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Regolamento Entrate Tributarie - Comune di Lecce

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Settore Tributi e Fiscalità LocaleREGOLAMENTO DELLE ENTRATE TRIBUTARIE(art. 52 del decreto legislativo 15 <strong>di</strong>cembre 1997, n. 446)Approvato con deliberazione <strong>di</strong> consiglio comunale n. 59 del 15.04.2003Emendato con deliberazione n. 33 del 02.04.2007Titolo I - Principi generaliINDICE !"#$Titolo II - Gestione delle entrate%& '( $)##*+###A($# "#$Titolo III - Attività <strong>di</strong> riscossione# #!# %


'$ ## #$Titolo IV - Attività contenziosa e strumenti deflattivi),*###Titolo V - Disposizioni finali-.


Titolo IPrincipi generaliArt. 1Oggetto e finalità del regolamento1. Il presente regolamento <strong>di</strong>sciplina le entrate comunali tributarie, adesclusione dei trasferimenti erariali, regionali e provinciali, in conformità aiprincipi dettati dalla legge 8/6/1990 n. 142 e successive mo<strong>di</strong>ficazioni eintegrazioni, dal decreto legislativo 25/2/1995 n. 77 e successivemo<strong>di</strong>ficazioni e integrazioni e dal D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267 e inattuazione delle <strong>di</strong>sposizioni contenute nell'art. 52 del decreto legislativo15/12/1997 n. 446, nell'art. 50 della legge 27 <strong>di</strong>cembre 1997 n. 449 e da ognialtra <strong>di</strong>sposizione <strong>di</strong> legge in materia.2. Le <strong>di</strong>sposizioni del regolamento sono volte ad in<strong>di</strong>viduare le entrate tributarie,a dettare principi per la determinazione delle aliquote dei tributi, delle tariffe,a <strong>di</strong>sciplinare le attività <strong>di</strong> liquidazione, <strong>di</strong> accertamento, <strong>di</strong> riscossione, <strong>di</strong>contenzioso, a specificare le procedure, le competenze degli uffici, le forme<strong>di</strong> gestione.3. Il presente regolamento si applica a tutti i tributi comunali, ancorché abrogatialla data della sua entrata in vigore, ai rapporti ancora in corsoin<strong>di</strong>pendentemente dalla data in cui si è realizzato il presupposto del tributonel rispetto <strong>di</strong> quanto previsto al punto 5.4. Le norme del regolamento sono finalizzate a garantire il buon andamentodell'attività amministrativa in ossequio ai principi <strong>di</strong> equità, efficacia,efficienza, economicità e trasparenza dell'azione amministrativa in genere etributaria in particolare.5. Il <strong>Comune</strong> <strong>di</strong> <strong>Lecce</strong> riconosce e tutela i principi <strong>di</strong> cui alla Legge 212 del 27luglio 2000 attuando con il presente regolamento istituti specifici previsti dallacitata legge.Art. 2Definizione delle entrate1. Costituiscono entrate tributarie quelle derivanti dall'applicazione <strong>di</strong> leggi delloStato, le quali, in attuazione della riserva dell'art. 23 della Costituzione,in<strong>di</strong>viduano i tributi <strong>di</strong> pertinenza del <strong>Comune</strong>, le fattispecie imponibili, isoggetti passivi, le aliquote massime, con esclusione dei trasferimenti <strong>di</strong>quote <strong>di</strong> tributi erariali, regionali e provinciali.2. L'istituzione del canone per l'installazione <strong>di</strong> mezzi pubblicitari comporteràautomaticamente l'esclusione dell'applicazione dell'imposta sulla pubblicità.3. Con il termine <strong>di</strong> "entrate tributarie" si intendono, nel prosieguo del presenteregolamento, esclusivamente quelle fin qui in<strong>di</strong>cate.


Art. 3Regolamentazione delle tipologie <strong>di</strong> entrate1. Per ciascun tipo <strong>di</strong> entrata il <strong>Comune</strong> ha la facoltà <strong>di</strong> adottare, entro il termine<strong>di</strong> approvazione del bilancio <strong>di</strong> previsione, un apposito regolamento che avràefficacia a partire dal 1° gennaio dell'anno solare successivo a quello <strong>di</strong>approvazione, se non <strong>di</strong>versamente <strong>di</strong>sposto con legge statale.2. I regolamenti adottati per la <strong>di</strong>sciplina delle entrate tributarie debbono esseretrasmessi al Ministero delle Finanze, unitamente alla relativa delibera <strong>di</strong>approvazione, entro trenta giorni dalla data in cui sono <strong>di</strong>venuti esecutivi edentro lo stesso termine sono resi pubblici me<strong>di</strong>ante avviso sulla GazzettaUfficiale.Art. 4Determinazione delle aliquote e delle tariffe1. Le aliquote e le tariffe dei tributi sono determinate con apposita delibera inmisura tale da consentire il raggiungimento degli equilibri <strong>di</strong> bilancio. Ove sirenda necessario, le aliquote possono variare in aumento o in <strong>di</strong>minuzioneper ciascuna annualità.2. Le aliquote e le tariffe <strong>di</strong> cui sopra sono adottate ai sensi degli artt. 42 e 48del T.U.EE.LL. n. 267 del 18/08/2000, con deliberazione della GiuntaComunale entro i limiti stabiliti dalla legge per ciascuno <strong>di</strong> esse e nei terminiprevisti per l'approvazione del bilancio <strong>di</strong> previsione <strong>di</strong> ciascun eserciziofinanziario.Art. 5Agevolazioni, riduzioni ed esenzioni1. Il consiglio comunale provvede a <strong>di</strong>sciplinare le ipotesi <strong>di</strong> agevolazioni,riduzioni ed esenzioni in sede <strong>di</strong> approvazione dei regolamenti riguardanti lesingole entrate, tenuto conto delle ipotesi da applicare in base a previsionitassative <strong>di</strong> leggi vigenti.2. Eventuali agevolazioni, riduzioni o esenzioni stabilite dalla legge,successivamente all'entrata in vigore dei regolamenti <strong>di</strong> cui al commaprecedente, che non richiedano apposita <strong>di</strong>sciplina, si intendono <strong>di</strong>rettamenteapplicabili, salvo che l'ente, con mo<strong>di</strong>fica regolamentare, inserisca espressaesclusione della previsione <strong>di</strong> legge, nell'ipotesi in cui questa non abbiacarattere cogente.Art. 6Informazioni al contribuente1. La <strong>di</strong>rezione entrate darà pubblicità con modalità idonee <strong>di</strong> tutti i propri attiche <strong>di</strong>spongono sulla organizzazione, sulle funzioni e sui proce<strong>di</strong>mentitributari che comportano adempimenti a carico del contribuente.


Titolo IIGestione delle entrateArt. 7Forme <strong>di</strong> gestione delle entrate1. Il Consiglio Comunale determina la forma <strong>di</strong> gestione delle entrate,singolarmente per ciascuna <strong>di</strong> esse o cumulativamente per due o piùcategorie <strong>di</strong> entrate per le attività, anche <strong>di</strong>sgiunte <strong>di</strong> liquidazione,accertamento e riscossione, scegliendo tra una delle seguenti forme previstenell'art. 52 del decreto legislativo 15 <strong>di</strong>cembre 1997, n. 446:1. gestione <strong>di</strong>retta dell'ente, anche in associazione con altri enti locali, aisensi degli articoli 30, 31, 32 del D.Lgs 267/2000;2. affidamento me<strong>di</strong>ante convenzione ad azienda speciale <strong>di</strong> cui all' art.113 bis lett . c) del D.Lgs 267/2000.3. affidamento me<strong>di</strong>ante convenzione a società per azioni o aresponsabilità limitata a prevalente capitale pubblico locale <strong>di</strong> cuiall'art. 113 lett . e) del D.Lgs 267/2000, il cui socio privato sia scelto trai soggetti iscritti nell'albo <strong>di</strong> cui all'art. 53 del decreto legislativo 15<strong>di</strong>cembre 1997, n. 446;4. affidamento in concessione me<strong>di</strong>ante procedura <strong>di</strong> gara ai soggettiiscritti nell'albo <strong>di</strong> cui all'art. 53 del decreto legislativo 15 <strong>di</strong>cembre1997, n. 446 o ai concessionari <strong>di</strong> cui al D.Lgs 112 del 13 aprile 1999.2. La forma <strong>di</strong> gestione me<strong>di</strong>ante affidamento non deve comportare oneriaggiuntivi per il contribuente e può essere rinnovata ai sensi e per gli effettidell'art. 44, comma 1, della legge 24/12/1994, n. 724.3. La forma <strong>di</strong> gestione prescelta deve rispondere ai criteri <strong>di</strong> maggioreeconomicità. funzionalità, efficienza, efficacia e fruizione per i citta<strong>di</strong>ni incon<strong>di</strong>zione <strong>di</strong> uguaglianza.4. Le valutazioni per la scelta della forma <strong>di</strong> gestione in<strong>di</strong>cata nel commaprecedente debbono risultare da apposita documentata relazione delResponsabile delle <strong>Entrate</strong>. Debbono essere stabilite, altresì, forme <strong>di</strong>controllo circa il raggiungimento degli obiettivi previsti dalla gestioneprescelta.5. E' esclusa ogni partecipazione <strong>di</strong>retta degli amministratori del <strong>Comune</strong> e loroparenti ed affini entro il quarto grado sia nella compagine sociale che negliorgani <strong>di</strong> gestione ( consigli <strong>di</strong> amministrazione o collegi sindacali ) delleaziende nonché delle società miste costituite o partecipate in conformità alle<strong>di</strong>sposizioni legislative vigenti.6. La riscossione dell’Imposta Comunale sugli Immobili e della TassaSmaltimento Rifiuti soli<strong>di</strong> urbani, potra’ essere affidata a Concessionario, opotra’ avvenire me<strong>di</strong>ante emanazione <strong>di</strong> apposite istruzioni , con mezzi


telematici on line - con POS ( carte <strong>di</strong> cre<strong>di</strong>to o bancomat ) - attraverso lastipula <strong>di</strong> apposite convenzioni con Istituti <strong>di</strong> Cre<strong>di</strong>to o gestori <strong>di</strong> carte <strong>di</strong>cre<strong>di</strong>to.Art. 8Soggetti responsabili delle entrate1. Sono responsabili delle singole entrate i funzionari responsabili del tributoin<strong>di</strong>viduati ai sensi degli artt 11, 54, 74 del 507/93 e art. 11 c. 4 del D.lgs504/92 , o, per le altre entrate i responsabili del servizio al quale risultanoaffidate, me<strong>di</strong>ante il piano esecutivo <strong>di</strong> gestione, le risorse <strong>di</strong> entrata,determinate e specifiche, collegate all'attività svolta dal servizio medesimo.2. Il responsabile cura tutte le operazioni utili all'acquisizione delle entrate,comprese l'attività istruttoria <strong>di</strong> controllo e verifica e l'attività <strong>di</strong> liquidazione, <strong>di</strong>accertamento e sanzionatoria.3. Per tutte le entrate la riscossione coattiva è affidata al concessionario per lariscossione <strong>di</strong> cui al D.Lgs 112/99 e con la procedura <strong>di</strong> cui al DPR 602/73.4. Qualora venga deliberato <strong>di</strong> affidare ai soggetti <strong>di</strong> cui all'art. 52, comma 5,lettera b) del decreto legislativo n. 446/97 anche <strong>di</strong>sgiuntamente laliquidazione, l'accertamento e la riscossione dei tributi, i suddetti soggettidebbono intendersi responsabili dei singoli servizi e delle attività connesse.5. Il responsabile appone il visto <strong>di</strong> esecutività sui ruoli per la riscossione deitributi.Art. 9Attività <strong>di</strong> verifica e controllo1. I responsabili <strong>di</strong> ciascuna entrata provvedono al controllo <strong>di</strong> versamenti,<strong>di</strong>chiarazioni, denunce, comunicazioni e, in generale, <strong>di</strong> tutti gli adempimentistabiliti a carico del contribuente o dell'utente nelle norme <strong>di</strong> legge e <strong>di</strong>regolamento che <strong>di</strong>sciplinano le singole entrate.2. Nell'esercizio dell'attività istruttoria trovano applicazione i principi stabiliti dallalegge n° 241/90, con esclusione delle <strong>di</strong>sposizioni contenute nel Capo III,così come previsto dall'art. 13, comma 2, della legge medesima.3. In particolare il responsabile deve evitare ogni spreco nell'utilizzazione deimezzi in dotazione: utilizzare in modo razionale le risorse umane e materiali,semplificare le procedure e ottimizzare i risultati.4. Il responsabile, nei casi <strong>di</strong> incertezza dell'inadempimento, prima <strong>di</strong> emettereun provve<strong>di</strong>mento accertativo o sanzionatorio, puo’ invitare il contribuente afornire chiarimenti, nei mo<strong>di</strong> e nelle forme previste dalle norme relative aciascuna entrata.5. Le attività <strong>di</strong> cui al presente articolo possono essere effettuate me<strong>di</strong>anteausilio <strong>di</strong> soggetti esterni all'ente, ovvero nelle forme associate previste negli


artt. 30, 31, 32, del D.Lgs 267/2000, secondo le in<strong>di</strong>cazioni dettate nel pianoesecutivo <strong>di</strong> gestione, in conformità a quanto previsto nell'art. 52, comma 5,lettera b) del decreto legislativo n. 446/97.6. I controlli vengono effettuati sulla base dei criteri in<strong>di</strong>viduati dal Dirigentedelle <strong>Entrate</strong>.Art. 10Poteri ispettivi1. Ai fini dello svolgimento dell'attività <strong>di</strong> cui all'articolo precedente gli enti siavvalgono <strong>di</strong> tutti i poteri anche ispettivi, previsti dalle norme <strong>di</strong> legge vigentiper le singole entrate.2. Il personale della Direzione <strong>Entrate</strong>, specificatamente incaricato in conformitàalla vigente organizzazione comunale ed alle previsioni <strong>di</strong> legge, è titolaredella potestà <strong>di</strong> effettuare sopralluoghi o accessi ed eseguire accertamentiamministrativi e tecnici, richiedendo anche l’esibizione delle autorizzazionie/o <strong>di</strong> ricevute <strong>di</strong> versamenti. A tale personale nell’esercizio delle suddettefunzioni ispettive, sono attribuite le stesse qualifiche e prerogative dellaPolizia Municipale.3. Gli accessi e le attività <strong>di</strong> controllo <strong>di</strong> cui al punto 2 nei locali destinatiall’esercizio <strong>di</strong> attività commerciali professionali artistiche agricole e industrialisi svolgono, salvo casi eccezionali ed urgenti adeguatamente documentati,negli orari or<strong>di</strong>nari <strong>di</strong> esercizio della attività e con modalità tali da arrecare ilminor <strong>di</strong>sagio possibile allo svolgimento or<strong>di</strong>nario della attività.4. Delle attività <strong>di</strong> cui ai punti precedenti viene redatto apposito processoverbale nel quale vengono annotate anche eventuali <strong>di</strong>chiarazioni rese dalcontribuente o da persona dallo stesso delegata; il verbale è sottoscritto dalrilevatore e dal contribuente e a questo ultimo viene rilasciata una copia.Art. 11Attività <strong>di</strong> liquidazione1. L'attività <strong>di</strong> liquidazione delle entrate deve essere svolta nel rispetto deiprincipi <strong>di</strong> semplificazione, pubblicità e trasparenza. L'attività <strong>di</strong> liquidazione ésvolta dal <strong>Comune</strong> nel rispetto dei termini <strong>di</strong> decadenza o <strong>di</strong> prescrizionein<strong>di</strong>cati nelle norme che <strong>di</strong>sciplinano i singoli tributi. Deve essere notificato alcontribuente apposito atto motivato nel quale debbono essere chiaramentein<strong>di</strong>cati tutti gli elementi che costituiscono il presupposto <strong>di</strong> imposta, il periodo<strong>di</strong> riferimento, l'aliquota applicata, l'importo dovuto, il termine e le modalitàper il pagamento, l'ufficio presso il quale è possibile ottenere informazionicomplete in merito all'atto, le modalità il termine e l’organo presso il quale èpossibile proporre ricorso nonché il nominativo del responsabile delproce<strong>di</strong>mento.2. Il provve<strong>di</strong>mento <strong>di</strong> liquidazione, <strong>di</strong> accertamento o sanzionatorio dovràpresentare tutti i requisiti stabiliti dalle leggi vigenti <strong>di</strong>sciplinanti le singoleentrate tributarie e, in mancanza <strong>di</strong> previsioni specifiche <strong>di</strong> legge, si applica ilcomma precedente.


3. Gli atti <strong>di</strong> cui al comma precedente devono essere notificati, anche a mezzoposta me<strong>di</strong>ante raccomandata con avviso <strong>di</strong> ricevimento. La notifica potràessere altresì effettuata <strong>di</strong>rettamente presso gli uffici della Direzione <strong>Entrate</strong>tramite personale appositamente autorizzato.Art. 12Attività <strong>di</strong> accertamento e rettifica1. L'attività <strong>di</strong> accertamento e rettifica delle entrate tributarie é svolta dal<strong>Comune</strong> nel rispetto dei termini <strong>di</strong> decadenza o <strong>di</strong> prescrizione in<strong>di</strong>cati nellenorme che <strong>di</strong>sciplinano i singoli tributi. Deve essere notificato al contribuenteapposito atto motivato nel quale debbono essere chiaramente in<strong>di</strong>cati tutti glielementi che costituiscono il presupposto <strong>di</strong> imposta, il periodo <strong>di</strong> riferimento,l'aliquota applicata, l'importo dovuto, il termine e le modalità per ilpagamento, il termine e l'autorità per l'eventuale impugnativa e quant'altroprevisto dalle norme in vigore. Deve inoltre essere in<strong>di</strong>cato l'ufficio presso ilquale è possibile ottenere informazioni complete in merito all'atto, nonche’ ilnominativo del responsabile del proce<strong>di</strong>mento.2. L'atto <strong>di</strong> accertamento <strong>di</strong> cui al comma precedente deve essere notificato,anche a mezzo posta me<strong>di</strong>ante raccomandata con avviso <strong>di</strong> ricevimento. Lanotifica potrà essere altresì effettuata <strong>di</strong>rettamente presso gli uffici dellaDirezione <strong>Entrate</strong> tramite personale appositamente autorizzato o a mezzo <strong>di</strong>personale appartenente a societa’ mista, compartecipata dal <strong>Comune</strong> <strong>di</strong><strong>Lecce</strong> con la quale sia stata stipulata apposita convenzione.3. Le attività <strong>di</strong> accertamento e <strong>di</strong> recupero delle somme dovute nel caso <strong>di</strong>affidamento in concessione a terzi del servizio, sono svolte dalconcessionario con le modalità in<strong>di</strong>cate nel <strong>di</strong>sciplinare che regola i rapportitra <strong>Comune</strong> e tale soggetto.Art. 13Sanzioni tributarie - Principi generali1. Per le violazioni delle norme in materia <strong>di</strong> tributi locali si applica la <strong>di</strong>sciplinagenerale sulle sanzioni amministrative per la violazione delle norme tributarie<strong>di</strong> cui ai decreti legislativi n. 471, 472 e 473 del 18 <strong>di</strong>cembre 1997.2. Non sono irrogate sanzioni né richiesti interessi moratori al contribuentequalora egli si sia conformato a in<strong>di</strong>cazioni contenute in attidell'amministrazione, o comunque a seguito <strong>di</strong> fatti <strong>di</strong>rettamente conseguentia ritar<strong>di</strong>, omissioni od errori dell'amministrazione stessa.3. La misura degli interessi da applicare all’attività <strong>di</strong> accertamento eliquidazione <strong>di</strong> tutti i tributi è determinata nella misura annua <strong>di</strong> due puntipercentuali oltre il tasso <strong>di</strong> interesse legale. Gli interessi sono calcolati conmaturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono <strong>di</strong>venutiesigibili. Interessi nella stessa misura spettano al contribuente per le sommead esso dovute a decorrere dalla data dell’eseguito versamento.


Art. 14Interpello del contribuente1. Ciascun contribuente può inoltrare per iscritto alla Direzione <strong>Entrate</strong>, cherisponde entro centoventi giorni, circostanziate e specifiche istanze <strong>di</strong>interpello concernenti l'applicazione delle <strong>di</strong>sposizioni tributarie a casiconcreti e personali qualora vi siano obiettive con<strong>di</strong>zioni <strong>di</strong> incertezza sullacorretta interpretazione delle stesse. La presentazione dell'istanza non haeffetto sulle scadenze previste dalla <strong>di</strong>sciplina tributaria.2. La risposta dell'ufficio competente per materia, scritta e motivata, vincola conesclusivo riferimento alla questione oggetto dell'istanza <strong>di</strong> interpello, elimitatamente al richiedente. Qualsiasi atto, anche <strong>di</strong> imposizione, emanato in<strong>di</strong>fformità dalla risposta stessa è nullo.3. Qualora la risposta della Direzione <strong>Entrate</strong> non pervenga al contribuenteentro il termine <strong>di</strong> cui al comma 1 si intende che l’amministrazione concor<strong>di</strong>con la interpretazione o con il comportamento prospettato dal richiedente.Limitatamente alla questione oggetto dell'istanza <strong>di</strong> interpello, non possonoessere irrogate sanzioni amministrative nei confronti del contribuente che nonabbia ricevuto risposta dall'ufficio entro il termine <strong>di</strong> cui al comma 1.4. Nel caso in cui l'istanza <strong>di</strong> interpello formulata da un numero elevato <strong>di</strong>contribuenti concerna la stessa questione o questioni analoghe fra loro,l'Amministrazione può rispondere collettivamente con atto del Dirigente delle<strong>Entrate</strong>, pubblicato all'Albo Pretorio e <strong>di</strong>ffuso a mezzo stampa e Rete Civica.5. Nello spirito <strong>di</strong> uniformare l'attività degli uffici, le risposte <strong>di</strong> cui al comma 2del presente articolo costituiranno principio guida per il trattamento <strong>di</strong>identiche fattispecie.Titolo IIIAttività <strong>di</strong> riscossioneArt. 15Riscossione coattiva1. La riscossione coattiva delle entrate viene effettuata con la procedura <strong>di</strong> cuial decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 esuccessive mo<strong>di</strong>ficazioni ed integrazioni, e al D.Lgs 112/99.2. I regolamenti delle singole entrate possono prevedere che la riscossioneavvenga me<strong>di</strong>ante ingiunzione <strong>di</strong> cui alle <strong>di</strong>sposizioni del regio decreto 14aprile 1910, n. 639 nel qual caso le attività necessarie alla riscossionecompetono al funzionario responsabile della gestione.Art. 16Attività <strong>di</strong> riscossione volontaria1. La riscossione volontaria delle entrate avviene secondo <strong>di</strong>sposizioninormative e dei singoli regolamenti attuativi.


2. Il pagamento dei tributi comunali può essere effettuato con versamento<strong>di</strong>retto o tramite conto corrente e accre<strong>di</strong>ti elettronici, in attuazione al principiodella semplificazione e della economicità della riscossione. Condeterminazione <strong>di</strong>rigenziale saranno stabilite le modalità tecniche <strong>di</strong>attuazione per ogni singolo tributo.3. Le ricevute <strong>di</strong> versamento rilasciate a seguito <strong>di</strong> pagamento <strong>di</strong> cui al comma2 hanno valore <strong>di</strong> <strong>di</strong>chiarazione ai sensi dell'art. 50 c. 5 del DecretoLegislativo n. 507 del 13 novembre 1993.ART. 16 BISAcquiescenza o adesione agli atti <strong>di</strong> accertamento1. Per le violazioni collegate al tributo richiesto con l’avviso <strong>di</strong> accertamento, lesanzioni irrogate sono ridotte ad un quarto se il contribuente non propongaricorso contro tale atto e non formuli istanza <strong>di</strong> accertamento con adesione,provvedendo a pagare entro il termine per la proposizione del ricorso, lesomme complessivamente dovute, tenuto conto della predetta riduzione. Didetta possibilità <strong>di</strong> riduzione viene reso edotto il contribuente apponendo larelativa avvertenza in calce agli avvisi <strong>di</strong> accertamento.2. Le somme complessivamente dovute, per effetto <strong>di</strong> atti <strong>di</strong> accertamentonotificati al contribuente possono essere versate anche ratealmente.Il <strong>di</strong>rigente responsabile, su richiesta motivata del contribuente, puòconcedere, nelle ipotesi i temporanea situazione <strong>di</strong> obiettiva <strong>di</strong>fficoltà delcontribuente, la ripartizione del pagamento delle somme dovute in un numero<strong>di</strong> rate <strong>di</strong>pendenti dalla entità della somma rateizzata, così in<strong>di</strong>cate:fino a € 500,00 nessuna rateizzazioneda € 500,01 a € 2.500,00 fino ad un massimo <strong>di</strong> 6 rate mensilida € 2.500,01 a € 5.000,00 fino ad un massimo <strong>di</strong> 12 rate mensilida € 5.000,01 a € 25.000,00 fino ad un massimo <strong>di</strong> 18 rate mensilioltre € 25.000,01, massimo 36 rate mensili.3. Se l’importo <strong>di</strong> cui si chiede la rateizzazione è superiore a € 10.000,00 ilriconoscimento del beneficio è subor<strong>di</strong>nato alla prestazione <strong>di</strong> idoneagaranzia me<strong>di</strong>ante polizza fidejussoria o fidejussione bancaria che copral’importo totale comprensivo degli interessi ed avente scadenza un annodopo la scadenza dell’ultima rata. La garanzia deve essere intestata alDirigente dell’ufficio tributi presso il quale è stato redatto l’atto <strong>di</strong>accertamento.4. Nei casi <strong>di</strong> opzione per il pagamento rateale delle somme dovute , ilcontribuente deve versare la prima rata entro il termine per la proposizionedel ricorso. Il giorno <strong>di</strong> pagamento della prima rata costituisce la data <strong>di</strong>riferimento per il computo mensile del termine relativo al pagamento dellerate successive e per l’in<strong>di</strong>viduazione del tasso vigente degli interessi legali.


Sugli importi delle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi al tassolegale, calcolati dal giorno successivo a quello <strong>di</strong> scadenza per il pagamentodella prima rata e fino alla data <strong>di</strong> scadenza <strong>di</strong> ciascuna rata.5. Entro <strong>di</strong>eci giorni dal versamento, il contribuente deve esibire all’Ufficio larelativa quietanza <strong>di</strong> avvenuto pagamento della prima rata con presentazionedella documentazione dell’idonea garanzia nei casi per i quali la stessa èrichiesta.6. In caso <strong>di</strong> mancato pagamento della prima rata o <strong>di</strong> due rate, anche noncontinuative, il debitore decade automaticamente dal beneficio dellarateazione e l’importo dell’intero debito residuo <strong>di</strong>venta imme<strong>di</strong>atamenteiscrivibile a ruolo, ovvero, nelle ipotesi in cui la garanzia è stata prestata,l’ufficio tributi è autorizzato ad escutere la garanzia stessa per l’intero debitoresiduo.Art. 17Dilazione del pagamento1. Per le somme iscritte nei ruoli coattivi o, per la tassa Smaltimento rifiuti Soli<strong>di</strong>urbani qualora il carico tributario iscritto a ruolo sia comprensivo <strong>di</strong> tributiarretrati, il funzionario responsabile del tributo ai sensi del D.Lgs 507/93 o delD.Lgs 504/92 o il <strong>di</strong>rigente responsabile , su richiesta motivata delcontribuente, può concedere, nelle ipotesi <strong>di</strong> temporanea situazione <strong>di</strong>obiettiva <strong>di</strong>fficoltà del contribuente, la ripartizione del pagamento dellesomme iscritte in un numero <strong>di</strong> rate <strong>di</strong>pendenti dalla entità della sommarateizzata, da calcolarsi con riferimento all'importo richiesto dal contribuentee non al totale iscritto a ruolo, così in<strong>di</strong>cate:fino a € 250,00 nessuna rateizzazioneda € 250,01 a € 500,00 fino ad un massimo <strong>di</strong> 6 rate mensilida € 500,01 a € 2.500,00 fino ad un massimo 12 rate mensilida € 2.500,01 a € 5.000,00 fino ad un massimo 18 rate mensilida € 5.000,01 a € 25.000,00 ad un massimo 36 rate mensilioltre 25.000,01 €, massimo 60 rate mensili.2. In alternativa a quanto sopra (tranne che per le prime due fasce) può essereconcessa la sospensione fino a un anno e la successiva rateizzazione per unnumero <strong>di</strong> rate mensili residue fino al raggiungimento del periodo massimo <strong>di</strong>rateizzazione della fascia <strong>di</strong> appartenenza.3. Se l'importo <strong>di</strong> cui il contribuente chiede la rateizzazione è superiore a €10.000,00 il riconoscimento del beneficio è subor<strong>di</strong>nato alla prestazione <strong>di</strong>idonea garanzia me<strong>di</strong>ante polizza fidejussoria o fidejussione bancaria checopra l'importo totale comprensivo degli interessi ed avente scadenza unanno dopo la scadenza dell'ultima rata.4. Con atto motivato del responsabile dell’entrata, previa istanza delcontribuente correlata da idonea documentazione, può essere esclusa laprestazione della garanzia.


5. La richiesta <strong>di</strong> rateazione deve essere presentata a pena <strong>di</strong> decadenza primadell'inizio della procedura esecutiva.6. Sarà cura degli uffici preposti verificare presso il concessionario il mancatoinizio della procedura esecutiva.7. Compete all'insindacabile giu<strong>di</strong>zio del Dirigente responsabile delle <strong>Entrate</strong>,valutare le motivazioni addotte dal contribuente.8. In caso <strong>di</strong> mancato pagamento della prima rata o <strong>di</strong> due rate, anche nonconsecutive, il debitore decade automaticamente dal beneficio dellarateazione e l'importo a ruolo è imme<strong>di</strong>atamente e automaticamenteriscuotibile in unica soluzione. Nel caso sia stata presentata la garanzia <strong>di</strong> cuiai punti precedenti questa deve essere quanto prima incassata. Il carico nonpotrà usufruire <strong>di</strong> altre rateizzazioni.9. Le rate scadono l'ultimo giorno del mese10. Sulle somme il cui pagamento è stato rateizzato o sospeso si applicano gliinteressi al tasso in<strong>di</strong>cato all'art. 21 comma 1 del DPR 602/73 mo<strong>di</strong>ficato. Gliinteressi devono essere applicati dalla data <strong>di</strong> scadenza del termine <strong>di</strong>pagamento, se l'istanza è stata presentata prima <strong>di</strong> tale data, dalla data <strong>di</strong>presentazione dell'istanza in caso contrario. In tale ultima ipotesi tra la data <strong>di</strong>scadenza del termine <strong>di</strong> pagamento e quello <strong>di</strong> presentazione dell'istanza ilcontribuente è soggetto all'applicazione a cura del concessionario degliinteressi <strong>di</strong> mora.11. L'importo delle singole rate è arrotondato per <strong>di</strong>fetto o per eccesso aicinquanta centesimi o all'unità <strong>di</strong> euro più vicina.12. I provve<strong>di</strong>menti <strong>di</strong> rateazione devono essere <strong>di</strong>sposti in tre copie una perl'ufficio, una per il contribuente e una per il concessionario della riscossione.13. Tale norma si applica a tutti i tributi comunali compresi nel presenteregolamento anche se non espressamente previsto nel regolamento delsingolo tributoArt. 18Rimborso delle somme iscritte a ruolo riconosciute indebite1. I rimborsi delle somme iscritte a ruolo e riconosciute indebite, <strong>di</strong> cui all'art. 26del DLgs 112/99, vengono effettuati con le seguenti modalità: quanto allaTassa Smaltimento Rifiuti Soli<strong>di</strong> Urbani dal concessionario entro 60 gg dalricevimento delle <strong>di</strong>sposizioni <strong>di</strong> sgravio da parte dell'ufficio competente;quanto agli altri tributi iscritti a ruolo provvede <strong>di</strong>rettamente il <strong>Comune</strong> con itempi e i mo<strong>di</strong> previsti dalla legge e dai propri regolamenti.Titolo IVAttività contenziosa e strumenti deflattivi


Art. 19Contenzioso1. In materia <strong>di</strong> entrate tributarie, ai fini dello svolgimento delle procedure <strong>di</strong>contenzioso ai sensi del D.Lgs 546/92, nell’ambito della delega conferitaglidal Sindaco ai sensi dello Statuto del <strong>Comune</strong>, in merito all’abilitazione adagire, resistere e rappresentare l’Ente in giu<strong>di</strong>zio, il responsabile del ServizioContenzioso della Direzione <strong>Entrate</strong>, esaminata l’idonea istruttoria delfunzionario responsabile del tributo interessato, o del <strong>di</strong>rigente competente,<strong>di</strong>spone la resistenza in giu<strong>di</strong>zio o promuove azioni legali a tutela dellaamministrazione. Per la partecipazione alle u<strong>di</strong>enze si può incaricarepersonale comunque in servizio presso la Direzione <strong>Entrate</strong>, purche’ inpossesso dei titoli per l’assistenza e <strong>di</strong>fesa dei contribuenti presso leCommissioni <strong>Tributarie</strong> ai sensi del Dlgs 546/92.2. Per fattispecie <strong>di</strong> particolare rilevanza giuri<strong>di</strong>ca ed economica, l’Ente, previoparere motivato e non vincolante del Dirigente, può conferire incarico ostipulare convenzione con uno o più professionisti per l’esercizio della <strong>di</strong>fesa,con<strong>di</strong>zionando detto incarico o convenzione all’applicazione degli onorariminimi previsti dalla tariffa professionale. La <strong>di</strong>fesa in giu<strong>di</strong>zio per i tributi lacui liquidazione ed accertamento sia stata delegata con convenzione a terzi,sarà’ svolta dal soggetto convenzionato a suo totale carico.Art. 20Autotutela1) Il <strong>Comune</strong> con provve<strong>di</strong>mento del <strong>di</strong>rigente responsabile delle entrate e colparere del funzionario al quale compete la gestione dell'entrata, può annullaretotalmente o parzialmente il provve<strong>di</strong>mento ritenuto illegittimo nei limiti e con lemodalità <strong>di</strong> cui ai commi seguenti.2) In pendenza <strong>di</strong> giu<strong>di</strong>zio il funzionario, sentito il responsabile del ServizioContenzioso Tributario, prima <strong>di</strong> attivarsi per l'annullamento <strong>di</strong> unprovve<strong>di</strong>mento, dovrà procedere all'analisi seguenti fattori:a) grado <strong>di</strong> probabilità <strong>di</strong> soccombenza dell'amministrazione, con conseguentecondanna dell'ente al rimborso delle spese <strong>di</strong> giu<strong>di</strong>zio, tenuto conto anchedella giurisprudenza consolidata nella materia;b) valore della lite;c) costi amministrativi connessi alla <strong>di</strong>fesa del <strong>Comune</strong>.3) Al fine <strong>di</strong> favorire la massima collaborazione con i soggetti passivi, qualora ilprovve<strong>di</strong>mento sia <strong>di</strong>venuto definitivo, il funzionario, anche in assenza <strong>di</strong> istanza<strong>di</strong> parte, può procedere in tutto o in parte all'annullamento del medesimo neicasi <strong>di</strong> palese illegittimità dell'atto e in particolare nelle ipotesi <strong>di</strong>:a) doppia imposizione;b) errore <strong>di</strong> persona;


c) prova <strong>di</strong> pagamenti regolarmente eseguiti;d) errore <strong>di</strong> calcolo nella liquidazione dell'imposta;e) sussistenza dei requisiti per la fruizione <strong>di</strong> regimi agevolativi.f) errore sul presupposto del tributo.4) Non si procede all'annullamento per motivi sui quali sia intervenuta sentenzapassata in giu<strong>di</strong>cato favorevole al <strong>Comune</strong>, salvo che il giu<strong>di</strong>cato riguar<strong>di</strong>esclusivamente motivi <strong>di</strong> or<strong>di</strong>ne formale (inammissibilità, improce<strong>di</strong>bilità,irricevibilità ecc.), nonché motivi <strong>di</strong> cui alle lettere da a) ad f) del precedentecomma.Art. 21Accertamento con adesione1. Si applicano, per le entrate tributarie, in quanto compatibili, le norme dettatecon D.Lgs. 218/97 in materia <strong>di</strong> accertamento con adesione per i tributierariali, la cui applicazione ai tributi locali é estesa per effetto dell'art. 50 dellalegge n. 449/97 e le norme in vigore contenute nell'apposito regolamento.Titolo VDisposizioni finaliArt. 22Direttore delle <strong>Entrate</strong>1. Al <strong>di</strong>rigente delle entrate compete ogni attività <strong>di</strong> sovraintendenza ecoor<strong>di</strong>namento dell’attività dei funzionari responsabili delle entrate e deifunzionari titolari delle competenze <strong>di</strong> cui al presente regolamento, lisostituisce secondo le modalità vigenti in caso <strong>di</strong> assenza, ed è titolare <strong>di</strong>potere sostitutivo in caso <strong>di</strong> loro inerzia con le modalità e nei termini delregolamento degli uffici e dei servizi.Art. 23Norme <strong>di</strong> rinvio1. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le <strong>di</strong>sposizionivigenti <strong>di</strong> legge.

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