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VIDEOSORVEGLIANZA Regole da rispettare a tutela della Privacy ...

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<strong>VIDEOSORVEGLIANZA</strong><br />

<strong>Regole</strong> <strong>da</strong> <strong>rispettare</strong> a <strong>tutela</strong> <strong>della</strong> <strong>Privacy</strong><br />

Analisi del provvedimento generale sulla videosorveglianza emanato <strong>da</strong>ll’Autorià<br />

Garante per la protezione dei <strong>da</strong>ti personali il 29 aprile 2004 e degli adempimenti imposti<br />

a chi utilizza sistemi di videosorveglianza. Le difficoltà d’interpretazione e d’applicazione<br />

nella sistematica del Codice <strong>della</strong> <strong>Privacy</strong>.<br />

1. Tra vecchie regole e nuove regole poche differenze, ma l’equilibrio tra riservatezza ed<br />

esigenze di <strong>tutela</strong> <strong>della</strong> sicurezza rimane difficile.<br />

Il Codice in materia di protezione dei <strong>da</strong>ti personali (Codice <strong>della</strong> privacy) <strong>tutela</strong> il diritto alla<br />

riservatezza, diritto costituzionalmente garantito 1 .<br />

Il diritto alla riservatezza, anche in considerazione del continuo progredire <strong>della</strong> tecnologia,<br />

risulta insidiato anche a causa del proliferare di sistemi elettronici – digitali in grado di<br />

raccogliere immagini e suoni. In particolare il diritto alla riservatezza risulta insidiato <strong>da</strong>i<br />

sistemi di videosorveglianza che vengono installati <strong>da</strong> privati, enti pubblici e persone<br />

giuridiche in genere a <strong>tutela</strong> del patrimonio, delle persone e più in generale per fini di<br />

sicurezza; ciò avviene sebbene sia statisticamente dimostrato che la proliferazione dei sistemi<br />

di videosorveglianza non sempre ha una concreta efficacia deterrente.<br />

In questo quadro il Garante per la protezione dei <strong>da</strong>ti personali (Garante <strong>della</strong> <strong>Privacy</strong>), in<br />

attesa di <strong>da</strong>re esecuzione al disposto dell’art. 134 del Codice <strong>della</strong> <strong>Privacy</strong> 2 che prevede<br />

l’emanazione di un codice deontologico sulla videosorveglianza, ha specificato quali sono le<br />

regole che devono essere rispettate <strong>da</strong> chi decide d’installare ed utilizzare un sistema di<br />

videosorveglianza. Si è così giunti all’emanazione <strong>da</strong> parte dell’autorità Garante di un<br />

provvedimento a carattere generale sulla videosorveglianza emesso in <strong>da</strong>ta 29.4.04 3 .<br />

Il provvedimento in realtà non stravolge la materia già regolamentata <strong>da</strong>lla medesima autorità<br />

con l’emanazione in <strong>da</strong>ta 29.11.00 di un decalogo sulla videosorveglianza 4 , decalogo<br />

purtroppo di fatto rimasto lettera morta.<br />

1 Per approfondimento dell’argomento del diritto alla riservatezza nell’ordinamento costituzionale segnalo l’articolo di Massimo<br />

Prosperi consultabile a questa URL: http://www.dirittoproarte.com/dirarti/costituzione.htm .<br />

2 Art. 134. del Codice <strong>della</strong> <strong>Privacy</strong> - Codice di deontologia e di buona condotta<br />

1. Il Garante promuove, ai sensi dell'articolo 12, la sottoscrizione di un codice di deontologia e di buona condotta per il trattamento<br />

dei <strong>da</strong>ti personali effettuato con strumenti elettronici di rilevamento di immagini, prevedendo specifiche mo<strong>da</strong>lità di trattamento e<br />

forme semplificate di informativa all'interessato per garantire la liceità e la correttezza anche in riferimento a quanto previsto<br />

<strong>da</strong>ll'articolo 11.<br />

3 http://www.garanteprivacy.it/garante/doc.jsp?ID=1003482 .<br />

4 DECALOGO 29.11.2000.<br />

Chi intende svolgere attività di videosorveglianza deve osservare almeno le seguenti cautele, rispettando comunque il principio di<br />

proporzionalità tra mezzi impiegati e fini perseguiti:<br />

1. Tutti gli interessati devono determinare esattamente le finalità perseguite attraverso la videosorveglianza e verificarne la<br />

liceità in base alle norme vigenti. Se l’attività è svolta in presenza di un pericolo concreto o per la prevenzione di specifici reati,<br />

occorre <strong>rispettare</strong> le competenze che le leggi assegnano per tali fini solo a determinate amministrazioni pubbliche, prevedendo che<br />

alle informazioni raccolte possano accedere solo queste amministrazioni.<br />

2. Il trattamento dei <strong>da</strong>ti deve avvenire secondo correttezza e per scopi determinati, espliciti e legittimi (art. 9, comma 1, lett.<br />

a) e b), legge 675/1996).<br />

3. Nei casi in cui la legge impone la notificazione al Garante dei trattamenti di <strong>da</strong>ti personali effettuati <strong>da</strong> determinati soggetti<br />

(art. 7 legge 675/1996), questi devono indicare fra le mo<strong>da</strong>lità di trattamento anche la raccolta di informazioni mediante<br />

1


Il nuovo provvedimento del Garante è stato elaborato soprattutto per aggiornare le regole in<br />

materia di videosorveglianza a quanto previsto <strong>da</strong>l nuovo Codice <strong>della</strong> <strong>Privacy</strong> che come noto<br />

ha abrogato la legge 675/96 sostituendola.<br />

Paragonando il nuovo provvedimento sulla videosorveglianza al vecchio decalogo si capisce<br />

chiaramente come di fatto le regole siano rimaste per molti versi le stesse, vi è una<br />

precisazione dei principi e degli adempimenti che devono essere posti in essere <strong>da</strong>l titolare del<br />

trattamento che effettua la videosorveglianza.<br />

L’interferenza nella vita privata altrui attraverso le telecamere trova nel provvedimento<br />

dell’autorità Garante <strong>della</strong> privacy un deterrente.<br />

Va rilevato, peraltro, che l’intento non dovrebbe essere quello di evitare la proliferazione dei<br />

sistemi di videosorveglianza, finalità questa non di competenza dell’autorità Garante; ma<br />

semplicemente la regolamentazione nell’utilizzazione dei sistemi di videosorveglianza,<br />

considerato che l’esigenza di <strong>tutela</strong> <strong>della</strong> sicurezza è un diritto sentito a livello di opinione<br />

pubblica tanto quanto è sentito il diritto alla riservatezza.<br />

2. Le critiche al provvedimento generale sulla videosorveglianza.<br />

Il provvedimento del Garante in esame è stato oggetto di aspre critiche 5 , le quali possono<br />

essere o meno condivise ma che, in ogni caso, non risolvono il problema di base che consiste<br />

negli adempimenti che spettano a coloro che utilizzano un sistema di videosorveglianza.<br />

Adempimenti che devono essere rispettati se non si vuole correre il rischio d’incorrere nelle<br />

pesantissime sanzioni previste <strong>da</strong>lla legge.<br />

Una critica che può essere certamente mossa al provvedimento sulla videosorveglianza<br />

riguar<strong>da</strong> la complessità <strong>della</strong> struttura giuridica utilizzata per regolamentare la materia,<br />

complessità che in alcuni casi non rispetta perfettamente la terminologia tecnica utilizzata <strong>da</strong>l<br />

legislatore sin <strong>da</strong>lla legge 675 del 1996.<br />

Queste “incongruenze”, che di seguito verranno evidenziate analiticamente, hanno<br />

contribuendo, ad oggi, alla scarsa o errata applicazione del provvedimento spesso perché nella<br />

apparecchiature di videosorveglianza. Non è prevista alcuna altra forma di specifica comunicazione o richiesta di autorizzazione al<br />

Garante.<br />

4. Si devono fornire alle persone che possono essere riprese indicazioni chiare, anche se sintetiche, che avvertano <strong>della</strong><br />

presenza di impianti di videosorveglianza, fornendo anche le informazioni necessarie ai sensi dell'art. 10 <strong>della</strong> legge n. 675/1996. Ciò<br />

è tanto più necessario quando le apparecchiature non siano immediatamente visibili.<br />

5. Occorre <strong>rispettare</strong> scrupolosamente il divieto di controllo a distanza dei lavoratori e le precise garanzie previste al riguardo<br />

(art. 4 legge 300/1970).<br />

6. Occorre <strong>rispettare</strong> i princìpi di pertinenza e di non eccedenza, raccogliendo solo i <strong>da</strong>ti strettamente necessari per il<br />

raggiungimento delle finalità perseguite, registrando le sole immagini indispensabili, limitando l’angolo visuale delle riprese, evitando -<br />

quando non indispensabili - immagini dettagliate, ingrandite o dettagli non rilevanti, e stabilendo in modo conseguente la<br />

localizzazione delle telecamere e le mo<strong>da</strong>lità di ripresa.<br />

7. Occorre determinare con precisione il periodo di eventuale conservazione delle immagini, prima <strong>della</strong> loro cancellazione, e<br />

prevedere la loro conservazione solo in relazione a illeciti che si siano verificati o a in<strong>da</strong>gini delle autorità giudiziarie o di polizia.<br />

8. Occorre designare per iscritto i soggetti - responsabili e incaricati del trattamento dei <strong>da</strong>ti (artt. 8 e 19 <strong>della</strong> legge 675/1996)<br />

- che possono utilizzare gli impianti e prendere visione delle registrazioni, avendo cura che essi acce<strong>da</strong>no ai soli <strong>da</strong>ti personali<br />

strettamente necessari e vietando rigorosamente l'accesso di altri soggetti, salvo che si tratti di in<strong>da</strong>gini giudiziarie o di polizia.<br />

9. I <strong>da</strong>ti raccolti per determinati fini (ad esempio, ragioni di sicurezza, <strong>tutela</strong> del patrimonio) non possono essere utilizzati per<br />

finalità diverse o ulteriori (ad esempio, pubblicità, analisi dei comportamenti di consumo), salvo le esigenze di polizia o di giustizia, e<br />

non possono essere diffusi o comunicati a terzi.<br />

10. I particolari impianti per la rilevazione degli accessi dei veicoli ai centri storici e alle zone a traffico limitato devono essere<br />

conformi anche alle disposizioni contenute nel d.P.R. 250/1999. E' altresì necessario che la relativa documentazione sia conservata<br />

per il solo periodo necessario per contestare le infrazioni e definire il relativo contenzioso e che ad essa si possa inoltre accedere solo<br />

a fini di in<strong>da</strong>gine giudiziaria o di polizia.<br />

Per gli impianti di videosorveglianza finalizzati esclusivamente alla sicurezza individuale (ad esempio, il controllo dell’accesso alla<br />

propria abitazione) si ricor<strong>da</strong> che questi non rientrano nell’ambito dell’applicazione <strong>della</strong> legge 675/1996, ricorrendo le condizioni di<br />

cui all’art. 3. Occorre, però, che le riprese siano strettamente limitate allo spazio antistante tali accessi, senza forme di<br />

videosorveglianza su aree circostanti e senza limitazioni delle libertà altrui. Occorre inoltre che le informazioni raccolte non siano in<br />

alcun modo comunicate o diffuse. Altrimenti si rientra nell’ambito di applicazione generale <strong>della</strong> legge 675/1996 e devono, quindi,<br />

essere rispettate tutte le indicazioni di cui ai punti precedenti.<br />

TUTTO CIO’ PREMESSO IL GARANTE: segnala ai titolari del trattamento interessati, ai sensi dell’art. 31, comma 1, lett. c), <strong>della</strong> legge<br />

n. 675/1996, la necessità di conformare il trattamento dei <strong>da</strong>ti ai principi <strong>della</strong> legge n. 675/1996 richiamati nel presente<br />

provvedimento.<br />

5<br />

Videosorveglianza, la criminalità ringrazia di Corrado Giustozzi - 26.07.04. Su www.interlex.it<br />

http://www.interlex.it/675/corrado18.htm .<br />

2


difficoltà, laddove si percepisce come notevole lo sforzo che deve essere fatto per essere in<br />

regola, alla fine si preferisce ignorare la legge e sorvolare su quelli che sono i doveri imposti a<br />

chi vuole videosorvegliare!<br />

In sostanza l’inadempimento alle regole sulla videosorveglianza nasce e rimane più per scarsa<br />

volontà che per concreta impossibilità ad adeguarsi.<br />

Molte critiche (specie quelle inerenti la durata di conservazione delle immagini) riguar<strong>da</strong>no il<br />

fatto che alcune regole sarebbero sono in realtà concretamente ad esclusivo favore di coloro<br />

che <strong>da</strong>lla videosorveglianza hanno solo <strong>da</strong> perdere, non certo per i cittadini “rispettabili”.<br />

Chi scrive, pur muovendo delle critiche al provvedimento del Garante, ricor<strong>da</strong> che il quadro<br />

normativo in materia nasce <strong>da</strong> un esigenza generale, sentita a livello europeo, di bilanciare in<br />

maniera efficacie l’esigenze di sicurezza con il diritto di riservatezza dei cittadini; l’impegno<br />

<strong>della</strong> nostra autorità è lodevole in relazione allo scopo astratto cui tende. Su di una cosa il<br />

Garante mette d’accordo tutti: la presenza di telecamere è in grado di modificare il<br />

comportamento dei cittadini, anche di coloro che malintenzionati non sono, pertanto è<br />

necessario che vengano rispettate delle regole che, pur lasciando a ciascuno il diritto di <strong>tutela</strong>re<br />

il proprio patrimonio o la propria persona, non permettano che la videosorveglianza le<strong>da</strong> in<br />

maniera costante la riservatezza di cui i singoli cittadini devono godere in base agli art. 13 - 16<br />

<strong>della</strong> nostra costituzione.<br />

3. Che cosa s’intende per videosorveglianza ?<br />

Una critica che certamente deve essere mossa al provvedimento sulla videosorveglianza è che<br />

lo stesso non definisce in maniera concreta che cos’è un sistema di videosorveglianza.<br />

Solo nelle premessa del provvedimento si legge: “… Per altro verso va<br />

evidenziato che nel triennio di applicazione del predetto<br />

provvedimento (il decalogo) sono stati sottoposti all’esame<br />

dell’autorità numerosi casi, attraverso reclami, segnalazioni e<br />

richieste di parere i quali evidenziano un utilizzo crescente<br />

spesso non conforme alla legge, di apparecchiature audiovisive<br />

che rilevano in modo continuativo immagini, eventualmente<br />

associate a suoni, relative a persone identificabili, spesso<br />

anche con registrazione e conservazione dei <strong>da</strong>ti”.<br />

E’ certo che una definizione del genere, oltretutto desunta <strong>da</strong> una premessa e quindi non<br />

esplicita, lascia parecchio perplessi.<br />

Il <strong>da</strong>to significativo è che l’elemento differenziante sarebbe la ripresa d’immagini di persone<br />

identificabili, senza alcuna necessità che vi sia anche l’elemento sonoro, mero “optional” <strong>della</strong><br />

videosorveglianza. La lettura approfondita del provvedimento dell’autorità Garante fa capire<br />

inoltre che se le persone riprese siano o meno identificabili ciò è un aspetto legato alle finalità<br />

<strong>della</strong> videosorveglianza e non propriamente attinente caratteristica ontologiche intrinseche<br />

<strong>della</strong> videosorveglianza.<br />

Quindi non è necessario per essere o meno di fronte ad un sistema di videosorveglianza che si<br />

ripren<strong>da</strong>no soggetti identificabili (cioè siamo in presenza di videosorveglianza anche se i<br />

soggetti ripresi non sono identificabili, o meglio quando i <strong>da</strong>ti personali dei soggetti ripresi<br />

sono <strong>da</strong>ti non identificabili).<br />

Significativo è che la “raccolta” delle immagini per essere definita “videosorveglianza” deve<br />

avvenire in maniera continuativa.<br />

Ma cosa significa l’aggettivo continuativo?<br />

Continuativo è ciò che è caratterizzato <strong>da</strong> continuità, cioè <strong>da</strong> una estensione ininterrotta nello<br />

spazio o nel tempo.<br />

Nel caso <strong>della</strong> videosorveglianza rileva il tempo o anche lo spazio?<br />

Poiché la limitazione spaziale (l’area videosorvegliata) di una telecamera è un fattore legato<br />

alla tecnologia, quanto più rileva è senza dubbio il fattore temporale.<br />

3


Ma la videosorveglianza continuativa può essere intesa sotto due aspetti differenti: uno<br />

potenziale, con riferimento alla tecnologia, l’altro concreto, con riferimento al funzionamento<br />

effettivo.<br />

Infatti, potenzialmente un qualsiasi impianto di videosorveglianza è in grado di funzionare in<br />

maniera continuativa, cioè 24 ore su 24, e molto spesso così avviene.<br />

Ma concretamente molti impianti di videosorveglianza, pur potendo funzionare<br />

ininterrottamente, nella realtà vengono attivati solo in certe ore o fasce orarie ovvero<br />

modificano la loro attività al verificarsi di un determinato evento.<br />

Probabilmente l’autorità Garante con il termine “continuativa” voleva riferirsi ad una<br />

caratteristica potenziale degli apparecchi, ma il problema comunque non si esaurisce qua.<br />

Infatti, <strong>da</strong> un punto di vista strettamente tecnico la videosorveglianza è continuativa quando è<br />

in tempo reale, ossia allorché il numero di fotogrammi per secondo è di 25.<br />

Il c.d. frame rate, cioè la velocità di ripresa, corrisponde al numero delle immagini che un <strong>da</strong>to<br />

apparecchio è in grado di catturare e volendo registrare ogni secondo.<br />

Ma esiste un valore del frame rate al di sotto del quale le immagini raccolte <strong>da</strong> un sistema di<br />

videosorveglianza non possono più essere considerate continuative?<br />

Per la verità, al di sotto di 25 fotogrammi al secondo, le riprese non sono più fluide e per valori<br />

più bassi del suddetto si può arrivare a parlare di una sequenza d’immagini più che di un vero e<br />

proprio filmato.<br />

Oltretutto il frame rate “basso” è utilizzato solo per motivi di spazio sui supporti di<br />

registrazione e in caso di alcuni eventi i sistemi di videosorveglianza sono oramai in grado<br />

d’intervenire in automatico e passare alla ripresa in tempo reale (25 fotogrammi al secondo).<br />

Inoltre di fatto l’evoluzione digitale rende una qualsiasi videocamera digitale una apparecchio<br />

fotografico e spesso anche viceversa.<br />

E’ quindi il numero di fotogrammi al secondo che determina se una ripresa è o meno<br />

continuativa? Se si, qual è questo numero?<br />

Come bene si comprende il solo fatto che tutti questi dubbi possano nascere <strong>da</strong>lla lettura di una<br />

definizione implica che la definizione in se non è <strong>da</strong> considerarsi tale.<br />

A ben vedere una definizione di sistema di videosorveglianza mancava anche nel decalogo<br />

emanato il 29.11.00 (v. nota 4). La mancanza è rimarcata <strong>da</strong>l fatto che al punto 6.2.4 del<br />

provvedimento del 29.4.04 il Garante si premura invece di evidenziare che cos’è un<br />

videocitofono!<br />

Richiamando quanto scritto nelle premesse del provvedimento sulla videosorveglianza <strong>da</strong>l<br />

Garante, bisogna rilevare come anche un telefono cellulare UMTS è in grado di effettuare<br />

videochiamate in tempo reale (a condizione che la ban<strong>da</strong> di trasmissione <strong>da</strong>ti disponibile e sia<br />

congrua) ed è potenzialmente un sistema di videosorveglianza!<br />

Sul punto, occorre senz’altro maggior chiarezza, in particolare sarebbe utile una definizione<br />

che identifichi i sistemi di videosorveglianza in maniera certa.<br />

La definizione corretta di sistemi di videosorveglianza che si suggerisce è la seguente:<br />

“Insieme di impianti e apparati che utilizzano tecnologie ottiche, magnetiche, elettroniche e<br />

digitali in grado di riprendere e se necessario registrare immagini per un periodo di tempo<br />

programmato, e che sono potenzialmente in grado di raccogliere <strong>da</strong>ti identificabili”.<br />

4. Considerazioni generali e ambito di applicazione.<br />

Ma andiamo con ordine. Il Codice <strong>della</strong> privacy definisce come Dato Personale qualunque<br />

informazione che permetta l'identificazione di una persona fisica o di una persona giuridica,<br />

anche in via indiretta, compresi i suoni e le immagini.<br />

La videosorveglianza si realizza in due modi: attraverso la semplice ripresa d’immagini,<br />

oppure attraverso la registrazione d’immagini.<br />

Ripresa e/o registrazione d’immagini in ogni caso costituiscono trattamento di <strong>da</strong>ti personali.<br />

I supporti tecnologici in cui vengono memorizzate, cioè registrate, le immagini raccolte <strong>da</strong>gli<br />

4


impianti di videosorveglianza e gli stessi impianti di videosorveglianza, in caso di semplice<br />

ripresa, costituiscono quindi uno strumento tecnologico contenente, o comunque atto, al<br />

trattamento di <strong>da</strong>ti personali.<br />

In generale si può osservare che i sistemi di videosorveglianza sono in grado di raccogliere<br />

automaticamente <strong>da</strong>ti personali.<br />

L’automazione nella raccolta di <strong>da</strong>ti personali è un elemento che differenzia i sistemi di<br />

videosorveglianza <strong>da</strong> altri strumenti elettronici utilizzati per il trattamento di <strong>da</strong>ti. Si pensi ad<br />

esempio ad computer nel quale generalmente i <strong>da</strong>ti personali raccolti devono essere molto<br />

spesso immessi manualmente <strong>da</strong> un operatore.<br />

Oltretutto i <strong>da</strong>ti raccolti attraverso un sistema di videosorveglianza sono, generalmente, <strong>da</strong>ti<br />

identificativi per eccellenza; <strong>da</strong>ti cioè che permettono l’identificazione di un individuo<br />

indipendentemente <strong>da</strong> qualsiasi altro <strong>da</strong>to; basta in molti casi paragonare un’immagine reale<br />

del soggetto con una proveniente <strong>da</strong> un sistema di videosorveglianza per verificare o meno la<br />

corrispondenza.<br />

In sostanza, un sistema di videosorveglianza è uno strumento atto a raccogliere e trattare <strong>da</strong>ti<br />

personali di terzi, ed il titolare di tale trattamento (con ogni probabilità) è il soggetto che<br />

acquisisce ed utilizza i <strong>da</strong>ti raccolti con il sistema di videosorveglianza, anche se la raccolta<br />

delle immagini avviene attraverso terzi soggetti all’uopo incaricati.<br />

E’ molto importante tenere presente quando le norme del Codice <strong>della</strong> <strong>Privacy</strong> si applicano,<br />

cioè chi sono i soggetti che sono tenuti a seguire dette norme e soprattutto quando.<br />

Il comma 3 dell’art. 5 del Codice 6 <strong>della</strong> <strong>Privacy</strong> stabilisce che lo stesso codice non si applica<br />

alle persone fisiche che, pur trattando <strong>da</strong>ti personali di terzi, non svolgono alcun tipo di<br />

diffusione o di raccolta sistematica di detti <strong>da</strong>ti.<br />

In sostanza ciò significa che le persone fisiche (i privati cittadini), le quali per fini di <strong>tutela</strong><br />

personale o del loro patrimonio, utilizzano sistemi di videosorveglianza a protezione di loro<br />

personali interessi, non sono tenuti a <strong>rispettare</strong> quanto indicato <strong>da</strong>l Codice <strong>della</strong> <strong>Privacy</strong> e <strong>da</strong>l<br />

Provvedimento del Garante 29.4.04 sulla videosorveglianza.<br />

Ciò a condizione, ovviamente, che non vi sia <strong>da</strong> parte di questi privati cittadini diffusione dei<br />

<strong>da</strong>ti personali <strong>da</strong> essi raccolti e che tale raccolta non sia a carattere sistematico. Queste persone<br />

fisiche sono comunque tenute a <strong>rispettare</strong> le disposizione del Codice <strong>della</strong> <strong>Privacy</strong> di cui agli<br />

artt. 15 7 e 31 8 , cioè non devono cagionare <strong>da</strong>nni ai soggetti ripresi e debbono essere rispettati<br />

degli stan<strong>da</strong>rd di sicurezza dei <strong>da</strong>ti raccolti 9 .<br />

6 Art. 5. del Codice <strong>della</strong> <strong>Privacy</strong> - Oggetto ed ambito di applicazione<br />

3 - Il trattamento di <strong>da</strong>ti personali effettuato <strong>da</strong> persone fisiche per fini esclusivamente personali è soggetto all'applicazione<br />

del presente codice solo se i <strong>da</strong>ti sono destinati ad una comunicazione sistematica o alla diffusione. Si applicano in ogni caso le<br />

disposizioni in tema di responsabilità e di sicurezza dei <strong>da</strong>ti di cui agli articoli 15 e 31.<br />

7 Art. 15. del Codice <strong>della</strong> <strong>Privacy</strong> - Danni cagionati per effetto del trattamento<br />

1 - Chiunque cagiona <strong>da</strong>nno ad altri per effetto del trattamento di <strong>da</strong>ti personali è tenuto al risarcimento ai sensi dell'articolo<br />

2050 del codice civile.<br />

2 - Il <strong>da</strong>nno non patrimoniale è risarcibile anche in caso di violazione dell'articolo 11.<br />

8 Art. 31. del Codice <strong>della</strong> <strong>Privacy</strong> - Obblighi di sicurezza<br />

1 - I <strong>da</strong>ti personali oggetto di trattamento sono custoditi e controllati, anche in relazione alle conoscenze acquisite in base al<br />

progresso tecnico, alla natura dei <strong>da</strong>ti e alle specifiche caratteristiche del trattamento, in modo <strong>da</strong> ridurre al minimo, mediante<br />

l'adozione di idonee e preventive misure di sicurezza, i rischi di distruzione o perdita, anche accidentale, dei <strong>da</strong>ti stessi, di accesso non<br />

autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità <strong>della</strong> raccolta.<br />

9 Nel 2001 la Corte di Cassazione (sentenza 8573/2001) aveva ritenuto che l'interferenza involontaria nella vita altrui, realizzata con<br />

impianti di videosorveglianza, non violava la <strong>Privacy</strong>. Per la precisione, la V Sezione Penale <strong>della</strong> Corte di Cassazione aveva annullato<br />

una sentenza emessa in grado di appello che con<strong>da</strong>nnava il proprietario di un'autorimessa, il quale, utilizzando una telecamera<br />

puntata sulla stra<strong>da</strong> per prevenire furti, già avvenuti in precedenza, si era procurato indebitamente immagini relative allo svolgimento<br />

dell'attività lavorativa di una signora. La Suprema Corte, dopo aver precisato che il nostro ordinamento non riconosce alcun diritto di<br />

documentazione <strong>della</strong> vita privata altrui, se non con il consenso dell'avente diritto o in presenza di causa di giustificazione, afferma<br />

che, qualora, come nel caso in questione, le immagini siano state procurate involontariamente e nell'esercizio di un proprio diritto ad<br />

auto<strong>tutela</strong>rsi (<strong>da</strong> furti nell'autorimessa), il reato non può sussistere per difetto dell'elemento soggettivo (dolo), a causa <strong>della</strong><br />

mancanza <strong>della</strong> rappresentazione, <strong>da</strong> parte del soggetto agente, del carattere antigiuridico del fatto.<br />

5


La regola che chiunque cagiona ad altri un <strong>da</strong>nno ingiusto per effetto del trattamento di <strong>da</strong>ti<br />

personali è tenuto al risarcimento di detto <strong>da</strong>nno ai sensi dell’art. 2050 del Codice Civile<br />

(Responsabilità per l’esercizio di attività pericolose) 10 si applica quindi a chiunque utilizza <strong>da</strong>ti<br />

personali, quindi anche ai privati cittadini. La norma (art. 15) quindi parifica il trattamento dei<br />

<strong>da</strong>ti all’esercizio di attività pericolosa, con un importante inversione dell’onere <strong>della</strong> prova a<br />

carico del titolare del trattamento.<br />

Al di fuori dei privati cittadini, e tenuto conto del limite sopra indicato, l’utilizzo dei sistemi di<br />

videosorveglianza è lecito solo e nella misura in cui sono rispettati i principi e le indicazioni<br />

imposte <strong>da</strong>l Codice <strong>della</strong> <strong>Privacy</strong> e <strong>da</strong>l provvedimento del Garante sulla videosorveglianza<br />

29.4.04.<br />

Il trattamento dei <strong>da</strong>ti personali <strong>da</strong> parte del titolare deve avvenire sempre in maniera lecita e<br />

corretta, per scopi determinati e legittimi. L’art. 11 del Codice <strong>della</strong> <strong>Privacy</strong> 11 , introduce<br />

l’importante concetto di finalità del trattamento dei <strong>da</strong>ti in base al quale gli stessi <strong>da</strong>ti devono<br />

essere pertinenti e completi con le finalità che il titolare si propone di conseguire; quindi i <strong>da</strong>ti<br />

che il titolare si propone di raccogliere e che successivamente tratta non devono essere<br />

eccedenti rispetto alle medesime finalità che egli si è prefisso. Nella sostanza se un negozio<br />

vuole installare una telecamera per effettuare un controllo accessi di una porta non potrà<br />

registrare le immagini, la finalità indicata obbliga di utilizzare il sistema solo in ripresa e non<br />

in registrazione perché la finalità prefissa può essere perseguita solo con un intervento diretto.<br />

5. I principi che regolano la videosorveglianza.<br />

Con il provvedimento del 29 aprile 2004 il Garante <strong>della</strong> <strong>Privacy</strong> ha introdotto quattro principi<br />

fon<strong>da</strong>mentali.<br />

- Principio di Liceità: i <strong>da</strong>ti devono essere trattati in maniera lecita, cioè secondo le<br />

prescrizioni normative. In base a questo principio il trattamento di <strong>da</strong>ti raccolti attraverso un<br />

sistema di videosorveglianza è possibile solo se fon<strong>da</strong>to su uno dei presupposti di liceità<br />

previsti <strong>da</strong>l Codice <strong>della</strong> <strong>Privacy</strong>. Tali presupposti, indicati <strong>da</strong>l Garante, si differenziano a<br />

secon<strong>da</strong> del soggetto titolare del trattamento dei <strong>da</strong>ti.<br />

a) Sistemi di videosorveglianza utilizzati <strong>da</strong> persone fisiche<br />

Per questi soggetti si è detto che il Codice <strong>della</strong> <strong>Privacy</strong> non è applicabile se essi non svolgono<br />

alcun tipo di diffusione o di raccolta sistematica delle immagini ricavate mediante il sistema di<br />

videosorveglianza. Se la raccolta delle immagini avviene invece in via sistematica o con<br />

diffusione, allora si incorre nel caso che verrà esaminato alla successiva lettera b).<br />

Nel provvedimento sulla videosorveglianza il Garante ha tuttavia precisato che nell’uso delle<br />

apparecchiature volte a riprendere aree esterne ad edifici (perimetrali di muri e recinti,<br />

parcheggi, zone carico e scarico, accessi, uscite d’emergenza) il trattamento deve essere<br />

effettuato avendo cura di limitare l’angolo di visuale alla sola area <strong>da</strong> proteggere, evitando<br />

di riprendere i luoghi circostanti o non rilevanti.<br />

10 Art. 2050 Codice Civile<br />

Chiunque cagiona <strong>da</strong>nno ad altri nello svolgimento di un'attività pericolosa, per sua natura o per natura dei mezzi adoperati, è tenuto<br />

al risarcimento, se non prova di avere adottato tutte le misure idonee a evitare il <strong>da</strong>nno.<br />

11<br />

Art. 11. del Codice <strong>della</strong> <strong>Privacy</strong> - Mo<strong>da</strong>lità del trattamento e requisiti dei <strong>da</strong>ti<br />

1. I <strong>da</strong>ti personali oggetto di trattamento sono:<br />

a) trattati in modo lecito e secondo correttezza;<br />

b) raccolti e registrati per scopi determinati, espliciti e legittimi, ed utilizzati in altre operazioni del trattamento intermini<br />

compatibili con tali scopi;<br />

c) esatti e, se necessario, aggiornati;<br />

d) pertinenti, completi e non eccedenti rispetto alle finalità per le quali sono raccolti o successivamente trattati;<br />

e) conservati in una forma che consenta l'identificazione dell'interessato per un periodo di tempo non superiore a quello<br />

necessario agli scopi per i quali essi sono stati raccolti o successivamente trattati.<br />

2. I <strong>da</strong>ti personali trattati in violazione <strong>della</strong> disciplina rilevante in materia di trattamento dei <strong>da</strong>ti personali non possono essere<br />

utilizzati.<br />

6


Al fine di evitare di incorrere nel reato di cui all’art. 615 bis del Codice Penale 12 ,<br />

l’installazione di sistemi di videosorveglianza in immobili privati, all’interno di condomini e<br />

loro pertinenze (box, posti auto), sebbene non soggetta alle disposizioni del Codice <strong>della</strong><br />

<strong>Privacy</strong>, deve essere effettuata con cautele per salvaguar<strong>da</strong>re diritti dei terzi.<br />

L’angolo di visuale deve essere rigorosamente limitato agli spazi che necessitano di<br />

videosorveglianza e che comunque sono di pertinenza, rimanendo esclusa la possibilità di<br />

riprendere (anche senza registrazione) cortili, pianerottoli, scale o garage comuni. Quando<br />

si tratta di telecamere che, anche per breve tempo, riprendono pianerottoli o porzioni di scale al<br />

passaggio di persone o cose, esse devono essere segnalate con idonea informativa, <strong>da</strong>ndo corso<br />

cioè ad uno di quegli adempimenti che varranno descritti più avanti.<br />

Trova invece piena applicazione il Codice <strong>della</strong> <strong>Privacy</strong> se la ripresa di aree condominiali<br />

viene effettuata <strong>da</strong> più proprietari o condomini, oppure <strong>da</strong>ll’amministrazione del<br />

condominio. In tale caso andrà non solo indicata la presenza delle telecamere, ma dovrà anche<br />

essere effettuato l’avviso circostanziato di cui si dirà con precisione sempre più avanti.<br />

In ogni caso l’installazione e l’utilizzo di sistemi di videosorveglianza è lecita solo se è<br />

riscontrabile un’effettiva esigenza di prevenzione <strong>da</strong> situazioni concrete di pericolo, di regola<br />

costituite <strong>da</strong> illeciti verificatisi in precedenza, ovvero laddove vi siano attività che comportano<br />

la custodia di <strong>da</strong>naro o valori.<br />

b) Sistema di videosorveglianza installato <strong>da</strong> persona giuridica<br />

L’art. 23 13 del Codice <strong>della</strong> <strong>Privacy</strong> stabilisce che il trattamento di <strong>da</strong>ti personali <strong>da</strong> parte di<br />

privati o enti pubblici economici è ammesso solo con il consenso espresso dell’interessato.<br />

Le persone fisiche non obbligate alla normativa sulla <strong>Privacy</strong> non hanno l’obbligo di reperire il<br />

consenso <strong>da</strong> parte dei soggetti eventualmente ripresi.<br />

I privati che debbono seguire le norme del Codice <strong>della</strong> privacy, le persone giuridiche e gli enti<br />

pubblici economici invece possono trattare lecitamente i <strong>da</strong>ti raccolti attraverso un sistema di<br />

videosorveglianza solo in presenza del consenso <strong>da</strong> parte dell’interessato, ovvero se si rientra<br />

in uno dei casi indicati <strong>da</strong>ll’art. 24 14 del Codice.<br />

12 Art. 615 bis del Codice Penale - Interferenze illecite nella vita privata<br />

Chiunque, mediante l'uso di strumenti di ripresa visiva o sonora, si procura indebitamente notizie o immagini attinenti alla vita privata<br />

svolgentesi nei luoghi indicati nell'articolo 614, è punito con la reclusione <strong>da</strong> sei mesi a quattro anni.<br />

Alla stessa pena soggiace, salvo che il fatto costituisca più grave reato, chi rivela o diffonde mediante qualsiasi mezzo d'informazione<br />

al pubblico le notizie o le immagini, ottenute nei modi indicati nella prima parte di questo articolo.<br />

I delitti sono punibili a querela <strong>della</strong> persona offesa; tuttavia si procede d'ufficio e la pena è <strong>della</strong> reclusione <strong>da</strong> uno a cinque anni se il<br />

fatto è commesso <strong>da</strong> un pubblico ufficiale o <strong>da</strong> un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri<br />

inerenti alla funzione o servizio, o <strong>da</strong> chi esercita anche abusivamente la professione d'investigatore privato.<br />

13 Art. 23. Codice <strong>della</strong> <strong>Privacy</strong> - Consenso<br />

1. Il trattamento di <strong>da</strong>ti personali <strong>da</strong> parte di privati o di enti pubblici economici è ammesso solo con il consenso espresso<br />

dell'interessato.<br />

2. Il consenso può riguar<strong>da</strong>re l'intero trattamento ovvero una o più operazioni dello stesso.<br />

3. Il consenso è vali<strong>da</strong>mente prestato solo se è espresso liberamente e specificamente in riferimento ad un trattamento chiaramente<br />

individuato, se è documentato per iscritto, e se sono state rese all'interessato le informazioni di cui all'articolo 13.<br />

4. Il consenso è manifestato in forma scritta quando il trattamento riguar<strong>da</strong> <strong>da</strong>ti sensibili<br />

14 Art. 24. del Codice <strong>della</strong> <strong>Privacy</strong> - Casi nei quali può essere effettuato il trattamento senza consenso<br />

1. Il consenso non è richiesto, oltre che nei casi previsti nella Parte II, quando il trattamento:<br />

a) è necessario per adempiere ad un obbligo previsto <strong>da</strong>lla legge,<strong>da</strong> un regolamento o <strong>da</strong>lla normativa comunitaria;<br />

b) è necessario per eseguire obblighi derivanti <strong>da</strong> un contratto del quale è parte l'interessato o per adempiere, prima <strong>della</strong> conclusione<br />

del contratto, a specifiche richieste dell'interessato;<br />

c) riguar<strong>da</strong> <strong>da</strong>ti provenienti <strong>da</strong> pubblici registri, elenchi, atti odocumenti conoscibili <strong>da</strong> chiunque, fermi restando i limiti e le mo<strong>da</strong>lità<br />

che le leggi, i regolamenti o la normativa comunitaria stabiliscono per la conoscibilità e pubblicità dei <strong>da</strong>ti;<br />

d) riguar<strong>da</strong> <strong>da</strong>ti relativi allo svolgimento di attività economiche, trattati nel rispetto <strong>della</strong> vigente normativa in materia di segreto<br />

azien<strong>da</strong>le e industriale;<br />

e) è necessario per la salvaguardia <strong>della</strong> vita o dell'incolumità fisica di un terzo. Se la medesima finalità riguar<strong>da</strong> l'interessato e<br />

quest'ultimo non può prestare il proprio consenso per impossibilità fisica, per incapacità di agire o per incapacità di intendere o di<br />

volere, il consenso è manifestato <strong>da</strong> chi esercita legalmente la potestà, ovvero <strong>da</strong> un prossimo congiunto, <strong>da</strong> un familiare, <strong>da</strong> un<br />

convivente o, in loro assenza, <strong>da</strong>l responsabile <strong>della</strong> struttura presso cui dimora l'interessato. Si applica la disposizione di cui<br />

all'articolo 82, comma 2;<br />

f) con esclusione <strong>della</strong> diffusione, è necessario ai fini dello svolgimento delle investigazioni difensive di cui alla legge 7 dicembre 2000,<br />

n. 397, o, comunque, per far valere o difendere un diritto in sede giudiziaria, sempre che i <strong>da</strong>ti siano trattati esclusivamente per tali<br />

finalità e per il periodo strettamente necessario al loro perseguimento, nel rispetto <strong>della</strong> vigente normativa in materia di segreto<br />

azien<strong>da</strong>le e industriale;<br />

g) con esclusione <strong>della</strong> diffusione, è necessario, nei casi individuati <strong>da</strong>l Garante sulla base dei principi sanciti <strong>da</strong>lla legge, per<br />

perseguire un legittimo interesse del titolare o di un terzo destinatario dei <strong>da</strong>ti, anche in riferimento all'attività di gruppi bancari e di<br />

7


Tra i casi espressamente indicati <strong>da</strong>l legislatore rilevano, ai fini <strong>della</strong> videosorveglianza, i<br />

trattamenti di <strong>da</strong>ti e quindi la raccolta d’immagini <strong>da</strong> parte di soggetti effettuati con un sistema<br />

di videosorveglianza:<br />

- per l’adempimento di un obbligo di legge;<br />

- con il libero ed espresso consenso dell’interessato;<br />

- con “bilanciamento degli interessi”.<br />

Si deve ritenere che, sempre, molto difficilmente rilevino con riferimento alla videosrveglianza<br />

i casi indicati <strong>da</strong>l legislatore alle lettere c) e d) dell’art. 24 del Codice <strong>della</strong> privacy e che<br />

marginali siano i casi di cui alle lettere e), f), h), i) <strong>della</strong> medesima norma.<br />

Ciò significa in sostanza che o vi è una norma oppure un regolamento che impone ed autorizza<br />

l’utilizzo del sistema di videosorveglianza 15 , ovvero in difetto è necessario generalmente<br />

reperire il consenso <strong>da</strong> parte dell’interessato.<br />

Peraltro il Garante si è reso conto che: “In caso di impiego di strumenti di videosorveglianza<br />

<strong>da</strong> parte di privati ed enti pubblici economici, la possibilità di raccogliere lecitamente il<br />

consenso può risultare, in concreto, fortemente limitata <strong>da</strong>lle caratteristiche e <strong>da</strong>lle mo<strong>da</strong>lità<br />

di funzionamento dei sistemi di rilevazione, i quali riguar<strong>da</strong>no spesso una cerchia non<br />

circoscritta di persone che non è agevole o non è possibile contattare prima del trattamento.<br />

Ciò anche in relazione a finalità (ad es. di sicurezza o di deterrenza) che non si conciliano con<br />

richieste di esplicita accettazione <strong>da</strong> chi intende accedere a determinati luoghi o usufruire di<br />

taluni servizi” 16 .<br />

Per tale motivo il Garante ha inteso regolamentare l’istituto del bilanciamento degli<br />

interessi, che trova la sua formulazione alla lettera g) dell’art. 24 del Codice <strong>della</strong> <strong>Privacy</strong> 17 ed<br />

attuazione nel provvedimento sulla videosorveglianza 29.4.04 al paragrafo 6.2.1 18 .<br />

Infatti, il Garante specifica che la rilevazione delle immagini può avvenire senza consenso<br />

società controllate o collegate, qualora non prevalgano i diritti e le libertà fon<strong>da</strong>mentali, la dignità o un legittimo interesse<br />

dell'interessato;<br />

h) con esclusione <strong>della</strong> comunicazione all'esterno e <strong>della</strong> diffusione, è effettuato <strong>da</strong> associazioni, enti od organismi senza scopo di<br />

lucro, anche non riconosciuti, in riferimento a soggetti che hanno con essi contatti regolari o ad aderenti, per il perseguimento di scopi<br />

determinati e legittimi individuati <strong>da</strong>ll'atto costitutivo, <strong>da</strong>llo statuto o <strong>da</strong>l contratto collettivo, e con mo<strong>da</strong>lità di utilizzo previste<br />

espressamente con determinazione resa nota agli interessati all'atto dell'informativa ai sensi dell'articolo 13;<br />

i) è necessario, in conformità ai rispettivi codici di deontologia di cui all'allegato A), per esclusivi scopi scientifici o statistici, ovvero per<br />

esclusivi scopi storici presso archivi privati dichiarati di notevole interesse storico ai sensi dell'articolo 6, comma 2, del decreto<br />

legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, di approvazione del testo unico in materia di beni culturali e ambientali o, secondo quanto<br />

previsto <strong>da</strong>i medesimi codici, presso altri archivi privati.<br />

15 L’adempimento di un obbligo di legge si realizza allorché il titolare del trattamento, ad esempio per uniformare la propria struttura<br />

azien<strong>da</strong>le ad un obbligo imposto <strong>da</strong> una norma di legge, installa ed utilizza un sistema di videosorveglianza. Un esempio può chiarire<br />

la questione. L’art. 2050 del Codice Civile (Responsabilità per l’esercizio di attività pericolose) stabilisce che: “Chiunque cagiona <strong>da</strong>nno<br />

ad altri nello svolgimento di un'attività pericolosa, per sua natura o per la natura dei mezzi adoperati, è tenuto al risarcimento, se non<br />

prova di avere adottato tutte le misure idonee a evitare il <strong>da</strong>nno”. Proprio l’ultima frase <strong>della</strong> norma (se non prova di avere adottato<br />

tutte le misure idonee a evitare il <strong>da</strong>nno) pone a carico del soggetto che esercita attività pericolosa una responsabilità di carattere<br />

oggettivo, cioè che pone a suo carico la responsabilità di un eventuale evento <strong>da</strong>nnoso se prima non prova di aver adottato tutte le<br />

misure conosciute <strong>da</strong>lla tecnica per evitare il <strong>da</strong>nno. Quindi se viene accertato che un impianto di videosorveglianza all’interno di una<br />

industria che svolge attività pericolosa (si pensi ad un altoforno) può essere uno strumento che diminuisce il rischio di incidenti ecco<br />

che il sistema di videosorveglianza è lecito, indipendentemente <strong>da</strong> quelli che possono essere i diritti degli interessati e il loro<br />

consenso. Qui il sistema di videosorveglianza svolgerebbe una funzione di importanza superiore (la <strong>tutela</strong> <strong>della</strong> sicurezza e <strong>della</strong><br />

salute) rispetto ai diritti di riservatezza astrattamente lesi <strong>da</strong>ll’impianto di videosorveglianza.<br />

16 Punto 6.1 comma 2 provvedimento generale sulla videosorveglianza 29.4.04.<br />

17 Art. 24. Codice <strong>della</strong> <strong>Privacy</strong> - Casi nei quali può essere effettuato il trattamento senza consenso – Comma 1 Lettera g): “con<br />

esclusione <strong>della</strong> diffusione, è necessario, nei casi individuati <strong>da</strong>l Garante sulla base dei principi sanciti <strong>da</strong>lla legge, per perseguire un<br />

legittimo interesse del titolare o di un terzo destinatario dei <strong>da</strong>ti, anche in riferimento all'attività di gruppi bancari e di società<br />

controllate o collegate, qualora non prevalgano i diritti e le libertà fon<strong>da</strong>mentali, la dignità o un legittimo interesse dell'interessato”.<br />

18 Provvedimento generale sulla videosorveglianza - Punto 6..2.1. Profili generali<br />

Un’idonea alternativa all’esplicito consenso va ravvisata nell’istituto del bilanciamento di interessi (art. 24, comma 1, lett. g), del<br />

Codice). Il presente provvedimento dà attuazione a tale istituto, individuando i casi in cui la rilevazione delle immagini può avvenire<br />

senza consenso, qualora, con le mo<strong>da</strong>lità stabilite in questo stesso provvedimento, sia effettuata nell’intento di perseguire un legittimo<br />

interesse del titolare o di un terzo attraverso mezzi di prova o perseguendo fini di <strong>tutela</strong> di persone e beni rispetto a possibili<br />

aggressioni, furti, rapine, <strong>da</strong>nneggiamenti, atti di van<strong>da</strong>lismo, o finalità di prevenzione di incendi o di sicurezza del lavoro.<br />

Considerata l’ampia serie di garanzie e condizioni sopra indicate, non appare necessario che il Garante, per alcuni trattamenti in<br />

ambito privato di seguito indicati, prescriva ulteriori condizioni e limiti oltre quelli già richiamati in premessa.<br />

8


dell’interessato qualora vengano rispettati tutti gli adempimenti imposti <strong>da</strong>l provvedimento<br />

generale sulla videosorveglianza e la stessa videosorveglianza “sia effettuata nell’intento di<br />

perseguire un legittimo interesse del titolare o di un terzo attraverso mezzi di prova o<br />

perseguendo fini di:<br />

- <strong>tutela</strong> delle persone o di beni rispetto a possibili aggressioni, furti, rapine,<br />

<strong>da</strong>nneggiamenti, atti di van<strong>da</strong>lismo;<br />

- finalità di prevenzione incendi;<br />

- finalità di sicurezza del lavoro”.<br />

Si tratta di un ragionamento teso a giustificare <strong>da</strong> un punto di vista giuridico il fatto che, in<br />

determinate circostanze pratiche, non è possibile reperire in via anticipata il consenso <strong>da</strong>l<br />

soggetto interessato al trattamento dei suoi <strong>da</strong>ti.<br />

Si pensi all’ipotesi di un sistema di videosorveglianza installato in un negozio.<br />

Senza l’istituto del bilanciamento degli interessi qui in esame, sarebbe sempre necessario<br />

chiedere il consenso al trattamento (la ripresa o la registrazione delle immagini) a tutti i<br />

soggetti che entrano nel negozio; a quelli che negano il consenso, bisognerebbe quindi<br />

impedire di entrare ovvero bisognerebbe fare in modo che non vengano ripresi !<br />

Essendo questa un’ipotesi tutt’altro che praticabile, giustamente il Garante rileva che, se vi è<br />

un legittimo interesse <strong>da</strong> proteggere (anche precostituendosi un mezzo di prova), ad esempio<br />

che non venga <strong>da</strong>nneggiato o rubato un determinato bene esposto al pubblico, ed è noto che la<br />

videosorveglianza è in grado di assolvere concretamente a tale funzione, allora, in presenza di<br />

tutti gli altri elementi di <strong>tutela</strong> indicati nel Codice <strong>della</strong> <strong>Privacy</strong> e nel provvedimento generale<br />

sulla videosorveglianza, si ritiene non necessario il preventivo consenso dell’interessato (come<br />

di norma è richiesto), in quanto l’interesse <strong>tutela</strong>to attraverso la videosorveglianza viene<br />

ritenuto equivalente (e quindi bilanciato) con il diritto alla riservatezza di quel del soggetto che<br />

potrà essere ripreso <strong>da</strong>l sistema di videosorveglianza, anche senza il suo consenso.<br />

In sostanza, richiamando l’esempio sopra citato, il diritto alla riservatezza viene ritenuto<br />

bilanciato <strong>da</strong>l diritto alla prevenzione <strong>da</strong> <strong>da</strong>nneggiamenti o furti e si ritiene comunque <strong>tutela</strong>to<br />

<strong>da</strong> tutti gli adempimenti richiesti <strong>da</strong>lla legge, anche in assenza di consenso dell’interessato.<br />

Appare importante sottolineare come l’operatività dell’istituto del bilanciamento degli interessi<br />

sia strettamente correlata allo scrupoloso adempimento degli oneri previsti per chi utilizza<br />

sistemi di videosorveglianza. Infatti, il mancato adempimento farebbe crollare l’operatività di<br />

questo istituto con la conseguenza che i trattamenti effettuati non potrebbero considerarsi<br />

autorizzati e ove posti in essere sarebbero trattamenti effettuati senza consenso con l’astratta<br />

possibilità d’applicazione <strong>della</strong> disposizione <strong>della</strong> sanzione penale di cui all’art. 167 del<br />

Codice <strong>della</strong> privacy.<br />

c) Sistema di videosorveglianza installato <strong>da</strong> soggetti pubblici<br />

Le problematiche <strong>della</strong> privacy legate agli enti pubblici non vuole essere in questa sede<br />

oggetto di un approfondimento completo, la questione merita di essere approfondita a parte e<br />

mi riservo di farlo in futuro.<br />

Al momento mi limito nel richiamare alcuni punti fissati <strong>da</strong>l Codice <strong>della</strong> privacy e <strong>da</strong>l<br />

Garante in materia.<br />

“Un soggetto pubblico può effettuare attività di videosorveglianza solo ed esclusivamente per<br />

svolgere funzioni istituzionali (art. 18-22 del Codice <strong>della</strong> <strong>Privacy</strong>) che deve individuare ed<br />

esplicitare con esattezza e di cui sia realmente titolare in base all’ordinamento di riferimento.<br />

Diversamente, il trattamento dei <strong>da</strong>ti non è lecito, anche se l’ente designa esponenti delle forze<br />

dell’ordine in qualità di responsabili del trattamento, oppure utilizza un collegamento<br />

telematico in violazione del Codice”. 19<br />

Si sottolinea comunque che la differenza principale con quanto previsto in precedenza consiste<br />

nel fatto che la videosorveglianza per fini istituzionali non è soggetta al preventivo consenso<br />

19 Paragrafo 5.1 comma 1 provvedimento sulla videosorveglianza 29.4.04.<br />

9


dell’interessato, come stabilisce l’ultimo comma del paragrafo 5.2 del provvedimento sulla<br />

videosorveglianza che richiama l’art. 18 comma 4 del Codice <strong>della</strong> <strong>Privacy</strong>.<br />

Non è quindi lecito, nemmeno per un soggetto pubblico, procedere ad una videosorveglianza<br />

capillare di intere aree cittadine, riprese integralmente e costantemente e senza adeguate<br />

esigenze.<br />

Del pari è vietato il collegamento telematico tra più soggetti, a volte raccor<strong>da</strong>ti ad un "centro"<br />

elettronico, che possa registrare un numero elevato di <strong>da</strong>ti personali e ricostruire interi percorsi<br />

effettuati in un determinato arco di tempo.<br />

Risulta parimenti priva di giustificazione l’installazione di impianti di videosorveglianza al<br />

solo fine di controllare il rispetto del divieto di fumare o gettare mozziconi, di calpestare<br />

aiuole, di affiggere o di fotografare o di altri divieti relativi alle mo<strong>da</strong>lità nel depositare i<br />

sacchetti di immondizia entro gli appositi contenitori 20 .<br />

Contrariamente a quanto prospettato <strong>da</strong> alcuni enti locali, l’informativa agli interessati deve<br />

essere fornita nei termini illustrati nel paragrafo 3.1 del provvedimento sulla videosorveglianza<br />

(che verrà spiegato più avanti) e non solo mediante pubblicazione sull’albo dell’ente, oppure<br />

attraverso una temporanea affissione di manifesti.<br />

Tali soluzioni possono concorrere ad assicurare trasparenza in materia, ma non sono di per sé<br />

sufficienti per l’informativa che deve aver luogo nei punti e nelle aree in cui si svolge la<br />

videosorveglianza. 21<br />

Contrariamente a quanto si potrebbe pensare il Garante specifica che: “Benché effettuata per la<br />

cura di un interesse pubblico, la videosorveglianza deve <strong>rispettare</strong> i principi già richiamati”.<br />

I principi richiamati sono quelli di liceità, proporzionalità, necessità e finalità in esame. Ciò<br />

significa che l’ente pubblico per perseguire le sue finalità con la videosorveglianza è<br />

comunque soggetta a tutti gli altri adempimenti previsti <strong>da</strong>lla legge eccetto che richiedere la<br />

manifestazione del consenso <strong>da</strong> parte degli interessati. Insomma non si applica il principio di<br />

bilanciamento degli interessi, non è necessario.<br />

Viceversa, quando l’ente pubblico non agisce per fini istituzionali, ma ad esempio di<br />

auto<strong>tutela</strong>, si deve ritenere che l’ente pubblico è soggetto alle medesime regole imposte ai<br />

privati operando nei confronti dei terzi interessati come un normale soggetto di diritto privato.<br />

Un dubbio rimane, se ad esempio il corpo forestale dello Stato, che annovera certamente tra i<br />

suoi fini istituzionali la salvaguardia del patrimonio boschivo del nostro paese, decidesse di<br />

videosorvegliare determinate aree per fini di prevenzioni incendi sarebbe costretto a tappezzare<br />

le aree boschive di avvertimenti circa la presenza di telecamere? Secondo il Garante si.<br />

Un discorso delicato è poi quello relativo alle attività per monitorare l’accesso di veicoli a<br />

centri storici o a zone di traffico limitato, attività per le quali i comuni sono e rimangono<br />

soggetti al d.P.R. 22/6/99 n. 250 che all’art. 3 dispone che tali impianti di videosorveglianza<br />

raccolgono <strong>da</strong>ti sugli accessi rilevando immagini solamente in caso di infrazioni; la<br />

conservazione delle immagini è limitata al periodo necessario a contestare le infrazioni.<br />

Peraltro il comma 4 dell’art. 3 dispone che: “Ferme restando le disposizioni di cui alla legge<br />

31 dicembre 1996, n 675 e successive modificazioni (cioè l’attuale Codice <strong>della</strong> <strong>Privacy</strong>) ed<br />

integrazioni (cioè il provvedimento sulla videosorveglianza) i <strong>da</strong>ti rilevati sono accessibili per<br />

fin di polizia giudiziaria o di in<strong>da</strong>gine penale”. Ciò significa che comunque ci deve essere<br />

adeguata informativa come di seguito specificata. Ciò appare confermato <strong>da</strong>l fatto che:<br />

“Benché effettuata per la cura di un interesse pubblico, la videosorveglianza deve <strong>rispettare</strong> i<br />

principi già richiamati, come specifica il paragrafo 5.1 del provvedimento sulla<br />

videosorveglianza”.<br />

20<br />

Paragrafo 5.1 commi 5 e 6 provvedimento sulla videosorveglianza 29.4.04.<br />

21<br />

Paragrafo 5.2 provvedimento sulla videosorveglianza 29.4.04.<br />

10


- Principio di Necessità 22 : i <strong>da</strong>ti debbono essere pertinenti completi, esatti e aggiornati in<br />

rispetto alle finalità per i quali sono raccolti e trattati. In base a questo principio ciascun<br />

sistema informativo e relativo programma vanno conformati già in origine in modo <strong>da</strong> non<br />

utilizzare <strong>da</strong>ti relativi a persone identificabili quando le medesime finalità possono essere<br />

raggiunte impiegando <strong>da</strong>ti anonimi, va quindi escluso ogni uso superfluo. Il principio di<br />

necessità crea certamente una serie di problematiche che qui vengono semplicemente<br />

enunciate. Innanzitutto il Garante, richiamando il fatto che la sola presenza di telecamere<br />

comporta una influenza nel comportamento delle persone, rimarca il fatto che ciascun sistema<br />

informativo e il relativo programma informatico vanno conformati già in origine in modo <strong>da</strong><br />

non utilizzare <strong>da</strong>ti di persone identificabili quanto sono sufficienti <strong>da</strong>ti anonimi, inoltre il<br />

Garante stabilisce che software va configurato in modo che periodicamente i <strong>da</strong>ti registrati<br />

vengano cancellati automaticamente.<br />

Deve essere evidenziato come il Garante dia per scontato che la videosorveglianza avvenga<br />

mediante sistemi digitali che registrano le immagini su supporti riscrivibili. Per la verità in uso<br />

esistono molti sistemi analogici, a cassette, che sfuggono ad una programmazione automatica<br />

<strong>della</strong> macchina e che non sono governati <strong>da</strong> un software programmabile.<br />

Il principio di necessità rimane comunque un momento critico di attuazione del provvedimento<br />

in quanto esso sfugge al diretto controllo del titolare del trattamento ed è proprio invece di chi<br />

produce, installa e/o imposta i sistemi di videosorveglianza. Il titolare del trattamento deve<br />

quindi, al momento <strong>della</strong> dell’installazione, pretendere che la stessa avvenga con rispetto del<br />

principio di necessità.<br />

Un esempio per cercare di approfondire l’argomento.<br />

In un negozio si rileva la necessità di monitorare una parte del locale aperta al pubblico con un<br />

sistema di videosorveglianza poiché, in quella zona, in cui sono riposti vari beni, i furti<br />

avvengono costantemente nonostante l’installazione di un impianto antitaccheggio (i malfattori<br />

strappano le etichette antitaccheggio in quanto si trovano in una parte remota dei locali). In<br />

base al principio di necessità il sistema potrà riprendere soggetti identificabili (la finalità è di<br />

protezione dei beni rispetto a possibili furti per cui è necessario poter individuare il malfattore)<br />

ma certamente la registrazione delle immagini dovrà essere di breve durata e la cancellazione<br />

avvenire in modo automatico per sovraregistrazione. Se quel medesimo sistema venisse<br />

installato solo per monitorare l’eventuale sovraffollamento di una <strong>da</strong>ta zona del negozio (al di<br />

là del fatto che probabilmente non supererebbe il principio di proporzionalità di cui si parla al<br />

prossimo punto) certamente le riprese non potrebbero riguar<strong>da</strong>re <strong>da</strong>ti identificabili dei soggetti.<br />

La difficoltà maggiore è quindi limitare, già in origine, quello che tutte le telecamere sono<br />

generalmente in grado di fare, cioè “zoomare”.<br />

Ci si doman<strong>da</strong> quindi se questa limitazione deve essere intrinseca (cioè il sistema non deve<br />

essere in grado di zoomare) o estrinseca (cioè programmabile). Cercando d’interpretare le<br />

parole del Garante si è portati a ritenere che la limitazione deve essere riferita al caso concreto,<br />

cioè estrinseca perché altrimenti in commercio ci dovrebbero essere telecamere di tipo diverso<br />

alcune limitate altre no (un po’ come accade per le motociclette depotenziate per i<br />

neopatentati) Il problema vero è stabilire quando questa limitazione è poi effettiva. Le<br />

moderne tecnologie infatti permettono molte operazioni, soprattutto in fase di<br />

programmazione, ma non permettono di apporre “sigilli” alle funzioni di zoom! Appare chiaro<br />

22 2.2. Principio di necessità<br />

Poiché l’installazione di un sistema di videosorveglianza comporta in sostanza l’introduzione di un vincolo per il cittadino, ovvero di<br />

una limitazione e comunque di un condizionamento, va applicato il principio di necessità e, quindi, va escluso ogni uso superfluo ed<br />

evitati eccessi e ridon<strong>da</strong>nze.<br />

Ciascun sistema informativo e il relativo programma informatico vanno conformati già in origine in modo <strong>da</strong> non utilizzare <strong>da</strong>ti<br />

relativi a persone identificabili quando le finalità del trattamento possono essere realizzate impiegando solo <strong>da</strong>ti anonimi (es.,<br />

programma configurato in modo <strong>da</strong> consentire, per monitorare il traffico, solo riprese generali che esclu<strong>da</strong>no la possibilità di<br />

ingrandire le immagini). Il software va configurato anche in modo <strong>da</strong> cancellare periodicamente e automaticamente i <strong>da</strong>ti<br />

eventualmente registrati.<br />

Se non è osservato il principio di necessità riguar<strong>da</strong>nte le installazioni delle apparecchiature e l’attività di videosorveglianza non sono<br />

lecite (artt. 3 e 11, comma 1, lett. a, del Codice).<br />

11


che anche questo principio lascia aperti molti problemi che l’evolversi <strong>della</strong> tecnologia potrà<br />

solo incrementare.<br />

- Principio di Proporzionalità: i <strong>da</strong>ti non devono essere eccedenti rispetto alle finalità e<br />

devono essere conservati solo per il tempo necessario in relazione ai quali sono raccolti e<br />

trattati. In base a questo principio bisogna commisurare la necessità del sistema di<br />

videosorveglianza al concreto rischio che vuole essere evitato con l’installazione dello stesso<br />

sistema, escludendo quindi la videosorveglianza in aree che non sono soggette a pericolo, con<br />

particolare riferimento a quei sistemi installati a mero fine di prestigio; la videosorveglianza è<br />

lecita solo se è rispettato questo principio sia in relazione a “se installare” sia in relazione a che<br />

“cosa e quali apparecchiature installare”. Sul punto si richiama integralmente il paragrafo 2.3<br />

del provvedimento generale sulla videosorveglianza 23 che deve essere letto con attenzione.<br />

Procedendo ad una analisi dettagliata è necessario evidenziare i seguenti precetti.<br />

- Si deve evitare la rilevazione di <strong>da</strong>ti in aree che non sono soggette a concreti pericoli<br />

analogamente con riferimento ad attività che non sono soggette a pericoli o per le quali non<br />

ricorre un’effettiva esigenza di deterrenza, esempio tipico sono le telecamere che vengono<br />

installate per meri fini di apparenza o di "prestigio.<br />

- Prima d’installare un sistema di videosorveglianza (anche se il Garante utilizza il termine<br />

ambiguo di “attivare”, come se fosse utile e possibile installare e non attivare un sistema di<br />

videosorveglianza) è necessario valutare che altre misure sono <strong>da</strong> considerarsi insufficienti<br />

o inattuabili, in sostanza la videosorveglianza dovrebbe essere l’estrema ratio.<br />

23 2.3. Principio di proporzionalità<br />

Nel commisurare la necessità di un sistema al grado di rischio presente in concreto, va evitata la rilevazione di <strong>da</strong>ti in aree o<br />

attività che non sono soggette a concreti pericoli, o per le quali non ricorre un’effettiva esigenza di deterrenza, come quando, ad<br />

esempio, le telecamere vengono installate solo per meri fini di apparenza o di "prestigio".<br />

Gli impianti di videosorveglianza possono essere attivati solo quando altre misure siano ponderatamente valutate<br />

insufficienti o inattuabili. Se la loro installazione è finalizzata alla protezione di beni, anche in relazione ad atti di van<strong>da</strong>lismo,<br />

devono risultare parimenti inefficaci altri idonei accorgimenti quali controlli <strong>da</strong> parte di addetti, sistemi di allarme,<br />

misure di protezione degli ingressi, abilitazioni agli ingressi.<br />

Non va adottata la scelta semplicemente meno costosa, o meno complicata, o di più rapi<strong>da</strong> attuazione, che potrebbe non<br />

tener conto dell’impatto sui diritti degli altri cittadini o di chi abbia diversi legittimi interessi.<br />

Non risulta di regola giustificata un’attività di sorveglianza rivolta non al controllo di eventi, situazioni e avvenimenti, ma a fini<br />

promozionali-turistici o pubblicitari, attraverso web cam o cameras-on-line che ren<strong>da</strong>no identificabili i soggetti ripresi.<br />

Anche l’installazione meramente dimostrativa o artefatta di telecamere non funzionanti o per finzione, anche se non comporta<br />

trattamento di <strong>da</strong>ti personali, può determinare forme di condizionamento nei movimenti e nei comportamenti delle persone in luoghi<br />

pubblici e privati e pertanto può essere legittimamente oggetto di contestazione.<br />

La videosorveglianza è, quindi, lecita solo se è rispettato il c.d. principio di proporzionalità, sia nella scelta se e quali apparecchiature<br />

di ripresa installare, sia nelle varie fasi del trattamento (art. 11, comma 1, lett. d) del Codice).<br />

Il principio di proporzionalità consente, ovviamente, margini di libertà nella valutazione <strong>da</strong> parte del titolare del<br />

trattamento, ma non comporta scelte del tutto discrezionali e insin<strong>da</strong>cabili.<br />

Il titolare del trattamento, prima di installare un impianto di videosorveglianza, deve valutare, obiettivamente e con un approccio<br />

selettivo, se l’utilizzazione ipotizzata sia in concreto realmente proporzionata agli scopi prefissi e legittimamente perseguibili.<br />

Si evita così un’ingerenza ingiustificata nei diritti e nelle libertà fon<strong>da</strong>mentali degli altri interessati.<br />

Come si è detto, la proporzionalità va valutata in ogni fase o mo<strong>da</strong>lità del trattamento, per esempio quando si deve stabilire:<br />

• se sia sufficiente, ai fini <strong>della</strong> sicurezza, rilevare immagini che non rendono identificabili i singoli cittadini, anche tramite<br />

ingrandimenti;<br />

• se sia realmente essenziale ai fini prefissi raccogliere immagini dettagliate;<br />

• la dislocazione, l’angolo visuale, l’uso di zoom automatici e le tipologie - fisse o mobili - delle apparecchiature;<br />

• quali <strong>da</strong>ti rilevare, se registrarli o meno, se avvalersi di una rete di comunicazione o creare una banca di <strong>da</strong>ti, indicizzarla,<br />

utilizzare funzioni di fermo-immagine o tecnologie digitali, abbinare altre informazioni o interconnettere il sistema con altri gestiti <strong>da</strong>llo<br />

stesso titolare o <strong>da</strong> terzi;<br />

• la durata dell’eventuale conservazione (che, comunque, deve essere sempre temporanea).<br />

In applicazione del predetto principio va altresì delimitata rigorosamente:<br />

• anche presso luoghi pubblici o aperti al pubblico, quando sia di legittimo ed effettivo interesse per particolari finalità,<br />

la ripresa di luoghi privati o di accessi a edifici;<br />

• l’utilizzazione di specifiche soluzioni quali il collegamento ad appositi "centri" cui inviare segnali di allarme sonoro o visivo,<br />

oppure l’adozione di interventi automatici per effetto di meccanismi o sistemi automatizzati d’allarme (chiusura accessi, afflusso di<br />

personale di vigilanza, ecc.), tenendo anche conto che in caso di trattamenti volti a definire profili o personalità degli interessati il<br />

Codice prevede ulteriori garanzie (art. 14, comma 1, del Codice);<br />

• l’eventuale duplicazione delle immagini registrate;<br />

• la creazione di una banca di <strong>da</strong>ti quando, per le finalità perseguite, è sufficiente installare un sistema a circuito chiuso di sola<br />

visione delle immagini, senza registrazione (es. per il monitoraggio del traffico o per il controllo del flusso ad uno sportello pubblico).<br />

12


- Su questo precetto il Garante precisa che se la finalità <strong>della</strong> videosorveglianza è finalizzata<br />

alla protezione di beni, anche in relazione ad atti di van<strong>da</strong>lismo, devono risultare inefficaci<br />

altri idonei accorgimenti quali controlli <strong>da</strong> parte di addetti, sistemi d’allarme, misure di<br />

protezione degli ingressi, abilitazioni agli ingressi.<br />

- Come se non bastasse non va adottata la scelta semplicemente meno costosa, o meno<br />

complicata, o di più rapi<strong>da</strong> attuazione, la quale potrebbe non tener conto dell’impatto sui<br />

diritti degli altri cittadini o di chi abbia diversi legittimi interessi, tale precisazione <strong>da</strong> parte<br />

del Garante, a giudizio dello scrivente, è sovrabbon<strong>da</strong>nte perché astrattamente un sistema<br />

di videosorveglianza non è mai necessario, si pensi ad esempio al fatto che per controllare<br />

che in un determinato negozio non venga rubata <strong>della</strong> merce basterebbe ingaggiare 10, 100,<br />

1.000 o 10.000 guardie. Non si deve guar<strong>da</strong>re a quanto si spende, dice il Garante, viene<br />

prima il diritto alla riservatezza. Questo ragionamento è senz’altro poco chiaro perché non<br />

si stabilisce il limite all’onere economico che spetta al soggetto che vuole <strong>tutela</strong>rsi<br />

adottando un semplice sistema di videosorveglianza, piuttosto che ingaggiare una squadra<br />

di sorveglianti. Il limite potrebbe essere, per i privati e gli enti pubblici economici, la<br />

lesione del reddito o del profitto, cioè, valutati gli eventi che si voglio evitare con<br />

l’installazione delle telecamere si dovrebbe verificare se il perdurare di detti eventi in<br />

assenza del sistema di videosorveglianza, questi eventi inci<strong>da</strong>no economicamente in<br />

maniera maggiore che ad esempio l’ingaggio di un certo numero di guardiani. Anche<br />

questo ragionamento appare troppo complesso e soggetto a differenti interpretazioni, il<br />

punto dovrà essere rivisto <strong>da</strong>l Garante rimanendo altrimenti la questione sempre aperta, in<br />

ogni caso. Indirettamente nell’ambito <strong>della</strong> sicurezza il Garante ha comunque individuato<br />

l’ordine d’importanza dei sistemi di scurezza. Ad esempio per quanto concerne il controllo<br />

delle differenze inventariali esseo deve avvenire primariamente attraverso l’installazione di<br />

impianti antitaccheggio e impianti anti intrusione, solo l’inefficacia di questi sistemi può<br />

consentire, laddove anche il controllo <strong>da</strong> parte di eventuali addetti è inefficace (ciò<br />

essenzialmente dipende <strong>da</strong>l loro numero), l’utilizzo <strong>della</strong> videosorveglianza.<br />

- E’ vietato l’uso di telecamere a fini promozionali - turistici o pubblicitari, evidenziandosi<br />

che la videosorveglianza è ammessa solo se rivolta al controllo di eventi, situazioni o<br />

avvenimenti. In sostanza una videocamera che riprende una determinata località e invia<br />

tale immagine direttamente in un sito web non è ammissibile se attraverso web cam o<br />

cameras-on-line si rendono identificabili ad un pubblico aperto i soggetti ripresi. Per<br />

analogia si può ritenere non corretto il comportamento di chi, utilizzando un sistema di<br />

videosorveglianza, rivolge in visione al pubblico le immagini riprese in tempo reale, ad<br />

esempio esponendo al pubblico il video delle immagini riprese. Tale comportamento viene<br />

per lo più utilizzato per evidenziare la presenza del sistema di videosorveglianza (a volte<br />

con l’esposizione del video nella vetrina di un negozio o in bella vista a lato di una cassa).<br />

Tuttavia l’indicazione <strong>della</strong> presenza delle telecamere deve essere fatta attraverso<br />

l’informativa di cui al precedente punto 3.1 e non attraverso la proiezione al pubblico delle<br />

immagini riprese. Cioè la finalità del sistema di videosorveglianza non può essere<br />

perseguita diffondendo le riprese ad un numero indeterminato di soggetti. In difetto viene<br />

leso senz’altro il principio di proporzionalità e probabilmente distorto quello di finalità,<br />

con possibili gravi conseguenze circa la liceità delle immagini eventualmente raccolte. E’<br />

plausibile poi che tale comportamento possa generare <strong>da</strong>nno all’interessato con<br />

ripercussioni evidenti a carico del titolare (si ricor<strong>da</strong> l’art. 2050 del Codice Civile). Diversa<br />

è la situazione, ad esempio, di una banca che in tempo reale trasmette le immagini <strong>della</strong><br />

porta del caveau su un video esposto al pubblico. La differenza sta nel fatto che l’area<br />

ripresa non è soggetta al transito di possibili interessati; gli interessati di norma potrebbero<br />

essere, eccetto i funzionari e i dipendenti <strong>della</strong> banca, solo dei malintenzionati !<br />

- La proporzionalità del trattamenti agli scopi deve essere valutata continuativamente.<br />

13


- Principio di Finalità: i <strong>da</strong>ti devono essere raccolti e trattati per scopi determinati, espliciti e<br />

legittimi. In base a questo principio il titolare del trattamento può perseguire con la<br />

videosorveglianza solo finalità di sua pertinenza, esclusivamente per scopi determinati,<br />

espliciti e legittimi.<br />

Il Garante ha invece constatato che taluni soggetti (pubblici e privati) si propongono<br />

abusivamente, quale scopo <strong>della</strong> videosorveglianza, finalità di sicurezza pubblica, prevenzione<br />

o accertamento dei reati, finalità queste che invece competono solo ad organi giudiziari o di<br />

polizia giudiziaria oppure a forze armate o di polizia.<br />

Ciò significa, (come scrive Corrado Giustozzi sub nota 5) che, ad esempio, la sorveglianza di<br />

aree pubbliche, scuole, musei, contro il van<strong>da</strong>lismo non può essere svolto <strong>da</strong> istituzioni diverse<br />

<strong>da</strong>lla polizia, alla quale evidentemente occorre rivolgersi per fare installare telecamere<br />

laddove serva… e ammesso soprattutto che la polizia abbia tempo e possibilità di occuparsi<br />

anche di queste cose. Non concordo pienamente con questa presa di posizione, spesso<br />

l’installazione di un sistema di videosorveglianza viene effettuata per “fini di sicurezza” che<br />

vengono, a torto, ritenuti sempre legittimi e prevalenti sulla privacy dei cittadini. Sono gli<br />

organi di PS che costituzionalmente hanno il dovere – potere di controllare l’ordine pubblico,<br />

per quale motivo altri soggetti devono ritenersi legittimati a farlo?<br />

Diversi i casi in cui i sistemi di videosorveglianza sono in realtà introdotti come misura<br />

complementare volta a migliorare la sicurezza all’interno o all’esterno di edifici o impianti<br />

ove si svolgono attività produttive, industriali, commerciali o di servizi, o che hanno lo<br />

scopo di agevolare l’eventuale esercizio, in sede di giudizio civile o penale, del diritto di difesa<br />

del titolare del trattamento o di terzi sulla base di immagini utili in caso di fatti illeciti. In ogni<br />

caso possono essere perseguite solo le finalità comunicate attraverso l’informativa, ossia<br />

direttamente conoscibili attraverso comunicazioni e/o cartelli di avvertimento al pubblico (fatta<br />

salva l’eventuale attività di acquisizione di <strong>da</strong>ti disposta <strong>da</strong> organi giudiziari o di polizia<br />

giudiziaria), e non finalità generiche o indeterminate, tanto più quando esse siano<br />

incompatibili con gli scopi che vanno esplicitamente dichiarati e legittimamente perseguiti<br />

(art. 11, comma 1, lett. b), del Codice). Le finalità così individuate devono essere<br />

correttamente riportate nell’informativa.<br />

6. Adempimenti.<br />

6.1 Informativa - Il primo e fon<strong>da</strong>mentale degli adempimenti richiamati <strong>da</strong>l Garante, a cui il<br />

titolare non può sottrarsi, è costituito <strong>da</strong>ll’obbligo d’informare tutti i soggetti che potranno<br />

potenzialmente essere ripresi <strong>da</strong>l sistema di videosorveglianza.<br />

E’ necessario cioè informare gli interessati che stanno per accedere o che si trovano in un’area<br />

videosorvegliata. Inoltre il titolare deve avvertire gli interessati se le immagini raccolte con il<br />

sistema di videosorveglianza vengono semplicemente rilevate oppure registrate e deve<br />

informare anche delle finalità del trattamento.<br />

L’informativa circa la presenza di sistemi di videosorveglianza deve avvenire sempre, anche<br />

in occasione di spettacoli pubblici o attività pubblicitarie e deve fornire gli elementi previsti<br />

<strong>da</strong>ll’art. 13 del Codice <strong>della</strong> <strong>Privacy</strong>, anche con formule sintetiche ma chiare.<br />

Il Garante ha <strong>da</strong>to un’indicazione di massima dell’avviso sintetico che può essere affisso in<br />

aree esterne, precisando che in luoghi diversi <strong>da</strong>lle aree esterne l’avviso semplificato va<br />

integrato con almeno un avviso circostanziato, il quale deve riportare tutti gli elementi<br />

indicati nell’art. 13 del Codice <strong>della</strong> <strong>Privacy</strong>. Il supporto con l’informativa semplificata:<br />

- deve essere collocato nei luoghi ripresi o nelle immediate vicinanze ma non<br />

necessariamente a contatto con la telecamera;<br />

- deve avere formato e posizionamento che lo ren<strong>da</strong>no immediatamente visibile;<br />

- può inglobare un simbolo d’immediata comprensione (il logo o l’immagine di una<br />

telecamera);<br />

- non è necessario che sia indicata la presenza di tutte le telecamere, ma è necessario<br />

14


che tutte le aree che vengono videosorvegliate siano dotate degli appositi cartelli di<br />

avvertimento.<br />

Ecco un esempio di avviso semplificato:<br />

A R E A V I D E O S O R V E G L I A T A<br />

La registrazione* delle immagini è effettuata <strong>da</strong> nome del titolare del trattamento<br />

Per fini di **<br />

Art. 13 D.lgs 196/03 – Codice in materia di protezione dei <strong>da</strong>ti personali<br />

* Se le immagini non vengono registrate è necessario sostituire il termine “registrazione” con<br />

il termine “rilevazione”.<br />

** Dovrà, inoltre, essere specificata la finalità del trattamento che, potrà essere di:<br />

- <strong>tutela</strong> delle persone rispetto a possibili aggressioni, furti, rapine;<br />

- <strong>tutela</strong> dei beni rispetto a possibili furti, rapine, <strong>da</strong>nneggiamenti o atti di van<strong>da</strong>lismo;<br />

- (ovvero le prime due opzioni assieme) <strong>tutela</strong> delle persone e dei beni rispetto a possibili<br />

aggressioni, furti, rapine, <strong>da</strong>nneggiamenti, atti di van<strong>da</strong>lismo;<br />

- prevenzione incendi;<br />

- sicurezza del lavoro.<br />

Non è ammissibile l’indicazione di fini generici come: “ per motivi di sicurezza”.<br />

6.2 Informativa circostanziata - Nei luoghi diversi <strong>da</strong>lle aree esterne l’informativa semplificata<br />

va integrata <strong>da</strong> almeno un avviso circostanziato, esposto e visibile, che riporti gli elementi<br />

dell’art. 13 del Codice <strong>della</strong> <strong>Privacy</strong>.<br />

Un esempio di tale avviso circostanziato viene qui sotto riportato, esso è ipotizzato per un<br />

esercizio commerciale aperto al pubblico (come un negozio), ove viene effettuata la<br />

registrazione delle immagini, in ogni caso tale documento andrà re<strong>da</strong>tto in base alle specifiche<br />

esigenze del titolare unitamente al documento delle scelte di cui si parlerà in seguito:<br />

A R E A V I D E O S O R V E G L I A T A<br />

INFORMATIVA ai sensi dell’art. 13 D.Lgs 30.6.03 n. 196<br />

Codice in materia di protezione dei <strong>da</strong>ti personali<br />

Tizio e Caio S.n.c. con sede in xxxx, Via xxxx n. x, in qualità di titolare del trattamento dei <strong>da</strong>ti, ai sensi<br />

dell’art. 13 del D.Lgs 196/03 ed in attuazione di quanto previsto <strong>da</strong>l provvedimento del Garante <strong>della</strong><br />

<strong>Privacy</strong> 29.4.04 in materia di videosorveglianza rende la seguente informativa, ad integrazione<br />

dell’informativa semplificata esposta nelle aree videosorvegliate.<br />

- Finalità del trattamento dei <strong>da</strong>ti<br />

I <strong>da</strong>ti personali degli interessati acquisiti attraverso il sistema di videosorveglianza vengono trattati per<br />

fini di xxxxxxxxx.<br />

- Mo<strong>da</strong>lità del trattamento dei <strong>da</strong>ti<br />

I <strong>da</strong>ti raccolti (immagini) vengono registrati per un periodo di xxxxxx ore lavorative del nostro esercizio<br />

commerciale, decorso il quale vengono cancellate automaticamente per sovra registrazione. Il sistema<br />

di videosorveglianza permette di effettuare ingrandimenti di particolari. I <strong>da</strong>ti non vengono incrociati,<br />

associati o interconessi a nessun’altro sistema di raccoglimento di <strong>da</strong>ti personali.<br />

- Natura del conferimento dei <strong>da</strong>ti ed eventuali conseguenze del rifiuto<br />

Il trattamento dei <strong>da</strong>ti avviene senza il preventivo consenso dell’interessato in relazione al<br />

bilanciamento dei nostri interessi con le necessità di prevenzione enunciate. In ogni caso i <strong>da</strong>ti degli<br />

interessati sono necessari e verranno trattati per le finalità enunciate, essi sono indispensabili per poter<br />

accedere al nostro esercizio commerciale.<br />

- Comunicazione e diffusione dei <strong>da</strong>ti<br />

I <strong>da</strong>ti raccolti non vengono comunicati o diffusi, salvo i casi in cui essi ci vengano richiesti <strong>da</strong>lle<br />

15


competenti autorità per lo svolgimento di in<strong>da</strong>gini e/o per la repressione di reati. Le persone fisiche<br />

incaricate ad utilizzare l’impianto di videosorveglianza, in particolare di visionare le immagini registrate,<br />

sono indicate nominativamente nella documentazione delle scelte depositata presso questo esercizio.<br />

- Diritti dell’interessato<br />

L’interessato potrà esercitare i diritti previsti <strong>da</strong>ll’art. 7 del D.Lgs 196/03 di cui sotto, con le mo<strong>da</strong>lità di<br />

cui all’art. 9 del medesimo D.Lgs, rivolgendosi al responsabile del nostro esercizio commerciale.<br />

Art. 7. Diritto di accesso ai <strong>da</strong>ti personali ed altri diritti<br />

1. L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di <strong>da</strong>ti personali che lo riguar<strong>da</strong>no, anche<br />

se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile.<br />

2. L'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione:<br />

a) dell'origine dei <strong>da</strong>ti personali;<br />

b) delle finalità e mo<strong>da</strong>lità del trattamento;<br />

c) <strong>della</strong> logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici;<br />

d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell'articolo 5,<br />

comma 2;<br />

e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i <strong>da</strong>ti personali possono essere comunicati o che possono<br />

venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati.<br />

3. L'interessato ha diritto di ottenere:<br />

a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei <strong>da</strong>ti;<br />

b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei <strong>da</strong>ti trattati in violazione di legge, compresi<br />

quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i <strong>da</strong>ti sono stati raccolti o<br />

successivamente trattati;<br />

c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto<br />

riguar<strong>da</strong> il loro contenuto, di coloro ai quali i <strong>da</strong>ti sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale<br />

adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto<br />

<strong>tutela</strong>to.<br />

4. L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:<br />

a) per motivi legittimi al trattamento dei <strong>da</strong>ti personali che lo riguar<strong>da</strong>no, ancorché pertinenti allo scopo <strong>della</strong><br />

raccolta;<br />

b) al trattamento di <strong>da</strong>ti personali che lo riguar<strong>da</strong>no a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per<br />

il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.<br />

L’avvertimento circa la presenza delle telecamere è necessario in relazione al principio di<br />

necessità. Infatti la videosorveglianza costituisce un sostanziale vincolo alla libertà dei<br />

cittadini, che può estrinsecarsi anche solo in un condizionamento del loro comportamento. E’<br />

per questo motivo che viene vietato ogni uso superfluo di telecamere.<br />

Ovviamente è possibile sempre richiedere agli interessati un espresso consenso al trattamento.<br />

Per farlo, in tale caso, dovrà essere loro sottoposta idonea informativa e dovrà essere<br />

documentato il consenso per iscritto. Tale ipotesi è <strong>da</strong> ritenersi sostanzialmente impraticabile<br />

per tutti gli esercizi commerciali.<br />

6.3 Designazione degli incaricati al trattamento dei <strong>da</strong>ti - Il titolare del trattamento deve<br />

designare per iscritto tutte le persone fisiche incaricate che vengono autorizzate ad<br />

utilizzare gli impianti di videosorveglianza e, se compatibile con le finalità, a visionare le<br />

immagini registrate in conformità con il disposto dell’art. 30 del Codice.<br />

In ogni caso tali addetti devono essere in un numero ristretto, specie se il servizio è affi<strong>da</strong>to a<br />

collaboratori esterni nei confronti dei quali il Garante si premura di fare alcune osservazioni<br />

per sottolineare che l’affi<strong>da</strong>mento <strong>della</strong> gestione del sistema di videosorveglianza ad “esterni”<br />

non può concretizzarsi in un espediente per eludere le norme sulla <strong>Privacy</strong>, in particolare il<br />

divieto di comunicazione dei <strong>da</strong>ti (salvo i casi di consenso espresso). Cioè il soggetto esterno<br />

incaricato deve svolgere prestazioni strumentali e subordinate alle scelte del titolare. Il Garante<br />

sollecita anche corsi di formazione del personale all’utilizzo corretto dei sistemi di<br />

videosorveglianza.<br />

6.4 Durata <strong>della</strong> conservazione delle immagini in caso di registrazione - Il Garante precisa che<br />

va limitata rigorosamente la creazione di banche <strong>da</strong>ti quando è sufficiente installare un sistema<br />

a circuito chiuso di sola visione delle immagini senza la loro registrazione (monitoraggio del<br />

traffico, controllo del flusso ad uno sportello ecc.).<br />

In caso di registrazione delle immagini la durata <strong>della</strong> conservazione delle stesse deve essere<br />

commisurata alla necessità a<strong>da</strong>tta a raggiungere lo scopo perseguito.<br />

In generale la conservazione delle immagini deve essere <strong>della</strong> durata di poche ore, al massimo<br />

ventiquattro ore. Sono fatte salve eventuali esigenze di conservazione per tempi più lunghi in<br />

base alle festività o alla chiusura fisica delle aree protette <strong>da</strong>l sistema di videosorveglianza<br />

16


(negozio chiuso). Tempi ancora più lunghi, sino ad una settimana, sono concessi in quei luoghi<br />

che per esigenze tecniche (mezzi di trasporto) o per l’alto rischio dell’attività svolta <strong>da</strong>l<br />

titolare (ad esempio le Banche, i depositi di merci preziose) può essere necessario monitorare<br />

le immagini dei giorni antecedenti per verificare che i luoghi non siano stati oggetto di studio<br />

<strong>da</strong> parte di potenziali criminali. L’allungamento dei tempi di conservazione delle immagini è<br />

fatto eccezionale, derivante solo <strong>da</strong>lla necessità di osservare un evento già accaduto o prevenire<br />

un pericolo realmente incombente, fatto questo che andrà eventualmente richiamato nel<br />

documento delle scelte.<br />

Il sistema di videosorveglianza deve essere programmato per operare al momento<br />

prefissato, se possibile deve effettuare la cancellazione automatica delle immagini<br />

registrate, anche con sovra registrazione, comunque in maniera <strong>da</strong> rendere inutilizzabili le<br />

immagini cancellate.<br />

Peraltro deve essere sottolineato il fatto che, specie gli esercizi commerciali aperti al pubblico<br />

nelle sole ore diurne, vi è quindi una sostanziale differenza tra le immagini riprese alla<br />

presenza del pubblico e quelle a locali chiusi. Infatti, in assenza di pubblico sarebbe un valido<br />

espediente predisporre il trattamento dei <strong>da</strong>ti (la registrazione delle immagini) su piani diversi<br />

in base alla presenza o meno di pubblico: cioè <strong>da</strong> un lato le registrazioni che riguar<strong>da</strong>no le aree<br />

nelle ore di affluenza del pubblico (cioè con la certezza di avere a che fare con <strong>da</strong>ti personali di<br />

terzi) e <strong>da</strong>ll’altro le registrazioni delle aree nelle ore in cui non è prevista la presenza di<br />

pubblico (ove la presenza di terzi sarebbe un evento anomalo).<br />

6.5 Documentazione delle scelte - Il titolare deve documentare le ragioni delle scelte effettuate<br />

in un atto autonomo, il quale dovrà essere conservato presso il titolare (o il responsabile ove<br />

designato). Tale documento dovrà essere re<strong>da</strong>tto per iscritto (sarà bene <strong>da</strong>rgli anche <strong>da</strong>ta certa).<br />

Il documento delle scelte deve indicare quali soluzioni operative del sistema di<br />

videosorveglianza sono state adottate e i motivi di tali scelte che dovranno essere suffragati, se<br />

del caso, <strong>da</strong> casi precedenti che hanno imposto la scelta indicata.<br />

Il documento delle scelte deve quindi indicare:<br />

- se sia sufficiente, ai fini <strong>della</strong> sicurezza, rilevare immagini che non rendono identificabili i<br />

singoli cittadini, anche tramite ingrandimenti, ovvero se sia realmente essenziale, ai fini<br />

prefissi, raccogliere immagini dettagliate e per quale motivo;<br />

- quali <strong>da</strong>ti vengono rilevati e se essi vengono o meno registrati e, in tale caso, per quale<br />

periodo di tempo verrà conservata la registrazione e il motivo di tale scelta, indicando<br />

eventualmente i casi precedenti a cui si fa riferimento per giustificare tale scelta;<br />

- se ci si avvale di una rete di comunicazione o una banca di <strong>da</strong>ti indicizzata, ovvero se si<br />

utilizzano funzioni di fermo-immagine o tecnologie digitali, anche se abbinate ad altre<br />

informazioni o interconnesse con altri sistemi gestiti <strong>da</strong>llo stesso titolare o <strong>da</strong> terzi, ed il<br />

motivo di tale scelta;<br />

- se avviene la ripresa di luoghi privati o accessi di edifici e per quale motivo;<br />

- se vengono utilizzate specifiche soluzioni quali il collegamento ad appositi "centri" cui<br />

inviare segnali di allarme sonoro o visivo, oppure l’adozione di interventi automatici per<br />

effetto di meccanismi o sistemi automatizzati d’allarme (chiusura accessi, afflusso di personale<br />

di vigilanza, ecc.) ed il motivo di tale scelta;<br />

- se avviene l’eventuale duplicazione delle immagini registrate e per quale motivo;<br />

- i soggetti designati quali incaricati del trattamento dei <strong>da</strong>ti (a visionare le immagini), anche se<br />

soggetti “esterni” al titolare, e la diversificazione dei diversi livelli di accesso al sistema e<br />

all’utilizzo delle informazioni con esso raccolte, anche con riferimento alle eventuali esigenze<br />

di manutenzione.<br />

Si tratta in sostanza dell’obbligo per il titolare di documentare le scelte effettuate ed i motivi<br />

specifici che le giustificano.<br />

Il documento delle scelte, che costituisce una chiave di lettura del sistema di sicurezza<br />

installato, dovrà essere conservato presso il titolare e dovrà essere messo a disposizione degli<br />

17


organi di controllo preposti ove richiesto e degli interessati che, muniti di un documento<br />

d’identità valido, inten<strong>da</strong>no far valere i diritti di cui all’art. 7 del Codice <strong>della</strong> <strong>Privacy</strong>.<br />

6.6 Misure di sicurezza - Se i <strong>da</strong>ti vengono conservati dovranno, inoltre, essere protetti <strong>da</strong><br />

idonee misure di sicurezza, in modo <strong>da</strong> ridurre il rischio di perdita accidentale dei <strong>da</strong>ti o di<br />

accesso non autorizzato ovvero di trattamento non consentito o non conforme alla finalità<br />

indicata. In particolare la banca <strong>da</strong>ti, ove vengano raccolte le immagini registrate, deve essere<br />

sempre protetta <strong>da</strong> una doppia chiave fisica o logica.<br />

Le misure minime obbligatorie, indicate all’art. 33 del Codice <strong>della</strong> <strong>Privacy</strong> e specificate<br />

nell’allegato B al Codice, dovranno essere rispettate al fine di evitare le sanzioni di carattere<br />

penale previste <strong>da</strong>l Codice stesso 24 .<br />

La secon<strong>da</strong> parte del paragrafo 3.3.2 del provvedimento sulla videosorveglianza dispone:<br />

“Alcune misure, c.d. “misure minime”, sono obbligatorie anche sul piano penale. Il titolare<br />

del trattamento che si avvale di un soggetto esterno deve ricevere <strong>da</strong>ll’installatore una<br />

descrizione scritta dell’intervento effettuato che ne attesti la conformità alle regole in<br />

materia”.<br />

Tra queste regole il Garante richiama espressamente l’allegato B al Codice <strong>della</strong> <strong>Privacy</strong> il<br />

quale dispone: “Il titolare che adotta misure minime di sicurezza avvalendosi di soggetti<br />

esterni alla propria struttura, per provvedere alla esecuzione riceve <strong>da</strong>ll'installatore una<br />

descrizione scritta dell'intervento effettuato che ne attesta la conformità alle disposizioni del<br />

presente disciplinare tecnico” 25 .<br />

Va detto che la terminologia usata <strong>da</strong>l Garante nel provvedimento sulla videosorveglianza è<br />

soggetta a differente interpretazione e può far nascere gravi incomprensioni.<br />

La confusione nasce per l’utilizzazione fatta <strong>da</strong>l Garante del termine INSTALLATORE che<br />

genericamente identifica il soggetto che installa un sistema di videosorveglianza, ma che è<br />

anche il termine utilizzato per individuare il soggetto che, su incarico del titolare, provvede a<br />

conformare un determinato sistema alle misure minime di sicurezza volute <strong>da</strong>l Codice <strong>della</strong><br />

<strong>Privacy</strong>. Lampante è la differenza che c’è tra l’installatore del sistema di videosorveglianza e<br />

l’installatore delle misure minime di sicurezza.<br />

Infine, nel documento programmatico <strong>della</strong> sicurezza (DPS), ove re<strong>da</strong>tto, bisognerà<br />

ovviamente tenere conto del sistema di videosorveglianza.<br />

6.7 Verifica preliminare - Quando il sistema di videosorveglianza è potenzialmente lesivo di<br />

diritti, libertà fon<strong>da</strong>mentali e/o dignità dei cittadini è necessario interpellare<br />

preventivamente il Garante per una verifica preliminare circa la liceità del suo utilizzo.<br />

In particolare il Garante prescrive la verifica preliminare quando il sistema di<br />

videosorveglianza preve<strong>da</strong> una raccolta d’immagini collegata e/o incrociata e/o confrontata con<br />

particolari <strong>da</strong>ti personali (quali ad esempio quelli biometrici), oppure con codici identificativi<br />

di carte elettroniche o con dispositivi che rendono identificabile la voce (sistemi di<br />

riconoscimento vocale); la verifica preliminare occorre anche quando le immagini sono<br />

digitalizzate o indicizzate, cioè risulta possibile una ricerca automatizzata o nominativa (ad<br />

esempio quando inserendo nella banca <strong>da</strong>ti delle immagini registrate un nominativo è possibile<br />

consultare tutte le immagini che lo ritraggono), ovvero, infine, nel caso di videosorveglianza<br />

dinamico - preventiva che non si limiti a riprendere luoghi in via statica, ma rilevi percorsi o<br />

caratteristiche fisionomiche (riconoscimento facciale) o eventi improvvisi, oppure<br />

24 Art. 169. Misure di sicurezza<br />

1. Chiunque, essendovi tenuto, omette di adottare le misure minime previste <strong>da</strong>ll'articolo 33 è punito con l'arresto sino a due anni o<br />

con l'ammen<strong>da</strong> <strong>da</strong> diecimila euro a cinquantamila euro.<br />

2. All'autore del reato, all'atto dell'accertamento o, nei casi complessi, anche con successivo atto del Garante, è impartita una<br />

prescrizione fissando un termine per la regolarizzazione non eccedente il periodo di tempo tecnicamente necessario, prorogabile in<br />

caso di particolare complessità o per l'oggettiva difficoltà dell'adempimento e comunque non superiore a sei mesi. Nei sessanta giorni<br />

successivi allo scadere del termine, se risulta l'adempimento alla prescrizione, l'autore del reato è ammesso <strong>da</strong>l Garante a pagare una<br />

somma pari al quarto del massimo dell'ammen<strong>da</strong> stabilita per la contravvenzione. L'adempimento e il pagamento estinguono il reato.<br />

L'organo che impartisce la prescrizione e il pubblico ministero provvedono nei modi di cui agli articoli 21, 22, 23 e 24 del decreto<br />

legislativo 19 dicembre 1994, n. 758, e successive modificazioni, in quanto applicabili.<br />

25 Paragrafo 25 Allegato B al Codice <strong>della</strong> <strong>Privacy</strong><br />

18


comportamenti non preventivamente classificati.<br />

In tali casi deve essere il Garante, in via preventiva, ad autorizzare il trattamento (anche<br />

attraverso autorizzazioni generali.<br />

6.8 Notificazione - L’art. 37 del Codice <strong>della</strong> <strong>Privacy</strong> 26 viene richiamato <strong>da</strong>l Garante nel<br />

provvedimento sulla videosorveglianza solo per ricor<strong>da</strong>re che l’adempimento <strong>della</strong><br />

notificazione deve essere effettuato <strong>da</strong>l titolare esclusivamente se rientra nei casi specifici<br />

indicati <strong>da</strong>lla norma di legge.<br />

La notificazione al Garante <strong>della</strong> <strong>Privacy</strong> è una dichiarazione con la quale un soggetto<br />

pubblico o privato rende noto al Garante per la protezione dei <strong>da</strong>ti personali l’esistenza di<br />

un’attività di raccolta e di utilizzazione dei <strong>da</strong>ti personali <strong>da</strong> egli svolta quale autonomo<br />

Titolare del trattamento.<br />

La notificazione viene fatta esclusivamente in via telematica (sul sito web<br />

https://web.garanteprivacy.it/rgt/) con l’ausilio di firma digitale, successivamente la<br />

notificazione viene inserita in un registro pubblico (sul sito web<br />

https://web.garanteprivacy.it/rgt/NotificaEsplora.php) consultabile <strong>da</strong> tutti gli interessati.<br />

Con riferimento alla videosorveglianza tra i vari trattamenti che impongono la notificazione al<br />

Garante rilevano sostanzialmente due fattispecie:<br />

a) trattamento di <strong>da</strong>ti che “indicano la posizione geografica di persone od oggetti mediante<br />

una rete di comunicazione elettronica” (art. 37 comma 1 lett. a);<br />

b) trattamento di “<strong>da</strong>ti registrati in apposite banche di <strong>da</strong>ti gestite con strumenti elettronici<br />

relative a comportamenti illeciti o fraudolenti” (art. 37 comma 1 lett. f).<br />

Con riferimento all’ipotesi sub a) va detto che il Garante con chiarimento del 23.4.04, ha<br />

stabilito che la norma (art. 37 comma 1 lett. a) si riferisce alla localizzazione di persone od<br />

oggetti ed è quindi riferita alla rilevazione <strong>della</strong> loro presenza in determinati luoghi, mediante<br />

reti di comunicazione elettronica gestite o accessibili <strong>da</strong>l titolare del trattamento. Il trattamento<br />

va notificato quando permette d’individuare in maniera continuativa - anche con eventuali<br />

intervalli - l’ubicazione sul territorio o in determinate aree geografiche, in base ad<br />

apparecchiature o dispositivi elettronici detenuti <strong>da</strong>l titolare o <strong>da</strong>lla persona, oppure collocati<br />

sugli oggetti. La localizzazione deve comunque permettere di risalire all’identità degli<br />

interessati, anche indirettamente attraverso appositi codici. Non devono essere quindi<br />

notificati al Garante i trattamenti di <strong>da</strong>ti personali che consentano solo una rilevazione non<br />

continuativa del passaggio o <strong>della</strong> presenza di persone o oggetti, effettuata, ad esempio, all’atto<br />

di:<br />

26 Art. 37. Notificazione del trattamento<br />

1. Il titolare notifica al Garante il trattamento di <strong>da</strong>ti personali cui intende procedere, solo se il trattamento riguar<strong>da</strong>:<br />

a) <strong>da</strong>ti genetici, biometrici o <strong>da</strong>ti che indicano la posizione geografica di persone od oggetti mediante una rete di<br />

comunicazione elettronica;<br />

b) <strong>da</strong>ti idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale, trattati a fini di procreazione assistita, prestazione di servizi<br />

sanitari per via telematica relativi a banche di <strong>da</strong>ti o alla fornitura di beni, in<strong>da</strong>gini epidemiologiche, rilevazione di malattie<br />

mentali, infettive e diffusive, sieropositività, trapianto di organi e tessuti e monitoraggio <strong>della</strong> spesa sanitaria;<br />

c) <strong>da</strong>ti idonei a rivelare la vita sessuale o la sfera psichica trattati <strong>da</strong> associazioni, enti od organismi senza scopo di lucro,<br />

anche non riconosciuti, a carattere politico, filosofico, religioso o sin<strong>da</strong>cale;<br />

d) <strong>da</strong>ti trattati con l'ausilio di strumenti elettronici volti a definire il profilo o la personalità dell'interessato, o ad analizzare<br />

abitudini o scelte di consumo, ovvero a monitorare l'utilizzo di servizi di comunicazione elettronica con esclusione dei<br />

trattamenti tecnicamente indispensabili per fornire i servizi medesimi agli utenti;<br />

e) <strong>da</strong>ti sensibili registrati in banche di <strong>da</strong>ti a fini di selezione del personale per conto terzi, nonchè <strong>da</strong>ti sensibili utilizzati per<br />

son<strong>da</strong>ggi di opinione, ricerche di mercato e altre ricerche campionarie;<br />

f) <strong>da</strong>ti registrati in apposite banche di <strong>da</strong>ti gestite con strumenti elettronici e relative al rischio sulla solvibilità economica,<br />

alla situazione patrimoniale, al corretto adempimento di obbligazioni, a comportamenti illeciti o fraudolenti.<br />

2. Il Garante può individuare altri trattamenti suscettibili di recare pregiudizio ai diritti e alle libertà dell'interessato, in ragione delle<br />

relative mo<strong>da</strong>lità o <strong>della</strong> natura dei <strong>da</strong>ti personali, con proprio provvedimento adottato anche ai sensi dell'articolo 17. Con analogo<br />

provvedimento pubblicato sulla Gazzetta ufficiale <strong>della</strong> Repubblica italiana il Garante può anche individuare, nell'ambito dei<br />

trattamenti di cui al comma 1, eventuali trattamenti non suscettibili di recare detto pregiudizio e pertanto sottratti all'obbligo di<br />

notificazione.<br />

3. La notificazione è effettuata con unico atto anche quando il trattamento comporta il trasferimento all'estero dei <strong>da</strong>ti.<br />

4. Il Garante inserisce le notificazioni ricevute in un registro dei trattamenti accessibile a chiunque e determina le mo<strong>da</strong>lità per la sua<br />

consultazione gratuita per via telematica, anche mediante convenzioni con soggetti pubblici o presso il proprio Ufficio. Le notizie<br />

accessibili tramite la consultazione del registro possono essere trattate per esclusive finalità di applicazione <strong>della</strong> disciplina in materia<br />

di protezione dei <strong>da</strong>ti personali.<br />

19


- registrazione di ingressi o uscite presso luoghi di lavoro, tramite tessere elettromagnetiche,<br />

codici di accesso o altri dispositivi, a meno che, mediante la rete di comunicazione elettronica,<br />

sia possibile tracciare gli spostamenti di interessati in determinati luoghi o aree sul territorio,<br />

non devono essere inoltre trattati <strong>da</strong>ti biometrici, perché in tal caso la notificazione è<br />

necessaria;<br />

- rilevazione di immagini o suoni, anche con impianti a circuito chiuso, presso immobili o<br />

edifici ove si svolgono attività del titolare del trattamento (locali commerciali, professionali o<br />

azien<strong>da</strong>li, nonché le relative aree perimetrali, adibite a parcheggi o a carico/scarico merci,<br />

accessi, uscite di emergenza), a meno che, anche mediante interazione con altri sistemi, il<br />

titolare possa rilevare le diverse ubicazioni o spostamenti di una persona o di un oggetto in<br />

determinati luoghi o aree sul territorio.<br />

Non sono quindi <strong>da</strong> sottoporre a notificazione i trattamenti di <strong>da</strong>ti raccolti con i sistemi di<br />

videosorveglianza installati in luoghi di lavoro o nelle aree pertineziali (parcheggi, ingressi ed<br />

uscite, zone di carico e scarico) in quanto non costituiscono sistemi di rilevazione continuativa.<br />

Tuttavia vi è obbligo di notificazione se il sistema di videosorveglianza interagisce con altri<br />

sistemi di controllo o di sicurezza quali ad esempio i badges, consentendo di rilevare<br />

l’ubicazione e gli spostamenti di soggetti all’interno dell’area videosorvegliata in maniera<br />

continuativa.<br />

Con riguardo all’ipotesi sub b) (<strong>da</strong>ti registrati in apposite banche <strong>da</strong>ti gestite con strumenti<br />

elettronici relative a comportamenti illeciti o fraudolenti) il Garante, sempre nel chiarimento<br />

del 23.4.04, ha stabilito che non devono essere notificati i trattamenti effettuati <strong>da</strong> soggetti che<br />

utilizzano banche <strong>da</strong>ti centralizzate o sistemi informativi gestiti autonomamente <strong>da</strong> altri<br />

soggetti - titolari del relativo trattamento - e che, pur comunicando a questi ultimi alcuni <strong>da</strong>ti<br />

personali, non hanno alcun potere decisionale in ordine alle finalità e alle mo<strong>da</strong>lità del<br />

trattamento e agli strumenti utilizzati in tali ambiti.<br />

Ciò anche quando, per mere ragioni tecniche, una copia <strong>della</strong> banca <strong>da</strong>ti gestita <strong>da</strong>l terzo,<br />

autonomo titolare del trattamento, sia depositata presso il soggetto abilitato unicamente a<br />

consultarla in tale forma. Viceversa il Garante precisa che non sono sottratti all’obbligo di<br />

notificazione (che quindi che vi è obbligo di notificazione) dei trattamenti di immagini o suoni<br />

che, benché registrati temporaneamente, siano inseriti in apposite banche <strong>da</strong>ti elettroniche<br />

relative a comportamenti illeciti o fraudolenti (punto 6, lett. e del provvedimento n. 1/04).<br />

Ciò significa che i trattamenti di <strong>da</strong>ti effettuati attraverso sistemi di videosorveglianza installati<br />

ad esempio presso un’azien<strong>da</strong> per finalità di <strong>tutela</strong> delle persone o del patrimonio non devono<br />

essere notificati, anche se le immagini vengono temporaneamente conservate.<br />

Viceversa se quelle stesse immagini vengono inserite in una apposita banca <strong>da</strong>ti relativa a<br />

comportamenti fraudolenti (finalizzata cioè alla costituzione di prove in campo giudiziario) il<br />

trattamento deve essere notificato.<br />

7. Rapporti di lavoro.<br />

Il Garante ha ricor<strong>da</strong>to esplicitamente il divieto imposto <strong>da</strong>ll’art. 4 <strong>della</strong> Legge 330/70 27<br />

(Statuto dei Lavoratori). In sostanza la citata norma pone il divieto di controllo a distanza dei<br />

27 ART. 4 Legge 330 del 1970 (Statuto dei lavoratori) - Impianti audiovisivi<br />

È vietato l'uso di impianti audiovisivi e di altre apparecchiature per finalità di controllo a distanza dell'attività dei lavoratori.<br />

Gli impianti e le apparecchiature di controllo che siano richiesti <strong>da</strong> esigenze organizzative e produttive ovvero <strong>da</strong>lla sicurezza del<br />

lavoro, ma <strong>da</strong>i quali derivi anche la possibilità di controllo a distanza dell'attività dei lavoratori, possono essere installati soltanto<br />

previo accordo con le rappresentanze sin<strong>da</strong>cali azien<strong>da</strong>li, oppure, in mancanza di queste, con la commissione interna.<br />

In difetto di accordo, su istanza del <strong>da</strong>tore di lavoro, provvede l'Ispettorato del lavoro, dettando, ove occorra, le mo<strong>da</strong>lità per l'uso di<br />

tali impianti.<br />

Per gli impianti e le apparecchiature esistenti, che rispondono alle caratteristiche di cui al secondo comma del presente articolo, in<br />

mancanza di accordo con le rappresentanze sin<strong>da</strong>cali azien<strong>da</strong>li o con la commissione interna, l'Ispettorato del lavoro provvede entro<br />

un anno <strong>da</strong>ll'entrata in vigore <strong>della</strong> presente legge, dettando all'occorrenza le prescrizioni per l'adeguamento e le mo<strong>da</strong>lità di uso degli<br />

impianti suddetti.<br />

Contro i provvedimenti dell'Ispettorato dei lavoro, di cui ai precedenti secondo e terzo comma, il <strong>da</strong>tore di lavoro, le rappresentanze<br />

sin<strong>da</strong>cali azien<strong>da</strong>li o, in mancanza di queste, la commissione interna, oppure i sin<strong>da</strong>cati dei lavoratori di cui al successivo art. 19<br />

possono ricorrere, entro 30 giorni <strong>da</strong>lla comunicazione del provvedimento, al Ministro per il lavoro e la previdenza sociale.<br />

20


lavoratori, sia all'interno di edifici, sia in altri luoghi di prestazione del lavoro.<br />

Tuttavia se un impianto di videosorveglianza è installato in un’azien<strong>da</strong> e le immagini riprese<br />

non consentono un controllo indiretto dell’attività dei lavoratori, in quanto ad esempio l’angolo<br />

di visuale dell’impianto è limitato ai soli accessi ai luoghi di lavoro, allora in questo caso sarà<br />

sufficiente informare i dipendenti dell’installazione dell’impianto e delle sue finalità anche<br />

mediante l’informativa prevista <strong>da</strong>l Codice <strong>della</strong> <strong>Privacy</strong>.<br />

Viceversa se l’impianto di videosorveglianza fornisce la possibilità di un controllo a distanza<br />

dell’attività dei lavoratori è necessario il preventivo consenso delle rappresentanze sin<strong>da</strong>cali<br />

ovvero l’autorizzazione del competente Ufficio del Lavoro. La norma dello statuto del<br />

lavoratori, che risale al 1970, faceva riferimento genericamente alle apparecchiature di<br />

controllo richieste <strong>da</strong> esigenze organizzative e produttive ovvero <strong>da</strong> sicurezza del lavoro. Un<br />

primo dubbio che nasce è se l’evoluzione sociale e tecnologica <strong>da</strong>l 1970 ad oggi permetta<br />

d’interpretare la norma nel senso di comprendere, tra le esigenze organizzative e produttive,<br />

anche le finalità di <strong>tutela</strong> dei beni e delle persone rispetto a possibili reati.<br />

Infatti è noto che spesso, specie all’interno di esercizi commerciali aperti al pubblico (negozi,<br />

grandi magazzini o supermercati), la finalità <strong>della</strong> videosorveglianza è proprio la <strong>tutela</strong> dei<br />

beni rispetto a possibili furti, rapine, <strong>da</strong>nneggiamenti o atti di van<strong>da</strong>lismo. Pertanto l’angolo di<br />

visuale delle riprese spesso coincide direttamente con il luogo di lavoro dei commessi, pur non<br />

essendo affatto la finalità del trattamento il controllo a distanza dei lavoratori.<br />

In questi casi come ci si deve comportare?<br />

Il Garante, richiamando lo statuto del lavoratori, ha perso l’occasione per chiarire l’argomento.<br />

Infatti, se la finalità <strong>della</strong> videosorveglianza è la <strong>tutela</strong> dei beni rispetto a possibili furti, rapine,<br />

<strong>da</strong>nneggiamenti o atti di van<strong>da</strong>lismo, le immagini raccolte, ancorché riguar<strong>da</strong>nti dei lavoratori,<br />

potranno essere utilizzate solo ed esclusivamente per i fini di <strong>tutela</strong> indicati.<br />

Le immagini non potranno mai essere utilizzate per monitorare l’attività dei dipendenti e/o<br />

profilare il loro status lavorativo.<br />

Ciò significa che le immagini, in cui viene eventualmente ripreso il lavoratore, non potranno<br />

mai essere utilizzate per contestare allo stesso inadempimenti lavorativi o profilare il suo<br />

comportamento nel luogo di lavoro, ne tali immagini potranno essere utilizzate in un qualsiasi<br />

contesto giudiziale come prova contro il lavoratore ad eccezione di immagini riguar<strong>da</strong>nti atti<br />

compiuti <strong>da</strong>l dipendente e diretti contro i beni <strong>tutela</strong>ti <strong>da</strong>l sistema di videosorveglianza (ad<br />

esempio un furto), solo in questo ultimo caso le immagini potranno essere utilizzate in quanto<br />

pertinenti alle finalità indicate.<br />

Oltretutto le immagini raccolte potranno essere visionate solo ed esclusivamente <strong>da</strong>i soggetti<br />

incaricati, i quali non potranno nemmeno riferire dei comportamenti dei dipendenti ripresi ai<br />

loro superiori, essendo questa una finalità non prevista, a meno che, come detto, i<br />

comportamenti rientrino in quelli per i quali il sistema di videosorveglianza vuole essere<br />

deterrente (e cioè seguendo l’esempio furti e rapine o atti di van<strong>da</strong>lismo).<br />

Il <strong>da</strong>to normativo comunque impone in ogni caso necessario ottenere il consenso delle<br />

rappresentanze sin<strong>da</strong>cali o dell’ufficio provinciale del lavoro, consenso che potrà essere più<br />

facilmente ottenuto ove il <strong>da</strong>tore di lavoro e titolare del trattamento dimostri il corretto<br />

adeguamento alle norme sulla privacy in tema di videosorveglianza.<br />

Infatti, l’adeguamento alle norme sin qui esaminate, impone che le immagini riprese e/o<br />

registrate non potranno mai essere utilizzate ai fini di controllo dell’attività dei dipendenti,<br />

salvo il caso di reati <strong>da</strong> questi commessi nell’esercizio dei loro compiti lavorativi.<br />

E’ la finalità del trattamento che quindi rileva.<br />

In ogni caso sono inammissibili le telecamere in luoghi non destinati direttamente all'attività<br />

lavorativa quali bagni, spogliatoi, docce, armadietti, luoghi ricreativi.<br />

8. Limiti imposti <strong>da</strong> altre leggi e casi particolari.<br />

Il Garante si è premurato di ricor<strong>da</strong>re che limiti all’uso dei sistemi di videosorveglianza sono<br />

21


posti <strong>da</strong>lle vigenti norme civili e penali in materia d’interferenze illecite nella vita privata, di<br />

<strong>tutela</strong> <strong>della</strong> dignità, dell’immagine, del domicilio e di tutti gli altri luoghi in cui l’ordinamento<br />

riconosce analoga <strong>tutela</strong> (toilette, camere degli alberghi, cabine, spogliatoi). Il Garante ha<br />

quindi ribadito che in relazione a quelle disposizioni di leggi o regolamenti che individuano<br />

esplicitamente la possibilità di installare sistemi di videosorveglianza presso stadi, impianti<br />

sportivi, musei, biblioteche statali, archivi di stato o navi adibite a trasporto passeggeri, se sono<br />

trattati <strong>da</strong>ti relativi a persone identificate o identificabili, vanno rispettate le disposizioni del<br />

Codice <strong>della</strong> <strong>Privacy</strong>.<br />

Da ultimo il Garante ha precisato che rimangono ferme le disposizioni del Codice Penale che<br />

vietano le intercettazioni di comunicazioni e conversazioni salvo i casi d’in<strong>da</strong>gini svolte <strong>da</strong>lle<br />

forze dell’ordine su autorizzazione <strong>da</strong>ll’autorità giudiziaria.<br />

Negli ospe<strong>da</strong>li e nei luoghi di cura e' ammesso il monitoraggio di pazienti ricoverati in<br />

particolari reparti (es. rianimazione). Potranno accedere alle immagini solo il personale<br />

autorizzato e i familiari dei ricoverati.<br />

Nelle scuole l’installazione di sistemi di videosorveglianza è ammissibile solo quando<br />

strettamente indispensabile (es. atti van<strong>da</strong>lici) e solo negli orari di chiusura <strong>della</strong> scuola.<br />

Il Garante specifica poi che la registrazione delle immagini è più invasiva <strong>della</strong> semplice<br />

ripresa. Tuttavia la ripresa può risultare eccedente o sproporzionata quando sono già adottati<br />

altri dispositivi di controllo o vigilanza.<br />

9. Videocitofoni.<br />

Il Garante, senza <strong>da</strong>re una definizione di che cosa debba intendersi precisamente per sistema di<br />

videosorveglianza, ha ritenuto opportuno regolamentare anche l’uso dei videocitofoni <strong>da</strong>ndone<br />

in questo caso una precisa definizione (apparecchiature, dislocate abitualmente all’ingresso di<br />

edifici o immobili in corrispondenza di campanelli o citofoni, per finalità di controllo dei<br />

visitatori che si accingono ad entrare). Al di là dell’errore generale sul punto si può rilevare che<br />

per il Garante i videocitofono sono ammissibili se tesi ad identificare coloro che si accingono<br />

ad entrare in luoghi privati, a condizione che non avvenga alcuna registrazione. Tuttavia <strong>della</strong><br />

loro esistenza deve essere <strong>da</strong>ta notizia attraverso un’informativa agevolmente rilevabile (una<br />

scritta “videocitofono” dovrebbe essere sufficiente), salvo ovviamente quando non sono<br />

utilizzati per fini esclusivamente personali (art. 5, comma 3 del Codice), ad esempio all’interno<br />

di una privata abitazione.<br />

Altri dispositivi di rilevazione e controllo, invece, spesso non sono facilmente individuabili<br />

anche per mancanza di informativa o per la loro collocazione non altrimenti segnalata. In<br />

alcuni casi, poi, più telecamere collocate anche all’interno di un edificio (pianerottoli, corridoi,<br />

scale) si attivano contemporaneamente e, sia pure per un tempo limitato, riprendono le persone<br />

fino all’ingresso negli appartamenti. In questi casi, vista la corrispondenza di un tale sistema ad<br />

un sistema di videosorveglianza (sebbene non vi sia una definizione precisa di quest’ultimo)<br />

sarà necessaria un’adeguata informativa.<br />

10. Sanzioni.<br />

Ma cosa succede se non si rispettano le disposizioni del Garante in tema di <strong>Privacy</strong>?<br />

In tale caso si è passibili di varie sanzioni.<br />

In particolare il provvedimento 29.4.04 stabilisce che le misure necessarie prescritte con il<br />

provvedimento sulla videosorveglianza devono essere osservate <strong>da</strong> tutti i titolari di trattamento.<br />

In caso contrario il trattamento dei <strong>da</strong>ti è, a secon<strong>da</strong> dei casi, illecito oppure non corretto ed<br />

espone:<br />

22


- all’inutilizzabilità dei <strong>da</strong>ti personali trattati in violazione <strong>della</strong> relativa disciplina (art. 11,<br />

comma 2, del Codice 28 );<br />

- all’adozione di provvedimenti di blocco o di divieto del trattamento disposti <strong>da</strong>l Garante<br />

(art. 143, comma 1, lett. c del Codice) e di analoghe decisioni adottate <strong>da</strong>ll’autorità giudiziaria<br />

civile e penale;<br />

- all’applicazione delle pertinenti sanzioni amministrative 29 e penali 30 (artt. 161 e seguenti<br />

del Codice).<br />

28 Art. 11. del Codice <strong>della</strong> <strong>Privacy</strong> - Mo<strong>da</strong>lità del trattamento e requisiti dei <strong>da</strong>ti<br />

2. I <strong>da</strong>ti personali trattati in violazione <strong>della</strong> disciplina rilevante in materia di trattamento dei <strong>da</strong>ti personali non possono essere<br />

utilizzati.<br />

29 Art. 161. del Codice <strong>della</strong> <strong>Privacy</strong> - Omessa o inidonea informativa all'interessato<br />

1. La violazione delle disposizioni di cui all'articolo 13 è punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma <strong>da</strong> tremila<br />

euro a diciottomila euro o, nei casi di <strong>da</strong>ti sensibili o giudiziari o di trattamenti che presentano rischi specifici ai sensi dell'articolo 17 o,<br />

comunque, di maggiore rilevanza del pregiudizio per uno o più interessati, <strong>da</strong> cinquemila euro a trentamila euro. La somma può<br />

essere aumentata sino al triplo quando risulta inefficace in ragione delle condizioni economiche del contravventore.<br />

Art. 162. del Codice <strong>della</strong> <strong>Privacy</strong> - Altre fattispecie<br />

1. La cessione dei <strong>da</strong>ti in violazione di quanto previsto <strong>da</strong>ll'articolo 16, comma 1, lettera b), o di altre disposizioni in materia di<br />

disciplina del trattamento dei <strong>da</strong>ti personali è punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma <strong>da</strong> cinquemila euro<br />

a trentamila euro.<br />

2. La violazione <strong>della</strong> disposizione di cui all'articolo 84, comma 1, è punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una<br />

somma <strong>da</strong> cinquecento euro a tremila euro.<br />

Art. 163. del Codice <strong>della</strong> <strong>Privacy</strong> - Omessa o incompleta notificazione<br />

1. Chiunque, essendovi tenuto, non provvede tempestivamente alla notificazione ai sensi degli articoli 37 e 38, ovvero indica in essa<br />

notizie incomplete, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma <strong>da</strong> diecimila euro a sessantamila euro e con<br />

la sanzione amministrativa accessoria <strong>della</strong> pubblicazione dell'ordinanza-ingiunzione, per intero o per estratto, in uno o più giornali<br />

indicati nel provvedimento che la applica.<br />

Art. 164. del Codice <strong>della</strong> <strong>Privacy</strong> - Omessa informazione o esibizione al Garante<br />

1. Chiunque omette di fornire le informazioni o di esibire i documenti richiesti <strong>da</strong>l Garante ai sensi degli articoli 150, comma 2, e 157 è<br />

punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma <strong>da</strong> quattromila euro a ventiquattro mila euro.<br />

Art. 165. del Codice <strong>della</strong> <strong>Privacy</strong> - Pubblicazione del provvedimento del Garante<br />

1. Nei casi di cui agli articoli 161, 162 e 164 può essere applicata la sanzione amministrativa accessoria <strong>della</strong> pubblicazione<br />

dell'ordinanza-ingiunzione, per intero o per estratto, in uno o più giornali indicati nel provvedimento che la applica.<br />

Art. 166. del Codice <strong>della</strong> <strong>Privacy</strong> - Procedimento di applicazione<br />

1. L'organo competente a ricevere il rapporto e ad irrogare le sanzioni di cui al presente capo e all'articolo 179, comma 3, è il<br />

Garante. Si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni <strong>della</strong> legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni. I<br />

proventi, nella misura del cinquanta per cento del totale annuo, sono riassegnati al fondo di cui all'articolo 156, comma 10, e sono<br />

utilizzati unicamente per l'esercizio dei compiti di cui agli articoli 154, comma 1, lettera h), e 158.<br />

30 Art. 167. del Codice <strong>della</strong> <strong>Privacy</strong> - Trattamento illecito di <strong>da</strong>ti<br />

1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, al fine di trarne per sè o per altri profitto o di recare ad altri un <strong>da</strong>nno,<br />

procede al trattamento di <strong>da</strong>ti personali in violazione di quanto disposto <strong>da</strong>gli articoli 18, 19, 23, 123, 126 e 130, ovvero in<br />

applicazione dell'articolo 129, è punito, se <strong>da</strong>l fatto deriva nocumento, con la reclusione <strong>da</strong> sei a diciotto mesi o, se il fatto consiste<br />

nella comunicazione o diffusione, con la reclusione <strong>da</strong> sei a ventiquattro mesi.<br />

2. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, al fine di trarne per sè o per altri profitto o di recare ad altri un <strong>da</strong>nno,<br />

procede al trattamento di <strong>da</strong>ti personali in violazione di quanto disposto <strong>da</strong>gli articoli 17, 20, 21, 22, commi 8 e 11, 25, 26, 27 e 45, è<br />

punito, se <strong>da</strong>l fatto deriva nocumento, con la reclusione <strong>da</strong> uno a tre anni.<br />

Va precisato che con sentenza del 9.7.04 n. 30134 la Corte di Cassazione sez. III Penale ha stabilito che le semplici violazioni formali.<br />

le irregolarità procedimentali e le inosservanze che producano un “vulnus” (cioè una violazione) minimo all’identità personale del<br />

soggetto interessato alla sua <strong>Privacy</strong> le quali tuttavia non determinano alcun <strong>da</strong>nno patrimoniale, sono escluse <strong>da</strong>l precetto penale di<br />

cui all’art. 167”.<br />

Art. 168. del Codice <strong>della</strong> <strong>Privacy</strong> - Falsità nelle dichiarazioni e notificazioni al Garante<br />

1. Chiunque, nella notificazione di cui all'articolo 37 o in comunicazioni, atti, documenti o dichiarazioni resi o esibiti in un<br />

procedimento dinanzi al Garante o nel corso di accertamenti, dichiara o attesta falsamente notizie o circostanze o produce atti o<br />

documenti falsi, è punito, salvo che il fatto costituisca più grave reato, con la reclusione <strong>da</strong> sei mesi a tre anni.<br />

Art. 169. del Codice <strong>della</strong> <strong>Privacy</strong> - Misure di sicurezza<br />

1. Chiunque, essendovi tenuto, omette di adottare le misure minime previste <strong>da</strong>ll'articolo 33 è punito con l'arresto sino a due anni o<br />

con l'ammen<strong>da</strong> <strong>da</strong> diecimila euro a cinquantamila euro.<br />

2. All'autore del reato, all'atto dell'accertamento o, nei casi complessi, anche con successivo atto del Garante, è impartita una<br />

prescrizione fissando un termine per la regolarizzazione non eccedente il periodo di tempo tecnicamente necessario, prorogabile in<br />

caso di particolare complessità o per l'oggettiva difficoltà dell'adempimento e comunque non superiore a sei mesi. Nei sessanta giorni<br />

successivi allo scadere del termine, se risulta l'adempimento alla prescrizione, l'autore del reato è ammesso <strong>da</strong>l Garante a pagare una<br />

somma pari al quarto del massimo dell'ammen<strong>da</strong> stabilita per la contravvenzione. L'adempimento e il pagamento estinguono il reato.<br />

L'organo che impartisce la prescrizione e il pubblico ministero provvedono nei modi di cui agli articoli 21, 22, 23 e 24 del decreto<br />

legislativo 19 dicembre 1994, n. 758, e successive modificazioni, in quanto applicabili.<br />

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Inoltre il Garante, nell’enunciare i principi di necessità e di proporzionalità, dichiara<br />

espressamente che la violazione di detti principi implica l’illiceità dell’attività di<br />

videosorveglianza. L’illiceità comporta come primo effetto l’inutilizzabilità dei <strong>da</strong>ti raccolti e<br />

l’applicabilità anche di sanzioni penali (con la reclusione <strong>da</strong> sei a diciotto mesi ai sensi dell’art.<br />

167 del Codice <strong>della</strong> <strong>Privacy</strong>, articolo richiamato alla nota n. 24).<br />

Riassumendo in breve<br />

• I sistemi di videosorveglianza possono riprendere persone identificabili solo se, per<br />

raggiungere gli scopi prefissati, non possono essere utilizzati <strong>da</strong>ti anonimi.<br />

• La raccolta e l’uso delle immagini sono consentiti solo se fon<strong>da</strong>ti su presupposti di liceità:<br />

cioè, per i soggetti pubblici, quando siano necessari allo svolgimento di funzioni istituzionali<br />

e, per i privati, quando siano necessari per adempiere ad obblighi di legge o effettuate per<br />

<strong>tutela</strong>re un legittimo interesse.<br />

• Prima di installare un impianto di videosorveglianza occorre valutare se la sua utilizzazione<br />

sia realmente proporzionata agli scopi perseguiti o se non sia invece superflua. Gli impianti<br />

devono cioè essere attivati solo quando altre misure (sistemi d’allarme, altri controlli fisici o<br />

logistici, misure di protezione agli ingressi ecc.) siano realmente insufficienti o inattuabili.<br />

• Va valutata, inoltre, <strong>da</strong> parte di chi utilizza telecamere una serie di aspetti: se sia realmente<br />

necessario raccogliere immagini dettagliate; la dislocazione e la tipologia delle<br />

apparecchiature (fisse o mobili).<br />

• Chi utilizza telecamere deve perseguire finalità determinate e di propria pertinenza.<br />

• I cittadini che transitano nelle aree sorvegliate devono essere informati <strong>della</strong> rilevazione dei<br />

<strong>da</strong>ti. L’informativa deve essere chiaramente visibile ed indicare chi effettua la rilevazione<br />

delle immagini e per quali scopi.<br />

• In caso di registrazione, il periodo di conservazione delle immagini deve essere limitato: a<br />

poche ore o al massimo 24 ore, fatte salve speciali esigenze di ulteriore conservazione in<br />

relazione a in<strong>da</strong>gini. Per attività particolarmente rischiose (es. banche) è ammesso un tempo<br />

più ampio, che non può superare comunque la settimana.<br />

• Quando si intende installare sistemi di videosorveglianza che prevedono un intreccio delle<br />

immagini con altri particolari (es. <strong>da</strong>ti biometrici, voce) o in caso di digitalizzazione delle<br />

immagini o di sorveglianza che valuti percorsi e lineamenti (es. riconoscimento facciale) è<br />

obbligatorio sottoporre tali sistemi alla verifica preliminare del Garante.<br />

• Non sono ammesse attività di rilevazione immagini a fini promozionali, turistici o<br />

pubblicitari, attraverso web cam o cameras-on-line che ren<strong>da</strong>no identificabili i soggetti<br />

ripresi.<br />

Prima dell’installazione e dell’attivazione di un impianto di videosorveglianza si deve stabilire:<br />

• la dislocazione, l’angolo visuale, l’uso di zoom automatici;<br />

• se è sufficiente, in base alle finalità prefisse, rilevare immagini che non rendono identificabili<br />

i singoli soggetti (escludendo ad esempio gli ingrandimenti), se quindi è essenziale o meno<br />

raccogliere immagini particolarmente dettagliate;<br />

• quali <strong>da</strong>ti andranno rilevati e se andranno o meno registrati;<br />

• se per i <strong>da</strong>ti rilevati verrà utilizzata una rete di comunicazioni o una banca <strong>da</strong>ti;<br />

Art. 170. del Codice <strong>della</strong> <strong>Privacy</strong> - Inosservanza di provvedimenti del Garante<br />

1. Chiunque, essendovi tenuto, non osserva il provvedimento adottato <strong>da</strong>l Garante ai sensi degli articoli 26, comma 2, 90, 150, commi<br />

1 e 2, e 143, comma 1, lettera c), è punito con la reclusione <strong>da</strong> tre mesi a due anni.<br />

Art. 171. del Codice <strong>della</strong> <strong>Privacy</strong> - Altre fattispecie<br />

1. La violazione delle disposizioni di cui agli articoli 113, comma 1, e 114 è punita con le sanzioni di cui all'articolo 38 <strong>della</strong> legge 20<br />

maggio 1970, n. 300.<br />

Art. 172. del Codice <strong>della</strong> <strong>Privacy</strong> - Pene accessorie<br />

1. La con<strong>da</strong>nna per uno dei delitti previsti <strong>da</strong>l presente codice importa la pubblicazione <strong>della</strong> sentenza.<br />

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• se la banca <strong>da</strong>ti eventualmente utilizzata verrà indicizzata e se verranno utilizzate funzioni di<br />

fermo immagine o tecnologie digitali;<br />

• se alle immagini verranno abbinate altre informazioni o se il sistema verrà interconnesso con<br />

altri sistemi gestiti <strong>da</strong>l titolare o <strong>da</strong> terzi;<br />

• la durata <strong>della</strong> conservazione delle immagini, necessariamente temporanea, e la<br />

cancellazione automatica alla scadenza del tempo di conservazione;<br />

• quando sia legittimo ed effettivo l’interesse per particolari finalità, in luoghi pubblici o aperti<br />

al pubblico, la ripresa di luoghi privati o di accessi ad edifici;<br />

• l’utilizzazione di specifiche soluzioni quali il collegamento a centri cui inviare segnali<br />

d’allarme, o l’adozione di sistemi automatizzati d’intervento (chiusura accessi, afflusso<br />

personale di sorveglianza);<br />

• la duplicazione delle immagini registrate;<br />

• la creazione di una banca <strong>da</strong>ti quando è sufficiente installare un sistema a circuito chiuso o<br />

comunque privo di registrazione (ad es. monitoraggio del traffico o controllo del flusso ad<br />

uno sportello).<br />

Adempimenti <strong>da</strong> ricor<strong>da</strong>re<br />

• Installare nelle aree videosorvegliate cartelli di avvertimento circa la presenza delle<br />

telecamere.<br />

• Predisporre l’informativa circostanziata nelle aree chiuse.<br />

• Redigere la documentazione delle scelte.<br />

• Verificare se è necessario effettuare la verifica preliminare e/o la notificazione al Garante.<br />

Milano, 16 marzo 2005 Il presente documento non è divulgabile senza consenso dell’autore<br />

Avv. Andrea Forte<br />

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