Norme Tecniche di Attuazione - Comune di Carrè
Norme Tecniche di Attuazione - Comune di Carrè
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I N D I C E<br />
<strong>Norme</strong> <strong>Tecniche</strong> <strong>di</strong> <strong>Attuazione</strong><br />
TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI ........................................................................................... 3<br />
ART. 1 - DEFINIZIONE ED AMBITO DI APPLICAZIONE................................................................ 3<br />
ART. 2 - ELEMENTI COSTITUTIVI DEL PIANO REGOLATORE GENERALE ............................. 3<br />
ART. 3 - MODALITÀ DI ATTUAZIONE DEL PIANO REGOLATORE GENERALE ...................... 3<br />
ART. 4 - STRUMENTI URBANISTICI ATTUATIVI .......................................................................... 4<br />
ART. 5 - RAPPORTO DEGLI STRUMENTI ATTUATIVI COL PIANO REGOLATORE GENERALE 4<br />
ART. 6 - DISCIPLINA DEGLI STRUMENTI URBANISTICI ATTUATIVI....................................... 5<br />
ART. 7 - PIANO PARTICOLAREGGIATO.......................................................................................... 5<br />
ART. 8 - PIANI DI RECUPERO - ZONE DI DEGRADO ..................................................................... 6<br />
ART. 9 - ALTRI STRUMENTI URBANISTICI ATTUATIVI (PEEP - PIP)......................................... 6<br />
ART. 10 - LOTTIZZAZIONI ................................................................................................................. 6<br />
ART. 11 - COMPARTO ......................................................................................................................... 7<br />
ART. 12 - CONVENZIONE................................................................................................................... 7<br />
TITOLO II - MODALITA' DELL'INTERVENTO EDILIZIO DIRETTO (I.E.D.) ..................... 8<br />
ART. 13 - CONCESSIONE E AUTORIZZAZIONE ............................................................................. 8<br />
TITOLO III - INDICI E DEFINIZIONI............................................................................................ 9<br />
ART. 14 - INDICI URBANISTICI......................................................................................................... 9<br />
ART. 15 - LOTTO EDIFICABILE....................................................................................................... 10<br />
ART. 16 - DEFINIZIONE DEI PARAMETRI E DEGLI ELEMENTI STEREO-METRICI ............... 11<br />
ART. 17 – PARCHEGGI...................................................................................................................... 17<br />
TITOLO IV - ZONIZZAZIONE ......................................................................................................... 18<br />
ART. 18 - ZONE TERRITORIALI OMOGENEE ............................................................................... 18<br />
ART. 19 - NORME COMUNI ALLE VARIE ZONE TERRITORIALI OMOGENEE........................ 18<br />
ART. 20 - NORME COMUNI ALLE ZONE RESIDENZIALI............................................................ 21<br />
ART. 21 - ZONA TERRITORIALE OMOGENEA "A": CENTRO STORICO, AGGLOMERATI,<br />
INSEDIAMENTI E MANUFATTI ISOLATI DI INTERESSE ARCHITETTONICO E AMBIENTALE 22<br />
ART. 21 BIS – NORME DI ATTUAZIONE PROGRAMMA INTEGRATO AREA PROSPICIENTE IL<br />
MUNICIPIO – PIRU 1 ........................................................................................................................ 24<br />
ART. 22 - NUOVA EDIFICAZIONE DELLA ZONA "A".................................................................. 29<br />
ART. 23 - INTERVENTI SUGLI EDIFICI ESISTENTI IN ZONA "A" .............................................. 32<br />
ART. 24 - ZONE TERRITORIALI OMOGENEE "B"......................................................................... 35<br />
ART. 25 - ZONE TERRITORIALI OMOGENEE "C1"....................................................................... 38<br />
ART. 26 - ZONE TERRITORIALI OMOGENEE "C2"....................................................................... 39<br />
ART. 27 - ZONE PER ATTIVITA' INDUSTRIALI-ARTIGIANALI DI COMPLETAMENTO D1/1, D1/3, D1/4,<br />
D1/5...................................................................................................................................................... 40<br />
ART. 28 - ZONE PER ATTIVITA' INDUSTRIALI - ARTIGIANALI DI COMPLETAMENTO D1/243<br />
ART. 28 BIS - ZONE PER ATTIVITA' INDUSTRIALI - ARTIGIANALI – COMMERCIALI DI<br />
COMPLETAMENTO D1/6.................................................................................................................. 46<br />
ART. 29 - ZONE PER ATTIVITA' INDUSTRIALI-ARTIGIANALI DI ESPANSIONE D2E/1 E PIANO<br />
INSEDIAMENTI PRODUTTIVI......................................................................................................... 49<br />
ART. 29 BIS – ZONE PER ATTIVITA’ INDUSTRIALI – ARTIGIANALI DI ESPANSIONE D2E/251<br />
ART. 30 - ZONE COMMERCIALI...................................................................................................... 53<br />
1
<strong>Norme</strong> <strong>Tecniche</strong> <strong>di</strong> <strong>Attuazione</strong><br />
ART. 31 - INSEDIAMENTI PRODUTTIVI, COMMERCIALI ED ALBERGHIERI IN ZONA NON SPECIFICA<br />
O CHE ABBIANO RAGGIUNTO I LIMITI MASSIMI DEGLI INDICI DI EDIFICABILITÀ DELLA ZONA .<br />
.............................................................................................................................................................. 56<br />
ART. 32 - NORME GENERALI PER LE ZONE "E"........................................................................... 59<br />
ART. 33 - NUCLEI DI CUI ALL'ART. 10 L.R. N. 24/85..................................................................... 60<br />
ART. 34 - INTERVENTI SUGLI EDIFICI ESISTENTI INDIVIDUATI COME BENI CULTURALI AI SENSI<br />
DELL'ART. 10 DELLA L.R. N. 24/85 E DELL'ART. 28 DELLA L.R. N. 61/85 ................................ 60<br />
ART. 35 - SOTTOZONE AGRICOLE "E2"......................................................................................... 61<br />
ART. 36 - SOTTOZONE AGRICOLE “E2 A SALVAGUARDIA AMBIENTALE”.......................... 63<br />
ART. 37 - SOTTOZONE AGRICOLE "E3"......................................................................................... 66<br />
ART. 38 - SOTTOZONE AGRICOLE "E4"......................................................................................... 67<br />
ART. 39 - PREVISIONI PUNTUALI IN ZONA RURALE PER EDIFICI NON PIU’ FUNZIONALI ALLA<br />
CONDUZIONE DEL FONDO............................................................................................................. 68<br />
ART. 40 - RECINZIONI E MURA DI CINTA..................................................................................... 68<br />
TITOLO V - TUTELA AMBIENTALE.............................................................................................. 70<br />
ART. 41 - TUTELA DEL PAESAGGIO.............................................................................................. 70<br />
ART. 41 BIS - TUTELA DELLA FALDA E DELLE FONTI DI APPROVVIGIONAMENTO IDRO-POTABILE<br />
.............................................................................................................................................................. 71<br />
ART. 42 - TUTELA E RIVITALIZZAZIONE DELL'AMBIENTE COLLINARE ............................. 72<br />
ART. 43 - ATTIVITA' DI CAVA......................................................................................................... 73<br />
ART. 44 - VERDE PRIVATO.............................................................................................................. 73<br />
ART. 45 - PROGETTAZIONE A DIMENSIONE D'UOMO............................................................... 74<br />
TITOLO VI - SPAZI PUBBLICI........................................................................................................ 75<br />
ART. 46 - NORME COMUNI ALLE ZONE "F" PER SERVIZI ED ATTREZZATURE.................... 75<br />
ART. 47 - ZONE DI TUTELA E FASCE DI RISPETTO..................................................................... 76<br />
ART. 48 - VIABILITA' ........................................................................................................................ 78<br />
TITOLO VII - NORME FINALI........................................................................................................ 79<br />
ART. 49 - POTERI DI DEROGA......................................................................................................... 79<br />
ART. 50 - AGGIORNAMENTI ........................................................................................................... 79<br />
ART. 51 - PIANI ESECUTIVI CONFERMATI (P.E.C.)..................................................................... 79<br />
ART. 52 - LETTURA DEI GRAFICI ................................................................................................... 79<br />
ART. 53 - NORME ABROGATE ........................................................................................................ 80<br />
TITOLO VIII – PROGRAMMAZIONE URBANISTICA COMMERCIALE .................................. 81<br />
ART. 54 - DEFINIZIONI ..................................................................................................................... 81<br />
ART. 55 - VINCOLI DI NATURA URBANISTICA E STANDARDS ............................................... 82<br />
ART. 56 – IMPATTO SULLA VIABILITA’ ....................................................................................... 82<br />
ART. 58 - TUTELA DEI CENTRI STORICI ....................................................................................... 82<br />
TITOLO IX - CRITERI, REQUISITI E CARATTERISTICHE DELLE AREE SULLE QUALI POSSONO<br />
ESSERE INSTALLATI I DISTRIBUTORI DI CARBURANTE...................................................... 84<br />
ART. 59 - IMPIANTI STRADALI DI DISTRIBUZIONE DI CARBURANTI ................................... 84<br />
ART. 60 - IMPIANTI STRADALI DI DISTRIBUZIONE DI CARBURANTI AD USO PRIVATO .. 95<br />
ALLEGATO 1 "INTERVENTI EDILIZI SULL'ESISTENTE EDIFICATO"................................ 96<br />
ALLEGATO 2 "CONVENZIONE TIPO" ....................................................................................... 104<br />
GRAFICI ........................................................................................................................................... 108<br />
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<strong>Norme</strong> <strong>Tecniche</strong> <strong>di</strong> <strong>Attuazione</strong><br />
TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI<br />
ART. 1 - DEFINIZIONE ED AMBITO DI APPLICAZIONE<br />
Il Piano Regolatore Generale (P.R.G.) <strong>di</strong>sciplina l'assetto urbanistico e e<strong>di</strong>lizio dell'intero territorio<br />
comunale.<br />
Le <strong>Norme</strong> <strong>Tecniche</strong> <strong>di</strong> <strong>Attuazione</strong> <strong>di</strong>sciplinano i limiti ed i mo<strong>di</strong> degli interventi urbanistici e e<strong>di</strong>lizi per<br />
garantire la tutela ed il razionale ed armonico sviluppo delle componenti ambientali, culturali,<br />
economiche e sociali del territorio stesso.<br />
Per quanto non previsto dalle presenti norme, si richiamano le <strong>di</strong>sposizioni del Regolamento E<strong>di</strong>lizio<br />
Comunale, nonché le norme regionali e statali in vigore.<br />
ART. 2 - ELEMENTI COSTITUTIVI DEL PIANO REGOLATORE GENERALE<br />
Gli elaborati del P.R.G. sono quelli approvati dalla Giunta Regionale del Veneto; ove dovessero<br />
emergere <strong>di</strong>scordanze nelle in<strong>di</strong>cazioni risultanti dalle <strong>di</strong>verse planimetrie, si considerano prevalenti<br />
quelle contenute nelle planimetrie a scala maggiore, cioè <strong>di</strong> maggior dettaglio.<br />
ART. 3 - MODALITÀ DI ATTUAZIONE DEL PIANO REGOLATORE GENERALE<br />
Il Piano Regolatore Generale si attua a mezzo <strong>di</strong> Strumenti Urbanistici Attuativi (S.U.A.) o Interventi<br />
E<strong>di</strong>lizi Diretti (I.E.D.).<br />
Il Coor<strong>di</strong>namento degli interventi previsti dagli Strumenti Urbanistici si attua:<br />
a - per quanto riguarda il coor<strong>di</strong>namento intersoggettivo, me<strong>di</strong>ante l'istituto del Comparto;<br />
b - per quanto riguarda il coor<strong>di</strong>namento temporale, me<strong>di</strong>ante il Programma Pluriennale <strong>di</strong> <strong>Attuazione</strong><br />
(P.P.A.).<br />
In particolare:<br />
1 - Nelle zone in<strong>di</strong>cate nelle tavole <strong>di</strong> zonizzazione del Piano Regolatore Generale con apposita<br />
simbologia, questo si attua esclusivamente a mezzo <strong>di</strong> strumenti urbanistici attuativi; in mancanza<br />
<strong>di</strong> detti strumenti sono consentiti solo interventi su e<strong>di</strong>fici esistenti compresi gli ampliamenti<br />
necessari per l'adeguamento igienico-sanitario o funzionale dell'e<strong>di</strong>ficio stesso entro i limiti fissati<br />
per le singole zone territoriali omogenee e/o con le prescrizioni percentuali contenute nella<br />
scheda dei singoli e<strong>di</strong>fici.<br />
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<strong>Norme</strong> <strong>Tecniche</strong> <strong>di</strong> <strong>Attuazione</strong><br />
2 - Per tutte le residue zone e<strong>di</strong>ficabili, la realizzazione dei singoli e<strong>di</strong>fici ed opere <strong>di</strong> urbanizzazione<br />
avviene me<strong>di</strong>ante il rilascio <strong>di</strong> concessioni e<strong>di</strong>lizie nel rispetto delle particolari prescrizioni <strong>di</strong> zona.<br />
Con la concessione ad e<strong>di</strong>ficare il Capo Settore Ufficio Tecnico può, sentito il parere della<br />
Commissione E<strong>di</strong>lizia, dettare particolari prescrizioni per assicurare la conservazione e tutela delle<br />
caratteristiche architettoniche e del particolare pregio storico o ambientale dei singoli e<strong>di</strong>fici che non<br />
rientrano nei vincoli <strong>di</strong> cui alle Leggi 01/06/1939 N. 1089, 29/06/1939 N. 1497 e N. 431/1985 o non<br />
segnalati nelle tavole <strong>di</strong> Piano Regolatore Generale.<br />
Il Consiglio Comunale, su parere della Commissione E<strong>di</strong>lizia e con delibera soggetta a solo controllo<br />
<strong>di</strong> legittimità, potrà in<strong>di</strong>viduare e prescrivere l'obbligo <strong>di</strong> un preventivo strumento urbanistico attuativo<br />
(P.<strong>di</strong> R.) del P.R.G. all’interno delle aree che il P.R.G. vigente in<strong>di</strong>vidua come zone <strong>di</strong> degrado.<br />
ART. 4 - STRUMENTI URBANISTICI ATTUATIVI<br />
Sono strumenti urbanistici attuativi del Piano Regolatore Generale:<br />
1 - I piani <strong>di</strong> iniziativa pubblica comprendenti:<br />
a) il Piano Particolareggiato (P.P.);<br />
b) il Piano <strong>di</strong> Recupero <strong>di</strong> Iniziativa Pubblica (P.R.I.pu);<br />
c) il Piano per l'E<strong>di</strong>lizia Economica Popolare (P.E.E.P.);<br />
d) il Piano per gli Inse<strong>di</strong>amenti produttivi (P.I.P.);<br />
2 - I piani <strong>di</strong> iniziativa privata comprendenti:<br />
a) il Piano <strong>di</strong> Lottizzazione (P.d.L.);<br />
b) il Piano <strong>di</strong> Recupero <strong>di</strong> iniziativa privata (P.R.I.pr.);<br />
Il Piano <strong>di</strong> Recupero <strong>di</strong> Iniziativa pubblica (P.R.I.pu) e il P.P. possono essere adottati dal Consiglio<br />
Comunale anche su elaborati o stu<strong>di</strong> proposti da privati e fatti propri dal <strong>Comune</strong> purché se ne ravvisi<br />
il preminente interesse pubblico.<br />
ART. 5 - RAPPORTO DEGLI STRUMENTI ATTUATIVI COL PIANO REGOLATORE<br />
GENERALE<br />
Gli strumenti urbanistici attuativi possono prevedere, rispetto al Piano Regolatore Generale, le<br />
variazioni <strong>di</strong> perimetro e le trasposizioni <strong>di</strong> zona conseguenti alla definizione esecutiva delle<br />
infrastrutture ed attrezzature pubbliche previste, purché nel rispetto della capienza massima<br />
consentita per le singole Zone Omogenee, ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 3 della L.R. N. 47/93.<br />
Nella redazione dei singoli strumenti attuativi devono essere assicurati gli standards primari nella<br />
misura prevista dall'art. 25 della L.R. N. 61/85.<br />
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<strong>Norme</strong> <strong>Tecniche</strong> <strong>di</strong> <strong>Attuazione</strong><br />
Gli standards secondari sono già definiti e localizzati dal Piano Regolatore Generale in relazione<br />
all'intera capacità inse<strong>di</strong>ativa teorica prevista: le corrispondenti aree devono pertanto essere conferite<br />
nell'ambito delle zone in<strong>di</strong>viduate dal Piano Regolatore Generale.<br />
In alternativa può essere corrisposto il relativo valore, che viene determinato da apposita<br />
deliberazione consiliare.<br />
Gli standards in<strong>di</strong>viduati all’interno degli ambiti dei Piani Attuativi nella cartografia del P.R.G. sono da<br />
considerare come standards primari <strong>di</strong> pertinenza dei singoli piani e non vengono computati nel<br />
conteggio degli standards secondari <strong>di</strong> P.R.G..<br />
Il Consiglio Comunale, con deliberazione soggetta a solo controllo <strong>di</strong> legittimità o con la stessa<br />
deliberazione <strong>di</strong> approvazione del piano attuativo, può delimitare ambiti <strong>di</strong> intervento, unità minime <strong>di</strong><br />
intervento e zone <strong>di</strong> degrado nuove o <strong>di</strong>verse rispetto a quelle in<strong>di</strong>cate nelle tavole <strong>di</strong> P.R.G..<br />
ART. 6 - DISCIPLINA DEGLI STRUMENTI URBANISTICI ATTUATIVI<br />
Tutti gli strumenti urbanistici attuativi devono essere redatti ed adottati in conformità alle <strong>di</strong>sposizioni<br />
contenute nelle vigenti leggi regionali, tenendo altresì conto delle <strong>di</strong>rettive contenute nelle circolari<br />
esplicative.<br />
Gli ambiti territoriali <strong>di</strong> intervento possono comprendere aree a <strong>di</strong>versa destinazione <strong>di</strong> zona; in tal<br />
caso gli Strumenti Urbanistici Attuativi possono prevedere variazioni <strong>di</strong> perimetro e trasposizioni <strong>di</strong><br />
zona, purché nel rispetto della capienza massima consentita.<br />
ART. 7 - PIANO PARTICOLAREGGIATO<br />
Il Piano Particolareggiato è lo strumento urbanistico attuativo che definisce, anche per settori<br />
funzionali, l'organizzazione urbanistica ed architettonica <strong>di</strong> un centro abitato o <strong>di</strong> zone territoriali<br />
omogenee; la sua delimitazione è prevista dal Piano Regolatore Generale.<br />
Il Piano Particolareggiato è formato dagli elaborati <strong>di</strong> cui all'art. 12 della L.R. N. 61/85; la eventuale<br />
delimitazione dei comparti e<strong>di</strong>ficatori avviene ai sensi e con le modalità del precedente art. 5.<br />
Tutte le notifiche sono effettuate da Ufficiali Giu<strong>di</strong>ziari e, in caso <strong>di</strong> lacunosità o <strong>di</strong> incertezze<br />
dell'in<strong>di</strong>rizzo risultante dagli elenchi catastali, può essere effettuata col rito degli irreperibili (art. 143<br />
Cod. Proced. Civile).<br />
Eventuali reliquati <strong>di</strong> aree pubbliche, ivi comprese le se<strong>di</strong> stradali comunali che risultino <strong>di</strong>smesse e<br />
per le quali l'approvazione del Piano Particolareggiato equivale a formale declassificazione a valere ai<br />
sensi e per gli effetti <strong>di</strong> cui all'art. 12 della Legge 12 Febbraio 1958, N. 126, sono attribuibili ai<br />
proprietari delle aree finitime secondo i criteri stabiliti dall'art. 62 della L.R. N. 61/85.<br />
5
<strong>Norme</strong> <strong>Tecniche</strong> <strong>di</strong> <strong>Attuazione</strong><br />
ART. 8 - PIANI DI RECUPERO - ZONE DI DEGRADO<br />
Il <strong>Comune</strong> in<strong>di</strong>vidua, nell'ambito dello strumento urbanistico generale, le zone ove, per le con<strong>di</strong>zioni <strong>di</strong><br />
degrado, si rende opportuno il recupero del patrimonio e<strong>di</strong>lizio ed urbanistico esistente, me<strong>di</strong>ante<br />
interventi rivolti alla conservazione, al risanamento, alla ricostruzione e alla migliore utilizzazione del<br />
patrimonio stesso.<br />
Quelle parti del territorio urbanizzato in cui si riconoscono situazioni <strong>di</strong> degrado fisico, e<strong>di</strong>lizio,<br />
urbanistico o <strong>di</strong> altro tipo e comunque non legate a cause strettamente contingenti vengono definite<br />
Zone <strong>di</strong> Degrado.<br />
Il Piano <strong>di</strong> Recupero <strong>di</strong> cui alla L. 05/08/78 n. 457 è lo strumento <strong>di</strong> intervento per il recupero del<br />
patrimonio e<strong>di</strong>lizio esistente nelle aree <strong>di</strong>chiarate degradate dal Piano Regolatore Generale in<br />
qualsiasi zona territoriale omogenea siano esse in<strong>di</strong>viduate.<br />
É in ogni caso fatto salvo quanto previsto dall'art.15 della L.R. 61/85.<br />
ART. 9 - ALTRI STRUMENTI URBANISTICI ATTUATIVI (PEEP - PIP)<br />
I Piani per l'E<strong>di</strong>lizia Economica e Popolare e per gli Inse<strong>di</strong>amenti Produttivi sono regolati dalle leggi<br />
speciali che rispettivamente li prevedono (art. 13 ed art. 14 L.R. N. 61/85).<br />
ART. 10 - LOTTIZZAZIONI<br />
I Piani <strong>di</strong> Lottizzazione sono obbligatori per le zone destinate a nuovi complessi inse<strong>di</strong>ativi residenziali<br />
ed a nuovi inse<strong>di</strong>amenti per attività industriali, artigianali, produttive in generale e commerciali, ad<br />
eccezione <strong>di</strong> quelle del settore primario.<br />
I Piani <strong>di</strong> Lottizzazione debbono organicamente inquadrarsi nel <strong>di</strong>segno del Piano Regolatore<br />
Generale e devono avere atten<strong>di</strong>bilità attuativa, anche riguardo ai tempi <strong>di</strong> esecuzione del Piano<br />
suddetto. A cura del <strong>Comune</strong> possono venire infatti graduate nel tempo le varie iniziative in modo che<br />
nelle fasi <strong>di</strong> attuazione non si verifichino squilibri nel rapporto tra inse<strong>di</strong>amenti, infrastrutture ed<br />
attrezzature sociali.<br />
É in ogni caso fatto salvo quanto previsto dall'art. 16 della L.R. 61/85.<br />
6
ART. 11 - COMPARTO<br />
<strong>Norme</strong> <strong>Tecniche</strong> <strong>di</strong> <strong>Attuazione</strong><br />
Per quanto concerne la normativa relativa al comparto vale quanto previsto dagli artt. 18 e 62 della<br />
L.R. 61/85.<br />
ART. 12 - CONVENZIONE<br />
La convenzione dei Piani Urbanistici Attuativi <strong>di</strong> iniziativa privata e del Comparto, nonché la<br />
convenzione per la cessione al miglior offerente dei beni espropriati <strong>di</strong> cui al penultimo comma dell'art.<br />
62 della L.R. N. 61/85 deve contenere, compatibilmente con la singola fattispecie, quanto previsto dai<br />
punti 1), 2), 3), 4), 5) dell'art. 63 della sopracitata legge.<br />
La convenzione sarà redatta secondo lo schema pre<strong>di</strong>sposto dal <strong>Comune</strong>.<br />
Poiché nei Piani Attuativi la convenzione costituisce il documento sostanziale che regola i rapporti tra<br />
il <strong>Comune</strong> e i privati nell'attuazione, essa dovrà, nella fattispecie, precisare tra l'altro:<br />
a) le aree che saranno cedute al <strong>Comune</strong> e le opere <strong>di</strong> urbanizzazione che saranno eseguite a<br />
scomputo degli oneri <strong>di</strong> urbanizzazione, nelle misure e secondo le modalità prescritte dall'art. 25<br />
L.R. N. 61/85;<br />
b) le aree da cedere al <strong>Comune</strong> per la parte eventualmente eccedente i limiti minimi previsti dall'art.<br />
25 L.R. N. 61/85 e ciò eventualmente a ulteriore scomputo degli oneri <strong>di</strong> urbanizzazione;<br />
c) l'impegno da parte della proprietà <strong>di</strong> re<strong>di</strong>gere e realizzare i progetti esecutivi delle opere <strong>di</strong><br />
urbanizzazione primaria e secondaria;<br />
d) impegno da parte della proprietà alla manutenzione delle opere <strong>di</strong> urbanizzazione primaria e<br />
secondaria fino a quando tali opere non siano acquisite dal <strong>Comune</strong> nei tempi previsti dalla<br />
convenzione;<br />
e) i termini stabiliti per il versamento degli oneri <strong>di</strong> urbanizzazione secondaria e per l'eventuale<br />
costruzione e completamento delle opere relative a scomputo dei medesimi, sud<strong>di</strong>visi per fasi<br />
funzionali alla realizzazione dell'inse<strong>di</strong>amento, ma comunque entro i termini stabiliti dalla<br />
convenzione;<br />
f) i termini stabiliti per la costruzione, il completamento, il collaudo ed il trasferimento al <strong>Comune</strong> <strong>di</strong><br />
tutte le opere <strong>di</strong> urbanizzazione previste dal Piano;<br />
g) garanzie finanziarie <strong>di</strong> entità pari al costo delle opere <strong>di</strong> urbanizzazione per l'adempimento degli<br />
obblighi derivanti dalla convenzione;<br />
h) assunzione dell'obbligo <strong>di</strong> non mutare la destinazione d'uso degli e<strong>di</strong>fici o <strong>di</strong> loro parti senza una<br />
nuova concessione comunale.<br />
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<strong>Norme</strong> <strong>Tecniche</strong> <strong>di</strong> <strong>Attuazione</strong><br />
TITOLO II - MODALITA' DELL'INTERVENTO EDILIZIO DIRETTO (I.E.D.)<br />
ART. 13 - CONCESSIONE E AUTORIZZAZIONE<br />
1. Nei casi in cui non ricorra l'obbligo dello Strumento Urbanistico Attuativo il Capo Settore Ufficio<br />
Tecnico autorizza l'intervento e<strong>di</strong>lizio <strong>di</strong>retto (I.E.D.).<br />
2. Il Concessionario, nel caso si verifichi la necessità <strong>di</strong> completare singole opere <strong>di</strong> urbanizzazione,<br />
dovrà provvedere alla realizzazione delle stesse, salvo che la Amministrazione non assuma l'onere<br />
a proprio carico. Il costo sostenuto del concessionario potrà essere scomputato dall'ammontare del<br />
contributo per opere <strong>di</strong> urbanizzazione. Tutte le con<strong>di</strong>zioni e gli obblighi previsti nonché gli elaborati<br />
<strong>di</strong> progetto delle opere da eseguire, qualora necessari alla realizzazione o alla quantificazione della<br />
spesa, dovranno fare parte integrante <strong>di</strong> apposita convenzione o atto d'obbligo.<br />
3. Con la concessione ad e<strong>di</strong>ficare il Capo Settore Ufficio Tecnico può, sentito il parere della<br />
Commissione E<strong>di</strong>lizia, dettare particolari prescrizioni per assicurare la conservazione e tutela delle<br />
caratteristiche architettoniche e del particolare pregio storico o ambientale dei singoli e<strong>di</strong>fici anche<br />
se non rientrano nei vincoli <strong>di</strong> cui alle leggi 01/06/1939 N. 1089, 29/06/1939 N. 1497 e N. 431/85 o<br />
non sono segnalati nelle tavole <strong>di</strong> Piano Regolatore Generale.<br />
4. Nelle zone dove è ammesso l'Intervento E<strong>di</strong>lizio Diretto, ma il rilascio della singola concessione è<br />
subor<strong>di</strong>nato ad una progettazione unitaria dell'e<strong>di</strong>ficio con l'intorno (cortina continua, piazza, corte),<br />
questa riguarderà, oltre a tutte le parti dell'e<strong>di</strong>ficio interessato dall'intervento, anche le parti esterne<br />
degli e<strong>di</strong>fici perimetrali o circostanti (prospetti, copertura, quote <strong>di</strong> livello, materiali, etc.), come<br />
facenti parte <strong>di</strong> un organismo unitario, in modo tale da poter controllare preventivamente la<br />
"compatibilità" delle proposte <strong>di</strong> progetto con le caratteristiche morfologiche dell'e<strong>di</strong>ficato<br />
circostante.<br />
5. Quando il tipo <strong>di</strong> intervento ammesso è specificato in apposito cartiglio nelle tavole <strong>di</strong> P.R.G. tale<br />
intervento deve essere considerato come intervento-limite massimo consentito, intendendosi quin<strong>di</strong><br />
ammessi anche tutti quelli <strong>di</strong> grado <strong>di</strong> protezione superiore a quello in<strong>di</strong>cato.<br />
6. Quando è prevista una unità minima <strong>di</strong> intervento è necessario che il progetto sia esteso all'intera<br />
unità mentre la sua attuazione può avvenire anche per stralci funzionali sempre che non ne derivi<br />
una situazione estetica o architettonica inaccettabile.<br />
8
ART. 14 - INDICI URBANISTICI<br />
<strong>Norme</strong> <strong>Tecniche</strong> <strong>di</strong> <strong>Attuazione</strong><br />
TITOLO III - INDICI E DEFINIZIONI<br />
Per una corretta applicazione delle norme e delle previsioni del Piano Regolatore Generale vengono<br />
definiti i seguenti elementi geometrici ed in<strong>di</strong>ci urbanistici:<br />
a) SUPERFICIE TERRITORIALE (ST): è la superficie totale <strong>di</strong> un ambito <strong>di</strong> intervento interessato<br />
unitariamente da interventi e<strong>di</strong>lizi e/o <strong>di</strong> urbanizzazione privati e/o pubblico.<br />
b) SUPERFICIE FONDIARIA (SF): è la superficie reale del lotto interessato dall'intervento e misurata<br />
in proiezione orizzontale al netto delle opere <strong>di</strong> urbanizzazione (strade, piazze, marciapie<strong>di</strong>,<br />
parcheggi, ecc.) <strong>di</strong> uso pubblico, esistenti o previste in progetto.<br />
c) INDICE DI EDIFICABILITA' TERRITORIALE (I.T.): per in<strong>di</strong>ce <strong>di</strong> e<strong>di</strong>ficabilità territoriale deve<br />
intendersi il volume massimo, espresso in mc, costruibile per ogni mq <strong>di</strong> superficie territoriale<br />
oggetto <strong>di</strong> intervento.<br />
d) INDICE DI EDIFICABILITA' FONDIARIA (IF): per in<strong>di</strong>ce <strong>di</strong> e<strong>di</strong>ficabilità fon<strong>di</strong>aria deve intendersi il<br />
volume massimo espresso in mc, costruibile per ogni mq <strong>di</strong> superficie fon<strong>di</strong>aria del lotto e<strong>di</strong>ficabile<br />
ad esso corrispondente.<br />
e) RAPPORTO DI COPERTURA TERRITORIALE (R.C.T.): è il rapporto percentuale tra la massima<br />
superficie coperta degli e<strong>di</strong>fici realizzabili e la superficie territoriale oggetto dell'intervento.<br />
f) RAPPORTO DI COPERTURA FONDIARIA (R.C.F.): è il rapporto percentuale tra la massima<br />
superficie coperta dell’e<strong>di</strong>ficio e la superficie fon<strong>di</strong>aria del lotto e<strong>di</strong>ficabile ad esso corrispondente.<br />
g) SUPERFICIE COPERTA (S.C.): per superficie coperta si intende la proiezione sul piano<br />
orizzontale <strong>di</strong> tutte le parti e<strong>di</strong>ficate fuori terra.<br />
Non concorrono alla determinazione della superficie coperta:<br />
• le costruzioni che non emergono dal piano campagna <strong>di</strong> oltre 50 cm, nonché gli aggetti con<br />
sbalzo fino a m 1,20 1 e le logge con sbalzo fino a m 1,50 2 ; se superiori a m 1,20 per gli aggetti<br />
e 1,50 per le logge 3 costituiscono superficie coperta per la parte eccedente tale limite; non<br />
concorrono, inoltre, nella determinazione della superficie coperta le scale aperte e prive <strong>di</strong><br />
copertura;<br />
• i percorsi pedonali coperti <strong>di</strong> uso pubblico <strong>di</strong> larghezza non superiore a m 2,00;<br />
• le coperture <strong>di</strong> parcheggio in lotti industriali e artigianali con altezza <strong>di</strong> gronda non superiore a m<br />
2,50;<br />
1 Approvato con DGR n. 4228 del 22/12/2004<br />
2 Approvato con DGR n. 4228 del 22/12/2004<br />
3 Approvato con DGR n. 4228 del 22/12/2004<br />
9
<strong>Norme</strong> <strong>Tecniche</strong> <strong>di</strong> <strong>Attuazione</strong><br />
h) SUPERFICIE UTILE (S.U.): per superficie utile deve intendersi la somma delle superfici <strong>di</strong> tutti i<br />
piani fuori terra misurate al lordo <strong>di</strong> murature interne e perimetrali compreso ogni elemento che<br />
concorra alla formazione della superficie coperta.<br />
Nel computo della superficie utile devono includersi:<br />
• le scale chiuse, i pianerottoli chiusi, i vani ascensore;<br />
• gli attici, i sottotetti abitabili e le parti utilizzabili <strong>di</strong> sottotetto con altezza, misurata dal pavimento<br />
all’intradosso della struttura <strong>di</strong> copertura, maggiore <strong>di</strong> m 1,80;<br />
• i corpi a sbalzo chiusi;<br />
• i locali seminterrati che emergono rispetto al piano campagna originario più <strong>di</strong> cm 50.<br />
Dallo stesso computo sono esclusi:<br />
• gli spazi porticati ad uso pubblico, ricavati all'interno del perimetro del fabbricato;<br />
• gli annessi rustici;<br />
• le cabine elettriche, telefoniche o <strong>di</strong> <strong>di</strong>stribuzione del gas ed altri vani tecnici;<br />
• le cantine e le autorimesse se ricavate all'interno del corpo dell'e<strong>di</strong>ficio;<br />
• i sottotetti non abitabili per le parti in cui l'altezza, misurata dal pavimento all’intradosso della<br />
struttura <strong>di</strong> copertura, sia inferiore a m 1,80;<br />
• le logge rientranti fino alla profon<strong>di</strong>tà massima <strong>di</strong> m 1,50. 4<br />
Gli in<strong>di</strong>ci territoriali si applicano solo in sede <strong>di</strong> strumento urbanistico attuativo nel cui ambito, una<br />
volta determinati il volume massimo e<strong>di</strong>ficabile, potrà essere in<strong>di</strong>viduato anche l'in<strong>di</strong>ce <strong>di</strong><br />
e<strong>di</strong>ficabilità fon<strong>di</strong>aria che potrà essere <strong>di</strong>verso nei singoli lotti in relazione al volume che a ciascun<br />
lotto sarà assegnato. Negli interventi <strong>di</strong> nuova e<strong>di</strong>ficazione deve essere prevista la realizzazione <strong>di</strong><br />
almeno il 75% della densità e<strong>di</strong>lizia massima consentita, salva la necessità <strong>di</strong> rispettare eventuali<br />
allineamenti con preesistenti e<strong>di</strong>fici circostanti, e salvi altresì i casi <strong>di</strong> ampliamento e <strong>di</strong><br />
ristrutturazione anche se attuata con demolizione e ricostruzione del preesistente fabbricato.<br />
L'e<strong>di</strong>ficazione globale può essere realizzata anche con più stralci esecutivi <strong>di</strong> un progetto generale<br />
nell'arco <strong>di</strong> vali<strong>di</strong>tà del Piano Regolatore Generale.<br />
ART. 15 - LOTTO EDIFICABILE<br />
Per area o lotto e<strong>di</strong>ficabile deve intendersi l'area <strong>di</strong> pertinenza della costruzione, compresa l'eventuale<br />
zona <strong>di</strong> rispetto e con esclusione delle se<strong>di</strong> stradali e delle aree pubbliche o asservite ad uso<br />
pubblico.<br />
4 Approvato con DGR n. 4228 del 22/12/2004<br />
10
SUPERFICIE FONDIARIA VINCOLATA<br />
<strong>Norme</strong> <strong>Tecniche</strong> <strong>di</strong> <strong>Attuazione</strong><br />
1) I nuovi volumi che saranno realizzati determinano un vincolo automatico <strong>di</strong> non e<strong>di</strong>ficazione sulla<br />
superficie fon<strong>di</strong>aria corrispondente, determinato in base agli in<strong>di</strong>ci <strong>di</strong> e<strong>di</strong>ficabilità previsti dal P.R.G.<br />
e da sue varianti (superficie <strong>di</strong> pertinenza urbanistica).<br />
2) I fabbricati esistenti alla data <strong>di</strong> approvazione del Piano Regolatore Generale, determinano un<br />
vincolo <strong>di</strong> ine<strong>di</strong>ficabilità sulle aree scoperte <strong>di</strong> proprietà della <strong>di</strong>tta intestataria del fabbricato<br />
contigue a quella su cui insiste il fabbricato medesimo fino a raggiungere il valore prescritto dagli<br />
in<strong>di</strong>ci <strong>di</strong> zona: la superficie vincolata potrà anche risultare inferiore a quella stabilita dagli in<strong>di</strong>ci.<br />
La definitiva demolizione totale o parziale <strong>di</strong> un fabbricato, riduce o annulla il vincolo <strong>di</strong><br />
ine<strong>di</strong>ficabilità corrispondente.<br />
3) Le <strong>di</strong>tte proprietarie possono variare la delimitazione della superficie fon<strong>di</strong>aria corrispondente con<br />
atto <strong>di</strong> vincolo su terreno e<strong>di</strong>ficabile contiguo, purché tale terreno formi una sola figura geometrica<br />
con l'area <strong>di</strong> proprietà, anche se non ricadente in una stessa zona territoriale omogenea.<br />
Non sarà però ammesso vincolare un terreno compreso nell'ambito <strong>di</strong> un Piano <strong>di</strong> Lottizzazione per<br />
e<strong>di</strong>ficare un fabbricato all'esterno <strong>di</strong> tale ambito.<br />
Per i terreni compravenduti dopo l'entrata in vigore del Piano Regolatore Generale dev'essere<br />
verificata la loro totale o parziale <strong>di</strong>sponibilità ai fini e<strong>di</strong>ficatori.<br />
A tale scopo nei relativi atti <strong>di</strong> compraven<strong>di</strong>ta, deve risultare la menzione del vincolo <strong>di</strong> cui ai commi<br />
precedenti.<br />
Presso l'Ufficio Comunale è conservata una copia delle mappe catastali vigenti con in<strong>di</strong>cate le aree<br />
<strong>di</strong> pertinenza vincolate ai sensi del punto 3 del presente articolo che deve venire aggiornata dal<br />
progettista dell'intervento prima del relativo inizio dei lavori.<br />
ART. 16 - DEFINIZIONE DEI PARAMETRI E DEGLI ELEMENTI STEREO-METRICI<br />
1-A VOLUME DEL FABBRICATO<br />
È il volume del solido emergente dal terreno, comprese le logge per la parte rientrante<br />
eccedente m 1,50 ed inoltre i porticati (del piano terreno) <strong>di</strong> uso privato per la parte eccedente i<br />
m 4,00 compresi i pilastri 5 ed il 25 % della superficie coperta dell’e<strong>di</strong>ficio 6 esclusi i volumi tecnici<br />
come definiti nelle presenti norme.<br />
A titolo <strong>di</strong> chiarimento si precisa che: “Concorre al calcolo della volumetria il porticato del piano terreno per la<br />
sola parte che eccede uno dei seguenti limiti :<br />
1) mt. 4.00 <strong>di</strong> profon<strong>di</strong>tà misurati rispetto a qualsiasi parete perimetrale del fabbricato;<br />
2) il 25 % della superficie coperta del fabbricato.<br />
5 Approvato con DGR n. 4228 del 22/12/2004<br />
6 Approvato con DGR n. 923 del 03/04/2007<br />
11
<strong>Norme</strong> <strong>Tecniche</strong> <strong>di</strong> <strong>Attuazione</strong><br />
Si definisce inoltre come segue il “portico” : “spazio aperto almeno su due lati (che identificano almeno il 50% del<br />
perimetro dell’area destinata a portico) anche se delimitato da pilastrature.” 7<br />
Non concorrono nel calcolo dei volumi:<br />
• i portici e le gallerie <strong>di</strong> uso pubblico (si considera portico lo spazio aperto su almeno due lati<br />
anche se delimitato da pilastrature);<br />
• i porticati inseriti su fabbricati rurali in zona rurale quando costituiscono pertinenza rustica<br />
del fabbricato <strong>di</strong> abitazione. In ogni caso i porticati che costituiscono parte rustica vanno<br />
computati nell'ambito degli in<strong>di</strong>ci previsti dalla L.R. 24/'85.<br />
• le scale a giorno;<br />
• i percorsi pedonali ad uso pubblico coperti <strong>di</strong> larghezza non superiore a m 2,00;<br />
• le coperture <strong>di</strong> parcheggio in lotti industriali e artigianali con altezza <strong>di</strong> gronda non superiore<br />
a m 2,50 se realizzate con copertura a sbalzo;<br />
• le costruzioni precarie nonché quelle espressamente autorizzate su suolo privato o pubblico<br />
per servizi <strong>di</strong> interesse collettivo (chioschi per giornali e simili).<br />
Ai fini del calcolo del volume vanno considerati i seguenti elementi:<br />
1-B VOLUMI TECNICI<br />
Sono volumi tecnici quelli strettamente necessari a contenere ed a consentire l'accesso a quelle<br />
parti degli impianti tecnologici che non possono, per esigenze tecniche, trovare collocazione<br />
entro il corpo dell'e<strong>di</strong>ficio quali: impianto idrico, termico, televisivo, <strong>di</strong> parafulmine e <strong>di</strong><br />
ventilazione, cabine elettriche, silos; depuratori e centrali termiche <strong>di</strong> fabbricati produttivi, etc.<br />
Sono altresì da considerarsi volumi tecnici il volume del sottotetto se non è agibile, i serbatoi<br />
idrici, i vasi <strong>di</strong> espansione dell'impianto <strong>di</strong> riscaldamento, le cabine <strong>di</strong> ventilazione, il vano scala<br />
al <strong>di</strong> sopra delle linee <strong>di</strong> gronda e l'extracorsa degli ascensori, nonché i vani <strong>di</strong> scale o<br />
ascensori da realizzare a servizio <strong>di</strong> e<strong>di</strong>fici già esistenti.<br />
Non sono invece da ritenersi volumi tecnici i bucatoi, gli sten<strong>di</strong>toi coperti, i locali <strong>di</strong> sgombero e<br />
simili.<br />
In ogni caso la sistemazione dei volumi tecnici non deve costituire pregiu<strong>di</strong>zio per la vali<strong>di</strong>tà<br />
estetica dell'insieme architettonico.<br />
1-C SOTTOTETTI<br />
Il sottotetto è la porzione del fabbricato compresa tra il solaio <strong>di</strong> copertura dell'ultimo piano<br />
abitabile e la copertura dell'e<strong>di</strong>ficio comunque realizzata.<br />
7 Approvato con DGR n. 923 del 03/04/2007<br />
12
<strong>Norme</strong> <strong>Tecniche</strong> <strong>di</strong> <strong>Attuazione</strong><br />
Per l'illuminazione e la ventilazione dei sottotetti è consentita, oltre alle normali finestre, la<br />
realizzazione <strong>di</strong> lucernari e <strong>di</strong> abbaini purché non compromettano l'aspetto estetico dell'e<strong>di</strong>ficio.<br />
1-D COSTRUZIONI INTERRATE<br />
Non concorrono nel calcolo dei volumi le costruzioni interrate realizzate all’interno dell’area <strong>di</strong><br />
se<strong>di</strong>me del fabbricato emergente dal terreno. Inoltre, non concorrono nel calcolo dei volumi le<br />
costruzioni interrate realizzate in aderenza al fabbricato principale, per una superficie non<br />
superiore alla superficie coperta dell'e<strong>di</strong>ficio principale, anche esterne al se<strong>di</strong>me dell'e<strong>di</strong>ficio.<br />
Si considerano interrate anche quelle costruzioni che emergono al <strong>di</strong> sopra del piano campagna<br />
per un’altezza non superiore a cm 50 misurati all’intradosso del solaio <strong>di</strong> copertura. 8<br />
Le costruzioni interrate devono avere le pareti perimetrali a contatto del terreno con la sola<br />
eccezione della parete dove si trova l'accesso; l'interramento può anche essere realizzato<br />
artificialmente con movimenti <strong>di</strong> terra purché espressamente richiesto ed autorizzato con la<br />
concessione e<strong>di</strong>lizia.<br />
Sono ammesse bocche <strong>di</strong> lupo o intercape<strong>di</strong>ni chiuse da ogni lato, eventualmente anche con<br />
griglie <strong>di</strong> larghezza non superiore a cm 110.<br />
Le costruzioni interrate non concorrono nel calcolo degli in<strong>di</strong>ci <strong>di</strong> e<strong>di</strong>ficabilità solo quando<br />
abbiano destinazione accessoria o pertinenziale.<br />
In ogni caso non sono soggette al rispetto delle <strong>di</strong>stanze dai confini e dai fabbricati.<br />
2-A ALTEZZA DEI FRONTI<br />
È l'altezza del parametro esterno del fabbricato, o <strong>di</strong> sua parte, riferita ad ogni punto del<br />
perimetro dell'e<strong>di</strong>ficio.<br />
Va misurata sulla verticale tra il punto <strong>di</strong> spiccato del terreno e l'intradosso del solaio <strong>di</strong><br />
copertura o la me<strong>di</strong>a dei timpani se il sottotetto non è volume tecnico.<br />
Nelle zone pianeggianti, ove il tessuto urbano sia già definito, con esclusione delle zone rurali,<br />
l'altezza va riferita alla quota del colmo strada o al marciapiede stradale del fronte lotto.<br />
2-B ALTEZZA DEL FABBRICATO<br />
È la <strong>di</strong>fferenza tra la quota me<strong>di</strong>a del terreno e la quota dell'intradosso del soffitto dell'ultimo<br />
piano praticabile, qualora terreno e strada siano orizzontali alla medesima quota; qualora<br />
terreno e strada non siano orizzontali o siano orizzontali a quote <strong>di</strong>verse, l'altezza è riferita al<br />
punto più basso del terreno interessato dalla costruzione; qualora il soffitto dell'ultimo piano<br />
praticabile non sia orizzontale, l'altezza è riferita al punto me<strong>di</strong>o del suo intradosso.<br />
2-C ALTEZZE INTERNE<br />
13
<strong>Norme</strong> <strong>Tecniche</strong> <strong>di</strong> <strong>Attuazione</strong><br />
L'altezza interna va misurata sulla verticale tra il piano <strong>di</strong> calpestio e l'intradosso del solaio<br />
senza considerare eventuali travature a vista.<br />
L'altezza interna dei locali abitabili non deve essere inferiore a m 2,70; m 2,70 <strong>di</strong> me<strong>di</strong>a sono<br />
consentiti per i sottotetti, che devono comunque avere l'altezza minima pari almeno a m 2,00.<br />
Per i locali a<strong>di</strong>biti ad uso commerciale o produttivo l'altezza interna minima è fissata in m 3,00.<br />
Negli interventi sul patrimonio e<strong>di</strong>lizio esistente, compresi eventuali ampliamenti, è consentita la<br />
conservazione delle altezze interpiano esistenti; per avere una migliore e più razionale<br />
utilizzazione del volume anche senza raggiungere i limiti <strong>di</strong> altezza interpiano imposti dalla<br />
legge, è permesso mo<strong>di</strong>ficare la quota <strong>di</strong> imposta dei solai recuperando anche il volume del<br />
sottotetto, purché sia realmente riscontrabile, a giu<strong>di</strong>zio della Commissione E<strong>di</strong>lizia Comunale,<br />
l'avvenuto miglioramento. Deve in ogni caso essere rispettata la partitura dei fori delle facciate.<br />
La mo<strong>di</strong>fica della quota d'imposta dei solai è comunque sempre possibile nei casi in<strong>di</strong>cati in<br />
scheda e/o nella tavola <strong>di</strong> progetto n. 13.3 del Piano Regolatore Generale.<br />
Negli elaborati <strong>di</strong> progetto vanno comunque in<strong>di</strong>cati, per ogni vano, superficie netta, volume<br />
netto, rapporto fra superficie netta e superficie finestrata e altezza interna.<br />
3-A DISTACCO TRA I FABBRICATI<br />
È la <strong>di</strong>stanza minima, misurata in proiezione orizzontale, tra le pareti <strong>di</strong> e<strong>di</strong>fici antistanti.<br />
Si intendono antistanti o fronteggianti gli e<strong>di</strong>fici o loro parti che si trovano sulle perpen<strong>di</strong>colari<br />
alle pareti <strong>di</strong> altro e<strong>di</strong>ficio.<br />
a) Salve <strong>di</strong>verse prescrizioni delle presenti norme, valgono le <strong>di</strong>sposizioni contenute per le<br />
singole Zone Territoriali Omogenee nell'art. 9 del D.M. 1968, n. 1444.<br />
Tra le costruzioni che non si fronteggiano, o le cui pareti antistanti non siano finestrate,<br />
vanno osservate le <strong>di</strong>sposizioni dettate dal Co<strong>di</strong>ce Civile.<br />
Si considera finestrata la parete che sia interessata da fori che costituiscono vedute ai sensi<br />
dell'art. 900 del Co<strong>di</strong>ce Civile.<br />
Gli strumenti attuativi con previsioni planivolumetriche possono stabilire, ai sensi dell'art. 9<br />
u.c. D.M. 2.4.1968 n. 1444, <strong>di</strong>stanze dai confini e tra fabbricati <strong>di</strong>verse dalle norme per le<br />
singole Zone Territoriali Omogenee.<br />
b) È consentita l'e<strong>di</strong>ficazione in aderenza.<br />
c) Tra e<strong>di</strong>fici con interposte strade pubbliche o <strong>di</strong> uso pubblico sono da osservare le <strong>di</strong>stanze<br />
previste dall'art. 9 D.M. 2.4.1968 n. 1444, salva la possibilità <strong>di</strong> imporre, in sede <strong>di</strong> rilascio<br />
della concessione, il rispetto degli allineamenti esistenti.<br />
d) Gli interventi <strong>di</strong>sciplinati in modo puntuale nelle tavole <strong>di</strong> P.R.G., devono rispettare le sole<br />
<strong>di</strong>stanze risultanti da tale <strong>di</strong>sciplina particolare, fatto salvo quanto previsto dal Co<strong>di</strong>ce Civile.<br />
8 Approvato con DGR n. 1796 del 06/06/2006<br />
14
<strong>Norme</strong> <strong>Tecniche</strong> <strong>di</strong> <strong>Attuazione</strong><br />
e) Se esistono nelle proprietà limitrofe e<strong>di</strong>fici costruiti anteriormente alla data <strong>di</strong> adozione del<br />
Piano Regolatore Generale con <strong>di</strong>stanze dai confini inferiori a quelle previste dal citato D.M.<br />
1444/1968, le nuove costruzioni debbono rispettare ugualmente le <strong>di</strong>stanze dai confini e dai<br />
fabbricati, salvo il caso <strong>di</strong> strumento attuativo con previsioni planivolumetriche.<br />
4-A DISTANZE DAI CONFINI<br />
È la <strong>di</strong>stanza minima intercorrente tra ogni punto della superficie coperta ed i confini <strong>di</strong><br />
proprietà.<br />
a) COSTRUZIONI INTERRATE: la normativa riguardante le <strong>di</strong>stanze da fabbricati e dai confini<br />
non si applica alle costruzioni che emergono al <strong>di</strong> sopra del livello <strong>di</strong> campagna originario per<br />
un'altezza non superiore a cm 50 misurati all’intradosso del solaio <strong>di</strong> copertura. 9<br />
Nelle fasce <strong>di</strong> rispetto stradale valgono le <strong>di</strong>sposizioni <strong>di</strong> cui all'art. 2 D.M. 1404/1968.<br />
All’interno dei centri abitati, così come definiti dal Nuovo Co<strong>di</strong>ce della Strada, le costruzioni<br />
interrate sono ammesse a confine con la strada, fatta salva la preventiva autorizzazione<br />
dell’Ente proprietario.<br />
b) MURI DI CONTENIMENTO: in tutte le zone omogenee ad esclusione delle zone D, salvo il<br />
caso <strong>di</strong> scavi per realizzare rampe <strong>di</strong> accesso a locali interrati, eventuali muri <strong>di</strong><br />
contenimento possono essere realizzati a confine <strong>di</strong> proprietà solo se <strong>di</strong> altezza non<br />
superiore a cm 100. In ogni altro caso devono essere osservate le <strong>di</strong>stanze dai confini<br />
previste dal Co<strong>di</strong>ce Civile.<br />
c) CONVENZIONI: sono in genere ammesse <strong>di</strong>stanze <strong>di</strong>verse dai confini <strong>di</strong> proprietà stabilite<br />
nelle presenti norme, previa convenzione registrata e trascritta tra i proprietari confinanti.<br />
d) POTERI DEL CAPO SETTORE UFFICIO TECNICO: in sede <strong>di</strong> rilascio della concessione<br />
e<strong>di</strong>lizia il Capo Settore Ufficio Tecnico, su parere della Commissione E<strong>di</strong>lizia, può<br />
prescrivere <strong>di</strong>stanze da strade, piazze e spazi pubblici in genere, maggiori <strong>di</strong> quelle previste<br />
in via generale dalla presente normativa al fine <strong>di</strong> far rispettare l'allineamento con altri<br />
fabbricati della zona o per motivi <strong>di</strong> razionale ubicazione dei fabbricati, <strong>di</strong> estetica e <strong>di</strong> ornato.<br />
4-B DISTANZE DAI CONFINI DI ZONA<br />
I limiti delle <strong>di</strong>verse Z.T.O. sono equiparati ai confini <strong>di</strong> proprietà ai fini delle <strong>di</strong>stanze nel solo<br />
caso <strong>di</strong> Z.T.O. "F" destinate a e<strong>di</strong>ficazione pubblica.<br />
5-A DISTANZA IN ARRETRAMENTO DALLE STRADE<br />
È la minima <strong>di</strong>stanza che intercorre tra ogni punto dalla superficie coperta e il ciglio della strada<br />
definito ai sensi dell'art. 2 del D.M. 01.04.1968, n.1404.<br />
9 Approvato con DGR n. 1796 del 06/06/2006<br />
15
<strong>Norme</strong> <strong>Tecniche</strong> <strong>di</strong> <strong>Attuazione</strong><br />
Salve le particolari norme dettate per le varie zone territoriali omogenee, per le costruzioni<br />
all'interno delle zone e<strong>di</strong>ficabili devono essere osservate le seguenti <strong>di</strong>stanze dal ciglio stradale:<br />
- m 5 da strade <strong>di</strong> larghezza inferiore a m 7;<br />
- m 7,50 da strade <strong>di</strong> larghezza compresa tra m 7 e m 15;<br />
- m 10 da strade <strong>di</strong> larghezza superiore a m 15.<br />
Tali <strong>di</strong>stanze si applicano anche fuori del perimetro delle zone e<strong>di</strong>ficabili, nei confronti <strong>di</strong> strade<br />
vicinali comunali, interpoderali, <strong>di</strong> bonifica, private <strong>di</strong> uso pubblico.<br />
Per ogni altro caso sono richiamate le <strong>di</strong>stanze previste dal D.M. 1.4.1968, n. 1404.<br />
In sede <strong>di</strong> approvazione <strong>di</strong> Piani Attuativi possono essere autorizzate <strong>di</strong>stanze inferiori quando<br />
sia necessario osservare l'allineamento con più e<strong>di</strong>fici preesistenti o quando la natura dei luoghi<br />
non consenta <strong>di</strong> osservare le <strong>di</strong>stanze minime prescritte e non ne derivino danni per la salute<br />
degli occupanti l'e<strong>di</strong>ficio o intralcio alla circolazione.<br />
Possono essere inoltre autorizzate <strong>di</strong>stanze inferiori per le nuove costruzioni, in zone<br />
residenziali <strong>di</strong> completamento, quando a giu<strong>di</strong>zio della C.E.C. sia opportuno mantenere<br />
l'allineamento con le costruzioni esistenti.<br />
Nel caso <strong>di</strong> e<strong>di</strong>fici esistenti in fascia <strong>di</strong> rispetto, l’ampliamento, se ammissibile in base agli in<strong>di</strong>ci<br />
<strong>di</strong> e<strong>di</strong>ficabilità, può essere realizzato a con<strong>di</strong>zione che non sopravanzi rispetto ai fabbricati<br />
preesistenti. 10<br />
6-A COSTRUZIONI PERTINENZIALI<br />
In eccezione agli in<strong>di</strong>ci <strong>di</strong> e<strong>di</strong>ficabilità ed alle <strong>di</strong>stanze dai confini, è consentita, per ogni unità<br />
immobiliare e ad eccezione delle zone A, la realizzazione <strong>di</strong> costruzioni da vincolare ad uso<br />
autorimesse a servizio <strong>di</strong> unità abitative esistenti destinate a residenza stabile che ne siano<br />
carenti o sprovviste.<br />
Tali costruzioni devono rispettare solo le <strong>di</strong>stanze tra fabbricati e pareti finestrate dettate dal<br />
co<strong>di</strong>ce civile, avere l'altezza interna me<strong>di</strong>a non superiore a m 2,20 altezza massima al colmo<br />
della copertura non superiore a m 2,50 e superficie utile compresa tra un minimo <strong>di</strong> 12 mq e un<br />
massimo <strong>di</strong> 18 mq.<br />
Devono essere realizzate possibilmente in aderenza al fabbricato principale, ed in via prioritaria<br />
deve essere a tale fine recuperato il volume <strong>di</strong> eventuali baracche o altri simili manufatti<br />
esistenti sul lotto o comunque nelle imme<strong>di</strong>ate vicinanze <strong>di</strong> proprietà della <strong>di</strong>tta richiedente.<br />
Nel caso <strong>di</strong> un fabbricato con più unità abitative carenti <strong>di</strong> autorimesse si fa obbligo che il<br />
progetto sia unitario per le nuove costruzioni, per gli ampliamenti con aumento delle unità<br />
abitative, per le ristrutturazioni (salvo che per le <strong>di</strong>mensioni e la conformazione del lotto ciò non<br />
sia assolutamente possibile) dovrà essere prevista una autorimessa con superficie utile non<br />
inferiore a mq 12, nella misura minima <strong>di</strong> una autorimessa per ogni unità abitativa (alloggio).<br />
16
ART. 17 – PARCHEGGI<br />
<strong>Norme</strong> <strong>Tecniche</strong> <strong>di</strong> <strong>Attuazione</strong><br />
Oltre ai parcheggi pubblici, da ricavarsi nella misura prevista dall'art. 25 della L.R. N. 61/85, in tutte le<br />
nuove costruzioni, devono essere reperiti appositi spazi per parcheggi privati in misura non inferiore a<br />
1 mq ogni 10 mc <strong>di</strong> costruzione, ai sensi dell'art. 18 della Legge 765 del 1967 e successive mo<strong>di</strong>fiche<br />
ed integrazioni. 11<br />
Per ogni nuova unità immobiliare a destinazione residenziale devono essere previsti almeno due posti<br />
auto pertinenziali ad uso esclusivo, salvo deroghe approvate dal C.C. su proposta del Capo Ufficio<br />
Tecnico, fatto salvo in ogni caso il reperimento degli spazi a parcheggio privato previsto dalla L.<br />
122/89. 12<br />
Per il recupero a fini abitativi dei sottotetti esistenti alla data del 31 <strong>di</strong>cembre 1998, all'interno delle<br />
Z.T.O. A e B, nel caso <strong>di</strong> comprovata impossibilità nel reperire gli spazi per i parcheggi pertinenziali,<br />
l'intervento è consentito previo pagamento <strong>di</strong> una somma equivalente alla monetizzazione delle aree<br />
per parcheggi.<br />
Dei parcheggi pubblici potrà essere prevista la monetizzazione, ad eccezione delle zone <strong>di</strong> nuovo<br />
impianto soggette a strumento attuativo, qualora non sia possibile reperire le superfici necessarie nel<br />
lotto <strong>di</strong> pertinenza o in aree a<strong>di</strong>acenti ritenute idonee dal Capo Settore Ufficio Tecnico.<br />
Per interventi a destinazione commerciale si rinvia alla lettura del successivo art. 55 e seguenti. 13<br />
10 Approvato con DGR n. 4228 del 22/12/2004<br />
11 Approvato con DGR n. 4228 del 22/12/2004<br />
12 Approvato con DGR n. 4228 del 22/12/2004<br />
13 Approvato con DGR n. 4228 del 22/12/2004<br />
17
<strong>Norme</strong> <strong>Tecniche</strong> <strong>di</strong> <strong>Attuazione</strong><br />
TITOLO IV - ZONIZZAZIONE<br />
ART. 18 - ZONE TERRITORIALI OMOGENEE<br />
Il Territorio Comunale, nel rispetto delle norme che regolano la redazione del Piano Regolatore<br />
Generale, è sud<strong>di</strong>viso nelle seguenti Zone Territoriali Omogenee (Z.T.O.)<br />
ZONA A - Le parti del territorio interessate da agglomerati urbani che rivestono carattere storico o da<br />
agglomerati inse<strong>di</strong>ativi o manufatti isolati <strong>di</strong> interesse ambientale, in<strong>di</strong>viduati come centri<br />
storici ai sensi dell'art. 2 della L.R. 80/1980.<br />
ZONE B - Le parti totalmente o parzialmente e<strong>di</strong>ficate, <strong>di</strong>verse dalle zone A.<br />
ZONE C - Le parti destinate a nuovi inse<strong>di</strong>amenti residenziali e che risultano ine<strong>di</strong>ficate o<br />
scarsamente e<strong>di</strong>ficate.<br />
ZONE D - Le parti destinante ad inse<strong>di</strong>amenti produttivi per impianti industriali o artigianali.<br />
ZONE E - Le parti del territorio destinate ad usi agricoli o produttivi primari in genere<br />
ZONE F - Le parti <strong>di</strong> interesse pubblico destinate ad attrezzature ed impianti <strong>di</strong> interesse generale,<br />
aree <strong>di</strong> rispetto, verde pubblico, vincoli speciali.<br />
ART. 19 - NORME COMUNI ALLE VARIE ZONE TERRITORIALI OMOGENEE<br />
1 - E<strong>di</strong>fici esistenti<br />
a) Gli e<strong>di</strong>fici esistenti con destinazione d'uso conformi a quelle previste dal P.R.G. nelle singole<br />
Zone Territoriali Omogenee ad eccezione delle zone A, 14 salva <strong>di</strong>versa prescrizione<br />
puntuale, possono essere oggetto <strong>di</strong> ogni intervento e<strong>di</strong>lizio compresa la demolizione con<br />
ricostruzione conservando o mo<strong>di</strong>ficando le precedenti altezze e <strong>di</strong>stanze; possono essere<br />
ampliati fino a saturazione degli in<strong>di</strong>ci <strong>di</strong> zona ed è in ogni caso consentito, per una sola<br />
volta, un aumento <strong>di</strong> volume massimo <strong>di</strong> 50 15 mc per ogni unità funzionale (alloggio, azienda<br />
produttiva agricola, ecc.) per esigenze igienico-sanitarie e/o funzionali, anche in deroga agli<br />
in<strong>di</strong>ci <strong>di</strong> zona.<br />
b) Gli e<strong>di</strong>fici esistenti con destinazione d'uso in contrasto con quelle previste dal P.R.G., ma in<br />
zone non destinate ad uso pubblico o ad esproprio, possono essere conservati ed ampliati<br />
nel limite <strong>di</strong> 50 16 mc per ogni unità funzionale per esigenze igienico-sanitarie e/o funzionali.<br />
14 Approvato con DGR n. 4228 del 22/12/2004<br />
15 Approvato con DGR n. 4228 del 22/12/2004<br />
16 Approvato con DGR n. 4228 del 22/12/2004<br />
18
<strong>Norme</strong> <strong>Tecniche</strong> <strong>di</strong> <strong>Attuazione</strong><br />
c) Gli e<strong>di</strong>fici ricadenti in zone destinate ad uso pubblico, possono essere oggetto <strong>di</strong> soli<br />
interventi <strong>di</strong> manutenzione or<strong>di</strong>naria, straor<strong>di</strong>naria, <strong>di</strong> restauro e risanamento.<br />
d) È consentita la demolizione-ricostruzione nei limiti volumetrici in rapporto agli in<strong>di</strong>ci <strong>di</strong> Piano<br />
previsti, salvo che ciò non contrasti con rilevanti interessi urbanistici. Tale intervento è<br />
escluso per gli e<strong>di</strong>fici <strong>di</strong> cui al precedente punto c), mentre è consentito per gli e<strong>di</strong>fici <strong>di</strong> cui al<br />
punto b) solo se è prevista una destinazione conforme a quella <strong>di</strong> zona.<br />
La demolizione è comunque esclusa per gli e<strong>di</strong>fici che rivestono particolare pregio storico,<br />
artistico, architettonico e/o ambientale specificati nelle tavole del P.R.G..<br />
e) Sono fatte salve le <strong>di</strong>sposizioni più favorevoli previste dalle L.L.R.R. N. 24/85, N. 11/87 e<br />
dalle presenti norme per le singole Z.T.O., o per singoli e<strong>di</strong>fici.<br />
f) Per gli e<strong>di</strong>fici esistenti in tutte le z.t.o. è ammessa la costruzione del vano ascensore anche in<br />
attuazione della L. 13/89. Qualora l'ascensore sia installato in volumi che per comprovate<br />
necessità siano da realizzarsi all'esterno del corpo <strong>di</strong> fabbrica, questo non è compreso nel<br />
calcolo del volume e<strong>di</strong>ficabile e della superficie coperta, mentre è soggetto al rispetto delle<br />
<strong>di</strong>stanze, fatte salve le deroghe previste dall'art. 3 della L.13/89, e degli allineamenti previsti<br />
dalle N.T.A. In questi casi la posizione dell'ascensore va valutata dalla C.E.C. 17<br />
g) RECUPERO DEI SOTTOTETTI ESISTENTI A FINI ABITATIVI<br />
Si definisce come sottotetto il volume sovrastante l'ultimo piano degli e<strong>di</strong>fici destinati in tutto<br />
o in parte alla residenza.<br />
Sulla base della L.R. n° 12/99 è consentito su tutt o il territorio comunale il recupero a fini<br />
abitativi dei sottotetti esistenti alla data del 31 <strong>di</strong>cembre 1998.<br />
Tale recupero dovrà avvenire nel rispetto delle caratteristiche tipologiche e morfologiche<br />
degli immobili e delle prescrizioni igienico sanitarie riguardanti le con<strong>di</strong>zioni <strong>di</strong> abitabilità.<br />
Il Regolamento E<strong>di</strong>lizio determina le specifiche relative ai requisiti <strong>di</strong> altezza e <strong>di</strong> finestratura<br />
illuminante ed apribile.<br />
Gli interventi e<strong>di</strong>lizi <strong>di</strong>retti al recupero dei sottotetti:<br />
• sono classificati come ristrutturazione e<strong>di</strong>lizia ai sensi dell'art. 31, lettera d) della L.<br />
457/78;<br />
• devono avvenire senza alcuna mo<strong>di</strong>fica delle altezze <strong>di</strong> colmo e <strong>di</strong> gronda nonché<br />
delle linee <strong>di</strong> pendenza delle falde;<br />
• sono soggetti a concessione e comportano la corresponsione <strong>di</strong> un contributo<br />
commisurato agli oneri <strong>di</strong> urbanizzazione primaria e secondaria e al costo <strong>di</strong> costruzione <strong>di</strong><br />
cui agli artt. 5 e 6 della L. 10/77, calcolati sulla volumetria resa abitativa secondo le tariffe<br />
approvate e vigenti per le opere <strong>di</strong> nuova costruzione;<br />
17 Approvato con DGR n. 4228 del 22/12/2004<br />
19
<strong>Norme</strong> <strong>Tecniche</strong> <strong>di</strong> <strong>Attuazione</strong><br />
• restano subor<strong>di</strong>nati al reperimento degli spazi per parcheggio pertinenziali in misura<br />
non inferiore ad un metro quadrato per ogni 10 metri cubi <strong>di</strong> costruzione soggetta alla<br />
ristrutturazione.<br />
Il regolamento e<strong>di</strong>lizio determina le specifiche relative alle aperture in falda al fine <strong>di</strong><br />
rispettare gli aspetti paesistici, monumentali ed ambientali dell'e<strong>di</strong>ficio sul quale intende<br />
intervenire.<br />
Sono esclusi dal recupero ai fini abitativi dei sottotetti gli e<strong>di</strong>fici soggetti a tutela ai sensi<br />
dell'art. 28 della L.R. 61/85, dell'art. 10 della L.R. 24/85 e della L. 1089/39, nonché gli e<strong>di</strong>fici<br />
con tipologia non compatibile con la residenza.<br />
All'intervento delle Z.T.O. A e B, nel caso <strong>di</strong> comprovata impossibilità nel reperire gli spazi<br />
per i parcheggi pertinenziali, l'intervento è consentito previo pagamento <strong>di</strong> una somma<br />
equivalente alla monetizzazione delle aree per parcheggi.<br />
h) PROSPETTI DEI FABBRICATI<br />
Negli interventi <strong>di</strong> nuova costruzione deve essere assicurato l’allineamento verticale ed<br />
orizzontale delle forometrie; negli interventi sul patrimonio e<strong>di</strong>lizio esistente l’eventuale<br />
mo<strong>di</strong>fica della forometria deve tendere all’allineamento verticale ed orizzontale.<br />
Sono, comunque, ammissibili deroghe su parere favorevole e motivato della Commissione<br />
e<strong>di</strong>lizia. 18<br />
2 - Per ogni Z.T.O. vengono in<strong>di</strong>cati i vari usi ai quali può essere destinata l'e<strong>di</strong>ficazione.<br />
Oltre alle destinazioni d'uso principali sono ammesse in ciascuna zona le destinazioni d'uso<br />
complementari.<br />
3 - MOVIMENTI DI TERRA E MURI DI CONTENIMENTO<br />
Qualsiasi mo<strong>di</strong>fica dell'originario piano <strong>di</strong> campagna deve essere chiaramente descritta ed<br />
espressamente autorizzata con la concessione e<strong>di</strong>lizia.<br />
Gli scavi <strong>di</strong> sbancamento devono essere limitati ed il terreno <strong>di</strong> riporto sistemato in modo da<br />
ripristinare l'originaria fisionomia del terreno.<br />
Eventuali muri <strong>di</strong> contenimento in zone a forte pendenza non devono superare l'altezza <strong>di</strong> m<br />
1,50; devono essere intervallati da terrazzamenti <strong>di</strong> profon<strong>di</strong>tà non inferiore a m 2,00, ed essere<br />
realizzati con materiali tipici o compatibili con l'ambiente circostante.<br />
4 - AUTORIMESSE<br />
18 Approvato con DCC n. 92 del 16/12/04 - variante parziale n. 18<br />
20
<strong>Norme</strong> <strong>Tecniche</strong> <strong>di</strong> <strong>Attuazione</strong><br />
Nelle z.t.o. è sempre ammessa, in conformità alle modalità <strong>di</strong> intervento previste per gli e<strong>di</strong>fici e<br />
alla presente norma, la costruzione <strong>di</strong> autorimesse o garages interrati o in superficie, <strong>di</strong> servizio<br />
alla residenza, in applicazione dell’art. 9 della L. 122/89.<br />
La costruzione <strong>di</strong> tali spazi è obbligatoria nei casi <strong>di</strong> nuova costruzione.<br />
La progettazione delle autorimesse e delle eventuali rampe <strong>di</strong> accesso, quando ammesse, deve<br />
avvenire contestualmente alla progettazione degli spazi esterni.<br />
È ammessa la realizzazione <strong>di</strong> autorimesse nel sottosuolo esterno all’area <strong>di</strong> se<strong>di</strong>me degli<br />
e<strong>di</strong>fici <strong>di</strong> tutte le classi, fatta salva la tutela dei giar<strong>di</strong>ni e nel rispetto delle percentuali <strong>di</strong><br />
costruzioni interrate. 19<br />
5 – RECINTI ESTERNI<br />
Gli allevamenti domestici ed amatoriali devono rispettare gli specifici regolamenti vigenti, ed<br />
essere comunque collocati in posizione il più possibile defilata rispetto agli ambienti abitativi <strong>di</strong><br />
terzi, impedendo <strong>di</strong> norma agli animali <strong>di</strong> avvicinarsi al confine <strong>di</strong> proprietà ovvero essere<br />
schermati rispetto al fondo limitrofo od alla pubblica via con siepe o rete a maglia fitta che<br />
impe<strong>di</strong>sca la veduta. La recinzione deve avere caratteristiche commisurate all’animale da<br />
contenere. Le zone accessibili agli animali devono essere mantenute in con<strong>di</strong>zioni <strong>di</strong> pulizia<br />
giornaliera, per prevenire la <strong>di</strong>ffusione <strong>di</strong> odori molesti e la proliferazione <strong>di</strong> insetti e ro<strong>di</strong>tori, il<br />
mangime del pasto giornaliero e l’abbeveraggio devono essere somministrati in appositi<br />
contenitori puliti quoti<strong>di</strong>anamente e svuotati ogni sera, e devono essere adottate soluzione per<br />
favorire il benessere degli animali e per limitare la <strong>di</strong>ffusione <strong>di</strong> rumori ed odori. 20<br />
ART. 20 - NORME COMUNI ALLE ZONE RESIDENZIALI<br />
Le zone residenziali hanno come destinazioni d'uso principale quella abitativa.<br />
In essa tuttavia può essere consentito l'inse<strong>di</strong>amento <strong>di</strong> quelle attività che non siano incompatibili e<br />
non rechino pregiu<strong>di</strong>zio alla destinazione d'uso principale e cioè, in genere, i servizi pertinenti agli<br />
inse<strong>di</strong>amenti residenziali, esercizi commerciali <strong>di</strong> vicinato e me<strong>di</strong>e strutture <strong>di</strong> ven<strong>di</strong>ta con superficie <strong>di</strong><br />
ven<strong>di</strong>ta non superiore a 1000 mq purchè nel rispetto dei criteri <strong>di</strong> programmazione comunale <strong>di</strong> cui<br />
all’art. 14 della L.R. 15/’04 . 21 e pubblici esercizi, uffici professionali e commerciali, alberghi, teatri,<br />
cinematografi, luoghi <strong>di</strong> <strong>di</strong>vertimento e svago, ambulatori, autorimesse pubbliche o private, se<strong>di</strong> per<br />
associazioni culturali e religiose, nonché le attività artigianali e simili limitatamente al piano terra e al<br />
19 Approvato con DGR n. 4228 del 22/12/2004<br />
20 Approvato con DGR n. 4228 del 22/12/2004<br />
21 Approvato con DCC n. 57 del 28/09/2006<br />
21
<strong>Norme</strong> <strong>Tecniche</strong> <strong>di</strong> <strong>Attuazione</strong><br />
primo piano, purché non rumorose, non moleste, non recanti pregiu<strong>di</strong>zio all'igiene e al decoro della<br />
zona.<br />
Dalle zone residenziali sono comunque escluse tutte quelle attività che, a giu<strong>di</strong>zio<br />
dell'Amministrazione Comunale risultino in contrasto con il carattere residenziale della zona ed in<br />
particolare: industrie, macelli, stalle, scuderie o allevamenti.<br />
ART. 21 - ZONA TERRITORIALE OMOGENEA "A": CENTRO STORICO,<br />
AGGLOMERATI, INSEDIAMENTI E MANUFATTI ISOLATI DI<br />
INTERESSE ARCHITETTONICO E AMBIENTALE<br />
La Zona Territoriale Omogenea <strong>di</strong> tipo "A" comprende le parti del territorio interessate da agglomerati<br />
urbani che rivestono caratteri storici, architettonici, artistici <strong>di</strong> particolare pregio e viene qualificata<br />
"Centro Storico" ai sensi dell'art. 2 della L.R. 31.5.1980 n. 80.<br />
All'interno <strong>di</strong> tali zone il P.R.G. delimita le aree per le quali è richiesto uno Strumento Urbanistico<br />
Attuativo: fino all'approvazione dello Strumento Attuativo sono consentiti solo gli interventi descritti<br />
nell'art. 76, comma secondo, L.R. N. 61/1985.<br />
Nella elaborazione dei piani attuativi dovranno essere rispettate le seguenti prescrizioni:<br />
1 - altezza massima delle fronti dei fabbricati pari a quella degli e<strong>di</strong>fici circostanti <strong>di</strong> interesse<br />
ambientale, ma non superiore a m 9,00, fatte salve previsioni puntuali <strong>di</strong>verse contenute nella<br />
tavola n. 13.4;<br />
2 - le <strong>di</strong>stanze dalle strade, dai confini, nonché tra e<strong>di</strong>fici saranno precisate dallo Strumento<br />
Urbanistico Attuativo e dai singoli interventi <strong>di</strong>retti puntualmente in<strong>di</strong>viduati nella cartografia del<br />
P.R.G.;<br />
3 - in<strong>di</strong>ci <strong>di</strong> e<strong>di</strong>ficabilità territoriale nelle aree <strong>di</strong> sud<strong>di</strong>visione della Zona "A":<br />
Zona omogenea In<strong>di</strong>ce <strong>di</strong> e<strong>di</strong>ficabilità territoriale<br />
n. mc/mq<br />
A 1 1,3<br />
2 1,8<br />
3 2,7<br />
4 2,5<br />
5 1,8<br />
6 3,5<br />
7 4,8<br />
8 2,4<br />
22
9 3,4<br />
10 3,6<br />
11 5,0<br />
12 2,0<br />
13 4,2<br />
14 4,1<br />
15 2,0<br />
16 3,0<br />
17 2,2<br />
18 3,5<br />
19 1,1<br />
20 3,0<br />
21 3,0<br />
22 4,5<br />
23 2,4 22<br />
PIRU 1 ve<strong>di</strong> articolo 21 bis 23<br />
<strong>Norme</strong> <strong>Tecniche</strong> <strong>di</strong> <strong>Attuazione</strong><br />
Nel caso <strong>di</strong> strumento attuativo qualora sia <strong>di</strong>mostrata l’impossibilità <strong>di</strong> reperimento (limitatamente<br />
all’urbanizzazione primaria) le aree per urbanizzazione primaria e secondaria sono monetizzabili<br />
previa approvazione, da parte del C.C., <strong>di</strong> apposita convenzione. 24<br />
Nelle aree non sottoposte alla formazione preventiva dello Strumento Attuativo si possono realizzare<br />
gli interventi <strong>di</strong>retti definiti nelle tavole del P.R.G., in conformità alle descrizioni contenute nell'allegato<br />
1 "INTERVENTI EDILIZI SULL'ESISTENTE EDIFICATO" e con le modalità, i materiali e le tecniche <strong>di</strong><br />
intervento <strong>di</strong> cui al successivo articolo 23.<br />
Gli interventi previsti per le singole unità e<strong>di</strong>lizie o insiemi <strong>di</strong> unità devono garantire la tutela delle<br />
relazioni da conservare all’interno <strong>di</strong> ciascun ambito storicamente unitario, quali in mantenimento <strong>di</strong><br />
accessi pedonali e carrabili comuni, <strong>di</strong> spazi <strong>di</strong> uso comune. Le costruzioni accessorie esistenti<br />
nell’area, la cui regolarità è <strong>di</strong>mostrabile attraverso la documentazione agli atti del <strong>Comune</strong>, e che non<br />
sono in<strong>di</strong>viduati nella Variante al P.R.G. come e<strong>di</strong>fici da demolire, sono recuperabili ad uso abitativo<br />
per la realizzazione prioritaria <strong>di</strong> autorimesse e per annessi alla residenza. Nel caso della<br />
ristrutturazione <strong>di</strong> e<strong>di</strong>fici <strong>di</strong> classe 7 il volume <strong>di</strong> dette costruzioni può essere aggregato all’e<strong>di</strong>ficio<br />
principale.<br />
22 Approvato con DGR n. 4228 del 22/12/2004<br />
23 Approvato con DGR n. 591 del 05/03/2004<br />
24 Approvato con DGR n. 4228 del 22/12/2004<br />
23
<strong>Norme</strong> <strong>Tecniche</strong> <strong>di</strong> <strong>Attuazione</strong><br />
È ammessa la fusione od il collegamento funzionale <strong>di</strong> più unità e<strong>di</strong>lizie purché i collegamenti previsti<br />
siano <strong>di</strong> <strong>di</strong>mensioni che non alterino i caratteri tipomorfologici delle singole unità e<strong>di</strong>lizie.<br />
Nel caso in cui il P.R.G. preveda ampliamenti <strong>di</strong> e<strong>di</strong>fici, si attua il volume e<strong>di</strong>lizio in<strong>di</strong>cato, rispettando<br />
gli allineamenti desumibili dallo strumento urbanistico e l’altezza massima deve essere quella della<br />
gronda dell’e<strong>di</strong>ficio da ampliare; è comunque obbligatorio demolire le costruzioni accessorie <strong>di</strong> cui al<br />
precedente comma, qualora esistenti, fino alla concorrenza del volume necessario per realizzare<br />
l’ampliamento.<br />
In assenza <strong>di</strong> costruzioni accessorie e o superfetazioni il cui volume possa essere recuperato, sono<br />
sempre ammessi gli ampliamenti previsti dal P.R.G. 25<br />
Il consiglio Comunale può mo<strong>di</strong>ficare la categoria d’intervento, limitatamente alle categorie <strong>di</strong> tipo 5 –<br />
6 – 7 – 7n – 8 senza che ciò comporti variante al P.R.G., qualora le analisi storiografica, tipologica ed<br />
ambientale presentate, documentino un valore culturale <strong>di</strong>verso da quello attribuito dal P.R.G.. Lo<br />
scostamento consentito, in più od in meno, può essere solo <strong>di</strong> un grado.<br />
Deve essere conservato l’attuale tracciato viario <strong>di</strong> via Crosara in quanto originario del tessuto<br />
inse<strong>di</strong>ativo.<br />
Per l’e<strong>di</strong>ficio all’interno della ZTO A/6 in<strong>di</strong>cato con asterisco cerchiato , il volume dovrà essere<br />
ricostruito sull’area <strong>di</strong> se<strong>di</strong>me delimitata dalla proiezione della linea <strong>di</strong> gronda della tettoia la quale<br />
dovrà mantenere i suoi caratteri strutturali originari. 26<br />
La realizzazione del nuovo parcheggio previsto in ZTO A/5 lungo via Crosara, deve essere prevista<br />
contemporaneamente alla costruzione dell’e<strong>di</strong>ficio. All’interno <strong>di</strong> detto parcheggio deve essere<br />
garantito l’accesso all’e<strong>di</strong>ficio. 27<br />
ART. 21 bis – NORME DI ATTUAZIONE PROGRAMMA INTEGRATO AREA<br />
1 NORME GENERALI<br />
PROSPICIENTE IL MUNICIPIO – PIRU 1 28<br />
L’intervento normato dal progetto integrato prevede la costruzione <strong>di</strong> quattro nuovi volumi nell’area del<br />
centro storico denominata dal P.R.G. vigente A./21.<br />
Le previsioni planivolumetriche sono vincolanti e propongono e<strong>di</strong>fici <strong>di</strong> tipo tra<strong>di</strong>zionale, che si<br />
sviluppano su tre piani fuori terra oltre all’interrato comune.<br />
25 Approvato con DGR n. 4228 del 22/12/2004<br />
26 Approvato con DGR n. 4228 del 22/12/2004<br />
27 Approvato con DGR n. 2360 del 09/08/2005<br />
28 Approvato con DGR n. 591 del 05/03/2004<br />
24
<strong>Norme</strong> <strong>Tecniche</strong> <strong>di</strong> <strong>Attuazione</strong><br />
2 NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE DEL P. <strong>di</strong> R.<br />
Per quanto non espressamente in<strong>di</strong>cato nella presente, valgono le norme <strong>di</strong> Piano Regolatore<br />
Generale vigenti. Si richiamano i contenuti <strong>di</strong> natura urbanistica della convenzione con particolare<br />
riferimento alle aree pubbliche.<br />
3 MODIFICHE ESECUTIVE<br />
In sede <strong>di</strong> progettazione esecutiva o <strong>di</strong> attuazione, i vari tracciati o i perimetri possono subire leggere<br />
rettifiche e le mo<strong>di</strong>fiche nei limiti del 5% necessarie in sede <strong>di</strong> progettazione definitiva ed esecutiva per<br />
adeguare le opere a norme, regolamenti, nonché prescrizioni <strong>di</strong> enti sovracomunali, non costituiscono<br />
variante urbanistica, fermo restando le quantità complessive.<br />
4 UTILIZZO DELLE AREE<br />
Nella planimetrie <strong>di</strong> progetto del piano sono in<strong>di</strong>viduate le aree private, quelle private <strong>di</strong> uso pubblico e<br />
quelle da trasferire al <strong>Comune</strong>.<br />
Le predette aree sono utilizzate per l’e<strong>di</strong>ficazione <strong>di</strong> fabbricati, per la viabilità sia veicolare che<br />
pedonale, per i parcheggi, e per il verde sia privato che pubblico.<br />
5 SUPERFICI SCOPERTE<br />
Le superfici scoperte sono utilizzabili per parcheggio, verde, spazi <strong>di</strong> uso comune, accessi e percorsi<br />
pedonali in conformità alle in<strong>di</strong>cazioni delle tavole <strong>di</strong> progetto.<br />
Le aree antistanti gli e<strong>di</strong>fici e prospicienti la pubblica via saranno sistemate a verde e/o parcheggio,<br />
utilizzando per le zone pedonali materiali tipici del centro storico.<br />
La pavimentazione degli altri spazi scoperti dove non sia previsto il manto erboso, deve essere<br />
preferibilmente in porfido, mattoni o pietra.<br />
Al fine <strong>di</strong> limitare l’impatto degli inse<strong>di</strong>amenti con l’ambiente, viene prevista la sistemazione a verde<br />
terrazzato delle aree scoperte private.<br />
6 SUPERFICI EDIFICABILI<br />
Nelle tavole <strong>di</strong> piano sono in<strong>di</strong>cate le aree all’interno delle quali possono essere collocate le<br />
costruzioni.<br />
Tutti i volumi fuori terra devono essere realizzati all’interno <strong>di</strong> tali limiti, nel rispetto della volumetria<br />
complessiva ammessa dal piano.<br />
L’eventuale realizzazione per stralci deve essere preceduta da atto d’obbligo che preveda i tempi per<br />
il completamento che dovrà comunque essere realizzato entro i termini <strong>di</strong> vali<strong>di</strong>tà del piano, e le<br />
sanzioni per eventuali inadempimenti.<br />
25
7 DESTINAZIONI D’USO<br />
<strong>Norme</strong> <strong>Tecniche</strong> <strong>di</strong> <strong>Attuazione</strong><br />
l nuovi fabbricati avranno le destinazioni ammesse dal P.R.G. vigente nei piani fuori terra e saranno<br />
destinati ad autorimessa e locali accessori al piano interrato.<br />
• Il piano terra potrà essere destinato a residenza e ad attività <strong>di</strong>rezionali e commerciali, sarà<br />
contenuto entro le sagome limite in<strong>di</strong>cate negli elaborati <strong>di</strong> progetto e dovrà essere dotato <strong>di</strong><br />
portici privati <strong>di</strong> uso pubblico lungo i fronti dei fabbricati prospettanti su via Roma e via P. G.<br />
Apolloni secondo quanto in<strong>di</strong>cato nelle tavole <strong>di</strong> progetto.<br />
• Il piano primo potrà essere destinato a residenza e ad attività <strong>di</strong>rezionali.<br />
• Gli altri piani fuori terra avranno l’inviluppo massimo in<strong>di</strong>cato nel progetto, nel rispetto della<br />
volumetria complessiva ammessa dal piano.<br />
8 PARAMETRI EDIFICATORI<br />
INDICE VOLUMETRICO<br />
Il volume massimo costruibile <strong>di</strong> mc. 13’931 complessivi (mc 12'635 al netto dei portici), verrà ripartito<br />
come da previsione delle tavole <strong>di</strong> progetto allegate alle presenti <strong>Norme</strong>.<br />
L’in<strong>di</strong>ce <strong>di</strong> e<strong>di</strong>ficabilità territoriale risultante è pari a mc/mq 2,99 al netto dei portici.<br />
ALTEZZA MASSIMA DEGLI EDIFICI<br />
E’ in<strong>di</strong>cata nella tavola <strong>di</strong> progetto in mt. 9.50, riferiti all’intradosso dell’ultimo solaio abitabile.<br />
Le altezze e i volumi saranno calcolati come previsto dalle norme <strong>di</strong> attuazione del P.R.G. e<br />
regolamento e<strong>di</strong>lizio vigenti.<br />
DISTACCO TRA EDIFICI E DAI CONFINI<br />
I <strong>di</strong>stacchi minimi che devono essere osservati tra i fabbricati ed i confini <strong>di</strong> proprietà e tra e<strong>di</strong>fici per<br />
l’attuazione degli interventi ammessi dal P. <strong>di</strong> R. sono quelli risultanti dalla tavola <strong>di</strong> progetto n. 7, ai<br />
sensi dell’articolo 9 comma 3 del D.M. 2.4.1968 n°1 444, poiché il piano definisce in modo dettagliato e<br />
con previsioni planivolumetriche gli interventi consentiti.<br />
Per l’apertura <strong>di</strong> luci e vedute trova applicazione quanto previsto dal Co<strong>di</strong>ce Civile.<br />
FOROMETRIA<br />
I fori <strong>di</strong> facciata saranno definiti in fase <strong>di</strong> progettazione esecutiva, mantenendo la caratterizzazione<br />
dei moduli tra<strong>di</strong>zionali e nel rispetto delle <strong>Norme</strong> <strong>Tecniche</strong> <strong>di</strong> <strong>Attuazione</strong> del P.R.G. relative alle zone<br />
A.<br />
La forometria, all’interno del portico può essere a tutto foro.<br />
9 NUOVI ELEMENTI ARCHITETTONICI<br />
Gli interventi <strong>di</strong> nuova e<strong>di</strong>ficazione devono rispettare le seguenti prescrizioni:<br />
• tutte le coperture devono rispettare l'inclinazione tipica degli e<strong>di</strong>fici circostanti;<br />
26
<strong>Norme</strong> <strong>Tecniche</strong> <strong>di</strong> <strong>Attuazione</strong><br />
• il manto <strong>di</strong> copertura deve essere in coppi o tegole in laterizio tipo coppo<br />
• possono realizzarsi terrazze sulla copertura per una estensione non superiore ad 1/3 del fronte<br />
dell'e<strong>di</strong>ficio, in posizione opposta alla pubblica via e <strong>di</strong> superficie massima pari a 9 mq. La parte<br />
cieca del parapetto può emergere rispetto alla falda per non più <strong>di</strong> cm 30, ma solo nel caso in cui<br />
sia arretrato <strong>di</strong> almeno m 2,50 rispetto alla linea <strong>di</strong> gronda.<br />
• la cornice <strong>di</strong> gronda non deve avere una sporgenza maggiore <strong>di</strong> quella massima riscontrabile<br />
nelle facciate latistanti o circostanti. I canali <strong>di</strong> gronda e pluviali devono essere a profilo curvo in<br />
rame o in altro materiale, purché verniciato a tinte uniformi e in accordo cromatico con la facciata;<br />
• il sottosporto della gronda deve avere lo stesso andamento della falda o essere orizzontale,<br />
adeguandosi comunque a quello tipico della maggioranza degli e<strong>di</strong>fici circostanti;<br />
• la trama delle forature nella facciata principale deve uniformarsi a quella tipica della zona, come<br />
pure il rapporto tra altezza e larghezza delle finestre. Si suggerisce ad ogni modo uno stu<strong>di</strong>o della<br />
forometria esteso ad un insieme <strong>di</strong> fabbricati circostanti. Eventuali vetrine dovranno essere<br />
collocate internamente al volume dell'e<strong>di</strong>ficio, creando un’antistante loggetta, alla quale accedere<br />
tramite aperture localizzate in allineamento con quelle dei piani superiori;<br />
• gli infissi esterni devono essere dei seguenti materiali: legno naturale, preferibilmente laccato o<br />
verniciato, PVC, alluminio o ferro, purché verniciati omogeneamente; è vietato l'uso <strong>di</strong> alluminio<br />
ano<strong>di</strong>zzato;<br />
• gli oscuri devono essere preferibilmente alla vicentina, nei tra<strong>di</strong>zionali colori dal verde scuro, al<br />
grigio, al bruno; sono ammessi gli oscuri a due battenti, nel rispetto <strong>di</strong> materiali e colori in<strong>di</strong>cati;<br />
• possono realizzarsi logge in arretramento rispetto al filo <strong>di</strong> facciata, escludendo tassativamente i<br />
poggioli a sbalzo superiore a cm 50. Tali logge devono mantenere la loro caratteristica <strong>di</strong> spazi<br />
aperti;<br />
• sono proibite scale esterne per accedere ai piani superiori;<br />
• si consigliano gli intonaci a malta <strong>di</strong> calce e sabbia finiti al frattazzo e tirati al greggio o al fino; è<br />
vietato qualsiasi rivestimento esterno in contrasto con le tra<strong>di</strong>zioni del centro antico;<br />
• le tinteggiature devono essere rigorosamente pastello. Per gli e<strong>di</strong>fici più significativi è consigliata<br />
l'esecuzione sul posto <strong>di</strong> campioni, onde permettere alle Autorità competenti la verifica della<br />
compatibilità del colore col contesto. Salve le sanzioni previste dalla normativa vigente in caso <strong>di</strong><br />
inosservanza, il Capo Settore Ufficio Tecnico può or<strong>di</strong>nare l'applicazione <strong>di</strong> nuove tinteggiature ed<br />
in caso <strong>di</strong> inadempienza può far eseguire i lavori d'ufficio con spese a carico dell'interessato.<br />
• la pavimentazione degli spazi scoperti deve essere preferibilmente in cotto nelle sue forme<br />
tra<strong>di</strong>zionali o in acciottolato o in pietra locale a piano <strong>di</strong> sega, fermo restando che anche la<br />
sistemazione <strong>di</strong> questi ultimi deve rientrare nel progetto generale.<br />
• Per gli interventi ad uso commerciale si rinvia al rispetto dell’art. 58 delle NTA del P.R.G. Adottato.<br />
10 OPERE DI URBANIZZAZIONE<br />
27
<strong>Norme</strong> <strong>Tecniche</strong> <strong>di</strong> <strong>Attuazione</strong><br />
Tutte le opere <strong>di</strong> urbanizzazione primaria sono illustrate nelle tavole <strong>di</strong> progetto e comprendono:<br />
- la rete viaria;<br />
- i marciapie<strong>di</strong>;<br />
- i parcheggi pubblici;<br />
- il verde pubblico e/o privato;<br />
- la rete fognaria;<br />
- la rete idrica;<br />
- la rete <strong>di</strong> illuminazione pubblica;<br />
- la rete <strong>di</strong> <strong>di</strong>stribuzione dell’energia elettrica;<br />
- la rete telefonica;<br />
- la rete <strong>di</strong> <strong>di</strong>stribuzione del gas metano.<br />
Prima del rilascio del permesso a costruire dovrà essere conseguito il nulla osta degli Enti gestori dei<br />
pubblici servizi, nonché quello dell’amministrazione Provinciale e del consorzio <strong>di</strong> Bonifica Me<strong>di</strong>o<br />
Astico e Bacchiglione.<br />
11 VIABILITÀ<br />
Il tracciato e le <strong>di</strong>mensioni delle strade interne e <strong>di</strong> eventuali marciapie<strong>di</strong>, sono definite nelle<br />
planimetrie <strong>di</strong> progetto.<br />
12 PARCHEGGI<br />
Il progetto prevede spazi destinati a parcheggi <strong>di</strong> uso pubblico.<br />
I parcheggi privati, previsti ai sensi dell'art. 2 L. 24-03-89 n° 122, saranno da reperire in misura d i 1<br />
mq/10 mc <strong>di</strong> costruzione<br />
I parcheggi privati da reperire per ogni nuova unità immobiliare a destinazione residenziale devono<br />
essere previsti in numero <strong>di</strong> due posti auto pertinenziali ad uso esclusivo.<br />
I parcheggi pubblici, previsti ai sensi della L.R. 37/99 nel caso <strong>di</strong> attività commerciali in centro storico,<br />
saranno da reperire nella misura <strong>di</strong> 0,2 mq per ogni mq <strong>di</strong> superficie <strong>di</strong> pavimento <strong>di</strong> struttura<br />
commerciale. Tali parcheggi, nella misura <strong>di</strong> 200 mq (che vengono considerati a cre<strong>di</strong>to per mq 1000<br />
<strong>di</strong> superficie ad uso commerciale e/o <strong>di</strong>rezionale) sono già stati conferiti dalle <strong>di</strong>tte attuatrici del<br />
Programma integrato in sede <strong>di</strong> attuazione dello stesso con la cessione al <strong>Comune</strong> <strong>di</strong> mq 862 <strong>di</strong><br />
parcheggi pubblici lungo via Roma e lungo via P.G. Apolloni.<br />
13 VERDE E SPAZI DI USO PUBBLICO<br />
Nelle planimetrie <strong>di</strong> progetto sono in<strong>di</strong>cate le aree da destinare a verde e spazi <strong>di</strong> uso pubblico.<br />
14 RETI TECNOLOGICHE<br />
28
<strong>Norme</strong> <strong>Tecniche</strong> <strong>di</strong> <strong>Attuazione</strong><br />
Il progetto in<strong>di</strong>vidua le reti tecnologiche relative all’acquedotto, metanodotto, ENEL, linee telefoniche,<br />
fognatura acque bianche e nere separate, illuminazione pubblica.<br />
Nella tavole <strong>di</strong> progetto reti fognaria, idrica, elettrica, telefonica, gas, sono definiti come percorsi e<br />
come ubicazione dei punti luminosi la rete <strong>di</strong> pubblica illuminazione.<br />
Per tutti i sottoservizi a rete, la loro realizzazione o il loro adeguamento dovranno essere preceduti da<br />
una verifica con gli Enti erogatori o gestione <strong>di</strong> servizi, per eventuali precisazioni <strong>di</strong> dettaglio.<br />
15 MODALITÀ ATTUATIVE<br />
Tutte le opere possono essere attuate anche per stralci secondo quanto in<strong>di</strong>cato nelle tavole <strong>di</strong><br />
progetto e nella convenzione, purché sia comunque assicurata la funzionalità ed agibilità degli<br />
inse<strong>di</strong>amenti autorizzati. Ogni <strong>di</strong>versa sud<strong>di</strong>visione degli stralci dovrà essere preventivamente<br />
approvata dalla Giunta Comunale.<br />
16 DOMANDA DI PERMESSO A COSTRUIRE<br />
Le domande <strong>di</strong> permesso a costruire devono essere presentate secondo le modalità previste dal<br />
Regolamento E<strong>di</strong>lizio del P.R.G. vigente.<br />
Alla domanda a costruire dovrà essere allegata la documentazione prescritta dalla Legge 5/11/71 n.<br />
1086 e successive mo<strong>di</strong>fiche ed integrazioni e dall’or<strong>di</strong>nanza del Presidente del Consiglio dei Ministri<br />
n. 3274 del 20/03/2003.<br />
17 RILASCIO DEL PERMESSO A COSTRUIRE<br />
Il rilascio del permesso a costruire è subor<strong>di</strong>nato, oltre che ai normali adempimenti <strong>di</strong> legge, anche alla<br />
sottoscrizione <strong>di</strong> atto d’obbligo per l’adempimento delle obbligazioni previste nella convenzione<br />
allegata agli elaborati <strong>di</strong> piano.<br />
18 CERTIFICATO DI AGIBILITÀ<br />
L’utilizzo dei fabbricati è subor<strong>di</strong>nato al rilascio del certificato <strong>di</strong> agibilità e <strong>di</strong> abitabilità in conformità a<br />
quanto previsto dalle vigenti <strong>di</strong>sposizioni <strong>di</strong> legge e del Regolamento E<strong>di</strong>lizio vigente.<br />
ART. 22 - NUOVA EDIFICAZIONE DELLA ZONA "A"<br />
Gli interventi <strong>di</strong> nuova e<strong>di</strong>ficazione o <strong>di</strong> ricostruzione consentiti nelle zone "A" devono rispettare le<br />
seguenti prescrizioni:<br />
• gli e<strong>di</strong>fici devono essere <strong>di</strong> forma semplice e riconducibile al parallelepipedo;<br />
• tutte le coperture devono rispettare l'inclinazione tipica degli e<strong>di</strong>fici circostanti;<br />
29
<strong>Norme</strong> <strong>Tecniche</strong> <strong>di</strong> <strong>Attuazione</strong><br />
• il manto <strong>di</strong> copertura deve essere in coppi o tegole in laterizio tipo coppo; 29 nel caso <strong>di</strong> uso<br />
promiscuo <strong>di</strong> coppi nuovi e <strong>di</strong> recupero l'effetto cromatico deve comunque risultare omogeneo;<br />
• possono realizzarsi terrazze sulla copertura per una estensione non superiore ad 1/3 del fronte<br />
dell'e<strong>di</strong>ficio, in posizione opposta alla pubblica via e <strong>di</strong> superficie massima pari a 9 mq. La parte<br />
cieca del parapetto può emergere rispetto alla falda per non più <strong>di</strong> cm 30, ma solo nel caso in cui<br />
sia arretrato <strong>di</strong> almeno m 2,50 rispetto alla linea <strong>di</strong> gronda. 30<br />
• i comignoli devono essere improntati a semplicità <strong>di</strong> forma, costruiti secondo le tecniche e le<br />
modalità tra<strong>di</strong>zionali locali. Possono essere usati quelli prefabbricati in cotto (Grafico n. 3);<br />
• la cornice <strong>di</strong> gronda non deve avere una sporgenza maggiore <strong>di</strong> quella massima riscontrabile nelle<br />
facciate latistanti o circostanti. I canali <strong>di</strong> gronda e pluviali devono essere a profilo curvo in rame o<br />
in altro materiale, purché verniciato a tinte uniformi e in accordo cromatico con la facciata (Grafico<br />
n. 2);<br />
• il sottosporto della gronda deve avere lo stesso andamento della falda o essere orizzontale,<br />
adeguandosi comunque a quello tipico della maggioranza degli e<strong>di</strong>fici circostanti (Grafico n. 2);<br />
• la trama delle bucature nella facciata principale deve uniformarsi a quella tipica della zona, come<br />
pure il rapporto tra altezza e larghezza delle finestre (consigliato L = cm 80-100, H = cm 140-160,<br />
H/L = circa 1,5; nel sottotetto H/L = 0,8 - 1,20). Si suggerisce ad ogni modo uno stu<strong>di</strong>o della<br />
forometria esteso ad una porzione significativa dell'e<strong>di</strong>ficio preesistente o ad un insieme <strong>di</strong><br />
fabbricati circostanti (Grafico n. 4). Eventuali vetrine dovranno essere collocate internamente al<br />
volume dell'e<strong>di</strong>ficio, creando un’antistante loggetta, alla quale accedere tramite aperture localizzate<br />
in allineamento con quelle dei piani superiori (Grafico n. 12);<br />
• sono ammesse esclusivamente soglie lapidee sporgenti, aventi spessore non inferiore a cm 8. Si<br />
suggerisce la realizzazione dell'intera riquadratura della finestra con elementi lapidei dello<br />
spessore <strong>di</strong> almeno cm 10 (Grafico n. 4);<br />
• gli infissi esterni devono essere dei seguenti materiali: legno naturale, preferibilmente laccato o<br />
verniciato, PVC, alluminio o ferro, purché verniciati omogeneamente; è vietato l'uso <strong>di</strong> alluminio<br />
ano<strong>di</strong>zzato;<br />
• gli oscuri devono essere preferibilmente alla vicentina, in legno naturale, verniciato ad olio nei<br />
tra<strong>di</strong>zionali colori dal verde scuro al grigio al bruno; sono ammessi gli oscuri a due battenti, nel<br />
rispetto <strong>di</strong> materiali e colori in<strong>di</strong>cati (Grafico n. 4);<br />
• i portoncini d'ingresso possono essere anche <strong>di</strong> <strong>di</strong>segno e materiali innovativi, purché giu<strong>di</strong>cati<br />
idonei dalla Commissione E<strong>di</strong>lizia Ornato;<br />
29 Approvato con DGR n. 4228 del 22/12/2004<br />
30 Approvato con DGR n. 4228 del 22/12/2004<br />
30
<strong>Norme</strong> <strong>Tecniche</strong> <strong>di</strong> <strong>Attuazione</strong><br />
• possono realizzarsi logge in arretramento rispetto al filo <strong>di</strong> facciata, escludendo tassativamente i<br />
poggioli a sbalzo superiore a cm 50. Tali logge devono mantenere la loro caratteristica <strong>di</strong> spazi<br />
aperti (Grafico n. 7);<br />
• si sconsigliano scale esterne, soprattutto se <strong>di</strong> <strong>di</strong>segno non sobrio;<br />
• sono vietate quelle non in aderenza alla muratura perimetrale; sono comunque vietate scale<br />
esterne superiori al primo piano;<br />
• i parapetti devono essere esclusivamente metallici, <strong>di</strong> sobrio <strong>di</strong>segno e verniciati con tinte in<br />
accordo cromatico con le facciate. Si suggeriscono quelli realizzati con ton<strong>di</strong>ni o barre quadrate<br />
uniti alle estremità da piattine (Grafico n. 6);<br />
• tutti i fabbricati devono essere intonacati;<br />
• si consigliano gli intonaci a malta <strong>di</strong> calce e sabbia finiti al frattazzo e tirati al greggio o al fino; è<br />
vietato qualsiasi rivestimento esterno in contrasto con le tra<strong>di</strong>zioni del centro antico;<br />
• le tinteggiature devono essere rigorosamente pastello. Per gli e<strong>di</strong>fici più significativi è consigliata<br />
l'esecuzione sul posto <strong>di</strong> campioni, onde permettere alle Autorità competenti la verifica della<br />
compatibilità del colore col contesto. Salve le sanzioni previste dalla normativa vigente in caso <strong>di</strong><br />
inosservanza, il Capo Settore Ufficio Tecnico può or<strong>di</strong>nare l'applicazione <strong>di</strong> nuove tinteggiature ed<br />
in caso <strong>di</strong> inadempienza può far eseguire i lavori d'ufficio con spese a carico dell'interessato.<br />
• la pavimentazione degli spazi scoperti deve essere preferibilmente in cotto nelle sue forme<br />
tra<strong>di</strong>zionali o in acciottolato o in pietra locale a piano <strong>di</strong> sega, fermo restando che anche la<br />
sistemazione <strong>di</strong> questi ultimi deve rientrare nel progetto generale.<br />
• Nel caso <strong>di</strong> interventi ad uso commerciale si rinvia alla lettura del successivo art. 58. 31<br />
Il piano attuativo o il Capo Settore Ufficio Tecnico, sentita la Commissione E<strong>di</strong>lizia Comunale, nel caso<br />
<strong>di</strong> interventi <strong>di</strong>retti e in presenza <strong>di</strong> progetti e<strong>di</strong>lizi <strong>di</strong> notevole contenuto per quanto riguarda la<br />
progettualità architettonica sia sotto l'aspetto formale che esecutivo dei dettagli, possono consentire<br />
soluzioni architettoniche <strong>di</strong>verse rispetto alla tipologia e<strong>di</strong>lizia appena descritta, previa attenta<br />
valutazione dell'impatto ambientale, da effettuarsi in base ad adeguata cartografia fornita dal<br />
progettista e comprendente l'analisi <strong>di</strong> un intorno significativo del progetto (per gli spazi scoperti:<br />
essenze arboree o arbustive significative, eventuali tipi <strong>di</strong> pavimentazione e relativo stato <strong>di</strong><br />
conservazione, eventuali elementi <strong>di</strong> arredo urbano quali fontane, panchine etc.; per l'e<strong>di</strong>ficato<br />
esistente: forma, schematizzazione della trama forometrica, tipo <strong>di</strong> copertura, materiali o elementi <strong>di</strong><br />
finitura particolari, etc. con eventuali foto d'insieme e/o <strong>di</strong> particolari significativi) ed un'accurata<br />
descrizione grafica e <strong>di</strong>dascalica del nuovo corpo da inserire nel contesto analizzato.<br />
31 Approvato con DGR n. 4228 del 22/12/2004<br />
31
<strong>Norme</strong> <strong>Tecniche</strong> <strong>di</strong> <strong>Attuazione</strong><br />
ART. 23 - INTERVENTI SUGLI EDIFICI ESISTENTI IN ZONA "A"<br />
Gli interventi sugli e<strong>di</strong>fici esistenti consentiti dal P.R.G. devono rispettare le prescrizioni seguenti.<br />
• La pendenza e l'andamento delle falde non possono essere mo<strong>di</strong>ficati ed il manto <strong>di</strong> copertura<br />
deve essere in coppi o tegole in laterizio tipo coppo 32 Gli e<strong>di</strong>fici a tetto piano, nel caso <strong>di</strong> interventi<br />
subor<strong>di</strong>nati al rilascio <strong>di</strong> concessione e<strong>di</strong>lizia, devono essere ricondotti alla tipologia tipica<br />
rispettando l'inclinazione locale (Grafico n. 5).<br />
• possono realizzarsi terrazze sulla copertura per una estensione non superiore ad 1/3 del fronte<br />
dell'e<strong>di</strong>ficio, in posizione opposta alla pubblica via e <strong>di</strong> superficie massima pari a 9 mq. La parte<br />
cieca del parapetto può emergere rispetto alla falda per non più <strong>di</strong> 30 cm, nel solo caso in cui sia<br />
arretrato <strong>di</strong> almeno ml 1,50 rispetto alla linea <strong>di</strong> gronda. 33<br />
• Nel caso <strong>di</strong> rifacimento del tetto o <strong>di</strong> ampliamento, il manto <strong>di</strong> copertura deve risultare omogeneo;<br />
se il manto <strong>di</strong> copertura è rifatto in coppi 34 si consiglia <strong>di</strong> <strong>di</strong>sporre i coppi nuovi con la concavità<br />
verso l'alto (con la funzione quin<strong>di</strong> <strong>di</strong> canali), mentre i coppi <strong>di</strong> recupero verranno <strong>di</strong>sposti a<br />
copertura dei sottostanti canali (con la concavità, quin<strong>di</strong>, verso il basso). Nel caso <strong>di</strong> uso promiscuo<br />
<strong>di</strong> coppi nuovi e <strong>di</strong> recupero a copertura dei canali, si raccomanda una posa omogenea dei due tipi<br />
onde evitare il formarsi <strong>di</strong> antiestetiche macchie <strong>di</strong> colore in corrispondenza delle concentrazioni <strong>di</strong><br />
coppi vecchi o nuovi.<br />
• Gli sporti non possono essere aumentati (Grafico n. 2). In ogni caso l'andamento del sottosporto<br />
deve rispettare quello originario. Eventuali mensoloni dello sporto <strong>di</strong> gronda siano essi lignei,<br />
lapidei, in cotto a vista o intonacato, a testa sagomata o meno devono essere mantenuti con le<br />
sovrastanti pianelle laterizie. Possono essere sostituite solo parti ad elevato grado <strong>di</strong><br />
deterioramento con altre aventi forma e materiale uguali all'esistente nel caso <strong>di</strong> sostituzione<br />
inferiore al 50% dell'intero cornicione; in caso <strong>di</strong> sostituzione maggiore, ferme restando le<br />
caratteristiche dei materiali, si suggeriscono sagomature <strong>di</strong> <strong>di</strong>segno semplificato, la cui idoneità è<br />
da decidere in sede <strong>di</strong> Commissione E<strong>di</strong>lizia Comunale. In caso <strong>di</strong> ampliamento dell'e<strong>di</strong>ficio, il<br />
nuovo sporto dovrà uniformarsi al preesistente, riproponendo mensoloni uguali per materiale a<br />
quelli esistenti, ma <strong>di</strong> sagomatura semplificata e comunque ritenuta idonea dalla Commissione<br />
E<strong>di</strong>lizia Comunale. In ogni caso il sottosporto dovrà essere analogo all'esistente.<br />
• Canali <strong>di</strong> gronda e pluviali devono essere a sezione curva possibilmente in rame; altri materiali<br />
sono ammessi purché verniciati a tinte uniformi e ritenute idonee dalla C.E.C. (Grafico n. 2).<br />
• I comignoli devono essere improntati a semplicità <strong>di</strong> forma o ricostruiti secondo le tecniche e le<br />
modalità tra<strong>di</strong>zionali (Grafico n. 3).<br />
32 Approvato con DGR n. 4228 del 22/12/2004<br />
33 Approvato con DGR n. 4228 del 22/12/2004<br />
34 Approvato con DGR n. 4228 del 22/12/2004<br />
32
<strong>Norme</strong> <strong>Tecniche</strong> <strong>di</strong> <strong>Attuazione</strong><br />
• Devono essere conservate le <strong>di</strong>mensioni delle finestrature anche in deroga alle <strong>di</strong>sposizioni<br />
sull'illuminamento minimo. Nel caso <strong>di</strong> ampliamenti devono essere rispettate sia la trama delle<br />
forature esistenti nel corpo principale sia la loro <strong>di</strong>mensione (Grafico n. 4). La rottura in breccia per<br />
realizzare nuove aperture è permessa solo se queste possono essere collocate nel rispetto della<br />
trama esistente. È consentita la tamponatura <strong>di</strong> forature che fanno parte <strong>di</strong> una tessitura<br />
forometrica ben riconoscibile, purché l'intonaco della parte tamponata sia posto su un piano<br />
sfalsato <strong>di</strong> alcuni centimetri rispetto a quello della facciata e vengano mantenuti gli eventuali<br />
elementi architettonici preesistenti e comuni agli altri fori della facciata (Grafico n. 5).<br />
• Le soglie delle finestre possono essere realizzate in materiali lapidei tra<strong>di</strong>zionali purché <strong>di</strong> spessore<br />
non inferiore a cm 10, suggerendo la riquadratura completa del foro, da realizzare a filo intonaco o,<br />
meglio, sporgente per un massimo <strong>di</strong> cm 2. La riquadratura può essere realizzata anche su<br />
manufatti originariamente sprovvisti, purché non venga alterata l'originaria <strong>di</strong>mensione dei fori.<br />
Sono vietati altri mo<strong>di</strong> <strong>di</strong> posa <strong>di</strong> soglie lapidee (Grafico n. 4).<br />
• Devono essere mantenuti gli oscuri in legno alla vicentina o a battenti nelle tonalità dal verde scuro<br />
al grigio, al bruno e, ove presenti nella preesistenza, devono essere proposti anche negli<br />
ampliamenti. A tale norma devono uniformarsi anche gli e<strong>di</strong>fici <strong>di</strong> valore ambientale che abbiano<br />
subito manomissioni. Eventuali deroghe sono ammesse solo nei casi in cui la parte principale sia<br />
dotata <strong>di</strong> serramenti avvolgibili o <strong>di</strong> altro tipo che comunque, a giu<strong>di</strong>zio della Commissione E<strong>di</strong>lizia<br />
Comunale, non costituiscono elemento <strong>di</strong> <strong>di</strong>sor<strong>di</strong>ne visivo o alterazione degli originari equilibri <strong>di</strong><br />
composizione delle facciate.<br />
• Gli infissi esterni possono essere in legno, PVC o profilato metallico, purché <strong>di</strong> unico colore per<br />
tutto l'e<strong>di</strong>ficio (preesistenza ed eventuale ampliamento); sono comunque esclusi infissi in alluminio<br />
ano<strong>di</strong>zzato.<br />
• I portoncini d'ingresso si consigliano in legno specchiato, secondo le caratteristiche del luogo, e<br />
verniciati al naturale o bruno o del colore degli scuri; possono essere anche <strong>di</strong> materiale e <strong>di</strong>segno<br />
innovativi, purché ritenuti idonei dalla Commissione E<strong>di</strong>lizia Comunale.<br />
• In caso <strong>di</strong> interventi subor<strong>di</strong>nati al rilascio <strong>di</strong> concessione, si consiglia l'adeguamento al tipo <strong>di</strong><br />
trama, alle <strong>di</strong>mensioni delle forature e al tipo <strong>di</strong> scuri e serramenti tipici locali appena descritti.<br />
• Tutti gli e<strong>di</strong>fici devono essere intonacati.<br />
• Gli intonaci devono essere in malta <strong>di</strong> calce e sabbia finiti al frattazzo e tirati al greggio o al fine. In<br />
corrispondenza <strong>di</strong> cornici o elementi lapidei si avrà cura <strong>di</strong> tenere l'intonaco su un piano sfalsato<br />
che permetta l'emergere delle finiture più pregevoli.<br />
• Le murature in mattoni o pietra aventi caratteristiche <strong>di</strong> faccia vista vanno mantenute nelle loro<br />
caratteristiche, rifacendo eventualmente le fugature con malta <strong>di</strong> calce e sabbia finita a tampone.<br />
• I poggioli a sbalzo devono essere eventualmente ricondotti alla tipologia consentita e <strong>di</strong> seguito<br />
descritta, a meno che non si tratti <strong>di</strong> elementi architettonici coevi all'impianto originario (Grafico n.<br />
6).<br />
33
<strong>Norme</strong> <strong>Tecniche</strong> <strong>di</strong> <strong>Attuazione</strong><br />
• Possono essere realizzate logge in arretramento rispetto al filo intonaco. Alle logge nuove o<br />
esistenti deve essere garantita la caratteristica <strong>di</strong> spazio aperto (Grafici n. 7-8).<br />
• Non è ammesso l'inserimento <strong>di</strong> portefinestre nella facciata principale se non già presenti nella<br />
forometria originaria.<br />
• Sono <strong>di</strong> norma vietate le scale esterne. Nel caso non fosse possibile realizzarle all'interno<br />
dovranno essere <strong>di</strong> <strong>di</strong>segno semplice e tra<strong>di</strong>zionale, addossate al muro e con parapetto metallico;<br />
sono comunque escluse le scale esterne per un’altezza superiore al primo piano.<br />
• Sono vietati i parapetti piani in calcestruzzo, in lastre <strong>di</strong> vetro retinato, ondulato o vetrocemento, in<br />
grigliato <strong>di</strong> cotto o cemento, in ringhiera <strong>di</strong> ferro non adeguata al contesto. Si consigliano parapetti<br />
metallici <strong>di</strong> sobrio <strong>di</strong>segno realizzati con ton<strong>di</strong>ni o barre quadre, anche ritorte, legati alle estremità<br />
da piattine e verniciati con tinte in accordo cromatico con l'insieme della facciata. I parapetti<br />
originari vanno conservati con gli eventuali necessari restauri (Grafico n.6).<br />
• Le tinte devono essere del tipo pastello, ripristinando, ove possibile, quelle rilevabili come<br />
originarie. La pittura deve comprendere con un unico colore l'intera unità e<strong>di</strong>lizia. Sono escluse<br />
<strong>di</strong>verse coloriture nella stessa unità e<strong>di</strong>lizia tendenti a sottolineare eventuali unità immobiliari o<br />
fasce orizzontali o verticali in corrispondenza dei vuoti e dei pieni. Possono invece essere <strong>di</strong>stinti<br />
con apposito accordo cromatico, meglio se quello originario, i marcapiani e le cornici <strong>di</strong> intonaco,<br />
siano essi in rilievo o meno. È obbligato il recupero <strong>di</strong> decorazioni pittorico-iconografiche, da<br />
effettuarsi con la presenza <strong>di</strong> tecnici specializzati.<br />
• Gli ampliamenti possono essere realizzati solo in aderenza all'e<strong>di</strong>ficio principale esistente (Grafici<br />
nn. 9-10-11) e/o secondo quanto previsto nelle tavole del P.R.G..<br />
• Per gli ampliamenti degli e<strong>di</strong>fici esistenti è vincolante quanto in<strong>di</strong>cato dalle previsioni<br />
planivolumetriche del Piano Regolatore Generale.<br />
• Nella percezione dell'insieme la parte ampliata, pur rimanendo leggibile, deve risultare coerente<br />
con la facciata dell'e<strong>di</strong>ficio preesistente.<br />
• Le pavimentazioni esterne <strong>di</strong> viottoli, corti, aie, ecc. in cotto o pietra ed i selciati, qualora conservino<br />
sufficienti caratteri <strong>di</strong> originalità, dovranno essere mantenuti o ripristinati quali parti integranti<br />
dell'ambiente. È consentito il consolidamento me<strong>di</strong>ante formazione <strong>di</strong> un letto <strong>di</strong> posa in materiale<br />
legante ed una moderata stuccatura delle interconnessioni, purché rimanga inalterata l'immagine<br />
originaria. Nel caso <strong>di</strong> totale sostituzione <strong>di</strong> pavimentazioni esterne (giustificabile solo se talmente<br />
degradate da risultare irrecuperabili) il nuovo potrà essere uguale alla preesistenza solo qualora<br />
questa risponda alle caratteristiche precedentemente elencate, a meno <strong>di</strong> casi particolari valutati<br />
dalla Commissione E<strong>di</strong>lizia Comunale. Negli altri casi la pavimentazione dovrà possibilmente<br />
adeguarsi alle presenti norme.<br />
• L'altezza me<strong>di</strong>a per i locali da ricavare nel sottotetto per l'uso abitativo non deve essere minore <strong>di</strong><br />
m 2,70.<br />
34
<strong>Norme</strong> <strong>Tecniche</strong> <strong>di</strong> <strong>Attuazione</strong><br />
• L'altezza minima non deve essere inferiore a m 2,00. In caso <strong>di</strong> cambio <strong>di</strong> destinazione d'uso dei<br />
locali già abitabili è consentito il mantenimento delle altezze preesistenti.<br />
• Nelle tavole del Piano Regolatore Generale sono in<strong>di</strong>cati eventuali allineamenti <strong>di</strong> colmo e gronda<br />
da rispettare nel caso <strong>di</strong> sopraelevazione dell'e<strong>di</strong>ficio previste nelle categorie <strong>di</strong> intervento.<br />
• Per la realizzazione <strong>di</strong> negozi e vetrine negli e<strong>di</strong>fici del Centro Storico aventi precise connotazioni<br />
forometriche, si consiglia <strong>di</strong> attenersi a quanto descritto nel relativo grafico, cioè alla formazione <strong>di</strong><br />
una loggia interna al filo del prospetto ad almeno m 1,50* , su cui si affacciano le vetrine e<br />
l'ingresso veri e propri; loggia le cui aperture devono essere in corrispondenza <strong>di</strong> quelle dei piani<br />
superiori ed aventi eguale luce, tenendo presente che ad ogni finestra o apertura dei piani superiori<br />
che appartiene ad una maglia forometrica organica, può corrispondere un'apertura (porta o<br />
finestra) al piano terra (Grafico n. 12). Ugualmente si consiglia <strong>di</strong> non permettere l'installazione <strong>di</strong><br />
tende parasole a sbalzo, soprattutto in presenza <strong>di</strong> elementi e decorazioni architettoniche<br />
significative, e comunque da porre ad un'altezza tale che permetta a tenda abbassata un'altezza,<br />
dal marciapiede al punto più basso, <strong>di</strong> almeno m 2,10. In ogni caso il Capo Settore Ufficio Tecnico,<br />
sentita la Commissione E<strong>di</strong>lizia, può prescrivere gli interventi necessari per eliminare o correggere<br />
gli elementi architettonici non compatibili con le <strong>di</strong>rettive e le prescrizioni costruttive previste dal<br />
presente articolo.<br />
• Per tutti gli ampliamenti, sopraelevazioni o trasposizioni <strong>di</strong> volumi finalizzati alla realizzazione <strong>di</strong><br />
garages ed in<strong>di</strong>viduati con simbologia G, gli interventi sono subor<strong>di</strong>nati alla costituzione del vincolo<br />
<strong>di</strong> destinazione d'uso specifico. 35<br />
• Nel caso <strong>di</strong> interventi ad uso commerciale si rinvia alla lettura del successivo art. 58. 36<br />
ART. 24 - ZONE TERRITORIALI OMOGENEE "B"<br />
La zona territoriale omogenea <strong>di</strong> tipo "B" comprende la parte del territorio totalmente o parzialmente<br />
e<strong>di</strong>ficata, <strong>di</strong>versa dalla zona "A".<br />
Il P.R.G. si attua per interventi e<strong>di</strong>lizi <strong>di</strong>retti nel rispetto delle seguenti prescrizioni:<br />
1. in<strong>di</strong>ce <strong>di</strong> e<strong>di</strong>ficabilità fon<strong>di</strong>aria in<strong>di</strong>cato nella tavola <strong>di</strong> progetto n. 14;<br />
2. altezza massima delle fronti del fabbricato non superiore a m 7,50;<br />
3. rapporto <strong>di</strong> copertura pari al 40% della superficie fon<strong>di</strong>aria del lotto;<br />
4. <strong>di</strong>stanza minima dai confini m 5,00;<br />
5. <strong>di</strong>stacco tra e<strong>di</strong>fici non inferiore all'altezza del fabbricato più alto, con un minimo <strong>di</strong> m 10,00;<br />
35 Approvato con DGR n. 4228 del 22/12/2004<br />
36 Approvato con DGR n. 4228 del 22/12/2004<br />
35
<strong>Norme</strong> <strong>Tecniche</strong> <strong>di</strong> <strong>Attuazione</strong><br />
6. tipologia e<strong>di</strong>lizia unifamiliare, bifamiliare, a schiera, a blocco isolato; in tutte le zone ad eccezione<br />
della ZTO B/24 nella quale le tipologie consentite sono solamente la unifamiliare, la bifamiliare e la<br />
schiera con un massimo <strong>di</strong> 4 unità. 37<br />
7. gli e<strong>di</strong>fici esistenti possono essere oggetto <strong>di</strong> ogni intervento e<strong>di</strong>lizio, compresa la demolizione con<br />
ricostruzione, conservando o migliorando le precedenti altezze e <strong>di</strong>stanze. Qualora il volume<br />
esistente ecceda l'in<strong>di</strong>ce <strong>di</strong> e<strong>di</strong>ficabilità della zona, sono sempre consentiti gli interventi <strong>di</strong> cui all'art.<br />
31 lettere A-B-C-D della Legge N. 457/78.<br />
8. In<strong>di</strong>ci <strong>di</strong> e<strong>di</strong>ficabilità fon<strong>di</strong>aria nelle aree <strong>di</strong> sud<strong>di</strong>visione della Zona "B":<br />
Zona omogenea In<strong>di</strong>ce <strong>di</strong> e<strong>di</strong>ficabilità fon<strong>di</strong>aria<br />
n. mc/mq<br />
B 1 1,8<br />
2 1,5<br />
3 1,4<br />
4 2,2<br />
5 1,7<br />
6 1,7<br />
7 1,1<br />
8 1,8<br />
9 1,6<br />
10 1,5<br />
11 1,3<br />
12 1,0<br />
13 1,5<br />
14 1,1<br />
15 1,5<br />
16 1,1<br />
17 1,0<br />
18 1,2<br />
19 1,3<br />
20 1,0<br />
21 1,2<br />
22 1,4<br />
23 1,9<br />
24 1,3<br />
25 1,6<br />
37 Approvato con DGR n. 1796 del 06/06/2006<br />
36
26 1,6<br />
27 1,1<br />
28 1,0<br />
29 1,8<br />
30 1,2<br />
31 2,3<br />
32 1,0<br />
33 1,0<br />
34 1,0<br />
35 1,0<br />
36 1,3<br />
37 1,0<br />
38 0,7<br />
39 1,4<br />
40 1,8<br />
41 1,5 38<br />
<strong>Norme</strong> <strong>Tecniche</strong> <strong>di</strong> <strong>Attuazione</strong><br />
Per la zona B/24 a<strong>di</strong>acente alla strada <strong>di</strong> accesso al cimitero si prescrive, previa verifica geologica<br />
dell’area, che non vengano effettuate opere <strong>di</strong> sbancamento atte a mo<strong>di</strong>ficare in modo consistente lo<br />
stato dei luoghi. 39<br />
Per la zona B/41 si prescrive l’obbligo <strong>di</strong> mantenere riconoscibili le caratteristiche tipologiche storiche<br />
del prospetto principale visibile dal fronte stradale dell’e<strong>di</strong>ficio “ex-latteria”. 40<br />
DOTAZIONE DI SPAZI PRIVATI DI USO PUBBLICO<br />
Nelle z.t.o. “B”, nell’ipotesi <strong>di</strong> realizzazione <strong>di</strong> inse<strong>di</strong>amenti a carattere artigianale pur restando il<br />
carattere residenziale della zona per cui tale destinazione deve essere complementare, a seguito <strong>di</strong><br />
nuova e<strong>di</strong>ficazione o ristrutturazione con cambio <strong>di</strong> destinazione d’uso <strong>di</strong> e<strong>di</strong>fici esistenti, devono<br />
essere reperiti spazi pertinenziali privati <strong>di</strong> uso pubblico per la sosta e per arredo a verde in misura<br />
pari al 5% della superficie del lotto; è fatta salva la dotazione a parcheggio privato relativa alla<br />
residenza. Nell’ipotesi <strong>di</strong> realizzazione <strong>di</strong> inse<strong>di</strong>amenti a carattere commerciale e <strong>di</strong>rezionale pur<br />
restando il carattere residenziale della zona per cui tale destinazione deve essere complementare,<br />
devono essere reperiti e vincolati ad uso pubblico spazi pertinenziali per la sosta e per arredo a verde<br />
nella misura prevista dalla Legge (80% della superficie lorda <strong>di</strong> pavimento). Nelle zone B per superfici<br />
38 Approvato con DGR n. 1796 del 06/06/2006<br />
39 Approvato con DGR n. 1796 del 06/06/2006<br />
40 Approvato con DGR n. 923 del 03/04/2007<br />
37
<strong>Norme</strong> <strong>Tecniche</strong> <strong>di</strong> <strong>Attuazione</strong><br />
oggetto <strong>di</strong> cambio d’uso è consentita, <strong>di</strong>mostrata l’impossibilità <strong>di</strong> reperire area da destinare a<br />
parcheggio, la monetizzazione pari al 50% delle aree da destinare a servizi previsti dall’art. 25 della<br />
L.R. 61/85, con un minimo <strong>di</strong> due posti auto. 41<br />
L’e<strong>di</strong>ficazione nella zona B/29 è subor<strong>di</strong>nata alla realizzazione della nuova viabilità <strong>di</strong> piano. 42<br />
ART. 25 - ZONE TERRITORIALI OMOGENEE "C1"<br />
Sono costituite da aree parzialmente e<strong>di</strong>ficate ubicate all'interno <strong>di</strong> zone residenziali <strong>di</strong> completamento<br />
o <strong>di</strong> espansione in atto e con esse contigue. In questa zona il P.R.G. si attua per interventi e<strong>di</strong>lizi<br />
<strong>di</strong>retti, in ogni caso subor<strong>di</strong>nati all'esistenza <strong>di</strong> tutte le opere <strong>di</strong> urbanizzazione primaria 43 o<br />
all'impegno del concessionario a completarle, e nel rispetto delle seguenti prescrizioni:<br />
1. in<strong>di</strong>ce <strong>di</strong> e<strong>di</strong>ficabilità territoriale come in<strong>di</strong>cato nella tavola <strong>di</strong> progetto n. 14;<br />
2. altezza massima delle fronti del fabbricato pari a quella dei fabbricati circostanti e comunque non<br />
superiore a m 7,50;<br />
3. rapporto <strong>di</strong> copertura pari al 40%;<br />
4. <strong>di</strong>stanza dai confini pari a metà dell'altezza del fabbricato, con un minimo <strong>di</strong> m 5,00;<br />
5. <strong>di</strong>stacco tra e<strong>di</strong>fici non inferiore all'altezza del fabbricato più alto, con un minimo <strong>di</strong> m 10,00;<br />
6. tipologia e<strong>di</strong>lizia unifamiliare, bifamiliare, a schiera, a blocco isolato;<br />
7. in<strong>di</strong>ci <strong>di</strong> e<strong>di</strong>ficabilità fon<strong>di</strong>aria nelle aree <strong>di</strong> sud<strong>di</strong>visione della Zona "C1":<br />
Zona omogenea In<strong>di</strong>ce <strong>di</strong> e<strong>di</strong>ficabilità territoriale<br />
n. mc/mq<br />
C1 1 1,4 *<br />
2 1,0<br />
3 1,3<br />
4 1,0<br />
5 1,7<br />
6 2,0<br />
8 1,3 44<br />
9 1,4 45<br />
41 Approvato con DGR n. 4228 del 22/12/2004<br />
42 Approvato con DGR n. 2360 del 09/08/2005<br />
43 Approvato con DGR n. 4228 del 22/12/2004<br />
44 Approvato con DGR n. 4228 del 22/12/2004<br />
45 Approvato con DGR n. 4228 del 22/12/2004<br />
38
<strong>Norme</strong> <strong>Tecniche</strong> <strong>di</strong> <strong>Attuazione</strong><br />
L'accesso ai fabbricati pertinenziali al lotto aggregato alla C1/4 (ampliamento <strong>di</strong> zona - Variante 1999,<br />
n. 6) dovrà avvenire da via Rostone, in modo da non interessare con pericolosi accessi a raso, via<br />
Fondovilla. Dovrà altresì essere previsto l'adeguamento dell'accesso all'incrocio con via Marconi, via<br />
Fondovilla, via Tedesca.<br />
Le z.t.o. “C1” hanno come destinazione prevalente quella residenziale. 46<br />
DOTAZIONE DI SPAZI PRIVATI DI USO PUBBLICO<br />
Nelle z.t.o. “C1”, nell’ipotesi <strong>di</strong> realizzazione <strong>di</strong> inse<strong>di</strong>amenti a carattere artigianale pur restando il<br />
carattere residenziale della zona per cui tale destinazione deve essere complementare, a seguito <strong>di</strong><br />
nuova e<strong>di</strong>ficazione o ristrutturazione con cambio <strong>di</strong> destinazione d’uso <strong>di</strong> e<strong>di</strong>fici esistenti, devono<br />
essere reperiti spazi pertinenziali per la sosta e per arredo a verde in misura pari al 5% della superficie<br />
del lotto; è fatta salva la dotazione a parcheggio privato relativa alla residenza. Nell’ipotesi <strong>di</strong><br />
realizzazione <strong>di</strong> inse<strong>di</strong>amenti a carattere commerciale e <strong>di</strong>rezionale pur restando il carattere<br />
residenziale della zona per cui tale destinazione deve essere complementare, devono essere reperiti<br />
e vincolati ad uso pubblico spazi pertinenziali per la sosta e per arredo a verde nella misura dell’80%<br />
della superficie lorda <strong>di</strong> pavimento. 47<br />
ART. 26 - ZONE TERRITORIALI OMOGENEE "C2"<br />
a) Le zone "C2" sono costituite dalle aree <strong>di</strong> tipo residenziale <strong>di</strong> espansione dell'e<strong>di</strong>ficato. Il P.R.G. si<br />
attua esclusivamente con strumenti urbanistici attuativi, nel rispetto delle seguenti prescrizioni:<br />
1. in<strong>di</strong>ce <strong>di</strong> e<strong>di</strong>ficabilità territoriale come in<strong>di</strong>cato nella tavola <strong>di</strong> progetto n. 14;<br />
2. rapporto <strong>di</strong> copertura: 40% territoriale;<br />
3. <strong>di</strong>stanza dai confini pari a metà dell'altezza del fabbricato più alto, con un minimo <strong>di</strong> m 5,00;<br />
4. <strong>di</strong>stacco tra e<strong>di</strong>fici non inferiore all'altezza del fabbricato più alto, con un minimo <strong>di</strong> m 10,00;<br />
5. recinzioni preferibilmente costituite da cortine vegetali su supporti metallici; si consiglia <strong>di</strong><br />
realizzare recinzioni simili sullo stesso fronte strada;<br />
6. tipologia e<strong>di</strong>lizia unifamiliare, bifamiliare, a schiera, a blocco isolato.<br />
7. altezza massima delle fronti dei fabbricati pari a m 8,00;<br />
8. in<strong>di</strong>ci <strong>di</strong> e<strong>di</strong>ficabilità territoriale nelle aree <strong>di</strong> sud<strong>di</strong>visione della Zona "C2":<br />
Zona omogenea In<strong>di</strong>ce <strong>di</strong> e<strong>di</strong>ficabilità territoriale<br />
n. mc/mq<br />
C2 2 1,0<br />
46 Approvato con DGR n. 4228 del 22/12/2004<br />
47 Approvato con DGR n. 4228 del 22/12/2004<br />
39
3 1,0<br />
10 1,0<br />
11 1,0<br />
12 1,0<br />
13 1,0<br />
14 0,8 48<br />
<strong>Norme</strong> <strong>Tecniche</strong> <strong>di</strong> <strong>Attuazione</strong><br />
9. Per la zona n. 2, l'area da a<strong>di</strong>bire a standards deve essere reperita a ridosso della Zona<br />
Territoriale Omogenea A/3.<br />
10. L’accesso stradale alla zona C2/10 dovrà obbligatoriamente avvenire da via Rostone.<br />
11. Per la zona n. 12 deve essere a<strong>di</strong>bita a standard l'area all'interno della fascia <strong>di</strong> rispetto<br />
cimiteriale. 49<br />
12 L’e<strong>di</strong>ficazione nella zona C2/12 è subor<strong>di</strong>nata alla realizzazione della nuova viabilità <strong>di</strong> piano. 50<br />
ART. 27 - ZONE PER ATTIVITA' INDUSTRIALI-ARTIGIANALI DI<br />
COMPLETAMENTO D1/1, D1/3, D1/4, D1/5<br />
Le zone D1/1, D1/3, sono già interessate da e<strong>di</strong>fici con destinazione produttiva e commerciale e<br />
consentono solo ampliamenti dei fabbricati esistenti. Per la zona D1/3 e D1/4 51 gli ampliamenti<br />
possono essere realizzati anche non in aderenza alle costruzioni preesistenti. 52 Per ogni nuovo<br />
inse<strong>di</strong>amento deve essere garantita una viabilità <strong>di</strong> accesso alla strada Provinciale adeguata ad un<br />
traffico prevalentemente industriale. 53<br />
Sia gli accessi esistenti che i nuovi accessi dalla strada Provinciale (via Fondovilla e via S. Lorenzo),<br />
dovranno garantire la massima sicurezza alle <strong>di</strong>verse componenti <strong>di</strong> traffico me<strong>di</strong>ante:<br />
a) l’arretramento della recinzione dal bordo stradale o dal limite della pista ciclabile al fine <strong>di</strong><br />
garantire la massima visibilità in corrispondenza dell’accesso;<br />
b) l’apposizione <strong>di</strong> appositi <strong>di</strong>ssuasori (illuminati) sulla pista ciclabile in corrispondenza<br />
dell’accesso al fine <strong>di</strong> ridurre la velocità <strong>di</strong> percorrenza;<br />
c) l’adozione <strong>di</strong> apposita colorazione del tratto <strong>di</strong> pista ciclabile in corrispondenza dell’accesso<br />
carraio al fine <strong>di</strong> evidenziarne la presenza.<br />
Sono fatte salve in ogni caso le competenze dell’Ente proprietario della strada.<br />
48 Approvato con DGR n. 4228 del 22/12/2004<br />
49<br />
Approvato con DGR n. 4228 del 22/12/2004<br />
50<br />
Approvato con DGR n. 2360 del 09/08/2005<br />
51<br />
Approvato con DCC n. 57 del 28/09/2006<br />
52<br />
Approvato con DGR n. 4228 del 22/12/2004<br />
40
<strong>Norme</strong> <strong>Tecniche</strong> <strong>di</strong> <strong>Attuazione</strong><br />
Quando viene chiesta la trasformazione d’uso in commerciale dei fabbricati esistenti o nel caso <strong>di</strong><br />
inse<strong>di</strong>amento <strong>di</strong> qualunque nuova attività commerciale, il <strong>Comune</strong> può richiedere la verifica funzionale<br />
delle intersezioni viarie e delle immissioni sulla rete stradale, al fine <strong>di</strong> accertare la compatibilità con la<br />
struttura commerciale; quando l’immissione avviene su strada non comunale l’impatto sulla viabilità è<br />
verificato secondo il <strong>di</strong>sposto dell’art. 19 della L.R. 15/04 e D.G.R. n. 569 del 25.02.05. 54<br />
1) DESTINAZIONI D'USO<br />
- Principali:<br />
• attività commerciali all'ingrosso;<br />
• impianti <strong>di</strong> stoccaggio merci, magazzini, deposito automezzi;<br />
• mostre commerciali;<br />
• sale da esposizioni e convegni;<br />
• uffici connessi alle attività; 55<br />
• stu<strong>di</strong> professionali;<br />
• attività <strong>di</strong> manutenzione e lavorazione dei prodotti, connesse alle attività commerciali e <strong>di</strong><br />
stoccaggio;<br />
• attività artigianali ed industriali;<br />
• laboratori <strong>di</strong> ricerche e <strong>di</strong> analisi;<br />
• magazzini, depositi, silos, rimesse connesse all'attività produttiva.<br />
• Per le zone D1/1 e D1/4 me<strong>di</strong>e strutture <strong>di</strong> ven<strong>di</strong>ta purché appartenenti al settore non<br />
alimentare.<br />
• Limitatamente alla zona D1/4, nel rispetto dei criteri <strong>di</strong> programmazione comunale <strong>di</strong> cui<br />
all’art. 14 della L.R. 15/’04 è ammesso, inoltre, l’inse<strong>di</strong>amento <strong>di</strong> massimo due esercizi<br />
commerciali <strong>di</strong> vicinato come in<strong>di</strong>viduati nella tav. 13.3.2 del P.R.G.. 56<br />
- Secondarie:<br />
• infrastrutture a servizio del traffico (officine, garage, <strong>di</strong>stributori, etc.);<br />
• bar;<br />
• uffici pubblici e privati, se questi ultimi connessi con l'attività produttiva.<br />
- Complementari:<br />
• residenza: è ammessa l'e<strong>di</strong>ficazione <strong>di</strong> volumi ad uso residenziale per unità produttiva per<br />
il titolare dell'attività o il personale addetto alla sorveglianza e alla gestione per un volume<br />
massimo <strong>di</strong> 500 mc. e comunque per una superficie residenziale massima pari a 1/6 della<br />
53 Approvato con DGR n. 1796 del 06/06/2006<br />
54 Approvato con DCC n. 57 del 28/09/2006<br />
55 Approvato con DGR n. 923 del 03/04/2007<br />
56 Approvato con DGR n. 923 del 03/04/2007<br />
41
<strong>Norme</strong> <strong>Tecniche</strong> <strong>di</strong> <strong>Attuazione</strong><br />
superficie del fabbricato con destinazione d'uso principale. Il numero delle unità abitative<br />
non dovrà essere superiore al numero delle attività inse<strong>di</strong>ate.<br />
2) TIPOLOGIE DI INTERVENTO<br />
Il Piano Regolatore Generale si attua me<strong>di</strong>ante intervento e<strong>di</strong>lizio <strong>di</strong>retto.<br />
3) PARAMETRI URBANISTICI<br />
• Superficie coperta massima pari al 60% della superficie lotto.<br />
• H massima m 10,50, esclusi i volumi tecnici. Per fondati e documentati motivi <strong>di</strong> esigenze<br />
determinate da impianti tecnologici possono essere autorizzate altezze maggiori.<br />
• Distanza dai confini pari ad almeno 1/2 dell'altezza del fabbricato e comunque non inferiore a<br />
m 5,00.<br />
• Distanza tra fabbricati non minore dell'altezza della fronte più alta, con un minimo <strong>di</strong> m 10,00.<br />
• Arretramento dalle strade pari ad almeno m 10,00.<br />
È consentita la realizzazione <strong>di</strong> tettoie a confine fra lotti purché queste siano a sbalzo, ad<br />
un’unica falda avente altezza <strong>di</strong> gronda costante e non superiore a m 2,50 e linea <strong>di</strong> colmo la cui<br />
proiezione sul piano orizzontale coincida con la linea <strong>di</strong> confine e la cui altezza massima<br />
all'estradosso non superi i m 3,00.<br />
Nel caso <strong>di</strong> esigenza <strong>di</strong> tettoia <strong>di</strong> due attività confinanti, sarà cura dei proprietari realizzarle<br />
accostate nel senso della linea <strong>di</strong> colmo, con uguale pendenza delle falde e con gli stessi<br />
materiali.<br />
Le recinzioni devono avere altezza massima non superiore a m 3,00; possono essere cieche solo<br />
tra confini; eventuali deroghe verso strada per attività particolari sono concesse previa delibera<br />
del Consiglio Comunale, soggetta a solo controllo <strong>di</strong> legittimità.<br />
Devono essere previste superfici per parcheggi adeguate al tipo <strong>di</strong> attività e comunque non<br />
inferiori a quelle previste dal D.I. 02/04/1968 N. 1444 e dalla L.R. N. 61/85.<br />
Qualora vengano inse<strong>di</strong>ate attività <strong>di</strong>rezionali o commerciali è necessario reperire all’interno del lotto<br />
lo standard urbanistico integrativo, in modo da assicurare la dotazione <strong>di</strong> 1 mq <strong>di</strong> area per servizi<br />
pubblici per ogni mq <strong>di</strong> superficie <strong>di</strong> pavimento destinata ad attività terziarie o commerciali.<br />
Nel caso in cui la superficie <strong>di</strong> calpestio superi il 60% della superficie del lotto, l'ulteriore superficie da<br />
destinare a standard non deve essere inferiore a 1/6 della superficie <strong>di</strong> calpestio esuberante la<br />
superficie copribile del lotto <strong>di</strong> pertinenza. Gli standard aggiuntivi possono essere reperiti all'interno del<br />
lotto <strong>di</strong> proprietà. Traducendo in formula si ottiene che:<br />
Ssa = (Sct - Scn)/6 dove: Ssa = Superficie standards aggiuntivi<br />
Sct = Superficie <strong>di</strong> calpestio totale richiesta<br />
Scn = Superficie copribile<br />
42
<strong>Norme</strong> <strong>Tecniche</strong> <strong>di</strong> <strong>Attuazione</strong><br />
Nel caso <strong>di</strong> uso <strong>di</strong>verso da quello produttivo devono essere integrate le aree da destinare a servizi fino<br />
al raggiungimento <strong>di</strong> rapporti previsti dalle <strong>Norme</strong> <strong>di</strong> Legge in vigore. 57<br />
Nella zona D1/3 le nuove costruzioni dovranno rispettare da via Ca’ Magra una <strong>di</strong>stanza non inferiore<br />
alla loro altezza e comunque non minore <strong>di</strong> m. 7,50.<br />
Il rilascio della concessione a costruire ulteriori volumi, oltre all’esistente, sul lotto in cui è ubicata la<br />
<strong>di</strong>tta Alpes S.p.a. è subor<strong>di</strong>nato alla sottoscrizione <strong>di</strong> una convenzione con la quale il richiedente la<br />
concessione si impegna a realizzare , a totale o parziale scomputo degli oneri <strong>di</strong> urbanizzazione,<br />
lungo il lato confinante con via Ca’ Magra, un marciapiede della larghezza <strong>di</strong> m. 2,00 a margine della<br />
Strada Comunale e ricadente sulla proprietà della stessa <strong>di</strong>tta.<br />
ART. 28 - ZONE PER ATTIVITA' INDUSTRIALI - ARTIGIANALI DI<br />
COMPLETAMENTO D1/2<br />
Questa zona è già interessata da e<strong>di</strong>fici con destinazione produttiva e consente ulteriori inse<strong>di</strong>amenti<br />
e/o ampliamenti.<br />
Sia gli accessi esistenti che i nuovi accessi dalla strada Provinciale (via Fondovilla), dovranno<br />
garantire la massima sicurezza alle <strong>di</strong>verse componenti <strong>di</strong> traffico me<strong>di</strong>ante:<br />
d) l’arretramento della recinzione dal bordo stradale o dal limite della pista ciclabile al fine <strong>di</strong><br />
garantire la massima visibilità in corrispondenza dell’accesso;<br />
e) l’apposizione <strong>di</strong> appositi <strong>di</strong>ssuasori (illuminati) sulla pista ciclabile in corrispondenza<br />
dell’accesso al fine <strong>di</strong> ridurre la velocità <strong>di</strong> percorrenza;<br />
f) l’adozione <strong>di</strong> apposita colorazione del tratto <strong>di</strong> pista ciclabile in corrispondenza dell’accesso<br />
carraio al fine <strong>di</strong> evidenziarne la presenza.<br />
Sono fatte salve in ogni caso le competenze dell’Ente proprietario della strada.<br />
Quando viene chiesta la trasformazione d’uso in commerciale dei fabbricati esistenti o nel caso <strong>di</strong><br />
inse<strong>di</strong>amento <strong>di</strong> qualunque nuova attività commerciale, il <strong>Comune</strong> può richiedere la verifica funzionale<br />
delle intersezioni viarie e delle immissioni sulla rete stradale, al fine <strong>di</strong> accertare la compatibilità con la<br />
struttura commerciale; quando l’immissione avviene su strada non comunale l’impatto sulla viabilità è<br />
verificato secondo il <strong>di</strong>sposto dell’art. 19 della L.R. 15/04 e D.G.R. n. 569 del 25.02.05. 58<br />
1) DESTINAZIONI D'USO<br />
- Principali:<br />
57 Approvato con DGR n. 4228 del 22/12/2004<br />
58 Approvato con DCC n. 57 del 28/09/2006<br />
43
• attività commerciali all'ingrosso;<br />
<strong>Norme</strong> <strong>Tecniche</strong> <strong>di</strong> <strong>Attuazione</strong><br />
• impianti <strong>di</strong> stoccaggio merci, magazzini, deposito automezzi;<br />
• mostre commerciali;<br />
• sale da esposizioni e convegni;<br />
• uffici connessi alle attività commerciali;<br />
• stu<strong>di</strong> professionali;<br />
• attività <strong>di</strong> manutenzione e lavorazione dei prodotti, connesse alle attività commerciali e <strong>di</strong><br />
stoccaggio;<br />
• attività artigianali ed industriali;<br />
• laboratori <strong>di</strong> ricerche e <strong>di</strong> analisi;<br />
• magazzini, depositi, silos, rimesse connesse all'attività produttiva.<br />
- Secondarie:<br />
• infrastrutture a servizio del traffico (officine, garage, <strong>di</strong>stributori, etc.);<br />
• bar;<br />
• uffici pubblici e privati, se questi ultimi connessi con l'attività produttiva.<br />
- Complementari:<br />
• Residenza: qualora la superficie produttiva sia superiore a mq 300 è ammessa la<br />
realizzazione <strong>di</strong> una abitazione, che deve essere accorpata all'e<strong>di</strong>ficio industriale, avere<br />
superficie utile pari al massimo al 25% della superficie produttiva ed un volume massimo<br />
comunque non superiore a 500 mc, per il titolare e il personale addetto alla sorveglianza.<br />
2) TIPOLOGIA DI INTERVENTO<br />
Il Piano Regolatore Generale si attua me<strong>di</strong>ante intervento e<strong>di</strong>lizio <strong>di</strong>retto.<br />
3) PARAMETRI URBANISTICI<br />
• Superficie coperta massima non superiore al 60% del lotto;<br />
• Distanza dai confini pari ad almeno 1/2 dell'altezza del fabbricato e comunque non inferiore a m<br />
5,00;<br />
• Distanza tra fabbricati non inferiore a m 10,00; sono fatti salvi gli allineamenti previsti nella<br />
cartografia;<br />
• Arretramento dalle strade non inferiore a m 10,00; sono fatti salvi gli allineamenti previsti nelle<br />
cartografie;<br />
• Altezza massima non superiore a m 10,50, con esclusione dei volumi tecnici. Per fondati e<br />
documentati motivi <strong>di</strong> esigenze determinate da impianti tecnologici possono essere autorizzate<br />
altezze maggiori.<br />
44
<strong>Norme</strong> <strong>Tecniche</strong> <strong>di</strong> <strong>Attuazione</strong><br />
Devono essere previste superfici per parcheggi adeguate al tipo <strong>di</strong> attività e comunque non<br />
inferiori a quelle previste nella cartografia allegata.<br />
All’interno della zona è in<strong>di</strong>viduato un piazzale P senza capacità e<strong>di</strong>ficatoria. 59<br />
4) Il rilascio della concessione e dell'agibilità è subor<strong>di</strong>nato:<br />
• alla realizzazione dei parcheggi e delle aree ver<strong>di</strong> segnate nella cartografia per la quota <strong>di</strong><br />
pertinenza del lotto del concessionario;<br />
• all'assunzione delle spese <strong>di</strong> completamento delle opere <strong>di</strong> urbanizzazione primaria<br />
eventualmente mancanti;<br />
• all'assunzione delle spese per la realizzazione della pista ciclabile e del marciapiede latistanti<br />
alla strada provinciale per la quota che interessa il fronte lotto;<br />
• alla realizzazione <strong>di</strong> servizi interni (spogliatoi, docce, W.C., etc.) per una quota non inferiore a<br />
quella prevista dalla legislazione igienico-sanitaria vigente.<br />
Particolare cura è richiesta nella definizione tipologica e nella scelta dei materiali sia nel nuovo<br />
inse<strong>di</strong>amento, sia negli ampliamenti, sia nella sistemazione delle aree scoperte, siano esse <strong>di</strong><br />
uso privato o pubblico.<br />
5) Tra i volumi tecnici sono compresi:<br />
• manufatti e<strong>di</strong>lizi speciali, destinati ad ospitare gli impianti tecnologici annessi agli e<strong>di</strong>fici<br />
produttivi (torri per ascensori, silos, camini, etc.); in questo caso i volumi tecnici non vanno<br />
conteggiati nel calcolo delle superfici utili.<br />
Qualora vengano inse<strong>di</strong>ate attività <strong>di</strong>rezionali o commerciali è necessario reperire all’interno del lotto<br />
lo standard urbanistico integrativo, in modo da assicurare la dotazione <strong>di</strong> 1 mq <strong>di</strong> area per servizi<br />
pubblici per ogni mq <strong>di</strong> superficie <strong>di</strong> pavimento destinata ad attività terziarie o commerciali.<br />
Nel caso in cui la superficie <strong>di</strong> calpestio superi il 60% della superficie del lotto, l'ulteriore superficie da<br />
destinare a standard non deve essere inferiore a 1/6 della superficie <strong>di</strong> calpestio esuberante la<br />
superficie copribile del lotto <strong>di</strong> pertinenza. Gli standard aggiuntivi possono essere reperiti all'interno del<br />
lotto <strong>di</strong> proprietà. Traducendo in formula si ottiene che:<br />
Ssa = (Sct - Scn)/6 dove: Ssa = Superficie standards aggiuntivi<br />
Sct = Superficie <strong>di</strong> calpestio totale richiesta<br />
Scn = Superficie copribile<br />
Nel caso <strong>di</strong> uso <strong>di</strong>verso da quello produttivo devono essere integrate le aree da destinare a servizi fino<br />
al raggiungimento <strong>di</strong> rapporti previsti dalle <strong>Norme</strong> <strong>di</strong> Legge in vigore. 60<br />
59 Approvato con DGR n. 4228 del 22/12/2004<br />
60 Approvato con DGR n. 4228 del 22/12/2004<br />
45
<strong>Norme</strong> <strong>Tecniche</strong> <strong>di</strong> <strong>Attuazione</strong><br />
ART. 28 bis - ZONE PER ATTIVITA' INDUSTRIALI - ARTIGIANALI –<br />
COMMERCIALI DI COMPLETAMENTO D1/6<br />
Questa zona è già interessata da e<strong>di</strong>fici con destinazione produttiva e commerciale e consente<br />
ulteriori inse<strong>di</strong>amenti e/o ampliamenti.<br />
1) DESTINAZIONI D'USO<br />
- Principali:<br />
• attività commerciali all'ingrosso;<br />
• impianti <strong>di</strong> stoccaggio merci, magazzini, deposito automezzi;<br />
• mostre commerciali;<br />
• sale da esposizioni e convegni;<br />
• uffici connessi alle attività commerciali;<br />
• stu<strong>di</strong> professionali;<br />
• attività <strong>di</strong> manutenzione e lavorazione dei prodotti, connesse alle attività commerciali e <strong>di</strong><br />
stoccaggio;<br />
• attività artigianali ed industriali;<br />
• laboratori <strong>di</strong> ricerche e <strong>di</strong> analisi;<br />
• magazzini, depositi, silos, rimesse connesse all'attività produttiva. 61<br />
• Spacci aziendali ai quali può essere connessa una superficie commerciale <strong>di</strong> ven<strong>di</strong>ta fino a 150<br />
mq nel rispetto delle seguenti con<strong>di</strong>zioni:<br />
1. La superficie <strong>di</strong> ven<strong>di</strong>ta complessiva dello spaccio e dell’attività commerciale annessa,<br />
sia inferiore al 50% della superficie lorda <strong>di</strong> pavimento dell’attività produttiva cui sono<br />
collegate;<br />
2. La superficie commerciale e la superficie produttiva siano ricomprese all’interno dello<br />
stesso e<strong>di</strong>ficio;<br />
3. Il settore merceologico dell’attività commerciale sia analogo a quello dell’attività<br />
produttiva connessa e sia limitato ai prodotti <strong>di</strong> cui all’art. 8 punto 4 della L.R. 15/’04:<br />
a) macchine, attrezzature, e articoli tecnici per l’agricoltura, l’industria, il commercio e<br />
l’artigianato;<br />
b) materiale elettrico;<br />
c) colori e vernici, carte da parati;<br />
d) ferramenta ed utensileria;<br />
e) articoli per impianti idraulici, a gas ed igienici;<br />
f) articoli per riscaldamento;<br />
46
g) strumenti scientifici e <strong>di</strong> misura;<br />
h) macchine per ufficio;<br />
<strong>Norme</strong> <strong>Tecniche</strong> <strong>di</strong> <strong>Attuazione</strong><br />
i) auto-moto-cicli e relativi accessori e parti <strong>di</strong> ricambio;<br />
j) combustibili;<br />
k) materiali per e<strong>di</strong>lizia;<br />
l) legnami.<br />
• Me<strong>di</strong>e strutture <strong>di</strong> ven<strong>di</strong>ta purchè appartenenti al settore non alimentare a grande fabbisogno <strong>di</strong><br />
superficie comprendente la ven<strong>di</strong>ta esclusiva dei prodotti appartenenti alle seguenti categorie<br />
merceologiche: mobili, autoveicoli, motoveicoli, legnami, materiali e<strong>di</strong>li, nautica.<br />
• Nel rispetto dei criteri <strong>di</strong> programmazione comunale <strong>di</strong> cui all’art. 14 della L.R. 15/’04 è<br />
ammesso, inoltre, l’inse<strong>di</strong>amento <strong>di</strong> me<strong>di</strong>e strutture <strong>di</strong> ven<strong>di</strong>ta fino a 1000mq <strong>di</strong> superficie <strong>di</strong><br />
ven<strong>di</strong>ta e perché appartenenti al settore non alimentare. 62<br />
- Secondarie:<br />
• infrastrutture a servizio del traffico (officine, garage, <strong>di</strong>stributori, etc.);<br />
• alberghi, ristoranti e bar;<br />
• uffici pubblici e privati, se questi ultimi connessi con l'attività produttiva.<br />
- Complementari:<br />
• Residenza: qualora la superficie produttiva sia superiore a mq 300 è ammessa la realizzazione<br />
<strong>di</strong> una abitazione, che deve essere accorpata all'e<strong>di</strong>ficio industriale, avere superficie utile pari al<br />
massimo al 25% della superficie produttiva ed un volume massimo comunque non superiore a<br />
500 mc, per il titolare e il personale addetto alla sorveglianza.<br />
2) TIPOLOGIA DI INTERVENTO<br />
Il Piano Regolatore Generale si attua me<strong>di</strong>ante intervento e<strong>di</strong>lizio <strong>di</strong>retto. 63<br />
Quando viene chiesta la trasformazione d’uso in commerciale dei fabbricati esistenti o nel caso <strong>di</strong><br />
inse<strong>di</strong>amento <strong>di</strong> qualunque nuova attività commerciale, il <strong>Comune</strong> può richiedere la verifica<br />
funzionale delle intersezioni viarie e delle immissioni sulla rete stradale, al fine <strong>di</strong> accertare la<br />
compatibilità con la struttura commerciale; quando l’immissione avviene su strada non comunale<br />
l’impatto sulla viabilità è verificato secondo il <strong>di</strong>sposto dell’art. 19 della L.R. 15/04 e D.G.R. n.<br />
569 del 25.02.05. 64<br />
3) PARAMETRI URBANISTICI<br />
61 Approvato con DGR n. 4228 del 22/12/2004<br />
62 Approvato con DCC n. 57 del 28/09/2006<br />
63 Approvato con DGR n. 4228 del 22/12/2004<br />
47
<strong>Norme</strong> <strong>Tecniche</strong> <strong>di</strong> <strong>Attuazione</strong><br />
• Superficie coperta massima non superiore al 60% del lotto;<br />
• Distanza dai confini pari ad almeno 1/2 dell'altezza del fabbricato e comunque non inferiore a m<br />
5,00;<br />
• Distanza tra fabbricati non inferiore a m 10,00; sono fatti salvi gli allineamenti previsti nella<br />
cartografia;<br />
• Arretramento dalle strade non inferiore a m 10,00; sono fatti salvi gli allineamenti previsti nelle<br />
cartografie;<br />
• Altezza massima non superiore a m 10,50, con esclusione dei volumi tecnici. Per fondati e<br />
documentati motivi <strong>di</strong> esigenze determinate da impianti tecnologici possono essere autorizzate<br />
altezze maggiori.<br />
Devono essere previste superfici per parcheggi adeguate al tipo <strong>di</strong> attività e comunque non<br />
inferiori a quelle previste nella cartografia allegata.<br />
4) Il rilascio della concessione e dell'agibilità è subor<strong>di</strong>nato:<br />
• alla realizzazione dei parcheggi e delle aree ver<strong>di</strong> segnate nella cartografia per la quota <strong>di</strong><br />
pertinenza del lotto del concessionario;<br />
• all'assunzione delle spese <strong>di</strong> completamento delle opere <strong>di</strong> urbanizzazione primaria<br />
eventualmente mancanti;<br />
• all'assunzione delle spese per la realizzazione della pista ciclabile e del marciapiede latistanti<br />
alla strada provinciale per la quota che interessa il fronte lotto;<br />
• alla realizzazione <strong>di</strong> servizi interni (spogliatoi, docce, W.C., etc.) per una quota non inferiore a<br />
quella prevista dalla legislazione igienico-sanitaria vigente.<br />
Particolare cura è richiesta nella definizione tipologica e nella scelta dei materiali sia nel nuovo<br />
inse<strong>di</strong>amento, sia negli ampliamenti, sia nella sistemazione delle aree scoperte, siano esse <strong>di</strong><br />
uso privato o pubblico.<br />
5) Tra i volumi tecnici sono compresi:<br />
• manufatti e<strong>di</strong>lizi speciali, destinati ad ospitare gli impianti tecnologici annessi agli e<strong>di</strong>fici<br />
produttivi (torri per ascensori, silos, camini, etc.); in questo caso i volumi tecnici non vanno<br />
conteggiati nel calcolo delle superfici utili.<br />
Qualora vengano inse<strong>di</strong>ate attività <strong>di</strong>rezionali o commerciali è necessario reperire all’interno del lotto<br />
lo standard urbanistico integrativo, in modo da assicurare la dotazione <strong>di</strong> 1 mq <strong>di</strong> area per servizi<br />
pubblici per ogni mq <strong>di</strong> superficie <strong>di</strong> pavimento destinata ad attività terziarie o commerciali.<br />
64 Approvato con DCC n. 57 del 28/09/2006<br />
48
<strong>Norme</strong> <strong>Tecniche</strong> <strong>di</strong> <strong>Attuazione</strong><br />
Nel caso in cui la superficie <strong>di</strong> calpestio superi il 60% della superficie del lotto, l'ulteriore superficie da<br />
destinare a standard non deve essere inferiore a 1/6 della superficie <strong>di</strong> calpestio esuberante la<br />
superficie copribile del lotto <strong>di</strong> pertinenza. Gli standard aggiuntivi possono essere reperiti all'interno del<br />
lotto <strong>di</strong> proprietà. Traducendo in formula si ottiene che:<br />
Ssa = (Sct - Scn)/6 dove: Ssa = Superficie standards aggiuntivi<br />
Sct = Superficie <strong>di</strong> calpestio totale richiesta<br />
Scn = Superficie copribile<br />
Nel caso <strong>di</strong> uso <strong>di</strong>verso da quello produttivo devono essere integrate le aree da destinare a servizi fino<br />
al raggiungimento <strong>di</strong> rapporti previsti dalle <strong>Norme</strong> <strong>di</strong> Legge in vigore. 65<br />
ART. 29 - ZONE PER ATTIVITA' INDUSTRIALI-ARTIGIANALI DI ESPANSIONE<br />
D2E/1 E PIANO INSEDIAMENTI PRODUTTIVI<br />
Tali zone sono destinate ad inse<strong>di</strong>amenti industriali ed artigianali per le quali valgono le limitazioni<br />
sottoin<strong>di</strong>cate:<br />
• superficie minima del lotto mq 2000;<br />
• superficie massima copribile non superiore al 60% della superficie fon<strong>di</strong>aria del lotto;<br />
• altezza massima m 10,50, con esclusione dei volumi tecnici;<br />
• <strong>di</strong>stanza minima dai confini pari a metà dell'altezza del fabbricato e comunque non inferiore a m<br />
5,00;<br />
• <strong>di</strong>stanza minima dalle strade m 10,00.<br />
1) DESTINAZIONI D'USO<br />
- Principali:<br />
• Me<strong>di</strong>e strutture <strong>di</strong> ven<strong>di</strong>ta purchè appartenenti al settore non alimentare a grande fabbisogno <strong>di</strong><br />
superficie comprendente la ven<strong>di</strong>ta esclusiva dei prodotti appartenenti alle seguenti categorie<br />
merceologiche: mobili, autoveicoli, motoveicoli, legnami, materiali e<strong>di</strong>li, nautica.<br />
• Spacci aziendali ai quali può essere connessa una superficie commerciale <strong>di</strong> ven<strong>di</strong>ta fino a<br />
150mq nel rispetto delle seguenti con<strong>di</strong>zioni:<br />
1. La superficie <strong>di</strong> ven<strong>di</strong>ta complessiva dello spaccio e dell’attività commerciale annessa,<br />
sia inferiore al 50% della superficie lorda <strong>di</strong> pavimento dell’attività produttiva cui sono<br />
collegate;<br />
2. La superficie commerciale e la superficie produttiva siano ricomprese all’interno dello<br />
stesso e<strong>di</strong>ficio;<br />
49
<strong>Norme</strong> <strong>Tecniche</strong> <strong>di</strong> <strong>Attuazione</strong><br />
3. Il settore merceologico dell’attività commerciale sia analogo a quello dell’attività<br />
produttiva connessa e sia limitato ai prodotti <strong>di</strong> cui all’art. 8 punto 4 della L.R. 15/’04:<br />
a) macchine, attrezzature, e articoli tecnici per l’agricoltura, l’industria, il commercio e<br />
l’artigianato;<br />
b) materiale elettrico;<br />
c) colori e vernici, carte da parati;<br />
d) ferramenta ed utensileria;<br />
e) articoli per impianti idraulici, a gas ed igienici;<br />
f) articoli per riscaldamento;<br />
g) strumenti scientifici e <strong>di</strong> misura;<br />
h) macchine per ufficio;<br />
i) auto-moto-cicli e relativi accessori e parti <strong>di</strong> ricambio;<br />
j) combustibili;<br />
k) materiali per e<strong>di</strong>lizia;<br />
l) legnami; 66<br />
• attività commerciali all'ingrosso;<br />
• impianti <strong>di</strong> stoccaggio merci, magazzini, deposito automezzi;<br />
• mostre commerciali;<br />
• sale da esposizioni e convegni;<br />
• uffici connessi alle attività commerciali;<br />
• stu<strong>di</strong> professionali;<br />
• attività <strong>di</strong> manutenzione e lavorazione dei prodotti, connesse alle attività commerciali e <strong>di</strong><br />
stoccaggio;<br />
• attività artigianali ed industriali;<br />
• laboratori <strong>di</strong> ricerche e <strong>di</strong> analisi;<br />
• magazzini, depositi, silos, rimesse connesse all'attività produttiva.<br />
- Secondarie:<br />
• infrastrutture a servizio del traffico (officine, garage, <strong>di</strong>stributori, etc.);<br />
• alberghi, ristoranti e bar;<br />
• uffici pubblici e privati, se questi ultimi connessi con l'attività produttiva.<br />
Quando viene chiesta la trasformazione d’uso in commerciale dei fabbricati esistenti o nel caso <strong>di</strong><br />
inse<strong>di</strong>amento <strong>di</strong> qualunque nuova attività commerciale, il <strong>Comune</strong> può richiedere la verifica funzionale<br />
delle intersezioni viarie e delle immissioni sulla rete stradale, al fine <strong>di</strong> accertare la compatibilità con la<br />
65 Approvato con DGR n. 4228 del 22/12/2004<br />
66 Approvato con DCC n. 57 del 28/09/2006<br />
50
<strong>Norme</strong> <strong>Tecniche</strong> <strong>di</strong> <strong>Attuazione</strong><br />
struttura commerciale; quando l’immissione avviene su strada non comunale l’impatto sulla viabilità è<br />
verificato secondo il <strong>di</strong>sposto dell’art. 19 della L.R. 15/04 e D.G.R. n. 569 del 25.02.05. 67<br />
Per ogni unità produttiva si potrà prevedere un alloggio destinato al titolare dell'attività o al personale<br />
addetto; l'alloggio potrà avere un volume massimo <strong>di</strong> mc. 500 e la superficie totale destinata a<br />
residenza non dovrà superare il 25% (venticinquepercento) della superficie produttiva, che in ogni<br />
caso non potrà essere inferiore a mq 400 per poter realizzare la parte residenziale.<br />
La residenza dovrà sempre essere accorpata con l'e<strong>di</strong>ficio ad uso produttivo.<br />
Per quanto non previsto nelle precedenti norme, valgono, oltre alle leggi e regolamenti vigenti in<br />
materia citate dall'art. 2, le norme del Co<strong>di</strong>ce Civile.<br />
Il rilascio della concessione ad e<strong>di</strong>ficare è subor<strong>di</strong>nato a strumento urbanistico attuativo e P.I.P..<br />
Qualora vengano inse<strong>di</strong>ate attività <strong>di</strong>rezionali o commerciali è necessario reperire all’interno del lotto<br />
lo standard urbanistico integrativo, in modo da assicurare la dotazione <strong>di</strong> 1 mq <strong>di</strong> area per servizi<br />
pubblici per ogni mq <strong>di</strong> superficie <strong>di</strong> pavimento destinata ad attività terziarie o commerciali.<br />
Il piano attuativo della zona D2E/1 ed il P.I.P. devono deve prevedere che almeno il 50% della<br />
superficie sia sud<strong>di</strong>visa in lotti <strong>di</strong> <strong>di</strong>mensioni non superiori a 3000 mq.<br />
I lotti e<strong>di</strong>ficabili della zona D2E/1 e del P.I.P. confinanti con la strada <strong>di</strong> nuova previsione non potranno<br />
avere accesso <strong>di</strong>retto dalla stessa.<br />
Nel caso in cui la superficie <strong>di</strong> calpestio superi il 60% della superficie del lotto, l'ulteriore superficie da<br />
destinare a standard non deve essere inferiore a 1/6 della superficie <strong>di</strong> calpestio esuberante la<br />
superficie copribile del lotto <strong>di</strong> pertinenza. Gli standard aggiuntivi possono essere reperiti all'interno del<br />
lotto <strong>di</strong> proprietà. Traducendo in formula si ottiene che:<br />
Ssa = (Sct - Scn)/6 dove: Ssa = Superficie standards aggiuntivi<br />
Sct = Superficie <strong>di</strong> calpestio totale richiesta<br />
Scn = Superficie copribile<br />
Nel caso <strong>di</strong> uso <strong>di</strong>verso da quello produttivo devono essere integrate le aree da destinare a servizi fino<br />
al raggiungimento <strong>di</strong> rapporti previsti dalle <strong>Norme</strong> <strong>di</strong> Legge in vigore. 68<br />
ART. 29 bis – ZONE PER ATTIVITA’ INDUSTRIALI – ARTIGIANALI DI<br />
ESPANSIONE D2E/2<br />
1) DESTINAZIONI D'USO<br />
- Principali:<br />
• attività commerciali all'ingrosso;<br />
• impianti <strong>di</strong> stoccaggio merci, magazzini, deposito automezzi;<br />
67 Approvato con DCC n. 57 del 28/09/2006<br />
68 Approvato con DGR n. 4228 del 22/12/2004<br />
51
• mostre commerciali;<br />
• sale da esposizioni e convegni;<br />
<strong>Norme</strong> <strong>Tecniche</strong> <strong>di</strong> <strong>Attuazione</strong><br />
• uffici connessi alle attività commerciali all’ingrosso;<br />
• stu<strong>di</strong> professionali;<br />
• attività <strong>di</strong> manutenzione e lavorazione dei prodotti, connesse alle attività commerciali e <strong>di</strong><br />
stoccaggio;<br />
• attività artigianali ed industriali;<br />
• laboratori <strong>di</strong> ricerche e <strong>di</strong> analisi;<br />
• magazzini, depositi, silos, rimesse connesse all'attività produttiva.<br />
- Secondarie:<br />
• infrastrutture a servizio del traffico (officine, garage, <strong>di</strong>stributori, etc.);<br />
• bar;<br />
• uffici pubblici e privati, se questi ultimi connessi con l'attività produttiva.<br />
- Complementari:<br />
• residenza: è ammessa l'e<strong>di</strong>ficazione <strong>di</strong> volumi ad uso residenziale per unità produttiva per il<br />
titolare dell'attività o il personale addetto alla sorveglianza e alla gestione per un volume<br />
massimo <strong>di</strong> 500 mc. e comunque per una superficie residenziale massima pari a 1/6 della<br />
superficie del fabbricato con destinazione d'uso principale. Il numero delle unità abitative non<br />
dovrà essere superiore al numero delle attività inse<strong>di</strong>ate.<br />
2) TIPOLOGIE DI INTERVENTO<br />
Il Piano Regolatore Generale si attua me<strong>di</strong>ante Strumento Urbanistico Attuativo.<br />
Il rilascio della concessione ad e<strong>di</strong>ficare è subor<strong>di</strong>nato alla stipula <strong>di</strong> una convenzione che dovrà<br />
prevedere, tra gli altri oneri, anche quello della costruzione del marciapiede lungo via Ca’ Magra<br />
a partire dal confine sud-est della zona D2E/2 fino al confine tra la <strong>di</strong>tta Sespi e la <strong>di</strong>tta Alpes.<br />
3) PARAMETRI URBANISTICI<br />
• Superficie coperta massima pari al 60% della superficie lotto.<br />
• H massima m 7,50, esclusi i volumi tecnici. Per fondati e documentati motivi <strong>di</strong> esigenze<br />
determinate da impianti tecnologici possono essere autorizzate altezze maggiori.<br />
• Distanza dai confini pari ad almeno 1/2 dell'altezza del fabbricato e comunque non inferiore a m<br />
5,00.<br />
• Distanza tra fabbricati non minore dell'altezza della fronte più alta, con un minimo <strong>di</strong> m 10,00.<br />
• Arretramento dalle strade pari ad almeno m 10,00.<br />
52
<strong>Norme</strong> <strong>Tecniche</strong> <strong>di</strong> <strong>Attuazione</strong><br />
È consentita la realizzazione <strong>di</strong> tettoie a confine fra lotti purché queste siano a sbalzo, ad<br />
un’unica falda avente altezza <strong>di</strong> gronda costante e non superiore a m 2,50 e linea <strong>di</strong> colmo la cui<br />
proiezione sul piano orizzontale coincida con la linea <strong>di</strong> confine e la cui altezza massima<br />
all'estradosso non superi i m 3,00.<br />
Nel caso <strong>di</strong> esigenza <strong>di</strong> tettoia <strong>di</strong> due attività confinanti, sarà cura dei proprietari realizzarle<br />
accostate nel senso della linea <strong>di</strong> colmo, con uguale pendenza delle falde e con gli stessi<br />
materiali.<br />
Le recinzioni devono avere altezza massima non superiore a m 3,00; possono essere cieche solo<br />
tra confini; eventuali deroghe verso strada per attività particolari sono concesse previa delibera<br />
del Consiglio Comunale, soggetta a solo controllo <strong>di</strong> legittimità.<br />
Devono essere previste superfici per parcheggi adeguate al tipo <strong>di</strong> attività e comunque non<br />
inferiori a quelle previste dal D.I. 02/04/1968 N. 1444 e dalla L.R. N. 61/85.<br />
Qualora vengano inse<strong>di</strong>ate attività <strong>di</strong>rezionali o commerciali è necessario reperire all’interno del lotto<br />
lo standard urbanistico integrativo, in modo da assicurare la dotazione <strong>di</strong> 1 mq <strong>di</strong> area per servizi<br />
pubblici per ogni mq <strong>di</strong> superficie <strong>di</strong> pavimento destinata ad attività terziarie o commerciali.<br />
Nel caso in cui la superficie <strong>di</strong> calpestio superi il 60% della superficie del lotto, l'ulteriore superficie da<br />
destinare a standard non deve essere inferiore a 1/6 della superficie <strong>di</strong> calpestio esuberante la<br />
superficie copribile del lotto <strong>di</strong> pertinenza. Gli standard aggiuntivi possono essere reperiti all'interno del<br />
lotto <strong>di</strong> proprietà. Traducendo in formula si ottiene che:<br />
Ssa = (Sct - Scn)/6 dove: Ssa = Superficie standards aggiuntivi<br />
Sct = Superficie <strong>di</strong> calpestio totale richiesta<br />
Scn = Superficie copribile<br />
Nel caso <strong>di</strong> uso <strong>di</strong>verso da quello produttivo devono essere integrate le aree da destinare a servizi fino<br />
al raggiungimento <strong>di</strong> rapporti previsti dalle <strong>Norme</strong> <strong>di</strong> Legge in vigore. 69<br />
Tipologia degli interventi ed uso dei materiali devono il più possibile essere coerenti con l'e<strong>di</strong>ficazione<br />
esistente e realizzati in modo da garantire la massima tutela del paesaggio circostante.<br />
ART. 30 - ZONE COMMERCIALI<br />
Tale zona deve essere destinata ad attrezzature per il commercio.<br />
È consentita l'installazione <strong>di</strong> magazzini, depositi, rimesse, mostre e<strong>di</strong>fici ed attrezzature <strong>di</strong> natura<br />
ricreativa, trattorie, nonché l'e<strong>di</strong>ficazione <strong>di</strong> abitazioni per il titolare e per il personale addetto alla<br />
sorveglianza. 70<br />
69 Approvato con DGR n. 4228 del 22/12/2004<br />
70 Approvato con DGR n. 4228 del 22/12/2004<br />
53
1) DESTINAZIONI D'USO<br />
• Principali:<br />
<strong>Norme</strong> <strong>Tecniche</strong> <strong>di</strong> <strong>Attuazione</strong><br />
Me<strong>di</strong>e strutture <strong>di</strong> ven<strong>di</strong>ta purché appartenenti al settore non alimentare a grande fabbisogno<br />
<strong>di</strong> superficie comprendente la ven<strong>di</strong>ta esclusiva dei prodotti appartenenti alle seguenti<br />
categorie merceologiche: mobili, autoveicoli, motoveicoli, legnami, materiali e<strong>di</strong>li, nautica; 71<br />
Attività commerciali all'ingrosso;<br />
Impianti <strong>di</strong> stoccaggio merci, magazzini, deposito automezzi;<br />
Mostre commerciali;<br />
Sale da esposizioni e convegni;<br />
Uffici connessi alle attività commerciali;<br />
Attività <strong>di</strong> manutenzione e lavorazione dei prodotti, connesse alle attività commerciali e <strong>di</strong><br />
stoccaggio.<br />
• Secondarie:<br />
Uffici;<br />
Infrastrutture a servizio del traffico (officine, garages, <strong>di</strong>stributori, etc.);<br />
Alberghi, ristoranti e bar.<br />
• Complementari:<br />
Residenza: è ammessa l'e<strong>di</strong>ficazione <strong>di</strong> volumi ad uso residenziali per il titolare dell'attività o il<br />
personale che ne è addetto alla sorveglianza e alla gestione per un volume massimo <strong>di</strong> 500<br />
mc. e non superiore al 20% dell'attività esistente in termini volumetrici e comunque il numero<br />
delle unità abitative non dovrà essere superiore al numero delle attività inse<strong>di</strong>ate.<br />
Il rilascio dell'abitabilità della parte residenziale è con<strong>di</strong>zionato all'avvenuta costruzione della<br />
corrispondente percentuale <strong>di</strong> cubatura destinata all'attività commerciale.<br />
2) TIPOLOGIE DI INTERVENTO<br />
L'e<strong>di</strong>ficazione in tale zona è subor<strong>di</strong>nata a Intervento Urbanistico Preventivo.<br />
Quando viene chiesta la trasformazione d’uso in commerciale dei fabbricati esistenti o nel caso <strong>di</strong><br />
inse<strong>di</strong>amento <strong>di</strong> qualunque nuova attività commerciale, il <strong>Comune</strong> può richiedere la verifica<br />
funzionale delle intersezioni viarie e delle immissioni sulla rete stradale, al fine <strong>di</strong> accertare la<br />
compatibilità con la struttura commerciale; quando l’immissione avviene su strada non comunale<br />
l’impatto sulla viabilità è verificato secondo il <strong>di</strong>sposto dell’art. 19 della L.R. 15/04 e D.G.R. n.<br />
569 del 25.02.05. 72<br />
71 Approvato con DCC n. 57 del 28/09/2006<br />
72 Approvato con DCC n. 57 del 28/09/2006<br />
54
3) PARAMETRI URBANISTICI<br />
- Superficie massima copribile 40% 73<br />
- Distanza minima dai confini ml 5,00;<br />
- Distanza minima dalle strade ml 10,00; 74<br />
<strong>Norme</strong> <strong>Tecniche</strong> <strong>di</strong> <strong>Attuazione</strong><br />
- Altezza massima ml 8,00 e non più <strong>di</strong> tre piani fuori terra, 75<br />
La dotazione <strong>di</strong> servizi non deve essere inferiore a quella prevista dall'art. 25 L.R. 61/85.<br />
Nella zona PEC 12 sono ammesse gran<strong>di</strong> strutture <strong>di</strong> ven<strong>di</strong>ta del settore merceologico non alimentare<br />
generico e “non alimentare a grande fabbisogno <strong>di</strong> superficie” (art. 7 L.R. 13/08/2004 n. 15) e nel<br />
rispetto dei criteri <strong>di</strong> programmazione comunale <strong>di</strong> cui all’art. 14 della L.R. 15/’04 è ammesso<br />
l’inse<strong>di</strong>amento <strong>di</strong> me<strong>di</strong>e strutture <strong>di</strong> ven<strong>di</strong>ta fino a 1500mq <strong>di</strong> superficie <strong>di</strong> ven<strong>di</strong>ta e purché<br />
appartenenti al settore non alimentare. 76<br />
73 Approvato con DGRV n. 1796 del 06/06/2006<br />
74 Approvato con DGRV n. 4228 del 22/12/2004<br />
75 Approvato con DGRV n. 1796 del 06/06/2006<br />
76 Approvato con DCC n. 57 del 28/09/2006<br />
55
<strong>Norme</strong> <strong>Tecniche</strong> <strong>di</strong> <strong>Attuazione</strong><br />
ART. 31 - INSEDIAMENTI PRODUTTIVI, COMMERCIALI ED ALBERGHIERI IN<br />
ZONA NON SPECIFICA O CHE ABBIANO RAGGIUNTO I LIMITI<br />
MASSIMI DEGLI INDICI DI EDIFICABILITÀ DELLA ZONA . 77<br />
La <strong>di</strong>sciplina <strong>di</strong> cui al presente articolo si applica agli inse<strong>di</strong>amenti in oggetto esistenti, con esclusione<br />
<strong>di</strong> quelli siti nelle zone <strong>di</strong> tutela in<strong>di</strong>cate dal n. 1 al n. 8 del 4° comma dell'art. 27 della L.R. 61/ 85 che 78<br />
nelle tavole del P.R.G. sono in<strong>di</strong>viduati come attività:<br />
- da confermare;<br />
- da bloccare;<br />
- da trasferire.<br />
Attività produttive da confermare<br />
Le attività produttive da confermare vengono sud<strong>di</strong>vise in due gruppi regolati dalle norme che<br />
seguono.<br />
Per il primo gruppo che comprende gli e<strong>di</strong>fici esistenti alla data del 01/10/1983, gli ampliamenti<br />
devono realizzarsi nel rispetto delle seguenti prescrizioni: 79<br />
Sono possibili, oltre agli interventi <strong>di</strong> manutenzione or<strong>di</strong>naria, straor<strong>di</strong>naria, restauro e<br />
ristrutturazione, ampliamenti nella misura massima dell'80% della superficie esistente alla data <strong>di</strong><br />
riferimento della legge n. 11 del 05/03/1987, computati anche su più piani.<br />
Tali ampliamenti devono realizzarsi nel rispetto delle seguenti prescrizioni:<br />
Residenza: per ogni attività produttiva è ammessa l'e<strong>di</strong>ficazione <strong>di</strong> una abitazione con volume<br />
massimo <strong>di</strong> 500 mc. per il titolare o il personale addetto alla sorveglianza e alla<br />
manutenzione degli impianti, a con<strong>di</strong>zione che la superficie produttiva sia superiore ad<br />
almeno 400 mq.<br />
1) Parametri urbanistici<br />
• Superficie coperta massima pari al 60% della superficie del lotto<br />
• Distanza dai confini pari ad almeno 1/2 dell'altezza del fabbricato e comunque non inferiore a<br />
m 5,00<br />
• Distanza tra fabbricati non minore dell'altezza della fronte più alta, con un minimo <strong>di</strong> m 10,00;<br />
per le strade provinciali m 20,00, come da D.M. 1404/'68<br />
77 Approvato con DGR n. 4228 del 22/12/2004<br />
78 Approvato con DGR n. 2360 del 09/08/2005<br />
79 Approvato con DGR n. 2360 del 09/08/2005<br />
56
<strong>Norme</strong> <strong>Tecniche</strong> <strong>di</strong> <strong>Attuazione</strong><br />
• Altezza massima non superiore a quella dell’e<strong>di</strong>ficio esistente.<br />
Le recinzioni devono avere altezza massima non superiore a m 2,99 e devono essere realizzate<br />
con siepi, cancellate, grigliate ecc. e l'eventuale zoccolo in muratura non può superare m 0,50 dal<br />
piano campagna.<br />
Devono essere previste superfici per parcheggi adeguate al tipo <strong>di</strong> attività e comunque non<br />
inferiori a quelle previste dal D.L. 02/04/1968 n. 1444 e dalla L.R. 61/85.<br />
2) Il rilascio della concessione è subor<strong>di</strong>nato alla realizzazione <strong>di</strong> servizi interni, secondo quanto<br />
previsto dalla vigente legislazione in materia.<br />
3) Tra i volumi tecnici sono compresi:<br />
manufatti e<strong>di</strong>lizi speciali, destinati ad ospitare gli impianti tecnologici annessi agli e<strong>di</strong>fici produttivi<br />
(torri per ascensori, silos, camini, etc.); in questo caso i volumi tecnici non vanno conteggiati nel<br />
calcolo delle superfici utili.<br />
4) Sono in ogni caso escluse le attività produttive insalubri <strong>di</strong> prima classe.<br />
Per il secondo gruppo che comprende gli e<strong>di</strong>fici in<strong>di</strong>viduati 80 con il simbolo grafico O ed un numero,<br />
gli interventi possibili sono regolati da specifica scheda nella quale sono evidenziate le aree <strong>di</strong> se<strong>di</strong>me<br />
degli ampliamenti ammessi, il lotto <strong>di</strong> pertinenza, gli standards da realizzare.<br />
Gli ampliamenti <strong>di</strong> esclusiva destinazione produttiva 81 devono realizzarsi nel rispetto delle seguenti<br />
prescrizioni:<br />
5) Parametri urbanistici<br />
• Superficie coperta massima non superiore a quella in<strong>di</strong>viduata nella scheda specifica;<br />
• Distanza dai confini pari ad almeno 1/2 dell'altezza del fabbricato e comunque non inferiore a m<br />
5.00;<br />
• Distanza tra fabbricati non minore dell'altezza della fronte più alta, con un minimo <strong>di</strong> ml 10.00;<br />
• Altezza massima non superiore a quella dell'e<strong>di</strong>ficio esistente, ove non puntualmente in<strong>di</strong>cata.<br />
6) Il rilascio della concessione è subor<strong>di</strong>nato alla realizzazione <strong>di</strong> servizi interni, secondo quanto<br />
previsto dalla vigente legislazione in materia.<br />
7) Il rilascio della concessione è subor<strong>di</strong>nato alla realizzazione, all'interno del lotto <strong>di</strong> pertinenza, dei<br />
parcheggi e del verde previsti dalla scheda specifica.<br />
Per tutte le attività da confermare il rilascio del permesso <strong>di</strong> costruire 82 è con<strong>di</strong>zionato alla stipula della<br />
convenzione conforme alla bozza <strong>di</strong> cui all'allegato N. 2, previa approvazione da parte della Giunta<br />
comunale. Il progetto <strong>di</strong> ampliamento deve essere corredato del rilevamento completo della rete<br />
stradale afferente all'e<strong>di</strong>ficio, con previsione degli adeguamenti imposti dalle esigenze funzionali<br />
80 Approvato con DGR n. 2360 del 09/08/2005<br />
81 Approvato con DGR n. 2360 del 09/08/2005<br />
82 Approvato con DGR n. 2360 del 09/08/2005<br />
57
<strong>Norme</strong> <strong>Tecniche</strong> <strong>di</strong> <strong>Attuazione</strong><br />
indotte dall'ampliamento, la cui realizzazione dovrà essere a totale carico della <strong>di</strong>tta istante la<br />
concessione. Per il caso che detto adeguamento interessi se<strong>di</strong> stradali <strong>di</strong> proprietà <strong>di</strong> amministrazioni<br />
<strong>di</strong>verse dal <strong>Comune</strong>, il rilascio della concessione e<strong>di</strong>lizia resta subor<strong>di</strong>nato all'ottenimento delle<br />
autorizzazioni agli interventi sulla viabilità, rilasciate dalle Amministrazioni competenti.<br />
Il progetto <strong>di</strong> ampliamento deve prevedere anche gli adeguamenti igienici e le infrastrutture al servizio<br />
delle maestranze, richiesti dalle vigenti <strong>di</strong>sposizioni <strong>di</strong> materia.<br />
In sede <strong>di</strong> approvazione delle proposte <strong>di</strong> convenzione il Consiglio Comunale potrà introdurvi<br />
particolari prescrizioni, <strong>di</strong>rette a salvaguardare sia l'igiene e la salubrità dell'impianto, sia il rispetto<br />
dell'ambiente circostante, che la <strong>di</strong>fesa dall'inquinamento sia idrico che atmosferico che del suolo in<br />
genere.<br />
Per gli inse<strong>di</strong>amenti produttivi ricadenti in zona agricola che si renderanno <strong>di</strong>sponibili per cessazione<br />
<strong>di</strong> attività deve essere prevista la riconversione privilegiando l'uso degli inse<strong>di</strong>amenti a scopo agricolo<br />
o all'artigianato <strong>di</strong> trasformazione agro-alimentare, o in subor<strong>di</strong>ne, ad attività artigianali non insalubri. 83<br />
Attività produttive da bloccare<br />
Oltre agli interventi <strong>di</strong> manutenzione or<strong>di</strong>naria, straor<strong>di</strong>naria, restauro e ristrutturazione sono consentiti<br />
i seguenti interventi:<br />
• aumento del volume fino ad un massimo <strong>di</strong> 30 mc. per adeguamento igienico-sanitario;<br />
• realizzazione <strong>di</strong> parcheggi all'interno dell'area <strong>di</strong> pertinenza dell'azienda alla data <strong>di</strong> adozione<br />
del Piano;<br />
• qualora cessi l'attività produttiva dell'azienda in essere al momento dell'adozione del P.R.G. per<br />
i manufatti esistenti sono consentiti gli interventi ammessi dalla normativa relativa alla zona<br />
entro la quale ricadono.<br />
Attività produttive da trasferire<br />
Il trasferimento delle attività avrà luogo previo convenzionamento a norma degli artt. 30-63 della L.R.<br />
N. 61/85<br />
Sono ammessi solamente manutenzione or<strong>di</strong>naria e straor<strong>di</strong>naria e adeguamento igienico-sanitario<br />
senza aumento <strong>di</strong> volume.<br />
Con il trasferimento dell'attività produttiva in essere al momento dell'adozione del P.R.G., l'intera area<br />
liberata può essere trasformata sulla base dei parametri urbanistici della zona entro la quale si trova: è<br />
fatto obbligo <strong>di</strong> uno strumento urbanistico attuativo.<br />
83 Approvato con DGR n. 4228 del 22/12/2004<br />
58
<strong>Norme</strong> <strong>Tecniche</strong> <strong>di</strong> <strong>Attuazione</strong><br />
ART. 32 - NORME GENERALI PER LE ZONE "E"<br />
Le zone <strong>di</strong> tipo "E" comprendono le parti <strong>di</strong> territorio destinato ad usi agricoli: in esse si applicano le<br />
norme <strong>di</strong> cui alla L.R. N. 24/85 con le integrazioni contenute nella normativa che segue.<br />
1) Le abitazioni esistenti in zona agricola determinano un vincolo <strong>di</strong> non e<strong>di</strong>ficazione secondo i<br />
parametri contenuti nell'articolo 3 della L.R. N. 24/85. I vincoli <strong>di</strong> ine<strong>di</strong>ficabilità eventualmente<br />
costituiti in base a norme precedenti si intendono quin<strong>di</strong> superati e sostituiti.<br />
2) I nuovi e<strong>di</strong>fici per la residenza dovranno essere realizzati esclusivamente all'interno degli aggregati<br />
abitativi esistenti, quando le aree <strong>di</strong> se<strong>di</strong>me non abbiano in<strong>di</strong>viduazione puntuale nelle tavole <strong>di</strong><br />
P.R.G..<br />
Gli annessi rustici, compresi eccezionalmente i ricoveri per animali previo parere dell'A.S.L.<br />
competente, potranno essere realizzati in aderenza con la residenza del proprietario o custode a<br />
con<strong>di</strong>zione che siano attuate modalità costruttive adeguate per evitare ogni inconveniente <strong>di</strong><br />
carattere igienico-sanitario.<br />
Nel calcolo dei volumi per la residenza consentiti dalla L.R. N. 24/85 non vengono considerate le<br />
parti interrate ed i locali accessori alla residenza (art. 16, punto 6a), compresi i porticati, se questi<br />
ultimi sono connessi con la parte rurale dell'e<strong>di</strong>ficio.<br />
3) I sentieri e i tratturi presenti nelle zone agricole sono da riutilizzarsi anche come percorsi pedonali<br />
per il tempo libero. Il <strong>Comune</strong> aggiornerà lo stradario delle strade vicinali, soggette o meno a<br />
servitù <strong>di</strong> pubblico transito, come previsto dalla L. 12.02.1958 N. 125, con la precisazione che sono<br />
considerati accessi ai fon<strong>di</strong> (e non strada) soltanto quelli che servono a mettere in comunicazione<br />
con la via pubblica fon<strong>di</strong> appartenenti a non più <strong>di</strong> tre proprietari.<br />
4) Devono essere possibilmente conservate o ripristinate le vecchie pavimentazioni della viabilità<br />
minore.<br />
5) Gli e<strong>di</strong>fici esistenti in zona rurale in<strong>di</strong>viduati con apposito cartiglio (un piccolo quadrato nero con il<br />
numero progressivo 1) nella tavola 13.1 “P.R.G. Intero Territorio Comunale” non più funzionali alle<br />
esigenze del fondo possono essere trasformati e destinati ad uso residenziale me<strong>di</strong>ante intervento<br />
<strong>di</strong>retto.<br />
Vanno comunque tutelate e mantenute le caratteristiche architettoniche e tipologiche dell’e<strong>di</strong>ficio.<br />
6) I recinti esterni per avicunicoli ad uso familiare devono <strong>di</strong>stare almeno m 10,00 da abitazioni <strong>di</strong><br />
terzi, con un minimo <strong>di</strong> 5 m dal confine <strong>di</strong> proprietà.<br />
I recinti esterni per avicunicoli che non ricadono nella norma precedente devono essere smantellati<br />
entro un anno dall'entrata in vigore della Variante al P.R.G. 84<br />
84 Approvato con DGR n. 4228 del 22/12/2004<br />
59
<strong>Norme</strong> <strong>Tecniche</strong> <strong>di</strong> <strong>Attuazione</strong><br />
ART. 33 - NUCLEI DI CUI ALL'ART. 10 L.R. N. 24/85<br />
Nelle tavole <strong>di</strong> P.R.G. sono in<strong>di</strong>viduate le aggregazioni e<strong>di</strong>lizie tutelate ai sensi dell'art. 10 L.R. N.<br />
24/85: in tali aggregazioni sono consentiti gli interventi e<strong>di</strong>lizi in<strong>di</strong>cati nelle apposite tavole <strong>di</strong> P.R.G.<br />
con riferimento alle categorie descritte nell'Allegato 1 "Interventi e<strong>di</strong>lizi sull'esistente e<strong>di</strong>ficato", anche<br />
in deroga alle <strong>di</strong>mensioni del fondo <strong>di</strong> pertinenza previste dall'art. 3 della L.R. N. 24/85.<br />
Il consiglio Comunale può mo<strong>di</strong>ficare la categoria d’intervento, limitatamente alle categorie <strong>di</strong> tipo 5 –<br />
6 – 7 – 7n – 8 senza che ciò comporti variante al P.R.G., qualora le analisi storiografica, tipologica ed<br />
ambientale presentate, documentino un valore culturale <strong>di</strong>verso da quello attribuito dal P.R.G.. Lo<br />
scostamento consentito, in più od in meno, può essere solo <strong>di</strong> un grado.<br />
ART. 34 - INTERVENTI SUGLI EDIFICI ESISTENTI INDIVIDUATI COME BENI<br />
CULTURALI AI SENSI DELL'ART. 10 DELLA L.R. N. 24/85 E DELL'ART.<br />
28 DELLA L.R. N. 61/85<br />
In applicazione dell’art. 10 della L.R. N. 24/1985, comma primo, sono in<strong>di</strong>viduati nella tavola 13.1<br />
“P.R.G. - Intero territorio comunale” gli e<strong>di</strong>fici per i quali il P.R.G. prevede interventi puntuali. In<br />
particolare, si favorisce la trasformazione degli attuali annessi rustici in volume residenziale, nei limiti<br />
della L.R. N. 24/85, permettendo la costruzione <strong>di</strong> nuovi annessi rustici secondo le prescrizioni della<br />
L.R. N. 24/1985.<br />
Gli interventi previsti dalla L.R. N. 24/85 per l'e<strong>di</strong>ficato esistente devono sottostare alle <strong>di</strong>rettive<br />
prescritte nel successivo art. 35, con le seguenti precisazioni:<br />
• Gli annessi rustici, compresi eccezionalmente i ricoveri per animali, previo parere dell'A.S.L.<br />
competente, potranno essere realizzati in aderenza con la residenza del proprietario o custode, a<br />
con<strong>di</strong>zione che siano osservate tutte le norme precedentemente esposte, ad eccezione della<br />
forometria, che comunque deve essere in sintonia con l'ambiente, e che siano rispettate le<br />
modalità costruttive adeguate, ad evitare ogni inconveniente <strong>di</strong> carattere igienico-sanitario (Grafico<br />
nn. 9 e 10).<br />
• Sono vietate le coperture ad effetto "invecchiato", realizzate con coppi o tegola in laterizio tipo<br />
coppo 85 <strong>di</strong> <strong>di</strong>versa colorazione, soprattutto se posati in opera a chiazze ben riconoscibili.<br />
• È vietata la posa <strong>di</strong> soglie lapidee ad angolo vivo <strong>di</strong> spessore inferiore a cm 8 (Grafico n. 4);<br />
• Devono essere mantenuti gli oscuri in legno tinti ad olio nelle tonalità dal verde scuro al grigio al<br />
bruno e devono essere proposti anche negli ampliamenti.<br />
85 Approvato con DGR n. 4228 del 22/12/2004<br />
60
<strong>Norme</strong> <strong>Tecniche</strong> <strong>di</strong> <strong>Attuazione</strong><br />
• Gli infissi esterni si suggeriscono adeguati a quelli locali e, nel caso <strong>di</strong> ampliamenti, a quelli del<br />
corpo preesistente; è vietato, in ogni caso, l'uso <strong>di</strong> alluminio ano<strong>di</strong>zzato.<br />
• I poggioli a sbalzo sono rigorosamente vietati, a meno che non si tratti <strong>di</strong> elementi architettonici<br />
coevi all'impianto originario (Grafico N. 6).<br />
• Non è ammesso l'inserimento <strong>di</strong> portefinestre, dovendo l'intervento rispettare la forometria<br />
originaria. Nel rispetto <strong>di</strong> questo criterio sono realizzabili logge coperte nel riuso <strong>di</strong> fabbricati rustici<br />
che presentano ampie aperture.<br />
• Gli elementi lapidei non possono essere tinteggiati; la loro pulitura dovrà essere fatta in modo da<br />
non alterare la superficie, usando preferibilmente acqua e spazzola, evitando aci<strong>di</strong> e sostanze<br />
corrosive e l'asporto <strong>di</strong> materiale me<strong>di</strong>ante sabbiatura o levigatura. Eventuali vernici andranno<br />
rimosse con solventi organici.<br />
• Si prescrive la conservazione degli elementi originari, anche se non perfettamente integri, a meno<br />
che non siano irrime<strong>di</strong>abilmente compromessi. È obbligatoria la documentazione fotografica chiara<br />
<strong>di</strong> eventuali decorazioni pittorico-iconografiche, <strong>di</strong> cui si consiglia il recupero, da effettuarsi con la<br />
presenza <strong>di</strong> tecnici.<br />
Il Capo Settore Ufficio Tecnico, sentita la C.E.C., può prescrivere interventi necessari per eliminare o<br />
correggere gli elementi architettonici non compatibili con le <strong>di</strong>rettive o prescrizioni costruttive previste<br />
nel presente articolo.<br />
ART. 35 - SOTTOZONE AGRICOLE "E2"<br />
Sono le zone agricole <strong>di</strong> primaria importanza per la funzione agricolo-produttiva, anche in relazione<br />
all'estensione, composizione e localizzazione dei terreni.<br />
Sono consentiti gli interventi previsti all'art. 11, comma quinto, della L.R. N. 24/85, ad esclusione dei<br />
fabbricati per allevamenti zootecnico-intensivi.<br />
In tale sottozona le nuove costruzioni devono essere funzionali alle esigenze dell'azienda rurale e<br />
dovranno sorgere esclusivamente all'interno degli ambiti territoriali in<strong>di</strong>viduati nella tavola 13.1 o in<br />
aderenza agli e<strong>di</strong>fici dei quali sono ampliamenti.<br />
La costruzione <strong>di</strong> annessi rustici è consentita con le seguenti limitazioni:<br />
a) Se il fondo rustico così come definito dall'art. 2 della L.R. N. 24/85 ha <strong>di</strong>mensioni inferiori ad 1/12<br />
della superficie minima prevista dall'art. 3 della L.R. N. 24/85, la costruzione <strong>di</strong> annessi rustici<br />
prevista dall'art. 6 della L.R. N. 24/85 è ammessa solo in aderenza ad un’eventuale residenza<br />
esistente ed inoltre non potranno essere destinati a ricovero per animali e la superficie lorda del<br />
pavimento non potrà superare il limite dell’1% del fondo rustico.<br />
61
<strong>Norme</strong> <strong>Tecniche</strong> <strong>di</strong> <strong>Attuazione</strong><br />
Qualora il fondo rustico sia <strong>di</strong> proprietà <strong>di</strong> coltivatore a titolo principale, l’e<strong>di</strong>ficazione <strong>di</strong> annessi<br />
rustici è ammessa nei limiti della superficie lorda <strong>di</strong> pavimento pari ad un rapporto <strong>di</strong> copertura del<br />
4%, se la richiesta è accompagnata da relazione agronomica asseverata, che certifichi la<br />
convenienza economica dell’intervento richiesto.<br />
b) Se il fondo rustico così come definito dall'art. 2 della L.R. N. 24/85 ha <strong>di</strong>mensioni superiori ad 1/12<br />
della superficie minima prevista dall'art. 3 della L.R. N. 24/85, la costruzione <strong>di</strong> annessi rustici<br />
prevista dall'art. 6 della L.R. N. 24/85 è ammessa solo in aderenza alla residenza esistente e nei<br />
limiti <strong>di</strong> cui alla precedente lettera a) e per la parte eccedente la <strong>di</strong>mensione <strong>di</strong> 1/12 della<br />
superficie minima prevista dall’art. 3 della L.R. N. 24/85 nei limiti della superficie lorda <strong>di</strong><br />
pavimento pari al rapporto <strong>di</strong> copertura dello 0,3% del fondo rustico.<br />
Qualora il fondo rustico sia <strong>di</strong> proprietà <strong>di</strong> coltivatore a titolo principale, l’e<strong>di</strong>ficazione <strong>di</strong> annessi<br />
rustici è ammessa nei limiti della superficie lorda <strong>di</strong> pavimento pari ad un rapporto <strong>di</strong> copertura del<br />
4% se la richiesta è accompagnata da relazione agronomica asseverata, che certifichi la<br />
convenienza economica dell’intervento richiesto.<br />
Dovranno inoltre rispettare le seguenti prescrizioni:<br />
1 - Per i fabbricati ad uso abitazione:<br />
- altezza massima alla linea <strong>di</strong> gronda m 7,50<br />
- <strong>di</strong>stanza minima dai confini m 5,00<br />
- <strong>di</strong>stanza tra fabbricati ad uso abitazione, quando non<br />
siano in aderenza m 10,00<br />
- <strong>di</strong>stanza minima dalle strade <strong>di</strong> tipo (D), quando non<br />
sia oggetto <strong>di</strong> specifica in<strong>di</strong>cazione <strong>di</strong> P.R.G. m 20,00<br />
2 - Per gli annessi rustici destinati alla conduzione del fondo:<br />
- altezza massima misurata sulla linea <strong>di</strong> gronda m 7,50<br />
- <strong>di</strong>stanza minima dai confini, salvo accordo tra confinanti,<br />
a) per stalle e ricoveri per animali, recinti esterni (paddock)<br />
per la stabulazione del bestiame 86 m 25,00<br />
b) per fienili e ricoveri attrezzi m 10,00<br />
- <strong>di</strong>stanza minima tra annessi rustici <strong>di</strong> una stessa azienda agricola m 5,00<br />
- <strong>di</strong>stanza minima tra annessi rustici e abitazione della stessa<br />
azienda agricola, quando non sia in aderenza m 10,00<br />
- <strong>di</strong>stanza minima dalle strade <strong>di</strong> tipo D), quando non sia oggetto<br />
<strong>di</strong> specifica in<strong>di</strong>cazione puntuale <strong>di</strong> P.R.G. m 20,00<br />
È comunque fatto salvo il parere dell'A.S.L. competente.<br />
86 Approvato con DGR n. 4228 del 22/12/2004<br />
62
<strong>Norme</strong> <strong>Tecniche</strong> <strong>di</strong> <strong>Attuazione</strong><br />
ART. 36 - SOTTOZONE AGRICOLE “E2 A SALVAGUARDIA AMBIENTALE”<br />
La zona collinare perimetrata nell'apposita tavola del Piano è soggetta a particolare tutela<br />
paesaggistica.<br />
Per le eventuali preesistenze sono ammessi gli interventi <strong>di</strong> or<strong>di</strong>naria e straor<strong>di</strong>naria manutenzione,<br />
oltre a restauro e ristrutturazione limitatamente ai tipi a) e b), con l'obbligo comunque <strong>di</strong> attenersi alle<br />
norme che seguono.<br />
Opere <strong>di</strong>verse da quelle e<strong>di</strong>lizie e che si andranno a descrivere, quali muri <strong>di</strong> contenimento, ponti, etc.,<br />
dovranno ugualmente uniformarsi alle norme <strong>di</strong> tutela che seguono.<br />
Sono consentiti gli interventi <strong>di</strong> cui agli artt. 3-4-7 della L.R. N. 24/85, ed inoltre gli interventi <strong>di</strong> cui<br />
all'art. 6 della L.R. N. 24/85, con esclusione <strong>di</strong> fabbricati per allevamenti zootecnico-intensivi, a<br />
con<strong>di</strong>zione che il nuovo annesso rurale, quando non appartenente ad un aggregato abitativo<br />
esistente, abbia un fondo <strong>di</strong> pertinenza almeno pari alle <strong>di</strong>mensioni del fondo previste dall’art. 3 della<br />
sopracitata legge e sia <strong>di</strong> proprietà <strong>di</strong> coltivatore a titolo principale.<br />
Negli altri casi la costruzione <strong>di</strong> annessi rustici è consentita con le seguenti limitazioni:<br />
a) Se il fondo rustico così come definito dall'art. 2 della L.R. N. 24/85 ha <strong>di</strong>mensioni inferiori ad 1/12<br />
della superficie minima prevista dall'art. 3 della L.R. N. 24/85, la costruzione <strong>di</strong> annessi rustici<br />
prevista dall'art. 6 della L.R. N. 24/85 è ammessa solo in aderenza ad un’eventuale residenza<br />
esistente.<br />
I nuovi annessi però non potranno essere destinati a ricovero per animali e la superficie lorda del<br />
pavimento non potrà superare il limite dell’1% del fondo rustico.<br />
b) Se il fondo rustico così come definito dall'art. 2 della L.R. N. 24/85 ha <strong>di</strong>mensioni superiori ad 1/12<br />
della superficie minima prevista dall'art. 3 della L.R. N. 24/85, la costruzione <strong>di</strong> annessi rustici<br />
prevista dall'art. 6 della L.R. N. 24/85 è ammessa a con<strong>di</strong>zione che una superficie <strong>di</strong> entità non<br />
inferiore ad 1/12 della minima prevista dall’art. 3 abbia il perimetro costituito da un’unica linea<br />
chiusa e nei limiti della superficie lorda <strong>di</strong> pavimento pari al rapporto <strong>di</strong> copertura dello 0,3% del<br />
fondo rustico.<br />
La nuova costruzione non potrà avere altezza superiore a m 2,40 e non potrà essere allacciata ai<br />
pubblici servizi.<br />
Le caratteristiche costruttive devono avere carattere <strong>di</strong> precarietà e devono essere rimosse se il<br />
fondo, in caso <strong>di</strong> frazionamento, viene ridotto a <strong>di</strong>mensioni inferiori ad 1/12 della superficie minima<br />
prevista dall’art. 3 della L.R. N. 24/85.<br />
Il fondo rustico considerato deve ricadere in zona “E2 a salvaguar<strong>di</strong>a ambientale” e qualora il<br />
proprietario <strong>di</strong>sponga <strong>di</strong> più appezzamenti <strong>di</strong> terreno agricolo nella medesima zona omogenea, il<br />
63
<strong>Norme</strong> <strong>Tecniche</strong> <strong>di</strong> <strong>Attuazione</strong><br />
Capo Settore Ufficio Tecnico, sentita la Commissione E<strong>di</strong>lizia Comunale, ha facoltà <strong>di</strong> in<strong>di</strong>care la<br />
collocazione della nuova costruzione.<br />
La costruzione dell’annesso rustico può essere concessa una sola volta alla stessa persona, nei<br />
limiti sopraddetti, in<strong>di</strong>pendentemente dalla <strong>di</strong>mensione della proprietà ricadente in tale zona.<br />
Il proprietario dovrà produrre, assieme alla documentazione <strong>di</strong> rito per il ritiro della concessione,<br />
l’elenco delle proprietà ricadenti nella zona sopraddetta.<br />
c) Se il fondo rustico così come definito dall’art. 2 della L.R. N. 24/85 ha <strong>di</strong>mensioni superiori ad 1/12<br />
della superficie minima prevista dall’art. 3 della L.R. N. 24/85, ma inferiori alle <strong>di</strong>mensioni previste<br />
dall’art. 3 e si sia in presenza <strong>di</strong> eventuali residenze esistenti, la costruzione <strong>di</strong> annessi rustici è<br />
ammessa nei limiti <strong>di</strong> cui alla precedente lettera a), e, per la superficie eccedente le <strong>di</strong>mensioni <strong>di</strong><br />
1/12 della superficie minima prevista dall’art. 3, nei limiti <strong>di</strong> cui alla precedente lettera b).<br />
Le nuove costruzioni devono essere funzionali alle esigenze dell'azienda rurale e rispettare le<br />
<strong>di</strong>sposizioni seguenti:<br />
1 - Per i fabbricati ad uso abitazione:<br />
- altezza massima alla linea <strong>di</strong> gronda m 6,50<br />
- <strong>di</strong>stanza minima dai confini m 5,00<br />
- <strong>di</strong>stanza tra fabbricati ad uso abitazione, quando non siano in aderenza m 10,00<br />
- <strong>di</strong>stanza minima dalle strade <strong>di</strong> tipo D), quando non sia oggetto <strong>di</strong><br />
specifica in<strong>di</strong>cazione <strong>di</strong> P.R.G. m 20,00<br />
È comunque fatto salvo il parere dell'A.S.L. competente.<br />
2 - Per gli annessi rustici destinati alla conduzione del fondo:<br />
- altezza massima misurata sulla linea <strong>di</strong> gronda m 6,50*<br />
- <strong>di</strong>stanza minima dai confini, salvo accordo tra confinanti:<br />
a) per stalle e ricoveri per animali, recinti esterni (paddock)<br />
per la stabulazione del bestiame. 87 m 25,00<br />
b) per fienili e ricoveri attrezzi m 10,00<br />
- <strong>di</strong>stanza minima tra annessi rustici <strong>di</strong> una stessa azienda agricola m 5,00<br />
- <strong>di</strong>stanza minima tra annessi rustici e abitazione della stessa<br />
azienda agricola, quando non sia in aderenza m 10,00<br />
- <strong>di</strong>stanza minima dalle strade <strong>di</strong> tipo D), quando non sia oggetto <strong>di</strong><br />
specifica in<strong>di</strong>cazione puntuale <strong>di</strong> P.R.G. m 20,00<br />
È comunque fatto salvo il parere dell'A.S.L. competente.<br />
87 Approvato con DGR n. 4228 del 22/12/2004<br />
64
<strong>Norme</strong> <strong>Tecniche</strong> <strong>di</strong> <strong>Attuazione</strong><br />
La nuova e<strong>di</strong>ficazione dovrà rispettare inoltre le seguenti prescrizioni particolari:<br />
• tutti gli e<strong>di</strong>fici dovranno avere forme semplici, riconducibili al parallelepipedo;<br />
• i nuovi e<strong>di</strong>fici a destinazione residenziale dovranno preferibilmente erigersi in aderenza a cortine<br />
esistenti;<br />
• gli e<strong>di</strong>fici residenziali a blocco isolato non devono avere fronti continui <strong>di</strong> lunghezza superiore a<br />
15,00 m ed altezza superiore a m 6,50 più il sottotetto, salvo <strong>di</strong>verse prescrizioni puntuali tese ad<br />
uniformare il nuovo con l'esistente;<br />
• tutte le coperture devono rispettare l'inclinazione tipica degli e<strong>di</strong>fici circostanti e l'andamento a due<br />
falde o a pa<strong>di</strong>glione;<br />
• il manto <strong>di</strong> copertura deve essere omogeneo, in coppi tra<strong>di</strong>zionali;<br />
• sono vietati gli effetti <strong>di</strong> invecchiamento ottenuti utilizzando coppi <strong>di</strong> <strong>di</strong>versa colorazione, soprattutto<br />
se posti in opera a chiazze ben riconoscibili;<br />
• i comignoli devono essere improntati a semplicità <strong>di</strong> forma, costruiti secondo le tecniche e le<br />
modalità tra<strong>di</strong>zionali locali ed intonacati (Grafico n. 3);<br />
• la cornice <strong>di</strong> gronda deve sporgere per non più <strong>di</strong> 50 cm nelle facciate principali;<br />
• i canali <strong>di</strong> gronda e pluviali devono essere a profilo curvo, suggerendo la scelta del rame; altri<br />
materiali sono ammessi purché verniciati a tinte uniformi in accordo cromatico con la facciata<br />
(Grafico n. 2);<br />
• il sottosporto della gronda deve avere lo stesso andamento della falda in tutti gli e<strong>di</strong>fici a due falde<br />
(Grafico n. 2);<br />
• la trama delle forature nella facciata principale deve uniformarsi a quella tipica della zona come<br />
pure il rapporto tra altezza e larghezza delle finestre. Non è ammesso l'inserimento <strong>di</strong> portefinestre<br />
nelle facciate principali;<br />
• non sono ammesse soglie lapidee sporgenti aventi spessore inferiore a cm 8-10. Si suggerisce<br />
comunque la realizzazione dell'intera riquadratura della finestra con elementi lapidei dello spessore<br />
<strong>di</strong> almeno cm 10 (Grafico n. 4);<br />
• gli infissi esterni devono essere dei seguenti materiali: legno, preferibilmente laccato o verniciato o<br />
alluminio o ferro purché verniciati omogeneamente e non ad imitazione <strong>di</strong> altri materiali;<br />
• sono vietati i serramenti in alluminio ano<strong>di</strong>zzato;<br />
• gli oscuri devono essere in legno naturale verniciato ad olio nei tra<strong>di</strong>zionali colori dal verde scuro al<br />
bruno (Grafico n. 4);<br />
• i portoncini d'ingresso, meglio se in legno a due battenti specchiati secondo i mo<strong>di</strong> e le proporzioni<br />
locali e verniciati al naturale o color bruno, o dello stesso colore degli oscuri, possono essere <strong>di</strong><br />
materiali e <strong>di</strong>segno innovativi, purché ritenuti idonei dalla Commissione E<strong>di</strong>lizia Comunale;<br />
• sono <strong>di</strong> norma vietate le scale esterne;<br />
• sono vietati i poggioli a sbalzo (Grafico n. 7);<br />
65
<strong>Norme</strong> <strong>Tecniche</strong> <strong>di</strong> <strong>Attuazione</strong><br />
• possono realizzarsi logge in arretramento rispetto al filo <strong>di</strong> facciata possibilmente su prospetti meno<br />
percettibili dal territorio. Tali logge devono mantenere la loro caratteristica <strong>di</strong> spazi aperti (Grafici<br />
nn. 7-8);<br />
• i parapetti devono essere esclusivamente metallici, <strong>di</strong> sobrio <strong>di</strong>segno e verniciati con tinte in<br />
accordo cromatico con la facciata. Si suggeriscono quelli realizzati con ton<strong>di</strong>ni o barre quadrate<br />
uniti alle estremità da piattine (Grafico n. 6);<br />
• tutti i fabbricati in<strong>di</strong>pendentemente dalla destinazione d'uso devono essere intonacati se i materiali<br />
da costruzione sono <strong>di</strong>versi dalla pietra locale;<br />
• sono vietati gli intonaci murali plastici, al quarzo rullati, spruzzati, graffiati o lavorati a punta <strong>di</strong><br />
cazzuola, mentre si consigliano quelli a malta e sabbia finiti al frattazzo e tirati al greggio o al fino;<br />
• le tinteggiature devono essere rigorosamente pastello. È consigliato l'uso <strong>di</strong> colori dal bianco (latte<br />
<strong>di</strong> calce) all'ocra (terre naturali). Nel caso <strong>di</strong> nuovi fabbricati in cortina la tinta prescelta dovrà<br />
essere in accordo cromatico con le facciate latistanti;<br />
• la pavimentazione degli spazi scoperti quali viottoli, corti, aie, deve possibilmente essere in cotto<br />
nelle sue forme tra<strong>di</strong>zionali, in acciottolato o in pietra preferibilmente locale a piano <strong>di</strong> sega.<br />
La domanda <strong>di</strong> concessione per i nuovi e<strong>di</strong>fici deve essere preceduta da uno stu<strong>di</strong>o preliminare che<br />
ne preveda l’ubicazione.<br />
Il Capo Settore Ufficio Tecnico, sentita la C.E.C., può imporre sia opportuni interventi per la tutela del<br />
paesaggio sia l’ubicazione del nuovo fabbricato.<br />
Nelle tavole alla scala 1:2000 e 1:5000 del P.R.G: è in<strong>di</strong>viduata un’area per la realizzazione <strong>di</strong> un<br />
parcheggio privato, della pesa pubblica (numero 80 degli impianti <strong>di</strong> interesse comune) e la<br />
costruzione <strong>di</strong> un e<strong>di</strong>ficio <strong>di</strong> mc 150 da destinare ad uffici e relative pertinenze, collocato a 20 m da via<br />
Capovilla e a 5 m dai confini <strong>di</strong> proprietà, e <strong>di</strong> altezza non superiore ad un piano fuori terra.<br />
ART. 37 - SOTTOZONE AGRICOLE "E3"<br />
Sono le zone rurali caratterizzate da un elevato frazionamento fon<strong>di</strong>ario, contemporaneamente<br />
utilizzabili per scopi agricoli produttivi e per scopi residenziali.<br />
In esse sono pertanto consentite destinazioni d'uso abitative e agricole.<br />
Gli interventi e<strong>di</strong>lizi consentiti con concessione <strong>di</strong>retta sono quelli previsti dall'art. 11, comma sesto,<br />
della L.R. N. 24/85.<br />
Per quanto concerne i parametri costruttivi, ad eccezione dell'in<strong>di</strong>ce fon<strong>di</strong>ario, vale la normativa della<br />
sottozona E2.<br />
66
<strong>Norme</strong> <strong>Tecniche</strong> <strong>di</strong> <strong>Attuazione</strong><br />
La possibilità <strong>di</strong> e<strong>di</strong>ficare 600 mc residenziali in<strong>di</strong>viduata nelle tavole alla scala 1:2000 e 1:15000 già<br />
autorizzata dal P.R.G. vigente con un asterisco è subor<strong>di</strong>nata alla rimozione dei due corpi esistenti sul<br />
ciglio stradale.<br />
ART. 38 - SOTTOZONE AGRICOLE "E4"<br />
Sono costituite dalle contrade agricole Ca’ Vecchia e Tavani, nelle quali prevalgono tipologie e<strong>di</strong>lizie<br />
rurali.<br />
In tali zone è necessario procedere al recupero del patrimonio e<strong>di</strong>lizio ed urbanistico esistente<br />
me<strong>di</strong>ante interventi volti alla conservazione, al risanamento, alla ricostruzione ed alla migliore<br />
utilizzazione del patrimonio stesso per favorire il mantenimento delle funzioni tra<strong>di</strong>zionali, prima fra<br />
tutte la residenza della popolazione originaria.<br />
Considerate le loro peculiari caratteristiche vengono in<strong>di</strong>viduate come ambiti <strong>di</strong> riqualificazione<br />
paesaggistico-ambientale e come nuclei storici.<br />
All'interno <strong>di</strong> queste zone sono consentiti con concessione e<strong>di</strong>lizia <strong>di</strong>retta gli interventi descritti nelle<br />
tavole <strong>di</strong> P.R.G. in conformità alle descrizioni contenute nell'Allegato 1 "Interventi e<strong>di</strong>lizi sull'esistente<br />
e<strong>di</strong>ficato" e con le modalità, i materiali e le tecniche <strong>di</strong> intervento <strong>di</strong> cui al precedente art. 23.<br />
Il consiglio Comunale può mo<strong>di</strong>ficare la categoria d’intervento, limitatamente alle categorie <strong>di</strong> tipo 5 –<br />
6 – 7 – 7n – 8 senza che ciò comporti variante al P.R.G., qualora le analisi storiografica, tipologica ed<br />
ambientale presentate, documentino un valore culturale <strong>di</strong>verso da quello attribuito dal P.R.G.. Lo<br />
scostamento consentito, in più od in meno, può essere solo <strong>di</strong> un grado, ma non è comunque<br />
consentito mo<strong>di</strong>ficare il grado <strong>di</strong> protezione 6 con il grado <strong>di</strong> protezione 7.<br />
Interventi <strong>di</strong>versi potranno essere previsti dal piano urbanistico attuativo in variante al P.R.G.,<br />
comunque nel rispetto <strong>di</strong> quanto previsto dalla L.R. 61/85 e dovrà essere redatto nel rispetto dei<br />
seguenti parametri:<br />
- Sottozona "E4" (Ca' Vecchia)<br />
in<strong>di</strong>ce <strong>di</strong> e<strong>di</strong>ficabilità territoriale mc/mq 0,85 88<br />
altezza massima: per i fabbricati ad uso residenziale m 6,50<br />
per gli annessi rustici (salvo maggiori altezze determinate<br />
da esigenze tecnologiche specifiche) m 6,00<br />
E' necessario verificare preventivamente al rilascio <strong>di</strong> concessione o autorizzazione ad e<strong>di</strong>ficare, la<br />
verifica del rispetto dei limiti <strong>di</strong> esposizione in<strong>di</strong>cati dall'art. 4 del D.M. 10/09/98 n. 381, per gli ambienti<br />
destinati alla permanenza prolungata delle persone.<br />
88 Approvato con DGR n. 4228 del 22/12/2004<br />
67
<strong>Norme</strong> <strong>Tecniche</strong> <strong>di</strong> <strong>Attuazione</strong><br />
Per gli ampliamenti in<strong>di</strong>viduati con l'asterisco ed il pallino nero valgono le prescrizioni evidenziate nella<br />
scheda specifica. 89<br />
- Sottozona "E4" (Tavani)<br />
in<strong>di</strong>ce <strong>di</strong> e<strong>di</strong>ficabilità territoriale mc/mq 0,75 90<br />
altezza massima: per i fabbricati ad uso residenziale m 6,50<br />
per gli annessi rustici (salvo maggiori altezze determinate<br />
da esigenze tecnologiche specifiche) m 6,00<br />
ART. 39 - PREVISIONI PUNTUALI IN ZONA RURALE PER EDIFICI NON PIU’<br />
FUNZIONALI ALLA CONDUZIONE DEL FONDO<br />
Nelle zone rurali l’e<strong>di</strong>ficazione <strong>di</strong> nuove case <strong>di</strong> abitazione è concessa solo alle con<strong>di</strong>zioni previste<br />
dall’articolo 3 della L.R. N. 24/85.<br />
Gli e<strong>di</strong>fici esistenti in zona rurale in<strong>di</strong>viduati con apposita grafia nella tavola 13.1 “P.R.G. Intero<br />
Territorio Comunale” come non più funzionali alle esigenze del fondo possono essere destinati a<br />
<strong>di</strong>verso uso come in<strong>di</strong>cato nell’apposita scheda <strong>di</strong> in<strong>di</strong>viduazione (Tav. 13.8) e trasformati me<strong>di</strong>ante<br />
intervento <strong>di</strong>retto, come in<strong>di</strong>cato nella stessa, a con<strong>di</strong>zione che:<br />
- le maggiori spese per allacciamenti ai servizi a rete, qualora questi siano assenti o inadeguati,<br />
vengano sostenute dal richiedente;<br />
- venga istituito apposito vincolo decennale per la non e<strong>di</strong>ficazione <strong>di</strong> altri annessi rustici in luogo <strong>di</strong><br />
quello trasformato;<br />
- venga istituito un vincolo perpetuo <strong>di</strong> non e<strong>di</strong>ficazione <strong>di</strong> ulteriore volume residenziale sulla proprietà<br />
fino alla concorrenza dei limiti previsti dall’articolo 3 (o, nel caso <strong>di</strong> seconda abitazione, fino ai limiti<br />
previsti all’articolo 5) della L.R. N. 24/85.<br />
Gli interventi e<strong>di</strong>lizi previsti nella suddetta scheda dovranno rispettare le prescrizioni contenute<br />
nell’articolo 22 della presente normativa.<br />
ART. 40 - RECINZIONI E MURA DI CINTA<br />
Nelle Zone E3 ed E4 sono consentiti muretti non più alti <strong>di</strong> cm 30, su cui alloggiare semplici recinzioni<br />
metalliche, meglio se a supporto <strong>di</strong> cortine vegetali costituite da siepi o arbusti (Grafici NN. 13-14). Le<br />
89 Approvato con DGR n. 4228 del 22/12/2004<br />
90 Approvato con DGR n. 4228 del 22/12/2004<br />
68
<strong>Norme</strong> <strong>Tecniche</strong> <strong>di</strong> <strong>Attuazione</strong><br />
recinzioni, le ringhiere esterne ed i cancelli devono essere realizzati e mantenuti in modo da garantire<br />
adeguate con<strong>di</strong>zioni <strong>di</strong> sicurezza per le persone (adulti e bambini) tenuto conto anche della loro<br />
collocazione e dell’utilizzo dell’area (es. presenza <strong>di</strong> animali, aree <strong>di</strong> gioco,…). Non sono ammesse<br />
recinzioni con punte aguzze, salvo deroga per ragioni oggettive e purché l’altezza della recinzione non<br />
sia inferiore a 2,40 m. I cancelli motorizzati devono sod<strong>di</strong>sfare i requisiti <strong>di</strong> sicurezza della norma UNI<br />
8612.<br />
In tutte le zone E ad eccezione delle sottozone E4 91 la recinzione non ermetica dei fon<strong>di</strong> rustici verrà<br />
realizzata con stanti in legno collegati con un massimo <strong>di</strong> tre fili metallici.<br />
Per documentate esigenze dell’azienda agricola possono essere realizzate recinzioni con un numero<br />
maggiore <strong>di</strong> fili. E’ ammessa anche la costruzione <strong>di</strong> staccionate <strong>di</strong> altezza non superiore a 120 cm,<br />
con due or<strong>di</strong>ni <strong>di</strong> aste orizzontali.<br />
Chiusure ermetiche potranno essere realizzate solamente nelle strette aree <strong>di</strong> pertinenza a protezione<br />
dell'e<strong>di</strong>ficato; l'altezza del muretto <strong>di</strong> 30 cm si intende misurata dalla parte del terreno più alto, quin<strong>di</strong><br />
verso monte.<br />
La recinzione può essere in muratura soltanto sul lato fronte strada.<br />
Sia in zona agricola che in zona collinare recinzioni e muri <strong>di</strong> cinta debbono <strong>di</strong>stare non meno <strong>di</strong> m<br />
4,00 dalla mezzeria della strada, anche privata se a servizio <strong>di</strong> più proprietà.<br />
Eventuali deroghe sono ammesse solo se comprese nel progetto <strong>di</strong> opere pubbliche.<br />
Nel caso <strong>di</strong> muri <strong>di</strong> cinta esistenti questi dovranno essere per quanto possibile conservati nella loro<br />
integrità.<br />
Qualora il transito <strong>di</strong> mezzi meccanici obblighi alla rottura in breccia o all'allargamento degli originari<br />
accessi, sarà opportuno in un caso riutilizzare gli stipiti in pietra esistenti, nell'altro crearne <strong>di</strong> nuovi,<br />
ma con <strong>di</strong>segno semplice, sobrio ed ispirato alle tra<strong>di</strong>zioni locali, integrandoli con elementi <strong>di</strong><br />
coronamento adeguati alla restante muratura ed adottare cancelli <strong>di</strong> <strong>di</strong>segno semplice e sobrio e con<br />
l'andamento della parte superiore <strong>di</strong> forma arcuata, soprattutto nel caso <strong>di</strong> murature esistenti <strong>di</strong><br />
altezza superiore a m 2,00 (Grafico N. 15).<br />
Eventuali limitate e motivate deroghe alle norme del presente articolo saranno concesse dal Capo<br />
Settore Ufficio Tecnico, sentita la Commissione E<strong>di</strong>lizia Comunale.<br />
91 Approvato con DGR n. 4228 del 22/12/2004<br />
69
ART. 41 - TUTELA DEL PAESAGGIO<br />
<strong>Norme</strong> <strong>Tecniche</strong> <strong>di</strong> <strong>Attuazione</strong><br />
TITOLO V - TUTELA AMBIENTALE<br />
La tutela e conservazione del paesaggio, in quanto <strong>di</strong>fesa del patrimonio pubblico, è compito dell'Ente<br />
Comunale.<br />
L'Amministrazione Comunale potrà pertanto porre in atto tutti quei provve<strong>di</strong>menti atti a tutelare il bene<br />
ambientale inteso nel senso più vasto.<br />
1) Cave: pur considerando che il <strong>Comune</strong> non ha competenza in materia <strong>di</strong> cave, potrà però<br />
subor<strong>di</strong>narne ogni suo consenso alla messa in opera degli opportuni provve<strong>di</strong>menti per la tutela<br />
del paesaggio, quali rilevati inerbati o cortine piantumate, in prossimità dei luoghi <strong>di</strong> cava.<br />
2) Le strade e i sentieri riscontrabili sulle mappe catastali e <strong>di</strong> proprietà pubblica sono patrimonio della<br />
collettività anche se non più funzionali alla circolazione e pertanto dovranno essere mantenuti in<br />
con<strong>di</strong>zioni tali da essere percorribili. È fatto <strong>di</strong>vieto a chiunque <strong>di</strong> ostruirle anche me<strong>di</strong>ante<br />
piantumazione. Il proprietario del fondo attiguo più alto a monte dovrà mantenere in buone<br />
con<strong>di</strong>zioni il muro <strong>di</strong> contenimento, al fine <strong>di</strong> evitare il franamento, ed in caso <strong>di</strong> deterioramento<br />
dovrà ripristinare lo stesso secondo le caratteristiche originarie e le prescrizioni contenute nelle<br />
presenti norme.<br />
3) Discariche: il <strong>Comune</strong> provvede al reperimento <strong>di</strong> aree per lo scarico dei materiali non raccolti dal<br />
servizio <strong>di</strong> nettezza urbana (materiale proveniente da scavi o demolizioni, etc.). Tali aree possono<br />
anche essere private, su richiesta degli stessi proprietari.<br />
Le pubbliche <strong>di</strong>scariche dovranno essere segnalate con apposite in<strong>di</strong>cazioni, le quali riporteranno<br />
anche i criteri con cui deve avvenire lo scarico, in modo da ottenere una razionale <strong>di</strong>sposizione del<br />
materiale.<br />
La sistemazione finale del piano risultante, nel caso <strong>di</strong> aree private, spetta al proprietario.<br />
4) Costruzioni <strong>di</strong> natura particolare quali torri piezometriche, silos, cisterne sono consentite solo in<br />
caso <strong>di</strong> necessità nella zona collinare, purché vengano presi gli opportuni provve<strong>di</strong>menti per<br />
attutire il peso dell'impatto ambientale.<br />
5) Fontane, abbeveratoi, pozzi, capitelli e altri manufatti anche privi in sé <strong>di</strong> particolari valori<br />
architettonici, ma la cui immagine è ormai parte consolidata del paesaggio, dovranno essere<br />
mantenuti in buone con<strong>di</strong>zioni da parte dei proprietari (o del <strong>Comune</strong> se pubblici).<br />
70
<strong>Norme</strong> <strong>Tecniche</strong> <strong>di</strong> <strong>Attuazione</strong><br />
Non ne sarà consentita la demolizione, anche parziale, se non previo esame da parte della<br />
Commissione E<strong>di</strong>lizia Comunale.<br />
6) I muri <strong>di</strong> contenimento del terreno, sia a valle che a monte, <strong>di</strong> strade sia pubbliche che private in<br />
zona collinare dovranno essere mantenuti nella loro immagine originaria. In caso <strong>di</strong> allargamenti o<br />
sistemazioni che richiedessero la demolizione del muro, questo dovrà essere ricostruito con gli<br />
stessi o analoghi materiali. Nel caso che situazioni geologiche particolari richiedessero la<br />
costruzione <strong>di</strong> più solide murature in calcestruzzo, queste dovranno essere rivestite all'esterno<br />
degli stessi materiali con cui sono realizzati i muri circostanti o comunque tipici della zona.<br />
Le murature esistenti realizzate in calcestruzzo a vista e laddove la loro presenza contrasti con<br />
l'immagine generale dell'ambiente, dovranno essere mascherate con essenze rampicanti<br />
semprever<strong>di</strong> (Grafico N. 21).<br />
7) Nel caso <strong>di</strong> piantumazioni arboree si consiglia ovunque la scelta <strong>di</strong> essenze locali.<br />
È comunque fatta salva la normativa <strong>di</strong> legge vigente.<br />
ART. 41 bis - TUTELA DELLA FALDA E DELLE FONTI DI<br />
APPROVVIGIONAMENTO IDRO-POTABILE<br />
Il <strong>Comune</strong> <strong>di</strong> <strong>Carrè</strong> utilizza come fonte principale la sorgente Piasan, mentre per brevi perio<strong>di</strong> ed in<br />
caso <strong>di</strong> emergenza (corrispondenti ai perio<strong>di</strong> <strong>di</strong> magra dell’approvvigionamento principale, <strong>di</strong> solito un<br />
mese all’anno), anche l’acqua <strong>di</strong> un pozzo sito in località Terrenato in zona artigianale.<br />
Allo stato attuale ed in considerazione che il previsto attingimento dalle fonti idropotabili del Consorzio<br />
acquedottistico dell’Astico non verrà a breve ed il pozzo, seppur saltuariamente, viene utilizzato a<br />
scopo idropotabile si ritiene necessaria l’in<strong>di</strong>viduazione della zona <strong>di</strong> rispetto nelle tavole grafiche, ciò<br />
al fine sia <strong>di</strong> fornire un elaborato completo che <strong>di</strong> regolamentare i possibili sviluppi urbanistici e/o<br />
cambi <strong>di</strong> destinazione d’uso degli inse<strong>di</strong>amenti che in qualche modo possono influenzare le acque<br />
sotterranee,<br />
In particolare si dovrà provvedere alla stesura <strong>di</strong> uno stu<strong>di</strong>o idrologico che in<strong>di</strong>vidui:<br />
- la <strong>di</strong>mensione dell’area <strong>di</strong> influenza del pozzo che in considerazione della natura del sottosuolo<br />
potrebbe essere più vasta rispetto l’area <strong>di</strong> rispetto; in questo caso i potenziali rischi sono estesi,<br />
in <strong>di</strong>versa misura, alle svariate attività svolte nelle zone industriali-artigianali, agricole ed urbane.<br />
- le eventuali fonti <strong>di</strong> inquinamento dovute alla presenza degli esistenti inse<strong>di</strong>amenti produttivi nella<br />
zona artigianale con l’in<strong>di</strong>viduazione delle limitazioni-interventi necessari;<br />
- le misure cautelative e preventive derivanti dalla insistente attività antropica della zona;<br />
71
<strong>Norme</strong> <strong>Tecniche</strong> <strong>di</strong> <strong>Attuazione</strong><br />
- gi in<strong>di</strong>rizzi utili nei casi <strong>di</strong> cambio destinazione d’uso per gli immobili presenti nell’area <strong>di</strong> rispetto in<br />
modo che le attività <strong>di</strong> subentro non rappresentino potenziali od ulteriori fonti <strong>di</strong> inquinamento per<br />
il pozzo.<br />
Si evidenzia che nel raggio <strong>di</strong> 200 m intorno al pozzo (cioè nell’area <strong>di</strong> rispetto del pozzo) il DPR<br />
236/88 stabilisce precisi vincoli <strong>di</strong> utilizzo.<br />
ART. 42 - TUTELA E RIVITALIZZAZIONE DELL'AMBIENTE COLLINARE<br />
Per la tutela e rivitalizzazione dell'ambiente collinare si ritiene siano da favorire quelle attività che, nel<br />
rispetto dei criteri precedentemente esposti, ne limitano l'abbandono. Pertanto sono ammesse<br />
particolari strutture <strong>di</strong> tipo agrituristico, sportivo, tipo percorso-vita e con l'esclusione <strong>di</strong> strutture<br />
agonistiche, o ricreativo, che ne favoriscono l'uso da parte della collettività.<br />
L'opportunità <strong>di</strong> detti inse<strong>di</strong>amenti dovrà essere valutata caso per caso dalla Commissione E<strong>di</strong>lizia<br />
Comunale e dal Consiglio Comunale, ognuno per la propria competenza.<br />
Tali attività dovranno sod<strong>di</strong>sfare ai seguenti requisiti:<br />
1) essere dotate <strong>di</strong> un fondo dove sia possibile organizzare passeggiate, escursioni, etc. senza<br />
compromettere l'eventuale coltivazione specialistica in atto;<br />
2) le strutture e<strong>di</strong>lizie necessarie all'esercizio dell'attività dovranno essere reperite esclusivamente<br />
me<strong>di</strong>ante la ristrutturazione <strong>di</strong> tipo B (o intervento <strong>di</strong> grado inferiore) <strong>di</strong> fabbricati esistenti aventi<br />
caratteri tipici della zona agricola e da adeguare comunque alle norme precedentemente elencate;<br />
3) l'inse<strong>di</strong>amento dell'attività agrituristica non dovrà impe<strong>di</strong>re la coltivazione normalmente esercitata<br />
nell'azienda e/o nella zona (taglio del foraggio, legno, raccolta dei frutti locali, pascolo, etc.);<br />
4) l'utilizzo per scopi agrituristici <strong>di</strong> annessi rustici esistenti da destinare parzialmente o totalmente ad<br />
altri usi non dovrà comportare, al fine della corretta conduzione del fondo, la necessità della<br />
costruzione <strong>di</strong> nuovi annessi. Le uniche deroghe ammesse riguarderanno l'eventuale<br />
adeguamento igienico, che dovrà essere realizzato in conformità alle norme generali anzidette.<br />
Eventuali sentieri <strong>di</strong> uso pubblico e corsi d'acqua interni al fondo <strong>di</strong> cui al punto 1 o limitanti lo<br />
stesso dovranno essere mantenuti e curati a cura e spese dell'esercente l'attività agrituristica, in<br />
modo tale da renderne possibile l'uso completo da parte della collettività;<br />
5) quanto sopra esposto dovrà essere contenuto in un piano aziendale generale, comprendente<br />
anche il progetto delle eventuali opere e<strong>di</strong>lizie, che sarà sottoposto all'esame degli organi sopra<br />
72
<strong>Norme</strong> <strong>Tecniche</strong> <strong>di</strong> <strong>Attuazione</strong><br />
citati (Commissione E<strong>di</strong>lizia Comunale - Consiglio Comunale), nel quale siano dettagliati tutti gli<br />
aspetti dell'attività proposta;<br />
6) l'Amministrazione Comunale, su suggerimento degli organi menzionati, potrà chiedere il rispetto <strong>di</strong><br />
inse<strong>di</strong>amento delle attività proposte, fra le quali potrà essere incluso anche il possibile uso<br />
agevolato alle scolaresche o a gruppi naturalistici o associazioni culturali, nonché le operazioni <strong>di</strong><br />
ripristino e manutenzione <strong>di</strong> eventuali strade pubbliche ormai <strong>di</strong>smesse dalla normale circolazione,<br />
ora utilizzabili per escursioni e passeggiate;<br />
7) tutti gli obblighi e i <strong>di</strong>ritti derivanti dall'inse<strong>di</strong>amento delle attività <strong>di</strong> cui sopra saranno precisati in<br />
una convenzione stipulata fra il Sindaco, in rappresentanza del <strong>Comune</strong>, ed il concessionario, a<br />
spese <strong>di</strong> quest'ultimo, della quale dovranno fare parte gli elaborati grafici relativi alle opere e<strong>di</strong>lizie<br />
necessarie e al piano aziendale <strong>di</strong> cui al punto 5.<br />
ART. 43 - ATTIVITA' DI CAVA<br />
Gli interventi sono regolati dalla L.R. n. 44 del 07/09/1982.<br />
In ogni caso l'Amministrazione Comunale potrà dettare particolari prescrizioni, anche in aggiunta a<br />
quelle impartite dall'Amministrazione Regionale, per la salvaguar<strong>di</strong>a del patrimonio e dell'ambiente<br />
circostante.<br />
ART. 44 - VERDE PRIVATO<br />
Il verde privato ha la finalità <strong>di</strong> conservare la volumetria esistente e cioè il rapporto tra superficie<br />
coperta e superficie libera.<br />
Le aree a verde privato costituiscono zona a sé stante, sono ine<strong>di</strong>ficabili e non concorrono in ogni<br />
caso a determinare la volumetria e<strong>di</strong>ficabile dei terreni contigui.<br />
È tuttavia consentito, per gli e<strong>di</strong>fici esistenti alla data <strong>di</strong> adozione del P.R.G., un aumento <strong>di</strong> volume,<br />
per esigenze igienico-sanitarie e/o funzionali, purché non caratterizzati dalla categoria <strong>di</strong> intervento N.<br />
8, nella misura massima <strong>di</strong> 30 mc. e per una sola volta, salvo <strong>di</strong>versa previsione contenuta nelle tavole<br />
<strong>di</strong> P.R.G..<br />
Sono ammissibili inoltre quegli interventi, come la creazione <strong>di</strong> piscine, campi da tennis ed altre<br />
attrezzature, che non mo<strong>di</strong>ficano la volumetria, purché tali interventi non comportino abbattimento <strong>di</strong><br />
alberature <strong>di</strong> alto fusto e siano collegati con la residenza esistente.<br />
73
<strong>Norme</strong> <strong>Tecniche</strong> <strong>di</strong> <strong>Attuazione</strong><br />
ART. 45 - PROGETTAZIONE A DIMENSIONE D'UOMO<br />
Nella fase <strong>di</strong> concreta attuazione del P.R.G. (piani attuativi o concessioni e<strong>di</strong>lizie), deve essere posta<br />
ogni cura per evitare o eliminare le "barriere architettoniche" e cioè tutti quegli ostacoli, creati<br />
dall'uomo, che limitano o impe<strong>di</strong>scono la mobilità delle persone <strong>di</strong>sabili in senso lato limitando o<br />
impedendo, quin<strong>di</strong>, la loro partecipazione alla vita civile e la loro integrazione sociale.<br />
A tale fine dovranno essere in<strong>di</strong>viduati quegli elementi che, partendo dal livello urbanistico per<br />
passare a quello architettonico, <strong>di</strong> arredo e <strong>di</strong> design, hanno parte fondamentale nell'obbiettivo <strong>di</strong><br />
raggiungere il cosiddetto benessere ambientale.<br />
Si propongono, in allegato, alcuni schemi per una migliore fruizione delle parti <strong>di</strong> città <strong>di</strong> uso<br />
quoti<strong>di</strong>ano, rimandando, per una corretta progettazione dell'ambiente in senso lato, alla legislazione<br />
specifica in materia. Si suggerisce, comunque, la realizzazione degli accorgimenti <strong>di</strong> cui ai Grafici H,<br />
quanto meno in prossimità <strong>di</strong> servizi ed attrezzature <strong>di</strong> interesse comune e nelle opere <strong>di</strong><br />
urbanizzazione delle nuove lottizzazioni.<br />
74
<strong>Norme</strong> <strong>Tecniche</strong> <strong>di</strong> <strong>Attuazione</strong><br />
TITOLO VI - SPAZI PUBBLICI<br />
ART. 46 - NORME COMUNI ALLE ZONE "F" PER SERVIZI ED ATTREZZATURE<br />
Le zone per servizi ed attrezzature sono riservate ad interventi per opere e per servizi pubblici o <strong>di</strong><br />
interesse pubblico, quali scuole, asili, chiese, mercati, centri sociali, parcheggi, impianti sportivi, verde<br />
attrezzato, etc.<br />
Gli Enti Pubblici ed i privati, singoli o associati, possono realizzare <strong>di</strong>rettamente interventi per<br />
l'attuazione <strong>di</strong> opere e servizi, in area <strong>di</strong> proprietà o in <strong>di</strong>ritto <strong>di</strong> superficie, a con<strong>di</strong>zione che l'intervento<br />
sia compatibile con gli in<strong>di</strong>rizzi generali ed i programmi comunali.<br />
Le modalità della realizzazione, dell'uso e dell'eventuale successivo trasferimento <strong>di</strong> aree ed opere al<br />
<strong>Comune</strong> sono determinate con apposita convenzione da approvare dal Consiglio Comunale.<br />
Le attrezzature destinate allo svago, allo sport, alla ricreazione possono venire realizzate:<br />
• come impianto <strong>di</strong> uso pubblico; tale fattispecie si configura quando viene stipulata una convenzione<br />
con il <strong>Comune</strong>, che stabilirà le modalità <strong>di</strong> fruizione;<br />
• come impianto pubblico, realizzato dall'Ente istituzionalmente componente.<br />
Gli interventi e<strong>di</strong>lizi ammessi non possono superare il 25% <strong>di</strong> superficie coperta, m 8,50 <strong>di</strong> altezza,<br />
salve particolari esigenze tecniche, e devono rispettare le <strong>di</strong>stanze riguardanti la zona "B".<br />
La deliberazione consiliare <strong>di</strong> approvazione dell'opera pubblica può tuttavia prevedere parametri<br />
<strong>di</strong>versi senza necessità <strong>di</strong> formale variante del P.R.G., se adottata ai sensi della Legge N. 1/78.<br />
1. Parcheggi<br />
Nelle tavole del P.R.G. sono delimitate aree specifiche da destinare a parcheggio, anche con<br />
attrezzature <strong>di</strong> supporto (chioschi). La sistemazione <strong>di</strong> tali aree deve essere particolarmente<br />
curata.<br />
2. Spazi pubblici attrezzati per il gioco e lo sport e aree riservate ad attrezzature sportive sono<br />
destinate ad accogliere tutti gli impianti e le attrezzature per l'esercizio dell'attività sportiva ed i<br />
relativi servizi come spogliatoi, docce, depositi attrezzi, etc.<br />
È consentita anche la realizzazione <strong>di</strong> una abitazione per il custode nei limiti <strong>di</strong> 500 mc e la<br />
costruzione <strong>di</strong> locali per servizi collettivi annessi agli impianti e cioè bar, sala riunioni e simili.<br />
3. Aree a verde pubblico attrezzato.<br />
Le aree destinate a verde pubblico attrezzato devono essere sistemate a prato con adeguato<br />
numero <strong>di</strong> alberature, a parco e a giar<strong>di</strong>no.<br />
75
<strong>Norme</strong> <strong>Tecniche</strong> <strong>di</strong> <strong>Attuazione</strong><br />
In esse sono consentite unicamente costruzioni ad uso: bar ad uso esclusivo dell'attrezzatura<br />
prevista dal P.R.G., servizi igienici, tettoie aperte o locali per il deposito attrezzi, chioschi o posti <strong>di</strong><br />
ristoro, locali per riunioni ed attrezzature per il gioco dei bambini.<br />
4. Aree per l'istruzione, per attrezzature <strong>di</strong> interesse comune<br />
Per gli interventi e<strong>di</strong>lizi ammessi valgono le norme comuni alle zone per servizi ed attrezzature.<br />
È consentita anche la realizzazione <strong>di</strong> una abitazione per il personale <strong>di</strong> custo<strong>di</strong>a nei limiti <strong>di</strong> 500<br />
mc.<br />
ART. 47 - ZONE DI TUTELA E FASCE DI RISPETTO<br />
Le zone <strong>di</strong> rispetto hanno lo scopo <strong>di</strong> proteggere le infrastrutture territoriali esistenti o previste dal<br />
P.R.G., quali strade, sorgenti, serbatoi idrici e corsi d'acqua, cimiteri, monumenti, etc.<br />
In tali zone è vietata qualsiasi e<strong>di</strong>ficazione anche interrata che non sia relativa alla infrastruttura<br />
protetta.<br />
Esse tuttavia concorrono alla formazione del lotto minimo ed hanno la stessa capacità e<strong>di</strong>ficatoria<br />
delle zone omogenee con cui confinano.<br />
Tale capacità può essere sfruttata con e<strong>di</strong>ficazione nelle zone omogenee confinanti, nel rispetto della<br />
presente normativa.<br />
Nelle zone vincolate sono consentite soltanto colture agricole, parcheggi, strade <strong>di</strong> accesso e parchi a<br />
verde naturale attrezzato.<br />
1. Rispetto stradale<br />
La fascia <strong>di</strong> rispetto stradale coincide con le <strong>di</strong>stanze da osservare per la e<strong>di</strong>ficazione prevista<br />
dalle presenti norme. Nelle aree asservite sono ammesse le costruzioni a servizio<br />
dell'infrastruttura protetta quali impianti <strong>di</strong> <strong>di</strong>stribuzione dei carburanti, impianti <strong>di</strong> lavaggio rapido,<br />
parcheggi con attrezzature <strong>di</strong> supporto (chioschi e simili).<br />
È inoltre consentita la collocazione <strong>di</strong> infrastrutture tecnologiche (acquedotto, fognature,<br />
elettrodotto, relative cabine <strong>di</strong> manovra e trasformazione, etc.) e le superfici a servizio <strong>di</strong> opere <strong>di</strong><br />
urbanizzazione, che non comportino l'e<strong>di</strong>ficazione <strong>di</strong> manufatti sopra il livello del suolo.<br />
2. Rispetto cimiteriale<br />
In tale area non è ammessa alcuna e<strong>di</strong>ficazione.<br />
3. Aree soggette a vincolo idrogeologico<br />
76
<strong>Norme</strong> <strong>Tecniche</strong> <strong>di</strong> <strong>Attuazione</strong><br />
In tali aree l'e<strong>di</strong>ficazione consentita dal P.R.G. è subor<strong>di</strong>nata a preventivo nulla osta<br />
dell'Ispettorato Forestale.<br />
4. Aree soggette a vincolo monumentale (L.S. N. 1089/39)<br />
Sono aree comprendenti manufatti <strong>di</strong> interesse storico e monumentale per i quali qualsiasi<br />
intervento è ammesso previo nullaosta delle competenti autorità. Le aree scoperte sono<br />
ine<strong>di</strong>ficabili.<br />
5. Aree soggette a vincolo ambientale e paesaggistico (L.S. N. 1497/39)<br />
Sono aree che, per la particolare posizione o il rapporto intercorrente con il contesto e<strong>di</strong>ficato,<br />
assumono una particolare importanza dal punto <strong>di</strong> vista ambientale e paesaggistico:<br />
l'e<strong>di</strong>ficazione è subor<strong>di</strong>nata al nullaosta delle competenti autorità.<br />
Per i manufatti, <strong>di</strong> cui alle lettere a), b), c) del comma 1 dell’art. 26 delle <strong>Norme</strong> <strong>di</strong> <strong>Attuazione</strong> del<br />
Piano Territoriale Provinciale, non soggetti a tutela ai sensi delle leggi 1089/39, 1497/39 e<br />
431/85, fino alla pre<strong>di</strong>sposizione <strong>di</strong> un apposito progetto <strong>di</strong> recupero e/o valorizzazione, è istituita<br />
un’area <strong>di</strong> ine<strong>di</strong>ficabilità <strong>di</strong> raggio pari a m. 50 dal perimetro esterno del bene. Sono comunque<br />
consentiti gli interventi <strong>di</strong> cui alle lettere a, b, c dell’art. 31 della Legge 457/78.<br />
6. Aree soggette a vincolo ambientale<br />
Sono aree a destinazione agricola che, per la loro collocazione all'interno del territorio comunale,<br />
assumono particolare importanza dal punto <strong>di</strong> vista ambientale e, pertanto in esse qualsiasi<br />
attività tendente a trasformarne sia il loro aspetto sia la loro funzione è subor<strong>di</strong>nata al rilascio<br />
della prescritta autorizzazione (L.S. N. 431/85).<br />
Per i manufatti, <strong>di</strong> cui alle lettere a), b), c) del comma 1 dell’art. 26 delle <strong>Norme</strong> <strong>di</strong> <strong>Attuazione</strong> del<br />
Piano Territoriale Provinciale, non soggetti a tutela ai sensi delle leggi 1089/39, 1497/39 e<br />
431/85, fino alla pre<strong>di</strong>sposizione <strong>di</strong> un apposito progetto <strong>di</strong> recupero e/o valorizzazione, è istituita<br />
un’area <strong>di</strong> ine<strong>di</strong>ficabilità <strong>di</strong> raggio pari a m. 50 dal perimetro esterno del bene. Sono comunque<br />
consentiti gli interventi <strong>di</strong> cui alle lettere a, b, c dell’art. 31 della Legge 457/78.<br />
7. Aree scoperte e con alberi <strong>di</strong> alto fusto<br />
Sono aree che, anche in assenza <strong>di</strong> vincoli specifici, possono essere utilizzate solo in modo da<br />
salvaguardare il verde e gli alberi esistenti, prevedendo anche, in casi particolari, la loro<br />
sostituzione.<br />
In tutte le aree scoperte è vietato il deposito <strong>di</strong> materiale all'aperto. Sono fatte salve le necessità<br />
<strong>di</strong> coltivazione del fondo. Eventuali eccezioni devono essere espressamente autorizzate dal<br />
Sindaco e possono essere ammesse solo per comprovate necessità e per limitati perio<strong>di</strong>.<br />
77
<strong>Norme</strong> <strong>Tecniche</strong> <strong>di</strong> <strong>Attuazione</strong><br />
8. Aree con elementi <strong>di</strong> particolare pregio ambientale e culturale<br />
Sono le aree in cui si trovano antiche recinzioni in sasso, viottoli, capitelli, elementi naturali<br />
particolari.<br />
Tali elementi, anche se non sono specificatamente in<strong>di</strong>viduati nelle tavole del P.R.G., devono<br />
essere conservati nella loro originale conformazione; sono ammessi solo interventi <strong>di</strong><br />
manutenzione e quelli <strong>di</strong>retti a riportarli alle loro originarie e tipiche caratteristiche.<br />
Devono essere programmati opportuni interventi <strong>di</strong> valorizzazione e <strong>di</strong> conservazione degli<br />
elementi più caratteristici ed importanti, per aspetti culturali, storici ed ambientali, già in<strong>di</strong>viduati<br />
nelle tavole <strong>di</strong> P.R.G..<br />
9. Gli e<strong>di</strong>fici esistenti nelle zone <strong>di</strong> tutela e nelle fasce <strong>di</strong> rispetto possono comunque essere oggetto <strong>di</strong><br />
interventi e<strong>di</strong>lizi secondo quanto previsto dalle leggi e/o dalle norme <strong>di</strong> P.R.G..<br />
10. Le fasce <strong>di</strong> rispetto dagli elettrodotti sono stabilite dalle norme e dai regolamenti nazionali e<br />
regionali in materia. 92<br />
Le fasce <strong>di</strong> rispetto, quando la normativa specifica ne prevede l'ine<strong>di</strong>ficabilità, concorrono alla<br />
formazione del lotto minimo e sono computabili ai fini dell'e<strong>di</strong>ficabilità delle aree finitime, secondo i<br />
parametri delle stesse. 93<br />
ART. 48 - VIABILITA'<br />
Nelle tavole del Piano Regolatore sono in<strong>di</strong>viduate la viabilità principale, la viabilità secondaria e<br />
quella <strong>di</strong> collegamento tra frazioni e contrade.<br />
I percorsi della viabilità sono vincolanti; qualsiasi mo<strong>di</strong>fica deve essere preventivamente concordata<br />
con gli Enti competenti e recepita in apposito progetto esecutivo ai sensi della L.S. N. 1/78.<br />
Sulla viabilità <strong>di</strong> interesse locale, il <strong>Comune</strong>, al fine <strong>di</strong> tutelare e valorizzare l'ambiente naturale, può<br />
porre limiti al transito veicolare con apposite barriere o segnaletica.<br />
Nelle tavole del Piano Regolatore sono in<strong>di</strong>viduate con apposita simbologia le se<strong>di</strong> viarie da utilizzare<br />
come percorsi pedonali e piste ciclabili. I tracciati sono vincolanti per quanto riguarda i previsti<br />
collegamenti. La larghezza minima è <strong>di</strong> m. 2,00 nei casi <strong>di</strong> infrastrutture specializzate, e <strong>di</strong> 3,00 nei<br />
casi <strong>di</strong> infrastrutture in promiscuo. È facoltà del comune realizzare, tramite convenzione con i privati,<br />
percorsi pedonali e ciclabili anche se non espressamente in<strong>di</strong>cati in grafia.<br />
92 Approvato con DGR n. 4228 del 22/12/2004<br />
93 Approvato con DGR n. 4228 del 22/12/2004<br />
78
ART. 49 - POTERI DI DEROGA<br />
<strong>Norme</strong> <strong>Tecniche</strong> <strong>di</strong> <strong>Attuazione</strong><br />
TITOLO VII - NORME FINALI<br />
Il Sindaco ha facoltà <strong>di</strong> derogare alle norme del P.R.G. e <strong>di</strong> Regolamento E<strong>di</strong>lizio, escluse le<br />
mo<strong>di</strong>fiche <strong>di</strong> destinazione <strong>di</strong> zona, limitatamente agli e<strong>di</strong>fici e/o impianti pubblici o <strong>di</strong> pubblico interesse<br />
e nei limiti e con le modalità previste dall'art. 80 della L.R. N. 61/85.<br />
ART. 50 - AGGIORNAMENTI<br />
Il presente articolo è stato soppresso.<br />
ART. 51 - PIANI ESECUTIVI CONFERMATI (P.E.C.)<br />
Riguardano le zone nelle quali è già stato approvato uno strumento urbanistico attuativo, secondo le<br />
norme dello strumento urbanistico generale allora vigenti e per le quali il P.R.G. non propone<br />
mo<strong>di</strong>fiche. Sono pertanto confermate le previsioni dello strumento urbanistico attuativo.<br />
Qualora detti piani attuativi decadessero, gli in<strong>di</strong>ci urbanistici stereometrici sono quelli del piano<br />
attuativo stesso relativi ad in<strong>di</strong>ci <strong>di</strong> e<strong>di</strong>ficabilità, altezze, <strong>di</strong>stanze e destinazioni d’uso, ad eccezione<br />
del P.E.C./12, per il quale l’eventuale nuovo piano attuativo dovrà rispettare i parametri previsti dall’art.<br />
30 nonché le in<strong>di</strong>cazioni riportate al successivo art. 55. 94 e 56 95 .<br />
All’interno del P.E.C./13 è in<strong>di</strong>viduata un’area oggetto della variante parziale al PRG n. 24 ai sensi<br />
dell’art. 5 DPR 447/98 adottata con verbale <strong>di</strong> Conferenza dei Servizi prot. n. 6344 del 26/02/05 ed<br />
approvata con DCC n. 54 del 24/05/05. 96<br />
ART. 52 - LETTURA DEI GRAFICI<br />
Qualora vi fosse <strong>di</strong>vergenza tra i grafici del P.R.G. a scale <strong>di</strong>verse, prevalgono le in<strong>di</strong>cazioni del<br />
grafico a scala maggiore, cioè <strong>di</strong> maggior dettaglio.<br />
94 Approvato con DGR n. 4228 del 22/12/2004<br />
95 Approvato con DCC n. 57 del 28/09/2006<br />
96 Approvato con DCC n. 54 del 24/05/2005<br />
79
<strong>Norme</strong> <strong>Tecniche</strong> <strong>di</strong> <strong>Attuazione</strong><br />
Se vi è <strong>di</strong>vergenza tra i grafici o misure e i dati contenuti nelle presenti norme, prevalgono le<br />
in<strong>di</strong>cazioni delle <strong>Norme</strong> <strong>di</strong> <strong>Attuazione</strong>.<br />
ART. 53 - NORME ABROGATE<br />
Sono abrogate le norme comunali contrarie o comunque incompatibili con le presenti <strong>di</strong>sposizioni o<br />
che <strong>di</strong>sciplinano <strong>di</strong>versamente un determinato oggetto.<br />
80
<strong>Norme</strong> <strong>Tecniche</strong> <strong>di</strong> <strong>Attuazione</strong><br />
TITOLO VIII – PROGRAMMAZIONE URBANISTICA COMMERCIALE<br />
ART. 54 - DEFINIZIONI<br />
Nelle presenti norme con la <strong>di</strong>zione:<br />
- zone omogenee "A, B, C1, C2, D" si intendono le zone territoriali omogenee come definite all'art.<br />
2 del Decreto Ministeriale 2 Aprile 1968 n. 1444 97 ;<br />
- area libera: per area libera si intende in primis la superficie scoperta dei lotti ivi compreso, ad<br />
esempio, l'area a parcheggio, la viabilità <strong>di</strong> accesso interna e quella <strong>di</strong> <strong>di</strong>stribuzione ai parcheggi, i<br />
percorsi pedonali , il verde.<br />
Nella superficie <strong>di</strong> area libera - come sopra definita - va conteggiata inoltre la superficie relativa a<br />
eventuali parcheggi sotterranei, multipiano o sopraelevati.<br />
- parcheggio effettivo: per parcheggio effettivo si intende la superficie in<strong>di</strong>viduata per la sosta dei<br />
veicoli, con esclusione della viabilità <strong>di</strong> accesso e <strong>di</strong>stribuzione. L'area a parcheggio effettivo<br />
esclude inoltre, ad esempio, la superficie relativa ai percorsi pedonali, al verde, alle aiuole<br />
spartitraffico, alle postazioni per carrelli, e depositi <strong>di</strong> varia natura; in pratica il parcheggio effettivo<br />
corrisponde ai soli spazi destinati agli stalli e relativi spazi strettamente funzionali alla manovra <strong>di</strong><br />
ingresso e uscita dagli stalli stessi che in<strong>di</strong>cativamente è pari all'area degli stalli.<br />
- - area <strong>di</strong> centro storico: zona territoriale omogenea come definita dall'art. 2 del Decreto<br />
Ministeriale 2 Aprile 1968 n. 1444 98 e come in<strong>di</strong>viduata 99 dal vigente P.R.G.<br />
- superficie <strong>di</strong> pavimento o superficie a destinazione commerciale: è la superficie complessiva<br />
commerciale lorda al netto dello spessore dei muri e coincide con la superficie lorda <strong>di</strong> pavimento<br />
in<strong>di</strong>cata 100 dal D.M. 02/04/68 n. 1444 all' art. 5 comma 2<br />
- superficie <strong>di</strong> ven<strong>di</strong>ta: area destinata alla ven<strong>di</strong>ta, al netto delle murature, compresa quella<br />
occupata da banchi, scaffalature e simili. Non costituisce superficie <strong>di</strong> ven<strong>di</strong>ta quella destinata a<br />
magazzini, depositi, locali <strong>di</strong> lavorazione, uffici e servizi igienici, zone <strong>di</strong> passaggio fra le casse e<br />
l'ingresso e <strong>di</strong> deposito dei carrelli nei supermercati dove non viene esposte la merce ai sensi<br />
dell'art. 4, comma 1, lettera c) del decreto legislativo n. 114/98. Lo spazio de<strong>di</strong>cato all’esposizione<br />
<strong>di</strong> prodotti che non siano proprie opere d’arte oppure opere d’ingegno a carattere creativo, è<br />
considerato superficie <strong>di</strong> ven<strong>di</strong>ta. 101<br />
97 Approvato con DCC n. 57 del 28/09/2006<br />
98 Approvato con DCC n. 57 del 28/09/2006<br />
99 Approvato con DCC n. 57 del 28/09/2006<br />
100 Approvato con DCC n. 57 del 28/09/2006<br />
101 Approvato con DCC n. 57 del 28/09/2006<br />
81
<strong>Norme</strong> <strong>Tecniche</strong> <strong>di</strong> <strong>Attuazione</strong><br />
ART. 55 - VINCOLI DI NATURA URBANISTICA E STANDARDS<br />
La dotazione <strong>di</strong> aree a parcheggio relative agli esercizi commerciali è stabilita in conformità alle<br />
<strong>di</strong>sposizioni <strong>di</strong> cui agli artt. 16, 17, 18 della L.R. 15/2004. 102<br />
ART. 56 – IMPATTO SULLA VIABILITA’<br />
Le domande per il rilascio dell'autorizzazione riferite alle me<strong>di</strong>e strutture <strong>di</strong> ven<strong>di</strong>ta o parchi<br />
commerciali come in<strong>di</strong>viduate all'articolo 17, comma 1, lettera b) della L.R. 15/2004, nonché alle<br />
gran<strong>di</strong> strutture commerciali, devono essere corredate degli elaborati <strong>di</strong> cui all’art. 19 della legge<br />
stessa. 103<br />
ART. 58 - TUTELA DEI CENTRI STORICI<br />
Ai sensi dell'art. 26 104 della Legge Regionale n. 15/2004 105 è in<strong>di</strong>viduata come centro storico le zone<br />
omogenee <strong>di</strong> tipo A nonché le borgate sparse <strong>di</strong> antica origine aventi caratteristiche <strong>di</strong> valore<br />
ambientale-architettonico come previsto dal P.R.G. vigente.<br />
A tutela del valore artistico, storico e architettonico, è vietata nel centro storico la ven<strong>di</strong>ta <strong>di</strong> sex-shop e<br />
<strong>di</strong> prodotti similari in contrasto con il decoro e l'immagine del centro stesso.<br />
Per quanto richiesto ai sensi dell'art. 27 106 comma 2, della L.R. n. 15/2004 107 "…sulla sistemazione dei<br />
fronti commerciali, con riferimento all'organizzazione e<strong>di</strong>lizia degli spazi espositivi verso l'esterno,<br />
all'utilizzo dei materiali <strong>di</strong> finitura…", si fa riferimento alla normativa vigente del P.R.G. del centro<br />
storico.<br />
Alla su richiamata normativa del centro storico, va aggiunto quanto segue:<br />
Serrande, tendaggi, insegne, corpi illuminanti. L'applicazione, la sostituzione, o l'integrazione <strong>di</strong> ogni<br />
elemento prospettante lo spazio pubblico e da esso percepibile è soggetto ad apposita autorizzazione,<br />
e la proposta d'intervento va inserita, con idonea documentazione dello stato <strong>di</strong> fatto e del risultato<br />
progettuale, nell'insieme del prospetto dell'e<strong>di</strong>ficio interessato.<br />
Sono vietate le serrande cieche.<br />
102 Approvato con DCC n. 57 del 28/09/2006<br />
103 Approvato con DCC n. 57 del 28/09/2006<br />
104 Approvato con DCC n. 57 del 28/09/2006<br />
105 Approvato con DCC n. 57 del 28/09/2006<br />
106 Approvato con DCC n. 57 del 28/09/2006<br />
82
<strong>Norme</strong> <strong>Tecniche</strong> <strong>di</strong> <strong>Attuazione</strong><br />
Eventuali tende esterne devono essere del tipo retraibile, in tinta unita <strong>di</strong> colore chiaro: sono ammesse<br />
unicamente le tende ricadenti su spazio privato o pedonale aperto al pubblico, la loro altezza dal suolo<br />
deve essere in ogni punto non inferiore a ml 2,20 e la proiezione della sporgenza massima sul<br />
marciapiede deve <strong>di</strong>stare almeno 20 cm dal filo esterno dello stesso; in mancanza <strong>di</strong> marciapiede non<br />
è ammessa la tenda. L'apposizione delle tende può essere vietata quando esse costituiscano ostacolo<br />
al traffico o comunque limitino la visibilità, in tutti i casi l'applicazione <strong>di</strong> tali elementi deve interessare<br />
omogeneamente il complesso delle bucature commerciali del piano terra.<br />
- Per gli e<strong>di</strong>fici storici, risalenti a prima del 1900, le insegne dovranno essere collocate negli appositi<br />
spazi originariamente previsti; in mancanza, dovranno essere posizionate sulla cornice<br />
dell'architrave. In tutti gli altri casi, le insegne applicate sia all'interno che all'esterno dello specchio<br />
dei serramenti devono risultare complanari alla facciata; insegne collocate perpen<strong>di</strong>colarmente<br />
alla stessa (ban<strong>di</strong>era), sono ammesse purché realizzate in metallo e prive <strong>di</strong> elementi luminosi<br />
autonomi (potranno essere illuminate con appositi faretti), con misure massime non superiori a<br />
30x100 cm e deve <strong>di</strong>stare almeno 20 cm dal bordo esterno del marciapiede, con altezza da terra<br />
non inferiore a 3,00 ml e sempre che non risultino d'intralcio alla circolazione sia pedonale che<br />
veicolare. Il <strong>Comune</strong> può autorizzare deroghe nel caso <strong>di</strong> recupero <strong>di</strong> vecchie insegne (con oltre<br />
50 anni <strong>di</strong> età) aventi <strong>di</strong>verse misure.<br />
- I corpi illuminanti dovranno rispettare quanto previsto dall'art. 53 del Regolamento E<strong>di</strong>lizio 108 del<br />
vigente P.R.G.<br />
- L'illuminazione interna delle vetrine dovrà avvenire nel rispetto delle prescrizioni del co<strong>di</strong>ce della<br />
strada. Eventuali apparecchi illuminanti esterni, dovranno essere <strong>di</strong> tipo e forma compatibile con<br />
l'ambiente del centro storico.<br />
In tutti i casi sopracitati la C.C.E. potrà scrivere soluzioni alternative o mo<strong>di</strong>fiche a quelle proposte.<br />
107 Approvato con DCC n. 57 del 28/09/2006<br />
108 Approvato con DGR n. 4228 del 22/12/2004<br />
83
<strong>Norme</strong> <strong>Tecniche</strong> <strong>di</strong> <strong>Attuazione</strong><br />
TITOLO IX - CRITERI, REQUISITI E CARATTERISTICHE DELLE AREE SULLE<br />
QUALI POSSONO ESSERE INSTALLATI I DISTRIBUTORI DI CARBURANTE<br />
ART. 59 - IMPIANTI STRADALI DI DISTRIBUZIONE DI CARBURANTI 109<br />
In caso <strong>di</strong> cessazione dell'attività l'area interessata assume i parametri e<strong>di</strong>lizi della z.t.o. <strong>di</strong><br />
appartenenza.<br />
E' fatto salvo quanto previsto dalla DGR n. 4433 del 7/12/1999 e successive mo<strong>di</strong>fiche ed integrazioni.<br />
RIPARTIZIONI DEL TERRITORIO COMUNALE IN ZONE OMOGENEE<br />
1 - Il territorio comunale, in rapporto al tipo <strong>di</strong> impianti stradali <strong>di</strong> <strong>di</strong>stribuzione <strong>di</strong> carburanti da<br />
autorizzare, viene sud<strong>di</strong>viso nelle seguenti quattro zone omogenee:<br />
a) ZONA 1 comprende la zona territoriale omogenea A e assimilate del P.R.G. All'interno <strong>di</strong> detta<br />
area non possono essere installati nuovi impianti stradali <strong>di</strong> <strong>di</strong>stribuzione dei carburanti; possono<br />
essere conservati gli impianti esistenti <strong>di</strong> tipologia a "chiosco" purché non vadano a deturpare il<br />
particolare pregio storico-artistico e ambientale della zona;<br />
b) ZONA 2 comprende le zone territoriali omogenee B - C1 - C2 - E4 e assimilate del P.R.G.<br />
All'interno <strong>di</strong> detta area possono essere installati impianti stradali <strong>di</strong> <strong>di</strong>stribuzione <strong>di</strong> carburanti tipo<br />
stazioni <strong>di</strong> rifornimento e <strong>di</strong> servizio con prevalente dotazione <strong>di</strong> servizi ai veicoli (deposito olio<br />
lubrificante, gommista, grassaggio elettrauto e officina e simili);<br />
c) ZONA 3 comprendente le zone territoriali omogenee D - F (limitatamente alle zone che prevedono<br />
l'inse<strong>di</strong>amento <strong>di</strong> impianti stradali <strong>di</strong> carburanti) del P.R.G. All'interno <strong>di</strong> detta zona possono<br />
essere installati impianti stradali <strong>di</strong> <strong>di</strong>stribuzione <strong>di</strong> carburanti tipo stazione <strong>di</strong> rifornimento e <strong>di</strong><br />
servizio con annessi centri commerciali per prodotti rivolti al veicolo ed alla persona (deposito olio<br />
lubrificante, lavaggio, grassaggio, gommista, officina, elettrauto ed officina con possibilità <strong>di</strong><br />
apertura <strong>di</strong> negozi, bar e<strong>di</strong>cole e simili);<br />
d) ZONA 4 comprendente la zona territoriale omogenea E (esclusa E4) del P.R.G. All'interno <strong>di</strong> detta<br />
zona possono essere installati impianti stradali <strong>di</strong> <strong>di</strong>stribuzione <strong>di</strong> carburanti <strong>di</strong> tipo stazioni <strong>di</strong><br />
rifornimento e <strong>di</strong> servizio con la presenza <strong>di</strong> attrezzature per i servizi alla persona (negozi, e<strong>di</strong>cole,<br />
bar, ristoranti e simili) anche se non vengono esclusi servizi all'automezzo (deposito olio<br />
lubrificante, grassaggio, lavaggio, gommista, elettrauto, officina e simili)<br />
109 Approvato con DGR n. 4228 del 22/12/2004<br />
84
PRINCIPI GENERALI<br />
<strong>Norme</strong> <strong>Tecniche</strong> <strong>di</strong> <strong>Attuazione</strong><br />
2 - L'installazione <strong>di</strong> nuovi impianti stradali <strong>di</strong> <strong>di</strong>stribuzione <strong>di</strong> carburanti è consentita nel rispetto della<br />
specifica normativa vigente in materia, e da quanto previsto dal P.R.G. vigente.<br />
3 - I nuovi impianti stradali <strong>di</strong> <strong>di</strong>stribuzione <strong>di</strong> carburanti, in fregio a tutte le strade comunali, devono<br />
avere le caratteristiche dei chioschi, delle stazioni <strong>di</strong> rifornimento e delle stazioni <strong>di</strong> servizio, così come<br />
definite dalla legge statale e regionale nonché dal Piano regionale <strong>di</strong>stribuzione carburanti ed essere<br />
ubicati su aree conformi alle previsioni ed alle norme tecniche del P.R.G. vigente.<br />
4 - I nuovi impianti stradali <strong>di</strong> <strong>di</strong>stribuzione <strong>di</strong> carburanti devono essere <strong>di</strong>mensionati in modo tale da<br />
prevedere l'installazione dei prodotti benzine e gasolio per autotrazione e dove possibile anche il gpl<br />
ed il metano.<br />
5 - Gli impianti stradali <strong>di</strong> <strong>di</strong>stribuzione <strong>di</strong> carburanti, comprese le relative aree <strong>di</strong> sosta degli<br />
automezzi, non devono impegnare in ogni caso la carreggiata stradale (art. 22 N.C.d.S ed art. 61,<br />
comma 3 Regolamento).<br />
6 - La localizzazione dei nuovi impianti stradali <strong>di</strong> <strong>di</strong>stribuzione <strong>di</strong> carburanti deve essere tale da non<br />
impe<strong>di</strong>re la visuale anche parziale dei beni <strong>di</strong> interesse storico, artistico, architettonica, e contesti <strong>di</strong><br />
valore ambientale e gli stessi non devono costituire elemento <strong>di</strong> sovrapposizione e/o interferenza con<br />
particolari aggregati urbani <strong>di</strong> pregio ambientale.<br />
7 - L'installazione <strong>di</strong> nuovi impianti stradali <strong>di</strong> <strong>di</strong>stribuzione <strong>di</strong> carburanti non è consentita in<br />
corrispondenza <strong>di</strong> tratti stradali caratterizzati da situazioni <strong>di</strong> intreccio <strong>di</strong> flussi <strong>di</strong> traffico o in zone <strong>di</strong><br />
incanalamento <strong>di</strong> manovre veicolari.<br />
8 - La <strong>di</strong>stanza dei dossi non deve essere inferiore a quella fissata nel N.C. d.S. e nel Regolamento.<br />
9 - Lungo le curve <strong>di</strong> raggio inferiore a mt. 300 non possono installarsi alcun impianto stradale <strong>di</strong><br />
<strong>di</strong>stribuzione <strong>di</strong> carburanti. Ove i raggi minimi <strong>di</strong> curvatura siano compresi fra i mt 300 ed i mt 100<br />
l'installazione è consentita fuori dalla curva oltre i punti <strong>di</strong> tangenza. Per le curve <strong>di</strong> raggio inferiore o<br />
uguale a mt 100 gli impianti stradali <strong>di</strong> <strong>di</strong>stribuzione <strong>di</strong> carburanti potranno sorgere a mt 95 dal punto <strong>di</strong><br />
tangenza della curva, ove siano rispettate le altre precedenti prescrizioni.<br />
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<strong>Norme</strong> <strong>Tecniche</strong> <strong>di</strong> <strong>Attuazione</strong><br />
10 - Qualora per la realizzazione e la ristrutturazione <strong>di</strong> un impianto stradale <strong>di</strong> <strong>di</strong>stribuzione <strong>di</strong><br />
carburanti sia necessaria l'occupazione in via precaria <strong>di</strong> aree <strong>di</strong> proprietà comunale, l'occupazione è<br />
soggetta a concessione del suolo pubblico e dovrà essere corrisposto il canone previsto<br />
11 - L'impianto stradale <strong>di</strong> <strong>di</strong>stribuzione <strong>di</strong> carburanti deve essere installato su un'area avente una<br />
superficie minima non inferiore a quella definita al successivo punto 20. All'interno <strong>di</strong> detta area<br />
saranno installate le colonnine <strong>di</strong> erogazione con idoneo spazio per l'effettuazione del rifornimento in<br />
relazione alla semplice o multipla erogazione delle stesse e la presenza <strong>di</strong> almeno un punto aria e <strong>di</strong><br />
un punto acqua. Sia le colonnine che i serbatoi e le altre attrezzature costituenti l'impianto <strong>di</strong> lavaggio,<br />
ivi comprese l'impianto <strong>di</strong> lavaggio, devono essere sempre ubicati ad una <strong>di</strong>stanza minima <strong>di</strong> mt 5 dal<br />
ciglio stradale e dai confini, così come definiti dal Regolamento E<strong>di</strong>lizio Comunale. Il <strong>di</strong>stacco minimo<br />
dagli e<strong>di</strong>fici esistenti nelle zone ed aree confinanti deve essere <strong>di</strong> mt 10.<br />
12 - All'interno dell'area <strong>di</strong> servizio, oltre alle attrezzature necessarie per l'erogazione, possono essere<br />
attrezzati appositi spazi per il rifornimento <strong>di</strong> acqua e lo scarico dei liquami per roulottes e campers.<br />
13 - I sostegni per l'installazione <strong>di</strong> adeguata pensilina a sbalzo prefabbricata, a copertura dell'isola<br />
destinata agli erogatori <strong>di</strong> carburante, devono essere collocati a non meno <strong>di</strong> mt. 5 dal ciglio stradale e<br />
dai confini <strong>di</strong> proprietà e l'aggetto della pensilina stessa non deve superare in protezione il ciglio<br />
interno dell'aiuola spartitraffico delimitante il piazzale.<br />
14 - Nel caso <strong>di</strong> installazione <strong>di</strong> impianti <strong>di</strong> lavaggio automatico a spazzoloni, il piazzale deve essere<br />
idoneo a ricevere tale impianto e a garantire le esigenze <strong>di</strong> sicurezza <strong>di</strong> sicurezza inerenti la manovra<br />
e la sosta degli autoveicoli.<br />
15 - Gli impianti stradali <strong>di</strong> carburante devono essere conformi alle vigenti normative ambientali, statali<br />
e regionali.<br />
16 - Tutti gli scarichi compresi quelli degli autolavaggi, devono essere autorizzati dall'autorità<br />
competente. Devono essere adottate le misure più adeguate perché le acque provenienti dal<br />
<strong>di</strong>lavamento degli spazi esterni non costituiscano pericolo <strong>di</strong> inquinamento.<br />
17 - I serbatoi <strong>di</strong> stoccaggio per l'immagazzinazione dei carburanti devono essere dotati, oltre che <strong>di</strong><br />
doppia parete anche del sistema <strong>di</strong> rilevazione <strong>di</strong> eventuali per<strong>di</strong>te<br />
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<strong>Norme</strong> <strong>Tecniche</strong> <strong>di</strong> <strong>Attuazione</strong><br />
TUTELA DEI BENI AMBIENTALI ARCHITETTONICI<br />
18 - non si possono installare impianti stradali <strong>di</strong> <strong>di</strong>stribuzione <strong>di</strong> carburanti nei seguenti casi:<br />
- nelle aree <strong>di</strong> pertinenza o limitrofe a e<strong>di</strong>fici tutelati ai sensi della legge 1089/39;<br />
- nei coni visuali o in particolari siti <strong>di</strong> pregio paesaggistico in<strong>di</strong>cate cartograficamente dal P.R.G. e<br />
comunque tali da impe<strong>di</strong>re la visuale anche parziale <strong>di</strong> beni <strong>di</strong> interesse storico - artistico -<br />
architettonico e/o <strong>di</strong> interferenza con particolari aggregati urbani <strong>di</strong> pregio ambientale.<br />
19 - Nelle aree <strong>di</strong> tutela paesaggistica e ambientale (parchi e riserve) e nelle aree <strong>di</strong> interesse<br />
paesaggistico ai sensi della legge 1497/39 sono consentiti solo impianti stradali <strong>di</strong> <strong>di</strong>stribuzione <strong>di</strong><br />
carburanti tipo "chiosco" opportunamente realizzati con idonee opere <strong>di</strong> mascheramento atte a<br />
mitigare l'impatto visivo. In tali aree è consentito anche l'installazione <strong>di</strong> stazioni <strong>di</strong> rifornimento purché<br />
situate in fregio a strade statali e provinciali.<br />
SUPERFICIE MINIMA<br />
20 - La superficie minima <strong>di</strong> inse<strong>di</strong>amento degli impianti stradali <strong>di</strong> <strong>di</strong>stribuzione <strong>di</strong> carburanti è quella<br />
fissata del punto. 7 del Piano regionale carburanti approvato con delibera del Consiglio Regionale 18<br />
febbraio 1998 n. 3.<br />
21 - La superficie da destinare alle attività complementari dell'impianto, ad esclusione delle aree<br />
coperte dalle pensiline, non può superare il 10% della superficie complessiva dell'area dell'impianto<br />
stesso, esclusa l'area occupata dalle corsie <strong>di</strong> accelerazione e decelerazione.<br />
22 - La superficie minima degli impianti stradali <strong>di</strong> <strong>di</strong>stribuzione <strong>di</strong> carburante che hanno al proprio<br />
interno attività commerciali (negozi, bar, e<strong>di</strong>cole, ristoranti e simili) deve essere aumentata del 250%<br />
della superficie commerciale <strong>di</strong> cui 180% destinata a parcheggio con un minimo <strong>di</strong> 3000 mq <strong>di</strong> cui 200<br />
a parcheggio.<br />
SUPERFICIE EDIFICABILE<br />
23 - Le <strong>di</strong>mensioni delle strutture dell'impianto stradale <strong>di</strong> <strong>di</strong>stribuzione <strong>di</strong> carburanti, ad eccezione<br />
della pensilina in quanto volume tecnico, non devono superare i mt. 5 <strong>di</strong> altezza nonché, per singola<br />
tipologia <strong>di</strong> impianto i seguenti parametri:<br />
a) Chiosco: trattasi <strong>di</strong> locali per il ricovero addetti, dotato <strong>di</strong> servizi igienici e pertanto la struttura non<br />
può superare una volumetria superiore a 27 mc;<br />
b) Stazione <strong>di</strong> rifornimento: tali strutture non devono superare gli in<strong>di</strong>ci <strong>di</strong> e<strong>di</strong>ficabilità stabilite per le<br />
zone all'interno delle quali ricadono; pertanto non devono essere superati gli in<strong>di</strong>ci per le zone B,<br />
87
<strong>Norme</strong> <strong>Tecniche</strong> <strong>di</strong> <strong>Attuazione</strong><br />
C1, C2, D ed F e comunque devono avere un rapporto <strong>di</strong> copertura non superiore al 10% dell'area<br />
<strong>di</strong> pertinenza. Nelle zone E, invece, va precisato che per la zona E4 si applicano le modalità<br />
previste per la zona C2, mentre per la restante parte della zona E la struttura non può superare i<br />
300 mc con rapporto <strong>di</strong> copertura non superiore al 10% e può essere posizionata anche fuori dalla<br />
fascia <strong>di</strong> rispetto stradale a con<strong>di</strong>zione che venga demolita una volta smantellato l'impianto<br />
stradale <strong>di</strong> <strong>di</strong>stribuzione <strong>di</strong> carburanti;<br />
c) Stazione <strong>di</strong> servizio: tali strutture non devono superare gli in<strong>di</strong>ci <strong>di</strong> e<strong>di</strong>ficabilità stabilite per la zona<br />
all'interno delle quali ricadono; pertanto non devono essere superati gli in<strong>di</strong>ci previsti per le zone<br />
B, C1, C2, D ed F e comunque devono avere un rapporto <strong>di</strong> copertura non superiore al 10%<br />
dell'area <strong>di</strong> pertinenza. Nella zona E, invece, va precisato che per la zona E4 si applicano le<br />
modalità previste per la zona C2, mentre per la restante parte della zona E la struttura non può<br />
superare i 600 mc con un rapporto <strong>di</strong> copertura non superiore al 10% e può essere posizionata<br />
anche fuori della fascia <strong>di</strong> rispetto stradale a con<strong>di</strong>zione che venga demolita una volta smantellato<br />
l'impianto stradale <strong>di</strong> <strong>di</strong>stribuzione <strong>di</strong> carburanti.<br />
DISTANZE MINIME<br />
27 - La <strong>di</strong>stanza minima tra impianti stradali <strong>di</strong> <strong>di</strong>stribuzione <strong>di</strong> carburanti sono quelle fissate dall'art. 8<br />
del Piano regionale carburanti approvato con deliberazione del Consiglio Regionale 18 febbraio 1998<br />
n.3<br />
25 - le <strong>di</strong>stanze vanno misurate con riferimento al percorso stradale più breve fra due piani lungo la<br />
stessa <strong>di</strong>rettrice <strong>di</strong> marcia (nord-sud/est-ovest). Nel caso in cui l'impianto da installare si trovi ad una<br />
<strong>di</strong>stanza da un impianto esistente inferiore a quella fissata al punto 6 e i due impianti siano localizzati<br />
in zone omogenee comunali <strong>di</strong>verse la <strong>di</strong>stanza minima da rispettare è uguale alla me<strong>di</strong>a aritmetica<br />
delle <strong>di</strong>stanze proprie <strong>di</strong> ognuna delle zone.<br />
26 - È ammessa la possibilità <strong>di</strong> installare nuovi impianti stradali <strong>di</strong> <strong>di</strong>stribuzione <strong>di</strong> carburanti<br />
all'interno <strong>di</strong> aree <strong>di</strong> pertinenza <strong>di</strong> centri commerciali nel rispetto delle <strong>di</strong>stanze minime previste al<br />
punto 24.<br />
ATTIVITA' COMPLEMENTARI<br />
27 - Le attività <strong>di</strong> commercio al dettaglio in sede fissa e <strong>di</strong> pubblici esercizi <strong>di</strong> somministrazione <strong>di</strong><br />
alimenti e bevande, possono essere esercitate, all'interno <strong>di</strong> aree <strong>di</strong> servizio, nel rispetto del D. Lgs.<br />
31 marzo 1998 n. 114, della Legge 25 agosto 1991, n. 287 d della Legge 25 febbraio 1987, n. 67<br />
nonché dei relativi piani comunali <strong>di</strong> settore.<br />
88
<strong>Norme</strong> <strong>Tecniche</strong> <strong>di</strong> <strong>Attuazione</strong><br />
28 - È possibile il rilascio <strong>di</strong> autorizzazioni amministrative per l'apertura <strong>di</strong> e<strong>di</strong>cole e <strong>di</strong> pubblici esercizi<br />
<strong>di</strong> somministrazione <strong>di</strong> alimenti e bevande all'interno degli impianti <strong>di</strong> <strong>di</strong>stribuzione <strong>di</strong> carburanti, in<br />
deroga al numero massimo previsto, nel rispetto delle seguenti con<strong>di</strong>zioni:<br />
a) Caratteristiche degli impianti stradali <strong>di</strong> carburanti<br />
- stazioni <strong>di</strong> servizio o <strong>di</strong> rifornimento;<br />
- superficie minima <strong>di</strong> servizio non inferiore a quella prevista al punto 20;<br />
- erogato nell'anno precedente alla presentazione della domanda non inferiore a mc 1500;<br />
- <strong>di</strong>stanza minima da attività similari pari a mt 1000 ridotti a mt 200 all'interno dei centri abitati<br />
formalmente delimitati ai sensi del C.C.d.S.<br />
- sono ritenuti similari tutti gli esercizi in cui le attività riportate alla successiva lettera b) sono<br />
autorizzate anche congiuntamente ad altre.<br />
b) Superficie massima conce<strong>di</strong>bile<br />
- riven<strong>di</strong>ta <strong>di</strong> giornali e riviste mq 5<br />
- pubblico esercizio <strong>di</strong> alimenti e bevande mq 20<br />
c) Area libera e parcheggi<br />
- l'area libera non deve essere inferiore a mq 300 e l'area destinata a parcheggio, parte dell'area<br />
libera, non deve essere inferiore a mq 200;<br />
- l'area libera e <strong>di</strong> parcheggio devono risultare in aggiunta alla superficie minima <strong>di</strong> servizio <strong>di</strong> cui al<br />
punto 4 lettera a) e devono essere organizzate in modo tale da non interferire con il livello <strong>di</strong><br />
sicurezza e <strong>di</strong> funzionalità dell'impianto.<br />
29 - Le autorizzazioni concesse per la riven<strong>di</strong>ta <strong>di</strong> giornali e riviste e <strong>di</strong> pubblico esercizio <strong>di</strong><br />
somministrazione <strong>di</strong> alimenti e bevande in deroga al numero massimo previsto dai piani <strong>di</strong> settore, non<br />
possono essere trasferite in altro luogo salvo il trasferimento dell'impianto stesso nell'ambito<br />
comunale, nel qual caso e relativamente alle e<strong>di</strong>cole e ai pubblici esercizi, devono essere sempre<br />
rispettati i requisiti <strong>di</strong> cui alle lettere a) b) e c) del punto 28<br />
30 - Ove vengano richieste superfici superiori a quelle fissate dalla lettera b) del punto 28, le stesse<br />
dovranno essere esaminate applicando integralmente le norme fissate dalla pianificazione <strong>di</strong> settore<br />
1. ATTIVITA' ACCESSORIE NELLE FASCE DI RISPETTO STRADALE<br />
31 - Nelle aree <strong>di</strong> pertinenza degli impianti <strong>di</strong> <strong>di</strong>stribuzione <strong>di</strong> carburanti situati all'interno delle fasce <strong>di</strong><br />
rispetto stradali sono ammissibili ai sensi dell'art. 2, comma 3 del D.Lgs. n. 32/98 le seguenti attività<br />
accessorie:<br />
- attività rivolte all'automezzo: lavaggio, grassaggio, gommista, officina meccanica, elettrauto,<br />
deposito <strong>di</strong> olio lubrificante e negozi che pongono in ven<strong>di</strong>ta prodotti prevalentemente al veicolo;<br />
89
<strong>Norme</strong> <strong>Tecniche</strong> <strong>di</strong> <strong>Attuazione</strong><br />
- attività rivolte alla persona: bar, ristorante, tavola calda, e<strong>di</strong>cole nonché negozi che pongono in<br />
ven<strong>di</strong>ta prodotti alimentari e non alimentari rivolti prevalentemente alla persona.<br />
32 - Per area <strong>di</strong> pertinenza dell'impianto stradale <strong>di</strong> <strong>di</strong>stribuzione <strong>di</strong> carburante si intende l'area su cui<br />
insiste l'impianto.<br />
33 - In presenza <strong>di</strong> carenze <strong>di</strong> servizio e relativamente ad attività rivolte al mezzo quali il lavaggio<br />
grassaggio e ove l'area su cui insiste l'impianto sia insufficiente per un corretto servizio all'utente e<br />
non sia oggettivamente possibile ampliarla è da considerare area pertinente all'impianto anche l'area<br />
posta ai lati o antistante l'impianto, purché sia <strong>di</strong>mostrabile che le attività site nelle aree interessate<br />
formino tra loro un complesso funzionale unitario.<br />
2. ACCESSI<br />
34 - Sulle strade <strong>di</strong> quartiere e sulle strade locali in ambito urbano (art. 22 N.C.d.S. e art. 61<br />
Regolamento) gli impianti stradali <strong>di</strong> <strong>di</strong>stribuzione dei carburanti devono rispondere, per quanto<br />
riguarda gli accessi, ai requisiti previsti per i passi carrabili.<br />
35 - Per quanto riguarda l'installazione <strong>di</strong> impianti stradali <strong>di</strong> <strong>di</strong>stribuzione <strong>di</strong> carburanti strade <strong>di</strong> tipo B,<br />
C, D come definite dal N.C.d.S., gli accessi sulla strada devono sempre avvenire tramite corsie <strong>di</strong><br />
accelerazione e decelerazione della larghezza <strong>di</strong> mt 3 e raccordate al piazzale con curve <strong>di</strong> raggio mt.<br />
10 La lunghezza delle corsie viene stabilita in sede <strong>di</strong> rilascio della concessione, in relazione con le<br />
caratteristiche del tratto stradale interessato. L'area occupata dalle corsie è da considerarsi aggiuntiva<br />
alla superficie del piazzale sopra in<strong>di</strong>cata.<br />
36 - Il piazzale deve sempre essere separato dalla sede stradale da apposita aiuola spartitraffico del<br />
quale si consiglia una larghezza non inferiore a mt 0.50 e non eccedente mt. 1.50 delimitato con un<br />
cordolo rialzato, la cui altezza misurata a partire dal piano della banchina stradale deve essere<br />
compresa fra cm 20 e cm 30. Tali caratteristiche potranno essere <strong>di</strong>verse secondo la tipologia della<br />
strada interessata e saranno definite in sede <strong>di</strong> rilascio della concessione e<strong>di</strong>lizia e/o autorizzazione.<br />
37 - Il ciglio verso strada dello spartitraffico deve essere ubicato <strong>di</strong> norma e non oltre mt 2,50 dal ciglio<br />
della strada e comunque sempre in allineamento ai segnavia marginali; lo spartitraffico deve essere in<br />
allineamento agli arginelli stradali, ove esistano, e in ogni caso al ciglio esterno delle banchine stradali<br />
anche se non depolverizzate.<br />
90
<strong>Norme</strong> <strong>Tecniche</strong> <strong>di</strong> <strong>Attuazione</strong><br />
38 - Sullo spartitraffico non possono essere impiantati segnali <strong>di</strong> qualsiasi genere, piantagioni od altro,<br />
eccedenti l'altezza <strong>di</strong> mt 0,70 misurata sul piano della banchina stradale o degli accessi, a seconda<br />
della con<strong>di</strong>zione più sfavorevole.<br />
Tale norma non si applica all'insegna sul palo in<strong>di</strong>cante la società.<br />
39 - In corrispondenza degli accessi deve essere garantita, anche me<strong>di</strong>ante opportuni sbancamenti,<br />
una visibilità minima così come definito geometricamente dalla specifica materia vigente (art. 16 del<br />
N.C.d.S.)<br />
40 - Nel caso in cui in luogo delle banchine stradali esistano marciapie<strong>di</strong> rialzati, anche la zona<br />
corrispondente antistante lo spartitraffico dell'impianto stradale <strong>di</strong> <strong>di</strong>stribuzione <strong>di</strong> carburanti deve<br />
essere sistemata con marciapiede, avente le stesse caratteristiche (sopralzo, cordonata,<br />
pavimentazione) dei marciapie<strong>di</strong> stradali e perfettamente allineati con questi. In tale specifico caso, in<br />
corrispondenza degli accessi, ferme restando le già stabilite <strong>di</strong>mensioni dei medesimi, devono essere<br />
creati nei marciapie<strong>di</strong> e da entrambi i lati, appositi inviti a 45° allo scopo <strong>di</strong> facilitare l'ingresso e l'uscita<br />
degli autoveicoli. Nel caso <strong>di</strong> strada con marciapie<strong>di</strong> in elevazione (rialzati), in corrispondenza degli<br />
accessi deve essere evidenziata la continuità del marciapiede con modalità definite <strong>di</strong> volta in volta<br />
dagli uffici tecnici comunali.<br />
41 - Deve essere perfettamente garantita la continuità e l'integrità <strong>di</strong> tutte le opere <strong>di</strong> raccolta,<br />
canalizzazione e smaltimento delle acque stradali e, a tal fine si precisa che la relativa sezione non<br />
può assolutamente essere alterata, quand'anche sia necessario (per esempio la corrispondenza degli<br />
accessi) procedere alla loro copertura.<br />
42 - Le opere <strong>di</strong> canalizzazione a servizio della strada, delle quali è in<strong>di</strong>spensabile la copertura<br />
devono essere tutte realizzate con strutture in calcestruzzo cementizio ed ove la lunghezza del tratto<br />
coperto superi mt. 10 devono essere provviste <strong>di</strong> idonei pozzetti <strong>di</strong> decantazione, ispezionabili, per<br />
garantire la perfetta ed agevole manutenzione, da eseguirsi, come beninteso per tutte le opere<br />
innovative derivanti dall'installazione degli impianti, a cura e spese dei titolari degli impianti stessi e<br />
con prescrizioni e modalità impartite dal <strong>Comune</strong>.<br />
43 - La continuità dei fossi e corsi d'acqua <strong>di</strong> ogni tipo e consistenza attraversanti la strada, deve<br />
essere rigorosamente garantita oltre che con l'esatta applicazione quanto definito al punto 39 anche<br />
con le particolari prestazioni tecniche che in tali casi, <strong>di</strong> volta in volta, saranno impartite dagli Uffici<br />
comunali preposti.<br />
91
<strong>Norme</strong> <strong>Tecniche</strong> <strong>di</strong> <strong>Attuazione</strong><br />
44 - E' vietato che un impianto stradale <strong>di</strong> <strong>di</strong>stribuzione <strong>di</strong> carburanti abbia contemporaneamente<br />
accesso da due o più strade pubbliche. La prescrizione in cui al precedente comma può essere<br />
ignorata solo nel caso in cui l'impianto preveda, a cure e spese del richiedente, intervento <strong>di</strong> viabilità<br />
alternativa.<br />
45 - Gli accessi agli impianti <strong>di</strong> <strong>di</strong>stribuzione <strong>di</strong> carburanti devono avere le caratteristiche tecniche<br />
specifiche dei punti successivi;<br />
a) Impianti ubicati all'interno dei centri abitati:<br />
- rifornimento <strong>di</strong> benzine e <strong>di</strong> gasolio esclusivamente per autovetture ed autocarri con peso a pieno<br />
carico fino a t. 3,50:<br />
fronte strada da mt 25 a mt 30 con accessi da mt 7,50 a mt 10,00 e aiuola spartitraffico centrale da<br />
mt. 10,00, tipologia non prevista per strade con carreggiata a quattro corsie.<br />
- rifornimento <strong>di</strong> gasolio per tutti i veicoli:<br />
fronte strada <strong>di</strong> mt 60 con accessi <strong>di</strong> mt 15 e aiuola spartitraffico centrale <strong>di</strong> mt 30<br />
b) Impianti ubicati all'interno dei centri abitati:<br />
- rifornimento <strong>di</strong> benzine e <strong>di</strong> gasolio esclusivamente per autovetture ed autocarri con peso a pieno<br />
carico fino a t. 3,5:<br />
fronte strada da mt. 25 a mt. 30 con accessi da mt 7,50 a mt. 10,00 e aiuola spartitraffico centrale da<br />
mt 10,00;<br />
- Rifornimento <strong>di</strong> gasolio per tutti i veicoli:<br />
fronte strada da mt. 60 con accessi da mt. 15 e aiuole spartitraffico centrale da mt. 30<br />
- Strade <strong>di</strong> scorrimento:<br />
fronte strada da mt. 60 con accessi da mt. 15 e aiuole spartitraffico centrale da mt. 30 e due corsie<br />
<strong>di</strong> accelerazione e decelerazione opportunamente <strong>di</strong>mensionate in base alla velocità consentita<br />
sulla strada e comunque non inferiore a mt. 60 per l'accesso e mt. 75 per l'uscita dall'area<br />
dell'impianto.<br />
46 - Le <strong>di</strong>stanze degli accessi da dossi, curve, intersezioni, impianti semaforici , devono essere<br />
conformi a quanto stabilito dal Nuovo Co<strong>di</strong>ce della Strada ed alle seguenti particolari prescrizioni:<br />
a) all'interno dei centri abitati minimo mt. 12;<br />
b) fuori dai centri abitati minimo mt. 95.<br />
In ogni situazione a seconda delle caratteristiche geometriche e viabilistiche della strada, può essere<br />
richiesta l'esecuzione <strong>di</strong> inviti o smussi.<br />
Sono da considerarsi incompatibili gli accessi da due strade e gli accessi ubicati sotto canalizzazione<br />
semaforica.<br />
La <strong>di</strong>stanza da incroci e da accessi <strong>di</strong> rilevante importanza non deve essere inferiore a mt 95 fra gli<br />
estremi degli accessi più vicini.<br />
92
<strong>Norme</strong> <strong>Tecniche</strong> <strong>di</strong> <strong>Attuazione</strong><br />
ABBATTIMENTO DI PIANTAGIONI E MANOMISSIONI DI PERTINENZE STRADDALI.<br />
48 - L'abbattimento <strong>di</strong> piantagioni è <strong>di</strong>sciplinato dalle norme contenute nella Circolare 11 Agosto 1966<br />
n. 8321 del Ministero dei Lavori Pubblici - Ispettorato dei Generale Circolazione.<br />
In particolare l'abbattimento <strong>di</strong> alberature e piantagioni può essere ammesso una volta che ne sia<br />
stata accertata l'assoluta necessità per l'istituzione degli accessi ed ove non sia assolutamente<br />
possibile spostare l'accesso in altre posizioni.<br />
In tale inderogabile presupposto, ogni caso deve essere esaminato con la massima attenzione e la<br />
richiesta <strong>di</strong> abbattimento sarà sottoposta alla procedura stabilita nei punti b) ec) della precitata<br />
Circolare.<br />
In ogni caso l'abbattimento delle piantagioni deve essere limitato al minimo in<strong>di</strong>spensabile e ne è<br />
prescritta a cura e spese del richiedente la reintegrazione nel luogo in<strong>di</strong>cato dal <strong>Comune</strong> ed in n. 3<br />
esemplari per ogni albero abbattuto.<br />
INSEGNE<br />
49 - LA Ditta Concessionaria dell'impianto <strong>di</strong> <strong>di</strong>stribuzione carburanti ha la facoltà <strong>di</strong> esporre<br />
nell'ambito del medesimo l'insegna (anche luminosa) ed il normativo della Società con l'eventuale<br />
<strong>di</strong>citura <strong>di</strong> "Stazione <strong>di</strong> rifornimento" ovvero "stazione <strong>di</strong> servizio" alle seguenti con<strong>di</strong>zioni:<br />
a) le insegne poste parallele alla carreggiata o su pensiline devono avere <strong>di</strong>mensione massima <strong>di</strong><br />
mq 10<br />
b) le insegne su palina (supporto proprio) devono avere <strong>di</strong>mensione massima <strong>di</strong> mq 3 se non<br />
collocate parallelamente all'asse della carreggiata;<br />
c) le insegne devono essere poste lungo il fronte stradale, lungo le corsie <strong>di</strong> accelerazione e<br />
decelerazione ed in corrispondenza degli accessi;<br />
d) deve essere posizionato per ogni senso <strong>di</strong> marcia un solo cartello, insegna o impianto fisso,<br />
riproducente il marchio <strong>di</strong> fabbrica, la ragione sociale o quanto sopra previsto;<br />
e) le insegne devono essere posizionate ad almeno mt 2 dal margine della carreggiata; in presenza<br />
<strong>di</strong> un ostacolo naturale devono essere allineate con esso;<br />
f) l'insegna se luminosa, non può essere a luce intermittente né avere intensità superiore a 150<br />
candele per mq e comunque non deve provocare abbagliamento o <strong>di</strong>strazione o ingegnare<br />
confusione per l'uso dei colori adottati, soprattutto se posto in prossimità <strong>di</strong> impianti semaforici o<br />
intersezioni;<br />
g) l'insegna deve avere una sagoma regolare che in ogni caso non può essere quella <strong>di</strong> <strong>di</strong>sco o<br />
triangolo;<br />
93
<strong>Norme</strong> <strong>Tecniche</strong> <strong>di</strong> <strong>Attuazione</strong><br />
h) l'insegna deve rispettare la <strong>di</strong>stanza minima da tutti gli altri cartelli che comunque non può essere<br />
inferiore a mt. 20 lineari.<br />
i) Il mancato rispetto alle <strong>di</strong>sposizioni <strong>di</strong> cui al punto 49 comporta l'applicazione delle sanzioni <strong>di</strong> cui<br />
all'art. 24 del D.Lgs. 507/93, l'Amministrazione può <strong>di</strong>sporre altresì la rimozione dell'impianto,<br />
facendone menzione nel verbale; in caso <strong>di</strong> inottemperanza all'or<strong>di</strong>ne <strong>di</strong> rimozione entro il termine<br />
stabilito il <strong>Comune</strong> provvede d'ufficio, addebitando ai responsabili le spese sostenute.<br />
51 - Quanto previsto dall'art. 23 del N.C.d.S. e art. 52 del Relativo Regolamento per quanto riguarda i<br />
mezzi pubblicitari, è esteso anche nelle strade <strong>di</strong> tipo C e D.<br />
SEGNALETICA<br />
52 - Tutti gli impianti devono essere dotati <strong>di</strong> idonea segnaletica stradale (orizzontale e verticale come<br />
previsto dal N.C.d.S.) detta segnaletica deve in<strong>di</strong>care il percorso ai rifornimenti, in<strong>di</strong>viduare l'accesso e<br />
l'uscita, impedendo le manovre <strong>di</strong> svolta a sinistra.<br />
MODIFICHE, POTENZIAMENTI E RISTRUTTURAZIONI IMPIANTI ESISTENTI<br />
53 - Gli impianti esistenti possono procedere a:<br />
- opere <strong>di</strong> or<strong>di</strong>naria e straor<strong>di</strong>naria manutenzione;<br />
- mo<strong>di</strong>fiche <strong>di</strong> cui all'art. 3, lettera h) della Legge regionale 28 giugno 1988, n. 3 e successive<br />
mo<strong>di</strong>ficazioni ed integrazioni;<br />
- potenziamento alle con<strong>di</strong>zioni previste dalla normativa regionale;<br />
- ristrutturazioni, nel rispetto delle varie normative sull'inquinamento e <strong>di</strong> quanto espressamente<br />
previsto dai punti. 11, 12, 13, 14, 15, 16 e 17 del Capo 2; al punto 24 del Capo 3 ed al Capo 6;<br />
54 - la sostituzione dei serbatoi <strong>di</strong> stoccaggio, dando origine a rifiuti soli<strong>di</strong> e liqui<strong>di</strong>, deve avvenire nel<br />
rispetto del D. Lgs. 22/97 e successive mo<strong>di</strong>ficazioni ed integrazioni e del D.M. 20 ottobre 1998. Al<br />
termine delle operazioni <strong>di</strong> rimozione dei serbatoi, prima <strong>di</strong> procedere al posizionamento <strong>di</strong> nuovi,<br />
deve essere effettuata l'analisi del terreno prelevato dal fondo dello scavo e dell'acqua <strong>di</strong> falda al fine<br />
<strong>di</strong> escludere inquinamenti effettuati nel corso delle operazioni <strong>di</strong> sostituzione o <strong>di</strong> per<strong>di</strong>te pregresse.<br />
SMALTIMENTO E RIMOZIONE<br />
55 - Nel caso <strong>di</strong> smantellamento e rimozione dell'impianto, deve essere richiesta l'autorizzazione<br />
e<strong>di</strong>lizia allo smaltimento.<br />
L'autorizzazione allo smantellamento e la rimozione deve prevedere:<br />
94
<strong>Norme</strong> <strong>Tecniche</strong> <strong>di</strong> <strong>Attuazione</strong><br />
a) la cessazione delle attività complementari all'impianto;<br />
b) il ripristino dell'area alla situazione originale me<strong>di</strong>ante l'adeguamento alle previsione del P.R.G.;<br />
c) la rimozione <strong>di</strong> tutte le attrezzature costituenti l'impianto sopra e sotto suolo, secondo la normativa<br />
vigente;<br />
d) la bonifica del suolo (deve essere presentata idonea documentazione attestante l'assenza <strong>di</strong><br />
episo<strong>di</strong>, anche pregressi <strong>di</strong> inquinamento del suolo).<br />
ART. 60 - IMPIANTI STRADALI DI DISTRIBUZIONE DI CARBURANTI AD USO<br />
PRIVATO ∗<br />
1 - I serbatoi <strong>di</strong> contenimento degli impianti ad uso privato devono avere le stesse caratteristiche<br />
tecniche degli impianti <strong>di</strong> uso pubblico (cisterna con doppia parete, dotata <strong>di</strong> rilevatore <strong>di</strong> eventuali<br />
per<strong>di</strong>te e sistema <strong>di</strong> aspirazione dei vapori).<br />
Tale norma si applica per i nuovi impianti e per la sostituzione <strong>di</strong> serbatoi esistenti.<br />
2 - Nell'area dove avviene il rifornimento dei mezzi è necessario porre in essere sistemi <strong>di</strong> protezione<br />
dell'inquinamento della falda idrica (impermeabilizzazione del piazzale, raccolta delle acque<br />
meteoriche, eventuali sistemi <strong>di</strong> contenimento versamenti <strong>di</strong> idrocarburi).<br />
95
<strong>Norme</strong> <strong>Tecniche</strong> <strong>di</strong> <strong>Attuazione</strong><br />
ALLEGATO 1 "INTERVENTI EDILIZI SULL'ESISTENTE EDIFICATO"<br />
Gli interventi e<strong>di</strong>lizi previsti dal Piano Regolatore Generale per singoli e<strong>di</strong>fici, considerando che<br />
or<strong>di</strong>naria e straor<strong>di</strong>naria manutenzione sono comunque permesse, rientrano nelle seguenti categorie:<br />
*) tutti gli interventi<br />
1) restauro filologico;<br />
2) restauro conservativo;<br />
3) restauro propositivo;<br />
4) ristrutturazione parziale tipo A;<br />
5) ristrutturazione parziale tipo B;<br />
6) ristrutturazione totale;<br />
7) demolizione e ricostruzione;<br />
7n) demolizione e ricostruzione con trasposizione <strong>di</strong> volume; 110<br />
8) demolizione senza ricostruzione;<br />
9) ristrutturazione urbanistica;<br />
**) ampliamento.<br />
MANUTENZIONE ORDINARIA<br />
In<strong>di</strong>viduazione dei lavori da far rientrare negli interventi elencati<br />
Sono interventi <strong>di</strong> manutenzione or<strong>di</strong>naria quelli che riguardano le opere <strong>di</strong> riparazione,<br />
rinnovamento e sostituzione parziale delle finiture degli e<strong>di</strong>fici.<br />
Tali interventi riguardano le finiture degli e<strong>di</strong>fici, (pavimenti, rivestimenti, infissi, tinteggiature<br />
interne ed esterne, etc.) nonché le opere <strong>di</strong>rette ad integrare e mantenere in efficienza impianti<br />
idrici, <strong>di</strong> riscaldamento, <strong>di</strong> ascensione preesistenti, sempre che non comportino la costruzione <strong>di</strong><br />
volumi, anche tecnici, in ipotesi necessari; devono essere <strong>di</strong>stinte le opere da realizzare<br />
all'esterno da quelle da realizzare all'interno dell'immobile. Per tali interventi non è richiesta né<br />
l'autorizzazione né la concessione, salvo quando si tratti <strong>di</strong> interventi che interessano l'esterno<br />
dell'e<strong>di</strong>ficio, ad esempio tinteggiature e rivestimenti esterni, infissi, scuri, etc.<br />
Rientrano nell'or<strong>di</strong>naria manutenzione:<br />
1) Sostituzione <strong>di</strong> elementi del manto <strong>di</strong> copertura o rimaneggiamento anche completo dello<br />
stesso, purché con uguali materiali o con materiali eventualmente imposti da norme <strong>di</strong> piano.<br />
2) Inserimento sotto il manto <strong>di</strong> copertura <strong>di</strong> elementi <strong>di</strong> isolamento (adeguamento Legge 10/’91).<br />
3) Consolidamento elementi decorativi, fregi, mensole, cornicioni, etc. o loro parziale sostituzione<br />
previa documentazione fotografica dello stato <strong>di</strong> fatto.<br />
110 Approvato con DGR n. 4228 del 22/12/2004<br />
96
4) Riparazione tramezzi.<br />
5) Risanamento pavimentazione tetti piani.<br />
<strong>Norme</strong> <strong>Tecniche</strong> <strong>di</strong> <strong>Attuazione</strong><br />
6) Riparazione o sostituzione <strong>di</strong> elementi <strong>di</strong> isolamento e impermeabilizzazione.<br />
7) Sostituzione <strong>di</strong> apparecchi (o parti) <strong>di</strong> servizi igienici.<br />
8) Sostituzione <strong>di</strong> parte <strong>di</strong> impianti.<br />
9) Inserimento <strong>di</strong> elementi volti ad integrare, ampliare e completare gli impianti esi-stenti, con<br />
esclusione <strong>di</strong> accessori ed elementi esterni.<br />
10) Rifacimento o costruzione <strong>di</strong> rivestimenti interni.<br />
11) Riparazione <strong>di</strong> pavimenti esterni.<br />
12) Risanamento e rifacimento pavimenti interni senza mo<strong>di</strong>fica delle quote.<br />
13) Risanamento vespai senza mo<strong>di</strong>ficare le quote.<br />
14) Impermeabilizzazioni interne <strong>di</strong> scantinati.<br />
15) Riparazione <strong>di</strong> infissi esterni.<br />
16) Riparazione o sostituzione <strong>di</strong> infissi interni.<br />
17) Riparazione recinzione.<br />
18) Ripristino <strong>di</strong> parte <strong>di</strong> intonaci esterni.<br />
MANUTENZIONE STRAORDINARIA<br />
Sono interventi <strong>di</strong> manutenzione straor<strong>di</strong>naria, le opere e le mo<strong>di</strong>fiche necessarie per rinnovare e<br />
sostituire "parti" anche strutturali degli e<strong>di</strong>fici, nonché per realizzare ed integrare i servizi igienico-<br />
sanitari e tecnologici, sempre che non alterino i volumi e le superfici delle singole unità<br />
immobiliari e non comportino mo<strong>di</strong>fiche alle destinazioni d'uso, così come <strong>di</strong>sposto dall'art. 31<br />
della Legge N. 457/78.<br />
Devono essere tesi a mantenere in efficienza l'e<strong>di</strong>ficio e i singoli alloggi e/o realizzare ed<br />
integrare i servizi igienico-sanitari e tecnologici.<br />
Per questi interventi è ugualmente richiesta solo l'autorizzazione del Sindaco, previa dettagliata<br />
descrizione grafica e fotografica dello stato <strong>di</strong> fatto e del progetto.<br />
Rientrano nella straor<strong>di</strong>naria manutenzione:<br />
1) Rifacimento <strong>di</strong> parte delle strutture del tetto, senza mo<strong>di</strong>fiche del piano <strong>di</strong> imposta.<br />
2) Rifacimento del manto <strong>di</strong> copertura con materiale <strong>di</strong>verso (purché compatibile con eventuali<br />
normative), senza mo<strong>di</strong>fica del piano <strong>di</strong> posa.<br />
3) Consolidamento, demolizione e ricostruzione <strong>di</strong> parte <strong>di</strong> solai, senza mo<strong>di</strong>fica del piano <strong>di</strong><br />
imposta.<br />
4) Consolidamento anche con rimozione e ricostruzione <strong>di</strong> parti modeste <strong>di</strong> muri portanti,<br />
strutture e fondazioni e senza mo<strong>di</strong>fiche nei materiali o nei sistemi statici.<br />
5) Demolizione e ricostruzione tramezzi con le caratteristiche funzionali precedenti, anche quin<strong>di</strong><br />
con piccoli spostamenti e anche con mo<strong>di</strong>fiche nei materiali.<br />
97
<strong>Norme</strong> <strong>Tecniche</strong> <strong>di</strong> <strong>Attuazione</strong><br />
6) Inserimento <strong>di</strong> nuovi servizi igienici con eventuale costruzione <strong>di</strong> tramezzi.<br />
7) Demolizioni <strong>di</strong> tramezzi finalizzate all'ampliamento <strong>di</strong> qualche locale senza mo<strong>di</strong>fiche<br />
<strong>di</strong>stributive.<br />
8) Costruzione <strong>di</strong> caminetti e relativo camino.<br />
9) Costruzione <strong>di</strong> canne fumarie interne e relativo comignolo conforme alle norme <strong>di</strong> Piano.<br />
10) Rifacimento o sostituzione <strong>di</strong> intonaci e rivestimenti esterni anche con nuovi materiali, purché<br />
conformi alle norme <strong>di</strong> Piano per la zona o alle situazioni ambientali.<br />
11) Rifacimento pavimentazioni esterne purché compatibili con eventuali normative <strong>di</strong> zona.<br />
12) Costruzione <strong>di</strong> pavimenti esterni per viottoli, marciapie<strong>di</strong>, etc. purché compatibili con le<br />
norme <strong>di</strong> Piano per la zona.<br />
13) Sostituzione infissi interni purché compatibili con le norme <strong>di</strong> Piano per la zona.<br />
14) Realizzazione <strong>di</strong> vespai.<br />
15) Sistemazioni o sostituzione <strong>di</strong> scale interne senza mo<strong>di</strong>fiche dello schema <strong>di</strong>stributivo interno.<br />
Gli interventi summenzionati non devono venir realizzati come un insieme sistematico <strong>di</strong> opere che<br />
possano portare ad una trasformazione dell'organismo e<strong>di</strong>lizio, previa una pluralità <strong>di</strong> interventi<br />
organizzati e coor<strong>di</strong>nati tra loro in un progetto unitario.<br />
Per esempio non sarà possibile demolire e ricostruire "tutti" i solai <strong>di</strong> un e<strong>di</strong>ficio, demolire e ricostruire<br />
tutte le paretine <strong>di</strong> un appartamento, etc.<br />
*) TUTTI GLI INTERVENTI<br />
Nell'e<strong>di</strong>ficato esistente ricadente all'interno delle zone territoriali omogenee con destinazioni<br />
residenziali e qualora motivazioni <strong>di</strong> carattere morfologico lo rendano auspicabile, si sono previsti<br />
tutti gli interventi, come segnato alla tavola <strong>di</strong> progetto 13.3.<br />
In questi fabbricati sono concessi tutti gli interventi fino alla demolizione e ricostruzione<br />
dell'e<strong>di</strong>ficio, anche totalmente <strong>di</strong>verso per forma e materiali, compatibilmente con quanto previsto<br />
dalle presenti norme e col tessuto preesistente.<br />
La cubatura realizzabile è quella che risulta dall'applicazione dell'in<strong>di</strong>ce <strong>di</strong> e<strong>di</strong>ficabilità alla<br />
superficie del lotto <strong>di</strong> pertinenza.<br />
Qualora la cubatura esistente sia superiore a quella realizzabile con l'applicazione dell'in<strong>di</strong>ce, la<br />
si considera acquisita ad eccezione dei volumi abusivi ricadenti nella sanatoria prevista dalla L.S.<br />
N. 47/85; in questo caso non è consentita la demolizione e ricostruzione del volume eccedente<br />
l'in<strong>di</strong>ce <strong>di</strong> P.R.G..<br />
1) RESTAURO FILOLOGICO<br />
Intervento volto a conservare i valori formali e storici dell'e<strong>di</strong>ficio o a ripristinare o evidenziare<br />
l'originario <strong>di</strong>stributivo orizzontale e verticale interno ed esterno, i rapporti volumetrici, le partiture<br />
98
<strong>Norme</strong> <strong>Tecniche</strong> <strong>di</strong> <strong>Attuazione</strong><br />
e proporzioni dei fori, i tipi e le forme delle coperture e dei profili planialtimetrici nel massimo<br />
rispetto <strong>di</strong> materiali, tecniche costruttive e sistemi statici.<br />
Nel caso <strong>di</strong> stratificazioni sovrapposte, la liberazione <strong>di</strong> una struttura <strong>di</strong> epoca anteriore si<br />
giustifica solo a con<strong>di</strong>zione che gli elementi rimossi siano <strong>di</strong> scarso valore, che la composizione<br />
architettonica rimessa in luce costituisca una testimonianza <strong>di</strong> grande valore storico, archeologico<br />
o estetico e che il suo stato <strong>di</strong> conservazione sia ritenuto sod<strong>di</strong>sfacente.<br />
È da escludersi qualsiasi lavoro <strong>di</strong> ricostruzione, mentre è da considerarsi accettabile la<br />
ricomposizione <strong>di</strong> parti esistenti <strong>di</strong> mura smembrate, che comunque dovrà essere sempre<br />
riconoscibile e limitata al minimo necessario a garantirne la conservazione e la continuità formale.<br />
I lavori saranno preceduti da una rigorosa documentazione analitica grafica e fotografica che<br />
sarà aggiornata nella parte grafica e fotografica con quella relativa alle fasi <strong>di</strong> liberazione,<br />
integrazione e ricomposizione degli elementi tecnici e formali identificati durante tali lavori.<br />
Il giu<strong>di</strong>zio sul valore degli elementi in questione e la descrizione circa le eliminazioni da eseguirsi<br />
non <strong>di</strong>pendono dall'autore del progetto bensì dagli Enti competenti per la tutela dei beni culturali e<br />
ambientali.<br />
2) RISANAMENTO CONSERVATIVO<br />
Intervento rivolto a conservare l'organismo e<strong>di</strong>lizio mantenendone inalterati i caratteri <strong>di</strong>stributivi<br />
orizzontali e verticali interni ed esterni.<br />
Il consolidamento delle parti strutturali può essere assicurato, qualora le tecniche tra<strong>di</strong>zionali si<br />
rivelassero inadeguate, me<strong>di</strong>ante l'ausilio <strong>di</strong> tutti i più moderni mezzi la cui efficienza sia stata<br />
<strong>di</strong>mostrata da dati scientifici e sia garantita dall’esperienza.<br />
Rientrano nel risanamento il consolidamento <strong>di</strong> fondazioni, con lo stato <strong>di</strong> fatto dell'e<strong>di</strong>ficio.<br />
L'impiego generalizzato <strong>di</strong> nuove tecnologie e materiali è consentito nel caso sia documentata nel<br />
manufatto in oggetto la sostituzione dei materiali originali in modo irreversibile.<br />
Non è consentito mo<strong>di</strong>ficare la posizione <strong>di</strong> murature portanti interne ed esterne, il piano <strong>di</strong> posa<br />
<strong>di</strong> solai e volte, scale e rampe, fori e luci, copertura e se l'e<strong>di</strong>ficio fosse un annesso rustico o un<br />
annesso produttivo.<br />
3) RESTAURO PROPOSITIVO<br />
Intervento rivolto a conservare l'organismo e<strong>di</strong>lizio e ad assicurarne la funzionalità.<br />
Tale intervento comprende il consolidamento, il ripristino ed il rinnovo degli elementi costitutivi,<br />
l'inserimento degli elementi accessori e degli impianti richiesti dalle esigenze d'uso, l'eliminazione<br />
degli elementi estranei all'organismo e<strong>di</strong>lizio finalizzata ad un uso più appropriato alle attuali<br />
esigenze degli e<strong>di</strong>fici ed alloggi esistenti.<br />
99
<strong>Norme</strong> <strong>Tecniche</strong> <strong>di</strong> <strong>Attuazione</strong><br />
Gli interventi riguardano l'organismo e<strong>di</strong>lizio nel suo insieme e la finalità del restauro viene<br />
attuata "me<strong>di</strong>ante un insieme sistematico <strong>di</strong> opere", cioè con una pluralità organizzata <strong>di</strong> opere e<br />
<strong>di</strong> interventi coor<strong>di</strong>nati tra loro in un progetto unitario.<br />
Il ripristino storico-estetico degli e<strong>di</strong>fici o la migliore funzionalità si perseguono comunque nel<br />
rispetto degli elementi tipologici formali e strutturali dell'organismo stesso.<br />
Possono rientrare nel restauro propositivo:<br />
1) Tutti gli interventi previsti per la manutenzione quando vengano attuati me<strong>di</strong>ante un insieme<br />
sistematico <strong>di</strong> opere.<br />
2) Demolizione e ricostruzione dei solai con mo<strong>di</strong>fiche al piano <strong>di</strong> posa qualora siano finalizzati<br />
ad un ripristino storico e ad un risanamento igienico.<br />
3) Demolizione e ricostruzione <strong>di</strong> parte <strong>di</strong> murature, strutture e fondazioni con eventuali mo<strong>di</strong>fiche<br />
nei materiali e nei sistemi statici.<br />
4) Scale.<br />
5) Apertura in breccia o tamponamento <strong>di</strong> portefinestre con o senza mo<strong>di</strong>fiche della <strong>di</strong>stribuzione<br />
interna, finalizzate ad un ripristino storico o ad un risanamento igienico. Comunque non deve<br />
essere alterato lo schema della partitura originaria delle facciate.<br />
6) Demolizioni tramezzi.<br />
7) Costruzione tramezzi.<br />
8) Inserimento <strong>di</strong> nuovi impianti.<br />
9) Demolizione e ricostruzione <strong>di</strong> scale con o senza mantenimento dell'originaria fun-zione e<br />
posizione, ma nel rispetto dei materiali originari.<br />
RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA<br />
Comprende gli interventi rivolti a trasformare gli organismi e<strong>di</strong>lizi me<strong>di</strong>ante un insieme sistematico<br />
<strong>di</strong> opere e include il ripristino o la sostituzione <strong>di</strong> alcuni elementi costitutivi dell'e<strong>di</strong>ficio e<br />
l'inserimento <strong>di</strong> nuovi elementi ed impianti e può portare ad un organismo in tutto o in parte<br />
<strong>di</strong>verso dal precedente.<br />
Essa ha lo scopo <strong>di</strong> trasformare l'organismo e<strong>di</strong>lizio cioè mutare in parte o in tutto la struttura, la<br />
tipologia, la destinazione d'uso dell'e<strong>di</strong>ficio.<br />
La finalità è quin<strong>di</strong> innovatrice, al contrario del restauro e del risanamento che hanno finalità<br />
conservatrici.<br />
La ristrutturazione, quin<strong>di</strong>, pur permettendo <strong>di</strong> operare in una vasta fascia <strong>di</strong> intervento, non si<br />
deve configurare come demolizione totale o <strong>di</strong> una parte consistente e ricostruzione.<br />
Si devono intendere ammissibili, quin<strong>di</strong>, e solo per i manufatti in<strong>di</strong>cati, contenute mo<strong>di</strong>fiche <strong>di</strong><br />
forma con altrettanto contenute trasposizioni <strong>di</strong> volume, che in ogni caso non comportino la<br />
<strong>di</strong>struzione totale dell'e<strong>di</strong>ficio originario e ne conservino il volume.<br />
100
<strong>Norme</strong> <strong>Tecniche</strong> <strong>di</strong> <strong>Attuazione</strong><br />
Per tutto il territorio comunale tale intervento sarà sud<strong>di</strong>viso in tre sottoclassi, caratterizzate<br />
ognuna da <strong>di</strong>versi gra<strong>di</strong> <strong>di</strong> salvaguar<strong>di</strong>a dei caratteri originari dell'e<strong>di</strong>ficio.<br />
4) RISTRUTTURAZIONE PARZIALE TIPO "A"<br />
Vi rientrano quegli interventi che, posti in atto in alcune parti dell'e<strong>di</strong>ficio, ne consentono la<br />
mo<strong>di</strong>fica della destinazione d'uso senza alterare il modello tipologico <strong>di</strong>stributivo interno<br />
orizzontale e verticale (sono eventualmente ammesse modeste mo<strong>di</strong>fiche <strong>di</strong> posizione agli<br />
elementi <strong>di</strong>visori, i quali dovranno comunque rimanere riconoscibili e corrispondenti a quelli<br />
originari).<br />
5) RISTRUTTURAZIONE PARZIALE TIPO "B"<br />
Vi rientrano quegli interventi che, con operazioni che riguardano l'interno dell'e<strong>di</strong>ficio, ne<br />
permettono la completa trasformazione d'uso senza che venga alterato l'aspetto esterno<br />
dell'e<strong>di</strong>ficio.<br />
Pertanto non dovrà essere variata la sagoma del fabbricato esistente e gli eventuali fori saranno<br />
ammessi solo se compatibili per partitura, proporzioni, allineamenti con quelli esistenti<br />
Ugualmente i fori facenti parte <strong>di</strong> una maglia originaria e ben strutturata che dovessero venire<br />
tamponati dovranno rimanere riconoscibili.<br />
6) RISTRUTTURAZIONE TOTALE<br />
Comprende i casi <strong>di</strong> più completa trasformazione dell'organismo originario; in sostanza, le<br />
mo<strong>di</strong>fiche possono essere ra<strong>di</strong>cali, supponendosi il fabbricato meritevole <strong>di</strong> salvaguar<strong>di</strong>a non per<br />
valore proprio, ma per l'impatto della sua immagine nell'ambiente circostante.<br />
7) DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE<br />
Nelle tavole <strong>di</strong> progetto 13.4.1, 13.4.2, 13.5, 13.6, e 13.7 sono in<strong>di</strong>cati con il numero 7 quegli<br />
e<strong>di</strong>fici che, pur non avendo caratteristiche <strong>di</strong> impatto con l'ambiente tali da ritenersi inadeguate,<br />
possono recuperare il volume acquisito nei mo<strong>di</strong> previsti nella stessa tavola e secondo le<br />
in<strong>di</strong>cazioni contenute nella scheda relativa ed i dettami dell'art. 22 "Nuova e<strong>di</strong>ficazione della zona<br />
"A", permettendo così organizzazioni urbanistico-e<strong>di</strong>lizie ritenute più funzionali.<br />
7n) DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE CON TRASPOSIZIONE DI VOLUME<br />
Nelle tavole <strong>di</strong> progetto alla scala 1:500 sono in<strong>di</strong>cati con il 7n gli e<strong>di</strong>fici dei quali la<br />
perimetrazione può essere prevista su <strong>di</strong>versa area <strong>di</strong> se<strong>di</strong>me, anche accorpando più unità<br />
101
<strong>Norme</strong> <strong>Tecniche</strong> <strong>di</strong> <strong>Attuazione</strong><br />
e<strong>di</strong>lizie, non necessariamente contigue, con l’obbiettivo <strong>di</strong> razionalizzare gli spazi, in funzione<br />
degli attuali mo<strong>di</strong> <strong>di</strong> vita. 111<br />
8) DEMOLIZIONE SENZA RICOSTRUZIONE<br />
Nelle tavole <strong>di</strong> progetto 13.4.1, 13.4.2, 13.5, 13.6, e 13.7 sono in<strong>di</strong>cati con il numero 8 quegli<br />
e<strong>di</strong>fici che, per caratteristiche <strong>di</strong> impatto con l'ambiente ritenute inadeguate o per ubicazione<br />
ritenuta urbanisticamente non funzionale, saranno soggetti a demolizione senza ricostruzione.<br />
9) RISTRUTTURAZIONE URBANISTICA<br />
In tutti quei casi in cui si è riconosciuto un tessuto e<strong>di</strong>lizio particolarmente degradato, strutturato<br />
da una trama urbanistica inadeguata agli attuali mo<strong>di</strong> <strong>di</strong> vita e incompatibile con un razionale<br />
progetto <strong>di</strong> sistemazione dell'area, è prevista nelle tavole <strong>di</strong> progetto, con il numero 9, la<br />
ristrutturazione urbanistica, come definita al punto e) dell'art. 31 della Legge N. 457/78.<br />
Tale previsione, oltre all'in<strong>di</strong>viduazione e perimetrazione dell'ambito d'intervento, può anche<br />
in<strong>di</strong>rizzare all'ottimale <strong>di</strong>segno dei lotti con gli ingombri <strong>di</strong> massima e l'accorpamento degli e<strong>di</strong>fici,<br />
degli isolati e della maglia stradale.<br />
La ristrutturazione urbanistica deve avvenire tramite Piano <strong>di</strong> Recupero.<br />
**) AMPLIAMENTO<br />
Comprende interventi <strong>di</strong> nuova e<strong>di</strong>ficazione per l'aumento dell'estensione o delle <strong>di</strong>mensioni <strong>di</strong><br />
una costruzione esistente, con la creazione <strong>di</strong> uno spazio supplementare in orizzontale o la<br />
estensione in senso verticale (sopraelevazione) <strong>di</strong> tutta o parte della costruzione esistente.<br />
La nuova opera deve conformarsi per tipologia e materiali alle caratteristiche morfologiche della<br />
parte preesistente e rispettare le seguenti prescrizioni:<br />
a) le tavole <strong>di</strong> progetto 13.4.1 e 13.4.2 e la scheda relativa all'e<strong>di</strong>ficio definiscono la superficie<br />
coperta massima ammissibile e/o l'altezza dell'ampliamento;<br />
b) il nuovo e<strong>di</strong>ficio deve mantenere eventuali allineamenti orizzontali e/o verticali in<strong>di</strong>cati nelle<br />
tavole o schede;<br />
c) per quanto riguarda l'altezza massima, il nuovo e<strong>di</strong>ficio deve adeguarsi alla linea <strong>di</strong> gronda del<br />
fabbricato <strong>di</strong> cui costituisce ampliamento, salvo che non siano date in<strong>di</strong>cazioni <strong>di</strong>verse nella<br />
scheda relativa al corpo principale.<br />
Nel caso <strong>di</strong> interventi per la realizzazione <strong>di</strong> autorimesse, comunque non superiori a 18 mq per<br />
unità immobiliare in aderenza agli e<strong>di</strong>fici esistenti, sono da rispettare le seguenti prescrizioni:<br />
111 Approvato con DGR n. 4228 del 22/12/2004<br />
102
<strong>Norme</strong> <strong>Tecniche</strong> <strong>di</strong> <strong>Attuazione</strong><br />
a) la superficie coperta dell'e<strong>di</strong>ficio è definita nella tavola <strong>di</strong> progetto N. 13.3. e nella scheda<br />
relativa al fabbricato principale;<br />
b) l'allineamento è ugualmente specificato nella tavola <strong>di</strong> progetto N. 13.3 e nella scheda;<br />
c) la copertura deve essere a una o due falde, mantenendo l'inclinazione, l'andamento ed il<br />
manto <strong>di</strong> copertura uguali a quelli del corpo principale;<br />
d) l'altezza me<strong>di</strong>a deve essere pari a m 2,40, eccezione fatta per i casi in cui il mantenimento<br />
dell'inclinazione e dell'andamento della copertura principale non rendano tale altezza inadatta<br />
al migliore sfruttamento dello spazio in pianta. In questi casi la quota della linea <strong>di</strong> gronda non<br />
deve superare i m 2,20.<br />
Gli interventi <strong>di</strong> nuova e<strong>di</strong>ficazione devono essere realizzati in conformità a quanto stabilito<br />
dall'art. 22 "Nuova e<strong>di</strong>ficazione della zona "A".<br />
Eventuali mo<strong>di</strong>fiche del tipo d'intervento ammesso sono possibili previa adeguata analisi<br />
storiografica, tipologica ed ambientale, da sottoporre all'approvazione del Consiglio Comunale.<br />
103
ALLEGATO 2 "CONVENZIONE TIPO"<br />
<strong>Norme</strong> <strong>Tecniche</strong> <strong>di</strong> <strong>Attuazione</strong><br />
Avendo la convenzione natura e<strong>di</strong>lizia e non urbanistica, il rogito notarile si rende necessario nei soli<br />
casi <strong>di</strong> costituzione <strong>di</strong> vincolo gravante sul fondo del richiedente la concessione, in mancanza della<br />
necessità <strong>di</strong> istituire detto vincolo, l’atto <strong>di</strong> convenzione può essere sostituito da una mera scrittura<br />
privata.<br />
COMUNE DI CARRÈ PROVINCIA DI VICENZA<br />
OGGETTO: Convenzione per concessione e<strong>di</strong>lizia per ampliamento <strong>di</strong> fabbricato a<strong>di</strong>bito ad<br />
attività a nome <strong>di</strong> e per gli effetti della L.R. N.<br />
11 in data 05/03/1987<br />
L'anno millenovecentonovanta ................ il giorno ............... del mese <strong>di</strong> ..................., alle ore ...... in<br />
<strong>Carrè</strong> avanti a me ......................... notaio, senza l'intervento dei testimoni per espressa rinuncia, col<br />
mio consenso, da parte dei contraenti che sono persone a me note, si sono presentati e costituiti:<br />
1 - il Sig. ................................. nato a ........... il ......................., nella qualità <strong>di</strong> Segretario del<br />
<strong>Comune</strong> predetto, che legalmente, a tutti gli effetti, in questo atto lo rappresenta, C.F.:<br />
........................;<br />
2 - I Sigg. ..................................................................................................................., che nel<br />
prosieguo dell'atto verrà denominata per brevità "Ditta Concessionaria".<br />
PREMESSO<br />
- che la Ditta Concessionaria per ottenere la concessione e<strong>di</strong>lizia dell'ampliamento deve stipulare<br />
la presente convenzione:<br />
SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE<br />
Art. 1 - Le premesse costituiscono parte integrante del presente atto.<br />
Art. 2 - Viene dato atto che l'area descritta in premessa è destinata dal vigente strumento<br />
urbanistico generale del <strong>Comune</strong> a "Zona ..........” e la stessa non rientra nelle zone <strong>di</strong><br />
tutela in<strong>di</strong>cate dal n. 1 al n. 8, comma 4, dell'art. 27 della L.R. N. 61/85.<br />
Art. 3 - La Ditta Concessionaria si impegna ad attuare integralmente il progetto per cui chiede la<br />
concessione a costruire, acquisito agli atti - che la L.R. 05/03/1987, N. 11 stabilisce la<br />
104
<strong>Norme</strong> <strong>Tecniche</strong> <strong>di</strong> <strong>Attuazione</strong><br />
"Integrazione alla L.R. 25/06/1985, N. 61", recante "<strong>Norme</strong> per l'assetto e l'uso del<br />
territorio", dando la possibilità ai Comuni <strong>di</strong> adottare una variante al proprio strumento<br />
urbanistico generale per <strong>di</strong>sciplinare gli interventi e<strong>di</strong>lizi sugli inse<strong>di</strong>amenti produttivi,<br />
commerciali ed alberghieri, ubicati "fuori zona" o già saturi da un punto <strong>di</strong> vista<br />
urbanistico;<br />
- che con la deliberazione del Consiglio Comunale n. 127 in data 29/05/1987, esecutiva ai<br />
sensi <strong>di</strong> legge, il <strong>Comune</strong> ha adottato la variante urbanistica ai sensi della succitata L.R. n.<br />
11/1987;<br />
- che la variante surrichiamata è stata pubblicata nel B.U.R. ed è <strong>di</strong>venuta "efficace", nel<br />
senso che ha acquisito vigenza, dopo 15 giorni dalla citata pubblicazione, ai sensi dell'art.<br />
52 della L.R. n. 61/85;<br />
- che l'articolo unico della citata L.R. n. 11/87, il comma 4, prescrive che le concessioni per<br />
l'ampliamento siano subor<strong>di</strong>nate alla stipula <strong>di</strong> una convenzione, con cui si stabiliscono in<br />
particolare, tempo, modalità, garanzie ed eventuali oneri per la realizzazione degli<br />
interventi che a tal uopo il Consiglio Comunale con deliberazione n. 257 del 04/12/1987,<br />
esecutiva ai sensi <strong>di</strong> legge, ha pre<strong>di</strong>sposto la convenzione tipo, cui la presente si<br />
uniforma;<br />
- che la Ditta Concessionaria, intendendo avvalersi delle possibilità e<strong>di</strong>ficatorie <strong>di</strong> cui alla<br />
variante urbanistica in argomento ha presentato istanza al <strong>Comune</strong> per la concessione ad<br />
ampliare il fabbricato e<strong>di</strong>lizio a ............................ censito in catasto: Sez. Unica, Foglio<br />
...... , Mapp. n. .......... che alla data del 01/10/1983 aveva una superficie coperta <strong>di</strong> mq<br />
............... nonché una superficie lorda, computata anche su più piani <strong>di</strong> mq ............. ,<br />
mentre il lotto <strong>di</strong> pertinenza misura mq ..............;<br />
- che il progetto allegato alla richiesta è conforme alle norme <strong>di</strong> legge e particolarmente a<br />
quelle riportate nella variante urbanistica in argomento;<br />
- che l'area surriportata non rientra nelle zone <strong>di</strong> tutela in<strong>di</strong>cate dal n. 1 al n. 8 del 4°<br />
comma dell'art. 27 della L.R. N. 61/85;<br />
- che l'ampliamento richiesto ha superato la fase istruttoria riportando il parere favorevole<br />
della Commissione E<strong>di</strong>lizia in data .................... al n. .............<br />
- che l'ampliamento viene realizzato nel rispetto della L. 13/07/1966 n. 615 e 10/05/1976 n.<br />
314 e successive mo<strong>di</strong>fiche ed integrazioni e dei regolamenti comunali <strong>di</strong> igiene e polizia<br />
urbana;<br />
del <strong>Comune</strong> al n. ............. <strong>di</strong> prot. in data ....................., entro i termini massimi <strong>di</strong> vali<strong>di</strong>tà<br />
della concessione previsti dall'art. 78 della L.R. N. 61/85 (ivi compresa anche la<br />
realizzazione degli eventuali spazi <strong>di</strong> sosta da realizzarsi in conformità al dettato delle<br />
norme <strong>di</strong> attuazione dell'impianto).<br />
105
<strong>Norme</strong> <strong>Tecniche</strong> <strong>di</strong> <strong>Attuazione</strong><br />
Art. 4 - L'importo degli oneri <strong>di</strong> urbanizzazione a carico della Ditta Concessionaria, determinato in<br />
base alle tabelle parametriche vigenti adottate ed approvate dal <strong>Comune</strong>, ammonta<br />
complessivamente a Lire .......................................... delle quali Lire<br />
................................................................ per urbanizzazione primaria e Lire<br />
............................................................. per urbanizzazione secondaria.<br />
È dovuto inoltre il contributo sul costo <strong>di</strong> costruzione che è stato quantificato in Lire<br />
..................................................... (determinato ai sensi della deliberazione del Consiglio<br />
Comunale n. 218 del 17/12/1985, tabella 6), commisurata all'incidenza delle spese<br />
necessarie al trattamento e allo smaltimento <strong>di</strong> rifiuti soli<strong>di</strong>, liqui<strong>di</strong> e gassosi. Per quanto<br />
conviene l'incidenza del contributo per la sistemazione unilaterale dei luoghi il corrispettivo<br />
dovrà essere corrisposto al rilascio del certificato <strong>di</strong> abitabilità o agibilità; alla sua<br />
determinazione è stata delegata la Giunta Municipale (giusta deliberazione Consiglio<br />
Comunale n. 218 del 17/12/1985). Le somme menzionate dovranno essere versate<br />
secondo i tempi e modalità in<strong>di</strong>cate nella lettera <strong>di</strong> notifica sottoscritta dal Sindaco in data<br />
............................ n. .................... <strong>di</strong> protocollo.<br />
Oltre al pagamento degli oneri suddetti la Ditta Concessionaria deve eseguire i seguenti<br />
lavori per adeguare le infrastrutture a servizio dell'inse<strong>di</strong>amento come risulta dagli<br />
elaborati grafici allegati.<br />
Art. 5 - La Ditta, a garanzia dell'integrale rispetto degli impegni assunti con la presente convenzione,<br />
ha costituito cauzione me<strong>di</strong>ante .......................................... per i seguenti importi e tempi:<br />
a) per il rispetto integrale del precedente art. 3 relativo all'ampliamento, L.<br />
.................................... (<strong>di</strong>consi lire ..................................................) fino ad ottenuto<br />
certificato <strong>di</strong> agibilità e comunque fino alla lettera <strong>di</strong> svincolo del <strong>Comune</strong>;<br />
b) per il rispetto integrale degli oneri <strong>di</strong> cui al precedente art. 4 L. ..................... (<strong>di</strong>consi<br />
lire ...............................................) fino ad ottenuto certificato <strong>di</strong> agibilità e comunque<br />
fino alla lettera <strong>di</strong> svincolo del <strong>Comune</strong> ed in caso <strong>di</strong> esecuzione <strong>di</strong> opere a scomputo <strong>di</strong><br />
oneri, fino al certificato <strong>di</strong> regolare esecuzione rilasciato dal Tecnico Comunale.<br />
Le previsioni <strong>di</strong> adeguamento della rete viaria, eventualmente imposte, vengono<br />
considerate modalità esecutive della concessione, dovranno essere realizzate e<br />
collaudate prima del rilascio del certificato <strong>di</strong> agibilità, ed il positivo collaudo viene<br />
previsto come con<strong>di</strong>zione <strong>di</strong> rilasciabilità del certificato stesso.<br />
Per ipotesi <strong>di</strong> inadempienza delle obbligazioni <strong>di</strong> cui alla presente la Ditta Concessionaria<br />
o suoi aventi causa autorizzano il <strong>Comune</strong> a <strong>di</strong>sporre della cauzione stessa nel modo più<br />
ampio, con rinuncia espressa ad ogni opposizione giu<strong>di</strong>ziale e stragiu<strong>di</strong>ziale a chiunque<br />
notificata e con l'esonero <strong>di</strong> ogni responsabilità a qualunque titolo per i pagamenti o<br />
prelievi che il <strong>Comune</strong> andrà a fare.<br />
106
<strong>Norme</strong> <strong>Tecniche</strong> <strong>di</strong> <strong>Attuazione</strong><br />
Art. 6 - L'eventuale sostituzione della titolarità della proprietà dell'immobile e/o dell'attività che vi si<br />
esercita dovrà essere segnalata al <strong>Comune</strong> entro giorni 30 dal verificarsi del mutamento.<br />
Art. 7 - Il Capo Settore Ufficio Tecnico rilascerà la concessione e<strong>di</strong>lizia dopo la stipula, la<br />
registrazione e la trascrizione della presente convenzione nei registri immobiliari.<br />
Art. 8 - Tutte le spese relative all'articolo precedente, nonché quelle inerenti e conseguenti alla stipula<br />
della presente convenzione, ivi comprese quelle inerenti il certificato <strong>di</strong> regolare<br />
esecuzione <strong>di</strong> cui all'art. 8 precedente, sono a totale carico della Ditta Concessionaria.<br />
107<br />
LA DITTA CONCESSIONARIA
GRAFICI<br />
<strong>Norme</strong> <strong>Tecniche</strong> <strong>di</strong> <strong>Attuazione</strong><br />
108