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IL CONSU n 250-FINALE

Il Giornale del Consumatore - n. 250

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Il tamponamento è un tipo di sinistro stradale che si realizza quando un veicolo con la sua<br />

parte anteriore urta la parte posteriore di un altro veicolo che lo precede in strada<br />

LE RESPONSAB<strong>IL</strong>ITÀ<br />

NEI TAMPONAMENTI<br />

In questi casi, la responsabilità viene normalmente<br />

addebitata in capo al veicolo che ha<br />

dato luogo al tamponamento, poiché l'art.<br />

141 del Codice della Strada afferma che "è<br />

obbligo del conducente regolare la velocità del<br />

veicolo in modo che avuto riguardo alle caratteristiche,<br />

allo stato ed al carico del veicolo stesso,<br />

alle caratteristiche e alle condizioni della strada<br />

e del traffico e ad ogni altra circostanza di qualsiasi<br />

natura, sia evitato ogni pericolo per la sicurezza<br />

delle persone e delle cose ed ogni altra<br />

causa di disordine per la circolazione".<br />

Pertanto, si presume che la colpa sia di chi tampona,<br />

a causa dell'inosservanza delle consigliate<br />

distanze di sicurezza che avrebbero consentito<br />

un adeguato spazio di frenatura e manovra;<br />

ciò a meno che il tamponatore non dimostri<br />

che il sinistro si è verificato per causa a lui non<br />

imputabile (ad es. a causa della vettura tamponata).<br />

Tamponamenti multiplo, ovvero “a catena”<br />

Ipotesi molto frequente e maggiormente problematica<br />

per quanto riguarda l'individuazione<br />

del "colpevole" è quella dei cd. tamponamenti a<br />

catena, che coinvolgono diverse autovetture<br />

l'una tamponatrice dell'altra. In caso di tamponamento<br />

multiplo è necessario effettuare una<br />

distinzione, tra il sinistro avvenuto tra veicoli<br />

fermi in colonna e tra veicoli in movimento.<br />

Nell'ipotesi di colonna ferma (in coda al semaforo,<br />

nel traffico, ecc.) la giurisprudenza ha ritenuto<br />

che la responsabilità vada addebitata al<br />

conducente dell'ultimo veicolo, ossia colui che<br />

genera la prima collisione dalla quale promanano<br />

i successivi tamponamenti.<br />

Pertanto, in caso di scontri successivi fra veicoli<br />

facenti parte di una colonna in sosta, unico<br />

responsabile delle conseguenze delle collisioni<br />

è il conducente che le abbia determinate tamponando<br />

da tergo l'ultimo dei veicoli della<br />

colonna. Le richieste risarcitorie andranno, pertanto,<br />

rivolte alla compagnia assicuratrice del<br />

veicolo che ha causato il primo tamponamento.<br />

Diversa invece la situazione nel tamponamento<br />

a catena di autoveicoli in movimento, a norma<br />

del quale "nel caso di scontro tra veicoli si presume,<br />

fino a prova contraria, che ciascuno dei<br />

conducenti abbia concorso ugualmente a produrre<br />

il danno subito dai singoli veicoli". Si ritiene,<br />

con conseguente presunzione iuris tantum<br />

di colpa, che siano responsabili in eguale misura<br />

in entrambi i conducenti di ciascuna coppia<br />

di veicoli (tamponante e tamponato), a causa<br />

dell’inosservanza della distanza di sicurezza<br />

rispetto al veicolo antistante, qualora non sia<br />

fornita la prova liberatoria di avere fatto tutto il<br />

possibile per evitare il danno.<br />

In pratica, la presunzione fa scattare in capo ad<br />

ogni conducente la responsabilità nei confronti<br />

del veicolo che gli sta davanti.<br />

La norma fa salva la possibilità di fornire adeguata<br />

prova liberatoria per essere tenuto indenne<br />

all'addebito di responsabilità, come avviene<br />

nel caso in cui il veicolo nel mezzo sia stato<br />

prima tamponato e poi sospinto contro il veicolo<br />

antistante a causa dell'eccessiva velocità del<br />

veicolo investitore. Si tratta quindi di responsabilità<br />

concorrente: la domanda risarcitoria<br />

potrà essere promossa da ciascun tamponato<br />

alla compagnia assicuratrice del veicolo tamponatore.<br />

È inoltre evidente che il primo veicolo della<br />

colonna (il quale viene tamponato, ma non<br />

tampona nessun altro) non avrà alcuna responsabilità.<br />

La responsabilità<br />

nei tamponamenti a catena<br />

www.StudioCataldi.it<br />

www.ilconsumatore.eu N° <strong>250</strong> - SETTEMBRE/OTTOBRE 2015 35

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