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Lo strumento della delega A cura di E. Mucci Con questo ... - Indire

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<strong>Lo</strong> <strong>strumento</strong> <strong>della</strong> <strong>delega</strong><br />

A <strong>cura</strong> <strong>di</strong> E. <strong>Mucci</strong><br />

<strong>Con</strong> <strong>questo</strong> articolo inten<strong>di</strong>amo analizzare lo <strong>strumento</strong> <strong>della</strong> <strong>delega</strong> data dal<br />

<strong>di</strong>rigente scolastico ad un collaboratore interno o ad un professionista esterno, quale<br />

responsabile del servizio <strong>di</strong> prevenzione e protezione dei rischi.<br />

Ci prefiggiamo <strong>di</strong> valutare tutte quelle sfaccettature che forse a volte non<br />

vengono compiutamente prese in considerazione da entrambe le parti: dal <strong>di</strong>rigente,<br />

che <strong>delega</strong>, e da colui che accetta, o “crede” <strong>di</strong> aver accettato la <strong>delega</strong>.<br />

Analizziamo inizialmente quanto stabilito dal D.Lgs. 81/2008 che all’art. 31<br />

sancisce per il datore <strong>di</strong> lavoro l’obbligo <strong>di</strong> organizzare il servizio <strong>di</strong> prevenzione e<br />

protezione dei rischi all’interno dell’azienda, stabilendo dove e come, eventualmente,<br />

<strong>delega</strong>re tale compito.<br />

Da prima si stabilisce, a carico del datore <strong>di</strong> lavoro (da leggere <strong>di</strong>rigente),<br />

l’in<strong>di</strong>viduazione <strong>di</strong> tale figura, da ricercare all’interno <strong>della</strong> propria struttura/Istituto,<br />

nel caso in cui nessuno, pur in possesso dei requisiti, non voglia adempiere a tale<br />

incarico, egli può rivolgersi all’esterno, ricercando comunque una figura, solitamente<br />

un professionista, che abbia i requisiti stabiliti dall’art. 32.<br />

Nello stesso art. 32 al comma 8 peraltro si fa inoltre un espresso riferimento<br />

all’organizzazione <strong>di</strong> tale servizio, richiamando gli strumenti utili all’istituzione <strong>di</strong> tale<br />

mansione proprio per gli istituti scolastici. A nostro avviso è da evidenziare che il<br />

dettato normativo stabilisce che tale figura debba essere ricercata all’interno delle<br />

strutture scolastiche e, nel caso in cui nessuno si <strong>di</strong>chiari <strong>di</strong>sponibile, Il <strong>di</strong>rigente<br />

possa, a quel punto rivolgersi a strutture esterne, o professionisti.<br />

Si può leggere una volontà da parte del legislatore <strong>di</strong> in<strong>di</strong>rizzare i <strong>di</strong>rigenti ad<br />

una più attenta ricerca <strong>di</strong> risorse umane e professionali all’interno delle proprie<br />

strutture, si<strong>cura</strong>mente con l’intenzione <strong>di</strong> una migliore gestione delle risorse umane a<br />

<strong>di</strong>sposizione sia in termini economici, che in termini <strong>di</strong> valorizzazione.


A <strong>questo</strong> punto ve<strong>di</strong>amo cosa si stabilisce all’ art. 16 a proposito <strong>della</strong> <strong>delega</strong> <strong>di</strong><br />

funzioni specificatamente per quanto attiene alla <strong>delega</strong> <strong>di</strong> cui stiamo trattando:<br />

• Al comma 1 si stabilisce che la <strong>delega</strong> debba risultare da atto scritto e<br />

debba avere una data certa;<br />

• Che il <strong>di</strong>rigente abbia valutato i requisiti professionali del suo <strong>delega</strong>to;<br />

• Che con l’istituto <strong>della</strong> <strong>delega</strong> si attribuiscano al <strong>delega</strong>to tutti i poteri<br />

organizzativi, <strong>di</strong> gestione , e controllo propri <strong>della</strong> funzione <strong>delega</strong>ta;<br />

• Che al <strong>delega</strong>to sia attribuita l’autonomia <strong>di</strong> spesa necessaria allo<br />

svolgimento delle funzioni <strong>delega</strong>te;<br />

• Che ci sia atto esplicito <strong>di</strong> accettazione da parte del <strong>delega</strong>to<br />

Vogliamo ora analizzare i punti sopra richiamati. Per quanto attiene al primo è<br />

sufficientemente chiaro che debba esserci atto scritto <strong>di</strong> conferimento <strong>della</strong> <strong>delega</strong>,<br />

per quanto riguarda invece la data certa, nel D.Lgs. 81/2008, non si fa alcun<br />

riferimento agli strumenti ritenuti vali<strong>di</strong> ad adempiere a tale obbligo.<br />

A nostro avviso si possono ritenere valide le <strong>di</strong>sposizioni varate dal Garante per<br />

la protezione dei dati personali in un provve<strong>di</strong>mento del 5 <strong>di</strong>cembre 2000, a seguito<br />

del quale, visti i numerosi quesiti pervenuti in proposito, si pronuncia nei seguenti<br />

termini, senza pretesa <strong>di</strong> in<strong>di</strong>care in modo esauriente tutti i possibili strumenti idonei<br />

ad assegnare al documento una data certa, richiama l'attenzione dei titolari del<br />

trattamento sulle seguenti possibilità che appaiono utilmente utilizzabili:<br />

a) ricorso alla c.d. "autoprestazione" presso uffici postali prevista dall'art. 8 del d.lg.<br />

22 luglio 1999, n. 261, con apposizione del timbro <strong>di</strong>rettamente sul documento avente<br />

corpo unico, anziché sull'involucro che lo contiene;<br />

b) (in particolare per le amministrazioni pubbliche), adozione <strong>di</strong> un atto deliberativo <strong>di</strong><br />

cui sia certa la data in base alla <strong>di</strong>sciplina <strong>della</strong> formazione, numerazione e<br />

pubblicazione dell'atto;<br />

c) apposizione <strong>della</strong> c.d. marca temporale sui documenti informatici (art. 15, comma<br />

2, legge 15 marzo 1997, n. 59; d.P.R. 10 novembre 1997, n. 513; artt. 52 ss.<br />

d.P.C.M. 8 febbraio 1999);<br />

d) apposizione <strong>di</strong> autentica, deposito del documento o vi<strong>di</strong>mazione <strong>di</strong> un verbale, in<br />

conformità alla legge notarile; formazione <strong>di</strong> un atto pubblico;<br />

e) registrazione o produzione del documento a norma <strong>di</strong> legge presso un ufficio<br />

pubblico.<br />

2


Si ritiene pertanto che l’uso del protocollo interno a ciascuna Amministrazione<br />

Pubblica sia uno <strong>strumento</strong> idoneo allo scopo e sempre per tale scopo utilizzabile.<br />

In merito alla valutazione dei requisiti così come previsti dall’art.32 D.Lgs<br />

81/2008 s.m.i., il <strong>di</strong>rigente deve acquisire un curriculum del <strong>delega</strong>to, e le attestazioni<br />

comprovanti le specifiche richieste <strong>di</strong> aggiornamento e formazione richiamate nel<br />

decreto che, anche in copia, dovranno essere allegate alla <strong>delega</strong> stessa, con riportato<br />

il protocollo <strong>di</strong> registrazione, in modo che tutto sia riconducibile ad una data certa.<br />

Per quanto attiene alla <strong>delega</strong> dovrà contenere espliciti richiami alle funzioni<br />

organizzative, <strong>di</strong> gestione, e controllo propri <strong>della</strong> funzione <strong>delega</strong>ta, che ci dovrà<br />

essere accettazione scritta da parte del <strong>delega</strong>to, con una formula che potrebbe<br />

essere inclusa anche all’interno <strong>della</strong> <strong>delega</strong>.<br />

L’analisi dell’autonomia <strong>di</strong> spesa, per adempiere in modo completo alla funzione<br />

<strong>delega</strong>ta, necessita <strong>di</strong> una trattazione più approfon<strong>di</strong>ta in quanto data la natura delle<br />

istituzioni scolastiche, tale funzione non è <strong>delega</strong>bile. In proposito, a titolo esplicativo<br />

ed interpretativo, preme riportare un estratto <strong>della</strong> sentenza del 20 novembre 2009,<br />

n. 44890, <strong>della</strong> Corte <strong>di</strong> Cassazione, Sez. Penale; dove confermando le conclusioni<br />

a cui erano pervenuti i giu<strong>di</strong>ci <strong>di</strong> merito, è tornata ad occuparsi <strong>della</strong> <strong>delega</strong> <strong>di</strong> funzioni<br />

in materia <strong>di</strong> sicurezza sul lavoro e, conseguentemente, dell'esatta in<strong>di</strong>viduazione del<br />

soggetto responsabile del corretto adempimento degli obblighi inerenti la sicurezza sul<br />

lavoro.<br />

”omissis……………..Nel caso <strong>di</strong> specie, in armonia al principio sopra illustrato ed ormai<br />

cristallizzato nell'art. 16, comma 1, lett. d) del D.Lgs. n. 81/2008, che ha previsto<br />

espressamente la reale autonomia <strong>di</strong> spesa in capo al <strong>delega</strong>to alla sicurezza, si<br />

perviene alla conclusione che il <strong>delega</strong>to, qualora non abbia i fon<strong>di</strong> necessari per<br />

attuare tutte le misure antinfortunistiche previste dalla legge, non può esimersi<br />

dalle proprie responsabilità invocando l'invali<strong>di</strong>tà <strong>della</strong> <strong>delega</strong>, ma deve<br />

attivarsi quantomeno chiedendo al soggetto <strong>delega</strong>nte, ossia il datore <strong>di</strong> lavoro<br />

(leggasi nel nostro caso Dirigente), <strong>di</strong> essere posto in concreto nella possibilità <strong>di</strong> agire<br />

e <strong>di</strong> <strong>di</strong>sporre dei mezzi per agire, compreso il potere <strong>di</strong> spesa, oppure, in alternativa,<br />

non accettare l'incarico……”.<br />

Il caso specifico si riferiva ad un rapporto <strong>di</strong> <strong>delega</strong> tra un sindaco ed un<br />

<strong>di</strong>rigente da lui <strong>delega</strong>to, ma può essere riflesso tra il <strong>di</strong>rigente scolastico e il suo<br />

<strong>delega</strong>to alla funzione <strong>di</strong> R.S.P.P., il quale non può a<strong>di</strong>re ad invali<strong>di</strong>tà <strong>della</strong> <strong>delega</strong><br />

stessa, correttamente costruita nei mo<strong>di</strong> precedentemente richiamati, per la<br />

mancanza dell’autonomia <strong>di</strong> spesa.<br />

Ci è sembrato importante chiarire tale punto perché lo stesso principio, può<br />

essere riflesso sulle responsabilità del Dirigente scolastico che, attraverso lo<br />

<strong>strumento</strong> <strong>di</strong> valutazione del rischio, venisse a conoscenza <strong>di</strong> gravi e insanabili<br />

3


con<strong>di</strong>zioni <strong>di</strong> rischio <strong>della</strong> struttura scolastica, per la quale fosse responsabile un ente<br />

terzo (comune provincia); se anche per lui non fosse possibile sostenere l’impegno<br />

economico a causa <strong>della</strong> mancanza <strong>di</strong> fon<strong>di</strong> utili all’intervento, dovrebbe, comunque,<br />

oltre che comunicare la con<strong>di</strong>zione <strong>di</strong> rischio verificata,all’ente preposto, mettere in<br />

atto tutte quelle azioni tali da salvaguardare l’incolumità del personale e degli allievi<br />

da lui <strong>di</strong>pendenti, fino all’estrema conseguenza <strong>della</strong> chiusura del plesso scolastico, là<br />

dove lo ritenesse necessario.<br />

Traccia per nomina R.S.P.P. :<br />

La (in<strong>di</strong>care il nome e la ragione <strong>della</strong> società o il<br />

nome dell'azienda in<strong>di</strong>viduale, dell'ente o associazione) premesso<br />

- che gli artt. 31 e segg. del decreto stabiliscono che la nostra azienda (oppure: che<br />

l'unità produttiva aziendale <strong>di</strong> ) deve dotarsi <strong>di</strong> un servizio <strong>di</strong><br />

prevenzione e protezione dai rischi professionali e che, perciò, è fatto obbligo <strong>di</strong><br />

designare gli addetti <strong>di</strong> tale servizio e il relativo responsabile;<br />

- che le capacità interne all'azienda (oppure: dell'unità produttiva) risultano essere, a<br />

tal fine, insufficienti;<br />

- che risulta che Ella è in possesso dei requisiti <strong>di</strong> legge (che risultano allegati alla<br />

presente)<br />

La nomina ai sensi degli artt. 31 e segg. del decreto, responsabile del servizio per la<br />

prevenzione e la protezione dai rischi professionali dei lavoratori (aggiungere, se si<br />

tratta <strong>di</strong> una specifica unità produttiva, l'in<strong>di</strong>cazione dell'unità produttiva medesima).<br />

Al riguardo Ella, nell'espletamento dei suoi compiti potrà avvalersi <strong>della</strong> collaborazione<br />

del(i) seguente(i) <strong>di</strong>pendente(i): che appartiene al s.p.p.<br />

[Peraltro, la , in considerazione del fatto che la capacità dei<br />

<strong>di</strong>pendenti all'interno dell'azienda è allo stato insufficiente ha fatto ricorso, previa<br />

consultazione con il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, alle seguenti<br />

persone e ai seguenti servizi esterni <strong>di</strong> cui Ella può parimenti avvalersi:<br />

(in<strong>di</strong>care i professionisti o le strutture esterni cui l'azienda,<br />

ente o associazione si è rivolta e che possono anche risultare strutture <strong>di</strong> cui fa parte<br />

la persona nominata responsabile).] (1)<br />

Gli effetti <strong>della</strong> presente nomina decorrono dalla data <strong>della</strong> sua accettazione fino al<br />

(in<strong>di</strong>care la data <strong>di</strong> cessazione degli effetti; oppure: e avranno<br />

durata <strong>di</strong> - in<strong>di</strong>care la durata <strong>della</strong> nomina in anni, mesi o<br />

giorni; oppure: e cesseranno previo preavviso <strong>di</strong> una delle parti da comunicarsi entro<br />

- stabilire la durata del periodo <strong>di</strong> preavviso).<br />

La nomina predetta si deve intendere automaticamente revocata - con tutto ciò che<br />

consegue a tale revoca - qualora entrassero in vigore norme che impongano, per lo<br />

4


svolgimento dei compiti e per l'assunzione <strong>della</strong> posizione <strong>di</strong> responsabile del servizio,<br />

requisiti <strong>di</strong> cui Ella non fosse in possesso. In tal caso la revoca opererà, comunque,<br />

dalla data <strong>di</strong> entrata in vigore <strong>di</strong> tali norme.<br />

Le ricor<strong>di</strong>amo che i compiti del servizio <strong>di</strong> cui Ella è responsabile sono dettati dagli art.<br />

31 e segg. del decreto e che essi consistono - tra l'altro e in particolare - in:<br />

a) in<strong>di</strong>viduazione dei fattori <strong>di</strong> rischio, valutazione dei rischi e in<strong>di</strong>viduazione delle<br />

misure per la sicurezza e la salubrità degli ambienti <strong>di</strong> lavoro, nel rispetto <strong>della</strong><br />

normativa vigente sulla base <strong>della</strong> specifica conoscenza dell'organizzazione aziendale;<br />

b) elaborazione, per quanto <strong>di</strong> competenza, delle misure preventive e protettive;<br />

f) comunicazione ai lavoratori delle informazioni.<br />

Le ricor<strong>di</strong>amo inoltre che Ella è tenuta al segreto in or<strong>di</strong>ne ai processi lavorativi <strong>di</strong> cui<br />

venga a conoscenza nell'esercizio delle sue funzioni.<br />

La preghiamo <strong>di</strong> volerci restituire la presente firmata come incon<strong>di</strong>zionata accettazione<br />

<strong>di</strong> tutte le clausole suesposte.<br />

Data <br />

Firma del rappresentante legale <strong>della</strong> società o Ente o associazione o titolare<br />

dell'impresa in<strong>di</strong>viduale (2)<br />

<br />

Data <strong>di</strong> ricevuta<br />

<br />

Firma per accettazione<br />

<br />

Firma del responsabile del s.p.p. per accettazione<br />

<br />

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