Condizioni generali (CGA) Helvetia Assicurazione della Cauzione d ...
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<strong>Condizioni</strong> <strong>generali</strong> (<strong>CGA</strong>)<br />
<strong>Helvetia</strong> <strong>Assicurazione</strong> <strong>della</strong> <strong>Cauzione</strong> d’Affitto<br />
Edizione aprile 2012<br />
Semplice. Chiedete a noi.<br />
T 058 280 1000 (24 h), www.helvetia.ch
Sommario<br />
A Informazione al cliente 3<br />
1 Partner contrattuale 3<br />
2 Diritto applicabile, basi contrattuali 3<br />
3 Obblighi in sede di stipula 3<br />
4 Perfezionamento del contratto /<br />
Inizio <strong>della</strong> garanzia 3<br />
5 Accettazione senza riserva 3<br />
6 Promemoria «Protezione dei dati» 3<br />
B Disposizioni in merito all’assicurazione<br />
<strong>della</strong> cauzione d’affitto 5<br />
1 Estensione dell’assicurazione 5<br />
2 Inizio e durata dell’assicurazione 5<br />
3 Termine dell’assicurazione 5<br />
4 Pagamento dei premi 5<br />
5 Cessione o ritiro dell’oggetto locato 5<br />
6 Ricorso alle prestazioni per insoluti<br />
di canone d’affitto e spese accessorie 5<br />
7 Ricorso alle prestazioni per danni<br />
all’immobile in affitto 6<br />
8 Regresso 6<br />
9 Disposizioni finali 6<br />
<strong>Helvetia</strong> Compagnia Svizzera d’Assicurazioni SA, San Gallo<br />
<strong>Helvetia</strong> <strong>Assicurazione</strong> <strong>della</strong> <strong>Cauzione</strong> d’Affitto, 12-8667 04.12 2
A Informazione al cliente<br />
1 Partner contrattuale<br />
I suoi partner contrattuali sono<br />
<strong>Helvetia</strong> Compagnia Svizzera<br />
d’<strong>Assicurazione</strong> SA<br />
Dufourstr. 40<br />
9001 San Gallo<br />
2 Diritto applicabile, basi contrattuali<br />
Per il presente contratto si applica la legge svizzera. Le basi<br />
contrattuali sono la proposta, l’informazione al cliente quali parti<br />
integranti <strong>della</strong> proposta, le <strong>Condizioni</strong> <strong>generali</strong> di assicurazione,<br />
ev. altre Disposizioni particolari o Disposizioni complementari e<br />
la polizza. Per il resto si applica la legge federale svizzera sul<br />
contratto di assicurazione.<br />
Qualora il contraente sia domiciliato nel Principato del Liechtenstein<br />
si applicano il diritto del Liechtenstein e le disposizioni <strong>della</strong><br />
legge sul contratto di assicurazione.<br />
3 Obblighi in sede di stipula<br />
Ai sensi dell’art. 6 <strong>della</strong> legge sul contratto di assicurazione, il<br />
proponente è tenuto a rispondere con completezza e veridicità<br />
alle domande contenute nella proposta.<br />
4 Perfezionamento del contratto /<br />
Inizio <strong>della</strong> garanzia<br />
Dopo la ricezione <strong>della</strong> proposta di assicurazione presso la sede<br />
principale di <strong>Helvetia</strong> a San Gallo, sarà emessa al più presto una<br />
notifica sull’accettazione o meno <strong>della</strong> stessa. L’assicurazione<br />
si intende stipulata a partire dall’invio <strong>della</strong> notifica di accettazione.<br />
La polizza inviata al contraente funge da conferma di<br />
avvenuta stipula.<br />
La garanzia assicurativa decorre con il pagamento del premio,<br />
salvo in data precedente non sia stata fornita una conferma di<br />
copertura o non sia stata consegnata la polizza; oppure nella<br />
polizza non sia stato fissato un inizio successivo.<br />
5 Accettazione senza riserva<br />
Qualora il contenuto <strong>della</strong> polizza non coincidesse con gli accordi<br />
presi, il contraente è obbligato a richiedere la rettifica entro quattro<br />
settimane dalla ricezione del documento; in caso contrario il<br />
contenuto <strong>della</strong> polizza si riterrà senz’altro accettato.<br />
6 Promemoria «Protezione dei dati»<br />
Il trattamento dei vostri dati personali, ad opera dei nostri servizi<br />
competenti, avviene con la dovuta discrezione e diligenza, onde<br />
potervi sottoporre delle soluzioni assicurative perfettamente<br />
aderenti alle vostre esigenze specifiche. Qui di seguito trovate<br />
ulteriori informazioni utili in merito.<br />
a) Titolare <strong>della</strong> raccolta dei dati<br />
Titolare <strong>della</strong> raccolta dei dati è <strong>Helvetia</strong> Compagnia Svizzera<br />
d’Assicurazioni SA, San Gallo.<br />
b) Elaborazione dei dati<br />
L’elaborazione dei dati consiste in qualsiasi operazione relativa<br />
a dati personali, indipendentemente dai mezzi e dalle procedure<br />
impiegati, segnatamente la raccolta, la conservazione, l’utilizzazione,<br />
la modifica, la comunicazione, l’archiviazione o la<br />
distruzione di dati. Noi elaboriamo i suoi dati con discrezione e<br />
accuratezza nel rispetto delle disposizioni <strong>della</strong> Legge federale<br />
sulla protezione dei dati, in base alla quale l’elaborazione dei<br />
dati è permessa se la Legge federale sulla protezione dei dati<br />
o un’altra norma legale lo consente o se lei, in qualità di cliente,<br />
ha dato il suo consenso a tale riguardo.<br />
c) Tipo di raccolta dei dati<br />
I suoi dati comprendono quelli fornitici da lei, come pure i dati di<br />
dominio pubblico. Tra le varie tipologie di dati rientrano, a titolo<br />
esemplificativo, i dati del cliente (quali nome, indirizzo, data di<br />
nascita), i dati <strong>della</strong> proposta con i relativi questionari aggiuntivi<br />
(quali indicazioni del proponente riguardo al rischio assicurato,<br />
risposte a domande, perizie, indicazioni dell’assicuratore precedente<br />
in merito al precedente andamento dei sinistri), i dati<br />
contrattuali (quali durata del contratto, rischi assicurati, prestazioni,<br />
dati tratti dai contratti in essere), i dati relativi ai pagamenti<br />
(quali data e importo dei premi versati, arretrati, diffide) e i dati<br />
relativi ai sinistri (quali avvisi di sinistro, rapporti di accertamento,<br />
documenti contabili, dati riguardanti terzi coinvolti nel sinistro).<br />
d) Scopo <strong>della</strong> raccolta dei dati<br />
L’elaborazione di dati personali è premessa fondamentale per<br />
una gestione efficiente e corretta dei contratti. Noi elaboriamo i<br />
suoi dati solo nella misura necessaria per le pratiche relative ai<br />
contratti, ai sinistri e alle prestazioni. Segnatamente, verifichiamo<br />
le indicazioni contenute nella proposta (esame del rischio), amministriamo<br />
i contratti successivamente alla stipula del contratto<br />
d’assicurazione (compreso l’incasso dei premi) e liquidiamo i<br />
danni conseguenti al verificarsi di un evento assicurato. I dati<br />
possono essere inoltre elaborati all’interno del gruppo assicurativo<br />
per scopi di semplificazione amministrativa, ottimizzazione<br />
dei prodotti e marketing (al fine di presentare ai clienti ulteriori<br />
offerte di prodotti e servizi).<br />
<strong>Helvetia</strong> Compagnia Svizzera d’Assicurazioni SA, San Gallo<br />
<strong>Helvetia</strong> <strong>Assicurazione</strong> <strong>della</strong> <strong>Cauzione</strong> d’Affitto, 12-8667 04.12 3
e) Conservazione dei dati<br />
I suoi dati sono gestiti e archiviati elettronicamente e/o in forma<br />
cartacea nel rispetto delle leggi vigenti (p. es. all’interno di schede<br />
cliente, sistemi di amministrazione dei contratti, di archiviazione<br />
dei sinistri o relative applicazioni). I suoi dati sono protetti per<br />
evitare che ne prendano visione persone non autorizzate o siano<br />
modificati illecitamente. Per legge i dati classificabili come<br />
corrispondenza d’affari devono essere conservati per almeno<br />
10 anni dalla risoluzione del contratto (art. 962 CO).<br />
f) Categorie di destinatari <strong>della</strong> collezione di dati<br />
Se necessario, i dati vengono trasmessi ai terzi coinvolti, in particolare<br />
a preassicuratori, coassicuratori e riassicuratori e ad altri<br />
assicuratori privati e sociali coinvolti in Svizzera e all’estero. Tale<br />
trasmissione di dati può avvenire anche all’interno del gruppo<br />
societario e con i partner di cooperazione. La <strong>Helvetia</strong> può, se<br />
necessario, richiedere informazioni utili ad autorità e altri terzi,<br />
segnatamente all’assicuratore precedente per quanto riguarda<br />
l’andamento precedente dei sinistri e alle autorità competenti per<br />
i provvedimenti amministrativi attinenti alla circolazione stradale.<br />
In caso di sinistro i suoi dati possono essere trasmessi a periti<br />
ed esperti (p. es. medici o periti esterni) così come ad avvocati e<br />
altro personale ausiliario. Per la rivendicazione di diritti di rivalsa<br />
i dati possono essere trasmessi ad altre terze persone responsabili<br />
e alla rispettiva assicurazione <strong>della</strong> responsabilità civile.<br />
<strong>Helvetia</strong> Compagnia Svizzera d’Assicurazioni SA, San Gallo<br />
<strong>Helvetia</strong> <strong>Assicurazione</strong> <strong>della</strong> <strong>Cauzione</strong> d’Affitto, 12-8667 04.12 4
B Disposizioni in merito all’assicurazione <strong>della</strong> cauzione d’affitto<br />
1 Estensione dell’assicurazione<br />
L’<strong>Helvetia</strong> si impegna, nel quadro <strong>della</strong> somma e del periodo<br />
di garanzia concordati, ad assicurare il pagamento di tutti gli<br />
obblighi del locatario (stipulante d’assicurazione) nei confronti<br />
del locatore (beneficiario <strong>della</strong> garanzia) in virtù di un contratto<br />
d’affitto.<br />
Sono coperti gli impegni che il locatario ha assunto a decorrere<br />
dall’inizio dell’assicurazione.<br />
L’importo <strong>della</strong> garanzia convenuto costituisce il limite massimo<br />
d’indennizzo per tutte le pretese sorte durante il periodo <strong>della</strong><br />
garanzia.<br />
2 Inizio e durata dell’assicurazione<br />
L’assicurazione decorre dalla data indicata nella polizza. La<br />
durata del contratto è di un anno e si rinnova tacitamente di<br />
un ulteriore anno se lo stipulante d’assicurazione non richiede<br />
variazioni o non disdice il contratto.<br />
3 Termine dell’assicurazione<br />
Alla scadenza del primo anno d’assicurazione la copertura<br />
assicurativa si estingue automaticamente nei casi seguenti:<br />
a) per disdetta dello stipulante d’assicurazione con restituzione<br />
dell’atto di garanzia alla fine del mese in corso;<br />
b) per effetto di una rinuncia scritta alla garanzia da parte del<br />
locatore;<br />
c) se entro un periodo di un anno dalla conclusione del contratto<br />
d’affitto il locatore non ha fatto valere alcuna pretesa<br />
nei confronti del locatario in relazione a una procedura di<br />
esecuzione, fallimento o giudizio (analogamente a quanto<br />
disposto dall’art. 257e, cpv. 3 CO);<br />
d) se il locatario è in grado di dimostrare di aver lasciato i locali<br />
affittati da più di un anno e il locatore non può dimostrare<br />
di aver avviato una procedura di esecuzione o intrapreso<br />
un’azione legale entro il periodo di un anno da quando sono<br />
stati liberati i locali.<br />
4 Pagamento dei premi<br />
I premi devono essere versati annualmente e sono esigibili<br />
anticipatamente alla data stabilita nella polizza.<br />
Se lo stipulante d’assicurazione non adempie al proprio obbligo<br />
di pagamento, viene richiamato per iscritto, a sue spese, a<br />
versare il premio entro 14 giorni.<br />
Laddove, per l’ottenimento dei premi non versati, sia necessario<br />
adire le vie legali, in deroga all’art. 20 <strong>della</strong> LCA l’obbligo di<br />
versare le prestazioni al locatore sussiste comunque. In questo<br />
caso al premio dovuto viene aggiunto un importo di CHF 100 a<br />
titolo di spese di amministrazione.<br />
Se vengono modificate le tariffe dei premi, l’<strong>Helvetia</strong> può applicare<br />
le nuove tariffe a decorrere dalla successiva scadenza del<br />
premio annuo. A questo scopo essa deve notificare allo stipulante<br />
d’assicurazione il nuovo premio almeno 25 giorni prima <strong>della</strong><br />
scadenza. In tal caso l’assicurato ha il diritto di disdire il contratto.<br />
Per essere valida, la disdetta deve giungere all’<strong>Helvetia</strong> entro<br />
l’ultimo giorno dell’anno assicurativo. Alla lettera di disdetta deve<br />
essere allegato l’originale dell’atto di garanzia.<br />
Se lo stipulante d’assicurazione non dà disdetta significa che egli<br />
accetta l’adeguamento del contratto alla nuova tariffa dei premi.<br />
In caso di disdetta anticipata o di estinzione del contratto il<br />
premio è dovuto soltanto per il periodo di tempo precedente la<br />
risoluzione del contratto.<br />
Il premio dovuto per il periodo di assicurazione in corso è tuttavia<br />
dovuto per intero se l’<strong>Helvetia</strong> versa l’intera prestazione<br />
di garanzia.<br />
5 Cessione o ritiro dell’oggetto locato<br />
Se il locatore cede l’oggetto locato in una data successiva alla<br />
stipulazione dell’assicurazione <strong>della</strong> cauzione d’affitto o se nel<br />
ramo di una procedura di esecuzione o fallimento l’oggetto locato<br />
gli viene ritirato e insieme alla proprietà il contratto d’affitto viene<br />
trasferito al nuovo acquirente, anche i diritti relativi alla garanzia<br />
passano al nuovo locatore.<br />
6 Ricorso alle prestazioni per insoluti<br />
di canone d’affitto e spese accessorie<br />
Il locatore deve presentare, unitamente all’atto di garanzia originale<br />
e alla richiesta motivata, uno dei giustificativi seguenti:<br />
a) il consenso scritto del locatario o del rappresentante dei<br />
locatari;<br />
b) un mandato di pagamento passato in giudicato, che sia esecutivo<br />
e avverso il quale non sia stata sollevata opposizione;<br />
c) una sentenza passata in giudicato o una decisione di rigetto<br />
in merito al credito concernente il canone d’affitto con la quale<br />
il locatario è stato condannato al pagamento di un importo<br />
monetario attinente al contratto d’affitto.<br />
<strong>Helvetia</strong> Compagnia Svizzera d’Assicurazioni SA, San Gallo<br />
<strong>Helvetia</strong> <strong>Assicurazione</strong> <strong>della</strong> <strong>Cauzione</strong> d’Affitto, 12-8667 04.12 5
7 Ricorso alle prestazioni per danni<br />
all’immobile in affitto<br />
L’<strong>Helvetia</strong> eroga prestazioni per danni all’immobile in affitto<br />
esclusivamente nei casi in cui tali danni non siano coperti da<br />
un’altra assicurazione.<br />
Vengono indennizzati per responsabilità civile i danni comprovati,<br />
laddove il locatore presenti l’atto di garanzia originale e uno dei<br />
giustificativi seguenti:<br />
a) dichiarazione del locatario dalla quale si evince che i danni<br />
ai locali affittati sono stati provocati da lui;<br />
b) un mandato di pagamento passato in giudicato, che sia esecutivo<br />
e avverso il quale non sia stata sollevata opposizione;<br />
c) una sentenza passata in giudicato o una disposizione di rigetto<br />
passata in giudicato in merito ai danni all’immobile in affitto<br />
con la quale il locatario è stato condannato al pagamento di<br />
un importo monetario attinente al contratto d’affitto.<br />
8 Regresso<br />
Per tutte le spese (prestazioni, incl. i costi) sostenute<br />
dall’<strong>Helvetia</strong> in relazione alla sua garanzia, l’<strong>Helvetia</strong> ha<br />
la facoltà di rivalersi nei confronti del locatario (stipulante<br />
d’assicurazione).<br />
Laddove siano presentati i giustificativi conformemente<br />
agli art. 6 e 7 lo stipulante d’assicurazione rinuncia espressamente<br />
a sollevare contestazioni o eccezioni nei confronti<br />
dell’<strong>Helvetia</strong> riguardo alle pretese sollevate.<br />
9 Disposizioni finali<br />
Tutte le notifiche e le comunicazioni dello stipulante d’assicurazione<br />
devono essere indirizzate alla competente agenzia<br />
generale o alle sede svizzera dell’<strong>Helvetia</strong>.<br />
Per tutte le pretese derivanti dal contratto d’assicurazione<br />
l’<strong>Helvetia</strong> può essere chiamata in giudizio nel luogo di domicilio<br />
dello stipulante d’assicurazione oppure dove essa ha la sua<br />
sede.<br />
Per il resto sono applicabili le disposizioni <strong>della</strong> Legge federale<br />
sul contratto d’assicurazione (LCA) e quelle del Codice delle<br />
obbligazioni svizzero (CO).<br />
<strong>Helvetia</strong> Compagnia Svizzera d’Assicurazioni SA, San Gallo<br />
<strong>Helvetia</strong> <strong>Assicurazione</strong> <strong>della</strong> <strong>Cauzione</strong> d’Affitto, 12-8667 04.12 6
<strong>Helvetia</strong> Compagnia Svizzera d’Assicurazioni SA, San Gallo<br />
<strong>Helvetia</strong> <strong>Assicurazione</strong> <strong>della</strong> <strong>Cauzione</strong> d’Affitto<br />
Edizione aprile 2012<br />
<strong>Helvetia</strong> Assicurazioni<br />
Dufourstrasse 40, 9001 San Gallo<br />
T 058 280 1000 (24 h), F 058 280 1001<br />
www.helvetia.ch<br />
12-8667 04.12