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IO INFERMIERE - N.2 /2005lavoro per l’<strong>in</strong>tera giornata <strong>in</strong> cui effettua ladonazione.I permessi retribuiti possono anche essereconcessi per l’effettuazione di testimonianzeper fatti non d’ufficio, nonchè per l’assenzamotivata da gravi calamità naturali che rendonooggettivamente impossibile il raggiungimentodella sede di servizio, fatti salvi, <strong>in</strong> questi eventi,i provvedimenti di emergenza diversi e piùfavorevoli disposti dalle competenti autorità.Permessi breviSu valutazione del dirigente responsabile delservizio, e previa richiesta <strong>in</strong> tempo utile allaorganizzazione del servizio, il dipendente puòassentarsi dal lavoro per una durata non superiorea metà dell’orario di lavoro giornaliero,purché questo sia costituito da almeno quattroore consecutive e comunque per non oltre 36ore annue. Le ore vanno recuperate entro ilmese successivo.Assenze per malattiaIl dipendente non <strong>in</strong> prova, assente per malattia,ha diritto alla conservazione del posto perun periodo di diciotto mesi. Ai f<strong>in</strong>i della maturazionedel predetto periodo, si sommano tuttele assenze per malattia <strong>in</strong>tervenute nei tre anniprecedenti l’ultimo episodio morboso <strong>in</strong> corso.Può essere concesso di assentarsi per un ulterioreperiodo di 18 mesi, non retribuito, <strong>in</strong> casiparticolarmente gravi e documentati dallaazienda sanitaria competente. Superati taliperiodi, qualora il dipendente, a seguito degliaccertamenti sanitari, venga dichiarato permanentemente<strong>in</strong>idoneo a svolgere qualsiasi proficuolavoro, esperito ogni utile tentativo perrecuperarlo al servizio attivo, l’azienda o l’entepuò procedere, alla risoluzione del rapportocorrispondendo al dipendente l’<strong>in</strong>dennità sostitutivadel preavviso.I periodi di assenza per malattia, salvo l’ulterioreperiodo di 18 mesi concesso per casi particolarmentegravi, non <strong>in</strong>terrompono la maturazionedell’anzianità di servizio a tutti gli effetti.Il trattamento economico spettante al dipendenteche si assenti per malattia prevede laretribuzione <strong>in</strong>tera per i primi 9 mesi di assenza;il 90% della retribuzione per i successivi 3mesi di assenza; il 50% della retribuzione pergli ulteriori 6 mesi del periodo di conservazionedel posto.L’assenza per malattia deve essere comunicataalla struttura di appartenenza tempestivamentee comunque all’<strong>in</strong>izio dell’orario di lavoro delgiorno <strong>in</strong> cui si verifica, anche nel caso di eventualeprosecuzione dell’assenza, salvo comprovatoimpedimento.Il dipendente è tenuto a recapitare o spedire amezzo raccomandata con avviso di ricevimentoil certificato medico di giustificazione dell’assenzaentro i tre giorni successivi all’<strong>in</strong>izio dellamalattia o alla eventuale prosecuzione dellastessa. Qualora tale term<strong>in</strong>e scada <strong>in</strong> giornofestivo esso è prorogato al primo giorno lavorativosuccessivo.L’azienda o l’ente dispone il controllo dellamalattia ai sensi delle vigenti disposizioni dilegge di norma f<strong>in</strong> dal primo giorno di assenza,attraverso l’azienda sanitaria locale territorialmentecompetente.Il dipendente che, durante l’assenza, per particolarimotivi dimori <strong>in</strong> luogo diverso da quellodi residenza, deve darne tempestiva comunicazione,precisando l’<strong>in</strong>dirizzo dove può esserereperito.Il dipendente assente per malattia, pur <strong>in</strong> presenzadi espressa autorizzazione del medicocurante ad uscire, è tenuto a farsi trovare neldomicilio comunicato all’amm<strong>in</strong>istrazione, <strong>in</strong>ciascun giorno, anche se domenicale o festivo,dalle ore 10 alle ore 12 e dalle ore 17 alle ore 19.Qualora il dipendente debba allontanarsi,durante le fasce di reperibilità, dall’<strong>in</strong>dirizzo2


comunicato, per visite mediche, prestazioni oaccertamenti specialistici o per altri giustificatimotivi, che devono essere, a richiesta, documentati,è tenuto a darne preventiva comunicazioneall’azienda o all’ente.In caso di <strong>in</strong>fortunio sul lavoro o di malattiariconosciuta dipendente da causa di servizio, ildipendente ha diritto alla conservazione delposto f<strong>in</strong>o a completa guarigione cl<strong>in</strong>ica.Spetta l’<strong>in</strong>tera retribuzione. Anche <strong>in</strong> questocaso, l'azienda o ente che non procede allarisoluzione del rapporto di lavoro del dipendenteeventualmente riconosciuto permanentemente<strong>in</strong>idoneo a proficuo lavoro, non corrispondealcuna retribuzione.In caso di patologie gravi che richiedano terapiesalvavita sono esclusi dal computo dei giornidi assenza per malattia i relativi giorni di ricoveroospedaliero o di day - hospital ed i giornidi assenza dovuti alle citate terapie. Il dipendenteha diritto all’<strong>in</strong>tera retribuzione e ad un’idoneaarticolazione dell’'orario di lavoro.Congedi parentaliAstensione obbligatoriaLe lavoratrici hanno l’obbligo di astenersi dallavoro a partire dai due mesi precedenti la datapresunta dal parto e per i successivi tre mesi,fatta salva la facoltà di astenersi dal lavoro apartire dal mese precedente alla data presuntadel parto e qu<strong>in</strong>di per i successivi quattro mesidalla data del parto, a condizione che il medicocompetente certifichi che ciò non pregiudichila salute di gestante e nascituro.Al periodo di congedo di maternità dopo ilparto sono aggiunti gli eventuali giorni nongoduti prima del parto <strong>in</strong> caso di maternitàanticipata.Nel caso <strong>in</strong> cui la lavoratrice sia occupata <strong>in</strong>lavori ritenuti gravosi o pregiudizievoli il divietoal lavoro è anticipato a tre mesi dalla datapresunta del parto. I tre mesi di congedo postparto possono essere richiesti dalla lavoratrice,o <strong>in</strong> alternativa dal lavoratore, che abbia adottatoo ottenuto <strong>in</strong> affidamento un bamb<strong>in</strong>o dietà <strong>in</strong>feriore a sei anni, e devono essere immediatamentefruiti.Il padre ha diritto di astenersi dal lavoro alposto della madre <strong>in</strong> caso di morte o grave2<strong>in</strong>fermità della stessa, nonché <strong>in</strong> caso di affidamentoesclusivo del bamb<strong>in</strong>o al padre.Maternità anticipataSulla base di accertamento medico può esseredisposta dall’ispettorato del lavoro, l’<strong>in</strong>terdizionedal lavoro delle lavoratrici <strong>in</strong> stato di gravidanzanel caso di complicanze della gravidanza,o quando le condizioni ambientali o dilavoro siano ritenute pregiudizievoli alla salutedella donna e del bamb<strong>in</strong>o, e non possa esserespostata ad altre mansioni.Astensione facoltativa per maternitàLa lavoratrice madre e il lavoratore padre, possonoastenersi dal lavoro, entro i primi ottoanni di vita del bamb<strong>in</strong>o, s<strong>in</strong>o a dieci mesicomplessivi, consecutivi o frazionati.La madre può astenersi dal lavoro per un limitemassimo di sei mesi, il padre s<strong>in</strong>o a settemesi se si astiene per almeno tre mesi consecutivi.In tal caso il limite di dieci mesi sale aundici.S<strong>in</strong>o al terzo anno di vita del bamb<strong>in</strong>o, i primisei mesi sono retribuiti al 30%. Nel caso diaffido o adozione tale limite di età è elevato asei anni, ma il congedo deve essere fruitoentro i primi tre anni di <strong>in</strong>gresso del bamb<strong>in</strong>o<strong>in</strong> famiglia. Tali periodi sono computati nell’anzianitàdi servizio, esclusi gli effetti relativialle ferie e alla tredicesima.In caso di m<strong>in</strong>ore con handicap <strong>in</strong> situazionedi gravità accertata, a condizione che il bamb<strong>in</strong>onon sia ricoverato <strong>in</strong> istituti specializzati, lalavoratrice madre, o <strong>in</strong> alternativa, di lavoratorepadre, anche adottivi o affidatari possonoIO INFERMIERE - N.2 /2005


usufruire del prolungamento, s<strong>in</strong>o ai tre annidel bamb<strong>in</strong>o, del periodo di astensione facoltativaper maternità; retribuito al 30%.PermessiI primi trenta giorni di assenza, computaticomplessivamente per entrambi i genitori efruibili anche <strong>in</strong> modo frazionato, nell’ambitodel periodo di astensione facoltativa dal lavoroper maternità, per le lavoratrici madri o <strong>in</strong>alternativa per i lavoratori padri. Retribuiti <strong>in</strong>teramente,non riducono le ferie, sono valutati aif<strong>in</strong>i dell'anzianità di servizio.Trenta giorni per ciascun anno di età delbamb<strong>in</strong>o, computati complessivamente perentrambi i genitori; successivamente al periododi astensione facoltativa e s<strong>in</strong>o al terzoanno del bamb<strong>in</strong>o; retribuiti. Tali permessi nonsono previsti per i dipendenti con contratto disanità privata (personale non medico) aderentiAIOP.Tre giorni di permesso mensile, fruibilianche <strong>in</strong> maniera cont<strong>in</strong>uativa a condizioneche il bamb<strong>in</strong>o con handicap <strong>in</strong> situazione digravità non sia ricoverato a tempo pieno; retribuiti.In alternativa si può usufruire di due oredi permesso giornaliero retribuito s<strong>in</strong>o al compimentodel terzo anno di vita del bamb<strong>in</strong>o.Due ore di riposo al giorno, se l’orario dilavoro giornaliero è superiore a sei ore (altrimentiun’ora), retribuite, s<strong>in</strong>o al primo anno divita del bamb<strong>in</strong>o. Tale periodo di riposo puòessere riconosciuto al padre <strong>in</strong> alternativa allamadre, nel caso <strong>in</strong> cui figli siano affidati alpadre o nel caso <strong>in</strong> cui la madre non sia lavoratricedipendente. In caso di parto plurimo leore di riposo sono raddoppiate, e le oreaggiuntive possono essere utilizzate anche dalpadre. In caso handicap <strong>in</strong> situazione di gravità,tale periodo di riposo è usufruibile s<strong>in</strong>o alterzo anno di vita del bamb<strong>in</strong>o.Entrambi i genitori hanno diritto, alternativamente,di astenersi dal lavoro durante lemalattie del bamb<strong>in</strong>o di età <strong>in</strong>feriore a ottoanni ovvero di età compresa fra tre e otto anni,<strong>in</strong> quest’ultimo caso nel limite di c<strong>in</strong>que giornilavorativi all’anno per ciascun lavoratore.Congedo non retribuitoLa lavoratrice, o <strong>in</strong> alternativa il lavoratore, perIO INFERMIERE - N.2 /2005l’adozione e l’affidamento preadottivo <strong>in</strong>ternazionaleha diritto a fruire di un congedo, nonretribuito, di durata corrispondente al periododi permanenza nello Stato straniero richiestoper l’adozione e l’affidamento.FormazioneDiritto allo studio:Al lavoratore assunto a tempo <strong>in</strong>determ<strong>in</strong>atosono concessi permessi retribuiti nella misuramassima di 150 ore all’anno, oltre alle attivitàformative programmate dall’azienda, nel limitemassimo del 3% del personale <strong>in</strong> servizio.Sono concessi per la partecipazione a corsidest<strong>in</strong>ati al conseguimento di titoli di studiouniversitari, post-universitari, di scuola di istruzioneprimaria, secondaria e di qualificazioneprofessionale, statali, pareggiate o legalmentericonosciute, o comunque abilitate al rilasciodi titoli di studio legali o attestati professionaliriconosciuti dall’ord<strong>in</strong>amento pubblico nonchéper sostenere i relativi esami.Per il personale dipendente di strutture privatesanità privata aderenti all’AIOP, le 150 oresono retribuite esclusivamente per il conseguimentodel titolo della scuola dell’obbligo; lemedesime non sono retribuite per la frequenzanecessaria al conseguimento di titoli di studioo di abilitazione <strong>in</strong> corsi universitari, <strong>in</strong>scuole statali o istituti legalmente riconosciuti.Si ha diritto all’assegnazione a turni di lavoroche agevol<strong>in</strong>o la frequenza ai corsi stessi e lapreparazione agli esami, e non si è obbligati a2


prestazioni di lavoro straord<strong>in</strong>ario né al lavoronei giorni festivi o di riposo settimanale.Per la concessione dei permessi i dipendentidevono presentare, prima dell’<strong>in</strong>izio dei corsi,il certificato di iscrizione e, al term<strong>in</strong>e deglistessi, l’attestato di partecipazione agli stessi oaltra idonea documentazione preventivamenteconcordata con l’azienda, l’attestato degliesami sostenuti, anche se con esito negativo.In mancanza delle predette certificazioni, ipermessi già utilizzati vengono consideraticome aspettativa per motivi personali o, adomanda, come ferie o riposi compensativiper straord<strong>in</strong>ario già effettuato.Nel caso <strong>in</strong> cui il conseguimento del titolo prevedal’esercizio di un tiroc<strong>in</strong>io, l’amm<strong>in</strong>istrazionepotrà valutare con il dipendente, nelrispetto delle <strong>in</strong>compatibilità e delle esigenzedi servizio, modalità di articolazione della prestazionelavorativa che facilit<strong>in</strong>o il conseguimentodel titolo stesso.Permessi per la formazione:Formazione obbligatoria organizzata dall’ente:si è considerati <strong>in</strong> servizio a tutti gli effetti. Irelativi oneri sono a carico dell’amm<strong>in</strong>istrazione.I corsi sono tenuti, di norma, durante l’orariodi lavoro. Qualora i corsi si svolganofuori dalla sede di servizio, la partecipazionead essi comporta, sussistendone i presupposti,il trattamento di missione ed il rimborso dellespese di viaggio. Le <strong>in</strong>iziative di formazioneriguardano tutto il personale dipendente atempo <strong>in</strong>determ<strong>in</strong>ato.Aggiornamento facoltativo: comprende documentate<strong>in</strong>iziative, selezionate dal personale<strong>in</strong>teressato, anche <strong>in</strong> ambito extra regionale edeffettuate al di fuori dell’orario di lavoro. Perl’aggiornamento tecnico-scientifico facoltativorientra anche la possibilità che venga concessol’istituto del comando, non compete la retribuzione.Qualora l’azienda o ente ritenga l’aggiornamentofacoltativo <strong>in</strong> l<strong>in</strong>ea con i programmidi formazione del personale e, comunque,strettamente connesso con l’attività di serviziopuò prevedere, preventivamente, il proprioconcorso alle relative spese.Per f<strong>in</strong>alità di aggiornamento tecnico-scientificogiustificato dall’esigenza di compiere studi2speciali o acquisire tecniche particolari, puòessere concesso il periodo di comando, duranteil quale si ha diritto al normale trattamentoretributivo, e per un periodo non superiore asei mesi, il trattamento di missione.Per f<strong>in</strong>alità di aggiornamento, per periodi ditempo complessivamente non superiori a dueanni nel qu<strong>in</strong>quennio (comando), presso organismidi ricerca che abbiano dato il proprioassenso. Non si ha diritto alla retribuzione ma simatura l’anzianità di servizio ai f<strong>in</strong>i concorsuali.Congedi per la formazioneAi lavoratori dipendenti di aziende pubblicheo private, che abbiano almeno c<strong>in</strong>que anni dianzianità di servizio presso la stessa azienda,viene concesso un periodo di congedo per laformazione nell’<strong>in</strong>tero arco della vita, cont<strong>in</strong>uatoo frazionato, nella misura massima diundici mesi. Non si ha diritto alla retribuzione,non è utile ai f<strong>in</strong>i dell’anzianità e non è cumulabilecon le ferie, con la malattia e con altricongedi.Il congedo per la formazione deve essere f<strong>in</strong>alizzatoal completamento della scuola dell’obbligo,al conseguimento del titolo di studio disecondo grado, del diploma universitario o dilaurea, alla partecipazione ad attività formativediverse da quelle poste <strong>in</strong> essere o f<strong>in</strong>anziatedal datore di lavoro. Inoltre vengono concessicongedi per la formazione cont<strong>in</strong>ua e la contrattazionecollettiva def<strong>in</strong>isce monte ore,modalità di orario, retribuzione e criteri perpoterne usufruire.Nel caso la concessione del permesso dovessepregiudicare gravemente la funzionalità delservizio, tale permesso può essere differitodall’azienda per un periodo massimo di seimesi; e su richiesta del dipendente tale periodopuò essere più ampio per consentire lautile partecipazione al corso. Oppure r<strong>in</strong>novarela domanda per un successivo ciclo formativocon diritto di priorità. Possono essere concessiai lavoratori con anzianità di servizio di 5anni e nella misura complessiva del 10% delpersonale.Per corsi di dottorato di ricerca, <strong>in</strong> congedostraord<strong>in</strong>ario per il periodo di durata del corso.Non retribuita, ma utile ai f<strong>in</strong>i del trattamentoIO INFERMIERE - N.2 /2005


di previdenza e della progressione di carriera.Banca delle oreIl lavoratore può fruire delle prestazioni dilavoro straord<strong>in</strong>ario o supplementare, <strong>in</strong> modoretribuito o come permessi compensativi.Tali prestazioni possono essere compensate, adomanda del dipendente, con riposi sostitutivida fruire, compatibilmente con le esigenze delservizio, entro il term<strong>in</strong>e massimo di tre mesi.Altrimenti il lavoratore può aderire alla bancadelle ore e richiedere che le ore venganoaccantonate, qu<strong>in</strong>di scegliere che venganoretribuite o recuperate come permessi compensativi,escluse le maggiorazioni per lavorostraord<strong>in</strong>ario che vanno <strong>in</strong>vece retribuite ilmese successivo alla prestazione lavorativa.Se sceglie che vengano retribuite l’eventualerichiesta di pagamento, perché avvenga entrol’anno, deve essere <strong>in</strong>oltrata entro il 15 novembredell’anno stesso. Se sceglie di recuperarledevono essere fruite entro l’anno successivo aquello di maturazione; l’eventuale differimentodel recupero, per esigenze organizzative e diservizio, viene concordato con il dipendente eil responsabile della struttura.BibliografiaLegge 27 maggio 1949, n. 260 “Disposizioni <strong>in</strong> materiadi ricorrenze festive”.Legge 5 marzo 1977, n.54, “Disposizioni <strong>in</strong> materia digiorni festivi”.Legge 23 dicembre 1977, n.937 “Attribuzione di giornatedi riposo ai dipendenti delle pubbliche amm<strong>in</strong>istrazioni”,artt. 1 e 2.DPR 20 dicembre 1979, n.761 “Stato giuridico del personaledelle unità sanitarie locali”.Legge 13 agosto 1984, n.476 “Norme <strong>in</strong> materia di borsedi studio e dottorato di ricerca nelle Università”.DPR 20 maggio 1987, n.270 “Norme risultanti dalla discipl<strong>in</strong>aprevista dall’accordo s<strong>in</strong>dacale, per il triennio 1985-1987, relativa al comparto del personale dipendente delServizio sanitario nazionale”.Legge 4 maggio 1990, n.107 “Discipl<strong>in</strong>a per le attivitàtrasfusionali relative al sangue umano ed ai suoi componentiper la produzione di plasmaderivati”, articolo 13.Legge 5 febbraio 1992, n.104 “Legge quadro per l’assistenza,l’<strong>in</strong>tegrazione sociale e i diritti delle persone handicappate”,articolo 33.Legge 5 febbraio 1999, n.25 “Disposizioni per l’adempimentodi obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italiaalle comunità europee – legge comunitaria 1998”, art.17.D.Lgs 26 novembre 1999, n.532 “Disposizioni <strong>in</strong> materiadi lavoro notturno, a norma dell’articolo 17, comma 2,della legge 5 febbraio 1999, n.25”.Legge 8 marzo 2000, n.53 “Disposizioni per il sostegnoIO INFERMIERE - N.2 /2005della maternità e della paternità, per il diritto alla cura e allaformazione e per il coord<strong>in</strong>amento dei tempi delle città”.Circolare INPS 6 giugno 2000, n. 109 “Congedi parentali.Legge 8 marzo 2000, n.53”DPCM 21 luglio 2000, n.278 “Regolamento recante disposizionidi attuazione dell’articolo 4 Legge 8 marzo 2000n. 53, concernente congedi per eventi e cause particolari”.Legge 20 novembre 2000, n.336 “Riprist<strong>in</strong>o della festivitànazionale del 2 giugno, data di fondazione dellaRepubblica”.Decreto Legislativo 26 marzo 2001, n. 151, "Testo unicodelle disposizioni legislative <strong>in</strong> materia di tutela e sostegnodella maternità e della paternità, a norma del<strong>l'articolo</strong> 15della legge 8 marzo 2000, n. 53”.Legge 8 gennaio 2002, n.1 “Conversione <strong>in</strong> legge, con modificazioni,del decreto legge 12 novembre 2001, n.402, recantedisposizioni urgenti <strong>in</strong> materia di personale sanitario”, art.1.Decreto legislativo 8 aprile 2003, n.66 “Attuazione delledirettive 93/104/ce e 2000/34/ce concernenti taluni aspettidell'organizzazione dell'orario di lavoro”“Contratto collettivo nazionale di lavoro comparto sanitàpersonale non dirigente, parte normativa 1994/1997 eparte economica 1994/1995”, 1 settembre 1995.“Comparto Sanità contratto collettivo nazionale di lavoro<strong>in</strong>tegrativo 1994/1997”, 22 maggio 1997“Contratto collettivo nazionale di lavoro comparto sanità1998 – 2001”, 7 aprile 1999“Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro <strong>in</strong>tegrativo delccnl del personale del comparto sanità stipulato il 7 aprile1999”, 20 settembre 2001“Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del compartodel personale del servizio sanitario nazionale parte normativaquadriennio 2002 - 2005 e parte economica biennio2002 – 2003”, 19 aprile 2004L.Benci, “Aspetti giuridici della professione <strong>in</strong>fermieristica”,Mc Graw-Hill, 1999Siti <strong>in</strong>ternet consultati:Handylex www.handylex.orgARAN www.aranagenzia.itAIOP www.aiop.itSalvelocs www.salvelocs.it2

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