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Il tamponamento è un tipo di sinistro stradale che si realizza quando un veicolo con la sua<br />
parte anteriore urta la parte posteriore di un altro veicolo che lo precede in strada<br />
LE RESPONSAB<strong>IL</strong>ITÀ<br />
NEI TAMPONAMENTI<br />
In questi casi, la responsabilità viene normalmente<br />
addebitata in capo al veicolo che ha<br />
dato luogo al tamponamento, poiché l'art.<br />
141 del Codice della Strada afferma che "è<br />
obbligo del conducente regolare la velocità del<br />
veicolo in modo che avuto riguardo alle caratteristiche,<br />
allo stato ed al carico del veicolo stesso,<br />
alle caratteristiche e alle condizioni della strada<br />
e del traffico e ad ogni altra circostanza di qualsiasi<br />
natura, sia evitato ogni pericolo per la sicurezza<br />
delle persone e delle cose ed ogni altra<br />
causa di disordine per la circolazione".<br />
Pertanto, si presume che la colpa sia di chi tampona,<br />
a causa dell'inosservanza delle consigliate<br />
distanze di sicurezza che avrebbero consentito<br />
un adeguato spazio di frenatura e manovra;<br />
ciò a meno che il tamponatore non dimostri<br />
che il sinistro si è verificato per causa a lui non<br />
imputabile (ad es. a causa della vettura tamponata).<br />
Tamponamenti multiplo, ovvero “a catena”<br />
Ipotesi molto frequente e maggiormente problematica<br />
per quanto riguarda l'individuazione<br />
del "colpevole" è quella dei cd. tamponamenti a<br />
catena, che coinvolgono diverse autovetture<br />
l'una tamponatrice dell'altra. In caso di tamponamento<br />
multiplo è necessario effettuare una<br />
distinzione, tra il sinistro avvenuto tra veicoli<br />
fermi in colonna e tra veicoli in movimento.<br />
Nell'ipotesi di colonna ferma (in coda al semaforo,<br />
nel traffico, ecc.) la giurisprudenza ha ritenuto<br />
che la responsabilità vada addebitata al<br />
conducente dell'ultimo veicolo, ossia colui che<br />
genera la prima collisione dalla quale promanano<br />
i successivi tamponamenti.<br />
Pertanto, in caso di scontri successivi fra veicoli<br />
facenti parte di una colonna in sosta, unico<br />
responsabile delle conseguenze delle collisioni<br />
è il conducente che le abbia determinate tamponando<br />
da tergo l'ultimo dei veicoli della<br />
colonna. Le richieste risarcitorie andranno, pertanto,<br />
rivolte alla compagnia assicuratrice del<br />
veicolo che ha causato il primo tamponamento.<br />
Diversa invece la situazione nel tamponamento<br />
a catena di autoveicoli in movimento, a norma<br />
del quale "nel caso di scontro tra veicoli si presume,<br />
fino a prova contraria, che ciascuno dei<br />
conducenti abbia concorso ugualmente a produrre<br />
il danno subito dai singoli veicoli". Si ritiene,<br />
con conseguente presunzione iuris tantum<br />
di colpa, che siano responsabili in eguale misura<br />
in entrambi i conducenti di ciascuna coppia<br />
di veicoli (tamponante e tamponato), a causa<br />
dell’inosservanza della distanza di sicurezza<br />
rispetto al veicolo antistante, qualora non sia<br />
fornita la prova liberatoria di avere fatto tutto il<br />
possibile per evitare il danno.<br />
In pratica, la presunzione fa scattare in capo ad<br />
ogni conducente la responsabilità nei confronti<br />
del veicolo che gli sta davanti.<br />
La norma fa salva la possibilità di fornire adeguata<br />
prova liberatoria per essere tenuto indenne<br />
all'addebito di responsabilità, come avviene<br />
nel caso in cui il veicolo nel mezzo sia stato<br />
prima tamponato e poi sospinto contro il veicolo<br />
antistante a causa dell'eccessiva velocità del<br />
veicolo investitore. Si tratta quindi di responsabilità<br />
concorrente: la domanda risarcitoria<br />
potrà essere promossa da ciascun tamponato<br />
alla compagnia assicuratrice del veicolo tamponatore.<br />
È inoltre evidente che il primo veicolo della<br />
colonna (il quale viene tamponato, ma non<br />
tampona nessun altro) non avrà alcuna responsabilità.<br />
La responsabilità<br />
nei tamponamenti a catena<br />
www.StudioCataldi.it<br />
www.ilconsumatore.eu N° <strong>250</strong> - SETTEMBRE/OTTOBRE 2015 35