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Assegno

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u dita l a relazione della causa svolta n e lla pubblica udienza del<br />

2 7 .2.2008 dal Consigliere Dott. BONOMO Massimo;<br />

u dito l ' A vv. Miuccio per l a p a rte ricorrente, che h a chiesto<br />

l ' a ccoglimento del ricorso;<br />

u dito l'Avv. Felicetti per la parte controricorrente, che ha chiesto il<br />

rigetto del ricorsO;<br />

u dito il P .M. in p e rsona d e l S o stituto P rocuratore Generale Dott.<br />

C aliendo Giacomo, che ha concluso per il rigetto del ricorso.<br />

S vo lgimento del processo<br />

C on ricorso d e positato il 1 2 a g o sto 1998 I.P. p roponeva d o manda di<br />

cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con D.M.R., dalla<br />

q u ale si e r a separato, e chiedeva che gli venisse a ssegnata l a casa<br />

coniugale - a vendo il figlio C ., n a to i l (OMISSIS), deciso di vivere con<br />

l ui - e che egli fosse e sonerato d a ll'obbligo di mantenimento n ei<br />

confronti della convenuta, ormai titolare di reddito.<br />

L a D ., c o stituendosi, a d e riva alla domanda di d i vorzio ma contestava<br />

o g ni altra richiesta del ricorrente.<br />

Il Tribunale d i Roma, con s e n tenza d epositata il 1 0 marzo 2000,<br />

p ronunciava la cessazione degli effetti civili del matrimonio, assegnava<br />

l a casa coniugale a llo I., mentre riteneva p recluso ogni e same delle<br />

q u e stioni economiche in mancanza di domanda di assegno divorzile.<br />

L a C o rte d 'appello d i Roma, con sentenza non d e finitiva n . 536/01,<br />

d e positata il 1 6 febbraio 2 001, p ronunciando sull'impugnazione della<br />

D ., confermava l ' a ssegnazione della casa coniugale allo I. e n on<br />

condivideva la p ronuncia n egatoria di carattere p rocessuale e messa i n<br />

p rimo g rado, ritenendo che fosse stata formulata una d o manda d i<br />

a ttribuzione dell'assegno divorzile, sicchè l a causa doveva proseguire<br />

p e r lo svolgimento della necessaria attività istruttoria.<br />

C on o rdinanza d e positata i n p a ri data, la Corte d'appello ammetteva la<br />

p rova p roposta d all'appellato e , p rovvedendo sull'istanza e x a rt. 700<br />

c.p.c., d ella D ., poneva p rovvisoriamente a carico dello I. un a ssegno<br />

d i d i vorzio di L . 1 .000.000, mensili (pari a ll'ammontare d e ll'assegno<br />

stabilito in sede di separazione), a d e correre d a lla p resentazione<br />

d ell'istanza.<br />

C on sentenza d e finitiva n . 2229/03, depositata i l 9 marzo 2 0 03, la<br />

C o rte d ' appello a ttribuiva alla D . u n a ssegno divorzile di E u ro 4 00,00,<br />

mensili, a decorrere dalla data d e lla sentenza e da rivalutarsi<br />

a n nualmente.<br />

A vverso entrambe le sentenze I. h a proposto ricorso p e r cassazione<br />

sulla base di quattro motivi.<br />

2<br />

S t u d i o l e g a l e T e d i o l i – v i a F r a t t i n i , 7 - 4 6 1 0 0 - M a n t o v a – m a i l @ t e d i o l i . c o m

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