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fondo sanitario integrativo del gruppo intesa sanpaolo regole generali

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6) CONTRIBUZIONI<br />

FONDO SANITARIO INTEGRATIVO DEL GRUPPO INTESA SANPAOLO<br />

Il “Fondo Sanitario” si fonda sul principio <strong>del</strong>l’apporto contributivo congiunto da parte <strong>del</strong>l’Azienda e degli iscritti,<br />

secondo le misure di seguito indicate:<br />

a) Iscritti in servizio che fruiscano di prestazioni erogate direttamente dal “Fondo Sanitario”<br />

� A carico <strong>del</strong> datore di lavoro<br />

Importo in cifra fissa annua per ciascun dipendente in servizio, nella misura tempo per tempo disposta<br />

dalle fonti collettive e annualmente rivalutata (con riferimento all’anno 2011, € 900,00).<br />

Per i dipendenti assunti nel 2010 con contratto di apprendistato professionalizzante presso Banca<br />

<strong>del</strong>l’Adriatico, Banco di Napoli, Cassa di Risparmio di Venezia, Cassa di Risparmio <strong>del</strong> Friuli Venezia Giulia,<br />

Cassa di Risparmio in Bologna e Cassa di Risparmio <strong>del</strong> Veneto, la contribuzione aziendale annua viene<br />

ridotta a 700 euro per il primo biennio. Analogamente per i destinatari degli accordi 2 febbraio e 3<br />

novembre 2010.<br />

� A carico degli iscritti<br />

- 1,00 % per sé;<br />

- 0,10 % per ogni familiare a carico (sino ad un massimo <strong>del</strong>lo 0,30%);<br />

- 0,90 % per ogni familiare non a carico.<br />

Le quote percentuali previste a carico degli “iscritti in servizio” e dei relativi familiari beneficiari sono<br />

applicate su tutte le voci <strong>del</strong>la retribuzione imponibile ai fini INPS secondo il principio di cassa con il limite<br />

massimo pari, per il 2011, a 100.000,00 €.<br />

Le medesime previsioni troveranno applicazione anche a favore <strong>del</strong> Personale aderente al “Fondo di<br />

Solidarietà”, ove previsto nei relativi accordi. La contribuzione a carico degli iscritti é determinata, in questo<br />

caso, con riferimento all’ultima retribuzione INPS percepita in servizio.<br />

b) Iscritti in quiescenza che fruiscano di prestazioni erogate direttamente dal “Fondo Sanitario”<br />

� A carico degli iscritti<br />

- 3,00 % per sé;<br />

- 0,10 % per ogni familiare a carico (sino ad un massimo <strong>del</strong>lo 0,30%);<br />

- 0,90 % per ogni familiare non a carico.<br />

Le quote percentuali previste a carico degli “iscritti in quiescenza” e dei relativi familiari beneficiari sono<br />

applicate su tutte le voci <strong>del</strong>la pensione AGO (INPS o INPDAP ex CPDEL) comunicata all’atto <strong>del</strong><br />

pensionamento, che sono rivalutate il primo gennaio di ogni anno in base alla dinamica perequativa<br />

prevista dall’INPS con il limite massimo pari, per il 2011, a 100.000,00 €.<br />

Con particolare riferimento al personale in quiescenza iscritto ai Fondi ex esonerativi, si precisa che la<br />

base imponibile su cui viene calcolata la percentuale a carico <strong>del</strong>l’iscritto percettore di pensione<br />

“sostitutiva” o “provvisoria” è costituita, per il periodo di percepimento, da tutte le voci che costituiscono<br />

tale pensione. Al termine di tale periodo troveranno applicazione le <strong>regole</strong> di contribuzione di cui al<br />

precedente comma.<br />

Restano confermate, in capo al personale in quiescenza di Mediofactoring sgr e di Banca CR Firenze che<br />

richieda l’iscrizione al “Fondo Sanitario” ed esclusivamente in tale evenienza, le contribuzioni versate alla<br />

data <strong>del</strong> 31 dicembre 2010 dalle rispettive Società in loro favore, che continueranno ad essere<br />

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