09.08.2015 Views

REGOLAMENTO PUBBLICHE AFFISSIONI - Indice dei riferimenti ...

REGOLAMENTO PUBBLICHE AFFISSIONI - Indice dei riferimenti ...

REGOLAMENTO PUBBLICHE AFFISSIONI - Indice dei riferimenti ...

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

1. I rimborsi non vengono disposti qualora le somme da riconoscere siano inferiori o ugualia Euro 12,00) per anno ad esclusione degli incassi riferiti all'imposta di Pubblicità e aiDiritti sulle Pubbliche Affissioni temporanee.2. Gli incassi a titolo ordinario non vengono effettuati qualora le somme siano inferiori ouguali a Euro 12,00 per anno, mentre quelli a titolo di recupero evasione, a mezzo diprovvedimento di accertamento e/o di liquidazione, non vengono effettuati qualora lesomme siano inferiori o uguali a Euro 16,53 per anno.3. Le richieste di rimborso per tutte le entrate debbono essere presentate con appositaistanza debitamente documentata entro il termine di cinque anni dal giorno di pagamentoovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.4. L'amministrazione comunale dovrà evadere le suddette richieste emettendo unprovvedimento di accoglimento o di rigetto entro il termine di 180 giorni decorrenti dalmomento ella presentazione dell'istanza da parte del contribuente.5. Al fine di velocizzare le procedure amministrative relative alla restituzione di sommepagate e non dovute, i rimborsi possono essere concessi attraverso compensazione, ameno che il contribuente non sia più soggetto passivo di imposta per l'Amministrazione diriferimento ovvero non chieda esplicitamente la restituzione delle somme, trattandosi diimporti che potrebbero essere compensati solo in periodi superiori ai due anni.6. La compensazione non è ammessa per le somme iscritte a ruolo.(9) Legge n. 689 del 24 novembre 1981 'Nuovo sistema Penale', Capo I, Sezione I 'Lesanzioni Amministrative. Principi generali', Sezione II 'Applicazione' - Articolo 24 D.Lgs.507/1993 'sanzioni amministrative':1. Il comune è tenuto a vigilare sulla corretta osservanza delle disposizioni legislative eregolamentari riguardanti l'effettuazione della pubblicità. Alle violazioni di dette disposizioniconseguono sanzioni amministrative per la cui applicazione si osservano le normecontenute nelle sezioni I e II del capo I della Legge 24 novembre 1981, n. 689 o, per leviolazioni delle norme tributarie, quelle sulla disciplina generale delle relative sanzioniamministrative salvo quanto previsto nei successivi commi.2. Per le violazioni delle norme regolamentari stabilite dal comune in esecuzione delpresente capo nonché di quelle contenute nei provvedimenti relativi all'installazione degliimpianti, si applica la sanzione da Lire 400.000 a Lire 3.000.000 (da Euro 206,58 a Euro1.549,37) con notificazione agli interessati, entro centocinquanta giorni dall'accertamento,degli estremi della violazione riportati in apposito verbale. Il comune dispone altresì la

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!