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Assegno

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mentre poi la Corte d ' appello a veva concluso i n difformità d a q u e sto<br />

p rincipio.<br />

C onsiderata l'autonomia d ella d o manda p rincipale e d i quella<br />

riconvenzionale, n o n basta contestare, sottolinea i l ricorrente, l ' a tto<br />

d ell'attore p e r ritenere che, così facendo, il convenuto abbia voluto<br />

i n trodurre u n a domanda riconvenzionale, d o vendo q u e st'ultima e ssere<br />

p roposta con motivazioni, titoli, pretese giuridiche d i stinte d a quelle<br />

d ella domanda principale.<br />

5 . I d u e motivi, congiuntamente e saminabili p e r ragioni di connessione,<br />

sono infondati.<br />

D e ve anzitutto e scludersi l a sussistenza di u n a violazione dell'art. 3 4 5<br />

c.p.c., che vieta la p roposizione di domande n uove in a ppello, p e rchè<br />

l a C orte territoriale, con l a sentenza n on definitiva, contro l a quale è<br />

stata formulata riserva di impugnazione, non h a ritenuto a mmissibile<br />

u n a tale domanda n el g iudizio di secondo grado, ma h a invece ritenuto<br />

che l a domanda di a ssegno di d i vorzio fosse stata formulata dalla D .<br />

g ià in primo grado.<br />

V a poi rilevato che questa C o rte h a a vuto modo d i a ffermare che n e l<br />

p rocedimento di divorzio trovano a pplicazione i p rincipi d e lla d o manda<br />

e del contraddittorio e l'attribuzione dell'assegno d i vorzile è<br />

subordinata, p e rtanto, a lla d o manda d i p a rte; p e raltro, tale domanda<br />

n o n n e cessita d i formule particolari e p u ò e ssere a n che i mplicita<br />

n o n chè ravvisabile in d e duzioni inequivocamente rivolte al<br />

conseguimento dell'assegno medesimo; per accertare se sia stata o<br />

meno p roposta, il Giudice di merito d e ve a vere riguardo al contenuto<br />

sostanziale della p retesa fatta valere con riguardo alle finalità che la<br />

p a rte i n tende p e rseguire, con la conseguenza che un'istanza non<br />

e spressamente e formalmente p roposta p uò ritenersi i mplicitamente<br />

i n trodotta e virtualmente contenuta nella d o manda d e dotta in giudizio<br />

q u ando si trovi in rapporto di connessione necessaria con il "petitum" e<br />

l a "causa p e tendi" formulati sia dalla p a rte stessa, che dalla<br />

controparte, senza perciò i n trodurre u n n u o vo " thema d e cidendum"<br />

(Cass. 5 l u glio 2 001 n . 9058; vedi anche, più i n generale, Cass. 9<br />

a p rile 2004 n. 6972, Cass. 28 aprile 2004 n. 8128).<br />

N ella specie, la Corte d ' appello è p e rvenuta a lla conclusione che la D .<br />

a vesse chiesto l ' a ssegno già in p rimo g rado in base a ll'interpretazione<br />

d elle deduzioni contenute nella comparsa di risposta della D. dinanzi al<br />

Tribunale, i mprontata alla contestazione dell'assunto del ricorrente<br />

circa l a sua condizione e conomica ed a ll'affermazione del p roprio stato<br />

d i b isogno, tale da giustificare il p e rpetuarsi d ell'obbligo d i<br />

mantenimento da p a rte d e llo I.. A fronte d i tale univoca volontà -<br />

p rosegue il Giudice di secondo g rado - a ppare irrilevante la mancanza<br />

sia della esplicita formulazione della domanda, sussunta n ella richiesta<br />

4<br />

S t u d i o l e g a l e T e d i o l i – v i a F r a t t i n i , 7 - 4 6 1 0 0 - M a n t o v a – m a i l @ t e d i o l i . c o m

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