Ricognizione delle competenze e delle funzioni delle Regioni a ...
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Conferenza dei Presidenti <strong>delle</strong> Assemblee legislative<br />
<strong>delle</strong> <strong>Regioni</strong> e <strong>delle</strong> Province autonome<br />
<strong>Ricognizione</strong> <strong>delle</strong> <strong>competenze</strong> e <strong>delle</strong><br />
<strong>funzioni</strong> <strong>delle</strong> <strong>Regioni</strong> a statuto speciale<br />
e <strong>delle</strong> Province autonome<br />
Presidenti <strong>delle</strong> Assemblee legislative <strong>delle</strong> <strong>Regioni</strong> a statuto speciale e <strong>delle</strong> Province autonome:<br />
Friuli Venezia Giulia: Edouard Ballaman – Provincia autonoma di Bolzano: Dieter Steger –<br />
Sardegna: Claudia Lombardo – Sicilia: Francesco Cascio – Trentino Alto Adige: Marco Depaoli<br />
– Provincia di Trento: Giovanni Kessler – Valle d’Aosta: Alberto Cerise.<br />
Dossier redatto dal Gruppo di coordinamento tecnico <strong>delle</strong> Assemblee legislative <strong>delle</strong> <strong>Regioni</strong> a<br />
statuto speciale e <strong>delle</strong> Province autonome: Liliana Cazaban (Valle d’Aosta), Alfonso Di Giovanni<br />
(Sardegna), Salvatore Di Gregorio (Sicilia), Camillo Lutteri (Trento), Claudio Malacarne (Friuli<br />
Venezia Giulia), Hubert Peintner (Bolzano), Stefan Untersulzner (Trentino Alto Adige), Franco<br />
Zubin (Friuli Venezia Giulia).<br />
Studio svolto in collaborazione fra i servizi e uffici dei consigli <strong>delle</strong> <strong>Regioni</strong> Friuli Venezia Giulia,<br />
Sardegna, Sicilia, Trentino Alto Adige e Valle d’Aosta e i Consigli della Provincia autonoma di<br />
Bolzano e della Provincia autonoma di Trento.<br />
Materiale collazionato dal Segretariato generale della Conferenza dei Presidenti <strong>delle</strong> Assemblee<br />
legislative <strong>delle</strong> <strong>Regioni</strong> e <strong>delle</strong> Province autonome.
INDICE<br />
Introduzione pag. 3<br />
L’indagine ricognitiva pag. 5<br />
Le ragioni dell’autonomia speciale pag. 7<br />
Quadro comparato <strong>delle</strong> <strong>competenze</strong> e <strong>delle</strong> <strong>funzioni</strong> <strong>delle</strong><br />
<strong>Regioni</strong> a statuto speciale, <strong>delle</strong> Province autonome e dello Stato<br />
Appendici:<br />
Friuli Venezia Giulia pag. 21<br />
Province autonome di Trento e Bolzano pag. 55<br />
Sardegna pag. 75<br />
Sicilia pag. 125<br />
Valle d’Aosta pag. 165<br />
elenco <strong>delle</strong> norme di attuazione degli Statuti pag. 201<br />
norme statutarie in materia finanziaria pag. 227<br />
norme di attuazione e legislazione in materia finanziaria pag. 269
INTRODUZIONE<br />
Il presente dossier prende le mosse dai contenuti di un ordine del giorno approvato dalla Assemblea<br />
plenaria della Conferenza lo scorso 20 luglio 2009, all’interno di un dibattito più ampio connesso ai<br />
temi dell’attuazione dell’art. 119 della Costituzione, le cui linee portanti sono state delineate nella<br />
legge 42/2009. In particolar modo nasce dall’impegno e dalla volontà dei Presidenti <strong>delle</strong><br />
Assemblee legislative <strong>delle</strong> <strong>Regioni</strong> a Statuto speciale e <strong>delle</strong> Province autonome di Trento e di<br />
Bolzano.<br />
Il dossier si pone l’obiettivo di effettuare una ricognizione comparata il più possibile esaustiva, per<br />
ciascuna Autonomia speciale, <strong>delle</strong> <strong>competenze</strong> e <strong>funzioni</strong>, con particolare riferimento alla relativa<br />
disciplina statutaria integrata dalle novellate disposizioni del Titolo V della Costituzione che, ai<br />
sensi dell’art. 10 della legge costituzionale 3/2001, trovano applicazione anche negli ordinamenti<br />
<strong>delle</strong> <strong>Regioni</strong> speciali e <strong>delle</strong> Province autonome per le parti in cui prevedono forme di autonomia<br />
più ampie rispetto a quelle già attribuite.<br />
Il gruppo di lavoro costituito per la realizzazione del dossier si è riunito mettendo a punto le schede<br />
di rilevazione funzionali al raggiungimento degli obbiettivi conoscitivi.<br />
Il metodo di lavoro utilizzato per la collazione del dossier può essere così sintetizzato. Sono state<br />
individuate due aree di interesse comune e di approfondimento: a) la prima concerne una<br />
ricognizione essenziale <strong>delle</strong> “ragioni della specialità”con un excursus storico-istituzionale a partire<br />
dalla approvazione dei rispettivi Statuti di autonomia; b) il secondo approfondimento ha focalizzato<br />
la propria attenzione sulle <strong>funzioni</strong> effettivamente esercitate da ciascuna autonomia speciale anche<br />
con riferimento a quelle che lo stato continua ad esercitare sul territorio regionale attraverso una<br />
griglia di rilevazione per macro aree omogenee .<br />
In appendice al dossier sono riportati a corredo <strong>delle</strong> ricognizioni alcuni riferimenti di interesse<br />
comune di carattere legislativo ed ordinamentale.<br />
Hanno fatto parte del Tavolo di lavoro, cui va il massimo ringraziamento per la qualità del lavoro<br />
svolto e dello spirito di servizio profuso: Liliana Cazaban, Alfonso Di Giovanni, Salvatore Di<br />
Gregorio, Camillo Lutteri, Claudio Malacarne, Hubert Peintner, Stefan Untersulzner, Franco Zubin.<br />
Roma, marzo 2010<br />
Il Direttore generale della Conferenza<br />
Dott. Paolo Pietrangelo
L’INDAGINE RICOGNITIVA<br />
SCHEDA LE RAGIONI DELL’AUTONOMIA SPECIALE DELLA REGIONE/PROVINCIA<br />
AUTONOMA<br />
Ogni regione e provincia autonoma descrive in sintesi di una pagina le ragioni della speciale<br />
autonomia di cui essa dispone ai sensi dell’articolo 116 della Costituzione e dello Statuto speciale<br />
Si è ritenuto opportuno considerare l’approfondimento in merito alle ragioni della specialità una<br />
sorta di introduzione rispetto al lavoro ricognitorio <strong>delle</strong> schede successive, in ragione del fatto che<br />
il dato sopraindicato riveste considerazioni di carattere politico-istituzionale la cui definizione è<br />
rimessa alle valutazioni dei Presidenti stessi.<br />
SCHEDA COMPETENZE DELLA REGIONE/PROVINCIA AUTONOMA E COMPETENZE<br />
DELLO STATO<br />
Per ogni regione e provincia autonoma vengono descritte le <strong>funzioni</strong> effettivamente esercitate dalla<br />
regione e/o Provincia autonoma (art. 27 legge n. 42/2009) citando le fonti normative di riferimento,<br />
nonché quelle che lo Stato continua ad esercitare sul territorio regionale, ai sensi dei rispettivi<br />
Statuti e <strong>delle</strong> norme di attuazione relative; raggruppando le <strong>funzioni</strong> stesse per grandi aree<br />
omogenee.<br />
COMPETENZE DELLA REGIONE COMPETENZE DELLO STATO<br />
aree omogenee<br />
1. SVILUPPO ECONOMICO e ATTIVITA’ PRODUTTIVE (Titolo II D. LGS. 112/98)<br />
2. TERRITORIO,AMBIENTE E INFRASTRUTTURE (Titolo III)<br />
3. SERVIZI ALLA PERSONA E ALLA COMUNITA’ (Titolo IV) ARTICOLATO PER
3.a Sanità tutela della salute<br />
3.b Servizi sociali<br />
3.c Istruzione scolastica<br />
3.d Formazione professionale<br />
3.e Beni e attività culturali, spettacolo e sport<br />
4. Polizia amministrativa regionale e locale e regime autorizzatorio (Titolo V)<br />
5. SERVIZI PUBBLICI DI TRASPORTO DI INTERESSE REGIONALE E LOCALE<br />
(D.LGS. n. 422 del 1997)<br />
6. LAVORO - Collocamento e politiche attive del lavoro (D.LGS. n. 469 del 1997)<br />
7. AGRICOLTURA E FORESTE (D.LGS. n. 143 del 1997)<br />
8. ALTRE (finanza locale, edilizia abitativa pubblica e privata, istruzione universitaria e<br />
ricerca, organi istituzionali)
LE RAGIONI DELL’AUTONOMIA SPECIALE<br />
FRIULI VENEZIA GIULIA<br />
Le ragioni storiche che sottendono la specialità della Regione Friuli Venezia Giulia sono<br />
strettamente legate al problema dell’unità regionale. Si è soliti compendiare tali ragioni nella<br />
delicata situazione confinaria ad est sul piano internazionale, a seguito <strong>delle</strong> note vicende belliche,<br />
nell’arretratezza economica di larghe porzioni del suo territorio, nella presenza di minoranze<br />
linguistiche e di marcate diversità territoriali.<br />
E’ opportuno partire da una riflessione retrospettiva sulle ragioni che indussero, prima il legislatore<br />
costituente, nel 1946-47, a inserire la Regione Friuli Venezia Giulia tra le autonomie speciali e poi<br />
il legislatore costituzionale nel 1963 a scegliere un determinato assetto dell’autonomia speciale<br />
prevista dalla Costituzione.<br />
Durante i lavori dell’Assemblea costituente, il territorio che poi sarebbe divenuto quello della<br />
Regione Friuli Venezia Giulia si trovava, a seguito degli eventi bellici, in una condizione di<br />
incertezza sul piano del diritto internazionale. Mentre altre regioni a statuto speciale erano già state<br />
istituite con atti provvisori poi ratificati dall’Assemblea costituente, l’inclusione della Regione<br />
Friuli Venezia Giulia nell’elenco <strong>delle</strong> <strong>Regioni</strong> a Statuto speciale fu deciso all’ultimo momento<br />
dall’Assemblea senza passaggi in Commissione. Nella discussione però non emerse con chiarezza<br />
per quali ragioni si optò per la specialità: furono soprattutto il carattere di regione di confine e la<br />
presenza di minoranze linguistiche in tali zone che convinsero i costituenti in questo senso. Ma<br />
l’inserzione della Venezia Giulia, accanto al Friuli (unione che non tutti condividevano all’epoca)<br />
ebbe anche un significato simbolico: dimostrare la volontà (e la speranza) dello Stato italiano di<br />
recuperare all’interno dei suoi confini questa parte nord-orientale del territorio italiano allora<br />
occupata da forze straniere a causa degli eventi bellici. Tuttavia la successiva evoluzione della<br />
situazione internazionale portò all’approvazione della X disposizione transitoria della Costituzione<br />
che intendeva consentire, in attesa dell’approvazione dello statuto speciale, la immediata<br />
applicabilità del titolo V della parte II (e cioè la creazione di una regione ordinaria nella parte<br />
rimasta sotto la sovranità italiana), ferma restando la tutela <strong>delle</strong> minoranze linguistiche, a norma<br />
dell’articolo 6 della costituzione. La norma transitoria, però, non ebbe pratica applicazione, sia<br />
perché le regioni ordinarie vennero istituite appena nel 1970, ben dopo l’emanazione dello Statuto<br />
speciale del ‘63, sia perché con il Memorandum di Londra del 1954 una parte del territorio triestino<br />
tornò sotto l’amministrazione italiana.<br />
Con la legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, lo Stato diede attuazione alla previsione dell’art.<br />
116 per la Regione Friuli-Venezia Giulia approvando lo Statuto Speciale.<br />
Tuttavia già dopo il Memorandum di Londra, del 5 ottobre 1954, con il ritorno di Trieste e della ex<br />
zona A sotto la sovranità italiana, la questione dell’approvazione dello Statuto si pose all’attenzione<br />
<strong>delle</strong> forze politiche regionali: numerose proposte di statuto vennero avanzate, sia al di fuori del<br />
Parlamento, sia in seno allo stesso. I punti controversi erano soprattutto la articolazione<br />
territoriale della Regione (Regione unitaria o autonomia <strong>delle</strong> componenti territoriali, sul modello<br />
del Trentino Alto Adige) e la scelta del capoluogo: sul primo punto prevalse la scelta unitaria,<br />
senza quindi dare una speciale autonomia alle singole province, sul secondo punto si scelse come<br />
capoluogo la città di Trieste, prevedendo tuttavia la possibilità di stabilire, con legge regionale, la<br />
sede degli uffici regionali anche in altre città. Lo Statuto, poi, non accolse alcuna forma di tutela<br />
della minoranza slovena (mai menzionata), nonostante la presenza di minoranze linguistiche era<br />
stata considerata tra le ragioni giustificatrici della specialità in seno alla Costituente, salvo un<br />
generico riconoscimento della “parità di diritti e di trattamento a tutti i cittadini, qualunque sia il<br />
gruppo linguistico al quale appartengono, con la salvaguardia <strong>delle</strong> rispettive caratteristiche etniche<br />
e culturali” (art. 3).<br />
7
La specialità, quale venne a concretizzarsi nel testo statutario del 1963, va pertanto ricercata in altre<br />
direzioni e segnatamente nell’elenco <strong>delle</strong> materie attribuite alla competenza legislativa ed<br />
amministrativa della Regione: si volle infatti attribuire alla nuova Regione una accentuata<br />
autonomia nel governo dell’economia, assegnandole la competenza in molti settori produttivi non<br />
previsti dall’art. 117 per le regioni ordinarie, come l’industria e il commercio, la pesca marittima,<br />
l’economia montana, la cooperazione, le miniere, l’ordinamento <strong>delle</strong> Casse di risparmio e rurali.<br />
Ciò nella convinzione che le politiche economiche attuate dalla Regione potessero far decollare lo<br />
sviluppo di zone allora depresse, come il Friuli, o in grave declino a causa <strong>delle</strong> mutilazioni<br />
territoriali, come la Venezia Giulia.<br />
Rispetto al 1947 (allorché fu approvato l’art. 116 della Carta costituzionale), ma anche rispetto al<br />
1963, quando fu approvato lo Statuto, la situazione internazionale è oggi profondamente mutata.<br />
Alla cortina di ferro dell’epoca della guerra fredda con la Jugoslavia comunista si è sostituito un<br />
confine fra Stati appartenenti ad un’unica organizzazione di stampo federale, l’Unione europea.<br />
Anche il problema <strong>delle</strong> minoranze linguistiche ha mutato volto: superata l’esigenza di un mero<br />
divieto di discriminazione <strong>delle</strong> minoranze nazionali presenti nei due territori degli stati confinanti,<br />
la necessità è ora quella di preservare e valorizzare, attraverso tutele positive, un pluralismo<br />
linguistico e culturale su territori che hanno sempre visto mescolarsi e convivere lingue, culture ed<br />
etnie diverse.<br />
L’integrazione della Slovenia e il prossimo ingresso della Croazia nell’Unione europea richiedono<br />
una sempre più armonica politica di rispetto e tutela <strong>delle</strong> rispettive minoranze, che passa anche<br />
attraverso il rafforzarsi della collaborazione transfrontaliera in materia economica e commerciale.<br />
Le condizioni socio-economiche del FVG non sono più quelle di arretratezza dei primi anni ’60:<br />
oggi, superato il ritardo economico che allora la penalizzava, la Regione si trova al centro di una<br />
rete di relazioni economiche, sociali, culturali destinate ad intensificarsi con l’allargamento<br />
dell’Unione europea e che interessa una vasta area (una potenziale “euroregione”) comprendente<br />
una pluralità di entità statuali e regionali, alcune <strong>delle</strong> quali di fresca formazione e di recente<br />
apertura all’economia di mercato. Tuttavia persistono aree relativamente prossime al Friuli Venezia<br />
Giulia ancora fuori dall’Unione europea e che pongono tuttora rilevanti problemi di stabilità e<br />
sottosviluppo: questa Regione per la sua collocazione geografica e le sue tradizioni improntate<br />
all’accoglienza e alla pacifica convivenza di popolazioni diverse, può svolgere un ruolo<br />
insostituibile nell’opera di avvicinamento all’Unione europea di queste aree anche nell’interesse<br />
dello Stato.<br />
L’allargamento ad Est dell’Unione europea e l’eliminazione dei residui ostacoli alla circolazione di<br />
beni e fattori produttivi espongono poi questa Regione, molto più di altre, ai rischi di un declino<br />
economico se non saprà reggere (e se non avrà adeguati strumenti per farlo) la concorrenza <strong>delle</strong><br />
nuove aree produttive sviluppando innovazione, ricerca, efficienza e attrattività del proprio tessuto<br />
economico-produttivo.<br />
Viene qui in considerazione la riforma del sistema di relazioni finanziarie fra Stato-Regione (cd<br />
Federalismo fiscale) come opportunità per il Friuli Venezia Giulia, anche in considerazione della<br />
sua collocazione geografica, di ottenere strumenti (leva fiscale e fiscalità di vantaggio) in grado di<br />
dare maggiore flessibilità e manovrabilità al prelievo fiscale sul sistema produttivo di questa<br />
Regione per consentirle di reggere la concorrenza fiscale pregiudizievole dei Paesi confinanti ed<br />
evitare così che imprese italiane si trasferiscano oltre confine (in Austria e Slovenia) perché attratte<br />
naturalmente dal vantaggio fiscale.<br />
Il trovarsi al centro <strong>delle</strong> comunicazioni tra la “vecchia” Comunità europea e il sud-est dell’Europa,<br />
costituisce un ulteriore fattore di specialità del Friuli Venezia Giulia che richiede particolari<br />
strumenti per la programmazione <strong>delle</strong> infrastrutture di comunicazione, anche in termini di<br />
partecipazione “ascensionale” alle politiche comunitarie in tema di trasporti, e per la valutazione del<br />
loro impatto ambientale e sul sistema insediativo.<br />
8
Un ultimo elemento di specialità di questa Regione, presente fin dalle origini, ma non considerato<br />
nella formulazione dello Statuto del 1963, è dato dal “policentrismo”, che si sostanzia nelle marcate<br />
differenziazioni tra le sue componenti territoriali. Policentrismo che si manifesta in più dimensioni:<br />
la dimensione linguistica (con aree di diffusione di lingue minoritarie, come il friulano, lo sloveno,<br />
il tedesco, e aree di diffusione della parlata veneta), la dimensione socio-economica e insediativa<br />
(l’area metropolitana triestina con il suo porto internazionale, l’area a sviluppo economico e urbano<br />
diffuso della pianura e della pedemontana friulana, la montagna friulana con persistenti problemi di<br />
ritardo nello sviluppo).<br />
PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO<br />
La particolare specialità dell’assetto dell’autonomia dell’Alto Adige/Südtirol deriva dalla<br />
confluenza di due istituti costituzionali, quali la tutela <strong>delle</strong> minoranze linguistiche conviventi sul<br />
territorio provinciale e dall’autonomia di governo locale, che hanno la loro base originaria nel cd.<br />
accordo di Parigi del 1946, ancoraggio internazionale dell’autonomia altoatesina firmato dall’allora<br />
presidente del consiglio Alcide De Gasperi e dal ministro degli esteri austriaco Karl Gruber.<br />
Tale accordo fu concluso per trovare una soluzione alla questione sudtirolese sorta dopo<br />
l’annessione dell’Alto Adige/Südtirol al Regno d’Italia alla fine della prima guerra mondiale.<br />
Seguirono l’oppressione della popolazione di madrelingua tedesca e ladina durante il dittatura<br />
fascista e l’accordo italo-tedesco del 1939, denominata “opzione”: i sudtirolesi furono posti di<br />
fronte alla scelta di optare per la cittadinanza tedesca con il conseguente abbandono dell’Alto<br />
Adige/Südtirol oppure conservare la cittadinanza italiana con la minaccia di venire trasferiti in<br />
regioni meridionali.<br />
La seconda guerra mondiale impedì l’attuazione completa dell’opzione e dopo la fine della guerra<br />
parte degli optanti tornarono in patria, ma con il trattato di pace di Parigi del 1946 il confine tra<br />
Austria e Italia rimase definitivamente al Brennero.<br />
Sulla base del citato accordo di Parigi la Costituzione italiana del 1948 istituì la Regione autonoma<br />
Trentino-Alto Adige, per la quale nello stesso anno fu varato con legge costituzionale il primo<br />
statuto di autonomia. Questo rappresentava la nascita del particolare sistema tripolare<br />
dell’autonomia della Regione Trentino-Alto Adige, composta dalle due Province autonome che<br />
sostanzialmente corrispondono ad una Regione a statuto speciale e dalla Regione, ente atipico<br />
nell’ordinamento costituzionale italiano e da ultimo trasformato dalla legge cost. n. 2/2001 in<br />
organo rappresentativo di secondo grado.<br />
Il primo statuto di autonomia attribuiva però la maggior parte <strong>delle</strong> <strong>competenze</strong> legislative alla<br />
Regione, dove la popolazione italiana rappresentava la maggioranza assoluta, di modo che le<br />
minoranze tedesche e ladine non avevano la minima possibilità di sviluppare un’adeguata<br />
autonomia provinciale.<br />
Preso atto della posizione dello Stato italiano che considerava l’accordo di Parigi già interamente<br />
realizzato tramite il primo statuto di autonomia e <strong>delle</strong> crescenti proteste, anche violenti della<br />
popolazione sudtirolese, l’Austria fece iscrivere nel 1960 la questione sudtirolese all’ordine del<br />
giorno dell’assemblea plenaria <strong>delle</strong> Nazioni Unite. Sulla base <strong>delle</strong> sollecitazioni <strong>delle</strong> Nazioni<br />
Unite di riprendere i negoziati bilaterali relative all’attuazione del trattato di Parigi del 1946, il<br />
Governo italiano nominò una commissione composta anche da rappresentanti sudtirolesi che dopo<br />
lunghe e dure trattative licenziava un complesso di provvedimenti di modifica del primo statuto di<br />
autonomia, denominato “pacchetto”, accompagnato da un calendario operativo che dettava le<br />
diverse scadenze della progressiva attuazione del pacchetto.<br />
Il passo più importante nell’esecuzione del calendario operativo fu l’approvazione del secondo<br />
statuto di autonomia con la legge cost. n. 1/1971, che riconosceva un ampio autogoverno con<br />
potestà legislative primarie e secondarie alle due province di Trento e di Bolzano e non più alla<br />
Regione che conservava poche <strong>competenze</strong> residuali. Furono costituite due commissioni competenti<br />
9
per l’elaborazione <strong>delle</strong> norme di attuazione del nuovo statuto di autonomia che agivano in stretta<br />
collaborazione con il Governo competente per l’emanazione decreti legislativi attuativi dello<br />
statuto.<br />
Dopo anni di trattative e l’emanazione di diverse importanti norme di attuazione (sulla<br />
proporzionale etnica nel pubblico impiego, sulla parificazione della lingua tedesca nei rapporti con<br />
la pubblica amministrazione, sulla nuova distribuzione dei collegi senatoriali ecc.), il Governo<br />
dichiarò chiuso il cd. “pacchetto” e Austria e Italia notificarono nel 1992 alle Nazioni Unite la<br />
chiusura della vertenza sudtirolese.<br />
L’evoluzione dell’autonomia speciale rimane però in costante movimento e le ultime modifiche<br />
introdotte dalla legge cost. n. 2/2001 hanno confermato questo sviluppo rivolto oggi, anche alla luce<br />
del disposto degli articoli 4 e 8 dello statuto che collocano la tutela <strong>delle</strong> minoranze linguistiche<br />
locali tra gli interessi nazionali, soprattutto alla salvaguardia e alla valorizzazione del pluralismo di<br />
tutti i tre gruppi linguistici conviventi in Alto Adige/Südtirol.<br />
SARDEGNA<br />
Storicamente l’autonomia speciale della Sardegna si è affermata per il concorrere di una pluralità di<br />
condizioni e circostanze: lo sviluppo di un importante movimento autonomista, con connotazioni<br />
federaliste ed indipendentiste, che incise anche sui partiti nazionali e sulle loro rappresentanze in<br />
Sardegna; la distanza dell’Isola dal Continente; l’accentuarsi per questo dell’arretratezza <strong>delle</strong><br />
condizioni economiche e sociali per la ristrettezza del mercato interno, la difficoltà dei<br />
collegamenti, la condizione complessiva di isolamento, il senso di distacco e di insofferenza verso<br />
l’amministrazione dello Stato e l’insufficienza della sua azione; la percezione della difficoltà di<br />
fronteggiare tali situazioni dal centro dello Stato.<br />
La specialità fu nella pratica concepita come l’acquisizione di strumenti e <strong>competenze</strong> per decidere<br />
rispetto alle principali questioni economiche e sociali che riguardavano l’Isola e allo stesso tempo<br />
determinare ed indirizzare l’azione dello Stato in favore della loro soluzione.<br />
Nel tempo (soprattutto dagli ultimi anni ‘50) ha assunto sempre maggiore importanza la previsione<br />
dell’articolo 13 dello Statuto, che impone allo Stato col concorso della Regione di predisporre un<br />
piano organico per la rinascita economica e sociale dell’Isola.<br />
L’istituzione della Regione ha anche determinato un consolidarsi del sentire autonomistico e cioè<br />
della coscienza di appartenere ad una comunità regionale, insediata in un territorio con peculiari<br />
caratteri geografici ed ambientali, e <strong>delle</strong> comuni radici identitarie (lingua, cultura, tradizioni).<br />
Ciò ha caricato la Regione di un compito di espressione e di rappresentanza di tale consapevolezza,<br />
che va ben al di là <strong>delle</strong> <strong>funzioni</strong> conferite.<br />
Già in questi tratti si delinea una specificità dell’esperienza autonomistica sarda che la differenzia<br />
da altre esperienze regionali.<br />
Da anni il dibattito regionale evidenzia le insufficienze dello Statuto del 1948, sia per il suo<br />
originario carattere riduttivo, sia per le <strong>funzioni</strong> attribuite alla Regione oggi inadeguate rispetto agli<br />
obiettivi ed ai profondi mutamenti economici e sociali, sia per la intervenuta trasformazione del<br />
quadro istituzionale, considerato il ruolo ormai svolto dalle autonomie in tutto il territorio nazionale<br />
ed il peso sempre maggiore di istituzioni extrastatali ed europee.<br />
Nonostante ci siano stati diversi tentativi di stesura di nuovi testi di Statuto, nessuna proposta è stata<br />
deliberata dal Consiglio regionale.<br />
Pur con diverse accentuazioni, è però comune e ribadita la convinzione che le ragioni della<br />
specialità permangono e sono anzi rafforzate. In sintesi possono così riassumersi, senza attribuire<br />
all’ordine dell’elenco valore di priorità:<br />
ragioni storiche cui si è fatto cenno, che attribuiscono alla Regione un ruolo di<br />
rappresentanza ampio ed accentuato con una forte attesa rispetto alle sue capacità di<br />
intervento e di azione amministrativa;<br />
10<br />
10
agioni geografiche legate all’insularità ed alla distanza dal Continente che<br />
combinandosi con quelle storiche rafforzano l’esigenza dell’adozione di politiche con<br />
forte accentuazione regionale;<br />
ragioni legate all’identità, con riguardo alla lingua, nelle sue varianti, ed alle espressioni<br />
culturali tipiche;<br />
ragioni legate ad esigenze di recupero del ritardo di sviluppo economico e sociale (non<br />
del tutto omologabile, per effetto <strong>delle</strong> altre ragioni richiamate, a quello del<br />
Mezzogiorno e di altre aree sottoutilizzate del Paese)<br />
E’ convinzione diffusa che l’insieme di queste questioni (per i tratti peculiari e per la dimensione<br />
che invece eccede per alcuni profili quella meramente locale) richiedano maggiori poteri della<br />
Regione, sia come possibilità di definire ed attuare politiche proprie, sia come possibilità di incidere<br />
su determinazioni dello Stato e degli organi europei.<br />
La condizione di specialità – proiezione di queste ragioni – va quindi non solo difesa ma adeguata e<br />
riproposta. Essa deve trovare rinnovata espressione formale in un testo costituzionale, quale nuovo<br />
patto tra Regione e Stato anche in funzione del riconoscimento dei diritti dei cittadini della<br />
Sardegna per quegli aspetti specifici che ne caratterizzano la condizione.<br />
SICILIA<br />
La speciale autonomia della Regione Sicilia trova anzitutto le proprie origini nella particolare<br />
situazione storica che si determinò nell’Isola nel periodo appena successivo alla conclusione del<br />
secondo conflitto bellico mondiale. E’ noto come la condizione di grave disagio in cui allora si<br />
trovava la popolazione siciliana, unita alla consapevolezza <strong>delle</strong> tante dolorose vicende che avevano<br />
caratterizzato la storia isolana a seguito dell’unificazione, favorì la nascita di un forte movimento<br />
indipendentista.<br />
L’idea indipendentista, alimentata anche dalla memoria storica della condizione di regno<br />
indipendente propria della Sicilia per molti secoli, era già precedentemente emersa in taluni<br />
significativi momenti della storia dell’Isola, e precisamente in una disposizione contenuta nella<br />
Costituzione siciliana del 1812, nella quale si faceva divieto al sovrano di congiungere nella stessa<br />
persona la corona siciliana con quella di Napoli, così come nello statuto fondamentale del Regno di<br />
Sicilia del 1848 – approvato dalle due Camere dopo i moti rivoluzionari di quell’anno, ma mai<br />
entrato in vigore per il precipitare degli eventi – ove si proclamava che “la Sicilia sarà sempre stato<br />
indipendente” e si ribadiva il divieto per il sovrano di “regnare o governare in verun altro paese”.<br />
Particolarmente significative erano state le rivendicazioni autonomistiche avanzate da numerosi<br />
intellettuali e politici siciliani al momento dell’unificazione italiana, in un documento che<br />
evidenziava la necessità dell’ordinamento autonomistico siciliano, con l’attribuzione di potestà<br />
legislativa a un consiglio elettivo e la competenza esclusiva della Regione in alcune materie. Nella<br />
relazione del progetto di autonomia regionale elaborato dal Consiglio straordinario di Stato,<br />
nominato con decreto prodittatoriale (ottobre 1860) – per studiare ed esporre al Governo con quali<br />
istituzioni si possono conciliare i bisogni peculiari della Sicilia con quelli generali della unità e<br />
prosperità della Nazione italiana – si ricordava che pur dopo la fine del Regno di Sicilia e la perdita<br />
dell’indipendenza, si erano mantenute in vita le antiche leggi e consuetudini.<br />
Vanificata dalle tendenze accentratrici dell’ordinamento post-unitario, l’idea autonomista tornò ad<br />
essere sostenuta, nel secondo dopo-guerra, da parte di un ampio schieramento partitico la cui<br />
affermazione, nel quadro dello sviluppo <strong>delle</strong> vicende storico-politiche del tempo, condusse ad un<br />
progressivo isolamento del movimento indipendentista. La scelta per l’autonomia fu, d’altra parte,<br />
considerata dagli organi statali come l’unico possibile argine alla deriva separatistica. Fu così che il<br />
Governo centrale procedette dapprima a creare un Alto Commissario civile per la Sicilia, come<br />
organo di decentramento statale in ambito regionale, dotato di estese potestà amministrative (r.d.l.<br />
18 marzo 1944, n. 91), e poco dopo a istituire una Consulta regionale, composta da rappresentanti<br />
11<br />
11
<strong>delle</strong> organizzazioni politiche, economiche, sindacali e culturali e di esperti, alla quale fu devoluta<br />
la formulazione di proposte per l’ordinamento regionale siciliano. La Consulta, in base al progetto<br />
di una commissione nominata dall’Alto Commissario, on. Aldisio (e presieduta dal prof. Salemi),<br />
approvò, il 23 dicembre 1945, un testo di Statuto della Regione siciliana, il quale venne trasmesso<br />
al Governo e da questo approvato con il d.lvo. 15 maggio 1946, n. 455. Il passaggio successivo<br />
consisteva, in base a quanto previsto nello stesso decreto, nell’esame da parte dell’Assemblea<br />
costituente ai fini del coordinamento con la nuova costituzione. Tale esame fu tuttavia molto celere<br />
e l’Assemblea, preoccupata di concludere in tempi rapidi i propri lavori, non riuscì a procedere al<br />
previsto coordinamento. Lo Statuto fu infine approvato con la legge costituzionale 26 febbraio<br />
1948, n. 2.<br />
Principale intento dei redattori dello Statuto fu quello di dotare la Sicilia di specifiche <strong>competenze</strong><br />
legislative ed amministrative in materie considerate essenziali per lo sviluppo dell’Isola, nonché di<br />
garantirle autonome ed adeguate risorse, ai fini del superamento della situazione di grave difficoltà<br />
in cui essa versava.<br />
La peculiare autonomia siciliana - confermata dalla riforma costituzionale del 2001, la quale ha<br />
mantenuto la distinzione tra autonomie ordinarie e speciali – continua peraltro a trovare la propria<br />
ragion d’essere, oltre che nelle ricordate ragioni storiche, nelle innegabili speciali condizioni della<br />
nostra Regione, che la caratterizzano sul piano culturale, sociale, economico e anche geografico,<br />
con particolare riguardo alla condizione di “insularità”, la quale determina una oggettiva e<br />
permanente situazione di svantaggio, della quale ha preso atto anche l’Unione europea, il cui<br />
Trattato istitutivo (artt. 158 e 159), così come la Dichiarazione sulle <strong>Regioni</strong> insulari, prevede una<br />
particolare tutela <strong>delle</strong> <strong>Regioni</strong> insulari europee. L’attuazione del principio di insularità<br />
richiederebbe in particolare un’implementazione della politica dei trasporti, nonché interventi di<br />
particolare favore per le imprese, costrette a sostenere costi aggiuntivi per il trasporto <strong>delle</strong> merci a<br />
causa della perifericità geografica in cui si trovano ad operare.<br />
Per una Regione ancora segnata da una situazione di ritardo sul piano dello sviluppo economico e<br />
sociale, purtroppo aggravata dalla diffusione di fenomeni di illegalità, ma al contempo caratterizzata<br />
da una sempre crescente aspirazione di riscatto morale ed economico, le speciali prerogative di<br />
autonomia possono ancora costituire, se ben utilizzate, una preziosa ed irrinunciabile occasione di<br />
crescita.<br />
VALLE D’AOSTA<br />
La coscienza della propria diversità, del proprio essere particolari è radicata da secoli nei valdostani,<br />
verso la fine del XII secolo i valdostani reclamano dai Conti di Savoia, con l'intermediazione del<br />
Vescovo Valberto, una sorta di "statuto speciale" che regoli i rapporti tra i sovrani e il popolo; è<br />
così che la nota "Charte des franchises" del 1191 concede una particolare forma di autonomia.<br />
Nel 1430 la nobiltà valdostana insorge quando il duca Amedeo VIII cerca di imporre nella nostra<br />
regione gli Statuta Sabaudiae, ovvero nient'altro che la legislazione già in vigore in tutti i territori<br />
dei Savoia.<br />
Nonostante il trasferimento, nel 1563, della capitale da Chambéry a Torino i valdostani continuano<br />
a rafforzare le loro prerogative di autonomia con il "Conseil des Commis", l'esecutivo eletto dal<br />
Consiglio degli Stati Generali nel 1536, che per circa due secoli reggerà il governo locale e, fino al<br />
1560 (quando la Valle rientra nei domini di casa Savoia seppure con una struttura politica<br />
autonoma), assume su di sé tutti i poteri rendendo la nostra regione una sorta di stato indipendente.<br />
Anche la giustizia veniva amministrata autonomamente dalla "Cour des Connaissances" che, dal<br />
1580, poteva disporre del "Coutumier", una imponente raccolta <strong>delle</strong> consuetudini valdostane.<br />
Alle soglie della Rivoluzione francese, che sconvolgerà l'assetto geopolitico dell'Europa, le spinte<br />
centralizzatrici hanno ragione del piccolo ducato di Aosta e il riformismo sabaudo giunge ad<br />
annullare privilegi e istituzioni locali. Al "Conseil des Commis" vengono progressivamente ridotte<br />
12<br />
12
le <strong>competenze</strong> e il numero dei membri. Nel 1764 è istituita la "Royale Délégation" dal cui lavoro<br />
prende le mosse il catasto generale <strong>delle</strong> terre valdostane; nove anni dopo, a questa commissione<br />
viene affidato "l'affrancamento generale dei censi", cioè la possibilità per i Comuni e i privati di<br />
comprarsi il diritto di non dover più versare i canoni feudali ai signori: il feudalesimo finisce<br />
insieme all'autogoverno dei valdostani. Nel 1770 le "Royales Constitutions" sostituiscono il<br />
"Coutumier".<br />
La guerra tra la Francia e le potenze coalizzate sconvolge la vita della comunità e la Valle d'Aosta<br />
diviene un avamposto militare in cui le esigenze dei soldati venivano prima di quelle della<br />
popolazione. Significativo il fatto che, dopo l'abdicazione del re e la proclamazione di un governo<br />
provvisorio, sorge ad Aosta una Municipalità il cui primo atto di rilievo è quello di indire una<br />
consultazione dei Comuni sull'annessione alla Francia: 71 su 73 si dichiarano favorevoli, ma 52 di<br />
questi chiedono anche che la Valle d'Aosta divenga un dipartimento autonomo. Viceversa il nuovo<br />
regime riduce Aosta a Sottoprefettura del "Département de la Doire", con Ivrea per capitale.<br />
Pochi anni dopo, in seguito alla forzata laicizzazione della Valle con l'espulsione di tutti gli ordini<br />
religiosi e la chiusura dei monasteri, è soppressa anche la diocesi di Aosta.<br />
La diversità della Valle d'Aosta torna a galla quasi un secolo dopo, con la realizzazione dell'unità<br />
d'Italia e il passaggio della Savoia alla Francia. L'anomalia rappresentata dalla piccola regione<br />
alpina si evidenzia soprattutto nell'aspetto linguistico, ora che lo stato sabaudo, che era totalmente<br />
bilingue, non esiste più. Ogni volta che un rappresentante del Parlamento italiano pone l'accento<br />
sulla necessità di uniformare la parlata nello stivale i valdostani insorgono a tutela del loro<br />
particolarismo linguistico. Il regime fascista giunge perfino ad italianizzare i toponimi, prevedendo<br />
di realizzare un analogo provvedimento per i cognomi, col risultato di rafforzare di fatto l'identità<br />
collettiva dei valdostani, il loro desiderio di autodeterminazione e di autonomia dallo stato italiano:<br />
comincia a farsi strada l'idea di un Consiglio della Valle, composto da valdostani ed eletto da<br />
valdostani, che eserciti un potere sovrano sulla regione.<br />
Il fascismo cambia i nomi, ma non le volontà. La pubblicistica regionalista continua<br />
incessantemente miscelando con passione contenuti culturali e politici in cui all'ingrediente etnicolinguistico<br />
è sempre associato quello autonomista.<br />
Il mondo intellettuale valdostano, animato da illustri figure di prelati, continua ad alimentare il culto<br />
dell'autonomia <strong>delle</strong> istituzioni valdostane, ma la svolta politica - oggi diremmo programmatica - si<br />
può considerare la "Dichiarazione dei rappresentanti <strong>delle</strong> popolazioni alpine" siglata a<br />
Chivasso il 19 dicembre 1943 dai valdostani Emile Chanoux ed Ernest Page e da esponenti del<br />
movimento valdese. Si tratta di un documento che individua e definisce le autonomie che dovranno<br />
essere riconosciute alle popolazioni in questione suddividendole in "autonomie politicheamministrative",<br />
"autonomie culturali-scolastiche" e "autonomie economiche".<br />
Dopo la morte di Chanoux riprendono vigore le tesi annessioniste. Federico Chabod scrive ai<br />
responsabili del C.L.N. Alta Italia e al presidente del Consiglio dei ministri del governo dell'Italia<br />
libera, Ivanoe Bonomi, per sollecitare una risposta urgente e concreta alle aspettative dei valdostani<br />
che taciti i secessionisti.<br />
Il Consiglio del C.L.N. (1946-1949)<br />
Dopo febbrili consultazioni, già a fine ottobre i partiti del C.L.N. comunicano i nomi dei membri<br />
designati per il Consiglio Valle, ma ben sette persone che figuravano nella lista non saranno poi<br />
nominate: Cerise e Savoini del Partito d'Azione, Carral del Pci, Aymonod e Ciamporcero della Dc,<br />
Vincent e Thomasset del Pli (quest'ultimo subentra dopo le dimissioni di Alessandro Passerin<br />
d'Entrèves). La lista definitiva, redatta "dalle direzioni centrali dei partiti, su proposta dei loro<br />
organi locali, sentito il Comitato di Liberazione della Valle d'Aosta", viene approvata dal Consiglio<br />
dei ministri nella seduta del 29 dicembre 1945 e la nomina, con decreto del Capo del governo<br />
italiano, Alcide De Gasperi, è del 4 gennaio 1946. Il giorno prima, nell'ultima riunione ufficiosa,<br />
viene concordato dai consiglieri un messaggio bilingue ai valdostani, che è un accorato appello<br />
all'unità e alla collaborazione.<br />
13<br />
1
I primi 25 consiglieri regionali si ritrovano il pomeriggio del 10 gennaio per la prima riunione<br />
ufficiale nella sede di via Ollietti. Il Consiglio procede all'elezione del presidente;vengono eletti<br />
anche gli assessori. Nella stessa seduta Paolo Alfonso Farinet viene designato rappresentante del<br />
Consiglio Valle in seno alla Commissione di coordinamento.<br />
Già da tempo l'attenzione degli intellettuali si era concentrata sullo Statuto. Agli inizi di maggio del<br />
1945 monsignor Jean-Joconde Stévenin aveva presentato, nei locali dell'Académie Saint-Anselme,<br />
un progetto articolato che, insieme alla "dichiarazione di Chivasso", alimenta il dibattito sulle<br />
<strong>competenze</strong> amministrative da riservare alla Regione. Da notare, tra gli spunti originali del<br />
canonico, il riconoscimento giuridico della Chiesa valdostana, nonché la possibilità riservata ai<br />
Consigli comunali di eleggere i consiglieri regionali. Anche il Consiglio Valle lavora ad una<br />
proposta di Statuto e il testo definitivo viene approvato all'unanimità il 3 marzo del 1947: il progetto<br />
consta di ben 93 articoli distribuiti in 12 titoli e vi sono allegati la planimetria della regione, l'elenco<br />
e la denominazione dei comuni, la formula di promulgazione di leggi e regolamenti regionali. Si<br />
tratta di un progetto d'autonomia federalista che riserva alla Regione potestà legislative molto<br />
ampie; l'elettorato passivo viene riservato ai soli valdostani nati in Valle o ivi residenti da almeno<br />
20 anni mentre per quello attivo ne occorrono 5. In questo periodo i contatti tra Aosta e Roma sono<br />
fittissimi e un'apposita delegazione segue i lavori dell'Assemblea Costituente; il 27 luglio viene<br />
approvato l'articolo 116 della Costituzione della Repubblica, che recita: "Alla Sicilia, alla Sardegna,<br />
al Trentino-Alto-Adige, al Friuli Venezia Giulia e alla Valle d'Aosta sono attribuite forme e<br />
condizioni particolari i autonomia secondo statuti speciali adottati con leggi costituzionali".<br />
Dopo la promulgazione della Costituzione, il 10 gennaio 1948 la "Commissione parlamentare dei<br />
18" inizia l'esame degli Statuti speciali regionali. Tra le tesi dei sostenitori della causa autonomista,<br />
come il relatore all'Assemblea Costituente Emilio Lussu, e quelle di coloro che, come Nitti,<br />
considerano lo Statuto speciale pericoloso per l'unità dello Stato o ingiustificato privilegio, il<br />
risultato è una mediazione sintetica. Lo Statuto viene promulgato dal Capo provvisorio dello Stato,<br />
Enrico De Nicola, nella forma di legge costituzionale il 26 febbraio 1948. L'11 marzo il Consiglio<br />
regionale vota all'unanimità un ordine del giorno che dimostra chiaramente il sentimento con cui è<br />
accolto dai valdostani. In esso, pur riconoscendo che "lo Statuto rappresenta uno sviluppo<br />
dell'ordinamento autonomo concesso con il decreto legislativo luogotenenziale", si critica la<br />
riduzione peggiorativa e si lamenta che "le rivendicazioni del popolo valdostano non siano state<br />
accolte in modo soddisfacente" dichiarando che "fino a quando non vi sarà autonomia finanziaria<br />
non vi sarà una vera e propria autonomia degna di tale nome".<br />
La legislatura del Consiglio del C.L.N. si chiude con un solo altro episodio di grande rilievo: le<br />
elezioni politiche del 18 e 19 aprile 1948. Anche grazie ai voti dell'Union Valdôtaine e all'appoggio<br />
del Pli, i candidati democristiani vincono nettamente.<br />
La fine della guerra (1945-1946)<br />
Il 28 aprile 1945 i partigiani liberano la Valle d'Aosta e il Comitato di Liberazione Nazionale<br />
valdostano nomina Prefetto Alessandro Passerin d'Entrèves e Sindaco di Aosta Giulio Torrione<br />
Il 7 settembre 1945, Umberto di Savoia, luogotenente generale del Regno, firma i due decreti n.<br />
545 "Ordinamento amministrativo della Valle d'Aosta" e n. 546 "Agevolazioni di ordine economico<br />
e tributario a favore della Valle d'Aosta". A grandi linee il primo sopprime la Provincia di Aosta,<br />
costituisce la circoscrizione autonoma e prevede gli organi che la amministreranno: un Consiglio di<br />
venticinque membri, un Presidente e una giunta di cinque membri; da notare che l'articolo 13 rinvia<br />
ad un successivo provvedimento il compito di indicare "le materie che potranno essere disciplinate<br />
dal Consiglio della Valle con norme giuridiche proprie, anche in deroga alle leggi vigenti". Il<br />
secondo decreto prevede la concessione alla Valle d'Aosta per novantanove anni <strong>delle</strong> acque<br />
pubbliche che non abbiano già formato oggetto di riconoscimento di uso o di concessione e analogo<br />
provvedimento riguarda le miniere, purché sia la Regione a richiederne esplicitamente l'uso. Va<br />
considerato che viene anche istituito il beneficio della zona franca, da attuarsi con modalità da<br />
stabilire con successivo provvedimento (formulazione che ritroveremo nell'art. 14 dello Statuto<br />
14<br />
14
speciale) e che un'ulteriore norma seguente dovrà definire il concorso statale alle necessità<br />
finanziarie della regione.<br />
Tra novembre e dicembre 1945 altri decreti integrano e specificano i precedenti in materia di<br />
ordinamento scolastico e del personale insegnante (stabilendo l'istituzione dei ruoli regionali per le<br />
elementari, le medie, gli ispettori scolastici, i direttori didattici e i capi d'istituto), di ordinamento<br />
degli uffici di conciliazione e di devoluzione alla Valle d'Aosta di alcuni servizi tra cui l'ex ufficio<br />
sanitario provinciale, l'ex ispettorato provinciale di agricoltura, il comando gruppo del corpo<br />
forestale, l'ex ufficio provinciale del commercio e dell'industria di Aosta, l'ex Ente provinciale per il<br />
Turismo, la Camera di Commercio, Industria e Agricoltura.<br />
PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO<br />
LO STATUTO SPECIALE<br />
L'attuale Statuto di autonomia del Trentino-Alto Adige è costituito da un testo unico di leggi<br />
costituzionali, approvato con d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670, con il quale vengono compendiate la<br />
legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5, (Gazzetta ufficiale 13 marzo 1948, n. 62) che costituisce<br />
in sostanza il primo Statuto di autonomia speciale per il Trentino-Alto Adige, e la legge<br />
costituzionale 10 novembre 1971, n. 1, che attraverso numerose e significative modificazioni dello<br />
Statuto originario del 1948 ha portato al cosiddetto "secondo Statuto di autonomia" della comunità<br />
trentina e altoatesina-sudtirolese. Ad esso si vanno ad aggiungere le recenti modifiche introdotte<br />
con la legge costituzionale 31 gennaio 2001, n. 2 (Disposizioni concernenti l'elezione diretta dei<br />
Presidenti <strong>delle</strong> regioni a statuto speciale e <strong>delle</strong> Provincie autonome di Trento e di Bolzano) e<br />
quelle introdotte dalla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, (modifiche al Titolo V della Parte<br />
seconda della Costituzione) con le quali sono state introdotte significative specifiche innovazioni<br />
anche per quanto riguarda il Trentino Alto Adige, la cui Regione – prevede il nuovo articolo 116<br />
della medesima Costituzione – è costituita dalle Province autonome di Trento e di Bolzano,<br />
mentre prima il medesimo articolo non prevedeva espressamente le Province autonome e lo Statuto<br />
del 1948 le prevedeva come istituzioni, seppur speciali, ricomprese nella Regione; con ciò<br />
ponendo ancora maggiore rilievo alla peculiarità-unicità dell’impianto istituzionale del Trentino<br />
Alto Adige Suedtirol nel quadro del regionalismo quantomeno, ma non solo, italiano.<br />
LE ORIGINI INTERNAZIONALI DELL’AUTONOMIA SPECIALE<br />
Ciò detto è opportuno ricordare quali furono le premesse, cioè le circostanze di ordine politico e<br />
istituzionale che dettero luogo all'autonomia speciale del Trentino-Alto Adige. Esse sono<br />
riconducibili essenzialmente all'allegato IV al trattato di pace fra l'Italia e le potenze alleate ed<br />
associate, firmato a Parigi il 10 febbraio 1947, ratificato e reso esecutivo dal decreto legislativo del<br />
Capo provvisorio dello Stato n. 1430 del 28 novembre 1947. Tale allegato IV era costituito<br />
dall'Accordo tra Governo Italiano e il Governo Austriaco sottoscritto sempre a Parigi il 5 settembre<br />
1946, cui concorsero per l'Italia Degasperi (Trentino) e per l'Austria Gruber e da cui la<br />
denominazione “Accordo Degasperi-Gruber”.<br />
L'accordo Degasperi-Gruber prevedeva in primo luogo piena eguaglianza di diritti per gli abitanti di<br />
lingua tedesca della Provincia di Bolzano e dei vicini comuni bilingui della Provincia di Trento; ciò<br />
attraverso un quadro di disposizioni speciali destinate a tutelare e salvaguardare il carattere etnico e<br />
lo sviluppo culturale ed economico del gruppo di lingua tedesca.<br />
L'accordo prevedeva inoltre una serie di specifiche garanzie per tali popolazioni:<br />
a) l'insegnamento primario e secondario nella loro lingua materna;<br />
b) uso paritario della lingua tedesca ed italiana nelle pubbliche amministrazioni, negli enti pubblici<br />
e nella toponomastica, che doveva essere bilingue;<br />
c) il diritto a ristabilire i nomi di famiglia originari ove gli stessi fossero stati italianizzati sotto il<br />
regime fascista;<br />
15<br />
1
d) uguaglianza di diritti per l'ammissione ai pubblici uffici come dipendenti, allo scopo di una<br />
soddisfacente distribuzione degli impieghi pubblici tra i due gruppi etnici.<br />
Altro aspetto fondamentale dell'accordo Degasperi-Gruber, e che ne fa un unicum nello Stato<br />
italiano, quanto ad origine giuridica di uno statuto di autonomia, è la previsione, nell’ambito<br />
di un accordo internazionale, della concessione, alle predette popolazioni, "l'esercizio di un<br />
potere legislativo ed esecutivo autonomo".<br />
Il quadro (normativo, istituzionale e territoriale) nel quale detta autonomia avrebbe dovuto<br />
essere applicata, dice l'accordo, "sarà determinato consultando anche i locali rappresentanti<br />
della popolazione di lingua tedesca".<br />
L'accordo prevede poi ulteriori misure volte soprattutto a favorire le relazioni di buon vicinato tra<br />
Italia ed Austria, tra le quali un accordo speciale tendente a facilitare un più esteso traffico di<br />
frontiera e scambi locali di determinati quantitativi di prodotti e merci tipiche.<br />
Era questa la premessa per il successivo cosiddetto “Accordino”, altro Accordo internazionale<br />
italo-austriaco ratificato con legge 13 aprile 1957, n. 730, che tutt'oggi vive anche se in parte<br />
superato nella sostanza sia dall'accordo bilaterale di cooperazione transfrontaliera Italia-Austria<br />
(ratificato con legge 8 marzo 1995, n. 76) di attuazione della convenzione di Madrid, sia soprattutto<br />
dall'ingresso della Repubblica Federale d'Austria nell'Unione Europea.<br />
Chiarito - seppure in modo sommario - il contesto istituzionale e ordinamentale in cui si colloca lo<br />
statuto speciale di autonomia, entriamo più nello specifico.<br />
Un primo cenno va fatto a quello che dianzi si è chiamato "Primo Statuto", cioè quello del 1948.<br />
Ci si soffermerà solo su alcuni aspetti salienti che aiutano a spiegare la formazione dell'attuale<br />
Statuto:<br />
Lo Statuto del 1948 è caratterizzato, oltre che da specifiche norme di tutela dei gruppi linguistici,<br />
quali l’articolo 2 (parità di diritti ai cittadini, qualunque sia il gruppo linguistico di appartenenza e<br />
salvaguardia <strong>delle</strong> rispettive caratteristiche etniche e culturali), 24 (turnazione presidenza<br />
Consiglio regionale fra rappresentante italiano e tedesco), 30 - commi 3° e 4° (composizione per<br />
gruppo linguistico della Giunta Regionale), gli articoli 27 e 43, ultimo comma (composizione<br />
secondo l’appartenenza a gruppo linguistico della Commissione (di tre membri) che sostituisce gli<br />
organi provinciali e regionali in caso di scioglimento del Consiglio provinciale di Bolzano o del<br />
Consiglio regionale), 73 (obbligo del voto favorevole della maggioranza dei consiglieri della<br />
Provincia di Trento e di quella di Bolzano in seno al Consiglio regionale per l’approvazione del<br />
bilancio regionale), e l’intero titolo X (tutela dell’uso della lingua tedesca e ladina), da un sistema<br />
istituzionale del tutto originale.<br />
Dispone infatti lo Statuto del 1948 che "la Regione comprende le Province di Trento e di<br />
Bolzano", che le due Province hanno potestà di emanare norme legislative "esclusive" e<br />
"concorrenti" in 11 materie, mentre alla Regione spettano potestà legislativa esclusiva in 17<br />
materie e concorrente in 8 materie, che nelle materie in cui hanno potestà legislativa sia la Regione<br />
che le Province hanno anche competenza amministrativa, infine che ciascun Consiglio provinciale<br />
è formato dai membri del Consiglio regionale eletti nella rispettiva Provincia.<br />
Si prefigura pertanto un sistema "tripolare", nel quale i poteri dell'autonomia sono ripartiti fra tre<br />
soggetti istituzionali: la Regione e due Province, che hanno in comune i consiglieri eletti nel<br />
rispettivo territorio i quali quindi assumono contemporaneamente la carica di consigliere regionale e<br />
di consigliere provinciale e concorrono alla elezione sia del Presidente e della Giunta regionale che<br />
del Presidente e della Giunta provinciale del territorio di rispettiva appartenenza.<br />
Anche questo è un unicum nel panorama istituzionale italiano.<br />
LA CRISI DEL PRIMO STATUTO, LA VERTENZA TRA ITALIA E AUSTRIA DAVANTI<br />
ALL’ONU E LE SOLUZIONI ADOTTATE<br />
Indipendentemente dalle valutazioni che ora possiamo fare sul piano istituzionale e politico, rimane<br />
il fatto storico che l'attuazione del primo statuto non ebbe risultati soddisfacenti tanto da far<br />
sorgere una vertenza in sede O.N.U. tra Italia ed Austria, che portò, dopo lunghe e complesse<br />
1<br />
16
trattative che coinvolgono ONU, ma soprattutto i Governi e Parlamenti italiano e austriaco alla<br />
definizione di una serie di misure per il perfezionamento del sistema istituzionale dell'autonomia,<br />
nonché <strong>delle</strong> garanzie e <strong>delle</strong> forme di tutela per i gruppi linguistici.<br />
L'insieme di tali misure, elaborato da una commissione di esperti italiani e austriaci nel corso del<br />
1969, prese la definizione di "Pacchetto <strong>delle</strong> misure a favore <strong>delle</strong> popolazioni altoatesine". Il<br />
Pacchetto fu approvato dal Parlamento italiano il 4 e 5 dicembre 1969 e da quello austriaco il 16<br />
dicembre dello stesso anno.<br />
Le “misure” sono ben 137 e prevedono:<br />
a. modifiche dello Statuto di Autonomia del 1948, anche mediante l'attribuzione alle Province di<br />
molte <strong>competenze</strong> della Regione, ma anche di nuove <strong>competenze</strong> soprattutto alle Province;<br />
b. appositi provvedimenti legislativi statali di carattere ordinario;<br />
c. appositi provvedimenti amministrativi statali;<br />
d. nuove norme di attuazione dello Statuto.<br />
Un particolare rilievo va dato alle misure "70 e 71", che prevedono la costituzione di due<br />
Commissioni paritetiche per le norme di attuazione, Commissione dei 12 e dei 6, con<br />
l'attribuzione del compito di esprimere parere obbligatorio per le norme (decreti legislativi) che il<br />
Governo deve approvare per l’attuazione del nuovo Statuto.<br />
In entrambe le Commissioni metà dei componenti sono di designazione statale, l’altra metà è di<br />
designazione dei Consigli regionale e provinciali o, nel caso della Commissione dei 6, del solo<br />
Consiglio provinciale di Bolzano (la Commissione dei 6 è – infatti - competente per le norme di<br />
esclusivo interesse di quella Provincia).<br />
Queste Commissioni rappresentano anche un mutamento nel rapporto tra lo Stato centrale e le<br />
istituzioni dell’autonomia, rapporto che per l’attuazione dello Statuto viene ad essere posto<br />
quantomeno su un piano di pari dignità; ciò assicura la possibilità di trovare le soluzioni più idonee<br />
per la comunità locale, anche se poi ovviamente i decreti legislativi - detti norme di attuazione dello<br />
Statuto per la loro particolare fonte autorizzatoria che è l'articolo 107 dello Statuto e non l'articolo<br />
77 della Costituzione (che riguarda i decreti legislativi delegati al Governo) - sono adottati dal<br />
Consiglio dei Ministri.<br />
LA CHIUSURA DELLA VERTENZA AVANTI ALL’ONU E LE NORME DI ATTUAZIONE<br />
CHE STANNO ALLA BASE DEL RILASCIO DELLA QUIETANZA LIBERATORIA NEL 1992<br />
Tornando alla vicenda statutaria, basterà qui ricordare che sulla base del "Pacchetto" del 1969, il<br />
Parlamento italiano ha approvato la legge costituzionale 10 novembre 1971, n. 1, con ampie<br />
modifiche allo Statuto del 1948; quindi il Governo ha approvato il Testo Unico <strong>delle</strong> leggi<br />
costituzionali adottato con d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670, che costituisce lo Statuto vigente, cui<br />
sono state apportate successivamente <strong>delle</strong> modifiche, in particolare ad opera <strong>delle</strong> leggi<br />
costituzionali n. 2 del 1993 e n. 2 del 2001.<br />
Da allora sono state emanate oltre 100 norme di attuazione dello Statuto e numerose altre sono "in<br />
cantiere", ma si tratta di evoluzioni - seppure di grande rilevanza - di norme già adottate in<br />
precedenza.<br />
Infatti con l'approvazione dei decreti legislativi n. 266, 267 e 268 del 1992, relativi a:<br />
1. rapporto tra le leggi dello Stato e quelle della Regione e <strong>delle</strong> Province nonché disciplina dei<br />
poteri di indirizzo e coordinamento dello Stato;<br />
2. modifica dei rapporti finanziari tra lo Stato, la Regione e le Province, per adeguare l'autonomia<br />
finanziaria della Regione e <strong>delle</strong> Province stesse alle intervenute riforme tributarie degli anni ‘70;<br />
3. modifiche ed integrazioni a diverse norme di attuazione precedenti,<br />
si è chiusa finalmente la vertenza avanti all'O.N.U., con il rilascio della "quietanza liberatoria"<br />
all'Italia da parte dell’Austria.<br />
Alcune osservazioni devono essere effettuate in merito alla qualità ovvero capacità di resistenza<br />
<strong>delle</strong> norme adottate dai legislatori locali rispetto alle leggi statali.<br />
17<br />
1
Tale argomento ha trovato specificazione normativa positiva proprio in una <strong>delle</strong> sopracitate norme<br />
di attuazione dello Statuto, approvate dal Governo nel 1992, che ha determinato, insieme alle altre<br />
due sopra ricordate, al rilascio della quietanza liberatoria da parte dell'Austria. Si tratta del decreto<br />
legislativo 16 marzo 1992, n. 266, in base al quale le leggi regionali e provinciali emanate<br />
nell'esercizio sia della potestà primaria che secondaria non sono abrogate dalle successive leggi<br />
dello Stato ordinarie, nemmeno se di riforma organica, che recano principi contrastanti. Sorge<br />
invece l'obbligo per il Consiglio regionale o provinciale, secondo la rispettiva competenza, di<br />
adeguare la legislazione locale entro sei mesi (o entro il più ampio termine previsto dalla legge<br />
statale) dalla pubblicazione <strong>delle</strong> leggi statali di riforma.<br />
Anche dopo la scadenza del termine di sei mesi non vi è poi immediato effetto abrogativo, ma solo<br />
la possibilità per il Governo di impugnare avanti alla Corte Costituzionale le leggi provinciali o<br />
regionali non adeguate e solo la Corte può annullare le disposizioni che ritiene incostituzionali.<br />
Il sistema del rapporto tra leggi qui descritto non vale nel caso di leggi costituzionali o di norme<br />
internazionali o comunitarie che abbiano il potere di fare ingresso direttamente nell'ordinamento,<br />
con effetto abrogativo <strong>delle</strong> norme incompatibili.<br />
La norma di attuazione di cui si sta trattando (d.lgs. n. 266 del 1992) ha rilievo anche per il fatto<br />
che:<br />
1. limita la potestà di indirizzo e coordinamento del Governo alla definizione di finalità e<br />
agli obiettivi, consentendo alla Regione e alle Province sia di intervenire preventivamente<br />
nel procedimento di formazione degli atti, sia di sospendere l'efficacia dell'atto governativo<br />
mentre pende il giudizio di legittimità costituzionale avanti alla Corte;<br />
2. fa divieto allo Stato di svolgere attività amministrativa nel territorio regionale nelle<br />
materie di competenza <strong>delle</strong> Province e della Regione,<br />
ma soprattutto per quanto essa contiene nell’articolo 1 che letteralmente recita:<br />
“Le disposizioni del presente decreto relative al rapporto tra atti legislativi statali e leggi regionali<br />
e provinciali ed alla potestà statale di indirizzo e coordinamento sono poste ad ulteriore garanzia<br />
della speciale autonomia della Regione Trentino - Alto Adige e <strong>delle</strong> province autonome di Trento e<br />
Bolzano, fondata sullo statuto speciale e ricollegantesi all'accordo concluso a Parigi il 5 settembre<br />
1946, che prevede l'esercizio di un potere legislativo ed amministrativo autonomo anche a tutela<br />
<strong>delle</strong> minoranze linguistiche.”<br />
nonché per il fatto che su tali basi il Parlamento e il Governo austriaci e i Consigli, regionale e<br />
provinciali, del Trentino Alto Adige Suedtirol hanno deliberato l’avviso favorevole alla chiusura<br />
della vertenza con l’Italia e il rilascio della quietanza liberatoria presso l’ ONU.<br />
L’AUTONOMIA SPECIALE , LA CONVENZIONE EUROPEA E IL TRATTATO DI LISBONA<br />
Il cammino intrapreso a livello comunitario con la convenzione europea porterà presumibilmente ad<br />
uno scenario istituzionale nuovo: si va prefigurando infatti il superamento degli attuali trattati<br />
relativi sia alle comunità europee che all’Unione europea in favore di un nuovo quadro istituzionale<br />
che potrebbe configurarsi ancora come nuovo trattato sostitutivo di tutti i precedenti, ma anche,<br />
auspicabilmente, come nuova carta costituzionale nell’Unione europea nell’ambito del nuovo<br />
quadro istituzionale europeo certamente sarà determinante l’applicazione del principio di<br />
sussidiarietà: ma mentre è certo che si sta andando verso una migliore applicazione di questo<br />
principio nel rapporto fra Unione e Stati membri, assai più incerto appare l’applicazione del<br />
principio di sussidiarietà nel rapporto fra Unione europea e <strong>Regioni</strong> dotate di poteri legislativi,<br />
evidentemente, laddove esistono.<br />
Nel nuovo assetto comunitario auspichiamo ed assieme con le altre regioni italiane stiamo anche<br />
operando perché vi sia il riconoscimento del ruolo <strong>delle</strong> regioni e <strong>delle</strong> province autonome almeno<br />
in alcuni significativi elementi che sono principalmente:<br />
a) il ruolo <strong>delle</strong> singole regioni e province autonome in seno al comitato <strong>delle</strong> regioni che forse con<br />
una definizione più ampia di “assemblea <strong>delle</strong> regioni”, pur in un ambito di funzione<br />
eminentemente consultiva, si veda attribuire un ruolo più politico e quindi di vero interlocutore<br />
1<br />
18
degli altri organi comunitari (soprattutto Consiglio e Commissione) e di co-attore con il Parlamento<br />
europeo e con il Consiglio nell’esercizio della potestà legislativa “dell’Unione europea”;<br />
b) il riconoscimento della possibilità che gli Stati membri ad ordinamento federale o regionale<br />
facciano partecipare al Consiglio nelle materie di competenza regionale un rappresentante regionale<br />
che agisca per conto di tutte le regioni, ma anche dello Stato membro;<br />
c) il riconoscimento alle <strong>Regioni</strong> e Province autonome dotate di poteri legislativi di essere<br />
interlocutori, assieme allo Stato di appartenenza, della Commissione europea nelle questioni che<br />
riguardano la loro competenza legislativa ed amministrativa; evidentemente si tratta di riconoscere<br />
una capacità sia attiva che passiva e cioè di essere chiamati dalla Commissione a rispondere su<br />
determinate questioni che adire la Commissione su altre questioni sempre nelle materie di loro<br />
competenza;<br />
d) analoga legittimazione deve essere riconosciuta alle <strong>Regioni</strong> e Province autonome nei confronti<br />
della Corte di Giustizia: anche in questo caso si tratta di assicurare alle regioni la possibilità di adire<br />
la Corte di Giustizia e di stare in giudizio davanti alla Corte di Giustizia, sempre evidentemente in<br />
forma coordinata con lo Stato di appartenenza.<br />
In altri termini si tratta di superare definitivamente la matrice del diritto internazionale<br />
nell’impianto comunitario per venire ad un quadro nel quale le istituzioni europee si pongono in un<br />
quadro costituzionale di tipo confederale o federale, ma con la più ampia applicazione del principio<br />
di sussidiarietà a tutti i livelli istituzionali fino ad arrivare ai comuni, ma passando necessariamente<br />
attraverso le regioni e le province autonome.<br />
Anche in questo rinnovato quadro dell’assetto istituzionale europeo si giocherà una sfida particolare<br />
per le regioni a statuto speciale: quelle peculiarità storiche, politiche, economiche, sociali ed anche<br />
di carattere internazionale, come nel nostro caso, trovano ora a doversi giocare nel nuovo assetto<br />
istituzionale comunitario. Non vi è, infatti, alcuna ragione per ritenere che le particolarità che a<br />
tutt’oggi giustificano il permanere e anzi l’ulteriore sviluppo <strong>delle</strong> ragioni della specialità<br />
nell’ambito dell’ordinamento costituzionale italiano e quindi di quel processo di lenta ma costante<br />
federalizzazione dello Stato italiano del quale si tratta da decenni non trovi analoghe e ancor più<br />
forti ragioni d’essere nel nuovo assetto costituzionale europeo: quanto più ampie sono le dimensioni<br />
dei futuri “Stati uniti d’Europa”, quanto più articolata è la loro struttura istituzionale, tanto più da<br />
una parte vi è la necessità di costruire grandi sinergie soprattutto a livello economico e a livello<br />
infrastrutturale, che superano nettamente i confini dei singoli Stati membri, tanto più c’è bisogno di<br />
salvaguardare le specificità dei territori a livello regionale e locale in generale, tanto più si<br />
riaffermano sviluppate all’ennesima potenza le esigenze di garantire le ragioni della speciale<br />
autonomia del Trentino Alto Adige trasferendo anche a livello comunitario quella caratteristica<br />
essenziale della bilateralità che oggi connota i rapporti fra lo Stato italiano e le Province autonome<br />
di Trento e di Bolzano e la Regione Trentino Alto Adige.<br />
In altri termini, sia detto con il beneficio di inventario e con le necessarie precisioni che questo<br />
contesto comporta, il futuro che si prospetta dovrebbe essere quello di uno statuto di autonomia<br />
speciale che trova il suo fondamento non solo nell’articolo 116 della Costituzione della Repubblica<br />
italiana, ma, assieme con tutte le altre regioni, comunità, lander ecc. che ne hanno le medesime<br />
caratteristiche, in uno specifico riconoscimento nell’ambito della nuova costituzione federale o<br />
confederale europea.<br />
19<br />
1
QUADRO COMPARATO DELLE COMPETENZE E DELLE FUNZIONI DELLE<br />
REGIONI A STATUTO SPECIALE, DELLE PROVINCE AUTONOME E DELLO STATO<br />
Legenda: Nello schema vengono descritte le <strong>competenze</strong> legislative e le <strong>funzioni</strong> amministrative della Regione e dello Stato raggruppate per<br />
grandi aree omogenee secondo lo schema ordinatorio desunto dal DPR 112/1998 sul decentramento amministrativo, tenendo presente anche la<br />
riforma costituzionale del Titolo V e, in particolare, le <strong>competenze</strong> derivanti dalla clausola di maggior favore di cui all’articolo 10 della L.C.<br />
3/2001.<br />
Vengono altresì riportate per ogni competenza e funzione le fonti normative di riferimento (Statuto, norme di attuazione, leggi ordinarie).<br />
FRIULI VENEZIA GIULIA<br />
SVILUPPO ECONOMICO E ATTIVITÀ PRODUTTIVE<br />
REGIONE AUTONOMA<br />
STATO<br />
MATERIA TIPO DI COMPETENZA FRIULI VENEZIA GIULIA<br />
<strong>funzioni</strong><br />
<strong>funzioni</strong><br />
Art. 4, primo comma, n. 6 Norme di attuazione: DPR 1116/1965, ...tutela della concorrenza...<br />
dello Statuto: competenza Titolo II; DPR 902/1975, Titolo VIII; DPR Cost: art. 117, secondo comma, lettera e)<br />
residuale esclusiva per 469/1987 che rinvia al DPR 616/1977, art. principi statali riconducibili ad esigenze<br />
effetto della clauslola di 52; D. Lgs. 312/2000<br />
unitarie che trascendono l’ambito regionale<br />
maggior favore di cui Distributori di carburante (ivi compresi Cost: art7. 5 e 120, secondo comma<br />
all’art. 10 della L.C. n. quelli ubicati su autostrade e raccordi<br />
3/2001<br />
autostradali)<br />
Rivendite di giornali e riviste<br />
Costituzione: art. 117, Pubblici esercizi di vendita e consumo di<br />
quarto comma<br />
bevande e alimenti<br />
Vigilanza sull’applicazione della<br />
disciplina comunitaria in materia di<br />
commercializzazione dei prodotti<br />
Attività dei comitati provinciali per i<br />
prezzi<br />
Promozione dell’associazionismo e della<br />
cooperazione del commercio e assistenza<br />
alle piccole e medie imprese commerciali<br />
Sostegno finanziario dell’attività di<br />
commercializzazione<br />
INDUSTRIA E<br />
COMMERCIO<br />
21<br />
21
SVILUPPO ECONOMICO E ATTIVITÀ PRODUTTIVE<br />
REGIONE AUTONOMA<br />
MATERIA TIPO DI COMPETENZA FRIULI VENEZIA GIULIA<br />
<strong>funzioni</strong><br />
Ordinamento, vigilanza e controllo su<br />
Camere di commercio (C.Cost. n.<br />
374/2007);<br />
Comitato provinciale prezzi<br />
Nomina degli organi e atti di controllo<br />
sull’Ente zona industriale di Trieste (EZIT)<br />
22<br />
STATO<br />
<strong>funzioni</strong><br />
Art. 117, terzo comma<br />
della Costituzione:<br />
competenza legislativa<br />
concorrente<br />
COMMERCIO CON<br />
L’ESTERO<br />
Fiere, mostre, esposizioni aventi carattere<br />
interregionale, nazionale o internazionale<br />
Norme di attuazione: DPR 1116/1965, art. 11<br />
Norme di attuazione: DPR 1116/1965,<br />
Titolo II; DPR 469/1987<br />
Art. 4, primo comma, n. 8<br />
dello Statuto: competenza<br />
legislativa già primaria e<br />
ora residuale esclusiva per<br />
effetto della clausola di<br />
maggior favore di cui<br />
all’art. 10 della L.C. n.<br />
3/2001.<br />
MERCATI E FIERE<br />
SAGRE E FIERE<br />
...tutela della concorrenza...<br />
Cost: art. 117, secondo comma, lettera e)<br />
principi statali riconducibili ad esigenze<br />
unitarie che trascendono l’ambito regionale<br />
Cost: art7. 5 e 120, secondo comma<br />
Norme di attuazione: DPR 1116/1965,<br />
Titolo II; DPR 902/1975, Titolo VIII<br />
Promozione, sostegno e sviluppo del<br />
settore;<br />
Contributi all’imprenditoria (C.Cost. n.<br />
414/2004)<br />
Art. 4, primo comma n. 6<br />
dello Statuto: competenza<br />
legislativa già primaria e<br />
ora residuale esclusiva per<br />
effetto della clausola di<br />
maggior favore di cui<br />
all’art. 10 della L.C. n.<br />
3/2001.<br />
INDUSTRIA<br />
22
STATO<br />
<strong>funzioni</strong><br />
SVILUPPO ECONOMICO E ATTIVITÀ PRODUTTIVE<br />
REGIONE AUTONOMA<br />
MATERIA TIPO DI COMPETENZA FRIULI VENEZIA GIULIA<br />
<strong>funzioni</strong><br />
Costituzione: art. 117,<br />
quarto comma<br />
...tutela della concorrenza...<br />
Cost: art. 117, secondo comma, lettera e)<br />
principi statali riconducibili ad esigenze<br />
unitarie che trascendono l’ambito regionale<br />
Cost: art7. 5 e 120, secondo comma<br />
Norme di attuazione: DPR 1116/1965,<br />
Titolo II; DPR 902/1975, Titolo VIII; DPR<br />
469/1987 che rinvia al DPR 616/1977, artt.<br />
63 e 64<br />
Disciplina dell’impresa artigiana;<br />
Promozione, sostegno e sviluppo del<br />
settore;<br />
Erogazione di agevolazioni, contributi e<br />
sovvenzioni di ogni genere (C.Cost. n.<br />
165/2007)<br />
Art. 4, primo comma, n. 7<br />
dello Statuto: competenza<br />
legislativa già primaria e<br />
ora residuale esclusiva per<br />
effetto della clausola di<br />
maggior favore di cui<br />
all’art. 10 della L.C. n.<br />
3/2001.<br />
ARTIGIANATO<br />
Costituzione: art. 117<br />
quarto comma<br />
...tutela della concorrenza...<br />
Cost: art. 117, secondo comma, lettera e)<br />
principi statali riconducibili ad esigenze<br />
unitarie che trascendono l’ambito regionale<br />
Cost: art7. 5 e 120, secondo comma<br />
Norme di attuazione: DPR 1116/1965,<br />
Titolo III; DPR 902/1975; DPR 469/1987<br />
che rinvia al DPR 616/1977 artt. da 56 al 60<br />
Promozione, sostegno e sviluppo del<br />
settore;<br />
Regolamentazione dei complessi ricettivi<br />
complementari<br />
Art. 4, primo comma, n.<br />
10 dello Statuto:<br />
competenza legislativa già<br />
primaria e ora residuale<br />
esclusiva per effetto della<br />
clausola di maggior favore<br />
di cui all’art. 10 della L.C.<br />
n. 3/2001.<br />
TURISMO E<br />
INDUSTRIA<br />
ALBERGHIERA<br />
Costituzione: art. 117,<br />
quarto comma<br />
Polizia mineraria per le risorse collocate in<br />
mare; promozione della ricerca mineraria<br />
all’estero; determinazione degli indirizzi della<br />
23<br />
Norme di attuazione: DPR 1116/1965; DPR<br />
469/1987 che rinvia al DPR 616/1977, art.<br />
62; D.Lgs. 110/2002<br />
Art. 5, primo comma, n.<br />
10 dello Statuto:<br />
competenza legislativa già<br />
MINIERE, CAVE,<br />
TORBIERE, RISORSE<br />
GEOTERMICHE,<br />
2
SVILUPPO ECONOMICO E ATTIVITÀ PRODUTTIVE<br />
REGIONE AUTONOMA<br />
STATO<br />
MATERIA TIPO DI COMPETENZA FRIULI VENEZIA GIULIA<br />
<strong>funzioni</strong><br />
<strong>funzioni</strong><br />
Polizia mineraria politica mineraria nazionale; inventario<br />
nazionale <strong>delle</strong> risorse geotermiche;<br />
determinazione degli indirizzi per la raccolta<br />
dei dati in materia di sicurezza e salute dei<br />
lavoratori nel settore minerario; riconoscimento<br />
dell’idoneità dei prodotti esplodenti e la tenuta<br />
Costituzione: art. 117,<br />
del relativo elenco<br />
quarto comma<br />
Norme di attuazione: D.Lgs. 110/2002, art. 5<br />
24<br />
CAVE E TORBIERE concorrente ora residuale<br />
esclusiva per effetto della<br />
clausola di maggior favore<br />
di cui all’art. 10 L. cost.<br />
3/2001.<br />
...tutela della concorrenza...<br />
Cost.: art 117, secondo comma, lettera e)<br />
Determinazione dei livelli essenziali <strong>delle</strong><br />
prestazioni concernenti i diritti civili e sociai<br />
che devono essere garantiti su tutto il territorio<br />
nazionale;<br />
Cost.: art. 117, secondo comma, lettera m)<br />
Tutela dell’ambiente e dell’ecosistema...<br />
Cost.: art. 117, secondo comma, lettera s)<br />
Definizione <strong>delle</strong> linee della politica<br />
energetica nazionale, anche in materia di fonti<br />
rinnovabili e di risparmio energetico<br />
Individuazione degli indirizzi generali<br />
inerenti la ricerca scientifica in campo<br />
energetico, ecc...<br />
Importazione, esportazione e stoccaggio di<br />
metano in giacimento<br />
Norme tecniche sugli impianti di produzione<br />
e distribuzione dell’energia e sugli elettrodotti<br />
Impiego di materiali radioattivi<br />
Impianti per la produzione e l’impiego<br />
24<br />
Norme di attuazione: D.Lgs. 110/2002<br />
Ricerca, produzione, trasporto e<br />
distribuzione di qualunque forma di energia<br />
Norme di organizzazione per l’attuazione<br />
di politica energetica nazionale<br />
Costituzione: art. 117,<br />
terzo comma<br />
Tipo di competenza<br />
legislativa: concorrente di<br />
nuova acquisizione per<br />
effetto della clausola di<br />
maggior favore di cui<br />
all’art. 10 L. cost. 3/2001<br />
ENERGIA
SVILUPPO ECONOMICO E ATTIVITÀ PRODUTTIVE<br />
REGIONE AUTONOMA<br />
STATO<br />
MATERIA TIPO DI COMPETENZA FRIULI VENEZIA GIULIA<br />
<strong>funzioni</strong><br />
<strong>funzioni</strong><br />
dell’energia nucleare (art. 13, DPR 1116/1965)<br />
Protezione nucleare<br />
Stoccaggio scorie nucleari con l’intesa della<br />
Regione<br />
Vigilanza sull’ENEA<br />
Impianti elettrici di potenza superiore a 300<br />
MW termici con l’intesa della Regione<br />
Reti di trasporto di energia elettrica con<br />
tensione superiore a 150 KWcon l’intesa della<br />
Regione<br />
Reti di interesse nazionale di oleodotti e<br />
gasdotti con l’intesa della Regione<br />
Prospezione, ricerca e coltivazione di<br />
idrocarburi in mare; scorte petrolifere<br />
obbligatorie; prospezione ricerca e coltivazione<br />
di idrocarburi in terraferma con l’intesa della<br />
Regione<br />
Rilevazione, analisi e diffusione di dati<br />
statistici di settore<br />
D.Lgs. 110/2002, art. 2<br />
Riconoscimento <strong>delle</strong> proprietà terapeutiche<br />
<strong>delle</strong> acque minerali e termali e della pubblicità<br />
relativa alla loro utilizzazione a scopo sanitario<br />
Norme di attuazione: DPR 469/1987 che rinvia<br />
al DPR 616/1977, art. 61<br />
Norme di attuazione: DPR 1116/1965; DPR<br />
469/1987 che rinvia al DPR 616/1977, art.<br />
61<br />
Art. 4, primo comma, n.<br />
13 dello Statuto:<br />
competenza legislativa già<br />
primaria e ora residuale<br />
esclusiva per effetto della<br />
clausola di maggior favore<br />
di cui all’art. 10 L. cost.<br />
3/2001.<br />
ACQUE MINERALI E<br />
TERMALI<br />
2<br />
25
SVILUPPO ECONOMICO E ATTIVITÀ PRODUTTIVE<br />
REGIONE AUTONOMA<br />
STATO<br />
MATERIA TIPO DI COMPETENZA FRIULI VENEZIA GIULIA<br />
<strong>funzioni</strong><br />
<strong>funzioni</strong><br />
Costituzione: art. 117,<br />
quarto comma<br />
Art. 5, primo comma, n. 8, Norme di attuazione: DPR 871/1969 Istituti di mediocredito regionale costituiti<br />
dello Statuto: competenza (trasferisce le <strong>funzioni</strong> amministrative già con legge nazionale per i quali la nomina del<br />
legislativa concorrente. spettanti agli organi dello Stato e della Presidente e l’emanazione degli Statuti è<br />
Banca d’Italia in base all’ordinamento effettuata d’intesa con il Presidente della<br />
Costituzione: art. 117, statale); art. 14, 15 e 16 DPR 469/1987 Regione<br />
terzo comma<br />
Amministrazione straordinaria e<br />
liquidazione coattiva <strong>delle</strong> aziende di credito<br />
Disciplina della raccolta del risparmio e<br />
della disciplina del credito<br />
2<br />
ORDINAMENTO<br />
DELLE CASSE DI<br />
RISPARMIO, DELLE<br />
CASSE RURALI,<br />
DEGLI ENTI<br />
AVENTI<br />
CARATTERE<br />
LOCALE O<br />
REGIONALE PER I<br />
FINANZIAMENTI<br />
DELLE ATTIVITÀ<br />
ECONOMICHE<br />
DELLA REGIONE<br />
Art. 5, primo comma, n. 9,<br />
dello Statuto: competenza<br />
legislativa concorrente .<br />
ISTITUZIONE E<br />
ORDINAMENTO DI<br />
ENTI DI<br />
CARATTERE<br />
LOCALE O<br />
REGIONALE PER LO<br />
STUDIO DI<br />
PROGRAMMI DI<br />
SVILUPPO<br />
ECONOMICO<br />
Individuazione <strong>delle</strong> figure professionali,<br />
con i relativi profili e ordinamenti didattici (C.<br />
Cost. 353/2003)<br />
Costituzione: art. 117,<br />
terzo comma<br />
Tipo di competenza<br />
legislativa: concorrente<br />
PROFESSIONI<br />
26
STATO<br />
<strong>funzioni</strong><br />
AGRICOLTURA E FORESTE<br />
REGIONE AUTONOMA<br />
FRIULI VENEZIA GIULIA<br />
<strong>funzioni</strong><br />
Norme di attuazione: DPR 1116/1965,<br />
Titolo I; DPR 469/1987 che rinvia al DPR<br />
616/1977, artt. da 66 a 77<br />
MATERIA TIPO DI COMPETENZA<br />
...tutela della concorrenza...<br />
Cost: art. 117, secondo comma, lettera e)<br />
principi statali riconducibili ad esigenze<br />
unitarie che trascendono l’ambito regionale<br />
Cost: art7. 5 e 120, secondo comma<br />
...ordinamento civile... per i profili<br />
privatistici della materia<br />
tutela dell’ambiente e dell’ecosistema ...<br />
Cost.: art. 117, secondo comma, lettera e)<br />
...profilassi internazionale<br />
Cost.: art. 117, secondo comma, letteraq)<br />
Vigilanza e tutela sugli ed organismi di<br />
settore a carattere nazionale ed interregionale<br />
Norme di attuazione: DPR 1116/1965, art. 2<br />
Ispettorati per l’alimentazione, istituto<br />
sperimentale talassografico di Trieste<br />
Norme di attuazione: DPR 1116/1965, art. 3<br />
Attività di ricerca e di informazione<br />
connesse alla programmazione nazionale della<br />
produzione agricola e forestale<br />
Interventi di interesse nazionale per la<br />
regolazione del mercato agricolo; garanzia<br />
della sicurezza degli approvvigionamenti;<br />
ricerca e informazione di mercato a livello<br />
nazionale e internazionale; ricerca e<br />
sperimentazione scientifica di interesse<br />
nazionale<br />
Interventi obbligatori in materia fitosanitaria<br />
e zooprofilattica<br />
Ordinamento e tenuta dei registri di varietà e<br />
Art. 4, primo comma, n. 2,<br />
dello Statuto: competenza<br />
legislativa già primaria e<br />
ora residuale esclusiva per<br />
effetto della clauslola di<br />
maggior favore di cui<br />
all’art. 10 della L.C. n.<br />
3/2001.<br />
Costituzione: art. 117,<br />
quarto comma<br />
AGRICOLTURA E<br />
FORESTE,<br />
BONIFICHE,<br />
ORDINAMENTO<br />
DELLE MINIME<br />
UNITÀ CULTURALI E<br />
RICOMPOSIZIONE<br />
FONDIARIA,<br />
IRRIGAZIONE,<br />
OPERE DI<br />
MIGLIORAMENTO<br />
AGRARIO E<br />
FONDIARIO,<br />
ZOOTECNIA, ITTICA,<br />
ECONOMIA<br />
MONTANA, CORPO<br />
FORESTALE<br />
2<br />
27
AGRICOLTURA E FORESTE<br />
REGIONE AUTONOMA<br />
FRIULI VENEZIA GIULIA<br />
<strong>funzioni</strong><br />
2<br />
STATO<br />
<strong>funzioni</strong><br />
MATERIA TIPO DI COMPETENZA<br />
dei libri genealogici quando è richiesta la<br />
unicità per tutto il territorio nazionale<br />
Certificazione varietale dei prodotti agricoli<br />
e forestali e <strong>delle</strong> sostanze di uso agrario e<br />
forestale; repressione <strong>delle</strong> frodi; omologazione<br />
dei prototipi <strong>delle</strong> macchine agricole<br />
Formazione della carta della montagna<br />
Corpo forestale dello Stato<br />
Norme di attuazione: DPR 469/1987 che rinvia<br />
al DPR 616/1977, art. 71<br />
Procedure giudiziare per la soluzione <strong>delle</strong><br />
controversie in materia di usi civici<br />
Cost.: art. 108, primo comma<br />
Rilascio <strong>delle</strong> licenze di porto d’armi per uso<br />
di caccia<br />
Norme di attuazione: DPR 469/1987 che rinvia<br />
al DPR 616/1977, art. 99<br />
Norme di attuazione: DPR 1116/1965; DPR<br />
469/1987 che rinvia al DPR 616/1977, artt.<br />
99 e 100<br />
Art. 4, primo comma, n. 3,<br />
dello Statuto: competenza<br />
legislativa: primaria per<br />
quanto riguarda la caccia;<br />
già primaria ed ora<br />
residuale esclusiva per<br />
quanto riguarda la pesca<br />
in forza della clausola di<br />
maggior favore di cui<br />
all’art. 10 della L.C. n.<br />
3/2001.<br />
CACCIA E PESCA<br />
Costituzione: art. 117,<br />
quarto comma<br />
Costituzione: art. 117,<br />
terzo comma<br />
SOSTEGNO<br />
ALL’INNOVAZIONE<br />
28
STATO<br />
<strong>funzioni</strong><br />
AGRICOLTURA E FORESTE<br />
REGIONE AUTONOMA<br />
FRIULI VENEZIA GIULIA<br />
<strong>funzioni</strong><br />
MATERIA TIPO DI COMPETENZA<br />
Tipo di competenza<br />
legislativa: concorrente<br />
PER I SETTORI<br />
PRODUTTIVI<br />
2<br />
29
TERRITORIO, AMBIENTE E INFRASTRUTTURE<br />
REGIONE AUTONOMA<br />
STATO<br />
MATERIA TIPO DI COMPETENZA FRIULI VENEZIA GIULIA<br />
<strong>funzioni</strong><br />
<strong>funzioni</strong><br />
Art. 4, primo comma, n. 9 Norme di attuazione: DPR 1116/1965, … tutela della concorrenza... per quanto<br />
dello Statuto: competenza Titolo IX; DPR 469/1987 che rinvia al DPR riguarda le procedure di gara e, in particolare,<br />
legislativa primaria, 616/1977, artt. 87-96; D.Lgs. 111/2004, artt. la regolamentazione della qualificazione e<br />
eccetto la “viabilità” che 1-10<br />
selezione dei concorrenti, <strong>delle</strong> procedure di<br />
da primaria passa a Reti stradali regionale e nazionale affidamento e dei criteri di aggiudicazione, ivi<br />
residuale esclusiva per ricadenti sul territorio regionale come compresi quelli che devono presiedere l’attività<br />
effetto della clausola di individuate, rispettivamente, negli elenchi di progettazione (ex pluribus C. Cost.<br />
maggior favore di cui allegati sub A e B del D.Lsg. 111/2004 411/2008)<br />
all’art. 10 della L.C. n. Sicurezza stradale<br />
Cost: art. 117, secondo comma, lettera e)<br />
3/2001.<br />
Servizio idrico integrato<br />
...ordinamento civile.. per quanto riguarda la<br />
Programmazione e indirizzo in materia di fase negoziale dei contratti che comprende<br />
Costituzione: art. 117, acquedotti<br />
l’intera disciplina di esecuzione del rapporto<br />
quarto comma<br />
contrattuale, incluso il collaudo (ex pluribus C.<br />
Cost. 411/2008)<br />
Cost: art. 117, secondo comma, lettera l)<br />
Determinazione dei principi fondamentali in<br />
materia di grandi reti viarie di trasporto<br />
Disciplina della circolazione veicolare ai fini<br />
di salvaguardia dell’ordine, della sicurezza<br />
pubblica e della difesa; definizione di standard<br />
e prescrizioni tenciche in materia di sicurezza<br />
stradale e norme tecniche relative alle strade e<br />
alla segnaletica stradale; prevenzione incidenti<br />
e sicurezza della circolazione stradale; tenuta<br />
dell’archivio nazionale <strong>delle</strong> strade<br />
Norme di attuazione: D.Lgs 111/2004, art. 2<br />
Autostrade<br />
Norme di attuazione: DPR 469/1987 che rinvia<br />
al DPR 616/1977, art. 87; D.Lgs 111/2004, art.<br />
0<br />
VIABILITÀ,<br />
ACQUEDOTTI,<br />
LAVORI PUBBLICI DI<br />
INTERESSE<br />
REGIONALE<br />
30
TERRITORIO, AMBIENTE E INFRASTRUTTURE<br />
REGIONE AUTONOMA<br />
STATO<br />
MATERIA TIPO DI COMPETENZA FRIULI VENEZIA GIULIA<br />
<strong>funzioni</strong><br />
<strong>funzioni</strong><br />
2<br />
Gestione della rete stradale nazionale di<br />
collegamento confinario di cui alla Tabella C<br />
allegata al D.Lgs. 111/2004<br />
Determinazione di principi fondamentali in<br />
materia di “grandi reti viarie di trasporto” e di<br />
informazione stradale<br />
Fissazione di indirizzi normativi generali per<br />
la realizzazione della rete stradale nazionale<br />
Determinazione di criteri normativi<br />
omogenei per la fissazione dei canoni per le<br />
licenze e le concessioni, nonché per le<br />
esposizioni di pubblicità lungo le strade statali<br />
costituenti la rete nazionale<br />
Disciplina della circolazione veicolare ai fini<br />
della salvaguardia dell’ordine e della sicurezza<br />
pubblici e della difesa<br />
Norme di attuazione: D.Lgs 111/2004, art. 2<br />
Opere marittime relative ai porti di cui alla<br />
prima e alla seconda categoria, classe prima;<br />
opere di preminente interesse nazionale per la<br />
sicurezza dello Stato e della navigazione<br />
nonché per la difesa <strong>delle</strong> coste; opere<br />
idrauliche di prima categoria; opere per le vie<br />
navigabili di prima classe; opere concernenti le<br />
linee elettriche di voltaggio superiore ai 150<br />
mila volts; opere aeroportuali che non<br />
riguardano aerodromi esclusivamente turistici;<br />
costruzioni ferroviarie non metropolitane;<br />
opere concernenti il demanio e patrimonio<br />
31<br />
1
TERRITORIO, AMBIENTE E INFRASTRUTTURE<br />
REGIONE AUTONOMA<br />
STATO<br />
MATERIA TIPO DI COMPETENZA FRIULI VENEZIA GIULIA<br />
<strong>funzioni</strong><br />
<strong>funzioni</strong><br />
dello Stato; edilizia universitaria; edilizia<br />
abitativa di servizio per i dipendenti statali;<br />
edilizia di culto; opere di riparazione di danni<br />
bellici<br />
Norme di attuazione: DPR 469/1987 che rinvia<br />
al DPR 616/1977, art. 88<br />
Art. 4, primo comma, n. Norme di attuazione: DPR 1116/1965,<br />
12, dello Statuto:<br />
Titolo IV; DPR 469/1987 che rinvia al DPR<br />
competenza legislativa 616/1977, art. 80<br />
primaria<br />
2<br />
URBANISTICA<br />
GOVERNO DEL<br />
TERRITORIO<br />
Alloggi di servizio da destinare a dipendenti<br />
civili o militari dello Stato; programmazione<br />
nazionale nel settore<br />
Norme di attuazione: DPR 469/1987 che rinvia<br />
al DPR 616/1977, art. 93<br />
Norme di attuazione: DPR 1116/1965,<br />
Titolo IV; DPR 469/1987 che rinvia al DPR<br />
616/1977, art. 93<br />
Edilizia sovvenzionata, convenzionata,<br />
agevolata<br />
Cost.: art. 117, terzo<br />
comma<br />
Tipo di competenza<br />
legislativa: concorrente<br />
Art. 5, primo comma, n.<br />
18 dello Statuto:<br />
competenza legislativa già<br />
concorrente ora residuale<br />
esclusiva per effetto della<br />
clausola di maggior favore<br />
di cui all’art. 10 L. cost.<br />
3/2001<br />
EDILIZIA POPOLARE<br />
Costituzione: art. 117,<br />
quarto comma<br />
Sono opere di competenza dello Stato: rete<br />
autostradale e strade statali; opere ferroviarie;<br />
Norme di attuazione: DPR 1116/1965,<br />
Titolo IV<br />
Art. 5, primo comma, n.<br />
11 dello Statuto:<br />
ESPROPRIAZIONE<br />
PER PUBBLICA<br />
UTILITÀ NON<br />
32
TERRITORIO, AMBIENTE E INFRASTRUTTURE<br />
REGIONE AUTONOMA<br />
STATO<br />
MATERIA TIPO DI COMPETENZA FRIULI VENEZIA GIULIA<br />
<strong>funzioni</strong><br />
<strong>funzioni</strong><br />
competenza legislativa<br />
aerodromi non di carattere turistico; opere<br />
concorrente<br />
idrauliche di prima, seconda e terza categoria;<br />
grandi derivazioni di acque pubbliche; porti<br />
eccetto quelli di seconda categoria dalla<br />
seconda classe in poi; servizi statali; edilizia<br />
demaniale e patrimoniale statale; edilizia<br />
universitaria; opere di riparazione di danni<br />
bellici; opere di prevenzione e soccorso per<br />
calamità naturali relativi a materie di<br />
competenza statale<br />
Norme di attuazione: DPR 1116/1965, art. 26<br />
Art. 5, primo comma, n. Norme di attuazione: DPR 1116/1965, Sono opere di competenza dello Stato: rete<br />
11 dello Statuto:<br />
Titolo IV<br />
autostradale e strade statali; opere ferroviarie;<br />
competenza legislativa<br />
aerodromi non di carattere turistico; opere<br />
concorrente<br />
idrauliche di prima, seconda e terza categoria;<br />
grandi derivazioni di acque pubbliche; porti<br />
eccetto quelli di seconda categoria dalla<br />
seconda classe in poi; servizi statali; edilizia<br />
demaniale e patrimoniale statale; edilizia<br />
universitaria; opere di riparazione di danni<br />
bellici; opere di prevenzione e soccorso per<br />
calamità naturali relativi a materie di<br />
competenza statale<br />
Norme di attuazione: DPR 1116/1965, art. 26<br />
-Utilizzazione di acque Norme di attuazione: DPR 1116/1965, Programmazione nazionale generale o di<br />
pubbliche escluse le grandi Titolo IV, DPR 469/1987 che rinvia al DPR settore della destinazione <strong>delle</strong> risorse idriche;<br />
derivazioni; opere idrauliche 616/1977, artt. 89-90-91; D.Lgs. 265/2001 dichiarazioni di pubblicità <strong>delle</strong> acque;<br />
di 4^ e 5^ categoria<br />
formazione e conservazione del catasto <strong>delle</strong><br />
Art. 5, primo comma, n. Norme di attuazione: art. 2, comma 1, d.lgs. acque pubbliche; disciplina degli usi <strong>delle</strong><br />
14, dello Statuto:<br />
265/2001<br />
acque pubbliche anche sotterranee; concessione<br />
33<br />
RIGUARDANTE<br />
OPERE A CARICO<br />
DELLO STATO<br />
ESPROPRIAZIONE<br />
PER PUBBLICA<br />
UTILITÀ NON<br />
RIGUARDANTE<br />
OPERE A CARICO<br />
DELLO STATO<br />
RISORSE IDRICHE E<br />
DIFESA DEL SUOLO
TERRITORIO, AMBIENTE E INFRASTRUTTURE<br />
REGIONE AUTONOMA<br />
STATO<br />
MATERIA TIPO DI COMPETENZA FRIULI VENEZIA GIULIA<br />
<strong>funzioni</strong><br />
<strong>funzioni</strong><br />
competenza legislativa<br />
di grandi derivazioni; dighe di ritenuta;<br />
concorrente<br />
censimento nazionale dei corpi idrici;<br />
imposizione dei vincoli, gli aggiornamenti e le<br />
-Derivazioni idriche e opere<br />
modifiche del piano generale degli acquedotti<br />
idrauliche relative al<br />
che comportino una diversa distribuzione <strong>delle</strong><br />
demanio idrico e marittimo<br />
riserve idriche tra le <strong>Regioni</strong>; individuazione di<br />
della Regione;<br />
bacini idrografici a carattere interregionale;<br />
Costituzione: art. 117,<br />
utilizzazione di risorse idriche per la<br />
terzo comma<br />
produzione di energia elettrica;<br />
Tipo di competenza<br />
Compiti di rilievo nazionali previsti dall’art.<br />
legislativa: concorrente<br />
88 d.lgs. 112/1998, le direttive sulla gestione<br />
per effetto della clausola di<br />
del demanio idrico (lett. p) sono emanate<br />
maggior favore di cui<br />
d’intesa con la Regione (da verificare effetto<br />
all’art. 10 L. cost. 3/2001<br />
abrogativo implicito su d.p.r 616/1977)<br />
Norme di attuazione: DPR 469/1987 che rinvia<br />
al DPR 616/1977, art. 91; D.Lgs. 265/2001 che<br />
rinvia all’art. 88 del D.Lgs. 112/1998<br />
4<br />
L’esercizio <strong>delle</strong> <strong>funzioni</strong> amministrative<br />
relative alla laguna di Marano-Grado previste<br />
dalla legge 5 marzo 1963, n. 366, avviene<br />
d’intesa con lo Stato in conformità a modalità<br />
preventivamente stabilite (art. 2, comma 3,<br />
d.lgs. 265/2001)<br />
-Grandi derivazioni relative<br />
al demanio idrico dello<br />
Stato;<br />
Art. 10, primo comma,<br />
dello Statuto: competenza<br />
legislativa concorrente<br />
Costituzione: art. 117,<br />
terzo comma (governo<br />
territorio)<br />
-Funzioni amministrative<br />
relative alla Laguna di<br />
Grado e Marano previste<br />
dalla legge 363/1963<br />
Costituzione: art. 117,<br />
34
STATO<br />
<strong>funzioni</strong><br />
TERRITORIO, AMBIENTE E INFRASTRUTTURE<br />
REGIONE AUTONOMA<br />
MATERIA TIPO DI COMPETENZA FRIULI VENEZIA GIULIA<br />
<strong>funzioni</strong><br />
terzo comma (governo<br />
territorio)<br />
Tipo di competenza<br />
legislativa: concorrente<br />
Interventi straordinari nelle opere di<br />
soccorso relativo a calamità di estensione ed<br />
entità particolarmente gravi e tali da richiedere<br />
strumenti operativi e risorse finanziarie di<br />
carattere eccezionale<br />
Norme di attuazione: DPR 469/1987 che rinvia<br />
al DPR 616/1977, art. 88<br />
Opere di prevenzione e soccorso per<br />
calamità naturali, relative a materie di<br />
competenza statale<br />
Norme di attuazione: DPR 1116/1965, art. 26<br />
Norme di attuazione: DPR 1116/1965,<br />
Titolo IV; DPR 469/1987 che rinvia al DPR<br />
616/1977, art. 87<br />
Statuto: art. 5, primo<br />
comma, n. 22<br />
Tipo di competenza<br />
legislativa: concorrente<br />
OPERE DI<br />
PREVENZIONE E<br />
SOCCORSO PER<br />
CALAMITÀ<br />
NATURALI<br />
L. 546/1977; L. 828/1982; L. 879/1986 Sistemazione strade statali; realizzazione<br />
autostrada Udine-Tarvisio; traforo di Monte<br />
Croce Carnico; sistemazione idrogeologica nei<br />
bacini idrografici; raddoppio ferrovia<br />
Pontebbana; ripristino opere militari; ripristino<br />
e restauro beni culturali; ripristino di altre<br />
opere di interesse statale<br />
L. 546/1977 art. 9 e seguenti<br />
Art. 10, primo comma<br />
dello Statuto: competenza<br />
legislativa integrativoattuativo<br />
RICOSTRUZIONE<br />
DELLE ZONE DEL<br />
FRIULI COLPITE<br />
DAGLI EVENTI<br />
SISMICI DEL 1976<br />
CON FINALITÀ DI<br />
SVILUPPO<br />
ECONOMICO E<br />
SOCIALE E DI<br />
RIASSETTO DEL<br />
TERRITORIO<br />
Tutela dell’ambiente, dell’ecosistema e dei<br />
beni culturali<br />
Costituzione: art. 117, secondo comma, lettera<br />
Norme di attuazione: DPR 469/1987 che<br />
rinvia al DPR 616/1977, artt. 80 – 83;<br />
D.Lgs. 34/2007, art. 1<br />
Protezione <strong>delle</strong> bellezze naturali per<br />
Art. 6, primo comma, n. 3,<br />
dello Statuto: competenza<br />
legislativa integrativo<br />
attuativa<br />
TUTELA DEL<br />
PAESAGGIO, DELLA<br />
FLORA E DELLA<br />
FAUNA<br />
35
TERRITORIO, AMBIENTE E INFRASTRUTTURE<br />
REGIONE AUTONOMA<br />
STATO<br />
MATERIA TIPO DI COMPETENZA FRIULI VENEZIA GIULIA<br />
<strong>funzioni</strong><br />
<strong>funzioni</strong><br />
quanto attiene alla loro individuazione, alla s)<br />
loro tutela e alle relative sanzioni<br />
Parchi nazionali e riserve naturali dello Stato<br />
- Interventi per la protezione della natura, le Individuazione di criteri uniformi della<br />
riserve e i parchi naturali<br />
disciplina di settore<br />
Cooperazione con lo Stato al fine di Integrazione degli elenchi <strong>delle</strong> bellezze<br />
assicurare il coordinamento,<br />
naturali approvati dalla Regione<br />
l’armonizzazione e l’integrazione <strong>delle</strong> Potestà di indirizzo e vigilanza<br />
<strong>funzioni</strong> di tutela e valorizzazione dei beni Definizione di politiche di conservazione e<br />
paesaggistici di pertinenza statale presenti valorizzazione del paesaggio di intesa con la<br />
nel territorio regionale<br />
Regione<br />
Potere: di proposta in ordine<br />
all’individuazione di beni paesaggistici; di<br />
conformazione dei diritti di privati; di<br />
autorizzazione paesaggistica<br />
Parchi, riserve naturali, biotopi e aree<br />
protette<br />
Recupero miglioramento e acquisizione<br />
di aree di particolare interesse naturalistico<br />
Conoscenza, inventario, tutela e gestione<br />
della flora spontanea<br />
Supporto scientifico per le iniziative<br />
inerenti la tutela della fauna e dei suoi<br />
habitat e per la pianificazione del prelievo<br />
venatorio<br />
Studi, ricerche, monitoraggi riguardanti la<br />
fauna selvatica<br />
Miglioramento dello stato faunistico e<br />
ambientale anche attraverso progetti di<br />
restauro ambientale, immissioni o prelievi di<br />
fauna<br />
36
STATO<br />
<strong>funzioni</strong><br />
TERRITORIO, AMBIENTE E INFRASTRUTTURE<br />
REGIONE AUTONOMA<br />
MATERIA TIPO DI COMPETENZA FRIULI VENEZIA GIULIA<br />
<strong>funzioni</strong><br />
Tutela dell’ambiente, dell’ecosistema e dei<br />
beni culturali<br />
Costituzione: art. 117, secondo comma, lettera<br />
s)<br />
Fissazione di standard di tutela minimi<br />
inderogabili in pejus da parte della normativa<br />
regionale<br />
Costituzione: articolo 117, secondo comma,<br />
lettera s)<br />
Rilevazione nazionale dei fenomeni di<br />
inquinamento<br />
Tutela dell’inquinamento atmosferico e<br />
acustico da fonti veicolari e da sorgenti mobili<br />
connesse ad attività opere o servizi statali<br />
Protezione dall’inquinamento radioattivo<br />
Adozione di normative tecniche<br />
antinquinamento<br />
Coordinamento dell’attività di ricerca<br />
tecnico scientifica sui fenomeni di<br />
inquinamento<br />
Tutela dell’ambiente, dell’ecosistema e dei<br />
Norme di attuazione: DPR 469/1987 che<br />
rinvia al DPR 616/1977, articoli 101-105<br />
Igiene del suolo e dell’inquinamento<br />
atmosferico, idrico, termico ed acustico<br />
Statuto: nessun<br />
riferimento normativo<br />
esplicito<br />
Tipo di competenza<br />
legislativa: concorrente<br />
TUTELA<br />
DELL’AMBIENTE<br />
DAGLI<br />
INQUINAMENTI<br />
beni culturali<br />
Costituzione: art. 117, secondo comma, lettera<br />
s)<br />
Costituzione: art. 117,<br />
terzo comma<br />
Tipo di competenza<br />
legislativa: concorrente<br />
VALORIZZAZIONE<br />
DEI BENI<br />
CULTURALI<br />
AMBIENTALIE<br />
PROMOZIONE E<br />
ORGANIZZAZIONE DI<br />
ATTIVITÀ<br />
CULTURALI<br />
37
STATO<br />
<strong>funzioni</strong><br />
Piano generale dei trasporti inerenti le<br />
grandi reti di trasporto e di navigazione di porti<br />
e aeroporti civili; definizione di standard e<br />
prescrizioni tecniche in materia di sicurezza dei<br />
trasporti; servizi di trasporto aereo; servizi di<br />
trasporto marittimo; servizi di trasporto<br />
automobilisti a carattere internazionale;<br />
concessione di autolinee ordinarie di gran<br />
turismo non comprese tra quelle di interesse<br />
regionale; servizi di trasporto ferroviario<br />
internazionali e nazionale di percorrenza medio<br />
lunga caratterizzati da elevati standards<br />
qualitativi; servizi di trasporto di merci<br />
pericolose, nocive ed inquinanti; vigilanza sulle<br />
imprese di trasporto pubblico di interesse<br />
nazionale e sulla sicurezza e regolarità di<br />
esercizio della rete ferroviaria di interesse<br />
nazionale; concessioni per gestione di strutture<br />
ferroviarie di interesse nazionale; interporti e<br />
intermodalità di rilievo nazionale e<br />
internazionale; albo nazionale degli<br />
autotrasportatori; registrazione della proprietà<br />
dei veicoli e <strong>delle</strong> successive variazioni<br />
nell’archivio nazionale dei veicoli;<br />
omologazione e approvazione dei veicoli a<br />
motore e loro rimorchi; fissazione dei principi<br />
fondamentali per la classificazione dei porti;<br />
disciplina e sicurezza della navigazione da<br />
diporto e sicurezza della navigazione interna e<br />
38<br />
SERVIZI PUBBLICI DI TRASPORTO<br />
REGIONE AUTONOMA<br />
FRIULI VENEZIA GIULIA<br />
<strong>funzioni</strong><br />
Norme di attuazione: DPR 833/1966; DPR<br />
902/1975 Titolo VI; DPR 469/1987 che<br />
rinvia al DPR 616/1977, artt. 84-86; D.Lgs.<br />
111/2004, artt. 9 e ss.<br />
Servizi pubblici di trasporto di interesse<br />
regionale e locale con qualsiasi modalità di<br />
trasporto effettuate<br />
Trasporto e logistica <strong>delle</strong> merci,<br />
intermodalità<br />
Motorizzazione e circolazione su strada<br />
MATERIA TIPO DI COMPETENZA<br />
Art. 4, primo comma, n.<br />
11, dello Statuto:<br />
competenza legislativa già<br />
primaria ora residuale<br />
esclusiva per effetto della<br />
clausola di maggior favore<br />
di cui all’art. 10 L. cost.<br />
3/2001.<br />
Costituzione: art. 117,<br />
quarto comma<br />
TRASPORTI SU<br />
FUNIVIE E LINEE<br />
AUTOMOBILISTICHE,<br />
TRANVIARIE E<br />
FILOVIARIE DI<br />
INTERESSE<br />
REGIONALE
STATO<br />
<strong>funzioni</strong><br />
SERVIZI PUBBLICI DI TRASPORTO<br />
REGIONE AUTONOMA<br />
FRIULI VENEZIA GIULIA<br />
<strong>funzioni</strong><br />
MATERIA TIPO DI COMPETENZA<br />
della navigazione marittima; bonifica <strong>delle</strong> vie<br />
di navigazione dei canali marittimi;<br />
caratteristiche tecniche e regime giuridico <strong>delle</strong><br />
navi e <strong>delle</strong> unità da diporto; programmazione<br />
e costruzione degli aeroporti classificati di<br />
interesse nazionale e regionale; disciplina <strong>delle</strong><br />
scuole di volo e del rilascio dei titoli<br />
aeronautici; disciplina <strong>delle</strong> scuole di<br />
formazione marittima e rilascio dei titoli<br />
professionali marittimi; disciplina della<br />
sicurezza del volo; tenuta dell’archivio<br />
nazionale dei veicoli e dell’anagrafe nazionale<br />
degli abilitati alla guida<br />
Norme di attuazione: D.Lgs. 111/2004, art. 11<br />
Linee automobilistiche a carattere<br />
internazionale; linee interregionali escluse dalla<br />
competenza regionale; linee di gran turismo di<br />
carattere interregionale<br />
Norme di attuazione: DPR 469/1987 che rinvia<br />
al DPR 616/1977, artt. 85<br />
Linee automobilistiche, tranviarie e<br />
filoviarie di interesse nazionale o interregionale<br />
Norme di attuazione: DPR 833/1966, art. 2<br />
Trasporto effetti postali, trasporto recipienti<br />
contenenti gas compressi liquefatti<br />
Norme di attuazione: DPR 833/1966, art. 3<br />
Norme di attuazione: DPR 902/1975, art. 15 Polizia marittima e portuale e di sicurezza<br />
della navigazione<br />
Norme di attuazione: DPR 902/1975, art. 15<br />
Art. 5, primo comma, n.<br />
12, dello statuto<br />
LINEE MARITTIME<br />
DI CABOTAGGIO<br />
TRA GLI SCALI<br />
DELLA REGIONE<br />
39
SERVIZI PUBBLICI DI TRASPORTO<br />
REGIONE AUTONOMA<br />
FRIULI VENEZIA GIULIA<br />
<strong>funzioni</strong><br />
Norme di attuazione: 469/1987 che rinvia al<br />
DPR 616/1977, Titolo V, Capo V artt. 97-98<br />
Navigazione fluviale e lagunare interna<br />
Utilizzo demanio marittimo e di quello<br />
correlato alle vie di navigazione interna e<br />
della portualità<br />
Vie di navigazione interna strutture ed<br />
attività portuali<br />
40<br />
STATO<br />
<strong>funzioni</strong><br />
MATERIA TIPO DI COMPETENZA<br />
Tipo di competenza<br />
legislativa: concorrente<br />
NAVIGAZIONE E<br />
PORTI LACUALI<br />
Fiumi Tagliamento e Livenza nei tratti che<br />
fanno da confine con la Regione Veneto; fiume<br />
Judrio nel tratto classificato di prima categoria<br />
Norme di attuazione: D.Lgs. 265/2001, art. 1<br />
Censimento nazionale dei corpi idrici;<br />
individuazione dei bacini idrografici nazionali<br />
e interregionali; indirizzi generali per la difesa<br />
<strong>delle</strong> coste; formazione del bilancio idrico<br />
nazionale; metodologie generali per la<br />
programmazione della razionale utilizzazione<br />
<strong>delle</strong> risorse idriche; individuazione <strong>delle</strong> aree a<br />
rischio di crisi idrica; criteri per la gestione del<br />
servizio idrico integrato; definizione dei livelli<br />
minimi dei servizi da garantirsi negli ambiti<br />
territoriali ottimali; criteri e indirizzi per la<br />
disciplina generale dell’utilizzazione <strong>delle</strong><br />
acque destinate a scopi idroelettrici; direttive<br />
sulla gestione del demanio idrico anche volte a<br />
garantire omogeneità, a parità di condizioni, nel<br />
rilascio <strong>delle</strong> concessioni d’acqua; definizioni<br />
dei criteri e metodi per il conseguimento del<br />
40<br />
Norme di attuazione: DPR 469/1987 che<br />
rinvia al DPR 616/1977; D.Lgs. 265/2001<br />
Art. 10, primo comma,<br />
dello Statuto: competenza<br />
legislativa già delegata e<br />
ora residuale esclusiva per<br />
effetto della clausola di<br />
maggior favore di cui<br />
all’art. 10 L. cost. 3/2001.<br />
Costituzione: art. 117,<br />
quarto comma<br />
DEMANIO<br />
MARITTIMO,<br />
LACUALE E<br />
FLUVIALE
STATO<br />
<strong>funzioni</strong><br />
SERVIZI PUBBLICI DI TRASPORTO<br />
REGIONE AUTONOMA<br />
FRIULI VENEZIA GIULIA<br />
<strong>funzioni</strong><br />
MATERIA TIPO DI COMPETENZA<br />
risparmio idrico; emanazione della normativa<br />
tecnica relativa alla progettazione e costruzione<br />
<strong>delle</strong> dighe di sbarramento; determinazione di<br />
criteri, metodi standard volti a garantire<br />
omogeneità <strong>delle</strong> condizioni di salvaguardia<br />
della vita umana, del territorio e dei beni<br />
Norme di attuazione: D.Lgs. 265/2001, art. 3<br />
Norme di attuazione: DPR 902/1975, art. 13;<br />
Art. 5, primo comma, n. 7,<br />
dello Statuto: competenza<br />
legislativa già concorrente<br />
e ora residuale esclusiva<br />
per effetto della clausola di<br />
maggior favore di cui<br />
all’art. 10 L. cost. 3/2001.<br />
DISCIPLINA DEI<br />
SERVIZI PUBBLICI DI<br />
INTERESSE<br />
REGIONALE E<br />
ASSUNZIONE DI TALI<br />
SERVIZI<br />
Norme di attuazione: non sono mai state<br />
adottate<br />
Art. 5, primo comma, n.<br />
20, dello Statuto:<br />
competenza legislativa già<br />
concorrente e ora<br />
residuale esclusiva per<br />
effetto della clausola di<br />
maggior favore di cui<br />
all’art. 10 L. cost. 3/2001.<br />
SERVIZI<br />
ANTINCENDI<br />
41<br />
41
42<br />
STATO<br />
<strong>funzioni</strong><br />
LAVORO-COLLOCAMENTO E POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO<br />
REGIONE AUTONOMA<br />
MATERIA TIPO DI COMPETENZA FRIULI VENEZIA GIULIA<br />
<strong>funzioni</strong><br />
Art. 6, primo comma, n. 2 Norme di attuazione: D.Lgs. 514/1996<br />
dello Statuto: competenza<br />
legislativa integrativo –<br />
attuativa (limitatamente<br />
alla previdenza e<br />
all’assistenza sociale);<br />
concorrente per quanto<br />
riguarda il lavoro per<br />
effetto della clausola di<br />
maggior favore di cui<br />
all’art. 10 L. cost. 3/2001<br />
LAVORO,<br />
PREVIDENZA E<br />
ASSISTENZA<br />
SOCIALE<br />
Costituzione: art. 117,<br />
terzo comma<br />
Norme di attuazione: DPR 808/1966<br />
Art. 5 primo comma, n.<br />
17, dello Statuto:<br />
competenza legislativa<br />
concorrente<br />
COOPERAZIONE,<br />
COMPRESA LA<br />
VIGILANZA SULLE<br />
COOPERATIVE<br />
Costituzione: art. 117,<br />
terzo comma<br />
Tipo di competenza<br />
legislativa: concorrente<br />
PREVIDENZA<br />
COMPLEMENTARE<br />
INTEGRATIVA<br />
42
SERVIZI ALLE PERSONE E ALLA COMUNITA’<br />
REGIONE AUTONOMA<br />
STATO<br />
MATERIA TIPO DI COMPETENZA FRIULI VENEZIA GIULIA<br />
<strong>funzioni</strong><br />
<strong>funzioni</strong><br />
Art. 6, primo comma, n. 1, Norme di attuazione: DPR 469/1987 che Norme generali sull’istruzione<br />
dello Statuto: competenza rinvia al DPR 616/1977, art. 46; art. 80 Costituzione: art. 117, secondo comma, lettera<br />
legislativa già integrativo- D.lgs. 297/1994<br />
m)<br />
attuativa ed ora<br />
Principi fondamentali in materia di<br />
concorrente per effetto<br />
istruzione<br />
della clausola di maggior<br />
Costituzione: art. 117, terzo comma<br />
favore di cui all’art. 10 L.<br />
Determinazione dei livelli essenziali <strong>delle</strong><br />
cost. 3/2001<br />
prestazioni concernenti i diritti civili e sociali<br />
da garantire uniformemente sul territorio<br />
Costituzione: art. 117,<br />
nazionale<br />
terzo comma<br />
Costituzione: art. 117, secondo comma, lettera<br />
m)<br />
Art. 5, primo comma, n. Norme di attuazione: DPR 902/1975, art. 28 Programmazione nazionale e coordinamento<br />
15, dello Statuto:<br />
che rinvia al DPR 10/1972<br />
del settore<br />
competenza legislativa già Corsi di addestramento professionale;<br />
concorrente ora residuale corsi aziendali di riqualificazione;<br />
esclusiva per effetto della addestramento professionale degli artigiani;<br />
clausola di maggior favore formazione professionale degli apprendisti;<br />
di cui all’art. 10 L. cost. istruzione artigiana e professionale negli<br />
3/2001.<br />
istituti di pena; formazione professionale<br />
nell’ambito <strong>delle</strong> professioni sanitarie<br />
Costituzione: art. 117, ausiliarie; orientamento e qualificazione<br />
quarto comma<br />
professionale degli invalidi civili e del<br />
lavoro; vigilanza tecnica ed amministrativa<br />
sullo svolgimento <strong>delle</strong> attività di<br />
formazione professionale; erogazione di<br />
contributi a favore di enti e di istituti che si<br />
occupano di addestramento professionale;<br />
gestione dei centri di addestramento<br />
43<br />
SCUOLE MATERNE,<br />
ISTRUZIONE<br />
ELEMENTARE,<br />
MEDIA CLASSICA,<br />
SCIENTIFICA,<br />
MAGISTRALE,<br />
TECNICA ED<br />
ARTISTICA<br />
ISTRUZIONE<br />
ARTIGIANA E<br />
PROFESSIONALE<br />
SUCCESSIVA ALLA<br />
SCUOLA<br />
OBBLIGATORIA<br />
4
SERVIZI ALLE PERSONE E ALLA COMUNITA’<br />
REGIONE AUTONOMA<br />
MATERIA TIPO DI COMPETENZA FRIULI VENEZIA GIULIA<br />
<strong>funzioni</strong><br />
professionale<br />
44<br />
STATO<br />
<strong>funzioni</strong><br />
Casse scolastiche degli istituti per quanto<br />
attiene a compiti diversi dall’assistenza<br />
scolastica<br />
Norme di attuazione: art. 4 DPR 3/1972 a cui<br />
rinvia il DPR 902/1975<br />
Determinazione <strong>delle</strong> caratteristiche tecniche<br />
e pedagogiche dei libri di testo<br />
Norme di attuazione: DPR 902/1975 che<br />
rinvia al DPR 3/1972, art. 7; DPR 469/1987<br />
che rinvia a DPR 616/1977, art. 42<br />
Art. 5 primo comma, n.<br />
15: competenza legislativa<br />
già concorrente e ora<br />
residuale esclusiva per<br />
effetto della clausola di<br />
maggior favore di cui<br />
all’art. 10 L. cost. 3/2001<br />
ASSISTENZA<br />
SCOLASTICA<br />
Museo archeologico nazionale di Cividale<br />
Museo archeologico e museo paleocristiano<br />
di Aquileia<br />
Biblioteca del popolo del Commissariato del<br />
Governo di Trieste<br />
Biblioteca statale isontina<br />
Museo storico del Castello di Miramare di<br />
Trieste<br />
Galleria d’arte antica di Trieste<br />
Norme di attuazione: art. 5 DPR 902/1972<br />
Norme di attuazione: DPR 902/1975 artt. 3,<br />
4 e 5; DPR 469/1987 che rinvia a DPR<br />
616/1977, art. 47<br />
Tutela dei beni librari<br />
Ordinamento, funzionamento e sviluppo<br />
<strong>delle</strong> biblioteche e dei musei ivi comprese le<br />
biblioteche popolari i centri di lettura, i<br />
centri bibliotecari di educazione permanente<br />
Servizio nazionale di lettura<br />
Promozione educativa e culturale<br />
attraverso il sostegno di enti, istituzioni e<br />
fondazioni operanti nel settore<br />
Art. 4 primo comma, n.<br />
14, dello Statuto:<br />
competenza legislativa<br />
primaria<br />
ISTITUZIONI<br />
CULTURALI,<br />
RICREATIVE E<br />
SPORTIVE MUSEI E<br />
BIBLIOTECHE DI<br />
INTERESSE LOCALE<br />
E REGIONALE<br />
Tipo di competenza<br />
legislativa: già integrativa<br />
attuativa ora concorrente<br />
per effetto della clausola di<br />
maggior favore di cui<br />
all’articolo 10<br />
ANTICHITÀ E BELLE<br />
ARTI, TUTELA DEL<br />
PAESAGGIO, DELLA<br />
FLORA E DELLA<br />
FAUNA<br />
44
SERVIZI ALLE PERSONE E ALLA COMUNITA’<br />
REGIONE AUTONOMA<br />
STATO<br />
MATERIA TIPO DI COMPETENZA FRIULI VENEZIA GIULIA<br />
<strong>funzioni</strong><br />
<strong>funzioni</strong><br />
Statuto: nessun<br />
Norme di attuazione: D. Lgs. 34/2007, art. 1,<br />
riferimento normativo comma 1<br />
specifico<br />
Tipo di competenza<br />
legislativa: integrativa<br />
attuativa<br />
Costituzione: art. 117, Norme di attuazione: D. Lgs. 34/2007; DPR Tutela dell’ambiente, dell’ecosistema e dei<br />
terzo comma<br />
469/1987 che rinvia al DPR 616/1977, art. beni culturali<br />
Tipo di competenza 49<br />
Costituzione: art. 117, secondo comma, lettera<br />
legislativa: concorrente. Conservazione e valorizzazione dei beni s)<br />
culturali della Regione<br />
Disciplina di forme di intesa e<br />
Cooperazione con lo Stato per la tutela e coordinamento con la Regione nella materia<br />
la valorizzazione dei beni culturali di della tutela dei beni culturali<br />
pertinenza statale<br />
Costituzione: art. 118, terzo comma,<br />
Promozione e sostegno <strong>delle</strong> istituzioni e<br />
<strong>delle</strong> attività culturali<br />
Promozione educativa e culturale nella<br />
comunità regionale<br />
TUTELA DEI BENI<br />
CULTURALI<br />
VALORIZZAZIONE<br />
DEI BENI<br />
CULTURALI E<br />
AMBIENTALI E<br />
ORGANIZZAZIONE DI<br />
ATTIVITÀ<br />
CULTURALI<br />
Norme di attuazione: DPR 1116/1965, art.<br />
15; DPR 469/1987 che rinvia al DPR<br />
616/1977, art. 56<br />
Sviluppo e diffusione della cultura dello<br />
sport e del tempo libero<br />
Promozione di attività sportive e<br />
ricreative in ambito non agonistico e<br />
realizzazione dei relativi impianti<br />
Art. 4, primo comma, n.<br />
14 dello Statuto:<br />
competenza legislativa<br />
primari<br />
ISTITUZIONI<br />
CULTURALI,<br />
RICREATIVE E<br />
SPORTIVE; MUSEI E<br />
BIBLIOTECHE DI<br />
INTERESSE<br />
REGIONALE<br />
Disciplina civilistica e penalistica<br />
dell’attività sportiva<br />
Costituzione: art. 117,<br />
terzo comma<br />
ORDINAMENTO<br />
SPORTIVO<br />
4<br />
45
SERVIZI ALLE PERSONE E ALLA COMUNITA’<br />
REGIONE AUTONOMA<br />
STATO<br />
MATERIA TIPO DI COMPETENZA FRIULI VENEZIA GIULIA<br />
<strong>funzioni</strong><br />
<strong>funzioni</strong><br />
Costituzione: art. 117. secondo comma, lettera<br />
l) (Ordinamento civile e penale)<br />
Ordine pubblico in connessione agli eventi<br />
sportivi<br />
Costituzione: art. 117. secondo comma, lettera<br />
h) (Ordine pubblico e sicurezza)<br />
Determinazione dei principi fondamentali in<br />
relazione alle materie di potestà concorrente<br />
che hanno incidenza sul mondo dello sport:<br />
impiantistica sportiva, tutela della salute,<br />
attività di promozione dell’attività sportiva non<br />
agonistica<br />
Vigilanza e controllo sul CONI e<br />
sull’Istituto sul credito sportivo<br />
Costituzione: art. 117, Comunicazione istituzionale<br />
Legislazione di principio preordinata alla<br />
terzo comma<br />
Comunicazione politica<br />
cura di esigenze unitarie<br />
Tipo di competenza Infrastrutture e reti di telecomunicazione<br />
legislativa: concorrente<br />
Art. 5, primo comma, n. Norme di attuazione: DPR 869/1966; DPR Determinazione dei livelli essenziali <strong>delle</strong><br />
16 dello Statuto:<br />
902/1975 (artt. 8-11); DPR 469/1987 (artt. prestazioni concernenti i diritti civili e sociali<br />
competenza concorrente. 6-9); Dlgs 126/2005<br />
da garantire uniformemente sul territorio<br />
Finanziamento del sistema sanitario nazionale<br />
regionale a totale carico del bilancio Costituzione: art. 117, secondo comma, lettera<br />
regionale (art. 1, comma 144, legge m)<br />
662/1996) dall’1 gennaio 1997<br />
4<br />
ORDINAMENTO<br />
DELLA<br />
COMUNICAZIONE<br />
IGIENE E SANITÀ,<br />
ASSISTENZA<br />
SANITARIA ED<br />
OSPEDALIERA,<br />
NONCHÉ RECUPERO<br />
DEI MINORATI FISICI<br />
E MENTALI<br />
Costituzione: art. 117,<br />
terzo comma<br />
Tipo di competenza<br />
legislativa: concorrente<br />
TUTELA DELLA<br />
SALUTE<br />
46
SERVIZI ALLE PERSONE E ALLA COMUNITA’<br />
REGIONE AUTONOMA<br />
STATO<br />
MATERIA TIPO DI COMPETENZA FRIULI VENEZIA GIULIA<br />
<strong>funzioni</strong><br />
<strong>funzioni</strong><br />
Art. 5, n. 6 dello Statuto. Norme di attuazione: DPR 959/1965; DPR Determinazione dei livelli essenziali <strong>delle</strong><br />
839/1979 (art. 8); DPR 469/1987 (artt. 6-9); prestazioni concernenti i diritti civili e sociali<br />
D.Lgs. 270/2002<br />
da garantire uniformemente sul territorio<br />
nazionale<br />
Costituzione: art. 117, secondo comma, lettera<br />
m)<br />
ISTITUZIONI<br />
PUBBLICHE DI<br />
ASSISTENZA E<br />
BENEFICENZA<br />
Costituzione: art. 117,<br />
quarto comma<br />
Tipo di competenza<br />
legislativa: già concorrente<br />
ed ora residuale per effetto<br />
della clausola di maggior<br />
favore di cui all’art. 10<br />
della L.C. 3/2001<br />
SERVIZI SOCIALI<br />
4<br />
47
4<br />
STATO<br />
<strong>funzioni</strong><br />
ENTI LOCALI<br />
REGIONE AUTONOMA<br />
FRIULI VENEZIA GIULIA<br />
<strong>funzioni</strong><br />
Norme di attuazione: D.Lgs. 9/1997<br />
Principi e <strong>funzioni</strong> dell’ordinamento<br />
locale; controlli sugli organi; elezioni locali;<br />
circoscrizioni provinciali; status degli<br />
amministratori; ordinamento del personale<br />
degli enti locali<br />
Finanza locale<br />
MATERIA TIPO DI COMPETENZA<br />
Controllo sui servizi dello stato civile;<br />
anagrafe; leva militare; servizio elettorale;<br />
nonché servizi di statistica limitatamente alle<br />
<strong>funzioni</strong> proprie dell'Istituto nazionale di<br />
statistica.<br />
Finanziamento dei servizi indispensabili per<br />
le materie di competenza statale, delegate o<br />
attribuite agli enti locali<br />
Art. 4, primo comma, n. 1<br />
bis, dello Statuto:<br />
competenza legislativa<br />
primaria<br />
ORDINAMENTO<br />
DEGLI ENTI LOCALI<br />
E DELLE<br />
CIRCOSCRIZIONI<br />
Ordine pubblico e sicurezza…<br />
Costituzione: art. 117, secondo comma, h)<br />
Norme di attuazione: DPR 902/1975, art. 2;<br />
DPR 469/1987, art. 17; DPR 616/1977, artt.<br />
19-20-21 cui il DPR 469/1987 rinvia<br />
Polizia amministrativa<br />
Art. 5, primo comma, n.<br />
13, dello Statuto:<br />
competenza legislativa già<br />
concorrente ora residuale<br />
esclusiva per effetto della<br />
clausola di maggior favore<br />
di cui all’art. 10 della L.C.<br />
3/2001<br />
Costituzione: art. 117,<br />
quarto comma<br />
POLIZIA LOCALE<br />
URBANA E RURALE<br />
48
RAPPORTI INTERNAZIONALI E CON L’UNIONE EUROPEA<br />
REGIONE AUTONOMA<br />
STATO<br />
MATERIA TIPO DI COMPETENZA FRIULI VENEZIA GIULIA<br />
<strong>funzioni</strong><br />
<strong>funzioni</strong><br />
Costituzione: art. 117, Attività promozionali all’estero: Politica estera e rapporti internazionali dello<br />
terzo comma<br />
promozione internazionale della Regione e Stato<br />
Costituzione: art. 117, di internazionalizzazione del sistema regione Costituzione: art. 117, secondo comma, lettera<br />
nono comma; L. 131/2003, Statuto: nessun riferimento normativo a)<br />
art. 6.<br />
esplicito<br />
Norme di procedura per l’attuazione degli<br />
Tipo di competenza Norme di attuazione: DPR 469/1987, art. 3 atti UE<br />
legislativa: concorrente o Partecipazione alla fase ascendente e Costituzione: art. 117, quinto comma; L.<br />
esclusiva propria della discendente del diritto comunitario 131/2003, art. 6<br />
materia di volta in volta Attuazione ed esecuzione degli accordi Potere sostitutivo per il mancato rispetto<br />
interessata dalla<br />
internazionali<br />
della normativa comunitaria da parte della<br />
normativa comunitaria Costituzione: art. 117, quinto comma; L. Regione<br />
131/2003, art. 6<br />
Programma nazionale di interventi coerenti<br />
Stipula accordi con Stati e intese con enti con gli interessi della Comunità europea nel<br />
territoriali interni ad altri Stati<br />
quadro della cooperazione economica e<br />
Cooperazione transfrontaliera in finanziaria con l’Austria, i Paesi dell’Europa<br />
attuazione della convenzione di Madrid del centrale e balcanica, nonché con i Paesi della<br />
Consiglio d’Europa e dei protocolli Comunità di Stati Indipendenti (CSI) ex<br />
aggiuntivi<br />
Unione sovietica<br />
Coordina le iniziative comunitarie Costituzione: art. 117, quinto comma; L.<br />
relative ai rapporti transfrontalieri,<br />
131/2003, art. 6; L. 19/1991, art. 1<br />
transnazionali ammissibili ai finanziamenti<br />
dell’Unione Europea<br />
Promuove e sostiene attività di<br />
cooperazione decentrata, di cooperazione<br />
allo sviluppo e di attività di partenariato<br />
internazionale<br />
Cooperazione internazionale per lo<br />
sviluppo <strong>delle</strong> attività economiche con<br />
l’Austria, i Paesi dell’Europa centrale e<br />
RAPPORTI<br />
INTERNAZIONALI E<br />
CON L’UNIONE<br />
EUROPEA DELLE<br />
REGIONI<br />
4<br />
49
RAPPORTI INTERNAZIONALI E CON L’UNIONE EUROPEA<br />
REGIONE AUTONOMA<br />
MATERIA TIPO DI COMPETENZA FRIULI VENEZIA GIULIA<br />
<strong>funzioni</strong><br />
balcanica, nonché con i Paesi della<br />
Comunità di Stati Indipendenti (CSI) ex<br />
Unione sovietica; costituzione del Centro di<br />
servizi per gli scambi e per l’attività di<br />
documentazione e di informazione agli<br />
operatori economici con il concorso della<br />
Regione Veneto e dell’istituto nazionale per<br />
il commercio estero al fine di fornire<br />
consulenza, formazione ed assistenza<br />
tecnica alle imprese (L. 19/1991, artt. 1 e 2)<br />
0<br />
STATO<br />
<strong>funzioni</strong><br />
50
STATO<br />
<strong>funzioni</strong><br />
ORDINAMENTO E ORGANIZZAZIONE REGIONALE<br />
REGIONE AUTONOMA<br />
MATERIA TIPO DI COMPETENZA FRIULI VENEZIA GIULIA<br />
<strong>funzioni</strong><br />
Art. 12 dello Statuto:<br />
competenza legislativa:<br />
primaria.<br />
FORMA DI GOVERNO<br />
E SISTEMA<br />
ELETTORALE DELLA<br />
REGIONE; CASI DI<br />
INELEGGIBILITÀ E<br />
DI<br />
INCOMPATIBILITÀ;<br />
INIZIATIVA<br />
POPOLARE DELLE<br />
LEGGI REGIONALI;<br />
REFERENDUM<br />
REGIONALE<br />
Art. 4, primo comma, n. 1<br />
dello Statuto: competenza<br />
legislativa: già primaria<br />
ora residuale esclusiva per<br />
effetto della clausola di<br />
maggior favore di cui<br />
all’art. 10 della L.C.<br />
3/2001.<br />
Costituzione: art. 117,<br />
quarto comma<br />
ORDINAMENTO<br />
DEGLI UFFICI E<br />
DEGLI ENTI<br />
DIPENDENTI DALLA<br />
REGIONE E STATO<br />
GIURIDICO ED<br />
ECONOMICO DEL<br />
PERSONALE AD ESSI<br />
ADDETTO<br />
51<br />
1
2<br />
STATO<br />
<strong>funzioni</strong><br />
ALTRO (EVENTUALI SETTORI NON COMPRESI IN ELENCO<br />
AD ES. ISTRUZIONE UNIVERSITARIA, RICERCA ECC.)<br />
REGIONE AUTONOMA<br />
MATERIA TIPO DI COMPETENZA FRIULI VENEZIA GIULIA<br />
<strong>funzioni</strong><br />
Art. 4, n. 5 dello Statuto: Norme di attuazione: dpr 234/1971; art. 10 e<br />
competenza legislativa 11 DPR 469/1987;<br />
primaria<br />
IMPIANTO E TENUTA<br />
DEI LIBRI FONDIARI<br />
Diritto di asilo e condizione giuridica degli<br />
stranieri<br />
Costituzione: art. 117, secondo comma, lettera<br />
a)<br />
Immigrazione; programmazione degli<br />
ingressi (quote) dei cittadini extracomunitari<br />
sul territorio nazionale; godimento dei diritti<br />
civili e sociali<br />
Costituzione: art. 117, secondo comma, lettera<br />
b)<br />
Norme di attuazione: nessuna<br />
Fonti ordinarie: D.Lgs 286/1998: art. 1, c. 4;<br />
art. 3, c. 5; Lr 9/2008: art. 9, cc. 21-29; L.<br />
94/2009,<br />
Erogazione di servizi di welfare con<br />
finalità di integrazione sociale ampiamente<br />
intesa nei settori della tutela della salute, dei<br />
servizi sociali, del lavoro, dell’istruzione e<br />
formazione professionale, della mediazione<br />
culturale, dell’accesso all’abitazione e della<br />
creazione di centri di accoglienza;<br />
Pianificazione e coordinamento degli<br />
interventi attraverso la programmazione con<br />
lo scopo di armonizzare le azioni dei<br />
soggetti coinvolti nella immigrant policy.<br />
Statuto: nessun<br />
riferimento normativo<br />
esplicito<br />
Tipo di competenza<br />
legislativa: concorrente o<br />
esclusiva propria della<br />
materia di volta in volta<br />
interessata<br />
INTEGRAZIONE<br />
SOCIALE DEI<br />
CITTADINI<br />
IMMIGRATI<br />
Norme di attuazione: nessuna<br />
Fonti ordinarie:Lr 2/2007<br />
conservazione e tutela dei legami <strong>delle</strong><br />
comunità di corregionali all’estero con la<br />
terra d’origine;<br />
Coinvolgimento dei corregionali nelle<br />
attività di promozione economica e culturale<br />
della regione all’estero<br />
Statuto: nessun<br />
riferimento normativo<br />
esplicito<br />
Tipo di competenza<br />
legislativa: concorrente o<br />
esclusiva propria della<br />
materia di volta in volta<br />
interessata<br />
CORREGIONALI<br />
ALL’ESTERO<br />
52
STATO<br />
<strong>funzioni</strong><br />
ALTRO (EVENTUALI SETTORI NON COMPRESI IN ELENCO<br />
AD ES. ISTRUZIONE UNIVERSITARIA, RICERCA ECC.)<br />
REGIONE AUTONOMA<br />
MATERIA TIPO DI COMPETENZA FRIULI VENEZIA GIULIA<br />
<strong>funzioni</strong><br />
sostegno al rimpatrio e reinserimento,<br />
anche lavorativo, dei corregionali stessi<br />
sostegno <strong>delle</strong> attività degli enti e<br />
associazione operanti in materia<br />
Tipo di competenza legislativa: concorrente<br />
o esclusiva propria della materia di volta in<br />
volta interessata<br />
Art. 5, primo comma, n. Norme di attuazione: DPR 834/1966, art. 8<br />
19, art. 7, primo comma, - L. 482/1999, art. 10 per i toponimi in<br />
n. 3 dello Statuto: lingua friulana e slovena<br />
competenza legislativa: - Lr. 29/2007, art. 11 per la toponomastica in<br />
concorrente<br />
lingua friulana<br />
- L. 38/2001, art. 10 per la toponomastica in<br />
lingua slovena<br />
TOPONOMASTICA<br />
Norme di attuazione: D.Lgs. 223/2002<br />
Fonti ordinarie: L. 38/2001; L. 482/1999<br />
Tutela e valorizzazione linguistica e<br />
culturale della minoranza slovena, della<br />
popolazione di lingua friulana e <strong>delle</strong><br />
comunità germanofone; coordinamento dei<br />
compiti attribuiti alle istituzioni scolastiche<br />
autonome in materia di uso della lingua<br />
della minoranza nella scuola materna e in<br />
materia di insegnamento della lingua della<br />
minoranza nelle scuole elementari e<br />
secondarie di primo grado; uso <strong>delle</strong> lingue<br />
minoritarie nell’ambito della pubblica<br />
amministrazione<br />
Costituzione: art. 6<br />
Tipo di competenza<br />
legislativa: già delegata<br />
ora concorrente o<br />
esclusiva propria della<br />
materia di volta in volta<br />
interessata (istruzione,<br />
toponomastica, cultura,<br />
comunicazione, utilizzo<br />
della lingua negli uffici<br />
pubblici<br />
TUTELA DELLE<br />
LINGUE<br />
MINORITARIE<br />
53
ALTRO (EVENTUALI SETTORI NON COMPRESI IN ELENCO<br />
AD ES. ISTRUZIONE UNIVERSITARIA, RICERCA ECC.)<br />
REGIONE AUTONOMA<br />
MATERIA TIPO DI COMPETENZA FRIULI VENEZIA GIULIA<br />
<strong>funzioni</strong><br />
Art. 9 (concorso della Norme di attuazione: nessuna<br />
Regione allo sviluppo Fonti ordinarie: L.R. 26/2005<br />
dell’istruzione<br />
Finanziamenti al sistema universitario<br />
universitaria con propri presente in regione ivi compresi quelli per<br />
contributi) dello Statuto l’edilizia residenziale in favore degli<br />
Costituzione: art. 117, studenti universitari<br />
terzo comma.<br />
Sostegno della ricerca scientifica, dello<br />
sviluppo tecnologico, degli studi, <strong>delle</strong><br />
ricerche e <strong>delle</strong> iniziative di divulgazione in<br />
collegamento con le istituzioni operanti nei<br />
settori della ricerca dell’alta formazione<br />
Statuto: nessun<br />
Norme di attuazione: DPR 469/1987 che<br />
riferimento normativo rinvia al DPR 616/1977, artt. 14-15<br />
esplicito<br />
Riconoscimento della personalità<br />
giuridica di associazioni e fondazioni; tenuta<br />
del registro <strong>delle</strong> persone giuridiche;<br />
autorizzazione all’acquisto di immobili ed<br />
accettazione di donazioni, eredità, legati da<br />
parte di persone giuridiche<br />
Funzione amministrativa<br />
delegata/conferita da norma di attuazione<br />
Statuto: nessun<br />
Norme di attuazione: nessuna<br />
riferimento normativo Fonti ordinarie: L.R. 11/2007<br />
esplicito. Tipo di<br />
Tenuta dei registri <strong>delle</strong> organizzazioni di<br />
competenza legislativa: volontariato e <strong>delle</strong> associazioni di<br />
concorrente o esclusiva promozione sociale<br />
propria della materia Tenuta dell’Albo <strong>delle</strong> organizzazioni di<br />
interessata (assistenza servizio civile<br />
sociale, protezione civile...)<br />
4<br />
STATO<br />
<strong>funzioni</strong><br />
ISTRUZIONE<br />
UNIVERSITARIA E<br />
RICERCA<br />
PERSONE<br />
GIURIDICHE<br />
VOLONTARIATO,<br />
SERVIZIO CIVILE E<br />
PROMOZIONE<br />
SOCIALE<br />
54
PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO<br />
SVILUPPO ECONOMICO E ATTIVITA’ PRODUTTIVE<br />
STATO<br />
<strong>funzioni</strong><br />
REGIONE AUTONOMA<br />
TRENTINO ALTO ADIGE<br />
<strong>funzioni</strong><br />
PROVINCE<br />
AUTONOME DI<br />
TRENTO E BOLZANO<br />
<strong>funzioni</strong> esercitate e tipi<br />
di competenza<br />
Art. 9, I comma, n. 8 dello<br />
Statuto: competenza<br />
concorrente<br />
MATERIA<br />
DPR 31.07.1978, n. 1017;<br />
d.lgs 11.06.2002, n. 139<br />
(Norme di attuazione).<br />
INCREMENTO DELLA<br />
PRODUZIONE<br />
INDUSTRIALE<br />
Art. 8, I comma, n. 9 dello<br />
Statuto: competenza<br />
esclusiva<br />
ARTIGIANATO<br />
DPR 31.07.1978, n. 1017<br />
(Norme di attuazione).<br />
Spetta allo Stato:<br />
- il riconoscimento della natura internazionale<br />
<strong>delle</strong> fiere;<br />
- esposizioni universali;<br />
- formazione e tenuta del calendario ufficile<br />
<strong>delle</strong> fiere.<br />
Art. 8, I comma, n. 12<br />
dello Statuto: competenza<br />
esclusiva<br />
DPR 31.07.1978, n. 1017;<br />
d.lgs 11.06.2002, n. 139<br />
(Norme di attuazione).<br />
FIERE E MERCATI<br />
DPR 31.07.1978, n. 1017 (Norme di<br />
attuazione).<br />
TURISMO E Art. 8, I comma, n. 20 Spetta allo Stato:<br />
55
SVILUPPO ECONOMICO E ATTIVITA’ PRODUTTIVE<br />
STATO<br />
<strong>funzioni</strong><br />
REGIONE AUTONOMA<br />
TRENTINO ALTO ADIGE<br />
<strong>funzioni</strong><br />
PROVINCE<br />
AUTONOME DI<br />
TRENTO E BOLZANO<br />
<strong>funzioni</strong> esercitate e tipi<br />
di competenza<br />
dello Statuto: competenza<br />
esclusiva<br />
MATERIA<br />
- i rapporti internazionali;<br />
- gli uffici di rappresentanza, di informazioni<br />
e di promozione all'estero;<br />
- la promozione all'estero a favore del turismo<br />
nazionale.<br />
DPR 22.03.1974, n. 278;<br />
d.leg.vo 16.03.1992, n. 268<br />
(Norme di attuazione)<br />
INDUSTRIA<br />
ALBERGHIERA<br />
(COMPRESI LE<br />
GUIDE, I PORTATORI<br />
ALPINI, MAESTRI E<br />
LE SCUOLE DI SCI)<br />
DPR 22.03.1974, n. 278(Norme di<br />
attuazione)<br />
Art. 9, I comma, n. 7 dello<br />
Statuto: competenza<br />
concorrente<br />
ESERCIZI PUBBLICI<br />
DPR. 30.06.1951, n. 574;<br />
DPR. 01.11.2973, n. 686.<br />
Art.4, I comma, n. 9 dello Statuto:<br />
competenza: esclusiva<br />
DPR. 28.03.1975, n. 472 ( Norme di<br />
attuazione).<br />
<strong>funzioni</strong> amministrative delegate alla<br />
provincia autonoma<br />
SVILUPPO DELLA<br />
COOPERAZIONE E<br />
VIGILANZA SULLE<br />
COOPERATIVE<br />
56
TERRITORIO, AMBIENTE INFRASTRUTTURE<br />
REGIONE AUTONOMA<br />
TRENTINO ALTO ADIGE<br />
<strong>funzioni</strong><br />
PROVINCE<br />
AUTONOME DI<br />
STATO<br />
<strong>funzioni</strong><br />
TRENTO E BOLZANO<br />
<strong>funzioni</strong> esercitate e tipi<br />
di competenza<br />
Art. 8, I comma, n. 24<br />
dello Statuto: competenza<br />
esclusiva<br />
MATERIA<br />
OPERE IDRAULICHE<br />
DELLA TERZA,<br />
QUARTA E QUINTA<br />
CATEGORIA<br />
Art. 14, II comma dello<br />
Statuto: funzione delegata<br />
OPERE IDRAULICHE<br />
DELLA PRIMA E<br />
SECONDA<br />
CATEGORIA<br />
Art. 12, art. 13, art. 14,<br />
art. 71, dello Statuto:<br />
competenza concorrente<br />
(funzione delegata)<br />
DPR. 22.03.1974, n. 381;<br />
DPR. 31.07.1978, n. 1017;<br />
d.leg.vo 16.03.1992, n.<br />
268.<br />
UTILIZZAZIONE<br />
DELLE ACQUE<br />
PUBBLICHE INCLUSE<br />
LE GRANDI<br />
DERIVAZIONI A<br />
SCOPO<br />
IDROELETTRICO.<br />
Spetta allo Stato:<br />
-politiche energetiche nazionali;<br />
-impianti di produzione da fonte convenzionale di<br />
potenza superiore a 300 MW, impianti nucleari e<br />
trasmissione energia nazionale sopra 150 MV;<br />
-criteri generali tecnico costruttivi;<br />
-regolamentazione dell’importazione ed<br />
esportazione di energia;<br />
-ricerca scientifica in campo energetico.<br />
Art. 12, art. 13, art. 14,<br />
art. 71, dello Statuto:<br />
competenza concorrente.<br />
DPR 31.05.1977, n. 235 e<br />
s.m.; d.leg.vo 07.11.2006,<br />
n. 289, (Norme di<br />
attuazione).<br />
ENERGIA:<br />
PRODUZIONE,<br />
TRASMISSIONE,<br />
DISTRIBUZIONE<br />
57
TERRITORIO, AMBIENTE INFRASTRUTTURE<br />
REGIONE AUTONOMA<br />
TRENTINO ALTO ADIGE<br />
<strong>funzioni</strong><br />
PROVINCE<br />
AUTONOME DI<br />
STATO<br />
<strong>funzioni</strong><br />
TRENTO E BOLZANO<br />
<strong>funzioni</strong> esercitate e tipi<br />
di competenza<br />
Art. 8, I comma, n. 14,<br />
dello Statuto: competenza<br />
esclusiva.<br />
DPR. 15.11.1952, n. 3599;<br />
DPR. 31.07.1978, n. 1017;<br />
DPR. 19.11.1987, n. 526<br />
(Norme di attuazione).<br />
MATERIA<br />
ACQUE MINERALI E<br />
TERMALI<br />
Spetta allo Stato il rilascio <strong>delle</strong> licenze di<br />
porto d'armi per uso di caccia.<br />
DPR. 22.03.1974, n. 279 (Norme di<br />
attuazione).<br />
Art. 8, I comma, n. 15,<br />
dello Statuto: competenza<br />
esclusiva.<br />
DPR. 22.03.1974, n. 279<br />
(Norme di attuazione).<br />
CACCIA<br />
Art. 8, I comma, n. 15,<br />
dello Statuto: competenza<br />
esclusiva.<br />
PESCA<br />
DPR. 22.03.1974, n. 279<br />
(Norme di attuazione).<br />
Art. 8, I comma, n. 5 e 6,<br />
dello Statuto: competenza<br />
esclusiva.<br />
DPR. 22.03.1974, n. 381<br />
(Norme di attuazione).<br />
URBANISTICA, PIANI<br />
REGOLATORI E<br />
TUTELA DEL<br />
PAESAGGIO<br />
58
TERRITORIO, AMBIENTE INFRASTRUTTURE<br />
REGIONE AUTONOMA<br />
TRENTINO ALTO ADIGE<br />
<strong>funzioni</strong><br />
PROVINCE<br />
AUTONOME DI<br />
STATO<br />
<strong>funzioni</strong><br />
TRENTO E BOLZANO<br />
<strong>funzioni</strong> esercitate e tipi<br />
di competenza<br />
Art. 8, I comma, n. 17,<br />
dello Statuto :<br />
competenza esclusiva<br />
MATERIA<br />
Sono di competenza dello Stato:<br />
-autostrade;<br />
-costruzione di linee ferroviarie statali;<br />
-aerodromi, ad eccezione di quelli aventi<br />
carattere turistico;<br />
-lavori pubblici concernenti i lavori statali;<br />
-edilizia demaniale e patrimoniale dello Stato<br />
lavori pubblici di riparazione dei danni bellici<br />
modalità di erogazione di mutui da concedere<br />
da parte di enti ad istituti pubblici non aventi<br />
carattere regionale e della cassa depositi e<br />
prestiti per il finanziamento di opere<br />
pubbliche di interesse provinciale.<br />
DPR. 22.03.1974, n. 381<br />
(Norme di attuazione).<br />
<strong>funzioni</strong> delegate<br />
VIABILITÀ,<br />
ACQUEDOTTI E<br />
LAVORI PUBBLICI DI<br />
INTERESSE<br />
PROVINCIALE,<br />
COMPRESA LA<br />
VIABILITÀ STATALE<br />
DELEGATE E LE<br />
FUNZIONI ANAS<br />
DPR. 22.03.1974, n. 381 (Norme di<br />
attuazione).<br />
Art. 8, I comma, n. 11,<br />
dello Statuto :<br />
competenza esclusiva<br />
PORTI LACUALI<br />
DPR. 19.11.1987, n. 527<br />
(Norme di attuazione).<br />
Art. 8, I comma, n. 22,<br />
dello Statuto :<br />
competenza esclusiva<br />
ESPROPRIAZIONE<br />
PER PUBBLICA<br />
UTILITÀ PER TUTTE<br />
59
TERRITORIO, AMBIENTE INFRASTRUTTURE<br />
0<br />
PROVINCE<br />
AUTONOME DI<br />
STATO<br />
<strong>funzioni</strong><br />
REGIONE AUTONOMA<br />
TRENTINO ALTO ADIGE<br />
<strong>funzioni</strong><br />
TRENTO E BOLZANO<br />
<strong>funzioni</strong> esercitate e tipi<br />
di competenza<br />
MATERIA<br />
DPR. 22.03.1974, n. 381<br />
(Norme di attuazione).<br />
LE MATERIE DI<br />
COMPETENZA<br />
PROVINCIALE<br />
Art. 4, I comma, n. 4, dello Statuto :<br />
competenza esclusiva<br />
ESPROPRIAZIONE<br />
PER PUBBLICA<br />
UTILITÀ NON<br />
RIGUARDANTE<br />
OPERE A CARICO<br />
PREVALENTE E<br />
DIRETTO DELLO<br />
STATO E LE MATERIE<br />
DI COMPETENZA<br />
PROVINCIALE<br />
Art. 8, I comma, n. 16,<br />
dello Statuto :<br />
competenza esclusiva<br />
DPR. 22.03.1974, n. 279<br />
(Norme di attuazione).<br />
ALPICOLTURA E<br />
PARCHI PER LA<br />
PROTEZIONE DELLA<br />
FLORA E DELLA<br />
FAUNA<br />
Art. 8, I comma, n. 14,<br />
dello Statuto :<br />
competenza esclusiva<br />
DPR. 22.03.1974, n. 279<br />
(Norme di attuazione).<br />
Art. 8, I comma, n. 14,<br />
dello Statuto :<br />
MINIERE, CAVE E<br />
TORBIERE<br />
60
TERRITORIO, AMBIENTE INFRASTRUTTURE<br />
PROVINCE<br />
AUTONOME DI<br />
STATO<br />
<strong>funzioni</strong><br />
REGIONE AUTONOMA<br />
TRENTINO ALTO ADIGE<br />
<strong>funzioni</strong><br />
TRENTO E BOLZANO<br />
<strong>funzioni</strong> esercitate e tipi<br />
di competenza<br />
competenza esclusiva<br />
MATERIA<br />
DPR. 15.11.1952, n. 3599;<br />
DPR. 27.07.1962, n. 1350;<br />
DPR. 31.07.1978, n. 1017;<br />
DPR. 19.11.1987, n. 526;<br />
d.leg.vo 11.06.2002, n. 139<br />
(Norme di attuazione).<br />
61<br />
1
2<br />
SERVIZI ALLA PERSONA E ALLA COMUNITÀ’<br />
STATO<br />
<strong>funzioni</strong><br />
REGIONE AUTONOMA<br />
TRENTINO ALTO ADIGE<br />
<strong>funzioni</strong><br />
PROVINCE<br />
AUTONOME DI<br />
TRENTO E BOLZANO<br />
<strong>funzioni</strong> esercitate e tipi<br />
di competenza<br />
Art. 8, I comma, n. 25,<br />
dello Statuto :<br />
competenza esclusiva<br />
MATERIA<br />
Spetta allo Stato:<br />
rapporti internazionali in materia di assistenza e<br />
beneficienza pubblica e rapporti in materia di<br />
assistenza con organismi assistenziali stranieri e<br />
internazionali;<br />
assistenza <strong>delle</strong> famiglie dei militari richiamati o<br />
trattenuti alle armi;<br />
interventi di prima assistenza a favore dei profugi<br />
italiani e dei rimpatriati;<br />
assistenza ai profughi stranieri;<br />
interventi a favore degli orfani dei caduti per<br />
servizio;<br />
studi e sperimentazioni in materia di assistenza e<br />
beneficenza, con riferimento agli obiettivi del<br />
programma economico nazionale e agli obblighi<br />
internazionali.<br />
DPR. 28.03.1975, n. 469;<br />
DPR. 215/1981 (Norme di<br />
attuazione).<br />
ASSISTENZA E<br />
BENEFICIENZA<br />
PUBBLICA<br />
DPR. 28.03.1975, n. 469;<br />
Art. 5, I comma, n. 2, dello Statuto:<br />
competenza concorrente.<br />
dpr 28.03.1975, n. 469 (Norme di attuazione).<br />
ORDINAMENTO<br />
DELLE ISTITUZIONI<br />
PUBBLICHE DI<br />
ASSISTENZA E<br />
BENEFICIENZA<br />
Spetta allo Stato:<br />
rapporti internazionali;<br />
cliniche e istituti universitari a carattere<br />
scientifico;<br />
ricerca e sperimentazione scientifica;<br />
Art. 9, I comma, n. 10, dello<br />
Statuto competenza<br />
concorrente.<br />
dpr 28.03.1975, n. 474; dpr<br />
IGIENE E SANITÀ, IVI<br />
COMPRESA<br />
L'ASSISTENZA<br />
SANITARIA E<br />
OSPEDALIERA<br />
62
SERVIZI ALLA PERSONA E ALLA COMUNITÀ’<br />
STATO<br />
<strong>funzioni</strong><br />
REGIONE AUTONOMA<br />
TRENTINO ALTO ADIGE<br />
<strong>funzioni</strong><br />
PROVINCE<br />
AUTONOME DI<br />
TRENTO E BOLZANO<br />
<strong>funzioni</strong> esercitate e tipi<br />
di competenza<br />
26.01.1980, n. 197 (Norme<br />
di attuazione).<br />
MATERIA<br />
produzione e commercio dei farmaci stupefacenti;<br />
produzione e commercio dei prodotti dietetici e<br />
degli alimenti per la prima infanzia;<br />
aspetti igienico sanitari della produzione e del<br />
commercio di sostante alimentari e bevande e di<br />
sostanze per l'alimentazione degli animali<br />
energia nucleare;<br />
professioni sanitarie;<br />
omologazione dei mezzi di protezione;<br />
sanità militare per la polizia, gli agenti di custodia,<br />
i vigili del fuoco;<br />
trapianti;<br />
alimentazione.<br />
dpr 28.03.1975, n. 474<br />
Art. 4, I comma, n. 7, dello Statuto:<br />
competenza esclusiva.<br />
Dpr 28.03.1975, n. 474.<br />
ORDINAMENTO<br />
DEGLI ENTI SANITARI<br />
E OSPEDALIERI<br />
Art. 6 dello Statuto: competenza integrativa.<br />
Dpr 06.01.1978, n. 58.<br />
PREVIDENZA E<br />
ASSICURAZIONI<br />
SOCIALI, CON<br />
FACOLTÀ DI<br />
ISTITUIRE ISTITUTI<br />
AUTONOMI<br />
Spetta allo Stato la costruzione di alloggi per i<br />
dipendenti dello Stato, nel caso in cui la<br />
concessione sia essenzialmente condizionata alla<br />
prestazione in loco di un determinato servizio.<br />
Art. 8, I comma, n. 10, dello<br />
Statuto: competenza<br />
esclusiva.<br />
EDILIZIA COMUNQUE<br />
SOVVENZIONATA,<br />
TOTALMENTE O<br />
PARZIALMENTE, DA<br />
63
SERVIZI ALLA PERSONA E ALLA COMUNITÀ’<br />
PROVINCE<br />
AUTONOME DI<br />
REGIONE AUTONOMA<br />
STATO<br />
TRENTO E BOLZANO TRENTINO ALTO ADIGE<br />
<strong>funzioni</strong><br />
<strong>funzioni</strong> esercitate e tipi<br />
<strong>funzioni</strong><br />
di competenza<br />
Dpr 22.03.1974, n. 381; dpr<br />
28.03.1975, n. 473. Dpr 22.03.1974, n. 381.<br />
4<br />
MATERIA<br />
FINANZIAMENTI A<br />
CARATTERE<br />
PUBBLICO<br />
Art. 8, I comma, n. 26, dello<br />
Statuto: competenza<br />
esclusiva.<br />
SCUOLA MATERNA<br />
Dpr 12.08.1976, n. 667.<br />
Art. 8, I comma, n. 27, dello<br />
Statuto: competenza<br />
esclusiva.<br />
dpr 01.11.1973, n. 687.<br />
ASSISTENZA<br />
SCOLASTICA PER I<br />
SETTORI DI<br />
ISTRUZIONE IN CUI<br />
LE PROVINCE HANNO<br />
COMPETENZA<br />
LEGISLATIVA.<br />
ASSISTENZA<br />
UNIVERSITARIA<br />
Art. 8, I comma, n. 27, dello<br />
Statuto: competenza<br />
esclusiva.<br />
EDILIZIA<br />
SCOLASTICA<br />
dpr 01.11.1973, n. 687.<br />
Art. 9, I comma, n. 2 dello<br />
Statuto: competenza<br />
concorrente.<br />
Dpr 15.07.1988, n. 405;<br />
d.leg.vo 16.03.1992, n. 267;<br />
ISTRUZIONE<br />
ELEMENTARE E<br />
SECONDARIA<br />
(MEDIA, CLASSICA,<br />
SCIENTIFICA,<br />
MAGISTRALE,<br />
64
SERVIZI ALLA PERSONA E ALLA COMUNITÀ’<br />
STATO<br />
<strong>funzioni</strong><br />
REGIONE AUTONOMA<br />
TRENTINO ALTO ADIGE<br />
<strong>funzioni</strong><br />
PROVINCE<br />
AUTONOME DI<br />
TRENTO E BOLZANO<br />
<strong>funzioni</strong> esercitate e tipi<br />
di competenza<br />
d.leg.vo 16.12.1993, n. 592;<br />
d.leg.vo 24.07.1996, n. 433;<br />
d.leg.vo 25.07.2006, n. 250.<br />
MATERIA<br />
TECNICA,<br />
PROFESSIONALE E<br />
ARTISTICA<br />
Spetta allo Stato:<br />
la disciplina dei rapporti e convenzioni<br />
internazionali, coordinamento e presentazione al<br />
fondo sociale europeo dei progetti di<br />
qualificazione e riqualificazione professionale dei<br />
lavoratori, ai sensi <strong>delle</strong> disposizioni contenute<br />
nella decisione del consiglio dei ministri della<br />
CEE 71/1996 e relativi regolamenti di attuazione<br />
formazione professionale dei lavoratori italiani<br />
all'estero;<br />
le attività di formazione e addestramento<br />
professionale svolte dal ministero della difesa e da<br />
quello dell'interno relativamente ai corpi armati e<br />
a quelli di polizia;<br />
il collocamento e avviamento al lavoro degli<br />
apprendisti;<br />
la previdenza e assicurazioni sociali;<br />
i rapporti e convenzioni internazionali;<br />
gli studi, ricerca, documentazione ed<br />
informazione necessari per la programmazione<br />
nazionale ed il coordinamento del settore.<br />
Art. 8, I comma, n. 29, dello<br />
Statuto: competenza<br />
esclusiva.<br />
dpr 01.11.1973, n. 689<br />
ADDESTRAMENTO E<br />
FORMAZIONE<br />
PROFESSIONALE<br />
norme di attuazione: dpr 01.11.1973, n. 689;<br />
dpr 28.03.1975, n. 471<br />
COSTITUZIONE E Art. 8, I comma, n. 23 dello<br />
65
SERVIZI ALLA PERSONA E ALLA COMUNITÀ’<br />
STATO<br />
<strong>funzioni</strong><br />
REGIONE AUTONOMA<br />
TRENTINO ALTO ADIGE<br />
<strong>funzioni</strong><br />
PROVINCE<br />
AUTONOME DI<br />
TRENTO E BOLZANO<br />
<strong>funzioni</strong> esercitate e tipi<br />
di competenza<br />
Statuto: competenza<br />
esclusiva.<br />
MATERIA<br />
Dpr 22.03.1974, n. 280.<br />
FUNZIONAMENTO DI<br />
COMMISSIONI<br />
COMUNALI E<br />
PROVINCIALI PER<br />
L'ASSISTENZA E<br />
L'ORIENTAMENTO<br />
DEI LAVORATORI<br />
NEL COLLOCAMENTO<br />
Art. 9, I comma, n. 4 dello<br />
Statuto: competenza<br />
concorrente.<br />
Dpr 28.03.1975, n. 471.<br />
APPRENDISTATO,<br />
LIBRETTI DI<br />
LAVORO; CATEGORIE<br />
E QUALIFICHE DEI<br />
LAVORATORI<br />
Art. 9, I comma, n. 5 dello<br />
Statuto: competenza<br />
concorrente.<br />
Dpr 22.03.1974, n. 280.<br />
COLLOCAMENTO E<br />
AVVIAMENTO AL<br />
LAVORO<br />
COSTITUZIONE E<br />
FUNZIONAMENTO DI<br />
COMMISSIONI<br />
COMUNALI E<br />
PROVINCIALI DI<br />
CONTROLLO SUL<br />
COLLOCAMENTO<br />
art. 4, I comma, n. 6 dello Statuto: competenza<br />
esclusiva.<br />
le <strong>funzioni</strong> amministrative inerenti la materia dei<br />
servizi antincendi sono esercitate - per delega<br />
della regione - dalla provincia autonoma<br />
SERVIZI ANTINCENDI<br />
66
SERVIZI ALLA PERSONA E ALLA COMUNITÀ’<br />
STATO<br />
<strong>funzioni</strong><br />
REGIONE AUTONOMA<br />
TRENTINO ALTO ADIGE<br />
<strong>funzioni</strong><br />
PROVINCE<br />
AUTONOME DI<br />
TRENTO E BOLZANO<br />
<strong>funzioni</strong> esercitate e tipi<br />
di competenza<br />
Art. 8, I comma, n. 10 e 13<br />
dello Statuto: competenza<br />
esclusiva.<br />
MATERIA<br />
Spettano allo Stato le opere di prevenzione e<br />
soccorso per calamità pubbliche (relativamente ad<br />
autostrade, linee ferroviarie, aerodromi)<br />
Dpr 22.03.1974, n. 381.<br />
Dpr. 22.03.1974, n. 381.<br />
OPERE DI<br />
PREVENZIONE E DI<br />
PRONTO SOCCORSO<br />
PER CALAMITÀ<br />
PUBBLICHE<br />
PROTEZIONE CIVILE<br />
Art. 9, I comma, n. 6 dello<br />
Statuto: competenza<br />
concorrente.<br />
Dpr 30.06.1951, n. 574, dpr<br />
01.11.1973, n. 686.<br />
ASSUNZIONE<br />
DIRETTA DI SERVIZI<br />
PUBBLICI E LORO<br />
GESTIONE A MEZZO<br />
DI AZIENDE SPECIALI<br />
Spetta allo Stato la disciplina <strong>delle</strong> attività<br />
competitive programmate disciplinate<br />
dall'ordinamento sportivo internazionale (CONI)<br />
Art. 9, I comma, n. 11:<br />
competenza concorrente.<br />
Dpr 28.03.1975, n. 475.<br />
ATTIVITÀ SPORTIVE<br />
E RICREATIVE CON I<br />
RELATIVI IMPIANTI<br />
ED ATTREZZATURE<br />
Dpr 28.03.1975, n. 475<br />
67
ORDINAMENTO E ORGANIZZAZIONE AMMINISTRATIVA<br />
STATO<br />
<strong>funzioni</strong><br />
REGIONE AUTONOMA<br />
TRENTINO ALTO ADIGE<br />
<strong>funzioni</strong><br />
PROVINCE<br />
AUTONOME DI<br />
TRENTO E BOLZANO<br />
<strong>funzioni</strong> esercitate e tipi<br />
di competenza<br />
Art. 8, I comma, n. 1:<br />
competenza esclusiva<br />
MATERIA<br />
ORDINAMENTO<br />
DEGLI UFFICI<br />
PROVINCIALI E DEL<br />
RELATIVO<br />
PERSONALE<br />
Art. 4, I comma, n. 1 e 2: competenza esclusiva<br />
ORDINAMENTO<br />
DEGLI UFFICI<br />
REGIONALI E DEL<br />
PERSONALE AD ESSI<br />
ADDETTO -<br />
ORDINAMENTO<br />
DEGLI ENTI<br />
PARAREGIONALI<br />
Art. 4, I comma, n. 8 dello Statuto: competenza<br />
esclusiva. Le <strong>funzioni</strong> amministrative sono<br />
delegate alle province autonome.<br />
ORDINAMENTO<br />
DELLE CAMERE DI<br />
COMMERCIO<br />
Dpr 31.07.1978, n. 1017.<br />
-<br />
Art. 9, I comma, n. 5: competenza esclusiva. Le<br />
<strong>funzioni</strong> amministrative sono delegate alle<br />
province autonome.<br />
IMPIANTO E TENUTA<br />
DEI LIBRI FONDIARI<br />
Dpr 01.02.1973, n. 49.<br />
68
BENI E ATTIVITÀ CULTURALI<br />
STATO<br />
<strong>funzioni</strong><br />
REGIONE AUTONOMA<br />
TRENTINO ALTO ADIGE<br />
<strong>funzioni</strong><br />
MATERIA<br />
Spetta allo Stato la disciplina degli archivi dei<br />
privati di notevole interesse storico nazionale<br />
PROVINCE<br />
AUTONOME DI<br />
TRENTO E BOLZANO<br />
<strong>funzioni</strong> esercitate e tipi<br />
di competenza<br />
Art. 8, I comma, n. 4 dello<br />
Statuto: competenza<br />
esclusiva.<br />
norme di attuazione: dpr 01.11.1973, n. 690<br />
norme di attuazione: dpr<br />
01.11.1973, n. 690 e 691<br />
USI E COSTUMI<br />
LOCALI ED<br />
ISTITUZIONI<br />
CULTURALI<br />
(BIBLIOTECHE,<br />
ACCADEMIE,<br />
ISTITUTI, MUSEI)<br />
AVENTI CARATTERE<br />
PROVINCIALE<br />
Spetta allo Stato la compilazione degli elenchi di<br />
beni<br />
Art. 8, I comma, n. 4 dello<br />
Statuto: competenza<br />
esclusiva.<br />
norme di attuazione: dpr 20.01.1974, n. 48.<br />
norme di attuazione: dpr<br />
01.11.1973, n. 691<br />
MANIFESTAZIONI ED<br />
ATTIVITÀ<br />
ARTISTICHE,<br />
CULTURALI ED<br />
EDUCATIVE LOCALI<br />
E, PER LA PROVINCIA<br />
DI BOLZANO, ANCHE<br />
CON MEZZI<br />
RADIOTELEVISIVI<br />
Art. 8, I comma, n. 2dello<br />
Statuto: competenza<br />
esclusiva.<br />
TOPONOMASTICA<br />
beni culturali<br />
archivi e biblioteche<br />
Art. 8, I comma, n. 3 dello<br />
Statuto: competenza<br />
esclusiva.<br />
TUTELA E<br />
CONSERVAZIONE<br />
DEL PATRIMONIO<br />
STORICO, ARTISTICO<br />
E POPOLARE<br />
norme di attuazione: dpr<br />
69
BENI E ATTIVITÀ CULTURALI<br />
0<br />
STATO<br />
<strong>funzioni</strong><br />
REGIONE AUTONOMA<br />
TRENTINO ALTO ADIGE<br />
<strong>funzioni</strong><br />
PROVINCE<br />
AUTONOME DI<br />
TRENTO E BOLZANO<br />
<strong>funzioni</strong> esercitate e tipi<br />
di competenza<br />
01.11.1973, n. 690 e 691<br />
MATERIA<br />
Vari articoli dello statuto<br />
delineano la competenza<br />
esclusiva.<br />
TUTELA MINORANZE<br />
LINGUISTICHE<br />
norme di attuazione:<br />
d.leg.vo 16.12.1993, n. 59<br />
Le <strong>funzioni</strong> amministrative<br />
statali relative alle<br />
accademie di belle arti, agli<br />
istituti superiori per le<br />
industrie artistiche (ISIA),<br />
ai conservatori di musica e<br />
agli istituti musicali<br />
pareggiati con sede nel<br />
territorio della provincia<br />
autonoma di Trento,<br />
comprese quelle<br />
concernenti gli statuti e i<br />
regolamenti didattici, sono<br />
delegate, ai sensi<br />
dell'articolo 16 dello Statuto<br />
speciale di autonomia, alle<br />
Province autonome.<br />
ACCADEMIE BELLE<br />
ARTI E<br />
CONSERVATORI<br />
norme di attuazione:<br />
d.leg.vo 25.07.2006, n. 250<br />
70
CREDITO<br />
STATO<br />
<strong>funzioni</strong><br />
REGIONE AUTONOMA<br />
TRENTINO ALTO ADIGE<br />
<strong>funzioni</strong><br />
PROVINCE<br />
AUTONOME DI<br />
TRENTO E BOLZANO<br />
<strong>funzioni</strong> esercitate e tipi<br />
di competenza<br />
MATERIA<br />
Spetta allo Stato:<br />
la disciplina della raccolta del risparmio e<br />
dell'esercizio del credito;<br />
il controllo e vigilanza sugli enti ed aziende di<br />
credito, ivi compresa l'emanazione dei<br />
provvedimenti di carattere generale adottati per<br />
tutto il territorio dello Stato dal comitato<br />
interministeriale e per il credito e il risparmio e<br />
dalla banca d'Italia<br />
Art. 5, I comma, n. 3 dello Statuto: competenza<br />
concorrente. Le <strong>funzioni</strong> amministrative sono<br />
delegate alle province autonome.<br />
norme di attuazione: dpr 30.06.1951, n. 574;<br />
dpr 15.11.1952, n. 2592; dpr 26.03.1977, n. 234<br />
norme di attuazione: dpr 26.03. 1977, n. 234.<br />
ORDINAMENTO<br />
DEGLI ENTI DI<br />
CREDITO FONDIARIO<br />
E DI CREDITO<br />
AGRARIO, DELLE<br />
CASSE DI RISPARMIO<br />
E DELLE CASSE<br />
RURALI, NONCHÈ<br />
DELLE AZIENDE DI<br />
CREDITO A<br />
CARATTERE<br />
REGIONALE<br />
71<br />
1
2<br />
SERVIZI PUBBLICI DI TRASPORTO<br />
STATO<br />
<strong>funzioni</strong><br />
REGIONE AUTONOMA<br />
TRENTINO ALTO ADIGE<br />
<strong>funzioni</strong><br />
PROVINCE<br />
AUTONOME DI<br />
TRENTO E BOLZANO<br />
<strong>funzioni</strong> esercitate e tipi<br />
di competenza<br />
Art. 8, i comma, n. 18 dello<br />
Statuto: competenza<br />
esclusiva.<br />
MATERIA<br />
Spetta allo Stato:<br />
trasporto ferroviario di interesse nazionale o<br />
internazionale;<br />
servizi di trasporto di persone e merci<br />
internazionale e nazionale per via terrestre,<br />
lacuale e fluviale;<br />
linee ferroviarie primarie;<br />
linee ferroviarie secondarie nazionali;<br />
trasporti aerei di linea nazionale e internazionale;<br />
trasporti di effetti postali;<br />
norme di attuazione: dpr<br />
19.11.1987, n. 526 e 527;<br />
d.leg.vo 21.09.1995, n. 429<br />
COMUNICAZIONE E<br />
TRASPORTI DI<br />
INTERESSE<br />
PROVINCIALE<br />
COMPRESI LA<br />
REGOLAMENTAZIONE<br />
TECNICA E<br />
L'ESERCIZIO DEGLI<br />
IMPIANTI DI FUNIVIA<br />
norme di attuazione: dpr 19.11.1987, n. 527; d.<br />
leg.vo 21.09.1995, n. 429<br />
72
AGRICOLTURE E FORESTE<br />
STATO<br />
<strong>funzioni</strong><br />
REGIONE AUTONOMA<br />
TRENTINO ALTO ADIGE<br />
<strong>funzioni</strong><br />
PROVINCE<br />
AUTONOME DI<br />
TRENTO E BOLZANO<br />
<strong>funzioni</strong> esercitate e tipi<br />
di competenza<br />
Art. 8, I comma, n. 21:<br />
competenza esclusiva.<br />
MATERIA<br />
Spetta allo Stato:<br />
rapporti internazionali e con la CEE;<br />
applicazione atti CEE concernente la politica dei<br />
prezzi e dei mercati;<br />
ricerca e sperimentazione scientifica di interesse<br />
nazionale e coordinamento metodologico;<br />
commercio internazionale di prodotti agricoli e<br />
zootecnici;<br />
repressione e frodi nella preparazione e nel<br />
commercio di sostanze ad uso agrario e di prodotti<br />
agrari:<br />
fondo di solidarietà nazionale per le calamità<br />
naturali e le avversità atmosferiche;<br />
tenuta registri <strong>delle</strong> varietà dei prodotti sementari.<br />
norme di attuazione: dpr<br />
22.03.1974, n. 279; dpr<br />
19.11.1987, n. 511, dpr<br />
15.07.1988, n. 405<br />
AGRICOLTURA,<br />
FORESTE E CORPO<br />
FORESTALE,<br />
PATRIMONIO<br />
ZOOTECNICO ED<br />
ITTICO, ISTITUTI<br />
FITOPATOLOGICI,<br />
CONSORZI AGRARI E<br />
STAZIONI AGRARIE<br />
SPERIMENTALI,<br />
SERVIZI<br />
ANTIGRANDINE,<br />
BONIFICA<br />
norme di attuazione: dpr 22.03.1974, n. 279<br />
Art. 8, I comma, n. 8 dello<br />
Statuto: competenza<br />
esclusiva.<br />
norme di attuazione: dpr<br />
22.03.1974, n. 279<br />
ORDINAMENTO<br />
DELLE MINIME<br />
PROPRIETÀ<br />
COLTURALI<br />
73
4<br />
ALTRO (EVENTUALI SETTORI NON COMPRESI IN ELENCO<br />
AD ES. ISTRUZIONE UNIVERSITARIA, RICERCA ECC.)<br />
STATO<br />
<strong>funzioni</strong><br />
REGIONE AUTONOMA<br />
TRENTINO ALTO ADIGE<br />
<strong>funzioni</strong><br />
PROVINCE<br />
AUTONOME DI<br />
TRENTO E BOLZANO<br />
<strong>funzioni</strong> esercitate e tipi<br />
di competenza<br />
norma di attuazione: dpr<br />
19.11.1987, n. 526; d.leg.vo<br />
16.03.1992, n. 268<br />
norma di attuazione: dpr<br />
19.11.1987, n. 511<br />
MATERIA<br />
ACQUISTI E<br />
DONAZIONI<br />
PRODOTTI<br />
AGROALIMENTARI<br />
(Promozione ed<br />
orientamento dei<br />
consumi alimentari e<br />
rilevazione e<br />
controllo dei dati sul<br />
fabbisogno alimentare<br />
frodi alimentari)<br />
norme di attuazione:<br />
d.leg.vo 18.05.2001, n. 280;<br />
d.leg.vo 21.05.2007, n. 83<br />
Dal 1.09.2004 trasferite alla<br />
provincia autonoma le<br />
deleghe <strong>delle</strong> <strong>funzioni</strong> statali<br />
in materia di catasto fondiario<br />
e urbano.<br />
norma di attuazione: dpr<br />
19.11.1987, n. 527<br />
CATASTO<br />
Art. 4 dello Statuto: competenza esclusiva.<br />
CIRCOLAZIONE<br />
STRADALE<br />
IMPIANTO E TENUTA<br />
LIBRI FONDIARI E<br />
TAVOLARE<br />
74
SARDEGNA<br />
Nella colonna <strong>funzioni</strong> per brevità si fa riferimento alle disposizioni del D. lgsl. 112 del 1998, in quanto i conferimenti di <strong>funzioni</strong> da esso previsti sono stati integralmente<br />
estesi alla Sardegna dal Decreto legislativo 17 aprile 2001 numero 234 (Norme di attuazione dello Statuto speciale della Sardegna per il conferimento di <strong>funzioni</strong><br />
amministrative in attuazione del Capo I della l. 59 / 1977).<br />
SVILUPPO ECONOMICO E ATTIVITÀ PRODUTTIVE<br />
STATO<br />
<strong>funzioni</strong><br />
REGIONE AUTONOMA<br />
DELLA SARDEGNA<br />
<strong>funzioni</strong><br />
Art. 13 D.lgs. 112/98:<br />
- Tutte le <strong>funzioni</strong> non espressamente riservate<br />
allo Stato.<br />
MATERIA TIPO DI COMPETENZA<br />
Art. 13 D.lgs. 112/98.<br />
- eventuali cofinanziamenti, nell'interesse<br />
nazionale, di programmi regionali di sviluppo e<br />
sostegno dell'artigianato, secondo criteri e<br />
modalità definiti con decreto del Ministro<br />
dell'industria, del commercio e dell'artigianato,<br />
d'intesa con la Conferenza unificata.<br />
Art. 3 lett. o) dello Statuto:<br />
competenza legislativa<br />
primaria.<br />
L. R. 14/1998 (Norme relative al marchio di<br />
origine e qualità dei prodotti dell’artigianato<br />
tipico della Sardegna):<br />
- conservazione, promozione e valorizzazione<br />
dell’artigianato tipico, tradizionale e artistico<br />
della Sardegna.<br />
Art. 117, quarto comma,<br />
della Costituzione.<br />
ARTIGIANATO<br />
Art. 18 D.lgs. 112/1998:<br />
- i brevetti e la proprietà industriale,ad<br />
eccezione <strong>delle</strong> <strong>funzioni</strong> attribuite alle Camere<br />
di commercio, industria, artigianato,<br />
agricoltura;<br />
- la classificazione <strong>delle</strong> tipologie di attività;<br />
- la determinazione dei campioni nazionali di<br />
unità di misura; la conservazione dei prototipi<br />
nazionali del chilogrammo e del metro; la<br />
definizione di norme in materia di metrologia<br />
legale; la omologazione di modelli di strumenti<br />
di misura;<br />
- la definizione dei criteri generali per la tutela<br />
dei consumatori e degli utenti;<br />
- le manifestazioni a premio di rilevanza<br />
nazionale;<br />
- la classificazione <strong>delle</strong> sostanze che<br />
presentano pericolo di scoppio o di incendio e<br />
75<br />
Art. 19 D.lgs. 112/98:<br />
- tutte le <strong>funzioni</strong> amministrative non<br />
espressamente riservate allo Stato.<br />
Art. 4 lett. a) dello Statuto:<br />
competenza legislativa<br />
concorrente.<br />
Artt. 37 e 38 D.P.R. 348/1979 (Norme di<br />
attuazione dello Statuto speciale) e L. R.<br />
22/02 (Disposizioni in materia di<br />
agevolazioni alle imprese):<br />
- incentivi all’industria.<br />
Art. 117, quarto comma,<br />
della Costituzione.<br />
Art. 117 secondo comma<br />
lett. e), della Costituzione.<br />
D.lgs 75/98 (Norme di attuazione dello<br />
Statuto speciale):<br />
- potere di proposta in ordine alla<br />
delimitazione territoriale <strong>delle</strong> zone franche<br />
e la determinazione di ogni altra<br />
disposizione necessaria per la loro<br />
operatività.<br />
INDUSTRIA
SVILUPPO ECONOMICO E ATTIVITÀ PRODUTTIVE<br />
REGIONE AUTONOMA<br />
STATO<br />
MATERIA TIPO DI COMPETENZA<br />
DELLA SARDEGNA<br />
<strong>funzioni</strong><br />
<strong>funzioni</strong><br />
la determinazione <strong>delle</strong> norme da osservarsi<br />
per l'impianto e l'esercizio dei relativi opifici,<br />
stabilimenti o depositi e per il trasporto di tali<br />
sostanze;<br />
- le industrie operanti nel settore della difesa<br />
militare;<br />
- la fabbricazione, l'importazione, il deposito,<br />
la vendita e il trasporto di armi non da guerra e<br />
di materiali esplodenti, ivi compresi i fuochi<br />
artificiali;<br />
- la vigilanza sul Banco nazionale di prova<br />
<strong>delle</strong> armi portatili e <strong>delle</strong> munizioni<br />
commerciali;<br />
- la classificazione dei gas tossici e<br />
l'autorizzazione per il relativo impiego;<br />
- le prescrizioni, il ritiro temporaneo dal<br />
mercato e il divieto di utilizzazione in materia<br />
di macchine, prodotti e dispositivi pericolosi,<br />
le direttive e le <strong>competenze</strong> in materia di<br />
certificazione;<br />
- l'amministrazione straordinaria <strong>delle</strong> imprese<br />
in crisi;<br />
- la determinazione <strong>delle</strong> caratteristiche <strong>delle</strong><br />
macchine utensili, del prezzo di vendita, <strong>delle</strong><br />
modalità per l'applicazione e il distacco del<br />
contrassegno, dei modelli del certificato di<br />
origine e dei registri speciali;<br />
- l'individuazione, sentita la Conferenza<br />
unificata, <strong>delle</strong> aree economicamente depresse<br />
del territorio nazionale, la programmazione e la<br />
76
SVILUPPO ECONOMICO E ATTIVITÀ PRODUTTIVE<br />
REGIONE AUTONOMA<br />
STATO<br />
MATERIA TIPO DI COMPETENZA<br />
DELLA SARDEGNA<br />
<strong>funzioni</strong><br />
<strong>funzioni</strong><br />
vigilanza degli interventi ad esse relativi;<br />
- la programmazione <strong>delle</strong> grandi<br />
infrastrutture a carattere interregionale o di<br />
interesse nazionale;<br />
- il coordinamento <strong>delle</strong> intese istituzionali di<br />
programma, definite dall'articolo 2, comma<br />
203, e dei connessi strumenti di<br />
programmazione negoziata;<br />
- l'attuazione <strong>delle</strong> misure per l'imprenditoria<br />
femminile e per l'imprenditorialità giovanile<br />
nel Mezzogiorno;<br />
- l'assicurazione, la riassicurazione ed il<br />
finanziamento dei crediti all'esportazione;<br />
- la partecipazione ad imprese e società miste,<br />
promosse o partecipate da imprese italiane;<br />
- la promozione ed il sostegno finanziario, di<br />
iniziative di penetrazione commerciale, di<br />
investimento e di cooperazione commerciale<br />
ed industriale da parte di imprese italiane;<br />
- il sostegno alla partecipazione di imprese e<br />
società italiane a gare internazionali;<br />
- l'attività promozionale di rilievo nazionale.<br />
Art. 29 D.lgs. 112/1998:<br />
- le determinazioni inerenti l'importazione,<br />
l'esportazione e lo stoccaggio di energia<br />
limitatamente allo stoccaggio di metano in<br />
giacimento;<br />
- la determinazione dei criteri generali tecnicocostruttivi<br />
e le norme tecniche essenziali degli<br />
77<br />
Art. 30 D.lgs. 112/98:<br />
- tutte le <strong>funzioni</strong> amministrative non<br />
espressamente riservate allo Stato.<br />
Art. 37 D.P.R. 348/1979 (Norme di<br />
attuazione dello Statuto speciale) e L. R.<br />
7/2007 (Promozione della ricerca scientifica<br />
e dell'innovazione tecnologica in Sardegna):<br />
Art. 4 lett. e) dello Statuto:<br />
competenza legislativa<br />
concorrente in materia di<br />
produzione e distribuzione<br />
dell’energia elettrica.<br />
RICERCA,<br />
PRODUZIONE,<br />
TRASPORTO E<br />
DISTRIBUZIONE DI<br />
ENERGIA<br />
Art. 117, terzo comma,
SVILUPPO ECONOMICO E ATTIVITÀ PRODUTTIVE<br />
REGIONE AUTONOMA<br />
STATO<br />
MATERIA TIPO DI COMPETENZA<br />
DELLA SARDEGNA<br />
<strong>funzioni</strong><br />
<strong>funzioni</strong><br />
della Costituzione. - ricerca in campo energetico. impianti di produzione, conservazione e<br />
distribuzione dell'energia;<br />
- la determinazione <strong>delle</strong> caratteristiche<br />
tecniche e merceologiche dell'energia prodotta,<br />
distribuita e consumata;<br />
- la vigilanza sull'Ente nazionale per le nuove<br />
tecnologie, l'energia e l'ambiente (ENEA);<br />
- l'impiego di materiali radioattivi o macchine<br />
radiogene;<br />
- la costruzione e l'esercizio degli impianti di<br />
produzione di energia elettrica di potenza<br />
superiore a 300 MW termici, salvo quelli che<br />
producono energia da fonti rinnovabili di<br />
energia, le reti per il trasporto con tensione<br />
superiore a 150 KV, l'emanazione di norme<br />
tecniche relative alla realizzazione di<br />
elettrodotti, il rilascio <strong>delle</strong> concessioni per<br />
l'esercizio <strong>delle</strong> attività elettriche di<br />
competenza statale, le altre reti di interesse<br />
nazionale di oleodotti e gasdotti;<br />
- la fissazione degli obiettivi e dei programmi<br />
nazionali in materia di fonti rinnovabili e di<br />
risparmio energetico;<br />
- gli impianti nucleari, le sorgenti di radiazioni<br />
ionizzanti, i rifiuti radioattivi, le materie fissili<br />
o radioattive, compreso il relativo trasporto,<br />
nonché gli adempimenti di protezione in<br />
materia, ai sensi della normativa vigente;<br />
- prospezione, ricerca e coltivazione di<br />
idrocarburi in mare e in terraferma, ivi<br />
78
SVILUPPO ECONOMICO E ATTIVITÀ PRODUTTIVE<br />
REGIONE AUTONOMA<br />
STATO<br />
MATERIA TIPO DI COMPETENZA<br />
DELLA SARDEGNA<br />
<strong>funzioni</strong><br />
<strong>funzioni</strong><br />
comprese quelle di polizia mineraria, d'intesa<br />
con la regione interessata;<br />
- l'imposizione <strong>delle</strong> scorte petrolifere<br />
obbligatorie ai sensi <strong>delle</strong> norme vigenti;<br />
- l'attuazione sino al suo esaurimento, del<br />
programma di metanizzazione del<br />
Mezzogiorno di cui all'articolo 11 della legge<br />
28 novembre 1980, n. 784 , e successive<br />
modifiche ed integrazioni;<br />
- la determinazione <strong>delle</strong> tariffe da<br />
corrispondersi da parte dei richiedenti per<br />
autorizzazioni, verifiche, collaudi;<br />
- la rilevazione, l'elaborazione, l'analisi e la<br />
diffusione dei dati statistici, finalizzati alle<br />
<strong>funzioni</strong> inerenti la programmazione energetica<br />
e al coordinamento con le regioni e gli enti<br />
locali.<br />
Art. 33 D.lgs. 112/1998:<br />
- la polizia mineraria per le risorse collocate<br />
in mare;<br />
- l'approvazione di disciplinari-tipo per gli<br />
aspetti di interesse statale;<br />
- la determinazione dei limiti massimi dei<br />
diritti, canoni e contributi dovuti dai titolari dei<br />
permessi e <strong>delle</strong> concessioni, ove non siano<br />
stabiliti con legge;<br />
- la promozione della ricerca mineraria<br />
all'estero, la raccolta e l'elaborazione dei dati<br />
relativi all'industria mineraria;<br />
79<br />
Art. 34 D.lgs. 112/98:<br />
- le <strong>funzioni</strong> degli uffici centrali e periferici<br />
dello Stato relative ai permessi di ricerca ed<br />
alle concessioni di coltivazione di minerali<br />
solidi e <strong>delle</strong> risorse geotermiche sulla<br />
terraferma;<br />
- le <strong>funzioni</strong> di polizia mineraria su<br />
terraferma che le leggi vigenti attribuiscono<br />
agli ingegneri capo dei distretti minerari ed<br />
ai prefetti, nonché le <strong>funzioni</strong> di polizia<br />
mineraria relative alle risorse geotermiche<br />
su terraferma;<br />
Art. 4 lett. a) dello Statuto:<br />
competenza legislativa<br />
concorrente.<br />
Art. 117, quarto comma,<br />
della Costituzione.<br />
MINIERE E RISORSE<br />
GEOTERMICHE
SVILUPPO ECONOMICO E ATTIVITÀ PRODUTTIVE<br />
REGIONE AUTONOMA<br />
STATO<br />
MATERIA TIPO DI COMPETENZA<br />
DELLA SARDEGNA<br />
<strong>funzioni</strong><br />
<strong>funzioni</strong><br />
- la concessione e l'erogazione degli ausili - la determinazione degli indirizzi della<br />
finanziari che le leggi dello Stato prevedono politica mineraria nazionale ed i relativi<br />
a favore dei titolari di permessi di ricerca o programmi;<br />
di concessioni di coltivazione di sostanze - la dichiarazione di aree indiziate di<br />
minerali e di risorse geotermiche, nonché minerale, sentite le regioni interessate;<br />
degli ausili disposti dai programmi previsti - l'inventario <strong>delle</strong> risorse geotermiche;<br />
dalle leggi dello Stato per aree interessate a - la definizione dei contenuti e della durata<br />
processi di riconversione <strong>delle</strong> attività dei corsi per il diploma di cui all'articolo 27,<br />
minerarie;<br />
comma 3, del D.P.R 128/59 e succ. modif.;<br />
- determinazione <strong>delle</strong> tariffe entro i limiti - i limiti massimi <strong>delle</strong> tariffe da<br />
massimi fissati dallo Stato;<br />
corrispondersi da parte dei richiedenti<br />
- I canoni dovuti dai titolari dei permessi e autorizzazioni, verifiche, collaudi, ove non<br />
<strong>delle</strong> concessioni entro i limiti massimi siano stabiliti con legge;<br />
fissati dallo Stato.<br />
- i requisiti generali dei progetti di riassetto<br />
ambientale che le regioni devono tenere<br />
Art. 37 D.P.R. 348/1979 (Norme di<br />
presenti nei procedimenti per la concessione<br />
attuazione dello Statuto speciale) e L. R.<br />
degli speciali contributi previsti dalla<br />
30/1989 (Disciplina <strong>delle</strong> attività di cava):<br />
legislazione statale;<br />
- ricerca mineraria e rilevazione geo-<br />
- gli indirizzi per la raccolta dei dati in<br />
mineraria.<br />
materia di sicurezza e salute dei lavoratori nel<br />
settore minerario;<br />
- il riconoscimento dell'idoneità dei prodotti<br />
esplodenti e la tenuta del relativo elenco.<br />
0<br />
Art 40 D.lgs. 112/98:<br />
- le <strong>competenze</strong> attribuite allo Stato dal<br />
decreto legislativo recante riforma della<br />
disciplina in materia di commercio;<br />
- le esposizioni universali;<br />
- il riconoscimento della qualifica <strong>delle</strong><br />
80<br />
Art 41 D.lgs. 112/98:<br />
tutte le <strong>funzioni</strong> in materia di fiere e mercati,<br />
non espressamente riservate allo Stato e, in<br />
particolare:<br />
- il riconoscimento della qualifica <strong>delle</strong><br />
manifestazioni fieristiche di rilevanza<br />
Art. 4 lett. a) dello Statuto:<br />
competenza legislativa<br />
concorrente.<br />
FIERE E MERCATI, E<br />
DISPOSIZIONI IN<br />
Art. 117, quarto comma,<br />
della Costituzione.<br />
MATERIA DI<br />
COMMERCIO
SVILUPPO ECONOMICO E ATTIVITÀ PRODUTTIVE<br />
REGIONE AUTONOMA<br />
STATO<br />
MATERIA TIPO DI COMPETENZA<br />
DELLA SARDEGNA<br />
<strong>funzioni</strong><br />
<strong>funzioni</strong><br />
nazionale e regionale nonché il rilascio manifestazioni fieristiche di rilevanza<br />
Art. 117, secondo comma,<br />
dell'autorizzazione allo svolgimento, sentito internazionale;<br />
lett. e) della Costituzione.<br />
il comune interessato;<br />
- la pubblicazione del calendario annuale<br />
- la pubblicazione del calendario annuale <strong>delle</strong> manifestazioni fieristiche di rilevanza<br />
<strong>delle</strong> manifestazioni fieristiche;<br />
internazionale e nazionale;<br />
- la promozione dell'associazionismo e - il coordinamento, sentite le regioni<br />
della cooperazione nel settore del interessate, dei tempi di svolgimento <strong>delle</strong><br />
commercio, nonché l'assistenza integrativa manifestazioni fieristiche di rilievo<br />
alle piccole e medie imprese sempre nel internazionale;<br />
settore del commercio;<br />
- l'attività regolamentare in materia di<br />
- la concessione e l'erogazione di ogni tipo somministrazione al pubblico di alimenti e<br />
di ausilio finanziario;<br />
bevande e di commercio dei pubblici esercizi,<br />
- l'organizzazione, anche avvalendosi d'intesa con le regioni.<br />
dell'Istituto nazionale per il commercio<br />
estero (ICE), di corsi di formazione<br />
professionale, tecnica e manageriale per gli<br />
operatori commerciali con l'estero, di cui<br />
all'articolo 35 del D.P.R. 616/77.<br />
Art 44 D.lgs. 112/98:<br />
- la definizione, in accordo con le regioni, dei<br />
princìpi e degli obiettivi per la valorizzazione e<br />
lo sviluppo del sistema turistico. Le connesse<br />
linee guida sono contenute in un documento<br />
approvato, d'intesa con la Conferenza Statoregioni,<br />
con decreto del Presidente del<br />
Consiglio dei Ministri;<br />
- il monitoraggio <strong>delle</strong> fasi attuative del<br />
documento di cui sopra, relativamente agli<br />
aspetti statali;<br />
81<br />
Art 45 D.lgs. 112/98:<br />
- tutte le <strong>funzioni</strong> amministrative non<br />
espressamente riservate allo Stato.<br />
Art. 3 lett. p) dello<br />
Statuto:competenza<br />
legislativa primaria.<br />
Art. 117, quarto comma,<br />
della Costituzione.<br />
TURISMO<br />
1
SVILUPPO ECONOMICO E ATTIVITÀ PRODUTTIVE<br />
REGIONE AUTONOMA<br />
STATO<br />
MATERIA TIPO DI COMPETENZA<br />
DELLA SARDEGNA<br />
<strong>funzioni</strong><br />
<strong>funzioni</strong><br />
- il coordinamento intersettoriale <strong>delle</strong> attività<br />
di competenza dello Stato connesse alla<br />
promozione, sviluppo e valorizzazione del<br />
sistema turistico nazionale;<br />
- il cofinanziamento, nell'interesse nazionale,<br />
di programmi regionali o interregionali per lo<br />
sviluppo del turismo.<br />
2<br />
82
TERRITORIO AMBIENTE E INFRASTRUTTURE<br />
REGIONE AUTONOMA<br />
STATO<br />
MATERIA TIPO DI COMPETENZA<br />
DELLA SARDEGNA<br />
<strong>funzioni</strong><br />
<strong>funzioni</strong><br />
Art. 3 lett. f) dello<br />
Art. 56 D.lgs. 112/98:<br />
Art. 54 D.lgs. 112/98:<br />
- tutte le <strong>funzioni</strong> amministrative non - l'osservatorio e monitoraggio <strong>delle</strong><br />
Statuto:competenza<br />
espressamente riservate allo Stato. trasformazioni territoriali, l'abusivismo e il<br />
legislativa primaria.<br />
recupero edilizio;<br />
Intesa Stato Regione del 26 settembre<br />
- la predisposizione della normativa tecnica<br />
1996 – Convenzione <strong>Regioni</strong> Basilicata e<br />
nazionale per le opere in cemento armato e in<br />
Sardegna del 12 ottobre 2000:<br />
acciaio e le costruzioni in zone sismiche;<br />
- realizzazione del "Sistema Nazionale<br />
- la salvaguardia di Venezia, della zona<br />
Cartografico di riferimento".<br />
lagunare e il mantenimento del regime<br />
POR 2000-2006 Misura 6.3-Interventi per idraulico lagunare, nei limiti e con le modalità<br />
il completamento della digitalizzazione dei di cui alle leggi speciali vigenti;<br />
dati catastali per l'intero territorio regionale - la promozione di programmi innovativi in<br />
a supporto del sistema informativo ambito urbano che implichino un intervento<br />
territoriale regionale:<br />
coordinato da parte di diverse amministrazioni<br />
- La gestione informatica, unitaria e dello Stato.<br />
certificata della base dei dati catastali<br />
garantendo l'accesso ai dati a tutti i soggetti<br />
Art. 65 D.lgs. 112/98:<br />
- lo studio e lo sviluppo di metodologie<br />
interessati.<br />
inerenti alla classificazione censuaria dei<br />
terreni e <strong>delle</strong> unità immobiliari urbane;<br />
- la predisposizione di procedure innovative<br />
per la determinazione dei redditi dei terreni e<br />
degli immobili urbani ai fini <strong>delle</strong> revisioni<br />
generali degli estimi e del classamento;<br />
- la disciplina dei libri fondiari;<br />
- la tenuta dei registri immobiliari, con<br />
esecuzione <strong>delle</strong> formalità di trascrizione,<br />
iscrizione, rinnovazione e annotazione, nonché<br />
di visure e certificati ipotecari;<br />
URBANISTICA,<br />
PIANIFICAZIONE<br />
TERRITORIALE,<br />
CATASTO E<br />
BELLEZZE NATURALI<br />
83
TERRITORIO AMBIENTE E INFRASTRUTTURE<br />
REGIONE AUTONOMA<br />
STATO<br />
MATERIA TIPO DI COMPETENZA<br />
DELLA SARDEGNA<br />
<strong>funzioni</strong><br />
<strong>funzioni</strong><br />
- la disciplina <strong>delle</strong> imposte ipotecarie,<br />
catastali, <strong>delle</strong> tasse ipotecarie e dei tributi<br />
speciali, ivi compresa la regolamentazione di<br />
eventuali privilegi, di sgravi e rimborsi,<br />
nonché dell'annullamento dei carichi connessi<br />
a tali imposte;<br />
- l'individuazione di metodologie per<br />
l'esecuzione di rilievi e aggiornamenti<br />
topografici e la formazione di mappe e<br />
cartografie catastali;<br />
- il controllo di qualità <strong>delle</strong> informazioni e<br />
dei processi di aggiornamento degli atti.<br />
4<br />
84
TERRITORIO AMBIENTE E INFRASTRUTTURE<br />
REGIONE AUTONOMA<br />
STATO<br />
MATERIA TIPO DI COMPETENZA<br />
DELLA SARDEGNA<br />
<strong>funzioni</strong><br />
<strong>funzioni</strong><br />
Art. 3 lett. f) dello<br />
Statuto:competenza<br />
legislativa primaria.<br />
Art. 117, secondo comma,<br />
lettera m), della<br />
Costituzione (per la<br />
determinazione dell'offerta<br />
minima di alloggi destinati<br />
a soddisfare le esigenze dei<br />
ceti meno abbienti);<br />
Art. 117, quarto comma,<br />
della Costituzione (per la<br />
gestione del patrimonio<br />
immobiliare di edilizia<br />
residenziale pubblica di<br />
proprietà degli Istituti<br />
autonomi per le case<br />
popolari. . 3<br />
Art. 60 D.lgs. 112/98:<br />
Art. 59 D.lgs. 112/98:<br />
- tutte le <strong>funzioni</strong> amministrative non - la determinazione dei princìpi e <strong>delle</strong> finalità<br />
espressamente riservate allo Stato, in di carattere generale e unitario in materia di<br />
particolare:<br />
edilizia residenziale pubblica, anche nel<br />
- la determinazione <strong>delle</strong> linee d'intervento quadro degli obiettivi generali <strong>delle</strong> politiche<br />
e degli obiettivi nel settore;<br />
sociali;<br />
- la programmazione <strong>delle</strong> risorse - la definizione dei livelli minimi del servizio<br />
finanziarie destinate al settore;<br />
abitativo, nonché degli standard di qualità<br />
- la gestione e all'attuazione degli degli alloggi di edilizia residenziale pubblica;<br />
interventi, nonché alla definizione <strong>delle</strong> - il concorso, unitamente alle regioni ed agli<br />
modalità di incentivazione;<br />
altri enti locali interessati, l'elaborazione di<br />
- la determinazione <strong>delle</strong> tipologie di programmi di edilizia residenziale pubblica<br />
intervento anche attraverso programmi aventi interesse a livello nazionale;<br />
integrati, di recupero urbano e di - l’ acquisizione, raccolta, elaborazione,<br />
riqualificazione urbana;<br />
diffusione e valutazione dei dati sulla<br />
- la fissazione dei criteri per l'assegnazione condizione abitativa;<br />
degli alloggi di edilizia residenziale - la definizione dei criteri per favorire<br />
destinati all'assistenza abitativa, nonché alla l'accesso al mercato <strong>delle</strong> locazioni dei nuclei<br />
determinazione dei relativi canoni. familiari meno abbienti e agli interventi<br />
concernenti il sostegno finanziario al reddito.<br />
EDILIZIA<br />
RESIDENZIALE<br />
PUBBLICA<br />
<br />
Art. 69 D.lgs. 112/98:<br />
- il recepimento <strong>delle</strong> convenzioni<br />
DPR 348/79 (Norme di attuazione dello<br />
Statuto speciale):<br />
Art. 3 lett. f) dello<br />
Statuto:competenza<br />
TUTELA<br />
DELL’AMBIENTE<br />
3 IlripartodicompetenzainmateriadiediliziaresidenzialepubblicaècosìindividuatonellasentenzadellaCortecostituzionalen.94/07.<br />
85
TERRITORIO AMBIENTE E INFRASTRUTTURE<br />
REGIONE AUTONOMA<br />
STATO<br />
MATERIA TIPO DI COMPETENZA<br />
DELLA SARDEGNA<br />
<strong>funzioni</strong><br />
<strong>funzioni</strong><br />
legislativa primaria in - <strong>funzioni</strong> concernenti gli interventi per la internazionali e <strong>delle</strong> direttive comunitarie<br />
materia urbanistica. protezione della natura.<br />
relative alla tutela dell'ambiente e alla<br />
conseguente definizione di obiettivi e <strong>delle</strong><br />
Art. 117, secondo comma, DPR 327/50 e L. R. 26/1985 (Istituzione<br />
lett. s) della Costituzione. del Corpo forestale e di vigilanza<br />
iniziative necessarie per la loro attuazione<br />
ambientale della Regione Sardegna):<br />
nell'ordinamento nazionale;<br />
- tutela tecnica ed economica dei boschi e<br />
- la conservazione e alla valorizzazione <strong>delle</strong><br />
dei beni silvo-pastorali del comune e degli<br />
aree naturali protette, terrestri e marine ivi<br />
Enti pubblici;<br />
comprese le zone umide, riconosciute di<br />
- tutela dei parchi, riserve, biotopi ed altre<br />
importanza internazionale o nazionale, la<br />
tutela della biodiversità, della fauna e della<br />
aree di particolare interesse naturalistico e<br />
flora specificamente protette da accordi e<br />
paesaggistico;<br />
- tutela della flora e della vegetazione;<br />
convenzioni e dalla normativa comunitaria;<br />
- la relazione generale sullo stato<br />
- tutela dei pascoli montani.<br />
dell'ambiente;<br />
- alla protezione, alla sicurezza e<br />
all'osservazione della qualità dell'ambiente<br />
marino;<br />
- la determinazione di valori limite, standard,<br />
obiettivi di qualità e sicurezza e norme<br />
tecniche necessari al raggiungimento di un<br />
livello adeguato di tutela dell'ambiente sul<br />
territorio nazionale;<br />
- la prestazione di supporto tecnico alla<br />
progettazione in campo ambientale, nelle<br />
materie di competenza statale;<br />
- l'acquisto, al noleggio e all'utilizzazione di<br />
navi e aerei speciali per interventi di tutela<br />
dell'ambiente di rilievo nazionale;<br />
- le variazioni dell'elenco <strong>delle</strong> specie<br />
cacciabili;<br />
86
TERRITORIO AMBIENTE E INFRASTRUTTURE<br />
REGIONE AUTONOMA<br />
STATO<br />
MATERIA TIPO DI COMPETENZA<br />
DELLA SARDEGNA<br />
<strong>funzioni</strong><br />
<strong>funzioni</strong><br />
- l'indicazione <strong>delle</strong> specie della fauna e della<br />
flora terrestre e marine minacciate di<br />
estinzione;<br />
- l'autorizzazione in ordine all'importazione e<br />
all'esportazione di fauna selvatica viva<br />
appartenente alle specie autoctone;<br />
- l'elencazione dei mammiferi e rettili<br />
pericolosi;<br />
- l'adozione della carta della natura;<br />
- Lo Stato continua a svolgere, in via<br />
concorrente con le regioni, le <strong>funzioni</strong> relative:<br />
alla informazione ed educazione ambientale,<br />
alla promozione di tecnologie pulite e di<br />
politiche di sviluppo sostenibile, alle decisioni<br />
di urgenza a fini di prevenzione del danno<br />
ambientale, alla protezione dell'ambiente<br />
costiero.<br />
87
TERRITORIO AMBIENTE E INFRASTRUTTURE<br />
REGIONE AUTONOMA<br />
STATO<br />
MATERIA TIPO DI COMPETENZA<br />
DELLA SARDEGNA<br />
<strong>funzioni</strong><br />
<strong>funzioni</strong><br />
Art. 3 lett. f) dello Statuto: Art. 78 del D.lgs. 112/1998:<br />
Art 77 del D.lgs. 112/98:<br />
competenza legislativa - tutte le <strong>funzioni</strong> amministrative non - <strong>funzioni</strong> in materia di parchi naturali e<br />
primaria.<br />
espressamente riservate allo Stato. riserve statali, marine e terrestri, attribuiti allo<br />
Stato dalla legge 394/91, (legge quadro sulle<br />
Art. 117, secondo comma,<br />
aree protette).<br />
lett. s) della Costituzione.<br />
- l'individuazione, l'istituzione e la disciplina<br />
generale dei parchi e <strong>delle</strong> riserve nazionali,<br />
comprese quelle marine e l'adozione <strong>delle</strong><br />
relative misure di salvaguardia sulla base <strong>delle</strong><br />
linee fondamentali della Carta della natura<br />
sentita la Conferenza unificata.<br />
PARCHI E RISERVE<br />
NATURALI<br />
Art. 80 del D.lgs. 112/98:<br />
- la definizione del piano generale di difesa<br />
del mare e della costa marina<br />
dall'inquinamento;<br />
- l'aggiornamento dell'elenco <strong>delle</strong> sostanze<br />
nocive che non si possono versare in mare e la<br />
definizione <strong>delle</strong> norme tecniche per la<br />
disciplina degli scarichi;<br />
- la determinazione dei criteri metodologici<br />
per l'acquisizione e la elaborazione di dati<br />
conoscitivi e per la predisposizione e<br />
l'attuazione dei piani di risanamento <strong>delle</strong><br />
acque da parte <strong>delle</strong> regioni, la definizione dei<br />
criteri generali per l'elaborazione dei piani<br />
regionali di risanamento <strong>delle</strong> acque;<br />
- la fissazione dei valori limite di emissione<br />
<strong>delle</strong> sostanze inquinanti e degli obiettivi<br />
minimi di qualità dei corpi idrici;<br />
88<br />
Art. 81 del D.lgs. 112/1998:<br />
- tutte le <strong>funzioni</strong> amministrative non<br />
espressamente riservate allo Stato, in<br />
particolare:<br />
- la tenuta e l'aggiornamento dell'elenco<br />
<strong>delle</strong> acque dolci superficiali;<br />
- la tenuta e l'aggiornamento dell'elenco<br />
<strong>delle</strong> acque destinate alla molluschicoltura;<br />
- il monitoraggio sulla produzione,<br />
sull'impiego, sulla diffusione, sulla<br />
persistenza nell'ambiente e sull'effetto sulla<br />
salute umana <strong>delle</strong> sostanze ammesse alla<br />
produzione di preparati per lavare;<br />
- il monitoraggio sullo stato di<br />
eutrofizzazione <strong>delle</strong> acque interne e<br />
costiere.<br />
- le <strong>funzioni</strong> di coordinamento, a detti fini,<br />
dei piani regionali di risanamento <strong>delle</strong><br />
Art. 4 lett. i) dello Statuto<br />
speciale: competenza<br />
legislativa concorrente in<br />
materia di igiene e sanità<br />
pubblica.<br />
Art. 117, secondo comma,<br />
lett. s) della Costituzione.<br />
INQUINAMENTO<br />
DELLE ACQUE
TERRITORIO AMBIENTE E INFRASTRUTTURE<br />
REGIONE AUTONOMA<br />
STATO<br />
MATERIA TIPO DI COMPETENZA<br />
DELLA SARDEGNA<br />
<strong>funzioni</strong><br />
<strong>funzioni</strong><br />
acque. - l'emanazione di norme tecniche generali per<br />
la regolamentazione <strong>delle</strong> attività di<br />
smaltimento dei liquami e dei fanghi;<br />
- la determinazione dei criteri generali per la<br />
formazione e l'aggiornamento dei catasti degli<br />
scarichi e degli elenchi <strong>delle</strong> acque e <strong>delle</strong><br />
sostanze pericolose;<br />
- la determinazione <strong>delle</strong> modalità tecniche<br />
generali, <strong>delle</strong> condizioni e limiti di prodotti,<br />
sostanze e materiali pericolosi;<br />
- la definizione dei criteri generali e <strong>delle</strong><br />
metodologie concernenti le attività di<br />
rilevamento <strong>delle</strong> caratteristiche, di<br />
campionamento, di misurazione, di analisi e di<br />
controllo qualitativo <strong>delle</strong> acque, ovvero degli<br />
scarichi inquinanti nelle medesime;<br />
- la individuazione dei casi di necessaria<br />
installazione di strumenti di controllo in<br />
automatico degli scarichi industriali contenenti<br />
sostanze pericolose;<br />
- la determinazione dei criteri generali per il<br />
monitoraggio e il controllo della fascia<br />
costiera finalizzati a definire la qualità <strong>delle</strong><br />
acque costiere, l'idoneità alla balneazione<br />
nonché l'idoneità alla molluschicoltura e<br />
sfruttamento dei banchi naturali di bivalvi.<br />
89
TERRITORIO AMBIENTE E INFRASTRUTTURE<br />
REGIONE AUTONOMA<br />
STATO<br />
MATERIA TIPO DI COMPETENZA<br />
DELLA SARDEGNA<br />
<strong>funzioni</strong><br />
<strong>funzioni</strong><br />
Art 4. lett. i) dello Statuto Art. 84 del D.lgs. 112/1998:<br />
Art. 83 del D.lgs. 112/98:<br />
speciale: competenza tutte le <strong>funzioni</strong> amministrative non - la disciplina del monitoraggio della qualità<br />
legislativa concorrente in espressamente riservate allo Stato, in dell'aria: metodi di analisi, criteri di<br />
materia di igiene e sanità particolare:<br />
installazione e funzionamento <strong>delle</strong> stazioni di<br />
pubblica.<br />
- l'individuazione di aree regionali o, di rilevamento; criteri per la raccolta dei dati;<br />
Art. 117, secondo comma, intesa tra le regioni interessate, - la fissazione di valori limite e guida della<br />
lett. s) della Costituzione. interregionali nelle quali le emissioni o la qualità dell'aria e la fissazione <strong>delle</strong> soglie di<br />
qualità dell'aria sono soggette a limiti o attenzione e di allarme;<br />
valori più restrittivi in relazione - la relazione annuale sullo stato di qualità<br />
all'attuazione di piani regionali di dell'aria;<br />
risanamento;<br />
- la fissazione e aggiornamento <strong>delle</strong> linee<br />
- il rilascio dell'abilitazione alla conduzione guida per il contenimento <strong>delle</strong> emissioni, dei<br />
di impianti termici compresa l'istituzione valori minimi e massimi di emissione<br />
dei relativi corsi di formazione;<br />
compresa la individuazione di aree<br />
- la tenuta e all'aggiornamento degli interregionali nelle quali le emissioni<br />
inventari <strong>delle</strong> fonti di emissione.<br />
nell'atmosfera o la qualità dell'aria sono<br />
soggette a limiti o valori più restrittivi.<br />
- la determinazione <strong>delle</strong> caratteristiche<br />
merceologiche dei combustibili e dei<br />
carburanti e la fissazione dei limiti del tenore<br />
di sostanze inquinanti in essi presenti;<br />
- la determinazione dei criteri per<br />
l'elaborazione dei piani regionali di<br />
risanamento e tutela della qualità dell'aria;<br />
- la definizione di criteri generali per la<br />
redazione degli inventari <strong>delle</strong> fonti di<br />
emissione;<br />
- la fissazione <strong>delle</strong> prescrizioni tecniche in<br />
ordine alle emissioni inquinanti dei veicoli a<br />
motore e l'accertamento <strong>delle</strong> relative<br />
90<br />
0<br />
INQUINAMENTO<br />
ACUSTICO,<br />
ATMOSFERICO ED<br />
ELETTROMAGNETICO
TERRITORIO AMBIENTE E INFRASTRUTTURE<br />
REGIONE AUTONOMA<br />
STATO<br />
MATERIA TIPO DI COMPETENZA<br />
DELLA SARDEGNA<br />
<strong>funzioni</strong><br />
<strong>funzioni</strong><br />
caratteristiche costruttive e funzionali nonché<br />
la disciplina <strong>delle</strong> revisioni con riguardo alle<br />
emissioni inquinanti;<br />
- la determinazione dei valori limite e di<br />
qualità dei criteri di misurazione, dei requisiti<br />
acustici, dei criteri di progettazione diretti alla<br />
tutela dell'ambiente esterno e dell'ambiente<br />
abitativo dall'inquinamento acustico.<br />
Art. 85 del D.lgs. 112/98:<br />
- le <strong>funzioni</strong> indicate dal D.lgs 22/97, e succ.<br />
modif., quelle già attribuite allo Stato da<br />
specifiche norme di legge relative a rifiuti<br />
radioattivi, rifiuti contenenti amianto, materiali<br />
esplosivi in disuso, olii usati, pile e<br />
accumulatori esausti;<br />
- le <strong>funzioni</strong> previste dagli articoli 22,<br />
comma 11, 31, 32 e 33 del D.lgs 22/97, anche<br />
per quanto concerne gli impianti di produzione<br />
di energia elettrica.<br />
Art. 85 del D.lgs. 112/1998:<br />
- tutte le <strong>funzioni</strong> amministrative non<br />
espressamente riservate allo Stato.<br />
Art 4. lett. i) dello Statuto<br />
speciale: competenza<br />
legislativa concorrente in<br />
materia di igiene e sanità<br />
pubblica.<br />
Art. 117, secondo comma,<br />
lett. s) della Costituzione.<br />
GESTIONE DEI<br />
RIFIUTI<br />
Art. 88 D.lgs. 112/98:<br />
- il censimento nazionale dei corpi idrici;<br />
- la programmazione ed il finanziamento<br />
degli interventi di difesa del suolo;<br />
- i criteri di raccolta e elaborazione dati, la<br />
definizione di modalità di coordinamento e di<br />
collaborazione tra i soggetti pubblici operanti<br />
nel settore, gli indirizzi per lo studio degli<br />
elementi dell'ambiente fisico e <strong>delle</strong><br />
91<br />
Art. 89 D.lgs. 112/98:<br />
tutte le <strong>funzioni</strong> amministrative non<br />
espressamente riservate allo Stato, in<br />
particolare:<br />
- la progettazione, realizzazione e gestione<br />
<strong>delle</strong> opere idrauliche di qualsiasi natura; le<br />
dighe non comprese tra quelle indicate<br />
all'articolo 91, comma 1 del presente<br />
decreto legislativo; i compiti di polizia<br />
Art. 3 lett. d) dello<br />
Statuto:competenza<br />
legislativa primaria in<br />
materia di agricoltura e<br />
foreste.<br />
RISORSE IDRICHE E<br />
DIFESA DEL SUOLO<br />
Art. 117, secondo comma,<br />
lett. s) della Costituzione.<br />
1
TERRITORIO AMBIENTE E INFRASTRUTTURE<br />
REGIONE AUTONOMA<br />
STATO<br />
MATERIA TIPO DI COMPETENZA<br />
DELLA SARDEGNA<br />
<strong>funzioni</strong><br />
<strong>funzioni</strong><br />
idraulica e di pronto intervento ivi condizioni generali di rischio, la valutazione<br />
comprese l'imposizione di limitazioni e della esecuzione di piani e programmi su scala<br />
divieti all'esecuzione di qualsiasi opera o nazionale di opere nel settore della difesa del<br />
intervento anche al di fuori dell'area suolo;<br />
demaniale idrica, qualora influiscano anche - le direttive generali e di settore per il<br />
indirettamente sul regime dei corsi d'acqua; censimento, monitoraggio, razionale<br />
- le concessioni di estrazione di materiale utilizzazione <strong>delle</strong> risorse idriche, per la<br />
litoide dai corsi d'acqua; le concessioni di disciplina dell'economia idrica, per la<br />
spiagge lacuali, superfici e pertinenze dei protezione <strong>delle</strong> acque dall'inquinamento e per<br />
laghi; le concessioni di pertinenze la individuazione <strong>delle</strong> aree a rischio di crisi<br />
idrauliche e di aree fluviali anche ai sensi idrica;<br />
dell'articolo 8 della legge 37/94;<br />
- la formazione del bilancio idrico nazionale<br />
- la polizia <strong>delle</strong> acque;<br />
sulla scorta di quelli di bacino e i criteri per la<br />
- la programmazione, pianificazione e gestione del servizio idrico integrato;<br />
gestione integrata degli interventi di difesa - i livelli minimi dei servizi che devono<br />
<strong>delle</strong> coste e degli abitati costieri;<br />
essere garantiti in ciascun A. T. O .di cui<br />
- la gestione del demanio idrico, ivi all'articolo 8, comma 1, della legge 36/94, e<br />
comprese tutte le <strong>funzioni</strong> amministrative per la gestione dei servizi di<br />
relative alle derivazioni di acqua pubblica, approvvigionamento, di captazione e di<br />
la ricerca, estrazione e utilizzazione <strong>delle</strong> accumulo per usi diversi da quello potabile;<br />
acque sotterranee, la tutela del sistema - I meccanismi di riequilibrio tariffario e la<br />
idrico sotterraneo nonché la determinazione definizione del metodo normalizzato per<br />
dei canoni di concessione e all'introito dei definire le componenti di costo e determinare<br />
relativi proventi, fatto salvo quanto disposto la tariffa di riferimento del servizio idrico;<br />
dall'articolo 29, comma 3, del - I criteri per la programmazione dei<br />
presenteD.lgs.;<br />
trasferimenti di acqua tra regioni diverse;<br />
- la nomina di regolatori per il riparto <strong>delle</strong> - i compiti fissati dall'articolo 17 della legge<br />
disponibilità idriche qualora tra più utenti 36/94;<br />
debba farsi luogo <strong>delle</strong> disponibilità idriche - i criteri per la disciplina generale<br />
di un corso d'acqua sulla base dei singoli dell'utilizzazione <strong>delle</strong> acque destinate a scopi<br />
92<br />
2
TERRITORIO AMBIENTE E INFRASTRUTTURE<br />
REGIONE AUTONOMA<br />
STATO<br />
MATERIA TIPO DI COMPETENZA<br />
DELLA SARDEGNA<br />
<strong>funzioni</strong><br />
<strong>funzioni</strong><br />
diritti e concessioni ai sensi dell'articolo 43, idroelettrici ai sensi dell’articolo 30 della<br />
comma 3, del testo unico approvato con legge 36/94 e i criteri per conseguire il<br />
regio decreto 1775/33 . Qualora il corso risparmio idrico previsto dall'articolo 5 della<br />
d'acqua riguardi il territorio di più regioni la legge 36/94;<br />
nomina dovrà avvenire di intesa tra queste - le direttive sulla gestione del demanio<br />
ultime.<br />
idrico;<br />
- la vigilanza di cui agli artt. 21 e 22 della<br />
legge 36/94;<br />
- l’individuazione dei bacini idrografici<br />
nazionali e interregionali;<br />
- i poteri sostitutivi in caso di mancata<br />
istituzione regionale <strong>delle</strong> autorità di bacino di<br />
rilievo interregionale;<br />
- la normativa tecnica relativa alla<br />
progettazione e costruzione <strong>delle</strong> dighe di<br />
sbarramento e di opere similari;<br />
- i criteri per garantire omogeneità <strong>delle</strong><br />
condizioni di salvaguardia della vita umana,<br />
del territorio e dei beni;<br />
- gli indirizzi generali per la difesa <strong>delle</strong><br />
coste.<br />
Art. 93 D.lgs. 112/98:<br />
-la responsabilità dell'attuazione dei<br />
programmi operativi multiregionali dei quadri<br />
comunitari di sostegno con cofinanziamento<br />
dell'Unione europea e dello Stato membro,<br />
escluse la realizzazione e la gestione degli<br />
interventi;<br />
- la programmazione, progettazione,<br />
93<br />
Art. 94 D.lgs. 112/98:<br />
tutte le <strong>funzioni</strong> amministrative non<br />
espressamente riservate allo Stato, in<br />
particolare:<br />
- l'individuazione <strong>delle</strong> zone sismiche, la<br />
formazione e l'aggiornamento degli elenchi<br />
<strong>delle</strong> medesime zone;<br />
- l'autorizzazione alla costruzione di<br />
Art. 3 lett. e) dello<br />
Statuto:competenza<br />
legislativa primaria.<br />
OPERE PUBBLICHE
TERRITORIO AMBIENTE E INFRASTRUTTURE<br />
REGIONE AUTONOMA<br />
STATO<br />
MATERIA TIPO DI COMPETENZA<br />
DELLA SARDEGNA<br />
<strong>funzioni</strong><br />
<strong>funzioni</strong><br />
elettrodotti con tensione normale sino a 150 esecuzione e manutenzione di opere pubbliche<br />
kV;<br />
relative a organi costituzionali o di rilievo<br />
- la valutazione tecnico-amministrativa e costituzionale o internazionale;<br />
l'attività consultiva sui progetti di opere - -la programmazione, progettazione,<br />
pubbliche di rispettiva competenza; esecuzione e manutenzione di grandi reti<br />
- l'edilizia di culto;<br />
infrastrutturali dichiarate di interesse nazionale<br />
- il ripristino di edifici privati danneggiati con legge statale e <strong>delle</strong> opere in materia di<br />
da eventi bellici;<br />
difesa, dogane, ordine e sicurezza pubblica ed<br />
- le <strong>funzioni</strong> collegate alla cessazione del edilizia penitenziaria;<br />
soppresso intervento nel Mezzogiorno. - la programmazione, alla localizzazione e al<br />
finanziamento della realizzazione e della<br />
L. R. 14/2002 (Nuove norme in materia di<br />
manutenzione ordinaria e straordinaria degli<br />
qualificazione <strong>delle</strong> imprese per la<br />
immobili destinati a ospitare uffici<br />
partecipazione agli appalti di lavori pubblici<br />
dell'amministrazione dello Stato;<br />
che si svolgono nell’ambito territoriale<br />
- i criteri generali per l'individuazione <strong>delle</strong><br />
regionale):<br />
zone sismiche e alle norme tecniche per le<br />
- regolamentazione e vigilanza<br />
costruzioni nelle medesime zone;<br />
relativamente al sistema di qualificazione<br />
- la valutazione tecnico-amministrativa dei<br />
degli esecutori di lavori pubblici che si<br />
progetti <strong>delle</strong> opere di competenza statale ai<br />
svolgono nel territorio regionale.<br />
sensi del presente articolo.<br />
- le <strong>funzioni</strong> attualmente attribuite all'Autorità<br />
per la vigilanza sui lavori pubblici e<br />
all'Osservatorio dei lavori pubblici.<br />
4<br />
Art. 98 D.lgs. 112/98:<br />
- la pianificazione pluriennale della viabilità e<br />
la programmazione, progettazione,<br />
realizzazione e gestione della rete autostradale<br />
e stradale nazionale nonché la tenuta<br />
dell'archivio nazionale <strong>delle</strong> strade;<br />
94<br />
Art. 99 D.lgs. 112/98:<br />
- tutte le <strong>funzioni</strong> amministrative non<br />
espressamente riservate allo Stato, in<br />
particolare:<br />
- le <strong>funzioni</strong> di programmazione,<br />
progettazione, esecuzione, manutenzione e<br />
Art. 3 lett. g) dello<br />
Statuto:competenza<br />
legislativa primaria.<br />
VIABILITÀ<br />
Art. 117, quarto comma,<br />
della Costituzione.
TERRITORIO AMBIENTE E INFRASTRUTTURE<br />
REGIONE AUTONOMA<br />
STATO<br />
MATERIA TIPO DI COMPETENZA<br />
DELLA SARDEGNA<br />
<strong>funzioni</strong><br />
<strong>funzioni</strong><br />
gestione <strong>delle</strong> strade non rientranti nella - la regolamentazione della circolazione;<br />
Art. 117, secondo comma,<br />
rete autostradale e stradale nazionale, - la determinazione dei criteri relativi alla<br />
lett. h) della Costituzione<br />
(per la tutela dell’incolumità<br />
compresa la nuova costruzione o il fissazione dei canoni per le licenze e le<br />
miglioramento di quelle esistenti, nonché la concessioni, nonché per l'esposizione di<br />
personale).<br />
vigilanza sulle strade conferite:<br />
pubblicità lungo o in vista <strong>delle</strong> strade statali<br />
Art. 117, secondo comma, - le <strong>funzioni</strong> di programmazione e costituenti la rete nazionale;<br />
lett. i) della Costituzione coordinamento della rete viaria;<br />
- la relazione annuale al Parlamento sull'esito<br />
(per la disciplina<br />
- la determinazione con legge regionale <strong>delle</strong> indagini periodiche riguardanti i profili<br />
dell'assicurazione<br />
<strong>delle</strong> modalità e criteri di progettazione, sociali, ambientali ed economici della<br />
obbligatoria della<br />
costruzione e manutenzione della rete circolazione stradale ai sensi dell'articolo 1 del<br />
responsabilità civile per i stradale.<br />
D.lgs. 285/92;<br />
danni derivanti dalla<br />
- l’informazione dell'opinione pubblica con<br />
circolazione dei veicoli a<br />
finalità prevenzionali ed educative ai sensi<br />
motore e sanzioni<br />
dell'articolo 1 del D.lgs. n. 285/92;<br />
amministrative).<br />
- la definizione di standard e prescrizioni<br />
tecniche in materia di sicurezza stradale e<br />
norme tecniche relative alle strade e loro<br />
pertinenze ed alla segnaletica stradale ai sensi<br />
del D.lgs. n. 285/92;<br />
- le <strong>funzioni</strong> di indirizzo in materia di<br />
prevenzione degli incidenti, di sicurezza ed<br />
informazione stradale;<br />
- la funzione di regolamentazione della<br />
circolazione veicolare, ai sensi dell'articolo 6<br />
del D.lgs. 285 /92 .<br />
- la determinazione <strong>delle</strong> tariffe autostradali e<br />
i criteri di determinazione dei piani finanziari<br />
<strong>delle</strong> società concessionarie e l'adeguamento<br />
<strong>delle</strong> tariffe di pedaggio autostradale;<br />
- l'approvazione <strong>delle</strong> concessioni di<br />
95
TERRITORIO AMBIENTE E INFRASTRUTTURE<br />
REGIONE AUTONOMA<br />
STATO<br />
MATERIA TIPO DI COMPETENZA<br />
DELLA SARDEGNA<br />
<strong>funzioni</strong><br />
<strong>funzioni</strong><br />
costruzione ed esercizio di autostrade e il<br />
controllo <strong>delle</strong> concessionarie autostradali.<br />
- la progettazione, esecuzione, manutenzione<br />
e gestione <strong>delle</strong> strade e <strong>delle</strong> autostrade, sia<br />
direttamente sia in concessione.<br />
Art. 104 D.lgs. 112/98:<br />
- la predisposizione del piano generale dei<br />
trasporti e le <strong>funzioni</strong> inerenti ai servizi di<br />
trasporto pubblico di interesse nazionale;<br />
- gli standard e le prescrizioni tecniche in<br />
materia di sicurezza dei trasporti aerei,<br />
marittimi, di cabotaggio, automobilistici,<br />
ferroviari, e dei trasporti ad impianti fissi, del<br />
trasporto di merci pericolose, nocive e<br />
inquinanti e la vigilanza ai fini della sicurezza<br />
dei trasporti ad impianto fisso, fatto salvo<br />
quanto stabilito dall'articolo 4 comma 1,<br />
lettera b), del d.lgs. 422/97;<br />
- la vigilanza sulle imprese di trasporto<br />
pubblico di interesse nazionale e sulla<br />
sicurezza e regolarità di esercizio della rete<br />
ferroviaria di interesse nazionale;<br />
- il rilascio di concessioni per la gestione<br />
<strong>delle</strong> infrastrutture ferroviarie di interesse<br />
nazionale;<br />
- la programmazione, previa intesa con le<br />
regioni, degli interporti e <strong>delle</strong> intermodalità di<br />
rilievo nazionale e internazionale;<br />
- gli interventi statali a favore <strong>delle</strong> imprese<br />
96<br />
Art. 105 D.lgs. 112/98:<br />
tutte le <strong>funzioni</strong> amministrative non<br />
espressamente riservate allo Stato, in<br />
particolare:<br />
- il rilascio dell'autorizzazione all'uso in<br />
servizio di linea degli autobus destinati al<br />
servizio di noleggio con conducente,<br />
relativamente alle autolinee di propria<br />
competenza;<br />
- il rifornimento idrico <strong>delle</strong> isole;<br />
- l'estimo navale;<br />
- la disciplina della navigazione interna;<br />
- la programmazione, pianificazione,<br />
progettazione ed esecuzione degli interventi<br />
di costruzione, bonifica e manutenzione dei<br />
porti di rilievo regionale e interregionale<br />
<strong>delle</strong> opere edilizie a servizio dell'attività<br />
portuale;<br />
- il conferimento di concessioni per<br />
l'installazione e l'esercizio di impianti lungo<br />
le autostrade ed i raccordi autostradali;<br />
- il rilascio di concessioni per la gestione<br />
<strong>delle</strong> infrastrutture ferroviarie di interesse<br />
regionale;<br />
Art. 3 lett. g) dello<br />
Statuto:competenza<br />
legislativa primaria in<br />
materia di trasporti su linee<br />
automobilistiche e<br />
tramviarie.<br />
Art. 4 lett. f) dello Statuto:<br />
competenza legislativa<br />
concorrente in materia di<br />
linee marittime e aree di<br />
cabotaggio fra i porti e gli<br />
scali della Regione.<br />
TRASPORTI<br />
Art 117, terzo comma,<br />
della Costituzione (porti e<br />
aeroporti civili, grandi reti<br />
di trasporto e di<br />
navigazione, governo del<br />
territorio).
TERRITORIO AMBIENTE E INFRASTRUTTURE<br />
REGIONE AUTONOMA<br />
STATO<br />
MATERIA TIPO DI COMPETENZA<br />
DELLA SARDEGNA<br />
<strong>funzioni</strong><br />
<strong>funzioni</strong><br />
- la programmazione degli interporti e <strong>delle</strong> di autotrasporto di cui alla legge 454/97, la<br />
intermodalità;<br />
compilazione e tenuta dell’albo nazionale<br />
- il rilascio di concessioni di beni del degli autotrasportatori con <strong>funzioni</strong> di<br />
demanio della navigazione interna, del indirizzo, coordinamento e vigilanza;<br />
demanio marittimo e di zone del mare - la concessione di autolinee ordinarie e di<br />
territoriale per finalità diverse da quelle di gran turismo non comprese fra quelle previste<br />
approvvigionamento di fonti di energia ad dal d.lgs. 422/97;<br />
eccezione dei porti finalizzati alla difesa - la omologazione e approvazione dei veicoli<br />
militare ed alla sicurezza dello Stato, dei a motore e loro rimorchi, componenti e unità<br />
porti di rilevanza economica internazionale tecniche indipendenti;<br />
e nazionale, <strong>delle</strong> aree di preminente - il riconoscimento <strong>delle</strong> omologazioni del<br />
interesse nazionale individuate con il Registro italiano navale (RINA) ,la vigilanza<br />
D.P.C.M. 21 dicembre 1995.<br />
sul RINA, l'Istituto nazionale per studi ed<br />
esperienze di architettura navale (INSEAN) e<br />
la Lega navale italiana;<br />
- la classificazione dei porti, la pianificazione<br />
degli interventi inerenti i porti di rilievo<br />
nazionale e internazionale e le vie di<br />
navigazione, le opere edilizie a servizio<br />
dell'attività portuale, la disciplina e la<br />
sicurezza della navigazione da diporto e la<br />
sicurezza della navigazione interna, le<br />
caratteristiche tecniche e il regime giuridico<br />
<strong>delle</strong> navi e <strong>delle</strong> unità da diporto, la bonifica<br />
<strong>delle</strong> vie di navigazione; la costituzione e<br />
gestione del sistema del traffico marittimo, la<br />
disciplina <strong>delle</strong> scuole di formazione<br />
marittima e del rilascio dei titoli professionali<br />
marittimi;<br />
- la programmazione, costruzione,<br />
97
TERRITORIO AMBIENTE E INFRASTRUTTURE<br />
REGIONE AUTONOMA<br />
STATO<br />
MATERIA TIPO DI COMPETENZA<br />
DELLA SARDEGNA<br />
<strong>funzioni</strong><br />
<strong>funzioni</strong><br />
ampliamento e gestione degli aeroporti di<br />
interesse nazionale, la disciplina <strong>delle</strong> scuole<br />
di volo e del rilascio dei brevetti e abilitazioni,<br />
la disciplina della sicurezza del volo, le<br />
<strong>funzioni</strong> dell'Ente nazionale per l'aviazione<br />
civile e del dipartimento dell'aviazione civile<br />
previste dall'articolo 2 del D.lgs. 250/97;<br />
- la tenuta dell'archivio nazionale dei veicoli,<br />
veicoli d'epoca e dell'anagrafe nazionale degli<br />
abilitati alla guida compresa<br />
l’immatricolazione e la registrazione; gli<br />
esami per conducenti di veicoli a motore e loro<br />
rimorchi nonché per unità da diporto nautico e<br />
il rilascio di patenti, di certificati di<br />
abilitazione professionale, patenti nautiche e di<br />
loro duplicati e aggiornamenti; le revisioni sui<br />
veicoli a motore e i loro rimorchi, le visite e<br />
prove di veicoli in circolazione per trasporti<br />
nazionali e internazionali, anche con<br />
riferimento ai veicoli adibiti al trasporto di<br />
merci pericolose e deperibili; il controllo<br />
tecnico sulle imprese autorizzate; il rilascio di<br />
certificati e contrassegni di circolazione per<br />
ciclomotori; i compiti di polizia stradale di cui<br />
agli articoli 11 e 12 del D.lgs. 285/92;<br />
- l'utilizzazione del pubblico demanio<br />
marittimo e di zone del mare territoriale per<br />
finalità di approvvigionamento di fonti di<br />
energia e il sistema informativo del demanio<br />
marittimo.<br />
98
STATO<br />
<strong>funzioni</strong><br />
TERRITORIO AMBIENTE E INFRASTRUTTURE<br />
REGIONE AUTONOMA<br />
MATERIA TIPO DI COMPETENZA<br />
DELLA SARDEGNA<br />
<strong>funzioni</strong><br />
Art 107 del D.lgs. 112/98:<br />
- l'indirizzo, promozione e coordinamento<br />
<strong>delle</strong> attività in materia di protezione civile sul<br />
territorio nazionale;<br />
- la deliberazione e la revoca, dello stato di<br />
emergenza e la emanazione di ordinanze per<br />
l'attuazione dei relativi interventi, d'intesa con<br />
le regioni interessate; lo svolgimento di<br />
periodiche esercitazioni relative ai piani<br />
nazionali di emergenza;<br />
- la determinazione dei criteri di massima di<br />
cui all'articolo 8, comma 1, della legge<br />
225/92;<br />
- la fissazione di norme generali di sicurezza<br />
per le attività industriali, civili e commerciali;<br />
- gli indirizzi per la predisposizione e<br />
l'attuazione dei programmi di previsione e<br />
prevenzione in relazione alle varie ipotesi di<br />
rischio e la predisposizione, d'intesa con le<br />
regioni e gli enti locali interessati, dei piani di<br />
emergenza in caso di eventi calamitosi di cui<br />
all'articolo 2, comma 1, lettera c), della legge<br />
24 febbraio 1992, n. 225;<br />
- il soccorso tecnico urgente, la prevenzione e<br />
lo spegnimento degli incendi con mezzi aerei<br />
degli incendi boschivi;<br />
- la dichiarazione dell'esistenza di eccezionale<br />
calamità o avversità atmosferica;<br />
Art. 108 D.lgs. 112/98:<br />
tutte le <strong>funzioni</strong> amministrative non<br />
espressamente riservate allo Stato, in<br />
particolare:<br />
- la predisposizione dei programmi di<br />
previsione e prevenzione dei rischi, sulla<br />
base degli indirizzi nazionali;<br />
- l'attuazione di interventi urgenti in caso<br />
di crisi determinata dal verificarsi o<br />
dall'imminenza di eventi di cui all'articolo<br />
2, comma 1, lettera b), della legge 24<br />
febbraio 225/92, avvalendosi anche del<br />
Corpo nazionale dei vigili del fuoco;<br />
- gli indirizzi per la predisposizione dei<br />
piani provinciali di emergenza in caso di<br />
eventi calamitosi di cui all'articolo 2,<br />
comma 1, lettera b della legge 24 febbraio<br />
225/92 e l'attuazione degli interventi<br />
necessari;<br />
- lo spegnimento degli incendi boschivi,<br />
fatto salvo il soccorso tecnico urgente, la<br />
prevenzione e lo spegnimento con mezzi<br />
aerei degli incendi boschivi;<br />
- gli interventi per l'organizzazione e<br />
l'utilizzo del volontariato.<br />
Art. 3 lett. f) dello<br />
Statuto:competenza<br />
legislativa primaria in<br />
materia di edilizia e<br />
urbanistica.<br />
Art. 3 lett. d) dello<br />
Statuto:competenza<br />
legislativa primaria in<br />
materia di agricoltura e<br />
foreste.<br />
PROTEZIONE CIVILE<br />
L. R. 3/1989 (Interventi regionali in<br />
materia di protezione civile):<br />
- svolgimento di studi e ricerche per la<br />
99
TERRITORIO AMBIENTE E INFRASTRUTTURE<br />
REGIONE AUTONOMA<br />
MATERIA TIPO DI COMPETENZA<br />
DELLA SARDEGNA<br />
<strong>funzioni</strong><br />
previsione e la prevenzione dei rischi<br />
naturali ed antropici.<br />
100<br />
STATO<br />
<strong>funzioni</strong><br />
L. R. 26/1985 (Istituzione del Corpo<br />
forestale e di vigilanza ambientale della<br />
Regione Sardegna):<br />
- vigilanza, prevenzione e repressione<br />
degli incendi nei boschi e nelle aree<br />
extraurbane.<br />
L. R. 24/1999 (Istituzione dell'Ente foreste<br />
della Sardegna, soppressione dell'Azienda<br />
<strong>delle</strong> foreste demaniali della Regione sarda<br />
e norme sulla programmazione degli<br />
interventi regionali in materia di<br />
forestazione):<br />
l’Ente Foreste assicura il proprio apporto di<br />
mezzi e personale alla campagna<br />
antincendi.<br />
100
SERVIZI ALLA PERSONA E ALLA COMUNITÀ’<br />
REGIONE AUTONOMA<br />
STATO<br />
MATERIA TIPO DI COMPETENZA<br />
DELLA SARDEGNA<br />
<strong>funzioni</strong><br />
<strong>funzioni</strong><br />
Art. 4, lett. i) dello Statuto<br />
Art. 114 D.lgs. 112/98:<br />
Art. 115 ss. D.lgs. 112/98:<br />
tutte le <strong>funzioni</strong> e i compiti amministrativi in - l'adozione, d'intesa con la Conferenza<br />
speciale: competenza<br />
legislativa concorrente in<br />
tema di salute umana e sanità veterinaria, unificata, del piano sanitario nazionale, dei<br />
materia di assistenza<br />
salvo quelli espressamente mantenuti allo piani di settore aventi rilievo ed applicazione<br />
sanitaria e ospedaliera.<br />
Stato.<br />
nazionali, nonché il riparto <strong>delle</strong> relative<br />
risorse alle regioni, previa intesa con la<br />
D.P.R. 348/79 (Norme di attuazione dello<br />
Art. 117, terzo comma,<br />
Conferenza Stato-regioni;<br />
della Costituzione (tutela<br />
Statuto speciale):<br />
- l'adozione di norme, linee-guida e<br />
- <strong>funzioni</strong> amministrative in materia di<br />
della salute).<br />
prescrizioni tecniche di natura igienico-<br />
igiene del suolo, inquinamento atmosferico,<br />
Art. 117, quarto comma,<br />
sanitaria;<br />
idrico, termico e acustico, compresi aspetti<br />
della Costituzione<br />
- la formazione, l'aggiornamento, <strong>delle</strong><br />
igienico-sanitari <strong>delle</strong> industrie insalubri.<br />
(organizzazione sanitaria).<br />
tabelle e degli elenchi relativi a sostanze o<br />
D.P.R. 261/79 (Norme di attuazione dello prodotti la cui produzione,<br />
Art. 117, secondo comma, Statuto speciale):<br />
commercializzazione o impiego sia sottoposta<br />
lett. m) della Costituzione. - <strong>funzioni</strong> amministrative esercitate dallo ad assensi comunque denominati, obblighi di<br />
Stato nei confronti dell'Istituto notificazione, restrizioni o divieti;<br />
zooprofilattico sperimentale della Sardegna. - la definizione dei criteri per l'esercizio <strong>delle</strong><br />
L. R. 5/1992 (Contributo alle Università attività sanitarie ed i relativi controlli e la<br />
della Sardegna per l'istituzione di borse di definizione di un modello di accreditamento<br />
studio per la frequenza <strong>delle</strong> scuole di <strong>delle</strong> strutture sanitarie pubbliche e private;<br />
specializzazione <strong>delle</strong> facoltà di medicina e - la verifica della conformità rispetto alla<br />
chirurgia).<br />
normativa nazionale e comunitaria: degli<br />
stabilimenti di produzione dei prodotti destinati<br />
Art. 24 L. R. 10/06 (Tutela della salute e ad alimentazione e dei prodotti fitosanitari; dei<br />
riordino del servizio sanitario della macelli, dei mercati ittici e stabilimenti dove si<br />
Sardegna):<br />
allevano animali o pesci, dei laboratori, <strong>delle</strong><br />
- promozione ricerca biomedica.<br />
strutture di interesse veterinario che fabbricano<br />
Art. 32, comma 15 L. 449/1997 (Misure per o trattano prodotti destinati all'esportazione;<br />
la stabilizzazione della finanza pubblica): - il coordinamento della costituzione di scorte<br />
- autorizzazione al ricovero presso strutture di medicinali di uso non ricorrente;<br />
101<br />
TUTELA DELLA<br />
SALUTE<br />
101
SERVIZI ALLA PERSONA E ALLA COMUNITÀ’<br />
REGIONE AUTONOMA<br />
STATO<br />
MATERIA TIPO DI COMPETENZA<br />
DELLA SARDEGNA<br />
<strong>funzioni</strong><br />
<strong>funzioni</strong><br />
sanitarie pubbliche per ragioni umanitarie di - le <strong>competenze</strong> di cui agli articoli 10, commi<br />
cittadini extracomunitari nei cui Paesi non 2, 3 e 4, e 14, comma 1, del D.lgs. 502/92 ,<br />
esistono <strong>competenze</strong> medico-specialistiche. succ. modif., le attribuzioni in tema di<br />
Art.18 L. 40/2004 (Norme in materia di<br />
sperimentazioni gestionali di cui all'articolo 9-<br />
procreazione medicalmente assistita):<br />
bis dello stesso decreto, nonché quelle di cui<br />
- gestione fondo per la promozione<br />
all'articolo 32 della 449/97.<br />
dell’accesso alle tecniche di procreazione<br />
- l'adozione dei provvedimenti d'urgenza, in<br />
medicalmente assistita.<br />
caso di emergenze sanitarie o di igiene<br />
pubblica a carattere nazionale o interregionale;<br />
Intesa Stato <strong>Regioni</strong> del 23 marzo 2005 ai - attività di informazione: ai fini del<br />
sensi dell’Art.8 comma 6 L. 131/2003 in collegamento con l'Organizzazione mondiale<br />
attuazione dell’Art. 1, comma 173 L. della sanità (OMS) e <strong>delle</strong> altre organizzazioni<br />
311/2004:<br />
internazionali comunitarie; la gestione del<br />
- attuazione del Piano Nazionale di Sistema informativo sanitario (SIS) e il<br />
Prevenzione 2005-2007.<br />
coordinamento dei Sistemi informativi<br />
Art. 8 comma 13 L. R. 3/2009 regionali; l'analisi statistica e la diffusione dei<br />
(Disposizioni urgenti nei settori economico dati ISTAT-SIS-SISTAN; la redazione <strong>delle</strong><br />
e sociale):<br />
relazioni da presentarsi al Parlamento e le altre<br />
- funzione connesse alla medicina relazioni o rapporti di carattere nazionale;<br />
penitenziaria.<br />
- le autorizzazioni alla produzione,<br />
importazione e immissione in commercio di<br />
Art. 8 comma 16 L. R. 3/2009<br />
medicinali, gas medicinali, presìdi medico-<br />
(Disposizioni urgenti nei settori economico chirurgici, prodotti alimentari destinati ad<br />
e sociale):<br />
alimentazioni particolari e dispositivi medici,<br />
- corresponsione degli indennizzi per salvo quanto previsto dal D.lgs n. 46/97; alla<br />
vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e produzione, importazione e immissione in<br />
somministrazione di emoderivati.<br />
commercio dei prodotti fitosanitari, di sostanze<br />
o preparati chimiche vietate o sottoposte a<br />
restrizioni; alla pubblicità ed informazione<br />
scientifica di medicinali e presìdi medico-<br />
102<br />
102
SERVIZI ALLA PERSONA E ALLA COMUNITÀ’<br />
REGIONE AUTONOMA<br />
STATO<br />
MATERIA TIPO DI COMPETENZA<br />
DELLA SARDEGNA<br />
<strong>funzioni</strong><br />
<strong>funzioni</strong><br />
chirurgici; alla fabbricazione degli additivi o<br />
dei prodotti di cui al capitolo I. 1.a)<br />
dell'allegato I al D.lgs 123/99;<br />
- la classificazione, dei medicinali a carico<br />
del S.s.n. e la contrattazione dei prezzi dei<br />
medicinali sottoposti alla procedura di<br />
autorizzazione di cui al Reg. 93/2309/CEE; la<br />
rimborsabilità dei medicinali autorizzati di cui<br />
alla Dir. CE 65/65; le ipotesi e le modalità per<br />
l'erogazione di prodotti dietetici a carico del<br />
S.s.n.; l’approvazione del nomenclatore<br />
tariffario protesi; la definizione dei criteri<br />
generali per la fissazione <strong>delle</strong> tariffe <strong>delle</strong><br />
prestazioni, di cui all'articolo 8, comma 6,<br />
D.lgs 502/92; la definizione dei massimi<br />
tariffari, di cui all'articolo 2, comma 9, della<br />
legge 549/95; l'individuazione <strong>delle</strong><br />
prestazioni specialistiche ambulatoriali<br />
erogabili nell'ambito del S.s.n.; l’assistenza al<br />
personale navigante marittimo e della<br />
aviazione civile, le forme convenzionali di<br />
assistenza sanitaria all'estero per il personale<br />
<strong>delle</strong> pubbliche amministrazioni; la<br />
determinazione dei criteri di fruizione e dei<br />
rimborsi per le prestazioni, anche ad altissima<br />
specializzazione, all'estero;<br />
- il finanziamento, la vigilanza ed il controllo<br />
sull'attività di ricerca degli istituti di ricovero e<br />
cura a carattere scientifico pubblici e privati;<br />
- la vigilanza sui fondi integrativi sanitari<br />
103<br />
10
SERVIZI ALLA PERSONA E ALLA COMUNITÀ’<br />
REGIONE AUTONOMA<br />
STATO<br />
MATERIA TIPO DI COMPETENZA<br />
DELLA SARDEGNA<br />
<strong>funzioni</strong><br />
<strong>funzioni</strong><br />
istituiti e gestiti a livello ultra-regionale;<br />
- la disciplina <strong>delle</strong> attività liberoprofessionali,<br />
<strong>delle</strong> relative incompatibilità; il<br />
riconoscimento dei diplomi e l’esercizio <strong>delle</strong><br />
professioni sanitarie da parte di cittadini degli<br />
Stati membri dell’UE; la determinazione dei<br />
requisiti minimi per l'ammissione all'impiego<br />
del personale <strong>delle</strong> aziende USL e ospedaliere<br />
e al conferimento degli incarichi dirigenziali<br />
d'intesa con la Conferenza Stato-regioni;<br />
- la profilassi internazionale.<br />
104<br />
Art. 129 ss. D.lgs. 112/98:<br />
- la determinazione dei princìpi e degli<br />
obiettivi della politica sociale; la<br />
determinazione dei criteri generali per la<br />
programmazione della rete degli interventi di<br />
integrazione sociale da attuare a livello locale;<br />
la determinazione degli standard dei servizi<br />
sociali essenziali;<br />
- compiti di assistenza tecnica, su richiesta<br />
dagli enti locali e territoriali, compiti di<br />
raccordo in materia di informazione e<br />
circolazione dei dati concernenti le politiche<br />
sociali, ai fini della valutazione e monitoraggio<br />
dell'efficacia della spesa per le politiche<br />
sociali;<br />
- la determinazione dei criteri per la<br />
ripartizione <strong>delle</strong> risorse del Fondo nazionale<br />
per le politiche sociali;<br />
104<br />
Art. 132 ss. D.lgs. 112/98:<br />
tutte le <strong>funzioni</strong> amministrative non<br />
espressamente riservate allo Stato, in<br />
particolare:<br />
- i minori, inclusi i minori a rischio di<br />
attività criminose;<br />
- i giovani;<br />
- gli anziani;<br />
- la famiglia;<br />
- i portatori di handicap, i non vedenti e gli<br />
audiolesi;<br />
- i tossicodipendenti e alcooldipendenti;<br />
- gli invalidi civili, fatto salvo quanto<br />
previsto dall'articolo 130 del presente<br />
decreto legislativo;<br />
- promozione ed al coordinamento<br />
operativo dei soggetti e <strong>delle</strong> strutture che<br />
Art. 4 lett. h) dello<br />
Statuto: competenza<br />
legislativa concorrente in<br />
materia di assistenza e<br />
beneficienza pubblica.<br />
Art. 117, quarto comma,<br />
della Costituzione.<br />
Art. 117, secondo comma,<br />
lett. m) della Costituzione.<br />
SERVIZI SOCIALI
SERVIZI ALLA PERSONA E ALLA COMUNITÀ’<br />
REGIONE AUTONOMA<br />
STATO<br />
MATERIA TIPO DI COMPETENZA<br />
DELLA SARDEGNA<br />
<strong>funzioni</strong><br />
<strong>funzioni</strong><br />
agiscono nell'ambito dei «servizi sociali», - i rapporti con gli organismi internazionali e<br />
con particolare riguardo alla cooperazione il coordinamento dei rapporti con gli organismi<br />
sociale, le istituzioni di pubblica assistenza e dell'Unione europea operanti nei settori <strong>delle</strong><br />
beneficenza (IPAB), il volontariato. politiche sociali e gli adempimenti previsti<br />
dagli accordi internazionali e dalla normativa<br />
dell'Unione europea;<br />
- i requisiti per la determinazione dei profili<br />
professionali degli operatori sociali e per<br />
l'accesso e la durata dei corsi di formazione<br />
professionale;<br />
- gli interventi di prima assistenza in favore<br />
dei profughi, ricetto ed assistenza temporanea<br />
degli stranieri da respingere o da espellere;<br />
- gli standard organizzativi dei soggetti che<br />
operano nell'ambito <strong>delle</strong> attività sociali e che<br />
concorrono alla realizzazione della rete dei<br />
servizi sociali;<br />
- le attribuzioni in materia di riconoscimento<br />
dello status di rifugiato ed il coordinamento<br />
degli interventi in favore degli stranieri<br />
richiedenti asilo, dei rifugiati, nonché di quelli<br />
di protezione; gli interventi in favore <strong>delle</strong><br />
vittime del terrorismo e della criminalità<br />
organizzata; le misure di protezione degli<br />
appartenenti alle Forze armate e di polizia o a<br />
Corpi militarmente organizzati e loro familiari;<br />
la revisione <strong>delle</strong> pensioni, assegni e indennità<br />
spettanti agli invalidi civili e la verifica dei<br />
requisiti sanitari che hanno dato luogo ai<br />
predetti benefìci.<br />
105<br />
10
SERVIZI ALLA PERSONA E ALLA COMUNITÀ’<br />
REGIONE AUTONOMA<br />
STATO<br />
MATERIA TIPO DI COMPETENZA<br />
DELLA SARDEGNA<br />
<strong>funzioni</strong><br />
<strong>funzioni</strong><br />
Art. 137 ss. D.lgs. 112/98:<br />
Art. 137 ss. D.lgs. 112/98:<br />
Art. 5 lett. a) dello Statuto:<br />
tutte le <strong>funzioni</strong> amministrative non - i criteri e i parametri per l'organizzazione<br />
competenza integrativo -<br />
espressamente riservate allo Stato, in della rete scolastica, previo parere della<br />
attuativa in materia di<br />
particolare:<br />
Conferenza unificata;<br />
istruzione di ogni ordine e<br />
- la programmazione dell'offerta formativa - la valutazione del sistema scolastico,<br />
grado e ordinamento degli<br />
integrata tra istruzione e formazione - la determinazione e l'assegnazione <strong>delle</strong><br />
studi.<br />
professionale;<br />
risorse finanziarie a carico del bilancio dello<br />
Art. 117, secondo comma, - la programmazione della rete scolastica; Stato alle istituzioni scolastiche;<br />
lett. n) della Costituzione. - la suddivisione, sulla base anche <strong>delle</strong> - le <strong>funzioni</strong> relative ai conservatori di musica,<br />
Art. 117, terzo comma, proposte degli enti locali interessati, del alle accademie di belle arti, agli istituti<br />
della Costituzione territorio regionale in ambiti funzionali al superiori per le industrie artistiche,<br />
(istruzione salva<br />
miglioramento dell'offerta formativa; all'accademia nazionale d'arte drammatica,<br />
l’autonomia <strong>delle</strong> istituzioni - la determinazione del calendario all'accademia nazionale di danza, nonché alle<br />
scolastiche e con<br />
scolastico;<br />
scuole ed alle istituzioni culturali straniere in<br />
l’esclusione dell’istruzione e - i contributi alle scuole non statali; Italia;<br />
della formazione<br />
- le iniziative e le attività di promozione - le <strong>funzioni</strong> amministrative relative alle<br />
professionale).<br />
relative all'ambito <strong>delle</strong> <strong>funzioni</strong> conferite. scuole militari ed ai corsi scolastici organizzati,<br />
con il patrocinio dello Stato, nell'ambito <strong>delle</strong><br />
D.P.R. 348/79 (Norme di attuazione dello<br />
attività attinenti alla difesa e alla sicurezza<br />
Statuto speciale):<br />
pubblica, nonché i provvedimenti relativi agli<br />
- assistenza scolastica;<br />
organismi scolastici istituiti da soggetti<br />
- edilizia scolastica;<br />
extracomunitari.<br />
10<br />
ISTRUZIONE<br />
SCOLASTICA<br />
L. R. 31/84 (Nuove norme sul diritto allo<br />
studio e sull'esercizio <strong>delle</strong> <strong>competenze</strong><br />
delegate):<br />
- servizi di orientamento scolastico.<br />
Art. 9 L. R. 3/2009 (Disposizioni urgenti<br />
nei settori economico e sociale Tale<br />
disposizione è stata impugnata dal Governo<br />
con Delibera C.d.M. del 09-10-2009):<br />
106
STATO<br />
<strong>funzioni</strong><br />
SERVIZI ALLA PERSONA E ALLA COMUNITÀ’<br />
REGIONE AUTONOMA<br />
MATERIA TIPO DI COMPETENZA<br />
DELLA SARDEGNA<br />
<strong>funzioni</strong><br />
- distribuzione del personale docente ed<br />
ATA tra le istituzioni scolastiche.<br />
Art. 142 D.lgs. 112/98:<br />
- i rapporti internazionali, il coordinamento<br />
dei rapporti con l'Unione europea, l'esecuzione,<br />
a livello nazionale, degli obblighi<br />
internazionali e comunitari in materia;<br />
- l'indirizzo, il coordinamento e le connesse<br />
attività strumentali di acquisizione ed<br />
elaborazione di dati e informazioni;<br />
- l'individuazione degli standard <strong>delle</strong><br />
qualifiche professionali e la definizione dei<br />
requisiti minimi per l'accreditamento <strong>delle</strong><br />
strutture che gestiscono la formazione<br />
professionale;<br />
- la definizione degli obiettivi generali del<br />
sistema della formazione professionale e dei<br />
parametri per la valutazione quanti - qualitativa<br />
dello stesso;<br />
- le <strong>funzioni</strong> previste dalla legge 196/97, in<br />
materia di apprendistato, tirocini, formazione<br />
continua, contratti di formazione-lavoro;<br />
- le <strong>funzioni</strong> statali previste dal d.l. 148/93 e<br />
succ. modif.;<br />
- il finanziamento <strong>delle</strong> attività formative del<br />
personale da utilizzare in programmi nazionali<br />
d'assistenza tecnica e cooperativa con i paesi in<br />
via di sviluppo, l'istituzione e il finanziamento<br />
<strong>delle</strong> iniziative di formazione professionale dei<br />
107<br />
Artt. 143 e 144 D.lgs. 112/98:<br />
tutte le <strong>funzioni</strong> amministrative non<br />
espressamente riservate allo Stato, in<br />
particolare:<br />
- la formazione e l'aggiornamento del<br />
personale impiegato nelle iniziative di<br />
formazione professionale;<br />
- le <strong>funzioni</strong> e i compiti attualmente svolti<br />
dal Ministero della pubblica istruzione nei<br />
confronti degli istituti professionali, ivi<br />
compresi quelli concernenti l'istituzione, la<br />
vigilanza, l'indirizzo e il finanziamento,<br />
limitatamente alle iniziative finalizzate al<br />
rilascio di qualifica professionale e non al<br />
conseguimento del diploma.<br />
Art. 5 lett. a) dello Statuto:<br />
competenza integrativo -<br />
attuativa.<br />
Art. 117, quarto comma,<br />
della Costituzione.<br />
FORMAZIONE<br />
PROFESSIONALE<br />
10
SERVIZI ALLA PERSONA E ALLA COMUNITÀ’<br />
REGIONE AUTONOMA<br />
STATO<br />
MATERIA TIPO DI COMPETENZA<br />
DELLA SARDEGNA<br />
<strong>funzioni</strong><br />
<strong>funzioni</strong><br />
lavoratori italiani all'estero;<br />
- l'istituzione e l'autorizzazione di attività<br />
formative idonee per il conseguimento di un<br />
titolo di studio o diploma di istruzione<br />
secondaria superiore, universitaria o<br />
postuniversitaria, ai sensi dell'articolo 8,<br />
comma 3, della legge 845/78;<br />
- la formazione professionale svolta dalle<br />
Forze armate e dai Corpi dello Stato<br />
militarmente organizzati e, in genere, dalle<br />
amministrazioni dello Stato, anche ad<br />
ordinamento autonomo, a favore dei propri<br />
dipendenti;<br />
- la presentazione al Parlamento di una<br />
relazione annuale sullo stato e le prospettive<br />
dell'attività di formazione professionale,;<br />
- la definizione, in sede di Conferenza<br />
unificata, dei programmi operativi multiregionali<br />
di formazione professionale di<br />
rilevanza strategica per lo sviluppo del paese.<br />
10<br />
Artt. 4 e 5 D.lgs. 42/04 (Codice dei beni<br />
culturali e del paesaggio):<br />
- <strong>funzioni</strong> di tutela dei beni di appartenenza<br />
statale anche se in consegna o in uso ad<br />
amministrazioni o soggetti diversi dal<br />
Ministero per i beni e le attività culturali.<br />
Art. 3 lett. q) dello<br />
Statuto: competenza<br />
legislativa primaria in<br />
materia di biblioteche e<br />
musei degli Enti locali.<br />
BENI E ATTIVITÀ<br />
CULTURALI<br />
L. 482/99 (tutela della lingua e della cultura<br />
<strong>delle</strong> minoranze linguistiche storiche).<br />
D.P.R. 480/75 (Norme di attuazione dello<br />
Statuto speciale):<br />
attribuzioni già esercitate dagli organi<br />
centrali e periferici del Ministero della<br />
Pubblica Istruzione:<br />
- per le antichità e belle arti;<br />
- per le accademie e le biblioteche e la<br />
diffusione della cultura;<br />
- sicurezza del patrimonio culturale;<br />
Art. 5 lett. c) dello Statuto:<br />
competenza integrativo -<br />
attuativa in materia di<br />
108
STATO<br />
<strong>funzioni</strong><br />
SERVIZI ALLA PERSONA E ALLA COMUNITÀ’<br />
REGIONE AUTONOMA<br />
MATERIA TIPO DI COMPETENZA<br />
DELLA SARDEGNA<br />
<strong>funzioni</strong><br />
antichità e belle arti.<br />
Art 5, comma 2 e art 112 del D.lgs. 42 del<br />
Art. 117, secondo comma, 2004 (Codice dei beni culturali e del<br />
lett. s) della Costituzione. paesaggio):<br />
- <strong>funzioni</strong> di tutela su carte geografiche,<br />
Art. 117, terzo comma,<br />
spartiti musicali, fotografie, pellicole o altro<br />
della Costituzione<br />
(valorizzazione dei beni<br />
materiale audiovisivo, con relativi negativi e<br />
matrici, non appartenenti allo Stato <strong>funzioni</strong><br />
culturali).<br />
di tutela su carte geografiche, spartiti<br />
musicali, fotografie, pellicole o altro<br />
materiale audiovisivo, con relativi negativi e<br />
matrici, non appartenenti allo Stato sulla<br />
base di specifici accordi od intese e previo<br />
parere della Conferenza Stato-<strong>Regioni</strong>;<br />
- valorizzazione dei beni culturali.<br />
D.P.R. 1532/65 (Norme di attuazione dello<br />
Statuto speciale), D.P.R. 480/75 (Norme di<br />
attuazione dello Statuto speciale), D.P.R.<br />
348/79 (Norme di attuazione dello Statuto<br />
speciale):<br />
- <strong>funzioni</strong> della soprintendenza ai beni<br />
librari;<br />
- <strong>funzioni</strong> amministrative esercitate dal<br />
Ministero della pubblica istruzione e dagli<br />
organi da esso dipendenti nei confronti <strong>delle</strong><br />
biblioteche e dei musei di Enti locali.<br />
L. R. 26/97 (Promozione e valorizzazione<br />
della cultura e della lingua della Sardegna<br />
anche nelle sue varianti locali):<br />
tutela e valorizzazione attraverso:<br />
10<br />
109
SERVIZI ALLA PERSONA E ALLA COMUNITÀ’<br />
REGIONE AUTONOMA<br />
MATERIA TIPO DI COMPETENZA<br />
DELLA SARDEGNA<br />
<strong>funzioni</strong><br />
- Osservatorio regionale della lingua e<br />
cultura sarda e Consulte locali per la cultura<br />
e la lingua dei sardi;<br />
- catalogo generale del patrimonio<br />
culturale della Sardegna;<br />
- censimento del repertorio linguistico dei<br />
Sardi;<br />
- integrazione dei programmi scolastici<br />
nell’ambito dell’autonomia didattica <strong>delle</strong><br />
scuole;<br />
- uso della lingua sarde nella Pubblica<br />
Amministrazione;<br />
- incentivi, interventi finanziari per studi e<br />
ricerche e progetti formativi.<br />
110<br />
STATO<br />
<strong>funzioni</strong><br />
Art. 156 D.lgs. 112/98:<br />
- definizione degli indirizzi generali per il<br />
sostegno e la promozione <strong>delle</strong> attività teatrali,<br />
musicali e di danza anche per favorirne la<br />
presenza nel territorio, in particolare nelle<br />
scuole e nelle università, favorendone<br />
l'insediamento in località che ne sono<br />
sprovviste;<br />
- definizione dei requisiti della formazione<br />
del personale artistico e tecnico dei teatri;<br />
- definizione e sostegno del ruolo <strong>delle</strong><br />
istituzioni teatrali nazionali, <strong>delle</strong> compagnie<br />
teatrali e di danza e <strong>delle</strong> istituzioni<br />
concertistico-orchestrali<br />
- sovvenzioni e ausili finanziari ai soggetti<br />
110<br />
Art. 156 D.lgs. 112/98:<br />
tutte le <strong>funzioni</strong> amministrative non<br />
espressamente riservate allo Stato.<br />
Art. 4, lett. m) dello<br />
Statuto: competenza<br />
legislativa concorrente.<br />
Art. 117, terzo comma,<br />
della Costituzione<br />
(promozione e<br />
organizzazione di attività<br />
culturali).<br />
SPETTACOLO
SERVIZI ALLA PERSONA E ALLA COMUNITÀ’<br />
REGIONE AUTONOMA<br />
STATO<br />
MATERIA TIPO DI COMPETENZA<br />
DELLA SARDEGNA<br />
<strong>funzioni</strong><br />
<strong>funzioni</strong><br />
operanti nel settore della cinematografia e<br />
revisione <strong>delle</strong> opere cinematografiche;<br />
autorizzazioni per l'apertura <strong>delle</strong> sale<br />
cinematografiche; sostegno <strong>delle</strong> attività della<br />
Scuola nazionale di cinema, fermo quanto<br />
previsto D.lgs 426/97;<br />
- incentivi alla produzione teatrale, musicale e<br />
di danza nazionale, con particolare riferimento<br />
alla produzione contemporanea e alla<br />
rappresentazione del repertorio classico del<br />
teatro greco-romano;<br />
- ricerca e sperimentazione teatrale, musicale<br />
e di danza e di rinnovo dei linguaggi;<br />
- sostegno degli enti lirici ed assimilati.<br />
Art. 157 D.lgs. 112/98:<br />
- vigilanza sul CONI e sull'Istituto per il<br />
credito sportivo.<br />
Art. 157 D.lgs. 112/98:<br />
tutte le <strong>funzioni</strong> amministrative non<br />
espressamente riservate allo Stato.<br />
Art. 3 lett. p) dello<br />
Statuto: competenza<br />
legislativa primaria in<br />
materia di turismo e<br />
industria alberghiera nella<br />
quale è inclusa, ai sensi<br />
dell’art 47 del D.P.R.<br />
348/79 (norme di attuazione<br />
dello Statuto), la<br />
“promozione di attività<br />
ricreative e sportive”.<br />
SPORT<br />
Art. 117, terzo comma,<br />
della Costituzione<br />
(ordinamento sportivo).<br />
111<br />
111
POLIZIA AMMINISTRATIVA LOCALE<br />
REGIONE AUTONOMA<br />
DELLA SARDEGNA<br />
<strong>funzioni</strong><br />
L. Art 3 lett. c) dello Statuto speciale e L.<br />
R. 9/07 (Norme in materia di polizia locale<br />
e politiche regionali per la sicurezza):<br />
- <strong>funzioni</strong> di indirizzo e coordinamento;<br />
- promozione dell’esercizio associato <strong>delle</strong><br />
<strong>funzioni</strong> di polizia locale tra i comuni di<br />
piccole dimensioni;<br />
- programmazione e finanziamento del<br />
sistema integrato regionale della sicurezza;<br />
- assistenza tecnica agli Enti locali in<br />
materia di sicurezza;<br />
- formazione in materia di sicurezza.<br />
112<br />
STATO<br />
<strong>funzioni</strong><br />
MATERIA TIPO DI COMPETENZA<br />
Art. 3 lett. c) dello<br />
Statuto: competenza<br />
legislativa primaria.<br />
Art. 117, quarto comma,<br />
della Costituzione.<br />
112
STATO<br />
<strong>funzioni</strong><br />
SERVIZI PUBBLICI DI TRASPORTO DI INTERSSE REGIONALE E LOCALE<br />
REGIONE AUTONOMA<br />
MATERIA TIPO DI COMPETENZA<br />
DELLA SARDEGNA<br />
<strong>funzioni</strong><br />
L. R. 21/2005 (Disciplina e organizzazione<br />
Art. 3 lett. g) dello<br />
del trasporto pubblico locale in Sardegna):<br />
Statuto:competenza<br />
- <strong>funzioni</strong> di programmazione,<br />
legislativa primaria.<br />
finanziamento, indirizzo, coordinamento,<br />
Art. 117, quarto comma, controllo e monitoraggio.<br />
della Costituzione.<br />
D.lgs. 46/08 (Norme di attuazione dello<br />
statuto speciale della regione autonoma<br />
Sardegna concernenti il conferimento di<br />
<strong>funzioni</strong> e compiti di programmazione e<br />
amministrazione in materia di trasporto<br />
pubblico locale):<br />
- trasferimento <strong>delle</strong> gestioni Governative<br />
“Ferrovie della Sardegna” e “Ferrovie<br />
Meridionali Sarde”;<br />
- trasferimento <strong>delle</strong> <strong>funzioni</strong> ed i compiti<br />
di programmazione e di amministrazione<br />
relativamente ai servizi di trasporto<br />
pubblico ferroviario di passeggeri di<br />
interesse regionale e locale erogati da<br />
Trenitalia S.p.A.<br />
11<br />
113
LAVORO<br />
REGIONE AUTONOMA<br />
DELLA SARDEGNA<br />
<strong>funzioni</strong><br />
D.lgs. 180/01 (Norme di attuazione dello<br />
statuto speciale):<br />
- programmazione e coordinamento di<br />
iniziative volte a incrementare<br />
l'occupazione;<br />
- collaborazione all'elaborazione di progetti<br />
relativi all'occupazione di tossicodipendenti<br />
ed ex detenuti;<br />
- monitoraggio, programmazione e<br />
coordinamento <strong>delle</strong> iniziative finalizzate al<br />
reimpiego e all'inserimento lavorativo di<br />
categorie svantaggiate e dei lavoratori posti<br />
in mobilità;<br />
- indirizzo, programmazione e verifica dei<br />
tirocini formativi e di orientamento e borse<br />
di lavoro;<br />
- indirizzo, programmazione e verifica dei<br />
lavori socialmente utili ai sensi della<br />
normativa in materia;<br />
- conflitti di lavoro collettivi di interesse<br />
regionale, con l'attribuzione della potestà di<br />
fungere da soggetto istituzionale di<br />
mediazione attiva per la sigla di accordi e<br />
protocolli, con l'esclusione <strong>delle</strong> <strong>funzioni</strong><br />
relative a eccedenze di personale<br />
temporanee e strutturali.<br />
114<br />
STATO<br />
<strong>funzioni</strong><br />
MATERIA TIPO DI COMPETENZA<br />
Art 2 D.lgs. 180/01:<br />
- vigilanza;<br />
- autorizzazione per attività lavorativa<br />
all'estero;<br />
- conciliazione <strong>delle</strong> controversie di lavoro e<br />
risoluzione <strong>delle</strong> controversie collettive di<br />
rilevanza pluriregionale;<br />
- progettazione e coordinamento del sistema<br />
informativo di lavoro;<br />
- raccordo con gli organismi internazionali e<br />
coordinamento dei rapporti con l'Unione<br />
europea.<br />
Art. 5 lett. b) dello<br />
Statuto: competenza<br />
legislativa integrativo –<br />
attuativa in materia di<br />
lavoro, previdenza e<br />
assistenza sociale.<br />
Art. 117, terzo comma,<br />
della Costituzione (tutela e<br />
sicurezza del lavoro,<br />
previdenza complementare e<br />
integrativa)<br />
Art. 117, quarto comma,<br />
della Costituzione in<br />
materia di politiche sociali.<br />
POLITICHE ATTIVE<br />
DEL LAVORO<br />
Art. 117, secondo comma,<br />
lett. o) della Costituzione.<br />
D.lgs. 180/01 (Norme di attuazione dello<br />
statuto speciale):<br />
- collocamento ordinario, agricolo,<br />
COLLOCAMENTO<br />
114
STATO<br />
<strong>funzioni</strong><br />
LAVORO<br />
REGIONE AUTONOMA<br />
DELLA SARDEGNA<br />
<strong>funzioni</strong><br />
obbligatorio, dello spettacolo sulla base di<br />
un'unica lista nazionale e dei lavoratori non<br />
appartenenti all'Unione europea, dei<br />
lavoratori a domicilio, dei lavoratori<br />
domestici;<br />
- avviamento a selezione negli enti<br />
pubblici e nella pubblica amministrazione,<br />
ad eccezione di quello riguardante le<br />
amministrazioni centrali dello Stato e gli<br />
uffici centrali degli enti pubblici;<br />
- preselezione ed incontro tra domanda ed<br />
offerta di lavoro.<br />
MATERIA TIPO DI COMPETENZA<br />
11<br />
115
11<br />
STATO<br />
<strong>funzioni</strong><br />
D.lgs. 70/2004: (Norme di attuazione dello<br />
statuto speciale):<br />
- riconoscimento e sostegno <strong>delle</strong> unioni,<br />
associazioni e organismi nazionali di<br />
certificazione;<br />
- accordi interprofessionali di dimensione<br />
nazionale;<br />
- prevenzione e repressione <strong>delle</strong> frodi nella<br />
preparazione e nel commercio dei prodotti<br />
agroalimentari e ad uso agrario;<br />
- raccolta, elaborazione e diffusione di dati e<br />
informazioni a livello nazionale;<br />
- ricerca e sperimentazione, svolte da istituti e<br />
laboratori nazionali;<br />
- disciplina generale e coordinamento<br />
nazionale nelle seguenti materie: scorte e<br />
approvvigionamenti alimentari; tutela della<br />
qualità dei prodotti agroalimentari; educazione<br />
alimentare di carattere non sanitario;<br />
importazione ed esportazione dei prodotti<br />
agricoli e alimentari nell'ambito della<br />
normativa vigente; interventi di regolazione dei<br />
mercati; regolazione <strong>delle</strong> sementi e materiale<br />
di propagazione, del settore fitosanitario e dei<br />
fertilizzanti; registri di varietà vegetali, libri<br />
genealogici del bestiame e libri nazionali dei<br />
boschi da seme; salvaguardia e tutela <strong>delle</strong><br />
biodiversità vegetali e animali, dei rispettivi<br />
patrimoni genetici; impiego di biotecnologie<br />
innovative nel settore agroalimentare.<br />
116<br />
AGRICOLTURA E FORESTE<br />
REGIONE AUTONOMA<br />
DELLA SARDEGNA<br />
<strong>funzioni</strong><br />
D.lgs. 70/2004:<br />
(Norme di attuazione dello statuto speciale):<br />
- <strong>funzioni</strong> e i compiti in materia di<br />
agricoltura e foreste, ivi comprese le<br />
cooperative e i consorzi, svolti dal soppresso<br />
Ministero <strong>delle</strong> risorse agricole, alimentari e<br />
forestali, anche tramite enti o altri soggetti<br />
pubblici.<br />
MATERIA TIPO DI COMPETENZA<br />
Art. 3 lett. d) dello<br />
Statuto: competenza<br />
legislativa primaria.<br />
Art. 117, quarto comma,<br />
della Costituzione.
STATO<br />
<strong>funzioni</strong><br />
ENTI LOCALI<br />
REGIONE AUTONOMA<br />
DELLA SARDEGNA<br />
<strong>funzioni</strong><br />
L. R. n. 2/05 (Indizione <strong>delle</strong> elezioni<br />
comunali e provinciali).<br />
MATERIA TIPO DI COMPETENZA<br />
L. R. 13/05 (Scioglimento degli organi degli<br />
enti locali e nomina dei commissari).<br />
Art. 3 lett. b) dello<br />
Statuto: competenza<br />
legislativa primaria in<br />
materia di ordinamento<br />
degli Enti locali e <strong>delle</strong><br />
relative circoscrizioni.<br />
L. R. 4/97 (Riassetto generale <strong>delle</strong> province<br />
e procedure ordinarie per l'istituzione di<br />
nuove province e la modificazione <strong>delle</strong><br />
circoscrizioni provinciali) e L. R. 10/02<br />
(Adempimenti conseguenti alla istituzione di<br />
nuove province, norme sugli amministratori<br />
locali e modifiche alla legge regionale 2<br />
gennaio 1997, n. 4).<br />
L. R. 12/05 (Norme per le unioni di comuni<br />
e le comunità montane. Ambiti adeguati per<br />
l'esercizio associato di <strong>funzioni</strong>. Misure di<br />
sostegno per i piccoli comuni):<br />
- piano per il riordino degli ambiti<br />
territoriali ottimali;<br />
- comuni rispondenti ai requisiti per la<br />
partecipazione ad una comunità montana;<br />
- finanziamenti e incentivi per le forme<br />
associative.<br />
L. R. 25/93 e L. R. 2/07:<br />
- finanziamento del sistema <strong>delle</strong><br />
Autonomie locali.<br />
11<br />
117
11<br />
STATO<br />
<strong>funzioni</strong><br />
MATERIA TIPO DI COMPETENZA<br />
D.P.R. 1627/1965 (Norme di attuazione dello<br />
Statuto speciale per la Sardegna in materia di<br />
pesca e saline sul Demanio marittimo e nel<br />
mare territoriale).<br />
Sorveglianza sulla pesca marittima esercitano<br />
le loro <strong>funzioni</strong> d'intesa con l'Amministrazione<br />
regionale.<br />
Art. 3 lett. i) dello Statuto:<br />
competenza legislativa<br />
primaria.<br />
Art. 117, quarto comma,<br />
della Costituzione.<br />
D.lgs. 70/04 (Norme di attuazione dello statuto<br />
speciale):<br />
- gestione <strong>delle</strong> risorse ittiche marine di<br />
interesse nazionale oltre le 12 miglia;<br />
- specie cacciabili ai sensi dell'articolo 18,<br />
comma 3, della legge 157/92.<br />
CACCIA, PESCA<br />
REGIONE AUTONOMA<br />
DELLA SARDEGNA<br />
<strong>funzioni</strong><br />
D.P.R. 1627/1965 (Norme di attuazione<br />
dello Statuto speciale per la Sardegna in<br />
materia di pesca e saline sul Demanio<br />
marittimo e nel mare territoriale).<br />
Trasferimento <strong>delle</strong> <strong>funzioni</strong> amministrative<br />
dell'autorità marittima statale concernenti:<br />
- la regolamentazione della pesca;<br />
- i divieti e le autorizzazioni in materia di<br />
pesca;<br />
- le concessioni, la sorveglianza, i permessi<br />
per il versamento nelle acque dei rifiuti<br />
industriali;<br />
- le saline, relativamente al Demanio<br />
marittimo ed al mare territoriale;<br />
- le concessioni di pesca e di saline e i<br />
canoni ad esse relativi e l'esecuzione di<br />
opere sul Demanio marittimo e nel mare<br />
territoriale previo parere favorevole da parte<br />
della competente autorità statale sulla<br />
compatibilità con le esigenze del pubblico<br />
uso.<br />
L.R. 34/98 (Nuove norme di attuazione sul<br />
fermo biologico):<br />
- misura di accompagnamento sociale a<br />
favore dei membri dell'equipaggio dei<br />
pescherecci interessati dalle interruzioni<br />
tecniche dell'attività di pesca.<br />
Art. 117, terzo comma,<br />
della Costituzione (tutela<br />
della salute, alimentazione<br />
ecc.)<br />
Art. 117, secondo comma,<br />
lett. s) della Costituzione.<br />
D.lgs. 70/04 (Norme di attuazione dello<br />
statuto speciale):<br />
118
STATO<br />
<strong>funzioni</strong><br />
CACCIA, PESCA<br />
REGIONE AUTONOMA<br />
DELLA SARDEGNA<br />
<strong>funzioni</strong><br />
- <strong>funzioni</strong> e i compiti in materia di caccia e<br />
pesca comprese le cooperative e i consorzi<br />
svolti dal soppresso Ministero <strong>delle</strong> risorse<br />
agricole, alimentari e forestali, anche tramite<br />
enti o altri soggetti pubblici.<br />
MATERIA TIPO DI COMPETENZA<br />
11<br />
119
120<br />
STATO<br />
<strong>funzioni</strong><br />
ORDINAMENTO E ORGANIZZAZIONE DELLA REGIONE<br />
REGIONE AUTONOMA<br />
MATERIA TIPO DI COMPETENZA<br />
DELLA SARDEGNA<br />
<strong>funzioni</strong><br />
Art. 3, lett. a) dello<br />
Statuto: competenza<br />
primaria.<br />
ORDINAMENTO<br />
DEGLI UFFICI E<br />
DEGLI ENTI DELLA<br />
Art. 117, quarto comma,<br />
della Costituzione.<br />
REGIONE E STATO<br />
GIURIDICO ED<br />
ECONOMICO DEL<br />
PERSONALE<br />
Art. 15, secondo comma,<br />
dello Statuto.<br />
FORMA DI<br />
GOVERNO, SISTEMA<br />
ELETTORALE,<br />
INIZIATIVA<br />
LEGISLATIVE E<br />
REFERENDUM<br />
120
ALTRO (EVENTUALI SETTORI NON COMPRESI IN ELENCO<br />
AD ES. ISTRUZIONE UNIVERSITARIA, RICERCA ECC.)<br />
REGIONE AUTONOMA<br />
STATO<br />
MATERIA TIPO DI COMPETENZA<br />
DELLA SARDEGNA<br />
<strong>funzioni</strong><br />
<strong>funzioni</strong><br />
L. R. 7/07 (Promozione della ricerca Art. 125 D.lgs. 112/98:<br />
Nessun riferimento<br />
scientifica e dell'innovazione tecnologica in<br />
specifico nello Statuto.<br />
- principi in materia di sperimentazione<br />
Sardegna):<br />
clinica di medicinali, presidi medico-<br />
Art. 117, terzo comma, - promozione e sostegno del sistema<br />
chirurgici, dispositivi medici, la protezione e<br />
della Costituzione. regionale della ricerca;<br />
tutela degli animali impiegati a fini scientifici<br />
- alta formazione e inserimento lavorativo<br />
e sperimentali;<br />
nel settore della ricerca scientifica e<br />
innovazione tecnologica.<br />
- la cooperazione scientifica internazionale;<br />
RICERCA<br />
SCIENTIFICA E<br />
INNOVAZIONE<br />
TECNOLOGICA<br />
L. 390/91 (Norme sul diritto agli studi<br />
universitari):<br />
- indirizzo, coordinamento e<br />
programmazione degli interventi in materia di<br />
diritto agli studi universitari.<br />
D.P.R. 348 del 1979 (Norme di attuazione<br />
dello Statuto speciale):<br />
- assistenza scolastica a favore degli studenti<br />
universitari.<br />
L. R. 37/87 (Norme per l'attuazione del diritto<br />
allo studio nelle Università della Sardegna):<br />
- provvidenze di natura pecuniaria;<br />
- servizi.<br />
Art. 5 lett. a) dello<br />
Statuto: competenza<br />
integrativo - attuativa in<br />
materia di istruzione di<br />
ogni ordine e grado e<br />
ordinamento degli studi.<br />
Art. 117, secondo comma,<br />
lett. n) della Costituzione.<br />
UNIVERSITÀ<br />
L. R. 26/96 (Norme sui rapporti tra la<br />
Regione e le Università della Sardegna):<br />
- erogazione di contributi per la didattica e il<br />
diritto allo studio.<br />
Art. 33, sesto comma,<br />
della Costituzione.<br />
L. R. 19/96 (Norme in materia di<br />
cooperazione con i Paesi in via di sviluppo e<br />
di collaborazione internazionale):<br />
- attuazione di progetti regionali di<br />
intervento previa convenzione con la<br />
Direzione generale per la cooperazione allo<br />
Nessun riferimento<br />
specifico nello Statuto.<br />
Art. 117, terzo comma,<br />
della Costituzione<br />
(rapporti internazionali).<br />
RAPPORTI<br />
INTERNAZIONALI<br />
121<br />
121
ALTRO (EVENTUALI SETTORI NON COMPRESI IN ELENCO<br />
AD ES. ISTRUZIONE UNIVERSITARIA, RICERCA ECC.)<br />
REGIONE AUTONOMA<br />
MATERIA TIPO DI COMPETENZA<br />
DELLA SARDEGNA<br />
<strong>funzioni</strong><br />
sviluppo del Ministero degli affari esteri;<br />
- attività di informazione e educazione allo<br />
sviluppo;<br />
- attività di formazione.<br />
122<br />
STATO<br />
<strong>funzioni</strong><br />
Art 6, comma 2 L. 131/03:<br />
Intesa tra la Regione Sardegna e La Regione<br />
Chaouia-Ouardigha (Marocco) al fine di:<br />
- promuovere il reciproco sviluppo e<br />
favorire il dialogo fra i rispettivi popoli;<br />
APQ “Programma di sostegno alla<br />
Cooperazione regionale”all’interno del<br />
quale la Sardegna è la Regione capofila del<br />
“Programma di cooperazione per il<br />
Mediterraneo”.<br />
L. R. 7/91 (L’emigrazione):<br />
servizi e incentivazioni finanziarie in favore<br />
dei sardi all’estero o che intendono rientrare<br />
in Sardegna.<br />
D.lgs. 177/05 (T.U. della radiotelevisione):<br />
principi fondamentali del sistema<br />
radiotelevisivo:<br />
- a garanzia degli utenti;<br />
- a salvaguardia del pluralismo e della<br />
concorrenza;<br />
- a tutela della produzione audiovisiva<br />
europea;<br />
- in materia di informazione e ulteriori<br />
122<br />
L. R. 11/08 (Istituzione del Comitato<br />
regionale per le comunicazioni – CORECOM<br />
- della Regione Autonoma della Sardegna):<br />
- rilascio dei provvedimenti necessari per<br />
l’accesso ai siti previsti dal Piano nazionale di<br />
assegnazione <strong>delle</strong> frequenze;<br />
- rilascio <strong>delle</strong> autorizzazioni per fornitore di<br />
contenuti o per fornitore di servizi interattivi<br />
associati o di servizi di accesso condizionato<br />
Nessun riferimento<br />
specifico nello Statuto.<br />
Art. 117, terzo comma,<br />
della Costituzione<br />
(ordinamento della<br />
comunicazione).<br />
RADIOTELEVISIONE
ALTRO (EVENTUALI SETTORI NON COMPRESI IN ELENCO<br />
AD ES. ISTRUZIONE UNIVERSITARIA, RICERCA ECC.)<br />
REGIONE AUTONOMA<br />
STATO<br />
MATERIA TIPO DI COMPETENZA<br />
DELLA SARDEGNA<br />
<strong>funzioni</strong><br />
<strong>funzioni</strong><br />
con diffusione in ambito regionale;<br />
compiti di pubblico servizio;<br />
- stipula dei contratti per la definizione degli - in materia di emittenza radiotelevisiva di<br />
obblighi che la società concessionaria del ambito locale;<br />
servizio pubblico generale di radiodiffusione<br />
è tenuta ad adempiere nell’orario e nella rete<br />
di programmazione per la diffusione di<br />
contenuti in ambito regionale.<br />
D.P.R. 327/01 e succ. modif.<br />
- disciplina dell'espropriazione, anche a<br />
favore di privati, dei beni immobili o di diritti<br />
relativi ad immobili per l'esecuzione di opere<br />
pubbliche o di pubblica utilità.<br />
D.P.R. 1562/1965 (Norme di attuazione dello<br />
Statuto speciale per la Sardegna in materia di<br />
espropriazione per pubblica utilità):<br />
- <strong>funzioni</strong> amministrative concernenti le<br />
opere di competenza statale, delegate alla<br />
Regione;<br />
- tutte le <strong>funzioni</strong> degli organi centrali e<br />
periferici dello Stato, non riguardanti opere a<br />
carico dello Stato, inerenti il procedimento<br />
espropriativo.<br />
Art. 4, lett. d) dello<br />
Statuto: competenza<br />
legislativa concorrente.<br />
Art. 117, terzo comma,<br />
della Costituzione<br />
(governo del territorio).<br />
ESPROPRIAZIONE<br />
PER PUBBLICA<br />
UTILITÀ<br />
D.P.R. 250/49; D.P.R. 480/75; D.lgs. 267/06:<br />
- diritti demaniali e patrimoniali sui beni del<br />
demanio marittimo, le strade statali e relative<br />
pertinenze, i beni demaniali e patrimoniali<br />
connessi a servizi di competenza statale e a<br />
monopoli fiscali o in uso all'Amministrazione<br />
militare;<br />
- tutela dei beni di interesse storico, artistico<br />
ed archeologico.<br />
Art. 3, lettere l) e m), e art. 14 dello<br />
Statuto; D.P.R. 250/49; D.P.R. 480/75;<br />
D.lgs. 267/06:<br />
- diritti demaniali sulle acque pubbliche;<br />
- diritti demaniali e patrimoniali della<br />
Regione relativi alle miniere cave e saline;<br />
- diritti reali e personali di godimento<br />
inerenti i beni trasferiti dallo Stato alla<br />
Regione.<br />
Art. 3, lettere l) e m) dello<br />
Statuto: competenza<br />
legislativa primaria in<br />
materia di esercizio dei<br />
diritti demaniali della<br />
Regione sulle acque<br />
pubbliche e sulle miniere,<br />
cave e saline.<br />
DEMANIO E<br />
PATRIMONIO<br />
Art 14 dello Statuto:<br />
12<br />
123
ALTRO (EVENTUALI SETTORI NON COMPRESI IN ELENCO<br />
AD ES. ISTRUZIONE UNIVERSITARIA, RICERCA ECC.)<br />
REGIONE AUTONOMA<br />
MATERIA TIPO DI COMPETENZA<br />
DELLA SARDEGNA<br />
<strong>funzioni</strong><br />
successione nei beni e nei<br />
diritti patrimoniali dello<br />
Stato di natura immobiliare<br />
e in quelli demaniali,<br />
escluso il demanio<br />
marittimo.<br />
124<br />
STATO<br />
<strong>funzioni</strong><br />
124
SICILIA<br />
SVILUPPO ECONOMICO ED ATTIVITA’ PRODUTTIVE<br />
REGIONE SICILIANA<br />
STATO<br />
MATERIA TIPO DI COMPETENZA<br />
<strong>funzioni</strong><br />
<strong>funzioni</strong><br />
Art. 14, lett. d), dello D.P.R. 5 novembre 1949, n. 1182: Norme di Per effetto della clausola di maggior favore<br />
Statuto, industria e attuazione in materia di Industria e contemplata nell’articolo 10 della legge<br />
commercio: competenza commercio.<br />
costituzionale n. 3 del 2001, la materia<br />
esclusiva.<br />
dell’istruzione, formazione professionale, ai<br />
Le norme di attuazione hanno trasferito alla sensi dell’art. 117, comma 4 della Cost.,<br />
Art. 117. comma 4, Regione siciliana le attribuzioni dell’allora rientra nella competenza esclusiva <strong>delle</strong><br />
Costituzione: competenza Ministero dell’Industria e del commercio, che <strong>Regioni</strong>.<br />
residuale esclusiva ricomprendevano anche l’artigianato.<br />
regionale.<br />
N.B.<br />
Tuttavia, trattandosi di una competenza a<br />
Art. 17, lett, f), dello D.P.R. 16 febbraio 1979, n. 143: Norme di cavallo tra la formazione e il lavoro (e<br />
Statuto, istruzione attuazione in materia di Istruzione dunque, ordinamento civile), andranno<br />
artigiana e professionale: artigiana e professionale.<br />
individuate in concreto le singole <strong>competenze</strong><br />
competenza concorrente.<br />
spettanti allo Stato o alla Regione.<br />
Le norme di attuazione hanno trasferito alla Si segnala che le norme di attuazione dello<br />
Regione siciliana le attribuzioni degli organi Statuto siciliano in materia di istruzione<br />
N.B.<br />
centrali e periferici dello Stato in materia di artigiana e professionale (D.P.R. 16 febbraio<br />
L’artigianato non è istruzione artigiana e professionale.<br />
1979, n. 143) prevedono che restino di<br />
espressamente nominato In particolare, concernono i servizi e le competenza dello Stato:<br />
dallo Statuto tra gli elenchi attività destinate alla formazione, al 1) la disciplina legislativa del rapporto di<br />
<strong>delle</strong> materie di<br />
perfezionamento, alla riqualificazione e lavoro degli apprendisti;<br />
competenza regionale, all'orientamento professionale per qualsiasi 2) la disciplina legislativa <strong>delle</strong> attribuzioni<br />
tuttavia, sotto il profilo attività professionale e per qualsiasi finalità, <strong>delle</strong> qualifiche professionali ai fini del<br />
della disciplina dell’attività compresa la formazione continua, collocamento;<br />
produttiva, si è sempre permanente, ricorrente e quella conseguente a 3) le <strong>funzioni</strong> svolte dal centro di ricerca di<br />
ritenuto che esso rientri riconversione di attività produttive ad Monteporzio Catone;<br />
nella competenza esclusiva esclusione di quelle dirette al conseguimento 4) le attribuzioni dell'amministrazione<br />
<strong>delle</strong> Regione siciliana in di un titolo di studio o diploma di istruzione centrale relative all'assistenza tecnica ed al<br />
quanto facente parte, come secondaria, superiore, universitaria o post- finanziamento dei progetti speciali da<br />
125<br />
ARTIGIANATO<br />
12
SVILUPPO ECONOMICO ED ATTIVITA’ PRODUTTIVE<br />
REGIONE SICILIANA<br />
STATO<br />
MATERIA TIPO DI COMPETENZA<br />
<strong>funzioni</strong><br />
<strong>funzioni</strong><br />
l’industria, il commercio e universitaria; la vigilanza sull'attività privata eseguirsi da parte della regione nella ipotesi di<br />
la pesca, del comparto <strong>delle</strong> di istruzione artigiana e professionale. grave squilibrio locale tra domanda ed offerta<br />
attività produttive Sono, altresì, comprese tra le <strong>funzioni</strong> di lavoro.<br />
amministrative le attività relative Sono, inoltre, di competenza dello Stato le<br />
all'organizzazione di corsi degli informatori <strong>funzioni</strong> amministrative concernenti:<br />
socio-economici previsti dalla legge 9 maggio a) la formazione professionale dei lavoratori<br />
1975, n. 153; alla formazione degli operatori italiani all'estero;<br />
del commercio di cui alla legge 11 giugno b) la predisposizione, l'assistenza tecnica ed il<br />
1971, n. 426; alla formazione ed finanziamento mediante l'erogazione di<br />
all'aggiornamento del personale impiegato contributi alla regione e d'intesa con essa, di<br />
nelle attività di formazione professionale di corsi di qualificazione o riqualificazione<br />
cui all'art. 8 del decreto del Presidente della professionale quando sopravvengono ipotesi<br />
Repubblica 15 gennaio 1972, n. 10; alla di rilevante riconversione, riorganizzazione o<br />
formazione professionale degli apprendisti in cessazione di aziende nonchè di istituzione di<br />
tutti gli aspetti disciplinati dalla legge 19 nuovi rilevanti insediamenti industriali, o<br />
gennaio 1955, n. 25, e successive modifiche; quando trattasi di attività artistiche o di alta<br />
ai cantieri di lavoro e ai cantieri scuola di cui specializzazione per le quali non sia possibile<br />
alla legge 29 aprile 1949, n. 264, e successive reclutare allievi nell'ambito della regione;<br />
modifiche; all'orientamento professionale c) l'attività di formazione e di addestramento<br />
svolto dall'Ente nazionale per la prevenzione professionale svolta dalle Forze armate, dai<br />
infortuni di cui alla legge 19 dicembre 1952, corpi ausiliari e, in genere,<br />
n. 2390, e successive modifiche.<br />
dall'amministrazione dello Stato, ivi comprese<br />
le aziende autonome, per i propri dipendenti.<br />
12<br />
Art .117, comma 2, lett. l), della<br />
Costituzione.<br />
D.P.R. 5 novembre 1949, n. 1182: Norme di<br />
attuazione in materia di Industria e<br />
commercio.<br />
Rimane allo Stato la disciplina dei rapporti<br />
privati: competenza esclusiva.<br />
Art.14 lett. d) dello<br />
Statuto: competenza<br />
esclusiva, salva la<br />
disciplina dei rapporti<br />
privati di competenza<br />
statale.<br />
INDUSTRIA<br />
Art .117, comma 2, lett. e), della<br />
Le norme di attuazione hanno trasferito alla<br />
Regione siciliana le attribuzioni dell’allora<br />
Ministero dell’Industria e del commercio, ivi<br />
126
SVILUPPO ECONOMICO ED ATTIVITA’ PRODUTTIVE<br />
REGIONE SICILIANA<br />
STATO<br />
MATERIA TIPO DI COMPETENZA<br />
<strong>funzioni</strong><br />
<strong>funzioni</strong><br />
Art.14 lett. e) dello incluse le <strong>funzioni</strong> in materia di assicurazioni, Costituzione.<br />
Statuto, incremento della del credito e del risparmio.<br />
produzione agricola e<br />
Tutela della concorrenza: competenza<br />
industriale,<br />
esclusiva.<br />
valorizzazione,<br />
distribuzione, difesa dei<br />
prodotti agricoli ed<br />
industriali e <strong>delle</strong> attività<br />
commerciali.: competenza<br />
esclusiva.<br />
Art. 17, lett. e), disciplina<br />
<strong>delle</strong> “assicurazioni, del<br />
credito e del risparmio:<br />
competenza concorrente.”<br />
Art. 117 comma 3 della Costituzione.<br />
D.P.R. 5 novembre 1949, n. 1182: Norme di<br />
attuazione in materia di Industria e<br />
commercio.<br />
Produzione, trasporto e distribuzione<br />
nazionale dell’energia: competenza<br />
concorrente.<br />
Art. 117 comma 3 della<br />
Costituzione, produzione,<br />
trasporto e distribuzione<br />
nazionale dell’energia:<br />
competenza concorrente.<br />
Art. 117 comma 2 lett. e), della<br />
Costituzione.<br />
Le norme di attuazione hanno trasferito alla<br />
Regione siciliana le attribuzioni dell’allora<br />
Ministero dell’Industria e del commercio, ivi<br />
incluse le <strong>funzioni</strong> in materia di miniere, cave<br />
e torbiere, saline.<br />
Tutela della concorrenza: competenza<br />
esclusiva.<br />
Art. 14 lett. h) e i) dello<br />
Statuto, miniere, cave,<br />
torbiere, saline e acque<br />
pubbliche (quest’ultime in<br />
quanto non siano oggetto<br />
di opere pubbliche di<br />
interesse nazionale):<br />
competenza esclusiva;<br />
RICERCA,<br />
PRODUZIONE,<br />
TRASPORTO E<br />
DISTRIBUZIONE<br />
DELL’ENERGIA,<br />
MINIERE E RISORSE<br />
GEOTERMICHE<br />
DD.PP.RR. 30 luglio 1950, n. 878 e 1 luglio<br />
1977, n. 683: Norme di attuazione in<br />
materia di Opere pubbliche.<br />
Le norme di attuazione hanno trasferito alla<br />
12<br />
127
SVILUPPO ECONOMICO ED ATTIVITA’ PRODUTTIVE<br />
REGIONE SICILIANA<br />
MATERIA TIPO DI COMPETENZA<br />
<strong>funzioni</strong><br />
N.B.<br />
Regione siciliana le attribuzioni in materia di<br />
Secondo la giurisprudenza acque pubbliche.<br />
dell’Alta Corte, nella lettera<br />
h) dello Statuto è da<br />
comprendere anche la<br />
materia degli idrocarburi<br />
liquidi e gassosi trattandosi<br />
di sostanze minerali per<br />
definizione dello stesso<br />
R.D. 27 luglio 1927, n.<br />
1443 il quale assoggetta<br />
all’ordinamento minerario<br />
tutte le sostanze minerali,<br />
qualunque sia la forma e<br />
condizione fisica, nonché le<br />
energie del sottosuolo<br />
suscettibili di utilizzazione<br />
industriale.<br />
L'Alta Corte, decisione del<br />
27 luglio 1949 - 21 aprile<br />
1950, ha affermato la<br />
competenza esclusiva della<br />
Regione siciliana in ordine<br />
agli impianti elettrici, in<br />
quanto considerati rientrare<br />
nella materia dell'industria.<br />
12<br />
STATO<br />
<strong>funzioni</strong><br />
D.P.R. 5 novembre 1949, n. 1182: Norme di<br />
attuazione in materia di Industria e<br />
commercio.<br />
Art. 14, lett. d) dello<br />
Statuto: competenza<br />
esclusiva.<br />
ORDINAMENTO<br />
DELLE CAMERE DI<br />
COMMERCIO,<br />
INDUSTRIA,<br />
128
STATO<br />
<strong>funzioni</strong><br />
SVILUPPO ECONOMICO ED ATTIVITA’ PRODUTTIVE<br />
REGIONE SICILIANA<br />
MATERIA TIPO DI COMPETENZA<br />
<strong>funzioni</strong><br />
Le norme di attuazione hanno trasferito alla<br />
Regione le <strong>funzioni</strong> di vigilanza e tutela sulle<br />
Camere di commercio, industria, artigianato e<br />
agricoltura.<br />
ARTIGIANATO E<br />
PESCA<br />
D.P.R. 16 marzo 2001, n. 143: Norme di<br />
attuazione in materia di Camere di<br />
commercio.<br />
Le predette norme di attuazione hanno<br />
trasferito le <strong>funzioni</strong> amministrative e i<br />
compiti esercitati dagli Uffici metrici<br />
provinciali aventi sede nella Regione<br />
siciliana.<br />
Art .117 comma 2 lett. l) della Costituzione.<br />
Rimane allo Stato la disciplina dei rapporti<br />
privati: competenza esclusiva.<br />
D.P.R. 5 novembre 1949, n. 1182: Norme di<br />
attuazione in materia di Industria e<br />
commercio.<br />
Art .117, comma 2, lett. e), della<br />
Costituzione.<br />
Le norme di attuazione hanno trasferito alla<br />
Regione siciliana le attribuzioni dell’allora<br />
Ministero dell’Industria e del commercio, che<br />
ricomprendevano anche l’artigianato.<br />
Art.14 lett. d) dello<br />
Statuto: competenza<br />
esclusiva, salva la<br />
disciplina dei rapporti<br />
privati che rientra<br />
nell’ambito della<br />
competenza legislativa<br />
esclusiva dello Stato.<br />
Tutela della concorrenza: competenza<br />
esclusiva.<br />
FIERE E MERCATI E<br />
DISPOSIZIONI IN<br />
MATERIA DI<br />
COMMERCIO<br />
Art .117, comma 3, della Costituzione.<br />
Commercio con l’estero: competenza<br />
concorrente.<br />
Art.14 lett. e) dello<br />
Statuto, incremento della<br />
produzione agricola e<br />
industriale,<br />
valorizzazione,<br />
distribuzione, difesa dei<br />
prodotti agricoli ed<br />
12<br />
129
SVILUPPO ECONOMICO ED ATTIVITA’ PRODUTTIVE<br />
REGIONE SICILIANA<br />
MATERIA TIPO DI COMPETENZA<br />
<strong>funzioni</strong><br />
industriali e <strong>delle</strong> attività<br />
commerciali: competenza<br />
esclusiva.<br />
1 0<br />
STATO<br />
<strong>funzioni</strong><br />
Art .117, comma 3, della<br />
Costituzione.<br />
Commercio con l’estero:<br />
competenza concorrente.<br />
D.P.R. 9 aprile 1956, n. 510: Norme di<br />
attuazione in materia di Turismo e<br />
vigilanza alberghiera.<br />
D.P.R. 9 aprile 1956, n. 510: Norme di<br />
attuazione in materia di Turismo e<br />
vigilanza alberghiera.<br />
Art. 14, lett. n), dello<br />
Statuto: competenza<br />
esclusiva.<br />
Sono riservati allo Stato:<br />
- il nulla osta al rilascio <strong>delle</strong> licenze a<br />
persone fisiche, giuridiche straniere,<br />
relative ad agenzie di viaggio, guide,<br />
corrieri ed interpreti;<br />
- programmi per la propaganda e le<br />
manifestazioni turistiche organizzate<br />
ed effettuate per iniziativa dello Stato,<br />
che debbono svolgersi nel territorio<br />
della regione, approvati dal Ministero<br />
del turismo e dello spettacolo sentita<br />
l'amministrazione regionale.<br />
Oltre la generalità <strong>delle</strong> <strong>funzioni</strong><br />
amministrative in materia, in particolare sono<br />
attribuite all’Amministrazione regionale i<br />
provvedimenti relativi a:<br />
- classifica o tariffe alberghiere,<br />
locazione di immobili ad uso di<br />
albergo, pensione o locanda,<br />
complessi ricettivi extralberghieri;<br />
- vincolo alberghiero:<br />
- agenzie di viaggio e guide, corrieri e<br />
interpreti;<br />
- vigilanza e tutela, in ordine agli enti<br />
provinciali del turismo, alle aziende<br />
autonome di cura, soggiorno e turismo<br />
ed agli altri enti, istituzioni ed<br />
organizzazioni locali;<br />
TURISMO<br />
130
STATO<br />
<strong>funzioni</strong><br />
SVILUPPO ECONOMICO ED ATTIVITA’ PRODUTTIVE<br />
REGIONE SICILIANA<br />
MATERIA TIPO DI COMPETENZA<br />
<strong>funzioni</strong><br />
- programmi di massima per la<br />
propaganda e le manifestazioni<br />
turistiche;<br />
- riconoscimento e di revoca <strong>delle</strong><br />
stazioni di cura, soggiorno e turismo,<br />
di delimitazione dei rispettivi territori,<br />
di classifica <strong>delle</strong> stazioni medesime,<br />
di determinazione <strong>delle</strong> località di<br />
interesse turistico.<br />
1 1<br />
131
1 2<br />
TERRITORIO, AMBIENTE ED INFRASTRUTTURE<br />
REGIONE SICILIANA<br />
STATO<br />
MATERIA TIPO DI COMPETENZA<br />
<strong>funzioni</strong><br />
<strong>funzioni</strong><br />
Art. 14 lett. f) dello DD.PP.RR. 30 luglio 1950, n. 878 e 1 luglio Art .117, comma 3, della Costituzione.<br />
Statuto, in materia di 1977, n. 683: Norme di attuazione in<br />
urbanistica: competenza materia di Urbanistica.<br />
Governo del territorio: competenza<br />
esclusiva.<br />
concorrente.<br />
Oltre la generalità <strong>delle</strong> <strong>funzioni</strong><br />
Art. 14 lett. s) dello amministrative del settore, in particolare la DD.PP.RR. 30 luglio 1950, n. 878 e 1 luglio<br />
Statuto, in materia di Regione esercita le attribuzioni 1977, n. 683: Norme di attuazione in<br />
espropriazione per dell’Amministrazione dello Stato nelle materia di Urbanistica.<br />
pubblica utilità: materie attinenti all’edilizia economica e<br />
competenza esclusiva. popolare comunque sovvenzionata.<br />
Restano salve le <strong>competenze</strong> del Ministero<br />
Sono esercitate altresì dalla Regione le della difesa in materia di costruzione ed<br />
Art. 14 lett. n) dello <strong>funzioni</strong> amministrative, ivi comprese quelle assegnazione di alloggi da destinare a<br />
Statuto, in materia di di vigilanza e di tutela, svolte da organi statali dipendenti dell'amministrazione militare per<br />
tutela del paesaggio: in ordine agli enti, consorzi, istituti ed esigenze di servizio.<br />
competenza esclusiva. organizzazioni operanti esclusivamente in<br />
Sicilia.<br />
TERRITORIO E<br />
URBANISTICA<br />
DEMANIO E<br />
PATRIMONIO<br />
D.P.R. 1 dicembre 1961, n. 1825: Norme di<br />
attuazione in materia di Demanio e<br />
patrimonio.<br />
Art. 117, comma 3, della<br />
Costituzione, in materia<br />
di governo del territorio:<br />
competenza concorrente.<br />
Rimangono allo Stato i beni demaniali che<br />
interessano la difesa dello Stato o servizi di<br />
carattere nazionale o le grandi opere<br />
pubbliche indicate nell'art. 3 del decreto del<br />
Presidente della Repubblica 30 luglio 1950, n.<br />
878.<br />
D.P.R. 1 luglio 1977, n. 684: Norme di<br />
attuazione in materia di Demanio<br />
132<br />
D.P.R. 1 dicembre 1961, n. 1825: Norme di<br />
attuazione in materia di Demanio e<br />
patrimonio.<br />
In attuazione dell'art. 32 dello Statuto della<br />
Regione siciliana sono assegnati alla Regione<br />
i beni demaniali ivi esistenti che non<br />
interessano la difesa dello Stato o servizi di<br />
carattere nazionale o le grandi opere<br />
pubbliche indicate nell'art. 3 del decreto del<br />
Presidente della Repubblica 30 luglio 1950, n.<br />
878. In attuazione dell'art. 33 dello Statuto<br />
della Regione siciliana sono assegnati alla<br />
Regione.
TERRITORIO, AMBIENTE ED INFRASTRUTTURE<br />
REGIONE SICILIANA<br />
STATO<br />
MATERIA TIPO DI COMPETENZA<br />
<strong>funzioni</strong><br />
<strong>funzioni</strong><br />
I beni patrimoniali disponibili ivi esistenti alla marittimo.<br />
data di entrata in vigore dello Statuto Rimangono allo Stato i beni appartenenti al<br />
medesimo nonché quelli indisponibili ivi demanio marittimo utilizzati<br />
esistenti alla stessa data e indicati nel secondo dall’amministrazione militare.<br />
comma dell'art. 33 dello Statuto.<br />
Sono altresì esclusi i beni interessanti i servizi<br />
La individuazione dei beni di cui ai precedenti di carattere nazionale.<br />
articoli deve essere effettuata entro sei mesi<br />
dalla data di pubblicazione del decreto con<br />
appositi elenchi da compilarsi dal Ministero<br />
<strong>delle</strong> finanze di intesa con il Ministero del<br />
tesoro, con gli altri Ministeri interessati e con<br />
l'Amministrazione regionale.<br />
Detti elenchi sono approvati con decreti del<br />
Presidente della Repubblica su proposta del<br />
Ministro per le finanze di concerto con il<br />
Ministro per il tesoro e con gli altri Ministri<br />
interessati.<br />
Dalla data di detti decreti ha effetto il<br />
passaggio dei beni con i relativi oneri alla<br />
Regione.<br />
D.P.R. 1 luglio 1977, n. 684: Norme di<br />
attuazione in materia di Demanio<br />
marittimo.<br />
Nell'ambito del territorio della Regione le<br />
attribuzioni <strong>delle</strong> amministrazioni dello Stato<br />
1<br />
133
TERRITORIO, AMBIENTE ED INFRASTRUTTURE<br />
REGIONE SICILIANA<br />
MATERIA TIPO DI COMPETENZA<br />
<strong>funzioni</strong><br />
relative ai beni del demanio marittimo<br />
trasferiti alla Regione siciliana sono esercitate<br />
dall'amministrazione della Regione.<br />
1 4<br />
STATO<br />
<strong>funzioni</strong><br />
Relativamente ai beni del demanio marittimo<br />
la cui appartenenza rimane allo Stato, ad<br />
eccezione di quelli interessanti la difesa,<br />
l'amministrazione regionale esercita le<br />
attribuzioni di cui all'ultima parte del primo<br />
comma dell'art. 20 dello statuto.<br />
Per l'esercizio <strong>delle</strong> predette attribuzioni,<br />
l'amministrazione regionale, fino a quando<br />
non si sarà diversamente provveduto, si<br />
avvale <strong>delle</strong> capitanerie di porto e degli uffici<br />
da esse dipendenti, nonché degli altri organi<br />
dello Stato competenti in materia. Tali uffici<br />
ed organi esercitano le attribuzioni ad essi<br />
spettanti in materia di demanio marittimo in<br />
relazione funzionale con l'amministrazione<br />
regionale.<br />
Art.117 comma 2 lett. s) della Costituzione.<br />
Nessuna previsione è<br />
contenuta nello Statuto.<br />
Tutela dell’ambiente e dell’ecosistema:<br />
competenza legislativa esclusiva.<br />
D.P.R. 30 agosto 1975, n. 637: Norme di<br />
attuazione in materia di Tutela del<br />
paesaggio e di antichità e belle arti.<br />
Sotto il profilo della tutela<br />
dell’ambiente non vi è<br />
competenza regionale.<br />
L'amministrazione regionale esercita nel<br />
territorio della regione tutte le attribuzioni<br />
<strong>delle</strong> amministrazioni centrali e periferiche<br />
dello Stato in materia di antichità, opere<br />
PROTEZIONE DELLA<br />
NATURA E<br />
DELL’AMBIENTE,<br />
TUTELA<br />
DELL’AMBIENTE<br />
DAGLI<br />
INQUINAMENTI<br />
In materia di<br />
pianificazione e gestione,<br />
134
STATO<br />
<strong>funzioni</strong><br />
TERRITORIO, AMBIENTE ED INFRASTRUTTURE<br />
REGIONE SICILIANA<br />
MATERIA TIPO DI COMPETENZA<br />
<strong>funzioni</strong><br />
le materie di competenza artistiche e musei, nonché di tutela del<br />
regionale che più paesaggio<br />
afferiscono all’ambiente<br />
sono le seguenti, tutte di La vigilanza e la tutela spettanti alle<br />
competenza esclusiva: amministrazioni dello Stato sugli enti e sugli<br />
art. 14 lett. b) dello istituti locali, esistenti nel territorio della<br />
Statuto: bonifica; Regione siciliana, che svolgono attività<br />
art. 14 lett. n) dello previste nel primo comma del presente<br />
Statuto: tutela del articolo, sono esercitate dall'amministrazione<br />
paesaggio.<br />
regionale.<br />
Art. 17 lett. b) dello<br />
Statuto: igiene e sanità D.P.R. 9 agosto 1956, n. 1111: Norme di<br />
pubblica: competenza attuazione in materia di Igiene, sanità<br />
concorrente.<br />
pubblica ed assistenza sanitaria, modificato<br />
e integrato dal D.P.R. 13 maggio 1985, n.<br />
256.<br />
La Regione siciliana svolge, nell'ambito del<br />
proprio territorio, le attribuzioni in ordine<br />
all'igiene del suolo e all'inquinamento<br />
atmosferico, idrico, termico ed acustico<br />
compresi gli aspetti igienico-sanitari <strong>delle</strong><br />
industrie insalubri.<br />
N.B.<br />
La Corte costituzionale<br />
(sent. 380/2007) ha rilevato<br />
che dalle specifiche<br />
attribuzioni dello Statuto<br />
non può ricavarsi una<br />
competenza legislativa in<br />
materia di ambiente né<br />
esclusiva né concorrente.<br />
Invero, le <strong>competenze</strong><br />
previste dallo Statuto<br />
(tutela del paesaggio,<br />
urbanistica ecc…)<br />
TERRITORIO, AMBIENTE ED INFRASTRUTTURE<br />
REGIONE SICILIANA<br />
MATERIA TIPO DI COMPETENZA<br />
<strong>funzioni</strong><br />
esauriscono>>. Ciò non<br />
esclude che possano aversi<br />
normative regionali,<br />
fondate su <strong>delle</strong> specifiche<br />
<strong>competenze</strong>, e nel<br />
rispetto della legislazione<br />
statale posto che in materia<br />
di tutela dell’ambiente e<br />
dell’ecosistema lo Stato<br />
dispone di competenza<br />
legislativa esclusiva ai<br />
sensi dell’art.117 comma 2<br />
lett. s) della Costituzione.<br />
1<br />
STATO<br />
<strong>funzioni</strong><br />
Art.117 comma 2 lett. s) della Costituzione.<br />
Tutela dell’ambiente e dell’ecosistema:<br />
competenza legislativa esclusiva.<br />
DD.PP.RR. 30 luglio 1950, n. 878 e 1 luglio<br />
1977, n. 683: Norme di attuazione in<br />
materia di Urbanistica.<br />
Art. 14 lett. n) dello<br />
Statuto, in materia di<br />
tutela del paesaggio:<br />
competenza esclusiva.<br />
Allo Stato, ai sensi dell’art. 195 del c.d.<br />
Testo Unico sull’ambiente (d.lgs. n. 152 del<br />
2006), tra le altre cose, competono:<br />
- le <strong>funzioni</strong> di indirizzo e coordinamento<br />
necessarie all'attuazione della parte quarta del<br />
medesimo Testo Unico, relativa alla<br />
disciplina dei rifiuti;<br />
- la definizione dei criteri generali e <strong>delle</strong><br />
metodologie per la gestione integrata dei<br />
136<br />
La materia dell’urbanistica rileva sotto il<br />
profilo della pianificazione, introducendo una<br />
diversa struttura <strong>delle</strong> autorità d’ambito e le<br />
relative <strong>funzioni</strong> amministrative.<br />
Art. 14 lett. f) dello<br />
Statuto, in materia di<br />
urbanistica: competenza<br />
esclusiva<br />
GESTIONE DEI RIFIUTI<br />
Spetta alla Regione il potere di determinare la<br />
dimensione territoriale degli ATO con le<br />
relative attribuzioni specifiche<br />
D.P.R. 9 agosto 1956, n. 1111: Norme di<br />
Art. 17 lett. b) dello<br />
Statuto, in materia di<br />
igiene e sanità pubblica:
TERRITORIO, AMBIENTE ED INFRASTRUTTURE<br />
REGIONE SICILIANA<br />
STATO<br />
MATERIA TIPO DI COMPETENZA<br />
<strong>funzioni</strong><br />
<strong>funzioni</strong><br />
competenza concorrente attuazione in materia di Igiene, sanità rifiuti, per prevenire e limitare la produzione<br />
pubblica ed assistenza sanitaria, modificato dei rifiuti, nonché per ridurne la pericolosità;<br />
e integrato dal D.P.R. 13 maggio 1985, n. - l'adozione di criteri generali per la redazione<br />
256.<br />
di piani di settore per la riduzione, il<br />
riciclaggio, il recupero e l'ottimizzazione dei<br />
La Regione siciliana svolge, nell'ambito del flussi di rifiuti;<br />
proprio territorio, le attribuzioni degli organi - l'individuazione, nel rispetto <strong>delle</strong><br />
statali, centrali e periferici, nelle materie attribuzioni costituzionali <strong>delle</strong> <strong>Regioni</strong>, degli<br />
dell'igiene, sanità pubblica, assistenza impianti di recupero e di smaltimento di<br />
sanitaria ed ospedaliera, a norma dell'art. 20 preminente interesse nazionale da realizzare<br />
in relazione all'art. 17, lettere b) e c), dello per la modernizzazione e lo sviluppo del<br />
Statuto.<br />
paese;<br />
Rientrano nelle attribuzioni di cui al comma - la definizione, nel rispetto <strong>delle</strong> attribuzioni<br />
precedente anche quelle degli organi centrali costituzionali <strong>delle</strong> <strong>Regioni</strong>, di un piano<br />
e periferici dello Stato in ordine all'igiene del nazionale di comunicazione e di conoscenza<br />
suolo e all'inquinamento atmosferico, idrico, ambientale;<br />
termico ed acustico compresi gli aspetti - la determinazione di criteri generali,<br />
igienico-sanitari <strong>delle</strong> industrie insalubri. differenziati per rifiuti urbani e per i rifiuti<br />
La Regione esercita altresì le <strong>funzioni</strong> speciali, per l’elaborazione dei piani regionali,<br />
amministrative già svolte dai soppressi con particolare riferimento alla<br />
(Omissis) Associazione nazionale per il determinazione, d'intesa con la Conferenza<br />
controllo della combustione (ANCC). Stato-<strong>Regioni</strong>, <strong>delle</strong> linee guida per la<br />
individuazione degli Ambiti<br />
Sono esercitate dalla regione le <strong>funzioni</strong> Territoriali Ottimali;<br />
amministrative, ivi comprese quelle di - la determinazione, d'intesa con la<br />
vigilanza e di tutela, svolte dagli organi Conferenza Stato-<strong>Regioni</strong>, <strong>delle</strong> linee guida<br />
centrali e periferici dello Stato in ordine agli per la definizione <strong>delle</strong> gare d'appalto di<br />
enti, consorzi, istituti, organizzazioni e servizi concessione del servizio per la gestione<br />
operanti esclusivamente in Sicilia nella integrata dei rifiuti, ed in particolare dei<br />
materia di cui al decreto.<br />
requisiti di ammissione <strong>delle</strong> imprese, e dei<br />
L'amministrazione regionale svolge nei relativi capitolati, anche con riferimento agli<br />
137<br />
1
TERRITORIO, AMBIENTE ED INFRASTRUTTURE<br />
REGIONE SICILIANA<br />
STATO<br />
MATERIA TIPO DI COMPETENZA<br />
<strong>funzioni</strong><br />
<strong>funzioni</strong><br />
confronti degli uffici e degli enti ed organismi elementi economici relativi agli impianti<br />
a carattere nazionale o interregionale operanti esistenti;<br />
in Sicilia nelle materie contenute nel decreto - l'individuazione di obiettivi di qualità dei<br />
le <strong>funzioni</strong> amministrative di cui all'art. 20 servizi di gestione dei rifiuti;<br />
dello statuto della Regione siciliana secondo - la determinazione, d'intesa con la<br />
le direttive del Governo dello Stato.<br />
Conferenza Stato-<strong>Regioni</strong>, <strong>delle</strong> linee guida<br />
inerenti le forme ed i modi della cooperazione<br />
fra gli Enti locali, anche con riferimento alla<br />
riscossione della tariffa sui rifiuti urbani<br />
ricadenti nel medesimo ambito territoriale<br />
ottimale.<br />
1<br />
DD.PP.RR. 30 luglio 1950, n. 878 e 1 luglio<br />
1977, n. 683: Norme di attuazione in<br />
materia di Opere pubbliche.<br />
D.P.R. 9 agosto 1956, n. 1111: Norme di<br />
attuazione in materia di Igiene, sanità<br />
pubblica ed assistenza sanitaria, modificato<br />
e integrato dal D.P.R. 13 maggio 1985, n.<br />
256.<br />
Art. 14 lett. i) dello<br />
Statuto, in materia di<br />
acque pubbliche (in<br />
quanto non siano oggetto<br />
di opere pubbliche di<br />
interesse nazionale:<br />
competenza esclusiva).<br />
Le norme di attuazione stabiliscono quali<br />
opere debbano essere considerate grandi<br />
opere pubbliche di interesse prevalentemente<br />
nazionale.<br />
In particolare, sono definite di interesse<br />
nazionale:<br />
- le grandi derivazioni di acque pubbliche (art.<br />
3, lett. h);<br />
- le opere dipendenti da calamità naturali di<br />
estensione e entità particolarmente gravi (art.<br />
3, lett. f);<br />
- gli interventi relativi ad opere idrauliche ad<br />
eccezione di quelle di 4 e 5 categoria (art. 3,<br />
lett. l);<br />
- tutte le altre opere che lo Stato, d’intesa con<br />
138<br />
La Regione siciliana svolge, nell'ambito del<br />
proprio territorio, le attribuzioni in ordine<br />
all'igiene del suolo e all'inquinamento idrico,<br />
termico compresi gli aspetti igienico-sanitari<br />
<strong>delle</strong> industrie insalubri.<br />
Art. 14 lett. b) dello<br />
Statuto, bonifica:<br />
competenza esclusiva.<br />
RISORSE IDRICHE E<br />
DIFESA DEL SUOLO<br />
DD.PP.RR. 30 luglio 1950, n. 878 e 1 luglio<br />
1977, n. 683: Norme di attuazione in<br />
materia di Opere pubbliche.<br />
Oltre la generalità <strong>delle</strong> <strong>funzioni</strong><br />
amministrative in materia, in particolare la<br />
Regione esercita le <strong>funzioni</strong> amministrative,
TERRITORIO, AMBIENTE ED INFRASTRUTTURE<br />
REGIONE SICILIANA<br />
STATO<br />
MATERIA TIPO DI COMPETENZA<br />
<strong>funzioni</strong><br />
<strong>funzioni</strong><br />
ivi comprese quelle di vigilanza e di tutela, la Regione, riconoscerà di prevalente<br />
svolte da organi statali in ordine agli enti, interesse nazionale (art. 3, lett. m).<br />
consorzi, istituti ed organizzazioni operanti<br />
esclusivamente in Sicilia.<br />
Per le grandi opere pubbliche di interesse<br />
prevalentemente nazionale, la Regione svolge<br />
un’attività amministrativa secondo le direttive<br />
del Governo dello Stato<br />
D. l.vo 7 maggio 1948, n. 789 come<br />
modificato e integrato dal D.P.R. 24 marzo<br />
1981, n. 218: Norme di attuazione in<br />
materia di Agricoltura e Foreste.<br />
DD.PP.RR. 30 luglio 1950, n. 878 e 1 luglio<br />
1977, n. 683: Norme di attuazione in<br />
materia di Opere pubbliche.<br />
Le norme di attuazione stabiliscono quali<br />
opere debbano essere considerate grandi<br />
opere pubbliche di interesse prevalentemente<br />
nazionale.<br />
In particolare, sono definite di interesse<br />
nazionale:<br />
- opere di ricostruzione e di riparazione di<br />
danni bellici (art. 3 lett. e) );<br />
- le opere dipendenti da calamità naturali di<br />
estensione e entità particolarmente gravi (art.<br />
3, lett. f);<br />
- linee elettriche di trasporto con tensione non<br />
inferiore ai 120000 volts (art. 3 lett. g) );<br />
139<br />
DD.PP.RR. 30 luglio 1950, n. 878 e 1 luglio<br />
1977, n. 683: Norme di attuazione in<br />
materia di Opere pubbliche.<br />
La Regione siciliana esercita, nell'ambito del<br />
proprio territorio, ai sensi dell'art. 20 dello<br />
statuto, in relazione all'art. 14, lettere f), g), i),<br />
s) dello statuto medesimo, tutte le attribuzioni<br />
degli organi centrali e periferici dello Stato in<br />
materia di lavori pubblici, eccettuate le grandi<br />
opere pubbliche di interesse prevalentemente<br />
nazionale.<br />
Art. 14 lett. g) dello<br />
Statuto, in materia di<br />
lavori pubblici eccettuate<br />
la grandi opere pubbliche<br />
di interesse<br />
prevalentemente<br />
nazionale: competenza<br />
esclusiva.<br />
OPERE PUBBLICHE<br />
ED EDILIZIA<br />
ECONOMICA E<br />
POPOLARE O<br />
COMUNQUE<br />
SOVVENZIONATA<br />
Per le grandi opere pubbliche di prevalente<br />
interesse nazionale l'amministrazione<br />
regionale svolge una attività amministrativa<br />
secondo le direttive del Governo dello Stato.<br />
Per l'esercizio di tali attività, lo Stato verserà<br />
1
TERRITORIO, AMBIENTE ED INFRASTRUTTURE<br />
REGIONE SICILIANA<br />
STATO<br />
MATERIA TIPO DI COMPETENZA<br />
<strong>funzioni</strong><br />
<strong>funzioni</strong><br />
agli organi regionali la quota parte degli - costruzione di edifici per servizi statali<br />
stanziamenti del bilancio statale, necessaria nonché di edifici destinati a sedi giudiziarie la<br />
per la realizzazione <strong>delle</strong> attività stesse, il cui cui costruzione sia assunta dallo Stato a<br />
ammontare sarà determinato sentita la proprio carico (art. 3 lett. i) );<br />
Regione siciliana.<br />
- tutte le altre opere che lo Stato, d’intesa con<br />
la Regione, (art. 3 lett. m).<br />
La regione esercita le attribuzioni<br />
dell'amministrazione dello Stato nelle materie Restano allo Stato le <strong>competenze</strong> relative alle<br />
attinenti all'edilizia economica e popolare o infrastrutture militari e alla costruzione ed<br />
comunque sovvenzionata.<br />
assegnazione di alloggi da destinare a<br />
dipendenti dell'amministrazione militare per<br />
esigenze di servizio.<br />
140<br />
Rimane allo Stato la competenza relativa<br />
all’erogazione di mutui da parte di istituti<br />
pubblici non aventi carattere regionale per il<br />
finanziamento di opere pubbliche.<br />
Sono esercitate dalla regione le <strong>funzioni</strong><br />
amministrative, ivi comprese quelle di<br />
vigilanza e di tutela, svolte dagli organi centrali<br />
e periferici dello Stato in ordine agli enti,<br />
consorzi, istituti ed organizzazioni operanti<br />
esclusivamente in Sicilia nelle materie di cui al<br />
decreto.<br />
L'amministrazione regionale svolge nei<br />
confronti degli uffici e degli enti ed organismi a<br />
carattere nazionale o interregionale operanti in<br />
Sicilia le <strong>funzioni</strong> amministrative di cui all'art.<br />
20 dello statuto della Regione siciliana secondo<br />
le direttive del Governo dello Stato.<br />
D.P.R. 17 dicembre 1953, n, 1113<br />
modificato e integrato dal d.lgs. 11<br />
settembre 2000 n. 296: Norme di attuazione<br />
in materia di Comunicazioni e trasporti.<br />
D.P.R. 17 dicembre 1953, n, 1113,<br />
modificato e integrato dal d.lgs. 11<br />
settembre 2000 n. 296: Norme di attuazione<br />
in materia di Comunicazioni e trasporti.<br />
Articolo 17 lett. a) dello<br />
Statuto, comunicazione e<br />
trasporti regionali di<br />
qualsiasi genere:<br />
competenza concorrente.<br />
VIABILITÀ<br />
TRASPORTI E SERVIZI<br />
PUBBLICI DI<br />
TRASPORTO DI<br />
INTERESSE<br />
REGIONALE E LOCALE<br />
140
STATO<br />
<strong>funzioni</strong><br />
TERRITORIO, AMBIENTE ED INFRASTRUTTURE<br />
REGIONE SICILIANA<br />
MATERIA TIPO DI COMPETENZA<br />
<strong>funzioni</strong><br />
Nella materia del servizio pubblico di<br />
trasporto regionale e locale, sono di<br />
competenza dello Stato esclusivamente:<br />
a) gli accordi, le convenzioni ed i trattati<br />
internazionali relativi a servizi transfrontalieri<br />
per il trasporto di persone e merci;<br />
b) le <strong>funzioni</strong> in materia di sicurezza, di cui al<br />
decreto del Presidente della Repubblica 11<br />
luglio 1980, n. 753, e successive modifiche ed<br />
integrazioni, tranne quelle relative al rilascio<br />
del nulla osta allo svolgimento dei servizi di<br />
trasporto su gomma e quelle relative<br />
all'accertamento di cui all'ultimo comma<br />
dell'articolo 5 del medesimo decreto n. 753<br />
del 1980;<br />
c) l'adozione <strong>delle</strong> linee guida e dei principi<br />
quadro per la riduzione dell'inquinamento<br />
derivante dal sistema di trasporto pubblico.<br />
Ai sensi dello norme di attuazione, sono da<br />
considerare regionali tutti i servizi pubblici<br />
di comunicazione e di trasporto, di persone<br />
e di merci, di interesse regionale e locale,<br />
compresi quelli relativi ai servizi ferroviari in<br />
concessione alle Ferrovie dello Stato S.p.a. di<br />
interesse regionale e locale.<br />
Riguardano l'insieme dei sistemi di mobilità<br />
terrestri, navali ed aerei che operano in modo<br />
continuativo o periodico, con itinerari, orari,<br />
frequenze e tariffe prestabilite e ad accesso<br />
generalizzato, con qualsiasi modalità o<br />
tecnologia espletati ed in qualsiasi forma<br />
affidati, con esclusione dei servizi pubblici di<br />
trasporto di interesse nazionale, quali<br />
risultano tassativamente individuati dalla<br />
normativa statale di settore.<br />
Articolo 117 comma 3<br />
della Costituzione in<br />
materia di porti e<br />
aeroporti civili e grandi<br />
reti di trasporto e<br />
navigazione: competenza<br />
concorrente.<br />
Per la regolamentazione dei servizi di<br />
trasporto pubblico di interesse regionale e<br />
locale la Regione siciliana adotta, anche<br />
nelle more di una organica legge regionale di<br />
riforma del settore, il metodo della<br />
programmazione intermodale dell'offerta di<br />
trasporto collettivo, e determina il livello dei<br />
servizi minimi, da garantirsi da parte della<br />
stessa regione e degli enti locali territoriali,<br />
qualitativamente e quantitativamente<br />
sufficienti a soddisfare la domanda di<br />
141<br />
Per la regolamentazione dei servizi di<br />
trasporto pubblico di interesse regionale e<br />
locale la Regione siciliana adotta, anche<br />
nelle more di una organica legge regionale di<br />
riforma del settore, il metodo della<br />
programmazione intermodale dell'offerta di<br />
trasporto collettivo, e determina il livello dei<br />
servizi minimi, da garantirsi da parte della<br />
stessa regione e degli enti locali territoriali,<br />
qualitativamente e quantitativamente<br />
sufficienti a soddisfare la domanda di<br />
mobilità dei cittadini e da definirsi in<br />
141
TERRITORIO, AMBIENTE ED INFRASTRUTTURE<br />
REGIONE SICILIANA<br />
STATO<br />
MATERIA TIPO DI COMPETENZA<br />
<strong>funzioni</strong><br />
<strong>funzioni</strong><br />
conformità ai criteri prefissati dalla vigente mobilità dei cittadini e da definirsi in<br />
normativa nazionale.<br />
conformità ai criteri prefissati dalla vigente<br />
Per il solo triennio successivo alla data di normativa nazionale.<br />
entrata in vigore del decreto e nel rispetto La scelta del gestore del servizio di<br />
<strong>delle</strong> procedure previste dalle leggi dello trasporto pubblico di interesse regionale e<br />
Stato, la Regione partecipa alla ripartizione locale avviene mediante il ricorso alle<br />
<strong>delle</strong> risorse che lo Stato eroga per procedure concorsuali in conformità alla<br />
l’espletamento dei servizi e <strong>delle</strong> <strong>funzioni</strong> normativa comunitaria e nazionale sugli<br />
relative al trasporto pubblico di interesse appalti pubblici di servizi. In caso di<br />
regionale e locale (N.B. La Regione partecipa affidamento del servizio ad un nuovo gestore,<br />
ancora oggi alla ripartizione <strong>delle</strong> risorse devono essere indicate le modalità di<br />
statali).<br />
trasferimento dal precedente gestore<br />
In particolare sono da considerare all'impresa subentrante dei beni strumentali<br />
regionali:<br />
funzionali all'effettuazione del servizio e del<br />
a) i servizi di trasporto automobilistico, personale dipendente.<br />
ferroviario o con qualsiasi altro mezzo di Per il solo triennio successivo alla data di<br />
trasporto terrestre prestati, nonchè marittimo e entrata in vigore del decreto e nel rispetto<br />
fluviale, che si svolgano prevalentemente <strong>delle</strong> procedure previste dalle leggi dello<br />
nell'ambito della regione;<br />
Stato, la Regione partecipa alla ripartizione<br />
b) i servizi di trasporto aereo ed elicotteristico <strong>delle</strong> risorse che lo Stato eroga per<br />
che si svolgano esclusivamente nell'ambito l’espletamento dei servizi e <strong>delle</strong> <strong>funzioni</strong><br />
della regione;<br />
relative al trasporto pubblico di interesse<br />
c) le attribuzioni concernenti gli autoservizi regionale e locale (N.B. La Regione partecipa<br />
pubblici di trasporto di persone e di merci, le ancora oggi alla ripartizione <strong>delle</strong> risorse<br />
autorizzazioni al trasporto di cose per conto statali).<br />
terzi, nonchè il servizio di noleggio da Per l'istituzione e la regolamentazione dei<br />
rimessa, previste dal vigente codice della servizi nazionali di comunicazione e<br />
strada e da esercitarsi in conformità alla trasporti terrestri, marittimi ed aerei, che<br />
normativa statale di settore e ai criteri adottati si svolgono nell'ambito della Regione, o che<br />
in materia dal Ministero dei trasporti e della direttamente la interessino, dovrà essere<br />
navigazione.<br />
preliminarmente sentito il parere<br />
142<br />
142
TERRITORIO, AMBIENTE ED INFRASTRUTTURE<br />
REGIONE SICILIANA<br />
STATO<br />
MATERIA TIPO DI COMPETENZA<br />
<strong>funzioni</strong><br />
<strong>funzioni</strong><br />
La Regione siciliana esercita, altresì, ai sensi dell'Amministrazione regionale, da<br />
dell'articolo 20, comma primo, secondo emettersi non oltre sessanta giorni dalla<br />
periodo, e comma secondo dello statuto, richiesta. Alle riunioni per la determinazione<br />
secondo le direttive del Governo dello <strong>delle</strong> tariffe nazionali per viaggiatori e merci<br />
Stato, le <strong>funzioni</strong> e i compiti di che possono comunque interessare la Regione<br />
programmazione e di amministrazione siciliana, partecipa un rappresentante della<br />
inerenti ai servizi ferroviari in concessione regione medesima.<br />
alle Ferrovie dello Stato S.p.a. di interesse<br />
regionale e locale. Le risorse finanziarie Nel caso in cui la Regione siciliana ometta<br />
necessarie allo svolgimento <strong>delle</strong> predette di compiere atti relativi all'esercizio <strong>delle</strong><br />
sono attribuite alla regione con i criteri e le attribuzioni degli organi periferici dello<br />
modalità stabiliti in sede di accordo quadro tra Stato in materia di motorizzazione, con<br />
lo Stato e le regioni. Con specifici accordi di l'esclusione <strong>delle</strong> <strong>competenze</strong> dei centri prova<br />
programma, da stipularsi tra la Regione autoveicoli di cui all'articolo 15 della legge 1°<br />
siciliana ed il Ministero competente sono dicembre 1986, n. 870, e successive<br />
individuati, con riferimento alla rete ed alla modifiche e integrazioni, compromettendo<br />
organizzazione dei servizi, gli interventi con tale omissione gli interessi unitari dello<br />
occorrenti per la realizzazione <strong>delle</strong> Stato, il Consiglio dei Ministri, su proposta<br />
infrastrutture, per l'acquisizione dei materiali del Ministro dei trasporti e della navigazione,<br />
e <strong>delle</strong> tecnologie, per la determinazione <strong>delle</strong> dispone, previa diffida e assegnazione di un<br />
fasi temporali di attuazione degli investimenti congruo termine per provvedere, il<br />
in riferimento al programmato sviluppo dei compimento degli stessi in sostituzione<br />
servizi, per il reperimento <strong>delle</strong> risorse dell'amministrazione regionale.<br />
necessarie mediante la ricognizione sia <strong>delle</strong><br />
fonti di finanziamento che dei tempi di Le norme contenute nel decreto non si<br />
erogazione, e per l'individuazione dei soggetti riferiscono ai servizi postali e di<br />
istituzionali ai quali attribuire i relativi telecomunicazioni.<br />
compiti.<br />
Per il trasporto degli effetti postali nel<br />
territorio della Regione, si applicano, in ogni<br />
La Regione siciliana esercita nell'ambito del caso, le condizioni gli obblighi e le relative<br />
proprio territorio tutte le attribuzioni degli sanzioni, imposti ai concessionari ovvero<br />
143<br />
14
TERRITORIO, AMBIENTE ED INFRASTRUTTURE<br />
REGIONE SICILIANA<br />
STATO<br />
MATERIA TIPO DI COMPETENZA<br />
<strong>funzioni</strong><br />
<strong>funzioni</strong><br />
organi periferici dello Stato in materia di gestori di pubblici servizi di trasporto, dalle<br />
motorizzazione, con l'esclusione <strong>delle</strong> norme dello Stato, per il trasporto degli effetti<br />
<strong>competenze</strong> dei centri prova autoveicoli di cui predetti.<br />
all'articolo 15 della legge 1° dicembre 1986, Qualora il trasporto debba essere eseguito con<br />
n. 870, e successive modifiche e integrazioni, mezzi adibiti ai servizi pubblici di<br />
ai sensi dell'articolo 20, comma primo, competenza della regione, i relativi<br />
secondo periodo, e comma secondo dello provvedimenti sono adottati d'intesa con il<br />
statuto, secondo le direttive del Governo dello competente organo regionale<br />
Stato.Sono esercitate dall'amministrazione D.P.R. 30 luglio 1950, n. 878 come<br />
regionale le attribuzioni degli organi modificato e integrato dal D.P.R. 1 luglio<br />
centrali e periferici dello Stato, ivi 1977, n. 683: Norme di attuazione in<br />
comprese la vigilanza e la tutela, in ordine materia di Opere pubbliche.<br />
agli enti, agli istituti, compresi quelli Le norme di attuazione stabiliscono quali<br />
consorziali, ed alle organizzazioni operanti opere debbano essere considerate grandi<br />
nelle materie di cui al decreto, nonchè in opere pubbliche di interesse prevalentemente<br />
ordine ai concessionari ovvero ai gestori nazionale.In particolare, sono definite di<br />
dell'esercizio di pubblici servizi di interesse nazionale:<br />
trasporto, esistenti nel territorio della - la costruzione, manutenzione e riparazione<br />
Regione siciliana.<br />
di strade statali (art. 3, lett. a);<br />
- le nuove costruzioni ferroviarie ad eccezione<br />
D.P.R. 30 luglio 1950, n. 878 come <strong>delle</strong> linee metropolitane (art. 3, lett. b);<br />
modificato e integrato dal D.P.R. 1 luglio - le opere concernenti i porti di prima<br />
1977, n. 683: Norme di attuazione in categoria e quelli di seconda categoria, prima<br />
materia di Opere pubbliche.<br />
classe (art. 3, lett. c);<br />
- le opere concernenti gli aeroporti ad<br />
Competono agli organi regionali le <strong>funzioni</strong> eccezione degli eliporti, aerodromi ed approdi<br />
amministrative relative alla classificazione turistici, (art. 3, lett. d);<br />
<strong>delle</strong> strade non statali; alla classificazione e - tutte le altre opere che lo Stato, d’intesa con<br />
declassificazione <strong>delle</strong> strade statali in Sicilia la Regione, (art. 3 lett. m).<br />
provvedono i competenti organi statali di<br />
intesa con la Regione<br />
144<br />
144
STATO<br />
<strong>funzioni</strong><br />
TERRITORIO, AMBIENTE ED INFRASTRUTTURE<br />
REGIONE SICILIANA<br />
MATERIA TIPO DI COMPETENZA<br />
<strong>funzioni</strong><br />
Sono di competenza regionale i porti (ad<br />
eccezione di quelli di prima categoria e di<br />
seconda categoria, prima classe) e gli eliporti,<br />
aerodromi ed approdi turistici.<br />
Art .117, comma 3, della Costituzione, in<br />
materia di protezione civile: competenza<br />
concorrente.<br />
Legge regionale n. 14 del 31 agosto 1998.<br />
Art .117, comma 3, della<br />
Costituzione, in materia<br />
di protezione civile:<br />
competenza concorrente.<br />
D.lgs. n. 112/1998, art. 108 (integrato<br />
dall'art. 13 del D.L.vo 29 ottobre 1999, n.<br />
443): Funzioni mantenute allo Stato.<br />
Si è disciplinata la materia recependo i<br />
principi della legislazione statale e<br />
introducendo nell’ordinamento regionale le<br />
<strong>funzioni</strong> amministrative trasferite alle <strong>Regioni</strong><br />
ordinarie dall’art. 108 del d.lgs. n. 112/1998.<br />
Si è così saltato il passaggio dell’adozione di<br />
norme di attuazione non essendo necessario il<br />
trasferimento di risorse e beni dallo Stato alla<br />
Regione.<br />
1. Ai sensi dell'articolo 1, comma 4, lettera c),<br />
della legge 15 marzo 1997, n. 59, hanno<br />
rilievo nazionale i compiti relativi:<br />
a) all'indirizzo, promozione e coordinamento<br />
<strong>delle</strong> attività <strong>delle</strong> amministrazioni dello<br />
Stato, centrali e periferiche, <strong>delle</strong> regioni,<br />
<strong>delle</strong> province, dei comuni, <strong>delle</strong> comunità<br />
montane, degli enti pubblici nazionali e<br />
territoriali e di ogni altra istituzione ed<br />
organizzazione pubblica e privata presente sul<br />
territorio nazionale in materia di protezione<br />
civile;<br />
b) alla deliberazione e alla revoca, d'intesa<br />
con le regioni interessate, dello stato di<br />
emergenza al verificarsi degli eventi di cui<br />
all'art. 2, comma 1, lettera c), della legge 24<br />
febbraio 1992, n. 225;<br />
c) alla emanazione, d'intesa con le regioni<br />
145<br />
D.lgs. n. 112/1998, art. 108: Funzioni<br />
conferite alle regioni e agli enti locali.<br />
PROTEZIONE CIVILE<br />
1. Tutte le <strong>funzioni</strong> amministrative non<br />
espressamente riservate allo Stato sono<br />
conferite alle regioni e agli enti locali e tra<br />
queste, in particolare:<br />
a) sono attribuite alle regioni le <strong>funzioni</strong><br />
relative:<br />
1) alla predisposizione dei programmi di<br />
previsione e prevenzione dei rischi, sulla base<br />
degli indirizzi nazionali;<br />
2) all'attuazione di interventi urgenti in caso<br />
di crisi determinata dal verificarsi o<br />
14
TERRITORIO, AMBIENTE ED INFRASTRUTTURE<br />
REGIONE SICILIANA<br />
STATO<br />
MATERIA TIPO DI COMPETENZA<br />
<strong>funzioni</strong><br />
<strong>funzioni</strong><br />
dall'imminenza di eventi di cui all'articolo 2, interessate, di ordinanze per l'attuazione di<br />
comma 1, lettera b), della legge 24 febbraio interventi di emergenza, per evitare situazioni<br />
1992, n. 225, avvalendosi anche del Corpo di pericolo, o maggiori danni a persone o a<br />
nazionale dei vigili del fuoco;<br />
cose, per favorire il ritorno alle normali<br />
3) agli indirizzi per la predisposizione dei condizioni di vita nelle aree colpite da eventi<br />
piani provinciali di emergenza in caso di calamitosi e nelle quali è intervenuta la<br />
eventi calamitosi di cui all'articolo 2, comma dichiarazione di stato di emergenza di cui alla<br />
1, lettera b), della legge n. 225 del 1992; lettera b);<br />
4) all'attuazione degli interventi necessari per d) alla determinazione dei criteri di massima<br />
favorire il ritorno alle normali condizioni di di cui all'articolo 8, comma 1, della legge 24<br />
vita nelle aree colpite da eventi calamitosi; febbraio 1992, n. 225;<br />
5) allo spegnimento degli incendi boschivi, e) alla fissazione di norme generali di<br />
fatto salvo quanto stabilito al punto 3) della sicurezza per le attività industriali, civili e<br />
lettera f) del comma 1 dell'articolo 107; commerciali;<br />
[6) alla dichiarazione dell'esistenza di f) alle funzione operative riguardanti:<br />
eccezionale calamità o avversità atmosferica, 1) gli indirizzi per la predisposizione e<br />
ivi compresa l'individuazione dei territori l'attuazione dei programmi di previsione e<br />
danneggiati e <strong>delle</strong> provvidenze di cui alla prevenzione in relazione alle varie ipotesi di<br />
legge 14 febbraio 1992, n. 185;] (punto rischio;<br />
soppresso);<br />
2) la predisposizione, d'intesa con le regioni e<br />
7) agli interventi per l'organizzazione e gli enti locali interessati, dei piani di<br />
l'utilizzo del volontariato.<br />
emergenza in caso di eventi calamitosi di cui<br />
b) sono attribuite alle province le <strong>funzioni</strong> all'articolo 2, comma 1, lettera c), della legge<br />
relative:<br />
24 febbraio 1992, n. 225 e la loro attuazione;<br />
1) all'attuazione, in ambito provinciale, <strong>delle</strong> 3) il soccorso tecnico urgente, la prevenzione<br />
attività di previsione e degli interventi di e lo spegnimento degli incendi e lo<br />
prevenzione dei rischi, stabilite dai spegnimento con mezzi aerei degli incendi<br />
programmi e piani regionali, con l'adozione boschivi;<br />
dei connessi provvedimenti amministrativi; 4) lo svolgimento di periodiche esercitazioni<br />
2) alla predisposizione dei piani provinciali di relative ai piani nazionali di emergenza;<br />
emergenza sulla base degli indirizzi regionali; g) la promozione di studi sulla previsione e la<br />
146<br />
14
TERRITORIO, AMBIENTE ED INFRASTRUTTURE<br />
REGIONE SICILIANA<br />
STATO<br />
MATERIA TIPO DI COMPETENZA<br />
<strong>funzioni</strong><br />
<strong>funzioni</strong><br />
3) alla vigilanza sulla predisposizione da parte prevenzione dei rischi naturali ed antropici;<br />
<strong>delle</strong> strutture provinciali di protezione civile, h) alla dichiarazione dell'esistenza di<br />
dei servizi urgenti, anche di natura tecnica, da eccezionale calamità o avversità atmosferica,<br />
attivare in caso di eventi calamitosi di cui ivi compresa l'individuazione, sulla base di<br />
all'articolo 2, comma 1, lettera b) della legge quella effettuata dalle regioni, dei territori<br />
24 febbraio 1992, n. 225;<br />
danneggiati e <strong>delle</strong> provvidenze di cui alla<br />
c) sono attribuite ai comuni le <strong>funzioni</strong> legge 14 febbraio1992, n. 185.<br />
relative:<br />
1) all'attuazione, in ambito comunale, <strong>delle</strong> 2. Le <strong>funzioni</strong> di cui alle lettere a), d), e), e al<br />
attività di previsione e degli interventi di numero 1) della lettera f) del comma 1, sono<br />
prevenzione dei rischi, stabilite dai esercitate attraverso intese nella Conferenza<br />
programmi e piani regionali;<br />
unificata.<br />
2) all'adozione di tutti i provvedimenti,<br />
compresi quelli relativi alla preparazione<br />
all'emergenza, necessari ad assicurare i primi<br />
soccorsi in caso di eventi calamitosi in ambito<br />
comunale;<br />
3) alla predisposizione dei piani comunali e/o<br />
intercomunali di emergenza, anche nelle<br />
forme associative e di cooperazione previste<br />
dalla legge 8 giugno 1990, n. 142, e, in<br />
ambito montano, tramite le comunità<br />
montane, e alla cura della loro attuazione,<br />
sulla base degli indirizzi regionali;<br />
4) all'attivazione dei primi soccorsi alla<br />
popolazione e degli interventi urgenti<br />
necessari a fronteggiare l'emergenza;<br />
5) alla vigilanza sull'attuazione, da parte <strong>delle</strong><br />
strutture locali di protezione civile, dei servizi<br />
urgenti;<br />
6) all'utilizzo del volontariato di protezione<br />
147<br />
14
TERRITORIO, AMBIENTE ED INFRASTRUTTURE<br />
REGIONE SICILIANA<br />
MATERIA TIPO DI COMPETENZA<br />
<strong>funzioni</strong><br />
civile a livello comunale e/o intercomunale,<br />
sulla base degli indirizzi nazionali e regionali.<br />
14<br />
STATO<br />
<strong>funzioni</strong><br />
148
STATO<br />
<strong>funzioni</strong><br />
Art .117, comma 2, lett. e), della<br />
Costituzione.<br />
AGRICOLTURA E FORESTE<br />
REGIONE SICILIANA<br />
<strong>funzioni</strong><br />
Decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 789<br />
modificato e integrato dal D.P.R. 24<br />
marzo 1981, n. 218.: Norme di attuazione<br />
in materia di Agricoltura e foreste.<br />
Le attribuzioni degli organi centrali e<br />
periferici dello Stato in materia di<br />
agricoltura e foreste nel territorio della<br />
Regione siciliana sono esercitate<br />
dall'Amministrazione regionale ai sensi<br />
dell'art. 20 ed in relazione all'art. 14, lettere<br />
a), b), c), e) e l) dello statuto della Regione<br />
siciliana.<br />
MATERIA TIPO DI COMPETENZA<br />
Tutela della concorrenza: competenza<br />
esclusiva.<br />
Art.14 lett. a) dello<br />
Statuto, agricoltura e<br />
foreste: competenza<br />
esclusiva.<br />
Art .117, comma 3, della Costituzione.<br />
Tutela della salute: competenza concorrente.<br />
Art .117, comma 3, della Costituzione.<br />
Art.14 lett. e) dello<br />
Statuto: incremento della<br />
produzione agricola,<br />
valorizzazione,<br />
distribuzione e difesa dei<br />
prodotti agricoli:<br />
competenza esclusiva.<br />
Alimentazione: competenza concorrente.<br />
Rientrano tra le predette attribuzioni quelle<br />
concernenti la promozione e l'orientamento<br />
dei consumi alimentari, la rilevazione e il<br />
controllo dei dati sul fabbisogno alimentare,<br />
nonchè l'attuazione degli interventi per la<br />
regolazione dei mercati, già esercitati<br />
dall'amministrazione statale in Sicilia, che<br />
non siano attribuiti all'Azienda di Stato per<br />
gli interventi sul mercato agricolo in seno<br />
alla Comunità economica europea.<br />
Sono altresì esercitate dall'amministrazione<br />
regionale:<br />
1) le <strong>funzioni</strong> tecnico-amministrative già<br />
svolte in Sicilia dal Commissariato generale<br />
anticoccidico e per la lotta contro il<br />
malsecco;<br />
Art.14 lett. l) dello Statuto,<br />
caccia: competenza<br />
esclusiva.<br />
AGRICOLTURA,<br />
FORESTE, CACCIA E<br />
USI CIVICI<br />
Art .117, comma 2, lett. s), della<br />
Costituzione.<br />
Tutela dell’ambiente e dell’ecosistema:<br />
competenza esclusiva.<br />
Art.14 lett. c) dello<br />
Statuto, usi civici:<br />
competenza esclusiva.<br />
Secondo quanto più volte affermato dalla Corte<br />
costituzionale, afferisce alla competenza<br />
esclusiva dello Stato in materia di ambiente ed<br />
ecosistema la tutela del patrimonio faunistico<br />
(ex plurimis sentenza n. 210/1987).<br />
14<br />
149
AGRICOLTURA E FORESTE<br />
REGIONE SICILIANA<br />
<strong>funzioni</strong><br />
2) le <strong>funzioni</strong> amministrative di assistenza<br />
agli utenti di motori agricoli, di formazione<br />
e di insegnamento tecnico-pratico per gli<br />
agricoltori per l'incremento e la diffusione<br />
della meccanizzazione agricola, nonchè i<br />
relativi servizi e controlli.<br />
1 0<br />
STATO<br />
<strong>funzioni</strong><br />
MATERIA TIPO DI COMPETENZA<br />
I servizi e controlli sui carburanti agricoli a<br />
prezzo agevolato di competenza del<br />
Ministero <strong>delle</strong> finanze sono esercitati<br />
dall'amministrazione regionale in<br />
applicazione del primo comma, seconda<br />
parte, dell'art. 20 dello statuto della Regione<br />
siciliana.<br />
La qualifica di utente di motore agricolo è<br />
conferita dalla regione che provvede anche<br />
alla disciplina amministrativa del settore.<br />
Ferme restando le <strong>competenze</strong> degli uffici<br />
tecnici imposte di fabbricazione le <strong>funzioni</strong><br />
di cui alla legge 31 dicembre 1962, n. 1825,<br />
e successive modificazioni, sono esercitate<br />
dalla Regione siciliana nell'ambito del<br />
proprio territorio.<br />
D.P.R. 9 agosto 1956, n. 1111: Norme di<br />
attuazione in materia di Igiene, sanità<br />
pubblica ed assistenza sanitaria,<br />
modificato e integrato dal D.P.R. 13<br />
maggio 1985, n. 256.<br />
150
STATO<br />
<strong>funzioni</strong><br />
AGRICOLTURA E FORESTE<br />
REGIONE SICILIANA<br />
<strong>funzioni</strong><br />
MATERIA TIPO DI COMPETENZA<br />
Art .117, comma 2, lett. e), della<br />
Costituzione.<br />
La Regione esercita le <strong>funzioni</strong><br />
amministrative relative all’istituto<br />
zooprofilattico sperimentale della Sicilia.<br />
D.P.R. 12 novembre 1975, n. 913: Norme<br />
di attuazione in materia di Pesca.<br />
Art.14 lett. l) dello Statuto:<br />
competenza esclusiva.<br />
Tutela della concorrenza: competenza<br />
esclusiva.<br />
Art .117, comma 3, della Costituzione.<br />
Tutela della salute: competenza concorrente.<br />
Art .117, comma 3, della Costituzione.<br />
La Regione siciliana esercita le attribuzioni<br />
del Ministero della marina mercantile in<br />
materia di pesca nel mare territoriale a<br />
norma e nei limiti dell'art. 20, in relazione<br />
all'art. 14, lettera l), dello Statuto, fermo<br />
restando il disposto del decreto legislativo 7<br />
maggio 1948, n. 789.<br />
Nelle attribuzioni di competenza regionale<br />
rientrano la disciplina, la polizia e ogni altro<br />
provvedimento in materia di pesca, nonchè<br />
la sovraintendenza sui mercati ittici, sui<br />
centri di raccolta e sulle scuole<br />
professionali.<br />
PESCA<br />
Alimentazione: competenza concorrente.<br />
Art .117, comma 2, lett. s), della<br />
Costituzione.<br />
Tutela dell’ambiente e dell’ecosistema:<br />
competenza esclusiva.<br />
L'esercizio <strong>delle</strong> predette <strong>funzioni</strong> è<br />
sottoposto alle limitazioni derivanti dalle<br />
esigenze militari, di pubblica sicurezza, nel<br />
rispetto dell'art. 31 dello statuto, nonchè dai<br />
servizi di carattere nazionale.<br />
D.P.R. 1 luglio 1977, n. 684: Norme di<br />
attuazione in materia di Demanio<br />
marittimo.<br />
Nell'ambito del territorio della Regione le<br />
1 1<br />
151
AGRICOLTURA E FORESTE<br />
REGIONE SICILIANA<br />
<strong>funzioni</strong><br />
attribuzioni <strong>delle</strong> amministrazioni dello<br />
Stato relative ai beni del demanio marittimo<br />
trasferiti alla Regione siciliana sono<br />
esercitate dall'amministrazione della<br />
Regione.<br />
1 2<br />
STATO<br />
<strong>funzioni</strong><br />
MATERIA TIPO DI COMPETENZA<br />
Relativamente ai beni del demanio<br />
marittimo la cui appartenenza rimane allo<br />
Stato, ad eccezione di quelli interessanti la<br />
difesa, l'amministrazione regionale esercita<br />
le attribuzioni di cui all'ultima parte del<br />
primo comma dell'art. 20 dello statuto.<br />
Per l'esercizio <strong>delle</strong> predette attribuzioni,<br />
l'amministrazione regionale, fino a quando<br />
non si sarà diversamente provveduto, si<br />
avvale <strong>delle</strong> capitanerie di porto e degli<br />
uffici da esse dipendenti, nonchè degli altri<br />
organi dello Stato competenti in materia.<br />
Tali uffici ed organi esercitano le<br />
attribuzioni ad essi spettanti in materia di<br />
demanio marittimo in relazione funzionale<br />
con l'amministrazione regionale.<br />
152
SERVIZI ALLA PERSONA E ALLA COMUNITA’<br />
REGIONE SICILIANA<br />
STATO<br />
MATERIA TIPO DI COMPETENZA<br />
<strong>funzioni</strong><br />
<strong>funzioni</strong><br />
Art. 17, lett. b) e lett. c) D.P.R. 9 agosto 1956, n. 1111 e D.P.R. 13 Art. 117, comma 2, lett. m) della<br />
dello Statuto:<br />
maggio 1985, n. 256 (Norme di attuazione Costituzione:<br />
competenza concorrente in materia di Igiene, Sanità pubblica ed competenza esclusiva statale (determinazione<br />
(igiene e sanità pubblica; Assistenza sanitaria):<br />
dei livelli essenziali <strong>delle</strong> prestazioni<br />
assistenza sanitaria)<br />
concernenti i diritti civili e sociali)<br />
- <strong>funzioni</strong> in materia di igiene, sanità<br />
Art. 117, comma 3 della pubblica, assistenza sanitaria ed<br />
Costituzione:<br />
ospedaliera, igiene del suolo e lotta<br />
competenza concorrente all’inquinamento atmosferico, idrico,<br />
(tutela della salute)<br />
termico e acustico;<br />
- <strong>funzioni</strong> amministrative, ivi comprese<br />
quelle di vigilanza e tutela, in ordine<br />
agli enti, consorzi, istituti operanti in<br />
Sicilia nella materia sanitaria.<br />
SANITÀ E TUTELA<br />
DELLA SALUTE<br />
Art. 117, comma 2, lett. m) della<br />
Costituzione:<br />
competenza esclusiva statale (determinazione<br />
dei livelli essenziali <strong>delle</strong> prestazioni<br />
concernenti i diritti civili e sociali)<br />
D.P.R. 30 agosto 1975, n. 636 (Norme di<br />
attuazione in materia di Pubblica beneficenza<br />
ed Opere pie):<br />
lo Stato conserva:<br />
-<strong>funzioni</strong> inerenti ai rapporti internazionali e a<br />
forme di assistenza in favore dei profughi;<br />
-<strong>funzioni</strong> inerenti a pensioni ed assegni a<br />
carattere continuativo in favore di ciechi,<br />
sordomuti ed invalidi civili;<br />
-<strong>funzioni</strong> relative ai comitati di soccorso ed alle<br />
D.P.R. 30 agosto 1975, n. 636 (Norme di<br />
attuazione in materia di Pubblica<br />
beneficenza ed Opere pie):<br />
Art. 17, lett. f) dello<br />
Statuto:<br />
competenza concorrente<br />
(previdenza e assistenza<br />
sociale, osservando i minimi<br />
stabiliti dalle leggi dello<br />
Stato)<br />
-attribuzioni in materia di ordinamento e di<br />
controlli sulle istituzioni pubbliche di<br />
assistenza e beneficenza e sugli enti<br />
comunali di assistenza, operanti nel<br />
territorio della Sicilia, con particolare<br />
riguardo a riconoscimento giuridico,<br />
approvazione e revisione dello Statuto,<br />
raggruppamenti e trasformazioni giuridiche<br />
<strong>delle</strong> istituzioni pubbliche di assistenza e<br />
beneficenza, nonché vigilanza e tutela sulle<br />
stesse.<br />
SERVIZI SOCIALI<br />
Art. 17, lett. b) e lett. c)<br />
dello Statuto:<br />
competenza concorrente<br />
(igiene e sanità pubblica;<br />
assistenza sanitaria)<br />
N.B. Sulla base della<br />
1<br />
153
SERVIZI ALLA PERSONA E ALLA COMUNITA’<br />
REGIONE SICILIANA<br />
STATO<br />
MATERIA TIPO DI COMPETENZA<br />
<strong>funzioni</strong><br />
<strong>funzioni</strong><br />
competenza in materia di<br />
altre istituzioni private di beneficenza, nonché<br />
igiene e sanità pubblica e di<br />
alle persone giuridiche private che provvedono<br />
assistenza sanitaria la<br />
al ricovero di minori, vecchi o invalidi con rette<br />
Regione può legiferare, nel<br />
erogate dagli enti pubblici o che svolgono,<br />
rispetto della normativa<br />
comunque, attività pubblica di assistenza e<br />
statale, nel settore socio-<br />
beneficenza;<br />
sanitario.<br />
-<strong>funzioni</strong> di indirizzo e coordinamento <strong>delle</strong><br />
attività amministrative della Regione siciliana<br />
che attengano ad esigenze di carattere unitario<br />
in quanto connesse con materie di competenza<br />
statale, specie con riferimento agli obiettivi del<br />
programma economico nazionale ed agli<br />
impegni derivanti dagli obblighi internazionali.<br />
1 4<br />
Art. 117, comma 2, lett. n) della<br />
Costituzione:<br />
competenza esclusiva statale (norme generali<br />
sull’istruzione)<br />
D.P.R. 14 maggio 1985, n. 246 (Norme di<br />
attuazione in materia di Pubblica istruzione):<br />
Art. 14, lett. r) dello<br />
Statuto:<br />
competenza esclusiva<br />
(istruzione elementare)<br />
D.P.R. 14 maggio 1985, n. 246 (Norme di<br />
attuazione in materia di Pubblica istruzione):<br />
Art. 17, lett. d) dello<br />
Statuto:<br />
competenza concorrente<br />
(istruzione media e<br />
universitaria).<br />
lo Stato mantiene la competenza su:<br />
- ordinamento degli studi, programmi di<br />
insegnamento, di sperimentazione, di<br />
ricerca e di esame per le scuole di ogni<br />
ordine e grado;<br />
- ordinamento degli studi e degli esami,<br />
tipologia dei titoli in materia di istruzione<br />
universitaria e superiore;<br />
- esami di Stato;<br />
154<br />
- attribuzioni in materia di pubblica<br />
istruzione, nonché in materia di<br />
assistenza scolastica ed educativa in<br />
ogni ordine e grado di scuole, compresa<br />
l’assistenza universitaria;<br />
- attribuzioni in materia di edilizia<br />
scolastica ed universitaria e di<br />
orientamento scolastico e professionale;<br />
- attività promozionali all’estero previa<br />
intesa con l’Amministrazione statale;<br />
- istituzione, a proprio carico, di<br />
insegnamenti di interesse regionale<br />
integrativi <strong>delle</strong> materie previste dalla<br />
normativa statale nel rispetto <strong>delle</strong><br />
ISTRUZIONE<br />
SCOLASTICA
SERVIZI ALLA PERSONA E ALLA COMUNITA’<br />
REGIONE SICILIANA<br />
STATO<br />
MATERIA TIPO DI COMPETENZA<br />
<strong>funzioni</strong><br />
<strong>funzioni</strong><br />
norme sullo stato giuridico del - nomina, in base a criteri concordati con<br />
personale docente;<br />
l’Amministrazione regionale, dei<br />
- attività amministrativa in merito alle commissari governativi nelle scuole e negli<br />
<strong>funzioni</strong> di permanente spettanza istituti legalmente riconosciuti o pareggiati,<br />
statale, da svolgere secondo le direttive escluse le scuole e gli istituti di istruzione<br />
del Governo e con finanziamento da artistica o musicale, per i quali provvede<br />
parte dello Stato.<br />
l’Amministrazione regionale;<br />
- determinazione del finanziamento, dei<br />
criteri e degli indirizzi di coordinamento<br />
dei programmi di edilizia scolastica<br />
finanziati dallo Stato, previa intesa con la<br />
Regione sulla entità degli interventi per i<br />
diversi gradi e tipi di scuola;<br />
- stato giuridico e trattamento economico del<br />
personale.<br />
D.P.R. 16 febbraio 1979, n. 143 (Norme di<br />
attuazione in materia di Istruzione artigiana e<br />
professionale):<br />
D.P.R. 16 febbraio 1979, n. 143 (Norme di<br />
attuazione in materia di Istruzione artigiana<br />
e professionale):<br />
Restano di competenza dello Stato:<br />
- la disciplina legislativa del rapporto di lavoro<br />
degli apprendisti;<br />
- la disciplina legislativa <strong>delle</strong> attribuzioni <strong>delle</strong><br />
qualifiche professionali ai fini del<br />
collocamento;<br />
- le <strong>funzioni</strong> svolte dal centro di ricerca di<br />
Monteporzio Catone;<br />
- le attribuzioni dell'amministrazione centrale<br />
relative all'assistenza tecnica ed al<br />
finanziamento dei progetti speciali da eseguirsi<br />
155<br />
- attribuzioni relative all’istruzione artigiana<br />
e professionale e connesse attività<br />
amministrative concernenti i servizi e le<br />
attività destinate alla formazione, al<br />
perfezionamento e all’addestramento<br />
professionale, compresa la formazione<br />
continua, permanente, ricorrente e quella<br />
conseguente a riconversione di attività<br />
produttive, ad esclusione di quelle dirette al<br />
conseguimento di un titolo di studio o<br />
diploma di istruzione secondaria superiore,<br />
Art. 117, comma 4 della<br />
Costituzione:<br />
competenza residuale per<br />
effetto della clausola di<br />
maggior favore di cui<br />
all’art. 10 della legge<br />
costituzionale n. 3 del<br />
2001,<br />
già competenza<br />
concorrente ai sensi<br />
dell’art. 17, lett. f) dello<br />
Statuto (rapporti di lavoro,<br />
osservando i minimi stabiliti<br />
dalle leggi dello Stato).<br />
FORMAZIONE<br />
PROFESSIONALE<br />
1
SERVIZI ALLA PERSONA E ALLA COMUNITA’<br />
REGIONE SICILIANA<br />
STATO<br />
MATERIA TIPO DI COMPETENZA<br />
<strong>funzioni</strong><br />
<strong>funzioni</strong><br />
universitaria o post-universitaria;<br />
da parte della regione nella ipotesi di grave<br />
- vigilanza sull’attività privata di istruzione squilibrio locale tra domanda ed offerta di<br />
artigiana e professionale.<br />
lavoro.<br />
- le <strong>funzioni</strong> amministrative concernenti:<br />
a) la formazione professionale dei lavoratori<br />
italiani all'estero;<br />
b) la predisposizione, l'assistenza tecnica ed il<br />
finanziamento mediante l'erogazione di<br />
contributi alla regione e d'intesa con essa, di<br />
corsi di qualificazione o riqualificazione<br />
professionale quando sopravvengono ipotesi di<br />
rilevante riconversione, riorganizzazione o<br />
cessazione di aziende nonchè di istituzione di<br />
nuovi rilevanti insediamenti industriali, o<br />
quando trattasi di attività artistiche o di alta<br />
specializzazione per le quali non sia possibile<br />
reclutare allievi nell'ambito della regione;<br />
c) l'attività di formazione e di addestramento<br />
professionale svolta dalle Forze armate, dai<br />
corpi ausiliari e, in genere,<br />
dall'amministrazione dello Stato, ivi comprese<br />
le aziende autonome, per i propri dipendenti.<br />
1<br />
N.B.<br />
Tuttavia va considerato che per effetto della<br />
clausola di maggior favore contemplata<br />
nell’articolo 10 della legge costituzionale n. 3<br />
del 2001, la materia dell’istruzione, formazione<br />
professionale rientra, ai sensi dell’art. 117,<br />
comma 4 della Cost., nella competenza<br />
esclusiva <strong>delle</strong> <strong>Regioni</strong>.<br />
156
SERVIZI ALLA PERSONA E ALLA COMUNITA’<br />
REGIONE SICILIANA<br />
STATO<br />
MATERIA TIPO DI COMPETENZA<br />
<strong>funzioni</strong><br />
<strong>funzioni</strong><br />
Ma trattandosi di una competenza a cavallo tra<br />
la formazione e il lavoro (e dunque,<br />
ordinamento civile), andranno individuate in<br />
concreto le singole <strong>competenze</strong> spettanti allo<br />
Stato o alla Regione.<br />
Art. 117, comma 2, lett. s) della<br />
Costituzione:<br />
competenza esclusiva statale (tutela dei beni<br />
culturali)<br />
D.P.R. 30 agosto 1975, n. 635 (Norme di<br />
attuazione in materia di Accademie e<br />
biblioteche):<br />
D.P.R. 30 agosto 1975, n. 637 (Norme di<br />
attuazione in materia di Tutela del paesaggio,<br />
antichità e belle arti).<br />
- attribuzioni in materia di biblioteche e<br />
accademie;<br />
- vigilanza e tutela su enti e istituti locali<br />
operanti in materia nell’ambito del<br />
territorio regionale.<br />
Art. 14, lett. n) e lett. r)<br />
dello Statuto:<br />
competenza esclusiva<br />
(conservazione <strong>delle</strong><br />
antichità e <strong>delle</strong> opere<br />
artistiche; musei,<br />
biblioteche e accademie)<br />
Fino a diversa previsione da parte<br />
dell’Amministrazione regionale, resta salvo<br />
l’obbligo di sentire gli organi consultivi del<br />
Ministero dei beni culturali nei casi previsti<br />
dalla legge dello Stato.<br />
D.P.R. 30 agosto 1975, n. 637 (Norme di<br />
attuazione in materia di Tutela del<br />
paesaggio, antichità e belle arti):<br />
Art. 117, comma 3 della<br />
Costituzione:<br />
competenza concorrente<br />
(valorizzazione dei beni<br />
culturali e promozione e<br />
organizzazione di attività<br />
culturali)<br />
BENI E ATTIVITÀ<br />
CULTURALI,<br />
SPETTACOLO E<br />
SPORT<br />
- attribuzioni in materia di antichità,<br />
opere artistiche e musei, nonché di<br />
tutela del paesaggio;<br />
- vigilanza e tutela su enti e istituti locali<br />
operanti in materia nell’ambito del<br />
territorio regionale.<br />
Art. 117, comma 3 della<br />
Costituzione:<br />
competenza<br />
concorrente (ordinamento<br />
sportivo) per effetto della<br />
clausola di maggior favore<br />
di cui all’art. 10 della legge<br />
costituzionale n. 3 del 2001<br />
1<br />
157
1<br />
STATO<br />
<strong>funzioni</strong><br />
Art. 117, comma 2, lett. h) della<br />
Costituzione:<br />
competenza esclusiva statale (ordine pubblico<br />
e sicurezza)<br />
POLIZIA AMMINISTRATIVA LOCALE<br />
REGIONE SICILIANA<br />
<strong>funzioni</strong><br />
MATERIA TIPO DI COMPETENZA<br />
Art. 117, comma 4 della<br />
Costituzione:<br />
competenza residuale per<br />
effetto della clausola di<br />
maggior favore di cui<br />
all’art. 10 della legge<br />
costituzionale n. 3 del 2001<br />
N.B. Ai sensi della legge 7 marzo 1986 n. 65<br />
(legge-quadro sull’ordinamento della polizia<br />
municipale) resta di competenza del Prefetto il<br />
potere di attribuire al personale della polizia<br />
locale la qualità di agente di pubblica sicurezza.<br />
POLIZIA<br />
AMMINISTRATIVA<br />
LOCALE<br />
STATO<br />
<strong>funzioni</strong><br />
LAVORO<br />
REGIONE SICILIANA<br />
<strong>funzioni</strong><br />
D.P.R. 25 giugno 1952, n. 1138 e D.P.R.<br />
16 febbraio 1979, n. 76 (Norme di<br />
attuazione in materia di Lavoro e previdenza<br />
sociale):<br />
MATERIA TIPO DI COMPETENZA<br />
Art. 17, lett. f) dello<br />
Statuto:<br />
competenza concorrente<br />
(rapporti di lavoro,<br />
osservando i minimi stabiliti<br />
dalle leggi dello Stato)<br />
- attribuzioni relative ai rapporti di<br />
lavoro, la previdenza e l’assistenza<br />
sociale;<br />
- vigilanza e tutela sugli enti e istituti<br />
locali che svolgono attività nelle<br />
predette materie nell’ambito del<br />
territorio regionale.<br />
COLLOCAMENTO E<br />
POLITICHE ATTIVE<br />
DEL LAVORO<br />
158
ORDINAMENTO E ORGANIZZAZIONE REGIONALE<br />
REGIONE SICILIANA<br />
STATO<br />
MATERIA TIPO DI COMPETENZA<br />
<strong>funzioni</strong><br />
<strong>funzioni</strong><br />
Art. 3, comma 1 dello D.P.R. 9 agosto 1956, n. 1111 e D.P.R. 13 Art. 117, comma 2, lett. m) della<br />
Statuto:<br />
maggio 1985, n. 256 (Norme di attuazione Costituzione:<br />
competenza esclusiva in materia di Igiene, Sanità pubblica ed competenza esclusiva statale (determinazione<br />
(elezione dei deputati Assistenza sanitaria):<br />
dei livelli essenziali <strong>delle</strong> prestazioni<br />
regionali)<br />
concernenti i diritti civili e sociali)<br />
- <strong>funzioni</strong> in materia di igiene, sanità<br />
Art. 8 bis, comma 1 dello pubblica, assistenza sanitaria ed<br />
Statuto:<br />
ospedaliera, igiene del suolo e lotta<br />
competenza esclusiva all’inquinamento atmosferico, idrico,<br />
(conclusione anticipata della termico e acustico;<br />
legislatura per dimissioni - <strong>funzioni</strong> amministrative, ivi comprese<br />
della metà più uno dei quelle di vigilanza e tutela, in ordine<br />
deputati regionali)<br />
agli enti, consorzi, istituti operanti in<br />
Sicilia nella materia sanitaria.<br />
Art. 9, comma 3 dello<br />
Statuto:<br />
competenza esclusiva<br />
(elezione del Presidente<br />
della Regione; nomina e<br />
revoca degli Assessori;<br />
incompatibilità; rapporti tra<br />
l’Assemblea regionale, il<br />
Governo regionale e il<br />
Presidente della Regione)<br />
ORDINAMENTO E<br />
FORMA DI GOVERNO<br />
REGIONALE<br />
Art. 12, comma 2 dello<br />
Statuto:<br />
competenza esclusiva<br />
(iniziativa legislativa<br />
popolare e dei consigli<br />
1<br />
159
ORDINAMENTO E ORGANIZZAZIONE REGIONALE<br />
REGIONE SICILIANA<br />
MATERIA TIPO DI COMPETENZA<br />
<strong>funzioni</strong><br />
comunali o provinciali)<br />
1 0<br />
STATO<br />
<strong>funzioni</strong><br />
Art. 13 bis dello Statuto:<br />
competenza esclusiva<br />
(referendum regionale<br />
abrogativo, propositivo e<br />
consultivo)<br />
Art. 17 bis dello Statuto:<br />
competenza esclusiva<br />
(referendum confermativo<br />
sulle leggi di cui all’art. 3,<br />
comma 1, all’art. 8 bis,<br />
all’art. 9, comma 3, all’art.<br />
41 bis dello Statuto)<br />
Art. 41 bis dello Statuto:<br />
competenza esclusiva<br />
(modifica <strong>delle</strong> disposizioni<br />
statutarie relative alla forma<br />
di governo)<br />
Art. 14, lett. p) e lett. q)<br />
dello Statuto:<br />
competenza esclusiva<br />
(ordinamento degli uffici e<br />
degli enti regionali; stato<br />
giuridico ed economico<br />
degli impiegati e funzionari<br />
della Regione, in ogni caso<br />
non inferiore a quello del<br />
ORGANIZZAZIONE<br />
REGIONALE<br />
160
STATO<br />
<strong>funzioni</strong><br />
ORDINAMENTO E ORGANIZZAZIONE REGIONALE<br />
REGIONE SICILIANA<br />
MATERIA TIPO DI COMPETENZA<br />
<strong>funzioni</strong><br />
personale dello Stato)<br />
1 1<br />
161
1 2<br />
STATO<br />
<strong>funzioni</strong><br />
Art. 117, comma 2, lett. m) della<br />
Costituzione:<br />
competenza esclusiva statale (determinazione<br />
dei livelli essenziali <strong>delle</strong> prestazioni<br />
concernenti i diritti civili e sociali)<br />
ENTI LOCALI<br />
REGIONE SICILIANA<br />
<strong>funzioni</strong><br />
D.P.R. 19 luglio 1956, n. 977 (Norme di<br />
attuazione dello Statuto della Regione<br />
siciliana in materia di enti locali)<br />
MATERIA TIPO DI COMPETENZA<br />
Art. 14, lett. o) e art. 15,<br />
comma 3 dello Statuto:<br />
competenza esclusiva<br />
(regime degli enti locali e<br />
<strong>delle</strong> circoscrizioni relative;<br />
circoscrizione, ordinamento<br />
e controllo degli enti locali)<br />
- Svolgimento, attraverso le commissioni<br />
provinciali di controllo, <strong>delle</strong> attribuzioni<br />
che le leggi vigenti conferiscono al Prefetto<br />
per la vigilanza sugli enti locali e che non<br />
sono di competenza dello Stato.<br />
Si stabilisce che le attribuzioni già spettanti<br />
alla Commissione centrale per la finanza<br />
locale e alla g.p.a. in materia di bilancio e di<br />
applicazione di tributi vengano esercitate<br />
nella Regione siciliana da una Commissione<br />
regionale nominata dal Presidente della<br />
Regione, e dalle commissioni provinciali di<br />
controllo.<br />
ENTI LOCALI<br />
N.B.: le commissioni provinciali di<br />
controllo, così come i CO.RE.CO. che<br />
le avevano sostituite , sono state<br />
soppresse ed attualmente il controllo<br />
sugli enti vigilati dalla regione è<br />
disciplinato secondo quanto stabilito<br />
dall’art. 53 della L.R. 17/2004.<br />
162
STATO<br />
<strong>funzioni</strong><br />
D.P.R. 27 giugno 1952, n. 1133 (Norme di<br />
attuazione in materia di credito e risparmio):<br />
CREDITO E RISPARMIO<br />
REGIONE SICILIANA<br />
<strong>funzioni</strong><br />
D.P.R. 27 giugno 1952, n. 1133 (Norme di<br />
attuazione in materia di credito e risparmio):<br />
MATERIA TIPO DI COMPETENZA<br />
- approvazione, d’intesa con la Regione,<br />
degli statuti degli istituti di credito di<br />
diritto pubblico e <strong>delle</strong> banche di interesse<br />
nazionale aventi la sede centrale in Sicilia;<br />
- emanazione, d’intesa con la Regione, degli<br />
statuti regolanti l’attività,<br />
l’amministrazione e la gestione <strong>delle</strong><br />
sezioni speciali degli istituti di credito di<br />
diritto pubblico e <strong>delle</strong> banche di interesse<br />
nazionale, qualora tali sezioni operino<br />
esclusivamente nell’ambito della Regione;<br />
- ispezioni e verifiche, da parte della Banca<br />
d’Italia, nei confronti degli istituti e <strong>delle</strong><br />
aziende di credito operanti in Sicilia.<br />
Art. 17, lett. e) dello<br />
Statuto:<br />
competenza concorrente<br />
(disciplina del credito, <strong>delle</strong><br />
assicurazioni e del<br />
risparmio)<br />
- svolgimento, per il tramite di un<br />
Comitato regionale per il credito e il<br />
risparmio, <strong>delle</strong> attribuzioni spettanti, a<br />
livello statale, al Comitato<br />
interministeriale per il credito e il<br />
risparmio;<br />
- attribuzioni in materia di:<br />
a) ordinamento di istituti ed aziende di<br />
credito operanti esclusivamente nel<br />
territorio regionale;<br />
b) autorizzazione alla costituzione e alla<br />
fusione degli istituti ed aziende di<br />
credito di cui alla lett. a);<br />
c) autorizzazione all’apertura, al<br />
trasferimento, alla sostituzione e alla<br />
chiusura nel territorio regionale degli<br />
istituti ed aziende di cui alla lettera a);<br />
d) autorizzazione all’apertura, al<br />
trasferimento, alla sostituzione e alla<br />
chiusura nel territorio regionale di<br />
sportelli di istituti ed aziende di credito<br />
aventi la sede centrale in Sicilia, ma<br />
operanti anche fuori del territorio<br />
regionale;<br />
e) nomina di amministratori e sindaci degli<br />
istituti ed aziende di cui alla lett. a), nei<br />
CREDITO E<br />
RISPARMIO<br />
N.B. Per tutto quanto non previsto nel suddetto<br />
decreto, si applicano nella Regione le<br />
disposizioni dello Stato in materia di difesa del<br />
risparmio e disciplina della funzione creditizia<br />
e sono competenti gli organi previsti da dette<br />
disposizioni.<br />
1<br />
163
CREDITO E RISPARMIO<br />
REGIONE SICILIANA<br />
<strong>funzioni</strong><br />
casi in cui dalle vigenti disposizioni è<br />
demandata agli organi di vigilanza<br />
bancaria;<br />
f) acquisizione di dati, situazioni<br />
periodiche, bilanci, trasmessi da istituti<br />
ed aziende che non operino<br />
esclusivamente nel territorio regionale,<br />
di cui alla lett. a), nonché di istituti ed<br />
aziende che non operino esclusivamente<br />
nella Regione, ma che abbiano in essa<br />
sedi o filiali;<br />
- trasmissione alla Banca d’Italia, in<br />
seguito all’esito favorevole<br />
dell’istruttoria sulle materie di cui alle<br />
lettere precedenti, dello schema dei<br />
provvedimenti predisposti;<br />
- eventuali misure sanzionatorie, da<br />
adottare con decreto dell’Assessore per<br />
le finanze, su proposta della Banca<br />
d’Italia, nei confronti degli istituti ed<br />
aziende di cui alla lett. a);<br />
gestione di un albo degli istituti ed aziende<br />
di credito, di cui all’art. 5 del regio decretolegge<br />
12 marzo 1936, n. 375, che operino<br />
esclusivamente nell’ambito della Regione o<br />
che abbiano in essa la sede centrale.<br />
1 4<br />
STATO<br />
<strong>funzioni</strong><br />
MATERIA TIPO DI COMPETENZA<br />
164
VALLE D’AOSTA<br />
SVILUPPO ECONOMICO E ATTIVITÀ PRODUTTIVE<br />
REGIONE AUTONOMA<br />
STATO<br />
MATERIA TIPO DI COMPETENZA<br />
DELLA VALLE D’AOSTA<br />
<strong>funzioni</strong><br />
<strong>funzioni</strong><br />
Art. 2, comma 1, lett. p) Art. 13 D.lgs. 112/98:<br />
Art. 13 D.lgs. 112/98.<br />
dello Statuto: competenza - Tutte le <strong>funzioni</strong> non espressamente riservate - eventuali cofinanziamenti, nell'interesse<br />
legislativa esclusiva<br />
allo Stato.<br />
nazionale, di programmi regionali di sviluppo e<br />
sostegno dell'artigianato, secondo criteri e modalità<br />
Art. 117, quarto comma,<br />
definiti con decreto del Ministro dell'industria, del<br />
ARTIGIANATO della Costituzione.<br />
commercio e dell'artigianato, d'intesa con la<br />
norme di attuazione: D.P.R.<br />
Conferenza unificata.<br />
22 febbraio 1982, n. 182 (art.<br />
37)<br />
Art. 18 D.lgs. 112/1998:<br />
- i brevetti e la proprietà industriale,ad eccezione<br />
<strong>delle</strong> <strong>funzioni</strong> attribuite alle Camere di commercio,<br />
industria, artigianato, agricoltura;<br />
- la classificazione <strong>delle</strong> tipologie di attività;<br />
- la determinazione dei campioni nazionali di unità<br />
di misura; la conservazione dei prototipi nazionali<br />
del chilogrammo e del metro; la definizione di<br />
norme in materia di metrologia legale; la<br />
omologazione di modelli di strumenti di misura;<br />
- la definizione dei criteri generali per la tutela dei<br />
consumatori e degli utenti;<br />
- le manifestazioni a premio di rilevanza nazionale;<br />
- la classificazione <strong>delle</strong> sostanze che presentano<br />
pericolo di scoppio o di incendio e la<br />
determinazione <strong>delle</strong> norme da osservarsi per<br />
l'impianto e l'esercizio dei relativi opifici,<br />
stabilimenti o depositi e per il trasporto di tali<br />
sostanze;<br />
- le industrie operanti nel settore della difesa<br />
militare;<br />
165<br />
Art. 19 D.lgs. 112/98:<br />
- tutte le <strong>funzioni</strong> amministrative non<br />
espressamente riservate allo Stato.<br />
Art. 1 e 2 D.P.R. 27 dicembre 1985, n. 1142;<br />
art. 36 D.P.R. 22 febbraio 1982, n. 182.<br />
Art. 3, comma 1, lett. a); art.<br />
4, comma 1 dello Statuto:<br />
competenza integrativaattuativa<br />
divenuta poi<br />
esclusiva ex articolo 117<br />
Costituzione<br />
Art. 5 del D.P.R. n. 1142/1985):<br />
Art. 117, quarto comma,<br />
della Costituzione.<br />
-delega alla Regione di <strong>funzioni</strong> amministrative<br />
in materia di incentivi finanziari e di servizi reali<br />
alle imprese<br />
Art. 117 secondo comma lett.<br />
e), della Costituzione.<br />
Norme di attuazione: D.P.R.<br />
27 dicembre 1985, n. 1142<br />
(artt. 1 e 2); D.P.R. 22<br />
febbraio 1982, n. 182 (art. 36)<br />
INDUSTRIA<br />
Delega alla Regione di<br />
<strong>funzioni</strong> amministrative in<br />
materia di incentivi<br />
finanziari e di servizi reali<br />
alle imprese (art. 5 del<br />
1
SVILUPPO ECONOMICO E ATTIVITÀ PRODUTTIVE<br />
REGIONE AUTONOMA<br />
STATO<br />
MATERIA TIPO DI COMPETENZA<br />
DELLA VALLE D’AOSTA<br />
<strong>funzioni</strong><br />
<strong>funzioni</strong><br />
D.P.R. n. 1142/1985). - la fabbricazione, l'importazione, il deposito, la<br />
vendita e il trasporto di armi non da guerra e di<br />
materiali esplodenti, ivi compresi i fuochi artificiali;<br />
- la vigilanza sul Banco nazionale di prova <strong>delle</strong><br />
armi portatili e <strong>delle</strong> munizioni commerciali;<br />
- la classificazione dei gas tossici e l'autorizzazione<br />
per il relativo impiego;<br />
- le prescrizioni, il ritiro temporaneo dal mercato e<br />
il divieto di utilizzazione in materia di macchine,<br />
prodotti e dispositivi pericolosi, le direttive e le<br />
<strong>competenze</strong> in materia di certificazione;<br />
- l'amministrazione straordinaria <strong>delle</strong> imprese in<br />
crisi;<br />
- la determinazione <strong>delle</strong> caratteristiche <strong>delle</strong><br />
macchine utensili, del prezzo di vendita, <strong>delle</strong><br />
modalità per l'applicazione e il distacco del<br />
contrassegno, dei modelli del certificato di origine e<br />
dei registri speciali;<br />
- l'individuazione, sentita la Conferenza unificata,<br />
<strong>delle</strong> aree economicamente depresse del territorio<br />
nazionale, la programmazione e la vigilanza degli<br />
interventi ad esse relativi;<br />
- la programmazione <strong>delle</strong> grandi infrastrutture a<br />
carattere interregionale o di interesse nazionale;<br />
- il coordinamento <strong>delle</strong> intese istituzionali di<br />
programma, definite dall'articolo 2, comma 203, e<br />
dei connessi strumenti di programmazione<br />
negoziata;<br />
- l'attuazione <strong>delle</strong> misure per l'imprenditoria<br />
femminile e per l'imprenditorialità giovanile nel<br />
Mezzogiorno;<br />
- l'assicurazione, la riassicurazione ed il<br />
finanziamento dei crediti all'esportazione;<br />
1<br />
166
SVILUPPO ECONOMICO E ATTIVITÀ PRODUTTIVE<br />
REGIONE AUTONOMA<br />
STATO<br />
MATERIA TIPO DI COMPETENZA<br />
DELLA VALLE D’AOSTA<br />
<strong>funzioni</strong><br />
<strong>funzioni</strong><br />
- la partecipazione ad imprese e società miste,<br />
promosse o partecipate da imprese italiane;<br />
- la promozione ed il sostegno finanziario, di<br />
iniziative di penetrazione commerciale, di<br />
investimento e di cooperazione commerciale ed<br />
industriale da parte di imprese italiane;<br />
- il sostegno alla partecipazione di imprese e<br />
società italiane a gare internazionali;<br />
- l'attività promozionale di rilievo nazionale.<br />
Art. 29 D.lgs. 112/1998:<br />
- le determinazioni inerenti l'importazione,<br />
l'esportazione e lo stoccaggio di energia<br />
limitatamente allo stoccaggio di metano in<br />
giacimento;<br />
- la determinazione dei criteri generali tecnicocostruttivi<br />
e le norme tecniche essenziali degli<br />
impianti di produzione, conservazione e<br />
distribuzione dell'energia;<br />
- la determinazione <strong>delle</strong> caratteristiche tecniche e<br />
merceologiche dell'energia prodotta, distribuita e<br />
consumata;<br />
- la vigilanza sull'Ente nazionale per le nuove<br />
tecnologie, l'energia e l'ambiente (ENEA);<br />
- l'impiego di materiali radioattivi o macchine<br />
radiogene;<br />
- la costruzione e l'esercizio degli impianti di<br />
produzione di energia elettrica di potenza superiore<br />
a 300 MW termici, salvo quelli che producono<br />
energia da fonti rinnovabili di energia, le reti per il<br />
trasporto con tensione superiore a 150 KV,<br />
l'emanazione di norme tecniche relative alla<br />
realizzazione di elettrodotti, il rilascio <strong>delle</strong><br />
Art. 30 D.lgs. 112/98:<br />
- tutte le <strong>funzioni</strong> amministrative non<br />
espressamente riservate allo Stato.<br />
Art. 2 D.P.R. 27 dicembre 1985, n. 1142<br />
(Norme di attuazione dello Statuto speciale)<br />
Art. 4, comma 1, dello<br />
Statuto: competenza<br />
concorrente.<br />
Art. 117, terzo comma, della<br />
Costituzione.<br />
RICERCA,<br />
PRODUZIONE,<br />
TRASPORTO E<br />
DISTRIBUZIONE DI<br />
ENERGIA<br />
1<br />
167
SVILUPPO ECONOMICO E ATTIVITÀ PRODUTTIVE<br />
REGIONE AUTONOMA<br />
STATO<br />
MATERIA TIPO DI COMPETENZA<br />
DELLA VALLE D’AOSTA<br />
<strong>funzioni</strong><br />
<strong>funzioni</strong><br />
concessioni per l'esercizio <strong>delle</strong> attività elettriche di<br />
competenza statale, le altre reti di interesse<br />
nazionale di oleodotti e gasdotti;<br />
- la fissazione degli obiettivi e dei programmi<br />
nazionali in materia di fonti rinnovabili e di<br />
risparmio energetico;<br />
- gli impianti nucleari, le sorgenti di radiazioni<br />
ionizzanti, i rifiuti radioattivi, le materie fissili o<br />
radioattive, compreso il relativo trasporto, nonché<br />
gli adempimenti di protezione in materia, ai sensi<br />
della normativa vigente;<br />
- prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi<br />
in mare e in terraferma, ivi comprese quelle di<br />
polizia mineraria, d'intesa con la regione interessata;<br />
- l'imposizione <strong>delle</strong> scorte petrolifere obbligatorie<br />
ai sensi <strong>delle</strong> norme vigenti;<br />
- l'attuazione sino al suo esaurimento, del<br />
programma di metanizzazione del Mezzogiorno di<br />
cui all'articolo 11 della legge 28 novembre 1980, n.<br />
784 , e successive modifiche ed integrazioni;<br />
- la determinazione <strong>delle</strong> tariffe da corrispondersi<br />
da parte dei richiedenti per autorizzazioni, verifiche,<br />
collaudi;<br />
- la rilevazione, l'elaborazione, l'analisi e la<br />
diffusione dei dati statistici, finalizzati alle <strong>funzioni</strong><br />
inerenti la programmazione energetica e al<br />
coordinamento con le regioni e gli enti locali.<br />
1<br />
Art. 33 D.lgs. 112/1998:<br />
- la polizia mineraria per le risorse collocate in<br />
mare;<br />
- l'approvazione di disciplinari-tipo per gli aspetti<br />
di interesse statale;<br />
Art. 34 D.lgs. 112/98:<br />
- le <strong>funzioni</strong> degli uffici centrali e periferici<br />
dello Stato relative ai permessi di ricerca ed alle<br />
concessioni di coltivazione di minerali solidi e<br />
<strong>delle</strong> risorse geotermiche sulla terraferma;<br />
Art. 3, comma 1, lett. e) dello<br />
Statuto: competenza<br />
integrativa-attuativa<br />
divenuta poi esclusiva ex<br />
articolo 117 Costituzione<br />
MINIERE E RISORSE<br />
GEOTERMICHE<br />
168
SVILUPPO ECONOMICO E ATTIVITÀ PRODUTTIVE<br />
REGIONE AUTONOMA<br />
STATO<br />
MATERIA TIPO DI COMPETENZA<br />
DELLA VALLE D’AOSTA<br />
<strong>funzioni</strong><br />
<strong>funzioni</strong><br />
- le <strong>funzioni</strong> di polizia mineraria su terraferma - la determinazione dei limiti massimi dei diritti,<br />
Art. 117, quarto comma,<br />
che le leggi vigenti attribuiscono agli ingegneri canoni e contributi dovuti dai titolari dei permessi e<br />
della Costituzione.<br />
capo dei distretti minerari ed ai prefetti, nonché <strong>delle</strong> concessioni, ove non siano stabiliti con legge;<br />
le <strong>funzioni</strong> di polizia mineraria relative alle - la promozione della ricerca mineraria all'estero,<br />
risorse geotermiche su terraferma;<br />
la raccolta e l'elaborazione dei dati relativi<br />
- la concessione e l'erogazione degli ausili all'industria mineraria;<br />
finanziari che le leggi dello Stato prevedono a - la determinazione degli indirizzi della politica<br />
favore dei titolari di permessi di ricerca o di mineraria nazionale ed i relativi programmi;<br />
concessioni di coltivazione di sostanze minerali - la dichiarazione di aree indiziate di minerale,<br />
e di risorse geotermiche, nonché degli ausili sentite le regioni interessate;<br />
disposti dai programmi previsti dalle leggi dello - l'inventario <strong>delle</strong> risorse geotermiche;<br />
Stato per aree interessate a processi di - la definizione dei contenuti e della durata dei<br />
riconversione <strong>delle</strong> attività minerarie;<br />
corsi per il diploma di cui all'articolo 27, comma 3,<br />
- determinazione <strong>delle</strong> tariffe entro i limiti del D.P.R 128/59 e succ. modif.;<br />
massimi fissati dallo Stato;<br />
- i limiti massimi <strong>delle</strong> tariffe da corrispondersi da<br />
- I canoni dovuti dai titolari dei permessi e parte dei richiedenti autorizzazioni, verifiche,<br />
<strong>delle</strong> concessioni entro i limiti massimi fissati collaudi, ove non siano stabiliti con legge;<br />
dallo Stato.<br />
- i requisiti generali dei progetti di riassetto<br />
ambientale che le regioni devono tenere presenti nei<br />
Art. 9 e 12 D.P.R. 27 dicembre 1985, n. 1142 procedimenti per la concessione degli speciali<br />
(Norme di attuazione dello Statuto); art. 35 contributi previsti dalla legislazione statale;<br />
D.P.R. 22 febbraio 1982, n. 182.<br />
- gli indirizzi per la raccolta dei dati in materia di<br />
sicurezza e salute dei lavoratori nel settore<br />
minerario;<br />
- il riconoscimento dell'idoneità dei prodotti<br />
esplodenti e la tenuta del relativo elenco.<br />
Art 40 D.lgs. 112/98:<br />
- le <strong>competenze</strong> attribuite allo Stato dal decreto<br />
legislativo recante riforma della disciplina in<br />
materia di commercio;<br />
- le esposizioni universali;<br />
- il riconoscimento della qualifica <strong>delle</strong><br />
Art 41 D.lgs. 112/98:<br />
tutte le <strong>funzioni</strong> in materia di fiere e mercati,<br />
non espressamente riservate allo Stato e, in<br />
particolare:<br />
- il riconoscimento della qualifica <strong>delle</strong><br />
manifestazioni fieristiche di rilevanza nazionale<br />
Art. 2, comma 1, lett. t) dello<br />
Statuto: competenza<br />
esclusiva<br />
Art. 117, quarto comma,<br />
della Costituzione.<br />
FIERE E MERCATI, E<br />
DISPOSIZIONI IN<br />
MATERIA DI<br />
COMMERCIO<br />
1<br />
169
SVILUPPO ECONOMICO E ATTIVITÀ PRODUTTIVE<br />
REGIONE AUTONOMA<br />
STATO<br />
MATERIA TIPO DI COMPETENZA<br />
DELLA VALLE D’AOSTA<br />
<strong>funzioni</strong><br />
<strong>funzioni</strong><br />
e regionale nonché il rilascio dell'autorizzazione manifestazioni fieristiche di rilevanza<br />
Art. 117, secondo comma,<br />
allo svolgimento, sentito il comune interessato; internazionale;<br />
lett. e) della Costituzione.<br />
- la pubblicazione del calendario annuale <strong>delle</strong> - la pubblicazione del calendario annuale <strong>delle</strong><br />
manifestazioni fieristiche;<br />
manifestazioni fieristiche di rilevanza internazionale<br />
- la promozione dell'associazionismo e della e nazionale;<br />
cooperazione nel settore del commercio, nonché - il coordinamento, sentite le regioni interessate,<br />
l'assistenza integrativa alle piccole e medie dei tempi di svolgimento <strong>delle</strong> manifestazioni<br />
imprese sempre nel settore del commercio; fieristiche di rilievo internazionale;<br />
- la concessione e l'erogazione di ogni tipo di - l'attività regolamentare in materia di<br />
ausilio finanziario;<br />
somministrazione al pubblico di alimenti e bevande<br />
- l'organizzazione, anche avvalendosi e di commercio dei pubblici esercizi, d'intesa con le<br />
dell'Istituto nazionale per il commercio estero regioni.<br />
(ICE), di corsi di formazione professionale,<br />
tecnica e manageriale per gli operatori Art. 30 D.P.R. 22 febbraio 1982, n. 182:<br />
commerciali con l'estero, di cui all'articolo 35 Sono di competenza dello Stato le <strong>funzioni</strong><br />
del D.P.R. 616/77.<br />
amministrative concernenti esposizioni universali e<br />
la qualificazione internazionale <strong>delle</strong> fiere.<br />
1 0<br />
Art. 27 e 29 D.P.R. 22 febbraio 1982, n. 182.<br />
170
SVILUPPO ECONOMICO E ATTIVITÀ PRODUTTIVE<br />
REGIONE AUTONOMA<br />
STATO<br />
MATERIA TIPO DI COMPETENZA<br />
DELLA VALLE D’AOSTA<br />
<strong>funzioni</strong><br />
<strong>funzioni</strong><br />
Art. 2, comma 1, lett. q) e u) Art 45 D.lgs. 112/98:<br />
Art 44 D.lgs. 112/98:<br />
dello Statuto: competenza - tutte le <strong>funzioni</strong> amministrative non - la definizione, in accordo con le regioni, dei<br />
esclusiva<br />
espressamente riservate allo Stato.<br />
princìpi e degli obiettivi per la valorizzazione e lo<br />
sviluppo del sistema turistico. Le connesse linee<br />
Art. 117, quarto comma,<br />
guida sono contenute in un documento approvato,<br />
della Costituzione.<br />
Art. 31 D.P.R. 22 febbraio 1982, n. 182.<br />
d'intesa con la Conferenza Stato-regioni, con<br />
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri;<br />
- il monitoraggio <strong>delle</strong> fasi attuative del documento<br />
di cui sopra, relativamente agli aspetti statali;<br />
- il coordinamento intersettoriale <strong>delle</strong> attività di<br />
competenza dello Stato connesse alla promozione,<br />
sviluppo e valorizzazione del sistema turistico<br />
TURISMO<br />
nazionale;<br />
- il cofinanziamento, nell'interesse nazionale, di<br />
programmi regionali o interregionali per lo sviluppo<br />
del turismo.<br />
Art. 33 D.P.R. 22 febbraio 1982, n. 182: <strong>funzioni</strong><br />
amministrative concernenti parere del MEF (su<br />
classificazioni stazioni di cura, determinazione<br />
località di interesse turistico ecc); nulla osta licenze<br />
agenzie viaggio; istituzione uffici turistici stranieri e<br />
di frontiera; vigilanza su CAI<br />
Art. 2, comma 1, lett. n)<br />
dello Statuto: competenza<br />
esclusiva<br />
PROMOZIONE<br />
PRODOTTI TIPICI<br />
Art. 12 D.P.R. 27 dicembre 1985, n. 1142:<br />
Sono di competenza dello Stato le <strong>funzioni</strong><br />
amministrative inerenti: gli interventi di interesse<br />
nazionale per la regolamentazione del mercato e per<br />
la determinazione dei prezzi; la garanzia della<br />
Art. 7 D.P.R. 27 dicembre 1985, n. 1142; art.<br />
28 D.P.R. 22 febbraio 1982, n. 182<br />
Art. 3, comma 1, lett. a); art.<br />
4, comma 1 dello Statuto:<br />
competenza integrativaattuativa<br />
divenuta poi<br />
esclusiva ex articolo 117<br />
COMMERCIO<br />
1 1<br />
171
SVILUPPO ECONOMICO E ATTIVITÀ PRODUTTIVE<br />
REGIONE AUTONOMA<br />
STATO<br />
MATERIA TIPO DI COMPETENZA<br />
DELLA VALLE D’AOSTA<br />
<strong>funzioni</strong><br />
<strong>funzioni</strong><br />
Costituzione; competenza<br />
sicurezza degli approvvigionamenti;<br />
concorrente in materia di<br />
l'organizzazione del commercio con l'estero; la<br />
commercio con l’estero<br />
ricerca e l'informazione di mercato a livello<br />
nazionale ed internazionale.<br />
Art. art. 3, comma 1, lett. n); Art. 7, D.P.R. 27 dicembre 1985, n. 1142 .<br />
art. 4, comma 1 dello<br />
Statuto: competenza<br />
ANNONA<br />
integrativa-attuativa<br />
divenuta poi esclusiva ex<br />
articolo 117 Costituzione<br />
1 2<br />
172
TERRITORIO AMBIENTE E INFRASTRUTTURE<br />
REGIONE AUTONOMA<br />
TIPO DI<br />
STATO<br />
DELLA VALLE D’AOSTA<br />
COMPETENZA<br />
<strong>funzioni</strong><br />
<strong>funzioni</strong><br />
Art. 2, comma 1, lett. g) Art. 56 D.lgs. 112/98:<br />
Art. 54 D.lgs. 112/98:<br />
dello Statuto:<br />
- tutte le <strong>funzioni</strong> amministrative non - l'osservatorio e monitoraggio <strong>delle</strong><br />
competenza primaria. espressamente riservate allo Stato.<br />
trasformazioni territoriali, l'abusivismo e il<br />
recupero edilizio;<br />
Art. 50 D.P.R. 22 febbraio 1982, n. 182. - la predisposizione della normativa tecnica<br />
nazionale per le opere in cemento armato e in<br />
acciaio e le costruzioni in zone sismiche;<br />
- la salvaguardia di Venezia, della zona<br />
lagunare e il mantenimento del regime<br />
idraulico lagunare, nei limiti e con le modalità<br />
di cui alle leggi speciali vigenti;<br />
- la promozione di programmi innovativi in<br />
ambito urbano che implichino un intervento<br />
coordinato da parte di diverse amministrazioni<br />
dello Stato.<br />
MATERIA<br />
URBANISTICA,<br />
PIANIFICAZIONE<br />
TERRITORIALE,<br />
CATASTO E<br />
BELLEZZE NATURALI<br />
Art. 65 D.lgs. 112/98:<br />
- lo studio e lo sviluppo di metodologie<br />
inerenti alla classificazione censuaria dei<br />
terreni e <strong>delle</strong> unità immobiliari urbane;<br />
- la predisposizione di procedure innovative<br />
per la determinazione dei redditi dei terreni e<br />
degli immobili urbani ai fini <strong>delle</strong> revisioni<br />
generali degli estimi e del classamento;<br />
- la disciplina dei libri fondiari;<br />
- la tenuta dei registri immobiliari, con<br />
esecuzione <strong>delle</strong> formalità di trascrizione,<br />
iscrizione, rinnovazione e annotazione, nonché<br />
di visure e certificati ipotecari;<br />
- la disciplina <strong>delle</strong> imposte ipotecarie,<br />
1<br />
173
TERRITORIO AMBIENTE E INFRASTRUTTURE<br />
REGIONE AUTONOMA<br />
TIPO DI<br />
STATO<br />
DELLA VALLE D’AOSTA<br />
COMPETENZA<br />
<strong>funzioni</strong><br />
<strong>funzioni</strong><br />
catastali, <strong>delle</strong> tasse ipotecarie e dei tributi<br />
speciali, ivi compresa la regolamentazione di<br />
eventuali privilegi, di sgravi e rimborsi,<br />
nonché dell'annullamento dei carichi connessi<br />
a tali imposte;<br />
- l'individuazione di metodologie per<br />
l'esecuzione di rilievi e aggiornamenti<br />
topografici e la formazione di mappe e<br />
cartografie catastali;<br />
- il controllo di qualità <strong>delle</strong> informazioni e<br />
dei processi di aggiornamento degli atti.<br />
1 4<br />
MATERIA<br />
Art. 51 D.P.R. 22 febbraio 1982, n. 182:<br />
<strong>funzioni</strong> amministrative su interventi di<br />
interesse statale; elenchi zone sismiche<br />
Art. 10 della Legge 16 maggio 1978, n.<br />
196 ( Norme di attuazione).<br />
Art. 3, comma 1, lett. c);<br />
art. 4, comma dello Statuto:<br />
competenza integrativaattuativa<br />
divenuta poi<br />
esclusiva ex articolo 117<br />
Costituzione<br />
ESPROPRIAZIONE PER<br />
PUBBLICA UTILITÀ<br />
PER OPERE NON A<br />
CARICO DELLO<br />
STATO<br />
<br />
174
TERRITORIO AMBIENTE E INFRASTRUTTURE<br />
REGIONE AUTONOMA<br />
TIPO DI<br />
STATO<br />
DELLA VALLE D’AOSTA<br />
COMPETENZA<br />
<strong>funzioni</strong><br />
<strong>funzioni</strong><br />
Art. 2, comma 1, lett. q)<br />
Art. 16 L. 16 maggio 1978, n. 196 ( Norme<br />
Art. 69 D.lgs. 112/98:<br />
dello Statuto:<br />
di attuazione)<br />
- il recepimento <strong>delle</strong> convenzioni<br />
competenza esclusiva<br />
Vedasi anche il decreto luogotenenziale n.<br />
internazionali e <strong>delle</strong> direttive comunitarie<br />
Art. 117, secondo comma, 545/1945 articolo 12, n. 9<br />
relative alla tutela dell'ambiente e alla<br />
conseguente definizione di obiettivi e <strong>delle</strong><br />
lett. s) della Costituzione.<br />
iniziative necessarie per la loro attuazione<br />
nell'ordinamento nazionale;<br />
- la conservazione e alla valorizzazione <strong>delle</strong><br />
aree naturali protette, terrestri e marine ivi<br />
comprese le zone umide, riconosciute di<br />
importanza internazionale o nazionale, la<br />
tutela della biodiversità, della fauna e della<br />
flora specificamente protette da accordi e<br />
convenzioni e dalla normativa comunitaria;<br />
- la relazione generale sullo stato<br />
dell'ambiente;<br />
- alla protezione, alla sicurezza e<br />
all'osservazione della qualità dell'ambiente<br />
marino;<br />
- la determinazione di valori limite, standard,<br />
obiettivi di qualità e sicurezza e norme<br />
tecniche necessari al raggiungimento di un<br />
livello adeguato di tutela dell'ambiente sul<br />
territorio nazionale;<br />
- la prestazione di supporto tecnico alla<br />
progettazione in campo ambientale, nelle<br />
materie di competenza statale;<br />
- l'acquisto, al noleggio e all'utilizzazione di<br />
navi e aerei speciali per interventi di tutela<br />
dell'ambiente di rilievo nazionale;<br />
175<br />
MATERIA<br />
TUTELA DEL<br />
PAESAGGIO E<br />
DELL’AMBIENTE<br />
1
TERRITORIO AMBIENTE E INFRASTRUTTURE<br />
REGIONE AUTONOMA<br />
TIPO DI<br />
STATO<br />
DELLA VALLE D’AOSTA<br />
COMPETENZA<br />
<strong>funzioni</strong><br />
<strong>funzioni</strong><br />
- le variazioni dell'elenco <strong>delle</strong> specie<br />
cacciabili;<br />
- l'indicazione <strong>delle</strong> specie della fauna e della<br />
flora terrestre e marine minacciate di<br />
estinzione;<br />
- l'autorizzazione in ordine all'importazione e<br />
all'esportazione di fauna selvatica viva<br />
appartenente alle specie autoctone;<br />
- l'elencazione dei mammiferi e rettili<br />
pericolosi;<br />
- l'adozione della carta della natura;<br />
- Lo Stato continua a svolgere, in via<br />
concorrente con le regioni, le <strong>funzioni</strong> relative:<br />
alla informazione ed educazione ambientale,<br />
alla promozione di tecnologie pulite e di<br />
politiche di sviluppo sostenibile, alle decisioni<br />
di urgenza a fini di prevenzione del danno<br />
ambientale, alla protezione dell'ambiente<br />
costiero.<br />
1<br />
MATERIA<br />
Vedasi anche il decreto luogotenenziale n.<br />
545/1945 articolo 12, n. 6 (in materia di<br />
fauna)<br />
Art. 2, comma 1, lett. d)<br />
dello Statuto:<br />
competenza primaria.<br />
Art. 117, secondo comma,<br />
lett. s) della Costituzione.<br />
FLORA E FAUNA<br />
Art. 65 e 66 D.P.R. 22 febbraio 1982, n.<br />
182<br />
Art. 2, comma 1, lett. l)<br />
dello Statuto:<br />
competenza esclusiva<br />
CACCIA E PESCA<br />
176
STATO<br />
<strong>funzioni</strong><br />
TERRITORIO AMBIENTE E INFRASTRUTTURE<br />
REGIONE AUTONOMA<br />
TIPO DI<br />
DELLA VALLE D’AOSTA<br />
COMPETENZA<br />
<strong>funzioni</strong><br />
MATERIA<br />
Art. 117, secondo comma,<br />
lett. s) della Costituzione.<br />
Art. 51 D.P.R. 22 febbraio 1982, n. 182:<br />
<strong>funzioni</strong> amministrative su interventi di<br />
interesse statale; elenchi zone sismiche<br />
Art. 50 D.P.R. 22 febbraio 1982, n. 182<br />
(art. 50)<br />
Art. 2, comma 1, lett. g)<br />
dello Statuto:<br />
competenza esclusiva.<br />
URBANISTICA,<br />
PIANI REGOLATORI<br />
PER ZONE DI<br />
PARTICOLARE<br />
IMPORTANZA<br />
TURISTICA<br />
-<br />
Art. 1, 2 e 3 D. lgs. 3 agosto 2007, n. 142<br />
(Norme di attuazione in materia catasto):<br />
delega alla Regione di stabilire le tipologie e<br />
gli importi dei tributi speciali catastali e<br />
provvede alla loro riscossione.<br />
Non vi sono disposizioni<br />
statutarie in materia.<br />
Altra fonte normativa:<br />
D.lgs. n. 112/1998 che<br />
attribuisce alla Regione<br />
competenza esclusiva<br />
CATASTO<br />
Art. 4 L. 16 maggio 1978, n. 196.<br />
Art. 2, comma 1, lett. v);<br />
art. 4, comma 1 dello<br />
Statuto: competenza<br />
esclusiva<br />
TOPONOMASTICA<br />
Art. 93 D.lgs. 112/98:<br />
-la responsabilità dell'attuazione dei<br />
programmi operativi multiregionali dei quadri<br />
comunitari di sostegno con cofinanziamento<br />
dell'Unione europea e dello Stato membro,<br />
escluse la realizzazione e la gestione degli<br />
interventi;<br />
- la programmazione, progettazione,<br />
Art. 94 D.lgs. 112/98:<br />
tutte le <strong>funzioni</strong> amministrative non<br />
espressamente riservate allo Stato, in<br />
particolare:<br />
- l'individuazione <strong>delle</strong> zone sismiche, la<br />
formazione e l'aggiornamento degli elenchi<br />
<strong>delle</strong> medesime zone;<br />
- l'autorizzazione alla costruzione di<br />
Art. 2, comma 1, lett. f)<br />
dello Statuto:<br />
competenza esclusiva<br />
STRADE E LAVORI<br />
PUBBLICI DI<br />
INTERESSE<br />
REGIONALE<br />
1<br />
177
TERRITORIO AMBIENTE E INFRASTRUTTURE<br />
REGIONE AUTONOMA<br />
TIPO DI<br />
STATO<br />
DELLA VALLE D’AOSTA<br />
COMPETENZA<br />
<strong>funzioni</strong><br />
<strong>funzioni</strong><br />
elettrodotti con tensione normale sino a 150 esecuzione e manutenzione di opere pubbliche<br />
kV;<br />
relative a organi costituzionali o di rilievo<br />
- la valutazione tecnico-amministrativa e costituzionale o internazionale;<br />
l'attività consultiva sui progetti di opere - -la programmazione, progettazione,<br />
pubbliche di rispettiva competenza; esecuzione e manutenzione di grandi reti<br />
- l'edilizia di culto;<br />
infrastrutturali dichiarate di interesse nazionale<br />
- il ripristino di edifici privati danneggiati da con legge statale e <strong>delle</strong> opere in materia di<br />
eventi bellici;<br />
difesa, dogane, ordine e sicurezza pubblica ed<br />
- le <strong>funzioni</strong> collegate alla cessazione del edilizia penitenziaria;<br />
soppresso intervento nel Mezzogiorno. - la programmazione, alla localizzazione e al<br />
finanziamento della realizzazione e della<br />
Vedasi anche il decreto luogotenenziale n. manutenzione ordinaria e straordinaria degli<br />
545/1945 articolo 12, n. 5<br />
immobili destinati a ospitare uffici<br />
dell'amministrazione dello Stato;<br />
Art. 3 D.lgs. 22 aprile 1994, n. 320. - i criteri generali per l'individuazione <strong>delle</strong><br />
Ar. 58 D.P.R. 22 febbraio 1982, n. 182. zone sismiche e alle norme tecniche per le<br />
costruzioni nelle medesime zone;<br />
- la valutazione tecnico-amministrativa dei<br />
progetti <strong>delle</strong> opere di competenza statale ai<br />
sensi del presente articolo.<br />
- le <strong>funzioni</strong> attualmente attribuite all'Autorità<br />
per la vigilanza sui lavori pubblici e<br />
all'Osservatorio dei lavori pubblici.<br />
1<br />
MATERIA<br />
D.P.R. 22 febbraio 1982, n. 182 (art. 59):<br />
<strong>funzioni</strong> amministrative dello Stato:<br />
determinazione di criteri generali tecnicocostruttivi<br />
e le norme tecniche essenziali per la<br />
salvaguardia della incolumità pubblica; opere<br />
concernenti le linee elettriche relative agli<br />
178
TERRITORIO AMBIENTE E INFRASTRUTTURE<br />
REGIONE AUTONOMA<br />
TIPO DI<br />
STATO<br />
DELLA VALLE D’AOSTA<br />
COMPETENZA<br />
<strong>funzioni</strong><br />
<strong>funzioni</strong><br />
impianti elettrici superiori a 150 mila volts<br />
Art. 3, comma 1, lett. d) Art. 50 D.Lgs. 7 marzo 2008, n. 50<br />
dello Statuto:<br />
competenza integrativaattuativa<br />
divenuta poi<br />
esclusiva ex articolo 117<br />
Costituzione<br />
MATERIA<br />
DISCIPLINA<br />
DELL’UTILIZZAZIONE<br />
DELLE ACQUE<br />
PUBBLICHE AD USO<br />
IDROELETTRICO<br />
D.Lgs. 16 marzo 1999, n. 89.<br />
Art. 49 D.P.R. 22 febbraio 1982, n. 182.<br />
Art. 2, comma 1, lett. m)<br />
dello Statuto:<br />
competenza esclusiva<br />
ACQUE PUBBLICHE<br />
DESTINATE AD<br />
IRRIGAZIONE E AD<br />
USO DOMESTICO<br />
Art. 34 D.P.R. 22 febbraio 1982, n. 182. Art. 34 D.P.R. 22 febbraio 1982, n. 182:<br />
competenza in materia di riconoscimento<br />
proprietà terapeutiche così come disposto da L.<br />
16 maggio 1978, n. 196 (art. 36 n. 9)<br />
Art. 2, comma 1, lett. i)<br />
dello Statuto:<br />
competenza esclusiva.<br />
ACQUE MINERALI E<br />
TERMALI<br />
Art. 83 del D.lgs. 112/98:<br />
- la disciplina del monitoraggio della qualità<br />
dell'aria: metodi di analisi, criteri di<br />
installazione e funzionamento <strong>delle</strong> stazioni di<br />
rilevamento; criteri per la raccolta dei dati;<br />
- la fissazione di valori limite e guida della<br />
qualità dell'aria e la fissazione <strong>delle</strong> soglie di<br />
attenzione e di allarme;<br />
- la relazione annuale sullo stato di qualità<br />
dell'aria;<br />
- la fissazione e aggiornamento <strong>delle</strong> linee<br />
guida per il contenimento <strong>delle</strong> emissioni, dei<br />
179<br />
Art. 84 del D.lgs. 112/1998:<br />
tutte le <strong>funzioni</strong> amministrative non<br />
espressamente riservate allo Stato, in<br />
particolare:<br />
- l'individuazione di aree regionali o, di<br />
intesa tra le regioni interessate, interregionali<br />
nelle quali le emissioni o la qualità dell'aria<br />
sono soggette a limiti o valori più restrittivi<br />
in relazione all'attuazione di piani regionali<br />
di risanamento;<br />
- il rilascio dell'abilitazione alla conduzione<br />
di impianti termici compresa l'istituzione dei<br />
Non vi sono disposizioni<br />
statutarie in materia.<br />
Altra fonte normativa:<br />
D.lgs. n. 112/1998 che<br />
attribuisce alla Regione<br />
competenza esclusiva<br />
IGIENE DEL SUOLO E<br />
DELL'INQUINAMENTO<br />
ATMOSFERICO,<br />
IDRICO, TERMICO ED<br />
ACUSTICO<br />
Art. 117, secondo comma,<br />
lett. s) della Costituzione.<br />
1
TERRITORIO AMBIENTE E INFRASTRUTTURE<br />
REGIONE AUTONOMA<br />
TIPO DI<br />
STATO<br />
DELLA VALLE D’AOSTA<br />
COMPETENZA<br />
<strong>funzioni</strong><br />
<strong>funzioni</strong><br />
relativi corsi di formazione;<br />
valori minimi e massimi di emissione<br />
- la tenuta e all'aggiornamento degli compresa la individuazione di aree<br />
inventari <strong>delle</strong> fonti di emissione.<br />
interregionali nelle quali le emissioni<br />
nell'atmosfera o la qualità dell'aria sono<br />
Art. 67 D.P.R. 22 febbraio 1982, n. 182 . soggette a limiti o valori più restrittivi.<br />
- la determinazione <strong>delle</strong> caratteristiche<br />
merceologiche dei combustibili e dei<br />
carburanti e la fissazione dei limiti del tenore<br />
di sostanze inquinanti in essi presenti;<br />
- la determinazione dei criteri per<br />
l'elaborazione dei piani regionali di<br />
risanamento e tutela della qualità dell'aria;<br />
- la definizione di criteri generali per la<br />
redazione degli inventari <strong>delle</strong> fonti di<br />
emissione;<br />
- la fissazione <strong>delle</strong> prescrizioni tecniche in<br />
ordine alle emissioni inquinanti dei veicoli a<br />
motore e l'accertamento <strong>delle</strong> relative<br />
caratteristiche costruttive e funzionali nonché<br />
la disciplina <strong>delle</strong> revisioni con riguardo alle<br />
emissioni inquinanti;<br />
- la determinazione dei valori limite e di<br />
qualità dei criteri di misurazione, dei requisiti<br />
acustici, dei criteri di progettazione diretti alla<br />
tutela dell'ambiente esterno e dell'ambiente<br />
abitativo dall'inquinamento acustico.<br />
1 0<br />
MATERIA<br />
180
TERRITORIO AMBIENTE E INFRASTRUTTURE<br />
REGIONE AUTONOMA<br />
TIPO DI<br />
STATO<br />
DELLA VALLE D’AOSTA<br />
COMPETENZA<br />
<strong>funzioni</strong><br />
<strong>funzioni</strong><br />
Non vi sono disposizioni<br />
Art. 85 del D.lgs. 112/1998:<br />
Art. 85 del D.lgs. 112/98:<br />
- tutte le <strong>funzioni</strong> amministrative non - le <strong>funzioni</strong> indicate dal D.lgs 22/97, e succ.<br />
statutarie in materia.<br />
Altra fonte normativa:<br />
espressamente riservate allo Stato.<br />
modif., quelle già attribuite allo Stato da<br />
specifiche norme di legge relative a rifiuti<br />
D.lgs. n. 112/1998 .<br />
radioattivi, rifiuti contenenti amianto, materiali<br />
esplosivi in disuso, olii usati, pile e<br />
Art. 117, secondo comma,<br />
accumulatori esausti;<br />
lett. s) della Costituzione.<br />
- le <strong>funzioni</strong> previste dagli articoli 22,<br />
comma 11, 31, 32 e 33 del D.lgs 22/97, anche<br />
per quanto concerne gli impianti di produzione<br />
di energia elettrica.<br />
MATERIA<br />
GESTIONE DEI<br />
RIFIUTI<br />
Art 107 del D.lgs. 112/98:<br />
- l'indirizzo, promozione e coordinamento<br />
<strong>delle</strong> attività in materia di protezione civile sul<br />
territorio nazionale;<br />
- la deliberazione e la revoca, dello stato di<br />
emergenza e la emanazione di ordinanze per<br />
l'attuazione dei relativi interventi, d'intesa con<br />
le regioni interessate; lo svolgimento di<br />
periodiche esercitazioni relative ai piani<br />
nazionali di emergenza;<br />
- la determinazione dei criteri di massima di<br />
cui all'articolo 8, comma 1, della legge<br />
225/92;<br />
- la fissazione di norme generali di sicurezza<br />
per le attività industriali, civili e commerciali;<br />
- gli indirizzi per la predisposizione e<br />
l'attuazione dei programmi di previsione e<br />
prevenzione in relazione alle varie ipotesi di<br />
181<br />
Art. 108 D.lgs. 112/98:<br />
tutte le <strong>funzioni</strong> amministrative non<br />
espressamente riservate allo Stato, in<br />
particolare:<br />
- la predisposizione dei programmi di<br />
previsione e prevenzione dei rischi, sulla<br />
base degli indirizzi nazionali;<br />
- l'attuazione di interventi urgenti in caso di<br />
crisi determinata dal verificarsi o<br />
dall'imminenza di eventi di cui all'articolo 2,<br />
comma 1, lettera b), della legge 24 febbraio<br />
225/92, avvalendosi anche del Corpo<br />
nazionale dei vigili del fuoco;<br />
- gli indirizzi per la predisposizione dei<br />
piani provinciali di emergenza in caso di<br />
eventi calamitosi di cui all'articolo 2, comma<br />
1, lettera b della legge 24 febbraio 225/92 e<br />
l'attuazione degli interventi necessari;<br />
Art. 2, comma 1, lett. d)<br />
(inteso come tutela<br />
dell’ambiente), lettera z<br />
dello Statuto:<br />
competenza esclusiva<br />
PROTEZIONE CIVILE<br />
(Interventi per<br />
calamità naturali;<br />
servizi antincendi)<br />
1 1
TERRITORIO AMBIENTE E INFRASTRUTTURE<br />
REGIONE AUTONOMA<br />
TIPO DI<br />
STATO<br />
DELLA VALLE D’AOSTA<br />
COMPETENZA<br />
<strong>funzioni</strong><br />
<strong>funzioni</strong><br />
- lo spegnimento degli incendi boschivi, rischio e la predisposizione, d'intesa con le<br />
fatto salvo il soccorso tecnico urgente, la regioni e gli enti locali interessati, dei piani di<br />
prevenzione e lo spegnimento con mezzi emergenza in caso di eventi calamitosi di cui<br />
aerei degli incendi boschivi;<br />
all'articolo 2, comma 1, lettera c), della legge<br />
- gli interventi per l'organizzazione e 24 febbraio 1992, n. 225;<br />
l'utilizzo del volontariato.<br />
- il soccorso tecnico urgente, la prevenzione e<br />
lo spegnimento degli incendi con mezzi aerei<br />
degli incendi boschivi;<br />
Art. 40 e 41 D.P.R. 22 febbraio 1982, n.<br />
- la dichiarazione dell'esistenza di eccezionale<br />
182.<br />
calamità o avversità atmosferica;<br />
1 2<br />
MATERIA<br />
Art. 42 D.P.R. 22 febbraio 1982, n. 182:<br />
-competenza in materia di alla dichiarazione<br />
dell'esistenza dei caratteri di eccezionale<br />
calamità o di eccezionale avversità<br />
atmosferica;<br />
-competenza in materia di alla dichiarazione<br />
dell'esistenza dei caratteri di eccezionale<br />
calamità<br />
Art. 4 D.lgs. 22 aprile 1994, n. 320.<br />
Art. 21 L. 16 maggio 1978, n. 196 :<br />
il presidente della giunta regionale della<br />
Valle d'Aosta è delegato ad esercitare per il<br />
territorio della Valle d'Aosta anche le<br />
<strong>funzioni</strong> che la legge 8 dicembre 1970, n.<br />
996, affida al commissario del Governo.<br />
182
SERVIZI ALLA PERSONA E ALLA COMUNITÀ’<br />
REGIONE AUTONOMA<br />
STATO<br />
MATERIA TIPO DI COMPETENZA DELLA VALLE D’AOSTA<br />
<strong>funzioni</strong><br />
<strong>funzioni</strong><br />
Art. 3, comma 1, lett. l) Art. 114 D.lgs. 112/98:<br />
Art. 115 ss. D.lgs. 112/98:<br />
dello Statuto: competenza tutte le <strong>funzioni</strong> e i compiti amministrativi in - l'adozione, d'intesa con la Conferenza<br />
integrativa attuativa poi tema di salute umana e sanità veterinaria, unificata, del piano sanitario nazionale, dei<br />
concorrente ex art. 117 salvo quelli espressamente mantenuti allo piani di settore aventi rilievo ed applicazione<br />
Costituzione<br />
Stato.<br />
nazionali, nonché il riparto <strong>delle</strong> relative<br />
risorse alle regioni, previa intesa con la<br />
Art. 117, terzo comma, D.lgs. 28 gennaio 2008, n. 26 ( Norme di<br />
della Costituzione (tutela<br />
Conferenza Stato-regioni;<br />
attuazione).<br />
- l'adozione di norme, linee-guida e<br />
della salute).<br />
D.lgs. 24 aprile 2006, n. 208 ( Norme di prescrizioni tecniche di natura igienico-<br />
Art. 117, quarto comma, attuazione).<br />
sanitaria;<br />
della Costituzione<br />
- la formazione, l'aggiornamento, <strong>delle</strong><br />
(organizzazione sanitaria).<br />
tabelle e degli elenchi relativi a sostanze o<br />
Art. 117, secondo comma,<br />
prodotti la cui produzione,<br />
lett. m) della Costituzione.<br />
commercializzazione o impiego sia sottoposta<br />
ad assensi comunque denominati, obblighi di<br />
notificazione, restrizioni o divieti;<br />
- la definizione dei criteri per l'esercizio <strong>delle</strong><br />
attività sanitarie ed i relativi controlli e la<br />
definizione di un modello di accreditamento<br />
<strong>delle</strong> strutture sanitarie pubbliche e private;<br />
- la verifica della conformità rispetto alla<br />
normativa nazionale e comunitaria: degli<br />
stabilimenti di produzione dei prodotti destinati<br />
ad alimentazione e dei prodotti fitosanitari; dei<br />
macelli, dei mercati ittici e stabilimenti dove si<br />
allevano animali o pesci, dei laboratori, <strong>delle</strong><br />
strutture di interesse veterinario che fabbricano<br />
o trattano prodotti destinati all'esportazione;<br />
- il coordinamento della costituzione di scorte<br />
di medicinali di uso non ricorrente;<br />
183<br />
TUTELA DELLA<br />
SALUTE<br />
1
SERVIZI ALLA PERSONA E ALLA COMUNITÀ’<br />
REGIONE AUTONOMA<br />
STATO<br />
MATERIA TIPO DI COMPETENZA DELLA VALLE D’AOSTA<br />
<strong>funzioni</strong><br />
<strong>funzioni</strong><br />
- le <strong>competenze</strong> di cui agli articoli 10, commi<br />
2, 3 e 4, e 14, comma 1, del D.lgs. 502/92 ,<br />
succ. modif., le attribuzioni in tema di<br />
sperimentazioni gestionali di cui all'articolo 9bis<br />
dello stesso decreto, nonché quelle di cui<br />
all'articolo 32 della 449/97.<br />
- l'adozione dei provvedimenti d'urgenza, in<br />
caso di emergenze sanitarie o di igiene<br />
pubblica a carattere nazionale o interregionale;<br />
- attività di informazione: ai fini del<br />
collegamento con l'Organizzazione mondiale<br />
della sanità (OMS) e <strong>delle</strong> altre organizzazioni<br />
internazionali comunitarie; la gestione del<br />
Sistema informativo sanitario (SIS) e il<br />
coordinamento dei Sistemi informativi<br />
regionali; l'analisi statistica e la diffusione dei<br />
dati ISTAT-SIS-SISTAN; la redazione <strong>delle</strong><br />
relazioni da presentarsi al Parlamento e le altre<br />
relazioni o rapporti di carattere nazionale;<br />
- le autorizzazioni alla produzione,<br />
importazione e immissione in commercio di<br />
medicinali, gas medicinali, presìdi medicochirurgici,<br />
prodotti alimentari destinati ad<br />
alimentazioni particolari e dispositivi medici,<br />
salvo quanto previsto dal D.lgs n. 46/97; alla<br />
produzione, importazione e immissione in<br />
commercio dei prodotti fitosanitari, di sostanze<br />
o preparati chimiche vietate o sottoposte a<br />
restrizioni; alla pubblicità ed informazione<br />
scientifica di medicinali e presìdi medico-<br />
184<br />
1 4
SERVIZI ALLA PERSONA E ALLA COMUNITÀ’<br />
REGIONE AUTONOMA<br />
STATO<br />
MATERIA TIPO DI COMPETENZA DELLA VALLE D’AOSTA<br />
<strong>funzioni</strong><br />
<strong>funzioni</strong><br />
chirurgici; alla fabbricazione degli additivi o<br />
dei prodotti di cui al capitolo I. 1.a)<br />
dell'allegato I al D.lgs 123/99;<br />
- la classificazione, dei medicinali a carico<br />
del S.s.n. e la contrattazione dei prezzi dei<br />
medicinali sottoposti alla procedura di<br />
autorizzazione di cui al Reg. 93/2309/CEE; la<br />
rimborsabilità dei medicinali autorizzati di cui<br />
alla Dir. CE 65/65; le ipotesi e le modalità per<br />
l'erogazione di prodotti dietetici a carico del<br />
S.s.n.; l’approvazione del nomenclatore<br />
tariffario protesi; la definizione dei criteri<br />
generali per la fissazione <strong>delle</strong> tariffe <strong>delle</strong><br />
prestazioni, di cui all'articolo 8, comma 6,<br />
D.lgs 502/92; la definizione dei massimi<br />
tariffari, di cui all'articolo 2, comma 9, della<br />
legge 549/95; l'individuazione <strong>delle</strong><br />
prestazioni specialistiche ambulatoriali<br />
erogabili nell'ambito del S.s.n.; l’assistenza al<br />
personale navigante marittimo e della<br />
aviazione civile, le forme convenzionali di<br />
assistenza sanitaria all'estero per il personale<br />
<strong>delle</strong> pubbliche amministrazioni; la<br />
determinazione dei criteri di fruizione e dei<br />
rimborsi per le prestazioni, anche ad altissima<br />
specializzazione, all'estero;<br />
- il finanziamento, la vigilanza ed il controllo<br />
sull'attività di ricerca degli istituti di ricovero e<br />
cura a carattere scientifico pubblici e privati;<br />
- la vigilanza sui fondi integrativi sanitari<br />
185<br />
1
SERVIZI ALLA PERSONA E ALLA COMUNITÀ’<br />
REGIONE AUTONOMA<br />
STATO<br />
MATERIA TIPO DI COMPETENZA DELLA VALLE D’AOSTA<br />
<strong>funzioni</strong><br />
<strong>funzioni</strong><br />
istituiti e gestiti a livello ultra-regionale;<br />
- la disciplina <strong>delle</strong> attività liberoprofessionali,<br />
<strong>delle</strong> relative incompatibilità; il<br />
riconoscimento dei diplomi e l’esercizio <strong>delle</strong><br />
professioni sanitarie da parte di cittadini degli<br />
Stati membri dell’UE; la determinazione dei<br />
requisiti minimi per l'ammissione all'impiego<br />
del personale <strong>delle</strong> aziende USL e ospedaliere<br />
e al conferimento degli incarichi dirigenziali<br />
d'intesa con la Conferenza Stato-regioni;<br />
- la profilassi internazionale.<br />
1<br />
Art. 129 ss. D.lgs. 112/98:<br />
- la determinazione dei princìpi e degli<br />
obiettivi della politica sociale; la<br />
determinazione dei criteri generali per la<br />
programmazione della rete degli interventi di<br />
integrazione sociale da attuare a livello locale;<br />
la determinazione degli standard dei servizi<br />
sociali essenziali;<br />
- compiti di assistenza tecnica, su richiesta<br />
dagli enti locali e territoriali, compiti di<br />
raccordo in materia di informazione e<br />
circolazione dei dati concernenti le politiche<br />
sociali, ai fini della valutazione e monitoraggio<br />
dell'efficacia della spesa per le politiche<br />
sociali;<br />
- la determinazione dei criteri per la<br />
ripartizione <strong>delle</strong> risorse del Fondo nazionale<br />
per le politiche sociali;<br />
186<br />
Art. 132 ss. D.lgs. 112/98:<br />
tutte le <strong>funzioni</strong> amministrative non<br />
espressamente riservate allo Stato, in<br />
particolare:<br />
- i minori, inclusi i minori a rischio di<br />
attività criminose;<br />
- i giovani;<br />
- gli anziani;<br />
- la famiglia;<br />
- i portatori di handicap, i non vedenti e gli<br />
audiolesi;<br />
- i tossicodipendenti e alcooldipendenti;<br />
- gli invalidi civili, fatto salvo quanto<br />
previsto dall'articolo 130 del presente<br />
decreto legislativo;<br />
- promozione ed al coordinamento<br />
operativo dei soggetti e <strong>delle</strong> strutture che<br />
Art. 3, comma 1, lett. i)<br />
dello Statuto: competenza<br />
integrativa-attuativa<br />
divenuta poi esclusiva ex<br />
articolo 117 Costituzione<br />
Art. 117, quarto comma,<br />
della Costituzione.<br />
Art. 117, secondo comma,<br />
lett. m) della Costituzione.<br />
SERVIZI SOCIALI<br />
(assistenza e<br />
beneficienza<br />
pubblica)
SERVIZI ALLA PERSONA E ALLA COMUNITÀ’<br />
REGIONE AUTONOMA<br />
STATO<br />
MATERIA TIPO DI COMPETENZA DELLA VALLE D’AOSTA<br />
<strong>funzioni</strong><br />
<strong>funzioni</strong><br />
agiscono nell'ambito dei «servizi sociali», - i rapporti con gli organismi internazionali e<br />
con particolare riguardo alla cooperazione il coordinamento dei rapporti con gli organismi<br />
sociale, le istituzioni di pubblica assistenza e dell'Unione europea operanti nei settori <strong>delle</strong><br />
beneficenza (IPAB), il volontariato. politiche sociali e gli adempimenti previsti<br />
dagli accordi internazionali e dalla normativa<br />
dell'Unione europea;<br />
D.lgs. 24 aprile 2006, n. 197.<br />
- i requisiti per la determinazione dei profili<br />
D.lgs. 24 aprile 2006, n. 208.<br />
professionali degli operatori sociali e per<br />
l'accesso e la durata dei corsi di formazione<br />
professionale;<br />
- gli interventi di prima assistenza in favore<br />
dei profughi, ricetto ed assistenza temporanea<br />
degli stranieri da respingere o da espellere;<br />
- gli standard organizzativi dei soggetti che<br />
operano nell'ambito <strong>delle</strong> attività sociali e che<br />
concorrono alla realizzazione della rete dei<br />
servizi sociali;<br />
- le attribuzioni in materia di riconoscimento<br />
dello status di rifugiato ed il coordinamento<br />
degli interventi in favore degli stranieri<br />
richiedenti asilo, dei rifugiati, nonché di quelli<br />
di protezione; gli interventi in favore <strong>delle</strong><br />
vittime del terrorismo e della criminalità<br />
organizzata; le misure di protezione degli<br />
appartenenti alle Forze armate e di polizia o a<br />
Corpi militarmente organizzati e loro familiari;<br />
la revisione <strong>delle</strong> pensioni, assegni e indennità<br />
spettanti agli invalidi civili e la verifica dei<br />
requisiti sanitari che hanno dato luogo ai<br />
predetti benefìci.<br />
187<br />
1
SERVIZI ALLA PERSONA E ALLA COMUNITÀ’<br />
REGIONE AUTONOMA<br />
STATO<br />
MATERIA TIPO DI COMPETENZA DELLA VALLE D’AOSTA<br />
<strong>funzioni</strong><br />
<strong>funzioni</strong><br />
Art. 3, comma 1, lett. h) D.lgs. 24 aprile 2006, n. 197.<br />
dello Statuto: competenza D.lgs. 24 aprile 2006, n. 208.<br />
integrativa attuativa poi<br />
concorrente ex art. 117<br />
Costituzione<br />
Art. 3, comma 1, lett. g); Art. 137 ss. D.lgs. 112/98:<br />
Art. 137 ss. D.lgs. 112/98:<br />
articoli 39 e 40:<br />
tutte le <strong>funzioni</strong> amministrative non - i criteri e i parametri per l'organizzazione<br />
competenza integrativa espressamente riservate allo Stato, in della rete scolastica, previo parere della<br />
attuativa poi concorrente particolare:<br />
Conferenza unificata;<br />
ex art. 117 Costituzione, in - la programmazione dell'offerta formativa - la valutazione del sistema scolastico,<br />
materia di istruzione integrata tra istruzione e formazione - la determinazione e l'assegnazione <strong>delle</strong><br />
materna, elementare e professionale;<br />
risorse finanziarie a carico del bilancio dello<br />
media (fatta salva<br />
- la programmazione della rete scolastica; Stato alle istituzioni scolastiche;<br />
l’autonomia <strong>delle</strong> istituzioni - la suddivisione, sulla base anche <strong>delle</strong> - le <strong>funzioni</strong> relative ai conservatori di musica,<br />
scolastiche)<br />
proposte degli enti locali interessati, del alle accademie di belle arti, agli istituti<br />
territorio regionale in ambiti funzionali al superiori per le industrie artistiche,<br />
Art. 117, secondo comma,<br />
miglioramento dell'offerta formativa; all'accademia nazionale d'arte drammatica,<br />
lett. n) della Costituzione.<br />
- la determinazione del calendario all'accademia nazionale di danza, nonché alle<br />
Art. 117, terzo comma, scolastico;<br />
scuole ed alle istituzioni culturali straniere in<br />
della Costituzione - i contributi alle scuole non statali; Italia;<br />
(istruzione salva<br />
- le iniziative e le attività di promozione - le <strong>funzioni</strong> amministrative relative alle<br />
l’autonomia <strong>delle</strong> istituzioni relative all'ambito <strong>delle</strong> <strong>funzioni</strong> conferite. scuole militari ed ai corsi scolastici organizzati,<br />
scolastiche e con<br />
- servizi di orientamento scolastico. con il patrocinio dello Stato, nell'ambito <strong>delle</strong><br />
l’esclusione dell’istruzione e<br />
attività attinenti alla difesa e alla sicurezza<br />
della formazione<br />
pubblica, nonché i provvedimenti relativi agli<br />
professionale).<br />
Art. 9 D.P.R. 31 ottobre 1975, n. 861<br />
organismi scolastici istituiti da soggetti<br />
extracomunitari.<br />
1<br />
PREVIDENZA E<br />
ASSICURAZIONI<br />
SOCIALI<br />
ISTRUZIONE<br />
SCOLASTICA<br />
Art. 142 D.lgs. 112/98:<br />
- i rapporti internazionali, il coordinamento<br />
188<br />
Artt. 143 e 144 D.lgs. 112/98:<br />
tutte le <strong>funzioni</strong> amministrative non<br />
Art. 2, comma 1, lett. r)<br />
dello Statuto: competenza<br />
FORMAZIONE<br />
PROFESSIONALE
SERVIZI ALLA PERSONA E ALLA COMUNITÀ’<br />
REGIONE AUTONOMA<br />
STATO<br />
MATERIA TIPO DI COMPETENZA DELLA VALLE D’AOSTA<br />
<strong>funzioni</strong><br />
<strong>funzioni</strong><br />
esclusiva.<br />
espressamente riservate allo Stato, in dei rapporti con l'Unione europea, l'esecuzione,<br />
particolare:<br />
a livello nazionale, degli obblighi<br />
Art. 117, quarto comma,<br />
- la formazione e l'aggiornamento del internazionali e comunitari in materia;<br />
della Costituzione.<br />
personale impiegato nelle iniziative di - l'indirizzo, il coordinamento e le connesse<br />
formazione professionale;<br />
attività strumentali di acquisizione ed<br />
- le <strong>funzioni</strong> e i compiti attualmente svolti elaborazione di dati e informazioni;<br />
dal Ministero della pubblica istruzione nei - l'individuazione degli standard <strong>delle</strong><br />
confronti degli istituti professionali, ivi qualifiche professionali e la definizione dei<br />
compresi quelli concernenti l'istituzione, la requisiti minimi per l'accreditamento <strong>delle</strong><br />
vigilanza, l'indirizzo e il finanziamento, strutture che gestiscono la formazione<br />
limitatamente alle iniziative finalizzate al professionale;<br />
rilascio di qualifica professionale e non al - la definizione degli obiettivi generali del<br />
conseguimento del diploma.<br />
sistema della formazione professionale e dei<br />
parametri per la valutazione quanti - qualitativa<br />
dello stesso;<br />
D.lgs. 28 dicembre 1989, n. 433 ( Norme<br />
- le <strong>funzioni</strong> previste dalla legge 196/97, in<br />
di attuazione).<br />
materia di apprendistato, tirocini, formazione<br />
continua, contratti di formazione-lavoro;<br />
- le <strong>funzioni</strong> statali previste dal d.l. 148/93 e<br />
succ. modif.;<br />
- il finanziamento <strong>delle</strong> attività formative del<br />
personale da utilizzare in programmi nazionali<br />
d'assistenza tecnica e cooperativa con i paesi in<br />
via di sviluppo, l'istituzione e il finanziamento<br />
<strong>delle</strong> iniziative di formazione professionale dei<br />
lavoratori italiani all'estero;<br />
- l'istituzione e l'autorizzazione di attività<br />
formative idonee per il conseguimento di un<br />
titolo di studio o diploma di istruzione<br />
secondaria superiore, universitaria o<br />
189<br />
1
SERVIZI ALLA PERSONA E ALLA COMUNITÀ’<br />
REGIONE AUTONOMA<br />
STATO<br />
MATERIA TIPO DI COMPETENZA DELLA VALLE D’AOSTA<br />
<strong>funzioni</strong><br />
<strong>funzioni</strong><br />
postuniversitaria, ai sensi dell'articolo 8,<br />
comma 3, della legge 845/78;<br />
- la formazione professionale svolta dalle<br />
Forze armate e dai Corpi dello Stato<br />
militarmente organizzati e, in genere, dalle<br />
amministrazioni dello Stato, anche ad<br />
ordinamento autonomo, a favore dei propri<br />
dipendenti;<br />
- la presentazione al Parlamento di una<br />
relazione annuale sullo stato e le prospettive<br />
dell'attività di formazione professionale,;<br />
- la definizione, in sede di Conferenza<br />
unificata, dei programmi operativi multiregionali<br />
di formazione professionale di<br />
rilevanza strategica per lo sviluppo del paese.<br />
1 0<br />
Artt. 4 e 5 D.lgs. 42/04 (Codice dei beni<br />
culturali e del paesaggio):<br />
- <strong>funzioni</strong> di tutela dei beni di appartenenza<br />
statale anche se in consegna o in uso ad<br />
amministrazioni o soggetti diversi dal<br />
Ministero per i beni e le attività culturali.<br />
Art. 2, comma 1, lett. s)<br />
dello Statuto: competenza<br />
esclusiva<br />
Art. 117, secondo comma,<br />
lett. s) della Costituzione.<br />
L. 482/99 (tutela della lingua e della cultura<br />
<strong>delle</strong> minoranze linguistiche storiche).<br />
Art 5, comma 2 e art 112 del D.lgs. 42 del<br />
2004 (Codice dei beni culturali e del<br />
paesaggio):<br />
- <strong>funzioni</strong> di tutela su carte geografiche,<br />
spartiti musicali, fotografie, pellicole o altro<br />
materiale audiovisivo, con relativi negativi e<br />
matrici, non appartenenti allo Stato <strong>funzioni</strong><br />
di tutela su carte geografiche, spartiti<br />
musicali, fotografie, pellicole o altro<br />
materiale audiovisivo, con relativi negativi e<br />
matrici, non appartenenti allo Stato sulla<br />
base di specifici accordi od intese e previo<br />
parere della Conferenza Stato-<strong>Regioni</strong>;<br />
Art. 117, terzo comma,<br />
della Costituzione<br />
(valorizzazione dei beni<br />
culturali).<br />
BIBLIOTECHE E<br />
MUSEI DI ENTI<br />
LOCALI<br />
190
STATO<br />
<strong>funzioni</strong><br />
SERVIZI ALLA PERSONA E ALLA COMUNITÀ’<br />
REGIONE AUTONOMA<br />
MATERIA TIPO DI COMPETENZA DELLA VALLE D’AOSTA<br />
<strong>funzioni</strong><br />
- valorizzazione dei beni culturali.<br />
Art. 24 D.P.R. 22 febbraio 1982, n. 182.<br />
Art. 3, comma 1, lett. m)<br />
dello Statuto: competenza<br />
concorrente; per i profili<br />
correlati alla tutela<br />
permane la competenza<br />
integrativa-attuativa<br />
dell’articolo 3 dello<br />
Statuto VdA<br />
Non vi sono specifiche<br />
disposizioni statutarie.<br />
La disciplina è contenuta<br />
nel D.Lgs. 24 luglio 2007,<br />
n. 136 ( Norme di<br />
attuazione) che attribuisce<br />
alla Regione competenza<br />
esclusiva<br />
Non vi sono specifiche<br />
disposizioni statutarie.<br />
Altra fonte normativa:<br />
Legge n. 127/97, art. 17,<br />
comma 121, che attribuisce<br />
alla Regione competenza<br />
residuale, divenuta esclusiva<br />
ex articolo 117 della<br />
Costituzione, comma 4.<br />
ANTICHITÀ E BELLE<br />
ARTI<br />
ALTA FORMAZIONE<br />
ARTISTICA E<br />
MUSICALE<br />
UNIVERSITÀ ED<br />
EDILIZIA<br />
UNIVERSITARIA<br />
1 1<br />
191
1 2<br />
STATO<br />
<strong>funzioni</strong><br />
FINANZA LOCALE<br />
REGIONE AUTONOMA<br />
DELLA VALLE D’AOSTA<br />
<strong>funzioni</strong><br />
MATERIA TIPO DI COMPETENZA<br />
Art. 3, comma 1, lett. b),<br />
dello Statuto: competenza<br />
integrativa attuativa<br />
divenuta poi concorrente<br />
ex art. 117 Costituzione<br />
ISTITUZIONE DI<br />
ENTI DI CREDITO DI<br />
CARATTERE<br />
LOCALE<br />
D.lgs. 28 dicembre 1989, n. 431( Norme di<br />
attuazione).<br />
Le <strong>funzioni</strong> amministrative concernenti<br />
agevolazioni di credito, già trasferite alla<br />
regione a termini dell'art. 70 del decreto del<br />
Presidente della Repubblica 22 febbraio<br />
1982, n. 182, comprendono anche quelle<br />
relative alle materie previste dai decreti<br />
legislativi emanati in forza della delega di<br />
cui all'art. 2 della legge 5 agosto 1981, n.<br />
453 (industria e commercio, previdenza e<br />
assicurazioni sociali, polizia locale e urbana<br />
e rurale, utilizzazione <strong>delle</strong> miniere, finanze<br />
regionali e comunali)<br />
Art. 3, comma 1, lett. f);<br />
articolo 4, comma 1; art.<br />
13, dello Statuto:<br />
competenza integrativa<br />
attuativa divenuta poi<br />
concorrente ex art. 117<br />
Costituzione<br />
FINANZE<br />
REGIONALI E<br />
COMUNALI<br />
192
STATO<br />
<strong>funzioni</strong><br />
POLIZIA AMMINISTRATIVA LOCALE<br />
REGIONE AUTONOMA<br />
DELLA VALLE D’AOSTA<br />
<strong>funzioni</strong><br />
MATERIA TIPO DI COMPETENZA<br />
D.lgs. 28 dicembre 1989, n. 432 ( Norme di<br />
attuazione).<br />
Art. 2, comma 1, lett. c)<br />
dello Statuto: competenza<br />
esclusiva.<br />
POLIZIA LOCALE<br />
URBANA E RURALE<br />
Art. 117, quarto comma,<br />
della Costituzione.<br />
1<br />
193
SERVIZI PUBBLICI DI TRASPORTO DI INTERSSE REGIONALE E LOCALE<br />
REGIONE AUTONOMA<br />
MATERIA TIPO DI COMPETENZA DELLA VALLE D’AOSTA<br />
<strong>funzioni</strong><br />
Art. 2, comma 1, lett. h): D.lgs. 11 febbraio 1998, n. 79.<br />
competenza esclusiva Art. 53 D.P.R. 22 febbraio 1982, n. 182:<br />
La Regione ha facoltà di derogare le proprie<br />
Art. 117, quarto comma,<br />
attribuzioni e <strong>funzioni</strong> in materia alle<br />
della Costituzione.<br />
comunità montane e Comuni<br />
1 4<br />
STATO<br />
<strong>funzioni</strong><br />
TRASPORTI SU<br />
FUNIVIE<br />
Art. 55 DPR 182/1982:<br />
sono di competenza dello Stato le linee<br />
automobilistiche a carattere internazionale<br />
nonché le linee interregionali che non rientrino<br />
nelle <strong>competenze</strong> regionali.<br />
Art. 2, comma 1, lett. h)<br />
dello Statuto: competenza<br />
esclusiva<br />
LINEE<br />
AUTOMOBILISTICHE<br />
LOCALI<br />
Non vi sono specifiche<br />
disposizioni statutarie.<br />
Altre fonti normative:<br />
D.lgs. n. 422/1997 (art. 1,<br />
comma 3)<br />
LINEE<br />
FERROVIARIE<br />
194
STATO<br />
<strong>funzioni</strong><br />
LAVORO<br />
REGIONE AUTONOMA<br />
DELLA VALLE D’AOSTA<br />
<strong>funzioni</strong><br />
MATERIA TIPO DI COMPETENZA<br />
D.lgs. 10 aprile 2001, n. 183 ( Norme di<br />
attuazione).<br />
Non vi sono specifiche<br />
disposizioni statutarie, ma<br />
per effetto dell’art. 10<br />
della l. cost. 3/2001 si<br />
applicano le disposizioni<br />
costituzionali in materia.<br />
Art. 117, secondo comma,<br />
lett. o) della Costituzione.<br />
Art. 117, terzo comma,<br />
della Costituzione (tutela e<br />
sicurezza del lavoro,<br />
previdenza complementare e<br />
integrativa)<br />
COLLOCAMENTO E<br />
POLITICHE ATTIVE<br />
DEL LAVORO<br />
Art. 117, quarto comma,<br />
della Costituzione in<br />
materia di politiche sociali.<br />
1<br />
195
AGRICOLTURA E FORESTE<br />
REGIONE AUTONOMA<br />
DELLA VALLE D’AOSTA<br />
<strong>funzioni</strong><br />
Art. 38 e 40 D.P.R. 22 febbraio 1982, n.<br />
182.<br />
1<br />
STATO<br />
<strong>funzioni</strong><br />
MATERIA TIPO DI COMPETENZA<br />
Art. 2, comma 1, lett. d)<br />
dello Statuto: competenza<br />
esclusiva<br />
AGRICOLTURA E<br />
FORESTE<br />
Art. 117, quarto comma,<br />
della Costituzione.<br />
Art. 38, lettera b) D.P.R. 22 febbraio<br />
1982, n. 182 .<br />
Art. 2, comma 1, lett. e)<br />
dello Statuto: competenza<br />
esclusiva<br />
L. 16 maggio 1978, n. 196 ( Norme di<br />
attuazione).<br />
Art. 2, comma 1, lett. o)<br />
dello Statuto: competenza<br />
esclusiva<br />
PICCOLE BONIFICHE<br />
ED OPERE DI<br />
MIGLIORAMENTO<br />
AGRARIO E<br />
FONDIARIO<br />
USI CIVICI,<br />
CONSORTERIE,<br />
PROMISCUITÀ PER<br />
CONDOMINI AGRARI<br />
E FORESTALI,<br />
ORDINAMENTO<br />
DELLE MINIME<br />
PROPRIETÀ<br />
CULTURALI<br />
Art. 38 D.P.R. 22 febbraio 1982, n. 182 .<br />
Art. 2, comma 1, lett. o)<br />
dello Statuto: competenza<br />
esclusiva<br />
ZOOTECNICA<br />
196
STATO<br />
<strong>funzioni</strong><br />
ENTI LOCALI<br />
REGIONE AUTONOMA<br />
DELLA VALLE D’AOSTA<br />
<strong>funzioni</strong><br />
norme di attuazione: D.P.R. 22 febbraio<br />
1982, n. 182 (art. 5); D.Lgs. 27 aprile 1992,<br />
n. 282<br />
La Regione VdA può subdelegare le proprie<br />
<strong>funzioni</strong> in materia a Comuni e Comunità<br />
montane.<br />
MATERIA TIPO DI COMPETENZA<br />
Art. 2, comma 1, lett. b),<br />
art. 42 e 43 dello Statuto:<br />
competenza esclusiva<br />
1<br />
197
1<br />
STATO<br />
<strong>funzioni</strong><br />
ORDINAMENTO E ORGANIZZAZIONE DELLA REGIONE<br />
REGIONE AUTONOMA<br />
MATERIA TIPO DI COMPETENZA DELLA VALLE D’AOSTA<br />
<strong>funzioni</strong><br />
Statuto: art. 2, comma 1,<br />
norme di attuazione: D.lgs. 28 gennaio<br />
lett. a)<br />
2008, n. 13; D.lgs. 3 agosto 2007, n. 142;<br />
tipo di competenza:<br />
D.lgs. 24 febbraio 2004, n. 71<br />
esclusiva<br />
competenza primaria.<br />
ORDINAMENTO<br />
DEGLI UFFICI E<br />
DEGLI ENTI DELLA<br />
REGIONE E STATO<br />
GIURIDICO ED<br />
ECONOMICO DEL<br />
PERSONALE<br />
Art. 117, quarto comma,<br />
della Costituzione.<br />
Statuto: art. 15<br />
Altra fonte normativa:<br />
Leggi regionali nn. 20, 21 e<br />
22 del 2007<br />
tipo di competenza:<br />
esclusiva (legge statutaria)<br />
norme di attuazione:<br />
D.lgs. 2 agosto 2007 n. 141<br />
FORMA DI<br />
GOVERNO, SISTEMA<br />
ELETTORALE,<br />
INIZIATIVA<br />
LEGISLATIVE E<br />
REFERENDUM<br />
198
ALTRO (EVENTUALI SETTORI NON COMPRESI IN ELENCO<br />
AD ES. ISTRUZIONE UNIVERSITARIA, RICERCA ECC.)<br />
REGIONE AUTONOMA<br />
STATO<br />
MATERIA TIPO DI COMPETENZA DELLA VALLE D’AOSTA<br />
<strong>funzioni</strong><br />
<strong>funzioni</strong><br />
Art. 59 D.P.R. 22 febbraio 1982, n. 182:<br />
Nessun riferimento<br />
<strong>funzioni</strong> amministrative concernenti la<br />
specifico nello Statuto.<br />
programmazione nazionale e la ripartizione<br />
Altra fonte normativa:<br />
D.lgs. n. 112/1998 (art. 60)<br />
sulla sua base fra le regioni del fondo<br />
nazionale per gli interventi di edilizia<br />
pubblica residenziale<br />
EDILIZIA<br />
RESIDENZIALE<br />
PUBBLICA<br />
Nessun riferimento<br />
specifico nello Statuto.<br />
Art. 117, terzo comma,<br />
della Costituzione<br />
(rapporti internazionali).<br />
RAPPORTI<br />
INTERNAZIONALI<br />
D.lgs. 177/05 (T.U. della radiotelevisione):<br />
principi fondamentali del sistema<br />
radiotelevisivo:<br />
- a garanzia degli utenti;<br />
- a salvaguardia del pluralismo e della<br />
concorrenza;<br />
- a tutela della produzione audiovisiva<br />
europea;<br />
- in materia di informazione e ulteriori<br />
compiti di pubblico servizio;<br />
- in materia di emittenza radiotelevisiva di<br />
ambito locale;<br />
Nessun riferimento<br />
specifico nello Statuto.<br />
Art. 117, terzo comma,<br />
della Costituzione<br />
(ordinamento della<br />
comunicazione).<br />
RADIOTELEVISIONE<br />
1<br />
199
APPENDICI<br />
ELENCO DELLE NORME DI ATTUAZIONE DEGLI STATUTI<br />
FRIULI VENEZIA GIULIA<br />
DPR 23 gennaio 1965, n. 78<br />
Estensione alla Regione Friuli-Venezia Giulia del patrocinio legale dell’Avvocatura dello Stato<br />
D.Lgs. 28 gennaio 2008, n. 29<br />
Norme di attuazione dello statuto speciale della regione autonoma Friuli-Venezia Giulia in materia<br />
di catasto e libro fondiario.<br />
DPR 23 gennaio 1965, n. 99<br />
Norme di attuazione dello Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia relative al<br />
Commissario del Governo nella Regione<br />
D.P.R. 23 gennaio 1965, n. 114<br />
Norme di attuazione dello Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia in materia di finanza<br />
regionale.<br />
DPR 26 giugno 1965, n. 959<br />
Norme di attuazione dello Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia in materia di<br />
istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza<br />
DPR 26 giugno 1965, n. 960<br />
Norme di attuazione dello Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia in materia di<br />
controllo sugli atti <strong>delle</strong> Province, dei Comuni e dei Consorzi fra tali enti<br />
DPR 26 agosto 1965, n. 1116<br />
Norme di attuazione dello Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia in materia di<br />
agricoltura e foreste, industria e commercio, turismo e industria alberghiera, istituzioni ricreative e<br />
sportive, lavori pubblici<br />
DPR 9 agosto 1966, n. 808<br />
Norme di attuazione dello Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia in materia di<br />
cooperazione e vigilanza sulle cooperative<br />
DPR 9 agosto 1966, n. 833<br />
Norme di attuazione dello Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia in materia di<br />
trasporti su funivie e linee automobilistiche, tranviarie e filoviarie, di interesse regionale<br />
DPR 9 agosto 1966, n. 834<br />
Norme di attuazione dello Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia in materia di<br />
ordinamento e circoscrizione dei Comuni e di toponomastica<br />
DPR 9 agosto 1966, n. 869<br />
Norme di attuazione dello Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia in materia di igiene<br />
e sanità, assistenza sanitaria ed ospedaliera, recupero dei minorati fisici e mentali<br />
257<br />
201
DPR 30 ottobre 1969, n. 871<br />
Norme di attuazione dello statuto speciale per la Regione Friuli-Venezia Giulia in materia di casse<br />
di risparmio, casse rurali ed altri enti indicati nell’art. 5, n. 8 dello statuto medesimo<br />
DPR 24 febbraio 1971, n. 234<br />
Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia in materia di<br />
impianto e tenuta dei libri fondiari<br />
DPR 25 novembre 1975, n. 902<br />
Adeguamento ed integrazione <strong>delle</strong> norme di attuazione dello statuto speciale della Regione Friuli-<br />
Venezia Giulia<br />
DPR 18 dicembre 1979, n. 839<br />
Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia in materia di<br />
trasferimento alla regione <strong>delle</strong> <strong>funzioni</strong>, del personale e dei beni degli enti soppressi con l’articolo<br />
1-bis del D.L. 18 agosto 1978, numero 481, convertito, con modificazioni, nella L. 21 ottobre 1978,<br />
n. 641<br />
DPR 15 gennaio 1987, n. 469<br />
Norme integrative di attuazione dello statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia<br />
DPR 19 marzo 1990, n. 70<br />
Ulteriori norme di attuazione dello statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia in materia di<br />
assistenza scolastica a favore degli studenti universitari e di assistenza a particolari categorie<br />
D.Lgs. 16-4-1994 n. 297<br />
Approvazione del testo unico <strong>delle</strong> disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative<br />
alle scuole di ogni ordine e grado<br />
D.Lgs. 16 settembre 1996, n. 514<br />
Norme di attuazione dello statuto speciale per la regione Friuli-Venezia Giulia recanti delega di<br />
<strong>funzioni</strong> amministrative alla regione in materia di collocamento e avviamento al lavoro<br />
D.Lgs. 2 gennaio 1997, n. 8<br />
Norme di attuazione dello statuto speciale per la regione Friuli-Venezia Giulia recanti modifiche ed<br />
integrazioni al DPR 23 gennaio 1965, n. 114, concernente la finanza regionale<br />
D.Lgs. 2 gennaio 1997, n. 9<br />
Norme di attuazione dello statuto speciale per la regione Friuli-Venezia Giulia in materia di<br />
ordinamento degli enti locali e <strong>delle</strong> relative circoscrizioni<br />
D.Lgs. 5 settembre 2000, n. 256<br />
Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia concernenti il<br />
trasferimento alle camere di commercio <strong>delle</strong> <strong>funzioni</strong> e dei compiti degli uffici metrici provinciali<br />
D.Lgs. 6 ottobre 2000, n. 312<br />
Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia in materia di<br />
installazione ed esercizio degli impianti di distribuzione dei carburanti per autotrazione ubicati sulle<br />
autostrade e sui raccordi autostradali<br />
202<br />
258
D.Lgs. 24 aprile 2001, n. 252<br />
Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia concernenti il<br />
trasferimento alle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura <strong>delle</strong> <strong>funzioni</strong> e dei<br />
compiti degli uffici provinciali dell’industria, del commercio e dell’artigianato<br />
D.Lgs. 25 maggio 2001, n. 265<br />
Norme di attuazione dello Statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia per il trasferimento<br />
di beni del demanio idrico e marittimo, nonché di <strong>funzioni</strong> in materia di risorse idriche e di difesa<br />
del suolo<br />
D.Lgs. 23 aprile 2002, n. 110<br />
Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia concernenti il<br />
trasferimento di <strong>funzioni</strong> in materia di energia, miniere, risorse geotermiche e incentivi alle imprese<br />
D.Lgs. 12 settembre 2002, n. 223<br />
Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia per il trasferimento di<br />
<strong>funzioni</strong> in materia di tutela della lingua e della cultura <strong>delle</strong> minoranze linguistiche storiche nella<br />
regione.<br />
D.Lgs. 31 ottobre 2002, n. 270<br />
Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia concernenti il<br />
trasferimento di <strong>funzioni</strong> in materia di invalidi civili.<br />
D.Lgs. 15 maggio 2003, n. 125.<br />
Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia recanti modifiche ed<br />
integrazioni al D.P.R. 25 novembre 1975, n. 902, in materia di <strong>funzioni</strong> di controllo della sezione<br />
regionale della Corte dei conti (2) .<br />
D.Lgs. 1 aprile 2004, n. 111<br />
Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia concernenti il<br />
trasferimento di <strong>funzioni</strong> in materia di viabilità e trasporti<br />
D.Lgs. 20 giugno 2005, n. 126<br />
Norme di attuazione dello Statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia, concernenti il<br />
trasferimento di <strong>funzioni</strong> in materia di salute umana e sanità veterinaria.<br />
D. Lgs. 2 marzo 2007, n. 34<br />
Norme di attuazione dello Statuto speciale della regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, in materia<br />
di beni culturali e paesaggistici<br />
D.Lgs. 31 luglio 2007, n. 137<br />
Norme di attuazione dello statuto speciale della regione autonoma Friuli-Venezia Giulia in materia<br />
di finanza regionale.<br />
259<br />
20
PROVINCE DI TRENTO E BOLZANO<br />
Decreto del presidente della repubblica 12 dicembre 1948, n. 1414<br />
(Norme di attuazione dello Statuto speciale per il Trentino - Alto Adige)<br />
Decreto del presidente della repubblica 5 aprile 1949, n. 172<br />
(Norme di attuazione di alcune disposizioni finanziarie contenute nello Statuto speciale per il<br />
Trentino - Alto Adige)<br />
Decreto del presidente della repubblica 15 agosto 1949, n. 619<br />
(Norme di attuazione di alcune disposizioni finanziarie contenute nello Statuto speciale per il<br />
Trentino - Alto Adige)<br />
Decreto del presidente della repubblica 30 giugno 1951, n. 574<br />
(Norme di attuazione dello Statuto speciale per il Trentino - Alto Adige)<br />
Decreto del presidente della repubblica 21 novembre 1951, n. 1396<br />
(Norme di attuazione dello Statuto speciale per il Trentino - Alto Adige)<br />
Decreto del presidente della repubblica 27 marzo 1952, n. 354<br />
(Norme di attuazione dello Statuto speciale per il Trentino - Alto Adige)<br />
Decreto del presidente della repubblica 17 luglio 1952, n. 1064<br />
(Norme di attuazione dello Statuto speciale per il Trentino - Alto Adige in materia di usi civici)<br />
Decreto del presidente della repubblica 15 novembre 1952, n. 2592<br />
(Norme di attuazione dello Statuto speciale per il Trentino - Alto Adige in materia di credito e<br />
risparmio)<br />
Decreto del presidente della repubblica 15 novembre 1952, n. 3599<br />
(Trasferimento alla Regione Trentino - Alto Adige <strong>delle</strong> aziende demaniali di Levico-Vetriolo e di<br />
Roncegno, in attuazione dello Statuto speciale della predetta regione)<br />
Decreto del presidente della repubblica 30 giugno 1954, n. 918<br />
(Norme di attuazione dello Statuto speciale pel Trentino - Alto Adige per il trasferimento alla<br />
Regione di beni patrimoniali disponibili)<br />
Decreto del presidente della repubblica 15 aprile 1956, n. 448<br />
(Norme di attuazione dello Statuto speciale per il Trentino - Alto Adige per il trasferimento dallo<br />
Stato alla Regione di beni patrimoniali disponibili)<br />
Decreto del presidente della repubblica 29 dicembre 1956, n. 1507<br />
(Proroga <strong>delle</strong> disposizioni del D.P.R. 21 novembre 1951, n. 1396, recante norme di attuazione<br />
dello Statuto speciale per il Trentino - Alto Adige)<br />
Decreto del presidente della repubblica 18 febbraio 1958, n. 307<br />
(Norme di attuazione dello Statuto speciale per la regione Trentino - Alto Adige in materia di<br />
assistenza sanitaria e ospedaliera)<br />
Decreto del presidente della repubblica 18 ottobre 1958, n. 1122<br />
(Norme di attuazione dello Statuto speciale della regione Trentino - Alto Adige in materia di<br />
segretari provinciali)<br />
204<br />
260
Decreto del presidente della repubblica 26 gennaio 1959, n. 28<br />
(Norme di attuazione dello Statuto speciale della regione Trentino - Alto Adige in materia di case<br />
popolari)<br />
Decreto del presidente della repubblica 26 gennaio 1959, n. 97<br />
(Norme di attuazione dello Statuto speciale per la regione Trentino - Alto Adige in materia di<br />
istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza)<br />
Decreto del presidente della repubblica 8 agosto 1959, n. 688<br />
(Norme di attuazione dello Statuto speciale per la regione Trentino - Alto Adige in materia di uso<br />
della lingua tedesca)<br />
Decreto del presidente della repubblica 3 gennaio 1960, n. 103<br />
(Norme di attuazione dello Statuto speciale per la regione Trentino - Alto Adige in materia di uso<br />
della lingua tedesca nei procedimenti giurisdizionali, negli uffici tavolari, negli uffici di stato civile,<br />
negli atti notarili e nell'attività di polizia giudiziaria e tributaria)<br />
Decreto del presidente della repubblica 20 gennaio 1960, n. 104<br />
(Norme di attuazione dello Statuto speciale per la regione Trentino - Alto Adige relative al<br />
passaggio di personale statale nei ruoli della regione)<br />
Decreto del presidente della repubblica 23 maggio 1960, n. 671<br />
(Norme di attuazione dello Statuto speciale per la regione Trentino - Alto Adige in materia di uso<br />
del tedesco nei pubblici concorsi)<br />
Decreto del presidente della repubblica 24 gennaio 1962, n. 46<br />
(Applicazione per un ulteriore periodo di cinque anni <strong>delle</strong> disposizioni del D.P.R. 21 novembre<br />
1951, n. 1396, recante norme di attuazione dello Statuto speciale per il Trentino - Alto Adige)<br />
Decreto del presidente della repubblica 27 luglio 1962, n. 1350<br />
(Norme di attuazione dello Statuto speciale per la regione Trentino - Alto Adige per il trasferimento<br />
dallo Stato alla Regione dei giacimenti minerari esistenti nelle province di Trento e Bolzano)<br />
Decreto del presidente della repubblica 16 ottobre 1962, n. 1624<br />
(Integrazione del D.P.R. 12 dicembre 1948, n. 1414, recante norme di attuazione dello Statuto<br />
speciale per il Trentino - Alto Adige)<br />
Decreto del presidente della repubblica 4 luglio 1967, n. 638<br />
(Ulteriore proroga <strong>delle</strong> disposizioni del D.P.R. 21 novembre 1951, n. 1396, recante norme di<br />
attuazione dello Statuto speciale per il Trentino - Alto Adige)<br />
Decreto del presidente della repubblica 2 giugno 1969, n. 652<br />
(Norme di attuazione dello Statuto speciale per il Trentino - Alto Adige relative al trasferimento<br />
dallo Stato alla Regione di beni patrimoniali)<br />
Decreto del presidente della repubblica 20 novembre 1969, n. 848<br />
(Norme di attuazione dello Statuto della regione Trentino - Alto Adige integrative del D.P.R. 8<br />
agosto 1959, n. 688, relativo all'uso della lingua tedesca)<br />
261<br />
20
Decreto del presidente della repubblica 18 dicembre 1970, n. 1270<br />
(Norme di attuazione dello Statuto speciale per la regione Trentino - Alto Adige relative<br />
all'attribuzione della qualifica di agente di pubblica sicurezza al personale forestale della Regione<br />
Trentino - Alto Adige)<br />
Legge 11 marzo 1972, n. 118<br />
(Provvedimenti a favore <strong>delle</strong> popolazioni alto-atesine)<br />
Decreto del presidente della repubblica 20 gennaio 1973, n. 48<br />
(Beni del patrimonio storico ed artistico di interesse nazionale per il Trentino - Alto Adige esclusi<br />
dalla competenza provinciale)<br />
Decreto del presidente della repubblica 20 gennaio 1973, n. 115<br />
(Norme di attuazione dello Statuto speciale per il Trentino - Alto Adige in materia di trasferimento<br />
alle province autonome di Trento e Bolzano dei beni demaniali e patrimoniali dello Stato e della<br />
Regione)<br />
Decreto del presidente della repubblica 20 gennaio 1973, n. 116<br />
(Norme di attuazione dello Statuto speciale per il Trentino - Alto Adige in materia di ordinamento<br />
scolastico in provincia di Bolzano)<br />
Decreto del presidente della repubblica 1 febbraio 1973, n. 49<br />
(Norme di attuazione dello Statuto speciale per il Trentino - Alto Adige: organi della Regione e<br />
<strong>delle</strong> province di Trento e Bolzano e <strong>funzioni</strong> regionali)<br />
Decreto del presidente della repubblica 1 febbraio 1973, n. 50<br />
(Esercizio del diritto di voto per le elezioni del Consiglio regionale del Trentino - Alto Adige,<br />
nonché per quelle dei consigli comunali della provincia di Bolzano, in attuazione della legge<br />
costituzionale 10 novembre 1971, n. 1)<br />
Decreto del presidente della repubblica 1 novembre 1973, n. 686<br />
(Norme di attuazione dello Statuto speciale per la regione Trentino - Alto Adige concernenti<br />
esercizi pubblici e spettacoli pubblici)<br />
Decreto del presidente della repubblica 1 novembre 1973, n. 687<br />
(Norme di attuazione dello Statuto speciale per la regione Trentino - Alto Adige concernenti<br />
assistenza ed edilizia scolastica)<br />
Decreto del presidente della repubblica 1 novembre 1973, n. 688<br />
(Norme di attuazione dello Statuto speciale per la regione Trentino - Alto Adige concernenti<br />
aggiunte e modifiche agli articoli 34 e 35 del decreto del Presidente della Repubblica 1 febbraio<br />
1973, n. 49 concernente norme di attuazione relative agli organi della Regione e <strong>delle</strong> province di<br />
Trento e Bolzano e <strong>funzioni</strong> regionali)<br />
Decreto del presidente della repubblica 1 novembre 1973, n. 689<br />
(Norme di attuazione dello Statuto speciale per la regione Trentino - Alto Adige concernenti<br />
addestramento e formazione professionale)<br />
Decreto del presidente della repubblica 1 novembre 1973, n. 690<br />
(Norme di attuazione dello Statuto speciale per la regione Trentino - Alto Adige concernenti tutela e<br />
conservazione del patrimonio storico, artistico e popolare)<br />
20<br />
262
Decreto del presidente della repubblica 1 novembre 1973, n. 691<br />
(Norme di attuazione dello Statuto speciale per la regione Trentino - Alto Adige concernente usi e<br />
costumi locali ed istituzioni culturali (biblioteche, accademie, istituti, musei) aventi carattere<br />
provinciale; manifestazioni e attività artistiche, culturali ed educative locali e, per la Provincia di<br />
Bolzano, anche con mezzi radiotelevisivi, esclusa la facoltà di impiantare stazioni radiotelevisive)<br />
Decreto del presidente della repubblica 22 marzo 1974, n. 278<br />
(Norme di attuazione dello Statuto speciale per la regione Trentino - Alto Adige in materia di<br />
turismo ed industrie alberghiere)<br />
Decreto del presidente della repubblica 22 marzo 1974, n. 279<br />
(Norme di attuazione dello Statuto speciale per la regione Trentino - Alto Adige in materia di<br />
minime proprietà colturali, caccia e pesca, agricoltura e foreste)<br />
Decreto del presidente della repubblica 22 marzo 1974, n. 280<br />
(Norme di attuazione dello Statuto speciale per la regione Trentino - Alto Adige in materia di<br />
disciplina <strong>delle</strong> commissioni comunali e provinciali per il collocamento al lavoro)<br />
Decreto del presidente della repubblica 22 marzo 1974, n. 381<br />
(Norme di attuazione dello Statuto speciale per la regione Trentino - Alto Adige in materia di<br />
urbanistica ed opere pubbliche)<br />
Decreto del presidente della repubblica 28 marzo 1975, n. 469<br />
(Norme di attuazione dello Statuto per la regione Trentino - Alto Adige in materia di assistenza e<br />
beneficenza pubblica)<br />
Decreto del presidente della repubblica 28 marzo 1975, n. 470<br />
(Norme di attuazione dello Statuto per la regione Trentino - Alto Adige in materia di istituzione<br />
dell'organo regionale di riesame dei bilanci e rendiconti)<br />
Decreto del presidente della repubblica 28 marzo 1975, n. 471<br />
(Norme di attuazione dello Statuto per la regione Trentino - Alto Adige in materia di apprendistato,<br />
libretti di lavoro, categorie e qualifiche dei lavoratori)<br />
Decreto del presidente della repubblica 28 marzo 1975, n. 472<br />
(Norme di attuazione dello Statuto per la regione Trentino - Alto Adige in materia di sviluppo della<br />
cooperazione e vigilanza <strong>delle</strong> cooperative)<br />
Decreto del presidente della repubblica 28 marzo 1975, n. 473<br />
(Norme di attuazione dello Statuto per la regione Trentino - Alto Adige in materia di finanza locale)<br />
Decreto del presidente della repubblica 28 marzo 1975, n. 474<br />
(Norme di attuazione dello Statuto per la regione Trentino - Alto Adige in materia di igiene e<br />
sanità)<br />
Decreto del presidente della repubblica 28 marzo 1975, n. 475<br />
(Norme di attuazione dello Statuto per la regione Trentino - Alto Adige in materia di attività<br />
sportive e ricreative con i relativi impianti ed attrezzature)<br />
263<br />
20
Decreto del presidente della repubblica 26 luglio 1976, n. 752<br />
(Norme di attuazione dello Statuto speciale della regione Trentino - Alto Adige in materia di<br />
proporzionale negli uffici statali siti nella provincia di Bolzano e di conoscenza <strong>delle</strong> due lingue nel<br />
pubblico impiego)<br />
Decreto del presidente della repubblica 12 agosto 1976, n. 667<br />
(Norme di attuazione dello Statuto speciale della regione Trentino - Alto Adige in materia di scuola<br />
materna nella provincia di Trento)<br />
Decreto del presidente della repubblica 26 marzo 1977, n. 104<br />
(Norme di attuazione dello Statuto speciale della regione Trentino - Alto Adige in materia di<br />
disciplina transitoria dell'appartenenza ai vari gruppi linguistici)<br />
Decreto del presidente della repubblica 26 marzo 1977, n. 234<br />
(Norme di attuazione dello Statuto speciale della regione Trentino - Alto Adige in materia di<br />
ordinamento <strong>delle</strong> aziende di credito a carattere regionale)<br />
Decreto del presidente della repubblica 26 marzo 1977, n. 235<br />
(Norme di attuazione dello Statuto speciale della regione Trentino - Alto Adige in materia di<br />
energia)<br />
Decreto del presidente della repubblica 19 ottobre 1977, n. 846<br />
(Norme di attuazione dello Statuto speciale della regione Trentino - Alto Adige in materia di<br />
proporzionale negli uffici statali siti nella provincia di Bolzano e di conoscenza <strong>delle</strong> due lingue nel<br />
pubblico impiego)<br />
1978<br />
Decreto del presidente della repubblica 6 gennaio 1978, n. 58<br />
(Norme di attuazione dello Statuto speciale della regione Trentino - Alto Adige in materia di<br />
previdenza e assicurazioni sociali)<br />
Decreto del presidente della repubblica 31 luglio 1978, n. 569<br />
(Norme di attuazione dello Statuto speciale della regione Trentino - Alto Adige in materia di<br />
coordinamento fra catasto e libri fondiari e delega alla Regione <strong>delle</strong> <strong>funzioni</strong> amministrative in<br />
materia di catasto)<br />
Decreto del presidente della repubblica 31 luglio 1978, n. 570<br />
(Norme di adeguamento del regolamento approvato con D.P.R. 22 luglio 1977, n. 721, ai fini<br />
dell'elezione dei rappresentanti del personale statale dei ruoli della provincia di Bolzano, nel<br />
consiglio di amministrazione e nella commissione di disciplina di cui agli articoli 22 e 23 del D.P.R.<br />
26 luglio 1976, n. 752)<br />
Decreto del presidente della repubblica 31 luglio 1978, n. 571<br />
(Norme di attuazione dello Statuto speciale della regione Trentino - Alto Adige in materia di<br />
proporzionale negli uffici statali siti nella provincia di Bolzano e di conoscenza <strong>delle</strong> due lingue nel<br />
pubblico impiego)<br />
Decreto del presidente della repubblica 31 luglio 1978, n. 1017<br />
(Norme di attuazione dello Statuto speciale della regione Trentino - Alto Adige in materia di<br />
artigianato, incremento della produzione industriale, cave e torbiere, commercio, fiere e mercati)<br />
20<br />
264
Decreto del presidente della repubblica 26 gennaio 1980, n. 83<br />
(Norme di attuazione dello Statuto speciale per il Trentino - Alto Adige per la modifica di talune<br />
tabelle allegate al decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752 in materia di<br />
proporzionale negli uffici statali siti nella provincia di Bolzano)<br />
Decreto del presidente della repubblica 26 gennaio 1980, n. 84<br />
(Modificazioni agli articoli 1, 35, 38, 39 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio<br />
1976, n. 752, relativi a disposizioni per la magistratura in provincia di Bolzano)<br />
Decreto del presidente della repubblica 26 gennaio 1980, n. 197<br />
(Norme di attuazione dello Statuto speciale per il Trentino - Alto Adige concernenti integrazioni<br />
alle norme di attuazione in materia di igiene e sanità approvate con decreto del Presidente della<br />
Repubblica 28 marzo 1975, n. 474)<br />
Decreto del presidente della repubblica 24 marzo 1981, n. 215<br />
(Norme di attuazione dello Statuto speciale per il Trentino - Alto Adige concernenti modifiche al<br />
decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 1975, n. 469: assistenza e beneficenza pubblica)<br />
Decreto del presidente della repubblica 24 marzo 1981, n. 216<br />
(Norme di attuazione dello Statuto speciale per il Trentino - Alto Adige. Modifica all'art. 18 del<br />
decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752: dichiarazione di appartenenza al<br />
gruppo linguistico)<br />
Decreto del presidente della repubblica 24 marzo 1981, n. 217<br />
(Norme di attuazione dello Statuto speciale per il Trentino - Alto Adige. Modifica alla tabella n. 17<br />
allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752: uffici veterinari di<br />
confine)<br />
Decreto del presidente della repubblica 24 marzo 1981, n. 227<br />
(Norme di attuazione dello Statuto speciale per il Trentino - Alto Adige recanti disposizioni<br />
integrative al decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 381: espropriazione per<br />
pubblica utilità)<br />
Decreto del presidente della repubblica 24 marzo 1981, n. 228<br />
(Modificazioni al decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1978, n. 1017 concernente<br />
norme di attuazione dello Statuto speciale della regione Trentino - Alto Adige in materia di<br />
artigianato, incremento della produzione industriale, cave e torbiere, commercio, fiere e mercati)<br />
Decreto del presidente della repubblica 22 ottobre 1981, n. 759<br />
(Norme di attuazione dello Statuto speciale per il Trentino - Alto Adige recanti modifiche all'art. 4<br />
del decreto del Presidente della Repubblica 1 novembre 1973, n. 691 - Trasferimento alla Provincia<br />
di Trento del Museo storico italiano della guerra di Rovereto)<br />
Decreto del presidente della repubblica 22 ottobre 1981, n. 760<br />
(Norme di attuazione dello Statuto speciale per il Trentino - Alto Adige recanti modifiche al decreto<br />
del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752 e al decreto del Presidente della Repubblica<br />
19 ottobre 1977, n. 846 in materia di proporzionale nei ruoli del personale degli uffici statali siti in<br />
provincia di Bolzano e di conoscenza <strong>delle</strong> due lingue nel pubblico impiego)<br />
265<br />
20
Decreto del presidente della repubblica 4 dicembre 1981, n. 761<br />
(Norme di attuazione dello Statuto speciale per il Trentino - Alto Adige recanti modifiche al decreto<br />
del Presidente della Repubblica 20 gennaio 1973, n. 116 in materia di ordinamento scolastico in<br />
provincia di Bolzano)<br />
Decreto del presidente della repubblica 29 aprile 1982, n. 327<br />
(Norme di attuazione dello Statuto speciale per il Trentino - Alto Adige in materia di proporzionale<br />
del personale degli uffici siti in provincia di Bolzano)<br />
Legge 13 maggio 1982, n. 259<br />
(Nuove norme in materia di abilitazione all'esercizio della professione di consulente del lavoro nelle<br />
province autonome di Trento e di Bolzano)<br />
Decreto del presidente della repubblica 10 febbraio 1983, n. 89<br />
(Approvazione del testo unificato dei decreti del Presidente della Repubblica 20 gennaio 1973, n.<br />
116 e 4 dicembre 1981, n. 761 concernenti norme di attuazione dello Statuto speciale per il Trentino<br />
- Alto Adige in materia di ordinamento scolastico in provincia di Bolzano)<br />
Decreto del presidente della repubblica 6 aprile 1984, n. 426<br />
(Norme di attuazione dello Statuto speciale per la regione Trentino - Alto Adige concernenti<br />
istituzione del tribunale amministrativo regionale di Trento e della sezione autonoma di Bolzano)<br />
Decreto del presidente della repubblica 10 aprile 1984, n. 217<br />
(Norme di attuazione dello statuto speciale per il Trentino - Alto Adige in materia di modifiche<br />
<strong>delle</strong> tabelle relative alle piante organiche dei ruoli del personale dell'azienda autonoma <strong>delle</strong><br />
ferrovie dello Stato in servizio nella provincia di Bolzano, nonché del personale civile presso la casa<br />
circondariale di Bolzano)<br />
Decreto del presidente della repubblica 3 aprile 1985, n. 108<br />
(Norme di attuazione dello Statuto per il Trentino - Alto Adige recanti integrazioni all'art. 18 del<br />
decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, modificato dall'articolo unico del<br />
decreto del Presidente della Repubblica 24 marzo 1981, n. 216, concernente dichiarazione di<br />
appartenenza al gruppo linguistico)<br />
Decreto del presidente della repubblica 26 ottobre 1987, n. 510<br />
(Approvazione <strong>delle</strong> tabelle organiche per le scuole medie della provincia di Bolzano, in lingua<br />
italiana, in lingua tedesca, <strong>delle</strong> località ladine e annesse al conservatorio di musica, per l'istituzione<br />
<strong>delle</strong> relative cattedre)<br />
Decreto del presidente della repubblica 19 novembre 1987, n. 511<br />
(Norme di attuazione dello Statuto speciale per il Trentino - Alto Adige in materia di promozione e<br />
orientamento dei consumi alimentari, rilevazione e controllo dei dati sul fabbisogno alimentare e<br />
repressione <strong>delle</strong> frodi sulla lavorazione e sul commercio dei prodotti agricoli)<br />
Decreto del presidente della repubblica 19 novembre 1987, n. 512<br />
(Integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 1 novembre 1973, n. 687 recante norme di<br />
attuazione dello Statuto speciale per il Trentino - Alto Adige in materia di assistenza ed edilizia<br />
scolastica)<br />
210<br />
266
Decreto del presidente della repubblica 19 novembre 1987, n. 513<br />
(Modificazioni dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 1 novembre 1973, n. 691<br />
recante norme di attuazione dello Statuto speciale per il Trentino - Alto Adige in materia di usi e<br />
costumi locali e di istituzioni culturali aventi carattere provinciale)<br />
Decreto del presidente della repubblica 19 novembre 1987, n. 521<br />
(Modificazioni <strong>delle</strong> tabelle numeri 2, 10, 11, 17, 18, 21 e 22 allegate al decreto del Presidente della<br />
Repubblica 26 luglio 1976, n. 752 in materia di proporzionale negli uffici statali siti nella provincia<br />
di Bolzano e di conoscenza <strong>delle</strong> due lingue nel pubblico impiego)<br />
Decreto del presidente della repubblica 19 novembre 1987, n. 526<br />
(Estensione alla Regione Trentino - Alto Adige ed alle province autonome di Trento e Bolzano<br />
<strong>delle</strong> disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616)<br />
Decreto del presidente della repubblica 19 novembre 1987, n. 527<br />
(Norme di attuazione dello Statuto speciale per il Trentino - Alto Adige in materia di comunicazioni<br />
e trasporti di interesse provinciale)<br />
Decreto del presidente della repubblica 17 dicembre 1987, n. 554<br />
(Modificazioni ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 6 aprile 1984, n. 426 in<br />
materia di istituzione del tribunale amministrativo regionale di Trento e della sezione autonoma di<br />
Bolzano)<br />
Decreto del presidente della repubblica 15 luglio 1988, n. 295<br />
(Sostituzione dell'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 1 febbraio 1973, n. 50 in<br />
materia di esercizio del diritto di voto per le elezioni del Consiglio regionale nonché per quelle dei<br />
consigli comunali della provincia di Bolzano)<br />
Decreto del presidente della repubblica 15 luglio 1988, n. 296<br />
(Sostituzione del secondo comma dell'art. 31 del decreto del Presidente della Repubblica 1 febbraio<br />
1973, n. 49 in materia di variazione <strong>delle</strong> circoscrizioni dei comuni della regione Trentino - Alto<br />
Adige)<br />
Decreto del presidente della repubblica 15 luglio 1988, n. 300<br />
(Modificazioni dell'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1978, n. 1017<br />
concernente norme di attuazione dello Statuto speciale per il Trentino - Alto Adige in materia di<br />
artigianato, incremento della produzione industriale, cave e torbiere, commercio, fiere e mercati)<br />
Decreto del presidente della repubblica 15 luglio 1988, n. 301<br />
(Norme di attuazione dello Statuto speciale per la regione Trentino - Alto Adige in materia di<br />
iscrizione nelle scuole con lingua di insegnamento diversa dalla madre lingua dell'alunno)<br />
Decreto del presidente della repubblica 15 luglio 1988, n. 305<br />
(Norme di attuazione dello statuto speciale per la regione Trentino - Alto Adige per l'istituzione<br />
<strong>delle</strong> sezioni di controllo della corte dei conti di Trento e di Bolzano e per il personale ad esse<br />
addetto)<br />
Decreto del presidente della repubblica 15 luglio 1988, n. 405<br />
(Norme di attuazione dello Statuto speciale per la regione Trentino - Alto Adige in materia di<br />
ordinamento scolastico in provincia di Trento)<br />
267<br />
211
Decreto del presidente della repubblica 15 luglio 1988, n. 574<br />
(Norme di attuazione dello Statuto speciale per la regione Trentino - Alto Adige in materia di uso<br />
della lingua tedesca e della lingua ladina nei rapporti dei cittadini con la pubblica amministrazione e<br />
nei procedimenti giudiziari)<br />
Decreto del presidente della repubblica 15 luglio 1988, n. 575<br />
(Norme di attuazione dello Statuto speciale per la regione Trentino - Alto Adige in materia di<br />
assistenza scolastica in favore degli studenti universitari nella provincia di Bolzano)<br />
Decreto legislativo 28 settembre 1990, n. 284<br />
(Norme di attuazione dello Statuto speciale della regione Trentino - Alto Adige concernenti<br />
modifiche alle tabelle organiche allegate al decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976,<br />
n. 752, e successive modificazioni, in materia di proporzionale negli uffici statali siti nella provincia<br />
di Bolzano e di conoscenza <strong>delle</strong> due lingue nel pubblico impiego)<br />
Decreto legislativo 21 gennaio 1991, n. 32<br />
(Norme di attuazione dello Statuto speciale della regione Trentino - Alto Adige in materia di<br />
criterio della proporzionale e di requisito della conoscenza <strong>delle</strong> lingue italiana e tedesca nelle<br />
assunzioni presso l'ente "Ferrovie dello Stato")<br />
Decreto legislativo 25 gennaio 1991, n. 33<br />
(Norme di attuazione dello Statuto speciale della regione Trentino - Alto Adige in materia di<br />
comunicazioni e trasporti di interesse provinciale)<br />
Decreto legislativo 1 agosto 1991, n. 253<br />
(Norme per la determinazione della consistenza dei tre gruppi linguistici della provincia di Bolzano<br />
a norma dell'art. 89, terzo comma, del testo unico <strong>delle</strong> leggi costituzionali concernenti lo Statuto<br />
speciale per il Trentino - Alto Adige, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31<br />
agosto 1972, n. 670)<br />
Decreto legislativo 6 agosto 1991, n. 296<br />
(Norme di attuazione dello Statuto speciale della regione Trentino - Alto Adige concernenti<br />
modifiche alle tabelle organiche allegate al decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976,<br />
n. 752, e successive modificazioni, in materia di proporzionale negli uffici statali siti nella provincia<br />
di Bolzano e di conoscenza <strong>delle</strong> lingue nel pubblico impiego)<br />
Decreto legislativo 13 settembre 1991, n. 310<br />
(Norme di attuazione dello Statuto speciale della regione Trentino - Alto Adige in materia di<br />
trasferimento alla Presidenza del Consiglio dei ministri del ruolo locale del commissariato del<br />
Governo per la provincia di Bolzano)<br />
Legge 17 ottobre 1991, n. 335<br />
(Istituzione in Bolzano di una sezione distaccata della corte di appello di Trento)<br />
Legge 30 dicembre 1991, n. 422<br />
(Elezioni del Senato della Repubblica per l'attuazione della misura 111 a favore della popolazione<br />
alto-atesina)<br />
Decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 265<br />
(Norme di attuazione dello Statuto speciale per il Trentino - Alto Adige in ordine all'insegnamento<br />
della lingua tedesca nel conservatorio di musica di Bolzano)<br />
212<br />
268
Decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 266<br />
Norme di attuazione dello Statuto speciale per il Trentino - Alto Adige concernenti il rapporto tra<br />
atti legislativi statali e leggi regionali e provinciali, nonché la potestà statale di indirizzo e<br />
coordinamento)<br />
Decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 267<br />
(Norme di attuazione dello Statuto speciale per il Trentino - Alto Adige concernenti modifiche a<br />
norme di attuazione già emanate)<br />
Decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 268<br />
(Norme di attuazione dello Statuto speciale per il Trentino - Alto Adige in materia di finanza<br />
regionale e provinciale)<br />
Decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 133<br />
(Istituzione di nuovi ruoli locali degli uffici giudiziari siti nella provincia di Bolzano e modifiche<br />
<strong>delle</strong> tabelle organiche, in attuazione dello Statuto speciale per la regione Trentino - Alto Adige)<br />
Decreto legislativo 6 luglio 1993, n. 290<br />
(Norme di attuazione dello Statuto speciale della regione Trentino - Alto Adige concernenti le<br />
<strong>competenze</strong> degli uffici di statistica <strong>delle</strong> province di Trento e di Bolzano)<br />
Decreto legislativo 6 luglio 1993, n. 291<br />
(Norme di attuazione dello Statuto speciale della regione Trentino - Alto Adige concernenti<br />
modifiche alle tabelle organiche degli uffici statali siti nella provincia di Bolzano)<br />
Decreto legislativo 16 dicembre 1993, n. 592<br />
(Norme di attuazione dello Statuto speciale della regione Trentino - Alto Adige concernenti<br />
disposizioni di tutela <strong>delle</strong> popolazioni ladina, mochena e cimbra della provincia di Trento)<br />
Decreto legislativo 21 settembre 1995, n. 429<br />
(Norme di attuazione dello Statuto speciale della regione Trentino - Alto Adige recanti delega di<br />
<strong>funzioni</strong> amministrative alle province autonome di Trento e di Bolzano in materia di comunicazioni<br />
e trasporti)<br />
Decreto legislativo 21 settembre 1995, n. 430<br />
(Norme di attuazione dello Statuto speciale della regione Trentino - Alto Adige recanti delega di<br />
<strong>funzioni</strong> amministrative alle province autonome di Trento e di Bolzano in materia di collocamento e<br />
avviamento al lavoro)<br />
Decreto legislativo 11 luglio 1996, n. 445<br />
(Norma di attuazione dello Statuto speciale della regione Trentino - Alto Adige concernente<br />
modifiche <strong>delle</strong> tabelle organiche degli uffici statali nella provincia di Bolzano)<br />
Decreto legislativo 24 luglio 1996, n. 432<br />
(Norme di attuazione dello Statuto speciale per la regione Trentino - Alto Adige recanti modifiche<br />
ed integrazioni al decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 268, concernente la finanza regionale e<br />
provinciale)<br />
Decreto legislativo 24 luglio 1996, n. 433<br />
(Norme di attuazione dello Statuto speciale per la regione Trentino - Alto Adige recanti modifiche<br />
ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 405, concernente<br />
l'ordinamento scolastico in provincia di Trento)<br />
269<br />
21
Decreto legislativo 24 luglio 1996, n. 434<br />
(Norme di attuazione dello Statuto speciale per la regione Trentino - Alto Adige recanti modifiche<br />
ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 1983, n. 89, concernente<br />
l'ordinamento scolastico in provincia di Bolzano)<br />
Decreto legislativo 24 luglio 1996, n. 446<br />
(Norme di attuazione dello Statuto speciale per la regione Trentino - Alto Adige recanti modifiche<br />
ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 574, concernente l'uso<br />
della lingua tedesca e della lingua ladina nei rapporti dei cittadini con la pubblica amministrazione e<br />
nei procedimenti giudiziari)<br />
Decreto legislativo 28 luglio 1997, n. 275<br />
(Norme di attuazione dello Statuto speciale per la regione Trentino - Alto Adige recante modifiche<br />
ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 19 novembre 1987, n. 526)<br />
Decreto legislativo 2 settembre 1997, n. 320<br />
(Norme di attuazione dello Statuto speciale della regione Trentino - Alto Adige recante modifiche<br />
ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 381, e delega alle<br />
province autonome di Trento e Bolzano di <strong>funzioni</strong> amministrative dello Stato in materia di<br />
viabilità)<br />
Decreto legislativo 2 settembre 1997, n. 321<br />
(Norme di attuazione dello Statuto speciale per la regione Trentino - Alto Adige recante modifiche<br />
ed integrazioni al decreto legislativo 16 dicembre 1993, n. 592, in materia di tutela <strong>delle</strong> minoranze<br />
linguistiche in provincia di Trento)<br />
Decreto legislativo 9 settembre 1997, n. 354<br />
(Norme di attuazione dello Statuto speciale per la regione Trentino - Alto Adige recanti integrazioni<br />
e modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, concernente<br />
proporzionale negli uffici statali siti in provincia di Bolzano e di conoscenza <strong>delle</strong> due lingue nel<br />
pubblico impiego)<br />
Decreto legislativo 2 ottobre 1997, n. 385<br />
(Norme di attuazione dello Statuto speciale per la regione Trentino - Alto Adige recanti modifiche<br />
al decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 305, in materia di controllo della corte<br />
dei conti sugli atti della regione e <strong>delle</strong> province autonome)<br />
Decreto legislativo 15 dicembre 1998, n. 487<br />
(Norme di attuazione dello Statuto speciale della regione Trentino - Alto Adige recanti modifiche al<br />
decreto del Presidente della Repubblica 1° novembre 1973, n. 691, in materia di iniziative per la<br />
ricezione di programmi radiotelevisivi in lingua ladina e di altre aree culturali europee)<br />
Decreto legislativo 15 dicembre 1998, n. 488<br />
(Norme di attuazione dello Statuto speciale della regione Trentino - Alto Adige recanti modifiche al<br />
decreto del Presidente della Repubblica 20 gennaio 1973, n. 48, in materia di beni del patrimonio<br />
storico ed artistico di interesse nazionale esclusi dalla competenza provinciale)<br />
Decreto legislativo 15 dicembre 1998, n. 489<br />
(Norme di attuazione dello Statuto speciale della regione Trentino - Alto Adige recanti modifiche al<br />
decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, in materia di composizione del<br />
consiglio di amministrazione dei ruoli locali in provincia di Bolzano e di nuove forme di<br />
partecipazione <strong>delle</strong> organizzazioni sindacali)<br />
214<br />
270
Decreto legislativo 15 dicembre 1998, n. 506<br />
(Norme di attuazione dello Statuto speciale della regione Trentino - Alto Adige recanti modifiche<br />
ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 1° novembre 1973, n. 690, in materia di<br />
tutela e conservazione del patrimonio storico, artistico e popolare)<br />
Decreto legislativo 21 dicembre 1998, n. 495<br />
(Norme di attuazione dello Statuto speciale della regione Trentino - Alto Adige recanti modifiche<br />
ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 20 gennaio 1973, n. 115, in materia di<br />
trasferimento alle province autonome di Trento e di Bolzano dei beni demaniali e patrimoniali dello<br />
Stato e della Regione)<br />
Decreto legislativo 20 aprile 1999, n. 161<br />
(Norme di attuazione dello Statuto speciale per la regione Trentino - Alto Adige recanti modifiche<br />
al decreto del Presidente della Repubblica 6 aprile 1984, n. 426, concernente l'istituzione del<br />
tribunale regionale di giustizia amministrativa di Trento e della sezione autonoma di Bolzano)<br />
Decreto legislativo 14 giugno 1999, n. 212<br />
(Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Trentino - Alto Adige recanti integrazioni<br />
e modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 305, in materia di<br />
controllo e di sezioni giurisdizionali della corte dei conti)<br />
Decreto legislativo 8 settembre 1999, n. 344<br />
(Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Trentino - Alto Adige recanti modifiche al<br />
decreto legislativo 16 dicembre 1993, n. 592, concernenti le scuole situate in località ladine)<br />
Decreto legislativo 11 novembre 1999, n. 463<br />
(Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Trentino - Alto Adige in materia di<br />
demanio idrico, di opere idrauliche e di concessioni di grandi derivazioni a scopo idroelettrico,<br />
produzione e distribuzione di energia elettrica)<br />
Decreto legislativo 6 ottobre 2000, n. 319<br />
(Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Trentino - Alto Adige recanti modifiche al<br />
decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1977, n. 234, in materia di ordinamento <strong>delle</strong><br />
aziende di credito a carattere regionale)<br />
Decreto legislativo 1 marzo 2001, n. 113<br />
(Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Trentino - Alto Adige, recanti istituzione e<br />
modifiche di tabelle organiche del Ministero della giustizia in provincia di Bolzano, nonché il<br />
trasferimento di <strong>funzioni</strong> statali alle camere di commercio)<br />
Decreto legislativo 16 marzo 2001, n. 174<br />
(Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Trentino - Alto Adige concernenti il<br />
trasporto ferroviario pubblico locale, l'accesso alla professione di autotrasportatore, nonché i ricorsi<br />
amministrativi in materia di trasporti)<br />
Decreto legislativo 12 aprile 2001, n. 221<br />
(Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Trentino - Alto Adige recanti modifiche e<br />
integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 6 gennaio 1978, n. 58, in materia di<br />
previdenza e di assicurazioni sociali)<br />
271<br />
21
Decreto legislativo 14 maggio 2001, n. 259<br />
(Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Trentino - Alto Adige recanti modifiche e<br />
integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 1975, n. 469, in materia di<br />
contributi obbligatori per la copertura di oneri sanitari e assistenziali)<br />
Decreto legislativo 16 maggio 2001, n. 260<br />
(Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Trentino - Alto Adige recante disposizioni<br />
riguardanti i commissariati del Governo per le province autonome di Trento e di Bolzano)<br />
Decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 280<br />
(Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Trentino - Alto Adige recante modifiche e<br />
integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1978, n. 569, in materia di catasto<br />
terreni e urbano)<br />
Decreto legislativo 22 maggio 2001, n. 261<br />
(Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Trentino - Alto Adige recanti modifiche e<br />
integrazioni al decreto legislativo 16 dicembre 1993, n. 592, in materia di tutela <strong>delle</strong> popolazioni<br />
ladina, mochena e cimbra in provincia di Trento)<br />
Decreto legislativo 22 maggio 2001, n. 262<br />
(Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Trentino - Alto Adige recanti modifiche e<br />
integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 1 novembre 1973, n. 691 e al decreto del<br />
Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 574, in materia di tutela della popolazione ladina in<br />
provincia di Bolzano)<br />
Decreto legislativo 23 maggio 2001, n. 272<br />
(Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Trentino - Alto Adige concernente<br />
integrazioni e modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, in<br />
materia di personale dipendente <strong>delle</strong> agenzie e ruolo unico dei dirigenti in provincia di Bolzano)<br />
Decreto legislativo 29 maggio 2001, n. 283<br />
(Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Trentino - Alto Adige concernenti<br />
modifiche e integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 574, in<br />
materia di processo penale e di processo civile, nonché in materia di assegnazioni di sedi notarili, e<br />
in materia di redazione in doppia lingua <strong>delle</strong> etichette e degli stampati illustrativi dei farmaci)<br />
Decreto legislativo 18 gennaio 2002, n. 11<br />
(Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Trentino - Alto Adige recanti integrazioni<br />
e modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, in materia di<br />
censimento in provincia di Bolzano)<br />
Decreto legislativo 11 giugno 2002, n. 139<br />
(Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Trentino - Alto Adige in materia di<br />
incentivi alle imprese)<br />
Decreto legislativo 18 dicembre 2002, n. 309<br />
(Norme di attuazione dello Statuto speciale della regione Trentino - Alto Adige concernente<br />
l'esercizio del diritto di voto per le elezioni dei consigli provinciali di Trento e di Bolzano, nonché<br />
per quelle dei consigli comunali della provincia di Bolzano, a seguito della legge costituzionale 31<br />
gennaio 2001, n. 2)<br />
21<br />
272
Decreto legislativo 31 gennaio 2003, n. 29<br />
(Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Trentino - Alto Adige recante modifiche<br />
alle tabelle organiche del personale amministrativo degli uffici giudiziari in provincia di Bolzano)<br />
Decreto legislativo 15 aprile 2003, n. 118<br />
(Norme di attuazione dello Statuto speciale della regione Trentino - Alto Adige che integrano e<br />
modificano disposizioni in materia di concessioni di grandi derivazioni d'acqua a scopo<br />
idroelettrico)<br />
Decreto legislativo 19 novembre 2003, n. 345<br />
(Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Trentino - Alto Adige recanti modifiche al<br />
decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 1983, n. 89, in materia di ordinamento<br />
scolastico in provincia di Bolzano)<br />
Decreto legislativo 19 novembre 2003, n. 346<br />
(Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Trentino - Alto Adige recanti modifiche al<br />
decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 405, in materia di ordinamento scolastico<br />
in provincia di Trento)<br />
Decreto legislativo 14 aprile 2004, n. 116<br />
(Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Trentino - Alto Adige/Südtirol concernenti<br />
modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio 1973, n. 49, in materia di <strong>funzioni</strong><br />
dell'avvocatura dello Stato)<br />
Decreto legislativo 14 ottobre 2004, n. 283<br />
(Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Trentino - Alto Adige concernenti<br />
modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 26 gennaio 1980, n. 197, in<br />
materia di lavoro)<br />
Decreto legislativo 23 maggio 2005, n. 99<br />
(Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Trentino - Alto Adige, concernenti<br />
modifiche e integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, in<br />
materia di dichiarazioni di appartenenza o aggregazione al gruppo linguistico, in provincia di<br />
Bolzano)<br />
Decreto legislativo 6 giugno 2005, n. 120<br />
(Norme di attuazione dello statuto speciale della Regione Trentino - Alto Adige concernenti<br />
modifiche alle tabelle organiche del personale degli uffici dell'amministrazione statale in provincia<br />
di Bolzano)<br />
Decreto legislativo 13 giugno 2005, n. 124<br />
(Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Trentino - Alto Adige recanti modifiche e<br />
integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 574, in materia di uso<br />
<strong>delle</strong> lingue italiana e tedesca nei processi penali e civili in provincia di Bolzano)<br />
Decreto legislativo 4 aprile 2006, n. 176<br />
(Norme di attuazione dello statuto speciale della regione autonoma Trentino - Alto Adige/Südtirol,<br />
concernenti modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 381, in materia<br />
di trasferimento di beni del demanio stradale)<br />
273<br />
21
Decreto legislativo 4 aprile 2006, n. 177<br />
(Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Trentino - Alto Adige/Südtirol,<br />
concernenti modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 574, in materia<br />
di tutela della popolazione di lingua ladina in provincia di Bolzano)<br />
Decreto legislativo 4 aprile 2006, n. 178<br />
(Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Trentino - Alto Adige/Südtirol,<br />
concernente modifiche al decreto legislativo 16 dicembre 1993, n. 592, in materia di tutela della<br />
popolazione di lingua ladina in provincia di Trento)<br />
Decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 168<br />
(Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Trentino - Alto Adige in materia di<br />
controlli igienico-sanitari sulle merci all'importazione ed assistenza sanitaria negli istituti<br />
penitenziari)<br />
Decreto legislativo 18 aprile 2006, n. 196<br />
(Norme di attuazione dello statuto speciale della regione autonoma Trentino - Alto Adige/Südtirol,<br />
concernenti modifiche al decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 280, in materia di catasto terreni e<br />
catasto urbano)<br />
Decreto legislativo 25 luglio 2006, n. 245<br />
(Norme di attuazione dello Statuto speciale della Regione Trentino - Alto Adige/Südtirol in materia<br />
di accademia di belle arti, istituti superiori per le industrie artistiche, conservatori di musica e istituti<br />
musicali pareggiati in provincia di Bolzano)<br />
Decreto legislativo 25 luglio 2006, n. 250<br />
(Norme di attuazione dello Statuto speciale della Regione Trentino - Alto Adige/Südtirol in materia<br />
di accademia di belle arti, istituti superiori per le industrie artistiche, conservatori di musica e istituti<br />
musicali pareggiati in provincia di Trento)<br />
Decreto legislativo 7 novembre 2006, n. 289<br />
(Norme di attuazione dello statuto speciale della regione autonoma Trentino - Alto Adige/Südtirol,<br />
recanti modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1977, n. 235, in materia di<br />
concessioni di grandi derivazioni d'acqua a scopo idroelettrico)<br />
Decreto legislativo 21 maggio 2007, n. 83<br />
(Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Trentino - Alto Adige concernenti<br />
modifiche al decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 280, in materia di catasto terreni e urbano)<br />
21<br />
274
SARDEGNA<br />
D.P.R. del 19 maggio 1949, n. 250<br />
Pubblicato nel S.O. alla G.U. del 27 maggio 1949, n. 121<br />
D.P.R. del 19 maggio 1950, n. 327<br />
Pubblicato nella G.U. del 16 giugno 1950, n. 136<br />
D.P.R. del 24 novembre 1965, n. 1531<br />
Norme di attuazione dello Statuto speciale per la Sardegna in materia di turismo e di industria<br />
alberghiera. Pubblicato nella G.U. del 29 gennaio 1966, n. 24<br />
D.P.R. del 24 novembre 1965, n. 1532<br />
Norme di attuazione dello Statuto speciale per la Sardegna in materia di biblioteche e di musei di<br />
Enti locali. Pubblicato nella G.U. del 29 gennaio 1966, n. 24<br />
D.P.R. del 24 novembre 1965, n. 1562<br />
Norme di attuazione dello Statuto speciale per la Sardegna in materia di espropriazione per pubblica<br />
utilità. Pubblicato nella G.U. del 2 febbraio 1966, n. 28<br />
D.P.R. del 24 novembre 1965, n. 1627<br />
Norme di attuazione dello Statuto speciale per la Sardegna in materia di pesca e saline sul Demanio<br />
marittimo e nel mare territoriale. Pubblicato nella G.U. del 8 febbraio 1966, n. 33<br />
D.P.R. del 6 maggio 1972, n. 297<br />
Norme di attuazione dello statuto speciale per la Sardegna in materia di riconoscimento della<br />
qualifica di agente di pubblica sicurezza a personale dei servizi forestali. Pubblicato nella G.U. del 8<br />
luglio 1972, n. 176<br />
D.P.R. del 22 agosto 1972, n. 669<br />
Norme di attuazione dello statuto speciale per la Sardegna riguardanti il trasferimento alla regione<br />
di uffici e servizi del Ministero dell'agricoltura e <strong>delle</strong> foreste. Pubblicato nella G.U. del 20<br />
novembre 1972, n. 301<br />
D.P.R. del 11 ottobre 1972, n. 780<br />
Norme di attuazione dello statuto regionale sardo in materia di ricchezza mobile riscossa<br />
nell'ambito del territorio regionale. Pubblicato nella G.U. del 18 dicembre 1972, n. 326<br />
D.P.R. del 22 maggio 1975, n. 480<br />
Nuove norme di attuazione dello statuto speciale della regione autonoma della Sardegna. Pubblicato<br />
nella G.U. del 6 ottobre 1975, n. 265<br />
D.P.R. del 16 gennaio 1978, n. 21<br />
Norme di attuazione dello Statuto speciale per la Sardegna concernente il controllo sugli atti della<br />
Regione. Pubblicato nella G.U. del 6 febbraio 1978, n. 36<br />
D.P.R. del 7 giugno 1979, n. 259<br />
Norme di attuazione dello statuto speciale per la Sardegna concernenti il trasferimento alla Regione<br />
dell'E.T.F.A.S. - Ente di sviluppo in Sardegna. Pubblicato nella G.U. del 7 luglio 1979, n. 185<br />
275<br />
21
D.P.R. del 7 giugno 1979, n. 260<br />
Norme di attuazione dello statuto speciale per la Sardegna concernenti modifiche dell'art. 14,<br />
secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica del 22 maggio 1975, n. 480.<br />
Pubblicato nella G.U. del 7 luglio 1979, n. 185<br />
D.P.R. del 7 giugno 1979, n. 261<br />
Norme di attuazione dello statuto speciale per la Sardegna per il trasferimento alla regione <strong>delle</strong><br />
<strong>funzioni</strong> dell'Opera nazionale per la protezione della maternità ed infanzia e <strong>delle</strong> <strong>funzioni</strong> statali<br />
esercitate sull'Istituto zooprofilattico della Sardegna. Pubblicato nella G.U. del 7 luglio 1979, n. 185<br />
D.P.R. del 19 giugno 1979, n. 348<br />
Norme di attuazione dello statuto speciale per la Sardegna in riferimento alla L. 22 luglio 1975, n.<br />
382 e al D.P.R. del 24 luglio 1977, n. 616. Pubblicato nella G.U. del 9 agosto 1979, n. 218<br />
D.P.R. del 13 aprile 1984, n. 92<br />
Trasferimento alla regione Sardegna <strong>delle</strong> <strong>funzioni</strong>, dei beni e del personale degli enti nazionali<br />
operanti in Sardegna, assoggettati alle procedure di cui all'articolo 115 del decreto del Presidente<br />
della Repubblica del 24 luglio 1977, n. 616. Pubblicato nella G.U. del 28 aprile 1984, n. 117<br />
D.P.R. del 16 gennaio 1986, n. 51<br />
Norme di attuazione dello statuto speciale per la Sardegna in materia di trasferimento alla regione<br />
<strong>delle</strong> opere e del personale periferico della cessata Cassa per il Mezzogiorno. Pubblicato nella G.U.<br />
del 4 marzo 1986, n. 52<br />
D. Lgs. del 9 marzo 1998, n. 74<br />
Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Sardegna recanti modifiche al D.P.R. 16<br />
gennaio 1978, n. 21, in materia di controllo della Corte dei conti sugli atti amministrativi della<br />
regione. Pubblicato nella G.U. del 7 aprile 1998, n. 81<br />
D. Lgs. del 10 marzo 1998, n. 75<br />
Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Sardegna concernenti l'istituzione di zone<br />
franche. Pubblicato nella G.U. del 19 marzo 1998, n. 81<br />
D. Lgs. del 15 settembre 1999, n. 363<br />
Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Sardegna in materia di partecipazione della<br />
regione alla elaborazione dei progetti di trattati di commercio che lo Stato intende stipulare con<br />
Paesi esteri. Pubblicato nella G.U. del 21 ottobre 1999, n. 248<br />
D. Lgs. del 15 settembre 1999, n. 364<br />
Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Sardegna recante integrazioni e modifiche<br />
al D.P.R. del 24 novembre 1965, n. 1627, in materia di pesca e saline sul demanio marittimo e nel<br />
mare territoriale. Pubblicato nella G.U. del 21 ottobre 1999, n. 248<br />
D. Lgs. del 10 aprile 2001, n. 180<br />
Norma di attuazione dello Statuto speciale della Regione Sardegna recante delega di <strong>funzioni</strong><br />
amministrative alla Regione in materia di lavoro e servizi all'impiego. Pubblicato nella G.U. del 19<br />
maggio 2001, n. 115<br />
D.Lgs. del 17 aprile 2001, n. 234<br />
Norme di attuazione dello Statuto speciale della regione Sardegna per il conferimento di <strong>funzioni</strong><br />
amministrative, in attuazione del Capo I della L. n. 59 del 1997. Pubblicato nella G.U. del 20<br />
giugno 2001, n. 141<br />
220<br />
276
D. Lgs. del 23 maggio 2003 n. 167<br />
Norme di attuazione dello Statuto speciale della regione Sardegna per il trasferimento alle Camere<br />
di commercio <strong>delle</strong> <strong>funzioni</strong> e dei compiti degli uffici metrici provinciali e degli uffici provinciali<br />
dell'industria, del commercio e dell'artigianato. Pubblicato nella G.U. del 11 luglio 2003, n. 159<br />
D. Lgs. del 6 febbraio 2004, n. 70<br />
Norme di attuazione dello statuto speciale della Regione Sardegna concernenti il conferimento di<br />
<strong>funzioni</strong> amministrative alla Regione in materia di agricoltura. Pubblicato nella G.U. del 19 marzo<br />
2004, n. 66<br />
D. Lgs. del 18 settembre 2006, n. 267<br />
Norme di attuazione dello Statuto speciale della regione Sardegna recanti modifiche al decreto del<br />
Presidente della Repubblica 19 maggio 1949, n. 250, in materia di demanio e patrimonio.<br />
Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 244 del 19 ottobre 2006.<br />
D.lgs. del 21 febbraio 2008 , n. 46<br />
Norme di attuazione dello statuto speciale della regione autonoma Sardegna concernenti il<br />
conferimento di <strong>funzioni</strong> e compiti di programmazione e amministrazione in materia di trasporto<br />
pubblico locale.<br />
277<br />
221
SICILIA<br />
Norme per l’attuazione dello Statuto della Regione siciliana e disposizioni transitorie<br />
(D.L.C.P.S. 25 marzo 1947, n. 204)<br />
Norme relative al Commissario dello Stato per la Regione siciliana<br />
(D.L.C.P.S. 10 maggio 1947, n. 307)<br />
Norme relative all’Alta Corte prevista dall’art. 24 dello Statuto della Regione siciliana<br />
(D.L.C.P.S. 15 settembre 1947, n. 942)<br />
Norme transitorie per l’attuazione dello Statuto della Regione siciliana<br />
(D.L. C.P.S. 30 giugno 1947, n. 567)<br />
Attribuzioni della Corte d’Appello di Palermo in materia di usi civici<br />
(D.l.vo 2 marzo 1948, n. 141)<br />
Attribuzioni dell’Avvocatura dello Stato nei riguardi della Regione siciliana<br />
(D.l.vo 2 marzo 1948, n. 142)<br />
Norme di attuazione dello Statuto della Regione siciliana in materia di credito e risparmio<br />
(D.P.R. 27 giugno 1952, n. 1133)<br />
Norme di attuazione dello Statuto della Regione siciliana in materia di enti locali<br />
(D.P.R. 19 luglio 1956, n. 977)<br />
Norme per l’attuazione dell’art. 8 dello Statuto della Regione siciliana<br />
(D.P.R. 5 agosto 1961, n. 784)<br />
Norme di attuazione dello Statuto della Regione siciliana in materia di Demanio e Patrimonio<br />
(D.P.R. 1 dicembre 1961, n. 1825)<br />
Norme di attuazione dello Statuto integrative del D.L.C.P.S. 10 maggio 1947, n. 307,<br />
concernente il Commissario dello Stato<br />
(D.P.R. 4 giugno 1969, n. 488)<br />
Norme di attuazione dello Statuto per l’esercizio nella Regione siciliana <strong>delle</strong> <strong>funzioni</strong><br />
spettanti al Consiglio di Stato<br />
(Testo coordinato del D .l .vo 6 maggio 1948, n. 654 e del D.P.R. 5 aprile 1978, n. 204)<br />
Si segnala che tali decreti sono stati abrogati dall’art. 14 del Decreto legislativo 24 dicembre 2003,<br />
n. 373<br />
Norme di attuazione dello Statuto speciale della Regione siciliana per l’attribuzione al<br />
Presidente della Regione, nell’esercizio <strong>delle</strong> <strong>funzioni</strong> esecutive ed amministrative di<br />
competenza regionale, della adozione dei provvedimenti demandati al Capo dello Stato<br />
(D.P.R. 29 gennaio 1982, n. 125)<br />
Norme di attuazione dello Statuto della Regione siciliana in materia di trasferimento <strong>delle</strong><br />
<strong>competenze</strong> del patrimonio e del personale degli enti pubblici soppressi di cui al decreto del<br />
Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616<br />
(D.P.R. 13 maggio 1985, n. 245)<br />
222<br />
278
Norme di attuazione dello Statuto della Regione siciliana in materia di passaggio di personale<br />
dallo Stato e dagli enti alla Regione siciliana<br />
(D.P.R. 15 gennaio 1986, n. 50)<br />
Norme di attuazione dello Statuto in materia di persone giuridiche private<br />
(D.L.vo 29 gennaio 1997, n. 26)<br />
Decreto legislativo 6 maggio 1948, n. 655 “Istituzione di sezioni della Corte dei Conti per la<br />
Regione siciliana” e decreto legislativo 18 giugno 1999, n. 200 “Norme di attuazione dello<br />
Statuto speciale della Regione siciliana recanti integrazioni e modifiche al D.L.vo 3 maggio<br />
1948, n. 655, in materia di istituzione di una sezione giurisdizionale regionale d’appello della<br />
Corte dei conti e di controllo sugli atti regionali”(testo coordinato).<br />
Norme di attuazione dello Statuto speciale della Regione siciliana concernenti l’esercizio nella<br />
Regione <strong>delle</strong> <strong>funzioni</strong> spettanti al Consiglio di Stato<br />
(D.L.vo 24 dicembre 2003, n. 373)<br />
Norme di attuazione dello Statuto speciale della Regione siciliana relative alla partecipazione<br />
del Presidente della Regione alle riunioni del Consiglio dei Ministri<br />
(D.L.vo 21 gennaio 2004, n. 35)<br />
Norme di attuazione dello Statuto speciale della Regione siciliana, recanti attuazione dell’art.<br />
37 dello Statuto e simmetrico trasferimento di <strong>competenze</strong><br />
(Decreto legislativo 3 novembre 2005, n. 241)<br />
279<br />
22
VALLE D’AOSTA<br />
D.Lgs. 28 gennaio 2008, n. 13 “Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Valle<br />
d'Aosta/Vallée d'Aoste in materia di motorizzazione civile e di tasse automobilistiche”<br />
D.Lgs. 28 gennaio 2008, n. 26 “Norme di attuazione dello statuto speciale della regione autonoma<br />
Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste, concernenti il trasferimento di <strong>funzioni</strong> in materia di salute umana e<br />
sanità veterinaria”<br />
D.Lgs. 7 marzo 2008, n. 50 “Norme di attuazione dello Statuto speciale della regione autonoma<br />
Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste in materia di dighe”<br />
D.Lgs. 24 luglio 2007, n. 136 “Norme di attuazione dello statuto speciale della Valle d'Aosta -<br />
Vallée d'Aoste concernenti il conferimento di <strong>funzioni</strong> in materia di istituzioni di alta formazione<br />
artistica e musicale”<br />
D.Lgs. 2 agosto 2007, n. 141 “Norme di attuazione dello statuto speciale della regione autonoma<br />
Valle D'Aosta/Vallée d'Aoste, in materia di esercizio del diritto di voto per le elezioni del Consiglio<br />
regionale”<br />
D.Lgs. 3 agosto 2007, n. 142 “Norme di attuazione dello statuto speciale della regione autonoma<br />
Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste, in materia di catasto”<br />
D.Lgs. 24 aprile 2006, n. 197 “Norme di attuazione dello statuto speciale della regione autonoma<br />
Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste in materia di previdenza complementare”<br />
D.Lgs. 24 aprile 2006, n. 208 “Norme di attuazione dello statuto speciale della regione autonoma<br />
Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste in materia di contributi per la copertura di oneri sanitari ed<br />
assistenziali”<br />
D.Lgs. 24 febbraio 2004, n. 71 “Norme di attuazione dello Statuto speciale della Regione Valle<br />
d'Aosta/Vallee d'Aoste recanti modifiche alla legge 16 maggio 1978, n. 196, in materia di <strong>funzioni</strong><br />
della Avvocatura dello Stato”<br />
D.Lgs. 10 aprile 2001, n. 183 “Norme di attuazione dello statuto speciale della Regione Valle<br />
d'Aosta, concernenti il conferimento di <strong>funzioni</strong> alla Regione in materia di lavoro”<br />
D.Lgs. 22 maggio 2001, n. 238 “Norme di attuazione dello Statuto speciale della regione Valle<br />
d'Aosta in materia di regime comunitario della produzione lattiera”<br />
D.Lgs. 22 maggio 2001, n. 263 “Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Valle<br />
d'Aosta in materia di accertamento della conoscenza della lingua francese per l'assegnazione di sedi<br />
notarili”<br />
D.Lgs. 19 giugno 2000, n. 208 “Norme di attuazione dello statuto speciale della Regione Valle<br />
d'Aosta recante modifiche alla legge 16 maggio 1978, n. 196, concernenti l'Istituto regionale di<br />
ricerca educativa”<br />
D.Lgs. 21 settembre 2000, n. 281 “Norme di attuazione dello statuto speciale della Regione Valle<br />
d'Aosta concernente l'utilizzo della prova di francese, già sostenuta nell'esame di Stato per l'accesso<br />
all'impiego negli uffici periferici <strong>delle</strong> amministrazioni statali”<br />
D.Lgs. 21 settembre 2000, n. 282 “Norme di attuazione dello statuto speciale della Regione Valle<br />
d'Aosta in materia di potestà legislativa regionale inerente il finanziamento dell'università e<br />
l'edilizia universitaria”<br />
D.Lgs. 16 marzo 1999, n. 89 “Norme di attuazione dello statuto speciale della Regione Valle<br />
d'Aosta in materia di acque pubbliche”<br />
D.Lgs. 11 febbraio 1998, n. 79 “Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Valle<br />
d'Aosta in materia di impianti a fune, piste da sci ed innevamento artificiale”<br />
224
D.Lgs. 16 febbraio 1998, n. 44 “Norme di attuazione dello statuto speciale della Regione Valle<br />
d'Aosta in materia di atti amministrativi della regione soggetti a controllo”<br />
D.Lgs. 22 aprile 1994, n. 320 “Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Valle<br />
d'Aosta”<br />
D.Lgs. 27 aprile 1992, n. 282 “Armonizzazione <strong>delle</strong> disposizioni della legge 8 giugno 1990, n.<br />
142, con l'ordinamento della regione Valle d'Aosta”<br />
L. 23 dicembre 1992, n. 498 “Interventi urgenti in materia di finanza pubblica” (Art. 8)<br />
D.Lgs. 28 dicembre 1989, n. 430 “Norme di attuazione dello statuto speciale per la regione Valle<br />
d'Aosta in materia di previdenza ed assicurazioni sociali.”<br />
D.Lgs. 28 dicembre 1989, n. 431 “Norme di attuazione dello statuto speciale per la regione Valle<br />
d'Aosta in materia di finanze regionali e comunali”<br />
D.Lgs. 28 dicembre 1989, n. 432 “Norme di attuazione dello statuto speciale per la regione Valle<br />
d'Aosta in materia di polizia locale, urbana e rurale”<br />
D.Lgs. 28 dicembre 1989, n. 433 “Norme di attuazione dello statuto speciale per la regione Valle<br />
d'Aosta in materia di istruzione tecnico-professionale”<br />
D.Lgs. 28 dicembre 1989, n. 434 “Norme di attuazione dello statuto speciale per la regione Valle<br />
d'Aosta in materia di coordinamento dei programmi degli interventi statali e regionali”<br />
D.P.R. 27 dicembre 1985, n. 1142 “Trasferimento alla regione Valle d'Aosta <strong>delle</strong> <strong>funzioni</strong> in<br />
materia di industria, commercio, annona ed utilizzazione <strong>delle</strong> miniere”<br />
D.P.R. 22 febbraio 1982, n. 182 “Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Valle<br />
d'Aosta per la estensione alla regione <strong>delle</strong> disposizioni del Decreto del Presidente della Repubblica<br />
24 luglio 1977, n. 616 e della normativa relativa agli enti soppressi con l'art. 1-bis del d.l. 18 agosto<br />
1978, n. 481, convertito nella l. 21 ottobre 1978, n. 641”<br />
L. 26 novembre 1981, n. 690 “Revisione dell'ordinamento finanziario della regione Valle d'Aosta”<br />
L. 16 maggio 1978, n. 196 “Norme di attuazione dello statuto speciale della Valle d'Aosta”<br />
L. 5 luglio 1975, n. 304 “Norme per la utilizzazione <strong>delle</strong> acque pubbliche ad uso idroelettrico nella<br />
regione Valle d'Aosta”<br />
D.P.R. 31 ottobre 1975, n. 861 “Organici <strong>delle</strong> scuole primarie, secondarie ed artistiche della Valle<br />
d'Aosta”<br />
D.P.R. 14 gennaio 1972, n. 1 “Trasferimento alle <strong>Regioni</strong> a statuto ordinario <strong>delle</strong> <strong>funzioni</strong><br />
amministrative statali in materia di circoscrizioni comunali e di polizia locale urbana e rurale e del<br />
relativo personale”<br />
D.P.R. 14 gennaio 1972, n. 2 “Trasferimento alle <strong>Regioni</strong> a statuto ordinario <strong>delle</strong> <strong>funzioni</strong><br />
amministrative statali in materia di acque minerali e termali, di cave e torbiere e di artigianato e del<br />
relativo personale”<br />
D.P.R. 14 gennaio 1972, n. 3 “Trasferimento alle <strong>Regioni</strong> a statuto ordinario <strong>delle</strong> <strong>funzioni</strong><br />
amministrative statali in materia di assistenza scolastica e di musei e biblioteche di enti locali e dei<br />
relativi personali ed uffici”<br />
D.P.R. 14 gennaio 1972, n. 4 “Trasferimento alle <strong>Regioni</strong> a statuto ordinario <strong>delle</strong> <strong>funzioni</strong><br />
amministrative statali in materia di assistenza sanitaria ed ospedaliera e dei relativi personali ed<br />
uffici”<br />
D.P.R. 14 gennaio 1972, n. 5 “Trasferimento alle regioni a statuto ordinario <strong>delle</strong> <strong>funzioni</strong><br />
amministrative statali in materia di tranvie e linee automobilistiche di interesse regionale e di<br />
navigazione e porti lacuali e dei relativi personali ed uffici”<br />
22
D.P.R. 14 gennaio 1972, n. 6 “Trasferimento alle <strong>Regioni</strong> a statuto ordinario <strong>delle</strong> <strong>funzioni</strong><br />
amministrative statali in materia di turismo ed industria alberghiera e del relativo personale”<br />
D.P.R. 15 gennaio 1972, n. 7 “Trasferimento alle <strong>Regioni</strong> a statuto ordinario <strong>delle</strong> <strong>funzioni</strong><br />
amministrative statali in materia di fiere e mercati e del relativo personale”<br />
D.P.R. 15 gennaio 1972, n. 8 “Trasferimento alle <strong>Regioni</strong> a statuto ordinario <strong>delle</strong> <strong>funzioni</strong><br />
amministrative statali in materia di urbanistica e di viabilità, acquedotti e lavori pubblici di interesse<br />
regionale e dei relativi personali ed uffici”<br />
D.P.R. 15 gennaio 1972, n. 9 “Trasferimento alle <strong>Regioni</strong> a statuto ordinario <strong>delle</strong> <strong>funzioni</strong><br />
amministrative statali in materia di beneficenza pubblica e del relativo personale”<br />
D.P.R. 15 gennaio 1972, n. 10 “Trasferimento alle <strong>Regioni</strong> a statuto ordinario <strong>delle</strong> <strong>funzioni</strong><br />
amministrative statali in materia di istruzione artigiana e professionale e del relativo personale”<br />
D.P.R. 15 gennaio 1972, n. 11 “Trasferimento alle <strong>Regioni</strong> a statuto ordinario <strong>delle</strong> <strong>funzioni</strong><br />
amministrative statali in materia di agricoltura e foreste, di caccia e di pesca nelle acque interne e<br />
dei relativi personali ed uffici”<br />
D.Lgs.C.P.S. 11 novembre 1946, n. 365 “Ordinamento <strong>delle</strong> scuole e del personale insegnante<br />
della Valle d'Aosta ed istituzione nella Valle stessa di una Sovraintendenza agli studi”<br />
D.Lgs.C.P.S. 23 dicembre 1946, n. 532 “Devoluzione alla Valle d'Aosta di alcuni servizi”<br />
D.Lgs.Lgt. 7 settembre 1945, n. 545 “Ordinamento amministrativo della Valle d'Aosta”<br />
22
FRIULI VENEZIA GIULIA<br />
(aggiornamento: gennaio 2010)<br />
NORME STATUTARIE IN MATERIA FINANZIARIA<br />
1. Le fonti statali dell’ordinamento finanziario della Regione Friuli Venezia Giulia<br />
La disciplina statale dell’ordinamento finanziario della Regione Friuli Venezia Giulia è contenuta<br />
nelle seguenti tipologie di fonti:<br />
a) lo Statuto speciale (in particolare il titolo IV)<br />
b) le leggi statali ordinarie che hanno nel tempo testualmente modificato il titolo IV ed in<br />
particolare l’art. 49, con il procedimento aggravato previsto dall’art. 63, ultimo comma,<br />
dello Statuto 5 ; (vedi appendice normativa parte A)<br />
c) leggi ordinarie dello Stato in materia di finanza regionale che, pur non modificando<br />
testualmente il titolo IV dello Statuto, hanno comunque integrato la disciplina<br />
dell’ordinamento finanziario della Regione, o più in generale, quello di tutte le <strong>Regioni</strong><br />
(appendice normativa – parte B)<br />
2. Il titolo IV dello Statuto e la legislazione statale di modifica ed integrazione<br />
dell’ordinamento finanziario della Regione<br />
2.1 L’ordinamento finanziario della Regione nel testo originario dello Statuto<br />
L’ordinamento finanziario regionale definito dallo statuto è basato, per quanto concerne le entrate<br />
tributarie, su proventi di duplice natura: da una parte il sistema della compartecipazioni, secondo<br />
quote fisse, al gettito di tributi statali riscossi nel territorio regionale (art. 49) , dall’altra il gettito di<br />
tributi propri che la Regione ha la facoltà di istituire con legge regionale “in armonia con il sistema<br />
tributario statale e degli enti locali” (art. 51) e nel rispetto dei principi fondamentali stabiliti dalle<br />
leggi dello Stato nella materia (art. 5, n. 3); lo Statuto prevede inoltre, quali entrate extra-tributarie,<br />
quelle derivanti da redditi patrimoniali (art. 51), dalla emissione di prestiti interni (art. 52, che<br />
impone di destinare tali entrate ad “investimenti in opere permanenti” e limita il loro importo<br />
annuale in modo che esso non superi le entrate ordinarie) e da “contributi speciali” assegnati con<br />
legge dello Stato per scopi determinati o per la esecuzione di organici programmi di sviluppo (art.<br />
50).<br />
Come si vedrà, tale impianto statutario dell’ordinamento finanziario della Regione ha subito<br />
rilevanti modifiche ed integrazioni ad opera della legislazione statale ordinaria, sia riferite<br />
specificamente alla Regione Friuli Venezia Giulia, sia riguardante le <strong>Regioni</strong> nel loro complesso,<br />
che hanno inciso in modo rilevante sull’assetto della finanza regionale, coordinandola con la più<br />
generale finanza pubblica, anche senza modificare testualmente il titolo IV dello Statuto.<br />
2.2 L’adeguamento alla riforma tributaria degli anni 1971-72<br />
Il sistema <strong>delle</strong> compartecipazioni dovette subire una prima radicale revisione con l’avvento della<br />
riforma tributaria degli anni 1971-72, che soppresse alcune <strong>delle</strong> imposte statali previste dallo<br />
Statuto del 1963 (l’imposta generale sulla entrata, l’imposta sulla ricchezza mobile e le società e<br />
l’imposta sui terreni e fabbricati). La legge delega 825/1971, agli articoli 12, n. 3, e 14, e il<br />
successivo decreto delegato 638/1972, all’art. 8, non apportarono subito i necessari adeguamenti<br />
allo Statuto, ma introdussero, in attesa del previsto coordinamento tra la finanza statale e quella<br />
regionale, una disciplina transitoria basata sull’attribuzione di somme di importo pari a quello<br />
devoluto nell’ultimo esercizio di applicazione dei tributi soppressi (1972 o 1973), maggiorato<br />
annualmente del 10 %; tale sistema, che doveva, nella previsione originaria della legge di riforma,<br />
5<br />
Secondo cui “Le disposizioni contenute nel titolo IV possono essere modificate con leggi ordinarie, su proposta di<br />
ciascun membro <strong>delle</strong> Camere, del Governo e della Regione, e in ogni caso, sentita la Regione.” Per una<br />
283<br />
22
durare per soli 5 esercizi, e cioè fino al 31 dicembre 1977, si protrasse invece, attraverso proroghe<br />
disposte di anno in anno, fino al 31 dicembre 1984 .<br />
Nel frattempo con legge 158/1976 venne elevata da quattro a nove decimi la quota di<br />
compartecipazione regionale al gettito dell’imposta erariale di consumo relativa ai prodotti dei<br />
monopoli dei tabacchi, (sopravvissuta alla riforma) per il dichiarato intento di far fronte alle più<br />
ampie <strong>competenze</strong> derivanti dall’attuazione dell’appena emanato d.p.r 902/1975.<br />
Nel 1984, dopo ben 13 anni dalla legge delega di riforma, fu emanata la legge 457/1984 che apportò<br />
le modifiche agli art. 49 e 53 dello Statuto necessarie a coordinare il sistema <strong>delle</strong><br />
compartecipazione alla riforma tributaria, come previsto dalla legge delega: venne delineato allora<br />
l’impianto del sistema di devoluzione con riferimento ai maggiori tributi erariali introdotti dalla<br />
riforma tributaria (IRPEF, IRPEG, IVA), impianto che regge tuttora l’ordinamento finanziario<br />
regionale.<br />
2.3 Il sistema dei trasferimenti a destinazione vincolata degli anni ‘70-80<br />
Oltre al sistema <strong>delle</strong> compartecipazione si affermò a partire dalla seconda metà degli anni ‘70, con<br />
l’avvento <strong>delle</strong> <strong>Regioni</strong> a statuto ordinario, un altro sistema di finanziamento <strong>delle</strong> <strong>Regioni</strong>,<br />
comprese quelle a statuto speciale, basato su trasferimenti a destinazione vincolata, di cui gli esempi<br />
più rilevanti sono stati il fondo sanitario nazionale istituito dall’art. 51 della legge 833/1978, per il<br />
finanziamento del servizio sanitario nazionale e i due fondi istituiti dalla legge 151/1981 per il<br />
ripiano dei disavanzi di esercizio <strong>delle</strong> aziende di trasporto e per gli investimenti nel settore del<br />
trasporto pubblico locale (rispettivamente art. 9 e 11 della citata legge 151/1981). Tale sistema<br />
venne in gran parte a cessare con il d.l. 415/1989 che escluse, a fini perequativi, le <strong>Regioni</strong> a statuto<br />
speciale dal riparto di quasi tutti i fondi nazionali, con la rilevante eccezione del fondo sanitario<br />
nazionale di parte corrente, le cui assegnazioni a favore <strong>delle</strong> predette <strong>Regioni</strong> vennero man mano<br />
ridotte con successivi provvedimenti (oltre al citato d.l. 415/1989, vedi legge 412/1991, art. 3,<br />
comma 11, e legge 498/1992, art. 8, comma 1); a partire dal 1993 venne invece mutato il sistema<br />
di finanziamento del Servizio sanitario nazionale, con l’attribuzione diretta alle <strong>Regioni</strong>, comprese<br />
quelle a statuto speciale, nel cui territorio si trovava il domicilio fiscale dell’iscritto al Servizio, dei<br />
contributi dovuti per le prestazioni del Servizio stesso (art. 11, comma 9, del d.lgs. 502/1992);<br />
sistema quest’ultimo che venne definitivamente soppresso con l’istituzione dell’IRAP (vedi infra).<br />
2.4 Gli interventi legislativi successivi di adeguamento del sistema <strong>delle</strong> compartecipazioni e di<br />
attribuzione di nuovi tributi (1995-2008)<br />
A partire dal 1995 (misure finanziarie approvate con la legge 549/1995) lo Stato è di nuovo<br />
intervenuto più volte con legge ordinaria sulla disciplina statutaria <strong>delle</strong> compartecipazioni<br />
(modificando testualmente l’art. 49 statuto), in modo da adeguare le risorse finanziarie della<br />
Regione alle accresciute <strong>funzioni</strong> amministrative man mano trasferite alla stessa, ovvero alla<br />
eliminazione dei fondi statali di settore. Inoltre in questi stessi anni l’intervento legislativo dello<br />
Stato ha riguardato la materia tributaria con l’istituzione di nuove tipologie di tributi (o di<br />
addizionali di tributi esistenti) il cui gettito è attribuito alle regioni, comprese quelle a statuto<br />
speciale, ovvero con la riserva alla Regione di aliquote di tributi statali.<br />
Procedendo in senso cronologico, va ricordata la legge 549/1995, che ha istituito e disciplinato due<br />
nuovi tributi il cui gettito è attribuito alle <strong>Regioni</strong>, comprese quelle a statuto speciale: la tassa<br />
regionale per il diritto allo studio universitario (art. 3, comma 19-23, della legge 549/1995) e il<br />
tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi (art. 3, comma 24-38).<br />
La stessa legge 549/1995, all’art. 3, commi 15-18, prevedeva inoltre l’attribuzione alla Regione<br />
Friuli Venezia Giulia di una quota dell’accisa sulle benzine per autotrazione, quota estesa al gasolio<br />
per autotrazione dal d.l. 452/2001. Nella sua versione originaria (che, come si vedrà, verrà<br />
ampiamente rivisitata nel 2007), l’attribuzione della quota di accisa era funzionale alla attribuzione<br />
di una potestà regionale di disporre agevolazioni dirette a ridurre il prezzo alla pompa del<br />
carburante, con il dichiarato intento di ridurre la concorrenzialità <strong>delle</strong> rivendite di carburanti negli<br />
284<br />
22
Stati confinanti: la quota di accisa attribuita alla Regione era pari a 0,413 euro per ogni litro di<br />
benzina venduto nel territorio della regione e di 0,26 euro per ogni litro di gasolio. La norma<br />
prevedeva inoltre che, qualora le accise sui carburanti fossero ridotte o inferiori a tali importi, anche<br />
per effetto di iniziative legislative regionali, tali quote fossero assegnate alla Regione diminuite<br />
della riduzione applicata sull’accisa stessa. Era previsto un sistema di compensazione secondo il<br />
quale i trasferimenti statali a qualsiasi titolo spettanti alla Regione, ivi comprese le devoluzioni<br />
erariali in attuazione dello statuto, venivano complessivamente ridotti, a piè di lista, dei minori<br />
introiti statali in dipendenza della norma citata, calcolati sulla base dei tributi incassati sulle benzine<br />
vendute nell’anno 1995 e sul gasolio venduto nell’anno 2001 nel territorio regionale. Tale forma di<br />
entrata verrà radicalmente rivista con la legge 244/2007 (vedi infra).<br />
Sempre nel 1995, in prospettiva di un adeguamento <strong>delle</strong> entrate regionali derivanti dal sistema<br />
<strong>delle</strong> compartecipazione, venne dapprima emanato il d.l. 567/1995, che disponeva l’attribuzione<br />
alla Regione Friuli Venezia Giulia, a titolo di anticipazione dei previsti aumenti <strong>delle</strong> quote, di<br />
trasferimenti straordinari per gli anni 1995, 1996 e 1997.<br />
Con la manovra dell’anno successivo (legge 662/1996 art. 1, commi 144-147) il legislatore statale<br />
operò la prevista revisione dell’ordinamento finanziario, collegata alla soppressione <strong>delle</strong> quote del<br />
Fondo sanitario nazionale di spettanza della Regione e al trasferimento a carico del bilancio<br />
regionale degli oneri di finanziamento degli enti locali (vedi art. 17 del d.lgs. 9/1997), con<br />
l’aumento da quattro a cinque e poi, con l’entrata in vigore <strong>delle</strong> relative norme di attuazione, a sei<br />
decimi, della quota sui proventi dell’IRPEF, <strong>delle</strong> ritenute alla fonte sui redditi e dell’IVA, e<br />
l’aumento da quattro a quattro e mezzo della quota sui proventi dell’IRPEG, sempre con decorrenza<br />
dall’entrata in vigore <strong>delle</strong> predette norme (che sono state poi emanate con d.lgs 8/1997).<br />
Peraltro la stessa legge 662/1996 conteneva una delega per il riordino della finanza regionale e<br />
locale la cui attuazione ha innovato ulteriormente l’ordinamento finanziario regionale, con<br />
l’istituzione, già ricordata, dell’IRAP e dell’addizionale regionale all’IRPEF. La delega è stata<br />
attuata con il d.lgs. 446/1997, che, per quanto concerne l’IRAP che la predetta imposta è dovuta alla<br />
Regione nel cui territorio è realizzata la produzione netta soggetta a tassazione e attribuisce una<br />
potestà legislativa attuativa alle <strong>Regioni</strong> a statuto speciale (cfr. artt 15 e 24).<br />
Con la legge finanziaria del 2002 (legge 448/2001) lo Stato è di nuovo intervenuto sulla materia<br />
della finanza della Regione Friuli Venezia Giulia con due disposizioni: l’articolo 25, comma 6, che<br />
attribuisce alle <strong>Regioni</strong> a statuto speciale e alle Province autonome una quota di compartecipazione<br />
alle imposte sostitutive dei tributi erariali oggetto di devoluzione nella stessa misura <strong>delle</strong> imposte<br />
sostituite; l’articolo 52, commi 4 e 5, che attribuisce alla Regione Friuli Venezia Giulia il contributo<br />
sui premi di assicurazione per la responsabilità civile per danni di cui all’articolo 11 bis della legge<br />
990/1969, relativamente agli intestatari <strong>delle</strong> carte di circolazione residenti nella regione.<br />
La legge finanziaria statale del 2003 (legge 289/2002, art. 30, comma 10) ha elevato da sei a otto<br />
decimi la quota di compartecipazione della Regione al gettito dell’IVA riscossa dallo Stato nel<br />
territorio regionale, in stretta correlazione ai maggiori oneri che la Regione era chiamata ad<br />
affrontare a seguito dei nuovi decreti di trasferimento di <strong>funzioni</strong> amministrative, approvati o in via<br />
di approvazione.<br />
La legge finanziaria statale del 2007 (legge 296/2006) è intervenuta nuovamente sull’articolo 49<br />
dello Statuto, con efficacia dal 1° gennaio 2008, modificando innanzi tutto l’incipit: non sono più<br />
“devolute” alla Regione le quote fisse dei sottoindicati proventi dello Stato riscossi nel territorio<br />
regionale, ma “spettano” alla Regione le quote fisse <strong>delle</strong> entrate tributarie erariali riscosse nel<br />
territorio regionale. Il significato della modifica si comprende alla luce del d. lgs. 137/2007 che<br />
introduce il trasferimento diretto <strong>delle</strong> compartecipazioni erariali alla regione. Inoltre con la legge<br />
finanziaria viene ulteriormente elevato da 8 a 9,1 decimi la quota di compartecipazione della<br />
Regione al gettito dell’IVA riscossa dallo Stato nel territorio regionale, in correlazione ai maggiori<br />
oneri che la Regione deve affrontare a seguito dei trasferimenti di <strong>funzioni</strong> amministrative in<br />
materia di viabilità e trasporti ai sensi del d.lgs. 111/2004.<br />
285<br />
22
Come detto, la legge finanziaria statale del 2008 (art. 1, commi 185 e ss. legge 244/2007) ha rivisto<br />
completamente il sistema di attribuzione alla Regione di quote di accise sui carburanti per<br />
autotrazione, abrogando il comma 16 dell’art. 3 della legge 549/1995 e attribuendo alla Regione<br />
stessa, a compensazione <strong>delle</strong> minori entrate della Regione, alla stessa il 29,75 per cento del gettito<br />
dell’accisa sulle benzine ed il 30,34 per cento del gettito dell’accisa sul gasolio consumati nella<br />
regione per uso autotrazione. A tal fine la legge 244/2007 ha modificato lo Statuto aggiungendo al<br />
primo comma dell’art. 49 il numero 7-bis) che prevede tale ulteriore entrata per il Friuli Venezia<br />
Giulia. La legge 244/2007 stabilisce anche, per gli anni successivi al 2010, un meccanismo di<br />
revisione della compartecipazione con cadenza annuale attraverso legge finanziaria, al fine di<br />
garantire la continuità <strong>delle</strong> entrate erariali derivanti dall’applicazione <strong>delle</strong> accise sui suddetti<br />
carburanti. Tutte queste modifiche sono state dettate dalla necessità di adeguare la normativa<br />
nazionale al diritto comunitario, in particolare alle disposizioni contenute nella direttiva comunitaria<br />
2003/96/CE, recepita dal d.lgs. 26/2007. Il titolo IV dallo Statuto speciale individua le fonti di<br />
finanziamento della Regione, distinguendo tra entrate tributarie ed extratributarie.<br />
2.5 L’impatto della legge 42/2009 sul federalismo fiscale<br />
La legge 42/2009, attuativa del nuovo art. 119 cost., conferma il dualismo oggi esistente in Italia tra<br />
<strong>Regioni</strong> ordinarie e autonomie speciali: scelta peraltro imposta all’art. 116 della costituzione che<br />
garantisce a queste ultime condizioni particolari di autonomia.<br />
Tuttavia la legge 42 si occupa anche <strong>delle</strong> autonomie speciali e definisce un percorso differenziato<br />
affinché anch’esse concorrano al conseguimento degli obiettivi di perequazione e di solidarietà e al<br />
patto di stabilità interno secondo criteri e modalità da stabilire con norme di attuazione statutaria<br />
entro 24 mesi dall’entrata in vigore della legge 42.<br />
L’elaborazione in seno a tali Commissioni paritetiche sarà però preceduto da attività preparatorie,<br />
sia a livello tecnico, svolte dalla Commissione tecnica paritetica per l’attuazione del federalismo<br />
fiscale, che a livello politico, in appositi tavoli bilaterali di confronto tra Governo nazionale e<br />
ciascuna Regione o Provincia autonoma. A livello tecnico, la Commissione dovrà operare una<br />
ricognizione dell’ordinamento finanziario di ogni autonomia speciale: nello svolgere tale compito la<br />
Commissione sarà integrata da un rappresentante tecnico della singola Regione o Provincia<br />
autonoma. Nella sede politica dei tavoli bilaterali si dovranno invece individuare linee guida,<br />
indirizzi e strumenti per assicurare il rispetto <strong>delle</strong> norme fondamentali della legge 42 e il concorso<br />
<strong>delle</strong> autonomie speciali agli obiettivi di perequazione e solidarietà, nonché per valutare la congruità<br />
<strong>delle</strong> attribuzioni finanziarie intervenute successivamente all’entrata in vigore degli statuti,<br />
verificandone la coerenza con i principi della legge 42.<br />
La legge 42 stabilisce direttamente alcuni di questi principi riguardanti specificamente le<br />
autonomie speciali.<br />
In primo luogo anche per esse viene garantita la copertura del fabbisogno standard per il<br />
finanziamento dei livelli essenziali <strong>delle</strong> prestazioni concernenti i diritti civili e sociali, stabiliti<br />
dallo Stato: quindi la determinazione <strong>delle</strong> spese riconducibili a tali livelli essenziali dovrà essere<br />
fatta attraverso il ricorso al criterio del costo standard e non più sulla base della spesa storica.<br />
Un secondo criterio deriva dal fatto che le autonomie speciali, non potendo accedere al fondo di<br />
perequazione (né alimentarlo con il gettito <strong>delle</strong> risorse tributarie prelevate sui rispettivi territori),<br />
dovranno concorrere alla perequazione in altri modi: ad esempio assumendo a proprio carico oneri<br />
derivanti dal trasferimento o delega di <strong>funzioni</strong> statali. Quindi se si verificherà un’eccedenza di<br />
entrate tributarie (in particolare di quelle derivanti dalle compartecipazioni ai tributi erariali che<br />
costituiscono la gran parte <strong>delle</strong> entrate di tali enti) rispetto ai costi, valutati secondo parametri<br />
oggettivi, <strong>delle</strong> <strong>funzioni</strong> effettivamente esercitate, allora si dovrà provvedere ad un riequilibrio,<br />
attraverso l’assunzione di nuove <strong>funzioni</strong> finora esercitate dallo Stato senza un corrispondente<br />
aumento <strong>delle</strong> compartecipazioni.<br />
Un altro elemento di interesse è la previsione che le norme di attuazione statutaria debbano<br />
286<br />
2 0
individuare forme di fiscalità di sviluppo per promuovere lo sviluppo economico <strong>delle</strong> aree<br />
sottoutilizzate del Paese: tali forme di fiscalità saranno finalizzate soprattutto allo stimolo e<br />
all’attrazione di nuove attività imprenditoriali e dovranno conformarsi alle regole del diritto<br />
comunitario in materia di aiuti di stato e concorrenza.<br />
3. Le norme di attuazione statutaria in materia di finanza regionale<br />
Le norme di attuazione statutaria in materia di entrate regionali sono contenute sostanzialmente in<br />
due decreti legislativi: il d.p.r. 114/1965, ampiamente rivisto con il d.lgs. 8/1997, e il d.lgs.<br />
137/2007.<br />
Il decreto del 1965, come modificato nel 1997, contiene alcune significative disposizioni in materia<br />
di entrate tributarie.<br />
Quanto alla compartecipazione ai tributi erariali, si prevede che, nell’ammontare dei proventi<br />
riscossi nel territorio della Regione sono comprese le somme versate per l’imposta sul consumo dei<br />
tabacchi relative all’ambito regionale ed affluite, per esigenze amministrative, dal territorio della<br />
regione ad uffici dello Stato situati fuori dal territorio medesimo. Inoltre, si prevede che, se e per<br />
quanto il gettito dell’IRPEF e dell’IRPEG riscosso nel territorio regionale venga ridotto a causa del<br />
trasferimento di sedi di società o di altri soggetti con numero di addetti uguale o superiore a 100<br />
unità, le conseguenti minori entrate regionali siano compensate da una somma commisurata a quote<br />
di gettito riscosso sul territorio regionale per altri tributi erariali. La quantificazione di tali somme è<br />
demandata ad appositi accordi tra Governo e Regione.<br />
Il decreto disciplina poi le cd. riserve erariali: si stabilisce che il gettito derivante da maggiorazioni<br />
di aliquote o da altre modificazioni in ordine ai tributi devoluti alla Regione, se destinato per legge,<br />
ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione, alla copertura di nuove specifiche spese di carattere non<br />
continuativo, che non rientrano nelle materie di competenza della regione, ivi comprese quelle<br />
relative a calamità naturali, è riservato allo Stato, purché risulti temporalmente delimitato, nonché<br />
contabilizzato distintamente nel bilancio statale; in caso contrario le riserve erariali devono essere<br />
determinate con appositi accordi tra Stato e Regione.<br />
Per quanto riguarda invece la potestà impositiva della Regione ai sensi dell’articolo 51 dello statuto,<br />
il decreto prevede che i princìpi del sistema tributario dello Stato, cui devono armonizzarsi i tributi<br />
regionali, debbano risultare da leggi che espressamente li stabiliscono per i singoli tributi. Inoltre la<br />
Regione può istituire tributi e contributi corrispondenti a quelli di competenza <strong>delle</strong> regioni a statuto<br />
ordinario in armonia con i princìpi stabiliti dalle leggi che li disciplinano.<br />
Il d.lgs. 137/2007 in materia di finanza regionale dà seguito, in parte, a quanto stabilito nell’articolo<br />
3 del protocollo d’intesa sottoscritto dal Presidente del Consiglio dei Ministri, Prodi e il Presidente<br />
della Regione, Illy, nell’ottobre 2006.<br />
In particolare vengono attuati tre dei cinque obiettivi stabiliti in quella sede.<br />
Il primo riguarda l’esigenza di ridisciplinare i criteri e le modalità del trasferimento <strong>delle</strong><br />
compartecipazioni erariali alla Regione attraverso la forma del versamento diretto: a modifica del<br />
regime fino ad allora previsto dalla normativa di attuazione statutaria, il d.lgs. 137/2007 prevede<br />
ora che le quote di compartecipazione siano versate direttamente sul conto infruttifero ordinario<br />
intestato alla Regione, istituito presso la tesoreria centrale dello Stato 6 .<br />
In secondo luogo il d.lgs. 137/2007 recepisce la volontà <strong>delle</strong> parti di istituzionalizzare la previsione<br />
dell’art. 30, comma 14, 7 della legge 289/2002 stabilendo che entro tre mesi dall’entrata in vigore del<br />
6 Per l’attuazione di tali norma vedi il Decreto del Ministro dell’economia e finanze 17/10/2008 e il Provvedimento<br />
del Direttore dell’Agenzia <strong>delle</strong> Entrate del 17/12/2008, riportate in appendice – parte D.<br />
7 Tale disposizione prevede che “Nel caso in cui dovesse verificarsi una significativa modificazione del quadro<br />
finanziario di riferimento, lo Stato e la regione Friuli Venezia Giulia provvedono alla revisione dei rapporti regolati dal<br />
presente articolo, secondo le procedure previste dall'articolo 63, quinto comma, dello statuto speciale della regione<br />
Friuli Venezia Giulia”.<br />
287<br />
2 1
decreto legislativo in esame si provveda, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di<br />
concerto con il Ministro dell’economia e <strong>delle</strong> finanze e con il Ministro della salute e d’intesa con la<br />
Regione, a fissare i criteri e le modalità per l’accertamento dell’eventuale sussistenza della<br />
“significativa modificazione del quadro finanziario di riferimento” nel settore sanitario al fine di<br />
adeguare la compartecipazione della Regione ai tributi erariali in un’ottica di riequilibrio della spesa<br />
sanitaria.<br />
Infine in sede di protocollo d’intesa si era rilevata la necessità di verificare e risolvere anomalie<br />
nell’attuale andamento del gettito, tra cui quella riguardante l’imposta sul reddito <strong>delle</strong> persone<br />
fisiche. Il d.lgs. 137 stabilisce che, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge finanziaria<br />
statale per l’anno 2008, “nell’ambito <strong>delle</strong> disposizioni che ivi disciplinano la regolazione<br />
finanziaria tra lo Stato e la regione”, fra le entrate regionali sono comprese, nella misura di cui<br />
all’art. 49, primo comma, n. 1), le ritenute sui redditi da pensione, riferite ai soggetti passivi<br />
residenti nella medesima regione, ancorché riscosse fuori del territorio regionale. La legge<br />
finanziaria 2008 (legge 244/2007) ha stabilito, all’art. 2, comma 5, che i maggiori introiti a favore<br />
del bilancio della regione derivanti dall’applicazione di tale norma non possono superare, per gli<br />
anni 2008 e 2009, rispettivamente gli importi di 20 milioni di euro e di 30 milioni di euro. La legge<br />
finanziaria prevedeva anche che a partire dall’anno 2010 i maggiori introiti rispetto all’importo<br />
riconosciuto per l’anno 2009, acquisiti alle casse regionali, sarebbero stati riconosciuti solo con<br />
contestuale attribuzione di <strong>funzioni</strong> dallo Stato alla regione. Quest’ultima condizione è stata però<br />
eliminata dal d.l. 248/2007, convertito con l. 31/2008, che ha altresì prorogato, solamente per l’anno<br />
2010, il regime transitorio nella misura di 30 milioni di euro.<br />
Da rilevare che con sentenza 74/2009, la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità<br />
costituzionale dell'art. 2, comma 5, primo periodo, della legge 244/2007, in quanto poneva limiti<br />
quantitativi alla quota di compartecipazione, non previsti dallo Statuto né dalle norme di attuazione<br />
statutaria, uniche fonte competenti a disciplinare la materia e quindi non derogabili dalla<br />
legislazione ordinaria. In via consequenziale è stata altresì dichiarata l’illegittimità costituzionale<br />
dell'art. 47-ter, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248.<br />
Ora, con la legge 191/2009 art. 2, comma 21, (finanziaria 2010) si prevede che per l’attuazione<br />
della sentenza della Corte costituzionale n. 74 del 13 marzo 2009, sia istituito un tavolo paritetico<br />
tra il Ministero dell’economia e <strong>delle</strong> finanze e la regione Friuli-Venezia Giulia al fine di<br />
determinare l’ammontare <strong>delle</strong> somme da riconoscere alla regione ai sensi dell’ articolo 1, comma<br />
4, del decreto legislativo 31 luglio 2007, n. 137, a decorrere dal 1° gennaio 2010. In attesa della<br />
predetta determinazione, è corrisposto alla regione Friuli-Venezia Giulia, nell’anno 2010 e per<br />
l’importo iscritto nel bilancio dello Stato a legislazione vigente, un acconto di 200 milioni di euro.<br />
Rimangono invece inattuati due obiettivi fissati dal protocollo d’intesa: la regolamentazione del<br />
patto di stabilità interno per la Regione e per gli enti locali del Friuli Venezia Giulia, che rimane<br />
dunque disciplinato dalle leggi finanziarie statali (che già ora peraltro riconoscono una potestà<br />
legislativa regionale in materia); la facoltà di modificare con legge regionale elementi sostanziali e<br />
formali rilevanti ai fini della determinazione dell’imposizione fiscale e tributaria il cui gettito è<br />
devoluto in tutto o in parte alla Regione, salvaguardando comunque la quantità dei proventi<br />
spettanti allo Stato.<br />
2 2<br />
288
APPENDICE NORMATIVA<br />
A) ART. 49 STATUTO – testo storico e successione cronologica dei testi vigenti<br />
Testo art. 49 (storico)<br />
Sono devolute alla Regione le seguenti quote fisse dei sottoindicati proventi dello Stato, riscossi nel<br />
territorio della Regione stessa:<br />
1) nove decimi <strong>delle</strong> imposte sui terreni e fabbricati situati nel territorio della Regione;<br />
2) nove decimi dell'imposta erariale sul consumo del gas ed energia elettrica, consumati nella<br />
Regione;<br />
3) nove decimi dei canoni per le concessioni idroelettriche;<br />
4) quattro decimi della quota fiscale dell'imposta erariale di consumo relativa ai prodotti dei<br />
monopoli dei tabacchi consumati nella Regione;<br />
5) cinque decimi dell'imposta generale sull'entrata di competenza dello Stato riscossa nel territorio<br />
della Regione;<br />
6) quattro decimi dell'imposta di ricchezza mobile e sulle società ed obbligazioni di competenza<br />
dello Stato riscosse nel territorio della Regione nel primo esercizio finanziario regionale; cinque<br />
decimi nel secondo esercizio; sei decimi a decorrere dal terzo esercizio.<br />
Testo art. 49 (come sostituito dalla legge 457/1984)<br />
Sono devolute alla Regione le seguenti quote fisse dei sottoindicati proventi dello Stato, riscossi nel<br />
territorio della Regione stessa:<br />
1) quattro decimi del gettito dell'imposta sul reddito <strong>delle</strong> persone fisiche;<br />
2) quattro decimi del gettito dell'imposta sul reddito <strong>delle</strong> persone giuridiche;<br />
3) quattro decimi del gettito <strong>delle</strong> ritenute alla fonte di cui agli articoli 23, 24, 25 e 29 del<br />
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, ed all'articolo 25 bis aggiunto<br />
allo stesso decreto del Presidente della Repubblica con l'articolo 2, primo comma, del decreto legge<br />
30 dicembre 1982, n. 953, come modificato con legge di conversione 28 febbraio 1983, n. 53;<br />
4) quattro decimi del gettito dell'imposta sul valore aggiunto, esclusa quella relativa<br />
all'importazione, al netto dei rimborsi effettuati ai sensi dell'articolo 38 bis del decreto del<br />
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni;<br />
5) nove decimi del gettito dell'imposta erariale sull'energia elettrica, consumata nella regione;<br />
6) nove decimi del gettito dei canoni per le concessioni idroelettriche;<br />
7) nove decimi del gettito della quota fiscale dell'imposta erariale di consumo relativa ai<br />
prodotti dei monopoli dei tabacchi consumati nella regione.<br />
La devoluzione alla regione Friuli-Venezia Giulia <strong>delle</strong> quote dei proventi erariali indicati nel<br />
presente articolo viene effettuata al netto <strong>delle</strong> quote devolute ad altri enti ed istituti.<br />
In base a quanto previsto dall’articolo 63, quinto comma, dello Statuto, l’articolo è stato così<br />
sostituito dall’articolo 1 della legge 6 agosto 1984, n. 457 (recante “Norme per il coordinamento<br />
della finanza della regione Friuli-Venezia Giulia con la riforma tributaria”) con effetto dall’1<br />
gennaio 1984<br />
Testo art. 49 (come sostituito dalla legge 457/1984 e modificato dalla legge 662/1996)<br />
Sono devolute alla Regione le seguenti quote fisse dei sottoindicati proventi dello Stato, riscossi nel<br />
territorio della Regione stessa:<br />
1) sei decimi del gettito dell'imposta sul reddito <strong>delle</strong> persone fisiche;<br />
2) quattro decimi e mezzo del gettito dell'imposta sul reddito <strong>delle</strong> persone giuridiche;<br />
3) sei decimi del gettito <strong>delle</strong> ritenute alla fonte di cui agli articoli 23, 24, 25 e 29 del decreto<br />
del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, ed all'articolo 25 bis aggiunto allo stesso<br />
decreto del Presidente della Repubblica con l'articolo 2, primo comma, del decreto legge 30<br />
dicembre 1982, n. 953, come modificato con legge di conversione 28 febbraio 1983, n. 53;<br />
289<br />
2
4) sei decimi del gettito dell'imposta sul valore aggiunto, esclusa quella relativa<br />
all'importazione, al netto dei rimborsi effettuati ai sensi dell'articolo 38 bis del decreto del<br />
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni;<br />
5) nove decimi del gettito dell'imposta erariale sull'energia elettrica, consumata nella regione;<br />
6) nove decimi del gettito dei canoni per le concessioni idroelettriche;<br />
7) nove decimi del gettito della quota fiscale dell'imposta erariale di consumo relativa ai<br />
prodotti dei monopoli dei tabacchi consumati nella regione.<br />
La devoluzione alla regione Friuli-Venezia Giulia <strong>delle</strong> quote dei proventi erariali indicati nel<br />
presente articolo viene effettuata al netto <strong>delle</strong> quote devolute ad altri enti ed istituti.<br />
In base a quanto previsto dall’articolo 63, quinto comma, dello Statuto, l’articolo, già sostituito<br />
dall’articolo 1 della legge 6 agosto 1984, n. 457, è stato modificato al primo comma, numeri 1), 3)<br />
e 4), sostituendo le parole “quattro decimi” con le parole “sei decimi”, e al numero 2), sostituendo<br />
le parole “quattro decimi” con le parole “quattro decimi e mezzo” dall’articolo 1, comma 146,<br />
della legge 23 dicembre 1996, n. 662 (recante “Misure di razionalizzazione della finanza<br />
pubblica”), con effetto dalla data di inizio dell’efficacia <strong>delle</strong> norme attuative dello Statuto in<br />
relazione alle modifiche apportate dall’articolo 5 della legge costituzionale 2/1993, mentre dalla<br />
data di entrata in vigore della legge 662/1996 fino alla data di inizio dell’efficacia <strong>delle</strong> norme<br />
attuative dello Statuto di cui sopra la misura <strong>delle</strong> compartecipazione di cui ai numeri 1, 3 e 4 era<br />
aumentata da quattro a cinque decimi.<br />
Testo art. 49 (come sostituito dalla legge 457/1984 e modificato dalle leggi 662/1996 e<br />
289/2002)<br />
Sono devolute alla Regione le seguenti quote fisse dei sottoindicati proventi dello Stato, riscossi nel<br />
territorio della Regione stessa:<br />
1) sei decimi del gettito dell'imposta sul reddito <strong>delle</strong> persone fisiche;<br />
2) quattro decimi e mezzo del gettito dell'imposta sul reddito <strong>delle</strong> persone giuridiche;<br />
3) sei decimi del gettito <strong>delle</strong> ritenute alla fonte di cui agli articoli 23, 24, 25 e 29 del decreto<br />
del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, ed all'articolo 25 bis aggiunto allo stesso<br />
decreto del Presidente della Repubblica con l'articolo 2, primo comma, del decreto legge 30<br />
dicembre 1982, n. 953, come modificato con legge di conversione 28 febbraio 1983, n. 53;<br />
4) otto decimi del gettito dell'imposta sul valore aggiunto, esclusa quella relativa<br />
all'importazione, al netto dei rimborsi effettuati ai sensi dell'articolo 38 bis del decreto del<br />
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni;<br />
5) nove decimi del gettito dell'imposta erariale sull'energia elettrica, consumata nella regione;<br />
6) nove decimi del gettito dei canoni per le concessioni idroelettriche;<br />
7) nove decimi del gettito della quota fiscale dell'imposta erariale di consumo relativa ai<br />
prodotti dei monopoli dei tabacchi consumati nella regione.<br />
La devoluzione alla regione Friuli Venezia Giulia <strong>delle</strong> quote dei proventi erariali indicati nel<br />
presente articolo viene effettuata al netto <strong>delle</strong> quote devolute ad altri enti ed istituti.<br />
Testo art. 49 (come sostituito dalla legge 457/1984 e modificato dalle leggi 662/1996, 289/2002,<br />
296/2006)<br />
Spettano alla Regione le seguenti quote fisse <strong>delle</strong> sottoindicate entrate tributarie erariali<br />
riscosse nel territorio della Regione stessa:<br />
1) sei decimi del gettito dell'imposta sul reddito <strong>delle</strong> persone fisiche;<br />
2) quattro decimi e mezzo del gettito dell'imposta sul reddito <strong>delle</strong> persone giuridiche;<br />
3) sei decimi del gettito <strong>delle</strong> ritenute alla fonte di cui agli articoli 23, 24, 25 e 29 del decreto<br />
del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, ed all'articolo 25 bis aggiunto allo stesso<br />
decreto del Presidente della Repubblica con l'articolo 2, primo comma, del decreto legge 30<br />
dicembre 1982, n. 953, come modificato con legge di conversione 28 febbraio 1983, n. 53;<br />
2 4<br />
290
4) 9,1 decimi del gettito dell'imposta sul valore aggiunto, esclusa quella relativa<br />
all'importazione, al netto dei rimborsi effettuati ai sensi dell'articolo 38 bis del decreto del<br />
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni;<br />
5) nove decimi del gettito dell'imposta erariale sull'energia elettrica, consumata nella regione;<br />
6) nove decimi del gettito dei canoni per le concessioni idroelettriche;<br />
7) nove decimi del gettito della quota fiscale dell'imposta erariale di consumo relativa ai<br />
prodotti dei monopoli dei tabacchi consumati nella regione.<br />
La devoluzione alla regione Friuli-Venezia Giulia <strong>delle</strong> quote dei proventi erariali indicati nel<br />
presente articolo viene effettuata al netto <strong>delle</strong> quote devolute ad altri enti ed istituti.<br />
In base a quanto previsto dall’articolo 63, quinto comma, dello Statuto, l’articolo è stato<br />
ulteriormente modificato al numero 4, dal comma 947 dell’articolo 1 della legge 296/2006, in<br />
applicazione dell'articolo 15 del decreto legislativo 1° aprile 2004, n. 111, ed al fine di rendere<br />
efficaci le disposizioni ivi contenute, ad eccezione di quelle di cui all'articolo 9, comma 7, del<br />
medesimo decreto relative ai servizi di trasporto ferroviario interregionale, da definire previa<br />
intesa fra il Ministero dei trasporti e le regioni Friuli Venezia Giulia e Veneto, i cui oneri saranno<br />
quantificati con successivo provvedimento, sostituendo le parole «otto decimi» con : «9,1 decimi».<br />
Ai sensi del comma 948 dello stesso articolo l'efficacia <strong>delle</strong> disposizioni predetta decorre dal 1°<br />
gennaio 2008.<br />
Testo art. 49 (testo attualmente vigente, come da ultimo modificato dalla legge 244/2007)<br />
Art. 49.<br />
Spettano alla Regione le seguenti quote fisse <strong>delle</strong> sottoindicate entrate tributarie erariali riscosse<br />
nel territorio della Regione stessa:<br />
1) sei decimi del gettito dell'imposta sul reddito <strong>delle</strong> persone fisiche;<br />
2) quattro decimi e mezzo del gettito dell'imposta sul reddito <strong>delle</strong> persone giuridiche;<br />
3) sei decimi del gettito <strong>delle</strong> ritenute alla fonte di cui agli artt. 23, 24, 25 e 29 del D.P.R. 29<br />
settembre 1973, n. 600, ed all'art. 25-bis aggiunto allo stesso decreto del Presidente della<br />
Repubblica con l'art. 2, primo comma, del D.L. 30 dicembre 1982, n. 953, come modificato con<br />
legge di conversione 28 febbraio 1983, n. 53;<br />
4) 9,1 decimi del gettito dell'imposta sul valore aggiunto, esclusa quella relativa all'importazione, al<br />
netto dei rimborsi effettuati ai sensi dell'articolo 38-bis del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, e<br />
successive modificazioni;<br />
5) nove decimi del gettito dell'imposta erariale sull'energia elettrica, consumata nella regione;<br />
6) nove decimi del gettito dei canoni per le concessioni idroelettriche;<br />
7) nove decimi del gettito della quota fiscale dell'imposta erariale di consumo relativa ai prodotti dei<br />
monopoli dei tabacchi consumati nella regione;<br />
7-bis) il 29,75 per cento del gettito dell’accisa sulle benzine ed il 30,34 per cento del gettito<br />
dell’accisa sul gasolio consumati nella regione per uso autotrazione;<br />
La devoluzione alla regione Friuli-Venezia Giulia <strong>delle</strong> quote dei proventi erariali indicati nel<br />
presente articolo viene effettuata al netto <strong>delle</strong> quote devolute ad altri enti ed istituti.<br />
In base a quanto previsto dall’articolo 63, quinto comma, dello Statuto, l’articolo è stato così<br />
ulteriormente modificato dall’’art. 1, comma 187, della legge 244/2007che ha aggiunto il numero<br />
7 bis. Inoltre il comma 188 dello stesso articolo ha disposto che l’efficacia della disposizione<br />
decorre dal 1° gennaio 2008. Ai sensi del comma 189 del citato articolo, per gli anni successivi al<br />
2010, con cadenza annuale, mediante previsione nella legge finanziaria, è eventualmente<br />
rideterminata l’entità <strong>delle</strong> compartecipazioni al gettito dell’accisa sulle benzine e sul gasolio che<br />
competono alla regione Friuli-Venezia Giulia ai sensi dell’articolo 49, primo comma, numero 7bis),<br />
della legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, e successive modificazioni, al fine di<br />
garantire un effetto neutrale sui saldi di finanza pubblica e l’equilibrio finanziario nei rapporti tra<br />
lo Stato e la regione.<br />
291<br />
2
B) PRINCIPALI DISPOSIZIONI LEGISLATIVE STATALI MODIFICATIVE E<br />
INTEGRATIVE DELL’ORDINAMENTO FINANZIARIO DELLA REGIONE FRIULI<br />
VENEZIA GIULIA<br />
L. 23-12-1996 n. 662<br />
Misure di razionalizzazione della finanza pubblica.<br />
Pubblicata nella Gazz. Uff. 28 dicembre 1996, n. 303, S.O.<br />
Art. 1<br />
144. A decorrere dal 1997 sono soppresse le quote del Fondo sanitario nazionale a carico del<br />
bilancio dello Stato a favore della regione Friuli-Venezia Giulia che provvede al finanziamento<br />
dell'assistenza sanitaria con i proventi dei contributi sanitari e con risorse del proprio bilancio. Dalla<br />
stessa data gli oneri previsti a carico dello Stato derivanti dai mutui non ancora stipulati dalla<br />
regione Friuli-Venezia Giulia, a copertura dei disavanzi <strong>delle</strong> aziende sanitarie per gli anni<br />
successivi al 1994, sono fronteggiati dalla regione medesima.<br />
145. Per le finalità di cui al comma 144 e sino alla data di applicazione di quanto disposto al comma<br />
146, le quote fisse dei tributi devoluti alla regione Friuli-Venezia Giulia, ai sensi dell'articolo 49,<br />
primo comma, dello Statuto speciale approvato con legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1 , e<br />
successive modificazioni, sono attribuite, rispettivamente, in ragione di cinque decimi con<br />
riferimento a quanto previsto ai numeri 1), 3) e 4) del primo comma del citato articolo 49.<br />
146. Dalla data di inizio dell'efficacia <strong>delle</strong> norme attuative dello Statuto speciale della regione<br />
Friuli-Venezia Giulia, approvato con legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1 , e successive<br />
modificazioni, in relazione alle modifiche apportate dall'articolo 5 della legge costituzionale 23<br />
settembre 1993, n. 2, al primo comma dell'articolo 49 del citato Statuto speciale, ai numeri 1), 3) e<br />
4), le parole: «quattro decimi» sono sostituite dalle seguenti: «sei decimi» e, al numero 2), le parole:<br />
«quattro decimi» sono sostituite dalle seguenti: «quattro decimi e mezzo».<br />
147. A decorrere dal 1997 l'anticipazione di lire 150 miliardi prevista dal comma 1 dell'articolo 1<br />
del decreto-legge 30 dicembre 1995, n. 567 , convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio<br />
1996, n. 82, resta assorbita nelle somme attribuite ai sensi della disposizione di cui al comma 145.<br />
L. 23-12-2000 n. 388<br />
Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria<br />
2001). Pubblicata nella Gazz. Uff. 29 dicembre 2000, n. 302, S.O.<br />
Art. 101. Attribuzione di risorse alla regione Friuli-Venezia Giulia.<br />
1. Al fine di adeguare le risorse attribuite alla regione Friuli-Venezia Giulia con le disposizioni di<br />
cui all'articolo 1, commi 144, 145, 146 e 147, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, al maggiore<br />
fabbisogno della spesa sanitaria, è attribuita alla regione medesima la somma di lire 25 miliardi a<br />
decorrere dal 2002, aumentabili di 25,82 milioni di euro annui per ogni anno fino al raggiungimento<br />
dell'importo di 206,58 milioni di euro a titolo di anticipazione sulle maggiori compartecipazioni ai<br />
tributi statali che, a tale scopo, saranno devolute con provvedimento legislativo al raggiungimento<br />
del predetto importo di 206,58 milioni di euro. Utilizzando la proiezione pluriennale di tale somma<br />
la regione è autorizzata a contrarre mutui di durata decennale.<br />
Comma così modificato dal comma 3 dell'art. 52, L. 28 dicembre 2001, n. 448. Vedi, anche, l'art.<br />
30, comma 11, L. 27 dicembre 2002, n. 289.<br />
2<br />
292
L. 28-12-2001 n. 448<br />
Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria<br />
2002). Pubblicata nella Gazz. Uff. 29 dicembre 2001, n. 301, S.O.<br />
Art. 25, comma 6<br />
6. Alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano alle quali non<br />
spetti già la compartecipazione alle imposte sostitutive dei tributi erariali oggetto di devoluzione nei<br />
termini e nei modi previsti dai rispettivi statuti e dalle relative norme di attuazione è attribuita una<br />
quota <strong>delle</strong> medesime imposte sostitutive nella misura prevista dagli statuti per le imposte sostituite.<br />
Art. 52. Interventi vari – commi 3-5<br />
3. Al comma 1, primo periodo, dell'articolo 101 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, le parole da:<br />
«aumentabili di lire 25 miliardi annue» fino alla fine del periodo sono sostituite dalle seguenti:<br />
«aumentabili di 25,82 milioni di euro annui per ogni anno fino al raggiungimento dell'importo di<br />
206,58 milioni di euro a titolo di anticipazione sulle maggiori compartecipazioni ai tributi statali<br />
che, a tale scopo, saranno devolute con provvedimento legislativo al raggiungimento del predetto<br />
importo di 206,58 milioni di euro».<br />
4. È attribuito alla regione autonoma Friuli-Venezia Giulia il contributo di cui all'articolo 11-bis<br />
della legge 24 dicembre 1969, n. 990, introdotto dall'articolo 126 del decreto legislativo 17 marzo<br />
1995, n. 175, relativamente agli intestatari <strong>delle</strong> carte di circolazione residenti nella regione stessa.<br />
5. Gli assicuratori sono tenuti a scorporare dal totale dei contributi di cui al citato articolo 11-bis<br />
della legge n. 990 del 1969 le somme attribuite alla regione autonoma Friuli-Venezia Giulia e ad<br />
effettuare un distinto versamento a favore della regione medesima con le stesse modalità previste<br />
dal regolamento di cui al D.M. 14 dicembre 1998, n. 457 del Ministro <strong>delle</strong> finanze, per il<br />
versamento dell'imposta sulle assicurazioni per la responsabilità civile derivante dalla circolazione<br />
dei veicoli a motore.<br />
L. 27-12-2002 n. 289<br />
Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria<br />
2003).<br />
Pubblicata nella Gazz. Uff. 31 dicembre 2002, n. 305, S.O.<br />
Art. 30. Disposizioni varie per le regioni – commi 8 - 14<br />
8. Per la copertura del maggiore fabbisogno della spesa sanitaria di cui all'articolo 101 della legge<br />
23 dicembre 2000, n. 388, come modificato dall'articolo 52, comma 3, della legge 28 dicembre<br />
2001, n. 448, quantificato in 196 milioni di euro annui, alla regione Friuli-Venezia Giulia è<br />
riconosciuta, a decorrere dall'anno 2003, una maggiore compartecipazione ai tributi statali di pari<br />
importo.<br />
9. Al fine di regolare i rapporti finanziari tra lo Stato e la regione Friuli-Venezia Giulia conseguenti<br />
al trasferimento a carico dello Stato degli oneri connessi al personale e alle <strong>funzioni</strong> ATA di cui<br />
all'articolo 8 della legge 3 maggio 1999, n. 124, nonché all'assegnazione alle province dell'imposta<br />
sulle formalità di trascrizione, iscrizione e annotazione dei veicoli al pubblico registro<br />
automobilistico (PRA) di cui all'articolo 56 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e<br />
all'assegnazione agli enti locali dell'aumento dell'addizionale provinciale e comunale sul consumo<br />
di energia elettrica, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 28 novembre 1988, n. 511,<br />
293<br />
2
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 1989, n. 20, come sostituito dall'articolo 10,<br />
comma 9, della legge 13 maggio 1999, n. 133, la compartecipazione ai tributi statali della regione<br />
Friuli-Venezia Giulia è ridotta, a decorrere dall'anno 2003, per un importo complessivo di 49<br />
milioni di euro annui.<br />
10. All'articolo 49, primo comma, numero 4), dello statuto speciale della regione Friuli-Venezia<br />
Giulia, di cui alla legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, e successive modificazioni, le parole:<br />
«sei decimi» sono sostituite dalle seguenti: «otto decimi» in attuazione dei commi 8 e 9.<br />
11. Restano fermi i limiti di impegno di 13 milioni di euro a decorrere dall'anno 2002 e di 25,82<br />
milioni di euro a decorrere dall'anno 2003 stabiliti dall'articolo 101 della legge 23 dicembre 2000, n.<br />
388, come modificato dall'articolo 52, comma 3, della legge 28 dicembre 2001, n. 448,<br />
limitatamente ai mutui già assunti dalla regione.<br />
12. Ai fini della definizione dei rapporti finanziari pregressi tra lo Stato e la regione Friuli-Venezia<br />
Giulia le devoluzioni alla regione sono ridotte dell'importo di euro 54 milioni. Detto importo è pari<br />
alla differenza tra i crediti dello Stato, di cui alla normativa richiamata al comma 9, relativi alle<br />
risorse connesse all'attribuzione alle province dell'imposta sulle formalità di trascrizione, iscrizione<br />
e annotazione dei veicoli al PRA relativa agli anni 1999-2002, all'assegnazione agli enti locali<br />
dell'incremento dell'addizionale provinciale e comunale sul consumo di energia elettrica relativa<br />
agli anni 2000-2002, nonché alle risorse relative alle <strong>funzioni</strong> e al personale ATA per gli anni 2000-<br />
2002, e i debiti dello Stato per la copertura del maggiore fabbisogno sanitario relativo all'anno 2000.<br />
La riduzione è operata in misura pari a euro 14 milioni nell'anno 2003 e a euro 20 milioni in<br />
ciascuno degli anni 2004 e 2005.<br />
13. La regione Friuli-Venezia Giulia può destinare a spese d'investimento per lo sviluppo dei settori<br />
produttivi gli importi ad essa spettanti ai sensi dell'articolo 11 della legge 9 gennaio 1991, n. 10, e<br />
dell'articolo 12, commi 1 e 2, della legge 24 dicembre 1993, n. 537.<br />
14. Nel caso in cui dovesse verificarsi una significativa modificazione del quadro finanziario di<br />
riferimento, lo Stato e la regione Friuli-Venezia Giulia provvedono alla revisione dei rapporti<br />
regolati dal presente articolo, secondo le procedure previste dall'articolo 63, quinto comma, dello<br />
statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia, di cui alla legge costituzionale 31 gennaio<br />
1963, n. 1.<br />
Vedi, in attuazione del comma 14, l’ art. 4 del D.LGS. 137/2007<br />
L. 27-12-2006 n. 296<br />
Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria<br />
2007).<br />
Pubblicata nella Gazz. Uff. 27 dicembre 2006, n. 299, S.O.<br />
Art. 1<br />
946. All'articolo 49, primo comma, dello Statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia, di cui<br />
alla legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, e successive modificazioni, l'alinea è sostituito dal<br />
seguente: «Spettano alla Regione le seguenti quote fisse <strong>delle</strong> sottoindicate entrate tributarie erariali<br />
riscosse nel territorio della Regione stessa:».<br />
947. In applicazione dell'articolo 15 del decreto legislativo 1° aprile 2004, n. 111, ed al fine di<br />
rendere efficaci le disposizioni ivi contenute, ad eccezione di quelle di cui all'articolo 9, comma 7,<br />
del medesimo decreto relative ai servizi di trasporto ferroviario interregionale, da definire previa<br />
intesa fra il Ministero dei trasporti e le regioni Friuli-Venezia Giulia e Veneto, i cui oneri saranno<br />
2<br />
294
quantificati con successivo provvedimento, al numero 4) del primo comma dell'articolo 49 dello<br />
Statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia, di cui alla legge costituzionale 31 gennaio<br />
1963, n. 1, e successive modificazioni, le parole: «otto decimi» sono sostituite dalle seguenti: «9,1<br />
decimi».<br />
948. L'efficacia <strong>delle</strong> disposizioni di cui ai commi 946 e 947 decorre dal 1° gennaio 2008;<br />
conseguentemente, sono ridotte le seguenti autorizzazioni di spesa per gli importi sotto indicati:<br />
a) stato di previsione del Ministero dei trasporti: legge 23 dicembre 2005, n. 266, articolo 1, comma<br />
15, per l'importo di euro 1.875.000;<br />
b) stato di previsione del Ministero dell'economia e <strong>delle</strong> finanze: legge 23 dicembre 2005, n. 266,<br />
articolo 1, comma 15, per l'importo di euro 68.408.000.<br />
L. 24-12-2007 n. 244<br />
Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria<br />
2008).<br />
Pubblicata nella Gazz. Uff. 28 dicembre 2007, n. 300, S.O.<br />
Art. 1, commi 185 ss.<br />
185. A decorrere dal 1° gennaio 2008 il comma 16 dell’articolo 3 della legge 28 dicembre 1995, n.<br />
549, e successive modificazioni, è abrogato; resta comunque fermo l’obbligo di comunicazione<br />
stabilito dal comma 2 dell’articolo 2 del regolamento di cui al decreto del Ministro dell’economia e<br />
<strong>delle</strong> finanze 16 dicembre 2004, n. 341.<br />
186. A decorrere dal 1° gennaio 2009 il regolamento di cui al decreto del Ministro dell’economia e<br />
<strong>delle</strong> finanze 16 dicembre 2004, n. 341, è abrogato.<br />
187. All’articolo 49, primo comma, dello statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia, di cui<br />
alla legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, e successive modificazioni, dopo il numero 7) è<br />
inserito il seguente:<br />
«7-bis) il 29,75 per cento del gettito dell’accisa sulle benzine ed il 30,34 per cento del gettito<br />
dell’accisa sul gasolio consumati nella regione per uso autotrazione;».<br />
188. L’efficacia della disposizione di cui al comma 187 decorre dal 1° gennaio 2008.<br />
189. Per gli anni successivi al 2010, con cadenza annuale, mediante previsione nella legge<br />
finanziaria, è eventualmente rideterminata l’entità <strong>delle</strong> compartecipazioni al gettito dell’accisa<br />
sulle benzine e sul gasolio che competono alla regione Friuli-Venezia Giulia ai sensi dell’articolo<br />
49, primo comma, numero 7-bis), della legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, e successive<br />
modificazioni, al fine di garantire un effetto neutrale sui saldi di finanza pubblica e l’equilibrio<br />
finanziario nei rapporti tra lo Stato e la regione.<br />
190. Al comma 15 dell’articolo 3 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, e successive modificazioni,<br />
le parole: «e nell’ambito della quota dell’accisa a loro riservata» sono soppresse.<br />
191. All’articolo 2, primo comma, della legge 1° dicembre 1948, n. 1438, recante disposizioni<br />
relative all’istituzione di una zona franca in una parte del territorio della provincia di Gorizia, al<br />
numero 7), le parole: «combustibili liquidi e» sono soppresse. Il potenziale valore globale <strong>delle</strong><br />
295<br />
2
agevolazioni di cui all’articolo 3, quarto comma, della legge 27 dicembre 1975, n. 700, relativo ai<br />
prodotti di cui alle tabelle A e B allegate alla medesima legge è ridotto di euro 50.123.520.<br />
192. Entro il 30 aprile 2008, la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Gorizia<br />
provvede, ai sensi e con le modalità stabilite dall’articolo 3, quarto comma, della legge 27 dicembre<br />
1975, n. 700, a modificare, coerentemente con quanto disposto al comma 191, le tabelle A e B<br />
allegate alla medesima legge vigenti alla data del 1° gennaio 2008. A decorrere dal 1° luglio 2008,<br />
in mancanza dell’emanazione del predetto provvedimento della camera di commercio, industria,<br />
artigianato e agricoltura di Gorizia, è comunque soppresso dalle tabelle A e B allegate alla predetta<br />
legge n. 700 del 1975, nella formulazione in vigore al 1° gennaio 2008, ogni riferimento a prodotti<br />
energetici che, in relazione all’uso cui sono destinati, risultino sottoposti ad accisa.<br />
193. All’articolo 7 del decreto-legge 29 dicembre 1987, n. 534, convertito, con modificazioni, dalla<br />
legge 29 febbraio 1988, n. 47, il comma 4 è abrogato.<br />
194. L’articolo 6 del decreto-legge 22 novembre 1991, n. 369, convertito, con modificazioni, dalla<br />
legge 22 gennaio 1992, n. 17, è abrogato.<br />
195. All’articolo 7 del decreto-legge 30 dicembre 1991, n. 417, convertito, con modificazioni, dalla<br />
legge 6 febbraio 1992, n. 66, i commi 1-ter, 1-quater e 1-quinquies sono abrogati.<br />
196. L’articolo 8-bis del decreto-legge 22 novembre 1991, n. 369, convertito, con modificazioni,<br />
dalla legge 22 gennaio 1992, n. 17, è abrogato.<br />
Art. 2, comma 5<br />
5. In sede di prima applicazione, i maggiori introiti a favore del bilancio della regione autonoma<br />
Friuli-Venezia Giulia derivanti dall’applicazione del comma 4 dell’articolo 1 del decreto legislativo<br />
31 luglio 2007, n. 137, non possono superare, per gli anni 2008 e 2009, rispettivamente gli importi<br />
di 20 milioni di euro e di 30 milioni di euro (107). [A partire dall’anno 2010 i maggiori introiti,<br />
rispetto all’importo riconosciuto per l’anno 2009, acquisiti alle casse regionali in applicazione del<br />
citato comma 4 dell’articolo 1 del decreto legislativo n. 137 del 2007 sono riconosciuti solo con<br />
contestuale attribuzione di <strong>funzioni</strong> dallo Stato alla medesima regione autonoma] (108).<br />
(107) Per la proroga <strong>delle</strong> disposizioni di cui al presente comma vedi il comma 11 dell'art. 41, D.L.<br />
30 dicembre 2008, n. 207. La Corte costituzionale, con sentenza 9-13 marzo 2009, n. 74 (Gazz. Uff.<br />
18 marzo 2009, n. 11 - Prima serie speciale), ha dichiarato: a) l'illegittimità dell'art. 2, comma 5,<br />
primo periodo, della legge 24 dicembre 2007, n. 244; b) ai sensi dell'art. 27 della legge 11 marzo<br />
1953, n. 87, l'illegittimità dell'art. 47-ter, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 31 dicembre<br />
2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 28 febbraio 2008, n.<br />
31, e dell'art. 41, comma 11, primo periodo, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207.<br />
(108) Periodo soppresso dall'art. 47-ter, D.L. 31 dicembre 2007, n. 248, aggiunto dalla relativa<br />
legge di conversione. Vedi, anche, le ulteriori disposizioni dello stesso articolo.<br />
D.L. 31-12-2007 n. 248<br />
Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni urgenti in materia finanziaria.<br />
Pubblicato nella Gazz. Uff. 31 dicembre 2007, n. 302.<br />
Art. 47-ter. Modifica all'articolo 2, comma 5, della legge 27 dicembre 2007, n. 244.<br />
240<br />
296
1. Le disposizioni di cui al primo periodo del comma 5 dell'articolo 2 della legge 27 dicembre 2007,<br />
n. 244, sono prorogate per l'anno 2010 nella misura di 30 milioni di euro. Conseguentemente il<br />
secondo periodo del medesimo comma 5 è soppresso .<br />
Articolo aggiunto dalla legge di conversione 28 febbraio 2008, n. 31.<br />
La Corte costituzionale, con sentenza 9-13 marzo 2009, n. 74 (Gazz. Uff. 18 marzo 2009, n. 11 -<br />
Prima serie speciale), ha dichiarato: a) l'illegittimità dell'art. 2, comma 5, primo periodo, della<br />
legge 24 dicembre 2007, n. 244; b) ai sensi dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87,<br />
l'illegittimità dell'art. 47-ter, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248,<br />
convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 28 febbraio 2008, n. 31, e dell'art.<br />
41, comma 11, primo periodo, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207.<br />
D.L. 30-12-2008 n. 207<br />
Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni finanziarie urgenti.<br />
Pubblicato nella Gazz. Uff. 31 dicembre 2008, n. 304.<br />
legge di conversione 27 febbraio 2009, n. 14.<br />
Art. 41<br />
11. Al fine di assicurare alla regione Friuli-Venezia Giulia previsioni finanziare certe per il bilancio<br />
di previsione relativo al triennio 2009-2011, le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 5, della<br />
legge 24 dicembre 2007, n. 244 (37), e successive modificazioni, sono prorogate per l'anno 2011<br />
nella misura di 30 milioni di euro. Gli interventi in favore della minoranza slovena di cui all'articolo<br />
16 della legge 23 febbraio 2001, n. 38, sono prorogati per l'anno 2008 e conseguentemente è<br />
autorizzata la spesa di un milione di euro per l'anno 2008, da assegnare alla regione Friuli-Venezia<br />
Giulia. All'onere derivante dal presente comma, si provvede, quanto a 1 milione di euro per l'anno<br />
2008, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente<br />
iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e<br />
speciali» della missione «Fondi da ripartire» nello stato di previsione del Ministero dell'economia e<br />
<strong>delle</strong> finanze per l'anno 2008, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al<br />
Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca; quanto a 30 milioni di euro per l'anno 2011,<br />
mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 5, comma 4, del decreto-legge 27<br />
maggio 2008, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 126, come<br />
integrato dal decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6<br />
agosto 2008, n. 133. Il Ministro dell'economia e <strong>delle</strong> finanze è autorizzato ad apportare, con propri<br />
decreti, le occorrenti variazioni di bilancio (42).<br />
(42) La Corte costituzionale, con sentenza 9-13 marzo 2009, n. 74 (Gazz. Uff. 18 marzo 2009, n. 11<br />
- Prima serie speciale), ha dichiarato: a) l'illegittimità dell'art. 2, comma 5, primo periodo, della<br />
legge 24 dicembre 2007, n. 244; b) ai sensi dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87,<br />
l'illegittimità dell'art. 47-ter, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248,<br />
convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 28 febbraio 2008, n. 31, e dell'art.<br />
41, comma 11, primo periodo, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207.<br />
297<br />
241
SARDEGNA<br />
Legge Costituzionale 26-2-1948 n. 3 “Statuto speciale per la Sardegna”<br />
242<br />
TITOLO III<br />
Finanze - Demanio e patrimonio<br />
7. La Regione ha una propria finanza, coordinata con quella dello Stato, in armonia con i principi<br />
della solidarietà nazionale, nei modi stabiliti dagli articoli seguenti.<br />
8. Le entrate della regione sono costituite:<br />
a) dai sette decimi del gettito <strong>delle</strong> imposte sul reddito <strong>delle</strong> persone fisiche e sul reddito <strong>delle</strong><br />
persone giuridiche riscosse nel territorio della regione;<br />
b) dai nove decimi del gettito <strong>delle</strong> imposte sul bollo, di registro, ipotecarie, sul consumo<br />
dell'energia elettrica e <strong>delle</strong> tasse sulle concessioni governative percette nel territorio della regione;<br />
c) dai cinque decimi <strong>delle</strong> imposte sulle successioni e donazioni riscosse nel territorio della<br />
regione;<br />
d) dai nove decimi dell'imposta di fabbricazione su tutti i prodotti che ne siano gravati, percetta<br />
nel territorio della regione;<br />
e) dai nove decimi della quota fiscale dell'imposta erariale di consumo relativa ai prodotti dei<br />
monopoli dei tabacchi consumati nella regione;<br />
f) dai nove decimi del gettito dell'imposta sul valore aggiunto generata sul territorio regionale<br />
da determinare sulla base dei consumi regionali <strong>delle</strong> famiglie rilevati annualmente dall'ISTAT;<br />
g) dai canoni per le concessioni idroelettriche;<br />
h) da imposte e tasse sul turismo e da altri tributi propri che la regione ha facoltà di istituire con<br />
legge in armonia con i princìpi del sistema tributario dello Stato;<br />
i) dai redditi derivanti dal proprio patrimonio e dal proprio demanio;<br />
l) da contributi straordinari dello Stato per particolari piani di opere pubbliche e di<br />
trasformazione fondiaria;<br />
m) dai sette decimi di tutte le entrate erariali, dirette o indirette, comunque denominate, ad<br />
eccezione di quelle di spettanza di altri enti pubblici.<br />
Nelle entrate spettanti alla regione sono comprese anche quelle che, sebbene relative a fattispecie<br />
tributarie maturate nell'ambito regionale, affluiscono, in attuazione di disposizioni legislative o per<br />
esigenze amministrative, ad uffici finanziari situati fuori del territorio della regione (9) .<br />
9. La Regione può affidare agli organi dello Stato l'accertamento e la riscossione dei propri tributi.<br />
La Regione collabora all'accertamento <strong>delle</strong> imposte erariali sui redditi dei soggetti con domicilio<br />
fiscale nel suo territorio (10) .<br />
A tal fine la giunta regionale ha facoltà di segnalare, entro il 31 dicembre dell'anno precedente a<br />
quello in cui scade il termine per l'accertamento agli uffici finanziari dello Stato nella regione, dati,<br />
fatti ed elementi rilevanti per la determinazione di un maggiore imponibile, fornendo ogni idonea<br />
documentazione atta a comprovarla (11) .<br />
Gli uffici finanziari dello Stato nella regione sono tenuti a riferire alla giunta regionale sui<br />
provvedimenti adottati in base alle indicazioni dalla stessa ricevute (12) .<br />
10. La Regione, al fine di favorire lo sviluppo economico dell'Isola, può disporre, nei limiti della<br />
propria competenza tributaria, esenzioni e agevolazioni fiscali per nuove imprese.<br />
11. La Regione ha facoltà di emettere prestiti interni da essa esclusivamente garantiti, per<br />
provvedere ad investimenti in opere di carattere permanente, per una cifra annuale non superiore<br />
alle entrate ordinarie.<br />
12. Il regime doganale della Regione è di esclusiva competenza dello Stato.<br />
Saranno istituiti nella Regione punti franchi.<br />
298
[Sono esenti, per venti anni, da ogni dazio doganale le macchine, gli attrezzi di lavoro ed i materiali<br />
da costruzione destinati sul luogo alla produzione ed alla trasformazione dei prodotti agricoli della<br />
Regione ed al suo sviluppo industriale] (13) (14) .<br />
[Su richiesta della Regione potranno essere concesse esenzioni doganali per merci ritenute<br />
indispensabili al miglioramento igienico e sanitario dell'Isola] (15) .<br />
13. Lo Stato col concorso della Regione dispone un piano organico per favorire la rinascita<br />
economica e sociale dell'Isola (16) .<br />
14. La Regione, nell'ambito del suo territorio, succede nei beni e diritti patrimoniali dello Stato di<br />
natura immobiliare e in quelli demaniali, escluso il demanio marittimo.<br />
I beni e diritti connessi a servizi di competenza statale ed a monopoli fiscali restano allo Stato,<br />
finché duri tale condizione.<br />
I beni immobili situati nella Regione, che non sono di proprietà di alcuno, spettano al patrimonio<br />
della Regione.<br />
NOTE:<br />
(9) Articolo così sostituito prima dall'art. 1, L. 13 aprile 1983, n. 122 e poi dal comma 834 dell'art. 1, L. 27 dicembre 2006, n. 296.<br />
Precedentemente, in relazione a quanto disposto dalla previgente lettera g), la quota variabile dell'imposta sul valore aggiunto da<br />
attribuire alla Sardegna era stata determinata, per gli anni 1998 e 1999, con D.M. 19 novembre 2001 (Gazz. Uff. 18 gennaio 2002, n.<br />
15); per gli anni 2000 e 2001, con D.M. 10 gennaio 2003 (Gazz. Uff. 1° marzo 2003, n. 50); per l'anno 2002, con D.M. 16 settembre<br />
2003 (Gazz. Uff. 6 novembre 2003, n. 258); per l'anno 2003, con D.M. 22 novembre 2004 (Gazz. Uff. 20 dicembre 2004, n. 297).<br />
(10) Gli attuali commi secondo, terzo e quarto così sostituiscono l'originario comma secondo dell'art. 2, L. 13 aprile 1983, n. 122.<br />
(11) Gli attuali commi secondo, terzo e quarto così sostituiscono l'originario comma secondo dell'art. 2, L. 13 aprile 1983, n. 122.<br />
(12) Gli attuali commi secondo, terzo e quarto così sostituiscono l'originario comma secondo dell'art. 2, L. 13 aprile 1983, n. 122.<br />
(13) Comma abrogato dall'art. 3, L. 13 aprile 1983, n. 122.<br />
(14) Detta esenzione è stata prorogata fino al 31 dicembre 1980 dall'articolo unico, L. 2 aprile 1968, n. 483 (Gazz. Uff. 30 aprile<br />
1968, n. 109).<br />
(15) Comma abrogato dall'art. 3, L. 13 aprile 1983, n. 122.<br />
(16) Vedi L. 11 giugno 1962, n. 588.<br />
299<br />
24
“Legge 27 dicembre 2006, n. 296 (finanziaria dello Stato per il 2007)<br />
244<br />
Art. 1.<br />
(commi 1 – 834 omissis)<br />
835. Ad integrazione <strong>delle</strong> somme stanziate negli anni 2004, 2005 e 2006 è autorizzata la spesa di<br />
euro 25 milioni per ciascuno degli anni dal 2007 al 2026 per la devoluzione alla regione Sardegna<br />
<strong>delle</strong> quote di compartecipazione all'imposta sul valore aggiunto riscossa nel territorio regionale,<br />
concordate, ai sensi dell'articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica 19 maggio 1949, n.<br />
250, per gli anni 2004, 2005 e 2006.<br />
836. Dall'anno 2007 la regione Sardegna provvede al finanziamento del fabbisogno complessivo del<br />
Servizio sanitario nazionale sul proprio territorio senza alcun apporto a carico del bilancio dello<br />
Stato.<br />
837. Alla regione Sardegna sono trasferite le <strong>funzioni</strong> relative al trasporto pubblico locale (Ferrovie<br />
Sardegna e Ferrovie Meridionali Sarde) e le <strong>funzioni</strong> relative alla continuità territoriale. Al fine di<br />
disciplinare gli aspetti operativi del trasporto di persone relativi alle Ferrovie della Sardegna ed alle<br />
Ferrovie Meridionali Sarde, il Ministero dei trasporti e la Regione Autonoma della Sardegna, entro<br />
il 31 marzo 2007, sentito il Ministero dell'economia e <strong>delle</strong> finanze, sottoscrivono un accordo<br />
attuativo relativo agli aspetti finanziari, demaniali ed agli investimenti in corso. (1)<br />
838. L'attuazione <strong>delle</strong> previsioni relative alla compartecipazione al gettito <strong>delle</strong> imposte di cui alle<br />
lettere a) e m) del primo comma dell'articolo 8 dello Statuto speciale di cui alla legge costituzionale<br />
26 febbraio 1948, n. 3, come da ultimo sostituito dal comma 834 del presente articolo, non può<br />
determinare oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato superiori rispettivamente a 344 milioni<br />
di euro per l'anno 2007, a 371 milioni di euro per l'anno 2008 e a 482 milioni di euro per l'anno<br />
2009. La nuova compartecipazione della regione Sardegna al gettito erariale entra a regime<br />
dall'anno 2010.<br />
839. Dall'attuazione del combinato disposto della lettera f), del primo comma, dell'articolo 8 del<br />
citato Statuto speciale di cui alla legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3, come da ultimo<br />
sostituito dal comma 834 del presente articolo, e del comma 836 del presente articolo, per gli anni<br />
2007, 2008 e 2009 non può derivare alcun onere aggiuntivo per il bilancio dello Stato. Per gli anni<br />
2007-2009 la quota dei nove decimi dell'imposta sul valore aggiunto sui consumi è attribuita sino<br />
alla concorrenza dell'importo risultante a carico della regione per la spesa sanitaria dalle delibere<br />
del CIPE per gli stessi anni 2007-2009, aumentato dell'importo di 300 milioni di euro per ciascuno<br />
degli anni 2007, 2008 e 2009.<br />
Per gli anni 2007, 2008 e 2009 gli oneri relativi alle <strong>funzioni</strong> trasferite di cui al comma 837<br />
rimangono a carico dello Stato.”<br />
Nota<br />
(1) Si veda in merito, il D.lgs. del 21 febbraio 2008, n. 46 “Norme di attuazione dello statuto speciale della regione autonoma<br />
Sardegna concernenti il conferimento di <strong>funzioni</strong> e compiti di programmazione e amministrazione in materia di trasporto<br />
pubblico locale”.<br />
300
SICILIA<br />
Fonti statutarie della finanza regionale<br />
La disciplina costituzionale di riferimento dell’assetto finanziario della Regione è contenuta nel<br />
Titolo V dello Statuto Siciliano (articoli 32-41) e nelle correlate Norme di attuazione dello Statuto<br />
in materia finanziaria emanate con D.P.R. 26 luglio 1965 n. 1074 (con decreto legislativo 241/2005,<br />
per ultimo, sono state emanate le nuove norme di attuazione dell’art. 37 dello Statuto).<br />
Gli aspetti fondamentali di tale disciplina prevedono:<br />
-La integrale attribuzione alla Regione del gettito dei tributi erariali con esclusione <strong>delle</strong> entrate<br />
derivanti dalle imposte di fabbricazione, dal monopolio dei tabacchi e dal lotto e dalle lotterie a<br />
carattere nazionale, dalle nuove entrate tributarie il cui gettito sia destinato con apposite leggi alla<br />
copertura di oneri diretti a soddisfare particolari finalità dello Stato specificate nelle medesime<br />
leggi;<br />
-Il riconoscimento della spettanza alla Regione del gettito dei tributi che, sebbene matura<br />
nell’ambito regionale, affluisce, per esigenze amministrative, ad uffici finanziari situati fuori dal<br />
territorio della Regione;<br />
-Riconoscimento alla Regione <strong>delle</strong> entrate tributarie da essa direttamente deliberate e la<br />
competenza ad istituire nuovi tributi in corrispondenza alle particolari esigenze della comunità<br />
regionale nel rispetto dei limiti dei principi del sistema tributario dello Stato.<br />
-Il riconoscimento alla Regione di un ambito di competenza di natura concorrente anche sulla<br />
disciplina dei tributi erariali.<br />
-La competenza della regione a riscuotere i tributi ad essa spettanti<br />
-Il versamento da parte dello Stato alla Regione a titolo di solidarietà nazionale di una somma da<br />
impiegarsi nella esecuzione di lavori pubblici che deve tendere a bilanciare il minore ammontare<br />
dei redditi di lavoro nella Regione in confronto alla media nazionale.alle particolari esigenze della<br />
comunità regionale nel rispetto dei limiti dei principi del sistema tributario dello Stato…<br />
-Il riconoscimento alla Regione di un ambito di competenza di natura concorrente anche sulla<br />
disciplina dei tributi erariali.<br />
-La competenza della regione a riscuotere i tributi ad essa spettanti .<br />
Si riportano di seguito gli articoli da 32 a 41 dello Statuto relativi al patrimonio ed alla Finanza<br />
della Regione nonché le citate norme di attuazione in materia finanziaria contenute nel D.P.R. 26<br />
luglio 1965 n. 1074 e nel decreto legislativo n. 241/2005,<br />
STATUTO DELLA REGIONE<br />
TITOLO V<br />
PATRIMONIO E FINANZA<br />
ARTICOLO 32<br />
1. I beni di demanio dello Stato, comprese le acque pubbliche esistenti nella Regione, sono<br />
assegnati alla Regione, eccetto quelli che interessano la difesa dello Stato o servizi di carattere<br />
nazionale.<br />
ARTICOLO 33<br />
1. Sono altresì assegnati alla Regione e costituiscono il suo patrimonio, i beni dello Stato oggi<br />
esistenti nel territorio della Regione e che non sono della specie di quelli indicati nell'articolo<br />
precedente.<br />
2. Fanno parte del patrimonio indisponibile della Regione: le foreste, che a norma <strong>delle</strong> leggi in<br />
materia costituiscono oggi il demanio forestale dello Stato nella Regione; le miniere, le cave e<br />
torbiere, quando la disponibilità ne è sottratta al proprietario del fondo; le cose d'interesse storico,<br />
archeologico, paleontologico ed artistico, da chiunque ed in qualunque modo ritrovate nel<br />
301<br />
24
sottosuolo regionale; gli edifici destinati a sede di uffici pubblici della Regione coi loro arredi e gli<br />
altri beni destinati a un pubblico servizio della Regione.<br />
ARTICOLO 34<br />
1. I beni immobili, che si trovano nella Regione e che non sono in proprietà di alcuno, spettano al<br />
patrimonio della Regione .<br />
ARTICOLO 35<br />
1. Gli impegni già assunti dallo Stato verso gli enti regionali sono mantenuti con adeguamento al<br />
valore della moneta all'epoca del pagamento.<br />
ARTICOLO 36<br />
1. Al fabbisogno finanziario della Regione si provvede con i redditi patrimoniali della Regione e a<br />
mezzo di tributi, deliberati dalla medesima.<br />
2. Sono però riservate allo Stato le imposte di produzione e le entrate dei tabacchi e del lotto.<br />
ARTICOLO 37<br />
1. Per le imprese industriali e commerciali, che hanno la sede centrale fuori del territorio della<br />
Regione, ma che in essa hanno stabilimenti ed impianti, nell'accertamento dei redditi viene<br />
determinata la quota del reddito da attribuire agli stabilimenti ed impianti medesimi.<br />
2. L'imposta, relativa a detta quota, compete alla Regione ed è riscossa dagli organi di riscossione<br />
della medesima.<br />
ARTICOLO 38<br />
1. Lo Stato verserà annualmente alla Regione, a titolo di solidarietà nazionale, una somma da<br />
impiegarsi, in base ad un piano economico, nella esecuzione di lavori pubblici.<br />
2. Questa somma tenderà a bilanciare il minore ammontare dei redditi di lavoro nella Regione in<br />
confronto della media nazionale.<br />
3. Si procederà ad una revisione quinquennale della detta assegnazione con riferimento alle<br />
variazioni dei dati assunti per il precedente computo.<br />
ARTICOLO 39<br />
1. Il regime doganale della Regione è di esclusiva competenza dello Stato.<br />
2. Le tariffe doganali, per quanto interessa la Regione e relativamente ai limiti massimi, saranno<br />
stabilite previa consultazione del Governo regionale.<br />
3. Sono esenti da ogni dazio doganale le macchine e gli arnesi di lavoro agricolo, nonché il<br />
macchinario attinente alla trasformazione industriale dei prodotti agricoli della Regione.<br />
ARTICOLO 40<br />
1. Le disposizioni generali sul controllo valutario emanate dallo Stato hanno vigore anche nella<br />
Regione.<br />
2. È però istituita presso il Banco di Sicilia, finchè permane il regime vincolistico sulle valute, una<br />
Camera di compensazione allo scopo di destinare ai bisogni della Regione le valute estere<br />
provenienti dalle esportazioni siciliane, dalle rimesse degli emigranti, dal turismo e dal ricavo dei<br />
noli di navi iscritte nei compartimenti siciliani.<br />
ARTICOLO 41<br />
1. Il Governo della Regione ha facoltà di emettere prestiti interni.<br />
24<br />
302
DECRETO PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 luglio 1965, n. 1074<br />
(pubblicato nella G.U.R.I. 18 settembre 1965, n. 235)<br />
Norme di attuazione dello Statuto della Regione Siciliana in materia finanziaria.<br />
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA<br />
Visto l'art. 87 della Costituzione;<br />
Visto lo Statuto della Regione Siciliana approvato con decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455,<br />
convertito nella legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2;<br />
Sentito il Consiglio dei Ministri;<br />
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per le finanze, di concerto<br />
con i Ministri per l'interno, per il bilancio e per il tesoro;<br />
Decreta:<br />
Art. 1<br />
La Regione Siciliana provvede al suo fabbisogno finanziario:<br />
a) mediante le entrate derivanti dai suoi beni demaniali e patrimoniali o connesse all'attività<br />
amministrativa di sua competenza;<br />
b) mediante le entrate tributarie ad essa spettanti.<br />
Art. 2<br />
Ai sensi del primo comma dell'art. 36 dello Statuto della Regione Siciliana, spettano alla Regione<br />
Siciliana, oltre le entrate tributarie da essa direttamente deliberate, tutte le entrate tributarie erariali<br />
riscosse nell'ambito del suo territorio, dirette o indirette, comunque denominate, ad eccezione <strong>delle</strong><br />
nuove entrate tributarie il cui gettito sia destinato con apposite leggi alla copertura di oneri diretti a<br />
soddisfare particolari finalità contingenti o continuative dello Stato specificate nelle leggi<br />
medesime.<br />
Ai sensi del secondo comma dell'art. 36 dello Statuto competono allo Stato le entrate derivanti:<br />
a) dalle imposte di produzione;<br />
b) dal monopolio dei tabacchi;<br />
c) dal lotto e dalle lotterie a carattere nazionale.<br />
Le entrate previste nelle lettere precedenti sono indicate nelle annesse tabelle A), B) e C), che fanno<br />
parte integrante del presente decreto.<br />
Art. 3<br />
Le entrate spettanti alla Regione comprendono anche quelle accessorie costituite dagli interessi di<br />
mora e dalle soprattasse, nonchè quelle derivanti dall'applicazione di sanzioni pecuniarie<br />
amministrative e penali.<br />
303<br />
24
Art. 4<br />
Nelle entrate spettanti alla Regione sono comprese anche quelle che, sebbene relative a fattispecie<br />
tributarie maturate nell'ambito regionale, affluiscono, per esigenze amministrative, ad uffici<br />
finanziari situati fuori del territorio della Regione.<br />
Art. 5<br />
Il regime doganale della Regione è di esclusiva competenza dello Stato.<br />
Sono esenti da ogni dazio doganale le macchine e gli arnesi di lavoro agricolo, nonchè il<br />
Macchinario attinente alla trasformazione industriale dei prodotti agricoli della Regione, purchè<br />
impiegati nell'ambito del territorio regionale.<br />
Il gettito dei proventi doganali, di cui all'annessa tabella D), è di spettanza della Regione.<br />
Il Presidente della Regione è previamente consultato dal Governo della Repubblica, per quanto<br />
interessa la Regione, in ordine alla determinazione dei limiti massimi <strong>delle</strong> tariffe doganali.<br />
Salvo in ogni caso il disposto dell'art. 21, ultimo comma, dello statuto, è consentito derogare<br />
all'obbligo di tale consultazione solo nei casi in cui il Governo dello Stato debba provvedere<br />
mediante decreto-legge.<br />
Art. 6<br />
Salvo quanto la Regione disponga nell'esercizio e nei limiti della competenza legislativa ad essa<br />
spettante, le disposizioni <strong>delle</strong> leggi tributarie dello Stato hanno vigore e si applicano anche nel<br />
territorio della Regione.<br />
Nei limiti dei principi del sistema tributario dello Stato la Regione può istituire nuovi tributi in<br />
corrispondenza alle particolari esigenze della comunità regionale.<br />
Art. 7<br />
In attuazione dell'art. 37 dello Statuto, per le imprese industriali e commerciali private e pubbliche<br />
che hanno la sede centrale fuori del territorio della Regione, ma che in essa hanno stabilimenti ed<br />
impianti, l'ufficio competente ad eseguire l'accertamento procede, d'intesa con l'ufficio nel cui<br />
distretto si trovano gli stabilimenti ed impianti, al riparto dei redditi soggetti ad imposta di ricchezza<br />
mobile. Il riparto è comunicato agli uffici nei cui distretti l'impresa ha stabilimenti ed impianti, agli<br />
effetti della conseguente iscrizione a ruolo. Il Ministro per le finanze risolve i contrasti tra uffici per<br />
il riparto del reddito d'intesa con l'assessore regionale <strong>delle</strong> finanze.<br />
Spettano, altresì, alla Regione i tributi sui redditi di lavoro dei dipendenti <strong>delle</strong> imprese industriali e<br />
commerciali di cui al comma precedente, che sono addetti agli stabilimenti situati nel suo territorio.<br />
La determinazione di quota prevista dal primo comma si effettua, con la procedura ivi indicata,<br />
anche nel caso di imprese che hanno la sede centrale nel territorio della Regione e stabilimenti e<br />
impianti fuori di essa. In tal caso l'imposta relativa alle quote di reddito afferenti all'attività degli<br />
stabilimenti e impianti situati fuori della Regione, è iscritta nei ruoli degli uffici <strong>delle</strong> imposte<br />
dirette nel cui distretto sono situati detti stabilimenti e impianti. L'imposta relativa alle quote di<br />
reddito afferenti alle attività della sede centrale e degli stabilimenti ed impianti situati nel territorio<br />
della Regione è iscritta nei ruoli dei competenti uffici distrettuali <strong>delle</strong> imposte dirette.<br />
Art. 8<br />
Per l'esercizio <strong>delle</strong> <strong>funzioni</strong> esecutive ed amministrative spettanti alla Regione, ai sensi dell'art. 20<br />
dello Statuto, essa si avvale, fino a quanto non sarà diversamente disposto, degli uffici periferici<br />
24<br />
304
dell'Amministrazione statale. L'ordinamento degli uffici, lo stato giuridico ed il trattamento<br />
economico del relativo personale continuano ad essere regolati dalle norme statali.<br />
Le piante organiche degli uffici finanziari, di cui la Regione si avvale, sono stabilite dallo Stato,<br />
d'intesa con la Regione.<br />
Alla esazione <strong>delle</strong> entrate di spettanza della Regione, costituite da imposte dirette riscuotibili<br />
mediante ruoli, si provvede a norma <strong>delle</strong> disposizioni nazionali e regionali vigenti in materia e a<br />
mezzo degli agenti di riscossione di cui alle disposizioni stesse. Alla riscossione <strong>delle</strong> entrate di<br />
natura diversa da quella suindicata, la Regione può provvedere direttamente o mediante<br />
concessioni.<br />
Art. 9<br />
La Regione rimborserà allo Stato le spese relative ai servizi ed al personale di cui si avvale a norma<br />
dell'articolo precedente, in proporzione all'ammontare <strong>delle</strong> entrate tributarie di sua spettanza.<br />
Art. 10<br />
Con successive norme di attuazione saranno istituite in Sicilia, per gli affari concernenti la Regione,<br />
sezioni degli organi giurisdizionali tributari centrali.<br />
Art. 11<br />
Il presente decreto entra in vigore dalla data di inizio dell'esercizio finanziario successivo alla sua<br />
pubblicazione.<br />
Da tale data cessa di avere effetto l'art. 2 del decreto legislativo 12 aprile 1948, n. 507.<br />
Resta fermo il disposto dell'art. 8 del decreto legislativo 12 aprile 1948, n. 507, relativo alle<br />
operazioni di conguaglio per i rapporti finanziari pregressi tra lo Stato e la Regione Siciliana.<br />
TABELLA A)<br />
Entrate tributarie riservate allo Stato in base all'art. 36 secondo comma dello Statuto della<br />
Regione Siciliana.<br />
Imposte di produzione:<br />
1) Imposte di fabbricazione sugli spiriti;<br />
2) Imposte di fabbricazione sulla birra;<br />
3) Imposte di fabbricazione sullo zucchero;<br />
4) Imposte di fabbricazione sul glucosio, maltosio ed analoghe materie zuccherine;<br />
5) Imposte di fabbricazione sugli oli di semi;<br />
6) Imposte di fabbricazione sugli oli vegetali liquidi;<br />
7) Imposte di fabbricazione sugli oli e grassi animali e sugli acidi di origine animale e vegetale;<br />
8) Imposte di fabbricazione sulla margarina;<br />
305<br />
24
9) Imposte di fabbricazione sugli oli minerali, loro derivati e prodotti analoghi;<br />
10) Imposte di fabbricazione sui gas incondensabili di prodotti petroliferi e sui gas stessi resi liquidi<br />
con la compressione;<br />
11) Imposta erariale sul gas metano;<br />
12) Imposta di fabbricazione sui surrogati del caffè;<br />
13) Imposta di fabbricazione sulle lampadine elettriche ed altri organi di illuminazione elettrica;<br />
14) Imposta di fabbricazione sui filati <strong>delle</strong> fibre tessili naturali ed artificiali;<br />
15) Proventi derivanti dalla vendita dei denaturati, dei prodotti soggetti ad imposta di fabbricazione<br />
e dalla vendita di contrassegni di Stato per recipienti contenenti prodotti tassabili;<br />
16) Entrate eventuali diverse concernenti le imposte di fabbricazione e i residui attivi;<br />
17) Indennità di mora per ritardato versamento imposte di produzione.<br />
TABELLA B)<br />
Entrate tributarie riservate allo Stato in base all'art. 36 secondo comma dello Statuto della<br />
Regione Siciliana.<br />
Proventi del monopolio dei tabacchi:<br />
1) Imposta sul consumo dei tabacchi;<br />
2) Imposta sul consumo <strong>delle</strong> cartine e dei tubetti per sigarette;<br />
3) Proventi del monopolio di vendita <strong>delle</strong> pietrine focaie, della bollatura degli apparecchi di<br />
accensione e dell'imposta sulla fabbricazione dei fiammiferi, tasse di licenza e proventi diversi;<br />
4) Entrate eventuali diverse concernenti i monopoli;<br />
5) Quote contravvenzionali spettanti al fondo per la prevenzione e la scoperta del contrabbando<br />
fuori degli spazi doganali;<br />
6) Imposta sul consumo dei tabacchi importati direttamente da privati;<br />
7) Proventi della vendita della saccarina di Stato.<br />
TABELLA C)<br />
Entrate tributarie riservate allo Stato in base all'art. 36 secondo comma dello Statuto della<br />
Regione Siciliana.<br />
Proventi del lotto:<br />
1) Provento <strong>delle</strong> giocate del lotto e contravvenzioni;<br />
2 0<br />
306
2) Tassa di lotteria sulle tombole, le lotterie ed i concorsi a premio, tassa di licenza sulle operazioni<br />
a premio, e relative addizionali;<br />
3) Proventi <strong>delle</strong> attività di giuoco;<br />
4) Imposta unica sui giuochi di abilità e sui concorsi pronostici, limitatamente alla quota prevista<br />
dall'art. 6 della legge 22 dicembre 1951, n. 1379, riservata all'Ispettorato generale per il lotto e le<br />
lotterie;<br />
5) Entrate eventuali diverse concernenti il lotto, lotterie ed altre attività di giuoco.<br />
TABELLA D)<br />
Entrate tributarie ed extra-tributarie doganali il cui gettito è di spettanza regionale.<br />
Dogane e imposte indirette:<br />
1) Imposta sul consumo del caffè;<br />
2) Imposta sul consumo del cacao naturale o comunque lavorato, <strong>delle</strong> bucce e pellicole di cacao e<br />
del burro di cacao;<br />
3) Dogane e diritti marittimi;<br />
Art. 1<br />
A) Dazio d'importazione (specifico e ad valorem);<br />
B) Dazio d'esportazione;<br />
F) Interessi di mora;<br />
H) Proventi eventuali;<br />
I) Diritto sull'esportazione di prodotti ortofrutticoli.<br />
Art. 2<br />
Diritti marittimi:<br />
A) Tassa d'ancoraggio;<br />
B) Diritti diversi;<br />
C) Tassa di bollo sulle bollette di pagamento dei diritti;<br />
E) Diritti sanitari dovuti dalle navi per la disinfezione;<br />
F) Proventi eventuali;<br />
4) Imposta sul consumo <strong>delle</strong> banane fresche, secche e sulle farine di banane (legge 8 ottobre 1964,<br />
n. 986);<br />
307<br />
2 1
5) Entrate eventuali e diverse concernenti le imposte sul consumo e le dogane;<br />
6) Contribuzione a carico dei ricevitori e speditori di merci imbarcate o sbarcate nei porti della<br />
Regione ed altri contributi minori (art. 1 del regio decreto-legge 24 settembre 1931, n. 1277);<br />
7) Diritti per visita sanitaria del bestiame e dei prodotti ed avanzi animali in importazione ed<br />
esportazione;<br />
8) Diritto di costituto sanitario e di patente sanitaria;<br />
9) Diritto fisso erariale a carico dei trasporti per ferrovia o tranvia e degli scarichi nei porti di<br />
carbon fossile;<br />
10) Sovrimposte di confine;<br />
11) Sovrimposta di confine sugli oli minerali, loro derivati e prodotti analoghi;<br />
12) Sovrimposta di confine sui gas incondensabili dei prodotti petroliferi e gas stessi nei liquidi per<br />
compressione.<br />
2 2<br />
308
DECRETO LEGISLATIVO 3 novembre 2005, n. 241<br />
(pubblicato nella G.U.R.I. 25 novembre 2005, n. 275)<br />
Norme di attuazione dello Statuto speciale della Regione siciliana, recanti attuazione<br />
dell'articolo 37 dello Statuto e simmetrico trasferimento di <strong>competenze</strong>.<br />
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA<br />
Visto l'articolo 87 della Costituzione;<br />
Visto lo Statuto della Regione siciliana, approvato con il regio decreto legislativo 15 maggio 1946,<br />
n. 455, convertito dalla legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2, ed in particolare l'articolo 37;<br />
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1965, n. 1074;<br />
Viste le determinazioni della Commissione paritetica prevista dall'articolo 43 dello Statuto della<br />
Regione;<br />
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 21 ottobre 2005;<br />
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per gli affari regionali, di<br />
concerto con i Ministri dell'economia e <strong>delle</strong> finanze, per lo sviluppo e la coesione territoriale, per<br />
le pari opportunità e della difesa;<br />
EMANA<br />
il seguente decreto legislativo:<br />
Art. 1<br />
1.In base all'articolo 37 dello Statuto della Regione siciliana, le relative quote di competenza fiscale<br />
dello Stato sono trasferite alla Regione. Simmetricamente sono trasferite alla Regione <strong>competenze</strong><br />
previste dallo Statuto fino ad ora esercitate dallo Stato.<br />
2. Con decreto dirigenziale del Ministero dell'economia e <strong>delle</strong> finanze, d'intesa con l'Assessorato<br />
regionale del bilancio e <strong>delle</strong> finanze, si provvede alla definizione <strong>delle</strong> modalità applicative.<br />
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti<br />
normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo<br />
osservare.<br />
309<br />
2
TRENTINO ALTO ADIGE<br />
NUOVO SISTEMA STATUTARIO DELLE RELAZIONI FINANZIARIE E<br />
ORDINAMENTALI IN ATTUAZIONE DEI PRINCIPI DEL FEDERALSIMO FISCALE -<br />
MODIFICAZIONI AL TITOLO VI DELLO STATUTO DEL TRENTINO ALTO -<br />
ADIGE/SÜDTIROL<br />
Disciplina introdotta dall'articolo 2, commi 106 - 126, della legge 23 dicembre 2009, n. 191<br />
(Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria<br />
2010)<br />
(g.u. 30.12.2009, n. 302 - s.o. n. 243/L)<br />
Indice dei commi e dei contenuti<br />
art. 2, comma 106: applicazione della procedura dell'art. 104 dello statuto di autonomia;<br />
art. 2, comma 107: modifiche testuali agli articoli 69, 73, 74, 75, 79, 80, 82, 83; abrogazione dell'articolo 78;<br />
introduzione dell'articolo 75 bis;<br />
art. 2, comma 108: versamento quote proventi erariali;<br />
art. 2, comma 109: abrogazione articoli 5 e 6 legge 386/1989;<br />
art. 2, comma 110: attribuzione alle province del contributo sui premi <strong>delle</strong> assicurazioni dei veicoli e dei<br />
natanti;<br />
art. 2, comma 111: criterio di attribuzione dell' imposta sulle assicurazioni;<br />
art. 2, comma 112: rimborso statale <strong>delle</strong> <strong>funzioni</strong> delegate in materia di viabilità, motorizzazione, collocamento<br />
al lavoro, catasto e opere pubbliche;<br />
art. 2, comma 113: rimborso statale per l'esercizio della delega in materia di ordinamento scolastico;<br />
art. 2, comma 114: corresponsione <strong>delle</strong> quote variabili maturate ex art. 78 statuto;<br />
art. 2, comma 115: esenzione dalle imposte sui redditi <strong>delle</strong> comunità istituite in provincia di Trento;<br />
art. 2, comma 116: previsione di nuove norme di attuazione;<br />
art. 2, comma 117: interventi a favore dei comuni di regioni confinanti;<br />
art. 2, comma 118: organismo di indirizzo e di gestione per i progetti a favore di comuni di regioni confinanti;<br />
art. 2, comma 119: indirizzi per i progetti a favore di comuni di regioni confinanti;<br />
art. 2, comma 120: criteri e discipline per i finanziamenti a favore di comuni di regioni confinanti;<br />
art. 2, comma 121: gratuità dell'incarico per i componenti dell'organismo di indirizzo e di gestione per i progetti<br />
a favore di comuni di regioni confinanti;<br />
art. 2, comma 122: esercizio <strong>funzioni</strong> delegate in materia di Università di Trento da parte della Provincia di<br />
Trento e assunzione del relativo finanziamento;<br />
art. 2, comma 123: assunzione da parte della Provincia di Bolzano del finanziamento per l'Università e il<br />
conservatorio di Bolzano, dei servizi postali e di infrastrutture di competenza statale;<br />
art. 2, comma 124: delega alle province autonome <strong>delle</strong> <strong>funzioni</strong> e dei relativi oneri in materia di ammortizzatori<br />
sociali;<br />
art. 2, comma 125: norma transitoria in materia di <strong>funzioni</strong> delegate;<br />
art. 2, comma 126: maggiori entrate e minori spese.<br />
2 4<br />
Estratto legge 23 dicembre 2009, n. 191<br />
Art. 2<br />
106. Le disposizioni recate dai commi da 107 a 125 sono approvate ai sensi e per gli effetti<br />
dell'articolo 104 del testo unico <strong>delle</strong> leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino - Alto<br />
Adige, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, e successive modificazioni.<br />
107. A decorrere dal 1° gennaio 2010, al citato testo unico di cui al decreto del Presidente della<br />
Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:<br />
a) sono abrogati la lettera d) del comma 2 dell'articolo 69, la lettera b) del comma 1 e il comma 2<br />
dell'articolo 75, nonché l'articolo 78;<br />
310
) all'articolo 69, comma 2, lettera b), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ",determinata assumendo a<br />
riferimento i consumi finali";<br />
c) all'articolo 73 sono apportate le seguenti modificazioni:<br />
1) al comma 1 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Le tasse automobilistiche istituite con legge<br />
provinciale costituiscono tributi propri."<br />
2) dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:<br />
"1 bis. Le province, relativamente ai tributi erariali per i quali lo Stato ne prevede la possibilità,<br />
possono in ogni caso modificare aliquote e prevedere esenzioni, detrazioni e deduzioni purché nei limiti <strong>delle</strong><br />
aliquote superiori definite dalla normativa statale.";<br />
d) l'articolo 74 è sostituito dal seguente:<br />
"Art. 74<br />
1. La regione e le province possono ricorrere all'indebitamento solo per il finanziamento di spese di<br />
investimento, per una cifra non superiore alle entrate correnti. E'esclusa ogni garanzia dello Stato sui prestiti<br />
dalle stesse contratti";<br />
e) la lettera e) del comma 1 dell'articolo 75 è sostituita dalla seguente: "e) i nove decimi dell'imposta sul<br />
valore aggiunto relativa all'importazione determinata assumendo a riferimento i consumi finali;"<br />
f) la lettera f) del comma 1 dell'articolo 75, è sostituita dalla seguente: "f) i nove decimi del gettito<br />
dell'accisa sulla benzina, sugli oli da gas per autotrazione e sui gas petroliferi liquefatti per autotrazione<br />
erogati dagli impianti di distribuzione situati nei territori <strong>delle</strong> due province, nonché i nove decimi <strong>delle</strong><br />
accise sugli altri prodotti energetici ivi consumati;";<br />
g) dopo l'articolo 75, è inserito il seguente:<br />
"Art. 75 bis<br />
1. Nell'ammontare <strong>delle</strong> quote di tributi erariali devolute alla regione ed alle province sono comprese<br />
anche le entrate afferenti all'ambito regionale e provinciale ed affluite, in attuazione di disposizioni<br />
legislative o amministrative, ad uffici situati fuori dal territorio della regione e <strong>delle</strong> rispettive province.<br />
2. La determinazione <strong>delle</strong> quote di cui al comma 1 è effettuata assumendo a riferimento indicatori od<br />
ogni altra documentazione idonea alla valutazione dei fenomeni economici che hanno luogo sul territorio<br />
regionale e provinciale.<br />
3. Salvo quanto diversamente disposto con le disposizioni di cui all'articolo 107, i gettiti di spettanza<br />
provinciale dell'imposta sul reddito <strong>delle</strong> società e <strong>delle</strong> imposte sostitutive sui redditi da capitale, qualora<br />
non sia possibile la determinazione con le modalità di cui al comma 2, sono quantificati sulla base<br />
dell'incidenza media dei medesimi tributi sul prodotto interno lordo (PIL) nazionale da applicare al PIL<br />
regionale o provinciale accertato dall'Istituto nazionale di statistica";<br />
h) l'articolo 79 è sostituito dal seguente:<br />
"Art. 79<br />
1. La regione e le province concorrono al conseguimento degli obiettivi di perequazione e di<br />
solidarietà e all'esercizio dei diritti e doveri dagli stessi derivanti nonché all'assolvimento degli obblighi di<br />
carattere finanziario posti dall'ordinamento comunitario, dal patto di stabilità interno e dalle altre misure di<br />
coordinamento della finanza pubblica stabilite dalla normativa statale:<br />
a) con la intervenuta soppressione della somma sostitutiva dell'imposta sul valore aggiunto<br />
all'importazione e <strong>delle</strong> assegnazioni a valere su leggi statali di settore;<br />
b) con la intervenuta soppressione della somma spettante ai sensi dell'articolo 78;<br />
c) con il concorso finanziario ulteriore al riequilibrio della finanza pubblica mediante l'assunzione di oneri<br />
relativi all'esercizio di <strong>funzioni</strong> statali, anche delegate, definite d'intesa con il Ministero dell'Economia e<br />
<strong>delle</strong> Finanze, nonché con il finanziamento di iniziative e di progetti, relativi anche ai territori<br />
confinanti, complessivamente in misura pari a 100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2010 per<br />
ciascuna provincia. L'assunzione di oneri opera comunque nell'importo di 100 milioni di euro annui<br />
anche se gli interventi nei territori confinanti risultino per un determinato anno di un importo inferiore ai<br />
311<br />
2
40 milioni di euro complessivi;<br />
d) con le modalità di coordinamento della finanza pubblica definite al comma 3.<br />
2. Le misure di cui al comma 1 possono essere modificate esclusivamente con la procedura prevista<br />
dall'articolo 104 e fino alla loro eventuale modificazione costituiscono il concorso agli obiettivi di finanza<br />
pubblica di cui al comma 1.<br />
3. Al fine di assicurare il concorso agli obiettivi di finanza pubblica, la regione e le province<br />
concordano con il Ministro dell'economia e <strong>delle</strong> finanze gli obblighi relativi al patto di stabilità interno con<br />
riferimento ai saldi di bilancio da conseguire in ciascun periodo. Fermi restando gli obiettivi complessivi di<br />
finanza pubblica, spetta alle province stabilire gli obblighi relativi al patto di stabilità e provvedere alle<br />
<strong>funzioni</strong> di coordinamento con riferimento agli enti locali, ai propri enti e organismi strumentali, alle aziende<br />
sanitarie, alle università non statali di cui all'articolo 17, comma 120, della legge 15 maggio 1997, n. 127,<br />
alle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e agli altri enti o organismi ad ordinamento<br />
regionale o provinciale finanziati dalle stesse in via ordinaria. Non si applicano le misure adottate per le<br />
regioni e per gli altri enti nel restante territorio nazionale. A decorrere dall'anno 2010 gli obiettivi del patto di<br />
stabilità sono determinati tenendo conto anche degli effetti positivi in termini di indebitamento netto<br />
derivanti dall'applicazione <strong>delle</strong> disposizioni recate dal presente articolo e dalle relative norme di attuazione.<br />
Le province vigilano sul raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica da parte degli enti di cui al<br />
presente comma ed esercitano sugli stessi il controllo successivo sulla gestione dando notizia degli esiti alla<br />
competente sezione della Corte dei conti.<br />
4. Le disposizioni statali relative all'attuazione degli obiettivi di perequazione e di solidarietà, nonché<br />
al rispetto degli obblighi derivanti dal patto di stabilità interno, non trovano applicazione con riferimento alla<br />
regione e alle province autonome e sono in ogni caso sostituite da quanto previsto dal presente articolo. La<br />
regione e le province provvedono alle finalità di coordinamento della finanza pubblica contenute in<br />
specifiche disposizioni legislative dello Stato, adeguando la propria legislazione ai principi costituenti limiti<br />
ai sensi degli articoli 4 e 5.";<br />
i) dopo il comma 1 dell'articolo 80 sono aggiunti i seguenti commi:<br />
"1-bis. Nelle materie di competenza le province possono istituire nuovi tributi locali. Nel caso di tributi<br />
locali istituiti con legge dello Stato, la legge provinciale può consentire agli enti locali di modificare le<br />
aliquote e di introdurre esenzioni, detrazioni o deduzioni nei limiti <strong>delle</strong> aliquote superiori definite dalla<br />
normativa statale e può prevedere, anche in deroga alla disciplina statale, modalità di riscossione.<br />
1-ter. Le compartecipazioni al gettito e le addizionali a tributi erariali che le leggi dello Stato<br />
attribuiscono agli enti locali spettano, con riguardo agli enti locali del rispettivo territorio, alle province. Ove<br />
la legge statale disciplini l'istituzione di addizionali tributarie comunque denominate da parte degli enti<br />
locali, alle relative finalità provvedono le province individuando criteri, modalità e limiti di applicazione di<br />
tale disciplina nel rispettivo territorio";<br />
l) l'articolo 82 è sostituto dal seguente:<br />
"Art. 82<br />
1. Le attività di accertamento dei tributi nel territorio <strong>delle</strong> province sono svolte sulla base di indirizzi<br />
e obiettivi strategici definiti attraverso intese tra ciascuna provincia ed il Ministro dell'economia e <strong>delle</strong><br />
finanze e conseguenti accordi operativi con le agenzie fiscali.";<br />
m) all'articolo 83 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "La regione e le province adeguano la propria<br />
normativa alla legislazione dello Stato in materia di armonizzazione dei bilanci pubblici".<br />
108. Le quote dei proventi erariali spettanti alla regione Trentino-Alto Adige/Südtirol e alle<br />
province autonome di Trento e di Bolzano ai sensi degli articoli 69, 70 e 75 del citato testo unico di cui al<br />
decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, e successive modificazioni, a decorrere dal<br />
1° gennaio 2011, sono riversate dalla struttura di gestione individuata dall'articolo 22 del decreto legislativo<br />
9 luglio 1997, n. 241, per i tributi oggetto di versamento unificato e di compensazione, e dai soggetti a cui<br />
affluiscono, per gli altri tributi, direttamente alla regione e alle province autonome sul conto infruttifero,<br />
intestato ai medesimi enti, istituito presso la tesoreria provinciale dello Stato, nei modi e nei tempi da<br />
definire con apposito decreto del Ministro dell'economia e <strong>delle</strong> finanze, adottato previa intesa con la regione<br />
e le province autonome.<br />
2<br />
312
109. A decorrere dal 1° gennaio 2010 sono abrogati gli articoli 5 e 6 della legge 30 novembre<br />
1989, n. 386; in conformità con quanto disposto dall'articolo 8, comma 1, lettera f), della legge 5 maggio<br />
2009, n. 42, sono comunque fatti salvi i contributi erariali in essere sulle rate di ammortamento di mutui e<br />
prestiti obbligazionari accesi dalle province autonome di Trento e di Bolzano, nonché i rapporti giuridici già<br />
definiti.<br />
110. A decorrere dal 1° gennaio 2010 il contributo di cui all'articolo 334 del codice <strong>delle</strong><br />
assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, relativamente agli intestatari <strong>delle</strong><br />
carte di circolazione residenti nelle province autonome di Trento e di Bolzano, è attribuito alla rispettiva<br />
provincia. Gli assicuratori sono tenuti a scorporare dal totale dei contributi di cui al citato articolo 334 del<br />
codice di cui al decreto legislativo n. 209 del 2005 le somme attribuite alle province autonome di Trento e di<br />
Bolzano e ad effettuare distinti versamenti a favore di ogni singola provincia autonoma con le stesse<br />
modalità previste dal regolamento di cui al decreto del Ministro <strong>delle</strong> finanze 14 dicembre 1998, n. 457, per<br />
il versamento dell'imposta sulle assicurazioni per la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei<br />
veicoli a motore.<br />
111. In applicazione dell'articolo 75 bis del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della<br />
Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, introdotto dal comma 107 lettera g), del presente articolo, l'imposta sulle<br />
assicurazioni, esclusa quella per la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, è<br />
attribuita sulla base della distribuzione provinciale dei premi, contabilizzati dalle imprese di assicurazione e<br />
accertati dall'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo.<br />
112. L'onere a carico dello Stato per il rimborso <strong>delle</strong> <strong>funzioni</strong> delegate in materia di viabilità<br />
statale, motorizzazione civile, collocamento al lavoro, catasto e opere idrauliche è stabilito nell'importo di 50<br />
milioni di euro annui per ciascuna provincia autonoma per gli anni 2003 e successivi ed è erogato nella<br />
stessa misura annua a decorrere dall'anno 2010.<br />
113. Il rimborso dovuto alla provincia autonoma di Bolzano per l'esercizio della delega in materia<br />
di ordinamento scolastico prevista dal decreto legislativo 24 luglio 1996, n. 434, per gli anni 2010 e<br />
successivi è determinato e corrisposto in 250 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2010. Le spettanze<br />
relative agli anni dal 2000 al 2005 sono determinate nell'importo già concordato e quelle per gli anni dal<br />
2006 al 2009 sono definite entro l'anno 2010. Tali spettanze arretrate a tutto l'anno 2009 sono corrisposte<br />
nell'importo di 100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2010.<br />
114. Resta ferma la corresponsione, con cadenza annuale dal 2010, <strong>delle</strong> quote variabili maturate,<br />
ai sensi dell'articolo 78 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto<br />
1972, n. 670, e successive modificazioni, e relative norme di attuazione, sino a tutto l'anno 2009. Le quote<br />
maturate sino all'anno 2005 sono definite entro 3 mesi della data di entrata in vigore della presente legge; le<br />
quote relative agli anni dal 2006 al 2009 sono definite entro l'anno 2010.<br />
115. Alle comunità costituite nella provincia autonoma di Trento ai sensi della legge provinciale<br />
16 giugno 2006, n. 3, si applica la disposizione di cui all'articolo 74, comma 1, del testo unico <strong>delle</strong> imposte<br />
sui redditi di cui al decreto del Presidente <strong>delle</strong> Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive<br />
modificazioni.<br />
116. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge sono definite le norme di<br />
attuazione necessarie a seguito <strong>delle</strong> modificazioni del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della<br />
Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, introdotte dalla presente legge.<br />
117. Secondo quanto previsto dall'articolo 79, comma 1, lettera c), del citato testo unico di cui al<br />
decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, come sostituito dal comma 107, lettera h),<br />
del presente articolo, le province autonome di Trento e di Bolzano, nel rispetto del principio di leale<br />
collaborazione, concorrono al conseguimento di obiettivi di perequazione e di solidarietà attraverso il<br />
finanziamento di progetti, di durata anche pluriennale, per la valorizzazione, lo sviluppo economico e<br />
313<br />
2
sociale, l'integrazione e la coesione dei territori dei comuni appartenenti alle province di regioni a statuto<br />
ordinario confinanti rispettivamente con la provincia autonoma di Trento e con la provincia autonoma di<br />
Bolzano. Ciascuna <strong>delle</strong> due province autonome di Trento e di Bolzano assicura annualmente un intervento<br />
finanziario determinato in 40 milioni di euro.<br />
118. Ai fini dell'attuazione del comma 117 è istituito un organismo di indirizzo composto da:<br />
a) due rappresentanti del Ministro dell'economia e <strong>delle</strong> finanze, di cui uno con <strong>funzioni</strong> di presidente, su<br />
indicazione del Ministro stesso;<br />
b) un rappresentante del Ministro per i rapporti con le regioni;<br />
c) un rappresentante del Ministro dell'interno;<br />
d) un rappresentante della provincia autonoma di Trento;<br />
e) un rappresentante della provincia autonoma di Bolzano;<br />
f) un rappresentante per ciascuna <strong>delle</strong> regioni a statuto ordinario di cui al comma 117.<br />
119. L'organismo di indirizzo di cui al comma 118 stabilisce gli indirizzi per la valutazione e<br />
l'approvazione dei progetti di cui al comma 117.<br />
120. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, adottato su proposta del Ministro<br />
dell'economia e <strong>delle</strong> finanze, sentiti il Ministro per i rapporti con le regioni ed il Ministro dell'interno,<br />
previo parere <strong>delle</strong> regioni a statuto ordinario di cui al comma 117 e d'intesa con le province autonome di<br />
Trento e di Bolzano, si provvede a:<br />
a) stabilire i criteri in base ai quali possono concorrere al finanziamento, presentando i progetti di cui al<br />
comma 117, oltre ai singoli comuni confinanti, anche forme associative tra più comuni confinanti e tra<br />
comuni confinanti e comuni ad essi contigui territorialmente;<br />
b) stabilire i criteri di ripartizione dei finanziamenti con riferimento ai diversi obiettivi di sviluppo e di<br />
integrazione e tra i diversi ambiti territoriali;<br />
c) disciplinare le modalità di erogazione dei finanziamenti da parte <strong>delle</strong> province autonome di Trento e di<br />
Bolzano;<br />
d) nominare i membri dell'organismo di indirizzo di cui al comma 118, sulla base <strong>delle</strong> designazioni<br />
presentate da ciascuno dei soggetti ed organi rappresentati;<br />
e) disciplinare l'organizzazione e il funzionamento dell'organismo di indirizzo di cui al comma 118, in<br />
modo da garantire il carattere cooperativo <strong>delle</strong> decisioni;<br />
f) determinare le tipologie dei progetti di cui al comma 117, nonché le modalità e i termini per la<br />
presentazione degli stessi;<br />
g) stabilire i requisiti di ammissibilità dei progetti, al fine di assicurare il rispetto della normativa<br />
comunitaria in materia di aiuti di Stato;<br />
h) stabilire i criteri di valutazione dei progetti;<br />
i) stabilire i criteri e le modalità di verifica della regolare attuazione degli interventi previsti da ciascun<br />
progetto ammesso al finanziamento e del conseguimento degli obiettivi da essi perseguiti;<br />
l) disciplinare il funzionamento di appositi organi, che approvano annualmente i progetti e determinano i<br />
finanziamenti da parte <strong>delle</strong> province autonome spettanti a ciascuno di essi, sulla base degli indirizzi<br />
stabiliti dall'organismo di cui al comma 118; i suddetti organi sono composti in modo paritetico da<br />
rappresentanti <strong>delle</strong> province interessate e dello Stato.<br />
121. Ai componenti dell'organismo di gestione di cui al comma 118 non spetta alcun compenso.<br />
Gli oneri connessi alla partecipazione alle riunioni dello stesso sono a carico dei rispettivi soggetti ed organi<br />
rappresentati, i quali provvedono a valere sugli ordinari stanziamenti di bilancio e comunque senza nuovi o<br />
maggiori oneri a carico della finanza pubblica.<br />
122. Nel rispetto dell'articolo 33 della Costituzione e dei principi fondamentali della legislazione<br />
statale, la provincia autonoma di Trento esercita, ai sensi degli articoli 16 e 17 del citato testo unico di cui al<br />
decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, le <strong>funzioni</strong> delegate alla medesima provincia<br />
autonoma a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, relative all'università degli studi di<br />
Trento, compreso il relativo finanziamento. L'onere per l'esercizio <strong>delle</strong> predette <strong>funzioni</strong> rimane a carico<br />
della provincia autonoma di Trento secondo quanto previsto dall'articolo 79 del citato testo unico di cui al<br />
decreto del Presidente della Repubblica n. 670 del 1972, come sostituito dal comma 107, lettera h), del<br />
2<br />
314
presente articolo.<br />
123. La provincia autonoma di Bolzano, secondo quanto previsto dalla lettera c) del comma 1<br />
dall'articolo 79 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670,<br />
come sostituito dal comma 107, lettera h), del presente articolo, assume il finanziamento sostenuto dallo<br />
Stato per la Libera università di Bolzano, i costi di funzionamento del conservatorio "Claudio Monteverdi" di<br />
Bolzano, quelli relativi al servizio di spedizione e recapito postale nell'ambito del territorio provinciale ed al<br />
finanziamento di infrastrutture di competenza dello Stato sul territorio provinciale, nonché gli ulteriori oneri<br />
specificati mediante accordo tra il Governo, la regione Trentino - Alto Adige/Südtirol, la provincia autonoma<br />
di Trento e la provincia autonoma di Bolzano.<br />
124. Sono delegate alle province autonome di Trento e di Bolzano le <strong>funzioni</strong> in materia di<br />
gestione di cassa integrazione guadagni, disoccupazione e mobilità, da esercitare sulla base di conseguenti<br />
intese con il Ministero del lavoro e <strong>delle</strong> politiche sociali per coordinare e raccordare gli interventi, ivi<br />
compresa la possibilità di avvalersi dell'INPS sulla base di accordi con quest'ultimo. Le predette province<br />
autonome possono regolare la materia sulla base dei principi della legislazione statale, con particolare<br />
riguardo ai criteri di accesso, utilizzando risorse aggiuntive del proprio bilancio, senza oneri a carico dello<br />
Stato. L'onere per l'esercizio <strong>delle</strong> predette <strong>funzioni</strong> rimane a carico <strong>delle</strong> province autonome secondo quanto<br />
previsto dalla lettera c) del comma 1 dell'articolo 79 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente<br />
della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, come sostituito dal comma 107, lettera h), del presente articolo.<br />
125. Fino all'emanazione <strong>delle</strong> norme di attuazione che disciplinano l'esercizio <strong>delle</strong> <strong>funzioni</strong><br />
delegate di cui ai commi 122, 123 e 124, lo Stato continua a esercitare le predette <strong>funzioni</strong> ferma restando<br />
l'assunzione degli oneri a carico <strong>delle</strong> province autonome di Trento e di Bolzano, a decorrere dal 1° gennaio<br />
2010, secondo quanto previsto dalla lettera c) del comma 1 dell'articolo 79 del citato testo unico di cui al<br />
decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, come sostituito dal comma 107, lettera h),<br />
del presente articolo.<br />
126. Le maggiori entrate e le minori spese derivanti dall'attuazione dei commi da 105 a 125<br />
affluiscono al fondo di cui al comma 250, con le medesime modalità ivi previste.<br />
315<br />
2
2 0<br />
Modifiche al titolo VI dello Statuto speciale del Trentino - Alto Adige/Südtirol<br />
in materia di finanza della regione e <strong>delle</strong> province autonome<br />
Comparazione fra il testo previgente e il testo vigente con le modifiche<br />
introdotte dalla legge finanziaria 2010<br />
TESTO PREVIGENTE TESTO VIGENTE CON LE<br />
MODIFICHE INTRODOTTE DALLA LEGGE<br />
FINANZIARIA 2010<br />
Titolo VI<br />
Titolo VI<br />
Finanza <strong>delle</strong> regione e <strong>delle</strong> province<br />
Finanza <strong>delle</strong> regione e <strong>delle</strong> province<br />
Art. 69<br />
Art. 69<br />
1. Sono devoluti alla regione i proventi <strong>delle</strong><br />
imposte ipotecarie percette nel suo territorio, relative<br />
ai beni situati nello stesso.<br />
2. Sono altresì devolute alla regione le<br />
seguenti quote del gettito <strong>delle</strong> sottoindicate entrate<br />
tributarie dello Stato, percette nel territorio<br />
regionale:<br />
a) i nove decimi <strong>delle</strong> imposte sulle successioni e<br />
donazioni e sul valore netto globale <strong>delle</strong><br />
successioni;<br />
b) i due decimi dell'imposta sul valore aggiunto,<br />
esclusa quella relativa all'importazione, al netto<br />
dei rimborsi effettuati ai sensi dell'articolo 38<br />
bis del decreto del Presidente della Repubblica<br />
26 ottobre 1972, n. 633, e successive<br />
modificazioni;<br />
c) i nove decimi del provento del lotto, al netto<br />
<strong>delle</strong> vincite;<br />
d) gli 0,5 decimi dell'imposta sul valore aggiunto<br />
relativa all'importazione riscossa nel territorio<br />
regionale.<br />
Art. 70<br />
1. È devoluto alle province il provento<br />
dell'imposta erariale, riscossa nei rispettivi territori,<br />
sull'energia elettrica ivi consumata.<br />
Art. 71<br />
Per le concessioni di grande derivazione di<br />
acque pubbliche esistenti nella provincia, accordate<br />
o da accordarsi per qualunque scopo, lo Stato cede a<br />
favore della provincia i nove decimi dell'importo del<br />
canone annuale stabilito a norma di legge.<br />
Art. 72<br />
1. Le province possono stabilire imposte e<br />
tasse sul turismo.<br />
Art. 73<br />
1. La regione e le province hanno facoltà di<br />
istituire con leggi tributi propri in armonia con i<br />
principi del sistema tributario dello Stato, nelle<br />
materie di rispettiva competenza.<br />
1. Sono devoluti alla regione i proventi <strong>delle</strong><br />
imposte ipotecarie percette nel suo territorio, relative<br />
ai beni situati nello stesso.<br />
2. Sono altresì devolute alla regione le<br />
seguenti quote del gettito <strong>delle</strong> sottoindicate entrate<br />
tributarie dello Stato, percette nel territorio regionale:<br />
a) i nove decimi <strong>delle</strong> imposte sulle successioni e<br />
donazioni e sul valore netto globale <strong>delle</strong><br />
successioni;<br />
b) i due decimi dell'imposta sul valore aggiunto,<br />
esclusa quella relativa all'importazione, al netto<br />
dei rimborsi effettuati ai sensi dell'articolo 38 bis<br />
del decreto del Presidente della Repubblica 26<br />
ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni,<br />
determinata assumendo a riferimento i<br />
consumi finali;<br />
c) i nove decimi del provento del lotto, al netto<br />
<strong>delle</strong> vincite;<br />
d) gli 0,5 decimi dell'imposta sul valore aggiunto<br />
relativa all'importazione riscossa nel territorio<br />
regionale. (abrogata)<br />
(art. 2, comma 107, lett. a; lett. b, legge 23.12.2009, n. 191 -<br />
finanziaria 2010)<br />
invariato<br />
invariato<br />
invariato<br />
Art. 73<br />
1. La regione e le province hanno facoltà di<br />
istituire con leggi tributi propri in armonia con i<br />
principi del sistema tributario dello Stato, nelle<br />
materie di rispettiva competenza. Le tasse<br />
automobilistiche istituite con legge provinciale<br />
costituiscono tributi propri.<br />
1 bis. Le province, relativamente ai tributi<br />
316
Modifiche al titolo VI dello Statuto speciale del Trentino - Alto Adige/Südtirol<br />
in materia di finanza della regione e <strong>delle</strong> province autonome<br />
Comparazione fra il testo previgente e il testo vigente con le modifiche<br />
introdotte dalla legge finanziaria 2010<br />
TESTO PREVIGENTE TESTO VIGENTE CON LE<br />
MODIFICHE INTRODOTTE DALLA LEGGE<br />
FINANZIARIA 2010<br />
erariali per i quali lo Stato ne prevede la<br />
possibilità, possono in ogni caso modificare<br />
aliquote e prevedere esenzioni, detrazioni e<br />
deduzioni purché nei limiti <strong>delle</strong> aliquote<br />
Art. 74<br />
superiori definite dalla normativa statale.<br />
(art. 2, comma 107, lett. c, legge 23.12.2009, n. 191 -<br />
finanziaria 2010)<br />
Art. 74<br />
La regione e le province hanno facoltà di<br />
emettere prestiti interni da esse esclusivamente<br />
garantiti per provvedere ad investimenti in opere di<br />
carattere permanente per una cifra non superiore alle<br />
entrate ordinarie.<br />
Art. 75<br />
1. Sono attribuite alle province le seguenti<br />
quote del gettito <strong>delle</strong> sottoindicate entrate tributarie<br />
dello Stato, percette nei rispettivi territori<br />
provinciali:<br />
a) i nove decimi <strong>delle</strong> imposte di registro e di<br />
bollo, nonché <strong>delle</strong> tasse di concessione<br />
governativa;<br />
b) i nove decimi <strong>delle</strong> tasse di circolazione relative<br />
ai veicoli immatricolati nei rispettivi territori;<br />
c) i nove decimi dell'imposta sul consumo dei<br />
tabacchi per le vendite afferenti ai territori <strong>delle</strong><br />
due province;<br />
d) i sette decimi dell'imposta sul valore aggiunto,<br />
esclusa quella relativa all'importazione, al netto<br />
dei rimborsi effettuati ai sensi dell'articolo 38<br />
bis del decreto del Presidente della Repubblica<br />
26 ottobre 1972, n. 633, e successive<br />
modificazioni;<br />
e) i quattro decimi dell'imposta sul valore aggiunto<br />
relativa all'importazione riscossa nel territorio<br />
regionale, da ripartire nella proporzione del 53<br />
per cento alla Provincia di Bolzano e del 47 per<br />
cento alla Provincia di Trento;<br />
f) i nove decimi del gettito dell'imposta di<br />
fabbricazione sulla benzina, sugli oli da gas per<br />
autotrazione e sui gas petroliferi liquefatti per<br />
autotrazione erogati dagli impianti di<br />
distribuzione situati nei territori <strong>delle</strong> due<br />
province;<br />
g) i nove decimi di tutte le altre entrate tributarie<br />
erariali, dirette o indirette, comunque<br />
1. La regione e le province possono<br />
ricorrere all'indebitamento solo per il<br />
finanziamento di spese di investimento, per una<br />
cifra non superiore alle entrate correnti. E'<br />
esclusa ogni garanzia dello Stato sui prestiti dalle<br />
stesse contratti.<br />
(art. 2, comma 107, lett. d, legge 23.12.2009, n. 191 -<br />
finanziaria 2010)<br />
Art. 75<br />
1. Sono attribuite alle province le seguenti<br />
quote del gettito <strong>delle</strong> sottoindicate entrate tributarie<br />
dello Stato, percette nei rispettivi territori provinciali:<br />
a) i nove decimi <strong>delle</strong> imposte di registro e di<br />
bollo, nonché <strong>delle</strong> tasse di concessione<br />
governativa;<br />
b) i nove decimi <strong>delle</strong> tasse di circolazione relative<br />
ai veicoli immatricolati nei rispettivi territori;<br />
(abrogata)<br />
c) i nove decimi dell'imposta sul consumo dei<br />
tabacchi per le vendite afferenti ai territori <strong>delle</strong><br />
due province;<br />
d) i sette decimi dell'imposta sul valore aggiunto,<br />
esclusa quella relativa all'importazione, al netto<br />
dei rimborsi effettuati ai sensi dell'articolo 38 bis<br />
del decreto del Presidente della Repubblica 26<br />
ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni;<br />
e) i nove decimi dell'imposta sul valore aggiunto<br />
relativa all'importazione determinata<br />
assumendo a riferimento i consumi finali;<br />
f) i nove decimi del gettito dell'accisa sulla<br />
benzina, sugli oli da gas per autotrazione e sui<br />
gas petroliferi liquefatti per autotrazione<br />
erogati dagli impianti di distribuzione situati<br />
nei territori <strong>delle</strong> due province, nonché i nove<br />
decimi <strong>delle</strong> accise sugli altri prodotti<br />
energetici ivi consumati;<br />
g) i nove decimi di tutte le altre entrate tributarie<br />
erariali, dirette o indirette, comunque<br />
317<br />
2 1
2 2<br />
Modifiche al titolo VI dello Statuto speciale del Trentino - Alto Adige/Südtirol<br />
in materia di finanza della regione e <strong>delle</strong> province autonome<br />
Comparazione fra il testo previgente e il testo vigente con le modifiche<br />
introdotte dalla legge finanziaria 2010<br />
TESTO PREVIGENTE TESTO VIGENTE CON LE<br />
MODIFICHE INTRODOTTE DALLA LEGGE<br />
denominate, inclusa l'imposta locale sui redditi,<br />
ad eccezione di quelle di spettanza regionale o<br />
di altri enti pubblici.<br />
2. Nell'ammontare <strong>delle</strong> predette quote sono<br />
comprese anche le entrate afferenti all'ambito<br />
provinciale ed affluite, in attuazione di disposizioni<br />
legislative od amministrative, ad uffici situati fuori<br />
dal territorio <strong>delle</strong> rispettive province.<br />
Art. 76 - Art. 77<br />
omissis<br />
Art. 78<br />
1. Allo scopo di adeguare le finanze <strong>delle</strong><br />
province autonome al raggiungimento <strong>delle</strong> finalità e<br />
all'esercizio <strong>delle</strong> <strong>funzioni</strong> stabilite dalla legge, è<br />
devoluta alle stesse una quota non superiore a<br />
quattro decimi del gettito dell'imposta sul valore<br />
aggiunto relativa all'importazione riscossa nel<br />
FINANZIARIA 2010<br />
denominate, inclusa l'imposta locale sui redditi,<br />
ad eccezione di quelle di spettanza regionale o<br />
di altri enti pubblici.<br />
2. Nell'ammontare <strong>delle</strong> predette quote sono<br />
comprese anche le entrate afferenti all'ambito<br />
provinciale ed affluite, in attuazione di disposizioni<br />
legislative od amministrative, ad uffici situati fuori<br />
dal territorio <strong>delle</strong> rispettive province. (abrogato)<br />
(art. 2, comma 107, lett. a, e, f, legge 23.12.2009, n. 191 -<br />
finanziaria 2010)<br />
Art. 75 bis<br />
1. Nell'ammontare <strong>delle</strong> quote di tributi<br />
erariali devolute alla regione ed alle province sono<br />
comprese anche le entrate afferenti all'ambito<br />
regionale e provinciale ed affluite, in attuazione di<br />
disposizioni legislative o amministrative, ad uffici<br />
situati fuori dal territorio della regione e <strong>delle</strong><br />
rispettive province.<br />
2. La determinazione <strong>delle</strong> quote di cui al<br />
comma 1 è effettuata assumendo a riferimento<br />
indicatori od ogni altra documentazione idonea<br />
alla valutazione dei fenomeni economici che<br />
hanno luogo sul territorio regionale e provinciale.<br />
3. Salvo quanto diversamente disposto con<br />
le disposizioni di cui all'articolo 107, i gettiti di<br />
spettanza provinciale dell'imposta sul reddito<br />
<strong>delle</strong> società e <strong>delle</strong> imposte sostitutive sui redditi<br />
da capitale, qualora non sia possibile la<br />
determinazione con le modalità di cui al comma 2,<br />
sono quantificati sulla base dell'incidenza media<br />
dei medesimi tributi sul prodotto interno lordo<br />
(PIL) nazionale da applicarsi al PIL regionale e<br />
provinciale accertato dall'Istituto nazionale di<br />
statistica.<br />
(art. 2, comma 107, lett. g, legge 23.12.2009, n. 191 -<br />
finanziaria 2010)<br />
Art. 78<br />
1. Allo scopo di adeguare le finanze <strong>delle</strong><br />
province autonome al raggiungimento <strong>delle</strong> finalità e<br />
all'esercizio <strong>delle</strong> <strong>funzioni</strong> stabilite dalla legge, è<br />
devoluta alle stesse una quota non superiore a quattro<br />
decimi del gettito dell'imposta sul valore aggiunto<br />
relativa all'importazione riscossa nel territorio<br />
318
Modifiche al titolo VI dello Statuto speciale del Trentino - Alto Adige/Südtirol<br />
in materia di finanza della regione e <strong>delle</strong> province autonome<br />
Comparazione fra il testo previgente e il testo vigente con le modifiche<br />
introdotte dalla legge finanziaria 2010<br />
TESTO PREVIGENTE TESTO VIGENTE CON LE<br />
MODIFICHE INTRODOTTE DALLA LEGGE<br />
territorio regionale, da ripartire nella proporzione del<br />
47 per cento alla Provincia di Trento e del 53 per<br />
cento alla Provincia di Bolzano. La devoluzione<br />
avviene senza vincolo di destinazione a scopi<br />
determinati, fermo restando il disposto dell'articolo<br />
15 dello statuto e relativa norma di attuazione.<br />
2. Nella determinazione di detta quota sarà<br />
tenuto conto, in base ai parametri della popolazione<br />
e del territorio, anche <strong>delle</strong> spese per gli interventi<br />
generali dello Stato disposti nella restante parte del<br />
territorio nazionale negli stessi settori di competenza<br />
<strong>delle</strong> province. La quota sarà stabilita annualmente<br />
d'accordo fra il Governo e il Presidente della<br />
Provincia.<br />
Art. 79<br />
L'articolo 119, terzo comma, della Costituzione<br />
si applica anche alle province autonome di Trento e<br />
di Bolzano.<br />
FINANZIARIA 2010<br />
regionale, da ripartire nella proporzione del 47 per<br />
cento alla Provincia di Trento e del 53 per cento alla<br />
Provincia di Bolzano. La devoluzione avviene senza<br />
vincolo di destinazione a scopi determinati, fermo<br />
restando il disposto dell'articolo 15 dello statuto e<br />
relativa norma di attuazione.<br />
2. Nella determinazione di detta quota sarà<br />
tenuto conto, in base ai parametri della popolazione e<br />
del territorio, anche <strong>delle</strong> spese per gli interventi<br />
generali dello Stato disposti nella restante parte del<br />
territorio nazionale negli stessi settori di competenza<br />
<strong>delle</strong> province. La quota sarà stabilita annualmente<br />
d'accordo fra il Governo e il Presidente della<br />
Provincia. (abrogato)<br />
(art. 2, comma 107, lett. a, legge 23.12.2009, n. 191 -<br />
finanziaria 2010)<br />
Art. 79<br />
1. La regione e le province concorrono al<br />
conseguimento degli obiettivi di perequazione e di<br />
solidarietà e all'esercizio dei diritti e doveri dagli<br />
stessi derivanti nonché all'assolvimento degli<br />
obblighi di carattere finanziario posti<br />
dall'ordinamento comunitario, dal patto di<br />
stabilità interno e dalle altre misure di<br />
coordinamento della finanza pubblica stabilite<br />
dalla normativa statale:<br />
a) con la intervenuta soppressione della somma<br />
sostitutiva dell'imposta sul valore aggiunto<br />
all'importazione e <strong>delle</strong> assegnazioni a valere<br />
su leggi statali di settore;<br />
b) con la intervenuta soppressione della somma<br />
spettante ai sensi dell'articolo 78;<br />
c) con il concorso finanziario ulteriore al<br />
riequilibrio della finanza pubblica mediante<br />
l'assunzione di oneri relativi all'esercizio di<br />
<strong>funzioni</strong> statali, anche delegate, definite<br />
d'intesa con il Ministero dell'Economia e<br />
<strong>delle</strong> Finanze, nonché con il finanziamento di<br />
iniziative e di progetti, relativi anche ai<br />
territori confinanti, complessivamente in<br />
misura pari a 100 milioni di euro annui a<br />
decorrere dall'anno 2010 per ciascuna<br />
provincia. L'assunzione di oneri opera<br />
d)<br />
comunque nell'importo di 100 milioni di euro<br />
annui anche se gli interventi nei territori<br />
confinanti risultino per un determinato anno<br />
di un importo inferiore ai 40 milioni di euro<br />
complessivi;<br />
con le modalità di coordinamento della<br />
319<br />
2
2 4<br />
Modifiche al titolo VI dello Statuto speciale del Trentino - Alto Adige/Südtirol<br />
in materia di finanza della regione e <strong>delle</strong> province autonome<br />
Comparazione fra il testo previgente e il testo vigente con le modifiche<br />
introdotte dalla legge finanziaria 2010<br />
TESTO PREVIGENTE TESTO VIGENTE CON LE<br />
MODIFICHE INTRODOTTE DALLA LEGGE<br />
FINANZIARIA 2010<br />
finanza pubblica definite al comma 3.<br />
2. Le misure di cui al comma 1 possono<br />
essere modificate esclusivamente con la procedura<br />
prevista dall'articolo 104 e fino alla loro eventuale<br />
modificazione costituiscono il concorso agli<br />
obiettivi di finanza pubblica di cui al comma 1.<br />
3. Al fine di assicurare il concorso agli<br />
obiettivi di finanza pubblica la regione e le<br />
province concordano con il Ministro<br />
dell'economia e <strong>delle</strong> finanze gli obblighi relativi<br />
al patto di stabilità interno con riferimento ai<br />
saldi di bilancio da conseguire in ciascun periodo.<br />
Fermi restando gli obiettivi complessivi di finanza<br />
pubblica, spetta alle province stabilire gli obblighi<br />
relativi al patto di stabilità e provvedere alle<br />
<strong>funzioni</strong> di coordinamento con riferimento agli<br />
enti locali, ai propri enti e organismi strumentali,<br />
alle aziende sanitarie, alle università non statali di<br />
cui all'articolo 17, comma 120, della legge 15<br />
maggio 1997, n. 127, alle camere di commercio,<br />
industria, artigianato e agricoltura e agli altri enti<br />
o organismi ad ordinamento regionale o<br />
provinciale finanziati dalle stesse in via ordinaria.<br />
Non si applicano le misure adottate per le regioni<br />
e per gli altri enti nel restante territorio nazionale.<br />
A decorrere dall'anno 2010 gli obiettivi del patto<br />
di stabilità sono determinati tenendo conto anche<br />
degli effetti positivi in termini di indebitamento<br />
netto derivanti dall'applicazione <strong>delle</strong> disposizioni<br />
recate dal presente articolo e dalle relative norme<br />
di attuazione. Le province vigilano sul<br />
raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica<br />
da parte degli enti di cui al presente comma ed<br />
esercitano sugli stessi il controllo successivo sulla<br />
gestione dando notizia degli esiti alla competente<br />
sezione della Corte dei conti.<br />
4. Le disposizioni statali relative<br />
all'attuazione degli obiettivi di perequazione e di<br />
solidarietà, nonché al rispetto degli obblighi<br />
derivanti dal patto di stabilità interno, non<br />
trovano applicazione con riferimento alla regione<br />
e alle province autonome e sono in ogni caso<br />
sostituite da quanto previsto dal presente articolo.<br />
La regione e le province provvedono alle finalità<br />
di coordinamento della finanza pubblica<br />
contenute in specifiche disposizioni legislative<br />
320
Modifiche al titolo VI dello Statuto speciale del Trentino - Alto Adige/Südtirol<br />
in materia di finanza della regione e <strong>delle</strong> province autonome<br />
Comparazione fra il testo previgente e il testo vigente con le modifiche<br />
introdotte dalla legge finanziaria 2010<br />
TESTO PREVIGENTE TESTO VIGENTE CON LE<br />
MODIFICHE INTRODOTTE DALLA LEGGE<br />
FINANZIARIA 2010<br />
dello Stato, adeguando la propria legislazione ai<br />
principi costituenti limiti ai sensi degli articoli 4 e<br />
5.<br />
(art. 2, comma 107, lett. h, legge 23.12.2009, n. 191 -<br />
finanziaria 2010)<br />
Art. 80<br />
Art. 80<br />
1. Le province hanno competenza legislativa,<br />
nei limiti stabiliti dall'articolo 5, in materia di<br />
finanza locale.<br />
Art. 81<br />
(1) Per far fronte alle esigenze del bilinguismo<br />
la Provincia di Bolzano può assegnare ai comuni una<br />
quota di integrazione.<br />
(2) Allo scopo di adeguare le finanze dei<br />
comuni al raggiungimento <strong>delle</strong> finalità e<br />
all'esercizio <strong>delle</strong> <strong>funzioni</strong> stabilite dalle leggi, le<br />
province di Trento e di Bolzano corrispondono ai<br />
comuni stessi idonei mezzi finanziari, da concordare<br />
fra il Presidente della relativa Provincia ed una<br />
rappresentanza unitaria dei rispettivi comuni.<br />
Art. 82<br />
1. La regione e le province collaborano<br />
all'accertamento <strong>delle</strong> imposte erariali sui redditi dei<br />
1. Le province hanno competenza legislativa,<br />
nei limiti stabiliti dall'articolo 5, in materia di finanza<br />
locale.<br />
1-bis. Nelle materie di competenza le province<br />
possono istituire nuovi tributi locali. Nel caso di<br />
tributi locali istituiti con legge dello Stato, la legge<br />
provinciale può consentire agli enti locali di<br />
modificare le aliquote e di introdurre esenzioni,<br />
detrazioni o deduzioni nei limiti <strong>delle</strong> aliquote<br />
superiori definite dalla normativa statale e può<br />
prevedere, anche in deroga alla disciplina statale,<br />
modalità di riscossione.<br />
1-ter. Le compartecipazioni al gettito e le<br />
addizionali a tributi erariali che le leggi dello<br />
Stato attribuiscono agli enti locali spettano, con<br />
riguardo agli enti locali del rispettivo territorio,<br />
alle province. Ove la legge statale disciplini<br />
l'istituzione di addizionali tributarie comunque<br />
denominate da parte degli enti locali, alle relative<br />
finalità provvedono le province individuando<br />
criteri, modalità e limiti di applicazione di tale<br />
disciplina nel rispettivo territorio.<br />
(art. 2, comma 107, lett. i, legge 23.12.2009, n. 191 -<br />
finanziaria 2010)<br />
invariato<br />
Art. 82<br />
1. Le attività di accertamento dei tributi<br />
nel territorio <strong>delle</strong> province sono svolte sulla base<br />
321<br />
2
2<br />
Modifiche al titolo VI dello Statuto speciale del Trentino - Alto Adige/Südtirol<br />
in materia di finanza della regione e <strong>delle</strong> province autonome<br />
Comparazione fra il testo previgente e il testo vigente con le modifiche<br />
introdotte dalla legge finanziaria 2010<br />
TESTO PREVIGENTE TESTO VIGENTE CON LE<br />
MODIFICHE INTRODOTTE DALLA LEGGE<br />
soggetti con domicilio fiscale nei rispettivi territori.<br />
2. A tal fine la Giunta regionale e le giunte<br />
provinciali hanno facoltà di segnalare, entro il 31<br />
dicembre dell'anno precedente a quello in cui scade<br />
il termine per l'accertamento, agli uffici finanziari<br />
dello Stato nella regione e nelle province, dati, fatti<br />
ed elementi rilevanti per la determinazione di un<br />
maggiore imponibile, fornendo ogni idonea<br />
documentazione atta a comprovarla.<br />
3. Gli uffici finanziari dello Stato nella<br />
regione e nelle province sono tenuti a riferire alle<br />
rispettive giunte i provvedimenti adottati in base alle<br />
indicazioni dalle stesse ricevute.<br />
Art. 83<br />
La regione, le province ed i comuni hanno un<br />
proprio bilancio per l'esercizio finanziario che<br />
coincide con l'anno solare.<br />
Art. 84<br />
(1) I bilanci predisposti dalla Giunta regionale o<br />
da quella provinciale e i rendiconti finanziari<br />
accompagnati dalla relazione della giunta stessa<br />
sono approvati rispettivamente con legge regionale o<br />
provinciale.<br />
(2) La votazione dei singoli capitoli del bilancio<br />
della regione e della Provincia di Bolzano ha luogo,<br />
su richiesta della maggioranza di un gruppo<br />
linguistico, per gruppi linguistici.<br />
(3) I capitoli di bilancio che non hanno ottenuto<br />
la maggioranza dei voti di ciascun gruppo linguistico<br />
sono sottoposti nel termine di tre giorni ad una<br />
commissione di quattro consiglieri regionali o<br />
provinciali, eletta dal consiglio all'inizio della<br />
legislatura e per tutta la durata di questa, con<br />
composizione paritetica fra i due maggiori gruppi<br />
linguistici e in conformità alla designazione di<br />
ciascun gruppo.<br />
FINANZIARIA 2010<br />
di indirizzi e obiettivi strategici definiti attraverso<br />
intese tra ciascuna provincia ed il Ministro<br />
dell'economia e <strong>delle</strong> finanze e conseguenti<br />
accordi operativi con le agenzie fiscali.<br />
(art. 2, comma 107, lett. l, legge 23.12.2009, n. 191 -<br />
finanziaria 2010)<br />
Art. 83<br />
La regione, le province ed i comuni hanno un<br />
proprio bilancio per l'esercizio finanziario che<br />
coincide con l'anno solare. La regione e le province<br />
adeguano la propria normativa alla legislazione<br />
dello Stato in materia di armonizzazione dei<br />
bilanci pubblici.<br />
(art. 2, comma 107, lett. m, legge 23.12.2009, n. 191 -<br />
finanziaria 2010)<br />
invariato<br />
322
Modifiche al titolo VI dello Statuto speciale del Trentino - Alto Adige/Südtirol<br />
in materia di finanza della regione e <strong>delle</strong> province autonome<br />
Comparazione fra il testo previgente e il testo vigente con le modifiche<br />
introdotte dalla legge finanziaria 2010<br />
TESTO PREVIGENTE TESTO VIGENTE CON LE<br />
MODIFICHE INTRODOTTE DALLA LEGGE<br />
FINANZIARIA 2010<br />
(4) La commissione di cui al comma<br />
precedente, entro quindici giorni, deve stabilire, con<br />
decisione vincolante per il consiglio, la<br />
denominazione definitiva dei capitoli e l'ammontare<br />
dei relativi stanziamenti. La decisione è adottata a<br />
maggioranza semplice, senza che alcun consigliere<br />
abbia voto prevalente.<br />
(5) Se nella commissione non si raggiunge la<br />
maggioranza su una proposta conclusiva, il<br />
Presidente del Consiglio regionale o di quello<br />
provinciale trasmette, entro sette giorni, il progetto<br />
del bilancio e tutti gli atti e verbali relativi alla<br />
discussione svoltasi in consiglio e in commissione,<br />
all'autonoma sezione di Bolzano del tribunale<br />
regionale di giustizia amministrativa che, entro<br />
trenta giorni, deve decidere con lodo arbitrale la<br />
denominazione dei capitoli non approvati e<br />
l'ammontare dei relativi stanziamenti.<br />
(6) Il procedimento di cui sopra non si applica<br />
ai capitoli di entrata, ai capitoli di spesa che<br />
riportano stanziamenti da iscrivere in base a<br />
specifiche disposizioni di legge per un importo<br />
predeterminato per l'anno finanziario e ai capitoli<br />
relativi a normali spese di funzionamento per gli<br />
organi ed uffici dell'ente.<br />
(7) Le decisioni di cui al quarto e quinto comma<br />
del presente articolo non sono soggette ad alcuna<br />
impugnativa né a ricorso davanti la Corte<br />
costituzionale.<br />
(8) Limitatamente ai capitoli definiti con la<br />
procedura di cui ai commi precedenti, la legge di<br />
approvazione del bilancio può essere rinviata o<br />
impugnata dal Governo solo per motivi di<br />
illegittimità concernenti violazioni della<br />
Costituzione o del presente statuto.<br />
(9) Per l'approvazione dei bilanci e dei<br />
rendiconti finanziari della regione è necessario il<br />
voto favorevole della maggioranza dei consiglieri<br />
della Provincia di Trento e di quelli della Provincia<br />
di Bolzano. Se tale maggioranza non si forma,<br />
l'approvazione stessa è data da un organo a livello<br />
regionale. Detto organo non può modificare le<br />
decisioni in ordine ai capitoli di bilancio<br />
323<br />
2
Modifiche al titolo VI dello Statuto speciale del Trentino - Alto Adige/Südtirol<br />
in materia di finanza della regione e <strong>delle</strong> province autonome<br />
Comparazione fra il testo previgente e il testo vigente con le modifiche<br />
introdotte dalla legge finanziaria 2010<br />
TESTO PREVIGENTE TESTO VIGENTE CON LE<br />
MODIFICHE INTRODOTTE DALLA LEGGE<br />
FINANZIARIA 2010<br />
eventualmente contestati in base a quanto previsto ai<br />
commi terzo, quarto e quinto del presente articolo e<br />
definiti con la procedura ivi contemplata.<br />
2<br />
Art. 85<br />
(1) Fino a quando gli scambi di prodotti con<br />
l'estero sono soggetti a limitazioni e ad<br />
autorizzazioni dello Stato, è facoltà della regione di<br />
autorizzare operazioni del genere nei limiti che<br />
saranno stabiliti d'accordo fra il Governo e la<br />
regione.<br />
(2) In caso di scambi con l'estero sulla base di<br />
contingenti che interessano l'economia della regione,<br />
verrà assegnata a questa una quota parte del<br />
contingente di importazione ed esportazione, da<br />
stabilirsi d'accordo tra il Governo e la regione.<br />
Art. 86<br />
(1) Le disposizioni generali sul controllo<br />
valutario emanate dallo Stato hanno vigore anche<br />
nella regione.<br />
(2) Lo Stato, tuttavia, destina, per le necessità<br />
d'importazione della regione, una quota parte della<br />
differenza attiva fra le valute provenienti dalle<br />
esportazioni tridentine e quelle impiegate per le<br />
importazioni.<br />
invariato<br />
invariato<br />
324
Norme di attuazione e legislazione in materia finanziaria<br />
FRIULI VENEZIA GIULIA<br />
Decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1965, n. 114 (1)<br />
Norme di attuazione dello Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia in materia di finanza<br />
regionale (2)<br />
Art. 1<br />
La devoluzione alla Regione Friuli-Venezia Giulia <strong>delle</strong> quote fisse di proventi erariali indicati dall'art.<br />
49 dello Statuto ha inizio dal 26 maggio 1964, data della prima riunione del Consiglio regionale.<br />
Il primo esercizio finanziario decorre dalla stessa data e si chiude il 31 dicembre 1964.<br />
Art. 2<br />
La devoluzione di cui al primo comma del precedente articolo viene effettuata sulla base<br />
dell'ammontare dei proventi riscossi dallo Stato nel territorio della Regione.<br />
Nel predetto ammontare sono comprese le somme versate per imposta sul consumo dei tabacchi relative<br />
all'ambito regionale ed affluite, per esigenze amministrative, dal territorio della regione ad uffici dello Stato<br />
situati fuori dal territorio medesimo (3) .<br />
Se e per quanto il gettito dell'IRPEF e dell'IRPEG riscosso nel territorio regionale venga ridotto a causa<br />
del trasferimento di sedi di società o di altri soggetti con numero di addetti uguale o superiore a 100 unità, le<br />
conseguenti minori entrate regionali sono compensate da una somma commisurata a quote di gettito riscosso<br />
sul territorio regionale per altri tributi erariali (4) .<br />
Le somme da attribuire alla regione ai sensi del terzo comma sono determinate d'intesa tra Governo e<br />
regione in sede di definizione dell'accordo di cui all'articolo 4 (5) .<br />
L'ammontare di detti proventi è determinato al netto <strong>delle</strong> quote attribuite ad altri enti ed istituti (6) .<br />
La regione ai sensi dell'articolo 51 dello statuto, può istituire tributi propri in armonia con i princìpi del<br />
sistema tributario dello Stato, quali risultano da leggi che espressamente li stabiliscono per i singoli tributi (7) .<br />
La regione può altresì istituire tributi e contributi corrispondenti a quelli di competenza <strong>delle</strong> regioni a<br />
statuto ordinario in armonia con i princìpi stabiliti dalle leggi che li disciplinano (8) .<br />
Art. 3<br />
Il rimborso di tributi da parte dello Stato a titolo di indebito, inesigibilità, restituzione ed altre cause fa<br />
carico alla Regione in proporzione alle quote ad essa assegnate, tenuto anche conto <strong>delle</strong> percentuali<br />
riservate ad altri enti ed istituti di cui al quarto comma del precedente articolo.<br />
A tale scopo sono istituiti nel bilancio della Regione appositi capitoli di spesa.<br />
Art. 4<br />
1. Il gettito derivante da maggiorazioni di aliquote o da altre modificazioni in ordine ai tributi devoluti<br />
alla regione, se destinato per legge, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, per finalità diverse da quelle<br />
di cui al comma 2, lettera b), alla copertura di nuove specifiche spese di carattere non continuativo, che non<br />
rientrano nelle materie di competenza della regione, ivi comprese quelle relative a calamità naturali, è<br />
riservato allo Stato, purché risulti temporalmente delimitato, nonché contabilizzato distintamente nel bilancio<br />
statale e quindi quantificabile.<br />
2. Annualmente tra Governo e regione è definito l'accordo che individua:<br />
a) l'eventuale quota da destinare al bilancio dello Stato del gettito tributario derivante da maggiorazioni di<br />
aliquote o da altre modificazioni in ordine ai tributi devoluti alla regione ai sensi del comma 1, qualora il<br />
predetto gettito non risulti distintamente contabilizzato nel bilancio dello Stato, ovvero temporalmente<br />
delimitato;<br />
b) l'eventuale quota che rimane a carico del bilancio della regione - per l'esercizio oggetto dell'accordo -<br />
<strong>delle</strong> spese derivanti dall'esercizio <strong>delle</strong> <strong>funzioni</strong> statali delegate alla medesima, in relazione alle manovre<br />
correttive di finanza pubblica previste dalla legge finanziaria e dai relativi provvedimenti collegati, nonché<br />
dagli altri provvedimenti legislativi aventi le medesime finalità, da determinarsi nei limiti del previsto<br />
incremento del gettito tributario derivante dalle manovre medesime, ad esclusione in ogni caso degli<br />
incrementi derivanti dall'evoluzione tendenziale ed al netto <strong>delle</strong> eventuali previsioni di riduzione del gettito;<br />
c) le somme da attribuire alla regione in applicazione del disposto del comma 4 dell'articolo 2.<br />
325<br />
2
3. L'accordo di cui al comma 2 è definito per l'esercizio di riferimento entro il mese di febbraio<br />
dell'esercizio medesimo. In relazione ad esigenze di certezza nella programmazione <strong>delle</strong> risorse da parte<br />
della regione, su richiesta della medesima, l'accordo può essere definito anche nell'esercizio precedente a<br />
quello di riferimento, tenendo conto, se necessario, del disegno di legge finanziaria e dei disegni di legge<br />
collegati.<br />
4. L'accordo di cui al comma 2 definisce i criteri e le modalità per la regolazione dei rapporti<br />
finanziari conseguenti.<br />
5. Il mancato raggiungimento dell'accordo non pregiudica le devoluzioni da effettuarsi nel corso<br />
dell'anno ai sensi dell'articolo 5 del presente decreto, ma comporta l'applicazione della quota pattuita ai sensi<br />
del comma 2, con l'ultimo accordo raggiunto, al saldo da erogarsi nell'anno per le devoluzioni definitive<br />
riferite agli anni pregressi, salvo conguaglio una volta intervenuto l'accordo (9) .<br />
Art. 5<br />
1. Alla liquidazione mensile <strong>delle</strong> quote di proventi erariali spettanti alla regione provvedono, salvo il<br />
disposto del successivo comma, la direzione regionale <strong>delle</strong> entrate per il Friuli-Venezia Giulia e le relative<br />
sezioni staccate provinciali operanti nella regione, sulla base dei versamenti in conto competenza e residui<br />
affluiti alle coesistenti sezioni di tesoreria dello Stato e dei versamenti di cui al comma 2 dell'articolo 2.<br />
2. Alla liquidazione della quota dell'imposta erariale sul consumo dei tabacchi provvede la direzione<br />
regionale <strong>delle</strong> entrate per il Friuli-Venezia Giulia per l'intero territorio.<br />
3. La corresponsione di dette quote alla regione viene disposta a cura dei predetti uffici mediante<br />
ordinativi su aperture di credito emesse senza limiti di importo (10) .<br />
Art. 6<br />
1. La regione per l'espletamento della propria collaborazione all'accertamento <strong>delle</strong> imposte erariali<br />
sui redditi di soggetti aventi domicilio fiscale nel territorio regionale ha facoltà di prendere visione <strong>delle</strong><br />
dichiarazioni annuali dei redditi, <strong>delle</strong> dichiarazioni annuali dei sostituti di imposta, nonché dei certificati di<br />
cui agli articoli 1, 2, 3 e 8 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, con<br />
modalità da concordare con il Ministero <strong>delle</strong> finanze.<br />
2. Le amministrazioni comunali e provinciali e gli enti pubblici operanti nel territorio regionale sono<br />
tenuti a fornire a richiesta le informazioni utili per le finalità di cui all'articolo 53 dello statuto.<br />
3. La regione può, con propria legge, disciplinare le modalità per lo svolgimento della propria attività<br />
di collaborazione ai sensi del comma 1 (11) .<br />
Art. 6-bis<br />
1. Lo Stato e la regione si informano reciprocamente nell'esercizio <strong>delle</strong> <strong>funzioni</strong> riguardanti<br />
l'applicazione dell'articolo 53 dello statuto ed in generale sulla finanza regionale. Essi possono, altresì, in<br />
ogni momento e con forme semplificate, richiedere notizie ed informazioni (12) .<br />
Art. 7<br />
Ai fini dell'applicazione dell'art. 53, secondo comma, dello Statuto, le modalità di esecuzione dei servizi<br />
relativi all'accertamento ed alla riscossione dei tributi istituiti dalla Regione sono determinate con decreto del<br />
Ministro per le finanze, d'intesa con il Presidente della Giunta regionale.<br />
Con tale decreto saranno altresì determinate, di intesa con il Ministro per il tesoro, le spese da<br />
rimborsarsi annualmente dalla Regione allo Stato per l'esecuzione dei servizi predetti.<br />
Art. 8<br />
La legge regionale determina l'ammontare <strong>delle</strong> quote di entrate regionali che, nei limiti consentiti dal<br />
fabbisogno finanziario della Regione per l'esercizio <strong>delle</strong> <strong>funzioni</strong> ad essa attribuite, può essere assegnato<br />
alle Province ed ai Comuni, ai sensi e per le finalità previste dall'art. 54 dello Statuto e stabilisce le modalità<br />
dell'assegnazione medesima.<br />
Art. 9<br />
Le modalità per l'esercizio da parte degli uffici dell'Amministrazione regionale di <strong>funzioni</strong> di<br />
competenza <strong>delle</strong> Amministrazioni statali centrali, previsto dall'art. 10, secondo comma dello Statuto, nonché<br />
per il rimborso alla Regione <strong>delle</strong> spese relative, ai sensi del terzo comma dello stesso art. 10, saranno<br />
stabilite con decreti dei Ministeri competenti, d'intesa con il Presidente della Giunta regionale.<br />
2 0<br />
326
Norme transitorie e finali<br />
Art. 10<br />
Entro il mese di febbraio dell'anno 1965 sarà provveduto con decreto del Ministro per le finanze di<br />
concerto con il Ministro per il tesoro, d'intesa con il Presidente della Giunta regionale, alla determinazione,<br />
per l'esercizio di cui al secondo comma del precedente art. 1, <strong>delle</strong> somme spettanti alla Regione per le quote<br />
fisse di proventi erariali indicate nell'art. 49 dello Statuto.<br />
Entro il 31 marzo 1965 lo Stato provvederà al versamento alla Regione, senza limite di importo, <strong>delle</strong><br />
somme come sopra determinate, previa trattenuta <strong>delle</strong> anticipazioni ad essa effettuate ai sensi dell'ultimo<br />
comma dell'art. 69 dello Statuto.<br />
Art. 11<br />
Il bilancio relativo al primo esercizio finanziario sarà approvato con legge regionale entro due mesi<br />
dall'entrata in vigore del presente decreto.<br />
Art. 12<br />
Fino a quando non avrà istituito con legge un proprio servizio di Tesoreria, per la riscossione <strong>delle</strong><br />
entrate e per il pagamento <strong>delle</strong> spese di competenza regionale, la Regione si avvale della contabilità speciale<br />
intestata alla Giunta regionale esistente presso la Sezione di tesoreria provinciale di Trieste.<br />
A detta contabilità speciale sono versate le quote di tributi erariali liquidate dalle Intendenze di finanza<br />
ai sensi del precedente art. 5.<br />
Art. 13<br />
Dalla data d'inizio della devoluzione alla Regione <strong>delle</strong> quote fisse di proventi erariali indicate nell'art.<br />
49 dello Statuto sono addebitate alla stessa le spese relative agli uffici statali che nel Friuli-Venezia Giulia<br />
adempiono a <strong>funzioni</strong> attribuite alla Regione.<br />
La liquidazione <strong>delle</strong> spese di cui al precedente comma sarà effettuata con decreto del Ministro per il<br />
tesoro, d'intesa con il Presidente della Giunta regionale, entro tre mesi dall'effettivo trasferimento<br />
all'Amministrazione regionale degli uffici statali, trasferimento da disporsi con successive norme di<br />
attuazione.<br />
Art. 14<br />
Dal computo <strong>delle</strong> somme spettanti alla Regione in base al presente decreto sono escluse quelle relative<br />
ai proventi erariali indicati nell'articolo 49 dello Statuto, di competenza di periodi di imposta o frazione di<br />
periodo, anteriori al 1° gennaio 1964.<br />
Art. 15<br />
Con successivo decreto saranno emanate le norme di attuazione di cui all'art. 57 dello Statuto.<br />
NOTE<br />
(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 12 marzo 1965, n. 63.<br />
(2) Vedi, anche, il D.Lgs. 31 luglio 2007, n. 137.<br />
(3) Gli attuali commi 2, 3, 4, 5, 6 e 7 così sostituiscono gli originari commi 2, 3 e 4 per effetto dell'art. 1, D.Lgs. 2 gennaio 1997, n.<br />
8 (Gazz. Uff. 29 gennaio 1997, n. 23).<br />
(4) Gli attuali commi 2, 3, 4, 5, 6 e 7 così sostituiscono gli originari commi 2, 3 e 4 per effetto dell'art. 1, D.Lgs. 2 gennaio 1997, n.<br />
8 (Gazz. Uff. 29 gennaio 1997, n. 23).<br />
(5) Gli attuali commi 2, 3, 4, 5, 6 e 7 così sostituiscono gli originari commi 2, 3 e 4 per effetto dell'art. 1, D.Lgs. 2 gennaio 1997, n.<br />
8 (Gazz. Uff. 29 gennaio 1997, n. 23).<br />
(6) Gli attuali commi 2, 3, 4, 5, 6 e 7 così sostituiscono gli originari commi 2, 3 e 4 per effetto dell'art. 1, D.Lgs. 2 gennaio 1997, n.<br />
8 (Gazz. Uff. 29 gennaio 1997, n. 23).<br />
(7) Gli attuali commi 2, 3, 4, 5, 6 e 7 così sostituiscono gli originari commi 2, 3 e 4 per effetto dell'art. 1, D.Lgs. 2 gennaio 1997, n.<br />
8 (Gazz. Uff. 29 gennaio 1997, n. 23).<br />
(8) Gli attuali commi 2, 3, 4, 5, 6 e 7 così sostituiscono gli originari commi 2, 3 e 4 per effetto dell'art. 1, D.Lgs. 2 gennaio 1997, n.<br />
8 (Gazz. Uff. 29 gennaio 1997, n. 23).<br />
(9) Articolo così sostituito dall'art. 2, D.Lgs. 2 gennaio 1997, n. 8 (Gazz. Uff. 29 gennaio 1997, n. 23), nel testo corretto con avviso<br />
pubblicato nella Gazz. Uff. 1 marzo 1997, n. 50. L'art. 6 del citato decreto ha, inoltre, così disposto:<br />
«Art. 6. 1. Le disposizioni di cui all'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1965, n. 114, come<br />
sostituito dall'articolo 2 del presente decreto, hanno effetto a decorrere dal 1° gennaio 1997.<br />
2. Nelle more del completamento del processo di trasferimento e di delega di <strong>funzioni</strong> dallo Stato alla regione, qualora la quota<br />
<strong>delle</strong> spese relative all'esercizio <strong>delle</strong> <strong>funzioni</strong> delegate eventualmente a carico della regione ai sensi dell'articolo 4, comma 2, lettera<br />
b), fosse insufficiente al raggiungimento degli obiettivi di risanamento della finanza pubblica, una quota del previsto incremento del<br />
327<br />
2 1
gettito tributario spettante alla regione - ad esclusione in ogni caso degli incrementi derivanti dall'evoluzione tendenziale ed al netto<br />
<strong>delle</strong> eventuali previsioni di riduzioni di gettito - derivante dalle manovre correttive di finanza pubblica previste dalla legge<br />
finanziaria e dai relativi provvedimenti collegati, nonché dagli altri provvedimenti legislativi aventi le medesime finalità, non<br />
considerati ai fini della determinazione dell'accordo relativo all'esercizio finanziario precedente, può essere destinata al<br />
raggiungimento degli obiettivi di riequilibrio della finanza pubblica previsti dai predetti provvedimenti, tenuto conto altresì <strong>delle</strong><br />
spese a carico della regione per <strong>funzioni</strong> trasferite in data successiva al 1° gennaio 1997.<br />
3. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono determinati, d'intesa tra il Governo e la regione,<br />
l'ammontare <strong>delle</strong> riserve all'erario, già disposte da leggi in vigore sino al 31 dicembre 1996, sulla base di una stima degli incrementi<br />
di gettito derivanti dalle medesime leggi, al netto <strong>delle</strong> eventuali riduzioni di gettito conseguenti a norme connesse, e dell'incremento<br />
derivante dall'evoluzione tendenziale, nonché le modalità per la regolazione anche graduale dei rapporti finanziari conseguenti». Le<br />
maggiori entrate della regione Friuli-Venezia Giulia riservate all'erario sono state determinate, per l'anno 1997, con D.P.R. 5 febbraio<br />
2003 (Gazz. Uff. 23 aprile 2003, n. 94).<br />
(10) Articolo così sostituito dall'art. 3, D.Lgs. 2 gennaio 1997, n. 8 (Gazz. Uff. 29 gennaio 1997, n. 23).<br />
(11) Articolo così sostituito dall'art. 4, D.Lgs. 2 gennaio 1997, n. 8 (Gazz. Uff. 29 gennaio 1997, n. 23).<br />
(12) Articolo aggiunto dall'art. 5, D.Lgs. 2 gennaio 1997, n. 8 (Gazz. Uff. 29 gennaio 1997, n. 23).<br />
2 2<br />
328
Decreto legislativo 31 luglio 2007, n. 137 (1)<br />
Norme di attuazione dello statuto speciale della regione autonoma Friuli-Venezia Giulia in materia di<br />
finanza regionale (2)<br />
Art. 1<br />
Modalità di attribuzione <strong>delle</strong> quote dei proventi erariali spettanti alla regione<br />
1. Le quote dei proventi erariali spettanti alla regione autonoma Friuli-Venezia Giulia ai sensi<br />
dell'articolo 49 della legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, e successive modificazioni, sono attribuite, a<br />
decorrere dal 1° gennaio 2008, con le modalità di cui ai commi 2 e 3.<br />
2. Le quote dei proventi di cui al comma 1, oggetto di versamento unificato e di compensazione<br />
nell'ambito territoriale, sono riversate dalla struttura di gestione individuata dall'articolo 22 del decreto<br />
legislativo 9 luglio 1997, n. 241, direttamente alla regione sul conto infruttifero ordinario, intestato alla<br />
regione medesima, istituito presso la tesoreria centrale dello Stato.<br />
3. Le quote dei proventi di cui al comma 1 diversi da quelli oggetto di versamento unificato e di<br />
compensazione nell'ambito territoriale di cui al comma 2 sono riversate dai soggetti ai quali affluiscono<br />
direttamente alla regione sul conto infruttifero ordinario, intestato alla regione medesima, istituito presso la<br />
tesoreria centrale dello Stato.<br />
4. In attuazione dell'articolo 3, comma 7, del Protocollo d'intesa stipulato tra il Governo e la regione<br />
Friuli-Venezia Giulia in data 6 ottobre 2006, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge finanziaria<br />
statale per l'anno 2008, nell'ambito <strong>delle</strong> disposizioni che ivi disciplinano la regolazione finanziaria tra lo<br />
Stato e la regione, fra le entrate regionali sono comprese, nella misura prevista dall'articolo 49, primo<br />
comma, n. 1), della legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, recante lo statuto speciale della regione<br />
Friuli-Venezia Giulia, le ritenute sui redditi da pensione, di cui all'articolo 49, comma 2, lettera a), del testo<br />
unico <strong>delle</strong> imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e<br />
successive modificazioni, riferite ai soggetti passivi residenti nella medesima regione, ancorchè riscosse<br />
fuori del territorio regionale (3) .<br />
Art. 2<br />
Criteri contabili<br />
1. Con decreto del Ministro dell'economia e <strong>delle</strong> finanze, adottato previa intesa con la regione, sono<br />
individuati i criteri contabili di imputazione sul conto infruttifero ordinario, intestato alla regione medesima,<br />
istituito presso la tesoreria centrale dello Stato, della quota del gettito erariale spettante, le forme di<br />
compensazione <strong>delle</strong> anticipazioni effettuate a seguito <strong>delle</strong> compensazioni operate dai contribuenti ai sensi<br />
del capo III del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e dell'erogazione dei rimborsi eseguiti a favore dei<br />
contribuenti residenti nella regione (4) .<br />
Art. 3<br />
Modifiche al sistema informativo dell'Agenzia <strong>delle</strong> entrate<br />
1. L'Agenzia <strong>delle</strong> entrate e la regione, anche d'intesa con le altre agenzie fiscali e amministrazioni<br />
interessate, definiscono con apposita convenzione le modalità di svolgimento del servizio da parte<br />
dell'Agenzia stessa in relazione agli adeguamenti al sistema informativo atti a consentire i trasferimenti<br />
secondo le modalità previste dall'articolo 1.<br />
Art. 4<br />
Applicazione dell'articolo 30, comma 14 della legge n. 289 del 2002<br />
1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e<br />
<strong>delle</strong> finanze e con il Ministro della salute e d'intesa con la regione, da adottarsi entro tre mesi dalla data di<br />
entrata in vigore del presente decreto, sono fissati i criteri e le modalità per l'accertamento dell'eventuale<br />
sussistenza della «significativa modificazione del quadro finanziario di riferimento», di cui all'articolo 30,<br />
comma 14, della legge 27 dicembre 2002, n. 289.<br />
2. Fermo restando l'intervenuto ultimo aggiornamento in applicazione della citata legge n. 289 del<br />
2002 con riferimento al 31 dicembre 2002, il primo triennio da considerarsi ai fini dell'eventuale<br />
applicazione del comma 1 è quello relativo agli anni 2003-2005.<br />
Art. 5<br />
Norma finale<br />
1. Continua ad applicarsi, nelle parti compatibili col presente decreto, il decreto del Presidente della<br />
329<br />
2
Repubblica 23 gennaio 1965, n. 114.<br />
NOTE<br />
(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 29 agosto 2007, n. 200.<br />
(2) Vedi, anche, il D.M. 17 ottobre 2008.<br />
(3) Vedi, anche, il comma 5 dell'art. 2, L. 24 dicembre 2007, n. 244.<br />
(4) In attuazione di quanto disposto dal presente articolo vedi il D.M. 17 ottobre 2008.<br />
2 4<br />
330
Legge 13 agosto 1983, n. 122 (1)<br />
Norme per il coordinamento della finanza della regione Sardegna con la riforma tributaria e<br />
finanziamento del decreto del Presidente della Repubblica 7 giugno 1979, n. 259 (2) , e del decreto del<br />
Presidente della Repubblica 19 giugno 1979, n. 348 ; e disposizioni in materia finanziaria per la<br />
regione Friuli-Venezia Giulia<br />
Art. 1<br />
omissis (3)<br />
Art. 2<br />
omissis (4)<br />
Art. 3<br />
I commi terzo e quarto dell'articolo 12 dello statuto speciale per la Sardegna, approvato con legge<br />
costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3 , e successive modificazioni, sono abrogati.<br />
Art. 4<br />
La modifica apportata con l'articolo 1 della presente legge all'articolo 8 dello statuto regionale attua il<br />
coordinamento di cui all'articolo 12, punto 3, della legge 9 ottobre 1971, n. 825 , e provvede al<br />
finanziamento, ai sensi dell'articolo 83 del decreto del Presidente della Repubblica 19 giugno 1979 n. 348<br />
degli oneri derivanti alla regione Sardegna dall'esercizio <strong>delle</strong> ulteriori <strong>funzioni</strong> ad essa trasferite con il<br />
predetto decreto del Presidente della Repubblica 19 giugno 1979, n. 348, ed al finanziamento <strong>delle</strong> spese per<br />
il funzionamento della ETFAS - Ente di sviluppo in Sardegna - ai sensi del secondo comma dell'articolo 2<br />
del decreto del Presidente della Repubblica 7 giugno 1979, n. 259 (5) .<br />
Al finanziamento <strong>delle</strong> <strong>funzioni</strong> delegate alla regione Sardegna con l'anzidetto decreto del Presidente<br />
della Repubblica n. 348 del 1979 e con altre leggi si provvede mediante somme da prelevarsi dagli<br />
stanziamenti di spesa del bilancio statale relativi alle stesse <strong>funzioni</strong> delegate.<br />
Per lo svolgimento da parte della regione Sardegna <strong>delle</strong> <strong>funzioni</strong> amministrative ad essa delegate è<br />
attribuita alla medesima, per le spese di funzionamento, una somma pari al 10 per cento dell'ammontare <strong>delle</strong><br />
spese operative connesse all'esercizio della delega stessa.<br />
All'assegnazione alle province ed ai comuni della Sardegna <strong>delle</strong> somme necessarie allo svolgimento<br />
<strong>delle</strong> <strong>funzioni</strong> amministrative, loro attribuite in base al decreto del Presidente della Repubblica 19 giugno<br />
1979, n. 348 , si provvede secondo le modalità ed i tempi stabiliti dal decreto del Presidente della Repubblica<br />
24 luglio 1977, n. 616 .<br />
L'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 7 giugno 1979, n. 259 (6) , è abrogato con effetto<br />
dalla data di entrata in vigore del decreto stesso.<br />
Art. 5<br />
Le disposizioni contenute negli articoli 1, 2, 3 e 4 della presente legge hanno effetto dal 1° gennaio<br />
1983.<br />
Dal computo <strong>delle</strong> somme spettanti alla regione Sardegna in base alle predette disposizioni sono escluse<br />
quelle relative ai proventi indicati alle lettere a) e d) del primo comma del precedente articolo 1 di<br />
competenza di periodi di imposta o frazione di periodo anteriori al 1° gennaio 1983.<br />
Le somme comunque corrisposte alla regione Sardegna in base al decreto-legge 28 febbraio 1983, n. 55,<br />
successivamente all'inizio dell'anno finanziario 1983, se riferite all'anno finanziario stesso o agli anni<br />
successivi, saranno detratte dall'ammontare <strong>delle</strong> somme attribuite alla medesima con la presente legge.<br />
Art. 6<br />
Per i soli esercizi finanziari 1983 e 1984 le quote attribuite alla regione Sardegna ai sensi del primo<br />
comma, lettere a) e d), del precedente articolo 1 vengono ridotte, rispettivamente, a cinque e a sei decimi.<br />
Art. 7<br />
In attesa di provvedere alla riforma del titolo IV dello statuto speciale della regione Friuli-Venezia<br />
Giulia approvato con legge costituzionale 31 gennaio 1963 n. 1 ai sensi dell'articolo 63 dello statuto<br />
medesimo è autorizzata per l'anno 1983 la concessione a favore della regione stessa della somma di lire 200<br />
miliardi, ad integrazione di quanto disposto dall'articolo 4, quarto comma, della legge finanziaria per l'anno<br />
1983.<br />
331<br />
2
Art. 8<br />
All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato per l'anno 1983 in lire 490 miliardi, si<br />
provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6771 dello stato di<br />
previsione del Ministero del tesoro per il medesimo anno finanziario e corrispondente capitolo degli esercizi<br />
successivi.<br />
Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.<br />
NOTE<br />
(1) Pubblicata nella Gazz. Uff. 26 aprile 1983, n. 112.<br />
(2) Vedi, al riguardo, la nota 38/a all'art. 34, D.P.R. 22 maggio 1975, n. 480.<br />
(3) Sostituisce l'art. 8, L. 26 febbraio 1948, n. 3.<br />
(4) Sostituisce con tre commi il secondo comma dell'art. 9, L. 26 febbraio 1948, n. 3.<br />
(5) Vedi, al riguardo, la nota 38/a all'art. 34, D.P.R. 22 maggio 1975, n. 480.<br />
(6) Vedi, al riguardo, la nota 38/a all'art. 34, D.P.R. 22 maggio 1975, n. 480.<br />
2<br />
332
SARDEGNA<br />
Decreto del Presidente della Repubblica 19 maggio 1949, n. 250 (1)<br />
Norme di attuazione dello Statuto speciale per la Sardegna<br />
Capo VIII<br />
Finanze, demanio e patrimonio regionale.<br />
Art. 32<br />
La quota di nove decimi del gettito <strong>delle</strong> imposte erariali sui terreni e sui fabbricati situati nel<br />
territorio della Regione e dell'imposta sui redditi agrari dei terreni situati nello stesso territorio,<br />
devoluta alla Regione ai sensi dell'articolo 8 dello Statuto, è liquidata separatamente sul frontespizio<br />
e a tergo dei rispettivi ruoli.<br />
I ricevitori provinciali effettuano il versamento a favore della Regione della quota di nove decimi<br />
dei tributi suindicati contemporaneamente al versamento alla Tesoreria provinciale, nei termini<br />
stabiliti, del rimanente decimo di pertinenza dell'Erario.<br />
Nel bilancio della Regione sarà istituito apposito capitolo di spesa per i rimborsi a titolo di indebito<br />
e di inesigibilità afferenti alla quota di nove decimi di cui al comma precedente.<br />
Art. 33<br />
Le disposizioni di cui al precedente articolo si applicano anche nei riguardi della devoluzione a<br />
favore della Regione della quota di nove decimi dell'imposta di ricchezza mobile riscossa nel<br />
territorio regionale e per quanto concerne l'istituzione di apposito capitolo di spesa per i rimborsi<br />
per indebito e per inesigibilità.<br />
Art. 34<br />
La liquidazione dei nove decimi del gettito <strong>delle</strong> tasse di bollo, manomorta, surrogazione del<br />
registro e bollo, concessioni governative ed ipotecarie, percette nel territorio della Regione, verrà<br />
effettuata dagli uffici finanziari provinciali dello Stato, che provvederanno anche al versamento a<br />
favore della Regione della quota ad essa spettante entro gli stessi termini stabiliti per il versamento<br />
allo Stato.<br />
Art. 35<br />
La restituzione di tributi indebitamente percetti o comunque non dovuti fa carico alla Regione in<br />
misura proporzionale alla quota del tributo ad essa devoluto.<br />
All'uopo nel bilancio della Regione verrà istituito apposito capitolo di spesa.<br />
Art. 36<br />
L'Ufficio tecnico <strong>delle</strong> imposte di fabbricazione di Cagliari compilerà per ogni Provincia della<br />
Regione due elenchi <strong>delle</strong> somme dovute per imposta erariale di consumo sul gas e sulla energia<br />
elettrica da percepire nel territorio della Regione: uno relativo ai nove decimi di imposta dovuti alla<br />
Regione e l'altro relativo al rimanente decimo di pertinenza dello Stato.<br />
Le ditte sono tenute a versare i nove decimi della imposta di cui sopra direttamente nelle Casse<br />
della Regione negli stessi termini nei quali debbono versare il rimanente decimo alle Sezioni di<br />
tesoreria provinciale.<br />
Art. 37<br />
L'Amministrazione dei monopoli provvede alla liquidazione dei nove decimi della quota fiscale<br />
dell'imposta erariale di consumo relativa ai prodotti dei monopoli dei tabacchi consumati nella<br />
Regione ed al versamento alla Tesoreria regionale, contemporaneamente al versamento nella<br />
Sezione di tesoreria provinciale, del rimanente decimo di pertinenza dell'Erario.<br />
333<br />
2
Art. 38<br />
La quota dell'imposta generale sull'entrata, da devolversi alla Regione al netto del provento già<br />
devoluto ai comuni della Sardegna ai sensi del decreto legislativo 26 marzo 1948, numero 261,<br />
verrà stabilita per ciascun anno finanziario con decreto dei Ministri per il tesoro e per le finanze<br />
d'accordo con il Presidente della Regione, e in caso di disaccordo con decreto del Presidente del<br />
Consiglio dei Ministri (11).<br />
Art. 39<br />
Per la consegna dei beni dello Stato che passano alla Regione, da effettuarsi con decorrenza dal 1°<br />
gennaio 1950, compresi i redditi che matureranno da tale data, le Intendenze di finanza di Cagliari,<br />
Nuoro e Sassari, ciascuna per il territorio di sua competenza, entro tre mesi dalla costituzione della<br />
Giunta regionale compileranno:<br />
a) un elenco dei beni immobili di demanio pubblico;<br />
b) un elenco dei beni immobili patrimoniali dello Stato.<br />
Dagli elenchi saranno esclusi i beni del demanio marittimo nonché le strade statali e relative<br />
pertinenze e i beni demaniali e patrimoniali connessi a servizi di competenza statale e a monopoli<br />
fiscali o in uso all'Amministrazione militare.<br />
Gli elenchi stessi, convalidati dal Ministro per le finanze, saranno sottoposti, a cura <strong>delle</strong><br />
Intendenze, alla formalità della trascrizione ipotecaria e costituiranno titolo per la voltura catastale<br />
da effettuarsi dopo l'immissione in possesso degli immobili.<br />
Pure in pendenza della formale esecuzione della voltura catastale passeranno alla Regione con<br />
decorrenza dal 1° gennaio 1950 tutti gli oneri gravanti sui beni trasferiti alla Regione stessa,<br />
comprese le imposte e i tributi fondiari di qualsiasi natura.<br />
[Resteranno allo Stato i beni ad esso pervenuti successivamente all'entrata in vigore della legge<br />
costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3] (12).<br />
Art. 40<br />
L'Amministrazione regionale deve tenere l'inventario di tutti i beni demaniali e patrimoniali, mobili<br />
ed immobili, nonché un elenco di tutti i titoli, atti, carte e scritture relative al patrimonio ed alla sua<br />
amministrazione.<br />
Art. 41<br />
Per la compilazione, le variazioni e la gestione del bilancio di previsione e per il rendiconto<br />
generale della Regione valgono, in quanto applicabili, le disposizioni vigenti sulla contabilità<br />
generale dello Stato.<br />
Art. 42<br />
Il Consiglio regionale approva il bilancio preventivo della Regione entro il 15 ottobre dell'anno<br />
precedente a quello cui il bilancio si riferisce.<br />
L'esercizio provvisorio del bilancio non può essere disposto se non con legge regionale e per periodi<br />
non superiori complessivamente a tre mesi.<br />
Art. 43<br />
Al pagamento <strong>delle</strong> spese per gli uffici e servizi, salve le spese su ruoli fissi, si provvede con<br />
mandati diretti o mediante ordine di accreditamento a favore di funzionari delegati, conformemente<br />
alle vigenti disposizioni dello Stato.<br />
Art. 44<br />
La Ragioneria regionale esercita le <strong>funzioni</strong> <strong>delle</strong> Ragionerie centrali per la gestione dei fondi<br />
comunque iscritti nel bilancio della Regione.<br />
Il direttore della Ragioneria regionale è nominato con decreto del Ministro per il tesoro, su proposta<br />
del Ragioniere generale dello Stato, di concerto con il Presidente regionale (13).<br />
2<br />
334
Art. 45<br />
La Regione ha un proprio servizio di tesoreria.<br />
Il tesoriere regionale è tenuto a rendere il proprio conto nel termine di tre mesi dalla chiusura<br />
dell'esercizio.<br />
Art. 46<br />
Il rendiconto generale della Regione è diviso in due parti.<br />
La prima parte riguarda il conto consuntivo del bilancio in relazione alla classificazione del<br />
preventivo.<br />
La seconda parte riguarda il conto generale a valore del patrimonio della Regione con le variazioni<br />
subìte.<br />
Il conto generale del patrimonio deve inoltre contenere la dimostrazione dei punti di concordanza<br />
tra la contabilità del bilancio e quella patrimoniale.<br />
Art. 47<br />
Ai contratti della Regione riguardanti alienazioni, locazioni, acquisti, somministrazioni e appalti di<br />
opere si applicano le norme relative ai contratti dello Stato.<br />
NOTE<br />
(1) Pubblicato nel Suppl. Ord. alla Gazz. Uff. 27 maggio 1949, n. 121.<br />
(11) La quota variabile dell'imposta nel valore aggiunto da attribuire alla Sardegna è stata determinata, per gli anni 1998 e 1999, con<br />
D.M. 19 novembre 2001 (Gazz. Uff. 18 gennaio 2002, n. 15); per gli anni 2000 e 2001, con D.M. 10 gennaio 2003 (Gazz. Uff. 1°<br />
marzo 2003, n. 50); per l'anno 2002, con D.M. 16 settembre 2003 (Gazz. Uff. 6 novembre 2003, n. 258); per l'anno 2003, con D.M.<br />
22 novembre 2004 (Gazz. Uff. 20 dicembre 2004, n. 297). Per gli anni 2004, 2005, 2006 è determinata ai sensi dell’art. 1 comma 835<br />
della legge 27 dicembre 2006 n. 296 (legge finanziaria dello Stato per il 2007).<br />
(12) Comma abrogato dall'art. 1, D.Lgs. 18 settembre 2006, n. 267. “(Norme di attuazione dello Statuto speciale della regione<br />
Sardegna …in materia di demanio e patrimonio) il quale disciplina il procedimento per la individuazione dei beni demaniali e<br />
patrimoniali pervenuti allo Stato successivamente alla data di entrata in vigore dello Statuto di autonomia che sono trasferiti alla<br />
Regione”.<br />
(13) Con sentenza 29 giugno 1956, n. 20, la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 44.<br />
335<br />
2
D.Lgs. 18 settembre 2006, n. 267 (1) .<br />
Norme di attuazione dello Statuto speciale della regione Sardegna recanti modifiche al D.P.R.<br />
19 maggio 1949, n. 250, in materia di demanio e patrimonio.<br />
1. 1. L'ultimo comma dell'articolo 39 del decreto del Presidente della Repubblica 19 maggio 1949,<br />
n. 250, è abrogato.<br />
2. Ferme restando le <strong>competenze</strong> dello Stato relative alla tutela dei beni di interesse storico, artistico<br />
ed archeologico, in esecuzione dell'articolo 14 dello Statuto di autonomia, con elenchi redatti ai<br />
sensi dell'articolo 39 del decreto del Presidente della Repubblica 19 maggio 1949, n. 250, sono<br />
periodicamente identificati i beni demaniali e patrimoniali pervenuti allo Stato successivamente alla<br />
data di entrata in vigore dello statuto di autonomia che sono trasferiti alla regione.<br />
3. Una commissione paritetica, composta da un rappresentante del Ministero per i beni e le attività<br />
culturali, un rappresentante del Ministero dell'economia e <strong>delle</strong> finanze e due rappresentanti della<br />
regione, individua, ai fini della predisposizione degli elenchi di cui al comma 2, i beni immobili di<br />
interesse storico, artistico ed archeologico da trasferire alla regione stessa. Detti beni entrano a far<br />
parte del demanio della regione. Resta fermo quanto disposto dall'articolo 826 del codice civile in<br />
ordine alle cose di interesse storico, archeologico, paletnologico, paleontologico e artistico da<br />
chiunque e in qualunque modo ritrovati. Su tali cose, quanto alla loro successiva appartenenza, si<br />
pronuncia la suddetta Commissione.<br />
4. I beni facenti parte del patrimonio indisponibile sono esclusi dal trasferimento alla regione,<br />
effettuato secondo le disposizioni del presente articolo, fino a quando perduri la loro destinazione a<br />
servizi di competenza statale.<br />
2 0<br />
336
SICILIA<br />
Decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1965, n. 1074 (1) - Norme di attuazione dello Statuto<br />
della Regione siciliana in materia finanziaria<br />
Art. 1<br />
La Regione siciliana provvede al suo fabbisogno finanziario:<br />
a) mediante le entrate derivanti dai suoi beni demaniali e patrimoniali o connesse all'attività amministrativa<br />
di sua competenza;<br />
b) mediante le entrate tributarie ad essa spettanti.<br />
Art. 2<br />
Ai sensi del primo comma dell'articolo 36 dello Statuto della Regione siciliana (2) , spettano alla Regione<br />
siciliana, oltre le entrate tributarie da essa direttamente deliberate, tutte le entrate tributarie erariali riscosse<br />
nell'ambito del suo territorio, dirette o indirette, comunque denominate, ad eccezione <strong>delle</strong> nuove entrate<br />
tributarie il cui gettito sia destinato con apposite leggi alla copertura di oneri diretti a soddisfare particolari<br />
finalità contingenti o continuative dello Stato specificate nelle leggi medesime (3) .<br />
Ai sensi del secondo comma dell'art. 36 dello Statuto (4) competono allo Stato le entrate derivanti:<br />
a) dalle imposte di produzione;<br />
b) dal monopolio dei tabacchi;<br />
c) dal lotto e dalle lotterie a carattere nazionale.<br />
Le entrate previste nelle lettere precedenti sono indicate nelle annesse tabelle A), B) e C), che fanno<br />
parte integrante del presente decreto.<br />
Art. 3<br />
Le entrate spettanti alla Regione comprendono anche quelle accessorie costituite dagli interessi di mora<br />
e dalle soprattasse, nonché quelle derivanti dall'applicazione di sanzioni pecuniarie amministrative e penali.<br />
Art. 4<br />
Nelle entrate spettanti alla Regione sono comprese anche quelle che, sebbene relative a fattispecie<br />
tributarie maturate nell'ambito regionale, affluiscono, per esigenze amministrative, ad uffici finanziari situati<br />
fuori del territorio della Regione.<br />
Art. 5<br />
Il regime doganale della Regione è di esclusiva competenza dello Stato.<br />
Sono esenti da ogni dazio doganale le macchine e gli arnesi di lavoro agricolo, nonché il macchinario<br />
attinente alla trasformazione industriale dei prodotti agricoli della Regione, purché impiegati nell'ambito del<br />
territorio regionale.<br />
Il gettito dei proventi doganali, di cui alla annessa tabella D), è di spettanza della Regione.<br />
Il Presidente della Regione è previamente consultato dal Governo della Repubblica, per quanto interessa<br />
la Regione, in ordine alla determinazione dei limiti massimi <strong>delle</strong> tariffe doganali.<br />
Salvo in ogni caso il disposto dell'art. 21, ultimo comma, dello Statuto (5) , è consentito derogare<br />
all'obbligo di tale consultazione solo nei casi in cui il Governo dello Stato debba provvedere mediante<br />
decreto-legge.<br />
Art. 6<br />
Salvo quanto la Regione disponga nell'esercizio e nei limiti della competenza legislativa ad essa<br />
spettante, le disposizioni <strong>delle</strong> leggi tributarie dello Stato hanno vigore e si applicano anche nel territorio<br />
della Regione.<br />
Nei limiti dei principi del sistema tributario dello Stato la Regione può istituire nuovi tributi in<br />
corrispondenza alle particolari esigenze della comunità regionale.<br />
Art. 7<br />
In attuazione dell'art. 37 dello Statuto<br />
337<br />
(6) , per le imprese industriali e commerciali private e pubbliche<br />
che hanno la sede centrale fuori del territorio della Regione, ma che in essa hanno stabilimenti ed impianti,<br />
l'ufficio competente ad eseguire l'accertamento procede, d'intesa con l'ufficio nel cui distretto si trovano gli<br />
stabilimenti ed impianti, al riparto dei redditi soggetti ad imposta di ricchezza mobile. Il riparto è comunicato<br />
2 1
agli uffici nei cui distretti l'impresa ha stabilimenti ed impianti, agli effetti della conseguente iscrizione a<br />
ruolo. Il Ministro per le finanze risolve i contrasti tra uffici per il riparto del reddito d'intesa con l'assessore<br />
regionale <strong>delle</strong> finanze.<br />
Spettano, altresì, alla Regione i tributi sui redditi di lavoro dei dipendenti <strong>delle</strong> imprese industriali e<br />
commerciali di cui al comma precedente, che sono addetti agli stabilimenti situati nel suo territorio.<br />
La determinazione di quota prevista dal primo comma si effettua, con la procedura ivi indicata, anche<br />
nel caso di imprese che hanno la sede centrale nel territorio della Regione e stabilimenti e impianti fuori di<br />
essa. In tal caso l'imposta relativa alle quote di reddito afferenti all'attività degli stabilimenti e impianti situati<br />
fuori della Regione, è iscritta nei ruoli degli uffici <strong>delle</strong> imposte dirette nel cui distretto sono situati detti<br />
stabilimenti e impianti. L'imposta relativa alle quote di reddito afferenti alle attività della sede centrale e<br />
degli stabilimenti ed impianti situati nel territorio della Regione è iscritta nei ruoli dei competenti uffici<br />
distrettuali <strong>delle</strong> imposte dirette.<br />
Art. 8<br />
Per l'esercizio <strong>delle</strong> <strong>funzioni</strong> esecutive ed amministrative spettanti alla Regione, ai sensi dell'art. 20<br />
dello Statuto (7) , essa si avvale, fino a quando non sarà diversamente disposto, degli uffici periferici<br />
dell'Amministrazione statale. L'ordinamento degli uffici, lo stato giuridico ed il trattamento economico del<br />
relativo personale continuano ad essere regolati dalle norme statali.<br />
Le piante organiche degli uffici finanziari, di cui la Regione si avvale, sono stabilite dallo Stato, d'intesa<br />
con la Regione.<br />
Alla esazione <strong>delle</strong> entrate di spettanza della Regione, costituite da imposte dirette riscuotibili mediante<br />
ruoli, si provvede a norma <strong>delle</strong> disposizioni nazionali e regionali vigenti in materia e a mezzo degli agenti di<br />
riscossione di cui alle disposizioni stesse. Alla riscossione <strong>delle</strong> entrate di natura diversa da quella suindicata,<br />
la Regione può provvedere direttamente o mediante concessioni.<br />
Art. 9<br />
La Regione rimborserà allo Stato le spese relative ai servizi ed al personale di cui si avvale a norma<br />
dell'articolo precedente, in proporzione all'ammontare <strong>delle</strong> entrate tributarie di sua spettanza.<br />
Art. 10<br />
Con successive norme di attuazione saranno istituite in Sicilia, per gli affari concernenti la Regione,<br />
sezioni degli organi giurisdizionali tributari centrali.<br />
Art. 11<br />
Il presente decreto entra in vigore dalla data di inizio dell'esercizio finanziario successivo alla sua<br />
pubblicazione.<br />
Da tale data cessa di avere effetto l'art. 2 del decreto legislativo 12 aprile 1948, n. 507.<br />
Resta fermo il disposto dell'art. 8 del decreto legislativo 12 aprile 1948, n. 507, relativo alle operazioni<br />
di conguaglio per i rapporti finanziari pregressi tra lo Stato e la Regione siciliana (8) .<br />
Tabella A<br />
Entrate tributarie riservate allo Stato in base all'art. 36 secondo comma dello Statuto della Regione siciliana<br />
Imposte di produzione:<br />
1) Imposte di fabbricazione sugli spiriti;<br />
2) Imposte di fabbricazione sulla birra;<br />
3) Imposte di fabbricazione sullo zucchero;<br />
4) Imposte di fabbricazione sul glucosio, maltosio ed analoghe materie zuccherine;<br />
5) Imposte di fabbricazione sugli oli di semi;<br />
6) Imposte di fabbricazione sugli oli vegetali liquidi;<br />
7) Imposte di fabbricazione sugli oli e grassi animali e sugli acidi di origine animale e vegetale;<br />
8) Imposte di fabbricazione sulla margarina;<br />
9) Imposte di fabbricazione sugli oli minerali, loro derivati e prodotti analoghi;<br />
10) Imposte di fabbricazione sui gas incondensabili di prodotti petroliferi e sui gas resi liquidi con la<br />
compressione;<br />
11) Imposta erariale sul gas metano;<br />
12) Imposta di fabbricazione sui surrogati del caffè;<br />
13) Imposta di fabbricazione sulle lampadine elettriche ed altri organi di illuminazione elettrica;<br />
2 2<br />
338
14) Imposta di fabbricazione sui filati <strong>delle</strong> fibre tessili naturali ed artificiali;<br />
15) Proventi derivanti dalla vendita dei denaturati, dei prodotti soggetti ad imposta di fabbricazione e dalla<br />
vendita di contrassegni di Stato per recipienti contenenti prodotti tassabili;<br />
16) Entrate eventuali diverse concernenti le imposte di fabbricazione e i residui attivi;<br />
17) Indennità di mora per ritardato versamento imposte di produzione.<br />
Tabella B<br />
Entrate tributarie riservate allo Stato in base all'art. 36 secondo comma dello Statuto della Regione siciliana<br />
Proventi del monopolio dei tabacchi:<br />
1) Imposta sul consumo dei tabacchi;<br />
2) Imposta sul consumo <strong>delle</strong> cartine e dei tubetti per sigarette;<br />
3) Proventi del monopolio di vendita <strong>delle</strong> pietrine focaie, della bollatura degli apparecchi di accensione e<br />
dell'imposta sulla fabbricazione dei fiammiferi, tasse di licenza e proventi diversi;<br />
4) Entrate eventuali diverse concernenti i monopoli;<br />
5) Quote contravvenzionali spettanti al fondo per la prevenzione e la scoperta del contrabbando fuori degli<br />
spazi doganali;<br />
6) Imposta sul consumo dei tabacchi importati direttamente da privati;<br />
7) Proventi della vendita della saccarina di Stato.<br />
Tabella C<br />
Entrate tributarie riservate allo Stato in base all'art. 36 secondo comma dello Statuto della Regione siciliana<br />
Proventi del lotto:<br />
1) Provento <strong>delle</strong> giocate del lotto e contravvenzioni;<br />
2) Tassa di lotteria sulle tombole, le lotterie ed i concorsi a premio, tassa di licenza sulle operazioni a<br />
premio, e relative addizionali;<br />
3) Proventi <strong>delle</strong> attività di giuoco;<br />
4) Imposta unica sui giuochi di abilità e sui concorsi pronostici, limitatamente alla quota prevista dall'art. 6<br />
della legge 22 dicembre 1951, n. 1379, riservata all'Ispettorato generale per il lotto e le lotterie;<br />
5) Entrate eventuali diverse concernenti il lotto, lotterie ed altre attività di giuoco.<br />
Tabella D<br />
Entrate tributarie ed extra-tributarie doganali il cui gettato è di spettanza regionale<br />
Dogane e imposte indirette:<br />
1) Imposta sul consumo del caffè;<br />
2) Imposta sul consumo del cacao naturale o comunque lavorato, <strong>delle</strong> bucce e pellicole di cacao e del<br />
burro di cacao;<br />
3) Dogane e diritti marittimi:<br />
Art. 1<br />
A) Dazio d'importazione (specifico e ad valorem);<br />
B) Dazio d'esportazione;<br />
F) Interessi di mora;<br />
H) Proventi eventuali;<br />
I) Diritto sull'esportazione di prodotti ortofrutticoli;<br />
Art. 2<br />
Diritti marittimi:<br />
A) Tassa d'ancoraggio;<br />
B) Diritti diversi;<br />
C) Tassa di bollo sulle bollette di pagamento dei diritti;<br />
E) Diritti sanitari dovuti dalle navi per la disinfezione;<br />
F) Proventi eventuali;<br />
4) Imposta sul consumo <strong>delle</strong> banane fresche, secche e sulle farine di banane (legge 8 ottobre 1964, n.<br />
986);<br />
5) Entrate eventuali e diverse concernenti le imposte sul consumo e le dogane;<br />
6) Contribuzione a carico dei ricevitori e speditori di merci imbarcate o sbarcate nei porti della Regione ed<br />
altri contributi minori (art. 1 del regio decreto-legge 24 settembre 1931, n. 1277);<br />
7) Diritti per visita sanitaria del bestiame e dei prodotti ed avanzi animali in importazione ed esportazione;<br />
8) Diritto di sostituto sanitario e di patente sanitaria;<br />
9) Diritto fisso erariale a carico dei trasporti per ferrovia o tramvia e degli scarichi nei porti di carbon<br />
fossile;<br />
10) Sovrimposte di confine;<br />
339<br />
2
11) Sovrimposta di confine sugli oli minerali, loro derivati e prodotti analoghi;<br />
12) Sovrimposta di confine sui gas incondensabili dei prodotti petroliferi e gas stessi nei liquidi per<br />
compressione.<br />
NOTE<br />
(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 18 settembre 1965, numero 235.<br />
(2) Trattasi dello Statuto approvato con R.D.Lgs. 15 maggio 1946, n. 455.<br />
(3) Il comma 6 dell'art. 52, L. 28 dicembre 2001, n. 448 ha disposto che, a decorrere dal 1° gennaio 2002, cessano di avere<br />
applicazione le riserve all'erario statale già disposte, ai sensi del presente comma, con leggi entrate in vigore anteriormente.<br />
(4) Trattasi dello Statuto approvato con R.D.Lgs. 15 maggio 1946, n. 455.<br />
(5) Trattasi dello Statuto approvato con R.D.Lgs. 15 maggio 1946, n. 455.<br />
(6) Trattasi dello Statuto approvato con R.D.Lgs. 15 maggio 1946, n. 455.<br />
(7) Trattasi dello Statuto approvato con R.D.Lgs. 15 maggio 1946, n. 455.<br />
(8) L'art. 8, D.Lgs. 12 aprile 1948, n. 507, ratificato con L. 17 aprile 1956, n. 561, così dispone:<br />
«Art. 8. Le operazioni di conguaglio finale avranno luogo sulla base dello Statuto della Regione siciliana e <strong>delle</strong> relative norme<br />
di attuazione, dopo il passaggio dei servizi e del personale della Regione stessa.»<br />
2 4<br />
340
TRENTINO ALTO ADIGE<br />
Decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 1975, n. 473<br />
Norme di attuazione dello statuto per la regione Trentino - Alto Adige in materia di finanza locale<br />
(g.u. 20 settembre 1975, n. 252, suppl. ord. Errata corrige in g.u. 10 ottobre 1975, n. 270)<br />
omissis (1)<br />
Art. 1<br />
Art. 2<br />
Nella vigilanza e tutela di cui all'art. 54 n. 5) del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto<br />
1972, n. 670, si intendono compresi tutti i provvedimenti di controllo in materia di finanza locale.<br />
Art. 3<br />
L'imposta di soggiorno, che la regione può stabilire in virtù della competenza prevista all'art. 72 del<br />
decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, sostituisce l'imposta di cui al regio decreto<br />
legge 24 novembre 1938, n. 1926, e alla legge 4 marzo 1958, n. 174, e successive modificazioni. Fino a tale<br />
sostituzione, le percentuali stabilite dalle lettere a) e b) dell'art. 2 della L. 4 marzo 1958, n. 174 in favore<br />
della sezione autonoma per l'esercizio del credito alberghiero e turistico, riscosse in ciascuna provincia,<br />
vengono attribuite, ai sensi dell'ultimo comma del citato art. 2 della legge n. 174/1958, alle province<br />
autonome.<br />
La competenza primaria della regione in materia di contributi di miglioria rimane ferma con riguardo<br />
all'incremento di valore degli immobili derivante da tutte le opere pubbliche degli enti pubblici compresi<br />
nell'ambito regionale nonché dall'introduzione o dal potenziamento di pubblici servizi.<br />
Art. 4<br />
In tutti i casi in cui lo Stato presta in base alle proprie leggi, garanzia per mutui, a favore di comuni, di<br />
istituti ed enti per l'edilizia abitativa comunque sovvenzionata di ospedali e di altri enti, contratti con la Cassa<br />
depositi e prestiti, con la direzione generale degli istituti di previdenza e con altri enti ed istituti di credito a<br />
ciò autorizzati, la garanzia stessa è prestata, rispetto ai suddetti enti, siti nel rispettivo territorio, dalle<br />
province di Trento e di Bolzano in luogo dello Stato.<br />
In relazione alla garanzia prestata ai sensi del precedente comma, le province garanti, nel caso di<br />
mancato pagamento da parte dell'ente mutuatario alla scadenza stabilita, dietro semplice notifica della<br />
inadempienza, senza obbligo di preventiva escussione del debitore da parte dell'ente mutuante,<br />
provvederanno ad eseguire il pagamento <strong>delle</strong> rate scadute, aumentate degli interessi nella misura stabilita<br />
dall'art. 4 della legge 11 aprile 1938, n. 498, ovvero dal contratto di mutuo, rimanendo sostituite all'ente<br />
mutuante stesso in tutte le ragioni di diritto nei confronti dell'ente mutuatario.<br />
Restano salve le garanzie già prestate dallo Stato anteriormente all'entrata in vigore del presente decreto.<br />
Art. 5<br />
La Cassa depositi e prestiti e la direzione generale degli istituti di previdenza continuano a concedere<br />
mutui alle province di Trento e di Bolzano per spese di investimento nell'esercizio <strong>delle</strong> proprie <strong>funzioni</strong><br />
corrispondenti a quelle <strong>delle</strong> province di diritto comune.<br />
omissis (2)<br />
Art. 6<br />
NOTE<br />
(1) Articolo abrogato dall'art. 21 del d.lgs. 16 marzo 1992, n. 268.<br />
(2) Articolo abrogato dall'art. 21 del d.lgs. 16 marzo 1992, n. 268.<br />
Decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 268<br />
Norme di attuazione dello statuto speciale per il Trentino - Alto Adige in materia di finanza regionale e<br />
provinciale<br />
341<br />
2
(G.U. 22 aprile 1992, n. 94, suppl. ord.)<br />
Art. 17<br />
1. Le attribuzioni dell'amministrazione dello Stato in materia di finanza locale esercitate direttamente<br />
dagli organi centrali e periferici dello Stato, nonché quelle già spettanti alla Regione Trentino - Alto Adige<br />
nella stessa materia, sono esercitate per il rispettivo territorio dalle province di Trento e Bolzano. La materia<br />
della finanza locale non comprende la materia dei tributi locali.<br />
2. Restano ferme le <strong>competenze</strong> nelle materie relative agli ordinamenti attribuite alla Regione dallo<br />
statuto e dalle relative norme di attuazione.<br />
3. Nel rispetto <strong>delle</strong> <strong>competenze</strong> regionali in materia di ordinamento dei comuni, le province<br />
disciplinano con legge i criteri per assicurare un equilibrato sviluppo della finanza comunale, ivi compresi i<br />
limiti all'assunzione di personale, le modalità di ricorso all'indebitamento, nonché le procedure per l'attività<br />
contrattuale.<br />
Art. 18<br />
1. Le province disciplinano con legge le modalità e i criteri per la definizione dell'accordo di cui all'art.<br />
81 dello statuto.<br />
2. In caso di mancato accordo entro i termini stabiliti dalle leggi di cui al comma 1, le motivazioni<br />
<strong>delle</strong> parti sono riportate in un apposito verbale da unire al disegno di legge per l'assegnazione ai comuni dei<br />
mezzi finanziari previsti dall'art. 81 dello statuto, che la Giunta provinciale presenta al Consiglio.<br />
Art. 19<br />
1. A fini di coordinamento, i presidenti della giunta provinciale concordano annualmente con il<br />
Ministro del tesoro l'entità dei mezzi che la Cassa depositi e prestiti destina nelle rispettive province sulla<br />
base dei programmi nei settori della finanza locale, dei lavori pubblici e dell'edilizia comunque<br />
sovvenzionata, e, secondo le priorità dagli stessi stabilite, anche in deroga alle eventuali disposizioni statali<br />
in materia.<br />
2<br />
342
Finanza regionale (e provinciale)<br />
Decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 381<br />
Norme di attuazione dello statuto speciale per la regione Trentino - Alto Adige in materia di<br />
urbanistica ed opere pubbliche<br />
(g.u. 27 agosto 1974, n. 223)<br />
Art. 19<br />
Salvo quanto disposto dai successivi commi del presente articolo, resta ferma la competenza degli<br />
organi statali in ordine:<br />
a) alle strade statali;<br />
b) alle autostrade che si estendono oltre il territorio della provincia, salva la necessità dell'intesa con la<br />
provincia interessata per quelle il cui tracciato interessi soltanto il territorio provinciale e quello di una<br />
regione finitima; restano peraltro di esclusiva competenza dello Stato anche per tali autostrade i<br />
provvedimenti successivi all'atto di concessione che sia stato emanato anteriormente alla entrata in vigore del<br />
presente decreto, anche se relativi a varianti, completamenti e prolungamenti del tracciato originario;<br />
c) alle costruzioni di linee ferroviarie statali;<br />
d) agli aerodromi, ad eccezione di quelli aventi carattere turistico;<br />
e) ai lavori pubblici concernenti i servizi statali;<br />
f) omissis<br />
g) all'edilizia demaniale e patrimoniale dello Stato ed alle opere di prevenzione e soccorso per calamità<br />
pubbliche relative alle materie di cui alle lettere precedenti;<br />
h) ai lavori pubblici di riparazione di danni bellici;<br />
i) alle modalità di erogazione di mutui da concedere da parte di enti ad istituti pubblici non aventi carattere<br />
regionale e della Cassa depositi e prestiti per il finanziamento di opere pubbliche di interesse provinciale.<br />
A decorrere dal 1° luglio 1998 sono delegate alle province di Trento e di Bolzano, per il rispettivo territorio,<br />
le <strong>funzioni</strong> in materia di viabilità stradale dello Stato quale ente proprietario e dell'Ente nazionale per le<br />
strade (ANAS), comprese quelle di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 26 febbraio 1994 n. 143, escluse<br />
le autostrade.<br />
Le province autonome di Trento e di Bolzano predispongono i piani pluriennali di viabilità e i piani triennali<br />
per la gestione e l'incremento della rete stradale secondo gli indirizzi programmatici del Ministro dei lavori<br />
pubblici, individuando gli interventi da realizzare, le priorità, i tempi e i costi di realizzazione. I piani<br />
suddetti sono approvati d'intesa tra il Ministero dei lavori pubblici e i presidenti <strong>delle</strong> provincie autonome di<br />
Trento e di Bolzano.<br />
I beni immobili espropriati dalle province autonome di Trento e di Bolzano, secondo le procedure di cui alle<br />
rispettive normative provinciali, per la costruzione, l'ampliamento, la rettifica e la manutenzione <strong>delle</strong> strade<br />
statali sono intavolati a favore del demanio dello Stato - ramo strade. Sono intavolati alla provincia autonoma<br />
territorialmente competente, su istanza del rispettivo Presidente, i relitti stradali già facenti parte del demanio<br />
dello Stato - ramo strade, derivanti dagli interventi predetti. I beni immobili che risultino non più funzionali<br />
alla viabilità stradale dello Stato, diversi da quelli previsti nel precedente periodo, sono trasferiti sulla base di<br />
appositi verbali di consegna redatti, anche di volta in volta, di intesa fra i rappresentanti della provincia<br />
autonoma interessata e dell'amministrazione statale competente. Tali verbali costituiscono titolo per<br />
l'intavolazione, su richiesta del presidente della provincia autonoma.<br />
Le somme spettanti alle province autonome di Trento e di Bolzano per l'esercizio <strong>delle</strong> <strong>funzioni</strong> delegate di<br />
cui al secondo comma del presente articolo sono così determinate per il periodo 1° luglio 1998 - 31 dicembre<br />
1999:<br />
a) per tutte le spese di funzionamento e di manutenzione della rete stradale, escluse quelle di cui alla lettera<br />
b), la somma pari alla media aritmetica dell'analoga spesa sostenuta dall'ANAS negli anni 1995 e 1996 nelle<br />
stesse province;<br />
b) per le spese di investimento, la somma pari alle risorse già previste, per ciascuna <strong>delle</strong> due province, nel<br />
programma triennale per la viabilità 1997-1999, per quanto già non erogato dall'ANAS alla data del 30<br />
giugno 1998. Entro il 30 giugno 1998, le province presentano programmi modificativi e/o integrativi, da<br />
approvare con le modalità di cui al terzo comma del presente articolo, da realizzare a proprio carico, che<br />
prevedano investimenti aggiuntivi per l'ammodernamento e l'incremento della rete stradale oggetto della<br />
delega. In sede di definizione del programma triennale 2000-2002 si tiene conto dello stato di attuazione dei<br />
predetti programmi.<br />
Relativamente al triennio 2000-2002, le somme da erogarsi alle due province, per i medesimi fini di cui al<br />
comma precedente, sono determinate, nell'ammontare pari alla percentuale derivante dal rapporto tra<br />
343<br />
2
estensione della rete stradale rispettivamente localizzata nel territorio <strong>delle</strong> due province ed estensione<br />
dell'intera rete stradale statale, risultante al 31 dicembre 1996 applicata ai corrispondenti stanziamenti,<br />
previsti nel bilancio dello Stato per la viabilità, esclusi quelli per gli oneri di ammortamento dei mutui<br />
contratti antecedentemente alla data del 1° luglio 1998.<br />
Per gli anni successivi al 2002, il criterio di calcolo di cui al comma precedente è applicato all'estensione<br />
della rete stradale statale risultante al 31 dicembre 2002.<br />
I dati necessari per la quantificazione <strong>delle</strong> somme spettanti alle province autonome ai sensi del presente<br />
articolo sono accertati in contraddittorio da funzionari a ciò delegati rispettivamente dalle province<br />
medesime e dal Ministero dei lavori pubblici.<br />
Il prelievo di dette somme è effettuato dai trasferimenti statali di cui al decreto legislativo 26 febbraio 1994,<br />
n. 143, se capienti, stabiliti annualmente ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera d), della legge 5 agosto<br />
1978, n. 468, e successive modificazioni ed integrazioni. Dette somme sono iscritte in un apposito capitolo<br />
dello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici. Con decreto del Ministro del tesoro<br />
sono apportate le relative variazioni compensative di bilancio.<br />
Il pagamento <strong>delle</strong> somme spettanti alle province autonome ai sensi del presente articolo è effettuato con<br />
periodicità trimestrale (12) .<br />
NOTE<br />
(12) Articolo così modificato dall'art. 1 del d.lgs. 2 settembre 1997, n. 320, dall'art. 20 del d.lgs. 11 novembre 1999, n. 463 e dall'art.<br />
1 del d.lgs. 4 aprile 2006, n. 176.<br />
Decreto del Presidente della Repubblica 19 novembre 1987, n. 526<br />
Estensione alla regione Trentino - Alto Adige ed alle province autonome di Trento e Bolzano <strong>delle</strong><br />
disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616<br />
(g.u. 28 dicembre 1987, n. 301)<br />
Art. 5 bis<br />
1. Salvo quanto diversamente disposto dalle norme di attuazione dello statuto che disciplinano la<br />
delega, per l'esercizio <strong>delle</strong> <strong>funzioni</strong> delegate dallo Stato, la regione e le province autonome osservano il<br />
rispettivo ordinamento organizzativo e contabile.<br />
2. Nel caso in cui l'esercizio <strong>delle</strong> predette <strong>funzioni</strong> delegate comporti l'acquisizione di diritti, la<br />
regione ovvero le province provvedono ad acquisire al proprio bilancio le entrate conseguenti. Di tali entrate<br />
si tiene conto ai fini della determinazione dei rimborsi spettanti alla regione ovvero alle province autonome<br />
ai sensi dell'articolo 14 del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 268, e successive modifiche ed integrazioni<br />
(4) .<br />
NOTE<br />
(4) Articolo aggiunto dall'art. 1 del d.lgs. 28 luglio 1997, n. 275.<br />
2<br />
344
LEGGE 30 novembre 1989, n. 386<br />
Norme per il coordinamento della finanza della regione Trentino - Alto Adige e <strong>delle</strong> province<br />
autonome di Trento e di Bolzano con la riforma tributaria<br />
(g.u. 4 dicembre 1989, n. 283)<br />
omissis (1)<br />
omissis (2)<br />
omissis (3)<br />
Art. 1 - Art. 2<br />
Art. 3<br />
Art. 4<br />
Art. 5<br />
1. Le province autonome partecipano alla ripartizione di fondi speciali istituiti per garantire livelli<br />
minimi di prestazioni in modo uniforme su tutto il territorio nazionale, secondo i criteri e le modalità per gli<br />
stessi previsti.<br />
2. I finanziamenti recati da qualunque altra disposizione di legge statale, in cui sia previsto il riparto o<br />
l'utilizzo a favore <strong>delle</strong> regioni, sono assegnati alle province autonome ed affluiscono al bilancio <strong>delle</strong> stesse<br />
per essere utilizzati, secondo normative provinciali, nell'ambito del corrispondente settore, con riscontro nei<br />
conti consuntivi <strong>delle</strong> rispettive province.<br />
3. Per l'assegnazione e l'erogazione dei finanziamenti di cui al comma 2, si prescinde da qualunque<br />
adempimento previsto dalle stesse leggi ad eccezione di quelli relativi all'individuazione dei parametri o<br />
<strong>delle</strong> quote di riparto.<br />
Art. 6<br />
1. Qualora l'eventuale modifica <strong>delle</strong> disposizioni comunitarie che disciplinano l'imposta sul valore<br />
aggiunto relativa all'importazione, ovvero una diversa localizzazione <strong>delle</strong> esistenti strutture doganali<br />
comportino la soppressione o riduzione del gettito riscosso nell'ambito regionale, il gettito del tributo<br />
soppresso o ridotto è sostituito, ai fini della determinazione della quota fissa e della quota variabile, mediante<br />
riferimento a quote di gettito di altri tributi erariali riscossi nello stesso ambito regionale e da individuare<br />
d'intesa tra il Governo ed i presidenti <strong>delle</strong> giunte della regione e <strong>delle</strong> province.<br />
omissis (4)<br />
Art. 7 - Art. 11<br />
Art. 12<br />
1. Le disposizioni di cui alla presente legge attuano il coordinamento di cui all'articolo 12, secondo<br />
comma, numero 3), della legge 9 ottobre 1971, n. 825.<br />
2. Le disposizioni di cui agli articoli 9 e 10 hanno effetto dalla data di entrata in vigore <strong>delle</strong> relative<br />
leggi provinciali di attuazione. Le altre disposizioni della presente legge hanno effetto dal 1° gennaio 1988.<br />
3. In sede di prima applicazione della presente legge, ai fini dell'eventuale conguaglio derivante dal<br />
passaggio al nuovo ordinamento finanziario, le somme comunque corrisposte alla regione Trentino - Alto<br />
Adige ed alle province autonome di Trento e di Bolzano in sostituzione <strong>delle</strong> quote fisse e variabili di tributi<br />
erariali soppressi in attuazione della riforma tributaria, se riferite all'anno 1988, sono detratte dall'ammontare<br />
<strong>delle</strong> somme attribuite alla regione ed alle province autonome con la presente legge.<br />
4. Sono parimenti detratte dall'ammontare <strong>delle</strong> predette somme quelle corrisposte, per il detto anno<br />
finanziario, a carico del bilancio dello Stato, a favore dei comuni <strong>delle</strong> province di Trento e di Bolzano, a<br />
titolo di somme sostitutive di quote di tributi erariali soppressi dalla riforma tributaria.<br />
5. Sono altresì detratti dall'ammontare <strong>delle</strong> somme di cui al comma 3 gli oneri rimasti a carico dello<br />
Stato, nell'esercizio di entrata in vigore della presente legge, per l'espletamento <strong>delle</strong> <strong>funzioni</strong> trasferite alla<br />
regione Trentino - Alto Adige ed alle province autonome di Trento e di Bolzano, a norma dei decreti del<br />
Presidente della Repubblica 19 novembre 1987, numeri 511, 512, 526 e 527; 17 dicembre 1987, n. 554; 15<br />
luglio 1988, numeri 300, 301, 305 e 405.<br />
345<br />
2
Art. 5<br />
1. La devoluzione alle province autonome di Trento e Bolzano <strong>delle</strong> quote del gettito <strong>delle</strong> entrate<br />
tributarie e la cessione dei canoni, di cui agli articoli 70, 71 e 75 dello statuto, è effettuata sulla base<br />
dell'ammontare <strong>delle</strong> entrate stesse versate in conto competenza e in conto residui nelle casse dello Stato nel<br />
346<br />
2 0<br />
omissis (5)<br />
Art. 13<br />
NOTE<br />
(1) Articoli sostitutivi degli articoli 69 e 70 del d.p.r. 31 agosto 1972, n. 670.<br />
(2) Articolo sostitutivo degli articoli 75, 76 e 77 del d.p.r. 31 agosto 1972, n. 670.<br />
(3) Articolo sostitutivo dell'art. 78 del d.p.r. 31 agosto 1972, n. 670.<br />
(4) Articoli sostitutivi degli articoli 80, 72, 73, 82 e modificativi dell'art. 81 del d.p.r. 31 agosto 1972, n. 670.<br />
(5) Disposizioni finanziarie.<br />
Decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 268<br />
Norme di attuazione dello statuto speciale per il Trentino - Alto Adige in materia di finanza regionale e<br />
provinciale<br />
(g.u. 22 aprile 1992, n. 94, suppl. ord.)<br />
Art. 1<br />
1. Lo statuto richiamato senza altra indicazione nelle disposizione che seguono è lo statuto speciale<br />
della regione Trentino - Alto Adige quale risulta dal testo unico approvato con decreto del Presidente della<br />
Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, come modificato dagli articoli da 1 a 12 della legge 30 novembre 1989,<br />
n. 386, in forza dell'art. 104 dello statuto.<br />
Art. 2<br />
1. La devoluzione alla Regione Trentino - Alto Adige <strong>delle</strong> quote del gettito <strong>delle</strong> entrate tributarie di<br />
cui all'art. 69 dello statuto è effettuata sulla base dell'ammontare <strong>delle</strong> entrate stesse versate nelle casse dello<br />
Stato nel territorio della regione.<br />
Art. 3<br />
1. Ai sensi degli articoli 72 e 73 dello statuto, le province possono stabilire imposte e tasse sul turismo<br />
e la Regione e le province possono istituire tributi propri in armonia con i principi del sistema tributario dello<br />
Stato, quali risultano da leggi che espressamente li stabiliscono per i singoli tributi, ovvero quali si desumono<br />
dalla legislazione vigente nel caso di istituzione di tributi non specificatamente disciplinati da leggi dello<br />
Stato. La Regione e le province possono altresì istituire nelle materie di rispettiva competenza tributi e<br />
contributi corrispondenti a quelli di competenza <strong>delle</strong> regioni a statuto ordinario e <strong>delle</strong> province di diritto<br />
comune in armonia con i principi stabiliti dalle leggi che li disciplinano. Fino all'istituzione da parte <strong>delle</strong><br />
province o della regione dei predetti tributi e contributi continuano ad applicarsi le norme relative ai<br />
corrispondenti tributi e contributi statali.<br />
2. Per i fini dell'art. 72 dello statuto ed entro il limite dei principi indicati al comma 1, le province<br />
possono stabilire, con efficacia nel loro ambito territoriale, forme di imposizione che colpiscono attività<br />
ovvero utilizzo di beni immobili riferiti alla pratica turistica, ovvero attività economiche qualificate come<br />
turistiche o inerenti al turismo, in quanto dallo stesso direttamente influenzate sotto il profilo economico,<br />
anche in rapporto alla localizzazione dell'attività medesima ( 1 ).<br />
Art. 4<br />
1. I canoni di concessione di grande derivazione di acque pubbliche di cui all'art. 71 dello statuto,<br />
ceduti alle province autonome di Trento e Bolzano nella misura fissa dei nove decimi, si riferiscono al<br />
demanio idrico dello Stato. I canoni per le concessioni di grandi derivazioni di acque pubbliche sul demanio<br />
idrico provinciale restano acquisiti al bilancio <strong>delle</strong> rispettive province.<br />
2. I canoni di concessione di piccole derivazioni di acque pubbliche sul demanio idrico provinciale<br />
sono di spettanza <strong>delle</strong> province; sono di spettanza dello Stato quelli sul demanio idrico statale.
territorio <strong>delle</strong> due province, nonché ai sensi dell'art. 6.<br />
2. Ai fini dell'art. 75, comma 1, lettera g), dello statuto per entrate tributarie si intendono le entrate<br />
qualificate come tali nel bilancio dello Stato. Le entrate tributarie comprendono addizionali, maggiorazioni<br />
ed interessi per mancato o ritardato pagamento e non comprendono pene pecuniarie, multe, ammende e<br />
sanzioni amministrative inflitte a seguito di trasgressioni.<br />
Art. 6<br />
1. L'applicazione dell'art. 75, comma 2, dello statuto ha luogo sulla base <strong>delle</strong> disposizioni di cui ai<br />
commi successivi.<br />
2. L'ammontare <strong>delle</strong> entrate di cui al comma 1 versate fuori dal territorio provinciale in attuazione di<br />
disposizioni amministrative è determinato sulla base <strong>delle</strong> rendicontazioni degli uffici competenti.<br />
3. L'ammontare <strong>delle</strong> quote di gettito della tassa sul possesso degli autoveicoli e quello <strong>delle</strong> quote di<br />
gettito dell'imposta di fabbricazione sui prodotti petroliferi, di cui all'art. 75, comma 1, lettera f), dello<br />
statuto, sono determinati sulla base degli importi relativi ai veicoli immatricolati in ciascuna provincia e,<br />
rispettivamente, sulla base <strong>delle</strong> quantità erogate dagli impianti di distribuzione situati in ciascuna provincia<br />
nell'anno cui la devoluzione si riferisce e dell'aliquota media ponderata della corrispondente imposta di<br />
fabbricazione nel medesimo anno.<br />
4. La determinazione dell'ammontare <strong>delle</strong> altre entrate afferenti all'ambito provinciale ed affluite<br />
fuori dal relativo territorio in attuazione di disposizioni di legge, fino a quando non saranno definite con<br />
decreto del Ministro <strong>delle</strong> finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, modalità analitiche di<br />
determinazione dei gettiti di spettanza provinciale, è effettuata d'intesa tra il Ministro del tesoro ed i<br />
presidenti <strong>delle</strong> rispettive giunte provinciali.<br />
5. Ai fini dell'applicazione del comma 4 si fa riferimento:<br />
a) per l'imposta sui redditi <strong>delle</strong> persone fisiche e l'imposta locale sui redditi, alle relative dichiarazioni,<br />
nonché certificazioni sostitutive, ovvero ad ogni altra documentazione, anche provvisoria, utile ad<br />
individuare le entrate di spettanza provinciale con riferimento ai contribuenti aventi domicilio fiscale nel<br />
territorio <strong>delle</strong> province;<br />
b) per le ritenute sugli interessi, premi ed altri frutti, ad ogni documentazione idonea a consentire una<br />
valutazione <strong>delle</strong> entrate di spettanza provinciale con riguardo ai depositi <strong>delle</strong> persone fisiche ed ai titoli<br />
esistenti presso gli uffici postali e gli sportelli di aziende e di istituti di credito operanti in ciascuna provincia,<br />
ovvero in relazione ai titoli comunque amministrati da aziende ed istituti di credito con sede in ciascuna<br />
provincia.<br />
6. Con l'intesa di cui al comma 4 è determinata l'incidenza convenzionale di ciascuna <strong>delle</strong> entrate<br />
tributarie considerate al comma 5 rispetto alle corrispondenti entrate tributarie riscosse nel territorio <strong>delle</strong><br />
due province per il medesimo esercizio finanziario. Detta incidenza convenzionale è applicata per la<br />
determinazione <strong>delle</strong> entrate tributarie da devolvere alle province con riferimento all'anno nel quale è<br />
intervenuta l'intesa di cui al comma 4 ed ai successivi anni, sino al perfezionamento di nuova intesa, che di<br />
regola ha cadenza non inferiore al triennio. All'atto della prima intesa e altresì determinata l'incidenza<br />
percentuale annua relativa al periodo dal 1988 all'anno cui la predetta intesa si riferisce.<br />
6 bis. Entro un anno dal termine fissato ai sensi del comma 3, lettera d), dell'art. 8 del decreto legislativo<br />
di approvazione della presente disposizione, è ridefinita l'intesa di cui al comma 4 per ricomprendere fra i<br />
tributi di cui al comma 5 anche l'imposta sul valore aggiunto prevista dall'art. 75, comma 1, lettera d), dello<br />
statuto, determinata con riferimento ai consumi finali ( 2 ).<br />
7. Le entrate afferenti il territorio provinciale ed affluite fuori dal medesimo in attuazione di<br />
disposizioni legislative, non quantificate a termini dei commi precedenti, si considerano compensate con le<br />
entrate riscosse nel territorio <strong>delle</strong> due province e afferenti alla restante parte del territorio nazionale.<br />
Art. 7<br />
1. Il gettito <strong>delle</strong> entrate tributarie di cui agli articoli 2 e 5 è determinato al netto dei rimborsi ed<br />
accrediti a qualsiasi titolo e comunque effettuati dallo Stato a favore dei contribuenti in relazione alle entrate<br />
predette.<br />
2. Le modalità di contabilizzazione, per l'applicazione del comma 1, degli importi da detrarre sono<br />
stabilite con decreto del Ministro <strong>delle</strong> finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, d'intesa con la Regione<br />
e le province.<br />
Art. 8<br />
1. Il versamento alla Regione Trentino - Alto Adige e alle province autonome di Trento e di Bolzano<br />
347<br />
2 1
di quanto loro spettante a norma degli articoli 2, 4, 5 e 6 è disposto dal Ministero del tesoro mediante<br />
mandato diretto da estinguersi con accreditamento ai conti correnti accesi presso la tesoreria centrale a favore<br />
degli enti suddetti.<br />
2. Detto versamento è effettuato a titolo di acconto in misura pari al gettito, rapportato ad un anno<br />
finanziario, <strong>delle</strong> entrate tributarie versate ai predetti enti nell'esercizio precedente ed è eseguito con<br />
periodicità trimestrale.<br />
3. Il saldo, con relativo eventuale conguaglio, è effettuato contestualmente all'erogazione della quarta<br />
rata trimestrale dell'anno successivo a quello di riferimento, sulla base dei dati comunicati dai competenti<br />
uffici finanziari.<br />
4. Le disposizioni di cui al presente articolo hanno applicazione dal 1° gennaio 1992; dalla stessa data<br />
sono abrogate le disposizioni di cui all'art. 61 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1951, n.<br />
574.<br />
4 bis. I fondi di cui ai commi 2 e 3 sono resi disponibili alla Regione ed alle province sui rispettivi conti<br />
accesi presso la tesoreria centrale entro il primo mese di ciascun trimestre. La Regione e le province possono<br />
disporre fino a tre prelevamenti mensili dai rispettivi conti e per ciascun conto, salve disposizioni più<br />
favorevoli previste dalla normativa vigente in materia di tesoreria unica. I fondi richiesti sono accreditati alla<br />
regione ed alle province presso i rispettivi tesorieri di norma non oltre cinque giorni lavorativi dalla richiesta<br />
( 3 ).<br />
Art. 9<br />
1. Il gettito derivante da maggiorazioni di aliquote o dall'istituzione di nuovi tributi, se destinato per<br />
legge, per finalità diverse da quelle di cui al comma 6 dell'art. 10 e al comma 1, lettera b), dell'art. 10 bis, alla<br />
copertura, ai sensi dell'art. 81 della Costituzione, di nuove specifiche spese di carattere non continuativo che<br />
non rientrano nelle materie di competenza della Regione o <strong>delle</strong> province, ivi comprese quelle relative a<br />
calamità naturali, è riservato allo Stato, purché risulti temporalmente delimitato, nonché contabilizzato<br />
distintamente nel bilancio statale e quindi quantificabile. Fuori dei casi contemplati nel presente articolo si<br />
applica quanto disposto dagli articoli 10 e 10 bis ( 4 ).<br />
Art. 10<br />
1. Per la definizione dell'accordo relativo alla determinazione della quota variabile di cui all'art. 78<br />
dello statuto si tiene conto del complesso <strong>delle</strong> spese per interventi generali dello Stato, disposti negli stessi<br />
settori di competenza della provincia, mediante l'applicazione della media aritmetica dei parametri della<br />
popolazione e del territorio di ciascuna provincia, nonché della quota dell'incremento di gettito tributario da<br />
destinare allo Stato per le finalità e secondo i criteri di determinazione di cui ai commi 6 e 7.<br />
2. L'accordo per la determinazione della quota variabile di ciascun esercizio è definito annualmente,<br />
d'intesa tra Governo e presidenti <strong>delle</strong> giunte provinciali, entro il mese di febbraio con riferimento alla quota<br />
relativa all'esercizio in corso. In relazione ad esigenze di certezza nella programmazione <strong>delle</strong> risorse da<br />
parte <strong>delle</strong> province, l'accordo può essere definito anche nell'esercizio precedente a quello di riferimento, su<br />
richiesta <strong>delle</strong> stesse, tenendo conto, qualora necessario, del disegno di legge finanziaria e dei disegni di<br />
legge collegati.<br />
3. Le spese di cui al comma 1 sono desunte dagli stanziamenti del bilancio di previsione dello Stato<br />
per l'esercizio precedente, considerati tenendo conto <strong>delle</strong> variazioni successivamente apportate, incluse<br />
comunque quelle disposte dall'assestamento del bilancio ovvero, qualora ancora non approvato, dal relativo<br />
disegno di legge presentato dal Governo al Parlamento. Il limite dei quattro decimi del gettito dell'imposta<br />
sul valore aggiunto di cui all'art. 78, primo comma, dello statuto è stimato in base al corrispondente valore<br />
definito per la quota variabile relativa all'esercizio precedente, corretto tenendo conto della evoluzione del<br />
gettito intervenuta, nonché <strong>delle</strong> indicazioni quantitative circa l'evoluzione del gettito stesso previste dal<br />
documento di programmazione economico finanziaria approvato dal Governo, relativo all'esercizio cui si<br />
riferisce la quota variabile.<br />
4. Devono considerarsi generali gli interventi disposti dallo Stato sul territorio nazionale, sia in esso<br />
compreso o meno quello <strong>delle</strong> due province, purché non specificatamente localizzati in particolari zone del<br />
territorio medesimo.<br />
5. Non sono comunque da considerare, ai fini della determinazione della quota variabile, le seguenti<br />
fattispecie:<br />
a) le spese relative al personale statale in attività o quiescenza;<br />
b) i fondi speciali destinati alla copertura di provvedimenti legislativi da adottare;<br />
c) le spese iscritte nel bilancio dello Stato per la devoluzione o regolazione contabile di tributi o quote di<br />
2 2<br />
348
tributi statali attribuiti alle regioni a statuto ordinario e speciale;<br />
d) le spese riferite ad interventi statali relativi alle leggi di cui all'art. 5 della legge 30 novembre 1989, n.<br />
386, nel caso in cui le province siano ammesse ai relativi riparti;<br />
e) gli interventi statali per la finanza locale.<br />
6. Una quota del previsto incremento del gettito tributario, escludendo comunque gli incrementi<br />
derivanti dall'evoluzione tendenziale, spettante alle province autonome e derivante dalle manovre correttive<br />
di finanza pubblica previste dalla legge finanziaria e dai relativi provvedimenti collegati, nonché dagli altri<br />
provvedimenti legislativi aventi le medesime finalità e non considerati ai fini della determinazione<br />
dell'accordo relativo all'esercizio finanziario precedente, da valutarsi al netto <strong>delle</strong> eventuali previsioni di<br />
riduzione di gettito conseguenti all'applicazione di norme connesse, può essere destinata, limitatamente agli<br />
esercizi previsti dall'accordo, al raggiungimento degli obiettivi di riequilibrio della finanza pubblica previsti<br />
dai predetti provvedimenti.<br />
7. Nella determinazione della quota di cui al comma 6 si tiene conto altresì:<br />
a) dei gettiti derivanti da maggiorazioni di aliquote o dall'istituzione di nuovi tributi se destinati per legge<br />
alla copertura, ai sensi dell'art. 81 della Costituzione, <strong>delle</strong> spese di cui all'art. 9, nel caso in cui i predetti<br />
gettiti non risultino contabilizzati distintamente nel bilancio dello Stato, o non risultino temporalmente<br />
delimitati;<br />
b) <strong>delle</strong> spese relative a nuove <strong>competenze</strong> trasferite o delegate dallo Stato alle province.<br />
8. L'accordo di cui al comma 2 definisce i criteri e le modalità per la regolazione dei rapporti<br />
finanziari conseguenti. Nell'ambito della definizione dell'accordo medesimo si provvede altresì alla<br />
ricognizione congiunta <strong>delle</strong> modalità di applicazione dell'art. 9.<br />
9. Il versamento della quota variabile spettante alle province è eseguito, con periodicità trimestrale,<br />
secondo le modalità di cui all'art. 8, comma 1. I relativi fondi sono resi disponibili alle scadenze secondo le<br />
disposizioni di cui all'art. 8, comma 4 bis.<br />
10. Nel caso in cui non si perfezioni nel termine previsto l'accordo di cui al comma 2, la quota<br />
variabile viene versata a ciascuna provincia nella misura dell'80 per cento di quella spettante per l'esercizio<br />
immediatamente precedente, salvo conguaglio sulla base dell'intesa successivamente intervenuta ( 5 ).<br />
Art. 10 bis<br />
1. Entro la data di cui al comma 2 dell'art. 10 è altresì definito l'accordo tra il Governo il Presidente<br />
della Giunta regionale che individua:<br />
a) la quota da destinare al bilancio dello Stato del gettito tributario derivante da maggiorazioni di aliquote<br />
di tributi o dall'istituzione di nuovi tributi, se destinato per legge alla copertura, ai sensi dell'art. 81 della<br />
Costituzione, <strong>delle</strong> spese di cui all'art. 9, qualora il predetto gettito non risulti distintamente contabilizzato<br />
nel bilancio dello Stato, ovvero temporalmente delimitato;<br />
b) l'eventuale quota <strong>delle</strong> spese derivanti dall'esercizio <strong>delle</strong> <strong>funzioni</strong> statali delegate alla Regione, che<br />
rimane a carico del bilancio della regione medesima, in relazione alle disposizioni di cui al comma 6 dell'art.<br />
10, da determinarsi nei limiti del previsto incremento del gettito tributario derivante dalle manovre correttive<br />
di finanza pubblica, nonché tenuto conto della quota di cui alla lettera a).<br />
2. Nell'ambito della definizione dell'accordo si provvede altresì alla ricognizione congiunta <strong>delle</strong><br />
modalità di applicazione dell'art. 9.<br />
3. Nel caso in cui non si perfezioni nel termine previsto l'accordo di cui al comma 1, si applicano le<br />
disposizioni previste dalla vigente normativa in materia di deleghe di <strong>competenze</strong> statali alla Regione ( 6 ).<br />
Art. 11<br />
1. Se e per quanto il gettito dell'imposta sul valore aggiunto relativa all'importazione riscosso nel<br />
territorio regionale cessa o è ridotto a causa dell'attuazione di disposizioni comunitarie relative all'imposta<br />
predetta, ovvero a causa di una diversa localizzazione <strong>delle</strong> esistenti strutture doganali, le conseguenti minori<br />
entrate regionali e provinciali sono sostituite da una somma commisurata a quote del gettito riscosso nel<br />
territorio regionale per altri tributi erariali.<br />
2. La somma sostitutiva di cui al comma 1 concorre a determinare anche il limite complessivo <strong>delle</strong><br />
devoluzioni in quota variabile di cui all'art. 78, comma 1, dello statuto.<br />
3. Gli altri tributi erariali di cui al comma 1 sono individuati con decreto del Presidente del Consiglio<br />
dei ministri, di concerto con il Ministro <strong>delle</strong> finanze, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, dopo<br />
intesa con il Presidente della Giunta regionale e con i presidenti <strong>delle</strong> giunte provinciali.<br />
4. Le minori entrate di cui al comma 1 sono accertate rispetto al gettito dell'imposta sul valore<br />
aggiunto relativa all'importazione riscosso nel territorio regionale nell'esercizio finanziario anteriore a quello<br />
349<br />
2
nel corso del quale si è verificato il fatto che le ha originate.<br />
Art. 12<br />
1. Le disposizioni in ordine alle procedure ed alla destinazione dei fondi di cui all'art. 5, della legge<br />
30 novembre 1989, n. 386, si applicano con riferimento alle leggi statali di intervento previste, anche se le<br />
stesse non sono espressamente richiamate.<br />
2. Le disposizioni di cui all'art. 4, comma 3, del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 266, non<br />
concernono l'attribuzione o la ripartizione di fondi statali a favore della provincia per scopi determinati dalle<br />
leggi statali. A detti fondi continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all'art. 5, comma 2, della legge 30<br />
novembre 1989, n. 386.<br />
3. In caso di assegnazione di finanziamenti ai sensi dell'art. 5, comma 2, della legge 30 novembre<br />
1989, n. 386, i relativi stanziamenti di spesa sono comunque iscritti nel bilancio provinciale nella misura<br />
necessaria per far fronte rispettivamente agli impegni ed ai pagamenti previsti per l'esercizio in corso, salvo<br />
l'obbligo di compensare gli eventuali minori stanziamenti rispetto alle assegnazioni con maggiori<br />
stanziamenti negli esercizi successivi.<br />
4. Le somme assegnate ai sensi dell'art. 5, comma 2, della legge 30 novembre 1989, n. 386, sono<br />
erogate in una o più soluzioni, prescindendo da qualunque altro adempimento ( 7 ).<br />
Art. 13<br />
1. La Regione e le province, per l'espletamento della loro collaborazione all'accertamento <strong>delle</strong><br />
imposte erariali sui redditi di soggetti aventi domicilio fiscale nei rispettivi territori, hanno facoltà di<br />
prendere visione <strong>delle</strong> dichiarazioni annuali dei redditi, <strong>delle</strong> dichiarazioni annuali dei sostituti d'imposta,<br />
nonché dei certificati di cui agli articoli 1, 2, 3 e 8 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre<br />
1973, n. 600, con modalità da concordare con il Ministero <strong>delle</strong> finanze.<br />
2. Le amministrazioni comunali e gli enti pubblici operanti nell'ambito provinciale sono tenuti a<br />
fornire a richiesta qualsiasi informazione utile per le finalità di cui all'art. 82 dello statuto.<br />
3. La Regione e le province possono, con proprie leggi, disciplinare le modalità per la messa a<br />
disposizione dell'amministrazione finanziaria dello Stato, d'intesa con la medesima, di beni, attrezzature e<br />
personale.<br />
Art. 14<br />
1. Per l'esercizio <strong>delle</strong> <strong>funzioni</strong> delegate di cui all'art. 16 dello statuto, lo Stato provvede a rimborsare<br />
la Regione e le province <strong>delle</strong> spese dalle stesse sostenute. La relativa quantificazione è disposta sulla base<br />
dei criteri previsti nelle singole norme di delega, ovvero d'intesa tra il Governo ed i presidenti <strong>delle</strong> rispettive<br />
giunte.<br />
Art. 15<br />
1. Le quote di stanziamenti degli stati di previsione della spesa del bilancio dello Stato, di cui è stata<br />
prevista, in base alle leggi vigenti nei vari settori di intervento, l'assegnazione alla Regione Trentino - Alto<br />
Adige, per le materie di competenza <strong>delle</strong> province di Trento e Bolzano sono corrisposte alle province stesse<br />
e rimangono acquisite ai rispettivi bilanci.<br />
Art. 16<br />
1. Spetta alla Regione e alle province emanare norme in materia di bilanci, di rendiconti, di<br />
amministrazione del patrimonio e di contratti della Regione e <strong>delle</strong> province medesime e degli enti da esse<br />
dipendenti.<br />
2. Alla Regione e alle province non si applicano le disposizioni di cui alla legge 21 giugno 1986, n.<br />
218.<br />
Art. 17<br />
1. Le attribuzioni dell'amministrazione dello Stato in materia di finanza locale esercitate direttamente<br />
dagli organi centrali e periferici dello Stato, nonché quelle già spettanti alla Regione Trentino - Alto Adige<br />
nella stessa materia, sono esercitate per il rispettivo territorio dalle province di Trento e Bolzano. La materia<br />
della finanza locale non comprende la materia dei tributi locali.<br />
2. Restano ferme le <strong>competenze</strong> nelle materie relative agli ordinamenti attribuite alla Regione dallo<br />
statuto e dalle relative norme di attuazione.<br />
3. Nel rispetto <strong>delle</strong> <strong>competenze</strong> regionali in materia di ordinamento dei comuni, le province<br />
2 4<br />
350
disciplinano con legge i criteri per assicurare un equilibrato sviluppo della finanza comunale, ivi compresi i<br />
limiti all'assunzione di personale, le modalità di ricorso all'indebitamento, nonché le procedure per l'attività<br />
contrattuale.<br />
Art. 18<br />
1. Le province disciplinano con legge le modalità e i criteri per la definizione dell'accordo di cui<br />
all'art. 81 dello statuto.<br />
2. In caso di mancato accordo entro i termini stabiliti dalle leggi di cui al comma 1, le motivazioni<br />
<strong>delle</strong> parti sono riportate in un apposito verbale da unire al disegno di legge per l'assegnazione ai comuni dei<br />
mezzi finanziari previsti dall'art. 81 dello statuto, che la Giunta provinciale presenta al Consiglio.<br />
Art. 19<br />
1. A fini di coordinamento, i presidenti della giunta provinciale concordano annualmente con il<br />
Ministro del tesoro l'entità dei mezzi che la Cassa depositi e prestiti destina nelle rispettive province sulla<br />
base dei programmi nei settori della finanza locale, dei lavori pubblici e dell'edilizia comunque<br />
sovvenzionata, e, secondo le priorità dagli stessi stabilite, anche in deroga alle eventuali disposizioni statali<br />
in materia.<br />
Art. 20<br />
1. Ai sensi dell'art. 110 dello statuto la decorrenza dell'applicazione <strong>delle</strong> norme contenute nel titolo<br />
VI dello statuto medesimo è fissato al 1 gennaio 1973.<br />
2. I rapporti finanziari derivanti dall'applicazione del titolo VI dello statuto per il periodo compreso<br />
tra il gennaio 1973 ed il 31 dicembre 1987 si intendono regolati a titolo definitivo secondo le modalità<br />
provvisoriamente adottate dai competenti organi statali, nei riguardi della Regione Trentino - Alto Adige e<br />
<strong>delle</strong> province autonome di Trento e Bolzano.<br />
3. Ai fini della detrazione di cui all'art. 12, comma 3, della legge 30 novembre 1989, n. 386, le somme<br />
sostitutive dei tributi erariali soppressi sono quelle devolute alla Regione ed alle province ai sensi dell'art. 8<br />
del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 638, per gli esercizi 1988 e 1989.<br />
4. Ai fini della detrazione di cui all'art. 12, comma 4, della legge 30 novembre 1989, n. 386, le somme<br />
sostitutive dei tributi erariali soppressi sono determinate in misura pari ai trasferimenti complessivamente<br />
disposti dallo Stato ai comuni a titolo di ripartizione del fondo ordinario per la finanza locale.<br />
5. Le somme da detrarre ai sensi dell'art. 12, comma 5, della legge 30 novembre 1989, n. 386, sono<br />
determinate dal Ministro del tesoro, d'intesa con i presidenti <strong>delle</strong> rispettive giunte.<br />
6. Fino a quando non sarà emanato il decreto previsto dall'art. 7, comma 2, il gettito <strong>delle</strong> entrate<br />
tributarie di cui agli articoli 2 e 5 è determinato al lordo dei rimborsi e accrediti a qualsiasi titolo e comunque<br />
effettuati dallo Stato a favore dei contribuenti in relazione alle predette entrate e le somme dovute dalle<br />
province e dalla Regione a titolo di rimborso sono conteggiate in detrazione in occasione dei versamenti di<br />
cui all'art. 8, commi 3 e 4, per gli importi richiesti dall'intendenza di finanza o da altri uffici<br />
dell'amministrazione finanziaria.<br />
Art. 21<br />
1. Sono abrogate le disposizioni contenute negli articoli 57, 62 e 63 del decreto del Presidente della<br />
Repubblica 30 giugno 1951, n. 574.<br />
2. Sono abrogati l'art. 1 e l'art. 6, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo<br />
1975, n. 473.<br />
NOTE<br />
(1) Articolo così modificato dall'art. 1 del d.lgs. 24 luglio 1996, n. 432.<br />
(2) Comma aggiunto dall'art. 2 del d.lgs. 24 luglio 1996, n. 432.<br />
(3) Articolo così modificato dall'art. 3 del d.lgs. 24 luglio 1996, n. 432.<br />
(4) Articolo così sostituito dall'art. 4 del d.lgs. 24 luglio 1996, n. 432.<br />
(5) Articolo così sostituito dall'art. 5 del d.lgs. 24 luglio 1996, n. 432.<br />
(6) Articolo aggiunto dall'art. 6 del d.lgs. 24 luglio 1996, n. 432.<br />
(7) Articolo così sostituito dall'art. 7 del d.lgs. 24 luglio 1996, n. 432.<br />
351<br />
2
Decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 266<br />
Norme di attuazione dello statuto speciale per il Trentino - Alto Adige concernenti il rapporto tra atti<br />
legislativi statali e leggi regionali e provinciali, nonché la potestà statale di indirizzo e coordinamento<br />
(g.u. 22 aprile 1992, n. 94, suppl. ord. Errata corrige in g.u. 18 maggio 1992, n. 114)<br />
Art. 4<br />
Funzioni amministrative<br />
1 Nelle materie di competenza propria della Regione o <strong>delle</strong> province autonome la legge non può<br />
attribuire agli organi statali <strong>funzioni</strong> amministrative, comprese quelle di vigilanza, di polizia amministrativa<br />
e di accertamento di violazioni amministrative, diverse da quelle spettanti allo Stato secondo lo statuto<br />
speciale e le relative norme di attuazione, salvi gli interventi richiesti ai sensi dell'art. 22 dello statuto<br />
medesimo.<br />
2. Quando nell'esercizio <strong>delle</strong> proprie <strong>funzioni</strong> gli organi o uffici statali e quelli regionali o provinciali<br />
riscontrino violazioni di norme o provvedimenti rispettivamente regionali o provinciali, ovvero statali, ne<br />
riferiscono all'autorità amministrativa competente per i provvedimenti ad essa spettanti.<br />
3. Fermo restando quanto disposto dallo statuto speciale e dalle relative norme di attuazione, nelle<br />
materie di cui al comma 1 le amministrazioni statali, comprese quelle autonome, e gli enti dipendenti dallo<br />
Stato non possono disporre spese né concedere, direttamente o indirettamente, finanziamenti o contributi per<br />
attività nell'ambito del territorio regionale o provinciale.<br />
2<br />
352
VALLE D’AOSTA<br />
Decreto legislativo 28 dicembre 1989, n. 431 (1)<br />
Norme di attuazione dello statuto speciale per la regione Valle d'Aosta in materia di finanze regionali e<br />
comunali (2)<br />
Art. 1<br />
1. In attuazione dell'art. 4, primo comma, della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4 , in<br />
relazione all'art. 3, primo comma, lettera f), della legge costituzionale medesima, sono trasferite alla regione<br />
Valle d'Aosta, di seguito denominata regione, le <strong>funzioni</strong> amministrative esercitate da organi centrali e<br />
periferici dello Stato (e da enti pubblici) in materia di finanze regionali e comunali.<br />
2. Restano ferme le <strong>funzioni</strong> già esercitate dalla regione Valle d'Aosta nella predetta materia.<br />
Art. 2<br />
1. La Cassa depositi e prestiti, la Direzione generale degli istituti di previdenza amministrati dal<br />
Ministero del tesoro e l'Istituto per il credito sportivo possono concedere mutui alla regione per il<br />
finanziamento <strong>delle</strong> spese di cui all'articolo 11 della legge 26 novembre 1981, numero 690 .<br />
2. È abrogato l'articolo 27 della legge 16 maggio 1978, n. 196 .<br />
Art. 3<br />
1. Ai fini del coordinamento della finanza regionale con la finanza locale, le risorse finanziarie<br />
attribuite dallo Stato agli enti locali della Valle d'Aosta da disposizioni generali o settoriali, annuali o<br />
pluriennali, sono direttamente corrisposte alla regione.<br />
2. La regione provvede a ripartire fra gli enti locali le assegnazioni statali unitamente ai contributi e<br />
sovvenzioni ad essi destinati dal bilancio regionale, secondo criteri informati all'attuazione del programma<br />
regionale di sviluppo e dei programmi di attività degli enti locali, nonché all'obiettivo di adeguare i mezzi<br />
finanziari alle <strong>funzioni</strong> proprie o delegate agli enti medesimi.<br />
2-bis. Fermo restando il disposto dell'art. 12, comma 6, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, lo Stato<br />
assicura ai comuni della Valle d'Aosta il finanziamento dei servizi indispensabili per le materie di<br />
competenza statale ad essi delegate o attribuite, nella misura determinata dalla normativa statale vigente per<br />
gli altri comuni della Repubblica (3) .<br />
Art. 4<br />
1. Ai fini dell'assunzione di finanziamenti a medio e lungo termine gli enti locali della Valle d'Aosta<br />
devono sentire la regione in ordine alla compatibilità del progetto o dell'intervento con il programma<br />
regionale di sviluppo.<br />
2. A fronte dei finanziamenti riconosciuti necessari, la regione può concedere le occorrenti garanzie,<br />
nonché contributi per il loro totale o parziale ammortamento.<br />
3. La regione può assumere a carico del proprio bilancio tutti o parte degli oneri finanziari connessi<br />
all'esecuzione e gestione di piani o progetti di impianto, ovvero di opere pubbliche di interesse o utilità<br />
sovracomunale.<br />
Art. 5<br />
1. Le <strong>funzioni</strong> amministrative concernenti agevolazioni di credito, già trasferite alla regione a termini<br />
dell'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica 22 febbraio 1982, n. 182 , comprendono anche quelle<br />
relative alle materie previste dai decreti legislativi emanati in forza della delega di cui all'art. 2 della legge 5<br />
agosto 1981, n. 453 , e successive disposizioni recanti proroghe dei termini finali della delega stessa.<br />
2. Se alla costituzione dei fondi destinati alla concessione del credito agevolato concorrono in misura<br />
prevalente assegnazioni, conferimenti di capitale o anticipazioni finanziarie della regione, la misura dei tassi<br />
di interesse a carico dei beneficiari è determinata con particolare riferimento agli obiettivi dell'intervento<br />
regionale ed alle condizioni <strong>delle</strong> categorie di operatori e di imprese cui l'agevolazione è indirizzata.<br />
Art. 6<br />
1. Spetta alla regione emanare norme in materia di bilanci, di rendiconti, di amministrazione del<br />
patrimonio e di contratti degli enti locali della Valle d'Aosta e <strong>delle</strong> loro aziende, nel rispetto dei principi<br />
fondamentali stabiliti dalle leggi dello Stato in materia di contabilità degli enti locali, nonché <strong>delle</strong><br />
disposizioni relative alla normalizzazione e al coordinamento dei conti pubblici di cui al titolo IV della legge<br />
353<br />
2
5 agosto 1978, n. 468 , e successive modificazioni, e al decreto del Presidente della Repubblica 19 giugno<br />
1979, n. 421 .<br />
2. Il regime di gestione <strong>delle</strong> disponibilità finanziarie e <strong>delle</strong> giacenze di tesoreria della regione e<br />
degli enti da essa dipendenti compete alla regione medesima, in armonia con i principi del citato titolo IV<br />
della legge 5 agosto 1978, n. 468 .<br />
NOTE<br />
(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 16 gennaio 1990, n. 12.<br />
(2) Si ritiene opportuno riportare anche la premessa del presente decreto.<br />
(3) Comma aggiunto dall'art. 15, D.Lgs. 22 aprile 1994, n. 320.<br />
2<br />
354
Legge 26 novembre 1981, n. 690 (1) - Revisione dell'ordinamento finanziario della regione Valle d'Aosta<br />
(2)<br />
Art. 1<br />
La regione Valle d'Aosta provvede al suo fabbisogno finanziario:<br />
a) con le entrate tributarie, costituite da quote di tributi erariali, da proprie imposte, sovraimposte e tasse<br />
regionali, nonché da altre consimili entrate di diritto pubblico, comunque denominate, derivanti da<br />
concessioni od appalti;<br />
b) con i proventi derivanti dai suoi beni demaniali e patrimoniali o connessi con la attività amministrativa<br />
da essa svolta, nonché con i contributi e le assegnazioni dello Stato.<br />
Art. 2<br />
Sono attribuiti alla regione Valle d'Aosta i nove decimi del gettito <strong>delle</strong> sottoindicate imposte erariali sul<br />
reddito e sul patrimonio percette nel territorio regionale:<br />
a) imposta sul reddito <strong>delle</strong> persone fisiche;<br />
b) imposta sul reddito <strong>delle</strong> persone giuridiche;<br />
c) ritenute alla fonte di cui al titolo III del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.<br />
600 ;<br />
d) imposte sulle successioni e donazioni e sul valore netto dell'asse ereditario.<br />
Art. 3<br />
Sono attribuiti alla regione Valle d'Aosta i nove decimi <strong>delle</strong> sottoindicate tasse ed imposte erariali sugli<br />
affari nel territorio regionale:<br />
a) imposta sul valore aggiunto, compresa quella relativa all'importazione, al netto dei rimborsi effettuati ai<br />
sensi dell'articolo 38-bis del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 , e successive modificazioni (3) ,<br />
b) imposta di registro;<br />
c) imposta di bollo;<br />
d) imposta erariale dovuta per la trascrizione, iscrizione e annotazione di atti nel pubblico registro<br />
automobilistico;<br />
e) imposte ipotecarie;<br />
f) tasse sulle concessioni governative;<br />
g) tasse di pubblico insegnamento;<br />
h) tasse di circolazione sui veicoli a motore e rimorchi immatricolati nella regione.<br />
Sono altresì attribuiti i nove decimi dei canoni riscossi dallo Stato per le concessioni di derivazioni di acque<br />
pubbliche a scopo idroelettrico di cui all'ultimo comma dell'articolo 12 dello statuto speciale.<br />
Art. 4<br />
Sono attribuiti alla regione Valle d'Aosta i nove decimi del gettito <strong>delle</strong> sottoindicate imposte erariali<br />
sulla produzione, sui consumi e le dogane, e dei monopoli e del lotto percette nell'ambito regionale:<br />
a) imposte di fabbricazione sugli spiriti e sulla birra;<br />
b) imposta sull'energia elettrica;<br />
c) imposte di consumo sul caffè e sul cacao;<br />
d) sovrimposta di confine;<br />
e) proventi del monopolio sui tabacchi per le vendite afferenti al territorio regionale limitatamente alla<br />
parte da considerarsi come imposta di consumo;<br />
f) proventi del lotto al netto <strong>delle</strong> vincite.<br />
È altresì attribuita alla regione Valle d'Aosta una quota commisurata ai nove decimi del gettito <strong>delle</strong> imposte<br />
di fabbricazione, rilevata dal competente ufficio tecnico <strong>delle</strong> imposte di fabbricazione nell'anno antecedente<br />
a quello cui la devoluzione si riferisce, sulla benzina, sugli olii da gas per autotrazione e sui gas petroliferi<br />
liquefatti per autotrazione, erogati non in esenzione fiscale dagli impianti di distribuzione stradale situati nel<br />
territorio regionale.<br />
Art. 5<br />
La devoluzione alla regione Valle d'Aosta <strong>delle</strong> quote di proventi erariali indicati nei precedenti articoli<br />
viene effettuata al netto <strong>delle</strong> quote devolute ad altri enti ed istituti.<br />
Nel relativo ammontare sono comprese anche l'entrate afferenti all'ambito regionale ed affluite, per<br />
esigenze amministrative, dal territorio della regione stessa ad uffici situati fuori del territorio medesimo.<br />
355<br />
2
L'intendenza di finanza di Aosta provvederà mensilmente, mediante ordinativi su ordini di<br />
accreditamento emessi senza limiti di importo a corrispondere alla regione Valle d'Aosta le quote dei<br />
proventi ad essa spettanti a norma degli articoli 2 e 3 e del primo comma dell'articolo 4 della presente legge<br />
sulla base dei versamenti in conto competenza e residui effettuati nella coesistente sezione di tesoreria<br />
provinciale dello Stato e dei versamenti di cui al secondo comma.<br />
La stessa intendenza provvederà altresì a corrispondere annualmente alla regione Valle d'Aosta,<br />
mediante ordinativi su ordini di accreditamento emessi senza limiti di importo, il provento di cui all'articolo<br />
4, secondo comma, determinato con le modalità ivi indicate.<br />
Art. 6<br />
Fra le entrate devolute alla regione Valle d'Aosta ai sensi della lettera c) dell'articolo 2 della presente<br />
legge è compresa anche la quota di nove decimi del gettito <strong>delle</strong> ritenute alla fonte di cui all'articolo 23 del<br />
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 , comprese quelle effettuate dalle<br />
amministrazioni indicate nell'articolo 29 dello stesso decreto, sugli emolumenti corrisposti a soggetti che<br />
prestano la loro attività presso stabilimenti o uffici ubicati nell'ambito del territorio regionale nonché le<br />
ritenute effettuate sui trattamenti pensionistici corrisposti in Valle d'Aosta ancorché affluite fuori della<br />
regione.<br />
È escluso dalla devoluzione alla regione Valle d'Aosta il gettito derivante dalle ritenute di cui al primo<br />
comma operate dai sostituti di imposta sopra indicati aventi domicilio fiscale nella regione stessa a carico di<br />
soggetti che prestano la loro attività presso stabilimenti od uffici ubicati fuori del territorio regionale.<br />
I sostituti di imposta di cui ai precedenti commi, diversi dalle amministrazioni statali, devono versare<br />
separatamente le ritenute operate a carico di soggetti che prestano la loro attività in stabilimenti od uffici<br />
ubicati nella regione Valle d'Aosta. Per la riscossione mediante ruoli esattoriali <strong>delle</strong> ritenute alla fonte<br />
operate dai suddetti sostituti d'imposta, i ruoli devono contenere l'indicazione separata <strong>delle</strong> ritenute relative<br />
a soggetti che prestano la loro attività in stabilimenti od uffici ubicati nell'ambito regionale.<br />
Le amministrazioni indicate nell'articolo 29 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre<br />
1973, n. 600 , contabilizzano, per ciascun anno le somme di cui ai primi due commi del presente articolo.<br />
Fra le entrate devolute alla regione Valle d'Aosta, ai sensi della lettera c) dell'articolo 2, è inoltre<br />
compresa la quota di nove decimi del gettito <strong>delle</strong> ritenute alla fonte di cui all'articolo 26, secondo comma,<br />
del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 , relative agli interessi, premi ed altri<br />
frutti corrisposti a depositanti e correntisti da uffici postali e da sportelli di aziende ed istituti di credito<br />
operanti nella regione.<br />
A tal fine l'amministrazione postale o le aziende ed istituti di credito suddetti contabilizzano, per ciascun<br />
anno, l'importo <strong>delle</strong> ritenute relative agli interessi, premi ed altri frutti corrisposti nell'ambito del territorio<br />
regionale.<br />
Art. 7<br />
Il rimborso dei tributi da parte dello Stato a titolo di indebito, inesigibilità ed altre cause, a favore di<br />
soggetti aventi il domicilio fiscale nel territorio regionale, fa carico alla regione Valle d'Aosta in proporzione<br />
alle quote ad essa assegnate e tenuto conto <strong>delle</strong> quote devolute ad altri enti ed istituti.<br />
Per la restituzione allo Stato <strong>delle</strong> somme rimborsate per conto della regione Valle d'Aosta ai sensi del<br />
comma precedente sono istituiti nel bilancio regionale appositi capitoli di spesa.<br />
Art. 8<br />
Il provento derivante alla regione Valle d'Aosta da maggiorazioni di aliquote e da altre modificazioni<br />
dei tributi ad essa devoluti, disposte successivamente alla entrata in vigore della legge 6 dicembre 1971, n.<br />
1065 , ove sia destinato per legge, ai sensi dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione, per la<br />
copertura di nuove o maggiori spese che sono da effettuare a carico del bilancio statale, è riversato allo Stato.<br />
L'ammontare di cui al comma precedente è determinato per ciascun esercizio finanziario con decreto dei<br />
Ministri <strong>delle</strong> finanze e del tesoro, d'intesa con il presidente della giunta regionale.<br />
Art. 9<br />
Per provvedere a scopi determinati che non rientrano nelle <strong>funzioni</strong> normali della regione Valle d'Aosta,<br />
lo Stato assegna alla stessa, con legge, contributi speciali. Tali contributi devono in ogni caso avere carattere<br />
aggiuntivo rispetto alle spese direttamente o indirettamente effettuate dallo Stato con carattere di generalità<br />
per tutto il proprio territorio e sono assegnati anche in relazione alle indicazioni del programma economico<br />
nazionale.<br />
00<br />
356
Art. 10<br />
Le leggi statali vigenti e quelle che saranno successivamente emanate riguardanti la attribuzione di<br />
tributi, contributi e diritti alle province, alle camere di commercio, industria, agricoltura e dell'artigianato,<br />
agli enti provinciali del turismo e agli altri enti e servizi assorbiti dalla regione Valle d'Aosta, nonché la loro<br />
compartecipazione a tributi erariali ed altre provvidenze con carattere di generalità, si applicano anche nel<br />
territorio della Valle d'Aosta.<br />
Le entrate relative sono versate alla regione Valle d'Aosta.<br />
Art. 11<br />
La regione Valle d'Aosta può assumere mutui ed emettere obbligazioni, per un importo annuale non<br />
superiore alle entrate ordinarie, esclusivamente al fine di provvedere a spese di investimento, nonché al fine<br />
di assumere partecipazioni in società finanziarie regionali alle quali partecipino anche altri enti pubblici ed il<br />
cui oggetto rientri nelle materie di cui agli articoli 2 e 3 dello statuto speciale od in quelle delegate ai sensi<br />
dell'articolo 4 dello statuto stesso.<br />
La legge regionale che autorizza l'accensione dei prestiti di cui al precedente comma deve specificare<br />
l'incidenza della operazione sui singoli esercizi finanziari futuri, nonché i mezzi per la copertura degli oneri<br />
relativi e deve altresì disporre, per i prestiti obbligazionari, che l'effettuazione dell'operazione sia deliberata<br />
previo conforme parere del Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, ai sensi <strong>delle</strong> leggi<br />
vigenti.<br />
Ai prestiti contratti dalla regione Valle d'Aosta si applica il trattamento fiscale previsto per i<br />
corrispondenti atti dell'amministrazione dello Stato.<br />
Art. 12<br />
La regione Valle d'Aosta collabora all'accertamento <strong>delle</strong> imposte erariali sui redditi dei soggetti con<br />
domicilio fiscale nel suo territorio.<br />
A tal fine la giunta regionale ha facoltà di segnalare, entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello<br />
in cui scade il termine per l'accertamento, agli uffici finanziari dello Stato nella regione Valle d'Aosta, dati,<br />
fatti ed elementi rilevanti per la determinazione di un maggiore imponibile, fornendo ogni idonea<br />
documentazione atta a comprovarla.<br />
Gli uffici finanziari dello Stato nella regione Valle d'Aosta sono tenuti a riferire alla giunta regionale i<br />
provvedimenti adottati in base alle indicazioni dalla stessa ricevute.<br />
Art. 13<br />
Il bilancio di previsione ed il rendiconto generale della regione Valle d'Aosta sono approvati con legge<br />
regionale.<br />
L'esercizio provvisorio del bilancio può essere autorizzato con legge regionale per periodi non superiori<br />
complessivamente a quattro mesi.<br />
Con la legge regionale di approvazione del bilancio non si possono stabilire nuove o maggiori entrate né<br />
disporre nuove o maggiori spese. Ogni altra legge regionale che importi nuove o maggiori spese ovvero<br />
minori entrate deve indicare i mezzi per farvi fronte.<br />
Art. 14<br />
Il presidente della giunta regionale provvede - mediante apposito ufficio per le contabilità erariali<br />
speciali ed in conformità alle vigenti norme - alla gestione dei fondi statali accreditati sulle contabilità stesse<br />
dal Ministero dell'interno e da altri Ministeri.<br />
Il presidente della giunta regionale può delegare all'assessore regionale alle finanze la firma degli atti<br />
relativi alle contabilità erariali speciali di cui al comma precedente.<br />
Art. 15<br />
Ai fini fiscali ed amministrativi i contratti dei comuni e degli altri enti locali, che eccedano i limiti di<br />
importo entro i quali è consentito, ai sensi di legge, procedere a licitazione privata senza autorizzazione,<br />
debbono essere presentati per la registrazione fiscale entro 20 giorni dalla data in cui l'ufficiale rogante ha<br />
avuto notizia dell'apposizione sul contratto del visto di esecutorietà da parte del presidente della giunta<br />
regionale; i verbali e gli atti di aggiudicazione preparatori per i suddetti contratti non sono soggetti a<br />
registrazione fiscale. I contratti dell'amministrazione regionale della specie di cui innanzi non sono soggetti<br />
in nessun caso a visto di esecutorietà e per essi i termini per la registrazione decorrono dalla data di<br />
357<br />
01
stipulazione.<br />
Art. 16<br />
Il Governo è delegato ad emanare, entro il termine indicato dall'articolo 72 della legge 16 maggio 1978,<br />
n. 196 , e successive modificazioni, e con gli stessi principi, procedure e criteri direttivi ivi previsti, norme<br />
relative al trasferimento alla regione Valle d'Aosta <strong>delle</strong> <strong>funzioni</strong>, del personale e dei beni degli enti<br />
soppressi con l'articolo 1-bis del decreto-legge 18 agosto 1978, n. 481 , convertito, con modificazioni, nella<br />
legge 21 ottobre 1978, n. 641.<br />
Art. 17<br />
Il fabbisogno finanziario della regione Valle d'Aosta determinato con la presente legge comprende, oltre<br />
agli oneri derivanti da tutte le <strong>funzioni</strong> amministrative già attribuite o comunque anteriormente esercitate<br />
dalla regione Valle d'Aosta, anche gli ulteriori oneri inerenti alle <strong>funzioni</strong> già trasferite o da trasferire alla<br />
regione stessa con legge 16 maggio 1978, n. 196 , e con il precedente articolo 16.<br />
Al finanziamento <strong>delle</strong> <strong>funzioni</strong> delegate alla regione Valle d'Aosta con l'anzidetta legge n. 196 o con<br />
altre leggi si provvede mediante somme da prelevarsi dagli stanziamenti di spesa del bilancio statale relativi<br />
alle stesse <strong>funzioni</strong> delegate.<br />
Per lo svolgimento da parte della regione Valle d'Aosta <strong>delle</strong> <strong>funzioni</strong> amministrative ad essa delegate<br />
sarà attribuita alla medesima, per le spese di funzionamento, una somma pari al 10 per cento dell'ammontare<br />
<strong>delle</strong> spese operative connesse all'esercizio della delega stessa.<br />
L'articolo 49 della legge 16 maggio 1978, n. 196 , è abrogato con effetto dalla data di entrata in vigore<br />
della legge stessa.<br />
Art. 18<br />
Agli oneri derivanti dalla presente legge si fa fronte con il fondo occorrente per l'attuazione<br />
dell'ordinamento regionale <strong>delle</strong> regioni a statuto speciale iscritto annualmente nello stato di previsione della<br />
spesa del Ministero del tesoro.<br />
Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con i propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.<br />
Art. 19<br />
La presente legge ha effetto dal 1° gennaio 1981.<br />
Da detta data è abrogata la legge 6 dicembre 1971, n. 1065 .<br />
Dal computo <strong>delle</strong> somme spettanti alla regione Valle d'Aosta in base alla presente legge sono escluse<br />
quelle relative ai proventi erariali dell'articolo 2, ad eccezione di quelle relative ai proventi indicati alla<br />
lettera a), e dell'articolo 3, lettera a), di competenza di periodi di imposta o frazione di periodo, anteriori al 1°<br />
gennaio 1981.<br />
Le somme comunque corrisposte alla regione Valle d'Aosta in base alla legge 6 dicembre 1971, n. 1065<br />
, successivamente all'inizio dell'anno finanziario 1981 se riferite all'anno finanziario stesso o agli anni<br />
successivi saranno detratte dall'ammontare <strong>delle</strong> somme attribuitele con la presente legge.<br />
Art. 20<br />
Per i soli esercizi finanziari 1981 e 1982 le quote attribuite alla regione Valle d'Aosta previste dagli<br />
articoli 2, 3, primo comma, 4, primo e secondo comma, 6, primo e quinto comma, vengono ridotte a sette<br />
decimi.<br />
NOTE<br />
(1) Pubblicata nella Gazz. Uff. 2 dicembre 1981, n. 331.<br />
(2) La Corte costituzionale, con sentenza 12-25 luglio 2001, n. 291 (Gazz. Uff. 1° agosto 2001, n. 30, serie speciale), ha dichiarato<br />
inammissibile la questione di legittimità costituzionale della legge 6 dicembre 1971, n. 1065 e della legge 26 novembre 1981, n. 690<br />
sollevata dal Tribunale amministrativo regionale della Sicilia, sezione staccata di Catania, in riferimento agli artt. 2, 3, 4, 5 e 41 della<br />
Cost.<br />
(3) Vedi, anche, l'art. 8, L. 23 dicembre 1992, n. 498.<br />
02<br />
358