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Annuario 2010.pdf - Università del Sannio

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INDICE<br />

Gabriele Crespi Reghizzi, Introduzione: diritto privato comparato<br />

in Italia ieri e oggi 3<br />

Gianmaria Ajani e Michele Graziadei (a cura di), Intervista<br />

a Rodolfo Sacco 25<br />

Antonino Procida Mirabelli di Lauro, L’<strong>Annuario</strong> di diritto<br />

comparato nel pensiero giuridico <strong>del</strong> primo Novecento 39


Gabriele Crespi Reghizzi<br />

INTRODUZIONE<br />

DIRITTO PRIVATO COMPARATO<br />

IN ITALIA IERI E OGGI<br />

1. Dopo un lungo silenzio di sedici anni 1 ritorna alla stampa, in una<br />

nuova (5°) serie, per un nuovo editore, con una nuova direzione e con<br />

un comitato scientifico internazionale, l’<strong>Annuario</strong> di diritto comparato e<br />

di studi legislativi («<strong>Annuario</strong>»), una testata gloriosa, nata nel 1927, ben<br />

nota ai giuristi meno giovani, più antica 2 e a lungo unica 3 pubblicazione<br />

periodica italiana dedicata esclusivamente allo studio <strong>del</strong> diritto straniero<br />

e comparato.<br />

La rivitalizzazione <strong>del</strong>l’<strong>Annuario</strong> – come dirò fra breve – avviene in<br />

un clima istituzionale e professionale (assai più favorevole alla comparazione<br />

giuridica) e su uno sfondo accademico e sapienziale (di massa e<br />

non più elitario) fortemente mutati rispetto a circa quaranta anni fa<br />

(1971), quando la rivista trasformò sostanzialmente il proprio indirizzo 4<br />

da comparativo a politico-parlamentare e internazionalistico.<br />

L’Italia è parte sempre maggiormente integrata di un sistema giu-<br />

1 L’ultimo numero distribuito risale al 1992, ma in realtà fin dall’inizio degli anni<br />

’70 l’<strong>Annuario</strong> aveva smesso di essere l’espressione di interessi comparatistici, come era<br />

dimostrato anche dalla composizione <strong>del</strong> suo comitato.<br />

2 Certo, giovanissima rispetto alla Zeitschrift für vergleichende Rechtswissenschaft,<br />

avviata nel 1878, e più giovane rispetto alla (belga) Revue de droit international et de<br />

droit comparé (nata nel 1908), ma più adulta <strong>del</strong>la Revue internazionale de droit comparé,<br />

che la Société de législation comparée pubblica dal 1949 (ove però si trascuri il precedente<br />

Bulletin de la Société de législation comparée, creato nel 1887), <strong>del</strong>l’American<br />

Journal of Comparative law e di The International and Comparative Law Quarterly,<br />

entrambe messe al mondo nel 1952 (a condizione di non tenere conto, per la seconda,<br />

<strong>del</strong> Journal of Comparative Legislation and International Law, pubblicato dalla Society<br />

of Comparative Legislation a partire dal 1894, cioè dalla sua data di nascita).<br />

3 Fa eccezione, dal 2009, Opinio juris in comparatione, rivista in rete e a frequenza<br />

variabile <strong>del</strong>la Scuola Superiore S. Anna di Pisa, che però raccoglie anche contributi di<br />

diritto nazionale. Dal 1999 si pubblica, con frequenza trimestrale, la Rivista di diritto<br />

pubblico comparato ed europeo, e dal 2001 esiste Daimon. <strong>Annuario</strong> di diritto comparato<br />

<strong>del</strong>le religioni.<br />

4 Come strumento di comparazione e di informazione sul diritto straniero.


4<br />

Gabriele Crespi Reghizzi<br />

ridico europeo e, si afferma, di una realtà giuridica in progressiva globalizzazione.<br />

Anche la materia e gli obiettivi <strong>del</strong>l’<strong>Annuario</strong> non possono<br />

non cambiare, almeno parzialmente, in linea con le tendenze e<br />

i contenuti <strong>del</strong> diritto comparato (e più precisamente <strong>del</strong> diritto privato<br />

comparato), che però rimane, non solo a mio parere, una nozione<br />

elastica e sfuggente, male determinata e probabilmente indefinibile<br />

5 .<br />

Tuttavia, non mi pare ci sia alcun rapporto di causa ed effetto tra<br />

questi mutamenti e il rilancio <strong>del</strong>l’<strong>Annuario</strong>, se non quello di poter contare<br />

oggi su una diffusa sensibilità comparatistica e su un numero e una<br />

qualità di scrittori e di lettori molto più elevati; per il resto il rilancio<br />

non necessita di alcuna spiegazione o giustificazione e c’è soltanto da<br />

rallegrarsi e ringraziare l’Editore e Direttore per il generoso sostegno a<br />

un impegno culturale non privo di rischio.<br />

Comunque si giudichi il fenomeno <strong>del</strong>l’alta densità <strong>del</strong>le riviste giuridiche<br />

italiane, l’iniziativa di Pietro Perlingieri rimedia all’assenza di una<br />

rivista nazionale 6 dei comparatisti italiani, (ri)crea un foro e uno stru-<br />

5 Questa opinione coincide almeno con quella di Emerico Amari, che però la esprimeva<br />

quasi centosessanta anni fa: «parrà strano, eppure è vero, libri, cattedre, giornali e<br />

popolarità tutto possiede lo studio <strong>del</strong>le legislazioni comparate, ma non ha ancora una<br />

definizione […] ci si presenta un fenomeno di una scienza alla moda che pura resta<br />

nello stato di ipotesi», E. Amari, Critica di una scienza <strong>del</strong>le legislazioni comparate, rist.<br />

1969, Palermo, 1969, 31. Non aiuta certo a trovare una definizione il dynamic approach<br />

di R. Sacco, che alla domanda: «adottata la ricetta [di percorrere a ritroso e ad infinitum<br />

la storia <strong>del</strong>la vita sulla Terra], sapremo noi cos’è il diritto?» risponde che il compito<br />

<strong>del</strong> comparatista non si esaurisce nella descrizione (o congettura) dei sistemi giuridici<br />

<strong>del</strong>l’uomo perché «tempo è venuto che la scienza <strong>del</strong> diritto – dopo essersi identificata<br />

con l’antropologia – non ignori l’etologia». Cfr. Io comparo, tu compari egli compara:<br />

che cosa, come, perché? a cura di V. Bertorello, Milano, 2003, 69. In generale, il<br />

profilo tautologico prevale in qualsiasi tentativo di definizione, anche in chi, come L.<br />

Moccia, Comparazione giuridica e diritto europeo, Milano, 2005, 60-61, si riferisce alla<br />

comparazione giuridica come “scienza di contesto”, e/o come metodologia di studio e<br />

insegnamento <strong>del</strong> diritto caratterizzata da una pluralità di metodi.<br />

6 Naturalmente «nazionale» e non «municipale», nel senso ormai universalmente attribuito<br />

a questo termine nella lezione sacchiana. La differenza, con una diversa terminologia,<br />

era ben nota a precursori italiani <strong>del</strong> diritto comparato come M. Rotondi e T.<br />

Ascarelli. Per il secondo «lo studio <strong>del</strong> diritto, limitato ai confini di un solo Paese o di<br />

un solo popolo, si mostra sempre insufficiente, non fosse altro per la stessa umanità<br />

<strong>del</strong>la storia e <strong>del</strong> diritto» (Studi di diritto comparato e in tema di interpretazione, Milano,<br />

1952, 11). Il primo fin dalla sua prolusione pavese <strong>del</strong> 1930 (Dogmatica e diritto<br />

comparato: il diritto come oggetto di conoscenza, Pavia, 1927 e Padova, 1930) distingueva<br />

due scienze giuridiche: una volta alla costruzione teorica di un sistema di diritto posi-


Introduzione: diritto privato comparato in Italia ieri e oggi 5<br />

mento specifico dove e mediante il quale essi, a prescindere dalla loro<br />

estrazione, vocazione e orientamento, possano collegarsi, incontrarsi e<br />

confrontarsi, e, preservando la denominazione originale di una pubblicazione<br />

prestigiosa 7 , mantiene una continuità con il passato e con la storia,<br />

con cui la nostra disciplina è inscindibilmente legata.<br />

2. Il primo numero <strong>del</strong>l’<strong>Annuario</strong>, molto smilzo, ospita solo tre voci:<br />

una breve intervista 8 a Rodolfo Sacco, presidente <strong>del</strong> comitato scientifico<br />

internazionale e decano dei comparatisti italiani, autore <strong>del</strong>le dottrine<br />

più innovative sulla comparazione giuridica e artefice di molti degli<br />

accennati mutamenti ambientali successi in Italia nell’ultimo trentennio;<br />

una ricostruzione meticolosa <strong>del</strong>la nascita e <strong>del</strong>l’età <strong>del</strong>l’oro <strong>del</strong>l’<strong>Annuario</strong><br />

e <strong>del</strong>la prestigiosa figura <strong>del</strong> suo fondatore (Salvatore Galgano),<br />

ad opera di Antonino Procida Mirabelli di Lauro, e queste pagine<br />

di presentazione sebbene, come ho già detto, nessuna presentazione<br />

sia veramente necessaria.<br />

Mentre sono evidenti le ragioni <strong>del</strong>la scelta degli autori di due dei<br />

tre contributi di questo numero 1, in un momento di insonnia mi sono<br />

chiesto perché proprio io sia stato invitato a stendere queste pagine introduttive,<br />

e mi è sembrato che tre risposte siano plausibili.<br />

La prima è il triste privilegio <strong>del</strong>l’età, essendo io tra i più vecchi docenti<br />

di IUS/02 (evviva le sigle!) ancora, per poco tempo, in ruolo.<br />

tivo e l’altra (storico-comparatistica) mirante alla conoscenza integrale dei fenomeni giuridici<br />

in epoche e Paesi diversi.<br />

7 La menzione nel titolo degli «studi legislativi» non deve preoccupare chi vede nel<br />

diritto comparato una scienza pura rivolta all’unico scopo <strong>del</strong>la conoscenza di diversità/similarità<br />

tra sistemi giuridici e <strong>del</strong>le loro cause: oggi quella espressione – derivata<br />

dall’Istituto (italiano) di Studi Legislativi, l’ente di diritto pubblico con cui l’<strong>Annuario</strong><br />

nacque e rimase a lungo collegato – ricorda sì specificamente ma non intende affatto<br />

privilegiare una <strong>del</strong>le molteplici finalità teoriche e pratiche <strong>del</strong>la comparazione.<br />

8 Che ovviamente non può sostituire le più ricche e profonde «conversazioni» raccolte<br />

in R. Sacco, Che cos’è il diritto comparato a cura di P. Cendon, Milano, 1992, né<br />

l’esposizione sistematica <strong>del</strong>le importanti tesi storico-fattuali, gius-antropologiche e neostrutturaliste<br />

di questo Autore (grandi mo<strong>del</strong>li di società pre-esistenti alla verbalizzazione<br />

<strong>del</strong> diritto, frazionamento <strong>del</strong> diritto non più muto in una pluralità di formanti e<br />

verifica <strong>del</strong> loro grado di coerenza, ossia di compattezza o dissociazione, ricerca dei crittotipi,<br />

modalità di circolazione dei mo<strong>del</strong>li) né l’articolata esposizione <strong>del</strong>le proprie tesi<br />

da parte <strong>del</strong>l’Autore (R. Sacco, Introduzione al diritto comparato, Torino, 1992), magistralmente<br />

sintetizzata in Io comparo, tu compari egli compara: che cosa, come, perché?<br />

a cura di V. Bertorello, cit., 279-282, e ripresa in A. Gambaro e R. Sacco, Sistemi giuridici<br />

comparati, Torino, 2009 3 , 1-45.


6<br />

Gabriele Crespi Reghizzi<br />

La seconda è una ormai antica familiarità con questa rivista, visto che<br />

la mia prima, emozionante collaborazione scientifica con Rodolfo Sacco,<br />

che avevo conosciuto a Pavia nel 1967 al ritorno dall’Unione Sovietica<br />

e dagli Stati Uniti (e che allora faticò a convincermi <strong>del</strong>la preferibilità<br />

<strong>del</strong>la carriera universitaria alla diplomazia, allo spionaggio o al giornalismo),<br />

sfociò appunto in un supplemento speciale all’<strong>Annuario</strong> <strong>del</strong>lo stesso<br />

anno 9 .<br />

La terza risposta è solo induttiva ed è la meno oggettiva, ma è anche<br />

quella che mi dà più piacere e dimostra l’apertura a trecentosessanta<br />

gradi <strong>del</strong>la linea editoriale. L’affidamento di una sia pur laconica introduzione<br />

a persona generalmente considerata imprevedibile, un po’ isolata<br />

e difficilmente riconducibile ad alcuna scuola o baronia assicura il<br />

lettore di poter contare sul libero e diversificato apporto di ogni buon<br />

comparatista italiano o straniero. «Che cento fiori sboccino, che cento<br />

scuole competano!» (Mao Zedong).<br />

3. Diversamente dalla denominazione <strong>del</strong>la rivista citata nella nota 3<br />

(«Diritto pubblico comparato ed europeo») l’attributo «privato» non compare<br />

nell’immutato titolo <strong>del</strong>l’<strong>Annuario</strong>, e ciò vale a sottolineare il (parziale)<br />

abbandono di una distinzione, come è stranoto, non ovunque esistente<br />

(dagli eccessi leninisti ed ex-socialisti <strong>del</strong> «tutto pubblico» a quelli<br />

ipercapitalisti <strong>del</strong> «tutto privato») 10 e vista per lo più come artificiale,<br />

storicamente condizionata e superata, superabile o superanda.<br />

Dunque anche il nuovo <strong>Annuario</strong> ospiterà saggi e scritti comparatistici<br />

(o almeno esteroflessi) di qualsiasi natura e di qualsiasi provenienza<br />

– comparatisti dichiarati o impliciti, docenti e cultori <strong>del</strong>la nostra oppure<br />

di diverse materie, altri operatori giuridici sensibili alla comparazione<br />

– nonostante la prevalente ed evidente inclinazione privatistica degli<br />

studiosi invitati a contribuire al suo rilancio.<br />

Resta il fatto che tutti (o quasi) i docenti <strong>del</strong>la nostra disciplina sono<br />

9 R. Sacco e G. Crespi Reghizzi, Rassegna <strong>del</strong>le fonti <strong>del</strong> diritto civile, <strong>del</strong>l’economia<br />

e <strong>del</strong>la famiglia nei Paesi socialisti, supplemento speciale all’<strong>Annuario</strong> <strong>del</strong> 1967.<br />

10 Cfr. P.G. Monateri e A. Somma, Il mo<strong>del</strong>lo di civil law, Torino, 2009 3 , 205-214<br />

e ivi la trattazione <strong>del</strong>lo «ordine sconfinato <strong>del</strong> commercio internazionale». Secondo una<br />

visione un po’ apocalittica, la disciplina uniforme <strong>del</strong> diritto mondiale <strong>del</strong> commercio<br />

metterebbe in pericolo la convivenza di stili giuridici diversi e <strong>del</strong>le famiglie amate dai<br />

comparatisti che rischierebbero di essere soppiantate da una «differente spazialità giuridica».


Introduzione: diritto privato comparato in Italia ieri e oggi 7<br />

di estrazione e mentalità privatistica (civilistica o commercialistica) 11 , con<br />

i processualisti sulla linea di confine, mentre è indiscussa l’origine pubblicistica<br />

o costituzionalistica di tutti i docenti di diritto pubblico comparato<br />

12 ; che la storia e l’inquadramento accademico <strong>del</strong>le due materie<br />

(S.S.D. IUS/02 o ex 02 e IUS/021 o ex 021) sono stati finora nettamente<br />

separati; che gli sconfinamenti 13 o la collaborazione effettiva 14 tra appartenenti<br />

ai due raggruppamenti sono piuttosto rari, e che i pubblicisti<br />

hanno dimostrato molto meno devozione ed entusiasmo per la costruzione<br />

di raffinate teorie generali <strong>del</strong>la comparazione e per il gioco dei<br />

raggruppamenti in sistemi e famiglie, guardando piuttosto con maggiore<br />

concretezza alla distribuzione dei poteri negli Stati, nei governi e nelle<br />

loro articolazioni più importanti.<br />

Pochi ma essenziali criteri politico-costituzionali vengono utilizzati<br />

da questi comparatisti per classificare gli Stati in Stati di democrazia liberale,<br />

di recente indipendenza, totalitari, autoritari, post-autoritari e neoautoritari,<br />

o magari contrapponendo il «costituzionalismo democratico»<br />

(ivi compresi India e Giappone) alle «democrazie incerte e nuove democrazie»<br />

(in cui ricadrebbero, oltre al gruppo <strong>del</strong>l’America Latina, i<br />

Paesi islamici, i Paesi socialisti e la Cina) 15 . La rule of law è il parametro<br />

fondamentale per distinguere il primo tipo (che noi qualifichiamo<br />

per lo più come sistemi giuridici di civiltà o tradizione occidentale) da<br />

tutti gli altri 16 .<br />

11 In realtà soltanto un manuale di sistemi è opera di un commercialista, G.B. Portale,<br />

Lezioni di diritto comparato, Torino, 2007 2 e si caratterizza per un ampio ricorso<br />

alla letteratura di lingua tedesca.<br />

12 Alla cui origine stanno il «diritto costituzionale italiano e comparato», insegnato<br />

allora nelle Facoltà di Scienze politiche, e un remoto concorso di diritto pubblico americano<br />

vinto da Bognetti, La Pergola e Tesauro.<br />

13 Ne è un intelligente esempio A. Pizzorusso, Sistemi giuridici comparati, Milano,<br />

1995 e Comparazione giuridica e sistema <strong>del</strong>le fonti, Torino, 2005.<br />

14 Si vedano per esempio P. Biscaretti di Ruffia e G. Crespi Reghizzi, La Costituzione<br />

sovietica <strong>del</strong> 1977. Un sessantennio di evoluzione costituzionale nell’URSS, Milano,<br />

1979 e Corti nazionali e comparazione giuridica a cura di A. Gambaro e G.F. Ferrari,<br />

Napoli, 2006.<br />

15 Così, Diritto costituzionale comparato a cura di P. Carrozza, A. Di Giovine e G.F.<br />

Ferrari, Bari, 2009. Si noti che ivi Bognetti, nella sua introduzione, ricorre alla nozione<br />

di formante (p. 9, sia pure in senso ristretto) e identifica la ricerca dei crittotipi<br />

sacchiani con l’indagine sul diritto vivente (p. 11, law in action).<br />

16 Pertanto, combinando i diversi parametri (proposti da cultori <strong>del</strong> diritto pubblico<br />

o <strong>del</strong> diritto privato comparato), il sistema giuridico cinese sarebbe oggi autoritario o a<br />

democrazia incerta e romano-germanico, e quello di Singapore autoritario e angliciz-


8<br />

Gabriele Crespi Reghizzi<br />

Suggeriscono fondatamente i pubblicisti che i privatisti dovrebbero<br />

affiancare ai propri e molteplici parametri classificatorii alcuni di quelli<br />

di matrice pubblicistica 17 . Io da tempo concordo con loro 18 , magari aggiungendo<br />

ai demarcatori sistemologici da essi proposti anche la «burocrazia»,<br />

intesa come quarto o quinto potere, che consentirebbe di ricomprendere<br />

in un solo gruppo Stati (od ordinamenti) molto diversi,<br />

nonostante i cambiamenti intervenuti in tempi recenti, come la Cina, la<br />

Russia, l’India e il Giappone.<br />

Invece, fino al 2009 nessuno dei più diffusi manuali di diritto pubblico<br />

o costituzionale comparato 19 utilizzava la nostra terminologia, le<br />

nostre classificazioni e i relativi criteri di raggruppamento.<br />

Fa ora eccezione un recentissimo Atlante di diritto pubblico comparato<br />

20 in cui il curatore dichiara nelle premesse di volere far propria,<br />

come «quadro di riferimento sistemologico», una <strong>del</strong>le classificazioni più<br />

generiche, meno omogenee, logicamente coerenti e rappresentative <strong>del</strong>le<br />

realtà giuridiche contemporanee proposte da comparatisti di impostazione<br />

privatistica (rule of law, rule of politics, rule of tradition) 21 .<br />

zante. Meglio probabilmente sarebbe, sciolta l’endiadi, parlare di due Stati autoritari con<br />

stili rispettivamente di civil law e di common law: ancora una volta a conferma <strong>del</strong>la<br />

pluralità (o infinità), diversità e mobilità dei mo<strong>del</strong>li interni a un sistema anche in funzione<br />

<strong>del</strong> ramo o settore di diritto considerato, ossia <strong>del</strong> duplice principio di relatività<br />

per materia e per epoca storica che governa qualsiasi classificazione.<br />

17 Forme di Stato, forme e metodi di governo, di amministrazione e di organizzazione<br />

<strong>del</strong>la giustizia (ordinaria e costituzionale), modi di controllo <strong>del</strong>la costituzionalità<br />

<strong>del</strong>le leggi e, vorrei aggiungere, sussistenza o meno di un diritto amministrativo e soprattutto<br />

di una separata giustizia amministrativa, ossia considerazione <strong>del</strong>la differenza<br />

tra mo<strong>del</strong>li a diritto amministrativo differenziato e mo<strong>del</strong>li a diritto comune. Anche l’adesione<br />

alla Organizzazione Mondiale <strong>del</strong> Commercio è diventata un criterio di classificazione<br />

molto importante, a cavallo tra pubblico e privato, per la sua capacità non trascurabile<br />

di trasformazione e ri-orientamento sistemologico.<br />

18 Mi permetto di rinviare a G. Crespi Reghizzi, L’arbitrato internazionale e la<br />

comparazione giuridica in Revista de la Corte Española de Arbitraje, 2004, 136-137.<br />

19 Di autori quali P. Biscaretti di Ruffia, G. Bognetti, G. De Vergottini, G.F. Ferrari,<br />

G. Lombardi, P.G. Lucifredi, G. Morbi<strong>del</strong>li, M. Patrono, L. Pegoraro.<br />

20 G.F. Ferrari, Atlante di diritto pubblico comparato, Bologna, 2010, 21; ma vedi<br />

anche, precedentemente, “Civil law” e “common law”: aspetti pubblicistici, in Diritto costituzionale<br />

comparato a cura di P. Carrozza, A. Di Giovine e G.F. Ferrari, cit., 645 ss.<br />

21 Si tratta <strong>del</strong>la nota tripartizione <strong>del</strong>le società – non, si badi, <strong>del</strong>le famiglie o dei sistemi<br />

giuridici – in società con egemonia <strong>del</strong> diritto (e dei suoi professionisti), <strong>del</strong>la politica<br />

o <strong>del</strong>la tradizione, proposta da U. Mattei (il suo vero inventore) e P.G. Monateri in<br />

Introduzione breve al diritto comparato, Padova, 1997 e accolta da altri quattro comparatisti<br />

italiani nell’ambizioso Manifesto <strong>del</strong>la serie dedicata da Giappichelli ai sistemi giuridici


Introduzione: diritto privato comparato in Italia ieri e oggi 9<br />

Infine, non stupisce che il comparatista di estrazione pubblicistica non<br />

possa rinunciare – a pena di disagio e incompletezza – a indagare circa<br />

i fini e i valori (perseguiti o effettivamente realizzati) degli ordinamenti<br />

esaminati, così collocandosi nella scia di chi (Cappelletti, Denti, Taruffo) 22<br />

considera come obiettivi necessari <strong>del</strong>la comparazione anche la politica<br />

e la riforma <strong>del</strong> diritto.<br />

4. L’<strong>Annuario</strong> nasce libero da istruzioni e lacci editoriali ma non senza<br />

una impostazione e un programma, frutto di due mesi di incontri e intensa<br />

corrispondenza tra i membri <strong>del</strong> comitato di direzione.<br />

In linea di massima, dunque, ogni numero sarà strutturato in tre parti:<br />

I) la trattazione di un tema pratico di ampio respiro e grande interesse,<br />

individuato dal comitato di direzione, che dovrebbe costituire la spina<br />

dorsale di ciascun fascicolo; II) l’intervista a un protagonista <strong>del</strong>la cultura<br />

giuridica italiana o straniera (anch’esso scelto dal comitato direttivo);<br />

III) una sezione elastica ed eterogenea (osservatorio) dove confluiscano<br />

studi e commenti non legati alla sezione monotematica, notizie<br />

e documentazione su rilevanti novità legislative o giurisprudenziali<br />

straniere, recensioni o note bibliografiche.<br />

Ferma la prevalenza <strong>del</strong>la lingua italiana (ogni articolo essendo accompagnato<br />

necessariamente da un abstract in inglese redatto con particolare<br />

cautela) e la massima accuratezza <strong>del</strong>le traduzioni, non si esclude<br />

la pubblicazione nell’originale di articoli scritti in altre lingue 23 , almeno<br />

comparati, ove si afferma di voler superare le classificazioni tradizionali in una (un po’ tardiva<br />

e retorica) prospettiva non eurocentrica ma di chiara discendenza weberiana. Per una<br />

critica di questa tripartizione vedi anche A. Gambaro e R. Sacco, o.u.c., 14 nota 19, G.B.<br />

Portale, o.c., 37, e V. Varano e V. Barsotti, La tradizione giuridica occidentale. Testo e<br />

materiali per un confronto civil law common law, I., Torino, 2006 3 , 41, i quali ultimi giustamente<br />

rilevano che verso i mo<strong>del</strong>li <strong>del</strong>la famiglia giuridica occidentale «sembrano infatti<br />

tendere gli ordinamenti che gravitano nell’orbita <strong>del</strong>le altre famiglie, quelle cioè segnate dall’egemonia<br />

<strong>del</strong>la Politica e <strong>del</strong>la Tradizione, orbita che sembra caratterizzarsi per la sua transitorietà».<br />

Del resto, lo stesso G.F. Ferrari altrove (o.u.c., 651) riconosce, a prescindere<br />

dallo svuotamento progressivo <strong>del</strong>la tripartizione considerata, che «più i parametri classificatori<br />

vengono spostati verso l’alto, più le categorie utilizzate si fanno ampie, generiche e<br />

overinclusive, così da rendere problematica l’individuazione <strong>del</strong> loro contenuto e necessitato<br />

il ricorso a concettualizzazioni di matrice sociologica e politologica».<br />

22 Si veda tutta l’opera di Mauro Cappelletti, ma in particolare Dimensioni <strong>del</strong>la giustizia<br />

nella società contemporanea, Bologna, 1994 e la serie degli Access to Justice.<br />

23 Soluzione già adottata da Mario Rotondi, dall’inizio degli anni ’70, nei volumi<br />

<strong>del</strong>le sue Inchieste di diritto comparato.


10<br />

Gabriele Crespi Reghizzi<br />

in inglese – ma sulla questione <strong>del</strong>la lingua è mancata l’unanimità – ed<br />

è previsto un meccanismo di peer review, indispensabile per garantire la<br />

qualità e la valutabilità <strong>del</strong>la rivista. Si auspica anche che l’<strong>Annuario</strong> riesca<br />

a organizzare seminari periodici dai quali possano scaturire materiali<br />

da pubblicarsi nell’<strong>Annuario</strong> stesso o in quaderni ad esso paralleli.<br />

L’argomento <strong>del</strong> numero 2 <strong>del</strong>la nostra rivista è già fissato: l’analisi<br />

e il raffronto <strong>del</strong> ruolo <strong>del</strong>le Corti supreme (e/o costituzionali), tra nomofilachia<br />

e terza istanza, e le diverse conseguenze e prospettive sul<br />

piano <strong>del</strong>l’efficienza giudiziale. La personalità intervistata sarà Guido Calabresi,<br />

il primo prodotto statunitense di esportazione giuridica nel nostro<br />

Paese. Quanto ai numeri successivi non mi dispiacerebbe che qualcuno<br />

di essi fosse dedicato a un ordinamento giuridico importante ma<br />

un po’ passato di moda, come quello <strong>del</strong>la Federazione Russa, o al diritto<br />

giapponese, forse tra i pochissimi mo<strong>del</strong>li ancora dotati di una notevole<br />

originalità 24 . Mi sta anche molto a cuore il tema dei rapporti fra<br />

diritto privato comparato e diritto internazionale privato che sto studiando<br />

da tempo e sul quale ho svolto nel 2008 una relazione a Palermo.<br />

Fortunatamente restano dei punti di disaccordo, per esempio, come<br />

ricordato, le lingue, l’eventuale numero massimo di cartelle, la presenza<br />

o l’assenza di un leading article nella sezione monotematica.<br />

Programmare è un bene, ma sempre con realismo editoriale; con uno<br />

sguardo attento alla scarsità <strong>del</strong>l’offerta e alle molte riviste che sempre<br />

più generosamente ospitano contributi di diritto straniero e comparato,<br />

con gli indispensabili aggiustamenti e senza la rigidità <strong>del</strong>la pianifica-<br />

24 Nel senso di mo<strong>del</strong>lo notevole di società, per usare la felice espressione di Sacco,<br />

non più sprovvista di giuristi ma con un numero relativamente basso di giuristi rispetto<br />

al totale <strong>del</strong>la popolazione, con una direzione politica ancora affidata ad una élite o casta<br />

inamovibile di alti funzionari ministeriali e con un marcato, reale e continuo favore<br />

per la conciliazione (su questo piano contrapposta all’arbitrato) e la risoluzione informale<br />

<strong>del</strong>le controversie. Queste caratteristiche o fenomeni si notano meglio, in una prospettiva<br />

dinamica anche di medio termine, nel confronto con il maggiore Paese est-asiatico<br />

(Repubblica Popolare Cinese), dove l’esercito degli avvocati (anche «scalzi» nella<br />

battaglia per i diritti fondamentali <strong>del</strong>la persona) cresce esponenzialmente e la disaffezione<br />

per i procedimenti conciliativi ha indotto recentemente la Corte Suprema a emanare<br />

un chiarimento interpretativo volto a promuovere l’ADR in tutte le sue forme. Ho<br />

proposto alcuni anni fa di utilizzare la conciliation-friendliness e la arbitration-friendliness<br />

come (ulteriori) demarcatori sistemologici, che nel caso giapponese risultano nettamente<br />

divaricati.


Introduzione: diritto privato comparato in Italia ieri e oggi 11<br />

zione accentrata e vincolante che ha portato alla rovina l’Unione Sovietica.<br />

Inoltre io suggerirei che nei contributi di qualsiasi natura destinati all’<strong>Annuario</strong><br />

si anteponessero (diversamente da quanto accade spesso in<br />

Italia): la misurazione dei fatti alle sole opinioni; l’indagine concreta e<br />

minuziosa e la vera esperienza sul campo ai mo<strong>del</strong>li teorici (o parte generale)<br />

<strong>del</strong>la comparazione giuridica; l’analisi <strong>del</strong>le realtà giuridiche quotidiane<br />

(e in particolare <strong>del</strong>la prassi contrattuale, disarticolata in tutti i<br />

suoi aspetti, momenti e tipologie, <strong>del</strong>le molteplici modalità <strong>del</strong>la risoluzione<br />

<strong>del</strong>le controversie e <strong>del</strong>le dinamiche professionali, imprenditoriali,<br />

commerciali, finanziarie, degli investimenti e <strong>del</strong>la politica) alla sistemologia<br />

o scienza dei sistemi giuridici, nella quale mi è difficile credere 25 e<br />

che, sul piano pratico, non propone alcuna istruzione, modalità d’uso o<br />

posologia per chi si avvii allo studio e alla pratica <strong>del</strong> diritto straniero<br />

con metodo comparativo 26 ; la traduzione precisa in italiano (là dove è<br />

possibile), nonché una maggiore traducibilità degli scritti giuridici italiani<br />

in lingue straniere, alla traduttologia giuridica 27 ; il linguaggio semplice<br />

a quello astruso, iniziatico e autoreferenziale 28 ; la brevità alla prolissità.<br />

Si aggiunga la mia predilezione – è questione di gusti e non facilmente<br />

motivabile – per il genere letterario che combina l’analisi comparatistica<br />

con l’indagine sul diritto uniforme (e/o sulla lex mercatoria) 29 ,<br />

25 Ma che indubbiamente – come spiega Sacco – affonda le sue radici nella storia.<br />

Molti, naturalmente, sono i critici degli eccessi sistemologici, ma più di altri M. Lupoi<br />

ci ha ammonito a guardarci dalle generalizzazioni e omologazioni improprie fra ordinamenti,<br />

fondate su caratteri distintivi sommari, intuitivi, indimostrabili, datati, stereotipati,<br />

privi di riscontro con la base reale, e ci ha invitato ad accantonare, in quanto inutile,<br />

la sistemologia, notando altresì un certo contrasto fra sistemologia per ordinamenti<br />

e comparazione strutturalista (Sistemi giuridici comparati. Traccia di un corso, Napoli e<br />

Roma, 2001, 106-124).<br />

26 Preferisce giustamente parlare di metodi comparativi Sabino Cassese in Io comparo,<br />

tu compari egli compara: che cosa, come, perché? a cura di V. Bertorello, cit., 40.<br />

27 Senza ovviamente nulla togliere all’importanza dei vari studi, convegni e pubblicazioni<br />

dedicati in Italia a questa problematica.<br />

28 Da cui purtroppo non mi pare esente certa produzione comparatistica nostrana e<br />

che giustifica sussurrati rimproveri di neoconcettualismo, neodogmatismo o informazione<br />

assimetrica a chi ha predicato a lungo contro il concettualismo e la dogmatica.<br />

Cfr., per una critica più pungente, B. Markesinis, Il metodo <strong>del</strong>la comparazione, Milano,<br />

2004, 111-112, 145-146, 148, 152.<br />

29 Mi riferisco a monografie molto interessanti di Luisa Antoniolli, Alberto Gianola,<br />

Silvia Ferreri, Anna Veneziano, e naturalmente al periodico maggiormente innovativo in


12<br />

Gabriele Crespi Reghizzi<br />

comparazione e armonizzazione, in un binomio dove non è sempre detto<br />

che il rapporto di causa a effetto sia a senso unico 30 . Proprio per questo<br />

per qualche anno ho felicemente utilizzato come complemento all’<strong>Università</strong><br />

di Pavia il testo commentato dei Principi UNIDROIT dei<br />

Contratti Commerciali Internazionali (Ed. 1994, ora disponibile nella Ed.<br />

2004).<br />

5. L’intervista a Rodolfo Sacco, che non rappresenta neppure sinteticamente<br />

la vasta, ingegnosa e originale visione <strong>del</strong> maestro diretto o indiretto<br />

di tanti studiosi raccolti intorno al nuovo <strong>Annuario</strong>, sottolinea<br />

doverosamente – fuori di ogni culto <strong>del</strong>la personalità – la concezione<br />

<strong>del</strong> diritto (percepibile sempre e soltanto in prospettiva storico-antropologica<br />

e comparativa) di colui che ha dominato la scienza comparatistica<br />

nazionale e contribuito alla crescita esponenziale <strong>del</strong>la formazione,<br />

<strong>del</strong>l’insegnamento, <strong>del</strong>lo studio e <strong>del</strong>l’interesse per la nostra materia negli<br />

ultimi anni.<br />

Tuttavia è giusto rammentare a chi non ha ancora i capelli grigi che<br />

altri valenti ed eclettici studiosi italiani, oggi sfortunatamente negletti o<br />

dimenticati, prima di Gino Gorla, Mauro Cappelletti e Rodolfo Sacco,<br />

si sono battuti per lo studio comparativo <strong>del</strong> diritto come rimedio alle<br />

impostazioni dogmatiche e concettualiste e per una migliore comprensione<br />

dei diritti positivi. Oltre a Tullio Ascarelli, Angelo Sraffa e Mario<br />

Sarfatti 31 , desidero qui ricordare almeno Mario Rotondi (commercialista<br />

e industrialista come i precedenti) 32 , al quale devo riconoscenza innan-<br />

questo campo, la Uniform Law Review/Revue de droit uniforme pubblicato da UNI-<br />

DROIT (nella sua veste attuale) dal 1996. In questa prospettiva è inevitabile citare le ripetute<br />

edizioni bolognesi <strong>del</strong>la fortunata opera di F. Galgano, Lex Mercatoria.<br />

30 In una prospettiva per il momento soltanto di soft law è doveroso tributare onore<br />

al merito di Joachim Bonell e Michele Taruffo per il loro impulso e contributo determinante<br />

alla redazione e pubblicazione (e, nel primo caso, anche all’aggiornamento) dei<br />

Principles of International Commercial Contracts (UNIDROIT) e dei Principles of Transnational<br />

Civil Procedure (AMERICAN LAW INSTITUTE e UNIDROIT). Non tutti<br />

sanno che solo poco prima <strong>del</strong>l’approvazione definitiva obiezioni internazionalistiche<br />

conservatrici hanno impedito ai Principi UNIDROIT sui contratti di essere riconosciuti<br />

come valido oggetto di una scelta international-privatistica nella versione definitiva <strong>del</strong><br />

Regolamento comunitario revisionato sul diritto applicabile alle obbligazioni da contratto<br />

(“Roma I”).<br />

31 M. Sarfatti, Introduzione allo studio <strong>del</strong> diritto comparato, Torino, 1933.<br />

32 Verosimilmente per l’impostazione e vocazione cosmopolita <strong>del</strong> diritto commerciale<br />

fin dalle sue origini. Si riferisce correttamente a questo gruppo di precursori come


Introduzione: diritto privato comparato in Italia ieri e oggi 13<br />

zitutto per avermi consentito di svolgere, nel 1962/1963, una tesi di laurea<br />

in diritto sovietico che due altri professori <strong>del</strong>la Facoltà giuridica milanese<br />

mi avevano rifiutato «perché nell’URSS il diritto non esiste». I<br />

suoi scritti sulla comparazione 33 , le sue inchieste di diritto comparato 34<br />

e le ricerche condotte nell’ambito <strong>del</strong>l’Istituto di diritto commerciale<br />

comparato A. Sraffa, costituito nel 1934 presso l’<strong>Università</strong> Luigi Bocconi<br />

e da lui diretto per molti anni, hanno riassunto molti dei temi e<br />

anticipato alcuni dei problemi (non solo di parte generale) <strong>del</strong>la comparazione<br />

giuridica che la scuola torinese avrebbe affrontato e analizzato<br />

con maggiore profondità qualche decennio più tardi.<br />

6. Ed ora un po’ di cronistoria, ovvero, come diciamo noi, di confronto<br />

diacronico sull’apparente situazione <strong>del</strong> diritto comparato in Italia<br />

ieri e oggi.<br />

Alla data <strong>del</strong>la mia laurea (1 luglio 1963) la nostra materia era insegnata<br />

in pochissime università e i comparatisti cattedratici si contavano<br />

sulle dita di una mano. Fino al 1961 ci fu solo Gorla. Il primo concorso<br />

di diritto privato comparato vide come vincitori, nel 1961, Giorgio Bernini,<br />

Piero Verrucoli (allievo di Mossa) e Federico Martorano (allievo di<br />

Graziani). La commissione, presieduta da Nicolò, con giudizio di minoranza<br />

di Bigiavi, premiò sostanzialmente tre commercialisti, di cui solamente<br />

il primo aveva ricevuto una solida preparazione comparatistica<br />

(di common law) come allievo di Ascarelli e successivamente di Gorla,<br />

e aveva al suo credito prolungati soggiorni di studio negli Stati Uniti ad<br />

Ann Arbor. Chi prima, chi dopo, ma certamente a partire dal 1970, tutti<br />

costoro lasciarono il diritto privato comparato per il diritto commerciale.<br />

Nel 1969 una commissione composta da quattro ordinari (in ordine<br />

di anzianità Rotondi, Gorla, Bernini e Verrucoli) e da un giovanissimo<br />

“commercial law branch” E. Grande, Development of Comparative Law in Italy in<br />

The Oxford Handbook of Comparative Law, Oxford, 2009, che contrappone questo<br />

gruppo o strato a quello dall’Autore definito come riformista od orientato verso obiettivi<br />

di politica <strong>del</strong> diritto (caposcuola M. Cappelletti) e al «mainstream scientific approach»<br />

<strong>del</strong>la scuola di Sacco (ma che muoverebbe anch’essa dall’impostazione storicistica<br />

e dagli studi sul contratto di G. Gorla).<br />

33 A partire da Dogmatica e diritto comparato, op. cit., poi raccolto in Studi di diritto<br />

comparato e teoria generale, Padova, 1972.<br />

34 Specialmente Buts et méthodes du droit comparé, Padova e New York, 1973.


14<br />

Gabriele Crespi Reghizzi<br />

Corapi attribuì la libera docenza 35 in diritto privato comparato, bandita<br />

l’anno precedente, a quattro candidati, tuttora attivi.<br />

Nel 1971 Sacco, trasferitosi da Pavia a Torino, passò dal diritto civile<br />

al diritto privato comparato e nello stesso anno (o piuttosto nell’anno<br />

precedente) nacque l’Associazione italiana di diritto comparato,<br />

di cui assunse la presidenza Mauro Cappelletti e che qualche anno più<br />

tardi avrebbe iniziato la serie dei suoi colloqui biennali.<br />

Nell’anno accademico 1973-1974 la Facoltà di giurisprudenza di Napoli<br />

chiamò il professore Raffaele Rascio a ricoprire la cattedra di diritto<br />

privato comparato, che egli avrebbe lasciato dopo un triennio.<br />

Il secondo concorso nazionale di diritto privato comparato nel 1975,<br />

in realtà spezzato in due distinti concorsi (Diritto privato comparato e<br />

Diritto civile dei Paesi socialisti), fu giudicato da commissioni costituite<br />

con il metodo <strong>del</strong>l’estrazione diretta (poi rapidamente abbandonato…)<br />

e l’indispensabile primo apparentamento <strong>del</strong> comparato, visto l’esiguo<br />

numero degli ordinari <strong>del</strong>la materia (tre), avvenne con gli storici <strong>del</strong> diritto<br />

italiano. Dei titolari formali di discipline comparatistiche furono<br />

giudici, nella prima commissione, Sacco, Rascio, ed Emilio Romagnoli<br />

(diritto agrario comparato), mentre commissari <strong>del</strong> secondo concorso furono<br />

solo gli storici. I tre vincitori, tutti liberi docenti – Criscuoli, Lupoi<br />

e il sottoscritto – alzarono il numero dei posti di ruolo a sei (ricordo<br />

che allora non esistevano gli associati) e tanti essi restarono fino<br />

al 1980.<br />

7. La storia successiva è più nota e la grandiosa fotografia attuale –<br />

sostituiti i concorsi dalle valutazioni comparative – ci mostra 51 professori<br />

di prima fascia, 45 professori associati e 56 ricercatori. Nonostante<br />

gli sviluppi separati <strong>del</strong>le due discipline, si è naturalmente tentati di aggiungere<br />

a questi numeri quelli relativi al diritto pubblico comparato,<br />

considerato da molti come maggiormente affine al nostro S.S.D. o raggruppamento:<br />

51 ordinari (curiosa coincidenza), 24 associati e 42 ricercatori.<br />

A questi posti di ruolo vanno aggiunti gli insegnamenti tenuti a<br />

contratto o da docenti non strutturati.<br />

Nel 1984 Sacco riesce a costituire a Trento una Facoltà di Giurisprudenza<br />

rivoluzionaria, fitta di insegnamenti comparatistici e dominata<br />

35 Titolo che, come si sa, sarebbe stato abolito qualche anno dopo, ma la prova per<br />

l’ottenimento <strong>del</strong> quale coincideva sostanzialmente con quella degli attuali concorsi di<br />

seconda fascia.


Introduzione: diritto privato comparato in Italia ieri e oggi 15<br />

da docenti di diritto straniero e comparato (ma è inevitabile che col passaggio<br />

<strong>del</strong> tempo le rivoluzioni perdano slancio) e nel 1987 il nucleo<br />

storico <strong>del</strong>la scuola torinese proclama le cinque Tesi di Trento.<br />

Dal 1994 il diritto privato comparato è diventato, inizialmente ex lege<br />

e poi di fatto, materia di insegnamento semi-obbligatoria (in alternativa<br />

inizialmente al diritto comunitario e poi al diritto pubblico comparato)<br />

od obbligatoria nella maggior parte <strong>del</strong>le facoltà giuridiche. L’intensificata<br />

mobilità degli studenti di giurisprudenza è stata un ulteriore fattore<br />

di crescita <strong>del</strong>l’interesse e <strong>del</strong>la sensibilità per il diritto straniero e comparato.<br />

Da quando funzionano i dottorati di ricerca (1980) sono stati creati<br />

dottorati, in tutto o in parte comparatistici, almeno a Firenze, Macerata,<br />

Milano, Napoli II, Padova, Palermo (2), Roma, Siena, Torino e Trento.<br />

Non pochi studiosi italiani sono membri titolari (6) o associati (30)<br />

<strong>del</strong>la Académie Internationale de Droit Comparé.<br />

8. La medesima impetuosa moltiplicazione si riscontra nelle opere italiane<br />

non monografiche 36 dedicate a storia, natura, metodi e sistemologia<br />

<strong>del</strong>la comparazione giuridica. Oltre agli scritti sparsi di Rotondi,<br />

Ascarelli e Gorla e al lavoro prebellico di Sarfatti, i laureati italiani <strong>del</strong><br />

1963 potevano contare solamente su un libro di R. Tripiccione 37 , caduto<br />

presto nell’oblio e, a Milano, su <strong>del</strong>le fragili dispense ciclostilate di Grisoli.<br />

Unica collana marginalmente combaciante con il diritto comparato<br />

erano gli Studi di diritto comparato e straniero diretti da Rotondi, mentre<br />

le sue Inchieste di diritto comparato inizieranno solo nel 1972 38 .<br />

Nel 2010 invece il nostro Paese è al primo posto numerico non solo<br />

nella didattica ma anche nella produzione di opere e trattati dedicati ai<br />

sistemi giuridici o a dottrine generali <strong>del</strong>la comparazione.<br />

Salvo errori ed omissioni, per i quali mi scuso con gli autori, tra gli<br />

studiosi italiani di estrazione o impostazione privatistica hanno scritto<br />

(in tutto o in parte) di sistemi o teoria dei sistemi Ajani, Alpa, Barsotti,<br />

Bonell, Cannata (sebbene sia un romanista), Casucci, De Simone, Galgano,<br />

Gallo, Gambaro, Grande, Guarneri, Losano (sebbene sia un filo-<br />

36 Ma naturalmente anche in quelle monografiche, circa le quali però il censimento<br />

è più complesso e meno significativo.<br />

37 A. Tripiccione, La comparazione giurdica, Padova, 1961.<br />

38 Aperte con il ricordato volume Studi di diritto comparato e teoria generale, Padova,<br />

1972.


16<br />

Gabriele Crespi Reghizzi<br />

sofo <strong>del</strong> diritto), Lupoi, Mattei, Monateri, Moccia, Negri, Pizzorusso<br />

(sebbene sia un pubblicista), Portale, Ravà, Sacco, Somma, Varano, Zoppini<br />

39 .<br />

Si sono tradotti in italiano lavori di eminenti comparatisti stranieri –<br />

Ancel, Constantinesco, Merryman, Watson, e naturalmente i due classici<br />

manuali, di David e Zweigert e Kötz, probabilmente i più utilizzati<br />

in Italia prima <strong>del</strong>l’apparizione <strong>del</strong> Gambaro-Sacco e <strong>del</strong> Varano-Barsotti<br />

– o indispensabili per la comparazione (Calabresi, ma non solo lui).<br />

Cominciano ad apparire anche raccolte di casi e materiali 40 .<br />

Diverse collane si propongono obiettivi comparatistici, prima fra tutte<br />

i Giuristi stranieri di oggi, affidata dal 1986 a Mazzoni e Varano e giunta<br />

ormai al cinquantesimo volume, senza contare, naturalmente, il Trattato<br />

di diritto comparato (<strong>del</strong>la UTET) diretto da Sacco dal 1992 e la serie<br />

dei Sistemi giuridici comparati (per Giappichelli) a cura di Procida Mirabelli<br />

di Lauro (dal 1996). Il Digesto IV (discipline privatistiche) ha<br />

scelto un taglio profondamente comparativo ed alcune tra le migliori riviste<br />

giuridiche ospitano rubriche aperte al diritto straniero e comparato<br />

(Il Foro italiano, Rivista di diritto civile, Rivista trimestrale di diritto e<br />

procedura civile, ecc.).<br />

Fervono ricerche comparative, come il progetto trentino The Common<br />

Core of European Private Law, avviato nel 1995 da Ugo Mattei e<br />

Mauro Bussani 41 ma non universalmente apprezzato o condiviso 42 , specialmente<br />

da chi concepisce le varie tradizioni ed esperienze giuridiche<br />

come costrutti epistemologici diversi e irriducibili o incommensurabili<br />

39 Gli scritti comparatistici di Rotondi e Gorla sono stati raccolti rispettivamente<br />

nelle già ricordate Inchieste (vol. 1, 1972) e in Diritto comparato e diritto comune europeo,<br />

Milano, 1981.<br />

40 A cominciare da Ajani-Monateri e Varano-Barsotti.<br />

41 Ed ispirato, come è noto, ai seminari di Cornell e al factual approach di Rudolf<br />

Schlesinger. L’esaltazione nostrana <strong>del</strong>l’importanza di questi seminari trova solo poche<br />

voci dissenzienti. Tra queste, B. Markesinis, o.c., 149-150 e G. Lombardi, Premesse al<br />

corso di diritto pubblico comparato. Problemi di metodo, Milano, 1986, 32, secondo il<br />

quale l’approccio di Schlesinger e dei suoi seguaci privilegerebbe la struttura logica di<br />

un sistema (il common law) appiattendo sul medesimo l’opera di comparazione: «la forza<br />

attrattiva <strong>del</strong>la cultura <strong>del</strong> luogo di confronto ha secondo me impedito proprio quell’esame<br />

(e quella considerazione) di analogie e differenze che i comparatisti predicano in<br />

astratto, salvo poi dimenticarla quando non fa più comodo».<br />

42 Si vedano per es. gli autori (P. Le Grand e R. Hyland) discussi da R. Caterina in<br />

Io comparo, tu compari egli compara: che cosa, come, perché? a cura di V. Bertorello,<br />

cit., 46-48.


Introduzione: diritto privato comparato in Italia ieri e oggi 17<br />

(la cosiddetta difference theory) e conseguentemente attribuisce alla comparazione<br />

lo scopo primario di privilegiare la ricerca <strong>del</strong>le differenze 43 .<br />

Nonostante la prudenza necessaria nell’interpretazione <strong>del</strong>le statistiche,<br />

fuori di ogni facile trionfalismo e a prescindere da qualsiasi valutazione<br />

<strong>del</strong> prodotto, specialmente in questa sede, tutti questi fenomeni<br />

sono indice, in sé e per sé, di un’atmosfera radicalmente mutata e <strong>del</strong>la<br />

conquista da parte <strong>del</strong>la comparazione giuridica di posizioni e gradi impensabili<br />

mezzo secolo fa, e in questo senso non possono a prima vista<br />

che giovare al nuovo <strong>Annuario</strong>.<br />

9. Ma c’è un’altra faccia <strong>del</strong>la medaglia che invita a riflettere e impone<br />

una rigorosa selezione e uno scrupoloso controllo dei contenuti<br />

<strong>del</strong>la nostra rivista.<br />

In tema di oggetto, metodi (o tecniche) e obiettivi <strong>del</strong>la comparazione<br />

si è spaccato il capello in quattro e si sono sviscerate, mi pare,<br />

quasi tutte le questioni oggi astrattamente immaginabili, purtroppo anche<br />

rivangando pseudo-problemi 44 e quesiti oziosi o stucchevoli.<br />

43 Si è invece spenta o sopita la venerazione per le cosiddette Tesi di Trento, anche<br />

da parte di qualcuno dei loro artefici, tesi facilmente imputabili (e imputate) di “pensiero<br />

unico”, di neodogmatismo e di una visione politica conservatrice (Vittorio Denti).<br />

Conforme E. Grande, o.c., p. 119.<br />

44 Come l’alternativa tra scienza e metodo, di cui si è discusso fin dal primo convegno<br />

parigino dei comparatisti (Lambert e Saleilles) <strong>del</strong> 1900. Scriveva M. Rotondi, già<br />

nella sua voce «Diritto comparato» <strong>del</strong> 1938 per il Nuovo Digesto Italiano (p. 966): «Il<br />

giurista deve proprio invidiare il cultore <strong>del</strong>l’anatomia comparata, <strong>del</strong>la linguistica comparata,<br />

<strong>del</strong>la storia comparata <strong>del</strong>le religioni se hanno ignorato questa questione: se la<br />

comparazione sia scienza o sia metodo! …essa appare piuttosto un correttivo metodologico<br />

<strong>del</strong>la dogmatica o <strong>del</strong>la esegesi <strong>del</strong> singolo diritto positivo. Quando poi l’indagine<br />

comparativa ha ormai acquistato più largo sviluppo, domina più vasto campo di<br />

osservazione, dispone di maggior copia di dati e si profila di conseguenza la possibilità<br />

di porre e di risolvere nuovi problemi che trascendano il singolo diritto positivo…, allora<br />

essa assume, nella comune valutazione, carattere e dignità di una autonoma disciplina<br />

scientifica». Scriverà invece il primo Sacco (Introduzione al diritto comparato, Torino,<br />

1980, 31) che il diritto comparato «è una scienza pura, tale, cioè, che non ha scopi,<br />

all’infuori di quelli <strong>del</strong>la conoscenza, e che quindi non si deve giustificare in base agli<br />

scopi»; cercare gli scopi sarebbe un «falso problema». Più tardi, con Gambaro e Monateri<br />

(nella voce «Comparazione Scientifica» per il Digesto IV), si ironizzerà sulla fastidiosa<br />

e antiscientifica discussione «sui diciannove e più obbiettivi» <strong>del</strong>la comparazione,<br />

ma ciò non impedirà a manuali anche successivi di scrittori meno legati alla scuola torinese<br />

di nominare, raggruppare (talora distinguendo fini scientifici, pratici e secondari)<br />

ed esaminare i molti scopi attribuiti al diritto comparato. Tra questi, curiosamente, non


18<br />

Gabriele Crespi Reghizzi<br />

Tutti concordano che il diritto comparato è qualcosa di diverso e ha<br />

una marcia in più rispetto alla semplice esposizione (anche ragionata)<br />

<strong>del</strong> diritto straniero 45 , ma spesso la differenza è ambigua, sottile o inafferrabile<br />

46 – chi <strong>del</strong> resto ne sarà buon giudice? – e inoltre, come scrisse<br />

Magritte nel 1946, «i titoli dei quadri non sono spiegazioni e i quadri<br />

non sono illustrazioni dei titoli».<br />

Molti degli asseriti nuovi campi di indagine non sono, a ben vedere,<br />

che riproposizioni approfondite e/o lessicalmente rivisitate, oppure rispolverate<br />

per casi diversi, di tematiche già individuate 47 e parzialmente<br />

esplorate fin dalla prima metà <strong>del</strong> secolo scorso dai giuristi (ma anche<br />

da sociologi, filosofi, ecc.) più attenti, benché ovviamente non sia <strong>del</strong><br />

tutto escluso che qualche altro problema possa sorgere nel XXI secolo<br />

e non tutto il materiale da raccogliere sia già stato raccolto e selezionato.<br />

E poiché le mutazioni dei sistemi sono continue e inesorabili 48 , nonostante<br />

l’affermata resistenza di alcuni caratteri più stabili e profondi,<br />

non sempre agevolmente determinabili, la ripetizione <strong>del</strong>l’esercizio diventa<br />

sostanzialmente inutile. Con l’ulteriore non trascurabile dettaglio<br />

compare mai quello – che indubbiamente ha guidato più di uno studioso – di un accesso<br />

abbreviato o accelerato a una cattedra universitaria.<br />

45 Proprio per questo non ho menzionato nel testo e non ho incluso nell’elenco<br />

opere come Il “trust” nel diritto inglese, Padova, 1935 (di R. Franceschelli); Il fallimento<br />

nel diritto americano, Padova, 1956 (di G. Rossi); Studi di diritto comparato. Vol. I. Diritto<br />

degli Stati Uniti, Milano, 1956 (di A.P. Sereni); Le grandi linee <strong>del</strong> sistema giuridico<br />

somalo, Milano, 1985 (di R. Sacco); Introduzione allo studio <strong>del</strong> diritto inglese: le<br />

fonti, Milano, 1994 e Il contratto nel diritto inglese, Padova, 1990 e 2001 (di G. Criscuoli).<br />

46 Concorda Moccia (o.c., 96-97) secondo il quale lo studio <strong>del</strong> diritto straniero sempre<br />

«implica, sebbene in limine o in abbozzo, la comparazione» in quanto la nozione<br />

stessa di diritto straniero «contiene in nuce la nozione comparativa, riferita appunto a<br />

qualcosa che, rispetto al punto di vista <strong>del</strong>l’osservatore, viene ab extra, come sussistente<br />

in una dimensione (territoriale o di spazio, oppure intellettuale o di cultura) ‘altra’ dalla<br />

propria». Ripensando ad anni giovanili, ho sicuramente imparato molta più «comparazione»<br />

dai corsi di diritto sovietico (Harold Berman) e di diritto cinese (Jerome Cohen)<br />

svolti ad Harvard negli anni ’60 che dall’insegnamento comparatistico generico colà impartito<br />

da Arthur Von Mehren.<br />

47 Prima <strong>del</strong>l’invenzione <strong>del</strong> crittotipo, con le sue eleganze gius-strutturaliste, T. Ascarelli<br />

invitava il buon comparatista a cercare il diritto «occulto» e le «premesse implicite»<br />

di ogni sistema giuridico, mai scritte ma tali da facilitarne la comprensione da parte di<br />

un osservatore estraneo (o.c., 9 e 11).<br />

48 «Ogni sistema giuridico non è, ma diventa, attraverso impercettibili cambiamenti»:<br />

così R. Sacco in Io comparo, tu compari egli compara: che cosa, come, perché? a cura di<br />

V. Bertorello, cit., 281.


Introduzione: diritto privato comparato in Italia ieri e oggi 19<br />

che ben pochi comparatisti 49 osano definire concetti indispensabili per la<br />

sistemologia come appunto ordinamento, sistema, famiglia e mo<strong>del</strong>lo, i<br />

quali rimangono quindi nozioni implicite e soggettivamente variabili.<br />

Nella classificazione dei sistemi, che trova l’unica o più importante<br />

spiegazione nell’esigenza di semplificazione ed economia espositiva, si è<br />

quasi esaurita la necessariamente arbitraria, soggettiva, relativa e inesauribile<br />

catalogazione dei criteri o parametri di raggruppamento utilizzati<br />

o privilegiati, che manuali più recenti omettono (probabilmente a ragione)<br />

di indicare.<br />

Sacco stesso riconosce che i suoi mo<strong>del</strong>li notevoli di società (senza<br />

legislatore, senza giuristi 50 , senza diritto scritto, senza linguaggio tecnicogiuridico,<br />

senza lo Stato, a potere diffuso), espressioni di grandi epoche<br />

<strong>del</strong> diritto 51 , sono ormai confinati nella protostoria. Ciò non esclude, naturalmente,<br />

che tracce latenti e difficilmente afferrabili <strong>del</strong> diritto muto,<br />

di condotte ancestrali (istintive, inconsce o consuetudinarie), forse anche<br />

anteriori alla apparizione <strong>del</strong> homo sapiens, persistano o aleggino nei sistemi<br />

giuridici contemporanei.<br />

Le «altre concezioni <strong>del</strong> diritto» di davidiana memoria, ovvero, secondo<br />

un lessico più accattivante, i sistemi euro-eccentrici (o americanoeccentrici)<br />

appartengono sempre di più al passato (la Cina confuciana,<br />

l’Africa <strong>del</strong>l’etno-antropologia); famiglie per lunghi anni ritenute originali<br />

o diverse (come i Paesi socialisti) scompaiono e non ha più senso<br />

parlare neppure di mo<strong>del</strong>li post-socialisti o in via di transizione; il riavvicinamento<br />

e l’armonizzazione (prevalentemente ma non unicamente legislativa<br />

e dottrinaria) procedono inarrestabili. Non è neppure chiaro in<br />

che cosa o in che misura si distingua il mo<strong>del</strong>lo giuridico raffigurato<br />

come stratificato o pluralista, visto che la maggior parte degli ordinamenti<br />

positivi lo è o tende a diventarlo.<br />

Così, dopo tanti anni di entusiasmi esotici e di auspicato abbandono<br />

<strong>del</strong> mo<strong>del</strong>lo eurocentrico, l’indagine più significativa sembra doversi concentrare<br />

di nuovo sul binomio civil law/common law (nonostante l’affermato<br />

comune punto di partenza e le innegabili, evidenti e progres-<br />

49 Vedi per un tentativo J. Merryman, La tradizione di civil law nell’analisi di un<br />

giurista di common law, Milano, 1973, 7-9, nonché G.B. Portale, o.c., 11.<br />

50 Anche Victor Li, fin dal 1978, aveva descritto il sistema giuridico cinese come «diritto<br />

senza giuristi»: V. Li, Law Without Lawyers: a Comparative View of Law in China<br />

and the United States, Boulder, 1978.<br />

51 R. Sacco, Antropologia giuridica, Bologna, 2007, 92-126.


20<br />

Gabriele Crespi Reghizzi<br />

sive convergenze) – la gorliana comparazione par excellence – e sui trapianti<br />

di valori, istituti e meccanismi tecnici (naturalmente a forte rischio<br />

di distorsione) <strong>del</strong>la tradizione giuridica occidentale in ordinamenti precedentemente<br />

riferiti a tradizioni estranee. L’attuale conflitto franco-statunitense,<br />

o più estesamente tra common law americana e civil law europea<br />

nell’ottica <strong>del</strong>la efficienza economico-imprenditoriale dei rispettivi<br />

sistemi e mo<strong>del</strong>li giuridici – a prescindere da una certa sensazione di artificiosità,<br />

forse riflesso <strong>del</strong> contrasto fra ambiguità francese e moralismo<br />

statunitense – non fa che aggiungere un pizzico di novità e di eccitazione<br />

a un confronto plurisecolare.<br />

Dopo anni di continua importazione dagli Stati Uniti, vi sono inoltre<br />

segnali abbondanti che mostrano come il diritto romanistico o codificato<br />

stia conquistando posizioni rilevanti nei confronti <strong>del</strong> diritto anglo-americano,<br />

specialmente se si osservano il lessico e il contenuto <strong>del</strong><br />

diritto comunitario (dove l’Inghilterra lotta da sola), il linguaggio e le<br />

regole prevalenti dei trattati internazionali e specialmente di quelli di diritto<br />

uniforme – proprio a questa tematica UNIDROIT ha dedicato anni<br />

fa un originale seminario – la nuova legislazione degli Stati di recente<br />

indipendenza e le riforme legislative di molti Paesi che subiscono il fascino<br />

crescente <strong>del</strong> diritto europeo. E ciò nonostante l’asserito imperialismo<br />

<strong>del</strong> diritto nord americano, i diktat e i criteri di giudizio e valutazione<br />

economica <strong>del</strong>la Banca Mondiale 52 e l’operato <strong>del</strong>l’Organizzazione<br />

Mondiale <strong>del</strong> Commercio, tanto temuti dagli interpreti (teorici)<br />

<strong>del</strong>la globalizzazione.<br />

Non mi è affatto chiaro perché qualche manuale di sistemi dedichi<br />

52 Mi riferisco ai criteri utilizzati dalla World Bank nelle sue pubblicazioni Doing<br />

Business in…, dedicate a singoli Stati o gruppi di Stati, nelle quali si analizzano le norme<br />

e le prassi applicative che regolano le sfere d’azione ritenute determinanti per la vita di<br />

un’impresa: procedure, tempi e costi per avviare e chiudere un’attività commerciale, flessibilità<br />

<strong>del</strong> lavoro, procedure, tempi e costi per la registrazione di un titolo di proprietà<br />

e l’ottenimento di una licenza, accesso al credito, norme a tutela degli investimenti, imposte<br />

e tasse, procedure, tempi e costi per operazioni di importazione e di esportazione,<br />

complessità, durata e costi dei procedimenti giudiziari relativi a controversie contrattuali<br />

(www.doingbusiness.org). Nella dubbia classifica mondiale dei paesi maggiormente business-friendly<br />

stilata dalla Banca Mondiale nel 2007 l’Italia si trovava al 53°, la Cina all’83°,<br />

la Russia al 106° e l’India al 120° posto (G. Crespi Reghizzi, Il quadro giuridico per<br />

uno sviluppo sostenibile e garantito, in L’India tra i grandi. Politica, economia e società<br />

sessant’anni dopo, a cura di G. Calchi Novati, S. Beretta e S. Casci, Pavia, 2008, 83 ss.).<br />

Nel 2010 tutti questi Paesi hanno perso posizioni nella classifica dei 183 Paesi considerati:<br />

Italia 78°, Cina 89°, Russia 120°, India 133°.


Introduzione: diritto privato comparato in Italia ieri e oggi 21<br />

una sezione speciale alla analisi economica <strong>del</strong> diritto 53 , con cui non mi<br />

pare vi siano rapporti stretti, certamente non così intimi come quelli, indiscussi,<br />

con la storia, la sociologia e l’etnologia giuridica. I metodi <strong>del</strong>la<br />

Law and Economics, che prescrivono la ricerca e l’adozione di meccanismi<br />

e mo<strong>del</strong>li giuridici caratterizzati da una maggiore efficienza – vista<br />

come il risultato di regole che contribuiscano ad abbattere i costi<br />

transattivi e a ottenere una distribuzione efficiente di risorse scarse –<br />

non sono omogenei, favoriscono piuttosto la concorrenza tra ordinamenti<br />

(anche questa, a mio parere, una tematica un po’ «pompata») e<br />

non sembrano particolarmente utili alla comparazione 54 . Anzi, se mai, è<br />

vero il contrario.<br />

Anche le cosiddette sfide <strong>del</strong>la globalizzazione, se fossero serie, prese<br />

alla lettera e applicabili tranquillamente ai fenomeni giuridici, rappresenterebbero<br />

una minaccia per il diritto comparato nella misura <strong>del</strong> progressivo<br />

esaurimento di buona parte <strong>del</strong>l’oggetto stesso <strong>del</strong>la comparazione<br />

(sistemi e istituti), ma è da escludersi che ciò accada o che accada<br />

presto.<br />

Poiché la progressiva estensione <strong>del</strong>l’indagine a tematiche pre-, parao<br />

meta-giuridiche e l’impiego (sia pure dilettantesco) di strumenti proprii<br />

di altre discipline (antropologia, etologia, ecc.) finisce col minacciare<br />

(certo, secondo l’opinione prevalente <strong>del</strong> giurista euro-americano-centrico)<br />

la nozione stessa di diritto 55 , ne consegue che la macrocomparazione<br />

dovrebbe ragionevolmente restringere le proprie aree di indagine 56<br />

a beneficio <strong>del</strong>la microcomparazione giuridica, a pena di confondersi con<br />

53 Oltre al manuale di Mattei-Monateri, si veda da ultimo G.B. Portale, o.c., 149-<br />

151, il quale ritiene che l’analisi economica <strong>del</strong> diritto permette di individuare «possibili<br />

profili di competizione fra gli ordinamenti, particolarmente rilevanti in materia di società<br />

di capitali ad azionariato diffuso e di mercati finanziari».<br />

54 Giudizi più pesanti sono stati espressi da autori francesi: tra i molti v. A. Bernard,<br />

Law and economics, une science idiote?, in Recueil Dalloz, 2008, 2806 ss.<br />

55 A questo mi pare conduca la pretesa di “analizzare giuridicamente” ogni campo<br />

di indagine, e non solo l’economia, come invece propone F. Galgano, con felice inversione<br />

terminologica <strong>del</strong> nome di una celebre scuola (analisi economica <strong>del</strong> diritto), a p.<br />

12 di La globalizzazione nello specchio <strong>del</strong> diritto, Bologna, 2005.<br />

56 Questo suggerimento è seguito con molta difficoltà dalla sinologia giuridica italiana,<br />

che si limita per lo più a studi generici e utilizza pochissime fonti (leggi, qualche<br />

scritto dottrinale prevalentemente non cinese, giurisprudenza solo in via eccezionale) in<br />

modo parziale e approssimativo. Succede che riesca ad andare più a fondo qualche legale<br />

italiano operante in Cina.


22<br />

Gabriele Crespi Reghizzi<br />

ogni scienza sociale o comportamentale 57 (rimango piuttosto confuso<br />

dalla mesocomparazione di Constantinesco).<br />

Si è sostenuto che una <strong>del</strong>le ragioni per cui giudici e arbitri – non<br />

solo in Italia – ricorrono poco alla letteratura e al pensiero dei comparatisti<br />

è la predilezione dei nostri studi per l’astrazione, le dottrine generali,<br />

le classificazioni e la sistemologia, che non fanno <strong>del</strong> nostro diritto<br />

privato comparato, nonostante la sua proclamata funzione «sovversiva»<br />

e micro-, para- o sub-legislativa, un facile materiale da costruzione<br />

né, diversamente dal diritto svizzero, un buon articolo di esportazione<br />

58 . Sotto questo profilo gioverà tener d’occhio anche l’uso <strong>del</strong> diritto<br />

straniero fatto dalla nostra giurisprudenza, che in materia è ondivaga,<br />

nonostante le crescenti tendenze ad aperture comparatistiche, come<br />

mostrano sintomaticamente tre pronunce <strong>del</strong>la Corte di Cassazione nelle<br />

vicende Scientology ed Englaro e in tema di natura <strong>del</strong> lodo arbitrale 59 .<br />

57 Anche E. Grande (o.c., 121) sembra ritenere che l’espansione italiana <strong>del</strong> dialogo<br />

fra diritto comparato e altre scienze sociali «has blurred the boundaries of the discipline».<br />

58 L’affermazione è attribuita al professore ginevrino Pierre Lalive. Il diritto sostanziale<br />

svizzero è stato lungamente ai primi posti nella scelta <strong>del</strong> diritto applicabile ai contratti<br />

ad opera <strong>del</strong>le parti, come si rileva in particolare dalle statistiche annuali <strong>del</strong>la Corte<br />

Internazionale di Arbitrato presso la Camera di Commercio Internazionale. Circa le ragioni<br />

<strong>del</strong>lo scarso uso giudiziale dei prodotti comparatistici cfr. ampiamente B. Markesinis,<br />

o.c., passim.<br />

59 Con ordinanza <strong>del</strong>le Sezioni Unite <strong>del</strong> 15 giugno 2002, n. 9281 (in Foro it., 2002,<br />

I, 2299 ss.), in tema di natura <strong>del</strong> lodo arbitrale, la Cassazione ha dichiarato che «l’esegesi<br />

di istituti <strong>del</strong>l’ordinamento nazionale non può essere condotta adottando a parametro<br />

norme straniere di disciplina di pur corrispondenti istituti», anche quando la soluzione<br />

nazionale appaia eccentrica rispetto al panorama comparatistico. Si vedano le<br />

ferme critiche di E. Ricci: La never ending story <strong>del</strong>la natura negoziale <strong>del</strong> lodo: ora<br />

la Cassazione risponde alle critiche, in Riv. dir. proc., 2003, 556 ss. Ricci osserva in proposito<br />

che il diritto comparato giova all’interpretazione <strong>del</strong> sistema giuridico italiano in<br />

modo più sottile di quanto la Corte immagini, non attraverso il ricorso a norme straniere<br />

per interpretare il nostro diritto, bensì «aiutando a ragionare bene».<br />

Nel caso di Scientologia (religione o no?) la Cassazione penale, nel giudizio di annullamento<br />

<strong>del</strong>la sentenza <strong>del</strong>la Corte di Appello di Milano <strong>del</strong> 2 dicembre 1996, aveva<br />

censurato la decisione milanese per avere affermato – a dispetto di una globalizzazione<br />

<strong>del</strong>l’informazione sempre più manifesta – che «i pareri di studiosi stranieri non concorrono<br />

a formare l’opinione pubblica italiana» (riferendosi a realtà sociali, storiche e<br />

culturali diverse dalla nostra) e che a tal fine non sono utilizzabili nemmeno le «sentenze<br />

di autorità giudiziarie di altri Stati», raggiunte sulla base di regole e principi diversi<br />

da quelli <strong>del</strong>l’ordinamento italiano. Tuttavia, nella sentenza di cassazione con rinvio<br />

(alla Corte di Appello di Milano) n. 21748 <strong>del</strong> 16 ottobre 2007, la Cassazione ci-


Introduzione: diritto privato comparato in Italia ieri e oggi 23<br />

Mi pare che di tutto ciò non possano non tenere conto i responsabili<br />

<strong>del</strong>l’<strong>Annuario</strong>. È tempo di occuparsi meno <strong>del</strong>la storia, <strong>del</strong>la natura,<br />

dei metodi e <strong>del</strong> perché <strong>del</strong> diritto comparato 60 e di fare invece opera<br />

effettiva di comparazione 61 .<br />

vile ha richiamato ad adiuvandum soluzioni «legislativamente sancite in altri ordinamenti<br />

europei» (in primo luogo la legge francese), un articolo <strong>del</strong>la Convenzione di<br />

Oviedo (non ancora ratificata, ma autorizzata alla ratifica, dal Parlamento italiano e come<br />

tale ritenuta capace di una funzione ausiliaria sul piano interpretativo) nonché, nella carenza<br />

di una specifica disciplina legislativa italiana, sentenze <strong>del</strong>la Corte Suprema degli<br />

Stati Uniti, <strong>del</strong>la Corte Suprema <strong>del</strong> New Jersey, <strong>del</strong>la House of Lords e <strong>del</strong> Bundesgerichtshof.<br />

60 Quanto ai temi da me non sviluppati nel testo, questa Introduzione può essere<br />

utilmente integrata, in versi, da Il sacco glorioso, in Io comparo, tu compari egli compara:<br />

che cosa, come, perché? a cura di V. Bertorello, cit., 345 ss.<br />

61 Convengo con M. Graziadei – sua e-mail <strong>del</strong>l’8 dicembre 2009 – che è meglio<br />

pubblicare un articolo capace di illustrare la rete di rapporti giuridici che assicuri l’arrivo<br />

di un quintale di zucchero sui mercati di Torino e New York piuttosto che un saggio<br />

sull’ultima scoperta fatta a Stanford (o a Chicago: aggiunta di chi scrive) in tema di<br />

efficienza contrattuale.


Gianmaria Ajani e Michele Graziadei (a cura di)<br />

INTERVISTA A RODOLFO SACCO<br />

D. Se siamo bene informati un tempo non hai voluto che i giuristi<br />

comparatisti italiani avessero una loro rivista. So – tutti sappiamo – che<br />

oggi sei un sostenitore <strong>del</strong>la rinascita <strong>del</strong>l’<strong>Annuario</strong> di diritto comparato.<br />

Sei pentito <strong>del</strong>le vecchie idee?<br />

R. Non sono pentito. Le esigenze sono mutate.<br />

Non volevo la rivista <strong>del</strong> diritto comparato in un’epoca in cui la comparazione<br />

era poco studiata e pochissimo insegnata all’università; e in<br />

cui peraltro le ricerche comparatistiche erano spesso profonde, brillanti<br />

ed esemplari e potevano insegnare molto anche al giurista municipale, e<br />

suscitare il suo apprezzamento.<br />

Il mio timore, espresso con chiarezza in un articolo apparso nei Quaderni<br />

fiorentini, era la ghettizzazione <strong>del</strong>la produzione comparatistica.<br />

Pubblicando i nostri articoli su un periodico rivolto a noi stessi, noi<br />

comparatisti avremmo corso il rischio di essere ignorati dai giuristi municipali,<br />

mentre invece lo scopo da raggiungere era proprio la divulgazione<br />

<strong>del</strong>la comparazione nella vasta comunità di tutti i giuristi.<br />

Beninteso, sarebbe stata utile a noi e a tutti una Rivista che raccogliesse<br />

in tutti i Paesi <strong>del</strong> mondo le novità rilevanti: nuove tendenze<br />

scientifiche, nuove leggi, nuove o inaspettate o significative decisioni giudiziarie.<br />

Una Rivista giuridica di questa natura sarebbe stata apprezzata<br />

dal comparatista e sarebbe stata apprezzata dal municipale.<br />

I dati da raccogliere sarebbero stati sconfinati.<br />

Basti pensare che dopo il 1960 tutti i Paesi ex coloniali hanno operato<br />

scelte giuridiche a tutto campo, misurandosi con problemi nuovi e<br />

appassionanti; che dopo il 1990 tutti i Paesi ex socialisti sono tornati a<br />

soluzioni più tradizionali, operando scelte interessanti; che nel periodo<br />

di cui parlo il diritto cinese ha conosciuto soluzioni inusualissime, fino<br />

a proclamare l’abrogazione di tutto il diritto vigente; e che più tardi ha<br />

imitato in larga misura, affrontando problemi spesso imprevisti, mo<strong>del</strong>li<br />

sovietici o postsovietici o, più recentemente, occidentali; che dal 1980


26<br />

Gianmaria Ajani e Michele Graziadei<br />

l’Africa ha riscoperto con piena consapevolezza la sua tradizione giuridica,<br />

sommersa nel primo ventennio <strong>del</strong>l’indipendenza per rincorrere l’obiettivo<br />

di una europeizzazione da compiersi a tappe forzate; che i sistemi<br />

angloamericani e quelli romanisti si sono scambiati prestiti di mo<strong>del</strong>li<br />

talora ben visibili, talvolta operati alla chetichella; che recentissimamente<br />

hanno acquistato fiducia in se stesse tradizioni giuridiche precolombiane<br />

nel Canada, nell’America di lingua castigliana o portoghese,<br />

e nell’Australia, e che in quelle aree lo Stato incomincia a consentire alla<br />

rinascita di antichissimi organi giudiziarii e alla pratica di antichissime<br />

regole.<br />

Basti pensare che istituzioni nuove sono nate un po’ ovunque nel diritto<br />

<strong>del</strong>la famiglia (i riconoscimenti <strong>del</strong>le coppie di fatto o <strong>del</strong>le coppie<br />

omosessuali), nel diritto dei beni (si pensi alle new properties), nel diritto<br />

<strong>del</strong>le obbligazioni (si pensi al passaggio dal negozio contrattuale all’affidamento<br />

fondato sull’apparenza e sul divieto di venire contra factum<br />

proprium), e nel diritto pubblico, nel diritto penale, nelle procedure.<br />

Una Rivista come quella che descrivo doveva operare una competente<br />

e capillare raccolta di dati. Ciò sarebbe stato possibile solo ad<br />

un’organizzazione gigantesca, dotata di operatori e traduttori scaglionati<br />

in tutti i Paesi <strong>del</strong> mondo e di una preparatissima e impegnatissima squadra<br />

di dirigenti capaci di spiegare il compito agli operatori e di filtrare<br />

il materiale.<br />

Forse potrebbe prendere l’iniziativa di questa Rivista un governo<br />

molto ricco e dotato di un apparato diplomatico-consolare molto esteso,<br />

cui appoggiarsi. Penso agli Stati Uniti d’America, penso all’Unione Europea.<br />

Certo, in Italia non esistevano e non esistono organizzazioni private<br />

che possano pensare ad un simile programma.<br />

Ritorniamo alla Rivista intesa come raccolta di scritti di pensiero.<br />

Oggi il rischio <strong>del</strong>la ghettizzazione non imperversa più. La comparazione<br />

giuridica ha pieno diritto di cittadinanza nel mondo <strong>del</strong>la scienza<br />

e <strong>del</strong>l’insegnamento <strong>del</strong> diritto; tutti i giuristi italiani di età inferiore ai<br />

quarant’anni – e la maggior parte degli altri – conoscono la comparazione,<br />

e (ciascuno nelle proporzioni suggerite dalla sua esperienza) considerano<br />

normale rivolgersi alla comparazione per promuovere il proprio<br />

sapere.<br />

In un settore specifico opera infatti con successo, da due decennii, la<br />

Rivista Diritto pubblico comparato ed europeo. Il suo direttore ha la


Intervista a Rodolfo Sacco 27<br />

grinta di un Giuseppe Franco Ferrari, e non ci stupisce di vederla così<br />

vitale, così dinamica e così rappresentativa – con le sue 38 redazioni locali<br />

e con quella lista di collaboratori stranieri fra cui Delpérée, Hamza,<br />

Rabello e tanti altri.<br />

Ma il problema attuale è quello di una rivista a tutto campo, generalista.<br />

D. Parli ininterrottamente e divaghi. Ci hai detto che non dobbiamo<br />

aver paura che la Rivista ci ghettizzi. Ma non hai detto perché dobbiamo<br />

volerla, che senso abbia una rivista di diritto comparato.<br />

R. Se non c’è un motivo in contrario, ogni ramo <strong>del</strong>la scienza giuridica<br />

coltiva proprie riviste.<br />

Ciò avviene per istinto, e l’istinto non ha bisogno di teorie a monte.<br />

Peraltro si possono individuare radici <strong>del</strong>l’istinto, e si può valutare il<br />

grado di razionalità <strong>del</strong> comportamento istintivo.<br />

Ragione e finalità che spingono a fare la rivista sono: l’aggregazione<br />

dei cultori; la raccolta e divulgazione di informazioni utili a tutti; la pubblicità<br />

dei dati relativi alla comunità dei comparatisti.<br />

La prima ragione può anche – nelle varie situazioni – essere la più<br />

sentita. I comparatisti hanno tutti qualcosa in comune, per i percorsi<br />

compiuti, per gli strumenti utilizzati, per le aspirazioni, le speranze, le<br />

insofferenze che maturano lungo la marcia. Se c’è la Rivista, essa trasuda<br />

in qualche modo questi modi di essere culturali, psicologici, umorali<br />

<strong>del</strong> comparatista, e il comparatista si riconosce nella Rivista.<br />

In Italia c’è un massimo di collegamento spirituale tra i comparatisti,<br />

dopo mezzo secolo di conquiste fatte insieme, di dinieghi di giustizia<br />

patiti insieme, di battaglie sostenute insieme, di lusinghieri punti di<br />

arrivo raggiunti insieme. C’è invece un deficit di strumenti di aggregazione<br />

e collegamento, almeno da quando l’Associazione italiana di diritto<br />

comparato è entrata in sogno o si occupa di faccende che non sono<br />

pertinenti.<br />

La seconda ragione si percepisce in modo intuitivo. Certe notizie,<br />

certi eventi, certe situazioni interessano tutti e solo i comparatisti, e riguardano<br />

il comparatista in quanto tale: così la nascita <strong>del</strong>l’Accademia<br />

internazionale di diritto comparato (1900), la nascita <strong>del</strong>l’Institut d’études<br />

européennes (1952), la nascita <strong>del</strong>la Faculté internationale de droit<br />

comparé (1958), la rinascita <strong>del</strong>l’Associazione italiana di diritto comparato<br />

(1970), la regola che in Italia subordina il conseguimento <strong>del</strong>la lau-


28<br />

Gianmaria Ajani e Michele Graziadei<br />

rea in giurisprudenza al superamento di un esame in diritto comparato<br />

(1994).<br />

Ho portato come esempio di fatti significativi la creazione di istituzioni<br />

o di regole relative alla disciplina. Ma ovviamente sono anche più<br />

importanti e frequenti dati o eventi relativi al diritto in vigore nei diversi<br />

Paesi, o notizie di tipo bibliografico, cioè elementi che costituiscono<br />

l’oggetto diretto <strong>del</strong> sapere <strong>del</strong> comparatista.<br />

Se noi possiamo parlare di dati che interessano il comparatista in<br />

quanto tale, tanto basta, largamente, per farci concludere a favore <strong>del</strong>la<br />

necessità <strong>del</strong>la rivista di diritto comparato.<br />

La terza ragione, a questo punto, diventa evidente. Se si crea un dottorato<br />

in diritto comparato, se quella Facoltà aggiunge al corso di sistemi<br />

che esiste da sempre sei corsi destinati ai sistemi angloamericani,<br />

al diritto <strong>del</strong>l’Europa orientale, al diritto asiatico, al diritto cinese, al diritto<br />

islamico, e al diritto africano, è bene che un qualche organo ci dia<br />

notizia di ciò che avviene.<br />

Recentemente, in un convegno romano dedicato alla traduttologia gli<br />

oratori che si sono seguiti l’uno all’altro hanno insistito sul fatto che<br />

quello era il primo congresso di traduttologia <strong>del</strong>la storia.<br />

Se un organo avesse diffuso le notizie pertinenti dal 1959 ad oggi, se<br />

avesse narrato che nel 1959 io tenni per l’Institut universitaire d’études<br />

européennes di Torino un corso sul contrat en droit comparé sviluppando<br />

la parte traduttologica (l’<strong>Annuario</strong> <strong>del</strong>l’Institut ne fa fede); che<br />

nel 1980 la prima edizione <strong>del</strong>la mia Introduzione al diritto comparato,<br />

verbalizzando il corso di diritto privato comparato che io svolgevo a<br />

Torino dal 1971, offriva un’impostazione generale <strong>del</strong> problema <strong>del</strong>la traduttologia<br />

giuridica; che nel 1986 su mia proposta l’Accademia internazionale<br />

di diritto comparato ha trattato a Sidney il tema la traduction<br />

juridique; che dal 1996 l’ISAIDAT, un centro di ricerca che io presiedo<br />

a Torino, ha organizzato ben quattro congressi di traduttologia giuridica<br />

(di cui uno a Roma, all’Accademia dei Lincei, nel 2008); che in Italia si<br />

annunciano masters e cattedre di traduttologia; se tutto ciò fosse avvenuto,<br />

lo sviluppo così vivace, ininterrotto, ammirevole <strong>del</strong> sapere comparatistico<br />

non verrebbe ignorato.<br />

D. Pensi che la rivista potrà servire anche per ospitare esperienze pionieristiche?<br />

R. Non c’è motivo di prospettarsi un problema <strong>del</strong> genere.


Certo, la Rivista potrà ospitare di tutto, e un’esperienza pionieristica<br />

condotta con mano felice sarà un boccone particolarmente ghiotto tanto<br />

per la Direzione quanto per i lettori. Ma la comparazione non ha bisogno<br />

di speciali allocazioni per i suoi prodotti pionieristici.<br />

Qualsiasi rivista giuridica è disposta a pubblicare opere comparatistiche,<br />

e per lo più l’opera pionieristica non è accolta con una speciale diffidenza<br />

rispetto all’opera più classica e più legata a binari già noti e collaudati.<br />

D. A quale dialogo potrà servire?<br />

Intervista a Rodolfo Sacco 29<br />

R. La Rivista non è indispensabile per nessun dialogo.<br />

Il dialogo fra il comparatista e lo studioso municipale funziona, ha<br />

sempre funzionato senza problemi.<br />

Si tratta di un dialogo sui generis, unilaterale. Chi ricorre alla comparazione<br />

lavora per ampliare gli orizzonti di tutti i giuristi, e per lo più<br />

il suo lavoro è coronato da successo. Il civilista italiano ha un debito<br />

verso Gorla, verso Rodotà, verso Alpa, il costituzionalista ha un debito<br />

verso Pizzorusso e Zagrebelsky, il processualista è grato a Cappelletti e<br />

Denti e così via.<br />

Il dialogo avviene. Potrebbe essere più proficuo, ma senza dubbio<br />

avviene.<br />

Non occorre la Rivista per farlo nascere. Non è detto che la Rivista<br />

lo esalti. Anzi, in tempi passati ma non dimenticati temevamo che la Rivista,<br />

ghettizzando la produzione comparatistica, impedisse il dialogo.<br />

La Rivista potrà invece monitorare e documentare il dialogo di cui<br />

parliamo.<br />

D. Ma finora quali sono stati i rapporti fra il sapere comparatistico<br />

e il sapere municipale?<br />

R. Per rispondere, bisogna tener presente che sulla scena non sono<br />

presenti due personaggi (il giurista municipale, e il giurista comparatista),<br />

ma tre: da un canto lo studioso che si concentra sul diritto italiano<br />

e non ha bisogno di esperienze culturali diverse; all’estremità opposta lo<br />

studioso consapevole <strong>del</strong>la centralità assunta, nella sua formazione, dalla<br />

visione pluralistica, desideroso di farsi conoscere e riconoscere come comparatista,<br />

fiero <strong>del</strong>la sua appartenenza ad una comunità di studiosi che<br />

cerca orizzonti più vasti e si misura con esperienze più varie; accanto ai<br />

due tipi di studiosi descritti ce n’è poi un terzo, istintivamente attratto


30<br />

Gianmaria Ajani e Michele Graziadei<br />

dalla comparazione, assai colto e perciò bene informato su ciò che avviene<br />

nei Paesi stranieri, dotato di un fiuto non comune per notare rassomiglianze<br />

e differenze, ma istituzionalmente legato al proprio sistema,<br />

e che perciò conosce, sì, il dato straniero, ma analizza con procedimenti<br />

critici e dialettici soltanto il diritto nazionale.<br />

Ciò premesso, anche nello spirito di questo giurista che è comparatista<br />

ma non lo dice avvengono incontri importanti fra il sapere comparatistico<br />

e il sapere municipale.<br />

D. Finora hai parlato degli studiosi. Ma noi vorremmo sapere se,<br />

come, quando la comparazione abbia condizionato la scienza <strong>del</strong> diritto<br />

positivo.<br />

R. L’influsso <strong>del</strong>la comparazione sulla scienza rivolta al diritto positivo<br />

è stato immesso.<br />

Basti pensare che dopo Vittorio Scialoja e Fadda fra i civilisti, dopo<br />

Chiovenda fra i processualisti, dopo Orlando fra i costituzionalisti, e<br />

così via, il metodo <strong>del</strong> giurista italiano fu, per tutta la prima metà <strong>del</strong><br />

XX secolo, il metodo concettuale e sistematico, che gli italiani avevano<br />

appreso dai pandettisti tedeschi <strong>del</strong>la fine <strong>del</strong> secolo precedente.<br />

Il pensiero dei comparatisti – penso soprattutto a Gorla – ha avuto<br />

un effetto dirompente per indurre la comunità dei giuristi italiani a riesaminare<br />

la correlazione fra concetto e interpretazione, legittimando il<br />

concetto solo se radicato nella visione <strong>del</strong> legislatore; e arricchendo di<br />

strumenti l’analisi che ricostruisce il significato <strong>del</strong>la norma, ossia il contenuto<br />

<strong>del</strong>la regola.<br />

E poi la comparazione serve ai trasferimenti <strong>del</strong> sapere. Dopo la seconda<br />

guerra mondiale, noi italiani abbiamo importato mo<strong>del</strong>li normativi<br />

processualpenalistici dai Paesi di common law. Le imitazioni non ricorrono<br />

sempre al sapere <strong>del</strong> comparatista: negli anni ‘70 noi abbiamo<br />

adeguato tutto il diritto di famiglia allo standard <strong>del</strong>la cultura occidentale<br />

perché la domanda sociale italiana si trovava in parallelo con le soluzioni<br />

oramai adottate negli altri Paesi in tema di dissolubilità <strong>del</strong> matrimonio,<br />

parità dei diritti dei coniugi, parità dei poteri dei genitori, rispetto<br />

<strong>del</strong>la filiazione non matrimoniale, e così via. Già prima, verso la<br />

fine degli anni ‘40, abbiamo imitato da altri ordinamenti la rigidità <strong>del</strong>la<br />

costituzione, la corte costituzionale e i diritti fondati sulla solidarietà sociale.<br />

E anche qui furono le istanze politiche a operare senza bisogno<br />

<strong>del</strong> pungolo <strong>del</strong>la scienza.


Intervista a Rodolfo Sacco 31<br />

Ma la riforma <strong>del</strong> processo penale deve certamente qualcosa alla cattedra,<br />

che curiosava volentieri nelle esperienze altrui e conosceva bene<br />

l’Inghilterra e gli Stati Uniti d’America.<br />

In sintesi: non si deve pensare che lo scopo principale <strong>del</strong>la comparazione<br />

sia l’imitazione <strong>del</strong> diritto altrui. Anzi, questa visione implica<br />

che ci sia al mondo un mo<strong>del</strong>lo da imitare, un mo<strong>del</strong>lo unico da imitare,<br />

e allora la comparazione sarebbe una scienza euristica posta al servizio<br />

<strong>del</strong>la ricerca <strong>del</strong>la soluzione ideologicamente ottima.<br />

No, lo scopo essenziale <strong>del</strong>la comparazione non è l’imitazione. Ma,<br />

poiché il diritto municipale fatalmente imita, la comparazione consente<br />

di imitare con consapevolezza e capacità critica.<br />

E non credo nemmeno che il compito <strong>del</strong>la comparazione consista<br />

essenzialmente (come suggerisce un illustre studioso, sir Basil Markesinis)<br />

nel rappresentare al giudice le argomentazioni che – in un caso<br />

uguale a quello che egli sta giudicando – hanno convinto un giudice di<br />

un altro Paese a favore di una data soluzione. Il discorso di sir Basil<br />

Markesinis si lega pur sempre all’immagine di una comparazione al servizio<br />

di un’imitazione.<br />

Secondo me, la virtù somma <strong>del</strong>la comparazione consiste nel moltiplicare<br />

la ricchezza <strong>del</strong>l’esperienza <strong>del</strong>lo studioso, e con ciò rendere più<br />

profonda la sua conoscenza <strong>del</strong> dato giuridico. La comparazione – consapevolmente<br />

o senza saperlo – dissocia i formanti, e ci consente di trovare,<br />

esplicitati, quei criterii di decisione che da noi operano in modo<br />

implicito.<br />

Non voglio diffondermi oltre. Sul punto c’è oramai una letteratura.<br />

D. Poco fa hai detto che sono emersi studiosi che praticano dottamente<br />

la comparazione senza dirlo, e studiosi che sbandierano la propria<br />

qualità di comparatisti. Chi ha preceduto? Chi ha aperto la strada?<br />

R. Il comparatista implicito, silenzioso, esiste da tempo. Era comparatista<br />

Pietro Bonfante, così interessato all’antropologia da tradurre in<br />

italiano la Ethnologische Jurisprudenz di Post.<br />

La vocazione di questi valorosi comparatisti di complemento poteva<br />

anche giovarsi di un minimo di strutture socializzanti o almeno aggreganti.<br />

Per iniziativa di un Ministero si pubblicava in Italia l’<strong>Annuario</strong> che<br />

oggi felicemente risorge, e che allora adempiva prevalentemente a compiti<br />

di informazione. Gli italiani non erano attivi nell’Accademia inter-


32<br />

Gianmaria Ajani e Michele Graziadei<br />

nazionale di diritto comparato, ma erano presenti e apprezzati nell’Associazione<br />

Henri Capitant, dove hanno brillato Rotondi, Grassetti, Giuseppino<br />

Treves e altri. Non è questo il momento per fare un lungo discorso<br />

su Venezian, e la sua capacità di padroneggiare la dogmatica dei<br />

pandettisti senza diventarne prigioniero. Ma Venezian fu un potenziale<br />

comparatista, conosceva con acutezza gli ordinamenti stranieri.<br />

Pacchioni non parlava volentieri <strong>del</strong> sistema inglese, ma lo conosceva<br />

bene. Talora sorprendono certi parallelismi tra il discorso suo e quello<br />

di Pollock, ad es. in tema di interpretazione. E poi vennero Ascarelli,<br />

Rotondi, Bigiavi, Grassetti, Giuseppino Treves.<br />

D. Chi ha dato a chi? Il comparatista dichiarato è allievo <strong>del</strong> comparatista<br />

implicito, o qual è il rapporto?<br />

R. Il diretto magistero non è esso il perno di nessuna vicenda esemplare.<br />

La cronaca <strong>del</strong>la nostra università ha visto episodii sintomatici. Il mio<br />

Maestro, Mario Allara, concettualista neosistematico dogmatico, ebbe,<br />

fra i suoi allievi e continuatori, Alfredo Fe<strong>del</strong>e e me. Fe<strong>del</strong>e gli assomigliava<br />

come una goccia d’acqua assomiglia ad un’altra. E io mi dichiaro<br />

comparatista, e i crits <strong>del</strong> Massachussets mi considerano un precursore.<br />

E negli altri atenei la storia è stata la medesima. Francesco Messineo<br />

ebbe tra i suoi allievi Barbero e Mengoni. Barbero, sotto un velo di innocuo<br />

e nominale giusnaturalismo, ha lavorato con gli schemi concettuali<br />

e dogmatici <strong>del</strong> maestro, mentre Mengoni, dopo l’esperienza <strong>del</strong>l’Acquisto<br />

a non domino, ha poi lavorato senza dogmi e senza impacci<br />

positivistici, illuminato da una conoscenza approfondita dagli ordinamenti<br />

altrui. Santoro Passarelli, dogmatico concettualista legato alla grande<br />

pandettistica, ebbe tra i suoi allievi Renato Scongliamiglio e Pietro Rescigno.<br />

Il primo non si allontanò dalle visioni <strong>del</strong> maestro, il secondo<br />

ha lavorato con un metodo originalissimo, che fa un posto primario al<br />

problema da risolvere, e poi fa pulsare nella trattazione tutta la sua consumata<br />

conoscenza <strong>del</strong> diritto inglese, tedesco e francese. Così da Nicolò<br />

abbiamo visto discendere un Rodotà, e da Rodotà vediamo discendere<br />

un Alpa.<br />

I due più grandi civilisti italiani nati nel decennio <strong>del</strong>la mia nascita,<br />

cioè negli anni venti (Luigi Mengoni e Pietro Rescigno) hanno scelto,<br />

come sentiero <strong>del</strong> proprio sapere, la comparazione (non solo quella, s’intende!).<br />

E, sul punto, erano autodidatti.


D. Ma i comparatisti dichiarati che storia hanno?<br />

R. I comparatisti che all’università cercavano di ottenere la cattedra<br />

di diritto comparato, che erano inseriti nei centri di insegnamento <strong>del</strong><br />

diritto comparato (Institut universitaire d’études européénnes di Torino,<br />

Faculté internationale de droit comparé di Strasburgo, ecc.), che dovevano<br />

far rinascere l’Associazione italiana di diritto comparato, nel 1960<br />

erano tre – eravamo tre – : Gorla; Cappelletti; Sacco.<br />

Sapevamo di cosa aveva bisogno la comparazione, e Gorla distribuì<br />

i compiti. Riservò a sé la missione di far vedere ai giuristi municipali<br />

quali aiuti possano attendersi dalla comparazione e dal comparatista. Incoraggiò<br />

Cappelletti a far vedere ai comparatisti di tutto il mondo quali<br />

contributi poteva offrire l’Italia al patrimonio comune. Disse a me di<br />

suscitare nei giovani che volevano dedicarsi alla ricerca qualche vocazione<br />

al diritto comparato.<br />

D. E poi cos’è avvenuto?<br />

R. E poi l’interesse al diritto comparato ha fatto macchia d’olio. Si<br />

è moltiplicato il numero <strong>del</strong>le vocazioni, poi si è allargato il numero dei<br />

temi studiati e <strong>del</strong>le aree coltivate: al diritto privato si sono affiancati il<br />

diritto costituzionale, la procedura civile e penale, poi il diritto <strong>del</strong> lavoro,<br />

il penale, l’amministrativo.<br />

Poi si sono estese le aree geografiche studiate: è nato un interesse per<br />

l’area socialista, per l’Africa, per l’Estremo Oriente, ci si è rivolti con<br />

uno spirito nuovo al diritto islamico.<br />

D. Sembra una storia senza vicende.<br />

Intervista a Rodolfo Sacco 33<br />

R. Le vicende ci sono state. Le vicende ci sono.<br />

Una vicenda legata ai meccanismi universitarii ha come protagoniste<br />

le cattedre. Il diritto comparato è nato come materia insegnata da pochi<br />

titolari, e secondo le cervellotiche idee <strong>del</strong>le nostre autorità universitarie<br />

una comunità piccola non dispone <strong>del</strong> personale che occorre per<br />

mettere in funzione le commissioni giudicatrici dei concorsi. Ne è derivato<br />

che in varii periodi, e anche al presente, i giuristi municipali hanno<br />

influito e influiscono sui concorsi a cattedre di diritto comparato, come<br />

elettori o anche come giudici. La ricaduta temibile e temuta è che il concorso<br />

serva a candidati che sono sostanzialmente legati al diritto nazio-


34<br />

Gianmaria Ajani e Michele Graziadei<br />

nale, e imbellettano la loro produzione con quattro referenze bibliografiche<br />

internazionali, con tre richiami a decisioni giudiziarie straniere e<br />

con qualche innocua allusione a fonti di altri paesi.<br />

Bisogna dire, però, che il rispetto per le specificità <strong>del</strong>la disciplina è<br />

in aumento.<br />

E bisogna aggiungere un dato, più importante di ogni altro. Poco fa<br />

ho parlato <strong>del</strong>lo studioso implicitamente comparatista. Il numero di questi<br />

studiosi tende ad aumentare, con l’aumento <strong>del</strong>la densità <strong>del</strong>la popolazione<br />

comparatista nelle Facoltà dove si insegna il diritto – giurisprudenza,<br />

scienze politiche, economia –. L’atmosfera incide visibilmente<br />

sui connotati <strong>del</strong>lo studioso.<br />

Naturalmente si riscontrano situazioni diversificate nelle diverse sedi.<br />

A Pisa e Genova si respira un’aria che non si respira a Padova. A Torino,<br />

Trento e Trieste si sente la vicinanza <strong>del</strong>la frontiera e non è così a<br />

Roma.<br />

D. La tua storia sembra conclusa.<br />

R. Per rispondere bene, dovrei essere un po’ profeta. Ma senza profetare<br />

posso dire che la comparazione produce riflessioni, cui lo studio<br />

<strong>del</strong> diritto municipale non prepara.<br />

La comparazione scopre che la traduzione giuridica non può essere<br />

affidata all’empiria e non può giovarsi molto <strong>del</strong> sapere dei letterati.<br />

La comparazione, quando si confronta con sistemi molto diversi da<br />

quello <strong>del</strong> ricercatore, è sospinta verso approfondimenti, generalizzazioni,<br />

interrogativi, analisi, distinzioni che sono proprie <strong>del</strong>l’antropologo.<br />

La comparazione, quando si confronta con le diverse mentalità dei<br />

giuristi appartenenti alle diverse aree, si domanda se i saperi diversi dei<br />

dotti siano regolati dalle diverse culture o dai diversi procedimenti cognitivi.<br />

Ed ecco che la comparazione chiede che qualcuno fra i suoi devoti<br />

prenda a proprio carico la traduttologia giuridica, che altri fra i suoi devoti<br />

prendano a carico l’antropologia <strong>del</strong> diritto, che qualche volontario<br />

impari a maneggiare le scienze cognitive per porre le basi <strong>del</strong> cognitivismo<br />

giuridico.<br />

Il comparatista conosce il sistema giuridico <strong>del</strong> proprio Paese, ma è<br />

pronto a metterlo in discussione in qualsiasi momento, e sa conoscere<br />

e analizzare sistemi giuridici diversi dal suo. Il comparatista diventa prezioso<br />

quando il sistema è soggetto a iniezioni di novità, o a qualche


Intervista a Rodolfo Sacco 35<br />

energico scrollone, che proviene dall’esterno. Il municipale non riesce a<br />

collocare il dato nuovo nelle sue categorie. Il comparatista talora dispone,<br />

a monte, <strong>del</strong>le nozioni in questione – conosceva il trust, conosceva<br />

la strana nullità francese che ora è la nullità <strong>del</strong> diritto comunitario,<br />

e così via –. E, anche quando vede quel dato per la prima volta,<br />

non si lascia disorientare.<br />

La comparazione sorprende. Bisognerà vedere quale faccia farà la comunità<br />

dei giuristi di fronte alle sorprese cui la comparazione la espone.<br />

Ammirazione? Fastidio? Repulsione?<br />

Può darsi che il fossato che separa i due regni si approfondisca.<br />

D. Di solito hai parlato <strong>del</strong>l’Italia. Qua e là hai fatto un discorso più<br />

generale: ma non ci hai detto come si trova la scienza comparatistica italiana,<br />

quando guarda il mondo intorno a sé.<br />

R. Diciamo pure che si trova bene.<br />

La Revue internationale de droit comparé ha pubblicato, pochi anni<br />

or sono, un articolo di Horatia Muir Watt, dove si diceva che la scienza<br />

giuridica privatistica era andata in coma, ed era stata resuscitata dai comparatisti;<br />

e i quattro comparatisti menzionati erano italiani. La stessa Revue<br />

ha pubblicato un articolo «L’Italie en tête», dove si sottolineava come<br />

l’insegnamento comparatistico fiorisse in Italia più che in qualsiasi altro<br />

Paese <strong>del</strong> mondo.<br />

Nel 2003 la International Association of Legal Sciences (Organo <strong>del</strong>l’Unesco<br />

per le Scienze giuridiche) tenne il congresso annuale in Italia,<br />

e in quella occasione elesse il nuovo Presidente. La scelta cadde su un<br />

italiano, e i diversi oratori (Xavier Blanc-Jouvan, Hein Kötz, Konstantinos<br />

Kerameus) giustificarono la proposta con la circostanza che la città<br />

(italiana) dove era riunito il collegio è la capitale mondiale <strong>del</strong> diritto<br />

comparato.<br />

La scienza <strong>del</strong> giurista italiano non è considerata, nel suo insieme,<br />

come uno dei grandi mo<strong>del</strong>li mondialmente validi. Le riservano ammirazione,<br />

è vero, gli ispanoamericani e i brasiliani; ma il dato non si<br />

estende fuori di quest’area. La scienza <strong>del</strong> comparatista italiano ha invece<br />

aperto piste, ha suscitato ammirazione, ha diffuso i propri risultati<br />

con effetto esteso alla comunità dei giuristi <strong>del</strong> mondo intero.<br />

D. Ciò che dici ci fa piacere, s’intende. Ma come mai gli Italiani sono<br />

partiti da una situazione di vantaggio?


36<br />

Gianmaria Ajani e Michele Graziadei<br />

R. I Francesi adoravano il loro Code Napoléon e le loro soluzioni<br />

legislative, che venivano premiate da sempre più numerose imitazioni,<br />

ammiravano la propria giurisprudenza, vedevano la loro dottrina come<br />

l’erede <strong>del</strong> filone razionalistico definitivamente vittorioso in virtù <strong>del</strong>la<br />

rivoluzione e <strong>del</strong>le codificazioni. Non erano interessati alle soluzioni degli<br />

altri. I Tedeschi erano concentrati sulle loro costruzioni concettuali<br />

sempre più perfette e sempre più ammirate in Russia, in Italia, in Scandinavia,<br />

e poco si curavano degli altri. Gli Inglesi appartenevano ad un<br />

mondo isolato, che non cercava contatti con il continente.<br />

Francesi, Tedeschi, Inglesi erano autosufficienti.<br />

Gli Italiani no, non erano autosufficienti. Nell’ottocento avevano imitato<br />

i prodotti francesi (le leggi, la dottrina, anche la giurisprudenza),<br />

poi, verso la fine <strong>del</strong> diciannovesimo secolo, avevano copiato il pensiero<br />

e il metodo tedesco. Gli Italiani venivano da un diritto francese e lo visitavano<br />

alla luce <strong>del</strong>la dogmatica tedesca. Ciò obbligava a fare i conti<br />

con una molteplicità di prospettive. Il contratto era la volontà, ma le regole<br />

sull’efficacia <strong>del</strong>la proposta e <strong>del</strong>l’accettazione si collegavano alla<br />

struttura <strong>del</strong>la dichiarazione; la circolazione <strong>del</strong>la proprietà era affidata<br />

al consenso, ma la consegna e la pubblicità giocavano un proprio ruolo;<br />

e così via.<br />

L’Italiano è consapevole <strong>del</strong>la comparabilità perché fin dall’inizio trova,<br />

nel suo stesso ordinamento, il pluralismo e la disomogeneità. Credo che<br />

qualcosa di simile avvenga in Polonia e nel Québec, dove il giurista è<br />

alle prese con intrecci di visioni francese e tedesca in un caso, inglese e<br />

francese nell’altro caso.<br />

D. Nel tuo discorso, la comparazione ha un valore non solo contingente;<br />

è un approccio universalmente valido. Ma, se così è, come mai<br />

la comparazione ha incominciato così tardi ad essere praticata?<br />

R. Non tutti i climi culturali sono favorevoli alla comparazione.<br />

La scienza giuridica nasce una prima volta a Roma, e intende concentrarsi<br />

sul diritto positivo di quell’unica e sempre più vasta area.<br />

Qualche secolo più tardi nasce una scienza giuridica islamica, rivolta<br />

a un diritto rivelato da Dio e come tale evidentemente non comparabile.<br />

Poi nascerà una scienza inglese legata al diritto di un regno, espressione<br />

di una realtà politica dove si guarda con diffidenza e timore al diritto<br />

romano, stampella <strong>del</strong>la superiorità <strong>del</strong> potere imperiale sul potere<br />

dei re.


Intervista a Rodolfo Sacco 37<br />

Ad un certo momento le università <strong>del</strong> mondo cristiano insegnano<br />

tutte il diritto romano, o una nuova versione di esso. Insegnano il diritto<br />

romano e, soprattutto, proclamano che il diritto romano è il mo<strong>del</strong>lo<br />

insuperabile, è l’unico mo<strong>del</strong>lo valido. Chi contrappone il mo<strong>del</strong>lo<br />

valido agli altri, il mo<strong>del</strong>lo capace di giustizia e sapienza agli altri, lo ius<br />

senza aggettivi allo ius asininum praticato dagli altri, rifiuta di comparare.<br />

La fede nel diritto romano non poteva durare eterna, e il diciottesimo<br />

secolo vide la sua messa a riposo. Ma la nuova dottrina lega il valore<br />

<strong>del</strong> diritto alla ragione, la ragione è uguale a se stessa ovunque, è<br />

unica, non conosce alternative. Ciò che è razionale si ispira ad una verità,<br />

e non merita di essere comparato con ciò che è irragionevole e contrario<br />

al vero.<br />

Questo diritto razionale chiede di essere ridotto in leggi scritte, che<br />

ne rendano conoscibili i dettagli e le sfumature. Queste leggi, tutte razionali,<br />

dovranno assomigliarsi. Tra i codici scritti, si potrà anche istituire<br />

qualche confronto, per accertarsi che siano tutti omogenei, e per<br />

vederli gareggiare in perfezione. Ecco allora la legislazione comparata,<br />

cui è stato rivolto per decenni il nostro <strong>Annuario</strong>, cui è stata rivolta la<br />

Société de législation comparée di Parigi, che non per nulla adotta come<br />

divisa il motto IUS UNUM. Dal 1880, Gabba ha pubblicato a Torino,<br />

in vari frammenti, Della condizione giuridica <strong>del</strong>le donne. Studi e confronti.<br />

Nel 1886 Re ha pubblicato a Roma Del patto successorio. Studi<br />

di legislazione comparata.<br />

Se il mo<strong>del</strong>lo che conta è unico e universale, se i suoi concorrenti<br />

sono illegittimi non c’è posto per una vera comparazione. C’è una vera<br />

comparazione dove si assume e si proclama che sistemi giuridici fondamentalmente<br />

diversi possono essere tutti ugualmente legittimi e validi.<br />

E là dove parla la scuola storica questa visione <strong>del</strong>le cose è alla base di<br />

ogni costruzione. Ogni cultura ha il proprio diritto, che la nazione potrà<br />

mutare o commutare con un diverso sistema. E non esiste un unico<br />

sistema valido.<br />

Con il tempo, i Francesi apprenderanno da Saleilles che il sistema<br />

germanico (debitore di sé alle Pandette, espresso nel BGB) è legittimo,<br />

e crederanno a Lambert, che illustra la legittimità <strong>del</strong> sistema inglese imperniato<br />

sul common law. Con Rabel si incomincerà a indagare partendo<br />

dai problemi anziché dalle definizioni, così evitando di trasformare<br />

un giudizio di diversità in un giudizio di corrispondenza o negazione<br />

<strong>del</strong>la verità.


38<br />

Gianmaria Ajani e Michele Graziadei<br />

Il XX secolo ha sdoganato la comparazione, e tre giuristi nati all’inizio<br />

di quel secolo hanno posto le prime basi <strong>del</strong> metodo di questa<br />

scienza: René David, Gino Gorla, Rudolf Schlesinger.<br />

D. E ora la comparazione può formulare un bilancio?<br />

R. Sì.<br />

Ha messo al mondo una teoria credibile <strong>del</strong>le fonti <strong>del</strong> diritto.<br />

Ha distinto i formanti <strong>del</strong> diritto, e ne ha studiate le dissociazioni.<br />

Ha approfondito il tema <strong>del</strong>la circolazione dei mo<strong>del</strong>li.<br />

Ha generato l’antropologia <strong>del</strong> diritto.<br />

Ha proposto e sviluppato il tema <strong>del</strong>la latenza nel diritto ossia <strong>del</strong><br />

diritto muto.<br />

Ha gettato le basi per una spiegazione <strong>del</strong> rapporto tra diritto e lingua.<br />

La comparazione ha trasformato la scienza <strong>del</strong> diritto. E oggi è più<br />

che mai attiva e produttiva. Chi ha programmato questo <strong>Annuario</strong> sia<br />

sereno. L’opera <strong>del</strong>la sua creatura non potrà non essere feconda.


Antonino Procida Mirabelli di Lauro<br />

L’ANNUARIO DI DIRITTO COMPARATO<br />

NEL PENSIERO GIURIDICO<br />

DEL PRIMO NOVECENTO<br />

Sommario: 1. Il ruolo epistemico <strong>del</strong>la comparazione, quale strumento di conoscenza<br />

e di educazione giuridica. Una sorprendente concezione anti-positivistica ed<br />

anti-dogmatica <strong>del</strong> diritto. – 2. Lo studio e l’insegnamento <strong>del</strong> diritto comparato<br />

quale unico rimedio per superare l’isolamento <strong>del</strong>la scienza giuridica italiana nel suo<br />

«ristretto e conchiuso campo accademico-universitario». – 3. Segue. La comparazione,<br />

quale «mezzo di determinazione ed interpretazione <strong>del</strong> diritto nazionale». Il<br />

distacco dall’idea di Saleilles: il diritto comparato non è «fonte sussidiaria» e «necessaria»<br />

dei diritti nazionali. L’applicazione <strong>del</strong>la regola straniera e la stessa interpretazione<br />

evolutiva devono essere (non soltanto «non in contraddizione», ma)<br />

«conformi» ai principi <strong>del</strong> diritto interno. – 4. Il superamento «<strong>del</strong>le mere discettazioni<br />

sull’oggetto e sulla funzione <strong>del</strong> diritto comparato». La conquista di un metodo<br />

sistematico che sia scientificamente «inflessibile». La comparazione come espressione<br />

di una «visione supernazionale dei fenomeni giuridici». Verso la progressiva<br />

unificazione degli ordini giuridici. – 5. Il pregnante contributo <strong>del</strong>l’<strong>Annuario</strong> di Diritto<br />

Comparato allo sviluppo <strong>del</strong>la cultura giuridica italiana <strong>del</strong> XX secolo. Il ruolo<br />

<strong>del</strong>l’Istituto di Studi Legislativi nella promozione <strong>del</strong>le ricerche di diritto comparato,<br />

di storia, di statistica e di economia applicate al diritto. – 6. Il rinnovato ruolo<br />

<strong>del</strong>la comparazione giuridica in epoca di “globalizzazione”, ai fini <strong>del</strong>l’elaborazione<br />

<strong>del</strong>la cultura giuridica <strong>del</strong> tempo presente. La comprensione dei nuovi mo<strong>del</strong>li di<br />

organizzazione sociale e la riflessione critica su dogmi e categorie ordinanti. – 7.<br />

Segue. Il tramonto <strong>del</strong>l’«idolatria» <strong>del</strong>la Rechtswissenschaft, <strong>del</strong>l’approccio olistico<br />

nello studio <strong>del</strong>le culture giuridiche e <strong>del</strong>la distinzione tra comparazione sincronica<br />

e diacronica. L’elaborazione di un “comune” metodo storico-comparativo. Il diritto<br />

quale espressione culturale di una determinata società, condizionata dai fattori storico-sociali<br />

che caratterizzano una data situazione spazio-temporale. L’idea di tradizione<br />

giuridica. – 8. Verso la nuova edizione <strong>del</strong>l’<strong>Annuario</strong> di Diritto Comparato.<br />

La diversa organizzazione <strong>del</strong>le Rubriche. Pluralismo giuridico, conflitto tra<br />

le fonti sostanziali di produzione <strong>del</strong> diritto e molteplicità dei “punti di osservazione”.<br />

1. Quando, nel giorno di Pasqua <strong>del</strong> 1927, Salvatore Galgano, allora<br />

Professore <strong>del</strong>la Regia <strong>Università</strong> di Napoli, vergava le scarne, stringate<br />

pagine di Premessa alla pubblicazione <strong>del</strong> primo numero <strong>del</strong>l’<strong>Annuario</strong><br />

di Diritto Comparato e di Studi Legislativi, la carta geografica <strong>del</strong>l’Europa<br />

si mostrava ancora infranta, anche nel campo <strong>del</strong> diritto, da un<br />

conflitto ancora recente, che aveva irreversibilmente mutato i «rapporti


40<br />

Antonino Procida Mirabelli di Lauro<br />

culturali fra i numerosi paesi in lotta» 1 . Gli imponenti mutamenti politici<br />

avevano determinato profonde modificazioni o veri rivolgimenti negli<br />

ordini giuridici «ed un fervore febbrile di ulteriore rinnovamento» 2 .<br />

I tratti fisionomici di tali diritti risultavano alterati ben più profondamente<br />

di quelli politici. Occorreva «lavorare ancora alla ripresa di quei<br />

rapporti ed apprestare i mezzi per la conoscenza <strong>del</strong>le nuove creazioni<br />

nel mondo <strong>del</strong> diritto» 3 .<br />

La conoscenza, ottenuta con lo studio comparativo <strong>del</strong>le diverse esperienze<br />

giuridiche, appariva uno strumento «indispensabil[e] a dare la nozione<br />

esatta di ciò che, nei vari paesi, il diritto» è nella realtà attuale e<br />

nelle sue tendenze evolutive 4 . Con il volgere degli anni l’<strong>Annuario</strong> intendeva<br />

«poter offrire allo studioso una singolare crestomazia di giurisprudenza<br />

comparata ed al tempo stesso un quadro <strong>del</strong>le fasi di elaborazione<br />

dottrinale dei vari istituti e dei tentativi di loro rinnovamento» 5 .<br />

Ma, «ciò che più importa[va]», doveva «mettere in grado di scoprire la<br />

direzione secondo cui si muove nel suo cammino il pensiero giuridico,<br />

la tendenza <strong>del</strong>le aspirazioni e l’insieme dei bisogni <strong>del</strong>la vita <strong>del</strong> diritto<br />

in un complesso di organizzazioni statali, e permettergli infine di accertare<br />

la possibilità e gli orientamenti di una graduale assimilazione ed unificazione<br />

dei rispettivi ordinamenti» 6 .<br />

La «conquista di un metodo veramente scientifico» nello studio <strong>del</strong>le<br />

esperienze straniere, per chi l’aveva «sperimentato nelle sue estreme difficoltà<br />

e nei suoi risultati maravigliosi», appariva essere «sicuramente uno<br />

dei più luminosi stromenti di scoperta <strong>del</strong> diritto interno ed un incomparabile<br />

mezzo di educazione giuridica» 7 . Tuttavia, l’<strong>Annuario</strong> sarebbe<br />

sceso «in lotta» contro «il dilettantismo, […] dilagante, degli inesperti e<br />

dei superficiali», che avevano fatto <strong>del</strong> diritto straniero «una fonte piuttosto<br />

copiosa di incomprensioni, di equivoci e di errori, ed uno dei maggiori<br />

pericoli per il legislatore e per l’interprete» 8 .<br />

Questo essenziale ruolo <strong>del</strong>la comparazione giuridica viene pragma-<br />

1 Le espressioni tra virgolette sono di S. Galgano, Premessa, in Ann. dir. comp.,<br />

1927, I, IX.<br />

2 S. Galgano, o.c., IX.<br />

3 S. Galgano, o.l.c.<br />

4 S. Galgano, o.c., VIII.<br />

5 S. Galgano, o.l.u.c.<br />

6 S. Galgano, o.l.u.c.<br />

7 S. Galgano, o.l.u.c.<br />

8 S. Galgano, o.l.u.c.


L’<strong>Annuario</strong> di diritto comparato 41<br />

ticamente coordinato con l’attività di elaborazione di problemi legislativi<br />

che, da sempre, non avevano costituito «la predilizione più spiccata<br />

<strong>del</strong>la nostra dottrina», quando, addirittura, non erano stati «circondati<br />

di minor favore e tenuti quasi a disdegno» 9 . L’«occupazione ideale <strong>del</strong><br />

nostro giurista» risultava essere il mero «esame <strong>del</strong>la norma precostituita:<br />

[…] e nessun maggior diletto per esso che quello di dissezionarla<br />

nelle sue più ascose latebre e poi <strong>del</strong> ricomporla nei suoi elementi o insieme<br />

con altre costituirne un sistema» 10 . Ecco il «giurista-legislatore», a<br />

ragione considerato «un po’ come un uomo di fantasia accesa, meno ossequente<br />

ai suoi doveri di studioso, che si lascia deviare dalla sua strada<br />

da miraggi ingannatori» 11 .<br />

Tale sorprendente concezione anti-positivistica 12 ed anti-dogmatica riposa<br />

con evidenza su una chiara idea <strong>del</strong>la comparazione, nella sua valenza<br />

storica 13 , quale indispensabile strumento di comprensione culturale<br />

<strong>del</strong> diritto. Soltanto essa può costituire l’antidoto avverso la «strana conseguenza<br />

<strong>del</strong> permanere tuttodì di tanta parte di concezioni alquanto<br />

primitive e solo in apparenza superate: la norma è opera esclusiva <strong>del</strong>l’autorità;<br />

quando sarà stata emanata, i cittadini la subiranno; e i giuristi,<br />

grande privilegio, cominceranno a tesservi intorno il loro mirabile<br />

ricamo» 14 .<br />

Il legame tra storia e comparazione, nel pensiero di Salvatore Galgano,<br />

è colto da Luigi Cariota Ferrara, il quale, nel ricordare proprio<br />

sulle pagine <strong>del</strong>la Rivista la figura <strong>del</strong>lo studioso a seguito <strong>del</strong>la sua scomparsa,<br />

così esclama: «Comparazione! Fu proprio Egli a farne oggetto di<br />

una disciplina, da collocare accanto alla storia, in quanto l’una e le altre<br />

destinate a ricostruire gli ordinamenti nei vari tempi e nei vari Paesi,<br />

additandone l’evoluzione, le affinità e le differenziazioni, onde poter risolvere<br />

nuovi problemi che trascendono il singolo ordinamento e cercare<br />

le leggi che ne reggono lo sviluppo e ne additano la possibilità di<br />

confluenze o di unificazione in una più vasta legislazione» 15 .<br />

9 S. Galgano, Per un Istituto di studi legislativi, in Ann. dir. comp., 1927, I, 9.<br />

10 S. Galgano, o.l.u.c.<br />

11 S. Galgano, o.l.u.c.<br />

12 Rileva tale aspetto anche E. Calzolaio, Interessi e scopi <strong>del</strong>la comparazione in<br />

Italia tra il primo e il secondo dopoguerra: l’esperienza <strong>del</strong>l’«<strong>Annuario</strong> di diritto comparato»,<br />

in Riv. trim. dir. proc. civ., 1999, 217.<br />

13 Cfr., infra, il § 7.<br />

14 S. Galgano, o.l.u.c.<br />

15 L. Cariota Ferrara, Salvatore Galgano, in Ann. dir. comp., Serie III, 1965, VI.


42<br />

Antonino Procida Mirabelli di Lauro<br />

Come si è rilevato, in uno dei rari scritti dedicati a porre in evidenza<br />

il contributo <strong>del</strong>l’<strong>Annuario</strong> di Diritto Comparato alla cultura giuridica<br />

<strong>del</strong> primo dopoguerra, proprio in un periodo oscuro quale è stato quello<br />

<strong>del</strong> fascismo, caratterizzato da una profonda chiusura politica, in cui<br />

sembrerebbe essersi consumata in modo definitivo la rottura con lo ius<br />

commune, il giurista «si mostra aperto alla comunicazione con altri ordinamenti,<br />

attento a non considerarsi avulso dalla realtà esterna, sensibile<br />

alla progressiva internazionalizzazione degli scambi e quindi dei rapporti<br />

giuridici: in una parola, cosciente di sé e <strong>del</strong> proprio compito» 16 .<br />

2. A testimoniare una vera e propria passione per la comparazione<br />

e, nel contempo, la convinzione, lucidamente espressa, che soltanto lo<br />

studio di questa disciplina fosse in grado di trarre la scienza giuridica<br />

italiana dal progressivo isolamento nel suo «ristretto e conchiuso campo<br />

accademico-universitario», nel quale già all’epoca si trovava costretta, Salvatore<br />

Galgano era sceso in campo, dodici anni prima, contro la «imminente<br />

soppressione», nelle nostre Facoltà, degli insegnamenti di Diritto<br />

privato comparato, ricordando come, tra i grandi pensatori stranieri,<br />

che più ne erano rimasti «commossi e preoccupati», vi fosse il<br />

«compianto Saleilles» 17 . Il quale, nell’esprimere la sua grande émotion in<br />

seno alla Société d’études législatives, e l’augurio che il provvedimento<br />

annunziato non avesse avuto luogo, ricordava che l’Italia era «certamente<br />

il paese in cui il diritto comparato» avrebbe dovuto assumere «il maggiore<br />

sviluppo» 18 . E ciò, sia per il «carattere dei grandi lavori giuridici<br />

pubblicati dai professori <strong>del</strong>le sue <strong>Università</strong>», che dimostravano di aver<br />

saputo «utilizzare così bene, e con un metodo più sicuro, la comparazione<br />

<strong>del</strong>le legislazioni straniere» 19 . Sia perché tale «paese meraviglioso<br />

in cui tutte le più diverse nazioni si sono incontrate nel corso <strong>del</strong>la storia»<br />

doveva custodire ancora la «missione speciale», che più che «nazionale»,<br />

era una «missione mondiale», di «servire da intermediaria» tra<br />

le diverse influenze giuridiche 20 .<br />

Giammai tempo era stato «più favorevole, sul terreno <strong>del</strong> diritto, ad<br />

16 E. Calzolaio, o.c., 218.<br />

17 Le espressioni tra virgolette sono tratte da S. Galgano, Sulla “funzione giuridica”<br />

<strong>del</strong> Diritto privato comparato. A proposito di uno scritto di R. Saleilles, in Riv. giur. Italia,<br />

1915, anno I, n. 3, cc. 44 e 41.<br />

18 Il pensiero di R. Saleilles è citato da S. Galgano, o.u.c., c. 41.<br />

19 R. Saleilles, come citato da S. Galgano, o.l.u.c.<br />

20 R. Saleilles, in S. Galgano, o.u.c., cc. 41 e 42 (il corsivo è <strong>del</strong>l’Autore).


L’<strong>Annuario</strong> di diritto comparato 43<br />

una specie di fusione e penetrazione <strong>del</strong>le correnti scientifiche» 21 , le quali<br />

concorrono all’elaborazione <strong>del</strong> diritto. In questa «lotta giuridica per la<br />

verità», nella quale si fronteggiavano due grandi esperienze che cercavano<br />

«di interpenetrarsi, l’una che viene dalla tradizione francese, l’altra dal diritto<br />

germanico», l’Italia, proprio perché «interessata meno personalmente»,<br />

era «chiamata più che ogni altra a concorrere a questa fusione <strong>del</strong>le dottrine,<br />

a questa penetrazione reciproca <strong>del</strong>le istituzioni». La nostra scienza<br />

giuridica, che nel passato aveva «reso già, in tale riguardo, degli eminenti<br />

servigi», avrebbe dovuto prestarne «più considerevoli ancora nell’avvenire»,<br />

se l’insegnamento <strong>del</strong>le sue <strong>Università</strong> si fosse saputo orientare «finalmente<br />

nel senso di queste alte tendenze direttrici» 22 .<br />

Con grande eleganza, attraverso una sineddoche, Saleilles ricordava<br />

alla letteratura civilistica italiana, orfana <strong>del</strong>la grande tradizione medievale<br />

e umanistica, come, in presenza di codici che avevano imitato alla<br />

lettera quelli francesi, e di una dottrina che si limitava a recepire acriticamente<br />

i mo<strong>del</strong>li pandettistici, il suo unico avvenire fosse ormai irrimediabilmente<br />

riposto nello sviluppo <strong>del</strong>la scienza comparativa. Ed è,<br />

forse, proprio in questa felice intuizione <strong>del</strong> grande giurista francese la<br />

spiegazione <strong>del</strong>la ragione per la quale, in presenza di una letteratura civilistica<br />

che non supererà i confini municipali, sarà la scuola civil-comparatistica<br />

italiana ad avere una visibilità ed una considerazione transnazionali<br />

23 . In presenza di un diritto privato italiano che, non presentandosi<br />

come mo<strong>del</strong>lo particolarmente originale e prestigioso, non interessava<br />

più il giurista straniero, doveva essere la comparazione giuridica<br />

ad assumere un ruolo trainante, non soltanto per «gli studiosi <strong>del</strong> diritto<br />

interno in genere, ma anche [per] i magistrati, gli avvocati, gli uomini<br />

d’affari» 24 .<br />

21 R. Saleilles, in S. Galgano, o.u.c., c. 42.<br />

22 R. Saleilles, in S. Galgano, o.l.u.c.<br />

23 Basti citare, per tutti, il successo mondiale arriso al pensiero di R. Sacco, soprattutto<br />

dopo la pubblicazione <strong>del</strong> volume La comparaison juridique au service de la<br />

connaissance du droit, Paris, 1991, e <strong>del</strong> saggio Legal Formants: A Dynamic Approach<br />

to Comparative Law, apparso, in due puntate, in American Journ. Comp. Law, XXXIX,<br />

1991, 1-34, 343-402. Il suo esempio è stato seguito dalla maggior parte dei comparatisti<br />

italiani, sia “privatisti”, sia “pubblicisti”, che hanno pubblicato studi di ampio respiro,<br />

e, quindi, rigorosamente non ispirati al diritto italiano, sulle più autorevoli riviste<br />

in lingua inglese e francese. In considerazione <strong>del</strong> loro numero è impossibile, qui, farne<br />

un elenco.<br />

24 S. Galgano, o.u.c., c. 44.


44<br />

Antonino Procida Mirabelli di Lauro<br />

3. Nella sua valenza pratica la comparazione assurge, altresì, a «mezzo<br />

di determinazione ed interpretazione <strong>del</strong> diritto nazionale» 25 .<br />

La costatazione, nella sua linearità, è di tutta evidenza. Da un lato,<br />

codici dichiaratamente francesi richiedevano di essere interpretati sulla<br />

base <strong>del</strong>la dottrina e, soprattutto, <strong>del</strong>la giurisprudenza <strong>del</strong>la madre-patria<br />

d’oltralpe. Secondo il principio, poi lucidamente enunciato, secondo<br />

il quale la ricezione di un testo legislativo straniero implica, evidentemente,<br />

anche la circolazione <strong>del</strong>la relativa scienza giuridica. Dall’altro, la<br />

comparazione doveva svolgere un’essenziale funzione epistemica, nella<br />

misura in cui permetteva di arricchire il diritto italiano, sia sotto il profilo<br />

scientifico e culturale, sia sotto quello eminentemente tecnico-pratico,<br />

consentendo all’interprete di colmare, attraverso l’ermeneutica, le<br />

più vistose “lacune”, con il ricorso ad un diritto comparato sussidiario<br />

tratto dai mo<strong>del</strong>li più prestigiosi. Secondo il pensiero di Saleilles, il diritto<br />

comparato, «col ravvicinamento <strong>del</strong>le giurisprudenze sul terreno<br />

d’un diritto naturale trasformato, e ridotto in formule di applicazione<br />

giuridica», sarebbe divenuto, «nelle sue grandi linee, il diritto comune<br />

<strong>del</strong>l’umanità civile, e per conseguenza il diritto sussidiario, che, al di là<br />

dei diritti locali», avrebbe realizzato «l’unione dei principi, pur conservando<br />

per ciascun paese, l’indipendenza assoluta <strong>del</strong>la propria vitalità» 26 .<br />

Salvatore Galgano rileva – con un’affermazione che all’epoca poteva<br />

sembrare blasfema – come proprio l’indagine comparativa avesse mostrato<br />

che i metodi <strong>del</strong>la scuola storica, nello studio <strong>del</strong> diritto romano,<br />

«pur avendo portato a risultati notevolissimi, erano incompleti e difettosi,<br />

per essere tale scuola troppo chiusa nel cerchio di uno stretto nazionalismo»<br />

27 . Sottolinea, altresì, come la comparazione giuridica, con<br />

l’ausilio <strong>del</strong>la sociologia e <strong>del</strong>l’antropologia, avesse consentito di ottenere<br />

le importanti «scoperte che conseguirono allo studio <strong>del</strong> diritto di popoli<br />

primitivi [e] <strong>del</strong>le civiltà orientali (tutt’altro per vero che primitive)»<br />

28 . Ma non era, questa, la mera espressione <strong>del</strong>la «bellezza fredda<br />

<strong>del</strong>la scienza pura, “fatta di impassibilità ed indifferenza”, senza un alito<br />

caldo per coloro che sono più che d’altro presi dalla preoccupazione dei<br />

25 S. Galgano, o.l.u.c.<br />

26 R. Saleilles, École historique et droit naturel d’après quelques ouvrages récents,<br />

in Rev. trim. dr. civ., 1902, 111 s.<br />

27 S. Galgano, o.u.c., c. 45.<br />

28 S. Galgano, o.u.c., c. 46.


L’<strong>Annuario</strong> di diritto comparato 45<br />

problemi interessanti la vita <strong>del</strong> diritto» 29 . Non si poteva disconoscere<br />

che, anche in questo campo, non fossero mancati tentativi di utilizzazione<br />

pratica di tali indagini. In Inghilterra, lo studio <strong>del</strong> diritto degli<br />

indiani e dei popoli <strong>del</strong>le colonie era stato praticato anche «a fin di permettere<br />

una meno disagiata convivenza <strong>del</strong>le istituzioni locali con le esigenze<br />

<strong>del</strong>la madre patria» 30 . E così, anche in Francia, quanto al diritto<br />

musulmano.<br />

Una funzione pratica <strong>del</strong>la comparazione viene, quindi, ravvisata proprio<br />

in quelle finalità di politica giurisprudenziale che, così nitidamente,<br />

erano state individuate, prima, da Josef Kohler 31 e, poi, dallo stesso Saleilles.<br />

Poiché «La legge […] non può prevedere e regolare tutti i casi<br />

pratici, che la vita <strong>del</strong> diritto viene incessantemente foggiando», è proprio<br />

il diritto comparato, «concepito come il complesso fra l’altro dei<br />

principi giuridici risultanti dal confronto <strong>del</strong>le diverse legislazioni e dal<br />

movimento dottrinale che a queste si ricollega», a dover fornire le risposte,<br />

«quali soluzioni di diritto comune che tendono a farsi accettare<br />

quasi dovunque» 32 . La comparazione offre «una base dottrinale assolutamente<br />

oggettiva alle decisioni ed all’interpretazione dei tribunali in tutti<br />

i paesi», «se non proprio equivalente a quella di un testo legislativo,<br />

quasi <strong>del</strong>la medesima natura» 33 . Essa contribuisce a creare «una specie<br />

di diritto comune, superiore alle diversità legislative, e destinato per conseguenza<br />

a servire di diritto sussidiario, per la giurisprudenza di ogni<br />

Stato, nel caso di lacuna <strong>del</strong> diritto interno» 34 .<br />

Sul punto, tuttavia, il pensiero di Salvatore Galgano si distacca da<br />

quello <strong>del</strong> maestro d’oltralpe. La presenza <strong>del</strong>l’art. 3 disp. prel. <strong>del</strong> previgente<br />

codice civile, espressione <strong>del</strong>la concezione nazionalistica <strong>del</strong> pro-<br />

29 S. Galgano, o.l.u.c.<br />

30 S. Galgano, o.l.u.c.<br />

31 J. Kolher, Über die Interpretation von Gesetzen, in GrünhutsZ, 13, 1886, 1 s.<br />

Tra i tanti, J. Esser, Gundsatz und Norm in der richterlichen Fortbildung des Privatrechts,<br />

Tübingen, 1964, 147 s., 253 s.<br />

32 Il pensiero di R. Saleilles è riassunto da S. Galgano, Sulla “funzione giuridica”<br />

<strong>del</strong> Diritto privato comparato. A proposito di uno scritto di R. Saleilles, in Riv. giur. Italia,<br />

1915, anno I, n. 4, c. 58.<br />

33 Ancora S. Galgano, o.u.c., c. 58 s.<br />

34 S. Galgano, o.u.c., c. 60, per il quale si tratta, insomma, «per ciascun paese, di<br />

concorrere alla formazione d’un diritto […] che sia per l’insieme degli Stati, ciò che era,<br />

nei paesi con ordinamenti consuetudinari o legislazioni locali diversi (quali la Francia<br />

antica e la Germania prima <strong>del</strong> codice <strong>del</strong> 1896) la costruzione progressiva di un diritto<br />

unitario formantesi al di sopra e al di là <strong>del</strong>le diversità giuridiche particolari».


46<br />

Antonino Procida Mirabelli di Lauro<br />

blema <strong>del</strong>le fonti 35 , rendeva impossibile assegnare al diritto comparato la<br />

medesima funzione che ebbero il diritto romano (o tedesco per i deutsche<br />

Landrechte) comune e il diritto generale territoriale prussiano rispetto<br />

ai diritti particolari 36 . La norma di diritto straniero non poteva<br />

«essere vincolativa in maniera assoluta pel giudice italiano, sì come una<br />

qualsiasi altra disposizione di diritto interno» 37 . Il ricorso al diritto comparato,<br />

pur non essendo «mai necessario», poiché esso non è «fonte sussidiaria<br />

di diritto interno», poteva essere praticato allorché fosse «utile:<br />

ed allora il diritto […] straniero cui si faccia richiamo, salva sempre concettualmente<br />

la libertà <strong>del</strong> giudice di accoglierne o non i principi, funge<br />

soltanto da organo complementare di rivelazione <strong>del</strong> diritto interno» 38 .<br />

Non basta che la norma straniera «non sia in contradizione col diritto<br />

interno, ma necessita che a questo sia conforme». Deve corrispondere<br />

«ad un principio giacente già in seno al diritto nazionale, sia pure allo<br />

stato latente e tale da renderlo altrimenti meno facilmente accertabile» 39 .<br />

Questa convinzione, che muove dall’idea <strong>del</strong>la «non lacunarità» <strong>del</strong>l’ordinamento<br />

giuridico, non impedisce all’autore di sottolineare la straordinaria<br />

importanza <strong>del</strong>lo studio <strong>del</strong> diritto comparato nel campo <strong>del</strong>la c.d.<br />

interpretazione evolutiva o progressiva 40 . I principi comuni che il metodo<br />

comparativo «avrà ricavato dai singoli elementi giuridici posti in relazione,<br />

saranno spesso anche i principii generali di diritto informatori dei singoli<br />

istituti da ciascuno di questi regolati; e gl’ideali, le aspirazioni comuni, che<br />

esso additerà, saranno spesso il segno più sicuro <strong>del</strong>la esistenza di questi<br />

nuovi bisogni, che sollecitano la interpretazione evolutiva» 41 .<br />

4. Nell’effettuare un primo consuntivo <strong>del</strong> lavoro svolto dall’<strong>Annuario</strong>,<br />

nel 1930 Salvatore Galgano interviene con un secondo, più ampio<br />

editoriale, in occasione <strong>del</strong>l’elaborazione dei progetti italiani dei codici<br />

penale, di commercio e di procedura civile. Nel ribadire il valore centrale<br />

<strong>del</strong>la comparazione, considerata «una <strong>del</strong>le maggiori cause di propulsione<br />

<strong>del</strong>la nostra scienza», che soltanto «pel tramite <strong>del</strong>la cultura<br />

35 S. Galgano, o.u.c., c. 69.<br />

36 S. Galgano, o.u.c., c. 71 s.<br />

37 S. Galgano, Sulla “funzione giuridica” <strong>del</strong> Diritto privato comparato. A proposito<br />

di uno scritto di R. Saleilles, in Riv. giur. Italia, 1915, anno I, n. 5, c. 78.<br />

38 S. Galgano, o.l.u.c.<br />

39 S. Galgano, o.l.u.c.<br />

40 S. Galgano, o.u.c., cc. 78 e 81.<br />

41 S. Galgano, o.u.c., c. 81.


L’<strong>Annuario</strong> di diritto comparato 47<br />

straniera» può giungere ad «una più chiara definizione <strong>del</strong>la sua superiore<br />

fisionomia», constata come fosse ormai superata la fase «<strong>del</strong>le mere<br />

discettazioni sull’oggetto e sulla funzione <strong>del</strong> diritto comparato, sulla sua<br />

natura e autonomia e simili altre» 42 . Occorre comparare con il «rigore<br />

di un metodo scientifico inflessibile», «non già a caso od a frammenti,<br />

questo o quell’ordinamento, ma determinati ordinamenti sistematicamente<br />

[…], senza soluzioni di continuità; in modo da evitare, oltre il<br />

pericolo di inesattezze, quello, non meno grave, di lacune» 43 .<br />

L’<strong>Annuario</strong> si proponeva di «servire, attraverso la comparazione e<br />

l’uso degli speciali metodi adottati, una causa ulteriore, quella <strong>del</strong>la progressiva<br />

unificazione internazionale degli ordinamenti giuridici» 44 . Ciò,<br />

sulla scia <strong>del</strong> progetto italo-francese di unificazione <strong>del</strong> diritto civile <strong>del</strong>le<br />

obbligazioni; <strong>del</strong>l’iniziativa, «anch’essa italiana», <strong>del</strong>la costituzione presso<br />

la Società <strong>del</strong>le Nazioni <strong>del</strong>l’Istituto per l’Unificazione <strong>del</strong> Diritto Privato;<br />

di «esempi notissimi», quali il diritto comune consuetudinario francese,<br />

il Deutsches Privatrecht e, più recentemente, di «quel tanto di diritto<br />

privato comune che si è riuscito a formare negli Stati scandinavi»;<br />

<strong>del</strong> diritto uniforme «che si viene formando nel grande commercio internazionale<br />

attraverso le frequenti stipulazioni di arbitrati ed altri noti<br />

procedimenti, e che rinnova nel mondo moderno il fenomeno <strong>del</strong>la formazione<br />

spontanea di un diritto comune alla pratica mercantile al di sopra<br />

<strong>del</strong>le frontiere dei singoli paesi»; <strong>del</strong>le stesse codificazioni moderne<br />

che, se segnarono la fine di organismi giuridici universali quali i diritti<br />

romano e canonico, si sostituirono «altresì al numeroso stuolo di legislazioni<br />

particolari già esistenti al posto di esse» 45 .<br />

Le unificazioni che la storia ricorda «sono il frutto <strong>del</strong>l’opera di preparazione<br />

<strong>del</strong>la scienza giuridica e di quella comparativa in particolare» 46 .<br />

Compito <strong>del</strong>l’<strong>Annuario</strong> era quello di cooperare, attraverso la comparazione,<br />

alla formazione di quella coscienza, vincendo «le resistenze <strong>del</strong><br />

particolarismo giuridico locale, non meno tenace nelle diverse parti di<br />

una stessa comunità nazionale o statale che nei singoli elementi <strong>del</strong>la comunità<br />

internazionale» 47 . L’analisi comparativa dei diritti «porta per sé<br />

42 S. Galgano, Prefazione, in Ann. dir. comp., 1930, I, XII e X.<br />

43 S. Galgano, o.u.c., X e XI.<br />

44 S. Galgano, o.u.c., XIII.<br />

45 S. Galgano, o.u.c., XIII e XIV.<br />

46 S. Galgano, o.u.c., XV.<br />

47 S. Galgano, o.u.c., XV e XVI.


48<br />

stessa ad una visione supernazionale dei fenomeni giuridici. Ma soprattutto<br />

permette di realizzare la condizione preliminare ad ogni unificazione,<br />

la conoscenza cioè dei singoli ordinamenti e la determinazione<br />

<strong>del</strong> grado reale, non di rado alquanto diverso da quello supposto o […]<br />

notorio, di somiglianza o difformità fra essi intercedenti» 48 . Se la conoscenza<br />

dei vari diritti costituisce «un’esigenza primordiale di ogni tentativo<br />

di unificazione, l’avvicinamento ed il coordinamento <strong>del</strong>le attività<br />

comparative rappresenta una condizione imprescindibile di una sua più<br />

rapida, più vasta ed adeguata realizzazione» 49 . Soltanto il «massimo di<br />

cooperazione internazionale alle medesime indagini» può permettere di<br />

superare, sia «il conservatorismo dei ceti forensi e l’inerzia degli organi<br />

legislativi»; sia gli ostacoli dipendenti dalla varietà dei metodi, «dei “punti<br />

di vista”, <strong>del</strong>lo spirito di osservazione propri <strong>del</strong>la elaborazione <strong>del</strong> diritto,<br />

interno e straniero, nei singoli paesi», dalla «generale diversità di<br />

temperamento etnico e di ambiente spirituale ed economico», dalla differenza<br />

«specifica di educazione e sensibilità giuridica degli studiosi e<br />

dei pratici <strong>del</strong> diritto», dallo «stato di isolamento più o meno integrale<br />

in cui, a differenza di ogni altro campo <strong>del</strong> sapere, dalla scomparsa <strong>del</strong><br />

diritto romano comune in poi, si è venuta svolgendo nell’interno di ciascun<br />

paese la elaborazione <strong>del</strong> diritto» 50 . In tal senso la comparazione<br />

non è che il primo passo sulla via che conduce gradualmente, ma fatalmente,<br />

ad un avvicinamento e ad una assimilazione progressivi. Assimilazione<br />

«soprattutto dei metodi di studio e avvicinamento spirituale degli<br />

studiosi» 51 .<br />

5. L’<strong>Annuario</strong> aveva l’ambizione, custodita «nel chiuso fervore <strong>del</strong>la<br />

passione che lo germinò», di essere l’«organo periodico di avvicinamento<br />

e coordinamento <strong>del</strong>l’attività giuridica internazionale»; il punto di incontro<br />

e di collegamento di quegli studiosi che intendevano «promuovere<br />

via via in loro il senso <strong>del</strong>la partecipazione ad una medesima fatica<br />

ed un affiatamento sempre più intensi, la visione di mete sostanzialmente<br />

comuni da raggiungere e la disposizione a guardar verso queste con occhi<br />

rinnovati ed adusati ad orizzonti più vasti»; lo strumento culturale<br />

<strong>del</strong> formarsi, nella comunità scientifica dei vari paesi, «di quelle mede-<br />

48 S. Galgano, o.u.c., XVI.<br />

49 S. Galgano, o.l.u.c.<br />

50 S. Galgano, o.u.c., XVI e XVII.<br />

51 S. Galgano, o.u.c., XVIII.<br />

Antonino Procida Mirabelli di Lauro


sime condizioni in cui si svolse l’opera dei giuristi che già prima lavorarono<br />

efficacemente ad altre unificazioni» 52 . L’opera che era stata compiuta<br />

non era che «un primo passo nel cammino lunghissimo, che ancora<br />

resta da percorrere» 53 . Ma l’aver «additato le mete e segnato le vie»<br />

rappresentava, «al di sopra dei singoli risultati conseguiti, il suo valore<br />

ed il suo significato più alti» 54 .<br />

Attorno a questo progetto, prevalentemente rivolto allo studio <strong>del</strong> diritto<br />

privato, ma che non avrebbe trascurato i più significativi problemi<br />

<strong>del</strong> diritto pubblico, così come le più importanti riforme amministrative<br />

e i «nuovi ordinamenti costituzionali recentemente adottati, o in corso<br />

di elaborazione, in numerosi paesi» 55 , si erano stretti giuristi <strong>del</strong> livello<br />

di Vittorio Scialoja, Mariano D’Amelio, Pietro Bonfante, Vincenzo Arangio-Ruiz,<br />

Pietro De Francisci, Giorgio Del Vecchio, Roberto De Ruggiero,<br />

Alfredo Ascoli, Alberto Asquini, Paolo Emilio Bensa, Fulvio Maroi,<br />

Biagio Brugi, Francesco Carnelutti, Giuseppe Chiovenda, Pietro Calamandrei,<br />

Leonardo Coviello, Antonio Cicu, Giovanni Pacchioni, Filippo<br />

Vassalli, Cesare Vivante, Lorenzo Mossa, Francesco Messineo, Alessandro<br />

Graziani, Ernst Rabel, H.C. Gutteridge, A. Loeber, P. Oertmann,<br />

R. Pollak, Adolfo Ravà, Enrico Redenti, Alfredo Rocco, Santi Romano,Tommaso<br />

Perassi, Aurelio Candian, Gioacchino Scaduto, Angelo<br />

Sraffa, per citarne soltanto alcuni, in ordine sparso. Le Rassegne di diritto<br />

inglese erano affidate alla penna di P. H. Winfield (e di Mario Sarfatti).<br />

La straordinaria statura culturale di questi studiosi induce a non stupirsi<br />

<strong>del</strong>l’attualità <strong>del</strong>l’iniziativa, <strong>del</strong>la lungimiranza e <strong>del</strong>la consapevolezza<br />

metodologica <strong>del</strong> programma scientifico <strong>del</strong>ineato. L’Istituto di<br />

Studi Legislativi, <strong>del</strong> quale l’<strong>Annuario</strong> rappresentava l’organo periodico<br />

destinato a promuovere e divulgare i vari ordini di studi 56 , si proponeva<br />

altresì di favorire le ricerche di diritto comparato, nonché di storia, di<br />

statistica e di economia applicate al diritto, di esaminare «nella loro pratica<br />

applicazione le riforme legislative e le leggi in generale», di «dare<br />

impulso all’accertamento, alla raccolta e divulgazione <strong>del</strong>le consuetudini<br />

e, ove <strong>del</strong> caso, alla loro traduzione in norme legislative», di «coordinare<br />

e valorizzare l’opera di quanti» intendevano dedicarsi «specialmente<br />

52 S. Galgano, o.l.u.c.<br />

53 S. Galgano, o.l.u.c.<br />

54 S. Galgano, o.l.u.c.<br />

55 S. Galgano, Premessa, cit., VII.<br />

56 Così, S. Galgano, o.l.u.c.<br />

L’<strong>Annuario</strong> di diritto comparato 49


50<br />

Antonino Procida Mirabelli di Lauro<br />

allo studio di problemi di legislazione, e favorirla con l’apprestamento<br />

dei mezzi d’indagine necessari» 57 .<br />

L’enorme quantità dei lavori accolti nell’<strong>Annuario</strong> e il progressivo<br />

ampliamento degli ordinamenti stranieri esaminati inducono, ben presto,<br />

l’Istituto di Studi Legislativi a disporre la pubblicazione separata di alcune<br />

parti che, nella prima serie, erano state comprese nella Rivista. Così,<br />

già nel 1932, i materiali di legislazione internazionale che non avevano<br />

trovato collocazione nell’<strong>Annuario</strong> erano stati raccolti in un volume a<br />

parte, il “Repertorio <strong>del</strong>la legislazione mondiale”, che prevedeva la pubblicazione<br />

dei testi legislativi di ben centoquindici paesi. Ma l’<strong>Annuario</strong><br />

gemma ulteriori riviste destinate a sviluppare le sezioni dedicate alla dottrina<br />

e alla giurisprudenza: nascono, così, la “Bibliografia giuridica internazionale”,<br />

la “Giurisprudenza comparata di diritto internazionale privato”<br />

e la “Giurisprudenza comparata di diritto civile”. Nel 1938 vedono<br />

la luce altre due riviste: la “Giurisprudenza comparata di diritto<br />

commerciale, marittimo, aeronautico, industriale e d’autore” e la “Giurisprudenza<br />

comparata di diritto corporativo, sindacale e <strong>del</strong> lavoro”.<br />

Tuttavia, dalla fine degli anni ’40, l’<strong>Annuario</strong>, nella sua terza serie, denominata<br />

“Collana <strong>del</strong>la ricostruzione”, perderà le sue caratteristiche più<br />

significative, divenendo un contenitore di articoli e note di vario genere,<br />

sovente privi di ogni carattere comparativo.<br />

Dopo la stagione <strong>del</strong>le codificazioni, alla cui edificazione contribuiranno,<br />

direttamente o indirettamente, proprio quei giuristi che si erano<br />

riuniti attorno all’<strong>Annuario</strong> e al suo Direttore, la rivista vivrà un’ulteriore,<br />

ma breve esperienza, negli anni ’90, sotto gli auspici <strong>del</strong> nuovo<br />

Istituto Italiano di Studi Legislativi.<br />

6. Negli ultimi decenni la comparazione giuridica, e, più in generale,<br />

lo studio dei diritti esteri e trans-nazionali ha conosciuto un’evoluzione<br />

accelerata, dovuta non più ai conflitti bellici, quanto ad eventi epocali<br />

che, in maniera talvolta silente, hanno modificato la carta geografico-giuridica<br />

<strong>del</strong> pianeta. La c.d. globalizzazione 58 dei rapporti economici, sociali<br />

e giuridici, agevolata dalla facilità e dalla rapidità <strong>del</strong>le comunica-<br />

57 In questi termini, l’art. 2, nn. 1, 2, 3 e 4 <strong>del</strong>lo Statuto <strong>del</strong>l’Istituto di Studi Legislativi,<br />

pubblicato in Ann. dir. comp., 1927, I, XI.<br />

58 A tale tema è dedicato il volume Global Law v. Local Law. Problemi <strong>del</strong>la globalizzazione<br />

giuridica a cura di C. Amato e G. Ponzanelli, Torino, 2006, che raccoglie<br />

gli atti <strong>del</strong> XVII Colloquio biennale AIDC, svoltosi a Brescia il 12-14 maggio 2005.


L’<strong>Annuario</strong> di diritto comparato 51<br />

zioni trans-continentali, il ruolo trainante <strong>del</strong>le economie anglo-sassoni<br />

e la conseguente convergenza tra civil e common law 59 , il ridimensionamento<br />

<strong>del</strong> sistema socialista e il suo graduale allineamento ai diritti occidentali<br />

(con riferimento non soltanto ai diritti post-sovietici 60 , ma anche<br />

alla Cina 61 ), la prepotente emersione <strong>del</strong> mondo giuridico non europeo<br />

(si pensi, ad es., ai paesi islamici 62 , latino-americani, africani 63 e<br />

orientali), la creazione di un diritto comune 64 <strong>del</strong>le Unioni regionali in<br />

Europa, in Asia, in America e in Africa, non più limitato ai soli rapporti<br />

economici e commerciali, l’affievolirsi, quindi, <strong>del</strong> particolarismo<br />

giuridico prodotto dalla sovranità esclusiva degli Stati nazionali, ecc.,<br />

sono alcuni dei fattori che accrescono, oggi, la necessità di uno studio<br />

comparativo dei diritti volto non soltanto alla conoscenza e alla comprensione<br />

dei nuovi mo<strong>del</strong>li di organizzazione sociale, ma anche alla riflessione<br />

scientifica e alla discussione critica su dogmi e categorie ordinanti 65 .<br />

Superata la stagione nella quale la comparazione doveva assumere l’onere<br />

di provare costantemente la sua “utilità”, attraverso l’enumerazione<br />

59 In argomento, J.H. Merryman, La tradizione di Civil Law nell’analisi di un giurista<br />

di Common Law, trad. it. A. De Vita, Milano, 1973, passim; R. Gordley, “Common<br />

Law” v. “Civil Law”. Una distinzione che va scomparendo?, in Studi in onore di<br />

R. Sacco, I, Milano, 1994, 473 ss. Una conferma in U. Mattei, Il mo<strong>del</strong>lo di Common<br />

Law, 2 a ed. con la collaborazione di L. Antoniolli Deflorian, in Sistemi Giuridici Comparati<br />

a cura di A. Procida Mirabelli di Lauro, 2, Torino, 2004, 177 ss. Intitolano la loro<br />

opera a La tradizione giuridica occidentale, V. Varano e V. Barsotti, vol. I, Testo e<br />

materiali per un confronto civil law common law, 3 a ed., Torino, 2006.<br />

60 Sui quali, G. Ajani, Il mo<strong>del</strong>lo post-socialista, 3 a ed. con la collaborazione di A.<br />

Gilardini e U. Sebastiani, in Sistemi Giuridici Comparati a cura di A. Procida Mirabelli<br />

di Lauro, 4, Torino, 2008, 59 ss.<br />

61 Cfr. G. Crespi Reghizzi, nella Prefazione al volume di R. Cavalieri, La legge<br />

e il rito. Lineamenti di storia <strong>del</strong> diritto cinese, Milano, 1999, 7 ss.<br />

62 F. Castro, Il mo<strong>del</strong>lo islamico con la collaborazione di G.M. Piccinelli, in Sistemi<br />

Giuridici Comparati a cura di A. Procida Mirabelli di Lauro, 6, Torino, 2007, passim.<br />

63 R. Sacco, con la collaborazione di M. Guadagni, R. Aluffi Beck-Peccoz e L. Castellani,<br />

Il diritto africano, in Tratt. dir. comp. diretto da R. Sacco, Torino, 1995, passim.<br />

64 Per tutti, G. Gorla, Diritto comparato e diritto comune europeo, Milano, 1981,<br />

41 s., 100, 303 ss., 361 ss.<br />

65 Non mancano in dottrina i tentativi di concentrare l’attenzione sul dato positivo<br />

che regola la vita di singoli istituti dei diritti nazionali e sulle connesse elaborazioni giurisprudenziali<br />

e dottrinali e di rinverdire la fruttuosa stagione <strong>del</strong>la micro-comparazione:<br />

v. l’introduzione di M. Serio al proprio volume, Studi comparatistici sulla responsabilità<br />

civile, Torino, 2007, V, in cui si riapproda «a temi e criteri di ricerca non solo microcomparatistici<br />

nella dimensione ma anche ispirati alla tradizione di analisi di settori,<br />

istituti, figure dei diritti privati nazionali […]».


52<br />

Antonino Procida Mirabelli di Lauro<br />

e l’illustrazione di innumerevoli scopi teorici e pratici 66 , e malgrado l’insegnamento<br />

universitario sia ancora quasi esclusivamente volto alla formazione<br />

di un giurista nazionale che identifica “il diritto” con la contingente<br />

legislazione presente nel proprio microscopico ordinamento, non<br />

v’è più nessuno che dubiti, in buona fede, <strong>del</strong>l’essenziale contributo epistemologico<br />

<strong>del</strong> metodo comparativo, soprattutto “dinamico” 67 , e <strong>del</strong>la<br />

faticosa e mutevole costruzione di una scienza dei sistemi 68 , ai fini <strong>del</strong>l’elaborazione<br />

e <strong>del</strong>la discussione <strong>del</strong>la cultura giuridica <strong>del</strong> tempo presente.<br />

Piuttosto che insorgere avverso l’accelerata invasione <strong>del</strong>le regole<br />

trans-nazionali, nel vano tentativo di difendere la pretesa “coerenza” di<br />

un sistema nazionale, una volta in sé conchiuso e compiuto, ma che oggi<br />

è più che mai “aperto” al divenire <strong>del</strong>la storia 69 , sembra opportuno conoscere<br />

questo diritto in tutte le sue multiformi manifestazioni, per comprenderne<br />

il senso profondo. Lo stesso diritto europeo può essere difficilmente<br />

inteso 70 se non si conoscono i mo<strong>del</strong>li, anche extra-europei 71 ,<br />

ai quali, a volta a volta, il legislatore o la giurisprudenza hanno attinto.<br />

66 Per una sintesi dei quali, cfr., ad es., L.-J. Constantinesco, Il metodo comparativo,<br />

ed. it. di A. Procida Mirabelli di Lauro, in Sistemi Giuridici Comparati a cura di<br />

A. Procida Mirabelli di Lauro, 1, II, Torino, 2000, 257-343.<br />

67 In proposito, l’insegnamento di R. Sacco, Introduzione al diritto comparato, in<br />

Tratt. dir. comp. diretto da R. Sacco, Torino, V ed., 1992, 132 ss.<br />

68 Malgrado le idee di “famiglia” e di “sistema” siano usualmente associate al contributo<br />

di R. David, I grandi sistemi giuridici contemporanei, IV ed. a cura di C. Jauffret-Spinosi,<br />

ed. it. diretta da R. Sacco, Padova, 1994, passim, una compiuta analisi critica<br />

degli innumerevoli tentativi di classificazione sistemologica è in L.-J. Constantinesco,<br />

La scienza dei diritti comparati, ed. it. di R. Favale, in Sistemi Giuridici Comparati<br />

a cura di A. Procida Mirabelli di Lauro, Torino, 2003, 31-129. Si pongono in una<br />

prospettiva scettica nei confronti di questi esperimenti, H. Kötz, Abschied von der Rechtskreislehre?,<br />

in ZEuP, 1998, 493 ss.; M. Reimann, Beyond National Systems: A Comparative<br />

Law for the International Age, in Tul. L. Rev., 2001, 1103 s.<br />

69 In argomento, G. Gorla e L. Moccia, Profili di una storia <strong>del</strong> «diritto comparato»<br />

in Italia e nel «mondo comunicante», in Riv. dir. civ., 1987, I, 237 ss.; L. Moccia,<br />

Prospetto storico <strong>del</strong>le origini e degli atteggiamenti <strong>del</strong> moderno diritto comparato<br />

(Per una teoria <strong>del</strong>l’ordinamento giuridico «aperto»), in Riv. trim. dir. proc. civ., 1996,<br />

181 ss.; e ora, ampiamente, Id., Comparazione giuridica e diritto europeo, Milano, 2005,<br />

passim.<br />

70 Esamina il processo di integrazione <strong>del</strong>la normativa europea sulla base di una ricostruzione<br />

<strong>del</strong>la teoria <strong>del</strong>le fonti, P. Perlingieri, Diritto comunitario e legalità costituzionale.<br />

Per un sistema italo-comunitario <strong>del</strong>le fonti, Napoli, 1992, 41 ss.<br />

71 Sulla circolazione dei «mo<strong>del</strong>li extracomunitari» in ambito europeo, G. Benacchio,<br />

Diritto privato <strong>del</strong>l’Unione europea, Padova, 2010, 158 s. e passim.


L’<strong>Annuario</strong> di diritto comparato 53<br />

7. Il pensiero giuridico contemporaneo deve muovere nuovamente i<br />

suoi passi proprio da quella dimensione storico-comparativa <strong>del</strong> diritto 72<br />

che l’<strong>Annuario</strong> aveva posto, consapevolmente, a fondamento <strong>del</strong> suo<br />

contributo alla cultura giuridica <strong>del</strong> primo Novecento. Già Emerico<br />

Amari, con una frase che illustra felicemente la quintessenza <strong>del</strong>la comparazione<br />

giuridica e <strong>del</strong>le sue ragioni storiche, economiche, politiche e<br />

socio-giuridiche, rilevava, più di un secolo e mezzo fa, che «Le vicende<br />

dei tempi, e la varia fortuna dei popoli, comunicando coi commerci, o<br />

colle conquiste imponendo leggi non proprie, hanno reso necessario studiare<br />

le leggi forestiere, e quindi n’è venuta la necessità <strong>del</strong> paragone, il<br />

quale è tosto diventato fonte non solo d’istruzione, ma d’immediate utilità<br />

politiche» 73 .<br />

La stessa distinzione tra comparazione sincronica e diacronica, tra<br />

“scienza” e “storia” comparate dei diritti perde, oggi, ogni significato. Il<br />

comune metodo comparativo lega strettamente la ricerca comparativa a<br />

quella storica, al punto che esse divengono difficilmente distinguibili 74 .<br />

Tramontata la stagione che, proprio sulla base <strong>del</strong> paradosso <strong>del</strong>la scuola<br />

storica, ha tentato di costruire l’idolatria <strong>del</strong>la Rechtswissenschaft, separando<br />

la conoscenza scientifica da quella storica, e postulando, di conseguenza,<br />

una scienza giuridica “senza storia” ed una “storia senza<br />

scienza” 75 , superato l’approccio olistico nello studio <strong>del</strong>le culture giuridiche<br />

76 , la comprensione storica dei diritti d’ogni spazio e tempo diviene<br />

l’unico metodo, scientificamente valido, «che si abbia per cercare di comprenderne<br />

qualche cosa» 77 . Storicità, nel senso di percezione <strong>del</strong>la nostra<br />

esistenza nel tempo presente, perché anche il presente è storia. Esaminare<br />

un problema giuridico relativo a qualsivoglia diritto sul piano <strong>del</strong>la<br />

storicità significa, da un lato, «porre qualunque tema di discorso nella<br />

più esatta prospettiva temporale che ci sia possibile, in tutte le sue connessioni».<br />

Dall’altro, «assumere coscienza di quanto l’appartenere anche<br />

72 Lo rileva, altresì, E. Calzolaio, Interessi, cit., 217 s.<br />

73 E. Amari, Critica di una scienza <strong>del</strong>le legislazioni comparate, Genova, 1857, Proemio,<br />

III.<br />

74 M.G. Losano, I grandi sistemi giuridici. Introduzione ai diritti europei ed extraeuropei,<br />

Roma-Bari, 2000, 448.<br />

75 Così, R. Orestano, Introduzione allo studio <strong>del</strong> diritto romano, Bologna, 1987,<br />

307.<br />

76 M. Graziadei, Il diritto comparato, la storia <strong>del</strong> diritto e l’olismo nello studio <strong>del</strong>le<br />

culture giuridiche, in Riv. crit. dir. priv., 1999, 345 ss.<br />

77 R. Orestano, o.c., 11.


54<br />

Antonino Procida Mirabelli di Lauro<br />

noi, inevitabilmente, alla “storia” reagisca sulla nostra conoscenza di essa,<br />

condizionandola» 78 .<br />

Non si tratta, quindi, di ri-elaborare una Wissenschaftstheorie partendo<br />

“dal basso” e non “dall’alto” 79 , dall’induzione e non dalla deduzione,<br />

dalla Praxis e non dalla Theorie. È evidente che il metodo dogmatico-deduttivo<br />

non è mai appartenuto e mai potrà appartenere allo<br />

storico-comparatista e, più in generale, al giurista che è consapevole <strong>del</strong><br />

passato, <strong>del</strong> presente e <strong>del</strong> divenire <strong>del</strong> diritto. Così, se la filosofia <strong>del</strong><br />

diritto perde ogni contatto con le esperienze giuridiche reali, «poiché il<br />

suo oggetto è non il diritto positivo, ma l’idea di diritto, cioè il diritto<br />

come dato universale e permanente» 80 . E il suo «eurocentrismo esasperato»<br />

è la conseguenza <strong>del</strong>l’essere la sua stessa idea di diritto limitata alla<br />

mera ipostatizzazione dei diritti europei, non avendo mai tentato di verificare<br />

le sue asserzioni sul piano di un diritto extraeuropeo 81 . La stessa<br />

teoria generale, tentando di occupare lo spazio vuoto tra la filosofia e i<br />

diritti empirici, è rimasta, però, irrimediabilmente «legata al metodo deduttivo,<br />

al procedimento dal generale (idea di diritto) al particolare» 82 .<br />

E la sua descrizione <strong>del</strong> diritto si esaurisce «in una sistematica che finisce<br />

per divenire fine a se stessa e per far violenza alla realtà» 83 .<br />

Il diritto, come prodotto sociale, è invece il frutto di fattori economici,<br />

politici, ideologici, tradizionali, religiosi, morali, ecc., che si possono<br />

definire, lato sensu, “storici”. Ogni ordine giuridico ha un’esistenza<br />

storica, quindi relativa, poiché dipende dalle condizioni storico-sociali<br />

<strong>del</strong> suo tempo e <strong>del</strong> suo spazio 84 . Qualsiasi esperienza giuridica, come<br />

fenomeno culturale, trova la sua origine non in un diritto naturale assoluto<br />

ed astratto, ma nella concreta realtà storica <strong>del</strong>la relativa società<br />

e nel sistema di valori che di essa è a fondamento. Storicità dei diritti<br />

significa, senz’altro, relatività e mutazione. Non significa, invece, «esi-<br />

78 R. Orestano, o.l.u.c.<br />

79 È, questo, l’obiettivo, talvolta illusorio, <strong>del</strong>la più autorevole dottrina tedesca <strong>del</strong>la<br />

seconda metà <strong>del</strong> ‘900. Tra gli scritti recentemente tradotti in italiano si segnalano C.-<br />

W. Canaris, Pensiero sistematico e concetto di sistema nella giurisprudenza sviluppati sul<br />

mo<strong>del</strong>lo <strong>del</strong> diritto privato tedesco, Napoli, 2009, 9 ss. e 177 ss.; O. Sandrock, Significato<br />

e metodo <strong>del</strong> diritto civile comparato, trad. it. L. Aresta, Napoli, 2009, 73 ss.<br />

80 M.G. Losano, o.c., 449.<br />

81 M.G. Losano, o.l.u.c.<br />

82 M.G. Losano, o.c., 450.<br />

83 M.G. Losano, o.c., 451.<br />

84 L.-J. Constantinesco, La scienza, cit., 175.


L’<strong>Annuario</strong> di diritto comparato 55<br />

stenza di un’infinità caotica di diritti» 85 , isolati reciprocamente, sulla base<br />

di una visione che deduce, in modo tautologico, la loro “incommensurabilità”<br />

dalla loro varia e diversa esistenza. Pur non sussistendo alcun<br />

legame predeterminato di causa ad effetto, come nelle scienze naturali,<br />

popolo e società, diritto e sistema dei valori non sono elaborati in un<br />

tempo e in uno spazio astratti e liberi da ogni contingenza, ma sono invece<br />

condizionati dai fattori storici e sociali <strong>del</strong>la situazione spazio-temporale<br />

nella quale vivono 86 . La storia <strong>del</strong>le diverse nazioni e dei loro diritti<br />

diviene comprensibile soltanto se la si colloca nel quadro <strong>del</strong>la cultura<br />

alla quale questi paesi appartengono 87 . In tal modo, la storicità <strong>del</strong><br />

diritto disvela non soltanto la relatività e la molteplicità degli ordini giuridici,<br />

ma anche la variazione dei sistemi di valori giuridico-sociali che,<br />

nelle diverse epoche, connotano le singole culture. Per ciò, la relatività<br />

storicamente condizionata degli ordinamenti e dei sistemi di valori trova<br />

una spiegazione e un limite nel sistema culturale, nella Weltanschauung<br />

che caratterizza, sulla base di specifiche coordinate spazio-temporali, una<br />

determinata società.<br />

Storia, società e civiltà sono, quindi, idee consustanziali alla nozione<br />

di tradizione giuridica. Abbandonato l’approccio storiografico classico,<br />

il quale prediligeva la ricostruzione <strong>del</strong> passato «attraverso la cronaca<br />

degli avvenimenti eclatanti» 88 , e il positivismo storico che, «con sguardo<br />

fisso, si poggia sulla storia di un popolo, cogliendo in forma gretta tutte<br />

le piccolezze» 89 e le micrologie <strong>del</strong>l’antichità, si apre alla percezione <strong>del</strong>lo<br />

storico-comparatista «la dimensione <strong>del</strong>la lunga durata» 90 , essenziale per<br />

cogliere i caratteri profondi di una tradizione giuridica. Essa, come prodotto<br />

di una pluralità di fattori i quali interagiscono sul piano storico,<br />

pone il fenomeno giuridico all’interno di una cultura che è espressione<br />

di una civiltà 91 . L’insieme <strong>del</strong> diritto positivo non è sufficiente a rappresentare<br />

una tradizione giuridica, anche se le regole e i principi rifletteranno,<br />

quasi sempre, l’orientamento di una determinata tradizione. Que-<br />

85 L.-J. Constantinesco, o.u.c., 182.<br />

86 L.-J. Constantinesco, o.l.u.c.<br />

87 L.-J. Constantinesco, o.l.u.c.<br />

88 A. Gambaro, in A. Gambaro e R. Sacco, Sistemi Giuridici Comparati, in Tratt.<br />

dir. comp. diretto da R. Sacco, Torino, 1996, 57, in nota 18.<br />

89 A.F.J. Thibaut, Über die Notwendigkeit eines allgemeinen bürgerlichen Rechts für<br />

Deutschland, in Zivilistische Abhandlungen, 1814, 404.<br />

90 A. Gambaro, in A. Gambaro e R. Sacco, o.c., 58.<br />

91 A. Gambaro, in A. Gambaro e R. Sacco, o.c., 58 e 43.


56<br />

Antonino Procida Mirabelli di Lauro<br />

sta è, invece, l’insieme degli «atteggiamenti profondamente radicati e condizionati<br />

dalla storia, circa la natura <strong>del</strong> diritto, e circa il ruolo che il diritto<br />

deve svolgere nella società […], e circa il modo con cui il diritto<br />

deve essere fatto, applicato, studiato, perfezionato e pensato. La nozione<br />

di tradizione giuridica pone un sistema giuridico in relazione alla cultura<br />

di cui esso è parziale espressione. Pone un sistema giuridico in una<br />

prospettiva culturale» 92 .<br />

8. La breve ma intensa stagione <strong>del</strong>l’<strong>Annuario</strong> di Diritto Comparato<br />

curato da Salvatore Galgano, per qualità e per quantità degli scritti e<br />

<strong>del</strong>le informazioni raccolti, rappresenta un’esperienza unica e, per molti<br />

versi, irripetibile. In queste pagine, la riproduzione <strong>del</strong>le espressioni tra<br />

virgolette ha inteso garantire l’autenticità <strong>del</strong> pensiero <strong>del</strong>l’Autore e testimoniare<br />

la sua innegabile attualità sui principali problemi metodologici<br />

che la comparazione pone, evitando ogni mediazione e contaminazione,<br />

anche soltanto terminologica, nella trasmissione <strong>del</strong>lo specifico discorso<br />

giuridico. Si è voluto proporre un’obiettiva lettura storica di questo<br />

fenomeno, senza indulgere nella tentazione di esprimere critiche ingenerose<br />

ad idee meritoriamente espresse quasi un secolo fa.<br />

Nelle tre serie nelle quali si articola, nel tempo, la Rivista, che alternerà<br />

periodi di sospensione a momenti di «ritmo frenetico» 93 , caratterizzati<br />

dalla pubblicazione anche bimestrale dei fascicoli, racchiude una<br />

mole impressionante di sentenze e di massime (oltre che di testi legislativi),<br />

provenienti dai collaboratori corrispondenti nei diversi paesi. Oltre<br />

alle Rassegne di giurisprudenza, che raccolgono le più importanti<br />

sentenze di un ordinamento straniero per ciascun anno, e a quelle di legislazione,<br />

anch’esse affidate spesso alla penna di un giurista di madre<br />

lingua (un particolare interesse è rivolto, fin dai primi fascicoli, a diritti<br />

considerati ancora “esotici”, come quelli nord-americano e giapponese),<br />

un ruolo primario è assegnato alla «illustrazione critico-comparativa <strong>del</strong>le<br />

singole decisioni da parte di studiosi <strong>del</strong> paese in cui esse siano state<br />

emanate e, insieme, da studiosi italiani (o esteri), perché sia così resa più<br />

agevole a lettori stranieri la individuazione <strong>del</strong> posto che ciascuna occupa<br />

nell’attività giurisprudenziale <strong>del</strong> paese d’origine, e quindi una valutazione<br />

esatta <strong>del</strong> suo contenuto effettivo e <strong>del</strong> suo vero significato» 94 .<br />

92 J.H. Merryman, o.l.c.<br />

93 E. Calzolaio, Interessi, cit., 209.<br />

94 S. Galgano, Prefazione, cit., VI e XI.


L’<strong>Annuario</strong> di diritto comparato 57<br />

Con tale metodo era possibile, altresì, verificare come quella stessa controversia,<br />

decisa da una Corte straniera, sarebbe stata risolta dai giudici<br />

italiani o, comunque, appartenenti ad altra esperienza giuridica.<br />

Nella sua seconda serie l’<strong>Annuario</strong> adotta una versione pluri-lingue.<br />

Gli articoli, preceduti da un abstract redatto almeno in due idiomi diversi<br />

da quello di scrittura, sono pubblicati nelle loro lingue originali.<br />

Anche gli “Indici” appaiono, oltre che in italiano, in inglese, in francese<br />

e in tedesco.<br />

La nuova edizione <strong>del</strong>l’<strong>Annuario</strong> di Diritto Comparato, che riprende,<br />

dopo una lunga sosta, la sua pubblicazione, pur prefiggendosi di perpetuare<br />

il contributo alla scienza giuridica nel segno <strong>del</strong>la continuità, non<br />

vuole né può competere con le precedenti serie. Soprattutto con le prime<br />

due, gloriose e insuperabili, germinate dal meglio che il pensiero giuridico<br />

(europeo, ma non soltanto) era riuscito ad esprimere nella prima<br />

metà <strong>del</strong> secolo scorso.<br />

Il dibattito, a volte intenso, che ha coinvolto la Direzione sulla struttura<br />

che l’<strong>Annuario</strong> dovrà assumere agli esordi <strong>del</strong> terzo millennio, pur<br />

nella varietà <strong>del</strong>le idee espresse, ha manifestato una sostanziale comunanza<br />

di pensiero sui punti maggiormente significativi. Tra gli elementi<br />

di continuità, espressione di un background comune, v’è il proposito di<br />

accentuare l’approccio pragmatico e interdisciplinare, di rifuggire da categorie<br />

e dogmi, sovente espressione di fallaci omologazioni culturali, di<br />

ribadire la pari dignità di ogni esperienza giuridica, di sottolineare la<br />

consapevolezza <strong>del</strong> ruolo che la giurisprudenza ha ormai assunto, anche<br />

nei diritti continentali, «quale autonoma fonte di diritto» 95 .<br />

I correttivi apportati all’originaria formulazione si propongono, invece,<br />

di adeguare il nuovo formato alle inedite esigenze poste dal fluire<br />

<strong>del</strong>la storia. Pare impossibile conservare l’originario impianto enciclopedico<br />

planetario. Rispetto all’informazione, che oggi conosce itinerari as-<br />

95 In questi termini, anche la Cassazione italiana (III Sez. civ., 11 maggio 2009, n.<br />

10741, in Danno e resp., 2009, 1168), la quale rileva che il legislatore consentirebbe all’interprete,<br />

nell’ambito «di una più ampia discrezionalità», di «“attualizzare” il diritto,<br />

anche mediante l’individuazione […] di nuove aree di protezione di interessi». In tal<br />

senso, il principio di legalità «passa necessariamente attraverso l’attività ermeneutica <strong>del</strong><br />

giudice». Sulla progressiva creazione, ad opera <strong>del</strong>le Corti europee, di un «“diritto comune”<br />

trans-nazionale» in materia di responsabilità civile, cfr. A. Procida Mirabelli<br />

di Lauro, Verso un “diritto comune” <strong>del</strong>la responsabilità civile, in A. Procida Mirabelli<br />

di Lauro e M. Feola, La responsabilità civile, Torino, 2008, 17 e passim (e la<br />

recensione di R. Favale, in Zeit. Vergleichende Rechts., 2009, 437 ss.).


58<br />

Antonino Procida Mirabelli di Lauro<br />

sai più rapidi ed efficaci, si cercherà di preferire la formazione e la riflessione<br />

96 . A fronte di una partizione ispirata alla diversità ed alla distinzione<br />

tra le fonti (dottrina, giurisprudenza, legislazione), ordinate in<br />

una rigida gerarchia, l’attuale edizione diviene maggiormente consapevole<br />

di un diritto al plurale 97 , caratterizzato, per ogni dove, dalla lotta<br />

tra le fonti sostanziali di produzione <strong>del</strong> diritto e dalla molteplicità dei<br />

“punti di osservazione” 98 . L’idea di privilegiare l’approfondimento tematico<br />

si coniugherà con la varietà e la poliedricità <strong>del</strong>le Rubriche e degli<br />

argomenti. Proprio perché l’<strong>Annuario</strong> costituisce, oggi come allora,<br />

una <strong>del</strong>le rare riviste italiane interamente comparative 99 , esso deve rappresentare<br />

la moltitudine degli interessi e dei temi che compongono il<br />

sostrato, anche metodologico, di questa disciplina.<br />

Un sentito, affettuoso ringraziamento, quindi, alla Casa Editrice e al<br />

suo Direttore, Giurista e Maestro, che hanno avvertito l’esigenza di proseguire<br />

la pubblicazione di questa prestigiosa Rivista.<br />

96 Da qui un particolare rigore nella selezione dei contributi da pubblicare. I quali,<br />

secondo i parametri stabiliti dalla Direzione, devono essere pregnanti sotto i profili metodologico<br />

e <strong>del</strong>l’elaborazione critico-comparativa.<br />

97 Oltre al «Journal of Legal Pluralism and Unofficial Law», pubblicato dall’African<br />

Studies Center di New York, tra i tanti, J. Vanderlinden, Le pluralisme juridique. Essai<br />

de syntèse, in Gilissen (cur.), Le Pluralisme juridique, Bruxelles, 1971, 19 ss.; M.B.<br />

Hooker, Legal Pluralism. An Introduction to Colonial and Neocolonial Laws, Oxford,<br />

1975, 1-601; J. Griffith, What is Legal Pluralism?, in Journ. Leg. Plur., 1986, 24, 1-50;<br />

sul quale, criticamente, B.Z. Tamanaha, The Folly of the “Social Scientific” Concept of<br />

Legal Pluralism, in Journ. Law Soc., 1993, 2, 192-217; M. Chiba, Legal Pluralism. Toward<br />

a General Theory through Japanese Legal Culture, Tokyo, 1989, 1-236. Nell’esperienza<br />

italiana, F. Casucci, Il diritto ‘plurale’. Pluralismo <strong>del</strong>le fonti e libera circolazione <strong>del</strong>le<br />

norme giuridiche, Napoli, 2004.<br />

98 Così, M. Lupoi, Sistemi giuridici comparati. Traccia di un corso, Napoli, 2001, 146<br />

e 130.<br />

99 Con riferimento alla comparazione nello specifico settore <strong>del</strong> diritto pubblico, v’è<br />

anche la Rivista di diritto pubblico comparato ed europeo, curata da Giuseppe Franco<br />

Ferrari.

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