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Ing. Di Bella Francesco Art 37 TUS - Ordine degli Ingegneri della ...

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CORSO DI FORMAZIONE OBBLIGATORIO<br />

SULLA SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO<br />

RISCHIO BASSO<br />

<strong>Ing</strong>. <strong>Di</strong> <strong>Bella</strong> <strong>Francesco</strong><br />

<strong>Art</strong> <strong>37</strong> <strong>TUS</strong>


D. LGS 81/2008<br />

IL TESTO UNICO SULLA SICUREZZA<br />

GENERALITA’<br />

l Presidente <strong>della</strong> Repubblica, Giorgio Napolitano, ha emanato, in<br />

data 9 aprile 2008, il decreto legislativo n. 81 poi modificato con la<br />

legge 106/09.<br />

Il decreto riordina le numerose disposizioni che sono state emanate<br />

nell’arco <strong>degli</strong> ultimi sessant’anni in un unico testo normativo<br />

e introduce una serie di novità, tra le quali si segnalano:<br />

1) l’estensione delle norme sulla sicurezza a tutti settori di attività,<br />

pubblici e privati, a tutte le tipologie di rischio e a tutti i lavoratori e<br />

lavoratrici, subordinati e autonomi;<br />

2) la rivisitazione delle attività di vigilanza;<br />

3) l finanziamento delle attività promozionali <strong>della</strong> cultura <strong>della</strong><br />

sicurezza e delle azioni di prevenzione;<br />

4) la revisione del sistema delle sanzioni;<br />

5) il rafforzamento delle funzioni dei Rappresentanti dei lavoratori per<br />

la sicurezza.


Il Titolo I del decreto riguarda il campo di applicazione,<br />

a) il sistema istituzionale; b) la gestione <strong>della</strong> prevenzione nei luoghi di lavoro; c) la valutazione<br />

dei rischi; d) il servizio di prevenzione e protezione; e) la formazione, la sorveglianza sanitaria, la<br />

gestione delle emergenze, la partecipazione dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, la<br />

documentazione tecnico amministrativa e le statistiche <strong>degli</strong> infortuni e delle malattie<br />

professionali.<br />

Il Titolo II e III disciplinano: luoghi di lavoro; attrezzature di lavoro e dispositivi di protezione<br />

individuale; impianti e apparecchiature elettriche.<br />

Il Titolo IV, dedicato ai cantieri temporanei o mobili, stabilisce gli obblighi e le responsabilità del<br />

committente o del responsabile dei lavori, del coordinatore per la progettazione e delcoordinatore<br />

per l’esecuzione dei lavori, gli obblighi dei lavoratori autonomi, le misure generali di tutela, gli<br />

obblighi dei datori di lavoro, i requisiti professionali del coordinatore per la progettazione e per<br />

l’esecuzione dei lavori, le modalità per la redazione del piano di sicurezza e di coordinamento.<br />

Il Capo II dello stesso Titolo detta le norme per la prevenzione <strong>degli</strong> infortuni sul lavoro nelle<br />

costruzioni e nei lavori in quota, compresi i lavori relativi a scavi e fondazioni e ai lavori svolti<br />

con l’impiego di ponteggi e impalcature; sono poi disciplinate le attività connesse alle costruzioni<br />

edilizie e alle demolizioni.<br />

I titoli successivi disciplinano: segnaletica di sicurezza; movimentazione manuale dei carichi;<br />

videoterminali; agenti fisici (rumore, ultrasuoni, infrasuoni, vibrazioni meccaniche, campi<br />

elettromagnetici, radiazioni ottiche, microclima e atmosfere iperbariche); sostanze pericolose<br />

(agenti chimici, agenti cancerogeni e mutageni, amianto); agenti biologici; atmosfere esplosive.<br />

Con l’approvazione del decreto sono stati abrogati, fra gli altri, i decreti 626/94 e 494/ 1996,<br />

l’articolo 36 bis, commi 1 e 2 del decreto 223/2006 e gli articoli 2, 3, 5, 6 e 7 <strong>della</strong> legge 123/07.


IL QUADRO NORMATIVO – DISPOSIZIONI GENERALI<br />

Finalità<br />

1. Le disposizioni contenute nel presente decreto legislativo costituiscono attuazione dell’articolo 1<br />

<strong>della</strong> legge 3 agosto 2007, n. 123, per il riassetto e la riforma delle norme vigenti in materia di salute e<br />

sicurezza delle lavoratrici e dei lavoratori nei luoghi di lavoro, mediante il riordino e il coordinamento<br />

delle medesime in un unico testo normativo.<br />

Il presente decreto legislativo persegue le finalità di cui al presente comma nel rispetto delle normative<br />

comunitarie e delle convenzioni internazionali in materia, nonché in conformità all’articolo 117 <strong>della</strong><br />

Costituzione e agli statuti delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di<br />

Bolzano, e alle relative norme di attuazione.<br />

2. In relazione a quanto disposto dall’articolo 117, quinto comma, <strong>della</strong> Costituzione e dall’articolo 16,<br />

comma D. LGS 81/2008<br />

3, <strong>della</strong> legge 4 febbraio 2005, n. 11, le disposizioni del presente decreto legislativo, riguardanti ambiti<br />

di competenza legislativa delle regioni e province autonome, si applicano, nell’esercizio del potere<br />

sostitutivo dello Stato e con carattere di cedevolezza, nelle regioni e nelle province autonome nelle<br />

quali ancora non sia stata adottata la normativa regionale e provinciale e perdono comunque efficacia<br />

dalla data di entrata in vigore di quest’ultima, fermi restando i principi fondamentali ai<br />

sensi dell’articolo 117, terzo comma , <strong>della</strong> Costituzione.<br />

3. Gli atti, i provvedimenti e gli adempimenti attuativi del presente decreto sono<br />

effettuati nel rispetto dei principi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.


Campo di applicazione<br />

Il presente decreto legislativo si applica a tutti i settori di attività, privati e pubblici, e a tutte le tipologie<br />

di rischio.<br />

2. Nei riguardi delle Forze armate e di Polizia, del <strong>Di</strong>partimento dei vigili del fuoco, del soccorso<br />

pubblico e <strong>della</strong> difesa civile, dei servizi di protezione civile, nonché nell’ambito delle strutture<br />

giudiziarie, penitenziarie, di quelle destinate per finalità istituzionali alle attività <strong>degli</strong> organi con<br />

compiti in materia di ordine e sicurezza pubblica, delle università, <strong>degli</strong> istituti di istruzione<br />

universitaria, delle istituzioni dell’alta formazione artistica e coreutica, <strong>degli</strong> istituti di istruzione ed<br />

educazione di ogni ordine e grado, <strong>degli</strong> uffici all’estero di cui all’articolo 30 del decreto del Presidente<br />

<strong>della</strong> Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e dei mezzi di trasporto aerei e marittimi, le disposizioni del<br />

presente decreto legislativo sono applicate tenendo conto delle effettive particolari esigenze connesse<br />

al servizio espletato o alle peculiarità organizzative ivi comprese quelle per la tutela <strong>della</strong> salute e<br />

sicurezza del personale nel corso di operazioni ed attività condotte dalla Forze armate, compresa<br />

l’Arma dei carabinieri, nonché dalle altre Forze di polizia e dal Corpo dei vigili del fuoco, nonché dal<br />

<strong>Di</strong>partimento <strong>della</strong> protezione civile fuori dal territorio nazionale.<br />

Il presente decreto legislativo si applica a tutti i lavoratori e lavoratrici, subordinati e<br />

autonomi, nonché ai soggetti ad essi equiparati, fermo restando quanto previsto dai<br />

commi successivi del presente articolo.


D. LGS 81/2008<br />

L’ INFORMAZIONE E LA FORMAZIONE DEI LAVORATORI<br />

L’ADDESTRAMENTO<br />

Informazione ai lavoratori<br />

Il datore di lavoro provvede affinché ciascun lavoratore riceva una adeguata<br />

informazione:<br />

a) sui rischi per la salute e sicurezza sul lavoro connessi alla attività <strong>della</strong> impresa in<br />

generale;<br />

b) sulle procedure che riguardano il primo soccorso, la lotta antincendio, l’evacuazione<br />

dei luoghi di lavoro;<br />

c) sui nominativi dei lavoratori incaricati di applicare le misure di cui agli articoli 45 e 46;<br />

d) sui nominativi del responsabile e <strong>degli</strong> addetti del servizio di prevenzione e<br />

protezione, e del medico competente.<br />

(Arresto da due a quattro mesi o con l’ammenda da 1.200 a 5.200 euro il datore di lavoro - dirigente)<br />

esercita la propria rappresentanza, tale da assicurargli adeguate competenze sulle<br />

principali tecniche di controllo e prevenzione dei rischi stessi.<br />

(Arresto da due a quattro mesi o ammenda da 1.200 a 5.200 euro il datore di lavoro - dirigente)


Il datore di lavoro provvede altresì affinché ciascun lavoratore riceva una adeguata<br />

informazione:<br />

a) sui rischi specifici cui è esposto in relazione all’attività svolta, le normative di sicurezza e le<br />

disposizioni aziendali in materia;<br />

b) sui pericoli connessi all’uso delle sostanze e dei preparati pericolosi sulla base delle schede dei<br />

dati di sicurezza previste dalla normativa vigente e dalle norme di buona tecnica;<br />

c) sulle misure e le attività di protezione e prevenzione adottate.<br />

d) Il datore di lavoro fornisce un’adeguata informazione e formazione anche ai lavoratori a domicilio<br />

ed ai lavoratori che rientrano nel campo di applicazione del contratto collettivo dei proprietari di<br />

fabbricati.<br />

e) Il contenuto <strong>della</strong> informazione deve essere facilmente comprensibile per i lavoratori e deve<br />

consentire loro di acquisire le relative conoscenze.<br />

Ove la informazione riguardi lavoratori immigrati, essa avviene previa verifica <strong>della</strong> comprensione<br />

<strong>della</strong> lingua utilizzata nel percorso informativo.<br />

(Arresto da due a quattro mesi o ammenda da 1.200 a 5.200 euro il datore di lavoro - dirigente)


La durata, i contenuti minimi e le modalità <strong>della</strong> formazione sono definiti mediante accordo in sede di Conferenza permanente per i<br />

rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano<br />

Il datore di lavoro assicura, altresì, che ciascun lavoratore riceva una formazione sufficiente ed adeguata in merito ai tutti i rischi<br />

specifici di cui ai titoli del D.lgs 81/2008.<br />

La formazione e, ove previsto, l’addestramento specifico devono avvenire<br />

in occasione:<br />

a) <strong>della</strong> costituzione del rapporto di lavoro o dell’inizio dell’utilizzazione<br />

qualora si tratti di somministrazione di lavoro;<br />

b) del trasferimento o cambiamento di mansioni;<br />

c) <strong>della</strong> introduzione di nuove attrezzature di lavoro o di nuove tecnologie, di nuove sostanze e preparati pericolosi.<br />

L’addestramento viene effettuato da persona esperta e sul luogo di lavoro.<br />

La formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti deve essere periodicamente ripetuta in relazione all’evoluzione dei rischi o<br />

all’insorgenza di nuovi rischi.<br />

I dirigenti e i preposti ricevono, a cura del datore di lavoro, un’adeguata e specifica formazione e un aggiornamento periodico in<br />

relazione ai propri compiti in materia di salute e sicurezza del lavoro.<br />

I contenuti <strong>della</strong> formazione di cui al presente comma comprendono:<br />

a) principali soggetti coinvolti e i relativi obblighi;<br />

b) definizione e individuazione dei fattori di rischio;<br />

c) valutazione dei rischi;<br />

d) individuazione delle misure tecniche, organizzative e procedurali.


Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti<br />

Il datore di lavoro assicura che ciascun lavoratore riceva una formazione sufficiente ed<br />

adeguata in materia di salute e sicurezza, anche rispetto alle conoscenze linguistiche, con<br />

particolare riferimento a:<br />

a) concetti di rischio, danno, prevenzione, protezione, organizzazione <strong>della</strong> prevenzione<br />

aziendale, diritti e doveri dei vari soggetti aziendali, organi di vigilanza, controllo, assistenza;<br />

b) rischi riferiti alle mansioni e ai possibili danni e alle conseguenti misure e procedure di<br />

prevenzione e protezione caratteristici del settore o comparto di appartenenza dell’azienda.<br />

(Arresto da due a quattro mesi o con l’ammenda da 1.200 a 5.200 euro il datore di lavoro - dirigente)


Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti art <strong>37</strong><br />

Il datore di lavoro assicura che ciascun lavoratore riceva una formazione sufficiente ed adeguata<br />

in materia di salute e sicurezza, anche rispetto alle conoscenze linguistiche, con particolare<br />

riferimento a:<br />

a) concetti di rischio, danno, prevenzione, protezione, organizzazione <strong>della</strong> prevenzione<br />

aziendale, diritti e doveri dei vari soggetti aziendali, organi di vigilanza, controllo, assistenza;<br />

b) rischi riferiti alle mansioni e ai possibili danni e alle conseguenti misure e procedure di<br />

prevenzione e protezione caratteristici del settore o comparto di appartenenza dell’azienda.<br />

(Arresto da due a quattro mesi o con l’ammenda da 1.200 a 5.200 euro il datore di lavoro - dirigente)


Conferenza Stato regione del<br />

21 <strong>Di</strong>cembre 2011<br />

● L' accordo disciplina la durata, i contenuti minimi e le modalità <strong>della</strong> formazione , nonché dell' aggiornamento , dei<br />

lavoratorie delle lavoratrici, dei preposti e dei dirigenti, nonche' la formazione facoltativa di soggetti di cui all' articolo<br />

21 comma 1<br />

● <strong>Art</strong> 21 <strong>TUS</strong> <strong>Art</strong>. 21.<br />

● <strong>Di</strong>sposizioni relative ai componenti dell'impresa familiare di cui all'articolo 230-bis del codice civile e ai lavoratori autonomi<br />

1. I componenti dell'impresa familiare di cui all'articolo 230-bis del codice civile, i lavoratori autonomi che compiono opere o servizi ai sensi<br />

dell'articolo 2222 del codice civile, i piccoli imprenditori di cui all'articolo 2083 del codice civile e i soci delle società semplici operanti nel<br />

settore agricolo devono:<br />

a) utilizzare attrezzature di lavoro in conformità alle disposizioni di cui al titolo III;<br />

b) munirsi di dispositivi di protezione individuale ed utilizzarli conformemente alle disposizioni di cui al titolo III;<br />

c) munirsi di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le proprie generalità, qualora effettuino la loro prestazione<br />

in un luogo di lavoro nel quale si svolgano attività in regime di appalto o subappalto.


La formazione del presente accordo<br />

● E' distinta da quella prevista dai titoli successivi al I o da altre norme,<br />

relative a mansioni o ad attrezzature particolari.<br />

● Nei casi in cui il <strong>TUS</strong> preveda percorsi formativi ulteriori, specifici e<br />

mirati, questi andranno ad integrare la formazione oggetto del presente<br />

accordo Stato-Regione, così come l' addestramento di cui al comma5<br />

dell' art <strong>37</strong><br />

( l' addestramento viene effettuato da persona esperta e sul luogo del<br />

lavoro).<br />

● La formazione di cui al presente accordo può avvenire sia in aula che<br />

nel luogo di lavoro.


Percorso formativo dei Lavoratori<br />

● Si articola in due moduli distinti ( dalla Conferenza S.R.), i cui contenuti<br />

sono indivuduati alle lettere a) e b) del comma 1 e al comma 3 dell' art <strong>37</strong><br />

del <strong>TUS</strong>.<br />

● Si parla di Formazione Generale e Specifica:<br />

● Formazione Generale- durata minima 4 ore -per tutti i settori<br />

( concetto di rischio, danno, prevenzione, protezione, organizzazione <strong>della</strong><br />

prevenzione aziendale, diritti, doveri e sanzioni per i vari soggetti aziendali,<br />

organi di vigilanza, controllo e assistenza).<br />

● Formazione Specifica di 4 -8 o 12 ore, in funzione dei rischi riferiti alle<br />

mansioni e ai possibili danni


La formazione deve avvenire in...<br />

Occasione di cui alle lettere a) , b) e c) del comma 4 art <strong>37</strong>...in sintesi:<br />

● Costituzione rapporto di lavoro o dell'inizio dell'utilizzazione qualora si<br />

tratti di somministrazione di lavoro;<br />

● Trasferimento o cambiamento di mansioni;<br />

● Introduzione di nuove attrezzature di lavoro o di nuove tecnologie, di<br />

nuove sostanze e preparati pericolosi.<br />

● Tale formazione e' soggetta ripetizioni periodiche ( art <strong>37</strong> comma 6), con<br />

riferimento ai rischi individuati dall valutazione Rischi.


Riconoscimento dei Crediti formativi con<br />

riferimento alle fattispecie dell' art <strong>37</strong> <strong>TUS</strong> comma<br />

4<br />

● Nuovo rapporto di lavoro o di somministrazione con un' azienda dello<br />

stesso settore produttivo cui apparteneva quella di origine o precedente,<br />

costituisce credito formativo sia la frequenza alla formazione generale , che<br />

alla formazione specifica di settore;<br />

● Costituzione di nuovo rapporto di lavoro con azienda di diverso<br />

settore produttivo ( rispetto alla precedente), costituisce credito formativo<br />

la frequenza alla formazione generale; la formazione specifica relativa al<br />

nuovo settore deve essere ripetuta.<br />

● Per lavoratori che all'interno di una stessa azienda multiservizi ,vada a<br />

svolgere mansioni riconducibili ad un settore a rischio maggiore<br />

( secondo quanto indicato nell' allegato II), costituisce credito formativo sia la<br />

frequenza alla formazione generale , che alla formazione specifica di settore<br />

già effettuata; tale formazione specifica dovrà essere completata con un<br />

modulo integrativo, sia nella durata che nei contenuti, attinenti ai risschi delle<br />

nuove mansioni svolte.


Formazione precedente<br />

all' assunzione<br />

● Qualora prevista nella contrattazione collettiva nazionale di settore,<br />

con riferimento alla formazione generale di cui all' articolo <strong>37</strong> comma<br />

1 lettera a.<br />

● La formazione particolare e aggiuntiva per i preposti costituisce<br />

credito formativo permanente ( salvo nei casi in cui sia determinata<br />

una modifica del suo rapporto di preposizione).<br />

● Il D.L. E' comunque tenuto a valutare la formazione pregressa ed<br />

eventualmente ad integrarla sulla base del proprio documento di<br />

valutazione rischi ed in funzione <strong>della</strong> mansione che verrà ricoperta<br />

dal lavoratore assunto.<br />

● La formazione per i dirigenti costituisce credito formativo permanente.


<strong>Di</strong>sposizioni Transitorie<br />

● I D.L. Sono tenuti ad avviare i dirigenti ed i preposti a corsi di<br />

formazione di contenuto coerente con le disposizioni di cui al presente<br />

accordo.<br />

● I medesimi corsi devono essere conclusi entro 18 mesi dalla<br />

pubblicazione del presente accordo .<br />

● Il personale di nuova assunzione deve essere avviato ai rispettivi corsi<br />

di formazione anteriormente , o se ciò non risulta possibile,<br />

contestualmente all' assunzione.<br />

● In tale ultima ipotesi , ove non risulti possibile completare il corso di<br />

formazione prima <strong>della</strong> adibizione del dirigente, del preposto o del<br />

lavoratore alle proprie attività, il relativo percorso formativo deve<br />

essere completato entro e non oltre 60 giorni dall' assunzione.


Aggiornamento<br />

● Per i lavoratori e' previsto un aggiornamento<br />

quinquennale , di durata minima di 6 ore, per<br />

tutti e tre i livelli di rischio<br />

● Per i preposti aggiornamento quinquennale di<br />

durata minima di 6 ore;<br />

● Per i dirigenti, si ha aggiornamento<br />

quinquennale di 6 ore


Trasferimento o cambiamento di mansioni, introduzione<br />

di nuove attrezzature, nuove tecnologie , nuove sostanze<br />

o preparati pericolosi<br />

● Sono riconosciuti come credito formativo la frequenza alla formazione<br />

generale<br />

…....................................................................................................................<br />

mentre deve essere ripetuta la parte di formazione specifica limitata<br />

alle modifiche e ai contenuti di nuova introduzione.


Contenuti <strong>della</strong> Formazione<br />

Specifica<br />

● Rischi infortuni;<br />

● Meccanici generali;<br />

● elettrici generali;<br />

● Macchine; atrezzature;<br />

● cadute dall' alto;<br />

● Rischi da esplosione;<br />

● Rischi chimici;<br />

● Nebbie -oli-fumi-vapori-polveri;<br />

● etichettatura;<br />

● Rischi cancerogeni;<br />

● Rischi biologici;<br />

● Rischi fisici;<br />

● Rumore;<br />

● Vibrazione;<br />

● Radiazioni;<br />

● Microclima e illuminazione;<br />

● Videoterminali;


Contenuti <strong>della</strong> Formazione<br />

Specifica<br />

● DPI Organizzazione del lavoro;<br />

● Ambienti di lavoro;<br />

● Stress lavoro correlato;<br />

● Movimentazione manuale dei carichi;<br />

● Movimentazione Merci ( apparecchi di sollevamento, mezzi di trasporto);<br />

● Segnaletica;<br />

● Emergenze;<br />

● Le procedure di sicurezza con riferimento al profilo di rischio specifico, procedura esodo e<br />

incendi;<br />

● Procedure organizzative per il ritmo soccorso; incidenti e infortuni mancati;<br />

● Altri rischi.


Durata Minima in base alla Classificazione dei Settori di cui<br />

all' Allegato II<br />

( individuazione macrocategorie di rischio corrispondenze<br />

ATEC 2002-2007)<br />

● 4 ore per i settori <strong>della</strong> classe di rischio<br />

basso;<br />

● 8 ore per i settori <strong>della</strong> classe di rischio<br />

medio,<br />

● 12 ore per i settori <strong>della</strong> classe di rischio<br />

alto.<br />

● La durata dei corsi e i contenuti vanno intesi come minimi e vanno<br />

subordinati all' esito <strong>della</strong> valutazione dei rischi, fatta salva la contrattazione<br />

collettiva e le procedure concordate a livello settoriale.


Il percorso formativo e i relativi argomenti possono essere ampliati<br />

in base alla natura e all' entità dei rischi effettivamente presenti in<br />

azienda, aumentando di conseguenza il numero di ore di<br />

formazione necessario.<br />

● La formazione comprende:<br />

● a) formazione Generale;<br />

● b) Formazione Specifica;<br />

● Ma non l'addestramento che si intende ( dal Tus art 2) come:<br />

complesso delle attività dirette a far apprendere ai lavoratori<br />

l'uso corretto di attrezzature, macchine,impianti, sostanze, DPI,<br />

e le procedure di lavoro.


Deve essere garantita la maggiore omogeneità<br />

Possibile tra i partecipanti ad ogni singolo corso,<br />

con particolare riferimento al settore di<br />

appartenenza.<br />

● In sintesi:<br />

● a) Aziende Rischio Basso Formazione 4 ore FG + 4<br />

ore F Rischi Specifici;<br />

● b) Aziende Rischio Medio Formazione 4 ore FG + 8<br />

ore F Rischi Specifici;<br />

● c) Aziende Rischio Alto Formazione 4 ore FG + 12<br />

ore Rischii Specifici.<br />

● FG: Formazione Generale


Casi Particolari<br />

● Lavoratori di aziende a prescindere dal settore di appartenenza con<br />

frequenza saltuaria possono frequentare corsi individuati a Rischio Basso.<br />

● Costituisce credito formativo permanente oltre che la formazione generale,<br />

anche la formazione specifica presso la formazione professionale<br />

accreditata, con contenuti conformi all' accordo Stato- Regione.


Attestati<br />

Attestati di frequenza e di superamento<br />

<strong>della</strong> prova di verifica vengono rilasciati<br />

direttamente dagli organizzatori dei corsi in<br />

base a:<br />

● Frequenza del 90% delle ore di formazione


La formazione e, ove previsto, l’addestramento specifico devono<br />

avvenire in occasione:<br />

a) <strong>della</strong> costituzione del rapporto di lavoro o dell’inizio dell’utilizzazione<br />

qualora si tratti di somministrazione di lavoro;<br />

b) del trasferimento o cambiamento di mansioni;<br />

c) <strong>della</strong> introduzione di nuove attrezzature di lavoro o di nuove tecnologie, di nuove sostanze e<br />

preparati pericolosi.<br />

L’addestramento viene effettuato da persona esperta e sul luogo di lavoro.<br />

La formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti deve essere periodicamente ripetuta in<br />

relazione all’evoluzione dei rischi o all’insorgenza di nuovi rischi.<br />

I dirigenti e i preposti ricevono, a cura del datore di lavoro, un’adeguata e specifica formazione e<br />

un aggiornamento periodico in relazione ai propri compiti in materia di salute e sicurezza del lavoro.<br />

I contenuti <strong>della</strong> formazione di cui al presente comma comprendono:<br />

a) principali soggetti coinvolti e i relativi obblighi;<br />

b) definizione e individuazione dei fattori di rischio;<br />

c) valutazione dei rischi;<br />

d) individuazione delle misure tecniche, organizzative e procedurali di<br />

prevenzione e protezione.


D.LGS 81/2008<br />

GESTIONE DELLE EMERGENZE<br />

<strong>Di</strong>sposizioni generali<br />

Ai fini <strong>degli</strong> adempimenti di cui all’articolo 18, comma 1, lettera t)<br />

( adottare le misure necessarie ai fini <strong>della</strong> prevenzione incendi e dell’evacuazione dei luoghi di lavoro, nonché per il caso di pericolo grave e immediato, secondo le<br />

disposizioni di cui all’articolo 43. Tali misure devono essere adeguate alla natura dell’attività, alle dimensioni dell’azienda o dell’unità produttiva, e al numero delle<br />

persone presenti),<br />

Il datore di lavoro:<br />

a) organizza i necessari rapporti con i servizi pubblici competenti in materia<br />

di primo soccorso, salvataggio, lotta antincendio e gestione dell’emergenza;<br />

(Arresto da due a quattro mesi o con l’ammenda da 750 a 4.000 euro il datore di lavoro – dirigente)<br />

b) designa preventivamente i lavoratori incaricati dell’attuazione delle misure di prevenzione<br />

incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave e<br />

immediato, di salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di gestione dell’emergenza;<br />

(Arresto da due a quattro mesi o con l’ammenda da 750 a 4.000 euro il datore di lavoro – dirigente)<br />

c) informa tutti i lavoratori che possono essere esposti a un pericolo grave e immediato circa<br />

le misure predisposte e i comportamenti da adottare;<br />

(Arresto da due a quattro mesi o con l’ammenda da 750 a 4.000 euro il datore di lavoro – dirigente)<br />

d) programma gli interventi, prende i provvedimenti e dà istruzioni affinché i lavoratori, in<br />

caso di pericolo grave e immediato che non può essere evitato, possano cessare la loro<br />

attività, o mettersi al sicuro, abbandonando immediatamente il luogo di lavoro;<br />

(Arresto da due a quattro mesi o con l’ammenda da 1.200 a 5.200 euro il datore di lavoro – dirigente)<br />

e) adotta i provvedimenti necessari affinché qualsiasi lavoratore, in caso di pericolo grave ed<br />

immediato per la propria sicurezza o per quella di altre persone e nell’impossibilità di<br />

contattare il competente superiore gerarchico, possa prendere le misure adeguate per evitare<br />

le conseguenze di tale pericolo, tenendo conto delle sue conoscenze e dei mezzi tecnici<br />

disponibili.<br />

(Arresto da due a quattro mesi o con l’ammenda da 750 a 4.000 euro il datore di lavoro - dirigente)


e-bis) garantisce la presenza di mezzi di estinzione idonei alla classe di incendio ed al livello di<br />

rischio presenti sul luogo di lavoro, tenendo anche conto delle particolari condizioni in cui<br />

possono essere usati.<br />

L’obbligo si applica anche agli impianti di estinzione fissi, manuali o automatici, individuati in<br />

relazione alla valutazione dei rischi.<br />

(Arresto da due a quattro mesi o con l’ammenda da 1.200 a 5.200 euro il datore di lavoro – dirigente)<br />

2. Ai fini delle designazioni <strong>degli</strong> addetti incaricati alla gestione delle emergenze, il datore di<br />

lavoro tiene conto delle dimensioni dell’azienda e dei rischi specifici dell’azienda o <strong>della</strong> unità<br />

produttiva secondo i criteri previsti nei decreti di cui all’articolo 46 di seguito esposto.<br />

3. I lavoratori non possono, se non per giustificato motivo, rifiutare la designazione<br />

(Arresto fino a un mese o ammenda da 200 a 600 euro per il lavoratore).<br />

Essi devono essere formati, essere in numero sufficiente e disporre di attrezzature adeguate,<br />

tenendo conto delle dimensioni e dei rischi specifici dell’azienda o dell’unità produttiva.<br />

Con riguardo al personale <strong>della</strong> <strong>Di</strong>fesa la formazione specifica svolta presso gli istituti o la<br />

scuole <strong>della</strong> stessa Amministrazione è abilitativa alla funzione di addetto alla gestione delle<br />

emergenze.<br />

Il datore di lavoro deve, salvo eccezioni debitamente motivate, astenersi dal chiedere ai<br />

lavoratori di riprendere la loro attività in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo<br />

grave ed immediato.<br />

(Arresto da due a quattro mesi o ammenda da 750 a 4.000 euro il datore di lavoro – dirigente).


<strong>Di</strong>ritti dei lavoratori in caso di pericolo grave e immediato<br />

1. Il lavoratore che, in caso di pericolo grave, immediato e che non può essere evitato, si<br />

allontana dal posto di lavoro o da una zona pericolosa, non può subire pregiudizio alcuno e<br />

deve essere protetto da qualsiasi conseguenza Dannosa.<br />

2. Il lavoratore che, in caso di pericolo grave e immediato e nell'impossibilità di contattare il<br />

competente superiore gerarchico, prende misure per evitare le conseguenze di tale pericolo,<br />

non può subire pregiudizio per tale azione, a meno che non abbia commesso una grave<br />

negligenza.


Primo soccorso<br />

1. Il datore di lavoro, tenendo conto <strong>della</strong> natura <strong>della</strong> attività e delle<br />

dimensioni dell’azienda o <strong>della</strong> unità produttiva, sentito il medico competente ove nominato,<br />

prende i provvedimenti necessari in materia di primo soccorso e di assistenza medica di<br />

emergenza, tenendo conto delle altre eventuali persone presenti sui luoghi di lavoro e<br />

stabilendo i necessari rapporti con i servizi esterni, anche per il trasporto dei lavoratori<br />

infortunati.<br />

(Arresto da due a quattro mesi o ammenda da 750 a 4.000 euro per il datore di lavoro – dirigente)<br />

2. Le caratteristiche minime delle attrezzature di primo soccorso, i requisiti del personale<br />

addetto e la sua formazione, individuati in relazione alla natura<br />

dell’attività, al numero dei lavoratori occupati ed ai fattori di rischio sono<br />

individuati dal decreto ministeriale 15 luglio 2003, n. 388 allegato al<br />

materiale del modulo oggetto dello studio e dai successivi decreti ministeriali di adeguamento<br />

acquisito il parere <strong>della</strong> Conferenza permanente per irapporti tra lo Stato, le regioni e le<br />

province autonome di Trento e di<br />

Bolzano.


<strong>Art</strong>icolo 46 - Prevenzione incendi<br />

1. La prevenzione incendi è la funzione di preminente interesse pubblico, di<br />

esclusiva competenza statuale, diretta a conseguire, secondo criteri<br />

applicativi uniformi sul territorio nazionale, gli obiettivi di sicurezza <strong>della</strong> vita<br />

umana, di incolumità delle persone e di tutela dei beni e dell’ambiente.<br />

2. Nei luoghi di lavoro soggetti al presente decreto legislativo devono essere<br />

adottate idonee misure per prevenire gli incendi e per tutelare l’incolumità<br />

dei lavoratori.<br />

(arresto da due a quattro mesi o ammenda da 1.200 a 5.200 euro il datore di lavoro - dirigente)


3. Fermo restando quanto previsto dal decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139 e dalle disposizioni concernenti la<br />

prevenzione incendi di cui al presente decreto, i Ministri dell’interno, del lavoro e <strong>della</strong> previdenza sociale, in relazione ai<br />

fattori di rischio, adottano uno o più decreti nei quali sono<br />

Definiti i criteri diretti atti ad individuare:<br />

1) misure intese ad evitare l’insorgere di un incendio ed a limitarne le<br />

conseguenze qualora esso si verifichi;<br />

2) misure precauzionali di esercizio;<br />

3) metodi di controllo e manutenzione <strong>degli</strong> impianti e delle attrezzature<br />

Antincendio;<br />

4) criteri per la gestione delle emergenze;<br />

le caratteristiche dello specifico servizio di prevenzione e protezione antincendio, compresi i requisiti del<br />

personale addetto e la sua formazione.<br />

4. Fino all’adozione dei decreti di cui al comma 3, continuano ad applicarsi i criteri generali di sicurezza antincendio e per la<br />

gestione delle emergenze nei luoghi di lavoro di cui al decreto del Ministro dell’interno in data 10 marzo 1998 allegato al<br />

materiale del modulo oggetto dello studio.<br />

5. Al fine di favorire il miglioramento dei livelli di sicurezza antincendio …...<br />

Sono istituiti, presso ogni direzione regionale dei vigili del fuoco, dei nuclei specialistici per l’effettuazione di una<br />

specifica attività di assistenza alle aziende.<br />

Il medesimo decreto contiene le procedure per l’espletamento <strong>della</strong> attività di assistenza.


DISPOSITIVI DI PROTEZIONE<br />

INDIVIDUALI<br />

Il casco deve riportare la marcatura "CE", che attesta i requisiti di<br />

protezione adeguati contro i<br />

rischi, conformemente alle relative norme armonizzate.<br />

Sono necessari in tutti i lavori in cui è presente il rischio di caduta di materiali dall’alto, in<br />

particolare si richiamano:<br />

- lavori edili, soprattutto lavori sopra, sotto o in prossimità d'impalcature e di posti di lavoro<br />

sopraelevati, montaggio e smontaggio d'armature, lavori d'installazione e di posa di ponteggi<br />

e operazioni di demolizione;<br />

- lavori su opere edili in struttura d'acciaio, prefabbricato e/o industrializzate;<br />

- lavori in fossati, trincee, pozzi e gallerie;<br />

- lavori in terra e roccia, lavori di brillatura mine e di movimento terra;<br />

- lavori in ascensori, montacarichi, apparecchi di sollevamento, gru e nastri trasportatori;<br />

Il casco o elmetto, oltre ad essere robusto per assorbire gli urti e altre azioni di tipo meccanico,<br />

affinché possa essere indossato quotidianamente, deve essere leggero, ben aerato, regolabile,<br />

non irritante e dotato di regginuca per garantire la stabilità nelle lavorazioni più dinamiche<br />

(montaggio e smontaggio ponteggi, montaggio prefabbricati in genere).<br />

Il casco deve essere costituito da una calotta a conchiglia, da una bordatura e da una fascia<br />

anteriore antisudore. La bordatura deve permettere la regolazione in larghezza.<br />

L'uso del casco deve essere compatibile con l'utilizzo d'altri D.P.I. eventualmente necessari: vi<br />

sono caschi che per la loro conformazione permettono l'installazione di visiere o cuffie<br />

antirumore


SCARPE DI SICUREZZA<br />

In generale nel settore delle costruzioni edili sono necessarie scarpe di sicurezza, alte<br />

o basse, con suola imperforabile, protezione <strong>della</strong> punta del piede, tenuta all'acqua e al<br />

calore, suola antiscivolamento.<br />

In particolare si richiamano: lavori di rustico, di genio civile e lavori stradali; lavori su<br />

impalcature; demolizione di rustici; lavori in calcestruzzo, in elementi prefabbricati,<br />

montaggio e smontaggio d'armature; lavori in cantieri edili e in aree di deposito; lavori<br />

su tetti.<br />

Per i soli lavori d'impiantistica e di finitura possono essere utilizzate scarpe di sicurezza<br />

senza suola imperforabile.<br />

Per lavorazioni con rischio di penetrazione di masse incandescenti fuse, nella<br />

movimentazione di materiale di grandi dimensioni e nei lavori nei quali il piede può<br />

rimanere imprigionato è richiesto lo slacciamento rapido.<br />

Nei lavori su superfici in forte pendenza (tetti) le scarpe di sicurezza devono avere<br />

suola continua ed essere antiscivolo.<br />

Le calzature di sicurezza devono riportare la marcatura "CE", ed essere corredate da<br />

nota informativa che ne identifica le caratteristiche ed il livello di protezione


OCCHIALI DI SICUREZZA E<br />

VISIERA<br />

L'uso <strong>degli</strong> occhiali di sicurezza e/o delle visiere è obbligatorio ogni qualvolta si eseguono<br />

lavorazioni che possono produrre lesioni agli occhi per la proiezione di schegge o corpi estranei<br />

o per l'esposizione a radiazioni.<br />

Le lesioni possono essere di tre tipi:<br />

- meccaniche: schegge, trucioli, aria compressa, urti accidentali;<br />

- ottiche: irradiazione ultravioletta, luce intensa, raggi laser ecc.;<br />

- termiche: liquidi caldi, corpi estranei caldi, liquidi biologici.<br />

In particolare si richiamano le seguenti lavorazioni:<br />

- lavori di saldatura, molatura e tranciatura;<br />

- lavori di scalpellatura;<br />

- lavorazioni di pietre;<br />

- rimozione e frantumazione di materiale con formazione di schegge;<br />

- operazioni di sabbiatura;<br />

- impiego di pompe a getto di liquido;<br />

- manipolazione di masse incandescenti o lavori in prossimità delle stesse;<br />

- lavori che comportano esposizione a calore radiante;<br />

- impiego di laser;<br />

- lavori che comportano schizzi di liquidi pericolosi (es. industrie chimiche)<br />

- lavori che comportano schizzi di liquidi biologici (es. settore sanità).


Gli occhiali devono avere sempre schermi laterali per evitare la proiezione di materiali o liquidi<br />

di rimbalzo o in ogni modo di provenienza laterale<br />

.<br />

Per gli addetti all'uso di fiamma libera (saldatura guaina bituminosa, ossitaglio) o alla saldatura elettrica o ad arco<br />

voltaico, gli occhiali o lo schermo devono essere del tipo inattinico, cioè di colore e composizione delle lenti<br />

(stratificate) capaci di filtrare i raggi Uv (ultravioletti) e IR (infrarossi) che possono provocare lesioni alla cornea ed al<br />

cristallino ed in alcuni casi anche<br />

alla retina.<br />

Le lenti <strong>degli</strong> occhiali devono essere realizzate in vetro o in materiale plastico (policarbonato).<br />

Gli occhiali devono riportare la marcatura "CE" ed essere corredati da nota informativa sulle<br />

caratteristiche


I pericoli per le vie respiratorie sono essenzialmente di due tipi:<br />

- deficienza d'ossigeno nella miscela inspirata e/o presenza di gas venefici<br />

- inalazione d'aria contenente inquinanti nocivi, solidi (polveri, fibre, amianto), gassosi (fumi e<br />

vapori di combustione e di sintesi), liquidi (nebbie prodotte da attrezzature e macchinari).<br />

La scelta del tipo di D.P.I. deve essere fatta in relazione al tipo d'attività svolta ed all'agente<br />

inquinante presente.<br />

In generale sono da utilizzare autorespiratori: nei lavori in contenitori, vani ristretti, cunicoli,<br />

qualora sussista il rischio d'intossicazione da gas o di mancanza d'ossigeno; nei lavori di<br />

verniciatura a spruzzo senza sufficiente aspirazione; nei lavori in pozzetti, canali o altri vani<br />

sotterranei nell'ambito <strong>della</strong> rete fognaria; nei lavori di sabbiatura.<br />

Possono essere invece utilizzate: maschere antipolvere monouso in presenza di polvere e fibre;<br />

respiratori semifacciali dotati di filtro in presenza di vapori, gas, nebbie, fumi, polveri e fibre;<br />

respiratori semifacciali a doppio filtro sostituibile in presenza di gas, vapori, polveri.<br />

In tutti i casi, il D.P.I. scelto deve riportare il marchio di conformità "CE" ed essere corredato da<br />

nota informativa sulle caratteristiche e grado di protezione.


Otoprotettori (cuffie e tappi auricolari)<br />

La caratteristica fondamentale di un D.P.I. contro il rumore è quella di filtrare le frequenze<br />

sonore pericolose per l'udito, rispettando nello stesso tempo le frequenze utili per la<br />

comunicazione e per la percezione dei pericoli.<br />

E' necessario pertanto nella scelta dei D.P.I. valutare prima l'entità e le caratteristiche del rumore.<br />

Inoltre nella scelta dei D.P.I. si deve tenere conto <strong>della</strong> praticità d'utilizzo per soddisfare le diverse esigenze d'impiego.<br />

Per esempio nel settore delle costruzioni si possono fornire le seguenti indicazioni di carattere<br />

generale: cuffie di protezione, di solito associate ai caschi, per i lavori di perforazione nelle<br />

rocce, nei lavori con martelli pneumatici, nei lavori di battitura di pali e costipazione del terreno,<br />

presso le macchine rumorose; cuffie di protezione o archetti con tappi auricolari nei lavori breve<br />

presso macchine ed impianti rumorosi (sega circolare, sega per laterizi, betoniere); tappi<br />

auricolari monouso nelle attività che espongono indirettamente i lavoratori a situazioni di rumore<br />

diffuso nell'ambiente, dovuto alla presenza d'attività in ogni modo rumorose.<br />

La disponibilità di tappi auricolari monouso deve sempre essere prevista nei cantieri di<br />

costruzione.<br />

Cuffie, tappi auricolari con e senza archetti, tappi monouso devono riportare il marchio "CE" ed<br />

essere corredati da etichetta in cui sia indicato il livello di diminuzione acustica, nonché il valore<br />

dell'indice di comfort afferto dal D.P.I.; ove ciò non sia possibile l'etichetta deve essere apposta<br />

sulla confezione (imballaggio).


Guanti<br />

I guanti devono proteggere le mani contro uno o più rischi o da prodotti e sostanze nocive per la<br />

Pelle.<br />

Secondo le lavorazioni si deve fare ricorso ad un tipo di guanto appropriato.<br />

In generale sono da prendere in considerazione:<br />

Guanti contro le aggressioni meccaniche: resistenti a tagli, abrasioni, strappi, perforazioni, al<br />

grasso e all'olio; utilizzati nel maneggio di materiali da costruzione, mattoni, piastrelle,<br />

legname, costruzioni di carpenteria di legno e metallica.<br />

Guanti contro le aggressioni chimiche: resistenti ai solventi, prodotti caustici e chimici, taglio,<br />

abrasione, perforazione ed impermeabili; utilizzati per lavori di verniciatura (anche a<br />

spruzzo), manipolazioni di prodotti chimici, acidi ed alcalini, solventi, oli disarmanti, lavori con<br />

bitume, catrame, primer, collanti, intonaci.<br />

Guanti antivibrazioni: resistenti al taglio, strappi, perforazioni, e ad assorbimento delle<br />

vibrazioni; utilizzati nei lavori con martelli demolitori elettrici o pneumatici.<br />

Guanti per elettricisti: resistenti al taglio, abrasioni, strappi, perforazioni e isolanti<br />

elettricamente; utilizzati per interventi su parti in tensione e d'emergenza in presenza<br />

d'energia elettrica.<br />

Guanti di protezione contro il calore: resistenti all'abrasione, tagli e anticalore; utilizzati nei<br />

lavori di saldatura e di manipolazione di materiali e prodotti a temperatura elevata.<br />

Guanti di protezione dal freddo: resistenti al taglio, strappi, perforazione e isolanti dal freddo;<br />

utilizzati per movimentazione manuale dei carichi o lavorazioni in condizioni climatiche<br />

fredde.<br />

Tutti i D.P.I. scelti devono riportare la marcatura "CE" e devono essere corredati da nota<br />

informativa sulle caratteristiche e grado di protezione.


Tute, grembiuli, gambali, copricapo<br />

Oltre ai D.P.I. tradizionali, una serie d'indumenti protettivi in talune circostanze e particolari<br />

attività lavorative svolgono anche funzioni di D.P.I..<br />

Per il settore delle costruzioni possiamo prendere in considerazione:<br />

- Indumenti di lavoro cosiddetti "di sicurezza" (due pezzi e tuta) per la protezione<br />

dell'epidermide da prodotti allergenici, oli minerali, vernici, emulsioni, lavori di saldatura,<br />

applicazioni di fibre minerali, manutenzioni meccaniche.<br />

- Indumenti di lavoro cosiddetti "di sicurezza" (tuta) monouso per lavori di decoibentazione e/o<br />

rimozione di materiali contenenti amianto e di bonifica ambientale in genere.<br />

- Grembiuli e gambali per asfaltisti.<br />

- Gambali per lavori in immersione parziale.<br />

- Giacconi impermeabili e gambali per lavori in sotterraneo in presenza di forte stillicidio.<br />

- Copricapi a protezione dei raggi solari nei lavori all'aperto quando non necessiti l'uso del<br />

Casco.<br />

Quando gli indumenti protettivi svolgono le funzioni di D.P.I., come sopra richiamato, devono<br />

riportare la marcatura "CE" a garanzia <strong>della</strong> loro idoneità ed affidabilità.<br />

Nei lavori edili all'aperto con clima piovoso e/o freddo è necessario mettere a disposizione dei<br />

lavoratori giacconi e pantaloni impermeabili, indumenti termici e gambali per proteggersi contro<br />

le intemperie.<br />

Anche questi D.P.I., rientranti nella prima categoria secondo la classificazione di legge, sono<br />

oggetto di dichiarazione di conformità e pertanto devono riportare la marchiatura "CE".


Campo di applicazione<br />

SEGNALETICA DI SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO<br />

Tus 81/08<br />

Il presente titolo stabilisce le prescrizioni per la segnaletica di sicurezza<br />

e di salute sul luogo di lavoro.<br />

Le disposizioni del presente decreto non si applicano alla segnaletica<br />

impiegata per regolare il traffico stradale, ferroviario, fluviale, marittimo<br />

ed aereo.


Definizioni<br />

1. Ai fini del presente titolo si intende per:<br />

a) segnaletica di sicurezza e di salute sul luogo di lavoro, di seguito<br />

indicata “segnaletica di sicurezza”: una segnaletica che, riferita ad un<br />

oggetto, ad una attività o ad una situazione determinata, fornisce<br />

una indicazione o una prescrizione concernente la sicurezza o la<br />

salute sul luogo di lavoro, e che utilizza, a seconda dei casi, un<br />

cartello, un colore, un segnale luminoso o acustico, una comunicazione<br />

verbale o un segnale gestuale;<br />

b) segnale di divieto: un segnale che vieta un comportamento che<br />

potrebbe far correre o causare un pericolo;<br />

c) segnale di avvertimento: un segnale che avverte di un rischio o<br />

Pericolo;<br />

d) segnale di prescrizione: un segnale che prescrive un determinato<br />

Comportamento;<br />

e) segnale di salvataggio o di soccorso: un segnale che fornisce<br />

indicazioni relative alle uscite di sicurezza o ai mezzi di soccorso o di<br />

Salvataggio;<br />

f) segnale di informazione: un segnale che fornisce indicazioni diverse<br />

da quelle specificate alle lettere da b) ad e);


g) cartello: un segnale che, mediante combinazione di una forma<br />

geometrica, di colori e di un simbolo o pittogramma, fornisce una<br />

indicazione determinata, la cui visibilità è garantita da una<br />

illuminazione di intensità sufficiente;<br />

h) cartello supplementare: un cartello impiegato assieme ad un<br />

cartello del tipo indicato alla lettera g) e che fornisce indicazioni<br />

complementari;<br />

i) colore di sicurezza: un colore al quale e' assegnato un significato<br />

determinato;<br />

l) simbolo o pittogramma: un'immagine che rappresenta una<br />

situazione o che prescrive un determinato comportamento, impiegata<br />

su un cartello o su una superficie luminosa;<br />

m) segnale luminoso: un segnale emesso da un dispositivo costituito da<br />

materiale trasparente o semitrasparente, che e' illuminato dall'interno<br />

o dal retro in modo da apparire esso stesso come una superficie<br />

luminosa;<br />

n) segnale acustico: un segnale sonoro in codice emesso e diffuso da<br />

un apposito dispositivo, senza impiego di voce umana o di sintesi<br />

vocale;<br />

o) comunicazione verbale: un messaggio verbale predeterminato, con<br />

impiego di voce umana o di sintesi vocale;<br />

p) segnale gestuale: un movimento o posizione delle braccia o delle<br />

mani in forma convenzionale per guidare persone che effettuano<br />

manovre implicanti un rischio o un pericolo attuale per i lavoratori.


Obblighi del datore di lavoro<br />

Quando, anche a seguito <strong>della</strong> valutazione dei rischi effettuata, risultano rischi che non possono<br />

essere evitati o sufficientemente limitati con misure, metodi, ovvero sistemi di organizzazione del<br />

lavoro, o con mezzi tecnici di protezione collettiva, il datore di lavoro fa ricorso alla segnaletica di<br />

sicurezza, conformemente alle prescrizioni di cui agli allegati da ALLEGATO XXIV a ALLEGATO<br />

XXXII di seguito riportati.<br />

Qualora sia necessario fornire mediante la segnaletica di sicurezza indicazioni relative a<br />

situazioni di rischio non considerate negli allegati XXIV a XXXII, il datore di lavoro, anche in<br />

riferimento alle norme di buona tecnica, adotta le misure necessarie, secondo le particolarità del<br />

lavoro, l'esperienza e la tecnica.<br />

Il datore di lavoro, per regolare il traffico all'interno dell'impresa o dell'unità produttiva, fa<br />

ricorso, se del caso, alla segnaletica prevista dalla legislazione vigente relativa al traffico<br />

stradale, ferroviario, fluviale, marittimo o aereo, fatto salvo quanto previsto nell'ALLEGATO<br />

XXVIII di seguito riportato.


D.M. 10/03/98<br />

emanato dal Ministro dell'Interno<br />

LA GESTIONE DELLA SICUREZZA<br />

ANTINCENDIO<br />

<strong>Art</strong>. 1. - Oggetto - Campo di applicazione<br />

1. Il presente decreto stabilisce i criteri per la valutazione dei rischi di incendio nei luoghi di lavoro ed indica le<br />

misure di prevenzione e di protezione antincendio da adottare, al fine di ridurre l'insorgenza di un incendio e di<br />

limitarne le conseguenze qualora esso si verifichi.<br />

2. Il presente decreto si applica alle attività che si svolgono nei luoghi di lavoro come definiti dall'art. 30, comma 1,<br />

lettera a), del decreto legislativo<br />

3. Per le attività che si svolgono nei cantieri temporanei o mobili di cui al decreto legislativo 19 settembre 1996, n.<br />

494, e per le attività industriali di cui all'art. 1 del decreto del Presidente <strong>della</strong> Repubblica 17 maggio 1988, n.175, e<br />

successive<br />

modifiche, soggette all'obbligo <strong>della</strong> dichiarazione ovvero <strong>della</strong> notifica, ai sensi <strong>degli</strong> articoli 4 e 6 del decreto<br />

stesso, le disposizioni di cui al presente decreto si applicano limitatamente alle prescrizioni di cui agli articoli 6 e 7.<br />

La legge 494 e' stata abrogata e gli argomenti relativi ai cantieri temporanei e mobili inseriti nel <strong>TUS</strong>.


<strong>Art</strong>. 2. - Valutazione dei rischi di incendio<br />

1. La valutazione dei rischi di incendio e le conseguenti misure di prevenzione e<br />

protezione, costituiscono parte specifica del documento di Valutazione rischi.<br />

.<br />

Nel documento DVR sono altresì riportati i nominativi dei lavoratori<br />

incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi, lotta antincendio e di<br />

gestione delle emergenze, o quello del datore di lavoro.<br />

La valutazione dei rischi di incendio può essere effettuata in conformità ai criteri<br />

di cui all'allegato I.<br />

Nel documento di valutazione dei rischi il datore di lavoro valuta il livello di<br />

rischio di incendio del luogo di lavoro e, se del caso, di singole parti del luogo<br />

medesimo, classificando tale livello in una delle seguenti categorie, in conformità ai<br />

criteri di cui all'allegato 1:<br />

a) livello di rischio elevato;<br />

b) livello di rischio medio;<br />

c) livello di rischio basso.


<strong>Art</strong>. 3. - Misure preventive, protettive e precauzionali di esercizio<br />

<strong>Art</strong>. 4. - Controllo e manutenzione <strong>degli</strong> impianti e delle attrezzature antincendio<br />

<strong>Art</strong>. 5. - Gestione dell'emergenza in caso di incendio<br />

All'esito <strong>della</strong> valutazione dei rischi d'incendio, il datore di lavoro adotta le necessarie misure organizzative e gestionali da<br />

attuare in caso di incendio riportandole in un piano di emergenza elaborato in conformità ai criteri di cui all'allegato VIII.<br />

Ad eccezione delle aziende di cui all'art. 3, comma 2, del presente decreto, per i<br />

luoghi di lavoro ove sono occupati meno di 10 dipendenti, il datore di lavoro non è tenuto alla redazione del piano di<br />

emergenza, ferma restando l'adozione delle necessarie misure organizzative e gestionali da attuare in caso di<br />

incendio.


<strong>Art</strong>. 6. - Designazione <strong>degli</strong> addetti al servizio antincendi<br />

1. All'esito <strong>della</strong> valutazione dei rischi d'incendio e sulla base del piano di emergenza, qualora previsto, il datore di lavoro<br />

designa uno o più lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi, lotta antincendio e<br />

gestione delle emergenze.<br />

3. I lavoratori designati ai sensi del comma 1, nei luoghi di lavoro ove si svolgono le attività riportate nell'allegato X, devono<br />

conseguire l'attestato di idoneità tecnica<br />

Formazione <strong>degli</strong> addetti alla prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione dell'emergenza<br />

I datori di lavoro assicurano la formazione dei lavoratori addetti alla prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione<br />

dell'emergenza secondo quanto previsto nell'allegato IX.


ALLEGATO I - LINEE GUIDA PER LA VALUTAZIONE DEI RISCHI DI<br />

INCENDIO NEI LUOGHI DI LAVORO<br />

Nel presente allegato sono stabiliti i criteri generali per procedere alla<br />

valutazione dei rischi di incendio nei luoghi di lavoro.<br />

L'applicazione dei criteri ivi riportati non preclude l'utilizzo di altre<br />

metodologie di consolidata validità<br />

DEFINIZIONI<br />

Ai fini del presente decreto si definisce:<br />

PERICOLO DI INCENDIO: proprietà o qualità intrinseca di determinati materiali o<br />

attrezzature, oppure di metodologie e pratiche di lavoro o di utilizzo di un ambiente di<br />

lavoro, che presentano il potenziale di causare un incendio.<br />

RISCHIO DI INCENDIO: probabilità che sia raggiunto il livello potenziale di<br />

accadimento di un incendio e che si verifichino conseguenze dell'incendio sulle persone<br />

Presenti;<br />

VALUTAZIONE DEI RISCHI DI INCENDIO: procedimento di valutazione dei rischi di<br />

incendio in un luogo di lavoro, derivante dalle circostanze del verificarsi di un pericolo di<br />

incendio.


OBIETTIVI DELLA VALUTAZIONE DEI RISCHI DI INCENDIO<br />

La valutazione dei rischi di incendio deve consentire al datore di lavoro di prendere i<br />

provvedimenti che sono effettivamente necessari per salvaguardare la sicurezza dei<br />

lavoratori e delle altre persone presenti nel luogo di lavoro.<br />

Questi provvedimenti comprendono:<br />

- la prevenzione dei rischi<br />

- l'informazione dei lavoratori e delle altre persone presenti;<br />

- la formazione dei lavoratori;<br />

- le misure tecnico - organizzative destinate a porre in atto i provvedimenti necessari.<br />

La prevenzione dei rischi costituisce uno <strong>degli</strong> obiettivi primari <strong>della</strong> valutazione dei rischi.<br />

Nei casi in cui non è possibile eliminare i rischi, essi devono essere diminuiti nella misura<br />

del possibile e devono essere tenuti sotto controllo i rischi residui, tenendo conto delle<br />

misure generali di tutela di cui tus.


a) del tipo di attività;<br />

b) dei materiali immagazzinati e manipolati;<br />

La valutazione dei rischio di incendio tiene conto:<br />

c) delle attrezzature presenti nel luogo di lavoro compresi gli arredi;<br />

d) delle caratteristiche costruttive dei luogo di lavoro compresi i materiali di rivestimento;<br />

e) delle dimensioni e dell'articolazione del luogo di lavoro;<br />

f) del numero di persone presenti, siano esse lavoratori dipendenti che altre persone, e <strong>della</strong> loro prontezza ad<br />

allontanarsi in caso di emergenza.


CAUSE E PERICOLI DI INCENDIO PIU' COMUNI<br />

a) deposito di sostanze infiammabili o facilmente combustibili in luogo non idoneo o loro<br />

manipolazione senza le dovute cautele;<br />

b) accumulo di rifiuti, carta od altro materiale combustibile che può essere incendiato<br />

accidentalmente o deliberatamente;<br />

c) negligenza relativamente all'uso di fiamme libere e di apparecchi generatori di calore;<br />

d) inadeguata pulizia delle aree di lavoro e scarsa manutenzione delle apparecchiature;<br />

e) uso di impianti elettrici difettosi o non adeguatamente protetti;<br />

f) riparazioni o modifiche di impianti elettrici effettuate da persone non qualificate;<br />

g) presenza di apparecchiature elettriche sotto tensione anche quando non sono utilizzate<br />

(salvo che siano progettate per essere permanentemente in servizio);<br />

h) utilizzo non corretto di apparecchi di riscaldamento portatili;<br />

i) ostruzione delle aperture di ventilazione di apparecchi di riscaldamento, macchinari,<br />

apparecchiature elettriche e di ufficio;<br />

j) presenza di fiamme libere in aree ove sono proibite, compreso il divieto di fumo o il<br />

mancato utilizzo di portacenere;


k) negligenze di appaltatori o <strong>degli</strong> addetti alla manutenzione;<br />

l) inadeguata formazione professionale dei personale sull'uso di materiali od attrezzature<br />

pericolose ai fini antincendio.<br />

Al fine di predisporre le necessarie misure per prevenire gli incendi, si riportano di seguito<br />

alcuni <strong>degli</strong> aspetti su cui deve essere posta particolare attenzione:<br />

- deposito ed utilizzo di materiali infiammabili e facilmente combustibili<br />

- deposito ed utilizzo di materiali infiammabili e facilmente combustibili;<br />

- utilizzo di fonti di calore;<br />

- impianti ed apparecchi elettrici;<br />

- presenza di fumatori,<br />

- lavori di manutenzione e di ristrutturazione;<br />

- rifiuti e scarti combustibili;<br />

- aree non frequentate.


DEPOSITO ED UTILIZZO DI MATERIALI INFIAMMABILI E<br />

FACILMENTE COMBUSTIBILI<br />

Dove è possibile, occorre che il quantitativo dei materiali infiammabili o facilmente<br />

combustibili sia limitato a quello strettamente necessario per la normale conduzione<br />

dell'attività e tenuto lontano dalle vie di esodo.<br />

I quantitativi in eccedenza devono essere depositati in appositi locali od aree destinate<br />

unicamente a tale scopo.<br />

Le sostanze infiammabili, quando possibile, dovrebbero essere sostituite con altre meno<br />

pericolose (per esempio adesivi a base minerale dovrebbero essere sostituiti con altri a base<br />

acquosa).<br />

Il deposito di materiali infiammabili deve essere realizzato in luogo isolato o in locale<br />

separato dal restante tramite strutture resistenti al fuoco e vani di comunicazione muniti di<br />

porte resistenti al fuoco.<br />

I lavoratori che manipolano sostanze infiammabili o chimiche pericolose devono essere<br />

adeguatamente addestrati sulle misure di sicurezza da osservare.<br />

I lavoratori devono essere anche a conoscenza delle proprietà delle sostanze e delle<br />

circostanze che possono incrementare il rischio di incendio.<br />

I materiali di pulizia, se combustibili, devono essere tenuti in appositi ripostigli o locali.


UTILIZZO DI FONTI DI CALORE<br />

I generatori di calore devono essere utilizzati in conformità alle istruzioni dei costruttori.<br />

Speciali accorgimenti necessitano quando la fonte di calore è utilizzata per riscaldare<br />

sostanze infiammabili (p.e. l'impiego di oli e grassi in apparecchi di cottura).<br />

I luoghi dove si effettuano lavori di saldatura o di taglio alla fiamma, devono essere tenuti<br />

liberi da materiali combustibili ed è necessario tenere sotto controllo le eventuali scintille.<br />

I condotti di aspirazione di cucine, forni, seghe, molatrici, devono essere tenuti puliti per<br />

evitare l'accumulo di grassi o polveri.<br />

I bruciatori dei generatori di calore devono essere utilizzati e mantenuti in efficienza<br />

secondo le istruzioni del costruttore.<br />

Ove prevista la valvola di intercettazione dì emergenza dei combustibile deve essere oggetto<br />

di manutenzione e controlli regolari.


IMPIANTI ED ATTREZZATURE<br />

ELETTRICHE<br />

I lavoratori devono ricevere istruzioni sul corretto uso delle attrezzature e <strong>degli</strong><br />

impianti Elettrici.<br />

Nel caso debba provvedersi ad una alimentazione provvisoria di una apparecchiatura<br />

elettrica, il cavo elettrico deve avere la lunghezza strettamente necessaria ed essere<br />

posizionato in modo da evitare possibili danneggiamenti.<br />

Le riparazioni elettriche devono essere effettuate da personale competente e<br />

qualificato.<br />

I materiali facilmente combustibili ed infiammabili non devono essere ubicati in<br />

prossimità di apparecchi, di illuminazione, in particolare dove si effettuano travasi di<br />

liquidi.


APPARECCHI INDIVIDUALI O PORTATILI DI RISCALDAMENTO<br />

Per quanto riguarda gli apparecchi di riscaldamento individuali o portatili, le cause più<br />

comuni di incendio includono il mancato rispetto di misure precauzionali, quali ad esempio:<br />

a) il mancato rispetto delle istruzioni di sicurezza quando si utilizzano o si sostituiscono i<br />

recipienti di g.p.l.;<br />

b) il deposito di materiali combustibili sopra gli apparecchi di riscaldamento;<br />

c) il posizionamento <strong>degli</strong> apparecchi portatili di riscaldamento vicino a materiali<br />

Combustibili;<br />

d) le negligenze nelle operazioni di rifornimento <strong>degli</strong> apparecchi alimentati a kerosene.<br />

L'utilizzo di apparecchi di riscaldamento portatili deve avvenire previo controllo <strong>della</strong> loro<br />

efficienza, in particolare legata alla corretta alimentazione.


PRESENZA DI FUMATORI<br />

Occorre identificare le aree dove il fumare può costituire pericolo di incendio e disporne il<br />

divieto, in quanto la mancanza di disposizioni a riguardo è una delle principali cause di<br />

Incendi.<br />

Nelle aree ove è consentito fumare, occorre mettere a disposizione portacenere che<br />

dovranno essere svuotati regolarmente.<br />

I portacenere non debbono essere svuotati in recipienti costituiti da materiali facilmente<br />

combustibili, né il loro contenuto deve essere accumulato con altri rifiuti.<br />

Non deve essere permesso di fumare nei depositi e nelle aree contenenti materiali facilmente<br />

combustibili od infiammabili.


LAVORI DI MANUTENZIONE E DI RISTRUTTURAZIONE<br />

A titolo esemplificativo si elencano alcune delle problematiche da prendere in<br />

considerazione in relazione alla presenza di lavori di manutenzione e di ristrutturazione:<br />

a) accumulo di materiali combustibili;<br />

b) ostruzione delle vie di esodo;<br />

c) bloccaggio in apertura delle porte resistenti al fuoco;<br />

d) realizza ione di aperture su solai o murature resistenti al fuoco.<br />

All'inizio <strong>della</strong> giornata lavorativa occorre assicurarsi che l'esodo delle persone dal luogo di<br />

lavoro sia garantito.<br />

Alla fine <strong>della</strong> giornata lavorativa deve essere effettuato un controllo<br />

per assicurarsi che le misure antincendio siano state poste in essere e che le attrezzature di<br />

lavoro, sostanze infiammabili e combustibili, siano messe al sicuro e che non sussistano<br />

condizioni per l'innesco di un incendio.<br />

Particolare attenzione deve essere prestata dove si effettuano lavori a caldo<br />

(saldatura od uso di fiamme libere).<br />

Il luogo ove si effettuano tali lavori a caldo deve essere oggetto di preventivo sopralluogo<br />

per accertare che ogni materiale combustibile sia stato rimosso o protetto contro calore e<br />

scintille.<br />

Occorre mettere a disposizione estintori portatili ed informare gli addetti al lavoro sul<br />

sistema di allarme antincendio esistente.<br />

Ogni area dove è stato effettuato un lavoro a caldo deve essere ispezionata dopo<br />

l'ultimazione dei lavori medesimi per assicurarsi che non ci siano materiali accesi o braci.


Le sostanze infiammabili devono essere depositate in luogo sicuro e ventilato<br />

I locali ove tali sostanze vengono utilizzate devono essere ventilati e tenuti liberi da sorgenti<br />

di ignizione.<br />

Il fumo e l'uso di fiamme libere deve essere vietato quando si impiegano tali prodotti.<br />

Le bombole di gas, quando non sono utilizzate, non devono essere depositate all'interno del<br />

luogo di lavoro.<br />

Nei luoghi di lavoro dotati di impianti automatici di rivelazione incendi, occorre prendere<br />

idonee precauzioni per evitare falsi allarmi durante i lavori di manutenzione e<br />

Ristrutturazione.<br />

Al termine dei lavori il sistema di rivelazione ed allarme deve essere provato.<br />

Particolari precauzioni vanno adottate nei lavori di manutenzione e risistemazione su<br />

impianti elettrici e di adduzione del gas combustibile.


RIFIUTI E SCARTI DI LAVORAZIONE COMBUSTIBILI<br />

I rifiuti non devono essere depositati, neanche in via temporanea, lungo le vie di esodo<br />

(corridoi, scale, disimpegni) o dove possano entrare in contatto con sorgenti di ignizione.<br />

L'accumulo di scarti di lavorazione deve essere evitato ed ogni scarto o rifiuto deve essere.<br />

rimosso giornalmente e depositato in un'area idonea preferibilmente fuori dell'edificio.


AREE NON FREQUENTATE<br />

Le aree dei luogo di lavoro che normalmente non sono frequentate da<br />

personale (cantinati, locali deposito) ed ogni area dove un incendio potrebbe<br />

svilupparsi senza poter essere individuato rapidamente,<br />

devono essere tenute libere da materiali combustibili non essenziali<br />

e devono essere adottate precauzioni per proteggere tali aree contro l'accesso<br />

di persone non autorizzate.


MANTENIMENTO DELLE MISURE ANTINCENDIO<br />

I lavoratori addetti alla prevenzione incendi devono effettuare regolari controlli sui luoghi di<br />

lavoro finalizzati ad accertare l'efficienza delle misure di sicurezza antincendio.<br />

In proposito è opportuno predisporre idonee liste di controllo.<br />

Specifici controlli vanno effettuati al termine dell'orario di lavoro affinché il luogo stesso sia<br />

lasciato in condizioni di sicurezza.<br />

Tali operazioni, in via esemplificativa, possono essere le seguenti:<br />

a) controllare che tutte le porte resistenti al fuoco siano chiuse, qualora ciò sia previsto;<br />

b) controllare che le apparecchiature elettriche, che non devono restare in servizio, siano<br />

messe fuori tensione;<br />

c) controllare che tutte le fiamme libere siano spente o lasciate in condizioni di sicurezza;<br />

d) controllare che tutti i rifiuti e gli scarti combustibili siano stati rimossi;<br />

e) controllare che tutti i materiali infiammabili siano stati depositati in luoghi sicuri.<br />

I lavoratori devono segnalare agli addetti alla prevenzione incendi ogni situazione di<br />

potenziale pericolo di cui vengano a conoscenza.


Ai fini dei presente decreto si definisce:<br />

ALLEGATO III - MISURE RELATIVE ALLE VIE DI USCITA IN CASO DI<br />

INCENDIO<br />

- DEFINIZIONI<br />

- AFFOLLAMENTO: numero massimo ipotizzabile di lavoratori e di altre persone presenti<br />

nel luogo di lavoro o in una determinata area dello stesso;<br />

- LUOGO SICURO: luogo dove le persone possono ritenersi al sicuro dagli effetti di un<br />

Incendio.<br />

- PERCORSO PROTETTO: percorso caratterizzato da una adeguata protezione contro gli<br />

effetti di un incendio che può svilupparsi nella restante parte dell'edificio. Esso può essere<br />

costituito da un corridoio protetto, da una scala protetta o da una scala esterna.


USCITA DI PIANO: uscita che consente alle persone di non essere ulteriormente esposte<br />

al rischio diretto <strong>degli</strong> effetti di un incendio e che può configurarsi come segue:<br />

a) uscita che immette direttamente in un luogo sicuro<br />

b) uscita che immette in un percorso protetto attraverso il quale può essere raggiunta<br />

l'uscita che immette in un luogo sicuro;<br />

c) uscita che immette su di una scala esterna.<br />

- VIA DI USCITA (da utilizzare in caso di emergenza): percorso senza ostacoli al deflusso<br />

che consente agli occupanti un edificio o un locale di raggiungere un luogo sicuro.


OBIETTIVI<br />

Ai fini dei presente decreto, tenendo conto <strong>della</strong> probabile insorgenza di un incendio, il<br />

sistema di vie di uscita deve garantire che le persone possano, senza assistenza esterna,<br />

utilizzare in sicurezza un percorso senza ostacoli e chiaramente riconoscibile fino ad un<br />

luogo sicuro.<br />

Nello stabilire se il sistema di vie di uscita sia soddisfacente, occorre tenere presente:<br />

- il numero di persone presenti, la loro conoscenza del luogo di lavoro, la loro capacità di<br />

muoversi senza assistenza.<br />

- dove si trovano le persone quando un incendio accade;<br />

- i pericoli di incendio presenti nel luogo di lavoro;<br />

- il numero delle vie di uscita alternative disponibili,


DIVIETI DA OSSERVARE LUNGO LE VIE DI USCITA<br />

Lungo le vie di uscita occorre che sia vietata l'installazione di attrezzature che possono<br />

costituire pericoli potenziali di incendio o ostruzione delle stesse.<br />

Si riportano di seguito esempi di installazioni da vietare lungo le vie di uscita, ed in<br />

particolare lungo i corridoi e le scale:<br />

- apparecchi di riscaldamento portatili di ogni tipo;<br />

- apparecchi di riscaldamento fissi alimentati direttamente da combustibili gassosi, liquidi e<br />

solidi;<br />

- apparecchi di cottura;<br />

- depositi temporanei di arredi;<br />

- sistema di illuminazione a fiamma libera;<br />

- deposito di rifiuti.<br />

Macchine di vendita e di gioco, nonché fotocopiatrici possono essere installate lungo le vie<br />

di uscita, purché non costituiscano rischio di incendio né ingombro non consentito.


INCENDI<br />

- CLASSIFICAZIONE DEGLI INCENDI<br />

Ai fini del presente decreto, gli incendi sono classificati come segue:<br />

- incendi di classe A : incendi di materiali solidi, usualmente di natura organica, che portano<br />

alla formazioni di braci;<br />

- incendi di classe B : incendi di materiali liquidi o solidi liquefacibili, quali petrolio,<br />

paraffina, vernici, oli, grassi, ecc.;<br />

- incendi di classe C incendi di gas;<br />

- incendi di classe D incendi di sostanze metalliche.


INCENDI DI CLASSE A<br />

L'acqua, la schiuma e la polvere sono le sostanze estinguenti più comunemente utilizzate<br />

per tali incendi.<br />

Le attrezzature utilizzanti gli estinguenti citati sono estintori, naspi, idranti, od altri impianti<br />

di estinzione ad acqua.<br />

INCENDI DI CLASSE B<br />

Per questo tipo di incendi gli estinguenti più comunemente utilizzati sono costituiti da<br />

schiuma, polvere e anidride carbonica.<br />

INCENDI DI CLASSE C<br />

L'intervento principale contro tali incendi è quello di bloccare il flusso di gas chiudendo la<br />

valvola di intercettazione o otturando la falla.<br />

A tale proposito si richiama il fatto che esiste il rischio di esplosione se un incendio di gas<br />

viene estinto prima di intercettare il flusso del gas.<br />

INCENDI DI CLASSE D<br />

Nessuno <strong>degli</strong> estinguenti normalmente utilizzati per gli incendi di classe A e B è idoneo per<br />

incendi di sostanze metalliche che bruciano (alluminio, magnesio, potassio, sodio). In tali<br />

incendi occorre utilizzare delle polveri speciali ed operare con personale particolarmente<br />

addestrato.


INCENDI DI IMPIANTI ED ATTREZZATURE ELETTRICHE SOTTO TENSIONE<br />

Gli estinguenti specifici per incendi di impianti elettrici sono costituiti da polveri dielettriche<br />

e da anidride carbonica.


ESTINTORI PORTATILI E CARRELLATI<br />

La scelta <strong>degli</strong> estintori portatili e carrellati deve essere determinata in funzione <strong>della</strong> classe<br />

di incendio e del livello di rischio del luogo di lavoro.<br />

Il numero e la capacità estinguente <strong>degli</strong> estintori portatili devono rispondere ai valori<br />

indicati nella tabella 1, per quanto attiene gli incendi di classe A e B ed ai criteri di seguito<br />

Indicati:<br />

- il numero dei piani (non meno di un estintore a piano);<br />

- la superficie in pianta; lo specifico pericolo di incendio (classe di incendio);<br />

- la distanza che una persona deve percorrere per utilizzare un estintore (non superiore a 30<br />

m).<br />

la scelta dei loro tipo e numero deve essere fatta in<br />

funzione <strong>della</strong> classe dì incendio, livello di rischio e del personale addetto al loro uso.


IMPIANTI FISSI DI SPEGNIMENTO MANUALI ED AUTOMATICI<br />

In relazione alla valutazione dei rischi, ed in particolare quando esistono particolari rischi di<br />

incendio che non possono essere rimossi o ridotti, in aggiunta agli estintori occorre<br />

prevedere impianti dì spegnimento fissi, manuali od automatici.<br />

In ogni caso, occorre prevedere l'installazione di estintori portatili per consentire al<br />

personale di estinguere i principi di incendio.<br />

L'impiego dei mezzi od impianti di spegnimento non deve comportare ritardi per quanto<br />

concerne l'allarme e la chiamata dei vigili del fuoco né per quanto attiene l'evacuazione da<br />

parte di coloro che non sono impegnati nelle operazioni di spegnimento.<br />

Impianti di spegnimento di tipo fisso (sprinkler o altri impianti automatici) possono essere<br />

previsti nei luoghi di lavoro di grandi dimensioni o complessi od a protezione di aree ad<br />

elevato rischio di incendio<br />

La presenza di impianti automatici riduce la probabilità di un rapido sviluppo dell'incendio e<br />

pertanto ha rilevanza nella valutazione del rischio globale.


UBICAZIONE DELLE ATTREZZATURE DI SPEGNIMENTO<br />

Gli estintori portatili devono essere ubicati preferibilmente lungo le vie di uscita, in<br />

prossimità delle uscite e fissati a muro.<br />

Gli idranti ed i naspi antincendio devono essere ubicati in punti visibili ed accessibili lungo<br />

le vie di uscita, con esclusione delle scale.<br />

La loro distribuzione deve consentire di raggiungere ogni punto <strong>della</strong> superficie protetta<br />

almeno con il getto di una lancia.<br />

In ogni caso, l'installazione di mezzi di spegnimento di tipo manuale deve essere'<br />

evidenziata con apposita segnaletica.


Tutte le misure di protezione antincendio previste:<br />

- per garantire il sicuro utilizzo delle vie di uscita;<br />

- per l'estinzione <strong>degli</strong> incendi;<br />

CONTROLLI E MANUTENZIONE SULLE MISURE DI<br />

PROTEZIONE ANTINCENDIO<br />

- per la rivelazione e l'allarme in caso di incendio; devono essere oggetto di sorveglianza,<br />

controlli periodici e mantenute in efficienza.


DEFINIZIONI Ai fini del presente decreto si definisce:<br />

- SORVEGLIANZA: controllo visivo atto a verificare che le attrezzature e gli impianti<br />

antincendio siano nelle normali condizioni operative, siano facilmente accessibili e non<br />

presentino danni materiali accertabili tramite esame visivo. La sorveglianza può essere<br />

effettuata dal personale normalmente presente nelle aree protette dopo aver ricevuto<br />

adeguate istruzioni.<br />

- CONTROLLO PERIODICO: insieme di operazioni da effettuarsi con frequenza almeno<br />

semestrale, per verificare la completa e corretta funzionalità delle attrezzature e <strong>degli</strong><br />

impianti.<br />

- MANUTENZIONE: operazione od intervento finalizzato a mantenere in efficienza ed in<br />

buono stato le attrezzature e gli impianti.<br />

- MANUTENZIONE ORDINARIA: operazione che si attua in loco, con strumenti ed<br />

attrezzi di uso corrente. Essa si limita a riparazioni di lieve entità, abbisognevoli unicamente<br />

di minuterie e comporta l'impiego di materiali di consumo di uso corrente o la sostituzioni di<br />

parti di codesto valore espressamente previste.<br />

- MANUTENZIONE STRAORDINARIA: intervento di manutenzione che non può essere<br />

eseguito in loco o che, pur essendo eseguita in loco, richiede mezzi di particolare importanza<br />

oppure attrezzature o strumentazioni particolari o che comporti sostituzioni di intere parti di<br />

impianto o la completa revisione o sostituzione di apparecchi per i quali non sia possibile o<br />

conveniente la riparazione.


VIE DI USCITA<br />

Tutte quelle parti del luogo di lavoro destinate a vie di uscita, quali passaggi, corridoi, scale,<br />

devono essere sorvegliate periodicamente al fine di assicurare che siano libere da ostruzioni<br />

e da pericoli che possano comprometterne il sicuro utilizzo in caso di esodo.<br />

Tutte le porte sulle vie di uscita devono essere regolarmente controllate per assicurare che si<br />

aprano facilmente.<br />

Ogni difetto deve essere riparato il più presto possibile ed ogni ostruzione deve essere immediatamente rimossa.<br />

Particolare attenzione deve essere dedicata ai serramenti delle porte.<br />

Tutte le porte resistenti al fuoco devono essere regolarmente controllate per assicurarsi che<br />

non sussistano danneggiamenti e che chiudano regolarmente.<br />

Qualora siano previsti dispostivi di autochiusura, il controllo deve assicurare che la porta<br />

ruoti liberamente e che il dispositivo di autochiusura operi effettivamente.


Le porte munite di dispositivi di chiusura automatici devono essere controllate<br />

periodicamente per assicurare che i dispositivi siano efficienti e che le porte si<br />

chiudano Perfettamente.<br />

Tali porte devono essere tenute libere da ostruzioni.<br />

La segnaletica direzionale e delle uscite deve essere oggetto di sorveglianza per<br />

assicurarne la visibilità in caso di emergenza.<br />

Tutte le misure antincendio previste per migliorare la sicurezza delle vie di uscita,<br />

quali per esempio gli impianti di evacuazione fumo, devono essere verificati secondo<br />

le norme di buona tecnica e manutenzionati da persona competente.


ATTREZZATURE ED IMPIANTI DI PROTEZIONE ANTINCENDIO<br />

Il datore di lavoro è responsabile del mantenimento delle condizioni di efficienza delle<br />

attrezzature ed impianti di protezione antincendio.<br />

E datore di lavoro deve attuare la sorveglianza, il controllo e la manutenzione delle<br />

attrezzature ed impianti di protezione antincendio in conformità a quanto previsto dalle<br />

disposizioni legislative e regolamentari vigenti.<br />

Scopo dell'attività di sorveglianza, controllo e manutenzione è quello di rilevare e rimuovere<br />

qualunque causa, deficienza, danno od impedimento che possa pregiudicare il corretto<br />

funzionamento ed uso dei presidi antincendio.<br />

L'attività di controllo periodica e la manutenzione deve essere eseguita da personale<br />

competente e qualificato.


GENERALITÀ<br />

ALLEGATO VII - INFORMAZIONE E FORMAZIONE ANTINCENDIO<br />

E' obbligo del datore di lavoro fornire ai lavoratori una adeguata informazione e formazione<br />

sui principi di base <strong>della</strong> prevenzione incendi e sulle azioni da attuare in presenza di un<br />

Incendio.<br />

INFORMAZIONE ANTINCENDIO<br />

Il datore di lavoro deve provvedere affinché ogni lavoratore riceva una adeguata<br />

informazione su:<br />

a) rischi di incendio legati all'attività svolta;<br />

b) rischi di incendio legati alle specifiche mansioni svolte;<br />

c) misure di prevenzione e di protezione incendi adottate nel luogo di lavoro con particolare<br />

riferimento a:<br />

- osservanza delle misure di prevenzione <strong>degli</strong> incendi e relativo corretto<br />

comportamento negli ambienti di lavoro;<br />

- divieto di utilizzo <strong>degli</strong> ascensori per l'evacuazione in caso di incendio; importanza<br />

di tenere chiuse le porte resistenti al fuoco;<br />

- modalità di apertura delle porte delle uscite,<br />

d) ubicazione delle vie di uscita;


INFORMAZIONE ANTINCENDIO..........<br />

e) procedure da adottare in caso di incendio, ed in particolare:<br />

- azioni da attuare in caso di incendio;<br />

- azionamento dell'allarme;<br />

- procedure da attuare all'attivazione dell'allarme e di evacuazione fino al punto di<br />

raccolta in luogo sicuro;<br />

- modalità di chiamata dei vigili del fuoco.<br />

f) i nominativi dei lavoratori incaricati di applicare le misure di prevenzione incendi, lotta<br />

antincendio e gestione delle emergenze e pronto soccorso;<br />

g) il nominativo dei responsabile dei servizio di prevenzione e protezione dell'azienda.<br />

L'informazione deve essere basata sulla valutazione dei rischi, essere fornita ai lavoratore<br />

all'atto dell'assunzione ed essere aggiornata nel caso in cui si verifichi un mutamento <strong>della</strong> situazione del luogo di lavoro<br />

che comporti una variazione <strong>della</strong> valutazione stessa.<br />

L'informazione deve essere fornita in maniera tale che il personale possa apprendere<br />

facilmente.<br />

Adeguate informazioni devono essere fornite agli addetti alla manutenzione e agli appaltatori per garantire che essi siano a<br />

conoscenza delle misure generali di sicurezza antincendio nel luogo di lavoro, delle azioni da adottare in caso di incendio e<br />

delle procedure di evacuazione.<br />

Nei piccoli luoghi di lavoro l'informazione può limitarsi ad avvertimenti antincendio riportati tramite apposita cartellonistica.


FORMAZIONE ANTINCENDIO<br />

Tutti i lavoratori esposti a particolari rischi di incendio correlati al posto di lavoro, quali per esempio gli addetti all'utilizzo di<br />

sostanze infiammabili o di attrezzature a fiamma libera, devono ricevere una specifica formazione antincendio<br />

Tutti i lavoratori che svolgono incarichi relativi alla prevenzione incendi, lotta antincendio o gestione delle emergenze,<br />

devono ricevere una specifica formazione antincendio i cui contenuti minimi sono riportati in allegato IX.


ESERCITAZIONI ANTINCENDIO<br />

Nei luoghi di lavoro ove, ai sensi dell'art. 5 del presente decreto, ricorre l'obbligo <strong>della</strong><br />

redazione del piano di emergenza connesso con la valutazione dei rischi, i lavoratori devono<br />

partecipare ad esercitazioni antincendio, effettuate almeno una volta l'anno, per mettere in<br />

pratica le procedure di esodo e di primo intervento.<br />

Nei luoghi di lavoro di piccole dimensioni, tale esercitazione deve semplicemente<br />

coinvolgere il personale nell'attuare quanto segue:<br />

- percorrere le vie di uscita<br />

- identificare le porte resistenti al fuoco, ove esistenti;<br />

- identificare la posizione dei dispositivi di allarme;<br />

- identificare l'ubicazione delle attrezzature di spegnimento.<br />

L'allarme dato per esercitazione non deve essere segnalato ai vigili dei fuoco.<br />

I lavoratori devono partecipare l'esercitazione e qualora ritenuto opportuno, anche il<br />

pubblico.<br />

Tali esercitazioni non devono essere svolte quando siano presenti notevoli affollamenti o<br />

persone anziane od inferme.<br />

Devono essere esclusi dalle esercitazioni i lavoratori la cui presenza è essenziale alla<br />

sicurezza del luogo di lavoro.<br />

Nei luoghi di lavoro di grandi dimensioni, in genere, non dovrà essere messa in atto<br />

un'evacuazione simultanea dell'intero luogo di lavoro.<br />

In tali situazioni l'evacuazione da ogni specifica area del luogo di lavoro deve procedere fino ad un punto che possa<br />

garantire a tutto il personale di individuare il percorso fino ad un luogo sicuro.<br />

Nei luoghi di lavoro di grandi dimensioni, occorre incaricare <strong>degli</strong> addetti, opportunamente<br />

informati, per controllare l'andamento dell'esercitazione e riferire al datore di lavoro su<br />

eventuali carenze.


Una successiva esercitazione deve essere messa in atto non appena:<br />

- una esercitazione abbia rivelato serie carenze e dopo che sono stati presi i necessari provvedimenti;<br />

- si sia verificato un incremento dei numero dei lavoratori;<br />

- siano stati effettuati lavori che abbiano comportato modifiche alle vie di esodo.<br />

Quando nello stesso edificio esistono più datori di lavoro l'amministratore condominiale<br />

promuove la collaborazione tra di essi per la realizzazione delle esercitazioni antincendio.<br />

INFORMAZIONE SCRITTA SULLE MISURE ANTINCENDIO<br />

L'informazione e le istruzioni antincendio possono essere fornite ai lavoratori predisponendo' avvisi scritti che riportino le azioni<br />

essenziali che devono essere attuate in caso di allarme o di incendio.<br />

Tali istruzioni, cui possono essere aggiunte delle semplici planimetrie indicanti le vie di uscita, devono essere installate in punti<br />

opportuni ed essere chiaramente visibili.<br />

Qualora ritenuto necessario, gli avvisi debbono essere riportati anche in lingue straniere.


ALLEGATO VIII - PIANIFICAZIONE DELLE PROCEDURE DA ATTUARE IN<br />

CASO DI INCENDIO<br />

In tutti i luoghi di lavoro dove ricorra l'obbligo di cui all'art. 5 del presente decreto, deve<br />

essere predisposto e tenuto aggiornato un Piano di emergenza, che deve contenere nei dettagli:<br />

Dettagli:<br />

a) le azioni che i lavoratori devono mettere in atto in caso di incendio;<br />

b) le procedure per l'evacuazione del luogo di lavoro che devono essere attuate dai lavoratori e dalle altre persone presenti;<br />

c) le disposizioni per chiedere l'intervento dei vigili dei fuoco e per fornire le necessarie informazioni al loro arrivo;<br />

d) specifiche misure per assistere le persone disabili.<br />

Il piano di emergenza deve identificare un adeguato numero di persone incaricate di sovrintendere e controllare l'attuazione delle<br />

procedure previste.


CONTENUTI DEL PIANO DI EMERGENZA<br />

I fattori da tenere presenti nella compilazione dei piano di emergenza e da includere nella<br />

stesura dello stesso sono:<br />

- le caratteristiche dei luoghi con particolare riferimento alle vie di esodo;<br />

- il sistema di rivelazione e di allarme incendio;<br />

- il numero delle persone presenti e la loro ubicazione;<br />

- i lavoratori esposti a rischi particolari;<br />

- il numero di addetti all'attuazione ed al controllo del piano nonché all'assistenza per l'evacuazione (addetti alla gestione delle<br />

emergenze, evacuazione, lotta antincendio, pronto Soccorso);<br />

- il livello di informazione e formazione fornito ai lavoratori.<br />

Il piano di emergenza deve essere basato su chiare istruzioni scritte e deve includere:<br />

a) i doveri del personale di servizio incaricato di svolgere specifiche mansioni con riferimento alla sicurezza antincendio, quali per<br />

esempio: telefonisti, custodi, capi reparto, addetti alla manutenzione, personale di sorveglianza;<br />

b) i doveri del personale cui sono affidate particolari responsabilità in caso di incendio;<br />

c) i provvedimenti necessari per assicurare che tutto il personale sia informato sulle procedure da attuare;<br />

d) le specifiche misure da porre in atto nei confronti dei lavoratori esposti a rischi particolari;<br />

e) le specifiche misure per le aree ad elevato rischio di incendio;<br />

f) le procedure per la chiamata dei vigili dei fuoco, per informarli al loro arrivo e per fornire la necessaria assistenza<br />

durantel'intervento.<br />

Per i luoghi di lavoro di piccole dimensioni il piano può limitarsi a <strong>degli</strong> avvisi scritti contenenti norme comportamentali.<br />

Per luoghi di lavoro, ubicati nello stesso edificio e ciascuno facente capo a titolari diversi, il piano deve essere elaborato in<br />

collaborazione tra i vari datori di lavoro.


Per i luoghi di lavoro di grandi dimensioni o complessi, il piano deve includere anche una<br />

planimetria nella quale siano riportati:<br />

- le caratteristiche distributive del luogo, con particolare riferimento alla destinazione delle<br />

varie aree, alle vie di esodo ed alla compartimentazioni antincendio;<br />

- il tipo, numero ed. ubicazione delle attrezzature ed impianti di estinzione;<br />

- l'ubicazione <strong>degli</strong> allarmi e <strong>della</strong> centrale di controllo;<br />

- l'ubicazione dell'interruttore generale dell'alimentazione elettrica, delle valvole di<br />

intercettazione delle adduzioni idriche, del gas e di altri fluidi combustibili.


ASSISTENZA ALLE PERSONE DISABILI IN CASO DI INCENDIO<br />

Il datore di lavoro deve individuare le necessità particolari dei lavoratori disabili nelle fasi di<br />

pianificazione delle misure di sicurezza antincendio e delle procedure di evacuazione del<br />

luogo di lavoro.<br />

Occorre altresì considerare le altre persone disabili che possono avere accesso nel luogo di<br />

lavoro.<br />

Al riguardo occorre anche tenere presente le persone anziane, le donne in stato di<br />

gravidanza, le persone con arti fratturati ed i bambini.<br />

Qualora siano presenti lavoratori disabili, il piano di emergenza deve essere predisposto<br />

tenendo conto delle loro invalidità.


ASSISTENZA ALLE PERSONE CHE UTILIZZANO SEDIE A ROTELLE ED<br />

A QUELLE CON MOBILITÀ RIDOTTA<br />

Nel predisporre il piano di emergenza, il datore di lavoro deve prevedere una adeguata assistenza alle persone disabili che utilizzano<br />

sedie a rotelle ed a quelle con mobilità limitata.<br />

Gli ascensori non devono essere utilizzati per l'esodo, salvo che siano stati appositamente realizzati per tale scopo.<br />

Quando non sono installate idonee misure per il superamento di barriere architettoniche eventualmente presenti oppure qualora il<br />

funzionamento di tali misure non sia assicurato anche in caso di incendio, occorre che alcuni lavoratori, fisicamente idonei, siano<br />

addestrati al trasporto delle persone disabili.


ASSISTENZA ALLE PERSONE CON VISIBILITÀ O UDITO MENOMATO<br />

O LIMITATO<br />

Il datore di lavoro deve assicurare che i lavoratori con visibilità limitata, siano in grado di percorrere le vie di uscita.<br />

In caso di evacuazione del luogo di lavoro, occorre che lavoratori, fisicamente idonei e appositamente incaricati, guidino le<br />

persone con visibilità menomata o limitata.<br />

Durante tutto il periodo dell'emergenza occorre che un lavoratore, appositamente incaricato, assista le persone con visibilità<br />

menomata o limitata.<br />

Nel caso di persone con udito limitato o menomato esiste la possibilità che non sia percepito il segnale di allarme.<br />

In tali circostanze occorre che una persona appositamente incaricata, allerti l'individuo Menomato.<br />

UTILIZZO DI ASCENSORI<br />

Persone disabili possono utilizzare un ascensore solo se è un ascensore predisposto per l'evacuazione o è un ascensore<br />

antincendio, ed inoltre tale impiego deve avvenire solo sotto il controllo di personale pienamente a conoscenza delle procedure di<br />

evacuazione.


D. LGS 81/2008<br />

PRINCIPALI SOGGETTI COINVOLTI E RELATIVI OBBLIGHI<br />

Definizioni<br />

Ai fini ed agli effetti delle disposizioni di cui al presente decreto legislativo si intende per:<br />

a) «lavoratore»: persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge un’attività lavorativa nell’ambito<br />

dell‘organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato, con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un<br />

mestiere, un’arte o una professione, esclusi gli addetti ai servizi domestici e familiari.<br />

Al lavoratore così definito è equiparato: il socio lavoratore di cooperativa o di società, anche di fatto, che presta la sua<br />

attività per conto delle società e dell’ente stesso; l’associato in partecipazione di cui all’articolo 2549, e seguenti del codice<br />

civile; il soggetto beneficiario delle iniziative di tirocini formativi e di orientamento di cui all’articolo 18 <strong>della</strong> legge 24 giugno<br />

1997, n. 196, e di cui a specifiche disposizioni delle leggi regionali promosse al fine di realizzare momenti di alternanza tra<br />

studio e lavoro o di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro; l’allievo <strong>degli</strong><br />

istituti di istruzione ed universitari e il partecipante ai corsi di formazione professionale nei quali si faccia uso di Laboratori,<br />

attrezzature di lavoro in genere, agenti chimici, fisici e biologici, ivi comprese le apparecchiature fornite di videoterminali<br />

limitatamente ai periodi in cui l’allievo sia effettivamente applicato alla strumentazioni o ai laboratori in questione; i volontari<br />

del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e <strong>della</strong> protezione civile; il lavoratore di cui al decreto legislativo1° dicembre 1997, n.<br />

468, e successive modificazioni;


Datore di lavoro:<br />

il soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o, comunque, il soggetto che, secondo il tipo e<br />

l’assetto dell’organizzazione nel cui ambito il lavoratore presta la propria attività, ha la responsabilità<br />

dell’organizzazione stessa o dell’unità produttiva in quanto esercita i poteri decisionali e di spesa.<br />

Nelle pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.<br />

165, per datore di lavoro si intende il dirigente al quale spettano i poteri di gestione, ovvero il<br />

funzionario non avente qualifica dirigenziale, nei soli casi in cuiquest’ultimo sia preposto ad un ufficio<br />

avente autonomia gestionale, individuato dall’organo di vertice delle singole amministrazioni tenendo<br />

conto dell’ubicazione e dell’ambito funzionale <strong>degli</strong> uffici nei quali viene svolta l’attività, e dotato di<br />

autonomi poteri decisionali e di spesa.<br />

In caso di omessa individuazione, o di individuazione non conforme ai criteri sopra indicati, il datore di<br />

lavoro coincide con l’organo di vertice medesimo;


<strong>Di</strong>rigente: persona che, in ragione delle competenze professionali e di poteri gerarchici e<br />

funzionali adeguati alla natura dell’incarico conferitogli, attua le direttive del datore di<br />

lavoro organizzando l’attività lavorativa e vigilando su di essa;<br />

Preposto: persona che, in ragione delle competenze professionali e nei<br />

limiti di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell’incarico<br />

conferitogli, sovrintende alla attività lavorativa e garantisce l’attuazione delle<br />

direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei<br />

lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa;


Responsabile del servizio di prevenzione e protezione: persona in possesso delle capacità e dei<br />

requisiti professionali di cui all’articolo 32 designata dal datore di lavoro, a cui risponde, per<br />

coordinare il servizio di prevenzione e protezione dai rischi;<br />

Addetto al servizio di prevenzione e protezione: persona in possesso delle capacità e dei<br />

requisiti professionali di cui all’articolo 32, facente parte del servizio di cui alla lettera l);


Medico competente: medico in possesso di uno dei titoli e dei requisiti formativi e professionali di cui<br />

all’articolo 38, che collabora, secondo quanto previsto all’articolo 29, comma 1, con il datore di lavoro<br />

ai fini <strong>della</strong> valutazione dei rischi ed è nominato dallo stesso per effettuare la sorveglianza sanitaria e<br />

per tutti gli altri compiti di cui al presente decreto;<br />

Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza: persona eletta o designata per rappresentare i<br />

lavoratori per quanto concerne gli aspetti <strong>della</strong> salute e <strong>della</strong> sicurezza durante il lavoro;<br />

Servizio di prevenzione e protezione dai rischi: insieme delle persone, sistemi e mezzi esterni o<br />

interni all’azienda finalizzati all’attività di prevenzione e protezione dai rischi professionali per i<br />

lavoratori;


Obblighi del datore di lavoro non delegabili<br />

Il datore di lavoro non può delegare le seguenti attività:<br />

la valutazione di tutti i rischi con la conseguente elaborazione del documento previsto<br />

dall’articolo 28;


Obblighi del datore di lavoro e del dirigente<br />

Il datore di lavoro, che esercita le attività di cui all’articolo 3, e i dirigenti, che organizzano e dirigono le<br />

stesse attività secondo le attribuzioni e competenze ad essi conferite, devono:<br />

a) Nominare il medico competente per l’effettuazione <strong>della</strong> sorveglianza sanitaria nei casi previsti<br />

dal presente decreto legislativo.<br />

(Arresto da due a quattro mesi o con l’ammenda da 1.500 a 6.000 euro)<br />

b) designare preventivamente i lavoratori incaricati dell’attuazione delle misure di prevenzione<br />

incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave e immediato,<br />

di salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di gestione dell’emergenza;<br />

c) nell’affidare i compiti ai lavoratori, tenere conto delle capacità e delle condizioni <strong>degli</strong> stessi in<br />

rapporto alla loro salute e alla sicurezza;<br />

(Arresto da due a quattro mesi o con l’ammenda da 1.200 a 5.200 euro)<br />

d) fornire ai lavoratori i necessari e idonei dispositivi di protezione individuale, sentito il<br />

responsabile del servizio di prevenzione e protezione e il medico competente, ove presente;<br />

(Arresto da due a quattro mesi o con l’ammenda da 1.500 a 6.000 euro)


e) prendere le misure appropriate affinché soltanto i lavoratori che hanno<br />

ricevuto adeguate istruzioni e specifico addestramento accedano alle zone<br />

che li espongono ad un rischio grave e specifico;<br />

(Arresto da due a quattro mesi o con l’ammenda da 1.200 a 5.200 euro)<br />

f) richiedere l’osservanza da parte dei singoli lavoratori delle norme vigenti,<br />

nonché delle disposizioni aziendali in materia di sicurezza e di igiene del<br />

lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione<br />

individuali messi a loro disposizione;<br />

(Arresto da due a quattro mesi o con l’ammenda da 1.200 a 5.200)<br />

g) inviare i lavoratori alla visita medica entro le scadenze previste dal<br />

programma di sorveglianza sanitaria e richiedere al medico competente<br />

l’osservanza <strong>degli</strong> obblighi previsti a suo carico nel presente decreto;<br />

(Ammenda da 2.000 a 4.000 euro)<br />

g-bis) nei casi di sorveglianza sanitaria di cui all’articolo 41, comunicare tempestivamente al<br />

medico competente la cessazione del rapporto di lavoro;<br />

(Sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 1.800 euro)<br />

h) adottare le misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza e dare<br />

istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato ed inevitabile, abbandonino<br />

il posto di lavoro o la zona Pericolosa;<br />

i) informare il più presto possibile i lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave e<br />

immediato circa il rischio stesso e le disposizioni prese o da prendere in materia di protezione;<br />

l) adempiere agli obblighi di informazione, formazione e addestramento di<br />

cui agli articoli 36 e <strong>37</strong>;


m) astenersi, salvo eccezione debitamente motivata da esigenze di tutela<br />

<strong>della</strong> salute e sicurezza, dal richiedere ai lavoratori di riprendere la loro<br />

attività in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave e<br />

Immediato;<br />

n) consentire ai lavoratori di verificare, mediante il rappresentante dei<br />

lavoratori per la sicurezza, l’applicazione delle misure di sicurezza e di<br />

protezione <strong>della</strong> salute;<br />

(Ammenda da 2.000 a 4.000 euro)<br />

o) consegnare tempestivamente al rappresentante dei lavoratori per la<br />

sicurezza, su richiesta di questi e per l'espletamento <strong>della</strong> sua funzione, copia<br />

del documento di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a), anche su supporto<br />

informatico come previsto dall'articolo 53, comma 5, nonché consentire al<br />

medesimo rappresentante di accedere ai dati di cui alla lettera r); il<br />

documento è consultato esclusivamente in azienda;<br />

(Arresto da due a quattro mesi o con l’ammenda da 750 a 4.000 euro)<br />

p) elaborare il documento di cui all’articolo 26, comma 3, anche su supporto<br />

informatico come previsto dall’articolo 53, comma 5, e, su richiesta di questi e<br />

per l’espletamento <strong>della</strong> sua funzione, consegnarne tempestivamente copia ai<br />

rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza. Il documento è consultato<br />

esclusivamente in azienda.<br />

(Ammenda da 2.000 a 4.000 euro)<br />

q) prendere appropriati provvedimenti per evitare che le misure tecniche<br />

adottate possano causare rischi per la salute <strong>della</strong> popolazione o deteriorare<br />

l'ambiente esterno verificando periodicamente la perdurante assenza di<br />

rischio;<br />

(Arresto da due a quattro mesi o con l’ammenda da 1.200 a 5.200 euro)


) comunicare in via telematica all’INAIL e all’IPSEMA, nonché per loro tramite,<br />

al sistema informativo nazionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro di cui<br />

all’articolo 8, entro 48 ore dalla ricezione del certificato medico, a fini<br />

statistici e informativi, i dati e le informazioni relativi agli infortuni sul lavoro<br />

che comportino l’assenza dal lavoro di almeno un giorno, escluso quello<br />

dell’evento e, a fini assicurativi, quelli relativi agli infortuni sul lavoro che<br />

comportino un’assenza dal lavoro superiore a tre giorni; l’obbligo di<br />

comunicazione <strong>degli</strong> infortuni sul lavoro che comportino un’assenza dal lavoro<br />

superiore a tre giorni si considera comunque assolto per mezzo <strong>della</strong> denuncia<br />

di cui all’articolo 53 del testo unico delle disposizioni per l’assicurazione<br />

obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, di cui al<br />

decreto del Presidente <strong>della</strong> Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124;<br />

(sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 1.800 euro con riferimento agli infortuni superiori a un<br />

giorno)<br />

(sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 a 4.500 con riferimento agli infortuni superiori ai tre giorni)<br />

[L’applicazione <strong>della</strong> sanzione di cui … (sopra)…, esclude l’applicazione delle sanzioni conseguenti alla<br />

violazione dell’articolo 53 del decreto del Presidente <strong>della</strong> Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124]<br />

s) consultare il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza nelle ipotesi di<br />

cui all’articolo 50;<br />

(Ammenda da 2.000 a 4.000 euro)<br />

t) adottare le misure necessarie ai fini <strong>della</strong> prevenzione incendi e<br />

dell’evacuazione dei luoghi di lavoro, nonché per il caso di pericolo grave e<br />

immediato, secondo le disposizioni di cui all’articolo 43. Tali misure devono<br />

essere adeguate alla natura dell’attività, alle dimensioni dell’azienda o<br />

dell’unità produttiva, e al numero delle persone presenti;


u) nell’ambito dello svolgimento di attività in regime di appalto e di subappalto, munire i<br />

lavoratori di apposita tessera di riconoscimento,corredata di fotografia, contenente le<br />

generalità del lavoratore e l’indicazione del datore di lavoro;<br />

v) nelle unità produttive con più di 15 lavoratori, convocare la riunione<br />

periodica di cui all’articolo 35;<br />

(Ammenda da 2.000 a 4.000 euro)<br />

z) aggiornare le misure di prevenzione in relazione ai mutamenti organizzativi e produttivi<br />

che hanno rilevanza ai fini <strong>della</strong> salute e sicurezza del lavoro, o in relazione al grado di<br />

evoluzione <strong>della</strong> tecnica <strong>della</strong> prevenzione e <strong>della</strong> protezione;<br />

(Arresto da due a quattro mesi o con l’ammenda da 1.500 a 6.000 euro)<br />

Vigilare affinché i lavoratori per i quali vige l’obbligo di sorveglianza sanitaria non siano<br />

adibiti alla mansione lavorativa specifica senza il prescritto giudizio di idoneità.<br />

(Sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 a 4.500 euro)


Il datore di lavoro fornisce al servizio di prevenzione e protezione ed al medico competente<br />

informazioni in merito a:<br />

a) la natura dei rischi;<br />

b) l’organizzazione del lavoro, la programmazione e l’attuazione delle misure<br />

preventive e protettive;<br />

c) la descrizione <strong>degli</strong> impianti e dei processi produttivi;<br />

d) i dati di cui al comma 1, lettera r e quelli relativi alle malattie<br />

professionali;<br />

e) i provvedimenti adottati dagli organi di vigilanza.<br />

(Sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 a 4.500 euro).


3-bis. Il datore di lavoro e i dirigenti sono tenuti altresì a vigilare in ordine<br />

all’adempimento <strong>degli</strong> obblighi di cui agli articoli 19, 20, 22, 23, 24 e 25,<br />

ferma restando l’esclusiva responsabilità dei soggetti obbligati ai sensi dei<br />

medesimi articoli qualora la mancata attuazione dei predetti obblighi sia<br />

addebitabile unicamente agli stessi e non sia riscontrabile un difetto di<br />

vigilanza del datore di lavoro e dei dirigenti.


Obblighi del preposto<br />

In riferimento alle attività indicate all’articolo 3, i preposti, secondo le loro<br />

attribuzioni e competenze, devono:<br />

a) sovrintendere e vigilare sulla osservanza da parte dei singoli lavoratori<br />

dei loro obblighi di legge, nonché delle disposizioni aziendali in materia di<br />

salute e sicurezza sul lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei<br />

dispositivi di protezione individuale messi a loro disposizione e, in caso di<br />

persistenza <strong>della</strong> inosservanza, informare i loro superiori diretti;<br />

(Arresto fino a due mesi o con l’ammenda da 400 a 1.200 euro con riferimento a tutte le disposizioni del<br />

presente decreto, nei limiti delle proprie attribuzioni e competenze)


) verificare affinché soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni accedano alle<br />

zone che li espongono ad un rischio grave e specifico;<br />

(Arresto fino a un mese o con l’ammenda da 200 a 800 euro con riferimento a tutte le disposizioni del<br />

presente decreto, nei limiti delle proprie attribuzioni e competenze)<br />

c) richiedere l’osservanza delle misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di<br />

emergenza e dare istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato e inevitabile,<br />

abbandonino il posto di lavoro o la zona Pericolosa;<br />

(Arresto fino a due mesi o con l’ammenda da 400 a 1.200 euro con riferimento a tutte le disposizioni del<br />

presente decreto, nei limiti delle proprie attribuzioni e competenze)<br />

d) informare il più presto possibile i lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave e immediato<br />

circa il rischio stesso e le disposizioni prese o da prendere in materia di protezione;<br />

(Arresto fino a un mese o con l’ammenda da 200 a 800 euro con riferimento a tutte le disposizioni del<br />

presente decreto, nei limiti delle proprie attribuzioni e competenze)<br />

e) astenersi, salvo eccezioni debitamente motivate, dal richiedere ai lavoratori di riprendere la loro<br />

attività in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave ed immediato;<br />

(Arresto fino a due mesi o con l’ammenda da 400 a 1.200 euro con riferimento a tutte le disposizioni del<br />

presente decreto, nei limiti delle proprie attribuzioni e competenze)<br />

f) segnalare tempestivamente al datore di lavoro o al dirigente sia le deficienze dei mezzi e delle<br />

attrezzature di lavoro e dei dispositivi di protezione individuale, sia ogni altra condizione di<br />

pericolo che si verifichi durante il lavoro, delle quali venga a conoscenza sulla base <strong>della</strong><br />

formazione ricevuta;<br />

(Arresto fino a due mesi o con l’ammenda da 400 a 1.200 euro con riferimento a tutte le disposizioni del<br />

presente decreto, nei limiti delle proprie attribuzioni e competenze)


g) frequentare appositi corsi di formazione secondo quanto previsto<br />

dall’articolo <strong>37</strong>.<br />

(Arresto fino a un mese o con l’ammenda da 200 a 800 euro con riferimento a tutte le disposizioni del<br />

presente decreto, nei limiti delle proprie attribuzioni e competenze)


Obblighi dei lavoratori<br />

Ogni lavoratore deve prendersi cura <strong>della</strong> propria salute e sicurezza e di quella delle altre<br />

persone presenti sul luogo di lavoro, su cui ricadono gli effetti delle sue azioni o omissioni,<br />

conformemente alla sua formazione, alle istruzioni e ai mezzi forniti dal datore di lavoro.<br />

I lavoratori devono in particolare:<br />

a) contribuire, insieme al datore di lavoro, ai dirigenti e ai preposti, all’adempimento <strong>degli</strong><br />

obblighi previsti a tutela <strong>della</strong> salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;


I lavoratori devono in particolare:<br />

b) osservare le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro, dai dirigenti e dai preposti, ai fini <strong>della</strong><br />

protezione collettiva ed individuale;<br />

(Arresto fino a un mese o con l’ammenda da 200 a 600 euro)<br />

c)utilizzare correttamente le attrezzature di lavoro, le sostanze e i preparati pericolosi, i mezzi di trasporto e,<br />

nonché i dispositivi di sicurezza;<br />

(Arresto fino a un mese o con l’ammenda da 200 a 600 euro)<br />

d) utilizzare in modo appropriato i dispositivi di protezione messi a loro disposizione;<br />

(Arresto fino a un mese o con l’ammenda da 200 a 600 euro)<br />

e) segnalare immediatamente al datore di lavoro, al dirigente o al preposto le deficienze dei mezzi e dei<br />

dispositivi di cui alle lettere c) e d), nonché qualsiasi eventuale condizione di pericolo di cui vengano a<br />

conoscenza, adoperandosi direttamente, in caso di urgenza, nell’ambito delle proprie competenze e possibilità e<br />

fatto salvo l’obbligo di cui alla lettera f) per eliminare o ridurre le situazioni di pericolo grave e incombente,<br />

dandone notizia al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza;<br />

(Arresto fino a un mese o con l’ammenda da 200 a 600 euro)<br />

f) non rimuovere o modificare senza autorizzazione i dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo;<br />

(Arresto fino a un mese o con l’ammenda da 200 a 600 euro)<br />

g) non compiere di propria iniziativa operazioni o manovre che non sono di loro competenza ovvero che<br />

possono compromettere la sicurezza propria o di altri lavoratori;<br />

(Arresto fino a un mese o con l’ammenda da 200 a 600 euro)<br />

h) partecipare ai programmi di formazione e di addestramento organizzati dal datore di lavoro;<br />

(Arresto fino a un mese o con l’ammenda da 200 a 600 euro)


I lavoratori devono in particolare:<br />

i) sottoporsi ai controlli sanitari previsti dal presente decreto legislativo o<br />

comunque disposti dal medico competente.<br />

(Arresto fino a un mese o con l’ammenda da 200 a 600 euro)<br />

3. I lavoratori di aziende che svolgono attività in regime di appalto o subappalto, devono<br />

esporre apposita tessera di riconoscimento, corredata di fotografia, contenente le<br />

generalità del lavoratore e l’indicazione del datore di lavoro.<br />

Tale obbligo grava anche in capo ai lavoratori autonomi che esercitano direttamente la<br />

propria attività nel medesimo luogo di lavoro, i quali sono tenuti a provvedervi per<br />

proprio conto.<br />

(Sanzione amministrativa pecuniaria da 50 a 300 euro per il lavoratore e il lavoratore autonomo)


<strong>Di</strong>sposizioni relative ai componenti dell’impresa familiare di cui<br />

all’articolo 230-bis del codice civile e ai lavoratori autonomi<br />

I componenti dell’impresa familiare di cui all’articolo 230-bis del codice civile, i lavoratori<br />

autonomi che compiono opere o servizi ai sensi dell’articolo 2222 del codice civile, i coltivatori<br />

diretti del fondo, i soci delle società semplici operanti nel settore agricolo, gli artigiani e i piccoli<br />

commercianti devono:<br />

a) utilizzare attrezzature di lavoro in conformità alle disposizioni di cui al<br />

titolo III;<br />

(Arresto fino a un mese o con l’ammenda da 200 a 600 euro i componenti dell’impresa familiare di cui<br />

all’articolo 230-bis del codice civile, per i lavoratori autonomi, i coltivatori diretti del fondo, i soci delle<br />

società semplici operanti nel settore agricolo, gli artigiani e i piccoli commercianti)<br />

b) munirsi di dispositivi di protezione individuale ed utilizzarli conformemente alle disposizioni<br />

di cui al titolo III;<br />

(Arresto fino a un mese o con l’ammenda da 200 a 600 euro i componenti dell’impresa familiare di cui<br />

all’articolo 230-bis del codice civile, per i lavoratori autonomi, i coltivatori diretti del fondo, i soci delle<br />

società semplici operanti nel settore agricolo, gli artigiani e i piccoli commercianti)<br />

c) munirsi di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le proprie<br />

generalità, qualora effettuino la loro prestazione in un luogo di lavoro nel quale si svolgano<br />

attività in regime di appalto o subappalto.<br />

(Sanzione amministrativa pecuniaria da 50 a 300 euro i componenti dell’impresa familiare di cui<br />

all’articolo 230-bis del codice civile, per i lavoratori autonomi, i coltivatori diretti del fondo, i soci delle<br />

società semplici operanti nel settore agricolo, gli artigiani e i piccoli commercianti)


I soggetti di cui al comma 1, relativamente ai rischi propri delle attività svolte e con oneri a proprio<br />

carico hanno facoltà di:<br />

a) beneficiare <strong>della</strong> sorveglianza sanitaria secondo le previsioni di cui all’articolo 41, fermi restando<br />

gli obblighi previsti da norme speciali;<br />

b) partecipare a corsi di formazione specifici in materia di salute e sicurezza sul lavoro, incentrati sui<br />

rischi propri delle attività svolte, secondo le previsioni di cui all’articolo <strong>37</strong>, fermi restando gli obblighi<br />

previsti da norme speciali.


Obblighi dei progettisti<br />

I progettisti dei luoghi e dei posti di lavoro e <strong>degli</strong> impianti rispettano i principi generali di<br />

prevenzione in materia di salute e sicurezza sul lavoro al momento delle scelte progettuali e<br />

tecniche e scelgono attrezzature, componenti e dispositivi di protezione rispondenti alle<br />

disposizioni legislative e regolamentari in materia.<br />

(Arresto fino a sei mesi o ammenda da 1.500 a 6.000 euro)


Obblighi dei fabbricanti e dei fornitori<br />

1. Sono vietati la fabbricazione, la vendita, il noleggio e la concessione in uso di attrezzature<br />

di lavoro, dispositivi di protezione individuali ed impianti non rispondenti alle disposizioni<br />

legislative e regolamentari vigenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro.<br />

2. In caso di locazione finanziaria di beni assoggettati a procedure di<br />

attestazione alla conformità, gli stessi debbono essere accompagnati, a cura del concedente,<br />

dalla relativa documentazione.<br />

Obblighi <strong>degli</strong> installatori<br />

Gli installatori e montatori di impianti, attrezzature di lavoro o altri mezzi tecnici, per la parte di loro<br />

competenza, devono attenersi alle norme di salute e sicurezza sul lavoro, nonché alle istruzioni<br />

fornite dai rispettivi fabbricanti.<br />

(<br />

Arresto fino a tre mesi o ammenda da 1.200 a 5.200 euro)


Obblighi del medico competente<br />

Il medico competente:<br />

a) collabora con il datore di lavoro e con il servizio di prevenzione e protezione alla valutazione dei<br />

rischi, anche ai fini <strong>della</strong> programmazione, ove necessario, <strong>della</strong> sorveglianza sanitaria, alla<br />

predisposizione <strong>della</strong> attuazione delle misure per la tutela <strong>della</strong> salute e <strong>della</strong> integrità psico-fisica<br />

dei lavoratori, all’attività di formazione e informazione nei confronti dei lavoratori, per la parte di<br />

competenza, e alla organizzazione del servizio di primo soccorso considerando i particolari tipi di<br />

lavorazione ed esposizione e le peculiari modalità organizzative del lavoro.<br />

Collabora inoltre alla attuazione e valorizzazione di programmi volontari di “promozione <strong>della</strong><br />

salute”, secondo i principi <strong>della</strong> responsabilità sociale;<br />

b) programma ed effettua la sorveglianza sanitaria di cui all’articolo 41 attraverso protocolli sanitari<br />

definiti in funzione dei rischi specifici e tenendo in considerazione gli indirizzi scientifici più avanzati;<br />

(arresto fino a due mesi o ammenda da 300 a 1.200 euro)<br />

c) istituisce, aggiorna e custodisce, sotto la propria responsabilità, una cartella sanitaria e di rischio<br />

per ogni lavoratore sottoposto a sorveglianza sanitaria.<br />

Tale cartella è conservata con salvaguardia del segreto professionale e, salvo il tempo strettamente<br />

necessario per l’esecuzione <strong>della</strong> sorveglianza sanitaria e la trascrizione dei relativi risultati, presso il<br />

luogo di custodia concordato al momento <strong>della</strong> nomina del medico competente;<br />

(Arresto fino a due mesi o ammenda da 300 a 1.200 euro)


d) consegna al datore di lavoro, alla cessazione dell’incarico, la<br />

documentazione sanitaria in suo possesso.<br />

e) consegna al lavoratore, alla cessazione del rapporto di lavoro, copia <strong>della</strong><br />

cartella sanitaria e di rischio, e gli fornisce le informazioni necessarie relative<br />

alla conservazione <strong>della</strong> medesima;<br />

f) l’originale <strong>della</strong> cartella sanitaria e di rischio va conservata, nel rispetto di quanto disposto dal<br />

decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, da parte del datore di lavoro, per almeno dieci anni,<br />

salvo il diverso termine previsto da altre disposizioni del presente decreto;<br />

g) fornisce informazioni ai lavoratori sul significato <strong>della</strong> sorveglianza sanitaria cui sono sottoposti<br />

e, nel caso di esposizione ad agenti con effetti a lungo termine, sulla necessità di sottoporsi ad<br />

accertamenti sanitari anche dopo la cessazione <strong>della</strong> attività che comporta l’esposizione a tali<br />

agenti.<br />

Fornisce altresì, a richiesta, informazioni analoghe ai rappresentanti dei lavoratori per la<br />

sicurezza;<br />

h) informa ogni lavoratore interessato dei risultati <strong>della</strong> sorveglianza sanitaria di cui all’articolo 41<br />

e, a richiesta dello stesso, gli rilascia copia <strong>della</strong> documentazione sanitaria;<br />

(Sanzione amministrativa pecuniaria da 600 a 2.000 euro)<br />

i) comunica per iscritto, in occasione delle riunioni di cui all’articolo 35, al datore di lavoro, al<br />

responsabile del servizio di prevenzione protezione dai rischi, ai rappresentanti dei lavoratori per<br />

la sicurezza, i risultati anonimi collettivi <strong>della</strong> sorveglianza sanitaria effettuata e fornisce indicazioni<br />

sul significato di detti risultati ai fini <strong>della</strong> attuazione delle misure per la tutela <strong>della</strong> salute e <strong>della</strong><br />

integrità psico-fisica dei lavoratori;<br />

(Sanzione amministrativa pecuniaria da 600 a 2.000 euro)


Il Medico del Lavoro...<br />

l) visita gli ambienti di lavoro almeno una volta all’anno o a cadenza diverse che stabilisce in base<br />

alla valutazione dei rischi; la indicazione di una periodicità diversa dall’annuale deve essere<br />

comunicata al datore di lavoro ai fini <strong>della</strong> sua annotazione nel documento di valutazione dei rischi;<br />

(Arresto fino a tre mesi o ammenda da 400 a 1.600 euro)<br />

m) partecipa alla programmazione del controllo dell’esposizione dei lavoratori i cui risultati gli sono<br />

forniti con tempestività ai fini <strong>della</strong> valutazione del rischio e <strong>della</strong> sorveglianza sanitaria;<br />

n) comunica, mediante autocertificazione, il possesso dei titoli e requisiti di cui all’articolo 38 al<br />

Ministero del lavoro, <strong>della</strong> salute e delle politiche sociali entro il termine di sei mesi dalla data di<br />

entrata in vigore del presente decreto.


D. LGS 81/2008<br />

LA VALUTAZIONE DEI RISCHI<br />

Oggetto <strong>della</strong> valutazione dei rischi<br />

.<br />

La valutazione dei rischi anche nella scelta delle attrezzature di lavoro e delle sostanze o dei preparati chimici impiegati,<br />

nonché nella sistemazione dei luoghi di lavoro, deve riguardare tutti i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, ivi<br />

compresi quelli riguardanti gruppi di lavoratori esposti a rischi particolari, tra cui anche quelli collegati allo stress lavorocorrelato,<br />

secondo i contenuti dell’ accordo europeo dell’8 ottobre 2004 e quelli riguardanti le lavoratrici in stato di<br />

gravidanza, secondo quanto previsto dal decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, nonché quelli connessi alle differenze di<br />

genere, all’età, alla provenienza da altri Paesi e quelli connessi alla specifica tipologia contrattuale attraverso cui viene resa<br />

la prestazione di lavoro.<br />

1-bis. La valutazione dello stress lavoro-correlato è effettuata nel rispetto delle indicazioni <strong>della</strong> Commissione consultiva<br />

permanente per la salute e sicurezza sul lavoro.<br />

2. Il documento di valutazione dei rischi, redatto a conclusione <strong>della</strong> valutazione può essere tenuto su supporto informatico<br />

e, deve essere munito, anche tramite le procedure applicabili ai supporti informatici, di data certa o attestata dalla<br />

sottoscrizione del documento medesimo da parte del datore di lavoro, nonché, ai soli fini <strong>della</strong> prova <strong>della</strong> data, dalla<br />

sottoscrizione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza o<br />

del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale e dal medico competente ove nominato e contenere:<br />

DVR deve contenere............<br />

a) una relazione sulla valutazione di tutti i rischi per la sicurezza e la salute durante l’attività lavorativa, nella quale siano<br />

specificati i criteri adottati per la valutazione stessa.<br />

La scelta dei criteri di redazione del documento è rimessa al datore di lavoro, che vi provvede con criteri di semplicità,<br />

brevità e comprensibilità, in modo da garantirne la completezza e l’idoneità quale strumento operativo di pianificazione <strong>degli</strong><br />

interventi aziendali e di prevenzione;


DVR deve contenere.............<br />

b) l’indicazione delle misure di prevenzione e di protezione attuate e dei<br />

dispositivi di protezione individuali adottati, a seguito <strong>della</strong> valutazione dei rischi;<br />

c) il programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei<br />

livelli di sicurezza;<br />

d) l’individuazione delle procedure per l’attuazione delle misure da realizzare, nonché dei ruoli<br />

dell’organizzazione aziendale che vi debbono provvedere, a cui devono essere assegnati<br />

unicamente soggetti in possesso di adeguate competenze e poteri;<br />

e) l’indicazione del nominativo del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, del<br />

rappresentante dei lavoratori per la sicurezza o di quello territoriale e del medico competente<br />

che ha partecipato alla valutazione del Rischio;<br />

f) l’individuazione delle mansioni che eventualmente espongono i lavoratori a rischi specifici che<br />

richiedono una riconosciuta capacità professionale, specifica esperienza, adeguata formazione<br />

e addestramento.<br />

3. Il contenuto del documento di valutazione dei rischi deve altresì rispettare le indicazioni<br />

previste dalle specifiche norme sulla valutazione dei rischi contenute nei successivi titoli del<br />

presente decreto;<br />

3-bis. In caso di costituzione di nuova impresa, il datore di lavoro è tenuto ad<br />

effettuare immediatamente la valutazione dei rischi elaborando il relativo<br />

documento entro novanta giorni dalla data di inizio <strong>della</strong> propria attività.


Modalità di effettuazione <strong>della</strong> valutazione dei rischi<br />

Il datore di lavoro effettua la valutazione ed elabora il documento di valutazione<br />

dei rischi, in collaborazione con il RSPP e il medico competente, nei casi<br />

previsti.<br />

Le attività sono realizzate previa consultazione del rappresentante dei lavoratori<br />

per la sicurezza.<br />

La valutazione dei rischi deve essere immediatamente rielaborata, nel rispetto<br />

delle modalità di cui ai commi 1 e 2, in occasione di modifiche del processo<br />

produttivo o <strong>della</strong> organizzazione del lavoro significative ai fini <strong>della</strong> salute e<br />

sicurezza dei lavoratori, o in relazione al grado di evoluzione <strong>della</strong> tecnica, <strong>della</strong><br />

prevenzione o <strong>della</strong> protezione o a seguito di infortuni significativi o quando i<br />

risultati <strong>della</strong> sorveglianza sanitaria ne evidenzino la necessità.<br />

A seguito di tale rielaborazione, le misure di prevenzione debbono essere<br />

aggiornate.<br />

Nelle ipotesi di cui ai periodi che precedono il documento di valutazione dei rischi<br />

deve essere rielaborato, nel rispetto delle modalità di cui ai commi 1 e 2, nel<br />

termine di trenta giorni dalle rispettive causali;


4. Il documento di valutazione dei rischi e il documento unico di valutazione dei rischi, devono essere custoditi<br />

presso l’unità produttiva alla quale si riferisce la valutazione dei rischi.<br />

(Sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000 a 6.600 euro per il datore di lavoro – dirigente)<br />

5. I datori di lavoro che occupano fino a 10 lavoratori effettuano la valutazione dei rischi di cui al<br />

presente articolo sulla base delle procedure standardizzate <strong>della</strong> Commissione consultiva permanente<br />

per la salute e sicurezza sul lavoro.<br />

Fino alla scadenza del diciottesimo mese successivo alla data di entrata in vigore del decreto<br />

interministeriale di cui all’articolo 6, comma 8, lettera f) del D.Lgs 81/2008, e comunque, non oltre il 30<br />

giugno 2012, gli stessi datori di lavoro possono autocertificare l’effettuazione <strong>della</strong><br />

valutazione dei rischi.<br />

Quanto previsto nel precedente periodo non si applica alle seguenti attività:<br />

a) nelle aziende industriali di cui all’articolo 2 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334, e<br />

successive modificazioni, soggette all’obbligo di notifica o rapporto, ai sensi <strong>degli</strong> articoli 6 e 8 del<br />

medesimo decreto;<br />

b) nelle centrali termoelettriche;<br />

c) negli impianti ed installazioni di cui agli articoli 7, 28 e 33 del decreto<br />

legislativo 17 marzo 1995, n. 230, e successive modificazioni;<br />

d) nelle aziende per la fabbricazione ed il deposito separato di esplosivi,<br />

polveri e munizioni;<br />

g) nelle strutture di ricovero e cura pubbliche e private con oltre 50<br />

lavoratori.<br />

6. I datori di lavoro che occupano fino a 50 lavoratori possono effettuare la valutazione dei rischi sulla<br />

base delle procedure <strong>della</strong> Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro.<br />

6-bis. Le procedure standardizzate <strong>della</strong> Commissione consultiva permanente<br />

per la salute e sicurezza sul lavoro, anche con riferimento alle aziende che<br />

rientrano nel campo di applicazione dei cantieri temporanei o mobili, sono<br />

adottate nel rispetto delle disposizioni di cui all’articolo 28 del D.lgs<br />

81/2008.


D. LGS 81/2008<br />

IL DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI<br />

Il datore di lavoro deve procedere all’individuazione di tutti i fattori di rischio esistenti in azienda e<br />

delle loro reciproche interazioni, nonché alla valutazione <strong>della</strong> loro entità.<br />

Su questa base il datore di lavoro deve individuare le misure di prevenzione e pianificarne<br />

l’attuazione, il miglioramento ed il controllo al fine di verificarne l’efficacia e l’efficienza.<br />

La valutazione è effettuata in collaborazione con il RSPP e con il MC (nei casi in cui è obbligatoria<br />

la sorveglianza sanitaria), previa consultazione del rappresentante per la sicurezza.<br />

Al termine <strong>della</strong> valutazione viene elaborato un apposito documento che viene conservato presso<br />

l’azienda e che costituisce il punto di riferimento per tutti i soggetti che intervengono nelle attività<br />

rivolte alla sicurezza in azienda.


Contenuti del documento DVR<br />

Nell’impostazione del legislatore il documento è articolato in tre parti e contiene:<br />

a) una relazione sulla valutazione dei rischi per la sicurezza e la salute durante il lavoro.<br />

La relazione deve fornire indicazioni almeno su:<br />

- le realtà operative considerate, eventualmente articolate nei diversi ambienti fisici, illustrando gli<br />

elementi del ciclo produttivo rilevanti per l’individuazione e la valutazione dei rischi, lo schema del<br />

processo lavorativo, con riferimento sia ai posti di lavoro, sia alle mansioni ed ogni altro utile Dato;<br />

- le varie fasi del procedimento seguito per la valutazione dei rischi;<br />

- il coinvolgimento delle componenti aziendali, con particolare riferimento al rappresentante dei<br />

lavoratori per la sicurezza;<br />

- le professionalità e risorse interne ed esterne cui si sia fatto eventualmente ricorso.<br />

Per quel che concerne i criteri adottati, le indicazioni devono riguardare:<br />

- i pericoli ed i rischi correlati<br />

- le persone esposte al rischio prese in esame, nonché gli eventuali gruppi particolari (le categorie<br />

di lavoratori per i quali, rispetto alla media dei lavoratori, i rischi relativi ad un medesimo pericolo<br />

sono comparativamente maggiori per cause soggettive dipendenti dai lavoratori stessi);<br />

- i riferimenti normativi adottati per la definizione del livello di riduzione di<br />

ciascuno dei rischi presenti;<br />

- gli elementi di valutazione usati in assenza di precisi riferimenti di legge (norme di buona tecnica,<br />

codici di buona pratica, ecc.);<br />

b) l’individuazione delle misure di prevenzione e di protezione adottate sulla base <strong>della</strong> valutazione<br />

effettuata e dei dispositivi di protezione individuale utilizzati, con l’indicazione:


- <strong>degli</strong> interventi risultati necessari a seguito <strong>della</strong> valutazione e di quelli programmati per<br />

conseguire una ulteriore riduzione di rischi residui;<br />

- delle conseguenti azioni di informazione e formazione dei lavoratori Previste;<br />

- dell’elenco dei mezzi di protezione personali e collettivi messi a disposizione<br />

dei lavoratori;<br />

c) il programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli<br />

di sicurezza, illustrando in particolare:<br />

- l’organizzazione del servizio di prevenzione e protezione;<br />

- il programma per l’attuazione ed il controllo dell’efficienza delle misure di sicurezza poste in atto;<br />

- il piano per il riesame periodico od occasionale <strong>della</strong> valutazione, anche in esito ai risultati<br />

dell’azione di controllo.<br />

Il documento di valutazione viene rielaborato in occasione di modifiche del processo produttivo<br />

significative ai fini <strong>della</strong> sicurezza e <strong>della</strong> salute dei lavoratori.<br />

In caso di costituzione di nuova impresa, il datore di lavoro è tenuto ad effettuare immediatamente<br />

la valutazione dei rischi elaborando il relativo documento entro novanta giorni dalla data di inizio<br />

<strong>della</strong> propria attività.


Autocertificazione del datore di lavoro<br />

Il datore di lavoro delle aziende che occupano fino a dieci addetti,<br />

non è soggetto all’obbligo di predisposizione del documento di<br />

valutazione, ma è tenuto comunque ad<br />

Autocertificare<br />

per iscritto l’avvenuta effettuazione <strong>della</strong> valutazione dei rischi e l’adempimento <strong>degli</strong><br />

obblighi ad essa correlati.<br />

Copia dell’autocertificazione deve essere inviata al rappresentante dei lavoratori per la<br />

sicurezza.<br />

L’autocertificazione non è ammessa per le attività industriali a rischio di incidenti rilevanti e<br />

le altre attività escluse dalla procedura semplificata.


I RAPPORTI CON I RAPPRESENTANTI DEI LAVORATORI<br />

Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza<br />

.<br />

1. Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza è istituito a livello territoriale o di<br />

comparto, aziendale e di sito produttivo.<br />

2. In tutte le aziende, o unità produttive, è eletto o designato il rappresentante dei lavoratori<br />

per la sicurezza.<br />

Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza è la persona eletta o designata per<br />

rappresentare i lavoratori per quanto concerne gli aspetti <strong>della</strong> salute e <strong>della</strong> sicurezza<br />

durante il lavoro;<br />

3. Nelle aziende o unità produttive che occupano fino a 15 lavoratori il rappresentante dei<br />

lavoratori per la sicurezza è di norma eletto direttamente dai lavoratori al loro interno oppure<br />

è individuato per più aziende nell’ambito territoriale o del comparto produttivo ovvero il<br />

rappresentante dei lavoratori territoriale o di sito produttivo.<br />

4. Nelle aziende o unità produttive con più di 15 lavoratori il rappresentante dei lavoratori<br />

per la sicurezza è eletto o designato dai lavoratori nell’ambito delle rappresentanze sindacali<br />

in azienda. In assenza di tali rappresentanze, il rappresentante è eletto dai lavoratori <strong>della</strong><br />

azienda al loro interno.


Il numero, le modalità di designazione o di elezione del rappresentante dei lavoratori per la<br />

sicurezza, nonché il tempo di lavoro retribuito e gli strumenti per l’espletamento delle funzioni<br />

sono stabiliti in sede di contrattazione Collettiva.<br />

L’elezione RLS dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza aziendali, territoriali o di<br />

comparto, salvo diverse determinazioni in sede di contrattazione collettiva, avviene di norma in<br />

corrispondenza <strong>della</strong> giornata nazionale per la salute e sicurezza sul lavoro.


In ogni caso il numero minimo dei rappresentanti è il seguente:<br />

a) un rappresentante nelle aziende ovvero unità produttive sino a 200 Lavoratori;<br />

b) tre rappresentanti nelle aziende ovvero unità produttive da 201 a 1.000 lavoratori;<br />

c) sei rappresentanti in tutte le altre aziende o unità produttive oltre i 1.000 lavoratori.<br />

In tali aziende il numero dei rappresentanti è aumentato nella misura individuata dagli<br />

accordi interconfederali o dalla contrattazione collettiva.<br />

Qualora non si proceda alle elezioni previste, le funzioni di rappresentante dei lavoratori per<br />

la sicurezza sono esercitate dai rappresentanti dei lavoratori territoriali o di sito produttivo,<br />

salvo diverse intese tra le associazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro<br />

comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.


Attribuzioni del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza<br />

Fatto salvo quanto stabilito in sede di contrattazione collettiva, il rappresentante dei lavoratori<br />

per la sicurezza:<br />

a) accede ai luoghi di lavoro in cui si svolgono le lavorazioni;<br />

b) è consultato preventivamente e tempestivamente in ordine alla valutazione dei rischi, alla<br />

individuazione, programmazione, realizzazione e verifica <strong>della</strong> prevenzione nella azienda o unità<br />

produttiva;<br />

c) è consultato sulla designazione del responsabile e <strong>degli</strong> addetti al servizio di prevenzione,<br />

alla attività di prevenzione incendi, al primo soccorso, alla evacuazione dei luoghi di lavoro e<br />

del medico competente;<br />

d) è consultato in merito all’organizzazione <strong>della</strong> formazione di cui all’articolo <strong>37</strong>;<br />

e) riceve le informazioni e la documentazione aziendale inerente alla valutazione dei rischi e le<br />

misure di prevenzione relative, nonché quelle inerenti alle sostanze ed ai preparati pericolosi,<br />

alle macchine, agli impianti, alla organizzazione e agli ambienti di lavoro, agli infortuni ed alle<br />

malattie professionali;<br />

f) riceve le informazioni provenienti dai servizi di vigilanza;<br />

g) riceve una formazione adeguata e, comunque, non inferiore a quella prevista dall’articolo<br />

<strong>37</strong>del D.lgs 81/2008 e s.m.i.;<br />

h) promuove l’elaborazione, l’individuazione e l’attuazione delle misure di prevenzione idonee<br />

a tutelare la salute e l’integrità fisica dei lavoratori;<br />

i) formula osservazioni in occasione di visite e verifiche effettuate dalle autorità competenti,<br />

dalle quali è, di norma, sentito;<br />

l) partecipa alla riunione periodica aziendale;<br />

m) fa proposte in merito alla attività di prevenzione;<br />

n) avverte il responsabile <strong>della</strong> azienda dei rischi individuati nel corso <strong>della</strong><br />

sua attività;


Attribuzioni del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza<br />

o) può fare ricorso alle autorità competenti qualora ritenga che le misure di<br />

prevenzione e protezione dai rischi adottate dal datore di lavoro o dai dirigenti e i<br />

mezzi impiegati per attuarle non siano idonei a garantire la sicurezza e la salute<br />

durante il lavoro.<br />

Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza deve disporre del tempo necessario<br />

allo svolgimento dell’incarico senza perdita di retribuzione, nonché dei mezzi e <strong>degli</strong><br />

spazi necessari per l’esercizio delle funzioni e delle facoltà riconosciutegli, anche<br />

tramite l’accesso ai dati e le informazioni relativi agli infortuni sul lavoro che<br />

comportino l’assenza dal lavoro di almeno un giorno,<br />

escluso quello dell’evento e, a fini assicurativi, quelli relativi agli infortuni sul lavoro che<br />

comportino un’assenza dal lavoro superiore a tre giorni; l’obbligo di comunicazione<br />

<strong>degli</strong> infortuni sul lavoro che comportino un’assenza dal lavoro superiore a tre giorni,<br />

contenuti in applicazioni informatiche.<br />

Non può subire pregiudizio alcuno a causa delle svolgimento <strong>della</strong> propria attività e nei<br />

suoi confronti si applicano le stesse tutele previste dalla legge per le rappresentanze<br />

sindacali.<br />

3. Le modalità per l’esercizio delle funzioni sono stabilite in sede di contrattazione<br />

collettiva nazionale.<br />

4. Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, su sua richiesta e per l’espletamento<br />

<strong>della</strong> sua funzione, riceve copia del documento di valutazione dei rischi.


L' RLS rispettivamente del datore di lavoro committente e delle imprese appaltatrici,<br />

su loro richiesta e per l’espletamento <strong>della</strong> loro funzione, ricevono copia del<br />

documento unico di valutazione dei rischi.<br />

OBBLIGO RLS Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza è tenuto al rispetto<br />

delle disposizioni di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e del segreto<br />

industriale relativamente alle informazioni contenute nel documento di valutazione<br />

dei rischi e nel documento unico di valutazione dei rischi, nonché al segreto in ordine<br />

ai processi lavorativi di cui vengono a conoscenza nell’esercizio delle funzioni.<br />

L’esercizio delle funzioni di rappresentante dei lavoratori per la sicurezza<br />

è incompatibile con la nomina di RSPP


LA PREVENZIONE SANITARIA<br />

IL RUOLO DEL MEDICO COMPETENTE<br />

Sorveglianza sanitaria<br />

Sorveglianza sanitaria<br />

Nelle aziende ove i fattori di rischio lo richiedano, viene nominato il cosiddetto medico competente<br />

che effettua la sorveglianza sanitaria dei lavoratori.<br />

La sorveglianza sanitaria è effettuata dal medico competente:<br />

a) nei casi previsti dalla normativa vigente, dalle indicazioni fornite dalla Commissione consultiva per<br />

la salute e la sicurezza sul lavoro;<br />

b) qualora il lavoratore ne faccia richiesta e la stessa sia ritenuta dal medico competente correlata ai<br />

rischi lavorativi;<br />

2. La sorveglianza sanitaria comprende:<br />

a) visita medica preventiva intesa a constatare l’assenza di controindicazioni<br />

al lavoro cui il lavoratore è destinato al fine di valutare la sua idoneità alla<br />

mansione specifica;<br />

b) visita medica periodica per controllare lo stato di salute dei lavoratori ed<br />

esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica. La periodicità di tali<br />

accertamenti, qualora non prevista dalla relativa normativa, viene stabilita, di<br />

norma, in una volta l’anno. Tale periodicità può assumere cadenza diversa,<br />

stabilita dal medico competente in funzione <strong>della</strong> valutazione del rischio.


L’organo di vigilanza, con provvedimento motivato, può disporre contenuti e<br />

periodicità <strong>della</strong> sorveglianza sanitaria differenti rispetto a quelli indicati dal<br />

medico competente;<br />

c) visita medica su richiesta del lavoratore, qualora sia ritenuta dal medico competente<br />

correlata ai rischi professionali o alle sue condizioni di salute, suscettibili di peggioramento<br />

a causa dell’attività lavorativa svolta, al fine di esprimere il giudizio di idoneità alla mansione<br />

specifica;<br />

d) visita medica in occasione del cambio <strong>della</strong> mansione onde verificare l’idoneità alla<br />

mansione specifica;<br />

e) visita medica alla cessazione del rapporto di lavoro nei casi previsti dalla normativa<br />

vigente;<br />

e- bis) visita medica preventiva in fase preassuntiva;<br />

e- ter ) visita medica precedente alla ripresa del lavoro, a seguito di assenza per motivi di salute<br />

di durata superiore ai sessanta giorni continuativi, al fine di verificare l’idoneità alla mansione.<br />

2-bis. Le visite mediche preventive possono essere svolte in fase preassuntiva, su scelta del<br />

datore di lavoro, dal medico competente o dai dipartimenti di prevenzione delle ASL.<br />

<strong>Art</strong> 39 Comma 3<br />

Il dipendente di una struttura pubblica, assegnato agli uffici che svolgono attività di vigilanza, non può prestare, ad alcun titolo e in alcuna<br />

parte del territorio nazionale, attività di medico competente).<br />

Le visite mediche non possono essere effettuate:<br />

(sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 a 4.000 euro il medico competente)<br />

a) per accertare stati di gravidanza;<br />

b) negli altri casi vietati dalla normativa vigente.<br />

(sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000 a 6.600 euro il datore di lavoro - dirigente)


4. Le visite mediche a cura e spese del datore di lavoro, comprendono gli esami clinici e<br />

biologici e indagini diagnostiche mirati al rischio ritenuti necessari dal medico competente.<br />

Nei casi ed alle condizioni previste dall’ordinamento, le seguenti visite:<br />

a) visita medica preventiva intesa a constatare l’assenza di controindicazioni al lavoro cui il<br />

lavoratore è destinato al fine di valutare la sua idoneità alla mansione specifica;<br />

b) visita medica periodica per controllare lo stato di salute dei lavoratori ed esprimere il<br />

giudizio di idoneità alla mansione specifica. La periodicità di tali accertamenti, qualora non<br />

prevista dalla relativa normativa, viene stabilita, di norma, in una volta l’anno. Tale periodicità<br />

può assumere cadenza diversa, stabilita dal medico competente in funzione <strong>della</strong> valutazione<br />

del rischio.<br />

L’organo di vigilanza, con provvedimento motivato, può disporre contenuti e periodicità <strong>della</strong><br />

sorveglianza sanitaria differenti rispetto a quelli indicati dal medico competente;<br />

d) visita medica in occasione del cambio <strong>della</strong> mansione onde verificare l’idoneità alla<br />

mansione specifica;<br />

e-bis) visita medica preventiva in fase preassuntiva;<br />

e-ter) visita medica precedente alla ripresa del lavoro, a seguito di assenza per motivi di<br />

salute di durata superiore ai sessanta giorni continuativi, al fine di verificare l’idoneità alla<br />

mansione. sono altresì finalizzate alla verifica di assenza di condizioni di alcol dipendenza e<br />

di assunzione di sostanze psicotrope e stupefacenti.


Il medico competente, sulla base delle risultanze delle visite mediche,<br />

esprime uno dei seguenti giudizi relativi alla mansione specifica:<br />

a) idoneità;<br />

b) idoneità parziale, temporanea o permanente, con prescrizioni o limitazioni;<br />

c) inidoneità temporanea;<br />

d) inidoneità permanente.<br />

6-bis. Nei casi sopra descritti, il medico competente esprime il proprio<br />

giudizio per iscritto dando copia del giudizio medesimo al lavoratore e al<br />

datore di lavoro.<br />

(sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 a 4.000 euro il medico competente)<br />

Nel caso di espressione del giudizio di inidoneità temporanea vanno precisati<br />

i limiti temporali di validità.<br />

Avverso i giudizi del medico competente, ivi compresi quelli formulati in fase<br />

preassuntiva, è ammesso ricorso, entro trenta giorni dalla data di<br />

comunicazione del giudizio medesimo, all’organo di vigilanza territorialmente<br />

competente che dispone, dopo eventuali ulteriori accertamenti, la conferma,<br />

la modifica o la revoca del giudizio stesso.


Provvedimenti in caso di inidoneità alla mansione specifica<br />

Il datore di lavoro, anche in considerazione di quanto disposto dalla legge<br />

12 marzo 1999, n.68, in relazione ai giudizi espressi dal medico<br />

competente, attua le misure indicate dallo stesso e qualora le stesse<br />

prevedano un’inidoneità alla mansione specifica adibisce il lavoratore, ove<br />

possibile, a mansioni equivalenti o, in difetto, a mansioni inferiori<br />

garantendo il trattamento corrispondente alle mansioni di provenienza;


Titoli e requisiti del medico competente<br />

Per svolgere le funzioni di medico competente è necessario possedere uno dei<br />

seguenti titoli o requisiti:<br />

a) specializzazione in medicina del lavoro o in medicina preventiva dei lavoratori e<br />

psicotecnica;<br />

b) docenza in medicina del lavoro o in medicina preventiva dei lavoratori e<br />

psicotecnica o in tossicologia industriale o in igiene industriale o in fisiologia e<br />

igiene del lavoro o in clinica del lavoro;<br />

c) autorizzazione di cui all’articolo 55 del decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277;<br />

d) specializzazione in igiene e medicina preventiva o in medicina legale;<br />

d-bis) con esclusivo riferimento al ruolo dei sanitari delle Forze armate, compresa<br />

l’Arma dei carabinieri, <strong>della</strong> Polizia di Stato e <strong>della</strong> Guardia di<br />

finanza, svolgimento di attività di medico nel settore del lavoro per almeno<br />

quattro anni<br />

I medici in possesso dei titoli di specializzazione in igiene e medicina preventiva o in medicina legale, sono tenuti a<br />

frequentare appositi percorsi formativi universitari da definire con apposito decreto del Ministero dell’Università e <strong>della</strong><br />

ricerca di concerto con il Ministero del lavoro, <strong>della</strong> salute e delle politiche sociali.<br />

I soggetti di cui al precedente periodo i quali, alla data di entrata in vigore del presente decreto, svolgano le attività di<br />

medico competente o dimostrino di avere svolto tali attività per almeno un anno nell’arco dei tre anni anteriori all’entrata in<br />

vigore del presente decreto legislativo, sono abilitati a svolgere le medesime funzioni..


Svolgimento dell’attività di medico competente<br />

1. L’attività di medico competente è svolta secondo i principi <strong>della</strong> medicina<br />

del lavoro e del codice etico <strong>della</strong> Commissione internazionale di salute<br />

occupazionale (ICOH).<br />

2. Il medico competente svolge la propria opera in qualità di:<br />

a) dipendente o collaboratore di una struttura esterna pubblica o privata,<br />

convenzionata con l’imprenditore;<br />

b) libero professionista;<br />

c) dipendente del datore di lavoro.<br />

3. Il dipendente di una struttura pubblica, assegnato agli uffici che svolgono<br />

attività di vigilanza, non può prestare, ad alcun titolo e in alcuna parte del<br />

territorio nazionale, attività di medico competente.<br />

4. Il datore di lavoro assicura al medico competente le condizioni necessarie<br />

per lo svolgimento di tutti i suoi compiti garantendone l’autonomia.<br />

5.Il medico competente può avvalersi, per accertamenti diagnostici, <strong>della</strong><br />

collaborazione di medici specialisti scelti in accordo con il datore di lavoro che ne<br />

sopporta gli oneri.<br />

6. Nei casi di aziende con più unità produttive, nei casi di gruppi d’imprese nonché<br />

qualora la valutazione dei rischi ne evidenzi la necessità, il datore di lavoro può<br />

nominare più medici competenti individuando tra essi un medico con funzioni di<br />

coordinamento


Rapporti del medico competente con il Servizio sanitario nazionale<br />

Il medico competente trasmette, esclusivamente per via telematica, ai servizi<br />

competenti per territorio le informazioni, elaborate evidenziando le<br />

differenze di genere, relative ai dati collettivi aggregati sanitari e di rischio<br />

dei lavoratori, sottoposti a sorveglianza sanitaria secondo il modello in<br />

ALLEGATO 3B del D.lgs 81/2008.<br />

(Sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 a 4.000 euro il medico competente)


Obblighi del medico competente<br />

Il medico competente:<br />

a) collabora con il datore di lavoro e con il servizio di prevenzione e<br />

protezione alla valutazione dei rischi, anche ai fini <strong>della</strong> programmazione,<br />

ove necessario, <strong>della</strong> sorveglianza sanitaria, alla predisposizione <strong>della</strong><br />

attuazione delle misure per la tutela <strong>della</strong> salute e <strong>della</strong> integrità psico-fisica<br />

dei lavoratori, all’attività di formazione e informazione nei confronti dei<br />

lavoratori, per la parte di competenza, e alla organizzazione del servizio di<br />

primo soccorso considerando i particolari tipi di lavorazione ed esposizione<br />

e le peculiari modalità organizzative del lavoro.<br />

Collabora inoltre alla attuazione e valorizzazione di programmi volontari di<br />

“promozione <strong>della</strong> salute”, secondo i principi <strong>della</strong> responsabilità sociale;<br />

b) programma ed effettua la sorveglianza sanitaria di cui all’articolo 41<br />

attraverso protocolli sanitari definiti in funzione dei rischi specifici e tenendo<br />

in considerazione gli indirizzi scientifici più avanzati;<br />

(arresto fino a due mesi o ammenda da 300 a 1.200 euro)<br />

c) istituisce, aggiorna e custodisce, sotto la propria responsabilità, una<br />

cartella sanitaria e di rischio per ogni lavoratore sottoposto a sorveglianza<br />

sanitaria.<br />

Tale cartella è conservata con salvaguardia del segreto professionale e,<br />

salvo il tempo strettamente necessario per l’esecuzione <strong>della</strong> sorveglianza<br />

sanitaria e la trascrizione dei relativi risultati, presso il luogo di custodia<br />

concordato al momento <strong>della</strong> nomina del medico competente;<br />

(Arresto fino a due mesi o ammenda da 300 a 1.200 euro)


d) consegna al datore di lavoro, alla cessazione dell’incarico, la<br />

documentazione sanitaria in suo possesso, nel rispetto delle disposizioni di<br />

cui al decreto legislativo del 30 giugno 2003 n.196, e con salvaguardia del<br />

segreto professionale;<br />

(Arresto fino a un mese o ammenda da 200 a 800 euro)<br />

e) consegna al lavoratore, alla cessazione del rapporto di lavoro, copia <strong>della</strong><br />

cartella sanitaria e di rischio, e gli fornisce le informazioni necessarie relative<br />

alla conservazione <strong>della</strong> medesima;<br />

L’originale <strong>della</strong> cartella sanitaria e di rischio va conservata,<br />

nel rispetto di quanto disposto dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n.<br />

196, da parte del datore di lavoro, per almeno dieci anni, salvo il diverso<br />

previsto da altre disposizioni del presente decreto;<br />

(Sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 1.800 euro per il datore di<br />

lavoro – dirigente)<br />

g) fornisce informazioni ai lavoratori sul significato <strong>della</strong> sorveglianza<br />

sanitaria cui sono sottoposti e, nel caso di esposizione ad agenti con effetti a<br />

lungo termine, sulla necessità di sottoporsi ad accertamenti sanitari anche<br />

dopo la cessazione <strong>della</strong> attività che comporta l’esposizione a tali agenti.<br />

Fornisce altresì, a richiesta, informazioni analoghe ai rappresentanti dei<br />

lavoratori per la sicurezza;<br />

(arresto fino a due mesi o ammenda da 300 a 1.200 euro)<br />

h) informa ogni lavoratore interessato dei risultati <strong>della</strong> sorveglianza sanitaria<br />

di cui all’articolo 41 e, a richiesta dello stesso, gli rilascia copia <strong>della</strong><br />

documentazione sanitaria;<br />

(Sanzione amministrativa pecuniaria da 600 a 2.000 euro)


i) comunica per iscritto, in occasione delle riunioni di cui all’articolo 35, al datore di lavoro, al<br />

responsabile del servizio di P.P. , ai rappresentanti dei L.S., i risultati anonimi collettivi <strong>della</strong><br />

sorveglianza sanitaria effettuata e fornisce indicazioni sul significato di detti risultati ai fini <strong>della</strong><br />

attuazione delle misure per la tutela <strong>della</strong> salute e <strong>della</strong> integrità psico-fisica dei lavoratori;<br />

(Sanzione amministrativa pecuniaria da 600 a 2.000 euro)<br />

l) visita gli ambienti di lavoro almeno una volta all’anno o a cadenza diversa che stabilisce in<br />

base alla valutazione dei rischi; la indicazione di una periodicità diversa dall’annuale deve essere<br />

comunicata al datore di lavoro ai fini <strong>della</strong> sua annotazione nel documento di valutazione dei<br />

rischi;<br />

(Arresto fino a tre mesi o ammenda da 400 a 1.600 euro)<br />

m) partecipa alla programmazione del controllo dell’esposizione dei Lavoratori i cui risultati gli<br />

sono forniti con tempestività ai fini <strong>della</strong> valutazione del rischio e <strong>della</strong> sorveglianza sanitaria;<br />

n) comunica, mediante autocertificazione, il possesso dei titoli e requisiti di cui all’articolo 38 al<br />

Ministero del lavoro, <strong>della</strong> salute e delle politiche sociali entro il termine di sei mesi dalla data di<br />

entrata in vigore del presente decreto.


D. LGS 81/2008<br />

ORGANI DI VIGILANZA<br />

Vigilanza<br />

1. La vigilanza sull’applicazione <strong>della</strong> legislazione in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro è<br />

svolta dalla azienda sanitaria locale competente per territorio e, per quanto di specifica competenza,<br />

dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonché per il settore minerario, fino all’effettiva attuazione del<br />

trasferimento di competenze da adottarsi ai sensi del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e<br />

successive modificazioni.<br />

1-bis. Nei luoghi di lavoro delle Forze armate, delle Forze di polizia e dei vigili del fuoco la vigilanza<br />

sulla applicazione <strong>della</strong> legislazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro è svolta<br />

esclusivamente dai servizi sanitari e tecnici istituiti presso le predette amministrazioni.


Ferme restando le competenze in materia di vigilanza attribuite dalla legislazione vigente al<br />

personale ispettivo del Ministero del lavoro, <strong>della</strong> salute e delle politiche sociali, ivi compresa quella<br />

in materia di salute e sicurezza dei lavoratori di cui all’articolo 35 <strong>della</strong> legge 26 aprile 1974, n. 191,<br />

lo stesso personale esercita l’attività di vigilanza sull’applicazione <strong>della</strong> legislazione in materia di<br />

salute e sicurezza nei luoghi di lavoro nelle seguenti attività, nel quadro del coordinamento<br />

territoriale di cui all' articolo 7 del decreto legge:<br />

a) attività nel settore delle costruzioni edili o di genio civile e più in particolare lavori di costruzione,<br />

manutenzione, riparazione, demolizione, conservazione e risanamento di opere fisse, permanenti o<br />

temporanee, in muratura e in cemento armato, opere stradali, ferroviarie, idrauliche, scavi, montaggio e<br />

smontaggio di elementi prefabbricati; lavori in sotterraneo e gallerie, anche comportanti l'impiego di<br />

esplosivi;<br />

b) lavori mediante cassoni in aria compressa e lavori subacquei;<br />

c) ulteriori attività lavorative comportanti rischi particolarmente elevati, individuate con decreto del Presidente<br />

del Consiglio dei Ministri, su proposta dei Ministri del lavoro, <strong>della</strong> salute e delle politiche sociali, adottato<br />

sentito il comitato di cui all’articolo 5 e previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato,<br />

le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, in relazione alle quali il personale ispettivo del<br />

Ministero del lavoro, <strong>della</strong> salute e delle politiche sociali svolge attività di vigilanza sull’applicazione <strong>della</strong><br />

legislazione in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, informandone preventivamente il servizio di<br />

prevenzione e sicurezza dell’Azienda sanitaria locale competente per territorio.


In attesa del complessivo riordino delle competenze in tema di vigilanza sull’applicazione<br />

<strong>della</strong> legislazione in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, restano ferme le<br />

competenze in materia di salute e sicurezza dei lavoratori attribuite alle autorità marittime a<br />

bordo delle navi ed in ambito portuale, agli uffici di sanità aerea e marittima, alle autorità<br />

portuali ed aeroportuali, per quanto riguarda la sicurezza dei lavoratori a bordo di navi<br />

e di aeromobili ed in ambito portuale ed aeroportuale nonché ai servizi sanitari e tecnici<br />

istituiti per le Forze armate e per le Forze di polizia e per i Vigili del fuoco;<br />

i predetti servizi sono competenti altresì per le aree riservate o operative e per quelle che<br />

presentano analoghe esigenze da individuarsi, anche per quel che riguarda le modalità di<br />

attuazione, con decreto del Ministro competente, di concerto con i Ministri del lavoro, <strong>della</strong><br />

salute e delle politiche sociali.<br />

L’Amministrazione <strong>della</strong> giustizia può avvalersi dei servizi istituiti per le Forze armate e di<br />

polizia, anche mediante convenzione con i rispettivi Ministeri, nonché dei servizi istituiti<br />

con riferimento alle strutture penitenziarie.<br />

4. La vigilanza di cui al presente articolo è esercitata nel rispetto del coordinamento di cui<br />

agli articoli 5 e 7.<br />

5. Il personale delle pubbliche amministrazioni, assegnato agli uffici che svolgono attività<br />

di vigilanza, non può prestare, ad alcun titolo e in alcuna parte del territorio nazionale,<br />

attività di consulenza.


DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 marzo 1956, n. 303<br />

Norme generali per l'igiene del lavoro<br />

… ART 64. Ispezioni<br />

Gli ispettori del lavoro hanno facoltà di visitare, in qualsiasi momento ed in ogni parte, i luoghi<br />

di lavoro e le relative dipendenze, di sottoporre a visita medica il personale occupato, di<br />

prelevare campioni di materiali o prodotti ritenuti nocivi, e altresì di chiedere al datore di lavoro,<br />

ai dirigenti, ai preposti ed ai lavoratori le informazioni che ritengano necessarie per<br />

l'adempimento del loro compito, in esse comprese quelle sui processi di lavorazione.<br />

Gli ispettori del lavoro hanno facoltà di prendere visione, presso gli ospedali ed eventualmente<br />

di chiedere copia, <strong>della</strong> documentazione clinica dei lavoratori per malattie dovute a cause<br />

lavorative o presunte tali.<br />

Gli ispettori del lavoro devono mantenere il segreto sopra i processi di lavorazione e sulle<br />

notizie e documenti dei quali vengono a conoscenza per ragioni di ufficio.

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