13.07.2015 Views

Natanti - Aviva

Natanti - Aviva

Natanti - Aviva

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

CONDIZIONI SPECIALI(valide solo se espressamente richiamate)L - VINCOLO LEASINGIl natante, di proprietà della società di leasing indicata in polizza e iscritto negli appositi Registri a suonome, è stato concesso in leasing al locatario riportato nel contratto.La Società s’impegna nei confronti della società di leasing sino alla scadenza del leasing a:• non consentire alcuna riduzione o variazione delle garanzie prestate con il presente contratto se noncon il suo consenso;• comunicarle ogni sinistro in cui sia stato coinvolto il natante entro 15 giorni dalla ricezione della relativadenuncia;• comunicarle con lettera raccomandata, qualsiasi ritardo nel pagamento del premio di assicurazionescaduto, nonché l’eventuale mancata proroga del contratto alla sua scadenza naturale, fermo restandoche il mancato pagamento del premio comporta comunque la sospensione della garanzia ai sensi dilegge.La Società ha la facoltà di disdire il presente contratto con lettera raccomandata da inoltrare al Contraentee, contestualmente, alla società di leasing.In caso di sinistro incendio, furto o rapina del natante, l’indennizzo è corrisposto, a norma dell’art.1891,secondo comma del Codice Civile, alla Società di leasing la quale sottoscrive, nella sua qualità di proprietaria,la relativa quietanza liberatoria.Il Contraente rinuncia ad avvalersi della facoltà di disdire il contratto, prevista dalle Condizioni Generali diAssicurazione, fi no alla data di scadenza del contratto di leasing, salvo consenso scritto della Vin colataria.M - VINCOLO CON IPOTECA LEGALE O CON PATTO DI RISERVATO DOMINIOIl contratto è vincolato a favore della Vincolataria indicata in polizza.La Società s’impegna nei confronti della Vincolataria sino alla scadenza del vincolo a:• non consentire alcuna riduzione o variazione delle garanzie prestate con il presente contratto senza ilsuo consenso;• comunicarle ogni sinistro in cui sia stato coinvolto il natante entro 15 giorni dalla ricezione della relativadenuncia;• comunicarle, con lettera raccomandata, qualsiasi ritardo nel pagamento del premio di assicurazionescaduto, nonché l’eventuale mancata proroga del contratto alla sua scadenza naturale;• non pagare, in caso di sinistro incendio, furto o rapina del natante, alcun indennizzo senza il suo consensoscritto e, sino alla concorrenza del suo credito rateale, versare a quest’ultima l’indennità liquidatacontro quietanza liberatoria al cui rilascio la vincolataria è fi n d’ora autorizzata dal Contraente.Il Contraente rinuncia ad avvalersi della facoltà di disdire la polizza, prevista dalle Condizioni Generali diAssicurazione, sino alla data di scadenza del vincolo, salvo consenso scritto della Vincolataria.O - DEROGA AL TACITO RINNOVOA deroga dell’art. 11 - Proroga dell’assicurazione - il presente contratto non è soggetto a tacito rinnovo epertanto si conclude alla sua naturale scadenza, senza l’applicazione del disposto dell’art. 1901 - secondocomma del Codice Civile.<strong>Natanti</strong> - Condizioni di Assicurazione - pagina 5 di 28

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!