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Natanti - Aviva

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NORME IN CASO DI SINISTRO TUTELA LEGALEART. 5.16 DENUNCIA DEL SINISTRO E LIBERA SCELTA DEL LEGALEIn caso di Sinistro l’Assicurato deve darne tempestiva comunicazione utilizzando lo specificomodulo ed indirizzandola in via preferenziale a D.A.S. Via Enrico Fermi, 9/B - 37126 Verona -Fax 045.83.51.023 e subordinatamente alla Società.L’Assicurato deve far pervenire a D.A.S. o alla Società la notizia di ogni atto a lui notificato tempestivamentee, comunque, entro il termine utile per la difesa. Contemporaneamente alla denunciadel caso assicurativo, l’Assicurato può indicare un legale - residente in una località facente partedel circondario del tribunale ove ha sede l’ufficio giudiziario competente a decidere la controversia- al quale affidare la pratica per il seguito giudiziale, se il tentativo di bonaria definizione non abbiaesito positivo. Se l’Assicurato sceglie un legale non residente presso il circondario del tribunalecompetente, D.A.S. garantisce gli onorari del domiciliatario, con il limite della somma di € 3.000.Tale somma è compresa nei limiti del massimale per caso assicurativo e per anno.La scelta del legale fatta dall’Assicurato è operante fin dalla fase stragiudiziale, ove si verifichi unasituazione di conflitto di interessi con D.A.S. o con la Società . D.A.S. avverte l’Assicurato di questosuo diritto.L’Assicurato si obbliga a fornire a D.A.S. tutte le notizie, i chiarimenti e la documentazione del casoe a prestarsi per facilitare le azioni che D.A.S. ritenga di svolgere, per limitare le conseguenze delprovvedimento.I sinistri denunciati oltre due anni dal momento in cui poteva essere fatto valere il diritto alla prestazione,comportano per l’Assicurato la prescrizione del diritto alla garanzia, ex articolo 2952 Codicecivile.ART. 5.17 DOCUMENTI OCCORRENTI ALLA PRESTAZIONE DELLA GARANZIAASSICURATIVAL’Assicurato è tenuto a fornire alla D.A.S. tutti gli atti e documenti occorrenti, regolarizzandoli aproprie spese secondo le norme fiscali di bollo e di registro nonché ad assumere a proprio caricotutti gli oneri fiscali che dovessero presentarsi nel corso o alla fine della vertenza.ART. 5.18 GESTIONE DEL SINISTRORicevuta la denuncia del caso assicurativo, D.A.S. (ai sensi dell’art. 164 comma 2 lettera a) delCodice delle Assicurazioni Private) si adopera per gestire la fase stragiudiziale, direttamente o amezzo di professionisti da essa incaricati, e di svolgere ogni possibile tentativo per una bonariadefinizione della controversia. Ove ciò non riesca, se le pretese dell’Assicurato presentino possibilitàdi successo e comunque in ogni caso quando sia necessaria la difesa in sede penale, D.A.S trasmettela pratica al legale designato ai sensi del paragrafo “Denuncia di Sinistro e scelta del legale”. Per ogni statodella vertenza e grado del giudizio, gli incarichi ai periti devono essere preventivamente concordaticon D.A.S.. Allo stesso modo, per le fasi giudiziali successive a quella già autorizzata, anche gli incarichiai legali devono essere preventivamente concordati con D.A.S., sempre che le pretese dell’Assicuratopresentino possibilità di successo; agli stessi l’Assicurato rilascerà le necessarie procure.L’esecuzione forzata per ciascun titolo esecutivo verrà estesa a due tentativi. In caso di procedureconcorsuali la garanzia si limita alla stesura e al deposito della domanda di ammissione al credito.L’Assicurato, senza preventiva autorizzazione della D.A.S. non può addivenire direttamente con la contropartead alcuna transazione della vertenza, sia in sede stragiudiziale che giudiziale, che comporti oneri acarico della Società. Fanno eccezione i casi di comprovata urgenza - con conseguente impossibilità<strong>Natanti</strong> - Condizioni di Assicurazione - pagina 25 di 28

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