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Nota 1 - Università degli studi di Milano

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Francesca Capece, Maglie (Le)<br />

Aromi: vari aspetti della produzione e dell’impiego<br />

nota <strong>di</strong> F. Tateo* e M. Bononi**<br />

* Cattedra <strong>di</strong> Chimica e Tecnologia <strong>degli</strong> Aromi<br />

** Cattedra <strong>di</strong> Chimica <strong>degli</strong> Aromi e delle Fragranze<br />

<strong>Università</strong> <strong>degli</strong> Stu<strong>di</strong> <strong>di</strong> <strong>Milano</strong><br />

<strong>Milano</strong>, 15.02.11<br />

Con la <strong>Nota</strong> 1 seguente si intende informare, criticamente, il<br />

mondo <strong>di</strong> tutti coloro che gravitano nel settore, ivi compresi gli<br />

utilizzatori industriali ed i consumatori.<br />

<strong>Nota</strong> 1: Sulle intenzioni del Regolamento CE 1334/2008 in tema <strong>di</strong> aromi<br />

In tutti i campi <strong>di</strong> attività, scientifico, impren<strong>di</strong>toriale-industriale o normativo, l'adozione <strong>di</strong> una<br />

decisione/norma provoca critiche in misura tanto minore quanto più alta risulta la qualità etico/sociale<br />

delle giustificazioni/motivazioni che si adducono per emettere la prescrizione conseguente. Anche per<br />

l'emissione <strong>di</strong> un "Regolamento CE", le considerazioni preliminari che costituiscono motivo <strong>di</strong><br />

intervento non vengono ritenute soltanto parte "accessoria" della decisione se argomentano in modo<br />

concretamente risolutivo sulla problematica che origina il provve<strong>di</strong>mento.<br />

Nel caso del Regolamento CE 1334/2008 "relativo agli aromi e ad alcuni ingre<strong>di</strong>enti alimentari con<br />

proprietà aromatizzanti destinati a essere utilizzati negli alimenti", la cui data <strong>di</strong> decorrenza per<br />

l’applicazione è quella del 20.01.2011, si ha modo <strong>di</strong> rilevare che i 37 punti preliminari alla parte<br />

definita "oggetto, ambito <strong>di</strong> applicazione e definizioni" contengono argomentazioni <strong>di</strong> or<strong>di</strong>ne non solo<br />

"esteso" per la molteplicità <strong>degli</strong> interventi normativi, ma che nell’addetto ai lavori inducono serie<br />

perplessità <strong>di</strong> or<strong>di</strong>ne altrettanto esteso in virtù dei commenti a cui si espone la premessa (7) in toto, che<br />

qui si riporta in forma integrale:<br />

“Gli aromi sono utilizzati per migliorare o mo<strong>di</strong>ficare l’odore e/o il sapore <strong>degli</strong> alimenti a beneficio<br />

del consumatore.<br />

Gli aromi e gli ingre<strong>di</strong>enti alimentari con proprietà aromatizzanti dovrebbero essere utilizzati soltanto<br />

se sono conformi ai criteri stabiliti dal presente regolamento. Il loro utilizzo deve essere sicuro e<br />

taluni aromi andrebbero pertanto sottoposti ad una valutazione del rischio prima che sia autorizzato il<br />

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loro uso negli alimenti. Laddove possibile, è opportuno concentrare l’attenzione sull’eventualità che<br />

l’utilizzo <strong>di</strong> certi aromi abbia conseguenze negative sui gruppi vulnerabili. L’utilizzo <strong>degli</strong> aromi non<br />

deve indurre in errore i consumatori e la loro presenza negli alimenti dovrebbe pertanto essere<br />

segnalata sempre da un’etichettatura appropriata. Gli aromi non dovrebbero, tuttavia, essere utilizzati<br />

in modo tale da indurre in errore il consumatore su questioni concernenti, tra l’altro, la natura, la<br />

freschezza, la qualità <strong>degli</strong> ingre<strong>di</strong>enti impiegati, la genuinità del prodotto, il carattere naturale del<br />

processo <strong>di</strong> produzione o la qualità nutrizionale del prodotto. L’autorizzazione <strong>degli</strong> aromi dovrebbe<br />

tenere conto altresì <strong>di</strong> altri fattori pertinenti per la questione in esame, tra cui i fattori sociali,<br />

economici, tra<strong>di</strong>zionali, etici ed ambientali, il principio <strong>di</strong> precauzione e la fattibilità dei controlli.”<br />

Il Regolamento CE 1331/2008 del 16.12.2008 istituisce una procedura uniforme <strong>di</strong> autorizzazione per<br />

gli ad<strong>di</strong>tivi, gli enzimi e gli aromi alimentari. Tale Regolamento, al punto 4 delle premesse, afferma<br />

che i Regolamenti CE 1332/2008 (enzimi), 1333/2008 (ad<strong>di</strong>tivi) e 1334/2008 (aromi e ingre<strong>di</strong>enti<br />

alimentari con proprietà aromatizzanti) fissano criteri e requisiti armonizzati relativi alla valutazione<br />

ed all’autorizzazione <strong>di</strong> queste <strong>di</strong>verse categorie <strong>di</strong> sostanze.<br />

Nella premessa (1) del Regolamento CE 1334/2008 si <strong>di</strong>chiara l’opportunità che tale Regolamento<br />

sostituisca la Direttiva CE 88/388. Sempre nella premessa (3) si <strong>di</strong>chiara che le norme per<br />

l’etichettatura <strong>degli</strong> aromi dettate dalla Direttiva CE 91/71 sono sostituite dallo stesso Regolamento.<br />

La Direttiva CE 91/71 completava infatti la Direttiva CE 88/388 e il D.L. 25.01.92 n.0107 attuava le<br />

due Direttive 88/388 e 91/71. Queste sono state <strong>di</strong> fatto abrogate dall’Art. 24 del Regolamento<br />

1334/2008.<br />

Nella premessa (14) dello stesso Regolamento 1334/2008, considerato che è in corso <strong>di</strong> realizzazione<br />

un programma <strong>di</strong> valutazione delle sostanze aromatizzanti in ottemperanza al Regolamento 2232/96 e<br />

considerato che non si è giunti in tempo previsto (5 anni dal 1996) all’adozione <strong>di</strong> un elenco <strong>di</strong><br />

sostanze aromatizzanti, viene deciso <strong>di</strong> fissare un nuovo termine per l’adozione dell’elenco e <strong>di</strong><br />

inserire tale elenco, quando <strong>di</strong>sponibile, nell’ “elenco comunitario <strong>di</strong> sostanze” previsto dal l’Art. 2 del<br />

Regolamento CE 1331/2008.<br />

Con riferimento al Regolamento CE 178/2002 ed alla definizione ivi inserita <strong>di</strong> “alimento”, la<br />

premessa (16) del Regolamento 1334/2008 sancisce che i materiali <strong>di</strong> origine vegetale, animale o<br />

microbiologica <strong>di</strong> cui può essere <strong>di</strong>mostrato l’uso nella produzione <strong>di</strong> aromi, sono considerati<br />

“materiali alimentari” per i quali non è necessaria la valutazione. Allo stesso modo (premessa 17) non<br />

occorre procedere alla valutazione o a procedura <strong>di</strong> autorizzazione <strong>di</strong> aromi ottenuti da alimenti per<br />

trattamento termico, mentre è opportuno valutare e approvare la sicurezza <strong>degli</strong> aromi ottenuti per<br />

trattamento termico da materiali non alimentari. Inoltre (premessa 19), in merito ai precursori <strong>degli</strong><br />

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aromi ottenuti dagli alimenti (carboidrati, oligopepti<strong>di</strong>, aminoaci<strong>di</strong>) non occorre procedere alla<br />

valutazione o alle procedure <strong>di</strong> autorizzazione, mentre la valutazione e l’approvazione sono previste<br />

per i precursori da materie non alimentari. Gli aromi ottenuti me<strong>di</strong>ante riscaldamento <strong>di</strong> olio o grasso<br />

ad alta temperatura, conferenti nota <strong>di</strong> “grigliato” devono invece essere sottoposti a procedura <strong>di</strong><br />

valutazione ed approvazione.<br />

La premessa (18) ricorda l’applicazione del Regolamento CE 2065/2003 per gli aromatizzanti <strong>di</strong><br />

affumicatura destinati ai prodotti alimentari: tale Regolamento stabilisce la procedura per la<br />

valutazione della sicurezza e l’autorizzazione <strong>degli</strong> aromatizzanti <strong>di</strong> affumicatura, prevedendo anche la<br />

compilazione <strong>di</strong> un elenco <strong>di</strong> condensati <strong>di</strong> fumo primari e <strong>di</strong> frazioni <strong>di</strong> catrame il cui uso è<br />

autorizzato, ad esclusione <strong>di</strong> tutti gli altri. Definizione più completa è data dal punto f dell’Art. 3.<br />

Per miglior chiarimento, l’Art. 8 del Regolamento 1334/2008 elenca aromi ed ingre<strong>di</strong>enti alimentari<br />

con proprietà aromatizzanti non soggetti all’obbligo della valutazione e autorizzazione, mentre l’Art. 9<br />

elenca gli aromi ed i materiali <strong>di</strong> base soggetti all’obbligo della valutazione e dell’autorizzazione.<br />

Per scopi tecnologici (conservazione, standar<strong>di</strong>zzazione, <strong>di</strong>luizione e stabilizzazione) gli aromi<br />

possono contenere ad<strong>di</strong>tivi e/o altri ingre<strong>di</strong>enti alimentari <strong>di</strong> cui al Regolamento CE 1333/2008<br />

(premessa 22).<br />

La premessa (24) del Regolamento CE 1334/2008 considera l’etichettatura <strong>degli</strong> aromi e fa salvi gli<br />

obblighi generali <strong>di</strong> etichettatura previsti da: la Direttiva CE 2000/13 (etichettatura e presentazione dei<br />

prodotti alimentari, ravvicinamento delle Legislazioni <strong>degli</strong> Stati Membri), il Regolamento CE<br />

1829/2003 e 1830/2003 (tracciabilità ed etichettatura <strong>di</strong> organismi geneticamente mo<strong>di</strong>ficati e<br />

tracciabilità <strong>di</strong> derivati).<br />

Inoltre, nella stessa premessa (24) si fa presente che il Regolamento 1334/2008 contiene <strong>di</strong>sposizioni<br />

particolari per quanto riguarda l’etichettatura <strong>degli</strong> aromi venduti in quanto tali ai produttori o ai<br />

consumatori finali. A questo proposito, gli Art. 14 e 15 riguardano l’etichettatura <strong>degli</strong> aromi non<br />

destinati alla ven<strong>di</strong>ta ai consumatori finali, mentre l’Art. 17 riguarda l’etichettatura <strong>degli</strong> aromi<br />

destinati alla ven<strong>di</strong>ta ai consumatori finali e precisa che: gli aromi venduti separatamente o in<br />

associazione ad altri aromi e/o ad altri ingre<strong>di</strong>enti alimentari destinati alla ven<strong>di</strong>ta ai consumatori finali<br />

possono essere immessi sul mercato se l’imballaggio reca l’in<strong>di</strong>cazione “per alimenti” oppure “per<br />

alimenti (uso limitato)”.<br />

Le premesse (25) e (26) riguardano le problematiche <strong>degli</strong> “aromi naturali” e l’uso delle <strong>di</strong>zioni in tal<br />

senso appropriate. L’Art. 16 riporta le <strong>di</strong>sposizioni specifiche per l’uso del termine “naturale”, che<br />

sono ampiamente <strong>di</strong>versificate: si rimanda alla consultazione dell’originale per un migliore e preciso<br />

utilizzo delle denominazioni “naturale”, “sostanza aromatizzante naturale”, “naturale <strong>di</strong> (riferimento ad<br />

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un alimento o ad una fonte d’aroma vegetale o animale)”, “aroma naturale <strong>di</strong> (alimento o categoria <strong>di</strong><br />

alimenti o materiali <strong>di</strong> base alimentari) con altri aromi naturali”.<br />

Ad evitare erronee interpretazioni (!) si riporta <strong>di</strong> seguito il testo integrale dell’Art. 16 del<br />

Regolamento CE 1334/2008:<br />

Articolo 16 - Disposizioni specifiche per l’uso del termine «naturale»<br />

1. Se il termine «naturale» è utilizzato per designare un aroma nella descrizione <strong>di</strong> ven<strong>di</strong>ta <strong>di</strong> cui<br />

all’articolo 15, paragrafo 1, lettera a) si applicano le <strong>di</strong>sposizioni <strong>di</strong> cui ai paragrafi da 2 a 6 del<br />

presente articolo.<br />

2. Il termine «naturale» può essere utilizzato per descrivere un aroma solo se il componente<br />

aromatizzante contiene esclusivamente preparazioni aromatiche e/o sostanze aromatizzanti<br />

naturali.<br />

3. Il termine «sostanza aromatizzante naturale» può essere utilizzato solo per gli aromi il cui<br />

componente aromatizzante contiene esclusivamente sostanze aromatizzanti naturali.<br />

4. Il termine «naturale» può essere utilizzato in associazione ad un riferimento ad un alimento, ad una<br />

categoria <strong>di</strong> alimenti o ad una fonte d’aroma vegetale o animale solo se la totalità o almeno<br />

il 95 % (p/p) del componente aromatizzante è stato ottenuto dal materiale <strong>di</strong> base a cui è fatto<br />

riferimento.<br />

La descrizione è così formulata: «aroma naturale <strong>di</strong> “alimento o categoria <strong>di</strong> alimenti o materiale <strong>di</strong><br />

base alimentare”».<br />

5. Il termine «aroma naturale <strong>di</strong> “alimento o categoria <strong>di</strong> alimenti o materiale <strong>di</strong> base alimentare”<br />

con altri aromi naturali» può essere utilizzato solo se il componente aromatizzante è parzialmente<br />

derivato dal materiale <strong>di</strong> base a cui è fatto riferimento, l’aroma del quale è facilmente riconoscibile.<br />

6. Il termine «aroma naturale» può essere utilizzato soltanto se il componente aromatizzante è<br />

derivato da materiali <strong>di</strong> base <strong>di</strong>versi e se un riferimento ai materiali <strong>di</strong> base non ne in<strong>di</strong>ca l’aroma o il<br />

sapore.<br />

A norma della Direttiva 2000/13, la premessa (27) ricorda che l’etichettatura non dovrebbe indurre il<br />

consumatore a confondere un prodotto affumicato tra<strong>di</strong>zionalmente con fumo fresco oppure con<br />

aromatizzanti <strong>di</strong> affumicatura. L’Art. 29 riporta a questo proposito e fa propria una mo<strong>di</strong>fica della<br />

Direttiva 2000/13/CE e precisamente la mo<strong>di</strong>fica dell’Allegato III che riguarda la denominazione <strong>degli</strong><br />

aromi nell’elenco <strong>degli</strong> ingre<strong>di</strong>enti. In tale allegato mo<strong>di</strong>ficato compare appunto la <strong>di</strong>zione<br />

“aromatizzanti <strong>di</strong> affumicatura” o “aromatizzanti <strong>di</strong> affumicatura prodotti da (alimenti o categorie o<br />

basi <strong>di</strong> alimenti)”. In particolare, l’Art. 3 (punto f) definisce “aromatizzante <strong>di</strong> affumicatura” un<br />

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prodotto ottenuto me<strong>di</strong>ante il frazionamento e la purificazione <strong>di</strong> un fumo condensato che produca<br />

condensati <strong>di</strong> fumo primari, frazioni <strong>di</strong> catrame primarie e/o aromatizzanti <strong>di</strong> affumicatura derivati,<br />

come definiti dall’Art. 3 (punti 1, 2, 4) del Regolamento CE 2065/2003.<br />

In definitiva, l’All. III riportato nell’Art. 29 riassume le attuali possibili denominazioni <strong>degli</strong> aromi da<br />

impiegare nell’elenco <strong>degli</strong> ingre<strong>di</strong>enti; le possibili <strong>di</strong>zioni sono: “aromi”, “aromatizzanti <strong>di</strong><br />

affumicatura”, e le varie tipologie <strong>di</strong>fferenziate <strong>di</strong> definizioni in cui compare il termine “naturale”<br />

(quest’ultimo in conformità alle specifiche dettate dall’Art.16).<br />

Dalla Direttiva CEE 91/71, che completava la Direttiva 88/388 (ambedue abrogate, come già detto),<br />

sul riavvicinamento delle legislazioni <strong>degli</strong> Stati membri nel settore aromi, si è giunti oggi ad un<br />

Regolamento che sancisce che l'utilizzo <strong>di</strong> "aromi o ingre<strong>di</strong>enti alimentari con proprietà aromatizzanti<br />

deve essere sicuro e taluni aromi andrebbero pertanto sottoposti ad una valutazione del rischio prima<br />

che sia autorizzato il loro uso negli alimenti" (punto 7 delle considerazioni preliminari del<br />

Regolamento CE 1334/2008 <strong>di</strong> cui si sta trattando).<br />

A questo proposito serve considerare che, come riaffermato nel Regolamento in questione (punto 14),<br />

nel 1996 era stata stabilita una procedura comunitaria per la valutazione delle sostanze aromatizzanti<br />

ottenute per sintesi chimica o isolate a mezzo <strong>di</strong> proce<strong>di</strong>menti chimici: un elenco <strong>di</strong> sostanze<br />

aromatizzanti (lista positiva) avrebbe dovuto veder luce entro cinque anni, ma ciò non accadde, così<br />

che il punto 14 del Regolamento 1334/2008 ha sancito la necessità <strong>di</strong> fissare un nuovo termine per<br />

l'adozione dell'elenco. Negli anni successivi al 1996 sono state varate varie Decisioni della<br />

Commissione che hanno apportato mo<strong>di</strong>fiche al repertorio (elenco iniziale da sottoporre a valutazione)<br />

delle sostanze aromatizzanti (n. 2000/489 CE del 18 luglio 2000, n. 2002/113 CE del 23 gennaio 2002,<br />

n. 2004/357 CE del 7 aprile 2004, n. 2005/389 CE del 18 maggio 2005, n. 2006/252 CE del 27 marzo<br />

2006, n. 2008/478 CE del 17 giugno 2008, n. C(2009)1222 del 26 febbraio 2009). In particolare, con la<br />

Decisione della Commissione del 23 febbraio 1999 n. 1999/217/CE fu adottato il repertorio delle<br />

sostanze aromatizzanti legalmente accettate in uno Stato membro e tali riconosciute dagli altri Stati<br />

membri, come base del programma <strong>di</strong> valutazione.<br />

Sta <strong>di</strong> fatto che, sulla scorta delle ricerche tossicologiche in atto da parte <strong>di</strong> istituzioni preposte alla<br />

valutazione delle sostanze del repertorio, l’elenco comunitario <strong>degli</strong> aromi e dei materiali <strong>di</strong> base <strong>di</strong> cui<br />

è autorizzato l’uso negli o sugli alimenti attende ancora oggi il varo.<br />

Le argomentazioni più specifiche sui temi sommariamente riportati nel testo che precede saranno<br />

oggetto <strong>di</strong> note successive alla presente.<br />

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