel<strong>la</strong> convenzione a tute<strong>la</strong> degli interessi finanziari del1995, <strong>la</strong> corruzione e qualsiasi reato che possa fruttareconsistenti proventi e sia punibile con una severa penadetentiva in base al diritto penale dello Stato membro. Viene56 Tali esigenze estensive delle fattispecie di base si pone in linea con le tendenzeespresse in sede di rivisitazione delle 40 raccomandazioni del GAFI o<strong>per</strong>ata nel1996.57 G.U.C.E. L 333 del 9 dicembre 1998.


144LA DISCIPLINA CONTRO IL RICICLAGGIOcomunque <strong>la</strong>sciata impregiudicata <strong>la</strong> facoltà <strong>per</strong> i singoli Statidi prevedere ogni altro reato come attività criminosa ai finidel<strong>la</strong> Direttiva anti<strong>ricic<strong>la</strong>ggio</strong>.Invariata è rimasta <strong>la</strong> posizione del<strong>la</strong> Direttiva rispetto al<strong>la</strong>Convenzione del Consiglio d’Europa nel punto in cui nonimpone di considerare il <strong>ricic<strong>la</strong>ggio</strong> un reato grave, ma si limitaa richiedere che sia vietato dalle singole legis<strong>la</strong>zioni, posizionerispettosa delle singole competenze in materia penale 58 .Mentre <strong>la</strong> Direttiva in origine si rivolgeva esclusivamenteagli enti creditizi ed agli enti finanziari, <strong>la</strong> Direttiva del 2001,inserendovi l’art. 2 bis, ha esteso gli obblighi in essa contenutianche ad altre importanti categorie del mondo finanziario eprofessionale in genere, andando ad attrarre nel sistema anchele <strong>per</strong>sone giuridiche o fisiche, quando agiscono nell'eserciziodel<strong>la</strong> loro attività professionale di: revisori, contabili esterni econsulenti tributari, agenti immobiliari, notai e altri liberiprofessionisti legali 59 , commercianti di oggetti di valore elevatoquali pietre o metalli preziosi o o<strong>per</strong>e d'arte e case d'asta,ogniqualvolta il pagamento sia effettuato in contanti e <strong>per</strong> unimporto pari o su<strong>per</strong>iore a 15.000 euro, ed infine le case dagioco 60 .58 <strong>Il</strong> Comitato Economico e Sociale delle Comunità Europee, in un suo Parere inmerito al<strong>la</strong> proposta di direttiva del Consiglio, datata 19 settembre 1990 (G.U. CEEC332, 31 dicembre 1990, pag. 88), rilevava, infatti, che “l’estensione dei poteri delleComunità al diritto penale sollevava obiezioni giuridiche”.59 Questi professionisti vengono obbligati solo limitatamente all’attività prestata inoccasione dell'acquisto e del<strong>la</strong> vendita di beni immobili o di imprese commerciali,del<strong>la</strong> gestione di denaro, strumenti finanziari o altri beni dei clienti, dell'a<strong>per</strong>tura odel<strong>la</strong> gestione di conti bancari, libretti di deposito e conti di titoli,dell'organizzazione degli apporti necessari al<strong>la</strong> costituzione, al<strong>la</strong> gestione oall'amministrazione di società, del<strong>la</strong> costituzione, del<strong>la</strong> gestione odell'amministrazione di trust, società o strutture analoghe, ovvero quando agisconoin nome e <strong>per</strong> conto del loro cliente in una qualsiasi o<strong>per</strong>azione finanziaria oimmobiliare.60 Tale estensione discende dal<strong>la</strong> tendenza sottolineata nelle re<strong>la</strong>zioni annuali del<strong>la</strong>FATF sulle tipologie di <strong>ricic<strong>la</strong>ggio</strong> più frequenti. La re<strong>la</strong>zione 1996-97 constata, <strong>per</strong>l’appunto, che “ <strong>per</strong> quanto riguarda le tecniche, <strong>la</strong> tendenza più evidente consistenel ricorso crescente e <strong>per</strong>sistente dei professionisti del <strong>ricic<strong>la</strong>ggio</strong> agli enti finanziari


ORGANIZZAZIONI INTERNAZIONALI E STRATEGIE DICONTRASTO AL RICICLAGGIO145La maggior parte delle disposizioni del<strong>la</strong> Direttivariguardano, quindi, <strong>la</strong> rego<strong>la</strong>mentazione del sistemafinanziario.L’art. 3 impone agli Stati membri delle Comunità digarantire che gli enti creditizi e finanziari, nonché tutte le altrecategorie appena indicate, prevedano l’identificazione deipropri clienti:• quando al<strong>la</strong>cciano rapporti d’affari, ed in partico<strong>la</strong>requando aprono un conto o libretti di deposito odoffrono servizi di custodia dei beni;• quando utenti di qualsiasi tipo, inclusi quelli occasionali,chiedono di effettuare transazioni diverse da questeappena citate, sempre che l’importo di dette transazionisia pari o su<strong>per</strong>iore a 15.000 euro, a prescindere dal fattoche siano effettuate con un’unica o<strong>per</strong>azione o con piùo<strong>per</strong>azioni fra le quali sembri sussistere unaconnessione;• e, infine, anche nel caso in cui l’importo dell’o<strong>per</strong>azionesia inferiore ai valori di cui sopra, qualora vi sia sospettodi <strong>ricic<strong>la</strong>ggio</strong>.Per le case da gioco, l’obbligo dell’identificazione scatta <strong>per</strong>le <strong>per</strong>sone che acquistano o vendono fiches di valore pari osu<strong>per</strong>iore a 1000 euro, soglia di gran lunga al disotto di quel<strong>la</strong>mediamente prevista.La Direttiva richiede che l’identificazione sia compiuta sul<strong>la</strong>base di un documento capace di offrire prova legaledell’identità del cliente, ovvero di altri supporti documentaliulteriori nel caso si tratti delle cosiddette “o<strong>per</strong>azioni adistanza”.diversi dalle banche e alle imprese non finanziarie piuttosto che agli enti creditizi. Sipuò pensare che ciò sia dovuto al rispetto più rigoroso dei provvedimenti anti<strong>ricic<strong>la</strong>ggio</strong>da parte delle banche. I professionisti del <strong>ricic<strong>la</strong>ggio</strong> beneficiano semprepiù del concorso di specialisti che li aiutano a mascherare l'origine e <strong>la</strong> proprietà deifondi di origine sospetta".


146LA DISCIPLINA CONTRO IL RICICLAGGIOSecondo l’impostazione delle raccomandazioni già presentinel rapporto del GAFI del 1990, il Consiglio delle CEEprecisa che deve essere identificato non solo l’esecutoremateriale, ma anche il beneficiano reale dell’o<strong>per</strong>azione,malgrado ciò possa comportare un aggravio di indagine <strong>per</strong>l’intermediario.Altro obbligo previsto è quello re<strong>la</strong>tivo al<strong>la</strong> conservazionedei dati re<strong>la</strong>tivi alle o<strong>per</strong>azioni sopra considerate. Infatti, l’art.4 stabilisce che gli Stati membri devono provvedere <strong>per</strong>ché“gli enti creditizi e finanziari conservino, <strong>per</strong> quanto riguardal’identificazione, <strong>la</strong> copia o i riferimenti dei documentirichiesti, <strong>per</strong> quanto riguarda le o<strong>per</strong>azioni, le scritture e leregistrazioni, consistenti nei documenti originali o nelle copieaventi analoga efficacia probatoria”.L’obbligo di conservazione delle scritture <strong>per</strong>mane <strong>per</strong>almeno 5 anni dal<strong>la</strong> cessazione del rapporto continuativo conil cliente o dall’effettuazione dell’o<strong>per</strong>azione su<strong>per</strong>iore ai limitisopra rivisti. Lo scopo del<strong>la</strong> previsione è ovvio, ma vienecomunque specificatamente esplicitato: tali registrazionidevono essere conservate affinché “possano costituire unelemento di prova in qualsiasi indagine re<strong>la</strong>tiva al <strong>ricic<strong>la</strong>ggio</strong>”.In tale ottica, anche se l’articolo 4 non risulta modificato odintegrato dal<strong>la</strong> Direttiva del 2001, gli eventuali imbarazziinterpretativi risultano comunque su<strong>per</strong>abili attraversoun’interpretazione logico sistematica che agevolmente<strong>per</strong>viene all’estensione dell’obbligo di conservazione dei datianche verso le nuove figure professionali, da ultimodestinatarie degli obblighi basi<strong>la</strong>ri dell’identificazione.Gli articoli successivi, dal 5 al 10 vanno a disciplinare ilcomplesso tema del<strong>la</strong> col<strong>la</strong>borazione “attiva” delle istituzionifinanziarie nel<strong>la</strong> denuncia di “o<strong>per</strong>azioni sospette”. La normagenerale è quel<strong>la</strong> contenuta nell’art. 5 che prevede che gli Statimembri “provvedano a che gli creditizi e finanziari esamininocon partico<strong>la</strong>re attenzione ogni o<strong>per</strong>azione che essi


ORGANIZZAZIONI INTERNAZIONALI E STRATEGIE DICONTRASTO AL RICICLAGGIO147considerino partico<strong>la</strong>rmente atta, <strong>per</strong> <strong>la</strong> sua natura, ad avereuna connessione con il <strong>ricic<strong>la</strong>ggio</strong>”.In questo senso, <strong>la</strong> Direttiva prescrive che gli Stati membridel<strong>la</strong> Comunità adottino i provvedimenti necessari affinché glienti creditizi e finanziari e le altre <strong>per</strong>sone cui essa si applicanonché i loro amministratori e dipendenti col<strong>la</strong>borinopienamente con le autorità responsabili <strong>per</strong> <strong>la</strong> lotta al<strong>ricic<strong>la</strong>ggio</strong>, comunicando di propria iniziativa “ogni fatto chepossa costituire indizio di <strong>ricic<strong>la</strong>ggio</strong>” ovvero “fornendo aqueste autorità, a loro richiesta, tutte le informazioninecessarie, in conformità con le procedure stabilite dal<strong>la</strong>legis<strong>la</strong>zione vigente”.<strong>Il</strong> tema delle segna<strong>la</strong>zioni di o<strong>per</strong>azioni sospette è inposizione cruciale nell’ambito del<strong>la</strong> Direttiva, comericonosciuto dai suoi stessi estensori, atteso che tale onerefinisce <strong>per</strong> gravare su o<strong>per</strong>atori finanziari che <strong>per</strong> formazionesono tradizionalmente poco avvezzi ad espletare funzione dialtro significato funzionale, come può essere quelloinvestigativo giudiziario. La complessità del punto riguarda ilfatto che essa vuole suggerire agli Stati di adottare meccanismilegis<strong>la</strong>tivi che obblighino, e non solo autorizzino, gliintermediari a tale attività segna<strong>la</strong>toria, anche se <strong>la</strong> lettera del<strong>la</strong>norma fa riferimento ad una “piena col<strong>la</strong>borazione”,espressione a carattere più che esortativo.Per quanto riguarda alcuni dettagli di rilievo del<strong>la</strong> norma,appare strana <strong>la</strong> mancata ripetizione nel novel<strong>la</strong>to articolo 6del<strong>la</strong> statuizione <strong>per</strong> <strong>la</strong> quale le informazioni fornite alleautorità in ottem<strong>per</strong>anza alle disposizioni precedenti potrannoessere utilizzate solo <strong>per</strong> fini di lotta al <strong>ricic<strong>la</strong>ggio</strong>, salvo che loStato membro abbia espressamente disposto una diversafinalità. Tale norma di chiusura dell’originario art. 6 era dettatadal timore che ove le segna<strong>la</strong>zioni sospette potessero essereutilizzate anche ad altri fini, quali quelli tributari <strong>per</strong> esempio,potesse emergere nel<strong>la</strong> prassi una ulteriore difficoltà dicol<strong>la</strong>borazione da parte degli o<strong>per</strong>atori.


148LA DISCIPLINA CONTRO IL RICICLAGGIOFra le autorità competenti a ricevere <strong>la</strong> segna<strong>la</strong>zione, è statoopportunamente previsto che, nel caso dei notai e deiprofessionisti legali indipendenti di cui all'articolo 2 bis, punto5, gli Stati membri possono designare un organismo adeguatodi autorego<strong>la</strong>mentazione del<strong>la</strong> professione in oggetto comeautorità cui vanno comunicate le situazioni di rilievo; diconseguenza, saranno stabilite le forme appropriate dicol<strong>la</strong>borazione fra tale organismo e le autorità responsabili <strong>per</strong><strong>la</strong> lotta al <strong>ricic<strong>la</strong>ggio</strong>. In alternativa al divieto di utilizzabilitàdel<strong>la</strong> segna<strong>la</strong>zione <strong>per</strong> fini diversi dall’antirici<strong>la</strong>ggio, con <strong>la</strong>Direttiva 2001/97/CE è stato previsto che gli Stati membrinon sono tenuti ad applicare gli obblighi di segna<strong>la</strong>zione “ainotai, ai professionisti legali indipendenti, ai revisori, aicontabili esterni e ai consulenti tributari con riferimento alleinformazioni che essi ricevono da, o ottengono su, un lorocliente, nel corso dell'esame del<strong>la</strong> posizione giuridica del lorocliente o dell'espletamento dei compiti di difesa o dirappresentanza di questo cliente in un procedimentogiudiziario o in re<strong>la</strong>zione a tale provvedimento compresa <strong>la</strong>consulenza sull'eventualità di intentare o evitare unprocedimento, ove tali informazioni siano ricevute o ottenuteprima, durante o dopo il procedimento stesso”.Un punto complesso sul quale <strong>la</strong> Direttiva non fornisceprecise indicazioni è quello re<strong>la</strong>tivo al<strong>la</strong> definizione degli indiciche rendono una o<strong>per</strong>azione “sospetta” limitandosi arichiedere, come già detto prima, agli enti creditizi e finanziaried agli altri o<strong>per</strong>atori obbligati di esaminare “con partico<strong>la</strong>reattenzione ogni o<strong>per</strong>azione che essi considerinopartico<strong>la</strong>rmente atta, <strong>per</strong> <strong>la</strong> sua natura, ad avere unaconnessione con il <strong>ricic<strong>la</strong>ggio</strong>”. L’unico criterio specificato conmaggior precisione è riportato nel preambolo, <strong>la</strong>ddove si invitaa sottoporre a partico<strong>la</strong>re analisi le transazioni “con Paesi terziche non applichino norme <strong>per</strong> <strong>la</strong> prevenzione del <strong>ricic<strong>la</strong>ggio</strong>comparabili con quelle stabilite dal<strong>la</strong> Comunità o altre norme


ORGANIZZAZIONI INTERNAZIONALI E STRATEGIE DICONTRASTO AL RICICLAGGIO149equivalenti emanate in sedi internazionali e recepite dal<strong>la</strong>Comunità” 61 .Va comunque detto che <strong>la</strong> norma comunitaria non potevaspingersi a fornire i dettagli dei criteri da adottare <strong>per</strong> l’obbligodel<strong>la</strong> segna<strong>la</strong>zione di o<strong>per</strong>azioni sospette, o<strong>per</strong>a <strong>la</strong>sciata allenorme dei singoli ordinamenti, attesa <strong>la</strong> partico<strong>la</strong>re difficoltàtecnico o<strong>per</strong>ativa del<strong>la</strong> materia 62 . Così è avvenuto che nel<strong>la</strong>maggior parte dei Paesi, l’esposizione analitica degli indicatoriè stata attribuita alle autorità di vigi<strong>la</strong>nza bancaria 63 .La Direttiva fornisce ovviamente una circostanza esimente,dettata dall’adempimento di un dovere, verso i segna<strong>la</strong>toridelle o<strong>per</strong>azioni sospette. All’art. 9, infatti, stabilisce chel’effettuazione delle segna<strong>la</strong>zioni non costituisce vio<strong>la</strong>zione dieventuali restrizioni al<strong>la</strong> comunicazione imposte dal contrattoconcluso fra banca e cliente, o derivanti da disposizioni61 A tal riguardo, va segna<strong>la</strong>to che nei <strong>la</strong>vori preparatori del<strong>la</strong> Direttiva si èampiamente discusso sul<strong>la</strong> chiusura dei circuiti bancari verso i cosiddetti paradisifinanziari che offrono un solido ombrello di garanzie alle organizzazioni criminalidedite al <strong>ricic<strong>la</strong>ggio</strong>. In partico<strong>la</strong>re, nel proprio parere il Comitato Economico eSociale (CES) invita <strong>la</strong> Commissione ad avviare dei negoziati con il FondoMonetario <strong>Internazionale</strong> affinché quest’ultimo, in col<strong>la</strong>borazione con le NazioniUnite, e<strong>la</strong>borasse una convenzione internazionale <strong>per</strong> escludere dal<strong>la</strong> comunitàfinanziaria internazionale e dal sistema mondiale dei pagamenti gli istituti di creditoe le altre istituzioni finanziarie che dovessero rifiutare di conformarsi alledisposizioni del<strong>la</strong> Convenzione di Vienna del 19 dicembre 1988. Si trattava,indubbiamente, di una proposta tanto forte da non aver avuto finora seguito.62 L’obbligo del<strong>la</strong> segna<strong>la</strong>zione è previsto in Italia dall’art. 3 del<strong>la</strong> L. 197/1991.63 In Italia vi provvede <strong>la</strong> Banca d’Italia che ha emanato un “decalogo” contenente undettagliato elenco di tali indici <strong>la</strong> cui ultima edizione risale al 12 gennaio 2001,pubblicato sul<strong>la</strong> G.U. del 14 febbraio 2001 – serie generale n. 37. Fra i principalidocumenti stranieri, a contenuto analogo, si possono indicare COMMISSIONFEDERALE DES BANOUES (Svizzera), Directives re<strong>la</strong>tives ò <strong>la</strong> prevention et ò <strong>la</strong> lutiecono’e le b<strong>la</strong>nchirnent de capitaux du 18 décembre 1991 (Circ.-CFB 3/91)’ nuova versione26 marzo 1998; BANK DE ENGLAND, Guidance Notes for Banks and BuildingSocieties, pubblicate nel dicembre del 1990 (e aggiornate nel 1993); CASHTRANSACTION REPORTS AGENCY (AUSTRALIA), Guideline n. 1, “SuspectTransactions Reporting”, ottobre 1989, COMPTROLLER OF THE CURRENCY(U.S.A.), Money Laundering: A Banker’s Guide to Avoiding Problems, Su<strong>per</strong>visionPolicy/Research Office of the Comptroller of the Currency, Washington D.C., 1989, fonte cui sisono ispirati gli altri “decaloghi”.


150LA DISCIPLINA CONTRO IL RICICLAGGIOlegis<strong>la</strong>tive, rego<strong>la</strong>mentari o amministrative, e non comportaresponsabilità di alcun tipo <strong>per</strong> gli amministratori o idipendenti dell’ente creditizio o finanziario, né <strong>per</strong> l’entestesso, sempreché si tratti di segna<strong>la</strong>zioni eseguite in buonafede.La segna<strong>la</strong>zione deve essere indirizzata alle Autoritàresponsabili <strong>per</strong> <strong>la</strong> lotta al <strong>ricic<strong>la</strong>ggio</strong> dello Stato in cui abbiasede l’ente che <strong>la</strong> esegue e deve essere effettuata da una<strong>per</strong>sona appositamente designata dall’ente, secondo unaprocedura prestabilita. È da segna<strong>la</strong>re che secondo leintegrazioni dell’ultima Direttiva, <strong>la</strong> segna<strong>la</strong>zione provenientedalle nuove categorie professionali viene s<strong>per</strong>sonalizzata, nelsenso che a provvedervi è <strong>la</strong> <strong>per</strong>sona giuridica, ove esistente, enon <strong>la</strong> <strong>per</strong>sona fisica che materialmente ha individuatol’o<strong>per</strong>azione sospetta.Eseguita <strong>la</strong> segna<strong>la</strong>zione, è fatto divieto agli enti creditizi efinanziari, nonché ai loro dipendenti od amministratori, dicomunicare all’interessato o a terzi il fatto che sono statetrasmesse all’autorità competente informazioni in merito, oche è in corso un’inchiesta in materia di <strong>ricic<strong>la</strong>ggio</strong> (art. 8).Attenzione ben maggiore rispetto a quel<strong>la</strong> riservata daiprecedenti documenti internazionali viene dedicata al<strong>la</strong> delicatafase del<strong>la</strong> procedibilità o meno dell’o<strong>per</strong>azione <strong>per</strong> <strong>la</strong> quale èstata presentata <strong>la</strong> denuncia. Sul punto, l’art. 7 richiede agliStati di adottare i provvedimenti necessari affinché gliintermediari “si astengano dall’eseguire l’o<strong>per</strong>azione che sannoo sospettano abbia rapporto con il <strong>ricic<strong>la</strong>ggio</strong> prima di averneinformato le autorità competenti”. Tali autorità, alle condizionipreviste dal diritto nazionale vigente, possono, inoltre,impartire alle istituzioni finanziarie l’istruzione di non darecorso all’o<strong>per</strong>azione. Tuttavia, eccezionalmente, quandol’o<strong>per</strong>atore abbia il sospetto che una transazione “concretiun’o<strong>per</strong>azione di <strong>ricic<strong>la</strong>ggio</strong> e detta astensione non siapossibile o rischi di impedire l’azione nei confronti deibeneficiari dell’o<strong>per</strong>azione sospettata del <strong>ricic<strong>la</strong>ggio</strong>”, <strong>la</strong> norma


ORGANIZZAZIONI INTERNAZIONALI E STRATEGIE DICONTRASTO AL RICICLAGGIO151consente che <strong>la</strong> segna<strong>la</strong>zione avvenga “immediatamente dopo”l’effettuazione dell’o<strong>per</strong>azione.L’ultima norma dedicata al sistema delle segna<strong>la</strong>zioni ècontenuta nell’art. 10, che si indirizza alle Autorità di Vigi<strong>la</strong>nzanazionali, chiamate a col<strong>la</strong>borare nel<strong>la</strong> lotta al <strong>ricic<strong>la</strong>ggio</strong>informando, in partico<strong>la</strong>re, le autorità competenti “qualora nelcorso di ispezioni da esse effettuate presso enti creditizi ofinanziari, oppure in qualsiasi altro modo, scoprano fatti chepotrebbero costituire prova di <strong>ricic<strong>la</strong>ggio</strong>”. A questo articolo èstato aggiunto un interessante comma da parte del<strong>la</strong> Direttiva2001/97/CE che chiama in causa anche gli organi competenti<strong>per</strong> <strong>la</strong> vigi<strong>la</strong>nza sulle attività di borsa, sul cambio estero e suimercati dei derivati finanziari a che “informino le autoritàresponsabili <strong>per</strong> <strong>la</strong> lotta al <strong>ricic<strong>la</strong>ggio</strong> di proventi di attivitàillecite qualora vengano a conoscenza di fatti che possanocostituire una prova di <strong>ricic<strong>la</strong>ggio</strong> di tali proventi”. Tale datocostituisce un’ulteriore conferma del coinvolgimento a tuttocampo degli o<strong>per</strong>atori del settore finanziario e degli organi cheistituzionalmente sono preposti al<strong>la</strong> re<strong>la</strong>tiva vigi<strong>la</strong>nza.La parte finale del<strong>la</strong> Direttiva contiene disposizioni acarattere preventivo, volte a contrastare radicalmente ognipossibile coinvolgimento di dipendenti o amministratori degliintermediari in attività di <strong>ricic<strong>la</strong>ggio</strong>.In tal senso, l’art. 11 richiede agli Stati membri di instaurarepresso tutti gli enti ed alle <strong>per</strong>sone cui <strong>la</strong> direttiva è applicabile“adeguate procedure di controllo interno e di comunicazione,intese a prevenire ed impedire <strong>la</strong> realizzazione di o<strong>per</strong>azioniconnesse con il <strong>ricic<strong>la</strong>ggio</strong>” e di adottare le opportune misure<strong>per</strong>ché le prescrizioni del<strong>la</strong> Direttiva siano conosciute da tutti idipendenti. In partico<strong>la</strong>re. viene richiesto l’avvio, presso gliintermediari, di “specifici programmi di formazione” <strong>per</strong> idipendenti, che aiutino questi ultimi a riconoscere le attivitàche potrebbero essere connesse al <strong>ricic<strong>la</strong>ggio</strong> e forniscanoinformazioni sul modo di procedere in tali casi. Per facilitarel’attività di segna<strong>la</strong>zione degli intermediari in genere, è stato da


152LA DISCIPLINA CONTRO IL RICICLAGGIOultimo previsto che gli enti e le <strong>per</strong>sone interessate possano“accedere ad informazioni aggiornate sulle prassi seguite daquanti ricic<strong>la</strong>no denaro e sugli indizi che consentono diriconoscere o<strong>per</strong>azioni sospette”.Per garantire che gli istituti si adeguino alle norme richieste,<strong>la</strong> Direttiva prende in espressa considerazione l’ipotesi diriconnettere sanzioni al<strong>la</strong> vio<strong>la</strong>zione delle prescrizioni,secondo le misure e le modalità fissate da ogni singolo Stato 64 .Quale norma di chiusura, <strong>la</strong> Direttiva all’art. 12 prevedetuttora che gli Stati membri estendano <strong>la</strong> normativacomunitaria “ad attività professionali e categorie di impresediverse dagli enti finanziari e creditizi le quali svolgono attivitàpartico<strong>la</strong>rmente suscettibili di utilizzazione a fini di<strong>ricic<strong>la</strong>ggio</strong>”, oltre a quelle già previste nell’integrazione o<strong>per</strong>atadal<strong>la</strong> Direttiva del 2001.<strong>Il</strong> sistema costruito dal<strong>la</strong> Direttiva del Consiglio delleComunità europee del 10 giugno 1991 rappresenta, dunque,un importante quadro di riferimento <strong>per</strong> i singoli legis<strong>la</strong>toricomunitari, cui viene comunque <strong>la</strong>sciata ogni autonomia <strong>per</strong>l’adozione di misure ancor più stringenti nell’obiettivo finaledel<strong>la</strong> lotta al <strong>ricic<strong>la</strong>ggio</strong>. Così, è stato, alfine, raggiunto ilrisultato di fornire una disciplina minima uniforme <strong>per</strong>l’organizzazione del sistema creditizio e finanziario e <strong>per</strong> <strong>la</strong>coo<strong>per</strong>azione sinergica di tutti gli altri soggetti cheintervengono nel<strong>la</strong> lotta al <strong>ricic<strong>la</strong>ggio</strong>.64 L’art. 14, infatti, stabilisce che “Ciascuno Stato membro prende le misure atte agarantire <strong>la</strong> piena applicazione di tutte le disposizioni del<strong>la</strong> presente direttiva e, inpartico<strong>la</strong>re, stabilisce le sanzioni da applicare in caso di vio<strong>la</strong>zione delle disposizioniadottate in esecuzione del<strong>la</strong> medesima”.


ORGANIZZAZIONI INTERNAZIONALI E STRATEGIE DICONTRASTO AL RICICLAGGIO1539. Gli interventi più recenti verso una definizione univoca del reato di<strong>ricic<strong>la</strong>ggio</strong>Un punto fondamentale dell’ordinamento giuridicocomunitario consiste sicuramente nel<strong>la</strong> protezione dei propriinteressi finanziari, ovviamente necessaria tanto <strong>per</strong> garantire<strong>la</strong> sua stessa esistenza quanto <strong>per</strong> il raggiungimento dei propriobiettivi, primi fra tutti quelli di carattere economico, che sonofissati nei vari trattati costituivi 65 . Così, sul<strong>la</strong> base dell’art. K3del Titolo VI del Trattato di Maastricht, sostituitosuccessivamente dal Trattato di Amsterdam, concernente ilcosiddetto “terzo pi<strong>la</strong>stro” dell’Unione europea re<strong>la</strong>tivo al<strong>la</strong><strong>Giustizia</strong> ed agli Affari interni, sono state adottateimportantissime convenzioni che, mirando a raggiungere unamaggiore armonia e compatibilità tra le disposizioni penalidegli Stati membri, pone le basi <strong>per</strong> una lotta alle frodi piùefficace e dissuasiva, grazie anche al rafforzarsi del<strong>la</strong>coo<strong>per</strong>azione tra gli Stati membri in materia penale.Trattasi, in partico<strong>la</strong>re, del<strong>la</strong> Convenzione del 26 luglio1995 re<strong>la</strong>tiva al<strong>la</strong> tute<strong>la</strong> degli interessi finanziari del<strong>la</strong>Comunità 66 , dell’atto del 27 settembre 1996, recante il primoprotocollo al<strong>la</strong> convenzione e concernente <strong>la</strong> lotta contro gliatti di corruzione lesivi degli interessi finanziari comunitari, nelcaso in cui sono coinvolti funzionari nazionali e/ocomunitari 67 , dell’atto del 26 maggio 1997, recante unamodifica al primo protocollo in tema di lotta contro gli atti dicorruzione 68 , dell’atto del 19 giugno 1997, recante il secondoprotocollo al<strong>la</strong> convenzione e concernente <strong>la</strong> lotta al65 Sull’argomento, si veda MEZZETTI, La tute<strong>la</strong> penale degli interessi finanziari del<strong>la</strong>Comunità Europea, Padova, 1996; FIMIANI P., La tute<strong>la</strong> penale delle finanzecomunitarie, Giuffrè Ed., Mi<strong>la</strong>no 1999.66 G.U.C.E. C n. 316 del 1995.67 G.U.C.E. C n. 313 del 1996.68 G.U.C.E. C n. 195 del 1997.


154LA DISCIPLINA CONTRO IL RICICLAGGIO<strong>ricic<strong>la</strong>ggio</strong> di denaro, <strong>la</strong> confisca dei proventi di reato e <strong>la</strong>responsabilità delle <strong>per</strong>sone giuridiche 69 .I beni giuridici oggetto del<strong>la</strong> fattispecie di frodecomunitaria risultano legati al<strong>la</strong> Comunità organizzazione: essisi identificano da un <strong>la</strong>to negli interessi finanziari legatiall’integrità del bi<strong>la</strong>ncio, tanto sotto il profilo delle entratequanto delle spese, e dall’altro nel buon andamento del<strong>la</strong>funzione pubblica comunitaria nel<strong>la</strong> sua più ampia accezione.L’elemento fondante del sistema di protezione degliinteressi finanziari del<strong>la</strong> Comunità sta, quindi, nel<strong>la</strong>concorrenza tra una “tute<strong>la</strong> di beni” ed una “tute<strong>la</strong> difunzioni”. Nel primo caso l’ordinamento individua un bene(gli interessi finanziari comunitari) sancendo <strong>la</strong> prevalenzaassoluta del<strong>la</strong> sua integrità rispetto a qualsiasi altro interessecontrastante; <strong>la</strong> tute<strong>la</strong> è, quindi, diretta ed immediata. Nelsecondo caso il buon andamento del<strong>la</strong> funzione pubblicacomunitaria rappresenta un concetto alquanto vasto evariegato, tanto da non poter essere considerato un benegiuridico in senso stretto, ma piuttosto un obiettivo di valoredell’organizzazione comunitaria nelle sue varie artico<strong>la</strong>zioni: viha riguardo <strong>la</strong> tute<strong>la</strong> penale indiretta.Nel<strong>la</strong> tute<strong>la</strong> penale indiretta degli interessi finanziaricomunitari trova spazio, <strong>per</strong> l’appunto, il <strong>ricic<strong>la</strong>ggio</strong> in quanto,pur non attenendo in via immediata al<strong>la</strong> tematica dell’integritàdel bi<strong>la</strong>ncio, vi rientra, in via mediata, in quanto realizza <strong>la</strong>sottrazione di risorse nel momento impositivo e miraall’impedimento dell’individuazione e del recu<strong>per</strong>o dei beniprovenienti da frode.Più in partico<strong>la</strong>re, <strong>la</strong> Convenzione del 1995 impegna gliStati a prevedere misure repressive <strong>per</strong> le condotte lesive degliinteressi finanziari dell’Unione Europea. Essa contienenumerose previsioni in materia processuale, re<strong>la</strong>tive ad69 G.U.C.E. C n. 221 del 1997.


ORGANIZZAZIONI INTERNAZIONALI E STRATEGIE DICONTRASTO AL RICICLAGGIO155obblighi in tema di estradizione e di ne bis in idem, nel sensoche <strong>la</strong> <strong>per</strong>sona giudicata con provvedimento definitivo in unoStato non può essere <strong>per</strong>seguito <strong>per</strong> gli stessi fatti in un altroStato membro. <strong>Il</strong> suo nucleo centrale riguarda, senza dubbio,<strong>la</strong> previsione di veri obblighi verso gli Stati di adottare sanzionipenali <strong>per</strong> una serie di condotte, quali le fattispecie di falsità indocumenti e comunicazioni, o di mancato adempimento adobblighi di comunicazione, che possano avere ricadutedannose <strong>per</strong> gli interessi del bi<strong>la</strong>ncio comunitario, sino al<strong>la</strong>ipotesi peggiore del<strong>la</strong> distrazione di fondi comunitari. Lasanzione penale arriva al<strong>la</strong> privazione del<strong>la</strong> libertà <strong>per</strong>sonalenel caso di frodi gravi.Venendo al secondo protocollo del<strong>la</strong> convenzione re<strong>la</strong>tivaal<strong>la</strong> tute<strong>la</strong> degli interessi finanziari delle Comunità europee, unpunto importante è quello re<strong>la</strong>tivo al<strong>la</strong> piena convinzione sul<strong>la</strong>necessità di adattare o prevedere nell’ambito delle singolelegis<strong>la</strong>zioni nazionali <strong>la</strong> responsabilità delle <strong>per</strong>sone giuridichenei casi di frode, di corruzione attiva e di <strong>ricic<strong>la</strong>ggio</strong> di denaro.Pur non definendo nello specifico le sanzioni da adottare, <strong>la</strong>Convenzione impegna gli Stati membri a prendere iprovvedimenti necessari <strong>per</strong> l’adozione, nei confronti delle<strong>per</strong>sone giuridiche, di “sanzioni effettive, proporzionate edissuasive”, secondo le finalità tipiche delle sanzioni previste alivello comunitario. Tenuto conto delle difficoltà esistenti inalcuni Stati, come l’Italia, di prevedere sanzioni penali a caricodel<strong>la</strong> <strong>per</strong>sona giuridica, secondo il noto brocardo <strong>la</strong>tino societasdelinquere non potest, viene <strong>la</strong>sciata ampia libertà di scelta circa <strong>la</strong>natura delle sanzioni da applicare 70 .70 Sul punto è da specificare che <strong>la</strong> Convenzione sul<strong>la</strong> tute<strong>la</strong> degli interessi finanziaridelle Comunità Europee del 1995 è intervenuta in Italia con <strong>la</strong> L. 29 settembre2000, n. 300, contenente all’art. 11 specifica delega al Governo <strong>per</strong> l’adozione diuno specifico sistema di responsabilità amministrativa. In base a tale delega, è statoemanato il D. Lgs. 8 giugno 2001, n. 231 che ha previsto sanzioni amministrative, dipartico<strong>la</strong>re onerosità, nei confronti delle <strong>per</strong>sone giuridiche in re<strong>la</strong>zione ad alcunitipi di “reati d’impresa”, quali le diverse forme di frode e di corruzione, commessi a


156LA DISCIPLINA CONTRO IL RICICLAGGIOLa Convenzione del 1997 sul <strong>ricic<strong>la</strong>ggio</strong> prevede, <strong>per</strong>altro,l’introduzione nei singoli sistemi normativi di misure che<strong>per</strong>mettano <strong>la</strong> confisca del prodotto dei delitti di frode,corruzione, e <strong>ricic<strong>la</strong>ggio</strong> lesivi del bi<strong>la</strong>ncio comunitario. Altropunto è quello re<strong>la</strong>tivo al<strong>la</strong> coo<strong>per</strong>azione fra gli Stati membri e<strong>la</strong> Commissione che viene ribadita nel settore del<strong>la</strong> lottacontro <strong>la</strong> frode, <strong>la</strong> corruzione attiva e passiva ed il <strong>ricic<strong>la</strong>ggio</strong>di denaro, in cui viene fissato anche l’impegno allo scambio diinformazioni.Nei settori indicati dal citato titolo VI del Trattato, ilConsiglio delle Comunità europee può adottare “Posizionicomuni”, può formare “Convenzioni internazionali” e puòanche prevedere “Azioni comuni”, nel<strong>la</strong> misura in cui gliobiettivi dell’Unione possano essere realizzati meglio daun’azione comune, data <strong>la</strong> portata o gli effetti dell’azioneprevista, anziché con azioni iso<strong>la</strong>te dei singoli Stati membri.In questo contesto, di partico<strong>la</strong>re rilevanza <strong>per</strong> il tema del<strong>ricic<strong>la</strong>ggio</strong> è l’Azione comune n. 98/733/GAI adottata dalConsiglio dell’UE il 21 dicembre 1998, re<strong>la</strong>tiva al<strong>la</strong> “punibilitàdel<strong>la</strong> partecipazione a un’organizzazione criminale negli Statimembri dell’Unione europea”, entrata in vigore il 29 dicembre1998 71 .L’azione comune, come si rileva dal<strong>la</strong> sua premessa,evidenzia il <strong>ricic<strong>la</strong>ggio</strong> come uno dei comportamenti criminosiritenuti di partico<strong>la</strong>re <strong>per</strong>icolosità <strong>per</strong> gli interessi dell’Unione.Infatti, “il Consiglio ritiene che <strong>la</strong> gravità e lo sviluppo dialcune forme di criminalità organizzata richiedano unrafforzamento del<strong>la</strong> coo<strong>per</strong>azione tra gli Stati membridell’Unione europea, in partico<strong>la</strong>re <strong>per</strong> quanto riguarda i reatiloro vantaggio o nel loro interesse. <strong>Il</strong> secondo protocollo al<strong>la</strong> Convenzione del1995, viceversa, non è stato ancora adottato dallo Stato italiano, <strong>per</strong> cui non esisteancora un sistema sanzionatorio non penale da applicarsi nei confronti delle<strong>per</strong>sone giuridiche che arrivano a finanziarsi attraverso il <strong>ricic<strong>la</strong>ggio</strong> di capitali diprovenienza illecita.71 G.U.C.E. L 351 del 29 dicembre 1998.


ORGANIZZAZIONI INTERNAZIONALI E STRATEGIE DICONTRASTO AL RICICLAGGIO157seguenti: traffico di stupefacenti, tratta di esseri umani,terrorismo, traffico di o<strong>per</strong>e d’arte, <strong>ricic<strong>la</strong>ggio</strong> di denaro,criminalità economica grave, estorsione nonché altri atti diviolenza contro <strong>la</strong> vita, l’integrità fisica o <strong>la</strong> libertà di una<strong>per</strong>sona o che comportino un <strong>per</strong>icolo collettivo <strong>per</strong> le<strong>per</strong>sone”. Le contromisure al<strong>la</strong> partico<strong>la</strong>re <strong>per</strong>icolosità diquesti reati consistono in “un approccio comune nei confrontidel<strong>la</strong> partecipazione alle attività delle organizzazioni criminali”,in cui si fa rientrare anche il delicato tema re<strong>la</strong>tivo alle misuredi protezione dei testimoni e dei col<strong>la</strong>boratori di giustizia, giàrivisto nelle risoluzioni del Consiglio del 23 novembre 1995 edel 20 dicembre 1996.In questa occasione l’approccio del Consiglio è a carattereglobale, in quanto ha riguardo non solo al <strong>ricic<strong>la</strong>ggio</strong>, che ne èun’importante conseguenza o manifestazione, a seconda deipunti di vista, ma al<strong>la</strong> organizzazione criminale che all’art. 1viene definita come “l’associazione strutturata di più di due<strong>per</strong>sone, stabilita da tempo, che agisce in modo concertato alloscopo di commettere reati punibili con una pena privativadel<strong>la</strong> libertà o con una misura di sicurezza privativa del<strong>la</strong>libertà non inferiore a quattro anni o con una pena più grave,reati che costituiscono un fine in sé ovvero un mezzo <strong>per</strong>ottenere profitti materiali e, se del caso, <strong>per</strong> influenzareindebitamente l’o<strong>per</strong>ato delle pubbliche autorità. I reati di cuial primo comma includono quelli menzionati nell’articolo 2del<strong>la</strong> convenzione Europol 72 , nonché nel suo allegato, chesono punibili con pena almeno equivalente a quel<strong>la</strong> prevista alprimo comma”.L’art. 2 concerne l’impegno da parte di ogni Stato diprevedere, in re<strong>la</strong>zione a determinate condotte, “sanzionipenali effettive, proporzionate e dissuasive”. La condotta tipo72 È <strong>la</strong> convenzione firmata a Bruxelles il 26 luglio 1995, re<strong>la</strong>tiva all’istituzione di unUfficio europeo di polizia, l’Europol. Fra i reati previsti dall’art. 2 del<strong>la</strong>Convenzione Europol rientra ancora il <strong>ricic<strong>la</strong>ggio</strong>.


158LA DISCIPLINA CONTRO IL RICICLAGGIOè quel<strong>la</strong> di chi “intenzionalmente ed essendo a conoscenzadello scopo e dell’attività criminale generaledell’organizzazione, o dell’intenzione dell’organizzazione dicommettere i reati in questione, partecipi attivamente: alleattività di un’organizzazione criminale rientranti nell’articolo 1,anche quando tale <strong>per</strong>sona non partecipa all’esecuzionemateriale dei reati in questione e, fatti salvi i principi generalidel diritto penale dello Stato membro interessato, anchequando i reati in questione non siano effettivamentecommessi; alle altre attività dell’organizzazione, essendoinoltre a conoscenza del fatto che <strong>la</strong> sua partecipazionecontribuisce al<strong>la</strong> realizzazione delle attività criminalidell’organizzazione rientranti nell’articolo 1”, nonché <strong>la</strong>condotta consistente in un “accordo con una o più <strong>per</strong>sone<strong>per</strong> porre in essere un’attività <strong>la</strong> quale, se attuata,comporterebbe <strong>la</strong> commissione dei reati che rientranonell’articolo 1, anche se <strong>la</strong> <strong>per</strong>sona in questione non partecipaall’esecuzione materiale dell’attività”. L’impegno al<strong>la</strong> mutuaassistenza fra gli Stati viene imposto anche nel caso in cui unoStato non dovesse provvedere al<strong>la</strong> criminalizzazione di unadelle condotte appena specificate.L’art. 3, analogamente al secondo protocollo aggiunto al<strong>la</strong>Convezione re<strong>la</strong>tiva al<strong>la</strong> tute<strong>la</strong> degli interessi finanziaricomunitari, prevede l’impegno di ciascuno Stato membro adassicurare una responsabilità penale o di diversa natura anchedelle <strong>per</strong>sone giuridiche responsabili dei reati, definiti nellelinee essenziali nel richiamato paragrafo 1 dell’articolo 2, “daesse commessi, secondo modalità da definire nel dirittointerno dello Stato membro”. La responsabilità del<strong>la</strong> <strong>per</strong>sonagiuridica non pregiudica <strong>la</strong> responsabilità penale delle <strong>per</strong>sonefisiche autrici o complici di tali reati. Ciascuno Stato membrosi assicura in partico<strong>la</strong>re che alle <strong>per</strong>sone giuridiche possanoessere inflitte sanzioni penali effettive, proporzionate edissuasive, e possano essere imposte sanzioni di caratterepatrimoniale ed economico”.


ORGANIZZAZIONI INTERNAZIONALI E STRATEGIE DICONTRASTO AL RICICLAGGIO159Ad aprire <strong>la</strong> strada all’Azione comune del 1998, il 28 aprile1997 il Consiglio europeo dei Capi di Stato ha adottato un“Piano d’azione contro <strong>la</strong> criminalità organizzata” 73 , chediscende dalle conclusioni del Consiglio d’Europa tenutosi aDublino il 13 e 14 dicembre 1996, con il quale era statadeliberata l’istituzione di un gruppo ad alto livello con ilcompito di redigere, <strong>per</strong> l’appunto, un piano d’azione globalecontenente specifiche raccomandazioni. Così, con il piano del1997 sono state predisposte 30 raccomandazioni, <strong>per</strong> <strong>la</strong> lottaal<strong>la</strong> criminalità organizzata ed al <strong>ricic<strong>la</strong>ggio</strong>, che ri<strong>per</strong>corrono,<strong>per</strong> quanto riguarda quest’ultimo ambito, quelle del GAFI, inpartico<strong>la</strong>re <strong>per</strong> determinati settori a rischio, come quellodell’uso del<strong>la</strong> moneta elettronica.<strong>Il</strong> piano, nelle sue linee strategico politiche, invita ilConsiglio ad un’adozione rapida di un’azione comune in cui sipreveda <strong>la</strong> <strong>per</strong>seguibilità penale di un soggetto che appartengaad un’organizzazione criminale a prescindere dal luogo,all’interno dell’Unione europea, in cui questa sia o<strong>per</strong>ante o sisia costituita. In tal senso, viene anche raccomandata unastandardizzazione delle procedure di estradizione che devonoaccompagnarsi a tutte le misure di confisca dei proventi dareato e del re<strong>la</strong>tivo <strong>ricic<strong>la</strong>ggio</strong>.Nel<strong>la</strong> sua lungimiranza, il patto d’azione invita il Consiglioe <strong>la</strong> Commissione a definire insieme ai Paesi dell’Europacentrale ed orientale, candidati all’adesione all’Unione, inclusigli Stati baltici, un patto di preadesione sul<strong>la</strong> coo<strong>per</strong>azioneanticrimine, che preveda, <strong>per</strong>altro, anche le forme dicol<strong>la</strong>borazione con l’Europol.Tali iniziative concretano tutte lo sforzo delle istituzionicomunitarie di costituire uno “spazio di libertà, sicurezza egiustizia” unico in tutta l’Unione Europea sul<strong>la</strong> falsarigadell’Accordo di Schengen, che ha creato uno spazio di libera73 G.U.C.E. C n. 251 del 15 agosto 1997.


160LA DISCIPLINA CONTRO IL RICICLAGGIOcirco<strong>la</strong>zione delle <strong>per</strong>sone esteso a quasi tutta l’Unione,garantendo contestualmente le premesse organizzative di unapubblica sicurezza comune 74 .<strong>Il</strong> tema dello spazio comune di libertà, sicurezza e giustiziaimplica necessariamente <strong>la</strong> formazione di uno spazio comunesotto il profilo innanzitutto giuridico, ma anche giudiziarioinvestigativo. La problematica ha formato oggetto di un Pianod’azione, e<strong>la</strong>borato congiuntamente dal<strong>la</strong> Commissione e dalConsiglio 75 . <strong>Il</strong> piano ribadisce che “non si potrà mai usufruireappieno dei vantaggi offerti da uno spazio di libertà se non inuno spazio in cui i cittadini possano sentirsi sicuri. L’obiettivocontenuto nel trattato (di Amsterdam) non è <strong>la</strong> creazione diuno spazio europeo di sicurezza inteso come un territoriocomune in cui procedure uniformi di individuazione e diindagine sarebbero imposte da tutte le autorità incaricatedell’applicazione del<strong>la</strong> legge in Europa allorché sono in causaquestioni di sicurezza. Né le nuove disposizioni riguardanol’esercizio del<strong>la</strong> competenza degli Stati membri a far rispettare<strong>la</strong> legge, mantenere l’ordine e garantire <strong>la</strong> sicurezza interna. <strong>Il</strong>trattato di Amsterdam fornisce piuttosto un quadroistituzionale nel cui ambito sviluppare un’azione comune tragli Stati membri nei settori indissociabili del<strong>la</strong> coo<strong>per</strong>azione dipolizia e del<strong>la</strong> coo<strong>per</strong>azione giudiziaria in materia penale, e74 Più precisamente, si fa riferimento al complesso processo di incorporazione“dell’acquis di Schengen” (che comprende l’Accordo, <strong>la</strong> re<strong>la</strong>tiva Convenzione e leprincipali deliberazioni del Comitato esecutivo) nell’ambito dell’Unione europea,secondo quanto stabilito in proposito da uno specifico protocollo allegato alTrattato di Amsterdam. I documenti essenziali, <strong>per</strong> ricostruire questo processo,sono raccolti in “Integrazione dell’acquis di Schengen nell’ambito dell’Unioneeuropea», a cura del Comitato par<strong>la</strong>mentare sull’attuazione ed il funzionamentodel<strong>la</strong> Convenzione di applicazione dell’accordo di Schengen e di vigi<strong>la</strong>nza sull’Unitànazionale EUROPOL, Atti par<strong>la</strong>mentari, XIII legis<strong>la</strong>tura, Camera dei Deputati -Senato del<strong>la</strong> Repubblica, Indagini conoscitive e documentazioni legis<strong>la</strong>tive n. 20,Roma, 1999.75 Piano d’azione del Consiglio e del<strong>la</strong> Commissione sul modo migliore <strong>per</strong> attuare ledisposizioni del Trattato di Amsterdam concernenti uno spazio di libertà, sicurezzae giustizia del 4 dicembre 1998.


ORGANIZZAZIONI INTERNAZIONALI E STRATEGIE DICONTRASTO AL RICICLAGGIO161<strong>per</strong>tanto non solo offrire una maggiore sicurezza ai lorocittadini ma anche tute<strong>la</strong>re gli interessi dell’Unione, inclusi isuoi interessi finanziari”.<strong>Il</strong> Piano prevede, quindi, fra le misure di coo<strong>per</strong>azionegiudiziaria in materia penale, il potenziamento e lo sviluppodel<strong>la</strong> lotta comune al <strong>ricic<strong>la</strong>ggio</strong> di denaro e, fra le misure dicoo<strong>per</strong>azione investigativa, l’istituzione di un sistema discambio di informazioni e di analisi sul <strong>ricic<strong>la</strong>ggio</strong>, che<strong>per</strong>metta un miglior livello di col<strong>la</strong>borazione fra le varie forzedi polizia.Sempre sul<strong>la</strong> creazione di uno spazio di libertà, sicurezza egiustizia, va ricordato il Consiglio europeo straordinariotenutosi il 15 e 16 ottobre 1999 a Tam<strong>per</strong>e, sotto <strong>la</strong> presidenzadi turno dell’Unione da parte del<strong>la</strong> Fin<strong>la</strong>ndia. Già neidocumenti preparatori di tale Consiglio, veniva sottolineatocome, al fine di stabilire un’area di giustizia penale europea e dicontrapporre un’azione di contrasto contro il crimine transnazionale,fosse necessaria ed urgente l’introduzione di “mezzirapidi ed efficienti <strong>per</strong> rintracciare, sequestrare e confiscare” iproventi da reato, ed un miglioramento del<strong>la</strong> coo<strong>per</strong>azionecon i “cosiddetti safe havens esterni all’Unione”. Per le stessefinalità, <strong>la</strong> Presidenza riteneva che, in linea con l’art. 31(e) deltrattato, gli Stati dovessero prendere in considerazionel’esigenza di armonizzare gli elementi costitutivi e le sanzioni<strong>per</strong> taluni reati chiave (“key offences”), fra cui quello del<strong>ricic<strong>la</strong>ggio</strong>.Nelle conclusioni del<strong>la</strong> Presidenza del Consiglio diTam<strong>per</strong>e viene confermata tale linea di azione. Al punto 48 visi legge, infatti, che “fatti salvi i settori più ampi previsti neltrattato di Amsterdam,… il Consiglio europeo ritiene che, <strong>per</strong>quanto riguarda le legis<strong>la</strong>zioni penali nazionali, gli sforzi intesia concordare definizioni, incriminazioni e sanzioni comunidovrebbero incentrarsi in primo luogo su un numero limitatodi settori di partico<strong>la</strong>re importanza, come <strong>la</strong> criminalitàfinanziaria (<strong>ricic<strong>la</strong>ggio</strong> di denaro, corruzione, falsificazione


162LA DISCIPLINA CONTRO IL RICICLAGGIOdell’euro), il traffico di droga, <strong>la</strong> tratta di esseri umani e inpartico<strong>la</strong>re lo sfruttamento delle donne, lo sfruttamentosessuale dei minori, <strong>la</strong> criminalità ad alta tecnologia e <strong>la</strong>criminalità ambientale”.Ed il reato di <strong>ricic<strong>la</strong>ggio</strong> riveste assoluta importanza tantoche al<strong>la</strong> re<strong>la</strong>tiva azione di contrasto vengono dedicati ben ottopunti delle conclusioni. <strong>Il</strong>luminante è l’illustrazione del<strong>ricic<strong>la</strong>ggio</strong> quale “nucleo stesso del<strong>la</strong> criminalità organizzata”,che deve “essere sradicato ovunque si manifesti”. Fra lemisure indicate, le più interessanti risultano quelle re<strong>la</strong>tive alravvicinamento delle norme penali e procedurali sul<strong>ricic<strong>la</strong>ggio</strong>, soprattutto in materia di rintracciamento, sequestroe confisca dei capitali, all’opportunità di modificare edintegrare al più presto <strong>la</strong> direttiva europea anti<strong>ricic<strong>la</strong>ggio</strong> del1991, come è poi avvenuto con <strong>la</strong> Direttiva 2001/97/CE, al<strong>la</strong>necessità di migliorare <strong>la</strong> trasparenza delle transazionifinanziarie e degli assetti societari, nonché di accelerare gliscambi di informazioni fra le diverse unità di informazionefinanziaria deputate a raccogliere le segna<strong>la</strong>zioni delleo<strong>per</strong>azioni sospette. Inoltre, il Consiglio di Tam<strong>per</strong>e richiede<strong>la</strong> definizione di regole uniformi volte ad impedire che societào altre <strong>per</strong>sone giuridiche registrate fuori dal<strong>la</strong> giurisdizionedell’Unione, ed in partico<strong>la</strong>re in centri off shore, venganoutilizzate <strong>per</strong> occultare e ricic<strong>la</strong>re i proventi di attivitàcriminose.Altra importante iniziativa assunta dal Consiglio diTam<strong>per</strong>e, fissata al punto 46 delle sue conclusioni, è stataquel<strong>la</strong> di prevedere l’istituzione di un’unità, l’Eurojust,composta di magistrati del pubblico ministero, giudici ofunzionari di polizia con pari prerogative, al fine di rafforzare<strong>la</strong> lotta contro le gravi forme di criminalità organizzata. Taleunità è stata definitivamente istituita con decisione delConsiglio del 28 febbraio 2002, quale organo dell'Unionedotato di <strong>per</strong>sonalità giuridica i cui obiettivi, definiti dall’art. 3,si pongono “nell'ambito di indagini e azioni penali concernenti


ORGANIZZAZIONI INTERNAZIONALI E STRATEGIE DICONTRASTO AL RICICLAGGIO163almeno due Stati membri e re<strong>la</strong>tive ai comportamenti criminaliprevisti dall'articolo 4 in ordine a forme gravi di criminalità,soprattutto se organizzata”.Più in partico<strong>la</strong>re, gli obiettivi assegnati all'Eurojust sono:• stimo<strong>la</strong>re e migliorare il coordinamento, tra le autoritànazionali competenti degli Stati membri, delle indagini edelle azioni penali tra gli stessi, tenendo conto diqualsiasi richiesta formu<strong>la</strong>ta da un'autorità competentedi uno Stato membro e di qualsiasi informazione fornitada un organo competente in virtù di disposizioniadottate nell'ambito dei trattati;• migliorare <strong>la</strong> coo<strong>per</strong>azione tra le autorità competentidegli Stati membri, in partico<strong>la</strong>re agevo<strong>la</strong>ndo <strong>la</strong>prestazione dell'assistenza giudiziaria internazionale el'esecuzione delle richieste di estradizione;• assistere altrimenti le autorità competenti degli Statimembri <strong>per</strong> migliorare l'efficacia delle loro indagini eazioni penali.Analoghe funzioni sono previste anche in ordine adindagini in coo<strong>per</strong>azione con altri Stati non membridell’Unione, ma con i quali sia stato concluso un accordo dimutua assistenza giudiziaria.Le competenze dell’Eurojust sono definite all’art. 4 cherichiama in primis le forme di criminalità e i reati <strong>per</strong> i qualil'Europol è competente ad agire, in qualsiasi momento, anorma dell'articolo 2 del<strong>la</strong> convenzione Europol del 26 luglio1995. Inoltre, essa è competente <strong>per</strong> <strong>la</strong> criminalità informatica,<strong>la</strong> frode, <strong>la</strong> corruzione e qualsiasi altro reato che colpisca gliinteressi finanziari del<strong>la</strong> Comunità europea, il <strong>ricic<strong>la</strong>ggio</strong> deiproventi di reato, <strong>la</strong> criminalità ambientale, <strong>la</strong> partecipazionead un'organizzazione criminale 76 , ovvero <strong>per</strong> gli altri reati76 Così come definita ai sensi dell'azione comune 98/733/GAI del Consiglio, del 21dicembre 1998, re<strong>la</strong>tiva al<strong>la</strong> punibilità del<strong>la</strong> partecipazione ad un'organizzazionecriminale negli Stati membri dell'Unione europea.


164LA DISCIPLINA CONTRO IL RICICLAGGIO<strong>per</strong>petrati in re<strong>la</strong>zione alle forme di criminalità appenaenunciate. Viene, altresì prevista una sorta di competenzacomplementare dell’Eurojust in ordine ad altri tipi di reati incui, conformemente ai suoi obiettivi, può prestare assistenzanelle indagini e azioni penali a richiesta di un'autoritàcompetente di uno Stato membro.La Decisione del Consiglio pone, <strong>per</strong>altro, partico<strong>la</strong>reattenzione allo scambio di informazioni tra l’Eurojust e gliStati membri ed al trattamento di dati <strong>per</strong>sonali appositamentememorizzati in banche dati elettroniche.L’Eurojust rappresenta, quindi, un passo importante versoquel complesso procedimento che vuole giungere addiritturaall’istituzione di una procura europea, tema al quale <strong>la</strong>Commissione delle Comunità europee ha dedicato un libroverde presentato in data 11 dicembre 2001 77 . <strong>Il</strong> progetto di unaprocura europea è appunto studiato in via strumentale al<strong>la</strong>tute<strong>la</strong> degli interessi finanziari comunitari, in una forma che vaal di là dei limiti delle c<strong>la</strong>ssiche forme di coo<strong>per</strong>azionegiudiziaria.Le radici di tali progetti, tanto dell’Eurojust quanto del<strong>la</strong>Procura europea possono rinvenirsi nell’esito di <strong>la</strong>vori di studiche si protraggono da più di dieci anni sul tema del<strong>la</strong> tute<strong>la</strong>degli interessi finanziari comunitari. Si vuol fare in partico<strong>la</strong>reriferimento al Corpus juris recante ipotesi penali <strong>per</strong> <strong>la</strong> tute<strong>la</strong>degli interessi finanziari dell’Unione europea, predisposto nel1997 e revisionato nel 2000 grazie ad un progetto di ricercacommissionato dal Par<strong>la</strong>mento europeo 78 , che ha visto77 Documento COM(2001) 715 del 11 dicembre 2001.78 <strong>Il</strong> progetto è nato sotto <strong>la</strong> su<strong>per</strong>visione del<strong>la</strong> Direzione Generale del ControlloFinanziario del<strong>la</strong> Commissione Europea. La traduzione in lingua italiana èpubblicata in Verso uno spazio giudiziario europeo. “Corpus juris” contenentedisposizioni penali <strong>per</strong> <strong>la</strong> tute<strong>la</strong> degli interessi finanziari dell’Unione Europea. Perun qualificato commento, si segna<strong>la</strong> GRASSO, <strong>Il</strong> Corpus juris: profili generali eprospettive di recepimento nel sistema delle fonti e delle competenze comunitarie.


ORGANIZZAZIONI INTERNAZIONALI E STRATEGIE DICONTRASTO AL RICICLAGGIO165impegnati i più importanti es<strong>per</strong>ti di diritto penale comunitarioe internazionale 79 .Pochissime sono le fattispecie ritenute meritevoli di essereinserite nel Corpus juris e fra queste figura quel<strong>la</strong> di“<strong>ricic<strong>la</strong>ggio</strong> e ricettazione”, inclusa nell’art. 7 che recita:“Costituisce reato il <strong>ricic<strong>la</strong>ggio</strong> del prodotto o del profittodei reati previsti dagli artt. 1-6.Per <strong>ricic<strong>la</strong>ggio</strong> si intende: a) <strong>la</strong> conversione o iltrasferimento di beni provenienti da una delle attivitàcriminose previste dal comma precedente o dal<strong>la</strong>partecipazione ad una tale attività al fine di dissimu<strong>la</strong>re o dimascherare l’origine illecita dei suddetti beni o di aiutarequalunque <strong>per</strong>sona implicata in tale attività a sottrarsi alleconseguenze giuridiche del proprio agire; b) <strong>la</strong> dissimu<strong>la</strong>zioneo il mascheramento del<strong>la</strong> natura, dell’origine, del<strong>la</strong>collocazione, del<strong>la</strong> disposizione, del movimento o del<strong>la</strong>proprietà di beni o dei re<strong>la</strong>tivi diritti provenienti da una delleattività criminose previste al comma precedente o dal<strong>la</strong>partecipazione ad una tale attività.Costituisce reato <strong>la</strong> ricettazione del prodotto o del profittodei reati previsti ai precedenti artt. 1-6. Per ricettazione siintende l’acquisizione, <strong>la</strong> detenzione o l’utilizzazione di beniprovenienti da una delle attività criminose previste al commaprecedente o dal<strong>la</strong> partecipazione ad una tale attività” 80 .Non si rilevano partico<strong>la</strong>ri differenze fra questo e gli altrimodelli di fattispecie presentati nei documenti internazionaliche abbiamo sopra commentato (Convenzione di Vienna,GAFI, Convenzione di Strasburgo), fatta eccezione <strong>per</strong> il fatto79 Fra questi, vanno segna<strong>la</strong>ti Enrique Bacigalupo, Giovanni Grasso, K<strong>la</strong>us Tiedemanne Mireille Delmas-Maty.80 Sul punto, si veda SGUBBI, Principio di legalità e singole incriminazioni, inAA.VV., Possibilità e limiti di un diritto penale dell’Unione europea. Egli rilevacome le condotte di <strong>ricic<strong>la</strong>ggio</strong> e ricettazione siano costruite dal corpus juris informa assai ampia, rispondente ad una politica del<strong>la</strong> repressione penale fondata sul<strong>la</strong>agevo<strong>la</strong>zione del<strong>la</strong> prova.


166LA DISCIPLINA CONTRO IL RICICLAGGIOche il Corpus juris divida <strong>la</strong> condotta di <strong>ricic<strong>la</strong>ggio</strong> in unafattispecie di <strong>per</strong>icolo, data dal<strong>la</strong> conversione-trasferimento diproventi da reato, con dolo specifico di dissimu<strong>la</strong>rne l’origineo di favoreggiamento, ed in una di danno, diretta a sanzionarel’avvenuta dissimu<strong>la</strong>zione-mascheramento dell’origine deibeni, con dolo generico. <strong>Il</strong> corpus juris fa <strong>per</strong>ò piena chiarezzasull’equivalenza delle fattispecie di “impiego” dei proventi direato e di quelle di ricettazione 81 .<strong>Il</strong> problema o<strong>per</strong>ativo del<strong>la</strong> fattispecie di <strong>ricic<strong>la</strong>ggio</strong> sta nelfatto che i reati presupposti non possono che essere altri delittifacenti parte del medesimo Corpus juris il quale negli articolida 1 a 6, richiamati dal<strong>la</strong> fattispecie di <strong>ricic<strong>la</strong>ggio</strong>, rubrica <strong>la</strong>frode al bi<strong>la</strong>ncio comunitario, <strong>la</strong> frode in materia di appalti, <strong>la</strong>corruzione, l’abuso d’ufficio, <strong>la</strong> malversazione e <strong>la</strong> rive<strong>la</strong>zionedi segreti d’ufficio. Questo è il limite di qualsiasi sistemapenale a struttura multinazionale, nel quale <strong>la</strong> punibilità difattispecie a formazione progressiva presuppone <strong>la</strong> punibilitàsempre a carattere multinazionale dei reati base.Lo scopo è quello di su<strong>per</strong>are le differenze che puresistono nel<strong>la</strong> definizione del <strong>ricic<strong>la</strong>ggio</strong> fra i differentiordinamenti degli stati che compongono <strong>la</strong> Comunità. Levarianti e gli scostamenti rilevabili in materia derivano da unaconsolidata e radicata difesa del<strong>la</strong> propria potestà normativa,che <strong>per</strong>altro poggia su radicatissime tradizioni di diritto penale“locale”. Pertanto, non sorprende che le versioni nazionali deldelitto di <strong>ricic<strong>la</strong>ggio</strong>, pur scaturite da un medesimo processopolitico giuridico svoltosi intensamente tra il 1989 e il 1995, inadempimento ad obblighi assunti <strong>per</strong> <strong>la</strong> ratifica di strumenticomuni si presentano con aspetti molto diversi fra di loro.<strong>Il</strong> problema verrebbe ad essere facilmente risolto se potesseessere imposta a livello quanto meno comunitario una81 Tale orientamento denuncia le difficoltà di discernimento esistenti, <strong>per</strong> esempio nelsistema italiano, circa i problemi di concorso di norme posti dal<strong>la</strong> presenza di unafattispecie di ricettazione, ex art. 648 c.p., e una di impiego, ex art. 648 ter c.p..


ORGANIZZAZIONI INTERNAZIONALI E STRATEGIE DICONTRASTO AL RICICLAGGIO167fattispecie di <strong>ricic<strong>la</strong>ggio</strong>. Ma l’impossibilità di configurare unapotestà punitiva a livello comunitario alimenta un dibattito cheda tempo accende l’attenzione dei maggiori esponenti del<strong>la</strong>dottrina e delle istituzioni comunitarie che, ad oggi, nondispongono di un sistema sanzionatorio penale proprio. Taleaffermazione, assolutamente prevalente in dottrina, vienegeneralmente spiegata con il cosiddetto “deficit democratico”delle istituzioni comunitarie. L’attribuzione di una potestànormativa in campo penale ad organi, quali il Consiglio e <strong>la</strong>Commissione non democraticamente eletti, contrasterebbecon il principio di legalità riconosciuto come fondamentale intutti gli ordinamenti giuridici degli Stati membri. Inoltre,l’emanazione, da parte del<strong>la</strong> Comunità, di norme penalidirettamente applicabili negli Stati membri, limiterebbe <strong>la</strong>sovranità nazionale di questi ultimi, in quanto verrebbe adincidere su poteri di loro esclusiva spettanza, afferentiall’applicazione del diritto penale, all’amministrazione del<strong>la</strong>giustizia ed al<strong>la</strong> materia del<strong>la</strong> sicurezza e dell’ordine pubblico 82 .Nel nostro ordinamento, in partico<strong>la</strong>re, una ulteriorepreclusione viene dal principio costituzionale del<strong>la</strong> riserva dilegge statale di cui all’art. 25 comma 2 del<strong>la</strong> Costituzione, chenon può certo essere su<strong>per</strong>ato dall’altra previsionecostituzionale contenuta nell’art. 11 re<strong>la</strong>tivo alle limitazioni disovranità, a condizioni di reciprocità, necessarie ad unordinamento che assicuri <strong>la</strong> pace e <strong>la</strong> giustizia fra le Nazioni.D’altra parte non va ignorato il principio del<strong>la</strong> prevalenzadel<strong>la</strong> fonte comunitaria su quelle interne 83 . Questo assunto82 <strong>Il</strong> principio di non ingerenza dell’intervento comunitario nelle questioni cheriguardano l’applicazione del diritto penale nazionale, l’amministrazione del<strong>la</strong>giustizia e le attività di prevenzione finalizzate al mantenimento dell’ordine pubblicoe <strong>la</strong> salvaguardia del<strong>la</strong> sicurezza interna trova conferma nei nuovi artt. 209 A (280)del Trattato CE e K 7 (35), comma 5, del Titolo VI del Trattato di Maastrichtintrodotti dal Trattato di Amsterdam.83 <strong>Il</strong> principio è stato affermato dal<strong>la</strong> Corte di <strong>Giustizia</strong> fin dal<strong>la</strong> nascita del<strong>la</strong> Comunitàsul presupposto che questa “costituisce un ordinamento giuridico di nuovo generenel campo del diritto internazionale a favore del quale gli Stati membri hanno


168LA DISCIPLINA CONTRO IL RICICLAGGIOporta a concludere che, ferma restando l’esclusione diun’autonoma potestà sanzionatoria, <strong>la</strong> normativa comunitariaesplica i suoi effetti anche su quel<strong>la</strong> penale dei singoli Statimembri 84 , conseguenza derivante dal principio del primato deldiritto comunitario e dall’obbligo di leale coo<strong>per</strong>azionegravante sugli Stati membri, in virtù dell’art. 5 del Trattato.Va comunque ampiamente sottolineato il fatto chel’istituzione di un’organizzazione sopranazionale munita dipoteri autoritativi in materia politica ed economica, qual è <strong>la</strong>Comunità europea, ha avuto come conseguenzaimportantissima che al rapporto fra gli Stati si sostituisse unare<strong>la</strong>zione tra lo Stato membro e <strong>la</strong> Comunità, non tanto dialterità su piani distinti o contrapposti, quanto di“consustanzialità”, dacché il singolo Paese è parte del<strong>la</strong>Comunità che agisce in nome e <strong>per</strong> conto del primo 85 . In taleottica, il diritto comunitario, senza andare a minare lefondamenta del sistema penale, che riguardano, ad esempio, icriteri di determinazione del<strong>la</strong> responsabilità ed il principio dioffensività o di colpevolezza, può arrivare a prevedere,secondo alcuni, una fattispecie penale senza intaccare ilconcetto di sovranità nazionale, che in concreto si manifestanegli strumenti fattuali di controllo sociale 86 .rinunziato, sia pure in settori limitati, ai loro poteri sovrani” (Sentenza 5 febbraio1963, causa 26/62). Anche <strong>la</strong> Corte Costituzionale, pur evolvendo nel tempo <strong>la</strong>propria giurisprudenza circa <strong>la</strong> nullità o meno del<strong>la</strong> norma interna incompatibile conquel<strong>la</strong> comunitaria, ha, fin dal 1965, costruito i rapporti tra diritto comunitario ediritto interno nel senso che i due sistemi sono autonomi e distinti, ancorchécoordinati, secondo <strong>la</strong> competenza stabilita dal Trattato e che il coordinamentodiscende dall’avere <strong>la</strong> legge di esecuzione del Trattato trasferito, agli organicomunitari, in conformità dell’art. 11 Cost., le competenze che questi esercitanonelle materie loro riservate.84 FIMIANI P., La tute<strong>la</strong> penale delle finanze comunitarie, in Teoria e Pratica delDiritto, Giuffrè Ed., 1999.85 È questa <strong>la</strong> posizione sostenuta da S. MANACORDA, L’efficacia espansiva deldiritto comunitario sul diritto penale, in <strong>Il</strong> foro It., 1995, pag. 5586 Si rimanda a SGUBBI F., Diritto penale comunitario, voce del Digesto pen., IVEd., Torino 1990, pag. 90 e ss.


ORGANIZZAZIONI INTERNAZIONALI E STRATEGIE DICONTRASTO AL RICICLAGGIO169Se risulta quasi invalicabile il limite tradizionale e fondantedel<strong>la</strong> sovranità in materia penale, prerogativa di ogni singoloStato, vi è chi suggerisce, <strong>per</strong> uniformare in via applicativa <strong>la</strong>disciplina di contrasto al <strong>ricic<strong>la</strong>ggio</strong> nei Paesi dell’UnioneEuropea, una sorta di “obbligo di interpretazione in sensocomunitario” (Gebot einer gemeinschaftsfreundlichen Auslegung),esteso almeno a quelle norme, come il <strong>ricic<strong>la</strong>ggio</strong>, che sononate proprio sul<strong>la</strong> scorta del recepimento di obblighicomunitari, con l’esclusione, quindi, delle fattispecie di dirittointerno “originario” 87 . Si adotterebbe in tal caso il metodocomparatistico come canone interpretativo, al fine di ridurre alminimo le stesse differenze nel<strong>la</strong> “legge materiale” (<strong>la</strong>w inpractice), oltre che nel<strong>la</strong> “formale” (<strong>la</strong>w in the books), tesi, tuttavia,non facilmente condivisibile <strong>per</strong> l’ancora forte autonomia deisingoli sistemi legis<strong>la</strong>tivi e giudiziari.Nonostante <strong>la</strong> costanza dell’impegno delle istituzioniinternazionali, come si vede <strong>la</strong> strada da <strong>per</strong>correre rimaneancora lunga nel tentativo di colmare i vantaggi differenziali, incui si insinua <strong>la</strong> criminalità organizzata, ancora esistenti neidiversi ordinamenti. Tuttavia, <strong>la</strong> maturazione a livello politico,economico e giuridico di una forte coscienza di contrasto alfenomeno del <strong>ricic<strong>la</strong>ggio</strong> costituisce <strong>la</strong> giusta base morale dipartenza <strong>per</strong>ché si arrivi al<strong>la</strong> definizione di norme che, pur sepromulgate da ogni singolo Stato, non potranno che risultarescritte in modo univoco, se espresse nel rispetto più convintodei principi di tute<strong>la</strong> degli interessi globali del<strong>la</strong> collettività,oramai universalmente condivisi.87 Così VOGEL, Geldwàsche ein europaìveit harmonisierter Strafiatbestand?, in ZStW, 1997.


CAPITOLO IIGLI ORGANISMI INTERNAZIONALI NELCONTRASTO AL RICICLAGGIO: RUOLO ESTRUTTURA ORGANIZZATIVA1. Gruppo di Azione finanziaria internazionale1.1 Introduzione<strong>Il</strong> Gruppo di Azione Finanziaria <strong>Internazionale</strong> (GAFI) èl’unico organismo internazionale che si occupa in manieraesclusiva e specialistica di lotta contro il <strong>ricic<strong>la</strong>ggio</strong> di denarosporco 1 .Sin dal<strong>la</strong> propria creazione nel 1989, avendo comeobiettivo principalmente le scelte politiche di fondo, ha avutouna profonda influenza sul<strong>la</strong> comunità internazionalere<strong>la</strong>tivamente all’evoluzione delle misure anti-<strong>ricic<strong>la</strong>ggio</strong>.1 Per approfondimenti: Gilmore William C., “L’attività del gruppo di azionefinanziaria internazionale”, in De Guttry A. e Pagani F. “La coo<strong>per</strong>azione tra gliStati in materia di confisca dei proventi di reato e lotta al <strong>ricic<strong>la</strong>ggio</strong>”, Pisa 1995,pagg. 119-169; Lo Monaco A., “<strong>Il</strong> gruppo di azione finanziaria internazionale”, in“Nuova guida agli adempimenti anti<strong>ricic<strong>la</strong>ggio</strong> e antiusura”, Col<strong>la</strong>na Abi economia egestione, Bancaria editrice 1998; Sherman T., “International efforts to combat money<strong>la</strong>undering the role of the Financial Action Task Force”, in Macqueen, ed. MoneyLaundering, Edinburgh, 1993, pagg. 12 e segg.; Pecchioli R.M., “The Financial ActionTask Force”, contributo presentato al<strong>la</strong> Money Laundering Conference del Consigliod’Europa, Strasburgo 28-30 settembre 1992; Savona E.U. e De Feo M.A., “Moneytrails: international money <strong>la</strong>undering trends and prevention control policies”, contributopresentato al<strong>la</strong> Conferenza del Consiglio d’Europa del 1994; Griffiths D.,“International efforts to combat money <strong>la</strong>undering: developments and prospects”, in Action againsttrasnational criminality: pa<strong>per</strong>s from the 1993 Oxford conference on international andwhite col<strong>la</strong>r crime, London 1994, pagg. 11 e segg.; sito internetwww1.oecd.org/fatf.. Si precisa che tra gli Organismi internazionali di contrasto al<strong>ricic<strong>la</strong>ggio</strong> sono da ricomprendere, oltre a quelli tratteggiati nel presente Capitolo,anche l’Europol e L’OLAF che, <strong>per</strong> questioni di sistematicità dell’o<strong>per</strong>a, sonoesaminati nel<strong>la</strong> Parte III, Capitolo I.


172LA DISCIPLINA CONTRO IL RICICLAGGIOLe origini del GAFI sono da ricercarsi nel<strong>la</strong> crescentepreoccupazione -evidente segnatamente a partire dagli anni’80- <strong>per</strong> il diffondersi del fenomeno dell’abuso di droghe enel<strong>la</strong> nuova sensibilità verso il connesso problema del poterefinanziario dei cartelli del narcotraffico e di altri gruppicriminali organizzati.Al momento in cui queste problematiche furono affrontate,nel luglio 1989, al Vertice di Parigi dei Capi di Stato e diGoverno dei sette Paesi più industrializzati (Gruppo dei 7, oG-7) e del Presidente del<strong>la</strong> Commissione delle ComunitàEuropee, si concluse che si era in presenza del<strong>la</strong> necessità diun’azione decisa sia a livello nazionale che internazionale <strong>per</strong>contrastare <strong>la</strong> produzione, il consumo e il traffico di droga,così come il <strong>ricic<strong>la</strong>ggio</strong> dei proventi derivanti da tali attività.Oltre ai partecipanti al Vertice (Canada, Francia, Germania,Italia, Giappone, Regno Unito, Stati Uniti e Commissionedelle Comunità Europee) altri otto Stati (Australia, Austria,Belgio, Lussemburgo, Paesi Bassi, Spagna, Svezia e Svizzera)furono invitati a partecipare all’iniziativa che prese avvio sottopresidenza francese. Nei mesi che seguirono oltre centotrentaes<strong>per</strong>ti provenienti da vari ministeri, forze di polizia, autoritàdi sorveglianza bancaria e agenzie di controllo dettero vita adun tavolo di <strong>la</strong>voro. <strong>Il</strong> frutto di tale concertazione è raccoltonel voluminoso Rapporto del 6 febbraio 1990.Questo contiene un’analisi delle dimensioni e del<strong>la</strong> naturadel <strong>ricic<strong>la</strong>ggio</strong>, una panoramica degli strumenti di contrastonazionali e internazionali già attivati e -elemento principalequarantaraccomandazioni di azione.Basandosi su quanto contemp<strong>la</strong>to nel<strong>la</strong> Convenzione delleNazioni Unite del 1988 contro il traffico illecito distupefacenti e sostanze psicotrope e nel<strong>la</strong> Dichiarazione diPrincipi del 12 dicembre 1988 del Comitato di Basilea <strong>per</strong> <strong>la</strong>rego<strong>la</strong>mentazione bancaria e le procedure di vigi<strong>la</strong>nza, leRaccomandazioni del GAFI si incentrarono su tre aspetticruciali:


GLI ORGANISMI INTERNAZIONALI NEL CONTRASTO AL RICICLAGGIO:RUOLO E STRUTTURA ORGANIZZATIVA173• <strong>per</strong>fezionamento delle legis<strong>la</strong>zioni nazionali in materia;• rafforzamento del sistema finanziario;• rafforzamento del<strong>la</strong> coo<strong>per</strong>azione internazionale.Dopo l’ingresso nel GAFI di altri Otto Paesi OCSE(Danimarca, Fin<strong>la</strong>ndia, Grecia, Ir<strong>la</strong>nda, Nuova Ze<strong>la</strong>nda,Norvegia, Portogallo e Turchia) così come di Hong Kong edel Consiglio di Coo<strong>per</strong>azione del Golfo, un certo numero diincontri furono tenuti a Parigi, ancora sotto presidenzafrancese.Un secondo rapporto fu adottato il 13 maggio 1991,impegnandosi a continuare l’attività del GAFI ancora <strong>per</strong> un<strong>per</strong>iodo di cinque anni e a procedere ad un riesame dopo treanniLa concordata revisione di metà mandato ebbe luogo nelround del 1993-94 (GAFI V), ove si decise unanimamente cheil Gruppo rimanesse attivo fino al 1998, anno in cui è statodeciso di proseguire il <strong>la</strong>voro ancora <strong>per</strong> cinque anni.In definitiva, è opportuno evidenziare che, benché il GAFIsia riconosciuto come autorità mondiale <strong>per</strong> mettere a puntouna strategia di lotta contro il <strong>ricic<strong>la</strong>ggio</strong>, esso non è unorganismo internazionale <strong>per</strong>manente.1.2 Struttura e finalità del GAFILa decisione di estendere il <strong>per</strong>iodo di o<strong>per</strong>atività del GAFIfu solo una delle misure finalizzate ad assicurare coerenza,flessibilità ed efficienza a questa iniziativa. Tra l’altro si deciseche il numero degli Stati membri non dovesse essereulteriormente al<strong>la</strong>rgato. Un’eccezione fu fatta <strong>per</strong> quegli Statiche avevano partecipato al GAFI <strong>Il</strong>, ma che non avevanoancora accettato le Raccomandazioni. Su questa base Is<strong>la</strong>nda eSingapore parteciparono al GAFI III portando il numero degliStati membri all’attuale totale di ventisei Paesi e territori e dueorganizzazioni internazionali. Questa decisione, <strong>per</strong>altrocontroversa, è stata sottoposta a parziale revisione nel più


174LA DISCIPLINA CONTRO IL RICICLAGGIOrecente Rapporto, adottato il 16 giugno 1994, ove è stataavanzata <strong>la</strong> possibilità di procedere ad un ulteriore seppuremolto limitato al<strong>la</strong>rgamento.Nel corso del GAFI II fu inoltre deciso di rafforzare <strong>la</strong>struttura istituzionale del Gruppo e di rego<strong>la</strong>rne le proceduredi <strong>la</strong>voro.In questo contesto fu deciso di istituire una presidenza arotazione con un anno di mandato, dal 1 settembre al 31agosto.La Presidenza è coadiuvata da uno Steering Group compostodai rappresentanti del<strong>la</strong> presidenza immediatamenteprecedente e successiva e dai presidenti degli eventuali gruppidi <strong>la</strong>voro.I gruppi di <strong>la</strong>voro hanno giocato un ruolo significativo sindall’inizio dell’attività del GAFI. Questi, grazie anche alcarattere multidisciplinare di molte delegazioni nazionali -punto di forza dell’istituzione- si sono concentrati su: affarigiuridici (Working Group I), questioni finanziane (Working GroupII) e re<strong>la</strong>zioni esterne (Working Group III).Questa struttura non ha in ogni caso mai avuto carattere dirigidità e riunioni congiunte hanno avuto luogo con una certafrequenza, in partico<strong>la</strong>re tra i Working Groups I e II.<strong>Il</strong> sistema inoltre non ha precluso <strong>la</strong> creazione di gruppi adhoc o sottogruppi con il compito di trattare questioni diinteresse specifico. Un ulteriore elemento di forza di questomeccanismo è da ricercarsi, dato il mandato annuale, nel fattoche il <strong>la</strong>voro di ciascun Gruppo e il re<strong>la</strong>tivo rapportocostituivano il materiale di riferimento <strong>per</strong> il <strong>la</strong>voro del GAFInel suo insieme.<strong>Il</strong> GAFI si riunisce cinque o sei volte l’anno e raccogliedelegazioni nazionali di es<strong>per</strong>ti provenienti dalle forze dipolizia, dalle amministrazioni del<strong>la</strong> giustizia e dalle finanze,dal<strong>la</strong> pratica e dal<strong>la</strong> sorveglianza finanziaria.


GLI ORGANISMI INTERNAZIONALI NEL CONTRASTO AL RICICLAGGIO:RUOLO E STRUTTURA ORGANIZZATIVA175Normalmente uno di questi incontri è tenuto nel Paese diPresidenza, mentre gli altri sono indetti presso l’OCSE aParigi.Qui si trova anche un piccolo Segretariato del GAFI,composto da tre <strong>per</strong>sone, che gestisce un bi<strong>la</strong>ncio annuale dicirca 4 milioni di Franchi francesi.Tale organismo coo<strong>per</strong>a, <strong>per</strong>altro, nel<strong>la</strong> valutazionedell’adozione delle misure indicate nelle quarantaRaccomandazioni e <strong>la</strong> preparazione di un’ampia varietà diattività concernenti le re<strong>la</strong>zioni esterne.Come già sottolineato in precedenza, è opportuno ribadireche, sebbene con sede all’interno dell’OCSE, il GAFI non èformalmente parte di alcuna organizzazione internazionale.Lo si deve piuttosto considerare un gruppo ad hoc digoverni con un singolo tema di <strong>la</strong>voro. Per il raggiungimentodelle finalità preposte risulta cruciale l’insieme di misure dicontrasto raccomandate nel Rapporto del febbraio 1990, di cuisi passa all’esame.1.2.1 Le quaranta Raccomandazioni: il contestoLa principale finalità del GAFI al momento del<strong>la</strong> suaistituzione nel 1989 consistente nel formu<strong>la</strong>re un programmacomplessivo anti<strong>ricic<strong>la</strong>ggio</strong> fu preceduta da uno studio del<strong>la</strong>natura e dell’estensione del problema e da un esame criticodelle misure di contrasto a livello nazionale e internazionale.Da ciò, gradualmente, emerse un approccio di tipodifferenziato. Anzitutto si richiese un rafforzamento deglistrumenti legis<strong>la</strong>tivi interni con partico<strong>la</strong>re riguardo alletecniche di “enforcement”- quali <strong>la</strong> confisca dei proventi di reato- mirate a indebolire il potere finanziario dei narcotrafficanti edegli altri gruppi criminali organizzati.Un secondo e più innovativo elemento è costituito dal<strong>la</strong>decisione di rendere partecipi nel<strong>la</strong> strategia anti<strong>ricic<strong>la</strong>ggio</strong> glio<strong>per</strong>atori del settore finanziario.


176LA DISCIPLINA CONTRO IL RICICLAGGIOQuesta decisione derivava in <strong>la</strong>rga misura dall’analisi delletecniche di <strong>ricic<strong>la</strong>ggio</strong> e dall’individuazione dei momenti in cuiil processo era maggiormente vulnerabile al<strong>la</strong> identificazione.La decisione del GAFI di porre banche e altre istituzionifinanziarie in prima linea contro il <strong>ricic<strong>la</strong>ggio</strong> non era basataesclusivamente sul ruolo preminente che queste potrebberosvolgere nel processo di indagine, ma anche sul<strong>la</strong> valutazionedell’impatto negativo che il denaro sporco può avere sulleistituzioni creditizie e finanziarie dalle quali è trasferito o in cuiè depositato o investito nel corso del processo di <strong>ricic<strong>la</strong>ggio</strong>.Tutto ciò prendendo atto, in ogni caso, che le scelte dipolitica criminale e legis<strong>la</strong>tiva oppure di controllo e preventive- seppure necessariamente connesse - non sono sufficienti, seconcepite nei tradizionali termini nazionali, ad affrontare <strong>la</strong>complessità del problema.Le moderne tecniche di <strong>ricic<strong>la</strong>ggio</strong>, infatti, presentanosolitamente una dimensione transnazionale.Infatti <strong>la</strong> sempre maggiore integrazione economica efinanziaria e l’emergere di ricic<strong>la</strong>tori professionisti sonodestinati, tra gli altri fattori, a rafforzare ulteriormente <strong>la</strong>tendenza al<strong>la</strong> globalizzazione di questa attività.In tal senso, il GAFI ha riconosciuto sin dall’inizio che ilsuccesso delle attività di contrasto dipendeva in manieracruciale dall’estensione e dall’efficacia dei meccanismi del<strong>la</strong>coo<strong>per</strong>azione internazionale. Di fatto, <strong>la</strong> criminalitàorganizzata internazionale, <strong>la</strong> corruzione, il sovvertimento e <strong>la</strong>violenza possono pros<strong>per</strong>are solo se le attività criminose nonsono poste sotto controllo.Allo stato attuale, non esiste <strong>la</strong> possibilità di unalocalizzazione certa del <strong>ricic<strong>la</strong>ggio</strong>, che è realizzato in tutto ilmondo; risulta evidente, comunque, che importi enormi didenaro sporco possono destabilizzare le economie, leistituzioni finanziarie, giuridiche ed anche politiche.


GLI ORGANISMI INTERNAZIONALI NEL CONTRASTO AL RICICLAGGIO:RUOLO E STRUTTURA ORGANIZZATIVA1771.3 Obiettivo delle “40 Raccomandazioni”Le “40 Raccomandazioni”, che costituiscono unprogramma abbastanza completo nel<strong>la</strong> lotta contro il<strong>ricic<strong>la</strong>ggio</strong>, possono raggrupparsi in quattro capitoliconcernenti rispettivamente: l’inquadramento generale del<strong>la</strong>materia; le iniziative legis<strong>la</strong>tive necessarie <strong>per</strong> combattere il<strong>ricic<strong>la</strong>ggio</strong>; le misure <strong>per</strong> prevenire inquinamenti del sistemafinanziario; il rafforzamento del<strong>la</strong> coo<strong>per</strong>azione internazionale.Rientrano nell’inquadramento generale le Raccomandazioni(dal<strong>la</strong> 1 al<strong>la</strong> 3) volte a:• ratificare <strong>la</strong> Convenzione di Vienna e curarne <strong>la</strong>concreta realizzazione;• evitare che eventuali disposizioni sul segreto bancario oprofessionale facciano da ostacolo al<strong>la</strong> realizzazionedelle Raccomandazioni;• porre ogni impegno nello sviluppo del<strong>la</strong> coo<strong>per</strong>azionemulti<strong>la</strong>terale e del<strong>la</strong> reciproca assistenza nelle indagini,nei procedimenti e nelle estradizioni comunqueconnessi a fenomeni di <strong>ricic<strong>la</strong>ggio</strong>.In termini di iniziative legis<strong>la</strong>tive le Raccomandazioni (dal<strong>la</strong>4 al<strong>la</strong> 7) prevedono:• <strong>la</strong> configurazione come reato del <strong>ricic<strong>la</strong>ggio</strong> dei proventiderivanti dal commercio illecito di sostanze stupefacentie l’auspicabile estensione del medesimo reato anche aproventi da altri crimini;• <strong>la</strong> sussistenza del reato in presenza di attivitàconsapevole desumibile da obiettive circostanze difatto;• l’assoggettabilità a responsabilità penale delle <strong>per</strong>sonegiuridiche;• il ricorso al<strong>la</strong> confisca di beni conseguiti o utilizzati inre<strong>la</strong>zione a o<strong>per</strong>azioni di <strong>ricic<strong>la</strong>ggio</strong> e l’annul<strong>la</strong>bilità deicontratti stipu<strong>la</strong>ti tra contraenti consapevoli del<strong>la</strong>provenienza illecita dei fondi.


178LA DISCIPLINA CONTRO IL RICICLAGGIOLe Raccomandazioni finalizzate a prevenire l’inquinamentodel sistema finanziario (dal<strong>la</strong> 8 al<strong>la</strong> 29) riguardano:• l’estensione delle Raccomandazioni anche alleistituzioni finanziarie non bancarie, <strong>la</strong> cui tipologiadovrebbe essere armonizzata a livello internazionaleanche attraverso l’eventuale redazione di una listaminimale esemplificativa;• l’identificazione e <strong>la</strong> registrazione del<strong>la</strong> cliente<strong>la</strong>, conl’eliminazione dei conti anonimi e di quelli intestati anomi fittizi nonché <strong>la</strong> conservazione dei dati <strong>per</strong> un<strong>per</strong>iodo di cinque anni;• l’impegno a prestare partico<strong>la</strong>re attenzione alleo<strong>per</strong>azioni anomale e a riferire alle autorità competentitutte le informazioni inerenti ad attività sospette,assicurando <strong>la</strong> riservatezza delle comunicazioni;• <strong>la</strong> possibilità, da parte delle autorità competenti, diimpartire di volta in volta apposite istruzioni o<strong>per</strong>ative el’opportunità <strong>per</strong> l’intermediario di sospendere diiniziativa le o<strong>per</strong>azioni sospette;• l’esigenza, <strong>per</strong> gli intermediari finanziari, di dotarsi diprocedure adeguate <strong>per</strong> rilevare le o<strong>per</strong>azioni sospette,di svolgere attività di addestramento del <strong>per</strong>sonale e diauditing;• l’impegno a prestare speciale attenzione alle transazionicon <strong>per</strong>sone provenienti da Paesi “a rischio” sotto ilprofilo del <strong>ricic<strong>la</strong>ggio</strong>, nonché l’imposizione dipartico<strong>la</strong>ri controlli alle branches degli intermediario<strong>per</strong>anti in detti Paesi;• l’approntamento di misure <strong>per</strong> il monitoraggio delcontante trasferito attraverso le frontiere,compatibilmente con <strong>la</strong> salvaguardia del principio del<strong>la</strong>libertà di movimento dei capitali leciti;• <strong>la</strong> valutazione dell’opportunità e dell’utilità di costituireuna banca-dati centralizzata ove far affluire leinformazioni provenienti dal sistema bancario e


GLI ORGANISMI INTERNAZIONALI NEL CONTRASTO AL RICICLAGGIO:RUOLO E STRUTTURA ORGANIZZATIVA179finanziario riguardanti le transazioni interne einternazionali eccedenti un determinato ammontare;• l’incoraggiamento all’uso di strumenti di pagamentoidonei a ridurre l’uso del contante;• il controllo, da parte delle autorità competenti,dell’adeguatezza dei programmi posti in essere dagliintermediari finanziari contro il <strong>ricic<strong>la</strong>ggio</strong>; <strong>la</strong>rego<strong>la</strong>mentazione di altre professioni che trattano, <strong>per</strong>qualsiasi ragione, importi in contanti;• l’emanazione di direttive alle quali le istituzionifinanziarie dovranno attenersi <strong>per</strong> procedere al<strong>la</strong>individuazione delle o<strong>per</strong>azioni sospette, nonché <strong>per</strong>attuare contromisure indirizzate a evitare l’acquisizionedi partecipazioni significative nelle istituzioni finanziariemedesime da parte di organizzazioni criminali.Per quanto riguarda il rafforzamento del<strong>la</strong> coo<strong>per</strong>azioneinternazionale le Raccomandazioni dal<strong>la</strong> 30 al<strong>la</strong> 40 auspicano:• l’approntamento di statistiche sui flussi internazionali e<strong>la</strong> possibilità di disporne <strong>per</strong> tutte le autoritàinternazionali competenti (Fondo Monetario<strong>Internazionale</strong> e Banca <strong>per</strong> i Rego<strong>la</strong>menti Internazionalia finì di studio, Interpol e Customs Coo<strong>per</strong>ation Council <strong>per</strong>indagini specifiche);• lo scambio spontaneo o su richiesta, tra le autoritàcompetenti dei vari Paesi e con vincolo di assolutariservatezza, di informazioni re<strong>la</strong>tive a soggetti sospetti;• <strong>la</strong> promozione di strumenti normativi internazionali chefavoriscano <strong>la</strong> più ampia coo<strong>per</strong>azione giudiziaria inre<strong>la</strong>zione al reato di <strong>ricic<strong>la</strong>ggio</strong>, inclusa <strong>la</strong> coo<strong>per</strong>azionea fini di confisca dei proventi illeciti;• l’impulso a una maggiore assistenza internazionale nelleindagini, e in partico<strong>la</strong>re l’adozione di provvedimentiche consentano incisive attività di investigazione, anchedi natura coercitiva, su richiesta di un Paese straniero,


180LA DISCIPLINA CONTRO IL RICICLAGGIOnonché di misure caute<strong>la</strong>ri e conservative nel<strong>la</strong>coo<strong>per</strong>azione a fini di confisca;• il coordinamento internazionale nell’eserciziodell’azione penale allo scopo di evitare conflitti digiurisdizione;• l’adozione di procedure semplificate <strong>per</strong> l’estradizione.1.3.1 Riesame delle “40 Raccomandazioni”<strong>Il</strong> <strong>ricic<strong>la</strong>ggio</strong> del denaro è un fenomeno in evoluzione; glisforzi <strong>per</strong> combatterlo, quindi, devono essere ugualmentedinamici.Le rotte del <strong>ricic<strong>la</strong>ggio</strong> sono cambiate in modo significativoda quando le Raccomandazioni sono state adottate.L’efficacia delle contromisure ne risulta affievolita, sonosorte nuove minacce che nel 1990 non sarebbe stato possibileprevedere.Per preservarne l’utilità nel tempo, il GAFI ha deciso che leRaccomandazioni debbano essere rivedute e aggiornaterispetto alle tendenze emergenti affinché si possano prevenirele minacce future. Così, nel corso del 1996, sul<strong>la</strong> base di unquestionario, al quale tutti i Paesi membri hanno risposto,sono stati individuati nove punti su temi sostanziali che hannorichiesto <strong>la</strong> modifica delle note Raccomandazioni ol’introduzione di nuove.In primo luogo è stato deciso di estendere i reatipresupposti, rispetto al <strong>ricic<strong>la</strong>ggio</strong> di denaro, oltre il limite delreato di traffico di sostanze stupefacenti. Inoltre è stata resaobbligatoria <strong>la</strong> denuncia delle o<strong>per</strong>azioni sospette di<strong>ricic<strong>la</strong>ggio</strong>; è stata, altresì, ampliata <strong>la</strong> portata delleRaccomandazioni di natura finanziaria in modo dacomprendere anche le attività non finanziarie.Altre modifiche hanno riguardato i temi delle società dico<strong>per</strong>tura (shell corporations); il miglioramento dei procedimentidi identificazione, anche in re<strong>la</strong>zione all’ impiego di nuove


GLI ORGANISMI INTERNAZIONALI NEL CONTRASTO AL RICICLAGGIO:RUOLO E STRUTTURA ORGANIZZATIVA181tecnologie; il monitoraggio del denaro che attraversa lefrontiere; le tecniche di consegna control<strong>la</strong>ta e gli uffici cambi.- Estensione dei reati presupposti rispetto al <strong>ricic<strong>la</strong>ggio</strong> oltre il limitedel reato di traffico di sostanze stupefacenti.In sede di riesame questa modifica è stata senza dubbio <strong>la</strong>più difficile. Nei Paesi GAFI, come nel resto del mondo, sonostate raccolte prove più che sufficienti dalle quali risulta che ireati presupposti, non inerenti al traffico di sostanzestupefacenti, rappresentano una importante e crescente fontedi ricchezze illegali che vengono immesse nei canali finanziarilegali.In effetti, in alcuni Paesi, i reati non collegati al traffico distupefacenti rappresentano <strong>la</strong> fonte principale dei proventiricic<strong>la</strong>ti. Prendendo atto di questi fatti, i Paesi membri delGAFI hanno modificato le Raccomandazioni rendendoobbligatoria <strong>la</strong> criminalizzazione del <strong>ricic<strong>la</strong>ggio</strong> di denaro nonderivante dal traffico di droga.- Estensione delle Raccomandazioni di natura finanziaria alleattività non finanziarie.A seguito del<strong>la</strong> adozione di contromisure nel settorefinanziario, le attività non finanziarie hanno svolto un ruolosempre più importante nei piani del <strong>ricic<strong>la</strong>ggio</strong> del denaro.In questa tendenza rientra l’aumento del ricorso a ricic<strong>la</strong>toriprofessionali. Per affrontare tale minaccia, sono state prese inconsiderazione idonee misure anti<strong>ricic<strong>la</strong>ggio</strong> con riferimentoalle attività realizzate da imprese o professionisti “nonfinanziari”.- Obbligatorietà del<strong>la</strong> denuncia delle o<strong>per</strong>azioni sospette.Premesso che <strong>la</strong> grandissima maggioranza delle istituzionifinanziarie dei Paesi membri del GAFI <strong>la</strong>vorano con diligenza<strong>per</strong> individuare e denunciare le o<strong>per</strong>azioni sospette,indipendentemente dal fatto che, a seconda dei vari sistemi, <strong>la</strong>denuncia sia obbligatoria o facoltativa; è, <strong>per</strong>ò, possibile chealcune istituzioni possano avvalersi dell’assenza dell’obbligo


182LA DISCIPLINA CONTRO IL RICICLAGGIOgiuridico di denuncia <strong>per</strong> esercitare <strong>per</strong>icolose discrezionalitànello specifico settore.Per essere certi che le istituzioni finanziarie sianoimpegnate nel<strong>la</strong> campagna anti<strong>ricic<strong>la</strong>ggio</strong> in modo uniforme econcreto, tute<strong>la</strong>ndo nel contempo <strong>la</strong> lealtà del<strong>la</strong> concorrenzasui mercati, il GAFI ha deciso di rivedere <strong>la</strong> Raccomandazione16 2 nel senso di richiedere ai Paesi membri <strong>la</strong> creazione di unsistema che preveda l’obbligo del<strong>la</strong> denuncia delle o<strong>per</strong>azionisospette.- Società di co<strong>per</strong>tura.Le società di co<strong>per</strong>tura hanno sempre fatto registrare unapresenza significativa nelle attività di <strong>ricic<strong>la</strong>ggio</strong> e costituisconouno degli strumenti principali usati da una categoria diricic<strong>la</strong>tori professionali <strong>la</strong> cui attività desta sempre maggiorepreoccupazione.E’ stato rilevato anche un aumento dell’impiego di falsiconti intestati a società di co<strong>per</strong>tura, con i quali vengonomascherati profitti individuali.Inoltre, le società di co<strong>per</strong>tura hanno avuto una parterilevante nel successo dei piani di <strong>ricic<strong>la</strong>ggio</strong> di denaro collegatial<strong>la</strong> ex Unione Sovietica e al blocco dei Paesi dell’Est.Per queste ragioni, il GAFI ha deciso che tutti i Paesivalutino l’opportunità di ulteriori misure atte a prevenire l’usoillegittimo delle società di co<strong>per</strong>tura nel proprio Paese(Raccomandazione 25) 3 .2 Raccomandazione 16: “Gli istituti finanziari, i loro direttori, i funzionari e gliimpiegati dovrebbero essere tute<strong>la</strong>ti da procedimenti che ne esimano <strong>la</strong>responsabilità penale o civile <strong>per</strong> <strong>la</strong> vio<strong>la</strong>zione di qualsiasi disposizione sul<strong>la</strong>divulgazione di informazioni imposta dal contratto o da qualsiasi norma legis<strong>la</strong>tiva,rego<strong>la</strong>mentare o amministrativa, nel caso in cui comunichino i loro sospetti inbuona fede alle autorità competenti, senza conoscere precisamente quale sial’attività illecita, e se effettivamente si sia svolta.”3 Raccomandazione 25: “I Paesi dovrebbero badare al potenziale abuso di società dico<strong>per</strong>tura da parte dei professionisti del <strong>ricic<strong>la</strong>ggio</strong> e dovrebbero considerare sesiano necessarie misure addizionali <strong>per</strong> prevenire un uso illecito di tali società.”


GLI ORGANISMI INTERNAZIONALI NEL CONTRASTO AL RICICLAGGIO:RUOLO E STRUTTURA ORGANIZZATIVA183- Estensione del<strong>la</strong> Raccomandazioni re<strong>la</strong>tiva al<strong>la</strong> identificazione deiclienti.La Raccomandazione GAFI re<strong>la</strong>tiva al<strong>la</strong> identificazione deiclienti ha delineato principi generali da applicarsi da parte delleistituzioni finanziarie. Per fornire ulteriore guida ai Governiche danno pratica attuazione al<strong>la</strong> Raccomandazione, si èdeciso di indicare i passi concreti che le istituzioni devonocompiere allorché procedano al<strong>la</strong> identificazione di <strong>per</strong>sonegiuridiche (Raccomandazione 10) 4 .- Sviluppo di nuove tecnologie.Le nuove tecnologie o quelle in fase di sviluppo creanorischi potenziali nel campo del <strong>ricic<strong>la</strong>ggio</strong> del denaro.I nuovi “prodotti”, generalmente noti come“cyberpagamenti” rendono possibile l’effettuazione istantaneadi o<strong>per</strong>azioni su vasta sca<strong>la</strong>, a distanza e in modo anonimo, epossono <strong>per</strong>mettere che le o<strong>per</strong>azioni stesse venganocompiute senza l’intervento delle istituzioni finanziarietradizionali.Sebbene non vi siano attualmente prove che indichino che icyberpagamenti siano soggetti agli abusi accennati, il GAFI hadeciso di affrontare subito il problema richiedendo ai Paesimembri di vigi<strong>la</strong>re sul<strong>la</strong> potenziale minaccia posta dalle nuove4 Raccomandazione 10: “Gli istituti finanziari non dovrebbero tenere conti anonimi ochiaramente pseudonimi, ma dovrebbero essere obbligati ad identificare, sul<strong>la</strong> basedi un documento ufficiale, e a registrare l’identità dei loro clienti, sia noti cheoccasionali, quando intrattengono re<strong>la</strong>zioni d’affari o effettuano transazioni. Al finedi soddisfare l’obbligo di identificazione concernente le <strong>per</strong>sone giuridiche, gliistituti finanziari dovrebbero, se necessario, prendere provvedimenti al fine di:• verificare l’esistenza e <strong>la</strong> struttura giuridica del cliente ottenendo sia da unpubblico registro o dal cliente o da ambedue, prova di costituzione del<strong>la</strong>società, ed anche informazioni sul nome del cliente, <strong>la</strong> forma giuridica,l’indirizzo, il consiglio di amministrazione e le c<strong>la</strong>usole che rego<strong>la</strong>no il poteredi vinco<strong>la</strong>re <strong>la</strong> società;• verificare che qualsiasi <strong>per</strong>sona che pretenda di agire <strong>per</strong> conto del cliente siaautorizzata a far ciò e identificare tale <strong>per</strong>sona.


184LA DISCIPLINA CONTRO IL RICICLAGGIOtecnologie e di adottare misure <strong>per</strong> minimizzare <strong>la</strong> minacciastessa (Raccomandazione 13) 5 .- Uffici cambi.Una delle tendenze più inquietanti denunciate dagli es<strong>per</strong>tidel GAFI negli ultimi anni è stata quel<strong>la</strong> dell’aumento delleattività di <strong>ricic<strong>la</strong>ggio</strong> attraverso gli Uffici cambi.La modifica del<strong>la</strong> Raccomandazione vuole chiarire che gliUffici cambi devono essere soggetti alle stesse norme di leggee agli stessi rego<strong>la</strong>menti anti<strong>ricic<strong>la</strong>ggio</strong> che vigono <strong>per</strong> le altreistituzioni finanziarie, anche nei Paesi in cui essi non sonosoggetti a un formale regime di controllo prudenziale(Raccomandazione 8) 6 .- Monitoraggio del denaro che attraversa le frontiere.Gli elementi forniti dagli es<strong>per</strong>ti del GAFI indicano che ilcontrabbando di valuta attraverso le frontiere nazionali,vecchia tecnica di <strong>ricic<strong>la</strong>ggio</strong> del denaro, rappresenta sempreuno dei più importanti metodi e che esso è addirittura in fasedi aumento.L’approccio del GAFI a tale tipo di contrabbando, <strong>per</strong>ò, èimmutato da sei anni; ai membri si suggerisce di studiare <strong>la</strong>possibilità di impiegare i mezzi di monitoraggio del denarocontante al<strong>la</strong> frontiera.5 Raccomandazione 13: “I Paesi dovrebbero prestare partico<strong>la</strong>re attenzione alleminacce di <strong>ricic<strong>la</strong>ggio</strong> di capitali provenienti da tecnologie nuove o in via di sviluppoche potrebbero favorire l’anonimato, e adottare, se necessario, misure <strong>per</strong> evitare <strong>la</strong>loro utilizzazione a fini di <strong>ricic<strong>la</strong>ggio</strong>.”6 Raccomandazione 8: “Le Raccomandazioni dal<strong>la</strong> 10 al<strong>la</strong> 29 non dovrebbero essereapplicate solo alle banche, ma anche agli istituti finanziari non bancari.Anche <strong>per</strong> quegli istituti finanziari non bancari che non sono soggetti in tutti i Paesiad sistema formale di controllo caute<strong>la</strong>tivo, <strong>per</strong> esempio gli uffici di cambio, igoverni dovrebbero garantire che tali istituti finanziari siano soggetti alle stesse leggio norme contro il <strong>ricic<strong>la</strong>ggio</strong> di capitali.”


GLI ORGANISMI INTERNAZIONALI NEL CONTRASTO AL RICICLAGGIO:RUOLO E STRUTTURA ORGANIZZATIVA185In questo contesto, <strong>la</strong> nuova Raccomandazione 22 7 è stataleggermente modificata nel senso di incoraggiare i Paesiaderenti ad assumere iniziative <strong>per</strong> contrastare il fenomeno.- Consegne control<strong>la</strong>te.L’es<strong>per</strong>ienza di numerosi Paesi membri del GAFI indicache le consegne control<strong>la</strong>te re<strong>la</strong>tive ai beni che si sa o sisospetta essere provento di reati costituiscono una validatecnica investigativa, in ambito interno e internazionale.La Raccomandazione 36 8 è stata quindi modificata <strong>per</strong> dareun maggiore riconoscimento al<strong>la</strong> utilità ditale tecnica edincoraggiare i Paesi a farvi ricorso in tutti i casi opportuni.1.3.2 Dalle Raccomandazioni ai fattiCon l’adozione di recenti iniziative, <strong>la</strong> task force haanticipato <strong>la</strong> propria azione futura. Completato il quadronormativo e il secondo turno di verifiche del<strong>la</strong> rispondenzadell’ordinamento dei Paesi membri a un’efficace azione dicontrasto al <strong>ricic<strong>la</strong>ggio</strong> dei capitali illeciti, l’organismo inargomento si prepara a considerare <strong>la</strong> possibilità di applicare,in via sistematica, <strong>la</strong> Raccomandazione 21 ai Paesi del gruppoo ad esso esterni, che appaiano riluttanti a stabilire unacompiuta legis<strong>la</strong>zione anti<strong>ricic<strong>la</strong>ggio</strong>.La Raccomandazione fa obbligo alle istituzioni finanziariedi prestare partico<strong>la</strong>re attenzione alle re<strong>la</strong>zioni di affari e alle7 Raccomandazione 22: “I Paesi dovrebbero considerare l’adozione di misure idoneea scoprire o monitorare il trasporto transfrontaliero di contanti e di effettinegoziabili al portatore, che saranno soggetti a stretta vigi<strong>la</strong>nza <strong>per</strong> assicurare un usoproprio delle informazioni e senza impedire in nessun modo <strong>la</strong> libertà dicirco<strong>la</strong>zione dei capitali.”8 Raccomandazione 36: “Si dovrebbero incoraggiare le indagini in coo<strong>per</strong>azione conle autorità competenti dei vari Paesi. Una tecnica investigativa valida ed efficace aquesto riguardo è <strong>la</strong> consegna control<strong>la</strong>ta re<strong>la</strong>tiva a valori patrimoniali che sonosicuramente o presumibilmente di provenienza illecita.”


186LA DISCIPLINA CONTRO IL RICICLAGGIOtransazioni con <strong>per</strong>sone fisiche, società e istituzioni finanziariedomiciliate in tali Paesi.Ogni volta che queste transazioni saranno prive di unaevidente e lecita causa economica, <strong>la</strong> loro origine e il lorocontenuto dovranno essere esaminati con <strong>la</strong> massimaaccuratezza possibile e i risultati dell’esame, formalizzati in unare<strong>la</strong>zione scritta, saranno messi a disposizione delle autorità dicontrollo, dei revisori contabili, delle strutture o<strong>per</strong>ative dicontrollo interno.La strategia che il GAFI prefigura <strong>per</strong> <strong>la</strong> concretaattuazione di questa linea di azione comporti uno scambio diinformazioni, coordinate attraverso un procedimento riservatoe trattate, con <strong>la</strong> garanzia di un contraddittorio, nell’assembleadelle delegazioni.In partico<strong>la</strong>re, fra le diverse fonti informative che possonoconcorrere a raccogliere utili indicazioni, il Gruppo fa <strong>per</strong>nosul meccanismo del<strong>la</strong> Raccomandazione 20 9 che impegna igoverni dei Paesi membri a fornire informazione sui Paesidove filiali e filiazioni delle loro istituzioni finanziarie hannoincontrato difficoltà nel<strong>la</strong> realizzazione delle misureanti<strong>ricic<strong>la</strong>ggio</strong>, a causa del<strong>la</strong> inadeguatezza delle leggi e dellerego<strong>la</strong>mentazioni locali.<strong>Il</strong> GAFI, in definitiva, ha presente che l’unica soluzione <strong>per</strong><strong>la</strong> comunità internazionale consiste nello stabilire un insiemedi regole che formi <strong>la</strong> base <strong>per</strong> <strong>la</strong> piena partecipazione sana eprudente di ciascun Paese al mercato finanziariointernazionale.9 Raccomandazione 20: “Gli istituti finanziari dovrebbero garantire, <strong>per</strong> quanto<strong>per</strong>messo dalle leggi e norme locali, che i principi summenzionati siano ancheapplicati a filiali e consociate di cui si detiene <strong>la</strong> maggioranza delle azioni situateall’estero, specialmente nei Paesi che non si attengono, o lo fanno in modoinsufficiente, a queste Raccomandazioni.”


GLI ORGANISMI INTERNAZIONALI NEL CONTRASTO AL RICICLAGGIO:RUOLO E STRUTTURA ORGANIZZATIVA187Questo mercato dovrà divenire un “club esclusivo” chepresenti benefici e comporti l’assunzione di impegni <strong>per</strong>coloro che intendano aderirvi.1.4 Obiettivi emergenti: pagamenti elettronici e terrorismo finanziarioLa struttura dei mercati, lo sviluppo dei sistemi e deglistrumenti di pagamento, <strong>la</strong> forte innovazione tecnologicahanno accelerato sensibilmente l’attività dei circuiti finanziariinternazionali.Di conseguenza anche l’attività del ricic<strong>la</strong>tore ha subito unprocesso di rinnovamento nel<strong>la</strong> ricerca di nuovi e piùsofisticati strumenti. In tale ottica appare opportuno analizzarele potenzialità offerte sia dai nuovi strumenti di pagamentoelettronici sia da quelli tradizionali che utilizzano canalitrasmissivi a tecnologia avanzata.Con riferimento, quindi, al nuovo scenario appareindispensabile porre una partico<strong>la</strong>re attenzione sia alleproblematiche connesse al<strong>la</strong> identificazione dei clientiordinanti, sia al<strong>la</strong> individuazione di precise norme che regolinol’accesso e le modalità di utilizzo delle reti da parte dei soggettiche dispongono i pagamenti.Su questi temi è in corso una riflessione fra esponenti delleautorità di controllo intesa a definire una posizione di rigore<strong>per</strong> assicurare <strong>la</strong> possibilità di una ricostruzione deitrasferimenti transfrontalieri di ingenti somme o titoli.A tal fine andrebbe <strong>per</strong>seguita l’assunzione di un impegnocomune fra i Paesi membri del GAFI, in via legis<strong>la</strong>tiva, o fra isistemi bancari di tali Paesi, in via di autorego<strong>la</strong>mentazione, ache le banche non diano corso alle transazioni del<strong>la</strong> specie ovenon siano in possesso degli elementi necessari al<strong>la</strong>identificazione dell’ordinante e del beneficiarioIn tale contesto, sembra partico<strong>la</strong>rmente avvertital’esigenza di fronteggiare il potenziale inquinamento deicircuiti finanziari adottando da parte di ogni intermediario,


188LA DISCIPLINA CONTRO IL RICICLAGGIOo<strong>per</strong>ante nell’ambito dei Paesi aderenti al GAFI,comportamenti uniformi.Conseguentemente, si auspica che i menzionatiintermediari si attengano <strong>per</strong> le sole o<strong>per</strong>azioni eccedenti unasoglia significativa minima agli adempimenti di seguito indicati:• acquisizione, conservazione <strong>per</strong> un tempo dadeterminarsi e trasmissione dei dati minimi <strong>per</strong>individuare l’o<strong>per</strong>azione e i soggetti interessati;• divieto di eseguire l’o<strong>per</strong>azione <strong>per</strong> gli intermediaridell’ordinante e del beneficiano qualora non corredatadei dati minimi;• divieto da parte dei gestori delle reti e dei sistemi dipagamento di accettare messaggi privi dei dati minimi;• possibilità di utilizzo, ai fini investigativi e diaggregazione statistica, da parte delle competentiautorità, dei cennati dati.Naturalmente, onde scongiurare il rischio che differenziaticomportamenti da parte degli intermediari possano crearesmagliature nell’ambito del sistema, vuoi con effetti distorsividel<strong>la</strong> concorrenza, vuoi, più propriamente, vanificandoun’efficace o<strong>per</strong>a di contrasto al<strong>la</strong> lotta contro il <strong>ricic<strong>la</strong>ggio</strong>, siritiene presupposto assolutamente indispensabile che icomportamenti proposti siano resi vinco<strong>la</strong>nti con paridecorrenza temporale in tutti i Paesi aderenti al GAFI, anchemediante specifici accordi multi<strong>la</strong>terali.Queste considerazioni portano ad approfondire in generalei rapporti tra GAFI e altri gruppi “dedicati”.Le es<strong>per</strong>ienze note concernono il gruppo “Antiterrorismo”,il gruppo sulle “Frodi” e ancora il gruppo sui “Pagamentielettronici”. <strong>Il</strong> GAFI dovrebbe potere in concreto interagirecon questi settori specifici ponendosi come analista delversante finanziario del<strong>la</strong> criminalità organizzata. Peraltroquesta è una funzione - sempre in teoria negata - che, inconcreto, il GAFI è stato chiamato ad assolvere. <strong>Il</strong> rapportocon questi gruppi o<strong>per</strong>ativi nei settori specifici (terrorismo,


GLI ORGANISMI INTERNAZIONALI NEL CONTRASTO AL RICICLAGGIO:RUOLO E STRUTTURA ORGANIZZATIVA189ecc.) dovrebbe essere demandato a gruppi ad hoc selezionatiin ambito di Assemblea plenaria. Ripristinare i gruppi ad hoc(o sottogruppi), secondo le prime es<strong>per</strong>ienze valide del GAFI,consentirebbe di recu<strong>per</strong>are incisività di azione, ora semprepiù dipendente dal<strong>la</strong> maggiore o minore solerzia dellepresidenze che si avvicendano e dal<strong>la</strong> “disponibilità” del<strong>la</strong>struttura segretariale.1.4.1 Pagamenti elettroniciIn attuazione del<strong>la</strong> Raccomandazione 13, nel testo rivisitatodelle “40 Raccomandazioni” del GAFI, “I Paesi sonoimpegnati a prestare partico<strong>la</strong>re attenzione alle minacce di<strong>ricic<strong>la</strong>ggio</strong> di capitali provenienti da tecnologie nuove o in viadi sviluppo che potrebbero favorire l’anonimato, e ad adottare,se necessario, misure <strong>per</strong> prevenire il loro utilizzo in schemi di<strong>ricic<strong>la</strong>ggio</strong>”.<strong>Il</strong> Gruppo di <strong>la</strong>voro sulle tipologie tenutosi nell’ambito delprogramma del GAFI, sotto <strong>la</strong> presidenza italiana, si è postol’obiettivo di instaurare un dialogo tra i Paesi membri e leindustrie leader internazionali nei sistemi di electronic banking ecash payment. I pagamenti di acquisto in rete avvenivanoattraverso modalità esterne al circuito telematico, come ilbonifico bancario.Si è sviluppato poi il pagamento a mezzo carta di credito,comunicando i dati via telefono o in rete.Le future soluzioni trovano l’affermarsi di “una secondagenerazione” di mezzi di pagamento su Internet: quelli gestitidal cosiddetto “intermediario elettronico” con il qualeacquirenti e venditori di beni e servizi stipu<strong>la</strong>no appositicontratti.<strong>Il</strong> <strong>ricic<strong>la</strong>ggio</strong> è un reato nel<strong>la</strong> maggior parte dei Paesi etuttavia esso sussiste solo nell’ipotesi che un crimine di base -consistente in specifiche attività illecite le quali generano


190LA DISCIPLINA CONTRO IL RICICLAGGIOproventi che devono essere ricic<strong>la</strong>ti-sia stato commesso eaccertato.Ulteriore complicazione nel<strong>la</strong> individuazione del reato è <strong>la</strong>circostanza <strong>per</strong> cui i mezzi attraverso i quali i fondi sonoricic<strong>la</strong>ti non solo sono legali, ma rappresentano attività di usocomune quali un’a<strong>per</strong>tura di conto bancario, l’acquisto distrumenti monetari, il trasferimento elettronico e gli scambi divaluta nel commercio internazionale. La moneta elettronicapuò rendere più facile mobilizzare proventi senza imprimeretracce evidenti; e allora è facile presumere che <strong>la</strong> “richiestacriminale” si indirizzi verso tali sistemi. Conseguentemente ilGAFI ha intrapreso <strong>la</strong> via del<strong>la</strong> col<strong>la</strong>borazione con il settoredei produttori dei servizi finanziari. Gli obiettivi sono quelli diaccrescere le conoscenze sul funzionamento di questi sistemi;supportare le attività di controllo; ricercare quali progressipossano compiersi fra GAFI e industria <strong>per</strong> assicurare unosviluppo di questi sistemi nei modi e nelle forme cheminimizzino il rischio di abuso criminale.Se è prematuro applicare soluzioni prescrittive a problemiteorici, tuttavia occorre che le autorità di controlloamministrativo e di polizia si impegnino a ipotizzare qualepossa essere lo scenario di mercati e tecnologie mature.Su queste premesse condivise dalle delegazioni dei Paesiaderenti, il GAFI ha orientato i propri <strong>la</strong>vori:• all’individuazione dei tipi esistenti di sistemi dipagamento in moneta elettronica (così, ad esempio,l’utente, concluso l’accordo, comunica <strong>per</strong> telefono ofax il proprio numero di conto e le coordinate del<strong>la</strong>propria carta di credito; riceve quindi un codice checonsente di identificarlo nelle future transazioni sul<strong>la</strong>rete). L’intermediario coordina il sistema e trattiene unacommissione sulle transazioni. Una terza generazione dimezzi di pagamento su Internet è costituita dal<strong>la</strong>cosiddetta “moneta virtuale”. Un tito<strong>la</strong>re di contopresso una banca compra dei cyberdol<strong>la</strong>ri con denaro


GLI ORGANISMI INTERNAZIONALI NEL CONTRASTO AL RICICLAGGIO:RUOLO E STRUTTURA ORGANIZZATIVA191reale; <strong>la</strong> banca attraverso specifici software trasferiscesul suo computer <strong>la</strong> somma elettronica che verrà spesa,a sca<strong>la</strong>re, presso commercianti che accettano questosistema di pagamento (borsellino elettronico);• al<strong>la</strong> valutazione del loro impatto sui sistemi dipagamento tradizionali;• all’analisi dell’applicabilità delle “40 Raccomandazioni”e, in partico<strong>la</strong>re, di quelle orientate ai controlliamministrativi.I nuovi sistemi di pagamento si indirizzano al rego<strong>la</strong>mentodi transazioni commerciali di modesto importo; deve <strong>per</strong>òriconoscersi <strong>la</strong> forza di impatto del loro potenziale svilupposui sistemi tradizionali. In tale scenario il GAFI prefigura unaipotesi di utilizzo, penetrazione e occupazione da parte del<strong>la</strong>criminalità organizzata. Attualmente non è adottata unaterminologia internazionale <strong>per</strong> i diversi sistemi di monetaelettronica, tuttavia, a fini di studio, il GAFI ha determinatotre diversi ambiti delle nuove tecnologie: stored value cards,network based systems, hybrid systems.- Stored value cards.Questo sistema si vale di tecnologia magnetica, otticaovvero di microcircuiti integrati.Sebbene <strong>la</strong> disponibilità di valuta su tali carte possa essereincrementata, tuttavia queste non sono considerate unpossibile veicolo di trasferimento di fondi in considerazionedei limiti di sicurezza che incontrano. Maggiore affermazionetrovano le carte a microchip che risultano più difficili dacontraffare e, proprio <strong>per</strong> questo maggior livello di sicurezza,sono più facilmente accettate come sostituto del<strong>la</strong> valuta fisica.Con questi tipi di carte i trasferimenti di valuta avvengononel momento e nel luogo del<strong>la</strong> transazione; <strong>per</strong>tanto non ènecessario organizzare il ri<strong>la</strong>scio di autorizzazioni immediate.Alcuni sistemi di moneta elettronica usano una varietà dicongegni <strong>per</strong> facilitare i trasferimenti di valuta da una cartaall’altra creando una rete di pagamenti decentralizzata.


192LA DISCIPLINA CONTRO IL RICICLAGGIOAlcuni sistemi conservano <strong>la</strong> traccia di ogni transazione(accounted), in altri casi è possibile disporre trasferimenti divaluta fra carte off-line (unaccounted).- Network based systems.Alcuni sistemi di moneta elettronica usano Internet comemezzo di trasferimento.Può essere prevista l’esistenza di un conto pressoun’istituzione finanziaria attraverso <strong>la</strong> quale <strong>la</strong> valuta èliquidata.In altri casi è contemp<strong>la</strong>to l’uso di valuta digitale o gettoni:<strong>la</strong> valuta è acquistata da un’emittente e stivata nel computerpiuttosto che tenuta in un conto. L’utilizzo del<strong>la</strong> crittografiarende possibile <strong>per</strong> queste transazioni un regime di sicurezzacrescente.Peraltro è stato rilevato-traendone diverse conclusioni sulpiano del<strong>la</strong> riservatezza e del<strong>la</strong> illegale co<strong>per</strong>tura-che, <strong>per</strong>finoquando una transazione <strong>la</strong>scia una traccia elettronica comeavviene in Internet non sempre è possibile risalire al<strong>la</strong> <strong>per</strong>sonafisica o giuridica che ha disposto l’o<strong>per</strong>azione.- Hibrid systems.Le possibili interre<strong>la</strong>zioni fra i diversi sistemi e <strong>la</strong> lororapidità di conversione rendono difficile identificarne categoriedistinte.Le più recenti evoluzioni consentono <strong>la</strong> compatibilità diutilizzo delle carte ri<strong>la</strong>sciate da diversi emittenti e l’utilizzo diqueste in connessione con i sistemi di rete.Poiché lo sviluppo dei diversi sistemi è fortementedinamico, a giudizio del GAFI, il modo più efficace difocalizzarne le distinzioni consiste nell’individuare l’emittentee definire l’ambito o<strong>per</strong>ativo.Si distinguono quattro modelli:• Merchant Issuer Model. L’emittente del<strong>la</strong> carta e ilvenditore di merci e servizi coincidono;


GLI ORGANISMI INTERNAZIONALI NEL CONTRASTO AL RICICLAGGIO:RUOLO E STRUTTURA ORGANIZZATIVA193• Bank Issuer Model. Commerciante e emittente del<strong>la</strong> cartasono distinti. Le transazioni vengono compensateattraverso i tradizionali meccanismi bancari;• Non-Bank Issuer Model. In questi sistemi gli utilizzatoricomprano moneta elettronica dagli emittenti usando <strong>la</strong>moneta tradizionale <strong>per</strong> spender<strong>la</strong> presso icommercianti aderenti al sistema. Gli emittentisuccessivamente, riscattano dai commercianti <strong>la</strong> monetaelettronica;• Peer-to-Peer Model. La moneta elettronica emessa dabanche o da soggetti diversi può essere trasferita fra gliutilizzatori. Gli unici punti di contatto fra il sistema dipagamento tradizionale e <strong>la</strong> moneta elettronica sonoindividuabili nel momento iniziale dell’acquisto da unemittente e in quello finale del riscatto da privati ocommercianti.In questo contesto complesso e in evoluzione occorreinterrogarsi sull’adeguatezza delle vigenti politiche di controlloamministrative. Storicamente le autorità di controllo hannofatto affidamento sugli intermediari, banche e finanziarie, qualicheck-points attraverso i quali i fondi devono necessariamentetransitare e dove le evidenze vengono conservate.Infatti <strong>la</strong> maggior parte delle regole anti<strong>ricic<strong>la</strong>ggio</strong>, e così le“40 Raccomandazioni” del GAFI sono specificatamentedisegnate sull’impegno delle istituzioni finanziarie a rafforzareogni misura che assicuri che <strong>la</strong> traccia cartacea esista e che siadisponibile <strong>per</strong> le autorità competenti.La Raccomandazione 8 10 estende le regole anche allefinanziarie diverse dalle banche. La Raccomandazione 34impegna gli Stati membri a determinare quali altre attivitàfinanziarie esercitate da soggetti non finanziari possano essere10 Vedi nota 6.


194LA DISCIPLINA CONTRO IL RICICLAGGIOvulnerabili ai fenomeni del <strong>ricic<strong>la</strong>ggio</strong>, e in queste ipotesi qualicontrolli porre in essere.Alcuni sistemi di moneta elettronica <strong>per</strong>mettono loscambio di valori finanziari senza l’intervento di unintermediario finanziario; quindi questi sistemi tendono adaggirare i cruciali check-points.E allora è sempre più evidente che, i diversi Paesi devonoidentificare quali ulteriori misure vadano realizzate ocomunque sviluppate.Le Raccomandazioni da 26 a 29 e 36 11 descrivono il ruolodelle autorità di vigi<strong>la</strong>nza e delle altre autorità amministrativedi controllo <strong>per</strong> quanto concerne <strong>la</strong> valutazione e ilrafforzamento di adeguati presidi anti<strong>ricic<strong>la</strong>ggio</strong>. Un altro deiproblemi del<strong>la</strong> moneta elettronica è che in alcuni dei sistemidescritti, essa possa essere offerta da soggetti che non sonosottoposti a regimi di vigi<strong>la</strong>nza esistenti. <strong>Il</strong> GAFI prende attoche allo stato non c’è consenso sul<strong>la</strong> natura e sull’estensionedel<strong>la</strong> sorveglianza sui sistemi di moneta elettronica. Inoltre losviluppo del<strong>la</strong> tecnologia pone <strong>la</strong> questione se esistano o sianoipotizzabili misure <strong>per</strong> valutare i livelli di adeguatezza deidiversi sistemi così come normalmente avviene <strong>per</strong> <strong>la</strong> gestionedelle istituzioni finanziarie rego<strong>la</strong>mentate.Le Raccomandazioni sopra menzionate tendono a taleobiettivo.I sistemi di moneta elettronica potrebbero rendere difficilel’applicazione del principio “conosci il tuo cliente” conpossibile pregiudizio del<strong>la</strong> effettività e del<strong>la</strong> attendibilità dellere<strong>la</strong>tive procedure. Come potrebbero i provider di monetaelettronica conoscere effettivamente i propri clienti? Comepossono le attività sospette essere identificate?Certe Raccomandazioni sarebbero di difficile applicazionese riferite al<strong>la</strong> moneta elettronica. Così le Raccomandazioni da11 Vedi nota 8.


GLI ORGANISMI INTERNAZIONALI NEL CONTRASTO AL RICICLAGGIO:RUOLO E STRUTTURA ORGANIZZATIVA19510 a 12 richiedono alle istituzioni finanziarie di mantenereprocedure di registrazione <strong>per</strong> verificare e c<strong>la</strong>ssificare l’identitàdei singoli clienti e accertare <strong>la</strong> legittimità degli affari del<strong>la</strong>cliente<strong>la</strong>.Inoltre ragionevoli misure dovrebbero essere prese <strong>per</strong>ottenere e conservare informazioni circa <strong>la</strong> vera identità delle<strong>per</strong>sone nel cui interesse le o<strong>per</strong>azioni sono condotte o irapporti sono a<strong>per</strong>ti.Tutte queste evidenze devono essere conservate <strong>per</strong>almeno 5 anni (10 anni <strong>per</strong> l’ordinamento italiano) e resedisponibili alle autorità, se necessario. Ancora, leRaccomandazioni da 14 a 19 impegnano gli istituti finanziari aindividuare e segna<strong>la</strong>re le attività sospette nonché a sviluppareadeguati programmi <strong>per</strong> l’osservanza delle normeanti<strong>ricic<strong>la</strong>ggio</strong>. Quali di queste misure possano essere applicateai sistemi di moneta elettronica, è l’argomento chiave del<strong>la</strong>ricerca del GAFI.Venendo ora agli elementi dì criticità e ai re<strong>la</strong>tivi rimedi, siosserva che <strong>la</strong> trasferibilità di moneta elettronica ha effettipotenziali sul <strong>ricic<strong>la</strong>ggio</strong> del denaro.Qualche sistema consente solo il trasferimento di valuta daun individuo a un dettagliante, mentre altri <strong>per</strong>mettono iltrasferimento di valuta tra individui.Qualche sistema sviluppa queste transazioni fra privati conl’intendimento di equiparare <strong>la</strong> moneta elettronica al contante.È opinione diffusa che tali forme accrescano <strong>la</strong> probabilitàdi frodi e contraffazioni. Una soluzione <strong>per</strong> questo problemasarebbe quel<strong>la</strong> di <strong>per</strong>mettere soltanto il trasferimento dipiccole somme tra individui.Probabilmente gli emittenti vorranno limitare gliammontari caricabili di valuta <strong>per</strong> ridurre i rischi di frode;potrebbero stabilire limiti differenziati <strong>per</strong> i soggettipartecipanti ai mercati commerciali. Per esempio, undettagliante potrebbe disporre di limiti di valuta più alti di


196LA DISCIPLINA CONTRO IL RICICLAGGIOquelli di un individuo o <strong>per</strong>sino di quelli di un altrodettagliante in re<strong>la</strong>zione al volume di affari condotto.Potrebbero inoltre essere fissate date di scadenza oltre lequali <strong>la</strong> valuta dovrebbe necessariamente essere riconsegnataall’emittente o depositata in un conto.Ancora <strong>la</strong> moneta elettronica potrebbe essere programmata<strong>per</strong> estinguersi dopo un certo numero di transazioni.Alcuni sistemi utilizzano carte precaricate da acquistarsipresso i distributori automatici; all’opposto, altri sistemirichiedono che venga a<strong>per</strong>to un conto e il tito<strong>la</strong>re identificato.Ovviamente minori sono le informazioni conservate emaggiore è l’attrattiva del sistema <strong>per</strong> l’utilizzo criminale.Comunque, così come <strong>per</strong> <strong>la</strong> valuta, gli strumenti monetarie i trasferimenti elettronici, i ricic<strong>la</strong>tori possono esplorare qualilimitazioni vengano poste al<strong>la</strong> moneta elettronica e, così comefanno attualmente, strutturare le loro transazioni sotto lesoglie rilevanti, ottenere carte multiple usare nomi differenti oservirsi di più emittenti. I sistemi di acquisizione econservazione delle evidenze rivestono importanzafondamentale.Essi variano <strong>per</strong> <strong>la</strong> qualità delle evidenze concernenti sia <strong>la</strong>singo<strong>la</strong> transazione effettuata sia il soggetto cui <strong>la</strong> stessa èimputabile. Alcuni sistemi comportano solo limitateinformazioni mentre altri impongono evidenze dettagliateraccolte su base centralizzata.Le transazioni che intercorrono fra gli individuirealisticamente non possono essere centralizzate.Anche se ciò fosse tecnicamente realizzabile, l’evidenza diogni specifica transazione avrebbe costi proibitivi ecomporterebbe <strong>la</strong> creazione di una gigantesca mole di dati inpratica non utilizzabile. Informazioni eccessivamentedettagliate comporterebbero inoltre presumibili disincentivi<strong>per</strong> <strong>la</strong> cliente<strong>la</strong> che vedrebbe immotivatamente vio<strong>la</strong>ta <strong>la</strong>propria privacy.


GLI ORGANISMI INTERNAZIONALI NEL CONTRASTO AL RICICLAGGIO:RUOLO E STRUTTURA ORGANIZZATIVA197Comunque certi clienti potrebbero pretendere evidenzedelle loro stesse transazioni e così certi o<strong>per</strong>atori dei sistemi dimoneta elettronica potrebbero avere interesse a conservare leevidenze <strong>per</strong> finalità di controllo interno aziendale, quali <strong>la</strong>protezione contro le frodi; queste stesse evidenze possonoessere utili <strong>per</strong> combattere il <strong>ricic<strong>la</strong>ggio</strong>. La velocità, <strong>la</strong>sicurezza e l’anonimato dei sistemi di moneta elettronica sonocaratteristiche positive che potenzialmente proteggono isistemi da ogni manomissione.Ma queste stesse caratteristiche possono nel contempoattrarre chi cerca di utilizzarli <strong>per</strong> commettere illeciti.Sicurezza e anonimato preservano <strong>la</strong> privacy che può essereuna componente cruciale nel<strong>la</strong> competitività sul mercato; <strong>per</strong>altro potrebbero impedire l’individuazione di transazioniillegali.Occorre aver presente che <strong>la</strong> Raccomandazione 2 delGAFI statuisce che le norme sul segreto bancario non devonoparalizzare le misure anti<strong>ricic<strong>la</strong>ggio</strong>.Deve ricercarsi un’appropriata proporzione fra il dirittodell’individuo al<strong>la</strong> riservatezza finanziaria e le esigenzeconoscitive delle autorità di controllo amministrativo <strong>per</strong>prevenire e individuare fenomeni criminali. <strong>Il</strong> GAFI ha cercatodi definire questa proporzione; tuttavia ha presente che losviluppo delle nuove tecnologie apre nuove opportunitàcriminali.Sarà necessario dare <strong>la</strong> giusta enfasi al<strong>la</strong> abilità o<strong>per</strong>ativa deiprovider di porre in essere idonee misure di contrasto senzacaricare il sistema di costi o oneri non assolutamente necessari.L’unica via da seguire secondo il GAFI è quel<strong>la</strong> di continuare a<strong>la</strong>vorare insieme alle autorità di controllo, quelle di polizia e ilsettore privato <strong>per</strong> trovare misure ragionevoli che nonsviliscano i vantaggi delle nuove tecnologie.Un ulteriore ruolo chiave che il GAFI assolve consiste nelcoordinamento dei <strong>la</strong>vori degli organismi internazionaliimpegnati nel<strong>la</strong> materia. I maggiori Paesi dedicano consistenti


198LA DISCIPLINA CONTRO IL RICICLAGGIOrisorse allo studio e alle applicazioni dei sistemi di monetaelettronica.<strong>Il</strong> GAFI si è proposto come centro di raccolta edistribuzione delle rego<strong>la</strong>mentazioni di settore che abbiano giàtrovato applicazione o che i diversi Paesi membri stianoconsiderando di applicare.Per i sistemi di moneta elettronica predisposti <strong>per</strong> o<strong>per</strong>aresu sca<strong>la</strong> internazionale e in divise multiple, un’altra sfida daraccogliere consiste nel<strong>la</strong> difficoltà di determinare l’autoritàgiuridicamente competente. L’attuale quadro legis<strong>la</strong>tivo erego<strong>la</strong>mentare poggia su frontiere finanziarie e geografichedefinite.L’attenuazione delle frontiere finanziarie internazionalirende a maggior ragione necessario il rafforzamento del<strong>la</strong>coo<strong>per</strong>azione e il coordinamento degli sforzi fra le Nazioni<strong>per</strong> assicurare una coerenza di dispositivi e di norme.In definitiva, non vi sono indicazioni univoche sulle diversecaratteristiche dei sistemi di moneta elettronica esistenti sulmercato che potrebbero costituire interessanti attrattive <strong>per</strong> il<strong>ricic<strong>la</strong>ggio</strong>.Si tratta di elementi importanti che possono determinarel’utilizzo criminale del<strong>la</strong> moneta elettronica: i massimali divalore attribuito alle carte e ai conti su Internet; le possibilitàdi interconnessione delle carte prepagate con i sistemi o<strong>per</strong>antisu Internet; le possibilità di trasferimento di valori <strong>per</strong> mezzodelle carte prepagate fra privati e non unicamente con icommercianti; l’assenza di intermediari in questi sistemi dipagamento; <strong>la</strong> non conservazione delle tracce contabilidell’a<strong>per</strong>tura dei conti o delle o<strong>per</strong>azioni e il loro livello didettaglio.Di conseguenza, le principali questioni d’applicazione deldiritto primario concernono quelle di:• riesaminare, e potenziare gli esistenti regimirego<strong>la</strong>mentari <strong>per</strong> assicurare una sorveglianza adeguatasu tutti i tipi di fornitura di moneta elettronica;


GLI ORGANISMI INTERNAZIONALI NEL CONTRASTO AL RICICLAGGIO:RUOLO E STRUTTURA ORGANIZZATIVA199• disporre di tracce esaurienti sulle o<strong>per</strong>azioni e le<strong>per</strong>sone coinvolte;• considerare che le carte prepagate risultano più difficilida localizzare del<strong>la</strong> moneta cartacea; prendendo atto,infine, che <strong>la</strong> rapidità e il volume delle o<strong>per</strong>azioni inmoneta elettronica rendono più difficile l’individuazionedi schemi non abituali in materia di o<strong>per</strong>azionifinanziarie.1.4.2 Terrorismo finanziarioSull’onda del<strong>la</strong> tragedia che si è consumata lo scorso 11settembre negli Stati Uniti si è registrata <strong>la</strong> consapevole presad’atto del<strong>la</strong> maturata necessità di combattere il terrorismointernazionale che ha indotto i leader occidentali ad uncomune progetto di regole <strong>per</strong> contrastare a fondo il gravefenomeno del <strong>ricic<strong>la</strong>ggio</strong> e, più in generale i crimini finanziari,considerando che canali finanziari internazionali e paradisifiscali sono serviti <strong>per</strong> finanziare in modo occulto ancheorganizzazioni terroristiche.Nel merito, il Consiglio congiunto dei Ministridell’Economia e delle Finanze insieme a quelli del<strong>la</strong> <strong>Giustizia</strong> eAffari Interni dei 15 Paesi dell’UE, tenutosi a Lussemburgo il16 ottobre 2001, ha definito una linea d’azione che hariguardato, principalmente, <strong>la</strong> modifica del<strong>la</strong> direttiva contro il<strong>ricic<strong>la</strong>ggio</strong> di denaro sporco ed il pieno sostegno all’azione delGAFI <strong>per</strong> adottare “contromisure” nei confronti degli Statinon coo<strong>per</strong>ativi 12 .12 Aggiornato al dicembre 2001, si riporta, di seguito, il nuovo elenco dei Paesi e deiterritori “non coo<strong>per</strong>ativi” nel<strong>la</strong> lotta al <strong>ricic<strong>la</strong>ggio</strong>.AMERICA: Repubblica Dominicana, Granata, Guatema<strong>la</strong>, St. Kitts e Newwis, St.Vincent e Grenadines.EUROPA: Russia, Ucraina, Ungheria.AFRICA: Egitto, Nigeria.


200LA DISCIPLINA CONTRO IL RICICLAGGIOIn questo partico<strong>la</strong>re momento storico, proprio il GAFIviene considerato il principale Organismo di riferimento <strong>per</strong>contrastare in modo sostenuto questo grave fenomenocriminale, tanto che allo stesso si vogliono attribuire poteri disorveglianza a livello internazionale e corrispondentementepiù risorse.Nel contempo, l’adesione da parte dei Paesi alle sueRaccomandazioni costituirà, in futuro, presupposto econdizione <strong>per</strong> <strong>la</strong> concessione dei prestiti emessi dal FondoMonetario <strong>Internazionale</strong>.Così, durante <strong>la</strong> riunione d’emergenza convocata aWashington a fine ottobre 2001, il mandato del GAFI è statoufficialmente esteso al<strong>la</strong> lotta al terrorismo internazionale.Ne sono risultate “otto Raccomandazioni speciali” cheprevedono, tra l’altro, il conge<strong>la</strong>mento dei fondi finanziarisospettati di legami con attività terroristiche. Nel merito, talidocumenti puntano all’intensificazione dei controlli sulletransazioni on-line, sulle reti di rimessa di denaro da partedegli emigranti, le c.d. “hawa<strong>la</strong>”, sugli enti caritatevoli chepossono diventare una co<strong>per</strong>tura <strong>per</strong> organizzazioni criminali.In dettaglio, i contenuti delle raccomandazioni specialiadottate dal GAFI <strong>per</strong> contrastare i santuari finanziari delterrorismo, sono i seguenti:• gli Stati devono subito ratificare <strong>la</strong> Convenzione Onudel 1991 <strong>per</strong> l’eliminazione dei canali finanziari delterrorismo;• <strong>la</strong> legis<strong>la</strong>zione di ogni Paese deve introdurre, se già nonesiste, il reato di finanziamento del terrorismo (o disingoli atti e gruppi);ASIA e OCEANIA: Israele, Libano, Myanmar, Naurau, Nieue, Filippine, Indonesia,Isole Cooke, Isole Marshall.Dei summenzionati Paesi, <strong>la</strong> Russia, recependo <strong>la</strong> sensibilizzazione del G7, nelluglio 2002 ha finalmente varato una legge <strong>per</strong> <strong>la</strong> lotta al <strong>ricic<strong>la</strong>ggio</strong> di denarosporco, concepita in stretta coo<strong>per</strong>azione con gli organismi internazionaliinteressati.


GLI ORGANISMI INTERNAZIONALI NEL CONTRASTO AL RICICLAGGIO:RUOLO E STRUTTURA ORGANIZZATIVA201• ciascun Paese deve provvedere subito al conge<strong>la</strong>mentodei fondi e degli altri beni dei terroristi e delleorganizzazioni che li finanziano, rendendone possibile<strong>la</strong> confisca;• vanno introdotti obblighi di segna<strong>la</strong>zione di o<strong>per</strong>azionisospette come già avviene in materia di <strong>ricic<strong>la</strong>ggio</strong>;• lo scambio di informazioni tra Paesi e il massimo diassistenza nei procedimenti non solo penali ma anchecivili ed amministrativi rappresentano un altroimportante obiettivo da raggiungere grazie a trattatibi<strong>la</strong>terali;• vanno introdotti obblighi di licenza o registrazione <strong>per</strong><strong>la</strong> gestione delle società che forniscono servizi <strong>per</strong> itrasferimenti di valuta;• ogni o<strong>per</strong>atore finanziario dovrà allegare informazioniaccurate (nome, indirizzo, numero di conto) aitrasferimenti elettronici di fondi;• va adeguata <strong>la</strong> legis<strong>la</strong>zione sulle organizzazioni no profit<strong>per</strong> evitare che vengano utilizzate a fini illeciti.In tal senso, i Paesi membri del GAFI hanno deciso diaccelerare al massimo i tempi: l’obiettivo è quello di cambiareo riadattare le singole legis<strong>la</strong>zioni al<strong>la</strong> luce delle OttoRaccomandazioni entro giugno 2002. Un obiettivo ambizioso,visto che in molti casi si tratterà di sottoporre nuove leggiall’esame dei Par<strong>la</strong>menti.Di fatto, da un <strong>la</strong>to è tutt’altro che facile armonizzareregole internazionali con i singoli sistemi giuridici nazionali,visto che l’approccio al<strong>la</strong> segretezza bancaria o al<strong>la</strong>rego<strong>la</strong>mentazione delle libere professioni (come nel casodell’al<strong>la</strong>rgamento delle misure preventive agli avvocati ed airevisori contabili) è molto diverso da un Paese all’altro.Nonostante ciò, durante <strong>la</strong> riunione plenaria del GAFI,svoltasi ad Hong Kong nel febbraio 2002, gli Stati membri


202LA DISCIPLINA CONTRO IL RICICLAGGIOhanno deciso, tra l’altro, di scovare le cassaforti del terrorismoin ogni angolo dell’universo dei servizi finanziari 13 .In tal senso, si ritiene opportuno fare un breve cenno dellerecenti iniziative, assunte dai Paesi europei e dagli Stati Uniti,<strong>per</strong> contrastare il fenomeno criminoso in argomento 14 .L’Italia ha creato <strong>la</strong> nota struttura di intelligence economica<strong>per</strong> coordinare <strong>la</strong> lotta alle risorse finanziarie del terrorismo 15che, di fatto, ha già assunto e portato a compimento i primisignificativi interventi o<strong>per</strong>ativi. Più in generale, <strong>la</strong> nuova unità,prendendo le mosse da un gruppo informale già esistentepresso il Ministero dell’Economia e che conta su risorse anchedel<strong>la</strong> Banca d’Italia e dell’Ufficio italiano cambi, avrà ilcompito di dare una struttura organica al<strong>la</strong> lotta contro gliaspetti finanziari del terrorismo e coordinarsi con le autoritàstraniere che o<strong>per</strong>ano nel<strong>la</strong> stessa direzione 16 .13 Infatti, il GAFI a seguito del meeting di Hong Kong:• ha annunciato l’esaurimento del<strong>la</strong> prima fase dell’esercizio di autoaccertamentodei suoi membri, <strong>per</strong> verificare l’implementazione delle 8Raccomandazioni speciali in materia di finanziamento al terrorismo;• sta sviluppando una guida <strong>per</strong> le istituzioni finanziarie sulle tecniche ed imeccanismi utilizzati <strong>per</strong> finanziare il terrorismo;• ha preso atto che molti gruppi regionali hanno già adottato le 8Raccomandazioni speciali, così come molti Paesi non membri del GAFIhanno espresso <strong>la</strong> volontà di combattere il finanziamento al terrorismo;• ha revisionato <strong>la</strong> lista dei Paesi non coo<strong>per</strong>ativi nel<strong>la</strong> lotta al <strong>ricic<strong>la</strong>ggio</strong>, senzaprocedere ad alcun “de-listing”, cui si provvederà eventualmente al meeting diParigi del 19-21 giugno 2002.14 Ciani P. e Marchese G., “La politica europea in materia di <strong>ricic<strong>la</strong>ggio</strong> e reatifinanziari”, Rivista del<strong>la</strong> G. di F., n.1/2002, pagg.13 e segg. .15 D.L. 12 Ottobre 2001, n.369, istitutivo-nell’ambito del Ministero dell’economia edelle finanze-del Comitato di Sicurezza Finanziaria (CSF), che può avvalersi, <strong>per</strong>l’assolvimento dei propri compiti, dei Reparti del Corpo e, in partico<strong>la</strong>re, del NucleoSpeciale di Polizia Valutaria.16 Obiettivo <strong>per</strong>seguito anche con il D.L. 18 Ottobre 2001, n.374, che ha fornito leForze di Polizia di nuovi e più efficaci strumenti di contrasto del terrorismointernazionale, estendendo al<strong>la</strong> re<strong>la</strong>tiva disciplina l’applicabilità dei più importantiistituti previsti dal<strong>la</strong> normativa antimafia (intercettazioni telefoniche e ambientali,o<strong>per</strong>azioni “sotto co<strong>per</strong>tura” e misure di prevenzione <strong>per</strong>sonali e patrimoniali).


GLI ORGANISMI INTERNAZIONALI NEL CONTRASTO AL RICICLAGGIO:RUOLO E STRUTTURA ORGANIZZATIVA2<strong>03</strong>Dal canto suo, il Governo tedesco ha presentato unpacchetto che prevede, tra l’altro, <strong>la</strong> creazione di un’agenziafederale dell’intelligence finanziaria. L’organismo avrebbe ilcompito di raggruppare le informazioni raccolte sul territoriodalle forze dell’ordine e dalle authorities di sorveglianza.Per di più il Governo tedesco vuole rafforzare ilmonitoraggio dei conti bancari a livello federale tramite ilBundesaufsichtsamt fur das Kreditwesen (BAKre) con sede a Bonn.In proposito, verrebbe istituita un’anagrafe dei conticorrenti ove si provvederebbe a registrare il nome, <strong>la</strong> data dinascita, <strong>la</strong> banca e il numero del conto bancario di ognisingolo correntista. Va aggiunto che, a differenza di altri Paesi,in Germania non esistono conti anonimi.Per completezza, è opportuno sottolineare che l’anagrafedei conti correnti bancari, analogamente a quanto si starebberealizzando in Germania, è già presente in Francia ed è tema didiscussione in O<strong>la</strong>ndaPer quanto riguarda in partico<strong>la</strong>re <strong>la</strong> Francia, di recenteall’interno delle competenze e dell’organizzazione delMinistero delle Finanze, ha istituito un’artico<strong>la</strong>zione speciale<strong>per</strong> <strong>la</strong> lotta al finanziamento del terrorismo internazionaledenominata Finter.La stessa Francia, in un rapporto intito<strong>la</strong>to “La City diLondra, Gibilterra e i domini del<strong>la</strong> Corona: dei centri offshore,santuari del denaro sporco”, ha mosso, di recente, forticritiche al<strong>la</strong> rego<strong>la</strong>mentazione del<strong>la</strong> City che consentirebbe diattrarre una serie di o<strong>per</strong>azioni spurie, grazie al<strong>la</strong> <strong>per</strong>missivitàdel<strong>la</strong> legis<strong>la</strong>zione britannica sui trust, che garantiscel’anonimato dei reali beneficiari dei fondi, e l’assenza dirego<strong>la</strong>mentazione dell’attività di alcune categorie professionalilegate al<strong>la</strong> finanza.Tuttavia corre l’obbligo di rilevare che anche a Londraaffiorano i primi sintomi dell’esigenza di contrastare il<strong>ricic<strong>la</strong>ggio</strong> e l’insider trading. Di recente, infatti sono entrate invigore regole più severe, note come “Code of Market Conduct”


204LA DISCIPLINA CONTRO IL RICICLAGGIOche daranno maggiori poteri al<strong>la</strong> Finacial Services Authority(FSA) 17 , sia <strong>per</strong> sanzionare abusi di mercato, sia <strong>per</strong> colpire il<strong>ricic<strong>la</strong>ggio</strong> di denaro sporco.Per quanto attiene il secondo aspetto, sono conferiti al<strong>la</strong>FSA poteri che consentiranno di <strong>per</strong>seguire penalmentespecifici comportamenti in caso di mancato adeguamento allenuove regole, mentre finora le banche e gli istituti finanziaridovevano seguire procedure preordinate e <strong>la</strong> stessa FSA avevaun limitato potere di censura in caso di infrazione.Infine, negli Stati Uniti è stato messo a punto un rapportore<strong>la</strong>tivo all’analisi delle tipologie di <strong>ricic<strong>la</strong>ggio</strong> e finanziamentoal terrorismo che fornisce criteri <strong>per</strong> emanare nuove normative<strong>per</strong> rendere più severi ed efficaci i controlli anti<strong>ricic<strong>la</strong>ggio</strong>,coinvolgendo oltre alle banche ed al<strong>la</strong> Borsa anche le società dicarte di credito, i fondi comuni, le società di trasferimento didenaro contante, gli o<strong>per</strong>atori delle borse merci e lecompagnie di assicurazione. Tra le misure suggerite nelrapporto spiccano <strong>la</strong> richiesta alle società di nominare unfunzionario responsabile del<strong>la</strong> lotta al <strong>ricic<strong>la</strong>ggio</strong>,l’addestramento dei dipendenti a identificare o<strong>per</strong>azionisospette, l’utilizzo da parte delle imprese di maggiori controlliesterni e di nuove procedure interne ispirate al<strong>la</strong> prudenza <strong>per</strong>prevenire rischi ed abusi.2. OIPC - Interpol2.1 Origini ed evoluzione storicaLe origini dell’Interpol 18 vanno ricercate nel primoCongresso <strong>Internazionale</strong> di Polizia Criminale svoltosi aMonaco nel 1914, nel corso del quale, <strong>per</strong> <strong>la</strong> prima volta, prese17 Trattasi dell’Organo posto a vigi<strong>la</strong>nza dei mercati finanziari britannici.18 Sito internet: www.interpol.int.


GLI ORGANISMI INTERNAZIONALI NEL CONTRASTO AL RICICLAGGIO:RUOLO E STRUTTURA ORGANIZZATIVA205corpo l’esigenza del<strong>la</strong> creazione di una forma diretta e costantedi col<strong>la</strong>borazione tra le polizie dei vari stati, al fine di agevo<strong>la</strong>re<strong>la</strong> cattura e <strong>la</strong> consegna di criminali riparati all’estero dopo <strong>la</strong>consumazione di fatti delittuosi. <strong>Il</strong> congresso consentì difissare i principi generali di una futura coo<strong>per</strong>azione di polizia,ma l’attuazione pratica degli stessi dovette subire un rinvioforzato a causa dello scoppio improvviso del primo conflittomondiale.Dopo un secondo infruttuoso tentativo di organizzare unsecondo convegno nel 1919, nel 1923 i capi delle polizie disette Paesi (Austria, Danimarca, Egitto, Francia, Germania,Grecia ed Ungheria) si riunirono a Vienna <strong>per</strong> tenere il 2°Congresso <strong>Internazionale</strong> di Polizia Criminale, in cui fu decisodi costituire <strong>la</strong> “Commissione <strong>Internazionale</strong> di PoliziaCriminale” (CIPC), con il compito di fungere da organo<strong>per</strong>manente del<strong>la</strong> coo<strong>per</strong>azione di polizia. La CIPC continuòad espandere il proprio ambito di o<strong>per</strong>atività fino al 1938,anno in cui giunse a raccogliere l’adesione di trentaquattroPaesi, prevalentemente europei.Gli eventi conseguenti allo scoppio del<strong>la</strong> seconda guerramondiale compromisero in misura determinante il rego<strong>la</strong>refunzionamento dell’Organismo, che cessò di esistere, a tutti glieffetti, nel 1945. Nell’immediato dopoguerra, <strong>la</strong> volontà diridare vita al<strong>la</strong> CIPC fu fortemente sentita partico<strong>la</strong>rmentenell’ambito dei Paesi europei e nel 1946, a Bruxelles, fu indettaun’ulteriore conferenza nel corso del<strong>la</strong> quale diciassette Paesiapprovarono un nuovo Statuto ed elessero un Comitatoesecutivo di cinque membri. La nuova sede dell’Organismo,che originariamente era allocata in Vienna (salvo una breveparentesi in Berlino nei primi anni ’40), fu individuata inParigi.Fu proprio in questi anni che, <strong>per</strong> esigenze meramentetelegrafiche, venne usato <strong>per</strong> <strong>la</strong> prima volta il termine“Interpol”, quale contrazione di international police. Nel 1956, inoccasione del<strong>la</strong> 25 a sessione dell’Assemblea Generale,


206LA DISCIPLINA CONTRO IL RICICLAGGIOl’Organismo assunse l’attuale denominazione di“Organizzazione <strong>Internazionale</strong> di Polizia Criminale –Interpol”, gradualmente ampliando il proprio raggio di azionefino a raggiungere una ben definita dimensione mondiale.Oggi l’Interpol raccoglie l’adesione delle polizie di 179 Paesi,ponendosi quale influente interlocutore delle maggioriorganizzazioni internazionali – tra cui le Nazioni Unite ed ilConsiglio d’Europa – con le quali ha stretto importantirapporti di col<strong>la</strong>borazione.2.2 Natura giuridicaFin dal 1949, l’OIPC-Interpol è stata riconosciuta dalleNazioni Unite come “organizzazione non governativa”, conrango consultivo. La sua origine, infatti, è da individuarsi in unaccordo internazionale intervenuto tra le polizie di vari stati enon tra gli stati stessi, <strong>per</strong> cui non è un soggetto di dirittointernazionale, bensì un ente di fatto e, come tale, inquadratonel novero delle organizzazioni internazionali create <strong>per</strong>realizzare delle forme di coo<strong>per</strong>azione tra gli stati che noncomportano l’esercizio di poteri di sovranità.Unica fonte normativa dell’Organizzazione puòconsiderarsi lo Statuto del 1956 (ed il re<strong>la</strong>tivo Rego<strong>la</strong>mentoGenerale), che fissa le competenze e rego<strong>la</strong> il funzionamentodegli organi attraverso cui l’Organizzazione stessa <strong>per</strong>segue lesue finalità.2.3 Finalità e limiti dell’azione dell’InterpolLe finalità <strong>per</strong>seguite dall’Interpol, come si evince dall’art. 2dello Statuto, sono le seguenti:• assicurare e promuovere l’assistenza reciproca piùampia possibile tra tutte le Autorità di polizia criminaleentro i limiti fissati dalle leggi esistenti nei diversi Paesi


GLI ORGANISMI INTERNAZIONALI NEL CONTRASTO AL RICICLAGGIO:RUOLO E STRUTTURA ORGANIZZATIVA207e nello spirito del<strong>la</strong> “Dichiarazione Universale dei dirittidell’Uomo”;• stabilire e sviluppare tutte le istituzioni in grado dicontribuire efficacemente al<strong>la</strong> prevenzione e repressionedelle infrazioni di diritto comune.Dal contenuto dell’art. 2 risulta evidente come l’attuazionedel<strong>la</strong> coo<strong>per</strong>azione internazionale in materia di poliziacriminale sia subordinata all’osservanza di due principi, l’unore<strong>la</strong>tivo al<strong>la</strong> sovranità nazionale e l’altro al<strong>la</strong> <strong>per</strong>seguibilità deisoli “reati comuni” (ordinary <strong>la</strong>w crimes).2.3.1 <strong>Il</strong> principio del<strong>la</strong> sovranità nazionale<strong>Il</strong> cd. “principio del<strong>la</strong> sovranità nazionale” comporta cheogni stato, nell’ambito del suo territorio, sia “sovrano”, cioè sidia ed applichi un proprio ordinamento giuridico, nontollerando, di rego<strong>la</strong>, ingerenze di ordinamenti stranieri.L’applicazione nel campo o<strong>per</strong>ativo dell’Interpol ha <strong>per</strong>conseguenza che un’azione di polizia, rientrante in tal campo,deve necessariamente svolgersi nel quadro dei sistemi giuridicipropri dei singoli stati.Volendo fornire un esempio, se un malfattore vienericercato da uno stato in un altro, le autorità di polizia delprimo non possono eseguire direttamente indagini nelsecondo, ma soltanto chiedere alle autorità di polizia diquest’ultimo di procedere, <strong>per</strong> loro conto, alle ricerche o alcompimento di atti di polizia giudiziaria (arresti, <strong>per</strong>quisizionied altri) preludenti ad una richiesta di estradizione.2.3.2 <strong>Il</strong> principio del<strong>la</strong> <strong>per</strong>seguibilità dei soli “reati comuni” (ordinary<strong>la</strong>w crimes)Uno dei principali obiettivi che l’Interpol si prefigge èquello di su<strong>per</strong>are i confini dei singoli Stati al fine di


208LA DISCIPLINA CONTRO IL RICICLAGGIOconseguire una più stretta col<strong>la</strong>borazione nel<strong>la</strong> lotta al crimine.Risulta, <strong>per</strong>ò, partico<strong>la</strong>rmente difficile, se non impossibile,individuare una terminologia giuridica di valenza generale checonsenta di adottare una definizione universalmente valida inordine all’individuazione dei crimini di interesse <strong>per</strong>l’Organismo.Tra le diverse alternative possibili (common <strong>la</strong>w, statute <strong>la</strong>w,Roman <strong>la</strong>w), lo Statuto ha adottato il termine ordinary <strong>la</strong>w crimes,espressione che, con qualche rischio di travisamento, ècomunemente tradotta nel<strong>la</strong> nostra lingua come “reaticomuni”. Appare <strong>per</strong>ò necessario intendersi sul significato deltermine “comune”, volendo in questo caso ricomprenderetutti quei comportamenti penalmente illeciti aventi dimensioneinternazionale e non rientranti nei divieti stabiliti dall’art. 3dello Statuto, norma che proibisce all’Interpol di trattare affaridi natura politica, militare, religiosa e razziale. Poiché nessuntipo di comunità statale può tollerare l’impunità di fatti di“criminalità comune” quali omicidi, rapine, sequestri di<strong>per</strong>sona, furti ed altri di analoga natura, esiste un interessegenerale tra gli stati – di cui l’Interpol costituisce espressione –di <strong>per</strong>seguire le infrazioni di “diritto penale comune” secondol’accezione prima precisataIn ogni caso, non appare sempre agevole tracciare unanetta linea di demarcazione tra i reati “comuni”reati e gli altri,in quanto, ad esempio, risulta abbastanza frequente imbattersiin delitti che vengono considerati politici in alcuni stati e“comuni” in altri. In casi del genere soccorre il citato principiodi sovranità, che rimette al<strong>la</strong> valutazione discrezionale di ognistato <strong>la</strong> concessione o il rifiuto del<strong>la</strong> sua col<strong>la</strong>borazione, aseconda del<strong>la</strong> rispondenza o meno del<strong>la</strong> richiesta dicoo<strong>per</strong>azione alle leggi ed ai principi di in vigore nel proprioterritorio.


GLI ORGANISMI INTERNAZIONALI NEL CONTRASTO AL RICICLAGGIO:RUOLO E STRUTTURA ORGANIZZATIVA2092.4 Struttura e funzionamentoPer l’attuazione dei suoi fini, l’Interpol si avvale deiseguenti organi:• l’Assemblea Generale;• il Comitato Esecutivo;• il Segretariato Generale;• gli Uffici Centrali nazionali.L’Assemblea Generale ed il Comitato Esecutivo sonoformati da delegati dei Paesi membri e si riuniscono<strong>per</strong>iodicamente <strong>per</strong> breve tempo, allo scopo di discutere evalutare questioni concernenti l’attività ed il funzionamentodell’Organizzazione e adottare le decisioni del caso.<strong>Il</strong> Segretariato Generale e gli Uffici Centrali nazionalirappresentano gli organi <strong>per</strong>manenti tecnici, cui è demandato,in partico<strong>la</strong>re, il compito di attuare le decisioni adottatedall’Assemblea Generale e dal Comitato Esecutivo edassicurare una rego<strong>la</strong>re e continuamente aggiornatacoo<strong>per</strong>azione in questioni di polizia.2.4.1 L’Assemblea GeneraleL’Assemblea Generale è l’organo nel quale è riposta <strong>la</strong>suprema autorità dell’Organizzazione (art. 6 dello Statuto).Ogni Paese membro può essere rappresentato da uno o piùdelegati, anche se in quest’ultimo caso non può esistere che unsolo capo delegazione designato dall’autorità governativacompetente del Paese stesso.In considerazione del carattere esclusivamente tecnicodell’Organizzazione, i Paesi membri devono cercare diincludere nel<strong>la</strong> loro delegazione, così come stabilisce l’art. 7dello Statuto:• alti funzionari appartenenti agli organismi che espletanofunzioni di polizia;


210LA DISCIPLINA CONTRO IL RICICLAGGIO• funzionari, <strong>la</strong> cui normale attività sia, a livello nazionale,connessa con l’Organizzazione;• specialisti nel<strong>la</strong> trattazione degli argomenti postiall’ordine del giorno.L’Assemblea Generale si riunisce, in sessione ordinaria, unavolta l’anno <strong>per</strong> una settimana (art. 10 dello Statuto, art. 2 delRego<strong>la</strong>mento Generale). Su espressa richiesta del ComitatoEsecutivo o del<strong>la</strong> maggioranza dei Paesi membri, può riunirsiin sessioni straordinarie (art. 10 dello Statuto). Un solodelegato <strong>per</strong> Paese ha diritto al voto all’Assemblea Generale(art. 18 del Rego<strong>la</strong>mento Generale) e le decisioni vengonoadottate, in linea di massima, a maggioranza semplice, eccettoquelle <strong>per</strong> le quali è richiesta dallo Statuto <strong>la</strong> maggioranza deidue terzi (art. 14 dello Statuto, art. 19 del Rego<strong>la</strong>mentoGenerale). Le lingue di <strong>la</strong>voro sono l’inglese, il francese, lospagnolo e l’arabo.L’Assemblea Generale, al termine di ogni sessione, sceglie illuogo in cui tenere <strong>la</strong> riunione successiva.2.4.2 <strong>Il</strong> Comitato esecutivo<strong>Il</strong> Comitato Esecutivo è composto dal Presidentedell’Organizzazione, da tre vice presidenti e da nove delegati. Itredici membri del Comitato Esecutivo, che è elettodirettamente dall’Assemblea, devono appartenere a Paesidifferenti, tenendo conto del<strong>la</strong> ripartizione geografica (art. 15dello Statuto). <strong>Il</strong> Presidente viene eletto con <strong>la</strong> maggioranza didue terzi <strong>per</strong> quattro anni (art. 17 dello Statuto) e svolge <strong>la</strong>duplice funzione di presiedere le sessioni dell’AssembleaGenerale e del Comitato Esecutivo; assicura inoltre che leattività dell’Organizzazione siano conformi alle decisioni deicitati organi e mantiene contatti diretti e costanti con ilSegretariato Generale dell’Organizzazione (art. 18 delloStatuto).


GLI ORGANISMI INTERNAZIONALI NEL CONTRASTO AL RICICLAGGIO:RUOLO E STRUTTURA ORGANIZZATIVA211Gli altri membri del Comitato Esecutivo, compresi ivicepresidenti, vengono eletti <strong>per</strong> tre anni e non sonoimmediatamente rieleggibili (art. 17 dello Statuto). <strong>Il</strong> ComitatoEsecutivo sorveglia l’esecuzione delle decisioni presedall’Assemblea Generale, prepara l’ordine del giorno dellesessioni dell’Assemblea Generale, sottomette all’Assembleaproblemi di <strong>la</strong>voro e ogni proposta che reputa opportuna,control<strong>la</strong> <strong>la</strong> gestione del Segretariato Generale ed esercita tuttii poteri che ad esso vengono conferiti dall’Assemblea (art. 22dello Statuto).2.4.3 <strong>Il</strong> Segretariato Generale<strong>Il</strong> Segretariato Generale costituisce un “corpoamministrativo internazionale” dotato di piena autonomiarispetto ai governi degli Stati membri e <strong>la</strong> cui attività vieneesplicata nell’esclusivo interesse del<strong>la</strong> comunità internazionale.I compiti del Segretariato Generale sono elencati all’art. 26dello Statuto e possono riassumersi come segue:• attuare le decisioni adottate dall’Assemblea Generale edal Comitato Esecutivo;• organizzare, a livello internazionale, <strong>la</strong> lotta contro <strong>la</strong>criminalità comune, assicurando, in partico<strong>la</strong>re, inecessari collegamenti con le autorità nazionali edinternazionali nel rispetto del principio secondo cui lequestioni re<strong>la</strong>tive al<strong>la</strong> ricerca di criminali debbano esseretrattate dagli Uffici centrali nazionali;• assicurare l’amministrazione generale dell’OIPC-Interpol, curando <strong>la</strong> gestione finanziaria,l’organizzazione ed il rego<strong>la</strong>re svolgimento dei <strong>la</strong>voridelle sessioni dell’Assemblea Generale, del ComitatoEsecutivo e di ogni altra riunione promossadall’Organizzazione;


212LA DISCIPLINA CONTRO IL RICICLAGGIO• fungere da centro tecnico ed informativo, curando, tral’altro, l’e<strong>la</strong>borazione e <strong>la</strong> diffusione di tutte lepubblicazioni reputate utili.<strong>Il</strong> Segretario Generale dell’Organizzazione è nominatodall’Assemblea Generale <strong>per</strong> un <strong>per</strong>iodo di cinque anni (art. 42dello Statuto). Egli viene scelto tra le <strong>per</strong>sone altamentecompetenti in questioni di polizia ed è rieleggibile allo scaderedel suo mandato (art. 44 dello Statuto); risponde del suoo<strong>per</strong>ato e del funzionamento dell’Organismo da lui diretto alComitato Esecutivo ed all’Assemblea Generale. Nell’eserciziodelle sue funzioni egli rappresenta l’Organizzazione e non unsingolo Paese (art. 29 dello Statuto).Per l’attuazione dei suoi compiti, il Segretariato Generale siartico<strong>la</strong> in cinque Divisioni (Directorates), tre delle quali, avocazione più marcatamente o<strong>per</strong>ativa, coordinate da unDirettore Esecutivo.In partico<strong>la</strong>re, dipendono direttamente dal SegretarioGenerale le seguenti artico<strong>la</strong>zioni:• “Amministrazione e Finanza” (Administration &Finance), competente <strong>per</strong> gli aspetti amministrativi ed icd. “affari generali”, ivi compresa <strong>la</strong> preparazione dellesessioni dell’Assemblea Generale e degli altri meetingorganizzati dall’Interpol;• “Sistemi informatici” (Information Systems & Tecnology),che cura lo studio, lo sviluppo e l’applicazione deisistemi di telecomunicazione e dei programmiinformatici in uso presso le artico<strong>la</strong>zionidell’Organizzazione.Rispondono alle direttive del Direttore Esecutivo leDivisioni, “Supporto Regionale e Nazionale” (Regional &National Support), che funge da referente <strong>per</strong> le unità<strong>per</strong>iferiche dell’Interpol e <strong>per</strong> le forze di polizia locali, con loscopo di fornire supporto di natura amministrativa edo<strong>per</strong>ativa al<strong>la</strong> lotta contro il crimine nazionale e regionale.L’attività del<strong>la</strong> Divisione si esplica attraverso:


GLI ORGANISMI INTERNAZIONALI NEL CONTRASTO AL RICICLAGGIO:RUOLO E STRUTTURA ORGANIZZATIVA213• il coordinamento delle strutture <strong>per</strong>iferichedell’Organizzazione (National Central Bureau);• l’assistenza alle polizie locali nel coordinamento delleindagini internazionali di maggiore complessità;• <strong>la</strong> promozione dello scambio di informazioni e diaccordi di col<strong>la</strong>borazione tra le forze di polizianazionali, in partico<strong>la</strong>re tra quelle appartenenti al<strong>la</strong>medesima regione;• <strong>la</strong> condivisione delle es<strong>per</strong>ienze investigative dimaggiore spessore;• l’individuazione delle linee di tendenza del<strong>la</strong> criminalitàemergente in ciascuna regione;• l’organizzazione di programmi addestrativi e diconferenze ed incontri a carattere regionale,“Supporto o<strong>per</strong>ativo di polizia” (O<strong>per</strong>ational Police Support),ulteriormente artico<strong>la</strong>to nelle Sezioni:• “E<strong>la</strong>borazione dati” (Criminal Data Processing), che cura,tra l’altro, <strong>la</strong> gestione e l’aggiornamento degli archiviinformatici “I.C.I.S. (delitti - c<strong>la</strong>ssificati <strong>per</strong> tipologia,luogo di commissione e modus o<strong>per</strong>andi - sequestri didroga, sequestri di banconote contraffatte, furti diveicoli e di o<strong>per</strong>e d’arte) ed “A.S.F.”, <strong>per</strong> <strong>la</strong>condivisione delle informazioni;• “Supporto legale ed archivi informatici specifici”(Forensic Support & Special Technical Databases). L’attivitàdi supporto legale si esplica, in partico<strong>la</strong>re, attraversol’e<strong>la</strong>borazione di studi e <strong>la</strong> formu<strong>la</strong>zione di parericoncernenti <strong>la</strong> coo<strong>per</strong>azione internazionale di polizianelle materie di competenza e <strong>la</strong> predisposizione dellebozze di accordo tra l’Interpol e gli stati o le altreorganizzazioni internazionali. I principali archiviinformatici specifici sono quelli re<strong>la</strong>tivi alle improntedigitali ed al DNA (Identification Bureau), nonché quelligestiti dai <strong>la</strong>boratori deputati all’esame dell’autenticità di


214LA DISCIPLINA CONTRO IL RICICLAGGIObanconote, assegni e documenti di identità (SecurityDocument).“Crimini Specifici” (Specialized Crimes), suddivisa nelle aree:• “Crimine Organizzato e Droga” (Criminal Organizations& Drugs);• “Crimine finanziario e tecnologico” (Financial & HighTech Crimes), nel<strong>la</strong> quale o<strong>per</strong>a, tra le altre, una cellu<strong>la</strong>denominata FOPAC (Funds derived from criminal activities),competente in tema di <strong>ricic<strong>la</strong>ggio</strong>, <strong>la</strong> quale sarà oggettodi più ampia disamina nei successivi paragrafi;• “Criminalità internazionale” (International Crimes), che sioccupa di reati contro <strong>la</strong> <strong>per</strong>sona, <strong>la</strong> proprietà e <strong>la</strong>sicurezza collettiva.2.4.4 Gli Uffici centrali nazionaliIn tutti i Paesi aderenti all’OIPC-Interpol sono stati istituiti,a livello centrale o nazionale, degli speciali servizi di polizia <strong>per</strong><strong>la</strong> trattazione, su di una base <strong>per</strong>manente e continua, di tutte lequestioni re<strong>la</strong>tive al<strong>la</strong> coo<strong>per</strong>azione internazionale di polizianell’ambito dell’Interpol. Questi servizi sono denominati“Servizi Centrali Nazionali”.Nei Paesi in cui esiste una direzione centrale del<strong>la</strong> polizia,l’Ufficio Centrale Nazionale viene indicato con <strong>la</strong> sig<strong>la</strong>“Interpol – NCB” (National Central Bureau).<strong>Il</strong> NCB svolge una funzione di raccordo tra i vari organi dipolizia o<strong>per</strong>anti nel Paese da un <strong>la</strong>to e gli altri Uffici CentraliNazionali ed il Segretariato Generale dall’altro, centralizzandoe coordinando, in partico<strong>la</strong>re, a livello nazionale, tutti gli affaririguardanti <strong>la</strong> coo<strong>per</strong>azione internazionale di polizia (art. 32dello Statuto).Compito precipuo del NCB è quello di promuovere edagevo<strong>la</strong>re le ricerche dei cosiddetti “malfattori


GLI ORGANISMI INTERNAZIONALI NEL CONTRASTO AL RICICLAGGIO:RUOLO E STRUTTURA ORGANIZZATIVA215internazionali” 19 , nonché di curare l’attiva partecipazione delPaese che rappresenta al<strong>la</strong> coo<strong>per</strong>azione internazionale,ado<strong>per</strong>andosi <strong>per</strong>ché siano attuate, a livello nazionale, lerisoluzioni adottate dall’Organizzazione e applicati i principifondamentali dello Statuto.2.5 L’Interpol italianaLa nascita del<strong>la</strong> Sezione italiana dell’Organizzazione risaleal 28 luglio 1930, allorquando venne istituito, dopo l’adesionedell’Italia al<strong>la</strong> “Commissione <strong>Internazionale</strong> di PoliziaCriminale”, un “Ufficio Centrale Nazionale di Polizia<strong>Internazionale</strong>” che, in una prima fase, finì <strong>per</strong> svolgere unafunzione meramente formale sul piano del<strong>la</strong> col<strong>la</strong>borazioneinternazionale. <strong>Il</strong> 1° gennaio 1974 l’Ufficio venneriorganizzato nell’ambito dell’allora “Direzione Generale diPubblica Sicurezza” ed assunse <strong>la</strong> denominazione di “UfficioCentrale Italiano di Polizia Criminale <strong>Internazionale</strong>”. Primadell’emanazione del Decreto del Ministro dell’Interno in data25 ottobre 2000, l’Interpol italiana costituiva un Servizio del<strong>la</strong>“Direzione Centrale di Polizia Criminale” ed era strutturata invarie Divisioni, <strong>la</strong> cui competenza era, in linea di massima,distinta <strong>per</strong> specificità criminosa.Attualmente, <strong>per</strong> effetto del<strong>la</strong> recente riorganizzazione del<strong>la</strong>predetta Direzione Centrale, essa o<strong>per</strong>a nell’ambito del“Servizio <strong>per</strong> <strong>la</strong> Coo<strong>per</strong>azione <strong>Internazionale</strong> di Polizia”,artico<strong>la</strong>zione a composizione interforze. Compito del Servizioè quello di indirizzare, curare ed agevo<strong>la</strong>re lo scambio19 Per “malfattore internazionale” deve intendersi colui che ha commesso un delitto inuno stato diverso dal proprio o da quello ove ha eletto domicilio, oppure colui che èdedito ad azioni criminose dirette ad arrecare danno a <strong>per</strong>sone o beni che si trovanoin un altro stato o, infine, chi, appena commesso il delitto, si rifugia all’estero e,continuando a delinquere, si sposta successivamente in diversi Paesi rendendo, così,difficile il proprio rintraccio o cattura (A. Manopulo, Polizia <strong>Internazionale</strong>, in Nss.D.I., XIII, Torino, 1966, pag. 215).


216LA DISCIPLINA CONTRO IL RICICLAGGIOinformativo ed o<strong>per</strong>ativo in materia di coo<strong>per</strong>azioneinternazionale di polizia, in costante raccordo con lecomponenti organiche del Dipartimento di P.S., del ComandoGenerale dell’Arma dei Carabinieri e del Comando Generaledel<strong>la</strong> Guardia di Finanza (II e III Reparto), caratterizzate dauna proiezione internazionale. Inoltre, esso viene consultato<strong>per</strong> <strong>la</strong> redazione di accordi internazionali e ne propone <strong>la</strong>negoziazione all’Ufficio <strong>per</strong> il Coordinamento e <strong>la</strong>Pianificazione delle FF.PP.<strong>Il</strong> nuovo Servizio si artico<strong>la</strong> su cinque Divisioni , due dellequali costituiscono insieme il referente nazionaledell’Organizzazione. In partico<strong>la</strong>re, esse curano l’attuazionedel<strong>la</strong> coo<strong>per</strong>azione tecnico-o<strong>per</strong>ativa di polizia, delleprocedure estradizionali e di assistenza giudiziaria, anche <strong>per</strong> <strong>la</strong>cattura di <strong>la</strong>titanti, nei seguenti settori o<strong>per</strong>ativi:• Divisione 2^ “Interpol”, suddivisa su quattro Sezioni:reati contro <strong>la</strong> <strong>per</strong>sona, criminalità organizzata,terrorismo, pirateria aerea, traffico di armi,immigrazione c<strong>la</strong>ndestina;• Divisione 3^ “Interpol”, organizzata su sette Sezioni:reati contro il patrimonio, stupefacenti, reati contro <strong>la</strong>Pubblica Amministrazione, traffico di o<strong>per</strong>e d’arte, reaticommessi mediante carte di credito e sistemi dipagamento, <strong>ricic<strong>la</strong>ggio</strong>, criminalità finanziaria,contrabbando, furto e traffico di autovettura rubate,reati contro l’ambiente, reati informatici, UfficioCentrale Nazionale <strong>per</strong> il falso nummario,contraffazione, diritti d’autore ed o<strong>per</strong>e d’ingegno.Completano l’organigramma del Servizio:• <strong>la</strong> Divisione 1^ “Affari Generali”;• <strong>la</strong> Divisione 4^ “U.N. Europol”;• <strong>la</strong> Divisione 5^ “S.I.RE.N.E.”;Al<strong>la</strong> direzione del Servizio è preposto, a rotazione, unDirigente Su<strong>per</strong>iore del<strong>la</strong> Polizia di Stato, un Generale di


GLI ORGANISMI INTERNAZIONALI NEL CONTRASTO AL RICICLAGGIO:RUOLO E STRUTTURA ORGANIZZATIVA217Brigata dell’Arma dei Carabinieri e un Generale di Brigatadel<strong>la</strong> Guardia di Finanza.Alle Divisioni sono assegnati, anch’essi a rotazione, duePrimi Dirigenti del<strong>la</strong> P.S., due Colonnelli dell’Arma deiCarabinieri ed un Colonnello del<strong>la</strong> Guardia di Finanza.2.6 L’attività dell’Interpol nel<strong>la</strong> lotta al <strong>ricic<strong>la</strong>ggio</strong>: il “FO.P.A.C.”Ancor prima di segna<strong>la</strong>rsi all’opinione pubblica mondiale, ilproblema dell’accumu<strong>la</strong>zione di immense ricchezze in manicriminali è stato <strong>per</strong> tempo oggetto di attenzione da partedell’Interpol. Oggi <strong>la</strong> lotta contro il <strong>ricic<strong>la</strong>ggio</strong> rientrasicuramente tra le priorità dell’Organizzazione. Secondo unadefinizione di <strong>la</strong>voro adottata dall’assemblea Generale nelcorso del<strong>la</strong> riunione del 1995, l’Interpol considera fattispecieintegrante il reato di <strong>ricic<strong>la</strong>ggio</strong> “ogni azione, compiuta o tentata,volta a impedire o sviare l’individuazione dell’origine di profittiillecitamente ottenuti, con l’intento di farli apparire come provenienti dafonti lecite”.L’attenzione dell’Organizzazione verso tale tipologia diillecito risale, come accennato, a tempi ben più remoti. Nelcorso degli ultimi venti anni, infatti, numerose sono state lerisoluzioni adottate dall’Assemblea Generale al fine dirichiamare l’attenzione degli stati membri sul<strong>la</strong> necessità diconcentrare le proprie risorse investigative nell’identificare,rinvenire e sequestrare i patrimoni delle imprese criminali. Intali circostanze, l’Assemblea ha anche sollecitato le Nazioni adincrementare lo scambio di informazioni in questo campo e ademanare provvedimenti normativi in grado di consentire alleforze di polizia l’accesso al<strong>la</strong> documentazione finanziaria delleorganizzazioni criminali, nonchè <strong>la</strong> confisca dei profittiderivanti dall’attività delinquenziale (riss. AGN/55/RES/18-1986, AGN/56/RES/11-1987, AGN/60/RES/4-1991,AGN/66/RES/15, 17 e 18-1997).


218LA DISCIPLINA CONTRO IL RICICLAGGIOTra le risoluzioni adottate in tema di <strong>ricic<strong>la</strong>ggio</strong>, dipartico<strong>la</strong>re significato appare indubbiamente quel<strong>la</strong> approvataa Nuova Dheli nel 1997 (ris. AGN/66/RES/15-1997), con <strong>la</strong>quale l’Assemblea Generale, prendendo atto dei progressicompiuti dal<strong>la</strong> comunità internazionale soprattutto nel<strong>la</strong> lottaal <strong>ricic<strong>la</strong>ggio</strong> dei capitali provenienti dal traffico distupefacenti 20 , ha <strong>la</strong>nciato un forte appello al<strong>la</strong> ratifica del<strong>la</strong>specifica Convenzione O.N.U. da parte delle Nazioni che nonvi avevano ancora provveduto, sollecitando nel contempo igoverni ad integrare il testo del<strong>la</strong> Convenzione al fine diattribuire alle forze di polizia i poteri necessari <strong>per</strong> contrastareefficacemente anche il <strong>ricic<strong>la</strong>ggio</strong> dei profitti illecitamenteottenuti in tale settore dalle organizzazioni criminali.La risoluzione, infine, rifacendosi al<strong>la</strong> definizione di<strong>ricic<strong>la</strong>ggio</strong> fornita nel 1995 – <strong>la</strong> quale, come già visto, si riferivaai proventi provenienti da qualsiasi categoria di illecito – harichiamato gli stati a riconoscere espressamente il <strong>ricic<strong>la</strong>ggio</strong>quale crimine specifico e a farsi promotori dello sviluppo diconcrete strategie di contrasto in ambito nazionale edinternazionale contro tale tipologia di illecito.2.6.1 Le attività del “FO.P.A.C.”Come accennato nei precedenti paragrafi, presso ilSegretariato Generale dell’Organizzazione o<strong>per</strong>aun’artico<strong>la</strong>zione specificamente deputata all’approfondimento20 Ci si riferiva, in partico<strong>la</strong>re, a:- <strong>la</strong> Convenzione O.N.U. contro <strong>la</strong> lotta al traffico illecito di droga e di sostanzestupefacenti del 1988;- il modello O.A.S. (Organization of American States) concernente <strong>la</strong> lotta al<strong>ricic<strong>la</strong>ggio</strong> dei capitali provenienti dal traffico di stupefacenti;- le quaranta raccomandazioni del GAFI;- <strong>la</strong> Convenzione adotta dal Consiglio d’Europa nel 1990 in ordine al <strong>ricic<strong>la</strong>ggio</strong>, lericerca, il sequestro e <strong>la</strong> confisca dei profitti illeciti;- <strong>la</strong> Direttiva CEE del 1991 sul<strong>la</strong> prevenzione dell’utilizzo del sistema finanziariointernazionale <strong>per</strong> finalità di <strong>ricic<strong>la</strong>ggio</strong>.


GLI ORGANISMI INTERNAZIONALI NEL CONTRASTO AL RICICLAGGIO:RUOLO E STRUTTURA ORGANIZZATIVA219delle problematiche legate al<strong>la</strong> lotta al <strong>ricic<strong>la</strong>ggio</strong>, denominata“FO.P.A.C.”, acronimo dell’espressione francese fonds provenentd’activites criminelles.A testimonianza dell’impegno decennaledell’Organizzazione in tale settore o<strong>per</strong>ativo, appareopportuno sottolineare che essa fu creata nel 1983, nell’ambitodell’Assemblea Generale tenuta a Cannes (riss.AGN/52/RES/2-1983 e AGN/57/RES/8-1988), dandocorpo all’esigenza, a quei tempi già fortemente sentita dal<strong>la</strong>comunità internazionale di polizia, di raggiungere maggioririsultati nel settore delle attività finanziarie legate al<strong>la</strong>criminalità organizzata.Compito principale del FO.P.A.C. è quello di analizzare <strong>la</strong>massa di informazioni in possesso del Segretario Generale, alfine di mettere in rilievo quelle di natura finanziaria o collegatead o<strong>per</strong>azioni illecite di <strong>ricic<strong>la</strong>ggio</strong> e diffonderle così tra i Paesimembri interessati.Anche attraverso il FO.P.A.C., il Segretario generale<strong>per</strong>segue una stretta col<strong>la</strong>borazione con altre organizzazioniinternazionali, allo scopo sia di favorire una maggioreconsapevolezza circa l’utilità delle tecniche di indaginefinanziaria nel<strong>la</strong> lotta contro il <strong>ricic<strong>la</strong>ggio</strong>, sia di incoraggiarel’adozione di strumenti giuridici internazionali <strong>per</strong> contrastaretale fenomeno.L’attività del “FO.P.A.C.” si esplica principalmenteattraverso lo svolgimento delle seguenti attività:• partecipazione alle iniziative delle organizzazioniinternazionali o<strong>per</strong>anti nel settore. <strong>Il</strong> “FO.P.A.C.” èmembro <strong>per</strong>manente delle seguenti istituzioniinternazionali:− Financial Action Task Force (FATF), noto anche comeGAFI;− Egmont Group;− Asian Pacific Group (APG);


220LA DISCIPLINA CONTRO IL RICICLAGGIO− Caribbean Financial Action Task Force (CFATF);− PC-R-EV Group, nell’ambito del Consiglio d’Europa;− European Banking Federation Fraud Working Group;• organizzazione del<strong>la</strong> “Conferenza Mondiale sui profittiderivanti da attività illecite”, che si tiene ogni anno inLione, presso il Segretariato Generale, al fine di fornireun aggiornato punto di situazione in ordine alletendenze del <strong>ricic<strong>la</strong>ggio</strong> mondiale ed alle iniziativeinvestigative internazionali nel<strong>la</strong> lotta al <strong>ricic<strong>la</strong>ggio</strong>;• sviluppo di progetti volti a documentare ed analizzare lostato del<strong>la</strong> lotta al <strong>ricic<strong>la</strong>ggio</strong> nelle diverse regioni delmondo, tra i quali:• progetto “M.A.L.E.”, avviato nel 1995 al fine diraccogliere informazioni sulle attività di <strong>ricic<strong>la</strong>ggio</strong>condotte in Europa dal<strong>la</strong> mafia;• progetto “East Wash”, sviluppato anch’esso a partire dal1995 sul<strong>la</strong> base di una segna<strong>la</strong>zione emersa nel corsodel<strong>la</strong> “IV Conferenza Mondiale sui profitti derivanti daattività illecite”, concernente un di<strong>la</strong>gante fenomeno di<strong>ricic<strong>la</strong>ggio</strong> condotto nel Paesi appartenenti all’exUnione Sovietica e nelle Nazioni dell’Est europeo;• progetto “Camouf<strong>la</strong>ge”, intrapreso con lo scopo diesaminare l’utilizzo <strong>per</strong> fini di <strong>ricic<strong>la</strong>ggio</strong> di fasidocumenti di identità, conti bancari riservati ed altristrumenti di “camuffamento”;• progetto “Asia Wash”, iniziato nel 1997 <strong>per</strong> <strong>la</strong> redazionedi uno studio approfondito sul<strong>la</strong> situazione del<strong>ricic<strong>la</strong>ggio</strong> in Asia;• redazione del “Bollettino Fo.P.A.C.”, pubblicazioneedita due o tre volte l’anno con lo scopo di consentire <strong>la</strong>diffusione delle tecniche investigative adottate dagli statimembri nel<strong>la</strong> lotta al <strong>ricic<strong>la</strong>ggio</strong>;• svolgimento di attività addestrative in tema di<strong>ricic<strong>la</strong>ggio</strong>, a richiesta degli stati membri, con <strong>la</strong>


GLI ORGANISMI INTERNAZIONALI NEL CONTRASTO AL RICICLAGGIO:RUOLO E STRUTTURA ORGANIZZATIVA221partecipazione, in qualità di docenti, di es<strong>per</strong>tiprovenienti anche da altre organizzazioni internazionali;• aggiornamento del data base “IMOLIN”, programmainformatico sviluppato dallo “United Nations Office forDrug Control Crime Prevention” (UNODCCP) esupportato dalle principali organizzazioni internazionaliche si occupano di <strong>ricic<strong>la</strong>ggio</strong> - tra cui il “FO.P.A.C.” -le quali curano <strong>la</strong> raccolta delle informazionidirettamente dagli stati.<strong>Il</strong> programma si compone di quattro archivi principali:• “News Forum”, attraverso il quale è possibile inviaremessaggi, richieste ed informazioni ad uso degli utenti;• “Library”, <strong>per</strong> <strong>la</strong> consultazione di convenzioni,raccomandazioni, esempi di modelli normativi ed altri;• “AMLID - Anti Money Laundering International Database”un ponderoso archivio del<strong>la</strong> normativa internazionalesul <strong>ricic<strong>la</strong>ggio</strong>, disponibile in inglese, francese espagnolo;• “Calendar of events”, un elenco cronologico degli eventi diinteresse <strong>per</strong> gli o<strong>per</strong>atori nel settore del <strong>ricic<strong>la</strong>ggio</strong>(attività addestrative, convegni, conferenze, seminari,incontri di <strong>la</strong>voro).2.6.2 Le iniziative più recentiPer quanto il fenomeno del <strong>ricic<strong>la</strong>ggio</strong> non sia mai statoconfinato all’interno di una so<strong>la</strong> nazione, l’avvento di internete delle tecnologie più avanzate ha notevolmente incrementato<strong>la</strong> facilità con cui il denaro, i documenti e le informazionipossono ora circo<strong>la</strong>re in tutto il mondo. Sempre più sovente,<strong>per</strong>tanto, le indagini in tema di <strong>ricic<strong>la</strong>ggio</strong> hanno determinatol’insorgenza di problematiche internazionali. La situazione èinoltre complicata dal fatto che il denaro non costituiscesemplicemente il fine ma <strong>la</strong> vera e propria essenza vitale di


222LA DISCIPLINA CONTRO IL RICICLAGGIOmolte imprese criminali, che fanno spesso ricorso a transazionieffettuate al solo scopo di confondere gli investigatori.Per tale motivo, risulta sempre più necessario ottenere <strong>la</strong>maggiore quantità possibile di informazioni in ordine alletecniche utilizzate dalle organizzazioni criminali <strong>per</strong> ricic<strong>la</strong>re iproventi delle attività illecite, facendone patrimonio comune ditutti gli investigatori.Anche al<strong>la</strong> luce delle brevi considerazioni sopra formu<strong>la</strong>te,il “FO.P.A.C.” si è recentemente fatto promotore di dueiniziative, documentate dal Bollettino n. 22, volte a:• affinare le tecniche di raccolta delle informazioni;• creare una rete di “punti di contatto” anti<strong>ricic<strong>la</strong>ggio</strong>.Sotto il primo profilo, il “FO.P.A.C.” ha rilevato comespesso il contenuto delle comunicazioni indirizzate all’Interpolnon contengano informazioni sufficientemente dettagliate, inpartico<strong>la</strong>r modo <strong>per</strong> quanto concerne i modus o<strong>per</strong>andi adottatidai ricic<strong>la</strong>tori.Nel<strong>la</strong> maggior parte dei casi, inoltre, le re<strong>la</strong>zioni deglio<strong>per</strong>anti riportano solo un breve riassunto delle indaginicondotte sul caso e l’indicazione dei soggetti coinvolti.A tale riguardo, il “FO.P.A.C.” si è posto i seguenti quattroobiettivi:• ottenere informazioni più dettagliate dagli o<strong>per</strong>anti;• individuare ed approfondire le nuove linee di tendenzadello sviluppo del <strong>ricic<strong>la</strong>ggio</strong>;• esaminare attentamente i dati “grezzi”, al fine di dare unvalore aggiunto all’intelligence, attraverso una efficaceattività di analisi;• rendere noti i risultati degli approfondimenti attraverso<strong>la</strong> loro comunicazione alle parti interessate, prime fratutte le forze di polizia che hanno fornito leinformazioni di partenza.Per quanto concerne il secondo aspetto, <strong>la</strong> creazione di unarete di “punti di contatto” anti<strong>ricic<strong>la</strong>ggio</strong> si pone il chiaroscopo di incrementare <strong>la</strong> coo<strong>per</strong>azione tra gli o<strong>per</strong>anti ed


GLI ORGANISMI INTERNAZIONALI NEL CONTRASTO AL RICICLAGGIO:RUOLO E STRUTTURA ORGANIZZATIVA223agevo<strong>la</strong>re lo scambio di informazioni nel settore del<strong>ricic<strong>la</strong>ggio</strong>.E’ stato notato, infatti, che spesso le informazioni diramateo le richieste inoltrate dal “FO.P.A.C.” non raggiungonointerlocutori in possesso di adeguata preparazioneprofessionale nel<strong>la</strong> materia del <strong>ricic<strong>la</strong>ggio</strong>, con le conseguenzenegative facilmente immaginabili <strong>per</strong> <strong>la</strong> circo<strong>la</strong>zione delleinformazioni o <strong>per</strong> <strong>la</strong> validità delle analisi effettuate. Per talemotivo, l’artico<strong>la</strong>zione ha richiesto ai Paesi membri di fornire inominativi delle <strong>per</strong>sone o dei reparti competenti nel settoredel <strong>ricic<strong>la</strong>ggio</strong>, al fine di fungere da punti di contatto <strong>per</strong> loscambio di informazioni.Si prevede che quando <strong>la</strong> rete diverrà pienamente o<strong>per</strong>ativa,<strong>la</strong> tempestività e <strong>la</strong> validità delle notizie circo<strong>la</strong>nti e delle analisieffettuati potranno essere notevolmente migliorati.3. World Customs Organization3.1 PremessaLa storia dell’Organizzazione Mondiale delle Dogane 21 , diseguito OMD (WCO – World Customs Organization) risale al1947 allorquando i governi dei 13 Paesi membri del<strong>la</strong>Commissione <strong>per</strong> <strong>la</strong> Coo<strong>per</strong>azione Economica Europearaggiunsero un accordo <strong>per</strong> l’istituzione di un gruppo distudio. A tale gruppo veniva attribuito il compito di esaminare<strong>la</strong> possibilità di stabilire una sorte di unione tra leamministrazioni doganali europee che si basasse sui principifissati dall’Accordo Generale sulle Tariffe ed il Commercio(GATT – General Agreement on Tariffs and Trade).21 Sito internet: www.wcoomd.org/ie/index.html


224LA DISCIPLINA CONTRO IL RICICLAGGIONel 1948, il gruppo di studio diede luogo a dueCommissioni di cui una economica e l’altra doganale. LaCommissione economica fu prodromica all’Organizzazione<strong>per</strong> <strong>la</strong> Coo<strong>per</strong>azione e lo Sviluppo Economico (OECD –Organization for Economic Co-o<strong>per</strong>ation and Development), mentrel’altra divenne il Consiglio <strong>per</strong> <strong>la</strong> Coo<strong>per</strong>azione Doganale(CCC – Customs Coo<strong>per</strong>ation Council). La sessione inaugurale delConsiglio fu tenuta a Brussels il 26 Gennaio 1953, con <strong>la</strong>partecipazione dei rappresentanti di 17 Paesi europei.Dopo alcuni anni il numero dei Paesi membri del Consiglioaumentò considerevolmente anche fuori dell’Europa, sicchénel 1944 il Consiglio assunse il nome di OrganizzazioneMondiale delle Dogane (WCO – World Customs Organization),anche <strong>per</strong> riflettere maggiormente <strong>la</strong> sua transizione verso unaistituzione intergovernativa globale.Oggi i componenti dell’OMD, in rappresentanza di 158Paesi, sono responsabili di più del 95% dei proventi di tutto ilcommercio internazionale.3.2 ScopiL’OMD è un’istituzione indipendente ed intergovernativa ilcui compito è quello di migliorare l’efficacia e l’efficienza delleamministrazioni doganali. Essa è, inoltre, l’unica concompetenza globale sulle materie doganali.Nell’esaminare analiticamente <strong>la</strong> missione assegnataall’Organizzazione, si evidenzia che essa assolve i compiti di:• stabilire, mantenere, supportare e promuovere glistrumenti internazionali <strong>per</strong> l’armonizzazione el’uniforme applicazione dei sistemi e delle proceduresemplificate ed efficaci <strong>per</strong> <strong>la</strong> gestione del movimentodei beni, delle <strong>per</strong>sone e dei mezzi attraverso lefrontiere doganali;• rinforzare gli sforzi degli Stati Membri <strong>per</strong> assicurare ilrispetto di tali procedure con le proprie norme,


GLI ORGANISMI INTERNAZIONALI NEL CONTRASTO AL RICICLAGGIO:RUOLO E STRUTTURA ORGANIZZATIVA225tendendo a massimizzare l’efficacia del<strong>la</strong> coo<strong>per</strong>azionetra gli Stati Membri e con le altre organizzazioniinternazionali allo scopo di combattere i reati doganali equelli attinenti le altre transazioni;• assistere gli Stati membri ad affrontare le sfide <strong>la</strong>nciatedel moderno business ed adattare i cambiamenti allecircostanze, promuovendo <strong>la</strong> comunicazione e <strong>la</strong>coo<strong>per</strong>azione tra gli Stati Membri e le altreorganizzazioni mondiali, ricercando l’integrità, losviluppo delle risorse umane, <strong>la</strong> trasparenza, ilmiglioramento del management ed i metodi di <strong>la</strong>vorodelle amministrazioni doganali, nonché condividendo lemigliori es<strong>per</strong>ienze o<strong>per</strong>ative.3.3 La strutturaL’OMD è un forum dove i delegati rappresentanoun’ampia varietà di Paesi Membri aventi un medesimoapproccio alle problematiche doganali. E’ importanteevidenziare che ogni Paese Membro ha un rappresentante edispone di un solo voto. I Membri dell’OMD possono ancheusufruire dell’assistenza tecnica e delle attività addestrative chea volte possono essere svolte direttamente nel Paese d’origine.L’OMD è diretta da un Consiglio e dal<strong>la</strong> Commissione <strong>per</strong><strong>la</strong> Politica (24 membri), nonché <strong>per</strong> gli aspetti finanziari èsupportata dal<strong>la</strong> Commissione Finanza (17 membri) ed o<strong>per</strong>aattraverso le sue Commissioni ed il Segretariato secondo unPiano strategico annualmente approvato dallo stessoConsiglio.Le principali commissioni dell’OMD sono quelle:• tecnica <strong>per</strong>manente;• <strong>per</strong> le agenzie;• <strong>per</strong> il sistema armonizzato;• tecnica <strong>per</strong> le valutazioni doganali;


226LA DISCIPLINA CONTRO IL RICICLAGGIO• tecnica sulle regole dell’origine.3.4 Le attivitàPer molti anni l’OMD ha fatto progressi <strong>per</strong> provvedereall’armonizzazione delle procedure doganali ed ha sviluppato eadottato un sistema <strong>per</strong> <strong>la</strong> descrizione armonizzata dei beni edei codici, che è ampiamente utilizzato <strong>per</strong> <strong>la</strong> c<strong>la</strong>ssificazionedei beni e <strong>per</strong> il pagamento dei dazi doganali.Nel giugno del 1999 <strong>la</strong> Convenzione <strong>Internazionale</strong> diKyoto <strong>per</strong> <strong>la</strong> semplificazione e l’armonizzazione delleprocedure doganali è stata approvata dal Consiglio.Tale Convenzione costituisce una risposta:• al<strong>la</strong> crescita del commercio internazionale, specieattraverso il sistema cargo;• all’incredibile sviluppo dell’informazione tecnologica;• all’elevata competitività del business internazionalebasato sul<strong>la</strong> qualità dei servizi e sul<strong>la</strong> soddisfazione deiclienti.L’OMD amministra anche l’accordo <strong>per</strong> <strong>la</strong> valutazionedell’Organizzazione Mondiale <strong>per</strong> il Commercio (WTO –World Trade Organization) ed ha recentemente sviluppato leregole armonizzate <strong>per</strong> l’origine dei beni.Nonostante i significativi progressi è da sottolineare il fattoche molte organizzazioni doganali stanno ancora affrontandoil problema dell’inefficienza e del<strong>la</strong> corruzione.Per fornire una risposta adeguata a tali problematiche,l’OMD, oltre a fornire assistenza tecnica ai suoi Membri, hasviluppato un programma <strong>per</strong> <strong>la</strong> riforma e <strong>la</strong> modernizzazionedegli organismi doganali (CRM – Customs Reform andModernization Programme).Tale programma si presuppone di assistere leamministrazioni doganali degli Stati Membri nel tentativo didiventare più indipendenti attraverso:• un migliore uso delle risorse;


GLI ORGANISMI INTERNAZIONALI NEL CONTRASTO AL RICICLAGGIO:RUOLO E STRUTTURA ORGANIZZATIVA227• un rafforzamento delle capacità manageriali;• nuove strutture caratterizzate da adeguati ed efficientiprocessi e procedure doganali.3.5 La struttura regionale degli uffici di collegamento (RILO –Regional Intelligence Liaison Offices)<strong>Il</strong> programma RILO è organizzato su tre essenziali ecomplementari livelli ed è supportato dal<strong>la</strong> Struttura delleAgenzie doganali (CEN – Customs Enforcement Network), che èun sistema di informazione, analisi e comunicazione <strong>per</strong> <strong>la</strong>lotta ai reati doganali.I tre livelli sono costituiti:• dal Segretariato dell’OMD;• dai RILO;• dai punti di contatto delle amministrazioni degli StatiMembri (CP – Contact points).3.5.1 <strong>Il</strong> ruolo del Segretariato dell’OMD<strong>Il</strong> Segretariato gestisce, attraverso una gestionecentralizzata, <strong>la</strong> banca dati del CEN ed il re<strong>la</strong>tivo sito web.Inoltre:• facilita lo scambio di informazioni;• fornisce attività tecnica ed addestrativa;• promuove <strong>la</strong> coo<strong>per</strong>azione tra le diverse agenzie emantiene i contatti con l’OICP - Interpol, le NazioniUnite ed altre rilevanti Organizzazioni internazionali;• prepara e pubblica i rapporti annuali sui trends globali,compreso il rapporto annuale sulle dogane e <strong>la</strong> droga(Customs and Drugs report);• riceve, sviluppa e distribuisce i messaggi di allerta e irapporti analitici sui trends globali;


228LA DISCIPLINA CONTRO IL RICICLAGGIO• sviluppa e conduce, in coo<strong>per</strong>azione con i RILO,speciali progetti interregionali <strong>per</strong> identificare leminacce re<strong>la</strong>tive ai nuovi trends del contrabbando.3.5.2 <strong>Il</strong> ruolo dei RILOI RILO sono gli Uffici più importanti dell’intero sistema. <strong>Il</strong>loro compito è di:• validare i controlli effettuati nel<strong>la</strong> banca dati del CEN;• assolvere una varietà di compiti di analisi, incluso quello<strong>per</strong> <strong>la</strong> valutazione dei rischi regionali, identificando inuovi trends <strong>per</strong> il contrabbando, i metodi dioccultamento, i modi o<strong>per</strong>andi ed altri aspetti diinteresse;• raccogliere, valutare e distribuire dettagli informativi suiprincipali sequestri o altre importanti o<strong>per</strong>azioniconcluse con successo;• preparare e pubblicare <strong>per</strong>iodicamente bollettini erapporti sui trends regionali;• condurre ricerche e studi su tematiche doganali alloscopo di implementare il sito web;• ricevere, sviluppare e distribuire i messaggi di allerta;• condurre e sviluppare i progetti regionali;• promuovere e mantenere <strong>la</strong> coo<strong>per</strong>azione con le Forzedi polizia e le altre organizzazioni incaricate di svolgereanaloghe attività;• fornire assistenza anche tecnica ai punti di contatto.I RILO hanno sede in Polonia, Porto Rico, Cile, Marocco,Senegal, Camerun, Kenya, Arabia Saudita, Giappone eGermania.


GLI ORGANISMI INTERNAZIONALI NEL CONTRASTO AL RICICLAGGIO:RUOLO E STRUTTURA ORGANIZZATIVA2293.5.3 <strong>Il</strong> ruolo dei punti di contattoI punti di contatto sono costituiti in ogni stato Membro edil loro funzionamento è assicurato dagli organi incaricati diassicurare l’adempimento delle rispettive normative doganali.In Italia il punto di contatto è assicurato dal<strong>la</strong> Guardia diFinanza.Essi assolvono il compito di:• raccogliere i dati sui reati doganali;• inserire i dati dei sequestri nel<strong>la</strong> banca dati del CEN;• ottenere fotografie dei principali sequestri e dei metodidi occultamento, provvedendo ad inserirli nel<strong>la</strong> bancadati CEN o ad inviarli ai RILO;• analizzare i dati sui sequestri nazionali, con partico<strong>la</strong>reriferimento ai nuovi trends posti in essere <strong>per</strong> <strong>la</strong>commissione dei reati doganali;• ottenere i messaggi di allerta, provvedendo ad inviarli aiRILO;• distribuire a livello nazionale le informazioni aventicarattere di intelligence, i messaggi di allerta nonchéogni altra pubblicazione ricevuta dall’OMD;• avviare e partecipare ai progetti regionali condotti daiRILO;• promuovere e mantenere a livello nazionale <strong>la</strong>coo<strong>per</strong>azione con le altre agenzie;• richiedere ai RILO specifiche attività di analisi <strong>per</strong>migliorare l’efficacia delle azioni intraprese.3.6 L’attività di contrasto al crimine organizzato ed, in partico<strong>la</strong>re, al<strong>ricic<strong>la</strong>ggio</strong>L’OMD rivolge una partico<strong>la</strong>re attenzione anche alcontrasto delle principali attività poste in essere dal crimineorganizzato, proprio in re<strong>la</strong>zione al<strong>la</strong> natura stessa dei compitiassolti nel suo ambito dalle amministrazioni doganali.


230LA DISCIPLINA CONTRO IL RICICLAGGIOPer <strong>la</strong> definizione di crimine organizzato anche l’OMD sirichiama al contenuto dell’art. 2 del<strong>la</strong> Convenzione delleNazioni Unite sul Crimine Organizzato Transnazionale (TAC– Transnational Organized Crime), secondo il quale un gruppocriminale organizzato è caratterizzato dal<strong>la</strong> presenza di unastruttura costituita da tre o più <strong>per</strong>sone, in essere <strong>per</strong> un<strong>per</strong>iodo lungo tempo e che agiscono di concerto tra loro alloscopo di commettere uno o più forme di reati <strong>per</strong> ottenere,direttamente o indirettamente, vantaggi finanziari o materiali.La citata Convenzione, in partico<strong>la</strong>re, criminalizza leseguenti attività:• <strong>la</strong> partecipazione nei gruppi criminali organizzati;• il <strong>ricic<strong>la</strong>ggio</strong> dei proventi del crimine;• <strong>la</strong> corruzione;• l’ostruzione del<strong>la</strong> giustizia.Per quanto di immediato interesse, l’art. 6 del<strong>la</strong> citataConvenzione definisce il reato di <strong>ricic<strong>la</strong>ggio</strong>, identificandolonelle seguenti attività:• <strong>la</strong> conversione o il trasferimento di proprietà allo scopodi occultare o nascondere l’origine illecita di dettaproprietà;• l’occultamento del<strong>la</strong> vera natura, del<strong>la</strong> fonte, del<strong>la</strong>provenienza, del movimento del<strong>la</strong> proprietà o dei dirittiriferiti al bene in oggetto;• l’acquisizione, il possesso o l’uso del<strong>la</strong> proprietà;• <strong>la</strong> partecipazione in associazione o <strong>la</strong> cospirazione acommettere reati;• ogni altro atto o tentativo di occultare o di nasconderel’identità dei proventi ottenuti illegalmente in modo chepossano apparire come provenienti da fonte lecita.


GLI ORGANISMI INTERNAZIONALI NEL CONTRASTO AL RICICLAGGIO:RUOLO E STRUTTURA ORGANIZZATIVA2313.6.1 <strong>Il</strong> ruolo dell’OMDL’OMD sin dal 1998 ha costituito un apposito gruppo di<strong>la</strong>voro allo scopo di:• <strong>per</strong>venire ad una definizione di crimine organizzatotransnazionale, visto da una prospettiva doganale;• definire il ruolo che le dogane devono svolgere in talecontesto;• emanare raccomandazioni specifiche;• stabilire i principi generali <strong>per</strong> lo svolgimento delleattività delle amministrazioni doganali;• aggiornare <strong>la</strong> funzionalità del<strong>la</strong> Struttura delle Agenziedoganali (CEN – Customs Enforcement Network);• organizzare conferenze internazionali sul<strong>la</strong> specificatematica;• raccogliere informazioni in tutto il mondo allo scopo dicontrastare più efficacemente tali fenomeni illeciti, incoo<strong>per</strong>azione con le altre agenzie o forze di polizia.In concreto le amministrazioni doganali provvedono a:• intercettare alle frontiere i movimenti illegali di contantio di altri strumenti negoziabili;• intercettare i movimenti illeciti di metalli preziosi (ad es.oro e diamanti);• individuare le frodi poste in essere attraverso iltrasferimento di denaro a pagamento di o<strong>per</strong>azionicommerciali mai avvenute.


CAPITOLO IIILA DISCIPLINA NORMATIVA ITALIANA PER ILCONTRASTO DEL RICICLAGGIO1. Cenni sull’assetto normativo anti<strong>ricic<strong>la</strong>ggio</strong> introdotto dal<strong>la</strong> legge 18maggio 1978, n. 191.Esaminando, cronologicamente, <strong>la</strong> normativa sul<strong>la</strong>repressione del <strong>ricic<strong>la</strong>ggio</strong> nel sistema penale italiano, si osservicome <strong>la</strong> previsione di un’autonoma fattispecie criminosavenne introdotta, <strong>per</strong> <strong>la</strong> prima volta, dall’art. 648 - bis delcodice penale (rubricato: sostituzione di denaro o valoriprovenienti da rapina aggravata o sequestro di <strong>per</strong>sona a scopodi estorsione), ad o<strong>per</strong>a dell’art. 3 del D.L. 21 marzo 1978,convertito successivamente nel<strong>la</strong> legge n. 191 del 1978.In precedenza, il cennato fenomeno delittuoso, in assenzadi specifica previsione normativa, veniva ricondotto alleipotesi di cui agli artt. 648 (ricettazione) ovvero 378 o 379 c. p.(ossia favoreggiamento <strong>per</strong>sonale / favoreggiamento reale).La versione del 1978 del delitto di <strong>ricic<strong>la</strong>ggio</strong> fu concepitacome un deterrente contro qualsiasi comportamento checontribuisse a rendere conveniente il reato principale 1 al fine,ovviamente, di reprimere i comportamenti antigiuridicipresupposti.L’al<strong>la</strong>rme sociale causato dai delitti del<strong>la</strong> specie, spinse illegis<strong>la</strong>tore del 1978 a criminalizzare <strong>la</strong> condotta di chi si renderesponsabile di “fatti o atti diretti a sostituire denaro o valoriprovenienti dai delitti di… con altro danaro o altri valori, al1 CORVESE - SANTORO, <strong>Il</strong> <strong>ricic<strong>la</strong>ggio</strong> del denaro nel<strong>la</strong> legis<strong>la</strong>zione civile e penale,Giuffrè, Mi<strong>la</strong>no, 1996.


234LA DISCIPLINA CONTRO IL RICICLAGGIOfine di procurare a sè o ad altri un profitto o di aiutare gliautori dei delitti suddetti ad assicurarsi il profitto del reato”.La norma risultava, in partico<strong>la</strong>re, p<strong>la</strong>smata sui reati diricettazione e favoreggiamento reale che, come noto, hannoquale genesi proprio <strong>la</strong> presenza di una precedente situazioneantigiuridica.La norma dell’epoca fu costruita su due condotte criminose:<strong>la</strong> prima riguardante <strong>la</strong> sostituzione di danaro o valoriprovenienti dai delitti presupposto con altro danaro o valori, alfine di procurare a sé o ad altri un profitto, l’altra incentratasull’aiuto prestato agli autori dei delitti a monte <strong>per</strong> assicurareil profitto del reato.Da una sia pur veloce analisi del<strong>la</strong> citata fattispeciecriminosa è, quindi, agevole individuare, nel<strong>la</strong> prima condotta,una stretta assimi<strong>la</strong>zione con il reato di ricettazione e, nel<strong>la</strong>successiva, un’indubbia assonanza con il reato difavoreggiamento reale.Si trattava, in buona sostanza, di un’ipotesi delittuosaavente natura strumentale, una sorta d’ipotesi “post factum”punibile <strong>per</strong> tutte quelle ipotesi non riconducibili nel<strong>la</strong> sfera dio<strong>per</strong>atività del “favoreggiamento” o del<strong>la</strong> “ricettazione”.Soggetto attivo del reato poteva essere chiunque non fossel’autore o il compartecipe dei delitti a monte.Ovviamente, una tale costruzione normativa pose nonpochi problemi all’individuazione di un criterio checonsentisse di distinguere l’ipotesi di <strong>ricic<strong>la</strong>ggio</strong> da quelle delconcorso nel reato presupposto.Per quanto riguarda le fattispecie di ricettazione efavoreggiamento reale, va succintamente osservato chel’elemento materiale del<strong>la</strong> prima è dato, come esplicitamenteenunciato nel<strong>la</strong> norma, dall’acquistare, dal ricevere odall’occultare denaro o cose provenienti da delitto, ovverodall’intromettersi nel farli acquistare, ricevere o occultare.


LA DISCIPLINA NORMATIVA ITALIANA PER IL CONTRASTO DEL RICICLAGGIO 2352. Ricettazione, favoreggiamento reale e <strong>ricic<strong>la</strong>ggio</strong>: <strong>la</strong> definizionegiurisprudenziale dei criteri discriminanti.Come anticipato nel paragrafo precedente, non pochifurono i problemi <strong>per</strong> individuare un criterio che consentissedi effettuare una distinzione chiara e netta tra il delitto di<strong>ricic<strong>la</strong>ggio</strong>, <strong>la</strong> ricettazione e il favoreggiamento reale.Sul punto intervenne <strong>la</strong> Suprema Corte di Cassazione <strong>la</strong>quale cercò di creare uno spazio autonomo al fenomeno del“<strong>ricic<strong>la</strong>ggio</strong>”.Essa s’impegnò nel trovare criteri di differenziazione tra <strong>la</strong>figura del<strong>la</strong> ricettazione e del favoreggiamento reale da unaparte, e <strong>la</strong> fattispecie del <strong>ricic<strong>la</strong>ggio</strong> dall’altra.In una sua decisione <strong>la</strong> Corte 2 precisò che “<strong>la</strong> previsionedel<strong>la</strong> nuova ipotesi... da un <strong>la</strong>to è più ristretta rispetto almodello legale del reato di ricettazione e di quello difavoreggiamento e, dall’altro, richiede un elemento in più. <strong>Il</strong>reato di ricettazione può, infatti, riguardare qualsiasi cosaproveniente da qualsiasi delitto, mentre il reato di <strong>ricic<strong>la</strong>ggio</strong> siconfigura solo rispetto a danaro e valori provenienti da rapinaaggravata, estorsione aggravata o sequestro di <strong>per</strong>sona a scopod’estorsione. <strong>Il</strong> reato di favoreggiamento reale, che entra nel<strong>la</strong>tipicità del reato di <strong>ricic<strong>la</strong>ggio</strong> attraverso il dolo, ha, a sua volta,una previsione più ampia, sia <strong>per</strong>ché essa, a differenza diquel<strong>la</strong> del <strong>ricic<strong>la</strong>ggio</strong>, riguarda qualsiasi reato, sia <strong>per</strong>ché l’aiutopuò servire al favorito <strong>per</strong> assicurare il prodotto o il prezzo delreato”.Successivamente, <strong>la</strong> Suprema Corte con un’altra sentenza 3riaffermò che “il dettato normativo dell’art. 648 - bis checontiene <strong>la</strong> espressa previsione che, tra gli scopi che l’agentepuò avere di mira nel<strong>la</strong> realizzazione del<strong>la</strong> condotta vietata, siada ricomprendere anche quello di aiutare gli autori dei delitti2 Cass., 24 novembre 1986, n. 13155, GI, 1988, II, 164 e CP, 1988, 859.3 Cass., 12 giugno 1987, n. 7382, RP, 1988, 3<strong>03</strong> ss..


236LA DISCIPLINA CONTRO IL RICICLAGGIOspecificamente indicati ad assicurare il profitto del reato,induce ad escludere che l’elemento differenziale tra <strong>la</strong>fattispecie delittuosa di cui al<strong>la</strong> detta norma e quel<strong>la</strong> difavoreggiamento reale, consista sempre nel cosiddetto dolospecifico (presente nel<strong>la</strong> prima e non nel<strong>la</strong> seconda) poichè,almeno <strong>per</strong> una delle ipotesi previste dall’art. 648 - bis, le duefigure delittuose, considerate nel<strong>la</strong> loro fattispecie legale,corrispondono <strong>per</strong>fettamente in tutti i loro elementicostitutivi. In siffatta ipotesi il principio selettivo del<strong>la</strong>specialità, stabilito dall’art. 15 c.p., imporrà l’applicazionedell’art. 648 - bis anzichè dell’art. 179, dovendosi riconoscereche nel<strong>la</strong> struttura di quel<strong>la</strong> norma, sono presenti, oltrechètutti gli elementi propri dell’altra, anche l’elementospecializzante del riferimento del<strong>la</strong> condotta soltanto ad alcunefigure delittuose”.Da quanto sopra fu possibile ricavare un primo parametrodi differenziazione tra le norme in esame individuabile nel<strong>la</strong>previsione, <strong>per</strong> <strong>la</strong> configurabilità del reato di <strong>ricic<strong>la</strong>ggio</strong>, dispecifici delitti a monte che, viceversa, nel<strong>la</strong> ricettazione e nelfavoreggiamento non sono richiestiNon di meno anche in presenza di un elemento qualificante<strong>la</strong> fattispecie, quale è il “dolo specifico”, residuaronocomunque delle difficoltà nel<strong>la</strong> distinzione tra queste figure direato.Peraltro, limitarsi a individuare nei reati presupposto uncriterio di differenziazione significava proporre una sostanzialeassimi<strong>la</strong>zione tra i reati che conduceva a contraddittorieapplicazioni delle fattispecie.Una diversa impostazione del problema <strong>la</strong> si ritrova in unanon più recente pronuncia di merito 4 ove venne sostenuto che“l’ipotesi criminosa prevista dall’art. 648 - bis è più ampia diquel<strong>la</strong> contemp<strong>la</strong>ta dall’art. 648 c.p., poiché oltre a contenere4 Corte d’App. Cagliari, 25 ottobre 1980, CP, 1984, 2204.


LA DISCIPLINA NORMATIVA ITALIANA PER IL CONTRASTO DEL RICICLAGGIO 237una condotta eventuale di favoreggiamento reale, prevedeespressamente una direzione del<strong>la</strong> condotta al <strong>ricic<strong>la</strong>ggio</strong>”.Per tale via si arrivava al<strong>la</strong> conclusione in forza del<strong>la</strong> quale <strong>la</strong>citata direzione del<strong>la</strong> condotta, anche in presenza del<strong>la</strong>semplice ricezione del danaro con l’intenzione di ricic<strong>la</strong>rlointegrava il reato, mentre gli atti successivi risultavano rilevantisolo ai fini del<strong>la</strong> prova del<strong>la</strong> loro direzione.In altre parole, secondo questa impostazione, risiedevanell’elemento soggettivo il criterio di differenziazione tra ireati, in linea <strong>per</strong>altro con l’impostazione giurisprudenziale edottrinale al tempo dominante, che individuava nel dolospecifico <strong>la</strong> differenza tra ricettazione e favoreggiamentoreale 5 .Ed infatti, ad avviso del<strong>la</strong> dottrina 6 l’acquisizione del<strong>la</strong>disponibilità materiale del denaro o dei valori non era al difuori del<strong>la</strong> condotta del reato, ma ne costituiva uno deimomenti.Tale impostazione, che privilegiava l’elemento soggettivo,non poneva, tuttavia, alcun accento su una differenziazionedelle condotte tipiche dei reati in oggetto, contribuendo così:da un <strong>la</strong>to a non sciogliere quei nodi di commistione tra i reati;dall’altro a sottrarre all’art. 648 - bis quell’autonomia normativaauspicata dal legis<strong>la</strong>tore.La Corte di Cassazione 7 sul punto precisò che “con <strong>la</strong>norma dell’art. 648 - bis….il legis<strong>la</strong>tore ha creato, <strong>per</strong> <strong>la</strong>repressione del fenomeno del <strong>ricic<strong>la</strong>ggio</strong>, una ipotesi criminosaautonoma, a consumazione anticipata che non consente iltentativo, <strong>per</strong> <strong>la</strong> cui realizzazione è richiesto un plus rispetto alreato di ricettazione, il compimento cioè di atti o fatti direttial<strong>la</strong> sostituzione del denaro; prima del compimento di tali atti5 Vgs. prec. nota n. 3.6 DALIA, L’attentato agli impianti ed il delitto di <strong>ricic<strong>la</strong>ggio</strong>, Mi<strong>la</strong>no, 1979, 80 ss.7 Cass., 2 febbraio 1983, n. 7728, CP, 1984. 2204 ss., con nota di FERRARO,Osservazione su taluni aspetti problematici del delitto di <strong>ricic<strong>la</strong>ggio</strong>.


238LA DISCIPLINA CONTRO IL RICICLAGGIOo fatti il soggetto può essere chiamato a rispondere del soloreato di ricettazione o di favoreggiamento reale mentre unavolta compiuti quegli atti risponderà del reato più grave ex art.648 - bis…”.Ciò, <strong>per</strong>altro, consentì di ribadire che, rispetto al<strong>la</strong>fattispecie prevista dall’art. 648 - bis, l’acquisizione del<strong>la</strong> res,anche qualora sostanziasse <strong>la</strong> commissione del reato diricettazione o favoreggiamento reale, costituiva “antefatto nonpunibile” 8 in quanto essa risultava essere solo uno deimomenti del<strong>la</strong> condotta tipica prevista dall’art. 648 - bis.In tale ottica <strong>la</strong> seconda parte del<strong>la</strong> condotta, ovverosiaquel<strong>la</strong> tipica del reato di <strong>ricic<strong>la</strong>ggio</strong>, non poteva che costituire“elemento specializzante” rispetto alle fattispecie previste dagliartt. 648 e 379 c.p.. Ciò risolse, sotto altro aspetto, anchel’ulteriore problema del concorso di reati rendendosiapplicabile il disposto di cui all’art. 15 c.p., giungendo <strong>per</strong> talevia all’esclusione di qualsiasi possibilità di concorso materialetra i reati, nonostante non vi fosse un’espressa c<strong>la</strong>uso<strong>la</strong> diriserva nel testo dell’art. 648 - bis.Si osservi, infine, come proprio <strong>la</strong> condotta del<strong>la</strong>“sostituzione” presupponesse, necessariamente, unapreventiva “ricezione” che vedeva assorbita, nell’art. 648 - bis,<strong>la</strong> precedente condotta di ricettazione.<strong>Il</strong> contraddittorio quadro giurisprudenziale sin quievidenziato esplicita, in maniera chiara, come con <strong>la</strong> primaformu<strong>la</strong>zione dell’art. 648 - bis il legis<strong>la</strong>tore abbia volutosostanzialmente apprestare specifiche misure contro talunireati (quali i rapimenti e i ricatti) e, comunque, creare unostrumento di lotta contro i reati presupposto più che contro ildelitto di <strong>ricic<strong>la</strong>ggio</strong> in sé 9 .8 VASSALLI, Antefatto non punibile, post fatto non punibile, Enciclopedia del dir., II,Mi<strong>la</strong>no, 1958, 505 ss.9 In merito, FLICK, Ricic<strong>la</strong>ggio, in Enc. giur., XXVIII, Roma, 1991, 2.


LA DISCIPLINA NORMATIVA ITALIANA PER IL CONTRASTO DEL RICICLAGGIO 239Per concludere, non pare su<strong>per</strong>fluo ricordare comeulteriore elemento di differenziazione con i reati di cui agliartt. 648 e 379 c.p. si poteva ricavare, secondo autorevole10dottrina , dal<strong>la</strong> natura del delitto di cui all’art.648 - bis,trattandosi di reato a consumazione anticipata anziché didanno.3. La fattispecie di <strong>ricic<strong>la</strong>ggio</strong> come introdotta dall’art. 23 del<strong>la</strong> legge 19marzo 1990, n. 55. <strong>Il</strong> nuovo testo dell’art. 648 - bis introdotto dal<strong>la</strong>legge 9 agosto 1993, n. 328.Con <strong>la</strong> legge n. 55 del marzo 1990 il legis<strong>la</strong>tore ha riscritto ildelitto di cui all’art. 648 - bis del c.p.. In via preliminare, appareopportuno evidenziare come, <strong>per</strong> <strong>la</strong> prima volta, viene usatoquale nomen iuris del delitto quello di “<strong>ricic<strong>la</strong>ggio</strong>”. Inoltre, siosservi che <strong>la</strong> legge n. 55 del 1990, tito<strong>la</strong>ta “Nuovedisposizioni <strong>per</strong> <strong>la</strong> prevenzione del<strong>la</strong> delinquenza di tipomafioso e altre gravi forma di manifestazione del<strong>la</strong> criminalitàsociale”, struttura un sistema di lotta al<strong>la</strong> criminalitàorganizzata ben più incisivo rispetto al passato. In partico<strong>la</strong>re,viene esplicitato, a chiare lettere, l’esistenza di un legame tracriminalità organizzata ed il fenomeno del <strong>ricic<strong>la</strong>ggio</strong> al puntoche, tra i reati presupposto, vengono inseriti quelli concernenti<strong>la</strong> produzione e il traffico di sostanze stupefacenti.Andando ora, più dettagliatamente, alle modificheintervenute si osservi come gli artt. 23 e 24 del<strong>la</strong> legge n. 55del 1990 hanno, rispettivamente, modificato l’art. 648 - bis eintrodotto, accanto a quest’ultimo, anche l’art. 648 - ter il qualeha previsto <strong>la</strong> punibilità di chi impiega denaro, beni o altrautilità di provenienza illecita.Nel rinnovel<strong>la</strong>to art. 648 - bis e nel nuovo art. 648 - ter vieneravvisata quel<strong>la</strong> “svolta significativa” verso <strong>la</strong> consapevolezza10 ANTOLISEI, Manuale di diritto penale, parte spec., Mi<strong>la</strong>no, 1996.


240LA DISCIPLINA CONTRO IL RICICLAGGIOdi una <strong>per</strong>icolosità in sé del fenomeno del <strong>ricic<strong>la</strong>ggio</strong> e <strong>la</strong> suavalutazione in un’ottica che non sia più soltanto retrospettiva edi accertamento dei reati a monte.Peraltro, l’ampliamento del<strong>la</strong> prospettiva, ad avviso di partedel<strong>la</strong> dottrina, varrebbe ad escludere, ancor di più, unaqualsiasi ipotesi di concorso con l’ipotesi di ricettazione ex art.648 c.p., poiché <strong>la</strong> condotta di immissione nel mercato didanaro di provenienza illecita, determinando una lesionedell’ordine economico e finanziario ben più rilevante delprofitto individuale, farebbe venire meno <strong>la</strong> fase del<strong>la</strong>ricezione di beni quale autonomo fatto lesivo, in consonanzacon il già citato principio di specialità previsto dall’art. 15c.p. 11 .Tale impostazione viene, <strong>per</strong>altro, condivisa anche dal<strong>la</strong>giurisprudenza, giacché in essa si ritrova <strong>la</strong> conferma del<strong>la</strong>natura plurioffensiva del delitto di <strong>ricic<strong>la</strong>ggio</strong>.Venendo ora al<strong>la</strong> nuova struttura dell’art. 648 - bis <strong>la</strong> Cortedi Cassazione ha precisato che <strong>la</strong> fattispecie si artico<strong>la</strong> in dueipotesi fattuali: <strong>la</strong> prima consistente nel<strong>la</strong> sostituzione didanaro o di altre utilità provenienti da specifici delitti, <strong>la</strong>seconda, o<strong>per</strong>ante come formu<strong>la</strong> di chiusura, incriminaqualsiasi condotta, distinta dal<strong>la</strong> sostituzione, che sia tale dafrapporre ostacoli all’identificazione del danaro, dei valori oaltro di provenienza illecita.La fattispecie revisionata dal legis<strong>la</strong>tore del 1990 sembrapossedere, dal punto di vista strutturale, ancora maggioriassonanze con l’art. 379 c.p., tant’è che è stato affermato, dapiù parti, che, dal <strong>la</strong>to strettamente formale, a mantenere invita una distinzione tra il novel<strong>la</strong>to art. 648 - bis e l’art. 379,11 VIGNA, DELL’OSSO, LAUDATI, Sistema Criminale ed Economia, Cedam, Padova1988, 16.


LA DISCIPLINA NORMATIVA ITALIANA PER IL CONTRASTO DEL RICICLAGGIO 241sarebbe <strong>la</strong> so<strong>la</strong> previsione dei delitti presupposto contenuta nelreato di <strong>ricic<strong>la</strong>ggio</strong> 12 .Non a caso il legis<strong>la</strong>tore del 1990, allo scopo di evitarepossibili difficoltà applicative delle due fattispecie, aggiunse nelcorpo dell’art. 379 c.p., che il reato ricorreva “…fuori dei casidi concorso nel reato e dei casi previsti dagli artt. 648, 648 - bise 648 - ter...“.In conclusione, è possibile affermare che le modifiche piùsignificative riguardarono: “<strong>la</strong> condotta” atteso che, il<strong>ricic<strong>la</strong>ggio</strong> non risulterebbe più un reato a consumazioneanticipata in quanto venne prevista <strong>la</strong> fattispecie di chi“sostituisce” e non più di chi “compie” atti o fatti diretti a…;<strong>la</strong> previsione di un’ulteriore modalità del<strong>la</strong> condotta cioèl’ostaco<strong>la</strong>re l’identificazione del<strong>la</strong> provenienza illecita deldenaro e degli altri beni; “il dolo” che non risultò più punibilein termini di dolo specifico essendo stato eliminato l’inciso “alfine di procurare…”; l’oggetto del reato poiché <strong>la</strong> locuzione“denaro o valori” fu modificata con “denaro, beni o altreutilità”, così da ricomprendere agevolmente i diritti di credito,le eredità o qualsiasi entità economicamente apprezzabile; <strong>la</strong>previsione di una aggravante <strong>per</strong> chi commetteva il fatto“nell’esercizio di un’attività professionale”.Più in generale, è possibile affermare che con <strong>la</strong> legge n. 55del 1990 si è reso palese il mutamento intervenuto nel<strong>la</strong>strategia di politica criminale. Infatti, è stata su<strong>per</strong>ata <strong>la</strong> c<strong>la</strong>ssicaprevisione delle sole misure di carattere strettamenterepressivo <strong>per</strong> introdurne delle altre più moderne, efficaci edefficienti quali quelle preventive come, a mero titoloesemplificativo, il sequestro e <strong>la</strong> successiva confisca di beni eproprietà di cui non sia dimostrata <strong>la</strong> legittima provenienza.Dopo alcuni anni il sistema ha, comunque, mostrato <strong>la</strong> suainefficienza. Gli strumenti predisposti in ambito soltanto12 In merito, LONGOBARDO, Orientamenti giurisprudenziali nel<strong>la</strong> repressione dellecondotte di <strong>ricic<strong>la</strong>ggio</strong>, RPE, 1995.


242LA DISCIPLINA CONTRO IL RICICLAGGIOnazionale sono risultati inadeguati <strong>per</strong> contrastare unfenomeno di dimensioni ormai mondiali. E’ quindi sortal’esigenza di proporre una risposta a livello sopranazionale o,quanto meno, un coordinamento ed un’uniforme politicacriminale tra i vari Paesi.In tale ottica <strong>la</strong> volontà del legis<strong>la</strong>tore di al<strong>la</strong>rgare semprepiù <strong>la</strong> rilevanza penale del<strong>la</strong> fattispecie in questione trovaconferma nell’ultima riforma dell’art. 648 - bis, mediante <strong>la</strong>legge. n. 328 del 1993 <strong>la</strong> quale ha ratificato <strong>la</strong> convenzione diStrasburgo dell’8 settembre 1990 13 .<strong>Il</strong> nuovo testo dell’articolo introduce, accanto al<strong>la</strong> condottadi sostituzione, quel<strong>la</strong> di “trasferimento” di denaro, beni oaltre utilità provenienti da delitto, nonché l’ulteriore condottadel compimento di “altre o<strong>per</strong>azioni”, non precisamenteidentificate, “in modo da ostaco<strong>la</strong>re l’identificazione” del<strong>la</strong>provenienza delittuosa dei beni stessi.Scompare l’elenco dei reati presupposto, sostituito dalriferimento a qualsiasi delitto non colposo.La norma, attualmente, prevede <strong>la</strong> reclusione da quattro adodici anni e <strong>la</strong> multa da lire due milioni a lire trenta milioni.Indubbiamente, l’eliminazione delle figure dei reati a monteesprime sempre di più il disvalore in sé del delitto di<strong>ricic<strong>la</strong>ggio</strong>, pur se una tipicità così ampliata è stata considerataprodromica di dubbi e difficoltà in re<strong>la</strong>zione all’accertamento,in concreto, del reato.Ciò, ovviamente, ha ulteriormente accresciuto le difficoltàinterpretative in ordine ai rapporti con le fattispecie collegatedi ricettazione e favoreggiamento reale.La Suprema Corte 14 , al riguardo, ha precisato che “…<strong>la</strong>differenza tra i delitti di ricettazione e di <strong>ricic<strong>la</strong>ggio</strong> tenutoconto del nuovo testo dell’art. 648 - bis… deve essere ravvisata13 La convenzione è stata pubblicata, con il testo originale, sul<strong>la</strong> G.U. del 28 agosto1990.14 Cass., sez. III, 1 ottobre 1996, GP, 1997, III, 275.


LA DISCIPLINA NORMATIVA ITALIANA PER IL CONTRASTO DEL RICICLAGGIO 243nel<strong>la</strong> circostanza che il <strong>ricic<strong>la</strong>ggio</strong> richiede, comunque, <strong>la</strong>peculiare finalità di ripulire il denaro o il bene di provenienzaillecita…”Ulteriore elemento che caratterizza <strong>la</strong> nuova fattispecie è daindividuarsi nel<strong>la</strong> necessità che le o<strong>per</strong>azioni di <strong>ricic<strong>la</strong>ggio</strong>siano idonee ad “ostaco<strong>la</strong>re l’identificazione del<strong>la</strong> provenienzacriminosa dei beni” 15 .Ovviamente ciò comporta che, in assenza di tale idoneità,anche le condotte di sostituzione e trasferimento, indicatenel<strong>la</strong> prima parte del<strong>la</strong> norma, non rientrerebbero nel<strong>la</strong>fattispecie.Tornando al<strong>la</strong> individuazione di criteri differenzianti <strong>la</strong>fattispecie di <strong>ricic<strong>la</strong>ggio</strong> e quel<strong>la</strong> di ricettazione soccorronoalcune argomentazioni fornite dal<strong>la</strong> suesposta decisione del<strong>la</strong>Cassazione 16 .Infatti, il richiamo che in essa viene fatto ad “investimentidi vario genere… o conversione in valute estere”, sembrasignificare che <strong>la</strong> condotta di pulire (attuata appunto attraverso<strong>la</strong> sostituzione ed il trasferimento) non possa che riferirsiesclusivamente a beni che <strong>per</strong> loro natura siano destinati al<strong>la</strong>circo<strong>la</strong>zione nel mercato economico e finanziario, ossia a beniche presentino connotazione di sostanziale liquidità, come adesempio, oltre ovviamente al danaro, i titoli di credito, i titolidi stato, le azioni o quote di partecipazione a società.Possiamo, in tal senso, cogliere un ulteriore elemento didistinzione in quanto nel delitto previsto dall’art. 648 c.p. si fa,viceversa, riferimento genericamente alle “cose”.Con l’ampliamento del<strong>la</strong> sfera d’applicabilità del<strong>la</strong> norma, seda un <strong>la</strong>to si è venuto a creare uno strumento d’indubbiacapacità repressiva, dall’altro si è determinato unosnaturamento del<strong>la</strong> fattispecie, con il consequenziale effetto diapplicazioni distorte del<strong>la</strong> fattispecie.15 ZANCHETTI, Ricettazione, in Digesto penale, XII Torino, 1997, pag. 186.16 Sul punto vgs. nota n. 14.


244LA DISCIPLINA CONTRO IL RICICLAGGIOUna possibile soluzione del problema è da coglierenell’ambito del bene tute<strong>la</strong>to dal<strong>la</strong> norma: l’art. 648 - bis hafatto, storicamente, riferimento al<strong>la</strong> movimentazione d’ingenticapitali, con partico<strong>la</strong>re riguardo all’attività del<strong>la</strong> criminalitàorganizzata, o in ogni caso al<strong>la</strong> “pulizia” di consistenti sommedi danaro o beni provenienti da reati di notevole gravità,commessi su <strong>la</strong>rga sca<strong>la</strong>.Circoscrivendo in tale ottica l’ambito di applicazione del<strong>la</strong>norma, se ne riscontrerà <strong>la</strong> sussistenza solo quandol’intervento <strong>per</strong> l’immissione nel mercato finanziario di beni diprovenienza illecita determinerà una lesione all’ordineeconomico-finanziario che, giova ricordarlo, risulta ben piùrilevante del profitto individuale.Ed infatti, dopo <strong>la</strong> riforma del 1993, il bene giuridicotute<strong>la</strong>to risulta essere <strong>la</strong> “correttezza del mercato”. Proprio <strong>la</strong>fase del reinvestimento finale, nel mercato lecito, dei capitali diprovenienza criminosa è, quindi, carica di <strong>per</strong>icolo <strong>per</strong> <strong>la</strong>collettività dei risparmiatori.Non vi è modo <strong>per</strong> un’impresa o un esercizio commercialeche si reggono sui faticosi guadagni del proprio <strong>la</strong>voro, o suldenaro preso a prestito dal sistema bancario, di reggere <strong>la</strong>concorrenza con un’analoga impresa od esercizio finanziaticon il denaro che proviene dall’economia criminale.4. <strong>Il</strong> rapporto tra il delitto di <strong>ricic<strong>la</strong>ggio</strong> e le fattispecie associative, conpartico<strong>la</strong>re riguardo all’associazione <strong>per</strong> delinquere di stampo mafioso.<strong>Il</strong> rapporto tra il delitto di <strong>ricic<strong>la</strong>ggio</strong> e le fattispecieassociative pone problemi interpretativi di notevole portata,che non possono prescindere da una corretta analisi del<strong>la</strong>c<strong>la</strong>uso<strong>la</strong> di riserva presente nell’art. 648 - bis, attraverso cuiviene esclusa <strong>la</strong> punibilità del delitto nei casi di concorso nelreato presupposto.Scendendo più nel dettaglio, <strong>la</strong> problematica che si pone èquel<strong>la</strong> di verificare se un componente di un’associazione <strong>per</strong>


LA DISCIPLINA NORMATIVA ITALIANA PER IL CONTRASTO DEL RICICLAGGIO 245delinquere possa commettere un autonomo delitto di<strong>ricic<strong>la</strong>ggio</strong> nel momento in cui sostituisce, ad esempio, deldanaro proveniente da uno dei reati che attuano il programmacriminoso.Venendo al<strong>la</strong> citata c<strong>la</strong>uso<strong>la</strong> di riserva va individuata, inprimis, <strong>la</strong> natura del reato presupposto che non può che essereconsiderato quello direttamente produttivo del danaro, beni oaltre utilità 17 .Tali brevi osservazioni consentono di impostare il problemaattraverso l’analisi di due possibili opzioni che porteranno,<strong>per</strong>ò, a soluzioni diverse.La prima, riterrà il reato associativo di <strong>per</strong> sé produttivo deldanaro successivamente ricic<strong>la</strong>to da un membro del<strong>la</strong>associazione.La seconda, individuerà, invece, nei singoli reati scopo del<strong>la</strong>associazione, <strong>la</strong> condotta esclusivamente produttiva deldanaro, beni o altre utilità.Privilegiare <strong>la</strong> prima opzione vuol dire escludere ogniipotesi di concorso di reati fra il reato associativo ed il delittodi <strong>ricic<strong>la</strong>ggio</strong>, stante <strong>la</strong> succitata c<strong>la</strong>uso<strong>la</strong> di riserva.Ovviamente, <strong>per</strong> una corretta impostazione del problemaappare opportuno analizzare le seguenti problematiche:rapporto tra l’associazione <strong>per</strong> delinquere e le attivitàdelittuose <strong>per</strong>petrate al suo interno; responsabilità degliassociati <strong>per</strong> i “delitti scopo” commessi da altri consociati.Venendo al primo aspetto si osservi come <strong>la</strong> giurisprudenzainsista sul<strong>la</strong> autonomia dell’associazione <strong>per</strong> delinquererispetto ai reati commessi dagli associati 18 .In merito, si è affermata <strong>la</strong> possibilità <strong>per</strong> taluno dirispondere di partecipazione all’associazione, anche quandonon sia implicato in alcuno dei reati commessi dagli altriassociati.17 In merito, VIGNA, DELL’OSSO, LAUDATI, Sistema Criminale ed Economia, cit..18 Corte di Cassazione, 22 aprile 1985, CP, 1987, 1323, Roma, 1988.


246LA DISCIPLINA CONTRO IL RICICLAGGIOLa dottrina, in merito, sostiene che - di rego<strong>la</strong> - le condotteautonomamente delittuose che concorrono a realizzare ilminimum richiesto <strong>per</strong> integrare <strong>la</strong> condotta tipica del reatoassociativo, restano assorbite nell’art. 416 - bis. 19Saranno, viceversa, considerate fattispecie autonomamentepunibili, insieme al delitto di associazione, quelle condotte che,oltre al<strong>la</strong> realizzazione del<strong>la</strong> fattispecie associativa,determineranno anche l’offesa di beni giuridici diversi da quellilesi dal delitto associativo, non potendosi ritenere il re<strong>la</strong>tivocontenuto di disvalore compiutamente ed adeguatamentepunito dalle sanzioni previste dall’art. 416 - bis.La Suprema Corte 20 e <strong>la</strong> dottrina 21 , in merito, ritengono che<strong>la</strong> so<strong>la</strong> partecipazione all’associazione non sia sufficiente, sottoil profilo probatorio, <strong>per</strong> affermare <strong>la</strong> responsabilità a titolo diconcorso dei reati commessi da altri associati, pur se previstinel<strong>la</strong> realizzazione del programma criminoso.Infatti, non esiste ragione <strong>per</strong> derogare, in questo caso, alprincipio di <strong>per</strong>sonalità del<strong>la</strong> responsabilità penale, né a quellodel concorso di <strong>per</strong>sone nel reato, secondo cui può esserechiamato a rispondere di un reato solo colui il quale vi abbiaeffettivamente partecipato.Al<strong>la</strong> luce di quanto sopradetto si può sostenere che il meroreato associativo non costituisce di <strong>per</strong> sé <strong>la</strong> condottaproduttiva del danaro, il quale non potrà che <strong>per</strong>venire daisingoli reati strumentali al progetto criminoso e,conseguentemente, affermare come non esistano motivi <strong>per</strong>negare, in astratto, <strong>la</strong> penale responsabilità in concorso tra <strong>la</strong>partecipazione all’associazione ed il <strong>ricic<strong>la</strong>ggio</strong> di denaroproveniente da delitto commesso da altri compartecipi. Ciò,ovviamente, con <strong>la</strong> precisazione che il ricic<strong>la</strong>tore non abbiadato alcun contributo causalmente riconducibile a tale delitto.19 Vgs., SPAGNOLO, L’associazione di tipo mafioso, Padova, 1997.20 Per tutte, Cass., sez. I, 11 aprile 1992, CP, 1993, 1987.21 ANTOLISEI, op. cit..


LA DISCIPLINA NORMATIVA ITALIANA PER IL CONTRASTO DEL RICICLAGGIO 247Quest’ultimo punto merita un’ulteriore analisi.Infatti, considerando l’orientamento giurisprudenziale chedistingue <strong>la</strong> posizione dei semplici associati da quel<strong>la</strong> deipromotori, capi o organizzatori, è possibile sostenere cheproprio il ruolo rico<strong>per</strong>to da questi ultimi consentirebbe diravvisare, a loro carico, un contributo causale al<strong>la</strong> realizzazionedei delitti scopo o, quanto meno, un concorso morale nei reaticompiuti dai singoli associati.Venendo ora, più nel dettaglio, ad analizzare le varie ipotesidi concorso nel reato associativo appare indispensabilerichiamare alcuni orientamenti giurisprudenziali susseguitesinel tempo <strong>per</strong> meglio caratterizzare <strong>la</strong> figura del ricic<strong>la</strong>tore.Nelle situazioni in cui il contributo del terzo, che <strong>per</strong>segueun interesse proprio, è rivolto a singole o<strong>per</strong>azioni rientrantinel programma associativo, pur non potendosi di fatto porrein re<strong>la</strong>zione con le finalità del<strong>la</strong> associazione, è stato affermatoche in tali casi il contributo del soggetto (estrinsecatosieventualmente in una o<strong>per</strong>azione di <strong>ricic<strong>la</strong>ggio</strong> di danaro diprovenienza illecita), non è un contributo diretto al<strong>la</strong> vita del<strong>la</strong>associazione essendo teso, esclusivamente, ad un suo esclusivointeresse economico 22 .Pertanto, l’autonomia del delitto di <strong>ricic<strong>la</strong>ggio</strong> rispetto alreato associativo varrà, a maggior ragione, <strong>per</strong> il soggettoritenuto “concorrente esterno”, poiché in tali casi l’estraneitàdel terzo rispetto ai fini associativi appare ancora più evidente.La dottrina ha addirittura negato <strong>la</strong> stessa possibilità che siconfigurino forme di “concorso esterno” nel delitto diassociazione mafiosa ed, in genere, in tutti i delitti associativiche non si risolvono, essi stessi, in condotte di partecipazioneall’associazione 23 .22 SPAGNOLO, Associazione di tipo mafioso, op. cit..23 SIRACUSANO, <strong>Il</strong> concorso di <strong>per</strong>sone e le fattispecie associative, CP, 1993.


248LA DISCIPLINA CONTRO IL RICICLAGGIOConseguentemente, si può sostenere che o si è partecipi o sisarà in presenza di condotte rilevanti ad altro titolo, oaddirittura in presenza di condotte penalmente irrilevanti.In merito vi è, tuttavia, da ricordare che <strong>la</strong> Corte diCassazione, a Sezioni Unite, in tema di concorso eventuale, hastabilito che “…il contributo temporaneo limitato anche ad ununico intervento di un esterno, di un soggetto che occupi unospazio proprio nei momenti di emergenza del<strong>la</strong> vitaassociativa, è idoneo ad integrare <strong>la</strong> fattispecie di cui all’art.416 - bis…” 24 .Ovviamente, un tale indirizzo sfocerà nell’assunto <strong>per</strong> cui <strong>la</strong>condotta estrinsecantesi in un unico atto di sostituzione,trasferimento, ostacolo all’identificazione di denaroillecitamente prodotto dai membri dell’associazione, darebbeorigine all’ipotesi di concorso esterno nell’associazionemafiosa.Al<strong>la</strong> luce di tale schema interpretativo, il ricic<strong>la</strong>tore checoncorre esternamente all’associazione, risponderà solo delreato associativo, venendo meno l’autonoma condotta di<strong>ricic<strong>la</strong>ggio</strong>.Ciò conduce al<strong>la</strong> singo<strong>la</strong>re inapplicabilità del delitto di<strong>ricic<strong>la</strong>ggio</strong> nei confronti di colui che, viceversa, ha realizzatoesclusivamente <strong>la</strong> condotta prevista dal<strong>la</strong> norma di cui all’art.648 - bis.Andando oltre e considerando <strong>la</strong> circostanza aggravante dicui al comma 6° dell’art. 416 - bis, si osservi come essa deve <strong>la</strong>sua origine al<strong>la</strong> riconosciuta maggiore <strong>per</strong>icolosità di unaassociazione che, raggiunti i propri obiettivi attraverso <strong>la</strong>commissione dei delitti scopo, tenta di conquistare undeterminato settore del<strong>la</strong> vita economica, ponendosi nellecondizioni di influire sul mercato finanziario e sulle regoledel<strong>la</strong> concorrenza.24 Cass., Sez. Unite, 5 ottobre 1994, FI, 1995, 11, 341.


LA DISCIPLINA NORMATIVA ITALIANA PER IL CONTRASTO DEL RICICLAGGIO 249Peraltro, <strong>la</strong> dottrina ha sostenuto che tale circostanzaaggravante ricorre anche quando il denaro reimpiegatodall’associazione provenga da delitti commessi da terzi ad essaestranei. Inoltre, partendo dal<strong>la</strong> cennata considerazione è statorilevato, come già innanzi precisato, che il motivodell’aggravamento è ravvisabile nel<strong>la</strong> volontà di contrastarel’utilizzazione di danaro sporco in attività commerciali lecite edi evitare che si <strong>per</strong>dano le tracce del<strong>la</strong> sua origine delittuosa.Da quanto sopra, sembra agevole sostenere che ilcomportamento descritto nel citato comma 6° soggiace al<strong>la</strong>medesima ratio che ha determinato <strong>la</strong> previsione, comeautonome figure di reato, dei delitti in tema di <strong>ricic<strong>la</strong>ggio</strong> eche, <strong>per</strong>tanto, <strong>la</strong> condotta descritta nel<strong>la</strong> norma può bencorrispondere ad una fattispecie di <strong>ricic<strong>la</strong>ggio</strong> se ilfinanziamento delle attività mafiose viene effettuato attraversoo<strong>per</strong>azioni di lecito-vestizione 25 .L’aggravante in questione pone, senza dubbio, un problemadi coordinamento con le fattispecie di <strong>ricic<strong>la</strong>ggio</strong> che si ritienepossa essere risolto a favore del<strong>la</strong> configurabilità del solo reatoassociativo essendo più alta, sia nel minimo che nel massimo,<strong>la</strong> pena edittale prevista dal comma 6° dell’art. 416 - bis,rispetto a quel<strong>la</strong> di cui agli artt. 648 - bis e 648 - ter c.p..5. L’elemento soggettivo e <strong>la</strong> punibilità del dolo eventuale nel delitto di<strong>ricic<strong>la</strong>ggio</strong>.Nel<strong>la</strong> precedente formu<strong>la</strong>zione, l’art. 648 - bis prevedeva unelenco limitato di delitti presupposto.La composizione di questo elenco si doveva alle diversescelte di politica criminale susseguitesi negli anni. L’esistenzadi un tale elenco di delitti creò, invero, un “empasse” applicativo25 ZANCHETTI, <strong>Il</strong> Ricic<strong>la</strong>ggio di danaro proveniente da reato, Giuffrè, 1997.


250LA DISCIPLINA CONTRO IL RICICLAGGIOmolto forte, considerata, <strong>per</strong>altro, l’estrema difficoltà diprovare adeguatamente il dolo.<strong>Il</strong> ricic<strong>la</strong>tore, infatti, poteva essere punito solo se venivaprovato che quest’ultimo era a conoscenza del<strong>la</strong> provenienzadel denaro ricic<strong>la</strong>to da uno degli specifici reati presuppostoprevisti dal<strong>la</strong> norma.Ovviamente, l’ottenimento di tale prova risultava cosìdifficoltoso da divenire quasi impossibile da raggiungere, ameno di adottare una lettura del dolo eventuale estremamenteestensiva 26 .Nel<strong>la</strong> disciplina attuale, viceversa, restano esclusi i delitticolposi e le contravvenzioni. Conseguentemente, il dolo èridotto al<strong>la</strong> volontaria esecuzione di una delle o<strong>per</strong>azionitipiche con <strong>la</strong> consapevolezza del<strong>la</strong> generica provenienza dadelitto doloso del bene in re<strong>la</strong>zione a cui si o<strong>per</strong>a l’attivitàantigiuridica esplicitata nel<strong>la</strong> norma.Da quanto sopra se ne desume che i problemi diaccertamento sono notevolmente diminuiti anche se residuanoaltre difficoltà legate: al<strong>la</strong> possibilità <strong>per</strong> il soggetto di poteropporre <strong>la</strong> propria soggettiva convinzione del<strong>la</strong> provenienzadel denaro da contravvenzione e al valore da dare all’aver agitonel<strong>la</strong> “consapevolezza del rischio” che il danaro avesse unaprovenienza delittuosa.Venendo adesso, più nello specifico, al<strong>la</strong> configurabilità deldolo eventuale nel delitto di <strong>ricic<strong>la</strong>ggio</strong>, appare evidente come<strong>la</strong> questione verta sul<strong>la</strong> punibilità dell’autore del fatto, a titolodi <strong>ricic<strong>la</strong>ggio</strong>, in presenza di un dubbio sul<strong>la</strong> provenienzaillecita del bene.La fattispecie di cui all’art. 648 - bis c.p. è costruita dallegis<strong>la</strong>tore come ipotesi speciale di ricettazione.Con riferimento a quest’ultima una parte del<strong>la</strong> dottrina 27ipotizza <strong>la</strong> punibilità a titolo di dolo eventuale, mentre altra26 Vgs. in merito, BIFFA, Sul dolo del delitto di <strong>ricic<strong>la</strong>ggio</strong>, in Giur. mer., 1991.27 MANTOVANI, Diritto penale, Delitti contro il patrimonio, Padova, 1989.


LA DISCIPLINA NORMATIVA ITALIANA PER IL CONTRASTO DEL RICICLAGGIO 251parte ritiene che, in caso di dubbio sul<strong>la</strong> provenienza delittuosadel bene ricettato, si configuri esclusivamente <strong>la</strong>contravvenzione di incauto acquisto 28 .Venendo al<strong>la</strong> prima, essa si fonda sul<strong>la</strong> ritenuta strutturaesclusivamente colposa del<strong>la</strong> fattispecie contravvenzionale dicui all’art. 712 c.p., con conseguente confluenza nel<strong>la</strong> sferadel<strong>la</strong> ricettazione di tutte le ipotesi di dolo, anche eventuale.Questa interpretazione, come anche in precedenzaevidenziato, viene avversata da parte del<strong>la</strong> dottrina 29 . Infatti,secondo tale impostazione, una lettura sistematica dell’art. 712c.p. accanto al<strong>la</strong> ricettazione, se esclude che comportamentiintenzionali re<strong>la</strong>tivi a beni provenienti da delitto possanosfuggire al<strong>la</strong> più grave fattispecie di cui all’art. 648 c.p.,renderebbe assolutamente necessaria l’applicazione dell’art.712 c.p. a talune ipotesi di dolo, onde evitare <strong>per</strong>icolose<strong>la</strong>cune 30 .Da quanto sopra se ne è dedotto che non è possibileargomentare <strong>la</strong> punibilità del<strong>la</strong> ricettazione a titolo di doloeventuale dal<strong>la</strong> presunta inidoneità dell’art. 712 c.p. a puniretali comportamenti.Sarebbero, <strong>per</strong>tanto, indicatori interni al<strong>la</strong> norma sul<strong>la</strong>ricettazione a dover chiarire gli spazi di rispettiva applicabilitàdelle diverse fattispecie.Invero, numerosi apparirebbero, secondo tale dottrina,essere gli indicatori che determinerebbero <strong>la</strong> limitazione dellospazio applicativo dell’art. 648 c.p. ai casi di dolo intenzionalee diretto, con esclusione, quindi, delle ipotesi di mera“sospetta” provenienza dei beni.28 FIANDACA - MUSCO, Diritto penale, vol. II, Delitti contro il patrimonio, Bologna,1996.29 Tra gli altri, ZANCHETTI, op. cit..30 L’art. 648 c.p. fa riferimento al<strong>la</strong> provenienza da delitto, l’art. 712 c.p. al<strong>la</strong> sospettaprovenienza da reato.


252LA DISCIPLINA CONTRO IL RICICLAGGIOA queste ragioni, di natura sistematica, se neaggiungerebbero altre di natura politico-criminale.Infatti, punire a titolo di ricettazione in caso di dubbio circa<strong>la</strong> provenienza lecita o illecita del bene sarebbe comedegradare <strong>la</strong> ricettazione a “delitto contravvenzionale”aprendo <strong>la</strong> strada a presunzioni di dolo (eventuale) cheportano al<strong>la</strong> punibilità, a quel titolo, di fatti che benpotrebbero essere soltanto colposi, ancorché realizzati conprevisione dell’illiceità.Di contro si evidenzia che <strong>la</strong> giurisprudenza del<strong>la</strong> Corte diCassazione ha ormai da tempo ammesso <strong>la</strong> configurabilità deldolo eventuale nel delitto di cui all’art. 648, c.p. 31 .Secondo i Giudici di legittimità, infatti, tale tipo di dolosarebbe configurabile nel<strong>la</strong> fattispecie de quo quando alsoggetto si “presentino come possibili entrambe le ipotesire<strong>la</strong>tive al<strong>la</strong> provenienza lecita o illecita del<strong>la</strong> cosa, sicchè, pur afronte di obiettive e sintomatiche circostanze di fatto,rappresentative in concreto, ancorchè in termini non dicertezza, del<strong>la</strong> provenienza del<strong>la</strong> cosa da delitto, accetti ilrischio del<strong>la</strong> realizzazione del fatto tipico di ricettazione qualepossibile conseguenza del<strong>la</strong> sua” condotta.Prendendo in prestito le considerazioni testè effettuate(ovverosia: non configurabilità del dolo eventuale qualeelemento soggettivo sufficiente <strong>per</strong> integrare <strong>la</strong> condotto di cuiall’art. 648, c.p.) <strong>per</strong> il <strong>ricic<strong>la</strong>ggio</strong>, <strong>la</strong> medesima parte del<strong>la</strong>dottrina 32 è arrivata a sostenere che, legittimamente nei casi incui vi sia un dubbio sul<strong>la</strong> provenienza delittuosa del benericic<strong>la</strong>to si dovrebbe applicare solo <strong>la</strong> contravvenzione di31 Per tutte, Cass., Sez. II, 7 dicembre 1995, in Foro italiano, anno 1996, parte II. Nel<strong>la</strong>massima si legge che “il reato di ricettazione non richiede, <strong>per</strong> <strong>la</strong> sua configurabilità,<strong>la</strong> conoscenza precisa e completa del delitto presupposto, essendo sufficiente adintegrare l’elemento soggettivo anche il dolo eventuale…”.32 ZANCHETTI, op. cit..


LA DISCIPLINA NORMATIVA ITALIANA PER IL CONTRASTO DEL RICICLAGGIO 253incauto acquisto 33 , anche in quelle ipotesi nelle quali <strong>la</strong>presenza del dolo (intenzionale o diretto) avrebbe fattoscattare <strong>la</strong> configurabilità dell’art. 648 - bis c.p. 34 .Infatti, il dolo di <strong>ricic<strong>la</strong>ggio</strong> include <strong>la</strong> consapevolezza evolontà di agire in modo da ostaco<strong>la</strong>re l’identificazione del<strong>la</strong>provenienza criminosa dei beni. Se quindi l’agente non sirende conto dell’idoneità dell’o<strong>per</strong>azione ad intralciare leindagini non potrebbe essere altro che in colpa 35 .Al<strong>la</strong> luce di quanto sopra si può affermare che il caso limiteè, dunque, quello di un o<strong>per</strong>atore che, dubbioso sul<strong>la</strong>provenienza delittuosa del denaro, compia delle o<strong>per</strong>azioni“deliberatamente” volte a rendere più difficoltosa l’indagine sutale provenienza.In questa ipotesi appare sostenibile <strong>la</strong> configurabilità del<strong>la</strong>responsabilità <strong>per</strong> <strong>ricic<strong>la</strong>ggio</strong>, in quanto sono su<strong>per</strong>ati i limitidel<strong>la</strong> “accettazione del rischio”, tipici del dolo eventuale.Lungo tale direttrice pare muoversi anche <strong>la</strong> dottrina 36 e <strong>la</strong>giurisprudenza 37 . Quest’ultima, in partico<strong>la</strong>re, ha avuto mododi affermare che “<strong>la</strong> scienza dell’agente in ordine al<strong>la</strong>provenienza dei beni da determinati delitti può essere desuntada qualsiasi elemento e sussiste quando gli indizi in propositosiano così gravi ed univoci da autorizzare <strong>la</strong> logica conclusionedel<strong>la</strong> certezza che i beni ricevuti <strong>per</strong> <strong>la</strong> sostituzione siano diderivazione delittuosa…”.33 Ovviamente ciò presuppone che si riconosca <strong>la</strong> configurabilità del<strong>la</strong>contravvenzione di incauto acquisto anche se oggetto materiale è il denaro.34 In merito, vgs. Cass., 25 agosto 1995, n. 9090.35 Se si ha riguardo non ai presupposti ma all’idoneità lesiva dell’azione, lo stesso doloeventuale richiede che il soggetto “sia consapevole” di tale idoneità e dunque“accetti il rischio” che l’ostacolo si verifichi; il dolo eventuale ed il dolo diretto, inun reato di mera condotta di <strong>per</strong>icolo concreto, sembrano <strong>per</strong>tanto distinguersi solo<strong>per</strong> il “grado” di consapevolezza dell’idoneità lesiva dell’azione: nel caso del dolodiretto il reo è certo che <strong>la</strong> propria azione sia concretamente <strong>per</strong>icolosa, nel caso deldolo eventuale ne è “quasi” certo ed accetta il rischio.36 DELPINO, Diritto penale, parte speciale, IX ed., Simone, Napoli, 1996, il qualeasserisce che il <strong>ricic<strong>la</strong>ggio</strong> è punibile anche <strong>per</strong> “dolo eventuale”.37 Cass., Sez. VI, n. 202312/1995.


254LA DISCIPLINA CONTRO IL RICICLAGGIO6. <strong>Il</strong> reimpiego del denaro illecito: <strong>la</strong> fattispecie di cui all’art. 648 - ter.La norma che punisce il delitto di <strong>ricic<strong>la</strong>ggio</strong> non esaurisceil sistema di difesa penale approntato dal legis<strong>la</strong>tore <strong>per</strong>contrastare tale fenomeno delittuoso.Anzitutto, bisogna citare l’art. 648 - ter c. p., vale a dire <strong>la</strong>norma che punisce le fattispecie di “reimpiego” in attivitàeconomiche e finanziarie di proventi da delitto.Essa, nelle intenzioni del legis<strong>la</strong>tore, doveva esserecomplementare all’art. 648 - bis e, viceversa, si è dimostrata didifficile applicazione.L’art. 648 - ter, c.p., punisce chiunque “impiega in attivitàeconomiche o finanziarie denaro, beni o altre utilitàprovenienti da delitto”.Si tratta di un’ipotesi che si differenzia dal delitto di<strong>ricic<strong>la</strong>ggio</strong> in quanto, mentre quest’ultimo prevede <strong>la</strong>sostituzione, il trasferimento o le o<strong>per</strong>azioni di ostacolo al<strong>la</strong>identificazione delle provenienze illecite, <strong>la</strong> figura in esamepunisce l’impiego in attività economiche o finanziarie.In sostanza, il legis<strong>la</strong>tore ha voluto punire anche quelleattività mediate che non sostituiscono immediatamente i beniprovenienti da alcuni gravi delitti, ma che, comunque,contribuiscono al<strong>la</strong> “ripulitura” degli illeciti capitali, eall’arricchimento delle multinazionali mafiose e del crimine ingenerale, colpendo così una serie di attività di investimentoapparentemente legali che, in realtà, costituiscono sicuriserbatoi in cui immettere il danaro proveniente da attivitàcriminose, oltre che “scudi” dietro i quali nasconderearricchimenti a dir poco repentini.Si tratta di un reato a condotta indefinita potendo l’impiegodelle risorse illecite in attività lecite essere realizzato inqualsiasi modo.Con riferimento al<strong>la</strong> ratio di tale disposizione, il termineimpiego va inteso in senso restrittivo, quale sinonimo di


LA DISCIPLINA NORMATIVA ITALIANA PER IL CONTRASTO DEL RICICLAGGIO 255“investimento”, intendendosi con tale accezione l’utilizzazionea fini di profitto, con carattere di continuità 38 .La c<strong>la</strong>uso<strong>la</strong> di sussidiarietà rispetto alle fattispecie di cui agliartt. 648 e 648 - bis, è rimasta immutata rispetto al<strong>la</strong> versionedel 1990.Peraltro, proprio questa sussidiarietà, determinerebbe, adavviso del<strong>la</strong> dottrina 39 , <strong>la</strong> privazione <strong>per</strong> <strong>la</strong> fattispecie in esamedi un reale significato pratico 40 .Risulta, infatti, molto difficile trovare uno spazio diautonomia <strong>per</strong> l’art. 648 - ter, già rispetto all’art. 648 - bis.La sussidiarietà rispetto all’art. 648 c.p. appare chiudere i siapur ristretti ambiti di effettiva applicabilità del<strong>la</strong> fattispecie inesame.Infatti, a ben vedere, non sembra che possano sussistereipotesi di “impiego” di proventi criminosi che nonpresuppongano una ricettazione, salvo comportamenti in cuimanchi il dolo specifico del profitto e quelli che nondeterminano contatto con l’oggetto materiale del reato néalcun trasferimento di tale oggetto dal concorrente nel reatobase a terze <strong>per</strong>sone (ad esempio <strong>la</strong> creazione, da parte di unprofessionista esterno al reato presupposto, di schermisocietari, o di altro tipo di documentazione, che renda piùcomplessa l’attribuzione del<strong>la</strong> tito<strong>la</strong>rità dei beni al reooriginario, senza alcuna intromissione nel far<strong>la</strong> acquistare adaltri).Peraltro, risulta molto difficile l’esistenza di uncomportamento tipico di cui all’art. 648 - ter privo del dolo diprofitto, anche se indiretto.38 In merito, vgs. FIANDACA, op. cit..39 ZANCHETTI, op. cit..40 Sul punto vgs. anche, INSOLERA, Diritto penale e criminalità organizzata, il Mulino,Bologna, 1996, p. 147.


256LA DISCIPLINA CONTRO IL RICICLAGGIOVenendo ai comportamenti che non implicano contattocon i beni, essi mirano, in ogni caso, a nascondere le tracce diuna provenienza illecita.Pertanto, questi ultimi configurerebbero anch’essi ipotesi di<strong>ricic<strong>la</strong>ggio</strong>.Resterebbe, quindi, <strong>la</strong> so<strong>la</strong> ipotesi che queste o<strong>per</strong>azioninon abbiano a che fare con proventi da delitto doloso.Questa sembra, dunque, l’unica ipotesi di applicabilità dell’art. 648 - ter. 41 .La presenza, nel nostro Ordinamento, di un simile esempiodi norma si spiega ricostruendone l’origine.La fattispecie di acquisto-impiego-possesso di beniprovenienti da reato, ulteriore rispetto all’ipotesi del<strong>ricic<strong>la</strong>ggio</strong>, era stata prevista dal<strong>la</strong> Convenzione diStrasburgo 42 , seppure soltanto come suggerimento, senzaonere <strong>per</strong> gli Stati firmatari di introdur<strong>la</strong> 43 .Essa, viceversa, ha una sua utilità in Paesi che puniscono <strong>la</strong>ricettazione solo in caso di provenienza dei beni da reaticontro il patrimonio, ovvero che mancano di fattispecie difavoreggiamento reale.Con <strong>la</strong> riforma del 1993, scompare dal<strong>la</strong> normasull’“impiego” di proventi criminosi l’elenco dei delittipresupposto specifici.Manca tuttavia, nell’art. 648 - ter c.p., <strong>la</strong> precisazione che ilreato di provenienza dei beni deve essere non colposo.<strong>Il</strong> fatto che manchi <strong>la</strong> menzione “in modo da ostaco<strong>la</strong>rel’identificazione del<strong>la</strong> provenienza delittuosa” del bene, nel<strong>la</strong>quale si era identificato il nucleo preminente di disvalore del41 Per una ferma denuncia dell’irrazionalità complessiva del quadro sistematicofavoreggiamento-ricettazione-<strong>ricic<strong>la</strong>ggio</strong>-impiego vgs. MOCCIA, La <strong>per</strong>enneemergenza. Tendenze autoritarie nel diritto penale, ESI, Napoli, 1995.42 Come già dal<strong>la</strong> Convenzione ONU di Vienna.43 La Convenzione subordina l’introduzione di questa ipotesi di reato al rispetto deiprincipi vigenti in ogni singolo Ordinamento.


LA DISCIPLINA NORMATIVA ITALIANA PER IL CONTRASTO DEL RICICLAGGIO 257<strong>ricic<strong>la</strong>ggio</strong> come fattispecie contro l’amministrazione del<strong>la</strong>giustizia, implica che <strong>la</strong> norma sull’impiego mira asalvaguardare non il bene giuridico del<strong>la</strong> efficienteamministrazione del<strong>la</strong> giustizia, ma quello del risparmio -investimento 44 .Proprio <strong>la</strong> fase del reinvestimento finale, nel mercato lecito,dei capitali di provenienza criminosa è, infatti, carica di<strong>per</strong>icolo <strong>per</strong> <strong>la</strong> collettività dei risparmiatori onesti.Non vi è modo, come più volte abbiamo rilevato, <strong>per</strong> unimpresa o un esercizio commerciale che si reggono sui faticosiguadagni del proprio <strong>la</strong>voro, di reggere <strong>la</strong> concorrenza conun’analoga impresa od esercizio finanziati con denaroproveniente da attività illecite.<strong>Il</strong> comportamento tipico è ridotto al mero atto di impiego“in attività economiche o finanziarie” di “denaro, beni o altreutilità provenienti da delitto”.Quanto all’espressione “attività economiche e finanziarie”,essa viene, <strong>per</strong> lo più, intesa in senso atecnico, ondeabbracciare qualsiasi settore idoneo a far conseguire profitti.<strong>Il</strong> riferimento a “beni o altre utilità”, al plurale, vieneinterpretato nel senso di consentire che si ravvisi un unicoreato anche in caso di molteplici attività di impiego 45 .7. I rapporti tra lo “scudo fiscale” e <strong>la</strong> rego<strong>la</strong>mentazione anti<strong>ricic<strong>la</strong>ggio</strong>nel Codice Penale.Tra<strong>la</strong>sciando in questa sede l’esame delle disposizioni recatedal cosiddetto “scudo fiscale” sulle limitazioni all’attività diaccertamento di natura fiscale sui capitali rimpatriati, imposteagli Uffici Finanziari e al<strong>la</strong> Guardia di Finanza, appare44 In merito vgs. PEDRAZZI, Mercati finanziari (disciplina penale), in Dig. disc. pen.,vol. VII, Torino, 1993.45 ANTOLISEI, op. cit..


258LA DISCIPLINA CONTRO IL RICICLAGGIOviceversa necessario affrontare il problema del<strong>la</strong> rilevanza edel<strong>la</strong> portata del provvedimento in materia di legis<strong>la</strong>zioneanti<strong>ricic<strong>la</strong>ggio</strong>.L’articolo 14, comma 2, del D.L. n. 350 del 25 settembre2001, pubblicato sul<strong>la</strong> Gazzetta Ufficiale il successivo 26settembre 2001 e successivamente convertito in legge 23novembre 2001, n. 409, ha <strong>la</strong>sciato inalterati gli obblighi inmateria di anti<strong>ricic<strong>la</strong>ggio</strong>, previsti dal successivo art. 17, incapo agli intermediari finanziari.Infatti, il citato art. 17, al fine di evitare che dell’o<strong>per</strong>azionedi emersione possano beneficiare capitali di dubbiaprovenienza, ribadisce l’applicazione degli imprescindibilipresidi di sicurezza contenuti nel<strong>la</strong> normativa anti<strong>ricic<strong>la</strong>ggio</strong>.Come noto, <strong>per</strong>altro, <strong>la</strong> disciplina anti<strong>ricic<strong>la</strong>ggio</strong> si pone sudue fronti: penale ed amministrativo.In questa sede si esaminerà, evidentemente, solo il primodei due campi, cioè quello penale.Preliminarmente a qualsiasi considerazione è da evidenziarecome parte del<strong>la</strong> dottrina si sia interrogata sul<strong>la</strong> possibilità diescludere dai reati “presupposto” i delitti connessi all’evasionefiscale 46 .Posta <strong>la</strong> sussistenza di tutti gli altri elementi necessari <strong>per</strong>l’integrazione delle ipotesi di <strong>ricic<strong>la</strong>ggio</strong> o di impiego didanaro, beni o altre utilità, occorre quindi incentrarel’attenzione sul<strong>la</strong> fonte dei proventi da ripulire e chiedersi seessa possa essere costituita da delitti di evasione fiscale.Ad avviso di parte del<strong>la</strong> dottrina 47 <strong>la</strong> identificabilitàcostituiva e costituisce un connotato del profitto che devenecessariamente ricorrere, in quanto intrinsecamente connessoal<strong>la</strong> struttura di base del delitto di cui all’art. 648 - bis, delcodice di rito.46 Sul punto vi è da osservare che il D.lgs. n. 74 del 2000 ha strutturato come delittitutte le fattispecie del nuovo sistema penal-tributario.47 DANESI, Proventi da frode fiscale e <strong>ricic<strong>la</strong>ggio</strong>, in Fisco, 1995, n. 40, pag. 9758.


LA DISCIPLINA NORMATIVA ITALIANA PER IL CONTRASTO DEL RICICLAGGIO 259Pertanto, so<strong>la</strong>mente i delitti che comportano unarricchimento sotto l’aspetto di un’entrata profittevole nel<strong>la</strong>disponibilità dell’autore sarebbero in grado di costituire“presupposto giuridico” dei reati previsti dagli artt. 648 - bis e648 - ter .Nei delitti di frode fiscale <strong>per</strong> evasione l’arricchimento delsoggetto non potrà che consistere, viceversa,nell’occultamento di un debito che non si presterebbe a quel<strong>la</strong>identificazione richiesta dal<strong>la</strong> cennata fattispecie.Per avvalorare tali tesi si è proceduto ad attribuirepartico<strong>la</strong>re peso ad alcuni passi dell’art. 1 del<strong>la</strong> Convenzione diStrasburgo, dove al<strong>la</strong> lett. e) viene detto che <strong>per</strong> reatopresupposto s’intende “…qualsiasi reato in conseguenza delquale si formano dei proventi che possono diventareoggetto…” di uno dei reati definiti dall’art. 6 del<strong>la</strong>Convenzione.Da ciò si è dedotto che il provento dovrebbe consistere inun vantaggio economico prodotto dal reato presupposto ecioè da comportamenti delittuosi “a monte”. Pertanto, sarebbeconfermata <strong>la</strong> necessità di individuare quale requisito ulterioredel provento, <strong>la</strong> sua identificabilità.Invero, <strong>la</strong> dottrina prevalente ritiene che i delitti tributariben possano costituire presupposto dei reati di <strong>ricic<strong>la</strong>ggio</strong> o diimpiego di denaro, beni o altre utilità 48 .Ed infatti, nel confutare le deduzioni avanzate si èsostenuto che il termine “provento”, di cui all’art. 1 del<strong>la</strong>Convenzione, sia da intendere come “ogni vantaggioeconomico derivante da reati”.La <strong>la</strong>titudine di tale nozione è tale da collocare tra le utilitàricic<strong>la</strong>bili tutte quelle “agganciate ad una generica derivazionedal delitto, rendendo sufficiente un qualsivoglia suocollegamento con lo stesso”.48 CUCUZZA, Luci e ombre dell’attuale normativa anti<strong>ricic<strong>la</strong>ggio</strong>, Fisco, 1995, n. 28;TRAVERSI - GERVASI, I nuovi delitti tributari, Giuffrè, Mi<strong>la</strong>no 2000.


260LA DISCIPLINA CONTRO IL RICICLAGGIOInoltre, <strong>la</strong> “identificabilità” non costituirebbe trattodistintivo dell’oggetto materiale delle fattispecie criminosesopra individuate. Ciò, evidentemente, non <strong>per</strong> un difettod’analisi del<strong>la</strong> normativa ma <strong>per</strong> estraneità di essa dal<strong>la</strong>disposizione stessa.Non vi sarebbero, quindi, ragioni ostative a ricomprenderenel<strong>la</strong> nozione di utilità proveniente da delitto anche ilprovento dell’evasione fiscale 49 .Ciò non toglie, comunque, che in questi casi, sarà molto piùdifficile fornire <strong>la</strong> prova del<strong>la</strong> riferibilità del denaro ai delitti dinatura fiscale.Fatta questa doverosa premessa, è ora il caso di sottolineareun profilo che potrebbe non essere partico<strong>la</strong>rmente chiaro aipiù e, in partico<strong>la</strong>re che, tecnicamente, le condotte di“<strong>ricic<strong>la</strong>ggio</strong>” e di “impiego” di proventi illeciti non sonogiuridicamente configurabili a carico dei soggetti che hannoposto in essere l’attività evasiva (o che vi hanno concorso).Ciò significa che l’eventuale evasore che ha costituito delledisponibilità all’estero attraverso un’evasione fiscale (e glieventuali suoi concorrenti) <strong>per</strong> omessa dichiarazione non sarà<strong>per</strong>seguibile nè <strong>per</strong> il delitto di cui innanzi, poiché co<strong>per</strong>todallo “scudo penale”, né <strong>per</strong> <strong>ricic<strong>la</strong>ggio</strong> o impiego di proventiilleciti all’atto del rientro dei capitali, in quanto <strong>la</strong> c<strong>la</strong>uso<strong>la</strong> diriserva espressa, contenuta negli artt. 648 - bis e 648 - ter,esclude tale possibilità <strong>per</strong> l’autore del delitto a monte.Diversamente, nel caso in cui un soggetto intervenisse nelprocesso di “<strong>la</strong>vaggio” di somme illecitamente detenute daterzi (ad esempio attraverso o<strong>per</strong>azioni di rientro nel Paese diproventi da evasione fiscale) vi sarebbe <strong>la</strong> sussistenza di unadelle ipotesi delittuose sopra cennate, ove provata <strong>la</strong>49 Anche il Decalogo del<strong>la</strong> Banca d’Italia del gennaio 2001 individua espressamente idelitti di evasione, di cui al D.lgs. n. 74 del 2000, quali reati presupposto del<strong>ricic<strong>la</strong>ggio</strong>.


LA DISCIPLINA NORMATIVA ITALIANA PER IL CONTRASTO DEL RICICLAGGIO 261consapevolezza di quest’ultimo del<strong>la</strong> provenienza illecita dellestesse.Al<strong>la</strong> luce di quanto sopra è possibile concludere che nelcaso in cui venga integrata, in astratto, <strong>la</strong> condotta di cui all’art.648 - bis o all’art. 648 - ter il fatto che l’autore del delitto amonte non sia punibile <strong>per</strong> <strong>la</strong> sopraggiunta causa di esclusionedel<strong>la</strong> punibilità non fa venir meno <strong>la</strong> punibilità <strong>per</strong> <strong>ricic<strong>la</strong>ggio</strong> oimpiego di proventi illeciti in capo al terzo che intervenga nel<strong>la</strong>movimentazione del denaro.Si ricorda in proposito che sia <strong>per</strong> il <strong>ricic<strong>la</strong>ggio</strong> che <strong>per</strong>l’impiego di somme di provenienza illecita vale <strong>la</strong> rego<strong>la</strong> di cuiall’art. 648, comma 3°, del c.p. secondo cui anche qualoral’autore del delitto a monte non sia imputabile o punibileovvero manchi una condizione di procedibilità riferita a taledelitto le disposizioni dell’articolo sono ugualmente applicabili.A maggior ragione, il discorso vale se il reato presuppostonon rientra tra quelli previsti dal<strong>la</strong> co<strong>per</strong>tura dello “scudopenale”, <strong>per</strong> cui cioè il D.L. n. 350 del 2001 non esplica alcuntipo di effetto.Al<strong>la</strong> luce delle considerazioni fin qui formu<strong>la</strong>te è possibileaffermare che <strong>la</strong> causa di esclusione del<strong>la</strong> punibilità introdottadal provvedimento non ha alcuna rilevanza ai fini degli artt.648 - bis e 648 - ter del codice penale.


CAPITOLO IVSTRUMENTI E STRUTTURE OPERATIVE DICONTRASTO AL FENOMENO1. Le previsioni del<strong>la</strong> legge 5 luglio 1991, n. 197La legge n. 197 del 5 luglio 1991, che ha convertito ildecreto legge n. 143 del 3 maggio 1991, ha finalmente dato,<strong>per</strong> <strong>la</strong> prima volta, una sistemazione normativa, organica eriuscita, al<strong>la</strong> figura giuridica del “<strong>ricic<strong>la</strong>ggio</strong>” nel nostro Paese 1 .La legge ha introdotto nel panorama legis<strong>la</strong>tivo nazionale unaserie di novità di assoluto rilievo. Sono state istituzionalizzate– nei termini che vedremo più analiticamente in seguito – lelimitazioni all’uso del contante e dei titoli al portatore,denominati in lire o in valuta estera, che erano state introdotte<strong>per</strong> <strong>la</strong> prima volta con <strong>la</strong> legge 6 febbraio 1980, n. 15. Agliintermediari finanziari sono stati imposti degli obblighi diidentificazione e registrazione dei soggetti che compianoo<strong>per</strong>azioni che comportino trasmissione o movimentazione dimezzi di pagamento di qualsiasi tipo, <strong>per</strong> importi su<strong>per</strong>iori a10.330 Euro (20 milioni di lire nel testo originario), nonchél’obbligo di segna<strong>la</strong>re alle Autorità competenti le o<strong>per</strong>azioni“sospette” di <strong>ricic<strong>la</strong>ggio</strong> di denaro sporco. Sono stati creatiappositi elenchi di intermediari abilitati ad effettuaredeterminate o<strong>per</strong>azioni, anche nei confronti del pubblico,prescrivendo ai soggetti iscritti dei precisi adempimenti, sia infase di costituzione, sia a <strong>per</strong>iodicità predeterminate. I collegisindacali degli intermediari finanziari destinatari delleprevisioni anti<strong>ricic<strong>la</strong>ggio</strong> sono stati investiti di precisi doveri di1 RAZZANTE R., La normativa anti<strong>ricic<strong>la</strong>ggio</strong> in Italia, Giappichelli Editore, Torino1999.


264LA DISCIPLINA CONTRO IL RICICLAGGIOvigi<strong>la</strong>nza sull’attuazione del<strong>la</strong> legge. Infine, sono state previstedelle misure sanzionatorie <strong>per</strong> l’indebito utilizzo di carte dicredito, di altri mezzi di pagamento e dei documenti abilitantial prelievo di contante.La legge n. 197 del 1991 - anche tenuto conto delleimportanti modifiche ed integrazioni successive, di cui diremonelle pagine che seguono - è stata nel complesso giudicatadagli o<strong>per</strong>atori e dai commentatori come una “buona legge” 2 ,utile a collocare il nostro Paese tra quanti hanno adottato <strong>la</strong>linea dura nel contrasto al <strong>ricic<strong>la</strong>ggio</strong> 3 e tale da suscitare <strong>la</strong>valutazione pienamente positiva da parte del GAFI 4 . Solopochi Autori hanno rilevato come gli obblighi e i divieti che <strong>la</strong>norma ha rigidamente imposto abbiano determinato una seriedi limitazioni al<strong>la</strong> libertà di movimentazione di mezzi finanziaria carico sia degli intermediari, sia degli utenti, potenzialmentedannose al<strong>la</strong> o<strong>per</strong>atività degli uni ed al<strong>la</strong> “quotidianità” deglialtri 5 .Nei paragrafi che seguono, analizzeremo in maggioredettaglio alcuni degli aspetti salienti rinvenientidall’applicazione del<strong>la</strong> legge.2. I soggetti destinatariUna delle caratteristiche più importanti del<strong>la</strong> legge n. 197del 1991 è che essa – conformemente alle previsioni del<strong>la</strong>Direttiva CEE n. 91/308 - confida nel<strong>la</strong> col<strong>la</strong>borazione attivadegli intermediari finanziari, e non solo nel meroadempimento, da parte loro, delle prescrizioni che essa2 Così RAZZANTE R., op. cit..3 ROBERTI F., La criminalità organizzata transnazionale e il tessuto bancariofinanziario,in Riv. G. di F., n. 5/2000.4 SUPPA V., L’introduzione dell’Euro ed i connessi rischi di <strong>ricic<strong>la</strong>ggio</strong>, in Riv. G. diF., n. 1/2002.5 INZITARI B., (a cura di), L’anti<strong>ricic<strong>la</strong>ggio</strong>, in Le nuove leggi civili commentate, n.5/1993.


STRUMENTI E STRUTTURE OPERATIVE DI CONTRASTO AL FENOMENO 265impone. In realtà, <strong>la</strong> legge si limita a prevedere le grandi lineedel<strong>la</strong> col<strong>la</strong>borazione attiva, che è poi disciplinata in dettagliodalle successive Istruzioni del<strong>la</strong> Banca d’Italia, contenute nelDecalogo di cui ci occu<strong>per</strong>emo più avanti.Per effetto del<strong>la</strong> legge n. 197, gli intermediari finanziarivengono distinti nelle due categorie degli intermediari abilitatiad effettuare determinate o<strong>per</strong>azioni altrimenti precluse, edegli altri intermediari del settore finanziario, nei cui confrontisono state <strong>per</strong>ò assunte importanti misure di rego<strong>la</strong>mentazioneprecedentemente assai carenti.Gli “intermediari abilitati” sono tassativamente individuatiex art. 4, comma 1, <strong>per</strong> categorie di soggetti, distinti <strong>per</strong>tipologia e funzioni 6 . Costoro sono i destinatari degli obblighidi identificazione, registrazione e segna<strong>la</strong>zione cheanalizzeremo in seguito, e sono <strong>per</strong>tanto i veri e propri“soggetti destinatari” delle previsioni anti<strong>ricic<strong>la</strong>ggio</strong>dell’ordinamento italiano 7 .6 Si tratta di:• uffici del<strong>la</strong> pubblica Amministrazione, compresi gli Uffici postali;• banche (terminologia coerente con il successivo Testo Unico delle leggi inmateria bancaria e creditizia – d.lgs. n. 385 del 1993; il testo originario del<strong>la</strong> leggen. 197 del 1991 fa riferimento al<strong>la</strong> soppressa figura degli “enti creditizi”);• società di intermediazione mobiliare – SIM;• società commissionarie ammesse agli antirecinti alle grida delle borse valori;• agenti di cambio;• società autorizzate al collocamento a domicilio di valori mobiliari;• società di gestione di fondi comuni di investimento mobiliare;• società fiduciarie;• imprese ed enti assicurativi;• società Monte Titoli S.p.A..7 In prospettiva, il novero dei soggetti destinatari dovrà essere ampliato <strong>per</strong> effettodelle modifiche al<strong>la</strong> Direttiva n. 91/308, introdotte con <strong>la</strong> Direttiva n. 2001/97/CEdel 4 dicembre 2001, secondo cui l’ambito applicativo del<strong>la</strong> Direttiva originariadeve essere esteso anche a soggetti diversi da quelli appartenenti al sistemabancario e finanziario, ed in partico<strong>la</strong>re ad avvocati, contabili e revisori dei conti,notai, agenti immobiliari, commercianti di pietre e di metalli preziosi, soggettiesercenti attività non finanziarie.


266LA DISCIPLINA CONTRO IL RICICLAGGIOGli altri intermediari del settore finanziario sono invecetutti quei soggetti che svolgono le attività di concessione difinanziamenti, di assunzione di partecipazioni, diintermediazione in cambi e di prestazione di servizi dipagamento, che con <strong>la</strong> legge 197 hanno ricevuto una organicairregimentazione, che ha fatto giustizia del fenomenotipicamente italiano di consentire ad una vasta serie di soggettiprivi di qualsiasi abilitazione o controllo di dedicarsi ado<strong>per</strong>azioni finanziarie, raccogliendo od utilizzando denaro deirisparmiatori, al di fuori di qualsiasi tute<strong>la</strong> 8 . Per effetto del<strong>la</strong>legge n. 197, se queste attività vengono svolte nei confronti delpubblico, l’intermediario dovrà iscriversi in un apposito elencogenerale, previsto dall’art. 106 del decreto legis<strong>la</strong>tivo 1°settembre 1993, n. 385 (Testo Unico delle leggi in materiabancaria e creditizia – cit.) in attuazione proprio dell’art. 6del<strong>la</strong> legge n. 197; l’elenco generale è tenuto dal Ministero delTesoro (ora Ministero dell’Economia e delle Finanze) che siavvale a tal fine dell’Ufficio Italiano dei Cambi. Per contro, sele attività degli intermediari in questione non si svolgono neiconfronti del pubblico, l’iscrizione avviene in un’apposita“sezione” del medesimo elenco generale (art. 113 del T.U.bancario). Una terza possibilità riguarda l’obbligo di iscrizionenell’elenco “speciale” ex art. 107 del T.U. bancario (nel quale èstato trasfuso il contenuto dell’art. 7 del<strong>la</strong> legge 197 del 1991).Una notevole innovazione, <strong>per</strong> quanto riguarda le categoriedi soggetti destinatari degli obblighi anti<strong>ricic<strong>la</strong>ggio</strong>, è stataintrodotta con il d.lgs. 25 settembre 1999, n. 374. La normasegna <strong>la</strong> risposta dell’ordinamento giuridico rispetto ad uneffetto imprevisto ed indesiderato del complesso normativoscaturito dall’applicazione del<strong>la</strong> Direttiva CEE n. 91/308,sotto forma di dirottamenti dei capitali illeciti verso forme ecanali di “<strong>ricic<strong>la</strong>ggio</strong> non finanziario” 9 . La novel<strong>la</strong> legis<strong>la</strong>tiva ha8 Così RAZZANTE R., op. cit.9 ROBERTI F., op. cit..


STRUMENTI E STRUTTURE OPERATIVE DI CONTRASTO AL FENOMENO 267<strong>per</strong>tanto esteso l’applicazione delle disposizioni in tema diidentificazione e registrazione, nonché di segna<strong>la</strong>zione delleo<strong>per</strong>azioni sospette, alle attività ritenute suscettibili di utilizzoa fini di <strong>ricic<strong>la</strong>ggio</strong> <strong>per</strong> il fatto di realizzare l’accumu<strong>la</strong>zione o iltrasferimento di ingenti disponibilità economiche o finanziarie,o di risultare comunque esposte a infiltrazioni da parte del<strong>la</strong>criminalità organizzata. Tali attività possono essere ripartite indue gruppi:• quelle non finanziarie il cui esercizio è sottoposto alicenze, autorizzazioni, iscrizioni in albi o registri ovverodichiarazioni di inizio di attività ai sensi di leggi in temadi pubblica sicurezza o di altre norme di settore. In taleambito rientrano: il recu<strong>per</strong>o di crediti; <strong>la</strong> custodia e iltrasporto valori; il commercio di cose antiche; <strong>la</strong>fabbricazione e il commercio di oro e oggetti preziosi; <strong>la</strong>gestione di case d’asta, gallerie d’arte o di case da gioco;<strong>la</strong> mediazione immobiliare;• quelle di natura finanziaria, quali <strong>la</strong> mediazione creditiziae l’agenzia in attività finanziaria 10 .10 In maggiore dettaglio, le nuove disposizioni anti<strong>ricic<strong>la</strong>ggio</strong> riguarderanno i soggettio<strong>per</strong>anti nei seguenti settori economici: il recu<strong>per</strong>o di crediti <strong>per</strong> conto terzi; <strong>la</strong>custodia e trasporto di denaro contante e di titoli o valori a mezzo di guardiegiurate; il trasporto di denaro contante, titoli o valori senza l’impiego di guardiegiurate; le agenzie d’affari in mediazione immobiliare; il commercio d’oro <strong>per</strong>finalità industriali o d’investimento; <strong>la</strong> gestione di case da gioco; <strong>la</strong> mediazionecreditizia; le agenzie in attività finanziaria; il commercio di cose antiche; l’eserciziodi case d’asta o gallerie d’arte; <strong>la</strong> fabbricazione, <strong>la</strong> mediazione e il commercio dioggetti preziosi; <strong>la</strong> fabbricazione di oggetti preziosi da parte di imprese artigiane; gliagenti di assicurazione; i promotori finanziari.<strong>Il</strong> d.lgs. n. 374 del 1999, una volta individuati gli o<strong>per</strong>atori del settore interessatidal<strong>la</strong> nuova disciplina, definisce analiticamente diversificati obblighi diidentificazione, di registrazione, di segna<strong>la</strong>zione di o<strong>per</strong>azioni sospette <strong>per</strong> ciascunadelle categorie sopra indicate. Più in partico<strong>la</strong>re:• <strong>per</strong> le seguenti categorie economiche compete l’obbligo di registrazione esegna<strong>la</strong>zione: recu<strong>per</strong>o di crediti <strong>per</strong> conto terzi; custodia e trasporto di denarocontante; trasporto di denaro contante senza guardie giurate; agenzie d’affariin mediazione immobiliare; commercio d’oro; case da gioco; mediazionecreditizia; agenzie in attività finanziaria;


268LA DISCIPLINA CONTRO IL RICICLAGGIO3. Le limitazioni all’uso di contante e di titoli al portatoreLa prima limitazione all’uso di contante e di titoli alportatore venne disciplinata, a livello non legale, da unAccordo interbancario del 1978. La prima previsionenormativa del<strong>la</strong> specie venne introdotta con <strong>la</strong> legge n. 15 del1980 (cit.).La legge n. 197 del 1991 ha dunque ripreso e sistematizzatoanche questa materia, che è probabilmente <strong>la</strong> più delicata traquelle trattate, poiché ha inciso in maniera immediata sul<strong>la</strong>cliente<strong>la</strong> bancaria e, in generale, sui fruitori dei servizi bancarie di pagamento 11 , poiché limita fortemente l’utilizzo delcontante e di determinate tipologie di titoli nell’o<strong>per</strong>ativitàquotidiana del sistema dei pagamenti.Le limitazioni legali riguardano più precisamente l’utilizzodel contante, dei libretti di deposito bancari e postali alportatore, nonché degli altri titoli al portatore. Per tali• i tito<strong>la</strong>ri delle seguenti quattro attività devono adempiere ai soli obblighi diidentificazione e registrazione: commercio di cose antiche (dichiarazionepreventiva di cui all’art. 126 del TULPS); esercizio di case d’asta o galleried’arte (licenza ai sensi dell’art. 115 del TULPS);• fabbricazione, mediazione e commercio, comprese l’esportazione el’importazione, di oggetti preziosi (licenza ai sensi dell’art. 127 del TULPS);fabbricazione di oggetti preziosi da parte di imprese artigiane (iscrizione nelregistro degli assegnatari dei marchi di identificazione tenuto dalle Camere diCommercio, Industria, Artigianato e Agricoltura);• gli agenti di assicurazione (iscritti all’albo di cui al<strong>la</strong> legge n. 48 del 1979) e ipromotori finanziari (art. 31 del d.lgs. n. 58 del 1998) dovranno osservare ilsolo obbligo di segna<strong>la</strong>zione delle o<strong>per</strong>azioni sospette.In buona sostanza, dall’esame del provvedimento emerge che <strong>per</strong> le attività piùassimi<strong>la</strong>bili a quelle finanziarie (ad esempio, <strong>la</strong> mediazione creditizia o l’agenzia inattività finanziaria) gli obblighi sono pressoché gli stessi di quelli previsti nel<strong>la</strong> leggen. 197 del 1991. Per le altre attività, invece, <strong>la</strong> normativa cerca di adeguare lefinalità di segna<strong>la</strong>zione con le peculiarità dei settori produttivi: in viaesemplificativa, <strong>per</strong> i soggetti che svolgono l’attività di gestione delle case da gioco,gli obblighi d’identificazione e registrazione si applicano anche <strong>per</strong> le o<strong>per</strong>azionid’acquisto o di cambio di fiches di valore su<strong>per</strong>iore ai 1.550 Euro (tre milioni di lirenel testo originario).11 LAURIA C., - MENGALI A., Codice delle norme anti<strong>ricic<strong>la</strong>ggio</strong> ed antiusura, BorgiaEditore, Roma 1996.


STRUMENTI E STRUTTURE OPERATIVE DI CONTRASTO AL FENOMENO 269categorie di mezzi di pagamento è previsto un divieto dicirco<strong>la</strong>zione 12 quando il loro importo, unitariamente ocomplessivamente, su<strong>per</strong>i il valore di 10.330 Euro (20 milionidi lire nel testo originario).Per evitare l’impatto altrimenti dirompente di una normadel genere, potenzialmente idonea a determinare unpesantissimo rallentamento del sistema dei pagamenti, illegis<strong>la</strong>tore ha previsto l’esenzione a favore degli intermediarifinanziari “abilitati”, che <strong>per</strong>tanto possono eseguire leo<strong>per</strong>azioni di <strong>per</strong> sé destinate a ricadere nel generale divieto dicirco<strong>la</strong>zione dei mezzi di pagamento.Un’altra limitazione sussiste con riferimento ai vagliapostali e cambiari e <strong>per</strong> gli assegni postali, cambiari e circo<strong>la</strong>ri.Tali titoli, se di importo su<strong>per</strong>iore a 10.330 Euro (20 milioni dilire nel testo originario), devono essere nominativi e provvistidi c<strong>la</strong>uso<strong>la</strong> di non trasferibilità, apposta sin dal momento in cuii vaglia e gli assegni sono utilizzati <strong>per</strong> dar corso ad unconcreto trasferimento di capitale tra soggetti diversi. A talproposito, è interessante notare che se il titolo è finalizzato aspostare denaro tra conti del medesimo intestatario, <strong>la</strong>limitazione non si applica 13 .Anche <strong>per</strong> i libretti di risparmio al portatore è prevista unalimitazione, poiché il loro saldo non può essere su<strong>per</strong>iore al<strong>la</strong>consueta somma di 10.330 Euro (già 20 milioni di lire).Oltre alle transazioni effettuate con l’intervento di piùintermediari abilitati, restano fuori dagli obblighi e limitazionianzidetti i pagamenti allo Stato, agli enti pubblici o all’ufficialegiudiziario ex art. 494 del codice di procedura civile.12 Ma secondo RAZZANTE R., op. cit.. sarebbe meglio par<strong>la</strong>re di “divieto ditrasferimento”.13 Pareri ABI, n. 1 del 1996.


270LA DISCIPLINA CONTRO IL RICICLAGGIO4. Gli obblighi di identificazione e registrazioneGli obblighi di identificazione e registrazione <strong>per</strong> finalitàanti<strong>ricic<strong>la</strong>ggio</strong> trovano <strong>la</strong> loro disciplina nell’art. 2 del<strong>la</strong> legge n.197 del 1991.La norma fa obbligo al “<strong>per</strong>sonale incaricato” da partedell’intermediario finanziario 14 di procedere all’identificazionedi “chiunque compie o<strong>per</strong>azioni che comportano trasmissioneo movimentazione di mezzi di pagamento di qualsiasi tipo chesiano di importo su<strong>per</strong>iore a lire venti milioni (ora 10.330Euro)”, presso uno degli intermediari abilitati.L’identificazione è parimenti obbligatoria quando sianocompiute diverse o<strong>per</strong>azioni, di importo unitario inferiore al<strong>la</strong>soglia di 10.330 Euro/venti milioni di lire, che “costituiscanoparti di un’unica o<strong>per</strong>azione”. Ai fini dell’identificazione,devono essere raccolte le generalità complete del soggetto cheeffettua l’o<strong>per</strong>azione, anche qualora essa sia realizzata <strong>per</strong> iltramite di una terza <strong>per</strong>sona incaricata. Per l’identificazione diminorenni si ritiene che sia legittimo procedere avvalendosi diuna fotografia vidimata dall’Ufficiale di Stato civile delComune di residenza o da un notaio 15 .In pratica, l’attuazione delle disposizioni ha creato diversiproblemi interpretativi, in partico<strong>la</strong>re circa l’individuazione deirapporti che fanno scattare l’obbligo di identificazione ed aidocumenti da ritenere validi <strong>per</strong> l’effettuazione del<strong>la</strong>medesima.Proprio con riferimento al<strong>la</strong> problematica dei documentivalidi, il Ministero del Tesoro ha diramato il 22 maggio 1997un comunicato stampa da cui si evince che possono essereaccettati:14 <strong>Il</strong> “<strong>per</strong>sonale incaricato” può avere sia lo status di dipendente che di col<strong>la</strong>boratore,secondo l’interpretazione del<strong>la</strong> locuzione fornita dal Ministero del Tesoro, ripresaanche in Pareri ABI, n. 3/1996.15 Pareri ABI, n. 1/1996.


STRUMENTI E STRUTTURE OPERATIVE DI CONTRASTO AL FENOMENO 271• <strong>per</strong> le <strong>per</strong>sone fisiche: passaporto, carta d’identità, portod’armi, patente di guida, tessere di riconoscimento del<strong>per</strong>sonale delle Amministrazioni dello Stato, tessere diriconoscimento ri<strong>la</strong>sciate da Paesi dell’Unione Europea;libretto di pensione INPS recante fotografia e firmaautenticate, <strong>per</strong>messo di soggiorno <strong>per</strong> cittadini stranieri,libretto <strong>per</strong> ciechi ed invalidi ri<strong>la</strong>sciato dalle Prefetture;• <strong>per</strong> le <strong>per</strong>sone non fisiche: denominazione, sede epartita IVA, estremi dell’atto costitutivo e dell’iscrizioneal<strong>la</strong> Camera di Commercio o al Tribunale.Per le <strong>per</strong>sone diverse dalle <strong>per</strong>sone fisiche,l’identificazione deve essere estesa anche al<strong>la</strong> <strong>per</strong>sona fisicache compie materialmente l’o<strong>per</strong>azione <strong>per</strong> conto del<strong>la</strong><strong>per</strong>sona non fisica.Oltre agli obblighi di identificazione, <strong>la</strong> legge impone anchedegli obblighi di registrazione di alcuni dati re<strong>la</strong>tiviall’o<strong>per</strong>azione. In partico<strong>la</strong>re, devono essere registrati: data ecausale dell’o<strong>per</strong>azione, importo dei singoli mezzi dipagamento, generalità complete – compreso il codice fiscale -ed estremi del documento di identificazione valido di chieffettua l’o<strong>per</strong>azione e del soggetto <strong>per</strong> conto del qualel’o<strong>per</strong>azione è stata eseguita.I dati devono essere facilmente re<strong>per</strong>ibili, ed a tal finedevono essere inseriti in un unico archivio informatizzatodetenuto dall’intermediario presso il quale l’o<strong>per</strong>azione èeffettuata; costui, <strong>per</strong>tanto, è obbligato ad istituire un “archiviounico informatico” (di cui diremo oltre) nel quale i dati <strong>la</strong> cuiregistrazione è obbligatoria devono confluire e <strong>per</strong>manere <strong>per</strong>almeno dieci anni.L’obbligo di registrazione sussiste anche <strong>per</strong> le o<strong>per</strong>azioni“frazionate”, composte da più o<strong>per</strong>azioni di importo unitarioinferiore a 10.330 Euro/20 milioni di lire. Secondo il Decretodel Ministro del Tesoro in data 7 luglio 1992, ciascunintermediario, nell’ambito del<strong>la</strong> propria autonomiaorganizzativa, ha <strong>la</strong> possibilità di individuare i criteri di


272LA DISCIPLINA CONTRO IL RICICLAGGIOdeterminazione delle o<strong>per</strong>azioni da registrare, sicché il sistemabancario ed il sistema postale hanno scelto come limiteinferiore delle “o<strong>per</strong>azioni frazionate” l’importo di 3.100 Euro(già sei milioni di lire). In concreto, dunque, le banche e gliuffici postali conservano registrazione solo delle o<strong>per</strong>azioni divalore su<strong>per</strong>iore a questa cifra.5. L’Archivio Unico Informatico<strong>Il</strong> cosiddetto “Archivio Unico Informatico” che ogniintermediario deve istituire è previsto dall’art. 2 del<strong>la</strong> legge 197del 1991, che al 2° comma stabilisce che i dati identificatividell’o<strong>per</strong>azione e del soggetto che <strong>la</strong> compie devono essereinseriti entro trenta giorni in unico archivio di <strong>per</strong>tinenza delsoggetto pubblico o privato presso il quale l’o<strong>per</strong>azione stessaè stata eseguita. L’Archivio Unico Informatico, nel<strong>la</strong> sua formadettagliatamente strutturata e circondata da intensi vincoli emisure di sicurezza, ha sostituito l’embrionale sistema diidentificazione del<strong>la</strong> cliente<strong>la</strong> che era già in uso presso lebanche <strong>per</strong> effetto di un Accordo interbancario del 1989.Nelle intenzioni del legis<strong>la</strong>tore, il fatto che presso gliintermediari rimanga una traccia delle o<strong>per</strong>azioni finanziariecompiute quotidianamente, e che <strong>per</strong>tanto sia possibile risalireai soggetti in esse coinvolte, rappresenta un mezzo altamenteidoneo a prevenire le azioni di <strong>ricic<strong>la</strong>ggio</strong> ed a reprimerle,punendo i responsabili, qualora siano state compiute 16 . Qualerequisito di sicurezza circa l’attendibilità e <strong>la</strong> continuitàdell’alimentazione dell’archivio, è stato previsto che, a tali fini,non vi sia alcuna discrezionalità del <strong>per</strong>sonaledell’intermediario finanziario; è infatti il sistema informatico adisporre di una procedura automatica che e<strong>la</strong>bora e gestisce in16 LAURIA C., - MENGALI A., op. cit.. Nello stesso senso, RAZZANTE R., op. cit..


STRUMENTI E STRUTTURE OPERATIVE DI CONTRASTO AL FENOMENO 273proprio tutte le o<strong>per</strong>azioni, procedendo all’archiviazione diquelle in possesso dei requisiti legali preimpostati.Dall’Archivio Unico Informatico è possibile trarre elementiinformativi mediante un sistema di ricerca interattiva ed unsistema di ricerca di massa.<strong>Il</strong> sistema di ricerca interattiva, reso obbligatorio <strong>per</strong> gliistituti di credito con volume di o<strong>per</strong>atività su<strong>per</strong>iore adiecimi<strong>la</strong> o<strong>per</strong>azioni al mese, consiste nel<strong>la</strong> possibilità diinterrogare l’archivio sulle informazioni disponibili e riguardasia i rapporti continuativi con <strong>la</strong> cliente<strong>la</strong>, sia le o<strong>per</strong>azionioccasionali da parte di clienti non correntisti, riferite almenoagli ultimi tre mesi. La consultazione dell’archivio si traducenel<strong>la</strong> possibilità di ottenere con immediatezza le informazioniin esso contenute, entro il limite temporale gestibile dalsistema di ricerca interattiva.<strong>Il</strong> sistema di ricerca di massa è invece im<strong>per</strong>niato sul<strong>la</strong>individuazione storica dei dati, a partire dal 10 gennaio 1993,che è <strong>la</strong> data da cui divenne obbligatorio il funzionamentodell’Archivio Unico Informatico. La procedura è dotata dimaggiori potenzialità rispetto a quel<strong>la</strong> di ricerca interattiva,poiché consente l’esecuzione di ricerche multiple simultanee eprevede lo scandagliamento dell’Archivio <strong>per</strong> ogni singologiorno di o<strong>per</strong>atività a partire dal<strong>la</strong> data iniziale. Ovviamente,una tale completezza informativa può comportare dei tempi dirisposta del sistema non del tutto prevedibili, e che in talunicasi possono tardare anche di alcuni giorni.Per ottenere questo notevole risultato <strong>la</strong> legge ha dunqueattribuito un rilevante onere – organizzativo e finanziario – acarico degli intermediari.Dal punto di vista del<strong>la</strong> disciplina del funzionamentoo<strong>per</strong>ativo dell’Archivio Unico Informatico, occorreconsiderare diverse disposizioni rego<strong>la</strong>mentari emanate neltempo.Un primo decreto venne emanato dal Ministro del Tesoroil 19 dicembre 1991. Esso disponeva che nell’Archivio


274LA DISCIPLINA CONTRO IL RICICLAGGIOdovessero essere registrate le trasmissioni o movimentazioni dimezzi di pagamento <strong>per</strong> importo su<strong>per</strong>iore a 10.330 Euro/20milioni di lire, i trasferimenti di contante o di titoli al portatoresu<strong>per</strong>iori al medesimo importo, le o<strong>per</strong>azioni frazionate, iconti, i depositi e gli altri rapporti continuativi, ad esclusione ditutte le o<strong>per</strong>azioni o rapporti posti in essere fra gli intermediariabilitati. Come misura temporanea, da applicarsi nelle moredell’istituzione dell’Archivio Unico da parte di tutti i soggettiobbligati, veniva consentita <strong>la</strong> registrazione delle o<strong>per</strong>azioni inapposite doppie scritture, numerate e sig<strong>la</strong>te in ogni pagina dalresponsabile dell’ufficio utilizzatore.<strong>Il</strong> successivo decreto ministeriale datato 7 luglio 1992 dettòdisposizioni applicative delle previsioni legis<strong>la</strong>tive in materia diArchivio Unico Informatico sicuramente assai stringenti 17 . Inpartico<strong>la</strong>re, venne in quel<strong>la</strong> sede stabilito che:• l’obbligo di istituzione dell’Archivio Unico Informaticoincombe a tutti gli intermediari finanziari contemp<strong>la</strong>tidal<strong>la</strong> legge n. 197 del 1991, e non solo a quelli di cuiall’art. 4 del<strong>la</strong> legge (intermediari abilitati alle o<strong>per</strong>azionisuscettibili di divieti e limitazioni), qualora compianoo<strong>per</strong>azioni soggette agli obblighi di identificazione eregistrazione;• è obbligatorio registrare nell’Archivio Unico, inre<strong>la</strong>zione a ciascuna o<strong>per</strong>azione, una serie completa didati, quali: data, causale, importo dei singoli mezzi dipagamento, complete generalità ed estremi deldocumento di identificazione di chi <strong>la</strong> effettua,generalità di colui <strong>per</strong> conto del quale l’o<strong>per</strong>azione vieneeffettuata, codice fiscale <strong>per</strong> chi effettua o<strong>per</strong>azioni incontanti;17 Secondo RAZZANTE R., op. cit., il decreto in paro<strong>la</strong> “mise in mora” gli intermediari<strong>per</strong> quanto riguarda l’istituzione dell’Archivio Unico Informatico.


STRUMENTI E STRUTTURE OPERATIVE DI CONTRASTO AL FENOMENO 275• le o<strong>per</strong>azioni a valere su rapporti ad intestazioneplurima vanno riferite a tutti gli intestatari,indipendentemente dal soggetto esecutore materiale;• le o<strong>per</strong>azioni frazionate vanno aggregate ai fini del<strong>la</strong>rilevazione entro il giorno successivo a quello delcompimento;• gli intermediari hanno facoltà di individuare, nell’ambitodel<strong>la</strong> propria autonomia organizzativa, alcune c<strong>la</strong>ssi dio<strong>per</strong>azioni ritenute non significative ai fini del<strong>la</strong>registrazione;• le registrazioni nell’Archivio Unico Informatico vannoeffettuate secondo i criteri informatici dettati dalmedesimo decreto.Inoltre, gli intermediari presso i quali è istituito l’ArchivioUnico Informatico sono anche destinatari di obblighi neiconfronti dell’UIC, al quale devono inviare delle evidenzeaggregate da utilizzarsi ai fini statistici, come previsto dall’art.5, comma 10, del<strong>la</strong> legge n. 197 18 .Un ulteriore decreto rilevante ai fini dell’Archivio UnicoInformatico è stato emanato dal Ministero del Tesoro il 29ottobre 1993. Nel<strong>la</strong> circostanza, venne chiarito che tra leo<strong>per</strong>azioni da escludere dall’Archivio Unico vanno ricompreseanche le o<strong>per</strong>azioni ed i rapporti interbancari, o comunqueposti in essere tra intermediari abilitati, anche qualora siainteressata una sede estera di uno di tali soggetti. Inoltre,venne stabilito che il Ministero del Tesoro può sospendere leesenzioni all’archiviazione previste in via generale dal citatodecreto del 19 dicembre 1991, disponendo l’identificazione disoggetti insediati in determinati Paesi nonché <strong>la</strong> registrazionedi specifiche categorie di rapporti e di o<strong>per</strong>azioni.18 Le misure applicative e gli standard <strong>per</strong> l’invio dei dati sono disciplinati dal<strong>la</strong>Circo<strong>la</strong>re UIC del 21 agosto 1992.


276LA DISCIPLINA CONTRO IL RICICLAGGIOUna precisazione di rilievo – scaturita da diffusi dubbirappresentati all’Autorità centrale dagli o<strong>per</strong>atori - è stata poiresa pubblica con <strong>la</strong> Circo<strong>la</strong>re 20 gennaio 1995, n. 1 delMinistero del Tesoro. Dal<strong>la</strong> circo<strong>la</strong>re si evince infatti chel’istituzione dell’Archivio Unico Informatico è legataall’esistenza reale di dati da registrare, fissando in tal modol’obbligo di costituzione dell’Archivio al momentodell’o<strong>per</strong>atività dell’intermediario nei settori che sono ilpresupposto giuridico <strong>per</strong> <strong>la</strong> registrazione delle o<strong>per</strong>azioni, enon al momento di mera costituzione dell’intermediariostesso.La disciplina legale in materia di Archivio UnicoInformatico è stata generalmente commentata in sensopositivo dagli osservatori, che hanno <strong>la</strong>rgamente condivisol’utilità del sistema 19 , nonostante esso abbia scontato alcunefarraginosità iniziali prima di raggiungere il funzionamento aregime 20 .In conclusione, è utile rammentare che l’obbligo diistituzione dell’Archivio Unico Informatico è assistito dasanzione penale (arresto da sei mesi ad un anno ed ammendafino a 25.823 Euro/50 milioni). Sanzioni sono anche previste<strong>per</strong> il ritardo nell’istituzione e <strong>per</strong> l’irrego<strong>la</strong>re tenutadell’Archivio.6. Gli obblighi di segna<strong>la</strong>zione delle o<strong>per</strong>azioni sospette<strong>Il</strong> legis<strong>la</strong>tore del<strong>la</strong> n. 197 del 1991 non poteva essere piùpreciso nel<strong>la</strong> consecutio di norme che compongono <strong>la</strong> legge19 Per tutti, cfr. RAZZANTE R., op. cit..20 Le maggiori difficoltà <strong>per</strong> l’applicazione del<strong>la</strong> normativa in materia gravarono suisoggetti obbligati all’istituzione dell’Archivio Unico Informatico diversi dallebanche, le quali invece furono agevo<strong>la</strong>te dal<strong>la</strong> preesistenza del rammentato sistemainterbancario di registrazione dei dati. I maggiori ritardatari furono gli uffici del<strong>la</strong>pubblica Amministrazione, ed in partico<strong>la</strong>r modo le Poste.


STRUMENTI E STRUTTURE OPERATIVE DI CONTRASTO AL FENOMENO 277medesima. Nel<strong>la</strong> logica dell’impianto normativo anti<strong>ricic<strong>la</strong>ggio</strong>,ed in quel<strong>la</strong> dell’iter degli adempimenti <strong>per</strong> gli o<strong>per</strong>atori, nonvi può essere infatti “segna<strong>la</strong>zione” senza <strong>la</strong> preventiva“registrazione” dei soggetti e delle o<strong>per</strong>azioni. È anzi dalbinomio “soggetti-o<strong>per</strong>azioni” che nasce <strong>la</strong> potenzialesegna<strong>la</strong>zione, nel senso che dal confronto sistematico tral’entità dell’o<strong>per</strong>azione e le caratteristiche economicopatrimonialidel soggetto che l’ha posta in essere può sortirequell’anomalia che <strong>la</strong> legge richiede come presuppostovalutativo essenziale del<strong>la</strong> segna<strong>la</strong>zione 21 .L’art. 3 del<strong>la</strong> legge n. 197 obbliga il responsabile dell’ufficioo del<strong>la</strong> dipendenza dell’intermediario tenuto al rispetto del<strong>la</strong>legge a segna<strong>la</strong>re senza ritardo al tito<strong>la</strong>re dell’attività, o al legalerappresentante o ad un suo delegato, “ogni o<strong>per</strong>azione che <strong>per</strong>caratteristiche, entità, natura o <strong>per</strong> qualsivoglia altracircostanza conosciuta a ragione delle funzioni esercitate,tenuto conto anche del<strong>la</strong> capacità economica e dell’attivitàsvolta dal soggetto cui è riferita, induce a ritenere, in base aglielementi a sua disposizione, che i beni o il denaro in questionepossano provenire dal compimento di uno dei reati di cuiall’art. 648 bis ed all’art. 648 ter del codice penale”.Si tratta dunque di un ulteriore obbligo di facere imposto aglio<strong>per</strong>atori dal legis<strong>la</strong>tore del<strong>la</strong> legge n. 197.I destinatari dell’obbligo sono il responsabile dell’ufficio odel<strong>la</strong> dipendenza dell’intermediario – ad esempio il direttore difiliale di un banca – che sono tenuti a loro volta a segna<strong>la</strong>rel’o<strong>per</strong>azione sospetta al tito<strong>la</strong>re dell’attività, o al suo legalerappresentante (ad esempio, il direttore generale del<strong>la</strong>medesima banca). Su questi soggetti incombe l’ulterioreobbligo di trasmettere <strong>la</strong> segna<strong>la</strong>zione alle competentiAutorità, agendo come veri e propri “ispettori” che dovrannoacquisire elementi conoscitivi utili a decidere se far uscire <strong>la</strong>21 Così RAZZANTE R., op. cit..


278LA DISCIPLINA CONTRO IL RICICLAGGIOsegna<strong>la</strong>zione dall’ambito dell’intermediario finanziario econvogliar<strong>la</strong> verso le pubbliche Autorità di controllo.Le o<strong>per</strong>azioni che devono costituire l’oggetto del<strong>la</strong>segna<strong>la</strong>zione sono tutte quelle che evidenziano unasproporzione tra <strong>la</strong> transazione e le caratteristiche <strong>per</strong>sonali epatrimoniali (reddito, patrimonio, attività, volume d’affari) dicoloro che le effettuano.Per <strong>la</strong> valutazione in ordine al<strong>la</strong> necessità o meno disegna<strong>la</strong>zione, devono essere tenuti in considerazione tutti glielementi a disposizione. Non sono dunque sufficienti i datipresenti nell’Archivio Unico Informatico, i quali devonoessere integrati con tutte le altre informazioni che <strong>la</strong> banca ol’intermediario comunque detengano oppure conoscano aragione delle funzioni esercitate. L’eventuale omessaconsiderazione di siffatte informazioni, anche se esterne al<strong>la</strong>base dati dell’Archivio Unico, può dunque ben integrare profilidi responsabilità a carico dell’intermediario.Un elemento di evidente criticità contenuto nel<strong>la</strong> normativaè tuttavia costituito dal fatto che l’intermediario dovrebbedisporre di elementi da cui sia possibile almeno sospettare chei beni o il denaro oggetto dell’o<strong>per</strong>azione derivino dalcompimento di un delitto non colposo. Vi è, sotto tale profilo,una certa sproporzione tra <strong>la</strong> capacità di valutazione richiestaall’intermediario e <strong>la</strong> sua reale possibilità di “investigazione” 22 .Viene anzi <strong>la</strong>mentata una difficile posizione dell’o<strong>per</strong>atorefinanziario, che da un <strong>la</strong>to è tenuto ad agire nell’interesse del<strong>la</strong>cliente<strong>la</strong> e di quello dell’ente da cui dipende <strong>per</strong> <strong>la</strong> raccolta delrisparmio, l’esercizio del credito e ogni altra attività finanziaria,e dall’altro <strong>la</strong>to si è visto trasformato <strong>per</strong> effetto del<strong>la</strong> legge n.197 del 1991 da mero strumento di col<strong>la</strong>borazione passivarispetto alle richieste delle autorità inquirenti in organo dicol<strong>la</strong>borazione attiva: tale ruolo è sicuramente complicato22 Cfr. RAZZANTE R., op. cit..


STRUMENTI E STRUTTURE OPERATIVE DI CONTRASTO AL FENOMENO 279dall’attuale inquadramento giuridico del delitto di <strong>ricic<strong>la</strong>ggio</strong>,che si ritiene sussistente in re<strong>la</strong>zione ai trasferimenti di denaroo beni provenienti da qualsiasi delitto non colposo 23 .Un ulteriore elemento critico è dato dal fatto che, a terminidi legge, <strong>la</strong> segna<strong>la</strong>zione deve avvenire “senza ritardo”, con ciòconsentendo un certo margine di e<strong>la</strong>sticità – e conseguenteincertezza – circa i tempi in cui deve svolgersi <strong>la</strong> proceduraprescritta.<strong>Il</strong> sistema di segna<strong>la</strong>zioni sospette così disegnato haprodotto una crescita impressionante delle segna<strong>la</strong>zioniprodotte, che sono passate da appena 26 nel primo anno divigenza del<strong>la</strong> legge ad oltre 6.000 nel 1997, il 93,77% dellequali provenienti dal sistema bancario 24 .7. <strong>Il</strong> concetto di o<strong>per</strong>azione sospettaÈ stato acutamente osservato che il sistema anti<strong>ricic<strong>la</strong>ggio</strong>del<strong>la</strong> legge n. 197 del 1991 ha ribaltato le caratteristiche difondo delle metodologie usate in precedenza, ed ha fondato ilsuo punto di forza nell’accordare una preferenza investigativaalle o<strong>per</strong>azioni sospette, e non più alle <strong>per</strong>sone 25 .È dunque indispensabile, ai fini del<strong>la</strong> qualificazione di unmovimento di denaro o di un reimpiego di beni quale“<strong>ricic<strong>la</strong>ggio</strong>”, l’identificazione a monte di un’o<strong>per</strong>azione“sospetta”, anche a costo di turbare in tal modo <strong>la</strong> “tranquillitào<strong>per</strong>ativa” degli intermediari, investiti del<strong>la</strong> responsabilità del23 COMPORTI M., Identificazione del<strong>la</strong> cliente<strong>la</strong>, segna<strong>la</strong>zione di o<strong>per</strong>azioni sospette di<strong>ricic<strong>la</strong>ggio</strong> e tute<strong>la</strong> del<strong>la</strong> riservatezza, in CORVESE C.G. – SANTORO V. (a cura di), <strong>Il</strong><strong>ricic<strong>la</strong>ggio</strong> di denaro nel<strong>la</strong> legis<strong>la</strong>zione civile e penale, Giuffrè Editore, Mi<strong>la</strong>no 1996.24 Altre fonti di segna<strong>la</strong>zione nell’anno 1997 sono state: <strong>la</strong> pubblica Amministrazione(2,63%); gli intermediari finanziari (2,13%); imprese ed enti assicurativi (1,16%);società di intermediazione mobiliare, società fiduciarie e di gestione di fondi comuni(0,31%).25 Così DELLE FEMMINE V., La segna<strong>la</strong>zione delle o<strong>per</strong>azioni sospette e gli organiinvestigativi di controllo, in Riv. G. di F., n. 6/1997.


280LA DISCIPLINA CONTRO IL RICICLAGGIOdiscernimento delle situazioni effettivamente sospette, senzache il quadro normativo fornisca una definizione chiara edesauriente delle medesime.L’art. 3 del<strong>la</strong> legge 197 del 1991, infatti, stabilisce che èsospetta l’o<strong>per</strong>azione che faccia ritenere all’o<strong>per</strong>atore ditrovarsi di fronte ad uno dei delitti di cui agli artt. 648 bis e648 ter del codice penale, a seguito di un giudizio comparatosu:• caratteristiche;• entità;• natura;• qualsivoglia altra circostanza conosciuta a ragione dellefunzioni esercitate dal segna<strong>la</strong>nte,integrato dal<strong>la</strong> considerazione del<strong>la</strong> capacità economica edell’attività del soggetto cui l’o<strong>per</strong>azione è riferita (non delsoggetto da cui è “compiuta”, che potrebbe essere un meroprestanome).L’indagine che deve essere eseguita coinvolge anche le<strong>per</strong>sone appartenenti allo stesso nucleo familiare o dipendentio col<strong>la</strong>boratori di una stessa impresa, o comunque da parte diinterposta <strong>per</strong>sona rispetto al destinatario degli effettidell’o<strong>per</strong>azione medesima.Rimane radicata in dottrina <strong>la</strong> convinzione circa l’intrinsecadifficoltà del<strong>la</strong> valutazione rimessa all’intermediario circa <strong>la</strong>natura “sospetta” dell’o<strong>per</strong>azione.Si rileva infatti, innanzitutto ed a titolo generale, che ildelitto di <strong>ricic<strong>la</strong>ggio</strong> ha caratteristiche “ontologicamentecomplesse”, in considerazione del fatto che l’attività di<strong>ricic<strong>la</strong>ggio</strong> ha <strong>per</strong> oggetto proventi originati da azioni criminalio illegali e dalle finalità di occultamento e/o sostituzione,atteso che lo scopo principale del ricic<strong>la</strong>tore è quello dinascondere l’origine illecita dei proventi e <strong>per</strong>venire al<strong>la</strong> loro


STRUMENTI E STRUTTURE OPERATIVE DI CONTRASTO AL FENOMENO 281legittimazione, necessaria premessa al loro successivoreimpiego nell’economia legale 26 .La medesima complessità si rinviene anche dal punto divista dell’accertamento materiale del<strong>la</strong> fattispecie, che richiedeprofessionalità specifica ed elevata, anche in considerazionedel<strong>la</strong> sostanziale mancanza di definizione del concetto di“o<strong>per</strong>azione sospetta”. In tal senso, infatti, non aiutacertamente <strong>la</strong> di<strong>la</strong>tazione dell’ambito d’applicazione dell’art.648 bis del codice penale ad un più ampio novero di reati, cheanzi finisce con lo svilire i tentativi, pur effettuati, di costruiredegli “indici” attendibili di sospetto.Possiamo dunque affermare che <strong>la</strong> determinazione delgrado di “sospetto” insito in ogni singo<strong>la</strong> o<strong>per</strong>azione è<strong>la</strong>rgamente rimesso al soggetto segna<strong>la</strong>nte, almeno finché nonsi procederà nel senso di una più marcata “oggettivazione” deipresupposti del<strong>la</strong> segna<strong>la</strong>zione; osservando tale situazione, nonè mancato chi, esplicitamente, ha affermato che <strong>la</strong> valutazioneresta in definitiva consegnata al<strong>la</strong> professionalità dei soggettiobbligati, o, se più piace, al loro “fiuto” 27 .8. <strong>Il</strong> Decalogo del<strong>la</strong> Banca d’ItaliaA ben vedere, il principale strumento di supporto all’attivitàdegli o<strong>per</strong>atori impegnati nell’individuazione delle o<strong>per</strong>azionisospette è stato fornito, sin dal 1993, dal<strong>la</strong> Banca d’Italia, cheha predisposto un documento generalmente noto come“Decalogo” che costituisce, a tutt’oggi, l’unico tentativo diapproccio concreto al<strong>la</strong> tematica delle segna<strong>la</strong>zionianti<strong>ricic<strong>la</strong>ggio</strong>. Infatti, il documento fornisce indicazioni26 Così POLLARI N., I rapporti tra <strong>ricic<strong>la</strong>ggio</strong>, usura ed evasione fiscale, in Riv. G. diF., n. 4/1996.27 Così FRIGO G., Norme procedimentali anti<strong>ricic<strong>la</strong>ggio</strong>, usura e indagine penale, inCass. Pen., 1995, p. 3134.


282LA DISCIPLINA CONTRO IL RICICLAGGIOritenute valide non solo <strong>per</strong> il settore bancario, ma anche <strong>per</strong>tutti gli intermediari interessati all’applicazione del<strong>la</strong> legge 28 .La versione vigente del Decalogo è quel<strong>la</strong> emanata il 12gennaio del 2001, con apposito Provvedimento delGovernatore del<strong>la</strong> Banca d’Italia 29 , contenente le “Indicazionio<strong>per</strong>ative <strong>per</strong> <strong>la</strong> segna<strong>la</strong>zione di o<strong>per</strong>azioni sospette”. <strong>Il</strong>Provvedimento sostituisce <strong>la</strong> precedente versione delDecalogo risalente al 1994 – già modificativa di quel<strong>la</strong>originaria del 1993 - e si integra con quello del gennaio 1999destinato alle imprese assicurative.<strong>Il</strong> documento, in ragione del<strong>la</strong> fonte da cui promana,contiene indicazioni certamente autorevoli, benché prive diefficacia propriamente normativa 30 , e si è affermato nel<strong>la</strong>prassi come un vero e proprio solco da seguire <strong>per</strong> dareattuazione ad una legis<strong>la</strong>zione di <strong>per</strong> sé non priva di difficoltà.La linea guida seguita dal<strong>la</strong> Banca d’Italia nel dispensare ipropri suggerimenti agli intermediari è quel<strong>la</strong> di spronare al<strong>la</strong>conoscenza il più possibile approfondita del singolo cliente, siasotto il profilo delle sue caratteristiche economiche, sia sottoquello delle sue esigenze finanziarie 31 .Un primo spunto di sicuro interesse che si può cogliere nelDecalogo è quello re<strong>la</strong>tivo al<strong>la</strong> col<strong>la</strong>borazione attiva che sirichiede agli intermediari. Costoro vengono innanzituttoinvitati ad affinare <strong>la</strong> propria sensibilità, <strong>per</strong> sa<strong>per</strong> cogliereeventuali elementi di sospetto nelle o<strong>per</strong>azioni che vengonoloro richieste; ma al tempo stesso emerge chiaramente <strong>la</strong>consapevolezza che un’attività del genere non comporta, <strong>per</strong>gli intermediari medesimi, il farsi carico di attività investigative,destinate a rimanere di esclusiva competenza delle Forze di28 RAZZANTE R., Osservazioni sul nuovo regime di segna<strong>la</strong>zione delle o<strong>per</strong>azionisospette ai sensi del decreto legis<strong>la</strong>tivo 26 maggio 1997, n. 153, in Dir. ban. mer.fin., n. 1/1998.29 Trattasi del Provvedimento n. 19288 del 12 gennaio 2001.30 FRIGO G., op. cit..31 PALOMBI E., Normativa anti<strong>ricic<strong>la</strong>ggio</strong>, in Riv. Pen. Econ., n. 2-3/1995.


STRUMENTI E STRUTTURE OPERATIVE DI CONTRASTO AL FENOMENO 283Polizia e degli altri organismi che vi sono istituzionalmentepreposti.Gli utenti del sistema di intermediazione finanziariavengono sollecitati ad esplicitare con assoluta trasparenza lemotivazioni economiche sottostanti alle o<strong>per</strong>azioni eseguite edal<strong>la</strong> re<strong>la</strong>zione finanziaria nel<strong>la</strong> quale esse si iscrivono.Una parte specifica del Decalogo è dedicata all’esame dicasi concreti di o<strong>per</strong>azioni sospette, individuate in base adindici di anomalia creati con l’ausilio dell’es<strong>per</strong>ienza concretaottenuta da fenomeni di <strong>ricic<strong>la</strong>ggio</strong> effettivamente realizzati nelpassato e con <strong>la</strong> professionalità del sistema di credito 32 .Gli indici di anomalia cui fa riferimento il Decalogovengono suddivisi in sette categorie, a seconda che sianore<strong>la</strong>tivi:• alle o<strong>per</strong>azioni riferibili a tutte le categorie diintermediari;• alle o<strong>per</strong>azioni <strong>per</strong> contante;• alle o<strong>per</strong>azioni in titoli;• alle o<strong>per</strong>azioni con l’estero;• ad altre o<strong>per</strong>azioni e servizi;• all’andamento dei conti;• al comportamento del<strong>la</strong> cliente<strong>la</strong> 33 .<strong>Il</strong> Decalogo 2001 è ovviamente attento alle novitànormative intervenute successivamente al 1994.In primo luogo, esso tiene conto delle rilevanti novità di cuial citato d.lgs. n. 374 del 1999 in materia di soggetti destinataridegli obblighi, di cui abbiamo già detto.Inoltre, in materia tributaria, il Decalogo 2001 si coordinacon quanto disposto dal d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74, il quale,rivisitando le sanzioni penali, ha ridotto il novero dei “delitti32 SANTACROCE B., L’intermediazione finanziaria e <strong>la</strong> legge anti<strong>ricic<strong>la</strong>ggio</strong>:dall’anomalia al sospetto, in <strong>Il</strong> Fisco, n. 20/1996.33 Per un esame alquanto approfondito delle sette categorie, si rinvia a NANULA G., Lalotta al<strong>la</strong> mafia, Giuffrè Editore, Mi<strong>la</strong>no 1999.


284LA DISCIPLINA CONTRO IL RICICLAGGIOfiscali” - che, in quanto tali, configurano reati presupposto del<strong>ricic<strong>la</strong>ggio</strong> - a un ristretto numero di fattispecie gravi. <strong>Il</strong>rinnovato impianto repressivo penale tributario è incentrato sutre fattispecie criminose che fanno riferimento alle imposte suiredditi e all’IVA: dichiarazione fraudolenta, dichiarazioneinfedele e omessa dichiarazione; a esse si affiancano altrefigure di rilevante attitudine lesiva, tra le quali l’emissione difatture o altri documenti <strong>per</strong> o<strong>per</strong>azioni inesistenti. Levio<strong>la</strong>zioni delle norme tributarie sono viste come unostrumento utilizzato <strong>per</strong> precostituire fondi di provenienzaillecita da reinserire nel circuito economico, ovvero possonorappresentare una delle manifestazioni di più artico<strong>la</strong>tecondotte criminose volte a immettere in attività economicheapparentemente lecite disponibilità derivanti da altri illeciti.O<strong>per</strong>azioni connesse a condotte che non costituiscono delittosotto il profilo fiscale possono comunque costituire strumento<strong>per</strong> occultare attività criminose di altra natura.9. <strong>Il</strong> decreto legis<strong>la</strong>tivo n. 153 del 1997Le modalità di attuazione del<strong>la</strong> Direttiva CEE n. 91/308decise dal legis<strong>la</strong>tore italiano, pur nel<strong>la</strong> sostanziale validitàdell’impianto del<strong>la</strong> legge n. 197 del 1991, evidenziarono neltempo alcune necessità di rivisitazione, con partico<strong>la</strong>reriferimento ai seguenti aspetti:• tute<strong>la</strong> delle riservatezza delle informazioni gestite dalsistema nel corso dell’iter segna<strong>la</strong>torio, sotto il dupliceprofilo:− del vulnus che si riteneva arrecato all’istituto del“segreto bancario”, che richiedeva dunque partico<strong>la</strong>ricautele gestionali 34 ;34 Anche se siffatto vulnus veniva giustificato in re<strong>la</strong>zione alle finalità di interessegenerale del<strong>la</strong> legis<strong>la</strong>zione anti<strong>ricic<strong>la</strong>ggio</strong>, ritenute preminenti rispetto alle finalità


STRUMENTI E STRUTTURE OPERATIVE DI CONTRASTO AL FENOMENO 285− preoccupazione degli o<strong>per</strong>atori che il soggettosegna<strong>la</strong>to potesse rintracciare l’autore del<strong>la</strong>segna<strong>la</strong>zione e rivalersi nei suoi confronti 35 ;• ricerca di un contenimento degli oneri imposti dalleprocedure agli o<strong>per</strong>atori destinatari di obblighi;• necessità di un referente unico <strong>per</strong> <strong>la</strong> raccolta inizialedelle segna<strong>la</strong>zioni;• impossibilità, secondo <strong>la</strong> legis<strong>la</strong>zione vigente, diprocedere a sospensione dell’o<strong>per</strong>azione “sospetta”, inattesa dell’esito delle indagini sul<strong>la</strong> fondatezza delleindicazioni di anomalia riscontrate.Con riguardo al problema del<strong>la</strong> riservatezza, è statoosservato che il sistema, così come inizialmente concepito, eratale da portare alle due distinte conseguenze, entrambe<strong>per</strong>icolose, del<strong>la</strong> massa indistinta di segna<strong>la</strong>zioni o dell’assenzadi segna<strong>la</strong>zioni 36 . <strong>Il</strong> rischio di incorrere in una grave carenza –o quasi totale assenza – di segna<strong>la</strong>zioni trovava il propriofondamento nel fatto che tutti quanti non avessero volutorischiare di incorrere in profili di diffamazione (o in <strong>per</strong>icoli,anche <strong>per</strong>sonali, di altro e forse più grave tipo) avrebberopotuto sostenere <strong>la</strong> mancanza di elementi certi edinequivocabili a sostegno dell’invio del<strong>la</strong> segna<strong>la</strong>zione. D’altrocanto, il rischio, del tutto opposto, dell’eccesso di segna<strong>la</strong>zioni,era allo stesso modo potenzialmente indotto daun’interpretazione rigorosa del<strong>la</strong> norma e, soprattutto dal<strong>per</strong>seguite dal segreto bancario stesso, proprio in termini di innalzamento del<strong>la</strong>correttezza di gestione del sistema del credito e dell’intermediazione finanziaria. Cfr.COMPORTI M., op. cit..35 LA GALA C.G., <strong>Il</strong> <strong>ricic<strong>la</strong>ggio</strong> di denaro – strumenti di contrasto e misurepatrimoniali, in Rassegna dell’Arma dei Carabinieri, n. 2/2002, evidenzia come <strong>la</strong>tute<strong>la</strong> prevista a favore del<strong>la</strong> riservatezza dell’identità dei soggetti dai quali proveniva<strong>la</strong> segna<strong>la</strong>zione fosse del tutto inadeguata, con ciò costituendo una seria remora al<strong>la</strong>piena attuazione del principio di col<strong>la</strong>borazione attiva, specie negli ambienticaratterizzati da una più minacciosa presenza del<strong>la</strong> criminalità organizzata.36 FLICK G.M., Intermediazione finanziaria, informazione e lotta al <strong>ricic<strong>la</strong>ggio</strong>, in Riv.Soc., 1991, 433.


286LA DISCIPLINA CONTRO IL RICICLAGGIOtimore delle conseguenze non solo sotto il profilo dellesanzioni, ma anche con riferimento all’aspetto delle ricadutesul profilo professionale dei soggetti coinvolti all’interno del<strong>la</strong>struttura finanziaria d’appartenenza 37 .Con <strong>la</strong> finalità di correggere tali distorsioni del sistema, <strong>la</strong>legge 6 febbraio 1996, n. 52 (c.d. “legge comunitaria 1994”),conferì delega al Governo <strong>per</strong>ché il sistema venisse messo apunto secondo i seguenti criteri:• prevedere adeguate misure atte a garantire <strong>la</strong>riservatezza dei soggetti che effettuano le segna<strong>la</strong>zioni,tute<strong>la</strong>ndo <strong>la</strong> riservatezza medesima in ogni sede,comprese quel<strong>la</strong> aziendale, investigativa e giudiziaria;• provvedere al riordino del regime segna<strong>la</strong>torio ex art. 3,legge n. 197 del 1991, in modo da favorire l’emergere disegna<strong>la</strong>zioni;• estendere il più possibile l’applicazione del<strong>la</strong> normativacontro il <strong>ricic<strong>la</strong>ggio</strong> a quei soggetti <strong>la</strong> cui attività si prestifacilmente ad un utilizzo a tali fini, ovvero adinfiltrazioni mafiose;• riesaminare il regime re<strong>la</strong>tivo al trasferimento di denaro,titoli e valori mobiliari, anche modificando l’art. 3 del<strong>la</strong>legge;• tenere in considerazione, ai fini dell’esercizio del<strong>la</strong>delega, le raccomandazioni e gli orientamentiprovenienti dalle Autorità anti<strong>ricic<strong>la</strong>ggio</strong> internazionali.Contemporaneamente, <strong>la</strong> medesima legge n. 52 del 1996, inmaterie di minor difficoltà tecnica, apportava, con l’art. 15,alcune modifiche dirette al<strong>la</strong> legge n. 197 del 1991. In talmodo, veniva precisato che era vietato il trasferimento nonsolo di denaro contante e di “titoli al portatore” genericamentedefiniti, bensì, più precisamente, di denaro e di “libretti dideposito bancari o postali al portatore o di titoli al portatore”;37 RAZZANTE R., op. cit..


STRUMENTI E STRUTTURE OPERATIVE DI CONTRASTO AL FENOMENO 287inoltre, veniva disposto che il saldo dei libretti di depositobancari o postali al portatore non può essere su<strong>per</strong>iore ai10.330 Euro/20 milioni di lire.Per l’attuazione del<strong>la</strong> delega contenuta nel<strong>la</strong> legge n. 52 del1996 venne emanato il decreto legis<strong>la</strong>tivo n. 153 del 26 maggio1997 “Integrazione dell’attuazione del<strong>la</strong> Direttiva n.91/308/CEE in materia di <strong>ricic<strong>la</strong>ggio</strong> dei capitali diprovenienza illecita”. La norma - che secondo i commentatoriha pienamente corrisposto alle richieste e alle direttivecontenute nel<strong>la</strong> delega - ha introdotto le seguenti novità:• <strong>la</strong> competenza al<strong>la</strong> ricezione delle segna<strong>la</strong>zioni re<strong>la</strong>tivealle o<strong>per</strong>azioni sospette è stata trasferita dal Questoreall’Ufficio Italiano Cambi;• il tito<strong>la</strong>re dell’attività (o legale rappresentante, odelegato) destinatario dell’obbligo di segna<strong>la</strong>zioneall’UIC è stato autorizzato a non dar corsoall’o<strong>per</strong>azione ritenuta sospetta;• è stato stabilito che l’UIC invii le segna<strong>la</strong>zioni non soloal<strong>la</strong> Guardia di Finanza, ma anche al<strong>la</strong> DirezioneInvestigativa Antimafia;• è stato consentito all’Autorità Giudiziaria di rive<strong>la</strong>rel’identità delle <strong>per</strong>sone e degli intermediari che hannoeffettuato le segna<strong>la</strong>zioni solo qualora ciò risultiindispensabile ai fini dell’accertamento dei reati <strong>per</strong> iquali si procede;• l’UIC ha avuto poteri di accertamento e di controllo neiconfronti degli intermediari;• presso il Ministero del Tesoro (ora Ministerodell’Economia e delle Finanze) è stata istituita unaCommissione di Indirizzo sulle attività svolte dall’UIC,competente a ricevere una re<strong>la</strong>zione semestrale dallostesso UIC, contenente informazioni sull’attività svolta,dati ed elementi eventualmente richiesti, proposte dimiglioramento organizzativo e normativo;


288LA DISCIPLINA CONTRO IL RICICLAGGIO• l’applicazione del<strong>la</strong> normativa di cui al<strong>la</strong> legge n. 197 del1991 viene estesa anche ad altri soggetti, <strong>la</strong> cui attivitàrisulti suscettibile di utilizzazione <strong>per</strong> finalità di<strong>ricic<strong>la</strong>ggio</strong>, previa loro iscrizione di un apposito albotenuto dall’UIC;• è stata disciplinata <strong>la</strong> possibilità, <strong>per</strong> l’UIC, di disporre <strong>la</strong>sospensione delle o<strong>per</strong>azioni ritenute sospette <strong>per</strong> unmassimo di quarantotto ore, dandone immediata notiziaai competenti organi investigativi, i quali, a loro volta,sono abilitati a richiedere all’UIC <strong>la</strong> sospensione diun’o<strong>per</strong>azione, sul<strong>la</strong> base dei medesimi presupposti 38 .Esprimendo una valutazione di ordine generale sul<strong>la</strong>rivisitazione del<strong>la</strong> legge n. 197 del 1991 compiuta tra il 1996 edil 1997 nei termini che abbiamo considerato, possiamoaffermare che gli aspetti di maggior rilievo di nuovaintroduzione – e che non hanno mancato di suscitarecommenti anche vivaci - sono stati quello re<strong>la</strong>tivo al<strong>la</strong>devoluzione all’UIC dell’intera materia delle segna<strong>la</strong>zionianti<strong>ricic<strong>la</strong>ggio</strong> e <strong>la</strong> riforma delle procedure di segna<strong>la</strong>zione. Atal proposito, è stato autorevolmente affermato che <strong>la</strong>chiamata in causa di un organo partico<strong>la</strong>rmente qualificatosotto il profilo del<strong>la</strong> professionalità tecnico-finanziaria comel’UIC fornisce specifica certezza del principale intento<strong>per</strong>seguito con <strong>la</strong> novel<strong>la</strong> legis<strong>la</strong>tiva: dare contenuti concreti edeffettivo significato alle segna<strong>la</strong>zioni provenienti dagliintermediari, prevedendo una sistematica trattazione tecnicadelle stesse e corredandole di un’artico<strong>la</strong>ta analisi di carattere38 CERRETA F.A. – PADULA G., Prospettive e situazione italiana nel<strong>la</strong> lotta al<strong>ricic<strong>la</strong>ggio</strong>, in Riv. G. di F., n. 6/2000, evidenziano come, in considerazione del<strong>la</strong>natura coercitiva dell’istituto in argomento, l’UIC ne abbia fatto un utilizzo “moltoocu<strong>la</strong>to”. Per quanto riguarda <strong>la</strong> concreta possibilità d’azione in tal senso degliorgani investigativi, gli Autori osservano che difficilmente tale previsione normativapotrà concretizzarsi, poiché i tempi tecnici del flusso delle informazioni consentonounicamente all’UIC di valutare le segna<strong>la</strong>zioni in tempo reale, e quindi di utilizzare <strong>la</strong>possibilità di bloccare un’o<strong>per</strong>azione prima del<strong>la</strong> sua esecuzione.


STRUMENTI E STRUTTURE OPERATIVE DI CONTRASTO AL FENOMENO 289finanziario, atta a disve<strong>la</strong>re genesi e finalità delle re<strong>la</strong>tiveo<strong>per</strong>azioni o comunque a potenziare sensibilmente <strong>la</strong> capacitàdi focalizzarne l’effettiva natura 39 .Di rilievo è anche l’ulteriore novità, introdotta dal<strong>la</strong> nuovaformu<strong>la</strong>zione dell’art. 3 del<strong>la</strong> legge n. 197 del 1991, secondocui qualora <strong>la</strong> segna<strong>la</strong>zione non abbia ulteriore corso, ilsoggetto segna<strong>la</strong>nte debba avere notizia del<strong>la</strong> circostanza <strong>per</strong> iltramite dell’UIC.Accoglienza favorevole è stata anche tributata al dupliceinvio del<strong>la</strong> segna<strong>la</strong>zione al Nucleo Speciale di polizia valutariadel<strong>la</strong> Guardia di Finanza ed al<strong>la</strong> Direzione InvestigativaAntimafia, considerando <strong>la</strong> misura idonea ad assicurare ognipossibile completezza al<strong>la</strong> esplorazione edall’approfondimento del<strong>la</strong> segna<strong>la</strong>zione stessa, anche a rischiodi sopportare i costi di qualche sovrapposizione, ritenutaaccettabile in ragione del<strong>la</strong> rilevanza dell’obiettivo 40 . Si è a talproposito affermato che <strong>la</strong> norma ha creato un “vo<strong>la</strong>noinformativo” alimentato dall’UIC, in funzione di cerniera tral’analisi finanziaria e le indagini di polizia 41 , sul<strong>la</strong> base delconvincimento – che segna una reimpostazione del sistema,rispetto all’assetto preesistente - che il <strong>ricic<strong>la</strong>ggio</strong> siainnanzitutto un problema finanziario 42 .Qualche dubbio è rimasto tra gli osservatori sull’idoneitàdel<strong>la</strong> riforma a migliorare <strong>la</strong> riservatezza del sistema. Una voceiso<strong>la</strong>ta sostiene che <strong>la</strong> riservatezza sarebbe ora “piena” e taleda incoraggiare i soggetti obbligati ad inviare le segna<strong>la</strong>zionialle Autorità di vigi<strong>la</strong>nza 43 . Altri sostengono invece che illegis<strong>la</strong>tore si sia limitato ancora una volta a scaricare <strong>la</strong>39 Così VIGNA P.L. – DELL’OSSO P.L. – LAUDATI A., Sistema criminale ed economia,Cedam, Padova 1998.40 VIGNA P.L. – DELL’OSSO P.L. – LAUDATI A., op. cit..41 ROBERTI F., op. cit..42 CERRETA F.A. – PADULA G., op. cit..43 LUISE T., <strong>Il</strong> patrimonio informativo delle banche e degli intermediari finanziari, inBanche e Banchieri, n. 3/1997.


290LA DISCIPLINA CONTRO IL RICICLAGGIOsoluzione di un problema noto ed annoso sugli intermediarifinanziari, ai quali, nonostante <strong>la</strong> riforma, continua adincombere l’obbligo di adottare le necessarie misure disicurezza <strong>per</strong> assicurare <strong>la</strong> massima riservatezza dell’identitàdelle <strong>per</strong>sone che effettuano le segna<strong>la</strong>zioni. A ben poco,nell’ottica del<strong>la</strong> riservatezza, sembra servire <strong>la</strong> possibilità diomettere nelle segna<strong>la</strong>zioni i nominativi dei segna<strong>la</strong>nti; infatti,siccome <strong>la</strong> segna<strong>la</strong>zione si riferisce necessariamente ado<strong>per</strong>azioni determinate effettuate da un soggetto, cui è noto<strong>per</strong> definizione l’intermediario presso il quale le o<strong>per</strong>azionisono state compiute, costui continuerà, verosimilmente, a nonincontrare difficoltà nell’individuare il punto d’origine del<strong>la</strong>segna<strong>la</strong>zione inoltrata a suo carico 44 . Per questo motivo,continua a non mancare chi, insoddisfatto del<strong>la</strong> riforma, nechiede un’ulteriore revisione, nel senso di escludere l’utilizzo e<strong>la</strong> stessa conoscibilità in sede processuale delle segna<strong>la</strong>zioni,coerentemente con <strong>la</strong> loro funzione di stimolo all’avvio delleindagini e non di denuncia di reato 45 .10. La circo<strong>la</strong>re UIC del 22 agosto 1997La Circo<strong>la</strong>re UIC del 22 agosto 1997 può essereconsiderata un altro elemento fondamentale del sistemanormativo anti<strong>ricic<strong>la</strong>ggio</strong> italiano, <strong>per</strong> il contributo di chiarezzache essa ha introdotto, agevo<strong>la</strong>ndo non poco il sicuro edocumentato adempimento degli obblighi imposti aglio<strong>per</strong>atori. Essa è intito<strong>la</strong>ta “Istruzioni <strong>per</strong> <strong>la</strong> produzione dellesegna<strong>la</strong>zioni di o<strong>per</strong>azioni da parte degli intermediari finanziarie creditizi ai sensi degli articoli 33 e seguenti del decreto-legge3 maggio 1991, n. 143, convertito in legge 5 luglio 1991, n.197, come modificata dal decreto legis<strong>la</strong>tivo 26 maggio 1997,44 ROSSI A., Chi protegge il testimone, in Bancaforte, n. 1/1998.45 MASCIANDARO D. – DONATO L., Economia criminale e intermediazionefinanziaria, in Banche e Banchieri, n. 1/1995.


STRUMENTI E STRUTTURE OPERATIVE DI CONTRASTO AL FENOMENO 291n. 153”, ed è stata pubblicata nel<strong>la</strong> Gazzetta Ufficiale del 29agosto 1997, n. 201.La circo<strong>la</strong>re definisce innanzitutto l’ambito soggettivo diapplicazione delle prescrizioni del<strong>la</strong> legge n. 197 del 1991, chesono tutti i soggetti di cui all’art. 4 del<strong>la</strong> legge,indipendentemente dall’abilitazione ad effettuare le o<strong>per</strong>azionidi trasferimento di denaro contante o di titoli al portatore <strong>per</strong>un importo su<strong>per</strong>iore ai 10.330 Euro/20 milioni di lire di cuiall’art. 1.Attraverso <strong>la</strong> circo<strong>la</strong>re, l’UIC ha definito il proprio ruolonel sistema anti<strong>ricic<strong>la</strong>ggio</strong>. L’Ufficio è “autorità amministrativacentrale” in materia di anti<strong>ricic<strong>la</strong>ggio</strong>, cui compete <strong>la</strong> ricezionedelle segna<strong>la</strong>zioni, <strong>la</strong> conseguente attività di analisi e diapprofondimento finanziario, nonché, conclusivamente, <strong>la</strong>trasmissione delle segna<strong>la</strong>zioni opportunamente arricchite alleautorità investigative competenti.Le fonti di “arricchimento” delle segna<strong>la</strong>zioni di cui siavvale l’UIC sono cinque:• il proprio archivio;• l’anagrafe dei rapporti di conto e di deposito, istituitadall’art. 20, comma 4 del<strong>la</strong> legge 30 dicembre 1991, n.413, e disciplinata in dettaglio dal Decreto Ministeriale 4agosto 2000, n. 269;• le eventuali informazioni integrative fornite, anche arichiesta dell’UIC, dagli stessi soggetti segna<strong>la</strong>nti;• gli archivi delle Autorità di settore, quali <strong>la</strong> Bancad’Italia, <strong>la</strong> Consob, l’ISVAP;• i risultati delle analisi di cui all’art. 5, comma 1, del<strong>la</strong>legge n. 197 del 1991, tendenti al<strong>la</strong> verifica che l’UIC ètenuto ad eseguire sull’osservanza, da parte degliintermediari abilitati, delle norme in materia ditrasferimento di valori e di segna<strong>la</strong>zione delle o<strong>per</strong>azionisospette.L’oggetto del<strong>la</strong> segna<strong>la</strong>zione all’Ufficio Italiano Cambi èl’o<strong>per</strong>azione individuata come “sospetta”, intendendo <strong>per</strong>


292LA DISCIPLINA CONTRO IL RICICLAGGIO“o<strong>per</strong>azione” sia una singo<strong>la</strong> transazione, sia un insieme ditransazioni che appaiono tra loro funzionalmente edeconomicamente collegate. Le segna<strong>la</strong>zioni vengono distinte,nel<strong>la</strong> circo<strong>la</strong>re, in segna<strong>la</strong>zioni iniziali, segna<strong>la</strong>zioni sostitutive esegna<strong>la</strong>zioni di o<strong>per</strong>azioni non eseguite. La segna<strong>la</strong>zioneiniziale è quel<strong>la</strong> “standard” riferita ad o<strong>per</strong>azioni, rilevate <strong>per</strong> <strong>la</strong>prima volta, qualificate come “sospette”. La segna<strong>la</strong>zionesostitutiva fa seguito ad una segna<strong>la</strong>zione iniziale, modificandoi dati in essa contenuti in re<strong>la</strong>zione ad un’o<strong>per</strong>azione sospettagià segna<strong>la</strong>ta. La segna<strong>la</strong>zione di o<strong>per</strong>azione non eseguita si hanel caso in cui vi siano o<strong>per</strong>azioni segna<strong>la</strong>te che l’o<strong>per</strong>atoresegna<strong>la</strong>nte ha ritenuto di non eseguire <strong>per</strong> motivi di prudenza.La segna<strong>la</strong>zione deve contenere dati e notiziesull’o<strong>per</strong>azione posta in essere, nei suoi aspetti oggettivi esoggettivi.La circo<strong>la</strong>re contiene anche il modulo <strong>per</strong> le segna<strong>la</strong>zioniall’UIC, che si compone di sei “quadri”, identificati da letteredell’alfabeto:• quadro A: informazioni generali sul<strong>la</strong> segna<strong>la</strong>zione e sulsegna<strong>la</strong>nte;• quadro B: informazioni sull’o<strong>per</strong>azione e sul rapportointeressati dal<strong>la</strong> segna<strong>la</strong>zione;• quadro C: informazioni sul<strong>la</strong> <strong>per</strong>sona fisica cui variferita l’o<strong>per</strong>azione;• quadro D: informazioni sul soggetto diverso dal<strong>la</strong><strong>per</strong>sona fisica cui va riferita l’o<strong>per</strong>azione;• quadro E: informazioni su altri rapporti continuativi,legami con altri soggetti, altre o<strong>per</strong>azioni effettuate nondirettamente, riconducibili al motivo del sospetto;• quadro F: informazioni sul<strong>la</strong> <strong>per</strong>sona fisica che hao<strong>per</strong>ato <strong>per</strong> conto del soggetto cui va riferital’o<strong>per</strong>azione.


STRUMENTI E STRUTTURE OPERATIVE DI CONTRASTO AL FENOMENO 29311. <strong>Il</strong> ruolo dell’UIC<strong>Il</strong> ruolo dell’UIC nel sistema anti<strong>ricic<strong>la</strong>ggio</strong> italiano,definitivamente consacrato <strong>per</strong> effetto delle disposizioniintrodotte nell’ordinamento dal citato d.lgs. n. 153 del 1997, èin realtà il risultato di una costante presenza nel<strong>la</strong> lotta al<strong>ricic<strong>la</strong>ggio</strong>, che trova riscontro in atti o<strong>per</strong>ativi e dispositivianche assai risalenti nel tempo (re<strong>la</strong>tivamente all’anzianità delsistema stesso).Numerose, infatti, sono state le circo<strong>la</strong>ri diramate dall’UICin materia, con finalità di chiarificazione degli aspetti o<strong>per</strong>atividel<strong>la</strong> legge anti<strong>ricic<strong>la</strong>ggio</strong>. Tra le prime, ricordiamo le circo<strong>la</strong>ridel 6 agosto 1992 e del 21 agosto successivo, con cui sonostate diramate le prime “tabelle di codifica” re<strong>la</strong>tive alle causali,valute, Paesi, attività economiche, Comuni, voci ed altrielementi da registrare nell’Archivio Unico Informatico 46 .Disposizioni come quelle appena rammentate hannocarattere assai tecnico; non mancano <strong>per</strong>ò prese di posizioneufficiale dell’UIC che hanno vera e propria natura diinterpretazioni del<strong>la</strong> norma, inviate in forma di suggerimentoagli o<strong>per</strong>atori. La circo<strong>la</strong>re dell’11 agosto 1993, <strong>per</strong> esempio,invita gli o<strong>per</strong>atori a registrare nell’Archivio UnicoInformatico tutti i dati previsti nel<strong>la</strong> normativa anche <strong>per</strong> leo<strong>per</strong>azioni frazionate, mentre ammette che si possa ometterel’archiviazione informatica nel caso di trasferimenti effettuatisu conti tenuti presso lo stesso intermediario, a condizione<strong>per</strong>ò che il trasferimento si riferisca ad o<strong>per</strong>azioni di vendita odi acquisto di titoli di Stato.La circo<strong>la</strong>re del 2 giugno 1995 contiene una serie diprescrizioni di carattere amministrativo <strong>per</strong> gli intermediariiscritti nell’elenco di cui all’art. 106 del T.U. bancario. Questi46 Le tabelle sono state poi aggiornate con le successive circo<strong>la</strong>ri del 25 febbraio 1993,del 26 novembre 1993, del 28 dicembre 1994 e del 19 giugno 1998. È ragionevoleritenere che ulteriori modifiche saranno apportate qualora ne sorga l’esigenza.


294LA DISCIPLINA CONTRO IL RICICLAGGIOsono tenuti a depositare presso l’UIC, entro 60 giorni dal<strong>la</strong>data di notifica del<strong>la</strong> lettera di iscrizione, l’elenco delle <strong>per</strong>soneche svolgono funzioni di amministrazione, direzione econtrollo presso gli stessi intermediari. Le <strong>per</strong>sone anzidettesono, da parte loro, obbligate a comunicare all’Ufficio lecariche analoghe rico<strong>per</strong>te presso altre società o enti diqualsiasi natura, con sede in Italia o all’estero.Con <strong>la</strong> circo<strong>la</strong>re del 4 settembre 1996, l’UIC ha fornitoulteriori istruzioni agli intermediari iscritti nei tre elenchi di cuiagli artt. 106, 113 e 155, comma 4, del T.U. bancario. Ladisposizione prevede che <strong>la</strong> cancel<strong>la</strong>zione dagli elenchi stessipossa essere chiesta anche <strong>per</strong> una delle seguenti ragioni:• cessazione dell’attività;• cessazione dell’attività finanziaria, che risulti da appositavariazione statutaria;• <strong>per</strong> i soggetti di cui all’art. 113, il venir menodell’esercizio in via prevalente dell’attività finanziaria;• adozione di provvedimenti di liquidazione.La richiesta di cancel<strong>la</strong>zione deve essere inoltrata medianteil modulo allegato al<strong>la</strong> circo<strong>la</strong>re in argomento, corredatodell’opportuna documentazione giustificativa.Oltre ad emanare circo<strong>la</strong>ri, l’UIC svolge anche analisistatistiche dei dati aggregati contenuti nell’Archivio UnicoInformatico, ai sensi dell’art. 5, comma 1 del<strong>la</strong> legge n. 197 del1991. Si tratta di un’azione, già definita come “intelligencefinanziaria”, da intendersi come <strong>la</strong> capacità di gestire datieterogenei, in modo da scoprire se in essi si annidil’incongruenza, l’illogicità, oppure un’anomalia che sfugge alleregole del<strong>la</strong> logica economica e finanziaria. In tal senso,l’intelligence finanziaria svolta dall’UIC sarebbeintrinsecamente diversa dall’attività propria delle struttureinvestigative, le quali si caratterizzano <strong>per</strong> sviluppare delleazioni riferite a casistiche specifiche ed a situazioni già note.Per quanto riguarda le proiezioni maggiormente o<strong>per</strong>ativedell’azione dell’UIC, si rinvia a quanto già detto in materia di


STRUMENTI E STRUTTURE OPERATIVE DI CONTRASTO AL FENOMENO 295gestione ed inoltro delle segna<strong>la</strong>zioni delle o<strong>per</strong>azioni sospette,nonché di eventuale sospensione delle o<strong>per</strong>azioni medesime,con <strong>la</strong> so<strong>la</strong> precisazione che le segna<strong>la</strong>zioni inoltrate al<strong>la</strong>Guardia di Finanza e al<strong>la</strong> Direzione Investigativa Antimafiasono completate con una re<strong>la</strong>zione tecnica approntata dallostesso Ufficio Italiano Cambi.In sintesi, all’UIC incombono quattro aree diresponsabilità: quel<strong>la</strong> delle analisi statistiche sui fenomeni del<strong>ricic<strong>la</strong>ggio</strong>, quel<strong>la</strong> del controllo del rispetto del<strong>la</strong> disciplinaanti<strong>ricic<strong>la</strong>ggio</strong> (d’intesa con le Autorità di settore), quel<strong>la</strong> del<strong>la</strong>gestione dell’elenco degli intermediari finanziari, quel<strong>la</strong>dell’invio delle segna<strong>la</strong>zioni di o<strong>per</strong>azioni sospette – e del<strong>la</strong>loro sospensione nei casi più urgenti e rilevanti - alle struttureinvestigative del<strong>la</strong> Guardia di Finanza e del<strong>la</strong> DirezioneInvestigativa Antimafia. Non manca tuttavia chi haautorevolmente sostenuto <strong>la</strong> tuttora <strong>per</strong>manente necessità diridefinire <strong>la</strong> posizione giuridica dell’Ufficio, al fine di eliminareogni possibile dubbio in ordine alle condizioni che negiustificano <strong>la</strong> sopravvivenza 47 .12. <strong>Il</strong> ruolo o<strong>per</strong>ativo del sistema bancario: <strong>la</strong> procedura GIANOSNon v’è dubbio che l’elemento di maggior peso del sistemabancario, ai fini dell’azione anti<strong>ricic<strong>la</strong>ggio</strong>, sia costituitadall’azione di vigi<strong>la</strong>nza e di istruzione del<strong>la</strong> Banca d’Italia, cuiabbiamo già fatto riferimento nel paragrafo dedicato al“Decalogo”.Non manca, tuttavia, un rilevante ruolo o<strong>per</strong>ativo delsistema bancario, derivante anche da azioni autonome delleassociazioni di categoria, che in alcune circostanze hanno datoun rilevante contributo al<strong>la</strong> sensibilizzazione degli o<strong>per</strong>atori,47 CAPRIGLIONE F., U.M.E. e riforme del sistema delle Banche Centrali; l’UIC trapassato e avvenire, in Banca, Borsa e titoli di credito, I 1997.


296LA DISCIPLINA CONTRO IL RICICLAGGIOmediante circo<strong>la</strong>ri esplicative e predisposizioni tecnicoo<strong>per</strong>ative.Sotto tale profilo, è necessario prendere in considerazioneil meccanismo denominato “Generatore di Indici di Anomaliadelle O<strong>per</strong>azioni Sospette” (in acronimo, GIANOS), ormaiadottato dal<strong>la</strong> grande maggioranza delle banche italiane erive<strong>la</strong>tosi assai utile in numerose circostanze.<strong>Il</strong> progetto GIANOS è nato dall'iniziativa congiunta di ABI(che con <strong>la</strong> sua circo<strong>la</strong>re n. 37 del 3 gennaio 1995 ha emanatodisposizioni applicative del progetto), Assbank e Associazionedelle banche popo<strong>la</strong>ri. Esso è stato avviato a partire dal 1°gennaio 1995.GIANOS è essenzialmente un sistema, basato su avanzatetecnologie informatiche, con funzioni di rilevatore degli indicidi anomalia delle o<strong>per</strong>azioni che confluiscono nell’ArchivioUnico Informatico, al quale è collegato <strong>per</strong> poterne utilizzare idati. A ciascuna o<strong>per</strong>azione vengono assegnati dei codicialfanumerici di identificazione, che costituiscono l’elemento dibase <strong>per</strong> <strong>la</strong> creazione di tabu<strong>la</strong>ti codificati e dunquesostanzialmente anonimi e riservati, a fronte dei quali puòscattare l’analisi di eventuali anomalie, sia a livello di singoleo<strong>per</strong>azioni che di comportamento complessivo del soggettodisponente.<strong>Il</strong> sistema, infatti, o<strong>per</strong>a attraverso <strong>la</strong> trasformazione ditabelle algoritmiche - fissate in sede ABI da un appositoComitato, co<strong>per</strong>te dal più assoluto riserbo e <strong>per</strong>iodicamenteaggiornate - dei parametri o<strong>per</strong>ativi ricavati dai profilicontenuti nel “decalogo anti<strong>ricic<strong>la</strong>ggio</strong>” del<strong>la</strong> Banca d’Italia,limitatamente a quelli dei quali rimane una traccia e che sono<strong>per</strong>tanto convertibili in dati numerici. Gli indici di anomaliadescritti nel “decalogo” sono infatti solo in parte traducibiliintegralmente in termini numerici (ad esempio, <strong>la</strong> frequenza el’importo in re<strong>la</strong>zione al soggetto che pone in essere leo<strong>per</strong>azioni), mentre alcuni di essi sono esclusivamentecomportamentali (ad esempio, il cliente che di fronte alle


STRUMENTI E STRUTTURE OPERATIVE DI CONTRASTO AL FENOMENO 297richieste di informazione dell’o<strong>per</strong>atore decide di noneffettuare l’o<strong>per</strong>azione). GIANOS agisce memorizzando tutti idati contenuti nell’archivio unico informatico e fissando <strong>per</strong>ciascun soggetto un concetto di normalità e una griglia dicomportamenti attivi. Le banche aderenti al progetto possonoquindi confrontare le o<strong>per</strong>azioni nuove con i suddettiparametri, che vengono <strong>per</strong>iodicamente modificati, segna<strong>la</strong>ndosu appositi tabu<strong>la</strong>ti tutto ciò che di atipico o di inatteso vienefatto dai singoli clienti 48 .La procedura GIANOS consente dunque l’individuazioneautomatica di o<strong>per</strong>azioni “anomale”, in quanto “atipiche” o“inattese” <strong>per</strong> il singolo cliente che le pone in essere, rispettoal<strong>la</strong> normale o<strong>per</strong>atività che lo caratterizza. L’evidenziazionedelle anomalie avviene definendo i “comportamenti attesi” delsingolo cliente e confrontandoli con le o<strong>per</strong>azioni “in corso”.La definizione dei comportamenti attesi viene ricavata in viaautomatica dall’analisi dei comportamenti pregressi e puòessere integrata con valutazioni effettuate a livelloextraprocedurale.<strong>Il</strong> sistema automatizza <strong>per</strong>tanto gli indici di anomaliatraducibili integralmente in termini numerici e più inpartico<strong>la</strong>re gli indici di frequenza delle o<strong>per</strong>azioni e dei volumidi importo movimentati.La procedura automatica, tuttavia, non si sostituisceall’elemento umano, deresponsabilizzandolo da qualsiasiattività, ma costituisce un mero supporto all’analisi,garantendo <strong>per</strong>altro <strong>la</strong> corretta applicazione delle disposizionivolte ad evidenziare le o<strong>per</strong>azioni sospette e ad assicurarecomportamenti uniformi all’interno degli istituti di credito 49 .48 DI NUZZO U., Gli obblighi anti<strong>ricic<strong>la</strong>ggio</strong> del<strong>la</strong> categorie a rischio, in Riv. G. di F.,n. 2/2000.49 <strong>Il</strong> Decalogo del<strong>la</strong> Banca d’Italia non <strong>la</strong>scia dubbi in proposito: “…(GIANOS) nonpuò che svolgere esclusivamente un ruolo di ausilio nel<strong>la</strong> valutazione di o<strong>per</strong>azionicon caratteristiche anomale in considerazione sia del<strong>la</strong> possibilità di utilizzarestandard prefissati solo <strong>per</strong> taluni indici di anomalia, sia del<strong>la</strong> costante evoluzione


298LA DISCIPLINA CONTRO IL RICICLAGGIOI comportamenti anomali del singolo soggetto,comprensivi di tutti i riferimenti alle o<strong>per</strong>azioni che hannoportato al<strong>la</strong> loro costruzione e con l’evidenziazione deicomportamenti “attesi” che non si sono verificati nei fatti,sono resi disponibili a ciascun utente del sistema con diversemodalità tecniche (visualizzazione, stampa, integrazione conprocedure interne) 50 . Essi sono in tal modo pronti <strong>per</strong> esserevagliati con un’analisi di merito da parte dei responsabili dellesingole dipendenze bancarie, i quali, quando l’o<strong>per</strong>azioneassuma le caratteristiche dell’o<strong>per</strong>azione “sospetta”, sonotenuti a riferire l’esito al legale rappresentante dell’istituto o alfunzionario preposto, <strong>per</strong> l’ulteriore vaglio decisionalesull’eventuale inoltro all’UIC 51 .Ferve tra i commentatori e gli o<strong>per</strong>atori, il dibattitosull’opportunità di “esportare” il sistema GIANOS dal livelloaziendale che lo caratterizza attualmente a livelli su<strong>per</strong>iori. Vi èstato, a tal proposito, chi ha auspicato che occorrerebbe porresui GIANOS aziendali un GIANOS statuale che ne analizzi inautomatico le risultanze a livello di sistema, non solo bancarioe finanziario, ma anche professionale (notai, avvocati,commercialisti, grossi studi e società d’ingegneria, ecc.) 52 .In conclusione sull’argomento, è utile rammentare che, inoccasione del<strong>la</strong> revisione delle tabelle algoritmiche adottata indelle tecniche di <strong>ricic<strong>la</strong>ggio</strong> resta in ogni caso ferma <strong>la</strong> responsabilitàdell’intermediario <strong>per</strong> l’adeguatezza delle procedure interne di valutazione agarantire il rispetto degli obblighi imposti dal<strong>la</strong> legge. La mancata selezioneautomatica non esclude <strong>la</strong> responsabilità dell’intermediario <strong>per</strong> l’omessasegna<strong>la</strong>zione di un’o<strong>per</strong>azione che si presentava sospetta”.50 Cfr. BONFATTI S., Le iniziative del<strong>la</strong> Banca d’Italia e delle associazioni di categoriadelle banche in materia di segna<strong>la</strong>zione delle o<strong>per</strong>azioni sospette di <strong>ricic<strong>la</strong>ggio</strong>, inCORVESE C.G. – SANTORO V. (a cura di), op. cit..51 Cfr. LA GALA C.G., op. cit..52 E’ stato anche osservato che il limite di questo strumento informatico sembrasoprattutto essere quello di rimanere in gestione presso i singoli intermediari i qualidevono successivamente valutare, senza altri strumenti se non <strong>la</strong> conoscenza direttadel<strong>la</strong> propria cliente<strong>la</strong>, se l’o<strong>per</strong>azione anoma<strong>la</strong> sia o meno da segna<strong>la</strong>re ai sensi del<strong>la</strong>legge n. 197 del 1991. Cfr. DI NUZZO U., op. cit..


STRUMENTI E STRUTTURE OPERATIVE DI CONTRASTO AL FENOMENO 299concomitanza con l’inizio del<strong>la</strong> circo<strong>la</strong>zione fisica dellebanconote e delle monete in Euro (1° gennaio 2002), ilsistema è stato ridenominato EUROGIANOS con decisionedel menzionato Comitato in sede ABI.13. <strong>Il</strong> ruolo e l’attività svolta dal<strong>la</strong> Guardia di FinanzaAbbiamo già fugacemente considerato, in alcuni passaggidelle pagine che seguono, alcuni aspetti dell’azione demandatadal<strong>la</strong> legge al<strong>la</strong> Guardia di Finanza, ed in partico<strong>la</strong>re al NucleoSpeciale di polizia valutaria.In questo paragrafo <strong>la</strong> tematica sarà affrontata in manieramaggiormente sistematica 53 .In termini generali, le funzioni di polizia economicofinanziariadel Corpo derivano direttamente dal<strong>la</strong> legge diordinamento n. 189 del 23 aprile 1959, tuttora vigente, ed anzirafforzata dal<strong>la</strong> recente legge n. 78 del 31 marzo 2000,concernente il riordino delle Forze di polizia, che ha ribaditolo speciale ruolo del Corpo quale polizia economica efinanziaria a tute<strong>la</strong> del bi<strong>la</strong>ncio dello Stato e dell’UnioneEuropea. Con finalità applicative, il medesimo concetto è statoda ultimo trasfuso - nei termini che vedremo più diffusamentenelle pagine che seguono - nel decreto legis<strong>la</strong>tivo n. 68 del 19marzo 2001, emanato in virtù del<strong>la</strong> delega contenuta nel<strong>la</strong>citata legge n. 78 del 2000.La posizione prioritaria del<strong>la</strong> Guardia di Finanza rispettoalle altre Forze di polizia in materia di contrasto e repressionedel<strong>la</strong> criminalità economica è anche stabilita dal Decreto delMinistro dell’Interno in data 22 gennaio 1992, in cui si precisache, <strong>per</strong> quanto attiene <strong>la</strong> repressione del <strong>ricic<strong>la</strong>ggio</strong>, deve53 I contenuti del testo che segue sono <strong>la</strong>rgamente tratti dal<strong>la</strong> circo<strong>la</strong>re n. 176000 indata 1° agosto 2001 del Comando Generale del Corpo/III Reparto O<strong>per</strong>azioni –Ufficio Criminalità Organizzata e altri Servizi Extratributari, intito<strong>la</strong>ta “Manualeo<strong>per</strong>ativo in materia di <strong>ricic<strong>la</strong>ggio</strong>, usura e circo<strong>la</strong>zione di capitali”.


300LA DISCIPLINA CONTRO IL RICICLAGGIOessere assicurata <strong>la</strong> più ampia valorizzazione del<strong>la</strong> competenzaspecialistica del<strong>la</strong> Guardia di Finanza anche sul pianointernazionale.Per corrispondere all’indirizzo generale ritraibile dal datonormativo, il quale è diretta conseguenza del<strong>la</strong> riconosciutacapacità di investigazione sotto il profilo economicopatrimonialeacquisita con l’assolvimento dei propri compiti, ilCorpo ha conseguentemente provveduto ad orientare <strong>la</strong>struttura ordinativa, anche al fine di ottimizzare le singolespecializzazioni dei Reparti, ed ha e<strong>la</strong>borato procedureo<strong>per</strong>ative dedicate ad affrontare <strong>la</strong> specifica problematica 54 .L’ultimo adeguamento organizzativo di rilievo risale al 1°gennaio 2000, con l’istituzione a livello centrale del ComandoInvestigazioni Economico Finanziarie (C.I.E.F.), alle cuidipendenze sono stati collocati due Reparti Speciali, proprioallo scopo di fronteggiare <strong>la</strong> componente economica delfenomeno criminale in maniera tanto specializzata quantocoordinata: il Servizio Centrale di Investigazione sul<strong>la</strong>Criminalità Organizzata (S.C.I.C.O.) ed il Nucleo Speciale dipolizia valutaria, già più volte menzionato.Nondimeno, è rimasto sostanzialmente immutato l’assetto<strong>per</strong>iferico delle strutture investigative, che possono contaresull’apporto dei Nuclei Regionali e Provinciali di poliziatributaria nel cui ambito siano inseriti i Gruppi diInvestigazione sul<strong>la</strong> Criminalità Organizzata (G.I.C.O.), deglialtri Nuclei Provinciali di polizia tributaria (anche se sprovvistidi G.I.C.O. al<strong>la</strong> sede), nonché dei Comandi territoriali.All’interno di questo complesso sistema di Reparti e Comandi,è prevista una <strong>per</strong>manente circo<strong>la</strong>rità di informazioni, al fine diprevenire duplicazioni e sovrapposizioni d’interventi nelleindagini anti<strong>ricic<strong>la</strong>ggio</strong>.54 Cfr. POLLARI N., L’attività di polizia giudiziaria nel<strong>la</strong> repressione del <strong>ricic<strong>la</strong>ggio</strong>, inCORVESE C.G. – SANTORO V. (a cura di), op. cit..


STRUMENTI E STRUTTURE OPERATIVE DI CONTRASTO AL FENOMENO 301Analizziamo ora i compiti attribuiti ai singoli Repartimenzionati dal<strong>la</strong> citata circo<strong>la</strong>re del Comando Generale del<strong>la</strong>Guardia di Finanza.Al C.I.E.F. compete un ruolo centrale, poiché essocoordina e control<strong>la</strong> i dipendenti Reparti Speciali; più inpartico<strong>la</strong>re, esso:• assicura il collegamento delle attività investigative ai finidell’individuazione di eventuali connessioni tra indaginidi diversi Reparti;• effettua l’analisi dei fenomeni criminali, economici efinanziari in ambito nazionale, identificando i profili dirischio in funzione dei quali possono essereefficacemente orientate le scelte degli obiettividell’azione di polizia;• individua le migliori metodologie investigative e leeventuali difficoltà di attuazione;• fornisce, tramite i dipendenti Reparti Speciali, ilsupporto tecnico e logistico necessario ai Repartiimpegnati nello svolgimento di indagini complesse.<strong>Il</strong> Nucleo Speciale di polizia valutaria ha il compitoprimario di eseguire, in ambito nazionale, direttamente odelegando i Nuclei Regionali e Provinciali di polizia tributaria,l’approfondimento delle segna<strong>la</strong>zioni di o<strong>per</strong>azioni finanziariesospette <strong>per</strong>venute dall’UIC e le ispezioni, d’iniziativa o arichiesta dei competenti Organi centrali, finalizzate al<strong>la</strong> verificadel rispetto delle disposizioni anti<strong>ricic<strong>la</strong>ggio</strong> da parte degliintermediari non abilitati iscritti nell’elenco generale. Inragione del<strong>la</strong> sua posizione centrale, il Nucleo Speciale pvintrattiene scambi informativi rego<strong>la</strong>ri con gli Organi divigi<strong>la</strong>nza del settore finanziario (Banca d’Italia, UIC,CONSOB, ISVAP), e cura <strong>la</strong> raccolta di tutti i dati e le notizieriguardanti l’attività svolta dal Corpo nel settore, anche <strong>per</strong> finidi demoltiplicazione ai Reparti delle informazioni così resedisponibili. Dal punto di vista o<strong>per</strong>ativo, il Nucleo Speciale pvè deputato a svolgere indagini anti<strong>ricic<strong>la</strong>ggio</strong> su tutto il


302LA DISCIPLINA CONTRO IL RICICLAGGIOterritorio nazionale, attraverso il Gruppo InvestigazioniAnti<strong>ricic<strong>la</strong>ggio</strong> al<strong>la</strong> sede di Roma e le Sezioni di poliziagiudiziaria distaccate presso i Gruppi di Mi<strong>la</strong>no e Palermo. Persupportare tale attività investigativa, il Nucleo Speciale pv èautorizzato a consultare <strong>la</strong> già ricordata anagrafe dei rapportidi conto e di deposito, in modo da poter localizzare i rapportibancari dei soggetti sottoposti ad indagine senza doverinterpel<strong>la</strong>re l’intero sistema bancario nazionale.Lo S.C.I.C.O. è un Reparto Speciale creato con l’intento dicombattere <strong>la</strong> criminalità organizzata; nell’ambito di taleattività primaria esso svolge anche funzioni rivolte al contrastodel <strong>ricic<strong>la</strong>ggio</strong>. A tal fine, esso:• intrattiene rapporti a livello centrale con il ProcuratoreNazionale Antimafia, anche fungendo da demoltiplicatra questi ed i G.I.C.O. in sede di Nuclei Regionali eProvinciali di polizia tributaria;• può designare ufficiali che possono avanzare richiestad’accesso all’anagrafe dei conti e dei depositi;• procede all’interscambio informativo con i pariteticiservizi centrali delle altre Forze di polizia, con <strong>la</strong> D.I.A.e, <strong>per</strong> il tramite del II Reparto del Comando Generaledel<strong>la</strong> Guardia di Finanza, con gli organismi col<strong>la</strong>teraliesteri;• partecipa alle cosiddette Conferenze di Serviziconvocate <strong>per</strong>iodicamente a livello centrale <strong>per</strong> loscambio, a fini investigativi, dei dati e delle informazioniattinenti l’attività di contrasto al<strong>la</strong> criminalitàorganizzata;• su richiesta delle Direzioni Distrettuali Antimafia,fornisce concorso alle attività investigative eseguite daiG.I.C.O., disponendo, nei modi e nei termini richiesti,l’intervento di <strong>per</strong>sonale del proprio Gruppo TecnicoO<strong>per</strong>ativo, del cui impiego deve essere informato ilComando Generale/II e III Reparto;


STRUMENTI E STRUTTURE OPERATIVE DI CONTRASTO AL FENOMENO 3<strong>03</strong>• assicura, ove necessario, lo svolgimento dei colloquiinvestigativi, delle intercettazioni preventive e delleo<strong>per</strong>azioni sotto co<strong>per</strong>tura in materia di <strong>ricic<strong>la</strong>ggio</strong> 55 .A livello <strong>per</strong>iferico, e precisamente all’interno dei NucleiRegionali e Provinciali di polizia tributaria, in sede diDirezione Distrettuale Antimafia, o<strong>per</strong>ano i G.I.C.O. Essihanno il compito, <strong>per</strong> quanto riguarda lo svolgimento del<strong>la</strong>funzione anti<strong>ricic<strong>la</strong>ggio</strong>, di individuare i flussi illeciti diricchezza provenienti dal crimine organizzato e di effettuare leindagini sul tenore di vita, sulle disponibilità finanziarie e sulpatrimonio dei soggetti individuati dal<strong>la</strong> legge, nonché sulleloro attività economiche, disposte dal Procuratore del<strong>la</strong>Repubblica, dal Questore ovvero dal Tribunale ai sensi del<strong>la</strong>legge n. 575 del 1965. Essi provvedono anche, mediante leSezioni Anti<strong>ricic<strong>la</strong>ggio</strong> e Valuta, ad approfondire lesegna<strong>la</strong>zioni di o<strong>per</strong>azioni sospette ed alle ispezioni di cui al<strong>la</strong>legge n. 197 del 1991, delegate dal Nucleo Speciale di poliziavalutaria. Inoltre, eseguono gli accessi e gli accertamenti pressole pubbliche Amministrazioni e gli intermediari finanziari, arichiesta dei Prefetti, appositamente delegati, e del Direttoredel<strong>la</strong> D.I.A.. Nell’ambito del<strong>la</strong> loro attività, possono segna<strong>la</strong>real competente Procuratore Distrettuale Antimafia l’utilità diavvalersi del “concorso” dello S.C.I.C.O., previa verifica del<strong>la</strong>sussistenza dei presupposti indicati nel Decreto del Ministrodell’Interno in data 4 marzo 2000, e possono richiedere ilsupporto del medesimo S.C.I.C.O. <strong>per</strong> lo svolgimento dicolloqui investigativi, o<strong>per</strong>azioni sotto co<strong>per</strong>tura,intercettazioni preventive.Qualora nei Nuclei Provinciali pt non sia inseritoorganicamente un G.I.C.O., essi o<strong>per</strong>ano mediante ledipendenti Sezioni o Drappelli “Servizi Vari”; in partico<strong>la</strong>re, in55 Tali attività sono previste, rispettivamente, dall’art. 18 del<strong>la</strong> legge n. 354 del 1975,dall’art. 25 ter del<strong>la</strong> legge n. 356 del 1992, e dall’art. 12 quater del decreto legge n.306 del 1992, convertito nel<strong>la</strong> medesima legge n. 356 del 1992.


304LA DISCIPLINA CONTRO IL RICICLAGGIOtale situazione, i Reparti del<strong>la</strong> specie coo<strong>per</strong>ano con il NucleoSpeciale pv sia nel<strong>la</strong> fase di selezione di situazioni di interesseo<strong>per</strong>ativo attraverso l’acquisizione ed il vaglio delleinformazioni disponibili in sede locale, sia nell’approfondimentodelle segna<strong>la</strong>zioni di o<strong>per</strong>azioni sospette delegate dallostesso Nucleo Speciale. Se del caso, svolgono le appropriateindagini di polizia giudiziaria.Infine, gli altri Comandi territoriali diversi da quelliprecedentemente elencati (ma compresi i Nuclei Provinciali ptin sede di Nucleo Regionale pt) sono incaricati di:• attivare una costante azione informativa e dimonitoraggio del<strong>la</strong> situazione del settoredell’intermediazione finanziaria, anche al fine diorientare l’attività di controllo riguardante <strong>la</strong> legis<strong>la</strong>zioneanti<strong>ricic<strong>la</strong>ggio</strong> di cui al<strong>la</strong> legge n. 197 del 1991, dicompetenza del Nucleo Speciale di polizia valutaria;• svolgere indagini di polizia giudiziaria a livello locale;• eseguire controlli in merito ad eventuali trasferimentitransfrontalieri di valuta, titoli o valori mobiliari,ogniqualvolta si renda necessario analizzare i flussifinanziari riconducibili a soggetti sospettati di trasferireall’estero valori da ricic<strong>la</strong>re.Al fine di eseguire i compiti o<strong>per</strong>ativi demandati dalle leggi,<strong>la</strong> Guardia di Finanza è dotata di specifici poteri.In primo luogo, gli appartenenti al Nucleo Speciale dipolizia valutaria, nonché gli appartenenti ai Nuclei Regionali eProvinciali di polizia tributaria quando agiscono su delega delNucleo Speciale 56 , esercitano anche i poteri loro attribuiti dal<strong>la</strong>normativa valutaria 57 . In partico<strong>la</strong>re, si tratta dei seguentipoteri:56 Ex art. 3, comma 4, lettera f. del<strong>la</strong> legge n. 197 del 1991.57 D.P.R. 31 marzo 1988, n. 148.


STRUMENTI E STRUTTURE OPERATIVE DI CONTRASTO AL FENOMENO 305• quelli attribuiti ai funzionari dell’UIC nello svolgimentodell’attività ispettiva in materia valutaria 58 , checonsentono lo svolgimento di controlli successivi <strong>per</strong>campione sui dati e sulle attestazioni fornite daglio<strong>per</strong>atori delle banche abilitate, di verifiche dei daticoncernenti <strong>la</strong> gestione valutaria delle medesime banchee di quelli re<strong>la</strong>tivi ad o<strong>per</strong>azioni delle altre impreseautorizzate, e soprattutto di ispezioni presso le aziendedi credito ed istituti di credito speciale, nonché neiconfronti di altri soggetti, presso i quali si abbia ragionedi ritenere che esista documentazione rilevante, inluoghi diversi dalle dimore private;• quelli attribuiti ai militari del<strong>la</strong> Guardia di Finanza inmateria finanziaria dal<strong>la</strong> legge 7 gennaio 1929, n. 4 edalle altre leggi tributarie;• quelli concernenti <strong>la</strong> possibilità di richiedere l’esibizionedi libri contabili, documenti e corrispondenza e diestrarne copia;• quelli attinenti <strong>la</strong> contestazione delle vio<strong>la</strong>zioni dicarattere amministrativo riscontrate;• quelli re<strong>la</strong>tivi al<strong>la</strong> possibilità di assumere in atti i soggettisottoposti ad accertamento.Nondimeno, possono essere utilizzati, qualora utile onecessario, anche gli ordinari poteri di polizia giudiziaria,eventualmente corroborati dalle tecniche investigative previstedalle leggi speciali (indagini patrimoniali, o<strong>per</strong>azioni sottoco<strong>per</strong>tura, ritardo degli atti, intercettazioni telefoniche edambientali 59 ), secondo le disposizioni degli artt. 347 e seguentidel codice di procedura penale.58 Tali poteri promanano dal D.P.R. n. 148 del 1988 (cit.).59 Più in dettaglio:• le o<strong>per</strong>azioni sotto co<strong>per</strong>tura sono previste dall’art. 12 quater del decreto legge n.306 del 1992 (cit.). Esse possono essere compiute solo dal <strong>per</strong>sonale dello


306LA DISCIPLINA CONTRO IL RICICLAGGIOUna problematica partico<strong>la</strong>re è quel<strong>la</strong> re<strong>la</strong>tiva alcoordinamento dell’attività del Nucleo Speciale di poliziavalutaria del<strong>la</strong> Guardia di Finanza con quel<strong>la</strong> del<strong>la</strong> DirezioneInvestigativa Antimafia, atteso che entrambe le entità sonodestinatarie delle segna<strong>la</strong>zioni di o<strong>per</strong>azioni sospette originatedall’UIC. Per risolvere il problema, è stato stipu<strong>la</strong>to nel 1998un apposito Protocollo d’intesa che rego<strong>la</strong> <strong>la</strong> suddivisione del<strong>la</strong>voro investigativo, sicché <strong>la</strong> D.I.A., in ottem<strong>per</strong>anza allecompetenze attribuite dal<strong>la</strong> legge istitutiva, procede aglisviluppi delle segna<strong>la</strong>zioni che risultino attinenti ai fenomeniassociativi di tipo mafioso, di cui all’art. 416 bis del codicepenale, mentre negli altri casi <strong>la</strong> competenza a procedererimane esclusivamente radicata sul Nucleo anzidetto 60 . In virtùdi tale protocollo d’intesa, <strong>la</strong> D.I.A. si incarica di comunicaredi volta in volta al Nucleo Valutario quali segna<strong>la</strong>zioni essaprovvede ad approfondire direttamente, in ragione del<strong>la</strong> loromanifesta attinenza a fatti di criminalità organizzata: nediscende che tutte le altre restano affidate, <strong>per</strong> l’ulteriorecorso, all’esame ed al<strong>la</strong> trattazione da parte del predettoNucleo. A riguardo, non essendo stato ritenuto sufficiente acogliere a priori l’attinenza o meno al<strong>la</strong> criminalità organizzatail criterio dello screening storico-archivistico, inizialmenteadottato dal<strong>la</strong> D.I.A. si è stabilito di leggere le segna<strong>la</strong>zionisospette anche rapportandole a paradigmi, <strong>per</strong> così dire,monotematici, che l’es<strong>per</strong>ienza si incarichi di indicare, di voltaS.C.I.C.O. e dei G.I.C.O. al fine di acquisire, in modo simu<strong>la</strong>to, elementi diprova in ordine al <strong>ricic<strong>la</strong>ggio</strong> di proventi illeciti;• il ritardo degli atti, di competenza del Pubblico Ministero o degli Ufficiali dipolizia giudiziaria, è previsto dall’art. 10 del decreto legge 31 dicembre 1991, n.419, convertito nel<strong>la</strong> legge 19 febbraio 1992, n. 172, al fine di acquisire rilevantielementi probatori ovvero <strong>per</strong> <strong>la</strong> individuazione dei responsabili del <strong>ricic<strong>la</strong>ggio</strong> edell’usura;• le intercettazioni telefoniche ed ambientali in materia di <strong>ricic<strong>la</strong>ggio</strong> (e di usura)sono state introdotte nell’ordinamento vigente dall’art. 13 del decreto legge 13maggio 1991, n. 152, convertito nel<strong>la</strong> legge 12 luglio 1991, n. 2<strong>03</strong>.60 NANULA G., op. cit..


STRUMENTI E STRUTTURE OPERATIVE DI CONTRASTO AL FENOMENO 307in volta, come partico<strong>la</strong>rmente significativi al<strong>la</strong> luce del trenddell’azione antimafia: così, <strong>per</strong> esempio, i riferimenti a soggettidi nazionalità russa o albanese, a transazioni finanziarie indeterminate valute estere e così via 61 . Se nel corso delleindagini condotte dal Nucleo Speciale pv dovessero venire al<strong>la</strong>luce collegamenti con l’attività di associazioni di stampomafioso, o nell’ambito degli accertamenti del<strong>la</strong> D.I.A.dovessero emergere fattispecie penali diverse, come adesempio fatti di criminalità economica, i due organiinvestigativi avvieranno un interscambio informativo di cuisarà portato a conoscenza il Procuratore Nazionale Antimafia.La Guardia di Finanza, inoltre, mantiene stretti rapporti dicol<strong>la</strong>borazione internazionale anti<strong>ricic<strong>la</strong>ggio</strong>, fondamentali inun settore in cui i movimenti transfrontalieri costituiscono unadelle prassi o<strong>per</strong>ative criminali maggiormente rilevanti. Irapporti internazionali vengono gestiti in via esclusiva, a livellocentrale, dal II Reparto del Comando Generale del<strong>la</strong> Guardiadi Finanza, il quale dispone di privilegiati canali dicoo<strong>per</strong>azione sia con le Organizzazioni internazionali dipolizia (Interpol ed Europol), sia con i paritetici Organismianti<strong>ricic<strong>la</strong>ggio</strong> degli altri Stati.Gli assetti organizzativi ed o<strong>per</strong>ativi sopra indicatiappaiono in grado di far fronte, sul piano investigativo, alleesigenze di sicurezza del sistema finanziario. Di ciò si ricavatestimonianza dai risultati dell’attività del Corpo nel corsodell’anno 2001, resi noti dal Comando Generale del<strong>la</strong> Guardiadi Finanza, da cui si evince che in quell’anno, nell’ambitodell’attività anti<strong>ricic<strong>la</strong>ggio</strong>:• sono stati sequestrati e/o confiscati beni e disponibilitàfinanziarie <strong>per</strong> oltre 1.100 miliardi di lire ed accertatiimporti oggetto del reato di <strong>ricic<strong>la</strong>ggio</strong> <strong>per</strong> circa 187miliardi di lire;61 DI NUZZO U., op. cit..


308LA DISCIPLINA CONTRO IL RICICLAGGIO• sono stati sottoposti ad accertamenti 1.426 soggetti, dicui 207 denunciati <strong>per</strong> <strong>ricic<strong>la</strong>ggio</strong>.In prospettiva, inoltre, il ruolo del<strong>la</strong> Guardia di Finanzanel<strong>la</strong> tute<strong>la</strong> del sistema finanziario nazionale rispetto al rischiodi <strong>ricic<strong>la</strong>ggio</strong> appare destinato a crescere e consolidarsi, <strong>per</strong>effetto delle previsioni normative recentemente introdotte conil ricordato decreto legis<strong>la</strong>tivo n. 68 del 2001, concernentel’adeguamento dei compiti del Corpo del<strong>la</strong> Guardia di Finanza,emanato a norma dell’art. 4 del<strong>la</strong> legge n. 78 del 2000.In partico<strong>la</strong>re, l’art. 1 del d.lgs. n. 68 del 2001 stabilisce che“il Corpo del<strong>la</strong> Guardia di Finanza è forza di polizia adordinamento militare con competenza generale in materiaeconomica e finanziaria sul<strong>la</strong> base delle peculiari prerogativeconferite dal<strong>la</strong> legge”. Al fine dell’esecuzione delle funzioni dipolizia economico-finanziaria, l’art. 2 del<strong>la</strong> norma attribuisce alCorpo, tra l’altro, i compiti di prevenzione, ricerca erepressione delle vio<strong>la</strong>zioni in materia di:• valute, titoli, valori e mezzi di pagamento nazionali,europei ed esteri, nonché movimentazioni finanziarie dicapitali;• mercati finanziari e mobiliari, compreso l’esercizio delcredito e <strong>la</strong> sollecitazione del pubblico risparmio;• ogni altro interesse economico-finanziario nazionale odell’Unione europea.Le norme considerate costituiscono il dovutoriconoscimento legis<strong>la</strong>tivo dell’ormai avvenuto ampliamentodell’area di interesse o<strong>per</strong>ativo del<strong>la</strong> Guardia di Finanza, che,muovendo dall’ambito prioritario del<strong>la</strong> lotta all’evasionefiscale, è giunta a ricomprendere non solo tutte quelle forme diillegalità che arrecano pregiudizio al bi<strong>la</strong>ncio dello Stato edell’Unione europea (area finanziaria), ma anche – <strong>per</strong> quantodi più diretto interesse di questa nostra trattazione -all’economia legale (area economica). È appena il caso disottolineare come siffatta previsione legis<strong>la</strong>tiva sia quanto dipiù rispondente alle attuali esigenze di lotta contro l’attività dei


STRUMENTI E STRUTTURE OPERATIVE DI CONTRASTO AL FENOMENO 309gruppi criminali, in cui con sempre maggiore frequenza siassiste ad una saldatura tra il <strong>ricic<strong>la</strong>ggio</strong> del denaro sporco el’evasione fiscale, che giungono spesso a configurarsi comedue aspetti di una medesima pratica delittuosa 62 . Sotto taleprofilo, grazie a questa norma l’Italia finalmente realizza, conchiarezza e decisione, le precise indicazioni contenute nelPiano d’azione contro <strong>la</strong> criminalità organizzata, approvato dalConsiglio europeo di Amsterdam nel giugno 1997, il qualerichiamava l’importanza e l’urgenza di rapportare le indaginicontro il <strong>ricic<strong>la</strong>ggio</strong> a quelle contro l’evasione e le frodi fiscali,in considerazione del fatto che i canali di <strong>ricic<strong>la</strong>ggio</strong> del denaroin fuga dalle autorità fiscali si sono dimostrati assai adatti aoffrire rifugio e anonimato al denaro di cui occultare <strong>la</strong>provenienza, in quanto compendio di attività criminali 63 .Infine, segnaliamo come, dal punto di vista delle struttureo<strong>per</strong>ative costituite nel nostro Paese <strong>per</strong> far fronteall’intensificazione del<strong>la</strong> lotta al <strong>ricic<strong>la</strong>ggio</strong> di denaro sporco,avviata a livello internazionale a seguito degli attacchi dimatrice terroristica contro gli Stati Uniti, avvenuti l’11settembre del 2001, <strong>la</strong> Guardia di Finanza fornisce il proprioqualificato contributo all’attività del nuovo Comitato <strong>per</strong> <strong>la</strong>Sicurezza Finanziaria (CSF), costituito ai sensi del decretolegge 12 ottobre 2001, n. 369, convertito con modificazioninel<strong>la</strong> legge n. 431 del 14 dicembre 2001 64 . L’organismo 65 ha icompiti di:62 D’ISANTO F., La polizia economico-finanziaria in Europa. Nuova realtà <strong>per</strong> <strong>la</strong>Guardia di Finanza, in Riv. G. di F., n. 5/2000.63 ROBERTI F., op. cit..64 Cfr. CIANI P. - MARCHESE G., La politica europea in materia di <strong>ricic<strong>la</strong>ggio</strong> e reatifinanziari, in Riv. G. di F., n. 1/2002.65 Composto da rappresentanti, oltre che del<strong>la</strong> Guardia di Finanza, dei Ministeri degliEsteri, del<strong>la</strong> <strong>Giustizia</strong>, dell’Interno, dell’Economia (con funzioni di coordinamento),del<strong>la</strong> Banca d’Italia, dell’UIC, del<strong>la</strong> CONSOB, del<strong>la</strong> Direzione InvestigativaAntimafia, dell’Arma dei Carabinieri e del<strong>la</strong> Direzione Nazionale Antimafia. Imembri del Comitato sono nominati dal Ministro dell’Economia e delle Finanze,


310LA DISCIPLINA CONTRO IL RICICLAGGIO• monitorare il funzionamento dell’intero sistema italianodi prevenzione e contrasto delle attività finanziariesvolte a supporto del terrorismo;• <strong>per</strong>seguire il coordinamento tra le autorità o<strong>per</strong>anti inambito nazionale 66 ;• coordinare ulteriormente il livello o<strong>per</strong>ativo interno equello internazionale, stabilendo a tal fine i necessaricollegamenti con gli organismi simi<strong>la</strong>ri di altri Paesi,nell’alveo delle decisioni strategiche che saranno assuntenell’ambito del GAFI.sul<strong>la</strong> base delle desigNazioni effettuate dalle entità rappresentate. La presidenza delComitato spetta al Direttore Generale del Tesoro.66 In partico<strong>la</strong>re, il Comitato può richiedere:• l’esecuzione di accertamenti all’UIC, al<strong>la</strong> CONSOB ed al Nucleo Specialedi polizia valutaria del<strong>la</strong> Guardia di Finanza;• lo sviluppo di eventuali attività informative da parte del<strong>la</strong> Guardia diFinanza, ai sensi dell’art. 2 del citato d.lgs. n. 68 del 2001.<strong>Il</strong> presidente del Comitato è altresì abilitato a trasmettere dati ed informazioni alComitato esecutivo <strong>per</strong> i servizi di informazione e sicurezza (CESIS) <strong>per</strong> le finalitàdi coordinamento spettanti al Presidente del Consiglio dei Ministri ai sensi del<strong>la</strong>legge 24 ottobre 1977, n. 801.


PARTE TERZAIL CONTRASTO AL RICICLAGGIONELL’ESPERIENZA DEI PRINCIPALIPAESI EUROPEI


CAPITOLO ILA FUNZIONE DELLE ISTITUZIONI COMUNITARIE1. Europol1.1 IntroduzioneNegli ultimi anni il processo di integrazione europea nelcampo del<strong>la</strong> coo<strong>per</strong>azione giudiziaria, ma soprattutto dipolizia, in materia penale ha fatto grandi passi in avanti.Infatti il trattato di Maastricht prima e poi quello diAmsterdam, con l’istituzione dell’odierno terzo pi<strong>la</strong>stro, hannogettato le basi <strong>per</strong> <strong>la</strong> realizzazione di una grande area senzafrontiere legis<strong>la</strong>tive, lo “spazio di libertà, sicurezza e giustizia”,in cui sia garantito a tutti i cittadini europei il diritto di viverenel<strong>la</strong> tute<strong>la</strong> e nel<strong>la</strong> protezione delle loro vite e dei loro benidalle attività criminali internazionali.Nonostante <strong>la</strong> volontà dei fondatori dell’Unione Europea,anche le attività criminali si sono avvantaggiate delle immensepotenzialità di questo spazio a<strong>per</strong>to. Esse hanno istituito filialie sodalizi nei Paesi dell’Unione Europea, o<strong>per</strong>andotrasversalmente in più ambiti dell’attività a delinquere, masoprattutto in materia di <strong>ricic<strong>la</strong>ggio</strong> dei proventi illeciti.Proprio <strong>la</strong> capacità del capitale illegale di penetrare i mercatifinanziari nazionali ed internazionali ha messo e mette in serio<strong>per</strong>icolo <strong>la</strong> vita economica dei cittadini e dei Paesi dell’Unione.Dal<strong>la</strong> consapevolezza che oggigiorno le organizzazionicriminali possiedono l’attitudine a divenire multinazionali ingrado di valicare le frontiere, siano queste fisiche o finanziarie,ancor prima che siano definitivamente abbattute medianteleggi o trattati, nasce l’esigenza di una maggiore col<strong>la</strong>borazioneinfo–investigativa e processuale.


314IL CONTRASTO AL RICICLAGGIO NELL’ESPERIENZADEI PRINCIPALI PAESI EUROPEILa globalizzazione del crimine e l’internazionalizzazionedelle organizzazioni criminali hanno <strong>per</strong>tanto spinto gli Statidell’Unione Europea a cercare nuove forme aggregative dilotta ai reati transnazionali, consapevoli del fatto che propriotali organizzazioni criminali <strong>per</strong> prime hanno saputo coglierel’opportunità di o<strong>per</strong>are in un grande spazio senza <strong>la</strong>limitazione dei confini nazionali.L’Ufficio Europeo di polizia, meglio noto come Europol, sipone al centro del sistema intergovernativo di coo<strong>per</strong>azione dipolizia delineato dal Trattato di Amsterdam. Esso si configuracome uno dei più grandi organismi esistenti di coo<strong>per</strong>azionetra agenzie di <strong>la</strong>w enforcement, certamente il primo e l’unico cheanalizza il crimine secondo quanto previsto dal<strong>la</strong> Convenzioneistitutiva.1.2 La Convenzione EuropolEuropol trae le sue origini dal Trattato di Maastricht del 7febbraio 1992, allorquando all’art. K 1 punto 9, gli statiMembri stabilirono che <strong>la</strong> coo<strong>per</strong>azione di polizia era una dellequestioni di interesse comune <strong>per</strong> l’Unione, prevedendo <strong>la</strong>costituzione di un Ufficio Europeo di polizia. L’art. K1 punto9 del Trattato di Maastricht prevede <strong>per</strong> il raggiungimentodegli obiettivi dell’Unione Europea <strong>la</strong> coo<strong>per</strong>azione di poliziaai fini del<strong>la</strong> prevenzione e del<strong>la</strong> lotta contro il traffico illecito didroga, il terrorismo ed altre forme gravi di criminalitàorganizzata, compresi, se necessario, taluni aspetti del<strong>la</strong>coo<strong>per</strong>azione doganale, in connessione con l’organizzazione alivello dell’Unione di un sistema di scambio di informazioni inseno ad un Ufficio Europeo di polizia (Europol).Tale Ufficio ha avviato le proprie attività il 3 gennaio 1994con <strong>la</strong> denominazione di Europol Drugs Unit (EDU), aventesede a L’Aia (O<strong>la</strong>nda), limitando inizialmente le propriecompetenze al solo traffico di stupefacenti.


LA FUNZIONE DELLE ISTITUZIONI COMUNITARIE 315<strong>Il</strong> 26 Luglio 1995 gli Stati membri hanno sig<strong>la</strong>to a Bruxelles<strong>la</strong> Convenzione istitutiva di Europol, che è stata ratificatadall’Italia con <strong>la</strong> legge n. 93 del 23 marzo 1998.Scopo fondamentale di Europol, così come stabilitodall’art. 2 del<strong>la</strong> Convenzione, è “di migliorare l’efficacia deiServizi competenti degli Stati membri e <strong>la</strong> loro coo<strong>per</strong>azione,al fine di prevenire e combattere il terrorismo, il trafficoillecito di sostanze stupefacenti ed altre gravi forme dicriminalità internazionale, purché esistano indizi concreti diuna struttura o di una organizzazione criminale e purché due opiù Stati membri siano lesi dalle summenzionate forme dicriminalità in modo tale da richiedere, considerate l’ampiezza,<strong>la</strong> gravità e le conseguenze dei reati, un’azione comune”.Europol ha <strong>per</strong>tanto avviato ufficialmente tutte le sueattività il 1° ottobre 1998, dopo che tutti gli Stati membriavevano provveduto al<strong>la</strong> ratifica dell’atto istitutivo.Attualmente le aree di competenza comprendono:• il traffico illecito di sostanze stupefacenti;• il traffico illecito di sostanze radioattive e nucleari;• il traffico illecito di autoveicoli;• l’immigrazione c<strong>la</strong>ndestina ed il traffico di esseri umani,inteso come sfruttamento a fini sessuali delle donne edei minori;• il terrorismo;• <strong>la</strong> falsificazione di moneta, con partico<strong>la</strong>re riferimentoal<strong>la</strong> tute<strong>la</strong> dell’Euro, e degli altri sistemi di pagamento;• il <strong>ricic<strong>la</strong>ggio</strong> di denaro collegato a tali reati.II mandato dell'Europol potrà essere esteso in futuro adaltre forme gravi di criminalità organizzata internazionale inbase al<strong>la</strong> convenzione Europol ed in seguito a decisioneunanime del Consiglio europeo. Allo stato, sussistono progettiavanzati tendenti all’ampliamento delle materie di attualecompetenza fino a ricomprendere altre diverse fattispecie direato quali il furto organizzato, <strong>la</strong> frode (anche doganale), gli


316IL CONTRASTO AL RICICLAGGIO NELL’ESPERIENZADEI PRINCIPALI PAESI EUROPEIattacchi al<strong>la</strong> proprietà, <strong>la</strong> truffa, il commercio illegale di o<strong>per</strong>ed’arte.L'articolo 30 del trattato di Amsterdam sull'UnioneEuropea conferma il futuro ruolo o<strong>per</strong>ativo di Europol,prevedendone un più diretto coinvolgimento nelle attivitàinvestigative. In partico<strong>la</strong>re l’art K 2, punto 2, entro cinqueanni dall’entrata in vigore del Trattato:• consente ad Europol di agevo<strong>la</strong>re e appoggiare <strong>la</strong>preparazione, nonché di promuovere il coordinamentoe l’effettuazione di specifiche o<strong>per</strong>azioni investigative daparte delle autorità competenti degli Stati membri,comprese azioni o<strong>per</strong>ative di unità miste cui partecipanorappresentanti di Europol con funzioni di supporto;• adotta misure <strong>per</strong> consentire ad Europol di chiedere alleautorità degli Stati membri di svolgere e coordinareindagini su casi specifici e di sviluppare competenzespecifiche che possono essere messe a disposizionedegli Stati membri <strong>per</strong> assisterli nelle indagini re<strong>la</strong>tive acasi di criminalità organizzata;• promuove reti di collegamento tra magistrati edinquirenti che si specializzano nel<strong>la</strong> lotta contro <strong>la</strong>criminalità organizzata in stretta coo<strong>per</strong>azione conEuropol;• istituisce una rete di ricerca, documentazione e statisticasul<strong>la</strong> criminalità transnazionale.Europol è impegnata altresì a promuovere l’analisicriminale e l'armonizzazione dei metodi analitici a livello diUnione Europea. Per quanto concerne tale aspetto èimportante precisare che il modello di intelligence ed analisi é <strong>la</strong>base su cui viene strutturata l'intera organizzazione <strong>per</strong> ilraggiungimento degli obiettivi e delle funzioni in precedenzaesposte.A tal riguardo, <strong>la</strong> Convenzione dispone che Europolistituisca e gestisca un sistema informatizzato <strong>per</strong> consentirel’inserimento, l’accesso e l’analisi di dati. In partico<strong>la</strong>re esso si


LA FUNZIONE DELLE ISTITUZIONI COMUNITARIE 317artico<strong>la</strong> su un "Sistema Informatizzato" (Computer System) che siavvale di una rete progettata di più sottosistemi, tra lorocollegati:• sistema di Collegamento Informatico (Info-Exchangesystem) che viene utilizzato <strong>per</strong> i collegamenti tra le UnitàNazionali Europol e <strong>la</strong> sede centrale in L'Aia, <strong>per</strong> losviluppo dello scambio informativo;• sistema di Informazione (Information System), costituenteuna sorta di Centro E<strong>la</strong>borazione Dati (CED) europeo,deputato al<strong>la</strong> raccolta di tutti i dati informativi utiliprovenienti dagli archivi e schedari di polizia delle Forzedell’Ordine europee;• archivi o<strong>per</strong>ativi ai fini di analisi (Analytical Work Files)utilizzati <strong>per</strong> l'attività di scambio info-o<strong>per</strong>ativo disupporto e coordinamento, <strong>per</strong> <strong>la</strong> valenza strategica aifini dello smantel<strong>la</strong>mento di organizzazioni criminalio<strong>per</strong>anti a livello europeo;• sistema indice (Index System) il quale contiene iriferimenti ai dati memorizzati negli Analytical WorkFiles.I sistemi di analisi e di indice sono già attivi. Quello diinformazione è in via di sviluppo e si prevede che sarào<strong>per</strong>ativo entro il 2002.La convenzione Europol istituisce un quadro rigorosore<strong>la</strong>tivo ai diritti dell'uomo ed al<strong>la</strong> protezione, al controllo, al<strong>la</strong>su<strong>per</strong>visione nonché al<strong>la</strong> sicurezza dei dati. All’uopoun'autorità di controllo comune, composta da due es<strong>per</strong>ti inmateria di protezione di dati di ciascuno Stato membro,sorveglia l'impiego di tutti i dati <strong>per</strong>sonali conservati pressoEuropol.Per completare il quadro descrittivo dell’intera struttura,merita menzionare che le Unità Nazionali Europol (UNE), icui componenti appartengono agli Stati Membri e da cuidipendono gli ufficiali di collegamento distaccati a l’Aia(ELO's), hanno strutture ed artico<strong>la</strong>zioni diverse <strong>per</strong> ognuno


318IL CONTRASTO AL RICICLAGGIO NELL’ESPERIENZADEI PRINCIPALI PAESI EUROPEIdegli Stati membri, secondo opzioni di scelta previste dal<strong>la</strong>Convenzione Istitutiva.L'Unità Nazionale rappresenta l'unico organo dicollegamento tra <strong>la</strong> struttura centrale Europol a L'Aia ed iServizi nazionali di polizia (cd. referenti). Per quanto concernel’Italia, l'Unità Nazionale Europol è a composizione interforzeed inserita come Divisione autonoma nell'ambito dell'Ufficiodel Direttore Centrale del<strong>la</strong> Direzione Centrale del<strong>la</strong> PoliziaCriminale. Ha alle dipendenze gli ufficiali e funzionaridistaccati a L'Aia con compiti di Ufficiali di collegamento cheo<strong>per</strong>ano con i paritetici degli altri Stati membri ed iDipartimenti dell'Europol. In ordine al<strong>la</strong> direzione dell'UNE,il Ministero dell’Interno, con suo decreto del 25 marzo 1998,ha fissato il criterio del conferimento dell'incarico a rotazionedi massima triennale, procrastinabile <strong>per</strong> un altro anno, ad unPrimo Dirigente del<strong>la</strong> Polizia di Stato od a un Ufficiale digrado equiparato (Colonnello) dell'Arma dei Carabinieri odel<strong>la</strong> Guardia di Finanza.1.3 La struttura organicaL'Ufficio europeo di polizia, come già accennato, ha <strong>la</strong> suasede in O<strong>la</strong>nda a L'Aia.Allo stato attuale, l’ufficio Centrale a L'Aia è strutturato suun Ufficio di Direzione, e su n.5 Dipartimenti, a ciascuno deiquali è preposto un vice direttore, così come segue:• Supporto Investigativo, nel cui ambito sono inseriti gliUffici di collegamento di tutti gli Stati membri più quellidegli organismi internazionali e dei Paesi terzi;• Intelligence e Analisi <strong>per</strong> lo sviluppo del<strong>la</strong> specificabranca e <strong>la</strong> gestione, tenuta e conservazione degli AWF;• Criminalità Organizzata, nel cui ambito vengonosviluppati tutti i progetti re<strong>la</strong>tivi ai reati ci competenzaEuropol;


LA FUNZIONE DELLE ISTITUZIONI COMUNITARIE 319• Servizi Tecnologici, <strong>per</strong> <strong>la</strong> ricerca, lo sviluppo el’aggiornamento dell'intero sistema informatizzato ed icollegamenti con le UNE e gli Uffici di collegamento;• Risorse Umane e Sicurezza, <strong>per</strong> gli aspetti re<strong>la</strong>tivi alreclutamento del <strong>per</strong>sonale ed al<strong>la</strong> sicurezza del<strong>la</strong>struttura centrale.L'organico consta attualmente di circa 250 <strong>per</strong>sone di tuttigli Stati membri. Di loro 44 sono ufficiali di collegamento(ELO) e rappresentano tutta una serie di servizi incaricati difar osservare le leggi (polizia, guardia doganale, gendarmerie,servizi di immigrazione, ecc.). Gli ufficiali di collegamento,assieme agli agenti dell'Europol, agli analisti e agli altri es<strong>per</strong>ti,garantiscono, 24 ore su 24, lo svolgimento del propriomandato. L'organico dell'Europol continuerà ad aumentare<strong>per</strong> raggiungere le 350 unità nel 20<strong>03</strong>, compresi gli ufficiali dicollegamento e gli addetti al<strong>la</strong> sicurezza.II Consiglio di amministrazione di Europol è composto daun rappresentante di ciascuno Stato membro ed ha uncompito generale di su<strong>per</strong>visione delle attività dell'organismo.Europol risponde del proprio o<strong>per</strong>ato al Consiglio deiMinistri del<strong>la</strong> <strong>Giustizia</strong> e Affari Interni. <strong>Il</strong> Consiglio èresponsabile dell'orientamento e del controllo; esso ha i poteridi nomina del direttore e dei vicedirettori ed adotta il bi<strong>la</strong>ncio.II Consiglio si compone di rappresentanti di tutti gli Statimembri e <strong>la</strong> necessità dell'unanimità <strong>per</strong> approvare le decisionicontribuisce a garantire un controllo democratico di Europol.Vale <strong>la</strong> pena ricordare che Europol è finanziato con contributidegli Stati membri in base al loro PNL. L'esercizio annualedell'Europol è sottoposto a una revisione effettuata da uncomitato di controllo comune composto da tre membridesignati dal<strong>la</strong> Corte dei conti delle Comunità europee.


320IL CONTRASTO AL RICICLAGGIO NELL’ESPERIENZADEI PRINCIPALI PAESI EUROPEI1.4 La lotta al <strong>ricic<strong>la</strong>ggio</strong>Le competenti Autorità degli Stati Membri,conformemente al<strong>la</strong> legis<strong>la</strong>zione attualmente vigente neirispettivi ordinamenti giuridici, mettono a disposizione tutte leinformazioni in loro possesso che possano contribuire acombattere il <strong>ricic<strong>la</strong>ggio</strong> di denaro, attuando:• lo scambio re<strong>la</strong>tivo ad ogni dato, elemento o notizia cheinteressi o<strong>per</strong>azioni di <strong>ricic<strong>la</strong>ggio</strong> o impiego di denaro,beni o altre utilità di provenienza illecita;• le comuni ricerche analitiche sui problemi connessi al<strong>ricic<strong>la</strong>ggio</strong>, i cui dati vengono inseriti nei cosiddetti“AWF” (Analytical Work Files).Come già evidenziato in precedenza, lo scambio diinformazioni in materia di <strong>ricic<strong>la</strong>ggio</strong>, può avvenire solo <strong>per</strong> ireati connessi alle aree criminali rientranti nel<strong>la</strong> ConvenzioneEuropol. A tal proposito si sottolinea che Europol è una dellepoche strutture, se non l’unica, a livello internazionale checonsente di effettuare scambi di informazioni di naturao<strong>per</strong>ativa.Lo scambio viene effettuato di iniziativa o su attivazione diuno degli Stati Membri. La richiesta di informazioni devecontenere:• <strong>la</strong> denominazione dell’Autorità che <strong>la</strong> invia;• <strong>la</strong> denominazione dell’Autorità a cui <strong>la</strong> medesima èdiretta;• le motivazioni, ossia il contesto o<strong>per</strong>ativo dal quale sievince che l’attività <strong>ricic<strong>la</strong>ggio</strong> coinvolge due o più StatiMembri.Essendo, quindi, il <strong>ricic<strong>la</strong>ggio</strong> di denaro una delle attivitàprincipali del crimine organizzato che dovrebbe essereidentificato ovunque esso si verifichi, Europol ha proposto, direcente, l’a<strong>per</strong>tura dell’AWF “Transazioni Sospette”, i cuiReferenti Nazionali, <strong>per</strong> l’Italia, sono il Comando Generale


LA FUNZIONE DELLE ISTITUZIONI COMUNITARIE 321del<strong>la</strong> Guardia di Finanza – II Reparto e <strong>la</strong> DirezioneInvestigativa Antimafia – III Reparto.La priorità dell’AWF “Transazioni sospette” è quel<strong>la</strong> difocalizzare i risultati o<strong>per</strong>ativi ottenuti dagli Stati Membri ed inpartico<strong>la</strong>re, di identificare i soggetti coinvolti nel <strong>ricic<strong>la</strong>ggio</strong> enelle transazioni sospette. A parere degli es<strong>per</strong>ti Europol, talielementi sono essenziali <strong>per</strong> <strong>la</strong> lotta a tale fenomeno, anche inconsiderazione dell’entrata in vigore dell’Euro che potrebbeportare ad un consistente incremento delle transazionisospette. In tale contesto é stata predisposta e sviluppata unacomplessa attività di studio, posta in essere anche attraversol’esame e l’approfondimento di separati atti d’inchiesta istruitida parte delle Autorità Giudiziarie italiane, acquisendo cosìuna visione d’insieme di più fatti sviluppatisi anche su sca<strong>la</strong>internazionale ma riconducibili, spesso, ad una medesimamatrice criminosa, volta a realizzare continue attività di<strong>ricic<strong>la</strong>ggio</strong> di denaro.Europol, inoltre, al fine di consentire a tutti gli Statimembri di avere un comune approccio al<strong>la</strong> problematica del<strong>ricic<strong>la</strong>ggio</strong>, frequentemente provvede ad organizzare meeting,seminari, convegni con <strong>la</strong> partecipazione di rappresentanti delmondo finanziario e bancario nonché di investigatori conpregresse e specifiche es<strong>per</strong>ienze appartenenti alle Forze dipolizia di tutto il mondo.In tale contesto, sono stati anche avviati dei corsi <strong>per</strong>es<strong>per</strong>ti appartenenti alle Forze di Polizia dell’Unione Europeaallo scopo di cercare di standardizzare le procedureinvestigative e di scambiare le es<strong>per</strong>ienze o<strong>per</strong>ative nelcontrasto al <strong>ricic<strong>la</strong>ggio</strong>, con l’illustrazione delle più significativeo<strong>per</strong>azioni portate a termine con successo.In conclusione, <strong>la</strong> futura area di applicazione con <strong>la</strong> qualeoccorre confrontarsi è rappresentata da raffinate forme dicriminalità di respiro globale, dove interagiscono unamolteplicità di soggetti in grado di sviluppare tecniche raffinatedi aggiramento delle regole, <strong>per</strong> arrivare a forme di criminalità


322IL CONTRASTO AL RICICLAGGIO NELL’ESPERIENZADEI PRINCIPALI PAESI EUROPEIeconomica partico<strong>la</strong>rmente insidiose e corrosive degli interessifondamentali degli Stati dell’Unione.In sintesi, di fronte ad un’area decisamente dinamica siassiste sempre più ad un mutato quadro di riferimento in cuiorganismi sopranazionali assumono sempre più importanza eruoli di significativo rilievo. Testimonianza espressa ne sono lefinalità di Europol le cui prerogative appaiono sicuramentepotenziate, a motivo del<strong>la</strong> crescita degli interessi da tute<strong>la</strong>re edelle incrementate difficoltà di indagine. La necessità diinterpretare tali fenomeni, accresciuti proprio <strong>per</strong> il processodi europeizzazione economico e monetario, sta, nei fatti,sempre più omologando le originarie realtà locali versoun’unica dimensione continentale.2. OLAF2.1 PremessaNel diritto comunitario vigente sono sicuramenteravvisabili i segni di una svolta nel<strong>la</strong> politica antifrode comune.Infatti nel<strong>la</strong> più recente produzione normativa si assistechiaramente ad un fenomeno di criminalizzazione in senso<strong>la</strong>to del<strong>la</strong> protezione degli interessi economici dell’Unione. Ciòviene realizzato dotando <strong>la</strong> Commissione ed i Servizicompetenti degli Stati membri di un primo nucleo di politicacriminale coordinata, artico<strong>la</strong>ta su una serie di strumenti tesi acontrastare gli abusi finanziari, con maggiore effettivitàrispetto alle procedure amministrative già consolidate, nontra<strong>la</strong>sciando quelli che possono essere gli spunti investigativinel<strong>la</strong> prevenzione del <strong>ricic<strong>la</strong>ggio</strong> dei capitali proprio comeforma di tute<strong>la</strong> degli interessi finanziari dell’Unione Europea.I primi presupposti <strong>per</strong> tale nuovo approccio furono a suotempo gli artt. 5 e 209A del Trattato sull’Unione Europea nel<strong>la</strong>versione di Maastricht. L’art. 5 obbligava gli Stati membri ad


LA FUNZIONE DELLE ISTITUZIONI COMUNITARIE 323adottare tutte le misure atte ad assicurare l’esecuzione degliobblighi derivanti dal Trattato ed a facilitare le Istituzionicomunitarie nell’adempimento dei propri compiti, astenendosida qualsiasi misura che rischiasse di compromettere <strong>la</strong>realizzazione degli scopi del Trattato. L’art. 209 A stabiliva chegli Stati membri “adottano, <strong>per</strong> combattere le frodi che ledonogli interessi finanziari del<strong>la</strong> Comunità le stesse misure cheadottano <strong>per</strong> combattere le frodi che ledono i loro interessifinanziari” e “coordinano l’azione intesa a tute<strong>la</strong>re gli interessifinanziari dell’Unione contro le frodi. A tale fine essiorganizzano con l’aiuto del<strong>la</strong> Commissione, una stretta erego<strong>la</strong>re coo<strong>per</strong>azione tra i servizi competenti delle rispettiveamministrazioni.”<strong>Il</strong> Trattato di Amsterdam ha ripreso, consolidato e <strong>per</strong>taluni aspetti sviluppato tali prime affermazioni di principio.Se l’art. 10, infatti, nul<strong>la</strong> innova rispetto al preesistente art. 5,l’art. 280 introduce degli elementi sicuramente originali nelloscenario giuridico comunitario.La nuova formu<strong>la</strong>zione del Trattato, in sintesi, attribuisceesplicitamente al<strong>la</strong> Comunità ed agli Stati membri il compitocondiviso di combattere contro le frodi e le altre attività illegaliche ledono gli interessi finanziari del<strong>la</strong> Comunità stessamediante misure che siano dissuasive e tali da <strong>per</strong>mettere unaprotezione efficace negli Stati membri.In tale nuova ottica, dunque, gli Stati membri, assieme al<strong>la</strong>Commissione (e non più con l’aiuto del<strong>la</strong> Commissione),dovranno organizzare una stretta e rego<strong>la</strong>re coo<strong>per</strong>azione trale autorità competenti, in tal modo codificando in via di dirittoil ruolo che <strong>la</strong> Commissione ha assunto negli ultimi anni nelcoordinamento sovranazionale dell’attività antifrode.Tale attività si è da ultimo concretamente realizzata con <strong>la</strong>firma del<strong>la</strong> Convenzione sul<strong>la</strong> Tute<strong>la</strong> degli Interessi Finanziari(c.d. Convenzione T.I.F.) con <strong>la</strong> quale gli Stati membri siobbligano ad introdurre nei rispettivi ordinamenti dellesanzioni di carattere penale nei confronti di determinati


324IL CONTRASTO AL RICICLAGGIO NELL’ESPERIENZADEI PRINCIPALI PAESI EUROPEIcomportamenti fraudolenti che attentano agli interessifinanziari del<strong>la</strong> Comunità.2.2 La Convenzione sul<strong>la</strong> Tute<strong>la</strong> degli Interessi FinanziariLa Convenzione re<strong>la</strong>tiva al<strong>la</strong> protezione degli interessifinanziari dell’Unione Europea è stata firmata a Bruxelles dairappresentanti degli Stati membri il 26 luglio 1995 1 ; lo Statoitaliano ha provveduto al<strong>la</strong> necessaria ratifica con <strong>la</strong> legge n.300 del 29 settembre 2000. La norma convenzionale tendeprincipalmente ad introdurre negli ordinamenti giuridici deiPaesi membri dell’Unione il concetto di frode comunitaria aifini del<strong>la</strong> protezione degli interessi finanziari del<strong>la</strong> Comunità.La frode si configura <strong>per</strong>tanto come qualsiasi atto odomissione intenzionale, che abbia come risultato un danno agliinteressi finanziari comunitari.In risposta ai comportamenti fraudolenti, gli Stati sonotenuti ad introdurre nelle legis<strong>la</strong>zioni interne delle sanzionipenali - “effettive, proporzionate e dissuasive”, anche nel<strong>la</strong>forma del<strong>la</strong> pena detentiva <strong>per</strong> i casi di frode “grave” 2 -applicabili, in alcune circostanze, anche <strong>per</strong> i casi di tentativo,concorso <strong>per</strong>sonale ed istigazione. Viene anche individuatauna sca<strong>la</strong>rità del<strong>la</strong> gravità delle frodi cui commisurarel’asprezza del<strong>la</strong> risposta penale. La sanzione non penale rimaneammessa - a questo punto, come ipotesi residuale - <strong>per</strong> i casidi frode di lieve entità 3 .1 La Convenzione stabilita sul<strong>la</strong> base dell’articolo K.3 del Trattato sull’UnioneEuropea, re<strong>la</strong>tiva al<strong>la</strong> tute<strong>la</strong> degli interessi finanziari delle Comunità Europee, del 26luglio 1995, è stata pubblicata in G.U.C.E. C 316 del 27 novembre 1995.2 La frode è “grave”, a termini di Convenzione, quando su<strong>per</strong>a un importo minimoprefissato dal<strong>la</strong> legge nazionale che non può essere inferiore a 50.000 ECU (oraEuro).3 Entro il limite d’importo massimo di 4.000 ECU (ora Euro). Riassumendo, vienedisegnato un sistema in cui le “frodi gravi” devono essere punite con sanzionepenale edittale privativa del<strong>la</strong> libertà (<strong>per</strong> importi su<strong>per</strong>iori a 50.000 Euro), quelle diminor gravità con sanzione penale edittale anche non privativa del<strong>la</strong> libertà, mentre


LA FUNZIONE DELLE ISTITUZIONI COMUNITARIE 325La Convenzione mira a garantire <strong>la</strong> certezza dell’azionepenale nei confronti dei “frodatori”. Infatti, vengono definitemisure <strong>per</strong> dirimere le questioni di competenza giurisdizionale,in modo da impedire atteggiamenti “elusivi” da parte delleAutorità nazionali; inoltre, vengono rego<strong>la</strong>ti i rapporti tral’estradizione e l’esercizio dell’azione penale, nel senso che nelcaso di mancata estradizione di un frodatore (che comunquenon potrà fondarsi unicamente sul<strong>la</strong> natura “fiscale” dei reatioggetto del<strong>la</strong> richiesta d’estradizione presentata), questi dovràsubire in ogni caso l’azione penale del proprio Stato.2.3 I protocolli integrativi del<strong>la</strong> ConvenzioneAl fine di completare questo primo dispositivo, su propostadel<strong>la</strong> Commissione, il Consiglio ha adottato successivamentedue protocolli integrativi del<strong>la</strong> Convenzione, che completanole iniziative di natura sanzionatoria nel settore del<strong>la</strong> lottacontro <strong>la</strong> frode.<strong>Il</strong> primo protocollo aggiuntivo 4 riguarda specificamente ilfenomeno del<strong>la</strong> corruzione, considerato suscettibile diattentare al bi<strong>la</strong>ncio comunitario; il secondo documento 5concerne essenzialmente gli aspetti di coo<strong>per</strong>azione giudiziaria,considerati di primaria rilevanza <strong>per</strong> <strong>la</strong> realizzazione di unaefficace protezione degli interessi finanziari comunitari allostesso livello in tutta l’Unione e <strong>per</strong> tutti i settori del bi<strong>la</strong>ncio.<strong>per</strong> le “frodi lievi” (inferiori a 4.000 Euro) gli Stati possono scegliere <strong>la</strong> strada del<strong>la</strong>sanzione penale in alternativa a quel<strong>la</strong> del<strong>la</strong> sanzione amministrativa.4 Protocollo, stabilito sul<strong>la</strong> base dell’art. K.3 del Trattato sull’Unione Europea, al<strong>la</strong>Convenzione re<strong>la</strong>tiva al<strong>la</strong> tute<strong>la</strong> degli interessi finanziari delle Comunità Europee,adottato con atto del Consiglio del 27 settembre 1996, pubblicato in G.U.C.E. C313 del 23 ottobre 1996. <strong>Il</strong> Protocollo è stato ratificato con <strong>la</strong> medesima legge n.300 del 29 settembre 2000 di ratifica del<strong>la</strong> Convenzione T.I.F..5 Secondo Protocollo, stabilito sul<strong>la</strong> base dell’art. K.3 del Trattato sull’UnioneEuropea, al<strong>la</strong> Convenzione re<strong>la</strong>tiva al<strong>la</strong> tute<strong>la</strong> degli interessi finanziari delleComunità Europee, adottato con atto del Consiglio del 19 giugno 1997, pubblicatoin G.U.C.E. C 221 del 19 luglio 1997.


326IL CONTRASTO AL RICICLAGGIO NELL’ESPERIENZADEI PRINCIPALI PAESI EUROPEIIn partico<strong>la</strong>re, il primo protocollo riconosce preliminarmenteche <strong>la</strong> lotta al<strong>la</strong> criminalità finanziaria è “questione d’interessecomune” ai fini del<strong>la</strong> tute<strong>la</strong> degli interessi finanziaridell’Unione, e colloca in tale alveo <strong>la</strong> lotta contro gli atti dicorruzione, commessi da funzionari pubblici sia nazionali checomunitari, potenzialmente lesivi del bi<strong>la</strong>ncio delle Comunità.La corruzione viene identificata nel “compiere od omettereun atto proprio delle funzioni o nell’esercizio di queste, inmodo contrario ai doveri d’ufficio, che leda o potrebbe lederegli interessi finanziari delle Comunità Europee”, a seguito delconseguimento di un “vantaggio di qualsiasi natura”; essa èdistinta nelle due ipotesi “passiva” ed “attiva”, a seconda che -rispettivamente - il funzionario “deliberatamente, direttamenteo tramite un terzo, sollecita o riceve (...) o accetta <strong>la</strong> promessa(del vantaggio) <strong>per</strong> sé o <strong>per</strong> un terzo”, ovvero che “una<strong>per</strong>sona” “promette o dà” l’indebito vantaggio al funzionario.Si tratta, mutatis mutandis, di uno schema che ricalca quello,ben noto nel diritto penale italiano, del<strong>la</strong> concussione e del<strong>la</strong>corruzione: proprio l’esistenza di questi titoli di reato rende difatto lo Stato italiano già adempiente al preciso obbligoprotocol<strong>la</strong>re di stabilire sanzioni penali “effettive,proporzionate e dissuasive” <strong>per</strong> gli illeciti di corruzione “attivae passiva”.<strong>Il</strong> secondo protocollo addizionale ha <strong>per</strong> obiettivol’ulteriore completamento del<strong>la</strong> Convenzione, da attuarsimediante <strong>la</strong> definizione del<strong>la</strong> responsabilità delle <strong>per</strong>sonegiuridiche, <strong>la</strong> previsione del<strong>la</strong> punibilità penale del <strong>ricic<strong>la</strong>ggio</strong>dei proventi di una frode ai danni del bi<strong>la</strong>ncio comunitario 6 , ilricorso coordinato allo strumento del<strong>la</strong> confisca dei proventiilleciti e l’instaurazione di specifiche forme di coo<strong>per</strong>azione.6 A tale proposito l’art. 6 del protocollo prevede che <strong>per</strong> <strong>ricic<strong>la</strong>ggio</strong> dei proventi del<strong>la</strong>frode si deve intendere una condotta intenzionale corrispondente ai canoni riportatidal<strong>la</strong> Direttiva n. 91/308/CEE del 10 giugno 1991, re<strong>la</strong>tiva al<strong>la</strong> prevenzionedell’utilizzo del sistema finanziario a scopi di <strong>ricic<strong>la</strong>ggio</strong>.


LA FUNZIONE DELLE ISTITUZIONI COMUNITARIE 327Di partico<strong>la</strong>re rilievo è <strong>la</strong> norma sul<strong>la</strong> responsabilità delle<strong>per</strong>sone giuridiche <strong>per</strong> frode, corruzione o <strong>ricic<strong>la</strong>ggio</strong>, cheviene configurata quale diretta conseguenza di un “beneficio”che <strong>la</strong> <strong>per</strong>sona ha ottenuto dall’azione di una “qualsiasi<strong>per</strong>sona”, che abbia agito sia a titolo individuale, sia <strong>per</strong> effettodi un “posto dominante in seno al<strong>la</strong> <strong>per</strong>sona giuridica”. In talcaso, secondo il protocollo, si crea una doppia responsabilità,poiché quel<strong>la</strong> attribuita al<strong>la</strong> <strong>per</strong>sona giuridica si somma a quel<strong>la</strong>penale a carico del<strong>la</strong> <strong>per</strong>sona fisica che abbia avuto partenell’illecito. <strong>Il</strong> discrimine fra <strong>la</strong> responsabilità del<strong>la</strong> <strong>per</strong>sonagiuridica e del<strong>la</strong> <strong>per</strong>sona fisica si risolve essenzialmente nel<strong>la</strong>diversa natura delle sanzioni. La <strong>per</strong>sona giuridica, infatti, nonpuò essere assoggettata, <strong>per</strong> sua natura, alle sanzioni penali,che hanno natura afflittiva del<strong>la</strong> sfera dell’individuo; lesanzioni, <strong>per</strong>tanto, vengono individuate sotto forma direstrizioni del<strong>la</strong> sfera economica e del<strong>la</strong> libertà dideterminazione decisionale che sono proprie del<strong>la</strong> <strong>per</strong>sonagiuridica, fino all’ipotesi estrema di soppressione d’im<strong>per</strong>iodel<strong>la</strong> stessa. Dal punto di vista procedurale, il protocollodisciplina <strong>la</strong> coo<strong>per</strong>azione fra gli Stati membri e <strong>la</strong>Commissione nel<strong>la</strong> lotta contro <strong>la</strong> frode, <strong>la</strong> corruzione attiva epassiva ed il <strong>ricic<strong>la</strong>ggio</strong> di denaro, prevedendo degli scambid’informazioni espressamente finalizzati. La partico<strong>la</strong>recomplessità delle disposizioni introdotte dal SecondoProtocollo ha fatto sì che esso non sia ancora stato ratificatodall’Italia.2.4 Struttura e compitiL’entità comunitaria cui è affidata <strong>la</strong> tute<strong>la</strong> degli interessifinanziari è l’Ufficio europeo di lotta antifrode (OLAF


328IL CONTRASTO AL RICICLAGGIO NELL’ESPERIENZADEI PRINCIPALI PAESI EUROPEInell’acronimo di derivazione francese) 7 , <strong>la</strong> cui azione, iso<strong>la</strong>ta ocoordinata con quel<strong>la</strong> dei Servizi antifrode degli Stati membri,conduce frequentemente al<strong>la</strong> sco<strong>per</strong>ta di situazioni aventirilevanza penale proprio <strong>per</strong> effetto del quadro normativo dicriminalizzazione delle frodi in danno degli interessi finanziaridell’Unione.<strong>Il</strong> provvedimento di base del nuovo assetto di protezionefinanziaria è <strong>la</strong> Decisione assunta dal<strong>la</strong> Commissione il 28aprile 1999, che istituisce l’Ufficio Europeo di lotta antifrodein luogo del<strong>la</strong> preesistente UCLAF – Unità di coordinamentodel<strong>la</strong> lotta antifrode - al fine dichiarato di utilizzare tutti imezzi disponibili <strong>per</strong> raggiungere gli obiettivi di tute<strong>la</strong>finanziaria imposti dal Trattato, pur senza incidere sul<strong>la</strong>ripartizione e l’equilibrio di responsabilità già raggiunti tra illivello nazionale e quello comunitario.All’OLAF, a far data dal 1° giugno 1999, viene <strong>per</strong>tantoattribuita <strong>la</strong> funzione di esercitare le competenze del<strong>la</strong>Commissione in materia di “indagini amministrative esterne”,con un mandato partico<strong>la</strong>rmente ampio rispetto all’es<strong>per</strong>ienzaprecedente, che comprende, oltre al<strong>la</strong> lotta contro <strong>la</strong> frode, ilcontrasto al<strong>la</strong> corruzione e qualsiasi altra attività illecita lesivadegli interessi finanziari delle Comunità, nonché ai fini del<strong>la</strong>lotta contro le frodi inerenti a qualsiasi fatto o atto compiutoin disposizioni comunitarie.Inoltre, all’Ufficio è attribuito il compito di ricercare i “fattigravi” connessi con l’esercizio di attività professionali, chepossano costituire un inadempimento degli obblighi sia deifunzionari ed agenti delle Comunità (<strong>per</strong>sonale statutario) siadi tutti gli altri soggetti o<strong>per</strong>anti nell’ambito delle istituzioni edegli organi comunitari (compresi i membri delle istituzioni e7 Decisione del<strong>la</strong> Commissione del 28 aprile 1999, che istituisce l’Ufficio europeo <strong>per</strong><strong>la</strong> lotta antifrode (OLAF) n. 1999/352/CE, CECA, Euratom, pubblicata inG.U.C.E. L 136 del 31 maggio 1999.


LA FUNZIONE DELLE ISTITUZIONI COMUNITARIE 329degli organi stessi ed i dirigenti: il cosiddetto <strong>per</strong>sonale nonstatutario).<strong>Il</strong> sistema dei rapporti con le Autorità nazionali èim<strong>per</strong>niato sull’ “interlocuzione diretta” tra l’Ufficio da unaparte e, dall’altra, “le Autorità giudiziarie e le Autorità dipolizia”.Le conseguenze di tale impostazione sono notevoli. Infatti,se le inchieste dell’UCLAF avevano natura prettamenteamministrativa, con <strong>la</strong> nuova disciplina hanno assunto uncarattere sensibilmente più vicino al penale. Ciò, allo statoattuale del diritto, apre problemi re<strong>la</strong>tivi alle attribuzionidell’Ufficio, nonché alle garanzie che dovrebberocaratterizzarne le o<strong>per</strong>azioni ed alle procedure utilizzate.Attualmente, <strong>la</strong> condizione necessaria <strong>per</strong> il correttofunzionamento dell’Ufficio viene individuata nel<strong>la</strong> suaindipendenza da qualsiasi istituzione nazionale o comunitaria.I principi posti al<strong>la</strong> base del<strong>la</strong> nuova disciplina dal<strong>la</strong>Decisione n. 1999/352 sono stati poi ripresi e sviluppati inapposita disciplina rego<strong>la</strong>mentare 8 .Un’attenzione specifica è dedicata al<strong>la</strong> duplice proiezione“interna” ed “esterna” delle “indagini amministrative” svoltedall’Ufficio <strong>per</strong> decisione del Direttore Generale, che puòagire sia d’iniziativa, sia a richiesta dei soggetti legittimati in talsenso (gli Stati membri <strong>per</strong> le indagini esterne; le istituzioni, gliorgani o gli organismi <strong>per</strong> le indagini interne).Costituisce indagine esterna l’esercizio delle competenzeconferite al<strong>la</strong> Commissione dal Rego<strong>la</strong>mento n. 2185/96 <strong>per</strong>l’esecuzione di controlli e verifiche sul posto negli Statimembri e nei Paesi terzi.8 Si tratta del Rego<strong>la</strong>mento (CE) n. 1073/1999 del Par<strong>la</strong>mento Europeo e delConsiglio del 25 maggio 1999, e del Rego<strong>la</strong>mento (EURATOM) n. 1074/1999 delConsiglio del 25 maggio 1999, entrambi re<strong>la</strong>tivi alle indagini svolte dall’Ufficio <strong>per</strong> <strong>la</strong>lotta antifrode (OLAF).


330IL CONTRASTO AL RICICLAGGIO NELL’ESPERIENZADEI PRINCIPALI PAESI EUROPEIL’indagine “interna” è invece quel<strong>la</strong> condotta in seno alleistituzioni, gli organi e gli organismi dell’Unione Europea.Essa può essere condotta dall’Ufficio facendo ricorso ad unquadro potestativo autonomo, che consente l’accesso senzapreavviso e ritardo ad ogni informazione in possesso delleistituzioni, degli organi e degli organismi, nonché ai locali daessi fisicamente occupati, al fine di acquisire documenti (ancheprendendone fisicamente possesso, <strong>per</strong> evitarne <strong>la</strong> sottrazione)o anche solo “informazioni orali” dalle <strong>per</strong>sone interessateall’indagine. L’indagine interna può essere anche supportata daazioni esterne ai sensi del Rego<strong>la</strong>mento n. 2185/96.2.4.1 Cenni sull’organigramma e l’indipendenza dell’UfficioUlteriore polo d’attrazione <strong>per</strong> il legis<strong>la</strong>tore comunitario è,come già accennato, l’indipendenza dell’Ufficio, a presidiodel<strong>la</strong> quale vengono emanate stringenti disposizioniconcernenti sia <strong>la</strong> figura del Direttore Generale, sia <strong>la</strong> strutturadel Comitato di vigi<strong>la</strong>nza.<strong>Il</strong> Direttore Generale, nominato dal<strong>la</strong> Commissione con ilconcerto delle altre due istituzioni, ha un incaricoquinquennale rinnovabile una so<strong>la</strong> volta, non revocabile incorso di mandato, ed ha le medesime connotazionid’indipendenza del Comitato di vigi<strong>la</strong>nza: qualora si ritengaleso in tale prerogativa da un atto del<strong>la</strong> Commissione, puòricorrere al<strong>la</strong> Corte di <strong>Giustizia</strong>. Oltre ai doveri diinformazione al Comitato di vigi<strong>la</strong>nza, il Direttore Generale ètenuto a riferire “rego<strong>la</strong>rmente” al Par<strong>la</strong>mento europeo, alConsiglio ed al<strong>la</strong> Corte dei Conti.L’organigramma dell’OLAF 9 prevede degli organi di staffdel Direttore e degli organi di “line”. In partico<strong>la</strong>re gli organidi “line” dell’OLAF sono costituiti da tre Direzioni. La9 Quale definito al<strong>la</strong> data del 15 giugno 2001.


LA FUNZIONE DELLE ISTITUZIONI COMUNITARIE 331Direzione A si occupa di politica, legis<strong>la</strong>zione e questionigiuridiche, e si artico<strong>la</strong> su cinque Unità. Degna di partico<strong>la</strong>remenzione è <strong>la</strong> costituzione, dell’Unità A.5, Magistratura econsulenza in materia giudiziaria. Quest’ultima Unità riprendee valorizza l’es<strong>per</strong>ienza già maturata dal vecchio “NucleoMagistrati” dell’OLAF e dovrebbe disporre, a regime, diquindici magistrati provenienti da tutti gli Stati membri. Lacreazione di tale Unità, fortemente voluta in ambitoistituzionale, ha l’obiettivo di associare <strong>per</strong>sonale dell’ordinegiudiziario all’attività d’inchiesta anche <strong>per</strong> fini di migliordialogo con le autorità giudiziarie nazionali e con le futurestrutture giudiziarie dell’Unione. L’Unità è chiamata a fornireconsulenze giuridiche interne all’Ufficio, in modo da garantire<strong>la</strong> legalità dell’azione d’inchiesta, assicurare il rispetto dei dirittifondamentali delle <strong>per</strong>sone coinvolte e prevenire l’insuccessodelle azioni giudiziarie intraprese.La Direzione C, composta da due Unità, è competente <strong>per</strong><strong>la</strong> raccolta di informazioni, <strong>la</strong> strategia o<strong>per</strong>ativa el’informatica.La Direzione B “Indagini e O<strong>per</strong>azioni”, vero e propriocuore pulsante del<strong>la</strong> lotta antifrode europea, ha una strutturaatipica e flessibile che su<strong>per</strong>a i limiti del<strong>la</strong> compartimentazione<strong>per</strong> materia che caratterizzava l’UCLAF. Essa incorpora duegruppi di Consiglieri del Direttore Indagini e O<strong>per</strong>azioni. <strong>Il</strong>primo gruppo segue le indagini interne, nonché quelle inmateria di spese dirette e di fondi strutturali, senza che sianopreviste funzioni specializzate tra i Consiglieri. <strong>Il</strong> secondogruppo supporta il Direttore B <strong>per</strong> le indagini e le o<strong>per</strong>azioniesterne (Consigliere <strong>per</strong> l’Agricoltura, Consigliere <strong>per</strong> leDogane, Consigliere <strong>per</strong> le Sigarette). I Consiglieri hannofunzioni di coordinamento e di direzione rispetto a due Pooldi investigatori (Pool 1 e Pool 2), costituiti con competenzaindistinta <strong>per</strong> materia, in modo che non vi siano néripartizione settoriale, né specializzazione dei singoliinvestigatori. In tal modo, si vuole <strong>per</strong>seguire <strong>la</strong> massima


332IL CONTRASTO AL RICICLAGGIO NELL’ESPERIENZADEI PRINCIPALI PAESI EUROPEIflessibilità di utilizzo degli investigatori, facendo in modo cheogni investigatore possa completamente gestire a livelloindividuale tutti gli aspetti delle indagini di cui è responsabile,avvalendosi del supporto dei diversi Consiglieri in re<strong>la</strong>zioneall’area in cui si trova ad o<strong>per</strong>are. A garantire <strong>la</strong> coesione ed ilcoordinamento interni al<strong>la</strong> Direzione B provvede l’Unità B.1“Supporto tecnico e amministrativo agli ispettori”.2.4.2 <strong>Il</strong> contrasto al <strong>ricic<strong>la</strong>ggio</strong> dei capitaliAllo stato attuale non esiste un documento ufficiale sulruolo dell'OLAF nel<strong>la</strong> lotta al <strong>ricic<strong>la</strong>ggio</strong> di denaro.Pertanto in linea generale l'OLAF coordina, specialmentenel settore del contrabbando di tabacchi <strong>la</strong>vorati esteri e dimateriali ad alta incidenza fiscale e di valore, indagini contro il<strong>ricic<strong>la</strong>ggio</strong> sul<strong>la</strong> base del principio che <strong>la</strong> protezione degliinteressi finanziari delle Comunità é demandata, a livellointernazionale, all'OLAF.Ne consegue che quando il reato presupposto è costituitoda una frode comunitaria, sorge una competenza specificadell'OLAF nelle re<strong>la</strong>tive indagini.La lotta al <strong>ricic<strong>la</strong>ggio</strong> é un punto sensibile di discussionecon l’Europol in quanto quest'ultimo organismo vorrebbeestendere <strong>la</strong> propria competenza al <strong>ricic<strong>la</strong>ggio</strong> di denaro ingenerale e non ai soli reati rientranti nelle aree di competenza.Per quanto concerne le attività investigative condottedall'OLAF, c’è da segna<strong>la</strong>re che molto frequentemente leAutorità giudiziarie degli Stati membri dell’Unione Europea egli organi giudiziari e amministrativi di Paesi terzi richiedono <strong>la</strong>col<strong>la</strong>borazione dell'OLAF quale organismo specializzatonell'esecuzione di commissioni rogatorie e <strong>per</strong> ilcoordinamento di indagini che sempre più frequentementecomprendono casi di <strong>ricic<strong>la</strong>ggio</strong>.Si evidenzia che quando l'OLAF riceve informazioni dio<strong>per</strong>azioni finanziarie sospette che potrebbero essere


LA FUNZIONE DELLE ISTITUZIONI COMUNITARIE 333ricondotte a frodi comunitarie, oppure riceve una formalerichiesta di coordinamento di indagini, effettua un'analisicriminale dei dati a sua disposizione attraverso <strong>la</strong> DirezioneIntelligence e <strong>la</strong> stretta col<strong>la</strong>borazione con i competenti servizidegli Stati membri e dei Paesi terzi.In tale contesto l'OLAF organizza riunioni o<strong>per</strong>ative sia aBruxelles che presso gli Stati membri ed i Paesi terzi allo scopodi decidere le azioni da intraprendere <strong>per</strong> identificare leorganizzazioni criminali coinvolte, ottenere le provedocumentali e testimoniali e procedere al sequestro deipatrimoni ove previsto dalle legis<strong>la</strong>zioni nazionali.O<strong>per</strong>azioni, condotte e coordinate dall'OLAF nel contrastoal <strong>ricic<strong>la</strong>ggio</strong> di denaro hanno avuto luogo in quasi tutti gliStati membri nonché in Sud Africa, Slovenia, Cipro, HongKong, Bulgaria, Svizzera.


CAPITOLO IIL’ESPERIENZA BELGA1. La legis<strong>la</strong>zione anti<strong>ricic<strong>la</strong>ggio</strong> in Belgio<strong>Il</strong> sistema belga di contrasto al <strong>ricic<strong>la</strong>ggio</strong> dei capitali diprovenienza illecita è basato sul<strong>la</strong> legge dell’11 gennaio 1993“sul<strong>la</strong> prevenzione dell’uso del sistema finanziario <strong>per</strong> finalitàdi <strong>ricic<strong>la</strong>ggio</strong>”, più volte modificata ed integrata 1 , che trova ipropri presupposti nel<strong>la</strong> Direttiva del Consiglio n.91/308/CEE del 10 giugno 1991.Tale normativa individua una serie di soggetti i quali, nelloro complesso, costituiscono l’intero mondo del “sistemafinanziario”; costoro si distinguono tra quanti sono consideratisoggetti rilevanti ai fini del sistema in via <strong>per</strong>manente eriguardo ad ogni aspetto del<strong>la</strong> loro attività 2 , e tra quanti invecesono destinatari di specifiche incombenze e responsabilitàlimitatamente agli aspetti espressamente previsti dal<strong>la</strong> legge 3 .1 Con i Regi Decreti del 22 aprile 1994 e del 24 Marzo 1995 e con le Leggi dell’11luglio 1994, del 7 aprile 1995, del 10 Agosto 1998 (due leggi in pari data), del 22aprile 1999 e del 4 maggio 1999.2 Si tratta: del<strong>la</strong> Banca Nazionale del Belgio; delle istituzioni creditizie; delle societàd’investimento, siano esse c<strong>la</strong>ssificate come società di borsa (société de borse) o societàdi gestione patrimoniale (société de gestion de fortune); delle compagnie d’assicurazione;del Servizio Postale; del Pubblico Ufficio dei Trust (Caisse des Dépots et Consignations);delle società di consulenza all’investimento; di tutte le entità individuali o giuridicheprofessionalmente dedite alle transazioni denominate in valuta estera sotto forma dicontanti o di assegni, nonché mediante l’uso di carte di credito o di debito; le societàdi erogazione di mutui; le entità individuali o giuridiche rientranti nel<strong>la</strong> disciplinadel<strong>la</strong> legge sul credito al consumo; le società di leasing; le agenzie o<strong>per</strong>anti in Belgiodi società d’investimento soggette alle leggi degli altri Stati membri dell’UnioneEuropea; gli agenti immobiliari; le società di guardiania e sicurezza. La lista èsoggetta ad integrazione e modificazione con Regio Decreto.3 Si tratta: dei notai; degli esecutori giudiziari; di tutte le entità individuali o giuridicheiscritte all’Ordine delle Società di Auditing; di tutte le entità individuali o giuridicheiscritte negli albi dei soggetti esterni abilitati al<strong>la</strong> tenuta del<strong>la</strong> contabilità o dei


336IL CONTRASTO AL RICICLAGGIO NELL’ESPERIENZADEI PRINCIPALI PAESI EUROPEIPer l’ordinamento giuridico belga, <strong>per</strong> <strong>ricic<strong>la</strong>ggio</strong> siintendono le seguenti attività:• convertire o trasferire denaro o altri beni, al fine dinascondere o dissimu<strong>la</strong>re <strong>la</strong> loro origine illecita, ovveroassistere qualsiasi <strong>per</strong>sona, coinvolta nel reato da cuioriginano il denaro o beni in questione, in modo chepossa evitare le conseguenze legali del<strong>la</strong> sua azione;• nascondere o dissimu<strong>la</strong>re <strong>la</strong> natura, l’origine, l’uso, imovimenti o il possesso di denaro o altri beni, di cui sianota l’origine illecita;• acquistare, detenere o usare denaro o altri beni di cui sianota l’origine illecita;• partecipare a qualsiasi atto tra quelli sopra elencati oall’associazione finalizzata al<strong>la</strong> commissione di tali atti,anche a titolo di tentativo, nonché assistere al<strong>la</strong> loro<strong>per</strong>petrazione, istigare taluno a commettere gli atti inquestione o facilitarne comunque <strong>la</strong> commissione.La legge individua rigorosamente i delitti presupposti checonsentono di par<strong>la</strong>re di “<strong>ricic<strong>la</strong>ggio</strong>” dei proventi da essiderivanti; <strong>la</strong> lista tipica include i seguenti delitti:• terrorismo;• criminalità organizzata;• traffico illecito di sostanze stupefacenti;• traffico illecito di armi, beni e merci;• traffico di forza <strong>la</strong>voro;• traffico di esseri umani;• sfruttamento del<strong>la</strong> prostituzione;• uso illecito sugli animali di sostanze ormonali o antiormonali,o di sostanze che ne stimo<strong>la</strong>no <strong>la</strong> produzione,o commercio illegale di siffatte sostanze;• traffico illecito di organi e tessuti umani;consulenti tributari; di tutte le entità individuali o giuridiche che o<strong>per</strong>ano nel settoredei pubblici giochi.


L’ESPERIENZA BELGA 337• frode in danno degli interessi finanziari dell’UnioneEuropea;• frode fiscale seria ed organizzata, basata su meccanismicomplessi o avente dimensioni internazionali;• corruzione di pubblico ufficiale.Sono inoltre reati presupposti del <strong>ricic<strong>la</strong>ggio</strong> quelliappartenenti alle seguenti categorie:• delitti connessi al<strong>la</strong> tute<strong>la</strong> dei mercati finanziari edall’abusiva raccolta del pubblico risparmio;• frode finanziaria, presa d’ostaggi, furto o estorsione conviolenza, bancarotta fraudolenta.I soggetti facenti parte del sistema finanziario sono tenutiad identificare tutti i soggetti con cui intrattengono re<strong>la</strong>zionicontinuative d’affari; l’obbligo d’identificazione scatta altresìnei confronti dei clienti occasionali che eseguano transazionidi valore su<strong>per</strong>iore a 10.000 Euro, ovvero anche di valoreinferiore qualora emergano sospetti che essi stianocommettendo <strong>ricic<strong>la</strong>ggio</strong>. Inoltre, dovranno essere attuati“tutti i ragionevoli passi” <strong>per</strong> identificare i reali committentidelle o<strong>per</strong>azioni, qualora vi sia motivo di ritenere che i soggettiidentificati come clienti non agiscano <strong>per</strong> conto proprio 4 .I soggetti facenti parte del sistema finanziario hannol’obbligo di predisporre un rapporto scritto circa ognitransazione che, a causa del<strong>la</strong> sua “natura inusuale” anche inre<strong>la</strong>zione all’attività del cliente, potrebbe essere collegata al<strong>ricic<strong>la</strong>ggio</strong>.Tale rapporto deve essere inoltrato al<strong>la</strong> Cellu<strong>la</strong> <strong>per</strong> ilTrattamento delle Informazioni Finanziarie (C.T.I.F. – Cellulede Traitement des Information Finencières, di cui si dirà4 La legge definisce altresì alcuni casi circoscritti di esenzione dall’obbligo diidentificazione dei clienti, che o<strong>per</strong>ano nel caso in cui il cliente sia un’istituzionefinanziaria, una compagnia assicurativa o<strong>per</strong>ante nel ramo vita, o comunque unsoggetto c<strong>la</strong>ssificabile come appartenente al “sistema finanziario” in via <strong>per</strong>manenteai sensi del<strong>la</strong> legge o del<strong>la</strong> Direttiva n. 91/308/CEE.


338IL CONTRASTO AL RICICLAGGIO NELL’ESPERIENZADEI PRINCIPALI PAESI EUROPEIdettagliatamente nel prossimo paragrafo), costituita dal<strong>la</strong>medesima legge, competente al<strong>la</strong> ricezione, trattamento esmistamento delle informazioni provenienti dal sistemafinanziario con finalità di contrasto al <strong>ricic<strong>la</strong>ggio</strong>.La trasmissione del rapporto è segreta, e le parti del<strong>la</strong>transazione – o le terze parti in essa coinvolte – non hanno ildiritto di essere informati dell’avvio del<strong>la</strong> procedura.2. La C.T.I.F.In applicazione delle previsioni del<strong>la</strong> legge generale sul<strong>ricic<strong>la</strong>ggio</strong>, <strong>la</strong> Cellu<strong>la</strong> <strong>per</strong> il Trattamento delle InformazioniFinanziarie (C.T.I.F.) è stata istituita con il Regio Decretodell’11 giugno 1993, “concernente <strong>la</strong> composizione,l’organizzazione, le o<strong>per</strong>azioni e l’indipendenza dell’Unità digestione dell’intelligence finanziaria” (FIU – Financial IntelligenceUnit).Le brevi note che seguono scaturiscono dal combinatodisposto del<strong>la</strong> legge fondamentale anti<strong>ricic<strong>la</strong>ggio</strong> e del predettoRegio Decreto istitutivo del<strong>la</strong> C.T.I.F..La Cellu<strong>la</strong> ha sede in Bruxelles e si compone di un minimodi tre ed un massimo di sei membri effettivi, tra cui unPresidente ed un Vicepresidente ed uno o più PresidentiVicari. La nomina compete al sovrano, su proposta deiMinistri delle Finanze, del<strong>la</strong> <strong>Giustizia</strong> e degli AffariEconomici, ed ha durata di sei anni, rinnovabile. I Ministridelle Finanze e del<strong>la</strong> <strong>Giustizia</strong> esercitano <strong>la</strong> su<strong>per</strong>visione sul<strong>la</strong>Cellu<strong>la</strong>.<strong>Il</strong> Presidente ed il Vicepresidente compongono il Consiglio,cui è attribuita <strong>la</strong> funzione di organizzare le attività del<strong>la</strong>struttura.Al<strong>la</strong> C.T.I.F. sono attribuite funzioni decisionali al fine diapplicare <strong>la</strong> legge generale sul contrasto al <strong>ricic<strong>la</strong>ggio</strong>; ledelibere possono essere assunte a maggioranza semplice deipartecipanti alle sessioni cui partecipino almeno i due terzi dei


L’ESPERIENZA BELGA 339membri, tra i quali vi devono essere il Presidente o ilVicepresidente o un Presidente Vicario. In caso di parità tra lemozioni, il voto del Presidente o di un Presidente Vicariodetermina <strong>la</strong> prevalenza. Solo in situazioni di emergenza, ledecisioni potranno essere assunte da almeno due membri, unodei quali sia il Presidente o un Presidente Vicario.La Cellu<strong>la</strong> è supportata da un Segretariato composto da<strong>per</strong>sonale amministrativo (attualmente circa 25 elementi).Essa è autorizzata ad emanare autonomamente il propriorego<strong>la</strong>mento interno, nonché ad avvalersi, <strong>per</strong> i propri fini,dell’assistenza di es<strong>per</strong>ti esterni di proprio gradimento.Al<strong>la</strong> C.T.I.F. è demandato in via <strong>per</strong>manente il compito dipredisporre un rapporto, con cadenza almeno annuale, dainviare ai Ministri su<strong>per</strong>visori.Nel caso in cui i soggetti facenti parte del sistemafinanziario sappiano o sospettino che una transazione siacollegata al <strong>ricic<strong>la</strong>ggio</strong>, essi devono informare <strong>la</strong> Cellu<strong>la</strong> primadi eseguire <strong>la</strong> transazione stessa, notificando possibilmente iltermine entro cui dovrà essere eseguita. In caso di necessità,quest’informazione potrà essere fornita anchetelefonicamente, fatta salva <strong>la</strong> formalizzazione <strong>per</strong> iscritto nonappena possibile 5 .Nei casi partico<strong>la</strong>rmente gravi ed urgenti, <strong>la</strong> C.T.I.F. hafacoltà di opporsi all’esecuzione di una transazione entro iltermine ultimo <strong>per</strong> <strong>la</strong> sua esecuzione, preliminarmentenotificato; in tal caso, l’opposizione ha l’effetto di bloccare <strong>la</strong>transazione <strong>per</strong> un massimo di 24 ore a partire dal momentodel<strong>la</strong> sua notifica. <strong>Il</strong> blocco del<strong>la</strong> transazione può essere estesodal Procuratore del<strong>la</strong> Corona a richiesta del<strong>la</strong> Cellu<strong>la</strong>.5 È interessante notare come nel sistema belga non siano dunque previsti indicatorioggettivi <strong>per</strong> individuare le “transazioni sospette”, <strong>la</strong> cui prima identificazioneavviene ad o<strong>per</strong>a del soggetto appartenente al sistema finanziario sul<strong>la</strong> base divalutazioni soggettive, solo in parte ispirate dalle “linee guida” che <strong>la</strong> C.T.I.F.<strong>per</strong>iodicamente dirama.


340IL CONTRASTO AL RICICLAGGIO NELL’ESPERIENZADEI PRINCIPALI PAESI EUROPEIQualora <strong>la</strong> natura o <strong>la</strong> tempistica del<strong>la</strong> transazione sospettane impedisca <strong>la</strong> notifica preventiva al<strong>la</strong> C.T.I.F., i soggettifacenti parte del sistema finanziario sono autorizzati adeseguir<strong>la</strong>, fornendo informazione “a posteriori” al<strong>la</strong> medesimastruttura centrale ed indicando il motivo del<strong>la</strong> mancata notificapreventiva.A partire dalle informazioni così ricevute, <strong>la</strong> Cellu<strong>la</strong> ha ildiritto di ottenere da tutti i soggetti facenti parte del sistemafinanziario, nonché dalle strutture amministrative e di poliziadello Stato, ogni informazione aggiuntiva che sia ritenuta utileallo svolgimento delle proprie funzioni 6 .Nel caso in cui, dall’analisi delle informazioni di baseottenute dal sistema finanziario e dalle informazioni aggiuntiveottenute dai soggetti tenute a fornirle, <strong>la</strong> C.T.I.F. individui una“seria indicazione” di <strong>ricic<strong>la</strong>ggio</strong>, essa deve trasmettereun’informativa al Procuratore del<strong>la</strong> Corona di Bruxelles. LaCellu<strong>la</strong> ed i suoi membri non sono autorizzati in nessun altrocaso a rive<strong>la</strong>re ad alcun’altra Autorità le informazioni ottenutee gestite nell’adempimento dei propri doveri 7 ; <strong>la</strong> vio<strong>la</strong>zione ditale precetto è sanzionata a titolo di delitto. Sono tuttaviaammessi gli scambi d’informazioni:• eseguiti nel quadro di un rapporto di mutua assistenzainternazionale, in applicazione di trattati internazionalidi cui il Belgio sia parte o, a condizione di reciprocità,nell’ambito di organizzazioni internazionali che6 Non si tratta di un potere d’accesso vero e proprio nei luoghi ove sono custodite leinformazioni rilevanti, ma di un cogente potere amministrativo di richiesta delleinformazioni medesime, svinco<strong>la</strong>to da autorizzazioni di qualsiasi altra Autorità,compreso il Procuratore del Re.7 Fa eccezione a questa rego<strong>la</strong> <strong>la</strong> circostanza in cui i membri siano chiamati atestimoniare in tribunale.


L’ESPERIENZA BELGA 341<strong>per</strong>seguano gli stessi fini e che siano soggetti allemedesime regole di riservatezza imposte al<strong>la</strong> C.T.I.F. 8 ;• con l’OLAF del<strong>la</strong> Commissione Europea, inapplicazione delle disposizioni contenute nei Trattaticomunitari o qualora il reato presupposto ricada sotto <strong>la</strong>sua competenza;• con le Autorità nazionali di rego<strong>la</strong>mentazione esu<strong>per</strong>visione, qualora le informazioni già trasmesse alProcuratore del<strong>la</strong> Corona riguardino soggetti sottopostial<strong>la</strong> loro vigi<strong>la</strong>nza.A sviluppo delle informazioni ricevute dal<strong>la</strong> Cellu<strong>la</strong>, ilProcuratore del<strong>la</strong> Corona delega, se necessario, le ulterioriindagini al<strong>la</strong> Polizia 9 . Sul<strong>la</strong> base delle indagini preliminari cosìcompletate, il fascicolo passa al giudice <strong>per</strong> le indaginipreliminari, cui spetta di decidere se dare corso al<strong>la</strong> fasedibattimentale del processo penale.La Polizia 10 ha dunque un ruolo ben delimitato nel sistemaanti<strong>ricic<strong>la</strong>ggio</strong> belga; <strong>la</strong> rilevanza delle informazioni che essapuò fornire, <strong>per</strong>ò, fa sì che tre Ufficiali siano<strong>per</strong>manentemente inseriti nel<strong>la</strong> struttura di supporto del<strong>la</strong>C.T.I.F. con funzioni di “Ufficiali di collegamento”.8 Attualmente, il Regno del Belgio ha stipu<strong>la</strong>to 38 Accordi bi<strong>la</strong>terali utili a consentirescambi d’informazioni del<strong>la</strong> specie. Con specifico riguardo ai rapporti con l’Italia,sono stati stipu<strong>la</strong>ti Accordi con <strong>la</strong> Guardia di Finanza e con l’U.I.C..9 Al<strong>la</strong> quale è in ogni caso inibita <strong>la</strong> possibilità di rivolgersi direttamente al<strong>la</strong> C.T.I.F..10 Dal 1° gennaio 2001 in Belgio è stata istituita <strong>la</strong> Polizia unica, in sostituzione delpreesistente sistema in cui coesistevano <strong>la</strong> Polizia Giudiziaria, <strong>la</strong> Gendarmeria e lePolizie locali. La Polizia unica è organizzata su due livelli (federale e locale) edisporrà a breve di un’unica banca dati, che su<strong>per</strong>erà quel<strong>la</strong> dis<strong>per</strong>sione delleinformazioni che costituiva uno dei principali limiti del<strong>la</strong> vecchia organizzazione.


CAPITOLO IIIL’ESPERIENZA OLANDESE1. La legis<strong>la</strong>zione anti<strong>ricic<strong>la</strong>ggio</strong> in O<strong>la</strong>nda1.1 PremessaLa stima del volume complessivo delle attività ricic<strong>la</strong>te nelmondo giunge a valori impressionanti: è stato calco<strong>la</strong>to cheogni anno vengano immessi e trasformati nei circuiti finanziarilegali ben 700 miliardi di dol<strong>la</strong>ri, ovverosia l’equivalente dicirca 4 miliardi di fiorini o<strong>la</strong>ndesi al giorno, pari a 3.520miliardi di lire circa.Per il carattere di globalità che connota il fenomeno, comerappresentato nel<strong>la</strong> parte seconda di questo volume, i principidi base ed i criteri di massima nel<strong>la</strong> repressione del <strong>ricic<strong>la</strong>ggio</strong>sono stati determinati a livello internazionale. Non facendoeccezione a tale rego<strong>la</strong>, il sistema o<strong>la</strong>ndese in materia di<strong>ricic<strong>la</strong>ggio</strong> attinge <strong>la</strong> propria fondamentale struttura alle normedi origine comunitaria o convenzionale.In partico<strong>la</strong>re, al<strong>la</strong> stregua degli altri Paesi dell’UnioneEuropea, le norme interne o<strong>la</strong>ndesi hanno tenuto conto deicontenuti del<strong>la</strong> “Convenzione contro il traffico di sostanzestupefacenti”, nota come Conferenza delle Nazioni Unite diVienna del 20 dicembre 1988, del<strong>la</strong> “Convenzioneinternazionale concernente il <strong>ricic<strong>la</strong>ggio</strong>, l’identificazione, ilsequestro e <strong>la</strong> confisca dei proventi di reato”, e<strong>la</strong>borata dalConsiglio d’Europa in Strasburgo l’8 novembre 1990.A tali convenzioni ha fatto seguito, in via complementare,<strong>la</strong> Direttiva comunitaria n. 91/308 del 10 giugno 1991, cosìcome modificata ed integrata dal<strong>la</strong> Direttiva 2001/97/CE del4 dicembre 2001, sul<strong>la</strong> prevenzione dall’utilizzo del sistema


344IL CONTRASTO AL RICICLAGGIO NELL’ESPERIENZADEI PRINCIPALI PAESI EUROPEIfinanziario <strong>per</strong> fini di <strong>ricic<strong>la</strong>ggio</strong>. Tale direttiva, così come lenorme interne nel sistema penale o<strong>la</strong>ndese, recepiscono difatto i contenuti del<strong>la</strong> Dichiarazione dei Principi di Basilea del1988 e del<strong>la</strong> discussione ed e<strong>la</strong>borazione delle 40Raccomandazioni del Gruppo di Azione Finanziaria (GAFI).L’ordinamento o<strong>la</strong>ndese non ha, comunque, previsto unafattispecie specifica di <strong>ricic<strong>la</strong>ggio</strong>, ma ha provveduto adampliare <strong>la</strong> portata del reato di ricettazione nell’ambito delquale possono essere inquadrate le diverse condotte. Dicontro, il sistema o<strong>la</strong>ndese, sul<strong>la</strong> base di tali linee guidaapprovate nei diversi contesti internazionali, prevede, unsistema di obblighi a carattere preventivo non dissimili daglialtri Paesi del<strong>la</strong> Comunità europea. In estrema sintesi, essoprevede un insieme di obblighi di segna<strong>la</strong>zione (disclosureobligations) <strong>per</strong> le istituzioni bancarie e finanziarie re<strong>la</strong>tivamentealle o<strong>per</strong>azioni connotate da un certo grado di anomalia, dadeterminarsi sul<strong>la</strong> scorta di precisi indici. Tali segna<strong>la</strong>zionivengono inviate ad un apposito ufficio di raccolta dellesegna<strong>la</strong>zioni (il MOT); questa provvede, in funzione di filtro(buffer), all’analisi delle segna<strong>la</strong>zioni che da anomale possonoessere ritenute sospette <strong>per</strong> <strong>la</strong> presenza di ulteriori indici di<strong>per</strong>icolosità. In tal caso, <strong>la</strong> segna<strong>la</strong>zione viene inviata adun’unità di polizia specializzata nell’anti<strong>ricic<strong>la</strong>ggio</strong>, il BLOM,che, ove vengano rilevati gravi elementi di sospetto circa <strong>la</strong>sussistenza di ipotesi di <strong>ricic<strong>la</strong>ggio</strong>, provvede ad informarel’Autorità Giudiziaria competente (il Public Prosecutor).1.2 <strong>Il</strong> reato di <strong>ricic<strong>la</strong>ggio</strong> nel sistema penale o<strong>la</strong>ndese.Secondo una definizione data dal Ministero delle Finanzeo<strong>la</strong>ndese, il <strong>ricic<strong>la</strong>ggio</strong> si realizza, in linea di massima, quando<strong>la</strong>rghe somme di denaro, rivenienti da reati gravi vengonointrodotte nell’economia legale attraverso pagamenti legittimi,con mezzi apparentemente di origine lecita, in modo tale darendere difficile qualsiasi indagine sul<strong>la</strong> re<strong>la</strong>tiva provenienza.


L’ESPERIENZA OLANDESE 345Quindi, il reato di <strong>ricic<strong>la</strong>ggio</strong> consiste essenzialmentenell’attività diretta da un <strong>la</strong>to ad occultare l’origine illecita deicapitali e dall’altro a reinvestirli in attività legali <strong>per</strong> conferirvi,fraudolentemente, un’origine lecita.Nel sistema giuridico penale dell’O<strong>la</strong>nda non esiste alcunadefinizione tassativa del reato di <strong>ricic<strong>la</strong>ggio</strong>. Con legge del 9ottobre 1991, il legis<strong>la</strong>tore o<strong>la</strong>ndese si è limitato ad integrare lefattispecie contenute negli articoli 416, 417 e 417 bis delcodice penale, re<strong>la</strong>tivi originariamente al<strong>la</strong> più comunefattispecie del<strong>la</strong> ricettazione. Gli emendamenti erano stati,comunque, programmati ancor prima dell’emanazione del<strong>la</strong>direttiva comunitaria 91/308, avendo l’organo legis<strong>la</strong>tivoo<strong>la</strong>ndese optato <strong>per</strong> l’inclusione del reato di <strong>ricic<strong>la</strong>ggio</strong> nelreato di “ricettazione”, formu<strong>la</strong>to, <strong>per</strong>tanto, in termini piùampi che nelle leggi penali degli altri Paesi.Venendo alle fattispecie fissate nell’ambito del codicepenale o<strong>la</strong>ndese, il re<strong>la</strong>tivo art. 416 recita:“ Una <strong>per</strong>sona che:a) ottiene, ha a sua disposizione o trasferisce beni o chestabilisce un diritto in <strong>per</strong>sonam o in rem nel<strong>la</strong> proprietà oche trasferisce tale diritto, sapendo, nel momento in cuii beni venivano ottenuti o passavano sotto il suocontrollo o nel momento in cui il diritto veniva stabilito,che i beni erano stati ottenuti con i proventi di un reatograve (delitto);b) intenzionalmente, <strong>per</strong> motivi di lucro, ha a suadisposizione o trasferisce beni ottenuti con i proventi diun reato grave (delitto) o trasferisce un diritto in<strong>per</strong>sonam o in rem stabilito in beni che erano stati ottenuticon i proventi di un reato grave,è responsabile di gestione dolosa (ricettazione) di benirubati ed è punibile con <strong>la</strong> pena del<strong>la</strong> reclusione in misura nonsu<strong>per</strong>iore ai quattro anni o con una multa di quinta categoria.


346IL CONTRASTO AL RICICLAGGIO NELL’ESPERIENZADEI PRINCIPALI PAESI EUROPEILa stessa pena è applicabile anche al<strong>la</strong> <strong>per</strong>sona cheintenzionalmente trae vantaggio dai proventi di qualsiasi beneottenuto attraverso <strong>la</strong> commissione di un reato grave”.In O<strong>la</strong>nda, qualsiasi reato grave (serious crime) può costituireil reato presupposto al <strong>ricic<strong>la</strong>ggio</strong>. Per giurisprudenza costante,<strong>per</strong> provare il reato di <strong>ricic<strong>la</strong>ggio</strong> non è necessario dimostrarepreliminarmente i reati presupposti dai quali provengono icapitali che vogliono essere immessi nel circuito finanziariolegale. La semplice disponibilità di indizi è sufficiente <strong>per</strong>ipotizzare il reato di <strong>ricic<strong>la</strong>ggio</strong> 1 . Tali sufficienti indizi possonoessere esemplificati:• nell’ammontare e nei modi in cui una determinatasomma sia stata cambiata dal ricic<strong>la</strong>tore;• nelle interre<strong>la</strong>zioni o frequentazioni del ricic<strong>la</strong>tore contrafficanti di droga;• nel cambio di somme in valute differenti <strong>per</strong> tagli diordine minore;• nelle richieste da parte del cliente ricic<strong>la</strong>tore di eliminarele tracce documentali delle o<strong>per</strong>azioni finanziarieeffettuate;• nel<strong>la</strong> mancata giustificazione delle ragioni <strong>per</strong> cui ilsoggetto ha <strong>la</strong> disponibilità di <strong>la</strong>rghe somme di denaroin contanti;• ovvero, nel<strong>la</strong> impossibilità residuale di provareun’origine legittima p<strong>la</strong>usibile dei capitali oggetto del<strong>la</strong>transazione.Mentre l’art. 416 del codice penale o<strong>la</strong>ndese riguarda <strong>la</strong>fattispecie di natura dolosa, l’art. 417 bis concerne l’ipotesi di<strong>ricic<strong>la</strong>ggio</strong> colposo. Nel primo caso occorre che il ricic<strong>la</strong>toreabbia avuto conoscenza del fatto che il denaro sporco potesseprovenire da reati gravi (indictable offences o serious crimes), mentrenel secondo è sufficiente che abbia potuto ragionevolmente1 Sentenze del<strong>la</strong> Suprema Corte o<strong>la</strong>ndese 1960, 44 e 1986, 554.


L’ESPERIENZA OLANDESE 347sospettare del<strong>la</strong> sua origine non lecita. Le conseguenze sonoovviamente di natura sanzionatoria, atteso che il delitto dolosoviene punito con <strong>la</strong> reclusione fino a quattro anni o con unamulta di quinta categoria, mentre quello colposo prevede <strong>la</strong>reclusione fino ad un anno o una multa di quinta categoria.Più in partico<strong>la</strong>re, l’art. 417 bis recita:“ Una <strong>per</strong>sona che:a) ottiene, ha a sua disposizione o trasferisce beni o chestabilisce un diritto in <strong>per</strong>sonam o in rem nel<strong>la</strong> proprietà oche trasferisce tale diritto, nel caso in cui egli, nelmomento in cui i beni venivano ottenuti o passavano insuo controllo o nel momento in cui il diritto venivastabilito, avrebbe dovuto avere il ragionevole sospettoche i beni erano stati ottenuti con i proventi di un reatograve (delitto);b) <strong>per</strong> motivi di lucro, ha a sua disposizione o trasferiscebeni o trasferisce un diritto in <strong>per</strong>sonam o in rem in queibeni, nel caso in cui egli avrebbe dovuto avere ilragionevole sospetto che i beni erano stati ottenuti con iproventi di un reato grave,è responsabile di gestione negligente o imprudente(ricettazione colposa) di beni rubati ed è punibile con <strong>la</strong> penadel<strong>la</strong> reclusione in misura non su<strong>per</strong>iore ad un anno o con unamulta di quinta categoria.La stessa pena è applicabile anche al<strong>la</strong> <strong>per</strong>sona che traevantaggio dai proventi di qualsiasi bene nel caso in cui egliavrebbe dovuto avere il ragionevole sospetto che i beni eranostati ottenuti attraverso <strong>la</strong> commissione di un reato grave”.L’art. 417 del codice penale o<strong>la</strong>ndese riguarda l’ipotesi deldelinquente abituale nel reato di <strong>ricic<strong>la</strong>ggio</strong> o ricettazionedolosa, punita con <strong>la</strong> reclusione fino a sei anni.Nelle fattispecie appena descritte, è da rilevare che, nel casodel<strong>la</strong> ricettazione e del <strong>ricic<strong>la</strong>ggio</strong> di proventi derivanti dal<strong>la</strong>commissione di reati gravi, da nessuna parte è specificatoespressamente che il ricettatore o il ricic<strong>la</strong>tore debbano essere


348IL CONTRASTO AL RICICLAGGIO NELL’ESPERIENZADEI PRINCIPALI PAESI EUROPEI<strong>per</strong>sone diverse da quelle che hanno commesso i reatipresupposti 2 . È, <strong>per</strong>ò, da segna<strong>la</strong>re che nell’ambito del<strong>la</strong>giurisprudenza consolidata del<strong>la</strong> Suprema Corte o<strong>la</strong>ndese, lecondotte di <strong>ricic<strong>la</strong>ggio</strong> – e ricettazione – sono consideratecome accessorie rispetto ai reati base ed in tal senso vienericonosciuta <strong>la</strong> condizione che il ricic<strong>la</strong>tore - o il ricettatore -non concorrano nel<strong>la</strong> commissione dei reati presupposti. Lamancanza di una precisazione formale circa <strong>la</strong> posizione delricic<strong>la</strong>tore che si deve porre “al di fuori dei casi di concorso”nei reati presupposti, ha indotto il legis<strong>la</strong>tore o<strong>la</strong>ndese astudiare una nuova formu<strong>la</strong>zione del reato di <strong>ricic<strong>la</strong>ggio</strong> chesarà prossimamente inserita nell’art. 420 bis del codice penale.Tale iniziativa porrà, così, termine a problematiche dicoo<strong>per</strong>azione sul piano internazionale, in quanto spesso èemerso il problema, in ordine proprio al <strong>ricic<strong>la</strong>ggio</strong>, del<strong>la</strong>mancanza del requisito del<strong>la</strong> “doppia punibilità”, necessario<strong>per</strong>ché possa essere prestata col<strong>la</strong>borazione da parte delleautorità investigative e giudiziarie competenti dell’O<strong>la</strong>nda.1.3 <strong>Il</strong> sistema delle segna<strong>la</strong>zioni ed il MOT - MeldpuntOngebruikeleijke TransactiesIn ossequio al<strong>la</strong> Direttiva sul <strong>ricic<strong>la</strong>ggio</strong> del 1991, l’O<strong>la</strong>ndaha emanato <strong>la</strong> legge del 16 dicembre 1993, concernente ilsistema delle segna<strong>la</strong>zioni di transazioni anomale connesse aiservizi finanziari 3 . Questa legge è entrata in vigore all’inizio del1994, con lo scopo di prevenire l’uso del sistema bancario e2 Ciò anche se è nel<strong>la</strong> fattispecie stessa <strong>la</strong> necessaria distinzione dei ruoli del“ricevitore”, che si occupa del reimpiego, e del “<strong>la</strong>dro” che si occupa del<strong>la</strong>commisiione del reato presupposto: è <strong>la</strong> rego<strong>la</strong> che nel<strong>la</strong> prassi anglosassone vieneriportata come “receiver-stealer rule”.3 Disclosure of unusual transactions (financial services) act del 16 dicembre 1993,rintracciabile sul sito Internet http://www.imolin.org/Nefthfsa.htm.


L’ESPERIENZA OLANDESE 349finanziario a fini di <strong>ricic<strong>la</strong>ggio</strong> e di preservarne l’integrità e <strong>la</strong>credibilità.Per effetto dell’art. 2 del<strong>la</strong> stessa legge, il 1° febbraio 1994 èstato istituito il MOT – Meldpunt Ongebruikeleijke Transacties -,l’ufficio destinatario delle segna<strong>la</strong>zioni provenienti dalleistituzioni bancarie e finanziarie. <strong>Il</strong> MOT è un organoindipendente di natura amministrativa che ricadefunzionalmente sotto l’egida del Ministero del<strong>la</strong> <strong>Giustizia</strong>o<strong>la</strong>ndese. Esso provvede al<strong>la</strong> raccolta, al<strong>la</strong> registrazione edall’analisi delle segna<strong>la</strong>zioni delle o<strong>per</strong>azioni finanziarie conl’obiettivo di prevenire e reprimere gravi reati di <strong>ricic<strong>la</strong>ggio</strong>.<strong>Il</strong> MOT, nel<strong>la</strong> sua funzione di disclosure office, inviaesclusivamente al<strong>la</strong> Polizia ed all’Autorità Giudiziaria lesegna<strong>la</strong>zioni ritenute meritevoli di approfondimentiinvestigativi in materia antiric<strong>la</strong>ggio 4 ; <strong>la</strong> sua posizione è,conseguentemente, quel<strong>la</strong> di area di transito o di filtro (buffer)tra le istituzioni finanziarie da una parte e le autorità giudiziarieo di polizia dall’altro.All’origine di tale flusso informativo, l’art. 9 del DisclosureAct dispone che tutti i soggetti che svolgono servizi finanziaridevono comunicare immediatamente al MOT qualsiasi tipo dio<strong>per</strong>azioni anomale. Tale norma non richiama tassativamente isoggetti obbligati a tale tipo di procedura, ma, sul<strong>la</strong> base delleattività tipicamente svolte, vi si possono includere le banche,ivi compresa <strong>la</strong> Banca Centrale, le istituzioni creditizie, gliuffici di cambio, le compagnie di assicurazione, gli intermediarifinanziari ed assicurativi, le società che emettono carte dicredito, gli agenti di borsa ed i casinò. In osservanza dellenorme sul<strong>la</strong> privacy, le segna<strong>la</strong>zioni provengono direttamentedai soggetti sopra richiamati nel<strong>la</strong> loro entità giuridica, senzaalcun riferimento nominativo e <strong>per</strong>sonale all’effettivo4 L’inoltro delle segna<strong>la</strong>zioni re<strong>la</strong>tive alle o<strong>per</strong>azioni sospette verso l’AutoritàGiudiziaria e le Forze di Polizia avviene attualmente <strong>per</strong> il tramite del BLOM, comesarà specificato nel successivo paragrafo 2.2.


350IL CONTRASTO AL RICICLAGGIO NELL’ESPERIENZADEI PRINCIPALI PAESI EUROPEIo<strong>per</strong>atore che ha individuato l’o<strong>per</strong>azione anoma<strong>la</strong>. Daevidenziare che dalle categorie suddette sono stati esclusi gliavvocati, i notai ed i commercialisti, essendo stato ritenuto chel’obbligo del<strong>la</strong> segna<strong>la</strong>zione di o<strong>per</strong>azioni anomale si sarebbepotuto porre in conflitto con <strong>la</strong> natura fiduciaria econfidenziale dei rapporti che si instaurano tra tali c<strong>la</strong>ssi diprofessionisti ed i rispettivi clienti. Con il recepimento del<strong>la</strong>direttiva comunitaria 2001/97/CE, l’O<strong>la</strong>nda dovrà adeguare leproprie norme all’avvenuta estensione degli obblighi disegna<strong>la</strong>zione anche a queste categorie appena richiamate.Prima ancora del<strong>la</strong> segna<strong>la</strong>zione, intervengono gli obblighidi identificazione da parte degli o<strong>per</strong>atori bancari e finanziariche sono stati fissati nel<strong>la</strong> legge sull’identificazione (WetIdentificatie bij financiele dienstverlening – WIF) del 1993, entrata invigore anch’essa all’inizio del 1994.L’art. 1 del<strong>la</strong> legge sull’identificazione del 1993 stabilisce isoggetti a cui essa si applica, fondamentalmente identificabilinelle macrocategorie delle banche e degli intermediarifinanziari, il cui elenco può essere comunque ampliato anchedalle organizzazioni di categoria in base a disposizioni interne.L’art. 2 definisce i casi in cui gli intermediari finanziari sonoobbligati all’identificazione dei clienti, che, analogamente aglialtri Paesi europei, concerne i soggetti che instaurino rapportidi durata od occasionali con gli istituti di credito o altri entisimi<strong>la</strong>ri.La legge sull’identificazione contemp<strong>la</strong> anche il divieto <strong>per</strong>gli istituti finanziari di fornire specifici servizi ai clienti che nonforniscono tutti i dati richiesti <strong>per</strong> <strong>la</strong> re<strong>la</strong>tiva identificazione.I dati re<strong>la</strong>tivi all’identificazione del<strong>la</strong> cliente<strong>la</strong>, secondo ledisposizioni contenute nel<strong>la</strong> medesima legge, devono essereconservati <strong>per</strong> un <strong>per</strong>iodo di cinque anni.L’eventuale vio<strong>la</strong>zione di taluno di tali obblighi costituisceun “reato economico”, così come previsto dall’art. 1 del<strong>la</strong>


L’ESPERIENZA OLANDESE 351legge sui reati economici 5 . Di contro, l’art. 12 del<strong>la</strong> Disclosure ofunusual transactions (financial services) Act prevede un’esimente neiconfronti delle <strong>per</strong>sone che hanno proceduto al<strong>la</strong> segna<strong>la</strong>zionedelle o<strong>per</strong>azioni anomale, nel rispetto degli artt. 9 e 10 del<strong>la</strong>legge, <strong>per</strong> vio<strong>la</strong>zione di norme quali quelle concernenti, <strong>per</strong>esempio, il segreto bancario. Allo stesso modo, le <strong>per</strong>sone chehanno effettuato segna<strong>la</strong>zioni di o<strong>per</strong>azioni anomale nonpossono essere ritenute responsabili, nemmeno sul pianocivilistico, <strong>per</strong> danni recati a terzi, a meno che non vengaaccertato che non vi fossero ragionevolmente gli elementi dibase <strong>per</strong> procedere al<strong>la</strong> segna<strong>la</strong>zione stessa.La caratteristica peculiare del sistema delle segna<strong>la</strong>zioni inO<strong>la</strong>nda riguarda il fatto che ne formano oggetto non solo leo<strong>per</strong>azioni sospette, ma anche quelle “anomale”, distinzioneche non si rinviene negli altri ordinamenti europei 6 . Taleestensione oggettiva dell’attività di segna<strong>la</strong>zione da parte deisoggetti partecipanti al sistema bancario si pone in re<strong>la</strong>zione alforte dinamismo finanziario che caratterizza l’O<strong>la</strong>nda, congrossi rischi di penetrazione da parte di organizzazionima<strong>la</strong>vitose dedite al <strong>ricic<strong>la</strong>ggio</strong>.È l’art. 9 del<strong>la</strong> legge sulle transazioni del 1993 che sanciscel’obbligo del<strong>la</strong> segna<strong>la</strong>zione delle o<strong>per</strong>azioni anomale (unusual)che chiunque pone o tenta di porre in essere. Tali segna<strong>la</strong>zionidevono essere inviate al MOT, <strong>la</strong> cui funzione divieneassolutamente rilevante <strong>per</strong> <strong>la</strong> selezione, fra le o<strong>per</strong>azionianomale (unusual), delle o<strong>per</strong>azioni sospette (suspicious). Èquesta una funzione che il legis<strong>la</strong>tore o<strong>la</strong>ndese ha volutoriservare alle autorità pubbliche, sottraendo<strong>la</strong> ad un eventualeeccessivo potere discrezionale delle istituzioni finanziarie. Ciònon impedisce, tuttavia, alle stesse istituzioni finanziarie dicomunicare direttamente al MOT ed all’autorità di Polizia, <strong>per</strong>5 La legge sui reati economici è <strong>la</strong> Wet op de economiche delicten – WED.6 La distinzione o<strong>per</strong>ata è fra le “suspicious transactions” e le “unusual transactions”,secondo un sistema vigente solo in O<strong>la</strong>nda, nelle Antille O<strong>la</strong>ndesi ed in Aruba.


352IL CONTRASTO AL RICICLAGGIO NELL’ESPERIENZADEI PRINCIPALI PAESI EUROPE<strong>Il</strong>e immediate conseguenti indagini, le o<strong>per</strong>azioni che già aprima vista appaiono <strong>per</strong>icolosamente sospette.I criteri di selezione delle o<strong>per</strong>azioni anomale sonocontenuti in “liste di indici” predisposte congiuntamente dalMinistero delle Finanze e dal Ministero del<strong>la</strong> <strong>Giustizia</strong>,integrabili o modificabili in ogni momento in re<strong>la</strong>zione apartico<strong>la</strong>ri emergenze contingenti. Così è stato, <strong>per</strong> esempio,durante il <strong>per</strong>iodo di “doppia circo<strong>la</strong>zione” dell’euro con ilfiorino, fissato in O<strong>la</strong>nda dal 1° al 28 gennaio 2002, <strong>per</strong> ilquale è stata predisposta un’apposita, più rigorosa, listastraordinaria di indicatori, validi esclusivamente <strong>per</strong> quell’arcotemporale in cui è stato ritenuto più alto il rischio dio<strong>per</strong>azioni di <strong>ricic<strong>la</strong>ggio</strong>.Gli indici sono tanto di natura oggettiva, come nel casodegli ammontari delle o<strong>per</strong>azioni, quanto di natura soggettiva,in re<strong>la</strong>zione al<strong>la</strong> sensibilità professionale degli o<strong>per</strong>atori inrapporto al<strong>la</strong> qualità ed al tipo delle o<strong>per</strong>azioni finanziarierichieste 7 . La segna<strong>la</strong>zione avviene, in genere, al su<strong>per</strong>amentodi prefissate soglie quantitative (pari, in genere a 25.000 fiorinio<strong>la</strong>ndesi, equivalenti a circa 11.300 euro) nelle o<strong>per</strong>azionirichieste agli o<strong>per</strong>atori finanziari, o<strong>per</strong>azioni che comunquenon possono essere eseguite verso i soggetti che non abbianofornito tutti i dati identificativi previsti dal<strong>la</strong> norma.<strong>Il</strong> MOT monitorizza e valuta le o<strong>per</strong>azioni segna<strong>la</strong>te daglio<strong>per</strong>atori finanziari avvalendosi di un efficiente sistemacomputerizzato di memorizzazione ed e<strong>la</strong>borazione dei dati.In tal senso viene o<strong>per</strong>ata una comparazione anche con altre7 A seguito di una delle prime es<strong>per</strong>ienze anti<strong>ricic<strong>la</strong>ggio</strong> in O<strong>la</strong>nda, partico<strong>la</strong>rmentefrequenti sono le segna<strong>la</strong>zioni re<strong>la</strong>tive ad o<strong>per</strong>azioni di smurfing, ovvero ado<strong>per</strong>azioni finanziarie di deposito o di trasferimento presso numerose filiali oagenzie del medesimo istituto di credito, <strong>per</strong> somme di denaro singo<strong>la</strong>rmenteinferiori alle soglie fissate dagli indicatori. Tali o<strong>per</strong>azioni nel loro complesso siriferiscono, spesso, ad un’unica vasta o<strong>per</strong>azione di ripulitura di denaro sporco,intenzionalmente frammentata su una considerevole serie di atti. <strong>Il</strong> termine smurfingha preso il nome da <strong>per</strong>sonaggi dei cartoni animati, gli smurfs, noti <strong>per</strong> il lorofrenetico dinamismo nell’assolvere innumerevoli attività nei più disparati campi.


L’ESPERIENZA OLANDESE 353banche dati del<strong>la</strong> Polizia, come quel<strong>la</strong> tenuta dall’Unità diIntelligence Criminale 8Molte delle segna<strong>la</strong>zioni sospette possono avere rilevanzaanche su un piano amministrativo fiscale. In tali circostanze,attese le finalità esclusivamente antiric<strong>la</strong>ggio del sistema diidentificazione e segna<strong>la</strong>zione, è fatto divieto alle Autoritàfiscali o<strong>la</strong>ndesi, al<strong>la</strong> stregua di ogni altra autoritàamministrativa, di accedere ai dati degli archivi del MOT o delBLOM <strong>per</strong> <strong>la</strong> contestazione delle connesse irrego<strong>la</strong>rità fiscali.Negli ultimi tempi, si è, <strong>per</strong>ò, rive<strong>la</strong>to sempre più frequente ilcaso che o<strong>per</strong>azioni sospette si riferissero a reati di naturafiscale. In tali casi, il magistrato può delegare specificheindagini all’autorità fiscale competente 9 , motivo <strong>per</strong> il qualenell’ambito del MOT è previsto un funzionario delDipartimento Fiscale o<strong>la</strong>ndese.A livello statistico, il seguente schema fornisce un quadrod’insieme delle segna<strong>la</strong>zioni anomale <strong>per</strong>venute e delleo<strong>per</strong>azioni giudicate sospette dal MOT, a partire dal<strong>la</strong> datadel<strong>la</strong> sua istituzione:Anno 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000O<strong>per</strong>azioni.14756 15085 16584 16974 24463 45079 47870AnomaleO<strong>per</strong>azioni3898 3574 3456 2286 3995 1083 1213SospetteNonostante l’efficienza del MOT nell’o<strong>per</strong>a di “screening”delle segna<strong>la</strong>zioni delle o<strong>per</strong>azioni anomale e di impulsoall’eventuale conseguente attività investigativa, va, <strong>per</strong>ò, daultimo osservato che, a differenza che <strong>per</strong> istituzioniomologhe degli altri Paesi europei, tale organo non ha il potere8 Si tratta del<strong>la</strong> Criminele Inlichtingen Dienst– CID.9 Si tratta del<strong>la</strong> FFIOD – Fiscal Intelligence and Investigation Department – o<strong>la</strong>ndese.


354IL CONTRASTO AL RICICLAGGIO NELL’ESPERIENZADEI PRINCIPALI PAESI EUROPEIdi sospendere l’esecuzione di una transazione finanziaria,ancorché segna<strong>la</strong>ta in anticipo, in quanto non vi è alcunadisposizione in tal senso nel<strong>la</strong> legis<strong>la</strong>zione o<strong>la</strong>ndese.1.4 Le misure patrimoniali: <strong>la</strong> confisca ed il sequestroLa legis<strong>la</strong>zione o<strong>la</strong>ndese risulta partico<strong>la</strong>rmente severa nelcampo delle misure patrimoniali nell’obiettivo di impedire cheil denaro ottenuto illegalmente, attraverso qualsiasi mezzo,possa essere usato o reimpiegato nei circuiti finanziari ocommerciali legali. In tale contesto, <strong>la</strong> misura del<strong>la</strong> confiscaassume tanto natura repressiva, poiché tende a ristabilire <strong>la</strong>situazione economica così come esistente anteriormente al<strong>la</strong>commissione del reato che ha prodotto illecitamente i proventiin oggetto, quanto natura preventiva, <strong>per</strong> il suo stesso valoredeterrente.La confisca è attualmente prevista nell’ambito delle misurecomuni previste in ordine ai reati gravi, integrata con legge del1983. Secondo l’art. 36e del codice penale o<strong>la</strong>ndese, a seguitodi condanna <strong>per</strong> un reato grave, può essere richiesto al reo dipagare allo Stato un ammontare pari ai proventi stimati che siconsiderano provenienti dal delitto commesso: si tratta del<strong>la</strong>cosiddetta “confisca <strong>per</strong> equivalente”, istituto mutuato dalcodice civile, così come gli altri strumenti giuridici simi<strong>la</strong>ri, delsequestro preventivo e dell’azione revocatoria, ora ammessianche <strong>per</strong> il giudice penale.La legge del 1° marzo 1993 ha esteso l’istituto del<strong>la</strong>confisca anche ai proventi illeciti ed alle altre connesse ipotesidi <strong>ricic<strong>la</strong>ggio</strong> ed ha riconosciuto ulteriori poteri ai giudici edalle forze di polizia.<strong>Il</strong> procedimento <strong>per</strong> l’applicazione del<strong>la</strong> misura del<strong>la</strong>confisca è successivo rispetto al procedimento principaleinstaurato in ordine al reato di <strong>ricic<strong>la</strong>ggio</strong>; questo, <strong>per</strong>chépossa concretamente essere applicata <strong>la</strong> misura patrimoniale,deve concludersi con una sentenza penale di condanna. La


L’ESPERIENZA OLANDESE 355richiesta da parte del magistrato procedente dell’applicazionedel<strong>la</strong> misura del<strong>la</strong> confisca deve, comunque, avvenire nel corsodel procedimento principale, con <strong>la</strong> contestuale instaurazionedi due procedimenti che possono avanzare in forma paralle<strong>la</strong>,anche se il primo è subordinato all’esito del secondo.Per <strong>la</strong> determinazione del valore dei proventi illeciti,devono essere attivate specifiche indagini sui crimini finanziari(strafrechtelijk financieel onderzoeck – sfo), secondo le procedureindicate negli articoli dal 126 al 126f del codice di procedurapenale o<strong>la</strong>ndese.Gli articoli dal 94 al 94d del codice di procedura penaleo<strong>la</strong>ndese, così come modificati nel 1993, riguardano i poteri edi casi di sequestro di capitali di provenienza illecita. La novitàprocedurale introdotta nel 1993 ha riguardato l’ammissibilitàdel sequestro preventivo, previsto al fine di assicurare che le“ricchezze”, illecitamente accumu<strong>la</strong>te o godute, possano essereeffettivamente recu<strong>per</strong>ate nel caso in cui <strong>la</strong> misura del<strong>la</strong>confisca venga in un secondo tempo adottata. Possono esseresottoposti a sequestro preventivo tutti i beni del<strong>la</strong> <strong>per</strong>sonasottoposta alle indagini, ovviamente anche prima di unasentenza di condanna, purché vi sia il sospetto che un reatograve, punibile con una multa di quinta categoria, sia statocommesso. Per eseguire il sequestro preventivo, è necessarial’autorizzazione, su richiesta del pubblico ministero, delmagistrato giudicante2. IL BLOM - Bureau Landelijk Officier van Justitie in MOTzaken2.1 Premessa sull’organizzazione delle forze di Polizia in O<strong>la</strong>ndaNel voler fornire qualche cenno necessariosull’organizzazione delle Forze di Polizia in O<strong>la</strong>nda, vapremesso che fino al 1994 coesistevano <strong>la</strong> Polizia Municipale,istituita nell’ambito delle città di maggiore rilevanza, e <strong>la</strong>


356IL CONTRASTO AL RICICLAGGIO NELL’ESPERIENZADEI PRINCIPALI PAESI EUROPEIPolizia di Stato. Nel 1994, <strong>per</strong> effetto di una specifica riforma,le due Forze di Polizia sono state unificate in un solo Corpo diPolizia Nazionale suddiviso in un’agenzia a livello centrale(National Police Agency) ed in 25 uffici di polizia regionale(Regional Police Forces). In aggiunta al<strong>la</strong> Polizia Nazionale,esistono tuttora altri Corpi con partico<strong>la</strong>ri funzioni, come <strong>la</strong>Gendarmeria che si occupa del<strong>la</strong> sicurezza in alcuni puntisensibili quali, ad esempio, gli aeroporti, i porti e le stazioniferroviarie, e <strong>la</strong> Polizia Doganale (FIO), con compiti divigi<strong>la</strong>nza anticontrabbando analoghi a quelli svolti dal<strong>la</strong>Guardia di Finanza in Italia negli spazi doganali e nelle re<strong>la</strong>tivezone di vigi<strong>la</strong>nza.L’esigenza, innanzitutto di polizia, di porre una barrieracontro il fenomeno del money <strong>la</strong>undering è partico<strong>la</strong>rmentesentita in l’O<strong>la</strong>nda, atteso che è una delle aree in cui <strong>la</strong>struttura del sistema bancario e finanziario è partico<strong>la</strong>rmenteevoluta e sviluppata. <strong>Il</strong> peso finanziario dell’O<strong>la</strong>nda è andatovia via accrescendosi anche in re<strong>la</strong>zione al<strong>la</strong> sua capacità diattrazione verso i capitali esteri, esercitata attraverso un piùvantaggioso sistema di norme civilistiche e fiscali. Dopo unprimo <strong>per</strong>iodo di circa un quinquennio di s<strong>per</strong>imentazionedel<strong>la</strong> normativa anti<strong>ricic<strong>la</strong>ggio</strong>, gravitante intorno al regimedelle segna<strong>la</strong>zioni, è nata l’ulteriore necessità di istituire unorganismo esclusivamente dedito al<strong>la</strong> lotta al <strong>ricic<strong>la</strong>ggio</strong>,identificabile nel BLOM.2.2 <strong>Il</strong> BLOM: struttura e funzioni<strong>Il</strong> BLOM – Bureau Landelijk Officier van Justitie in MOTzaken– è un organo del<strong>la</strong> polizia o<strong>la</strong>ndese con funzioni di supportodell’Autorità Giudiziaria <strong>per</strong> le investigazioni in materia dianti<strong>ricic<strong>la</strong>ggio</strong>.Esso rappresenta il supporto di polizia al ProcuratorePubblico Nazionale competente <strong>per</strong> <strong>la</strong> repressione dei reati inmateria finanziaria. Va qui specificato che in O<strong>la</strong>nda il potere


L’ESPERIENZA OLANDESE 357giudiziario è amministrato da magistrati regionali, concompetenze nell’ambito territoriale di riferimento, e damagistrati nazionali, con funzioni di coordinamento degliorgani regionali. Esiste un unico magistrato nazionale, ilnational public prosecutor, che accentra in sé tutte le funzionigiurisdizionali in materia anti<strong>ricic<strong>la</strong>ggio</strong>.<strong>Il</strong> BLOM, istituito nel 1998, è posto alle dipendenzegerarchiche del<strong>la</strong> Divisione di Intelligence Criminale del<strong>la</strong>Polizia Nazionale, inquadrata nell’ambito del Ministerodell’Interno, mentre funzionalmente dipende dal ProcuratorePubblico Nazionale incaricato del<strong>la</strong> repressione dei reati di<strong>ricic<strong>la</strong>ggio</strong>. Responsabile del BLOM è il direttore che disponedi un ufficiale con mansioni di segreteria, di 8 ufficialispecializzati nel campo delle indagini finaziarie e di 11 ufficialicon compiti di esecuzione e coordinamento dell’attività diintelligence.L’obiettivo strategico istituzionale del BLOM consistenell’ottimizzare l’efficacia repressiva delle investigazionianti<strong>ricic<strong>la</strong>ggio</strong> conseguenti alle segna<strong>la</strong>zioni delle o<strong>per</strong>azionifinanziarie sospette.L’attività del BLOM è, <strong>per</strong>tanto, intimamente connessa aquel<strong>la</strong> del MOT, essendo il primo destinatario degliapprofondimenti di indagine sulle transazioni giudicate come“sospette” da parte del secondo di tali organismi.In posizione intermedia fra il MOT ed il BLOM si pone <strong>la</strong>Financial Intelligence Unit – FIU -, unità investigativa finanziariacomposta in forma mista da rappresentanti tanto del primoquanto del secondo degli organi appena citati. La FIU ha ilcompito di analizzare se le informazioni provenienti dall’esterovadano c<strong>la</strong>ssificate come segna<strong>la</strong>zioni di o<strong>per</strong>azioni anomale odi o<strong>per</strong>azioni sospette; analogamente, è l’organoistituzionalmente deputato a fornire col<strong>la</strong>borazione agli organicol<strong>la</strong>terali degli altri Paesi, cui possono essere comunicati daticontenuti negli archivi di Polizia, previa autorizzazionespecifica del Procuratore Nazionale. La coesistenza all’interno


358IL CONTRASTO AL RICICLAGGIO NELL’ESPERIENZADEI PRINCIPALI PAESI EUROPEIdel FIU di funzionari di diversa estrazione deriva dal<strong>la</strong>circostanza che gli o<strong>per</strong>atori del MOT possono interloquirecon gli organi omologhi esteri 10 , mentre il BLOM puòinteragire con le altre forze di polizia straniere o<strong>per</strong>anti nelsettore dell’anti<strong>ricic<strong>la</strong>ggio</strong>.Per quanto riguarda le procedure seguite in ordine al<strong>la</strong>“<strong>la</strong>vorazione” delle segna<strong>la</strong>zioni da parte degli intermediarifinanziari, il MOT fino al 1997 comunicava al National PublicProsecutor le o<strong>per</strong>azioni ritenute sospette. L’autorità Giudiziariadecideva, quindi, quali indagini avviare in ordine alle piùfondate di tali segna<strong>la</strong>zioni. Con l’istituzione del BLOM, ilMOT provvede ad inviare tali segna<strong>la</strong>zioni direttamente aquest’ultimo organo che, attraverso <strong>la</strong> disponibilità di ulterioribanche dati di polizia non accessibili al MOT stesso,arricchisce di ulteriori elementi informativi le segna<strong>la</strong>zioni. Èquindi il BLOM stesso che procede conseguentementeall’invio delle o<strong>per</strong>azioni giudicate sospette al National PublicProsecutor ed alle unità di Polizia regionale competenti.Quali strumenti a disposizione <strong>per</strong> le proprie esigenzeinformative, il BLOM è dotato di un sistema informaticodenominato “WINSTon”, nel quale vengono inseriti i datire<strong>la</strong>tivi alle segna<strong>la</strong>zioni delle o<strong>per</strong>azioni sospette, i dettagliinformativi acquisiti in merito, le richieste di indagine avanzatedal National Public Prosecutor, <strong>la</strong> corrispondenza con le forze dipolizia straniere, con l’INTERPOL e l’EUROPOL.Sul<strong>la</strong> base del sistema informatico WINSTon, il BLOMprocede alle seguenti e<strong>la</strong>borazioni:• analisi statistica dei dati, con redazione di un e<strong>la</strong>boratoche risulta di partico<strong>la</strong>re interesse anche sul pianopolitico-sociologico-criminale;10 Per l’Italia è l’Ufficio italiano Cambi.


L’ESPERIENZA OLANDESE 359• analisi o<strong>per</strong>ative di preparazione delle indagini,soprattutto del tipo HARM, di cui si dirà nel paragrafoseguente;• analisi strategica <strong>per</strong> i servizi di informazione nazionali.Attualmente, nel sistema WINSTon sono registrate 20000<strong>per</strong>sone fisiche e 3500 imprese, cui corrispondono tutti i datiinformativi disponibili nelle differenti banche dati accessibilidal BLOM. Sul<strong>la</strong> base di tali numerosi elementi informativi, ilBLOM può supportare analisi strategiche, al<strong>la</strong> base delleindagini più artico<strong>la</strong>te che hanno durata maggiore (long <strong>la</strong>stinginvestigation).Per avere un’idea del<strong>la</strong> funzionalità del sistema o<strong>la</strong>ndese, sipuò aggiungere che nel <strong>per</strong>iodo giugno 1999 – giugno 2000sono <strong>per</strong>venute al MOT, ad o<strong>per</strong>a degli o<strong>per</strong>atori finanziari ebancari, 150000 segna<strong>la</strong>zioni di o<strong>per</strong>azioni anomale. Di queste,41000, ripartite in 430 fascicoli, sono state c<strong>la</strong>ssificate comesospette e, <strong>per</strong>tanto, inviate dal BLOM al National PublicProsecutor ed ai reparti di Polizia Regionale. A fronte di talisegna<strong>la</strong>zioni, l’Autorità Giudiziaria ha avanzato al MOT,sempre attraverso l’organo di supporto del BLOM, 1100richieste di approfondimenti su o<strong>per</strong>azioni ritenute dipartico<strong>la</strong>re interesse investigativo. Tali approfondimenti hannoriguardato <strong>la</strong> ricerca di altre o<strong>per</strong>azioni sospette collegabili allemedesime <strong>per</strong>sone sottoposte ad indagini ovverol’acquisizione di ulteriori elementi di dettaglio presso l’ente cheha originato ciascuna di queste segna<strong>la</strong>zioni.Volendo riassumere, il BLOM svolge, dunque, attività dianalisi e di investigazione, fornendo assistenza al NationalPublic Prosecutor nell’approfondimento delle segna<strong>la</strong>zionie<strong>la</strong>borate dal MOT. In tal senso esso provvede, nel rispettodei limiti di delega che l’Autorità Giudiziaria definisce caso <strong>per</strong>caso, all’attività di coordinamento nelle indagini contro il<strong>ricic<strong>la</strong>ggio</strong>, facendo ricorso ed alimentando, nello stessotempo, <strong>la</strong> base di intelligence del<strong>la</strong> Polizia Nazionale. Essoprovvede, inoltre, ad assistere il MOT, prestando anche


360IL CONTRASTO AL RICICLAGGIO NELL’ESPERIENZADEI PRINCIPALI PAESI EUROPEIconsulenza e assistenza nel<strong>la</strong> coo<strong>per</strong>azione internazionale <strong>per</strong>le o<strong>per</strong>azioni di contrasto all’attività di <strong>ricic<strong>la</strong>ggio</strong> di denarosporco. Obiettivo strategico del BLOM è comunque quello diaccrescere <strong>la</strong> cultura investigativa anti<strong>ricic<strong>la</strong>ggio</strong> anche negliorgani <strong>per</strong>iferici di polizia, cui fornisce ogni tipo di supportotecnico informativo, ma anche quello di logorare leorganizzazioni criminali attraverso procedure più snelle chenon richiedano partico<strong>la</strong>ri sforzi in termini di tempo,<strong>per</strong>sonale e mezzi.2.3 La procedura HARM – Hit And Run on Money LaunderingIn considerazione dei tempi, partico<strong>la</strong>rmente estesi,necessari <strong>per</strong> le indagini in materia di reati finanziari e del<strong>la</strong>diffusione del fenomeno criminale, in O<strong>la</strong>nda è statapredisposta una procedura rapida di repressione del <strong>ricic<strong>la</strong>ggio</strong>nei casi di immediata rilevanza. <strong>Il</strong> fine è quello di colpire inmodo snello ed efficace una p<strong>la</strong>tea di criminali più vasta diquel<strong>la</strong> che sarebbe possibile secondo le tecniche e le proceduretradizionali, con l’obiettivo finale di raggiungere un effettivolivello di deterrenza nei confronti del<strong>la</strong> criminalità economica.Tale procedura va sotto l’acronimo di HARM – Hit AndRun on Money Laundering -, ovverosia una sorta di o<strong>per</strong>azione“mordi e fuggi” nelle indagini anti<strong>ricic<strong>la</strong>ggio</strong>, che può esseresvolta in un arco temporale che può andare dai due giorni alledue/quattro settimane.La procedura HARM può essere es<strong>per</strong>ita solo suautorizzazione e su ordine del National Public Prosecutor e vieneattivata quando <strong>la</strong> segna<strong>la</strong>zione avviene in anticipo rispetto al<strong>per</strong>fezionamento dell’o<strong>per</strong>azione sospetta.Finalità essenziali del<strong>la</strong> procedura HARM sono quelledell’arresto del ricic<strong>la</strong>tore e delle <strong>per</strong>sone eventualmente inconcorso, con il contestuale sequestro del denaro di cui sitenta l’o<strong>per</strong>azione di ripulitura. Essa è, <strong>per</strong>ò, prevista solo nei


L’ESPERIENZA OLANDESE 361casi in cui il reato presupposto sia contemp<strong>la</strong>to dal<strong>la</strong>normativa sulle sostanze stupefacenti.Soprattutto in ordine a questa procedura, come detto nelparagrafo 1.2 re<strong>la</strong>tivo al<strong>la</strong> fattispecie del <strong>ricic<strong>la</strong>ggio</strong> in O<strong>la</strong>nda,<strong>per</strong> consolidata giurisprudenza il reato presupposto non deveessere provato né, tanto meno, deve intervenire una sentenzadi condanna; viceversa è sufficiente <strong>per</strong> <strong>la</strong> sua configurabilità <strong>la</strong>semplice conoscenza da parte del ricic<strong>la</strong>tore dell’origine illecitadel denaro, circostanza che comunque va dimostrataattraverso una serie di indici molto rigorosi. In tal senso,risultano di partico<strong>la</strong>re importanza le prove circostanziali, gliindizi indiretti ed ogni elemento che induca a ritenere evidenteuna generica conoscenza dell’origine illecita dei capitali daparte del reo. Gli indizi di generica conoscenza derivano dadiversi fatti empirici, similmente a quelli descritti inprecedenza, quali <strong>la</strong> combinazione inusuale delle molteplicidivise in cui viene richiesto di cambiare <strong>la</strong> somma disponibileda ricic<strong>la</strong>re, <strong>la</strong> natura contante di ingenti capitali presentati <strong>per</strong>l’o<strong>per</strong>azione, <strong>la</strong> scarsa sensibilità all’elevato costo diintermediazione delle stesse, i rischi riguardanti il trasportofisico di ingenti somme di denaro contante, oltreché il cambiodi denaro contante in attività commerciali.Sul piano o<strong>per</strong>ativo, <strong>per</strong>ché <strong>la</strong> procedura HARM possaavere successo, risulta molto utile <strong>la</strong> raccolta di ogni tipo diinformazione, l’attivazione immediata di servizi di sorveglianzae di pedinamento al fine di verificare i collegamenti e lefrequentazioni del presunto ricic<strong>la</strong>tore, che possono ancormeglio essere individuati anche attraverso tempestive attivitàdi intercettazione delle comunicazioni telefoniche, ove sianoattuabili in tempi ragionevolmente brevi. In caso di attivazionedel<strong>la</strong> procedura HARM, le unità del<strong>la</strong> Polizia Regionaledevono porre a disposizione del BLOM una squadra diosservazione ed un team o<strong>per</strong>ativo formato almeno da dieciufficiali, unità che, durante l’intera fase di esecuzionedell’indagine, vengono assistiti dagli stessi funzionari del


362IL CONTRASTO AL RICICLAGGIO NELL’ESPERIENZADEI PRINCIPALI PAESI EUROPEIBLOM <strong>per</strong> gli aspetti specialistici connessi alle indagini di tipofinanziario e <strong>per</strong> le esigenze di informazione e dicoordinamento che tali o<strong>per</strong>azioni richiedono.Dalle capacità di integrazione sinergica delle unità o<strong>per</strong>antilocalmente e dell’organo centrale di coordinamento, il BLOM,dipende l’efficacia di questa nuova metodologia o<strong>per</strong>ativa.L’innovazione investigativa è degna, ad avviso di chi scrive,di assoluto apprezzamento, considerato che, se da un <strong>la</strong>to <strong>la</strong>procedura HARM può presentare il difetto di non consentirel’identificazione dei soggetti di vertice, in “posizionemanageriale” nell’ambito delle organizzazioni criminali,dall’altro rappresenta un sicuro strumento di deterrenza controuna moltitudine di “colletti bianchi” che, posti nel<strong>la</strong> zonaintermedia fra un’economia sempre più assetata di capitali eduna criminalità sempre più ricca, facilmente possono scivo<strong>la</strong>renel <strong>per</strong>nicioso vortice del money <strong>la</strong>undering.


CAPITOLO IVL’ESPERIENZA FRANCESE1. La legis<strong>la</strong>zione anti<strong>ricic<strong>la</strong>ggio</strong> in Francia1.1 PremessaLa Francia, parimenti a quanto accade al<strong>la</strong> maggior partedei Paesi occidentali, non è stata risparmiata da cospicui flussieconomico-finanziari provenienti da attività criminali e direttiad integrarsi nel<strong>la</strong> sfera dell’economia legale.Le insidiose penetrazioni di certi gruppi mafiosi e <strong>la</strong>presenza di piazze finanziarie partico<strong>la</strong>rmente dotate diattrattività, espongono il Paese d’oltralpe ad o<strong>per</strong>azioni di<strong>ricic<strong>la</strong>ggio</strong> di denaro “sporco” ed incitano le strutture statali aduna efficace vigi<strong>la</strong>nza.La lotta contro il b<strong>la</strong>nchiment de capitaux di origine illegale econtro <strong>la</strong> criminalità organizzata costituisce una delle prioritàprincipali <strong>per</strong> le autorità francesi da ormai diversi anni.Del resto, a ragione del<strong>la</strong> situazione politica e del<strong>la</strong> stabilitàdell’economia, <strong>la</strong> Francia presenta diversi aspetti di appetibilità<strong>per</strong> i ricic<strong>la</strong>tori di fondi illeciti.L’eco prodotta a livello mondiale, agli inizi degli anninovanta, da due partico<strong>la</strong>ri casi internazionali direinvestimento di denaro proveniente dal narcotraffico, hadeterminato un preoccupante al<strong>la</strong>rme “<strong>ricic<strong>la</strong>ggio</strong>” anche inFrancia.Nel 1989, verso <strong>la</strong> fine del mese di dicembre, <strong>la</strong> dittaturadel generale Noriega sul<strong>la</strong> Repubblica di Panama, terminaall’indomani dell’intervento militare americano (battezzato justcause) o<strong>per</strong>ato contro l’alto ufficiale ed il suo entourage.La resa di Noriega è datata, ufficialmente, 5 gennaio 1990.


364IL CONTRASTO AL RICICLAGGIO NELL’ESPERIENZADEI PRINCIPALI PAESI EUROPEIA seguire, l’anziano dirigente di Panama viene processato econdannato a 40 anni di reclusione <strong>per</strong> essere stato ritenutoresponsabile di complicità nel traffico internazionale distupefacenti e nel <strong>ricic<strong>la</strong>ggio</strong> di denaro del “cartello” diMedellin.Nel mentre Noriega sconta <strong>la</strong> propria pena detentiva nelcarcere di Miami, in Florida, il giudice istruttore parigino,P.Fievet, gli notifica, nel dicembre del 1995, l’imputazione di<strong>ricic<strong>la</strong>ggio</strong> di capitali illeciti.Tale provvedimento giudiziario segue <strong>la</strong> sco<strong>per</strong>ta dinumerosi investimenti immobiliari realizzati, in Francia, dalgenerale, segnatamente nel<strong>la</strong> Regione parigina, e, nello stessotempo, evidenzia <strong>la</strong> dimensione internazionale di detta speciedi crimine e il “favore” accordato dai ricic<strong>la</strong>tori al territoriofrancese in re<strong>la</strong>zione alle caratteristiche di garanzia di stabilitàche lo tipicizzano agli occhi degli investitori di ogni genere.L’affaire del<strong>la</strong> Banca di Credito e di Commercio<strong>Internazionale</strong> (B.C.C.I.) costituisce un’ulteriore esemplificazionedel<strong>la</strong> virulenza espressa dal fenomeno del <strong>ricic<strong>la</strong>ggio</strong>,atteso che il detto istituto bancario, di rilevanza mondiale, hadestinato l’insieme delle proprie risorse finanziarie edamministrative al <strong>ricic<strong>la</strong>ggio</strong> del denaro originato dal traffico didroga.L’organismo finanziario, in paro<strong>la</strong>, sorge il 21 settembre1972, data di registrazione nel Lussemburgo, di una holdingdenominata “Bank of Credit and Commerce International”.La predetta holding risulta azionista al 100% di due filialibancarie: <strong>la</strong> B.C.C.I. società anonima, collocata inLussemburgo ma soprattutto attiva nel Regno Unito, nelvicino Oriente ed in Africa, e <strong>la</strong> B.C.C.I. Overseas Ltd, con sedenelle isole Cayman ed esercente le proprie attività in Florida,nei Carabi, in Pakistan ed in Francia.<strong>Il</strong> carattere sospetto delle o<strong>per</strong>azioni poste in essere dal<strong>la</strong>B.C.C.I. suscita, a partire dal 1988, una grande inchiesta


L’ESPERIENZA FRANCESE 365internazionale, avviata dai servizi di informazione americani esupportata dagli omologhi francesi.L’esito delle preliminari indagini evidenzia l’impiego daparte del<strong>la</strong> B.C.C.I. di basi<strong>la</strong>ri procedure di <strong>ricic<strong>la</strong>ggio</strong>, qualil’a<strong>per</strong>tura di conti bancari senza l’identificazione dei clienti edil ricorso sistematico a società off-shore.Allorquando <strong>la</strong> banca, nel luglio del 1991, fallisce, vengonosco<strong>per</strong>te le ingenti <strong>per</strong>dite subite, ammontanti a circa diecimiliardi di dol<strong>la</strong>ri; scoppia, quindi, il più grande scandalofinanziario dell’epoca.Se circa 200.000 clienti vengono identificati, 28.700mantengono l’anonimato; gli importi riconducibili a questiultimi sono valutati in circa 220 milioni di dol<strong>la</strong>ri, sommeessenzialmente rivenienti da attività illecite ricic<strong>la</strong>te dal<strong>la</strong>B.C.C.I..E’ evidente che il campo d’azione del<strong>la</strong> struttura bancarialussemburghese ha ampiamente su<strong>per</strong>ato <strong>la</strong> dimensioneterritoriale francese, ma, il ruolo svolto dal<strong>la</strong> sua artico<strong>la</strong>zioneparigina non può ritenersi marginale.1.2 L’attualità del <strong>ricic<strong>la</strong>ggio</strong> in FranciaSu un piano generale, i numerosi dossiers giudiziari afferentiil <strong>ricic<strong>la</strong>ggio</strong> del denaro offrono una fotografia partico<strong>la</strong>rmentenitida delle attuali tendenze del fenomeno criminoso sulterritorio francese.La Francia risulta meno interessata dalle o<strong>per</strong>azioni dicollocazione dei contanti (prima fase tipologica del <strong>ricic<strong>la</strong>ggio</strong>)rispetto a quelle di accumulo (seconda fase) ed integrazione(terza fase).Quest’ultima fase si traduce in investimenti in attività lecite,quali l’acquisto di hotels, di o<strong>per</strong>e d’arte, di complessi turistici,ecc..<strong>Il</strong> processo di integrazione economica delle risorsefinanziarie illecite è <strong>per</strong> sua natura più difficile da scoprire e da


366IL CONTRASTO AL RICICLAGGIO NELL’ESPERIENZADEI PRINCIPALI PAESI EUROPEIquantificare diversamente da quanto accade <strong>per</strong> le o<strong>per</strong>azionidi collocamento del contante, atteso che il primo èpartico<strong>la</strong>rmente disancorato, nel tempo e nello spazio, rispettoal delitto presupposto che sovente è commesso all’estero.Si confermano utilizzati i metodi più tradizionali di<strong>ricic<strong>la</strong>ggio</strong>, ivi compresi i semplici modelli come <strong>la</strong>conversione di divise <strong>per</strong> il tramite dei cambisti manuali.<strong>Il</strong> coinvolgimento di tale categoria professionale in seno aicircuiti di <strong>ricic<strong>la</strong>ggio</strong> aumenta in modo considerevole, inragione, segnatamente, delle regole prudenziali applicate nelsettore bancario.L’esistenza di numerosissimi uffici di cambio manualepraticanti tassi di conversione molto bassi <strong>la</strong>scia supporre <strong>la</strong>gestione delle stesse attività da parte del<strong>la</strong> criminalitàorganizzata.La maggior parte degli affari connessi al <strong>ricic<strong>la</strong>ggio</strong> è postain essere <strong>per</strong> il tramite di reti internazionali e coinvolgonoessenzialmente giurisdizioni straniere; questa realtà, tuttavia,non esclude i casi re<strong>la</strong>tivi ai traffici locali di stupefacenti.Le principali organizzazioni criminali presenti ed o<strong>per</strong>antisul suolo francese trovano le loro radici nell’America del Sud,nel Medio Oriente, in Africa ed in Russia.Numerosi casi di <strong>ricic<strong>la</strong>ggio</strong> hanno effettivamente rive<strong>la</strong>to,in Francia, l’esistenza di attività riconducibili a “cartelli”colombiani e, più di recente, di gruppi mafiosi originari dell’exUnione sovietica, o<strong>per</strong>anti nel<strong>la</strong> Regione parigina e sul<strong>la</strong> CostaAzzurra.La Francia, al medesimo livello di altri Paesi occidentali, èsempre più interessata da circuiti finanziari “inquinati”,organizzati da cittadini dell’Europa centrale ed orientale chemovimentano ingenti somme di denaro; queste ultime, doponumerosi passaggi dissimu<strong>la</strong>tori e di trasformazione,transitano o sono investiti in un buon numero di Statidell’Europa dell’ovest.


L’ESPERIENZA FRANCESE 367I territori d’oltremare paiono egualmente interessati dafenomeni criminoso del<strong>la</strong> specie in argomento.E’ <strong>per</strong> questo motivo che sono stati attivati numerosicontrolli, in modo partico<strong>la</strong>re, a Saint-Martin e in Guiana.Oggigiorno, oltre alle procedure c<strong>la</strong>ssiche di <strong>ricic<strong>la</strong>ggio</strong> checontinuano ad essere impiegate, segno che <strong>la</strong> Francia non è alriparo da alcuna delle fasi tipiche del fenomeno, sonocomparse tecniche moderne di b<strong>la</strong>nchiment del denaro“sporco”, collegate allo sviluppo delle nuove tecnologie dipagamento.Inoltre, il settore dei giochi (casinò, corse, lotterie)costituisce un terreno di sempre maggior conquista da partedei ricic<strong>la</strong>tori.Costoro, <strong>per</strong> esempio, attraverso l’enorme massa di denarodi cui dispongono, acquistano biglietti vincenti, o addiritturaselezionano un numero considerevole di combiNazioni che<strong>per</strong>mettono loro, più o meno, di riguadagnare lo“stanziamento” iniziale, ma, a quel punto <strong>per</strong>fettamenteripulito e legalizzato.Infine, le organizzazioni criminali intaccano il tessutoeconomico attraverso l’acquisto di imprese, immettendo,altresì, i loro proventi illeciti in attività completamente legali.Di fronte alle manifestazioni <strong>per</strong>verse del processo di<strong>ricic<strong>la</strong>ggio</strong> del denaro di provenienza illecita, le autoritàfrancesi hanno reagito, sul piano giuridico, in modoassolutamente appropriato.1.3 La legis<strong>la</strong>zione di contrasto al <strong>ricic<strong>la</strong>ggio</strong>La Francia ha posto in essere, da diversi anni, al pari del<strong>la</strong>maggior parte dei Paesi industrializzati, una serie di efficacistrumenti giuridici <strong>per</strong> <strong>la</strong> realizzazione e lo sviluppo del<strong>la</strong> lottacontro le o<strong>per</strong>azioni di <strong>ricic<strong>la</strong>ggio</strong> del denaro di provenienzaillegale.


368IL CONTRASTO AL RICICLAGGIO NELL’ESPERIENZADEI PRINCIPALI PAESI EUROPEIE’ <strong>la</strong> legge n° 87-1157 del 31 dicembre 1987 che <strong>per</strong> <strong>la</strong>prima volta ha previsto, in Francia, il reato di <strong>ricic<strong>la</strong>ggio</strong>,attraverso l’introduzione dell’alinea 3 all’articolo 627 del codicepenale, re<strong>la</strong>tivamente al settore del traffico degli stupefacenti,con <strong>la</strong> seguente previsione: ”Saranno puniti con <strong>la</strong> reclusioneda due a dieci anni e con l’ammenda da 5.000 franchi a500.000 franchi o con una delle due predette pene so<strong>la</strong>mente,coloro che, attraverso mezzi fraudolenti, avranno facilitato otentato di facilitare <strong>la</strong> giustificazione dell’origine dei proventi odei beni dell’autore di una delle vio<strong>la</strong>zioni menzionate al<strong>la</strong>prima alinea del presente articolo, o coloro che avrannoscientemente apportato il proprio concorso ad ognio<strong>per</strong>azione di conversione, di dissimu<strong>la</strong>zione o di integrazionedel prodotto di una delle dette infrazioni”.La scelta francese di politica criminale, all’origine, eradunque restrittiva: rendere punibile il solo <strong>ricic<strong>la</strong>ggio</strong> deldenaro proveniente dalle vio<strong>la</strong>zioni al<strong>la</strong> legis<strong>la</strong>zione in materiadi stupefacenti.Dal 1990, il sistema giuridico francese si è strutturatoattorno a tre assi portanti.In primo luogo, sono state realizzati organismi specializzati;infatti:• presso il Ministero dell’Economia, delle Finanze e delBi<strong>la</strong>ncio, è stato costituito un’ ufficio ad hoc in materia di<strong>ricic<strong>la</strong>ggio</strong> ed esame dei flussi finanziari, denominatoT.R.A.F.C.I.N. (Traitement du Renseignement et Action contreles Circuits Financiers C<strong>la</strong>ndestins, ossia Trattamentodell’Informazione e Azione contro i Circuiti FinanziariC<strong>la</strong>ndestini);• presso il Ministero dell’Interno è stato istituito unufficio competente <strong>per</strong> <strong>la</strong> repressione del<strong>la</strong> grandedelinquenza finanziaria, denominato O.C.R.G.D.F.(Office Compétent pour <strong>la</strong> Répression de <strong>la</strong> Grande DélinquanceFinancière, ossia Ufficio Competente <strong>per</strong> <strong>la</strong> Repressionedel<strong>la</strong> Grande Delinquenza Finanziaria);


L’ESPERIENZA FRANCESE 369• presso il Ministero del<strong>la</strong> <strong>Giustizia</strong>, è stata creata unasotto-Direzione in materia di delinquenza finanziariaall’interno del<strong>la</strong> quale, un apposito ufficio si occupa dicriminalità organizzata.In secondo luogo, sul piano giudiziario, <strong>la</strong> competenzadelle giurisdizioni finanziarie delle Corti d’Appello è statariformata ed una procedura d’Assise speciale è stata istituita<strong>per</strong> il grande traffico internazionale di droga.<strong>Il</strong> nuovo codice penale prevede, <strong>per</strong>altro, nuove ipotesidelittuose e pene più severe: i traffici di stupefacenti, piùrilevanti, ricevono una qualificazione criminale; <strong>la</strong> definizionedi partecipazione ad associazione delinquenziale è stataampliata, una circostanza aggravante trasversale, quel<strong>la</strong> dibanda organizzata è comparsa e <strong>la</strong> nozione generale di delittogenerico di <strong>ricic<strong>la</strong>ggio</strong> del prodotto di ogni crimine o delitto,basata sulle statuizioni del<strong>la</strong> Convenzione del Consigliod’Europa, ha potuto trovare asilo.Infine, <strong>la</strong> Francia ha migliorato le proprie re<strong>la</strong>zioni con leautorità estere <strong>per</strong>fezionando gli strumenti di coo<strong>per</strong>azioneinternazionale ed i collegamenti con gli organismi specializzati.La legis<strong>la</strong>zione francese di settore, attualmente in vigore, siispira in modo esplicito ai <strong>la</strong>vori del GAFI e poggia sull’assettonormativo qui di seguito illustrato.La legge n° 90-614 del 12 luglio 1990, intito<strong>la</strong>ta “Leggere<strong>la</strong>tiva al<strong>la</strong> partecipazione degli organismi finanziari nel<strong>la</strong> lottacontro il <strong>ricic<strong>la</strong>ggio</strong> dei capitali provenienti dal traffico deglistupefacenti”, impone nuovi obblighi agli istituti di credito edalle professioni finanziarie, tra i quali quello di informare ilT.R.A.C.F.I.N. ogniqualvolta si possa sospettare del<strong>la</strong>correttezza, in termini di origine, di un’o<strong>per</strong>azione conclusa odin corso di esecuzione: è così implementato il principio del<strong>la</strong>“dichiarazione del sospetto”.Si sottolinea che <strong>la</strong> legge del 1990 viene successivamenteintegrata da un decreto d’applicazione, datato 13 febbraio1991, e soprattutto si evidenzia che <strong>la</strong> sua adozione tre mesi


370IL CONTRASTO AL RICICLAGGIO NELL’ESPERIENZADEI PRINCIPALI PAESI EUROPEIdopo <strong>la</strong> pubblicazione delle raccomandazioni del GAFI,mostra in modo efficace <strong>la</strong> estrema immediata mobilitazionedelle autorità francesi, vere pioniere, in Europa, nel<strong>la</strong> lotta al<strong>ricic<strong>la</strong>ggio</strong>.La legge n° 93-122 del 29 gennaio 1993, re<strong>la</strong>tiva al<strong>la</strong>prevenzione del<strong>la</strong> corruzione ed al<strong>la</strong> trasparenza del<strong>la</strong> vitaeconomica e delle procedure pubbliche, amplia il campo diapplicazione del<strong>la</strong> legge del 12 luglio 1990 alle somme ed alleo<strong>per</strong>azioni finanziarie provenienti dall’attività diorganizzazioni criminali.La legge n° 96-392 del 13 maggio 1996, re<strong>la</strong>tiva al<strong>la</strong> lottacontro il <strong>ricic<strong>la</strong>ggio</strong> ed il traffico degli stupefacenti ed al<strong>la</strong>coo<strong>per</strong>azione internazionale in materia di sequestro e confiscadei proventi dei crimini, inserisce nel codice penale, all’articolo324-1, il delitto generico di <strong>ricic<strong>la</strong>ggio</strong> del prodotto di ognicrimine e delitto<strong>Il</strong> <strong>ricic<strong>la</strong>ggio</strong> semplice è punito con <strong>la</strong> reclusione fino acinque anni e con <strong>la</strong> multa sino a 2.500.000 franchi.Le pene sono raddoppiate in caso di <strong>ricic<strong>la</strong>ggio</strong> aggravato,ovverosia “commesso con modalità tali da farne ritenerel’abitualità o utilizzando le facilitazioni derivanti dall’eserciziodi una attività professionale o, ancora, attraverso <strong>la</strong> bandaorganizzata”.Inoltre, <strong>la</strong> legge del 1996 determina un rafforzamento delcontrollo esercitato sui cambisti manuali e sottomette gliintermediari assicurativi alle stesse disposizioni anti-<strong>ricic<strong>la</strong>ggio</strong>re<strong>la</strong>tive alle imprese di assicurazione, nel quadro del<strong>la</strong> legge del12 luglio 1990.Ma una delle innovazioni più importanti del re<strong>la</strong>tivamenterecente dispositivo legale risiede nell’attenuazione dell’oneredel<strong>la</strong> prova, introdotta dal<strong>la</strong> nozione stessa di delitto genericodi <strong>ricic<strong>la</strong>ggio</strong>.Ormai, il magistrato inquirente deve solo provare che ifondi ricic<strong>la</strong>ti provengono da un crimine o da un delitto, qualeesso sia, e che l’accusato è a conoscenza dell’origine


L’ESPERIENZA FRANCESE 371fraudolenta del denaro e del legame tra questo e un reato,senza, tuttavia, dover dimostrare esattamente quale.In effetti, sino all’entrata in vigore del<strong>la</strong> legge del 1996, <strong>la</strong>dimostrazione in giudizio del reato di <strong>ricic<strong>la</strong>ggio</strong> si scontravacon una doppia difficoltà di natura pratica: quel<strong>la</strong> di provare,da un canto, l’origine illecita dei fondi e, dall’altra, <strong>la</strong>conoscenza in capo all’accusato del legame tra le sommeillecite e un traffico di stupefacenti.Questo problema dell’onere del<strong>la</strong> prova, comune al<strong>la</strong>maggior parte dei Paesi implementanti nei propri ordinamentileggi anti<strong>ricic<strong>la</strong>ggio</strong>, si poneva con maggiore insistenza inFrancia <strong>la</strong>ddove il denaro “sporco” arriva sul suolo nazionaledopo diverse trasformazioni.Si rendeva, <strong>per</strong>tanto, estremamente difficile e delicato ilprocesso dimostrativo del rapporto organico tra i capitaliricic<strong>la</strong>ti e il traffico degli stupefacenti, condizioneindispensabile <strong>per</strong> provare giudiziariamente il reato inquestione, quale previsto dal codice penale.Dal 1996, agli organi dell’accusa “basta” stabilire, come <strong>per</strong>il caso del<strong>la</strong> ricettazione, che i fondi ricic<strong>la</strong>ti derivano dal<strong>la</strong>commissione di un crimine o di un delitto, quale esso sia, eche il giudicando ha conoscenza di detta provenienzairrego<strong>la</strong>re.In più, il legis<strong>la</strong>tore ha previsto una forma di inversionedell’onere del<strong>la</strong> prova qualora un individuo abbia un tenore divita non coerente con le proprie fonti di produzione delreddito, tale da rendere ingiustificabile <strong>la</strong> detenzione dei fondicontestati, ed intrattenga re<strong>la</strong>zioni abituali con un trafficante didroga o con un utilizzatore di sostanze stupefacenti.Questo dispositivo, denominato “proxénétisme de <strong>la</strong> drogue”,contribuisce ad intensificare <strong>la</strong> lotta nei confronti dei profittiprovenienti dal traffico di stupefacenti.Questo modello può essere utilmente esteso al campo del<strong>ricic<strong>la</strong>ggio</strong>.


372IL CONTRASTO AL RICICLAGGIO NELL’ESPERIENZADEI PRINCIPALI PAESI EUROPEILa questione dell’onere del<strong>la</strong> prova trova un’interessanteesemplificazione nel celebre caso “Margarita”.<strong>Il</strong> 22 novembre 1995 si apre dinanzi al<strong>la</strong> undicesimasezione del Tribunale di Parigi il primo processo intentato inFrancia <strong>per</strong> <strong>ricic<strong>la</strong>ggio</strong> di denaro derivante dal traffico distupefacenti.La vicenda inizia nel mese di ottobre del 1993 a seguitodel<strong>la</strong> raccolta di informazioni provenienti dalle doganeamericane.Queste ultime segna<strong>la</strong>no <strong>la</strong> presenza a Parigi di un cittadinocolombiano, un certo Jaime Botero, <strong>la</strong> cui attività consiste nelricic<strong>la</strong>re il denaro di un dei principali c<strong>la</strong>ns del “cartello” di Calì.Gli inquirenti scoprono, allora, che <strong>la</strong> rete criminale avevaorganizzato l’invio di diverse centinaia di chili di cocaina indirezione del<strong>la</strong> Francia e del<strong>la</strong> Spagna attraverso una flottaaerea acquistata <strong>per</strong> tale finalità.Una parte dei fondi prodotti dal traffico di droga venivainvestito <strong>per</strong> l’acquisto di materiali e mezzi <strong>per</strong> <strong>la</strong> realizzazionedel<strong>la</strong> stessa attività criminosa nel mentre <strong>la</strong> frazione piùcospicua ritornava in Colombia.Le somme accumu<strong>la</strong>te sotto forma di diverse divise eranodapprima convertite in dol<strong>la</strong>ri presso un ufficio di cambiomarsigliese che trascurava di identificare i propri clienti e chepraticava un corso molto favorevole <strong>per</strong> <strong>la</strong> cliente<strong>la</strong> più fedele.I dol<strong>la</strong>ri in seguito venivano convogliati verso societàfinanziarie parigine in attesa di essere trasferiti sui conti diimprese-fantasma collocate ad At<strong>la</strong>nta.A seguire i fondi venivano accreditati in Colombia tramitetrasferimenti telegrafici.Le escussioni di una sessantina di soggetti iniziava inFrancia il 28 giugno 1994.<strong>Il</strong> 10 gennaio 1996 il Tribunale emetteva <strong>la</strong> sentenza dicondanna, <strong>per</strong> i principali responsabili, a dieci anni direclusione (il massimo del<strong>la</strong> pena) <strong>per</strong> il reato di <strong>ricic<strong>la</strong>ggio</strong>.


L’ESPERIENZA FRANCESE 373La giurisdizione, di fatto, ha constatato <strong>la</strong> validità delleprove addotte <strong>per</strong> <strong>la</strong> dimostrazione del traffico di stupefacentie che i membri del<strong>la</strong> “rete Margarita” non ne potevano ignorarel’esistenza.Rimane da sottolineare che detto caso attende, <strong>per</strong>ò, l’esitodel processo di appello.La legge n° 98-546 del 2 luglio 1998, recante diversedisposizioni di ordine economico e finanziario, assoggettaall’obbligo del<strong>la</strong> segna<strong>la</strong>zione delle o<strong>per</strong>azioni sospette isoggetti che “realizzano, control<strong>la</strong>no o consiglianol’esecuzione di o<strong>per</strong>azioni dirette all’acquisto, al<strong>la</strong> vendita, al<strong>la</strong>cessione o al<strong>la</strong> locazione di beni immobiliari”.<strong>Il</strong> nuovo quadro normativo riguarda essenzialmente i notaie gli agenti immobiliari, ovverosia i professionisti che, al difuori del<strong>la</strong> sfera finanziaria, sono i più esposti alle “attenzioni”dei ricic<strong>la</strong>tori.La legge n° 2001-420 del 15 maggio 2001 ha esteso ledisposizioni del<strong>la</strong> legge del 12 luglio 1990 ai rappresentantilegali ed ai direttori di casinò, nonché ai soggetti cheabitualmente si occupano del commercio o organizzano <strong>la</strong>vendita di pietre preziose, di materiali preziosi, di antiquariatoe di o<strong>per</strong>e d’arte.2. <strong>Il</strong> T.R.A.C.F.I.N.2.1 PremessaNel 1990, al fine di predisporre un adeguato strumento dicontrasto contro il <strong>ricic<strong>la</strong>ggio</strong> del denaro di provenienzaillecita, è stato creato in seno al Ministero dell’Economia, delleFinanze e dell’Industria, uno specifico organismo denominato“Trattamento dell’Informazione e Azione contro i CircuitiFinanziari C<strong>la</strong>ndestini” <strong>la</strong> cui sig<strong>la</strong> è T.R.A.C.F.I.N..


374IL CONTRASTO AL RICICLAGGIO NELL’ESPERIENZADEI PRINCIPALI PAESI EUROPEIDetta struttura amministrativa, indipendente dagliorganismi repressivi di polizia, delle dogane e del fisco,costituisce <strong>la</strong> centrale delle informazioni incaricata diraccogliere ed analizzare le dichiarazioni di o<strong>per</strong>azioni sospettetrasmesse dagli organismi bancari e finanziari.La necessità di condurre un’efficace e pragmatica battagliacontro le attività di <strong>ricic<strong>la</strong>ggio</strong> ha portato <strong>la</strong> Financial IntelligenceUnit francese a col<strong>la</strong>borare strettamente con le altre istituzioninazionali impegnate in detta lotta e a sviluppare <strong>la</strong> propriadimensione internazionale, sia sul piano multi<strong>la</strong>terale chebi<strong>la</strong>terale.2.2 La struttura del T.R.A.C.F.I.N.L’atto di nascita del T.R.A.C.F.I.N., in quanto cellu<strong>la</strong> dicoordinamento, viene formalizzato dal decreto del 9 maggio1990; ma è <strong>la</strong> legge n° 90-614 del 12 luglio 1990 che,all’articolo 5, istituisce il servizio di anti-<strong>ricic<strong>la</strong>ggio</strong> delMinistero dell’Economia.<strong>Il</strong> rapporto tra le due istituzioni è assicurato dall’articolo 1del decreto n° 91-160 del 13 febbraio 1991 che fissa lecondizioni di applicazione del<strong>la</strong> precitata detta legge: il capodel servizio abilitato a ricevere le segna<strong>la</strong>zioni di o<strong>per</strong>azionisospette degli organismi finanziari, ovverosia il servizio anti<strong>ricic<strong>la</strong>ggio</strong>,è il responsabile del<strong>la</strong> cellu<strong>la</strong> di coordinamentoincaricata del trattamento dell’informazione e dell’azionecontro i circuiti finanziari c<strong>la</strong>ndestini.Pertanto, le due entità sono dirette dal medesimo altofunzionario, il Segretario generale, autorità decisionale egestionale.Designato congiuntamente dai Ministri dell’Economia e delBi<strong>la</strong>ncio, l’attuale Segretario generale del<strong>la</strong> strutturaanti<strong>ricic<strong>la</strong>ggio</strong> è il Direttore generale delle dogane; egli èassistito da un Segretario generale aggiunto.


L’ESPERIENZA FRANCESE 375Ancorché inquadrate nell’ambito del medesimo contestogerarchico, le due componenti organiche godono diun’autonomia funzionale: le loro rispettive attribuzioni non siconfondono.<strong>Il</strong> T.R.A.C.F.I.N. ha di fatto iniziato il proprio <strong>per</strong>corsoo<strong>per</strong>ativo solo all’indomani dell’entrata in vigore del decretodel 13 febbraio 1991, precedentemente menzionato.La sua azione si inscrive, in punto di diritto, in due ambiticomplementari:• il primo corrispondente all’attività generale diinformazione sui circuiti c<strong>la</strong>ndestini dei capitali;• il secondo afferisce al<strong>la</strong> messa in o<strong>per</strong>a del trattamentodelle segna<strong>la</strong>zioni delle o<strong>per</strong>azioni sospette,fondamento del<strong>la</strong> lotta al <strong>ricic<strong>la</strong>ggio</strong>.Esso, <strong>per</strong>tanto, costituisce una centrale dell’informazione,una sorta di torre di controllo del<strong>la</strong> circo<strong>la</strong>zione dei capitali.La cellu<strong>la</strong> di coordinamento si occupa dei circuiti finanziaric<strong>la</strong>ndestini, in senso ampio, sia che si riferiscano ai traffici distupefacenti, al terrorismo, al<strong>la</strong> prostituzione, ecc., che al<strong>ricic<strong>la</strong>ggio</strong> del denaro “sporco”.A tal fine essa raccoglie, tratta e diffonde le informazioni diogni natura e di ogni origine.Essa attiva e coordina, in quanto vi sia <strong>la</strong> necessità, glistrumenti di investigazione dei servizi del Ministerodell’Economia, delle Finanze e dell’Industria con <strong>la</strong> finalità diricercare gli autori delle infrazioni doganali o fiscali legate aicircuiti finanziari c<strong>la</strong>ndestini ed al <strong>ricic<strong>la</strong>ggio</strong> del denaro.La creazione del servizio specializzato nel<strong>la</strong> lotta anti<strong>ricic<strong>la</strong>ggio</strong>,traspone sul piano nazionale <strong>la</strong> raccomandazionen° 23 del Groupe d’Action Financière ( GAFI).Detta sezione poggia le proprie fondamenta giuridiche nel<strong>la</strong>legge del 12 luglio 1990 e non nel decreto del 9 maggio 1990.<strong>Il</strong> legis<strong>la</strong>tore ha, infatti, espressamente definito leattribuzioni di detta struttura fissando i limiti <strong>per</strong>


376IL CONTRASTO AL RICICLAGGIO NELL’ESPERIENZADEI PRINCIPALI PAESI EUROPE<strong>Il</strong>’utilizzazione delle informazioni che essa è autorizzata araccogliere.<strong>Il</strong> tessuto normativo iniziale, nel cui ambito l’ unità inargomento è chiamata ad o<strong>per</strong>are, è stato fatto oggetto dinumerose rivisitazioni, dapprima con <strong>la</strong> legge del 29 gennaio1993 che ha ampliato il proprio campo di o<strong>per</strong>atività al<strong>la</strong>criminalità organizzata, in seguito con <strong>la</strong> legge del 13 maggio1996 che ha introdotto da una parte un opportunorafforzamento del<strong>la</strong> coo<strong>per</strong>azione internazionale e dall’altra haincrementato il numero degli organismi finanziari tenutiall’obbligo del<strong>la</strong> segna<strong>la</strong>zione delle o<strong>per</strong>azioni sospette, edinfine con le leggi del 2 luglio 1998 e del 15 maggio 2001anch’esse destinate ad estendere il predetto obbligodichiarativo ad altri o<strong>per</strong>atori economici, quali gli intermediariimmobiliari, i responsabili dei casinos, ecc..Attraverso il meccanismo del<strong>la</strong> segna<strong>la</strong>zione delleo<strong>per</strong>azioni sospette il T.R.A.C.F.I.N. raccoglie ed assemb<strong>la</strong>tutte le informazioni atte a stabilire l’origine delle somme o <strong>la</strong>natura delle o<strong>per</strong>azioni sospette.Qualora dalle informazioni ottenute emergano elementi talida costituire indizi dell’esistenza di ipotesi di <strong>ricic<strong>la</strong>ggio</strong> vieneinformato il Procuratore del<strong>la</strong> Repubblica territorialmentecompetente che decide del<strong>la</strong> sorte del fascicolo che può esseretrasmesso al giudice istruttore o archiviato.<strong>Il</strong> T.R.A.C.F.I.N. dunque, mediante <strong>la</strong> sua caratteristicaconfigurazione anti<strong>ricic<strong>la</strong>ggio</strong>, si pone quale servizio diinformazione e di analisi, <strong>per</strong>mettendo agli istituti di credito edalle istituzioni finanziarie di non rivolgersi direttamente alleautorità di polizia o giudiziarie con ciò preservando almassimo <strong>la</strong> riservatezza delle loro transazioni e nonintaccando <strong>la</strong> fiducia dei loro clienti.E’ <strong>per</strong>tanto palese che il diritto dei clienti di avvalersi del<strong>la</strong>riservatezza del sistema bancario in rapporto alle esigenzedell’Amministrazione si trova compresso nel<strong>la</strong> misura in cuisubisce una menomazione reale.


L’ESPERIENZA FRANCESE 377Ma, secondo le disposizioni contenute nell’articolo 16 del<strong>la</strong>legge del 1990, gli elementi informativi trasmessi a cura degliorganismi finanziari non possono formare oggetto di alcunaltro utilizzo se non quello previsto dal<strong>la</strong> legge stessa,ovverosia a finalità anti-<strong>ricic<strong>la</strong>ggio</strong>.Detta restrizione, del resto, è stata ribadita con forza dalMinistro dell’Economia, delle Finanze e del Bi<strong>la</strong>ncio che, nel<strong>la</strong>comunicazione ufficiale del 12 novembre 1990, in seno al<strong>la</strong>conferenza organizzata dall’associazione “Diritto eCommercio”, ha sottolineato l’impossibilità assoluta di unutilizzo delle informazioni raccolte <strong>per</strong> finalità fiscali.Attualmente il T.R.A.C.F.I.N. conta un organico effettivodi 42 unità inserite nel<strong>la</strong> struttura gerarchica facente capo alSegretario generale ed al Segretario generale aggiunto.Un magistrato, distaccato in qualità di consigliere giuridico,gestisce i rapporti tra il servizio anti-<strong>ricic<strong>la</strong>ggio</strong> e le autoritàgiudiziarie, nel mentre un dirigente su<strong>per</strong>iore dei servizidecentrati del Tesoro assicura lo sviluppo delle re<strong>la</strong>zioni con leautorità finanziarie.<strong>Il</strong> fulcro dell’attività o<strong>per</strong>ativa dell’unità anti-<strong>ricic<strong>la</strong>ggio</strong> ècostituito da una divisione di analisi e valutazione finanziarie.Diretta da un dirigente generale delle dogane <strong>la</strong> predettadivisione si compone di funzionari tratti dal<strong>la</strong> Direzionegenerale delle dogane e delle imposte indirette.<strong>Il</strong> <strong>per</strong>sonale impiegato riceve una specifica abilitazioneri<strong>la</strong>sciata dal Ministero dell’Economia.La selezione degli es<strong>per</strong>ti nel<strong>la</strong> lotta al <strong>ricic<strong>la</strong>ggio</strong> poggia sucriteri rigorosi che impongono in capo ai predetti <strong>la</strong>conoscenza approfondita del<strong>la</strong> realtà finanziaria e unapregressa es<strong>per</strong>ienza professionale nel settore finanziario.<strong>Il</strong> campo di azione del T.R.A.C.F.I.N. si è via via esteso asettori sempre più diversi a seconda dell’evoluzione dei sistemidi <strong>ricic<strong>la</strong>ggio</strong>; così, nel 1997, è stato implementato il settoredelle assicurazioni <strong>per</strong> il quale sono stati specializzati dueinvestigatori di formazione economica e commerciale.


378IL CONTRASTO AL RICICLAGGIO NELL’ESPERIENZADEI PRINCIPALI PAESI EUROPEIInoltre, un comparto di analisi dedito al settore delleimprese di investimento trova collocazione nell’organigrammastrutturale dell’organismo istituzionale <strong>per</strong> fronteggiare lesempre più insidiose sfide poste dai ricic<strong>la</strong>tori.Completano l’organizzazione i servizi amministrativi(<strong>per</strong>sonale, gestione delle risorse, contabilità, ecc.) e <strong>la</strong>divisione di coordinamento dell’informazione e del<strong>la</strong>documentazione, destinata a supportare direttamente ledivisione di analisi.Per <strong>la</strong> conduzione del<strong>la</strong> propria missione di analisi e <strong>per</strong>iziadelle informazioni e di contrasto al <strong>ricic<strong>la</strong>ggio</strong> dei flussifinanziari illeciti, il T.R.A.C.F.I.N. dispone di strumentifinanziari e materiali.I fondi stanziati a titolo di bi<strong>la</strong>ncio <strong>per</strong> il re<strong>la</strong>tivofunzionamento sono contemp<strong>la</strong>ti nel quadro del<strong>la</strong> leggefinanziaria e si aggirano, in media, a circa 390.000 euroall’anno.Detta dotazione viene incrementata, all’occorrenza, dallecontribuzioni di organismi coinvolti nel<strong>la</strong> lotta contro iltraffico di stupefacenti, secondo programmi prestabiliti.Un capitolo di spesa di considerevole rilievo è destinato acoprire lo svolgimento di missioni da parte dei funzionari siain Francia che all’estero.L’alto livello del budget destinato alle missioni consente losviluppo del servizio “sul campo”, attraverso, da un canto, icontatti e gli incontri con gli istituti finanziari nel<strong>la</strong> Regioneparigina ed anche nel<strong>la</strong> provincia (<strong>per</strong> esempio sul<strong>la</strong> CostaAzzurra ove si concentra il maggior numero di cambistimanuali) e, dall’altro, <strong>la</strong> presenza costante alle riunioniinternazionali svolte sotto l’egida del GAFI o del GruppoEgmont.<strong>Il</strong> capitolo re<strong>la</strong>tivo al<strong>la</strong> formazione del <strong>per</strong>sonale non èassolutamente trascurabile in ragione dell’importanza annessaa tale funzione.


L’ESPERIENZA FRANCESE 379<strong>Il</strong> T.R.A.C.F.I.N. partecipa attivamente alle attività diformazione e di sensibilizzazione del <strong>per</strong>sonale delle istituzionicoinvolte nel<strong>la</strong> lotta al <strong>ricic<strong>la</strong>ggio</strong>, sia che si tratti di funzionaridi altre amministrazioni pubbliche che di rappresentanti diorganismi finanziari.La realizzazione e lo sviluppo di detta missione pedagogicasono stati resi disponibili solo a partire dal 1994 a seguito del<strong>la</strong>previsione di specifici fondi a ciò destinati.Una parte cospicua del<strong>la</strong> dotazione globale <strong>per</strong> ilfunzionamento sovvenziona le sezioni documentazione einformatica.Altri fondi sono destinati a coprire le spese di stampa <strong>per</strong> lepubblicazioni del servizio, gli oneri afferenti l’uso diautoveicoli, i costi di rappresentanza, ecc..Attualmente il T.R.A.C.F.I.N. è collocato fisicamente inseno al<strong>la</strong> Direzione generale delle dogane e delle imposteindirette.Naturalmente un’analisi efficace delle segna<strong>la</strong>zioni <strong>per</strong>o<strong>per</strong>azioni sospette, raccolte <strong>per</strong> il tramite degli organismifinanziari, necessita l’accesso costante ed immediato a fontidocumentali a<strong>per</strong>te, fornite e specializzate, strumentali alcompletamento delle informazioni ottenute nel corso delleinvestigazioni condotte nell’ambito dell’esercizio dei poteri<strong>per</strong>tinenti al detto servizio (<strong>la</strong> rimozione del segreto bancario,<strong>la</strong> coo<strong>per</strong>azione con le autorità nazionali ed internazionali,ecc.).A tal fine, a partire dal 1991, sono state selezionate unaserie di banche dati partico<strong>la</strong>rmente specifiche, di carattereinternazionale, se non addirittura mondiale, gestite da societàfrancesi o da filiali francesi di gruppi stranieri: “Dun andBradstreet”, “World Base”, “Lexis/Nexis”, “Infogreffe”, ecc..


380IL CONTRASTO AL RICICLAGGIO NELL’ESPERIENZADEI PRINCIPALI PAESI EUROPEI2.3 I compiti del T.R.A.C.F.I.N.Al<strong>la</strong> struttura duale del T.R.A.C.F.I.N. corrisponde unaduplice missione:• trattare le informazioni sui circuiti finanziari c<strong>la</strong>ndestini;• contrastare il <strong>ricic<strong>la</strong>ggio</strong> dei capitali di origine illecita.La gestione delle informazioni sui circuiti finanziaric<strong>la</strong>ndestini si fonda sul decreto del 9 maggio 1990 che haconferito all’istituzione una competenza generale in materia.A tale titolo, il servizio assicura il coordinamento del<strong>la</strong>politica del Ministero delle Finanze in materia e gioca un ruoloattivo nel quadro del<strong>la</strong> coo<strong>per</strong>azione interministeriale,segnatamente <strong>per</strong> ciò che concerne le azioni mirate sudeterminati settori.Nel corso delle riunioni interministeriali, vengono studiatele misure preventive e repressive più idonee <strong>per</strong> contrastare <strong>la</strong>delinquenza finanziaria ed economica.<strong>Il</strong> T.R.A.C.F.I.N. beneficia di fonti d’informazionepartico<strong>la</strong>rmente copiose e diversificate tra le quali si citano:• le informazioni provenienti dal Ministero sotto <strong>la</strong> cuiegida il servizio o<strong>per</strong>a;• le informazioni di origine straniera ottenute o dai serviziomologhi deputati al lotta al <strong>ricic<strong>la</strong>ggio</strong>,indipendentemente dal<strong>la</strong> struttura giuridica deimedesimi, o attraverso i canali delle rappresentanzedello Stato francese all’estero;• <strong>la</strong> documentazione a<strong>per</strong>ta, già menzionata,caratterizzata da un gran numero di banche datinazionali ed internazionali, oltre che dagli abbonamential<strong>la</strong> stampa specializzata.La riconciliazione dei dati provenienti dalle diverse fontidocumentali consente l’inserimento nel loro contesto i flussifinanziari c<strong>la</strong>ndestini, messi in luce nell’ambito dell’eserciziodel<strong>la</strong> sua missione anti-<strong>ricic<strong>la</strong>ggio</strong>.


L’ESPERIENZA FRANCESE 381In ordine a quest’ultimo compito, si rappresenta che l’unitàspecializzata a tal fine, ha <strong>per</strong> vocazione <strong>la</strong> ricezione e l’analisidelle segna<strong>la</strong>zioni delle o<strong>per</strong>azioni sospette trasmesse dagliorganismi finanziari.Allorquando, a seguito dell’e<strong>la</strong>borazione delle informazioniricevute, il sospetto iniziale <strong>la</strong>scia spazio al<strong>la</strong> presunzione di<strong>ricic<strong>la</strong>ggio</strong>, il servizio avvisa immediatamente il Procuratoredel<strong>la</strong> Repubblica territorialmente competente.La ricezione delle segna<strong>la</strong>zioni <strong>per</strong> le o<strong>per</strong>azioni sospette,provenienti dai soggetti obbligati a mente delle diverse leggiche nel tempo sono andate integrandosi, costituisce <strong>la</strong>funzione principale dell’unità anti-<strong>ricic<strong>la</strong>ggio</strong>, creatadall’articolo 5 del<strong>la</strong> legge n° 90-614 del 12 luglio 1990.Si rende, quindi, necessaria una col<strong>la</strong>borazione stretta tra ivari soggetti chiamati, da differenti posizioni, a svolgere ilrispettivo ruolo nel<strong>la</strong> lotta al <strong>ricic<strong>la</strong>ggio</strong>.Invero, tale col<strong>la</strong>borazione è effettiva, come attestatodall’incremento del numero delle segna<strong>la</strong>zioni in generale, marisente, tuttavia, di alcune deficienze in alcuni settori sensibili.Si nota, ad esempio, che <strong>la</strong> re<strong>la</strong>tivamente recenteintroduzione dell’onere del<strong>la</strong> segna<strong>la</strong>zione di o<strong>per</strong>azionisospette, a carico degli intermediari finanziari, non ha portatoa risultati quantificabili.E’ <strong>per</strong> questa ragione che gli sviluppi o<strong>per</strong>ativi ottenuti nelsettore in esame si riferiscono quasi esclusivamente al<strong>la</strong>partecipazione delle istituzioni bancarie e finanziarie.Uno dei principali indicatori dell’efficacia del<strong>la</strong> lotta al<strong>ricic<strong>la</strong>ggio</strong> è rappresentato dal volume delle segna<strong>la</strong>zionitrasmesse al servizio incaricato del loro trattamento.In Francia il numero delle segna<strong>la</strong>zioni di o<strong>per</strong>azionisospette provenienti dall’apparato finanziario si attesta ad unlivello assai limitato.<strong>Il</strong> numero dei dossiers inviati al<strong>la</strong> magistratura competente,<strong>per</strong> quanto concerne detto comparto, assume significato solodal 1996 in poi.


382IL CONTRASTO AL RICICLAGGIO NELL’ESPERIENZADEI PRINCIPALI PAESI EUROPEIUna volta <strong>per</strong>venute all’unità anti-<strong>ricic<strong>la</strong>ggio</strong> le segna<strong>la</strong>zioni<strong>per</strong> o<strong>per</strong>azioni sospette esse vengono esaminate dal capo delservizio di analisi finanziaria ed affidate ai suoi col<strong>la</strong>boratori.Questa ripartizione viene o<strong>per</strong>ata in base ai vari settori diattività.Effettuata una preliminare disamina, gli analisti rimettonole segna<strong>la</strong>zioni al<strong>la</strong> divisione di coordinamentodell’informazione che comunica agli organismi segna<strong>la</strong>toril’avvenuta ricezione.A questo stadio, il trattamento delle segna<strong>la</strong>zioni inizia e, diconseguenza vengono a<strong>per</strong>ti fascicoli di inchiesta.Per svolgere <strong>la</strong> propria missione di analisi il T.R.A.C.F.I.N.dispone di poteri speciali riconosciuti principalmente dal<strong>la</strong>legge del 12 luglio 1990.Non può essere assolutamente opposto il segreto bancario.A seguito di una segna<strong>la</strong>zione <strong>per</strong> o<strong>per</strong>azioni sospette <strong>la</strong>legge impone di “raccogliere ed assemb<strong>la</strong>re tutte leinformazioni necessarie a stabilire l’origine delle somme o <strong>la</strong>natura delle o<strong>per</strong>azioni costituenti l’oggetto del<strong>la</strong>segna<strong>la</strong>zione”.Gli analisti possono quindi avvalersi del diritto diconoscere ogni dato a disposizione delle istituzioni bancarie,finanziarie e di ogni altro soggetto considerato dal<strong>la</strong> legge del1990, e successive modificazioni, come destinatario di obblighianti-<strong>ricic<strong>la</strong>ggio</strong>.In chiave internazionale si sottolinea che il T.R.A.C.F.I.N.non può fornire informazioni provenienti dall’esercizio delproprio diritto di accesso se non esistono condizioni direciprocità.L’analisi delle segna<strong>la</strong>zioni consiste, attraverso un processometodico di arricchimento delle informazioni censite, nel<strong>la</strong>trasformazione del semplice sospetto in una presunzione di<strong>ricic<strong>la</strong>ggio</strong>.La materiale disamina delle segna<strong>la</strong>zioni si realizza <strong>per</strong> iltramite del<strong>la</strong> raccolta e lo studio di tutte le informazioni


L’ESPERIENZA FRANCESE 383disponibili, a partire da quelle fornite dai soggetti segna<strong>la</strong>tori,passando attraverso le varie banche dati, come l’archiviodell’O.C.R.G.D.F. e l’acquisizione di documenti e dati daorganismi stranieri con cui il servizio anti<strong>ricic<strong>la</strong>ggio</strong> hastipu<strong>la</strong>to accordi di coo<strong>per</strong>azione.Ma l’arricchimento principale delle segna<strong>la</strong>zioni avvienetramite le informazioni ottenute in seguito all’esercizio deldiritto di accesso informativo.In tale contesto si osserva che il fulcro dell’analisi rimanel’esercizio del diritto di comunicazione che si realizza tramiteuno strettissimo contatto con l’istituto originatore del<strong>la</strong>segna<strong>la</strong>zione, intrattenuto costantemente, nel tempo, dalmedesimo funzionario <strong>per</strong> realizzare quell’indispensabilerapporto fiduciario che assicura l’efficienza e l’efficacia delsistema anti-<strong>ricic<strong>la</strong>ggio</strong>.<strong>Il</strong> T.R.A.C.F.I.N. è tenuto a conservare l’anonimato dellefonti informative e si avvale del segreto professionale piùassoluto.Nel caso di o<strong>per</strong>azioni sospette in corso di svolgimentopuò essere disposta <strong>la</strong> sospensione del<strong>la</strong> transazione <strong>per</strong> unmassimo di dodici ore.Terminato l’iter del<strong>la</strong> disamina del caso, il dossier puòprendere una delle seguenti vie:• se le informazioni si rive<strong>la</strong>no insufficienti <strong>per</strong>concludere positivamente il caso il fascicolo vienearchiviato in una posizione “in sonno” non acquisendomai il carattere del<strong>la</strong> definitività; l’insorgenza di nuovielementi intervenuti mesi o anni dopo l’archiviazionelegittimano una ripresa dell’indagine;• se l’esame del<strong>la</strong> segna<strong>la</strong>zione acc<strong>la</strong>ra l’esistenza di unfondato sospetto di <strong>ricic<strong>la</strong>ggio</strong>,viene informato ilProcuratore del<strong>la</strong> Repubblica che apre un’inchiestagiudiziaria.Se il magistrato ritiene che gli elementi prodotti sianosufficienti <strong>per</strong> avviare un’indagine invia il fascicolo al giudice


384IL CONTRASTO AL RICICLAGGIO NELL’ESPERIENZADEI PRINCIPALI PAESI EUROPEIistruttore o, nel caso contrario, non dà alcun seguito al<strong>la</strong>vicenda.


CAPITOLO VL’ESPERIENZA TEDESCA1. Considerazioni di carattere generaleLe trattative <strong>per</strong> l’applicazione del<strong>la</strong> Convezione delleNazioni Unite dell’anno 1988 - <strong>la</strong> c.d. “Convenzione di Vienna” –iniziarono nel<strong>la</strong> Repubblica Federale Tedesca intorno agli anniottanta e si prolungarono sino agli anni novanta.Nel 1992, <strong>la</strong> Legge concernente <strong>la</strong> lotta al crimineorganizzato, <strong>la</strong> c.d. “OrgKG”, fu approvata con ilprovvedimento normativo re<strong>la</strong>tivo al rintraccio dei proventiprovenienti da gravi reati criminali, mentre il Decreto sul<strong>ricic<strong>la</strong>ggio</strong> di denaro (GwG) fu approvato nel successivo anno1993.Agli inizi del 1995, appena due anni più tardi, al Decretosul <strong>ricic<strong>la</strong>ggio</strong> di denaro furono fatti primi adattamentiattraverso <strong>la</strong> legge <strong>per</strong> <strong>la</strong> lotta al crimine.Tre anni dopo, precisamente il 4 maggio del 1998, <strong>la</strong> Leggesul <strong>per</strong>fezionamento del<strong>la</strong> lotta al crimine organizzato fufinalmente approvata dal Governo Tedesco e, dopo lunghetrattative delle parti politiche, fu aggiunto un altro capitolo alcitato artico<strong>la</strong>to normativo re<strong>la</strong>tivo in partico<strong>la</strong>re al <strong>ricic<strong>la</strong>ggio</strong> didenaro.La Legge attualmente in vigore, che ha apportatomodifiche normative finalizzate ad una più efficace lotta alcrimine organizzato, contiene importanti integrazioni alCodice penale tedesco, al codice di procedura penale ed al<strong>la</strong>legge sul <strong>ricic<strong>la</strong>ggio</strong> di denaro. In partico<strong>la</strong>re, essa ha cercato dineutralizzare alcune delle deficienze riscontrate nel<strong>la</strong> lottaanche strategica del fenomeno criminale in esame, prevedendoulteriori modalità procedurali <strong>per</strong> effettuare <strong>la</strong> confisca di benied altre attività in genere.


386IL CONTRASTO AL RICICLAGGIO NELL’ESPERIENZADEI PRINCIPALI PAESI EUROPEINel quadro strategico del<strong>la</strong> lotta al <strong>ricic<strong>la</strong>ggio</strong>, <strong>la</strong> normativatedesca nello specifico settore - entrata in vigore il 29novembre 1993 – ha previsto il coinvolgimento anche delServizio Investigativo Doganale. Al riguardo, si rileva <strong>per</strong>altroche l’art. 3 del testo base 1 attribuisce al richiamato Ufficiodoganale una partico<strong>la</strong>re responsabilità <strong>per</strong> l’investigazione e <strong>la</strong>sco<strong>per</strong>ta del crimine organizzato internazionale ed inpartico<strong>la</strong>re dei reati gravi comunque connessi con il <strong>ricic<strong>la</strong>ggio</strong>di denaro.Nell’ordinamento giuridico tedesco, <strong>la</strong> lotta al <strong>ricic<strong>la</strong>ggio</strong> didenaro è essenzialmente basata su quattro punti cardine:1. al delitto del <strong>ricic<strong>la</strong>ggio</strong> di denaro (normativamenteprevisto dal<strong>la</strong> sezione 261 del codice penale tedesco) siapplicano le regole procedurali del codice di procedurapenale;2. l’acquisizione di informazioni da Enti ed istituti privatideve avvenire secondo le norme contenute nel<strong>la</strong> leggesul <strong>ricic<strong>la</strong>ggio</strong>;3. il rilevamento di informazioni si attua attraverso ilmonitoraggio dei trasporti di beni e contante attraversoil confine dello Stato;4. individuazione di profitti acquisiti illegalmente.2. Profili di diritto sostanziale e procedurale del delitto di <strong>ricic<strong>la</strong>ggio</strong> inGermania<strong>Il</strong> punto nodale del<strong>la</strong> lotta al <strong>ricic<strong>la</strong>ggio</strong> di denaro nel dirittosostanziale tedesco è il reato di <strong>ricic<strong>la</strong>ggio</strong>, disciplinato nel1 Al riguardo, il paragrafo 12d del<strong>la</strong> legge sull’Amministrazione finanziaria tedesca,che prevede “i compiti ed i poteri degli Uffici Investigativi Doganali nel<strong>la</strong> lotta del <strong>ricic<strong>la</strong>ggio</strong>internazionalmente organizzato”, sancisce fra l’altro che quest’ultimi hanno gli stessidiritti ed obblighi degli appartenenti al<strong>la</strong> Polizia tedesca secondo le prescrizionicontenute nel codice di procedura penale sottolineando, inoltre, che essi sonodipendenti funzionalmente, nell’esecuzione del<strong>la</strong> loro attività, dall’ufficio delPubblico Ministero.


L’ESPERIENZA TEDESCA 387paragrafo 261 del codice penale ed introdotto <strong>per</strong> <strong>la</strong> primavolta il 22 settembre 1992. Tale norma è stata in seguitoampliata e migliorata negli anni 1994 e 1998 dal Decreto <strong>per</strong> <strong>la</strong>Lotta al Crimine. Attualmente, <strong>per</strong>ché si possa par<strong>la</strong>re deldelitto di <strong>ricic<strong>la</strong>ggio</strong>, occorre che vi sia uno dei seguenti reatipresupposti:• delitti così come definiti dal paragrafo 12 del codicepenale e <strong>per</strong> i quali è comunque prevista quale penaedittale il minimo di un anno di reclusione;• delitti <strong>per</strong>seguiti dal<strong>la</strong> Legge sul<strong>la</strong> Droga (paragrafo 29,sub-sezione 1, del Decreto sui narcotici);• gravi delitti di contrabbando ed in partico<strong>la</strong>re quelloriguardante merci soggette ad onerosi prelievi coattiviquali, ad esempio, le sigarette e l’alcool nonché ilcommercio di merci ricevute in evasione d’imposta(paragrafi 373 e 374 del<strong>la</strong> legge fiscale);• appropriazione indebita (paragrafo 264 c.p.);• frode sulle sovvenzioni (paragrafo 264 c.p.);• abuso di trust (paragrafo 266 c.p.);• falsificazione di documenti (paragrafo 267 c.p.);• corruzione (paragrafo 332 c.p.);• associazione a delinquere (paragrafo 129 c.p.).La ratio di tale norma è quel<strong>la</strong> di mirare a punire <strong>la</strong> condottacriminosa di colui che vuole nascondere i profitti cheprovengono dalle citate attività illecite e provvedereconseguentemente a confiscare le attività dei responsabili.Si cerca, in altre parole, di intimidire i criminali tramitel’applicazione di severi punizioni cercando di facilitare <strong>la</strong>confisca di beni provenienti da attività criminose.L’area di responsabilità dell’Amministrazione doganaleriguarda il settore del<strong>la</strong> lotta agli stupefacenti, al contrabbandointernazionale di alcool e sigarette, delitti connessi al<strong>la</strong>vio<strong>la</strong>zione del<strong>la</strong> normativa sul commercio estero quali, adesempio, le infrazioni alle risoluzioni di embargo stabilite dalleNazioni Unite, nonché, infine, <strong>la</strong> lotta alle frodi sulle


388IL CONTRASTO AL RICICLAGGIO NELL’ESPERIENZADEI PRINCIPALI PAESI EUROPEIsovvenzioni nel settore del<strong>la</strong> normativa del mercato agricoloeuropeo.Le regole fondamentali del codice di procedura penale <strong>per</strong>sostenere <strong>la</strong> lotta al <strong>ricic<strong>la</strong>ggio</strong> di denaro sono contenute nelparagrafo 100 nel quale viene attribuita significativaimportanza al monitoraggio delle telecomunicazioni.Un’innovazione centrale nel<strong>la</strong> politica legale nel c.p.p. è <strong>la</strong>registrazione di conversazioni private. Le condizioniindispensabili <strong>per</strong> avviare tale attività d’indagine sono stabilitenel paragrafo 100c, n. 3. dove, fra i casi contemp<strong>la</strong>ti, figuraanche <strong>la</strong> lotta al <strong>ricic<strong>la</strong>ggio</strong> 2 .In proposito, il paragrafo 100c, sub-sezione 2, ed ilparagrafo 100d, sub-sezione 2 e seguenti, sanciscono che leo<strong>per</strong>azioni di intercettazione telefoniche sono limitate a pochie tassativi casi che devono essere puntualmente motivati.La legge <strong>per</strong> <strong>la</strong> lotta al <strong>ricic<strong>la</strong>ggio</strong> di denaro si prefigge loscopo di facilitare l’individuazione dei profitti provenienti daalcuni gravi delitti, rendere più difficile <strong>la</strong> <strong>per</strong>petrazione deldelitto stesso, nonché fare il possibile <strong>per</strong> riconoscere lestrutture del crimine organizzato.Nel<strong>la</strong> formu<strong>la</strong>zione del “Money Laundering Act”, <strong>la</strong>legis<strong>la</strong>zione fu guidata dal<strong>la</strong> consapevolezza che il <strong>ricic<strong>la</strong>ggio</strong> didenaro attecchisce dove naturalmente viene mosso il denaro o,più in generale, dove avvengono transazioni finanziarie.Fra l’altro, il Decreto sul <strong>ricic<strong>la</strong>ggio</strong> si interessa di tutti gliimprenditori al fine di identificare i loro clienti e verificare chele transazioni di denaro contante non su<strong>per</strong>ino <strong>la</strong> spoglia di30.000 marchi tedeschi. Sono obbligati a tale attività dicomunicazione oltre agli istituti finanziari in genere, anche lecompagnie di assicurazione, le società finanziarie, i2 L’ordinamento tedesco prevede, inoltre, <strong>la</strong> possibilità di procedere ad intercettazionitelefoniche nel caso in cui si proceda ad un’attività d’indagine <strong>per</strong> falsificazione dimoneta o contraffazione di carte di credito, traffico di esseri umani, omicidio ogenocidio, gravi reati contro l’incolumità <strong>per</strong>sonale.


L’ESPERIENZA TEDESCA 389commercianti di metalli preziosi (oro e argento) in lingottinonché i casinò.Grazie al<strong>la</strong> rego<strong>la</strong> stabilita dal<strong>la</strong> legge di comunicare i casisospetti, sono state create le condizioni <strong>per</strong> combattere il<strong>ricic<strong>la</strong>ggio</strong> di danaro sporco investito soprattutto nellestrutture societarie.Sul<strong>la</strong> base di questa considerazione, gli istituti <strong>per</strong> i servizifinanziari (ad esempio, banche e compagnie di assicurazione)sono obbligate a comunicare, senza ritardo, alle Autorità cuicompete <strong>la</strong> lotta a tali fenomeni delittuosi eventuali episodiche <strong>la</strong>sciano intravedere possibili sospetti di <strong>ricic<strong>la</strong>ggio</strong>secondo quanto previsto nel codice penale.Coloro i quali sono responsabili del<strong>la</strong> lotta al <strong>ricic<strong>la</strong>ggio</strong>non sono solo gli uffici del Pubblico Ministero e le Autorità diPolizia dei singoli Stati federali del<strong>la</strong> Germania, ma anche iServizi Investigativi Doganali con <strong>la</strong> limitazione che <strong>la</strong>comunicazione dell’o<strong>per</strong>azione sospetta dovrebbe riferirsi allostato degli affari con i traffici economici internazionali.L’esame delle investigazioni preliminari ha mostrato che iricic<strong>la</strong>tori di danaro non solo posizionano le loro attivitàacquisite illegalmente in Germania o in altri Paesi, facendoliaffluire nei circuiti finanziari ed eludendo così specifichedirettive contenute nel “Money Laundering Act”, ma in molticasi trasportano fisicamente con sé, oltre il confine, le propriedisponibilità costituite anche da contanti, in modo da investirlidirettamente in quei Paesi nei quali non esiste una strategia dilotta al <strong>ricic<strong>la</strong>ggio</strong> di danaro ovvero l’intensità del contrasto èminore.In concomitanza con l’introduzione del<strong>la</strong> legge riguardantele modifiche al<strong>la</strong> lotta al <strong>ricic<strong>la</strong>ggio</strong> del 9 maggio 1998,all’Amministrazione Doganale Federale Tedesca è statoaffidato, quale nuovo ed innovativo obiettivo, il compito dimonitorare i passaggi di contante attraverso i confini nazionali.In virtù dell’art. 4 di questa Legge, il paragrafo 12a del Decreto


390IL CONTRASTO AL RICICLAGGIO NELL’ESPERIENZADEI PRINCIPALI PAESI EUROPEIsull’Amministrazione fiscale fu riformu<strong>la</strong>to e furono aggiunti iparagrafi 12b e 12d.Con tale modifica normativa, l’Amministrazione FederaleDoganale è stata dotata di un efficace strumento di lotta <strong>per</strong>combattere il <strong>ricic<strong>la</strong>ggio</strong>, consistente nell’acquisizione di unaserie di informazioni afferenti attività illegali nascoste.Dal 1° gennaio 2000, il paragrafo 12a, sub-sezione 4 delDecreto sull’Amministrazione finanziaria è stato a sua voltamodificato con l’entrata in vigore, nel 1999, del “TaxAdjustment Act”. Di conseguenza, <strong>la</strong> trasmissione dei dati delle<strong>per</strong>sone interessate alle altre Autorità finanziarie è ammissibile,in linea di massima, non solo <strong>per</strong> individuarli, ma <strong>per</strong> avviarenei loro confronti l’applicazione del<strong>la</strong> proceduraamministrativa che può culminare anche con una sanzioneamministrativa ovvero penale.<strong>Il</strong> Ministro delle Finanze Federale Tedesco, d’intesa conquello degli Interni, ha assegnato alle Sezioni di Controllo diConfine (BGS) ed all’Amministrazione Doganale il compito dicontrol<strong>la</strong>re il passaggio (esportazione e/o importazione) didenaro contante attraverso i confini.Oggetto d’interesse in questi controlli effettuati al confinedello Stato Tedesco con i Paesi che non fanno partedell’Unione Europea sono oltre al danaro contante anche altriequivalenti mezzi di pagamento come gli assegni, i biglietti dicambio, le garanzie, il valore di taluni metalli o pietre preziose.Le modalità di controllo consistono essenzialmente nel<strong>la</strong>richiesta formu<strong>la</strong>ta dai funzionari doganali ai viaggiatori tesa aconoscere se i valori trasportati sono su<strong>per</strong>iori a 30.000 marchitedeschi ed inoltre a rilevare <strong>la</strong> natura, l’origine del bene ed ilbeneficiario dei valori trasportati.Se vi è <strong>la</strong> ragione di credere che il contante o gli equivalentimezzi di pagamento stanno <strong>per</strong> essere trasportati <strong>per</strong> finalitàconnesse al delitto di <strong>ricic<strong>la</strong>ggio</strong> di danaro, i funzionaridoganali, unitamente alle guardie confinarie, possonosequestrare gli oggetti di valore sino ad un massimo di due


L’ESPERIENZA TEDESCA 391giorni <strong>la</strong>vorativi (48 ore) dal momento del ritrovamento inmodo da cercare di scoprire l’origine e lo scopo del loroimpiego. Con un’eventuale decisone assunta dal magistratocompetente, tale <strong>la</strong>sso temporale di 48 ore può essere estesosino ad un mese.Coloro i quali non comunicano i reali valori trasportati o lofanno in maniera incompleta, si rendono responsabili di unagrave vio<strong>la</strong>zione considerata lesiva dell’ordine pubblico e,come tali, sono passibili di sanzioni pecuniarie che possonoessere anche più gravi dell’intero ammontare dei valori nondichiarati.La circostanza che attualmente vi sia una grande facilità dicirco<strong>la</strong>zione delle <strong>per</strong>sone attraverso i confini dei vari Stati, seda un <strong>la</strong>to è sintomatica di una reale “libertà internazionale”,dall’altro ha inevitabilmente determinato un’agevo<strong>la</strong>zione deicomportamenti criminali.È ora, infatti, più facile viaggiare a livello internazionalesenza essere riconosciuti e, così, le organizzazioni criminalio<strong>per</strong>anti sono strutturate in grosse gang all’interno delle qualivi è una vera e propria divisione di compiti, il cui obiettivoillecito è quello di ottenere dall’attività criminale il più altoprofitto possibile. Questo significa, in altre parole, chel’individuazione delle fonti di approvvigionamento delleorganizzazioni criminali è un importante se non il piùsignificativo mezzo nel<strong>la</strong> lotta al crimine organizzato.Tutti i provvedimenti normativi approvati nel tempo dalGoverno Tedesco 3 hanno in definitiva mirato a mettere incondizione i Pubblici Ministeri ed i Tribunali di attaccare edindebolire a livello internazionale il crimine organizzato il cuipunto di forza sono appunto le risorse finanziarie.3 Fra esse, devono essere menzionate le modifiche al codice penale ed a quello diprocedura penale, <strong>la</strong> Legge sul Ricic<strong>la</strong>ggio del danaro nonché quel<strong>la</strong> il decretosull’Amministrazione fiscale.


392IL CONTRASTO AL RICICLAGGIO NELL’ESPERIENZADEI PRINCIPALI PAESI EUROPEIPer l’ordinamento tedesco, l’obiettivo che ci si deveprefiggere è di “alleggerire” delle sue disponibilità finanziarie ilresponsabile del delitto dopo <strong>la</strong> pronuncia del<strong>la</strong> sentenza dicondanna, in modo tale da non consentirgli di trovaregiovamento dei profitti guadagnati a seguito del<strong>la</strong> sua attivitàcriminosa.Nel<strong>la</strong> pratica attuazione di tale attività di “skimming”(letteralmente “scrematura”), le indicazioni o<strong>per</strong>ativecontemp<strong>la</strong>te dal<strong>la</strong> normativa tedesca sono contenute sia innorme di carattere sostanziale 4 che procedurale 5 le qualicomportano, in sintesi, nei confronti del<strong>la</strong> <strong>per</strong>sonaresponsabile:• l’irrogazione di sanzioni pecuniarie. La pena pecuniaria,prevista nel paragrafo 43a del c.p., è un provvedimentofacoltativo <strong>la</strong> cui applicazione ha anche un effetto sulgrado del<strong>la</strong> pena. I provvedimenti obbligatori deiparagrafi 73 e seguenti, paragonati a quelli del paragrafo43a del c.p., sono stati sufficienti <strong>per</strong> tutti i casiconosciuti sino ad adesso;• il sequestro dei proventi illeciti;• il sequestro <strong>per</strong> il risarcimento del valore dei beni. Taleprovvedimento <strong>per</strong>mette di ricorrere al risarcimento delvalore del bene che il colpevole ha ottenuto comerisultato del reato se ciò che è stato rubato non esistepiù o non è più disponibile. <strong>Il</strong> risarcimento che spetta, aseconda dei casi, allo Stato o al<strong>la</strong> parte lesa è convertitoin risarcimento pecuniario che può essere soddisfattomediante le disponibilità dell’accusato;• il c.d. sequestro “ampliato”. Esso si tiene in considerazionese una legge si riferisce a questo provvedimento e se le4 I riferimenti normativi di tale attività di intervento nei confronti dei ricic<strong>la</strong>tori sono iparagrafi 43a, 73, 73a, 73d, sub-sezione 1 e 2, 74 e 74c del codice penale tedesco.5 Cfr. paragrafi 111b e seguenti, 430 e 443 del codice di procedura penale, nonchél’ottavo libro del Codice di procedura civile.


L’ESPERIENZA TEDESCA 393circostanze giustificano <strong>la</strong> presunzione che gli oggettisono stati acquisiti <strong>per</strong> o come risultato di azioni illegali.La finalità dell’applicazione di questo provvedimento siè comunque rive<strong>la</strong>to sino ad ora poco incisivo;• <strong>la</strong> confisca. Nessuna attenzione ulteriore è rivolta al<strong>la</strong>confisca degli strumenti e dell’equipaggiamento usato<strong>per</strong> compiere il reato nei paragrafi 74 e ss. del c.p.poiché questo provvedimento non crea probleminell’applicazione pratica.3. Lo Z.K.A.Lo ZKA di Colonia (acronimo tedesco di Zollkrimina<strong>la</strong>mt –Ufficio <strong>per</strong> i Crimini Doganali) è stato istituito il 15 luglio1992 <strong>per</strong> effetto delle nuove disposizioni introdotte con taledecorrenza nel<strong>la</strong> Legge Doganale Federale. Esso costituisce illivello “federale” dell’Amministrazione doganale tedesca, ed èposto alle dirette dipendenze del Ministro Federale delleFinanze, nel<strong>la</strong> sua qualità di massima Autoritàdell’Amministrazione finanziaria federale. Allo ZKA, nel<strong>la</strong> suaqualità legale di “autorità federale su<strong>per</strong>iore”, sono attribuite lefunzioni di Servizio <strong>per</strong> le Investigazioni Doganali, <strong>per</strong> effettodi un considerevole ampliamento delle attribuzioni già propriedel preesistente ZKI (Zollkriminalinstitut – Istituto diCriminologia Doganale, soppresso contestualmenteall’istituzione dello ZKA).<strong>Il</strong> livello “regionale” dell’amministrazione finanziaria del<strong>la</strong>Germania è costituito dalle OFD 6 (Oberfinanzdirektion –Direzioni Su<strong>per</strong>iori delle Finanze), cui fanno capo tutti idiversi Uffici c<strong>la</strong>ssificati a livello “locale”; non esiste, dunque,6 Le OFD attualmente esistenti sono otto, istituite a Chemnitz, Amburgo, Hannover,Karlsruhe, Coblenza, Colonia, Norimberga, Cottbus.


394IL CONTRASTO AL RICICLAGGIO NELL’ESPERIENZADEI PRINCIPALI PAESI EUROPEIattualmente una struttura “regionale” con funzionipropriamente doganali.Le Autorità doganali di livello “locale”, dipendenti dalleOFD, sono:• le HZA (Hauptzol<strong>la</strong>mt - Uffici Doganali principali) e leZA (Zol<strong>la</strong>mt – Uffici Doganali) da esse ulteriormentedipendenti, cui compete l’amministrazione dei tributidoganali e <strong>la</strong> vigi<strong>la</strong>nza nelle aree doganali. Le HZAo<strong>per</strong>ano spesso sequestri penali nel corso dell’attivitànegli spazi doganali, ed in tal caso inviano le necessariere<strong>la</strong>zioni direttamente al Pubblico Ministero;• le ZFA (Zollfahndungsamt – Uffici <strong>per</strong> le InvestigazioniDoganali, alcuni dei quali hanno alle dipendenze delleZweitstelle – Sezioni staccate), funzionalmente dipendentidallo ZKA 7 <strong>per</strong> gli aspetti concernenti <strong>la</strong> gestione delleinformazioni ed il coordinamento o<strong>per</strong>ativo. Lo ZKA,tuttavia, non ha potere di su<strong>per</strong>visione delleinvestigazioni doganali, che rimane riservato alle OFD.Le ZFA possono essere definite come “polizia criminaledell’amministrazione doganale”. Infatti, il <strong>per</strong>sonaledelle ZFA, a norma del codice di procedura penale, ha imedesimi diritti ed obblighi del <strong>per</strong>sonale delle forze dipolizia criminale. Ciò significa che gli agenti delle ZFAhanno essenzialmente il compito di chiarire i fatti e diassicurare le prove rilevanti, in modo da consentire alpubblico ministero di assumere <strong>la</strong> propria decisionefinale in re<strong>la</strong>zione all’esito delle indagini preliminari, e diformu<strong>la</strong>re le conseguenti proposte al giudice delleindagini preliminari. Le ZFA possono anche sviluppare7 Le ZFA attualmente esistenti sono ventuno, con sedi a: Dresda, Erfurt, (OFDChemnitz); Amburgo, Rostock, Kiel (OFD Amburgo); Hannover, Magdeburgo,Brema (OFD Hannover); Karlsruhe, Friburgo, Stoccarda (OFD Karlsruhe);Coblenza, Francoforte s.M., Saarbruecken (OFD Coblenza); Colonia, Duesseldorf,Muenster (OFD Colonia); Norimberga, Monaco di Baviera (OFD Norimberga);Potsdam, Berlino (OFD Cottbus).


L’ESPERIENZA TEDESCA 395a livello investigativo i casi scaturenti dall’attivitàrepressiva del contrabbando già svolta dalle HZA;• gli Uffici Doganali Principali <strong>per</strong> i Controlli Doganali,che eseguono i controlli di natura meramenteamministrativa sui documenti doganali, previsti dallenorme comunitarie. Se nel corso di tali controllivengono rilevate delle anomalie, le conseguenti indaginivengono sviluppate dal<strong>la</strong> ZFA competente <strong>per</strong>territorio.• Nel<strong>la</strong> sua qualità di agenzia centrale, lo ZKA:• raccoglie, valuta e distribuisce informazioni alle ZFA edalle altre strutture dell’amministrazione, quali gli UfficiDoganali Principali <strong>per</strong> i Controlli Doganali, il serviziodi verificazione delle accise ed i servizi confinari diimmissione in libera pratica e di sorveglianza;• coordina e dirige le investigazioni delle ZFA;• conduce autonome indagini in specifici casi dipartico<strong>la</strong>re importanza;• agisce in coo<strong>per</strong>azione con altre strutture nazionali, inpartico<strong>la</strong>re con il BKA (Bundeskrimina<strong>la</strong>mt – UfficioFederale Criminale di Wiesbaden) e con le LKA(Laendeskrimina<strong>la</strong>mt – Uffici Statali Criminali), le autoritàeconomiche e fiscali, e le Autorità Giudiziarie;• fornisce e riceve mutua assistenza sia amministrativa, siagiudiziaria, verso e dalle Autorità doganali estere e dalleagenzie comunitarie, in forza di numerosi accordibi<strong>la</strong>terali e multi<strong>la</strong>terali;• effettua <strong>per</strong>izie tecniche e legali valide ai fini giudiziari.• il compito di base dello ZKA rimane quello,tradizionale, di fungere da agenzia centrale del servizioinvestigativo doganale tedesco, con l’obiettivo primariodi combattere le evasioni dei diritti d’importazione edelle accise. Da alcuni anni, <strong>la</strong> massima priorità è stataassegnata al contrasto al contrabbando di sigarette e dialcool. La struttura ha un ruolo cruciale soprattutto in


396IL CONTRASTO AL RICICLAGGIO NELL’ESPERIENZADEI PRINCIPALI PAESI EUROPEIconnessione con <strong>la</strong> vigi<strong>la</strong>nza del commercio estero,anche ai fini dell’applicazione dei regimi di embargoquando applicati, e con <strong>la</strong> repressione delle vio<strong>la</strong>zionicriminali riguardanti quest’area.Con riferimento al Piano Nazionale <strong>per</strong> il Contrasto agliStupefacenti del 13 giugno 1990, lo ZKA ha ricevuto ulterioricompiti nel quadro del<strong>la</strong> lotta contro il crimine indotto dalledroghe, andando ben oltre le preesistenti funzioni dicoordinamento e di canalizzazione delle informazioni a favoredelle ZFA e dei servizi confinari di sorveglianza.Per quanto di più diretto interesse di questo nostro studio,possiamo rilevare che, con l’entrata in vigore delle previsioniin materia di <strong>ricic<strong>la</strong>ggio</strong>, l’Amministrazione doganale haricevuto un nuovo importante compito, che ha portato al<strong>la</strong>creazione di 17 gruppi misti dogana-polizia con finalitàanti<strong>ricic<strong>la</strong>ggio</strong>, uno dei quali a livello federale (Gruppo mistoZKA/BKA, con sede a Wiesbaden), e gli altri a livello locale(ZFA/LKA) 8 . <strong>Il</strong> gruppo misto federale è stato costituito conun accordo di livello federale tra le due strutture centraliinteressate; i gruppi misti locali sono stati formati sul<strong>la</strong> base diintese autonomamente intercorse tra le singole ZFA e LKA 9 .La continua coo<strong>per</strong>azione dello ZKA con le autoritàdoganali di tutta Europa, nonché, in termini più ampi <strong>la</strong> suaintegrazione nel sistema di informazione internazionale, hannocostituito il terreno favorevole <strong>per</strong> <strong>la</strong> creazione, presso <strong>la</strong> sede8 I gruppi misti locali anti<strong>ricic<strong>la</strong>ggio</strong> hanno sede a Kiel, Rostock, Amburgo,Hannover, Magdeburgo, Berlino, Potsdam, Dresda, Duesseldorf, Erfurt,Saarbruecken, Karlsruhe, Stoccarda, Friburgo, Monaco e Wiesbaden (dove sisovrappone al gruppo misto centrale).9 I gruppi misti polizia-dogana derivano dall’es<strong>per</strong>ienza già maturata nel settore del<strong>la</strong>lotta al traffico di stupefacenti; in questo settore, <strong>per</strong>ò, non esiste un gruppocentrale ZKA/BKA, ma solo 27 gruppi locali basati su accordi in sede <strong>per</strong>iferica. Igruppi locali sono basati a Flensburg, Kiel, Luebeck, Itzehoe, Rostock, Amburgo,Oldenburg, Brema, Osnabrueck, Hannover, Magdeburgo, Berlino, Potsdam,Dresda, Duesseldorf, Essen, Colonia, Erfurt, Kassel, Francoforte sul Meno,Magonza, Saarbruecken, Karlsruhe, Stoccarda, Friburgo, Monaco e Norimberga.


L’ESPERIENZA TEDESCA 397dello ZKA stesso, dell’ufficio regionale <strong>per</strong> l’Europadell’Organizzazione Mondiale delle Dogane (RILO/WE –Regional Intelligence and Liaison Office for Western Europe), strutturaa carattere internazionale che ha <strong>la</strong> funzione di e<strong>la</strong>borare alivello regionale documenti di analisi, punti di situazione,progetti d’azione <strong>per</strong> prevenire il contrabbando 10 .Un altro settore di considerevole importanza, sviluppatosinotevolmente negli ultimi anni, è quello del<strong>la</strong> mutua assistenzasia amministrativa, sia giudiziaria. Lo ZKA assolve tali compitinelle re<strong>la</strong>zioni con le Istituzioni comunitarie ed i Servizicol<strong>la</strong>terali dei Paesi membri o dei Paesi terzi, re<strong>la</strong>tivamente allematerie in cui esso è stato individuato quale agenzia dicontatto <strong>per</strong> effetto di specifici accordi internazionali, o nelcaso in cui tale funzione sia stata espressamente autorizzata dalMinistro Federale delle Finanze. Lo ZKA è impegnato adassicurare con continuità <strong>la</strong> rapida ed uniforme coo<strong>per</strong>azionenel quadro del<strong>la</strong> lotta contro il crimine internazionale.La tendenza all’incremento dell’uso del<strong>la</strong> violenza da partedei criminali, in partico<strong>la</strong>re da parte dei contrabbandieri disigarette e dei trafficanti di stupefacenti, ha condotto lo ZKAad istituire al proprio interno un gruppo di agentispecificamente addestrati <strong>per</strong> il compimento di missioni adelevato rischio, denominato “Gruppo centrale di supporto”(ZUZ). Lo ZUZ ha sviluppato il proprio addestramento anchein coordinamento con altre forze speciali doganali e nondoganali, e dispone di notevoli equipaggiamenti tecnici,nonché di armi dell’ultima generazione. Lo ZUZ è un gruppopronto all’intervento in tempi brevissimi in qualsiasi punto delterritorio federale.10 <strong>Il</strong> RILO/WE è attualmente diretto da un funzionario dello ZKA; di esso fannoparte anche un altro funzionario del medesimo Ufficio centrale tedesco,rappresentanti delle Amministrazioni doganali di Francia e Danimarca, nonché, dal1° ottobre del 2001, un Ufficiale Su<strong>per</strong>iore del<strong>la</strong> Guardia di Finanza.


398IL CONTRASTO AL RICICLAGGIO NELL’ESPERIENZADEI PRINCIPALI PAESI EUROPEIPer eseguire i propri compiti, lo ZKA ha una strutturaartico<strong>la</strong>ta su tre Gruppi (I Gruppo: Funzioni di supporto; IIGruppo: Compiti assegnati dalle leggi sul commercio estero esul controllo delle armi da guerra; III Gruppo: Altri compitispeciali) e su un’Agenzia Presidenziale. Ciascun Gruppo èartico<strong>la</strong>to su più Sezioni, così come l’Agenzia Presidenziale 11 .<strong>Il</strong> vertice dello ZKA è costituito dal Presidente e dalVicepresidente, nominati direttamente dal Ministro Federaledelle Finanze, che si avvalgono del<strong>la</strong> coo<strong>per</strong>azione direttadell’Ufficio Stampa e Pubbliche Re<strong>la</strong>zioni e del<strong>la</strong> SezioneControllo Interno. Lo ZKA ha un organico di circa 560<strong>per</strong>sone; le ZFA dispongono complessivamente di circa 2.600uomini.In prospettiva, l’amministrazione doganale tedescariorganizzerà <strong>la</strong> propria struttura di livello regionale. Infatti,verranno costituite otto strutture doganali di coordinamento alivello regionale (intermedie tra il livello centrale dello ZKA ed11 Le Sezioni sono le seguenti:• <strong>per</strong> il I Gruppo: I/1 Coordinamento e Centrale O<strong>per</strong>ativa, affari generali; I/2Logistica centrale, Gruppo centrale di supporto; I/3 Supporto o<strong>per</strong>ativo,protezione dei testimoni, gestione delle fonti confidenziali; I/4Addestramento avanzato sul Sistema Informativo Doganale (CIS); I/5Tecnologia informatica e gestione dei dati; I/6 Questioni forensi;• <strong>per</strong> il II Gruppo: II/1 Questioni generali re<strong>la</strong>tive alle norme sul commercioestero, analisi dei mercati mondiali, armi da guerra convenzionali; II/2 ArmiNBC, tecnologie missilistiche e di <strong>la</strong>ncio; II/3 Investigazioni ex art. 5 del<strong>la</strong>legge sull’amministrazione fiscale; II/4 Compiti ex artt. 39 e ss. del<strong>la</strong> legge sulcommercio e sui pagamenti esteri; II/5 Idem;• <strong>per</strong> il III Gruppo: III/1 Contravvenzioni alle regole del mercato comunitario,assistenza legale ed amministrativa, servizio dei documenti; III/2Contravvenzioni alle leggi in materia di accise; III/3 Contravvenzioni al<strong>la</strong>legge doganale, proibizioni e restrizioni all’importazione ed all’esportazione(esclusi gli stupefacenti); III/4 Affari generali concernenti gli stupefacenti,monitoraggio dei precursori; III/5 Concetti <strong>per</strong> le strategie contro il criminecorre<strong>la</strong>to agli stupefacenti, sistemi informativi; III/6 Anti<strong>ricic<strong>la</strong>ggio</strong>, Crimineorganizzato;• <strong>per</strong> l’Agenzia Presidenziale: PR I Organizzazione; PR II Gestione del<strong>per</strong>sonale, affari legali generali, protezione dei dati; PR III Bi<strong>la</strong>ncio, serviziinterni.


L’ESPERIENZA TEDESCA 399il livello locale delle ZFA e sostanzialmente affiancate alleOFD). Le nuove strutture, oltre a costituire un nuovo livellogerarchico-funzionale, saranno caratterizzate dall’avereciascuna una specializzazione in una delle funzioni propriedell’amministrazione doganale (contrasto al contrabbando disigarette, contrasto al contrabbando di merci dalle sigarette,antidroga, anti<strong>ricic<strong>la</strong>ggio</strong> ed altre da individuare) che saràmessa a disposizione quale “ex<strong>per</strong>tise” a favore di tutte lestrutture di livello equiordinato o inferiore, o<strong>per</strong>anti inqualsiasi area dello Stato federale.Per quanto riguarda l’attività o<strong>per</strong>ativa svolta sul fronte delcontrasto e repressione del <strong>ricic<strong>la</strong>ggio</strong>, lo ZKA dedicanotevole attenzione ai movimenti transfrontalieri di denarocontante <strong>per</strong> un valore eccedente il limite di 30.000 marchitedeschi. Quando movimenti del<strong>la</strong> specie vengono rilevati –mediante controlli fisici alle frontiere esterne del<strong>la</strong> RepubblicaFederale, sia terrestri che aeroportuali o marittime - <strong>la</strong> doganaha l’autorità di trattenere il denaro <strong>per</strong> un massimo di 48 ore,durante le quali è possibile effettuare tutti i controlli consentitidalle leggi federali <strong>per</strong> chiarire se l’o<strong>per</strong>azione possa rientrarenei criteri di “sospetto” che consentono l’innesco delleprocedure o<strong>per</strong>ative previste dal<strong>la</strong> legge anti<strong>ricic<strong>la</strong>ggio</strong>. Dinorma, specie in ambito aeroportuale, vengono selezionateprovenienze dei passeggeri ritenute a maggior rischio su cuiindirizzare i controlli; <strong>per</strong> l’individuazione dei singolipasseggeri da sottoporre a controllo non esistono criterioggettivi. Tra le iniziative allo studio <strong>per</strong> incrementare taleforma di controllo anti<strong>ricic<strong>la</strong>ggio</strong>, vi è quel<strong>la</strong> di dotare ledogane di “cani anti<strong>ricic<strong>la</strong>ggio</strong>”, che - a seguito di unospecifico addestramento – potrebbero risultare in grado di<strong>per</strong>cepire l’odore caratteristico delle banconote eventualmentecustodite in grande quantità nei bagagli. Es<strong>per</strong>ienze positive intal senso sono già state condotte nel Regno Unito.


400IL CONTRASTO AL RICICLAGGIO NELL’ESPERIENZADEI PRINCIPALI PAESI EUROPEI4. Prospettive di evoluzione a breve termineAll’inizio del mese di ottobre del 2001, il Governo tedescoha annunciato un progetto volto al contrasto delle attivitàfinanziarie a supporto del terrorismo internazionale, che,qualora approvato, implicherà una significativa rivisitazionedegli assetti nazionali anti<strong>ricic<strong>la</strong>ggio</strong>, essendo basato sul<strong>la</strong>creazione di un’agenzia federale dell’intelligence finanziaria,attualmente non prevista dall’ordinamento di quel Paese.<strong>Il</strong> progettato organismo dovrebbe gestire in manieracentralizzata tutte le informazioni raccolte sul territorio dalleautorità di polizia e di sorveglianza, avvalendosi anche di unmonitoraggio rafforzato dei conti bancari a livello federale - inbuona sostanza, l’istituzione di un’anagrafe dei conti correntibancari – gestito dal Bundesaufsichamt fur das Kreditwesen (BAKre)con sede a Bonn.L’iniziativa del Governo appare in sintonia con alcunerecenti prese di posizione del<strong>la</strong> Banca Centrale Federale(Bundesbank), il cui presidente si è schierato a favore di leggiche diano più spazio alle attività di controllo finanziario 12 .Deve <strong>per</strong>ò rilevarsi come l’iniziativa debba vincere leresistenze, anche forti, di <strong>la</strong>rga parte dell’opinione pubblicatedesca, fortemente orientata ad una gelosa custodia del“segreto bancario” e del<strong>la</strong> chiusura del<strong>la</strong> sfera privata – quindicomprese anche le attività finanziarie – rispetto all’azione degliorgani di controllo, specialmente federali, <strong>la</strong> cui attività vienetradizionalmente e diffusamente considerata al<strong>la</strong> stregua diun’ingerenza.12 Cfr. CIANI P. – MARCHESE G., La politica europea in materia di <strong>ricic<strong>la</strong>ggio</strong> e reatifinanziari, in Riv. G. di F., n. 1/2002.


CAPITOLO VIL’ESPERIENZA INGLESE1. La legis<strong>la</strong>zione anti<strong>ricic<strong>la</strong>ggio</strong> nel Regno UnitoLe norme repressive del <strong>ricic<strong>la</strong>ggio</strong> sono contenute nelDrug Trafficking Offences Act del 1986, nel Criminal Justice Act del1988, nel Prevention of Terrorism Bill del 1989 e nel<strong>la</strong> legis<strong>la</strong>zionedel 1993 1 .<strong>Il</strong> primo provvedimento riguarda il <strong>ricic<strong>la</strong>ggio</strong> dei proventidel narcotraffico e punisce “Chiunque, sapendo o sospettandoche una <strong>per</strong>sona sia coinvolta nel traffico di stupefacenti,ponga in essere una delle seguenti condotte:• consenta <strong>la</strong> conservazione o il controllo dei proventidell’attività criminosa;• metta fondi a disposizione del trafficante;• gli presti aiuto nell’investimento delle somme derivantidal reato”.I provvedimenti del 1988 e 1989 sono dedicati, tra l’altro,al<strong>la</strong> prevenzione del <strong>ricic<strong>la</strong>ggio</strong> dei proventi derivanti da altreattività criminose.<strong>Il</strong> Criminal Justice Act, in partico<strong>la</strong>re, prevede <strong>la</strong> possibilità diconge<strong>la</strong>re i proventi di attività criminose diverse dal traffico didroga, purché di importo su<strong>per</strong>iore a 10.000 sterline, e diderogare, in talune circostanze, al segreto professionale.In re<strong>la</strong>zione agli obblighi a carico degli intermediarifinanziari, oltre a quello di soddisfare le richieste avanzate dal<strong>la</strong>polizia o dalle dogane nell’ambito dell’attività di contrasto al1 Pol<strong>la</strong>ri N., “Tecnica delle inchieste patrimoniali <strong>per</strong> <strong>la</strong> lotta al<strong>la</strong> criminalitàorganizzata”, Laurus Robuffo, pag.364; Ferraioli L., “La normativa anti<strong>ricic<strong>la</strong>ggio</strong>”,Piro<strong>la</strong> Editore, pag.247; Delle Femmine, “La legis<strong>la</strong>zione anti<strong>ricic<strong>la</strong>ggio</strong> in ambitocomunitario ed internazionale”, Rivista Guardia di Finanza n.1, 1995, pag.86


402IL CONTRASTO AL RICICLAGGIO NELL’ESPERIENZADEI PRINCIPALI PAESI EUROPEInarcotraffico, sono state previste sanzioni <strong>per</strong> l’illecitadivulgazione di notizie sulle indagini, ma, seguendo forse unastrada più concreta, è stato abolito il segreto bancario ed èstato affidato alle banche il compito di segna<strong>la</strong>re non tutte leo<strong>per</strong>azioni con certe caratteristiche ma solo quelle che, a lorogiudizio, risultino sospette.Le norme sul <strong>ricic<strong>la</strong>ggio</strong> del 1993, rendono obbligatorial’identificazione del cliente, <strong>la</strong> tenuta di archivi, l’attività direvisione e <strong>la</strong> segna<strong>la</strong>zione di transazioni sospette in re<strong>la</strong>zionead un’ampia gamma di o<strong>per</strong>azioni.Si rappresenta che anche nel<strong>la</strong> legis<strong>la</strong>zione inglese <strong>per</strong> <strong>la</strong>configurabilità del reato di <strong>ricic<strong>la</strong>ggio</strong> è sempre necessario ilreato presupposto (predicate offense). In realtà <strong>la</strong> giurisprudenzaanglosassone 2 ha di fatto accettato <strong>la</strong> circostanza in base al<strong>la</strong>quale <strong>per</strong> <strong>la</strong> sussistenza di una delle fattispecie del <strong>ricic<strong>la</strong>ggio</strong>non è sempre indispensabile provare <strong>la</strong> presenza di uno deireati presupposto, ma è comunemente accettato chel’imputato possa essere ritenuto colpevole del reato di<strong>ricic<strong>la</strong>ggio</strong> attraverso il ricorso all’istituto dell’inversionedell’onere del<strong>la</strong> prova (riverse borden prove).Misure attive sono state anche assunte con riguardo al<strong>la</strong>coo<strong>per</strong>azione internazionale e numerosi nuovi accordi sul<strong>la</strong>confisca sono entrati recentemente in vigore.Tali misure sono state completate da provvedimentiamministrativi, quali il miglioramento delle istruzioni <strong>per</strong> leistituzioni finanziarie e le procedure riguardanti le segna<strong>la</strong>zionie le indagini sulle o<strong>per</strong>azioni sospette, che hannoimplementato le comunicazioni tra le istituzioni finanziarie eaumentata <strong>la</strong> consapevolezza del rischio di <strong>ricic<strong>la</strong>ggio</strong> da partedelle imprese non finanziarie.Ulteriori affinamenti potrebbero rendere il sistema ancorpiù efficiente: così, ad esempio, il National Criminal Intelligence2 Si rammenta che il Regno Unito, a differenza dell’Italia, è un Paese di common <strong>la</strong>w.


L’ESPERIENZA INGLESE 4<strong>03</strong>Service dovrebbe disporre di maggiori risorse umane etecnologiche, indispensabili <strong>per</strong> intraprendere efficacementeiniziative anti<strong>ricic<strong>la</strong>ggio</strong>.Inoltre <strong>la</strong> mancanza di e<strong>la</strong>borazioni statistiche sui risultatidelle segna<strong>la</strong>zioni delle o<strong>per</strong>azioni sospette comporta difficoltàdi analisi del livello di efficienza del sistema.Altre aree di intervento potrebbero riguardare:l’ampliamento del<strong>la</strong> legis<strong>la</strong>zione inerente il sequestro e <strong>la</strong>confisca del denaro contante, originato dal traffico di sostanzestupefacenti, contrabbandato attraverso il confine; nonchél’estensione del<strong>la</strong> normativa anti<strong>ricic<strong>la</strong>ggio</strong> nei confronti delleattività di natura finanziaria poste in essere da professionisti.Sarebbe, <strong>per</strong>altro, opportuna un’analisi a tutto campodell’attività degli Uffici di cambio, al fine di individuare se sianecessaria qualche forma di registrazione o vigi<strong>la</strong>nza.Conclusivamente, il sistema anti<strong>ricic<strong>la</strong>ggio</strong> del Regno Unitorisulta strutturato e completo, grazie anche alle rivisitazioni edai miglioramenti apportati in conformità con le 40Raccomandazioni del GAFI.Infatti numerosi comparti del sistema anti<strong>ricic<strong>la</strong>ggio</strong> delRegno Unito costituiscono un modello che potrebbe essered’esempio <strong>per</strong> altri Paesi e ciò vale partico<strong>la</strong>rmente <strong>per</strong>l’eccellente sistema di addestramento del <strong>per</strong>sonale e <strong>per</strong> leIstruzioni emanate in ambito bancario.I sistemi attivi di vigi<strong>la</strong>nza, coo<strong>per</strong>azione, diffusione del<strong>la</strong>cultura dell’anti<strong>ricic<strong>la</strong>ggio</strong> nel settore finanziario, sonoconsolidati da una legis<strong>la</strong>zione penale precisa ed efficace.L’atteggiamento e le misure assunte <strong>per</strong> quanto attiene <strong>la</strong>coo<strong>per</strong>azione ed il coordinamento, nonché <strong>la</strong> disponibilità arivisitare misure preesistenti, benché re<strong>la</strong>tivamente recenti,possono essere indicati ad esempio <strong>per</strong> gli altri Paesi.


404IL CONTRASTO AL RICICLAGGIO NELL’ESPERIENZADEI PRINCIPALI PAESI EUROPEI2. Organismi di contrasto<strong>Il</strong> National Criminal Intelligence Service (di seguito NCIS) èl’agenzia che raccoglie ed analizza le informazioni sul<strong>la</strong> grandecriminalità organizzata al fine di dare applicazione al<strong>la</strong>legis<strong>la</strong>zione anti<strong>ricic<strong>la</strong>ggio</strong> del Regno Unito.L’NCIS è stato creato nel 1992 <strong>per</strong> fornire intelligence agliorgani di repressione dei crimini finanziari ed ha ottenuto unoStatuto indipendente <strong>per</strong> effetto del Police Act del 1997.L’obiettivo di tale organismo è di assicurare funzioni diguida e di eccellenza nell’intelligence criminale <strong>per</strong> combattere<strong>la</strong> grande criminalità organizzata.Gli obiettivi strategici sono <strong>la</strong> produzione di:• analisi strategica sul<strong>la</strong> grande criminalità organizzata,<strong>per</strong> <strong>la</strong> protezione degli interessi del Regno Unito;• intelligence criminale sui più importanti <strong>per</strong>sonaggi esulle loro organizzazioni;• servizi <strong>per</strong> migliorare <strong>la</strong> coordinazione e lo sviluppo diintelligence criminale <strong>per</strong> combattere <strong>la</strong> grandecriminalità organizzata.Condividendone gli scopi, il NCIS <strong>la</strong>vora affianco allestrutture di polizia dei Dipartimenti governativi e di altreprimarie organizzazioni nazionali ed internazionali.Tra l’altro, <strong>la</strong> sezione Interpol e l’ufficio Europol del RegnoUnito, unitamente al<strong>la</strong> rete degli ufficiali di collegamentoantidroga, costituiscono <strong>la</strong> Divisione internazionale del NCIS.Per questo motivo, possiamo dire che l’NCIS è lo“sportello unico” <strong>per</strong> le inchieste internazionali di polizia delRegno Unito.Oltre al<strong>la</strong> raccolta e allo sviluppo di intelligence o<strong>per</strong>ativa etecnica, realizza anche valutazioni strategiche di variemanifestazioni di criminalità, così che le forze di polizia ed ilGoverno possano prendere decisioni informate sulle priorità esull’allocazione delle risorse. Queste valutazioni sonostrategiche, nel senso che si cerca di avere una visione <strong>per</strong> lo


L’ESPERIENZA INGLESE 405meno nazionale, ma talvolta anche internazionale, delproblema e si tenta di prevederne le tendenze.<strong>Il</strong> suo <strong>per</strong>sonale proviene da 22 entità nazionali edinternazionali, tutte impegnate nel<strong>la</strong> lotta contro <strong>la</strong> grandecriminalità organizzata.Tra queste meritano di essere menzionate <strong>la</strong>:• Metropolitan Police Service;• Home Office;• Benefits Agency;• Medicines Control Agency;• Association of Police Authorities;• Police Services of the UK;• Post Office;• Prison Service;• Her Majesty’s Customs and Excise;• Financial Services Authority;• Ministry of Defence;• British Transport Police;• MI5;• GCHQ.Le recenti valutazioni strategiche sul<strong>la</strong> minaccia <strong>per</strong> <strong>la</strong>sicurezza e gli interessi britannici mostrano <strong>la</strong> dimensione del<strong>la</strong>criminalità internazionale all’interno delle aree tradizionali, ecioè narcotraffico, truffa, <strong>ricic<strong>la</strong>ggio</strong> e prostituzione, ma rive<strong>la</strong>anche le possibilità di nuove forme di imprese criminali,alcune delle quali si distaccano completamente dalle attivitàstoriche, come ad esempio le discariche abusive, il furto diproprietà intellettuale e il contrabbando transfrontaliero.Vi sono tre punti chiave che questo organo sottolinea inpartico<strong>la</strong>re in questo momento ed essi valgono <strong>per</strong> tutta <strong>la</strong>criminalità internazionale in tutto il mondo.I criminali organizzati delle varie nazionalità coo<strong>per</strong>ano <strong>per</strong>aumentare il profitto e, ad esempio, si aiutano a vicenda nel<strong>la</strong>produzione, nel traffico e nel<strong>la</strong> distribuzione delle droghe.


406IL CONTRASTO AL RICICLAGGIO NELL’ESPERIENZADEI PRINCIPALI PAESI EUROPEINel Regno Unito <strong>la</strong> coo<strong>per</strong>azione tra <strong>la</strong> criminalitàorganizzata viene <strong>per</strong>cepita come un’attività che segue dellestrutture molto e<strong>la</strong>stiche e non rigide.I criminali organizzati non si concentrano su un unicaattività criminale, ma tendono a massimizzare il profittodiversificando i loro traffici; e questo vale <strong>per</strong> <strong>la</strong> maggior partedelle organizzazioni criminali.Per quanto riguarda il <strong>ricic<strong>la</strong>ggio</strong>, è noto che il suoprincipale obiettivo è quello di convertire i proventi delcrimine in beni che non possono essere associati al<strong>la</strong>criminalità: ogni conversione di proventi illeciti in vari benipuò essere considerata <strong>ricic<strong>la</strong>ggio</strong>.Le grandi organizzazioni criminali sanno bene che le forzedi polizia hanno a disposizione notevoli strumenti giuridici <strong>per</strong>individuare i proventi illegali e <strong>per</strong> entrare e muoversiattraverso il sistema finanziario; di conseguenza, essi tendonoa raffinare i propri metodi e ad utilizzare dei sistemi semprepiù complessi <strong>per</strong> ricic<strong>la</strong>re il denaro, cercando di usare reti eco<strong>per</strong>ture <strong>per</strong> ingannare gli investigatori e ridurre al minimo irischi di identificazione.I criminali che si trovano nel territorio britannico e chesvolgono attività di <strong>ricic<strong>la</strong>ggio</strong> in tale Paese fanno sempre piùuso di avvocati, contabili ed agenti <strong>per</strong> <strong>la</strong> costituzione disocietà, in modo da utilizzare, <strong>per</strong> così dire, <strong>per</strong>sone pulite eche comunque hanno un’alta capacità professionale.Di tutte le segna<strong>la</strong>zioni ricevute dall’NCIS, solo il 2 <strong>per</strong>cento sono state fatte da questo tipo di professionisti.Si registra anche una tendenza all’allontanamento dallebanche e dalle società edilizie <strong>per</strong> ricercare invece i mercati deititoli, delle o<strong>per</strong>azioni a premio, dei future e i mercatiassicurativi.I criminali che si trovano nel Regno Unito tendono semprepiù ad inviare i proventi del crimine all’estero a causa di leggisempre più stringenti poste in atto a livello nazionale; quindi,


L’ESPERIENZA INGLESE 407tendono a ricercare i cosiddetti paradisi fiscali ed utilizzanosistemi bancari informali <strong>per</strong> evitare di essere sco<strong>per</strong>ti.<strong>Il</strong> narcotraffico rimane <strong>la</strong> maggiore componente del<strong>ricic<strong>la</strong>ggio</strong> nel Regno Unito, ma le quote che derivano dalcontrabbando, dal furto e dai crimini finanziari sonoaumentate.La riluttanza di alcuni Paesi a mettere in pratica legis<strong>la</strong>zionianti<strong>ricic<strong>la</strong>ggio</strong> continua a renderli partico<strong>la</strong>rmente attraenti edinteressanti <strong>per</strong> i criminali.Lo sviluppo dei sistemi di pagamento elettronico con lecosiddette “carte intelligenti” - bancomat, servizi bancari inlinea, ect. - crea il rischio di far nascere livelli ancor più elevatidi anonimato.I sistemi bancomat e quelli bancari in linea possonopotenzialmente <strong>per</strong>mettere ai criminali di o<strong>per</strong>are su conti adistanza protetti dall’anonimato. L’ines<strong>per</strong>ienza tra le agenzieche si occupano del<strong>la</strong> repressione del crimine ed unalegis<strong>la</strong>zione che non prevede ancora questo tipo di commercioelettronico possono far crescere l’impatto di questa minaccianel breve e medio termine.All’interno del NCIS o<strong>per</strong>a <strong>la</strong> Financial Unit, un organismoad hoc incaricato di ricevere le informazioni sulle o<strong>per</strong>azionisospette comunicate dagli intermediari finanziari.<strong>Il</strong> successo del sistema britannico di segna<strong>la</strong>zioniverificatosi negli ultimi anni ha creato un ambiente finanziarioin cui i proventi del crimine sono a rischio di segna<strong>la</strong>zioneall’ECU (Economic Crime Unit) e quindi di sottoposizione adindagini.L’ECU ha osservato i cambiamenti negli schemi o<strong>per</strong>atividei criminali e dei gruppi criminali nel tentativo di ridurre ilrischio di essere sco<strong>per</strong>ti.Tali schemi comprendono diverse tecniche, come l’usosempre maggiore di servizi finanziari non rego<strong>la</strong>mentati <strong>per</strong> uncambio valutario o trasferimenti a distanza o cessione a terziincensurati <strong>per</strong> evitare <strong>la</strong> confisca dei beni.


408IL CONTRASTO AL RICICLAGGIO NELL’ESPERIENZADEI PRINCIPALI PAESI EUROPEIOgni anno l’ECU analizza le segna<strong>la</strong>zioni che provengonoda ogni possibile settore finanziario <strong>per</strong> vedere se vi sono deinotevoli cambiamenti nel comportamento re<strong>la</strong>tivo allesegna<strong>la</strong>zioni stesse; una riduzione del volume di queste ultimepuò indicare o un cambiamento nelle attività criminali o unadiminuzione nel<strong>la</strong> consapevolezza o nel<strong>la</strong> formazione del<strong>per</strong>sonale in prima linea, oppure un miglior livello dicomunicazione tra le forze di polizia e le istituzioni finanziarie.Infine il NCIS gestisce anche una banca dati centralizzatadelle informazioni sul traffico di droga ed il <strong>ricic<strong>la</strong>ggio</strong> deire<strong>la</strong>tivi proventi e provvede a segna<strong>la</strong>re le o<strong>per</strong>azionifinanziarie collegate al narcotraffico al Drug FinancialInvestigation Branch (DFIB) del Servizio Investigativo Doganaleinglese.<strong>Il</strong> DFIB è l’organismo incaricato di svolgere leinvestigazioni nazionali ed internazionali sulle o<strong>per</strong>azionire<strong>la</strong>tive al traffico di droga, tenere i rapporti con le istituzionifinanziarie ed illustrare al<strong>la</strong> magistratura il “profilo finanziario”delle indagini al fine di predisporre i mandati di esibizione deidocumenti di società ed istituti di credito.In partico<strong>la</strong>re, il DFIB può ottenere dal<strong>la</strong> magistratura unordine di esibizione destinato alle banche, anche sul<strong>la</strong> basedelle richieste di autorità straniere, supportate da indiziprovenienti da un’attendibile attività di intelligence.


CAPITOLO VIIL’ESPERIENZA SPAGNOLA1. Legis<strong>la</strong>zione e Giurisprudenza1.1 La Normativa <strong>Internazionale</strong><strong>Il</strong> fenomeno del <strong>ricic<strong>la</strong>ggio</strong> del denaro sporco (c.d.“B<strong>la</strong>nqueo de Capitales), frutto di proventi di attività illecite, haassunto, anche in Spagna, dimensioni notevoli e preoccupantia causa degli effetti destabilizzanti che esso può comportare<strong>per</strong> l’economia nazionale.<strong>Il</strong> fenomeno criminale, anche nel<strong>la</strong> Nazione iberica, èstrettamente connesso con forme di criminalità economica (inpartico<strong>la</strong>re il narcotraffico) ed ha ormai assunto una spiccataconnotazione internazionale.Di conseguenza, le Autorità politiche del Paese da tempohanno avvertito l’esigenza di adottare una comune strategia dicoo<strong>per</strong>azione e col<strong>la</strong>borazione con gli altri Paesi finalizzata al<strong>la</strong>repressione del <strong>ricic<strong>la</strong>ggio</strong> ed al<strong>la</strong> prevenzione dell’economialegale e dei sistemi finanziari dall’inquinamento provocato daicapitali di provenienza illecita.In partico<strong>la</strong>re, le fonti normative costituenti <strong>la</strong> corniceinternazionale all’interno del<strong>la</strong> quale è stato costruito il sistemalegale diretto ad arginare il fenomeno illecito in esame sono leseguenti:• <strong>la</strong> Dichiarazione del Comitato di Basilea (12 dicembre1980) emanata al fine di prevenire l’utilizzo e <strong>la</strong>strumentalizzazione criminale del sistema bancario. <strong>Il</strong>sistema finanziario spagnolo ha espresso <strong>la</strong> sua adesionea detta dichiarazione attraverso un accordointerbancario <strong>per</strong> l’identificazione del<strong>la</strong> cliente<strong>la</strong> sig<strong>la</strong>to


410IL CONTRASTO AL RICICLAGGIO NELL’ESPERIENZADEI PRINCIPALI PAESI EUROPEIdall’Associazione Spagno<strong>la</strong> delle Banche Private (AEB)e dal<strong>la</strong> Confederazione Spagno<strong>la</strong> delle Casse diRisparmio (CECA), accordo divenuto o<strong>per</strong>ativo il 17luglio 1990;• <strong>la</strong> Convenzione delle Nazioni Unite contro il trafficointernazionale di droga stipu<strong>la</strong>ta a Vienna il 19 dicembre1988, ratificata e resa esecutiva in Spagna nel 1990;• il Documento redatto dal Gruppo di Azione Finanziaria(GAFI) contenente le 40 Raccomandazioni sulle lineeo<strong>per</strong>ative fondamentali del<strong>la</strong> lotta al <strong>ricic<strong>la</strong>ggio</strong>. LeRaccomandazioni sono servite da base al<strong>la</strong> Direttiva n.91/308/UE del 10 giugno 1991 che ha dettato agli StatiMembri le linee principali di un’efficace strategia dicontrasto riproponendo i temi del<strong>la</strong>:− identificazione del<strong>la</strong> cliente<strong>la</strong> da parte degliintermediari finanziari e creditizi;− segna<strong>la</strong>zione delle o<strong>per</strong>azioni “sospette”;− repressione penale del money <strong>la</strong>undering.1.2 La normativa nazionaleNell’ordinamento giuridico spagnolo, <strong>la</strong> Direttiva 91/308ha ispirato <strong>la</strong> legge 28 dicembre 1993, n. 19 riguardante lemisure <strong>per</strong> prevenire il <strong>ricic<strong>la</strong>ggio</strong>.A differenza delle disposizioni repressive contenute nelcodice penale e che esamineremo nel paragrafo 1.3 seguente,questo fondamentale provvedimento legis<strong>la</strong>tivo mira adassicurare <strong>la</strong> trasparenza nel<strong>la</strong> circo<strong>la</strong>zione e nel<strong>la</strong>intermediazione dei valori mobiliari (compreso il denarocontante). Questa legge risponde, quindi, ad una finalitàessenzialmente preventiva.Al fine di dare impulso e coordinare l’attuazione del<strong>la</strong>normativa nello specifico e delicato settore, <strong>la</strong> legge 19/93 hacreato un organo amministrativo centrale denominato


L’ESPERIENZA SPAGNOLA 411“Commissione <strong>per</strong> <strong>la</strong> Prevenzione del Ricic<strong>la</strong>ggio e delleInfrazioni Monetarie” (SEPBLAC) 1 . L’organo assolve alleseguenti funzioni principali:• direzione ed impulso a tutte le attività dirette adimpedire l’utilizzazione del sistema finanziario <strong>per</strong>finalità di <strong>ricic<strong>la</strong>ggio</strong>;• coordinamento e col<strong>la</strong>borazione, nello specifico settoretra tutte le Amministrazioni Pubbliche, <strong>la</strong> Magistratura,il Ministero delle Finanze, le Forze di Polizia;• attivazione ed istruzione dei procedimenti sanzionatoriconseguenti a vio<strong>la</strong>zioni del<strong>la</strong> legge;• prevenzione dei delitti monetari e delle vio<strong>la</strong>zioniamministrative connesse con le norme re<strong>la</strong>tive alletransazioni internazionali.La Commissione è strutturata su due organi, <strong>la</strong> Segreteriaed il Servizio esecutivo.In partico<strong>la</strong>re, il Servizio Esecutivo è il fulcro dell’interosistema preventivo e svolge i seguenti compiti:• presta il necessario ausilio agli organi giudiziari, alMagistrato fiscale, al<strong>la</strong> Polizia Giudiziaria ed agli organiamministrativi competenti;• riceve le informazioni e le comunicazioni da parte deisoggetti incaricati dal<strong>la</strong> legge;• analizza le informazioni ricevute e le trasmette alleautorità competenti quando da esse derivino indizicircostanziati di delitti o di infrazioni amministrative;• osserva le direttive del<strong>la</strong> Commissione;• su<strong>per</strong>visiona le procedure adottate dagli organisottoposti al<strong>la</strong> normativa specifica ed interviene con gliopportuni correttivi.Per rafforzare l’azione preventiva contro l’infiltrazione del<strong>la</strong>criminalità organizzata nei circuiti economici, il legis<strong>la</strong>tore1 “Comision de Prevencion del B<strong>la</strong>nqueo de Capitales y Infraciones Monetarias”.


412IL CONTRASTO AL RICICLAGGIO NELL’ESPERIENZADEI PRINCIPALI PAESI EUROPEIspagnolo ha fatto seguire al<strong>la</strong> legge 19/93 l’emanazione delR.D. 925/1995, fonte, quest’ultima, di natura rego<strong>la</strong>mentare.<strong>Il</strong> sistema normativo scaturito dalle due fonti citate puòessere analizzato sotto tre profili: finalità, ambito soggettivo,contenuto prescrittivo.Sotto il profilo delle finalità, l’art. 1 del<strong>la</strong> legge 19/93delimita l’ambito di applicazione delle norme definendo i reatipresupposti in ordine ai quali si attiva il sistema diprevenzione, individuandoli come segue:• delitti connessi con il traffico di sostanze stupefacenti;• delitti connessi a fenomeni criminali di banda armata,organizzazioni o gruppi terroristici;• delitti connessi con <strong>la</strong> criminalità organizzata (c.d.delinquencia organizada).In secondo luogo, le norme circoscrivono l’ambitosoggettivo di applicazione, cioè <strong>la</strong> p<strong>la</strong>tea dei soggetti sui qualiincombono obblighi determinati, distinguendo tre tipologie diregime normativo: generale, speciale, col<strong>la</strong>borativo.<strong>Il</strong> regime generale si applica nei confronti di:• banche e casse di risparmio;• istituti finanziari;• imprese di assicurazione del ramo vita;• società emissarie di carte di credito;• agenti di cambio.<strong>Il</strong> regime speciale si applica a:• casinò e case da gioco;• agenti immobiliari;• commercianti di gioielli, di pietre e metalli preziosi,oggetti d’arte e di antiquariato, fi<strong>la</strong>telia e numismatica.<strong>Il</strong> regime col<strong>la</strong>borativo include, infine:• i funzionari pubblici;• il <strong>per</strong>sonale in servizio nel<strong>la</strong> Pubblica Amministrazione(in partico<strong>la</strong>re, quelli in servizio presso l’Ufficio delRegistro);


L’ESPERIENZA SPAGNOLA 413• i notai;• gli agenti di commercio.In terzo luogo, <strong>la</strong> legge 19/93 ed il R.D. 925/1995stabiliscono il regime di prescrizioni, differenziato a secondadelle tre categorie di appartenenza sopra elencate.Tutti i soggetti sottoposti al regime generale (art. 3 delReg.) e speciale devono 2 :• identificare i clienti;• esaminare le o<strong>per</strong>azioni;• conservare i documenti;• curare <strong>la</strong> formazione degli impiegati;• prevedere organi e procedimenti interni adeguati.Re<strong>la</strong>tivamente agli obblighi di identificazione eregistrazione, essi scattano al su<strong>per</strong>amento di determinatesoglie quantitative: 2.500.000 Pts <strong>per</strong> i soggetti del regimegenerale e 1.000.000 Pts <strong>per</strong> i soggetti del regime speciale,mentre i soggetti che rientrano nel regime col<strong>la</strong>borativo nonhanno specifici obblighi di identificazione e registrazione.Tuttavia, qualora questi ultimi nel compimento di attirientranti nel<strong>la</strong> loro attività vengano a conoscenza di indizire<strong>la</strong>tivi ad o<strong>per</strong>azioni di <strong>ricic<strong>la</strong>ggio</strong>, devono riportarli senzaritardo al citato Servizio Esecutivo, pena l’instaurazione di unprocedimento disciplinare.Accanto agli obblighi di identificazione e di registrazione, ilpunto centrale del<strong>la</strong> legge è rappresentato dal fondamentaleobbligo di segna<strong>la</strong>zione al Servizio Esecutivo delle o<strong>per</strong>azionisospette e delle o<strong>per</strong>azioni inusuali. In partico<strong>la</strong>re, i soggettidel regime generale e di quello speciale hanno l’obbligo disegna<strong>la</strong>re immediatamente e con qualsiasi mezzo (lettera, fax otelefono) al Servizio Esecutivo ogni o<strong>per</strong>azione che, tenutoconto di tutti gli elementi disponibili, faccia emergere il2 I soggetti che rientrano nel regime generale devono, altresì, nominare un propriorappresentante presso il SEPBLAC.


414IL CONTRASTO AL RICICLAGGIO NELL’ESPERIENZADEI PRINCIPALI PAESI EUROPEIfondato sospetto che il denaro o i beni oggetto dell’o<strong>per</strong>azionepossano provenire da un grave delitto ricompreso fra quellidell’art. 1 (c.d. o<strong>per</strong>azioni sospette).In ogni caso, i soggetti di cui sopra hanno l’obbligo disegna<strong>la</strong>re <strong>per</strong>iodicamente (con lettera o supporto informatico)le cosiddette o<strong>per</strong>azioni inusuali, cioè quelle <strong>per</strong> le quali nonsono emersi indizi di sospetto, ma che presentano una diqueste caratteristiche:• importo su<strong>per</strong>iore a 5.000.000 Pts o controvalore invaluta estera;• o<strong>per</strong>azioni effettuate da <strong>per</strong>sone fisiche o giuridicheresidenti in territori o Paesi considerati paradiso fiscale inbase al R.D. 1080/91, quando l’importo sia su<strong>per</strong>iore a5.000.000 Pts o pari controvalore in valuta estera;• tipologie partico<strong>la</strong>ri di sistemi di pagamento (contanti,titoli al portatore, etc.);• caratteristiche <strong>per</strong>sonali del cliente del quale non è notol’esercizio di attività <strong>la</strong>vorative lecite.Le segna<strong>la</strong>zioni trasmesse al SEPBLAC attivano unaprocedura artico<strong>la</strong>ta in quattro fasi:• ricezione;• trattamento;• istruzione e analisi;• trasmissione.In partico<strong>la</strong>re, <strong>la</strong> comunicazione di o<strong>per</strong>azioni sospettericevuta dal Servizio Esecutivo determina automaticamentel’attivazione di un procedimento chiamato Verifica Preventiva<strong>per</strong> il Ricic<strong>la</strong>ggio (Actuaciones Previas por B<strong>la</strong>nqueo, APB). <strong>Il</strong>procedimento APB comporta l’assegnazione di un numeroprogressivo, <strong>la</strong> nomina del soggetto incaricato dell’istruttoria,<strong>la</strong> consegna di una ricevuta al soggetto comunicante.Successivamente, il Servizio Esecutivo procede al<strong>la</strong> verifica edall’analisi dei dati ottenuti, incrociandoli con le informazionidisponibili nelle proprie banche dati ovvero con dati ulterioririchiesti ed ottenuti da soggetti esterni nazionali (soggetti


L’ESPERIENZA SPAGNOLA 415obbligati, Forze di Polizia, Ufficio del Registro, Notai, Agentidi Commercio, Banco di Spagna) ed internazionali (agenzie diinformazione e sicurezza di Stati esteri, DEA, Guardia diFinanza, etc.). Va sottolineato che il direttore del SEPBLAC èl’unico soggetto tito<strong>la</strong>re del potere di richiedere informazioniai soggetti obbligati, derogando al segreto bancario.Una volta rie<strong>la</strong>borata sul<strong>la</strong> base dell’analisi effettuata,l’informazione può essere trasmessa ad organi esterni. Sonopreviste due forme di utilizzo dell’informazione:• immediata, tanto in ambito nazionale quantointernazionale, finalizzata a:− attivazione di nuove indagini di polizia;− attivazione di procedimenti penali;− apporto ad indagini di polizia già in corso;− apporto a procedimenti penali già in corso;− sco<strong>per</strong>ta di nuovi sistemi illeciti e adozione dellecontromisure;− analisi o<strong>per</strong>ativa• mediata, sempre tanto in ambito nazionale quantointernazionale, finalizzata a:− integrazione del<strong>la</strong> banca dati, utile <strong>per</strong> futureinvestigazioni di polizia o futuri procedimenti penali;− formazione e specializzazione dei soggetti obbligati,degli investigatori e degli analisti;− e<strong>la</strong>borazione di analisi strategica;− e<strong>la</strong>borazione di statistiche.1.3 <strong>Il</strong> reato di <strong>ricic<strong>la</strong>ggio</strong>Spostando l’analisi sul piano repressivo, va preliminarmenteosservato che il nuovo Codice Penale, entrato in vigore nel1995, ha modificato il reato di <strong>ricic<strong>la</strong>ggio</strong>, in origine strutturatosoltanto sui beni o proventi illeciti derivanti dal traffico di


416IL CONTRASTO AL RICICLAGGIO NELL’ESPERIENZADEI PRINCIPALI PAESI EUROPEIsostanze stupefacenti. La nuova fattispecie di reato consideratutti gli illeciti penali come reati-presupposto del <strong>ricic<strong>la</strong>ggio</strong> etrova collocazione nel codice penale spagnolo del 1995 agliartt. 301 e seguenti, inseriti nel Libro II (Delitti e loro Pene),Titolo XIII (Delitti contro il Patrimonio e l’ordinesocioeconomico) Cap. XIV (Del<strong>la</strong> Ricettazione ed altrecondotte affini).L’art. 301 prevede che “colui il quale acquista, sostituisce otrasferisce beni sapendo che essi provengono da un delitto grave, o compiequalunque altro atto diretto ad occultare <strong>la</strong> sua origine illecita, o direttoad aiutare <strong>la</strong> <strong>per</strong>sona che ha preso parte all’infrazione o alle infrazioni adeludere le conseguenze legali delle sue azioni, sarà punito con <strong>la</strong> pena del<strong>la</strong>reclusione da sei mesi a sei anni e <strong>la</strong> multa da uno a tre volte il valore deibeni”.La pena viene inasprita quando i beni oggetto del<strong>ricic<strong>la</strong>ggio</strong> provengano da un reato connesso al traffico disostanze stupefacenti e psicotrope di cui agli articoli da 368 a372 del codice penale.E’ prevista <strong>la</strong> pena ridotta del<strong>la</strong> reclusione da sei mesi a dueanni e <strong>la</strong> multa da uno a tre volte il valore dei beni qualora ilfatto sia commesso con colpa grave.L’art. 3<strong>03</strong> prevede un inasprimento di pena qualora il fattosia commesso nell’esercizio di una attività professionale.In proposito, <strong>la</strong> dottrina ha definito il delitto in esamecome “l’immissione nel sistema economico legale di beni di originedelittuosa, attraverso un processo di simu<strong>la</strong>zione o di occultamento checonferisca ad essi un’apparenza lecita”. In sintesi, si può affermareche il delitto di b<strong>la</strong>nqueo de capitales venga realizzato attraversole seguenti condotte:• acquisizione, sostituzione, trasferimento;• realizzazione di un atto finalizzato a nascondere l’origineillecita di un bene;• aiuto agli autori del<strong>la</strong> vio<strong>la</strong>zione presupposta a sottrarsialle conseguenze del<strong>la</strong> loro condotta;


L’ESPERIENZA SPAGNOLA 417• occultamento o dissimu<strong>la</strong>zione dell’origine, ubicazione,destinazione e movimentazione dei beni.L’oggetto materiale del<strong>la</strong> condotta è costituito dai beni chehanno origine da un delitto grave.Quanto all’elemento soggettivo del reato, è necessario cheil soggetto agente sia a conoscenza che i beni provengano daun delitto grave precedentemente commesso.Per dimostrare <strong>la</strong> sussistenza del reato e le conseguentiresponsabilità penali del soggetto agente, è necessariosoddisfare due requisiti:• <strong>la</strong> determinazione dell’origine delittuosa dei beni;• <strong>la</strong> conoscenza di questa origine delittuosa da parte delricic<strong>la</strong>tore.Con riferimento al primo requisito, è opinione diffusa indottrina ed in giurisprudenza che sia sufficiente dimostrarel’esistenza di una precedente attività delittuosa grave, magenerica e che consenta, in base alle circostanze del casoconcreto, di escludere altre origini possibili.Non è necessaria, <strong>per</strong>tanto, <strong>la</strong> dimostrazione di un reatopresupposto specifico, ed è da escludere <strong>la</strong> concretapartecipazione del ricic<strong>la</strong>tore al<strong>la</strong> commissione del medesimo,caso nel quale si verserebbe in ipotesi di concorso nel reatopresupposto stesso.Solo nell’ipotesi in cui il reato presupposto sia connessocon il traffico di stupefacenti, è necessario dimostrare, seppurea livello indiziario, l’esistenza di questa attività delittuosaconcreta, poiché tale circostanza determina un’ipotesiaggravata di reato.Con riferimento al secondo requisito, cioè <strong>la</strong> conoscenzadell’origine illecita da parte del soggetto agente, secondol’orientamento del Tribunale Supremo, non è richiesta unaconoscenza esatta e completa del fatto delittuoso presupposto,né è necessaria una cognizione di altre partico<strong>la</strong>rità ocircostanze del fatto, quali data, modalità o luogo dicommissione. E’, invece, ritenuta sufficiente <strong>la</strong> cognizione di


418IL CONTRASTO AL RICICLAGGIO NELL’ESPERIENZADEI PRINCIPALI PAESI EUROPEIun fatto delittuoso presupposto astrattamente e genericamenteconsiderato.Nell’ordinamento giuridico spagnolo è contenuto ilprincipio del<strong>la</strong> “presunzione di innocenza”. Essa è un dirittofondamentale garantito dall’art. 24.2 del<strong>la</strong> Costituzione, nonsolo nel processo penale, ma in qualsiasi sistemasanzionatorio. Ha natura giuridica di presunzione “juristantum”, cioè re<strong>la</strong>tiva, suscettibile, quindi, di essere vintaattraverso elementi di prova diretti, indiretti o attraversopresunzioni.Sia <strong>la</strong> Corte Costituzionale (sentenze n. 174 e 175 del 17dicembre 1985 e n. 229 del 1° dicembre 1988) che il TribunaleSupremo (STS 84/95, 465/95, 627/95, 956/95, 1062/95,755/97, …) hanno ribadito che l’esistenza del<strong>la</strong> “presunzionedi innocenza” nel sistema processuale spagnolo non impedisceal giudice di basare il proprio convincimento su una prova dinatura indiziaria. Anche in Spagna, nel caso di prova indiziaria,in quelle ipotesi in cui il fatto di reato è indotto da un altrofatto, debbono compiersi due valutazioni (e, <strong>per</strong>tanto, dueapplicazioni di regole di es<strong>per</strong>ienza).La prima valutazione concerne l’affidabilità degli indizi (chedevono essere riscontrati, plurimi, concordanti ed in rapportodi interre<strong>la</strong>zione) e consente, se positiva, di ritenere provato ilfatto oggetto del<strong>la</strong> prova. Poiché quest’ultimo non è il fatto direato, si renderà necessaria una seconda valutazione (e, quindi,una seconda applicazione di regole di es<strong>per</strong>ienza intese comeregole di giudizio), <strong>per</strong> accertare se sia possibile, logicamente erazionalmente, risalire dal fatto oggetto di prova all’illecitopenale.Fatta questa premessa che consente di cogliere le affinitàesistenti con l’ordinamento giuridico italiano, va evidenziatoche <strong>la</strong> giurisprudenza spagno<strong>la</strong> ricorre molto spesso al<strong>la</strong> provaindiziaria, in partico<strong>la</strong>r modo <strong>per</strong> le ipotesi di illecito connesseal traffico di sostanze stupefacenti.


L’ESPERIENZA SPAGNOLA 419<strong>Il</strong> punto di partenza dei giudici e degli investigatori, sulpiano del<strong>la</strong> formazione del<strong>la</strong> prova, è l’art. 3, comma 3, del<strong>la</strong>Convenzione delle Nazioni Unite contro il traffico distupefacenti stipu<strong>la</strong>ta a Vienna nel 1988 che riconosceespressamente l’idoneità e <strong>la</strong> validità del<strong>la</strong> prova indiziaria neiprocedimenti contro i narcotrafficanti.In proposito, <strong>la</strong> giurisprudenza spagno<strong>la</strong> ha selezionato unaserie di indizi <strong>la</strong> cui sussistenza è ritenuta idonea a rive<strong>la</strong>re <strong>la</strong>chiara intenzione o volontà di occultare i beni ed il prodottodel reato presupposto. In dettaglio:• utilizzo di identità falsa;• inesistenza di re<strong>la</strong>zioni commerciali che giustifichino imovimenti di denaro;• rapporti con società fittizie, specialmente nei casi in cuiabbiano sede in Paesi ritenuti “paraiso fiscal”;• utilizzo di documentazione falsa;• frazionamento degli importi depositati <strong>per</strong> evitare icontrolli amministrativi;• disponibilità di ingenti quantità di denaro di cui non ènota l’origine;• simu<strong>la</strong>zione di negozi giuridici od o<strong>per</strong>azionicommerciali;• esistenza di altre circostanze concorrenti o concomitantiall’esecuzione delle o<strong>per</strong>azioni sopra elencatequalificabili come irrego<strong>la</strong>ri o atipiche da un punto divista finanziario.In definitiva, il sistema spagnolo si struttura su un soloorgano centrale, il SEPBLAC, che provvede a concentraretutti gli elementi informativi e di “know-how” ed a svilupparein maniera coordinata ed efficace tutti gli aspetti di analisipreventiva. <strong>Il</strong> SEPBLAC, che si presenta come il cuoredell’apparato preventivo, combina i ruoli di autorità chesovrintende ai soggetti sottoposti all’obbligo dicomunicazione, raccoglie ed analizza le informazioni re<strong>la</strong>tivealle o<strong>per</strong>azioni sospette, svolge attività tipiche di un’unità


420IL CONTRASTO AL RICICLAGGIO NELL’ESPERIENZADEI PRINCIPALI PAESI EUROPEIinvestigativa di polizia. Questa natura composita ed artico<strong>la</strong>tadel SEPBLAC rappresenta sicuramente un vantaggio inquanto rende possibile sfruttare <strong>la</strong> complementarietà delle suediverse funzioni.L’originalità del sistema deriva anche dal<strong>la</strong> combinazione diun meccanismo di comunicazioni di o<strong>per</strong>azioni sospette, conun meccanismo più automatico che fa <strong>per</strong>nosull’evidenziazione di o<strong>per</strong>azioni inusuali, come possonoessere le o<strong>per</strong>azioni intercorse con soggetti ubicati in Paradisifiscali.2. Metodologie d’indagine2.1 Fonti di innescoPer combattere il fenomeno dei <strong>ricic<strong>la</strong>ggio</strong> del denarosporco sono state create unità specializzate in seno alle Forzedi Polizia. In Spagna sono presenti due Corpi di Polizia: <strong>la</strong>Guardia Civil ed il Cuerpo Nacional de Policia (PoliziaNazionale). <strong>Il</strong> criterio di massima in base al quale è stabilita <strong>la</strong>competenza generale è quello territoriale, sancito daun’apposita legge di coordinamento. Con riferimento alle 17Comunità Autonome (a livello regionale o macroregionale)o<strong>per</strong>ano, altresì, diverse Polizie locali con prerogative diPolizia amministrativa e giudiziaria limitate all’ambitoterritoriale di competenza.La Guardia Civil, in partico<strong>la</strong>re, è un Corpo di Polizia adordinamento civile ma militarmente organizzato e dipendentedal Ministero dell’Interno. Al suo interno, le Unitàinvestigative competenti <strong>per</strong> <strong>la</strong> lotta al <strong>ricic<strong>la</strong>ggio</strong> sono:• il “servicio fiscal” con riguardo al “b<strong>la</strong>nqueo” collegato alnarcotraffico;


L’ESPERIENZA SPAGNOLA 421• il servizio di “policia judicial” con riguardo al “b<strong>la</strong>nqueo”connesso a gravi reati presupposti diversi dal traffico disostanze stupefacenti.<strong>Il</strong> Servicio Fiscal, che ha competenze di tute<strong>la</strong> fiscale delloStato, contrasto del contrabbando e del traffico di droga,vigi<strong>la</strong>nza delle coste, delle frontiere, dei porti e degli aeroporti,controllo dell’ immigrazione c<strong>la</strong>ndestina, o<strong>per</strong>a a livellocentrale attraverso l’Unità di più elevato profilo investigativo,denominata U.C.I.F.A. (Unità Centrale Investigativa Fiscale eAntidroga) e a livello <strong>per</strong>iferico attraverso i cosiddetti G.I.F.A.(Gruppi Investigativi Fiscali e Antidroga), con competenza suuna “Comunidad Autonoma” ed i cosiddetti S.I.F.A (SezioneInvestigativa Fiscale e Antidroga), con competenzaprovinciale. <strong>Il</strong> cuore o<strong>per</strong>ativo ed investigativo del ServicioFiscal è l’UCIFA al cui interno è presente il Gruppo O<strong>per</strong>ativocon competenza sul <strong>ricic<strong>la</strong>ggio</strong> di denaro sporco connesso conil narcotraffico. Per tutte le altre tipologie di <strong>ricic<strong>la</strong>ggio</strong> <strong>la</strong>competenza spetta alle Polizia Giudiziaria.<strong>Il</strong> Servizio di Policia Judicial dispone al centro di un GruppoDelitti Economici costituente artico<strong>la</strong>zione interna dell’UnitàCentrale O<strong>per</strong>ativa (U.C.O.). <strong>Il</strong> citato Gruppo è competente,tra gli altri compiti, <strong>per</strong> <strong>la</strong> lotta al <strong>ricic<strong>la</strong>ggio</strong> non connesso altraffico di droga. Le Unità <strong>per</strong>iferiche, dislocate sul territorionazionale, sono rappresentate a livello di Comunidad Autonomae di Provincia dai Gruppi di Policia Judicial.Sia il Servicio Fiscal che il Servizio di Policia Judicial sonoalimentati da un flusso informativo proveniente dai rispettiviDipartimenti di Analisi.<strong>Il</strong> Dipartimento di Analisi rappresenta una delle principalifonti di innesco dell’attività di indagine in materia di<strong>ricic<strong>la</strong>ggio</strong>.Le altre due fonti di innesco sono costituite da:• il servizio esecutivo del SEPBLAC;• le fonti confidenziali e <strong>la</strong> rete di col<strong>la</strong>boratori.


422IL CONTRASTO AL RICICLAGGIO NELL’ESPERIENZADEI PRINCIPALI PAESI EUROPEI2.2 Tipologie investigativeÈ interessante notare come, in Spagna, le priorità o<strong>per</strong>ativedelle Forze di Polizia siano rappresentate dal<strong>la</strong> lotta alterrorismo (in partico<strong>la</strong>r modo, quello basco dell’ETA) e dal<strong>la</strong>lotta al narcotraffico.Focalizzando l’attenzione su questo secondo aspetto dimaggiore interesse ai fini del presente <strong>la</strong>voro, è noto come <strong>la</strong>Spagna sia attraversata da due principali rotte di transito delnarcotraffico: quel<strong>la</strong> del<strong>la</strong> cocaina, proveniente dall’AmericaLatina, suo storico partner economico e culturale; quel<strong>la</strong>dell’haschish, proveniente dal limitrofo Marocco.Le re<strong>la</strong>zioni esistenti tra il traffico di sostanze stupefacenti el’infiltrazione nel circuito economico di ingenti quantità didenaro sporco sono di grande attualità e fonte dipreoccupazione <strong>per</strong> gli investigatori.La Guardia Civil, <strong>per</strong>tanto, ha affinato le tecnicheinvestigative idonee a contrastare il fenomeno illecito collegatoal narcotraffico, riservando ad esse le maggiori risorse egiungendo a delineare una tipologia di indagine cosiddetta“integrata” a sua volta artico<strong>la</strong>ta in tre processi:• indagine sul traffico di droga, che risponde ai seguentiobiettivi:− identificare ed arrestare i trafficanti,− localizzare e sequestrare le sostanze stupefacenti,− raccogliere le prove.• indagine patrimoniale, che <strong>per</strong>segue i seguenti obiettivi:− sti<strong>la</strong>re l’elenco dei beni costituenti il patrimonio deitrafficanti coinvolti (intestatari effettivi e fittizi);− analizzare il processo di formazione del patrimonioinvestigato;− sequestrare il patrimonio e metterlo a disposizionedell’autorità giudiziaria.


L’ESPERIENZA SPAGNOLA 423• indagine specifica sul <strong>ricic<strong>la</strong>ggio</strong> che mira ai seguentifini:− individuare i metodi del <strong>ricic<strong>la</strong>ggio</strong> impiegati;− identificare ed arrestare i “b<strong>la</strong>nqueadores”;− individuare ed assicurare gli elementi che consentanodi costruire <strong>la</strong> prova indiziaria;− ricostruire prove e collegare indizi sull’esistenza delvincolo tra il capitale ricic<strong>la</strong>to ed il traffico di droga<strong>per</strong> il quale si sta indagando.Le tre tipologie di indagine sopra menzionate (droga,patrimoniale, specifica sul <strong>ricic<strong>la</strong>ggio</strong>) sono strettamentere<strong>la</strong>zionate e nel caso di investigazione patrimoniale e sulb<strong>la</strong>nqueo, si producono frequentemente aree disovrapposizione. Le investigazioni sul b<strong>la</strong>nqueo richiedono unelevato grado di specializzazione ed un considerevole sforzoinvestigativo, in quanto presentano le seguenti problematiche:• attività investigativa prolungata nel tempo;• prove indiziarie di difficile e <strong>la</strong>boriosoconfezionamento;• analisi o<strong>per</strong>ativa da effettuarsi su un gran volume di dati.Si può concludere osservando che <strong>la</strong> lotta al <strong>ricic<strong>la</strong>ggio</strong>,inizialmente strutturata solo sulle tipologie di illecito connesseal traffico di droga, sta cominciando a considerare nuovorisorse volte a contrastare quei fenomeni connessi con altreforme di gravi reati, in partico<strong>la</strong>re i reati economici e finanziarinei quali è coinvolto il crimine organizzato. La creazione, nel1995, di uno speciale Ufficio del Procuratore del Re <strong>per</strong> <strong>la</strong>Corruzione ed i Crimini Economici ed il ruolo svolto dalSEPBLAC in col<strong>la</strong>borazione fattiva con le unità specializzatedi Polizia sono un esempio concreto di questo cambiamento.


CAPITOLO VIIIL’ESPERIENZA SLOVENA1. Quadro generale introduttivo del “sistema Paese”Nel <strong>per</strong>iodo successivo all’indipendenza del<strong>la</strong> Sloveniadall’ex Iugos<strong>la</strong>via il Paese ha subito radicali mutamenti dinatura politico-economica che hanno determinato, tra l’altro,un sostanziale afflusso di capitali stranieri. Ciò ha comportatoche il Paese, seppur piccolo in termini di su<strong>per</strong>ficie e dipopo<strong>la</strong>zione, ha dovuto affrontare alcuni problemi connessial<strong>la</strong> presenza di fenomeni di criminalità economica edorganizzata.Sin dal 1997, <strong>la</strong> Commissione Europea ebbe modo dirilevare che <strong>la</strong> Slovenia era sostanzialmente in grado disoddisfare i parametri politici ed economici che caratterizzano<strong>la</strong> struttura dei Paesi dell’Unione, avendo consolidato <strong>la</strong>stabilità delle sue istituzioni e soddisfatto i criteri politici diCopenaghen.Attualmente, il quadro macroeconomico è globalmentesoddisfacente, con un aumento costante del PIL eun'economia di mercato funzionante, che vede il Paeseorientato a dirigere i propri sforzi <strong>per</strong> migliorare ilfunzionamento dei mercati, riducendo l'ingerenza statale indeterminati comparti dell'economia.Con efficacia sono state intraprese le riforme strutturaliannunciate le quali contemp<strong>la</strong>no una progressivaprivatizzazione in settori chiave quali banche e assicurazioni,misure necessarie <strong>per</strong> attirare un maggior numero di investitoriesteri e gettare basi economiche più solide <strong>per</strong> una crescitasostenuta a medio termine. A tal riguardo, <strong>la</strong> riforma adottatanel settore finanziario favorirà <strong>la</strong> liberalizzazione totale deimovimenti di capitali


426IL CONTRASTO AL RICICLAGGIO NELL’ESPERIENZADEI PRINCIPALI PAESI EUROPEIIn materia di controllo finanziario esterno, si registra <strong>la</strong>creazione di numerose istituzioni di attuazione, sorveglianza erego<strong>la</strong>mentazione in materia di libera circo<strong>la</strong>zione delle mercirafforzando così <strong>la</strong> capacità amministrativa. Ora che anche ilquadro legis<strong>la</strong>tivo <strong>per</strong> <strong>la</strong> libera circo<strong>la</strong>zione delle merci è quasiterminato, si dovrà potenziare il quadro istituzionale, compresiil nuovo istituto di standardizzazione ed i sistemi disorveglianza del mercato.Queste misure strutturali <strong>per</strong>metteranno di im<strong>per</strong>niare <strong>la</strong>politica monetaria e di cambio sul<strong>la</strong> stabilità dei prezzi anzichésul mantenimento del<strong>la</strong> competitività esterna.Ai fini del presente studio, considerata <strong>la</strong> sensibileinterdipendenza tra il fenomeno del <strong>ricic<strong>la</strong>ggio</strong> dei proventiilleciti e l’assetto giuridico complessivo raggiuntodall’ordinamento locale, in termini di misure di prevenzione econtrollo dei flussi monetari e delle strutture bancarie ecreditizie in genere, è bene segna<strong>la</strong>re che il Paese ha raggiuntoimportanti traguardi in termini di recepimento e diapplicazione dei principi giuridici condivisi nell’ambitodell’Unione Europea, segnatamente nel settore del dirittosocietario e delle strutture giuridiche poste a presidio <strong>per</strong> <strong>la</strong>prevenzione dell’utilizzo del sistema finanziario <strong>per</strong> finalità di<strong>ricic<strong>la</strong>ggio</strong>.In partico<strong>la</strong>re significativi progressi sono stati registrati inmateria di giustizia e affari interni, tra cui l'adozione del pianod'azione Schengen rafforzando le capacità e l'infrastruttura <strong>per</strong>il controllo delle frontiere, potenziando l’amministrazionedoganale e sviluppando i sistemi informatici al fine diconsentire gli scambi di dati computerizzati con l’UE.In conclusione, da un’analisi complessiva del sistema Paeseemerge un quadro di sintesi che vede <strong>la</strong> compiuta realizzazionedi gran parte delle priorità <strong>per</strong> quanto riguarda i criterieconomici, il mercato interno, i trasporti, l'ambiente,l'occupazione, <strong>la</strong> giustizia e gli affari interni.


L’ESPERIENZA SLOVENA 4272. Aspetti generali del<strong>la</strong> legis<strong>la</strong>zione di settore.La partico<strong>la</strong>re posizione geografica del<strong>la</strong> Sloveniaunitamente al contesto economico innanzi brevementedescritto, costituiscono fattori potenzialmente idonei afavorire <strong>la</strong> sussistenza di fenomeni criminali quali l’illegaleesportazione di valuta ed il <strong>ricic<strong>la</strong>ggio</strong> di denaro diprovenienza illecita.Per tali ragioni, unitamente al<strong>la</strong> ferma volontà di dotarsi distrutture in grado di assicurare un idoneo sistema generalpreventivoin materia di sicurezza e repressione dei fenomenilegati al crimine finanziario, il Paese ha costituito un appositastruttura di coordinamento e controllo denominata: “Ufficio <strong>per</strong><strong>la</strong> Prevenzione del Ricic<strong>la</strong>ggio di denaro”; l’organismo, di naturaamministrativa, seppur autonomo, è incardinato all’interno delMinistero delle Finanze ed ha iniziato ad o<strong>per</strong>are dal 1 gennaio1995.L'Ufficio, costituito da sei unità organizzative 1 , oltre aicompiti di prevenzione dei fenomeni connessi al criminefinanziario, nel prosieguo analiticamente descritti, svolge leseguenti funzioni:• su<strong>per</strong>visione sull’implementazione delle disposizionicontenute nel<strong>la</strong> “Legge di Prevenzione del Ricic<strong>la</strong>ggio didenaro” (LPML) riguardanti le Organizzazioni elencatein apposito articolo;• formu<strong>la</strong>zione di proposte di modifica ai rego<strong>la</strong>mentiesistenti e predisposizione di quelli che possono avereun’influenza sul <strong>ricic<strong>la</strong>ggio</strong> di denaro;• formazione e addestramento professionale degliimpiegati nel settore finanziario, nel<strong>la</strong> Polizia e negliOrgani Giudiziari;1 Gestione dell’Ufficio, Dipartimento, Prevenzione e Su<strong>per</strong>visione, DipartimentoTransazione Sospette, Sezione Analisi, Sezione Informatica, Sezione Coo<strong>per</strong>azione<strong>Internazionale</strong>


428IL CONTRASTO AL RICICLAGGIO NELL’ESPERIENZADEI PRINCIPALI PAESI EUROPEI• informazione del pubblico attraverso i media, saggi edarticoli specializzati.Oltre alle strutture investigative, destinate a rafforzare gliapparati pubblici di prevenzione del fenomeno del <strong>ricic<strong>la</strong>ggio</strong>dei proventi illeciti, il legis<strong>la</strong>tore è intervenuto sul<strong>la</strong> materiaemanando, il 23.11.96, un apposito decreto ministeriale con ilquale è stato disposta una metodologia <strong>per</strong> il controllo internodegli intermediari finanziari, soggetti al<strong>la</strong> disciplina normativaanti<strong>ricic<strong>la</strong>ggio</strong> stabilita dal<strong>la</strong> legis<strong>la</strong>zione di settore.In tale ottica sono stati determinati:• criteri e metodi <strong>per</strong> eseguire i controlli interni;• individuazione del ruolo e poteri riconosciuti ai soggettipreposti all’esercizio di tale attività;• metodi <strong>per</strong> <strong>la</strong> raccolta e conservazione dei dati re<strong>la</strong>tivialle transazioni finanziarie.<strong>Il</strong> decreto novel<strong>la</strong>to stabilisce che ciascun intermediariofinanziario selezioni i compiti specifici da assegnare ai varidipendenti in merito all’individuazione delle o<strong>per</strong>azionisospette, nonché le procedure che devono essere seguite incaso di sco<strong>per</strong>ta di tali transazioni. E’ altresì presente unadisciplina volta a rego<strong>la</strong>re anche l’aspetto dell’addestramento eformazione del <strong>per</strong>sonale dirigente deputato a tali funzioni.In ordine al processo di formazione degli indicatori utiliall’individuazione delle transazioni considerate sospette, l’art. 9stabilisce che ciascuna organizzazione deve compi<strong>la</strong>rne unalista, <strong>la</strong> quale deve essere aggiornata in re<strong>la</strong>zione all’evoluzionedei sistemi di <strong>ricic<strong>la</strong>ggio</strong> utilizzati dalle organizzazionicriminali.L’Ufficio <strong>per</strong> <strong>la</strong> prevenzione, unitamente ad altre strutturedell’amministrazione statale, può col<strong>la</strong>borare con leorganizzazioni finanziarie al<strong>la</strong> redazione del<strong>la</strong> lista incommento, così come <strong>la</strong> Banca di Slovenia può fornire il suocontributo in ordine all’attività propria delle Banche, Casse diRisparmio ed Agenzie di cambio.


L’ESPERIENZA SLOVENA 429<strong>Il</strong> <strong>la</strong>voro sul<strong>la</strong> preparazione del<strong>la</strong> lista degli indicatori <strong>per</strong>l’individuazione delle o<strong>per</strong>azioni sospette è iniziata nel 1997prendendo spunto anche dall’es<strong>per</strong>ienza di settore maturataall’estero.Di fatto, l’Ufficio <strong>per</strong> <strong>la</strong> Prevenzione preparò una lista diindicatori suscettibili di essere integrati dalle proposteprovenienti dagli intermediari, le quali avrebbero trovatoingresso nell’ordinamento ove condivise dall’Ufficiomedesimo.<strong>Il</strong> <strong>la</strong>voro così concertato tra Ministero che promuovevacerte iniziative, ed organizzazioni che davano il lorocontributo aggiuntivo, si incentrava sul<strong>la</strong> tipologia delletransazioni che sotto un profilo soggettivo o oggettivopotevano assumere una rilevanza ai fini del<strong>la</strong> rilevazione delleo<strong>per</strong>azioni sospette.In realtà il contributo fornito dalle singole categorieeconomico-finanziarie si limitò ad aggiungere alcuni indicatoriche si attagliavano in modo specifico alle singole tipologie diattività rispettivamente esercitate. <strong>Il</strong> quadro generale diriferimento nel<strong>la</strong> materia rimaneva quindi un’e<strong>la</strong>borazionepropria dell’Ufficio di Prevenzione il quale comunque trattava<strong>la</strong> materia secondo un approccio settoriale con le variecategorie economiche interessate 2 .2 Banche e casse di risparmio, compagnie di assicurazione, fondi di investimento edaltre organizzazioni finanziarie,organizzazioni che effettuano procedure diprivatizzazione, uffici di borsa, uffici postali, agenzie di pagamenti, case da gioco,agenzie di cambio, <strong>per</strong>sone fisiche e giuridiche che svolgono le seguenti attività:vendita ed acquisto di titoli di credito, factoring, gestione del<strong>la</strong> proprietà di terzi,emissione ed effettuazione di o<strong>per</strong>azioni con carte di credito e di debito, agenzieimmobiliari, agenzie di leasing e di investimento, o<strong>per</strong>atori commerciali di oro epietre preziose.


430IL CONTRASTO AL RICICLAGGIO NELL’ESPERIENZADEI PRINCIPALI PAESI EUROPEI3. Disciplina normativa attuale e principali novità introdotte.Di recente (al<strong>la</strong> fine del 2001) è stata varata una leggeordinaria nell’intento di fornire maggiore forza autoritativa al<strong>la</strong>fonte ordinamentale (decreto) prima vigente, nonché dicostruire un assetto più organico ed avanzato in un settore dipreminente interesse <strong>per</strong> il Paese in considerazione dei risvoltieconomico-finanziari coinvolti.L’ingresso del<strong>la</strong> citata norma primaria nell’ordinamentogiuridico sloveno, finalizzata al<strong>la</strong> predisposizione diun’adeguata struttura di prevenzione dei fenomeni re<strong>la</strong>tivi alcrimine finanziario, ha fornito una cornice giuridica diriferimento re<strong>la</strong>tiva agli adempimenti sia formali chesostanziali a cui i vari intermediari si devono attenerenell’esercizio delle rispettive attività.Re<strong>la</strong>tivamente ai requisiti procedurali sono stati introdotti iseguenti aspetti innovativi:• le varie categorie di intermediari finanziari sonoobbligate a compi<strong>la</strong>re una lista di indicatori <strong>per</strong> ilriconoscimento delle o<strong>per</strong>azioni sospette, avvalendosidel<strong>la</strong> col<strong>la</strong>borazione dei rispettivi organi centrali (BancaCentrale del<strong>la</strong> Slovenia, Agenzia <strong>per</strong> <strong>la</strong> su<strong>per</strong>visionedelle Assicurazioni, ect..). In sostanza, <strong>la</strong> categoria degliorgani consultivi di settore viene ad essere al<strong>la</strong>rgataricomprendendo non soltanto l’autorità bancariacentrale, ma tutte le autorità rappresentative delle variecategorie di intermediari finanziari che vengono adavere una parte attiva nel processo preparatorio del<strong>la</strong>formazione delle menzionate liste;• l’Ufficio <strong>per</strong> <strong>la</strong> Prevenzione partecipa al<strong>la</strong> preparazionedel<strong>la</strong> lista degli indicatori;• il Ministro delle Finanze può, a sua libera discrezione,prescrivere l’obbligo di inclusione di partico<strong>la</strong>riindicatori in aggiunta a quelli predeterminanti secondole procedure innanzi evidenziate: Si era infatti verificato


L’ESPERIENZA SLOVENA 431che talvolta le categorie di alcuni intermediari nonprovvedevano ad inserire alcuni indicatori nonostantequesti fossero stati proposti con vivo interessedall’Ufficio di Prevenzione;• in caso di mancata compi<strong>la</strong>zione del<strong>la</strong> lista degliindicatori, il legale rappresentante del<strong>la</strong> categoriafinanziaria inadempiente è soggetto ad una sanzione dinatura amministrativa compresa tra i 5000 ed i 50000euro circa.Con questa legge si cercato di fornire all’apparatogiudiziario un sistema volto a rendere più agevolel’individuazione dell’area di responsabilità degli autori delsuddetto delitto o a titolo autonomo o a titolo di concorso,grazie al<strong>la</strong> completa definizione di standards analiticamentedescrittivi delle o<strong>per</strong>azioni finanziarie strumentali al<strong>la</strong>realizzazione del <strong>ricic<strong>la</strong>ggio</strong> di proventi illeciti.I criteri di base <strong>per</strong> l’individuazione delle o<strong>per</strong>azionisospette fanno riferimento ai principi generali che si ispirano aldovere giuridico del: “conosci il tuo cliente” e “conosci le sueo<strong>per</strong>azioni”.I suddetti parametri costituiscono <strong>la</strong> base conoscitiva checonsente di stabilire se, ai fini del<strong>la</strong> configurazione del reato di<strong>ricic<strong>la</strong>ggio</strong>, una o più o<strong>per</strong>azioni rientrino o meno tra quelleconsiderate come sospette. Le ragioni dei sospetti sono quindioriginate soprattutto dall’inusualità delle o<strong>per</strong>azioni o quandoil cliente non è conosciuto: in tali casi gli indicatori devonoessere tenuti in debita considerazione.La valutazione di ciascun indicatore può esser effettuata siain modo autonomo sia, ove ne ricorrano i presupposti,o<strong>per</strong>ando una corre<strong>la</strong>zione tra più indicatori. Ciascunindicatore, autonomamente considerato, mostrando che unadata o<strong>per</strong>azione è sospetta può talvolta già soddisfare leragioni dell’inoltro di una segna<strong>la</strong>zione; tuttavia, a volte, puòesser soltanto un semplice indizio che attende un ulterioreconforto probatorio <strong>per</strong> l’inoltro di una specifica segna<strong>la</strong>zione.


432IL CONTRASTO AL RICICLAGGIO NELL’ESPERIENZADEI PRINCIPALI PAESI EUROPEILa lista degli elementi che secondo l’Ufficio di Prevenzione<strong>per</strong> <strong>la</strong> lotta al <strong>ricic<strong>la</strong>ggio</strong> consentono di inquadrareun’o<strong>per</strong>azione tra quelle considerate sospette, è artico<strong>la</strong>ta indue sezioni:a. sezione concernente <strong>la</strong> tipologia delle o<strong>per</strong>azioni (requisiti oggettivi):• un’o<strong>per</strong>azione non presenta ragioni economiche olegali e non può essere giustificatamene corre<strong>la</strong>taall’attività <strong>la</strong>vorativa, abitudini o <strong>per</strong>sonalicaratteristiche del cliente;• inusuale natura ed anomale circostanze checaratterizzano l’o<strong>per</strong>azione;• caratteristiche comuni ad altre o<strong>per</strong>azioni risultate dinatura illecita;• scelta di pagamento di elevate commissioni odinusuali condizioni <strong>per</strong> l’esecuzione delle o<strong>per</strong>azioni;• effettuazione di diverse o<strong>per</strong>azioni al di sotto dellimite previsto <strong>per</strong> l’identificazione automaticastabilita ope legis;• frequenti cambi di valuta effettuati <strong>per</strong> contanti;• frequente cambio di valuta di piccolo taglio in taglipiù grandi, e viceversa;• rapida crescita, in termini sia di quantità che difrequenza, di o<strong>per</strong>azioni <strong>per</strong> cassa senza giustificatomotivo e non conformi con le o<strong>per</strong>azioniusualmente realizzate dal cliente;b. sezione concernente il cliente (requisiti soggettivi):• utilizzo di inusuali, sospetti, smarriti o rubatidocumenti identificativi;• contrarietà a fornire dati identificativi o ri<strong>la</strong>scio diinformazioni false;• annul<strong>la</strong>mento dell’ o<strong>per</strong>azione allorquando viene aconoscenza degli obblighi di identificazione da partedell’intermediario;


L’ESPERIENZA SLOVENA 433• comportamento sospetto evidenziato dal cliente;• presenza di <strong>per</strong>sone sospette unitamente al cliente;• conoscenza di processi in corso o condanneriportate dal cliente di cui si è venuti a conoscenzamediante i comuni mezzi di informazione oattraverso l’Ufficio di Prevenzione;• provenienza del cliente da Paesi noti <strong>per</strong> <strong>la</strong>produzione di droga o paradisi fiscali, ovveroeffettuazione di o<strong>per</strong>azioni da o verso i suddettiPaesi.<strong>Il</strong> sistema inoltre prevede <strong>la</strong> predisposizione, secondo leprocedure di concertazione innanzi esposte, di una serie diindicatori re<strong>la</strong>tivi all’o<strong>per</strong>atività di ciascuna categoria diintermediari 3 , fino ad individuare una serie di condotteanomale idonee ad evidenziare un qualificato sospetto di unpossibile coinvolgimento nel reato di <strong>ricic<strong>la</strong>ggio</strong> da parte deidipendenti di strutture finanziarie.Ma l’avvenuto ingresso del<strong>la</strong> citata disposizione di legge sicaratterizza, oltre a quanto finora detto, anche <strong>per</strong> i seguentiulteriori spunti innovativi:• estensione delle categorie di soggetti che devonoinoltrare le segna<strong>la</strong>zioni di o<strong>per</strong>azioni sospette (inpartico<strong>la</strong>re:contabili, revisori esterni, notai,…);• differenziazione delle vio<strong>la</strong>zioni amministrazione ingravi, di medio impatto, e minori;3 Trattasi di transazioni eseguite attraverso l’interessamento di Banche, Istitutidi credito in genere ed Agenzie di pagamento. In partico<strong>la</strong>re vengonoindividuati appositi indicatori re<strong>la</strong>tivi a singole e ben tipizzate o<strong>per</strong>azionisospette: effettuate <strong>per</strong> cassa, attraverso l’uso di conti bancari, investimentifinanziari in genere, transazioni di rilievo internazionale, o<strong>per</strong>azioni diprestiti assistiti e non da diritti reali di garanzia (pegno, ipoteca, privilegio,ect…).


434IL CONTRASTO AL RICICLAGGIO NELL’ESPERIENZADEI PRINCIPALI PAESI EUROPEI• implementazione delle disposizioni riguardantil’identificazione dei clienti, <strong>la</strong> tenuta dei registri el’immagazzinamento delle informazioni;• prolungamento del<strong>la</strong> sospensione dell’o<strong>per</strong>azionefinanziaria (prolungata da 48 a 72 ore) ogniqualvoltaricorra un’idonea connessione, <strong>per</strong>altro validamentesuffragata sotto un profilo probatorio, con un ipotesi di<strong>ricic<strong>la</strong>ggio</strong>;• trasmissione, all’organo di polizia, delle informazioniacquisite nel corso degli approfondimenti svoltidall’Ufficio di Prevenzione, anche nel caso in cui si è inpresenza di sospetti corre<strong>la</strong>ti al<strong>la</strong> possibile esistenza diuna figura di reato meramente presupposto, come <strong>la</strong>corruzione, ovvero di altri reati del<strong>la</strong> specie <strong>per</strong> i quali <strong>la</strong>sanzione edittale sia pari a 5 o più anni di reclusione.4. Altri aspetti del<strong>la</strong> normativa speciale e nozioni generali sul<strong>la</strong>normativa penal-codicisticaCosì come nel<strong>la</strong> legis<strong>la</strong>zione esistente nel nostro Paese,anche in Slovenia esiste una normativa penale codicistica chedelinea gli elementi oggettivi e soggettivi del<strong>la</strong> fattispecie del<strong>ricic<strong>la</strong>ggio</strong>, a cui si aggiunge una disciplina normativa specialedi settore che rego<strong>la</strong> gli adempimenti e gli obblighi <strong>per</strong> gliintermediari finanziari in grado di prevenire <strong>la</strong> possibilità che ilsistema finanziario venga utilizzato <strong>per</strong> finalità di <strong>ricic<strong>la</strong>ggio</strong>.In partico<strong>la</strong>re il codice penale, con una recente modificaintervenuta nel 1999, delinea <strong>la</strong> fattispecie del <strong>ricic<strong>la</strong>ggio</strong> diproventi illeciti in un modo che soltanto in parte presentaelementi di omogeneità sostanziale con il nostro sistema (iltesto integrale dell’articolo di legge viene riprodotto al terminedel presente capitolo).In partico<strong>la</strong>re, si evidenziano i seguenti punti checaratterizzano e contraddistinguono nell’ordinamentogiuridico sloveno <strong>la</strong> figura delittuosa in esame:


L’ESPERIENZA SLOVENA 435• equiparazione tra reato consumato e reato tentato ai finidel<strong>la</strong> realizzazione del<strong>la</strong> fattispecie tipica (pena fino a treanni di reclusione. Ove il valore dell’o<strong>per</strong>azione è dielevata consistenza <strong>la</strong> pena edittale è fino ad 8 anni);• sussistenza del<strong>la</strong> possibilità di concorso di reati, conconseguente cumulo materiale delle pene, tra il c.d. reatopresupposto ed il reato di <strong>ricic<strong>la</strong>ggio</strong>;• il reato di <strong>ricic<strong>la</strong>ggio</strong> commesso in un contestoassociativo, costituisce un’autonoma previsionenormativa inserita in un comma del medesimo articolo(pena da 1 a 10 anni di reclusione);• previsione espressa dell’elemento soggettivo del doloeventuale nel<strong>la</strong> partico<strong>la</strong>re definizione del<strong>la</strong> condotta dicolui il quale poteva o doveva sa<strong>per</strong>e che il denaro o <strong>la</strong>proprietà era stata ottenuta tramite <strong>la</strong> commissione diuna condotta costituente reato (pena fino a 2 anni direclusione);• previsione espressa del<strong>la</strong> confisca del denaro o del<strong>la</strong>proprietà illecitamente trasferita o valori corrispondentiad essa.Così come nel nostro sistema giuridico, l’acquisizionepresso gli intermediari finanziari del<strong>la</strong> documentazioneprobatoria di sostegno <strong>per</strong> <strong>la</strong> dimostrazione del<strong>la</strong> sussistenzadel reato di <strong>ricic<strong>la</strong>ggio</strong>, può essere provocata o tramite unprovvedimento dispositivo emesso dal<strong>la</strong> Autorità giudiziariasul<strong>la</strong> base di giustificati motivi di sospetto, ovvero mediantespeciali poteri amministrativi riconosciuti all’Ufficio <strong>per</strong> <strong>la</strong>Prevenzione del Ricic<strong>la</strong>ggio, quale organo amministrativo diriferimento in ambito nazionale.In merito al funzionamento di tale organo amministrativo,si forniscono di seguito, in via schematica, i re<strong>la</strong>tivi compiti efunzioni re<strong>la</strong>tivi al partico<strong>la</strong>re comparto; in partico<strong>la</strong>re,l’Ufficio può chiedere ai vari intermediari finanziari:


436IL CONTRASTO AL RICICLAGGIO NELL’ESPERIENZADEI PRINCIPALI PAESI EUROPEI• informazioni specifiche circa <strong>la</strong> <strong>per</strong>sona fisica o giuridicache ha eseguito <strong>la</strong> transazione o informazioni sul<strong>la</strong>transazione stessa;• informazioni sul patrimonio e sui conti bancari delle<strong>per</strong>sone a cui si fa riferimento ed altri dati edinformazioni necessarie;• informazioni scritte e documentazione re<strong>la</strong>tivaall’adempimento dei compiti previsti dal<strong>la</strong> legge da partedegli intermediari.L’Ufficio, oltre ad avere libero accesso alle banche dati inuso al<strong>la</strong> polizia, può richiedere al<strong>la</strong> stessa, alle autorità doganalie fiscali, nonché a tutti gli altri organismi statali/governativiogni informazione di dettaglio su <strong>per</strong>sone fisiche e/ogiuridiche. Ove l’Ufficio, dall’analisi delle informazioniottenute, riscontri indizi tali da ritenere che sia statocommesso il reato di <strong>ricic<strong>la</strong>ggio</strong> di denaro, comunica, <strong>per</strong> ilproseguo delle indagini, le informazioni in suo possesso al<strong>la</strong>Polizia od all’Autorità Giudiziaria. Nei casi di specie, a seguitodel<strong>la</strong> recente modifica introdotta, l’Ufficio ha altresì il poteredi ordinare alle Organizzazioni sopra elencate di posticiparel’effettuazione delle transazione “sospette” , fino a 72 ore.<strong>Il</strong> flusso c.d. in entrata delle informazioni dirette al suddettoorgano avviene, essenzialmente, attraverso un duplice canale:• inoltro di segna<strong>la</strong>zioni di o<strong>per</strong>azioni sospette da partedei vari intermediari finanziari più volte richiamati;• invio di informazioni da parte del Ministero degli AffariInterni, del<strong>la</strong> Banca di Slovenia ed altri organigovernativi riguardanti autori di vio<strong>la</strong>zioniamministrative o penali <strong>per</strong> il <strong>ricic<strong>la</strong>ggio</strong> di denaro diprovenienza illecita. Peraltro, anche l’Autorità giudiziariadeve fornire <strong>per</strong>iodicamente notizie utili sullo stato deivari procedimenti penali avviati nel settore del criminefinanziario.Con partico<strong>la</strong>re riferimento agli obblighi imposti dal<strong>la</strong>normativa speciale agli intermediari finanziari, i quali


L’ESPERIENZA SLOVENA 437costituiscono <strong>la</strong> fonte primaria da cui si alimenta l’interastruttura di prevenzione <strong>per</strong> <strong>la</strong> lotta al <strong>ricic<strong>la</strong>ggio</strong>, si possono diseguito tracciare le linee guida che presiedono <strong>la</strong>rego<strong>la</strong>mentazione dell’intero settore finanziario.In sostanza, <strong>la</strong> difesa del sistema volto al<strong>la</strong> prevenzione del<strong>ricic<strong>la</strong>ggio</strong> si caratterizza <strong>per</strong> l’adozione di procedurestandardizzate volte ad identificare il cliente che effettuadeterminate o<strong>per</strong>azioni, nonché nel garantire un flussoinformativo mediante inoltro di apposite segna<strong>la</strong>zioni <strong>per</strong>quelle transazioni che sotto un profilo soggettivo o oggettivopresentano caratteristiche tali da essere meritevoli di ulterioriapprofondimenti investigativi da parte dell’Ufficio diPrevenzione.I presupposti <strong>per</strong> l’identificazione del cliente sono iseguenti:• a<strong>per</strong>tura di un conto o altro rapporto continuativo;• richiesta ed effettuazione di transazioni in contanti divalore su<strong>per</strong>iore a circa 13.300 euro;• effettuazione di o<strong>per</strong>azioni frazionate di importocomplessivo su<strong>per</strong>iore a predetta soglia;• effettuazione di o<strong>per</strong>azioni che, a prescindere dal loroammontare, sono considerate sospette;• effettuazione di o<strong>per</strong>azioni di natura assicurativa qualorail pagamento di un singolo premio <strong>per</strong> polizze sul<strong>la</strong> vitasu<strong>per</strong>i <strong>la</strong> somma pari a circa 905 euro.A completamento di quanto innanzi evidenziato, si fornisceun breve schema di sintesi dei presupposti <strong>per</strong> l’inoltro dellesegna<strong>la</strong>zioni:• effettuazione di transazioni in contanti <strong>per</strong> importosu<strong>per</strong>iore a circa 22.000 euro;• effettuazione di o<strong>per</strong>azioni frazionate di importocomplessivo su<strong>per</strong>iore a predetta soglia;• effettuazione di o<strong>per</strong>azioni in contanti o di altro diversotipo che, a prescindere dal loro ammontare, sono daconsiderarsi sospette;


438IL CONTRASTO AL RICICLAGGIO NELL’ESPERIENZADEI PRINCIPALI PAESI EUROPEI• esportazione di valuta, in contanti o in assegni, <strong>per</strong>importi su<strong>per</strong>iori a circa 13.300 euro.<strong>Il</strong> sistema innanzi delineato trova il suo completamento conil potere riconosciuto all’Ufficio di Prevenzione che siestrinseca o nell’archiviare l’esito degli approfondimentiinvestigativi svolti, ovvero, nel caso opposto (flusso in uscita), diinviare le risultanze acquisite al<strong>la</strong> polizia ed al<strong>la</strong> Procura del<strong>la</strong>Repubblica <strong>per</strong> gli ulteriori accertamenti di re<strong>la</strong>tivacompetenza.Quest’ultimo adempimento troverà luogo ogniqualvoltasussistano motivi <strong>per</strong> ritenere che ricorrano ipotesi di<strong>ricic<strong>la</strong>ggio</strong> di proventi illeciti.Per completare <strong>la</strong> descrizione del c.d. flusso in uscita, correl’obbligo di segna<strong>la</strong>re che l’Ufficio può inviare, nel caso in cuisussista il principio di reciprocità, informazioni ad istituzionistraniere e/o organizzazioni internazionali a seguito di lororichiesta o anche di sua iniziativa.Infatti, l’organo è autorizzato a scambiare informazioni conOrganizzazioni col<strong>la</strong>terali straniere ed internazionali, oltre adessere “Autorità centrale” secondo <strong>la</strong> Legge di Ratifica del<strong>la</strong>Convenzione N°141 del Consiglio d’Europa sul “Ricic<strong>la</strong>ggio,Ispezioni, Sequestro e Confisca dei Proventi del Crimine”. Aciò si aggiunga che è anche uno dei fondatori e membro attivodel Gruppo EGMONT, che raggruppa Organismi simili (lecosiddette “unità di intelligence finanziaria”) i quali, in diversezone del mondo, o<strong>per</strong>ano nel settore del<strong>la</strong> prevenzione edindividuazione del <strong>ricic<strong>la</strong>ggio</strong> di denaro.A livello bi<strong>la</strong>terale, sino al luglio 2000, ha scambiatocorrispondenza in materia di coo<strong>per</strong>azione e scambio diinformazioni con il FinCEN statunitense, con il CTIF belga,


L’ESPERIENZA SLOVENA 439l’UIC italiano, l’USPN croato, il FAU ceco, il ONPCSBrumeno e l’Ofis UFP slovacco 4 .Infine l’Ufficio, secondo quanto previsto dell’art.23 del<strong>la</strong>Convenzione N° 141 del Consiglio d’Europa sul “Ricic<strong>la</strong>ggio,Ispezioni, Sequestro e Confisca dei Proventi del Crimine”, nel<strong>la</strong> suaveste di Autorità centrale: invia e risponde a richieste ufficialiinoltrate da Paesi stranieri ai sensi del citato articolo, effettuagli approfondimenti concernenti le suddette istanze, ovveroprovvede al<strong>la</strong> trasmissione delle stesse alle Autoritàcompetenti <strong>per</strong> <strong>la</strong> re<strong>la</strong>tiva esecuzione.4 Oltre a ciò, i rappresentanti dell’Ufficio col<strong>la</strong>borano attivamente anche ad uncostante <strong>la</strong>voro di aggiornamento con altre Organizzazioni e Gruppi di Lavorointernazionali quali: nel Consiglio d’Europa i gruppi di <strong>la</strong>voro PC-R-EV o<strong>per</strong>anti nelsettore del <strong>ricic<strong>la</strong>ggio</strong> di denaro, GMC e GRECO attivi nel settore del<strong>la</strong> corruzione(programmi Octopuss, PACO e SPOC), nell’Unione Europea con l’OLAF - ilgruppo <strong>per</strong> <strong>la</strong> lotta alle frodi-, nei progetti PHARE, nel Gruppo di AzioneFinanziaria (GAFI), Interpol e nel Programma di Controllo degli stupefacenti delleNazioni Unite (UNDCP).


440IL CONTRASTO AL RICICLAGGIO NELL’ESPERIENZADEI PRINCIPALI PAESI EUROPEICODICE PENALE ART.252(articolo modificato a decorrere dal 23.04.99)1. Una <strong>per</strong>sona che accetta, scambia, detiene, gestisce,utilizza <strong>per</strong> attività commerciale od in altro mododeterminato dal<strong>la</strong> legge, che tramite il <strong>ricic<strong>la</strong>ggio</strong> didenaro occulta o cerca di occultare <strong>la</strong> fonte di denaro odel<strong>la</strong> proprietà consapevole che <strong>la</strong> stessa è stata ottenutacommettendo un reato penale, è punita con <strong>la</strong> penadel<strong>la</strong> reclusione fino a tre anni.2. La stessa sanzione si applica al<strong>la</strong> <strong>per</strong>sona che commette<strong>la</strong> vio<strong>la</strong>zione a cui si fa riferimento nel precedentecomma e che, allo stesso tempo, è il <strong>per</strong>petratore di, oassociato nel<strong>la</strong> commissione di una vio<strong>la</strong>zione penaletramite <strong>la</strong> quale si ottiene il denaro o <strong>la</strong> proprietà di cuial precedente comma.3. Se il denaro o <strong>la</strong> proprietà a cui si ferimento neiprecedenti commi ha valore elevato, il <strong>per</strong>petratore èpunito con <strong>la</strong> reclusione <strong>per</strong> un massimo di 8 anni e conuna sanzione pecuniaria.4. Se il reato a cui si fa riferimento nei precedenti commiviene commesso da più <strong>per</strong>sone, che si sono associateallo scopo di commettere tali vio<strong>la</strong>zioni penali, le stessesaranno punite con <strong>la</strong> reclusione da 1 a 10 anni ed unasanzione pecuniaria.5. Chi commette <strong>la</strong> vio<strong>la</strong>zione di cui ai primi 3 commi, chedoveva o poteva sa<strong>per</strong>e che il denaro o <strong>la</strong> proprietà erastata ottenuta tramite <strong>la</strong> commissione di una vio<strong>la</strong>zionepenale, è punito con al reclusione <strong>per</strong> un massimo didue anni.6. <strong>Il</strong> denaro o le proprietà a cui si fa riferimento neiprecedenti paragrafi saranno oggetto di confisca.


PARTE QUARTAIL CONTRASTO AL RICICLAGGIONELL’ESPERIENZA DI ALCUNI PAESI EXTRA U.E.


CAPITOLO IL’ESPERIENZA STATUNITENSE1. La legis<strong>la</strong>zione anti<strong>ricic<strong>la</strong>ggio</strong> negli U.S.A.<strong>Il</strong> sistema normativo anti<strong>ricic<strong>la</strong>ggio</strong>, in vigore negli StatiUniti, è strutturato su un complesso di disposizioni legis<strong>la</strong>tiveche, apparse <strong>per</strong> <strong>la</strong> prima volta nel 1970 <strong>per</strong> rego<strong>la</strong>re ilfenomeno, sono andate evolvendosi nel tempo sino al recenteprovvedimento 1 del 24 ottobre 2001 re<strong>la</strong>tivo alle urgentimisure di intensificazione del<strong>la</strong> lotta contro il terrorismo,resesi necessarie dopo i tragici fatti dell’11 settembre.In linea di massima, <strong>per</strong>ò, le caratteristiche dell’assettogiuridico, utilizzato negli U.S.A., <strong>per</strong> contrastare il <strong>ricic<strong>la</strong>ggio</strong>del denaro “sporco”, emergono, in modo assai evidente, dal<strong>la</strong>formu<strong>la</strong>zione del<strong>la</strong> disposizione 2 incriminatrice, rubricata nelUnited States Code (U.S.C.) al paragrafo 1956 del Titolo 18.La predetta previsione penalcodicistica punisce con <strong>la</strong>multa non su<strong>per</strong>iore a 500.000$ o con <strong>la</strong> reclusione nonsu<strong>per</strong>iore a 20 anni o con entrambe, “chiunque, essendo aconoscenza che i beni coinvolti in una transazione finanziaria 31 U.S.A. Patriot Act, 24-10-2001, H.R. 3162, varato con <strong>la</strong> finalità di contrastare ilterrorismo ad ogni livello, nazionale ed internazionale e sotto ogni profilo, iviincluso, quindi, i riflessi attinenti il <strong>ricic<strong>la</strong>ggio</strong>; il testo legis<strong>la</strong>tivo è introdotto dal<strong>la</strong>formu<strong>la</strong> “To deter and punish terrorist acts in the United States and around the world, toenhance <strong>la</strong>w enforcement investigatory tools, and for other purposes”.2 United States Code, Tit. 18, Ch. 95, § 1956, “Laundering of monetary instruments”.3 La definizione dell’espressione “transazione finanziaria” viene fornita dal U.S.C. cheriporta una esaustiva illustrazione di ipotesi includibili nel<strong>la</strong> detta catalogazione;infatti, nel § 1956, è stabilito che: “the term “financial transaction” means a transactionwhich in any way or degree affects interstate or foreign commerce involving the movement of funds bywire or other means or involving one or more monetary instrurnents, or involving the transfer of titleto any real pro<strong>per</strong>ty, vehicle, vessel, or aircraft, or a transaction involving the use of a financialinstitution which is engaged in, or the activities of which affect, interstate or foreign commerce in anyway or degree”.


444IL CONTRASTO AL RICICLAGGIO NELL’ESPERIENZA DI ALCUNI PAESI EXTRA U.E.rappresentano il profitto di attività illecite, pone in essereazioni tali da consentire 4 <strong>la</strong> realizzazione del<strong>la</strong> transazionestessa, con <strong>la</strong> finalità di favorire <strong>la</strong> continuazione dellespecifiche attività illecite 5 ”.La stessa sanzione viene irrogata, altresì, nei confronti di“chiunque 6 , essendo a conoscenza che una transazione 7 èfinalizzata in tutto o in parte a nascondere o dissimu<strong>la</strong>re <strong>la</strong>natura, <strong>la</strong> fonte, <strong>la</strong> tito<strong>la</strong>rità o il controllo dei profitti dispecifiche attività illecite, o ad eludere gli obblighi diidentificazione, registrazione e segna<strong>la</strong>zione previsti dalle leggistatali o federali, realizza azioni coerenti a che tali fini sianoraggiunti”.In entrambe le ipotesi è contemp<strong>la</strong>ta <strong>la</strong> punibilità anche <strong>per</strong>il tentativo.4 Ovvero di “iniziare”, “concludere”, “partecipare all’avvio” ; infatti, il § 1956 U.S.C.prevede testualmente: “the term “conducts” includes initiating, concluding, or participating ininitiating, or in concluding a transaction”5 “Whoever, knowing that the pro<strong>per</strong>ty involved in a financial transaction represents the proceeds ofsome form of un<strong>la</strong>wful activity, conducts or attempts to conduct such as financial transaction whichin fact involves the proceeds of specified un<strong>la</strong>wful activity, with the intent to promote the carrying onof specified un<strong>la</strong>wful activity, or…”; U.S.C., §1956, (a)(1) e (a)(1)(A)(i).6 “Whoever, knowing that the pro<strong>per</strong>ty involved in a financial transaction represents the proceeds ofsome form of un<strong>la</strong>wful activity, conducts or attempts to conduct such as financial transaction whichin fact involves the proceeds of specified un<strong>la</strong>wful activity…knowing that the transaction is designedin whole or in part to conceal or disguise the nature, the location, the source, the ownership, or thecontrol of proceeds of specified un<strong>la</strong>wful activity, or to avoid a transaction reporting requirementunder State or Federal <strong>la</strong>w,…”; U.S.C., § 1956, (a)(1) e (a)(1)(B)(i)(ii).7 Ai fini del<strong>la</strong> definizione del termine “transazione” il U.S.C.., §1956, elenca una seriecompleta di o<strong>per</strong>azioni aventi <strong>la</strong> comune caratteristica del<strong>la</strong> attitudine a trasferire o atrasmettere <strong>la</strong> proprietà e/o il possesso di beni. Vi rientrano <strong>la</strong> <strong>per</strong>muta, <strong>la</strong> vendita, ilprestito, <strong>la</strong> donazione, ecc., o nel caso di transazioni afferenti il settore degli istitutifinanziari, sono inclusi il deposito, il cambio di valuta, <strong>la</strong> vendita e <strong>la</strong> <strong>per</strong>muta dititoli, ecc.. Si veda U.S.C. § 1956, ove è statuito: “the term “transaction” includes apurchase, sale, loan, pledge, gift, transfer, delivery, or other disposition, ad with respect to afinancial institution includes a deposit, withdrawal, transfer between accounts, exchange of currency,loan, extension of credit, purchase or sale of any stock, bond, certificate of deposit, or othermonetary instrument, use of a safe deposit box, or any other payment, transfer, or delivery by,through, or to a financial institution, by whatever means effected”.


L’ESPERIENZA STATUNITENSE 445Emerge, con evidenza, <strong>la</strong> netta distinzione strutturale tra leprevisioni penali, inerenti il reato di <strong>ricic<strong>la</strong>ggio</strong>, così comeconcepite nel mondo europeo ed in quello statunitense.Se nei Paesi europei il crimine in paro<strong>la</strong> può esserecommesso solo ed unicamente da colui che si colloca al difuori di una qualsivoglia condizione di concorsualità, morale omateriale, nel<strong>la</strong> commissione del reato “presupposto”, nelregime americano tale circostanza non è esclusa.Tutt’altro, il ricic<strong>la</strong>tore di denaro ”sporco”, nel<strong>la</strong>circostanziata eventualità descritta nel<strong>la</strong> prima parte del<strong>la</strong>norma sopra menzionata 8 , qualora o<strong>per</strong>i transazioni finanziarieafferenti beni di provenienza illecita, con il fine di promuovereil compimento di specifiche attività illegali, è sottoposto airigori edittali indicati, anche se lo stesso soggetto coincide conl’autore delle medesime “specifiche attività illegali”, <strong>per</strong> lequali è, altresì, chiamato a rispondere penalmente.Le indicazioni contenute nel<strong>la</strong> seconda parte del<strong>la</strong> normariportata, 9 fanno riferimento, invece, al<strong>la</strong> tipologia di<strong>ricic<strong>la</strong>ggio</strong> conosciuta nell’es<strong>per</strong>ienza penale europea,ovverosia al caso in cui il responsabile dello svolgimento dellec<strong>la</strong>ssiche fasi, in cui si artico<strong>la</strong> il fenomeno criminoso, siaestraneo a qualsiasi vicenda di concorsualità nel reato“presupposto”.Alle stesse penalità, contemp<strong>la</strong>te <strong>per</strong> i casi su illustrati,soggiace, altresì, “chiunque trasporta, trasmette o trasferiscedenaro o fondi dagli Stati Uniti all’estero e viceversa:• con l’intento di favorire lo svolgimento di specificheattività illecite; o,• essendo a conoscenza che il denaro o i fondi coinvoltinel trasporto, nel<strong>la</strong> trasmissione o nel trasferimento,rappresentano il profitto di talune attività illecite, con <strong>la</strong>8 Vedi nota n. 5.9 Vedi nota n. 6.


446IL CONTRASTO AL RICICLAGGIO NELL’ESPERIENZA DI ALCUNI PAESI EXTRA U.E.finalità di:- nascondere o dissimu<strong>la</strong>re <strong>la</strong> natura, <strong>la</strong> posizione, <strong>la</strong>fonte, <strong>la</strong> tito<strong>la</strong>rità o il controllo dei profitti dispecifiche attività illecite; o di- evitare gli obblighi di identificazione, registrazione esegna<strong>la</strong>zione previsti dalle leggi statali o federali” 10 .Ai fini penalprocessualistici, <strong>per</strong> <strong>la</strong> dimostrazione del<strong>la</strong>conoscenza del<strong>la</strong> natura illecita dei proventi, in capo alricic<strong>la</strong>tore, è sufficiente <strong>la</strong> prova che al medesimo sia notal’origine illecita dei beni ricic<strong>la</strong>ti senza, <strong>per</strong>tanto, <strong>la</strong> necessità didover dimostrare quale tipologia di reato abbia generato imedesimi profitti illeciti. 11Ciò <strong>per</strong> espressa previsione normativa contenuta nel piùvolte menzionato §1956 del U.S.C..L’United States Code fornisce una puntuale e tassativaelencazione dei crimini che fungono da reati “presupposto”(predicate offences) <strong>per</strong> <strong>la</strong> ricorrenza dell’ipotesi di <strong>ricic<strong>la</strong>ggio</strong>. 1210 U.S.C., § 1956, (a)(2)(A)(B)(i)(ii).11 Infatti, nel U.S.C., § 1956, è stabilito che: “the term “knowing that the pro<strong>per</strong>ty involved ina financial transaction represents the proceeds of some form of un<strong>la</strong>wful activity” means that the<strong>per</strong>son knew the pro<strong>per</strong>ty involved in the transaction represented proceeds from some form, thoughnot necessarily which form, of activity that constitutes felony under State, Federal, or foreign <strong>la</strong>w,regardless of whether or not such activity is specified …”.12 <strong>Il</strong> paragrafo 1956 del U.S.C. provvede, infatti, ad enumerare <strong>la</strong> complessa edartico<strong>la</strong>ta lista dei reati “presupposto” attraverso <strong>la</strong> specificazione e <strong>la</strong> connotazioneattribuite al termine “attività illegale” utilizzato, in modo generico, nel corpo neltesto con riferimento all’origine dei profitti oggetto di <strong>ricic<strong>la</strong>ggio</strong>. <strong>Il</strong> testo normativopuntualizza che : “il termine “attività illecita” significa… “. Si riporta il passo inquestione: “ the term “specified un<strong>la</strong>wful activity” means:a) any act or activity constituting an offence listed in section 1961(1) of this title except an actwhich is indictable under subchapter II of chapter 53 of title 31;b) with respect to a financial transaction occurring in whole or in part in the United States, anoffense against a foreign nation involving: (i) the manufacture, importation, sale, ordistribution of a controlled substance (as such term is defined for the purposes of the ControlledSubstances Act); (ii) murder, kidnapping, robbery, extortion, destruction of pro<strong>per</strong>tyby means of explosive or fire, or a crime of violence (as defined in section 16); (iii) fraud, orany scheme or attempt to defraud, by or against a foreign bank (as defined in paragraph 7 ofsection 1(b) of the International Banking Act of 1978); (iv) bribery of a public official, orthe misappropriation, theft, or embezzlement of public funds by or for the benefit of a publicofficial; (v) smuggling or export control vio<strong>la</strong>tions involving: (I)an item controlled on the


L’ESPERIENZA STATUNITENSE 447United States Munitions List established under section 38 of the Arms Export ControlAct (22 U.S.C. 2778); or: (II) an item controlled under regu<strong>la</strong>tions under the ExportAdministration Regu<strong>la</strong>tion (15 C.F.R. Parts 730-174); or (vi) an offense respect to whichthe United States would be obligated by a multi<strong>la</strong>teral treaty, either to extradite the allegedoffender or to submit the case for prosecution, if the offender were found within the territorythe United States;c) any act or acts constituting a continuing criminal enterprise, as that term is defined in section408 of the Controlled Substances Act (21 U.S.C. 848);d) an offense under section 32 (re<strong>la</strong>ting to the destruction of aircraft), section 37 (re<strong>la</strong>ting toviolence at international airports), section 115 (re<strong>la</strong>ting to influencing, impeding, orretaliating against a Federal official by threatening or injuring a family member), section152 (re<strong>la</strong>ting to concealment of assets; false oaths and c<strong>la</strong>ims; bribery), section 215 (re<strong>la</strong>tingto commissions or gifts for procuring loans), section 351 (re<strong>la</strong>ting to congressional or Cabinetofficer assassination), any of sections 500 through 508 (re<strong>la</strong>ting to certain counterfeitingoffenses), section 513 (re<strong>la</strong>ting to securities of States and private entities) section 541(re<strong>la</strong>ting to goods fa1sey c<strong>la</strong>ssified), section 542 (re<strong>la</strong>ting to entry of goods by means of falsestatements), section 545 (re<strong>la</strong>ting to smuggling goods into the United States), section 549(re<strong>la</strong>ting to removing goods from Customs custody), section 641 (re<strong>la</strong>ting to public money,pro<strong>per</strong>ty, or records), section 656 (re<strong>la</strong>ting to theft, embezzlement, or misapplication by bankofficer or employee), section 657 (re<strong>la</strong>ting to lending, credit, and insurance institutions),section 658 (re<strong>la</strong>ting to pro<strong>per</strong>ty mortgage or pledged to far credit agencies), section 666(re<strong>la</strong>ting to theft or bribery concerning programs receiving Federal funds), section 793, 794,or 798 (re<strong>la</strong>ting to espionage), section 831 (re<strong>la</strong>ting to prohibited transactions involvingnuclear materials), section 844 (f) or (i) (re<strong>la</strong>ting to destruction by explosives or fire ofGovernment pro<strong>per</strong>ty or pro<strong>per</strong>ty affecting interstate or foreign commerce), section 875(re<strong>la</strong>ting to interstate communications), section 922 (l) (re<strong>la</strong>ting to the un<strong>la</strong>wful importationof firearms), section 924 (n) (re<strong>la</strong>ting to firearms trafficking), section 956 (re<strong>la</strong>ting toconspiracy to kill, kidnap, maim, or injure certain pro<strong>per</strong>ty in a foreign country), section1005 (re<strong>la</strong>ting to fraudulent bank entries), 1006 (re<strong>la</strong>ting to fraudulent Federal creditinstitution entries), 1007 (re1ating to fraudulent Federal Deposit Insurance transactions),1014 (re<strong>la</strong>ting to fraudulent loan or credit applications), section 1<strong>03</strong>0 (re<strong>la</strong>ting to computerfraud and abuse), 1<strong>03</strong>2 (re<strong>la</strong>ting to concealment of assets from conservator, receiver, orliquidating agent of financial institution), section 1111 (re<strong>la</strong>ting to murder), section 1114(re<strong>la</strong>ting to murder of United States <strong>la</strong>w enforcement officials), section 1116 (re<strong>la</strong>ting tomurder of foreign officials, official guests, or internationally protected <strong>per</strong>sons), section 1201(re<strong>la</strong>ting to kidnapping), section 1208 (re1ating to hostage taking), section 1361 (re<strong>la</strong>tingto willful injury of Government pro<strong>per</strong>ty), section 1368 (re<strong>la</strong>ting to destruction of pro<strong>per</strong>tywithin the special maritime and territorial jurisdiction), section 1708, (theft from the mail),section 1751 (re<strong>la</strong>ting to Presidential assassination), section 2113 or 2114 (re<strong>la</strong>ting tobank and postal robbery and theft), section 2280 (re<strong>la</strong>ting to violence against maritimenavigation), section 2281 (re<strong>la</strong>ting to violence against maritime fixed p<strong>la</strong>tforms), section2319 (re<strong>la</strong>ting to copyright infringement), section 2320 (re<strong>la</strong>ting to trafficking in counterfeitgoods and services), section 2332 (re<strong>la</strong>ting to terrorist acts abroad against United Statesnationals), section 2332a (re<strong>la</strong>ting to weapons of mass destruction), section 2332b (re<strong>la</strong>tingto international terrorist acts transcending national boundaries), or section 2339A or2339B (re<strong>la</strong>ting to providing material support to terrorists) of this title, section 46502 of


448IL CONTRASTO AL RICICLAGGIO NELL’ESPERIENZA DI ALCUNI PAESI EXTRA U.E.La tipicizzazione del reato di <strong>ricic<strong>la</strong>ggio</strong> nell’es<strong>per</strong>ienzastatunitense si realizza attraverso un puntuale riferimento aireati che sono ritenuti “idonei” a fungere da “predicate offences”.Tale procedimento si pone in netta, evidente,differenziazione rispetto al sistema di strutturazionedell’analoga fattispecie criminosa nel<strong>la</strong> realtà codicistica deiPaesi europei, <strong>la</strong>ddove, <strong>la</strong> tecnica impiegata <strong>per</strong> <strong>la</strong> definizionedei reati “presupposto” fa leva sul<strong>la</strong> nota distinzione tra delittidolosi e colposi.La lista delle così dette “un<strong>la</strong>wful specified activities” è il fruttodi un costante processo di implementazione, nel testo del §1956 del U.S.C., di “aggiornamenti re<strong>la</strong>tivi a nuove figure direato.<strong>Il</strong> paragrafo 1956 U.S.C. detta, inoltre, disposizioni dinatura procedimentale .Infatti, vengono indicati gli organi deputati al<strong>la</strong> repressionedelle vio<strong>la</strong>zioni in materia di <strong>ricic<strong>la</strong>ggio</strong>, attribuendo <strong>la</strong>tito<strong>la</strong>rità dell’azione investigativa di settore agli appartenenti alDipartimento del<strong>la</strong> <strong>Giustizia</strong> (Departement of Justice) ed altitle 49, United States Code, a felony vio<strong>la</strong>tion of the Chemical Diversion and TraffickingAct of 1988 (re<strong>la</strong>ting to precursor and essential chemicals), section 590 of the Tariff Act of1930 (19 U.S.C 1590) (re<strong>la</strong>ting to aviation smuggling), section 422 of the ControlledSubstances Act (re<strong>la</strong>ting to transportation of drug paraphernalia), section 38 (e) (re<strong>la</strong>ting tocriminal vio<strong>la</strong>tions) of the Arms Export Control Act, section 11 (re<strong>la</strong>ting to vio<strong>la</strong>tions) ofthe Export Administration of 1979, section 206 (re<strong>la</strong>ting to penalties) of the InternationalEmergency Economic Power Act, section 16 (re<strong>la</strong>ting to offenses and punishment) of theTrading with the Enemy Act, any felony vio<strong>la</strong>tion of section 15 of the Food Stamp Act of1977 (7 U.S.C.A .§ 2024) (re<strong>la</strong>ting to food stamp fraud) involving a quantity of couponshaving a value of not less than $5,000, any vio<strong>la</strong>tion of section 543(a)(1) of the HousingAct of 1949 (42 U.S.C.A. § 1490 s (a) (I)) (re<strong>la</strong>ting to equity skimming), any felonyvio<strong>la</strong>tion of the Foreign Agents Act of 1938 ,or any felony vio<strong>la</strong>tion of the Foreign CorruptPractices Act; ore) a felony vio<strong>la</strong>tion of the Federal Water Pollution Control Act (33 U.S.C. 1251 et seq.),the Ocean Dumping Act (33 U.S.C. 1401 et seq.), the Act to Prevent Pollution fromShips (33 U.S.C. 1901 et seq.), the Safe Drinking Water Act (42 U.S.C. 300f et seq.),or the Resources Conservation and Recovery Act (42 U.S.C. 6901 et seq.);f) any act or activity constituting an offense involving a Federal health care offense.


L’ESPERIENZA STATUNITENSE 449Dipartimento del Tesoro (Departement of Treasury) 13 e, conriguardo ai reati “presupposto”sui quali hanno esclusivacompetenza, gli appartenenti al Servizio Postale (Postal Service).Per il <strong>ricic<strong>la</strong>ggio</strong> collegato a reati contro l’ambiente sonocompetenti sia i membri del Dipartimento di <strong>Giustizia</strong> che gliappartenenti al<strong>la</strong> National Enforcement Investigation Centerdell’Environmental Protection Agency.In ordine alle regole giurisdizionali afferenti lo svolgimentodei procedimenti penali in materia di <strong>ricic<strong>la</strong>ggio</strong> si sottolinea ilportato del<strong>la</strong> disposizione processuale contenuta nel paragrafo1956 del U.S.C. re<strong>la</strong>tivamente all’ipotesi del<strong>la</strong> “extraterritorialjuridiction” 14 .L’U.S.C. statuisce <strong>la</strong> competenza giurisdizionaleextrerritoriale delle Autorità giudiziarie statunitensi circa i fattidi <strong>ricic<strong>la</strong>ggio</strong> commessi da cittadini americani o da stranieri nelterritorio degli Stati Uniti, se le transazioni re<strong>la</strong>tive sono diammontare su<strong>per</strong>iore ai 10.000 $.<strong>Il</strong> presidio penale sul quale si regge il sistema di contrasto alfenomeno del <strong>ricic<strong>la</strong>ggio</strong> è supportato, anche negli Stati Uniti,dal<strong>la</strong> previsione dell’obbligo del<strong>la</strong> segna<strong>la</strong>zione delleo<strong>per</strong>azioni sospette.Invero, prima di approdare al sistema dell’obbligo dicomunicazione delle o<strong>per</strong>azioni anomale, a far tempo dal1970, l’attenzione degli organi istituzionali ed investigativi siera concentrata sull’imposizione a banche e ad istituzionifinanziarie dell’onere del<strong>la</strong> segna<strong>la</strong>zione delle transazioni invaluta, ritenute elemento assai significativo <strong>per</strong> “intercettare”le o<strong>per</strong>azioni di <strong>ricic<strong>la</strong>ggio</strong>, soprattutto, in un’epoca, gli anniSettanta, in cui i narcotrafficanti immettevano nei circuitifinanziari statunitensi immense quantità valutarie.13 U.S.C., § 1956, (e). Al Procuratore Generale ed al Segretario di Stato al Tesoro èriconosciuto il potere di intervento diretto nel<strong>la</strong> cognizione e nel<strong>la</strong> direzione diindagini concernenti il <strong>ricic<strong>la</strong>ggio</strong>.14 U.S.C., § 1956, (f).


450IL CONTRASTO AL RICICLAGGIO NELL’ESPERIENZA DI ALCUNI PAESI EXTRA U.E.Attraverso tale metodologia o<strong>per</strong>ativa, il flusso dellesegna<strong>la</strong>zioni circa i movimenti valutari aveva raggiunto livelliimpressionanti, tali da far dubitare dell’efficacia dellostrumento, <strong>per</strong> cui dalle segna<strong>la</strong>zioni sui movimenti di valuta siè spostato l’accento sulle segna<strong>la</strong>zioni delle attività sospette.1.1 L’evoluzione storica dell’assetto normativo anti<strong>ricic<strong>la</strong>ggio</strong>Nell’ottobre del 1970, come risposta ai sempre piùfrequenti e gravi casi di trafficanti di droga che depositavanopresso banche, borse piene di denaro “sporco”, il Congressoapprova <strong>la</strong> legge “quadro”, comunemente nota come BankSecrecy Act (B.S.A.). 15<strong>Il</strong> B.S.A 16 . contiene due gruppi principali di previsioni“autorizzatorie”, successivamente esercitate <strong>per</strong> <strong>la</strong> produzionedi normazione rego<strong>la</strong>mentare.Infatti, il primo gruppo autorizza il Segretario di Stato alTesoro (ed in alcuni casi il Segretario ed il Consiglio del<strong>la</strong>Federal Reserve congiuntamente) ad imporre agli istituti dicredito ed alle altre istituzioni finanziarie <strong>la</strong> predisposizione diappositi ed opportuni archivi <strong>per</strong> consentire <strong>la</strong> conservazione el’evidenza dei dati re<strong>la</strong>tivi alle o<strong>per</strong>azioni finanziarie.<strong>Il</strong> secondo gruppo di previsioni autorizza il Segretario diStato al Tesoro ad obbligare le istituzioni finanziarie e, in certicasi, altri soggetti economici, a segna<strong>la</strong>re le transazionicommerciali aventi determinate caratteristiche.Le due più importanti norme sul<strong>la</strong> segna<strong>la</strong>zione dio<strong>per</strong>azioni finanziarie, approvate nel 1970, riguardano gliobblighi di comunicazione delle transazioni in valuta <strong>per</strong> un15 Bank Secrecy Act, Pub L. 91-508, 1970. <strong>Il</strong> titolo secondo del B.S.A. è denominatoCurrency and Foreign Transactions Reporting Act.16 <strong>Il</strong> B.S.A. è stato modificato più volte dal 1970, e, in modo significativo, dalAnnunzio-Wylie Money Launderig Act (“Annunzio-Wylie”) nel 1992 e dal MoneyLaundering Suppression Act nel 1994 (M.L.S.A.).


L’ESPERIENZA STATUNITENSE 451valore su<strong>per</strong>iore ai 10.000 dol<strong>la</strong>ri, da adempiersi a cura degliintermediari finanziari (tramite il Currency Transaction Report) edel trasporto di valuta (in ammontare inizialmente oltre i5.000$ ed ora oltre i 10.000$) da o verso gli Stati Uniti (tramiteil Report of International Transportation of Currency or MonetaryInstruments).<strong>Il</strong> riconoscimento del<strong>la</strong> crescita e del<strong>la</strong> serietà del fenomenodel <strong>ricic<strong>la</strong>ggio</strong> di denaro, e del<strong>la</strong> sempre più diffusa vio<strong>la</strong>zionedelle norme del B.S.A., porta il Congresso all’approvazione delMoney Laundering Control Act 17 (M.L.C.A.), avvenuta nel 1986.<strong>Il</strong> M.L.C.A. inserisce nell’ordinamento penale <strong>la</strong> previsionecriminosa del <strong>ricic<strong>la</strong>ggio</strong> provvedendo, così, a configurareun’autonoma e specifica ipotesi delittuosa.In tal modo l’U.S.C. viene “aggiornato” con l’introduzionedel paragrafo 1956, intito<strong>la</strong>to “Laundering of monetaryinstruments”.<strong>Il</strong> 25 Aprile del 1990 il Segretario di Stato al Tesoroistituisce il Financial Crimes Enforcement Network (Fin.C.E.N.), 18competente all’individuazione dei crimini finanziari tramite <strong>la</strong>valorizzazione delle informazioni ricevute dagli enti e daisoggetti obbligati a fornire le segna<strong>la</strong>zioni delle transazionivalutarie e, successivamente, delle o<strong>per</strong>azioni sospette.<strong>Il</strong> Financial Crimes Enforcement Network viene istituito inattuazione delle Raccomandazioni del GAFI volte, tra l’altro, a“suggerire” ai Paesi aderenti l’istituzione delle così detteFinancial Intelligence Units (F.I.U.) deputate al<strong>la</strong> gestione delleinformazioni rivenienti dal sistema bancario, finanziario edeconomico circa l’esistenza di “anomale o<strong>per</strong>azioni”.Nel 1992, il varo dell’Annunzio Wylie Money Laundering Actdetermina l’inserimento di numerosi emendamenti al B.S.A.tesi ad imporre, ad ogni intermediario finanziario, l’onere di17 Money Laundering Control Act, Pub. L. 99-570, 198618 Financial Crimes Enforcement Network, Treasury Order 25-10-1990, n. 105-08.


452IL CONTRASTO AL RICICLAGGIO NELL’ESPERIENZA DI ALCUNI PAESI EXTRA U.E.“segna<strong>la</strong>re qualsiasi transazione sospetta, rilevante comepossibile vio<strong>la</strong>zione delle leggi e dei rego<strong>la</strong>menti”.In tal modo all’obbligo delle segna<strong>la</strong>zioni re<strong>la</strong>tive alleo<strong>per</strong>azioni valutarie (Currency Transaction Report) si affianca <strong>la</strong>doverosità del<strong>la</strong> segna<strong>la</strong>zione delle o<strong>per</strong>azioni sospette,“rendicontata” con il Suspicious Activity Report.Quindi, nello stesso <strong>per</strong>iodo in cui in Europa prende corponormativo il precetto del<strong>la</strong> segna<strong>la</strong>zione delle così detteo<strong>per</strong>azioni anomale o sospette, in attuazione, non solo delleRaccomandazioni del GAFI, ma, anche, del<strong>la</strong> Direttiva308/91, negli U.S.A. si provvede ad introdurre, nel tessutolegis<strong>la</strong>tivo di prevenzione del sistema finanziario dal<strong>ricic<strong>la</strong>ggio</strong>, analoga misura.L’“Annunzio Wylie” del 1992, attribuisce al Segretario diStato al Tesoro <strong>la</strong> possibilità di disporre che gli intermediarifinanziari attuino specifici programmi anti<strong>ricic<strong>la</strong>ggio</strong> edadottino partico<strong>la</strong>ri regole di conservazione delle informazionire<strong>la</strong>tive alle transazioni sul trasferimento di fondi.Con il predetto testo legis<strong>la</strong>tivo, nasce il B.S.A. AdvisoryCommittee.<strong>Il</strong> B.S.A. Advisory Group, strutturato su un consiglio specialedi es<strong>per</strong>ti bancari, finanziari ed economici, fornisce consulenzaal Tesoro al fine di incrementare <strong>la</strong> funzionalità dei programmianti<strong>ricic<strong>la</strong>ggio</strong> di denaro, <strong>per</strong> conseguire il rispetto del<strong>la</strong> legge e<strong>per</strong> eliminare le rego<strong>la</strong>mentazioni non necessarie e troppoonerose.L’Advisory Group consta di 30 componenti tratti dal<strong>la</strong>comunità finanziaria (banchieri, brokers, intermediari azionaried altri intermediari finanziari non bancari) e da agenziefederali e statali <strong>per</strong> il “controllo sul rispetto del<strong>la</strong> legge”. 1919 Presieduto dal Sottosegretario al Tesoro <strong>per</strong> il “Rispetto del<strong>la</strong> Normativa”, ilGruppo ha contribuito, fra l’altro, all’eliminazione dei requisiti su<strong>per</strong>flui contenutinei documenti <strong>per</strong> le segna<strong>la</strong>zioni delle o<strong>per</strong>azioni valutarie e di quelle sospette e, ha


L’ESPERIENZA STATUNITENSE 453Con gli emendamenti apportati dal Money LaunderingSuppression Act (M.L.S.A.) del 1994, al B.S.A., si rivisitano leregole re<strong>la</strong>tive alle segna<strong>la</strong>zioni delle o<strong>per</strong>azioni in valuta, conil positivo esito del<strong>la</strong> riduzione di almeno un 30% del numerodi Currency Transaction Reports archiviati<strong>Il</strong> M.L.S.A. dispone che a cura del Dipartimento delTesoro si designi una singo<strong>la</strong> agenzia 20 competente al<strong>la</strong>ricezione dei rapporti sulle transazioni sospette inviati dagliintermediari finanziari.<strong>Il</strong> M.L.S.A. estende, inoltre, l’applicazione del B.S.A. allecase da gioco (sia a statuto ordinario secondo le leggi statali,sia a carattere tribale).Nello stesso anno, l’Office of Financial Enforcement del Tesorosi fonde con il Fin.C.E.N..L’incorporazione del Fin.C.E.N. con l’ufficio che sino adallora aveva svolto funzioni di controllo sull’osservanza delB.S.A. sancisce <strong>la</strong> creazione di una singo<strong>la</strong> agenziaanti<strong>ricic<strong>la</strong>ggio</strong> con compiti di controllo sull’osservanza delleprescrizioni previste dal<strong>la</strong> normativa in materia di <strong>ricic<strong>la</strong>ggio</strong>.Nel 1996 il tessuto normativo anti<strong>ricic<strong>la</strong>ggio</strong> assisteall’introduzione di due significative novità.Da un canto il sistema di segna<strong>la</strong>zione delle o<strong>per</strong>azionisospette che sino ad allora prevedeva sei sistemi sovrapposti dicomunicazione, sorti nel tempo <strong>per</strong> soddisfare le esigenze diinformazione di altrettante Agenzie, diviene uniforme eprevede l’invio dei Suspicious Activity Reports ad una so<strong>la</strong> agenziagovernativa: il Fin.C.E.N..Dall’altro, il Fin.C.E.N. provvede ad una ulteriore 21semplificazione nel settore delle segna<strong>la</strong>zioni delle transazioniin valuta, esentando gli o<strong>per</strong>atori dal medesimo adempimentosemplificato i re<strong>la</strong>tivi modelli, affinando, <strong>per</strong>altro, le norme sul<strong>la</strong> raccolta diinformazioni sul trasferimento di fondi.20 <strong>Il</strong> Fin.C.E.N..21 Rispetto a quel<strong>la</strong> prevista dal M.L.S.A. nel 1994.


454IL CONTRASTO AL RICICLAGGIO NELL’ESPERIENZA DI ALCUNI PAESI EXTRA U.E.<strong>per</strong> i casi di trasferimenti di scarso valore ai fini degli obiettiviindicati dal B.S.A.. 22Nel 1998 il Fin.C.E.N. emana disposizioni rego<strong>la</strong>mentariinerenti il fenomeno dei card clubs. 23L’anno successivo, il settore degli istituti finanziari nonbancari (i così detti “money services businesses”), risultanodestinatari delle disposizioni rego<strong>la</strong>mentari contenute nelB.S.A. e nelle norme di re<strong>la</strong>tiva integrazione e modificazione.In tal modo, i “cambiavalute”, i “cassieri di assegni” ed i“venditori o riscattatori di traveler’s checks o di ordini dipagamento” si trovano a soggiacere ai diversi obblighi diidentificazione, registrazione e segna<strong>la</strong>zione previsti dal<strong>la</strong>legis<strong>la</strong>zione anti<strong>ricic<strong>la</strong>ggio</strong>.In risposta al grave attacco terroristico, di matrice is<strong>la</strong>mica,rivolto contro gli Stati Uniti, il Congresso americano vara, il 24ottobre 2001, l’U.S.A. Patriot Act, 24 con il quale si approntauna serie di misure <strong>per</strong> il contrasto al fenomeno del terrorismointernazionale.Attesa <strong>la</strong> rilevanza delle fonti di finanziamento <strong>per</strong> <strong>la</strong>nascita e lo sviluppo delle organizzazioni terroristiche, l’U.S.A.22 Infatti, con alcune eccezioni, le transazioni oltre i 10.000 dol<strong>la</strong>ri non devono piùessere automaticamente segna<strong>la</strong>te se coinvolgono una banca e: un’altra bancao<strong>per</strong>ante negli Stati Uniti; un governo federale, statale o locale; una società le cuiazioni sono quotate al N.Y.S.E. o all’American Stock Exchange, o sono designatecome Titoli del Nasdaq. Ovviamente, le transazioni in valuta che coinvolgono questisoggetti possono ancora essere soggette a segna<strong>la</strong>zione se contengono attivitàsospette ai sensi delle Sospicious Activity Reporting Rules.23 Molto diffusi in California, i card clubs offrono possibilità di gioco <strong>per</strong> i clienti chescommettono gli uni contro gli altri, piuttosto che contro il banco. Pur essendovietato il gioco d’azzardo in California, nel 1996, in detti locali, sono state effettuategiocate <strong>per</strong> più di 9 miliardi di dol<strong>la</strong>ri. I card clubs, inclusi quelli che o<strong>per</strong>anoall’interno delle riserve, sono stati considerati al<strong>la</strong> stessa stregua dei casinò e,<strong>per</strong>tanto, sottoposti, non soltanto alle norme sul<strong>la</strong> segna<strong>la</strong>zione delle transazioni invaluta, ma a tutte le previsioni a cui sono soggetti i casinò, ivi compreso gli obblighidi identificazione, registrazione e segna<strong>la</strong>zione delle o<strong>per</strong>azioni sospette. Le nuovenorme sono entrate in vigore il 1 agosto 1998.24 U.S.A. Patriot Act, 24-10-2001, H.R. 3162.


L’ESPERIENZA STATUNITENSE 455Patriot Act, 25 prevede disposizioni in materia di lotta al<strong>ricic<strong>la</strong>ggio</strong> di denaro collegato alle organizzazioni terroristiche.<strong>Il</strong> Titolo III del<strong>la</strong> predetta fonte normativa è appositamentededicato agli strumenti di lotta nei confronti del <strong>ricic<strong>la</strong>ggio</strong>internazionale di denaro. 26Nel preambolo all’U.S.A. P.A. vengono analizzatinumerosi aspetti di problematicità del<strong>la</strong> vigente normativaanti<strong>ricic<strong>la</strong>ggio</strong> americana, ritenuta non in grado di soddisfareefficacemente l’esigenza di un adeguato livello di prevenzionee repressione dei più insidiosi modelli di <strong>ricic<strong>la</strong>ggio</strong> di denaro<strong>per</strong>petrati in ambiti o<strong>per</strong>ativi, territoriali, finanziari edeconomici, non “co<strong>per</strong>ti” da idonea normazione nazionale edinternazionale.Si denunzia l’inadeguatezza delle previsioni normativeinerenti lo svolgimento delle indagini, dei procedimenti penalie l’esecuzione dei sequestri nei casi di coinvolgimento, inepisodi di <strong>ricic<strong>la</strong>ggio</strong>, di soggetti, banche o Paesi stranieri, cosìcome si evidenziano ulteriori insufficienze legis<strong>la</strong>tivenell’ambito del<strong>la</strong> coo<strong>per</strong>azione internazionale. 2725 Noto, anche sotto <strong>la</strong> formu<strong>la</strong> “Uniting and Strengthening America by ProvidingAppropriate Tools Required to Intercept and Obstruct Terrorism”.26 <strong>Il</strong> Titolo III del U.S.A. Patriot Act è rubricato “International money <strong>la</strong>undering abatementand anti-terrorist financing act of 2001”.27 Per una disamina completa delle limitazioni incontrate dal<strong>la</strong> legis<strong>la</strong>zione americananel combattere il fenomeno del <strong>ricic<strong>la</strong>ggio</strong> internazionale, individuate dal Congressoed indicate nel<strong>la</strong> Sezione 302 (a) del Titolo III del U.S.A. Patriot Act, si riporta ilre<strong>la</strong>tivo testo: “The Congress finds that: (1) money <strong>la</strong>undering, estimated by the InternationalMonetary Fund to amount to between 2 and 5 <strong>per</strong>cent of global gross domestic product, which is atleast $600,000,000,000 annually, provides the financial fuel that <strong>per</strong>mits transnational criminalenterprises to conduct and expand their o<strong>per</strong>ations to the detriment of the safety and security ofAmerican citizens; (2) money <strong>la</strong>undering, and the defects in financial transparency on which money<strong>la</strong>underers rely, are critical to the financing of global terrorism and the provision of funds forterrorist attacks; (3) money <strong>la</strong>underers subvert legitimate financial mechanisms and bankingre<strong>la</strong>tionships by using them as protective covering for the movement of criminal proceeds and thefinancing of crime and terrorism, and, by so doing, can threaten the safety of United States citizensand undermine the integrity of United States financial institutions and of the global financial andtrading systems upon which pros<strong>per</strong>ity and growth depend; (4) certain jurisdictions outside of theUnited States that offer ‘‘offshore’’ banking and re<strong>la</strong>ted facilities designed to provide anonymity,coupled with weak financial su<strong>per</strong>visory and enforcement regimes, provide essential tools to disguise


456IL CONTRASTO AL RICICLAGGIO NELL’ESPERIENZA DI ALCUNI PAESI EXTRA U.E.Nel<strong>la</strong> stessa fonte si o<strong>per</strong>a una rassegna di obiettivi daraggiungere attraverso opportuni interventi correttivi edinnovativi sul sistema normativo <strong>per</strong> conferire allo stessomaggiore capacità di incidenza sui fenomeni interconnessi del<strong>ricic<strong>la</strong>ggio</strong> e del terrorismo 28 .ownership and movement of criminal funds, derived from, or used to commit, offences ranging fromnarcotics trafficking, terrorism, arms smuggling, and trafficking in human beings, to financialfrauds that prey on <strong>la</strong>w-abiding citizens; (5) transactions involving such offshore jurisdictions makeit difficult for <strong>la</strong>w enforcement officials and regu<strong>la</strong>tors to follow the trail of money earned bycriminals, organized international criminal enterprises, and global terrorist organizations; (6)correspondent banking facilities are one of the banking mechanisms susceptible in somecircumstances to manipu<strong>la</strong>tion by foreign banks to <strong>per</strong>mit the <strong>la</strong>undering of funds by hiding theidentity of real parties in interest to financial transactions; (7) private banking services can besusceptible to manipu<strong>la</strong>tion by money <strong>la</strong>underers, for example corrupt foreign government officials,particu<strong>la</strong>rly if those services include the creation of offshore accounts and facilities for <strong>la</strong>rge <strong>per</strong>sonalfunds transfers to channel funds into accounts around the globe; (8) United States anti-money<strong>la</strong>undering efforts are impeded by outmoded and inadequate statutory provisions that makeinvestigations, prosecutions, and forfeitures more difficult, particu<strong>la</strong>rly in cases in which money<strong>la</strong>undering involves foreign <strong>per</strong>sons, foreign banks, or foreign countries;( 9) the ability to mounteffective counter-measures to international money <strong>la</strong>underers requires national, as well as bi<strong>la</strong>tera<strong>la</strong>nd multi<strong>la</strong>teral action, using tools specially designed for that effort; and (10) the Basle Committeeon Banking Regu<strong>la</strong>tion and Su<strong>per</strong>visory Practices and the Financial Action Task Force onMoney Laundering, of both of which the United States is a member, have each adoptedinternational anti-money <strong>la</strong>undering principles and recommendations.”28 Gli obiettivi che l’U.S.A. Patriot Act intende conseguire con l’approntamento dellenorme varate con lo stesso testo legis<strong>la</strong>tivo sono menzionati nel<strong>la</strong> Sezione 302 (a)delTitolo III. Si riporta il re<strong>la</strong>tivo testo: “The purposes of this title are(1) to increase the strengthof United States measures to prevent, detect, and prosecute international money <strong>la</strong>undering and thefinancing of terrorism; (2) to ensure that: (A) banking transactions and financial re<strong>la</strong>tionships andthe conduct of such transactions and re<strong>la</strong>tionships, do not contravene the purposes of subchapter IIof chapter 53 of title 31, United States Code, section 21 of the Federal Deposit Insurance Act, orchapter 2 of title I of Public Law 91–508 (84 Stat. 1116), or facilitate the evasion of any suchprovision; and (B) the purposes of such provisions of <strong>la</strong>w continue to be fulfilled, and suchprovisions of <strong>la</strong>w are effectively and efficiently administered; (3) to strengthen the provisions put intop<strong>la</strong>ce by the Money Laundering Control Act of 1986 (18 U.S.C. 981 note), especially withrespect to crimes by non-United States nationals and foreign financial institutions; (4) to provide aclear national mandate for subjecting to special scrutiny those foreign jurisdictions, financialinstitutions o<strong>per</strong>ating outside of the United States, and c<strong>la</strong>sses of international transactions or typesof accounts that pose particu<strong>la</strong>r, identifiable opportunities for criminal abuse; (5) to provide theSecretary of the Treasury (in this title referred to as the ‘‘Secretary’’) with broad discretion, subjectto the safeguards provided by the Administrative Procedure Act under title 5, United 21StatesCode, to take measures tailored to the particu<strong>la</strong>r money <strong>la</strong>undering problems presented by specificforeign jurisdictions, financial institutions o<strong>per</strong>ating outside of the United States, and c<strong>la</strong>sses ofinternational transactions or types of accounts; (6) to ensure that the employment of such measures


L’ESPERIENZA STATUNITENSE 457L’esplicitazione delle precise finalità <strong>per</strong>seguitedall’intervento legis<strong>la</strong>tivo del 24 ottobre 2001 funge damodello ispiratore e guida <strong>per</strong> le specifiche disposizionicontenute nel testo dell’U.S.A. Patriot Act nelle Sezioni da 311a 377. 29by the Secretary <strong>per</strong>mits appropriate opportunity for comment by affected financial institutions; (7)to provide guidance to domestic financial institutions on particu<strong>la</strong>r foreign jurisdictions, financialinstitutions o<strong>per</strong>ating outside of the United States, and c<strong>la</strong>sses of international transactions that areof primary money <strong>la</strong>undering concern to the United States Government; (8) to ensure that theforfeiture of any assets in connection with the anti-terrorist efforts of the United States <strong>per</strong>mits foradequate challenge consistent with providing due process rights; (9) to c<strong>la</strong>rify the terms of the safeharbour from civil liability for filing suspicious activity reports; (10) to strengthen the authority ofthe Secretary to issue and administer geographic targeting orders, and to c<strong>la</strong>rify that vio<strong>la</strong>tions ofsuch orders or any other requirement imposed under the authority contained in chapter 2 of title I ofPublic Law 91–508 and subchapters II and III of chapter 53 of title 31, United States Code,may result in criminal and civil penalties; (11) to ensure that all appropriate elements of thefinancial services industry are subject to appropriate requirements to report potential money<strong>la</strong>undering transactions to pro<strong>per</strong> authorities, and that jurisdictional disputes do not hinderexamination of compliance by financial institutions with relevant reporting requirements; (12) tostrengthen the ability of financial institutions to maintain the integrity of their employee popu<strong>la</strong>tion;and (13) to strengthen measures to prevent the use of the United States financial system for<strong>per</strong>sonal gain by corrupt foreign officials and to facilitate the repatriation of any stolen assets to thecitizens of countries to whom such assets belong.”29 Per <strong>la</strong> disamina del<strong>la</strong> natura degli interventi normativi apportati dall’U.S.A. PatriotAct si riportano i titoli dei singoli articoli (section) di legge: “ Sec. 311. Special measuresfor jurisdictions, financial institutions, or international transactions of primary money <strong>la</strong>underingconcern. Sec. 312. Special due diligence for correspondent accounts and private banking accounts.Sec. 313. Prohibition on United States correspondent accounts with foreign shell banks. Sec. 314.Coo<strong>per</strong>ative efforts to deter money <strong>la</strong>undering. Sec. 315. Inclusion of foreign corruption offences asmoney <strong>la</strong>undering crimes. Sec. 316. Anti-terrorist forfeiture protection. Sec. 317. Long-armjurisdiction over foreign money <strong>la</strong>underers. Sec. 318. Laundering money through a foreign bank.Sec. 319. Forfeiture of funds in United States interbank accounts. Sec. 320. Proceeds of foreigncrimes. Sec. 321. Financial institutions specified in subchapter II of chapter 53 of title 31, UnitedStates code. Sec. 322. Corporation represented by a fugitive. Sec. 323. Enforcement of foreignjudgments. Sec. 324. Report and recommendation. Sec. 325. Concentration accounts at financialinstitutions. Sec. 326. Verification of identification. Sec. 327. Consideration of anti-money<strong>la</strong>undering record. Sec. 328. International coo<strong>per</strong>ation on identification of originators of wiretransfers. Sec. 329. Criminal penalties. Sec. 330. International coo<strong>per</strong>ation in investigations ofmoney <strong>la</strong>undering, financial crimes, and the finances of terrorist groups. Subtitle B Bank SecrecyAct Amendments and Re<strong>la</strong>ted Improvements Sec. 351. Amendments re<strong>la</strong>ting to reporting ofsuspicious activities. Sec. 352. Anti-money <strong>la</strong>undering programs. Sec. 353. Penalties for vio<strong>la</strong>tionsof geographic targeting orders and certain record keeping requirements, and lengthening effective<strong>per</strong>iod of geographic targeting orders. Sec. 354. Anti-money <strong>la</strong>undering strategy. Sec. 355.Authorization to include suspicions of illegal activity in written employment references. Sec. 356.


458IL CONTRASTO AL RICICLAGGIO NELL’ESPERIENZA DI ALCUNI PAESI EXTRA U.E.Tra le novità di più rilevante interesse introdottedall’U.S.A. P.A. si evidenzia:• l’inclusione nel paragrafo 1956 del U.S.C., tra i reati“presupposto” del <strong>ricic<strong>la</strong>ggio</strong>, dei crimini re<strong>la</strong>tivi: al<strong>la</strong>corruzione <strong>per</strong>petrata in territorio estero; al<strong>la</strong> falsac<strong>la</strong>ssificazione di beni in o<strong>per</strong>azioni doganali; al<strong>la</strong> illecitaimportazione di armi; al<strong>la</strong> frode informatica; ecc. (Section315);• il divieto <strong>per</strong> le istituzioni finanziarie di accendere,amministrare, mantenere alcun conto dicorrispondenza, negli Stati Uniti, <strong>per</strong>, o nell’interesse diuna banca estera che non possiede una sede “fisica” inalcun Paese (Section 313);• l’incarico commesso al Segretario di Stato al Tesorore<strong>la</strong>tivo all’assunzione di apposita rego<strong>la</strong>mentazionevolta a sviluppare ed a intensificare <strong>la</strong> col<strong>la</strong>borazione trale istituzioni finanziarie, le Autorità di vigi<strong>la</strong>nza delsistema bancario e finanziario e gli organi deputati alcontrasto del <strong>ricic<strong>la</strong>ggio</strong>, al fine di individuareopportune, utili informazioni circa l’esistenza di indiziafferenti soggetti coinvolti in organizzazioniterroristiche o in attività di <strong>ricic<strong>la</strong>ggio</strong> (Section 314);Reporting of suspicious activities by securities brokers and dealers; investment company study. Sec.357. Special report on administration of bank secrecy provisions. Sec. 358. Bank secrecyprovisions and activities of United States intelligence agencies to fight international terrorism. Sec.359. Reporting of suspicious activities by underground banking systems. Sec. 360. Use of authorityof United States Executive Directors. Sec. 361. Financial crimes enforcement network. Sec. 362.Establishment of highly secure network. Sec. 363. Increase in civil and criminal penalties formoney <strong>la</strong>undering. Sec. 364. Uniform protection authority for Federal Reserve facilities. Sec. 365.Reports re<strong>la</strong>ting to coins and currency received in no financial trade or business. Sec. 366. Efficientuse of currency transaction report system. Subtitle C Currency Crimes and Protection Sec. 371.Bulk cash smuggling into or out of the United States. Sec. 372. Forfeiture in currency reportingcases. Sec. 373. <strong>Il</strong>legal money transmitting businesses. Sec. 374. Counterfeiting domestic currencyand obligations. Sec. 375. Counterfeiting foreign currency and obligations. Sec. 376. Launderingthe proceeds of terrorism. Sec. 377. Extraterritorial jurisdiction. “


L’ESPERIENZA STATUNITENSE 459• l’ampliamento del<strong>la</strong> giurisdizione extraterritoriale delleAutorità giudiziarie statunitensi su <strong>per</strong>sone straniere edistituzioni finanziarie di diritto estero (Section 317).Inoltre, vengono introdotte norme specifiche atte adintensificare <strong>la</strong> coo<strong>per</strong>azione internazionale nel<strong>la</strong> lotta al<strong>ricic<strong>la</strong>ggio</strong>.2. Le agenzie federali <strong>per</strong> l’applicazione ed il rispetto del<strong>la</strong> normativaanti<strong>ricic<strong>la</strong>ggio</strong>Negli Stati Uniti numerose Agenzie federali si ripartiscono<strong>la</strong> responsabilità dell’applicazione delle leggi penali sul<strong>ricic<strong>la</strong>ggio</strong> di denaro e del rispetto delle disposizioni del BankSecrecy Act re<strong>la</strong>tivamente al<strong>la</strong> raccolta di dati ed al<strong>la</strong> lorotrasmissione alle autorità competenti.2.1 Gli organi deputati “all’applicazione del<strong>la</strong> legge”I Dipartimenti del<strong>la</strong> <strong>Giustizia</strong> e del Tesoro costituiscono leAgenzie federali chiave <strong>per</strong> l’applicazione delle disposizionipenali sul <strong>ricic<strong>la</strong>ggio</strong> di denaro contenute nel paragrafo 1956dell’United States Code.2.1.1 <strong>Il</strong> Dipartimento del Tesoro<strong>Il</strong> Segretario di Stato <strong>per</strong> il Tesoro, <strong>per</strong> il tramite delSottosegretario, pone in essere un’attività di su<strong>per</strong>visione dellestrategie, <strong>per</strong> l’applicazione del<strong>la</strong> normativa anti<strong>ricic<strong>la</strong>ggio</strong>,realizzate dallo stesso Dipartimento.Gli uffici del Tesoro, deputati all’applicazione dellenormative anti<strong>ricic<strong>la</strong>ggio</strong>, sono rappresentati dai seguentiorganismi:• Financial Crimes Enforcement Network (Fin.C.E.N.);


460IL CONTRASTO AL RICICLAGGIO NELL’ESPERIENZA DI ALCUNI PAESI EXTRA U.E.• Internal Revenue Service-Criminal Investigative Division (I.R.S.-C.I.);• United States Customs Service (Customs);• United States Secret Service (U.S.S.S.);• Bureau of Alcohol, Tobacco and Firearms (A.T.F.);• Executive Office of Asset Forfeiture (E.O.A.F.).<strong>Il</strong> Fin.C.E.N. supporta finanziariamente gli sforziinvestigativi <strong>per</strong> l’applicazione del<strong>la</strong> legge federale, statale edinternazionale, in materia di crimini finanziari; promuove,nello stesso settore l’interazione e <strong>la</strong> coo<strong>per</strong>azione a livellonazionale ed internazionale e fornisce alle autorità politicheamericane un’analisi strategica degli sviluppi, delle tendenzemondiali e nazionali del <strong>ricic<strong>la</strong>ggio</strong> di denaro.<strong>Il</strong> Fin.C.E.N. o<strong>per</strong>a come centrale di smistamento delleinvestigazioni e di scambio di informazioni <strong>per</strong> il supportodell’attività degli investigatori finanziari.<strong>Il</strong> I.R.S.-C.I. indaga, esclusivamente, su talune tipologie di<strong>ricic<strong>la</strong>ggio</strong> (legate prevalentemente ai fenomeni di evasionefiscale) ed ha giurisdizione investigativa primaria <strong>per</strong> i criminidel<strong>la</strong> stessa specie che vedono coinvolte banche ed altreistituzioni finanziarie.La funzione primaria dell’organizzazione dell’United StatesCustoms Service nel settore in argomento è di combattere il<strong>ricic<strong>la</strong>ggio</strong> ed il traffico di stupefacenti presso le frontiere degliStati Uniti.Le strutture dei Customs si occupano del monitoraggiodell’introduzione e dell’esportazione di valuta e degli strumentimonetari nel territorio degli States, in ossequio alledisposizione del B.S.A.L’United States Customs Service ha un vastissimo potereinvestigativo in materia di crimini internazionali finanziari e di<strong>ricic<strong>la</strong>ggio</strong> di denaro, ed altresì detiene l’iniziativa d’indaginequale Agenzia deputata all’applicazione del<strong>la</strong> legge presso lefrontiere.


L’ESPERIENZA STATUNITENSE 461Le Dogane control<strong>la</strong>no il Money Laundering CoordinationCenter (M.L.C.C.), che svolge le funzioni di schedario <strong>per</strong> tuttele informazioni raccolte tramite indagini anti<strong>ricic<strong>la</strong>ggio</strong> “sottoco<strong>per</strong>tura”, e funziona come centro di coordinamento esmistamento <strong>per</strong> le o<strong>per</strong>azioni anti<strong>ricic<strong>la</strong>ggio</strong> del<strong>la</strong> stessaspecie, sia nazionali che internazionali.L’United States Secret Service ed il Bureau of Alcohol, Tobacco andFirearms indagano su casi di <strong>ricic<strong>la</strong>ggio</strong> di denaro in dipendenzadel<strong>la</strong> statuizione di tale compito previsto dalle re<strong>la</strong>tive leggiistitutive.La giurisdizione del Servizio Segreto include i criminiinformatici, <strong>la</strong> contraffazione, e svariati crimini checoinvolgono banche nazionali ed istituzioni benefichecontrol<strong>la</strong>te a livello federale.L’Executive Office of Asset Forfeiture è lo strumento principaledel Dipartimento del Tesoro <strong>per</strong> <strong>la</strong> confisca di attivitàprovenienti da reati, ivi compresi i proventi del <strong>ricic<strong>la</strong>ggio</strong>.La missione dell’E.O.A.F. è di favorire sempre più l’usocontinuativo e strategico del<strong>la</strong> confisca di attività da parte deicompetenti uffici del Tesoro, <strong>per</strong> smembrare e smantel<strong>la</strong>re leimprese criminali.2.1.2 <strong>Il</strong> Dipartimento di <strong>Giustizia</strong><strong>Il</strong> Procuratore Generale, in qualità di supremo referente etutore dell’“applicazione del<strong>la</strong> legge” negli Stati Uniti, èresponsabile dell’applicazione di ogni norma federale.Tramite il Procuratore Generale Deputato e l’AssistenteProcuratore Generale <strong>per</strong> <strong>la</strong> Divisione Criminale, ed incoo<strong>per</strong>azione con i 94 Procuratori Distrettuali degli Stati Uniti,il Procuratore Generale su<strong>per</strong>visiona i procedimenti giudiziarire<strong>la</strong>tivi ai reati di <strong>ricic<strong>la</strong>ggio</strong>.L’Asset Forfeiture and Money Laundering Section del<strong>la</strong> CriminalDivision (A.F.M.L.S.), <strong>la</strong> Special O<strong>per</strong>ations Division (S.O.D.), ilFederal Bureau of Investigation (F.B.I.), e <strong>la</strong> Drug Enforcement Agency


462IL CONTRASTO AL RICICLAGGIO NELL’ESPERIENZA DI ALCUNI PAESI EXTRA U.E.(D.E.A.) sono le principali artico<strong>la</strong>zioni del Dipartimentoattraverso le quali si svolge l’azione di contrasto al fenomenodel <strong>ricic<strong>la</strong>ggio</strong> di denaro.L’Asset Forfeiture and Money Laundering Section (A.F.M.L.S.) èil principale strumento del Dipartimento del<strong>la</strong> <strong>Giustizia</strong> <strong>per</strong> lequestioni riguardanti il <strong>ricic<strong>la</strong>ggio</strong> e <strong>la</strong> confisca di attivitàillecite.La Sezione studia ed attua le politiche del Dipartimento incampo nazionale ed internazionale, in partico<strong>la</strong>re con riguardoal<strong>la</strong> Financial Action Task Force, e svolge attività di assistenzanel<strong>la</strong> negoziazione di accordi e nell’attuazione di procedureinternazionali di confisca.La Sezione <strong>la</strong>vora a stretto contatto con le agenzie federalie con i Procuratori Distrettuali, partecipa e funge da supporto<strong>per</strong> il coordinamento di indagini e processi nazionali, multidistrettuali,ed internazionali.La Sezione fornisce consulenza legale e formazione agliuffici dei Procuratori distrettuali ed alle Agenzie investigative.<strong>Il</strong> Federal Bureau of Investigation ha competenza investigativasu più di 200 vio<strong>la</strong>zioni alle leggi federali, incluso il reato di<strong>ricic<strong>la</strong>ggio</strong> di denaro.Esso ha giurisdizione esclusiva o concorrente in 133 delle164 “un<strong>la</strong>wful specified activities” di cui al paragrafo 1956 delU.S.C..<strong>Il</strong> F.B.I. raccoglie ed analizza informazioni <strong>per</strong> identificare ecolpire le maggiori organizzazioni internazionali e nazionali di<strong>ricic<strong>la</strong>ggio</strong>; inoltre, conduce complesse o<strong>per</strong>azionianti<strong>ricic<strong>la</strong>ggio</strong> a lungo termine e “sotto co<strong>per</strong>tura” <strong>per</strong> colpiresia i ricic<strong>la</strong>tori di denaro, sia le sottostanti attività criminali.La Special O<strong>per</strong>ations Division è un’organizzazione nazionale,congiunta, di coordinamento e supporto, composta da agentied analisti provenienti dal<strong>la</strong> D.E.A., dal F.B.I., dalle Dogane eda Pubblici Ministeri del<strong>la</strong> Divisione Criminale delDipartimento del<strong>la</strong> <strong>Giustizia</strong>.


L’ESPERIENZA STATUNITENSE 463La S.O.D. coordina e supporta indagini e procedimentipenali a carattere nazionale e internazionale nei confronti dellemaggiori organizzazioni criminali <strong>per</strong> i traffici di stupefacenti.La Drug Enforcement Agency è un ufficio specializzato delDipartimento del<strong>la</strong> <strong>Giustizia</strong> <strong>la</strong> cui unica missione èl’applicazione delle leggi sul traffico di stupefacenti.Essa privilegia gli aspetti finanziari del traffico distupefacenti e <strong>la</strong>vora a stretto contatto con le apposite Agenziefederali, statali, locali e delle contee nelle o<strong>per</strong>azionianti<strong>ricic<strong>la</strong>ggio</strong>.2.1.3 <strong>Il</strong> Dipartimento di Stato<strong>Il</strong> Dipartimento di Stato è responsabile del collegamentocon i governi stranieri su politiche strategiche, incluso il<strong>ricic<strong>la</strong>ggio</strong> di denaro.La responsabilità primaria <strong>per</strong> questioni attinenti il<strong>ricic<strong>la</strong>ggio</strong> di denaro grava sul Departement’s Bureau forInternational Narcotics and Law Enforcement Affairs (I.N.L.), cheprende parte ad attività anti<strong>ricic<strong>la</strong>ggio</strong> in svariati modi, inclusi<strong>la</strong> pubblicazione di un rapporto annuale sul <strong>ricic<strong>la</strong>ggio</strong>internazionale di denaro, l’aiuto <strong>per</strong> il coordinamento con altreagenzie di intelligence, l’addestramento del <strong>per</strong>sonale el’assistenza tecnica sul <strong>ricic<strong>la</strong>ggio</strong>.2.1.4 <strong>Il</strong> Servizio Postale<strong>Il</strong> Postal Inspection Service (P.I.S.) è il braccio investigativo delU.S. Postal Service.Esso ha giurisdizione investigativa sul <strong>ricic<strong>la</strong>ggio</strong> inconnessione con reati corre<strong>la</strong>ti al servizio postale, come <strong>la</strong>frode postale.<strong>Il</strong> P.I.S inoltre indaga sul <strong>ricic<strong>la</strong>ggio</strong> concernente l’acquistoin contanti di ordini postali monetari, che sono lo strumento


464IL CONTRASTO AL RICICLAGGIO NELL’ESPERIENZA DI ALCUNI PAESI EXTRA U.E.spesso usato dai ricic<strong>la</strong>tori di denaro <strong>per</strong> esportare valutaall’estero.2.2 Gli organi deputati al controllo del rispetto del<strong>la</strong> rego<strong>la</strong>mentazioneanti<strong>ricic<strong>la</strong>ggio</strong>Assicurare che le istituzioni finanziarie, ed una miriade dialtri soggetti, rispettino <strong>la</strong> rego<strong>la</strong>mentazione prevista dal BankSecrecy Act rappresenta il compito di una vasta gamma dio<strong>per</strong>atori istituzionali ed di Agenzie indipendenti, inclusi icosidetti rego<strong>la</strong>tori federali del sistema bancario, <strong>la</strong> Securitiesand Exchange Commission (S.E.C.) e <strong>la</strong> Internal Service’sExamination Division (I.R.S.-Exam).In aggiunta, altre Agenzie, inclusa <strong>la</strong> Commodity FuturesTrading Commission (C.F.T.C.), sono di ausilio, nell’assolvimentodi tale missione, tramite <strong>la</strong> fornitura di informazioni einiziative di coo<strong>per</strong>azione.I controlli <strong>per</strong>iodici circa il rispetto del<strong>la</strong> rego<strong>la</strong>mentazionecondotti dalle Agenzie bancarie federali quali l’Office of theComptroller of the Currency, il Federal Deposit Insurance Corporation,l’Office of Thrift Su<strong>per</strong>vision, il Board of Governors of the FederalReserve System, il National Credit Union Administrationcontribuiscono significativamente a disincentivare <strong>la</strong> praticadel <strong>ricic<strong>la</strong>ggio</strong> di denaro.Questi o<strong>per</strong>atori istituzionali, definiti “rego<strong>la</strong>tori” delsistema bancario e finanziario, assicurano che gli entisottoposti al<strong>la</strong> loro vigi<strong>la</strong>nza, pongano in essere adeguateprocedure interne anti<strong>ricic<strong>la</strong>ggio</strong> che includano programmi attiad assicurare il rispetto delle previsioni del Bank Secrecy Actsul<strong>la</strong> raccolta e <strong>la</strong> trasmissione di informazioni, e sul<strong>la</strong>individuazione e <strong>la</strong> comunicazione di o<strong>per</strong>azioni sospette.Se, nel corso di un controllo ispettivo, un “rego<strong>la</strong>tore”bancario federale individua una transazione sospetta cheimplica potenzialmente il <strong>ricic<strong>la</strong>ggio</strong> di denaro, esso assicura


L’ESPERIENZA STATUNITENSE 465che <strong>la</strong> banca o l’agenzia redigano un suspicious activity report(S.A.R.) e lo trasmettano al Fin.C.E.N..In aggiunta, quando un “rego<strong>la</strong>tore” ritiene che una bancanon abbia rispettato i requisiti di trasmissione delleinformazioni del B.S.A., segna<strong>la</strong> l’infrazione al Fin.C.E.N. <strong>per</strong>l’adozione di eventuali provvedimenti sanzionatori.La Securities and Exchange Commission, al<strong>la</strong> quale sono affidateresponsabilità di controllo del mercato azionario statunitense,ha altresì il compito, con riguardo al <strong>ricic<strong>la</strong>ggio</strong>, di assicurare ilrispetto delle norme del B.S.A. sugli obblighi di trasmissione,raccolta e conservazione di informazioni che gravano suibrokers e sugli intermediari del mercato borsistico.La S.E.C. indaga e <strong>per</strong>segue penalmente <strong>la</strong> frode azionaria,considerata un “reato presupposto” del <strong>ricic<strong>la</strong>ggio</strong> di denaro.Nel monitorare e nel prendere provvedimenti contro <strong>la</strong>frode azionaria, <strong>la</strong> S.E.C. svolge un ruolo complementare aquello delle autorità che assicurano l’applicazione del<strong>la</strong> leggepenale.L’Internal Service’s Examination Division ha responsabilità divigi<strong>la</strong>nza su numerose istituzioni finanziarie non bancarie,come gli “intermediari” e gli “scambiatori” di valuta, i “cassieridi assegni”, le “compagnie telegrafiche”, le “case da gioco”, le“agenzie” e le “filiali” di banche di diritto estero nel territoriodegli Stati Uniti.L’I.R.S.-Exam sviluppa penetranti programmi di controllo“sul posto” <strong>per</strong> il rispetto del<strong>la</strong> normativa B.S.A..La Commodity Futures Trading Commission (C.F.T.C.) gestiscel’applicazione delle leggi federali su futures e titoli di risparmiopubblico.La C.F.T.C., svolge un’attività di supporto, <strong>per</strong> gli organideputati al contrasto del <strong>ricic<strong>la</strong>ggio</strong>, allorquando quest’ultimosi verifica contestualmente a vio<strong>la</strong>zioni alle predette normefederali di settore.


CAPITOLO IIL’ESPERIENZA RUSSA1. Introduzione<strong>Il</strong> <strong>per</strong>iodo di transizione dal socialismo al capitalismo nel<strong>la</strong>Federazione Russa ha sicuramente offerto numeroseopportunità a coloro che erano intenzionati a svolgere attivitàdi <strong>ricic<strong>la</strong>ggio</strong> di proventi illeciti 1 .La principale causa è stata determinata dal<strong>la</strong> liberalizzazionedei mercati finanziari e dal<strong>la</strong> privatizzazione delle strutturestatali, nonché dall’assenza di adeguate e corrispondentistrutture legali ed istituzionali capaci di control<strong>la</strong>re il processodi trasformazione e di prevederne gli sviluppi futuri.Tutto ciò ha fatto si che il Paese divenisse un facile puntodi accesso <strong>per</strong> i capitali provenienti da tutto il mondo, da dovepoter agevolmente accedere ai circuiti finanziari internazionali.Negli ultimi anni, proprio <strong>per</strong> tali motivi, <strong>la</strong> FederazioneRussa è stata considerata come una minaccia al<strong>la</strong> sicurezzafinanziaria internazionale.In effetti, l’ammontare del denaro ricic<strong>la</strong>to, difficilmentequantificabile 2 , ed il tipo di istituzioni coinvolte, mostra <strong>la</strong>1 Un’analisi sul capitalismo russo e sul problema del <strong>ricic<strong>la</strong>ggio</strong> è stata condotta daDolgor Solongo, componente dello staff incaricato di sviluppare un ProgrammaGlobale contro il Ricic<strong>la</strong>ggio, nell’ambito delle iniziative avviate dall’Ufficio <strong>per</strong> ilControllo del<strong>la</strong> Droga e <strong>la</strong> Prevenzione del Crimine delle Nazioni Unite (UN-ODCCP, United Nations for Drug Control and Crime Prevention). <strong>Il</strong> documento èstato pubblicato dalle Nazioni Unite nel marzo del 2001.2 Si consideri che nel 1999, con riferimento allo scandalo che vide coinvolta <strong>la</strong> Bancadi New York, le Autorità Federali Statunitensi provarono che erano stati ricic<strong>la</strong>ticirca 10 miliardi di dol<strong>la</strong>ri USA provenienti da organizzazioni criminali russe.


468IL CONTRASTO AL RICICLAGGIO NELL’ESPERIENZA DI ALCUNI PAESI EXTRA U.E.vulnerabilità del sistema finanziario internazionale ed il poteredelle organizzazioni criminali di manipo<strong>la</strong>rlo ed infiltrarlo 3 .Come detto, non esistono dati precisi su quale sia il livellodi <strong>ricic<strong>la</strong>ggio</strong> nel<strong>la</strong> Federazione Russa, ma è stimato che nel<strong>per</strong>iodo 1993-1997 sono fuoriusciti circa 133 miliardi didol<strong>la</strong>ri. Si considera il volume del denaro fuoriuscito <strong>per</strong>chéesso è considerato uno tra i principali indicatori del<strong>la</strong> presenzadi attività di <strong>ricic<strong>la</strong>ggio</strong>, comprendendo tale fenomeno unavasta gamma di attività non assolutamente osservabili omisurabili.Nel caso del<strong>la</strong> Federazione Russa c’è da evidenziare chesicuramente <strong>la</strong> fase di privatizzazione delle attività statali hacostituito il principale richiamo delle organizzazioni criminalirusse e di quelle del resto del mondo.In effetti non esistono rapporti ufficiali da parte delleAutorità di governo su ciò che sia effettivamente accadutodurante questo <strong>per</strong>iodo.Fatto è che le Autorità di polizia russe hanno stimato cheal<strong>la</strong> fine del 1998, il crimine organizzato control<strong>la</strong>va circa <strong>la</strong>metà delle banche commerciali, il 60% degli affari pubblici edil 40% di quelli privati 4 .La Federazione Russa ha sicuramente rappresentato unagrande opportunità <strong>per</strong> coloro che hanno cercato di acquisirein modo rapido grossi volumi di beni attraverso attività illecite(<strong>ricic<strong>la</strong>ggio</strong> e non solo). Attività queste che solo raramentesono state monitorate e contrastate dalle Autorità di polizia estatali, che si sono viste letteralmente travolte dalcambiamento di regime.A tal proposito appare necessario evidenziare che almenodurante <strong>la</strong> prima fase del<strong>la</strong> trasformazione socio-economica <strong>la</strong>3 <strong>Il</strong> Fondo Monetario <strong>Internazionale</strong> stima che l’ammontare di denaro ogni annoricic<strong>la</strong>to sia in media di circa 500 miliardi di dol<strong>la</strong>ri, pari al 5% del prodottointernazionale lordo.4 Fonte: Rossiiskaya Gazeta, 29 dicembre 1998, pag. 8, in Lopashenko.


L’ESPERIENZA RUSSA 469Federazione Russa è stata considerata un centro <strong>per</strong> losvolgimento di attività <strong>ricic<strong>la</strong>ggio</strong> non solo <strong>per</strong> <strong>la</strong> facilità diinvestire i capitali illeciti, ma anche <strong>per</strong> <strong>la</strong> facilità con cui erapossibile generare nel<strong>la</strong> stessa Federazione proventi illeciti chenecessitavano essere ricic<strong>la</strong>ti.In effetti <strong>la</strong> privatizzazione su vasta sca<strong>la</strong> ha costituito ilpunto cruciale delle riforme di mercato del<strong>la</strong> FederazioneRussa nel<strong>la</strong> strada verso il capitalismo. Essa ha assuntocarattere prioritario nei confronti delle altre riforme a dannodel<strong>la</strong> creazione di istituzioni e strutture legali chedisciplinassero i mercati.In molti avevano s<strong>per</strong>ato che <strong>la</strong> inefficienza delle industriestatali potesse essere miracolosamente trasformata dai nuovicapitalisti che nel<strong>la</strong> maggior parte dei casi avevano acquistatoenormi ricchezze sfruttando abilmente <strong>la</strong> debolezza del<strong>per</strong>iodo di transizione, compresa <strong>la</strong> mancanza di chiare etrasparenti regole e <strong>la</strong> diminuita capacità delle forze di poliziadi contrastare i fenomeni illeciti.In assenza di appropriate disposizioni in grado dimonitorare e di rego<strong>la</strong>re i complessi meccanismi dellosviluppo, <strong>la</strong> trasformazione verso un’economia di mercato ha<strong>per</strong>tanto stimo<strong>la</strong>to un inaspettato e sorprendente aumento deltasso di legalizzazione di beni e delle proprietà illecite acquisiteattraverso mezzi illegali.2. La liberalizzazione del sistema finanziario e bancarioLa liberalizzazione del sistema finanziario nel<strong>la</strong> FederazioneRussa ha essenzialmente comportato:• l’abolizione dei controlli di Stato sui crediti e sui tassi diinteresse;• <strong>la</strong> privatizzazione delle istituzioni finanziarie;• l’eliminazione di restrizioni sul movimento di capitali;• lo sviluppo di forme di sicurezza <strong>per</strong> <strong>la</strong> tute<strong>la</strong> deimercati.


470IL CONTRASTO AL RICICLAGGIO NELL’ESPERIENZA DI ALCUNI PAESI EXTRA U.E.Tuttavia ci si attendeva che tale liberalizzazionepromuovesse e richiamasse investimenti che contribuisserosostanzialmente allo sviluppo economico.Di fatto il fallimento nel realizzare una struttura legale asupporto del sistema monetario e bancario paralle<strong>la</strong> a taliprofondi cambiamenti, ha notevolmente esposto l’interaeconomia al flusso incontrol<strong>la</strong>to dei capitali illeciti.Tutto ciò ha ben presto rive<strong>la</strong>to <strong>la</strong> debolezza dell’interosistema con una esposizione a rischi molto elevati, nonché,quale aspetto più grave, <strong>la</strong> crescita incontrol<strong>la</strong>ta del<strong>la</strong>dipendenza da fonti di finanziamento straniere, e più ingenerale da quelle di dubbia provenienza.Aspetto interessante che ha caratterizzato <strong>la</strong>liberalizzazione del sistema bancario e finanziario è stato losviluppo delle banche private commerciali.Infatti nel 1989 erano registrate solo 225 banche, che sonopoi diventate 1.360 nel 1991, 2.019 nel 1993 e 2.605 nelgiugno del 1996.La crisi del sistema bancario del 1998, dovutaprincipalmente a problemi di insolvenza, ha ridotto nel 1999 ilnumero delle banche a 1.400, considerato che furono più di1.000 le licenze ritirate in re<strong>la</strong>zione a quelle che erano stateconcesse a partire dal 1995.In aggiunta a tale crisi si verificò una concentrazione delsistema bancario, visto che al<strong>la</strong> fine del 1997 le prime 5 bancherusse gestivano il 36% delle risorse bancarie e le prime 50 il71% 5 .Quindi solo a partire dal 1999 è stato avviato un primomodello di riforma del sistema bancario con l’emanazione daparte del Par<strong>la</strong>mento di una legge sul<strong>la</strong> Bancarotta delleBanche (Bank Bankruptcy Law) e di una <strong>per</strong> <strong>la</strong> ristrutturazione5 Fonte: Banca Centrale del<strong>la</strong> Federazione Russa.


L’ESPERIENZA RUSSA 471dell’intero sistema bancario (Bank Restructuring Law) affidandotale compito ad un’apposita agenzia nominata ARCO.3. Business e crimini economici: il reato di <strong>ricic<strong>la</strong>ggio</strong>E’ pacifico ritenere che negli anni ’90 si è registrato nel<strong>la</strong>Federazione Russa un significativo aumento dei crimini ingenere, ma ancor di più di quelli a carattere economico chehanno contribuito in modo determinante ad aggravare ancordi più una situazione di <strong>per</strong> sé già drammatica.Da un punto di vista strettamente legale il termine dicrimine economico è stato introdotto <strong>per</strong> <strong>la</strong> prima volta nel1997 quando fu approvato il nuovo Codice Penale del<strong>la</strong>Federazione Russa.In partico<strong>la</strong>re il capitolo 22, intito<strong>la</strong>to Crimes in the sphere ofEconomic Activity, è dedicato ai crimini economici raccolti in 31articoli che prevedono un’ampia gamma di reati, tra cui ilcontrabbando, l’evasione, <strong>la</strong> bancarotta, l’abusivo eserciziodell’attività bancaria, l’irrego<strong>la</strong>rità nel<strong>la</strong> gestione ed il trasportodi metalli preziosi, <strong>la</strong> corruzione, l’ostruzione all’eserciziolegale di attività imprenditoriali e molti altri.Tra questi, quello che assume una partico<strong>la</strong>re importanza<strong>per</strong> il presente <strong>la</strong>voro è sicuramente l’art. 174 che prevede ilreato di <strong>ricic<strong>la</strong>ggio</strong>.La norma punisce fino a 4 anni di reclusione coloro cheimpiegano in o<strong>per</strong>azioni finanziarie denaro o altre proprietànote <strong>per</strong> essere state acquisite con mezzi illegali (acquired byillegal means). L’articolo non prevede espressamente che ildenaro e <strong>la</strong> proprietà debba essere un provento illecito, masolo che questi potrebbero essere beni illegalmente ottenuti.


472IL CONTRASTO AL RICICLAGGIO NELL’ESPERIENZA DI ALCUNI PAESI EXTRA U.E.In merito è necessario evidenziare che l’applicazione diquesto articolo del codice penale non solo è stato minimale maanche inconsistente 6 .Ciò riflette non solo <strong>la</strong> realtà politica ed economica di quelmomento storico, ma anche le incertezze e le discussioni chehanno riguardato l’applicazione in concreto del<strong>la</strong> previsionenormativa.La discussione sul<strong>la</strong> tematica è stata a lungo animata dal<strong>la</strong>possibilità di condannare colui che commette il reato di<strong>ricic<strong>la</strong>ggio</strong> se non sia già intervenuta una condanna <strong>per</strong> il reatopresupposto in re<strong>la</strong>zione al quale i beni e le proprietà sonostate acquisite.Altro argomento era re<strong>la</strong>tivo al<strong>la</strong> possibilità di potercondannare o meno una stesso soggetto <strong>per</strong> entrambi i reati,ossia <strong>per</strong> quello presupposto e <strong>per</strong> quello di <strong>ricic<strong>la</strong>ggio</strong>.La necessità di occuparsi compiutamente del fenomeno del<strong>ricic<strong>la</strong>ggio</strong>, che cominciava ad essere un problema nazionalecapace di danneggiare <strong>la</strong> crescita e lo sviluppo del<strong>la</strong>Federazione Russa, nonché di minare <strong>la</strong> sua credibilità a livellointernazionale, è stata concretizzata nel 1999 quando si decisedi costituire nell’ambito del Ministero degli Interni il CentroInterministeriale <strong>per</strong> il contrasto del<strong>la</strong> legalizzazione deiproventi illeciti (Interministerial Centre for Countering theLegalization of <strong>Il</strong>lecit Procurs).<strong>Il</strong> Centro aveva il compito di raccogliere informazioni sulletransazioni illegali o economicamente imprudenti poste inessere con beni o mezzi monetari. Esso inoltre svolgevaattività di analisi e di supporto alle forze di polizia impegnatenel contrasto del fenomeno, nonché di coo<strong>per</strong>azione con leUnità Straniere.<strong>Il</strong> Centro, diventato pienamente o<strong>per</strong>ativo solo nel 2000, hasvolto un ruolo significativo e partico<strong>la</strong>rmente importante nel6 In effetti solo in pochissimi casi le indagini condotte hanno <strong>per</strong>messo di appurare <strong>la</strong>sussistenza del reato di <strong>ricic<strong>la</strong>ggio</strong>.


L’ESPERIENZA RUSSA 473formu<strong>la</strong>re proposte e nel fornire contributi che hannocostituito <strong>la</strong> base <strong>per</strong> le modifiche intervenute nel sistemanormativo del<strong>la</strong> Federazione Russa.4. La normativa anti<strong>ricic<strong>la</strong>ggio</strong> del<strong>la</strong> Federazione RussaDal 27 al 30 giugno 2000 il Gruppo di Revisione Europea(European Review Group), unitamente a funzionari del GAFI haeffettuato una visita nel<strong>la</strong> Federazione Russa, allo scopo diverificare le misure e <strong>la</strong> normativa anti-<strong>ricic<strong>la</strong>ggio</strong> ivi esistente 7 .La maggiore deficienza è stata riscontrata nel<strong>la</strong> quasi totaleassenza di leggi e rego<strong>la</strong>menti che rispecchiassero gli standardsinternazionali <strong>per</strong> prevenire l’uso del sistema finanziario <strong>per</strong>scopi di <strong>ricic<strong>la</strong>ggio</strong>.Nonostante che nello specifico settore alcune iniziativeerano state avviate sin dal 1995 dalle Autorità di governo, ilGruppo di revisione ha evidenziato e riscontrato <strong>la</strong> mancanzadi:• un sistema di identificazione dei clienti;• un sistema di segna<strong>la</strong>zione delle o<strong>per</strong>azioni sospette;• una unità centrale (meglio nota come FIU, FinancialIntelligence Unit) pienamente o<strong>per</strong>ativa e con risorseadeguate;• un sistema efficace di idonee procedure in grado difavorire <strong>la</strong> coo<strong>per</strong>azione investigativa e giudiziariainternazionale;• procedure <strong>per</strong> l’acquisizione delle prove durante leinvestigazioni in materia di <strong>ricic<strong>la</strong>ggio</strong>.Per questi motivi sin dal giugno 2000 <strong>la</strong> Federazione Russaè stata inserita nel<strong>la</strong> prima lista redatta dal GAFI sui Paesi noncoo<strong>per</strong>ativi nel contrasto del fenomeno del <strong>ricic<strong>la</strong>ggio</strong>.7 Fonte: Rapporto Annuale GAFI 2000-2001, pubblicato il 22 giugno 2001.


474IL CONTRASTO AL RICICLAGGIO NELL’ESPERIENZA DI ALCUNI PAESI EXTRA U.E.Da questo momento, anche a seguito delle fortisollecitazioni internazionali, ma soprattutto <strong>per</strong> il fermo voleredello stesso Presidente del<strong>la</strong> Federazione Russa, V<strong>la</strong>dimirPutin, si sono registrati notevoli e concreti progressi inmateria.Innanzitutto il 7 agosto 2001 è stata approvata <strong>la</strong> legge 42115/FZ <strong>per</strong> il contrasto del <strong>ricic<strong>la</strong>ggio</strong> di proventi illeciti,definitivamente entrata in vigore il 1° febbraio 2002.Si tratta di una disposizione composta da 17 articoli, i cuiprincipali aspetti possono essere individuati:• nel<strong>la</strong> fissazione degli obblighi di effettuare controlli <strong>per</strong>le o<strong>per</strong>azioni su<strong>per</strong>iori a 600.000 rubli (circa 20.000Euro) e su<strong>per</strong>iori ai 2.500.000 di rubli (circa 83.000euro) nel caso di o<strong>per</strong>azioni immobiliari, <strong>per</strong> gli istitutidi credito, gli uffici postali, le società finanziarie,assicurative, di leasing, di credito su pegno etc., nonchére<strong>la</strong>tivo obbligo di effettuare <strong>la</strong> segna<strong>la</strong>zione <strong>per</strong> leo<strong>per</strong>azioni ritenute sospette;• nell’identificare il soggetto che effettua l’o<strong>per</strong>azione,l’eventuale beneficiario, <strong>la</strong> causale ed acquisire ogni altrautile informazione;• nell’obbligo di adottare delle severe procedure dicontrollo interno;• nel<strong>la</strong> costituzione di un’Autorità centrale (FIU) indicatanel<strong>la</strong> norma come The Authorized Body competente aricevere le segna<strong>la</strong>zioni e ad assolvere le ulteriorifunzioni ad essa attribuite dal<strong>la</strong> legge.In partico<strong>la</strong>re, il 1° novembre 2001 un decretopresidenziale ha individuato tale Autorità nel<strong>la</strong> Commissione<strong>per</strong> il Controllo Finanziario (di seguito CMF).La CMF, corrispondente al nostro Ufficio Italiano Cambi,ha funzioni di monitoraggio sull’applicazione del<strong>la</strong> normativaanti<strong>ricic<strong>la</strong>ggio</strong> ed è istituita presso il Ministero delle Finanze dacui dipende.


L’ESPERIENZA RUSSA 475Sempre nel novembre 2001 <strong>la</strong> Banca Centrale ha emanatodelle istruzioni agli Istituti di Credito <strong>per</strong> prevenire ilfenomeno del <strong>ricic<strong>la</strong>ggio</strong>, integrando dette disposizioni conulteriori direttive emanate il 6 marzo 2002.Le segna<strong>la</strong>zioni <strong>per</strong> o<strong>per</strong>azioni sospette, che devono essereinoltrate al<strong>la</strong> CMF non oltre il primo giorno <strong>la</strong>vorativosuccessivo a quello in cui è stata eseguita l’o<strong>per</strong>azione, sarannodal<strong>la</strong> stessa poi inoltrate alle Forze di Polizia <strong>per</strong> l’avvio dispecifiche indagini.Sono stati individuati anche dei criteri di massima <strong>per</strong>l’individuazione delle o<strong>per</strong>azioni sospette, quali:• <strong>la</strong> natura confusionaria o straordinaria dell’o<strong>per</strong>azioneche non abbia un economico senso o che consegua unlegittimo ed ovvio risultato;• <strong>la</strong> discrepanza tra l’o<strong>per</strong>azione e gli obiettivi delle attivitàdell’organizzazione in re<strong>la</strong>zione a quanto risulti daidocumenti esibiti;• <strong>la</strong> sco<strong>per</strong>ta di ripetute transazioni o di affari che <strong>per</strong> <strong>la</strong>loro natura possono fornire sospetti tali da far credereche le o<strong>per</strong>azioni poste in essere siano dirette ad evitarel’applicazione delle disposizioni previste dal<strong>la</strong> normativaanti<strong>ricic<strong>la</strong>ggio</strong>;• altre circostanze che <strong>la</strong>scino sospettare che si sia inpresenza di un’o<strong>per</strong>azione di <strong>ricic<strong>la</strong>ggio</strong> di proventiilleciti.La norma prevede che i soggetti che effettuanol’o<strong>per</strong>azione sospetta non possono informare i clienti e chel’inoltro del<strong>la</strong> segna<strong>la</strong>zione non costituisce vio<strong>la</strong>zione delsegreto professionale.Un ampio spazio, infine, viene dedicato dal<strong>la</strong> norma alleattività di coo<strong>per</strong>azione internazionale, allo scambio diinformazioni, all’assistenza legale, al riconoscimento disentenze emesse da autorità giudiziarie straniere ed in materiadi estradizione.


476IL CONTRASTO AL RICICLAGGIO NELL’ESPERIENZA DI ALCUNI PAESI EXTRA U.E.<strong>Il</strong> 1° dicembre 2001 è stata finalmente ratificata <strong>la</strong>Convenzione internazionale di Strasburgo del 1990, sul<strong>ricic<strong>la</strong>ggio</strong>, <strong>la</strong> ricerca, il sequestro e <strong>la</strong> confisca dei proventi direato.Proprio a seguito di tale ratifica sono state apportate alcunemodifiche all’art. 174 del Codice Penale allo scopo dirispettare il disposto convenzionale.5. Recenti sviluppiSu invito del Governo del<strong>la</strong> Federazione Russarappresentanti del Dipartimento di <strong>Giustizia</strong> degli Stati Uniti,del Ministro del Tesoro inglese e del Ministro del Tesorofrancese hanno effettuato una visita a Mosca dall’11 al 15maggio 2002 <strong>per</strong> discutere sui progressi e sull’efficacia dellemisure anti<strong>ricic<strong>la</strong>ggio</strong> adottate 8 .Al momento del<strong>la</strong> visita <strong>la</strong> legge fondamentale del 7 agosto2001 era entrata in vigore solo da 6 settimane, ma leosservazioni formu<strong>la</strong>te dai citati funzionari e, di seguitoriportate, possono fornire un quadro di situazionesufficientemente chiaro 9 .In partico<strong>la</strong>re nel corso del<strong>la</strong> visita è stato evidenziato che:• <strong>la</strong> legis<strong>la</strong>zione non è sicuramente completa. Infatti sisente <strong>la</strong> necessità dell’emanazione di nuovi rego<strong>la</strong>mentiin materia di organizzazione, strategie future ed obiettivida raggiungere. Inoltre le disposizioni in materia diobbligatorietà di controlli non sembrano sufficienti acoprire altri settori a rischio di <strong>ricic<strong>la</strong>ggio</strong> come i casinòe le agenzie immobiliari;8 E’ di assoluta importanza precisare che <strong>la</strong> visita è stata effettuata <strong>per</strong> conto dei treGoverni e che non costituisce una missione del GAFI.9 <strong>Il</strong> presente <strong>la</strong>voro è aggiornato al<strong>la</strong> prima metà del mese di maggio 2002.


L’ESPERIENZA RUSSA 477• le disposizioni emanate dal<strong>la</strong> Banca Centrale del<strong>la</strong>Federazione Russa devono avere carattere diobbligatorietà e non essere considerate come mereraccomandazioni;• vi è necessità di una maggiore condivisione delleinformazioni. La legge attribuisce chiaramente al<strong>la</strong> CMF<strong>la</strong> responsabilità <strong>per</strong> <strong>la</strong> raccolta delle informazioni inmateria di <strong>ricic<strong>la</strong>ggio</strong> al fine di contrastareefficientemente il fenomeno. Ciò, <strong>per</strong>ò, non può esserefatto senza <strong>la</strong> disponibilità delle informazioni inpossesso delle altre agenzie, spesso molto riluttanti,come nel caso del<strong>la</strong> polizia fiscale, a col<strong>la</strong>borare;• mancanza di chiarezza sul ruolo effettivo e centrale chedeve essere riconosciuto al<strong>la</strong> CMF. La legis<strong>la</strong>zione,come visto, assegna in modo chiaro al<strong>la</strong> CMF il compitodi e<strong>la</strong>borare e coordinare una strategia globale nel<strong>la</strong> lottaal <strong>ricic<strong>la</strong>ggio</strong>, al pari delle tradizionali competenzeattribuite alle FIU. La CMF inoltre è l’unica a doverassolvere <strong>la</strong> funzione di ricevere ed esaminare lesegna<strong>la</strong>zioni <strong>per</strong> le o<strong>per</strong>azioni sospette. Ovviamente <strong>la</strong>CMF avrà anche il ruolo di individuare nuovi settori dirischio, proporre nuove leggi e coordinare con altreagenzie i dipartimenti impegnati a vario titolo nelcontrasto del fenomeno;• <strong>la</strong> presenza di deficienze ed anomalie nel sistema <strong>per</strong> <strong>la</strong>segna<strong>la</strong>zione delle o<strong>per</strong>azioni sospette.Per quanto concerne in modo più approfondito tale ultimoaspetto, va rilevato che, durante le prime 6 settimane dio<strong>per</strong>atività, <strong>la</strong> CMF ha ricevuto dalle banche 23.000segna<strong>la</strong>zioni, di cui 11.000 ai sensi dell’art. 7, in quantoritenute sospette in base ai criteri in precedenza elencati, e lerestanti segna<strong>la</strong>te in modo automatico in quanto riferite ado<strong>per</strong>azioni su<strong>per</strong>iori ai 600.000 rubli (circa 20.000 Euro). Al<strong>la</strong>luce di questi primi dati è possibile evidenziare che i principalipunti deboli del sistema possono essere individuati:


478IL CONTRASTO AL RICICLAGGIO NELL’ESPERIENZA DI ALCUNI PAESI EXTRA U.E.• nel<strong>la</strong> sua incompletezza, in quanto l’obbligatorietàsembra o<strong>per</strong>are solo <strong>per</strong> le banche, atteso che le altreistituzioni non finanziarie non effettuano segna<strong>la</strong>zioni;• nel<strong>la</strong> disponibilità delle banche a col<strong>la</strong>borare con leAutorità nel<strong>la</strong> lotta al <strong>ricic<strong>la</strong>ggio</strong> 10 ;• nel<strong>la</strong> capacità del<strong>la</strong> CMF di gestire l’ammontare dellesegna<strong>la</strong>zioni sospette 11 .Le Autorità Russe hanno già richiesto al GAFI di essereeliminate dal<strong>la</strong> lista dei Paesi non coo<strong>per</strong>ativi a partire dal<strong>la</strong>sessione plenaria prevista <strong>per</strong> il prossimo giugno 2002. Ciò<strong>per</strong>ò sarà difficilmente realizzabile proprio <strong>per</strong>ché, al<strong>la</strong> lucedelle considerazioni sopra esposte, <strong>la</strong> legis<strong>la</strong>zione russanecessita di ulteriori miglioramenti ed integrazioni.Pertanto, attesi gli impegni assunti dalle Autorità Russe edin prima <strong>per</strong>sona dallo stesso Presidente V<strong>la</strong>dimir Putin, èverosimile ritenere che <strong>la</strong> Federazione Russa sarà esclusa dal<strong>la</strong>lista GAFI dei Paesi non coo<strong>per</strong>ativi durante <strong>la</strong> riunioneplenaria fissata <strong>per</strong> il prossimo febbraio 20<strong>03</strong>.Per quanto concerne gli organismi di contrasto concompetenze specifiche, c’è da segna<strong>la</strong>re che il contrasto delfenomeno al <strong>ricic<strong>la</strong>ggio</strong> è demandato alle iniziative avviatedalle singole forze di polizia e da alcune agenzie governative,non esistendo al momento nel<strong>la</strong> Federazione Russaun’istituzione con competenze e potenzialità specifiche.In merito si segna<strong>la</strong> che <strong>la</strong> polizia fiscale del<strong>la</strong> FederazioneRussa 12 ha fortemente rappresentato presso le autorità di10 Peraltro c’è da segna<strong>la</strong>re che <strong>la</strong> Sbubank, una dei più grandi istituti di credito del<strong>la</strong>Federazione Russa, in contrapposizione a tale tendenza, ha e<strong>la</strong>borato un ottimosistema <strong>per</strong> assicurare che tutte le sue filiali (circa 31.000) o<strong>per</strong>ino nel pieno rispettodel<strong>la</strong> norma.11 Delle 110.000 segna<strong>la</strong>zioni solo 100 sono state inoltrate alle Autorità di Polizia <strong>per</strong>gli ulteriori accertamenti. A pieno regime <strong>la</strong> Commissione avrà un organico di 300<strong>per</strong>sone (attualmente sono circa un centinaio) ed un sistema informatico altamentesofisticato <strong>per</strong> <strong>la</strong> ricezione, l’analisi e <strong>la</strong> gestione delle informazioni.12 Tale organismo è indicata nei documenti ufficiali tradotti in lingua inglese come Taxpolice.


L’ESPERIENZA RUSSA 479Governo <strong>la</strong> propria intenzione affinché venga ad essaattribuito in modo chiaro una competenza esclusiva nel<strong>la</strong> lottaal <strong>ricic<strong>la</strong>ggio</strong>.6. Accordi di coo<strong>per</strong>azione con le Autorità italianeSi rappresenta che il 29 luglio 1996 in Roma è statostipu<strong>la</strong>to fra il Governo italiano e quello del<strong>la</strong> FederazioneRussa un Accordo sul<strong>la</strong> coo<strong>per</strong>azione e reciproca assistenzanel campo del controllo valutario, delle o<strong>per</strong>azioni diimportazione e di esportazione e in materia di lotta al<strong>ricic<strong>la</strong>ggio</strong>. Tale Accordo, che al<strong>la</strong> luce degli sviluppi legis<strong>la</strong>tivisopra esposti assume una partico<strong>la</strong>re rilevanza e nuovo vigore,si basa sui seguenti principi:• <strong>la</strong> vio<strong>la</strong>zione delle leggi in materia valutaria e delledisposizioni che rego<strong>la</strong>no l’interscambio commerciale efinanziario costituiscono un <strong>per</strong>icolo <strong>per</strong> il correttosvolgimento delle transazioni internazionali e l’efficienzadei mercati monetari e finanziari;• viene riconosciuto lo stretto legame che può instaurarsitra l’utilizzo degli strumenti valutari e l’attività di<strong>ricic<strong>la</strong>ggio</strong> di denaro di provenienza illecita;• <strong>la</strong> necessità di aumentare l’efficacia del<strong>la</strong> lotta contro letrasgressioni in materia di legis<strong>la</strong>zione valutaria e delleo<strong>per</strong>azioni di importazione e di esportazione,soprattutto in considerazione degli sforzi compiuti negliultimi anni dal<strong>la</strong> comunità internazionale nel<strong>la</strong> lottacontro il <strong>ricic<strong>la</strong>ggio</strong> di capitali illeciti.Oltre al citato Accordo, tra i documenti di immediatointeresse <strong>per</strong> il presente <strong>la</strong>voro, si segna<strong>la</strong> il Memorandumd’intesa sig<strong>la</strong>to a Roma il 23 aprile 1990 con l’Unione Sovieticacontro <strong>la</strong> criminalità organizzata. Tale Memorandum, daritenersi in linea generale in vigore secondo il Ministero degli


480IL CONTRASTO AL RICICLAGGIO NELL’ESPERIENZA DI ALCUNI PAESI EXTRA U.E.Affari Esteri 13 , mira a conferire efficacia e concretezza al<strong>la</strong>col<strong>la</strong>borazione bi<strong>la</strong>terale nel<strong>la</strong> lotta al<strong>la</strong> criminalità organizzataprevedendo, tra l’altro:• lo scambio continuo di informazioni o<strong>per</strong>ative, dinotizie e dati nel<strong>la</strong> lotta al<strong>la</strong> criminalità organizzata;• lo scambio di es<strong>per</strong>ienze o<strong>per</strong>ative;• lo scambio di informazioni o<strong>per</strong>ative concernentio<strong>per</strong>azioni finanziarie illegali con partico<strong>la</strong>re riferimentoa quelle inerenti il <strong>ricic<strong>la</strong>ggio</strong>;• lo scambio di pubblicazioni scientifiche e metologiche;• l’organizzazione di incontri, convegni e seminari.13 Secondo il Ministero degli Affari Esteri gli Accordi con l’ex Unione Sovietica sonoda ritenersi in linea generale in vigore anche con <strong>la</strong> Federazione Russa, dichiaratasiStato successore dell’URSS. Lo stesso principio può estendersi anche al<strong>la</strong> quasitotalità degli Stati sorti dallo smembramento dell’Unione Sovietica (Ministero degliAffari Esteri, Situazione delle convenzioni internazionali vigenti <strong>per</strong> l’Italia al 31dicembre 1991, con aggiornamento al 31 maggio 1992, tomo I, convenzionibi<strong>la</strong>terali, Roma, 1992, pag. 123.)


CAPITOLO IIIL’ESPERIENZA CINESE1. Profili generali ed introduttiviLa criminalità organizzata oggi viene definita sempre piùindustria del crimine o impresa criminale, non soltanto <strong>per</strong>chéil profitto costituisce <strong>la</strong> sua ragione di essere, ma anche <strong>per</strong> <strong>la</strong>sua capacità di utilizzare artico<strong>la</strong>te strategie commerciali,inclusi <strong>la</strong> diversificazione di attività e lo sfruttamento di nuovimercati.La circo<strong>la</strong>zione di <strong>per</strong>sone, merci, informazioni ed idee,prodotta anche dal<strong>la</strong> rivoluzione informatica e dall'enormesviluppo degli investimenti in campo internazionale, ha ineffetti contribuito al<strong>la</strong> globalizzazione dei mercati ed haindirettamente favorito <strong>la</strong> crescita delle capacità economichedel<strong>la</strong> criminalità creando nuove opportunità.I consistenti flussi di denaro, di cui dispongono leorganizzazioni criminali, hanno così alimentato fenomeni di<strong>ricic<strong>la</strong>ggio</strong> e favorito <strong>la</strong> contaminazione di settoridell’economia, alterando le regole del libero mercato e creandouno spiazzamento competitivo <strong>per</strong> le imprese o<strong>per</strong>anti nel pienorispetto dei principi legali che rego<strong>la</strong>no <strong>la</strong> progressiva crescitadi scambi di beni e servizi su sca<strong>la</strong> mondiale.Al riguardo, alcuni dati forniti nel 1995 dall’United NationsDevelopment Program (UNDP) indicano che il commerciointernazionale delle merci è triplicato dal 1960 e che letransazioni internazionali sono cresciute di circa il 14%. Piùesattamente, l’Organizzazione Mondiale del Commercio(WTO, World Trade Organization) ha stimato che nel 1995 ilcommercio mondiale di merci è stato valutato in circa 4300miliardi di dol<strong>la</strong>ri, con una crescita pari a circa il 20% solo inquell’anno.


482IL CONTRASTO AL RICICLAGGIO NELL’ESPERIENZA DI ALCUNI PAESI EXTRA U.E.Dinanzi a tali valori economici aggregati, non può esseretrascurata <strong>la</strong> stretta corre<strong>la</strong>zione esistente tra il fenomenodinamico del<strong>la</strong> globalizzazione e quello del<strong>la</strong> criminalitàtransnazionale ed i <strong>per</strong>versi effetti di questo binomio checoinvolgono quelle Nazioni con un diverso livello di sviluppo.In partico<strong>la</strong>re, <strong>per</strong> i Paesi come <strong>la</strong> Repubblica Popo<strong>la</strong>reCinese che stanno affrontando una trasformazione del<strong>la</strong>propria economia, essenzialmente diretta verso <strong>la</strong> pienaliberalizzazione degli scambi commerciali, l’aspetto patologicolegato al fenomeno del crimine finanziario assume unarilevanza notevole, considerato che quanto più questi mercatitradizionali diventano competitivi e i profitti vengono ridotti,tanto più appetibili diventano i guadagni illeciti.A ciò deve aggiungersi che le ragioni del successo delleorganizzazioni criminali transnazionali, trovano una loroconnessione in alcune distorsioni del sistema mondialesoprattutto a seguito del<strong>la</strong> fase coincidente con l’arretramentodel socialismo reale e l’espansione del capitalismo e del<strong>la</strong>democrazia liberale.Quanto appena asserito sembra trovare confermanell’es<strong>per</strong>ienza derivante dall'attività di contrasto al fenomenodel <strong>ricic<strong>la</strong>ggio</strong> realizzata negli ultimi anni da cui si rileva cometale forma di reato sia partico<strong>la</strong>rmente sviluppata in quei Paesinon ancora dotati di adeguati strumenti legis<strong>la</strong>tivi <strong>per</strong> <strong>la</strong>prevenzione ed il contrasto del crimine economico-finanziario.In sostanza, <strong>la</strong> fase del collocamento all'estero dei capitaliilleciti trova terreno fertile in quelle realtà in cui, a frontedell’adozione di politiche di incentivazione degli investimentistranieri ed ampia liberalizzazione delle o<strong>per</strong>azionicommerciali, non si è assistito al<strong>la</strong> creazione di idoneerego<strong>la</strong>mentazioni dei mercati <strong>per</strong> evitare il loro inquinamentoda parte del<strong>la</strong> criminalità economica.Sul<strong>la</strong> base di tale premessa ed al fine di disporre di unesaustivo quadro del “sistema Paese”, vengono di seguitoevidenziate le caratteristiche e le componenti costitutive del


L’ESPERIENZA CINESE 483tessuto macroeconomico del<strong>la</strong> Repubblica Popo<strong>la</strong>re Cinese e,segnatamente, delle Regioni Amministrative Speciali di Macaoed Hong Kong. In un momento successivo, saranno condottispecifici approfondimenti in ordine agli strumenti normativi erego<strong>la</strong>mentari esistenti nelle predette aree, quale presidio <strong>per</strong> ilcontrasto del fenomeno del <strong>ricic<strong>la</strong>ggio</strong> dei proventi di naturaillecita.2. Quadro generale dei principali aspetti economici del<strong>la</strong> RepubblicaPopo<strong>la</strong>re CinesePer l’economia del<strong>la</strong> Cina il 2001 si è rive<strong>la</strong>to un annosufficientemente valido. I dati fondamentali del<strong>la</strong> congiunturahanno infatti registrato miglioramenti o sostanziali tenute. <strong>Il</strong>risultato economico più importante, l’aumento del prodottointerno lordo (PIL), si è assestato su un valore del 7,3%. Sitratta di cifre in linea con le aspettative e corroborate da altriindicatori favorevoli, ma <strong>la</strong> cui composizione segna<strong>la</strong>cambiamenti rilevanti. Gli investimenti dall’estero, i consumi ele esportazioni hanno infatti sostenuto <strong>la</strong> domanda globale,anche se con pesi differenti rispetto agli anni passati.L’aumento dei consumi ha consentito di riconsiderare <strong>la</strong>consistenza degli investimenti pubblici, il cui mantenimentoagli stessi livelli sarebbe stato possibile solo a prezzo di un altodeficit di bi<strong>la</strong>ncio. <strong>Il</strong> sostegno al<strong>la</strong> domanda globale ha svoltoun ruolo decisivo, soprattutto <strong>per</strong> le zone non costiere delPaese che hanno beneficiato di una politica economica tesa aridurre lo scarto esistente rispetto alle pros<strong>per</strong>e provinceorientali. E’ continuata <strong>la</strong> costruzione di infrastrutture, nelquadro di una manovra di stampo keynesiano che ha vistoabbassare i tassi di interesse ed aumentare i sussidi didisoccupazione e gli stipendi ai dipendenti pubblici. E’prevedibile che l’intervento dello Stato nel<strong>la</strong> sfera economicasarà conservato e si arricchirà di una migliore attenzioneall’equilibrio sociale del Paese. Più in partico<strong>la</strong>re, mentre


484IL CONTRASTO AL RICICLAGGIO NELL’ESPERIENZA DI ALCUNI PAESI EXTRA U.E.sempre maggiori margini di manovra verranno <strong>la</strong>sciati alleimprese private, <strong>la</strong> funzione redistributiva del<strong>la</strong> ricchezza,anche attraverso una rinnovata imposizione fiscale, saràdetenuta dallo Stato. Si tratterà, dunque, non solo di produrre,ma soprattutto di rego<strong>la</strong>re. Sarà un cambiamento lento edelicato ma epocale <strong>per</strong> le sue implicazioni sull’intero assettodel Paese.La moneta locale (renmimbi) ha mantenuto il suo valorenei confronti del dol<strong>la</strong>ro Usa, rivalutandosi di conseguenza neiconfronti dell’Euro e di altre valute asiatiche. E’ stata cosìconfermata l’intenzione di non innescare svalutazionicompetitive in Asia che avrebbero danneggiato le ripreseeconomiche dei Paesi limitrofi. La Cina ha inoltreincrementato le proprie riserve valutarie, raggiungendo 212miliardi di dol<strong>la</strong>ri USA (Usd). Pur senza sommare <strong>la</strong>ragguardevole posizione di Hong Kong (113 m.di Usd), è ilsecondo detentore mondiale di riserve valutarie. L’azione digoverno ha dunque continuato a dare i suoi frutti. Per quasi 20anni, questa nuova politica economica ha garantito deglispettaco<strong>la</strong>ri tassi di crescita, un più diffuso benessereeconomico, un ruolo più importante nello scacchiere politicomondiale.L’ingresso del Paese nel WTO (World Trade Organisation),sancito nel<strong>la</strong> riunione di Doha, è <strong>per</strong> <strong>la</strong> Cina strumentale <strong>per</strong>raggiungere gli obiettivi di rinnovamento dell’apparatoindustriale ed assorbimento del<strong>la</strong> disoccupazione.Durante le <strong>la</strong>boriose trattative ha prevalso <strong>la</strong> convinzioneche una nazione così grande ed importante, facendo parte delconsesso internazionale, possa più facilmente uniformarsi alleregole dell’economia e del business. Primi segnali in tal sensosono le prossime riduzioni delle tariffe medie sui prodotti


L’ESPERIENZA CINESE 485industriali 1 . Paralle<strong>la</strong>mente al<strong>la</strong> sua crescita economica, il Paeseha infatti visto emergere l’inadeguatezza del<strong>la</strong> sua strutturaproduttiva, commerciale, finanziaria e del quadro legale che <strong>la</strong>garantisce. Non a caso i governanti pongono costantementel’accento sul “rule of the <strong>la</strong>w”, nel<strong>la</strong> consapevolezza che ilrispetto di regole certe ed universalmente riconosciute(contratti, bi<strong>la</strong>nci, debiti, a<strong>per</strong>tura al<strong>la</strong> concorrenza,trasparenza) siano non solo doverose ma soprattuttofunzionali al progresso del Paese.E’ tuttavia altrettanto forte <strong>la</strong> consapevolezza cheun’a<strong>per</strong>tura non misurata possa essere pregiudizievole <strong>per</strong> <strong>la</strong>stabilità del Paese. I dazi e le altre barriere proteggonoindustrie obsolete o nascenti: una liberalizzazioneindiscriminata, che spiani, cioè, l’ingresso alle aziende stranierepiù avanzate, potrebbe impedirne <strong>la</strong> crescita el’ammodernamento. Uno smantel<strong>la</strong>mento affrettato delleprotezioni del mercato comporterebbe dei costi non soltantoeconomici ma anche sociali difficilmente sopportabili dal<strong>la</strong>dirigenza cinese.D’altra parte quest’ultima sembra <strong>per</strong>suasa che soloattraverso una prosecuzione del<strong>la</strong> riforma economica <strong>la</strong> Cinapotrà compiere il necessario salto di qualità che gli consentiràdi competere in ambito internazionale 2 .2.1 Re<strong>la</strong>zioni commerciali internazionali ed investimentiL’interscambio commerciale ha registrato un incrementoinferiore alle previsioni (7,8%), con una netta diminuzionerispetto al valore del 2000 (31,5%). Le ri<strong>per</strong>cussioni1 Per l’esattezza, si è passati dall’80% al 25% nell’auto, dal 15% al 7% nel chimico, dal13,4% al 6,4% nei materiali da costruzione.2 Va in questa direzione il piano quinquennale (2001-2005) che prevede una crescitaannuale del 7%, sufficiente a garantire un reddito pro capite nel 2005 su<strong>per</strong>iore ai1.100 USD.


486IL CONTRASTO AL RICICLAGGIO NELL’ESPERIENZA DI ALCUNI PAESI EXTRA U.E.economiche degli attacchi dell’11 settembre hanno amplificatouna contrazione dei flussi commerciali già in atto, dovutaprincipalmente al rallentamento od al<strong>la</strong> recessione delleprincipali economie industrializzate.Gli investimenti sono aumentati nel 2001 del 14,9%; sitratta di un dato importante dopo il declino registrato nel ‘98-‘99 e <strong>la</strong> stasi del 2000 3 . La capacità di attrarre capitali stranieri èinfatti essenziale <strong>per</strong> l’acquisizione di tecnologia innovativa,del<strong>la</strong> quale <strong>la</strong> Cina è ancora <strong>la</strong>rgamente deficitaria, <strong>per</strong>modernizzare <strong>la</strong> struttura produttiva del Paese. Nell’anno sonostate registrate in Cina 26.139 imprese finanziate con capitalestraniero. Anche se questa cifra va probabilmente ridotta,denota comunque un preciso segnale di fiducia da parte del<strong>la</strong>comunità economica e finanziaria internazionale. Non sonostate estranee a questi valori le aspettative legate all’ingressodel<strong>la</strong> Cina nel WTO.Nell’anno in questione gli investimenti dall’estero concapitale utilizzato (actual foreign investments) sono stati pari a 46,8m.di Usd 4 .Un esame degli ultimi 5 anni fa emergere, pur tra datispesso non univoci od opachi, una progressiva sostituzionenell’origine degli investimenti. L’importanza re<strong>la</strong>tiva dei Paesie dei territori più prossimi (Hong Kong, Taiwan e Singapore)è diminuita. Si registrano, altresì, valori marginali <strong>per</strong> i Paesidel sud-est asiatico, colpiti dal<strong>la</strong> crisi finanziaria ‘97-99 e daisuoi trascinamenti correnti. Contemporaneamente, è cresciutol’afflusso di capitali dai Paesi industrializzati e dai paradisifiscali.3 Giappone e Stati Uniti si sono confermati i due principali partner commerciali del<strong>la</strong>Cina, seguiti a lunga distanza da Hong Kong, Corea del Sud e Taiwan. <strong>Il</strong> saldocommerciale con gli Usa, il più alto del<strong>la</strong> Cina, sfiora i 28 m.di Usd.4 La Regione Speciale di Hong Kong è ancora di gran lunga il maggiore investitore inCina. Da Hong Kong proviene tuttora 1/3 degli investimenti, ma il suo valoreassoluto ha avuto una flessione di 5 m.di Usd dal 1997.


L’ESPERIENZA CINESE 487E’ dunque possibile intravedere una sostituzione lenta,altalenante ma definita degli investimenti del<strong>la</strong> diaspora cinesecon quelli del<strong>la</strong> comunità finanziaria internazionale. E’verosimilmente un segnale di maturazione dell’economia del<strong>la</strong>Cina, un passaggio da interventi basati su vincoli etnici o<strong>per</strong>sonali a valutazioni orientate ai criteri tipici del mondodegli affari.In tale realtà economica è evidente che <strong>la</strong> creazione diadeguati presidi di prevenzione e controllo dei flussi finanziaricostituisca una priorità assoluta <strong>per</strong> <strong>la</strong> stessa stabilità e <strong>la</strong> liberaconcorrenza dei mercati.Analitici dati di sintesi sono contenuti in apposite tabellesinottiche che, in chiusura del presente capitolo, riepilogano gliaspetti economici internazionali trattati.2.2 Re<strong>la</strong>zioni commerciali con l’ItaliaSecondo fonti cinesi, l’interscambio tra Italia e Cina haraggiunto - nel 2001 - 7,79 m.di Usd, il valore più alto mairegistrato. L’incremento rispetto all’anno precedente è statoforte (13,2%), ben su<strong>per</strong>iore rispetto a quello con il resto delmondo (7,8%). Per il quarto anno consecutivo <strong>la</strong> Cina registraun attivo commerciale che si è tuttavia ridotto dei 2/3. L’Italiarappresenta il 13^ partner commerciale del<strong>la</strong> Cina (16^ nel2000), il 4^ dell’Unione Europea dopo Germania, RegnoUnito, O<strong>la</strong>nda, avendo ormai raggiunto <strong>la</strong> Francia.L’Italia ha esportato in Cina nel 2001 merci <strong>per</strong> un valore di3,8 m.di Usd, registrando un robusto aumento del 22,9% emigliorando <strong>la</strong> propria posizione tra i Paesi fornitori. Si trattadi una posizione più confacente al ruolo svoltotradizionalmente dall’Italia che <strong>per</strong> molti anni e fino al ‘97 erastata preceduta so<strong>la</strong>mente dal<strong>la</strong> Germania. A fronte di unaumento dell’import cinese dell’8,2% con il mondo, l’Italiarecu<strong>per</strong>a quote di mercato, passando dall’1,4 all’1,6% del totaleimport.


488IL CONTRASTO AL RICICLAGGIO NELL’ESPERIENZA DI ALCUNI PAESI EXTRA U.E.La grande maggioranza dei prodotti esportati è ancoracomposta da macchinari che hanno spesso costituito <strong>la</strong> basetecnologica dell’industria leggera cinese.Con riguardo alle esportazioni cinesi verso l’Italia, nel 2000esse hanno raggiunto <strong>la</strong> cifra record di 4,0 m.di Usd.L’incremento su base annuale è stato del 5,3%, inferiore siaallo stesso valore del 2000 (29,8%) che al<strong>la</strong> media generale del7,0%.In ordine poi agli investimenti produttivi italiani nell’area, sievidenzia che sono attive in Cina, con l’esclusione di HongKong, circa 500 aziende italiane. Si tratta soprattutto di ufficidi rappresentanza che spesso surrogano <strong>la</strong> mancanza diun’efficiente rete distributiva nel Paese e fungono da ufficicommerciali e di assistenza. Ad essi si aggiungono le aziendeo<strong>per</strong>anti nel settore dei servizi: banche, società di spedizioni,studi legali e di consulenza. La gran parte di queste aziende èconcentrata nelle 2 municipalità di Pechino e Shanghai 5 . Igrandi gruppi nazionali rappresentano circa il 75% del totaledegli investimenti complessivi nell’area. La forma giuridica piùfrequente è quel<strong>la</strong> dell’impresa mista, dove complessivamenteprevale <strong>la</strong> maggioranza di quote di parte cinese. 6A partire dall’a<strong>per</strong>tura economica del 1978 il valorecomplessivo degli investimenti italiani ha su<strong>per</strong>ato i 2.200milioni Usd, equivalenti allo 0,6% circa del totale recepito dal<strong>la</strong>Cina ed all’1% di quanto investito dall’Italia all’estero.Su tale versante, tra i Paesi europei l’Italia figura al 5^posto, dopo Regno Unito, Germania, Francia ed O<strong>la</strong>nda, glistessi Paesi che, in ordine diverso, guidano <strong>la</strong> graduatoriadell’interscambio commerciale.5 Oltre alle aree limitrofe a Pechino e Shanghai, le unità produttive di origine italianasono concentrate nelle province del Jiangsu, Guangdong, Zhejiang, Shandong enel<strong>la</strong> Municipalità di Tianjing.6 I principali settori di destinazione degli investimenti italiani sono statil’automobilistico, il tessile-abbigliamento, il meccanico, il chimico-farmaceutico equello dei servizi.


L’ESPERIENZA CINESE 489E’ solo apparente infatti l’alternativa tra esportazioni dimerci, nel<strong>la</strong> quale l’Italia ha una posizione valida, edinvestimenti, <strong>per</strong> i quali invece esistono rilevazioni negative.Un flusso ridotto di investimenti nel lungo <strong>per</strong>iodo avrà effettideprimenti anche sul versante commerciale. La gestione del<strong>la</strong>produzione consente infatti un controllo del mercatoaltrimenti impossibile con le sole esportazioni. 7Al di là delle cifre riportate si va confermando unatendenza di fondo che riduce l’importanza <strong>per</strong> <strong>la</strong> Cina delleimportazioni rispetto agli investimenti. E’, <strong>per</strong>altro, verosimileche questa direzione venga amplificata dal<strong>la</strong> recente adesioneal WTO.Anche <strong>per</strong> tale parte, sono state predisposte appositetabelle sinottiche riportate al<strong>la</strong> fine del presente capitolo.3. Assetto normativo in materia di anti<strong>ricic<strong>la</strong>ggio</strong>. Legis<strong>la</strong>zione penale<strong>Il</strong> fenomeno del <strong>ricic<strong>la</strong>ggio</strong> in Cina, <strong>per</strong> intuibili motivi dinatura storico-politica, non ha avuto <strong>la</strong> medesima crescita chesi riscontra nei Paesi occidentali e quindi, sotto un profilonormativo, non troviamo nel<strong>la</strong> legis<strong>la</strong>zione cinese traccia didettagliate disposizioni che possano rego<strong>la</strong>mentare taleinsidioso delitto.L’unica fonte normativa presente nel<strong>la</strong> “legge criminalepenale” in vigore nel<strong>la</strong> Repubblica Popo<strong>la</strong>re del<strong>la</strong> Cina è l’art.191 che così letteralmente dispone: ““chiunque compia qualsiasi delleseguenti attività <strong>per</strong> coprire o nascondere <strong>la</strong> fonte o <strong>la</strong> natura di ciò che si saessere provento di crimini connessi al traffico di stupefacenti, al<strong>la</strong> criminalitàorganizzata ed ad attività illegali in genere o delitti re<strong>la</strong>tivi al contrabbando o aproventi ottenuti mediante <strong>la</strong> commissione di tali attività illecite, deve essere7 Sempre più frequentemente queste ultime sono al seguito degli investimentiproduttivi. Le joint venture e le wfoe (wholly foreign owned enterprise) acquistano infattisemi<strong>la</strong>vorati, parti e componenti che hanno origine nel Paese dell’investitore, madestinati al<strong>la</strong> trasformazione in Cina.


490IL CONTRASTO AL RICICLAGGIO NELL’ESPERIENZA DI ALCUNI PAESI EXTRA U.E.condannato a non più di cinque anni di prigione o al<strong>la</strong> detenzione criminale, edeve essere in aggiunta condannato esclusivamente al pagamento di una multanon inferiore al 5% e non su<strong>per</strong>iore al 20% dell’ammontare del<strong>la</strong> monetaricic<strong>la</strong>ta, mentre i proventi così ottenuti devono essere sottoposti a confisca.Quando le circostanze del<strong>la</strong> commissione del reato sono partico<strong>la</strong>rmente gravi,<strong>la</strong> detenzione non deve essere inferiore a 5 anni e su<strong>per</strong>iore a 10 e <strong>la</strong> multairrogata deve essere pari a non meno del 5% e non su<strong>per</strong>iore al 20%dell’ammontare del denaro ricic<strong>la</strong>to. Le attività illecite <strong>per</strong>seguibili consistononel:- fornire i resoconti del danaro;- dare assistenza <strong>per</strong> mutare moneta e merci in contanti o in strumentifinanziari;- dare ausilio nel<strong>la</strong> trasformazione di fondi attraverso il trasferimento deiconti correnti, o altri simili metodi fraudolenti;- facilitare l’invio di denaro all’estero ed in qualsiasi modalità <strong>per</strong> copriree/o comunque occultare ciò che è illegalmente ottenuto attraverso <strong>la</strong> commissionedi crimini e <strong>la</strong> natura e le fonti di tali proventi.Le istituzioni finanziarie che commettono attività delittuose così come sopradescritte devono essere parimenti condannate ad una multa e le <strong>per</strong>sonedirettamente responsabili di tale delitto devono essere condannate a non più dicinque anni di reclusione””.Come si evince, dunque, dal dettato normativo suevidenziato, il legis<strong>la</strong>tore cinese non ha previsto una condottaanalitica e dettagliata che integri il delitto di “<strong>ricic<strong>la</strong>ggio</strong>”, ma siè volontariamente espresso in termini piuttosto generici tali dagarantire, di fatto, una potestà sanzionatoria di ampia portata.Tale considerazione trova conferma dall’indefinita tipologiadei c.d. reati presupposto nel cui ambito rientrerebbe, secondo<strong>la</strong> formu<strong>la</strong>zione del<strong>la</strong> norma, ogni “attività illegale in genere”.Un ulteriore disallineamento rispetto al diritto del nostroPaese, si manifesta con riferimento al<strong>la</strong> sanzione irrogabile,<strong>la</strong>ddove il disposto normativo prevede nei confronti deisoggetti responsabili l’applicazione di sanzioni amministrativedi carattere pecuniario parametrate in termini <strong>per</strong>centuali al<strong>la</strong>somma di denaro oggetto di <strong>ricic<strong>la</strong>ggio</strong>, nonché pene detentiveche si collocano tra un minimo di cinque anni ed un massimo


L’ESPERIENZA CINESE 491di dieci anni (nei casi di maggiore gravità) di reclusione;viceversa, il nostro codice penale – come noto – all’art. 648 bisprevede <strong>la</strong> sanzione del<strong>la</strong> reclusione da quattro a dodici anni e,con riferimento alle sanzioni di natura economica, stabilisceimporti predefiniti nel corpo del<strong>la</strong> norma stessa (multa da1<strong>03</strong>2 Euro a 15493 Euro) anziché un criterio <strong>per</strong>centuale.Da ultimo, si ritiene utile dover mettere in risalto che,<strong>la</strong>ddove <strong>la</strong> realizzazione di una condotta configurante <strong>la</strong>fattispecie di <strong>ricic<strong>la</strong>ggio</strong> venga giudicata partico<strong>la</strong>rmente grave,in quanto caratterizzata dal<strong>la</strong> sussistenza di un concorso direati, l’organo giudicante potrebbe <strong>per</strong>venire ancheall’emissione del<strong>la</strong> sentenza di condanna al<strong>la</strong> pena di morte neiconfronti del<strong>la</strong> <strong>per</strong>sona ritenuta responsabile.4. Assetto normativo in materia di anti<strong>ricic<strong>la</strong>ggio</strong>. Legis<strong>la</strong>zione specialeNell’introdurre l’argomento di questo paragrafo è benepremettere che attualmente <strong>la</strong> Repubblica Popo<strong>la</strong>re Cinese(RPC) non è ancora dotata di una normativa ad hoc che regoliin modo organico le misure volte a prevenire l’utilizzo delsistema finanziario <strong>per</strong> finalità di <strong>ricic<strong>la</strong>ggio</strong>.La mancata adesione al FATF e l’assenza di una specificadisciplina di settore, oltre a denotare <strong>la</strong> mancanza di strutturedi presidio non adeguatamente armonizzate rispetto alcontesto internazionale, costituiscono fattori che riverberano iloro effetti anche sotto il profilo degli apparati investigativi sulcui conto si può sostanzialmente rilevare come essi non sianodotati di unità di polizia organicamente strutturate efunzionalmente specializzate in materia di prevenzione econtrasto del fenomeno del <strong>ricic<strong>la</strong>ggio</strong> di proventi illeciti.Come già detto nel precedente paragrafo, trattasi quindi diun assetto giuridico complessivo ancora incompleto in cuidiviene prioritaria l’esigenza di costituire idonee strutture dicoordinamento e controllo dei mercati e degli intermediari


492IL CONTRASTO AL RICICLAGGIO NELL’ESPERIENZA DI ALCUNI PAESI EXTRA U.E.finanziari, collegate con unità investigative specializzate concui avviare stretti rapporti di col<strong>la</strong>borazione.Sul punto occorre, comunque, rilevare che, a frontedell’entrata del<strong>la</strong> Cina nel WTO, l’apparato normativo disettore è in corso di continua evoluzione al fine di renderlosempre più omogeneo a quelle internazionale.In merito ai reati di origine economico/finanziaria, è beneevidenziare che <strong>la</strong> valuta locale del<strong>la</strong> RPC non ècompletamente convertibile (in realtà lo è solo <strong>per</strong> transazionicon sottostante o<strong>per</strong>azione di carattere commerciale) e quinditutte le transazioni comportanti negoziazioni contro altrevalute sono esaminate con attenzione dagli istituti di credito ivio<strong>per</strong>anti, in quanto nel<strong>la</strong> maggior parte dei casi detteo<strong>per</strong>azioni necessitano di apposita autorizzazione ri<strong>la</strong>sciatadal<strong>la</strong> State Administration of Foreign Exchange (SAFE - Autoritàpressoché equivalente al nostro Ufficio Italiano dei Cambi).In ordine poi all’o<strong>per</strong>atività degli istituti bancari stranierio<strong>per</strong>anti nel<strong>la</strong> RPC, <strong>la</strong> normativa vigente non <strong>per</strong>mette loro diintrattenere rapporti di conto intestati a cittadini cinesi; inoltreprevede che gli stranieri possano detenere rapporti di contosul territorio del<strong>la</strong> RPC solo se muniti di <strong>per</strong>messo diresidenza cinese.Ciò premesso, con riferimento al<strong>la</strong> legis<strong>la</strong>zione specialevolta a limitare l’uso del contante e dei titoli al portatore nelletransazioni, <strong>la</strong> citata SAFE ha emanato, nell’aprile del 2000,una normativa diretta a <strong>per</strong>fezionare il controllo sulle partitecorrenti del<strong>la</strong> valuta, <strong>per</strong> garantire il rego<strong>la</strong>re compravenditadel<strong>la</strong> valuta. Tali disposizioni prevedono che <strong>per</strong> tutte letransazioni di deposito e/o prelevamento ammontanti a Usd10.000 ed importi su<strong>per</strong>iori, <strong>la</strong> banca deve far sottoscrivere altito<strong>la</strong>re del conto un modulo interno poi rimesso al<strong>la</strong> SAFE afine di ciascun mese, in cui viene indicato <strong>la</strong> tipologiadell’o<strong>per</strong>azione e <strong>la</strong> somma complessiva oggetto dimovimentazione.


L’ESPERIENZA CINESE 493Soffermandosi sulle o<strong>per</strong>azioni di rimessa di valuta da e <strong>per</strong>l’estero si rileva come il loro monitoraggio si intensifica inmodo significativo prevedendo che le banche rispettino leseguenti procedure:• rimesse in entrata dall’estero:− ogni rimessa in entrata che su<strong>per</strong>a Usd 2000, deveessere dichiarata dal beneficiario al<strong>la</strong> SAFE tramiteun intermediario bancario;− quest’ultimo deve riportare al<strong>la</strong> SAFE tutte lerimesse in entrata su base giornaliera ed èulteriormente tenuto a sottoporre al<strong>la</strong> SAFE, su basemensile, gli originali dei suddetti moduli didichiarazione;• rimesse in uscita dall’estero:− da <strong>per</strong>sone fisiche• ogni rimessa che su<strong>per</strong>a Usd 500, ma inferiore aUsd 2000 deve essere corredata dal<strong>la</strong> re<strong>la</strong>tivadocumentazione di supporto; in tal caso non èrichiesta alcuna dichiarazione al<strong>la</strong> SAFE;• ogni rimessa in uscita che su<strong>per</strong>a Usd 2000 deveessere corredata dal<strong>la</strong> re<strong>la</strong>tiva documentazione disupporto e dichiarata al<strong>la</strong> SAFE;− da parte di società••ogni rimessa in uscita non connessa ad o<strong>per</strong>azionicommerciali inferiore a Usd 2000 deve esserecorredata da adeguata documentazione disupporto e deve essere dichiarata al<strong>la</strong> SAFE;ogni rimessa in uscita non connessa ad o<strong>per</strong>azionicommerciali che su<strong>per</strong>a Usd 2000, come ancheogni rimessa in uscita connessa ad o<strong>per</strong>azionicommerciali, deve essere supportata dal<strong>la</strong> re<strong>la</strong>tivadocumentazione di supporto e deve esseredichiarata al<strong>la</strong> SAFE.


494IL CONTRASTO AL RICICLAGGIO NELL’ESPERIENZA DI ALCUNI PAESI EXTRA U.E.A fronte di tali obblighi imposti al<strong>la</strong> cliente<strong>la</strong>, gliintermediari bancari sono tenuti a riportare al<strong>la</strong> SAFE tutte lerimesse in uscita su base giornaliera inoltrando l’originale deicitati moduli di dichiarazione al<strong>la</strong> fine di ogni mese.Differenti disposizioni vigono poi in materia di gestionedelle transazioni in contante denominate in valuta locale(RMB).Per l’esattezza:Conti di società• ogni società può aprire un solo conto con una bancaattraverso il quale le o<strong>per</strong>azioni in contanti devonoessere rego<strong>la</strong>te;• il pagamento effettuato da una società ad una <strong>per</strong>sonafisica è consentito solo <strong>per</strong> il pagamento dei sa<strong>la</strong>ri e <strong>per</strong>il pagamento di somme di picco<strong>la</strong> entità re<strong>la</strong>tive aservizi prestati;• ogni prelevamento di denaro contante che su<strong>per</strong>a 1200Usd deve essere autorizzato a livello manageriale; sonoaltresì previsti diversi livelli di autorizzazione infunzione dell’importo da prelevare;• le o<strong>per</strong>azioni di prelevamento in contante effettuate dasocietà di intermediazione mobiliare sono soggetteall’autorizzazione di cui al precedente punto sesu<strong>per</strong>ano 60.000 Usd;• le società di intermediazione mobiliare non sonoautorizzate ad effettuare pagamenti in contanti adalcuna <strong>per</strong>sona giuridica;• ogni prelevamento in contanti che su<strong>per</strong>i 6000 Usd algiorno deve essere riportato mensilmente al<strong>la</strong>competente filiale regionale (in tutto pari a 32) del<strong>la</strong>Banca Centrale del<strong>la</strong> Cina, nei 10 giorni successivi almese di riferimento.


L’ESPERIENZA CINESE 495Conti di Persone Fisiche• ogni conto intestato a <strong>per</strong>sona fisica può essere a<strong>per</strong>tosolo dopo che il soggetto sia stato compiutamenteidentificato e registrato;• ogni cliente che intenda effettuare prelevamenti indenaro contante su<strong>per</strong>iori a 6000 Usd deve esibire idocumenti d’identità; i dati dell’ o<strong>per</strong>azione vengonotrasmessi al<strong>la</strong> competente filiale regionale del<strong>la</strong> BancaCentrale, nei 10 giorni successivi al mese di riferimento.Ulteriori disposizioni rego<strong>la</strong>no <strong>la</strong> gestione delle transazioniin contante denominate in valuta diversa da quel<strong>la</strong> locale(RMB).Per l’esattezza:• Conti di società- prelevamenti di fondi <strong>per</strong> esigenze o<strong>per</strong>ative fino aUSD 10.000 possono essere effettuati senzapreventiva autorizzazione del<strong>la</strong> SAFE;- prelevamenti <strong>per</strong> esigenze o<strong>per</strong>ative che su<strong>per</strong>inoUSD 10.000 o prelevamenti in contante di qualsiasiimporto effettuati <strong>per</strong> diverse ragioni devono esserepreventivamente autorizzati dal<strong>la</strong> SAFE.• Conti di <strong>per</strong>sone fisiche- ogni cliente che intende effettuare prelevamenti incontanti di ammontare pari o su<strong>per</strong>iore a USD10.000 deve esibire i documenti d’identità;- ogni prelevamento o deposito in contanti di importopari o su<strong>per</strong>iore a USD 10.000 deve esseremensilmente trasmesso al<strong>la</strong> competente filialeregionale del<strong>la</strong> Banca Centrale, nei 10 giornisuccessivi al mese di riferimento.Al<strong>la</strong> luce di quanto finora esposto, emerge con sufficientechiarezza che <strong>la</strong> realizzazione di un siffatto sistema dicontrollo dei flussi valutari e monetari, <strong>per</strong> i suoi meccanismidi funzionamento, finisce <strong>per</strong> realizzare una capil<strong>la</strong>re forma dimonitoraggio di un’enorme quantità di o<strong>per</strong>azioni finanziarie,


496IL CONTRASTO AL RICICLAGGIO NELL’ESPERIENZA DI ALCUNI PAESI EXTRA U.E.prestandosi a fornire, seppur soltanto in via indiretta, unefficace contributo <strong>per</strong> prevenire l’utilizzo del sistemafinanziario <strong>per</strong> finalità illecite.5. Quadro generale dei principali aspetti economici del<strong>la</strong> RegioneAmministrativa Speciale di Hong KongDal 1 luglio 1997 Hong Kong è una RegioneAmministrativa Speciale (S.A.R.) del<strong>la</strong> Repubblica Popo<strong>la</strong>reCinese (RPC), con un alto grado di autonomia assicuratoledal<strong>la</strong> sua “Basic Law”, approvata nel 1990 dall’AssembleaNazionale del Popolo cinese a seguito del<strong>la</strong> Dichiarazionecongiunta cino-britannica del 1984. In applicazione delprincipio “un Paese, due sistemi”, anche dopo il ritorno al<strong>la</strong>sovranità cinese, Hong Kong ha mantenuto un propriogoverno, il proprio ordinamento giuridico di common <strong>la</strong>w, unassetto par<strong>la</strong>mentare pluripartitico, un sistema economicoliberistico con una propria moneta (dol<strong>la</strong>ro di HK) e unproprio sistema fiscale e doganale. In seno al<strong>la</strong> comunitàinternazionale, il rispetto da parte di Pechino dell’autogovernodi Hong Kong viene ormai riconosciuto dall’interacomunità internazionale. Sul<strong>la</strong> base dei presupposti giuridiciriconosciuti dal<strong>la</strong> “Basic Law”, <strong>la</strong> Repubblica AmministrativaSpeciale ha finora concluso diversi accordi internazionali,primo tra i quali un accordo di coo<strong>per</strong>azione doganale con <strong>la</strong>Comunità Europea. 8Sotto il profilo macroeconomico, nel 2001, l’economia diHong Kong, riflettendo il rallentamento del<strong>la</strong> congiuntura8 Quanto alle organizzazioni internazionali, in alcuni casi le delegazioni del<strong>la</strong> “S.A.R.”si uniscono a quelle del<strong>la</strong> RPC nelle attività di talune Organizzazioni Internazionali;in altre circostanze, Hong Kong partecipa fornendo il proprio diretto contributo inorganizzazioni come: World Trade Organisation (WTO); Asian Development Bank(ADB); Asia-Pacific Economic Coo<strong>per</strong>ation (APEC), Financial Action Task Force on MoneyLaundering (FATF).


L’ESPERIENZA CINESE 497mondiale e confermando <strong>la</strong> sua accentuata dipendenza da essa,ha avuto crescita pressochè zero (0,1%). L’elevato tasso dia<strong>per</strong>tura del<strong>la</strong> sua economia espone infatti fortemente HongKong agli andamenti ciclici delle economie maggiormentesviluppate.<strong>Il</strong> saldo commerciale <strong>per</strong> l’anno 2001 ha peggiorato quellogià negativo del 2000 sebbene, in tal ultimo caso, il risultato èdipeso da ragioni opposte: nel 2000 è stato causato da unincremento ancora maggiore delle importazioni rispetto alleesportazioni, che pure erano aumentate del 17% in terminireali, mentre nel 2001 da una riduzione delle esportazioniminore dell’import. 9Nel 2001 il bi<strong>la</strong>ncio statale del<strong>la</strong> SAR è stato contrassegnatoda un leggero deficit di 975 milioni di euro circa, incontrotendenza con il trend degli ultimi anni. <strong>Il</strong> programma dibudget 2001/2002 non presentava grosse variazioni nei livelli ditassazione, ma è stata rivista lievemente al ribasso - dal 2,5 al2,2% - l’imposta di bollo sulle transazioni finanziarie (stampact), <strong>per</strong> rendere ulteriormente competitiva <strong>la</strong> piazzafinanziaria.Le riserve monetarie di valuta estera, nell’ottobre del 2001,sono state stimate <strong>per</strong> un importo pari a 113.1 miliardi didol<strong>la</strong>ri americani (Usd), facendo di Hong Kong il 4^ detentoremondiale di riserve valutarie, dopo Giappone, Cina e Taiwan.I tassi di interesse sono stati rivisti al ribasso 11 volte nel corsodel 2001, sul<strong>la</strong> scorta del ribasso di quelli del dol<strong>la</strong>ro USA 10 ,9 La diminuzione dell’export ha interessato soprattutto <strong>la</strong> quota di export domestico(-15.7%), mentre il ri-export si è attestato al –4.1%. Le esportazioni verso gli StatiUniti hanno fatto segnare una <strong>per</strong>dita secca del 9%, anche a causa degli effetti deinoti avvenimenti internazionali. Per quanto concerne le importazioni, il dato globalevede una diminuzione dell’import del 4,6% rispetto allo stesso <strong>per</strong>iodo dell’annoprecedente.10 Al 13 dicembre 2001, il tasso era pari al 5,12%. Da ricordare, inoltre, che - a partiredal 3 luglio 2001 - è stata completata <strong>la</strong> deregu<strong>la</strong>tion del meccanismo di fissazione deitassi di interessi, che adesso sono liberi di fluttuare in base alle esigenze del mercato.


498IL CONTRASTO AL RICICLAGGIO NELL’ESPERIENZA DI ALCUNI PAESI EXTRA U.E.mentre <strong>per</strong> quanto riguarda gli investimenti diretti esteri(IDE), il dato globale di fine 1999 ammontava a 404 miliardidi Usd, con una crescita rispetto al dato 1998 dell’80,6% e cherappresenta attualmente il 256% del PIL.La fonte principale sono i capitali provenienti dai paradisifiscali, come le British Virgin Is<strong>la</strong>nd, in cima al<strong>la</strong> lista degliinvestitori con il 29% del totale 11 .Come trend generale, si può agevolmente rilevare <strong>la</strong> crescitadi investimenti di area limitrofa (Singapore e Cina), mentre incalo rispetto agli anni precedenti appaiono tutti i maggioriinvestitori occidentali 12 .Inoltre, secondo i dati pubblicati dalle Nazioni Unite, HongKong è stato nel 1999 il secondo Paese <strong>per</strong> investimenti direttiesteri in Asia, dopo <strong>la</strong> Cina Popo<strong>la</strong>re, con oltre 20 miliardi dieuro nel 1999. A parte <strong>la</strong> Cina, sono infatti gli altri Paesi delsud-est asiatico i principali destinatari degli investimenti diHong Kong, che rappresenta il principale investitore nel<strong>la</strong>Cina popo<strong>la</strong>re e uno dei principali in Indonesia, Taiwan,Thai<strong>la</strong>ndia, Vietnam e Filippine.Ancora, secondo il rapporto 2001 delle Nazioni Unite,Hong Kong è stato nel 2000 <strong>la</strong> più importante fonte difinanziamenti <strong>per</strong> i Paesi asiatici ed il primo recettore dei lorocapitali, su<strong>per</strong>ando anche <strong>la</strong> Cina, con un valore record di oltre65 miliardi di euro in entrata.Una delle priorità governative <strong>per</strong> il 2002 rimanel’investimento nell’alta tecnologia e nelle infrastrutture, traquesti, l’ampliamento del<strong>la</strong> rete ferroviaria e metropolitana,11 Escludendo questa voce, il primo investitore di Hong Kong è <strong>la</strong> Cina popo<strong>la</strong>re(26%), <strong>la</strong> cui quota è in progressivo e rapido aumento, seguita da Paesi Bassi (6,6%),Regno Unito (6.2%), USA (5.4%), Singapore e Giappone (3.5%).12 Da notare che nel 1999 i Paesi Bassi hanno su<strong>per</strong>ato il Regno Unito come primoinvestitore europeo in Hong Kong. La maggior parte di questi capitali è direttoverso settori come l’edilizia, il commercio, gli investimenti finanziari e letelecomunicazioni.


L’ESPERIENZA CINESE 499mentre numerosi fondi sono destinati al sostegno delle piccolee medie imprese.Altro argomento centrale dei piani di sviluppodell'economia è rappresentato dall'aumento delle connessionicon <strong>la</strong> Cina continentale. Sono quindi diventate parteintegrante dei progetti del Governo <strong>la</strong> concessione di un vistomultiplo agli imprenditori cinesi <strong>per</strong> l'accesso ad Hong Kongcon l'obiettivo di favorire e supportare gli insediamentiproduttivi e commerciali (64.000 fino al 1999 <strong>per</strong> un totale di119 mld di Usd). Infine, è ormai oggetto di dibattito continuo,<strong>la</strong> proposta del Governo di HK di creare un’area di liberoscambio con Macao e <strong>la</strong> Regione del Guandong, conl'obiettivo di liberalizzare gli scambi commerciali oltre confine.Per quanto attiene all’interscambio commerciale con l'Italia,il 2001 ha registrato una diminuzione di oltre il 4%, anche se ilsaldo positivo dell'Italia è andato aumentando.Dettagliate schede tecniche poste al<strong>la</strong> fine del presentecapitolo contengono ulteriori dati informativi di sintesi re<strong>la</strong>tivia tale specifico argomento.6. Adeguamento dell’assetto normativo di Hong Kong al contestogiuridico internazionaleFino agli inizi degli anni ’80 in ambito internazionale eraassente qualsivoglia forma di legis<strong>la</strong>zione anti<strong>ricic<strong>la</strong>ggio</strong>; talerealtà subì un significativo mutamento nel 1988, allorquandole Nazioni Unite promulgarono <strong>la</strong> convenzione contro iltraffico di sostanze stupefacenti.Ratificata a Vienna da oltre 100 Paesi, inclusa l’attualeRegione Amministrativa Speciale di Hong Kong, <strong>la</strong>convenzione rappresenta un valido punto di inizio <strong>per</strong>uniformare a livello internazionale gli strumenti normatividiretti al<strong>la</strong> prevenzione ed al contrasto del reimpiego di denarodi provenienza illecita.


500IL CONTRASTO AL RICICLAGGIO NELL’ESPERIENZA DI ALCUNI PAESI EXTRA U.E.In merito, il sistema di prevenzione adottato da HongKong, nel riflettere le indicazioni contenute nelleraccomandazioni del FATF (Financial Action Task Force),prevede un coordinamento tra le Autorità monetarie efinanziarie con le Forze di Polizia, realizzando un rilevanteinterscambio informativo presupposto necessario <strong>per</strong>un’efficace attività di contrasto al fenomeno.Quale membro del FATF, <strong>la</strong> Regione non solo si èadeguata alle sue raccomandazioni, ma ha provveduto afondare, insieme ad altri Paesi del Pacifico, un apposito organodi contrasto al <strong>ricic<strong>la</strong>ggio</strong> o<strong>per</strong>ante nell’area asiatica,denominata Asia Pacific Group (A.P.G.). Trattasi di unorganismo sorto nel 1997 13 , con lo scopo di mantenere scambiinformativi e di col<strong>la</strong>borazione con le altre organizzazioniriconosciute in ambito internazionale, nonché di fornire ognisorta di sostegno ai Paesi che ne fanno parte <strong>per</strong> costituireidonei presidi anti<strong>ricic<strong>la</strong>ggio</strong> all’interno delle rispettivegiurisdizioni.L’importante ruolo rivestito da Hong Kong in ambitointernazionale, trova conferma nel conferimento delprestigioso incarico di presidenza del FATF assegnato al Paese<strong>per</strong> l’annualità 2001-2002.Durante tale <strong>per</strong>iodo di presidenza il FATF ha intensificatoi rapporti di coo<strong>per</strong>azione con le Nazioni Unite, l’EgmontGroup, le Banche Centrali e le Istituzioni FinanziarieInternazionali raggiungendo una serie di intese 14 volte a creare13 Formalmente l’APG fu costituito nel febbraio del 1997, in occasione del 4^ meetingsull’anti<strong>ricic<strong>la</strong>ggio</strong> tenutosi a Bangkok, tra vari Paesi dell’area del Pacifico. Sicompone di 23 membri tra cui le Regioni Amministrative Speciali di Hong Kong eMacao. L’APG dispone di un segretariato con sede a Sidney (Australia).14 Nel campo del<strong>la</strong> coo<strong>per</strong>azione internazionale, Hong Kong ha concluso 12 accordiin materia anti<strong>ricic<strong>la</strong>ggio</strong> e 13 accordi bi<strong>la</strong>terali in materia di estradizione congiurisdizioni estere, mentre le dogane hanno sottoscritto accordi di coo<strong>per</strong>azionecon altre 11 giurisdizioni.


L’ESPERIENZA CINESE 501idonee misure <strong>per</strong> contrastare il fenomeno del terrorismo e lesue fonti di alimentazione. 15Sotto il profilo del<strong>la</strong> realtà criminale presente nel Paese,occorre evidenziare che, oltre ai fenomeni di usura, traffico didroga, gioco d’azzardo, <strong>la</strong> piazza di Hong Kong rimane uncentro finanziario di estrema importanza, consideratol’enorme flusso commerciale, <strong>la</strong> sussistenza di agevo<strong>la</strong>zionifiscali ed il facile accesso al mercato del credito.E’ proprio <strong>per</strong> tali motivi che in materia di <strong>ricic<strong>la</strong>ggio</strong>, dopoaver adeguato <strong>la</strong> normativa di settore sul versante penale,prevedendo pene adeguate e <strong>la</strong> confisca dei proventi, <strong>la</strong>leadership di Hong Kong ha altresì diretto i propri sforzi sulversante special-preventivo. In primo luogo, prevedendoobblighi di registrazione e segna<strong>la</strong>zione <strong>per</strong> gli intermediari e,dal 2000, emanando un’apposita legis<strong>la</strong>zione <strong>per</strong> i prestatori diservizi di pagamento (agenti di cambio e attività ditrasferimento fondi).Tali innovazioni normative trovano origine in un rapportoredatto dal FATF nel 1999 in cui veniva rilevata l’esiguaquantità delle segna<strong>la</strong>zioni di o<strong>per</strong>azioni sospette inoltrate daintermediari diversi dalle banche. Tale constatata carenzacostituì il presupposto <strong>per</strong> sollecitare l’adozione di idoneemisure general-preventive dirette agli o<strong>per</strong>atori finanziari, i cuicontenuti sono di seguito appositamente illustrati.7. Organi e strumenti normativi di contrasto al fenomeno del <strong>ricic<strong>la</strong>ggio</strong>Nel<strong>la</strong> Regione Amministrativa Speciale o<strong>per</strong>a <strong>la</strong> DivisioneNarcotici, organo del Segretariato del Governo di HongKong, cui è demandata oltre che l’azione di contrasto ai15 In tale ambito, le autorità locali hanno rappresentato di aver già provveduto al<strong>la</strong>confisca di ben HK$ 2,3 miliardi, pari a USD 290 milioni, di attività finanziariecollegabili al terrorismo internazionale.


502IL CONTRASTO AL RICICLAGGIO NELL’ESPERIENZA DI ALCUNI PAESI EXTRA U.E.traffici ed al consumo di sostanze stupefacenti anche l’attivitàdi indagine sul <strong>ricic<strong>la</strong>ggio</strong> dei proventi illeciti. 16Tale organismo è in sintesi responsabile <strong>per</strong> <strong>la</strong> politicaantiric<strong>la</strong>ggio e <strong>per</strong> l’attività di coordinamento fra ilDipartimento di <strong>Giustizia</strong>, il Dipartimento delle Dogane edelle Accise e l’Ufficio dei Servizi Finanziari (Financial ServicesBureau), così come con le Autorità di vigi<strong>la</strong>nza finanziaria,come l’Hong Kong Monetary Authority, <strong>la</strong> Securities and FuturesCommission, l’ufficio del Commissioner of Insurance e le istituzionibancarie e non o<strong>per</strong>anti nel campo finanziario.La struttura investigativa nel corso delle indagini mantienestretti rapporti con <strong>la</strong> struttura centrale anti<strong>ricic<strong>la</strong>ggio</strong>,denominata JFIU (Joint Financial Intelligence Unit), organismomisto con funzioni e compiti non investigativi ma di puraanalisi finanziaria, di natura sostanzialmente equivalenteall’Ufficio Italiano dei Cambi.Sorta al fine di coordinare le attività di indagine, l’agenziainvestigativa (JFIU) è composta da funzionari delle due forzedi polizia (Hong Kong Police Force e Narcotics Bureau) e delDipartimento dei dazi e dogane.L’impianto general-preventivo, simi<strong>la</strong>rmente al nostrosistema nazionale, è strutturato in modo tale da centralizzarel’inoltro delle segna<strong>la</strong>zioni di o<strong>per</strong>azioni sospette direttamentepresso <strong>la</strong> JFIU.Sistematicamente, le segna<strong>la</strong>zioni vengono poi assegnateagli organismi deputati alle investigazioni (Ufficio Antidroga eCorpo di Polizia) <strong>per</strong> i successivi sviluppi e le conseguentimisure repressive.Nel corso dell’attività investigativa non sono finora emersiné casi di coinvolgimento di intermediari bancari nelfenomeno, né partico<strong>la</strong>ri sistemi <strong>per</strong> il <strong>ricic<strong>la</strong>ggio</strong> del denaro di16 Per l’esattezza, <strong>la</strong> Divisione Narcotici è strutturata su cinque sezioni: <strong>la</strong> sezione <strong>per</strong><strong>la</strong> politica antidroga, <strong>la</strong> sezione <strong>per</strong> i trattamenti di recu<strong>per</strong>o, <strong>la</strong> sezione <strong>per</strong> le attivitàpreventive di educazione e pubblicità, <strong>la</strong> sezione ricerca e <strong>la</strong> sezione anti<strong>ricic<strong>la</strong>ggio</strong>.


L’ESPERIENZA CINESE 5<strong>03</strong>provenienza illecita: trattasi <strong>per</strong> lo più di o<strong>per</strong>azioni avvenute<strong>per</strong> contanti, ovvero grazie all’utilizzo di prestanomi qualiintestatari di conti bancari, sedi societarie di merarappresentanza, utilizzate <strong>per</strong> giustificare o<strong>per</strong>azionicommerciali fittizie, cioè strumentali all’effettuazione ditransazioni monetarie.A quanto detto occorre aggiungere che l’Ufficio Antidrogacompie ogni sforzo diretto ad intensificare gli scambiinformativi ed a rafforzare gli strumenti di coo<strong>per</strong>azione tra levarie unità preposte al contrasto del fenomeno nonché con gliorganismi internazionali competenti in materia, <strong>per</strong>venendo arisultati o<strong>per</strong>ativi il cui trend è in continua crescita.Per quanto concerne il flusso informativo originato dal<strong>la</strong>trasmissione di segna<strong>la</strong>zioni <strong>per</strong> o<strong>per</strong>azioni sospette, l’Agenziamista investigativa ha ricevuto un numero sempre maggiore disegna<strong>la</strong>zioni di o<strong>per</strong>azioni sospette, fino a giungere al numerodi 6.500 soltanto nell’anno 2001.In apposito schema di sintesi, posto al<strong>la</strong> fine del capitolo,sono riportati alcuni dati che illustrano il sistema diprevenzione e controllo del<strong>la</strong> Regione Amministrativa Specialedi Hong Kong.7.1 Assetto normativo in materia di anti<strong>ricic<strong>la</strong>ggio</strong>. Legis<strong>la</strong>zione penaleLa prima legis<strong>la</strong>zione anti<strong>ricic<strong>la</strong>ggio</strong> del<strong>la</strong> Regione è stataemanata nel 1989 e riguardava esclusivamente il reimpiego dicapitali provenienti dal traffico di sostanze stupefacenti(ordinanza n.405).Con tale provvedimento sono stati riconosciuti specialipoteri investigativi tra cui quelli di procedere al“conge<strong>la</strong>mento” e successiva confisca dei proventi illeciti, diconvocare in modo coattivo presso gli uffici <strong>per</strong>soneinformate sui fatti, nonché di richiedere l’esibizione didocumentazione a <strong>per</strong>sone fisiche e giuridiche.


504IL CONTRASTO AL RICICLAGGIO NELL’ESPERIENZA DI ALCUNI PAESI EXTRA U.E.Successivamente, nel 1995, è entrata in vigore un’ulteriorenorma di settore (ordinanza n.455) diretta a rafforzarel’impianto normativo <strong>per</strong> il contrasto al crimine in genere.Con tali provvedimenti sono stati estesi tout court irichiamati poteri re<strong>la</strong>tivi al <strong>ricic<strong>la</strong>ggio</strong> dei beni provenienti daltraffico di droga ad ogni condotta costituente, comunque, unavio<strong>la</strong>zione penalmente sanzionata, con <strong>la</strong> so<strong>la</strong> differenza che inquesto caso si ha riguardo ai proventi illeciti derivanti dacrimini identificabili essenzialmente in quelli commessi nelterritorio di Hong Kong e punibili con <strong>la</strong> pena del<strong>la</strong> reclusionesu<strong>per</strong>iore a 2 anni.La struttura giuridica del reato di <strong>ricic<strong>la</strong>ggio</strong> ha unaconfigurazione semplice che si concretizza ogni qualvolta sipone in essere una transazione od o<strong>per</strong>azione finanziariadiretta al<strong>la</strong> movimentazione di capitali realizzati attraverso <strong>la</strong>commissione di gravi delitti.<strong>Il</strong> presupposto si realizza allorquando l’o<strong>per</strong>azione sia ingrado di occultare o comunque impedire l’identificazione deiproventi illeciti.Un aspetto distintivo del<strong>la</strong> norma, rispetto all’impiantogiuridico che il nostro ordinamento riserva al<strong>la</strong> fattispecie di<strong>ricic<strong>la</strong>ggio</strong>, deriva dal fatto che in tale Regione sussiste <strong>la</strong>possibilità che l’autore del reato presupposto possa egli stessocommettere il delitto di <strong>ricic<strong>la</strong>ggio</strong>, concretizzando così unariconosciuta forma di concorso di reati.Sostanzialmente, lo stesso soggetto che si renderesponsabile di un reato grave, come il traffico di stupefacenti,sarà imputabile anche <strong>per</strong> il reato di <strong>ricic<strong>la</strong>ggio</strong> ogni qualvoltaponga in essere condotte idonee ad occultare o comunqueimpedire l’identificazione dei proventi derivanti dall’illecitotraffico da lui realizzato.Per quanto attiene il profilo penal-sanzionatorio, <strong>per</strong> <strong>la</strong>fattispecie è prevista <strong>la</strong> pena edittale del<strong>la</strong> detenzione fino a 14anni, ed una multa pari a circa 728 milioni di euro.


L’ESPERIENZA CINESE 505In aggiunta a quanto finora esposto occorre evidenziareche nel<strong>la</strong> forma di illecito viene ricompreso, a titolo diconcorso, anche l’o<strong>per</strong>atore finanziario, il quale, nel rispettodegli obblighi imposti dal<strong>la</strong> normativa di settore e ponendo inessere l’ordinaria diligenza, avrebbe dovuto evitare il<strong>per</strong>fezionarsi dell’o<strong>per</strong>azione.Più in partico<strong>la</strong>re, secondo <strong>la</strong> sezione 25 del Capitolo 405(ordinanza sul traffico di droga e sul recu<strong>per</strong>o dei re<strong>la</strong>tiviprofitti), concernente il traffico di droga, una <strong>per</strong>sonacommette reato se, pur essendo a conoscenza o avendoragionevoli motivi <strong>per</strong> ritenere che qualsivoglia tipo diproprietà rappresenti il provento del traffico di droga di una<strong>per</strong>sona, tratta o negozia tale proprietà.Si può affermare, in altri termini, che l’elemento soggettivodel reato si connota <strong>per</strong> l’espressa previsione di un doloeventuale (….è punibile colui il quale avendo ragionevoli dubbi…),che consente un ampliamento sostanziale del<strong>la</strong> p<strong>la</strong>tea deipossibili autori dell’illecito.Tale a<strong>per</strong>tura normativa è resa ancor significativa dal<strong>la</strong>circostanza secondo cui nell’alveo punitivo viene ricompressoogni soggetto, a prescindere se svolga o meno taluna delleattività di intermediazione finanziaria e creditizia, che vengacomunque a conoscenza o sospetti che una transazione oun’o<strong>per</strong>azione finanziaria sia corre<strong>la</strong>ta a taluno dei reatipresupposto previsti dalle due citate ordinanze.È ammessa <strong>la</strong> prova contraria nel caso in cui l’indagatodimostri di aver comunque avuto l’intenzione di informare deifatti l’autorità competente ovvero dimostri l’esistenza di unaragionevole causa ostativa <strong>per</strong> l’inoltro del<strong>la</strong> segna<strong>la</strong>zione.Per l’esattezza, <strong>la</strong> norma prevede che quando una <strong>per</strong>sonaqualsiasi, non necessariamente investita di partico<strong>la</strong>ri funzioninel settore bancario o finanziario, venga a conoscenza osospetti che ogni tipo di proprietà rappresenti, in tutto o inparte, direttamente o indirettamente, il ricavato del traffico disostanze stupefacenti o di altro reato presupposto, deve


506IL CONTRASTO AL RICICLAGGIO NELL’ESPERIENZA DI ALCUNI PAESI EXTRA U.E.provvedere al<strong>la</strong> re<strong>la</strong>tiva segna<strong>la</strong>zione unitamente ad ogni fattoo circostanza da cui trae origine quel<strong>la</strong> conoscenza o quelsospetto 17 .Al riguardo, <strong>per</strong> le omissioni di segna<strong>la</strong>zioni si possonoannoverare vari livelli di responsabilità ciascuno dei quali èsoggetto a sanzioni edittali restrittive del<strong>la</strong> libertà <strong>per</strong>sonaleche oscil<strong>la</strong>no da 3 mesi fino ad 1 anno di reclusione.Nell’ambito del<strong>la</strong> stessa norma, è contenuta anche <strong>la</strong>fattispecie di reato di rive<strong>la</strong>zione del<strong>la</strong> segna<strong>la</strong>zione, delitto chepuò essere integrato da colui che, sapendo o sospettando chesia stata inoltrata una segna<strong>la</strong>zione, rive<strong>la</strong> a terzi fatti chepossono pregiudicare le indagini eventualmente attivate aseguito del<strong>la</strong> denuncia stessa. La pena prevista è del<strong>la</strong>reclusione fino a 3 anni e di una multa fino ad un massimo diHK$ 500.000, in caso di processo indiziario ordinario, ovverodel<strong>la</strong> reclusione fino ad un anno e del<strong>la</strong> multa ridotta, in casodi rito abbreviato.Allo stato, esistono altre proposte <strong>per</strong> integrare <strong>la</strong>fattispecie di <strong>ricic<strong>la</strong>ggio</strong>. Per un verso, il Governo di HongKong vuole ampliare l’elemento soggettivo del<strong>la</strong> conoscenzadei ragionevoli elementi di sospetto, dall’altro vuole introdurredue nuove fattispecie: una minore cui è collegata una sanzionepari fino ad un massimo di 5 anni di reclusione e HK$ 1milione di multa; un’altra che inasprisce <strong>la</strong> pena massima da 14anni ad un limite di 20 anni di reclusione, nei casi in cui ildelitto sia stato commesso da parte di chi conosceva o avevaragionevoli elementi <strong>per</strong> essere a conoscenza dell’origineillecita dei proventi oggetto del <strong>ricic<strong>la</strong>ggio</strong>.17 Tale segna<strong>la</strong>zione ha efficacia esimente nel caso in cui lo stesso soggetto segna<strong>la</strong>nteabbia già eseguito l’o<strong>per</strong>azione, ma faccia <strong>la</strong> comunicazione alle autorità non appenagli sia stato possibile, o <strong>la</strong> esegua, successivamente al<strong>la</strong> segna<strong>la</strong>zione stessa, secondole indicazioni delle autorità di vigi<strong>la</strong>nza.


L’ESPERIENZA CINESE 5077.2 Assetto normativo in materia di anti<strong>ricic<strong>la</strong>ggio</strong>. Legis<strong>la</strong>zionespecialeLa normativa antiric<strong>la</strong>ggio del<strong>la</strong> Regione AmministrativaSpeciale (SAR) di Hong Kong viene costantemente aggiornatada parte degli organi di governo in re<strong>la</strong>zione alle mutevoliesigenze che l’azione anti<strong>ricic<strong>la</strong>ggio</strong> richiede sul pianointernazionale.Un aspetto di partico<strong>la</strong>re rilevanza nell’ambito delle misuredi prevenzione <strong>per</strong> il contrasto del fenomeno del <strong>ricic<strong>la</strong>ggio</strong> èrappresentato dal controllo dei flussi monetari e scambivalutari. Proprio su tale versante il FATF al<strong>la</strong> fine degli anni’90 segnalò l’opportunità che Hong Kong si dotasse di unefficace sistema di controllo degli intermediari finanziari, conpartico<strong>la</strong>re riferimento agli agenti di cambio.Preso atto di tali sollecitazioni, nel 2000 sono stateapportate integrazioni all’ordinanza sul crimine organizzato esui reati più gravi con l’introduzione di specifici adempimentianti<strong>ricic<strong>la</strong>ggio</strong> da parte dei cambiavalute e degli agentimonetari.Nel premettere che allo stato non esistono limiti aimovimenti di valuta da e <strong>per</strong> l’estero, l’Autorità monetaria diHong Kong ha emanato apposite circo<strong>la</strong>ri con cui si disponein modo analitico e tassativo quale sia <strong>la</strong> procedura che le variecategorie di intermediari finanziari, pressoché simili a quellicontemp<strong>la</strong>ti dal<strong>la</strong> nostra legis<strong>la</strong>zione speciale, devonorispettare nell’esercizio del<strong>la</strong> loro attività.Vengono così definite con quali modalità e quali datidevono essere registrati, ogniqualvolta:• si apre un rapporto di conto;• si effettuano o<strong>per</strong>azioni di cambio valuta su<strong>per</strong>iori a €2.500;• si accende un conto intestato a società, con obbligo diidentificare gli Amministratori, i soci e del<strong>la</strong> natura


508IL CONTRASTO AL RICICLAGGIO NELL’ESPERIENZA DI ALCUNI PAESI EXTRA U.E.dell’attività economica esercitata e, più in generale, del<strong>la</strong>struttura societaria;• si intrattengono rapporti con le cosiddette shell companies(società contenitore); ovvero trust o altri rapportifiduciari del<strong>la</strong> specie.Vengono, altresì, forniti in via esemplificativa ed analitica,diverse tipologie di o<strong>per</strong>azioni che possono contenereelementi di anomalia e, quindi, di sospetto. Non si manca diindicare quali siano gli obblighi e le modalità di registrazionedei dati afferenti all’o<strong>per</strong>azione, nonché i tempi <strong>per</strong> <strong>la</strong> loroconservazione negli appositi archivi informatici.La fonte dispositiva si occupa, altresì, di fornire specificheistruzioni in ordine al<strong>la</strong> formazione degli o<strong>per</strong>atori finanziari,individuando <strong>per</strong>corsi addestrativi specifici <strong>per</strong> ciascunacategoria al fine di fornire le necessarie capacità professionali,strumento <strong>per</strong> prevenire l’utilizzazione del sistema finanziarioa scopo di <strong>ricic<strong>la</strong>ggio</strong>.Un discorso a parte merita <strong>la</strong> disciplina concernente <strong>la</strong>rimessa ed il cambio di valute, settore partico<strong>la</strong>rmenteimportante e delicato delle attività finanziarie rivolte a stranieried abitanti di Hong Kong, essendosi verificati episodi dicoinvolgimento di agenti di cambio in fenomeni delittuosi.Per evitare il loro reiterarsi, nel 2000 è stata emanata unaapposita disciplina che si colloca nel quadro complessivo del<strong>la</strong>normativa di settore già menzionata, diretta al contrasto del<strong>la</strong>criminalità organizzata (OSCO) e del traffico di droga(DTROP).E’ stato così previsto che gli agenti di cambio iscritti inapposito albo, in sintesi, devono:• riscontrare e registrare l’identità del cliente;• registrare ogni dettaglio dell’o<strong>per</strong>azione;• effettuare segna<strong>la</strong>zioni all’autorità competente <strong>per</strong> leo<strong>per</strong>azioni considerate sospette.<strong>Il</strong> sistema prevede che gli estremi di ciascuna o<strong>per</strong>azione dicambio di importo pari o su<strong>per</strong>iore ai 2.500 euro vengano


L’ESPERIENZA CINESE 509trasmessi agli organismi di prevenzione e contrasto del<strong>ricic<strong>la</strong>ggio</strong>.Al riguardo, l’unità di coordinamento in materia diprevenzione e repressione del crimine finanziario, denominataJoint Financial Intelligence Unit (JFIU), ha provveduto ademanare specifiche istruzioni attraverso le quali vengono, invia esemplificativa, evidenziate quelle o<strong>per</strong>azioni chepresentano partico<strong>la</strong>ri indici di sospetto (evidente è l’analogiacon il decalogo emanato dal<strong>la</strong> Banca d’Italia).Ogni o<strong>per</strong>azione oggetto di registrazione deve esserearchiviata e tenuta in evidenza, <strong>per</strong> eventuali controlli, <strong>per</strong> un<strong>per</strong>iodo non inferiore a 6 anni.L’impianto normativo, dotato di misure di dettaglio <strong>per</strong> glio<strong>per</strong>atori, prevede, ai fini sanzionatori, una sorta di inversionedell’onere del<strong>la</strong> prova: gli agenti di cambio potranno esserericonosciuti responsabili di reato ogni qualvolta non riescano adimostrare che abbiano diligentemente rispettato ogniprescrizione rego<strong>la</strong>nte l’esercizio del<strong>la</strong> propria attività.In aggiunta, è prevista una responsabilità solidale <strong>per</strong>l’amministratore del<strong>la</strong> società <strong>per</strong> conto del quale l’agente dicambio presta il proprio servizio.A prescindere dall’importo, ciascuna o<strong>per</strong>azione finanziariache si ha il sospetto che sia connessa a fattispecie di reato,deve comunque essere segna<strong>la</strong>ta con ogni urgenza al JFIU.Tale segna<strong>la</strong>zione, co<strong>per</strong>ta da riservatezza assoluta, nonpuò costituire alcuna fonte di prova in sede processuale. Essadeve contenere, in modo analitico, i motivi del sospetto e qualiindicatori sono stati presi a base <strong>per</strong> il suo inoltro, il profilosoggettivo ed oggettivo dell’o<strong>per</strong>azione finanziaria. <strong>Il</strong> mancatorispetto di ciascuno dagli obblighi sopra evidenziati, costituiscedelitto.


510IL CONTRASTO AL RICICLAGGIO NELL’ESPERIENZA DI ALCUNI PAESI EXTRA U.E.8. Notizie di carattere generale sugli aspetti economici del<strong>la</strong> RegioneAmministrativa Speciale di MacaoL’iso<strong>la</strong> di Macao è stata restituita ufficialmente al<strong>la</strong>Repubblica Popo<strong>la</strong>re del<strong>la</strong> Cina il 20 dicembre 1999, anche seil Governo di Lisbona aveva rinunciato al<strong>la</strong> sovranità di questapicco<strong>la</strong> enc<strong>la</strong>ve portoghese già dal<strong>la</strong> metà degli anni settanta 18 .Analogamente al<strong>la</strong> vicina Hong Kong e, in applicazione delprincipio “un Paese, due sistemi”, anche <strong>la</strong> S.A.R. (SpecialAdministrative Region) di Macao gode di molta autonomia epiena facoltà di autogoverno in tutti i campi ad eccezione deisettori del<strong>la</strong> politica estera e del<strong>la</strong> difesa. In partico<strong>la</strong>re, essamantiene un proprio ordinamento giuridico, un suo assettopar<strong>la</strong>mentare, un proprio sistema economico, finanziario,fiscale e doganale separato ed una propria moneta che è <strong>la</strong>“pataca” (MOP), ancorata al dol<strong>la</strong>ro di Hong Kong e, tramitequest’ultimo, al dol<strong>la</strong>ro USA 19 .Sotto il profilo economico, il prodotto interno lordo del<strong>la</strong>regione di Macao proviene <strong>per</strong> il 40% dall’industriamanifatturiera, <strong>per</strong> il 27% dal turismo (ultimamente ilGoverno ha cercato di alzare il profilo turistico dell’iso<strong>la</strong>mediante <strong>la</strong> previsione di un fitto calendario di eventi sportividi rilievo come il Gran Premio Formu<strong>la</strong> 3000, l’Open di Golfetc…), il 9% dalle costruzioni, il 6% dal commercio ed il 4%dal<strong>la</strong> finanza. È bene dire, <strong>per</strong>ò, che rispetto al<strong>la</strong> vicina HongKong, Macao ha un dinamismo economico molto minore,anche se una peculiare caratteristica è costituita dall’industriadel gioco d’azzardo, da cui è fortemente dipendente anche <strong>la</strong>18 Su una su<strong>per</strong>ficie di 23,8 kmq vive una popo<strong>la</strong>zione di circa 435.000 abitantiripartita sostanzialmente in 68,7% di cinesi, 27,2% di portoghesi ed il 4,1% di<strong>per</strong>sone appartenenti ad altre nazionalità.19 Avendo quale riferimento il tasso di cambio aggiornato al mese di aprile 2002, undol<strong>la</strong>ro ($) statunitense vale 8,<strong>03</strong> patacas (MOP).


L’ESPERIENZA CINESE 511finanza pubblica (oltre il 60% delle entrate statali deriva daattività corre<strong>la</strong>te alle case da gioco) 20 .L’iso<strong>la</strong> intrattiene <strong>per</strong> proprio conto re<strong>la</strong>zioni esterne nellematerie rimesse al<strong>la</strong> sua autonomia, partecipando in nomeproprio a diverse Organizzazioni internazionali, tra cuil’Organizzazione mondiale <strong>per</strong> il Commercio (OMC),stipu<strong>la</strong>ndo, altresì, accordi internazionali con Stati esteri eOrganizzazioni Internazionali.A tal proposito, si fa rilevare che l’Unione Europea sin dal1992 ha stipu<strong>la</strong>to un accordo avente natura economicocommercialecon l’Amministrazione di Macao e, non a caso,l’Unione Europea è il secondo mercato di sbocco delleesportazioni di Macao ed il terzo fornitore del<strong>la</strong> S.A.R.;<strong>per</strong>altro, si ritiene utile far rilevare che, nel<strong>la</strong> prospettiva dirafforzare i legami con <strong>la</strong> U.E., è stato deciso di esonerare icittadini muniti di passaporto dell’ex protettorato portoghese,a partire dal 10 aprile 2001, dall’obbligo del visto di ingressonello spazio Schengen.9. L’assetto normativo di Macao con partico<strong>la</strong>re riferimento al settorevalutario ed a quello bancarioCome già anticipato, <strong>la</strong> moneta avente corso legale nel<strong>la</strong>Regione Amministrativa di Macao è <strong>la</strong> “Macau Pataca”, che hapiena convertibilità sul mercato essendo supportata darilevanti riserve costituite dalle maggiori valute internazionali.In ogni caso, si fa rilevare che sia le merci che i servizi sonototalmente quotati nel<strong>la</strong> richiamata valuta, anche se parimenti20 <strong>Il</strong> Governo di Macao ha recentemente dato rinnovato vigore al settore decretando<strong>la</strong> fine del quarantennale monopolio nel gioco d’azzardo (di cui ha finorabeneficiato l’unica società concessionaria “Societade de Turismo e Diversoes” delmiliardario di Hong Kong - Stanley Ho) concedendo licenze anche ad investitoristranieri e agevo<strong>la</strong>ndo così l’afflusso di capitali e “know how”.


512IL CONTRASTO AL RICICLAGGIO NELL’ESPERIENZA DI ALCUNI PAESI EXTRA U.E.viene tenuta in considerazione <strong>la</strong> valutazione nelle altremonete 21 .L’emissione del<strong>la</strong> valuta (ex art 5 del Decreto legge n.7/95/M del 30 gennaio 1995) è effettuata direttamentedall’Autorità Monetaria governativa di Macao benché, in virtùdi apposite accordi sottoscritti il 13 ottobre 1995 tra ilGoverno di Macao e alcune istituzioni bancarie (Banca del<strong>la</strong>Cina e Banco Nazionale Ultramarino), ogni banca puòemettere sino al 50% del totale globale delle banconote incirco<strong>la</strong>zione. Tali accordi cesseranno di avere vigore il 16ottobre del 2010.Per quanto concerne <strong>la</strong> struttura legale del sistemafinanziario del<strong>la</strong> Regione Amministrativa di Macao, si ritienedi dover sottolineare che <strong>la</strong> legge base è costituita dal DecretoLegge n. 32/93/M del 5 luglio 1993 anche se nel tempo sonostate emanate tutta un’altra serie di disposizioni che dettanodirettive di dettaglio circa le compagnie finanziarie (D.L.15/83/M); l’attività finanziaria svolta dalle società “off-shore”(D.L. 58/99/M); i fondi di investimento (D.L. 83/99/M); lesocietà di leasing (D.L. 51/93/M); le società che effettuano icambi valuta (D.L. 38/97/M) ed infine le società cherestituiscono il contante.Allorquando si voglia costituire una società con sede inMacao, <strong>la</strong> legis<strong>la</strong>zione locale prevede che vengano esplicitati imotivi economici e finanziari <strong>per</strong> <strong>la</strong> costituzione, nonché <strong>la</strong>descrizione del<strong>la</strong> società medesima, l’identificazione completadei responsabili dell’entità societaria e <strong>la</strong> <strong>per</strong>centuale delcapitale e delle azioni detenute dai singoli soci.<strong>Il</strong> capitale azionario minimo richiesto <strong>per</strong> le istituzionicreditizie aventi sede in Macao è pari a 100 milioni di patacas,pari a circa 12,6 milioni Usd, mentre il limite è di 50 milioni di21 Si evidenzia, a tal proposito, che l’utilizzo obbligatorio del<strong>la</strong> “pataca” nelletransazioni commerciali a mezzo di carte di credito è stato sancito con appositoprovvedimento normativo (Decreto legge n. 16/95/M dell’11 marzo del 1995).


L’ESPERIENZA CINESE 513patacas (Usd 6,3 milioni) <strong>per</strong> gli istituti di credito facenti partedi una holding <strong>la</strong> cui società responsabile è incorporataall’estero.Sul<strong>la</strong> base dei dati forniti dall’Autorità Monetaria di Macao,le banche presenti nell’iso<strong>la</strong> sono 22 (di cui 11 aventi sedeprincipale in Macao 22 e le restanti all’estero 23 ) mentre altreistituzioni finanziarie censite nell’ex colonia portoghese sonoun’agenzia che svolge servizi postali, una società finanziaria,tre intermediari finanziari, dieci società che esercitano ilcambio di valuta e due società che effettuano i pagamenti incontanti.In ogni caso, le Autorità monetarie di Macao intrattengono<strong>per</strong> fini istituzionali ottimi rapporti - avendo sottoscritto<strong>per</strong>altro appositi memorandum d’intesa - con <strong>la</strong> BancaCentrale del Portogallo; con l’Autorità Monetaria di HongKong; con <strong>la</strong> Banca Popo<strong>la</strong>re del<strong>la</strong> Cina e con <strong>la</strong> Commissionedi Sicurezza di Hong Kong. Analogo discorso vale con ilFondo Monetario <strong>Internazionale</strong> (IMF); con <strong>la</strong> Banca <strong>per</strong> gliInvestimenti internazionali; con il Forum dei Su<strong>per</strong>visors delSud Est Asiatico del<strong>la</strong> Nuova Ze<strong>la</strong>nda e dell’Australia(SEANZA); con il Forum internazionale di Stabilitàfinanziaria.Infine, con riferimento al<strong>la</strong> tematica del<strong>la</strong> lotta al<strong>ricic<strong>la</strong>ggio</strong>, le Autorità di Macao intrattengono proficue inteseo<strong>per</strong>ative con l’Asia Pacific Group on Money Laundering Secretariat(APG) di cui ne è membro <strong>per</strong>manente; con <strong>la</strong> Financial Action22 Esse sono <strong>la</strong> Seng Heng Bank; <strong>la</strong> Delta Asia Bank; <strong>la</strong> Tai Fung Bank; <strong>la</strong> LusoInternational Banking; <strong>la</strong> Wing Hang Bank; <strong>la</strong> Bank of America (Macau); il BancoNacional Ultramarino; il Banco Comercial de Macau; Finibanco (Macau); il BancoTotta Asia; il Banco Espirito Santo do Oriente.23 Le banche incorporate in altri Paesi ma o<strong>per</strong>anti con sportelli anche nell’iso<strong>la</strong> diMacao sono: <strong>la</strong> Bank of China; <strong>la</strong> Guandong Development Bank; il BancoComercial Portugues; The HK & Shanghai Banking Corporation; <strong>la</strong> Overseas TrustBank; <strong>la</strong> BNP Paribas; <strong>la</strong> Citibank; <strong>la</strong> Standard Chartered Bank; <strong>la</strong> InternationalBank of Taipei Corporation; <strong>la</strong> Liu Chong Hing Bank; The Bank of East Asia.


514IL CONTRASTO AL RICICLAGGIO NELL’ESPERIENZA DI ALCUNI PAESI EXTRA U.E.Task Force on Money Laundering (FATF) ed ha frequenti contatticon il Conso<strong>la</strong>to Statunitense di Hong Kong.10. Organi e strumenti normativi di contrasto al <strong>ricic<strong>la</strong>ggio</strong>Nel<strong>la</strong> Regione Amministrativa di Macao (MSAR) o<strong>per</strong>aun’unica Forza di polizia <strong>la</strong> Unitary Police Service (SPU) <strong>la</strong> qualeè nata formalmente solo il 1° febbraio 2001, con un appositoprovvedimento approvato dall’Assemblea legis<strong>la</strong>tiva, e sicompone sostanzialmente di due organismi di poliziasubordinati, <strong>la</strong> “Polizia di Pubblica Sicurezza” (CPSP) e <strong>la</strong> “PoliziaGiudiziaria” (PJ). Queste ultime si occupano, rispettivamente,di mantenere <strong>la</strong> sicurezza e <strong>la</strong> stabilità sociale e di prevenire ilcrimine.Spetta essenzialmente a questo Servizio di Polizia, che sicompone al suo interno anche di un’artico<strong>la</strong>zione che sioccupa di intelligence ed un’altra responsabile di pianificare leattività o<strong>per</strong>ative, condurre indagini ed azioni <strong>per</strong> contrastarefenomeni di <strong>ricic<strong>la</strong>ggio</strong>.Per quanto concerne i riferimenti normativi in vigorenell’iso<strong>la</strong> finalizzati a contrastare il fenomeno in esame, si farilevare che <strong>la</strong> fonte di legge base è costituita dal Decreto leggen. 6/97 approvato il 30 luglio 1997 (e segnatamente gli artt. 31e 32) il quale già considerava fattispecie delittuosa “…<strong>la</strong> praticadel<strong>la</strong> conversione, del trasferimento e del<strong>la</strong> dissimu<strong>la</strong>zione di ricchezza oproventi illeciti”.In partico<strong>la</strong>re, dal<strong>la</strong> lettura di tali norme emerge chel’Autorità Giudiziaria può procedere al<strong>la</strong> confisca degliimmobili o mobili, diritti, titoli o valori e qualsiasi altro benedepositato nelle banche o in altre istituzioni di credito anche incassette di sicurezza <strong>per</strong>sonali, quando vi siano fondati motivi<strong>per</strong> credere che essi siano corre<strong>la</strong>ti ai crimini connessi adattività frutto di associazioni a delinquere.I contenuti di tale disposto normativo sono stati rivisitatied integrati dal<strong>la</strong> legge n. 24 del 27 maggio 1998 che all’art. 2


L’ESPERIENZA CINESE 515ha sancito altresì che gli intermediari finanziari sono soggetti alcontrollo dell’Autorità di Macao, al<strong>la</strong> su<strong>per</strong>visione delDipartimento <strong>per</strong> l’Ispezione e <strong>per</strong> il coordinamento del giocod’azzardo.I destinatari di attività ispettive sono coloro i quali:• effettuano specu<strong>la</strong>zioni finanziarie sui mercati azionari;• commercializzano beni di antiquariato, o<strong>per</strong>e d’arte ometalli e pietre preziose;• o<strong>per</strong>ano nei mercati immobiliari <strong>per</strong> comprare ovendere cespiti o, comunque, beni immobili o mobilisoggetti a registrazione.Coloro i quali sono destinatari di tale obbligo debbonocomunicare al<strong>la</strong> Polizia Giudiziaria di Macao l’o<strong>per</strong>azione chea loro avviso sia da considerare sospetta e verosimilmentefrutto di una conversione, trasferimento o dissimu<strong>la</strong>zione diricchezza o comunque di proventi illeciti. L’invio del<strong>la</strong>comunicazione deve avvenire prima dell’effettuazionedell’o<strong>per</strong>azione o, se ciò non è possibile, subito dopo.Un’o<strong>per</strong>azione viene considerata rischiosa in base ai mezzidi pagamento usati, ai beni coinvolti ed al<strong>la</strong> frequenza o altrecaratteristiche proprie delle transazioni in questione.Per quanto attiene all’aspetto sanzionatorio, l’art. 8 del<strong>la</strong>legge in esame applica, contrariamente agli analoghiprovvedimenti esistenti in altri Paesi Europei ed Extraeuropei,una pena di natura amministrativa commisurata ad una multache può oscil<strong>la</strong>re tra i 1.250 ed i 60.241 Usd circa, o dai 12.048ai 602.409 Usd circa, a seconda se il responsabile di tale attivitàillecita sia una <strong>per</strong>sona fisica o una società.<strong>Il</strong> pagamento del<strong>la</strong> sanzione deve avvenire entro diecigiorni dal<strong>la</strong> data del<strong>la</strong> notifica del<strong>la</strong> multa irrogata e, qualoratale pagamento non venga eseguito da parte del trasgressore, leAutorità preposte all’esercizio dell’attività ispettiva possonoeffettuare <strong>la</strong> confisca dei suoi beni.


RIEPILOGO DEI DATI E VALORI DI SINTESI DELLA REPUBBLICAPOPOLARE CINESE E DELLA REGIONE AMMINISTRATIVASPECIALE DI HONG KONG


INTERSCAMBIO INTERNAZIONALE E SALDOCOMMERCIALE DELLA CINAUsd m.di1998anno1999anno2000anno2001annoVAR.%01/00Importazioni 140,4 165,7 225,1 243,6 8,2Esportazioni 183,8 194,9 249,2 266,7 7,0Interscambio 323,9 360,6 474,3 511,3 7,8Saldo 43,6 29,2 24,1 23,1Fonte: World Trade At<strong>la</strong>s —China Edition 2001 Dec. E<strong>la</strong>borazionedati ICE Pechino


520IL CONTRASTO AL RICICLAGGIO NELL’ESPERIENZA DI ALCUNI PAESI EXTRA U.E.IMPORTAZIONI 1998-2001 DELLA CINA.PRINCIPALI FORNITORIUsd m.diPaese/Territorio1999anno2000anno2001annoVAR.%01/ 00% Tot.2001Totale-di cui 165,7 225,1 243,6 8,2 1001 Giappone 33,8 41,5 42,8 3,1 17,62 Taiwan 19,5 25,5 27,3 7,2 11,23 U.S.A. 19,5 22,4 26,2 17,2 10,84 Corea del Sud 17,2 23,2 23,4 0,8 9,65 Germania 8,3 10,4 13,7 31,5 5,66 Hong Kong 6,9 9,4 9,4 -0,1 3,97 Russia 4,2 5,8 8,0 38,0 3,38 Ma<strong>la</strong>ysia 3,6 5,5 6.2 13,2 2,59 Australia 3,6 5,0 5,4 8,1 2,210 Singapore 4,1 5,0 5,1 1,7 2,111 Tai<strong>la</strong>ndia 2,8 4,4 4,7 7,6 1,912 Francia 3,8 3,9 4,1 3,9 1,713 Canada 2,3 3,7 4,0 7,4 1,614 Indonesia 3,1 4,4 3,9 -11,7 1,615 Italia 2,7 3,1 3,8 22,9 1,616 Regno Unito 3,0 3,6 3,5 -1,9 1,4Fonte: World Trade At<strong>la</strong>s, China Edition December 2000/2001,China Monthly Statistics 2000-2001. E<strong>la</strong>borazione dati ICEPechino


RIEPILOGO DEI DATI E VALORI DI SINTESI DELLA REPUBBLICA POPOLARECINESE E DELLA REGIONE AMMINISTRATIVA SPECIALE DI HONG KONG521ESPORTAZIONI 1998 – 2001 DELLA CINA.PRINCIPALI PAESI DI DESTINAZIONEPaese/Territorio 1999anno2000anno2001annoVAR.%01/00Usd m.di% Tot.2001Totale - di cui 194, 249,2 266,7 7,0 10091 U.S.A. 41,9 52,1 54,3 4,2 20,42 Hong Kong 36,9 44,5 46,5 4,4 17,43 Giappone 32,4 41,7 45,1 8,3 16,94 Corea del Sud 7,8 11,2 12,5 11,1 4,75 Germania 7,8 9,3 9,8 5,2 3,76 O<strong>la</strong>nda 5,4 6,7 7,3 9,1 2,77 Regno Unito 4,9 6,3 6,8 7,5 2,58 Singapore 4,5 5,8 5,8 0,7 2,29 Taiwan 3,9 5,0 5,0 -0,7 1,910 Italia 2,9 3,8 4,0 5,3 1,5Fonte: World Trade At<strong>la</strong>s, China Edition December 2000/2001E<strong>la</strong>borazione dati ICE PechinoExportLe esportazioni sono aumentate ancora meno delleimportazioni e, rispetto al 2000, di un valore decisamenteminore (7,0 vs. 28%). <strong>Il</strong> rallentamento delle economieindustrializzate, l’alto tasso di cambio del<strong>la</strong> moneta locale(Rmb) ed il mancato recu<strong>per</strong>o del<strong>la</strong> capacità industriale deiPaesi estremo orientali sono state le cause principali di questorisultato modesto. Gli Stati Uniti continuano ad essere il primomercato di destinazione con una quota del 21%, seguiti daHong Kong e Giappone. I prodotti elettrici e meccanicirappresentano di gran lunga <strong>la</strong> porzione più consistentedell’export.


522IL CONTRASTO AL RICICLAGGIO NELL’ESPERIENZA DI ALCUNI PAESI EXTRA U.E.CINA INVESTIMENTI STRANIERI CON CAPITALEUTILIZZATO 1997 – 2001 ESCLUSI I PRESTITIPaese/Territorio 1997 1998 1999 2000Usd m.di2001 Var.%01/00Totale-di cui 52,4 45,6 40,4 40,71 46,85 14,91 Hong Kong 21,5 18,5 16,4 15,50 16,71 7,82 Virgin ls<strong>la</strong>nds 1,7 4,0 2,7 3,83 5,04 31,63 U.S.A. 3,5 3,9 4,2 4,38 4,43 1,14 Giappone 4,4 3,4 3,0 2,92 4,35 48,95 Taiwan 3,3 2,9 2,6 2,30 2,98 29,66 Corea del Sud 2,2 1,8 1,3 1,49 2,15 44,37 Singapore 2,6 3,4 2,6 2,17 2,14 -1,48 Germania 1,0 0,7 1,4 1,04 1,21 16,39 Cayman Isl.s 0,2 0,3 0,4 0,62 1,06 75,810 Gran Bretagna 1,8 1,2 1,1 1,16 1,05 -9,511 O<strong>la</strong>nda 0,4 0,7 0,5 0,79 0,78 -1,312 Francia 0,5 0,3 0,9 0,85 0,53 -37,613 WestSamoa 0,2 0,1 0,2 0,27 0,50 85,114 Canada 0,3 0,3 0,3 0,28 0,44 57,115 Australia 0,3 0,3 0,3 0,31 0,34 9,716 Macao 0,4 0,4 0,3 0.35 0,32 -8,617 Mauritius 0,1 0,1 0,2 0,26 0,30 15,418 Ma<strong>la</strong>ysia 0,4 0,3 0,2 0,20 0,26 30,019 Italia 0,2 0,3 0,2 0,21 0,22 4,8Fonte: China Statistical Yearbook 1997-2001, China E<strong>la</strong>borazionedati ICE Pechino, China Monthly Statistics 2001.


RIEPILOGO DEI DATI E VALORI DI SINTESI DELLA REPUBBLICA POPOLARECINESE E DELLA REGIONE AMMINISTRATIVA SPECIALE DI HONG KONG523INTERSCAMBIO CINA-ITALIAAnno 1999Anno2000Anno2001AnnoUsd m.diVAR.%01/00Importazioni in Cina 2,69 3,08 3,78 22,93Esportazionil’Italiaverso2,93 3,80 4,01 5,33Interscambio 5,62 6,88 7,79 13,23Saldo <strong>per</strong> l’Italia -0,25 -0,72 -0,23Fonte: World Trade At<strong>la</strong>s, China Edition 2000/2001 E<strong>la</strong>borazionedati ICE Pechino


524IL CONTRASTO AL RICICLAGGIO NELL’ESPERIENZA DI ALCUNI PAESI EXTRA U.E.LA CINA IN CIFREPopo<strong>la</strong>zione: 1.295.090.000 (di cui 22,2 mln a Taiwan)Su<strong>per</strong>ficie:Totale 9.600.000 KmqColtivata 940.000 Kmq (9.9%)Divisione amministrativa territoriale:4 Municipalità, 5 Regioni Autonome, 22 ProvincieValuta: Ren Min Bi Yuan1 Usd=8.2771RMB1 RMB= 0,13 € caRiserve di valuta:2001: 212,2 Usd m.di 2000: 165,6 Usd m.di1999: 154,6 Usd m.di 1998: 144,9 Usd m.diDebito estero:2000: 145,7 Usd m.di 1999: 148,8 Usd m.di1998: 139,1 Usd m.diFDI (Foreign Direct Investment):2001: 46,85 Usd m.di 2000: 40,7 Usd m.di1999: 40,4 Usd m.di 1998: 52,1 Usd m.diPIL:2001: 9.580 RMB m.di = 1,16 Usd m.di2000: 8.846 RMB m.di = 1,07 Usd m.di1999: 8.191 RMB m.di = 989 Usd m.diFonti:China Statistic Yearbook, The Economist, ChinaEconomic News


RIEPILOGO DEI DATI E VALORI DI SINTESI DELLA REPUBBLICA POPOLARECINESE E DELLA REGIONE AMMINISTRATIVA SPECIALE DI HONG KONG525HONG KONGSPECCHIO DI SINTESIISTITUZIONIRegime giuridico: Regione Amministrativa Speciale (S.A.R.)del<strong>la</strong> Repubblica Popo<strong>la</strong>re Cinese;Legge fondamentale: Basic Law, approvata nel 1990, in vigoredal 1.7.97.DATI GEOGRAFICI, DEMOGRAFICI E SOCIALISu<strong>per</strong>cifie:Densità (2001):1.098 kmq6.250 abitanti/kmqPopo<strong>la</strong>zione (giugno 2001): 6.759.500Impiego manodo<strong>per</strong>a <strong>per</strong> settore (sett. 2001):. Commercio e import/export 31,6%. Servizi sociali/welfare 24%. Industria manifatturiera 7,6%. Finanza, assicurazioni, immobiliare e servizi alle imprese14,5%. Trasporti e comunicazioni 11,6%. Costruzioni 9,8%. Altri 0,9%DATI ECONOMICIValuta:Dol<strong>la</strong>ro Hong KongTasso di cambio <strong>per</strong> Usd: 7,8


526IL CONTRASTO AL RICICLAGGIO NELL’ESPERIENZA DI ALCUNI PAESI EXTRA U.E.PIL (tasso di crescita):2001: 0,1%2000: 10,5%1999: 4%Bi<strong>la</strong>ncio pubblico (variazione in % del Pil):2000: 1 miliardo Usd (deficit) 00-011999: 1,28 miliardi Usd (surplus) 99-00Tasso di inf<strong>la</strong>zione (cause e previsioni sulle variazioni):2001: 1,6%Dati sull’occupazione (variazione):2001: 5,1%Saldo commerciale:2001: - 11,18 miliardi Usd2000: - 10,93 miliardi Usd1999: - 5,6 miliardi UsdPrincipali mercati di sbocco: nel 2001 i principali Paesidestinatari delle esportazioni dal<strong>la</strong> “SAR” di Hong Kong sonostati: Cina continentale (36,9%); USA (22,3%); UnioneEuropea (14,3%) Giappone(5,9%).Principali mercati di approvvigionamento: nel 2001 i principalifornitori del<strong>la</strong> “SAR” di Hong Kong sono stati: Cinacontinentale (43,5% dell’import); Giappone (11,3%); Taiwan(6,9%); USA (6,7%).Debito estero (variazione in termini assoluti ed in rapporto alPIL): non risulta debito estero.Riserve valutarie: 113,1 miliardi Usd (2001)


RIEPILOGO DEI DATI E VALORI DI SINTESI DELLA REPUBBLICA POPOLARECINESE E DELLA REGIONE AMMINISTRATIVA SPECIALE DI HONG KONG527Esportazioni italiane:2001: 2.831 milioni Usd2000: 2.859 milioni UsdPrincipali voci del nostro export: pelletteria; tessile; gioielleria;abbigliamento e accessori; calzature.Importazioni italiane:2001: 2.050 milioni Usd2000: 2.239 milioni UsdPrincipali voci dell’import italiano: giocattoli, giochi e articolisportivi; articoli da viaggio; apparecchi fotografici, orologi;abbigliamento e accessori.Investimenti diretti italiani (Imprese miste, Partecipazioni eacquisizioni): le aziende di interesse italiano insediate a HongKong vengono stimate in circa 300.Presenza banche ed imprese italiane e strutture promozionali(ICE, Camera di Commercio, etc.): ad Hong Kong o<strong>per</strong>ano 23banche italiane (8 con filiali o<strong>per</strong>ative e 15 con uffici dirappresentanza). E’ inoltre presente un Ufficio ICE,che svolgeattività di promozione commerciale e di assistenza alle impreseitaliane avvalendosi anche di un accordo di coo<strong>per</strong>azione conl’omologo ente “HK Trade Development Council”. E’ altresì attivauna Camera di Commercio Italiana (riconosciuta dal Ministerodel Commercio con l’Estero con DM del 15.4.1999) cheannovera circa 130 aziende associate.


528IL CONTRASTO AL RICICLAGGIO NELL’ESPERIENZA DI ALCUNI PAESI EXTRA U.E.HONG KONGINDICATORI MACROECONOMICI1997 1998 1999 2000 2001 2002Crescita PIL 5,3% -5,1% 3% 10,5% 0,1% 1%stimePIL pro-capite(Usd)TassoDisoccupazione26.1<strong>03</strong> 24.288 23.086 23.897 24.0732,5% 4,7% 6,2% 5% 5,1% 6,8%gen/febTasso inf<strong>la</strong>zione 5,8% 2,8 % -4% -3,7% -1,6% -2,3%febRiserve valutarieestere (Mld. Usd)Commercio estero<strong>la</strong>to merci (saldo-Mld.Usd)Commercio estero<strong>la</strong>to servizi (saldoin miliardi Usd)92,8 89,6 96,3 107,5 113,1-20,40 -10,44 -5,60 -10,93 -11,18 0,8gen/feb14,88 11,65 13,17 19,05 20,1Composizione <strong>per</strong>centuale del PIL ( giugno 2001):agricoltura e pesca 0,1 %; industria manifatturiera 5,8%;trasporti e comunicazioni 10,1 %; costruzioni 5,3 %;commercio ed import/export 26,3 %; finanza, assicurazioni,immobiliare e servizi aziendali 23,5 %; servizi sociali 21,5 %;altri servizi 8,6 %.


RIEPILOGO DEI DATI E VALORI DI SINTESI DELLA REPUBBLICA POPOLARECINESE E DELLA REGIONE AMMINISTRATIVA SPECIALE DI HONG KONG529HONG KONGCOMMERCIO ESTEROPrincipaliFornitoriPrincipaliImportatoriRPC*(43,5% import)RPC*(36,9% export)* Repubblica Popo<strong>la</strong>re CineseGiappone(11,3%)U.S.A.(22,3%)(quote di mercato 2001)Taiwan(6,9%)Giappone(5,9%)U.S.A.(6,7%)RegnoUnito(3,7%)INTERSCAMBIO COMMERCIALEITALIA/HONG KONG(variazione <strong>per</strong>centuale rispetto al 2001)Valori espressi in 1997 1998 1999 2000 2001milioni UsdEsportazioni italiane 3.977 3.<strong>03</strong>2 2.655 2.859 2.831(-1 %)Importazioniitaliane1.866 1.875 1.938 2.239 2.050(-8,4%)Totale Interscambio 5.842 4.907 4.593 5.098 4.881(-4,2%)Saldo a favoredell'Italia2.111 1.157 718 620 781Quota italiana: 1997 1998 1999 2000 2001sulle importazioni di HK 1.9 1.6 1,5 1,3 1,7sulle esportazioni di HK 1 1,1 1,1 1,1 1,1Posizione italiana (fornitore/acquirente)sulle importazioni 10^ 10^ 11^ 11^ 12^sulle esportazioni 14^ 12^ 13^ 13^ 13^


530IL CONTRASTO AL RICICLAGGIO NELL’ESPERIENZA DI ALCUNI PAESI EXTRA U.E.DATI DESCRITTIVI DEL SISTEMA DIPREVENZIONE E CONTROLLO DI HONG KONGnumero segna<strong>la</strong>zioni inoltrateanno 1995............................ 1798anno 1996............................ 1141anno 1997............................ 4227anno 1998............................ 5750anno 1999............................ 5804anno 2000............................ 6104anno 2001............................ 6484provenienza delle segna<strong>la</strong>zionibanche:..................................98%commissioni valori:...............1%uffici legali: .............................0%società finanziarie:.................0%assicurazioni:..........................0%uffici contabili:.......................0%altri:..........................................1%


PARTE QUINTACASI PRATICI


CAPITOLO IINQUADRAMENTOQuesta parte dell’o<strong>per</strong>a è dedicata all’illustrazione delletestimonianze offerte dall’es<strong>per</strong>ienza degli organi prepostiall’azione repressiva del <strong>ricic<strong>la</strong>ggio</strong>.L’argomento risulta di partico<strong>la</strong>re interesse in re<strong>la</strong>zione amolteplici aspetti:• innanzitutto sotto il profilo investigativo, in quantooffre uno spaccato delle metodologie di contrastoadottate dalle forze di polizia dai Financial IntelligenceUnit;• in secondo luogo, <strong>per</strong>ché pone in evidenza i riflessi cheil fenomeno determina sulle economie nazionali edinternazionali, influendo negativamente sul correttofunzionamento dei meccanismi che rego<strong>la</strong>no il mercatoe <strong>la</strong> libera concorrenza.In tale ambito risultano partico<strong>la</strong>rmente esaltate le funzionidi polizia economica e finanziaria svolto dal<strong>la</strong> Guardia diFinanza, così come testimoniano i numerosi risultaticonseguiti al termine di o<strong>per</strong>azioni che avevano preso l’avvioda controlli di natura fiscale.Tenuto conto delle finalità prioritariamente scientifiche del<strong>la</strong>voro, nel<strong>la</strong> selezione dei casi sono stati privilegiati quindi, piùche risultati conseguiti - <strong>la</strong> cui indicazione è riportata soloincidentalmente – quei servizi ritenuti segnaletici dimetodologie di “<strong>la</strong>vaggio” di denaro più frequentementeadottate dalle organizzazioni criminali.Anche <strong>per</strong> tale motivo, le o<strong>per</strong>azioni condotte dai Repartidel Corpo sono state reputate idonee a descrivere <strong>la</strong> gamma


534CASI PRATICIdelle tecniche adottate dalle organizzazioni criminali in camponazionale 1 .Per quanto concerne, invece, le indagini condotte all’estero,<strong>la</strong> cernita dei casi è stata effettuata seguendo gli stessi criteri,ma le informazioni disponibili sull’argomento 2 , seppur dialtissimo valore divulgativo, hanno presentato ai nostri finialcuni limiti evidenti, quali:• l’esigenza di non rendere nota una nutrita serie di dati,tra i quali anche, tra l’altro, l’identità delle nazioni ove levicende avevano avuto luogo;• le differenti discipline vigenti negli Stati:− ai fini dell’inoltro delle segna<strong>la</strong>zioni di o<strong>per</strong>azionisospette da parte degli o<strong>per</strong>atori finanziari;− <strong>per</strong> <strong>la</strong> conduzione delle indagini da parte degli organidi polizia;• i poteri conferiti ai Financial Intelligence Unit nazionali,che in taluni Paesi fungono da mero organoamministrativo mentre in altri sono dotati di veri epropri poteri investigativi.Per tali ragioni <strong>la</strong> descrizione delle o<strong>per</strong>azioni straniere èrisultata talvolta priva di partico<strong>la</strong>ri dettagli investigativi ed in1 Per <strong>la</strong> redazione sono stati consultati documenti forniti dal Comando Generale delCorpo, che ha curato anche l’edizione, nel 1995, di un bollettino da cui sono statitratti alcuni dei casi illustrati nei capitoli che seguono.2 Partico<strong>la</strong>rmente utili <strong>per</strong> l’individuazione delle indagini condotte all’estero si sonorive<strong>la</strong>ti:– i rapporti “Money <strong>la</strong>undering methods and trends” editi dal GAFI in occasionedegli incontri annuali tenuti dagli es<strong>per</strong>ti nazionali delle forze di polizia e dalleautorità di vigi<strong>la</strong>nza (Financial Intelligence Unit) delle nazioni aderenti.– Sebbene si sia giunti al<strong>la</strong> XIII edizione, i resoconti delle riunioni sono stati resipubblici solo a partire dal 1996;– l’opuscolo “F.I.U.’s in action” pubblicato nel 2000 a cura dell’Egmont Group,contenente il resoconto di cento attività investigative condotte con esitopositivo nei paesi facenti parte dell’organizzazione;– i documenti forniti dal<strong>la</strong> cellu<strong>la</strong> o<strong>per</strong>ante presso il Segretariato Generaledell’Interpol deputata allo studio del fenomeno del <strong>ricic<strong>la</strong>ggio</strong>.


INQUADRAMENTO 535altri decisamente lontana dalle logiche di indagine proprie delnostro ordinamento.I casi – nazionali e stranieri - sono stati infine suddivisi in“categorie omogenee”, traendo spunto da una ripartizioneeffettuata dall’Egmont Group 3 , opportunamente integrata inalcuni punti.In ciascuno dei capitoli che seguono si tratterà, <strong>per</strong>tanto, difattispecie di <strong>ricic<strong>la</strong>ggio</strong> effettuato attraverso:• strutture commerciali appositamente costituite;• o<strong>per</strong>atori commerciali inconsapevoli;• identità fittizie, di documenti falsi e di “prestanome”;• differenze tra le legis<strong>la</strong>zioni nazionali;• forme di ricchezza anonime ed a valori al portatore;• internet.Nell’ipotesi in cui talune vicende facessero riferimento ametodi di commissione del reato riconducibili a più di unadelle tipologie sopra indicate, si è tentato di procedere al<strong>la</strong>c<strong>la</strong>ssificazione dei re<strong>la</strong>tivi casi in base al<strong>la</strong> condotta illecitaritenuta prevalente.Per ragioni di opportunità facilmente intuibili è statoomesso ogni riferimento sia all’identità delle <strong>per</strong>sone fisiche egiuridiche coinvolte, sia a quel<strong>la</strong> dei Reparti o<strong>per</strong>anti, daindividuare principalmente nel Nucleo Speciale di PoliziaValutaria e nei Gruppi di Investigazione sul<strong>la</strong> CriminalitàOrganizzata (GICO).Un ultimo capitolo avrebbe dovuto essere infine dedicatoalle indagini concernenti i casi di <strong>ricic<strong>la</strong>ggio</strong> legati al terrorismointernazionale, in re<strong>la</strong>zione all’attenzione che <strong>la</strong> comunitàinternazionale ha rivolto al<strong>la</strong> specifica problematica dopo ifatti dell’11 settembre 2001.3 L’Egmont Group costituisce una organizzazione informale composta da 58 FinancialIntelligence Unit (<strong>per</strong> l’Italia l’Ufficio Italiano Cambi) che cominciò a riunirsi nel 1995a Bruxelles (presso l’Egmont-Aremberg Pa<strong>la</strong>ce, da cui prese il nome) allo scopo di daresupporto ai rispettivi programmi nazionali di lotta al <strong>ricic<strong>la</strong>ggio</strong>.


536CASI PRATICIAlcuni studi recenti effettuati dal GAFI sul tema hanno<strong>per</strong>ò portato al<strong>la</strong> conclusione che le tecniche di <strong>ricic<strong>la</strong>ggio</strong>adottate dai gruppi terroristici non differisconosostanzialmente da quelle utilizzate dalle organizzazionicriminali 4 .Nel corso del<strong>la</strong> riunione di es<strong>per</strong>ti che ha avuto luogo inseno all’organizzazione nei giorni 19-20 novembre 2001,alcuni rappresentanti hanno comunque avviato un <strong>la</strong>voro tesoall’identificazione delle transazioni finanziarie legate alterrorismo, le cui risultanze saranno utilizzate nel prossimofuturo allo scopo di sviluppare alcune linee guida utili <strong>per</strong>assistere le istituzioni finanziarie nell’identificazione e <strong>la</strong>segna<strong>la</strong>zione di tali movimentazioni.4 Al riguardo, il G.A.F.I. aveva condotto già nel 2000 uno studio del fenomeno,rilevando che, di norma, le tecniche adottate dai gruppi terroristi <strong>per</strong> ricic<strong>la</strong>re ildenaro proveniente dal<strong>la</strong> commissione di un reato erano analoghe a quelle delleorganizzazioni criminali comuni.In tale sede i delegati di alcune nazioni avevano anche sostenuto che, nell’ipotesidiversa in cui il denaro non fosse derivato da un’azione criminale ma, come spessocapita <strong>per</strong> taluni gruppi terroristici, da donazioni o contributi, sarebbe risultatoimproprio par<strong>la</strong>re di <strong>ricic<strong>la</strong>ggio</strong>. In tal caso i paesi da loro rappresentati avrebberopotuto negare ogni forma di col<strong>la</strong>borazione internazionale fondata sugli accordianti<strong>ricic<strong>la</strong>ggio</strong>.Ulteriori difformità di vedute sono state invece registrate in ordine all’utilità del<strong>la</strong>normativa anti<strong>ricic<strong>la</strong>ggio</strong> nel<strong>la</strong> lotta al terrorismo.Alcuni rappresentanti, infatti, sostenevano che il <strong>ricic<strong>la</strong>ggio</strong> legato al terrorismofosse da considerare un genus del<strong>la</strong> species del reato in esame e che <strong>per</strong> tale motivosarebbe stato necessario adottare specifiche contromisure.Altri, invece, non condividendo tale punto di vista, ritenevano che le misure vigentifossero da giudicare adeguate <strong>per</strong> combattere ogni forma di manifestazione delreato.In ogni caso tutti gli es<strong>per</strong>ti si sono trovati concordi nel sostenere che il reato diterrorismo avrebbe dovuto essere inserito tra i reati presupposto previsti <strong>per</strong> <strong>la</strong>fattispecie di <strong>ricic<strong>la</strong>ggio</strong>.La problematica è stata nuovamente affrontata in occasione dell’incontro tenutosil’anno successivo nelle giornate del 19 e del 20 novembre 2001.In tale circostanza, pur prendendo atto dell’esigenza di individuare specifichecontromisure <strong>per</strong> contrastare il finanziamento del terrorismo, si convennenuovamente sul fatto che le principali tecniche adottate dai gruppi eversivi <strong>per</strong>trasferire fondi o nascondere <strong>la</strong> provenienza illecita del denaro non differivano dimolto da quelle adottate dalle comuni organizzazioni criminali.


CAPITOLO IIIL RICORSO STRUTTURE COMMERCIALIAPPOSITAMENTE COSTITUITELa prima tecnica di <strong>ricic<strong>la</strong>ggio</strong> presa in esame consiste neltentativo di procedere al <strong>la</strong>vaggio del denaro sporco attraverso<strong>la</strong> normale attività di strutture commerciali appositamentecostituite o control<strong>la</strong>te dalle organizzazioni criminali <strong>per</strong>finalità di <strong>ricic<strong>la</strong>ggio</strong>.<strong>Il</strong> tentativo di movimentare il denaro attraverso il sistemafinanziario cercando di confonderlo con le normali attivitàcommerciali dell’azienda control<strong>la</strong>ta offre al ricic<strong>la</strong>tore diversivantaggi.In primo luogo, il criminale, gestendo l’attività direttamenteo tramite un complice fidato, può control<strong>la</strong>re più agevolmentel’impresa, riducendo di molto il rischio che qualcheinformazione possa essere fornita alle forze di poliziadall’interno dell’azienda.In secondo luogo, le istituzioni finanziarie attraverso lequali il denaro viene movimentato sono solite guardare conminore sospetto le movimentazioni di denaro re<strong>la</strong>tive ad unconto intestato ad un’azienda commerciale rispetto a quantopuò avvenire sul conto di un privato, dal momento che il<strong>per</strong>sonale bancario è abituato a vedere incrementi edecrementi di denaro in re<strong>la</strong>zione all’andamento dei ciclicommerciali.In terzo luogo, le transazioni commerciali forniscono unamaggiore varietà di ragioni legittime <strong>per</strong> il trasferimento disomme da e <strong>per</strong> Paesi diversi ed in differenti valute straniere,circostanza che riduce ulteriormente <strong>la</strong> possibilità di ingeneraresospetti negli o<strong>per</strong>atori finanziari.In quarto luogo, diverse attività commerciali, tra cui nightclubs e ristoranti, o<strong>per</strong>ano prevalentemente con denaro


538CASI PRATICIcontante, e gli o<strong>per</strong>atori finanziari si insospettiscono piùdifficilmente anche con grandi somme di denaro.In quinto luogo, i legami tra i criminali e le aziendepossono essere occultati attraverso apposite strutturesocietarie, <strong>per</strong> quanto spesso gli o<strong>per</strong>atori finanziari richiedanol’esibizione di documenti di identità ai soggetti che chiedonodi aprire conti correnti.In ultimo, in alcuni Paesi il costo <strong>per</strong> <strong>la</strong> creazione di unasocietà può essere di poche centinaia di dol<strong>la</strong>ri ed in tutto ilmondo o<strong>per</strong>ano soggetti in grado di agevo<strong>la</strong>re <strong>la</strong> creazione distrutture societarie realizzate unicamente <strong>per</strong> scopi illeciti.1. Caso n. 1: o<strong>per</strong>azione “Nord Est 2” (Italia)Le o<strong>per</strong>azioni di servizio furono originatedall’approfondimento di due segna<strong>la</strong>zioni di o<strong>per</strong>azionisospette effettuate da una banca o<strong>per</strong>ante in Lombardia e<strong>per</strong>venute ad un Reparto del Corpo.L’Istituto di credito aveva segna<strong>la</strong>to come sospette leo<strong>per</strong>azioni condotte da due soggetti sui conti correnti dellediverse società di cui risultavano tito<strong>la</strong>ri o amministratori,consistenti nel<strong>la</strong> presentazione all’incasso di numerosi assegnibancari e circo<strong>la</strong>ri <strong>per</strong> importi consistenti, con successiviprelevamenti in contanti.Nel<strong>la</strong> fase iniziale degli approfondimenti, l’attività o<strong>per</strong>ativafu indirizzata allo sviluppo degli elementi informativi oggettodelle segna<strong>la</strong>zioni, attraverso l’interrogazione delle banche datiin uso al Corpo.In seguito, tenuto conto anche dei modesti redditidenunciati dagli interessati, nonché dell’inesistenza del<strong>la</strong> sededichiarata di una delle società gestite dal predetto binomio, siprocedette all’esecuzione di accertamenti bancari sui conticorrenti gestiti da cui emersero una serie di movimentazioni didenaro di dubbio fondamento economico, tra cui diversianomali pagamenti di forniture a mezzo di assegni circo<strong>la</strong>ri,


IL RICORSO STRUTTURE COMMERCIALI APPOSITAMENTE COSTITUITE 539intestati a <strong>per</strong>sone fisiche anziché alle società o alle dittecedentiTali elementi consentirono di formu<strong>la</strong>re una prima ipotesiinvestigativa prefigurante un sistema di false fatturazioni postoin essere attraverso le società amministrate dai due soggetti,unito ad un possibile <strong>ricic<strong>la</strong>ggio</strong> dei proventi derivantidall’attività illecita.L’Autorità Giudiziaria, ritenendo fondata <strong>la</strong> ricostruzioneo<strong>per</strong>ata dai militari o<strong>per</strong>anti dispose l’esecuzione di diverse<strong>per</strong>quisizioni locali e domiciliari, l’acquisizione del<strong>la</strong>documentazione contabile delle società, nonchél’interrogatorio degli indagati.Al termine delle attività delegate emerse con evidenza ilcomplessivo quadro del sistema di frode fiscale <strong>per</strong>petrato e lemodalità adottate <strong>per</strong> il <strong>ricic<strong>la</strong>ggio</strong> dei proventi illeciti cosìaccumu<strong>la</strong>ti.Sotto il primo profilo, infatti, si ebbe chiara confermadell’emissione di un grande volume di fattura false.In tale ambito l’emittente, al fine di rendere verosimili irapporti commerciali sottostanti, aveva anche fatto ricorsoall’esposizione, sui re<strong>la</strong>tivi documenti di trasporto, dinominativi di società autotrasportatrici risultate poi estraneealle prestazioni di servizio simu<strong>la</strong>te.Inoltre, quale ulteriore indebito profitto, erano statieffettuati acquisti di merce presso varie aziende del settoreredigendo <strong>la</strong> dichiarazione d’intento <strong>per</strong> l’esonerodall’applicazione dell’IVA prevista in caso di acquisto di beni eservizi destinati all’esportazione (ex art.1, lett.c, del D.L.29.12.1983, nr.746) quando invece, come constatato daglio<strong>per</strong>anti, <strong>la</strong> stessa era stata normalmente rivenduta in Italia,con <strong>la</strong> re<strong>la</strong>tiva applicazione del tributo.<strong>Il</strong> soggetto utilizzatore, invece, aveva provveduto adannotare le fatture false in contabilità, utilizzandole in sede didichiarazione annuale e pagandole attraverso i conti correntiintestati al<strong>la</strong> società.


540CASI PRATICIIn virtù del sistema sopra descritto, l’emittente avevapotuto acquisire un’ingente disponibilità finanziaria e bancariasui propri conti correnti.<strong>Il</strong> conseguente flusso finanziario, generato dal volume dellefalse fatturazioni, è risultato poi reimpiegato con le seguentimodalità:• il tito<strong>la</strong>re del<strong>la</strong> società emittente riceveva gli assegnibancari e/o circo<strong>la</strong>ri ed i bonifici che venivano emessi odisposti dal<strong>la</strong> società utilizzatrice, <strong>la</strong> quale avevaprecedentemente provveduto ad annotare in contabilitàle fatture <strong>per</strong> o<strong>per</strong>azioni inesistenti, accreditandone gliimporti sui numerosi conti correnti intestati alle societàgestite dall’emittente stesso;• l’emittente prelevava quindi il re<strong>la</strong>tivo importoattraverso l’emissione di assegni bancari intestati “a mestesso”, consentendogli di monetizzare in breve ditempo diversi miliardi di lire;• infine, il medesimo emetteva assegni circo<strong>la</strong>ri nontrasferibili all’ordine del socio di maggioranza dellesocietà utilizzatrici, oppure procedeva all’emissione diassegni bancari a favore di nomi di fantasia.In considerazione dell’autonomia giuridica delle ipotesi diemissione e di utilizzazione di fatture o altri documenti falsi, ilReparto o<strong>per</strong>ante sostenne che emittente ed utilizzatore eranoda ritenersi autori di due distinte figure di reato, re<strong>la</strong>tivamentea comportamenti posti in rapporto di specialità fra loro e,<strong>per</strong>tanto, soggiacenti ad altrettanto distinte sanzioni dal puntodi vista penale.Sul<strong>la</strong> scorta di tale presupposto giuridico fu quindi esclusaogni ipotesi di concorso tra <strong>la</strong> condotta dell’emittente e quel<strong>la</strong>dell’utilizzatore delle fatture, anche nei casi in cui l’attivitàfraudolenta concordata tra i due soggetti era risultata, inconcreto, coincidente.In conseguenza di tali argomentazioni, <strong>per</strong>tanto,l’emittente, attraverso il pagamento delle fatture false da parte


IL RICORSO STRUTTURE COMMERCIALI APPOSITAMENTE COSTITUITE 541dell’utilizzatore, aveva potuto rendere apparentemente“legittimo” l’illecito profitto ma, proprio in considerazionedel<strong>la</strong> citata autonomia giuridica, aveva al contempo integrato <strong>la</strong>condotta prevista <strong>per</strong> il reato di <strong>ricic<strong>la</strong>ggio</strong>, attraverso <strong>la</strong>sostituzione ed il trasferimento (effettuato con <strong>la</strong>frapposizione una pluralità di ostacoli all’identificazione deiproventi) di cospicue somme di denaro provenientidall’artico<strong>la</strong>to sistema di frode.In conclusione, il ricorso alle fatture false aveva consentito:• al<strong>la</strong> società utilizzatrice:− l’abbattimento degli utili a tassazione, in sede didichiarazione dei redditi, mediante l’utilizzo dicomponenti negativi di reddito fittizi;− un indebito credito IVA, in sede di dichiarazioneannuale d’imposta;• ai tito<strong>la</strong>ri delle società (emittenti ed utilizzatrici):− l’acquisizione ingenti disponibilità finanziarie ebancarie, così costituendo <strong>la</strong> provvista da sostituire etrasferire ad altri soggetti <strong>per</strong> l’acquisto “in nero”del<strong>la</strong> merce;− l’accumu<strong>la</strong>zione di consistenti proventi di naturaillecita, sistematicamente ricic<strong>la</strong>ti, derivanti dalpagamento delle fatture false.Nel<strong>la</strong> vicenda, un ruolo fondamentale fu infine svolto dagliintermediari bancari che materialmente consentirono <strong>la</strong>sostituzione ed il trasferimento dei proventi frutto del delittodi frode fiscale.In tal modo, infatti, avendo contribuito al <strong>per</strong>fezionamentodelle o<strong>per</strong>azioni bancarie senza provvedere al<strong>la</strong> segna<strong>la</strong>zionedelle movimentazioni dei conti correnti interessati –nonostante, <strong>per</strong>altro, rientrassero pienamente nelle ipotesiindicate dal Decalogo del<strong>la</strong> Banca d’Italia del novembre 1994– i funzionari delle agenzie e delle filiali degli istituti di credito


542CASI PRATICIcoinvolti furono ritenuti responsabili in ordine all’ipotesi direato di favoreggiamento o di concorso in <strong>ricic<strong>la</strong>ggio</strong>.2. Caso n. 2: o<strong>per</strong>azione “Cane rosso” (Italia)L’o<strong>per</strong>azione trovò origine da un’attività informativacondotta da un Reparto del Corpo, attraverso <strong>la</strong> quale siapprese del presunto tentativo, posto in essere da alcuniesponenti del<strong>la</strong> ’ndrangheta ca<strong>la</strong>brese, di ricic<strong>la</strong>re in EmiliaRomagna il provento di parte delle loro attività illecite,utilizzando sistemi di frode fiscale nel settore commercialeedilizio.L’attenzione degli investigatori si concentrò ben presto sudi un esponente del<strong>la</strong> ma<strong>la</strong>vita ca<strong>la</strong>brese residente in ReggioEmilia - appartenente ad un’organizzazione criminale con fortilegami in Germania, Belgio e Svizzera, dedita al traffico disostanze stupefacenti, al <strong>ricic<strong>la</strong>ggio</strong> ed all’usura - nonché suitito<strong>la</strong>ri di un’impresa edile o<strong>per</strong>ante in Modena, anch’essioriginari del<strong>la</strong> Ca<strong>la</strong>bria.Le indagini, sviluppate mediante il ricorso agli strumentipiù tipici dell’investigazione giudiziaria, quali <strong>per</strong>quisizioni,intercettazioni telefoniche ed accertamenti bancari,consentirono di accertare che l’organizzazione si era resaresponsabile di molteplici condotte criminose finalizzate alcontrollo del florido mercato edilizio emiliano.Questa sistematica o<strong>per</strong>a di aggressione venivamaterialmente realizzata attraverso:• <strong>la</strong> creazione di cartiere, cioè di strutture commercialifantasma prive di idonei supporti strumentali edamministrativamente non in rego<strong>la</strong>, deputate al<strong>la</strong>“costruzione” di documentazione fiscaleideologicamente falsa;• <strong>la</strong> costituzione di imprese edili che, riducendosensibilmente i propri ricavi gestionali grazie all’utilizzodi costi artificiosamente sostenuti, avevano l’opportunità


IL RICORSO STRUTTURE COMMERCIALI APPOSITAMENTE COSTITUITE 543di proporsi in misura assai concorrenzialenell’aggiudicazione di subappalti ottenuti da grosseimprese locali di costruzioni;• <strong>la</strong> costituzione, presso lo studio di un notocommercialista ca<strong>la</strong>brese, di una centrale o<strong>per</strong>ativa dacui inviare ordini e disposizioni;• <strong>la</strong> sottomissione al vincolo omertoso di tutti i soggetticoinvolti, in diversi casi vittime anche di episodi diusura;• <strong>la</strong> minaccia e violenza nei confronti dei riottosi.Nell’ambito delle investigazioni, furono individuateulteriori sette società coinvolte nell’attività criminosa, o<strong>per</strong>antinelle province di Crotone, Cremona e Reggio Emilia, gestitedirettamente o attraverso fidati affiliati al c<strong>la</strong>n.Attraverso tali società l’organizzazione era in grado dimovimentare, nel complesso, un giro di false fatturazioniammontanti diverse decine di miliardi di lire, nonché ricic<strong>la</strong>regli illeciti proventi attraverso conti correnti intestati alleconsorti di alcuni degli indagati.3. Caso n. 3: o<strong>per</strong>azione “Mozart” (Italia)L’attività investigativa prese l’avvio da una segna<strong>la</strong>zionedel<strong>la</strong> Direzione Centrale <strong>per</strong> i Servizi Antidroga concernenteun vasto traffico di sostanze stupefacenti posto in essere tral’Italia, <strong>la</strong> Germania e <strong>la</strong> Turchia, da una organizzazionecriminale riconducibile al<strong>la</strong> “mafia turca”.L’o<strong>per</strong>azione fu coordinata dal<strong>la</strong> competente DirezioneDistrettuale Antimafia e condotta in col<strong>la</strong>borazione con ilLandeskrimina<strong>la</strong>mt (Polizia Criminale Regionale) di Monaco diBaviera (D).Le indagini <strong>per</strong>misero di accertare che l’organizzazionecriminale, mediante l’impiego di propri corrieri, era solitatrasportare eroina occultata in automezzi artico<strong>la</strong>ti con caricodi co<strong>per</strong>tura, dal<strong>la</strong> Turchia in Italia, allo scopo di rifornire il


544CASI PRATICImercato lombardo.L’organizzazione criminale, una volta che <strong>la</strong> droga eragiunta in Italia, si preoccupava di giustificare i pagamenti del<strong>la</strong>droga simu<strong>la</strong>ndo l’effettuazione di o<strong>per</strong>azioni commerciali trasocietà di import-export opportunamente costituite inTurchia, in Germania ed in Italia, in modo tale da far figurareil pagamento delle sostanze stupefacenti come il corrispettivodovuto a fronte di forniture di merci del tutto legali.<strong>Il</strong> pagamento avveniva in contanti a Mi<strong>la</strong>no, presso unadelle citate società, gestita da un soggetto di nazionalità turca.Tale <strong>per</strong>sonaggio, tramite corrieri provenienti da Monaco diBaviera, provvedeva ad inviare il denaro in territorio tedesco,ove i capitali venivano consegnati ad un altro cittadino turco,capo dell’organizzazione.Al fine di consentire il <strong>ricic<strong>la</strong>ggio</strong> dei proventi illeciti, oltrealle predette imprese l’organizzazione si avvaleva anche di unasocietà di cambiavalute.4. Caso n. 4: o<strong>per</strong>azione “Kenneth” (Europa centrale)La polizia di una nazione del centro Europa stavaconducendo un’indagine sul conto di “A”, cittadino conprecedenti penali <strong>per</strong> frodi finanziarie ed inviò una richiesta diinformazioni al<strong>la</strong> Financial Intelligence Unit nazionale, <strong>la</strong> quale, asua volta, si rivolse al corrispondente organismo di un Paesedell’Est europeo presso il quale il soggetto era noto averediversi interessi.In tal modo si apprese che “A”, avvalendosi del<strong>la</strong>col<strong>la</strong>borazione di “B”, aveva costituito in tale nazione unasocietà di servizi finanziari <strong>per</strong> <strong>la</strong> quale “B” aveva ottenuto <strong>la</strong>re<strong>la</strong>tiva licenza, sebbene questa non consentisse l’esercizio ditutte le attività bancarie.“A” scelse le sue “vittime” in diverse Nazioni europee. Neltradurre <strong>la</strong> licenza, egli deliberatamente usò termini tali da farcredere ai clienti che <strong>la</strong> sua società potesse svolgere tutte le


IL RICORSO STRUTTURE COMMERCIALI APPOSITAMENTE COSTITUITE 545funzioni demandate ad un comune o<strong>per</strong>atore bancario,garantendo, inoltre, che gli investimenti effettuati nel<strong>la</strong> societàavrebbero prodotto rendimenti annuali compresi tra il 100 edil 200%.La maggior parte dei clienti non conoscevano a fondo <strong>la</strong>legis<strong>la</strong>zione del Paese est europeo e si fecero convincere daquanto indicato nel testo, facendo sì che numerosi di essiinvestirono denaro nell’impresa <strong>per</strong> un totale complessivo diquasi tre milioni di dol<strong>la</strong>ri.Come avviene nel<strong>la</strong> maggior parte degli progetti che“garantiscono” grandi profitti, lo scopo recondito del<strong>la</strong> societàera quello di nascondere le reali movimentazioni di denaro siaagli investitori che agli organi ispettivi nazionali, e consentire airesponsabili del<strong>la</strong> società di sparire al momento opportunocon le somme raccolte.Allo scopo di occultare il denaro, “B” imputò i fondi aduna “riserva di capitale” che, in base al<strong>la</strong> legge locale, noncostituiva ricavo tassabile, <strong>per</strong> quanto tale soluzioneinfrangesse comunque un discreto numero di norme contabili.Allo scopo di confondere ulteriormente le tracce del denaro,“B” trasferì le somme sui conti di numerose <strong>per</strong>sone e società,investendone in parte in azioni ed in parte in valuta straniera.Attraverso le intercettazioni telefoniche condotte dal<strong>la</strong>polizia del<strong>la</strong> nazione centro-europea si giunse a conoscenzadelle modalità attraverso le quali “A” stava trasferendo ildenaro raccolto ricorrendo a diversi strumenti finanziari.Le informazioni furono comunicate anche al<strong>la</strong> polizia delPaese dell’Europa dell’est presso il quale aveva sede <strong>la</strong> società,con il risultato che buona parte delle somme dei clienti truffatifu sottoposta a sequestro ed i due soggetti furono arrestati.


CAPITOLO IIIIL RAGGIRO DI OPERATORI COMMERCIALIINCONSAPEVOLIQuesta tipologia comprende tutti quei casi in cui ilricic<strong>la</strong>tore tenta di utilizzare l’attività commerciale diun’impresa senza che <strong>la</strong> stessa si renda conto del<strong>la</strong>provenienza illecita del denaro.In un certo senso, rientrano in questa tipologia tutti queicasi in cui un o<strong>per</strong>atore finanziario è inconsapevolmenteutilizzato nell’ambito di un’o<strong>per</strong>azione di <strong>ricic<strong>la</strong>ggio</strong>, in questocapitolo l’attenzione è incentrata in partico<strong>la</strong>re sulle attivitàcommerciali di natura non finanziaria.<strong>Il</strong> principale vantaggio derivante dall’utilizzo di unastruttura commerciale inconsapevole consiste nel fatto che ildenaro sporco è di norma ritenuto proveniente dall’impresastessa commerciale e non dal ricic<strong>la</strong>tore, l’effettivo possessore.Un certo numero di FIU appartenenti all’Egmont Grouphanno espresso l’opinione che il rilevato frequente ricorso aprofessionisti, quali avvocati e commercialisti, può esserericondotto al tentativo dei criminali di associare il movimentodi denaro a professioni rispettabili.Uno dei maggiori rischi <strong>per</strong> gli o<strong>per</strong>atori inconsapevoli ècostituito dal fatto che quando l’o<strong>per</strong>azione di <strong>ricic<strong>la</strong>ggio</strong> èsco<strong>per</strong>ta dalle forze di polizia, l’immagine dell’azienda risultainevitabilmente danneggiata, talvolta in misura irreparabile,anche nell’ipotesi in cui i propri dipendenti risultino innocenti.Secondo molti o<strong>per</strong>atori il ricorso dei ricic<strong>la</strong>tori ad aziendeinconsapevoli è destinato ad incrementarsi in re<strong>la</strong>zione alsempre più vasto diffondersi, nel panorama mondiale, diprocedure volte ad identificare compiutamente <strong>la</strong> fonte, primadi accettare il denaro da questi proveniente.


548CASI PRATICI1. Caso n. 5: o<strong>per</strong>azione “Lotto” (Italia)L’indagine fu condotta su delega del<strong>la</strong> competenteDirezione Distrettuale Antimafia sul conto di 35 soggettisospettati di <strong>ricic<strong>la</strong>ggio</strong>.L’attività di “ripulitura” del denaro veniva effettuataattraverso l’esecuzione di numerose movimentazioni bancarie,compiute sfruttando <strong>la</strong> connivenza di funzionari compiacentiche omettevano di segna<strong>la</strong>re l’irrego<strong>la</strong>rità delle o<strong>per</strong>azioniposte in essere.Lo schema utilizzato era il seguente:• ricorso al mercato del credito con l’accensione dinumerosi conti correnti presso più istituti di credito, alfine di occultare i rilevanti movimenti di denaro;• utilizzo di corrieri <strong>per</strong> il trasporto di valuta contante daimmettere nei canali bancari;• apposizione sui titoli bancari, mediante artifizi, dinominativi di <strong>per</strong>sone note ai membridell’organizzazione ma estranee al<strong>la</strong> transazionebancaria, nonché utilizzo di falsi timbri recanti <strong>la</strong>denominazione di società esistenti ma anch’esseestranee al<strong>la</strong> transazione, oppure di società inesistenti;• contratti di factrring re<strong>la</strong>tivi ai crediti simu<strong>la</strong>ti.2. Caso n. 6: o<strong>per</strong>azione “Miner” (Australia)Alcuni prodotti minerari vennero rubati in Australia <strong>per</strong>essere successivamente inviati in Europa, dove avrebberosubito un processo di <strong>la</strong>vorazione e sarebbero stati vendutitramite intermediari internazionali sul libero mercato.<strong>Il</strong> denaro ricevuto <strong>per</strong> il pagamento di queste venditeveniva depositato presso istituti di credito in Europa esuccessivamente trasferito su conti correnti bancari inAustralia e depositati su conti fiduciari intestati ad alcuni notai.Tale schema di <strong>ricic<strong>la</strong>ggio</strong> dava <strong>la</strong> possibilità di mantenere i


IL RAGGIRO DI OPERATORI COMMERCIALI INCONSAPEVOLI 549fondi depositati su conti fiduciari intestati a professionisti, cheavevano <strong>la</strong> possibilità di prelevare le somme.In alcuni casi, il denaro veniva accreditato su conti intestatia società. Non è mai accaduto, <strong>per</strong>ò, che il denaro venissedirettamente accreditato sui conti bancari <strong>per</strong>sonali deiresponsabili delle società.È stato accertato che il sofisticato schema di <strong>ricic<strong>la</strong>ggio</strong> ha<strong>per</strong>messo di ricic<strong>la</strong>re alcuni milioni di dol<strong>la</strong>ri <strong>per</strong> alcuni anni.3. Caso n. 7: o<strong>per</strong>azione “Marc” (Europa orientale)Un cittadino di un Paese dell’est europeo, rappresentante diun società americana, depositò due assegni del valore di 7,5milioni di dol<strong>la</strong>ri ciascuno sul conto corrente del<strong>la</strong> societàallocato in America, dando istruzioni affinché il denaro fossesuccessivamente trasferito sui conti di diversi soggetti residentiin Nazioni del centro e dell’est europeo.La reputazione del<strong>la</strong> società americana fece sì che leistituzioni finanziarie non si insospettirono subito del<strong>la</strong>movimentazione di una così grande somma di denaro ma ,dopo che circa 2,2 milioni di dol<strong>la</strong>ri erano stati trasferiti, <strong>la</strong>banca si accorse che il primo assegno era stato contraffatto econgelò <strong>la</strong> restante parte del<strong>la</strong> transazione richiesta.Paralle<strong>la</strong>mente, il Financial Intelligence Unit di un Paesedell’Est europeo ricevette due segna<strong>la</strong>zioni provenienti da duedifferenti banche.Due soggetti, infatti, avevano ricevuto una grande sommadi denaro dal<strong>la</strong> società americana: il primo aveva disposto iltrasferimento delle somme in altre Nazioni europee ed inAustralia, mentre il secondo aveva comunicato al<strong>la</strong> banca divolere cambiare una parte dei fondi in contanti e di impiegareil resto nel<strong>la</strong> propria attività di commercio di gioielli.Entrambe le banche decisero di posticipare l’esecuzionedegli ordini e conge<strong>la</strong>rono <strong>la</strong> transazione <strong>per</strong> 24 ore, inviandouna segna<strong>la</strong>zione urgente all’organo di vigi<strong>la</strong>nza nazionale, che


550CASI PRATICIdopo breve tempo ricevette anche una lettera del<strong>la</strong> bancaamericana che comunicava che una parte del denaro derivantedall’assegno contraffatto era stato inviato in quel<strong>la</strong> nazione.Le indagini chiarirono immediatamente che i due soggettierano giunti in possesso di proventi di reato, dei quali stavanotentando di nascondere l’origine illecita.4. Caso n. 8: o<strong>per</strong>azione “Lawyer” (Europa settentrionale)<strong>Il</strong> Financial Inelligence Unit di un Paese del nord Europaricevette una segna<strong>la</strong>zione di o<strong>per</strong>azione sospetta da parte diuna banca concernente una transazione del valore di circa400.000 dol<strong>la</strong>ri, trasferiti da una società di una nazioneconfinante sul conto di un avvocato. Dopo breve tempo, ildenaro fu convertito in dol<strong>la</strong>ri USA e trasferito in una bancaamericana.Le indagini dell’organo di vigi<strong>la</strong>nza nazionale rive<strong>la</strong>ronoche il denaro costituiva il provento di una frode.<strong>Il</strong> pagamento era originariamente re<strong>la</strong>tivo ad un progettoedilizio, ma l’avvocato aveva fraudolentemente utilizzato ildenaro <strong>per</strong> i propri investimenti privati. Per agevo<strong>la</strong>re l’azionedi “pulitura” del denaro aveva quindi pensato di ricorrere aiconti del<strong>la</strong> società presso <strong>la</strong> quale <strong>la</strong>vorava, ritenendo che <strong>la</strong>banca non si sarebbe insospettita di una o<strong>per</strong>azione condottada una società così affermata.Dalle indagini emerse che l’avvocato, insieme ad uncomplice, si era anche reso responsabile di altri due episodi difrode connesse all’e<strong>la</strong>rgizione di prestiti, <strong>per</strong> un valore vicinoal milione di dol<strong>la</strong>ri.L’avvocato fu condannato a tre anni di carcere, alrisarcimento dei danni ed all’interdizione <strong>per</strong>petua dal<strong>la</strong>professione.


IL RAGGIRO DI OPERATORI COMMERCIALI INCONSAPEVOLI 5515. Caso n. 9: o<strong>per</strong>azione “Insurance” (Asia)<strong>Il</strong> direttore di una compagnia di assicurazioni o<strong>per</strong>ante innel Paese asiatico “A” mise in atto una frode nei confrontidel<strong>la</strong> propria società pari ad un valore di 90 milioni di dol<strong>la</strong>ri,procedendo all’acquisto di titoli obbligazionari <strong>per</strong> un importoequivalente.I titoli vennero trasferiti attraverso due società residenti inun’iso<strong>la</strong> del Pacifico (Paese “B”) le quali avevano <strong>la</strong>disponibilità di conti correnti in un altra nazione asiatica(Paese “C”). Sia le società che i conti correnti erano staticostituiti dal direttore attraverso una società contabile asiatica.Inizialmente i valori furono trasferiti su una delle societàresidenti in “B”, quindi ceduti al<strong>la</strong> seconda impresa ed infinefurono fatti rientrare in “A” accreditandoli sul conto di unaterza società, anch’essa nel<strong>la</strong> disponibilità del direttore.Nonostante l’intera o<strong>per</strong>azione fosse stata compiutanell’arco del<strong>la</strong> stessa giornata, ciò non impedì al responsabiledi essere sco<strong>per</strong>to e tratto in arresto.In tale ambito emerse, in partico<strong>la</strong>re, il ruolo del<strong>la</strong> societàcontabile asiatica, al<strong>la</strong> quale fu imputato di non avere segna<strong>la</strong>tocome sospetto l’insolito (e repentino) movimento dei titoli.Successivamente, anche quando detta società fu messa alcorrente del<strong>la</strong> frode posta in essere dal direttore, nonché dellemodalità adottate allo scopo di ripulire i proventi del reatocommesso, <strong>la</strong> dirigenza del<strong>la</strong> società non ritenne di effettuarealcuna segna<strong>la</strong>zione alle autorità competenti, limitandosi adavviare una inchiesta interna <strong>per</strong> verificare se vi era statanegligenza da parte del <strong>per</strong>sonale incaricato.A seguito di tale comportamento, i vertici del<strong>la</strong> società ed ilfunzionario che aveva materialmente movimentato i titolifurono tratti in arresto <strong>per</strong> non aver effettuato <strong>la</strong> segna<strong>la</strong>zione.


CAPITOLO IVL’UTILIZZO DI IDENTITÀ FITTIZIE, DIDOCUMENTI FALSI E DI “PRESTANOME”L’abilità dimostrata dalle forze di polizia di diverse Nazioninell’individuazione e nel<strong>la</strong> confisca dei patrimoni accumu<strong>la</strong>tiillecitamente dai soggetti che hanno avuto parte attiva ino<strong>per</strong>azioni criminali hanno indotto le organizzazioni criminaliad affidare i loro patrimoni a soggetti privi di re<strong>la</strong>zioni con <strong>la</strong>criminalità.Tali prestanome sono sovente utilizzati <strong>per</strong> <strong>la</strong> creazione didepositi o prelevamenti, nel<strong>la</strong> s<strong>per</strong>anza che, nell’ipotesi in cui<strong>la</strong> transazione colga l’attenzione delle forze di polizia, <strong>la</strong>mancanza di legami con l’organizzazione criminale possaessere in grado di vanificare l’azione di intelligence degliinvestigatori.Allo stesso modo, l’utilizzo di falsi documenti di identità<strong>per</strong> l’a<strong>per</strong>tura di conti correnti o <strong>per</strong> il compimento ditransazioni commerciali consente in molti casi di spezzare ilegami tra il patrimonio ed il criminale che ne è l’effettivoproprietario.Anche quando il criminale è tratto in arresto e messo inprigione, il patrimonio può tornare nel<strong>la</strong> disponibilità delmalvivente una volta di nuovo in libertà.L’uso di documenti falsi, così come svolgono un ruolofondamentale nei tentativi di frode, possono inoltre essereutilizzati anche <strong>per</strong> supportare tentativi di <strong>ricic<strong>la</strong>ggio</strong>. Fatturefalse, ricevute e documenti di trasporto sono risultati spessoessere stati utilizzati nei confronti degli o<strong>per</strong>atori finanziariquali giustificazione dei movimenti di danaro posti in essere.


554CASI PRATICI1. Caso n. 10: o<strong>per</strong>azione “Felix” (Italia)<strong>Il</strong> servizio nacque da un’attività info-investigativa condottada un Reparto del Corpo, nel corso del<strong>la</strong> quale si apprese cheun soggetto residente in una città siciliana, dedito a <strong>la</strong>vorioccasionali di mera manova<strong>la</strong>nza, aveva assunto, nell’arco didue mesi, consistenti impegni imprenditoriali non supportatida adeguate e sufficienti capacità professionali e finanziarie.Tale soggetto, infatti, dopo aver a<strong>per</strong>to una partita I.V.A.ed acceso un conto corrente presso una banca locale, avevaassunto rilevanti commesse <strong>per</strong> <strong>la</strong>vori di metalmeccanica daimprese o<strong>per</strong>anti nel nord Italia, movimentando sin da subitoconsistenti somme di denaro.Dai preliminari approfondimenti sul conto correntebancario individuato emersero, in soli due mesi di attività,incassi di assegni <strong>per</strong> diversi miliardi di lire, a cuicorrispondevano prelevamenti di denaro contante pressochéequivalenti.Avvalendosi delle potestà conferite ai militari del Corpodal<strong>la</strong> normativa tributaria, il Reparto eseguì un interventopresso <strong>la</strong> sede dichiarata dell’attività, coincidente con ildomicilio del soggetto, nonché presso il tenutario dellescritture contabili, al fine di verificare <strong>la</strong> causa delle dubbiemovimentazioni emerse.Si appurò, in tal modo, che <strong>la</strong> ditta non disponeva di unastruttura idonea allo svolgimento dell’attività formalmentetestimoniata dal<strong>la</strong> documentazione amministrativo-contabile edalle movimentazioni sul conto bancario.Sul<strong>la</strong> base di queste prime risultanze investigative venne<strong>per</strong>tanto informata <strong>la</strong> competente Autorità Giudiziaria circa <strong>la</strong>possibile sussistenza di una frode fiscale finalizzata all’evasionedi imposte ovvero di <strong>ricic<strong>la</strong>ggio</strong> <strong>per</strong> le somme versate inassegni e prelevate in contanti.I Pubblici Ministeri procedenti delegarono quindil’esecuzione di accertamenti nei confronti dei clienti del<strong>la</strong> ditta,


L’UTILIZZO DI IDENTITÀ FITTIZIE, DI DOCUMENTI FALSI E DI “PRESTANOME” 555nonché l’escussione in atti degli o<strong>per</strong>ai risultanti dal libro pagae matrico<strong>la</strong>.Questa prima attività di indagine, svolta prevalentemente inEmilia, consentì di accertare che:• il soggetto siciliano era pressoché sconosciuto sia aiclienti del<strong>la</strong> propria ditta che agli stessi o<strong>per</strong>ai;• l’assunzione degli o<strong>per</strong>ai e <strong>la</strong> contrattazione degli appalticon le imprese committenti del nord Italia era statacondotta in prima <strong>per</strong>sona da un soggetto diverso, ilquale, in taluni casi, aveva anche curato <strong>la</strong> direzione dei<strong>la</strong>vori;• vi erano alcune altre ditte (con sede in Ravenna eMessina) <strong>per</strong> i quali gli o<strong>per</strong>ai avevano <strong>la</strong>vorato e dallequali le imprese committenti avevano ricevutoprestazioni analoghe a quelle offerte dal<strong>la</strong> ditta oggettodi indagine;• tutte le imprese si avvalevano dello stessocommercialista di Messina e del<strong>la</strong> stessa filiale bancariadi Ravenna.Gli elementi sopra riportati, avvalorati da accertamentibancari e rilevamenti presso diversi uffici finanziari,consentirono di accertare come tutte le imprese oggetto diindagine non fossero altro che lo strumento di una medesimaorganizzazione delinquenziale, a carattere associativo, deditaal<strong>la</strong> commissione di più fatti di frode fiscale mediante ilsistematico ricorso a fatture <strong>per</strong> o<strong>per</strong>azioni soggettivamenteinesistenti e l’omesso versamento delle dovute imposte siaDirette che sul Valore Aggiunto.L’organigramma dell’organizzazione risultava cosìcomposto:• <strong>la</strong> mente dell’organizzazione dirigeva e coordinaval’intera attività, potendo vantare ottime entrature nelsettore del<strong>la</strong> metalmeccanica <strong>per</strong> i propri precedenti di<strong>la</strong>voro;• il commercialista di Messina era il tenutario delle


556CASI PRATICIscritture contabili delle ditte e, in tale veste, approntavatutti i documenti e le dichiarazioni ai fini dell’I.V.A. edelle II.DD.;• una altro soggetto curava i rapporti con gli o<strong>per</strong>ai;• il direttore del<strong>la</strong> filiale di Ravenna si occupava degliaspetti bancari dell’attività mediante false attestazioni eregistrazioni, agevo<strong>la</strong>ndo il capo dell’organizzazionenel<strong>la</strong> movimentazione del denaro contante edomettendo di segna<strong>la</strong>re, come sospette, le o<strong>per</strong>azionibancarie avvenute nei termini sopra descritti,quantunque, il sistema di rilevazione automatica degliindici di anomalia dell’istituto di credito (cosiddettaprocedura “Gianos”) le avesse poste in evidenza.I tito<strong>la</strong>ri delle ditte, invece, di fatto nul<strong>la</strong>tenenti, nonsvolgevano, in concreto, alcuna attività legata alle ditte di cuirisultavano tito<strong>la</strong>ri, e fungevano da mere “teste di legno”cui farrisalire ogni eventuale conseguenza penale e fiscale.<strong>Il</strong> modus o<strong>per</strong>andi adottato dall’organizzazione, era alquantosemplice nell’architettura generale:• da un <strong>la</strong>to le imprese committenti facevano assumereo<strong>per</strong>ai, delle cui prestazioni si avvalevano direttamente,alle imprese “fantasma”, che procedevano al<strong>la</strong>fatturazione delle prestazioni di servizio facendo sì che ilrapporto sostanziale venisse così dissimu<strong>la</strong>to con unfalso rapporto formale tra gli o<strong>per</strong>ai e le ditteappaltatrici;• dall’altro <strong>la</strong>to, queste ultime erano destinate, a fronte deivolume d’affari conseguiti, a cessare ogni attività nelbreve <strong>per</strong>iodo non assolvendo poi alle nascentiobbligazioni tributarie.La caratteristica saliente del sistema di frode attuatodall’organizzazione criminale era, quindi, quel<strong>la</strong> di porre leimprese in deliberato stato di insolvenza verso le obbligazionitributarie, attuato mediante tre cicliche fasi:• l’incasso delle fatture emesse con assegni o bonifici


L’UTILIZZO DI IDENTITÀ FITTIZIE, DI DOCUMENTI FALSI E DI “PRESTANOME” 557bancari dai clienti;• il pagamento degli emolumenti agli o<strong>per</strong>ai con assegnicirco<strong>la</strong>ri o bonifici;• il prelevamento delle restanti somme in contanti e <strong>la</strong>loro dis<strong>per</strong>sione in più rivoli di denaro di difficileindividuazione.L’attenzione degli inquirenti si concentrò quindi sul<strong>la</strong>convivente del capo dell’organizzazione e su di una società diRavenna, di cui <strong>la</strong> donna era l’unica socia ed il cui tenutariodelle scritture contabili risultava essere, ancora una volta, ilcommercialista di Messina.I primi accertamenti consentirono di rilevare come <strong>la</strong>donna -ufficialmente impiegata come o<strong>per</strong>atrice sco<strong>la</strong>stica -godesse, <strong>per</strong> due vie, di un rilevante patrimonio: direttamentedi beni immobili e mobili di lusso (tra cui una imbarcazione di12 metri); indirettamente delle rilevanti immobilizzazionimateriali riconducibili all’attivo patrimoniale del<strong>la</strong> società.La susseguente attività investigativa, principalmente dinatura bancaria, <strong>per</strong>mise di appurare come proprio in taledirezione fosse stato dirottato parte del denaro contante ecome anche <strong>la</strong> donna gravitasse nell’orbita dell’organizzazione,quale <strong>per</strong>sona deputata esclusivamente all’impiego in attivitàeconomiche dei proventi delittuosi conseguiti ovvero nel loro<strong>ricic<strong>la</strong>ggio</strong> in beni di lusso, di cui godeva unitamente al capodell’organizzazione.Sul<strong>la</strong> base degli elementi di prova acquisiti, l’A.G.procedente dispose:• il fallimento d’ufficio <strong>per</strong> quelle ditte <strong>per</strong> le quali non eraancora trascorso il termine di un anno dal<strong>la</strong> cessazionedell’attività, con <strong>la</strong> conseguente realizzazione del<strong>la</strong>fattispecie penale di bancarotta fraudolenta aggravata.Ciò in considerazione dei rilevanti prelevamenti didenaro contante che, di fatto, avevano sottratto risorsedall’attivo delle imprese ponendole in stato diinsolvenza <strong>per</strong> le obbligazioni tributarie;


558CASI PRATICI• l’adozione di misure caute<strong>la</strong>ri <strong>per</strong>sonali nei confronti diquelle <strong>per</strong>sone che risultavano essere i principali arteficidei fatti delittuosi, sia di associazione <strong>per</strong> delinquerefinalizzata al<strong>la</strong> bancarotta fraudolenta che al<strong>la</strong> frodefiscale che di <strong>ricic<strong>la</strong>ggio</strong>;• l’adozione di misure caute<strong>la</strong>ri reali sui beni e sul<strong>la</strong>società oggetto di <strong>ricic<strong>la</strong>ggio</strong>.Nel corso dell’esecuzione delle misure caute<strong>la</strong>ri si rinvennealtra documentazione attraverso <strong>la</strong> quale fu possibilesottoporre a sequestro:• due ulteriori società, una ubicata sul territorio nazionaleed un’altra nel<strong>la</strong> Repubblica di Malta, riconducibili alfratello del capo dell’organizzazione, nelle quali era statadirottata un’altra parte dei fondi illeciti;• un secondo nucleo di beni immobili di proprietà del<strong>la</strong>convivente del capo, il quale aveva materialmentefinanziato le o<strong>per</strong>azioni di acquisto.2. Caso n. 11: o<strong>per</strong>azione “Boss” (Italia)Le indagini presero l’avvio al fine di ricostruire l’interopatrimonio immobiliare e societario riconducibile ad un notoboss di “Cosa Nostra”.Nel corso di riscontri investigativi svolti presso diverseimprese emerse una non dichiarata attività di costruzione,paralle<strong>la</strong> a quel<strong>la</strong> ufficialmente esercitata, unitamente ad ungran numero di versamenti a favore delle società, costituiti daliquidità di provenienza extraziendale.L’ipotesi di impiego di fondi di provenienza illecita eraavvalorata dal<strong>la</strong> <strong>per</strong>sonalità criminale di alcuni <strong>per</strong>sonaggiemersi come prestanome di un noto malvivente, indiziati diassociazione <strong>per</strong> delinquere di stampo mafioso.Al termine dell’attività investigativa si accertò che:• <strong>la</strong> situazione patrimoniale dei soggetti, indicati qualiprestanome, presentava incrementi assolutamente


L’UTILIZZO DI IDENTITÀ FITTIZIE, DI DOCUMENTI FALSI E DI “PRESTANOME” 559inconciliabili col reddito dichiarato e con l’attività svolta;• le strutture economiche realizzate, gestite direttamentedai soggetti indagati, erano risultate lo strumento idoneoad occultare i proventi derivanti dalle attività illecitericonducibili al citato boss, come <strong>per</strong>altro confermatoda diversi col<strong>la</strong>boratori di giustizia.Al termine delle indagini, l’Autorità Giudiziaria inquirenteemise vari provvedimenti che portarono al sequestro di beni<strong>per</strong> un valore di oltre 150 miliardi di lire.3. Caso n. 12: o<strong>per</strong>azione “Deep Cleaning” (Italia)L’o<strong>per</strong>azione Deep Cleaning ebbe inizio nel 1993,allorquando, a seguito di segna<strong>la</strong>zione del<strong>la</strong> Direzione Centraledei Servizi Antidroga, un Reparto del Corpo allestìun’innovativa struttura “sotto co<strong>per</strong>tura” ex art. 12 quaterdel<strong>la</strong> legge 356/92, al fine di:• stabilire il contatto con una <strong>per</strong>icolosa organizzazionecriminale ca<strong>la</strong>brese dedita al traffico di stupefacenti ed al<strong>ricic<strong>la</strong>ggio</strong>;• avviare un canale di <strong>ricic<strong>la</strong>ggio</strong> simu<strong>la</strong>to attraverso unasocietà import/export, appositamente costituita dagliinvestigatori, che potesse giustificare, anchedocumentalmente, pagamenti effettuati verso l’estero eche <strong>la</strong>sciasse traccia inequivocabile delle transazionieffettuate;• identificare, oltre ai corrieri, il flusso del denaro, i beni ele attività appartenenti all’organizzazione criminale.Tale artico<strong>la</strong>to impianto o<strong>per</strong>ativo comportò, in parallelo,l’esecuzione di diverse o<strong>per</strong>azioni tecniche, servizi diosservazione e pedinamento, nonché video-fotoriproduzioni,e si estrinsecò, in partico<strong>la</strong>re, nell’effettuazione di consegne didenaro, da parte dell’anello terminale del<strong>la</strong> raccolta, al broker(cd. o<strong>per</strong>azioni di pick up).


560CASI PRATICINel corso dei predetti pick up, alcuni esponenti del sodaliziocriminale indagato consegnavano borse o valigie contenentibanconote usate, italiane o straniere, che, <strong>per</strong> il tramite del<strong>la</strong>società undercover appositamente costituita in Roma, venivanotrasferite in Colombia.L’o<strong>per</strong>azione consentì di:• accertare l’identità degli interlocutori degli agentisottoco<strong>per</strong>tura - due pluripregiudicati che costituivano iprincipali referenti dell’organizzazione criminale sul<strong>la</strong>piazza di Mi<strong>la</strong>no e dintorni - nonché di un fidatofiancheggiatore che aveva in uso gli uffici di una dellebasi o<strong>per</strong>ative del<strong>la</strong> cosca;• individuare, attraverso i contratti di telefonia dei cellu<strong>la</strong>riin uso ai pregiudicati, alcune delle società utilizzate <strong>per</strong>lo svolgimento dell’attività di <strong>ricic<strong>la</strong>ggio</strong>.Una volta individuati i vertici del sodalizio, paralle<strong>la</strong>menteall’attività di intercettazione telefonica in Lombardia ed inCa<strong>la</strong>bria venne quindi intensificata l’o<strong>per</strong>a di ricerca delle fontidi prova idonee a dimostrare l’illiceità dell’origine dell’ingentedisponibilità liquida accertata in capo al<strong>la</strong> cosca nell’ambitodel<strong>la</strong> predetta attività sottoco<strong>per</strong>tura.Basti pensare che con sole quattro consegne, i corrieriavevano recapitato banconote di un valore complessivosu<strong>per</strong>iore ai tredici miliardi di lire.Paralle<strong>la</strong>mente furono avviati accertamenti patrimoniali neiconfronti di numerosi soggetti riconducibili al sodaliziomafioso, che consentirono di individuare ulteriori societào<strong>per</strong>anti nel centro storico mi<strong>la</strong>nese riconducibili direttamenteal<strong>la</strong> cosca in argomento.In tale ambito si accertò, infatti, che l’organizzazione:• si era avvalsa di imprenditori incensurati con funzioni di“interfaccia” o di “prestanome” che, secondo caricheprestabilite, si erano ado<strong>per</strong>ati al fine di acquisire, gestireo comunque control<strong>la</strong>re numerose attività economiche;• aveva prediletto, quale settore commerciale di


L’UTILIZZO DI IDENTITÀ FITTIZIE, DI DOCUMENTI FALSI E DI “PRESTANOME” 561reimpiego, <strong>la</strong> gestione, in proprio e <strong>per</strong> conto terzi, dilocali pubblici in genere, compresi bar, ristoranti, selfservice, nonché autosaloni e garages, attività caratterizzatedal veloce ricircolo di capitale liquido e “pulito”;• aveva sfruttato connivenze con funzionari di diversiistituti di credito al fine di agevo<strong>la</strong>re e, nello stessotempo schermare, le diverse transazioni finanziarieillecite poste in essere.Sul<strong>la</strong> scorta di tale quadro probatorio, l’Autorità Giudiziariaemise una prima serie di decreti di sequestro di beni mobili edimmobili ex artt. 321 CPP e 12 sexies l. 356/92 <strong>per</strong> un valorecomplessivo di diversi miliardi di lire.Ma l’attività dei ma<strong>la</strong>vitosi non si fermò a questo punto.A distanza di pochi mesi dall’avvenuto sequestro, infatti, <strong>la</strong>società venne dichiarata fallita e, contestualmente, fu fattaoggetto di un’offerta di acquisto da parte di una societàmi<strong>la</strong>nese, apparentemente non legata all’organizzazionecriminale.In realtà, allo scopo di ricondurre i beni sequestrati nel<strong>la</strong>disponibilità del sodalizio criminale, i verticidell’organizzazione, avvalendosi di alcuni <strong>per</strong>sonaggi fidati e didiversi “prestanome”, avevano proceduto all’acquisizione diuna compagine di diritto elvetico a carattere anonimo confunzioni di capogruppo, attraverso <strong>la</strong> quale avevano effettuatoun complesso passaggio di quote societarie riconducibili a 20società di capitale italiane con triango<strong>la</strong>zione tra l’Italia, ilLussemburgo e <strong>la</strong> Svizzera.La strategia <strong>per</strong>seguita dal sodalizio tendeva, infatti, atornare in possesso dei beni sequestrati domiciliando all’esteroalcune strutture societarie e predisponendo un artifiziosocietario attestante il carattere del<strong>la</strong> simu<strong>la</strong>zione contrattualetra le parti, all’evidente fine di evitare che l’Autorità Giudiziariainquirente potesse intervenire con provvedimenti di sequestroe confisca sul patrimonio trasferito.Le finalità erano quelle di ottenere <strong>la</strong> massima dis<strong>per</strong>sione e


562CASI PRATICIframmentazione del<strong>la</strong> proprietà, <strong>per</strong> poter così impedire che ibeni fossero posti in re<strong>la</strong>zione con gli esponenti di verticedell’organizzazione e fosse in tal modo individuata <strong>la</strong>provenienza illecita del denaro utilizzato <strong>per</strong> gli investimenti.Nel corso delle indagini, che riuscirono a sventare iltentativo sopra descritto, emerse anche il ruolo di unimpiegato del Tribunale di Sorveglianza, che fungeva dainformatore dell’organizzazione.4. Caso n. 13: o<strong>per</strong>azione “Gang” (Australia)Membri di una gang di motociclisti fuori legge, <strong>per</strong> mezzo diun notaio, acquistavano proprietà utilizzando nomi dico<strong>per</strong>tura che venivano supportati anche mediante l’uso dipatenti, certificati di nascita e altri documenti di identità falsi.<strong>Il</strong> pagamento delle proprietà avveniva <strong>per</strong> mezzo di assegnitratti su un conto corrente, sul quale confluivano depositi dicontanti effettuati <strong>per</strong> importi inferiori a 10.000 dol<strong>la</strong>ri 1 . <strong>Il</strong>saldo re<strong>la</strong>tivo all’acquisto di tali proprietà, <strong>per</strong>ò, potevaavvenire anche mediante girata di assegni, di importo sempreinferiore ai 10.000 dol<strong>la</strong>ri, “acquistati” con denaro contante daricic<strong>la</strong>re.Un’altra modalità di pagamento riguardava l’impiego degli“utili” prodotti da beni immobili intestati a prestanome ed inrealtà riconducibili ai membri del<strong>la</strong> gang motociclisticafuorilegge.1 In base al Financial Transaction Reports Art del 1988, con decorrenza 1° luglio 1990 gliintermediari finanziari sono obbligati a comunicare all’Agenzia governativaAUSTRAC (Australian Transaction Reports And Analysis Centre), tra l’altro, tutte letransazioni che riguardano somme pari o su<strong>per</strong>iori a 10.000 dol<strong>la</strong>ri AUS, anche invaluta estera, effettuate all’interno del territorio del Paese.L’effettuazione di depositi <strong>per</strong> importi di volta in volta inferiori a tale sogliaconsente, quindi, ai soggetti interessati di eludere <strong>la</strong> previsione normativa innanziindicata.


L’UTILIZZO DI IDENTITÀ FITTIZIE, DI DOCUMENTI FALSI E DI “PRESTANOME” 5635. Caso n. 14: o<strong>per</strong>azione “G<strong>la</strong>ss” (America centro-meridionale)Un Financial Intelligence Unit nazionale scoprì uno schema dimovimentazione di fondi che coinvolgeva Nazioni delPacifico e del Sud America, nel quale i responsabiliutilizzavano nomi ed indirizzi falsi, allo scopo di impedire <strong>la</strong>ricostruzione dei legami che li univano al<strong>la</strong> criminalità.I responsabili erano soliti viaggiare molto di frequente, mamantenevano <strong>la</strong> base dei loro affari nel<strong>la</strong> nazione da cui ildenaro proveniva; inoltre facevano un gran numero dio<strong>per</strong>azioni di trasferimento internazionale di fondi attraversonormali o<strong>per</strong>atori bancari, ma avendo cura di evitare che dettetransazioni avessero caratteristiche tali da dover essere portateall’attenzione delle competenti autorità di vigi<strong>la</strong>nza. Ciò nonimpedì comunque di destare il sospetto del<strong>la</strong> banca, che decisedi informare delle o<strong>per</strong>azioni il Financial Intelligence Unitnazionale, il quale, a sua volta, passò il caso al<strong>la</strong> polizia, cheavviò un’indagine.Le o<strong>per</strong>azioni finanziarie continuarono anche negli anniseguenti, questa volta, <strong>per</strong>ò, continuamente monitorate dal<strong>la</strong>polizia, che seguiva con attenzione i movimenti del denaro edei soggetti coinvolti nelle o<strong>per</strong>azioni.Attraverso un fitto scambio di informazioni con altri Paesiemerse che altre forze di polizia asiatiche ed australianeavevano a<strong>per</strong>to delle indagini sul conto degli stessi soggetti <strong>per</strong>traffico di stupefacenti, ed in una circostanza avevano anche<strong>per</strong>quisito uno di essi mentre proveniva dallo stato di origine,trovandogli addosso banconote <strong>per</strong> circa 90.000 dol<strong>la</strong>ri.Attraverso un’attenta analisi delle informazioni raccolte, sigiunse all’identificazione del soggetto che dirigeva il traffico dieroina. Proseguendo nell’attività investigativa, fu intercettatoun carico di eroina occultato in un alcune sculture di vetrotrasportate <strong>per</strong> via aerea, grazie al quale fu individuato il luogoove l’organizzazione raccoglieva <strong>la</strong> sostanza stupefacente e necurava <strong>la</strong> distribuzione.


564CASI PRATICISuccessivamente fu sequestrato un altro carico distupefacente, questa volta trasportato via mare, tutti icomponenti dell’organizzazione furono tratti in arresto.6. Caso n. 15: o<strong>per</strong>azione “Patrick” (America meridionale)Un cittadino sudamericano faceva parte di unaorganizzazione criminale dedita al traffico di eroina e cocaina edepositava i proventi del<strong>la</strong> propria attività illecita in un contocorrente acceso in una nazione europea, dopo aver convertitoil contante in assegni bancari.A seguito di un’indagine condotta dalle forze di polizia diuna nazione europea diversa da quel<strong>la</strong> in cui era stato a<strong>per</strong>to ilconto, il soggetto fu tratto in arresto <strong>per</strong> traffico distupefacenti. Egli aveva comunque considerato i rischi del<strong>la</strong>propria attività illecita ed aveva precedentemente trasferito unaparte delle proprie disponibilità in un altro conto acceso nel<strong>la</strong>nazione ove sarebbe stato successivamente tratto in arresto.Prima di ciò aveva ancora una volta spostato il danaro su diun terzo conto costituito utilizzando documenti falsi edun’altra banca o<strong>per</strong>ante nel<strong>la</strong> stessa nazione.Egli aveva comunque dato a sua moglie il potere di o<strong>per</strong>aresul conto in sua vece, ed il mese successivo all’arresto <strong>la</strong> donnaritirò l’intero ammontare depositato e tentò di nasconderel’origine illecita del danaro depositandolo sul conto di unasocietà di proprietà di un complice. L’espediente ebbesuccesso e l’azione di confisca che seguì l’arresto non potécolpire anche tali somme.<strong>Il</strong> soggetto fu quindi arrestato una seconda volta dopopochi anni <strong>per</strong> traffico di stupefacenti, questa volta nel<strong>la</strong> suanazione di origine, in Sud America.Nel frattempo in Europa le somme in precedenza occultateerano state sco<strong>per</strong>te grazie ad ulteriori indagini finanziarie cheavevano portato anche al<strong>la</strong> condanna in contumacia del<strong>la</strong>moglie e del suo complice <strong>per</strong> <strong>ricic<strong>la</strong>ggio</strong> e <strong>per</strong> avere


L’UTILIZZO DI IDENTITÀ FITTIZIE, DI DOCUMENTI FALSI E DI “PRESTANOME” 565depositato il danaro sul conto di una società appositamentecostituita <strong>per</strong> tali finalità. Una terza <strong>per</strong>sona fu inoltrecondannata <strong>per</strong> aver favorito i due nel<strong>la</strong> vendita delle azionidel<strong>la</strong> società che era servita <strong>per</strong> fornire una parvenza di legalitàall’o<strong>per</strong>azione di <strong>ricic<strong>la</strong>ggio</strong>.


CAPITOLO VLO SFRUTTAMENTO DELLE DIFFERENZE TRA LELEGISLAZIONI INTERNAZIONALIL’esistenza di differenti giurisdizioni mondiali offre aicriminali <strong>la</strong> possibilità di sfruttare le differentirego<strong>la</strong>mentazioni concernenti il segreto bancario, le modalitàed i presupposti di identificazione e segna<strong>la</strong>zione, <strong>la</strong>legis<strong>la</strong>zione fiscale, i requisiti <strong>per</strong> <strong>la</strong> creazione di società, lerestrizioni <strong>per</strong> l’utilizzo del contante.Quanto più il ricic<strong>la</strong>tore riesce a rendere difficoltoso il<strong>la</strong>voro degli investigatori nel<strong>la</strong> ricerca delle prove del legametra il criminale ed i suoi patrimoni, tanto più le indagini delleforze di polizia rischiano di non avere successo.La mancanza di familiarità con le legis<strong>la</strong>zioni di altri Paesi,<strong>la</strong> difficoltà incontrate con le lingue straniere, <strong>la</strong> minoredisponibilità di informazioni ed il rilevante costo delle indaginicondotte all’estero sono elementi che spesso risultano in gradodi pregiudicare <strong>la</strong> buona riuscita delle indagini.Anche quando talune giurisdizioni sono ben predispostenel fornire assistenza alle forze di polizia di altri Paesi, <strong>la</strong>generale lentezza delle indagini condotte in terra stranieraconferisce un indubbio vantaggio ai ricic<strong>la</strong>tori, che possonosfruttare i ritardi derivanti da tale situazione <strong>per</strong> confondereulteriormente il quadro investigativo.La crescente globalizzazione dei servizi finanziari comportainoltre che i criminali possono facilmente trasferire fondi daun Paese all’altro a costi molto bassi, incrementandosensibilmente l’onerosità ed il tempo necessari <strong>per</strong> <strong>la</strong>conduzione delle indagini.Tale circostanza rende ulteriormente importante losviluppo dello scambio di informazioni tra i F.I.U. dei diversi


568CASI PRATICIPaesi, così come i casi di seguito illustrati sono in grado didocumentare.1. Caso n. 16: o<strong>per</strong>azione “Europa 2” (Italia)L’o<strong>per</strong>azione di servizio, sviluppata da un Reparto delCorpo su delega del<strong>la</strong> competente Procura DistrettualeAntimafia, si pose lo scopo di individuare i canali finanziariutilizzati <strong>per</strong> il compimento di o<strong>per</strong>azioni di <strong>ricic<strong>la</strong>ggio</strong> alivello internazionale da parte di alcuni importanti c<strong>la</strong>nca<strong>la</strong>bresi, che si erano avvalsi, in precedenza, dell’o<strong>per</strong>ato diun <strong>per</strong>icoloso malvivente noto alle forze di polizia <strong>per</strong> ildeterminante apporto fornito nel ripulire ingenti capitaliriconducibili alle cosche.Tale soggetto, infatti, ricorrendo anche ad es<strong>per</strong>ti brokers,alcuni dei quali con precedenti <strong>per</strong> <strong>ricic<strong>la</strong>ggio</strong>, aveva acquisitoil controllo di diverse società finanziarie, attraverso cuiavevano “pilotato”, dall’Italia, diverse o<strong>per</strong>azioni finanziarieestero su estero.I punti maggiormente qualificanti dell’indagine possonoessere individuati:• nell’enormità delle movimentazioni finanziarie rilevate,che furono ricostruite analiticamente in base ai contratti,ai fax ed al<strong>la</strong> documentazione finanziaria e bancariaacquisita nel corso di diverse <strong>per</strong>quisizioni. Laquantificazione complessiva dei flussi, pari a complessivi48.200 miliardi di lire, fu determinata sul<strong>la</strong> base degliimporti rilevati dai predetti documenti e rapportati alfixing delle rispettive valute nel <strong>per</strong>iodo in cui leo<strong>per</strong>azioni avevano avuto luogo;• nell’identificazione dei canali bancari, cioè dei vari conticorrenti facenti capo alle società gestite dal malviventepresso banche o<strong>per</strong>anti in Austria, Svizzera, Bahamas,ex Yugos<strong>la</strong>via e Russia, <strong>per</strong> i quali furono avanzateapposite rogatorie;


LO SFRUTTAMENTO DELLE DIFFERENZE TRALE LEGISLAZIONI INTERNAZIONALI569• nelle modalità di individuazione ed identificazione deibrokers finanziari e dei faccendieri utilizzati dal<strong>la</strong>organizzazione criminale al fine di poter scegliere lemigliori forme di investimento delle ingenti somme didenaro da ricic<strong>la</strong>re.A tale scopo i citati brokers utilizzavano sia le proprieconoscenze professionali che quelle <strong>per</strong>sonali, le quali ultime<strong>per</strong>mettevano loro di interloquire direttamente con i massimiesponenti di istituzioni bancarie, finanziarie e commercialiestere.I preliminari accertamenti svolti consentirono di appurareche il criminale era riuscito, attraverso l’acquisto di quotesocietarie e facendosi ri<strong>la</strong>sciare apposite procure, ad acquisire ilcontrollo effettivo d diverse società o<strong>per</strong>anti in Venezia eBologna, attraverso le quali poneva in essere o<strong>per</strong>azioni di<strong>ricic<strong>la</strong>ggio</strong> <strong>per</strong> importi rilevantissimi, assolutamentesproporzionati rispetto alle potenzialità economicopatrimonialirisultanti dai bi<strong>la</strong>nci e dalle dichiarazioni ai finidelle imposte dirette e dell’I.V.A.L’indagine si articolò in diversi filoni, ciascuno dei qualiriguardante una specifica o<strong>per</strong>azione finanziaria ocommerciale.Un primo filone consentì di ricostruire le fasi di unatransazione che aveva visto il gruppo societario acquistare,attraverso una delle società control<strong>la</strong>te, una partita di rublirussi <strong>per</strong> l’equivalente di due miliardi di dol<strong>la</strong>ri statunitensi,pari a 2.831 miliardi di lire.La valuta russa era offerta da una banca di Mosca <strong>per</strong> contodi venditori ad essa collegati, i quali non si palesarono in talefase del<strong>la</strong> trattativa.Le condizioni dell’o<strong>per</strong>azione che rego<strong>la</strong>vano lo scambiodei dol<strong>la</strong>ri contro i rubli da “banca a banca”, prevedevano unpiano di trasferimento in diverse tranche. <strong>la</strong> prima diventicinque milioni di dol<strong>la</strong>ri, <strong>la</strong> seconda di cento, <strong>la</strong> terza e lesuccessive di centoventicinque milioni ciascuna.


570CASI PRATICILa procedura si artico<strong>la</strong>va nelle seguenti fasi:• firma e trasmissione di un currency excange contract tra leparti;• a<strong>per</strong>tura di un conto intestato al compratore presso <strong>la</strong>citata banca moscovita ad o<strong>per</strong>a del venditore, su cuieffettuare un accredito condizionato dei rubli;• indicazione da parte del<strong>la</strong> banca moscovita, su incaricodei suoi venditori, di un conto di questi ultimi, accesopresso una banca europea, su cui accreditare i dol<strong>la</strong>ri;• presentazione di una garanzia da parte del<strong>la</strong> banca delcompratore <strong>per</strong> il buon esito del<strong>la</strong> trattativa.Nel momento in cui <strong>la</strong> banca europea del venditore avessedato conferma al<strong>la</strong> banca moscovita del<strong>la</strong> disponibilità deidol<strong>la</strong>ri, il compratore avrebbe potuto ritirare i rubli.Le indagini consentirono di rilevare anche il window time,letteralmente tempo finestra, ossia il breve termine entro ilquale i fondi dovevano essere accreditati nei rispettivi conticorrenti, tramite l’utilizzo del circuito telematico interbancario.Un secondo filone di indagine portò al<strong>la</strong> ricostruzione dellefasi di una o<strong>per</strong>azione che vedeva i soggetti indagati qualiacquirenti, attraverso <strong>la</strong> intermediazione di una delle societàcoinvolte, di una partita di marchi tedeschi contro dol<strong>la</strong>ristatunitensi, <strong>per</strong> un importo pari all’equivalente di cinquantamiliardi di marchi, pari a 37.593 miliardi di lire.Le condizioni del<strong>la</strong> transazione prevedevano l’invio, daparte del compratore, di una proposta di acquisto (R.W.A.),con le proprie coordinate bancarie, al<strong>la</strong> quale doveva seguire <strong>la</strong>successiva trasmissione, da parte del venditore, del<strong>la</strong> re<strong>la</strong>tivaaccettazione (R.W.A.D.), completa delle rispettive coordinatebancarie.


LO SFRUTTAMENTO DELLE DIFFERENZE TRALE LEGISLAZIONI INTERNAZIONALI571La procedura prevedeva, altresì, <strong>la</strong> conferma da parte del<strong>la</strong>banca del venditore, con sede a Malmoe, attraverso uno swift 1condizionato (procedura elettronica di trasferimento bancariodei fondi) dell’impegno <strong>per</strong> <strong>la</strong> vendita di marchi tedeschiDi seguito <strong>la</strong> banca del compratore, con sede a Ginevra, siimpegnava a spostare i dol<strong>la</strong>ri statunitensi presso il conto delvenditore, dopodiché <strong>la</strong> banca di quest’ultimo avrebbetrasferito i marchi sul conto del compratore.Per tale o<strong>per</strong>azione furono acquisiti degli ordini dipagamento (irrevocable payment order) a favore degli intermediaridell’acquirente e del venditore.<strong>Il</strong> piano di trasferimento giornaliero dei fondi prevedeva,<strong>per</strong> il primo giorno, una tranche di dieci milioni di Usd, <strong>per</strong> ilsecondo di cinquanta milioni, <strong>per</strong> il terzo ed i successivi dicento milioni di Usd.Un terzo filone di indagine <strong>per</strong>mise di ricomporre le fasi dialcune trattative concernenti l’acquisto di pesetas spagnolecontro l’equivalente di un miliardo di Usd, pari a 1.216 miliardidi lire italiane.1 Acronimo di Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication, detta proceduranacque nei primi anni settanta come supporto al corrispondent banking internazionale,assicurando:– una rete interbancaria sicura e qualitativamente affidabile;– messaggi standardizzati, quindi e<strong>la</strong>borabili automaticamente, riguardanti leo<strong>per</strong>azioni con l’estero <strong>la</strong> cui tipologia si è via via ampliata nel corso degli anni.Gli alti standard qualitativi del<strong>la</strong> rete ed i vantaggiosi costi di utilizzo hanno resoSWIFT, nel tempo, lo strumento di comunicazione più utilizzato nelle transazioniinternazionali anche da parte delle banche italiane.La procedura si propone attualmente non solo come “trasportatore” di messaggiall’interno di un’area o<strong>per</strong>ativa “delimitata”, ma come fornitore fi prodotti a valoreaggiunto, in quanto:– sono ormai numerosi i Paesi in cui i sistemi di compensazione vengono gestititramite SWIFT;– essa offre l’interlinking tra banche centrali nel sistema Target;– anche il sistema Euroclearing si avvale di SWIFT <strong>per</strong> <strong>la</strong> compensazione ed icollegamenti tra i partecipanti.<strong>Il</strong> sistema è gestito da una coo<strong>per</strong>ativa <strong>per</strong> azioni di diritto belga con sede a LaHulpe, nei pressi di Bruxelles, ed è presieduta interamente dalle banche aderenti.


572CASI PRATICIAnche in questo caso l’o<strong>per</strong>azione prese l’avvio da unadelle società “filtro”, che si presentava al<strong>la</strong> società spagno<strong>la</strong>venditrice del<strong>la</strong> valuta nelle vesti di intermediaria di unanonimo acquirente.Gli accordi prevedevano, dopo l’invio dell’offerta da partedel venditore, <strong>la</strong> fissazione di un incontro in Ginevra pressoun istituto bancario da concordare <strong>per</strong> stabilire e confermarel’importo delle singole tranches, risultate essere pari a lire centomilioni di Usd cadauna.La procedura di scambio stabilita era quel<strong>la</strong> cd. “cheque tocheque”, con preliminare vicendevole invio di copia dei titoli giàemessi dal compratore e dal venditore e successivadimostrazione del<strong>la</strong> evidenza dei fondi da parte delle rispettivebanche durante il window-time.I funzionari bancari avrebbero poi proceduto a portare atermine <strong>la</strong> o<strong>per</strong>azione.Con un quarto filone di indagine furono ricostruiti imomenti di una o<strong>per</strong>azione di compravendita di dinari libicicontro Usd, <strong>per</strong> un valore di novecento milioni di dinari, pari a4.597 miliardi lire italiane.L’organizzazione criminale era intenzionata al<strong>la</strong> venditadel<strong>la</strong> valuta libica attraverso alcuni brokers finanziari di Roma,quali si avvalevano, come base logistica, degli uffici di unasocietà romana o<strong>per</strong>ante nel commercio con Paesi medioorientali.La valuta libica era stata offerta ad una società canadese,con <strong>la</strong> quale era stato redatto un contratto che prevedeva iltrasferimento delle banconote da una banca egiziana, <strong>per</strong> iltramite di una propria filiale di Ginevra, che avrebbe dovutofornire il “counting and autentication certificate” (certificato diconteggio ed autenticità) re<strong>la</strong>tivo alle banconote oggettodell’accordo.Le investigazioni portarono anche all’individuazione dellecoordinate dei conti correnti bancari (allocati in Svizzera, inCanada e nelle Bahamas) ove sarebbero state accreditate, a


LO SFRUTTAMENTO DELLE DIFFERENZE TRALE LEGISLAZIONI INTERNAZIONALI573mezzo ordine irrevocabile di pagamento (irrevocable pay order), lecommissioni spettanti agli intervenuti nel<strong>la</strong> o<strong>per</strong>azione.Un quinto segmento di indagine riguardò una o<strong>per</strong>azioneche vedeva i soggetti indagati interessati all’acquisto di unacollezione privata di diamanti di 5<strong>03</strong> carati del valore diquattordici milioni di Usd, pari a circa 16,5 miliardi di lire.I preziosi venivano offerti da un avvocato belga, <strong>per</strong> contodi una società o<strong>la</strong>ndese, ad una società di Vaduz control<strong>la</strong>ta dauna delle imprese italiane gestite dall’organizzazione.Un altro filone del<strong>la</strong> attività di servizio delineò le fasi di unatrattativa finalizzata all’acquisto di centoventi tonnel<strong>la</strong>temetriche di oro in lingotti, <strong>per</strong> un valore di un miliardo etrecentomilioni di Usd, pari a 1.951 miliardi di lire.I soggetti indagati o<strong>per</strong>avano nel<strong>la</strong> veste di acquirenti del<strong>la</strong>partita di oro in esame, <strong>la</strong> quale era stata offerta loro, grazieal<strong>la</strong> attività di intermediazione di un consulente finanziario diRoma con precedenti di polizia <strong>per</strong> <strong>ricic<strong>la</strong>ggio</strong>, da una societào<strong>per</strong>ante in Belize e Sud Africa, che si era impegnata aconsegnare il metallo prezioso in dodici tranches mensili di circadieci tonnel<strong>la</strong>te metriche ciascuna.<strong>Il</strong> contratto prevedeva:• l’invio di una lettera di intenti del compratore,controfirmata da una top bank;• l’accensione di un conto bancario cointestato alvenditore ed al compratore, sul quale quest’ultimoavrebbe dovuto effettuare il deposito dell’importopattuito.Da tale conto sarebbe, poi avvenuto un trasferimentoelettronico condizionato di fondi presso un’altra banca, cheavrebbe dovuto notificare al venditore l’esistenza di un creditoa suo favore.Gli importi del trasferimento sarebbero divenuti disponibiliallorquando <strong>la</strong> banca avvisante avesse garantito, a sua volta,l’evidenza dei fondi.


574CASI PRATICIA partire da tale momento il venditore avrebbe iniziato aconsegnare il metallo prezioso.2. Caso n. 17: o<strong>per</strong>azione “Russian” (Italia)L’o<strong>per</strong>azione fu originata da un controllo fiscale condottoda un Reparto del Corpo nei confronti delle societàamministrate da un cittadino russo, attraverso le quali era statarealizzata un’evasione fiscale <strong>per</strong> diverse decine di miliardi dilire <strong>per</strong>petrata con l’emissione di fatture <strong>per</strong> o<strong>per</strong>azioniinesistenti.Le indagini di polizia giudiziaria, avviate a seguitodell’emersione dei primi gravi illeciti di natura fiscale,consentirono di portare allo sco<strong>per</strong>to un’organizzazionecriminale resasi responsabile del <strong>ricic<strong>la</strong>ggio</strong> di denaro sporcoproveniente dai traffici illeciti <strong>per</strong>petrati dal<strong>la</strong> mafia russa e delloro parziale reimpiego nell’economia legale, mediantel’utilizzo delle imprese gestite dal cittadino russo.In tale contesto gli investigatori accertarono anche l’omessasegna<strong>la</strong>zione, da parte di un istituto di credito, di o<strong>per</strong>azionisospette ai fini del <strong>ricic<strong>la</strong>ggio</strong> <strong>per</strong> diversi miliardi di lire, con <strong>la</strong>denuncia <strong>per</strong> concorso in <strong>ricic<strong>la</strong>ggio</strong> di un o<strong>per</strong>atore bancarioche eseguiva le transazioni illecite su disposizionedell’imprenditore straniero.L’aspetto sicuramente più interessante del servizio ècostituito dall’individuazione delle tecniche di <strong>ricic<strong>la</strong>ggio</strong>adottate dal criminale e dai suoi col<strong>la</strong>boratori attraverso lesocietà ed i numerosi conti correnti bancari che era in grado digestire direttamente o <strong>per</strong> interposta <strong>per</strong>sona.Le tecniche adottate furono principalmente quattro.Schema n. 1: o<strong>per</strong>azione triango<strong>la</strong>re fittizia.Un’impresa siberiana aveva stipu<strong>la</strong>to un contratto con unasocietà ir<strong>la</strong>ndese, in seguito risultata non o<strong>per</strong>ativa, <strong>per</strong> <strong>la</strong>fornitura di un impianto industriale.


LO SFRUTTAMENTO DELLE DIFFERENZE TRALE LEGISLAZIONI INTERNAZIONALI575L’impresa ir<strong>la</strong>ndese, a sua volta, aveva sottoscritto uncontratto analogo con una società italiana <strong>per</strong> <strong>la</strong> progettazionee <strong>la</strong> fornitura all’impresa siberiana dell’impianto industrialecommissionato da quest’ultima. L’impresa ir<strong>la</strong>ndese, in taleo<strong>per</strong>azione, era stata rappresentata dal criminale russo, qualefirmatario del contratto.Interpel<strong>la</strong>te in proposito, le Autorità valutarie del<strong>la</strong> Russiaaccertarono che l’impianto industriale re<strong>la</strong>tivo al contrattostipu<strong>la</strong>to tra l’impresa siberiana e quel<strong>la</strong> ir<strong>la</strong>ndese non era maistato consegnato in Siberia, ma ciò nonostante <strong>la</strong> societàsiberiana aveva comunque provveduto a trasferire all’impresair<strong>la</strong>ndese, mediante bonifici bancari, somme di denaro pari acirca 3.000.0000 di dol<strong>la</strong>ri U.S.A., a titolo di pagamentodell’o<strong>per</strong>azione.Alcuni estratti conto sequestrati in Italia all’interno di unacassetta di sicurezza del malvivente russo consentirono quindidi dimostrare che il denaro era stato in seguito trasferito su unconto acceso in Lussemburgo a nome del<strong>la</strong> stessa societàir<strong>la</strong>ndese.Gli accertamenti bancari eseguiti sui conti intestati alcriminale ed alle sue aziende hanno <strong>per</strong>misero di rilevare che i3.000.000 di dol<strong>la</strong>ri erano stati poi girati sui predetti contiitaliani e da qui, mediante le stesse imprese, reimpiegatinell’economia legale tramite o<strong>per</strong>azioni commerciali rego<strong>la</strong>ri,completando in tal modo l’o<strong>per</strong>azione di “ripulitura” deiproventi illeciti.Ulteriore documentazione sequestrata, dimostrò che <strong>la</strong> falsao<strong>per</strong>azione triango<strong>la</strong>re descritta era stata seguita, <strong>per</strong> conto delcittadino russo, da un altro malvivente russo di origine greca,già noto all’Interpol ed indagato in Belgio <strong>per</strong> i reati diassociazione a delinquere e <strong>ricic<strong>la</strong>ggio</strong>.Nel<strong>la</strong> sopra descritta o<strong>per</strong>azione furono denunciati, tra glialtri, il direttore del<strong>la</strong> società siberiana, il “gestore” del contobancario lussemburghese e l’amministratore unico del<strong>la</strong> societàitaliana che avrebbe dovuto fornire l’impianto industriale


576CASI PRATICIall’impresa ir<strong>la</strong>ndese, il quale aveva <strong>per</strong>cepito, quale compenso<strong>per</strong> l’illecita o<strong>per</strong>azione, circa 150 milioni di lire, accreditate suun conto bancario acceso a suo nome presso una bancasvizzera.Schema n. 2: simu<strong>la</strong>ta vendita di rottami ferrosi e sospetto traffico diarmi.Un’impresa belga, amministrata da un malvivente russonoto a diverse polizie europee, aveva emesso diverse fatturenei confronti di una delle società amministrate dal cittadinorusso oggetto di indagine in Italia, in re<strong>la</strong>zione ad un presuntonoleggio di navi utilizzate <strong>per</strong> il trasporto di rottami ferrosi,asseritamene acquistati dall’impresa italiana da una societàucraina.I contatti assunti al riguardo con gli organi investigativiesteri (in partico<strong>la</strong>re ucraini e belgi) consentirono di rilevareche:• i rottami ferrosi non erano stati realmente acquistatidal<strong>la</strong> società italiana;• le fatture emesse dal<strong>la</strong> società belga (ad eccezione diuna) non comparivano nel<strong>la</strong> contabilità dell’impresaemittente.Ciò nonostante, l’impresa italiana aveva comunquerego<strong>la</strong>rmente effettuato il pagamento dell’o<strong>per</strong>azione,trasferendo il denaro su conti bancari accesi in Lussemburgoed intestati al<strong>la</strong> società belga o ad imprese residenti in paradisifiscali.Tra queste ultime figuravano, tra l’altro, due società (unaresidente nelle Isole Marshall, le seconda nelle Isole VerginiBritanniche) riconducibili al cittadino russo amministratoredel<strong>la</strong> società belga prima indicata, entrambe note a diversepolizie europee come imprese utilizzate dal<strong>la</strong> mafia russa <strong>per</strong>o<strong>per</strong>azioni di <strong>ricic<strong>la</strong>ggio</strong>.La similitudine di elementi riscontrati nell’o<strong>per</strong>azione inesame e quelli re<strong>la</strong>tivi al<strong>la</strong> vicenda ascrivibile ad un altro


LO SFRUTTAMENTO DELLE DIFFERENZE TRALE LEGISLAZIONI INTERNAZIONALI577mafioso russo, arrestato alcuni mesi prima dal<strong>la</strong> D.I.A.,indussero gli investigatori a ritenere il fondato sospetto che ilfalso acquisto di rottami ferrosi da parte del<strong>la</strong> italiana societàitaliana, oltre ad aver realizzato una vera e propria “ripulituradi proventi illeciti”, potesse anche aver nascosto un traffico diarmi, così come emerso nell’altra indagine.Nelle due attività investigative emergevano, infatti, iseguenti elementi di collegamento:• l’appartenenza di tutti i soggetti coinvolti nelle duevicende al<strong>la</strong> stessa cosca criminale appartenente al<strong>la</strong>mafia russa;• <strong>la</strong> simu<strong>la</strong>zione, in entrambe le o<strong>per</strong>azioni, del<strong>la</strong> venditadi rottami ferrosi provenienti dall’Ucraina, nonché,l’indicazione quale <strong>la</strong> destinazione ufficiale del carico, diporti italiani del<strong>la</strong> costiera adriatica (Ancona e Veneziain un caso, Monfalcone e Venezia nel secondo);• le dichiarazioni di una ex dipendente del cittadino russoresidente in Italia – risultata estranea all’attivitàdelittuosa del suo datore di <strong>la</strong>voro – secondo le quali ilmalvivente era solito recarsi molto spesso a Venezia <strong>per</strong>seguire <strong>per</strong>sonalmente gli arrivi dei carichi di rottamiferrosi, incontrandosi sul posto con i suoi clienti e/ofornitori russi.Sul<strong>la</strong> base di tali elementi il Reparto ipotizzò <strong>per</strong>tanto che ipagamenti effettuati su conti bancari accesi in Lussemburgopotessero anche in questo caso riferirsi al<strong>la</strong> vendita di armi daparte del<strong>la</strong> mafia russa, <strong>la</strong> quale, attraverso tale sistema,avrebbe provveduto contestualmente al <strong>ricic<strong>la</strong>ggio</strong> del profittoillecito conseguito.Schema n. 3: fatturazione <strong>per</strong> o<strong>per</strong>azioni inesistenti con imprese russe.In questo schema di <strong>ricic<strong>la</strong>ggio</strong> le imprese italianeamministrate dal cittadino russo emettevano ed utilizzavanofatture <strong>per</strong> o<strong>per</strong>azioni inesistenti in accordo con varie societàrusse.


578CASI PRATICILe indagini eseguite in Russia dimostrarono trattarsi divendite ed acquisti fittizi di beni di diversa natura (ferro,mobili ed altro).A fronte delle false vendite furono comunque individuatibonifici di pagamento provenienti dal<strong>la</strong> Russia ed accreditatisui conti accesi in Lussemburgo ed intestati, in buona parte,all’impresa ir<strong>la</strong>ndese di cui allo schema 1 o all’impresaresidente nelle Isole Marshall di cui allo schema 2.Anche in questo caso i pagamenti effettuati dietrol’apparente “giustificazione” dell’o<strong>per</strong>azione commercialeavevano lo scopo di ripulire il denaro sporcodell’organizzazione criminale, dando una parvenza di legalità alloro impiego e trasferimento da un conto bancario all’altro.Schema n. 4: ripulitura e reimpiego dei proventi illeciti, frode edevasione fiscaleIn questo schema di <strong>ricic<strong>la</strong>ggio</strong> un’impresa italiana avevaemesso una fattura <strong>per</strong> o<strong>per</strong>azioni inesistenti, del valore didiverse centinaia di milioni di lire, nei confronti del<strong>la</strong> societàir<strong>la</strong>ndese già comparsa negli schemi precedenti.A fronte di tale fattura, <strong>la</strong> società ir<strong>la</strong>ndese aveva effettuatoun pagamento dal conto acceso a nome del<strong>la</strong> società italianapresso una banca lussemburghese, trasferendovi <strong>la</strong> sommariportata sul documento fiscale falso.Dopo breve tempo, <strong>la</strong> società italiana aveva emesso unanota di credito nei confronti di quel<strong>la</strong> ir<strong>la</strong>ndese di importo paria quello del versamento, in annul<strong>la</strong>mento del<strong>la</strong> precedentefattura di vendita.All’emissione del<strong>la</strong> nota di credito non era <strong>per</strong>ò corrisposta<strong>la</strong> restituzione del denaro versato sui conti del<strong>la</strong> società italianada parte di quel<strong>la</strong> ir<strong>la</strong>ndese, facendo sì che l’impresa italianaottenesse un duplice vantaggio:• il reimpiego dei proventi illeciti in attività economichelegali, mediante o<strong>per</strong>azioni di acquisto rego<strong>la</strong>ri;• una ulteriore fattispecie di evasione fiscale, avendo


LO SFRUTTAMENTO DELLE DIFFERENZE TRALE LEGISLAZIONI INTERNAZIONALI579annul<strong>la</strong>to, con l’emissione del<strong>la</strong> nota di credito, unafattura che, seppur falsa, in contabilità risultava essereuna vendita, e quindi un ricavo imponibile ai fini delleimposte dirette.Di conseguenza, avendo reso neutra l’o<strong>per</strong>azione, era statoomesso anche il versamento del<strong>la</strong> re<strong>la</strong>tiva imposta.3. Caso n. 18: o<strong>per</strong>azione “Forziere” (Italia)Un insospettabile professionista di Catania, incensurato,fungeva da ricic<strong>la</strong>tore del c<strong>la</strong>n catanese di “Cosa Nostra”facente capo ad un noto boss mafioso siciliano, con l’incaricodi movimentare, sui mercati internazionali, gli ingenti capitaliprovenienti dalle attività illecite dell’organizzazione, al fine didissimu<strong>la</strong>rne l’origine illecita e di reinvestirli in titoli esteri.Al ricic<strong>la</strong>tore, in partico<strong>la</strong>re, era stato attribuito unospecifico mandato che gli conferiva ampi poteri, in virtù del<strong>la</strong>sua ottima conoscenza delle procedure e degli strumentifinanziari più complessi. Lo stesso intratteneva rapportid’affari con <strong>per</strong>sonaggi di alto livello e di diverse nazionalità,viaggiando, tra l’altro, da Catania a Roma, Mi<strong>la</strong>no, Lugano,Montecarlo e Nizza e movimentando somme di denarodell’ordine di centinaia di miliardi di lire mediante “transfer”telematici denominati “conditional swift”’.Un’accurata e capil<strong>la</strong>re attività investigativa, condotta conl’ausilio di indagini anche tecniche, <strong>per</strong>metteva di individuare ilcanale di <strong>ricic<strong>la</strong>ggio</strong> ove confluivano i rilevanti flussi finanziariin argomento.La rete di <strong>ricic<strong>la</strong>ggio</strong>, creata attraverso l’utilizzo di strumentibancari internazionali quali lettere di credito, (Stand by Letter ofCredit) e lettere di garanzia di banche primarie (Primary Bank


580CASI PRATICIGuarantee: P.B.G.) 2 , può essere sinteticamente schematizzatanel seguente modo:a. avuto il mandato dall’associazione criminale, sotto forma diprocura speciale ad agire sulle disponibilità dei capitalidell’organizzazione, custoditi in una banca svizzera, il“mediatore”, anche al fine di non comparire di <strong>per</strong>sona inalcune fasi delle transazioni, si rivolgeva ad una societàinternazionale di management, allo scopo di acquistare <strong>la</strong>proprietà di una società fittizia e di scarso valore, giàesistente, acquisendone le azioni;b. detta società, <strong>per</strong> il tramite di una importante società diintermediazione finanziaria internazionale, creava una “jointventure” che, conformemente al proprio oggetto sociale,iniziava specifiche trattative rivolte a:– re<strong>per</strong>ire sul mercato i P.B.G. (Primary Bank Guarantee);– individuare una “società ombra”, disposta ad effettuare,dietro compenso, o<strong>per</strong>azioni finanziarie fittizie;c. <strong>la</strong> finanziaria di intermediazione (agenzia di merchantbanking) iniziava ad o<strong>per</strong>are sul mercato <strong>per</strong> l’acquisto delleP.B.G. da società o da singoli investitori ovvero da unaprimary bank disposta ad emettere i titoli medesimi;d. re<strong>per</strong>ite le necessarie P.B.G., l’o<strong>per</strong>azione si sviluppava nelseguente modo:– <strong>la</strong> società ombra chiedeva al<strong>la</strong> joint venture di acquistareP.B.G. ad un valore <strong>per</strong>centuale inferiore rispetto a2 Le P.B.G. sono titoli atipici e, in partico<strong>la</strong>re, lettere di garanzia, emesse da istituti dicredito commerciali definiti primari in base a graduatorie non ufficiali, predisposteda agenzie specializzate statunitensi.Attraverso le P.B.G., <strong>la</strong> banca emittente garantisce l’adempimento diun’obbligazione con <strong>la</strong> sua solidità economica ed il suo prestigio, a fronte di undeposito o di controgaranzie ovvero di una commissione.<strong>Il</strong> prezzo delle P.B.G. normalmente oscil<strong>la</strong>, a seconda del<strong>la</strong> “credibilità” del soggettoemittente, dal 25% al 50% del valore nominale.Esiste un mercato non ufficiale di tali titoli, che hanno un costo re<strong>la</strong>tivamentecontenuto <strong>per</strong>ché, in realtà, non comportano un reale movimento di cassa masoltanto un impegno finanziario.


LO SFRUTTAMENTO DELLE DIFFERENZE TRALE LEGISLAZIONI INTERNAZIONALI581quello nominale (nel caso concreto, veniva richiestol’acquisto dei titoli all’ 86% del valore facciale);– il ricic<strong>la</strong>tore, nel frattempo, provvedeva a far affluire suiconti del<strong>la</strong> società ombra i fondi necessari <strong>per</strong> il<strong>per</strong>fezionamento dell’o<strong>per</strong>azione di acquisto dei titoli. Intale contesto, venivano movimentati i conti cifrati dibanche estere, sui quali erano stati preventivamentedepositati i fondi da ricic<strong>la</strong>re e, al fine di far <strong>per</strong>dere letracce del denaro, venivano organizzati successivitrasferimenti di capitali tra banche diverse “bank tobank”, attraverso o<strong>per</strong>azioni denominate “conditionalswift”.Per creare dei “filtri”, venivano organizzati più“passaggi”, attraverso istituti di credito di diversi Paesi emediante il coinvolgimento di ulteriori <strong>per</strong>sonaggi;– giunti a destinazione i capitali da ricic<strong>la</strong>re, veniva<strong>per</strong>fezionato il contratto di compravendita dei titoli che,pur essendo formalmente intestati al<strong>la</strong> “società ombra”,rimanevano, in realtà, di proprietà del<strong>la</strong> joint venture e,quindi, sempre nel<strong>la</strong> disponibilità dell’organizzazionecriminale.I dettagli di tale o<strong>per</strong>azione di cessione di titoli, chequindi poteva definirsi “fittizia”, erano espressamenteprevisti in appositi documenti denominati “agreement”,allegati al re<strong>la</strong>tivo contratto;– successivamente, <strong>la</strong> società ombra dava incarico alproprio istituto di credito di emettere dei “pay order”(ordini di pagamento), <strong>per</strong> importi prestabiliti, sempretramite bonifici “swift”, nel seguente modo:• un primo “pay order” veniva effettuato a favore del<strong>la</strong>società fittizia o di comodo control<strong>la</strong>tadall’emissario, su un conto cifrato di altro istituto dicredito svizzero, <strong>per</strong> una <strong>per</strong>centuale prevalentedell’intero valore di acquisto (nel caso. concreto, il52% dell’ 86% del valore facciale delle P.B.G.);


582CASI PRATICI• al<strong>la</strong> finanziaria di merchant banking andava l’importocorrispondente al reale prezzo d’acquisto delleP.B.G. più una <strong>per</strong>centuale già concordata (nel casoconcreto, il 29% dell’86% del valore facciale deltitolo);• un’altra <strong>per</strong>centuale pattuita andava anche alricic<strong>la</strong>tore (nel caso di specie, il 4%) ed al<strong>la</strong> societàombra (nel caso concreto l’1%), che tratteneva <strong>la</strong>somma direttamente, a titolo di compenso <strong>per</strong> <strong>la</strong>prestazione resa.L’o<strong>per</strong>azione descritta, pianificata <strong>per</strong> l’investimento disomme complessivamente pari al controvalore di un miliardodi dol<strong>la</strong>ri USA, avrebbe consentito all’organizzazione criminaledi:• ottenere le disponibilità di denaro pulito da impiegare,in tutta sicurezza, in successive o<strong>per</strong>azioni lecite;• destinare parte dei capitali “puliti” ad investimenti inPaesi esteri, tramite l’o<strong>per</strong>a di mediazione di solideimprese nazionali note in ambito locale;• destinare una parte (minima) dei capitali ad esigenze difinanziamento dell’impresa criminale in Italia,attraverso:− <strong>la</strong> simu<strong>la</strong>zione di o<strong>per</strong>azioni di finanziamentodall’estero;− l’accreditamento di fondi su conti accesi pressoistituti di credito nazionali, tramite <strong>per</strong>soneinsospettabili.4. Caso n. 19: o<strong>per</strong>azione “Flip<strong>per</strong>” (Italia)<strong>Il</strong> caso in esame evidenzia uno dei fattori di maggior<strong>per</strong>icolosità delle forme più evolute di <strong>ricic<strong>la</strong>ggio</strong>, vale a dire ilfrazionamento delle o<strong>per</strong>azioni in diversi Paesi, in modo daostaco<strong>la</strong>re <strong>la</strong> completa ricostruzione dell’intera struttura dei


LO SFRUTTAMENTO DELLE DIFFERENZE TRALE LEGISLAZIONI INTERNAZIONALI583flussi finanziari.L’o<strong>per</strong>azione fu resa possibile grazie soprattutto al<strong>la</strong>concreta col<strong>la</strong>borazione offerta, nel<strong>la</strong> complessa indagine, daicompetenti Organi investigativi di diversi altri Stati che sonostati interessati in proposito (Svizzera, Inghilterra, Germania,Francia e Slovenia).L’attività investigativa fu intrapresa sul<strong>la</strong> base di inizialiinformazioni fornite da un trafficante internazionale distupefacenti, detenuto in Italia che trovarono immediatamenteun primo riscontro in dichiarazioni rese, in tutt’altro contesto,da un “col<strong>la</strong>boratore di giustizia”.Sul<strong>la</strong> base di tali elementi, fu possibile appurare che unitaliano fungeva da intermediario in o<strong>per</strong>azioni di <strong>ricic<strong>la</strong>ggio</strong>tra un’associazione criminale o<strong>per</strong>ante in Mi<strong>la</strong>no ed untrafficante di stupefacenti turco.L’italiano aveva una base o<strong>per</strong>ativa in Slovenia, ove gestivauna società commerciale di comodo ed o<strong>per</strong>ava in strettocollegamento con un commercialista, anche lui italiano, chepresumibilmente fungeva da “cervello” finanziariodell’organizzazione.L’indagine si sviluppò mediante una complessa attivitàinvestigativa, nel cui contesto hanno avuto un ruolo senz’altrodeterminante le intercettazioni di utenze telefoniche e fax, chesi protrassero <strong>per</strong> parecchi mesi, consentendo di ricostruire unfitto intreccio di collegamenti tra i vari soggetti criminalicoinvolti.La partico<strong>la</strong>re attività di polizia svolta <strong>per</strong>mise di faremergere transazioni di diversa natura, specialmente <strong>per</strong> viatelematica, che “rimbalzavano” da un Paese all’altro a grandevelocità.Nel<strong>la</strong> prima fase delle investigazioni, furono individuatenumerose o<strong>per</strong>azioni che coinvolgevano parecchi stati. Dettetransazioni erano apparentemente rego<strong>la</strong>ri ma presentavanoquale anomalia - una commissione pagata agli intermediari,nell’ordine del 22% ripartito fra tre diversi soggetti –


584CASI PRATICIpartico<strong>la</strong>rmente elevata rispetto al<strong>la</strong> comune prassicommerciale e finanziaria.Sul<strong>la</strong> base di questa evidente discrasia, che confermava iprimi sospetti, fu avviata un’intensa attività di col<strong>la</strong>borazioneinternazionale che consentì di individuare, nel descritto quadrogenerale, un’o<strong>per</strong>azione finanziaria che presentava, fra le altre,delle partico<strong>la</strong>rità tutte proprie, anche <strong>per</strong> <strong>la</strong> rilevanzadell’importo che ne costituiva l’oggetto, pari a 50 milioni didol<strong>la</strong>ri USA.L’o<strong>per</strong>azione in questione era praticamente im<strong>per</strong>niata suuno “sconto di effetti” e, in sintesi, era così strutturata:• emissione di un pacchetto di titoli finanziari da scontaresu valori monetari corrispondenti al<strong>la</strong> somma totale di50 milioni di dol<strong>la</strong>ri, provenienti dal traffico di droga epreviamente depositati su banche austriache;• sconto di effetti opportunamente emessi da una societàstatunitense avente <strong>la</strong> propria sede nel De<strong>la</strong>ware (USA)e con una filiale in Croazia. I titoli in questione erano, inpartico<strong>la</strong>re, dei B.A.O. (Billets Au Ordre);• garanzia dell’o<strong>per</strong>azione di sconto mediante l’emissionedi “lettere di credito”, ri<strong>la</strong>sciate da banche inglesi, <strong>per</strong>conto di un intermediario finanziario o<strong>per</strong>ante a Londra;• co<strong>per</strong>tura iniziale dell’o<strong>per</strong>azione ad o<strong>per</strong>a di un noto<strong>per</strong>sonaggio francese, apparente mandatario del<strong>la</strong>società statunitense che aveva emesso i titoli;• acquisto dei titoli stessi da parte di una importantesocietà finanziaria con sede nel Liechtenstein. Al<strong>la</strong>materiale liquidazione si sarebbe dato corso <strong>per</strong> iltramite di una banca svizzera.Attuando <strong>la</strong> sofisticata procedura l’organizzazione:• monetizzava gli effetti;• aveva un unico interlocutore e l’immediata contestualedisponibilità dell’intera somma senza doversi rivolgeread acquirenti diversi;• convogliava i fondi ottenuti dallo sconto degli effetti su


LO SFRUTTAMENTO DELLE DIFFERENZE TRALE LEGISLAZIONI INTERNAZIONALI585un conto corrente acceso sempre nel Liechtenstein,messo a disposizione del<strong>la</strong> suddetta società statunitense(e quindi dell’organizzazione), previa deduzione del22%, a titolo di provvigione <strong>per</strong> gli intermediari,successivamente inquisiti <strong>per</strong> <strong>ricic<strong>la</strong>ggio</strong>.• impiegava, nel<strong>la</strong> fase conclusiva, i fondi - a questo puntogià ricic<strong>la</strong>ti - <strong>per</strong> il sostegno finanziario di un quotidianosvizzero in forte crisi di liquidità.Le complesse o<strong>per</strong>azioni finanziarie erano rappresentate darapporti di garanzia, attraverso i quali veniva realizzato, insostanza, il deflusso dei fondi dal<strong>la</strong> originaria situazione(depositi bancari di fondi “sporchi”) a quel<strong>la</strong> preordinata <strong>per</strong>l’impiego (intestata a una società in Slovenia). In un successivomomento, avrebbe potuto avere luogo il definitivo reimpiegodei fondi, qualora <strong>la</strong> posizione debitoria generata dallo scontofosse stata estinta <strong>per</strong> il tramite di uno degli intermediariinterposti, utilizzando i “fondi originari” od anche altri capitalidi provenienza illecita, eventualmente <strong>per</strong> mezzo di ulteriorimeccanismi di “frazionamento territoriale”.5. Caso n. 20: o<strong>per</strong>azione “Andreas” (Europa meridionale)Un soggetto residente in una nazione dell’Europameridionale ricevette in due riprese, in rapida successione, unagrande somma di denaro proveniente in parte da un Paese delcentro Europa e <strong>per</strong> il rimanente ammontare da uno stato dioltreoceano.I capitali ricevuti risultavano sproporzionati rispetto alledimensioni dell’attività economica condotta dall’interessatoconsistente nel<strong>la</strong> gestione di un piccolo ristorante in unalocalità turistica del<strong>la</strong> costa.Una volta giunto il denaro, il soggetto lo trasferìimmediatamente su di un altro conto acceso presso <strong>la</strong> stessabanca, a nome di una società alberghiera.


586CASI PRATICIL’o<strong>per</strong>atore bancario ritenne sospetto il complesso di talio<strong>per</strong>azioni e segnalò l’intera transazione al Financial IntelligenceUnit nazionale.Le indagini compiute dall’organo di vigi<strong>la</strong>nza misero inevidenza che oltre al soggetto esaminato altre sei <strong>per</strong>soneavevano ricevuto forti somme di denaro più o meno nellostesso tempo, e tutti avevano poi trasferito i capitali sul contodel<strong>la</strong> stessa società alberghiera, sebbene alcuni di essi avesseropreventivamente fatto transitare i fondi presso un terzo conto.In ogni caso, tutte le movimentazioni trovavano origine daconti accesi in Europa centrale ed in Paesi d’oltreoceano.Allo scopo di conoscere l’identità dei soggetti che avevanoinviato il denaro, il Financial Intelligence Unit interpellò <strong>la</strong> bancadell’Europa centrale, <strong>la</strong> quale non fornì alcuna rispostaappel<strong>la</strong>ndosi al<strong>la</strong> normativa nazionale che non consentiva difornire tali informazioni.Nel secondo caso, con il Paese d’oltreoceano l’iniziativaebbe maggiore successo, dal momento che fu possibileconoscere che il denaro ivi transitato era anch’esso giunto dalcentro Europa prima di essere trasferito in Europameridionale.Apparve evidente, <strong>per</strong>tanto, che lo scopo evidente di unatransazione così complicata era chiaramente quello dinascondere l’origine del denaro in ultimo depositato sul contodel<strong>la</strong> società alberghiera.Nel corso delle indagini emerse inoltre che il maggioreazionista ed amministratore del<strong>la</strong> società era un cittadinodell’Europa orientale che aveva precedentemente utilizzatoalmeno altri quattro nomi falsi nelle sue o<strong>per</strong>azioni bancarie.Inoltre pendevano sul suo conto, nel<strong>la</strong> sua nazione diprovenienza, procedimenti penali <strong>per</strong> omicidio, rapina etraffico di armi.Al termine delle indagini, il denaro depositato sul contodel<strong>la</strong> società fu ricondotto alle attività illecite del suo tito<strong>la</strong>reed interamente confiscato.


CAPITOLO VIIL RICORSO A FORME DI RICCHEZZA ANONIME EDA VALORI “AL PORTATORE”I criminali sono consapevoli del<strong>la</strong> circostanza che quantomeno tracce contabili si rendono disponibili agli investigatori,tanto meno risulterà agevole <strong>per</strong> le forze di polizia finanziariadimostrare l’esistenza di un legame tra il criminale ed ilpatrimonio.Alcune forme patrimoniali sono <strong>per</strong> loro naturacompletamente anonime, di modo che l’origine o l’effettivoproprietario diviene praticamente impossibile individuare ameno che il criminale non sia colto nell’atto di interagire con ilpatrimonio.<strong>Il</strong> migliore esempio di patrimonio anonimo è costituito daldenaro, ma vi sono anche altri esempi, quali beni di consumo,gioielli, metalli preziosi, alcuni mezzi di pagamento elettronicie prodotti finanziari quali conti correnti <strong>per</strong>sonali numeratianonimi.Analogamente, anche i conti correnti e gli assegni alportatore costituiscono mezzi di negoziazione molto diffusi indiverse regioni del mondo - ed anche nel nostro Paese – epartico<strong>la</strong>rmente utili nel<strong>la</strong> predisposizione di diversi schemi di<strong>ricic<strong>la</strong>ggio</strong>, anche internazionali.Le informazioni sviluppate dal GAFI sul conto dei cd.“Paesi non coo<strong>per</strong>ativi” (Non-Coo<strong>per</strong>ative Countries and Territories– NCCT) hanno inoltre evidenziato il <strong>la</strong>rgo utilizzo di valori alportatore nel compimento di attività illecite.


588CASI PRATICI1. Caso n. 21: o<strong>per</strong>azione “Phalesia” (Italia)<strong>Il</strong> servizio nacque da una verifica fiscale a carattere generalecondotta da un Reparto del Corpo nei confronti di una societàedile, nel corso del<strong>la</strong> quale furono acquisite notizieconcernenti <strong>la</strong> commissione di reati contro <strong>la</strong> PubblicaAmministrazione e di <strong>ricic<strong>la</strong>ggio</strong> di proventi di naturadelittuosa commessi nel <strong>per</strong>iodo preso in esame <strong>per</strong> <strong>la</strong> verifica.L’azione investigativa di polizia giudiziaria ebbe quindiinizio solo in secondo tempo e si articolò in due distinte fasi.Nel<strong>la</strong> prima fase fu presa in esame una commessa pubblicaconcernente <strong>la</strong> manutenzione straordinaria del mercatoco<strong>per</strong>to di un comune toscano, aggiudicata al<strong>la</strong> societàverificata attraverso una licitazione privata successivamenterisultata “pilotata”Dalle indagini emerse che l’avviso inviato ad alcuneimprese di fiducia del<strong>la</strong> Ripartizione LL.PP. del Comuneinteressato prevedeva che l’esecuzione dell’o<strong>per</strong>a dovesseessere compiuta “in un solo mese”, termine partico<strong>la</strong>rmenteesiguo in re<strong>la</strong>zione ai <strong>la</strong>vori da compiere.I tempi d’esecuzione stabiliti dall’ente locale <strong>per</strong> <strong>la</strong>ristrutturazione del Mercato Co<strong>per</strong>to furono <strong>per</strong>tanto giudicatiinsufficienti da diverse imprese, che vi rinunciarono a priori,favorendo l’aggiudicazione del<strong>la</strong> commessa al<strong>la</strong> societàverificata.Gli elementi investigativi successivamente acquisiticonsentirono <strong>per</strong>ò di accertare che, in realtà, i <strong>la</strong>vori eranodurati oltre due mesi, e che, al riguardo, i funzionari pubblicipreposti avevano dato atto, nei verbali inerenti l’appalto e neicertificati comunali di rego<strong>la</strong>re esecuzione, che il ritardodoveva essere attribuito alle avverse condizionimeteorologiche e ad una fornitura di materiale difforme daquello ordinato, circostanze che avevano causato <strong>la</strong>sospensione dei <strong>la</strong>vori con contestuale chiusura del cantiere,dovuta.


IL RICORSO A FORME DI RICCHEZZA ANONIMEED A VALORI “AL PORTATORE”589Le indagini es<strong>per</strong>ite dimostrarono invece che, in realtà, glio<strong>per</strong>ai avevano continuato a <strong>la</strong>vorare <strong>per</strong> l’intero <strong>per</strong>iodo ed ilcantiere non era stato mai chiuso.Infatti:• numerosi testimoni, tra cui i tito<strong>la</strong>ri dei boxes postiall’interno del Mercato Co<strong>per</strong>to ed il responsabiledell’impresa fornitrice del materiale asseritamente nonconforme all’ordine, smentirono del tutto ledichiarazioni dei funzionari pubblici circa le circostanzedel<strong>la</strong> sospensione;• le bolle d’accompagnamento dei beni viaggiantiutilizzate <strong>per</strong> il trasporto dei vari materiali sul cantieredimostrarono ulteriormente lo svolgimento dei <strong>la</strong>vorianche durante il <strong>per</strong>iodo interessato dal<strong>la</strong> presuntainterruzione;• ulteriori accertamenti presso l’Ufficio Meteorologicodel<strong>la</strong> Regione negarono l’esistenza dei consistentifenomeni piovosi che avrebbero dovuto determinare <strong>la</strong>presunta interruzione dei <strong>la</strong>vori.Ulteriori elementi furono infine acquisiti nell’ambito dinumerose intercettazioni telefoniche, nonché delle<strong>per</strong>quisizioni domiciliari svolte negli uffici comunali e nelleabitazioni dei soggetti indagati.Oltre a quanto illustrato, si riscontrarono ulterioriirrego<strong>la</strong>rità collegate all’appalto in questione, quali <strong>la</strong>concessione di alcuni subappalti abusivi e diverse ipotesi ditruffa <strong>per</strong>petrate da un assessore comunale, in concorso con iresponsabili del<strong>la</strong> società verificata, ai danni di alcunicommercianti che erano stati indotti a pagare <strong>la</strong>vori che, inrealtà, erano già stati spesati dal Comune.La seconda fase dell’inchiesta riguardò invece le modalità di<strong>ricic<strong>la</strong>ggio</strong> dei proventi di natura delittuosa.I militari o<strong>per</strong>anti accertarono che il tito<strong>la</strong>re del<strong>la</strong> società,con <strong>la</strong> compiacenza di taluni bancari, aveva a<strong>per</strong>to presso unabanca locale quattro libretti di deposito a risparmio al


590CASI PRATICIportatore a nome di due <strong>per</strong>sone di modesta estrazionesociale, già correntisti del<strong>la</strong> banca ma ovviamente del tuttoall’oscuro del<strong>la</strong> predetta o<strong>per</strong>azione.Su tali libretti di risparmio, caratterizzati da continuimovimenti in entrata ed in uscita, il tito<strong>la</strong>re del<strong>la</strong> societàverificata aveva fatto confluire i proventi dell’evasione fiscale,utilizzandoli poi <strong>per</strong> <strong>la</strong> corresponsione di denaro a pubblicifunzionari, quale corrispettivo dei favori ricevutinell’aggiudicazione ed esecuzione di commesse pubbliche.Un determinante elemento di prova fu <strong>la</strong> circostanzasecondo cui nelle distinte contabili di prelevamento,contrariamente a quelle di versamento, non figuravano gliautori dell’o<strong>per</strong>azione.2. Caso n. 22: o<strong>per</strong>azione “Unigold” (Italia)Nel caso in esame le ricchezze da ricic<strong>la</strong>re provenivano daun traffico di sostanze stupefacenti di origine colombiana.Perno dell’attività criminosa risultò essere un brokercolombiano, il quale non era mai stato in precedenza coinvoltoin fatti di <strong>ricic<strong>la</strong>ggio</strong> e, quindi, risultava sconosciuto alleautorità dei vari Paesi interessati.Questo <strong>per</strong>sonaggio era direttamente in contatto con i capidei “cartelli”, in modo da evitare qualsiasi forma di filtro,considerato che qualunque <strong>per</strong>sona interposta avrebbe potutorive<strong>la</strong>rsi <strong>per</strong>icolosa <strong>per</strong> l’organizzazione criminale, potendosipoi rive<strong>la</strong>re, in realtà, un confidente delle forze di polizia.<strong>Il</strong> broker colombiano aveva raggiunto specifici accordi conaltri soggetti, i quali effettuavano in Italia o<strong>per</strong>azionicommerciali <strong>per</strong> conto di società panamensi.In pratica, il <strong>per</strong>sonaggio in argomento aveva il compito difar confluire in Italia milioni di dol<strong>la</strong>ri provenienti dalnarcotraffico, i quali erano utilizzati <strong>per</strong> acquistare oro grezzoda inviare a varie aziende orafe nazionali <strong>per</strong> <strong>la</strong> <strong>la</strong>vorazione delmetallo prezioso.


IL RICORSO A FORME DI RICCHEZZA ANONIMEED A VALORI “AL PORTATORE”591Successivamente, il <strong>ricic<strong>la</strong>ggio</strong> veniva <strong>per</strong>fezionatoattraverso il trasferimento a Panama o dell’oro <strong>la</strong>vorato (moltemigliaia di chili di oro), ovvero con lo scambio di valuta“ripulita” attraverso le varie o<strong>per</strong>azioni commerciali.I soldi, al<strong>la</strong> fine delle o<strong>per</strong>azioni di “<strong>ricic<strong>la</strong>ggio</strong>”,rientravano comunque in Colombia, mentre l’oro venivavenduto nel continente americano.L’o<strong>per</strong>azione può essere così schematizzata:• i cartelli colombiani di Cali e/o Medellin, <strong>per</strong> ricic<strong>la</strong>re isoldi del narcotraffico, si avvalevano di <strong>per</strong>sone cheesplicavano attività commerciali ufficiali <strong>per</strong> <strong>la</strong> qualeerano in grado di giustificare il movimento di grandiquantità di denaro.In tale contesto, le “case di cambio” - paragonabili aduna sorta di intermediari finanziari o<strong>per</strong>anti in Colombiagestite direttamente dai cartelli e che avevano deicorrispondenti in USA chiamati “casse di giro” -facevano accreditare i dol<strong>la</strong>ri statunitensi su conticorrenti destinati a ricevere denaro;• i canali bancari erano indicati da un broker che aveva ilcompito di trovare le società che mettevano adisposizione i loro conti correnti;• <strong>la</strong> raccolta di denaro poteva avvenire anche tramitel’acquisto di “money order”, cioè una sorta di vaglia postalial portatore in uso negli Stati Uniti, normalmenteri<strong>la</strong>sciati <strong>per</strong> un importo massimo di 1000 dol<strong>la</strong>ri,utilizzando copie di documenti di riconoscimento falsiriportanti generalità di soggetti soprattutto del SudAmerica;• i narcodol<strong>la</strong>ri accreditati su questi conti correntipotevano avere una doppia destinazione e cioèpotevano servire o <strong>per</strong> pagare le partite di oro o <strong>per</strong>riconsegnare, direttamente a Panama, le banconote a<strong>per</strong>sone di fiducia del broker.Nel primo caso, i soldi venivano fatti transitare su conti


592CASI PRATICIdi corrispondenza esteri accesi presso istituti di creditoesteri o venivano accreditati direttamente sui conti deidestinatari;• le ditte orafe italiane di fatto provvedevano a <strong>la</strong>vorarel’oro, che in realtà avevano in conto <strong>la</strong>vorazione, e lorispedivano al termine del<strong>la</strong> manodo<strong>per</strong>a a società o diproprietà del broker, o che lo stesso indicava, site nel<strong>la</strong>“zona libera” di Panama;• l’acquisto di oro dagli istituti di credito veniva effettuatodirettamente dagli imprenditori italiani compiacentiattraverso dei contratti cosiddetti “swap” (scambio). Inpartico<strong>la</strong>re, con o<strong>per</strong>azioni tecnicamente definite “ariporto”, gli o<strong>per</strong>atori italiani acquistavano l’orofissandone il prezzo e <strong>la</strong> data dell’o<strong>per</strong>azione.La convenienza era quindi quel<strong>la</strong> di disporre dell’oro <strong>per</strong>un certo <strong>per</strong>iodo di tempo ad un costo già fissato equindi non soggetto ad oscil<strong>la</strong>zioni di mercato, mentregli istituti di credito potevano disporre da subito diingenti somme di denaro;• le ditte panamensi, dopo aver venduto il metallo<strong>la</strong>vorato, accreditavano il controvalore delle vendite(effettuati in pesos) sui conti correnti iniziali <strong>per</strong> avviareuna nuova o<strong>per</strong>azione;• il broker, al termine dell’o<strong>per</strong>azione, poteva contare suun duplice vantaggio, che consisteva nel finanziamentodelle proprie attività in Colombia da parte delle “case dicambio” e nel<strong>la</strong> possibilità di cambiare grandi quantità didol<strong>la</strong>ri USA che venivano acquistati dal<strong>la</strong> sua società <strong>per</strong>il normale esercizio del<strong>la</strong> propria attività commerciale.La complessa attività svolta <strong>per</strong>mise, inoltre, di individuare,sotto il profilo fiscale, una “stabile organizzazione” Italia diuna società panamense presso gli uffici di una suacorrispondente e di coinvolgere penalmente nove responsabilidi uffici esteri di primari istituti bancari <strong>per</strong> non averecol<strong>la</strong>borato attivamente con gli organi competenti.


IL RICORSO A FORME DI RICCHEZZA ANONIMEED A VALORI “AL PORTATORE”5933. Caso n. 23: o<strong>per</strong>azione “Finanza e comunicazione S.I.M. S.p.A.”(Italia)Nel febbraio 1995, l’Autorità Giudiziaria affidò ad unReparto del Corpo l’incarico di svolgere indagini sul conto diuna importante società di intermediazione finanziaria o<strong>per</strong>antein Lombardia <strong>per</strong> approfondire e chiarire alcune situazionianomale, concernenti o<strong>per</strong>azioni di intermediazione mobiliaree gestione patrimoni.L’attività investigativa fu preceduta da una intensa attivitàinformativa diretta ad identificare tutti i soggetti cherisultavano avere avuto significativi rapporti con i responsabilidel<strong>la</strong> società in argomento.La palese esecuzione delle indagini veniva avviataeseguendo un’artico<strong>la</strong>ta o<strong>per</strong>azione di polizia giudiziaria cheprevedeva l’esecuzione di 42 <strong>per</strong>quisizioni locali pressoabitazioni, sedi delle società commerciali e finanziarie riferibilia soggetti o<strong>per</strong>anti a vario titolo negli organi sociali e nel<strong>la</strong> retedei promotori finanziari.Successivamente, furono sviluppati accertamenti in ordinea tre vicende sospette che avevano interessato <strong>la</strong> gestione del<strong>la</strong>società riferibili ad o<strong>per</strong>azioni di:• consegna al<strong>la</strong> S.I.M. di 232 libretti al portatore, re<strong>la</strong>tivamonetizzazione ed impiego del<strong>la</strong> somma complessiva, indenaro, di 2.200 milioni in o<strong>per</strong>azioni finanziarie;• compravendita di azioni di una società con sede inMi<strong>la</strong>no;• compravendita di quote di una società con sede inMi<strong>la</strong>no.In ordine all’o<strong>per</strong>azione di consegna dei libretti, glielementi inizialmente in possesso non consentivano agliinvestigatori di individuare l’originaria provenienza dellesomme. Si decise, <strong>per</strong>tanto, di sviluppare un’approfonditaindagine presso <strong>la</strong> sede dell’istituto di credito che risultava averacceso ed estinto i libretti di deposito.


594CASI PRATICIGli accertamenti consentirono di ricostruire un artico<strong>la</strong>tosistema di a<strong>per</strong>tura, e successivo frazionamento, di libretti alportatore che al termine del <strong>per</strong>iodo 1987/1991 risultavanoessere 236.Nonostante l’interposizione di altri soggetti incaricati dieseguire i versamenti sui predetti libretti, i militari o<strong>per</strong>antiriuscirono a ricollegare, con prove documentali e testimoniali,<strong>la</strong> tito<strong>la</strong>rità del denaro ad un imprenditore, pregiudicato <strong>per</strong>reati contro <strong>la</strong> Pubblica Amministrazione nell’ambito di altreindagini concernenti fatti di corruzione.La ricostruzione del<strong>la</strong> capacità patrimonialedell’imprenditore in argomento e di sua moglie - anche sul<strong>la</strong>base di altre dichiarazioni testimoniali - forniva sufficientielementi <strong>per</strong> ritenere ragionevole che le somme confluite suilibretti provenissero da reati contro <strong>la</strong> PubblicaAmministrazione.<strong>Il</strong> sistema di <strong>ricic<strong>la</strong>ggio</strong> accertato non era limitato al<strong>la</strong>semplice “sostituzione” dei valori ovvero al<strong>la</strong> frapposizione dialtri soggetti come “filtro” in maniera che ne risultasseostaco<strong>la</strong>ta l’individuazione del<strong>la</strong> provenienza, ma ricercava <strong>la</strong>“creazione” di nuova ricchezza attraverso il ricorso ado<strong>per</strong>azioni di Borsa eseguite <strong>per</strong> il tramite di agenti di cambiocompiacenti (art. 648-ter).In partico<strong>la</strong>re si accertò che il ricic<strong>la</strong>tore, ottenuta inconsegna <strong>la</strong> somma derivante dai libretti, aveva detenuto ildenaro su un conto cliente acceso presso <strong>la</strong> finanziariaindagata e dopo alcuni mesi aveva fatto accendere al<strong>la</strong> mogliedell’imprenditore un conto interno al<strong>la</strong> SIM con una sommaderivante dal<strong>la</strong> rego<strong>la</strong>re vendita di un immobile di proprietà.Data <strong>la</strong> legittima provenienza del denaro utilizzato <strong>per</strong>l’accensione del conto, il ricic<strong>la</strong>tore procedeva, quindi,all’impiego di tali fondi in o<strong>per</strong>azioni di borsa, che, in pochimesi, partendo dall’importo iniziale di 195 milioni, consentivaal<strong>la</strong> “cliente” di conseguire utili <strong>per</strong> oltre 450 milioni al nettodel versamento iniziale.


IL RICORSO A FORME DI RICCHEZZA ANONIMEED A VALORI “AL PORTATORE”595L’approfondito controllo svolto sulle o<strong>per</strong>azioni registratenel<strong>la</strong> scheda titoli del<strong>la</strong> “cliente” <strong>per</strong>misero di evidenziare chegli utili derivavano so<strong>la</strong>mente da tre compravendite di “premidont” e “premi put” effettuate <strong>per</strong> il tramite di un agente dicambio compiacente 1 .Successivamente, si decideva di simu<strong>la</strong>re contratto “dont” o“put” sul predetto titolo (a prescindere dall’effettivo possessodello stesso) valutando <strong>la</strong> “base” di riferimento e quindi ilpremio che rappresentava l’importo da accreditare a favoredel<strong>la</strong> cliente.La procedura esposta avrebbe dovuto consentire al<strong>la</strong>cliente di riottenere nel tempo <strong>la</strong> somma di 2.200 milioniconsegnati, <strong>per</strong> il tramite di altre <strong>per</strong>sone, al ricic<strong>la</strong>tore con ilibretti al portatore in modo da poter giustificare <strong>la</strong> “nuovaricchezza” come il frutto di un fortunato investimento di1 <strong>Il</strong> “dont” è un contratto di borsa nel quale il venditore di un titolo, preso atto del<strong>la</strong>quotazione ufficiale di un determinato giorno, fissa il prezzo e offre a colui chesarebbe interessato a comprarlo, un premio (il dont) rappresentato da una<strong>per</strong>centuale del valore del titolo.<strong>Il</strong> premio è sempre dovuto dall’aspirante compratore, il quale il giorno del<strong>la</strong> c.d.risposta premi (data successiva a quel<strong>la</strong> del<strong>la</strong> stipu<strong>la</strong>) valuta l’andamento del titolo.Se è salito rispetto al valore fissato nel contratto, lo compra, paga il “dont” e lorivende guadagnando <strong>la</strong> differenza tra i due prezzi. Se è sceso, poiché non gliconviene comprare un titolo ad un prezzo su<strong>per</strong>iore a quello che potrebbesuccessivamente realizzare e comunque su<strong>per</strong>iore al prezzo al quale potrebbere<strong>per</strong>ire il titolo sul mercato, non lo ritira e <strong>per</strong>de solo il premio.<strong>Il</strong> “put” è un’o<strong>per</strong>azione specu<strong>la</strong>re al “dont”. In questo caso <strong>per</strong>ò è il possessore dititoli che acquista un premio put, fissando il prezzo, pagando tale premio in attesadel giorno del<strong>la</strong> “risposta premi”.Se il titolo scende oltre un certo livello, al possessore del titolo conviene vendere alprezzo prefissato. Se viceversa il titolo sale, al possessore non converrebbe piùvendere, in quanto riuscirebbe a guadagnare di più vendendolo fuori dallo schemacontrattuale convenuto con <strong>la</strong> controparte. Dunque, non lo consegna, risparmiando<strong>la</strong> differenza, pur dovendo sopportare <strong>la</strong> <strong>per</strong>dita del premio, dovuto al promissarioacquirente.Quel<strong>la</strong> innanzi descritta è <strong>la</strong> procedura rego<strong>la</strong>re prevista. Nel caso accertato, <strong>per</strong>ò, icontratti indicati venivano stipu<strong>la</strong>ti il giorno del<strong>la</strong> c.d. risposta premi, quando era giànoto l’andamento dei titoli, e venivano retrodatati.Tali contratti venivano quindi posti in essere sul<strong>la</strong> base di un preciso calcoloscaturito dal<strong>la</strong> individuazione di un titolo e dal controllo sul suo andamento.


596CASI PRATICIborsa.In ordine al<strong>la</strong> compravendita di azioni, l’attività di indagine<strong>per</strong>mise di rilevare un intreccio di società gestite, <strong>per</strong>interposta <strong>per</strong>sona, dallo stesso ricic<strong>la</strong>tore dell’o<strong>per</strong>azioneprecedentemente analizzata.Nel contesto investigativo si accertò che <strong>la</strong> compravenditadi azioni avveniva sotto <strong>la</strong> direzione ed il controllo delricic<strong>la</strong>tore, che interveniva <strong>per</strong>sonalmente sul<strong>la</strong> formazione delprezzo.Le escussioni, testimoniali ed i riscontri documentali,consentirono anche di ricostruire le singole responsabilità <strong>per</strong>fatti penalmente rilevanti nell’ambito dei reati societari econtro il patrimonio.In partico<strong>la</strong>re il sistema fraudolento adottato comportaval’utilizzo da parte del ricic<strong>la</strong>tore di un “conto cliente” accesopresso <strong>la</strong> SIM in argomento, attraverso il quale venivanoregistrate le singole o<strong>per</strong>azioni in titoli incrociate direttamentecon <strong>la</strong> stessa SIM che rappresentava <strong>la</strong> contropartecontrattuale.<strong>Il</strong> “conto cliente”, così gestito, aveva <strong>la</strong> funzione di vo<strong>la</strong>no,divenendo oggetto di addebiti o accrediti a seconda che sirendesse necessario aumentare i proventi del<strong>la</strong> società ovverocreare <strong>per</strong>dite.Infine, l’o<strong>per</strong>azione finanziaria re<strong>la</strong>tiva al<strong>la</strong> compravenditadi quote societarie era stata direttamente intermediata dal<strong>la</strong>SIM che aveva tras<strong>la</strong>to sul conto cliente gestito dal ricic<strong>la</strong>torel’onere del successivo acquisto, consentendo al<strong>la</strong> società direalizzare una plusvalenza attraverso <strong>la</strong> rivendita delle quote adun valore maggiorato del 662%.In questo caso, <strong>per</strong>ò, <strong>la</strong> peculiarità dell’o<strong>per</strong>azione furinvenuta nel<strong>la</strong> specifica finalità di creare, artatamente, unaplusvalenza a favore del<strong>la</strong> società, in maniera che il risultatod’esercizio risultasse ampiamente in utile al fine di potervalidamente presentare al<strong>la</strong> CONSOB <strong>la</strong> domanda diammissione ai “recinti delle grida di borsa”


IL RICORSO A FORME DI RICCHEZZA ANONIMEED A VALORI “AL PORTATORE”5974. Caso n. 24: o<strong>per</strong>azione “ Casas” (Stati Uniti)Una tendenza emergente negli Stati Uniti nel <strong>ricic<strong>la</strong>ggio</strong> didenaro <strong>per</strong>petrato <strong>per</strong> mezzo dei sistemi bancari era l’utilizzodi “casas” o “sottoconti” in banche statunitensi.Questi erano conti accesi da <strong>per</strong>sone giuridiche pressoistituzioni finanziarie ufficiali, che consentivano ai clienti dellestesse di effettuare o<strong>per</strong>azioni bancarie nel più completoanonimato, potendo effettuare transazioni in nome del<strong>la</strong>“<strong>per</strong>sona giuridica” ma <strong>per</strong> conto proprio.In partico<strong>la</strong>re, una delle agenzie statunitensi avevaindividuato alcuni schemi che prevedevano l’utilizzo di“sottoconti” presso le maggiori banche del Nord America chevenivano utilizzati <strong>per</strong> effettuare servizi bancari internazionalisu vasta sca<strong>la</strong> usufruendo del<strong>la</strong> co<strong>per</strong>tura di un contocontrol<strong>la</strong>to.Tali servizi consistevano nell’emissione di assegni e neitrasferimenti telematici di fondi verso molteplici località delmondo. I clienti gestivano i loro affari presso le sedi localidelle banche estere che avevano un conto principale pressouna corrispondente banca americana, potendo o<strong>per</strong>are informa anonima e completamente al di fuori del<strong>la</strong> portata degliorgani di controllo e degli investigatori.Altro esempio del fenomeno innanzi descritto era loschema bancario del “magazzino”. Uno di tali schemiriguardava una società canadese o<strong>per</strong>ante in Toronto e a NewYork.La banca “magazzino” costituiva <strong>la</strong> “casa” od il“sottoconto” <strong>per</strong> i suoi clienti. La società intestataria del contoprincipale, manteneva fino a 350 “conti-casa” intestati asocietà e <strong>per</strong>sone fisiche ed agiva come camera dicompensazione <strong>per</strong> le loro transazioni finanziarie.I clienti, principalmente di Paesi sud americani, inviavanostrumenti monetari, quali assegni circo<strong>la</strong>ri, bonifici e assegni diterze <strong>per</strong>sone, <strong>per</strong> il deposito presso il conto principale del<strong>la</strong>


598CASI PRATICIsocietà.La società manteneva sotto-conti <strong>per</strong> tutti i suoi clienti mautilizzava nomi in codice <strong>per</strong> identificare le transazioni di ognicliente sulle ricevute di versamento individuali.Gli strumenti monetari di pagamento venivano scontati dasospetti trafficanti di droga in diverse località estere, inclusa <strong>la</strong>Colombia, e depositati presso il conto principale del<strong>la</strong> società.La società trasferiva i fondi telematicamente o li investivanel modo indicato dai propri clienti. Molti di questi ultimiutilizzavano i fondi <strong>per</strong> acquistare merci statunitensi, come adesempio parti di auto o attrezzature mediche, chesuccessivamente venivano inviate in Sud America.5. Caso n. 25: o<strong>per</strong>azione “ Muriel” (Europa settentrionale)Tre malviventi <strong>la</strong>voravano <strong>per</strong> un’organizzazione dedita altraffico di stupefacenti, <strong>per</strong> quanto risultassero ancoraincensurati e non fossero stati fino a quel momento identificatidal<strong>la</strong> polizia come soggetti legati ad attività illecite.Alcuni membri del<strong>la</strong> banda trasferirono alcune grossesomme di denaro nei conti che i tre avevano acceso in unabanca dell’Europa settentrionale, e dopo poco tempo il denarofu convertito in contanti. Ciò fu ritenuto sufficiente <strong>per</strong> <strong>la</strong>banca <strong>per</strong> segna<strong>la</strong>re l’o<strong>per</strong>azione al Financial Intelligence Unitnazionale.I malviventi decisero <strong>per</strong>tanto di portare il denaro inun’altra nazione europea in cui era possibile aprire conticorrenti anonimi.Al fine di rendere quanto più complicato il <strong>la</strong>voro degliinvestigatori, essi depositarono le somme su 40 diversi conti,esibendo alle numerose banche a cui si rivolsero, qualegaranzia del<strong>la</strong> lecita provenienza del denaro, le ricevuteri<strong>la</strong>sciate dall’istituto da cui avevano ottenuto il contante.Una volta a<strong>per</strong>ti con successo i conti, fecero ritorno nel<strong>la</strong>nazione di provenienza, portando con sé tutta <strong>la</strong>


IL RICORSO A FORME DI RICCHEZZA ANONIMEED A VALORI “AL PORTATORE”599documentazione bancaria.Tale carteggio, unitamente agli elementi emersi nel corsodel<strong>la</strong> prosecuzione dell’indagine, determinarono l’arresto deitre <strong>per</strong> traffico di stupefacenti e <strong>ricic<strong>la</strong>ggio</strong>, con <strong>la</strong> confisca disomme pari a circa sei milioni di dol<strong>la</strong>ri.6. Caso n. 26: o<strong>per</strong>azione “Bear” (Stati Uniti)Al termine di un’importante o<strong>per</strong>azione antidroga furonoindividuati beni di proprietà dell’organizzazione criminale <strong>per</strong>un valore di quasi due milioni di dol<strong>la</strong>ri, tra beni immobili econti correnti bancari, allocati tra il Nord America, i Carabi el’Europa.Nel corso delle indagini gli investigatori scoprirono chebuona parte dei beni dell’organizzazione erano riconducibili adue società <strong>per</strong> azioni residenti nel Paese off shore “A” egiunsero al sequestro, inoltre, delle azioni al portatore di altretre società off shore, unitamente al loro atto costitutivo.Da ciò emerse successivamente che uno degli indagati siavvaleva dell’o<strong>per</strong>a di un avvocato o<strong>per</strong>ante nel<strong>la</strong> nazione “B”,<strong>per</strong> condurre uno schema di <strong>ricic<strong>la</strong>ggio</strong> che prevedeval’incorporazione di società con azioni al portatore.L’avvocato o<strong>per</strong>ava in col<strong>la</strong>borazione con una societàavente sede nello stato “C”, <strong>la</strong> quale, a sua volta, si appoggiavaad una società residente in “A” <strong>per</strong> acquisire <strong>la</strong> proprietà, nellostesso stato “A”, delle società con azioni al portatore.Non vi era, infatti, alcun obbligo di registrare i nominatividei possessori delle azioni presso il registro delle società o inaltri uffici pubblici. Gli unici nominativi che comparivanoerano quelli di coloro che avevano materialmente costituito <strong>la</strong>società nello stato “A”, i quali avevano trasmesso le azioni alportatore e l’atto costitutivo al<strong>la</strong> società o<strong>per</strong>ante nel<strong>la</strong> nazione“B”, <strong>la</strong> quale, a sua volta, aveva affidato il tutto all’avvocato,che aveva in ultimo consegnato l’intera documentazione al suocliente. L’archivio del<strong>la</strong> società dello stato “B” conteneva


600CASI PRATICIso<strong>la</strong>mente le istruzioni impartite all’avvocato dal presuntoproprietario delle azioni e poco altro.<strong>Il</strong> ricorso ad azioni al portatore e ad intermediariprofessionisti consentì ai possessori delle azioni di mantenerel’assoluto anonimato e si rivelò un potente strumento dioccultamento dei proventi di reato.Se gli investigatori non avessero sequestrato le azioni alportatore in possesso dell’indagato, sarebbe stato impossibiledeterminare l’effettivo proprietario delle società, nonchéindividuare e sequestrare i proventi di attività illecite.In questo caso le società off shore risultarono proprietarie diun gran numero di beni sospettati di essere anch’essi il fruttodel<strong>la</strong> commissione di reato, tra cui alcuni conti correnti accesinello stato “C” e beni immobili allocati in “C” e “D”.


CAPITOLO VIIL’UTILIZZO DI INTERNETCon l’avvento e <strong>la</strong> diffusione di internet, è notevolmentecresciuto, negli ultimi anni, il numero degli o<strong>per</strong>atori finanziariin grado di fornire servizi di on line banking, tra i quali ha avuto<strong>la</strong> massima diffusione il cd. internet banking, attraverso il quale ilcliente del<strong>la</strong> banca può accedere e gestire il proprio conto <strong>per</strong>il tramite di internet.La gamma dei servizi è comunque in continua espansione,così come <strong>la</strong> diffusione dei mezzi di pagamento elettronici, <strong>per</strong>quanto il fenomeno vari sensibilmente da una nazione all’altra.Ad esempio, in Cina ed Hong Kong i pagamenti incontanti, anche <strong>per</strong> importi considerevoli, costituiscono <strong>la</strong>normalità, ed anche se le banche offrono servizi on line, i clientipreferiscono ricorrere alle “macchine par<strong>la</strong>nti” (AutomatedTeller Machine –A.T.M.) o al contatto diretto con l’o<strong>per</strong>atore.Per altro verso, in Fin<strong>la</strong>ndia, quasi <strong>la</strong> metà del<strong>la</strong>popo<strong>la</strong>zione ha accesso ad internet e l’85% degli ordini dipagamento vengono trasmessi alle banche <strong>per</strong> via telematica.Vi sono, <strong>per</strong>ò, alcuni fattori che, se da un <strong>la</strong>to possonocontribuire ad incrementare l’efficienza ed a ridurre i costi deiservizi finanziari, <strong>per</strong> altro verso possono agevo<strong>la</strong>renotevolmente l’attività delle organizzazioni dedite al<strong>ricic<strong>la</strong>ggio</strong>.Ci si riferisce, in partico<strong>la</strong>re al<strong>la</strong>:• facilità di accesso ad internet;• “s<strong>per</strong>sonalizzazione” del contatto tra il cliente el’o<strong>per</strong>atore finanziario;• rapidità delle transazioni.Per i profili di più stretto interesse di questa pubblicazioneemergono, inoltre, due ulteriori insidie, quali l’anonimato


602CASI PRATICIpressoché totale delle transazioni, nonché <strong>la</strong> difficoltà dideterminare <strong>la</strong> giurisdizione competente al<strong>la</strong> concessione del<strong>la</strong>licenza ed al<strong>la</strong> vigi<strong>la</strong>nza sui servizi finanziari offerti.In questo scenario, l’organizzazione di scommesse viainternet costituisce uno degli schemi sempre più utilizzati dalleorganizzazioni criminali <strong>per</strong> porre in essere o<strong>per</strong>azioni di<strong>ricic<strong>la</strong>ggio</strong>, il più delle volte attraverso il ricorso a server allocatiin Paesi off shore.1. Caso n. 27: o<strong>per</strong>azione “Euroclear” (Italia)<strong>Il</strong> servizio fu originato da una segna<strong>la</strong>zione di o<strong>per</strong>azionisospette inoltrata dall’Ufficio Italiano Cambi ad un Repartodel Corpo, riguardante il versamento di banconote svizzere edi titoli di credito esigibili fuori piazza da parte di “A”, unsoggetto di origine toscana.Sul<strong>la</strong> base di tale informazione, il Reparto individuò pressouno sportello bancario mi<strong>la</strong>nese un conto corrente acceso edestinto in soli 5 giorni, dal quale “A” aveva emesso 23 assegnicirco<strong>la</strong>ri, di cui 13 a suo favore e 10 all’ordine di “B”,pregiudicato <strong>per</strong> reati di <strong>ricic<strong>la</strong>ggio</strong>, usura, traffico distupefacenti, traffico illecito di banconote e titoli di statocontraffatti, truffa ed altro, nonché, già destinatario di misuredi prevenzione.Sul<strong>la</strong> base di tali risultanze investigative, unitamente aglielementi acquisiti sul conto di “B” - già oggetto di indagine daparte di un altro Reparto del Corpo – fu predisposto unservizio di intercettazione telefonica nei confronti di “A” inre<strong>la</strong>zione ad una ipotesi investigativa tesa ad individuare ilprobabile <strong>ricic<strong>la</strong>ggio</strong> di denaro proveniente dal traffico disostanze stupefacenti o<strong>per</strong>ato da una potente cosca ca<strong>la</strong>brese.La capacità delinquenziale di “A” si estrinsecava,fondamentalmente, attraverso l’utilizzo di sofisticati strumentiinformatici e prodotti finanziari impiegati <strong>per</strong> <strong>la</strong> realizzazionedi illecite o<strong>per</strong>azioni finanziarie.


L’UTILIZZO DI INTERNET 6<strong>03</strong>Infatti “A”, es<strong>per</strong>to in informatica e di strumenti finanziarinegoziabili telematicamente, nonché grande conoscitore delsistema bancario internazionale, era in grado di introdursi conil suo <strong>per</strong>sonal computer nel sistema telematico di un importanteistituto di credito monegasco, avvalendosi anche del<strong>la</strong>col<strong>la</strong>borazione interna di alcuni funzionari compiacenti, i quali,mensilmente, gli fornivano i codici di accesso del sistema disicurezza.Tale condotta <strong>per</strong>metteva ad “A” di visualizzare in viatelematica e nel sistema “Euroclear” 1 posizioni attive supartico<strong>la</strong>ri conti correnti <strong>per</strong> importi considerevoli, alzandocosì il più possibile il tasso di “mimetismo” dei capitalivirtualmente creati, in modo tale da consentire <strong>la</strong> concessionedi garanzie bancarie idonee all’ottenimento di linee di creditodi importo elevato, ri<strong>la</strong>sciate sul<strong>la</strong> scorta di documentazionebancaria artatamente creata.Inoltre, il predetto meccanismo era in grado di garantire, inun secondo momento, “evidenze fondi” e “blocco fondi” achi, in cambio di allettanti provvigioni (di norma il 10% deicapitali artatamente predisposti), aveva necessità di sostituireingenti somme di denaro da destinare a programmi diinvestimento ad alto reddito su circuiti bancari di altri Paesi(roll programs) nonché ricevere linee di credito <strong>per</strong> successiviinvestimenti finanziari o specu<strong>la</strong>zioni mobiliari.A carico di “A” furono individuate diverse ipotesi di reato.Ricic<strong>la</strong>ggio di certificati di deposito rubatiL’attività investigativa portò al collegamento conun’indagine a<strong>per</strong>ta dal<strong>la</strong> Procura del<strong>la</strong> Repubblica o<strong>per</strong>antenell’Italia meridionale connessa ad una nuova ed ulterioresegna<strong>la</strong>zione di o<strong>per</strong>azione sospetta.1 Sistema telematico bancario europeo in cui vengono negoziati strumenti finanziari.E’ una camera di compensazione e liquidazione titoli di proprietà dei suoi membri,prevalentemente banche, costituiti sotto forma di coo<strong>per</strong>ativa.


604CASI PRATICIGli elementi raccolti misero in evidenza un’attività di<strong>ricic<strong>la</strong>ggio</strong> concernente <strong>la</strong> monetizzazione di cento Certificatidi Deposito emessi da una importante banca nazionale, delvalore di dodici miliardi di lire, oggetto pochi mesi prima dirapina a mano armata.Grazie anche alle informazioni fornite da un col<strong>la</strong>boratoredi giustizia, si accertò che parte dei titoli, in possesso di unpregiudicato campano, dovevano essere trasferiti in Spagna,tramite <strong>la</strong> mediazione di “A”, sul conto di una societàriconducibile ad un noto malvivente palermitano.Falsa fatturazioneAlcune intercettazioni telefoniche <strong>per</strong>misero inoltre diricostruire un’o<strong>per</strong>azione concernente l’emissione di fatture<strong>per</strong> o<strong>per</strong>azioni inesistenti che vedeva coinvolto “A”, in qualitàdi emittente, <strong>per</strong> il tramite di due noti pluripregiudicati, didocumenti fiscali contabili del valore di circa quattro miliardi.L’apparente rego<strong>la</strong>rità formale dell’o<strong>per</strong>azione sarebbe statagarantita attraverso <strong>la</strong> predisposizione di appositi contratticommerciali, <strong>la</strong> cui redazione veniva demandata ad uncomplice dello stesso “A”.Reimpiego di capitali di provenienza illecitaNonostante le sue molteplici attività, “A” risultavasconosciuto al fisco italiano e le uniche tangibili prove direinvestimento di rilevanti somme di denaro nel territorionazionale furono individuate nell’acquisto di una nota societàcalcistica, con recenti trascorsi nel<strong>la</strong> serie A nazionale, nonchénel<strong>la</strong> costituzione di una società a responsabilità limitata legataal<strong>la</strong> predetta compagine sportiva.L’acquisto delle quote del<strong>la</strong> società era stato effettuatomediante <strong>la</strong> sottoscrizione di un assegno tratto da un contocorrente acceso presso una banca londinese.Al riguardo, attraverso contatti assunti con gli organi dipolizia inglese, fu possibile accertare che:• il conto corrente era spesso utilizzato da “A” come


L’UTILIZZO DI INTERNET 605cassaforte temporanea di denaro di provenienza illecita;• <strong>la</strong> co<strong>per</strong>tura dell’assegno era stata assicurata da uncittadino venezue<strong>la</strong>no - residente a Londra e già oggettodi indagine in Gran Bretagna - mediante un bonificoeffettuato da una banca svizzera;• presso il predetto conto inglese il sudamericano aveva inprecedenza fatto affluire i proventi di una suaprecedente attività illecita assimi<strong>la</strong>bile a quel<strong>la</strong> di “A” econsistente nel<strong>la</strong> predisposizione di falsadocumentazione bancaria attestante fittizie disponibilitàdi denaro un istituto di credito monegasco, da cedere aterzi compiacenti ed al fine di utilizzarle qualestrumento a garanzia <strong>per</strong> successive o<strong>per</strong>azionifinanziarie a discapito ed a danno delle banchedestinatarie.2. Caso n. 28: o<strong>per</strong>azione “Virtual casino” (Europa)La polizia di un Paese europeo (nazione “A”) avviòun’indagine su di un casinò virtuale o<strong>per</strong>ante su internet, sulconto del quale il Financial Intelligence Unit nazionale avevaanche ricevuto una segna<strong>la</strong>zione di o<strong>per</strong>azione sospetta daparte di una banca.<strong>Il</strong> casinò era gestito da una società residente nel<strong>la</strong> nazione“A”, ma il sito era instal<strong>la</strong>to su di un server allocato in un Paesecaraibico. Attraverso una collegata caraibica, infatti, <strong>la</strong> societàaveva acquistato i diritti di un “dominio”, trasferendone <strong>la</strong>tito<strong>la</strong>rità ad una terza società asiatica.Per accedere al servizio, il cliente, che poteva effettuare lepuntate fornendo semplicemente i dati del<strong>la</strong> propria carta dicredito, doveva preventivamente “scaricare” un programmafornito da un provider o<strong>per</strong>ante nello stesso stato “A”.La polizia ed il F.I.U. analizzarono il movimento di fondiconnesso alle diverse società coinvolte, rilevando che il denaroproveniva da un ufficio di cambio e da un grande magazzino


606CASI PRATICIo<strong>per</strong>anti nello stato “A”, nonché da altre società residenti inOriente, nei Carabi ed in una nazione europea confinante “B”.I legami tra le diverse società non furono mai completamentechiariti.Le informazioni raccolte evidenziavano, comunque, che:• il tito<strong>la</strong>re dell’ufficio di cambio aveva precedenti <strong>per</strong>reati di gioco;• uno degli azionisti era stato accusato di una rapina aduna banca;• anche <strong>la</strong> società o<strong>per</strong>ante nello stato “B” era oggetto diindagine nel<strong>la</strong> nazione di residenza <strong>per</strong> sommessec<strong>la</strong>ndestine.Sul<strong>la</strong> base di tali dati fu possibile approfondire le indaginiche portarono al<strong>la</strong> sco<strong>per</strong>ta di due diverse attività illecite.In primo luogo <strong>la</strong> produzione di componenti <strong>per</strong> slotmachines, proibita nello stato “A”. I re<strong>la</strong>tivi profitti, derivantidalle vendite effettuate nello stato “B”, furono stimati in circa800.000 dol<strong>la</strong>ri.La seconda attività, anch’essa proibita nello stato “A”,consisteva nel<strong>la</strong> progettazione, realizzazione e gestione di uncasinò virtuale su di un sito internet o<strong>per</strong>ante in “A”, “ospitato”da un provider allocato nello stesso Paese.Nei 56 giorni <strong>per</strong> i quali fu accertata l’o<strong>per</strong>atività del sito,furono individuati 23 giocatori residenti in Europa, NordAmerica ed Africa, i quali avevano effettuato scommesse <strong>per</strong>un valore su<strong>per</strong>iore ai 40.000 dol<strong>la</strong>ri.Le indagini provarono che le somme raccolte eranocomunque su<strong>per</strong>iori a quelle generate dalle scommesseindividuate; emersero, infatti, fatture false <strong>per</strong> quasi 100.000dol<strong>la</strong>ri ed un accredito non giustificato sul conto del tito<strong>la</strong>redell’ufficio di cambio pari a quasi 300.000 dol<strong>la</strong>ri.


PARTE SESTACONSIDERAZIONI E PROPOSTE


PremessaLa criminalità organizzata ha affrontato nell’ultimoventennio quello che possiamo definire un “processo dimodernizzazione”. Allo stato attuale, i gruppi criminalicostituiscono aggregati di potere economico e finanziario conuna fisionomia tipica delle forme associative di stampomanageriale, dotati di una flessibilità tale da <strong>per</strong>metternel’introduzione in ogni o<strong>per</strong>azione o meccanismo economico ingrado di produrre elevata ricchezza. Indubbiamente, lemoderne tecnologie hanno facilitato questo processo. Ladimostrazione di quest’ultima affermazione è data dal fattoche oggi i grossi gruppi criminali fanno ricorso ai trasferimentidi denaro via cavo e/o via etere <strong>per</strong> ricic<strong>la</strong>re il denaro diprovenienza illecita.Per compiere queste o<strong>per</strong>azioni le organizzazioni siavvalgono del<strong>la</strong> col<strong>la</strong>borazione di ricic<strong>la</strong>tori professionisti, icosiddetti “colletti bianchi”, uomini d’affari in grado digarantire <strong>la</strong> massima riservatezza sul<strong>la</strong> provenienza edappartenenza del denaro. Essi hanno messo a punto una seriesempre maggiore di o<strong>per</strong>azioni attraverso le quali si cerca difar <strong>per</strong>dere le tracce del denaro, non solo separandolo dalmomento del<strong>la</strong> produzione criminale, ma anche “scollegando”tra loro le varie fasi di trasferimenti a catena.Esistono parallelismi, nel tempo e nello spazio, tra <strong>la</strong> messaa punto di meccanismi e istituzioni del<strong>la</strong> globalizzazionefinanziaria e il ricorso a metodi sempre più raffinati di<strong>ricic<strong>la</strong>ggio</strong> dei capitali provenienti dal<strong>la</strong> produzione e daltraffico di droga e da altre attività illecite. Alcuni centri del<strong>ricic<strong>la</strong>ggio</strong> del denaro sporco sorgono, fin dal<strong>la</strong> fine degli annisessanta, nei paradisi fiscali e nelle piazze finanziarie off-shore,cioè proprio in quei Paesi che servono da base all’espansionegeografica del mercato dei “petroldol<strong>la</strong>ri”, fuori dal<strong>la</strong> portatadelle banche centrali.


610IL RICICLAGGIOUgualmente, <strong>la</strong> rapida crescita del volume dei narcodol<strong>la</strong>ri,nel corso degli anni 1985-95, risulta contemporanea al<strong>la</strong>derego<strong>la</strong>mentazione e al<strong>la</strong> liberalizzazione finanziaria, che altempo stesso ha generato <strong>la</strong> moltiplicazione delle occasioniofferte ai capitali di rivalutarsi in modo puramente finanziario,al di fuori di ogni attività di produzione di beni e servizi.Riguardo al<strong>la</strong> localizzazione geografica delle piazze chestrutturano il mercato mondiale, si noterà che una dellecaratteristiche del<strong>la</strong> globalizzazione finanziaria è quel<strong>la</strong> dicollegare con un filo diretto le piazze finanziarie piùprestigiose - <strong>la</strong> City di Londra, Zurigo e Ginevra, New York,Chicago e Los Angeles, Francoforte, Tokyo e Singapore - conlocalità più recenti ed equivoche, cioè i paradisi fiscali e lepiazze finanziarie utilizzate off-shore dalle grandi banche edimprese <strong>per</strong> le loro o<strong>per</strong>azioni di “zona grigia”.Queste piazze finanziarie - Bahrein, ma soprattutto i diversiStati delle Antille ex britanniche ed ex o<strong>la</strong>ndesi, le Bahamas, leBermuda, le isole Caiman, come pure Hong-Kong in EstremoOriente - sono quelle in cui le attività illecite, che produconodenaro sporco, sfruttano tutte le possibilità <strong>per</strong> ripulire i lorocapitali.Abbattendo le frontiere e internazionalizzandosi, il sistemafinanziario ha consentito al denaro sporco di nascondersi,muoversi e valorizzarsi meglio, talvolta lontano dal<strong>la</strong> suaorigine geografica e sociale.In tale contesto, si ritiene opportuno evidenziare che, negliultimi anni ed in più di un’occasione istituzionale, lecompetenti Autorità governative americane hanno postol’accento sui <strong>per</strong>icoli di destabilizzazione dei mercati da partedi considerevoli flussi finanziari di dubbia origine.<strong>Il</strong> monito più volte sottolineato anche agli organicongressuali statunitensi fa riferimento ad un’analisi che <strong>la</strong>Federal Reserve ha compiuto su attività finanziarie qualificate indivisa americana ed ammontanti a circa cinquecento miliardi didol<strong>la</strong>ri, parcheggiate presso una serie interminabile di fondi off-


CONSIDERAZIONI E PROPOSTE 611shore in Paesi sovrani che certo non bril<strong>la</strong>no <strong>per</strong> limpidezza,trasparenza ed ossequio ai rego<strong>la</strong>menti comunemente accettatisulle transazioni mobiliari internazionali.1. Riflessioni sugli aspetti normativi e processuali del fenomeno del<strong>ricic<strong>la</strong>ggio</strong>Dal<strong>la</strong> premessa svolta nel paragrafo introduttivo, discendeche le o<strong>per</strong>azioni di <strong>ricic<strong>la</strong>ggio</strong> si presentano sempre piùcaratterizzate da artico<strong>la</strong>ti schemi che vedono coinvolteistituzioni finanziarie appartenenti a Paesi diversi, alcuni deiquali sovente sprovvisti di legis<strong>la</strong>zioni adeguate a fronteggiarein maniera efficace il fenomeno oppure, in taluni casi,favorevoli al<strong>la</strong> circo<strong>la</strong>zione di capitali di illecita provenienza alfine di aumentare il proprio prodotto interno lordo.<strong>Il</strong> quadro di situazione delineato è chiaramente esplicativodel<strong>la</strong> complessità del<strong>la</strong> problematica in argomento e di come,<strong>per</strong> <strong>la</strong> fantasia che caratterizza gli attori del <strong>ricic<strong>la</strong>ggio</strong>, l’azionedi contrasto non possa prescindere dal coinvolgimento a tutti ilivelli – legis<strong>la</strong>tivo e processuale – dei soggetti deputati al<strong>la</strong>prevenzione ed al<strong>la</strong> repressione di tale tipologia di illecito.1.1 Profili legis<strong>la</strong>tiviSotto l’aspetto legis<strong>la</strong>tivo, l’analisi deve esserenecessariamente condotta prendendo in esame due diversevisuali:• quel<strong>la</strong> re<strong>la</strong>tiva al quadro normativo comunitario edinternazionale;• quel<strong>la</strong> concernente il sistema legis<strong>la</strong>tivo interno.Sotto il primo profilo meritano di essere ricordate lediverse iniziative volte a contrastare, in maniera più o menodiretta, il fenomeno del <strong>ricic<strong>la</strong>ggio</strong>.


612IL RICICLAGGIOCi si riferisce in partico<strong>la</strong>re, agli accordi internazionalifinalizzati a ridurre, se non eliminare del tutto, l’utilizzo daparte del<strong>la</strong> criminalità dei c.d. paradisi fiscali, ossia quei Paesiche, <strong>per</strong> attirare capitali, prevedono una pressione fiscale digran lunga meno elevata dei Paesi di origine e, <strong>per</strong> quel che quimaggiormente rileva, garantiscono l’anonimato attraverso unrigido segreto bancario. È chiara, quindi, <strong>la</strong> finalità delleorganizzazioni criminali di far <strong>per</strong>dere ogni traccia dell’originedei capitali illecitamente accumu<strong>la</strong>ti 1In definitiva, le iniziative adottate in campo internazionalenon possono che essere giudicate positivamente, <strong>per</strong> quantol’espansione transnazionale del<strong>la</strong> criminalità organizzatarichieda un corrispondente adeguamento delle leggi, delleautorità investigative e del<strong>la</strong> giustizia penale dei vari Paesi.Negli ultimi decenni <strong>la</strong> coo<strong>per</strong>azione internazionale nel campodel<strong>la</strong> lotta al<strong>la</strong> criminalità è stata in qualche modo acceleratadall’al<strong>la</strong>rme suscitato dai fenomeni del terrorismo e del trafficodi stupefacenti, ma le differenze esistenti all’interno dei singolisistemi giuridici rendono comunque assai complicata unacoo<strong>per</strong>azione piena e stabile nel campo del<strong>la</strong> giustizia penale.<strong>Il</strong> processo che porta all’armonizzazione delle leggi e deirego<strong>la</strong>menti è dunque lungo e irto di difficoltà.In primo luogo a causa delle profonde differenze culturali,specialmente in merito al valore differenziale esistente tra ilrispetto dei diritti umani e l’effettività delle sanzioni criminali.1 Analogamente, degna di menzione è anche l’intesa raggiunta in sede comunitaria sudi un pacchetto di misure concernenti il risparmio transfrontaliero, l’avvio entro il20<strong>03</strong> di un sistema di scambio completo di informazioni tra le amministrazionifiscali sui redditi finanziari dei non residenti, a cui si aggiungono, tra l’altro, <strong>la</strong>soppressione entro lo stesso anno anche dei regimi fiscali “dannosi” ai fini del<strong>la</strong>concorrenza fiscale e <strong>la</strong> scomparsa, entro il 2010, del segreto bancario nei Paesi UE.Sul<strong>la</strong> stessa linea si muove anche l’OCSE, che ha fissato l’obiettivo di arrivare entroil 2005 al<strong>la</strong> soppressione degli stessi paradisi fiscali, formu<strong>la</strong>ndo una b<strong>la</strong>ck list diPaesi non col<strong>la</strong>borativi (soprattutto in tema di scambio di informazioni ed al<strong>la</strong>trasparenza) e mettendo in cantiere pesanti misure sanzionatorie <strong>per</strong> i Paesi che nonsi adegueranno.


CONSIDERAZIONI E PROPOSTE 613In secondo luogo a causa di differenze di tipo organizzativo,presenti all’interno delle strutture di investigazione e digiustizia, che complicano ulteriormente <strong>la</strong> coo<strong>per</strong>azioneinternazionale poiché le interazioni tra i differenti attori delsistema penale variano da Paese a Paese.La giustizia penale rappresenta infatti una sfera delicata deigoverni nazionali poiché è direttamente coinvolta con <strong>la</strong>libertà degli individui e con il mantenimento dell’ordinesociale; i singoli Stati, dunque, sono restii a cedere parte del<strong>la</strong>loro sovranità in questo campo al<strong>la</strong> comunità internazionale.Così, mentre investigatori e procuratori sono soggetti ad unagiurisdizione ancora troppo localizzata, di respiro ancoratroppo regionale rispetto ai profondi confini del crimine, icriminali si muovono a livello transnazionale creandosi unproprio spazio.Ne consegue che, dinanzi ad asimmetrici assettirego<strong>la</strong>mentari, si vanno consolidando le differenze erafforzando ulteriormente le organizzazioni criminali, <strong>la</strong>sciatelibere di sfruttare le disomogeneità sistemiche <strong>per</strong> accrescere ipropri margini di manovra e vanificare in tal modo anche glisforzi di quelle legis<strong>la</strong>zioni che si caratterizzano <strong>per</strong> l’adozionedi provvedimenti più efficaci e concreti.Proprio <strong>per</strong> tali motivi ormai da tempo in ambito europeosi par<strong>la</strong> di spazio giuridico comune. <strong>Il</strong> menzionato progetto 2 ,2 <strong>Il</strong> progetto di ricerca denominato “spazio giuridico europeo” è stato ideato nelnovembre del 1995 dal Dott. F. De Angelis, direttore del<strong>la</strong> Direzione generale XXdel<strong>la</strong> Commissione, ed affidato ad un gruppo di es<strong>per</strong>ti diretto dal<strong>la</strong> Prof. MireilleDelmas-Marty. La sintesi delle proposte formu<strong>la</strong>te da questo gruppo tra ilnovembre 1995 ed il maggio 1996, sono raccolte in un documento denominatoCorpus Juris che si compone di 35 articoli. L’iniziativa si artico<strong>la</strong> essenzialmentesu tre principi fondamentali: il principio di territorialità europea, in base alquale un ufficio unitario del pubblico ministero agisce con identici poteri;quello del<strong>la</strong> garanzia giudiziaria, che sottopone le richieste di provvedimenticoercitivi al controllo del giudice; in ultimo, il principio del c.d. processo incontraddittorio, che prevede un nucleo fondamentale di garanzie processualicomuni


614IL RICICLAGGIOprevede, tra l’altro, che ad indagare ed a valutare <strong>la</strong> necessità dipresentare un’accusa <strong>per</strong> un reato provveda un organosovranazionale denominato pubblico ministero europeo, ademettere <strong>la</strong> decisione saranno invece gli organi giurisdizionalidei singoli Stati sul<strong>la</strong> base di norme penali e processualicomuni.D’altronde <strong>la</strong> necessità di su<strong>per</strong>are <strong>la</strong> lentezza dellerogatorie, il mancato coordinamento tra le varie attività diindagine e processuali condotte dalle varie Procure,costituiscono valide ragioni <strong>per</strong> promuovere <strong>la</strong> figura di unorgano giudiziario unitario, responsabile delle indagini, del<strong>la</strong>richiesta di rinvio a giudizio e dello svolgimento dell’accusa indibattimento. Secondo tale progetto, le funzioni del pubblicoministero europeo sarebbero essenzialmente esercitate damagistrati in grado di spostarsi da uno Stato all’altro e dichiedere l’emissione di provvedimenti al giudice nazionalecompetente 3 .L’iniziativa tenta di dare una risposta all’anomalia presentein ambito UE in cui il <strong>per</strong>manere di scelte punitive, taloravistosamente distoniche da uno Stato all’altro e nonadeguatamente censurabili dal<strong>la</strong> Corte di <strong>Giustizia</strong>, favorisce <strong>la</strong>creazione di aree privilegiate <strong>per</strong> <strong>la</strong> criminalità, altera lecondizioni di mercato (variando il c.d. costo del delitto) e, nonda ultimo, implica forme di disuguaglianza nel<strong>la</strong> tute<strong>la</strong> deicittadini dell’Unione.In questa prospettiva l’Assemblea Generale delle NazioniUnite ha e<strong>la</strong>borato e varato a Palermo, nel dicembre dell’anno3 Nel complesso, gli uffici del pubblico ministero europeo sono fondati suitradizionali principi di indivisibilità e di solidarietà. In base al principio diindivisibilità, ogni atto compiuto da un pubblico ministero europeo (procuratoregenerale o delegato) è considerato compiuto dall’intero ufficio; al tempo stesso ogniorgano ha <strong>la</strong> pienezza delle funzioni del pubblico ministero e, <strong>per</strong>tanto, puòesercitare i suoi poteri in qualsiasi Stato membro, sia pure in col<strong>la</strong>borazione con ilre<strong>la</strong>tivo ufficio di pubblico ministero delegato e con l’assenso del procuratoregenerale. <strong>Il</strong> principio di solidarietà, viceversa, impone un obbligo di assistenza tra iprocuratori europei delegati.


CONSIDERAZIONI E PROPOSTE 6152000, <strong>la</strong> Convenzione contro il crimine organizzatotransnazionale 4 che definisce un complesso di norme,parametro di riferimento <strong>per</strong> tutti i futuri strumenti giuridiciinternazionali.L’obiettivo quindi è quello di avviare processi diarmonizzazione delle politiche sia preventive che repressive<strong>per</strong>venendo ad una equalizzazione del rischio <strong>per</strong> i criminali.La consapevolezza che ovunque andranno troveranno lostesso rischio nell’essere individuati, arrestati, condannati ed iproventi delle loro attività confiscati, si ritiene possa costituireun valido deterrente. E quando alcuni Paesi non sono in gradodi raggiungere questo obiettivo, <strong>la</strong> comunità internazionaledeve ado<strong>per</strong>arsi <strong>per</strong> aiutare i Paesi in difficoltà, attraversoforme di assistenza tecnica mirate ed effettuando investimentistrategici principalmente in due aree: risorse umane etecnologia.Le autorità investigative dovrebbero essere in grado diricostruire le transazioni finanziarie più complesse utilizzandole tecnologie informatiche più sofisticate ed o<strong>per</strong>are con <strong>la</strong>stessa “professionalità” e “flessibilità” organizzativa checaratterizza le organizzazioni criminali transnazionali.<strong>Il</strong> quadro di situazione non risulterebbe, comunque,sufficientemente aderente al<strong>la</strong> realtà senza un’adeguata analisidel sistema normativo interno, l’unico in grado di incidere4 La Convenzione definisce <strong>la</strong> figura comune di associazione criminale organizzata ene precisa il carattere transnazionale, comprendendo i comportamenti criminali chenon solo si compiono in più Paesi, ma che se anche realizzati in uno solo, abbianoavuto <strong>la</strong> preparazione o possano avere conseguenze in uno Stato diverso.La Convenzione obbliga tutti i Paesi firmatari a punire i delitti di partecipazione adassociazione criminale, <strong>ricic<strong>la</strong>ggio</strong>, corruzione, intralcio al<strong>la</strong> giustizia, oltreché iserious crime (delitti puniti con pena su<strong>per</strong>iore a quattro anni nelle legis<strong>la</strong>zionenazionali) che attengano al crimine organizzato transnazionale. Anche sul pianodelle procedure, <strong>la</strong> Convezione impegna gli Stati con norme che rendono piùefficace le attività degli organi giudiziari nazionali e intensificano <strong>la</strong> coo<strong>per</strong>azionegiudiziaria e di polizia, con l’invito a creare "squadre investigative congiunte" <strong>per</strong>indagare gravi attività criminali


616IL RICICLAGGIOconcretamente sulle condotte illecite che vedono coinvolto ilnostro Paese.Sotto tale profilo, appare doveroso premettere, comeevidenziato in precedenza, che il GAFI ha recentementeformu<strong>la</strong>to un giudizio positivo sul<strong>la</strong> legis<strong>la</strong>zione italianaanti<strong>ricic<strong>la</strong>ggio</strong>, ritenendo<strong>la</strong> adeguata <strong>per</strong> colpire i patrimoniilleciti nel momento di trasformazione in patrimoni leciti e/odi successivo investimento in attività lecite.Ciò nonostante, come sarà meglio chiarito nel successivoparagrafo concernente i profili processuali dell’azione dicontrasto al fenomeno, <strong>la</strong> situazione è suscettibile di ampi (etalvolta necessari) margini di miglioramento ed affinamento.Peraltro, ricollegandoci alle considerazioni espresse nel<strong>la</strong>parte prima del presente studio, numerosi spunti di riflessionepossono essere tratti proprio dal documento “Euroshore”,finanziato dall’Unione Europea, il quale ha raccomandato aiPaesi membri l’adozione di diverse iniziative, tra le qualimeritano di essere evidenziate:• l’eliminazione dal diritto societario delle azioni alportatore e quelle intestate a “prestanome”;• <strong>la</strong> ricerca di un maggiore coinvolgimento dei soggettideputati al<strong>la</strong> segna<strong>la</strong>zione di o<strong>per</strong>azioni sospette,eventualmente e<strong>la</strong>borando un sistema di incentivi <strong>per</strong> leistituzioni creditizie e finanziarie;• l’introduzione di una forma di responsabilità penaledelle <strong>per</strong>sone giuridiche <strong>per</strong> affiancare ai procedimenticontro <strong>la</strong> <strong>per</strong>sona anche quelli contro i patrimoni;• <strong>la</strong> rivisitazione dell’ambito di o<strong>per</strong>atività del sistemasanzionatorio penale, che - al di là delle ipotesi dicensura del coinvolgimento diretto in fatti di <strong>ricic<strong>la</strong>ggio</strong>- dovrebbe essere individuato con riguardo a quelle soleipotesi di comportamenti che, su<strong>per</strong>ando i canoniprofessionali di una gestione sana e prudente, possonoconsentire in concreto condotte di <strong>ricic<strong>la</strong>ggio</strong>; ciò aseguito del<strong>la</strong> scelta di accettare o<strong>per</strong>azioni finanziarie


CONSIDERAZIONI E PROPOSTE 617anomale che <strong>per</strong> le loro caratteristiche andrebberorifiutate (frazionamento di posizioni, intestazione fittiziadi rapporti, costruzione artificiosa di o<strong>per</strong>azioni <strong>per</strong>movimentare fondi da un soggetto a un altro ecc.). Lafigura penale di base nel settore del<strong>la</strong> disciplinadell’anti<strong>ricic<strong>la</strong>ggio</strong> (prima cioè che si rientri in ipotesi di<strong>ricic<strong>la</strong>ggio</strong> vero e proprio) potrebbe dunque consisterein un reato <strong>per</strong> l’ostacolo all’individuazione delleo<strong>per</strong>azioni finanziarie svolte; verrebbe così ugualmentea configurarsi un anticipo di tute<strong>la</strong> rispetto alle condottedi <strong>ricic<strong>la</strong>ggio</strong>.In aggiunta alle proposte formu<strong>la</strong>te nell’ambito di taleprogetto, ulteriori iniziative legis<strong>la</strong>tive potrebbero altresì essererivolte a favorire:• il costante controllo del<strong>la</strong> moneta elettronica circo<strong>la</strong>ntenelle reti di trasferimento 5 . A tal proposito, si ritiene didover evidenziare che il mondo dei mezzi di pagamento,al pari di quello degli strumenti finanziari, infatti, è incontinua evoluzione, e taluni nuovi mezzi di pagamentoaccettati anche internazionalmente sembrano tuttorasfuggire al<strong>la</strong> rete dei controlli. Tra questi, ci pare di potersegna<strong>la</strong>re le cosiddette “carte serbatoio”, cioè di quellecarte che consentono di disporre di un creditospendibile in appositi circuiti convenzionati previacostituzione di provvista presso un intermediario. Laprovvista costituisce il limite di valore, esaurito il quale<strong>la</strong> carta <strong>per</strong>de <strong>la</strong> propria capacità di circo<strong>la</strong>re, ma nonquel<strong>la</strong> di essere “ricaricata” mediante costituzione dinuova provvista nelle forme contrattualmenteconsentite (versamento di moneta a corso legale,addebito di depositi o conti). <strong>Il</strong> sottile schermo5 Si pensi al<strong>la</strong> rete europea dei bonifici Target, che <strong>per</strong>mette il trasferimento in temporeale di grosse somme di moneta elettronica.


618IL RICICLAGGIOanti<strong>ricic<strong>la</strong>ggio</strong> di simili mezzi di pagamento è oggicostituito dal<strong>la</strong> loro formale “nominatività”, ma ilsistema ha due livelli di tenuta: uno, più affidabile, èrimesso all’intervento dell’intermediario finanziario chegestisce <strong>la</strong> carta e che ne cura le o<strong>per</strong>azioni di provvista;l’altro, invero assai <strong>la</strong>bile, prevede il controllo del<strong>la</strong>nominatività a cura degli o<strong>per</strong>atori commerciali presso iquali <strong>la</strong> provvista viene spesa. <strong>Il</strong> rischio sotteso ad unsistema del genere è quello di trasformare <strong>la</strong> “cartaserbatoio” in uno strumento del tutto affine ai titoli alportatore, senza che il documento, <strong>per</strong> <strong>la</strong> sua atipicità,ne debba scontare i pesanti limiti e vincoli. Unapossibile soluzione del<strong>la</strong> problematica potrebbe esseretrovata in una forma di responsabilizzazione deglio<strong>per</strong>atori appartenenti al circuito in cui <strong>la</strong> carta èutilizzabile, nell’ambito di un bi<strong>la</strong>nciamento traspeditezza ed economicità delle transazioni commercialida un <strong>la</strong>to, e sicurezza dell’intermediazione finanziariadall’altro;• <strong>la</strong> sorveglianza attiva sugli investimenti azionari,obbligazionari, su merci e prodotti derivati, che possono<strong>per</strong>mettere al<strong>la</strong> criminalità di entrare in mododeterminante od esclusivo nel<strong>la</strong> proprietà o gestione diattività industriali e commerciali;• una effettiva e severa analisi delle o<strong>per</strong>azioni di fusioneed aggregazione tra imprese, le quali possonoattualmente dare vita a potenti holding in grado di sfidarei controlli statali e comunque condizionare il mercatonel suo complesso.Una rilevanza del tutto nazionale riveste inoltre “l’Anagrafedei conti e dei depositi”, attiva da diverso tempo in numerosi


CONSIDERAZIONI E PROPOSTE 619Paesi occidentali 6 ma non ancora pienamente utilizzabile nel<strong>la</strong>nostra nazione, nonostante sia stata istituita da oltre undecennio ed attivata con provvedimento dell’agosto del 2000 7 .1.2 Profili processualiSul piano processuale, un primo dato risultaimmediatamente evidente: al complesso ed ampio quadronormativo che caratterizza l’ordinamento giuridico nazionalecorrisponde una produzione giurisprudenziale estremamentelimitata, che assume una caratteristica di “rarità” quando ci siriferisce ai reati previsti dagli articoli 648 bis e ter del CodicePenale.Non può non rilevarsi, infatti, come abbia portato arisultati decisamente poco significativi l’inversione di tendenzaauspicata con <strong>la</strong> legge n. 328/93, che ha previstol’ampliamento dei reati presupposti a tutti i delitti, nonchédelle condotte materiali punibili anche alle condotte tipichedescritte con <strong>la</strong> c<strong>la</strong>uso<strong>la</strong> di chiusura “altre o<strong>per</strong>azioni” (accantoa quelle tipiche di sostituzione e di trasferimento di denaro,beni ed altre utilità). Peraltro, <strong>la</strong> maggior parte delle sentenzeemesse in riferimento all’art. 648 bis riguardano quasiesclusivamente condotte di <strong>ricic<strong>la</strong>ggio</strong> di automezzi attinentil’alterazione dei numeri di te<strong>la</strong>io 8 .Appare auspicabile, <strong>per</strong>tanto, tenuto conto del quadronormativo vigente, una maggiore attenzione verso le indagini6 In molti Paesi gli accertamenti bancari in materia fiscale sono consentiti soltanto sel’Amministrazione finanziaria conosce a priori il numero di conto corrente delsoggetto da control<strong>la</strong>re.7 In ragione, altresì, del<strong>la</strong> nutrita produzione normativa del legis<strong>la</strong>tore nazionale nelcomparto in esame si rende sempre più convincente l’idea, già proposta in passatoma mai realizzata, di procedere all’e<strong>la</strong>borazione di un “Testo Unico sul <strong>ricic<strong>la</strong>ggio</strong>”.8 Cfr, fra le altre, sentenze Cass., Sez. II, 11 giugno 1997; Cass., Sez. I, 15 ottobre1998; Corte di Appello di Cagliari, 18 settembre 1996; GIP Tribunale di Roma, 20gennaio 1997.


620IL RICICLAGGIOpatrimoniali che possono prendere avvio nell’ambito deiprocedimenti penali contro <strong>la</strong> criminalità organizzata, il piùdelle volte indirizzate solo verso i singoli membri delle coschequando, invece, sfuggendo ai più limitati tempi previsti <strong>per</strong> <strong>la</strong>conduzione delle indagini preliminari, potrebbe risultareopportuno istituire procedimenti separati, finalizzati a porresotto inchiesta, attraverso accertamenti specifici e mirati,unicamente le ricchezze degli imputati.Allo stesso modo, dovrebbe essere curata:• l’automatica instaurazione dei procedimenti di confiscaobbligatoria previsti dall’art. 12 sexies del<strong>la</strong> legge n.352/92 in tutti i casi di condanna o di applicazione del<strong>la</strong>pena su richiesta <strong>per</strong> una vasta tipologia di reati. Taliprocedimenti, infatti, consentono di colpire i beni divalore sproporzionato al reddito od all’attivitàeconomica esercitata, sfruttando il meccanismo, giàcol<strong>la</strong>udato in sede di misure di prevenzionepatrimoniale, di confiscare tutti i beni di cui non vengadimostrata <strong>la</strong> legittima provenienza e consentendo, aisensi del secondo comma dell’art. 321 del C.P.P., diapplicare <strong>la</strong> misura caute<strong>la</strong>re del sequestro preventivo<strong>per</strong> evitare <strong>la</strong> sottrazione dei capitali nelle more delprocedimento;• una maggiore attenzione ed un più accortoapprofondimento dei procedimenti di prevenzionepatrimoniale ex artt. 2 bis e ter del<strong>la</strong> legge n. 575/65.Allo stato attuale, infatti, tali strumenti normativi,fondandosi su una presunzione di illecita accumu<strong>la</strong>zione <strong>per</strong>taluni soggetti e non presupponendo un vero e proprioaccertamento del<strong>la</strong> provenienza dei beni, appaiono quellimaggiormente in grado di consentire il raggiungimento deimigliori risultati <strong>per</strong> individuare e confiscare i capitali illeciti.


CONSIDERAZIONI E PROPOSTE 6212. Prospettive di coo<strong>per</strong>azione politica ed economica<strong>Il</strong> raffronto con i sistemi anti<strong>ricic<strong>la</strong>ggio</strong> – più o menosviluppati – esistenti negli altri Paesi europei ed extraeuropei,di cui si è cercato di fornire una panoramica nel<strong>la</strong> terza equarta parte del presente studio, suggerisce <strong>la</strong> necessità disu<strong>per</strong>are costantemente <strong>la</strong> dimensione nazionale dell’apparatopreventivo-repressivo, e di assumere il riferimentointernazionale quale unico livello adeguato di lotta contro unfenomeno sempre più favorito dal<strong>la</strong> diffusa globalizzazionedei mercati (tanto di fatto, quanto nell’ambito dirego<strong>la</strong>mentazioni giuridiche) 9 , dal<strong>la</strong> diffusione delle tecnologie,dalle potenzialità offerte dai sistemi telematici e ditelecomunicazione in generale.In altri termini, si ha una generale caduta delle barriere, siadi quelle interne tra i vari settori dei mercati finanziari, sia diquelle esterne tra gli ordinamenti.L’evoluzione delle fonti giuridiche internazionali esovranazionali considerate in questo studio 10 dimostra comeesista oggi una volontà sufficientemente definita di contrastareil <strong>ricic<strong>la</strong>ggio</strong> in un clima di effettiva col<strong>la</strong>borazioneinternazionale tra organi giurisdizionali ed investigativi dei variPaesi, mediante il controllo dei sistemi di pagamento.Tale volontà va tuttavia alimentata e rafforzata, <strong>per</strong> colmarequelle <strong>la</strong>cune, anche vistose, innegabilmente presenti nelsistema. <strong>Il</strong> contrasto al <strong>ricic<strong>la</strong>ggio</strong>, infatti, si presenta, almomento, come una tematica rispetto al<strong>la</strong> quale esistonodiversi gradi di sensibilità a seconda delle condizioni sociali,9 È ormai evidente, anche al<strong>la</strong> luce del<strong>la</strong> legis<strong>la</strong>zione comunitaria e nazionale, che iprincipi di libera circo<strong>la</strong>zione e stabilimento degli intermediari finanziari sonopienamente acquisiti.10 Ci limitiamo qui a ricordare <strong>la</strong> Convenzione del Vienna del 1988, <strong>la</strong> Convenzione diStrasburgo del 1990, l’istituzione del FATF/GAFI <strong>per</strong> decisione del G7, le DirettiveComunitarie n. 91/308 del 10/06/1991 e n. 2001/97/CE del 4/12/2001.


622IL RICICLAGGIOpolitiche ed economiche in cui versano le economie dei diversiPaesi.Negli Stati del cosiddetto “occidente”, l’adesione allerammentate impostazioni internazionali di contrasto haprodotto dei sistemi e delle strutture che, pur <strong>per</strong>fettibili,dimostrano un grado sufficiente di compatibilità e, talvolta,<strong>per</strong>fino di integrazione, più marcati nell’ambito dell’UnioneEuropea <strong>per</strong> effetto del<strong>la</strong> forza vinco<strong>la</strong>nte degli strumentigiuridici fondanti il substrato normativo condiviso.Per contro, negli Stati caratterizzati da una struttura sociopolitico-economicameno definita – Stati post-colonialisti, Statiche escono da es<strong>per</strong>ienze di economia pianificata, realtà“terzomondiste” in genere – <strong>la</strong> situazione è assai menoomogenea, ed anzi presenta, in diversi casi, maglie assai <strong>la</strong>rghesulle quali è necessario interrogarsi.<strong>Il</strong> rischio insito in siffatto quadro è quello di riprodurre, alivello del <strong>ricic<strong>la</strong>ggio</strong>, il noto fenomeno degli “sviamenti ditraffico” 11 , cioè dell’attrazione dei movimenti illeciti verso queisistemi-Paese che con probabilità minore, se non nul<strong>la</strong>, nepossano individuare e colpire <strong>la</strong> natura criminale.La comunità internazionale deve dunque sentirsi chiamata aproteggere le acquisizioni già realizzate al fine del<strong>la</strong>coo<strong>per</strong>azione anti<strong>ricic<strong>la</strong>ggio</strong>, ed a svilupparne di nuove inmodo da costituire una struttura di prevenzione e contrastoretico<strong>la</strong>re di portata effettivamente mondiale.Si tratta di uno sforzo in primo luogo politico, poichéimplica una delicata o<strong>per</strong>a di <strong>per</strong>suasione nei confronti dinumerose Autorità di Governo - ed amministrative in genere –11 L’espressione “sviamenti di traffico” venne a suo tempo coniata <strong>per</strong> descrivere unfenomeno che ha lungamente afflitto l’unione doganale realizzata tra gli Stati del<strong>la</strong>Comunità Europea (ed i cui effetti non sono ancora del tutto svaniti), in cui ildifferente livello di attenzione rispetto al<strong>la</strong> minaccia criminale portata agli interessifinanziari nazionali e comunitari dalle attività contrabbandiere portava al<strong>la</strong>concentrazione dei traffici, sia legittimi, sia in frode al<strong>la</strong> legge doganale, presso unnumero limitato di Uffici doganali.


CONSIDERAZIONI E PROPOSTE 623circa il bisogno di mettere a punto dei sistemi, intrinsecamentecomplessi e costosi, <strong>la</strong> cui necessità si avverte solo in terminidi sicurezza internazionale (sicurezza dei circuiti finanziari,sicurezza dei mercati, sicurezza tout court contro azioniterroristiche) piuttosto che come esigenza interna, propria delsingolo Paese.Lo sforzo, verosimilmente, non potrà non assumere forticoloriture di tipo economico. I Paesi potenziali destinatari diun’o<strong>per</strong>a di <strong>per</strong>suasione quale quel<strong>la</strong> che stiamo quiipotizzando, infatti, sono <strong>per</strong> lo più Stati che hanno urgentebisogno di importare ricchezza che non riescono a produrresul mercato interno (a causa di potenzialità di crescitainesistenti o inespresse); l’attrazione di capitali, realizzataanche attraverso legis<strong>la</strong>zioni più o meno “paradisiache” dalpunto di vista non solo fiscale, ma anche finanziario in genere,è dunque un asset importante verso questo primario obiettivodi politica economica.Per proporre (o imporre?) legis<strong>la</strong>zioni conformi o anchesolo prossime agli standard internazionali deve <strong>per</strong>tantopresumersi <strong>la</strong> necessità di prevedere adeguate contropartiteeconomiche: sul<strong>la</strong> base delle considerazioni fatte in questonostro studio, ci sembra che l’unica via <strong>per</strong>corribile sia quel<strong>la</strong>di <strong>per</strong>seguire ampi progetti d’investimento, che consentanouna crescita strutturale delle economie nazionali garantendol’afflusso di capitali esteri “puliti” in luogo di quelli “sporchi”altrimenti destinati ad essere inesorabilmente captati 12 .Quanto detto, potrebbe assicurare una maggiore efficaciaed efficienza ai meccanismi interni al settore finanziario <strong>per</strong>12 Riteniamo che delle mere “iniezioni di liquidità” nei sistemi economici nazionali, insostituzione del<strong>la</strong> liquidità dei capitali sporchi, potrebbero creare effetti quantomenoindesiderati. L’iniezione di liquidità, infatti, <strong>per</strong> sua natura è destinata ad incidere suiconsumi di breve <strong>per</strong>iodo piuttosto che sulle strutture di produzione, ed il suoesaurimento genera un effetto di depressione foriero di ulteriori e più abbondanti“iniezioni”, senza riguardo <strong>per</strong> <strong>la</strong> loro natura e provenienza: in poche parole, sirischia un <strong>per</strong>icoloso effetto di “drogaggio” del mercato.


624IL RICICLAGGIOl’individuazione di fenomeni di <strong>ricic<strong>la</strong>ggio</strong> e soprattuttofavorire a divulgare una cultura dell’anti<strong>ricic<strong>la</strong>ggio</strong> nell’ambitodell’intero mondo finanziario.3. Spunti propositiviÈ di tutta evidenza che <strong>la</strong> lotta al <strong>ricic<strong>la</strong>ggio</strong> dei proventi dareato impone il coinvolgimento di tutte le categorie di imprese<strong>per</strong> preservare l’imprenditoria sana e, con essa, lo sviluppoeconomico e sociale.Rinvenire e ri<strong>per</strong>correre le tracce dei trasferimenti deldenaro non è agevole. Occorre intercettare <strong>la</strong> “ricchezzanegativa” (accumu<strong>la</strong>ta a costi sociali insostenibili) proprio neiluoghi di produzione, prima che intraprenda il <strong>per</strong>corsoinquinante.Per un verso, dunque, è necessario affinare ed estendereal<strong>la</strong> produzione ed al<strong>la</strong> distribuzione il metodo e gli strumentidelle leggi anti<strong>ricic<strong>la</strong>ggio</strong> emanate nei Paesi industrializzati chehanno, nell’ultimo decennio, confermato <strong>la</strong> loro validità apresidio dell’intermediazione finanziaria. Per altro verso èfondamentale accrescere <strong>la</strong> conoscenza dei rapporti delleimprese e delle famiglie con gli intermediari.Si ritiene, inoltre, che possa risultare estremamente utile aifini di un’incisiva lotta al <strong>ricic<strong>la</strong>ggio</strong> <strong>la</strong> possibilità che oltre alpagamento del<strong>la</strong> pena pecuniaria, quale effetto del<strong>la</strong>responsabilità civile <strong>per</strong> le sanzioni a carico di propriesponenti, colpire gli intermediari finanziari sul piano del<strong>la</strong>reputazione sul mercato.La vigente disciplina internazionale appare sotto questoprofilo del tutto carente: ad esempio, in Italia, come del restonegli altri Paesi, i decreti sanzionatori previsti dal<strong>la</strong> legge197/91 non sono assistiti da alcuna forma di pubblicità erestano, di fatto, “segreti”.La sanzione sotto il profilo del<strong>la</strong> reputazione risulterebbe,invece, uno strumento di considerevole utilità come


CONSIDERAZIONI E PROPOSTE 625dimostrano le previsioni del<strong>la</strong> normativa bancaria italiana <strong>per</strong><strong>la</strong> quale i decreti di irrogazione di pene pecuniarie <strong>per</strong> levio<strong>la</strong>zioni in materia di trasparenza delle condizionicontrattuali devono essere pubblicati sul<strong>la</strong> stampa.Dunque il problema centrale del<strong>la</strong> rego<strong>la</strong>mentazioneanti<strong>ricic<strong>la</strong>ggio</strong> sarà quello di disegnare un sistema di proceduree incentivi che spinga razionalmente <strong>la</strong> banca ad avereun’efficace condotta di “agente” anti<strong>ricic<strong>la</strong>ggio</strong>.Un’altra misura proponibile potrebbe essere quel<strong>la</strong> diestendere anche alle imprese commerciali, aventi undeterminato volume d’affari, gli stessi obblighi di segna<strong>la</strong>zionedelle o<strong>per</strong>azioni sospette già previsti <strong>per</strong> gli altri soggetti,secondo <strong>la</strong> normativa anti<strong>ricic<strong>la</strong>ggio</strong> vigente.Di fatto, l’azione di lotta al <strong>ricic<strong>la</strong>ggio</strong> deve fondarsisull’adesione convinta agli obblighi di tali eventuali normative.Tale adesione presuppone una fase di sensibilizzazione, ilformarsi di una cultura anti<strong>ricic<strong>la</strong>ggio</strong>. In concreto,pregiudiziale è l’azione di formazione del <strong>per</strong>sonale. A questova corre<strong>la</strong>to l’approntamento di soluzioni organizzative checonsentano l’esplicarsi corretto del<strong>la</strong> dialettica all’internodell’azienda.Compito delle autorità amministrative di controllonazionali è quello di promuovere tali condizioni <strong>per</strong>ché possain concreto esprimersi <strong>la</strong> col<strong>la</strong>borazione attiva degli o<strong>per</strong>atorinel preservare se stessi dall’aggressione criminale e nell’iso<strong>la</strong>re<strong>la</strong> componente inquinata dei flussi finanziari. Peraltro,l’applicazione dei presidi e dei gravami del<strong>la</strong> normativaanti<strong>ricic<strong>la</strong>ggio</strong> estesa a tutti i comparti consente che non siproducano situazioni distorsive del<strong>la</strong> concorrenza sul mercato.Certo i meccanismi sanzionatori <strong>per</strong> i casi di elusione,conservano validità, ma si dovrebbe, piuttosto, insistere sul<strong>la</strong>“convenienza di una condotta sana e trasparente”.Sul contenuto concreto da dare al rapporto incentivante“ordinamento-o<strong>per</strong>atore”, si potrebbero prevedere, tra gli altri,i seguenti criteri direttivi:


626IL RICICLAGGIO• promuovere, nei due sensi, lo scambio di notizie sui fattidi frode <strong>per</strong> arricchire a basso costo il patrimonioinformativo aziendale;• prevedere abbattimenti fiscali sui costi vivi degli apparatiaziendali anti<strong>ricic<strong>la</strong>ggio</strong>.Questo scenario di controlli e di programmi formativi,all’interno del quale gli o<strong>per</strong>atori maturano <strong>la</strong> sensibilità delcontributo prestato all’anti<strong>ricic<strong>la</strong>ggio</strong> nell’esercizio del<strong>la</strong>propria attività, va <strong>per</strong>ò ulteriormente arricchito. Spettaall’azienda trovare le soluzioni più idonee <strong>per</strong> non indurreconflitti nel proprio <strong>per</strong>sonale fra un’attenta selezione delleo<strong>per</strong>azioni ed il raggiungimento di target prefissati. Così comeappare, in linea di principio, <strong>per</strong>seguibile <strong>la</strong> determinazione dicriteri omogenei <strong>per</strong> <strong>la</strong> rilevazione degli elementi oggettivi,emu<strong>la</strong>ndo le “istruzioni o<strong>per</strong>ative” re<strong>la</strong>tive agli indici dianomalia emanate nel settore bancario ed assicurativo.3.1 Iniziative utili sotto il profilo investigativoUn’efficace azione di contrasto ad un fenomeno complessocome è quello del <strong>ricic<strong>la</strong>ggio</strong> non può infine prescindere dauna specifica formazione delle abitudini e delle mentalitàinvestigative, indirizzandole e fornendo loro gli strumenti <strong>per</strong>il <strong>per</strong>seguimento di condotte delittuose il più delle voltepartico<strong>la</strong>rmente complesse, <strong>per</strong> le quali risultano necessariecompetenze specialistiche soprattutto nel settore finanziarioed informatico, al fine di contrastare l’imprenditorialità el’organizzazione quasi aziendale dei gruppi criminali.Si ritiene inoltre che debbano essere previsti ed utilizzatiprotocolli di indagine ad ampio raggio, concatenati tra loro efinalizzati anche ad individuare le c.d. “imprese di <strong>ricic<strong>la</strong>ggio</strong>”,vere e proprie associazioni a delinquere che hanno nel loroprogramma criminoso <strong>la</strong> commissione di reati di <strong>ricic<strong>la</strong>ggio</strong>quali reati-fine, e che prestano i loro servizi a diverseorganizzazioni criminali.


CONSIDERAZIONI E PROPOSTE 627A tale scopo, si esprime l’avviso che possa risultare digrande utilità un più ampio utilizzo, esteso anche agli organiinvestigativi, del sistema denominato “Gianos”, procedurainformatica in uso agli o<strong>per</strong>atori bancari che genera indici dianomalia <strong>per</strong> <strong>la</strong> valutazione delle o<strong>per</strong>azioni sospettate di<strong>ricic<strong>la</strong>ggio</strong> di denaro proveniente da attività illecite.In sintesi, il sistema o<strong>per</strong>a attraverso <strong>la</strong> trasformazione ditabelle algoritmiche dei parametri o<strong>per</strong>ativi ricavati dagli indicidi anomalia contenuti nel Decalogo del<strong>la</strong> Banca d’Italia. Taliindici sono solo in parte traducibili integralmente in termininumerici (es. frequenza ed importo in re<strong>la</strong>zione al soggettoche pone in essere le o<strong>per</strong>azioni), mentre alcuni di essi sonoesclusivamente comportamentali (es. il cliente che di frontealle richieste di informazioni dell’o<strong>per</strong>atore decide di noneffettuare l’o<strong>per</strong>azione): il sistema agisce memorizzando tutti idati contenuti negli archivi informatici degli intermediari efissando <strong>per</strong> ciascun soggetto un concetto di normalità ed unagriglia di comportamenti attivi.Nel corso degli anni (il sistema è attivo dal 1995) Gianos hamostrato un limite evidente, quale quello di essere rimasto ingestione presso i singoli intermediari bancari che devonovalutare, soprattutto avvalendosi del<strong>la</strong> conoscenza diretta del<strong>la</strong>propria cliente<strong>la</strong>, se l’o<strong>per</strong>azione sia o meno da considerarsisospetta.In sostanza, coloro che in concreto sono chiamati asvolgere l’attività investigativa ed approfondire <strong>la</strong> segna<strong>la</strong>zionecioè l’Ufficio Italiano dei Cambi, nonché <strong>la</strong> Guardia di Finanzae <strong>la</strong> D.I.A., sono completamente estranei al<strong>la</strong> gestione delsistema, che, anzi, è stato creato senza <strong>la</strong> loro partecipazione.Di tutta evidenza appaiono, <strong>per</strong>tanto, i vantaggi derivantidal<strong>la</strong> possibilità di consentire anche al<strong>la</strong> Guardia di Finanza diutilizzare uno strumento informatico delle potenzialità delGianos.Nelle pagine precedenti ci si è soffermati in diverseoccasioni su come gran parte dei ricic<strong>la</strong>tori siano soliti porre in


628IL RICICLAGGIOessere tecniche già s<strong>per</strong>imentate in precedenza, facendoricorso agli stessi strumenti finanziari ed utilizzando canalibancari e finanziari dislocati in territori ove vige un assolutosegreto bancario, possibilmente off shore.In tale ambito riveste un ruolo centrale ed irrinunciabile ilpossesso, da parte degli investigatori, dei precedenti e/ocollegamenti re<strong>la</strong>tivi al soggetto sottoposto ad indagine.Proprio <strong>per</strong> tale funzione di raccordo informatico,potrebbe essere esaltata <strong>la</strong> funzione del ComandoInvestigazioni Economico Finanziarie del<strong>la</strong> Guardia diFinanza, il cui patrimonio di informazioni potrebbe essereintegrato con quello disponibile sul sistema Gianos. Ciòconsentirebbe, <strong>per</strong>tanto, di approfondire anche quelleo<strong>per</strong>azioni che, <strong>per</strong> mancanza di un adeguato spettro diconoscenze, l’o<strong>per</strong>atore bancario non risulta in grado divalutare adeguatamente il grado di <strong>per</strong>icolosità e, <strong>per</strong> talemotivo, procedere al<strong>la</strong> segna<strong>la</strong>zione.Vale ribadire, in conclusione, come le specificheprofessionalità ed attitudini dei militari del Corpo ben siconciliano con le esigenze connesse ad un’efficace azione dicontrasto al fenomeno illecito in esame.Basti riferirsi al<strong>la</strong> circostanza, più volte evidenziata,secondo cui <strong>la</strong> criminalità organizzata, al fine di “pulire” ildenaro e legittimarne il possesso, utilizzi spesso lo strumentosocietario, ponendo in essere, <strong>per</strong> giustificare i flussi monetariin uscita ed in entrata, o<strong>per</strong>azioni commerciali fittizieattraverso <strong>la</strong> predisposizione di falsa documentazionecontabile e fiscale di supporto: in tale ambito non saràpossibile prescindere dal ricorso a metodologie o<strong>per</strong>ativeproprie del<strong>la</strong> verifica fiscale, ponendo in essere un’azioneinvestigativa combinata e composta di strumenti ispettivi qualil’analisi delle scritture contabili e <strong>la</strong> conseguente ricostruzionedelle singole voci di bi<strong>la</strong>ncio, il rilevamento delle giacenze,l’esame dei flussi finanziari, le indagini bancarie, i controlli


CONSIDERAZIONI E PROPOSTE 629incrociati tra clienti, fornitori e vettori, i riscontriextracontabili.Con riferimento, infine, al<strong>la</strong> possibilità di aumentare <strong>la</strong>coo<strong>per</strong>azione internazionale nell’ottica di colpire il criminetransnazionale, sarebbe utile l’introduzione di una norma checonsenta esplicitamente agli organi investigativi e di controllo,nello specifico al<strong>la</strong> Guardia di Finanza ed al<strong>la</strong> DirezioneInvestigativa Antimafia, di scambiare formalmente dati enotizie con i col<strong>la</strong>terali organi esteri <strong>per</strong> lo sviluppo dellesegna<strong>la</strong>zioni sospette. La costituzione di una banca daticomune opportunamente protetta che contenga ogni utileinformazione in merito a soggetti e re<strong>la</strong>tive segna<strong>la</strong>zionisospette, compresi gli sviluppi investigativi e connessioni infoo<strong>per</strong>ativeriscontrate nel corso degli approfondimenti,costituirebbe uno strumento di straordinaria importanza <strong>per</strong>gli apparati investigativi preposti al contrasto del <strong>ricic<strong>la</strong>ggio</strong> diproventi illeciti.


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RIFERIMENTI NORMATIVI


1. Italia1.1 Leggi ed atti aventi forza di leggeLegge 7 gennaio 1929, n. 4.Legge del 23 aprile 1959, n. 189.Legge 5 giugno 1974, n. 412.Decreto legge 21 marzo 1978, convertito in legge18 maggio 1978, n. 191.Legge 6 febbraio 1980, n. 15.Legge 25 giugno 1981, n. 385.Legge 19 marzo 1990, n. 55.Legge 5 novembre 1990, n. 328.Decreto legge 3 maggio 1991, n. 143, convertito in Legge 5 luglio 1991,n. 197.Decreto legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito in legge 12 luglio 1991,n. 2<strong>03</strong>.Legge 30 dicembre 1991, n. 413.Decreto legge 31 dicembre 1991, n. 419, convertito in legge 19 febbraio1992, n. 172.Legge 9 agosto 1993, n. 328.Decreto legis<strong>la</strong>tivo 1° settembre 1993, n. 385 (Testo Unico delle leggi inmateria bancaria e creditizia).Legge 6 febbraio 1996, n. 52.Decreto legis<strong>la</strong>tivo 26 maggio 1997, n. 153.Decreto legis<strong>la</strong>tivo 25 settembre 1999, n. 374.


654IL RICICLAGGIODecreto legis<strong>la</strong>tivo 10 marzo 2000, n. 74.Legge 31 marzo 2000, n. 78.Legge 29 settembre 2000, n. 300.Decreto legis<strong>la</strong>tivo 19 marzo 2001, n. 68.Decreto Legis<strong>la</strong>tivo 8 giugno 2001, n. 231.Decreto legge 25 settembre 2001, n. 350, convertito in legge 23novembre 2001, n. 409.Decreto legge 12 ottobre 2001, n. 369, convertito con modificazioni inlegge 14 dicembre 2001, n. 431.1.2 Altre fonti normativeDecreto del Presidente del<strong>la</strong> Repubblica 31 marzo 1988, n. 148.Decreto del Ministro del Tesoro in data 19 dicembre 1991.Decreto del Ministro dell’Interno in data 22 gennaio 1992.Decreto del Ministro del Tesoro in data 7 luglio 1992.Decreto del Ministro del Tesoro in data 29 ottobre 1993.Decreto del Ministro del Tesoro, del Bi<strong>la</strong>ncio e del<strong>la</strong> ProgrammazioneEconomica 4 agosto 2000, n. 269.1.3 Circo<strong>la</strong>ri ed altri atti dispositiviCirco<strong>la</strong>re UIC del 6 agosto 1992.Circo<strong>la</strong>re UIC del 21 agosto 1992.Circo<strong>la</strong>re UIC del 22 agosto 1992.


RIFERIMENTI NORMATIVI 655Circo<strong>la</strong>re UIC del 25 febbraio 1993.Circo<strong>la</strong>re UIC dell’11 agosto 1993.Circo<strong>la</strong>re UIC del 26 novembre 1993.Circo<strong>la</strong>re UIC del 28 dicembre 1994.Circo<strong>la</strong>re ABI n. 37 del 3 gennaio 1995.Circo<strong>la</strong>re 20 gennaio 1995, n. 1 del Ministero del Tesoro.Circo<strong>la</strong>re UIC del 2 giugno 1995.Circo<strong>la</strong>re UIC del 4 settembre 1996.Circo<strong>la</strong>re UIC del 22 agosto 1997.Circo<strong>la</strong>re UIC del 19 giugno 1998.Provvedimento n. 19288 del 12 gennaio 2001 del Governatore del<strong>la</strong>Banca d’Italia, recante “Indicazioni o<strong>per</strong>ative <strong>per</strong> <strong>la</strong> segna<strong>la</strong>zione dio<strong>per</strong>azioni sospette” (c.d. “Decalogo”).Circo<strong>la</strong>re n. 176000 del 1° agosto 2001 del Comando Generale delCorpo/III Reparto O<strong>per</strong>azioni – Ufficio Criminalità Organizzata e altriServizi Extratributari.2. Diritto internazionaleConvenzione unica sugli stupefacenti di New York in data 30 marzo1961.Convenzione sulle sostanze psicotrope, conclusa a Vienna il 21 febbraio1971.Protocollo di modifica del<strong>la</strong> Convenzione sulle sostanze psicotrope,firmato a Ginevra il 25 marzo 1972.


656IL RICICLAGGIORaccomandazione del Comitato dei Ministri del Consiglio d’Europa delgiugno 1980, registrata con il numero R 80/10, sotto il titolo “Misurecontro il trasferimento e <strong>la</strong> custodia di fondi di origine criminale”.Dichiarazione di Principi concernenti <strong>la</strong> prevenzione dell’uso criminaledel sistema bancario a fini di <strong>ricic<strong>la</strong>ggio</strong> del denaro adottata a Basilea indata 12 dicembre 1988 da parte del Comitato Cooke del<strong>la</strong> Banca deiRego<strong>la</strong>menti Internazionali.Convenzione delle Nazioni Unite contro il traffico di stupefacenti esostanze psicotrope del 19 dicembre 1988I Rapporto del GAFI del 6 febbraio 1990, contenente 40Raccomandazioni anti<strong>ricic<strong>la</strong>ggio</strong>.Legis<strong>la</strong>zione modello del<strong>la</strong> CICAD del 20 aprile 1990, con integrazioni emodifiche del 1992 e del 1999.Convenzione di Strasburgo sul <strong>ricic<strong>la</strong>ggio</strong>, <strong>la</strong> ricerca, il sequestro e <strong>la</strong>confisca dei proventi di reato dell’8 settembre 1990.3. Unione Europea – Comunità EuropeaRisoluzione del Par<strong>la</strong>mento europeo sul <strong>ricic<strong>la</strong>ggio</strong> dei proventi delnarcotraffico in ambito europeo del 9 ottobre 1986.Risoluzione del Par<strong>la</strong>mento europeo del 17 dicembre 1987.Risoluzione del Par<strong>la</strong>mento europeo sul<strong>la</strong> lotta contro <strong>la</strong> droga e sultraffico di droga del 18 gennaio 1989.Accordi di Schengen del 19 giugno 1990.Direttiva n. 91/308/CEE del Consiglio del 10 giugno 1991, re<strong>la</strong>tiva al<strong>la</strong>prevenzione dell’uso del sistema finanziario a scopo di <strong>ricic<strong>la</strong>ggio</strong> deiproventi di attività illecite.Atto del Consiglio del 26 luglio 1995, che stabilisce <strong>la</strong> Convenzionere<strong>la</strong>tiva al<strong>la</strong> tute<strong>la</strong> degli interessi finanziari delle Comunità europee.


RIFERIMENTI NORMATIVI 657Atto del Consiglio del 27 settembre 1996, che stabilisce il primoprotocollo del<strong>la</strong> Convenzione re<strong>la</strong>tiva al<strong>la</strong> tute<strong>la</strong> degli interessi finanziaridelle Comunità europee, concernente <strong>la</strong> lotta contro gli atti di corruzionelesivi degli interessi finanziari comunitari, nel caso in cui sono coinvoltifunzionari nazionali e/o comunitari.Piano d’azione contro <strong>la</strong> criminalità organizzata adottato in data 28 aprile1997 dal Consiglio europeo dei Capi di Stato.Atto del Consiglio del 26 maggio 1997, recante una modifica al primoprotocollo del<strong>la</strong> Convenzione re<strong>la</strong>tiva al<strong>la</strong> tute<strong>la</strong> degli interessi finanziaridelle Comunità europee del 27 settembre 1996, in tema di lotta contro gliatti di corruzione.Atto del Consiglio del 19 giugno 1997, che stabilisce il secondoprotocollo del<strong>la</strong> Convenzione re<strong>la</strong>tiva al<strong>la</strong> tute<strong>la</strong> degli interessi finanziaridelle Comunità europee, concernente <strong>la</strong> lotta al <strong>ricic<strong>la</strong>ggio</strong> di denaro, <strong>la</strong>confisca dei proventi di reato e <strong>la</strong> responsabilità delle <strong>per</strong>sone giuridiche.Azione Comune n. 98/699/GAI del Consiglio in data 3 dicembre 1998,sul <strong>ricic<strong>la</strong>ggio</strong> di denaro e sull’individuazione, il rintracciamento, ilconge<strong>la</strong>mento o sequestro e <strong>la</strong> confisca degli strumenti e dei proventi direato.Azione comune n. 98/733/GAI del Consiglio in data 21 dicembre 1998,re<strong>la</strong>tiva al<strong>la</strong> punibilità del<strong>la</strong> partecipazione a un’organizzazione criminalenegli Stati membri dell’Unione europea.Direttiva n. 2001/97/CE del Par<strong>la</strong>mento Europeo e del Consiglio indata 4 dicembre 2001, modificativa del<strong>la</strong> Direttiva n. 91/308/CEE.Libro Verde sul<strong>la</strong> tute<strong>la</strong> penale degli interessi finanziari comunitari e sul<strong>la</strong>creazione di una procura europea, documento COM (2001) 715 def. indata 11 dicembre 2001.4. BelgioLegge dell’11 gennaio 1993 sul<strong>la</strong> prevenzione dell’uso del sistemafinanziario <strong>per</strong> finalità di <strong>ricic<strong>la</strong>ggio</strong>.


658IL RICICLAGGIORegio decreto dell’11 giugno 1993 concernente <strong>la</strong> composizione,l’organizzazione, le o<strong>per</strong>azioni e l’indipendenza dell’Unità di gestionedell’intelligence finanziaria.5. GermaniaCodice penale – paragrafo 261Piano Nazionale <strong>per</strong> il Contrasto agli Stupefacenti del 13 giugno 1990.Legge concernente <strong>la</strong> lotta al crimine organizzato (“OrgKG)” del 1992.Legge Doganale Federale del 1992.Decreto sul <strong>ricic<strong>la</strong>ggio</strong> di denaro (GwG - Gesetz uber das Aufspuren vonGewinnen aus schweren Straftaten /Geldwaschegesetz-GwG) del 25 ottobre 1993.Legge sul <strong>per</strong>fezionamento del<strong>la</strong> lotta al crimine organizzato del 4maggio 1998.Legge riguardante le modifiche al<strong>la</strong> lotta al <strong>ricic<strong>la</strong>ggio</strong> del 9 maggio 1998.6. Paesi BassiArt. 36e codice penale: confisca.Legge del 9 ottobre 1991, modificativa degli artt. 416, 417 e 417 biscodice penale.Art. 416 codice penale: <strong>ricic<strong>la</strong>ggio</strong>/ricettazione in forma dolosa.Art. 417 codice penale: delinquente abituale nel reato di<strong>ricic<strong>la</strong>ggio</strong>/ricettazione in forma dolosa.Art. 417 bis codice penale: <strong>ricic<strong>la</strong>ggio</strong>/ricettazione in forma colposa.Legge del 16 dicembre 1993 - Disclosure of unusual transaction (financialservices) Act -, concernente il sistema delle segna<strong>la</strong>zioni di transazionianomale connesse ai servizi finanziari.


RIFERIMENTI NORMATIVI 659Artt. dal 126 al 126f codice di procedura penale: norme di procedura daseguire <strong>per</strong> le investigazioni sui crimini finanziari.Artt. dal 94 al 94d codice di procedura penale: atti di sequestro penale.7. Regno UnitoDrug Trafficking Offences Act del 1986.Criminal Justice Act del 1988.Prevention Of Terrorism Bill del 1989.Legis<strong>la</strong>tion Against Money Laundering del 1993.8. Repubblica Popo<strong>la</strong>re CineseArt. 191 del<strong>la</strong> “legge criminale penale”, inerente <strong>la</strong> fattispecie di<strong>ricic<strong>la</strong>ggio</strong>.Circo<strong>la</strong>re del 14 Settembre 1995, del<strong>la</strong> Banca Centrale del<strong>la</strong> Cina (PBOC)in materia di rego<strong>la</strong>mentazione delle o<strong>per</strong>azioni in cambi.Circo<strong>la</strong>re del 20 Giugno 1996, del<strong>la</strong> Banca Centrale del<strong>la</strong> Cina (PBOC),afferente <strong>la</strong> vendita ed offerta di mezzi di pagamento in valuta estera.Circo<strong>la</strong>re del 14 Aprile 1997, dello State Administration of Foreign Exchange(SAFE), afferente il deposito ed i prelievi di somme da parte di <strong>per</strong>sonefisiche residenti e non residenti.Circo<strong>la</strong>re del 9 Settembre 1997, del<strong>la</strong> filiale di Shanghai del<strong>la</strong> BancaCentrale del<strong>la</strong> Cina (PBOC).Circo<strong>la</strong>re del 10 Febbraio 2002, dell’Ufficio Cambi cinese sulle modifichedel<strong>la</strong> politica inerente <strong>la</strong> gestione delle valute estere in contanti.


660IL RICICLAGGIO8.1 Regione Amministrativa Speciale di Hong KongOrdinanza (legge) n. 405, del 30 Giugno 1997, Drug Trafficking recovery ofProceeds (DTROP), in materia di reimpiego di capitali provenienti daltraffico di sostanze stupefacenti.Ordinanza (legge) n. 455, del 30 Giugno 1997, Organized and SeriousCrimes Ordinance (OSCO), riguardante l’estensione dei reati presupposto.Circo<strong>la</strong>re del Febbraio 2000, emanata dal Joint Financial Intelligence Unit(JFIU), in materia di rego<strong>la</strong>mentazione di alcune categorie di intermediari(cambiavalute e società di trasferimento fondi).8.2 Regione Amministrativa Speciale di MacaoDecreto Legge n. 15/83/M, normativa secondaria di settore.Decreto Legge n. 51/93/M, in materia di società di leasing.Decreto Legge n. 32/93/M del 5 luglio 1993 norma quadro in materia dirego<strong>la</strong>mentazione del settore finanziario.Decreto legge n. 7/95/M del 30 gennaio 1995, rego<strong>la</strong>nte il settorevalutario.Accordi sottoscritti il 13 ottobre 1995 tra il Governo di Macao e alcuneistituzioni bancarie (Banca del<strong>la</strong> Cina e Banco Nazionale Ultramarino),<strong>per</strong> l’emissione di banconote.Decreto Legge n. 38/97/M, in materia di società che effettuano i cambivaluta.Decreto Legge n. 24/98, testo normativo di riferimento in materia dilegis<strong>la</strong>zione preventiva: segna<strong>la</strong>zioni, poteri controllo e strutture dicoordinamento.Decreto Legge n. 58/99/M, in materia di società “off-shore”.Decreto Legge n. 83/99/M, in materia di fondi di investimento.


RIFERIMENTI NORMATIVI 6619. RussiaLegge 7 agosto 2001, n. 42 115/FZ.Decreto Presidenziale 1° novembre 2001 (Istituzione del<strong>la</strong> Commissione<strong>per</strong> il Controllo Finanziario).Legge 1° dicembre 2001 (Ratifica del<strong>la</strong> Convenzione di Strasburgo del1990).10. SloveniaLegge sul<strong>la</strong> prevenzione del <strong>ricic<strong>la</strong>ggio</strong> di denaro (Gazzetta Ufficiale del<strong>la</strong>Repubblica di Slovenia n. 36/94) - in vigore dal 7 luglio 1994.Decreto sulle organizzazioni che non necessitano di identificazione <strong>per</strong>l’effettuazione di determinate transazioni (Gazzetta Ufficiale del<strong>la</strong>Repubblica di Slovenia n. 64/94 ed 1/96) - in vigore dal 11 ottobre 1994.Codice Penale del<strong>la</strong> Repubblica di Slovenia (Gazzetta Ufficiale del<strong>la</strong>Repubblica di Slovenia n. 63/94) - in vigore dal 1 gennaio 1995,emendato (Gazzetta Ufficiale del<strong>la</strong> Repubblica di Slovenia n. 23/99);articolo 252 (articolo modificato a decorrere dal 23 aprile 1999), inerente<strong>la</strong> fattispecie di <strong>ricic<strong>la</strong>ggio</strong>.Legge di Procedura Penale (Gazzetta Ufficiale del<strong>la</strong> Repubblica diSlovenia n. 63/94) - in vigore dal 1 gennaio 1995, emendata (GazzettaUfficiale del<strong>la</strong> Repubblica di Slovenia n. 72/98).Istruzioni sulle modalità di comunicazione delle informazioni all’Ufficio<strong>per</strong> <strong>la</strong> prevenzione del <strong>ricic<strong>la</strong>ggio</strong> di denaro (Gazzetta Ufficiale del<strong>la</strong>Repubblica di Slovenia n. 81/94 e 1/96) - in vigore dal 1 gennaio 1995.Legge sulle Modifiche e Aggiunte al<strong>la</strong> Legge sul<strong>la</strong> prevenzione del<strong>ricic<strong>la</strong>ggio</strong> di denaro (Gazzetta Ufficiale del<strong>la</strong> Repubblica di Slovenia n.63/95) - in vigore dal 7 novembre 1995.Decreto sul<strong>la</strong> metodologia del controllo interno <strong>per</strong> le organizzazioni dicui all’art. 2 del<strong>la</strong> Legge sul<strong>la</strong> prevenzione del <strong>ricic<strong>la</strong>ggio</strong> di denaro


662IL RICICLAGGIO(Gazzetta Ufficiale del<strong>la</strong> Repubblica di Slovenia n. 62/96) - in vigore dal23 novembre 1996.Legge di Ratifica del<strong>la</strong> Convenzione di Vienna e Legge di Ratifica del<strong>la</strong>Convenzione n. 141 del Consiglio d’Europa sul <strong>ricic<strong>la</strong>ggio</strong>, ispezione,sequestro e confisca dei proventi del crimine (Gazzetta Ufficiale del<strong>la</strong>Repubblica di Slovenia n. 11/97 e 8/98).Legge sul settore bancario (Gazzetta Ufficiale del<strong>la</strong> Repubblica diSlovenia n. 7/99).Decreto di modifica degli importi del<strong>la</strong> Legge sul<strong>la</strong> prevenzione del<strong>ricic<strong>la</strong>ggio</strong> di denaro (n. 29/99).Legge sul<strong>la</strong> Responsabilità Penale delle Persone Giuridiche (GazzettaUfficiale del<strong>la</strong> Repubblica di Slovenia n. 59/99).Legge sul Cambio Estero (Gazzetta Ufficiale del<strong>la</strong> Repubblica diSlovenia n. 1/91, 71/93, 63/95 e 23/99).Legge di Ratifica del<strong>la</strong> Convenzione del Consiglio d’Europa sul<strong>la</strong> leggepenale nel settore del<strong>la</strong> corruzione (Gazzetta Ufficiale del<strong>la</strong> Repubblica diSlovenia n. 26/2000).11. SpagnaLegge 28 dicembre 1993, n. 19.Regio Decreto 9 giugno 1995, n. 925 (Rego<strong>la</strong>mento del<strong>la</strong> Legge19/1993).Codice Penale (1995) artt. 302, 3<strong>03</strong>, 304.12. Stati Uniti d’AmericaBank Secrecy Act, pub. L. 91-508, 1970.Money Laundering Control Act, pub. L. 99-570, 1986.


RIFERIMENTI NORMATIVI 663Paragrafi 1956 e 1957, 18 U.S. Code, conformi al Money Laundering ControlAct del 1986.Financial Crimes Enforcement Network, Treasury Orders, 25 ottobre 1990, n.105-08.Annunzio – Wylie Money Laundering Act, 1992.Money Laundering Suppression Act, 1994.U.S.A. Patriot Act, 24 ottobre 2001, H.R. 3162.


SITI INTERNET


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668IL RICICLAGGIOwww.volint.it/scuo<strong>la</strong>/pubblico/5geografia/documenti/g08t01.docwww.wcoomd.org.

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