capitolato speciale d'appalto progetto esecutivo - Regione Marche
capitolato speciale d'appalto progetto esecutivo - Regione Marche
capitolato speciale d'appalto progetto esecutivo - Regione Marche
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
Ripascimento di un tratto di litorale a sud del porto Capitolato Speciale d’Appalto<br />
Di San Benedetto del Tronto (AP)<br />
Art. 48 – SUBAPPALTO<br />
1 Ai sensi dell’art. 118, comma 2, del DLgs 163/06 e ss.mm.ii. e dell’art. 170 del DPR n.207/2010, tutte le<br />
prestazioni nonché lavorazioni, a qualsiasi categoria appartengano, sono subappaltabili e affidabili in<br />
cottimo, ferme restando le vigenti disposizioni che prevedono, per particolari ipotesi, il divieto di affidamento<br />
in subappalto; per quanto concerne la categoria prevalente, con il regolamento è definita la quota parte<br />
subappaltabile, in misura eventualmente diversificata a seconda delle categorie medesime, ma in ogni caso<br />
non superiore al trenta per cento.<br />
2 Sempre ai sensi del comma 2 dell’art. 118 del DLgs 163/06 e ss.mm.ii., l’affidamento in subappalto o in<br />
cottimo è sottoposto alle seguenti condizioni:<br />
a. che l’esecutore all'atto dell'offerta o, in caso di varianti in corso di esecuzione, all’atto dell’affidamento dei<br />
lavori in variante abbia indicato i lavori o le parti di opere che intende subappaltare o concedere in cottimo;<br />
l’omissione delle indicazioni sta a significare che il ricorso al subappalto o al cottimo è vietato e non può<br />
essere autorizzato;<br />
b. che l'esecutore provveda al deposito del contratto di subappalto presso la stazione appaltante almeno<br />
venti giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni e, unitamente, alla<br />
dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento, a norma<br />
dell'articolo 2359 del codice civile, con l’impresa alla quale è affidato il subappalto o il cottimo (analoga<br />
dichiarazione deve essere effettuata, in caso di associazione temporanea, società di imprese o consorzio,<br />
da ciascuna delle imprese partecipanti);<br />
c. che l’esecutore, al momento del deposito del contratto di subappalto presso la Stazione appaltante (di cui<br />
alla lettera b), trasmetta altresì la certificazione attestante il possesso, da parte del subappaltatore, dei<br />
requisiti di qualificazione prescritti dal DLgs 163/06 e ss.mm.ii. in relazione alla prestazione subappaltata<br />
nonché la dichiarazione del subappaltatore attestante il possesso dei requisiti generali di cui all'articolo 38<br />
del DLgs 163/06 e ss.mm.ii.;<br />
d. che non sussista, nei confronti del subappaltatore, alcuno dei divieti previsti dall’art. 10 della legge n. 575<br />
del 1965, e successive modificazioni e integrazioni (qualora l’importo del contratto di subappalto sia<br />
superiore a 154.937,07 euro, l’esecutore deve produrre alla Stazione appaltante la documentazione<br />
necessaria agli adempimenti di cui alla vigente legislazione in materia di prevenzione dei fenomeni mafiosi e<br />
lotta alla delinquenza organizzata, relativamente alle imprese subappaltatrici e cottimiste, con le modalità di<br />
cui al DPR n. 252/98; resta fermo che, ai sensi dell’art. 12, comma 4, dello stesso DPR n. 252/98, il<br />
subappalto è vietato, a prescindere dall’importo dei relativi lavori, qualora per l’impresa subappaltatrice sia<br />
accertata una delle situazioni indicate dall'art. 10, comma 7, del citato DPR n. 252/98);<br />
e. al fine di consentire un più ampio confronto concorrenziale tra le imprese, e fermi i limiti previsti<br />
dal D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii., non verrà autorizzato l’affidamento in subappalto ad imprese che<br />
singolarmente possiedano i requisiti economici e tecnici per la partecipazione alla gara, né<br />
comunque ad imprese che abbiano effettivamente partecipato alla gara medesima.<br />
In considerazione della circostanza che il divieto sopra citato, relativo all’affidamento in subappalto ad<br />
imprese in grado di soddisfare singolarmente i requisiti economici e tecnici di partecipazione ha finalità procompetitiva,<br />
tale divieto non opera tra imprese controllate o collegate ai sensi dell’articolo 2359 del codice<br />
civile, e comunque tra imprese che rappresentano, ai fini della partecipazione alla gara, un unico centro<br />
decisionale.<br />
3 Il subappalto e l’affidamento in cottimo devono essere autorizzati preventivamente dalla Stazione<br />
appaltante in seguito a richiesta scritta dell'esecutore; l’autorizzazione è rilasciata entro 30 giorni dal<br />
ricevimento della richiesta, ferme restando le vigenti disposizioni che prevedono per particolari ipotesi, di cui<br />
al comma successivo del presente articolo, un tempo diverso; tale termine può essere prorogato una sola<br />
volta per non più di 30 giorni, ove ricorrano giustificati motivi; trascorso il medesimo termine, eventualmente<br />
prorogato, senza che la Stazione appaltante abbia provveduto, l'autorizzazione si intende concessa a tutti gli<br />
effetti qualora siano verificate tutte le condizioni di legge per l’affidamento del subappalto.<br />
4 Ai sensi dell’art. 118, comma 8, del DLgs 163/06 e ss.mm.ii., per i subappalti o cottimi di importo inferiore<br />
al 2% dell’importo delle prestazioni affidate o a 100.000 euro, il termine per il rilascio dell’autorizzazione da<br />
parte dell’Amministrazione è di 15 giorni.<br />
5 L’affidamento di lavori in subappalto o in cottimo comporta i seguenti obblighi:<br />
a. per le prestazioni affidate in subappalto l’esecutore deve praticare, ai sensi dell’art. 118, comma 4, del<br />
DLgs 163/06 e ss.mm.ii., gli stessi prezzi unitari risultanti dall'aggiudicazione, con ribasso non superiore al<br />
venti per cento;<br />
Pag. 36 di 60