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Sentenza 26 maggio 2003 n. 2827 – Pres. Riccio, Est. Saltelli

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allargando l’ambito territoriale delle cc.dd. zone umide ad ambiti non previsti dal pianoterritoriale regionale di coordinamento, salvo evidente il limite della manifesta irragionevolezzao irrazionalità ovvero l’abnormità o l’illogicità della previsione, in relazione alla concretasituazione di fatto: ciò proprio in relazione alla tutela costituzionale prevista dall’articolo 9,secondo comma, che non può non inerire anche alla pianificazione urbanistica, in senso lato.Nel caso di specie, quindi, correttamente – proprio nel quadro della dichiarata tutela dei valoriambientali perseguita dal piano regolatore generale, secondo gli obiettivi indicati nella relativarelazione di accompagnamento, il Comune di Fontaniva ha ricompresso nelle zone umide gliambiti golenali in cui ricadono le attività industriale delle società appellanti, zone, peraltro, che,come emerge dalla documentazione in atti, secondo le previsioni dello stesso piano territorialeregionale di coordinamento, rientrano pur sempre all’interno dell’ambito per l’istituzione delParco del Medio Corso del Brenta e sono quindi oggetto di specifica attenzione e tutelaambientale.Inconferente, ad avviso della Sezione, è il richiamo ad una presunta violazione del D.P.R. 13marzo 1976, n. 448, recante "Esecuzione della convenzione relativa alle zone umided’importanza internazionale, soprattutto come habitat degli uccelli acquatici, firmata a Ramsaril 2 febbraio 1971", non solo perché, trattandosi di una convenzione internazionale, è fonte diobbligo degli stati nei confronti degli altri stati contraenti, ma anche per quanto non puòragionevolmente contestarsi che le aree in cui insistono le attività industriali delle societàappellanti rientrano nella ampia definizione delle zone umide di cui all’articolo 1 (quale bacinonaturale con acqua corrente dolce), richiamato - a fini meramente indicativi - dall’articolo 21del piano territoriale regionale di coordinamento, secondo cui "le zone umide sono costituite daparticolari ambiti naturalistico – ambientali e paesaggistici rientranti nella più ampia definizionedettata dal D.P.R. n. 448 del 1976".V. In conclusione, gli appelli proposti da devono essere respinti: le spese seguono lasoccombenza e sono liquidate come in dispositivoP.Q.M.Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (sezione quarta), definitivamente pronunciandosugli appelli proposti dalle società Tecnoasfalti S.r.l., S.M.E.B. S.p.A e dalla Vaccari AntonioS.p.A., nonché dall’Immobiliare Marilisa S.r.l. avverso la sentenza n. 1380 del 10 settembre1997 del Tribunale amministrativo regionale del Veneto (sez. I^, così provvede:riunisce gli appelli;dichiara improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse l’appello proposto dalla societàTecnoasfalti S.r.l.;respinge gli appelli proposti dalle società S.M.E.B. S.r.l., dalla Vaccai Antonio S.p.A. edall’Immobiliare Marilisa S.r.l.;condanna tutti gli appellanti al pagamento in favore del Comune di Fontaniva delle spese delpresente grado di giudizio che si liquidano in complessivi euro 5.000 (cinquemila).Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'Autorità amministrativa.Così deciso in Roma, addì 14 gennaio <strong>2003</strong> dal Consiglio di Stato in sede giurisdizionale –Sezione Quarta – riunito in camera di consiglio con l’intervento dei seguenti signori:RICCIO STENIO - <strong>Pres</strong>identeSALVATORE COSTANTINO - ConsigliereRULLI DEDI MARINELLA - ConsigliereCARINCI GIUSEPPE - Consigliere

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