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Cassazione: la ctu esplorativa è ammessa quando non vi ... - Ospol

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selezione, altri <strong>la</strong>voratori - e <strong>non</strong> lui - avrebbero dovuto essere collocati in mobilità olicenziati.".E' quanto ribadito dal<strong>la</strong> Corte di <strong>Cassazione</strong> <strong>la</strong> quale, con sentenza n. 4667 del 25febbraio 2013 ha affermato come "discende dal suddetto principio che, poiché <strong>la</strong>specificità dell'indicazione delle modalità di applicazione del criterio di scelta adottato èfunzionale a garantire al <strong>la</strong>voratore destinatario del provvedimento espulsivo <strong>la</strong> pienaconsapevolezza delle ragioni per cui <strong>la</strong> scelta è caduta su di lui, in modo da consentirgliuna puntuale contestazione del<strong>la</strong> misura espulsiva, il parametro per valutare <strong>la</strong> conformitàdel<strong>la</strong> comunicazione al dettato di cui all'art. 4, comma 9, deve essere indi<strong>vi</strong>duatonell'idoneità del<strong>la</strong> comunicazione, con riferimento al caso concreto, di garantire al<strong>la</strong>voratore <strong>la</strong> suddetta consapevolezza.".Nel caso di specie, secondo i giudici di appello, <strong>la</strong> comunicazione in<strong>vi</strong>ata era priva deirequisiti pre<strong>vi</strong>sti dal comma 9 dello stesso art. 4 atteso che tale comunicazione, nel<strong>la</strong> partein cui si riferisce alle modalità di applicazione dei criteri di scelta, può dirsi adeguata soloallorché contenga <strong>la</strong> puntuale indicazione degli elementi che sorreggono <strong>la</strong>valutazione comparativa in re<strong>la</strong>zione a tutti i dipendenti tra i quali <strong>la</strong> scelta è stataoperata e <strong>non</strong> solo ai destinatari del recesso mentre <strong>la</strong> comunicazione contenevasoltanto l'elenco dei <strong>la</strong>voratori da licenziare e cioè l'esito del<strong>la</strong> comparazione effettuata epertanto <strong>non</strong> consentiva dì verificare in concreto <strong>la</strong> reale aderenza ai criteri dì scelta fissatie <strong>la</strong> loro corretta esecuzione.Secondo i giudici di legittimità tale iter motivazionale seguito dal giudice di merito deveconsiderarsi erroneo in quanto <strong>la</strong> sentenza impugnata <strong>non</strong> ha fatto corretta applicazionedel suddetto principio avendo basato <strong>la</strong> propria decisione esclusivamente sul rilievoformale che, poiché <strong>la</strong> comunicazione conteneva l'elenco dei soli <strong>la</strong>voratori destinatari delprovvedimento espulsivo e <strong>non</strong> di tutti i dipendenti fra i quali era stata operata <strong>la</strong> scelta,essa <strong>non</strong> era idonea a consentire una verifica in concreto del<strong>la</strong> reale aderenza del<strong>la</strong> sceltaoperata dal datore di <strong>la</strong>voro ai criteri fissati in sede dì accordo sindacale.Nessuna valutazione è stata fatta dal<strong>la</strong> Corte territoriale sul contenuto complessivo del<strong>la</strong>comunicazione con <strong>la</strong> quale si dava puntuale indicazione dell'unico criterio di sceltaadottato e dal<strong>la</strong> quale si e<strong>vi</strong>nceva che <strong>la</strong> scelta dei <strong>la</strong>voratori oggetto del provvedimento dirisoluzione del rapporto di <strong>la</strong>voro era stata operata, in esecuzione degli accordi sindacali,sul<strong>la</strong> base di un unico criterio, che indi<strong>vi</strong>duava i destinatari del provvedimento espulsivoin tutti i <strong>la</strong>voratori che entro una certa data sarebbero stati in possesso dei requisiti pre<strong>vi</strong>stidal<strong>la</strong> legge per avere diritto al<strong>la</strong> pensione di anzianità o dì vecchiaia.L'elenco dei suddetti <strong>la</strong>voratori allegato a tale comunicazione - precisa <strong>la</strong> Suprema Corte -doveva essere esaminato al<strong>la</strong> luce del suddetto criterio di scelta che, avendo naturaoggettiva e riguardando, senza alcuna distinzione, tutti i <strong>la</strong>voratori in possesso dei requisitisopra indicati, rendeva superflua ogni comparazione con i <strong>la</strong>voratori pri<strong>vi</strong> del suddettorequisito.In altre parole per <strong>la</strong> verifica del<strong>la</strong> corretta applicazione del suddetto criterio era sufficienteil riscontro del<strong>la</strong> sussistenza, in capo al <strong>la</strong>voratore interessato, del requisito del diritto al<strong>la</strong>pensione di anzianità o di vecchiaia, requisito desumibile dall'elenco in<strong>vi</strong>ato come allegatoal<strong>la</strong> comunicazione de qua. "In re<strong>la</strong>zione al criterio di scelta adottato, indicatospecificamente nel<strong>la</strong> comunicazione stessa, <strong>la</strong> compi<strong>la</strong>zione e trasmissione dell'elenco deisoli destinatari del provvedimento espulsivo, era pienamente idonea a soddisfarequell'esigenza di tute<strong>la</strong>, sopra indi<strong>vi</strong>duata, posta al<strong>la</strong> base del<strong>la</strong> norma prima citata. Da ciòconsegue che il <strong>vi</strong>zio procedurale che, a parere del<strong>la</strong> Corte d'appello, avrebbe inficiato illicenziamento <strong>non</strong> sussiste."

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