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capitolato speciale d'appalto progetto esecutivo - Regione Marche

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Ripascimento di un tratto di litorale a sud del porto Capitolato Speciale d’Appalto<br />

Di San Benedetto del Tronto (AP)<br />

Art. 33 - CAUZIONE PROVVISORIA<br />

1 Ai sensi dell’articolo 75, commi 1 e 2, del DLgs 163/06 e ss.mm.ii., è richiesta una cauzione provvisoria, da<br />

prestare al momento della presentazione dell’offerta, pari al 2% (due per cento) dell’importo preventivato dei<br />

lavori da appaltare, comprensivo degli oneri per la sicurezza.<br />

2 La cauzione può essere costituita, a scelta dell'offerente, in contanti o in titoli del debito pubblico garantiti<br />

dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende<br />

autorizzate, a titolo di pegno a favore dell'amministrazione aggiudicatrice.<br />

3 La fideiussione, a scelta dell'offerente, può essere bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari<br />

finanziari iscritti nell'elenco <strong>speciale</strong> di cui all'articolo 107 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385,<br />

che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero<br />

dell'economia e delle finanze.<br />

4 La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del<br />

debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, nonché<br />

l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione<br />

appaltante.<br />

5 La garanzia deve avere validità per almeno centottanta giorni dalla data di presentazione dell'offerta. Il<br />

bando o l'invito possono richiedere una garanzia con termine di validità maggiore o minore, in relazione alla<br />

durata presumibile del procedimento, e possono altresì prescrivere che l'offerta sia corredata dall'impegno<br />

del garante a rinnovare la garanzia, per la durata indicata nel bando, nel caso in cui al momento della sua<br />

scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione, su richiesta della stazione appaltante nel corso della<br />

procedura.<br />

6 La garanzia copre la mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell'affidatario, ed è svincolata<br />

automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto medesimo.<br />

7 L'importo della garanzia, e del suo eventuale rinnovo, è ridotto del cinquanta per cento per gli operatori<br />

economici ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI<br />

CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle<br />

norme europee della serie UNI CEI ISO 9000. Per fruire di tale beneficio, l'operatore economico segnala, in<br />

sede di offerta, il possesso del requisito, e lo documenta nei modi prescritti dalle norme vigenti.(comma così<br />

modificato dall'art. 2, comma 1, lettera p), d.lgs. n. 152 del 2008)<br />

8 L'offerta è altresì corredata, a pena di esclusione, dall'impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia<br />

fideiussoria per l'esecuzione del contratto, di cui all'articolo 113, qualora l'offerente risultasse affidatario.<br />

9 In caso di associazione temporanea di imprese la garanzia deve riportare l’indicazione di tutte le imprese<br />

associate.<br />

Art. 34 – GARANZIA FIDEJUSSORIA O CAUZIONE DEFINITIVA<br />

1 Ai sensi dell’articolo 113, comma 1, del DLgs 163/06 e ss.mm.ii., e dell’articolo 123 del DPR. n.207/2010, è<br />

richiesta una garanzia fideiussoria, a titolo di cauzione definitiva, pari al 10% (dieci per cento) dell’importo<br />

contrattuale; qualora l’aggiudicazione sia fatta in favore di un'offerta inferiore all’importo a base d’asta in<br />

misura superiore al 10 per cento, la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono<br />

quelli eccedenti il 10 per cento; qualora il ribasso sia superiore al 20 per cento, l'aumento è di due punti<br />

percentuali per ogni punto di ribasso eccedente la predetta misura percentuale.<br />

2 La garanzia fideiussoria è prestata mediante atto di fideiussione rilasciato da una banca o da un<br />

intermediario finanziario autorizzato o polizza fideiussoria rilasciata da un’impresa di assicurazione, in<br />

conformità alla scheda tecnica 1.2, allegata al decreto ministeriale 12 marzo 2004, n. 123, in osservanza<br />

delle clausole di cui allo schema tipo 1.2 allegato al predetto decreto, con particolare riguardo alle<br />

prescrizioni di cui all’articolo 113, commi 2 e 3, del DLgs 163/06 e ss.mm.ii.. La garanzia è presentata in<br />

originale alla Stazione appaltante prima della formale sottoscrizione del contratto, anche limitatamente alla<br />

scheda tecnica.<br />

3 La garanzia è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo<br />

del 75 per cento dell'iniziale importo garantito; lo svincolo è automatico, senza necessità di benestare del<br />

committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'esecutore o<br />

del concessionario, degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o in copia<br />

autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione.<br />

4 La garanzia, per il rimanente ammontare residuo del 25 per cento, cessa di avere effetto ed è svincolata<br />

automaticamente all'emissione del certificato di collaudo provvisorio; lo svincolo e l’estinzione avvengono di<br />

diritto, senza necessità di ulteriori atti formali, richieste, autorizzazioni, dichiarazioni liberatorie o restituzioni.<br />

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